ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 276

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49o anno
14 novembre 2006


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Commissione

2006/C 276/1

Tassi di cambio dell'euro

1

2006/C 276/2

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4404 — Universal/BMG Music Publishing) ( 1 )

2

2006/C 276/3

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4433 — RREEF/Peel Ports Holdings/Peel Ports) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

3

2006/C 276/4

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4389 — WLR/BST) ( 1 )

4

2006/C 276/5

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4436 — Cinven/Gondola) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

5

2006/C 276/6

Soppressione, da parte della Francia, degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea sulla rotta Strasburgo — Monaco di Baviera ( 1 )

6

2006/C 276/7

Invito a presentare commenti relativamente a un progetto di regolamento della Commissione concernente l'applicazione degli articolo 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis

7

2006/C 276/8

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

14

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Commissione

14.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 276/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

13 novembre 2006

(2006/C 276/01)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2830

JPY

yen giapponesi

151,28

DKK

corone danesi

7,4576

GBP

sterline inglesi

0,67370

SEK

corone svedesi

9,0936

CHF

franchi svizzeri

1,5937

ISK

corone islandesi

88,27

NOK

corone norvegesi

8,1970

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5777

CZK

corone ceche

28,110

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

260,30

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6960

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,8300

RON

leu rumeni

3,5098

SIT

tolar sloveni

239,62

SKK

corone slovacche

36,095

TRY

lire turche

1,8642

AUD

dollari australiani

1,6796

CAD

dollari canadesi

1,4572

HKD

dollari di Hong Kong

9,9886

NZD

dollari neozelandesi

1,9355

SGD

dollari di Singapore

1,9992

KRW

won sudcoreani

1 199,67

ZAR

rand sudafricani

9,3428

CNY

renminbi Yuan cinese

10,0930

HRK

kuna croata

7,3324

IDR

rupia indonesiana

11 710,58

MYR

ringgit malese

4,6643

PHP

peso filippino

63,829

RUB

rublo russo

34,1830

THB

baht thailandese

46,847


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


14.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 276/2


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4404 — Universal/BMG Music Publishing)

(2006/C 276/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 3.11.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Universal Music Group Inc. («Universal», Stati Uniti), del gruppo Vivendi S.A. («Vivendi», Francia), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo dell'insieme dell'impresa BMG Music Publishing Group («BMG Music Publishing», Germania e altri paesi) che attualmente fa parte del gruppo Bertelsmann, mediante acquisto di quote e di attivi.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Vivendi: azienda operante nel settore dei media, delle telecomunicazioni e della musica,

per Universal: edizione e registrazione musicali,

per BMG Music Publishing: edizione di musica.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4404 — Universal/BMG Music Publishing, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


14.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 276/3


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4433 — RREEF/Peel Ports Holdings/Peel Ports)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2006/C 276/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 6.11.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 (1) del Consiglio. Con tale operazione il fondo di investimenti RREEF Pan-European Infrastructure Fund LP («RREEF», Regno Unito), gestito da Deutsche Bank («Deutsche Bank», Germania), e Peel Ports Holdings (Guernsey) Limited («Peel Ports Holdings», Guernsey), del Gruppo Peel, acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo comune di Peel Ports Holdings (Cl) Ltd («Peel Ports», Regno Unito), mediante acquisto di azioni. Attualmente, Peel Ports è controllata esclusivamente da Peel Ports Holdings.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

RREEF: investimenti in beni immobili e infrastrutture,

Deutsche Bank: servizi finanziari su scala mondiale,

Peel Ports Holdings: parte del Gruppo Peel che opera nel settore degli investimenti immobiliari e terrieri e in progetti di sviluppo, inclusi, tra l'altro, centri commerciali, porti e aeroporti,

Peel Ports: gestione e manutenzione di infrastrutture portuali nel Regno Unito e in Irlanda, inclusi i servizi di terminale.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4433 — RREEF/Peel Ports Holdings/Peel Ports, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


14.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 276/4


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4389 — WLR/BST)

(2006/C 276/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 27.10.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 e in seguito ad un rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa WLR Recovery Fund III, L.P.(«WLR», Stati Uniti ), che controlla l'impresa Safety Components International, Inc. («SCI», Stati Uniti), acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa BST GmbH («BST», German ia) mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

WLR: investimenti di «private equity»,

SCI: produzione di cuscini airbag tagliati e cuciti e di altri dispositivi di sicurezza correlati,

BST: produzione di tessuto piatto, senza cuciture per airbag e di altri tessuto tecnici.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento n. COMP/M.4389 — WLR/BST, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


14.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 276/5


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4436 — Cinven/Gondola)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2006/C 276/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 27.10.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Cinven Limited («Cinven», Regno Unito) tramite la propria società veicolo Paternoster Acquisitions Limited («Paternoster», Regno Unito) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento del Consiglio, il controllo dell'insieme dell'impresa Gondola Holdings plc («Gondola», UK), mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Cinven: consulenza e servizi per le gestione di investimenti a numerosi fondi d' investimento, che hanno interessi di controllo nei confronti di varie società commerciali,

per Gondola: holding per le catene di ristoranti Pizza Express, Ask e Zizzi nel Regno Unito.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4436 — Cinven/Gondola, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


14.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 276/6


Soppressione, da parte della Francia, degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea sulla rotta Strasburgo — Monaco di Baviera

(2006/C 276/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

La Francia ha deciso di sopprimere gli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea tra Strasburgo e Monaco di Baviera, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 85 del 9 aprile 2002 e modificati (informazione C 257/05) nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 257 del 25 ottobre 2003.


14.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 276/7


Invito a presentare commenti relativamente a un progetto di regolamento della Commissione concernente l'applicazione degli articolo 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis

(2006/C 276/07)

Le persone interessate possono presentare i loro commenti entro un mese dalla data di pubblicazione del presente progetto di Regolamento a:

European Commission

Directorate-General for Fisheries and Maritime Affairs

DG FISH-D3 (Legal issues)

rue Joseph II, 99

B-1049 Brussels

Fax: (32-2) 295 19 42

E-mail: fish-aidesdetat@ec.europa.eu

Questo testo sarà disponibile anche sul sito web:

http://ec.europa.eu/fisheries/legislation/state_aid_en.htm


Progetto di regolamento relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (2),

sentito il Comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 994/98 consente alla Commissione di fissare, mediante regolamento, una soglia al di sotto della quale si considera che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(2)

Sulla base del suddetto regolamento, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis  (3), che stabilisce un massimale di 100 000 EUR per beneficiario nell'arco di un triennio. In origine il suddetto regolamento non si applicava ai settori dell'agricoltura, della pesca e acquacoltura e dei trasporti, in considerazione delle norme specifiche vigenti in questi settori.

(3)

Per quanto riguarda i settori dell'agricoltura e della pesca, il regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca (4) ha fissato per tali settori un massimale specifico di 3 000 EUR per beneficiario e per triennio, in quanto, alla luce dell'esperienza maturata dalla Commissione, risultava che gli aiuti di entità molto ridotta concessi in tali settori non integravano gli estremi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sempreché fossero soddisfatte determinate condizioni. Queste si verificano quando l'importo dell'aiuto percepito dai singoli produttori rimane modesto e l'importo complessivo degli aiuti concessi a questi settori non supera una percentuale esigua del valore della produzione.

(4)

A causa delle mutate circostanze economiche e alla luce delle esperienze acquisite nell'applicazione delle attuali regole de minimis, si è ritenuto necessario modificare tali regole. Per tale motivo è stato recentemente proposto di innalzare il massimale generale de minimis stabilito nel regolamento (CE) n. 69/2001 da 100 000 a 200 000 EUR, di includere il settore dei trasporti nel campo di applicazione del suddetto regolamento e di estendere l'applicazione del regolamento anche al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

(5)

L'esperienza recentemente acquisita nell'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al settore della pesca, e in particolare l'applicazione del massimale de minimis stabilito nel regolamento (CE) n. 1860/2004 e degli Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (5), ha dimostrato che il rischio che gli aiuti de minimis falsino la concorrenza è meno elevato di quanto si stimasse nel 2004.

(6)

Il presente regolamento non deve esentare gli aiuti alle esportazioni né gli aiuti che favoriscono i prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati. Inoltre, la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, nella sentenza pronunciata il 19 settembre 2002, ha stabilito che, quando la Comunità ha istituito un'organizzazione comune di mercato in un dato comparto dell'agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dal prendere qualsiasi misura che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione (6). Questo principio si applica anche al settore della pesca. Per questo motivo, il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo commercializzato. Esso non deve inoltre applicarsi agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri della Comunità. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato.

(7)

Alla luce dell'esperienza maturata dalla Commissione, gli aiuti concessi a imprese del settore della pesca non eccedenti nel triennio 30 000 EUR per beneficiario, sempre che l'importo globale degli aiuti concessi all'insieme delle imprese nell'arco di tre anni sia inferiore ad un massimale pari al 2,5 % circa del valore della produzione annuale del settore della pesca, non incidono sugli scambi tra gli Stati membri, non falsano né minacciano di falsare la concorrenza e non rientrano pertanto nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Gli anni da prendere in considerazione a questo fine sono gli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali nello Stato membro interessato. Il periodo di riferimento di tre anni dovrebbe essere valutato su una base mobile, nel senso che, ad ogni nuova concessione di un aiuto «de minimis», deve essere ricalcolato l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti.

(8)

Conformemente ai principi alla base degli aiuti che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, gli aiuti «de minimis» devono essere considerati concessi nel momento in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti. La norma «de minimis» lascia impregiudicata la possibilità che le imprese ricevano aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria.

(9)

Visti gli obiettivi della politica comune della pesca, gli aiuti diretti ad aumentare la capacità di pesca e gli aiuti concessi per la costruzione o l'acquisto di navi da pesca non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, con l'eccezione degli aiuti per l'ammodernamento del ponte principale, di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della Politica comune della pesca (7).

(10)

A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione del massimale de minimis, è opportuno che gli Stati membri applichino uno stesso metodo di calcolo. Al fine di agevolare tale calcolo e in conformità del regolamento (CE) n. 69/2001, è opportuno che gli aiuti non costituiti da sovvenzioni dirette in denaro vengano convertiti in equivalente sovvenzione lordo. [Inoltre, onde garantire un controllo efficace, il presente regolamento deve applicarsi soltanto alle misure d'aiuto trasparenti, vale a dire nelle quali il valore dell'aiuto può essere facilmente quantificato]. Ai fini del calcolo dell'equivalente sovvenzione di tipi di aiuto trasparenti, diversi dalle sovvenzioni erogabili in più quote, devono essere applicati i tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione di tali aiuti. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare come tassi di riferimento i tassi di mercato utilizzati ai fini del presente regolamento. I tassi di riferimento devono essere quelli fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o su Internet.

(11)

La Commissione ha il dovere di provvedere affinché siano osservate le disposizioni in materia di aiuti di Stato e in particolare affinché gli aiuti concessi secondo la norma de minimis siano conformi alle condizioni prestabilite. In forza del dovere di collaborazione di cui all'articolo 10 del trattato, gli Stati membri sono tenuti ad agevolare l'adempimento di tale compito, istituendo modalità di controllo tali da garantire che l'importo complessivo degli aiuti concessi secondo la norma de minimis non ecceda nel triennio il massimale di 30 000 EUR per beneficiario o il massimale globale fissato dalla Commissione in base al valore della produzione del settore della pesca per Stato membro. A tal fine è opportuno che gli Stati membri, quando concedono un aiuto rispondente a tale norma, informino i beneficiari della natura de minimis dell'aiuto, ottengano dall'impresa interessata informazioni dettagliate su eventuali altri aiuti de minimis da essa ricevuti negli ultimi tre anni e controllino accuratamente che il nuovo aiuto de minimis non comporti il superamento del massimale. In via alternativa, il rispetto del massimale può essere garantito per mezzo di un registro centrale.

(12)

A fini di chiarezza e dato che il massimale per gli aiuti de minimis per il settore della pesca differisce da quello previsto per il settore agricolo, è necessario adottare un regolamento specifico applicabile esclusivamente al settore della pesca e modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1860/2004.

(13)

Alla luce dell'esperienza della Commissione, ed in particolare della frequenza con la quale è in genere necessario rivedere la politica in materia di aiuti di Stato, in particolare tenendo conto del periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 69/2001 e del regolamento (CE) n. 1860/2004, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento al 31 dicembre 2013. Nel caso in cui il presente regolamento giunga a scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri devono disporre di un periodo di adeguamento di sei mesi per i regimi di aiuti «de minimis» da esso contemplati. Ai fini della certezza del diritto, è opportuno definire gli effetti del presente regolamento sugli aiuti concessi prima della sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese nel settore della pesca, ad eccezione:

(a)

degli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo commercializzato;

(b)

degli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, ossia degli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati e degli aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti nazionali rispetto ai prodotti d'importazione;

(c)

degli aiuti a favore della costituzione e gestione di una rete di distribuzione o degli aiuti ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione degli Stati membri;

(d)

degli aiuti diretti ad incrementare la capacità di pesca, espressa in termini di stazza o di potenza motrice, secondo la definizione contenuta all'articolo 3, lettera n), del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, a meno che si tratti di aiuti per l'ammodernamento del ponte principale di cui all'articolo 11, paragrafo 5, dello stesso regolamento,

(e)

degli aiuti per l'acquisto o la costruzione di navi da pesca.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento, s'intende per:

(a)

«imprese del settore della pesca»: le imprese dedite alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca;

(b)

«prodotti della pesca»: i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (8);

(c)

«trasformazione e commercializzazione»: l'intera serie di operazioni di movimentazione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco e l'ottenimento del prodotto finale.

2.   [Il presente regolamento si applica soltanto agli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni e ad altri tipi d'aiuto per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto ex ante senza dover effettuare una valutazione dei rischi.

Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, garanzie, misure a favore del capitale di rischio e conferimenti di capitale non sono considerati aiuti de minimis, a meno che il valore totale dell'operazione in questione non ecceda il massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2.]

Articolo 3

Aiuto de minimis

1.   Gli aiuti che soddisfano le condizioni stabilite ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo devono considerarsi come aiuti che non corrispondono a tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non sono pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

2.   L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non deve superare i 30 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito. Il periodo è determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati nello Stato membro interessato.

Qualora l'importo complessivo dell'aiuto ecceda il suddetto massimale, tale aiuto non può beneficiare dell'esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per una parte che non ecceda detto massimale, né al momento della concessione né rispetto ad un periodo successivo.

L'importo cumulativo corrisposto alle imprese del settore della pesca non deve superare, nell'arco di un triennio, il valore indicato per ciascuno Stato membro nell'allegato.

3.   I massimali di cui al paragrafo 2 sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di imposta o di altri oneri. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo è costituito dal tasso di riferimento vigente al momento della concessione.

Articolo 4

Cumulo e controllo

1.   Quando concede un aiuto «de minimis» lo Stato membro informa per iscritto l'impresa interessata circa l'importo dell'aiuto (espresso come equivalente sovvenzione lordo) e circa la natura «de minimis» dell'aiuto stesso, facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo ed il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Lo Stato membro richiede inoltre all'impresa interessata una dichiarazione scritta relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis [o altro aiuto di Stato] ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti.

Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto de minimis soltanto dopo aver accertato che esso non fa salire l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nel periodo di riferimento di tre anni ad un livello eccedente il massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

2.   Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti de minimis per la pesca, contenente informazioni complete su tutti gli aiuti de minimis concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro stesso, il requisito di cui al paragrafo 1, primo comma, cessa di applicarsi dal momento in cui i dati del registro vertono su un periodo di tre esercizi finanziari.

3.   Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento: si tratta di tutte le informazioni necessarie ad accertare che le condizioni del presente regolamento siano state soddisfatte. Le registrazioni concernenti un aiuto de minimis individuale sono conservate per dieci anni dalla data della concessione e quelle concernenti un regime di aiuti de minimis sono conservate per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del regime di cui trattasi.

Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti dalle singole imprese nonché dall'insieme del settore della pesca dello Stato membro di cui trattasi.

Articolo 5

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore purché soddisfino tutte le condizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni sono esaminati dalla Commissione in base alle discipline, agli orientamenti, alle comunicazioni ed agli avvisi pertinenti.

2.   Si considera che per gli aiuti de minimis concessi tra il 1o gennaio 2005 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 1860/2004 applicabili al settore della pesca fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non ricorrano tutti i criteri dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato e che essi non siano pertanto soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

3.   Alla fine del periodo di validità del presente regolamento, è possibile dare esecuzione per un periodo di sei mesi a tutti gli aiuti de minimis che soddisfano le condizioni del regolamento stesso.

Articolo 6

Modifica

Il regolamento (CE) n. 1860/2004 è così modificato:

a)

Nel titolo, le parole «nei settori dell'agricoltura e della pesca» sono sostituite da «nel settore dell'agricoltura».

b)

All'articolo 1, le parole «nel settore agricolo e nel settore della pesca» sono sostituite da «nel settore agricolo».

c)

All'articolo 2:

i)

al punto 2 le parole «esclusi i prodotti della pesca di cui al punto 5» sono sostituite da «esclusi i prodotti della pesca di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio»;

ii)

i punti 4, 5 e 6 sono soppressi.

d)

All'articolo 3, paragrafo 2, il terzo comma è soppresso.

e)

All'articolo 4, paragrafo 2 le parole «ovvero per la pesca»sono soppresse.

f)

All'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, le parole «o del settore della pesca» sono soppresse.

g)

L'allegato II è soppresso.

Articolo 7

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli articoli da 1 a 5 restano in vigore fino al 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per la Commissione

[…]

Membro della Commissione


(1)  GU L 142 del 14.05.1998, pag. 1.

(2)  GU C …

(3)  GU L 10 del 13.01.2001, pag. 30.

(4)  Regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca, GU L 325 del 28.10.2004, pag. 4.

(5)  GU C 229 del 14.09.2004, pag. 5.

(6)  Causa C-113/2000 Spagna/Commissione, Racc. 2002 pag. I-7601, punto 73.

(7)  Regolamento (CE) n. 2371/2002 (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59).

(8)  GU L 17 del 21.01.2000, pag. 22.

ALLEGATO

Importi cumulativi per la pesca di cui all'articolo 3, paragrafo 2, per Stato membro

BE

11 407 500 EUR

DK

52 845 000 EUR

DE

60 725 000 EUR

EL

16 969 475 EUR

ES

127 267 500 EUR

FR

92 277 500 EUR

IE

16 200 000 EUR

IT

78 445 000 EUR

LU

0 EUR

NL

29 567 500 EUR

AT

928 333 EUR

PT

22 527 500 EUR

FI

3 835 000 EUR

SE

12 982 500 EUR

UK

105 432 500 EUR

CZ

1 410 000 EUR

EE

3 395 000 EUR

CY

1 025 000 EUR

LV

4 252 500 EUR

LT

7 550 000 EUR

HU

1 201 500 EUR

MT

175 000 EUR

PL

13 767 500 EUR

SI

182 500 EUR

SK

717 500 EUR


14.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 276/14


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(2006/C 276/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data di adozione della decisione

25.1.2006

Numero dell'aiuto

N 174/05

Stato membro

Spagna

Titolo

Piano di aiuti nel settore dell'ambiente e della ricerca e sviluppo per le società minerarie nella Comunità autonoma delle Asturie

Base giuridica

Solicitud de ayuda, publicada anualmente por la Consejería de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno del Principado de Asturias

Obiettivo

Favorire i progetti riguardanti la ricerca e lo sviluppo tecnologico e la protezione dell'ambiente, con l'obiettivo prioritario di migliorare la sicurezza

Dotazione di bilancio

1 100 000 EUR all'anno

Intensità

Gli aiuti individuali non possono superare i 300 000 EUR

Durata

2005-2007

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date di adozione della decisione

22.9.2006

Aiuto n.

N 234/06

Stato membro

Ungheria

Titolo

Az E85 bioüzemanyag jövedékiadó-kedvezménye

Base giuridica

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosítása

Tipo di misura

Regime di aiuti

Obiettivo

Tutela dell'ambiente

Forma dell'aiuto

Riduzione dell'accisa

Stanziamento

Annualmente: 440 milioni di HUF;

complessivamente: 2 640 milioni di HUF

Durata

1.1.2007-31.12.2012

Settori economici

Produzione di biocombustibili

Nome e indirizzo dell'autorità erogatrice dell'aiuto

Pénzügyminisztérium

József Nádor tér 2-4.

H-1051 Budapest

Altre informazioni

Impegno dello Stato membro di inviare relazioni annue alla Commissione

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

22.6.2006

Numero dell'aiuto

N 296/06

Stato membro

Francia

Regione

Guadeloupe

Titolo

Modifiche del regime di aiuti a carattere sociale introdotto nel 2004 a vantaggio di determinate categorie di passeggeri dei collegamenti aerei che collegano la Guadalupa alla Francia metropolitana (N 385/2004)

Base giuridica

Article 60 de la loi no 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer

Obiettivo

Aiuti a carattere sociale — Trasporto aereo

Dotazione di bilancio

Nessun impatto su un bilancio annuo stimato a circa 6 milioni di EUR

Durata

10 anni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

4.7.2006

Numero dell'aiuto

N 390/05

Stato membro

Belgio

Titolo

Costruzione di impianti di trasbordo sulla linea ferroviaria Lanaken — Maastricht

Base giuridica

Besluit van 15 december 2004 Euregio Benelux Middengebied, Besluit 11 juni 2004 Vlaamse regering.

Décision du 15 décembre 2004 Euregio Benelux Middengebied, Décision du 11 juin 2004 gouvernement flamand

Obiettivo

Promozione del trasporto merci transfrontaliero

Dotazione di bilancio

5,9 milioni di EUR

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

16.5.2006

Numero dell'aiuto

N 408/05

Stato membro

Finlandia

Titolo

Modifiche ai regimi di aiuti esistenti in Finlandia a favore del trasporto marittimo di merci

Base giuridica

Laki ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta — Annettu Naantalissa 15 päivänä heinäkuuta 2005

Obiettivo

Mantenere la competitività della flotta e promuovere le attività marittime connesse (impiego della gente di mare della CE, mantenimento nella CE delle conoscenze nel settore marittimo, sviluppo delle competenze marittime e miglioramento della sicurezza)

Dotazione di bilancio

900 000 EUR all'anno (impatto stimato delle misure notificate)

Durata

10 anni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

15.6.2006

Numero dell'aiuto

N 506/05

Stato membro

Italia

Titolo

CIBA Specialità chimiche (Sasso Marconi)

Base giuridica

Decisione della Giunta Regionale n. 1002 del 22 aprile 2004 concernente la legge regionale n. 18/2003

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Tutela dell'ambiente

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista;

Importo totale dell'aiuto previsto 880 000 EUR

Intensità

25%

Durata

1o giugno 2006 — 30 giugno 2008

Settore economico

Industria manifatturiera

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/