ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 288

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49o anno
25 novembre 2006


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Commissione

2006/C 288/1

Tassi di cambio dell'euro

1

2006/C 288/2

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

2

2006/C 288/3

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

3

2006/C 288/4

Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

8

2006/C 288/5

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ( 1 )

11

2006/C 288/6

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione ( 1 )

13

2006/C 288/7

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione ( 1 )

15

2006/C 288/8

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4426 — SABIC/Huntsman Petrochemicals UK) ( 1 )

16

2006/C 288/9

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4472 — William Hill/Codere/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

17

2006/C 288/0

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4473 — MLCP/CIR/Oakwood) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

18

2006/C 288/1

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4466 — HTA/CDPQ/KVW/BAA Budapest Airport) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

19

2006/C 288/2

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4446 — Arrow Electronics/In Technology) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

20

2006/C 288/3

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4483 — Avnet/Access) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

21

2006/C 288/4

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4479 — News Corporation/Jamba/Ojom) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

22

2006/C 288/5

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4492 — Candover/Ferretti) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

23

2006/C 288/6

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4408 — Tata/Corus) ( 1 )

24

2006/C 288/7

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4359 — Petroplus/ExxonMobil) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

25

 

Mediatore europeo

2006/C 288/8

Relazione annuale del 2005

26

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Commissione

25.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 288/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

24 novembre 2006

(2006/C 288/01)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3078

JPY

yen giapponesi

151,36

DKK

corone danesi

7,4542

GBP

sterline inglesi

0,67690

SEK

corone svedesi

9,0375

CHF

franchi svizzeri

1,5826

ISK

corone islandesi

92,02

NOK

corone norvegesi

8,2625

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5779

CZK

corone ceche

28,025

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

259,36

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6976

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,8271

RON

leu rumeni

3,4901

SIT

tolar sloveni

239,66

SKK

corone slovacche

35,635

TRY

lire turche

1,9290

AUD

dollari australiani

1,6817

CAD

dollari canadesi

1,4817

HKD

dollari di Hong Kong

10,1716

NZD

dollari neozelandesi

1,9538

SGD

dollari di Singapore

2,0280

KRW

won sudcoreani

1 219,00

ZAR

rand sudafricani

9,4321

CNY

renminbi Yuan cinese

10,2695

HRK

kuna croata

7,3390

IDR

rupia indonesiana

11 954,60

MYR

ringgit malese

4,7545

PHP

peso filippino

65,011

RUB

rublo russo

34,5600

THB

baht thailandese

47,728


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


25.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 288/2


Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(2006/C 288/02)

1.

La Commissione informa che, se non viene avviato un riesame conformemente al procedimento seguente, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995 (1) del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

2.   Procedimento

I produttori comunitari possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, in assenza delle misure, il dumping o il pregiudizio potrebbero continuare o ripetersi.

Se la Commissione dovesse decidere di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari avranno la possibilità di sviluppare o di confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare le loro osservazioni in merito.

3.   Termine

I produttori comunitari possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, Direzione generale del Commercio (divisione B-1), J-79 5/16, B-1049 Bruxelles (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.

4.

Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio del 22 dicembre 1995.

Prodotto

Paese(i) d’origine o d’esportazione

Misure

Riferimento

Data della scadenza

Apparecchi riceventi televisori a colori

Repubblica popolare cinese

Repubblica di Corea

Malaysia

Thailandia

Dazio antidumping

Regolamento (CE) n. 1531/2002 del Consiglio (GU L 231 del 29.8.2002, pag. 1) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 511/2006 del Consiglio (GU L 93 del 31.3.2006, pag. 26)

30.8.2007


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  telefax (32-2) 295 65 05.


25.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 288/3


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(2006/C 288/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data di adozione della decisione

11.10.2006

Numero dell'aiuto

N 171/06

Stato membro

Italia

Regione

Molise

Titolo

Aiuti alla ricerca e Sviluppo

Base giuridica

Programma pluriennale per la ripresa delle attività produttive in Molise articolo 15 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268/2003 del 12 marzo 2003

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Ricerca e sviluppo

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 9 milioni EUR

Intensità

75%

Durata

31 dicembre 2006

Settore economico

Altro, Attività ricreative, culturali e sportive, Impianti e macchinari

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministero dell'economia e delle Finanze

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

20.9.2006

Numero dell'aiuto

N 291/06

Stato membro

Spagna

Regione

Cataluña

Titolo

Incentivos para la realización de proyectos conjuntos de investigación y desarrollo tecnológico (I+D) de agrupaciones de empresas (plataformas de innovación)- modificación del régimen no 502/04

Base giuridica

«Orden TRI/162/2005, de 13 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones destinadas a incentivar la realización de proyectos conjuntos de investigación y desarrollo tecnológico (I+D), y se abre la convocatoria para el año 2005 (código de convocatoria núm. 13502)»;

«Orden TRI/53/2006, de 24 de febrero, sobre subvenciones destinadas a incentivar la realización de proyectos empresariales en investigación, desarrollo e innovación tecnológica y aprobación de las bases reguladoras para su concesión»

«Orden TRI/868/2006, de 30 de marzo, por la que se abre la convocatoria pública del año 2006 para el otorgamiento de subvenciones destinadas a incentivar la realización de proyectos empresariales en investigación, desarrollo e innovación tecnológica»

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Ricerca e sviluppo

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

20 000 000 EUR

Intensità

50%

Durata

31.12.2007

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Secretaría de Industria y Energía

Passeig de Gràcia, 129

E-08008 Barcelona

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

25.8.2006

Numero dell'aiuto

N 325/06

Stato membro

Germania

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Bürgschaften für den Schiffbau

Base giuridica

Richtlinien der fünf Küstenländer Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein über die Gewährung von Landesbürgschaften für den Schiffbau.

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Sviluppo settoriale

Forma dell'aiuto

Garanzia

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 0 milioni EUR;

Importo totale dell'aiuto previsto: 0 milioni EUR

Intensità

Misura che non costituisce aiuto

Durata

Illimitata

Settore economico

Costruzione navale

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

fünf Küstenländer Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

20.9.2006

Numero dell'aiuto

N 390/06

Stato membro

Spagna

Titolo

Modificación de las normas reguladoras del Programa CENIT

Base giuridica

Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden ITC 2759/2005 de 2 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a fomentar la cooperación estable público-privada en I+D+i en áreas de importancia estratégica para la economía, mediante la creación de consorcios estratégicos nacionales de investigación técnica (Programa CENIT)

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Ricerca e sviluppo

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

500 000 000 EUR

Intensità

50%

Durata

2006-2009

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

CDTI Ministerio de Industria, Turismo y Comercio C/ CID 4 28001 Madrid

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

22.9.2006

Numero dell'aiuto

N 392/06

Stato membro

Spagna

Regione

Cataluña

Titolo

ICREA, júnior empresa

Base giuridica

Estatutos de la Fundación ICREA

Convocatoria pública

Convenio de colaboración entre ICREA y la entidad beneficiaria

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Ricerca e sviluppo

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilanci

13 000 000 EUR

Intensità

75 %

Durata

31.12.2011

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA)

Passeig Lluis Companys, 23, 3

E-08010 Barcelona

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

22.9.2006

Numero dell'aiuto

N 398/06

Stato membro

Paesi Bassi

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Casimir-programma

Base giuridica

Wet van 12 maart 1998, houdende regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Wet overige OCenW-subsidies);

Regeling subsidieverlening NWO;

CASIMIR programmabrochure 2006

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Ricerca e sviluppo

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

15 000 000 EUR

Intensità

75%

Durata

1.1.2006-31.12.2010

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Directie OWB

Postbus 16375, IPC 4100

2500 BJ Den Haag

Nederland

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

4.10.2006

Numero dell'aiuto

N 573/06

Stato membro

Italia

Regione

Friuli-Venezia-Giulia

Titolo

Modifica del regime di aiuti N 11/06 a favore dell'ambiente nel Friuli-Venezia Giulia

Base giuridica

Delibera Giunta Regionale n. 1002 del 22 aprile 2004

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Tutela dell'ambiente

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista 25 milioni EUR; Importo totale dell'aiuto previsto 50 milioni EUR

Intensità

45%

Durata

31 dicembre 2007

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Regione Friuli-Venezia-Giulia, Via Udine 9, I-34132 Trieste I

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

5.10.2006

Numero dell'aiuto

N 584/06

Stato membro

Germania

Titolo

Forschungskonzept „Mobilität und bodengebundener Verkehr“

Base giuridica

Bundeshaushalt, Kapitel 0902, Titel 68330

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Ricerca e sviluppo

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista 50 milioni EUR

Intensità

100%

Durata

1o gennaio 2007-31 dicembre 2007

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Scharnhorststr. 34-37, D-10115 Berlin

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


25.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 288/8


Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2006/C 288/04)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

Domanda di modifica a norma dell'articolo 9 e dell'articolo 17, paragrafo 2

«QUESO NATA DE CANTABRIA»

N. CE: ES/PDO/117/085/24.1.1994

DOP ( X ) IGP ( )

Modifica/Modifiche richieste

Voce(i) del disciplinare:

Image

Nome del prodotto

Image

Descrizione del prodotto

Image

Zona geografica

Image

Prova dell'origine

Image

Metodo di ottenimento

Image

Legame

Image

Etichettatura

Image

Condizioni nazionali

Modifica/Modifiche:

Nome del prodotto

Sostituire «Queso de Cantabria» con «Queso Nata de Cantabria».

Si chiede di sostituire il nome «Queso de Cantabria», attualmente registrato a norma del regolamento (CE) n. 1107/96, della Commissione, del 12 giugno, con il nome «Queso de Nata de Cantabria».

La richiesta di registrazione della DOP «Queso de Cantabria» è stata effettuata a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 in quanto si trattava di una denominazione di origine giuridicamente protetta in Spagna al momento dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2081/92.

La protezione giuridica era stata concessa conformemente alla vigente normativa nazionale la quale escludeva la possibilità di proteggere nomi non geografici come, per l'appunto, «Queso de nata». Fu per questa ragione che si decise di ricorrere ad un altro dei nomi con cui era noto il formaggio, ossia «Queso de Cantabria».

A distanza di oltre un decennio dalla domanda di registrazione comunitaria e visto che numerosi sono i consumatori i quali continuano ad adoperare la denominazione «Queso de Nata» pensando che si tratti di un formaggio diverso da quello protetto dalla DOP «Queso de Cantabria», riteniamo opportuno chiedere la modifica del nome combinando le due designazioni, entrambe molto diffuse, come si può desumere dalla recente bibliografia relativa ai formaggi spagnoli:

Arroyo González, M: «Fabricación de Quesos de Nata», 1974.

Arroyo González, M: «Los quesos de Cantabria», 1981.

Ministero dell'Agricoltura: «Catálogo de Quesos de España», 1990.

Casado Cimiano, P: «La industria Láctea en Cantabria», 1998

SCHEDA RIEPILOGATIVA AGGIORNATA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

Domanda di registrazione a norma dell'articolo 5 e dell'articolo 17, paragrafo 2

«QUESO NATA DE CANTABRIA»

CE N.: ES/PDO/117/0085

DOP ( X ) IGP ( )

La presente scheda riepilogativa è stata redatta solo a scopo informativo. Per maggiori informazioni gli interessati sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare presso le autorità nazionali indicate nella sezione 1 oppure presso la Commissione europea (1).

1.   Servizio competente dello stato membro:

Nome:

Subdirección General de Sistemas de Calidad Diferenciada Dirección General de Alimentación Secretaría General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España

Indirizzo:

Infanta Isabel, 1

E-28071 Madrid

Tel.:

(34) 913 47 53 94

Fax:

(34) 913 47 54 10

e-mail:

sgcaproagro@mapya.es

2.   Associazione richiedente:

Nome:

Consejo Regulador de la D.O. «QUESO DE CANTABRIA»

Indirizzo:

Héroes 2 de Mayo, 27

E-39600 Muriedas (Cantabria)

Tel.:

(34) 942 26 98 55

Fax:

(34) 942 26 98 56

e-mail:

Composizione:

Produttori/trasformatori ( X ) altro ( )

3.   Tipo di prodotto:

Classe 1.3 — Formaggio

4.   Disciplinare (riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)

4.1   Nome: «Queso Nata de Cantabria»

4.2   Descrizione: Formaggio grasso; a seconda del grado di maturazione può presentarsi tenero o semi-invecchiato; può avere forma di parallelepipedo o cilindrica; le facce sono lisce e piane, la crosta e la pasta sono molli, il colore è bianco avorio; il peso oscilla fra 400 e 2 800 grammi.

4.3   Zona geografica: Sia la zona di produzione che la zona di lavorazione sono costituite da tutto il territorio della Comunità autonoma di Cantabria, fatta eccezione per i bacini idrografici dei fiumi Urdón e Cervera (articoli 4 e 8 del regolamento relativo alla denominazione).

4.4   Prova dell'origine: Il latte presenta le caratteristiche previste agli articoli 5 e 6 del regolamento relativo alla denominazione e proviene dagli allevamenti iscritti nei registri del Consejo Regulador ed ubicati nella zona di produzione; la materia prima e il processo di lavorazione e maturazione sono sottoposti al controllo del Consejo Regulador in industrie debitamente iscritte nei registri; la denominazione del prodotto commercializzato è certificata e garantita dal Consejo Regulador.

4.5   Metodo di ottenimento: Formaggio lavorato a base di latte di vacca di razza frisona; coagulazione con caglio animale ad una temperatura di 30 °C per 40 minuti; salatura in salamoia; maturazione per un periodo minimo di 7 giorni.

4.6   Legame: Zona montagnosa, dal clima molto umido, specializzata nell'allevamento di vacche di razza frisona; nel secolo XIX comparve un nuovo metodo di lavorazione del formaggio «pasiego», a pasta pressata, che ha dato origine al formaggio di Cantabria

4.7   Struttura di controllo:

Nome:

Oficina de Calidad Alimentaria (ODECA)

Indirizzo:

Héroes 2 de Mayo, 27

E-39600 Muriedas (Cantabria)

Tel.:

(34) 942 26 98 55

Fax:

(34) 942 26 98 56

e-mail:

odeca@odeca.es

4.8   Etichettatura: Etichetta autorizzata dal Consejo Regulador su cui figura obbligatoriamente la dicitura «Queso Nata de Cantabria»; controetichette numerate e rilasciate dal Consejo Regulador (articolo 22 del regolamento).

4.9   Condizioni nazionali: Legge 25/1970 del 2 dicembre 1970, decreto ministeriale (O. M.) del 29 ottobre 1985 con cui si ratifica il regolamento della denominazione di origine «Queso de Cantabria».


(1)  Commissione europea, Direzione generale per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, Politica di qualità dei prodotti agricoli, B-1049 Bruxelles.


25.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 288/11


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(2006/C 288/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto

XS 113/06

Stato membro

Italia

Regione

Regione Lazio

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Norme per l'incremento dello sviluppo economico, della coesione sociale e dell'occupazione nel Lazio. Individuazione e organizzazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento

Base giuridica

Legge Regionale 19 dicembre 2001, n. 36 «Norme per l'incremento dello sviluppo economico, della coesione sociale e dell'occupazione nel Lazio. Individuazione e organizzazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento», pubblicata sul supplemento ordinario n. 7 al BURL (Bollettino Ufficiale della Regione Lazio) n. 36 del 29.12.2001

Regolamento regionale 28 ottobre 2002, n. 2 «Regolamento per il finanziamento dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento», e successive modificazioni ed integrazioni.

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Totale 7 500 000 EUR (per tutti gli aiuti previsti dalla legge, comprese le ulteriori tipologie di aiuti già comunicate e rubricate sub XS 125/02 e XT 96/02)

Intensità massima dell'aiuto

Ricerca e Sviluppo Precompetitivo:

1.

I finanziamenti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo consistono in contributi a fondo perduto, nei limiti delle risorse disponibili ed ai sensi del regolamento (CE) 70/2001 e successive modifiche.

2.

I contributi di cui sopra sono concessi in relazione ad attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, così come definite all'articolo 2 del regolamento (CE) 70/2001 e successive modifiche.

3.

I suddetti contributi sono concessi nella seguente misura:

a)

per la ricerca industriale, il 60% delle spese ammissibili;

b)

per le attività di sviluppo precompetitivo, il 35% delle spese ammissibili;

c)

per gli studi di fattibilità tecnica in preparazione ad attività di ricerca industriale o ad attività di sviluppo precompetitivo, il 75 % delle spese ammissibili;

d)

per attività congiunte, che comportino lo svolgimento sia della ricerca industriale che dell'attività di sviluppo precompetitivo, la media ponderata delle percentuali di cui alle lettere a) e b).

4.

L'intensità dei contributi di cui alle lettere a), b) e d) del punto che precede è maggiorata di 5 punti percentuali se il progetto di ricerca industriale o di sviluppo precompetitivo è realizzato in una delle aree ammesse alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) TCE.

Data di applicazione

L'aiuto potrà essere concesso dopo la pubblicazione del bando sul BURL (Bollettino Ufficiale della Regione Lazio).

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Illimitata, tuttavia il regime di aiuto è esentato dall'obbligo di notificazione di cui all'art. 88, par. 3 del Trattato CE fino al 31 dicembre 2006, data in cui termina il periodo di validità del regolamento (CE) 70/2001, salvo proroga del regolamento stesso.

Obiettivo dell'aiuto

L'aiuto è finalizzato a favorire la ricerca e lo sviluppo precompetitivo nelle aree individuate dalla Regione Lazio come Distretti Industriali, Sistemi Produttivi Locali e Aree Laziali di Investimento

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

I codici di attività sono quelli di volta in volta individuati in relazione ai DI, SPL, ALI che la Regione Lazio riterrà opportuno individuare.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Regione Lazio

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7

I-00145 — Roma


25.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 288/13


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione

(2006/C 288/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto

XT 42/06

Stato membro

Germania

Regione

Thüringen

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Direttiva relativa alla concessione di aiuti provenienti dal Fondo sociale europeo e/o dal Land Turingia destinati a promuovere la preparazione al lavoro e l'aggiornamento professionale.

Base giuridica

Operationelles Programm des Freistaats Thüringen für den Einsatz der Europäischen Strukturfonds in der Periode von 2000 bis 2006, Maßnahmebereich 4.3 und 4.4, §§ 23, 24 Abs. 4, 26 Abs. 3 Nr. 2, 44 und 91 der Thüringer Landeshaushaltsordnung (ThürLHO) sowie §§ 48, 49 und 49 a Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz (ThürVwVfG)

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo complessivo

10 milioni di EUR

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

 

Credito garantito

 

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento

Data di applicazione

3.7.2006

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 31.12.2006

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Formazione specifica

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung des Freistaats Thüringen mbH (GFAW)

Warsbergstraße 1, D-99092 Erfurt

Concessione di aiuti singoli di importo elevato

Possibile conformemente all'articolo 5 del regolamento


Numero dell'aiuto

XT 43/06

Stato membro

Germania

Regione

Bayern

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

IMPULSE Agentur für Projektentwicklung und -management

Gutenbergstraße 31

D-44139 Dortmund

Base giuridica

Bay HO, VO (EG) Nr. 1260/1999, VO (EG) Nr. 1784/1999, EPPD zu Ziel 2, Programmergänzung zu Ziel 2

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo totale

 

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

141 691 EUR

Credito garantito

 

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento

Data di applicazione

16.8.2006

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

14.5.2007

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Formazione specifica

 

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Zentrum Bayern Familie und Soziales

Hegelstraße 2,

D-95447 Bayreuth

Concessione di aiuti singoli di importo elevato

Conformemente all'articolo 5 del regolamento


Numero dell'aiuto

XT 74/05

Stato membro

Grecia

Regione

Tutte le regioni, esclusa l'Attica

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Polo di innovazione regionale (PIR)-Formazione in campi inerenti a ciascuna priorità economica settoriale sia del PIR che della RST; temi di innovazione

Base giuridica

Νόμος 1514/1985 όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 2919/2001 και με το Άρθρο 11 της Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Το Άρθρο 23 του Νόμου 3377/2005 παρέχει ορισμό του ΠΠΚ

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

2006: 700 000 EUR

2007: 900 000 EUR

2008: 400 000 EUR

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

1 200 000 EUR

(massimo)

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento

Data di applicazione

1.5.2006

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 31.12.2006 (impegni legali)

Attuazione dei progetti entro il 31.12.2008

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Formazione specifica

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Ministero dello Sviluppo

Segretariato generale per la Ricerca e lo Sviluppo

Mesogion 14-18

GR-11510 Atene

Concessione di aiuti singoli di importo elevato

Conformemente all'articolo 5 del regolamento

 


25.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 288/15


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione

(2006/C 288/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto

XE 29/06

Stato membro

Polonia

Regione

Region Centralny, podregion warszawski 20

Titolo del regime di aiuti

Programma di aiuti orizzontali a favore dell'occupazione nel comune di Ożarow Mazowiecki

Base giuridica

Art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zm.)

Spesa annua prevista per il regime

Importo annuo totale

0,148 milioni di EUR

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento

Data di applicazione

10.7.2006.

Durata del regime

Fino al 31.12.2006.

Obiettivo dell'aiuto

Articolo 4 — Creazione di posti di lavoro

Articolo 5 — Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili

 

Articolo 6 — Occupazione di lavoratori disabili

 

Settori economici interessati

Tutti i settori comunitari (1) ammissibili agli aiuti a favore dell'occupazione

Industria manifatturiera (1)

 

Tutti i servizi (1)

 

Altri

 

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki

ul. Kolejowa 2

PL-05-850 Ożarów Mazowiecki

Aiuto soggetto all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione

Conformemente all'articolo 9 del regolamento


(1)  Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.


25.11.2006   

IT

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C 288/16


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4426 — SABIC/Huntsman Petrochemicals UK)

(2006/C 288/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 16.11.2006, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa SABIC UK Petrochemicals Holdings Limited (Regno Unito) («SABIC UK», Regno Unito), appartenente al gruppo SABIC («SABIC», Arabia Saudita), acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Huntsman Petrochemicals (UK) Limited («Huntsman UK», Regno Unito) mediante acquisto di quote. Tuttavia, due proprietà specifiche verranno rilevate dalla SABIC UK: la società Tioxide Europe Limited ed una conduttura per il trasporto di benzene.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per SABIC: gruppo industriale internazionale attivo soprattutto nella produzione e vendita di idrocarburi, prodotti chimici di base, prodotti intermedi, polimeri, fertilizzanti e metalli;

per Huntsman UK: attiva soprattutto nella produzione e vendita di prodotti chimici di base e di alcuni sottoprodotti.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4426 — SABIC/Huntsman Petrochemicals UK, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


25.11.2006   

IT

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C 288/17


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4472 — William Hill/Codere/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2006/C 288/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 17.11.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese William Hill Organization Limited («WHO», Regno Unito), appartenente al gruppo William Hill e Codere SA («Codere», Spagna) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune, mediante acquisto di azioni, di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per WHO: operatore di siti di giochi d'azzardo su Internet e fornitore di servizi di scommesse attraverso agenzie di scommesse autorizzate e per telefono;

per Codere: gestore di macchine da gioco, sale da bingo e ippodromi.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4472 — William Hill/Codere/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


25.11.2006   

IT

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C 288/18


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4473 — MLCP/CIR/Oakwood)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2006/C 288/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 17.11.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Merrill Lynch Credit Products, LLP («MLCP», Stati Uniti), appartenente al gruppo Merrill Lynch & Co, Inc., e CIR Compagnie Industriali Riunite S.p.A, («CIR», Italia), controllata dalla Compagnia Finanziaria De Benedetti, acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune della Oakwood Financial Fund L.P. («Oakwood», isole Cayman) mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per MLCP: banca d'investimento e altri servizi finanziari;

per CIR: pubblicazione di quotidiani e riviste; radio, televisione digitale, pubblicità e Internet; componentistica per automobili; gas ed elettricità; sanità privata; crediti in sofferenza;

per Oakwood: costituzione e vendita/acquisizione di mutui ipotecari non conformi per abitazioni, contratti non conformi per il noleggio o l'acquisto di autoveicoli, prestiti garantiti da retribuzioni e pensioni e leasing di entità ridotta per attrezzature destinate alle autorità locali e alle PMI.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4473 — MLCP/CIR/Oakwood, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


25.11.2006   

IT

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C 288/19


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4466 — HTA/CDPQ/KVW/BAA Budapest Airport)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2006/C 288/11)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 17.11.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese HOCHTIEF AirPort GmbH («HTA», Germania), controllata da HOCHTIEF Aktiengesellschaft («HT», Germania) e Caisse de Dépôt et Placement du Québec («CDPQ», Canada) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'impresa Budapest Airport Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Üzemeltető Rt («BARt», Ungheria) mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per HTA: servizi di gestione aeroportuale,

per CDPQ: organismo finanziario che gestisce fondi pensione pubblici e privati nonché fondi assicurativi,

per BARt: gestisce il più importante aeroporto commerciale dell'Ungheria, l'aeroporto internazionale Budapest Ferihegy.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4466 — HTA/CDPQ/KVW/BAA Budapest Airport, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


25.11.2006   

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C 288/20


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4446 — Arrow Electronics/In Technology)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2006/C 288/12)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 17.11.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Arrow Electronics Inc. («Arrow», USA) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa InTechnology plc («InTechnology», Regno Unito) mediante acquisto di elementi dell'attivo.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Arrow: Distribuzione di componenti elettronici e di prodotti elettromeccanici, prodotti per l'interconnessione e informatici

per InTechnology: Distribuzione di prodotti informatici.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4446 — Arrow Electronics/In Technology, al seguente indirizzo:

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Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


25.11.2006   

IT

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C 288/21


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4483 — Avnet/Access)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2006/C 288/13)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 17.11.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Avnet Inc. («Avnet», USA) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo esclusivo dell'insieme dell'impresa MRA Systems Inc. dba Access Distribution («Access», USA) mediante acquisto di quote o azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Avnet: distribuzione di componenti elettronici, materiale per calcolatori e servizi tecnologici; distribuzione di prodotti IT, soluzioni e servizi;

per Access: distribuzione di prodotti IT, soluzioni e servizi.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4483 — Avnet/Access, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


25.11.2006   

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C 288/22


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4479 — News Corporation/Jamba/Ojom)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2006/C 288/14)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 17.11.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa News Corporation («NewsCorp», USA) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo delle imprese Jamba! GmbH («Jamba», Germania) e Ojom GmbH («Ojom», Germania) mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per NewsCorp: film, televisione, programmi per reti via cavo, televisione via satellite, riviste, giornali, libri;

per Jamba: intrattenimento via telefono mobile;

per Ojom: contenuti per intrattenimento via telefono mobile.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4479 — News Corporation/Jamba/Ojom, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


25.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 288/23


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4492 — Candover/Ferretti)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2006/C 288/15)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 16.11.2006, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Candover Partners Limited UK controllata da Candover Investments plc («Candover», Regno Unito), acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento del Consiglio, Ferretti S.p.A. («Ferretti», Italia) mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Candover: fondo d'investimento privato;

per Ferretti: progettazione, produzione e vendita di imbarcazioni di lusso a motore.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4492 — Candover/Ferretti, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


25.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 288/24


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4408 — Tata/Corus)

(2006/C 288/16)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 20.11.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Tata Steel UK Ltd, controllata da Tata Steel Ltd («Tata Steel», India), acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Corus Group Plc, («Corus», Regno Unito) mediante acquisto di azioni, fatto salvo un concordato approvato dal tribunale.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Tata Steel: impresa siderurgica integrata verticalmente che opera a tutti i livelli della produzione di acciaio, compresa la fabbricazione di prodotti lavorati e semilavorati in acciaio al carbonio;

per Corus: fabbricazione di prodotti lavorati e semilavorati in acciaio al carbonio.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4408 — Tata/Corus, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


25.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 288/25


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4359 — Petroplus/ExxonMobil)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2006/C 288/17)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 17.11.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Petroplus International B.V. («Petroplus», Paesi Bassi), controllata da Riverstone Holdings LLC (Riverstone, Stati Uniti), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo di parte di ExxonMobil — ExxonMobil Central Europe Holding GmbH («ExxonMobil CEH», Germania) mediante acquisto di elementi dell'attivo.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Petroplus: raffinazione, stoccaggio, commercializzazione e commercio internazionale di petrolio greggio;

per ExxonMobil CEH: gestione della raffineria di Ingolstadt e fornitura all'ingrosso di prodotti petroliferi raffinati;

per Riverstone Holdings LLC: società di investimento in società non quotate in borsa.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4359 — Petroplus/ExxonMobil, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


Mediatore europeo

25.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 288/26


Relazione annuale del 2005

(2006/C 288/18)

Il Mediatore europeo ha presentato la propria Relazione annuale relativa all'anno 2005 al Parlamento europeo, in accordo a quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 195 del Trattato costitutivo delle Comunità europee e dal comma 8 dell'articolo 3 della Decisione del Parlamento europeo concernente lo statuto e le condizioni per l'esercizio delle funzioni del Mediatore.

La Relazione annuale ed un compendio della stessa sono disponibili in tutte le 20 lingue ufficiali nella pagina Internet del Mediatore:

http://www.ombudsman.europa.eu

Copie di queste pubblicazioni possono essere gratuitamente richieste all'Ufficio del Mediatore europeo

1, Avenue du Président Robert Schuman

B.P. 403

F-67001 Strasburgo Cedex

Tel. (33-3) 88 17 23 13

Fax (33-3) 88 17 90 62

E-mail: eo@ombudsman.europa.eu