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ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 279 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
49o anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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I Comunicazioni |
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Commissione |
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2006/C 279/1 |
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2006/C 279/2 |
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2006/C 279/3 |
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2006/C 279/4 |
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2006/C 279/5 |
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2006/C 279/6 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4442 — Carphone Warehouse/AOL UK) ( 1 ) |
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2006/C 279/7 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4440 — GE/DISKO/ASL) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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I Comunicazioni
Commissione
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17.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 279/1 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
16 novembre 2006
(2006/C 279/01)
1 euro=
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,2804 |
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JPY |
yen giapponesi |
151,16 |
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DKK |
corone danesi |
7,4583 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,6781 |
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SEK |
corone svedesi |
9,0705 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,5977 |
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ISK |
corone islandesi |
89,58 |
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NOK |
corone norvegesi |
8,2225 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CYP |
sterline cipriote |
0,5777 |
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CZK |
corone ceche |
28,065 |
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EEK |
corone estoni |
15,6466 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
257,04 |
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LTL |
litas lituani |
3,4528 |
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LVL |
lats lettoni |
0,6977 |
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MTL |
lire maltesi |
0,4293 |
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PLN |
zloty polacchi |
3,7981 |
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RON |
leu rumeni |
3,4921 |
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SIT |
tolar sloveni |
239,64 |
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SKK |
corone slovacche |
35,767 |
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TRY |
lire turche |
1,845 |
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AUD |
dollari australiani |
1,668 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,4572 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
9,9695 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,9279 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,9959 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 200,44 |
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ZAR |
rand sudafricani |
9,182 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
10,0787 |
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HRK |
kuna croata |
7,3645 |
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IDR |
rupia indonesiana |
11 722,7 |
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MYR |
ringgit malese |
4,6792 |
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PHP |
peso filippino |
64,18 |
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RUB |
rublo russo |
34,147 |
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THB |
baht thailandese |
46,726 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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17.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 279/2 |
Accordo sulla protezione della salute dei lavoratori attraverso la corretta manipolazione ed utilizzo della silice cristallina e dei prodotti che la contengono
(2006/C 279/02)
Gli allegati sono disponibili su www.nepsi.eu
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(1) |
Laddove, la silice cristallina è abbondante per natura, costituisce approssimativamente il 12 % della crosta terrestre. La silice cristallina è contenuta naturalmente in molti altri minerali e prodotti minerali. |
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(2) |
Laddove, l'industria faccia un uso intensivo di due delle forme cristalline di silice, e.g. quarzo e cristobalite. Entrambe sono vendute come sabbia, che è un materiale granulare, oppure come farine costituite da particelle più sottili di 0,1 millimetri. |
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(3) |
Laddove, la silice cristallina, e i materiali/prodotti/materie prime che contengono la silice cristallina siano utilizzati in un'ampia varietà di industrie, comprese, ma non solo, le industrie chimiche, della ceramica, di costruzione, cosmetiche, di detergenti, di elettronica, di fonderia, di vetro, orticulturali, tessili, metallurgiche e tecniche, dei rivestimenti comprese le industrie di vernici e farmaceutiche, e come mezzo di filtrazione in molte industrie. |
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(4) |
Laddove, il Comitato scientifico per i limiti d'esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL) (1) abbia concluso, tra l'altro «che l'effetto principale sugli esseri umani dell'inalazione della silice cristallina respirabile è la silicosi. Ci sono sufficienti informazioni per concludere che il relativo rischio di cancro ai polmoni è maggiore nelle persone con silicosi (e apparentemente, non nei dipendenti senza silicosi esposti alla polvere di silice nelle cave e nell'industria della ceramica). Perciò, prevenire il sopraggiungere della silicosi ridurrà anche il rischio di cancro. Poiché non può essere identificata una soglia chiara per lo sviluppo della silicosi, qualsiasi riduzione all'esposizione ridurrà il rischio di silicosi.» |
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(5) |
Laddove, sembri evidente che esista un potenziale variabile degli effetti della silice cristallina respirabile in diverse industrie. |
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(6) |
Laddove ci siano una serie di fattori di confusione nell'epidemiologia del cancro ai polmoni, per esempio il fumo, il radon, e gli idrocarburi aromatici policiclici. |
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(7) |
Laddove, non esista nessun limite di esposizione professionale per la silice cristallina respirabile a livello dell'Unione Europea e i limiti di esposizione occupazionali nazionali variano. |
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(8) |
Laddove, la silice cristallina respirabile si differenzi in molti aspetti — anche per la sua abbondanza naturale — dalle situazioni normalmente riscontrate in conformità alla legislazione sulla sicurezza dei lavoratori. Perciò, il presente Accordo, che in molti aspetti risulta essere unico, è uno strumento adatto per far fronte a questa sostanza particolare. |
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(9) |
Laddove le Parti agiscano in nome del principio che quest'Accordo contribuirà a proteggere i lavori, ed assicurerà il futuro economico dei settori e delle aziende. |
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(10) |
Laddove, le Parti faranno del loro meglio per ottenere l'applicazione del presente accordo in tutte le aziende all'interno di tutti i settori che rappresenta. |
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(11) |
Laddove, le Parti del presente accordo agiscano in conformità all'Articolo 139 (1) e (2) al trattato CE. |
Tenendo conto di ciò che è stato menzionato sopra, le Parti stipulano il seguente Accordo sulla prevenzione e sulla protezione della salute dei lavoratori attraverso la corretta manipolazione ed utilizzo della silice cristallina e dei prodotti che la contengono.
Articolo 1
Obiettivi
Il presente ha come scopo la
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protezione della salute dei dipendenti e di altri individui professionalmente esposti sul luogo di lavoro alla silice cristallina respirabile dei materiali/prodotti/materie prime che contengono silice cristallina. |
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minimizzazione dell'esposizione alla silice cristallina respirabile sul luogo di lavoro applicando le Buone Pratiche stipulate nel presente accordo per prevenire, eliminare oppure ridurre i rischi di salute professionali relativi alla silice cristallina respirabile. |
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miglioramento dell'informazione sui potenziali effetti sulla salute della silice cristallina respirabile e sulle Buone Pratiche. |
Articolo 2
Scopo
(1) Il presente accordo si rivolge alla produzione e all'utilizzo di silice cristallina, così come di materiali/prodotti/materie prime che contengono la silice cristallina che può portare potenzialmente all'esposizione alla silice cristallina respirabile. Le descrizioni delle industrie interessate sono fornite nell'Allegato 5 del presente accordo.
(2) Lo scopo dell'Accordo comprende le attività ausiliarie qui indicate, come la manipolazione, la conservazione, e il trasporto. Si applica anche ai luoghi di lavoro mobili. I luoghi di lavoro mobili possono essere soggetti a regole specifiche qui sotto indicate.
(3) Il presente Accordo è applicabile alle Parti, ai Datori di lavoro e ai Dipendenti come definito e stipulato qui sotto.
Articolo 3
Definizioni
(1) Con l'espressione «Datore(i) di lavoro» si intendono le società individuali direttamente o indirettamente rappresentate dalle Parti del presente Accordo che rappresentano l'industria.
(2) Con l'espressione «Dipendenti» si intendono i lavoratori direttamente o indirettamente rappresentati dalle Parti del presente Accordo che rappresentano i dipendenti che possono essere esposti alla silice cristallina repirabile in modo regolare o saltuario. Con l'espressione «dipendenti» si intendono i dipendenti part-time, full-time, così come i dipendenti a tempo determinato, e gli altri lavoratori che agiscono sotto la diretta supervisione del Datore di lavoro (es. lavoratori distaccati/in trasferta).
(3) Con l'espressione «Rappresentanti dei lavoratori» si intendono i rappresentanti dei lavoratori con responsabilità specifiche per la sicurezza e la salute dei lavoratori: ogni persona eletta, scelta oppure designata in conformità con la legge nazionale e/o le norme per rappresentare i lavoratori laddove sorgano dei problemi relativi alla sicurezza e protezione della salute dei lavoratori sul posto di lavoro.
(4) Con l'espressione «Parti» si intendono i firmatari del presente Accordo.
(5) Con l'espressione «silice cristallina respirabile» si intende la frazione di particelle di silice cristallina inalate che penetrano nelle vie respiratorie non ciliate. La convenzione alveolare, che è un specifico target per gli strumenti di campionatura, è definita in conformità alla § 5,3. dello Standard europeo EN 481 Ambienti sul luogo di lavoro — La definizione di frazione per la misurazione delle particelle respirabili.
(6) Con l'espressione «Buone Pratiche» si intendono i principi generali della Direttiva 89/391 e della Sezione II della Direttiva 98/24 come sviluppata successivamente e illustrata nell'Allegato 1 del presente Accordo, e possono essere aggiornate di tanto in tanto.
(7) Con l'espressione «Sito» si intende un'entità operativa in cui si presenta la silice cristallina respirabile. La conservazione ed il trasporto sono considerati Siti separati a meno che non siano connessi a una produzione oppure all'utilizzo del Sito. Anche i luoghi di lavoro mobili sono considerati Siti.
(8) Con l'espressione «Non-applicazione» s'intende il mancato rispetto dell'Accordo comprese le Buone Pratiche come definito in base al precedente punto (6) che porterebbe sia a un'esposizione maggiore dei dipendenti alla silice cristallina respirabile sia ad un rischio per la salute che potrebbe essere evitato osservando le Buone Pratiche.
(9) Con l'espressione «Pratiche nazionali» s'intendono le linee guida o standard accettati dall'industria oppure emesse dalle autorità competenti, che non sono né leggi né norme.
Articolo 4
Principi
(1) Le Parti coopereranno per diffondere le informazioni relative agli effetti sulla salute della silice cristallina respirabile, in particolare attraverso la ricerca, il monitoraggio, e la diffusione delle Buone Pratiche.
(2) Le Parti riconoscono che esiste una necessità di una strategia di prevenzione europea relativa alla silice cristallina respirabile. Tuttavia, ciò non significa che la firma del presente Accordo debba essere considerata come riconoscimento di un'esposizione senza controlli nel settore relativo oppure di eposizione attuale nell'intero settore.
(3) Le Parti riconoscono che i principi generali della Direttiva 89/391, e della Direttiva 98/24 relativa alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi connessi agli agenti chimici sul lavoro rimangano sempre applicabili (compreso, in modo particolare, l'Articolo 4: determinazione e valutazione del rischio; Articolo 5: prevenzione del rischio; Articolo 6: protezione specifica e misure di prevenzione; Articolo 7: organizzazione per far fronte agli incidenti, infortuni e emergenze: Articolo 8: informazione e formazione per i lavoratori).
(4) Le Parti accettano che la silice cristallina e i materiali/prodotti/materie prime che contengono la silice cristallina sono, come descritto successivamente nell'Allegato 5 del presente accordo, componenti/ingredienti di base, utili e spesso indispensabili per un ampio numero di attività industriali e professionali che contribuiscono alla protezione dei lavori, e che garantiscono il futuro economico dei settori e delle imprese, e che la produzione e l'utilizzo su vasta scala devono perciò continuare.
(5) Le Parti accettano che l'implementazione delle «Buone Pratiche» illustrate nell'Allegato 1 del presente accordo contribuiranno in modo efficace alla gestione del rischio attraverso la prevenzione oppure, laddove non è attualmente raggiungibile, minimizzando l'esposizione alla silice cristallina respirabile attraverso l'applicazione di misure di protezione e di prevenzione adeguate in rispetto della Sezione II della Direttiva 98/24.
(6) Il presente Accordo non costituisce alcun pregiudizio per i Datori di lavoro e i Dipendenti nel rispettare la normativa nazionale e dell'Unione Europea relativa alla salute e alla sicurezza dei lavoratori.
(7) Nell momento in cui le Pratiche nazionali in vigore siano più severe rispetto ai requisiti del presente accordo, i Datori di lavoro e i Dipendenti si atterranno a queste pratiche nazionali.
Articolo 5
Buone Pratiche
(1) Le Parti adottano congiuntamente le Buone Pratiche come illustrate nell'Allegato 1 del presente Accordo.
(2) I Datori di lavoro e i Dipendenti, e i rappresentanti dei lavoratori, faranno congiuntamente del loro meglio per implementare le Buone Pratiche sul luogo di lavoro per quanto siano applicabili, comprese quelle relative all'esposizione professionale dei non dipendenti sul luogo di lavoro, per esempio dei collaboratori (es.rendendo, laddove applicabile, le Buone Pratiche parte delle specifiche del contratto).
(3) L'Allegato 1 può essere adattato in conformità alla procedura fornita nell'Allegato 7.
(4) I Datori di lavoro si impegnano ad organizzare corsi di formazione periodici, e tutti i dipendenti coinvolti si impegnano a seguire questi corsi di formazione periodici facendo riferimento all'implementazione delle Buone Pratiche (2).
Articolo 6
Monitoraggio
(1) In ogni Sito verrà installato un sistema di monitoraggio per l'applicazione delle Buone Pratiche. A tale proposito, un dipendente (es. il responsabile del gruppo di un Sito) verrà designato per ogni Sito dal datore di lavoro per monitorare l'applicazione delle Buone Pratiche. Emetterà dei resoconti alla persona designata in base al punto (2) su richiesta.
(2) Verrà designata una persona da parte del datore di lavoro in conformità con le disposizioni dell'Articolo 7 della Direttiva 89/391 per monitorare l'applicazione oppure la non applicazione delle Buone Pratiche regolarmente. Sarà legata alle persone designate in base al precedente punto (1) secondo la procedura/schema fissato sotto la sua responsabilità dopo la consultazione con il consiglio dei lavori della società e con i rappresentanti dei lavoratori laddove applicabile.
(3) Per il monitoraggio della polvere, i dipendenti seguiranno il(i) protocollo(i) di monitoraggio della polvere come evidenziato nell'Allegato 2. Questo(i) protocollo(i) può(possono) essere adattato(i) in base alle esigenze specifiche dei Siti più piccoli e può(possono) permettere una selezione casuale dei Siti nel caso di una moltitudine di Siti più piccoli in specifici settori.
Articolo 7
Audit, Miglioramento
(1) I Datori di lavoro e i Dipendenti con il supporto dei rappresentanti dei lavoratori dovranno congiuntamente e continuamente sforzarsi di rispettare le Buone Pratiche, e di migliorare la loro applicazione.
(2) I datori di lavoro riporteranno l'applicazione/non applicazione ed il miglioramento attraverso la persona designata in base all'Articolo 6 (2) ogni due anni, per la prima volta nel 2008 (audit dei dati del 2007).
Viene congiuntamente sviluppato dalle Parti un formato di audit come indicato nell'Allegato 3 del presente Accordo.
(3) Le Parti accettano che il numero di situazioni non applicabili dovrà progressivamente diminuire per ogni dipendente durante il termine del presente accordo a meno che il numero di situazioni non applicabili sia tale da non permettere un ulteriore miglioramento a tal punto che il dipendente farà del suo meglio per mantenere la situazione attuale.
(4) L'audit in base al precedente punto (2) dovrà essere condotto attraverso la Parte rispettiva su base consolidata al Consiglio. Tuttavia, un elenco di Siti che sono continuamente in una situazione di non applicazione dovrà essere allegato al rapporto consolidato.
Articolo 8
Il Consiglio
Principio
Lo scopo principale seguito dal Consiglio è di identificare i problemi esistenti e di proporre possibili soluzioni. Il Consiglio dovrà essere il solo ed esclusivo organo di supervisione dell'implementazione e dell'interpretazione dell'Accordo.
Obiettivi
Il Consiglio dovrà rivedere i rapporti dell'Articolo 7 e dovrà emettere un rapporto di riepilogo entro e non oltre il 30 giugno dell'anno seguente che riassuma l'applicazione, la non applicazione e il miglioramento, dichiarando il livello di applicazione/non applicazione per il settore industriale, le ragioni conseguenti e fornendo dei suggerimenti relativi. Il rapporto di riepilogo verrà inoltrato alle Parti e ai loro membri, alla Commissione Europea e alle autorità nazionali responsabili della sicurezza dei lavoratori e dovrà essere indicato come «informazione commerciale importante/riservata». Un riepilogo esecutivo potrà essere reso disponibile al pubblico su richiesta. A giugno del 2007, il rapporto di riepilogo dovrà essere di formato diverso semplicemente riepilogando, basandosi sulle informazioni rese disponibili dalle Parti, lo stato dell'implementazione e le preparazioni per il primo report che avverranno nel 2008.
Nel caso di situazioni non applicabili ripetute laddove queste siano il risultato di una mancanza ripetuta e ingiustificata di implementazione delle azioni correttive, il Consiglio deciderà sulle misure da prendere per far fronte a queste situazioni.
Oltre agli obiettivi indicati sopra, il Consiglio dovrà anche avere i seguenti obiettivi: (a) discussione e risoluzione di ogni questione importante per l'applicabilità dell'accordo; (b) risoluzione di ogni conflitto e questione relativa all'interpretazione in base al presente Accordo, compresi quelli condotti dalle singole Parti, Datori di lavoro e Dipendenti; (c) formulazione di suggerimenti in merito a possibili revisioni del presente Accordo; (d) comunicazione con terzi; e (e) adattamento delle Buone Pratiche in conformità all'Allegato 7.
Composizione
Il Consiglio dovrà essere formato dai rappresentanti delle Parti da loro nominati, per la prima volta, il giorno della firma dell'Accordo per un periodo di quattro anni ognuno, in numero uguale, in rappresentanza dei Datori di lavoro e dei Dipendenti. Le Parti possono anche, allo stesso tempo oppure se necessario successivamente, nominare, per ogni membro del Consiglio, un membro alternativo in qulità di osservatore oppure sostitutivo dei membri del Consiglio in caso di necessità, sempre con una visione che assicuri continuità ed esperienza adeguata. La grandezza del Consiglio dovrà essere tale da poter essere avviato e viene fissata ad un massimo di 30 (es. 15/15) compresi i presidenti dell'Articolo 3 dell'Allegato 6. Nel caso in cui una delle Parti si ritirasse, annullasse l'Accordo, oppure cessasse di esistere, oppure nel caso in cui una nuova Parte entrasse a far parte dell'Accordo nel corso del periodo di validità del Consiglio, le Parti regoleranno la membership del Consiglio in conformità al presente Accordo rispettando il numero massimo sopra indicato. Le Parti non rappresentate nel Consiglio come membri oppure come membri alternativi hanno il diritto di essere ascoltati dal Consiglio e di essere presenti al dibattito relativo ad essi. Le norme del Consiglio sono stabilite nell'Allegato 6 del presente accordo.
Potere decisionale
Il Consiglio punta a prendere delle decisioni tramite il consenso unanime. In caso di mancato consenso unanime, le decisioni del Consiglio verranno stabilite da una maggioranza qualificata del 75 % dei voti rispettivamente attribuiti ai rappresentanti dei dipendenti e ai rappresentanti dei datori di lavoro. Per esempio, se il Consiglio è composto da 30 membri (15 per i dipendenti e 15 per i datori di lavoro), sarà necessaria una maggioranza di 12 voti per ogni schieramento.
Segreteria
Il Consiglio dovrà essere assistito logisticamente da una segreteria che verrà creata dalle Parti al momento della firma dell'accordo.
Articolo 9
Riservatezza
(1) Tutte le comunicazioni verbali e scritte fra le Parti e i loro membri relative all'applicazione del presente Accordo dovranno restare riservate e non saranno rese disponibili a terzi a meno che non ci sia un obbligo legale di comunicazione.
(2) La clausola di riservatezza indicata nel punto (1) non si applica a:
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il rapporto di riepilogo che verrà inoltrato solo alle persone e alle organizzazioni indicate nell'Articolo 8 (2), |
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il riepilogo esecutivo che può essere reso pubblico a terzi, |
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i contatti congiunti necessari dei presidenti del Consiglio con terzi, |
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la divulgazione necessaria delle informazioni dalle Parti ai loro membri nel momemto in cui tali informazioni, rese pubbliche, riguardino questi membri. |
(3) L'identità delle Società indicate nei rapporti possono essere rese note solamente ai membri delle Parti coinvolte, a meno che il Consiglio in base all'Articolo 8 (2), decida altrimenti. Le persone che ricevono le informazioni devono essere vincolate dallo stesso livello di obbligo di riservatezza come stabilito dal presente accordo.
(4) Le violazioni del punto (1) e del punto(3) daranno diritto alla parte danneggiata e/o ai suoi membri di intraprendere azioni legali in conformità alla legge civile nazionale.
Articolo 10
Sorveglianza sanitaria
Il medico professionale/ingienista industriale o l'equivalente organo esterno o interno nominato per il Sito definirà in conformità con le norme nazionali, con l'Articolo 10 della Direttiva 98/24 e con il Protocollo di sorveglianza sanitaria come descritto nell'Allegato 8 la gamma degli esami medici da eseguire.
Articolo 11
Ricerca — Raccolta dati
Le Parti discuteranno i divari nella ricerca e nei dati e forniranno dei suggerimenti per la ricerca, compresi quelli relativi alle procedure oppure ai prodotti più sicuri, che devono essere soggetti a una valutazione del rischio prima di essere utilizzati. Forniranno anche dei suggerimenti per la raccolta dati che dovranno essere portati avanti in futuro. Un elenco di progetti di ricerca precedenti è disponibile nell'Allegato 4.
Articolo 12
Durata — Revisione
(1) Il presente accordo è valido per il termine minimo di quattro anni e viene rinnovato automaticamente per due anni consecutivi. Le Parti hanno diritto a ritirarsi dal presente accordo con un preavviso di un anno.
(2) Il presente Accordo diventerà nullo non appena tutte le Parti non saranno più rappresentative dei settori industriali, oppure nel caso in cui meno di due Parti, una che rappresenta i datori di lavoro e una che rappresenta i dipendenti nello stesso settore industriale, rimangano parti dell'Accordo.
(3) Le Parti hanno diritto di ritirarsi in qualsiasi momento senza preavviso dal presente accordo nel caso in cui la controparte del settore industriale cessi di essere una parte del presente Accordo oppure non sia più rappresentativa («Reciprocità»).
(4) Nel caso in cui venga proposta una futura legislazione UE relativa alla silice cristallina, le Parti si incontreranno per valutare l'impatto di tale legislazione proposta sul presente Accordo.
Articolo 13
Cambiamento delle Parti
(1) Il presente Accordo è aperto per essere firmato da parti supplementari.
(2) Il presente accordo vincolerà i successori legali delle Parti.
Articolo 14
Varie
(1) Il presente accordo non crea nessun diritto né obbligo se non quelli stabiliti al suo interno.
(2) Qualsiasi rivendicazione e controversia relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo dovrà esclusivamente essere condotta dal Consiglio e dovrà, a causa della natura unica dell'accordo, non essere soggetta alla giurisdizione da parte dei tribunali nazionali locali. Ogni altra rivendicazione e controversia relativa al presente Accordo dovrà essere sottoposta alla legge e alla giurisdizione del paese di residenza della(e) Parte(i) citata(e) in giudizio, presso il tribunale locale competente della residenza della(e) Parte(i) citata(e) in giudizio.
(3) Il presente accordo verrà tradotto in tutte le lingue ufficiali UE. La versione inglese è vincolante per l'interpretazione.
(4) Nel momento in cui ci sia una divergenza fra le Buone Pratiche e le più severe norme nazionali in una specifica giurisdizione, il rispetto di tali norme nazionali richiesto all'Articolo 4 (7) non costituirà una situazione di non applicazione come intesa all'Articolo 3 (8).
Articolo 15
Entrata in vigore
Il presente Accordo entrerà in vigore sei mesi dopo la firma da parte delle prime due Parti, una che rappresenta i Datori di lavoro e una che rappresenta i dipendenti nello stesso settore industriale premesso che l'accordo sia stato tradotto in tutte le lingue ufficiali UE.
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Allegato 1 |
[Buone Pratiche (Guida alle Buone Pratiche)] |
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Allegato 2 |
[Protocollo di monitoraggio della polvere] |
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Allegato 3 |
[Formato del report] |
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Allegato 4 |
[Elenco di progetti di ricerca] |
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Allegato 5 |
[Descrizioni delle industrie] |
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Allegato 6 |
[Il Consiglio — La Segreteria] |
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Allegato 7 |
[Procedura per l'adattamento delle Buone Pratiche] |
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Allegato 8 |
[Protocollo di sorveglianza sanitaria per silicosi] |
Sottoscritto il 25 aprile 2006.
Da:
APFE — European Glass Fibre Producers Association
BIBM — International Bureau for Precast Concrete
CAEF — The European Foundry Association
CEEMET — Council of European Employers of the Metal, Engineering and Technology-Based Industries
CERAME-UNIE — The European Ceramics Industries
CEMBUREAU — The European Foundry Association
EMCEF — European Mine, Chemical and Energy Workers' Federation
EMF — European Metalworkers' Federation
EMO — European Mortar Industry Organization
EURIMA — European Insulation Manufacturers Association
EUROMINES — European Association of Mining Industries
EURO-ROC — European and International federation of natural stones industries
ESGA — European Special Glass Association
FEVE — European Container Glass Federation
GEPVP — European Association of Flat Glass Manufacturers
IMA-Europe — The Industrial Minerals Association
UEPG — European Aggregates Association
(1) SCOEL SUM Doc 94-final sulla silice cristallina respirabile, giugno 2003.
(2) Vedere Articolo 13 della Direttiva 89/391.
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17.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 279/9 |
Pubblicazione di una domanda di registrazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari
(2006/C 279/03)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.
SCHEDA RIEPILOGATIVA
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
Domanda di registrazione a norma dell'articolo 5 e dell'articolo 17, paragrafo 2,
«BAREGES-GAVARNIE»
N. CE: FR/PDO/005/0306/30.7.2003
DOP ( X ) IGP ( )
La presente scheda riepilogativa è stata redatta solo a scopo informativo. Per maggiori informazioni gli interessati sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare presso i servizi delle autorità nazionali indicate nella sezione 1 oppure presso i servizi competenti della Commissione europea (1).
1. Servizio competente dello Stato membro:
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Nome: |
Institut National des Appellations d'Origine |
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Indirizzo: |
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Tel.: |
(33) 153 89 80 00 |
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Fax: |
(33) 142 25 57 97 |
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e-mail: |
info@inao.gouv.fr |
2. Associazione richiedente:
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Nome: |
Association Interprofessionnelle du Mouton Barèges-Gavarnie |
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Indirizzo: |
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Tel.: |
(33) 562 92 32 16 |
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Fax: |
— |
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e-mail: |
— |
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Composizione: |
Produttori/trasformatori ( X ) altro ( ) |
3. Tipo di prodotto:
Classe 1.1. Carni (e frattaglie) fresche
4. Disciplinare (riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)
4.1 Nome:: «Barèges-Gavarnie»
4.2 Descrizione:: Carni fresche di ovino adulto, pecora di età variabile dai 2 ai 6 anni o maschio castrato detto «doublon» di età superiore ai 18 mesi.
Le carcasse pesano almeno 22 kg quelle di pecore e 23 kg quelle di maschi castrati.
La carcassa è longilinea, i cosciotti sono allungati e piatti, la sella è larga alla base. Il grasso di copertura è lucido e di un bel bianco.
La carne ha un colore rosso pronunciato, sostenuto, vivo e brillante. Essa presenta alcuni punti grassi, non eccessivi, senza avere l'odore forte della carne di montone o del grasso.
4.3 Zona geografica:: La carne proviene da animali nati, allevati e macellati nella zona geografica, composta dai seguenti comuni del dipartimento degli Hautes-Pyrénées: Barèges, Betpouey, Chèze, Esquièze-Sère, Esterre, Gavarnie, Gèdre, Grust, Luz-St-Sauveur, Saligos, Sassis, Sazos, Sers, Viella, Viey, Viscos, Vizos, e parte del comune di Cauterets.
All'interno di questa zona di produzione, è definito un «settore di pascolo estivo» in cui gli animali devono obbligatoriamente soggiornare durante l'estate.
4.4 Prova dell'origine:: Ogni operatore sottoscrive presso i servizi dell'Istituto nazionale delle denominazioni d'origine (INAO) una dichiarazione di idoneità, grazie alla quale detti servizi possono identificare tutti gli operatori della denominazione.
Le greggi sono costituite da animali riconosciuti relativamente al disciplinare della denominazione. Gli animali idonei vengono identificati tramite una marcatura delle due orecchie effettuata anteriormente al primo estivamento.
Ogni allevatore aggiorna un registro detto «Inventario degli animali idonei» .
L'animale riconosciuto idoneo che esce dal gregge per essere condotto al macello è accompagnato da una bolla di ritiro compilata dall'allevatore.
I macelli aggiornano i registri degli animali in entrata ed in uscita che consentono di identificare provenienza e destinazione degli ovini e delle carni.
Tali registri sono tenuti a disposizione degli agenti incaricati dei controlli.
Soltanto le carcasse sulle quali è stato riportato il segno di identificazione specifico dell'animale sono oggetto di un esame organolettico. Le carcasse conformi al disciplinare della denominazione sono marchiate sui due lati con una striscia di identificazione apposta con inchiostro per usi alimentari e costituita da una serie ininterrotta di sigle «B-G».
Carcasse e relativi tagli sono accompagnati da un'etichetta di identificazione delle carni.
4.5 Metodo di ottenimento:: Gli animali devono essere nati, allevati e macellati nella zona geografica di cui al punto 4-3.
Razza e gregge
Le greggi devono essere composte esclusivamente da ovini di razza barégeoise. La selezione genetica deve corrispondere alle pratiche dell'estivamento in libertà. L'intero gregge dell'allevamento deve rispettare il disciplinare previsto per la denominazione. Ogni gregge comprende almeno un ariete della razza per 50 pecore e comporta come minimo il 20 % di maschi castrati rispetto al numero delle pecore per ogni classe di età. L'allevatore conserva il 30 % almeno delle agnelle di rimonta del suo gregge in proporzione al numero delle pecore. Ogni animale deve far parte senza interruzione del patrimonio zootecnico dell'azienda per un periodo minimo di 12 mesi. La monta deve essere naturale. La castrazione è effettuata dopo la discesa dei testicoli nello scroto.
Conduzione del gregge e pratiche pastorali
L'allevamento degli animali deve seguire il ritmo delle stagioni e della crescita dell'erba, in funzione dell'altitudine e dell'esposizione dei pascoli. Il carico totale degli animali in un allevamento non può superare 1,4 UBA/ha, il pascolo estivo ed i pascoli liberi a bassa altitudine sono tenuti presenti per 180 g/anno al massimo in tale calcolo. I prati sono utilizzati per fieno o pascolo. Secondo pratiche ancestrali, la vita degli animali durante l'anno comporta 4 tappe successive.
Il periodo invernale: del 1o novembre al 31 marzo gli animali soggiornano nel settore più basso dell'azienda, negli ovili situati vicino ai villaggi. Lo spostamento al pascolo sui prati da sfalcio è obbligatorio non appena le condizioni climatiche lo permettono.
La stagione intermedia: in primavera e in autunno, periodi di transizione, gli animali soggiornano e pascolano in aree di mezza montagna dette «zone intermedie» o zone «degli ovili all'aperto». L'altitudine delle zone intermedie è compresa tra 1 000 e 1 800 m. Ogni allevatore deve disporre di una superficie di pascolo in questa zona.
L'estivamento: in estate, da maggio ad ottobre, gli animali sono condotti sui cosiddetti «pascoli estivi» che si trovano ad un'altitudine compresa tra 1500 e 2800 m ed hanno una superficie definita. Il pascolo in estivamento è obbligatorio per l'intero gregge almeno dal 15 giugno al 31 agosto, tranne per gli animali avviati alla macellazione. Con l'estivamento, gli animali pascolano in libertà totale di giorno come di notte, per trovare l'alimentazione necessaria alla loro crescita ed all'ingrassamento. Per ottenere la denominazione, gli animali devono trascorrere almeno due stagioni in estivamento e, nel corso della seconda, i maschi castrati (doublon) possono essere abbattuti soltanto dopo il 1o luglio.
Al fine di preservare la diversità della flora selvatica, il carico nell'estivamento non può superare 0,5 UBA/ha tenendo conto di tutte le specie animali.
Alimentazione
L'alimentazione è costituita soprattutto dal pascolo all'aperto sui prati di sfalcio, nelle zone di pascolo libero a bassa altitudine e durante gli estivamenti.
Nel periodo invernale l'alimentazione comprende soprattutto fieno e secondo taglio raccolti nella zona produzione. Se le risorse foraggere risultano insufficienti durante questo periodo, vengono autorizzati gli acquisti di foraggi secchi provenienti da superfici esterne alla zona di produzione, entro un limite del 20 % del fabbisogno del gregge durante il periodo in questione. Per le pecore ed i maschi castrati è permesso un apporto di cereali somministrati allo stato di grani interi o schiacciati, a complemento dei foraggi secchi. Durante le stagioni intermedie e l'estivamento è autorizzato solo il pascolo. Alcune deroghe alle norme di alimentazione sono previste per gli agnelli e le pecore che hanno partorito da poco.
E' vietato fare uso nell'azienda di foraggi parzialmente o interamente fermentati mediante le tecniche di insilamento o di avvolgimento in balle. Tuttavia, le aziende che hanno un allevamento di bovini, completamente distinto del gregge, possono utilizzare questo tipo di mangimi per i bovini, sulla base di un'autorizzazione annua accordata dai servizi dell'Institut national des appellations d'origine.
I soli additivi autorizzati nei mangimi sono le vitamine, gli oligoelementi e gli additivi tecnologici contenuti nelle pietre da leccare o nei mangimi completi destinati agli animali di età inferiore ai 4 mesi.
Macellazione
Per evitare agli animali uno stress eccessivo e garantire una migliore qualità della carne, il periodo necessario per il trasporto degli animali, dalla fine del carico all'inizio dello scarico nel macello, non deve superare un'ora. La macellazione è effettuata entro 15 ore al massimo dall'inizio dello scarico. Lo scuoiamento e l'eviscerazione sono effettuate con particolare cura, in modo da non strappare il grasso di copertura e non sporcare le carcasse che non sono lavate. Le carcasse intere subiscono per almeno 24 ore un periodo di raffreddamento in una sala frigorifera fortemente ventilata, ad una temperatura compresa tra 4 e 6 °C.
4.6 Legame:: La zona geografica costituisce un'unità molto chiusa e di accesso assai difficile trattandosi di una valle alquanto isolata, soprattutto d'inverno. Per vivervi gli uomini hanno dovuto organizzarsi quasi in autarchia e sfruttare al massimo le risorse naturali a loro disposizione.
Delimitato dal rilievo, l'ambiente presenta caratteristiche climatiche particolari di tipo oceanico riparato a tendenza continentale, caratterizzato dalla luminosità e da periodi di siccità che favoriscono la raccolta del fieno. Le variazioni dei fattori di temperatura e di nuvolosità danno luogo ad un'organizzazione verticale della vegetazione, ben visibile nel paesaggio. Di fronte a questi forti vincoli ambientali, gli allevatori hanno utilizzato tutta la gamma di altitudini in funzione delle stagioni ed hanno trasformato l'ecosistema originale in un sistema agrosilvopastorale che ha letteralmente plasmato il paesaggio, mantenendo spazi aperti di tipo prativo che presentano una flora endemica molto varia.
Le pratiche pastorali di questo particolare sistema d'allevamento sfruttano al massimo i tre livelli di altitudine: fondo valle in inverno, settore intermedio in primavera e in autunno, prati estivi in estate. In tutte le stagioni esse privilegiano il pascolo, in particolare sui prati estivi, dove le pecore sono lasciate pascere notte e giorno in completa libertà. La produzione di carne ovina tutela peraltro l'ambiente naturale. Questo sistema di allevamento è sopravvissuto in tale zona grazie alla domanda di carni ovine.
Le carni che ricevono la denominazione d'origine Barèges-Gavarnie provengono da una razza locale: la razza barégeoise che esiste soltanto nell'area geografica della denominazione. Si tratta di una delle razze rustiche dei Pirenei centrali che si è perfettamente adattata, grazie a diverse caratteristiche morfologiche, metaboliche e comportamentali, alle condizioni ambientali, alle pratiche d'allevamento sulle diverse altitudini della montagna, in particolare per la sua attitudine alla transumanza in estivamento, ed agli obiettivi di produzione di carni di ovini adulti. La sua capacità di sottrarsi all'influenza delle stagioni, di resistere alle condizioni climatiche, di avere un comportamento gregario adeguato alla vita in totale libertà durante l'estivamento in alta quota, di sopportare le restrizioni alimentari d'inverno e di ingrassare con l'erba, ne fanno la razza ideale per la carne «Barèges-Gavarnie».
Sono queste pratiche pastorali, e segnatamente la vita in libertà durante l'estivamento, che conferiscono alla carne degli esemplari adulti di questa razza le caratteristiche originali e tipiche della denominazione.
4.7 Struttura di controllo::
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Nome: |
I.N.A.O. |
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Indirizzo: |
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Tel.: |
(33) 153 89 80 00 |
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Fax: |
(33) 142 25 57 97 |
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e-mail: |
info@inao.gouv.fr |
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Nome: |
D.G.C.C.R.F. |
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Indirizzo: |
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Tel.: |
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Fax: |
— |
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e-mail: |
— |
4.8 Etichettatura:: Le carcasse devono recare un marchio apposto con inchiostro per usi alimentari, costituito da una striscia di identificazione formata da una serie ininterrotta di sigle «B-G» che è riportata sui due lati della carcassa e sull'intera lunghezza.
La carcassa ed i pezzi tagliati sono accompagnati da un'etichetta che precisa:
la denominazione d'origine;
l'indicazione «appellation d'origine contrôlée» o «AOP»;
l'indicazione «doublon», quando la carne proviene da maschi castrati di età superiore ai 18 mesi;
il numero di identificazione specifico dell'animale;
la data di macellazione;
l'indicazione chiara del nome dell'allevatore;
il nome e l'indirizzo della sardigna o del macello;
l'indicazione «la carcassa non può essere sezionata prima che sia trascorso un periodo di cinque giorni dalla data di macellazione».
4.9 Condizioni nazionali:: Decreto relativo alla denominazione di origine controllata «Barèges-Gavarnie».
(1) Commissione europea, Direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale, Politica di qualità dei prodotti agricoli, B-1049 Bruxelles.
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17.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 279/13 |
Comunicazione della Commissione relativa alla procedura prevista dall'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 96/67/CE del Consiglio
(2006/C 279/04)
In applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 96/76 del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (1), la Commissione è stata incaricata di pubblicare, a titolo informativo, su indicazione degli Stati membri l'elenco degli aeroporti interessati dalla direttiva.
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Aeroporti aventi un traffico annuale superiore a 2 milioni di movimenti di passeggeri o a 50 000 tonnellate di merci |
Aeroporti aventi un traffico annuale superiore a un milione di movimenti di passeggeri o a 25 000 tonnellate di merci |
Altri aeroporti aperti al traffico commerciale |
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Belgique/België |
Brussels, Liège-Bierset, Oostende |
Charleroi |
Antwerpen |
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Česká republika |
Praha/Ruzyně |
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Brno/Tuřany, Karlovy Vary, Klatovy, Kunovice, Mnichovo Hradiště, Olomouc, Ostrava/Mošnov, Pardubice, Benešov, Čáslav, Hosín, Hradec Králové, Náměšť, Otrokovice, Plzeň/Líně, Přerov, Roudnice, Vodochody, Vysoké Mýto, Letňany. |
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Danmark |
Copenhagen Kastrup |
Billund |
Aars, Anholt, Århus, Aalborg, Karup, Odense, Esbjerg, Bornholm, Sønderborg, Vojens, Thisted, Stauning, Skive, Roskilde, Hadsund, Herning, Kalundborg, Koster Vig, Læsø, Lemvig, Lolland-Falster, Viborg, Tønder, Sydfyn, Sindal, Padborg, Ærø, Randers, Ringsted, Kolding, Spjald, Morsø, Samsø |
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Deutschland |
Berlin-Tegel, Berlin-Schönefeld, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt/Main, Hahn, Hannover-Langenhagen, Leipzig-Halle, Stuttgart, München, Nürnberg, Köln-Bonn |
Bremen, Dortmund, Dresden, Münster/Osnabrück, Paderborn-Lippstadt |
Altenburg-Nobitz, Augsburg, Barth, Bayreuth, Berlin-Tempelhof, Bielefeld, Braunschweig, Chemnitz-Jahnsdorf, Cottbus-Drewitz, Cottbus-Neuhausen, Egelsbach, Eisenach-Kindel, Erfurt, Essen/Mühlheim, Friedrichshafen, Gera, Heringsdorf, Hof-Plauen, Jena-Schöngleina, Karlsruhe/Baden-Baden, Kassel, Kiel, Lahr, Lübeck-Blankensee, Magdeburg, Marl-Loemühle, Meschede, Mönchengladbach, Niederrhein, Neubrandenburg, Passau-Vilshofen, Porta-Westfalica, Rothenburg/Görlitz, Rostock-Laage, Saarbrücken-Ensheim, Schönhagen, Schwerin-Parchim, Siegerland, Speyer-Ludwigshafen, Stendal-Borstel, Strausberg, Welzow, Zweibrucken |
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Eesti |
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Tallinn |
Kärdla, Kinhu, Kuressaare, Pärnu, Ruhnu, Tartu |
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Ελλάδα |
Athinai, Iraklion, Thessaloniki, Rodos |
Chania, Kerkira, Kos |
Alexandroupoulis, Araxos, Ioannina, Kalamata, Kastoria, Kavala, Kozani, Nea Anchialos, Preveza, Astypalaia, Chios, Ikaria, Karpathos, Kasos, Kastelorizo, Kefallonia, Kithira, Leros, Limnos, Mikonos, Milos, Mitilini, Naxos, Paros, Samos, Santorini, Siros, Sitia, Skiathos, Skiros, Zakinthos |
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España |
Alicante, Barcelona, Bilbao, Fuerteventura, Girona, Gran Canaria, Ibiza, Lanzarote, Madrid, Málaga, Menorca, Palma de Mallorca, Sevilla, Tenerife Norte, Tenerife Sur, Valencia |
Almeria, Asturias, Jerez, Murcia, La Palma, Reus, Santiago, Vigo, Vitoria |
Albacete, Badajoz, Ceuta, Córdoba, El Hierro, Gomera, Granada, La Coruña, León, Logroño, Madrid-C. Vientos, Madrid-Torrejón, Melilla, Pamplona, Salamanca, San Sebastián, Santander, Valladolid, Zaragoza |
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France |
Paris-CDG, Paris-Orly, Nice-Côte d’Azur, Marseille-Provence, Lyon-Saint Exupéry, Toulouse-Blagnac, Bâle-Mulhouse, Bordeaux-Mérignac, Nantes-Atlantique |
Pointe-à-Pitre-Le Raizet, Montpellier-Méditerranée, Fort de France-Le Lamentin, Beauvais-Tille, Strasbourg, Chalons-Vatry, St. Denis Roland-Garros, Tahiti Faaa |
Agen-La-Garenne, Ajaccio-Campo dell’oro, Albi-Le-Sequestre, Angers-Marce, Angoulème-Brie-Champniers, Annécy-Meythet, Aubenas-Vals-Lanas, Aurillac, Auxerre-Branches, Avignon-Caumont, Bastia-Poretta, Beauvoir-cote-de-lumiere, Bergerac-Roumanière, Besancon-la Veze, Béziers-Vias, Biarritz-Bayonne-Anglet, Blois-le Breuil, Bourges, Brest-Guipavas, Brive-La Roche, Caen-Carpiquet, Cahors-Lalbenque, Calais-Dunkerque, Calvi-Ste Catherine, Cannes-Mandelieu, Cannes-Palmbeach, Carcassonne-Salvaza, Castres-Mazamet, Cayenne-Rochambeau, Chalon-Champforgeuil, Chambéry-Aix les Bains, Charleville-Mezières, Chateauroux-Deols, Cherbourg-Maupertus, Cholet-Le-Pontreau, Clermont-Ferrand-Aulnat, Cognac-Chateaubernard,Colmar-Houssen, Courchevel, Deauville-St Gatien, Dieppe-Saint Gatien, Dijon-Longvic, Dinnard-Pleurtuit-St Malo, Dole-Tavaux, Epinal-Mirecourt, Figari-Sud Corse, Gap-Tallard, Granville, Grenoble-St Geoirs, Ile d’Yeu-le-Grand Phare, La Baule-Escoublac, La Mole, La Rochelle-Laleu, Lannion-Servel, La-Roche-sur-Yon-Les-Ajoncs, Lannion, Laval-Entrammes, Le Havre-Octeville, Le Mans-Arnage,Le Puy-Loudes, Le Touquet-Paris-Plage, Lille-Lesquin, Limoges-Bellegarde, Lorient Lann-Bihoue, Lyon Bron, Macon-Charnay, Metz-Nancy-Lorraine, Monbeliard-Courcelles, Montluçon-Gueret, Morlaix-Ploujean, Moulins-Montbeugny, Nancy-Essey, Nevers-Fourchambault, Nîmes-Garons,Niort-Souché, Ouessant,Pau-Pyrénnées, Périgueux-Bassillac, Perpignan-Rivesaltes, Poitiers-Biard, Pontoise-Cormeilles, Port Grimaud, Quimper-Pluguffan, Reims-Champagne, Rennes-St Jacques,Roanne-Renaison,Rochefort-St Agnant, Rodez-Marcillac, Rouen-Vallée de la Seine, St Brieux-Armor, St Etienne-Bouthéon, St Nazaire-Montoir, St Tropez La Mole, Saint Yan, Samur Saint Florent, Tarbes-Oussun-Lourdes, Toulon-Hyères-Le-Palyvestre, Tours-St.Symphorien, Troyes-Barberey, Valence-Chabeuil, Valenciennes-Denain, Vichy-Charmeil |
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Ireland |
Dublin, Shannon, Cork |
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Knock, Kerry, Galway, Donegal, Sligo, Waterford |
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Italia |
Roma-Fiumicino, Roma-Ciampino Milano-Malpensa, Milano-Linate, Napoli, Bologna, Catania, Palermo, Bergamo, Venezia, Torino, Verona, Cagliari, Pisa |
Olbia, Firenze, Bari, Lamezia, Genova |
Albenga, Alghero-Fertilia, Ancona-Falconara, Aosta, Biella-Cerrione, Bolzano, Brescia, Brindisi-Papola Casale, Crotone, Cuneo-Levaldigi, Foggia-Gino Lisa, Forlì, Grosseto, Lampedusa, Marina di Campo, Padova, Pantelleria, Parma, Perugia-Sant’Egidio, Pescara, Reggio Calabria, Rimini-Miramare, Siena-Ampugnano, Taranto-Grottaglie, Tortoli, Trapani-Birgi, Treviso-Sant’Angelo, Trieste-Ronchi dei Legionari, Vicenza |
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Κύπρος/Kıbrıs |
Larnaca |
Paphos |
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Latvija |
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Riga |
Liepaja, Ventspils |
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Lietuva |
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Vilnius |
Kaunas, Palanga, Siauliai |
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Luxembourg |
Luxembourg |
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Magyarország |
Budapest Ferihegy |
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Balaton-West, Debrecen, Győr-Pér, Szeged |
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Malta |
Luqa-Malta |
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Nederland |
Amsterdam-Schiphol, Maastricht-Aken |
Rotterdam |
Eindhoven, Groningen-Eelde, Twente-Enschede |
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Österreich |
Vienna |
Salzburg |
Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz |
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Polska |
Warszawa-Okęcie |
Kraków-Balice, Katowice-Pyrzowice |
Bydgoszcz, Gdańsk im. Lecha Wałęsy, Łódź-Lublinek, Poznań-Lawica, Rzeszów-Jasionka, Szczytno-Szymany, Szczecin-Goleniów, Wrocław-Strachowice, Zielona-Góra-Babimost |
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Portugal |
Lisboa (Portela), Faro e Porto (Sá Cameiro) |
Funchal |
Braga, Bragança, Cascais/Tires, Chaves, Coimbra, Corvo, Covilhã, Evora, Faro, Flores, Funchal, Graciosa, Horta, Lages, Lisboa, Ponta Delgada, Portimāo, Porto, Sines, Porto Santo, Pico, Santa Maria, Sāo Jorge, Vila Real, Viseu, Vilar de Luz (Maia) |
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Slovenija |
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Ljubljana |
Maribor, Portorož |
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Slovensko |
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Bratislava |
Košice, Nitra, Piešťany, Poprad-Tatry, Prievidza, Sliač, Žilina |
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Suomi/Finland |
Helsinki-Vantaa |
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Enontekiö, Helsinki-Malmi, Ivalo, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kemi-Tornio, Kittilä, Kruunupyy, Kuopio, Kuusamo, Lappeenranta, Maarianhamina, Mikkeli, Oulu, Pori, Rovaniemi, Savonlinna, Seinäjoki, Tampere-Pirkkala, Turku, Vaasa, Varkaus |
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Sverige |
Göteborg-Landvetter, Stockholm-Arlanda |
Malmö-Sturup, Stockholm/Bromma, Stockholm/Skavsta |
Ängelholm, Arvika, Arvidsjaur, Borlänge, Eskilstuna, Falköping, Gävle-Sandviken, Göteborg-City, Gällivare/Vassare, Hagfors, Halmstad, Hemavan, Helsingborg/Hamnen, Hultsfred, Jönköping, Kalmar, Karlskoga, Karlstad, Kiruna/Loussajärvi, Kramfors, Kristianstad, Lidköping, Linköping/SAAB, Ljungbyhed, Luleå/Kallax, Lycksele, Malmö/Hamnen, Mora/Siljan, Norrköping/Kungsängen, Oskarshamn, Pajala, Ronneby, Såtenäs, Skellefteå, Skövde, Stockholm/Västerås, Storuman, Strömstad/Nasinge, Sundsvall/Härnösand, Sveg, Söderhamn, Torsby/Fryklanda, Trollhättan-Vänersborg, Umeå, Vilhelmina, Visby, Växjö-Kronoberg, Örebro, Örnsköldsvik, Östersund/Frösön |
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United Kingdom |
Aberdeen, Belfast-International, Belfast-City, Birmingham, Bristol, Edinburgh, East-Midlands, Glasgow, Liverpool, London-Heathrow, London-Gatwick, London-Stansted, Luton, Manchester, Newcastle, Leeds-Bradford, Nottingham East Midlands, Prestwick. |
Cardiff Wales, London City, Southampton |
Teesside, Inverness, Sumburgh, Humberside, Bournemouth, Norwich, Exeter, St Mary’s (Scilly), Penzance, Plymouth, Scatsta, Stornway, Kirkwall, Blackpool, City of Derry, Sheffield, Benbecula, Tresco (Scilly), Wick, Cambridge, Islay, Isle of Man, Dundee, Campbeltown, Barra, Biggin Hill, Battersea, Tiree, Lerwick, Southend, Lydd, Hawarden, Coventry, Kent International, Gloucester, Shoreham, Unst, Carlisle, Barrow, Newquay, Fermanagh |
(1) GUCE L 272 del 25.10.1996, pag. 36.
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17.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 279/16 |
Invito a presentare domande di autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per il settore Q7 della piattaforma continentale olandese
(2006/C 279/05)
Il ministro degli Affari economici del Regno dei Paesi Bassi rende noto che è pervenuta una domanda di autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per il settore Q7, quale indicato nella mappa contenuta nell'allegato 3 del regolamento sull'industria estrattiva (Mijnbouwregeling) (Stcrt. 2002, n. 245).
Visto l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, e come specificato all'articolo 15 della legge sulle attività estrattive (Mijnbouwwet) (Stb. 2002, 542), il ministro degli Affari economici invita a presentare domande di autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per il settore Q7.
L'autorità competente per la concessione dell'autorizzazione è il ministro degli Affari economici. I criteri, le condizioni e i requisiti, di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva, sono stabiliti nella legge sulle attività estrattive (Mijnbouwwet) (Stb. 2002, 542).
Il termine per la presentazione delle domande è di 13 settimane dalla pubblicazione del presente invito nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le domande devono essere inviate in una busta recante la dicitura «persoonlijk in handen» (sue mani proprie) all'indirizzo seguente: Minister van Economische Zaken, ter attentie van de directeur Energiemarkt, Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag. Le domande presentate successivamente a tale data non saranno prese in considerazione.
La decisione in merito alle domande sarà presa entro 12 mesi dalla data di cui sopra.
Per ulteriori informazioni, telefonare al numero seguente: (31-70) 379 72 98.
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17.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 279/17 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4442 — Carphone Warehouse/AOL UK)
(2006/C 279/06)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
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1. |
In data 31.10.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Carphone Warehouse («CPW», Regno Unito) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo esclusivo dell'impresa AOL UK Access Business («AOL», Regno Unito) mediante acquisto di quote e attivi. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta. |
Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4442 — Carphone Warehouse/AOL UK, al seguente indirizzo:
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Commissione europea |
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Direzione generale della Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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J-70 |
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B-1049 Bruxelles/Brussel |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
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17.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 279/18 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4440 — GE/DISKO/ASL)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(2006/C 279/07)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
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1. |
In data 7.11.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa General Electric Company («GE», USA) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo dell'insieme delle imprese Diskont und Kredit AG e Disko Leasing GmbH (together «Disko Group», Germania) e ASL Auto Service-Leasing GmbH («ASL», Germania) mediante acquisto di quote. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: |
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— |
per GE: Servizi e tecnologie diversificati, |
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— |
per Disko Group: Finanziamento di beni di equipaggiamento, |
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per ASL: Leasing di flotte aziendali di veicoli e servizi di gestione. |
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2) il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta. |
Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4440 — GE DISKO/ASL, al seguente indirizzo:
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Commissione europea |
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Direzione generale della Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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J-70 |
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B-1049 Bruxelles/Brussel |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.