ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 283

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49o anno
21 novembre 2006


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Commissione

2006/C 283/1

Tassi di cambio dell'euro

1

2006/C 283/2

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ( 1 )

2

2006/C 283/3

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4423 — Merck/Serono) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

6

2006/C 283/4

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4418 — Nycomed Group/Altana Pharma) ( 1 )

7

2006/C 283/5

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4412 — Permira Holdings/Borsodchem) ( 1 )

8

2006/C 283/6

Ritiro della notifica di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4267 — Deutsche Börse/Euronext) ( 1 )

8

2006/C 283/7

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

9

2006/C 283/8

Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

12

2006/C 283/9

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ( 1 )

15

 

Banca centrale europea

2006/C 283/0

Raccomandazione della Banca centrale europea, del 13 novembre 2006, al Consiglio dell'Unione europea relativamente ai revisori esterni del Banco de España (BCE/2006/18)

16

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Commissione

21.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 283/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

20 novembre 2006

(2006/C 283/01)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2841

JPY

yen giapponesi

151,57

DKK

corone danesi

7,4578

GBP

sterline inglesi

0,67680

SEK

corone svedesi

9,0823

CHF

franchi svizzeri

1,5928

ISK

corone islandesi

90,61

NOK

corone norvegesi

8,2620

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5777

CZK

corone ceche

28,005

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

258,78

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6980

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,8093

RON

leu rumeni

3,4968

SIT

tolar sloveni

239,66

SKK

corone slovacche

35,678

TRY

lire turche

1,8741

AUD

dollari australiani

1,6687

CAD

dollari canadesi

1,4676

HKD

dollari di Hong Kong

9,9993

NZD

dollari neozelandesi

1,9225

SGD

dollari di Singapore

2,0005

KRW

won sudcoreani

1 201,21

ZAR

rand sudafricani

9,3553

CNY

renminbi Yuan cinese

10,1110

HRK

kuna croata

7,3681

IDR

rupia indonesiana

11 754,01

MYR

ringgit malese

4,6870

PHP

peso filippino

64,000

RUB

rublo russo

34,2040

THB

baht thailandese

47,000


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


21.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 283/2


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(2006/C 283/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto

XS 106/06

Stato membro

Paesi Bassi

Regione

Provincie Zuid-Holland

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Wilgengroep B.V.

Base giuridica

Artikel 12 van de Algemene Subsidieverordening Zuid-Holland, 1 juni 2005

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

 

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

475 717 EUR

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento

Sì.

Intensità massima dell'aiuto erogato dallo Stato pari al 45% (ricerca precompetitiva)

Data di applicazione

13.6.2006. Con riserva: l'aiuto è erogato previa notifica

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 30.6.2009. In caso di revisione del regolamento 70/2001, la misura sarà adeguata conformemente alle rilevanti disposizioni e ne sarà trasmessa notifica alla Commissione

Obiettivo dell'aiuto

Aiuto alle PMI

Sì.

Il progetto di ricerca e sviluppo in questione è inteso alla progettazione e alla realizzazione di un prototipo di piattaforma robotica destinata all'orticoltura in serra. Il sistema di trasporto interno immaginato dovrà essere totalmente autonomo (senza intervento umano nelle serre) e capace di compiere misurazioni, registrazioni e altre operazioni, quale la somministrazione di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari 'su misura'. La piattaforma robotica permetterà quindi di ridurre l'impiego di materie prime e di contenere i rifiuti. Il sistema consentirà inoltre di migliorare il rendimento delle serre in quanto la temperatura, l'umidità, il tasso di CO2, ecc. potranno essere mantenuti ad un livello ottimale per le piante ma insostenibile per l'uomo. Il progetto si propone inoltre di studiare in che modo la piattaforma potrà essere posizionata e potrà muoversi all'interno della serra. La struttura attuale delle serre non si presta ad uno spostamento sul suolo. L'intento è di mettere a punto una piattaforma meccanica di servizio avvalendosi e sviluppando le conoscenze nel campo della concezione strutturale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, dei materiali leggeri e della tecnologia di controllo. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) di Naaldwijk è l'istituzione della conoscenza coinvolta di propria iniziativa nel progetto; il suo compito consiste nel fornire le necessarie conoscenze scientifiche nel campo delle pratiche di coltivazione, dei sistemi logistici e delle tecniche avanzate di monitoraggio, manipolazione e trattamento delle singole piante. La PPO procede a test sui sistemi in laboratorio

Settori economici interessati

Aiuto limitato a settori specifici

Altre industrie manifatturiere

Attività destinate all'orticultura in serra

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Provincie Zuid-Holland

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

Nederland

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 6 del regolamento


Numero dell'aiuto

XS 107/06

Stato membro

Paesi Bassi

Regione

Provincie Zuid-Holland

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Vivici B.V.

Base giuridica

Artikel 12 van de Algemene Subsidieverordening Zuid-Holland, 1 juni 2005

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

 

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

154 955 EUR

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento

Sì.

Intensità massima dell'aiuto erogato dallo Stato pari al 45% (ricerca precompetitiva)

Data di applicazione

13.6.2006. Con riserva: l'aiuto è erogato previa notifica

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 31.6.2007

Obiettivo dell'aiuto

Aiuto alle PMI

Sì.

Il presente progetto di ricerca e sviluppo è inteso a sviluppare le conoscenze e le tecniche nel campo delle tecnologie dell'informazione (IT) e della comunicazione (ICT) applicate ai settori dell'assistenza sanitaria domiciliare e di base. I diversi prestatori di servizi del settore dispongono di diverse cartelle cliniche digitali dei pazienti, di rado connesse le une alle altre; una tale operazione permetterebbe un notevole miglioramento del rapporto prezzo/qualità dell'assistenza sanitaria a domicilio e di base. Lo sviluppo e l'impiego di ausili tecnici basati sulle tecnologie IT e ICT sono possibili solo grazie a dati aggiornati, attendibili e tali da essere scambiati in modo rapido e sicuro. L'incerta interazione tra software, hardware e i prodotti sanitari da sviluppare introduce un elemento di complessità. Il progetto intende soprattutto diffondere l'uso dell'informatica nella gestione delle cartelle cliniche digitali aperte. L'istituzione della conoscenza TNO metterà a disposizione le conoscenze scientifiche per lo sviluppo, l'applicazione pratica, i test e la valutazione delle diverse componenti del sistema. L'intento è di elaborare un sistema globale di prestazione di servizi e la necessaria tecnologia (software e hardware) destinati al settore dell'assistenza domiciliare in modo da consentire ai pazienti di essere curati quanto più possibile a casa

Settori economici interessati

Aiuto limitato a settori specifici

Altri servizi

Attività destinate al settore sanitario

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Provincie Zuid-Holland

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

Nederland

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 6 del regolamento


Numero dell'aiuto

XS 131/06

Stato membro

Italia

Regione

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Aiuto alla consulenza per le PMI, in applicazione della misura D3 del Programma Operativo regionale (POR) per gli interventi strutturali della Regione Valle d'Aosta per il conseguimento dell'obiettivo 3 nel periodo 2000 — 2006

Base giuridica

Deliberazione della Giunta regionale n. 2003 in data 27.6.2005

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

0,20 milioni di EUR

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

 

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

1.7.2005

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 31.12.2006

Obiettivo dell'aiuto

Aiuto alle PMI

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

Industria manifatturiera

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Regione Autonoma Valle d'Aosta — Assessorato attività produttive e politiche del lavoro — Dipartimento industria, artigianato ed energia

Piazza della Repubblica, 15

I-11100 Aosta

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 6 del regolamento, la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui:

a)

il totale dei costi ammissibili sia pari o superiore a 25 milioni di EUR e

l'intensità lorda dell'aiuto sia pari o superiore al 50%,

nelle regioni ammesse al beneficio degli aiuti regionali, l'intensità netta dell'aiuto sia pari o superiore al 50 %; oppure

b)

l'importo totale lordo dell'aiuto sia pari o superiore a 15 milioni di EUR


Numero dell'aiuto

XS 213/05

Stato membro

Grecia

Regione

Tutte le regioni, esclusa l'Attica

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un aiuto singolo

Poli di innovazione regionali (PIR)- Sviluppo e messa in rete di PMI e di fornitori di servizi tecnologici in campi connessi al trasferimento di tecnologie e all'innovazione

Base giuridica

P.Π.Δ.274/2000, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.103/2003 και το άρθρο 34 του Νόμου αριθ. 3259/2004

Το Άρθρο 23 του Νόμου 3377/2005 παρέχει ορισμό του ΠΠΚ

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

 

2006: 3 150 000 EUR

 

2007: 4 050 000 EUR

 

2008: 1 800 000 EUR

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

3 600 000 EUR (massimo)

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

1.5.2006

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 31.12.2006 (impegni per legge)

L'attuazione dei progetti scade il 31.12.2008

Obiettivo dell'aiuto

Aiuto alle PMI

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Υπουργείο Ανάπτυξης (Ministry of Development)

Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (General Secretariat for Research and Technology)

Λεωφόρος Μεσογείων 14-18 (Ave. Messogion 14-18)

GR-11510 Αθήνα (GR-11510 Athens)

Concessione di aiuti singoli di importo elevato

Conformemente all'articolo 6 del regolamento

 


21.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 283/6


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4423 — Merck/Serono)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2006/C 283/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 13.11.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Merck KGaA («Merck», Germania) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Serono S.A. («Serono», Svizzera) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Merck: un'impresa farmaceutica e chimica di ricerca di livello mondiale;

per Serono: un'impresa farmaceutica di ricerca di livello mondiale.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4423 — Merck/Serono, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


21.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 283/7


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4418 — Nycomed Group/Altana Pharma)

(2006/C 283/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 8.11.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Nycomed Group («Nycomed», Danimarca), controllata in comune da Nordic Capital Fund V («Nordic Capital», Jersey) e Credit Suisse Group («CSG», Svizzera) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo dell'insieme dell'impresa Altana Pharma AG («Altana», Germania), mediante acquisto di azioni o quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Nycomed: produzione e vendita di prodotti per ospedali e prodotti farmaceutici,

per Altana: ricerca, sviluppo, produzione e vendita di prodotti farmaceutici,

per Nordic Capital: fondo d'investimento privato,

per CSG: gruppo di servizi finanziari globali.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4418 — Nycomed Group/Altana Pharma, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


21.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 283/8


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.4412 — Permira Holdings/Borsodchem)

(2006/C 283/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 8.11.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4412. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)


21.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 283/8


Ritiro della notifica di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4267 — Deutsche Börse/Euronext)

(2006/C 283/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTO (CE) n. 139/2004 DEL CONSIGLIO

In data 13.10.2006, è pervenuta alla Commissione delle Comunità Europee la notifica di un progetto di concentrazione tra Deutsche Börse AG e Euronext N.V.. In data 17.11.2006, le parti hanno informato la Commissione di aver ritirato la loro notifica.


21.11.2006   

IT

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C 283/9


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(2006/C 283/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data di adozione della decisione

26.9.2006

Numero dell'aiuto

N 178/06

Stato membro

Repubblica ceca

Titolo

Výzkumný program ministerstva dopravy na léta 2007 – 2011

Fondamento giuridico

Zákon č. 130/2002 o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Nařízení vlády č. 461/2002 o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji

Tipo della misura

Regime di aiuto

Obiettivo

Ricerca e sviluppo

Forma dell'aiuto

sovvenzione

Stanziamento

306 352 000 CZK (10 736 372 EUR) (complessivamente)

Intensità

100 % (ricerca fondamentale), 75 % (ricerca industriale), 50 % (ricerca precompetitiva)

Durata

Fino al 31.12.2011

Settori economici

Trasporti

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Ministerstvo dopravy

Nábř. L. Svobody 12

CZ-110 15 Praha 1

Altre informazioni

Le autorità ceche si sono impegnate a presentare alla Commissione relazioni annuali sull'attuazione del regime

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

22.6.2006

Numero dell'aiuto

N 302/05

Stato membro

Repubblica ceca

Titolo

Privatizzazione della società di fornitura di servizi di ristoro ferroviari Jídelní a lůžkové vozy

Base giuridica

Usnesení vlády č. 145 ze dne 2. února 2005 a § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu

Obiettivo

Ottenere un servizio passeggeri di qualità elevata, fornire servizi più interessanti a bordo e favorire la costituzione di imprese comuni fra il settore ferroviario e le imprese che operano nel settore della ristorazione

Dotazione di bilancio

Il prezzo di acquisto di tutte le azioni in vendita ammonta a 20 mio. CZK (705 756,51 EUR)

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

22.2.2006

Numero dell'aiuto

N 397/05

Stato membro

Germania

Titolo

Orientamenti sul finanziamento di impianti di trasbordo per il trasporto combinato

Base giuridica

Haushaltgesetz des Bundes für das Jahr 2005 und die Richtlinie zur Förderung vom Umschlaganlagen des Kombinierter Verkehrs

Obiettivo

Prolungare il piano di aiuti per la costruzione di terminal del trasporto combinato per continuare a promuovere il trasporto per ferrovia e su via navigabile interna

Dotazione di bilancio

52,53 milioni di EUR all'anno

Intensità

50 % - 85 %

Durata

2006-2008

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

12.10.2006

N. dell'aiuto

N 427/06

Stato membro

Regno Unito

Regione

Solo la Gran Bretagna

Titolo

Rail Environmental Benefit Procurement Scheme (REPS)

Fondamento giuridico

Railways Act 2005, Section 6, 8 and 10

Tipo di misura

Regime di aiuto

Obiettivi

Accrescere l'uso del trasporto ferroviario

Forma dell'aiuto

Sovvenzioni per la movimentazione di container intermodali

Dotazione di bilancio

20 mio GBP (29 mio EUR) l'anno per 3 anni. La dotazione di bilancio complessiva è di 60 mio GBP (87 mio EUR)

Intensità

Massimo 30 %

Durata

3 anni dal 1.4.2007 al 31.3.2010

Settori economici

Trasporto ferroviario

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Department of Transport UK, the Scottish Executive and the Welsh Assembly Government

Altre informazioni

Alla fine del periodo di durata sarà presentata una relazione

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

26.9.2006

Numero dell'aiuto

N 564/05

Stato membro

Repubblica ceca

Titolo

Podpora (dotace) ke krytí ztrát v důsledku nedostatečných plavebních podmínek na úseku Labe mezi Ústím nad Labem a státní hranicí s Německem, způsobených výjimečným obdobím nízkých srážek

Fondamento giuridico

Návrh usnesení vlády České republiky o poskytnutí dotace ke krytí ztrát v důsledku nedostatečných plavebních podmínek na úseku Labe mezi Ústím nad Labem a státní hranicí s Německem

Tipo della misura

Regime di aiuto

Obiettivo

Compensare le perdite dovute a condizioni di navigazione insufficienti

Forma dell'aiuto

Sovvenzione

Stanziamento

84,7 milioni di CZK

Durata

2004-2010

Settori economici

Trasporto per via navigabile interna

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Ministrerstvo dopravy, Nábřeží Ludvíka Svobody 12/222, CZ-110 15 Praha 1

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

22.2.2006

Numero dell'aiuto

N 565/05

Stato membro

Repubblica ceca

Titolo

Garanzia di Stato per il finanziamento dell'acquisto di materiale rotabile ferroviario da parte di Česke Dráhy (Ferrovie ceche)

Base giuridica

Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu kolejových vozidel

Obiettivo

Agevolare l'acquisto di nuovo materiale rotabile ferroviario per il trasporto di passeggeri da parte di Česke Dráhy (Ferrovie ceche)

Dotazione di bilancio

La garanzia di Stato è concessa per coprire un prestito massimo di 30 milioni di EUR, compresi gli interessi e gli oneri, contratto dalla società da EUROFIMA

Intensità

L'importo coperto dalla garanzia di Stato rappresenta il 95 % del prestito, il rimanente 5 % è coperto dalle risorse proprie delle ferrovie ceche

Durata

La garanzia di Stato resta valida al massimo fino al 31 dicembre 2019

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


21.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 283/12


Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2006/C 283/08)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

Domanda di registrazione a norma dell'articolo 5 e dell'articolo 17, paragrafo 2

«BAYERISCHER MEERRETTICH» O «BAYERISCHER KREN»

N. CE: DE/PGI/005/0299/19.3.2003

DOP ( ) IGP ( X )

La presente scheda costituisce una sintesi redatta a scopo informativo. Per un'informazione completa, gli interessati sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare presso le autorità nazionali di cui alla sezione 1 oppure presso i servizi competenti della Commissione europea (1).

1.   Servizio competente dello Stato membro:

Nome:

Deutsches Patent- und Markenamt — Markenabteilung 3.2

Indirizzo:

D-80297 München

Tel.:

(49-89) 21 95 46 22

Fax:

(49-89) 21 95 41 43

E-Mail:

2.   Associazione richiedente:

Nome:

Schutzgemeinschaft „BAYERISCHER MEERRETTICH“

Indirizzo:

Industriestraße 24,

D-91083 Baiersdorf

Tel.:

(49-9133) 776 00

Fax:

(49-9133) 77 60 77

E-Mail:

hts@schamel.de

Composizione:

produttori/trasformatori ( X ) altro: ( )

3.   Tipo di prodotto:

Classe 1.6, ortofrutticoli allo stato naturale o trasformati

4.   Descrizione del disciplinare (sintesi delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)

4.1   Nome: «Bayerischer Meerrettich» o «Bayerischer Kren»

4.2   Descrizione: Il «Bayerischer Meerrettich» o «Bayerischer Kren» è prodotto secondo le norme bavaresi di qualità per il rafano («Bayerische Qualitätsnormen für Meerrettich») del 16.05.1979. Il «Bayerischer Meerrettich» o «Bayerischer Kren» è presentato allo stato greggio (fustiforme) o sotto forma di prodotto trasformato. Il «Bayerischer Meerrettich» o «Bayerische Kren» trasformato è ottenuto secondo ricette tradizionali, in particolare nei distretti (Landkreisen) di Erlangen-Höchstadt, Neustadt an der Aisch/Bad Windsheim e Forchheim.

Il «Bayerischer Meerrettich» o «Bayerischer Kren» trasformato, pronto al consumo, si compone di rafano (prodotto allo stato greggio) grattugiato, condito con aceto, olio e spezie.

Il contenuto minimo di rafano grattugiato nel prodotto finito è definito dalle norme di qualità per i prodotti a base di rafano («Qualitätsanforderungen für Meerrettichdauerwaren»).

Il rafano (prodotto allo stato greggio) adoperato nella preparazione del «Bayerischer Meerrettich» o «Bayerischer Kren» deve provenire al 100 % dalla Baviera, poiché è il prodotto allo stato greggio ivi coltivato che conferisce quell'inconfondibile sapore piccante e il gusto particolarmente saporito al prodotto finito «Bayerischer Meerrettich» o «Bayerischer Kren». Gli altri ingredienti quali l'aceto, l'olio e le spezie, invece, non devono necessariamente essere prodotti o coltivati in Baviera.

Principali caratteristiche del prodotto allo stato greggio:

Il «Bayerischer Meerrettich» o «Bayerischer Kren» contiene un tenore elevato di vitamina C, di oli essenziali e di sostanze antibiotiche. Il gusto particolarmente piccante e il singolare aroma costituiscono le caratteristiche del «Bayerischer Meerrettich» o «Bayerischer Kren».

Principali caratteristiche del prodotto trasformato:

Il «Bayerischer Meerrettich» o «Bayerischer Kren» grattugiato viene raffinato in base a ricette custodite e tramandate di generazione in generazione. Gli ingredienti sono principalmente il rafano, l'aceto, l'olio e le spezie. Il «Bayerischer Meerrettich» o «Bayerische Kren» è particolarmente piccante e saporito; possiede infatti una nota aromatica rustica, piccante e saporita che rimane immutata. La tecnica di trasformazione, particolarmente delicata, conferisce al prodotto finito una colorazione perfettamente chiara, senza macchie scure, ed una consistenza molto viscosa.

I preparati a base di rafano trasformato devono contenere i tenori minimi in prodotto allo stato greggio prescritti nelle direttive relative ai prodotti a base di rafano. Possono essere chiamati «Bayerischer Meerrettich» o «Bayerischer Kren» soltanto i preparati che contengono questi tenori minimi.

4.3   Zona geografica: Il «Bayerischer Meerrettich» o «Bayerischer Kren» deve essere coltivato sui terreni della Baviera adatti alla sua coltivazione, come quelli che si trovano soprattutto nella Franconia centrale e nell'alta Franconia; la trasformazione viene effettuata anch'essa in Baviera. La trasformazione della materia prima avviene in modo tradizionale, essenzialmente nei Landkreisen di Erlangen-Höchstadt, Neustadt an der Aisch/Bad Windsheim e Forchheim, in Franconia.

4.4   Prova dell'origine: La tracciabilità dell'origine dei prodotti finiti a base di rafano preparati in Baviera è assicurata dalle prescrizioni legali in materia di tracciabilità. Grazie all'etichettatura apposta su ciascuna confezione ed ai protocolli legali d'acquisto, di vendita e di produzione dei produttori, l'origine del «Bayerischer Meerrettich» o «Bayerischer Kren» può essere comprovata in qualsiasi momento. La plausibilità dei protocolli d'acquisito, di vendita e di produzione è verificata da un istituto di controllo indipendente, incaricato dal richiedente.

I produttori agricoli di «Bayerischer Meerrettich» o «Bayerischer Kren» sono iscritti in un registro tenuto ed aggiornato annualmente dall'associazione dei produttori di rafano della Baviera («Erzeugergemeinschaft Bayerischer Meerrettich»). Solamente i produttori agricoli che figurano in questo registro possono consegnare ai trasformatori il prodotto allo stato greggio destinato alla preparazione del «Bayerischer Meerrettich» o «Bayerischer Kren». La «Erzeugergemeinschaft Bayerischer Meerrettich» fa anche parte dell'associazione per la protezione del rafano della Baviera («Schutzgemeinschaft Bayerischer Meerrettich»). La plausibilità dei protocolli di produzione e di vendita è verificata da un istituto di controllo indipendente, incaricato dal richiedente.

4.5   Metodo di ottenimento: Il rafano è coltivato in Baviera secondo una tradizione secolare e le migliori pratiche. Fin dalla metà del XVo secolo l'area di produzione del rafano di Baviera è la più ricca al mondo in termini di tradizioni.

Il metodo di coltivazione è complesso e richiede numerosi interventi manuali. Un vecchio proverbio contadino dice infatti: «Ein Acker mit Kren will seinen Herrn jeden Tag seh'n» (un campo di rafano vuol vedere il suo proprietario ogni giorno). Alla fine di febbraio, ossia al termine del periodo delle gelate, si procede all'apertura dei sili sotterranei nei quali le radici del rafano hanno trascorso l'inverno. Le radici sono quindi depositate in una stanza luminosa fino a quando, sotto l'effetto della luce, cominciano a germogliare. Nel mese di aprile vengono adagiate con «la testa orientata ad Est in direzione del sole nascente» («Kopf gegen Osten zur aufgehenden Morgensonne»), leggermente inclinate verso l'alto, in solchi appositamente preparati in precedenza. All'inizio di maggio incominciano a spuntare i primi germogli. E' allora che ha inizio la fase della cimatura («Köpfen»). Si liberano i singoli stoloni per metà dalla terra e si tagliano i germogli per lasciare solo il germoglio più robusto. Questo procedimento è necessario per poter effettuare più tardi il raccolto delle radici che non presentano ramificazioni.

Fino all'epoca del raccolto, che si effettua in autunno, ogni radice deve ancora essere estratta e ripiantata almeno una volta allo scopo di eliminare i germogli più piccoli. Quest'operazione si effettua ancor oggi per lo più manualmente in quanto le radici possono crescere soltanto all'estremità del tubero (queste sono infatti le piantine per l'anno successivo). La colorazione delle foglie annuncia la maturazione, quindi l'imminenza del raccolto che viene effettuato nel mese di ottobre: si ricorre ad un'apposita macchina da raccolta per smuovere il terreno; i tuberi sono quindi estratti a mano.

Poiché le radici traggono tutto il loro potere nutritivo dal suolo, il rafano può essere coltivato sullo stesso terreno solo ogni tre anni.

I prodotti allo stato greggio, una volta selezionati, controllati e scelti a mano, sono inviati alla trasformazione. Il rafano viene quindi pulito, lavato, grattugiato e raffinato con l'aggiunta di ingredienti (cfr. il precedente punto 4.2). L'applicazione di un metodo particolarmente delicato mantiene intatto l'aroma del «Bayerischer Meerrettich» o «Bayerischer Kren». I prodotti allo stato greggio che non sono immediatamente trasformati vengono immagazzinati in apposite celle frigorifere.

Occorre sottolineare che le radici di rafano sono selezionate manualmente prima della trasformazione. Affinché il rafano sia sottoposto ad un trattamento benefico al suo aroma e perda il meno possibile del suo caratteristico sapore piccante e delle sostanze che lo rendono così pregiato, le società di trasformazione bavaresi hanno messo a punto, nel corso dei secoli, tecniche speciali che esercitano solo poche forze meccaniche sul rafano. Va inoltre sottolineato che il «Bayerischer Meerrettich» o «Bayerische Kren» è sottoposto, ai fini della conservazione, soltanto ad un trattamento allo zolfo e che non contiene conservanti. Anche in questo il «Bayerischer Meerrettich» si differenzia dal rafano trasformato di altra origine.

4.6   Legame: La denominazione «Bayerischer Meerrettich» o «Bayerischer Kren» è adoperata da secoli per designare il rafano prodotto e trasformato in Baviera. Il rafano sarebbe stato introdotto nel corso del quattrocento nella regione del fiume Regnitz dal margravio Johannes Alchemista. I primi riferimenti si trovano nell'opera «Die Nymphe Noris» del 1650, in cui si accenna ad un «rafano boemo nel paese dell'aglio», (la Franconia) («Böhmischen Kraen im Knoblauchsland»). La coltivazione del rafano tra Forchheim ed Erlangen è comprovata nel 1787 da Johann Füssel nel suo diario di viaggio. In seguito all'apertura del canale Ludwig-Donau nel 1846, il «Bayerischer Meerrettich» o «Bayerischer Kren» è stato trasportato per nave da Baiersdorf in Austria e Ungheria nonché in Israele, negli Stati Uniti, in Russia ed in altri paesi ancora. A partire dal 1912, il rafano è commercializzato dai produttori di Baiersdorf e dintorni anche grattugiato e pronto per l'uso. La zona di produzione più ricca al mondo in termini di tradizioni, che si situa intorno a Baiersdorf, la celebre «città del rafano», è ancora oggi la principale della Germania.

Il suolo e le peculiarità climatiche delle zone di produzione bavaresi offrono condizioni di crescita ottimali per il rafano. Così, il clima caldo (temperatura media annua di 8,5 oC) e le scarse precipitazioni (circa 600 mm), associate alle caratteristiche pedologiche (friabilità, sabbiosità, argillosità) rispetto alle altre zone di produzione, conferiscono al rafano un tenore più elevato in glucosinolati.

Le ricette tradizionali dei produttori e la loro conoscenza dei delicati metodi di trasformazione conferiscono al «Bayerischer Meerrettich» o «Bayerischer Kren» il suo carattere inconfondibile. Non occorre aggiungere rafano proveniente da altre zone di produzione al «Bayerischer Meerrettich» o «Bayerischer Kren» trasformato.

Il «Bayerischer Meerrettich» o «Bayerischer Kren» gode da secoli di un'eccellente reputazione presso i consumatori, sia in Baviera che altrove.

4.7   Struttura di controllo:

Nome:

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft — Institut für Ernährungswirtschaft und Markt

Indirizzo:

Menzinger Strasse 54

D-80638 München

Tel.:

(49-89) 17 80 00

Fax:

(49-89) 17 80 03 13

E-Mail:

4.8   Etichettatura: «Bayerischer Meerrettich g.g.A.» (indicazione geografica protetta) o «Bayerischer Kren g.g.A.» (indicazione geografica protetta).

4.9   Condizioni nazionali: —


(1)  Commissione europea, Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, Unità Politica di qualità dei prodotti agricoli, B-1049 Bruxelles.


21.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 283/15


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(2006/C 283/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell’aiuto

XS 127/05

Stato membro

Grecia

Regione

Tutto il territorio

Titolo del regime di aiuti o ragione sociale dell’impresa che riceve un aiuto singolo

Piani a favore di medie imprese (secondo la definizione della raccomandazione 361/2003 della Commissione), già operative nel settore della trasformazione, e di agenzie per la prestazione di servizi

Base giuridica

ΠΔ 93/97 (ΦΕΚ 92/Α/16-5-97) «Όροι και διαδικασίες για την ένταξη και χρηματοδότηση έργων του ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα ή τμήματά του αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας και τεχνολογίας»

Spesa prevista per il regime o importo totale dell’aiuto singolo concesso all’impresa

Si tratta di un regime annunciato per la prima volta nel 2005, dotato di un bilancio di 103 626 943 EUR (finanziamenti pubblici e privati)

Intensità massima dell’aiuto

45 %, 50 %, 55 %, unicamente in forma di sovvenzioni, in funzione della zona di attuazione (in nessun caso gli importi possono superare i massimali previsti nella mappa di aiuti regionali per la Grecia, aumentati del 15 % nel caso delle PMI)

Data di applicazione

Il primo annuncio è stato dato nel giugno 2005

Durata del regime o dell’aiuto singolo concesso

2005-2008

Obiettivo dell’aiuto

Lo scopo dell’azione è aiutare le imprese ammissibili a migliorare la loro posizione concorrenziale, attuando un piano integrato biennale comprendente azioni di ammodernamento tecnologico e organizzativo

Settori economici interessati

tutti i settori manifatturieri

Le medie imprese nel settore della trasformazione, quali sono definite nella raccomandazione 2003/361/CE. Le imprese che prestano servizi alle imprese del settore della trasformazione (codici ΣΤΑΚΟΔ (1) 631-logistica e 722-sviluppo di software), se esse sono piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE aventi almeno 30 dipendenti oppure aventi meno di 30 dipendenti nel caso che il loro fatturato e bilancio totale annuali siano superiori a 10 milioni di EUR. Le piccole e medie agenzie che prestano servizi di qualità.

Sono escluse le seguenti imprese del settore della trasformazione:

1)

le attività di prima lavorazione di prodotti agricoli, secondo la definizione dell’elenco figurante nell’allegato I (ex allegato II) dell’articolo 32 (ex articolo 38) del trattato sull’Unione europea attualmente in vigore;

2)

le attività nei seguenti settori: siderurgia, cantieristica navale, fibre sintetiche, industria automobilistica

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto

Ministero dello sviluppo

Segreteria generale dell’industria

Direzione degli investimenti industriali

Direttrice: Adamandía Kartsaklí

Tel.: (30) 21 06 96 58 07

Fax: (30) 21 06 96 58 65

Altre informazioni

Si tratta dell’azione 2.5.3 del Piano per la competitività delle imprese, che è cofinanziato dai fondi strutturali


(1)  ΣΤΑΚΟΔ: Classifica statistica dei rami di attività economica.


Banca centrale europea

21.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 283/16


RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 13 novembre 2006

al Consiglio dell'Unione europea relativamente ai revisori esterni del Banco de España

(BCE/2006/18)

(2006/C 283/10)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 27.1,

Considerando quanto segue:

(1)

I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali dell'Eurosistema sono verificati da revisori indipendenti esterni la cui nomina è raccomandata dal Consiglio direttivo della BCE e approvata dal Consiglio dell'Unione europea.

(2)

In conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, della legge sull'autonomia del Banco de España e degli articoli 29, paragrafo 3, e 31 del proprio regolamento interno, i conti del Banco de España sono verificati da revisori indipendenti esterni, così come previsto nell'articolo 27 dello statuto SEBC e ai termini della Legge 19/1988 sulla revisione dei conti (1) in relazione all'idoneità, al mandato e alla rotazione dei revisori.

(3)

Il mandato degli attuali revisori esterni del Banco de España terminerà dopo l'attività di revisione per l'esercizio finanziario 2005. Risulta, pertanto, necessario nominare nuovi revisori esterni a partire dall'esercizio finanziario 2006.

(4)

Il Banco de España ha scelto Deloitte, S.L. quali propri revisori esterni per gli esercizi finanziari dal 2006 al 2008, essendo tale mandato successivamente rinnovabile su base annuale fino all'esercizio finanziario 2012,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Si raccomanda che Deloitte, S.L. siano nominati revisori esterni del Banco de España per gli esercizi finanziari dal 2006 al 2008, essendo tale mandato successivamente rinnovabile su base annuale fino all'esercizio finanziario 2012,

Fatto a Francoforte sul Meno, il 13 novembre 2006.

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  Così come modificata dalla Legge 44/2002 relativa ai provvedimenti di riforma del sistema finanziario.