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ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
49o anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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I Comunicazioni
Commissione
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25.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/1 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
24 novembre 2006
(2006/C 288/01)
1 euro=
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,3078 |
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JPY |
yen giapponesi |
151,36 |
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DKK |
corone danesi |
7,4542 |
|
GBP |
sterline inglesi |
0,67690 |
|
SEK |
corone svedesi |
9,0375 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
1,5826 |
|
ISK |
corone islandesi |
92,02 |
|
NOK |
corone norvegesi |
8,2625 |
|
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
|
CYP |
sterline cipriote |
0,5779 |
|
CZK |
corone ceche |
28,025 |
|
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
|
HUF |
fiorini ungheresi |
259,36 |
|
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
|
LVL |
lats lettoni |
0,6976 |
|
MTL |
lire maltesi |
0,4293 |
|
PLN |
zloty polacchi |
3,8271 |
|
RON |
leu rumeni |
3,4901 |
|
SIT |
tolar sloveni |
239,66 |
|
SKK |
corone slovacche |
35,635 |
|
TRY |
lire turche |
1,9290 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,6817 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,4817 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,1716 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,9538 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
2,0280 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 219,00 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
9,4321 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
10,2695 |
|
HRK |
kuna croata |
7,3390 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
11 954,60 |
|
MYR |
ringgit malese |
4,7545 |
|
PHP |
peso filippino |
65,011 |
|
RUB |
rublo russo |
34,5600 |
|
THB |
baht thailandese |
47,728 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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25.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/2 |
Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping
(2006/C 288/02)
|
1. |
La Commissione informa che, se non viene avviato un riesame conformemente al procedimento seguente, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995 (1) del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea. |
2. Procedimento
I produttori comunitari possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, in assenza delle misure, il dumping o il pregiudizio potrebbero continuare o ripetersi.
Se la Commissione dovesse decidere di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari avranno la possibilità di sviluppare o di confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare le loro osservazioni in merito.
3. Termine
I produttori comunitari possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, Direzione generale del Commercio (divisione B-1), J-79 5/16, B-1049 Bruxelles (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.
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4. |
Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio del 22 dicembre 1995.
|
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).
(2) telefax (32-2) 295 65 05.
|
25.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/3 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(2006/C 288/03)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
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Data di adozione della decisione |
11.10.2006 |
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Numero dell'aiuto |
N 171/06 |
|
Stato membro |
Italia |
|
Regione |
Molise |
|
Titolo |
Aiuti alla ricerca e Sviluppo |
|
Base giuridica |
Programma pluriennale per la ripresa delle attività produttive in Molise articolo 15 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268/2003 del 12 marzo 2003 |
|
Tipo di misura |
Regime |
|
Obiettivo |
Ricerca e sviluppo |
|
Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto |
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Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto 9 milioni EUR |
|
Intensità |
75% |
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Durata |
31 dicembre 2006 |
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Settore economico |
Altro, Attività ricreative, culturali e sportive, Impianti e macchinari |
|
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
Ministero dell'economia e delle Finanze |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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Data di adozione della decisione |
20.9.2006 |
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Numero dell'aiuto |
N 291/06 |
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Stato membro |
Spagna |
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Regione |
Cataluña |
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Titolo |
Incentivos para la realización de proyectos conjuntos de investigación y desarrollo tecnológico (I+D) de agrupaciones de empresas (plataformas de innovación)- modificación del régimen no 502/04 |
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Base giuridica |
«Orden TRI/162/2005, de 13 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones destinadas a incentivar la realización de proyectos conjuntos de investigación y desarrollo tecnológico (I+D), y se abre la convocatoria para el año 2005 (código de convocatoria núm. 13502)»; «Orden TRI/53/2006, de 24 de febrero, sobre subvenciones destinadas a incentivar la realización de proyectos empresariales en investigación, desarrollo e innovación tecnológica y aprobación de las bases reguladoras para su concesión» «Orden TRI/868/2006, de 30 de marzo, por la que se abre la convocatoria pública del año 2006 para el otorgamiento de subvenciones destinadas a incentivar la realización de proyectos empresariales en investigación, desarrollo e innovación tecnológica» |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Ricerca e sviluppo |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
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Dotazione di bilancio |
20 000 000 EUR |
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Intensità |
50% |
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Durata |
31.12.2007 |
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|
Settore economico |
Tutti i settori |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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Data di adozione della decisione |
25.8.2006 |
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Numero dell'aiuto |
N 325/06 |
|
Stato membro |
Germania |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Bürgschaften für den Schiffbau |
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Base giuridica |
Richtlinien der fünf Küstenländer Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein über die Gewährung von Landesbürgschaften für den Schiffbau. |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Sviluppo settoriale |
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Forma dell'aiuto |
Garanzia |
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Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: 0 milioni EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: 0 milioni EUR |
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Intensità |
Misura che non costituisce aiuto |
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Durata |
Illimitata |
|
Settore economico |
Costruzione navale |
|
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
fünf Küstenländer Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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Data di adozione della decisione |
20.9.2006 |
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Numero dell'aiuto |
N 390/06 |
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Stato membro |
Spagna |
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Titolo |
Modificación de las normas reguladoras del Programa CENIT |
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Base giuridica |
Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden ITC 2759/2005 de 2 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a fomentar la cooperación estable público-privada en I+D+i en áreas de importancia estratégica para la economía, mediante la creación de consorcios estratégicos nacionales de investigación técnica (Programa CENIT) |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Ricerca e sviluppo |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
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Dotazione di bilancio |
500 000 000 EUR |
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Intensità |
50% |
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Durata |
2006-2009 |
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Settore economico |
Tutti i settori |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
CDTI Ministerio de Industria, Turismo y Comercio C/ CID 4 28001 Madrid |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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Data di adozione della decisione |
22.9.2006 |
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Numero dell'aiuto |
N 392/06 |
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|
Stato membro |
Spagna |
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Regione |
Cataluña |
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Titolo |
ICREA, júnior empresa |
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Base giuridica |
Estatutos de la Fundación ICREA Convocatoria pública Convenio de colaboración entre ICREA y la entidad beneficiaria |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Ricerca e sviluppo |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
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Dotazione di bilanci |
13 000 000 EUR |
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Intensità |
75 % |
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Durata |
31.12.2011 |
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Settore economico |
Tutti i settori |
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|
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
|
Data di adozione della decisione |
22.9.2006 |
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Numero dell'aiuto |
N 398/06 |
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Stato membro |
Paesi Bassi |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Casimir-programma |
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Base giuridica |
Wet van 12 maart 1998, houdende regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Wet overige OCenW-subsidies); Regeling subsidieverlening NWO; CASIMIR programmabrochure 2006 |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Ricerca e sviluppo |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
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Dotazione di bilancio |
15 000 000 EUR |
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Intensità |
75% |
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Durata |
1.1.2006-31.12.2010 |
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Settore economico |
Tutti i settori |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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Data di adozione della decisione |
4.10.2006 |
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Numero dell'aiuto |
N 573/06 |
|
Stato membro |
Italia |
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Regione |
Friuli-Venezia-Giulia |
|
Titolo |
Modifica del regime di aiuti N 11/06 a favore dell'ambiente nel Friuli-Venezia Giulia |
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Base giuridica |
Delibera Giunta Regionale n. 1002 del 22 aprile 2004 |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Tutela dell'ambiente |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto |
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Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista 25 milioni EUR; Importo totale dell'aiuto previsto 50 milioni EUR |
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Intensità |
45% |
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Durata |
31 dicembre 2007 |
|
Settore economico |
Tutti i settori |
|
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
Regione Friuli-Venezia-Giulia, Via Udine 9, I-34132 Trieste I |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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Data di adozione della decisione |
5.10.2006 |
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Numero dell'aiuto |
N 584/06 |
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Stato membro |
Germania |
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Titolo |
Forschungskonzept „Mobilität und bodengebundener Verkehr“ |
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Base giuridica |
Bundeshaushalt, Kapitel 0902, Titel 68330 |
|
Tipo di misura |
Regime |
|
Obiettivo |
Ricerca e sviluppo |
|
Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto |
|
Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista 50 milioni EUR |
|
Intensità |
100% |
|
Durata |
1o gennaio 2007-31 dicembre 2007 |
|
Settore economico |
Tutti i settori |
|
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Scharnhorststr. 34-37, D-10115 Berlin |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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25.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/8 |
Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari
(2006/C 288/04)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
Domanda di modifica a norma dell'articolo 9 e dell'articolo 17, paragrafo 2
«QUESO NATA DE CANTABRIA»
N. CE: ES/PDO/117/085/24.1.1994
DOP ( X ) IGP ( )
Modifica/Modifiche richieste
Voce(i) del disciplinare:
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Nome del prodotto |
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|
Descrizione del prodotto |
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|
Zona geografica |
|
|
Prova dell'origine |
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Metodo di ottenimento |
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Legame |
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Etichettatura |
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Condizioni nazionali |
Modifica/Modifiche:
Nome del prodotto
Sostituire «Queso de Cantabria» con «Queso Nata de Cantabria».
Si chiede di sostituire il nome «Queso de Cantabria», attualmente registrato a norma del regolamento (CE) n. 1107/96, della Commissione, del 12 giugno, con il nome «Queso de Nata de Cantabria».
La richiesta di registrazione della DOP «Queso de Cantabria» è stata effettuata a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 in quanto si trattava di una denominazione di origine giuridicamente protetta in Spagna al momento dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2081/92.
La protezione giuridica era stata concessa conformemente alla vigente normativa nazionale la quale escludeva la possibilità di proteggere nomi non geografici come, per l'appunto, «Queso de nata». Fu per questa ragione che si decise di ricorrere ad un altro dei nomi con cui era noto il formaggio, ossia «Queso de Cantabria».
A distanza di oltre un decennio dalla domanda di registrazione comunitaria e visto che numerosi sono i consumatori i quali continuano ad adoperare la denominazione «Queso de Nata» pensando che si tratti di un formaggio diverso da quello protetto dalla DOP «Queso de Cantabria», riteniamo opportuno chiedere la modifica del nome combinando le due designazioni, entrambe molto diffuse, come si può desumere dalla recente bibliografia relativa ai formaggi spagnoli:
|
— |
Arroyo González, M: «Fabricación de Quesos de Nata», 1974. |
|
— |
Arroyo González, M: «Los quesos de Cantabria», 1981. |
|
— |
Ministero dell'Agricoltura: «Catálogo de Quesos de España», 1990. |
|
— |
Casado Cimiano, P: «La industria Láctea en Cantabria», 1998 |
SCHEDA RIEPILOGATIVA AGGIORNATA
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
Domanda di registrazione a norma dell'articolo 5 e dell'articolo 17, paragrafo 2
«QUESO NATA DE CANTABRIA»
CE N.: ES/PDO/117/0085
DOP ( X ) IGP ( )
La presente scheda riepilogativa è stata redatta solo a scopo informativo. Per maggiori informazioni gli interessati sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare presso le autorità nazionali indicate nella sezione 1 oppure presso la Commissione europea (1).
1. Servizio competente dello stato membro:
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Nome: |
Subdirección General de Sistemas de Calidad Diferenciada Dirección General de Alimentación Secretaría General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España |
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Indirizzo: |
|
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|
Tel.: |
(34) 913 47 53 94 |
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|
Fax: |
(34) 913 47 54 10 |
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|
e-mail: |
sgcaproagro@mapya.es |
2. Associazione richiedente:
|
Nome: |
Consejo Regulador de la D.O. «QUESO DE CANTABRIA» |
||
|
Indirizzo: |
|
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|
Tel.: |
(34) 942 26 98 55 |
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|
Fax: |
(34) 942 26 98 56 |
||
|
e-mail: |
— |
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|
Composizione: |
Produttori/trasformatori ( X ) altro ( ) |
3. Tipo di prodotto:
Classe 1.3 — Formaggio
4. Disciplinare (riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)
4.1 Nome: «Queso Nata de Cantabria»
4.2 Descrizione: Formaggio grasso; a seconda del grado di maturazione può presentarsi tenero o semi-invecchiato; può avere forma di parallelepipedo o cilindrica; le facce sono lisce e piane, la crosta e la pasta sono molli, il colore è bianco avorio; il peso oscilla fra 400 e 2 800 grammi.
4.3 Zona geografica: Sia la zona di produzione che la zona di lavorazione sono costituite da tutto il territorio della Comunità autonoma di Cantabria, fatta eccezione per i bacini idrografici dei fiumi Urdón e Cervera (articoli 4 e 8 del regolamento relativo alla denominazione).
4.4 Prova dell'origine: Il latte presenta le caratteristiche previste agli articoli 5 e 6 del regolamento relativo alla denominazione e proviene dagli allevamenti iscritti nei registri del Consejo Regulador ed ubicati nella zona di produzione; la materia prima e il processo di lavorazione e maturazione sono sottoposti al controllo del Consejo Regulador in industrie debitamente iscritte nei registri; la denominazione del prodotto commercializzato è certificata e garantita dal Consejo Regulador.
4.5 Metodo di ottenimento: Formaggio lavorato a base di latte di vacca di razza frisona; coagulazione con caglio animale ad una temperatura di 30 °C per 40 minuti; salatura in salamoia; maturazione per un periodo minimo di 7 giorni.
4.6 Legame: Zona montagnosa, dal clima molto umido, specializzata nell'allevamento di vacche di razza frisona; nel secolo XIX comparve un nuovo metodo di lavorazione del formaggio «pasiego», a pasta pressata, che ha dato origine al formaggio di Cantabria
4.7 Struttura di controllo:
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Nome: |
Oficina de Calidad Alimentaria (ODECA) |
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|
Indirizzo: |
|
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|
Tel.: |
(34) 942 26 98 55 |
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|
Fax: |
(34) 942 26 98 56 |
||
|
e-mail: |
odeca@odeca.es |
4.8 Etichettatura: Etichetta autorizzata dal Consejo Regulador su cui figura obbligatoriamente la dicitura «Queso Nata de Cantabria»; controetichette numerate e rilasciate dal Consejo Regulador (articolo 22 del regolamento).
4.9 Condizioni nazionali: Legge 25/1970 del 2 dicembre 1970, decreto ministeriale (O. M.) del 29 ottobre 1985 con cui si ratifica il regolamento della denominazione di origine «Queso de Cantabria».
(1) Commissione europea, Direzione generale per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, Politica di qualità dei prodotti agricoli, B-1049 Bruxelles.
|
25.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/11 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese
(2006/C 288/05)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
|
Numero dell'aiuto |
XS 113/06 |
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Stato membro |
Italia |
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Regione |
Regione Lazio |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Norme per l'incremento dello sviluppo economico, della coesione sociale e dell'occupazione nel Lazio. Individuazione e organizzazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento |
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|
Base giuridica |
Legge Regionale 19 dicembre 2001, n. 36 «Norme per l'incremento dello sviluppo economico, della coesione sociale e dell'occupazione nel Lazio. Individuazione e organizzazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento», pubblicata sul supplemento ordinario n. 7 al BURL (Bollettino Ufficiale della Regione Lazio) n. 36 del 29.12.2001 Regolamento regionale 28 ottobre 2002, n. 2 «Regolamento per il finanziamento dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento», e successive modificazioni ed integrazioni. |
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|
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Totale 7 500 000 EUR (per tutti gli aiuti previsti dalla legge, comprese le ulteriori tipologie di aiuti già comunicate e rubricate sub XS 125/02 e XT 96/02) |
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Intensità massima dell'aiuto |
Ricerca e Sviluppo Precompetitivo:
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Data di applicazione |
L'aiuto potrà essere concesso dopo la pubblicazione del bando sul BURL (Bollettino Ufficiale della Regione Lazio). |
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|
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Illimitata, tuttavia il regime di aiuto è esentato dall'obbligo di notificazione di cui all'art. 88, par. 3 del Trattato CE fino al 31 dicembre 2006, data in cui termina il periodo di validità del regolamento (CE) 70/2001, salvo proroga del regolamento stesso. |
|||||||||||||||||
|
Obiettivo dell'aiuto |
L'aiuto è finalizzato a favorire la ricerca e lo sviluppo precompetitivo nelle aree individuate dalla Regione Lazio come Distretti Industriali, Sistemi Produttivi Locali e Aree Laziali di Investimento |
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|
Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI |
Sì I codici di attività sono quelli di volta in volta individuati in relazione ai DI, SPL, ALI che la Regione Lazio riterrà opportuno individuare. |
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|
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Regione Lazio |
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25.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/13 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione
(2006/C 288/06)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
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Numero dell'aiuto |
XT 42/06 |
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Stato membro |
Germania |
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Regione |
Thüringen |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Direttiva relativa alla concessione di aiuti provenienti dal Fondo sociale europeo e/o dal Land Turingia destinati a promuovere la preparazione al lavoro e l'aggiornamento professionale. |
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Base giuridica |
Operationelles Programm des Freistaats Thüringen für den Einsatz der Europäischen Strukturfonds in der Periode von 2000 bis 2006, Maßnahmebereich 4.3 und 4.4, §§ 23, 24 Abs. 4, 26 Abs. 3 Nr. 2, 44 und 91 der Thüringer Landeshaushaltsordnung (ThürLHO) sowie §§ 48, 49 und 49 a Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz (ThürVwVfG) |
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Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo complessivo |
10 milioni di EUR |
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Credito garantito |
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Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
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Credito garantito |
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Intensità massima di aiuti |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento |
Sì |
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Data di applicazione |
3.7.2006 |
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Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al 31.12.2006 |
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Obiettivo dell'aiuto |
Formazione generale |
Sì |
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Formazione specifica |
Sì |
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Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione |
Sì |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung des Freistaats Thüringen mbH (GFAW) |
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Warsbergstraße 1, D-99092 Erfurt |
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Concessione di aiuti singoli di importo elevato |
Possibile conformemente all'articolo 5 del regolamento |
Sì |
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Numero dell'aiuto |
XT 43/06 |
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Stato membro |
Germania |
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Regione |
Bayern |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
IMPULSE Agentur für Projektentwicklung und -management
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Base giuridica |
Bay HO, VO (EG) Nr. 1260/1999, VO (EG) Nr. 1784/1999, EPPD zu Ziel 2, Programmergänzung zu Ziel 2 |
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Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo totale |
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Credito garantito |
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Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
141 691 EUR |
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Credito garantito |
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Intensità massima di aiuti |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento |
Sì |
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Data di applicazione |
16.8.2006 |
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Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
14.5.2007 |
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Obiettivo dell'aiuto |
Formazione generale |
Sì |
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Formazione specifica |
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Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione |
Sì |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Zentrum Bayern Familie und Soziales |
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Concessione di aiuti singoli di importo elevato |
Conformemente all'articolo 5 del regolamento |
Sì |
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Numero dell'aiuto |
XT 74/05 |
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Stato membro |
Grecia |
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Regione |
Tutte le regioni, esclusa l'Attica |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Polo di innovazione regionale (PIR)-Formazione in campi inerenti a ciascuna priorità economica settoriale sia del PIR che della RST; temi di innovazione |
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Base giuridica |
Νόμος 1514/1985 όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 2919/2001 και με το Άρθρο 11 της Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Το Άρθρο 23 του Νόμου 3377/2005 παρέχει ορισμό του ΠΠΚ |
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Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
2006: 700 000 EUR 2007: 900 000 EUR 2008: 400 000 EUR |
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Credito garantito |
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Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
1 200 000 EUR (massimo) |
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Credito garantito |
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Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento |
Sì |
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Data di applicazione |
1.5.2006 |
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Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al 31.12.2006 (impegni legali) Attuazione dei progetti entro il 31.12.2008 |
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Obiettivo dell'aiuto |
Formazione generale |
Sì |
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Formazione specifica |
Sì |
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Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione |
Sì |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Ministero dello Sviluppo Segretariato generale per la Ricerca e lo Sviluppo |
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Concessione di aiuti singoli di importo elevato |
Conformemente all'articolo 5 del regolamento |
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25.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/15 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione
(2006/C 288/07)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
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Numero dell'aiuto |
XE 29/06 |
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Stato membro |
Polonia |
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Regione |
Region Centralny, podregion warszawski 20 |
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Titolo del regime di aiuti |
Programma di aiuti orizzontali a favore dell'occupazione nel comune di Ożarow Mazowiecki |
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Base giuridica |
Art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) |
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Spesa annua prevista per il regime |
Importo annuo totale |
0,148 milioni di EUR |
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Credito garantito |
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Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento |
Sì |
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Data di applicazione |
10.7.2006. |
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Durata del regime |
Fino al 31.12.2006. |
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Obiettivo dell'aiuto |
Articolo 4 — Creazione di posti di lavoro |
Sì |
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Articolo 5 — Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili |
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Articolo 6 — Occupazione di lavoratori disabili |
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Settori economici interessati |
|
Sì |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki |
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Aiuto soggetto all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione |
Conformemente all'articolo 9 del regolamento |
Sì |
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(1) Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.
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25.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/16 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4426 — SABIC/Huntsman Petrochemicals UK)
(2006/C 288/08)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
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1. |
In data 16.11.2006, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa SABIC UK Petrochemicals Holdings Limited (Regno Unito) («SABIC UK», Regno Unito), appartenente al gruppo SABIC («SABIC», Arabia Saudita), acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Huntsman Petrochemicals (UK) Limited («Huntsman UK», Regno Unito) mediante acquisto di quote. Tuttavia, due proprietà specifiche verranno rilevate dalla SABIC UK: la società Tioxide Europe Limited ed una conduttura per il trasporto di benzene. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4426 — SABIC/Huntsman Petrochemicals UK, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
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25.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/17 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4472 — William Hill/Codere/JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(2006/C 288/09)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
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1. |
In data 17.11.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese William Hill Organization Limited («WHO», Regno Unito), appartenente al gruppo William Hill e Codere SA («Codere», Spagna) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune, mediante acquisto di azioni, di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
|
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4472 — William Hill/Codere/JV, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
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25.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/18 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4473 — MLCP/CIR/Oakwood)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(2006/C 288/10)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
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1. |
In data 17.11.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Merrill Lynch Credit Products, LLP («MLCP», Stati Uniti), appartenente al gruppo Merrill Lynch & Co, Inc., e CIR Compagnie Industriali Riunite S.p.A, («CIR», Italia), controllata dalla Compagnia Finanziaria De Benedetti, acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune della Oakwood Financial Fund L.P. («Oakwood», isole Cayman) mediante acquisto di azioni. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
|
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4473 — MLCP/CIR/Oakwood, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
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25.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/19 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4466 — HTA/CDPQ/KVW/BAA Budapest Airport)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(2006/C 288/11)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
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1. |
In data 17.11.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese HOCHTIEF AirPort GmbH («HTA», Germania), controllata da HOCHTIEF Aktiengesellschaft («HT», Germania) e Caisse de Dépôt et Placement du Québec («CDPQ», Canada) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'impresa Budapest Airport Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Üzemeltető Rt («BARt», Ungheria) mediante acquisto di azioni. |
|
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
|
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4466 — HTA/CDPQ/KVW/BAA Budapest Airport, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
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25.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/20 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4446 — Arrow Electronics/In Technology)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(2006/C 288/12)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
|
1. |
In data 17.11.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Arrow Electronics Inc. («Arrow», USA) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa InTechnology plc («InTechnology», Regno Unito) mediante acquisto di elementi dell'attivo. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4446 — Arrow Electronics/In Technology, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
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25.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/21 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4483 — Avnet/Access)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(2006/C 288/13)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
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1. |
In data 17.11.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Avnet Inc. («Avnet», USA) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo esclusivo dell'insieme dell'impresa MRA Systems Inc. dba Access Distribution («Access», USA) mediante acquisto di quote o azioni. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
|
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4483 — Avnet/Access, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
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25.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/22 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4479 — News Corporation/Jamba/Ojom)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(2006/C 288/14)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
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1. |
In data 17.11.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa News Corporation («NewsCorp», USA) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo delle imprese Jamba! GmbH («Jamba», Germania) e Ojom GmbH («Ojom», Germania) mediante acquisto di azioni. |
|
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
|
3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
|
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4479 — News Corporation/Jamba/Ojom, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
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25.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/23 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4492 — Candover/Ferretti)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(2006/C 288/15)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
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1. |
In data 16.11.2006, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Candover Partners Limited UK controllata da Candover Investments plc («Candover», Regno Unito), acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento del Consiglio, Ferretti S.p.A. («Ferretti», Italia) mediante acquisto di azioni. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
|
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4492 — Candover/Ferretti, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
|
25.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/24 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4408 — Tata/Corus)
(2006/C 288/16)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
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1. |
In data 20.11.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Tata Steel UK Ltd, controllata da Tata Steel Ltd («Tata Steel», India), acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Corus Group Plc, («Corus», Regno Unito) mediante acquisto di azioni, fatto salvo un concordato approvato dal tribunale. |
|
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
|
3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. |
|
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4408 — Tata/Corus, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
|
25.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/25 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4359 — Petroplus/ExxonMobil)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(2006/C 288/17)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
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1. |
In data 17.11.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Petroplus International B.V. («Petroplus», Paesi Bassi), controllata da Riverstone Holdings LLC (Riverstone, Stati Uniti), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo di parte di ExxonMobil — ExxonMobil Central Europe Holding GmbH («ExxonMobil CEH», Germania) mediante acquisto di elementi dell'attivo. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4359 — Petroplus/ExxonMobil, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
Mediatore europeo
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25.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/26 |
Relazione annuale del 2005
(2006/C 288/18)
Il Mediatore europeo ha presentato la propria Relazione annuale relativa all'anno 2005 al Parlamento europeo, in accordo a quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 195 del Trattato costitutivo delle Comunità europee e dal comma 8 dell'articolo 3 della Decisione del Parlamento europeo concernente lo statuto e le condizioni per l'esercizio delle funzioni del Mediatore.
La Relazione annuale ed un compendio della stessa sono disponibili in tutte le 20 lingue ufficiali nella pagina Internet del Mediatore:
http://www.ombudsman.europa.eu
Copie di queste pubblicazioni possono essere gratuitamente richieste all'Ufficio del Mediatore europeo
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1, Avenue du Président Robert Schuman |
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B.P. 403 |
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Tel. (33-3) 88 17 23 13 |
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Fax (33-3) 88 17 90 62 |
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