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ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
49o anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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I Comunicazioni
Commissione
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21.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283/1 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
20 novembre 2006
(2006/C 283/01)
1 euro=
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,2841 |
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JPY |
yen giapponesi |
151,57 |
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DKK |
corone danesi |
7,4578 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,67680 |
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SEK |
corone svedesi |
9,0823 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,5928 |
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ISK |
corone islandesi |
90,61 |
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NOK |
corone norvegesi |
8,2620 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CYP |
sterline cipriote |
0,5777 |
|
CZK |
corone ceche |
28,005 |
|
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
258,78 |
|
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
|
LVL |
lats lettoni |
0,6980 |
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MTL |
lire maltesi |
0,4293 |
|
PLN |
zloty polacchi |
3,8093 |
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RON |
leu rumeni |
3,4968 |
|
SIT |
tolar sloveni |
239,66 |
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SKK |
corone slovacche |
35,678 |
|
TRY |
lire turche |
1,8741 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,6687 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,4676 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,9993 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,9225 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
2,0005 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 201,21 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
9,3553 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
10,1110 |
|
HRK |
kuna croata |
7,3681 |
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IDR |
rupia indonesiana |
11 754,01 |
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MYR |
ringgit malese |
4,6870 |
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PHP |
peso filippino |
64,000 |
|
RUB |
rublo russo |
34,2040 |
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THB |
baht thailandese |
47,000 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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21.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283/2 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese
(2006/C 283/02)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
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Numero dell'aiuto |
XS 106/06 |
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Stato membro |
Paesi Bassi |
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|
Regione |
Provincie Zuid-Holland |
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|
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Wilgengroep B.V. |
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Base giuridica |
Artikel 12 van de Algemene Subsidieverordening Zuid-Holland, 1 juni 2005 |
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Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
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Credito garantito |
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Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
475 717 EUR |
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Credito garantito |
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Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento |
Sì. Intensità massima dell'aiuto erogato dallo Stato pari al 45% (ricerca precompetitiva) |
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Data di applicazione |
13.6.2006. Con riserva: l'aiuto è erogato previa notifica |
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Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al 30.6.2009. In caso di revisione del regolamento 70/2001, la misura sarà adeguata conformemente alle rilevanti disposizioni e ne sarà trasmessa notifica alla Commissione |
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Obiettivo dell'aiuto |
Aiuto alle PMI |
Sì. Il progetto di ricerca e sviluppo in questione è inteso alla progettazione e alla realizzazione di un prototipo di piattaforma robotica destinata all'orticoltura in serra. Il sistema di trasporto interno immaginato dovrà essere totalmente autonomo (senza intervento umano nelle serre) e capace di compiere misurazioni, registrazioni e altre operazioni, quale la somministrazione di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari 'su misura'. La piattaforma robotica permetterà quindi di ridurre l'impiego di materie prime e di contenere i rifiuti. Il sistema consentirà inoltre di migliorare il rendimento delle serre in quanto la temperatura, l'umidità, il tasso di CO2, ecc. potranno essere mantenuti ad un livello ottimale per le piante ma insostenibile per l'uomo. Il progetto si propone inoltre di studiare in che modo la piattaforma potrà essere posizionata e potrà muoversi all'interno della serra. La struttura attuale delle serre non si presta ad uno spostamento sul suolo. L'intento è di mettere a punto una piattaforma meccanica di servizio avvalendosi e sviluppando le conoscenze nel campo della concezione strutturale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, dei materiali leggeri e della tecnologia di controllo. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) di Naaldwijk è l'istituzione della conoscenza coinvolta di propria iniziativa nel progetto; il suo compito consiste nel fornire le necessarie conoscenze scientifiche nel campo delle pratiche di coltivazione, dei sistemi logistici e delle tecniche avanzate di monitoraggio, manipolazione e trattamento delle singole piante. La PPO procede a test sui sistemi in laboratorio |
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Settori economici interessati |
Aiuto limitato a settori specifici |
Sì |
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Altre industrie manifatturiere |
Attività destinate all'orticultura in serra |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Provincie Zuid-Holland |
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Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 6 del regolamento |
Sì |
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Numero dell'aiuto |
XS 107/06 |
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Stato membro |
Paesi Bassi |
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Regione |
Provincie Zuid-Holland |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Vivici B.V. |
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Base giuridica |
Artikel 12 van de Algemene Subsidieverordening Zuid-Holland, 1 juni 2005 |
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Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
|
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Credito garantito |
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Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
154 955 EUR |
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Credito garantito |
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Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento |
Sì. Intensità massima dell'aiuto erogato dallo Stato pari al 45% (ricerca precompetitiva) |
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Data di applicazione |
13.6.2006. Con riserva: l'aiuto è erogato previa notifica |
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Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al 31.6.2007 |
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Obiettivo dell'aiuto |
Aiuto alle PMI |
Sì. Il presente progetto di ricerca e sviluppo è inteso a sviluppare le conoscenze e le tecniche nel campo delle tecnologie dell'informazione (IT) e della comunicazione (ICT) applicate ai settori dell'assistenza sanitaria domiciliare e di base. I diversi prestatori di servizi del settore dispongono di diverse cartelle cliniche digitali dei pazienti, di rado connesse le une alle altre; una tale operazione permetterebbe un notevole miglioramento del rapporto prezzo/qualità dell'assistenza sanitaria a domicilio e di base. Lo sviluppo e l'impiego di ausili tecnici basati sulle tecnologie IT e ICT sono possibili solo grazie a dati aggiornati, attendibili e tali da essere scambiati in modo rapido e sicuro. L'incerta interazione tra software, hardware e i prodotti sanitari da sviluppare introduce un elemento di complessità. Il progetto intende soprattutto diffondere l'uso dell'informatica nella gestione delle cartelle cliniche digitali aperte. L'istituzione della conoscenza TNO metterà a disposizione le conoscenze scientifiche per lo sviluppo, l'applicazione pratica, i test e la valutazione delle diverse componenti del sistema. L'intento è di elaborare un sistema globale di prestazione di servizi e la necessaria tecnologia (software e hardware) destinati al settore dell'assistenza domiciliare in modo da consentire ai pazienti di essere curati quanto più possibile a casa |
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Settori economici interessati |
Aiuto limitato a settori specifici |
Sì |
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Altri servizi |
Attività destinate al settore sanitario |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Provincie Zuid-Holland |
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Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 6 del regolamento |
Sì |
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Numero dell'aiuto |
XS 131/06 |
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Stato membro |
Italia |
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Regione |
Regione Autonoma Valle d'Aosta |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Aiuto alla consulenza per le PMI, in applicazione della misura D3 del Programma Operativo regionale (POR) per gli interventi strutturali della Regione Valle d'Aosta per il conseguimento dell'obiettivo 3 nel periodo 2000 — 2006 |
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Base giuridica |
Deliberazione della Giunta regionale n. 2003 in data 27.6.2005 |
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Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
0,20 milioni di EUR |
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Credito garantito |
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Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
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Credito garantito |
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Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento |
Sì |
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Data di applicazione |
1.7.2005 |
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Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al 31.12.2006 |
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Obiettivo dell'aiuto |
Aiuto alle PMI |
Sì |
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Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI |
Sì |
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Industria manifatturiera |
Sì |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Regione Autonoma Valle d'Aosta — Assessorato attività produttive e politiche del lavoro — Dipartimento industria, artigianato ed energia |
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Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 6 del regolamento, la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui:
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Sì |
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Numero dell'aiuto |
XS 213/05 |
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Stato membro |
Grecia |
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Regione |
Tutte le regioni, esclusa l'Attica |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un aiuto singolo |
Poli di innovazione regionali (PIR)- Sviluppo e messa in rete di PMI e di fornitori di servizi tecnologici in campi connessi al trasferimento di tecnologie e all'innovazione |
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Base giuridica |
P.Π.Δ.274/2000, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.103/2003 και το άρθρο 34 του Νόμου αριθ. 3259/2004 Το Άρθρο 23 του Νόμου 3377/2005 παρέχει ορισμό του ΠΠΚ |
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Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
|
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Credito garantito |
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Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
3 600 000 EUR (massimo) |
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Credito garantito |
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Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento |
Sì |
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Data di applicazione |
1.5.2006 |
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Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al 31.12.2006 (impegni per legge) L'attuazione dei progetti scade il 31.12.2008 |
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Obiettivo dell'aiuto |
Aiuto alle PMI |
Sì |
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Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI |
Sì |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Υπουργείο Ανάπτυξης (Ministry of Development) Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (General Secretariat for Research and Technology) |
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Concessione di aiuti singoli di importo elevato |
Conformemente all'articolo 6 del regolamento |
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21.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283/6 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4423 — Merck/Serono)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(2006/C 283/03)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
|
1. |
In data 13.11.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Merck KGaA («Merck», Germania) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Serono S.A. («Serono», Svizzera) mediante acquisto di quote. |
|
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
|
3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
|
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4423 — Merck/Serono, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
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21.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283/7 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4418 — Nycomed Group/Altana Pharma)
(2006/C 283/04)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
|
1. |
In data 8.11.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Nycomed Group («Nycomed», Danimarca), controllata in comune da Nordic Capital Fund V («Nordic Capital», Jersey) e Credit Suisse Group («CSG», Svizzera) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo dell'insieme dell'impresa Altana Pharma AG («Altana», Germania), mediante acquisto di azioni o quote. |
|
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
|
3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. |
|
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4418 — Nycomed Group/Altana Pharma, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
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21.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283/8 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.4412 — Permira Holdings/Borsodchem)
(2006/C 283/05)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il 8.11.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
|
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
|
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4412. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex) |
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21.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283/8 |
Ritiro della notifica di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4267 — Deutsche Börse/Euronext)
(2006/C 283/06)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
REGOLAMENTO (CE) n. 139/2004 DEL CONSIGLIO
In data 13.10.2006, è pervenuta alla Commissione delle Comunità Europee la notifica di un progetto di concentrazione tra Deutsche Börse AG e Euronext N.V.. In data 17.11.2006, le parti hanno informato la Commissione di aver ritirato la loro notifica.
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21.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283/9 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(2006/C 283/07)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
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Data di adozione della decisione |
26.9.2006 |
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Numero dell'aiuto |
N 178/06 |
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Stato membro |
Repubblica ceca |
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Titolo |
Výzkumný program ministerstva dopravy na léta 2007 – 2011 |
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Fondamento giuridico |
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Tipo della misura |
Regime di aiuto |
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Obiettivo |
Ricerca e sviluppo |
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Forma dell'aiuto |
sovvenzione |
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Stanziamento |
306 352 000 CZK (10 736 372 EUR) (complessivamente) |
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Intensità |
100 % (ricerca fondamentale), 75 % (ricerca industriale), 50 % (ricerca precompetitiva) |
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Durata |
Fino al 31.12.2011 |
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Settori economici |
Trasporti |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
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Altre informazioni |
Le autorità ceche si sono impegnate a presentare alla Commissione relazioni annuali sull'attuazione del regime |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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Data di adozione della decisione |
22.6.2006 |
|
Numero dell'aiuto |
N 302/05 |
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Stato membro |
Repubblica ceca |
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Titolo |
Privatizzazione della società di fornitura di servizi di ristoro ferroviari Jídelní a lůžkové vozy |
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Base giuridica |
Usnesení vlády č. 145 ze dne 2. února 2005 a § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu |
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Obiettivo |
Ottenere un servizio passeggeri di qualità elevata, fornire servizi più interessanti a bordo e favorire la costituzione di imprese comuni fra il settore ferroviario e le imprese che operano nel settore della ristorazione |
|
Dotazione di bilancio |
Il prezzo di acquisto di tutte le azioni in vendita ammonta a 20 mio. CZK (705 756,51 EUR) |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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Data di adozione della decisione |
22.2.2006 |
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Numero dell'aiuto |
N 397/05 |
|
Stato membro |
Germania |
|
Titolo |
Orientamenti sul finanziamento di impianti di trasbordo per il trasporto combinato |
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Base giuridica |
Haushaltgesetz des Bundes für das Jahr 2005 und die Richtlinie zur Förderung vom Umschlaganlagen des Kombinierter Verkehrs |
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Obiettivo |
Prolungare il piano di aiuti per la costruzione di terminal del trasporto combinato per continuare a promuovere il trasporto per ferrovia e su via navigabile interna |
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Dotazione di bilancio |
52,53 milioni di EUR all'anno |
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Intensità |
50 % - 85 % |
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Durata |
2006-2008 |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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Data di adozione della decisione |
12.10.2006 |
|
N. dell'aiuto |
N 427/06 |
|
Stato membro |
Regno Unito |
|
Regione |
Solo la Gran Bretagna |
|
Titolo |
Rail Environmental Benefit Procurement Scheme (REPS) |
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Fondamento giuridico |
Railways Act 2005, Section 6, 8 and 10 |
|
Tipo di misura |
Regime di aiuto |
|
Obiettivi |
Accrescere l'uso del trasporto ferroviario |
|
Forma dell'aiuto |
Sovvenzioni per la movimentazione di container intermodali |
|
Dotazione di bilancio |
20 mio GBP (29 mio EUR) l'anno per 3 anni. La dotazione di bilancio complessiva è di 60 mio GBP (87 mio EUR) |
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Intensità |
Massimo 30 % |
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Durata |
3 anni dal 1.4.2007 al 31.3.2010 |
|
Settori economici |
Trasporto ferroviario |
|
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
Department of Transport UK, the Scottish Executive and the Welsh Assembly Government |
|
Altre informazioni |
Alla fine del periodo di durata sarà presentata una relazione |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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Data di adozione della decisione |
26.9.2006 |
|
Numero dell'aiuto |
N 564/05 |
|
Stato membro |
Repubblica ceca |
|
Titolo |
Podpora (dotace) ke krytí ztrát v důsledku nedostatečných plavebních podmínek na úseku Labe mezi Ústím nad Labem a státní hranicí s Německem, způsobených výjimečným obdobím nízkých srážek |
|
Fondamento giuridico |
Návrh usnesení vlády České republiky o poskytnutí dotace ke krytí ztrát v důsledku nedostatečných plavebních podmínek na úseku Labe mezi Ústím nad Labem a státní hranicí s Německem |
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Tipo della misura |
Regime di aiuto |
|
Obiettivo |
Compensare le perdite dovute a condizioni di navigazione insufficienti |
|
Forma dell'aiuto |
Sovvenzione |
|
Stanziamento |
84,7 milioni di CZK |
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Durata |
2004-2010 |
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Settori economici |
Trasporto per via navigabile interna |
|
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Ministrerstvo dopravy, Nábřeží Ludvíka Svobody 12/222, CZ-110 15 Praha 1 |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
|
Data di adozione della decisione |
22.2.2006 |
|
Numero dell'aiuto |
N 565/05 |
|
Stato membro |
Repubblica ceca |
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Titolo |
Garanzia di Stato per il finanziamento dell'acquisto di materiale rotabile ferroviario da parte di Česke Dráhy (Ferrovie ceche) |
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Base giuridica |
Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu kolejových vozidel |
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Obiettivo |
Agevolare l'acquisto di nuovo materiale rotabile ferroviario per il trasporto di passeggeri da parte di Česke Dráhy (Ferrovie ceche) |
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Dotazione di bilancio |
La garanzia di Stato è concessa per coprire un prestito massimo di 30 milioni di EUR, compresi gli interessi e gli oneri, contratto dalla società da EUROFIMA |
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Intensità |
L'importo coperto dalla garanzia di Stato rappresenta il 95 % del prestito, il rimanente 5 % è coperto dalle risorse proprie delle ferrovie ceche |
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Durata |
La garanzia di Stato resta valida al massimo fino al 31 dicembre 2019 |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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21.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283/12 |
Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari
(2006/C 283/08)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.
SCHEDA RIEPILOGATIVA
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
Domanda di registrazione a norma dell'articolo 5 e dell'articolo 17, paragrafo 2
«BAYERISCHER MEERRETTICH» O «BAYERISCHER KREN»
N. CE: DE/PGI/005/0299/19.3.2003
DOP ( ) IGP ( X )
La presente scheda costituisce una sintesi redatta a scopo informativo. Per un'informazione completa, gli interessati sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare presso le autorità nazionali di cui alla sezione 1 oppure presso i servizi competenti della Commissione europea (1).
1. Servizio competente dello Stato membro:
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Nome: |
Deutsches Patent- und Markenamt — Markenabteilung 3.2 |
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Indirizzo: |
D-80297 München |
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Tel.: |
(49-89) 21 95 46 22 |
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Fax: |
(49-89) 21 95 41 43 |
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E-Mail: |
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2. Associazione richiedente:
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Nome: |
Schutzgemeinschaft „BAYERISCHER MEERRETTICH“ |
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Indirizzo: |
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Tel.: |
(49-9133) 776 00 |
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Fax: |
(49-9133) 77 60 77 |
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E-Mail: |
hts@schamel.de |
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Composizione: |
produttori/trasformatori ( X ) altro: ( ) |
3. Tipo di prodotto:
Classe 1.6, ortofrutticoli allo stato naturale o trasformati
4. Descrizione del disciplinare (sintesi delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)
4.1 Nome: «Bayerischer Meerrettich» o «Bayerischer Kren»
4.2 Descrizione: Il «Bayerischer Meerrettich» o «Bayerischer Kren» è prodotto secondo le norme bavaresi di qualità per il rafano («Bayerische Qualitätsnormen für Meerrettich») del 16.05.1979. Il «Bayerischer Meerrettich» o «Bayerischer Kren» è presentato allo stato greggio (fustiforme) o sotto forma di prodotto trasformato. Il «Bayerischer Meerrettich» o «Bayerische Kren» trasformato è ottenuto secondo ricette tradizionali, in particolare nei distretti (Landkreisen) di Erlangen-Höchstadt, Neustadt an der Aisch/Bad Windsheim e Forchheim.
Il «Bayerischer Meerrettich» o «Bayerischer Kren» trasformato, pronto al consumo, si compone di rafano (prodotto allo stato greggio) grattugiato, condito con aceto, olio e spezie.
Il contenuto minimo di rafano grattugiato nel prodotto finito è definito dalle norme di qualità per i prodotti a base di rafano («Qualitätsanforderungen für Meerrettichdauerwaren»).
Il rafano (prodotto allo stato greggio) adoperato nella preparazione del «Bayerischer Meerrettich» o «Bayerischer Kren» deve provenire al 100 % dalla Baviera, poiché è il prodotto allo stato greggio ivi coltivato che conferisce quell'inconfondibile sapore piccante e il gusto particolarmente saporito al prodotto finito «Bayerischer Meerrettich» o «Bayerischer Kren». Gli altri ingredienti quali l'aceto, l'olio e le spezie, invece, non devono necessariamente essere prodotti o coltivati in Baviera.
Principali caratteristiche del prodotto allo stato greggio:
Il «Bayerischer Meerrettich» o «Bayerischer Kren» contiene un tenore elevato di vitamina C, di oli essenziali e di sostanze antibiotiche. Il gusto particolarmente piccante e il singolare aroma costituiscono le caratteristiche del «Bayerischer Meerrettich» o «Bayerischer Kren».
Principali caratteristiche del prodotto trasformato:
Il «Bayerischer Meerrettich» o «Bayerischer Kren» grattugiato viene raffinato in base a ricette custodite e tramandate di generazione in generazione. Gli ingredienti sono principalmente il rafano, l'aceto, l'olio e le spezie. Il «Bayerischer Meerrettich» o «Bayerische Kren» è particolarmente piccante e saporito; possiede infatti una nota aromatica rustica, piccante e saporita che rimane immutata. La tecnica di trasformazione, particolarmente delicata, conferisce al prodotto finito una colorazione perfettamente chiara, senza macchie scure, ed una consistenza molto viscosa.
I preparati a base di rafano trasformato devono contenere i tenori minimi in prodotto allo stato greggio prescritti nelle direttive relative ai prodotti a base di rafano. Possono essere chiamati «Bayerischer Meerrettich» o «Bayerischer Kren» soltanto i preparati che contengono questi tenori minimi.
4.3 Zona geografica: Il «Bayerischer Meerrettich» o «Bayerischer Kren» deve essere coltivato sui terreni della Baviera adatti alla sua coltivazione, come quelli che si trovano soprattutto nella Franconia centrale e nell'alta Franconia; la trasformazione viene effettuata anch'essa in Baviera. La trasformazione della materia prima avviene in modo tradizionale, essenzialmente nei Landkreisen di Erlangen-Höchstadt, Neustadt an der Aisch/Bad Windsheim e Forchheim, in Franconia.
4.4 Prova dell'origine: La tracciabilità dell'origine dei prodotti finiti a base di rafano preparati in Baviera è assicurata dalle prescrizioni legali in materia di tracciabilità. Grazie all'etichettatura apposta su ciascuna confezione ed ai protocolli legali d'acquisto, di vendita e di produzione dei produttori, l'origine del «Bayerischer Meerrettich» o «Bayerischer Kren» può essere comprovata in qualsiasi momento. La plausibilità dei protocolli d'acquisito, di vendita e di produzione è verificata da un istituto di controllo indipendente, incaricato dal richiedente.
I produttori agricoli di «Bayerischer Meerrettich» o «Bayerischer Kren» sono iscritti in un registro tenuto ed aggiornato annualmente dall'associazione dei produttori di rafano della Baviera («Erzeugergemeinschaft Bayerischer Meerrettich»). Solamente i produttori agricoli che figurano in questo registro possono consegnare ai trasformatori il prodotto allo stato greggio destinato alla preparazione del «Bayerischer Meerrettich» o «Bayerischer Kren». La «Erzeugergemeinschaft Bayerischer Meerrettich» fa anche parte dell'associazione per la protezione del rafano della Baviera («Schutzgemeinschaft Bayerischer Meerrettich»). La plausibilità dei protocolli di produzione e di vendita è verificata da un istituto di controllo indipendente, incaricato dal richiedente.
4.5 Metodo di ottenimento: Il rafano è coltivato in Baviera secondo una tradizione secolare e le migliori pratiche. Fin dalla metà del XVo secolo l'area di produzione del rafano di Baviera è la più ricca al mondo in termini di tradizioni.
Il metodo di coltivazione è complesso e richiede numerosi interventi manuali. Un vecchio proverbio contadino dice infatti: «Ein Acker mit Kren will seinen Herrn jeden Tag seh'n» (un campo di rafano vuol vedere il suo proprietario ogni giorno). Alla fine di febbraio, ossia al termine del periodo delle gelate, si procede all'apertura dei sili sotterranei nei quali le radici del rafano hanno trascorso l'inverno. Le radici sono quindi depositate in una stanza luminosa fino a quando, sotto l'effetto della luce, cominciano a germogliare. Nel mese di aprile vengono adagiate con «la testa orientata ad Est in direzione del sole nascente» («Kopf gegen Osten zur aufgehenden Morgensonne»), leggermente inclinate verso l'alto, in solchi appositamente preparati in precedenza. All'inizio di maggio incominciano a spuntare i primi germogli. E' allora che ha inizio la fase della cimatura («Köpfen»). Si liberano i singoli stoloni per metà dalla terra e si tagliano i germogli per lasciare solo il germoglio più robusto. Questo procedimento è necessario per poter effettuare più tardi il raccolto delle radici che non presentano ramificazioni.
Fino all'epoca del raccolto, che si effettua in autunno, ogni radice deve ancora essere estratta e ripiantata almeno una volta allo scopo di eliminare i germogli più piccoli. Quest'operazione si effettua ancor oggi per lo più manualmente in quanto le radici possono crescere soltanto all'estremità del tubero (queste sono infatti le piantine per l'anno successivo). La colorazione delle foglie annuncia la maturazione, quindi l'imminenza del raccolto che viene effettuato nel mese di ottobre: si ricorre ad un'apposita macchina da raccolta per smuovere il terreno; i tuberi sono quindi estratti a mano.
Poiché le radici traggono tutto il loro potere nutritivo dal suolo, il rafano può essere coltivato sullo stesso terreno solo ogni tre anni.
I prodotti allo stato greggio, una volta selezionati, controllati e scelti a mano, sono inviati alla trasformazione. Il rafano viene quindi pulito, lavato, grattugiato e raffinato con l'aggiunta di ingredienti (cfr. il precedente punto 4.2). L'applicazione di un metodo particolarmente delicato mantiene intatto l'aroma del «Bayerischer Meerrettich» o «Bayerischer Kren». I prodotti allo stato greggio che non sono immediatamente trasformati vengono immagazzinati in apposite celle frigorifere.
Occorre sottolineare che le radici di rafano sono selezionate manualmente prima della trasformazione. Affinché il rafano sia sottoposto ad un trattamento benefico al suo aroma e perda il meno possibile del suo caratteristico sapore piccante e delle sostanze che lo rendono così pregiato, le società di trasformazione bavaresi hanno messo a punto, nel corso dei secoli, tecniche speciali che esercitano solo poche forze meccaniche sul rafano. Va inoltre sottolineato che il «Bayerischer Meerrettich» o «Bayerische Kren» è sottoposto, ai fini della conservazione, soltanto ad un trattamento allo zolfo e che non contiene conservanti. Anche in questo il «Bayerischer Meerrettich» si differenzia dal rafano trasformato di altra origine.
4.6 Legame: La denominazione «Bayerischer Meerrettich» o «Bayerischer Kren» è adoperata da secoli per designare il rafano prodotto e trasformato in Baviera. Il rafano sarebbe stato introdotto nel corso del quattrocento nella regione del fiume Regnitz dal margravio Johannes Alchemista. I primi riferimenti si trovano nell'opera «Die Nymphe Noris» del 1650, in cui si accenna ad un «rafano boemo nel paese dell'aglio», (la Franconia) («Böhmischen Kraen im Knoblauchsland»). La coltivazione del rafano tra Forchheim ed Erlangen è comprovata nel 1787 da Johann Füssel nel suo diario di viaggio. In seguito all'apertura del canale Ludwig-Donau nel 1846, il «Bayerischer Meerrettich» o «Bayerischer Kren» è stato trasportato per nave da Baiersdorf in Austria e Ungheria nonché in Israele, negli Stati Uniti, in Russia ed in altri paesi ancora. A partire dal 1912, il rafano è commercializzato dai produttori di Baiersdorf e dintorni anche grattugiato e pronto per l'uso. La zona di produzione più ricca al mondo in termini di tradizioni, che si situa intorno a Baiersdorf, la celebre «città del rafano», è ancora oggi la principale della Germania.
Il suolo e le peculiarità climatiche delle zone di produzione bavaresi offrono condizioni di crescita ottimali per il rafano. Così, il clima caldo (temperatura media annua di 8,5 oC) e le scarse precipitazioni (circa 600 mm), associate alle caratteristiche pedologiche (friabilità, sabbiosità, argillosità) rispetto alle altre zone di produzione, conferiscono al rafano un tenore più elevato in glucosinolati.
Le ricette tradizionali dei produttori e la loro conoscenza dei delicati metodi di trasformazione conferiscono al «Bayerischer Meerrettich» o «Bayerischer Kren» il suo carattere inconfondibile. Non occorre aggiungere rafano proveniente da altre zone di produzione al «Bayerischer Meerrettich» o «Bayerischer Kren» trasformato.
Il «Bayerischer Meerrettich» o «Bayerischer Kren» gode da secoli di un'eccellente reputazione presso i consumatori, sia in Baviera che altrove.
4.7 Struttura di controllo:
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Nome: |
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft — Institut für Ernährungswirtschaft und Markt |
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Indirizzo: |
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Tel.: |
(49-89) 17 80 00 |
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Fax: |
(49-89) 17 80 03 13 |
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E-Mail: |
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4.8 Etichettatura: «Bayerischer Meerrettich g.g.A.» (indicazione geografica protetta) o «Bayerischer Kren g.g.A.» (indicazione geografica protetta).
4.9 Condizioni nazionali: —
(1) Commissione europea, Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, Unità Politica di qualità dei prodotti agricoli, B-1049 Bruxelles.
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21.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283/15 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese
(2006/C 283/09)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
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Numero dell’aiuto |
XS 127/05 |
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Stato membro |
Grecia |
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Regione |
Tutto il territorio |
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Titolo del regime di aiuti o ragione sociale dell’impresa che riceve un aiuto singolo |
Piani a favore di medie imprese (secondo la definizione della raccomandazione 361/2003 della Commissione), già operative nel settore della trasformazione, e di agenzie per la prestazione di servizi |
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Base giuridica |
ΠΔ 93/97 (ΦΕΚ 92/Α/16-5-97) «Όροι και διαδικασίες για την ένταξη και χρηματοδότηση έργων του ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα ή τμήματά του αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας και τεχνολογίας» |
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Spesa prevista per il regime o importo totale dell’aiuto singolo concesso all’impresa |
Si tratta di un regime annunciato per la prima volta nel 2005, dotato di un bilancio di 103 626 943 EUR (finanziamenti pubblici e privati) |
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Intensità massima dell’aiuto |
45 %, 50 %, 55 %, unicamente in forma di sovvenzioni, in funzione della zona di attuazione (in nessun caso gli importi possono superare i massimali previsti nella mappa di aiuti regionali per la Grecia, aumentati del 15 % nel caso delle PMI) |
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Data di applicazione |
Il primo annuncio è stato dato nel giugno 2005 |
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Durata del regime o dell’aiuto singolo concesso |
2005-2008 |
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Obiettivo dell’aiuto |
Lo scopo dell’azione è aiutare le imprese ammissibili a migliorare la loro posizione concorrenziale, attuando un piano integrato biennale comprendente azioni di ammodernamento tecnologico e organizzativo |
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Settori economici interessati |
tutti i settori manifatturieri Le medie imprese nel settore della trasformazione, quali sono definite nella raccomandazione 2003/361/CE. Le imprese che prestano servizi alle imprese del settore della trasformazione (codici ΣΤΑΚΟΔ (1) 631-logistica e 722-sviluppo di software), se esse sono piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE aventi almeno 30 dipendenti oppure aventi meno di 30 dipendenti nel caso che il loro fatturato e bilancio totale annuali siano superiori a 10 milioni di EUR. Le piccole e medie agenzie che prestano servizi di qualità. Sono escluse le seguenti imprese del settore della trasformazione:
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Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto |
Ministero dello sviluppo Segreteria generale dell’industria Direzione degli investimenti industriali
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Altre informazioni |
Si tratta dell’azione 2.5.3 del Piano per la competitività delle imprese, che è cofinanziato dai fondi strutturali |
(1) ΣΤΑΚΟΔ: Classifica statistica dei rami di attività economica.
Banca centrale europea
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21.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283/16 |
RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 13 novembre 2006
al Consiglio dell'Unione europea relativamente ai revisori esterni del Banco de España
(BCE/2006/18)
(2006/C 283/10)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 27.1,
Considerando quanto segue:
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(1) |
I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali dell'Eurosistema sono verificati da revisori indipendenti esterni la cui nomina è raccomandata dal Consiglio direttivo della BCE e approvata dal Consiglio dell'Unione europea. |
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(2) |
In conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, della legge sull'autonomia del Banco de España e degli articoli 29, paragrafo 3, e 31 del proprio regolamento interno, i conti del Banco de España sono verificati da revisori indipendenti esterni, così come previsto nell'articolo 27 dello statuto SEBC e ai termini della Legge 19/1988 sulla revisione dei conti (1) in relazione all'idoneità, al mandato e alla rotazione dei revisori. |
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(3) |
Il mandato degli attuali revisori esterni del Banco de España terminerà dopo l'attività di revisione per l'esercizio finanziario 2005. Risulta, pertanto, necessario nominare nuovi revisori esterni a partire dall'esercizio finanziario 2006. |
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(4) |
Il Banco de España ha scelto Deloitte, S.L. quali propri revisori esterni per gli esercizi finanziari dal 2006 al 2008, essendo tale mandato successivamente rinnovabile su base annuale fino all'esercizio finanziario 2012, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
Si raccomanda che Deloitte, S.L. siano nominati revisori esterni del Banco de España per gli esercizi finanziari dal 2006 al 2008, essendo tale mandato successivamente rinnovabile su base annuale fino all'esercizio finanziario 2012,
Fatto a Francoforte sul Meno, il 13 novembre 2006.
Il Presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) Così come modificata dalla Legge 44/2002 relativa ai provvedimenti di riforma del sistema finanziario.