ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 263

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49o anno
31 ottobre 2006


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

2006/C 263/1

AVVISO AI LETTORI

s2

 

I   Comunicazioni

 

Corte dei conti — Relazioni annuali sull'esercizio finanziario 2005

2006/C 263/2

Relazione annuale sull'esecuzione del bilancio, corredata delle risposte delle istituzioni

1

2006/C 263/3

Relazione annuale sulle attività finanziate dal sesto, settimo, ottavo e nono Fondo europeo di sviluppo (FES), corredata delle risposte delle istituzioni

205

IT

 


31.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/s2


1.

La Corte dei conti, in qualità di revisore esterno indipendente dell'Unione europea, pubblica ogni anno una relazione annuale sull'esecuzione del bilancio e una relazione annuale sui Fondi europei di sviluppo (FES). Tali relazioni si inseriscono nel quadro della procedura di discarico che conclude la procedura annuale di bilancio.

2.

L'articolo 274 del trattato CE attribuisce alla Commissione le competenze e la responsabilità in materia di esecuzione del bilancio, conformemente alle disposizioni normative (1) e ai principi della sana gestione finanziaria. Gli Stati membri cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi della sana gestione finanziaria. Le spese comunitarie sono soggette a diversi livelli di controllo all'interno della Commissione e da parte delle amministrazioni degli Stati membri e degli Stati beneficiari. La Corte ha il compito di valutare la gestione finanziaria del sistema nel suo complesso e di contribuire così a migliorare la gestione del bilancio dell'Unione europea.

3.

Dall'esercizio finanziario 1994 la Corte è tenuta, a norma del trattato CE, a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione concernente l'affidabilità dei conti annuali delle Comunità europee compilati dalla Commissione sotto la propria responsabilità, nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni. Tale dichiarazione, basata su valutazioni specifiche per ciascuno dei principali settori dell'attività comunitaria, costituisce la parte centrale della relazione annuale della Corte sull'esecuzione del bilancio.

4.

Oltre alle relazioni annuali, la Corte pubblica relazioni speciali su temi specifici e formula pareri su proposte di atti legislativi comunitari di carattere finanziario. Tali relazioni e pareri sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nel sito Internet della Corte www.eca.europa.eu. L'allegato II alla presente relazione contiene un elenco delle relazioni e dei pareri adottati dalla Corte nel corso dell'ultimo quinquennio.

5.

I rendiconti finanziari della Corte per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, unitamente alla relazione del revisore esterno, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Questa relazione attesta se i rendiconti finanziari presentino un'immagine fedele della situazione finanziaria e patrimoniale e del risultato economico e riferisce in merito alle procedure amministrative e contabili, alla sana gestione finanziaria e al sistema di controllo interno.

6.

I membri della Corte dei conti sono i seguenti: Hubert WEBER (Presidente), François COLLING, Maarten B. ENGWIRDA, Jean-François BERNICOT, Máire GEOGHEGAN-QUINN, Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA, Hedda von WEDEL, David BOSTOCK, Morten Louis LEVYSOHN, Ioannis SARMAS, Július MOLNÁR, Vojko Anton ANTONČIČ, Gejza HALÁSZ, Jacek UCZKIEWICZ, Josef BONNICI, Irena PETRUŠKEVIČIENĖ, Igors LUDBORŽS, Jan KINŠT, Kersti KALJULAID, Kikis KAZAMIAS, Massimo VARI, Juan RAMALLO MASSANET, Olavi ALA-NISSILÄ, Lars HEIKENSTEN, Karel PINXTEN.


(1)  Oltre alle decisioni, ai regolamenti del Consiglio e alle direttive in materia di entrate («risorse proprie») e al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea, esistono regolamenti specifici relativi all'attuazione delle diverse politiche e dei vari strumenti dell'Unione. I Fondi europei di sviluppo dispongono di un proprio corpus normativo.


I Comunicazioni

Corte dei conti — Relazioni annuali sull'esercizio finanziario 2005

31.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/1


CORTE DEI CONTI

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Conformemente alle disposizioni dell'articolo 248, paragrafi 1 e 4, del trattato CE, dell'articolo 143 e dell'articolo 181, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio concernente il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e dell'articolo 116 e dell'articolo 135, paragrafo 2, del regolamento finanziario del 27 marzo 2003 applicabile al nono Fondo europeo di sviluppo, la Corte dei conti delle Comunità europee, nelle riunioni del 7 e 14 settembre 2006, ha adottato le sue

RELAZIONI ANNUALI

sull'esercizio finanziario 2005

Le relazioni, corredate delle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte, sono state trasmesse alle autorità competenti per il discarico e alle altre istituzioni.


INTRODUZIONE GENERALE

0.1.

Il presente documento, riguardante l'esercizio finanziario 2005, comprende la ventinovesima relazione annuale della Corte sull'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea e la relazione annuale sui Fondi europei di sviluppo.

0.2.

La relazione annuale sull'esecuzione del bilancio generale è ora strutturata come segue: capitolo 1 — Dichiarazione di affidabilità; capitolo 2 — Sistema di controllo interno della Commissione (1); capitolo 3 — Principali osservazioni sulla gestione di bilancio; capitoli da 4 a 10 — Entrate e attività finanziate da diverse parti del bilancio corrispondenti alle rubriche delle prospettive finanziarie; capitolo 11 — Strumenti finanziari e attività bancarie. Le risposte della Commissione — o, a seconda dei casi, di altre istituzioni comunitarie — sono incluse nella relazione.

0.3.

I capitoli sulle entrate e i principali settori di spesa comprendono i seguenti elementi principali:

le analisi dettagliate dei risultati dei lavori di audit svolti nel quadro della dichiarazione di affidabilità, sotto forma di valutazioni specifiche,

le risultanze dell'esame dei progressi compiuti nell'attuare le raccomandazioni della Corte e dell'autorità di bilancio espresse a seguito di precedenti audit,

un elenco delle relazioni speciali pubblicate dalla Corte successivamente all'ultima relazione annuale.

0.4.

Le valutazioni specifiche sono basate sull'esame del funzionamento dei principali sistemi di supervisione e di controllo riguardanti le entrate e ciascuna area di spesa, nonché sui risultati della verifica, da parte della Corte, delle operazioni sottostanti e, ove opportuno, sulle risultanze dei lavori di altri auditor. La valutazione complessiva di tutti questi elementi da parte della Corte costituisce la base della dichiarazione di affidabilità formulata nel capitolo 1. Inoltre, gli allegati a ciascuno dei capitoli da 4 a 9 presentano gli elementi utilizzati per monitorare e valutare la gestione finanziaria del bilancio UE.

0.5.

Il 2005 è stato il primo esercizio completo dell'Unione europea a 25 membri. Da un punto di vista finanziario, l'evento principale è consistito nell'introduzione della contabilità per competenza e nella preparazione, su tale base, dei rendiconti finanziari consolidati. Il capitolo 1 illustra questo processo chiave. La Commissione è impegnata ad operare questo cambiamento globale e complesso da più di tre anni, ma, come rileva la Corte, sono necessari ulteriori progressi.

0.6.

Nell'esercizio finanziario 2005, la Corte ha riscontrato un costante miglioramento nel sistema di controllo interno della Commissione. Nel 2005 è stata anche avanzata una proposta di modifica del regolamento finanziario volta a semplificare e a migliorare le procedure, cui ha fatto seguito, nel 2006, una proposta modificata che tiene conto del parere della Corte e di altre istituzioni. Parallelamente, la Commissione ha avanzato due proposte per migliorare le modalità di esecuzione dell'attuale regolamento finanziario, sulle quali la Corte ha formulato il proprio parere.

0.7.

La Commissione ha proposto inoltre una serie di modifiche delle regolamentazioni settoriali, in parte in vista del prossimo quadro finanziario (2007-2013). Si tratta di regolamenti nuovi o modificati aventi per oggetto le risorse proprie, le azioni strutturali, l'agricoltura, le politiche interne e le azioni esterne. Attraverso la formulazione di pareri, la Corte continua a contribuire a tali processi e ne monitorerà attentamente l'attuazione.

0.8.

Un elemento basilare del programma di riforma della Commissione, avviato nel 2000, è il sistema delle relazioni di attività annuali corredate delle dichiarazioni dei direttori generali. La qualità di questi strumenti fondamentali di rendiconto e comunicazione è migliorata. Tuttavia, come riportato nella presente relazione annuale, la Corte riscontra ancora un livello di errore significativo nella maggior parte dei settori di spesa in cui vigono tuttora norme complesse e in cui le spese sono basate principalmente su informazioni fornite dai beneficiari. I sistemi di supervisione e di controllo, vigenti presso la Commissione e negli Stati membri e beneficiari, devono essere ulteriormente rafforzati e integrati per gestire i rischi connessi.

0.9.

Nel parere n. 2/2004 (2) sul modello di audit unico («single audit»), la Corte suggeriva la creazione di un quadro comunitario di controllo interno in cui sistemi nuovi o già esistenti sarebbero stati:

messi a punto e applicati presso la Commissione e negli Stati membri in maniera coordinata e secondo principi e norme comuni, nonché

concepiti in modo da garantire un giusto equilibrio fra i costi dei controlli e i vantaggi che ne derivano in termini di gestione del rischio di irregolarità.

0.10.

Successivamente all'esame di tali questioni e a consultazioni in materia, la Commissione ha emanato, nel gennaio 2006 (3), una comunicazione in cui espone il proprio piano d'azione per approdare a un quadro di controllo interno integrato. L'obiettivo della Commissione è di porre in atto un controllo interno dei fondi comunitari efficiente ed efficace. La Corte accoglie con favore tali sviluppi, ritenendo essenziale che i cittadini dell'Unione dispongano della ragionevole certezza che i fondi pubblici comunitari sono gestiti in maniera legittima e regolare. La Corte valuterà i risultati del piano d'azione non appena le apposite misure saranno state attuate e sarà possibile valutarne l'impatto.


(1)  Il presente capitolo consolida le informazioni precedentemente fornite nel capitolo relativo alla dichiarazione di affidabilità e nei singoli capitoli sulle entrate e sulle spese.

(2)  GU C 107 del 30.4.2004.

(3)  COM(2006) 9 def. del 17.1.2006.


RELAZIONE ANNUALE SULL'ESECUZIONE DEL BILANCIO

(2006/C 263/01)

INDICE

Capitolo 1

Dichiarazione di affidabilità e informazioni a sostegno della stessa

Capitolo 2

Controllo interno della Commissione

Capitolo 3

Gestione di bilancio

Capitolo 4

Entrate

Capitolo 5

Politica agricola comune

Capitolo 6

Azioni strutturali: politica regionale, occupazione e politica sociale, sviluppo rurale e pesca

Capitolo 7

Politiche interne, compresa la ricerca

Capitolo 8

Azioni esterne

Capitolo 9

Strategia di preadesione

Capitolo 10

Spese amministrative

Capitolo 11

Strumenti finanziari e attività bancarie

Allegato I (1)

Informazioni finanziarie sul bilancio generale

Allegato II (1)

Relazioni e pareri adottati dalla Corte dei conti a partire dal 2001


(1)  Gli allegati relativi alla relazione annuale sull'esecuzione del bilancio si trovano in fondo alla presente pubblicazione.


CAPITOLO 1

Dichiarazione di affidabilità e informazioni a sostegno della stessa

INDICE

Dichiarazione di affidabilità

Affidabilità dei conti

Legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti

Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità

Introduzione

Affidabilità dei conti

Contesto generale

Ambito ed approccio dell'audit

La gestione del cambiamento da parte della Commissione

Bilancio di apertura consolidato al 1o gennaio 2005

Stati finanziari consolidati al 31 dicembre 2005

Legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti

Approccio della Corte

Risultati dell'audit 2005

DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

I.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 248 del trattato, la Corte ha esaminato i «conti annuali definitivi delle Comunità europee» che comprendono gli «stati finanziari consolidati e le relazioni consolidate sull'esecuzione del bilancio» per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 (1).

II.

Conformemente al regolamento finanziario del 25 giugno 2002, gli «stati finanziari consolidati» per l'esercizio 2005 sono redatti per la prima volta in base a norme contabili, adottate dal contabile della Commissione, che adattano i principi della contabilità per competenza allo specifico contesto comunitario (2), mentre le «relazioni consolidate sull'esecuzione del bilancio» si basano ancora principalmente sui movimenti di tesoreria. Il passaggio alla contabilità per competenza ha richiesto una rideterminazione del bilancio di apertura al 1o gennaio 2005 ed importanti modifiche nella presentazione (3) e nel contenuto (4) degli «stati finanziari consolidati».

III.

I «conti annuali definitivi delle Comunità europee» sono consolidati dal contabile della Commissione ed approvati dalla Commissione. La Corte deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione, basata sull'audit espletato, concernente l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti.

IV.

La Corte ha svolto l'audit secondo le proprie politiche e norme di controllo, basate sui principi internazionali adattati al contesto comunitario. La Corte ha ottenuto in tal modo una base ragionevole per formulare il parere espresso di seguito. Per quanto riguarda le entrate, l'ambito del lavoro di audit della Corte era limitato. Da un lato, infatti, le risorse proprie IVA e RNL si basano su statistiche macroeconomiche i cui dati sottostanti non possono essere verificati direttamente dalla Corte e, dall'altro, gli audit della Corte sulle risorse proprie tradizionali non possono riguardare le importazioni che non sono state sottoposte alla sorveglianza doganale.

Affidabilità dei conti

V.

A parere della Corte, i «conti annuali definitivi delle Comunità europee» sono stati compilati conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario del 25 giugno 2002 ed alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione. Ad eccezione degli effetti delle osservazioni formulate ai paragrafi VI-VIII, i conti presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la situazione finanziaria delle Comunità al 31 dicembre 2005 ed i risultati delle operazioni nonché dei flussi di cassa delle stesse per l'esercizio concluso a tale data.

VI.

La Corte osserva che, nell'ambito di un esercizio complesso (cfr. paragrafo II), l'attuale quadro per l'informativa finanziaria non è stato applicato con coerenza, specie in materia di separazione degli esercizi, e che i sistemi contabili, in talune direzioni generali della Commissione, non sono stati in grado di garantire la qualità dell'informazione finanziaria, rendendo necessarie correzioni multiple dopo la presentazione dei conti provvisori (cfr. paragrafi VII e VIII).

VII.

L'audit della Corte ha evidenziato errori negli importi iscritti nel sistema contabile come fatture/dichiarazioni di spesa e prefinanziamenti, errori che, dopo le rettifiche apportate ai conti provvisori, hanno tuttora, sugli elementi dei rendiconti finanziari consolidati sottoindicati, il seguente impatto finanziario netto (cfr. anche il paragrafo VIII):

a)

il bilancio consolidato di apertura al 1o gennaio 2005, che ha comportato un adeguamento del bilancio di chiusura consolidato al 31 dicembre 2004 in base ai nuovi principi della contabilità per competenza, sopravvaluta di circa 47 milioni di euro i debiti a breve e di circa 179 milioni di euro l'importo complessivo dei prefinanziamenti a lungo ed a breve termine. L'attivo netto è, pertanto, sovradichiarato per circa 132 milioni di euro;

b)

gli errori indicati al punto a) hanno influito sul bilancio di chiusura consolidato al 31 dicembre 2005, che sopravvaluta di circa 508 milioni di euro i debiti a breve e di circa 822 milioni di euro l'importo complessivo dei prefinanziamenti a lungo ed a breve termine. L'attivo netto è, pertanto, sovradichiarato di circa 314 milioni di euro.

VIII.

L'audit della Corte ha anche confermato la riserva generale formulata dal direttore generale della DG Istruzione e cultura per quel che riguarda la mancanza di garanzie sull'esattezza della quota degli importi totali relativa alla DG, iscritti sia nel bilancio di apertura consolidato al 1o gennaio 2005 (per un importo di 572,5 milioni di euro all'attivo e di 198,5 milioni di euro al passivo) che nel bilancio di chiusura consolidato al 31 dicembre 2005 (per un importo di 382,7 milioni di euro all'attivo e di 187,3 milioni di euro al passivo). Data la rilevanza delle omissioni e delle imputazioni doppie o erronee nell'ambito di questa direzione generale, non è possibile quantificare le valutazioni in eccesso o in difetto per quanto riguarda la parte dell'attivo e del passivo relativa a quest'ultima.

Legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti

IX.

Nei settori in cui sono stati instaurati sistemi di supervisione e controllo che consentono un'adeguata gestione del rischio, le operazioni su cui si basano i conti annuali definitivi delle Comunità europee sono, complessivamente, legittime e regolari. Ciò vale per le entrate, gli impegni, i pagamenti per le spese amministrative e la strategia di preadesione ad eccezione del programma Sapard. Inoltre, per quanto riguarda la spesa per la politica agricola comune (PAC), l'audit della Corte evidenzia che il sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC), ove correttamente applicato, è un sistema efficace per limitare il rischio di spese irregolari.

X.

Senza rimettere in discussione il parere espresso al paragrafo IX, la Corte sottolinea che, nell'ambito della strategia di preadesione, permangono rischi significativi a livello degli organismi attuatori nei paesi di recente adesione e nei paesi candidati, per tutti i programmi e gli strumenti.

XI.

La Corte osserva che, negli altri settori, i pagamenti sono ancora inficiati da errori in misura rilevante e che la Commissione, gli Stati membri e gli altri Stati beneficiari devono compiere maggiori sforzi per attuare sistemi di supervisione e controllo adeguati, al fine di poter controllare meglio i rischi correlati. I settori in questione sono la politica agricola comune, le azioni strutturali, le politiche interne e le azioni esterne.

a)

Riguardo alla spesa a titolo della PAC, alcuni elementi rilevati dalla Corte dimostrano che nei casi in cui le spese non siano soggette al SIGC, o laddove tale sistema non venga applicato correttamente o sia stato introdotto solo di recente, il rischio è più elevato perché i sistemi di controllo non sono altrettanto efficaci. I risultati delle ispezioni SIGC non sono inoltre verificati e convalidati sufficientemente da un organismo indipendente e le domande per gli aiuti dell'UE non vengono solitamente controllate in loco da quest'ultimo. I sistemi di verifica ed i controlli successivi al pagamento delle sovvenzioni PAC non coperte dal SIGC non forniscono una garanzia ragionevole circa il rispetto della normativa comunitaria. La Corte ha concluso che la spesa a titolo della PAC, considerata globalmente, presenta ancora un livello di errori rilevante.

b)

Nel caso delle azioni strutturali, la Corte ha nuovamente rilevato che la Commissione non esercita una supervisione efficace per ridurre il rischio che i controlli delegati agli Stati membri non riescano ad evitare il rimborso di spese sovradichiarate o non ammissibili. Per entrambi i periodi di programmazione (1994-1999 e 2000-2006), la Corte ha riscontrato che le spese non sono esenti da irregolarità rilevanti. Alcuni programmi del periodo 1994-1999 sono stati chiusi senza una solida base.

c)

Nel caso delle politiche interne, nonostante i progressi compiuti in alcuni ambiti, l'audit della Corte ha rivelato carenze nei sistemi di supervisione e controllo che hanno determinato una significativa incidenza di errori nei pagamenti ai beneficiari. Gli errori derivano principalmente da sistemi di rimborso delle spese troppo complessi e dalla mancanza di chiarezza delle procedure e delle istruzioni che disciplinano i diversi programmi.

d)

Nel caso delle azioni esterne, i miglioramenti dei sistemi di supervisione e controllo della Commissione non hanno ancora avuto un impatto a livello degli organismi attuatori, ove sussiste ancora un livello di errori significativo riconducibile all'assenza di un approccio globale in materia di supervisione, controllo e audit di tali organismi

14 settembre 2006

Hubert WEBER

Presidente

Corte dei conti europea

12, rue Alcide De Gasperi, L-1615 Lussemburgo

OSSERVAZIONI DELLA CORTE

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

INFORMAZIONI A SOSTEGNO DELLA DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

Introduzione

1.1.

In virtù dell'articolo 248 del trattato CE, la Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione concernente l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni (la cosiddetta «DAS»). Il trattato dà inoltre la facoltà alla Corte di completare questa dichiarazione con valutazioni specifiche per ciascuno dei principali settori dell'attività comunitaria.

 

1.2.

I lavori attinenti all'affidabilità dei conti delle Comunità europee hanno lo scopo di acquisire elementi probatori sufficienti per poter stabilire in quale misura le entrate, le spese, le attività e le passività siano state registrate correttamente e se i conti annuali riflettano fedelmente la situazione finanziaria a fine esercizio (cfr. paragrafi 1.5-1.58).

 

1.3.

I lavori riguardanti la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti sono finalizzati a raccogliere elementi probatori sufficienti, diretti o indiretti, per esprimere un parere sulla conformità delle operazioni alle disposizioni normative o contrattuali applicabili e sull'esattezza dei relativi importi (cfr. paragrafi 1.59-1.65 del presente capitolo per le questioni orizzontali ed i capitoli 2 e 4-10 per i dettagli).

 

1.4.

In mancanza di indicatori sistematici forniti dalla Commissione (5), la Corte fornisce alcuni indicatori per monitorare i progressi compiuti nel miglioramento dei controlli interni, sia complessivamente che per ciascuna area delle entrate e delle spese (cfr. allegati al presente capitolo ed i capitoli 2 e 4-10).

 

Affidabilità dei conti

Contesto generale

1.5.

Le osservazioni della Corte vertono sui conti annuali definitivi dell'esercizio 2005, compilati dal contabile della Commissione ed approvati da quest'ultima conformemente agli articoli 128 e 129 del regolamento finanziario del 25 giugno 2002 (6) e trasmessi alla Corte in data 28 luglio 2006. I conti annuali comprendono gli «stati finanziari consolidati», che contengono, in particolare, il bilancio finanziario, in cui figurano le attività e le passività alla chiusura dell'esercizio, e le «relazioni consolidate sull'esecuzione del bilancio», riguardanti le entrate e le spese dell'esercizio.

 

1.6.

L'esercizio finanziario 2005 ha rappresentato una pietra miliare nell'attuazione dei nuovi elementi del piano d'azione per la modernizzazione del sistema contabile delle Comunità europee, adottato dalla Commissione il 17 dicembre 2002 (7). Il piano risponde a diverse osservazioni formulate in precedenza dalla Corte e tiene conto di quanto disposto dal regolamento finanziario (in particolare agli articoli 123-138):

dal 1o gennaio 2005, i rendiconti finanziari consolidati devono essere preparati applicando i principi della contabilità per competenza, mentre le relazioni consolidate sull'esecuzione del bilancio si basano ancora, come previsto dal regolamento finanziario, sui movimenti di cassa,

anche se il contenuto dell'informazione di bilancio non è stato modificato, i rendiconti finanziari devono contenere nuovi elementi: un conto del risultato economico (compresa l'informativa di settore), una tabella dei flussi di cassa e una situazione di variazione del patrimonio netto,

l'ambito del consolidamento è stato ampliato e include, per la prima volta, vari organismi comunitari,

si è dovuto realizzare un nuovo sistema contabile in grado di assicurare che ogni evento contabile, e non solo ogni movimento di cassa, sia registrato in maniera completa nel momento in cui si verifica. Tale sistema dovrebbe fornire agli utenti interni una informazione più completa e pertinente da utilizzare nel processo decisionale. Esso dovrebbe anche tradursi in un documento più trasparente, atto a fornire maggiori informazioni ai lettori esterni.

 

Contabilità per competenza L'aspetto più rilevante della contabilità per competenza consiste nello spostare il centro di attenzione dei conti dalla registrazione delle operazioni di tesoreria al riconoscimento di «diritti ed obblighi» nel momento stesso in cui se ne prende atto.Gli effetti più importanti, per i conti consolidati, del passaggio alla contabilità per competenza sono i seguenti.Prefinanziamento: tale voce appare ora in bilancio come un elemento dell'attivo. Rappresenta gli anticipi versati ai beneficiari e non ancora utilizzati o per i quali non è ancora pervenuta una dichiarazione di spesa (28 000 milioni di euro).Debiti a breve: gli importi in questione sono riconosciuti come costi non appena vengono considerati sostenuti ed ammissibili dai servizi ordinatori (74 200 milioni di euro).Separazione degli esercizi: le operazioni effettuate nel corso di un esercizio devono essere riconosciute nel quadro del periodo contabile cui si riferiscono.I dati citati sono direttamente desunti dai conti annuali definitivi delle Comunità europee (bilancio di apertura al 1o gennaio 2005).

 

Ambito ed approccio dell'audit

1.7.

L'audit della Corte sull'affidabilità dei conti ha analizzato sostanzialmente:

la gestione, da parte della Commissione, del passaggio da una contabilità di cassa ad una contabilità per competenza (cfr. paragrafi 1.10-1.27),

la verifica dell'accuratezza dei vari elementi presenti nei conti (cfr. paragrafi 1.28-1.58).

 

1.8.

Riguardo alla gestione del passaggio alla contabilità per competenza, la Corte ha esaminato in particolare:

se la Commissione abbia garantito l'effettiva applicazione delle norme contabili in materia,

se le misure adottate nell'ambito della Commissione contribuiscano a fornire una ragionevole garanzia dell'esattezza e della veridicità dei conti.

A tale fine, essa ha analizzato la base per la convalida (ai sensi dell'articolo 61 del regolamento finanziario) dei bilanci di apertura e di chiusura per l'esercizio 2005, la metodologia utilizzata per la separazione degli esercizi e lo stato di preparazione dei sistemi locali di gestione finanziaria che forniscono i dati per i conti della Commissione.

 

1.9.

Per verificare l'affidabilità dei conti relativi all'esercizio 2005, la Corte ha esaminato in particolare:

il bilancio di apertura per l'esercizio 2005 (che deve indicare l'incidenza delle modifiche apportate per rideterminare il bilancio al 31 dicembre 2004 secondo i nuovi principi contabili),

il bilancio di chiusura al 31 dicembre 2005,

nell'ambito dei due predetti elementi, i dati non disponibili nel precedente sistema, ma che devono trovare riscontro nella contabilità per competenza (prefinanziamento e relative garanzie, fatture/dichiarazioni di spesa).

Tale verifica è stata effettuata mediante esami analitici e test di convalida su campioni esaustivi.

 

La gestione del cambiamento da parte della Commissione

Risultati ottenuti sul piano generale

1.10.

La Commissione doveva programmare ed attuare la modernizzazione del sistema contabile attenendosi ai termini ed al quadro organizzativo fissati dal regolamento finanziario. Come già osservato dalla Corte in precedenti relazioni annuali (8), il calendario stabilito per gli adeguamenti e le convalide necessari era molto ambizioso.

1.10.

La Commissione è consapevole dello sforzo straordinario messo in atto dai suoi servizi per passare alla contabilità per competenza seguendo un calendario molto ambizioso.

Per raggiungere l’obiettivo di modernizzare il sistema di contabilità, la Commissione ha preparato un piano di gestione del progetto molto dettagliato, che ha identificato tutte le principali tappe necessarie alla buona riuscita del progetto.

1.11.

L'esperienza di altre pubbliche amministrazioni che hanno intrapreso simili riforme (9) dimostra che progetti di ampiezza e complessità comparabili alla modernizzazione della contabilità comunitaria devono far fronte, inevitabilmente, a una serie di problemi che ne complicano ed ostacolano la piena attuazione. In tale contesto, sono stati realizzati notevoli progressi:

il 1o gennaio 2005, la Commissione ha operato il passaggio della contabilità generale dell'UE dalla contabilità di cassa a quella per competenza. In tutte le istituzioni ed agenzie della Comunità sono state introdotte nuove norme (10) e metodi contabili, un nuovo piano contabile armonizzato e nuovi strumenti per il consolidamento,

le parti interessate hanno ricevuto conti individuali e consolidati che contengono i nuovi elementi obbligatori e informazioni più dettagliate sulle risorse controllate dalle varie entità, sui costi delle loro operazioni e sulle operazioni di tesoreria.

1.11.

Nonostante la complessità di alcuni aspetti, la varietà di problemi e l’importanza delle sfide, la Commissione ha gestito il progetto senza ritardi per quanto riguarda le scadenze principali. Tra le realizzazioni principali si possono citare:

la realizzazione di sistemi informatici in grado di supportare le nuove esigenze in materia di contabilità,

la transizione al nuovo sistema è stata gestita con successo, il che ha consentito di instaurare il nuovo sistema all’inizio di gennaio 2005,

l’adeguamento delle procedure amministrative di tutti i servizi della Commissione alle esigenze della contabilità per competenza,

la determinazione e la convalida dei bilanci di apertura per i primi conti basati sulla contabilità per competenza,

l’elaborazione di un modulo di tesoreria integrato per contabilizzare le attività finanziarie gestite dalla direzione generale degli Affari economici,

la stima, da parte di tutti i servizi della Commissione, delle spese da sostenere alla fine di ciascun esercizio,

la preparazione dei conti della Commissione e il loro consolidamento con quelli di altre istituzioni ed agenzie.

Infine, la Commissione ha rispettato i limiti di tempo fissati dal regolamento finanziario per la preparazione dei rendiconti finanziari, i quali sono conformi, per tutti gli aspetti essenziali, alle norme internazionali, e ha rispettato l’impegno di rendere conto al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti in vista di questo obiettivo, considerato assai ambizioso da tutte le autorità.

1.12.

La tabella 1.1 illustra il seguito dato alla riserva della Corte riguardante l'affidabilità dei conti, espressa nella dichiarazione di affidabilità per l'esercizio 2004, e le altre questioni sollevate dalla Corte che sono state (parzialmente) regolate nell'ambito della modernizzazione dell'impianto contabile comunitario. Tuttavia, come in tutti i nuovi sistemi contabili per competenza di tali dimensioni, permangono alcune carenze (si veda qui di seguito).

1.12.

Nelle relazioni sull’avanzamento del sistema ABAC, la Commissione ha sempre riconosciuto la necessità di continuare il lavoro.

Tabella 1.1 — Seguito dato alle riserve espresse nella dichiarazione di affidabilità (DAS) 2004 sull'affidabilità dei conti e sull'impatto della modernizzazione del sistema contabile relativamente ad alcune osservazioni formulate nella relazione annuale sull'esercizio finanziario 2004

Riserva della dichiarazione di affidabilità 2004

Risposte nella relazione annuale sull'esercizio finanziario 2004

Sviluppi

In mancanza di efficaci procedure di controllo interno riguardo alle entrate varie e agli anticipi, la Corte non può avere la certezza che le operazioni relative alla voce debitori diversi siano state correttamente e interamente registrate.

La Commissione accetta l'osservazione della Corte, ma fa rilevare che il nuovo sistema contabile introdotto nel 2005 affronta i problemi sollevati.

La Corte riconosce gli sforzi considerevoli profusi da tutti i servizi della Commissione, nonché dalle altre istituzioni ed organismi, per riscuotere gli importi dei prefinanziamenti registrati in precedenza come spese definitive. La Corte, basandosi sull'analisi dei sistemi e sui test di convalida, ha tuttavia ritenuto di non poter ancora considerare esaustivi e sufficientemente affidabili gli importi relativi al prefinanziamento presentati in bilancio.

Aspetti (parzialmente) risolti nel quadro della modernizzazione dell'impianto contabile delle Comunità

Risposte nella relazione annuale sull'esercizio finanziario 2004

Evoluzione della situazione

In mancanza di un sistema contabile appropriato, la preparazione dei rendiconti finanziari di fine esercizio si basava ancora ampiamente su rilevazioni extracontabili e le informazioni utilizzate a tal fine non erano sempre collegate alle corrispettive operazioni di bilancio. Inoltre, il sistema contabile, ancora essenzialmente basato su principi della contabilità di cassa, non ha permesso di operare una distinzione tra spese di funzionamento e spese d'investimento, tra pagamenti definitivi e prefinanziamenti, né di determinare l'ammontare dei debiti e dei crediti. Ciò ha inciso sul calcolo del risultato economico.

Il nuovo sistema contabile (per competenza) è stato introdotto nel gennaio 2005. La chiusura dei conti 2004 è stata fatta utilizzando le stesse norme e gli stessi sistemi dell'anno precedente, come previsto tanto dal regolamento finanziario quanto dalla comunicazione della Commissione sulla modernizzazione del sistema contabile. La distinzione tra spese di funzionamento e spese d'investimento costituisce uno dei miglioramenti derivanti dall'introduzione del nuovo sistema contabile.

Dopo l'introduzione del nuovo sistema contabile per competenza sono stati affrontati la maggior parte dei problemi indicati dalla Corte. I rendiconti finanziari si basano ora su informazioni desunte dalle registrazioni contabili. La tenuta dei conti si basa sui principi contabili generalmente accettati e la distinzione tra spese di funzionamento e spese d'investimento viene effettuata non appena viene avviata un'operazione. Gli importi di prefinanziamento e delle fatture/dichiarazioni di spesa aperte sono presentati nel bilancio finanziario. Tali importanti modifiche, che continuano a richiedere un mutamento culturale da parte di tutti, hanno tuttavia causato ritardi interni nell'elaborazione delle informazioni richieste e imprecisioni in questo primo insieme di conti stabiliti in base alla contabilità per competenza.

La Corte non può garantire l'esattezza e l'esaustività degli importi iscritti come detenuti dagli intermediari finanziari (1 313,6 milioni di euro al 31 dicembre 2004).

Il nuovo sistema introdotto nel 2005 e basato sulle norme della contabilità per competenza consentirà alla Commissione di controllare meglio gli importi di prefinanziamento (ad esempio per gli intermediari finanziari).

Dal 2005 in poi, gli importi detenuti dagli intermediari finanziari devono essere inclusi alla voce prefinanziamento. Tuttavia, come già indicato (si veda la riserva nella dichiarazione di affidabilità 2004), la Corte non può ancora considerare esaustivi e sufficientemente affidabili gli importi di prefinanziamento presentati nel bilancio.

Permangono altre carenze connesse alla presentazione dei conti per quel che riguarda talune spese agricole e anticipi non eseguiti ma presentati come tali (modulazione), ed il trattamento contabile dei diritti a pensione che annulla l'effetto sul risultato economico.

Il sistema di modulazione attuale è in fase di eliminazione graduale e non si prevede quindi di modificare l'iscrizione nella «contabilità di bilancio» negli ultimi anni del sistema stesso. È in fase di esame il suo trattamento nella contabilità generale nel contesto del passaggio alla contabilità per competenza nel 2005. La questione dei diritti a pensione sarà affrontata nuovamente quando sarà disponibile una norma IPSAS sul trattamento delle pensioni di organismi del settore pubblico.

I fondi trattenuti per la modulazione vengono ora indicati in bilancio alla rubrica prefinanziamenti sino al loro utilizzo; il trattamento in bilancio dei pagamenti è rimasto invariato. Anche se non vi è ancora una IPSAS su tale questione, i diritti a pensione vanno iscritti d'ora in poi nel conto del risultato economico senza credito corrispondente da parte degli Stati membri.

L'eventualità di ulteriori rettifiche da parte dei servizi della Commissione o degli Stati membri, e soprattutto la loro entità, continuano a non essere menzionate in maniera sufficiente e precisa nelle note esplicative dei conti. Vi sono inoltre altre incertezze che possono incidere temporaneamente sui conti.

I conti definitivi 2004 contengono una osservazione supplementare secondo cui la maggior parte dei pagamenti effettuati dalla Commissione durante l'anno sono provvisori e soggetti a condizioni variabili. La Commissione dispone di nuovi principi contabili i cui effetti si dovrebbero avvertire nei conti annuali 2005. La Commissione analizzerà anche la possibilità di migliorare le informazioni sull'impatto finanziario delle correzioni effettuate a proposito degli anni precedenti. Per quel che riguarda le altre incertezze (come, ad esempio, il parere con riserva o il parere negativo emesso dagli organismi di certificazione o il rinvio, da parte della Commissione, della decisione di liquidazione finanziaria dei conti di organismi pagatori), le spese in questione sono in linea generale limitate.

Le note contengono maggiori informazioni rispetto al passato sull'eventualità che alcune operazioni vengano rettificate dai servizi della Commissione o dagli Stati membri in una data successiva. Non vi è tuttavia una chiara e precisa distinzione tra le spese che sono state verificate e, di conseguenza, liquidate e quelle soggette ad ulteriori verifiche.

Osservazioni a livello della Commissione

Ritardi interni nel lavoro relativo ai rendiconti finanziari 2005 della Commissione

1.13.

Gli elementi chiave del processo di preparazione dei rendiconti finanziari 2005 della Commissione sono stati l'attuazione, nelle diverse direzioni generali, della metodologia generale utilizzata per la separazione degli esercizi e/o delle istruzioni fornite da parte del contabile della Commissione, e la convalida, da parte di tutti gli ordinatori (11), dei saldi di apertura e di chiusura. Nella maggior parte dei casi, tali convalide hanno subito dei ritardi, in particolare a livello delle direzioni generali operative.

1.13.

È vero che vi sono stati alcuni ritardi rispetto al calendario dei lavori estremamente impegnativo stabilito dalla direzione generale Bilancio. Un buon programma di lavoro generalmente prevede un margine che permette di anticipare possibili ritardi e così è stato per i calendari della Commissione. Nonostante questi ritardi interni, la Commissione ha rispettato i termini fissati dal regolamento finanziario e ha presentato i rendiconti finanziari nei tempi dovuti.

1.14.

In numerose direzioni generali controllate dalla Corte, sono state individuate diverse carenze riguardanti la convalida dei dati: scarsa supervisione, mancanza di personale assegnato a tale compito e insufficiente documentazione del lavoro svolto. I dati presentati da alcune direzioni generali operative nell'allegato finanziario delle relazioni annuali di attività contenevano errori (cfr. paragrafo 1.16).

1.14.

I servizi della Commissione hanno intrapreso un lavoro assai impegnativo durato quasi due anni per raccogliere e registrare i dati che non erano disponibili nel vecchio sistema.

Per il bilancio di apertura si è provveduto, in tutte le direzioni generali, ad effettuare diversi controlli e a convalidare questi dati; alla fine tutti i direttori generali tranne uno hanno ufficialmente convalidato i bilanci di apertura e di chiusura delle rispettive DG.

La Commissione è consapevole del fatto che l’ambiente di controllo della contabilità necessita di alcuni miglioramenti. L’aggiornamento/potenziamento dell’ambiente di controllo della contabilità è stato messo in programma come progetto a medio termine. Alcune procedure sono state ultimate nel corso del 2005, mentre altre saranno completate nel corso del 2006 e del 2007.

Nel 2005 per la prima volta si è potuto disporre di cifre complete ripartite per direzione generale. Vi sono state alcune imperfezioni nella ripartizione dei conti per direzione generale e per questo motivo alcune cifre presentate nell’allegato finanziario della relazione d’attività annuale di alcune direzioni generali contenevano errori minori, che non hanno tuttavia inciso sulla contabilità della Commissione in generale.

1.15.

Spesso le singole metodologie per le direzioni generali non sono state finalizzate/formalizzate dai vari ordinatori prima della presentazione dei conti. Di conseguenza, le scritture di assestamento per i saldi di apertura e di chiusura sono state eseguite senza una base metodologica formalizzata per l'attuazione, a livello di una direzione generale, della metodologia generale e/o delle istruzioni per la separazione degli esercizi fornita/e dal contabile della Commissione.

1.15.

In mancanza di criteri di riferimento per la separazione degli esercizi nel settore pubblico, è stato deciso di privilegiare il completamento del calcolo relativo alla separazione degli esercizi anziché la formalizzazione della procedura.

Tuttavia, per quanto riguarda la metodologia della separazione degli esercizi, i servizi di contabilità hanno elaborato un metodo chiaro che tutti i servizi devono seguire. Alcune scelte devono essere fatte dalle direzioni generali in base ai fattori operativi specifici ai rispettivi settori.

Sebbene non tutte le metodologie attuate siano state formalizzate, sono state prese diverse misure per garantire la loro corretta attuazione: verifiche e comunicazione di feedback, organizzazione di seminari e comunicazione di orientamenti specifici ai servizi.

1.16.

I direttori delle risorse (12) sono stati inoltre invitati a convalidare formalmente le relazioni finanziarie, contenenti in particolare i saldi di apertura e di chiusura, nel corso della procedura di redazione delle relazioni annuali di attività (e cioè alla fine di marzo 2006). Tuttavia, poiché la direzione generale del Bilancio era soggetta alla stessa scadenza, non tutte le convalide sono pervenute prima dell'adozione dei conti provvisori. Le convalide per i conti definitivi sono giunte in tempo utile.

 

1.17.

I ritardi menzionati al paragrafo 1.13 hanno inciso sui test di convalida della Corte, dato che essa ha ricevuto i saldi di apertura anteriori alla fine del periodo contabile il 18 gennaio 2006 e quelli posteriori il 15 marzo 2006 (entrambi ancora suscettibili di modifica). Il bilancio di apertura completo provvisorio, che indica l'incidenza delle modifiche apportate per rideterminare il bilancio al 31 dicembre 2004 conformemente ai nuovi principi contabili, è stato ottenuto il 31 marzo 2006, assieme ai conti consolidati provvisori.

1.17.

La Commissione comprende che il lavoro di audit della Corte per questo esercizio è stato impegnativo, come lo è stato del resto l'intero progetto per la Commissione.

Tuttavia osserva quanto segue:

le procedure seguite erano corrette e il sistema è stato documentato,

i bilanci, esclusa la separazione degli esercizi, sono stati caricati per la prima volta nel gennaio 2005,

a metà del 2005 il 95 % circa di questi bilanci era definitivo, e

i cambiamenti effettuati da allora sono stati documentati ed è stata stabilita una pista di audit specifica.

A livello del sistema contabile centrale (ABAC) rimangono in sospeso alcune questioni di minore importanza, mentre per quanto concerne i sistemi contabili secondari locali si registrano problemi rilevanti

1.18.

Dopo la realizzazione di un vasto piano d'azione per rafforzare la sicurezza del sistema contabile centrale, restano ancora da finalizzare due questioni, cioè la revisione dei diritti di accesso in seno alla direzione generale del Bilancio ed una nuova valutazione della sicurezza del programma ABAC Workflow (13). Poiché il lavoro che resta da fare su tali questioni non è considerato significativo dal direttore generale del Bilancio, in particolare perché è stato posto in essere un sistema di monitoraggio efficace, la riserva sulla sicurezza del sistema e sui diritti di accesso formulata nella relazione annuale di attività del 2004 è stata annullata. L'audit della Corte conferma il miglioramento della sicurezza dell'ABAC.

 

1.19.

Molte direzioni generali usano i propri sistemi informatici per la gestione finanziaria e per la creazione di operazioni che sono poi inviate al sistema contabile centrale (ABAC) tramite un'interfaccia. Occorrerà tuttavia più tempo per convalidare e modernizzare tali sistemi.

1.19.

In una situazione in costante evoluzione, il gruppo di convalida dei servizi di contabilità deve seguire questa evoluzione e ha già introdotto, con effetto a decorrere dal 1o giugno 2006, una procedura di convalida dei cambiamenti nei sistemi locali, come previsto dalle modalità di applicazione del regolamento finanziario.

1.20.

La Corte ha esaminato il programma di controlli approfonditi dei sistemi contabili locali intrapresi nel 2005 dai servizi del contabile della Commissione per 13 direzioni generali (le 8 direzioni per le quali la valutazione generale del 2004 aveva individuato dei rischi (14), più altre 5 scelte in base alla loro importanza finanziaria e/o complessità organizzativa (15)). L'audit della Corte ha confermato il fondamento della decisione del contabile della Commissione di rifiutare la convalida, a causa di deficienze rilevanti, per i tre sistemi locali dell'Ufficio di cooperazione EuropeAid, della DG Istruzione e cultura e della DG Relazioni esterne. Tuttavia, non è chiaro perché, in alcuni casi, risultati non soddisfacenti relativi ai vari criteri di convalida non abbiano dato luogo ad una convalida con riserva.

1.20.

L’esercizio di convalida non costituisce un audit. Le sue conclusioni non possono essere paragonate a dei pareri di audit. La convalida dei sistemi locali è un’attività relativamente nuova, che mette in pratica le disposizioni dell’articolo 61 del regolamento finanziario. Le relazioni di convalida vengono prodotte per fornire al contabile informazioni sufficienti per la convalida. La sua portata e le sue limitazioni sono descritte nella premessa delle relazioni di convalida.

1.21.

La Corte ritiene che, in base ai risultati ottenuti ed ai problemi che debbono ancora essere risolti, la maggior parte dei pareri favorevoli di convalida emessi dal contabile della Commissione sui sistemi locali debbano essere considerati come pareri condizionati o con riserva. Tale situazione è confermata anche dalla quantità e dall'importanza delle questioni orizzontali (16) e dei problemi che richiedono un ulteriore esame (17), evidenziati alla fine del 2005 nella relazione finale del contabile della Commissione.

1.21.

I servizi contabili si impegnano ad assicurare un seguito delle questioni da approfondire menzionate nelle relazioni di convalida del 2005.

Queste attività saranno svolte in tutti i servizi, comprese le direzioni generali del Bilancio e dell'Informatica per quanto riguarda il sistema ABAC.

Lavori per migliorare la qualità dei sistemi e dei dati contabili dopo la presentazione dei conti provvisori

Le misure attuate dalla Commissione per garantire l'esattezza dei conti definitivi

1.22.

Il direttore generale della DG Bilancio ha formulato una riserva nella sua dichiarazione a proposito di tre sistemi locali non convalidati e controlli di coerenza sulla contabilità ancora da completare, che viene confermata anche dall'audit della Corte (cfr. paragrafi 1.18-1.21 e 1.28-1.58). Nella conclusione generale sull'impatto complessivo delle carenze identificate nella sua dichiarazione, egli afferma che la DG Bilancio, unitamente agli altri servizi della Commissione, prenderà ulteriori iniziative per correggere i restanti errori o incertezze e continuerà ad investire nel corso dell'esercizio 2006 per rafforzare il sistema contabile comunitario ABAC; a tale fine, è necessario disporre di strumenti adeguati quali la formazione, la documentazione ed i sistemi informatici, ma anche lavorare per favorire un corrispondente mutamento culturale. Il direttore generale ritiene che, su tale base, si possa dare una ragionevole garanzia conforme agli orientamenti previsti dalla dichiarazione.

1.22.

La Commissione riconosce lo sforzo straordinario compiuto dai propri servizi per passare al sistema di contabilità per competenza. Tuttavia, 3 sistemi locali non sono stati convalidati dai servizi del contabile. Per questo motivo, e visto che i conti provvisori dovevano essere verificati dalla Corte dei conti e che sarebbero potute occorrere delle modifiche prima dell’approvazione dei conti definitivi il 31 luglio 2006, il direttore generale della DG Bilancio ha emesso, il 31 marzo 2006, una riserva sistemica, provvisoria e limitata nel tempo nella sua relazione d’attività annuale del 2005.

1.23.

Anche il direttore generale della DG Istruzione e cultura ha formulato una riserva riguardo alla mancanza di garanzie sulla correttezza degli importi iscritti nel bilancio finanziario della Commissione. Nonostante i servizi della Commissione e la Corte abbiano identificato rischi importanti anche presso altre direzioni generali, nessun altro ordinatore ha formulato riserve (18). Tuttavia, 26 direttori delle risorse su 40 hanno indicato che, a causa delle carenze individuate nelle relazioni annuali di attività e/o considerando che questo è stato il primo anno in cui la chiusura provvisoria dei conti si è basata sulla contabilità per competenza, potrebbero rendersi necessarie delle verifiche e, se del caso, delle rettifiche prima della chiusura definitiva dei conti.

1.23.

A causa di una mancanza di coerenza nei requisiti della contabilità per competenza nel sistema di contabilità locale APPFIN nella DG Istruzione e cultura, vi sono state alcune divergenze nei bilanci di apertura e di chiusura dei conti di questa DG. Sono in corso modifiche del sistema locale, che assicureranno il trattamento corretto delle transazioni in futuro; gli errori passati fanno oggetto di rettifiche che dovrebbe essere completate entro la fine dell’anno.

Nonostante gli sforzi fatti dalla DG Istruzione e cultura per correggere le cifre della contabilità, essa ha mantenuto la riserva sulle cifre definitive.

Queste riserve peraltro sono state incluse perché gli audit in corso non erano ancora ultimati alla data del 31 marzo 2006. I problemi individuati dalle direzioni generali o dai revisori sono state corrette, nella misura del possibile, nei conti definitivi.

Ambito di consolidamento

1.24.

L'ambito di consolidamento definito nella norma contabile n. 1 adottata dal contabile della Commissione è più ampio di quello indicato nell'articolo 121 del regolamento finanziario (19) (includendo, ad esempio, il regime comune di assicurazione malattia o le agenzie che non rientrano nell'articolo 185 del regolamento finanziario) (20).

1.24.

La portata del consolidamento previsto dalla norma contabile n. 1 tiene conto del principio del controllo e si basa sulle norme contabili internazionali. D’altro canto, l’articolo 121 del regolamento finanziario (RF) prevede unicamente il consolidamento delle istituzioni e delle agenzie sovvenzionate.

Per evitare il contrasto tra la norma contabile e il regolamento finanziario, è stato proposto di modificare l’articolo 121 del regolamento finanziario nel quadro della revisione globale del testo, in modo da prevedere anche il consolidamento di tutti gli organismi controllati conformemente alla norma contabile n. 1.

1.25.

Il regime comune di assicurazione malattia e due agenzie (l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali e l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno) non sono tuttavia stati inclusi nei conti consolidati del 2005 (cfr. anche paragrafo 1.29). La Corte, dopo aver analizzato il tipo di controllo che le Comunità europee esercitano sul regime comune di assicurazione malattia, ritiene che quest'ultimo non sarebbe dovuto rientrare nell'ambito di consolidamento, così come viene definito dalla regola contabile n. 1, e che pertanto tale ambito vada riconsiderato.

1.25.

La norma contabile sarà aggiornata per quanto riguarda il mancato consolidamento del regime di assicurazione malattia.

L’esclusione delle due agenzie è consentita dal regolamento finanziario per motivi pratici: l’ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno preferisce non essere ancora integrato nel campo del consolidamento; l’ufficio comunitario delle varietà vegetali ha nel frattempo acconsentito ad essere integrato, ma il suo accordo è arrivato troppo tardi per il consolidamento del 2005. Come la Corte indica al paragrafo 1.29, questa mancata inclusione non è significativa.

Impatto dei lavori in corso

1.26.

Nel suo parere n. 2/2001 (21) su una proposta di regolamento del Consiglio recante il regolamento finanziario relativo al bilancio generale delle Comunità europee, la Corte affrontava i rischi connessi ad una situazione in cui i rendiconti finanziari consolidati provvisori trasmessi alla Corte dei conti possono ancora essere modificati. La Corte sottolineava l'importanza del fatto che «i rendiconti finanziari provvisori sono rendiconti finanziari esaurienti e coerenti, debitamente compilati entro i termini stabiliti. Sono provvisori soltanto in quanto la Commissione non li ha ancora adottati formalmente o in quanto possono, all’occorrenza, essere oggetto di rettifiche proposte dai servizi della Corte».

 

1.27.

La Commissione non ha rispettato quest'ultimo principio, secondo cui non può essere apportata alcuna rettifica al di fuori di quelle proposte dalla Corte, essendo il 2005 un esercizio di transizione. Pertanto, la Commissione doveva fare in modo che la Corte fosse informata, nel modo opportuno e per tempo, delle rettifiche che riteneva necessarie in base al prosieguo dei lavori sui conti provvisori.

1.27.

È difficile rispettare questo principio perché i conti provvisori devono da ora in poi essere finalizzati alla stessa data delle relazioni d’attività annuali. Tuttavia i cambiamenti saranno limitati al minimo.

I conti provvisori si basavano su tutte le informazioni disponibili all’epoca in cui sono stati preparati. Sono stati introdotti alcuni cambiamenti per tener conto delle informazioni aggiornate ricevute, degli errori rilevati dalla Corte e delle rettifiche chieste dalle direzioni generali che non avrebbero potuto essere effettuate entro il 31 marzo 2006. Tutti i cambiamenti sono stati documentati e illustrati alla Corte.

Bilancio di apertura consolidato al 1o gennaio 2005

1.28.

Viene presentato qui di seguito l'esame, svolto dalla Corte sull'appropriatezza e l'esattezza degli adeguamenti effettuati, in riferimento alla preparazione dei rendiconti finanziari consolidati al 1o gennaio 2005, per rendere i dati e le informazioni dei rendiconti finanziari consolidati al 31 dicembre 2004 conformi ai nuovi principi della contabilità per competenza (cfr. paragrafi 1.29-1.49).

 

1.29.

Le modifiche apportate incidono quasi esclusivamente sui rendiconti finanziari della Commissione. L'inclusione, per la prima volta, delle agenzie nell'ambito di consolidamento ha inciso solo limitatamente sui conti consolidati, producendo come principale effetto un incremento dei saldi di cassa. L'omissione di due agenzie non ha pertanto inciso sulla presentazione veritiera e corretta della situazione.

 

Voci che hanno formato oggetto di adeguamenti limitati

1.30.

L'esame, da parte della Corte, delle voci che hanno formato oggetto solo di adeguamenti limitati [ovvero le immobilizzazioni materiali ed immateriali, gli investimenti (a breve termine), i prestiti, i crediti a breve e a lungo termine (22), le scorte, le prestazioni per i dipendenti, gli accantonamenti per rischi ed oneri, le passività finanziarie e di altra natura e le riserve] non ha dato luogo a nessuna constatazione significativa.

1.30.

Per quanto riguarda la nota a piè di pagina n. 18, non erano disponibili informazioni per gli importi dovuti alla data del 31 dicembre.

Prefinanziamento

1.31.

Il prefinanziamento riguarda i pagamenti destinati a fornire ai beneficiari un anticipo in contanti. I beneficiari devono restituire il prefinanziamento alle Comunità, qualora non sostengano spese ammissibili nel corso del periodo definito nell'accordo.

 

1.32.

La Corte afferma, da diversi anni, che la rilevazione dei vari debitori risulta problematica, in quanto i prefinanziamenti sono stati contabilizzati come spese definitive e gli importi da recuperare non sono stati iscritti immediatamente nei conti (23). La Corte ha pertanto formulato riserve sui conti degli esercizi in questione (24).

 

1.33.

Per ovviare a tali carenze, nel corso del 2004, tutte le istituzioni e le agenzie hanno redatto un inventario di tutti gli importi dei prefinanziamenti non regolarizzati pagati sino al 31 dicembre dello stesso anno, giungendo a un totale di circa 30 000 voci di prefinanziamento per un importo complessivo di 28 013 milioni di euro (25).

1.33.

Come prescritto dalle nuove norme contabili, l’inventario degli importi di prefinanziamento è stato effettuato e dal gennaio 2005 gli importi di prefinanziamento non ancora liquidati vengono iscritti all’attivo del bilancio.

1.34.

Tuttavia, non tutti gli aspetti tecnici e concettuali e i problemi di attuazione, che erano stati già in parte individuati in occasione della stesura della relazione annuale sull'esercizio finanziario 2004 (26), erano stati risolti con la presentazione del bilancio di apertura al 1o gennaio 2005. Le carenze che ancora permangono sono presentate di seguito.

1.34.

Come spiegato nelle sue risposte alla relazione annuale della Corte del 2004, il seguito degli importi di prefinanziamento deve tener conto delle clausole dei diversi contratti con terzi. Tuttavia, la presentazione dell’importo netto nel bilancio indica la realtà economica degli importi di prefinanziamento non ancora liquidati.

1.35.

L'audit di un campione rappresentativo di 147 operazioni di prefinanziamento, estratto dall'insieme della popolazione dei prefinanziamenti registrati, al novembre 2005, nel sistema contabile, ha individuato un livello rilevante di errori in termini di frequenza e di incidenza finanziaria. I tipi di errore più frequenti sono i seguenti:

gli importi registrati per alcune operazioni di prefinanziamento sono errati,

gli importi di alcune operazioni di prefinanziamento sono stati registrati benché liquidati anteriormente al 1o gennaio 2005.

1.35.

La Commissione esaminerà le transazioni notificate dalla Corte.

1.36.

Un ulteriore lavoro di audit sull'identificazione e sulla convalida delle voci di prefinanziamento ha inoltre permesso di evidenziare, per il bilancio di apertura, i seguenti problemi di esaustività/esattezza:

1.36.

 

la distinzione tra prefinanziamenti a lungo termine (21 285 milioni di euro) ed a breve termine (6 728 milioni di euro) ha tenuto conto solamente degli importi relativi al periodo di programmazione 2000-2006 dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione, dell'ISPA e del Fondo di solidarietà. Ciò determina una sottovalutazione del prefinanziamento a lungo termine ed una corrispondente sopravvalutazione di quello a breve, in quanto i contratti per altri settori di attività con prefinanziamenti la cui durata residua è superiore ad un anno sono stati classificati come prefinanziamenti a breve termine,

La separazione tra finanziamenti a lungo termine e finanziamenti a breve termine viene fatta soltanto per gli importi dei Fondi strutturali, poiché i primi costituiscono i «reali» finanziamento a lungo termine della Commissione. Per altri settori politici, non è stato possibile quantificare l’importo a lungo termine e una separazione può essere fatta unicamente sulle stime relative all’attuazione dei progetti. Per i conti del 2006, dopo due anni di esperienza con il nuovo sistema di contabilità, la Commissione disporrà di maggiori informazioni sulle quali potrà basarsi un’analisi della fattibilità di una siffatta separazione.

per la DG Istruzione e cultura, nonostante il lavoro svolto dopo la presentazione dei conti provvisori, vi è ancora il rischio che le omissioni e le doppie o erronee imputazioni possano determinare errori che, a causa della complessità dei problemi, non sono quantificabili (27).

Gli errori materiali individuati nella DG Istruzione e cultura, dovuti all’errato trattamento dei pagamenti di prefinanziamento, sono stati corretti.

Debiti a breve

1.37.

I debiti a breve comprendono essenzialmente gli accantonamenti, che sono trattati nella sezione relativa alle scritture di assestamento (cfr. paragrafi 1.42-1.46), ed i debiti verso fornitori, che comprendono le fatture e le dichiarazioni di spesa. La presente sezione espone le constatazioni della Corte riguardanti i debiti verso fornitori.

 

1.38.

Nel quarto trimestre del 2004 è stata avviata la compilazione di un inventario, che elenca circa 7 000 fatture e dichiarazioni di spesa ricevute ma non ancora pagate al 1o gennaio 2005, il cui importo per i debiti verso fornitori è risultato pari a 9 412 milioni di euro (28).

 

1.39.

Non tutti gli aspetti tecnici e i problemi di attuazione erano stati risolti al momento della presentazione del bilancio di apertura al 1o gennaio 2005 (29). Le carenze che ancora permangono sono esposte di seguito.

1.39.

La Commissione migliorerà i propri controlli interni per risolvere le questioni tecniche e i problemi che permangono in alcune direzioni generali.

1.40.

L'audit di un campione rappresentativo di 141 fatture/dichiarazioni di spesa estratto dall'insieme della popolazione dei debiti a breve registrati, al novembre 2005, nel sistema contabile, ha individuato un livello rilevante di errori in termini di frequenza e incidenza finanziaria. I tipi di errore più frequenti sono i seguenti:

gli importi registrati per alcune fatture o dichiarazioni di spesa erano errati,

alcune fatture o dichiarazioni di spesa sono state registrate sebbene fossero state già pagate.

1.40.

La Commissione esaminerà i sei errori che incidono sui conti, individuati tra le 141 transazioni verificate.

1.41.

Per la DG Istruzione e cultura, nonostante il lavoro svolto dopo la presentazione dei conti provvisori, vi è ancora il rischio che le omissioni e le doppie o erronee imputazioni possano determinare errori che, a causa della complessità dei problemi, non sono quantificabili.

1.41.

Gli errori materiali individuati nella DG Istruzione e cultura, dovuti all’errato trattamento dei pagamenti di prefinanziamento, sono stati corretti.

Elementi della separazione degli esercizi

1.42.

Uno degli aspetti più importanti del passaggio alla contabilità per competenza consiste nel garantire che le operazioni effettuate nel corso dell'esercizio siano riconosciute nel periodo contabile cui si riferiscono (separazione degli esercizi). In particolare, deve essere effettuata una valutazione delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari dei fondi comunitari ma non ancora dichiarate (spese da pagare), delle entrate non ancora percepite benché i servizi siano già stati prestati e le merci consegnate, benché esista un obbligo giuridico (entrate da ricevere), nonché delle spese o entrate registrate nell'esercizio corrente ma che si riferiscono a periodi successivi (spese o entrate differite).

 

1.43.

Gli aggiustamenti relativi alle spese da pagare sono ammontati a 64 205 milioni di euro (30). L'audit svolto dalla Corte sugli altri elementi della separazione degli esercizi non ha rilevato errori significativi. Le constatazioni relative alle spese da pagare sono presentate qui di seguito.

 

1.44.

Come già indicato in precedenza (cfr. paragrafo 1.15), l'attuazione della metodologia generale per la separazione degli esercizi per direzione generale non è stata finalizzata prima delle operazioni di contabilizzazione in esercizi separati. Inoltre, la maggior parte delle direzioni generali non ha effettuato test sufficienti per verificare se la metodologia adottata garantisca che le operazioni effettuate nel corso dell'esercizio siano correttamente riconosciute nel periodo contabile cui si riferiscono. Inoltre, poiché il 2005 rappresenta il primo anno in cui viene effettuata la separazione degli esercizi e considerate anche le peculiarità delle attività comunitarie, non è inoltre ancora disponibile alcuna metodologia di valutazione comparata (benchmarking) da utilizzare per accertare l'adeguatezza dei metodi ed i risultati delle stime.

1.44.

La Commissione constata che la Corte, fatta eccezione per alcune osservazioni circa l’attuazione/controllo, non formula osservazioni sulla metodologia globale in sé.

Per la chiusura del 2006 saranno svolte prove e controlli più approfonditi alla luce dell’esperienza acquisita in questo primo anno.

1.45.

Le seguenti carenze, individuate nelle procedure di separazione degli esercizi, rischiano di compromettere l'esattezza dei calcoli effettuati da molte direzioni generali:

solo controlli limitati sono stati effettuati, da parte delle direzioni generali, sui risultati dei calcoli;

in certi casi, i dati utilizzati erano di qualità insufficiente;

le conoscenze ed il lavoro sono spesso concentrati su una sola persona senza un'adeguata supervisione.

1.45.

Nel 2006, la Commissione intensificherà i controlli sull’applicazione della metodologia di separazione dei bilanci.

1.46.

Tutte le direzioni generali (ad eccezione delle DG Politica regionale, Occupazione, Affari sociali e pari opportunità, Agricoltura e sviluppo rurale) hanno deciso di stimare le spese da pagare in base a tutti i contratti aperti. Tutte le direzioni generali sottoposte a controllo (salvo la DG Istruzione e cultura) sono state in grado di riconciliare i dati utilizzati nei calcoli con i dati contabili di base, eccetto per alcune differenze non spiegate che, sebbene non rilevanti, confermano un certo livello di rischio indicato più sopra (cfr. paragrafo 1.45).

1.46.

Gli errori materiali individuati nella DG Istruzione e cultura, dovuti all’errato trattamento dei pagamenti di prefinanziamento, sono stati corretti.

Struttura e presentazione

1.47.

A causa degli aggiustamenti operati nel quadro del passaggio alla contabilità per competenza, nel bilancio di apertura (al 1o gennaio 2005) il totale delle passività supera di 51 597 milioni di euro quello delle attività, mentre prima degli aggiustamenti l'attivo superava il passivo di 14 507 milioni di euro.

 

1.48.

Una delle principali ragioni di tale cambiamento consiste nel fatto che l'introduzione del prefinanziamento (in totale 28 013 milioni di euro) non compensa l'introduzione delle spese da pagare (il cui totale ammonta a 64 205 milioni di euro). Inoltre, i crediti a lungo termine sono notevolmente diminuiti perché gli obblighi delle Comunità in materia di pensioni nei confronti dei membri delle istituzioni e del personale (per un valore netto attuale di 26 012 milioni di euro) non sono più annullati da un attivo corrispondente che rappresenta il credito nei confronti degli Stati membri. La differenza tra gli elementi dell'attivo e quelli del passivo rappresenta prevalentemente gli importi da reclamare agli Stati membri nel corso di futuri esercizi.

 

1.49.

La Corte ha notato che il contabile non ha pienamente rispettato le norme contabili n. 2 e n. 12 riguardo alla nuova struttura e presentazione del bilancio finanziario ed al nuovo trattamento dei diritti pensionistici a carico delle Comunità (31). Occorrerebbe pertanto adottare misure adeguate per apportare le necessarie modifiche. Inoltre, dovrebbe essere ulteriormente evidenziata la diversa natura delle passività da coprire con gli importi da esigere dagli Stati membri, in particolare per quel che riguarda la natura a breve o a lungo termine di tali importi.

1.49.

Le norme contabili 2 e 12 saranno adattate.

La natura differente delle passività da recuperare attraverso gli importi da reclamare agli Stati membri è indicata nella nota del bilancio n. 3.20.

Stati finanziari consolidati al 31 dicembre 2005

1.50.

Nel corso del 2005 la Commissione si è sforzata di garantire una registrazione esauriente e corretta dei nuovi pagamenti di prefinanziamento, delle nuove fatture/dichiarazioni di spesa non ancora pagate e della loro liquidazione. Sono stati tuttavia individuati una serie di errori, presentati qui di seguito. Le carenze riguardanti gli aggiustamenti apportati al bilancio di apertura al 1o gennaio 2005 incidono inoltre sul risultato economico dell'esercizio 2005 e, di conseguenza, sul bilancio consolidato e sulla situazione di variazione del patrimonio netto.

1.50.

Nel corso del 2005, le DG e i servizi hanno svolto diversi controlli e convalide per garantire l’esattezza dell’importo totale del bilancio di apertura. La maggior parte delle rettifiche necessarie è stata fatta sul bilancio di apertura, senza incidenze sul risultato economico dell’esercizio 2005.

1.51.

L'esame analitico, da parte della Corte, delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, degli investimenti (a breve termine), dei prestiti, dei crediti a breve e a lungo termine, delle scorte, delle passività finanziarie e di altra natura, delle prestazioni per i dipendenti, degli accantonamenti per rischi ed oneri e delle riserve non ha dato luogo a nessuna constatazione significativa.

 

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2005

Prefinanziamento

1.52.

L'audit di un campione rappresentativo di 162 operazioni di prefinanziamento, estratto dall'insieme della popolazione dei prefinanziamenti registrati, al marzo 2006, nel sistema contabile (29 349 milioni di euro), ha individuato un livello rilevante di errori in termini di frequenza e incidenza finanziaria. Nel bilancio di chiusura consolidato sono stati rilevati errori dello stesso tipo di quelli già osservati nel bilancio di apertura consolidato (cfr. paragrafo 1.35).

1.52.

La Commissione esaminerà i nove errori che incidono sulla contabilità individuati sulle 162 transazioni verificate.

1.53.

Un ulteriore lavoro di audit sull'identificazione e sulla convalida dei prefinanziamenti ha inoltre evidenziato, per il bilancio di chiusura, i seguenti problemi in materia di esaustività/esattezza:

1.53.

 

la distinzione tra prefinanziamenti a lungo termine (22 732 milioni di euro) ed a breve termine (6 633 milioni di euro) ha tenuto conto solamente degli importi riguardanti i Fondi strutturali, il Fondo di coesione, ISPA e il Fondo di solidarietà relativamente al periodo di programmazione 2000-2006. Ciò determina una sottovalutazione del prefinanziamento a lungo termine ed una corrispondente sopravvalutazione di quello a breve, in quanto i contratti per altri settori di attività con prefinanziamenti la cui durata residua è superiore ad un anno sono stati classificati come prefinanziamenti a breve termine,

La separazione tra finanziamenti a lungo termine e finanziamenti a breve termine viene fatta soltanto per gli importi dei Fondi strutturali, poiché i primi costituiscono i «reali» finanziamento a lungo termine della Commissione. Per altri settori politici non è stato possibile quantificare l’incidenza finanziaria delle risultanze della Corte. Per i conti del 2006, dopo due anni di esperienza con il nuovo sistema di contabilità, la Commissione disporrà di maggiori informazioni sulle quali potrà basarsi un’analisi della fattibilità di una siffatta separazione.

per la DG Istruzione e cultura, nonostante il lavoro svolto dopo la presentazione dei conti provvisori, vi è ancora il rischio che le omissioni e le doppie o erronee imputazioni possano determinare errori che, a causa della complessità dei problemi, non sono quantificabili.

Gli errori materiali individuati nella DG Istruzione e cultura, dovuti all’errato trattamento dei pagamenti di prefinanziamento, sono stati corretti.

Debiti a breve

1.54.

L'audit di un campione rappresentativo di 148 fatture/dichiarazioni di spesa estratto dall'insieme della popolazione dei debiti a breve registrati, al marzo 2006, nel sistema contabile (16 194 milioni di euro) ha individuato un livello significativo di errori in termini di frequenza e di incidenza finanziaria. Nel bilancio di chiusura consolidato sono stati rilevati errori dello stesso tipo di quelli già osservati nel bilancio di apertura consolidato (cfr. paragrafo 1.40).

1.54.

La Commissione esaminerà i nove errori che incidono sulla contabilità, individuati tra le 148 transazioni verificate.

1.55.

Per la DG Istruzione e cultura, nonostante il lavoro svolto dopo la presentazione dei conti provvisori, vi è ancora il rischio che le omissioni e le doppie o erronee imputazioni possano determinare errori che, a causa della complessità dei problemi, non sono quantificabili.

1.55.

Gli errori materiali individuati nella DG Istruzione e cultura, dovuti all’errato trattamento dei pagamenti di prefinanziamento, sono stati corretti.

Elementi della separazione degli esercizi

1.56.

I problemi menzionati per il bilancio di apertura consolidato (cfr. paragrafi 1.44-1.46) hanno determinato le seguenti carenze nel bilancio di chiusura consolidato. Tutte le direzioni generali sottoposte a controllo (salvo la DG Istruzione e cultura) sono state in grado di riconciliare i dati utilizzati nei calcoli con i dati contabili di base, eccetto per alcune differenze non spiegate che, sebbene non rilevanti, confermano un certo livello di rischio indicato più sopra (cfr. paragrafo 1.45).

1.56.

Gli errori materiali individuati nella DG Istruzione e cultura, dovuti all’errato trattamento dei pagamenti di prefinanziamento, sono stati corretti.

Fuori bilancio e note

1.57.

Le note esplicative dei conti consolidati contengono maggiori informazioni rispetto al passato (32) sull'eventualità che alcune operazioni vengano rettificate dai servizi della Commissione o dagli Stati membri in una data successiva. Le note non identificano tuttavia le spese che possono essere sottoposte a verifiche e a procedure di liquidazione dei conti (cfr. anche i paragrafi 1.63-1.65).

1.57.

Oltre alla liquidazione annuale dei conti degli organismi pagatori, la Commissione può effettuare rettifiche nell’ambito delle decisioni di conformità. La Commissione ha dato seguito alla raccomandazione formulata nella relazione della Corte del 2004 relativamente ad eventuali rettifiche di conformità ancora da effettuare. Ad esempio, nella sua relazione annuale d’attività 2005 (33), la DG Agricoltura e sviluppo rurale ha chiaramente stabilito le rettifiche da decidere nelle prossime decisioni di conformità; l’importo corrispondente viene iscritto come un’attività condizionata nella contabilità della Commissione. Essa ha stimato che l’importo totale da recuperare in futuro ammonti a 1 151 milioni di euro, sulla base di un tasso medio di rettifica finanziaria dello 0,95 % — cfr. anche la risposta ai punti 5.56 e 5.62.

Conto del risultato economico consolidato

1.58.

Per ottenere una ragionevole certezza sull'affidabilità dei conti è indispensabile una riconciliazione dettagliata tra il risultato di bilancio e quello economico. Tranne per la Commissione, tale informazione è divenuta disponibile solo dopo la presentazione dei conti definitivi. La Corte ha potuto tuttavia utilizzare i dati in questione per riconciliare il risultati suddetti.

 

Legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti

Approccio della Corte

1.59.

Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 248, paragrafo 1, del trattato, del cambiamento dell'ambiente di audit (che è estremamente complesso e profondamente modificato dalla riforma finanziaria della Commissione), nonché delle aspettative degli «utenti» della DAS (ovvero dell'autorità competente per il discarico), la Corte ha deciso nel 2002 (34) che il suo parere di audit sarebbe stato il risultato di un consolidamento delle valutazioni specifiche riguardanti le risorse proprie e ciascuno dei sei capitoli operativi delle prospettive finanziarie 2000-2006 (35). Tali valutazioni specifiche, destinate a dare all'autorità competente per il discarico la possibilità di monitorare la qualità della gestione dei fondi in ciascuno dei principali campi d'intervento della Comunità (36), si basano su elementi probatori provenienti dalle seguenti quattro fonti:

a)

esame del funzionamento dei sistemi di supervisione e controllo instaurati sia presso le istituzioni comunitarie, sia negli Stati membri o nei paesi terzi;

b)

test di campioni di operazioni per ogni principale settore, svolgendo i controlli fino al beneficiario finale;

c)

analisi delle relazioni annuali di attività e delle dichiarazioni dei direttori generali, nonché del procedimento seguito per la loro elaborazione;

d)

esame, qualora possibile, dei lavori di altri revisori che non partecipano alle procedure di gestione comunitarie.

 

1.60.

L'obiettivo dell'audit dei sistemi di supervisione e controllo è di valutare in quale misura riescano a gestire i rischi attinenti alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti. Lo scopo dei test svolti sulle operazioni è di ottenere elementi probatori diretti riguardo alla legittimità e alla regolarità e di fornire indicazioni sull'origine, la frequenza, la natura e l'incidenza degli errori individuati. I risultati di tali verifiche costituiscono un'integrazione e un contributo alle conclusioni sui sistemi. Le informazioni desunte da entrambe le fonti sono poi usate per definire le azioni correttive raccomandate. La Corte, conformemente ai principi internazionali di audit, tiene anche conto delle prese di posizione (management representations) contenute nelle relazioni annuali di attività e nelle dichiarazioni dei direttori generali, nonché nella relativa sintesi adottata dalla Commissione. Viene infine esaminato il lavoro di altri auditor (37) per valutarne la potenziale rilevanza per le valutazioni specifiche.

 

Risultati dell'audit 2005

Persiste la necessità di rendere più efficaci i sistemi di supervisione e controllo

1.61.

Come in passato, le conclusioni che si possono trarre dalle valutazioni specifiche per quanto riguarda le diverse fonti DAS disponibili sono ampiamente coerenti. Nei settori in cui, a giudizio della Corte, sono applicati sistemi di supervisione e controllo che permettono una gestione adeguata del rischio, i test di convalida della Corte non riscontrano elementi di rilievo per quanto riguarda la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti (cfr. paragrafi 4.26-4.30, 5.53, 9.19 e 10.20); l'esame da parte della Corte delle dichiarazioni dei direttori generali e degli ordinatori delegati ha inoltre confermato che non vi era motivo di esprimere delle riserve, se non di lieve entità (cfr. paragrafi 2.14-2.19).

 

1.62.

Nei settori in cui, a giudizio della Corte, esistono dei sistemi di supervisione e controllo, benché la loro efficacia nel gestire i rischi connessi debba essere migliorata, le verifiche di convalida della Corte danno ancora luogo a osservazioni rilevanti per quel che riguarda la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti (cfr. paragrafi 5.52-5.57, 6.38-6.41, 7.28 e, riguardo agli organismi attuatori, 8.21-8.22). L'esame da parte della Corte delle dichiarazioni dei direttori generali ha inoltre confermato che importanti riserve sono state emesse, oppure che, a giudizio della Corte, sarebbero state opportune (cfr. paragrafi 2.14-2.19).

1.62.

La Commissione ha intrapreso misure per gestire i rischi connessi alla gestione comune: audit, applicazione di piani d’azione negli Stati membri per rimediare alle carenze dei sistemi, rettifiche finanziarie, orientamenti in materia di controlli essenziali e miglioramento delle relazioni sui risultati degli audit dei revisori nazionali. Le relazioni annuali d’attività sui Fondi strutturali delle direzioni generali responsabili dei Fondi strutturali presentano queste misure e forniscono ragguagli sui miglioramenti apportati nei sistemi degli Stati membri. È una caratteristica intrinseca del sistema di gestione comune che alcune lacune ed errori vengano corretti solo dopo il rimborso degli importi in questione. La Commissione rimanda alle sue risposte alle osservazioni della Corte ai punti 2.8, 2.25 e 2.26.

Come indicato nella risposta ai punti 2.18-2.19, le DG in questione hanno ritenuto che il funzionamento dei sistemi istituiti costituisca una base di ragionevole certezza sulle spese di cui sono responsabili e ha formulato osservazioni soltanto in caso di carenze di rilievo che costituiscono un rischio importante per il bilancio comunitario.

Per quanto riguarda gli organismi di attuazione nel settore delle azioni esterne, si rimanda alle risposte della Commissione ai punti 8.20 e 8.21.

Carattere pluriennale delle attività comunitarie e correzione degli errori

1.63.

Nel discutere le osservazioni riguardanti la DAS, si afferma spesso che le carenze individuate dalla Corte a livello delle operazioni sottostanti hanno solamente un effetto temporaneo e che la DAS non tiene conto del carattere pluriennale di talune attività comunitarie. La Commissione sostiene pertanto di tenere conto degli errori al momento della liquidazione dei conti del FEAOG-Garanzia, della chiusura dei programmi operativi dei Fondi strutturali e della conclusione degli audit relativi alla gestione decentrata.

1.63.

La Commissione fa osservare che nell’ambito della gestione comune le spese finanziate dalla Comunità sono soggette ad un ciclo di controllo che si svolge nell’arco di vari anni. Per quanto riguarda i Fondi strutturali, questo ciclo inizia con i controlli di primo livello effettuati dagli Stati membri e si conclude con gli audit ex post della Commissione. Il fatto che la Corte individui degli errori in operazioni che si trovano ad un punto particolare del ciclo di controllo non significa che il sistema di controllo non funziona efficacemente. Con ciò non si vuole negare l'importanza fondamentale dei controlli alla fonte da parte dell'amministrazione sulle operazioni sottostanti prima della dichiarazione delle spese per il rimborso e delle misure preventive come gli orientamenti e le attività d'informazione.

1.64.

Conformemente all'articolo 53, paragrafo 5, del regolamento finanziario e all'articolo 42 delle relative modalità di esecuzione (38), tali decisioni e misure correttive rappresentano importanti elementi dei sistemi di supervisione e controllo della Commissione. Le carenze riscontrate dagli audit della Corte indicano tuttavia che le «decisioni di conformità» nell'ambito della liquidazione dei conti nel settore agricolo, le procedure di chiusura per i programmi operativi dei Fondi strutturali e gli audit conclusivi riguardanti la gestione decentrata non possono essere considerati meccanismi in grado di assicurare la prevenzione, nonché la tempestiva individuazione e correzione degli errori (cfr. paragrafi 5.56-5.57, 6.31-6.37, 6.41, 7.21-7.24 e 7.26-7.28).

1.64.

L’obiettivo delle decisioni di conformità relative alla liquidazione dei conti è di escludere dal finanziamento comunitario le spese che non sono state sostenute conformemente alle norme comunitarie. Queste decisioni sono destinate agli Stati membri e tutelano i contribuenti dell’Unione dal finanziamento di spese indebite. Nel quadro della gestione comune, la prevenzione, l'individuazione e la correzione degli errori a livello dei destinatari finali incombono agli Stati membri. Le decisioni di liquidazione dei conti incoraggiano gli Stati membri a fare ogni sforzo per garantire che il tasso di errori sia mantenuto ad un livello tollerabile e che le irregolarità identificate diano luogo a recupero. Inoltre i sistemi di controllo vengono abbinati all’applicazione di sanzioni dissuasive quando gli Stati membri individuano errori.

La Commissione ritiene che nel settore delle spese agricole la catena dei controlli effettuati dagli Stati membri e dalla Commissione dia garanzie sufficienti del fatto che gli errori vengano individuati e corretti (cfr. risposta ai punti 5.56 e 5.58).

Per i Fondi strutturali, inoltre, la procedura di chiusura costituisce l’ultima fase del ciclo di controllo che consente di rettificare gli errori al momento del pagamento finale. Tuttavia, il sistema di controllo non si basa sulle procedure di chiusura; il rischio, per il bilancio, di mancanze nei controlli di primo livello viene preso in conto dalle procedure per la certificazione delle spese, l’audit e le rettifiche finanziarie da parte degli Stati membri e della Commissione, che si applicano durante il periodo di attuazione.

1.65.

Inoltre, le decisioni concernenti le rettifiche finanziarie prese nell'ambito della gestione concorrente, che danno luogo a recuperi presso gli Stati membri che non hanno instaurato e/o applicato sistemi affidabili, non rendono tuttavia meno illegittime/irregolari le operazioni sottostanti, anche se possono avere un effetto dissuasivo. Inoltre, dal momento che le rettifiche finanziarie applicate derivano da carenze dei sistemi, non possono essere direttamente connesse ad errori nelle operazioni sottostanti. L'imposizione di rettifiche finanziarie ha l'effetto di trasferire il costo delle operazioni illegittime/irregolari (respinte) dal bilancio UE ai contribuenti nazionali.

1.65.

La procedura di liquidazione di conformità non costituisce di per sé un meccanismo attraverso il quale vengono recuperati i pagamenti irregolari ai beneficiari, poiché si concentra sul sistema di controlli istituito dagli Stati membri. Se tali controlli individuano irregolarità, la responsabilità del recupero spetta gli Stati membri, come spiegato chiaramente all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

La decisione se la responsabilità della rettifica finanziaria spetta al beneficiario finale o viene imputato al bilancio del programma oppure viene trasferito al contribuente nazionale dipende dal motivo della rettifica. Gli Stati membri sono tenuti a recuperare gli importi erogati indebitamente in tutti i casi in cui ciò sia possibile ed opportuno. In base agli orientamenti in materia di rettifiche, la Commissione può avviare la procedura di violazione se gli Stati membri non recuperano le irregolarità, anche se è stata applicata una rettifica finanziaria. Se gli errori individuati nelle singole operazioni sono imputabili al beneficiario occorre avviare la procedura di recupero nei suoi confronti. Se una rettifica è dovuta per scarsa diligenza nell’attuazione dei controlli da parte dello Stato membro, come spesso avviene, la colpa è delle autorità e non del beneficiario finale. In questo caso l'onere finanziario della rettifica può essere imputato unicamente al bilancio dello Stato membro.

A giudizio della Commissione queste rettifiche rimediano al danno arrecato al bilancio comunitario dagli errori nella legalità e regolarità delle operazioni.


(1)  Si tratta dei «conti annuali definitivi delle Comunità europee» che costituiscono il volume I dei conti annuali delle Comunità europee, esercizio 2005.

(2)  Le norme contabili adottate dal contabile della Commissione si ispirano ai principi contabili internazionali per il settore pubblico (International Public Sector Accounting Standards, IPSAS) definiti dall'International Federation of Accountants (IFAC) o, in loro assenza, ai principi contabili internazionali (International Accounting Standards, IAS/International Financial Reporting Standards, IFRS) sanciti dall'organismo internazionale di normalizzazione contabile (International Accounting Standards Board — IASB).

(3)  Gli «stati finanziari consolidati» comprendono il bilancio finanziario, il conto del risultato economico (compresa l'informativa di settore), la tabella dei flussi di cassa e la situazione delle variazioni del patrimonio netto.

(4)  I principali elementi sono il prefinanziamento, i debiti a breve e la separazione degli esercizi.

(5)  Cfr. i paragrafi 1.51 e 1.52 della relazione annuale della Corte sull'esercizio finanziario 2004 ed il capitolo 2 della presente relazione annuale.

(6)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

(7)  Comunicazione della Commissione sulla modernizzazione del sistema contabile delle Comunità europee [COM(2002) 755 def. del 17.12.2002].

(8)  Cfr. paragrafo 1.8 della relazione annuale sull'esercizio finanziario 2002, paragrafo 1.25 della relazione annuale sull'esercizio finanziario 2003 e paragrafo 1.44 della relazione annuale sull'esercizio finanziario 2004.

(9)  Ad esempio presso le sedi centrali delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico o in Australia, Danimarca, Francia, Spagna, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti d'America.

(10)  La nuova serie di 15 norme contabili adottata dal contabile della Commissione si basa sui principi contabili internazionali per il settore pubblico (International Public Sector Accounting Standards, IPSAS) e, per le operazioni contabili che non sono ancora coperte dall'IPSAS, sui principi contabili internazionali pertinenti (International Accounting Standards, IAS/International Financial Reporting Standards, IFRS).

(11)  A norma dell'articolo 59 del regolamento finanziario, ciascuna istituzione stabilisce nelle proprie regole amministrative interne gli agenti di livello adeguato ai quali delega le funzioni di ordinatore responsabile dell'acquisizione delle entrate e dell'erogazione delle spese, i limiti dei poteri così conferiti, nonché la facoltà dei delegatari di sottodelegare tali poteri. Alla Commissione, la delega viene generalmente data ai direttori generali ed ai capiservizio.

(12)  Nell'ambito di ciascuna direzione generale, il direttore delle risorse è responsabile della gestione delle risorse di bilancio ed umane disponibili. Egli ha inoltre responsabilità specifiche in materia di audit, controllo interno, gestione finanziaria e relativi sistemi d'informazione.

(13)  ABAC Workflow è un modulo informatico che rappresenta il punto d'accesso della maggior parte dei dati di bilancio e contabili.

(14)  Ufficio di cooperazione EuropeAid, Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali, DG Informatica, Istruzione e cultura, Aiuti umanitari e Relazioni esterne (cfr. anche la relazione annuale sull'esercizio finanziario 2004, paragrafi 1.38-1.42).

(15)  DG Agricoltura e sviluppo rurale, Occupazione, affari sociali e pari opportunità, Comunicazione, Politica regionale e Ricerca.

(16)  Rafforzamento dei controlli a sostegno delle informazioni contabili, prefinanziamento, registrazione tempestiva delle operazioni, procedure di separazione degli esercizi, definizione e formalizzazione del ruolo del corrispondente contabile, entità giuridiche, sistemi informatici locali, formazione, scelta dei codici oggetto, mutamento della cultura in un ambiente basato sulla contabilità per competenza e convalida dei saldi di apertura.

(17)  Collegamento tra un recupero ed il relativo impegno non obbligatorio nell'ABAC, fatture ed estratti dei fornitori, relazioni contabili del programma SAP e collegamento di una garanzia al corrispondente contratto quadro al momento della registrazione nell'ABAC Guarantee.

(18)  La riserva formulata dal direttore generale del Centro comune di ricerca, riguardante la mancanza di chiarezza sullo stato di alcune parti del bilancio e del risultato economico e sulla qualità dei dati per alcune imputazioni relative, è sostanzialmente di natura tecnica.

(19)  Tale decisione si basa sul «concetto di controllo» delle norme IPSAS.

(20)  Sebbene la norma contabile n. 1 spieghi i diversi criteri da seguire per il consolidamento, non vengono spiegate le ragioni per escludere il FES dall'ambito di consolidamento.

(21)  GU C 162 del 5.6.2001, pag. 1.

(22)  Per quanto che riguarda i crediti a lungo e a breve termine, la Commissione dovrebbe ottenere gli importi dalla contabilità debitori al 31 dicembre del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), anziché indicare quelli di fine esercizio FEAOG (ovvero al 15 ottobre).

(23)  Cfr. paragrafo 1.23 della relazione annuale sull'esercizio finanziario 2002, paragrafo 1.10, lettera e), e paragrafi 1.14 e 1.15 della relazione annuale sull'esercizio finanziario 2003 e paragrafo 1.17 della relazione annuale sull'esercizio finanziario 2004.

(24)  Cfr. paragrafo II, lettera d), della dichiarazione di affidabilità relativa all'esercizio 2002 ed il paragrafo III per le dichiarazioni di affidabilità relative agli esercizi 2003 e 2004.

(25)  Per la Commissione, l'importo totale dei prefinanziamenti, prima della detrazione delle spese ammissibili, era inizialmente di 64 600 milioni di euro.

(26)  Cfr. paragrafi 1.30-1.32 della relazione annuale sull'esercizio finanziario 2004.

(27)  L'audit della DG Istruzione e cultura è stato svolto dal servizio di audit interno della Commissione sotto la supervisione della Corte.

(28)  L'importo lordo iniziale dei debiti verso fornitori, prima della detrazione delle (o di parte delle) fatture/dichiarazioni di spesa già pagate, era pari a circa 35 000 milioni di euro, importo poi trasferito nel nuovo sistema contabile all'inizio del 2005.

(29)  Cfr. paragrafi 1.34 ed 1.35 della relazione annuale sull'esercizio 2004.

(30)  A tale importo vanno aggiunte le spese da pagare dedotte dal prefinanziamento a breve termine, che rappresentano circa 6 400 milioni di euro.

(31)  La Commissione ha abolito la pratica relativa ai diritti pensionistici a carico delle Comunità, che era già stata criticata dalla Corte in passato, in base alla quale il riconoscimento in parallelo dei crediti e dei debiti ha l'effetto di annullare l'impatto sul risultato economico, in quanto non mostra la variazione da un esercizio all'altro (cfr. paragrafi 1.31 e 1.32 della relazione annuale sull'esercizio finanziario 2002, il paragrafo 1.10, lettera h), della relazione annuale sull'esercizio finanziario 2003 ed il paragrafo 1.20 della relazione annuale sull'esercizio finanziario 2004).

(32)  Cfr. paragrafi 1.10 e 1.11 della relazione annuale sull'esercizio finanziario 2002, paragrafo 1.11 della relazione annuale sull'esercizio finanziario 2003 e paragrafi 1.12 ed 1.13 della relazione annuale sull'esercizio finanziario 2004.

(33)  Cfr. capitolo 2 «Gestione dei sistemi di controllo interno», punto 2.2.2.1 «Spese a titolo della sezione Garanzia».

(34)  Nel febbraio 2006 la Corte ha approvato una modifica dell'approccio DAS che verrà attuata per la prima volta con l'esercizio finanziario 2006.

(35)  Agricoltura, azioni strutturali, politiche interne, azioni esterne, amministrazione e strategia di preadesione.

(36)  Per le spese il regolamento finanziario (articolo 53) distingue, in particolare, i seguenti casi: la Commissione esegue il bilancio in maniera centralizzata (spese amministrative e politiche interne); la gestione delle operazioni è esercitata in maniera concorrente con le autorità nazionali degli Stati membri (FEAOG-Garanzia e Fondi strutturali); la Commissione decentralizza, affidandola ai paesi beneficiari, l'esecuzione di alcuni aspetti delle operazioni, dopo aver svolto un controllo ex ante (strategia di preadesione); la Commissione può inoltre gestire congiuntamente alcune operazioni con le organizzazioni internazionali.

(37)  Per «altri auditor» si intende qualsiasi soggetto, pubblico o privato, cui venga richiesta una valutazione di audit, non obbligatoria ai sensi della normativa comunitaria, riguardo a operazioni integralmente o parzialmente finanziate dal bilancio comunitario.

(38)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1).


CAPITOLO 2

Controllo interno della Commissione

INDICE

Introduzione e ambito dell’audit

Constatazioni di audit relative alle posizioni assunte dai responsabili della Commissione

Relazione di sintesi della Commissione

Relazioni annuali di attività e dichiarazioni dei direttori generali

Processo di elaborazione

Dichiarazioni dei direttori generali

Indicatori

Constatazioni di audit relative alle norme di controllo interno

Conclusione generale e raccomandazioni

OSSERVAZIONI DELLA CORTE

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

INTRODUZIONE E AMBITO DELL’AUDIT

2.1.

Come per gli esercizi precedenti, la Corte ha esaminato i progressi compiuti dalla Commissione nell’attuazione degli aspetti finanziari del programma di riforma. In particolare ha esaminato:

le relazioni annuali di attività dei direttori generali della Commissione. Queste indicano in che misura ciascun direttore generale ha svolto i propri compiti e contengono una valutazione della legittimità e regolarità delle spese di cui essi/esse sono responsabili. La qualità e l’affidabilità di questi documenti sono quindi importanti, in quanto permettono alla Commissione di affermare di aver adempiuto in modo soddisfacente ai propri obblighi in materia di esecuzione del bilancio,

la «relazione di sintesi» della Commissione, redatta sulla base delle relazioni annuali di attività, che contiene una valutazione d’insieme del sistema di controllo interno della Commissione,

il sistema di controllo interno della Commissione.

 

2.2.

Nel 2005 la Commissione ha continuato il proprio impegno per integrare la gestione dei rischi (1) nei processi di pianificazione e di decisione esistenti, allo scopo di elaborare un approccio (a livello della Commissione) ed una cultura gestionale coerenti nelle direzioni generali.

2.2.

Nel 2005, dopo la valutazione degli esercizi pilota, la Commissione ha adottato un quadro metodologico comune per la gestione dei rischi. Il processo di elaborazione del Piano annuale di gestione 2006 (avviato nel 2005) delle direzioni generali e dei servizi della Commissione comportava per la prima volta una valutazione dei rischi gravi per gli obiettivi strategici globali della Commissione nonché un’analisi dei controlli — esistenti o da introdurre — per ridurre tali rischi.

2.3.

Il 17 gennaio 2006 la Commissione ha adottato un «Piano d’azione verso un quadro di controllo interno integrato» (2), che ha tenuto conto dei risultati della «valutazione delle carenze» svolta dai suoi servizi nel 2005 per tutti i metodi di gestione del bilancio (3). La Corte valuterà il piano d’azione quando le misure corrispondenti saranno state attuate e sarà possibile valutarne l’impatto.

2.3.

La Commissione apprezza l’approccio della Corte orientato ai risultati, ma il piano d’azione rispecchia gli sforzi da essa compiuti per rafforzare il suo sistema di controllo interno al fine di fornire alla Corte dei conti informazioni probanti sulla gestione soddisfacente del rischio di errori. Le azioni devono essere eseguite dalle direzioni generali e dai servizi in stretta collaborazione con gli Stati membri.

La Commissione sarebbe lieta di ricevere al più presto la valutazione della Corte per determinare se il quadro di controllo interno, migliorato dalle azioni previste, possa fornire, se opportunamente applicato, garanzie adeguate.

2.4.

La Corte ha esaminato in che misura le posizioni assunte dai responsabili ed esposte nelle relazioni annuali di attività e nelle dichiarazioni dei direttori generali, nonché nella sintesi stilata dalla Commissione, siano confermate dai risultati del proprio audit e siano rilevanti ai fini della DAS. Ha anche analizzato i progressi compiuti nell’attuazione delle norme di controllo interno ed ha valutato l’efficacia delle procedure instaurate e degli strumenti elaborati al fine di garantire la legittimità e la regolarità delle operazioni su cui sono basati i pagamenti di bilancio.

 

CONSTATAZIONI DI AUDIT RELATIVE ALLE POSIZIONI ASSUNTE DAI RESPONSABILI DELLA COMMISSIONE

Relazione di sintesi della Commissione

2.5.

Per la prima volta, la sintesi del 2005 delle relazioni annuali di attività è stata divisa in due relazioni distinte: una (4) sulle realizzazioni politiche nel 2005, in termini di conseguimento degli obiettivi strategici della Commissione, e l’altra (5) che stila un bilancio della gestione delle direzioni generali e stabilisce le misure necessarie per affrontare le principali carenze dei sistemi di supervisione e controllo. Adottando quest’ultima, la Commissione si assume la responsabilità politica della gestione da parte dei suoi direttori generali in base alle garanzie fornite ed alle riserve formulate dagli stessi nelle relazioni annuali di attività.

 

2.6.

Nella sintesi 2005 sulle realizzazioni in materia di gestione, la Commissione ritiene che «i sistemi di controllo interno in vigore, entro i limiti descritti nelle relazioni annuali di attività del 2005, forniscano ragionevoli garanzie sulla legittimità e regolarità delle operazioni di cui la Commissione è responsabile in virtù dell’articolo 274 del trattato CE. Riconosce tuttavia che occorre impegnarsi ulteriormente per risolvere alcune carenze, in particolare quelle constatate dagli ordinatori delegati nelle loro riserve».

 

2.7.

Per certi aspetti, le valutazioni della Commissione sono in linea con l’analisi della Corte, in particolare per quanto riguarda l’emanazione di orientamenti più precisi sulla compilazione delle relazioni di attività annuali (cfr. paragrafi 2.11 e 2.12), la necessità di stabilire degli indicatori relativi alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti ed al funzionamento dei controlli chiave (cfr. paragrafi 2.13 e 2.20), la necessità di ulteriori sforzi per garantire l’efficacia del controllo interno (cfr. paragrafi 2.21-2.23) e di un ulteriore rafforzamento delle procedure e dei sistemi contabili per migliorare le informazioni finanziarie (cfr. paragrafi 1.5-1.58).

 

2.8.

Tuttavia, nei settori della politica agricola comune e delle azioni strutturali, le constatazioni di audit della Corte indicano la necessità di misure che vadano oltre quelle ritenute necessarie dai direttori generali, per far sì che la garanzia ragionevole espressa nelle dichiarazioni che accompagnano le relazioni annuali di attività sia utilmente sostenuta da adeguati sistemi di supervisione e controllo (cfr. paragrafi 2.18-2.19).

2.8.

La Commissione ritiene che le azioni eseguite nello svolgimento del ruolo di supervisione forniscono già un fondamento soddisfacente alla garanzia ragionevole espressa dai direttori generali per le spese di loro competenza. Poiché il lavoro di audit ha luogo nel quadro di una strategia pluriennale, i risultati consentono di migliorare di anno in anno il livello dell'affidabilità dei sistemi nazionali. La base dell’affidabilità verrà ulteriormente rafforzata mediante le misure volte a raggiungere un livello più elevato di conformità ed effettivo controllo nel quadro del Piano d’azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato, nonché mediante i miglioramenti del quadro normativo per il periodo del programma 2007-2013.

2.9.

La Corte rileva l’accento posto dalla Commissione sulla definizione di un quadro di controllo interno integrato (cfr. paragrafo 2.3). Apprezza inoltre il fatto che la Commissione abbia aggiornato gli obiettivi pluriennali del proprio piano d’azione del 2004 (6), affrontando i principali temi orizzontali identificati nell’esercizio finanziario 2005 e riconoscendo che la maggior parte delle carenze riscontrate può essere eliminata solo a medio termine (7).

 

2.10.

La Corte ritiene che l’obbiettivo della proporzionalità e dell’efficienza economica dei controlli sia uno dei più importanti approvati dalla Commissione. In tale contesto, potrebbero svolgere un ruolo significativo il processo di semplificazione dei programmi di spesa per le prospettive finanziarie 2007-2013 (come ad esempio il maggior ricorso a pagamenti globali e forfettari, e una normativa più semplice per gli appalti e le sovvenzioni) e l’uso di certificati di audit e dichiarazioni di affidabilità da parte di terzi ai quali sono affidati compiti d’esecuzione del bilancio.

 

Relazioni annuali di attività e dichiarazioni dei direttori generali

Processo di elaborazione

2.11.

I servizi centrali della Commissione (8) hanno redatto una circolare (9) sulle relazioni annuali di attività 2005 allo scopo di semplificare e migliorare il processo di elaborazione di queste ultime e fornire indicazioni sulla soglia di rilevanza per le carenze constatate. Inoltre, il nuovo esercizio di esame inter pares (peer review) (10) ha consentito di migliorare il contenuto delle riserve e il loro impatto sulla ragionevole garanzia (rilevanza, ambito e quantificazione).

2.11.

Grazie alle misure costantemente adottate per migliorare il contenuto delle dichiarazioni e il monitoraggio del rispetto delle norme su cui esse si basano, la Commissione si sta impegnando per fare delle relazioni annuali di attività e delle dichiarazioni annuali uno strumento di gestione efficace e un indicatore affidabile dei risultati raggiunti nonché della sua strategia per trattare i rischi individuati affinché la Corte possa utilizzarle come base per la sua dichiarazione di affidabilità.

2.12.

La Corte ritiene che le misure adottate dalla Commissione permettano di rafforzare il processo di elaborazione delle relazioni annuali di attività, soprattutto per quanto riguarda la definizione di orientamenti chiari sulla valutazione delle carenze significative dei sistemi (11) che integrano i principi di base sulla rilevanza (12). La Corte rileva tuttavia che, in alcuni casi, queste istruzioni non sono state applicate integralmente (cfr. paragrafo 2.15).

2.12.

La Commissione ritiene che nel 2005 siano stati compiuti notevoli progressi in tale settore, in particolare con la definizione di un approccio comune della rilevanza per «famiglia», con l’importanza attribuita alla parte 2 delle relazioni annuali di attività sulle basi della dichiarazione di affidabilità e con la presentazione alla parte 3 dei criteri di rilevanza utilizzati e dell’impatto combinato delle riserve sulla dichiarazione di affidabilità.

Si veda anche la risposta al punto 2.15.

2.13.

La Corte rileva inoltre che esistono ancora margini di miglioramento, soprattutto per quanto riguarda la presentazione di indicatori aventi un rapporto diretto con legittimità e la regolarità. Nonostante i direttori generali debbano presentare le cifre e gli indicatori di performance fondamentali (ivi compresi quelli relativi alla legittimità e regolarità) (13), non esistono indicazioni specifiche su quali elementi di monitoraggio (indicatori) dovrebbero essere utilizzati (14).

2.13.

Nel quadro dei suoi orientamenti la Commissione ha preferito lasciare ai servizi la facoltà di scegliere le cifre chiave e gli indicatori di performance principali.

La maggior parte dei servizi che gestiscono programmi comunitari hanno presentato indicatori di legittimità e regolarità.

A seguito della Sintesi 2004, tuttavia, è attualmente in corso un lavoro di armonizzazione volto a garantire un approccio coerente per famiglia e a fare di tali indicatori degli strumenti di gestione operativi e specifici rispetto alla natura delle attività.

Dichiarazioni dei direttori generali

2.14.

Nelle dichiarazioni allegate alle rispettive relazioni annuali di attività, i direttori generali affermano che le procedure di controllo interno in essere offrono una garanzia ragionevole della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. In caso di carenze del controllo interno o di irregolarità rilevanti, essi introducono riserve nelle dichiarazioni (15).

 

2.15.

L’analisi eseguita dalla Corte sulle dichiarazioni dei direttori generali per l’esercizio finanziario 2005 rivela che la definizione dei criteri di rilevanza, nonché la loro applicazione per la formulazione delle riserve, dovrebbe talvolta essere ulteriormente chiarita. Ad esempio, in alcuni casi (16) i criteri (qualitativi e/o quantitativi) scelti, ed in altri (17) l’impatto finanziario delle riserve, potrebbero essere precisati meglio.

2.15.

La Commissione ritiene che i servizi abbiano seguito gli orientamenti della circolare sulle relazioni annuali di attività e della comunicazione COM(2003) 28 in cui figurano precisazioni metodologiche per la definizione di tali relazioni. La rilevanza è sostanzialmente una questione di valutazione dell’ordinatore delegato e di impegno nei confronti delle parti in causa. La rilevanza di una lacuna viene esaminata in prospettiva quantitativa e/o qualitativa. In caso di lacuna del sistema, anche elementi qualitativi possono condurre alla formulazione di una riserva.

Nei casi citati dalla Corte i criteri utilizzati e gli elementi sottostanti alla formulazione di una riserva sono stati illustrati nella parte 3 della relazione annuale di attività e riguardano di norma criteri qualitativi (anche se quantitativamente l'impatto finanziario potenziale stimato è inferiore ai criteri quantitativi).

2.16.

Tutti i direttori generali hanno affermato di aver ottenuto di una ragionevole garanzia che le risorse loro assegnate sono state utilizzate ai fini previsti e che il controllo interno da loro instaurato ha garantito la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti. La Corte rileva che 21 delle 40 dichiarazioni contengono una o più riserve.

2.16.

La formulazione delle riserve alla dichiarazione di affidabilità dei direttori generali costituisce la conclusione logica del ragionamento che figura alle parti 2 (basi della dichiarazione di affidabilità) e 3 (criteri di rilevanza utilizzati, le riserve e l’impatto combinato delle riserve sulla dichiarazione di affidabilità) garantendo la coerenza fra la relazione annuale di attività, la dichiarazione e le riserve.

Tutti gli ordinatori delegati sono così giunti alla conclusione di poter ragionevolmente garantire l’affidabilità.

2.17.

Il numero totale delle riserve è rimasto sostanzialmente invariato dal 2004 (32) al 2005 (31). La maggior parte (18) riguarda carenze già individuate nel 2004 (18). Le riserve più importanti nel quadro della DAS sono riportate nella tabella 2.1 .

2.17.

La Commissione è consapevole del fatto che la maggior parte delle riserve ha carattere ricorrente. Nella Sintesi 2005, in effetti, essa esaminava i vari tipi di riserve ricorrenti (riserve il cui problema sottostante è in fase di soluzione, ma che richiedono ancora in alcuni casi un’azione da parte di terzi; riserve relative a problemi strutturali; riserve relative a carenze che incidono sulle azioni eseguite al di fuori della sede).

In tutti i casi la Commissione vigilerà a che nel 2006 i direttori generali interessati adottino le misure necessarie per risolvere tali questioni.

2.18.

Rispetto al 2004 (19), la Corte rileva in genere un miglioramento della qualità della valutazione del funzionamento dei sistemi di supervisione e controllo e dell’impatto globale delle relative riserve sulla garanzia fornita nelle dichiarazioni. La Corte ritiene però che alcune carenze significative individuate in occasione dei suoi audit (20) avrebbero dovuto figurare come riserve nelle dichiarazioni dei direttori generali (cfr. tabella 2.1 e paragrafi 6.38-6.40 e 7.17).

2.18.

Secondo le direzioni generali interessate, che gestiscono la maggior parte del bilancio, il funzionamento dei sistemi in vigore per controllare le spese costituisce una base solida per la loro dichiarazione di affidabilità. Esse hanno formulato riserve nelle rispettive dichiarazioni quando le informazioni provenienti dagli audit svolti da esse o dagli Stati membri sul funzionamento dei sistemi rivelavano deficienze gravi che comportavano un rischio rilevante per il bilancio comunitario che non poteva essere adeguatamente gestito mediante i meccanismi correttivi normali del sistema di controllo. Nei casi in cui il rischio era gestito adeguatamente, il direttore generale riteneva di poter fornire la propria dichiarazione di affidabilità e che non fossero quindi necessarie riserve.

Ciò era pienamente conforme alla circolare sulle RAA per il 2005 [SEC (2005) 1533]). Come si ricorda anche nella Sintesi 2005 al punto 2.2.: «L’esistenza di un rischio non giustifica necessariamente una riserva, a meno che un problema si sia effettivamente verificato nel corso dell’anno contemplato dalla relazione o che il sistema di controllo non sia stato in grado di impedire situazioni con un’incidenza rilevante.»

La Commissione rimanda in particolare alle sue risposte ai punti 6.39-6.40 e 7.17.

Tabella 2.1 — Evoluzione degli elementi forniti delle relazioni annuali di attività delle direzioni generali ai fini della dichiarazione di affidabilità della Corte

Settore

Riserve più importanti dei direttori generali

(incluse nelle dichiarazioni)

2003

2004

2005

 

Impatto di queste riserve più importanti sulla garanzia fornita dal direttore generale secondo la Corte (21)

Evoluzione (23) 2004-2005

Altre carenze significative emerse dall'audit della Corte e/o della Commissione (non incluse nelle dichiarazioni)

2003

2004

2005

 

Elementi forniti dalla relazione annuale di attività ai fini delle conclusioni dell'audit della Corte (22)

Evoluzione (23) 2004-2005

2003

2004

2005

2003

2004

2005

Risorse proprie

Monitoraggio dell'attuazione dei regimi preferenziali

×

 

 

 

B

A

A

=

/

 

 

 

 

A

A

A

=

Importazione di riso Basmati

×

 

 

Carni bovine «Hilton»

×

×

×

Politica agricola comune

Consiglio oleicolo internazionale

×

 

 

 

B

B

B

=

Non si è tenuto sufficientemente conto dei sistemi di supervisione e controllo per le operazioni dell'esercizio finanziario corrente

×

 

 

 

C

C

B (25)

C (26)

+

SIGC in Grecia

×

×

×

Ambito limitato dell'attività di monitoraggio della Commissione e arretrato di controlli incompleti ex regolamento (CEE) n. 4045/89

 

×

Azioni strutturali

FEAOG- Orientamento: sistemi di gestione e controllo negli Stati membri (2000/2006)

×

×

 

 

C

B

B

+

Rischi connessi alla chiusura del periodo di programmazione 1994-1999 e/o carenze significative nell'attuazione del regolamento (CE) n. 2064/97 (paragrafi 6.39 e 6.40)

×

×

×

 

C

C

C

=

FSE: sistemi di gestione e controllo negli Stati membri (2000/2006)

×

×

×

(Regno Unito)

Sistemi di gestione e controllo negli Stati membri (2000/2006) per diversi programmi (24) (paragrafo 6.39)

 

 

×

SFOP: sistemi di gestione e controllo negli Stati membri (2000/2006)

×

×

(Italia)

 

 

 

 

 

FESR: sistemi di gestione e controllo (2000/2006)

×

(Grecia e Spagna)

×

(Grecia)

×

(Regno Unito e Spagna)

 

 

 

 

URBAN e INTERREG: sistemi di gestione e controllo (2000/2006)

×

 

 

 

 

 

 

Fondi di coesione: sistemi di gestione e controllo (2000/2006)

×

(Grecia, Spagna e Portogallo)

×

(Grecia)

×

(Spagna)

 

 

 

 

Politiche interne, compresa la ricerca

[Controllo ex ante nel quadro della gestione centralizzata indiretta (articolo 35 delle modalità di esecuzione del RF)] — Garanzia insufficiente sulla gestione attraverso le agenzie nazionali

×

 

×

 

B

B

B

=

Rischi connessi al superamento sistematico del termine per i pagamenti nel settore della ricerca (24)

×

 

 

 

B

B

B

=

Audit in loco

×

×

×

Verifica ex ante nel quadro della gestione centralizzata indiretta (articolo 35 delle modalità di esecuzione del RF) (24)

 

×

 

Frequenza degli errori (ammissibilità) nelle dichiarazioni di spese per i contratti di ricerca

×

×

×

(5o programma quadro)

Frequenza degli errori nel settore della sanità pubblica

 

×

 

Carenze del sistema di gestione del Fondo europeo per i rifugiati

 

×

(Regno Unito e Lussemburgo)

×

(Regno Unito)

Frequenza degli errori per il 6o programma quadro per la ricerca (24) (paragrafo 7.17)

 

 

×

Azioni esterne

Partenariato con un'organizzazione non governativa

×

 

 

 

B

A

A

+

I sistemi di supervisione e controllo per la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti a livello degli organismi attuatori necessitano di ulteriori miglioramenti per essere pienamente operativi

×

×

 

 

C

C

B

+

Inosservanza delle procedure di appalto da parte di una organizzazione umanitaria

 

×

 

 

 

 

Status giuridico e responsabilità del partner contrattuale nel quadro dell'attuazione del contributo UE al pilastro IV dell'UNMIK in Kossovo

 

 

×

 

 

 

Strategia di preadesione

ISPA: sistemi di gestione e controllo

×

×

(Romania)

 

 

C

B

A

+

Rischio che alcuni paesi candidati non possano adempiere ai propri obblighi in materia di cofinanziamento (24)

×

 

 

 

B

B

A

+

PHARE: rischi intrinseci dei sistemi decentrati, omissioni negli audit dei sistemi e delle operazioni

×

×

(Romania e Bulgaria)

 

 

Spese amministrative

Attuazione delle norme di controllo interno presso le delegazioni UE

×

×

×

 

A

A

A

=

/

 

 

 

 

B

A

A

=

Fonte: Corte dei conti.

2.19.

Nonostante il rafforzamento del processo di elaborazione (cfr. paragrafi 2.11-2.13), la Corte ritiene che alcune relazioni annuali di attività (27) non forniscano ancora elementi sufficienti ai fini della dichiarazione di affidabilità (cfr. paragrafi 2.15 e 2.18).

2.19.

I direttori generali e i capi dei servizi interessati hanno giustificato le basi della dichiarazione di affidabilità (parte 2 delle relazioni annuali di attività) e, mediante un ragionamento esplicito, l’incidenza delle riserve formulate sulla ragionevole possibilità di garantire l’affidabilità riguardo all’impiego delle risorse e alla legittimità e la regolarità delle operazioni. Sono giunti tutti alla conclusione di poter garantire l’affidabilità.

La Commissione ritiene quindi che esse potrebbero anche servire come un elemento, fra gli altri, per fornire alla Corte maggiori garanzie di quanto emerge dalle valutazioni alla tabella 2.1. Per questi motivi, tutte e tre le direzioni generali citate dalla Corte, che gestiscono la maggior parte del bilancio, ritenevano che le loro relazioni annuali di attività dimostrassero chiaramente su quale base viene fornita la dichiarazione di affidabilità del direttore generale.

Indicatori

2.20.

La Corte rileva che diverse direzioni generali (28) presentano indicatori di legittimità e regolarità nelle loro relazioni annuali di attività per il 2005. Tuttavia, le modalità con cui questi elementi per il monitoraggio sono stati concepiti e vengono utilizzati da parte dei servizi della Commissione potrebbero essere ulteriormente migliorate, per consentire di misurare la qualità dei sistemi di supervisione e controllo, nonché la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.

2.20.

La maggior parte dei servizi che gestiscono programmi comunitari hanno presentato indicatori di legittimità e regolarità. Essi hanno inoltre esposto alla parte 2 della rispettiva relazione annuale di attività le basi della loro dichiarazione di affidabilità.

La Commissione si impegna per migliorare i propri indicatori di monitoraggio. A seguito della Sintesi 2004, inoltre, è attualmente in corso un lavoro di armonizzazione degli indicatori di legittimità e regolarità volto a garantire un approccio coerente per famiglia e a fare di tali indicatori degli strumenti di gestione operativi e specifici rispetto alla natura delle attività.

CONSTATAZIONI DI AUDIT RELATIVE ALLE NORME DI CONTROLLO INTERNO

2.21.

La Corte ha esaminato l’applicazione delle norme di controllo interno (29) da parte di 14 servizi della Commissione (30), allo scopo di valutare non soltanto il grado di attuazione dei requisiti minimi (di base), ma anche in che misura questi hanno contribuito a garantire la legittimità e regolarità delle operazioni. L’impatto diretto immediato delle norme di controllo interno varia in funzione del metodo di gestione per l’esecuzione del bilancio. Per quanto riguarda, ad esempio, l’agricoltura e i Fondi strutturali, la cui gestione corrente è affidata alle autorità nazionali o regionali, il controllo interno della Commissione include anche la supervisione dei sistemi di gestione e controllo degli Stati membri.

2.21.

Questo è anche l’obiettivo del Piano d’azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato.

2.22.

La relazione che fornisce un quadro d’insieme sullo stato del controllo interno presso le direzioni generali ed i servizi della Commissione nel 2005 (Overview on the state of internal control in the Commission DGs and services in 2005) (31), presentata dalla direzione generale del Bilancio, mostra che le direzioni generali hanno applicato in media il 95 % dei requisiti minimi per l’esercizio finanziario 2005. Considerato che i requisiti minimi sono rimasti sostanzialmente invariati (32), la Corte rileva un lieve incremento della conformità con le norme di controllo interno rispetto al 2004 (93 %). L’analisi della Corte sull’attuazione delle norme di controllo interno è generalmente in linea con la valutazione della Commissione ed è esposta nella tabella 2.2 .

 

2.23.

Nonostante l’alto livello di conformità con i requisiti minimi, l’esame svolto dalla Corte sulle relazioni annuali di attività e sulle constatazioni di audit rivela che la maggior parte delle direzioni generali esaminate (33) potrebbero rendere ancora più efficaci alcune componenti del controllo interno (34), per contribuire ad un miglioramento della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. Questa analisi è in linea con la valutazione della Commissione presentata nella sua relazione che fornisce un quadro d’insieme sul controllo interno e con la relazione annuale del servizio di audit interno della Commissione (35).

2.23.

La Commissione ritiene che i suoi servizi dispongano di buone strutture di controllo interno ma le direzioni generali devono costantemente perfezionare tali sistemi per garantire l’efficienza e l’efficacia della gestione e dei controlli. I settori specifici presi in considerazione sono la definizione di obiettivi e indicatori, l’elaborazione di una strategia di controllo interno dinamica, la continuità e le competenze del personale nella gestione delle risorse umane, l’informazione legata alla responsabilizzazione e il rafforzamento dei controlli ex ante.

Tabella 2.2 — Analisi della Corte sull'attuazione delle (e la conformità con le) norme di controllo interno (aventi un rapporto diretto con la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti per le principali direzioni generali) (situazione al 31 dicembre 2005)

Direzione generale o servizio

Esecuzione degli stanziamenti di pagamento per area delle politiche nel 2005

(milioni di euro)

Norma 11

«Analisi e gestione del rischio»

Norma 12

«Informazioni adeguate sulla gestione»

Norma 14

«Segnalazione di irregolarità»

Norma 17

«Supervisione»

Norma 18

«Rilevamento delle eccezioni»

Norma 20

«Rilevamento e correzione delle insufficienze del controllo interno»

Norma 21

«Relazioni di audit»

Norma 22

«Struttura di audit interno»

2003

2004

2005

2003

2004

2005

2003

2004

2005

2003

2004

2005

2003

2004

2005

2003

2004

2005

2003

2004

2005

2003

2004

2005

Agricoltura e sviluppo rurale

52 737

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

EuropeAid

3 165

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Bilancio

1 371

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Concorrenza

90

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

Istruzione e cultura

1 003

B

A

A

B

A

B

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Affari economici e finanziari

357

B

B

A

B

B

A

A

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Allargamento

1 903

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B

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Occupazione, affari sociali e pari opportunità

9 756

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A

Imprese e industria

305

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B

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Eurostat

111

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B

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B

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B

B

B

B

B

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Pesca e affari marittimi

819

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B

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B

B

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A

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B

B

A

Società dell'informazione e media

1 227

B

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Politica regionale

19 982

A

A

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A

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Ricerca

3 015

A

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A

B

B

B

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A

A

A

A

A

A

A

A

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A

A

A

A

A

A

A

Valutazione

A: conformità con i requisiti di base

B: parziale conformità con i requisiti di base

Fonte: Corte dei conti.

CONCLUSIONE GENERALE E RACCOMANDAZIONI

2.24.

Nell’esercizio finanziario 2005, la Corte rileva che il miglioramento del sistema di controllo interno della Commissione è proseguito. Il piano d’azione verso un quadro di controllo interno integrato costituisce un passo avanti nel contesto del percorso delineato (36). La Corte ne valuterà i risultati quando le misure corrispondenti saranno state attuate e sarà possibile valutarne l’impatto.

2.24.

La Commissione apprezza l’approccio della Corte orientato ai risultati, ma il piano d’azione rispecchia gli sforzi da essa compiuti per rafforzare il suo sistema di controllo interno al fine di fornire alla Corte dei conti informazioni probanti sulla gestione soddisfacente del rischio di errori. Le azioni devono essere eseguite dalle direzioni generali e dai servizi in stretta collaborazione con gli Stati membri.

La Commissione sarebbe lieta di ricevere al più presto la valutazione della Corte per determinare se il quadro di controllo interno, migliorato dalle azioni previste, possa fornire, se opportunamente applicato, garanzie adeguate.

2.25.

Nonostante i progressi conseguiti dalla Commissione nel rafforzamento del ruolo delle relazioni annuali di attività quale strumento per migliorare la comunicazione e l’obbligo di render conto, dagli audit della Corte sono emerse carenze significative dei sistemi di supervisione e controllo in molte aree delle prospettive finanziarie (37) che non erano state prese in considerazione nelle (relazioni annuali di attività e nelle) dichiarazioni dei direttori generali.

2.25.

Le direzioni generali responsabili delle misure strutturali hanno basato le loro valutazioni sulla garanzia ottenuta dai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri sui risultati dei propri audit e di quelli degli Stati membri, tenendo conto dei vari strumenti di cui dispongono per gestire il rischio di pagamenti irregolari.

Tramite i propri audit, le direzioni generali responsabili hanno messo in evidenza in alcuni Stati membri carenze analoghe a quelle rilevate dalla Corte e, nell’esercizio del loro ruolo di supervisione, garantiscono che il rischio per i fondi comunitari sia gestito adeguatamente, se necessario anche mediante il ricorso a meccanismi di correzione finanziaria. La Commissione considera questo un indicatore dell’efficacia con cui essa svolge il suo ruolo di supervisione.

2.26.

La Corte raccomanda alla Commissione di proseguire nel proprio sforzo di rafforzare i sistemi di supervisione e controllo delle direzioni generali concentrandosi sui seguenti settori:

2.26.

 

a)

provvedere alla piena applicazione degli orientamenti sulle relazioni annuali di attività da parte dei servizi centrali, in particolare per quanto riguarda la rilevanza e l’impatto delle riserve espresse nelle dichiarazioni;

a)

Secondo le direzioni generali interessate, che gestiscono la maggior parte del bilancio, i sistemi di controllo delle spese in vigore forniscono una base solida per la loro dichiarazione di affidabilità. Esse hanno formulato riserve nelle rispettive dichiarazioni quando le informazioni provenienti dagli audit svolti da esse o dagli Stati membri sul funzionamento dei sistemi rivelavano deficienze gravi che comportavano un rischio rilevante per il bilancio comunitario che non poteva essere adeguatamente gestito mediante i meccanismi correttivi normali del sistema di controllo. Nei casi in cui il rischio era gestito adeguatamente, il direttore generale riteneva di poter fornire la propria dichiarazione di affidabilità e che non fossero quindi necessarie riserve.

b)

rendere più efficace l’attuazione delle norme di controllo interno, analizzando sistematicamente l’impatto da queste prodotto;

b)

La Commissione riconosce che è sempre possibile apportare miglioramenti al controllo interno e sottolinea che in questo settore vengono intraprese costantemente nuove azioni. L’efficacia dei controlli interni, tuttavia, dipende in larga misura da valutazioni qualitative che non possono sempre essere ridotte a semplici indicatori.

c)

elaborare indicatori specifici per il funzionamento efficace dei controlli chiave e per la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti al fine di valutare nel tempo i miglioramenti dei sistemi di supervisione e controllo.

c)

Attualmente la Commissione sta lavorando all’azione prevista nella Sintesi 2004 relativa agli obiettivi e agli indicatori, che mira ad analizzare e definire obiettivi e indicatori pertinenti della legittimità e regolarità delle operazioni. Le azioni condotte nel quadro del «Piano d’azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato» [COM (2006)9], inoltre, dovrebbero consentire in futuro di migliorare la presentazione dei controlli chiave utilizzati a sostegno di una ragionevole garanzia.


(1)  Questa azione è inclusa nella sintesi 2004 (obiettivo pluriennale n. 3). Cfr. allegato 1 alla relazione di sintesi 2004 [COM(2005) 256 def. del 15.6.2005] e il memorandum della Commissione: «Towards an effective and coherent risk management in the Commission services» [SEC(2005) 1327 del 20.10.2005] e il documento «Risk management implementation guide» del 15.11.2005.

(2)  Cfr. comuncazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento e alla Corte dei conti europea COM(2006) 9 def. e comunicazione alla Commissione SEC(2006) 49 del 17.1.2006.

(3)  Cfr. articolo 53 del regolamento finanziario (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

(4)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Realizzazioni politiche nel 2005 [COM(2006) 124 def. del 14.3.2006].

(5)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio ed alla Corte dei conti europea [COM(2006) 277 def. del 7.6.2006].

(6)  L’allegato 1 della sintesi 2005 prevede 15 misure relative ai seguenti aspetti: gestione dei risultati e controllo interno, questioni inerenti alla governance, gestione finanziaria e presentazione delle relazioni, risorse umane. La maggior parte di tali azioni rappresentano il seguito dato agli obiettivi pluriennali formulati nella sintesi 2004.

(7)  Cfr. anche le relazioni annuali della Corte dei conti sugli esercizi finanziari 2003 e 2004, paragrafo 1.67.

(8)  Segretariato generale, direzione generale del Bilancio e direzione generale del Personale e dell’amministrazione.

(9)  Note to Directors-General and Heads of Service: Circular on the annual activity reports for year 2005 [SEC(2005) 1533 del 15.11.2005].

(10)  Si tratta di un processo, organizzato per gruppi di direzioni generali, volto a rendere più coerenti le riserve formulate.

(11)  Cfr. parte 3.1 e appendice 3 della circolare sulle relazioni annuali di attività per l’esercizio 2005. In base a questi orientamenti, una carenza dei sistemi è considerata rilevante se presenta determinati requisiti sia qualitativi che quantitativi. Le direzioni generali responsabili della gestione concorrente e della ricerca hanno continuato ad elaborare norme specifiche di attuazione allo scopo di definire una metodologia comune per stabilire e quantificare la rilevanza, come indicato dall’obiettivo pluriennale n. 6 riportato nella relazione di sintesi 2004 [COM(2005) 256 def. del 15.6.2005], allegato 1.

(12)  In particolare, gli orientamenti esistenti stabiliscono la soglia di rilevanza in funzione del bilancio dell’attività in questione, ad esempio il 2 % del valore dell’attività in causa [COM(2003) 28 def. del 21.1.2003].

(13)  Ai sensi della parte 1, sezione 1.2, della circolare al riguardo, la scheda di valutazione per l’esercizio 2005 dovrebbe garantire un bilanciamento degli indicatori di impatto, risultato, carico di lavoro, gestione e legittimità e regolarità.

(14)  L’appendice 6 della circolare sulle relazioni annuali di attività per il 2005 prevede la pubblicazione di un documento supplementare sugli indicatori di performance. Questa procedura è stata sospesa in attesa dei risultati del gruppo di lavoro sugli obiettivi e sugli indicatori standard per le attività orizzontali.

(15)  Gli orientamenti sulla compilazione delle relazioni annuali di attività precisano che le riserve non devono privare di sostanza la dichiarazione e che, in casi estremi, il direttore generale potrebbe non essere in grado di fornire la garanzia richiesta. Per rimediare alle carenze, occorre elaborare piani d’azione che prevedano anche i termini fissati per l’attuazione.

(16)  Direzioni generali Comunicazione, Istruzione e cultura, Ufficio per le infrastrutture e la logistica di Bruxelles.

(17)  Direzioni generali Società dell’informazione e media, Giustizia, libertà e sicurezza, Relazioni esterne.

(18)  Cfr. anche relazione annuale della Corte dei conti sull’esercizio finanziario 2003 e relazione annuale sull’esercizio finanziario 2004 (paragrafo 1.67).

(19)  Nel 2005 l’analisi ha riguardato anche le informazioni incluse nelle relazioni annuali di attività (e non soltanto le dichiarazioni). Le valutazioni realizzate nel 2003 e 2004 sono state adattate per presentare una situazione confrontabile per il 2003, il 2004 e il 2005.

(20)  Anche se in alcuni casi (sistemi di gestione e controllo negli Stati membri 2000/2006 per diversi programmi di azioni strutturali e frequenza degli errori nel sesto programma quadro in materia di ricerca) tali carenze sono state prese in esame nelle relazioni annuali di attività.

(21)  Impatto di queste riserve più importanti sulla garanzia fornita dal direttore generale secondo la Corte:

A: garanzia ragionevole, senza riserve o senza riserve significative, che i sistemi di controllo interno forniscano garanzie sulla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti

B: garanzia ragionevole, con riserva/e, che i sistemi di controllo interno forniscano garanzie sulla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti (errori < 2 % o carenze dei sistemi con impatto finanziario < 10 % della dotazione)

C: nessuna garanzia (errori > 2 % o carenze dei sistemi con un impatto > 10 % alla dotazione).

(22)  Elementi probatori forniti dalla relazione annuale di attività ai fini delle conclusioni dell'audit della Corte:

Nel 2005, l'analisi ha preso anche in considerazione le informazioni incluse nelle relazioni annuali di attività (e non soltanto le dichiarazioni). Le valutazioni realizzate nel 2003 e 2004 sono state adattate al fine di presentare una situazione confrontabile per il 2003, 2004 e 2005.

A: elementi probatori sufficienti ai fini delle conclusioni della DAS della Corte (chiari e non ambigui)

B: elementi probatori sufficienti, dopo rettifica, ai fini delle conclusioni della DAS della Corte (con imprecisioni non rilevanti o informazioni mancanti di scarsa importanza)

C: elementi probatori insufficienti ai fini delle conclusioni della DAS della Corte (con imprecisioni rilevanti o informazioni mancanti di notevole importanza, ad esempio: mancato esame dei problemi della gestione concorrente, mancanza di dati sui precedenti esercizi finanziari, mancata quantificazione, informazioni inutilizzabili).

(23)  Evoluzione:

+ miglioramento

= costante

– regressione.

(24)  Anche se inclusi nelle relazioni annuali di attività.

(25)  Per la spesa PAC, dove il SIGC è stato correttamente applicato.

(26)  Per la spesa PAC non soggetta al SIGC e dove il SIGC non è stato correttamente applicato.

Fonte: Corte dei conti.

(27)  Direzioni generali Agricoltura e sviluppo rurale, Occupazione, affari sociali e pari opportunità, Politica regionale.

(28)  Ad esempio le direzioni generali Agricoltura e sviluppo rurale, Comunicazione, Istruzione e cultura, Occupazione, affari sociali e pari opportunità, Imprese e industria, Ambiente, Società dell’informazione e media, Giustizia, libertà e sicurezza, Politica regionale, Ricerca, Salute e tutela dei consumatori, Energia e trasporti, Ufficio di cooperazione EuropeAid, Ufficio per le infrastrutture e la logistica di Bruxelles.

(29)  Norme n. 11 «Analisi e gestione del rischio», n. 12 «Informazioni adeguate sulla gestione», n. 14 «Segnalazione di irregolarità», n. 17 «Sorveglianza», n. 18 «Rilevamento delle eccezioni», n. 20 «Identificazione e correzione delle insufficienze del controllo interno», n. 21 «Relazioni di audit» e n. 22 «Struttura di audit interno».

(30)  Direzioni generali Agricoltura e sviluppo rurale, Bilancio, Concorrenza, Istruzione e cultura, Affari economici e finanziari, Allargamento, Occupazione, affari sociali e pari opportunità, Imprese e industria, Pesca e affari marittimi, Società dell’informazione e media, Politica regionale, Ricerca, Ufficio di cooperazione EuropeAid, Eurostat.

(31)  SEC(2006) 567 del 28.4.2006.

(32)  Il numero dei requisiti minimi è stato aumentato da 71 a 75. Due dei requisiti di base selezionati per il 2005 sono stati rafforzati rispetto al 2004.

(33)  Direzioni generali Agricoltura e sviluppo rurale, Bilancio, Concorrenza, Istruzione e cultura, Occupazione, affari sociali e pari opportunità, Ricerca, Politica regionale, Ufficio di cooperazione EuropeAid.

(34)  In particolare, le norme di controllo interno n. 11 «Analisi e gestione del rischio» e/o n. 17 «Supervisione».

(35)  Conformemente all’articolo 86 del regolamento finanziario.

(36)  Cfr. comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo ed alla Corte dei conti europea su un percorso verso un quadro di controllo interno integrato [COM(2005) 252 def. del 15.6.2005] e relazione annuale della Corte sull’esercizio finanziario 2004, paragrafo 1.85.

(37)  Politica agricola comune, Azioni strutturali e Politiche interne compresa la ricerca.


CAPITOLO 3

Gestione di bilancio

INDICE

Introduzione

Osservazioni

Un bilancio più elevato per il primo esercizio completo dopo l'allargamento

La dotazione di bilancio è stata quasi integralmente utilizzata

Gli impegni di bilancio ancora da liquidare continuano ad aumentare

Nel prossimo triennio, il tasso di esecuzione per le azioni strutturali deve essere più elevato

I disimpegni effettuati secondo la regola dell'anno n + 2 sono stati modesti

Conclusioni e raccomandazioni

OSSERVAZIONI DELLA CORTE

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

INTRODUZIONE

3.1.

Questo capitolo analizza alcune questioni inerenti all'esecuzione del bilancio generale dell'UE nel 2005 (1). Il bilancio comprende stanziamenti distinti per gli impegni e i pagamenti. Gli stanziamenti per impegni rappresentano gli importi per cui l'Unione può contrarre impegni di bilancio nell'anno in corso, al fine di onorare impegni giuridici (o convenzioni) di spesa a più lungo termine. Gli stanziamenti per pagamenti rappresentano gli importi che possono essere spesi durante l'esercizio corrente. Nel caso delle spese non dissociate (quali gran parte delle spese agricole), gli impegni ed i pagamenti iscritti in bilancio sono equivalenti e vengono liquidati nel corso dell'esercizio.

 

3.2.

La maggior parte delle spese relative alle azioni strutturali e alle politiche interne ed esterne assumono la forma di programmi gestiti nell'arco di un certo numero di anni (ad esempio dal 2000 al 2006 per l'attuale periodo di programmazione dei Fondi strutturali). Nel caso delle spese dissociate, gli impegni giuridici si traducono in impegni di bilancio per frazioni annue nel corso dell'intera durata dei programmi. Poiché la maggior parte degli impegni di bilancio non sono liquidati nell'esercizio in cui vengono contratti ma in quelli successivi, rimane una «riserva» o saldo di impegni ancora da liquidare. Per informazioni più dettagliate sul bilancio si rinvia all' allegato I .

 

OSSERVAZIONI

Un bilancio più elevato per il primo esercizio completo dopo l'allargamento

3.3.

Il 2005 è stato il primo esercizio completo dell'Unione europea allargata a 25 Stati membri. Gli stanziamenti complessivi per impegni (116,6 miliardi di euro) e per pagamenti (106,3 miliardi di euro) sono aumentati, rispettivamente, del 6,2 % e del 4,4 % rispetto al bilancio definitivo 2004. L'aumento degli impegni è in proporzione maggiore, in quanto essi possono coprire spese per più di un esercizio (cfr. paragrafo 3.2), mentre gli stanziamenti di pagamento sono legati alla capacità di assorbimento. Complessivamente, gli stanziamenti di impegno e di pagamento sono rimasti al di sotto dei relativi massimali delle prospettive finanziarie di, rispettivamente, 3,0 e 7,9 miliardi di euro.

 

3.4.

Gli otto bilanci rettificativi adottati durante l'esercizio hanno determinato una riduzione complessiva degli stanziamenti, sia per impegni che per pagamenti, pari a 0,6 miliardi di euro, principalmente nei settori dell'agricoltura e delle azioni strutturali.

 

La dotazione di bilancio è stata quasi integralmente utilizzata

3.5.

I grafici III e IV dell' allegato I presentano il risultato di bilancio dell'esercizio 2005:

i tassi di utilizzo, sia per gli impegni che per i pagamenti — rispettivamente al 99 % ed al 96 % — hanno raggiunto un livello elevato, simile a quello registrato nel 2004 (98 % e 95 %),

stanziamenti di pagamento inutilizzati per 2,7 miliardi di euro non sono stati annullati ma riportati dal 2005 al 2006, un livello corrispondente ai riporti effettuati dal 2004 al 2005 (2,8 miliardi di euro) (2),

l'eccedenza di bilancio (3) per l'esercizio ha raggiunto un totale di 2,4 miliardi di euro, registrando una lieve diminuzione rispetto ai 2,7 miliardi di euro del 2004.

 

Gli impegni di bilancio ancora da liquidare continuano ad aumentare

3.6.

Gli impegni di bilancio ancora da liquidare (4) hanno registrato un incremento di 9,1 miliardi di euro, pari all'8 %, passando a 119 miliardi di euro (cfr. tabella 3.1 ). Il 94 % di tale incremento è legato alle azioni strutturali, con 4 miliardi di euro per i programmi dell'UE-15 e 3 miliardi di euro per quelli dell'UE-10. Quasi 3 miliardi di euro dell'incremento per le azioni strutturali riguardano il Fondo di coesione. Per quanto riguarda l'insieme delle spese dissociate, gli impegni ancora da liquidare rappresentano, nel complesso, 2,4 anni di pagamenti al tasso di esecuzione attuale (2,2 anni nel 2004).

3.6.

Un aumento degli impegni di bilancio ancora da liquidare (RAL) connesso ad operazioni strutturali nei paesi EU-10 era prevedibile, in quanto normalmente gli impegni iscritti in bilancio sono in qualche misura più elevati dei pagamenti nei primi anni di programmazione.

Tabella 3.1 — Evoluzione del saldo degli impegni non ancora liquidati nel 2005

 

Per categoria

Totale

Agricoltura

Azioni strutturali

Politiche interne

Azioni esterne

Amministrazione

Riserve

Strategia di preadesione

Compensazione

Arrotondamenti

Stanziamenti non dissociati

Stanziamenti dissociati

Impegni riportati

Saldo riportato

1 313

108 834

110 147

1 452

73 285

13 450

12 313

808

0

8 840

0

–1

Pagamenti

–1 072

–42 852

–43 924

–1 394

–31 184

–4 415

–3 306

– 673

0

–2 953

0

1

Disimpegni

–47

–2 245

–2 293

–5

–1 304

– 410

– 405

–35

0

– 133

0

–1

Annullamenti

– 191

0

– 191

–47

–1

–24

–18

–96

0

–5

0

0

Impegni contratti nel 2005

Impegni contratti

55 589

60 689

116 278

48 928

42 490

9 548

5 516

6 355

140

1 994

1 305

2

Pagamenti

–54 311

–6 600

–60 911

–47 071

–1 580

–3 556

–1 707

–5 518

– 140

–32

–1 305

–2

Annullamenti

–26

0

–26

0

–2

–12

–6

–5

0

–1

0

0

Arrotondamenti

–1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Impegni ancora da liquidare a fine 2005

1 254

117 826

119 080

1 863

81 704

14 581

12 387

836

0

7 710

0

–1

Fonte: Conti annuali 2005.

3.7.

Il grafico 3.1 mostra il valore degli impegni ancora da liquidare per le spese dissociate dal 1994 ad oggi, in costante aumento in termini sia assoluti che relativi. L'aumento è dovuto:

all'effetto cumulativo del sottoutilizzo nel periodo 1999-2003, che ha condotto all'annullamento di 40 miliardi di euro di stanziamenti di pagamento (5), e

ad un bilancio in crescita, in parte dovuto all'allargamento, in cui gli stanziamenti per impegni sono generalmente maggiori di quelli per pagamenti.

3.7.

Un aumento significativo del livello assoluto dei RAL era anch'esso prevedibile, in quanto conseguenza naturale della modifica delle disposizioni relative agli impegni e ai pagamenti nell’ambito dei Fondi strutturali per il periodo 2000-2006.

Nel prossimo triennio, il tasso di esecuzione per le azioni strutturali deve essere più elevato

3.8.

Data la natura della procedura di bilancio, il saldo degli impegni non ancora liquidati non rispecchia l'intero ammontare degli impegni giuridici delle Comunità europee (cfr. paragrafo 3.1). Alla fine del 2005, impegni giuridici per 48,4 miliardi di euro non si erano ancora tradotti in impegni di bilancio. Nella fattispecie, gli impegni giuridici non ancora liquidati equivalevano a 3,4 anni di pagamenti. Tale situazione deve essere considerata alla luce dei vari termini stabiliti per l'esecuzione dei pagamenti nell'ambito delle diverse aree di bilancio.

3.8.

Gli indicatori utilizzati nei paragrafi 3.8-3.11 dovrebbero essere interpretati con attenzione. Il tasso di «impegni giuridici non liquidati» relativo ai pagamenti in un determinato anno non costituisce di per sé un indicatore utile per le ragioni citate dalla Corte.

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3.9.

La maggior parte del saldo degli impegni di bilancio non ancora liquidati si riferisce alle azioni strutturali. Alla fine del 2005, gli impegni ancora da liquidare per il periodo di programmazione 2000-2006 dei Fondi strutturali ammontavano a 67 miliardi di euro, equivalenti a 2, 3 anni di spese al tasso di esecuzione del 2005, in lieve aumento rispetto al 2004. Gli impegni giuridici non ancora trasformati in impegni di bilancio ammontano in totale a 39 miliardi di euro. Pertanto, gli impegni giuridici non ancora liquidati per il periodo di programmazione 2000-2006 dei Fondi strutturali alla fine del 2005 ammontavano in totale a 106 miliardi di euro. Ciò corrisponde a 3,6 anni di pagamenti al tasso di esecuzione del 2005 rispetto ai quasi cinque anni del 2004. La diminuzione è in parte dovuta ad un più alto livello di pagamenti rispetto al 2004, ma è soprattutto una conseguenza naturale del fatto che il 2005 è un anno più prossimo alla fine del ciclo di pagamenti del programma (cfr.  grafico 3.2 ).

 

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3.10.

Il volume di spesa necessario per liquidare gli impegni giuridici pendenti per i Fondi strutturali deve essere considerato tenendo conto della scadenza della fine del 2008 (6), entro la quale i beneficiari devono sostenere la spesa. Per rispettare tale scadenza, gli Stati membri dovranno incrementare ulteriormente i loro già elevati livelli di spesa. Ciò sarà difficile da realizzare in quanto, verso la fine del ciclo di programmazione, man mano che i progetti vengono ultimati, le spese tendono a ridursi. Dal 2007 dovrebbero inoltre iniziare le spese per il ciclo di programmazione 2007-2013, ma la necessità di completare l'attuale ciclo rischia di ritardare l'inizio e la successiva realizzazione dei nuovi programmi (7).

3.10.

Gli Stati membri e la Commissione sono consapevoli della necessità di essere vigili per garantire che il passaggio tra due cicli avvenga senza traumi, e ciò tanto in termini di garanzia dell’esecuzione dei programmi quanto di assunzione del carico di lavoro supplementare dovuto alla definizione di nuovi programmi. La chiusura dei programmi per il periodo 2000-2006 è già in fase di preparazione da parte della Commissione e degli Stati membri.

La Commissione proporrà dotazioni di bilancio adeguate al prevedibile volume delle domande di pagamento ammissibili concernenti sia il periodo di programmazione 2000-2006 sia il periodo 2007-2013. Non necessariamente negli ultimi anni dell’attuale ciclo di programmazione la spesa subirà una riduzione: parte dei fondi destinati a programmi del periodo attuale saranno corrisposti negli anni 2007-2011, dando quindi luogo a una sovrapposizione con il periodo successivo (8).

Nell’attuale ciclo — diversamente dal ciclo 1994-1999 — la regola n + 2 costituisce un incentivo considerevole, per gli Stati membri, a garantire che l’esecuzione proceda ad un ritmo sufficientemente elevato in quanto i fondi non utilizzati in tempo utile sono disimpegnati.

3.11.

Per quel che riguarda il Fondo di coesione, le spese sono state inferiori al previsto, soprattutto a causa di un utilizzo dei fondi nei nuovi Stati membri inferiore alle previsioni. Un bilancio rettificativo ha ridotto gli stanziamenti di pagamento di 0,9 miliardi di euro (30 %), e gli impegni ancora da liquidare sono passati da 9,7 miliardi di euro nel 2004 a 12,5 miliardi di euro alla fine del 2005. Di conseguenza, gli impegni giuridici non ancora liquidati per il Fondo di coesione sono ammontati in totale a 18,6 miliardi euro, equivalenti a 8,5 anni di pagamenti al tasso di spesa del 2005. Tuttavia, a differenza dei Fondi strutturali, non esiste una scadenza giuridica generale entro la quale debbano essere effettuati i pagamenti.

3.11.

L’allargamento del maggio 2004 ha comportato un aumento significativo degli impegni giuridici non ancora liquidati, mentre l’impatto dei nuovi programmi sui pagamenti è necessariamente limitato all’avvio dei programmi.

I disimpegni effettuati secondo la regola dell'anno n + 2 sono stati modesti

3.12.

La regola dell'anno n + 2 riguarda i Fondi strutturali e prevede l'annullamento degli impegni in relazione ai quali non sia stata presentata alcuna domanda di pagamento nei due anni successivi all'esercizio in cui l'impegno è stato contratto. Essa mira ad evitare un cumulo eccessivo di impegni non ancora liquidati (9). Nel 2005, sono stati annullati, in applicazione della regola n + 2, solo 286 milioni di euro di impegni ancora da liquidare. Tale importo era di poco superiore a quello del 2004 (245 milioni di euro) ma rappresentava appena lo 0,9 % delle frazioni di impegni contratti da più di due anni e suscettibili quindi di essere annullate (e lo 0,4 % del saldo complessivo degli impegni ancora da liquidare).

3.12.

I pagamenti di acconti all’inizio del periodo di programmazione, che per il ciclo 2000-2006 costituiva il 7 % della dotazione totale di ciascun programma EU-15, forniscono una protezione relativamente a lungo termine nei confronti dei disimpegni dovuti alla regola n + 2 in quanto gli acconti riducono il livello di rimborsi necessario per evitare annullamenti automatici.

Tale protezione si affievolisce col tempo, e può condurre ad una crescente percentuale di annullamenti a seguito dell’applicazione della regola n + 2 negli anni successivi (cfr. risposta della Commissione al punto 2.24 della relazione annuale della Corte relativa all’esercizio 2004). I paesi EU-10 saranno soggetti alla procedura n + 2 per la prima volta alla fine del 2006.

3.13.

In pratica, la regola dell'anno n + 2 può incoraggiare gli Stati membri a presentare le domande subito dopo aver effettuato i pagamenti sottostanti ai beneficiari finali, e non quando le spese sono state effettivamente sostenute da tali beneficiari. Il rischio è che gli Stati membri, per evitare gli annullamenti, presentino domande per spese non ammissibili o anticipate (ma non effettive). Tali pratiche possono ridurre l'efficacia della regola dell'anno n + 2.

3.13.

La Commissione è consapevole del rischio e resta vigilante nei confronti di eventuali abusi nell’esercitare la propria attività di controllo.

3.14.

La maggior parte degli annullamenti effettuati in applicazione della regola suddetta riguardano il Fondo sociale europeo. Inoltre, come già nel 2004, nuovi impegni provenienti dalla riserva di performance (10) sono stati, in alcuni casi, assegnati ai programmi in relazione ai quali erano stati cancellati degli impegni, annullando così parzialmente l'effetto della procedura (11).

3.14.

Poiché gli stanziamenti non possono essere trasferiti da un obiettivo all’altro (importi fissati nel Consiglio europeo di Berlino del 1999 e nel regolamento dei Fondi strutturali) la concorrenza per l’assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza è limitata ai programmi di uno Stato membro nell’ambito di un unico obiettivo.

Esiste un solo DOCUP Obiettivo 3 nei Paesi Bassi, e pertanto in questo caso l’unica opzione consisteva nell’assegnare la riserva a tale programma. Tuttavia, la riserva è stata assegnata alle priorità del programma con migliori risultati (cfr. risposta della Commissione al punto 2.25 della relazione annuale della Corte per il 2004).

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

3.15.

L'elevato tasso di esecuzione nel 2005 e la gestione attiva del bilancio si sono basati sul miglioramento dell'esecuzione di bilancio del 2004. In particolare, i grandi programmi di spesa sono proseguiti ai livelli previsti, anche se si sono registrate difficoltà di assorbimento nell'UE-10, soprattutto per quanto riguarda il Fondo di coesione. Nonostante l'elevato tasso di spesa, gli impegni ancora da liquidare sono aumentati dell'8 % raggiungendo il massimo storico di 119 miliardi di euro, equivalenti al valore dei pagamenti di 2,4 anni.

3.15.

Un incremento degli impegni ancora da liquidare è prevedibile in conseguenza dell’aumento del volume di bilancio degli stanziamenti differenziati per programmi pluriennali a seguito dell’allargamento.

3.16.

Per i Fondi strutturali (che rappresentano la parte più cospicua delle spese dissociate e degli impegni ancora da liquidare), il livello di spesa, già elevato, deve essere ulteriormente incrementato se si vuole garantire il rispetto da parte dei beneficiari della scadenza prevista per sostenere le spese (fine 2008) per i programmi 2000-2006. Ciò sarà particolarmente difficile dal momento che le spese tendono a diminuire nella fase conclusiva dei programmi. Vi è pertanto il rischio che, come in passato, la chiusura posteriore dei programmi in corso possa ritardare l'avvio e l'esecuzione dei programmi 2007-2013.

3.16.

Non necessariamente il livello di spesa si ridurrà nella fase conclusiva dell’attuale ciclo. Stando ai dati disponibili in merito alle tendenze di esecuzione dei programmi dell’attuale periodo di programmazione, non si registra alcuna decelerazione significativa. Gli Stati membri e la Commissione sono consapevoli della necessità di restare vigilanti per garantire che il passaggio al ciclo successivo avvenga senza traumi sia per garantire l’esecuzione dei programmi sia per far fronte al carico di lavoro aggiuntivo dovuto alla definizione di nuovi programmi. La Commissione e gli Stati membri stanno già preparando la chiusura dei programmi del ciclo 2000-2006.

3.17.

Un'efficace gestione di bilancio richiede un bilancio realistico ed adeguato che tenga conto del profilo dei pagamenti previsto, ed in particolare della capacità di assorbimento degli Stati membri e dei paesi beneficiari. Per il primo triennio dell'attuale periodo di programmazione, tale condizione non si è verificata. Gli impegni per i principali programmi di spesa sono ripartiti in frazioni omogenee che non rispecchiano i tempi o il profilo dei pagamenti. Il basso livello di spesa all'inizio dei programmi ha determinato un accumulo degli impegni ancora da liquidare; inoltre, passano molti anni prima che gli impegni contratti vengano liquidati.

3.17.

In termini di esecuzione degli stanziamenti di pagamento disponibili il 2005 si è rivelato un anno molto positivo, riflettendo parzialmente un’elaborazione del bilancio realistica e adeguata.

La Commissione iscrive gli impegni in bilancio conformemente all’accordo conseguito con gli Stati membri in merito alle prospettive finanziarie e ai sensi del regolamento dei Fondi strutturali.

3.18.

Tale situazione è causata da un aumento costante e progressivo dei bilanci annuali degli impegni e dei pagamenti. La Commissione ha basato questi ultimi sull'aspettativa che, quando i cicli di programmazione si sovrappongono, la minore domanda di pagamenti all'inizio del nuovo periodo verrà compensata dai pagamenti della fine del ciclo precedente (12). Quando ciò non avviene (come accaduto per il periodo 2000-2003), si determina un considerevole sottoutilizzo. Vi è pertanto il rischio che i livelli di spesa permangano elevati ben al di là del periodo 2000-2006 delle prospettive finanziarie.

3.18.

Le dotazioni di bilancio della Commissione sono basate su un’analisi dettagliata dei requisiti per ciascun ciclo di programmazione.

Conformemente all’attuale quadro normativo (e di quello attualmente discusso dall’autorità legislativa per il periodo 2007-2013) livelli significativi di spesa associati a un determinato periodo di programmazione continuano a sovrapporsi per alcuni anni nel ciclo successivo. La Commissione intende monitorare attentamente la situazione al fine di ridurre il rischio che insorgano problemi all’inizio del nuovo ciclo di programmazione.

3.19.

Nel caso dei Fondi strutturali, la regola dell'anno n + 2 ha dato finora luogo a pochi annullamenti di impegni. La sua efficacia quale strumento di gestione del bilancio può risultare compromessa se, per impedire l'annullamento degli impegni, gli Stati membri presentano domande basate su pagamenti non ammissibili o anticipati.

3.19.

Il livello di annullamento degli impegni non costituisce di per sé un indicatore utile dell’efficacia della regola n + 2, precisamente perché tale regola incide sulla promozione dell’esecuzione di bilancio.

La Commissione concorda pienamente sulla necessità di applicare la procedura n + 2 con estremo rigore.

3.20.

La Corte raccomanda che la Commissione analizzi attentamente l'imminente completamento degli attuali programmi di spesa nel quadro delle azioni strutturali e il relativo impatto sull'avvio dei programmi successivi. Per quanto riguarda i Fondi strutturali, la Commissione dovrà inoltre assicurare l'effettiva applicazione della regola dell'anno n + 2, che la obbligherà ad annullare impegni di bilancio per un importo significativo, a meno che gli Stati membri non riescano ad accrescere ulteriormente il tasso delle spese ammissibili.

3.20.

La Commissione concorda con la raccomandazione della Corte.

La Commissione continuerà a garantire l’efficace applicazione della regola n + 2.

3.21.

Per il periodo di programmazione 2007-2013, la Commissione dovrebbe:

fare in modo che i programmi vengano adottati rapidamente e che si basino su ipotesi ragionevoli,

esaminare in maniera critica le previsioni di spesa degli Stati membri, e

fare in modo che l'attività annuale di budgeting per tutta la durata del periodo sia in linea con le ipotesi realistiche sul tasso di esecuzione delle spese.

3.21.

La Commissione accoglie favorevolmente la raccomandazione formulata.


(1)  Informazioni dettagliate sull'esecuzione del bilancio 2005 figurano nel documento della Commissione intitolato «Relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio — Esercizio finanziario 2005» (http://ec.europa.eu/budget/publications/fin_manag_account_en.htm)

(2)  Per una spiegazione più approfondita del riporto di stanziamenti, si rinvia al paragrafo 7.3 dell' allegato I .

(3)  L'eccedenza di bilancio, che differisce dal risultato economico, rispecchia la misura in cui il bilancio non è stato utilizzato. L'eccedenza non è una riserva accumulabile cui attingere negli esercizi successivi per finanziare la spesa. Le entrate inutilizzate che l'eccedenza rappresenta sono compensate con le risorse proprie da riscuotere per l'esercizio successivo.

(4)  Cfr. paragrafo 3.2.

(5)  Cfr. paragrafo 2.12 della relazione annuale della Corte sull'esercizio finanziario 2003.

(6)  In alcuni casi, la scadenza è l'inizio o la metà del 2009.

(7)  In passato, la chiusura ha costituito una fase difficile del ciclo di programmazione: «I problemi di natura amministrativa e finanziaria inerenti al completamento dei programmi 1994-1999 hanno ampiamente contribuito al ritardo nell'avvio dei programmi del periodo 2000-2006» [COM (2002) 528 def., pag. 4].

(8)  Il termine ultimo per l’ammissibilità delle spese relative ai programmi del ciclo 2000-2006 è normalmente dicembre 2008, conformemente alla regola N + 2. Tuttavia, il saldo finale del 5 % di un programma può essere corrisposto solo quando gli Stati membri abbiano presentato documenti di chiusura soddisfacenti, il termine ultimo per la presentazione dei quali è l’inizio del 2010. In pratica ciò significa che alcuni pagamenti saranno effettuati nel 2010 e nel 2011.

(9)  Risposta della Commissione al paragrafo 2.23 della relazione annuale della Corte sull'esercizio finanziario 2004. Si veda anche la risposta della Commissione al paragrafo 2.48 della relazione annuale della Corte sull'esercizio finanziario 2003: «La regola “n + 2” dovrebbe favorire una stabilizzazione del livello degli stanziamenti* (*impegni, n.d.t.) in sospeso nei prossimi anni…».

(10)  Il 4 % degli stanziamenti assegnati a ciascuno Stato membro è stato messo a riserva per essere distribuito ai programmi più efficaci in tre frazioni dal 2004 al 2006.

(11)  Ad esempio nel caso dei 79 milioni di euro disimpegnati da un programma, nei Paesi Bassi, in applicazione della regola dell’anno n + 2, 24 milioni sono stati assegnati allo stesso programma attraverso la riserva di performance.

(12)  Cfr. risposta della Commissione al paragrafo 2.16 della relazione annuale della Corte sull'esercizio finanziario 2003: «La sovrapposizione di cicli di programma per i programmi pluriennali permette di migliorare l'evoluzione dei pagamenti nel tempo. Ad esempio all'inizio di un nuovo periodo di programma per i Fondi strutturali, i pagamenti effettuati rispetto ai programmi del periodo precedente compensano di norma il livello ridotto dei pagamenti nel quadro dei programmi in corso prima che essi raggiungano la velocità di crociera.»


CAPITOLO 4

Entrate

INDICE

Introduzione

Valutazione specifica nel quadro della dichiarazione di affidabilità

Ambito dell'audit

Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

Funzionamento dei sistemi di supervisione e controllo

Sistemi di supervisione e controllo della Commissione

Sistemi di supervisione e controllo negli Stati membri

Conclusioni e raccomandazioni

Seguito dato a precedenti osservazioni

Risorse proprie tradizionali: aggiustamento della contabilità B

OSSERVAZIONI DELLA CORTE

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

INTRODUZIONE

4.1.

Le entrate del bilancio dell'Unione europea sono costituite da risorse proprie e da altre entrate. Come mostrano la tabella 4.1 , il grafico 4.1 e il grafico 4.2 , le risorse proprie costituiscono di gran lunga la principale fonte di finanziamento delle spese a titolo del bilancio (94,3 %).

 

Tabella 4.1 — Entrate degli esercizi finanziari 2004 e 2005

(milioni di euro)

Tipo di entrata e linea di bilancio corrispondente

Entrate effettive nel 2004

Evoluzione del bilancio 2005

Entrate effettive nel 2005

variazione in % (dal 2004 al 2005)

Bilancio iniziale

Bilancio finale

 

(a)

(b)

(c)

(d)

e = [(d) – (a)]/(a)

1

Risorse proprie tradizionali (al netto delle spese di riscossione del 25 %)

12 307,1

12 363,0

13 944,0

14 063,1

14,3

— Diritti agricoli (Capitolo 10)

1 313,4

819,5

1 119,4

1 350,8

2,8

— Contributi zucchero e isoglucosio (Capitolo 11)

401,6

793,6

793,8

695,1

73,1

— Dazi doganali (Capitolo 12)

10 592,1

10 749,9

12 030,8

12 017,2

13,5

2

Risorsa IVA

13 912,1

15 313,5

15 956,0

16 018,0

15,1

— Risorsa IVA dell'esercizio corrente (Capitolo 13)

13 679,3

15 313,5

15 556,0

15 618,9

 

— Saldi relativi ad esercizi precedenti (Capitolo 31)

232,8

0,0

400,0

399,1

 

3

Risorsa RNL

68 982,0

77 583,0

70 935,4

70 860,6

2,7

— Risorsa RNL dell'esercizio corrente (Capitolo 14)

69 214,2

77 583,0

68 884,1

68 811,6

 

— Saldi relativi ad esercizi precedenti (Capitolo 32)

– 232,2

0,0

2 051,3

2 049,0

 

4

Saldi e aggiustamenti

– 148,0

0,0

0,0

– 130,6

–11,8

— Correzione Regno Unito (Capitolo 15)

– 149,3

0,0

0,0

– 120,3

 

— Calcolo finale correzione Regno Unito (Capitolo 35)

1,3

0,0

0,0

–10,3

 

5

Altre entrate

8 458,7

1 040,5

4 848,6

6 279,5

–25,8

— Eccedenza dell'esercizio precedente (Capitolo 30)

5 693,0

0,0

3 262,7

3 262,7

–42,7

— Entrate varie (Titoli da 4 a 9)

2 765,7

1 040,5

1 585,9

3 016,8

9,1

Totale generale

103 511,9

106 300,0

105 684,0

107 090,6

3,5

Fonte: Bilanci e bilanci rettificativi relativi all'esercizio 2005; Conti annuali delle Comunità europee 2005.

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4.2.

Esistono tre categorie di risorse proprie: le risorse proprie tradizionali (2) (dazi doganali, diritti agricoli e contributi «zucchero») (13,3 %), le risorse proprie calcolate sulla base dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) riscossa dagli Stati membri (14,9 %) e le risorse proprie provenienti dal reddito nazionale lordo (RNL) degli Stati membri (66,1 %) (3).

 

VALUTAZIONE SPECIFICA NEL QUADRO DELLA DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

Ambito dell'audit

Risorse proprie tradizionali

4.3.

I principali rischi cui è soggetta la riscossione delle risorse proprie tradizionali sono l'evasione dei diritti da parte del contribuente per falsa dichiarazione o semplicemente per contrabbando, gli errori di calcolo o il mancato accertamento dei diritti per errori non individuati o carenze dei sistemi applicati dalle autorità doganali e gli errori o le omissioni nella contabilità dei diritti accertati tenuta dagli Stati membri.

 

4.4.

L'audit dei conti svolto dalla Corte non può riguardare importazioni che non sono state dichiarate o che sono sfuggite alla vigilanza doganale. L'audit della Corte ha incluso comunque una valutazione dei sistemi di supervisione e controllo, sia presso la Commissione che negli Stati membri, intesa a stabilire se questi forniscano una ragionevole garanzia di completezza. L'audit è consistito in un esame dell'organizzazione della vigilanza doganale e dei sistemi nazionali per la contabilizzazione delle risorse proprie tradizionali in otto Stati membri (4) (cfr. paragrafo 4.22), un esame dell'efficacia dei dispositivi per l'assistenza reciproca (cfr. paragrafo 4.10-4.12), un esame dei conti della Commissione relativi alle risorse proprie tradizionali ed un'analisi del flusso di dazi al fine di ottenere la ragionevole garanzia che gli importi registrati sono completi e corretti.

 

Risorse proprie IVA e RNL

4.5.

Le risorse proprie IVA e RNL riflettono statistiche macroeconomiche basate su dati che non possono essere verificati direttamente. Per tale ragione, l'audit relativo alle risorse proprie IVA e RNL si è basato innanzitutto sull'esame degli aggregati macroeconomici preparati dagli Stati membri (sotto forma di previsioni o di cifre definitive) e trasmessi alla Commissione. Esso ha inteso valutare il sistema di elaborazione dati della Commissione fino alla fase in cui tali diritti vengono definitivamente inglobati nei conti finali. L'audit ha riguardato perciò la compilazione del bilancio annuale e la sua esecuzione per quanto riguarda i pagamenti effettuati dagli Stati membri. Inoltre, la Corte ha continuato l'esame dei sistemi di supervisione e controllo per quanto riguarda la compilazione dei conti nazionali da parte degli uffici di statistica degli Stati membri.

 

Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

Risorse proprie tradizionali

4.6.

Sono stati riscontrati errori lievi nelle dichiarazioni in dogana (le operazioni su cui sono basate le risorse proprie tradizionali), ma che non incidono in misura rilevante sui conti. Tuttavia, le risorse proprie tradizionali relative ad alcune operazioni, che avrebbero dovuto essere messe a disposizione della Commissione tempestivamente, sono state incorrettamente trattenute e registrate in una contabilità separata (la contabilità B).

4.6.

La Commissione invita gli Stati membri a corrispondere interessi di mora per qualsiasi ritardo accertato nel mettere a disposizione risorse proprie tradizionali.

4.7.

Come negli esercizi precedenti, sia l'audit della Corte che le ispezioni della Commissione (cfr. paragrafo 4.9) hanno rilevato problemi sistematici nella contabilità B in alcuni Stati membri (5). Alcuni errori riguardano le modalità di registrazione nei conti. Negli Stati membri in cui la contabilità B rappresenta il 34 % del totale, le obbligazioni doganali parzialmente garantite sono comunque registrate integralmente nella contabilità B, comportando così ritardi nel mettere a disposizione della Commissione la parte provvista di garanzie. Altri errori sono dovuti al fatto che gli Stati membri non hanno modificato i sistemi contabili per poter registrare con precisione le somme oggetto di contestazione o di recuperi o sono imputabili a controlli interni insufficienti sulla compilazione delle relazioni. A seguito di ciò, 22,7 milioni di euro di dazi potenziali sono oggetto di discussioni tra la Commissione e la Germania.

4.7.

La Commissione condivide il parere della Corte. La pratica di includere importi non contestati nella contabilità B perché la garanzia potrebbe essere insufficiente non è corretta, ed è inoltre contraria alle istruzioni date dalla Commissione agli Stati membri. La Commissione intende adottare misure opportune — tra cui la procedura d’infrazione — per evitare questa pratica scorretta.

La Germania in un primo momento ha apportato rettifiche alla sua contabilità B per un totale di 40 milioni di euro. La Commissione continua a richiedere che le conseguenze finanziarie delle rettifiche siano identificate secondo una metodologia affidabile. Finora ciò è avvenuto per poco meno della metà delle rettifiche, e sono stati messi a disposizione 387 415 euro. La Germania è stata invitata a fornire ulteriori prove per l’importo restante (circa 22,7 milioni di euro), mentre la Commissione si riserva di adottare in seguito le misure del caso.

Risorse proprie IVA e RNL

4.8.

L'audit della Corte non ha constatato irregolarità rilevanti per quanto riguarda i pagamenti delle risorse proprie IVA e RNL da parte degli Stati membri.

 

Funzionamento dei sistemi di supervisione e controllo

Sistemi di supervisione e controllo della Commissione

Risorse proprie tradizionali

4.9.

La Corte ha esaminato i controlli svolti dalla Commissione (6) ed ha tenuto conto dei relativi risultati. Come per gli esercizi precedenti, è emerso che la metodologia applicata dalla Commissione era basata su principi validi e la documentazione prodotta era adeguata. I controlli hanno permesso di rilevare che i sistemi per la riscossione delle risorse proprie erano in genere soddisfacenti, ma hanno confermato la perdurante scarsa affidabilità della contabilità B in alcuni Stati membri (cfr. paragrafo 4.7).

 

Assistenza reciproca in materia doganale

4.10.

Un aspetto importante dei sistemi di supervisione e controllo è il coordinamento delle azioni intraprese dagli Stati membri e dalla Commissione per proteggere gli interessi finanziari della Comunità da frodi e irregolarità (7). Carenze relative a tali sistemi rischierebbero di compromettere la riscossione dei dazi nella loro totalità. Il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio (8) reca disposizioni specifiche sulla reciproca assistenza nel settore doganale e agricolo. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) fornisce il supporto della Commissione a quest'attività di cooperazione.

 

4.11.

Sono state riscontrate ancora incoerenze nelle comunicazioni degli Stati membri sui casi di assistenza reciproca, nonché lunghissimi ritardi, talvolta superiori ai cinque anni, nella fase delle indagini a livello amministrativo, che potrebbero determinare una perdita di entrate per effetto della prescrizione che in genere si applica dopo tre anni. Questa constatazione è in linea con quanto osservato dalla Corte nel recente audit sulla gestione dell'OLAF (9), e cioè che non sono state stabilite negli Stati membri norme per attuare un monitoraggio coerente dei progressi conseguiti nell’ambito delle procedure di assistenza reciproca.

4.11.

La fase investigativa può essere tanto complessa quanto lunga. Laddove risulti che gli Stati membri non sono intervenuti tempestivamente in casi comprovati di irregolarità, determinando quindi una perdita di entrate, la Commissione ha chiesto a tali paesi di provvedere al pagamento dei dazi andati perduti congiuntamente agli interessi di mora per il ritardo nella messa a disposizione.

Tuttavia, la Commissione aveva già effettuato una valutazione della gestione dei messaggi di Assistenza reciproca (AR) tra Stati membri. In tale ambito era stata riscontrata l’esigenza di una procedura più moderna che agevoli la raccolta, la trasmissione e l’esame delle informazioni da parte degli Stati membri e riduca i tempi di reazione. Attualmente è in corso un’azione che prevede la migrazione degli attuali moduli AFIS (Sistema d'informazione antifrode) verso nuove tecnologie web. Inoltre, la Commissione e gli Stati membri hanno concordato di integrare in questo processo sviluppi del sistema elettronico di assistenza reciproca.

4.12.

La direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale (DG TAXUD) ha introdotto di recente il RIF (Risk Information Form), un sistema per lo scambio delle informazioni relative ai controlli e ai rischi tra i servizi doganali degli Stati membri. Il 90 % dei campi di dati del formulario RIF figurano anche nei moduli standard per le comunicazioni per l'assistenza reciproca e le informazioni tratte da questi due sistemi sono utilizzate in molti casi dagli stessi servizi degli Stati membri, compresi i servizi di indagine/intelligence e di controllo. Anche se un rischio potenziale è stato dichiarato mediante il RIF, in caso di violazione della normativa doganale il regolamento impone di inviare un messaggio parallelo all'OLAF attraverso la procedura di assistenza reciproca.

4.12.

Il regolamento del Consiglio 648/2005 ha introdotto una disposizione generale concernente un quadro comunitario di gestione dei rischi delle dogane. Gli scambi in ambito RIF costituiscono parte integrante di tale quadro e, secondo la Commissione, attualmente le informazioni RIF soddisfano uno dei requisiti fondamentali, quello di raggiungere un più vasto numero di funzionari responsabili dei controlli in prima linea.

OLAF e TAXUD hanno avviato un regime di cooperazione, e continueranno a collaborare per garantire la massima sinergia tra AFIS e RIF, tenendo conto delle differenze tra requisiti per la prima fase del controllo e azioni connesse all’azione antifrode.

Risorsa propria IVA

4.13.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2005, la Commissione è riuscita a mantenere invariata la frequenza e la qualità delle ispezioni in loco nell'Unione europea allargata.

 

4.14.

Il numero delle riserve pendenti (10) relative agli estratti IVA degli Stati membri resta elevato. Con 37 riserve revocate e 41 nuove riserve emesse, il numero è salito a 111 alla fine dell'esercizio 2005 (cfr. tabella 4.2 per la ripartizione delle riserve per Stato membro interessato). La Commissione non ha stimato l'impatto finanziario di tali riserve.

4.14.

La Commissione avanza riserve quando non approva le cifre fornite dagli Stati membri o i metodi da essi utilizzati ovvero quando richiede prove che giustifichino gli importi o i metodi usati o quando uno Stato membro non presenta alcuna cifra. Per le ragioni sopra esposte è spesso difficile formulare una stima attendibile del relativo impatto finanziario. Inoltre, la Commissione non vorrebbe che tale stima scoraggiasse gli Stati membri dall’espletamento del compito, talvolta difficile, di fornire dati accurati e di usare adeguati metodi di calcolo. La Commissione intende comunque riesaminare tale questione.

Tabella 4.2 — Riserve in materia di IVA al 31 dicembre 2005

Stati membri (11)

Numero di riserve pendenti al 31.12.2004

Riserve espresse nel 2005

Riserve revocate nel 2005

Numero di riserve pendenti al 31.12.2005

Anno più remoto a cui si applicano le riserve

Belgio

4

5

3

6

1989

Danimarca

1

0

0

1

1991

Germania

17

8

8

17

1999

Grecia

13

0

0

13

1997

Spagna

3

6

3

6

1999

Francia

9

4

6

7

1993

Irlanda

1

9

0

10

1998

Italia

12

0

1

11

1995

Lussemburgo

3

1

3

1

1997

Paesi Bassi

2

1

2

1

2001

Austria

3

5

0

8

1995

Portogallo

5

0

0

5

1996

Finlandia

6

1

0

7

1995

Svezia

21

1

11

11

1995

Regno Unito

7

0

0

7

1995

Totale

107

41

37

111

 

4.15.

La Corte rileva che la revoca di una riserva dipende in gran parte dall'adeguatezza delle azioni adottate dallo Stato membro in questione. Per talune riserve, può essere avviata una procedura d'infrazione presso la Corte di giustizia europea. Al di fuori di questa procedura, non esiste attualmente uno strumento efficace per far sì che Stati membri forniscano informazioni adeguate entro termini ben precisi, consentendo così alla Commissione di decidere in merito alla revoca delle riserve in tempi ragionevoli.

4.15.

Le riserve costituiscono un dispositivo per mantenere soggetti a rettifica i punti deboli degli estratti IVA oltre il termine di quattro anni prescritto dalla normativa comunitaria. La Commissione ritiene che nei casi in cui gli Stati membri applicano erroneamente la normativa in materia di IVA o di risorse proprie, la procedura di infrazione può costituire una soluzione. Per altri casi, la Commissione esaminerà la possibilità e l’opportunità di introdurre — ad esempio nel contesto del regolamento (CE) n. 1553/89 del Consiglio — uno strumento del tipo proposto dalla Corte.

Risorsa propria RNL

4.16.

Per quanto riguarda la risorsa propria RNL, le verifiche svolte dalla Commissione sui conti nazionali su cui sono basate le cifre trasmesse nei questionari RNL (12) sono ancora insufficienti. Nel 2005, i controlli svolti dalla Commissione nell'ambito dei sistemi di supervisione e controllo si sono limitati a verifiche documentali (13) sulla qualità e la coerenza dei dati riportati nei questionari annuali sull'RNL presentati dagli Stati membri.

4.16.

In autunno la Commissione verifica i questionari annuali RNL utilizzando il medesimo elenco di controllo standard per tutti gli Stati membri, facendo affidamento sulla conoscenza delle pratiche dei vari paesi degli esperti della Commissione ed eventualmente richiedendo informazioni supplementari agli Stati membri. I questionari RNL sono trasmessi al comitato RNL per l’opportuno esame. Tale approccio fa sì che i dati siano adeguati all’uso provvisorio ai fini dei calcoli di bilancio, tenendo conto delle riserve pendenti degli Stati membri.

A complemento di tale verifica documentale, nel 2008 — quando i nuovi inventari saranno resi disponibili ed analizzati — la Commissione riprenderà le sue missioni di controllo nei vari Stati membri prestando maggior attenzione alle fonti, ai metodi utilizzati e alle riserve. Nell’ambito di tale esercizio sarà necessario tener conto dei limiti delle risorse disponibili.

4.17.

Nella relazione annuale sull'esercizio finanziario 2004 (14), la Corte evidenziava alcune carenze nelle relazioni sulla qualità presentate dagli Stati membri. Da un esame delle relazioni sulla qualità trasmesse nel 2005, risulta che è stato posto rimedio alla maggior parte delle carenze, ma mancano tuttora informazioni sui risultati delle indagini svolte dagli Stati membri sulla qualità dell'RNL e dei suoi componenti.

4.17.

La Commissione ha esortato gli Stati membri ad intensificare i propri sforzi in ordine alle relazioni concernenti le loro indagini sulla qualità RNL (cfr. risposta al punto 4.30, lettera c).

4.18.

Alla fine dell'esercizio finanziario 2005, erano pendenti complessivamente 63 riserve specifiche (15) (la maggior parte relative agli esercizi 1995-2001) con una ripartizione non omogenea tra gli Stati membri dell'UE-15, per quanto riguarda sia il numero delle riserve che le azioni adottate per ottenerne la revoca (cfr. tabella 4.3 ).

 

Tabella 4.3 — Riserve in materia di RNL al 31 dicembre 2005

Stati membri (16)

Numero di riserve pendenti al 31.12.2004

Riserve espresse nel 2005

Riserve revocate nel 2005

Numero di riserve pendenti al 31.12.2005 (17)

Belgio

3

3

Danimarca

5

5

Germania

1

3

1

3

Grecia

7

7

Spagna

5

5

Francia

8

8

Irlanda

4

4

Italia

4

4

Lussemburgo

1

8

1

8

Paesi Bassi

4

2

2

Austria

4

3

1

Portogallo

4

4

Finlandia

3

3

Svezia

0

0

Regno Unito

6

6

Totale

59

11

7

63

4.19.

La Commissione dovrà emettere un'ulteriore riserva, applicabile a tutti gli Stati membri UE-15, riguardo all'inclusione delle attività illegali nell'RNL, per consentire un aggiustamento degli aggregati interessati a partire dall'esercizio 2002 (18).

4.19.

Nel luglio 2006 la Commissione ha notificato agli Stati membri una riserva in merito alle attività illegali.

Servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM)

4.20.

Dal 2005 sono in vigore nuove norme sulla ripartizione dei SIFIM all'interno del sistema europeo di conti nazionali e regionali (SEC 95) (19). L'obiettivo è pervenire a un confronto intracomunitario più preciso dei livelli dell'RNL degli Stati membri. Secondo Eurostat (20), l'applicazione di queste nuove norme comporterebbe un significativo incremento dell'RNL, variabile da uno Stato membro all'altro e da un esercizio all'altro, ma che si collocherebbe approssimativamente tra lo 0,5 % e il 2 %.

 

4.21.

Qualora modifiche del SEC 95 determinassero cambiamenti significativi dell'RNL, il Consiglio, su proposta della Commissione, deve decidere se tali modifiche sono applicabili ai fini delle risorse proprie (21). Sebbene la decisione che ha stabilito nuove norme sulla ripartizione dei SIFIM nell'ambito del SEC 95 risalga già al 2002, la Commissione non ha ancora presentato alcuna proposta sulla ripartizione del SIFIM ai fini delle risorse proprie. Tale ripartizione inciderebbe sull'onere finanziario gravante sugli Stati membri.

4.21.

Le modifiche di ordine statistico adottate dall’UE per migliorare la metodologia SEC e ottenere un raffronto più accurato dell’attività economica nei vari Stati membri dovrebbero essere applicate anche ai pagamenti delle risorse proprie, fatto salvo il principio che tali modifiche devono essere apportate in modo uniforme in tutti gli Stati membri. La Commissione presenterà pertanto una proposta in ordine all’inclusione dei FISIM nell’ambito delle risorse proprie RNL quando riterrà che tutti gli Stati membri siano in grado di attuare questa modifica in modo uniforme.

Sistemi di supervisione e controllo negli Stati membri

Risorse proprie tradizionali

4.22.

Il funzionamento dei sistemi per la vigilanza doganale e la contabilizzazione delle risorse proprie è stato ritenuto generalmente corretto. Tuttavia, da un esame del transito comunitario è emerso che molti Stati membri (22) non disponevano di sistemi efficaci per avviare tempestivamente le indagini in caso di dubbi sull'arrivo delle partite; sono stati riscontrati inoltre notevoli ritardi nelle fasi successive dell'indagine e delle procedure di recupero. Di conseguenza, in tali casi spesso i dazi venivano riscossi in ritardo. In diversi Stati membri (23), i controlli doganali sulle merci in custodia temporanea (24) non sono stati sufficienti per consentire il rispetto dei termini e di altre norme del codice doganale comunitario. In uno Stato membro (25), gli intervalli tra i controlli doganali sugli operatori economici potevano normalmente superare i tre anni, mettendo così a rischio la riscossione delle risorse proprie tradizionali oltre tale termine.

4.22.

A tutte le osservazioni della Corte sarà dato l’opportuno seguito presso gli Stati membri interessati.

Quanto al regime di transito, nell’ambito del sistema documentale sono sorti frequenti interrogativi in merito al pagamento appropriato dei movimenti di merci, la cui soluzione ha talvolta richiesto tempi piuttosto lunghi. Con la piena attuazione, nel 2005, del Nuovo sistema di transito informatizzato (NSTI/NCTS) è ormai operativo un quadro considerevolmente più efficace. Si prevede pertanto una riduzione del numero di incertezze in merito al pagamento totale e puntuale dei movimenti, e una più rapida e agevole soluzione di quelle che dovessero sorgere. La Commissione sta attualmente esaminando l’applicazione delle disposizioni in materia di transito negli Stati membri. I risultati iniziali indicano che i ritardi di contabilità che interessano le risorse proprie tradizionali si riferiscono a movimenti gestiti secondo il vecchio — non il nuovo — sistema, e che le attuali tendenze sono incoraggianti. Inoltre, è in corso una revisione separata della procedura di indagine.

I controlli doganali avvengono sempre più frequentemente a livello interno mediante audit di documenti commerciali basati sull’analisi di rischio. Lo Stato membro interessato intende rivedere la propria strategia per ridurre il rischio di prescrizione.

Risorsa propria RNL

4.23.

Nella relazione annuale sull'esercizio finanziario 2004, la Corte rilevava significative differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda la costituzione e l'attuazione di alcune componenti dei sistemi di supervisione e controllo presso gli uffici di statistica in relazione al processo di compilazione dei conti nazionali. Nel 2005, l'esame è stato esteso ad altri sei Stati membri (26) e sono state individuate una serie di carenze nei seguenti ambiti:

a)

l'attuazione di un'analisi di rischio formale e strutturata relativa al processo di compilazione dei conti nazionali (27);

b)

l'esistenza di accordi o di dispositivi equivalenti tra i servizi e le unità che forniscono i dati statistici di base per la compilazione dei conti nazionali, che stabiliscano le condizioni per la trasmissione e la qualità dei dati (28);

c)

la produzione sistematica di «relazioni sulla qualità» che accompagnino le indagini statistiche (29);

d)

lo svolgimento di audit interni sul processo di rilevazione e compilazione dei dati statistici (30).

4.23.

Si rinvia alla risposta al punto 4.25.

4.24.

Nel 2005 è stato adottato il Codice delle statistiche europee (31) che definisce i principi fondamentali per migliorare la qualità dei prodotti statistici (compresi i conti nazionali). Nel corso del 2005, gli uffici nazionali di statistica hanno dovuto svolgere un'autovalutazione sull'applicazione dei principi fondamentali dettati da questo codice nel loro lavoro. Queste autovalutazioni saranno completate e convalidate da un esame inter pares, coordinato dalla Commissione, nel corso del 2006 e 2007.

 

4.25.

La Corte resta del parere che le differenze per quanto riguarda la presenza e l'attuazione dei sistemi di supervisione e controllo potrebbero comportare un diverso grado di attendibilità, comparabilità e esaustività dei conti nazionali.

4.25.

La Commissione usa uno strumento uniformato per verificare l’affidabilità, la comparabilità e l’esaustività dei dati relativi all’RNL utilizzati per le risorse proprie di tutti gli Stati membri, incluse le descrizioni dettagliate di fonti e metodi (inventari RNL) con aggiornamenti annuali sotto forma di relazioni sulla qualità. La Commissione ritiene che questo approccio sia essenziale ai fini della conferma dell'affidabilità, comparabilità e esaustività dei dati RNL.

L’attuazione di sistemi di supervisione e controllo in relazione alla compilazione dei conti nazionali da parte degli Stati membri potrebbe ulteriormente rafforzare tale affidabilità. La Commissione promuoverà pertanto attivamente lo scambio di buone pratiche organizzative tra Stati membri.

Conclusioni e raccomandazioni

4.26.

Considerando l'ambito dell'audit (cfr. paragrafo 4.3) e ad eccezione delle osservazioni sulla contabilità B di cui ai paragrafi 4.6-4.7, la Corte ha rilevato che, per tutti gli aspetti rilevanti, i sistemi di vigilanza doganale erano soddisfacenti, i conti che registrano le risorse proprie tradizionali erano affidabili e le operazioni su cui tali conti si basano erano legittime e regolari.

 

4.27.

Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali, la Corte raccomanda che:

4.27.

 

a)

l'OLAF e la direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale razionalizzino i sistemi di rendicontazione e di monitoraggio e attuino un approccio più integrato, basato, ad esempio, su un piano d'azione comune alle varie direzioni generali interessate (paragrafo 4.12), per migliorare l'efficacia dell'assistenza reciproca e ridurre il rischio che gli ordini di recupero siano trasmessi oltre il termine di prescrizione previsto;

a)

OLAF e TAXUD hanno già avviato un regime di cooperazione per elaborare un approccio più integrato di miglioramento dei sistemi di rendicontazione e di verifica (cfr. risposta al punto 4.12);

b)

la Commissione valuti a tempo debito, alla luce dei persistenti problemi con la contabilità B, se il regolamento vigente specifichi con sufficiente chiarezza gli obblighi, se sia possibile fornire orientamenti sulle pratiche migliori e se le procedure possano essere semplificate per ridurre il livello di errore (paragrafo 4.7).

b)

Nel 2004 la Commissione ha ottenuto l’approvazione del Consiglio in ordine all'apporto di modifiche normative agli accordi in materia di contabilità B. È previsto un periodo di transizione per l’applicazione delle modifiche che scade nel 2009, e l’effetto di tali modifiche dovrebbe essere valutato prima di procedere a qualsiasi altro cambiamento. Nel frattempo la Commissione continuerà ad informare gli Stati membri in merito all’uso corretto della contabilità B e alle implicazioni delle sentenze della Corte di giustizia per quanto attiene al trattamento contabile delle risorse proprie tradizionali.

4.28.

Considerando l'ambito dell'audit di cui al paragrafo 4.5, la Corte ha rilevato che, sulla base dei dati trasmessi dagli Stati membri, le risorse IVA e RNL sono state, per tutti gli aspetti rilevanti, correttamente calcolate, riscosse e iscritte nei conti della Comunità da parte della Commissione.

 

4.29.

Per quanto riguarda i controlli svolti dalla Commissione sui sistemi per il calcolo della risorsa propria IVA, la Corte:

4.29.

 

a)

rileva che le riserve incidono sulla correttezza degli estratti IVA degli Stati membri, soprattutto a causa del numero elevato (111), e raccomanda alla Commissione di quantificare, ove possibile, l'impatto di queste riserve, in consultazione con gli Stati membri (cfr. paragrafo 4.14);

a)

Laddove vi è una riserva, la Commissione porta avanti la discussione con lo Stato membro interessato fino al conseguimento di una soluzione, che viene quindi presentata al Comitato consultivo sulle risorse proprie. La Commissione esaminerà la possibilità di classificare le riserve secondo la loro potenziale importanza finanziaria, al contempo continuando a dialogare con le autorità nazionali al fine di pervenire a una soluzione definitiva.

b)

raccomanda alla Commissione di introdurre uno strumento per garantire la revoca in tempi ragionevoli di tali riserve (cfr. paragrafo 4.15).

b)

La Commissione esaminerà la possibilità e l’opportunità di introdurre nel regolamento (CE) n. 1553/89 del Consiglio la pratica relativa alle riserve e di definire la procedura per la loro applicazione (cfr. risposta al punto 4.15).

4.30.

L'attività di audit della Corte sulla risorsa propria RNL ha rilevato carenze che potrebbero incidere sulla qualità dei dati in base ai quali vengono calcolati i contributi RNL degli Stati membri. La Corte raccomanda alla Commissione di:

4.30.

 

a)

aumentare le verifiche su aggregati selezionati dei conti nazionali (cfr. paragrafo 4.16);

a)

L’approccio descritto nella risposta al punto 4.16 fa sì che i dati siano adeguati all’uso provvisorio ai fini dei calcoli di bilancio, tenendo conto delle riserve pendenti degli Stati membri.

Attualmente la Commissione sta discutendo con gli Stati membri in seno al Comitato RNL le possibili modalità di una verifica più diretta nel senso auspicato dalla Corte, la sua portata nonché il momento indicato per effettuare tali verifiche.

Nell’ambito di tale esercizio di controllo sarà necessario tener conto dei limiti delle risorse disponibili.

b)

incoraggiare ulteriormente gli Stati membri ad intraprendere azioni che consentano la revoca delle riserve (cfr. paragrafi 4.18-4.19);

b)

nella riunione del Comitato RNL del 3-4 luglio 2006 la Commissione ha nuovamente esortato gli Stati membri ad accelerare l'adozione di misure che consentano la revoca delle riserve;

c)

formulare orientamenti più precisi per quanto riguarda la comunicazione dei risultati delle indagini sulla qualità dell'RNL e dei suoi componenti (cfr. paragrafo 4.17);

c)

nella riunione del 3-4 luglio 2006 del Comitato RNL si è inoltre discusso delle indagini della qualità RNL a livello nazionale. La Commissione, in particolare, ha esortato gli Stati membri ad intensificare il proprio impegno in ordine alle relazioni concernenti le loro indagini sulla qualità RNL;

d)

esaminare l'attuazione negli Stati membri della supervisione e dei controlli sulla compilazione dei conti nazionali ed incoraggiare l'applicazione delle pratiche migliori (cfr. paragrafi 4.24-4.25);

d)

la Commissione intende promuovere attivamente lo scambio di buone pratiche organizzative tra Stati membri, quantunque gli aspetti organizzativi degli uffici statistici nazionali rientrino nell’ambito di competenza degli Stati membri;

e)

presentare una proposta riguardo all'inclusione dei SIFIM nell'RNL usato per il calcolo delle risorse proprie (cfr. paragrafi 4.20-4.21).

e)

la Commissione presenterà una proposta in ordine all’inclusione dei FISIM nell’ambito delle risorse proprie RNL quando riterrà che tutti gli Stati membri siano in grado di attuare questa modifica in modo uniforme, previsibilmente nel 2008 (cfr. risposta al punto 4.21).

SEGUITO DATO A PRECEDENTI OSSERVAZIONI

Risorse proprie tradizionali: aggiustamento della contabilità B

4.31.

I diritti senza cauzione, nonché i diritti contestati e che potrebbero essere soggetti a rettifica, non devono essere messi a disposizione della Commissione fino a quanto i pagamenti non sono pervenuti, a condizione che gli Stati membri li abbiano registrati in una contabilità separata (contabilità B). Per tener conto dell'incertezza relativa al recupero di tali diritti, la Commissione introduce in bilancio una svalutazione che, dal 2004, è basata sulle stime fornite dagli Stati membri.

 

4.32.

Per il 2004, poiché la maggior parte degli Stati membri non aveva fornito informazioni sui metodi utilizzati per elaborare le proprie stime, la Corte non ha potuto confermare l'importo di tale svalutazione (32). La Corte ha esaminato l'insieme dei calcoli relativi al 2005, nonché le verifiche svolte dalla Commissione, e sebbene alcuni Stati membri non abbiano ancora stabilito in via definitiva le procedure per garantire la coerenza del metodo utilizzato per l'elaborazione delle stime, la Corte ritiene ragionevole l'aggiustamento totale (33).

 


(1)  Eccedenza dell'esercizio precedente e entrate varie.

(2)  Le risorse proprie tradizionali sono riscosse dagli Stati membri per conto dell'Unione europea. Gli Stati membri trattengono, a titolo di spese di riscossione, il 25 % di tali risorse.

(3)  A differenza delle risorse proprie tradizionali, le risorse proprie IVA e RNL sono contributi risultanti dall'applicazione di un'aliquota uniforme alle basi imponibili armonizzate dell'IVA degli Stati membri o all'RNL degli Stati membri, calcolati conformemente alla normativa comunitaria.

(4)  Belgio, Repubblica ceca, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi e Regno Unito. Inoltre, i sistemi per la contabilizzazione delle risorse proprie tradizionali sono stati esaminati in Italia, Polonia e Svezia.

(5)  Belgio, Repubblica ceca, Germania, Irlanda, Italia, Grecia, Spagna, Finlandia e Regno Unito.

(6)  Articolo 18 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1), modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 (GU L 352 del 27.11.2004, pag. 1).

(7)  Articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.

(8)  Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(9)  Relazione speciale n. 1/2005 (GU C 202 del 18.8.2005).

(10)  Le riserve riguardano l'uso di dati quantitativi affidabili e di una metodologia adeguata nella produzione degli estratti IVA da parte degli Stati membri e consentono la rettifica degli estratti oltre il termine di quattro anni prescritto dalla normativa comunitaria.

(11)  Non sono state espresse riserve per i dieci nuovi Stati membri, poiché questi hanno presentato i primi estratti IVA nel 2005.

(12)  Il questionario è il documento redatto sulla base di un modello comune con cui gli uffici nazionali di statistica comunicano ogni anno ad Eurostat le cifre dell'RNL. Tali cifre costituiscono la base per il calcolo della risorsa propria RNL.

(13)  Ad eccezione di una missione in Germania.

(14)  Cfr. relazione annuale sull'esercizio finanziario 2004, paragrafi 3.36-3.37.

(15)  Le riserve relative alla risorsa RNL riguardano le fonti ed i metodi utilizzati dagli Stati membri per la compilazione degli aggregati della contabilità nazionale e consentono un aggiustamento degli aggregati RNL oltre il termine di quattro anni stabilito dalla normativa comunitaria.

(16)  Fino ad ora non sono state espresse riserve per nessuno dei dieci nuovi Stati membri in quanto, fino alla fine del 2006, non sono tenuti a presentare inventari SEC 95.

(17)  Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Portogallo hanno presentato cifre riviste per alcune delle riserve pendenti, per consentire alla Commissione di prendere una decisione.

(18)  Cfr. relazione annuale sull'esercizio finanziario 2004, paragrafi 3.43-3.44 e relativa risposta della Commissione.

(19)  Regolamento (CE) n. 1889/2002 della Commissione, del 23 ottobre 2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 448/98 che completa e modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 per quanto riguarda la ripartizione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) nel quadro del sistema europeo di conti nazionali e regionali (SEC) (GU L 286 del 24.10.2002, pag. 11).

(20)  Changes to National Accounts in 2005, documento Eurostat del 14 febbraio 2006.

(21)  Articolo 2, paragrafo 7, della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42).

(22)  Belgio, Germania, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovenia e Svezia.

(23)  Repubblica ceca, Germania, Malta e Regno Unito.

(24)  Merci arrivate e che sono state incluse in una dichiarazione in dogana sommaria, ma che restano in attesa delle formalità necessarie per essere assegnate ad una specifica destinazione doganale (come l'immissione in libera pratica).

(25)  Regno Unito. Ai sensi del codice doganale comunitario, dopo tre anni dalla costituzione dell'obbligazione doganale originaria non è più possibile richiedere il pagamento di dazi doganali supplementari.

(26)  Austria, Belgio, Finlandia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca e Svezia.

(27)  Questo elemento non è stato pienamente attuato in nessuno degli Stati membri visitati.

(28)  Questo elemento è stato pienamente attuato da Belgio, Repubblica ceca, Austria, Repubblica slovacca e Svezia.

(29)  Attuato in Austria, Repubblica Slovacca, Finlandia e Svezia.

(30)  Questo elemento è stato pienamente attuato dalla Repubblica ceca e dalla Svezia.

(31)  COM(2005) 217 def. del 25.5.2005.

(32)  Cfr. relazione annuale sull'esercizio finanziario 2004, paragrafi 3.21-3.22.

(33)  La svalutazione iscritta in bilancio è di 759,2 milioni di euro.


CAPITOLO 5

Politica agricola comune

INDICE

Introduzione

Valutazione specifica nel quadro della dichiarazione di affidabilità

Ambito dell’audit

Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC)

Aiuto «superfici»

Il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) nei nuovi Stati membri

Premi per animali

Olio d’oliva

Sviluppo rurale

UE-15

Strumento temporaneo per lo sviluppo rurale nei nuovi Stati membri

Restituzioni all’esportazione

Controllo ex post delle sovvenzioni versate agli operatori commerciali ed ai trasformatori di prodotti agricoli

Liquidazione dei conti da parte della Commissione

Organismi di certificazione

Verifica di conformità

Audit delle unità della Commissione incaricate della liquidazione dei conti

Conclusioni e raccomandazioni

Seguito dato alle osservazioni precedenti

Sviluppo rurale: sostegno alle zone svantaggiate

Organizzazione di un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini nell’Unione europea

Relazioni speciali pubblicate successivamente all’ultima relazione annuale

OSSERVAZIONI DELLA CORTE

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

INTRODUZIONE

5.1.

Il presente capitolo tratta dell’audit della Corte concernente la rubrica 1 (Agricoltura) delle prospettive finanziarie 2000-2006. Esso comprende le spese relative alla regolamentazione ed al sostegno dei mercati agricoli e quelle destinate al sostegno diretto del reddito degli agricoltori. Nel 2005, la spesa per la politica agricola comune (PAC) (1) è ammontata in totale a 48 466 milioni di euro, contro 43 579 milioni di euro nel 2004 (per maggiori dettagli cfr. i grafici 5.1 e 5.2 ).

 

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5.2.

A norma del trattato, la responsabilità generale riguardo all’esecuzione del bilancio comunitario incombe alla Commissione europea. Praticamente, tutte le spese agricole sono effettuate nell’ambito della gestione concorrente (FEAOG-Garanzia). Ciò implica che i pagamenti ai beneficiari finali (agricoltori, società private, operatori commerciali, associazioni o organismi pubblici) sono eseguiti da organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri. Meno dell’1 % della spesa è gestito direttamente dalla Commissione.

 

5.3.

Le spese dichiarate dagli Stati membri sono soggette a diversi sistemi di controllo:

a)

il controllo dell’esattezza delle domande presentate dagli agricoltori nel quadro del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) (4);

b)

i controlli settoriali specifici, come nel caso dell’olio d’oliva e dello sviluppo rurale;

c)

i controlli fisici sulle esportazioni sovvenzionate di prodotti agricoli (5);

d)

i controlli, successivi al pagamento, della documentazione commerciale presso gli operatori commerciali ed i trasformatori di prodotti agricoli (6);

e)

la procedura di liquidazione concernente tutte le spese dichiarate che riguarda l’esaustività e l’esattezza dei conti annuali (decisione finanziaria) nonché, su base pluriennale, la legittimità e la regolarità delle spese (decisioni di conformità).

 

VALUTAZIONE SPECIFICA NEL QUADRO DELLA DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

Ambito dell’audit

5.4.

Per accertare la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti i conti della Comunità, la Corte ha controllato i principali sistemi di supervisione e controllo (cfr. paragrafo 5.3) e verificato un campione di pagamenti estratti a caso fra le spese di 25 organismi pagatori dei vecchi Stati membri (UE-15) (che rappresentano complessivamente il 66 % della spesa PAC) (cfr. Tabella 5.1 ) e 20 pagamenti nell’ambito del regime di pagamento unico per superficie (RPUS) (7) nei nuovi Stati membri.

 

Tabella 5.1 — Organismi pagatori (OP) ordinati in base alla spesa dichiarata nel 2005

n.

Stato membro

Organismo pagatore

Importi dichiarati in milioni di euro (8)

% del totale

Conti certificati con riserva

Conti stralciati (9)

1

Francia

ONIC

4 535,37

9,36

×

 

2

Italia

AGEA

3 832,32

7,91

×

×

3

Regno Unito

RPA

2 952,11

6,09

 

 

4

Grecia

OPEKEPE

2 756,08

5,69

 

 

5

Francia

OFIVAL

2 401,35

4,95

 

 

6

Spagna

Andalucía

1 817,00

3,75

 

 

7

Irlanda

DAF

1 805,72

3,72

 

 

8

Danimarca

EU-direktoratet

1 223,61

2,52

 

 

9

Polonia

ARiMR

1 193,04

2,46

 

 

10

Austria

AMA

1 192,37

2,46

 

 

11

Francia

ONIOL

967,48

2,00

 

 

12

Spagna

Castilla-León

956,40

1,97

 

 

13

Svezia

SJV

954,42

1,97

 

 

14

Finlandia

MMM

901,48

1,86

 

 

15

Spagna

Castilla-La Mancha

882,45

1,82

 

 

16

Germania

Niedersachsen

881,09

1,82

 

 

17

Portogallo

INGA

801,25

1,65

 

 

18

Ungheria

ARDA

553,72

1,14

 

×

19

Belgio

BIRB

525,63

1,08

 

 

20

Germania

Nordrhein-Westfalen LWK

524,04

1,08

 

 

21

Repubblica ceca

SAIF

424,82

0,88

 

 

22

Paesi Bassi

Dienst Regelingen

375,61

0,77

 

 

23

Spagna

Cataluña

368,39

0,76

 

 

24

Germania

BLE

307,41

0,63

 

 

25

Regno Unito

NAWAD

297,38

0,61

 

 

26

Francia

ONIFLHOR

276,03

0,57

×

 

27

Belgio

Région Wallonne

256,67

0,53

×

 

28

Lituania

NMA

235,90

0,49

 

 

29

Slovacchia

APA

205,56

0,42

×

 

30

Polonia

ARR

166,46

0,34

 

 

31

Paesi Bassi

PT

74,33

0,15

 

 

OP esaminati nella DAS 2005

Totale parziale  (10)

34 645,52

71,47

 

 

32

Germania

Bayern Landwirtschaft

1 176,61

2,43

×

 

33

Francia

CNASEA

813,81

1,68

×

 

34

Regno Unito

SERAD

644,32

1,33

 

 

35

Spagna

Extremadura

633,95

1,31

 

 

36

Italia

AVEPA

560,02

1,16

 

 

37

Spagna

Aragón

535,47

1,10

 

 

38

Germania

Baden-Württemberg

474,29

0,98

×

 

39

Italia

AGREA

444,56

0,92

 

 

40

Italia

Regione Lombardia

436,96

0,90

 

 

41

Germania

Mecklenburg-Vorpommern

429,65

0,89

 

 

42

Paesi Bassi

PZ

416,27

0,86

 

 

43

Germania

Brandenburg

412,50

0,85

 

 

44

Germania

Sachsen-Anhalt

404,81

0,84

 

 

45

Spagna

FEGA

389,87

0,80

 

 

46

Germania

Schleswig-Holstein

382,16

0,79

 

 

47

Germania

Hamburg-Jonas

374,01

0,77

 

 

48

Francia

FIRS

355,04

0,73

 

 

49

Germania

Sachsen

345,39

0,71

 

 

50

Francia

ONILAIT

329,50

0,68

 

 

51

Regno Unito

DARD

323,06

0,67

×

 

52

Paesi Bassi

HPA

291,47

0,60

 

 

53

Germania

Thüringen

291,31

0,60

 

 

54

Francia

ONIVINS

270,71

0,56

 

 

55

Belgio

ABKL

252,20

0,52

 

 

56

Italia

ENR

248,50

0,51

 

 

57

Germania

Hessen

242,77

0,50

 

 

58

Italia

ARTEA

204,07

0,42

 

 

59

Germania

Rheinland-Pfalz

194,53

0,40

 

 

60

Spagna

Valencia

173,04

0,36

 

 

61

Spagna

Galicia

151,41

0,31

 

 

62

Francia

ODEADOM

129,73

0,27

×

 

63

Spagna

Navarra

128,59

0,27

 

 

64

Spagna

Canarias

121,23

0,25

 

 

65

Spagna

Murcia

108,91

0,22

×

 

66

Slovenia

AAMRD

106,65

0,22

 

 

67

Italia

SAISA

99,10

0,20

 

 

68

Lettonia

RSS

98,86

0,20

 

 

69

Portogallo

IFADAP

91,52

0,19

×

×

70

Spagna

Asturias

81,25

0,17

 

 

71

Estonia

PRIA

67,32

0,14

 

 

72

Spagna

País Vasco

61,34

0,13

 

 

73

Spagna

Madrid

57,94

0,12

 

 

74

Paesi Bassi

PVE

52,83

0,11

 

 

75

Paesi Bassi

DLG

46,07

0,10

 

 

76

Lussemburgo

Ministère de l'Agriculture

45,07

0,09

×

×

77

Spagna

La Rioja

43,77

0,09

 

 

78

Austria

ZA Salzburg

43,31

0,09

 

 

79

Spagna

Cantabria

39,45

0,08

×

 

80

Cipro

CAPO

38,61

0,08

 

 

81

Spagna

Baleares

32,51

0,07

 

 

82

Germania

Bayern Umwelt

26,60

0,05

×

×

83

Italia

ARBEA

25,78

0,05

×

 

84

Germania

Saarland

21,57

0,04

 

 

85

Regno Unito

FC

13,45

0,03

 

 

86

Francia

OFIMER

8,98

0,02

 

 

87

Italia

FINPIEMONTE

8,72

0,02

 

 

88

Germania

Hamburg

7,41

0,02

 

 

89

Malta

MRAE

7,33

0,02

 

×

90

Regno Unito

CCW

4,58

0,01

 

 

91

Germania

Nordrhein-Westfalen LfEJ

4,35

0,01

 

 

92

Germania

Bremen

2,28

0,00

 

 

93

Spagna

FROM

1,91

0,00

×

 

94

Irlanda

DCMNR

1,45

0,00

 

 

95

Francia

SDE

0,22

0,00

 

 

 

 

Totale parziale

13 830,96

28,53

 

 

TOTALE

48 476,48

100,00

 

 

Fonte: Relazione di sintesi della Commissione sulla liquidazione finanziaria dei conti FEAOG-Garanzia per il 2005.

Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC)

5.5.

Il SIGC è lo strumento chiave per la gestione e il controllo dei regimi di aiuto «superfici», di premio per gli animali, e del nuovo regime di pagamento unico per superficie. Il SIGC comprende una banca dati informatica delle aziende e delle domande di aiuto, e sistemi per l’identificazione delle particelle di terreno agricolo e per l’identificazione e la registrazione degli animali.

 

5.6.

La Corte ha esaminato le statistiche sui risultati dei controlli SIGC per tutti gli Stati membri, controllandone inoltre l’attuazione in alcuni vecchi Stati membri oltre che in cinque (11) degli otto nuovi Stati membri che hanno optato per l’RPUS e nei due nuovi Stati membri (12) che hanno optato per i regimi di aiuti diretti tradizionali (cfr. allegati 5.2 e 5.3 ).

 

Aiuto «superfici»

5.7.

La Corte ha esaminato i risultati dei controlli SIGC svolti negli Stati membri sulle dichiarazioni delle superfici per il 2004 (ai fini del pagamento di sovvenzioni nel 2005) (cfr. tabella 5.2 ). Nell’insieme degli Stati membri, il 40 % delle domande controllate conteneva errori. Tali errori rappresentano il 2,1 % della superficie verificata dagli organismi pagatori. Per i 15 vecchi Stati membri, quest’ultima percentuale è salita dall’1,8 % del 2003 al 2,2 % del 2004, superando pertanto la soglia di rilevanza (13) del 2 % definita a livello della Commissione. Nei nuovi Stati membri, la percentuale 2004 è stata inferiore (2,0 %). Gli errori individuati dagli organismi pagatori tramite il controllo che essi effettuano su almeno il 5 % delle domande ricevute vengono corretti prima dell’esecuzione del pagamento agli agricoltori. Nei 14 Stati membri che hanno applicato in modo soddisfacente il SIGC, il tasso di errore rilevato con controlli casuali è pari all’1,95 %.

5.7.

La Commissione non ha stabilito di fatto un limite del 2 % che possa considerarsi un tasso di errore accettabile in materia di spese. L’elemento principale delle riserve indicate nella relazione annuale d’attività, alle quali sembra riferirsi la Corte, sono le gravi manchevolezze che si riscontrano nei sistemi di gestione e di controllo. La soglia del 2 % (indicata in termini finanziari e applicata per attività secondo il bilancio ABB, senza escludere altre soglie specifiche) è utilizzata soltanto in caso di gravi carenze non compensate mediante procedure di rettifiche finanziarie. La Commissione ritiene che i risultati dei controlli su base casuale forniscano una stima ragionevole dei probabili errori nei pagamenti, come aveva indicato la Corte nella relazione annuale 2004.

Tabella 5.2 — Aiuto «superfici» per foraggi ed altre colture — Risultati dei controlli in loco e del telerilevamento effettuati nel 2004 nel quadro del SIGC, relativi alle domande pagate nel 2005

Stati membri

Domande presentate

Domande verificate

Domande contenenti errori

Numero

Superficie (ha)

Superficie media (ha)

Numero

%

Superficie (ha)

%

Superficie media (ha)

Numero

%

Superficie (ha)

%

Belgio

39 821

1 000 289,72

25

3 815

9,6

133 656,40

13,4

35

1 584

41,5

1 273,33

1,0

Danimarca

47 391

2 329 078,35

49

2 506

5,3

136 454,12

5,9

54

852

34,0

1 185,91

0,9

Germania

298 771

14 050 886,00

47

17 798

6,0

1 093 602,00

7,8

61

7 873

44,2

6 278,00

0,6

Grecia

318 947

3 995 969,16

13

39 169

12,3

1 018 459,45

25,5

26

9 379

23,9

25 872,12

2,5

Spagna

420 001

17 456 253,40

42

44 212

10,5

1 895 096,68

10,9

43

18 793

42,5

61 788,13

3,3

Francia

401 827

23 977 233,71

60

27 365

6,8

1 975 055,48

8,2

72

12 212

44,6

11 231,17

0,6

Irlanda

130 508

4 727 823,77

36

8 892

6,8

363 336,38

7,7

41

1 441

16,2

1 468,96

0,4

Italia

599 095

7 219 935,24

12

42 540

7,1

819 002,00

11,3

19

20 212

47,5

51 457,19

6,3

Lussemburgo

1 935

121 623,00

63

113

5,8

7 200,00

5,9

64

118

104,4

251,66

3,5

Paesi Bassi

44 996

657 563,25

15

3 154

7,0

50 283,43

7,6

16

1 160

36,8

2 450,47

4,9

Austria

137 677

2 538 918,68

18

8 649

6,3

184 400,41

7,3

21

5 115

59,1

4 169,18

2,3

Portogallo

130 854

1 825 638,94

14

7 641

5,8

431 406,95

23,6

56

5 904

77,3

22 391,65

5,2

Finlandia

67 090

2 086 152,39

31

4 290

6,4

160 238,86

7,7

37

2 088

48,7

1 105,08

0,7

Svezia

59 058

2 763 403,94

47

3 793

6,4

206 888,21

7,5

55

2 429

64,0

6 550,03

3,2

Regno Unito

131 410

14 101 732,67

107

7 091

5,4

907 565,00

6,4

128

4 335

61,1

6 898,37

0,8

Totale 2004 UE-15

2 829 381

98 852 502,22

35

221 028

7,8

9 382 645,37

9,5

42

93 495

42,3

204 371,25

2,2

Totale 2003 (14)

2 840 153

98 843 983,00

35

230 170

8,1

11 309 077,00

11,4

49

97 729

42,5

199 740,00

1,8

Totale 2002

2 894 917

97 955 796,00

34

248 572

8,6

11 656 029,00

11,9

47

94 717

38,1

198 079,00

1,7

Totale 2001

2 935 273

98 275 675,00

33

299 716

10,2

11 638 423,00

11,8

39

105 099

35,1

240 786,00

2,1

Repubblica ceca

18 759

3 529 134,84

188

1 344

7,2

454 565,96

12,9

338

831

61,8

3 765,64

0,8

Estonia

18 954

818 453,31

43

1 068

5,6

259 394,41

31,7

243

548

51,3

1 855,02

0,7

Cipro

39 025

173 372,00

4

1 992

5,1

33 691,00

19,4

17

1 770

88,9

5 400,00

16,0

Lettonia

69 847

1 338 352,28

19

5 220

7,5

366 043,87

27,4

70

2 667

51,1

11 539,71

3,2

Lituania

238 068

2 550 554,55

11

17 413

7,3

352 572,07

13,8

20

7 418

42,6

6 603,17

1,9

Ungheria

208 809

5 002 586,57

24

11 205

5,4

549 871,90

11,0

49

1 763

15,7

9 442,44

1,7

Malta

4 981

5 152,14

1

1 011

20,3

1 940,72

37,7

2

481

47,6

201,36

10,4

Polonia

1 400 401

13 689 068,96

10

78 618

5,6

1 235 809,26

9,0

16

23 061

29,3

21 207,68

1,7

Slovenia

77 049

166 113,00

2

5 093

6,6

16 725,25

10,1

3

5 232

102,7

8 944,87

53,5

Slovacchia

12 399

1 831 840,09

148

1 704

13,7

528 587,61

28,9

310

1 042

61,2

8 133,01

1,5

Totale 2004 UE-10

2 088 292

29 104 627,74

14

124 668

6,0

3 799 202

13,1

30

44 813

35,9

77 092,90

2,0

TOTALE

4 917 673

127 957 129,96

26

345 696

7,0

13 181 847,42

10,3

38

138 308

40,0

281 464,15

2,1

NB 1: Il telerilevamento comporta l'uso della fotografia aerea o satellitare per il controllo delle domande nel quadro del SIGC.

NB 2: I controlli effettuati nell'anno N interessano i pagamenti effettuati nell'anno N + 1.

Fonte: Statistiche SIGC trasmesse dagli Stati membri alla DG Agricoltura.

5.8.

Per i controlli in loco, le superfici non riscontrate nelle domande controllate (15) (cfr. grafico 5.3 ) comprendono i risultati delle verifiche svolte sulle domande selezionate sia su base casuale che in base all’analisi di rischio. Al pari degli anni precedenti, in alcuni Stati membri, contrariamente a quanto ci si potrebbe attendere, le operazioni selezionate in base all’analisi di rischio hanno presentato un tasso di errore meno elevato rispetto a quelle selezionate su base casuale. Nonostante la Commissione abbia affrontato il problema adottando il regolamento (CE) n. 118/2004 (16), gli effetti non saranno visibili sino al 2006.

5.8.

Gli audit effettuati dalla Commissione hanno mostrato che alcuni Stati membri registravano i controlli mediante telerilevamento come controlli su base casuale, nonostante che gli agricoltori fossero stati selezionati in funzione del rischio all’interno della zona. Ne è derivata una visione distorta delle statistiche. Per quanto riguarda il divario nei risultati tra i due tipi di selezione, eliminando i dati falsati risultanti dall’inesattezza delle relazioni ricevute l’analisi della Commissione indica che soltanto in Danimarca, e in misura inferiore in Irlanda, la selezione su base casuale dava risultati superiori a quelli della selezione in base al rischio (non si è tenuto conto della Grecia).

5.9.

Al pari dell’anno scorso, le misurazioni effettuate hanno permesso di constatare che, per circa il 40 % dei pagamenti verificati dalla Corte, le superfici oggetti delle domande sono state sovradichiarate. Per circa un terzo dei pagamenti sono stati riscontrati errori di misurazione relativamente modesti, mentre un piccolo numero di casi sono risultati inficiati da errori più rilevanti.

5.9.

La Commissione ha preso conoscenza di tali casi solo di recente e quindi non è in grado di presentare osservazioni su quanto indicato dalla Corte.

Image

5.10.

In Grecia, i risultati del controllo della Corte non evidenziano alcun miglioramento significativo rispetto all’anno scorso:

5.10.

 

a)

la qualità dei controlli è modesta ed i loro risultati non sono documentati, o lo sono in modo insoddisfacente, le relazioni al riguardo non sono affidabili e non sempre si basano su controlli effettivamente svolti;

b)

le tecniche utilizzate per la misurazione delle parcelle da talune autorità locali in Grecia danno luogo ad un margine di tolleranza tecnica più elevato del livello massimo autorizzato (5 %). L’incidenza finanziaria di tale pratica non può essere quantificata;

a) e b)

Riguardo alla Grecia, nel 2005 la Commissione ha proseguito il suo programma di audit più approfonditi e di altre misure di sorveglianza. Su un totale di 13 missioni, 8 missioni ispettive hanno riguardato il SIGC o provvedimenti correlati al SIGC. Dove si sono riscontrate manchevolezze, si è proceduto alla liquidazione dei conti.

Per iniziativa della Commissione, le autorità greche hanno elaborato un piano d’azione inteso a eliminare le manchevolezze, così da assicurare il miglioramento e l’utilizzo efficace delle principali componenti del SIGC. Oggetto del piano d’azione sono le manchevolezze menzionate dalla Corte. La Commissione esercita un controllo continuo sulla corretta attuazione del piano.

c)

i sindacati degli agricoltori controllano l’introduzione di tutti i dati nel sistema informatico. Nessun dato del sistema è protetto e può essere (come del resto avviene) modificato in qualsiasi momento prima del pagamento da parte dei sindacati degli agricoltori. Il sistema informatico non registra quando e per quale motivo vengono modificati i dati originali. Molte di queste modifiche sono irregolari, ma non possono essere quantificate con esattezza;

c)

A più riprese la Commissione ha rivolto critiche contro la funzione che i sindacati degli agricoltori svolgono nella procedura delle domande di pagamento e, nel giugno 2004, ha formalmente chiesto alle autorità d’introdurre una nuova procedura. Le autorità greche hanno incluso tale punto nell’attuazione del piano d’azione per il 2006.

L’osservazione della Corte è valida soltanto per le domande presentate fino a tutto il 2004 (esercizio finanziario 2005). Per le domande relative al 2005, le autorità greche hanno introdotto un controllo a ritroso, che consente di rintracciare tutte le modifiche dei dati originali.

d)

riguardo alle superfici per cui vengono presentate domande dagli agricoltori, la Corte ha ancora individuato dichiarazioni eccessive.

 

5.11.

Le superfici per cui vengono richiesti e pagati gli aiuti agli agricoltori possono essere maggiori o inferiori rispetto a quelle misurate in occasione dei controlli, purché rientrino nei limiti di tolleranza tecnica. In Slovenia, tuttavia, in caso di sovradichiarazione della superficie, la soglia di tolleranza del 4 % non viene applicata correttamente, dando luogo a pagamenti in eccesso.

5.11.

I servizi della Commissione hanno già rilevato quest’elemento nell’indagine alla quale hanno proceduto nel marzo 2005 e in settembre ne hanno informato per iscritto lo Stato membro. Questo punto e altri elementi riscontrati formano oggetto di procedure di liquidazione dei conti.

Il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) nei nuovi Stati membri

5.12.

Il sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) contiene un registro di tutte le superfici agricole e costituisce un elemento essenziale del SIGC. Quattro dei sette nuovi Stati membri visitati dalla Corte hanno scelto di usare l’appezzamento quale parcella di riferimento (17) nel SIPA, mentre gli altri tre hanno scelto a tal fine la parcella catastale.

 

5.13.

L’audit della Corte ha indicato che, tra gli Stati membri controllati e che applicano il regime di pagamento unico per superficie (RPUS) scegliendo di utilizzare l’appezzamento quale parcella di riferimento, solamente nella Repubblica ceca il SIPA contiene i dati per stabilire l’ammissibilità per le parcelle agricole. Negli altri, il SIPA contiene solamente i dati per l’ammissibilità relativi alle parcelle di riferimento. Questi Stati membri non richiedono comunque che le domande siano corredate da particolari e accompagnate da documenti che permettano di localizzare e misurare ciascuna parcella agricola (18), di modo che le informazioni di cui dispongono le autorità non sono sufficienti per garantire un'identificazione attendibile di ogni parcella agricola. Tale inosservanza ha influito sulla capacità e sull’efficacia dei controlli in termini di rilevazione e prevenzione degli errori.

5.13.

Se le parcelle agricole rientrano nella parcella o appezzamento di riferimento e non risulta superata la superficie totale ammissibile della parcella di riferimento, l’ammissibilità della parcella agricola è stabilita in linea di principio.

Nel periodo 2004-2005 la Commissione ha effettuato audit in loco in ciascuno dei nuovi Stati membri e, pur constatando carenze in qualche sistema d’identificazione delle parcelle agricole (LPIS), è ragionevolmente soddisfatta del grado di attuazione del sistema nei primi anni. Tuttavia, l’efficacia dei controlli incrociati dipende dalla qualità dei dati registrati nel sistema. In occasione dei suoi audit la Commissione ha quindi insistito sulla necessità di ridurre le dimensioni degli appezzamenti e ha indicato modalità operative in tal senso. Secondo i contatti più recenti, sembra che grazie a tali raccomandazioni si stiano attuando considerevoli miglioramenti.

5.14.

Di conseguenza, a meno che non vi sia una dichiarazione eccessiva per la parcella di riferimento, le dichiarazioni eccessive e/o doppie delle parcelle agricole non vengono individuate. Le parcelle per cui non vengono presentate domande o per cui vengono presentate solo domande parziali da un agricoltore possono compensare le doppie dichiarazioni o le dichiarazioni eccessive presentate da un altro agricoltore; perciò, nell’ambito di una parcella di riferimento, non si può stabilire correttamente l’incidenza effettiva delle dichiarazioni in eccesso e/o doppie. Le riduzioni degli aiuti e le sanzioni non vengono pertanto applicate, oppure vengono applicate in maniera insufficiente (19). In Ungheria e Slovacchia, ad esempio, in caso di dichiarazioni eccessive per la parcella di riferimento, ciò ha comportato l’imposizione arbitraria di riduzioni e sanzioni, in quanto non era possibile imputare ad alcun agricoltore specifico la dichiarazione eccessiva. In nessuno degli Stati membri visitati vi era l’obbligo di controllare tutte le parcelle dell’appezzamento per cui erano state presentate domande.

5.14.

I rischi evidenziati dalla Corte sono inerenti all’LPIS basato su appezzamenti fisici, sia nei nuovi che nei vecchi Stati membri. A tali rischi si deve ovviare limitando le dimensioni degli appezzamenti. È possibile ridurre ancor più tali rischi utilizzando le mappe schematiche e altro materiale grafico, ma in caso di dubbio è necessario ispezionare tutte le parcelle di un appezzamento, il che è la prassi raccomandata.

La Commissione ritiene che l’LPIS basato su appezzamenti fisici, se applicato adeguatamente, sia lo strumento migliore per individuare le demarcazioni (che in genere sono più facili da rilevare che con l’LPIS basato sul catasto).

5.15.

Nel corso delle ispezioni in loco, le dichiarazioni in eccesso possono essere compensate dalle dichiarazioni in difetto, a condizione che non si superi la superficie catastale. In Polonia, la superficie di una parcella misurata, risultata in eccesso rispetto a quella catastale, è stata utilizzata per compensare eventuali sottodichiarazioni riscontrate relativamente ad altre parcelle. L’incidenza finanziaria di tale errore non può essere quantificata.

5.15.

La Commissione ha constatato tale problema e se ne sta occupando.

a)

La Commissione si occuperà di questo punto nella riunione bilaterale con gli Stati membri.

b)

I servizi della Commissione si occuperanno di questo punto nella loro indagine.

5.16.

Ulteriori problemi sono stati riscontrati nei seguenti paesi:

a)

Ungheria: per il calcolo dei pagamenti RPUS, non si è tenuto conto, o si è tenuto conto in maniera non adeguata, dei risultati dei controlli (20);

b)

Polonia: i pagamenti complementari nazionali (21) vengono eseguiti in base a condizioni più restrittive di quelle applicate per i pagamenti RPUS. Nei casi di inosservanza dei criteri nazionali, i pagamenti RPUS sono stati ridotti secondo le stesse modalità dei pagamenti nazionali, anche se erano stati rispettati i criteri RPUS. Ciò non è conforme alla normativa comunitaria. Inoltre, i controlli amministrativi incrociati ammettono un margine di tolleranza per le differenze riscontrate tra le superfici oggetto delle domande e le superfici ammissibili registrate nel SIPA, benché ciò sia consentito solo per le parcelle controllate in loco.

 

5.17.

In cinque Stati membri (22), la valutazione dei fattori di rischio utilizzati non è stata effettuata, o documentata, per l’esercizio 2004 e non è stata eseguita nemmeno per l’esercizio 2005 (rilevante ai fini dell’esercizio finanziario 2006).

5.17.

Come parte del piano generale inteso a migliorare le statistiche e il loro impiego, sin dal 2005 in occasione delle riunioni con gli Stati membri i servizi della Commissione hanno insistito perché questi effettuino l’analisi dei rischi.

5.18.

Nel quadro dell’RPUS, se l’aiuto complessivo pagabile in uno Stato membro superava il pacchetto finanziario nazionale, l’aiuto per ettaro doveva essere ridotto in proporzione. Gli Stati membri dovevano comunicare il tasso di riduzione alla Commissione entro il 30 novembre 2004. Le autorità ceche non sono state in grado di giustificare il dato relativo alla superficie complessiva dichiarata, utilizzato per calcolare la riduzione dell’aiuto, pari all’1,63 %. L’Ungheria e la Lituania non hanno comunicato entro il termine previsto il coefficiente di riduzione definitivo.

5.18-5.19.

La Commissione darà seguito alle osservazioni della Corte.

5.19.

In base ai regolamenti, gli aiuti RPUS devono essere pagati una sola volta, tra il 16 ottobre 2004 ed il 30 aprile 2005. L’Ungheria ha effettuato due pagamenti. Tale pratica non ha alcuna base giuridica.

 

5.20.

Nel campione di 20 operazioni RPUS selezionate in modo casuale dalla Corte, sono stati riscontrati cinque pagamenti eccessivi con un tasso di errore rilevante. Quattro di essi erano dovuti a sovradichiarazioni da parte dei richiedenti, mentre il quinto era compreso in una modifica alla domanda presentata dopo il termine previsto dalla normativa.

5.20.

La Commissione esaminerà quanto constatato dalla Corte dei conti.

Premi per animali

5.21.

Le statistiche della Commissione sui premi «animali» indicano il numero di capi dichiarati dagli allevatori che nel corso delle ispezioni sono risultati inesistenti o non ammissibili all’aiuto. Nel caso del regime d’aiuto più importante, quello dei premi per le vacche nutrici (cfr. tabella 5.3 e grafico 5.4 ), gli Stati membri hanno controllato il 14,9 % degli animali dichiarati, di cui l’1,8 % è risultato mancante o non ammissibile. Complessivamente, tale percentuale di bovini non varia molto da uno Stato membro all’altro. Per l’Italia, Malta e la Slovenia la percentuale è però molto elevata (nel caso del premio per le vacche nutrici, l’11,4 % in Italia ed il 48,2 % in Slovenia e, nel caso del premio speciale per i bovini, l’11,8 % a Malta, il 21,8 % in Italia ed il 56,2 % in Slovenia).

5.21.

Sebbene possa ammettersi che le statistiche italiane mostrino una percentuale relativamente elevata di riduzioni, la percentuale degli agricoltori interessati ha registrato un considerevole calo nel 2004, il che fa pensare che i problemi s’incentrino su un numero minore di agricoltori. Ci si occuperà ancora di tale problema con le autorità italiane, per individuare meglio i motivi di questa percentuale elevata.

Le verifiche relative a Malta e Slovenia hanno già mostrato che le statistiche sono inaffidabili. La Commissione ha chiesto statistiche rivedute.

Tabella 5.3 — Ispezioni SIGC riguardanti il premio per vacche nutrici — Risultati delle verifiche in loco svolte nel 2004 su domande pagate nel 2005

Stati membri

Domande verificate

Domande verificate parzialmente respinte

Domande verificate interamente respinte

Animali controllati

Animali controllati respinti

Totale domande presentate

Numero

%

Numero

%

Numero

%

Totale animali dichiarati

Numero

%

Numero

%

Belgio

14 886

707

4,7

6

0,8

3

0,4

395 197

30 885

7,8

58

0,2

Danimarca

8 650

1 047

12,1

5

0,5

3

0,3

109 355

25 066

22,9

18

0,1

Germania

32 899

3 508

10,7

227

6,5

81

2,3

641 781

87 995

13,7

1 125

1,3

Grecia

10 849

3 728

34,4

201

5,4

22

0,6

209 825

125 424

59,8

1 179

0,9

Spagna

59 800

5 195

8,7

293

5,6

44

0,8

1 758 858

311 213

17,7

4 188

1,3

Francia

117 249

13 958

11,9

1 024

7,3

217

1,6

4 214 721

548 148

13,0

2 181

0,4

Irlanda

61 840

4 698

7,6

421

9,0

19

0,4

1 104 521

132 916

12,0

603

0,5

Italia

55 850

8 443

15,1

212

2,5

288

3,4

763 119

122 665

16,1

13 954

11,4

Lussemburgo

491

62

12,6

4

6,5

0

0,0

23 288

4 959

21,3

12

0,2

Paesi Bassi

4 549

648

14,2

16

2,5

30

4,6

73 105

10 015

13,7

141

1,4

Austria

92 616

6 563

7,1

408

6,2

79

1,2

403 022

69 724

17,3

876

1,3

Portogallo

24 849

2 792

11,2

91

3,3

41

1,5

364 386

59 322

16,3

345

0,6

Finlandia

1 666

225

13,5

29

12,9

4

1,8

41 499

6 714

16,2

126

1,9

Svezia

9 809

590

6,0

2

0,3

1

0,2

152 363

10 661

7,0

8

0,1

Regno Unito

43 778

5 457

12,5

410

7,5

33

0,6

1 709 788

235 665

13,8

1 499

0,6

Totale UE-15

539 781

57 621

10,7

3 349

5,8

865

1,5

11 964 828

1 781 372

14,9

26 313

1,5

Malta

0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0

0,0

0

0,0

Slovenia

27 813

2 832

10,2

825

29,1

45

1,6

98 537

13 556

13,8

6 534

48,2

Totale UE-2

27 813

2 832

10,2

825

29,1

45

1,6

98 537

13 556

13,8

6 534

48,2

Totale 2004 — UE-17

567 594

60 453

10,7

4 174

6,9

910

1,5

12 063 365

1 794 928

14,9

32 847

1,8

Totale 2004 — UE-15

539 781

57 621

10,7

3 349

5,8

865

1,5

11 964 828

1 781 372

14,9

26 313

1,5

Totale 2003 — UE-15  (23)

522 146

66 340

12,7

4 596

6,9

1 683

2,5

11 998 677

2 060 855

17,2

25 052

1,2

Totale 2002 — UE-15

539 093

78 087

14,5

6 056

7,8

2 933

3,8

11 934 249

2 230 816

18,7

45 408

2,0

NB 1: Una domanda è interamente respinta quando viene rilevata una differenza superiore al 20 % tra il numero degli animali dichiarati ed il numero degli animali risultati ammissibili o quando la differenza è dovuta a irregolarità intenzionali.

NB 2: I controlli effettuati nell'anno N interessano i pagamenti effettuati nell'anno N + 1.

Fonte: Statistiche SIGC trasmesse dagli Stati membri alla DG Agricoltura.

Image

5.22.

Quanto ai premi per ovini e caprini, la percentuale di animali dichiarati in eccesso è diminuita, passando dall’8,2 % del 2003 al 6,3 %. Per tale regime, l’Italia e la Slovenia registrano tassi di errore notevolmente più elevati (rispettivamente il 10 % ed il 24,1 %) rispetto agli altri Stati membri (1,2 %). La Corte ha rilevato problemi in Grecia, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito. I registri delle greggi sono tenuti in maniera insoddisfacente e non può esservi fatto affidamento per accertare il rispetto dei requisiti in termini di periodo di detenzione o per riconciliare la domanda con il numero di ovini riscontrato in occasione del controllo.

5.22.

Per quanto riguarda le constatazioni relative a Italia e Slovenia, si rinvia alla risposta al punto 5.20.

In tutte le missioni di verifica in Grecia, Spagna, Francia, Paesi Bassi e altri Stati membri effettuate nel 2005, la Commissione ha già riscontrato manchevolezze nella tenuta dei registri da parte degli agricoltori. Nelle procedure di liquidazione dei conti si tengono presenti tali constatazioni.

5.23.

A Malta, le riduzioni degli aiuti e le sanzioni relative ai premi per i bovini e gli ovini sono state sistematicamente calcolate in maniera non corretta.

5.23.

Ci si occuperà di tale problema nell’ambito della procedura di liquidazione dei conti, dopo che la Corte invierà i dettagli delle sue constatazioni.

5.24.

In generale, le statistiche nazionali sui premi «animali» continuano ad essere meno affidabili di quelle relative alle domande di aiuti «superfici». I frequenti movimenti degli animali ed i complessi requisiti previsti dai regimi di premio in questo campo aumentano il rischio di pagamenti in eccesso. Nel complesso, i risultati delle verifiche della Corte non si discostano in maniera significativa dalle statistiche SIGC.

 

Olio d’oliva

5.25.

La Corte ha esaminato nove pagamenti relativi all’aiuto alla produzione di olio d’oliva in Spagna, Grecia ed Italia (24) (questi tre Stati membri hanno dichiarato complessivamente circa 2 000 milioni di euro). Tutte le operazioni contenevano un pagamento eccessivo e/o uno o più errori formali, mentre nei due casi italiani si sono riscontrate irregolarità. I risultati indicano che vi sono gravi carenze nel controllo del regime di aiuto alla produzione, nonché, in generale, riguardo all’affidabilità del sistema d’informazione geografica (SIG) oleicolo. Questo sistema di fotografie aeree viene utilizzato per verificare l’esistenza di parcelle coltivate ad olivo.

5.25.

Oltre agli accertamenti nei frantoi, il sistema d’informazione geografica (SIG) oleicolo è un singolo elemento nel sistema di controllo degli aiuti alla produzione di olio d’oliva. Il SIG è obbligatorio soltanto dalla campagna di commercializzazione 2003/2004. Gli audit effettuati dalla Commissione nell’ambito della procedura di liquidazione dei conti sin dal 2003 hanno riscontrato negli Stati membri nei quali la Corte ha svolto i suoi controlli analoghe manchevolezze, riguardanti l’aggiornamento del SIG oleicolo, l’applicazione delle sanzioni ai frantoi e l’utilizzo del SIG oleicolo per controllare la produzione o per infliggere le sanzioni previste per i produttori che dichiarano un numero di olivi superiore alla realtà. Si sono informati in tal senso gli Stati membri. La procedura di liquidazione dei conti è ora in corso: se sarà confermato un rischio per il FEAOG, si applicheranno rettifiche finanziarie.

5.26.

Il SIG avrebbe dovuto essere pienamente operativo a partire dalla campagna 2003/2004. All’inizio, la Commissione era incaricata di certificare il completamento del SIG, ma successivamente ha modificato il regolamento, per cui tale responsabilità incombe ormai agli Stati membri. Nonostante questi ultimi abbiano confermato il completamento, la Corte ha riscontrato che, in tutti gli Stati membri, il mancato aggiornamento dei dati SIG (la banca dati alfanumerica, il numero effettivo di olivi, i nuovi impianti ed il potenziale produttivo) dimostra chiaramente come tale sistema non possa ancora considerarsi pienamente operativo. Le conseguenze sono rilevanti, dal momento che il SIG oleicolo diverrà parte del SIGC e verrà utilizzato come base per il calcolo dei diritti all’aiuto e per la gestione ed il controllo del nuovo regime di pagamento unico (RPU) (25) (gli aiuti agli olivicoltori verranno pagati in base alla superficie).

5.26.

Le carenze del SIG oleicolo sono note anche alla Commissione, che condivide le preoccupazioni della Corte riguardo all’attuazione della riforma. Nel corso delle procedure di liquidazione dei conti si sono rivolte raccomandazioni agli Stati membri. Quando si eseguirà la spesa per i nuovi regimi, si valuterà il rischio per il FEAOG, il che potrà portare a rettifiche finanziarie.

5.27.

La resa media per la zona di produzione viene fissata annualmente dalla Commissione. Per la Commissione, è difficile verificare che gli Stati membri usino tali medie in maniera appropriata per controllare l’ammissibilità della produzione oggetto della domanda e che non effettuino pagamenti irregolari (cfr. ad esempio il caso dell’Italia al paragrafo 5.25).

5.27.

Il rispetto della resa media è non una condizione per l’ammissibilità all’aiuto, ma un mezzo per controllare l’entità effettiva della produzione d’olio d’oliva. Se una produzione superiore alla resa media non è giustificata, l’agricoltore può essere escluso da un parte dell’aiuto.

Nel corso dei suoi audit, la Commissione ha chiesto agli Stati membri di comprovare l’efficacia dei controlli sulle rese ed ha applicato rettifiche finanziarie nei confronti dell’Italia, basate, tra l’altro, sulla mancanza di tale controllo. In Spagna e in Grecia la Commissione ha rivolto critiche contro:

il metodo basato su un unico criterio, non sostenuto da un’analisi approfondita,

l’evidente mancanza di efficacia di tale metodo, in quanto la massima parte della produzione sotto controllo è stata, infine, dichiarata ammissibile.

Sviluppo rurale

UE-15

5.28.

Nel 2005, la spesa per lo sviluppo rurale finanziata dalla sezione Garanzia del FEAOG è ammontata a 6 311 milioni di euro (13 % della spesa PAC). Tale spesa riguarda le misure agroambientali, gli aiuti compensativi per le attività agricole in zone svantaggiate, la silvicoltura, gli investimenti, gli aiuti per i giovani agricoltori e per gli agricoltori che vogliono andare in pensione.

 

5.29.

Il diritto a beneficiare del sostegno in materia di sviluppo rurale è subordinato in particolare al rispetto degli impegni (spesso complessi) assunti dai beneficiari, come l’uso delle buone pratiche agricole, e viene calcolato in base al numero di ettari utilizzati. L’audit della Corte ha constatato un'elevata incidenza di errori in quanto gli agricoltori non hanno rispettato gli impegni assunti oppure perché le condizioni di ammissibilità fondamentali non sono state controllate dalle autorità.

5.29.

La Commissione esaminerà accuratamente i problemi rilevati dalla Corte quando le saranno pervenute le risposte degli Stati membri.

Strumento temporaneo per lo sviluppo rurale nei nuovi Stati membri

5.30.

I nuovi Stati membri applicano un regime specifico per lo sviluppo rurale (26), su cui si basano le quattro cosiddette «misure di accompagnamento» (27), nonché alcune misure specifiche in materia (28) (i pagamenti nel 2005 sono ammontati a 1 069 milioni di euro).

 

5.31.

In Polonia, la misura finanziariamente più importante, per la quale nel 2005 sono stati pagati 225,8 milioni di euro, riguarda le zone svantaggiate. Per tale misura, una delle condizioni di ammissibilità prevede che gli agricoltori applichino le usuali buone pratiche agricole. A tale proposito, il programma polacco per lo sviluppo rurale definisce dei criteri verificabili che sono controllati in loco nell’ambito dei controlli del 5 %. Tali verifiche hanno evidenziato un elevato livello di inosservanza dei criteri; 3 281 aziende (il 9,6 % delle aziende controllate) avevano commesso una o più violazioni.

 

5.32.

In base alla normativa vigente in Polonia, a seguito della prima violazione l’agricoltore riceve soltanto un'ammonizione e non viene sanzionato. Essendo questo il caso di tutti gli agricoltori in causa, non si è proceduto ad alcun recupero o sanzione. Ciò non è conforme alla normativa UE: la violazione di una delle condizioni di ammissibilità previste dal regolamento del Consiglio (29) dovrebbe determinare una riduzione dell’importo da versare. I pagamenti in questione ammontano in totale a 0,8 milioni di euro.

5.32.

La Commissione ha già rilevato tale problema. La procedura di liquidazione dei conti è già in corso e può portare a rettifiche finanziarie.

Restituzioni all’esportazione

5.33.

Le restituzioni all’esportazione corrisposte agli esportatori di prodotti agricoli dell’UE compensano la differenza tra i prezzi interni dell’UE e quelli dei mercati mondiali e consentono lo smaltimento su tali mercati delle eccedenze di produzione dell’UE (30). Nel 2005, le restituzioni hanno rappresentato circa 3 miliardi di euro, pari al 7,5 % della spesa PAC. Gli Stati membri sono tenuti ad effettuare controlli fisici sul 5 % delle esportazioni per accertarsi che corrispondano alla descrizione fornita e abbiano diritto alla restituzione all’esportazione richiesta. Essi devono anche effettuare controlli presso il punto di uscita dall’UE quando questo differisca da quello in cui sono state presentate le merci per il controllo fisico (controllo sostitutivo). La Commissione effettua un monitoraggio qualitativo e quantitativo di tali controlli.

 

5.34.

Dato il tempo necessario per finalizzare le procedure di liquidazione, le carenze riscontrate dalla Commissione durante gli audit svolti negli Stati membri nel 2004 (31) non hanno ancora formato oggetto di una decisione definitiva sull’opportunità o meno di operare una rettifica finanziaria. Nel 2005, si sono riscontrati problemi in materia di preavviso in Belgio.

5.34.

Nel frattempo, due indagini si sono concluse senza una rettifica finanziaria (Polonia e Lituania). Per le altre indagini, dove si sono riscontrate carenze sono in corso le procedure di liquidazione dei conti (Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito), che possono portare a rettifiche finanziarie.

5.35.

L’audit della Corte sui controlli fisici e/o sostitutivi in 11 Stati membri, tra il 2004 ed il 2006, ha concluso che:

5.35.

 

a)

non è stato rispettato in maniera sistematica il requisito fondamentale secondo cui gli esportatori non devono ricevere un tacito preavviso di tali controlli al punto di carico (Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito);

a)

Nel corso delle loro indagini in loco, i servizi della Commissione hanno notato che il calendario dei controlli fisici può diventare troppo prevedibile. Per tale motivo, alla riunione del marzo 2005 del comitato «Meccanismi degli scambi» si è rammentato agli Stati membri che essi dovrebbero variare i tempi d’arrivo per effettuare i controlli fisici presso la sede dell’esportatore. Nella riunione del giugno 2005 del medesimo comitato si è discusso un documento su questo punto [D(2005) 12998]. Si sta pensando a come renderlo vincolante.

b)

vi sono carenze significative nel controllo degli ingredienti utilizzati per la fabbricazione di prodotti «non allegato 1» quali biscotti, dolciumi, whisky, ecc., per i quali vengono pagate restituzioni all’esportazione (Belgio, Germania, Francia (32), Italia (32), Regno Unito (32));

b)

I servizi della Commissione esamineranno le constatazioni della Corte e le risposte degli Stati membri e intraprenderanno le azioni opportune.

c)

un numero eccessivo di controlli fisici sono stati effettuati su merci per cui la restituzione all’esportazione richiesta era inferiore a 200 euro (33). Secondo la normativa applicabile, tali operazioni dovrebbero essere escluse, a meno che non siano destinate a prevenire frodi e abusi;

c)

I servizi della Commissione verificano questo elemento come parte consueta dei loro audit relativi ai controlli fisici. Sebbene alcuni Stati membri effettuino controlli su esportazioni che si situano al di sotto delle soglie minime, i servizi della Commissione non hanno riscontrato prove secondo cui l’operato di tali Stati membri vada a scapito delle esigenze minime riguardanti i controlli alle esportazioni che si situano al di sopra delle soglie.

d)

non vengono effettuati controlli sostitutivi presso il punto di uscita dall’UE su una quantità notevole di partite alle quali, benché non fossero state controllate fisicamente al punto di carico, è stato apposto il sigillo doganale (34). In particolare, la Danimarca (35) ed i Paesi Bassi hanno permesso agli esportatori autorizzati di apporre essi stessi i sigilli doganali;

d)

L’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2090/2002 prevede che non si effettui il controllo di sostituzione se è l’ufficio doganale che ha sigillato i mezzi di trasporto. Tuttavia, alla riunione del marzo 2002 del comitato «Meccanismi degli scambi» la Commissione ha insistito che il sigillo di un esportatore autorizzato non può sostituire il sigillo dell’ufficio doganale.

I servizi della Commissione stanno studiando la proposta della Corte di escludere dalle esportazioni da sottoporre al controllo di sostituzione soltanto le partite che hanno già formato oggetto di un controllo fisico. La Commissione esaminerà le constatazioni della Corte relative alla Danimarca e ai Paesi Bassi e le risposte di questi Stati membri e, se necessario, proseguirà le indagini.

e)

poiché nel Regno Unito ed in alcuni porti francesi la presenza fisica dei funzionari doganali al punto presso cui le merci sono poste sotto sorveglianza doganale all’ufficio doganale di uscita dall’UE è stata sostituita con sistemi d’inventario informatici, non vengono più effettuati i necessari controlli per verificare l’eventuale rottura o rimozione dei sigilli doganali.

e)

L’articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2090/2002 non richiede il controllo del 100 % dei sigilli doganali. Secondo la Commissione, il controllo sistematico dei sigilli da parte degli uffici doganali all’ingresso nel porto è utile, ma può non essere necessario se i servizi doganali dispongono di sufficienti informazioni e garanzie da altre fonti.

5.36.

La Corte conclude che, per poter ottenere la garanzia che il sistema dei controlli fisici sulle merci soggette a restituzioni all’esportazione funziona in modo soddisfacente, è necessario che siano apportati miglioramenti significativi in tale settore. Inoltre, per quel che riguarda la campagna FEAOG del 2005, la Corte non è in grado di confermare che sia stato espletato il numero richiesto di controlli, che questi siano stati verificati e che siano state operate le eventuali rettifiche, in quanto tali informazioni sono messe a disposizione della Commissione solo dopo il 30 aprile 2006.

5.36.

La Commissione ritiene che il sistema dei controlli fisici e di sostituzione funzioni già abbastanza bene da contribuire a fornire ragionevoli garanzie riguardo alle relative operazioni. Tuttavia, per migliorare ancora il sistema, la Commissione intende modificare la normativa sui controlli fisici, in modo da rendere meno prevedibile lo schema dei controlli e ridurre il rischio di sostituzioni.

Per quanto riguarda le altre carenze rilevate dalla Corte, la Commissione esaminerà le constatazioni della Corte e le risposte degli Stati membri e, se necessario, intraprenderà le azioni opportune.

Controllo ex post delle sovvenzioni versate agli operatori commerciali ed ai trasformatori di prodotti agricoli

5.37.

Gli Stati membri sono tenuti (36) a svolgere un programma annuale di controlli posteriori al pagamento sui documenti commerciali per una serie di sovvenzioni PAC, tra cui le restituzioni alle esportazioni, le sovvenzioni relative alla lavorazione e alla trasformazione di prodotti agricoli, alla lavorazione del cotone, all’olio d’oliva ed al tabacco e alcune spese per lo sviluppo rurale. Gli Stati membri devono accertare che le operazioni siano state realmente effettuate e correttamente eseguite; essi devono inoltre prendere i provvedimenti necessari per recuperare le somme perdute a seguito d’irregolarità o negligenze.

 

5.38.

Il monitoraggio della Commissione comprende una funzione di supervisione e coordinamento per garantire che le analisi di rischio ed i programmi di controllo degli Stati membri siano appropriati. Esso comprende inoltre l’esame delle relazioni pertinenti e degli altri documenti forniti dagli Stati membri e può anche includere visite negli Stati membri per controllare in loco l’attuazione del regolamento. La Corte ha constatato che, nel corso del 2005, la Commissione:

5.38.

 

a)

ha compiuto progressi per quel che riguarda il monitoraggio e l’analisi dei documenti presentati, ma non è ancora in grado di fornire informazioni complete e comparabili sulle operazioni controllate e sull’importo delle irregolarità constatate e recuperate. Essa ha introdotto modifiche della normativa intese a migliorare la comunicazione dei risultati dei controlli successivi al pagamento, ma gli effetti di tali modifiche non sono ancora conosciuti;

a)

La Commissione nota con soddisfazione che la Corte riconosce i suoi sforzi per migliorare la stesura da parte degli Stati membri delle relazioni sui controlli successivi ai pagamenti e per migliorare il monitoraggio e l’analisi dei documenti che le vengono presentati.

La Commissione ritiene di ricevere già sufficienti informazioni sulle operazioni controllate e sulle irregolarità constatate.

La stesura delle relazioni è stata ancora migliorata con l’adozione del regolamento (CE) n. 40/2006, che consente di stimare il livello potenziale d’irregolarità per tutte le categorie di spesa.

b)

ha effettuato nuovamente missioni specifiche in tre Stati membri per esaminare l’applicazione del regolamento. Tali missioni non hanno coperto tutti i rischi o un numero sufficiente di controlli degli Stati membri tali da permettere di valutare il rispetto del regolamento e la qualità dei controlli svolti. Altri tre audit hanno compreso una valutazione dello stato di preparazione dei nuovi Stati membri all’applicazione del regolamento e 19 audit di conformità hanno incluso, nel lavoro svolto, l’esame di almeno un controllo successivo al pagamento. Tali audit di conformità non seguono ancora una metodologia o un formato standard per la stesura delle relazioni sulle verifiche controllate e ciò ne ostacola la comparabilità ed un'analisi significativa;

b)

La Commissione ritiene che il numero di controlli successivi ai pagamenti sottoposti a verifica nel 2005 era sufficiente e conforme agli obiettivi degli audit.

Nel 2006 la Commissione ha già effettuato tre missioni specifiche relative a controlli successivi ai pagamenti, ai sensi del regolamento (CEE) n. 4045/89, in Italia, Danimarca e Paesi Bassi. Altre missioni sono in programma per l’autunno 2006. Le unità di controllo della conformità hanno proseguito nel 2006 le verifiche dell’applicazione del regolamento (CEE) n. 4045/89, come parte delle loro missioni riguardanti problemi in settori specifici.

c)

ha iniziato a valutare l’entità dell’arretrato dei controlli programmati in taluni Stati membri (aspetto evidenziato in precedenti relazioni della Corte). I risultati iniziali confermano il mancato completamento, da parte di quattro Stati membri, del numero minimo di controlli successivi al pagamento, senza che sia stata intrapresa al riguardo un'azione correttiva;

c)

Di fatto, la Commissione ha già valutato l’entità degli arretrati. Si sono avviate azioni per porvi rimedio, effettuando missioni nei due Stati membri dove gli arretrati sono più ingenti. Ai due Stati membri in questione è stato chiesto di elaborare piani d’azione per eliminare gli arretrati. Tali piani d’azione, che dovranno comprendere il calcolo esatto del numero di controlli ancora in sospeso rispetto alle risorse disponibili e prevedere termini temporali precisi, dovranno essere trasmessi alla Commissione, che ne controllerà strettamente l’attuazione.

d)

non è in grado di valutare pienamente gli effetti del regolamento in termini di rilevazione e recupero dei pagamenti irregolari (37)  (38).

d)

La Commissione ritiene di poter misurare il successo del regolamento nel rilevare potenziali pagamenti irregolari.

5.39.

Facendo seguito al lavoro da essa svolto nel 2003 e per misurare i progressi compiuti, la Corte ha rivisitato sette Stati membri. Il follow up della Corte ha rilevato che, mentre vi sono stati miglioramenti nella qualità complessiva dei controlli esaminati, persistono carenze nel recupero dei pagamenti irregolari individuati dai controlli ed i previsti controlli successivi al pagamento non sono stati completati per tempo. In due Stati membri permane l’incapacità di completare il numero minimo di controlli.

5.39.

La Commissione nota con soddisfazione che la Corte riconosce che vi sono stati miglioramenti.

Del recupero dei pagamenti irregolari sono responsabili non coloro che effettuano i controlli successivi ai pagamenti ma gli organismi pagatori.

Per quanto riguarda i persistenti ritardi nell’attuazione dei controlli in due degli Stati membri, la Commissione ha avviato azioni per porvi rimedio, come si è detto nella risposta al punto 5.38 c).

5.40.

In base al regolamento, i controlli successivi al pagamento sulle operazioni 2005 verranno svolti tra il luglio 2006 ed il luglio 2007, ma non saranno limitati a queste ultime. Le risultanze verranno comunicate alla Commissione entro e non oltre il 1o gennaio 2008. La Commissione le esaminerà e potrà decidere di escludere talune spese dal finanziamento. Per tale motivo, la Corte non può ottenere la garanzia per le operazioni FEAOG 2005.

5.40.

La Commissione ritiene che si possa ottenere la garanzia dai controlli successivi ai pagamenti, dato che il sistema di controllo, quale è ora in vigore, è efficace. Inoltre, il regolamento (CEE) n. 4045/89 prevede un sistema di controlli a posteriori all’interno del sistema complessivo di gestione e di controllo della spesa agricola, che è descritto particolareggiatamente nella risposta al punto 5.59. Si tratta di un livello supplementare di controllo rispetto ai controlli precedenti i pagamenti (che offrono già sufficienti garanzie per la maggior parte dei provvedimenti).

5.41.

I risultati dei controlli della Corte presso la Commissione e negli Stati membri indicano che, anche se il sistema dei controlli successivi al pagamento sta migliorando, l’arretrato di controlli non effettuati in certi Stati membri limita le garanzie che si possono ottenere circa la legittimità e la regolarità dei pagamenti eseguiti negli anni precedenti in questi Stati membri.

5.41.

La Commissione nota con soddisfazione che la Corte riconosce che vi sono stati miglioramenti, ma ritiene che si possano ottenere garanzie riguardo alla legittimità e regolarità dei pagamenti effettuati.

Il sistema complessivo di gestione e di controllo della spesa agricola, che è descritto particolareggiatamente nella risposta al punto 5.59, fornisce ragionevoli garanzie riguardo all’efficace gestione del rischio di errori riguardo alla legittimità e regolarità delle relative operazioni in agricoltura.

Il regolamento (CEE) n. 4045/89 prevede un sistema di controlli a posteriori che è, in effetti, un livello supplementare di controllo rispetto ai controlli precedenti i pagamenti.

Liquidazione dei conti da parte della Commissione

5.42.

Il lavoro di audit svolto dalle unità «liquidazione dei conti», che conduce alle decisioni di conformità e di liquidazione finanziaria prese dalla Commissione, è considerato dalla Commissione stessa uno degli elementi di maggiore importanza per un controllo adeguato della gestione concorrente in campo agricolo.

 

5.43.

La decisione finanziaria annuale della Commissione si basa sul lavoro e sui certificati degli organismi di certificazione. Tali certificazioni comprendono una dichiarazione che indica se i conti sono completi, esatti e veritieri e se gli organismi pagatori sono in grado di garantire l’avvenuta verifica della conformità dei pagamenti alle norme comunitarie. La decisione annuale di liquidazione della Commissione si limita ai conti e viene trattata nel primo capitolo. La decisione di escludere eventuali spese non conformi alla normativa comunitaria viene presa in una fase successiva (cfr. decisioni di conformità). Sino a quel momento, le spese hanno carattere provvisorio (cfr. anche paragrafi 1.57 e 1.64-1.66 della presente relazione).

5.43.

Da parte sua, la Commissione ritiene che la procedura di liquidazione dei conti non conferisce alle spese un carattere provvisorio.

Organismi di certificazione

5.44.

Le relazioni degli organismi di certificazione possono evidenziare problemi nei sistemi di gestione e controllo degli organismi pagatori, ma non è possibile trarre da esse garanzie circa la legittimità e la regolarità dei pagamenti versati agli agricoltori ed agli operatori commerciali (39), in quanto le domande per gli aiuti comunitari non vengono solitamente controllate in loco dagli organismi di certificazione. Come indicato nel parere della Corte sul modello di audit unico, una copertura di questo tipo consentirebbe una struttura più solida e trasparente per quanto attiene alla catena delle responsabilità in materia di spese PAC; essa fornirebbe inoltre maggiori garanzie alla Commissione sulla legittimità e sulla regolarità delle operazioni.

5.44.

La Commissione ritiene che il sistema complessivo di gestione e di controllo della spesa agricola, che è descritto particolareggiatamente nella risposta al punto 5.59, fornisce già ragionevoli garanzie riguardo all’efficace gestione del rischio di errori riguardo alla legittimità e regolarità delle relative operazioni in agricoltura. Per migliorare e rafforzare il sistema complessivo, in modo che le garanzie ragionevoli da esso offerte siano ancora maggiori, la Commissione è disposta ad attuare la raccomandazione della Corte, secondo la quale gli organismi di certificazione dovranno intensificare i loro lavori per verificare e convalidare le statistiche risultanti dalle ispezioni ed i controlli successivi ai pagamenti. A questo scopo, nei nuovi orientamenti si chiederà agli organismi di certificazione di esaminare più minuziosamente, nelle loro relazioni, la capacità amministrativa dell’organismo pagatore per quanto riguarda i controlli in loco. Tali organismi dovranno ottenere la garanzia che il sistema vigente (per i controlli in loco) sia stato attuato in maniera soddisfacente, esaminando in dettaglio elementi quali l’accuratezza delle statistiche dei controlli, le istruzioni e i manuali, le risorse umane, la formazione e la competenza degli addetti ai controlli, gli accordi con gli organismi delegati, i sistemi di monitoraggio e di supervisione applicati dall’organismo pagatore, l’applicazione di sanzioni, ecc.

5.45.

Per quel che riguarda i sistemi di controllo interno degli organismi pagatori, l’analisi svolta dalla Corte sulle relazioni di 31 organismi pagatori (40) ha evidenziato che la maggior parte delle principali carenze riscontrate dagli organismi di certificazione riguardano le verifiche e le procedure in materia di pagamenti, la contabilità (compresi i debitori) e la delega delle funzioni (41); per quattro organismi pagatori sono state riscontrate almeno quattro gravi deficienze attinenti a diversi requisiti previsti per il riconoscimento (42). La Commissione fa affidamento sul lavoro degli organismi di certificazione esaminandone le relazioni e i certificati, ma non valuta, in maniera sistematica, il lavoro da essi svolto in loco (43).

5.45.

Con il nuovo regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione sono state imposte condizioni più rigorose per il controllo degli organismi pagatori, imponendo agli Stati membri l’obbligo di esercitare costante supervisione sui loro organismi pagatori e d’istituire un sistema per lo scambio d’informazioni sui possibili casi di non conformità. Per trattare simili casi si dovrà introdurre una procedura comprendente l’obbligo di elaborare un piano per ovviare entro un determinato lasso di tempo alle manchevolezze riscontrate. Le spese eseguite da organismi pagatori ai quali il rispettivo Stato membro non ritira l’accreditamento nonostante che essi non abbiano attuato un simile piano correttivo entro il lasso di tempo previsto, saranno sottoposti alla procedura di liquidazione dei conti prevista all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Anche se alla fine del 2005 è stata introdotta la revisione sistematica dell’operato degli organismi di certificazione, la Commissione effettua ispezioni in loco ed esamina le attività degli organismi di certificazione sin dall’entrata in vigore della nuova procedura di liquidazione dei conti, nel 1996.

Il programma di missioni per il 2006, che si basa su una particolareggiata analisi dei rischi, prevede cinque missioni presso organismi di certificazione. Le missioni si effettueranno presso gli organismi nei quali si sono riscontrati determinati problemi. Inoltre, si visiteranno sette organismi pagatori.

Verifica di conformità

5.46.

L’obiettivo delle decisioni di conformità è di escludere dal finanziamento comunitario determinate spese qualora la Commissione constati che non sono state eseguite conformemente alle norme comunitarie. Le procedure esistenti non sono state concepite per garantire il raggiungimento di tale obiettivo a livello dei pagamenti effettuati a favore dei beneficiari finali (agricoltori e operatori commerciali). Nella maggior parte dei casi, le decisioni di conformità sono rettifiche forfettarie operate a seguito di carenze dei sistemi di controllo, ma che non forniscono una valutazione dell’impatto dei singoli pagamenti irregolari. Pertanto, è poco probabile che i pagamenti irregolari possano essere recuperati mediante la procedura di liquidazione dei conti. Per ottenere informazioni affidabili sulla legittimità e regolarità dei pagamenti ai beneficiari finali, il direttore generale dovrebbe:

a)

adottare disposizioni affinché gli organismi di certificazione estendano i propri lavori ai beneficiari finali, allargando i controlli a campione fino al livello degli agricoltori oppure lavorando maggiormente sulla verifica e convalida delle statistiche sui risultati dei controlli SIGC e sui controlli successivi ai pagamenti; oppure

b)

chiedere ai propri funzionari di verificare a livello dei beneficiari finali, in base ad un metodo di campionamento adeguato, la legittimità e la regolarità delle operazioni per l’esercizio.

Conformemente allo spirito del parere della Corte sul modello di audit unico, la Commissione dovrebbe tenere conto, ove possibile, dei sistemi di gestione e controllo già esistenti, quali il SIGC.

5.46-5.47.

Come indica giustamente la Corte, l’obiettivo della verifica di conformità consiste nell’escludere dal finanziamento comunitario le spese che non sono state eseguite nel rispetto delle norme comunitarie, tutelando così il bilancio delle Comunità dalle spese che non gli si devono addebitare. Non si tratta, invece, di un dispositivo mediante il quale recuperare i pagamenti effettuati irregolarmente a beneficiari, il che, secondo il principio della gestione concorrente, è di responsabilità esclusiva degli Stati membri, come è indicato chiaramente all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

La Commissione ritiene che, in base a tale definizione, l’obiettivo della verifica di conformità viene conseguito mediante l’impostazione attuale, che prevede l’esame dei sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri e, in caso di manchevolezze, l’applicazione di rettifiche finanziarie, le quali, se non è possibile quantificare la perdita subita dal FEAOG, possono assumere la forma di un tasso forfetario. L’efficacia e l’efficienza di una simile impostazione sono state riconosciute dalla Corte stessa al punto 6.35 della sua relazione.

Inoltre, come la Corte stessa indica al punto 6.35, le rettifiche finanziarie costituiscono un valido strumento per migliorare i sistemi di gestione e di controllo e quindi per impedire oppure individuare e recuperare pagamenti effettuati irregolarmente ai beneficiari finali. In tal modo, la verifica di conformità contribuisce indirettamente alla legittimità e regolarità delle operazioni al livello dei beneficiari finali.

In certi settori di spesa si stima già il livello d’irregolarità. Nel settore degli aiuti per superficie, ad esempio, l’errore stimato in base a circa 47 000 controlli casuali effettuati dagli Stati membri è dell’1,95 %. Si tratta di un campione molto ampio e rappresentativo. Secondo la procedura della verifica unica, non sembrerebbe efficace in rapporto ai costi che la Commissione scegliesse un campione diverso per accertare la legittimità e regolarità della spesa: è molto più efficace in rapporto ai costi che la Commissione faccia affidamento sui lavori effettuati dagli organismi pagatori e incentri le sue attività di controllo sulla verifica dei sistemi vigenti negli Stati membri per il controllo della spesa.

Allo scopo di migliorare e rafforzare il sistema complessivo, così da ottenere ragionevoli garanzie, la Commissione è disposta a seguire la raccomandazione della Corte, secondo cui gli organismi di certificazione dovrebbero intensificare i loro lavori per verificare e convalidare le statistiche risultanti dalle ispezioni ed i controlli successivi ai pagamenti (cfr. la risposta al punto 5.44).

Che l’onere di una rettifica finanziaria sia addebitato al bilancio nazionale o al beneficiario finale dipende dal motivo della rettifica.

5.47.

Le rettifiche finanziarie non sono un mezzo per recuperare i pagamenti irregolari ai beneficiari, poiché tale compito spetta agli Stati membri. I costi di queste rettifiche sono sostenuti dagli Stati membri e, nella maggior parte dei casi, non si ripercuotono direttamente sui beneficiari del sussidio (agricoltori e operatori commerciali).

 

5.48.

Le decisioni di conformità riguardano di solito più esercizi di spesa e intervengono a distanza di alcuni anni. Pertanto, le rettifiche operate nelle decisioni di conformità prese nel 2005 riguardano pagamenti PAC ai beneficiari finali effettuati negli anni precedenti. Le spese da escludere per l’esercizio 2005 verranno decise solo nei prossimi anni. Alla fine del 2005, per tutti gli anni successivi al 1998, la liquidazione non era stata ancora completata.

5.48.

La Commissione vorrebbe liberarsi delle pendenze del passato: i casi più vecchi ancora in sospeso sono stati esaminati attentamente al momento di elaborare il programma di attività di audit relative alla spesa agricola per il 2006. Al giugno 2006 la situazione è la seguente: si sono conclusi il 97 % degli audit effettuati nel 2001 (il che consente rettifiche finanziarie dal 1999) e il 94 % degli audit effettuati nel 2002 (il che consente rettifiche finanziarie dal 2000). Le rettifiche finanziarie ancora in sospeso per gli anni 1999 e 2000 sono stimate a un massimo rispettivamente di 41 e 126 milioni di euro. Per le verifiche effettuate nel 2003 e nel 2004, il tasso di conclusione è rispettivamente dell’83 % e dell’84 %.

Per gli esercizi finanziari 2001-2005, le rettifiche da stabilire in future decisioni di conformità sono indicate chiaramente nella relazione annuale d’attività 2005. Questo dato figura anche a titolo di attività potenziali nel sistema contabile della Commissione.

Tuttavia, la natura pluriennale delle verifiche di conformità a cui fa riferimento la Corte non incide sulle garanzie che se ne possono derivare per l’esercizio finanziario 2005. Poiché gli audit della Commissione riguardano i sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, se ne ottengono informazioni non soltanto sulle spese verificate, ma indirettamente anche sulle spese future alle quali si applicano tali sistemi.

Audit delle unità della Commissione incaricate della liquidazione dei conti

5.49.

Nel 2005, la Corte ha svolto un audit delle unità della Commissione addette alla liquidazione dei conti che ha riguardato la dotazione di personale e la valutazione di un campione di audit di conformità svolti nel 2004 e nel 2005 (44).

 

5.50.

L’audit ha individuato le seguenti deficienze principali:

5.50.

 

a)

la Commissione non è stata in grado di dimostrare che, nell’assegnare il personale alle varie misure da sottoporre a audit, tiene sistematicamente conto della sua analisi centrale dei rischi;

a)

Per quanto riguarda le attività di audit di conformità (esclusa la spesa diretta), l’attuale ripartizione fra tre diverse unità riflette ampiamente le principali categorie delle misure di aiuto nell’ambito della PAC: meccanismi tradizionali di mercato, sostegno diretto al reddito a titolo del SIGC e misure di sviluppo rurale. Il personale assegnato alle varie unità dovrebbe essere in grado di assicurare che, per ciascuna delle tre principali categorie di misure di aiuto nell’ambito della PAC, sia possibile effettuare un sufficiente volume di audit di conformità.

L’analisi centrale dei rischi alla quale procede la direzione è anzitutto uno strumento inteso a selezionare le misure di aiuto da sottoporre ad audit. Inoltre, nel decidere l’assegnazione del personale vi sono molti altri fattori da considerare, che formano oggetto di analisi specifiche dei rischi, quali, per esempio, gli audit riguardanti il regolamento (CEE) n. 4045/89, la certificazione dei conti, l’accreditamento Sapard, le attività amministrative e di monitoraggio, nonché la disponibilità di personale e il suo grado di esperienza. Ne sono risultati, nell’arco di tempo di vari anni, movimenti di risorse tra gruppi e unità. L’assegnazione del personale forma oggetto di una valutazione continua.

b)

nel caso di sei degli audit di conformità esaminati, non sono stati coperti tutti i rischi rilevanti e i controlli chiave, senza che sia stata fornita un'adeguata giustificazione;

b)

Le attività di audit della Commissione nel settore della spesa agricola, che nel 2004 e nel 2005 hanno incluso rispettivamente 177 e 163 missioni in loco, si basano sulle risorse umane disponibili e su un’analisi dei rischi. Su tale base, la direzione responsabile seleziona determinati rischi e controlli chiave da verificare, che si ritengono i più adeguati per l’indagine in questione. Una simile limitazione della portata costituisce una prassi di audit perfettamente normale e accettata. In tre dei sei casi rilevati dalla Corte, la limitazione della portata era stata esplicitamente prevista nel memorandum per la pianificazione delle missioni, mentre negli altri tre casi la limitazione era dovuta a circostanze al di fuori del controllo degli addetti all’audit.

c)

nel caso di cinque degli audit esaminati, non è stato utilizzato alcun programma di audit dettagliato oppure tale utilizzo non è stato adeguatamente attestato.

c)

La Commissione ritiene che le attività di audit sono in genere ben documentate e forniscono prove sufficienti del lavoro svolto e delle conclusioni da trarne.

Tuttavia, la Commissione cerca sempre di migliorare ancora la documentazione delle sue attività di audit. In tale contesto, si rinvia all’attuazione delle raccomandazioni delle IAC nel 2005 (cfr. il punto seguente).

5.51.

Tali constatazioni limitano le conclusioni che si possono trarre sul corretto funzionamento dei sistemi di controllo degli Stati membri e la certezza che si può ricavare dagli audit di conformità. La Corte conferma le conclusioni esposte nella relazione, ultimata nel 2004 (45), della struttura di audit interno della Commissione per l’agricoltura. Nella relazione finale trasmessa al direttore generale dell’Agricoltura non è stato espresso alcun disaccordo su tali conclusioni.

5.51.

La Commissione è tuttora convinta che gli audit di conformità siano un elemento chiave del sistema complessivo di gestione e di controllo della spesa agricola, che è descritto particolareggiatamente nella risposta al punto 5.59, e che le sue attività di audit siano di qualità sufficiente per contribuire alla garanzia risultante da tale sistema. Nondimeno, migliorare le procedure è un processo continuo e la relazione elaborata in seguito alla relazione finale delle IA, cui fa riferimento la Corte, conferma che nel 2005 si sono compiuti considerevoli miglioramenti.

Conclusioni e raccomandazioni

5.52.

Come negli esercizi precedenti, la Corte ha rilevato, alla luce di tutte le fonti probatorie disponibili, che la spesa PAC, considerata globalmente, è ancora inficiata da un livello significativo di errori che i sistemi di supervisione e controllo non sono riusciti a individuare o a prevenire. Le principali categorie della spesa PAC presentano gradi di rischio e tipi di carenze diversi.

5.52.

La Commissione ritiene che per la spesa agricola gestita e controllata dal SIGC la situazione sia soddisfacente, dato che i rischi rilevati dalla Corte s’incentrano sulle altre misure della PAC. Al momento, il SIGC copre circa il 67 % della spesa del FEAOG, sezione «garanzia». Le riforme della PAC nel 2003 e nel 2004 mirano a ridurre ancor più i rischi complessivi, estendendo la copertura da parte del SIGC a circa l’89 % entro il 2013.

La Commissione, se necessario in collaborazione con gli Stati membri interessati, esaminerà gli errori riscontrati dalla Corte, alcuni dei quali possono portare a una rettifica finanziaria in sede di liquidazione dei conti.

I sistemi in vigore consentono di gestire con efficacia il rischio di errori riguardo alla legittimità e regolarità delle relative operazioni. Quando i sistemi non sono applicati adeguatamente, la Commissione procede a rettifiche finanziarie nel contesto delle procedure di liquidazione dei conti, il che è dimostrato dalle stesse constatazioni della Corte sull’applicazione del SIGC.

5.53.

La spesa PAC gestita e controllata dal SIGC ammonta a 25 500 milioni di euro nell’UE-15 ed a 1 400 milioni di euro per i nuovi Stati membri. Il SIGC, se correttamente applicato, costituisce un sistema di controllo efficace per limitare il rischio di errore o spese irregolari. In Grecia, tuttavia, ciò non avviene. Nei nuovi Stati membri controllati dalla Corte, i sistemi non sono ancora affidabili: le informazioni contenute nel SIPA, in particolare, assieme a quelle richieste nelle domande di aiuto, non sono state ritenute sufficienti a garantire sistematicamente l’identificazione corretta delle parcelle agricole. Tale carenza influisce sull’efficienza dei controlli amministrativi e delle ispezioni in loco e le tolleranze per la misurazione sono applicate in maniera erronea.

5.53.

La Commissione condivide il parere della Corte secondo cui il SIGC è un efficace strumento di controllo per limitare il rischio di spese irregolari.

La Commissione ha proseguito nel 2005 il suo programma rafforzato di audit e di altri provvedimenti di supervisione in Grecia. Per iniziativa della Commissione, le autorità greche hanno elaborato un piano d’azione inteso ad ovviare alle manchevolezze (cfr. la risposta al punto 5.10). Pur accettando alcune delle osservazioni della Corte riguardanti l’LPIS dei nuovi Stati membri, si ritiene che le carenze siano relativamente poco gravi, dato il successo complessivo nell’applicazione del SIGC. Inoltre, si stanno affrontando i complessi problemi sollevati dalla Corte nel corso dei consueti audit della spesa agricola, nell’ambito dei quali tutti i nuovi Stati membri hanno formato oggetto di verifiche in loco almeno una volta nel periodo 2004-2005.

5.54.

I risultati dei controlli SIGC riguardano la legittimità e la regolarità dei pagamenti agli agricoltori, i quali non sono però sufficientemente verificati e convalidati da un organismo indipendente. Non ci si può avvalere del lavoro degli organismi di certificazione per ottenere garanzie circa le domande presentate dagli agricoltori e dagli operatori commerciali, in quanto le domande per gli aiuti comunitari non vengono solitamente controllate in loco.

5.54.

La Commissione ritiene che il sistema completo per la gestione e il controllo della spesa agricola, che è descritto particolareggiatamente nella risposta al punto 5.59 e comprende, tra l’altro, il SIGC, fornisca già ragionevoli garanzie riguardo all’efficace gestione del rischio di errori riguardo alla legittimità e regolarità delle relative operazioni in agricoltura.

Tuttavia, allo scopo di migliorare e rafforzare il sistema complessivo in modo che le ragionevoli garanzie da esso fornite siano ancora maggiori, la Commissione è disposta a seguire la raccomandazione della Corte secondo cui gli organismi di certificazione dovrebbero intensificare i loro lavori (cfr. la risposta al punto 5.44).

5.55.

Il permanere di carenze nei controlli svolti nei settori dell’olio d’oliva, dello sviluppo rurale e delle restituzioni all’esportazione comporta il rischio che i relativi pagamenti siano illegittimi/irregolari. I risultati del controllo della Corte hanno dimostrato che tale rischio è reale. Ciò risulta particolarmente evidente nel caso dell’olio d’oliva, ove l’inaffidabilità del sistema d’informazione geografica (GIS) mette in dubbio il fondamento su cui si basa il futuro pagamento unico agli olivicoltori.

5.55.

Le carenze del SIG oleicolo sono note anche alla Commissione, che condivide le preoccupazioni della Corte riguardo all’attuazione della riforma. Nel corso delle procedure di liquidazione dei conti la Commissione ha rivolto raccomandazioni agli Stati membri. Quando si eseguirà la spesa per i nuovi regimi, si valuterà il rischio per il FEAOG, il che potrà portare a rettifiche finanziarie.

5.56.

I sistemi di verifica ed i controlli successivi al pagamento hanno lo scopo di escludere le spese che non rispettano la normativa comunitaria; tuttavia, allo stato attuale, essi non riescono a raggiungere tale obiettivo a livello dei pagamenti ai beneficiari finali. Il livello dei pagamenti irregolari finanziati dalla PAC non è conosciuto, o stimato, dalla Commissione (46). Non è chiaro, pertanto, se la proporzione dei pagamenti irregolari recuperati grazie a tali sistemi possa considerarsi soddisfacente.

5.56.

La Commissione ritiene che il sistema di liquidazione dei conti sia uno strumento efficace ed efficiente per escludere dal finanziamento comunitario le spese non rispondenti alle norme comunitarie. La Corte stessa l’ha confermato al punto 6.35 della sua relazione.

La Commissione ritiene che il totale delle rettifiche finanziarie relative a un determinato anno, insieme con le sanzioni imposte ai beneficiari finali a livello nazionale, forniscano una valida stima dell’entità complessiva dei pagamenti irregolari.

5.57.

Le decisioni di conformità della Commissione non sono state ancora completate per tutti gli anni successivi al 1998. Poiché le decisioni per le spese del 2005 verranno prese in futuro, tali spese sono provvisorie e la garanzia della legittimità e della regolarità delle operazioni relative ai conti della Comunità potrà essere fornita solo quando sia stata instaurata ed applicata una procedura di liquidazione completa.

5.57.

La Commissione vorrebbe liberarsi delle pendenze del passato: i casi più vecchi ancora in sospeso sono stati esaminati attentamente al momento di elaborare il programma di attività di audit relative alla spesa agricola per il 2006. Al giugno 2006 la situazione è la seguente: si sono conclusi il 97 % degli audit effettuati nel 2001 (il che consente rettifiche finanziarie dal 1999) e il 94 % degli audit effettuati nel 2002 (il che consente rettifiche finanziarie dal 2000). Le rettifiche finanziarie ancora in sospeso per gli anni 1999 e 2000 sono stimate a un massimo rispettivamente di 41 e 126 milioni di euro. Per le verifiche effettuate nel 2003 e nel 2004, il tasso di conclusione è rispettivamente dell’83 % e dell’84 %.

Per gli esercizi finanziari 2001-2005, le rettifiche da stabilire in future decisioni di conformità sono indicate chiaramente nella relazione annuale d’attività 2005. Questo dato figura anche a titolo di attività potenziali nel sistema contabile della Commissione.

Nonostante che siano ancora in corso procedure di rettifica finanziaria per l’esercizio finanziario 2001 e per quelli successivi, la Commissione ritiene di disporre già d’informazioni sufficienti per avere ragionevoli garanzie riguardo alla legittimità e regolarità della spesa agricola (cfr., per i particolari, la risposta al punto 5.59).

Inoltre, la natura pluriennale delle verifiche di conformità a cui fa riferimento la Corte non incide sulle garanzie che se ne possono derivare per l’esercizio finanziario 2005. Poiché gli audit della Commissione riguardano i sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, se ne ottengono informazioni non soltanto sulle spese verificate, ma indirettamente anche sulle spese future alle quali si applicano tali sistemi.

5.58.

La Commissione dovrebbe continuare a sostenere le autorità del rispettivo Stato membro per garantire che il SIGC sia pienamente attuato in Grecia e che le lacune riscontrate nei nuovi Stati membri siano colmate.

 

5.59.

La Commissione dovrebbe far sì che i sistemi di supervisione e controllo forniscano garanzie sulla legittimità e la regolarità delle operazioni a livello del beneficiario finale e dovrebbe cercare di garantire che i pagamenti irregolari vengano recuperati. Essa dovrebbe stimare il valore dei pagamenti irregolari in uno dei due modi seguenti:

a)

adottando disposizioni affinché gli organismi di certificazione estendano il proprio lavoro ai beneficiari finali, allargando i controlli a campione fino agli agricoltori, oppure lavorando maggiormente sulla verifica e la convalida delle statistiche concernenti i risultati dei controlli SIGC e i controlli successivi ai pagamenti;

b)

oppure chiedendo al proprio personale di verificare a livello dei beneficiari finali, in base ad un metodo di campionamento adeguato, la legittimità e la regolarità delle operazioni per l’esercizio.

5.59.

La Commissione ritiene di disporre d’informazioni sufficienti per avere ragionevoli garanzie riguardo alla legittimità e regolarità della spesa agricola e per assicurare il recupero dei pagamenti irregolari.

È già in vigore un sistema globale di gestione e di controllo, che si estende su quattro livelli:

a)

una struttura amministrativa obbligatoria al livello degli Stati membri, imperniata sull’istituzione di organismi pagatori e su un’autorità ad alto livello avente la competenza di concedere e di ritirare l’accreditamento di tali organismi. La decisione di concedere l’accreditamento si basa su un esame approfondito, effettuato da un organismo esterno di audit;

b)

sistemi minuziosi di controlli e di sanzioni dissuasive che gli organismi pagatori devono applicare, con caratteristiche fondamentali comuni e regole speciali adeguate al carattere specifico di ciascun regime di aiuto;

c)

controlli a posteriori effettuati da organismi accreditati di audit e da servizi speciali [i controlli previsti nel regolamento (CEE) n. 4045/89];

d)

liquidazione dei conti effettuata dalla Commissione (la liquidazione finanziaria annuale e la decisione pluriennale di conformità).

Questi quattro livelli costituiscono un sistema globale di gestione e di controllo della spesa agricola e forniscono alla Commissione ragionevoli garanzie riguardo all’effettiva gestione del rischio di errori riguardo alla legittimità e regolarità delle relative operazioni in agricoltura.

È già possibile stimare il livello d’irregolarità per le misure più importanti sotto il profilo finanziario, in particolare il SIGC. La Commissione sta cercando di migliorare la qualità dei dati per le altre misure.

Per migliorare e rafforzare il sistema complessivo, in modo che fornisca garanzie ragionevoli, la Commissione è disposta ad attuare la raccomandazione della Corte, secondo la quale gli organismi di certificazione dovranno intensificare i loro lavori per verificare e convalidare le statistiche risultanti dalle ispezioni ed i controlli successivi ai pagamenti (cfr. la risposta al punto 5.44).

5.60.

Come già indicato lo scorso anno, la Commissione dovrebbe far sì che i controlli successivi al pagamento diventino uno strumento più efficace per individuare i pagamenti irregolari nell’ambito della PAC, cercando di porre rimedio alle carenze dei dati richiesti agli Stati membri, soprattutto indicando il valore, per linea di bilancio, delle operazioni sottoposte a verifica e delle irregolarità constatate.

5.60.

La Commissione ha già intrapreso azioni per migliorare ancora la stesura delle relazioni sui controlli successivi ai pagamenti, modificandone il quadro giuridico. I miglioramenti relativi al valore delle operazioni controllate e alle irregolarità per linea di bilancio sono stati inclusi nelle modifiche del regolamento (CE) n. 4/2004 introdotte dal regolamento (CE) n. 40/2006, pubblicato il 10 gennaio 2006.

5.61.

La Commissione dovrebbe indagare sulle ragioni per cui, nel caso dei controlli SIGC sulle superfici, le verifiche svolte su base casuale rilevano ancora un tasso di errore più elevato rispetto a quelle basate sull’analisi di rischio.

5.61.

Gli audit effettuati dalla Commissione hanno mostrato che alcuni Stati membri registravano i controlli mediante telerilevamento insieme con i controlli su base casuale, nonostante che gli agricoltori fossero stati selezionati in funzione del rischio all’interno della zona. Ne è derivata una visione distorta delle statistiche. Per quanto riguarda il divario nei risultati tra i due tipi di selezione, eliminando i dati falsati risultanti dall’inesattezza delle relazioni ricevute, l’analisi della Commissione indica che soltanto in Danimarca la selezione su base casuale dava risultati superiori a quelli della selezione in base al rischio (non si è tenuto conto della Grecia). Si sta procedendo a verifiche al riguardo.

Per migliorare l’accuratezza delle relazioni, la Commissione ha già intrapreso altre azioni (cfr. il punto 5.8).

5.62.

Si raccomanda alla Commissione di migliorare i controlli sulla spesa PAC nei settori in cui permangono gravi carenze.

5.62.

La Commissione sta cercando di porre rimedio alle manchevolezze ancora persistenti, come l’applicazione del SIGC in Grecia. Le riforme della PAC nel 2003 e, per i prodotti mediterranei, nel 2004 mirano a ridurre il rischio globale, estendendo all’89 %, entro il 2013, la spesa coperta dal SIGC.

5.63.

Come richiesto dal Consiglio (47), la Commissione dovrebbe distinguere tra, da un lato, le spese che sono state verificate (e che, se necessario, hanno formato oggetto di rettifiche) per le quali essa può fornire (o meno) una garanzia ragionevole e, dall’altro, le spese che saranno oggetto di ulteriori verifiche (e possibili rettifiche in una fase successiva) (cfr. anche i paragrafi 1.57 e 1.64-1.66 della presente relazione).

5.63.

La Commissione ritiene inopportuno distinguere, come suggerisce la Corte, tra la spesa già sottoposta a verifica e la spesa che formerà oggetto di un’ulteriore verifica. Data la natura pluriennale delle verifiche di conformità, una simile distinzione sarebbe ampiamente arbitraria e inoltre pregiudicherebbe il diritto di difesa degli Stati membri nel contesto della procedura di liquidazione dei conti.

Inoltre, la Commissione provvede a far figurare nei suoi conti annuali gli importi dei quali prevede ancora il recupero mediante le operazioni di liquidazione dei conti.

SEGUITO DATO ALLE OSSERVAZIONI PRECEDENTI

Sviluppo rurale: sostegno alle zone svantaggiate

5.64.

La relazione speciale n. 4/2003 della Corte sullo sviluppo rurale ha esaminato il sostegno alle zone svantaggiate. Le principali osservazioni e raccomandazioni, che sono state riprese dal Parlamento europeo (48) nella procedura di discarico per il bilancio del 2002, sottolineavano la necessità che la Commissione:

a)

presenti al Parlamento un'esauriente relazione valutativa su tale misura;

b)

adatti ed aggiorni la definizione di «buone pratiche agricole» e garantisca che gli Stati membri applichino in maniera coerente tale condizione;

c)

proceda ad un esame completo ed approfondito dell’attuale classificazione di tutte le zone svantaggiate.

 

5.65.

Nella relazione sul seguito dato alla procedura di discarico per l’esercizio 2002 (49), la Commissione aveva annunciato che stava preparando una valutazione specifica di tale misura, i cui risultati sarebbero stati disponibili alla fine del 2005. Il contratto per lo svolgimento di tale valutazione è stato firmato nel dicembre 2005 e si prevede che la relazione sia finalizzata entro la fine del 2006 per essere pubblicata all’inizio del 2007.

 

5.66.

Il nuovo regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 (50) comprende le misure destinate alle zone svantaggiate; in tale quadro, sono state esaminate anche le altre due richieste dell’autorità competente per il discarico.

 

5.67.

La condizione secondo cui gli agricoltori nelle zone svantaggiate devono applicare le usuali buone pratiche agricole per ricevere le indennità compensative non costituirà più un criterio di ammissibilità. Gli agricoltori dovranno invece ottemperare, nel complesso dell’azienda, ai requisiti obbligatori per quanto riguarda l’ambiente ed il benessere degli animali, noti come «ecocondizionalità» dopo la riforma della PAC del 2003.

 

5.68.

Le superfici che possono beneficiare dei pagamenti destinati agli agricoltori in «zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane» saranno determinate in base alla produttività del suolo e alle condizioni climatiche, sopprimendo così il nesso con i criteri socioeconomici. È stato mantenuto il concetto dei pagamenti per svantaggi naturali per gli agricoltori delle zone montane (e delle zone a settentrione del 62o parallelo).

5.68.

Secondo il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, riguardante il nuovo periodo di programmazione, le zone ammissibili per le «indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane», devono presentare gravi svantaggi naturali (in particolare, scarsa produttività del suolo o condizioni climatiche avverse) e svantaggi specifici, ma deve trattarsi di zone nelle quali è opportuno proseguire la gestione del territorio allo scopo di conservare o migliorare l’ambiente naturale, di salvaguardare lo spazio rurale e di preservare il potenziale turistico, o anche ai fini della protezione costiera.

5.69.

Tuttavia, ad eccezione del requisito di ecocondizionalità, l’entrata in vigore di tutte le altre modifiche concernenti la misura per le zone svantaggiate è stata rinviata al 1o gennaio 2010 e richiederà l’adozione di un regolamento del Consiglio su proposta della Commissione. Gli attuali criteri per determinare le zone da classificare come svantaggiate resteranno pertanto in vigore, per lo meno sino al 2010.

5.69.

Per quanto riguarda la definizione di zone svantaggiate, nella proposta COM(2004) 490 def. della Commissione riguardante il quadro futuro per lo sviluppo rurale si prevede di ridelimitare la «categoria intermedia» delle zone svantaggiate. La proposta ha suscitato tuttavia forti opposizioni, in particolare presso il Consiglio.

Come parte del compromesso finale sulla proposta, adottato quale regolamento (CE) n. 1698/2005, si è convenuto di procedere a un’altra analisi approfondita del problema prima di prendere una decisione definitiva riguardo alla ridelimitazione.

Organizzazione di un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini nell’Unione europea

5.70.

La relazione speciale n. 6/2004 della Corte ha esaminato il sistema di identificazione dei bovini, che mira a garantire la tracciabilità delle carni bovine e che viene utilizzato per controllare l’ammissibilità a beneficiare dei vari premi per il bestiame. La Corte ha riscontrato carenze nel sistema introdotto dalla normativa comunitaria, notando in particolare che non è garantita la tracciabilità dei movimenti intracomunitari del bestiame in quanto la normativa non prevede un'armonizzazione o uno scambio delle informazioni tra le banche dati degli Stati membri.

5.70-5.72.

Nel 2004 la Commissione ha istituito il sistema Traces, che consente di seguire i movimenti degli animali all’interno dell’UE e dall’esterno. Il Traces consolida e semplifica i sistemi già esistenti intesi a seguire le tracce degli scambi di animali. Tale nuovo sistema, che è diventato obbligatorio per tutti gli Stati membri dal 1o gennaio 2005, risponde alla maggior parte delle richieste presentate dagli Stati membri e alle raccomandazioni formulate dalla Corte nella relazione speciale n. 1/2000 in materia di peste suina classica.

In seguito alle conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 6/2004 della Corte, la Commissione ha elaborato altri orientamenti, in stretta cooperazione con gli Stati membri. Il 14 febbraio 2005 la Commissione ha completato il documento di lavoro sugli standard di riferimento («benchmarking») delle basi di dati per i bovini, che è stato accolto con favore dagli Stati membri ed è utilizzato per sviluppare ancora le basi di dati nazionali.

Inoltre, il 26 gennaio 2005 la Commissione ha presentato al Parlamento e al Consiglio la relazione circa la possibilità d’introdurre l’identificazione elettronica per i bovini [COM(2005) 9]). Tale relazione comprende diverse opzioni per le proposte legislative, che sono state discusse il 7 marzo 2005 a livello di Consiglio, presso il comitato speciale per l’agricoltura. Nel preparare un’adeguata proposta legislativa, la Commissione intende trattare anche lo scambio d’informazioni tra le basi di dati nazionali.

5.71.

Nel quadro della procedura di discarico per l’esercizio 2003, il Consiglio (51) ha richiesto una maggiore armonizzazione tra le banche dati negli Stati membri. Il Parlamento europeo (52) ha invitato la Commissione a presentare una proposta legislativa per garantire la compatibilità tra le banche dati nazionali ed a fornire indicazioni sullo scambio dei dati.

 

5.72.

La Commissione ha accettato le principali constatazioni della relazione speciale n. 6/2004 della Corte. Essa ha accolto (53) la proposta di organizzare scambi di informazioni ed ha predisposto un documento di lavoro per una valutazione comparata delle banche dati nazionali in base a determinati parametri di riferimento. La Commissione, pur seguendo l’evoluzione della situazione, non ha avanzato ulteriori proposte legislative.

 

5.73.

Nel verificare il seguito dato alle risultanze della sua relazione speciale n. 6/2004, la Corte ha esaminato l’attuazione del regime di premio alla macellazione. Tale regime rientra tra quelli che si basano sul sistema di identificazione dei bovini (54). Il premio viene pagato per la macellazione o l’esportazione dall’UE di bovini adulti e vitelli.

 

5.74.

La concezione del regime facilita un adeguato controllo dei pagamenti per quanto riguarda gli animali macellati nello Stato membro di pagamento. I controlli riguardanti la minoranza di animali (mediamente l’1,2 % nelle regioni esaminate) macellati in uno Stato membro diverso da quello in cui viene pagato il premio, non sono invece altrettanto rigorosi. Il trasferimento tra Stati membri delle informazioni relative a questi casi è incompleto e non garantisce la verifica, prima del pagamento, di tutti i criteri di ammissibilità. In alcuni casi, la Germania ed i Paesi Bassi hanno pagato il premio benché non fosse ancora pervenuta la conferma della macellazione da parte di altri Stati membri. Tra gli Stati membri visitati, solamente l’Irlanda ed il Regno Unito (per bestiame macellato nell’Irlanda del Nord) si sono accordati per uno scambio automatico delle informazioni tra le rispettive banche dati.

5.74.

La normativa comunitaria stabilisce principi generali di gestione riguardo al premio per la macellazione degli animali che hanno formato oggetto di uno scambio intracomunitario dopo il periodo di detenzione (articolo 35, paragrafo 3, del regolamento [CE) n. 2342/1999]. Il mattatoio dello Stato membro che procede alla macellazione deve rilasciare un attestato comprendente gli elementi informativi che si dovranno presentare come giustificativi della domanda di versamento del premio.

In generale, gli Stati membri si prestano assistenza reciproca per assicurare un controllo efficace dell’autenticità dei documenti trasmessi e dell’esattezza dei dati. Lo Stato membro pagatore trasmette regolarmente allo Stato membro che procede alla macellazione un ricapitolativo degli attestati di macellazione da esso ricevuti. L’attuazione di tali principi è stata lasciata alla responsabilità degli Stati membri.

L’attuazione della riforma dei pagamenti diretti, introdotta dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e in applicazione dal 2005, ha modificato le condizioni d’applicazione del premio per gli animali che hanno formato oggetto di uno scambio intracomunitario.

Il fatto che 17 Stati membri abbiano deciso di applicare il regime del pagamento unico disaccoppiato senza mantenere il premio per la macellazione ha contribuito a relativizzare l’importanza delle informazioni sugli scambi intracomunitari di animali destinati alla macellazione.

5.75.

L’esame, da parte della Corte, del regime di premio alla macellazione ha mostrato che nel sistema di identificazione dei bovini permangono le deficienze già illustrate nella relazione speciale, in particolare riguardo al commercio di bestiame tra gli Stati membri.

5.75.

Quando si sarà stabilizzata la situazione per quanto riguarda l’applicazione della riforma, si dovranno esaminare le condizioni d’applicazioni del premio per la macellazione dal duplice punto di vista degli scambi tra gli Stati membri che applicano il premio per la macellazione «accoppiato» e tra tali Stati membri e quelli che hanno disaccoppiato tale premio.

RELAZIONI SPECIALI PUBBLICATE SUCCESSIVAMENTE ALL’ULTIMA RELAZIONE ANNUALE

5.76.

Negli ultimi dodici mesi, la Corte ha pubblicato due relazioni speciali che riguardano l’agricoltura:

a)

Gli investimenti nello sviluppo rurale rispondono efficacemente ai problemi delle zone rurali? (relazione speciale n. 7/2006);

b)

Coltivare il successo? L’efficacia del sostegno dell’Unione europea ai programmi operativi a favore dei produttori ortofrutticoli (relazione speciale n. 8/2006).

Tali relazioni possono essere consultate sul sito internet della Corte (www.eca.europa.eu).

 


(1)  Solamente il FEAOG-Garanzia. Per il FEAOG-Orientamento, cfr. il capitolo 6.

(2)  Altri: aiuti alla produzione, alla trasformazione e al consumo versati ai produttori, alle organizzazioni di produttori o ai trasformatori e spese amministrative.

(3)  Intervento: ammasso pubblico e privato, misure di ritiro di prodotti ortofrutticoli, distillazione obbligatoria e volontaria.

(4)  Regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1728/2003 del Consiglio (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1) concernenti i premi per gli animali ed i regimi di aiuto «superfici».

(5)  Regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio (GU L 42 del 16.2.1990, pag. 6).

(6)  Regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio (GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18) relativo ai pagamenti superiori ad un determinato limite riguardanti i rimborsi alle esportazioni, le sovvenzioni relative alla lavorazione e alla trasformazione di prodotti agricoli, alla lavorazione del cotone, all’olio d’oliva ed al tabacco e alcune spese per lo sviluppo rurale.

(7)  L’RPUS sostituisce tutti gli aiuti diretti con un pagamento unico, che consiste nel versamento di un importo uniforme per ettaro di terreno agricolo. Otto dei dieci nuovi Stati membri (ad eccezione di Malta e della Slovenia) hanno adottato tale regime.

(8)  Nelle decisioni di conformità non sono incluse rettifiche dichiarate per un importo di 174,4 milioni di euro (Spagna) e 0,21 milioni di euro (Paesi Bassi) in quanto non possono essere attribuite a singoli organismi pagatori.

(9)  Conti stralciati dalla decisione finanziaria.

(10)  La Corte ha esaminato le relazioni ed i certificati di questi 31 organismi pagatori dai cui conti era stato estratto, a fini di verifica, un campione di operazioni.

Fonte: Relazione di sintesi della Commissione sulla liquidazione finanziaria dei conti FEAOG-Garanzia per il 2005.

(11)  Repubblica ceca, Lituania, Ungheria, Polonia e Slovacchia.

(12)  Malta e Slovenia.

(13)  I criteri di rilevanza utilizzati alla DG Agricoltura (per le riserve ed il loro impatto nella complessivo sulle dichiarazioni) sono quelli raccomandati dalla Commissione nella comunicazione COM(2003) 28 del 21 gennaio 2003 e negli «Orientamenti per la valutazione della rilevanza per le carenze nei sistemi di gestione e controllo degli Stati membri nel quadro della gestione concorrente ai fini della relazione annuale di attività», concordati nel 2005 tra le direzioni generali incaricate dei Fondi strutturali. In termini qualitativi la rilevanza di una carenza viene giudicata in base a […]. In termini quantitativi, la soglia di rilevanza che viene utilizzata è quella del 2 %, come raccomandato a livello della Commissione. Relazione annuale di attività della DG Agricoltura per il 2005 (marzo 2006), paragrafo 3.1, Criteri di rilevanza utilizzati.

(14)  La Commissione ha modificato questi dati nel 2004.

NB 1: Il telerilevamento comporta l'uso della fotografia aerea o satellitare per il controllo delle domande nel quadro del SIGC.

NB 2: I controlli effettuati nell'anno N interessano i pagamenti effettuati nell'anno N + 1.

Fonte: Statistiche SIGC trasmesse dagli Stati membri alla DG Agricoltura.

(15)  Espresse in percentuale delle superfici dichiarate dagli agricoltori controllati.

(16)  GU L 17 del 24.1.2004, pag. 7.

(17)  «Parcella agricola: una porzione continua di terreno sulla quale è coltivato un solo gruppo di colture da un solo agricoltore» [regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione (GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1187/2006 (GU L 214 del 4.8.2006, pag. 14), articolo 2, paragrafo 1 bis)];

«Parcella di riferimento: superficie geograficamente delimitata avente un’identificazione unica basata sul SIG nel sistema di identificazione nazionale …» [regolamento (CE) n. 796/2004, articolo 2, paragrafo 26];

«Il sistema di identificazione delle parcelle agricole … è praticato a livello delle parcelle di riferimento, come la parcella catastale o l’appezzamento…» [regolamento (CE) n. 796/2004, articolo 6, paragrafo 1].

Un appezzamento ha spesso, in pratica, confini naturali e può essere costituito da un certo numero di parcelle catastali.

(18)  Come richiesto, per le domande dell’esercizio 2004, dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione (GU L 327 del 12.12.2001, pag. 11), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2004 (GU L 17 del 24.1.2004, pag. 7), e, per quelle degli esercizi successivi, dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 796/2004.

(19)  In mancanza d’informazioni, non è possibile determinare l’incidenza finanziaria di tale inosservanza.

(20)  In un campione di 30 relazioni di controllo esaminate, che rappresentavano richieste di pagamento per complessivi 23 800 euro, sono stati individuati pagamenti in eccesso e in difetto per un totale di 3 122 euro dovuti ad un'analisi non adeguata dei rispettivi rapporti. La differenza è pari al 13 % dei pagamenti.

(21)  Regolamento (CE) n. 1782/2003, articolo 143 ter.

(22)  Repubblica ceca, Ungheria, Slovacchia, Slovenia e Malta.

(23)  La Commissione ha modificato questi dati nel 2004.

NB 1: Una domanda è interamente respinta quando viene rilevata una differenza superiore al 20 % tra il numero degli animali dichiarati ed il numero degli animali risultati ammissibili o quando la differenza è dovuta a irregolarità intenzionali.

NB 2: I controlli effettuati nell'anno N interessano i pagamenti effettuati nell'anno N + 1.

Fonte: Statistiche SIGC trasmesse dagli Stati membri alla DG Agricoltura.

(24)  È stata anche controllata un'operazione in Portogallo. Non sono stati rilevati errori significativi.

(25)  Regolamento (CE) n. 864/2004 del Consiglio (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48).

(26)  Regolamento (CE) n. 27/2004 del Consiglio (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 36).

(27)  Misure agroambientali, pensionamento anticipato, imboschimento e pagamenti compensativi per zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali.

(28)  Sostegno alle aziende in fase di ristrutturazione che praticano un'agricoltura di semi-sussistenza, associazioni di produttori, applicazione delle norme comunitarie, assistenza tecnica, complementi ai pagamenti diretti.

(29)  Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

(30)  Regolamento (CEE) n. 386/90.

(31)  Relazione annuale sull’esercizio finanziario 2004, paragrafo 4.12.

(32)  Verifica a posteriori delle ricette di fabbricazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).

(33)  L’analisi dei dati forniti alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 2390/1999 della Commissione (GU L 295 del 16.11.1999, pag. 1) mostra che tutti i vecchi Stati membri (UE-15) (ad eccezione della Grecia e della Spagna che non hanno fornito i dati e del Lussemburgo, dove il numero di operazioni non era significativo) hanno effettuato controlli, in varia misura, su tali partite di merci.

(34)  L’apposizione del sigillo doganale a partite di merci che non sono state controllate fisicamente non costituisce violazione della normativa vigente.

(35)  A decorrere dal 1o febbraio 2006, la Danimarca ha abbandonato tale procedura.

(36)  Regolamento (CEE) n. 4045/89.

(37)  Il regolamento (CEE) n. 4045/89, nel primo considerando, lega il regolamento al dovere degli Stati membri di perseguire le irregolarità e di recuperare le somme perdute a seguito d’irregolarità o negligenze.

(38)  L’attuale sistema prevede che solo le irregolarità superiori a 4 000 euro vengano successivamente segnalate all’OLAF in applicazione del regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio (GU L 67 del 14.3.1991, pag. 11).

(39)  L’aspetto critico nel controllo della legittimità e della regolarità delle operazioni è costituito dall’esistenza e dall’esattezza dei dati dichiarati dai beneficiari, molti dei quali possono essere verificati soltanto con controlli fisici presso il beneficiario finale.

(40)  Vale a dire, le relazioni dei 31 organismi di certificazione le cui operazioni sono state verificate (cfr. tabella 5.1 ).

(41)  La Commissione ha affrontato quest’ultimo aspetto con un'indagine avviata nel 2002. Sebbene abbia riscontrato che, nella gestione degli organismi delegati da parte dell’AGEA (Italia) persistono carenze frequenti, la Commissione non intende imporre una rettifica finanziaria. Non è stata inoltre ancora inviata alcuna apposita lettera ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione (GU L 158 dell’8.7.1995, pag. 6) per dare seguito ai risultati della missione svolta nel 2003 in Francia.

(42)  AGEA (controlli e procedure di pagamento, debitori, sicurezza informatica, audit interno, organismi delegati), OPEKEPE (controlli e procedure di pagamento, debitori, audit interno, organismi delegati), ARDA (controlli e procedure di pagamento, contabilità, sicurezza informatica, organismi delegati), ONIFLHOR (procedure scritte, debitori, sicurezza informatica, organismi delegati). Gli organismi pagatori interessati hanno dichiarato circa 7 418 milioni di euro che devono essere ulteriormente analizzati dalla Commissione.

(43)  Nel 2005, è stato valutato in loco solamente l’organismo di certificazione dell’OPEKEPE. Inoltre, nell’ambito dell’esame della Commissione relativo alla procedura di riconoscimento, sono state effettuate dieci missioni in nuovi Stati membri.

(44)  La scelta dei dieci audit di conformità è stata fatta su base casuale, tenendo conto della rilevanza. A seguito di tale procedura, sono stati selezionati audit di conformità nei settori dei seminativi (3), dei premi per gli animali (2), dello sviluppo rurale (2), delle restituzioni all’esportazione (1), dell’olio d’oliva (1) e dei prodotti ortofrutticoli (1).

(45)  L’audit ha evidenziato rischi che possono influire sulla capacità di queste equipe di svolgere efficacemente le attività loro assegnate al fine di fornire al direttore generale, nella sua qualità di ordinatore delegato nell’ambito della gestione concorrente, una garanzia sufficiente che i sistemi di gestione e controllo posti in essere dagli Stati membri assicurano la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti.

(46)  Per valutare il livello di irregolarità, occorrerebbe definire chiaramente un metodo di campionamento appropriato (parere della Corte n. 2/2004 sul modello di audit unico, paragrafo 48) e la legittimità e la regolarità delle spese dovrebbero essere verificate a livello del beneficiario finale (parere della Corte n. 1/2005 sul finanziamento della PAC, paragrafo 24).

(47)  Documento del Consiglio 5971/06 ADD1 — Scarico da dare alla Commissione per l’esecuzione del bilancio per l’esercizio 2004.

(48)  Risoluzione del Parlamento europeo che accompagna la decisione concernente il discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2002 (Commissione) [SEC(2003) 1104-C5-0564/2003-2003/2210(DEC)].

(49)  COM(2004) 648 del 30 settembre 2004 e documento di lavoro di accompagnamento.

(50)  Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

(51)  Documento del Consiglio 5665/05 ADD 2 del 17 febbraio 2005 — «Scarico da dare alla Commissione per l’esecuzione del bilancio dell’esercizio 2003 — Conclusioni del Consiglio sulle relazioni speciali della Corte dei conti — Allegato 9».

(52)  Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2003, Sezione III — Commissione [SEC(2004) 1181 — C6-0012/2005-2004/2040(DEC) — SEC(2004) 1182 — C6-0013/2005-2004/2040(DEC)].

(53)  Documento di lavoro interno della Commissione SEC(2005) 1193 del 26 settembre 2005.

(54)  La Corte ha esaminato la sua attuazione a livello della Commissione e negli Stati membri selezionati [Germania (Renania del Nord-Westfalia), Spagna (Aragona), Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito (Inghilterra)].

ALLEGATO 5.1

Evoluzione delle principali osservazioni — Agricoltura

 

2004

2005

Osservazioni

Risposte della Commissione

Osservazioni

Raccomandazioni

SIGC

Regimi di aiuto «superfici»

 

 

 

In alcuni Stati membri, le operazioni selezionate in base all'analisi di rischio presentano un tasso di errore meno elevato rispetto a quelle selezionate su base casuale (4.37).

Ciò è dovuto prevalentemente al fatto che alcuni Stati membri dichiarano come controlli casuali i controlli mediante telerilevamento, che invece si basano, almeno in parte, sui rischi.

Al pari degli anni precedenti, in alcuni Stati membri, le operazioni selezionate in base all'analisi di rischio hanno mostrato un tasso di errore meno elevato rispetto a quelle selezionate su base casuale (5.8).

La Commissione dovrebbe indagare sulle ragioni per cui, nel caso dei controlli SIGC sulle superfici, le verifiche svolte su base casuale mostrano ancora un tasso di errore più elevato rispetto a quelle basate sull'analisi di rischio.

Regimi di premio per gli animali

 

 

 

Le statistiche sui premi «animali» continuano ad essere meno affidabili di quelle relative alle domande di aiuti «superfici» (4.39).

Le statistiche relative ai (sei) regimi di premi per gli animali sono più diversificate di quelle per i seminativi.

In generale, le statistiche nazionali sui premi «animali» continuano ad essere meno affidabili di quelle relative alle domande di aiuti «superfici» (5.24).

 

In Grecia, dopo oltre sette anni dal termine previsto per la piena attuazione del SIGC, il sistema non è ancora in grado di garantire il rispetto della legittimità e della regolarità per i pagamenti dell'aiuto «superfici» e del premio per gli animali (4.8).

 

In Grecia, i risultati del controllo DAS sul SIGC non evidenziano alcun miglioramento significativo rispetto all'anno scorso (5.10).

La Commissione dovrebbe garantire che il SIGC sia pienamente attuato in Grecia.

Sovvenzioni versate in base ai quantitativi prodotti

Le operazioni nel settore dell'olio d'oliva mostrano una serie di carenze:

 

 

 

a)

in Grecia, non è stato possibile verificare alcune domande in quanto le parcelle dichiarate non risultavano nella località indicata;

b)

la Grecia non aveva ancora un SIG operativo per l'olio d'oliva durante il periodo cui si riferiscono i pagamenti effettuati nel 2004;

c)

in Grecia, sono stati rilevati dei casi di organizzazioni di produttori che non hanno effettuato i necessari controlli, ad esempio, sullo smaltimento dell'olio d'oliva;

a)-c)

La Commissione ha fatto constatazioni analoghe nell'ambito dell'audit della liquidazione dei conti.

La Corte ha riscontrato che in tutti gli Stati membri il mancato aggiornamento dei dati SIG (la banca dati alfanumerica, il numero effettivo di olivi, i nuovi impianti ed il potenziale produttivo) dimostra chiaramente come tale sistema non possa ancora essere considerato pienamente operativo (5.25-5.26).

Si raccomanda alla Commissione di migliorare i controlli sulla spesa PAC nei settori in cui permangono gravi carenze.

d)

in Andalusia, sono stati effettuati calcoli errati per l'applicazione delle sanzioni agli olivicoltori che avevano dichiarato un numero di olivi più elevato di quello registrato nel SIG (4.44).

d)

Precedenti missioni di liquidazione della Commissione in alcune comunità autonome della Spagna hanno inoltre dimostrato che viene aggiunta sistematicamente, ed erroneamente, una tolleranza nel calcolo delle sanzioni in caso di sovradichiarazione di piante. Tali casi sono seguiti da vicino dalla Commissione.

Altre spese

La Corte ha esaminato il monitoraggio attuato dalla Commissione sui controlli prescritti dal regolamento (CEE) n. 4045/89 ed ha riscontrato quanto segue:

 

 

 

a)

l'attuale regolamento non richiede agli organismi di coordinamento di presentare le statistiche in un formato che permetta un'utile analisi;

a)

La Commissione ritiene che le relazioni fornite dagli Stati membri contengano utili informazioni, riconoscendo tuttavia che le relazioni riguardanti il regolamento (CEE) n. 4045/89 potrebbero essere migliorate. A tale fine, essa proporrà di modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 4/2004 della Commissione.

La Commissione non è ancora in grado di fornire informazioni complete e comparabili sulle operazioni controllate e sul valore delle irregolarità constatate e recuperate. Essa ha apportato modifiche alla normativa per migliorare la stesura delle relazioni, ma gli effetti non sono ancora conosciuti (5.38).

Per tutti i sistemi di supervisione, la Commissione dovrebbe migliorare il formato in cui vengono comunicati i risultati dei controlli.

b)

nel 2003, la Corte ha concluso che i controlli successivi al pagamento in undici Stati membri, erano pienamente soddisfacenti solo in un caso su tre. Nel 2004, la Commissione ha risposto compiendo visite in tre Stati membri, le prime dal 2001;

b)

La Commissione ritiene che, vista la complessità dei controlli successivi al pagamento, sia spesso possibile migliorare l'efficienza senza rimettere in discussione la validità dei controlli effettuati.

Nel 2004 la DG Agricoltura ha effettuato tre missioni per verificare l'applicazione del regolamento (CEE) n. 4045/89 nei suoi aspetti generali, cioè la relazione annuale, l'analisi dei rischi e il programma di controlli. Nel 2005, sono in corso altre 6 missioni.

Per appurare il seguito dato ai propri lavori del 2003 (esame del monitoraggio da parte della Commissione dei controlli 4045/89) e misurare i progressi compiuti, la Corte ha rivisitato sette Stati membri. Il follow up della Corte ha rilevato che, mentre vi sono stati miglioramenti nella qualità complessiva dei controlli esaminati, persistono carenze nel recupero dei pagamenti irregolari individuati dai controlli ed i previsti controlli successivi al pagamento non sono stati completati per tempo; in due Stati membri, inoltre, persiste la tendenza a non completare il numero minimo di controlli (5.39).

 

c)

permangono i ritardi nel completamento da parte degli Stati membri dei programmi annuali per i controlli successivi al pagamento. Alla fine del 2004, quasi il 40 % dei controlli programmati risultava non completato.

Poiché i dati non forniscono un'analisi per importo o per tipo di spesa, non è possibile trarre conclusioni sull'entità e sulle cause della variazione della frequenza d'irregolarità segnalata (4.10).

(cfr. anche paragrafo 4.51).

c)

La Commissione riconosce che vi sono stati ritardi nel completare i controlli successivi al pagamento in alcuni Stati membri. Tuttavia, il numero di controlli in programma nella maggior parte degli Stati membri è nettamente superiore al numero minimo richiesto. Pertanto, il tasso di controlli non completati è inferiore al 40 %.

La Commissione ha iniziato a valutare l'entità dell'arretrato dei controlli programmati in certi Stati membri (aspetto evidenziato in precedenti relazioni della Corte). I risultati iniziali confermano il mancato completamento, da parte di quattro Stati membri, del numero minimo di controlli successivi al pagamento, senza che sia stata intrapresa al riguardo un'azione correttiva (5.38).

 

Controlli sulle restituzioni all'esportazione:

 

 

 

La Commissione non è stata in grado di fornire informazioni sul valore delle operazioni sottoposte a controllo fisico, nonché sul valore delle irregolarità constatate. Nel 2004, la Commissione ha adottato un regolamento che richiede agli Stati membri di fornire tali informazioni a decorrere dalla relazione del 2005. La Corte spera che tale regolamento porrà un efficace rimedio a tali carenze (4.13 e 4.52-4.53).

La Commissione ha reagito alla raccomandazione della Corte adottando il regolamento (CE) n. 1454/2004, che impone agli Stati membri di comunicare, dal 2005 in poi, il valore delle operazioni verificate e le irregolarità superiori a 200 euro.

Le carenze riscontrate dalla Commissione durante gli audit svolti negli Stati membri nel 2004 non hanno ancora formato oggetto di una decisione definitiva sull'opportunità o meno di operare una rettifica finanziaria (5.34).

 

Sviluppo rurale

La maggior parte delle condizioni per l'ammissibilità al regime di sostegno per lo sviluppo rurale dipende dal rispetto degli impegni assunti dai beneficiari, quali ad esempio il rispetto delle buone pratiche agricole. La relazione speciale della Corte sulle misure agroambientali giunge alla conclusione che la verifica di queste spese pone particolari problemi e può raramente fornire una ragionevole garanzia ad un costo accettabile (4.48).

A causa della sua complessità, il controllo delle misure agroambientali richiede notevoli risorse tecniche e finanziarie. Pertanto, un controllo più approfondito di tali misure comporterebbe costi supplementari troppo elevati e potrebbe conferire solo un valore aggiunto limitato per quanto riguarda la minimizzazione del rischio. Cfr. anche la risposta al paragrafo 4.98 e 4.99.

La Corte ha nuovamente constatato un'elevata incidenza di errori, o perché gli agricoltori non hanno rispettato gli impegni assunti oppure perché le condizioni di ammissibilità fondamentali non sono state controllate dalle autorità (5.29).

 

ALLEGATO 5.2

Elementi di monitoraggio SIGC — Regimi di aiuto tradizionali

Fonte: Corte dei conti, analisi del sistema SIGC degli organismi pagatori (sintesi).

Stato membro

Aiuto «superfici»

Premi per animali

Procedure e controlli amministrativi per garantire la correttezza dei pagamenti

Analisi di rischio e procedure di selezione per le ispezioni

Metodologia di controllo e comunicazione dei singoli risultati

Elaborazione ed affidabilità delle statistiche sulle ispezioni e sui risultati

Procedure e controlli amministrativi per garantire la correttezza dei pagamenti

Analisi di rischio e procedure di selezione per le ispezioni

Metodologia di controllo e comunicazione dei singoli risultati

Elaborazione ed affidabilità delle statistiche sulle ispezioni e sui risultati

Malta

 

4

2

9

6

 

 

9

Slovenia

1/3/7

4/5

2

10

8

5

11

10


 

A

Funziona bene; sono necessari pochi o lievi miglioramenti

 

B

Funziona, ma sono necessari miglioramenti

 

C

Non funziona come previsto


1

Le informazioni contenute nel SIPA e quelle che vengono richieste dagli Stati membri nelle domande di aiuto non garantiscono sistematicamente la corretta identificazione e localizzazione all'interno della parcella di riferimento di ciascuna parcella agricola per la quale è stata presentata domanda. Ciò influisce sulla qualità dei controlli amministrativi ed in loco e sull'applicazione delle riduzioni e delle sanzioni (cfr. nota 3 dell'allegato 5.3).

2

I risultati delle ispezioni (gli elementi permanenti, ad esempio) non sono stati registrati nel sistema di identificazione delle parcelle agricole onde evitare dichiarazioni eccessive negli anni a venire.

3

Il servizio di controllo non era in grado di assolvere ai propri compiti.

4

La valutazione dei fattori di rischio applicati non è stata effettuata e/o documentata.

5

Non è stata effettuata, o è stata effettuata in maniera insufficiente, un'analisi delle discrepanze significative rilevate nel corso delle ispezioni, e/o, in caso d'irregolarità significative, non è stata aumentata la percentuale dei controlli nel medesimo anno [articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2419/2001].

6

Il premio speciale ed il premio alla macellazione sono stati erogati dai fondi comunitari per bovini macellati prima dell'adesione all'UE. Le riduzioni degli aiuti e le sanzioni relative ai premi per i bovini e gli ovini sono state sistematicamente calcolate in maniera non corretta. Per i bovini «dichiarati» è stata applicata solo una riduzione proporzionale dell'aiuto ma nessuna sanzione mentre, per i bovini «non dichiarati», le sanzioni applicate erano troppo elevate. Per i premi per gli ovini, l'amministrazione ha sistematicamente calcolato una riduzione troppo lieve.

7

Se la differenza tra la superficie dichiarata e quella misurata supera la soglia di tolleranza, si considera quale superficie ammessa al pagamento la superficie misurata accresciuta del margine di tolleranza del 4 %.

8

Il premio speciale ed il premio alla macellazione sono stati erogati da fondi comunitari per bovini macellati prima dell'adesione all'UE. A causa della pubblicazione tardiva delle procedure amministrative, diverse domande sono state completate in maniera non corretta. Non vi è stato alcuno scambio elettronico di dati con i macelli per i premi alla macellazione ed il premio speciale per i bovini. I pagamenti degli aiuti diretti alle persone fisiche dopo il 1o gennaio 2005 non sono stati effettuati integralmente, bensì prelevando un anticipo del 4 % sull'imposta sul reddito.

9

Piccole differenze, non spiegate, tra il numero delle ispezioni e/o dei risultati delle stesse comunicati alla Commissione ed i dati sottostanti trasmessi agli auditor e/o lievi ritardi nella trasmissione delle statistiche alla Commissione.

10

Differenze significative, non spiegate, tra il numero delle ispezioni e/o dei risultati delle ispezioni comunicati alla Commissione e i dati sottostanti trasmessi agli auditor e/o notevoli ritardi nella trasmissione delle statistiche alla Commissione.

11

Per il regime di premio per i bovini, non è stata raggiunta la percentuale minima di controlli del 10 % delle domande ricevute.

ALLEGATO 5.3

Elementi di monitoraggio SIGC — Regime di pagamento unico per superficie (RPUS)

Fonte: Corte dei conti, analisi del sistema SIGC degli organismi pagatori (sintesi).

Stato membro

Procedure e controlli amministrativi per garantire la correttezza dei pagamenti

Analisi di rischio e procedure di selezione per le ispezioni

Metodologia di controllo e comunicazione dei singoli risultati

Elaborazione ed affidabilità delle statistiche sulle ispezioni e sui risultati

Repubblica ceca

2

4/5

13

14

Ungheria

1/2/3/9/7

4

13

15

Lituania

1/2/3

12

6

14

Polonia

1/2/3/8/10/11

5

13

15

Slovacchia

1/3

4

13

 


 

A

Funziona bene; sono necessari pochi o lievi miglioramenti

 

B

Funziona, ma sono necessari miglioramenti

 

C

Non funziona come previsto


1

Le informazioni contenute nel SIPA e quelle che vengono richieste dagli Stati membri nelle domande di aiuto non garantiscono sistematicamente la corretta identificazione e localizzazione all'interno della parcella di riferimento di ciascuna parcella agricola per la quale è stata presentata domanda. Ciò influisce sulla qualità dei controlli amministrativi ed in loco e sull'applicazione delle riduzioni e delle sanzioni (cfr. nota 3).

2

Gli ispettori in loco hanno dovuto affrontare il problema di definire i confini della parcella da misurare.

3

Le parcelle per cui non vengono presentate domande o per cui vengono presentate solo domande parziali da un agricoltore possono compensare le dichiarazioni doppie o eccessive di un altro agricoltore, per cui, nell'ambito di una parcella di riferimento, non si può correttamente stabilire l'effettiva misura delle dichiarazioni eccessive e/o doppie. Di conseguenza, le riduzioni degli aiuti e le sanzioni non vengono applicate oppure vengono applicate ad un livello troppo basso.

4

Non è stata effettuata e/o documentata la valutazione dei fattori di rischio utilizzati.

5

L'analisi delle discrepanze significative rilevate nel corso delle ispezioni non è stata effettuata, o lo è stata in maniera insufficiente e/o, in caso d'irregolarità significative, non è stato aumentato il tasso di controllo nel medesimo anno [articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2419/2001]).

6

Per il 18 % delle parcelle misurate, la rieffettuazione delle misurazioni da parte degli auditor non ha potuto confermare i risultati della misurazione iniziale.

7

Per il calcolo dei pagamenti dell'RPUS, non si tiene conto, o lo si tiene in maniera non adeguata, dei risultati dei controlli.

8

I controlli amministrativi incrociati consentono che la superficie per cui viene presentata domanda superi sino al 5 % la superficie ammissibile registrata nel SIPA.

9

La superficie totale per ogni coltura misurata mediante telerilevamento nell'ambito di una parcella di riferimento è stata attribuita ai rispettivi coltivatori proporzionalmente alla superficie da essi dichiarata.

10

Sono sorte difficoltà nella delimitazione della parcella oggetto della domanda e quando i risultati della misurazione superavano la superficie catastale totale della parcella misurata, la superficie presa in considerazione è stata quella misurata.

11

Le riduzioni imposte per l'inosservanza delle condizioni applicabili ai pagamenti complementari nazionali sono state estese ai pagamenti RPUS nonostante fossero state rispettate le condizioni applicabili all'RPUS.

12

I controlli casuali hanno rilevato maggiori discrepanze per le superfici ed una percentuale maggiore di dichiarazioni eccessive rispetto ai controlli basati sul rischio. Ciò denota la non efficacia dei sottostanti parametri di rischio.

13

I risultati dei controlli (ad esempio, elementi permanentemente non ammissibili) non sono stati registrati nel sistema di identificazione delle parcelle agricole al fine di evitare dichiarazioni eccessive negli anni seguenti.

14

Piccole differenze, non spiegate, tra il numero delle ispezioni e/o dei risultati delle ispezioni comunicati alla Commissione ed i dati sottostanti trasmessi agli auditor e/o lievi ritardi nella trasmissione delle statistiche alla Commissione.

15

Differenze significative, non spiegate, tra il numero delle ispezioni e/o dei risultati delle ispezioni comunicati alla Commissione e i dati sottostanti trasmessi agli auditor e/o notevoli ritardi nella trasmissione delle statistiche alla Commissione.


CAPITOLO 6

Azioni strutturali: politica regionale, occupazione e politica sociale, sviluppo rurale e pesca

INDICE

Introduzione

Valutazione specifica nel quadro della dichiarazione di affidabilità

Caratteristiche specifiche delle azioni strutturali

L’audit svolto dalla Corte

Programmi dei Fondi strutturali attualmente in corso

Errori nelle spese relative ai progetti

I controlli svolti dagli Stati membri non soddisfano i requisiti normativi fondamentali

Programmi precedenti dei Fondi strutturali

Rettifiche non apportate e ritardi considerevoli nella chiusura dei programmi

Errori nelle spese relative ai progetti

I controlli svolti non sono conformi ai requisiti normativi fondamentali

Il Fondo di coesione

Rettifiche finanziarie e notifica dei recuperi concernenti i Fondi strutturali

Portata limitata delle rettifiche finanziarie nette

Notifica inadeguata dell’azione di recupero da parte degli Stati membri

Conclusioni e raccomandazioni

Conclusioni

Raccomandazioni

Seguito dato a osservazioni precedenti

Relazioni speciali pubblicate successivamente all’ultima relazione annuale

OSSERVAZIONI DELLA CORTE

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

INTRODUZIONE

6.1.

Le azioni strutturali coprono quattro ambiti della politica dell’Unione europea (UE) aventi finalità interconnesse: la politica regionale, la politica sociale e per l’occupazione, lo sviluppo rurale e la pesca.

 

6.2.

Le misure sono finanziate dai quattro Fondi strutturali, ossia il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «Orientamento» (FEAOG-Orientamento) e lo Strumento finanziario di orientamento della pesca, (SFOP) nonché dal Fondo di coesione.

 

6.3.

I Fondi strutturali cofinanziano programmi di sviluppo socioeconomico nonché le iniziative comunitarie, ossia Interreg, URBAN, Leader e EQUAL. Il Fondo di coesione cofinanzia progetti destinati a migliorare la situazione ambientale e a sviluppare le infrastrutture di trasporto negli Stati membri in cui il reddito nazionale lordo pro capite è inferiore al 90 % della media dell’Unione.

 

6.4.

Nell’ambito dei Fondi strutturali, che rappresentano il 92 % della spesa per le azioni strutturali, i finanziamenti sono erogati nell’intero territorio dell’Unione principalmente in funzione di tre obiettivi:

obiettivo 1: promuovere lo sviluppo e l’adeguamento strutturale delle regioni a sviluppo arretrato,

obiettivo 2: sostenere la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali,

obiettivo 3: sostenere l’adeguamento e l’ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione.

 

6.5.

Nel 2005 la spesa è ammontata in totale a 32 763 milioni di euro ( Grafici 6.1a e 6.1b ). I finanziamenti vengono erogati nell’arco di periodi pluriennali corrispondenti alle prospettive finanziarie. Il periodo di finanziamento attualmente in corso va dal 2000 al 2006, quello precedente riguardava gli anni 1994-1999. Per il periodo di finanziamento in corso vi sono 545 programmi e 1 200 progetti finanziati, rispettivamente, dai Fondi strutturali e dal Fondo di coesione. Per il periodo di finanziamento precedente, la Commissione ha approvato 1 104 programmi a titolo dei Fondi strutturali e 920 progetti del Fondo di coesione. L’entità finanziaria dei programmi relativi ai Fondi strutturali varia da meno di 500 000 euro a oltre 8 miliardi di euro. Nell’ambito di questi programmi, la spesa sostenuta per i singoli progetti può variare sensibilmente, da alcune centinaia di euro di sovvenzione a favore di un singolo beneficiario fino a diverse centinaia di milioni di euro destinati al finanziamento di un importante progetto di infrastruttura. L’entità finanziaria dei progetti sostenuti dal Fondo di coesione varia da 50 000 euro a poco più di 1 miliardo di euro.

 

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VALUTAZIONE SPECIFICA NEL QUADRO DELLA DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

Caratteristiche specifiche delle azioni strutturali

6.6.

Il finanziamento comunitario di un programma o progetto nel campo delle azioni strutturali prevede il versamento di un anticipo seguito dal rimborso allo Stato membro dei costi dichiarati dal promotore dello stesso (1). Le condizioni di ammissibilità applicate per il rimborso dei costi del progetto sono specificate negli appositi regolamenti.

 

6.7.

Gli Stati membri sono tenuti a verificare se le spese relative ai progetti dichiarate siano veritiere e rispondenti ai criteri di ammissibilità. La supervisione esercitata dalla Commissione è intesa ad accertare se i dispositivi posti in essere dagli Stati membri per verificare la spesa siano conformi ai requisiti della normativa comunitaria. Questo tipo di organizzazione costituisce la cosiddetta gestione concorrente. La struttura a catena dei vari livelli di responsabilità va dai destinatari finali (passando per gli organismi amministrativi nazionali e altri enti sussidiari dello Stato membro) alla Commissione, che opera attraverso le direzioni generali. Pertanto, la responsabilità per quanto concerne la regolarità della spesa relativa alle azioni strtuturali incombe, in ultima istanza, alla Commissione.

 

6.8.

In sintesi, vi è un numero elevato di programmi e progetti attuati nell’arco di più anni, numerose condizioni di ammissibilità che si prestano talvolta a interpretazioni divergenti e vari organi che intervengono nel processo gestionale. Questi fattori aumentano il rischio intrinseco che i costi relativi ai progetti siano erroneamente dichiarati o non siano ammissibili ai fini del rimborso. Affinché tale rischio sia attenuato, sono necessari controlli severi negli Stati membri e una supervisione efficace da parte della Commissione.

6.8.

La Commissione definisce disposizioni comuni in materia di ammissibilità in alcuni settori importanti; essa fornisce inoltre orientamenti sulle questioni di ammissibilità.

Tengono conto del rischio intrinseco cui accenna la Corte tanto i regolamenti sui fondi strutturali, che fanno obbligo agli Stati membri di istituire e applicare sistemi efficaci di gestione e di controllo, quanto la Commissione che, nell’esercizio delle sue competenze, ne verifica il funzionamento e decide all’occorrenza la sospensione dei pagamenti e l’applicazione di rettifiche finanziarie. Il piano d’azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato (COM(2006) 9) prevede misure complementari volte a potenziare la gestione concorrente.

L’audit svolto dalla Corte

6.9.

Nell’ambito dell’audit la Corte ha esaminato 16 programmi relativi ai Fondi strutturali: di questi, sei riguardano il periodo di finanziamento precedente e 10 quello ancora in corso. Nel quadro dei programmi del periodo precedente, la Corte ha esaminato 65 progetti; nei programmi relativi al periodo di finanziamento attuale, i progetti sottoposti ad audit sono 95.

 

6.10.

La Corte ha controllato la chiusura da parte della Commissione di un ulteriore campione di 30 programmi a titolo dei Fondi strutturali concernenti il periodo di finanziamento precedente.

 

6.11.

La Corte ha inoltre sottoposto ad audit nove progetti ultimati nel quadro del Fondo di coesione (sette risalenti al periodo precedente e due del periodo in corso); di questi, otto sono stati esaminati presso la Commissione e uno anche nello Stato membro interessato.

 

6.12.

L’esame della Corte ha riguardato altresì l’applicazione delle procedure in materia di notifica dei recuperi ed esecuzione delle rettifiche finanziarie per i programmi finanziati dai Fondi strutturali e i progetti nel quadro del Fondo di coesione, relativamente al periodo di finanziamento attuale.

 

Programmi dei Fondi strutturali attualmente in corso

Errori nelle spese relative ai progetti

6.13.

La Corte ha riscontrato errori rilevanti nelle dichiarazioni di spesa relative ai progetti realizzati nell’ambito di tutti i programmi del periodo di finanziamento in corso sottoposti ad audit. Su 95 progetti controllati, 60 presentavano errori rilevanti.

6.13.

La Commissione darà seguito a quanto riscontrato dalla Corte e farà in modo che siano apportate le necessarie rettifiche.

6.14.

Gli errori riscontrati con maggior frequenza sono i seguenti:

assenza di giustificativi per alcune voci di spesa dichiarate (35 progetti),

inosservanza delle norme in materia di appalti pubblici o di aiuti di Stato (16 progetti),

dichiarazione di anticipi o spese in realtà non pagati (21 progetti),

mancanza di chiarezza nella ripartizione delle spese generali fra progetti cofinanziati e non cofinanziati (13 progetti),

dichiarazione di costi non connessi ad azioni cofinanziate dall’UE (13 progetti),

dichiarazione basata su importi forfettari anziché sui costi effettivi (10 progetti).

 

6.15.

La Corte ha constatato la presenza sistematica, nei progetti di taluni programmi, di determinate tipologie di errori. Ad esempio:

6.15.

 

FESR obiettivo 1, Regno Unito (Yorkshire meridionale): la sovvenzione comunitaria dichiarata supera il tasso di cofinanziamento senza una giustificazione adeguata,

l’audit sul programma Yorkshire meridionale, eseguito della Commissione prima della Corte, rilevava gli stessi errori. La Commissione sta dando seguito alle risultanze dell’audit e saranno tratte le conseguenze finanziarie del caso.

FSE iniziativa comunitaria EQUAL, Spagna: carattere inadeguato della documentazione giustificativa fornita a sostegno della spesa dichiarata; gli organismi incaricati delle attività di formazione cui sono stati concessi i finanziamenti non hanno, infatti, identificato chiaramente nei propri sistemi contabili l’attività finanziata dal FSE,

la Commissione è al corrente di questo problema sistemico spagnolo e in tal senso ha intrapreso nel 2004 un’azione nei confronti dell’autorità di gestione e di pagamento nazionale, in riferimento a tutti i programmi, nell’intento di potenziare la pista di audit per operazione e di stabilire un chiaro nesso tra operazioni cofinanziate e sistemi contabili. Ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento 1260/1999, lo Stato membro ha deciso in tal senso una rettifica finanziaria di 173 milioni di euro, a seguito dell’avvio di un procedimento da parte della Commissione e della costituzione di un gruppo di sorveglianza responsabile della rettifica, formato da rappresentanti della Commissione e dello Stato membro.

SFOP, Francia: le attività di verifica e di controllo svolte dalla Direction Départementale des Affaires Maritimes prima del pagamento di una fattura non erano basate su una documentazione di sostegno adeguata.

 

I controlli svolti dagli Stati membri non soddisfano i requisiti normativi fondamentali

6.16.

La Corte ha svolto un controllo per accertare se gli Stati membri procedano alla verifica delle spese come prescritto dai regolamenti comunitari. La tabella 6.1 presenta in sintesi la valutazione della Corte, da cui emerge che in tutti i programmi esaminati sono state riscontrate carenze a livello dei controlli.

 

6.17.

In base alla normativa applicabile, gli Stati membri dovrebbero garantire la tenuta di registrazioni che consentano di riconciliare le dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione con la contabilità e i documenti giustificativi dei singoli progetti. Oggetto di tale requisito è appunto la cosiddetta pista di audit. Dalla tabella 6.1 risulta che vi era una pista di audit adeguata solo per tre dei 10 programmi esaminati. Nel caso degli altri programmi, alcune componenti della spesa dichiarata non erano documentate, o lo erano in misura limitata. A causa della mancata tenuta o conservazione della documentazione di sostegno, è difficile verificare se le spese dichiarate siano o meno regolari.

6.17.

In 3 dei 7 programmi rimanenti, la Corte ha constatato che i sistemi erano in parte conformi ai requisiti.

Tabella 6.1 — Conformità dei controlli ai requisiti normativi fondamentali

Programmi controllati

Requisiti normativi

Separazione delle funzioni

Pista di audit

Verifiche quotidiane di gestione

Procedure di recupero

Certificazione intermedia

Controlli a campione indipendenti

Stato di avanzamento dei controlli a campione indipendenti

Creazione dell'organo che certifica la chiusura dei conti

Preparativi per la convalida finale

FESR Interreg IIIA (Francia-Belgio)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESR Obiettivo 1 UK (Yorkshire meridionale)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESR Obiettivo 2 Italia (Lazio)

 

 

 

N/A

 

 

 

 

 

FESR Obiettivo 2 Germania (Nord Reno-Westfalia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESR Obiettivo 1 Grecia (Competitività)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE Iniziativa comunitaria EQUAL (Italia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE Obiettivo 1 (Germania) (SPALAR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE Obiettivo 3 UK (Inghilterra)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE Iniziativa comunitaria EQUAL (Spagna)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SFOP Obiettivo 1 (Francia)

 

 

 

 

 

 

 

N/A

N/A

Legenda

 

Controllo conforme ai requisiti normativi

 

Controllo parzialmente conforme ai requisiti normativi

 

Controllo non conforme ai requisiti normativi

N/A = Non valutato.

6.18.

Oltre alla pista di audit, sono prescritti diversi tipi di controlli, tra cui verifiche quotidiane di gestione. Gli Stati membri dovrebbero disporre di un sistema di gestione che consenta di controllare se i progetti vengono attuati conformemente a quanto prescritto dalla normativa comunitaria. Le verifiche quotidiane di gestione costituiscono il meccanismo più efficace per individuare o affrontare eventuali problemi potenziali prima che la dichiarazione di spesa venga trasmessa alla Commissione. La tabella 6.1 indica che le verifiche quotidiante di gestione non sono state espletate secondo le modalità previste in nessuno dei programmi controllati. In alcuni casi non si è proceduto a un numero di controlli sufficiente. Laddove tali controlli erano stati effettuati, non sempre esaminavano in maniera sufficientemente approfondita taluni aspetti dell’ammissibilità delle spese. In alcuni casi si limitavano a controlli documentali, i quali non consentono di verificare se la spesa dichiarata sia stata realmente sostenuta e se potesse beneficiare del sostegno a carico del bilancio comunitario.

6.18.

In 4 dei 10 programmi interessati, la Corte ha constatato che i sistemi erano in parte conformi ai requisiti. Concorde con la Corte sull’importanza fondamentale dei controlli in questione, la Commissione ha inviato di recente una nota all’attenzione degli Stati membri indicando le buone prassi evinte dagli audit effettuati.

6.19.

L’autorità di pagamento competente deve certificare la conformità della spesa dichiarata alla Commissione (un compendio delle dichiarazioni di spesa relative ai progetti) a tutti i requisiti stabiliti. La tabella 6.1 indica tuttavia che, in sette casi, questa certificazione intermedia non è stata effettuata come previsto. Tali deficienze denotano che spesso vengono presentate domande di rimborso delle spese senza che le autorità incaricate della gestione o del pagamento espletino i controlli richiesti in maniera efficace.

6.19.

In 2 dei 7 programmi interessati, la Corte ha constatato che i sistemi erano in parte conformi ai requisiti. La Commissione ha inviato di recente una nota all’attenzione degli Stati membri indicando le buone prassi relative alla funzione di certificazione, evinte dagli audit effettuati dalla Commissione presso gli Stati membri.

6.20.

Inoltre, un organo indipendente nell’ambito dello Stato membro dovrebbe eseguire controlli supplementari per verificare l’efficacia dei sistemi instaurati e per convalidare l’esattezza di un campione di dichiarazioni di spesa che hanno formato oggetto dei controlli di gestione quotidiani e delle verifiche dei pagamenti. In breve, i regolamenti prevedono lo svolgimento di controlli a campione indipendenti. La tabella 6.1 indica che in quattro programmi esaminati lo stato di avanzamento di tali controlli non era conforme a quanto stabilito.

6.20.

In 1 dei 4 programmi interessati, la Corte ha constatato che i sistemi erano in parte conformi ai requisiti. Nel 2003, la Commissione ha emesso una nota di orientamento sull’esecuzione dei controlli indipendenti a campione volta a promuovere standard soddisfacenti e coerenti in materia. Una volta all’anno, in occasione della riunione bilaterale, la Commissione verifica sistematicamente con gli Stati membri l’avanzamento dei controlli a campione al fine di individuare eventuali ritardi.

6.21.

Infine, alla chiusura di ciascun programma, gli Stati membri sono tenuti a fornire alla Commissione un attestato finale di validità concernente la legittimità e la regolarità della spesa. Tale attestato deve essere rilasciato da un organismo indipendente dall’autorità di gestione designata, dalla persona o dal servizio dell’autorità di pagamento incaricato di redigere le dichiarazioni provvisorie e finali, nonché dagli organismi intermedi. La tabella 6.1 mostra che in sei programmi oggetto dell’audit la preparazione della convalida del pagamento finale è soddisfacente.

 

Programmi precedenti dei Fondi strutturali

Rettifiche non apportate e ritardi considerevoli nella chiusura dei programmi

6.22.

Nel 2005 la Commissione ha continuato ad eseguire i pagamenti di chiusura per i programmi a titolo dei Fondi strutturali che rientrano nel precedente periodo di finanziamento. Come nel caso dei programmi attuali, alla chiusura di un programma per il periodo 1994-1999, gli Stati membri certificano la legittimità e la regolarità di tutte le spese dichiarate nell’intero corso del programma. La Commissione verifica l’affidabilità di tali attestati in tre modi: espletando audit di pre-chiusura negli Stati membri su un campione selezionato di programmi, attraverso controlli a tavolino della documentazione di chiusura presentata dagli Stati membri per tutti i programmi e, infine, procedendo ad audit ex post di programmi selezionati che sono già stati chiusi o sono in procinto di esserlo.

 

6.23.

Dalla tabella 6.2 risulta che, alla fine di marzo 2006, numerosi programmi erano ancora aperti.

6.23.

I programmi chiusi secondo la tabella sono unicamente quelli per i quali è stato liquidato sia il pagamento finale che l’eventuale impegno. Per i programmi del periodo 1994/1999, gli impegni non liquidati ammontavano ad un totale di 1,4 miliardi di euro (lo 0,89 % dei contributi decisi della Comunità) alla fine dell’esercizio 2005; questo dato fornisce un’indicazione dei pagamenti e degli impegni liquidati.

I programmi che rimangono aperti sono sostanzialmente quelli oggetto di contestazione da parte degli Stati membri in merito alle rettifiche finanziarie e pertanto in attesa di decisioni formali; vi rientrano inoltre i programmi il cui pagamento o disimpegno è sospeso in attesa degli esiti di procedimenti giudiziari presso lo Stato membro relativi ad alcuni progetti.

6.24.

Esaminando il processo di chiusura, la Corte ha riscontrato tre casi in cui la Commissione aveva chiuso i programmi senza apportare alcuna rettifica finanziaria, e ciò nonostante vi fossero riserve importanti sulla spesa certificata.

6.24.

La Commissione darà seguito a quanto riscontrato dalla Corte e apporterà, se del caso, le necessarie rettifiche.

6.25.

La Corte ha inoltre individuato diversi casi in cui i programmi erano stati chiusi in ritardo a causa della lunghezza considerevole del processo di chiusura da parte della Commissione. La complessità delle problematiche che possono sorgere non spiega completamente i ritardi (talvolta superiori a un anno) da parte della Commissione nel gestire la corrispondenza con gli Stati membri.

6.25.

In alcuni casi, si sono verificati indesiderati ritardi eccessivi, dovuti alla necessità di consultazioni relative a questioni legali o finanziarie in alcune istanze.

Tabella 6.2 — Programmi (1994-1999) finanziati dai Fondi strutturali e chiusi al 31 dicembre 2005 e al 31 marzo 2006

Area di bilancio (2)

Totale

Chiuso prima del 2005

Chiuso al 31 dicembre 2005

Chiuso al 31 marzo 2006

Numero di programmi (3)

Contributo comunitario stabilito (euro)

Numero di programmi

Totale contributo comunitario versato (euro)

Numero di programmi

Totale contributo comunitario versato (euro)

Numero di programmi

Totale contributo comunitario versato (euro)

Fondo europeo di sviluppo regionale

Obiettivo 1

181

57 571 255 951

94

37 550 653 114

112

42 887 087 630

112

42 887 087 630

Obiettivo 2 1994-1996

84

5 165 903 927

79

4 194 775 934

82

4 581 143 406

82

4 581 143 406

Obiettivo 2 1997-1999

73

7 157 716 211

48

3 132 569 307

62

4 760 119 585

64

4 803 858 386

Obiettivo 5 (b)

84

3 302 548 791

62

2 458 401 459

80

3 099 127 079

80

3 099 127 079

Obiettivo 6

2

355 453 472

2

333 854 319

2

333 854 319

2

333 854 319

Iniziative comunitarie

520

9 223 064 769

326

3 916 629 881

425

5 660 960 735

431

6 189 811 196

Totale

944

82 775 943 121

611

51 586 884 014

763

61 322 292 754

771

61 894 882 016

Fondo sociale europeo

Obiettivo 1

102

22 806 888 948

59

9 800 246 487

76

16 659 397 467

89

18 121 641 456

Obiettivo 2 1994-1996

82

1 597 251 132

79

1 341 684 839

79

1 358 409 253

81

1 362 443 873

Obiettivo 2 1997-1999

72

2 112 708 834

43

732 343 850

55

1 180 807 704

62

1 481 524 409

Obiettivo 3

56

13 221 222 835

30

6 568 750 561

37

7 498 226 022

44

8 564 234 926

Obiettivo 4

16

2 614 128 525

11

1 324 982 251

12

1 691 290 757

12

1 691 290 757

Obiettivo 5 (b)

83

1 057 483 760

54

489 410 848

67

632 292 214

77

719 766 953

Obiettivo 6

2

177 902 801

2

161 300 249

2

161 300 249

2

161 300 249

Iniziative comunitarie

373

4 664 895 421

244

1 497 206 934

303

1 887 130 714

334

2 000 499 278

Totale

786

48 252 482 256

522

21 915 926 019

631

31 068 854 380

701

34 102 701 900

Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia — Sezione Orientamento

Obiettivo 1

69

14 301 716 000

34

4 721 652 121

45

8 217 740 619

46

8 220 980 619

Obiettivo 5 (a)

66

5 544 906 000

43

1 728 707 188

52

3 641 981 610

53

3 661 092 924

Obiettivo 5 (b)

84

3 163 701 000

46

1 772 582 355

68

2 529 075 438

70

2 574 734 130

Obiettivo 6

2

288 794 000

1

211 137 456

2

280 353 550

2

280 353 550

Iniziative comunitarie

167

1 156 618 000

106

534 783 853

143

814 595 982

144

814 903 270

Totale

388

24 455 735 000

230

8 968 862 973

310

15 483 747 199

315

15 552 064 493

Strumento finanziario di orientamento della pesca

Obiettivo 1

18

1 797 039 031

2

127 659 610

8

288 574 118

8

288 574 118

Obiettivo 5 (a)

12

850 431 000

2

23 715 837

5

116 682 777

6

154 373 993

Obiettivo 6

2

8 260 000

1

3 523 447

2

6 761 577

2

6 761 577

Iniziative comunitarie

20

127 103 242

6

14 058 058

12

22 225 543

12

22 225 543

Totale

52

2 782 833 273

11

168 956 952

27

434 244 015

28

471 935 231

TOTALE

2 170

158 266 993 650

1 374

82 640 629 958

1 731

108 309 138 348

1 815

112 021 583 640

Fonte: Tabella compilata dalla Corte dei conti sulla base dei dati forniti dalla Commissione.

Errori nelle spese relative ai progetti

6.26.

La Corte ha riscontrato un livello di errori rilevante nelle dichiarazioni di spesa relative ai progetti dell’intero campione di programmi esaminato per il periodo 1994-1999 (4). Su 65 progetti controllati, 33 presentavano errori rilevanti. Gli errori più ricorrenti erano simili a quelli riscontrati nel campione dei programmi in corso (paragrafo 6.14).

6.26.

La Commissione darà seguito a quanto riscontrato dalla Corte e farà in modo che siano apportate le necessarie rettifiche.

6.27.

Per tre dei programmi inclusi nel campione di audit [FESR obiettivo 1 Irlanda (sviluppo industriale), FSE obiettivo 1 Germania (Sassonia) e FSE obiettivo 3 Svezia], alcuni dei beneficiari selezionati ai fini dell’audit non avevano conservato i giustificativi della spesa dichiarata (5).

6.27.

Relativamente alla nota 3, per il prossimo periodo di programmazione, i tempi per la conservazione dei giustificativi saranno ridotti solo per le operazioni nell’ambito di una chiusura parziale. In tal senso, per i progetti conclusi alla fine di un determinato esercizio, gli Stati membri presentano un rendiconto di spesa e una dichiarazione di chiusura specifici; il periodo di tre anni per la conservazione dei giustificativi in ordine alle operazioni interessate decorre dall’inizio dell’esercizio successivo alla chiusura parziale. Questa regola risponde alla richiesta degli Stati membri di semplificare il lavoro amministrativo alla chiusura e di ridurre gli oneri che gravano sui beneficiari.

6.28.

Come avvenuto per i programmi 2000-2006, anche nei progetti controllati relativamente a taluni programmi del periodo 1994-1999 sono stati riscontrati errori sistematici. Ad esempio:

FESR obiettivo 1 Irlanda (sviluppo industriale): mancanza di chiarezza nella ripartizione delle spese generali fra progetti cofinanziati e non cofinanziati,

FSE obiettivo 3 Svezia: dichiarazione di costi relativi a servizi forniti da società connesse ai promotori dei progetti, ma senza alcuna giustificazione degli importi imputati,

FEAOG-Orientamento Danimarca: mancata segnalazione agli agricoltori interessati del cofinanziamento dell’aiuto da parte dell’UE e, pertanto, del suo assoggettamento a norme di ammissibilità specifiche.

 

I controlli svolti non sono conformi ai requisiti normativi fondamentali

6.29.

L’esame dei sistemi di controllo posti in essere dagli Stati membri svolto dalla Corte su un campione di sei programmi chiusi ha dato adito a osservazioni simili a quelle formulate negli ultimi anni. La Corte rileva, ad esempio, l’assenza di una pista di audit adeguata, deficienze nella verifica delle operazioni e punti deboli nei controlli svolti dall’organo di audit indipendente. Queste deficienze nei controlli pregiudicano l’affidabilità delle dichiarazioni finali di spesa presentate dagli Stati membri.

6.29.

Le carenze dei sistemi erano già state rilevate dalla Commissione in seguito agli audit effettuati presso gli Stati membri prima della chiusura. Per questo motivo, onde ridurre i rischi, la Commissione ha effettuato un’accurata disamina dei documenti di chiusura, ha applicato rettifiche finanziarie durante il processo di chiusura e ha sottoposto inoltre un campione di programmi ad audit di chiusura. La Commissione sta dando seguito alle risultanze degli audit, applicando rettifiche finanziarie a fronte delle spese irregolari. Le rettifiche saranno estrapolate ove gli errori risultino materiali o dove sussistano problemi sistemici.

Il Fondo di coesione

6.30.

La Corte ha svolto un esame limitato su nove progetti finanziati dal Fondo di coesione, dal quale non sono scaturite osservazioni di rilievo. Essa rileva tuttavia che, nella sua dichiarazione annuale per il 2005, il direttore generale della DG Politica regionale formula una riserva sui sistemi di supervisione e di controllo per quanto attiene al Fondo di coesione in Spagna (ossia il principale beneficiario del Fondo di coesione).

 

Rettifiche finanziarie e notifica dei recuperi concernenti i Fondi strutturali

6.31.

In base alla normativa applicabile ai Fondi strutturali, spetta in primo luogo agli Stati membri apportare le rettifiche finanziarie necessarie, ossia ritirare gli aiuti comunitari concessi ai beneficiari in caso di irregolarità sporadiche o sistemiche. Nell’operare tali rettifiche, gli Stati membri possono sostituire gli importi irregolari con altre spese ammissibili, al fine di evitare una perdita netta.

6.31.

L’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999, riconosce agli Stati membri il diritto di riassegnare ad altri progetti i contributi del fondo strutturale liberati a fronte di irregolarità, in linea con l’obiettivo di consentire agli Stati membri di beneficiare al massimo dei fondi strutturali.

In questi casi, gli Stati membri corrono il rischio di recuperare le spese a fronte dei versamenti già effettuati ai beneficiari e possono quindi incorrere in perdite finanziarie. Quando non ci sono più spese da riassegnare, segnatamente allo scadere dei termini per l’esecuzione del programma, la correzione si trasforma in una perdita netta di fondi comunitari.

6.32.

Qualora gli Stati membri non intervengano, la Commissione può imporre rettifiche finanziarie. In questi casi, le spese corrette non possono essere sostituite con altre spese ammissibili, portando a una riduzione netta del contributo dei Fondi strutturali (rettifica finanziaria netta).

 

Portata limitata delle rettifiche finanziarie nette

6.33.

Ai programmi e ai progetti dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione per il periodo 2000-2006, sono state applicate, fino alla fine del 2005, rettifiche finanziarie per un valore di 1,4 miliardi di euro. Le rettifiche sono scaturite quasi esclusivamente dagli audit svolti negli Stati membri dalle direzioni generali responsabili dei Fondi strutturali. Ad ogni modo, si è proceduto alle rettifiche finanziarie solo a partire dal 2004. L’esecuzione di tali rettifiche può costituire un lungo processo e richiedere anche due anni.

6.33.

Tenuto conto del diritto di replica riconosciuto agli Stati membri, in quanto oggetto di audit, in merito alle risultanze dell’audit stesso e della procedura per le rettifiche finanziarie di cui alla regolamentazione applicabile, è inevitabile che tra le risultanze dell’audit e l’applicazione delle rettifiche finanziarie decorra un certo intervallo.

6.34.

Sebbene la maggior parte delle irregolarità fosse stata individuata nel corso degli audit da essa svolti, la Commissione, in linea con le disposizioni normative, ha esortato gli Stati membri ad adottare le misure correttive necessarie. Gli Stati membri hanno pertanto potuto sostituire gli importi in questione con altre spese ammissibili.

6.34.

Come osservato in risposta al punto 6.31, non sempre gli Stati membri sono in grado di riassegnare gli importi irregolari. Alla chiusura, le correzioni finanziarie occasionano in genere una riduzione netta dei finanziamenti comunitari.

6.35.

La portata limitata delle rettifiche finanziarie nette (0,5 miliardi di euro) non incoraggia gli Stati membri ad adoperarsi per impedire le irregolarità o per migliorare i propri sistemi di gestione e di controllo.

6.35.

Gli audit effettuati dalla Commissione producono effetti anche non necessariamente in presenza di rettifiche finanziarie nette che, ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, possono essere applicate solo nel caso in cui gli Stati membri rimangano inattivi.

Notifica inadeguata dell’azione di recupero da parte degli Stati membri

6.36.

Gli Stati membri sono tenuti a riferire regolarmente alla Commissione in merito all’annullamento del contributo comunitario e agli adeguamenti operati sui sistemi di gestione e di controllo nonché agli importi da recuperare. La Corte ha rilevato che gli Stati membri non hanno fornito sistematicamente tali informazioni alla Commissione, privandola di un importante indicatore sul funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo.

6.36.

La Commissione sta approntando quanto necessario perché gli Stati membri tengano presenti i loro obblighi, di cui intende controllare l’adempimento.

La Commissione dispone tuttavia di diverse fonti, quali l sistema di segnalazione delle irregolarità, le relazioni annuali di controllo, le riunioni di coordinamento annuali e i propri audit, per raccogliere informazioni su come gli Stati membri hanno affrontato le irregolarità e su rettifiche finanziarie e recuperi attinenti. Queste informazioni sono alla base della valutazione dei rischi e della programmazione dell’audit da parte della Commissione.

6.37.

Oltre alla trasmissione regolare delle comunicazioni suddette, ciascuna dichiarazione di spesa presentata dagli Stati membri alla Commissione ai fini del rimborso dovrebbe contenere dati precisi sui recuperi effettuati successivamente alla dichiarazione precedente. Benché anche tali informazioni non siano state sistematicamente fornite dagli Stati membri, la Commissione non si è rifiutata di procedere ai pagamenti e solo nel 2005 ha emanato orientamenti ad uso degli Stati membri sulla natura delle informazioni richieste.

6.37.

A dicembre 2003, è stata già indirizzata agli Stati membri una nota di orientamento, rivelatasi tuttavia insufficiente a rispondere a tutti i quesiti, da cui la necessità della nota successiva. Prima ancora, a giugno 2003, la Commissione ha ricordato agli Stati membri l’obbligo di accludere informazioni sui recuperi a ogni dichiarazione di spesa.

Attualmente la Commissione controlla sistematicamente che le informazioni sui recuperi siano accluse alle domande di pagamento e, in caso contrario, sospende i pagamenti.

Conclusioni e raccomandazioni

Conclusioni

6.38.

Gli elementi probatori di audit raccolti dalla Corte indicano che nell’esercizio di bilancio 2005 la spesa dei Fondi strutturali non era esente da errori rilevanti (paragrafi 6.13-6.15 e 6.26-6.28).

 

6.39.

Le risultanze dell’audit della Corte fanno supporre che la Commissione non eserciti una supervisione efficace tale da attenuare il rischio che i controlli delegati agli Stati membri non riescano ad impedire il rimborso di spese sovradichiarate o inammissibili (paragrafi 6.16-6.21 e 6.29).

6.39.

La Commissione ha intrapreso le seguenti azioni volte a ridurre i rischi e a garantire una supervisione efficiente delle prestazioni degli Stati membri nelle funzioni di gestione e di controllo nell’ambito della gestione concorrente: audit dei sistemi eseguiti fino alla fine del 2005: 274 programmi sono stati sottoposti ad audit nei 15 Stati membri originari, per una percentuale pari al 62 % dei contributi totali dei fondi strutturali; applicazione dei piani di azione negli Stati membri per porre rimedio alle carenze sistemiche rilevate; sospensione della certificazione delle spese fino alla rettifica delle carenze gravi implicanti rischi concreti per le richieste di pagamento; applicazione di rettifiche finanziarie relative ad errori isolati o a carenze sistemiche rilevati dagli audit; orientamenti sui controlli principali imperniati su relazioni di audit più accurate da parte dei controllori nazionali; riunioni bilaterali organizzate con i 25 Stati membri nel 2005.

Le relazioni annuali di attività a cura delle direzioni generali responsabili dei fondi strutturali rendono conto delle azioni suesposte e forniscono indicazioni sui progressi compiuti dai sistemi degli Stati membri. Il sistema della gestione concorrente implica che determinati errori e carenze possono essere individuati dalla Commissione solo dopo il rimborso della spesa interessata. Al pari della procedura di chiusura del programma, il meccanismo della rettifica finanziaria consente di rettificare i pagamenti irregolari.

6.40.

La Commissione ha chiuso tre programmi risalenti al periodo 1994-1999 senza che tali decisioni fossero fondate su una base solida. Taluni programmi sono rimasti aperti a causa di ritardi ingiustificati da parte della Commissione nel trattare la questione (paragrafi 6.22-6.25).

6.40.

In questa fase del processo di chiusura, predominano i casi complessi o controversi, il che aumenta il rischio di ritardi. Sebbene si siano verificati casi di indesiderati ritardi eccessivi, la Commissione è riuscita nell’insieme a chiudere la maggior parte dei programmi.

La Commissione ritiene che la strategia di chiusura, che contempla audit ex-ante relativi all’applicazione del regolamento (CE) n. 2064/97, l’analisi dettagliata della documentazione di chiusura e gli esiti degli audit di chiusura consentano di diminuire il rischio di irregolarità dei pagamenti finali.

6.41.

Le procedure applicate riguardo ai Fondi strutturali per la notifica dei recuperi e l’esecuzione delle rettifiche finanziarie non funzionano in maniera efficace. Ciò va a scapito della finalità fondamentale dei sistemi di supervisione e di controllo, che consiste nel garantire la legittimità e la regolarità delle spese (paragrafi 6.31-6.37).

6.41.

Sebbene si sia provveduto a colmare le carenze relative alle relazioni di recupero, non ci sono stati effetti significativi sulle prestazioni di supervisione della Commissione dal momento che l’istituzione dispone anche di altre fonti di informazioni.

Quanto alle rettifiche finanziarie, la Commissione constata che esse sono applicate dagli Stati membri sulla base delle risultanze degli audit eseguiti degli Stati stessi e dalla Commissione. Anche le rettifiche non suscettibili di una riduzione netta dei contributi comunitari possono avere ripercussioni sui bilanci nazionali.

Raccomandazioni

6.42.

Rispetto al lavoro svolto per i programmi 1994-1999, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero preparare meglio la chiusura dei programmi 2000-2006. La lunga procedura di chiusura attuata per i programmi del periodo precedente ha assorbito risorse destinate a garantire il funzionamento efficace dei sistemi di supervisione e di controllo nel periodo in corso.

6.42.

Per la chiusura del periodo 2000-2006, la Commissione ha già discusso i preparativi con gli Stati membri e sta per pubblicare un dettagliato documento di orientamento. I requisiti per la chiusura risultano anche più comprensibili. Per il nuovo periodo, i nuovi requisiti normativi (valutazione di conformità ex ante, parere annuale sull’audit) garantiranno il funzionamento efficace dei sistemi di supervisione e di controllo sin dall’inizio, malgrado la chiusura dei programmi 2000-2006 si svolga in contemporanea. Anche i dispositivi in materia di chiusura parziale dovrebbero consentire un miglioramento delle modalità di chiusura addirittura più significativo.

6.43.

La Commissione dovrebbe ottenere garanzie circa la corretta applicazione delle disposizioni concernenti la comunicazione degli annullamenti di contributi comunitari e degli adeguamenti operati sui sistemi di gestione e di controllo, nonché degli importi da recuperare. La Commissione dovrebbe cercare di ripartire la propria attività di audit in maniera più omogenea nell’arco di ciascun periodo di programmazione e fare in modo che le procedure inerenti alle rettifiche finanziarie costituiscano un incentivo a migliorare i sistemi di supervisione e di controllo.

6.43.

La Commissione ha indirizzato agli Stati membri orientamenti sulle relazioni di recupero e si sta adoperando al fine di fornire le altre informazioni richieste. La strategia pluriennale per gli audit adottata dalla Commissione tiene conto delle diverse priorità durante il ciclo di esecuzione del programma, nonché del fatto che l’istituzione è responsabile di tre periodi di programmazione diversi allo stesso tempo. La Commissione ritiene che un efficace lavoro di audit costituisca il principale incentivo per migliorare i sistemi, unitamente a verifiche tempestive sull’applicazione delle raccomandazioni. Le decisioni relative alle rettifiche finanziarie costituiscono per la Commissione uno strumento importante per adempiere al proprio mandato, ma vi si dovrebbe di solito far ricorso solo quale ultima ratio.

6.44.

Le azioni strutturali rappresenteranno, nell’ambito delle prospettive finanziarie 2007-2013, quasi la metà del bilancio totale comunitario. Le disposizioni legislative adottate dal Consiglio riguardo alle azioni strutturali per il prossimo periodo di finanziamento sono fondate sui principi del controllo finanziario sanciti dalla normativa vigente.

 

6.45.

Nel parere n. 2/2005, la Corte indicava una serie di aspetti trattati nelle proposte della Commissione che richiedono ulteriori chiarimenti. Nondimeno, il quadro normativo dovrebbe, nel complesso, rafforzare i meccanismi intesi a garantire la legittimità e la regolarità delle spese. La sfida più importante cui devono far fronte la Commissione e gli Stati membri, come dimostrato più volte dai risultati degli audit della Corte, consiste nel garantire un'applicazione efficace di tali meccanismi.

6.45.

La Commissione concorda che la sfida consiste nel garantire un’applicazione efficace dei meccanismi di controllo e ritiene che un più elevato grado di conformità e un controllo più efficace potranno essere raggiunti in virtù del nuovo quadro, della più intensa collaborazione con gli Stati membri e della maggiore fiducia nei medesimi, conformemente al metodo dell’audit unico, nonché grazie al piano d’azione verso un quadro di controllo interno integrato.

SEGUITO DATO A OSSERVAZIONI PRECEDENTI

6.46.

I risultati del seguito dato dalla Corte alle principali osservazioni esposte nelle ultime relazioni annuali figurano all’ allegato 6.1 .

 

6.47.

Per quanto concerne gli errori specifici individuati dalla Corte nel corso delle verifiche dei progetti e menzionati nelle recenti dichiarazioni di affidabilità, il seguito dato dalla Commissione non è stato, in alcuni casi, adeguato. Si tratta per lo più, nella fattispecie, di programmi controllati ai fini della dichiarazione di affidabilità 2003, in cui sono stati riscontrati alcuni esempi di gravi carenze sistemiche a fronte delle quali la Commissione non ha adottato alcun provvedimento.

6.47.

I casi cui fa riferimento la Corte riguardano il FESR e l’FSE. In entrambi i casi, la Commissione ha provveduto ad intervenire come necessario, con alcuni ritardi occasionati dalle consultazioni interne.

RELAZIONI SPECIALI PUBBLICATE SUCCESSIVAMENTE ALL’ULTIMA RELAZIONE ANNUALE

6.48.

Dall’ultima relazione annuale, la Corte ha pubblicato due relazioni speciali sulle azioni strutturali:

la relazione speciale n. 1/2006 sul contributo del Fondo sociale europeo alla lotta contro l’abbandono precoce degli studi, e

la relazione speciale n. 10/2006 sulle valutazioni ex post dei programmi relativi agli obiettivi 1 e 3 nel periodo 1994-1999 (Fondi strutturali).

 


(1)  I promotori dei progetti possono essere privati cittadini o associazioni, società private o pubbliche oppure organismi locali, regionali o nazionali.

(2)  Per il periodo di programmazione 2000-2006, gli obiettivi dei Fondi strutturali sono stati raggruppati.

(3)  Per i programmi plurifondo, le parti del programma relative ai singoli Fondi sono conteggiate separatamente.

Fonte: Tabella compilata dalla Corte dei conti sulla base dei dati forniti dalla Commissione.

(4)  I programmi esaminati nel corso dell’audit sono i seguenti: programmi a titolo del FESR obiettivo 1 in Spagna, Irlanda (sviluppo industriale) e Portogallo (sviluppo regionale); programmi FSE obiettivo 1 in Germania (Sassonia), FSE obiettivo 3 in Svezia e FEAOG-Orientamento, obiettivo 5a, in Danimarca (miglioramento dell’efficienza delle strutture agricole).

(5)  La Commissione ha proposto di rendere meno restrittive, per il prossimo periodo di programmazione (2007-2013), le disposizioni riguardanti il periodo di conservazione obbligatorio dei documenti giustificativi. Nel parere n. 2/2005, la Corte ha fatto presente che ciò finirebbe col limitare seriamente le sue prerogative di audit e l’ambito delle verifiche da espletare sui programmi alla fine del periodo.

ALLEGATO 6.1

Seguito dato alle principali osservazioni espresse nelle recenti dichiarazioni di affidabilità

Principali osservazioni della Corte

Sintesi delle azioni intraprese dalla Commissione, elaborata dalla Corte

Commenti della Corte

Risposta della Commissione

Carenze della gestione e del controllo, irregolarità persistenti

La verifica di convalida delle operazioni sottostanti (spese del progetto) ha evidenziato errori rilevanti che incidono sulla legittimità e la regolarità (paragrafi 6.13-6.15 e 6.26-6.28). La Corte ha nuovamente riscontrato deficienze significative nei sistemi di supervisione e di controllo (paragrafi 6.16-6.21 e 6.29-6.30).

(Cfr. anche relazione annuale sull'esercizio finanziario 2001, paragrafi 3.56-3.64; Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2002, paragrafi 5.22-5.32; Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2003, paragrafi 5.12-5.27 e 5.41-5.56; Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2004, paragrafi 5.19-5.27 e 5.35-5.36).

Per le spese relative al periodo 1994-1999, la Commissione ha posto in atto una strategia di chiusura che comporta audit di conformità di pre-chiusura, la verifica da parte dell'organo indipendente delle dichiarazioni che accompagnano le domande di pagamento finale ed audit ex post dei programmi chiusi.

Per il periodo 2000-2006, la Commissione sta esaminando l'attuazione, da parte degli Stati membri, dei sistemi di gestione e di controllo, compresi gli audit dei programmi. La Commissione ha fornito alcuni orientamenti e nel 2005 ha indicato esempi di buone pratiche nel campo dei controlli gestionali.

La Commissione dovrebbe intensificare i controlli dei progetti per il periodo 2000-2006 e rafforzare il coordinamento tra le direzioni generali responsabili delle misure strutturali in materia di gestione e di controllo.

Gli Stati membri dovrebbero cercare di garantire la conformità dei sistemi di gestione e di controllo alle norme stabilite, specie per quanto concerne l'approccio in materia di verifica delle spese.

La Commissione svolge sia una propria attività di audit sui sistemi degli Stati membri sia una supervisione sul controllo esercitato dagli Stati membri. Nella propria attività di audit effettua un controllo dei progetti volto a valutare il funzionamento dei sistemi. Le Direzioni generali responsabili delle misure strutturali coordinano strettamente il loro lavoro di controllo nell’ambito di una strategia di audit comune. Gli stati membri effettuano audit dei sistemi e sono tenuti a verificare il seguito dato alle raccomandazioni che ne derivano. La Commissione ha fornito agli Stati membri orientamenti in merito alle buone pratiche inerenti le verifiche giornaliere da parte delle autorità di gestione e la certificazione delle spese da parte delle autorità di pagamento.

Ritardi e deficienze nella chiusura dei programmi relativi al periodo 1994-1999

La qualità della documentazione presentata alla Commissione dagli Stati membri era variabile e ha richiesto ulteriori approfondimenti. La Commissione ha chiuso alcuni programmi nonostante vi fossero problemi riguardo agli attestati di chiusura. Si sono registrati ritardi ingiustificati (paragrafi 6.22-6.25).

(Cfr. inoltre Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2002, paragrafi 5.36-5.38; Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2003, paragrafi 5.28-5.39; Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2004, paragrafi 5.28-5.34).

La Commissione ha attuato una strategia di chiusura e, in alcuni casi, ha proceduto a rettifiche finanziarie.

Essa ha inoltre stilato una nota orientativa per la chiusura dei programmi dal 2000 al 2006.

È necessario affrontare le deficienze individuate nel processo di chiusura dei programmi 1994-1999 prima che abbia inizio la chiusura dei programmi del periodo in corso.

La Commissione è riuscita a chiudere la maggioranza dei programmi. La strategia di chiusura per il periodo 1994-1999 ha ridotto il rischio di pagamenti finali irregolari.

Per la chiusura del periodo 2000-2006, la Commissione ha già discusso i preparativi con gli Stati membri e sta per pubblicare un dettagliato documento di orientamento.

L'ambiente di controllo interno della Commissione deve essere migliorato

Le direzioni generali responsabili delle misure strutturali devono adottare ulteriori misure affinché le norme di controllo interno siano rispettate (paragrafi 2.21-2.23).

(Cfr. inoltre Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2002, paragrafi 5.7-5.8; Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2003, paragrafi 5.9-5.10; Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2004, paragrafi 5.14-5.18).

Le direzioni generali responsabili delle misure strutturali hanno introdotto piani d'azione per far fronte alle deficienze constatate nell'attuazione delle norme di controllo interno.

La Corte continuerà a monitorare l'applicazione delle norme di controllo interno.

La Commissione continua a migliorare l’applicazione delle norme di controllo interno.

La garanzia fornita dalla Commissione sul funzionamento dei sistemi di supervisione e di controllo è limitata

Le direzioni generali responsabili delle azioni strutturali sostengono che i sistemi di controllo interno della Commissione forniscono una ragionevole garanzia per quanto attiene alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti, formulando tuttavia delle riserve sul funzionamento dei sistemi di supervisione e di controllo posti in essere negli Stati membri (paragrafi 2.14-2.19).

(Cfr. inoltre Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2002, paragrafi 5.10-5.14 e 5.21; Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2003, paragrafi 5.40 e 5.57-5.62; Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2004, paragrafi 5.39-5.45).

Le direzioni generali responsabili delle misure strutturali hanno continuato ad esaminare i sistemi di gestione e di controllo in ottemperanza al requisito normativo che impone loro di accertare la conformità dei sistemi alle norme stabilite.

Le lacune constatate dalla Corte nell'applicazione dei sistemi di supervisione e di controllo da parte della Commissione devono essere colmate affinché quest'ultima possa ottenere maggiori garanzie circa il funzionamento dei sistemi.

Le Direzioni generali forniscono un sempre più elevato livello di garanzia in relazione ai sistemi utilizzati dagli Stati membri grazie alle proprie attività di audit, a un miglior coordinamento con le autorità nazionali di controllo e alla diffusione di orientamenti e buone pratiche.

L’attuazione del piano d’azione verso un quadro di controllo interno integrato [COM(2006] 0009 dovrebbe promuovere ulteriormente un tale sistema di controllo interno integrato.

Ritardi da parte della Commissione nel dare seguito alle risultanze degli audit della Corte

In generale, il seguito dato dalla Commissione alle risultanze degli audit della Corte è migliorato, benché persistano ritardi (paragrafi 6.46-6.47).

(Cfr. inoltre Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2002, paragrafi 5.44-5.52; Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2003, paragrafi 5.63-5.65; Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2004, paragrafo 5.46).

La Commissione ha messo a punto una base dati che funge da supporto all'attività di follow-up.

La Commissione dovrebbe cercare di garantire un seguito esauriente, evitando ritardi inutili.

La Commissione si impegna a dar seguito alle constatazioni di audit della Corte quanto più sollecitamente possibile.


CAPITOLO 7

Politiche interne, compresa la ricerca

INDICE

Introduzione

Valutazione specifica nel quadro della dichiarazione di affidabilità

Ambito dell'audit

Legittimità e regolarità delle operazioni

Dichiarazioni eccessive di spese

Sistemi di supervisione e controllo

Sistema di certificazione dell'audit per il 6PQ

Gli audit finanziari ex post svolti dalla Commissione

Supervisione delle agenzie nazionali in materia di istruzione e cultura

Conclusioni e raccomandazioni

Relazioni speciali pubblicate successivamente all'ultima relazione annuale

OSSERVAZIONI DELLA CORTE

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

INTRODUZIONE

7.1.

L'area di bilancio delle politiche interne (PI) riguarda una vasta serie di attività che contribuiscono allo sviluppo del mercato unico. Per il 2005, essa comporta impegni per 9 549 milioni di euro (cfr. grafico 7.1 ) e pagamenti per 7 972 milioni di euro (cfr. grafico 7.2 ). Oltre la metà di tali pagamenti riguarda la ricerca e lo sviluppo tecnologico (RST).

 

7.2.

La Commissione gestisce direttamente la maggioranza delle azioni nell'area delle PI (1). Queste azioni vengono attuate, di norma, mediante programmi pluriennali che attribuiscono sovvenzioni a beneficiari privati e pubblici. Le sovvenzioni vengono erogate generalmente sotto forma di anticipi, a cui fanno seguito pagamenti intermedi e finali che si basano sul rimborso delle spese dichiarate dal beneficiario. Il principale rischio intrinseco per la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti è che i beneficiari presentino dichiarazioni eccessive di spese, in parte a causa di disposizioni normative e contrattuali complesse, quali definizioni non sufficientemente chiare delle spese ammissibili. Il rischio è amplificato dalla mancanza di meccanismi sanzionatori sufficienti.

7.2.

La Commissione ha già intrapreso azioni, per esempio nelle proposte riguardanti il settimo programma quadro in materia di ricerca e sviluppo (7PQ), nell’intento di ridurre ancora i rischi intrinseci riguardo alla legittimità e regolarità delle relative operazioni. Tuttavia, un sistema basato sul rimborso dei costi effettivi continua a rivelarsi complesso. Sono disponibili numerosi orientamenti intesi a offrire ai partecipanti la massima consulenza e supporto.

Sono state previste sanzioni più dissuasive. Inoltre, sono state proposte modifiche volte a semplificare il regolamento finanziario, il che contribuirà a ridurne la complessità.

7.3.

In tale ambiente sono necessari controlli efficaci a livello della Commissione. Le procedure applicate dalla Commissione consistono principalmente nella verifica delle dichiarazioni di spese prima del pagamento e negli audit finanziari a livello del beneficiario finale a pagamento avvenuto. Molti programmi richiedono che le dichiarazioni di spese (2) presentate dai beneficiari siano certificate da un revisore indipendente. A partire dal 2003, la Commissione ha attuato dei piani d'azione allo scopo di ridurre il rischio di dichiarazioni eccessive di spese.

 

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VALUTAZIONE SPECIFICA NEL QUADRO DELLA DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

Ambito dell'audit

7.4.

L'audit ha preso in esame i seguenti aspetti:

a)

un campione di impegni e pagamenti autorizzati nel 2005;

b)

le misure adottate dalla Commissione per ridurre le dichiarazioni eccessive di spese;

c)

la modalità di funzionamento dei sistemi di supervisione e controllo selezionati:

il sistema dei certificati di audit introdotto per il sesto programma quadro (6PQ) in materia di ricerca e sviluppo tecnologico,

un'analisi dell'evoluzione degli audit finanziari ex post svolti dalla Commissione nell'area delle PI e un esame della funzione di audit ex post della direzione generale dell'Istruzione e della cultura (DG Istruzione e cultura) e della direzione generale per le Imprese e l'industria (DG Imprese e industria),

i sistemi di supervisione e controllo della DG Istruzione e cultura per le azioni attuate dalle agenzie nazionali.

 

Legittimità e regolarità delle operazioni

7.5.

La Corte ha esaminato un campione di 11 impegni e 69 pagamenti eseguiti dalla Commissione nel corso del 2005. Per 22 pagamenti, l'analisi della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti ha incluso anche un audit a livello del beneficiario finale. La Corte ha altresì verificato 13 di questi pagamenti per valutare il sistema dei certificati di audit.

 

Livello significativo di errori nelle spese dichiarate dai beneficiari

7.6.

La Corte ha constatato un livello significativo di errori, a livello globale, in tre quarti delle operazioni controllate a livello del beneficiario finale. I tipi di errore più frequenti erano:

7.6.

La Commissione sta verificando con i beneficiari le constatazioni della Corte e, se necessario, adotterà gli opportuni provvedimenti non soltanto nei confronti di specifici beneficiari ma anche al livello del sistema.

a)

assenza di documenti giustificativi, in particolare per i tempi lavorativi contabilizzati, o doppia imputazione delle spese;

a)

Secondo le clausole delle convenzioni, i beneficiari devono giustificare adeguatamente tutti i costi che dichiarano alla Commissione. La Commissione esaminerà i dati rilevati tenendo conto di tutti i pertinenti elementi probatori riguardanti i tempi di lavoro fatturati.

b)

uso di tariffe medie per le spese di personale che si discostano sensibilmente dalle spese effettive;

b)

Gli audit effettuati dalla Commissione stessa su convenzioni comparabili portano a risultati analoghi: vi sono scarti sia al di sopra che al di sotto dei tassi medi. I tassi medi sono accettabili a condizione che siano calcolati secondo una metodologia coerente, che non produca tassi medi sistematicamente superiori ai costi effettivi.

c)

assegnazione ingiustificata di spese indirette all'azione;

c)

In base alle spiegazioni che le forniranno i beneficiari interessati, la Commissione intraprenderà le azioni opportune.

d)

dichiarazioni di spese che non rispondono ai criteri di ammissibilità.

d)

La Commissione esaminerà le constatazioni della Corte e intraprenderà le azioni opportune.

Mancanza frequente di un sistema affidabile di registrazione dei tempi di lavoro

7.7.

Per 5 dei 22 pagamenti controllati a livello del beneficiario, la Corte ha espresso riserve circa la qualità del sistema per la registrazione dei tempi di lavoro. In questi casi, una parte o la totalità delle spese dichiarate per il personale non hanno potuto essere accettate. Il quadro normativo stabilisce che tutte le spese per il personale sostenute e imputate debbano essere documentate (3). La convenzione di sovvenzione non fornisce però indicazioni sufficienti per l'adempimento di questo obbligo. Come suggerito dalla Corte nel parere n. 1/2006 sul settimo programma quadro in materia di ricerca e sviluppo (4), è essenziale che l'obbligo di documentare l'orario di lavoro del personale coinvolto sia chiaramente specificato nella convenzione di sovvenzione.

7.7.

La Commissione considera chiare e sufficienti le attuali disposizioni dei testi giuridici e delle convenzioni relative alla giustificazione dei costi per il personale e ritiene che l’affidabilità della registrazione dei tempi di lavoro sia una questione indipendente dal livello di minuziosità delle clausole delle convenzioni.

La Commissione ritiene necessaria una certa flessibilità, che consenta di avvalersi di soluzioni alternative equivalenti per la contabilità dei costi dei partecipanti, e chiarirà gli orientamenti per la registrazione dei tempi di lavoro.

7.8.

Nel corso degli anni e per vari programmi nell'area delle PI, la Commissione non è stata in grado di assicurare che i beneficiari attuassero un sistema affidabile per la registrazione delle spese per il personale. Nel parere n. 1/2006, la Corte spiega in quali condizioni e circostanze il rimborso delle spese può essere sostituito, nell'area della ricerca, da pagamenti forfettari. Tenuto conto dei vantaggi di un sistema di finanziamento basato sui risultati per la validità scientifica dei programmi di ricerca, la Corte incoraggia la Commissione a continuare la propria riflessione sull'uso più esteso dei pagamenti forfettari.

7.8.

La Commissione può precisare quale obiettivo i beneficiari devono conseguire, ma non può fornire la garanzia assoluta riguardo all’affidabilità delle molte migliaia di sistemi dei beneficiari. Lo scopo realistico consiste nel ridurre a livelli accettabili i rischi d’illegittimità e d’irregolarità in questo settore. Altri progressi si compiranno nell’ambito del piano d’azione della Commissione verso un quadro integrato di controllo interno [COM(2006) 9 del 17 gennaio 2006].

La Commissione accoglie con favore l’incoraggiamento della Corte. Ogni passaggio a sistemi basati sull’ampio uso di tariffari dei costi unitari o di somme forfettarie deve essere accuratamente preparato ed esaminato a fondo in via preliminare. Per esempio, un sistema basato su somme forfettarie suscita altri problemi di controllo, tra l’altro come procedere con i pagamenti se le tappe o i risultati previsti non sono conseguiti o lo sono solo parzialmente. Come è indicato nella Sintesi delle realizzazioni della Commissione in materia di gestione per il 2005 [COM(2006) 277 def.], la Commissione si servirà più ampiamente di dispositivi semplificati di finanziamento, quali somme forfettarie, tariffari di costi unitari e tassi medi, anche mediante le norme di partecipazione proposte per il 7PQ.

Errori della Commissione nell'applicazione delle norme proprie a ciascun regime

7.9.

Nel caso di 13 pagamenti, dei 69 sottoposti ad audit, la Corte ha rilevato errori da parte della Commissione nell'applicazione delle norme proprie a ciascun regime. Per un'operazione TEN-T, il contributo comunitario è ammontato al 50 %, mentre le norme stabilivano un massimale del 10 %, comportando così un pagamento in eccesso pari a 146 milioni di euro. Altre due operazioni (per un totale di 78 milioni di euro) concernevano contributi all'impresa comune Galileo. La Corte rileva che tali pagamenti hanno preso forma di conferimenti al capitale conformemente allo statuto dell'impresa comune Galileo [regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio], ma sono stati gestiti come sovvenzioni TEN-T, nonostante la base giuridica delle TEN-T non consenta conferimenti al capitale.

7.9.

Due degli errori rilevati dalla Corte derivano da manchevolezze nella gestione delle modifiche apportate alle convenzioni. Per gli altri due casi, la Commissione dissente riguardo all’entità del contributo comunitario a favore del beneficiario sottoposto ad audit.

La dotazione TEN-T riguarda il progetto ERTMS (5), per il quale sono stati erogati in totale tra il 1995 e il 2003, mediante dieci successive decisioni della Commissione, 182,7 milioni di euro, a copertura del 50 % dei costi dei relativi studi. Nelle dieci decisioni della Commissione è indicato chiaramente che il loro oggetto sono studi che potevano beneficiare di un tasso massimo di cofinanziamento pari al 50 % dei costi, mentre il contributo totale per tutta la durata del progetto resta fissato entro il 10 % del costo totale del progetto stesso.

La Commissione interpreta le norme vigenti nel senso che un progetto comprende tutta la fase del suo svolgimento successiva alla fase di studio. Non è possibile sviluppare isolatamente il sistema ERTMS: la Commissione ha persino nominato un coordinatore europeo per la fase di studio. Il costo del progetto è stato stimato a 5 miliardi di euro [COM(2005) 298]. L’importo speso per gli studi rientra nel limite del 10 %.

Se si applicano le norme contabili IPSAS, la Commissione partecipa di fatto al controllo sull’impresa comune Galileo, ma non possiede nessuna quota del suo capitale azionario: si tratta quindi di «un’impresa a controllo comune». La Commissione ritiene che questo fatto e altre argomentazioni di carattere operativo le consentano di confermare la natura di sovvenzione del fondo UE.

7.10.

I test condotti dalla Corte sul campione di pagamenti hanno rivelato che 11 pagamenti erano stati effettuati in ritardo. Da un'analisi delle statistiche sui pagamenti tardivi riportati da cinque direzioni generali, è emerso che presso la direzione generale dell'Istruzione e della cultura tali statistiche non erano disponibili, presso la direzione generale della Società dell'informazione e dei media la situazione era migliorata negli ultimi tre anni, mentre per la direzione generale dell'Energia e dei trasporti e per quella per le Imprese e l'industria, la situazione era peggiorata rispetto al 2003.

7.10.

I ritardi nello sviluppo del sistema di gestione informatica nella DG EAC hanno rallentato l’elaborazione di statistiche affidabili nel 2005.

Presso la DG ENTR e la DG TREN, nel 2005 ha influito negativamente una combinazione di fattori, tra cui una considerevole riorganizzazione di tali DG e l’inadeguata registrazione delle sospensioni delle approvazioni e dei periodi previsti per i pagamenti. Nel 2006 la situazione sta migliorando, grazie a misure correttive.

Dichiarazioni eccessive di spese

Mancanza di una strategia precisa per il coordinamento dei controlli esistenti

7.11.

La Commissione non ha un metodo o una strategia chiara per coordinare le procedure relative ai controlli chiave, quali l'uso dei certificati di audit, l'analisi documentale delle dichiarazioni di spese (controlli semplici o verifiche documentali approfondite) e controlli in loco, al fine di ridurre le dichiarazioni eccessive di spese, e non raffronta il costo dei controlli con i benefici da essi prodotti.

7.11.

Il piano d’azione della Commissione, del 17 gennaio 2006, verso un quadro integrato di controllo interno prevede azioni che dovranno intraprendere la Commissione e i suoi servizi, mirate specificamente a rendere più efficiente il sistema di certificazione degli audit e ad impartire orientamenti per il campionamento negli audit in loco e per far effettuare gli audit dall’esterno. Il piano d’azione prevede anche una migliore presentazione delle strategie di controllo e la valutazione inter pares, così da assicurare l’armonizzazione a livello politico. Si è deciso di presentare ogni sei mesi al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione intermedia sull’attuazione delle azioni.

Mancanza di indicatori affidabili per le dichiarazioni eccessive

7.12.

La Commissione non possiede un insieme affidabile di indicatori per monitorare l'incidenza delle dichiarazioni eccessive di spese e il funzionamento dei relativi sistemi di controllo. I soli indicatori esistenti si fondano sui tassi delle rettifiche alle spese ammissibili operate a seguito degli audit ex post. Manca un approccio comune su come comunicare i tassi delle rettifiche e i campioni non sono rappresentativi. Di conseguenza, la Corte non può ottenere dagli indicatori della Commissione garanzie circa l'efficacia dei sistemi di controllo riguardo alla dichiarazione eccessiva di spese (6).

7.12.

La Commissione ritiene che i risultati dei controlli a posteriori costituiscano gli indicatori più affidabili, poiché soltanto un audit integrale in loco può determinare con certezza l’ammissibilità dei costi dichiarati e la loro rispondenza alle clausole della convenzione. Nel 2005 i servizi della Commissione hanno elaborato una metodologia comune nel settore della ricerca, secondo quanto previsto nella relazione di sintesi 2004 della Commissione, allo scopo di armonizzare la valutazione, da parte dei servizi della Commissione, degli errori che si verificano nel corso dell’attuazione del programma. Il problema di come migliorare la rappresentatività dei campioni sarà affrontato nel piano d’azione verso un quadro integrato di controllo interno.

Attuazione inadeguata del piano d'azione

7.13.

Come illustrato al paragrafo 7.3, la Commissione ha introdotto dei piani d'azione volti a ridurre le dichiarazioni eccessive di spese. I seguenti elementi essenziali di tali piani non sono stati attuati in maniera soddisfacente:

7.13.

 

a)

aumento del numero di controlli documentali, che comprendono controlli su documenti giustificativi supplementari richiesti (quali i moduli di rilevazione dei tempi di lavoro o le fatture);

a)

Benché sia possibile ottenerne garanzie supplementari, la portata e il volume dei controlli documentali restano limitati. Per il 5PQ si è proceduto in tal senso caso per caso, per decisione dell’ordinatore, tenendo conto anche delle risorse disponibili.

b)

aumento del numero degli audit in loco (cfr. paragrafi 7.19-7.20);

b)

L’esercizio 2005 deve essere considerato atipico, per i motivi indicati nella risposta ai punti 7.19-7.20. Per il 5PQ la Commissione ha aumentato, rispetto ai precedenti programmi quadro, il numero complessivo di audit effettuati sui partecipanti.

c)

sviluppo di una metodologia armonizzata per la stesura delle relazioni e la selezione degli audit ex post (cfr. paragrafo 7.12);

c)

Si elaboreranno principi comuni per le strategie di controllo come parte del piano d’azione della Commissione verso un quadro integrato di controllo. Attualmente, i responsabili della ricerca stanno sviluppando una politica comune di audit per le DG del settore ricerca e la DG ENV sta preparando un piano di audit a posteriori e un elenco di riserva di audit per ogni esercizio. Il piano di audit si basa sui criteri interni di valutazione dei rischi, vi si tiene conto delle richieste di audit presentate dalle unità operative e, una volta approvato, viene inviato a tali unità per informazione.

d)

istituzione di un sistema informatico comune per il 6PQ (7);

d)

I sistemi informatici della Commissione per la gestione del 6PQ fungono da supporto per la gestione dei programmi di ricerca delle DG di tale settore, pur rispettando l’organizzazione dei servizi della Commissione. Si proseguono i lavori al riguardo.

e)

semplificazione della gestione finanziaria dei PQ in materia di ricerca (cfr. paragrafo 7.16).

e)

La semplificazione resta un elemento importante nella sfera d’interessi e nelle azioni della Commissione. Nel 7PQ sono introdotti provvedimenti relativi, tra l’altro, a un più ampio utilizzo delle somme forfettarie per i finanziamenti, a un sito comune di registrazione elettronica al quale i partecipanti devono trasmettere i loro dati basilari di carattere giuridico, amministrativo e finanziario, alla semplificazione della presentazione dei costi ammissibili, basata sulla contabilità consueta dei beneficiari, e alle prassi e principi di gestione.

(Cfr. anche il punto 7.16).

Sistemi di supervisione e controllo

7.14.

La frequenza e il livello significativo di errori, originati principalmente da disposizioni contrattuali e linee guida complesse, nonché dal rischio intrinsecamente elevato di dichiarazioni eccessive di spese, sottolineano l'importanza di controlli efficaci a livello della Commissione. Ciononostante, l'audit della Corte sui sistemi di supervisione e controllo ha constatato carenze per quanto concerne:

a)

il sistema di certificazione dell'audit per il 6PQ;

b)

gli audit finanziari ex post della Commissione nell'area delle PI nel suo insieme;

c)

i sistemi di supervisione e controllo delle agenzie nazionali in materia di istruzione e cultura.

7.14.

Cfr. la risposta al punto 7.2.

Sulle osservazioni dettagliate della Corte, si vedano le risposte della Commissione ai punti da 7.16 a 7.27.

Sistema di certificazione dell'audit per il 6PQ

7.15.

Un controllo chiave introdotto nel 6PQ allo scopo di ridurre le dichiarazioni eccessive di spese è l'obbligo di far certificare da un revisore esterno o, nel caso di organismi pubblici, da un funzionario pubblico competente le dichiarazioni di spese concernenti i pagamenti intermedi e/o finali (8). La Corte ha analizzato questo sistema di certificazione per valutare il contributo che può fornire per l'assicurazione della legittimità e della regolarità delle operazioni sottostanti.

 

La complessità delle disposizioni finanziarie del 6PQ incide sul sistema di certificazione dell'audit

7.16.

I sistemi di finanziamento del 6PQ continuano ad essere complicati. Le disposizioni contrattuali sono troppo vaghe e non sufficientemente chiare, specialmente per quanto riguarda i criteri di ammissibilità e l'indipendenza dei revisori incaricati della certificazione (in particolare nel caso di funzionari pubblici competenti), e sono rese ancora più complesse da linee guida complicate e non vincolanti. La Commissione ha pubblicato gli orientamenti sui certificati di audit solo dopo che una parte significativa di tali certificati era già stato presentata. Tutto ciò ha creato incertezza tra i beneficiari e i revisori riguardo alle norme da applicare.

7.16.

La Commissione ritiene sufficientemente chiare le clausole delle convenzioni, che comprendono indicazioni specifiche sui criteri di ammissibilità. Inoltre, i partecipanti possono trovare un aiuto per interpretare tali disposizioni nella guida sulle questioni finanziarie, la quale comprende vari aspetti riguardanti il rilascio dei certificati di audit. In molte convenzioni del 6PQ i certificati sono richiesti soltanto al termine del progetto.

La Commissione si è impegnata (9) a semplificare il quadro normativo ed a perfezionare l’impiego dei certificati di audit, operando in tal senso sulla scorta dell’esperienza acquisita.

Elevata frequenza di errori rilevanti nonostante certificati di audit senza riserve

7.17.

La Corte ha sottoposto ad audit 16 dichiarazioni di spese per le quali era stato emesso un certificato di audit senza riserve. In due terzi dei casi, la Corte ha constatato che tali dichiarazioni erano inficiate da errori rilevanti, concernenti principalmente le spese per il personale e le spese generali a queste associate. Quindi, questo strumento di controllo non è ancora in grado di fornire un'adeguata garanzia circa le spese dichiarate (10) (cfr. allegato 7.2 , concernente la valutazione globale del sistema dei certificati di audit).

7.17.

Il tasso di errori constatati dalla Corte nelle 16 dichiarazioni di spese sottoposte ad audit è notevolmente inferiore a quello riscontrato in precedenti audit riguardanti dichiarazioni di spese non certificate.

In base alle constatazioni della Corte, alla valutazione del sistema di certificazione fondato sulle operazioni a posteriori e all’indagine da essa stessa effettuata, la Commissione migliorerà ove possibile il sistema di certificazione degli audit. Inoltre, la Commissione continuerà a valutare ed a controllare l’affidabilità del sistema di certifcazione degli audit come parte importante della strategia comune di audit per il 6PQ.

Gli audit finanziari ex post svolti dalla Commissione

7.18.

Alcuni tipi di errore possono essere individuati solo a livello del beneficiario finale. Si devono condurre, quindi, un numero sufficiente di audit in loco per identificare e rettificare le dichiarazioni eccessive di spese e per ottenere una garanzia sulla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. La Corte ha pertanto analizzato le informazioni sugli audit ex post condotti dalla Commissione, o per suo conto, e ha esaminato il modo in cui la DG Istruzione e cultura e la DG Imprese e industria hanno condotto gli audit ex post.

 

Riduzione significativa del numero di audit ex post completati

7.19.

Nonostante il livello medio di dichiarazioni eccessive di spese riscontrato dagli audit ex post della Commissione permanga significativo, la Corte ha rilevato che il numero globale di audit ex post espletati era sceso da 491 nel 2004 a 267 nel 2005 (cfr. tabella 7.1 e allegato 7.1 ). Solo l'1 % di tutti i contratti aperti è stato sottoposto ad audit nel corso del 2005.

7.19-7.20.

La Commissione è stata obbligata a rivedere il suo obiettivo complessivo di sottoporre ad audit il 10 % dei beneficiari di convenzioni nell’ambito del 5PQ, poiché il numero definitivo di tali beneficiari era notevolmente superiore a quello previsto (cfr. la relazione annuale 2004, punto 6.20). In secondo luogo, nel 2005 i controlli a posteriori hanno riguardato soprattutto i pagamenti nell’ambito del 5PQ: non s’intende minimamente ridurre il numero degli audit finanziari. Le statistiche della tabella 7.1 si riferiscono agli audit già conclusi e, poiché per la maggior parte del 2004 non era disponibile una capacità di audit da parte d’imprese esterne e vi sono stati ritardi da parte della nuova impresa esterna incaricata degli audit, l’esercizio 2005 va considerato un anno atipico. Nondimeno, nel 2004 e nel 2005 è stato avviato un numero considerevole di audit.

Per gli audit del 6PQ è stato firmato un nuovo contratto quadro, così da fornire un adeguato supporto esterno per effettuare le attività di audit [cfr. il punto 7.13, lettera b)]. Si sta completando una strategia degli audit per il 6PQ, comprendente un obiettivo concreto in tale materia. Si riesaminerà tale strategia in base ai risultati degli audit, a considerazioni relative al rapporto tra costi e profitti e come elemento della strategia complessiva in materia di controllo.

7.20.

La riduzione del numero di audit ex post è particolarmente significativa nel settore della ricerca, dove si è scesi da 313 nel 2004 a 68 nel 2005 (cfr. tabella 7.1 e allegato 7.1 ). Ancora una volta, Commissione non ha raggiunto l'obiettivo di sottoporre ad audit il 10 % dei contraenti del 5PQ e non ha ancora fissato un concreto obiettivo di audit per il 6PQ, nonostante la raccomandazione formulata dalla Corte (11). Nel corso del 2005, sono stati effettuati solo tre audit su convenzioni di sovvenzione per il 6PQ. Ciò limita la possibilità di attuare tempestivamente azioni correttive sulle aree problematiche e riduce l'effetto dissuasivo delle attività di audit della Commissione.

 

Tabella 7.1 — Audit finanziari ex post completati nel 2005

Direzione generale

Numero di audit completati

Numero di contratti controllati

Numero di contratti aperti

Valore dei contratti controllati (milioni di euro)

Valore dei contratti aperti (milioni di euro)

Rettifiche delle spese ammissibili a favore della Commissione a seguito degli audit

% di contratti sottoposti ad audit/contratti aperti

Tutti i programmi

Programmi di ricerca

2004

2005

2004

2005

2004

2005

2004

2005

2004

2005

2004

2005

2004

2005

2004

2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importi (milioni di euro)

Valore % dei contratti controllati

Importi (milioni di euro)

Valore % dei contratti controllati

 

 

AGRI — Agricoltura

5

7

 

 

6

20

245

153

16,18

22,67

42,54

35,48

0,00

0,0

1,68

7,4

2,4

13,1

EAC — Istruzione e cultura

75

66

 

 

80

66

15 884

11 748

24,10

23,14

740,30

570,46

7,80

32,4

3,20

13,8

0,5

0,6

EMPL — Occupazione e affari sociali

25

33

 

 

27

37

1 639

1 553

11,53

14,47

139,56

131,11

0,19

1,7

0,37

2,6

1,6

2,4

ENV — Ambiente

42

44

 

 

73

49

1 748

1 774

35,07

68,60

385,87

431,30

1,18

3,4

0,47

0,7

4,2

2,8

JLS — Giustizia, libertà, sicurezza

8

11

 

 

47

46

901

1 055

28,60

17,90

117,00

177,00

2,53

8,8

1,10

6,1

5,2

4,4

SANCO — Salute e tutela dei consumatori

8

7

 

 

12

7

522

476

6,29

5,34

153,90

165,58

0,36

5,8

0,27

5,1

2,3

1,5

TREN — Energia e trasporti (12)

54

16

53

7

81

20

1 077

1 099

87,09

21,49

689,41

899,46

9,95

1,8

0,85

0,0

7,5

1,8

ENTR — Imprese e industria

43

8

34

1

64

8

1 684

1 672

38,12

22,28

221,96

305,75

1,00

2,6

1,38

6,2

3,8

0,5

FISH — Pesca e affari marittimi

18

11

15

7

41

29

238

239

12,23

50,25

270,01

174,51

1,16

9,5

1,39

2,8

17,2

12,1

INFSO — Società dell'informazione e media (13)

95

41

93

30

230

83

2 320

5 727

115,37

57,75

1 745,00

2 030,00

8,20

7,1

5,17

8,9

9,9

1,4

RTD — Ricerca

118

23

118

23

167

35

7 696

8 906

263,40

38,25

3 451,39

5 032,43

2,79

1,1

0,72

1,9

2,2

0,4

Totale

491

267

313

68

828

400

33 954

34 402

637,99

342,15

7 956,94

9 953,07

35,16

5,5 

16,59

4,8 

2,4 

1,2 

Deficienze nel seguito dato agli audit ex post condotti dalla DG Istruzione e cultura e dalla DG Imprese e industria

7.21.

Al pari degli anni precedenti, gli audit ex post espletati dalla DG Istruzione e cultura nel corso del 2005 hanno rivelato un livello significativo di dichiarazioni eccessive di spese. In 41 dei 62 audit è stato individuato un livello significativo di spese non ammissibili.

7.21.

La DG EAC prosegue la sua strategia di audit avvalendosi di un’impresa esterna. Nel periodo formante oggetto della relazione si è sostituito il contraente esterno perché si erano constatate gravi manchevolezze nei suoi lavori. La qualità degli audit è migliorata in misura considerevole tramite la cooperazione con il nuovo contraente esterno. Per il futuro si prevedono quindi risultati migliori e più accurati.

7.22.

L'intervallo medio tra la data dell'audit e quella della relazione finale di audit era superiore ad un anno. Inoltre, le procedure adottate per dar seguito agli audit non erano adeguate. Tra i 43 audit espletati nel corso del 2004 che avevano individuato importi recuperabili, in 19 casi non era ancora stato recuperato alcun importo alla fine del 2005. La Corte e la Commissione avevano già riferito queste lacune negli audit ex post della DG Istruzione e cultura (14). Nonostante ciò, la situazione non è migliorata in misura significativa rispetto a quando sono state formulate tali osservazioni.

7.22.

La DG EAC ha posto fine alla cooperazione con l’impresa esterna di audit, tra l’altro a causa di gravi ritardi nella presentazione delle relazioni. La cooperazione con il nuovo contraente ha dato risultati di gran lunga migliori in termini di efficienza. Tuttavia, la DG EAC fa notare che spesso gli audit riguardavano beneficiari in difficoltà, nei confronti dei quali erano sorti dubbi nel periodo di validità della convenzione. In certi casi, la situazione di tali beneficiari di fronte alla legge ha complicato la procedura di recupero. La DG EAC sta elaborando un piano d’azione per migliorare la situazione.

7.23.

La Corte ha constatato che il numero di audit espletati dalla DG Imprese e industria è diminuito, passando dai 43 del 2004 agli 8 del 2005, principalmente a causa di ritardi operativi nell'attuazione degli audit programmati. Anche il seguito dato alle constatazioni di audit non era adeguato. Per quanto riguarda i 32 audit espletati nel corso del 2004 che avevano individuato importi recuperabili, in 15 casi non erano state intraprese azioni correttive alla fine del 2005.

7.23.

La riduzione del numero di audit completati è stata causata da ritardi dell’impresa esterna nell’eseguire i suoi incarichi. Non vi è stata nessuna riduzione nel livello di attività di audit della DG: oltre agli otto audit completati, altri 52 audit erano in fasi diverse di completamento nel 2005. Inoltre, dall’inizio del 5PQ la DG ha avviato audit per il 21 % dei beneficiari di sovvenzioni nell’ambito di tale programma.

Per quanto riguarda le reazioni ai risultati degli audit, si sono intraprese azioni correttive nel 2005, rafforzandole nel 2006, per assicurare un’applicazione più sistematica e tempestiva di tali risultati.

Supervisione delle agenzie nazionali in materia di istruzione e cultura

7.24.

La DG Istruzione e cultura affida l'esecuzione di oltre il 60 % (15) del proprio bilancio alle agenzie nazionali. Per poter fornire una ragionevole garanzia sulla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, la DG Istruzione e cultura è tenuta a monitorare i sistemi di gestione e controllo delle agenzie nazionali.

7.24.

La DG EAC si assume la responsabilità integrale di adempiere all’obbligo di monitorare i sistemi di gestione e di controllo delle agenzie nazionali, stabilendo per tali agenzie un piano d’azione e controllandone l’applicazione. Per la fine del periodo 2004-2006 è previsto l’audit dei sistemi di tutte e 99 le agenzie nazionali.

Esame preliminare insufficiente dei sistemi di controllo delle agenzie nazionali

7.25.

Il regolamento finanziario (RF) (16) impone alla Commissione di procedere a un esame dei sistemi di gestione e controllo delle agenzie nazionali prima di affidare loro l'attuazione delle azioni comunitarie. Nella relazione annuale di attività 2003, la DG Istruzione e cultura aveva espresso una riserva circa l'inosservanza di tale obbligo. Per porvi rimedio, tale direzione generale ha istituito un piano d'azione, che prevedeva 99 audit dei sistemi presso le agenzie nazionali per il periodo 2004-2006. Dato che questo piano d'azione è tutt'ora in corso (sono state completate 44 relazioni di audit), la Corte ritiene che la DG Istruzione e cultura non adempia ancora all'obbligo previsto dal RF.

7.25.

La DG EAC ha spiegato nella risposta all’analisi della Corte sulla relazione annuale d’attività perché non ha espresso una riserva per il 2004. Nella relazione annuale 2005 la DG EAC ha espresso una riserva riguardante la gestione delle agenzie nazionali. Nella base giuridica dei nuovi programmi per il periodo 2007-2013 sono incluse disposizioni che consentiranno alla Commissione di garantire in misura ragionevole la legittimità e regolarità delle operazioni effettuate dalle agenzie nazionali.

L'esame dei sistemi di controllo non fornisce garanzie sufficienti

7.26.

La Corte non è riuscita ad ottenere elementi probatori attestanti che gli audit dei sistemi includessero controlli in loco su progetti attuati dai beneficiari dei fondi erogati dalle agenzie nazionali. Ciò limita la garanzia che può derivare da questi audit circa la legittimità e la legalità delle operazioni sottostanti.

7.26.

I controlli in loco non sono inclusi nell’elenco degli incarichi dell’addetto esterno, ma le agenzie sono tenute per contratto ad effettuarli. Quando gli audit dei sistemi hanno rivelato manchevolezze a tale riguardo, si è proceduto ad azioni correttive. Inoltre dall’inizio del 2006 l’elenco degli incarichi del contraente esterno è stato esteso in modo da includere i controlli sulle attività delle agenzie nazionali in questi settori.

7.27.

L'esame condotto dalla Corte su un campione di relazioni sugli audit dei sistemi (17) ha rivelato molte carenze al loro interno, quali classificazioni inadeguate o incoerenti dell'importanza delle constatazioni, nonché azioni insufficienti a correggere le lacune identificate (cfr. allegato 7.2 , per la valutazione globale dei sistemi di supervisione e controllo della Commissione pertinenti alle agenzie nazionali).

7.27.

Il problema è stato chiarito con il nuovo contraente esterno, dopo ampie discussioni. Un’intesa comune si applicherà per tutte le rimanenti relazioni. Per quanto riguarda le carenze rilevate, la DG EAC sta intraprendendo le azioni opportune.

Conclusioni e raccomandazioni

7.28.

L'audit della Corte ha constatato una frequenza elevata e una incidenza significativa di errori nei pagamenti ai beneficiari, con effetti sulla legittimità e regolarità delle operazioni. Inoltre, la valutazione dei sistemi di supervisione e controllo della Commissione ha rivelato che tali sistemi non forniscono una garanzia circa la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti nel settore delle PI.

7.28.

Dato il costo proibitivo di effettuare audit in loco su ogni progetto, la Commissione deve tollerare un certo rischio di errori, di livello commisurato alla natura dell’aiuto accordato nel quadro delle politiche interne. Per redigere la dichiarazione annuale di affidabilità, i direttori generali si basano su varie fonti d’informazione e vari indicatori, che sono stati considerati sufficienti per fornire garanzie ragionevoli (in qualche caso, con riserve). Proseguono i lavori per migliorare il sistema globale di controllo, includendovi tutte le parti (beneficiari, addetti indipendenti agli audit) nell’ambito del piano d’azione verso un quadro integrato di controllo.

7.29.

La Corte raccomanda alla Commissione di:

7.29.

 

continuare ad adoperarsi per semplificare e chiarire ulteriormente le norme che disciplinano i programmi a compartecipazione finanziaria, per quanto riguarda i requisiti minimi dei sistemi per la registrazione dei tempi di lavoro e, ove del caso, estendendo maggiormente l'uso di pagamenti forfettari per evolvere verso un sistema di finanziamento basato sui risultati (paragrafi 7.7-7.8 e 7.16-7.17) (18),

La Commissione persegue i suoi obiettivi in tutte le sue politiche interne e programmi. Le sue proposte per il 7PQ indicano che, ove opportuno, si può ricorrere più ampiamente ai tassi fissi (compresi i tariffari dei costi unitari) e agli importi forfettari ai sensi del regolamento finanziario e delle sue modalità d’esecuzione. Inoltre, le convenzioni di sovvenzione da prevedere per il programma quadro per la competitività e l’innovazione comprenderanno un metodo e strumenti di cui il beneficiario dovrà servirsi per dichiarare i costi per il suo personale.

La DG EAC cerca d’introdurre norme semplici e chiare per disciplinare l’attuazione dei nuovi programmi, delineando una base giuridica che includa, ove possibile, anche il ricorso a disposizioni di finanziamento mediante somme forfettarie.

garantire un'attuazione dei controlli chiave rigorosa e attenta ai costi, per ridurre le dichiarazioni eccessive di spese (paragrafi 7.11-7.13),

È questo l’obiettivo indicato nel percorso di attuazione del quadro integrato di controllo descritto al punto 7.28.

migliorare l'ambito, la qualità e il seguito dato agli audit sui sistemi applicati dalle agenzie nazionali (paragrafi 7.24-7.27),

La DG EAC ha intrapreso le iniziative necessarie per migliorare la qualità complessiva degli audit ora in corso sui sistemi applicati dalle agenzie nazionali attive nell’ambito degli attuali programmi. Per l’attuazione dei nuovi programmi per il periodo 2007-2013, già si tiene conto delle raccomandazioni della Corte.

considerare attentamente la forma giuridica delle imprese comuni in modo da: 1) consentire loro di beneficiare di sistemi di finanziamento coerenti e 2) tener adeguatamente conto della loro natura e dei rischi correlati (paragrafo 7.9).

La Commissione ha presentato proposte al riguardo.

RELAZIONI SPECIALI PUBBLICATE SUCCESSIVAMENTE ALL'ULTIMA RELAZIONE ANNUALE

7.30.

Relazione speciale n. 6/2005 sulla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).

 


(1)  Per alcuni programmi, come il Fondo europeo per i rifugiati e lo strumento Schengen, si attua però una gestione concorrente con gli Stati membri; la Commissione gestisce alcune parti dei programmi Socrate, Leonardo e Gioventù, attraverso agenzie nazionali.

(2)  Ad esempio: il sesto programma quadro (6PQ) in materia di ricerca e sviluppo, lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE), le reti transeuropee dell'energia (TEN-Energia).

(3)  Cfr., ad esempio, i seguenti contratti tipo: 5PQ, articolo 23, allegato II; 6PQ, articolo 19, allegato II; TEN-T, articolo II, paragrafo 14.1.

(4)  Parere n. 1/2006 della Corte dei conti europea sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013).

(5)  Studio di fattibilità per l’armonizzazione a livello europeo della sicurezza e della gestione del traffico ferroviario.

(6)  Parere n. 2/2004 della Corte dei conti europea sul modello di audit unico (single audit), paragrafo 48.

(7)  Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2004, paragrafo 6.10, e parere n. 1/2006, paragrafi 41 e 42.

(8)  Solo i pagamenti intermedi e/o finali che rispondono a determinati requisiti devono essere certificati.

(9)  Nella Sintesi delle realizzazioni della Commissione in materia di gestione per il 2005 [COM(2006) 277 def.].

(10)  Parere n. 1/2006 della Corte dei conti europea, paragrafi 74-77.

(11)  Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2004, capitolo 6, allegato 1.

(12)  Escluso TEN-T.

(13)  Gli audit espletati nel 2005 e concernenti il programma MEDIA sono stati inclusi nelle statistiche della direzione generale Società dell'informazione e media.

(14)  Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2003, paragrafi 6.32-6.33.

(15)  609 milioni di euro in pagamenti per il 2005.

(16)  Articolo 35 delle modalità d'esecuzione del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

(17)  Il campione comprendeva 11 delle 44 relazioni di audit completate.

(18)  Parere n. 1/2006 della Corte dei conti europea, paragrafi 58-70 e 94.

ALLEGATO 7.1

Politiche interne — Valutazione degli aspetti chiave osservati in precedenza

Osservazioni

Misure adottate nel 2005

Raccomandazioni della Corte dei conti

Osservazioni della Commissione

1. Sistemi di supervisione e controllo — Programmi quadro RST

Nel 1998, le cinque direzioni generali responsabili dell'attuazione dei programmi quadro di RST hanno formulato un approccio comune di audit fissando come obiettivo, per il 5° PQ, il controllo del 10 % dei contraenti (cfr. relazioni annuali sugli esercizi finanziari 2001, 2002 e 2003, paragrafo 6.30). Tali controlli sono effettuati in gran parte da società di revisione esterne per conto della Commissione.

Nel 2004, la Commissione ha adottato un approccio comune in materia di audit per il 6° PQ. La definizione di obiettivi misurabili di audit per il 6° PQ, che possano essere realisticamente raggiunti, era ancora in sospeso.

Il numero complessivo di audit completati relativi al 5° PQ è ancora al di sotto dell'obiettivo.

Sebbene il nuovo contratto quadro per l'audit delle azioni indirette di RST del 5° PQ sia stato firmato nel novembre 2004, la Commissione ha incontrato problemi operativi che hanno causato una diminuzione nel numero degli audit svolti.

L'aggiudicazione di un contratto per l'audit delle azioni indirette di RST del 6° PQ non è stata finalizzata nel corso del 2005.

In mancanza di un riesame dell'obiettivo globale di controllare il 10 % dei contraenti del 5° PQ, la Commissione dovrebbe rafforzare le proprie attività di controllo in modo da raggiungere l'obiettivo di audit sul 5° PQ senza pregiudicare il numero di audit per il 6° PQ.

Non è ancora stato definito un obiettivo di audit per il 6° PQ.

Dovrebbe essere firmato un nuovo contratto quadro per il 6° PQ, in modo da fornire un supporto esterno adeguato e consentire alla Commissione di applicare l'approccio di audit previsto per il 6° PQ.

La politica di audit del 6° PQ privilegia l'aspetto qualitativo rispetto a quello quantitativo.

L'obiettivo per il 5° PQ è stato riveduto (cfr. Relazione annuale 2004).

L'esercizio 2005 è un esercizio atipico. La Commissione non intende ridurre il numero di audit. Le attività di audit continuano a livello intensivo.

Il contratto quadro è stato firmato nel 2006.

2. Sistemi di supervisione e controllo — TEN-T

La Corte ha rilevato che le azioni TEN-T non rientravano nel programma di audit della DG TREN. A seguito delle raccomandazioni della Corte, la DG TREN ha preparato un contratto quadro specifico per l'audit delle azioni TEN-T. La DG TREN ha stabilito un obiettivo che prevede il controllo ogni anno di almeno il 20 % dei progetti e del 35 % delle spese totali dei progetti ultimati nell'esercizio precedente.

Nel 2005, la DG TREN ha sottoposto ad audit 20 decisioni di finanziamento TEN-T, che rappresentano il 12 % dei progetti e il 49 % delle spese totali dei progetti ultimati nell'esercizio precedente.

Gli obiettivi fissati dalla DG TREN sono stati solo parzialmente raggiunti: sebbene siano state sottoposte ad audit più del 35 % delle spese complessive dei progetti finalizzati nell'esercizio precedente, cioè più del minimo previsto, non è stato raggiunto l'obiettivo di controllare il 20 % dei progetti. Dovrebbero essere adottate le misure necessarie per garantire il conseguimento degli obiettivi fissati dalla DG TREN.

Nel 2004, quando la DG TREN ha iniziato a sottoporre ad audit i progetti della rete transeuropea (RTE) il campione inizialmente selezionato copriva più del 35 % dei costi totali dei progetti ultimati nel 2003. È stato allora stabilito l'obiettivo di mantenere tale livello nonché di coprire il 20 % dei progetti ultimati. Dopo l'elaborazione della prima serie di 20 audit, la DG TREN si è resa conto che, per ragioni di efficienza in termini di costi, l'obiettivo di sottoporre ad audit il 20 % dei progetti non era pertinente in quanto gli audit di progetti RTE sono raramente seguiti da adeguamenti finanziari; gli adeguamenti dell'audit sono compensati dai costi ammissibili eccedenti l'importo previsto nella decisione.

La DG TREN ha deciso di mantenere la sua politica volta a sottoporre ad audit una parte considerevole del bilancio e di coprire il maggior numero di beneficiari possibile, ma secondo un'impostazione basata sui rischi e con costi di audit ragionevoli.

Per le azioni TEN-T, le spese ammissibili e non ammissibili sono definite dalla base giuridica e dalle decisioni della Commissione (Relazioni annuali 2001 e 2002).

La Corte ha constatato che tali definizioni non sono sufficientemente precise per stabilire le spese effettivamente sostenute dal beneficiario. Nel 2004 è stato adottato un nuovo modello di decisione della Commissione, che comprende una definizione di spese ammissibili e non ammissibili e una definizione modificata di «ricerche» e «lavori».

Un'ulteriore misura è stata adottata nel 2005 per i nuovi progetti, con l'inclusione, nel testo della decisione, di modelli vincolanti per la redazione di relazioni finanziarie e tecniche.

Come proposto dalla Corte, per evitare il finanziamento dei «lavori» di costruzione al tasso maggiorato riconosciuto alle «ricerche» è necessaria una chiara definizione degli ambiti delle due principali forme di aiuto, ossia «ricerche» e «lavori». Tali definizioni devono essere ancora recepite nella base giuridica e nelle decisioni di finanziamento.

La DG TREN ha già introdotto nel testo della decisione definizioni chiare di modelli vincolanti per le relazioni finanziarie e tecniche. Tale inclusione è stata favorevolmente accolta dall'autorità di bilancio nella sua relazione del 2004. Il nuovo progetto di regolamento RTE (applicabile nel 2007) contiene chiare definizioni di «lavori» e «studi».

ALLEGATO 7.2

Sistemi di supervisione e di controllo

A

Funziona bene, sono necessari pochi o lievi miglioramenti.

B

Funziona abbastanza bene, ma sono auspicabili/necessari miglioramenti.

C

Funziona, ma non in maniera soddisfacente.

Sistema di certificazione dell'audit del 6o PQ

Commissione

Livello intermedio

Beneficiario

Valutazione generale

Concezione

C

C

Recepimento pratico nelle fasi procedurali

applicazione delle norme

presa in considerazione dell'esperienza

B

B

Funzionamento effettivo

applicazione delle norme

presa in considerazione dell'esperienza

C

C

C

Risultati

effetto correttivo

effetto preventivo

B

C

C

Valutazione generale

B

C

B


Sistemi di supervisione e controllo della Commissione concernenti le agenzie nazionali

Commissione

Livello intermedio

Beneficiario

Valutazione generale

Concezione

B

B

Recepimento pratico nelle fasi procedurali

applicazione delle norme

presa in considerazione dell'esperienza

C

C

Funzionamento effettivo

applicazione delle norme

presa in considerazione dell'esperienza

C

C

Risultati

effetto correttivo

effetto preventivo

C

C

Valutazione generale

C

C

OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE CIRCA I SISTEMI DI SUPERVISIONE E CONTROLLO DELLA COMMISSIONE RELATIVI ALLE AGENZIE NAZIONALI

I sistemi di supervisione e controllo della Commissione relativi alle agenzie nazionali comprendono il ricorso a revisori esterni. A metà del periodo di rendicontazione si è proceduto ad affidare l'attività di audit ad un'altra impresa e a modificare le condizioni contrattuali al fine di migliorare la qualità degli audit e delle relazioni. Già alla fine del 2005 sono emersi risultati positivi.


CAPITOLO 8

Azioni esterne

INDICE

Introduzione

Valutazione specifica nel quadro della dichiarazione di affidabilità

Ambito dell'audit

Legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti

Operazioni effettuate presso le delegazioni

Operazioni effettuate presso gli organismi incaricati dell'attuazione

Sistemi di supervisione e controllo

Analisi di rischio

Informazione e comunicazione

Attività di controllo e di audit della Commissione

Audit interno

Deconcentrazione nel quadro di CARDS

Conclusioni e raccomandazioni

Seguito dato a precedenti osservazioni

Verifiche relative alle organizzazioni delle Nazioni Unite

Introduzione

L'accordo quadro finanziario e amministrativo (FAFA)

Progressi compiuti nel 2005 per cercare un accordo con l'ONU su alcuni aspetti del controllo finanziario

Conclusione

Relazione speciale n. 25/98 sulle operazioni nucleare in Europa centrale ed orientale (PECO) e nei nuovi Stati indipendenti (NSI) (periodo 1990-1997)

Introduzione

La strategia di intervento è stata chiarita, ma

Miglioramenti nella gestione delle risorse umane e dei programmi

Miglioramenti nell'attuazione dei progetti, ma permangono alcuni problemi

Il coinvolgimento dei beneficiari è leggermente aumentato

Conclusione e raccomandazioni

Relazioni speciali pubblicate successivamente all'ultima relazione annuale

OSSERVAZIONI DELLA CORTE

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

INTRODUZIONE

8.1.

Il presente capitolo riguarda gli aiuti esterni finanziati tramite il bilancio generale (1), i cui principali settori d'intervento sono l'aiuto e la sicurezza alimentare, l'aiuto umanitario, le azioni cofinanziate con le ONG e le relazioni con l'Asia, l'America latina, la Comunità degli Stati indipendenti, i Balcani occidentali, il Medio Oriente e il Mediterraneo meridionale. Le direzioni generali delle Relazioni esterne e dello Sviluppo hanno il compito di elaborare le politiche in materia di cooperazione allo sviluppo, strategie nazionali/regionali e programmi pluriennali, mentre l'Ufficio di cooperazione EuropeAid (EuropeAid) è incaricato della loro attuazione. Le direzioni generali per gli Aiuti umanitari (ECHO) e per l’Allargamento hanno la responsabilità sia di formulare la politica e la strategia che di darvi attuazione, rispettivamente per quanto riguarda l'aiuto umanitario e per CARDS (2). I grafici III e IV dell'allegato I mostrano i fondi spesi nel 2005 per la rubrica 4 delle prospettive finanziarie «Azioni esterne» (impegni: 5 516 milioni di euro; pagamenti: 5 013 milioni di euro). Il programma CARDS viene attuato tramite le delegazioni della Commissione (Albania, Bosnia ed Erzegovina, Croazia) o l'Agenzia europea per la ricostruzione (Serbia e Montenegro, Kosovo e FYROM).

 

VALUTAZIONE SPECIFICA NEL QUADRO DELLA DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

Ambito dell'audit

8.2.

L'obiettivo generale della valutazione specifica era di pervenire ad una conclusione sulla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti nelle azioni esterne. L'audit ha compreso una valutazione dei sistemi di supervisione e controllo intesi a garantire la legittimità e la regolarità delle operazioni ed è stato accompagnato da una verifica delle operazioni eseguite presso le delegazioni e gli organismi attuatori. Le operazioni trattate dai servizi centrali della Commissione, relative in particolare all'aiuto diretto al bilancio e ai progetti multiregionali, non sono state incluse nel campione di audit della Corte. La parte del programma CARDS attuata tramite l'Agenzia europea per la ricostruzione (3) è oggetto di un audit finanziario annuale distinto.

 

8.3.

La maggior parte dei pagamenti nell'ambito delle azioni esterne è costituita da anticipi erogati agli organismi incaricati dell'attuazione dei progetti (organizzazioni internazionali, istituzioni governative, ONG o unità di gestione istituite a tal fine). Solitamente, i pagamenti finali vengono erogati dopo la realizzazione dei progetti e l'approvazione, da parte della Commissione, delle relative relazioni finali. Come per gli esercizi precedenti, la Corte ha identificato, come settori a più alto rischio, il rispetto delle procedure di aggiudicazione prescritte e l'ammissibilità delle spese a livello dei progetti.

 

Legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti

Operazioni effettuate presso le delegazioni

8.4.

La Corte ha esaminato un campione ragionato di operazioni comprendente 33 pagamenti (per un totale di 23 milioni di euro) e 17 gare d'appalto (per un totale di 29 milioni di euro) concentrandosi su importi di valore elevato presso sei delegazioni (4). Non sono stati riscontrati errori nei pagamenti, ma ne sono stati rilevati due nelle gare: in un caso, l'offerta vincitrice non era conforme ai requisiti di gara, nell'altro, le condizioni di pagamento erano state modificate dopo l'aggiudicazione del contratto.

8.4.

Per quanto riguarda il caso per cui la Corte ritiene che le condizioni di pagamento siano state modificate dopo l’aggiudicazione del contratto, la Commissione ritiene che sia stato pienamente rispettato il principio della parità di trattamento per tutti i potenziali richiedenti. La modifica delle scadenze di pagamento dopo l’approvazione ufficiale di una deroga era pienamente conforme alle norme e regolamenti finanziari, agli orientamenti e alle procedure applicabili della Commissione.

Operazioni effettuate presso gli organismi incaricati dell'attuazione

8.5.

La Corte ha svolto controlli in loco su 17 progetti gestiti da organismi attuatori, per i quali ha esaminato un campione ragionato composto da 170 pagamenti (per un totale di 6,2 milioni di euro) e 40 gare d'appalto (per un totale di 5,8 milioni di euro) concentrandosi su importi elevati. Nelle operazioni esaminate è stata riscontrata una significativa incidenza di errori, come il mancato rispetto delle procedure di aggiudicazione prescritte (riscontrato in sette progetti sui 17 controllati in loco), spese non ammissibili (tre su 17) e documentazione giustificativa insufficiente (due su 17).

8.5.

La Commissione ha continuato a perfezionare il proprio sistema di supervisione e controllo al fine di garantire la corretta applicazione delle procedure contrattuali da parte dei beneficiari. I termini di riferimento per gli audit finanziari a carico dei beneficiari sono stati modificati al fine di potenziare la verifica del rispetto delle condizioni contrattuali, comprese quelle relative all’aggiudicazione e all’ammissibilità.

Sistemi di supervisione e controllo

Analisi di rischio

L'Ufficio di cooperazione EuropeAid a livello centrale

8.6.

EuropeAid ha svolto due analisi di rischio nel 2005. La prima, ultimata in gennaio, riguardava il piano di gestione annuale 2005 ed è stata esaminata dalla Corte nella relazione annuale sull'esercizio finanziario 2004 (5). La Corte osservava che EuropeAid non aveva ritenuto che il livello di rischio presso gli organismi attuatori fosse il più elevato. La seconda analisi di rischio, ultimata nel dicembre 2005 per il piano di gestione annuale 2006, ha stabilito che attualmente il rischio in termini di legittimità e regolarità delle operazioni si situa a livello dei progetti, sulla base delle osservazioni formulate in passato dalla Corte. Tuttavia, l'analisi non fa riferimento alle constatazioni dei servizi della Commissione o dei revisori esterni dei progetti e alle analisi dei rischi esistenti per i diversi tipi di organismi attuatori (ONG, organizzazioni internazionali, istituzioni governative, ecc.) e per i metodi di finanziamento utilizzati (sovvenzioni, sostegno al bilancio, fondi fiduciari, ecc.).

8.6.

I criteri citati dalla Corte vengono già tenuti in considerazione da EuropeAid nel suo approccio alla gestione del rischio. La Commissione si sforzerà per rafforzare ulteriormente il meccanismo attuale e comunicare più chiaramente la base delle sue analisi.

Direzione generale per gli Aiuti umanitari (ECHO)

8.7.

L'analisi di rischio svolta da ECHO concludeva che, ad eccezione della qualità dei partner incaricati dell'attuazione, molti rischi erano intrinseci al settore dell'aiuto umanitario e sfuggivano pertanto al suo controllo. Come per gli esercizi precedenti, per la gestione di tale rischio, si è intervenuti sulle procedure di selezione dei partner attuatori.

8.7.

L’analisi di rischio della DG ECHO ha messo in luce che tali rischi, insiti nella fornitura di aiuti umanitari, sono compensati per quanto possibile da misure di controllo introdotte dalla Commissione a Bruxelles (come selezione e valutazione dei partner attuatori) e in loco (es. monitoraggio e audit dei progetti).

Informazione e comunicazione

L'Ufficio di cooperazione EuropeAid a livello centrale

8.8.

Il sistema informativo comune Relex (CRIS) fornisce dati sull'attuazione delle attività. Al momento, il suo uso risulta limitato dal fatto che non tutti i campi dei dati vengono sistematicamente compilati. Pertanto, le informazioni finanziarie disponibili per tipo di organismo attuatore o metodo di finanziamento su cui basare l'analisi del rischio più dettagliata, di cui al paragrafo 8.6, sono insufficienti o incoerenti.

8.8.

La Commissione si impegna per migliorare la qualità dell’inserimento dei dati. Tuttavia, le informazioni finanziarie per l’analisi di rischio possono essere estratte per organismo attuatore, tipo di contratto e modo di gestione.

8.9.

Negli esercizi precedenti (6), la Corte ha attirato l'attenzione sulla mancanza di una base dati contenente informazioni complete sugli audit, comprese le risultanze e le azioni correttive necessarie e intraprese. Tale strumento costituirebbe una utile fonte di informazioni per l'analisi di rischio e per stabilire e controllare la strategia di audit di EuropeAid. CRIS-Audit è un modulo inteso a fornire tali informazioni, anche se, al momento, contiene soltanto i dati relativi ad una porzione ridotta degli audit esterni e il collegamento tra questi e le corrispondenti informazioni sulla gestione del progetto è macchinoso. I risultati degli audit svolti dal personale della Commissione non sono stati inclusi.

8.9.

Il sistema attuale di pianificazione e il controllo centralizzato degli audit esterni consente a EuropeAid di fornire tutte le informazioni necessarie per l’analisi di rischio e la strategia di audit di tale organismo.

CRIS–Audit deve essere considerato uno strumento complementare al sistema attuale. In tale prospettiva, EuropeAid intende migliorarne ulteriormente il funzionamento basandosi sulle esperienze acquisite, con l’obiettivo di semplificare e standardizzare i dati da introdurre al fine di consentire un migliore sfruttamento del sistema tanto presso la sede centrale quanto nelle delegazioni.

8.10.

Le relazioni sulla gestione degli aiuti esterni consentono alle delegazioni di fornire semestralmente alla sede centrale importanti informazioni finanziarie e tecniche. L'esame condotto dalla Corte su un campione di 16 relazioni indica che le informazioni fornite sugli audit esterni per il 2005 sono incomplete (soltanto una relazione conteneva informazioni sui risultati) e incoerenti per quanto riguarda gli audit illustrati (pianificati e/o in corso, gestiti dalle delegazioni o dagli organismi attuatori). Constatazioni simili erano riportate nella relazione annuale sullo scorso esercizio (7).

8.10.

Nelle relazioni sulla gestione delle attività esterne (EAMR) le delegazioni devono fornire indicazioni sull’esecuzione del proprio piano di audit. Per il 2006 oltre agli elementi chiave che contribuiscono alla legittimità e regolarità delle operazioni, le delegazioni mettono in rilievo, se opportuno, anche gli elementi che rivestono interesse di carattere generale. Le relazioni fra EuropeAid e le delegazioni sull’utilizzo dei risultati degli audit consentono uno scambio di informazioni adeguato, più frequente e più dettagliato.

Il piano annuale di audit riprende tutte le attività dei servizi, compresi, se del caso, gli audit obbligatori individuati nel quadro dell'analisi di rischio, realizzati dalla Commissione o da revisori esterni per conto di quest’ultima. Le informazioni relative agli audit obbligatori eseguiti dai contraenti costituiscono dunque un’informazione aggiuntiva, che va al di là degli obblighi di informazione.

In realtà, nelle relazioni suddette alcune delegazioni hanno inserito anche la pianificazione, risalente al terzo trimestre del 2005, degli audit da realizzare nel 2006.

Direzione generale per gli Aiuti umanitari (ECHO)

8.11.

I sistemi informativi gestionali e di reporting di ECHO sono adeguati in relazione alle sue attività. Per contro, come osservato dalla Corte nella relazione speciale sullo Tsunami (8), ECHO talvolta non dispone di informazioni dettagliate sulle attività di progetti con strutture organizzative complesse, come avviene quando i partner attuatori di ECHO hanno subappaltato attività a terzi.

8.11.

Come specificato nelle risposte alla relazione speciale della Corte, la Commissione rafforzerà il sistema di controllo per tenere conto delle sue raccomandazioni nel modo più appropriato.

Attività di controllo e di audit della Commissione

Ufficio di cooperazione EuropeAid

8.12.

EuropeAid dispone di un programma di controlli ex post che valuta, sulla base di un campione, se gli ordinatori abbiano effettuato i controlli richiesti. Ad oggi, i risultati sono coerenti con le constatazioni della Corte (cfr. paragrafo 8.4), e cioè che i pagamenti eseguiti dalla Commissione sono un'area a basso rischio. Dal momento che i controlli non riguardano le operazioni a livello degli organismi attuatori, essi possono contribuire solo in modo limitato a fornire una garanzia d'insieme sui sistemi e sulle procedure, nonché sulla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.

8.12.

La definizione delle caratteristiche (portata, tipologia…) dei controlli transazionali ex post deriva da una valutazione del rischio residuo e della connessione fra controllo transazionale ex post e altre componenti del sistema di controllo.

I controlli si concentrano sui principali aspetti relativi alla legittimità e regolarità delle operazioni, in particolare ammissibilità (sostanziale e formale), beneficiario e conto bancario, nonché garanzie bancarie. L’esperienza acquisita durante i primi due anni costituirà la base per un futuro riorientamento dei controlli transazionali ex post.

8.13.

Le unità finanziarie di due delle tre direzioni geografiche responsabili delle operazioni deconcentrate (9) hanno svolto un programma annuale adeguato di audit delle loro delegazioni, consistente in un esame dei sistemi finanziari per il trattamento delle operazioni, del sistema di aggiudicazione dei contratti e dei sistemi di supervisione e controllo, completato da una verifica delle operazioni trattate dalle delegazioni e da alcuni organismi responsabili dell'attuazione dei progetti. La terza unità finanziaria ha effettuato audit solo presso due delegazioni.

8.13.

Tutte le direzioni geografiche svolgono valutazioni della gestione delle operazioni deconcentrate da parte delle loro delegazioni, utilizzando una combinazione variabile di controlli, ispezioni e audit.

EuropeAid intende promuovere l’impiego delle migliori pratiche per tali valutazioni basandosi sulle esperienze acquisite e sta elaborando a tal fine una metodologia standardizzata.

8.14.

La strategia di audit di EuropeAid è intesa a verificare la legittimità e regolarità delle spese eseguite nell'ambito dei progetti. Un primo livello è rappresentato dagli audit di certificazione richiesti per la maggior parte delle convenzioni di finanziamento dei progetti; un secondo livello è costituito dal piano annuale di audit per circa 140 progetti selezionati sulla base di un'analisi di rischio. I progetti gestiti da organizzazioni internazionali, che rappresentano una parte significativa delle spese e richiedono metodologie di verifica specifiche, non sono stati inclusi nel programma annuale di audit.

8.14.

In conformità della regolamentazione finanziaria e degli accordi internazionali in vigore, i progetti cofinanziati con organizzazioni internazionali sono oggetto di missioni di controllo specifiche realizzate dai servizi della Commissione.

8.15.

Nei paesi visitati dalla Corte, sono stati esaminate 13 relazioni di audit esterno di certificazione relative a progetti. La principale lacuna rilevata, in 10 relazioni delle 13 esaminate, era che i revisori esterni non avevano ricevuto un mandato completo, per cui alcune aree a rischio, come la necessità di verificare il rispetto delle procedure di aggiudicazione prescritte, non erano state prese in esame nel corso degli audit. Nel 2006, EuropeAid ha incluso nella guida pratica dei modelli di capitolati d'oneri per gli audit esterni.

8.15.

I termini di riferimento standard per gli audit esterni, introdotti con la revisione della guida pratica nel 2006, riguardano specificamente la conformità con le condizioni contrattuali, comprese quelle relative alle procedure di aggiudicazione avviate dai beneficiari.

Direzione generale per gli Aiuti umanitari (ECHO)

8.16.

ECHO ha un approccio ampio per quanto riguarda gli audit sui partner responsabili dell'attuazione. Essi hanno incluso una valutazione dei controlli interni presso i partner attuatori e la verifica di un campione di spese relative a progetti attuati da tali partner.

 

Audit interno

8.17.

Nel 2005, il servizio di audit interno (IAS) ha finalizzato le relazioni sul finanziamento di attività assicurato, tramite ONG, da ECHO e da EuropeAid. Le constatazioni sono coerenti con quelle della Corte e lo IAS ha formulato raccomandazioni pertinenti relative alla presentazione di relazioni, svolgendo un'analisi del rischio specifico per le ONG e gli audit esterni.

8.17.

EuropeAid e la DG ECHO hanno definito e stanno attuando un piano d’azione basato sulle raccomandazioni dello IAS.

Una serie di raccomandazioni dello IAS faceva già parte delle riflessioni e iniziative in corso nei due servizi, come nel caso di EuropeAid il rafforzamento dei controlli interni, la definizione di una strategia di audit e la revisione dell’audit di certificazione nonché l’accordo standard per le convenzioni nel quadro di un processo di deconcentrazione in fase di maturazione.

8.18.

La struttura di audit interno (IAC) ha ultimato una serie di compiti nel 2005, compreso il monitoraggio dell'attuazione delle norme di controllo interno presso le direzioni di EuropeAid. Come per gli esercizi precedenti, il programma di lavoro annuale della IAC non ha potuto essere completato, principalmente a causa della carenza di risorse umane.

8.18.

Il programma di lavoro annuale è un documento dinamico che viene adeguato per tenere conto delle priorità emergenti nonché delle esperienze acquisite. Se opportuno, alcuni compiti possono essere riportati all’anno successivo.

Deconcentrazione nel quadro di CARDS

8.19.

La gestione di un progetto CARDS in Albania e di sette progetti in Croazia è stata deconcentrata ad agenzie nazionali responsabili dell'attuazione, a cui è stato affidato anche il controllo ex ante delle gare di appalto e delle decisioni di aggiudicazione. Prima della deconcentrazione, tuttavia, la capacità di gestione di tali organismi attuatori non era stata valutata conformemente alle disposizioni degli articoli 53 e 164 del regolamento finanziario. In Croazia, i progetti sono stati gestiti senza problemi; per quanto riguarda l'Albania, invece, la delegazione si è dovuta riassumere le responsabilità gestionali.

8.19.

Per quanto riguarda la Croazia, la decisione PE/1378/2002 della Commissione, del 23 luglio 2002, che approva il programma nazionale CARDS 2002, fornisce il quadro giuridico adeguato per una gestione decentrata. A seguito della decisione della Commissione, il 9 ottobre 2002 è stata conclusa con le autorità croate una convenzione di finanziamento che prevede la possibilità di adottare un metodo di attuazione decentrato. Su tale base, e in conformità del regolamento finanziario applicabile al momento (regolamento del Consiglio del 21 dicembre 1977), il 13 febbraio 2003 la Commissione e le autorità croate hanno concluso un memorandum di intesa sulla creazione dell’unità centrale di finanziamento e aggiudicazione.

Quanto all'Albania, fra il 1o e il 4 luglio 2003 la Commissione ha svolto una visita presso l’Unità di gestione del programma (PMU), a seguito della quale, il 14 luglio 2003, è stato firmato con le autorità albanesi un memorandum di intesa sull'autorizzazione della gestione decentrata da parte della PMU per l'attuazione dei programmi di sviluppo delle comunità locali.

Conclusioni e raccomandazioni

8.20.

Come per gli esercizi precedenti, l'audit della Corte ha rivelato pochi errori nelle operazioni eseguite presso le delegazioni (cfr. paragrafo 8.4). Per contro, è stata rilevata un'incidenza significativa di errori, con un impatto finanziario, nel campione sottoposto ad audit a livello degli organismi responsabili dell'attuazione dei progetti (cfr. paragrafo 8.5). Il tipo di errore più frequente è il mancato rispetto dei requisiti stabiliti dalla Commissione per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione degli appalti, comprese le procedure di gara.

8.20.

La Commissione è lieta che, come per gli esercizi precedenti, la Corte ritenga corretto il funzionamento della gestione finanziaria dei suoi servizi, in particolare nelle delegazioni. Essa è consapevole dei rischi a livello degli organismi attuatori dei progetti e ha adottato, negli ultimi anni, una serie di misure per contenere tali rischi e porre rimedio alle questioni sollevate dalla Corte (cfr. anche paragrafo 8.5).

8.21.

La valutazione globale della Corte sui sistemi di supervisione e controllo della Commissione nel 2005 è illustrata nella tabella 8.1 . Come spiegato nei paragrafi 8.14-8.15, permangono lacune nei sistemi intesi a garantire la legittimità e regolarità delle operazioni eseguite dagli organismi responsabili dell'attuazione dei progetti.

8.21.

È già in vigore una serie di strumenti volti a contenere il rischio che vengano addebitate al bilancio spese inammissibili legate ai progetti. Misure specifiche aggiuntive recentemente introdotte hanno ulteriormente rafforzato i meccanismi di controllo. I nuovi contratti tipo e termini di riferimento per le verifiche delle spese allegati alla guida pratica rivista, ad esempio, affrontano specificamente i problemi citati dalla Corte in merito ai contratti.

Tabella 8.1

a) Valutazione, da parte della Corte, dei sistemi di supervisione e controllo nel 2005

 

Direzione generale Aiuti umanitari (ECHO)

Ufficio di cooperazione EuropeAid

Delegazioni

Concezione generale

A

B

Procedure e manuali

A

A

A

Funzionamento pratico

A

B (10)

B (10)

Audit interni

B (11)

B (11)

B (11)

Relazioni di gestione

A

B (10)

B


b) Valutazione, da parte della Corte, degli audit esterni a livello degli organismi incaricati dell'attuazione di progetti finanziati da EuropeAid

Qualità degli audit

A

Numero di audit

B

Definizione del mandato

B (12)

Intervento della Commissione nella nomina dei revisori

B (12)

Inclusione delle procedure di gara nell'ambito degli audit

B (12)

Presentazione dei risultati dell'esame dei sistemi contabili

C

Elementi attestanti l'uso e il seguito dato alle relazioni di audit

B


Legenda degli indicatori

Valutazione dei sistemi di supervisione e di controllo

Funziona bene. Sono necessari solo pochi o lievi miglioramenti

A

Funziona, ma sono necessari miglioramenti

B

Non funziona come previsto

C


c) Aspetti chiave monitorati dalla Corte dei conti nel 2005

 

Direzione generale Aiuti umanitari (ECHO)

Ufficio di cooperazione EuropeAid

Delegazioni

Analisi di rischio

Analisi effettuate come negli anni precedenti.

L'analisi di rischio nel dicembre 2005 contempla ora i rischi finanziari a livello dei progetti.

Sistemi di reporting

È stato mantenuto un buon livello.

I sistemi di reporting devono essere ulteriormente sviluppati:

il modulo CRIS-Audit non è collegato bene a informazioni sulla gestione,

le relazioni EAMR sono incomplete.

Le delegazioni hanno presentato relazioni sulla gestione degli aiuti esterni (EAMR) due volte all'anno.

Concezione degli audit esterni e dei controlli

Interamente realizzato.

Sono stati apportati miglioramenti nel 2005.

Esecuzione degli audit esterni e seguito dato

La Commissione ha svolto gli audit ed esaminato il seguito.

Mandati diffusi nel febbraio 2006. Occorre migliorare ulteriormente il seguito dato.

8.22.

La gestione di taluni progetti CARDS in Albania e Croazia è stata deconcentrata senza le necessarie valutazioni preliminari.

8.22.

Per quanto concerne la Croazia, la decisione di decentrare la gestione adottata nel 2002 era conforme alle disposizioni del precedente regolamento finanziario.

Per quanto concerne l’Albania, la stessa decisione era basata sulla missione svolta presso la PMU nel luglio 2003, in seguito alla quale il 14 luglio 2003 è stato firmato un memorandum di intesa con le autorità albanesi.

8.23.

Sulla base dei risultati sopra esposti, la Corte raccomanda che:

8.23.

 

a)

la valutazione di rischio di EuropeAid sia ulteriormente potenziata, facendo riferimento alle constatazioni dei revisori esterni e interni a livello del progetto e distinguendo tra i diversi tipi di organismi responsabili dell'attuazione e tra i metodi di finanziamento (cfr. paragrafo 8.6);

a)

I criteri citati dalla Corte vengono già tenuti in considerazione da EuropeAid nel suo approccio alla gestione del rischio. La Commissione si impegnerà per rafforzare ulteriormente il meccanismo attuale e comunicare più chiaramente la base delle sue analisi.

b)

tutti i revisori esterni dei progetti svolgano il proprio lavoro sulla base di mandati che includano tutti i settori a rischio conosciuti, compreso il rispetto delle condizioni stabilite dalla Commissione per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione e l'ammissibilità delle spese (cfr. paragrafo 8.15);

b)

La Commissione condivide il parere della Corte e ha già adottato una serie di misure a tale proposito. I nuovi contratti tipo e termini di riferimento per le verifiche delle spese allegati alla guida pratica rivista, entrata in vigore il 1o febbraio 2006, affrontano specificamente i problemi citati dalla Corte in merito ai contratti.

c)

il CRIS includa informazioni su tutti gli audit eseguiti sui progetti, sia da revisori esterni che dal personale della Commissione; tali informazioni dovrebbero essere collegate meglio alle corrispondenti informazioni gestionali relative al progetto (cfr. paragrafo 8.9);

c)

EuropeAid intende migliorare ulteriormente il funzionamento di CRIS-Audit basandosi sulle esperienze acquisite, con l’obiettivo di semplificare e standardizzare i dati da introdurre al fine di consentire un migliore sfruttamento del sistema tanto presso la sede centrale quanto nelle delegazioni.

d)

i servizi centrali di EuropeAid esaminino in modo più approfondito le informazioni finanziarie fornite dalle delegazioni relativamente agli audit, al fine di accertarne la completezza e la coerenza. Tale esame dovrebbe essere corroborato da audit svolti da tutte le direzioni dei servizi centrali (cfr. paragrafi 8.10 e 8.13);

d)

Come chiarito al paragrafo 8.10, il sistema attuale garantisce l’informazione sugli audit. Inoltre, al fine di migliorare e precisare meglio le informazioni fornite dalle delegazioni, è stato di recente modificato il formato delle relazioni periodiche di queste ultime, compresi la sezione e l’allegato relativo agli audit.

Tutte le direzioni svolgono missioni di controllo/verifica della gestione delle operazioni deconcentrate delle loro delegazioni. EuropeAid intende promuovere l’impiego delle migliori pratiche per tali valutazioni basandosi sulle esperienze acquisite e sta elaborando a tal fine una metodologia armonizzata.

e)

la Commissione provveda affinché le capacità gestionali delle agenzie nazionali responsabili dell'attuazione vengano valutate prima della deconcentrazione (cfr. paragrafo 8.19).

e)

La Commissione è sempre stata consapevole dell’esigenza di valutare le capacità e la qualità delle agenzie nazionali responsabili dell’attuazione e continuerà a impegnarsi per garantire che siano rispettati tutti gli aspetti connessi a tale valutazione.

SEGUITO DATO A PRECEDENTI OSSERVAZIONI

Verifiche relative alle organizzazioni delle Nazioni Unite

Introduzione

8.24.

Nelle relazioni annuali su esercizi precedenti erano stati evidenziati problemi di accesso ai documenti delle Nazioni Unite riscontrati dalla Corte dei conti europea (13). Nella risoluzione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per il 2004, il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di chiarire il diritto di accesso della Corte ai progetti gestiti dalle agenzie dell'ONU (14).

8.24.

La questione del diritto di accesso alla documentazione dei progetti da parte della Corte è stato sollevato e riproposto nel terzo gruppo di lavoro dell’accordo quadro finanziario e amministrativo (FAFA) fra la Commissione e l'ONU.

L'accordo quadro finanziario e amministrativo (FAFA)

8.25.

L'accordo quadro finanziario ed amministrativo (FAFA) stabilisce il quadro per la gestione dei contributi finanziari versati dalla Commissione europea alle Nazioni Unite. Esso contiene una clausola di verifica, stipulata nel 1994, in virtù della quale le Comunità europee possono svolgere controlli in loco relativi a operazioni da esse finanziate. Questa stessa clausola stabilisce che le Nazioni Unite debbano mettere a disposizione delle Comunità europee tutte le informazioni finanziarie pertinenti.

 

Progressi compiuti nel 2005 per cercare un accordo con l'ONU su alcuni aspetti del controllo finanziario

8.26.

Al fine, tra l'altro, di affrontare i problemi di accesso alla documentazione incontrati dalla Corte dei conti e dalla Commissione, quest'ultima, insieme alle Nazioni Unite, ha creato un sottogruppo di verifica in seno al gruppo di lavoro FAFA (15). Questo sottogruppo di lavoro si è riunito nel dicembre 2005, proponendo misure per creare fiducia a medio e a più lungo termine, allo scopo di dimostrare l'affidabilità degli organismi dell'ONU agli ordinatori della Commissione e migliorare il coordinamento con la Commissione. Inoltre, il sottogruppo di lavoro ha sottolineato l'esigenza, a più breve termine, di misure concrete per risolvere le dispute relative a problemi emersi nel corso dei controlli.

8.26.

Correttamente la Corte si concentra sull’importanza della corretta attuazione della clausola relativa al controllo finanziario alla base del FAFA e riconosce gli sforzi della Commissione e dell’ONU per rafforzare il partenariato rinnovato.

8.27.

È stato creato anche un sottogruppo di lavoro incaricato di elaborare linee guida relative a un livello concordato di dettaglio necessario nelle relazioni sull'attuazione dei progetti presentate dalle agenzie dell'ONU. Solo laddove le relazioni dell'ONU non forniscano dettagli sufficienti, in virtù dell'articolo 2 del FAFA la Commissione può esigere che le relazioni adottino un formato specifico. Il sottogruppo di lavoro sulle relazioni si è riunito nel marzo e dicembre 2005 ed ha confermato l'esigenza di emanare linee guida pratiche per affrontare le carenze in materia di reporting.

 

Conclusione

8.28.

La Commissione sta discutendo con l'ONU nel quadro del FAFA su taluni aspetti della verifica. Si stanno compiendo sforzi supplementari per elaborare linee guida e procedure chiare, in modo da rafforzare le garanzie ottenute tramite controlli efficaci dei progetti dell'ONU finanziati dalla Commissione (16).

8.28.

Come riconosce la Corte, la Commissione, animata da spirito di partenariato, concentra i propri sforzi, insieme all'ONU, sulla ricerca di soluzioni reciprocamente accettabili in tutti i settori citati dalla Corte.

Il gruppo di lavoro FAFA costituisce la sede istituzionale in cui affrontare questa e altre questioni future.

Relazione speciale n. 25/98 sulle operazioni dell'Unione europea nel settore della sicurezza nucleare in Europa centrale ed orientale (PECO) e nei nuovi Stati indipendenti (NSI) (periodo 1990-1997)

Introduzione

8.29.

Nel 1998, la Corte ha pubblicato la relazione speciale n. 25/98 sulle operazioni nel settore della sicurezza nucleare finanziate nel quadro dei programmi Phare e Tacis (17). Nella relazione annuale sull'esercizio finanziario 2000, la Corte ha pubblicato i risultati del primo seguito dato alla relazione sopracitata, concludendo che:

a)

la Commissione aveva chiarito la propria strategia, ma non aveva ancora definito indicatori specifici di performance allo scopo di misurare i progressi nel settore della sicurezza nucleare;

b)

occorreva assegnare risorse umane adeguate alla gestione del programma e coinvolgere maggiormente le delegazioni;

c)

avrebbero dovuto essere previsti termini rigidi per la preparazione delle gare;

d)

più in generale, erano necessarie condizioni di intervento più rigorose; e

e)

occorreva impegnarsi per risolvere la questione dell'appropriazione limitata e dello scarso coinvolgimento dei beneficiari, nonché del coordinamento insufficiente tra i progetti.

Successivamente, il Consiglio (18) ha accolto con favore le misure prese dalla Commissione in risposta alla sopra citata relazione speciale della Corte ed ha preso atto delle lacune persistenti.

 

8.30.

Il secondo esame sul seguito dato alla relazione della Corte si proponeva di valutare in quale misura le osservazioni della Corte fossero state recepite. L'ambito di questa seconda verifica era limitato agli interventi nel settore della sicurezza nucleare finanziati nel quadro del programma Tacis nella Federazione russa e in Ucraina (ad eccezione della centrale nucleare di Chernobyl).

 

8.31.

I fondi Tacis assegnati alla sicurezza nucleare sono ammontati a 774 milioni di euro nel periodo compreso tra il 1991 e il 2000. Dal 2001 al 2005 la dotazione è ammontata a 342 milioni di euro (esclusi i fondi per la centrale nucleare di Chernobyl).

 

La strategia di intervento è stata chiarita, ma permangono lacune

8.32.

Nella comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo del settembre 2000 (19), la Commissione aveva esposto la nuova strategia di sostegno alla sicurezza nucleare nei nuovi Stati indipendenti e nell'Europa centrale e orientale. Tale documento strategico è coerente e completo; tuttavia, la sua attuazione non è priva di lacune.

8.32.

Per quanto riguarda l’attuazione della strategia di intervento si rimanda alle risposte qui di seguito.

8.33.

Il trasferimento della cultura della sicurezza nucleare occidentale alle centrali nucleari degli NSI ha costituito l'obiettivo principale di tutti gli interventi Tacis. A livello delle centrali nucleari, ciò è stato ottenuto tramite l'offerta di assistenza e consulenza tecnica in loco e la fornitura di materiale moderno. Dal 2001, la Commissione applica un nuovo approccio in due fasi, secondo il quale i progetti di miglioramento degli impianti vengono attuati soltanto al termine di una fase di programmazione preliminare dei progetti. Nel 2005 la Corte ha riscontrato che il sistema di programmazione era ben concepito e i progetti approvati erano pertinenti e pronti per essere attuati.

 

8.34.

Anche se l'Unione europea ha contribuito a trasferire una cultura della sicurezza alle centrali nucleari, solo recentemente è stata prestata maggiore attenzione al trattamento delle scorie radioattive, benché ciò sia parte della strategia di intervento. Alla fine del 2005, le strategie nazionali di gestione delle scorie erano soltanto in una fase iniziale di sviluppo nei due paesi e, nonostante l'importanza da tutti attribuita alla questione, era stata avviata l'attuazione delle fasi preparatorie di un ridotto numero di progetti di trattamento delle scorie radioattive per le centrali nucleari.

8.34.

Negli ultimi anni è aumentata l’attenzione prestata al trattamento delle scorie radioattive, in quanto rientra nella strategia di intervento. Sono stati avviati vari progetti relativi a tale aspetto a livello delle centrali nucleari tenuto conto dell’importanza che tutte le parti attribuiscono alla questione.

8.35.

L'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) e altri organismi hanno stabilito indicatori di performance per le centrali nucleari. Ogni anno, le autorità nazionali di regolamentazione trasmettono all'AIEA relazioni globali sull'applicazione delle norme di sicurezza. Secondo tali informazioni, gli indicatori hanno mostrato progressivi miglioramenti. La Commissione ha accesso a tali informazioni e non ritiene necessario sviluppare propri indicatori generali in materia di sicurezza.

 

8.36.

La Commissione dovrebbe essere però in grado di verificare l'efficacia delle spese Tacis. Eppure, alla fine del 2005, la Commissione non era ancora in grado di valutare il contributo del programma Tacis al miglioramento della sicurezza presso ciascun impianto nucleare. La Commissione non riceve informazioni dalle centrali nucleari o dalle proprie squadre di assistenza tecnica. In tali circostanze, risulta difficile (se non impossibile) stabilire in modo razionale gli obiettivi per future spese nel settore, programmare le attività e formulare una possibile strategia di uscita.

8.36.

Nel 2006 è stata avviata una valutazione di tutti i progetti di assistenza in loco per analizzarne l’impatto.

Al fine di stabilire gli obiettivi per spese future nel settore e di programmare le attività, verrà sviluppata, in collaborazione con l’AIEA (Vienna), un’iniziativa che dovrebbe portare a una valutazione congiunta globale dell’attuale livello di sicurezza di reattori tipo VVER in Ucraina e in Russia.

Miglioramenti nella gestione delle risorse umane e dei programmi

8.37.

Presso la sede centrale, la Commissione ha potenziato l'unità responsabile della gestione operativa del programma di sicurezza nucleare Tacis, aumentando del 50 % il personale permanente. Inoltre, si è assicurata la collaborazione dell’Istituto per l'energia del Centro comune di ricerca per la gestione del programma.

 

8.38.

A Mosca e Kiev, la Commissione ha coinvolto le delegazioni nella programmazione e nell'attuazione. Alla fine del 2004, a Kiev è stato costituito un ufficio di sostegno comune per sostenere le organizzazioni beneficiarie e la Commissione. Simile all'unità di gestione comune stabilita a Mosca nel 1997, questo ufficio ha contribuito a rendere più efficienti ed efficaci gli interventi in materia di sicurezza nucleare, come spiegato di seguito. La Commissione, tuttavia, non ha definito in modo sufficiente i ruoli, le funzioni e i mandati delle delegazioni e degli uffici di sostegno.

8.38.

A causa della gestione centralizzata del programma, il coinvolgimento della delegazione è stato limitato. Qualora venisse attuata la deconcentrazione della sicurezza nucleare, nella misura in cui essa è in linea con l’obiettivo di migliorare la sicurezza nucleare e promuovere una migliore gestione del programma, si definiranno di conseguenza il ruolo, le funzioni e i mandati delle delegazioni e degli uffici di sostegno.

Miglioramenti nell'attuazione dei progetti, ma permangono alcuni problemi

8.39.

L'arretrato cumulativo di contratti da appaltare (20) è rimasto stabile fino alla fine del 2002, quando ammontava a 168 milioni di euro, ed è stato ridotto a circa 108 milioni di euro entro la fine del 2004. La durata media della procedura necessaria per arrivare alla firma di un contratto è stata ridotta da 700 giorni circa nel 2000 a 200 giorni nel 2005.

 

8.40.

Durante l'attuazione del progetto, continuano ad accumularsi ritardi in tutto il processo. La Commissione non ha imposto termini rigidi alle parti interessate e le sue statistiche mostrano che i ritardi sono dovuti essenzialmente ai lunghi tempi di risposta delle organizzazioni beneficiarie. La regola n + 3, introdotta dal regolamento finanziario (21), sta tuttavia spingendo tutti gli interessati ad agire più rapidamente.

8.40.

A causa della complessità dei progetti di sicurezza nucleare, durante la loro attuazione possono verificarsi ritardi. La Commissione ha evitato di imporre termini rigidi alle parti interessate in considerazione dell’alta priorità attribuita, nel quadro dei progetti, al miglioramento della sicurezza nucleare, che prevale sulla questione dei ritardi. Vengono tuttavia prese misure per evitare tale problema; la Commissione garantisce la supervisione dei partner del progetto (contraenti, beneficiari e autorità aggiudicatrici) al fine di garantire la massima efficienza e i migliori risultati.

8.41.

I numerosi problemi legati all'approvvigionamento di materiale hanno continuato a causare notevoli ritardi (in alcuni casi fino a quattro anni) nei progetti relativi alle centrali nucleari. Tali problemi hanno riguardato 8.29 a) la concezione e l'approvazione delle specifiche tecniche; 8.29 b) le procedure di appalto, che i numerosi e spesso inesperti partecipanti hanno giudicato complesse e rigide e 8.29 c) la scarsa concorrenza, a causa della tecnologia altamente specializzata e del numero ridotto di potenziali fornitori.

8.41.

In considerazione della loro complessità tecnica, i progetti industriali (PIP — progetto di miglioramento dell’impianto) vengono decisi solo dopo l’esecuzione dei progetti preliminari (PPP — progetto di preparazione dell'impianto). Il PPP consente di individuare i compiti e le condizioni su cui si baserà il PIP in una seconda fase. Tali fasi iniziali sono essenziali per una definizione accurata e per le attività di licenza necessarie al fine di ottenere il massimo impatto a livello della sicurezza.

8.42.

La Corte non ha riscontrato violazioni dei regolamenti nelle procedure per l'aggiudicazione di contratti di servizi e forniture esaminati nel 2005. Tuttavia, permangono problemi per quanto riguarda l'esenzione dall'IVA sul materiale acquistato sul mercato interno o importato.

8.42.

La Commissione è consapevole del persistere di problemi per quanto riguarda il rispetto, da parte delle autorità dei paesi beneficiari, delle norme in materia di esenzione dall’IVA previste dal regolamento Tacis. Il problema viene regolarmente sollevato a livello politico, senza che si siano ottenuti peraltro fino a oggi risultati concreti.

Il coinvolgimento dei beneficiari è leggermente aumentato

8.43.

Le strutture e le capacità amministrative delle autorità responsabili della sicurezza nucleare in Russia e Ucraina a livello centrale sono state potenziate. Nel 2005, le autorità dei due paesi hanno espresso soddisfazione per il loro maggiore coinvolgimento nella programmazione e attuazione delle attività Tacis.

 

8.44.

Gli esperti occidentali in loco e le centrali nucleari hanno sottolineato come, nell'insieme, la loro cooperazione fosse migliorata. L'appropriazione dei progetti e il generale impegno per il miglioramento della sicurezza da parte delle centrali nucleari appare soddisfacente. Tuttavia, i responsabili delle società di fornitura energetica, ossia i proprietari delle centrali nucleari, non hanno partecipato in modo efficace alla diffusione o alla riproduzione dei risultati dei progetti.

8.44.

La Commissione ha elaborato, con il contributo del CCR-IE Petten, due progetti (uno per la Russia e uno recentemente per l’Ucraina) finalizzati alla divulgazione dei principali risultati dei progetti fra gli utilizzatori finali (centrali nucleari e istituti).

Nel prossimo programma, grande impegno verrà dedicato a promuovere la cultura della sicurezza nei paesi beneficiari (Russia e Ucraina), senza trascurare la divulgazione delle migliori pratiche e le attività necessarie per garantire il trasferimento dei risultati dei progetti a livello degli utilizzatori finali (centrali nucleari).

8.45.

Malgrado gli sviluppi positivi, resta difficile ottenere dagli istituti ucraini e russi le informazioni e i dati richiesti sui parametri di progettazione delle centrali nucleari.

 

Conclusione e raccomandazioni

8.46.

Dal 2000, la Commissione ha notevolmente migliorato la gestione del programma di sicurezza nucleare. Al fine di accrescere ulteriormente l'efficacia del programma, la Corte raccomanda alla Commissione di rafforzare:

8.46.

La Commissione rafforzerà ulteriormente i seguenti aspetti:

a)

l'attuazione della propria strategia di intervento tramite:

a)

l’attuazione della propria strategia di intervento:

 

i)

lo sviluppo di un sistema di misurazione dell'impatto del programma Tacis per la sicurezza nucleare presso le singole centrali nucleari e la definizione di obiettivi verificabili per il nuovo periodo di programmazione;

 

i)

la Commissione sta studiando un possibile metodo per misurare l’impatto dei progetti Tacis a livello delle singole centrali nucleari e promuovere la divulgazione di tali risultati a livello di tutto il settore nucleare. Tali sforzi dovranno essere integrati durante la fase iniziale del prossimo programma.

 

ii)

l'aumento degli sforzi intesi all'identificazione e all'attuazione dei progetti, anche nel settore delle scorie radioattive;

 

ii)

la Commissione esaminerà, insieme ai beneficiari, ulteriori progetti nel settore delle scorie radioattive tenendo conto delle priorità più importanti;

 

iii)

l'introduzione di un approccio che coinvolga l'insieme delle società di fornitura energetica nella diffusione e riproduzione dei risultati del progetto; e

 

iii)

la Commissione intende attuare i progetti con la massima partecipazione dei beneficiari e degli utilizzatori finali a livello tecnico, finanziario e di gestione, senza che ciò rappresenti peraltro una condizione necessaria;

b)

la gestione del programma:

b)

la gestione del programma:

 

i)

coinvolgendo maggiormente le delegazioni, assegnando adeguate risorse umane e chiarendo le loro responsabilità;

 

i)

la Commissione studierà la possibilità di coinvolgere maggiormente le delegazioni, a condizione che ciò sia in linea con l’obiettivo di migliorare la sicurezza nucleare e promuovere una migliore gestione del programma, anche assegnando adeguate risorse umane e chiarendo le rispettive responsabilità;

 

ii)

valutando la possibilità di subordinare qualsiasi ulteriore finanziamento al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del beneficiario;

 

ii)

la Commissione continuerà a insistere con i paesi beneficiari sul rispetto degli obblighi contrattuali;

 

iii)

analizzando dettagliatamente l'intero processo per la fornitura di materiali e applicando le prassi migliori già collaudate, ad esempio il cofinanziamento, al fine di rendere tali processi più efficienti.

 

iii)

la Commissione riesaminerà l’intero processo per la fornitura di materiali tenendo conto che non dovrebbe contraddire il principio di migliorare la sicurezza nucleare e garantire migliori condizioni di gestione dei progetti.

RELAZIONI SPECIALI PUBBLICATE SUCCESSIVAMENTE ALL'ULTIMA RELAZIONE ANNUALE

8.47.

Negli ultimi dodici mesi, la Corte ha pubblicato quattro relazioni speciali relative alle azioni esterne, concernenti:

a)

i risultati dei progetti finanziati nel quadro del programma Tacis nella Federazione russa (relazione speciale n. 2/2006);

b)

l'aiuto umanitario della Commissione europea in risposta allo tsunami (relazione speciale n. 3/2006);

c)

il programma MEDA (relazione speciale n. 5/2006);

d)

gli aspetti ambientali della cooperazione allo sviluppo della Commissione (relazione speciale n. 6/2006).

Le relazioni sono disponibili sul sito Internet della Corte (www.eca.europa.eu).

 


(1)  Gli aiuti concessi tramite i Fondi europei di sviluppo formano oggetto di una relazione separata dal momento che non sono finanziati tramite il bilancio generale.

(2)  Il programma CARDS promuove la stabilità e la pace nei paesi dei Balcani occidentali.

(3)  Oltre il 60 % degli impegni CARDS nel 2005.

(4)  Sono state visitate le delegazioni in Albania, Colombia, Croazia, India, Georgia e Libano.

(5)  Paragrafo 7.17.

(6)  Cfr. la relazione annuale sull'esercizio finanziario 2004, paragrafo 7.21.

(7)  Cfr. la relazione annuale sull'esercizio finanziario 2004, paragrafo 7.19.

(8)  Cfr. la relazione speciale n. 3/2006 sull'aiuto umanitario della Commissione europea in risposta allo tsunami, paragrafo 37.

(9)  Le direzioni geografiche sono: Asia e Asia centrale; Europa, Mediterraneo meridionale, Medio Oriente e politica di vicinato; America latina.

(10)  La maggior parte degli elementi funziona, ma alcuni richie dono miglioramenti.

(11)  La struttura di audit interno si è concentrata sull'analisi dei sistemi e non ha ancora testato i sistemi stessi; nel caso della DG ECHO, i test sono iniziati nel 2005, secondo la Commissione, e tale procedura sarà completata nel 2006.

(12)  Per quanto riguarda gli audit esterni commissionati ad organismi incaricati dell'attuazione, sono necessari miglioramenti; le nuove misure introdotte dalla Commissione dovrebbero avere un impatto per il 2006.

(13)  Le relazioni annuali sugli esercizi finanziari 2001 e 2004 descrivevano le difficoltà incontrate dalla Corte nell'accedere ai dati delle agenzie dell'ONU. La relazione annuale sull'esercizio finanziario 2004 raccomandava alla Commissione di chiarire con le agenzie dell'ONU il diritto di accesso della Corte ai progetti da queste gestiti. Nel 2005, nessuna agenzia dell'ONU è stata selezionata per gli audit della Corte ai fini della dichiarazione di affidabilità.

(14)  Paragrafo 171 della risoluzione inclusa nella relazione sul discarico relativo all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004, documento A6-0108/2006.

(15)  L'articolo 13 dell'accordo quadro finanziario ed amministrativo stabilisce che un gruppo di lavoro si riunisce almeno una volta all'anno per promuovere il regolare scambio di informazioni su tutte le questioni emerse a seguito dell'accordo.

(16)  Nel caso di un progetto dell'ONU in Indonesia, superate le iniziali reticenze, nel 2005 è stato concesso l'accesso alla documentazione a ECHO, nel rispetto delle disposizioni del FAFA.

(17)  GU C 35 del 9.2.1999.

(18)  Raccomandazione del Consiglio sul discarico per il 2000.

(19)  COM(2000) 493 def. del 6.9.2000.

(20)  Definito «RAC», ovvero «reste à contracter».

(21)  Cfr. articolo 166, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1): «Le convenzioni di finanziamento con i paesi terzi beneficiari (…) sono concluse entro il 31 dicembre dell'anno n+1, dove l'anno n è quello nel corso del quale è stato adottato l'impegno di bilancio. I singoli contratti e convenzioni per l'attuazione di queste convenzioni di finanziamento sono conclusi entro tre anni a decorrere dalla data dell'impegno di bilancio. I singoli contratti e convenzioni relativi alla revisione contabile ed alla valutazione possono essere conclusi successivamente».


CAPITOLO 9

Strategia di preadesione

INDICE

Introduzione

Valutazione specifica nel quadro della dichiarazione di affidabilità

Ambito dell'audit

Constatazioni dell'audit

Legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti

Sistemi di supervisione e controllo

Conclusioni e raccomandazioni

Relazioni speciali pubblicate successivamente all'ultima relazione annuale

OSSERVAZIONI DELLA CORTE

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

INTRODUZIONE

9.1.

Il presente capitolo della relazione annuale riguarda la rubrica 7 delle prospettive finanziarie, comprendente le spese relative agli strumenti di preadesione (Phare, ISPA e Sapard) destinati ai paesi dell'Europa centrale ed orientale (1) e il programma di assistenza di preadesione a favore della Turchia.

 

9.2.

Il programma Phare (2) e il programma di assistenza di preadesione a favore della Turchia (3), attuati dalla direzione generale per l’Allargamento, forniscono sostegno al rafforzamento delle istituzioni e agli investimenti. ISPA (4) è stato istituito per agevolare l'adesione nei settori dell'ambiente e dei trasporti ed è gestito dalla direzione generale della Politica regionale. Sapard (5), attuato sotto la responsabilità della direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale, si propone di aiutare i paesi beneficiari ad affrontare i problemi dovuti agli adeguamenti strutturali dei settori agricoli e delle aree rurali e di contribuire all'attuazione della politica agricola comune.

 

9.3.

I programmi e progetti Phare, Turchia e ISPA sono attuati principalmente attraverso un sistema di attuazione decentrata (Decentralised Implementation System, DIS), in cui le delegazioni della Commissione svolgono un controllo ex ante sulle gare d'appalto e sulle decisioni di aggiudicazione, o tramite il sistema di attuazione decentrata esteso (Extended Decentralised Implementation System, EDIS) in cui è soppresso il controllo ex ante della Commissione sulle gare e sull'aggiudicazione degli appalti (6). Nell'ambito della gestione decentrata, i pagamenti ai contraenti e ai beneficiari sono eseguiti dalle autorità nazionali e sono soggetti al controllo ex post della Commissione.

 

9.4.

Sapard, invece, è soggetto anch'esso a un'attuazione decentrata, ma non prevede l'approvazione ex ante della selezione dei progetti, delle gare e delle aggiudicazioni da parte della Commissione. Sulla base delle proprie valutazioni, la Commissione ha conferito la gestione del programma a ciascun paese beneficiario. Le funzioni di attuazione e di pagamento incombono agli organismi pagatori riconosciuti, che rimborsano le spese sostenute dai beneficiari. Ciascun organismo pagatore è tenuto a fornire ogni anno alla Commissione una certificazione dei conti e una relazione di audit redatti da un organismo di certificazione indipendente. La Commissione verifica che i sistemi siano adeguati e funzionino a dovere e, alla fine dell'esercizio finanziario, procede alla liquidazione dei conti.

 

9.5.

Nel 2005, i pagamenti relativi ai programmi di preadesione sono ammontati complessivamente a 2 985 milioni di euro. Il grafico 9.1 mostra la ripartizione dei fondi impegnati e spesi nel 2005. Per gli otto paesi dell'Europa centrale ed orientale divenuti Stati membri nel 2004, dopo l'adesione non vi sono stati impegni per nuove spese (ad eccezione di Sapard, dove alcuni impegni sono stati contratti fino a fine 2004), mentre i pagamenti continueranno almeno fino al 2006. Gli ex progetti ISPA attuati in tali paesi sono trattati come progetti a titolo del Fondo di coesione.

 

VALUTAZIONE SPECIFICA NEL QUADRO DELLA DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

Ambito dell'audit

9.6.

Per quanto riguarda i programmi Phare e Turchia, la Corte:

a)

ha svolto test di convalida su operazioni nell'ambito della gestione centralizzata presso la Commissione (8 pagamenti) e operazioni nell'ambito della gestione decentrata in Bulgaria, Romania e Turchia (26 offerte e 39 pagamenti nel quadro di 13 progetti); e

 

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b)

ha valutato i sistemi di supervisione e controllo, con particolare attenzione al funzionamento dei sistemi per il controllo delle convenzioni relative al cofinanziamento nazionale (11 progetti esaminati in Bulgaria, Lettonia, Polonia, Romania e Slovacchia), del sistema di appalti nell'ambito dell'EDIS (13 offerte controllate in Lettonia, Polonia e Slovacchia) e della gestione decentrata in Croazia (7).

 

9.7.

Per quanto concerne ISPA, la Corte ha effettuato un controllo limitato presso la Commissione, che ha compreso principalmente un esame delle attività della Commissione relative ai sistemi di gestione e controllo in uno dei paesi candidati (Croazia) e nei paesi in via di adesione (Bulgaria e Romania), nonché un esame dei progressi dell'EDIS in questi due ultimi paesi. L'audit non ha incluso l'esame di operazioni specifiche sottostanti.

 

9.8.

Per quanto riguarda Sapard, l'audit della Corte è consistito in test di controllo e test di operazioni effettuate in Bulgaria e Romania su cinque progetti in ciascuno Stato, relativi alle misure principali attuate al momento dell'audit. Tali audit hanno comportato la verifica della documentazione relativa al progetto presso i rispettivi organismi pagatori e il controllo in loco della legittimità e regolarità dei progetti. L'audit ha incluso anche una valutazione dei sistemi di supervisione e controllo, compreso l'esame, effettuato dalla Commissione, delle relazioni presentate dagli organismi di certificazione.

 

Constatazioni dell’audit

Legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti

9.9.

Per quanto riguarda i programmi Phare e Turchia, l'audit della Corte non ha palesato errori rilevanti nelle operazione controllate. Tuttavia, per quanto riguarda il programma Phare, la Corte ha riscontrato, tra le spese dichiarate a titolo di cofinanziamento nazionale parallelo, alcune spese non ammissibili, in particolare l'IVA, nonché spese sostenute al di fuori del periodo di ammissibilità. La Corte, replicando alla risposta della Commissione, desidera ribadire che l'accettazione dell'IVA tra le spese ammissibili al cofinanziamento parallelo operata dalla direzione generale per l’Allargamento è priva di base giuridica. Il regolamento Phare esclude l'IVA dal finanziamento comunitario e tale esclusione verrebbe aggirata se l'IVA fosse ammissibile al cofinanziamento (8).

9.9.

Non sono stati rilevati errori rilevanti per tali operazioni. Il trattamento dell’IVA come spesa non ammissibile a titolo di cofinanziamento nazionale parallelo è coerente con il regolamento Phare poiché la Commissione ritiene che esso fissi regole applicabili esclusivamente al finanziamento comunitario.

Poiché nel memorandum di finanziamento, le scadenze per l’aggiudicazione e l’esborso riguardano le «sovvenzioni CE», le autorità nazionali possono sostenere che tali date siano applicabili solo al contributo UE e non al loro cofinanziamento.

9.10.

Le operazioni di Sapard controllate dalla Corte erano inficiate da errori significativi. La Corte ha constatato che le procedure di approvazione dei progetti Sapard in Bulgaria erano state modificate senza la necessaria approvazione preventiva della Commissione: 3,4 milioni di euro di spese Sapard, ripartiti tra 53 progetti, non erano pertanto ammissibili. In Romania e Bulgaria, la Corte ha individuato progetti i cui beneficiari non avevano rispettato gli obblighi contrattuali. In particolare, un progetto controllato in Romania è risultato inammissibile al finanziamento comunitario dato che non erano rispettate le condizioni di base relative all'utilizzo degli stabilimenti che avevano beneficiato di sovvenzioni. Inoltre, gli organismi pagatori non avevano controllato in modo adeguato certi requisiti, per cui taluni progetti erano stati approvati, e avevano ricevuto aiuti, senza che vi fossero documenti probatori adeguati attestanti il rispetto dei criteri di ammissibilità.

9.10.

La Commissione ritiene che nel caso della Bulgaria tali errori, compresi i casi di mancato rispetto degli obblighi contrattuali da parte dei beneficiari, non siano rilevanti.

La Commissione deplora che le autorità bulgare non abbiano chiesto l’approvazione preventiva per le modifiche procedurali introdotte. Essa ha espresso loro la propria preoccupazione e ricordato l’obbligo di sottoporle qualsiasi modifica proposta delle procedure prima della loro attuazione, ma ritiene che ciò non incida sull’ammissibilità dei progetti. Nel 2005 un consulente estone ha respinto la nuova procedura, ma un audit successivo eseguito da un revisore esterno ha concluso che «non esistono rischi rilevanti derivanti dall’applicazione della “Limited Time Procedure”». Tutti i controlli sono stati effettuati prima del pagamento.

Per quanto riguarda i progetti in cui non sono state rispettate le condizioni contrattuali e di controllo dei requisiti, la Commissione ha esaminato informazioni supplementari e ritiene che non ci siano errori di rilievo.

Sistemi di supervisione e controllo

9.11.

I risultati dei test effettuati dalla Corte sulle operazioni, per le quali è stato riscontrato un livello finanziariamente non significativo di errori, hanno corroborato le relazioni degli audit di chiusura esaminate relative a progetti finanziati a titolo dei programmi nazionali Phare 1999 e 2000 e presentate nel corso dell'anno dai revisori esterni a cui era stato commissionato tale compito.

 

9.12.

Per quanto riguarda Phare e ISPA, il controllo ex ante svolto dalle delegazioni della Commissione sulle gare e sull'aggiudicazione degli appalti nell'ambito della gestione decentrata ha continuato a rappresentare un controllo chiave efficace per garantire la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.

 

9.13.

Riguardo ai programmi Phare e Turchia, dall'audit della Corte è emersa una frequenza relativamente elevata di azioni correttive attuate a seguito dei controlli ex ante svolti dalle delegazioni. Ciò è indicativo dello scarso funzionamento dei sistemi nazionali di supervisione nei paesi candidati e in via di adesione. La procedura di approvazione ex ante non è stata però standardizzata e l'ambito dei controlli non è stato definito in modo chiaro.

9.13.

Il controllo ex ante è l’elemento chiave di un processo di apprendimento in cui gli organismi attuatori nazionali sono oggetto di supervisione al fine di migliorarne costantemente le capacità gestionali in vista del riconoscimento EDIS. Di conseguenza, il rigore dei controlli può allentarsi nel corso del tempo, una volta constatati miglioramenti della capacità di gestione, di modo che non è più apparsa necessaria una standardizzazione della procedura.

9.14.

Il controllo delle convenzioni nazionali di cofinanziamento nell'ambito di Phare è migliorato, soprattutto in Romania, dove gli organismi attuatori hanno incluso nelle normali procedure di controllo il monitoraggio del cofinanziamento nazionale parallelo. Tuttavia, a livello della Commissione, la Corte ha riscontrato che presso la direzione generale per l’Allargamento non era stata definita una procedura sistematica per richiamare le autorità nazionali al loro obbligo di presentare dichiarazioni finali nei tempi stabiliti e non era stata elaborata una lista di controllo per il processo di verifica.

9.14.

La Commissione si impegna al massimo per ottenere le dichiarazioni finali nei tempi previsti dalle convenzioni di finanziamento, talvolta sospendendo le richieste di pagamento. Taluni paesi, tuttavia, incontrano difficoltà a inviare i documenti entro i termini. Al fine di concedere più tempo ai fondi nazionali per raccogliere le informazioni necessarie, si è prolungato il periodo ammissibile per la presentazione delle dichiarazioni.

9.15.

Dopo che l'EDIS è stato concesso ai nuovi Stati membri, sono stati riconosciuti organismi attuatori specifici incaricati di dare attuazione al programma Phare senza essere soggetti ad alcun controllo ex ante delle procedure di gara e di aggiudicazione degli appalti da parte della Commissione. Tuttavia, la Corte ha riscontrato casi (9) in cui gli organismi attuatori riconosciuti non erano le amministrazioni committenti effettive e non svolgevano sempre il tipo di controllo previsto nel riconoscimento EDIS. Ciononostante, il processo di attuazione dell'EDIS ha costituito un passo fondamentale verso un miglioramento della capacità di gestione e dei sistemi di controllo nei nuovi Stati membri.

9.15.

Tenuto conto della profondità e ampiezza dei sistemi di controllo previsti nei riconoscimenti non stupisce constatare che alcuni dei controlli ivi previsti non siano stati realizzati. Gli audit di seguito svolti in tutti i paesi cui era stato concesso il riconoscimento EDIS hanno rivelato situazioni come quelle descritte dalla Corte. In tutti i casi la Commissione ha chiesto informazioni e interventi all’autorità nazionale e, se del caso, ha preso in considerazione l’ipotesi di intervenire essa stessa (es. sospensione dei pagamenti).

9.16.

Il processo di riconoscimento EDIS per Phare e ISPA in Bulgaria e Romania ha subito ulteriori ritardi. La Romania ha presentato domanda per ottenere il riconoscimento EDIS alla fine del 2005, mentre la Bulgaria a tale data non aveva presentato alcuna domanda. I due Stati avevano previsto di rendere operativo l'EDIS entro gennaio 2006 (10). Inoltre, nel caso di ISPA, la Corte ha osservato una combinazione di funzioni di gestione e di controllo fra loro incompatibili presso il Ministero delle Finanze in Bulgaria, mentre l'Autorità di gestione delle infrastrutture, che svolge la funzione di coordinatore nazionale ISPA in Romania, non disponeva di risorse adeguate.

9.16.

I ritardi citati dalla Corte si sono verificati nonostante le pressioni della Commissione sulle autorità nazionali interessate perché adottassero interventi più energici.

In Romania si sono svolte missioni di audit in loco sulla base delle richieste pervenute. La Commissione ha concesso il riconoscimento EDIS a tutti gli organismi attuatori ISPA il 28 giugno 2006 e spera di concedere il riconoscimento per Phare entro la fine del 2006.

La Bulgaria ha presentato le proprie richieste più lentamente e, sia per ISPA che per Phare, il processo di riconoscimento sarà possibile solo dopo ulteriori audit in loco che, in entrambi i casi, dovrebbero avere luogo entro la fine dell’autunno 2006.

In Bulgaria il problema della separazione delle funzioni per ISPA è stato risolto nel marzo 2006 mediante una riassegnazione delle competenze. Nel 2006, sulla scorta delle raccomandazioni della Commissione, il personale dell’Ufficio nazionale di coordinamento ISPA in Romania è stato notevolmente aumentato.

9.17.

Dall'audit della Corte in Bulgaria e Romania è emerso che i sistemi Sapard includevano i concetti chiave, ma il loro funzionamento era carente:

9.17.

 

a)

in Romania, i documenti giustificativi relativi agli appalti pubblici non garantivano che le offerte fossero state ricevute entro i termini e debitamente esaminate;

a)

Le autorità rumene hanno già preso misure a seguito dei problemi relativi alle procedure di appalto pubblico presso i comuni. Dal giugno 2005 esperti degli uffici regionali hanno dovuto partecipare all’apertura di tutte le offerte e prendere copie di tutte le offerte pervenute per fornire garanzie supplementari in merito al rispetto delle procedure di appalto. La Commissione sta esaminando il funzionamento delle procedure di appalto pubblico in Romania e darà seguito alle osservazioni della Corte in tale contesto nel quadro della procedura di liquidazione dei conti.

b)

non erano stati forniti documenti giustificativi appropriati per la restituzione di determinati importi (11) ai beneficiari; pertanto, l'organismo pagatore non era in grado di accertare se si trattasse di spese effettivamente sostenute e/o ammissibili (Romania). In Bulgaria, alcune spese sono rimborsate (da Sapard) su base forfettaria. Non è stato possibile accertare la composizione esatta e la giustificazione di tali importi;

b)

Le autorità rumene hanno comunicato alla Commissione il metodo impiegato per calcolare tali costi aggiuntivi e ritengono che documenti giustificativi completi siano inclusi in tutti i dossier di pagamento. Il fatto che i calcoli degli aumenti dei prezzi di norma superano i massimali del 5 % o 10 % dà l’impressione che i massimali siano sempre applicati, mentre non è così. Tale aspetto verrà verificato nel quadro della procedura di liquidazione dei conti.

Per quanto concerne il rimborso degli importi forfettari da parte dell’agenzia Sapard bulgara, i beneficiari ricevono l’importo minore fra l’importo forfettario (di norma un importo per metro quadrato) e quello fatturato. Ciò garantisce che non venga cofinanziato più dell’importo fatturato.

c)

in Romania, non erano ancora stati posti in essere sistemi per controllare la ragionevolezza dei prezzi (una base dati dei prezzi, ad esempio) relativi alle spese ammissibili; in Bulgaria, tali sistemi non erano pienamente operativi e documentati;

c)

La Commissione condivide le preoccupazioni della Corte. L’esistenza di basi di dati, pur non essendo un requisito regolamentare, potrebbe dare maggiori garanzie riguardo alla sana gestione finanziaria negli acquisti privati.

d)

alcune fatture relative a voci di valore elevato sono state regolate in contanti dal beneficiario (Bulgaria): tale procedura è più difficile da verificare e presenta, quindi, un rischio maggiore.

d)

La Commissione ammette che i pagamenti in contanti presentano un rischio maggiore.

9.18.

Nella relazione annuale sull'esercizio finanziario 2004 (12), la Corte dei conti evidenziava che la qualità delle valutazioni delle domande Sapard, e delle relative richieste di pagamento, attuate alla fine del periodo per stipulare i contratti presentavano un rischio più elevato, a causa delle scadenze ravvicinate e di possibili carenze di personale. La situazione riscontrata in Ungheria nel 2005 ha confermato l'importanza di tale rischio. In questo paese, la procedura di approvazione dei progetti è stata modificata, riducendo i controlli sulle proposte di progetto. Tali modifiche sono state applicate dall'aprile 2004, senza l'approvazione preventiva della Commissione. Pertanto, è opportuno ribadire l'importanza di tale rischio.

9.18.

È deplorevole che la Commissione non sia stata informata delle modifiche alle procedure ungheresi. Tuttavia, essa ha ora esaminato l’impatto di tali modifiche e ritiene che i controlli vigenti fossero sufficienti.

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

9.19.

Nell'insieme, considerando l'ambito dell'audit (paragrafi 9.6-9.8), le operazioni controllate dalla Corte non sono inficiate da errori rilevanti, ad eccezione delle operazioni finanziate a titolo del programma Sapard, che presentano errori significativi. La Corte ha osservato miglioramenti nei sistemi di supervisione e controllo a livello della Commissione, mentre ha rilevato notevoli carenze a livello nazionale. Nel caso dei programmi Phare e Turchia e dei progetti ISPA, la frequenza relativamente elevata è stato compensata dalle azioni correttive adottate a seguito dei controlli ex ante svolti dalle delegazioni.

9.19.

La Commissione accoglie con favore la conclusione della Corte che rileva miglioramenti nei sistemi di supervisione e controllo a livello della Commissione. Nella relazione speciale della Corte 4/2006 relativa ai progetti di investimento Phare in Bulgaria e Romania si conclude che il controllo dei progetti da parte della Commissione prima del finanziamento si è dimostrato efficace al fine di evitare irregolarità nelle procedure d'appalto.

La Commissione riconosce che si sono rilevati errori per Sapard, ma, fatta eccezione eventualmente per la procedura di appalto pubblico in Romania, non ritiene che essi siano significativi.

La Commissione è del parere che la situazione globale relativa all'attuazione di Sapard nel 2005 sia sostanzialmente analoga a quella del 2004.

9.20.

La Corte raccomanda alla Commissione di:

9.20.

 

sorvegliare attentamente il funzionamento efficace dei sistemi nazionali di supervisione e controllo, in particolare per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione e pagamento,

La Commissione continuerà a sorvegliare attentamente il funzionamento efficace dei sistemi nazionali di supervisione e controllo.

definire chiaramente le procedure che le delegazioni devono applicare nel processo dei controlli ex ante,

La Commissione ritiene che tali procedure siano già chiare. Tuttavia, essa è pronta a riesaminarle alla luce dell’esperienza acquisita negli ultimi anni.

attribuire maggiore priorità al monitoraggio delle dichiarazioni finali di spesa per i programmi Phare, specialmente in materia di cofinanziamento parallelo,

La Commissione si impegna al massimo per ottenere le dichiarazioni finali entro il termine indicato nelle convenzioni di finanziamento.

per quanto riguarda Sapard, prestare particolare attenzione ai rischi associati ai progetti approvati alla fine del periodo per stipulare i contratti,

La Commissione è consapevole del rischio potenziale ma fino ad ora non ha trovato prove di un rischio finanziario associato.

garantire, tramite una sorveglianza attenta, che gli organismi pagatori di Sapard non modifichino le procedure riconosciute senza la preventiva approvazione della Commissione.

Si ricorda regolarmente ai paesi interessati l’obbligo di sottoporre alla Commissione qualsiasi modifica proposta delle procedure prima della loro attuazione. Essa esaminerà le modifiche non approvate e valuterà il loro impatto sul controllo come appropriato.

RELAZIONI SPECIALI PUBBLICATE SUCCESSIVAMENTE ALL'ULTIMA RELAZIONE ANNUALE

9.21.

Negli ultimi dodici mesi, la Corte ha pubblicato una relazione speciale relativa alla strategia di preadesione concernente i progetti d'investimento Phare in Bulgaria e Romania (relazione speciale n. 4/2006). La relazione è disponibile sul sito Internet della Corte (www.eca.europa.eu).

 


(1)  Gli otto nuovi Stati membri (Repubblica ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovenia e Slovacchia), i due paesi in via di adesione (Bulgaria e Romania) e la Croazia, paese candidato.

(2)  Polonia, Ungheria e ristrutturazione nei paesi dell'Europa centrale ed orientale, regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio (GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11).

(3)  Regolamento (CE) n. 2500/2001 del Consiglio, del 17 dicembre 2001, relativo all'assistenza finanziaria di preadesione per la Turchia (GU L 342 del 27.12.2001, pag. 1; rettifica nella GU L 285 del 23.10.2002, pag. 26).

(4)  Strumento per le politiche strutturali di preadesione, regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73).

(5)  Programma speciale di adesione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87).

(6)  L'EDIS è stato autorizzato negli otto nuovi Stati membri dell'Europa centrale ed orientale, dove organismi specifici responsabili dell'esecuzione sono stati riconosciuti per attuare i programmi Phare e ISPA senza alcun controllo ex ante delle procedure di gara e di aggiudicazione degli appalti da parte della Commissione.

(7)  Gli impegni per il programma Phare in Croazia risalgono al 2005; per verificare le capacità gestionali della Croazia, la Corte ha controllato operazioni finanziate nel quadro del programma CARDS e attuate dalle autorità nazionali.

(8)  Cfr. la relazione annuale sull'esercizio finanziario 2004, paragrafi 8.24-8.26.

(9)  Lettonia e Polonia.

(10)  Cfr. la relazione annuale sull'esercizio finanziario 2004, paragrafo 8.18.

(11)  Indicati come «costi di attualizzazione» e «costi per eventi imprevisti».

(12)  Paragrafo 4.70.


CAPITOLO 10

Spese amministrative

INDICE

Spese amministrative delle istituzioni e degli organismi comunitari

Introduzione

Valutazione specifica nel quadro della dichiarazione di affidabilità

Ambito dell'audit

Legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti

Sistemi di supervisione e controllo

Osservazioni specifiche

Parlamento

Consiglio

Commissione

Corte di giustizia

Corte dei conti

Comitato economico e sociale europeo

Comitato delle regioni

Mediatore europeo e Garante europeo della protezione dei dati

Conclusione generale

Relazioni speciali pubblicate successivamente all'ultima Relazione annuale

Agenzie dell'Unione europea

Scuole europee

OSSERVAZIONI DELLA CORTE

 

SPESE AMMINISTRATIVE DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI COMUNITARI

Introduzione

10.1.

Questo capitolo è dedicato alle spese amministrative delle istituzioni e degli altri organismi comunitari. Gli stanziamenti che riguardano queste spese sono gestiti direttamente da ciascuna istituzione od organismo e servono a pagare gli stipendi, le indennità e le pensioni del personale delle istituzioni comunitarie, nonché gli affitti, gli acquisti e spese varie. Nel 2005 le spese amministrative delle istituzioni comunitarie sono ammontate a 6 191 milioni di euro, come indicato nella tabella 10.1 .

 

Tabella 10.1 — Pagamenti per istituzione

(milioni di euro)

 

2004

2005

Parlamento europeo

1 166

1 235

Consiglio

507

533

Commissione

3 721

3 952

Corte di giustizia

216

211

Corte dei conti

84

92

Comitato economico e sociale europeo

92

96

Comitato delle regioni

63

64

Mediatore europeo

5

6

Garante europeo della protezione dei dati

1

2

Totale

5 856

6 191

Valutazione specifica nel quadro della dichiarazione di affidabilità

Ambito dell'audit

10.2.

L'audit ha valutato la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti i conti relativi alle spese amministrative delle istituzioni, al fine di fornire una valutazione specifica nel contesto della dichiarazione di affidabilità. La Corte ha svolto test di convalida su un campione rappresentativo di operazioni e ha valutato i sistemi di supervisione e di controllo posti in essere dagli ordinatori delle istituzioni.

10.2.

RISPOSTA DEL PARLAMENTO EUROPEO

Al Parlamento europeo, le autovalutazioni delle norme minime di gestione e controllo interno stabilite dagli ordinatori delegati per il 2005 evidenziano un costante miglioramento della qualità e affidabilità dei sistemi di supervisione e di controllo da essi posti in essere, che va di pari passo con l'attuazione dei piani d'azione e delle raccomandazioni del revisore interno.

10.3.

I risultati degli audit svolti in precedenza dalla Corte indicavano che gli errori riscontrati non erano rilevanti e nemmeno dovuti a gravi lacune dei sistemi di controllo. L'esame del seguito dato alle osservazioni espresse nelle relazioni annuali relative a esercizi precedenti è presentato nella tabella 10.2 .

10.3.

RISPOSTA DEL PARLAMENTO EUROPEO

Cfr. la risposta figurante nella tabella 10.2, ultima colonna.

10.3.

RISPOSTA DEL CONSIGLIO

Nella tabella 10.2 la Corte presenta il follow-up delle osservazioni fatte in passato, in particolare sul pagamento dei giorni di congedo ordinario supplementari, concludendo, da un lato, che l'SGC ha adottato opportune iniziative per eliminare gradualmente lo stock di giorni di riposo di compensazione, dall'altro, che sarebbe tuttavia auspicabile sopprimere il pagamento dei giorni di congedo ordinario supplementari, che è parte integrante delle azioni intraprese.

 

L'SGC è pienamente consapevole che alcune delle sue regole interne in materia di compensazione delle ore di lavoro straordinario vanno oltre quanto previsto dalle disposizioni dello statuto e sono pertanto «praeter legem». Tali regole sono state elaborate nell'intento di tenere conto dell'impatto, sulla salute dei funzionari, di orari di lavoro particolarmente impegnativi (segnatamente lunghe sessioni in orari notturni o durante giorni festivi) imposti da imperativi politici connessi al ruolo particolare del Consiglio nel processo legislativo.

Tuttavia, alla luce di una serie di modifiche sostanziali introdotte nei metodi di lavoro del Consiglio, l'SGC ha adottato numerosi provvedimenti destinati a correggere le anomalie venutesi a creare nel corso degli anni. Tali provvedimenti specifici mirano ad allineare il più rapidamente possibile allo statuto le regole e le prassi dell'SGC. Nel contempo, occorre evitare le perturbazioni che una soluzione basata unicamente sulla concessione di giorni di congedo comporterebbe per il funzionamento dell'SGC e tenere conto delle legittime aspettative sviluppate dai funzionari interessati sulla base delle regole a lungo applicate in passato in seno all'SGC, che rendono difficile giustificarne una brusca interruzione.

Le iniziative adottate per eliminare gli stock di giorni di congedo supplementari accordati anteriormente al 31 dicembre 1997, e che la Corte definisce appropriate, possono essere sintetizzate come segue:

l'invito, rivolto ai funzionari, ad esaurire gli stock di riposo di compensazione su base volontaria (comunicazione al personale 80/05 del 17 maggio 2005) ha già portato a una riduzione degli stock di circa un terzo;

misure specifiche volte a eliminare i restanti stock sono state annunciate nella comunicazione al personale 25/06 del 10 febbraio 2006 e confermate nella comunicazione al personale 115/06 del 30 giugno 2006:

 

liquidazione obbligatoria di tutti gli stock superiori a 25 giorni;

 

liquidazione su un periodo massimo di quattro anni (2006-2009) al ritmo minimo del 25 % all'anno;

 

la liquidazione deve avvenire sotto forma di giorni di congedo o di retribuzione, con il pagamento automatico, alla fine dell'anno, della parte del 25 % obbligatorio non goduta sotto forma di tempo libero;

 

gli stock restanti al momento di lasciare l'SGC saranno retribuiti.

In conclusione, come già indicato, l'SGC condivide l'opinione della Corte secondo cui gli stock esistenti vanno eliminati il più rapidamente possibile.

Tabella 10.2 — Seguito dato alle osservazioni contenute nelle precedenti relazioni annuali

Osservazioni

Misure adottate

Sono necessarie altre misure?

Risposta del Parlamento

Pagamento dei giorni di congedo annuale supplementari di cui non si è usufruito

Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2004, paragrafo 9.18:

Presso il Consiglio, il congedo annuale supplementare, concesso prima del 31 dicembre 1997 per compensare le ore supplementari di lavoro svolto, viene pagato al momento del collocamento a riposo se il funzionario non ha usufruito del congedo in questione. Poiché il personale di grado A e B non ha diritto ad alcun compenso per le ore supplementari prestate, tali pagamenti non sono conformi all'articolo 56 dello statuto dei funzionari.

Il segretariato generale ha intrapreso azioni appropriate onde eliminare gradualmente i rimanenti congedi supplementari per personale di grado A e B, concessi prima del 31 dicembre 1997.

Il pagamento del congedo annuale supplementare del quale non si è usufruito, deve essere soppresso.

 

Regime di pensione complementare per i deputati del Parlamento europeo

 

 

Base giuridica del contributo del Parlamento all'ASBL «Fondo pensioni dei deputati al Parlamento europeo»:

Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2002, paragrafi da 9.17 a 9.20:

Se si vuole mantenere il regime di pensione complementare dei deputati del Parlamento europeo, è necessario stabilire al più presto una base giuridica adeguata. È necessario stabilire, nell'ambito del regime, norme chiare per definire le obbligazioni e le responsabilità del Parlamento europeo e dei beneficiari del regime in caso di deficit.

Il regime di pensione complementare viene indicato all'articolo 27 dello statuto dei deputati al Parlamento europeo adottato dal Parlamento il 28 settembre 2005. Lo statuto entrerà in vigore il primo giorno della nuova legislatura del Parlamento europeo che avrà inizio nel 2009. Non sono state stabilite norme chiare per definire le obbligazioni e le responsabilità del Parlamento europeo e dei beneficiari del regime in caso di deficit.

Prima del primo giorno della legislatura del Parlamento europeo che avrà inizio nel 2009, lo statuto è privo di effetti.

A norma dell'articolo 27 dello statuto dei deputati, il Fondo pensioni«continua a funzionare per i deputati o gli ex deputati che abbiano già acquisito diritti o aspettative a titolo di questo fondo». Utilizzando l'espressione «continua a funzionare» lo statuto riconosce implicitamente una base legale al Fondo, anche per il periodo precedente l'entrata in vigore dello statuto. Il periodo transitorio, che va dall'adozione dello statuto in virtù della decisione del Parlamento europeo del 28 settembre 2005 all'entrata in vigore dello stesso nel 2009, si può dunque considerare coperto dall'articolo 27 dello statuto. Quanto alla base giuridica applicabile per il periodo precedente l'entrata in vigore dello statuto, si tratta di quella indicata nella risposta del Parlamento al punto 9.18 della relazione annuale della Corte sull'esercizio 2002.

Norme concernenti le obbligazioni e responsabilità del Parlamento europeo e dei beneficiari del regime in caso di deficit:

Nella riunione del 30 novembre 2005 l'Ufficio di presidenza ha esaminato la situazione del Fondo in vista dell'adozione dello statuto dei deputati. In tale occasione, l'Ufficio di presidenza si è impegnato a stabilire, sulla base di uno studio attuariale indipendente, la regolamentazione volta a disciplinare i rapporti e le rispettive responsabilità del Fondo e del Parlamento, il che potrà avvenire una volta che, nel quadro delle decisioni di attuazione dello statuto dei deputati che l'Ufficio di presidenza sarà chiamato ad approvare conformemente all'articolo 24 dello statuto stesso, saranno state prese le misure necessarie per garantire il pagamento delle pensioni integrative dopo l'entrata in vigore dello statuto, nel 2009. Sarà indetto prossimamente un bando di gara aperto per uno studio attuariale indipendente. Anche il gruppo di lavoro responsabile dell'attuazione delle misure di applicazione dello statuto dei deputati ha nel frattempo cominciato i propri lavori.

Legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti

10.4.

L'audit della Corte non ha evidenziato errori rilevanti.

 

Sistemi di supervisione e controllo

10.5.

Nel 2005, tutte le istituzioni erano dotate di sistemi di supervisione e di controllo conformi ai requisiti del nuovo regolamento finanziario. Tuttavia, alcune istituzioni non avevano ancora completamente applicato tutte le norme di controllo interno (NCI) (1).

10.5.

RISPOSTA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

Nel corso del primo semestre 2006, una valutazione della situazione delle norme minime di controllo interno è stata operata dall'amministrazione. Tale valutazione è stata accompagnata da proposte di miglioramento dei sistemi attuati ed è stato stabilito un piano di azione perché tali miglioramenti fossero realizzati entro un termine ragionevole.

10.6.

Nel 2005, la «nuova applicazione paghe» (di seguito, NAP), un'applicazione informatica per calcolare le retribuzioni del personale, creata nel 2003 e gestita dall'Ufficio pagamenti della Commissione, è stata utilizzata da tutte le istituzioni. Nel 2005, le lacune tecniche rilevate nel 2004 sono state colmate, minimizzando così il rischio di errori di calcolo nei vari elementi che compongono gli stipendi del personale. Tuttavia, le istituzioni non hanno usato in modo sistematico i dispositivi della NAP in materia di presentazione delle informazioni per verificare, prima del calcolo definitivo, tutti i dati concernenti situazioni specifiche di membri del personale (per esempio: indennità compensative, trasferimenti di funzionari ad altre istituzioni, promozioni e, in generale, dati NAP modificati manualmente). I controlli ex post sono stati espletati con regolarità solo presso la Commissione, per retribuzioni pagate in Lussemburgo, e il Comitato economico e sociale europeo. Sebbene in base al regolamento finanziario non siano obbligatori, i controlli ex post aumenterebbero l'affidabilità delle procedure amministrative per la gestione delle remunerazioni del personale e contribuirebbero a far luce su eventuali lacune ed errori presenti nel sistema.

10.6.

RISPOSTA DEL PARLAMENTO EUROPEO

Rispetto all'applicazione precedente, la NAP offre effettivamente maggiori possibilità per quanto riguarda le relazioni da presentare e l'estrapolazione di dati a fini statistici e di controllo. Tuttavia, nel 2005 non è stato possibile sviluppare le conoscenze necessarie per avvalersi pienamente delle suddette possibilità. Per tale ragione, la DG Personale ha effettuato nel 2005, così come negli anni precedenti, verifiche sistematiche dei saldi dell'Unità pagamenti e indennità, e fino al dicembre 2005 tutte le decisioni dell'autorità investita del potere di nomina (che sono elementi determinanti dello stipendio) sono state sottoposte a verifiche individuali prima di confluire nell'applicazione. Le verifiche dei saldi, che sono effettuate per categoria retributiva («centre de paie») sono particolarmente efficaci per individuare le anomalie derivanti, ad esempio, da trasferimenti interistituzionali. Infine, i dati inseriti manualmente nel sistema sono sottoposti a un controllo incrociato all'interno dell'Unità pagamenti e indennità.

Inoltre, resta da vedere se le possibilità offerte dalla NAP possano essere ragionevolmente utilizzate per procedere a un valido programma di controlli e verifiche prima del pagamento definitivo degli stipendi. Questa è una delle ragioni per cui la DG Personale ritiene che i controlli potrebbero essere più efficaci se effettuati ex post. Se è vero che nel 2005 le risorse limitate e i problemi connessi con l'introduzione del nuovo statuto dei funzionari hanno impedito un ricorso generalizzato ai controlli ex post, dal marzo 2006 è in funzione un programma sistematico di controllo.

10.6.

RISPOSTA DEL CONSIGLIO

L'SGC desidera far presente che l'uso limitato degli strumenti di gestione NAP è stato dovuto a circostanze inerenti a tale applicazione informatica, che disponeva di pochi strumenti, non documentati e spesso malfunzionanti. L'SGC ritiene molto utili gli strumenti esistenti (comunicati esaurientemente dall'Ufficio pagamenti agli utilizzatori soltanto nel maggio 2006), in quanto consentono di verificare i risultati, e il servizio responsabile li ha utilizzati il più possibile, malgrado la mancanza di documentazione di supporto.

10.6.

RISPOSTA DELLA COMMISSIONE

In ciascuna istituzione ogni ordinatore delegato introduce le procedure di controllo adeguate alla situazione specifica. Non è mai stato previsto che le istituzioni utilizzino in modo sistematico tutti i dispositivi di segnalazione offerti. Il PMO, su richiesta, ha messo a disposizione di ciascun ordinatore le relazioni.

 

Per i controlli ex ante, il PMO ha specificato le tabelle da controllare nel 2002, anno in cui è entrato in funzione il NAP per un primo gruppo del personale della Commissione; ha quindi documentato tale processo nel 2003, anno in cui il NAP ha cominciato ad essere utilizzato per altri gruppi, e applica da allora questi controlli ex ante. I documenti in questione sono stati messi a disposizione anche di altre istituzioni e di recente tutti gli utilizzatori NAP hanno ricevuto un documento aggiornato che descrive i controlli minimi suggeriti dal PMO.

Alla luce dell’esperienza acquisita, in particolare per le retribuzioni pagate in Lussemburgo, il PMO ritiene che i controlli attuali siano sufficienti e non prevede, in questa fase, di rafforzare i controlli ex post, che assorbono le risorse più esperte, che il PMO intende utilizzare nel 2006 e nel 2007 per contribuire a integrare un ampio numero di controlli automatici ex ante in un nuovo sistema informatico (IRIS) per la gestione dei diritti individuali. Una volta messo in funzione tale sistema, il PMO modificherà la propria strategia di controllo.

10.7.

Lo statuto dei funzionari modificato, entrato in vigore il 1o maggio 2004, prevede che le spese di alloggio sostenute durante le missioni vengano rimborsate nei limiti di un massimale fissato per ciascun paese, dietro presentazione dei documenti giustificativi corrispondenti (articolo 13 dell'allegato VII dello statuto del personale). Contrariamente a tale norma, tutte le istituzioni, tranne la Corte di giustizia, la Corte dei conti ed il Mediatore europeo, autorizzano, nelle proprie norme interne, il pagamento di un importo forfettario, che va dal 30 al 60 % dell'importo massimo consentito, al personale che non presenta documenti comprovanti le spese di alloggio sostenute. Dopo la pubblicazione della Relazione annuale della Corte dei conti europea sull'esercizio finanziario 2004, il Comitato Economico e sociale europeo ha modificato il proprio regolamento interno nel dicembre 2005 per conformarlo allo statuto.

10.7.

RISPOSTA DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento si trova a dover affrontare problemi particolari per quanto riguarda le missioni, dati la natura della sua attività e il fatto che essa è ripartita su tre luoghi di lavoro.

L'applicazione di un sistema forfettario tiene conto del parere giuridico presentato in proposito all'Ufficio di presidenza del Parlamento e mira a trovare un compromesso ragionevole tra quanto prescritto dal quadro regolamentare e le esigenze del particolare contesto di lavoro dell'istituzione. Le disposizioni semplificate applicate permettono inoltre di ridurre i costi amministrativi legati alla gestione di un numero di missioni particolarmente elevato.

10.7.

RISPOSTA DEL CONSIGLIO

L'SGC ha sollevato tale questione nella riunione dei capi dell'amministrazione del 26 gennaio 2006. Dal dibattito è emerso chiaramente che alcune altre istituzioni non sono convinte dell'opportunità di modificare le proprie prassi. L'SGC intende proseguire le discussioni al riguardo allo scopo di raggiungere una soluzione coordinata tra le istituzioni.

10.7.

RISPOSTA DELLA COMMISSIONE

La guida delle missioni — le norme interne adottate dalla Commissione che disciplinano le missioni del suo personale — è attualmente in fase di revisione per tenere debito conto dell’osservazione della Corte. L’adozione delle nuove norme è fissata per l’inizio del 2007.

10.7.

RISPOSTA DEL COMITATO DELLE REGIONI

Per quanto concerne le spese effettuate nel corso delle missioni, il Comitato delle regioni ha tenuto conto dei rilievi della Corte dei conti e pertanto, nel 2005, non ha proceduto ad alcun rimborso forfetario a favore degli agenti che non avevano fornito i giustificativi inerenti alle spese di alloggio eventualmente sostenute. Nel 2006 verranno apportate alcune modifiche alle norme interne stabilite dal Comitato delle regioni in materia di missioni e la disposizione in causa verrà formalmente introdotta nella guida per le missioni.

Osservazioni specifiche

10.8.

Questa parte contiene le osservazioni specifiche relative a ciascuna istituzione.

 

Parlamento

10.9.

Come in passato (cfr. paragrafo 9.16 della Relazione annuale sull'esercizio 2004), sono state riscontrate lacune nei sistemi di supervisione e controllo per quanto attiene al pagamento delle indennità ai deputati del Parlamento europeo.

10.9.

RISPOSTA DEL PARLAMENTO EUROPEO

A seguito delle osservazioni della Corte relative all'esercizio 2004, l'applicazione informatica concernente il pagamento dell'indennità di fine mandato (di cui è in corso lo sviluppo) contemplerà in futuro informazioni all'indirizzo dei beneficiari circa le condizioni per il mantenimento del diritto all'indennità. La questione sarà esaminata anche nell'ambito dei lavori per l'applicazione dello statuto dei deputati.

 

Per le spese relative all'assistenza parlamentare si veda la risposta al punto 10.10.

10.10.

Le regole che disciplinano il pagamento delle indennità di assistenza sono state modificate nel 2004 dall'Ufficio di presidenza (un organo composto dal presidente del Parlamento e da 14 vicepresidenti). Sono state introdotte nuove disposizioni relative alla presentazione di documenti giustificativi da parte dei deputati europei. Gli obblighi derivanti dalle nuove disposizioni sono stati chiariti e spiegati ai deputati europei in una comunicazione dei questori del luglio 2005, in cui si richiedeva ai deputati di presentare i giustificativi concernenti l'utilizzo delle indennità entro il 1o novembre 2005. Alla fine di novembre, erano stati presentati meno del 20 % dei giustificativi richiesti. Nel gennaio 2006 i questori hanno posticipato la scadenza al 17 marzo 2006. Nel 2005 le nuove disposizioni non sono state pertanto attuate in maniera adeguata e i pagamenti ai prestatori di servizi o i versamenti agli assistenti tramite terzi erogatori (2) non si basavano ancora su giustificativi adeguati, come ad esempio fatture pagate dai deputati e giustificativi dettagliati delle spese effettuate dai terzi erogatori.

10.10.

RISPOSTA DEL PARLAMENTO EUROPEO

La comunicazione dei questori ha potuto essere inviata ai deputati solo alla fine di luglio del 2005. I chiarimenti forniti dalle nuove disposizioni hanno rappresentato un primo, importante passo avanti. Il 2004 è stato l'anno dell'allargamento dell'UE a 10 nuovi Stati membri e delle elezioni al Parlamento europeo, con tutte le relative implicazioni, per cui non è sorprendente che la scadenza del 1o novembre 2005 si sia rivelata troppo breve. Il compito dell'amministrazione di fornire informazioni si è dimostrato difficile anche a causa della complessità delle norme, degli obblighi nazionali, che sono diversi in ciascuno dei 25 Stati membri, e del gran numero di lingue da coprire.

I questori hanno dunque prorogato il termine per la presentazione dei documenti giustificativi, dapprima nel gennaio 2006 e quindi nell'aprile 2006. L'applicazione delle nuove disposizioni ha comunque preso il via nel 2005. Parte di esse è stata interamente applicata sin dagli inizi del 2005, ad esempio l'obbligo per i deputati di presentare entro tre mesi dall'inizio del contratto di lavoro documenti giustificativi comprovanti l'iscrizione a un regime di sicurezza sociale e la copertura contro gli infortuni. A metà 2006 era stato trasmesso circa il 54 % delle fatture per prestazioni di servizi relative al periodo luglio 2004-2005. Circa il 29 % dei terzi erogatori ha presentato i documenti richiesti relativi a detto periodo.

Consiglio

10.11.

Il Consiglio ha riformato, mediante la decisione n. 190/2003 applicabile a decorrere dal 1 gennaio 2004, il sistema di rimborso delle spese di viaggio ai delegati dei propri membri. Il rimborso viene erogato entro i limiti di una dotazione forfettaria per ciascuno Stato membro. L'importo viene erogato a ciascuno Stato membro in due frazioni annue: la prima in gennaio e la seconda in luglio. Prima della fine di febbraio, ciascuno Stato membro deve presentare al segretariato generale una distinta concernente l'utilizzo della dotazione globale a esso attribuita nel corso dell'anno precedente. Le somme inutilizzate e gli importi per i quali non sono stati presentati giustificativi vengono detratti dall'importo da erogare nella successiva frazione annua. La Corte ritiene che il nuovo sistema abbia ridotto sostanzialmente l'onere amministrativo del Consiglio concernente il pagamento delle spese dei delegati, ma che i controlli sulla validità delle dichiarazioni degli Stati membri, prima dell'erogazione della frazione del luglio 2005, siano stati insufficienti.

10.11.

RISPOSTA DEL CONSIGLIO

Sulla scorta di una relazione del servizio di audit interno dell'SGC sul funzionamento del nuovo sistema di rimborso delle spese di viaggio ai delegati dei membri del Consiglio a un anno dalla sua introduzione nel 2004, l'SGC sta attualmente procedendo alla revisione del sistema stesso.

Commissione (3)

10.12.

Il pagamento dei diversi tipi di assegni famigliari è basato su dati forniti dal personale. Al personale che beneficia dell'assegno di famiglia e che non ha figli a carico non viene regolarmente richiesto di aggiornare tali dati. In realtà, per 676 dei 1 605 agenti della Commissione di stanza a Bruxelles interessati, non vi sono elementi da cui risulti che siano stati invitati a confermare o aggiornare le loro prime dichiarazioni. Sono stati effettuati controlli insufficienti anche riguardo a eventuali assegni per i figli a carico percepiti a livello nazionale che, in tal caso, avrebbero dovuto essere detratti dalle indennità versate in base allo statuto.

10.12.

RISPOSTA DELLA COMMISSIONE

A ogni tipo di assegni familiari si applica una strategia di controllo specifica.

Per quanto riguarda l’assegno di famiglia, solo dal 2002 viene sistematicamente registrato il risultato di un controllo.

Fino ad ora per il personale di Bruxelles la Commissione ha proceduto mediante controlli a campione basati su una valutazione del rischio. Tutti i casi menzionati nella relazione, tuttavia, verranno verificati nei prossimi due anni per consentire un controllo regolare di tutto il personale. In generale, i dossier devono essere verificati al massimo ogni quattro anni per consentire un eventuale recupero, tenuto conto del termine dei cinque anni imposto dall’articolo 83 dello statuto.

Per quanto riguarda gli assegni per figli a carico percepiti a livello nazionale, si intende utilizzare lo stesso meccanismo di controllo precedentemente delineato per l'assegno di famiglia.

Corte di giustizia

10.13.

Al paragrafo 9.21 della Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2004, la Corte dei conti ha rilevato che il capo del servizio di audit interno era responsabile dei controlli ex ante sulle operazioni degli ordinatori. La stessa situazione è stata osservata per quanto concerne l'esercizio 2005. Questa partecipazione all'esecuzione delle operazioni finanziarie non è compatibile con la totale indipendenza con la quale il revisore interno dovrebbe espletare le proprie funzioni di audit, conformemente al principio stabilito dall'articolo 86 del regolamento finanziario.

10.13.

RISPOSTA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

Come è già stato precisato nella risposta fornita al punto 9.21 della relazione annuale 2004, alle attività di controllo ex ante, da una parte, e di audit interno, dall'altra, provvedono persone diverse in seno ad una unità amministrativa sotto la responsabilità di un solo funzionario, detto anche revisore interno. Tale struttura amministrativa è stata adottata all'origine in considerazione delle dimensioni della Corte di giustizia e a causa della mancanza di personale specializzato nei compiti di controllo e di gestione finanziaria. Inoltre, si era considerato che la responsabilità amministrativa affidata al revisore interno, consistente nella direzione di un piccolo gruppo di controllori, non pregiudicava in nulla la sua indipendenza nell'esecuzione dei suoi compiti di audit.

Tuttavia, alla luce delle osservazioni formulate al riguardo dalle autorità di controllo e di scarico, l'amministrazione della Corte ha proposto, nell'ambito della preparazione dello stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2007, di modificare tale organizzazione creando una unità amministrativa esclusivamente competente per il controllo, unità che sarebbe a tal fine dotata di due nuovi posti (un amministratore per provvedere alla sua gestione e un assistente per rafforzare il gruppo incaricato dei controlli). Tale nuova struttura amministrativa potrebbe così essere istituita nei prossimi mesi.

10.14.

Nella seconda metà del 2005, il revisore interno ha espletato alcuni audit specifici e ha rivolto delle raccomandazioni ai servizi interessati. Tuttavia, al momento dell'audit condotto dalla Corte dei conti, non era disponibile alcuna relazione compilata dal revisore interno.

10.14.

RISPOSTA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

In occasione del passaggio del revisore della Corte dei conti nell'aprile 2006 presso l'audit interno della Corte di giustizia, era stato convenuto che una copia delle relazioni degli audit effettuati nel 2005 avrebbe potuto essere a lui trasmessa ufficialmente dopo la comunicazione di queste ultime al presidente della Corte di giustizia. Tale comunicazione è avvenuta nel maggio 2006 e una copia delle relazioni è stata inviata al competente servizio della Corte dei conti.

Corte dei conti

10.15.

La Corte dei conti è oggetto di un audit condotto da una società di revisione esterna indipendente, che ha rilasciato un «Certificato sulla regolarità e la veridicità dei rendiconti finanziari al 31 dicembre 2005», corredato di una «relazione riguardante le procedure amministrative e contabili, la sana gestione finanziaria e il sistema di controllo interno». Secondo il parere del revisore espresso nella relazione, il controllo non ha «rilevato elementi che rimettono in questione l'adeguatezza delle procedure amministrative e contabili, nonché del controllo interno, e la conformità della gestione finanziaria ai regolamenti in vigore». Il certificato e la relazione saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

 

Comitato economico e sociale europeo

10.16.

L'istituzione, nel corso del 2005, di un'unità responsabile del coordinamento delle attività finanziarie e contrattuali nei servizi comuni del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, ha migliorato la pianificazione annuale in materia di appalti e fornito alle unità operative un orientamento sulle procedure di gara. Sussistono, tuttavia, delle lacune per quanto concerne la gestione operativa di talune procedure di aggiudicazione degli appalti (ad esempio: scadenze troppo brevi per la verifica delle bozze di contratti complessi) e non sono state chiaramente definite le procedure di coordinamento tra la nuova unità e le unità operative.

10.16.

RISPOSTA DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E DEL COMITATO DELLE REGIONI

I Comitati esprimono soddisfazione perché la Corte dei conti ha dato atto del miglioramento della programmazione annuale in materia di appalti e constatato che le istruzioni chiare circa le procedure di appalto sono risultate utili ai servizi operativi. Nel 2005 sono state adottate e pubblicate sull'Intranet le procedure di coordinamento fra la nuova unità Finanze e contratti dei servizi congiunti e i servizi operativi. Nel secondo semestre del 2006 si potrebbero fornire istruzioni più particolareggiate sulla base dell'esperienza sinora maturata. Inoltre, nel 2006 i verificatori sono stati associati in maniera più sistematica alle prime fasi delle procedure relative agli appalti pubblici e i servizi giuridici dei due Comitati hanno approvato, e pubblicato sull'Intranet, 28 documenti tipo.

Comitato delle regioni

10.17.

Le osservazioni esposte nel paragrafo 10.16 valgono anche per il Comitato delle regioni.

 

10.18.

In seguito all'audit effettuato dalla Corte ai fini della DAS 2004 e a due audit interni, l'amministrazione del Comitato delle regioni ha richiesto ad alcuni agenti, che beneficiavano del trasferimento degli emolumenti con applicazione di coefficiente correttore, di presentare ulteriori documenti giustificativi. Sono stati interrotti diversi trasferimenti che non erano stati effettuati in modo regolare prima del maggio 2004 e/o per i quali i beneficiari non avevano presentato documenti giustificativi adeguati. Nel 2005 l'amministrazione non ha recuperato alcun pagamento in eccesso benché, secondo l'articolo 85 dello statuto, «qualsiasi somma percepita indebitamente dà luogo a ripetizione se il beneficiario ha avuto conoscenza dell'irregolarità del pagamento o se tale irregolarità era così evidente che egli non poteva non accorgersene.»

10.18.

RISPOSTA DEL COMITATO DELLE REGIONI

L'audit interno sul trasferimenti degli emolumenti richiesto dal segretario generale è stato ultimato solo nel febbraio 2006; copia delle risultanze è stata trasmessa alla Corte dei conti. L'amministrazione sta ora procedendo al recupero dei versamenti indebiti riguardanti un numero limitato di funzionari. La maggior parte delle raccomandazioni espresse a seguito dell'audit sono già state attuate.

Mediatore europeo e Garante europeo della protezione dei dati

10.19.

L'audit non ha dato adito a osservazioni di rilievo.

 

Conclusione generale

10.20.

Tutte le istituzioni hanno apportato miglioramenti ai propri sistemi di supervisione e di controllo per adeguarli ai requisiti del nuovo regolamento finanziario. L'audit della Corte ha rilevato che, nonostante le lacune indicate ai paragrafi precedenti, i sistemi di supervisione e controllo erano in grado di far fronte ai rischi per quanto riguarda la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti i conti relativi alle spese amministrative delle istituzioni. L'audit della Corte non ha palesato errori rilevanti tali da incidere sulla legittimità e la regolarità delle spese amministrative.

 

Relazioni speciali pubblicate successivamente all'ultima Relazione annuale

10.21.

Relazione speciale n. 9/2006 sulle spese per la traduzione sostenute dalla Commissione, dal Parlamento e dal Consiglio.

 

AGENZIE DELL'UNIONE EUROPEA

10.22.

L'audit delle agenzie dell'Unione europea (di seguito «le agenzie») è oggetto di relazioni annuali specifiche. La Corte ha sottoposto ad audit 18 agenzie per l'esercizio finanziario 2005. Il bilancio 2005 di tali agenzie è ammontato complessivamente a 926,8 milioni di euro, contro gli 885,3 milioni del 2004. I posti complessivi autorizzati per l'insieme delle agenzie sono passati da 2 233 nel 2004 a 2 644 nel 2005. I dati principali concernenti le agenzie figurano nella tabella 10.3 .

10.22.

RISPOSTA DELLA COMMISSIONE

Le agenzie sono indipendenti e hanno una procedura di discarico separata per le loro spese amministrative. Il seguito delle osservazioni della Corte pertanto è di competenza delle agenzie stesse. Se queste ultime lo richiedono, la Commissione fornisce assistenza e sostegno, ad esempio per aiutarle a comprendere e interpretare le norme, nonché per introdurre dispositivi di controllo interno.

Tabella 10.3 — Agenzie dell'Unione europea — Dati principali

Agenzie dell'Unione europea

Sede

Anno di fondazione

Bilancio (4)

(milioni di euro)

Posti autorizzati

2004

2005

2004

2005

Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

Salonicco

1975

16,6

16,6

88

91

Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

Dublino

1975

18,1

18,8

91

94

Agenzia europea dell'ambiente

Copenaghen

1990

33,6

32,1

115

115

Fondazione europea per la formazione

Torino

1990

18,4

26,7

104

104

Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

Lisbona

1993

12,2

13

77

77

Agenzia europea per i medicinali

Londra

1993

99,1

110,1

314

379

Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea

Lussemburgo

1994

29,8

28,4

181

181

Ufficio comunitario delle varietà vegetali

Angers

1994

11,3

10,5

38

38

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno

Alicante

1994

190

218,4

675

675

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

Bilbao

1995

10,7

13,4

38

40

Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia

Vienna

1997

7,9

8,2

34

37

Agenzia europea per la ricostruzione

Salonicco

2000

374,6

276,5

114

114

Eurojust

L'Aia

2002

9,3

13

76

87

Agenzia europea per la sicurezza aerea

Colonia

2002

11,3

57,5

95

200

Agenzia europea per la sicurezza marittima

Lisbona (5)

2002

13,3

35,3

55

95

Autorità europea per la sicurezza alimentare

Parma

2002

29,1

36,7

138

194

Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione

Heraklion (6)

2003

6,8

38

Agenzia ferroviaria europea (7)

Valenciennes

2003

Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie

Stoccolma

2005

4,8

85

Totale

885,3

926,8

2 233

2 644

10.23.

Per diverse agenzie, l'esecuzione del bilancio è stata caratterizzata da uno scarso utilizzo degli stanziamenti. Questo fenomeno è dovuto in particolare a una pianificazione che non tiene conto delle capacità organizzative delle agenzie. Lo scarso utilizzo degli stanziamenti contrasta con gli importanti margini di tesoreria di cui alcune di esse dispongono. La Corte ha constatato che, nell'erogare i fondi alle agenzie, non sempre la Commissione ha rispettato la regola in virtù della quale i trasferimenti di fondi devono essere basati su una stima regolare e documentata del loro fabbisogno di liquidità.

10.23.

RISPOSTA DELLA COMMISSIONE

Carenze nell’esecuzione del bilancio delle agenzie sono state sistematicamente messe in rilievo negli audit effettuati dal servizio di audit interno (IAS) nella sua funzione di revisore interno delle agenzie.

Ai sensi dell’articolo 50 del regolamento finanziario quadro 2343/2002, ogni agenzia «presenta alla Commissione, alle condizioni e alle scadenze con essa convenute, delle richieste di pagamento della totalità o di una parte della sovvenzione comunitaria, corredate da una previsione di tesoreria.» In linea generale, la Commissione effettua i pagamenti per quote. Quando riceve i conti annuali delle agenzie approvati dal rispettivo consiglio di amministrazione, la Commissione è tenuta a recuperare gli importi che non sono stati oggetto di spese. In ogni caso, essa esaminerà attentamente i casi messi in rilievo dalla Corte e, se necessario, ricorderà le procedure agli ordinatori delegati, unici responsabili dell’approvazione delle richieste delle agenzie.

10.24.

In molti casi, le agenzie non hanno proceduto alla valutazione dei propri rischi operativi. Per quanto riguarda l'assunzione del personale e le procedure di aggiudicazione dei contratti, la Corte ha nuovamente constatato delle deficienze per quanto concerne il rispetto del principio di trasparenza nel processo decisionale. La Corte ritiene che il revisore interno della Commissione, che è anche il revisore interno di ogni agenzia finanziata da fondi comunitari, dovrebbe proseguire gli sforzi intrapresi affinché i sistemi di controllo interno delle agenzie siano rafforzati.

10.24.

RISPOSTA DELLA COMMISSIONE

L'introduzione del controllo interno, la valutazione dei rischi operativi nonché il rispetto delle procedure di assunzione e di appalto sono di esclusiva competenza della direzione dell'agenzia. Le relazioni di audit dello IAS relative alle agenzie e depositate dal 2004 contengono raccomandazioni molto precise in materia di controllo interno. Per quanto riguarda gli appalti, la Commissione pubblica orientamenti, fornisce alle agenzie accesso ai suoi archivi di informazioni finanziarie e al suo helpdesk e offre formazioni alla rete giuridica fra agenzie (IALN). Il 16 dicembre 2005 la Commissione ha adottato orientamenti per la politica del personale nelle agenzie di regolazione, che raccomandano una standardizzazione delle procedure di selezione delle agenzie mediante un maggiore coinvolgimento di EPSO.

10.25.

In generale, la Corte ha constatato che, nelle agenzie, la gestione per attività non è stata ancora posta in essere, nonostante il regolamento finanziario quadro ad esse applicabile ne raccomandi l'adozione, analogamente a quanto avvenuto per il bilancio generale. Il regolamento finanziario impone altresì l'introduzione della contabilità per competenza a partire dall'esercizio 2005. Dato che i rendiconti finanziari delle agenzie sono consolidati con i conti delle istituzioni comunitarie, la Commissione dovrebbe fornire un sostegno più diretto alle agenzie per aiutarle a conformarsi alle regole stabilite dal contabile della Commissione.

10.25.

RISPOSTA DELLA COMMISSIONE

In virtù del rispettivo regolamento finanziario elaborato sulla base del regolamento finanziario quadro 2343/2002 che lo esige per le spese (articolo 30), le agenzie sono tenute a definire: «una nomenclatura che prevede una classificazione per destinazione».

La Commissione ritiene che la gestione del bilancio per attività dovrebbe essere introdotta nelle agenzie progressivamente e in particolare a seguito degli audit dell’IAS che ne mettono sistematicamente in rilievo la necessità.

La Commissione attende dalle agenzie che esse applichino le nuove regole contabili per competenza e che queste ultime siano tenute pienamente in considerazione nelle informazioni fornite a fini di consolidamento e nei singoli conti delle agenzie. Queste ultime hanno ricevuto orientamenti dettagliati dalla Commissione, mediante riunioni e manuali, per quanto riguarda la corretta applicazione delle regole.

10.26.

Nel corso degli audit condotti presso le agenzie, la Corte ha constatato che, in situ, la Commissione ha fornito un sostegno limitato alle agenzie, malgrado la crescente complessità delle norme comunitarie in campo amministrativo e nonostante le accresciute responsabilità della Commissione nei confronti delle agenzie (8). L'indipendenza delle agenzie non implica che la Commissione debba astenersi da iniziative globali volte a fornire il sostegno tecnico di cui le agenzie necessitano, viste le loro dimensioni ridotte.

10.26.

RISPOSTA DELLA COMMISSIONE

La Commissione fornisce supporto alle agenzie, ad esempio in materia di contabilità, aggiudicazione, politica del personale e audit (cfr. risposte ai punti 10.23, 10.24 e 10.25), ma il numero di agenzie interessate impedisce che ciò venga fatto in loco.

10.27.

Diverse agenzie hanno istituito un servizio congiunto per aiutare i rispettivi utenti interni ad adattare i sistemi informatici di gestione finanziaria affinché siano compatibili con quelli utilizzati dalla Commissione. Questo servizio, denominato «Common Support Service» (CSS) e dotato di un bilancio annuale di quasi 400 000 euro, non ha personalità giuridica propria (9). A partire dall'esercizio 2000, questi fondi (circa 1,8 milioni di euro) sono stati gestiti dal CSS al di fuori dei sistemi di bilancio delle agenzie. Se la cooperazione tra agenzie va incoraggiata, le sue modalità di attuazione non dovrebbero ignorare i principi dell'unità e della trasparenza del bilancio. Sarebbe opportuno rettificare la situazione, con l'appoggio della Commissione, in particolare gestendo i contributi delle agenzie al CSS come entrate aventi una destinazione specifica.

10.27.

RISPOSTA DELLA COMMISSIONE

Il CSS costituisce un buon esempio di cooperazione fra le agenzie al fine di condividere i costi e mettere in comune le conoscenze. Gli anticipi versati al CSS figurano fra le spese di bilancio delle agenzie che utilizzano il sistema. Il saldo del conto corrente del CSS figura nei conti provvisori dell’Agenzia europea per i medicinali (EMEA) per l’esercizio 2005 (nel 2005 l’EMEA aveva la presidenza del CSS). Come messo in rilievo dalla Corte, peraltro, la presentazione di tale cooperazione nella contabilità delle agenzie dovrebbe rispettare i principi dell’unità e della trasparenza del bilancio. Le agenzie sono pienamente indipendenti dalla Commissione, che non ha alcun potere di controllo sulle loro attività finanziare. Essa tuttavia esaminerà le constatazioni della Corte con le agenzie stesse.

La maggiore parte degli attuali utilizzatori del sistema di gestione finanziaria sostenuto dal CSS ha chiesto di essere collegata direttamente ad ABAC e di ricevere un sostegno dalla Commissione. Si prevede di accogliere tale richiesta a partire dal 2007.

SCUOLE EUROPEE

10.28.

La Relazione annuale speciale della Corte sulle Scuole europee (non pubblicata nella Gazzetta ufficiale) è trasmessa al Consiglio superiore e ai direttori delle Scuole europee. Il bilancio delle Scuole per l'esercizio 2005 (227 milioni di euro) è stato finanziato principalmente mediante una sovvenzione della Commissione (127 milioni di euro) e contributi degli Stati membri (50 milioni di euro). I dati principali relativi alle Scuole europee figurano nella tabella 10.4 .

 

10.29.

La relazione della Corte concernente le Scuole europee per l'esercizio 2005 non è stata ancora adottata.

 

Tabella 10.4 — Scuole europee — Dati principali

Scuola europea

Paese

Anno di fondazione

Bilancio (10)  (11)

(milioni di euro)

Sovvenzione ricevuta dalla Commissione (11)

(milioni di euro)

Popolazione scolastica (12)

2005

2004

2005

2004

2005

2004

Ufficio

Belgio

1957

8,5

7,9

6,6

5,7

Lussemburgo I

Lussemburgo

1953

33,3

34,6

19,4

20,3

3 190

3 101

Lussemburgo II

Lussemburgo

2004

6,6

2,7

3,7

1,2

891

827

Bruxelles I Uccle

Belgio

1958

27,1

26,0

16,0

17,0

2 617

2 394

Bruxelles II (Woluwé)

Belgio

1974

27,3

27,1

17,1

17,7

3 014

2 917

Bruxelles III (Ixelles)

Belgio

1999

25,6

24,2

16,9

15,7

2 781

2 773

Mol

Belgio

1960

10,7

10,9

6,0

6,4

622

643

Varese

Italia

1960

16,4

15,8

8,4

7,8

1 318

1 317

Karlsruhe

Germania

1962

11,8

11,8

4,3

3,9

1 044

1 074

Monaco

Germania

1977

18,7

18,6

0,9

1,0

1 557

1 504

Francoforte

Germania

2002

9,4

8,8

3,5

4,2

876

809

Alicante

Spagna

2002

10,4

9,9

3,2

5,7

987

950

Bergen

Paesi Bassi

1963

10,8

11,5

5,0

6,3

626

664

Culham

Regno Unito

1978

11,2

12,3

5,4

5,5

856

889

Totale

227,8

222,1

116,4

118,4

20 379

19 862

N.B.: Le variazioni nei totali sono dovute agli arrotondamenti.


(1)  Il Consiglio ha adottato le proprie norme di controllo interno nel luglio 2005, ma alla fine dello stesso anno stava ancora preparando un piano d'azione per attuarle; la Corte di giustizia non aveva attuato diverse norme di controllo interno; il Parlamento non aveva ancora raggiunto un livello ottimale di attuazione delle norme; presso il Comitato delle regioni alcune norme non erano state applicate nella loro globalità.

(2)  L'indennità di assistenza parlamentare può essere versata a un terzo erogatore al quale il deputato conferisce l'incarico di trattare, in toto o in parte, la gestione amministrativa della propria indennità di assistenza.

(3)  I servizi della Commissione responsabili della maggior parte delle spese amministrative sono i seguenti: direzione generale del Personale e dell'amministrazione, direzione generale della Traduzione, direzione generale dell'Interpretazione, direzione generale della Comunicazione, direzione generale delle Relazioni esterne, Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo, Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Bruxelles, Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali, Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee e Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

(4)  Stanziamenti d'impegno.

(5)  Nel 2005, la sede provvisoria di tale organismo era situata a Bruxelles.

(6)  Nel 2005, per parte dell'anno, la sede provvisoria di questo organismo era situata a Bruxelles.

(7)  Nel 2005 la Commissione ha gestito il bilancio dell'organismo, la cui esecuzione non ha formato oggetto di una relazione specifica.

(8)  Per tutte le agenzie al di fuori dell'UAMI e dell'UCVV, finanziate principalmente da risorse proprie, la Commissione interviene in modo determinante nella nomina del direttore e di alcuni membri del Consiglio di amministrazione, prende posizione sui programmi di lavoro, propone e versa l'ammontare della sovvenzione di funzionamento, consolida i conti ed incarica uno dei propri agenti di esercitare le funzioni di revisore interno.

(9)  L'accordo per la costituzione di questo servizio, concluso nel 1998, prevedeva che una delle agenzie provvedesse alla sua gestione e incorporasse le operazioni del servizio nei propri conti. A partire dall'esercizio 2000, ciò non è più stato fatto.

(10)  Entrate e spese complessive previste nel bilancio di ciascuna scuola europea e dell'Ufficio, comprese tutte le modifiche apportate ai bilanci inizialmente adottati.

(11)  Fonte: Scuole europee.

(12)  Fonte: Relazione annuale 2005 del segretario generale del Consiglio superiore delle Scuole europee.

N.B.: Le variazioni nei totali sono dovute agli arrotondamenti.


CAPITOLO 11

Strumenti finanziari e attività bancarie

INDICE

Introduzione

L’accordo tripartito con il FEI

La chiusura progressiva delle operazioni su capitale di rischio

Contesto

European Community Investment Partners (ECIP)

Programma MEDIA

Chiusura progressiva delle operazioni su capitale di rischio gestite dalla direzione generale Affari economici e finanziari

Conclusioni e raccomandazioni

Il Fondo di garanzia per le azioni esterne

La Comunità europea del carbone e dell'acciaio in liquidazione

OSSERVAZIONI DELLA CORTE

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

INTRODUZIONE

11.1.

Gli strumenti finanziari delle Comunità connessi alle attività bancarie sono i seguenti:

prestiti su risorse di bilancio o su fondi presi in prestito, comprese le operazioni su capitale di rischio (1),

abbuoni d'interesse su risorse di bilancio,

garanzie su prestiti passivi contratti e su prestiti attivi concessi da terzi, compreso il Fondo di garanzia per le azioni esterne,

partecipazioni in organismi di interesse pubblico (2), e

partecipazioni in operazioni speciali, come l'apporto di capitale di rischio.

 

11.2.

Questi strumenti finanziari sono utilizzati sia negli Stati membri che, in misura maggiore, al di fuori dell'Unione, nel contesto delle azioni esterne. Essi mirano principalmente a stimolare lo sviluppo economico, migliorare le infrastrutture e creare posti di lavoro, soprattutto nelle piccole e medie imprese (PMI), attraverso misure atte a favorire l'accesso di queste ultime ai finanziamenti. La Comunità europea del carbone e dell'acciaio in liquidazione partecipa ad operazioni analoghe.

 

11.3.

L’audit della Corte ha riguardato la chiusura progressiva di operazioni su capitale di rischio, il funzionamento del Fondo di garanzia per le azioni esterne e le attività della Comunità europea del carbone e dell'acciaio in liquidazione (CECA in liquidazione).

 

L’ACCORDO TRIPARTITO CON IL FEI

11.4.

L’accordo tripartito con il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e la Commissione europea è stato concluso per la prima volta nel 2001 ed è stato successivamente prorogato dalla Corte per altri due anni fino al settembre 2005. In base all’articolo 2 dell’accordo, il collegio sindacale del FEI consente alla Corte, per lo svolgimento dell’audit sui conferimenti comunitari al capitale del FEI, di avere accesso alle relazioni stilate dal FEI stesso e dai revisori esterni, nonché a qualsiasi altro documento di lavoro utile ai fini di tale audit. L'accesso ai documenti di lavoro dei revisori è stato però negato in occasione della riunione del 10 giugno 2005 con il collegio sindacale del FEI. La Corte ha perciò deciso di non prorogare ulteriormente l’accordo dopo il settembre 2005.

11.4.

Nell'ambito della rinegoziazione dell'accordo tripartito di cui al punto 11.5 viene preso in considerazione l'accesso a ulteriori informazioni.

11.5.

L’intenzione di rinegoziare l’accordo è stata comunicata con lettera del Presidente della Corte dei conti europea nel giugno 2005. Le discussioni con il FEI e con la Commissione erano ancora in corso nel luglio 2006.

 

LA CHIUSURA PROGRESSIVA DELLE OPERAZIONI SU CAPITALE DI RISCHIO

Contesto

11.6.

L’UE ha partecipato a varie operazioni su capitale di rischio e, una volta terminati i programmi, molte di queste sono state progressivamente chiuse negli ultimi anni. È stato previsto il rimborso delle sovvenzioni e dei prestiti, a determinate condizioni ed al termine di un periodo di tempo stabilito. L'audit della Corte ha riguardato cinque operazioni su capitali di rischio gestite dall’Ufficio di cooperazione EuropeAid (DG AIDCO), dalla direzione generale della Società dell’informazione e dei media (DG INFSO) e dalla direzione generale degli Affari economici e finanziari (DG ECFIN). La tabella 11.1 presenta un quadro riepilogativo degli importi totali in causa nelle operazioni sottoposte ad audit. Per diversi esercizi la Corte ha rilevato il persistere di problemi di riconciliazione e valutazione ed ha constatato che la Commissione non aveva affrontato le questioni sollevate (3). Il presente audit mirava a stabilire se la Commissione avesse adottato misure adeguate per monitorare la chiusura progressiva delle operazioni e per proteggere gli interessi finanziari della Comunità, nonché a verificare l’esaustività e l'affidabilità delle relative voci nei rendiconti finanziari.

 

Tabella 11.1 — Quadro riepilogativo delle operazioni su capitale di rischio sottoposte ad audit

(milioni di euro)

Misura

Pagamenti totali

Attività in bilancio

Rettifiche di valore in bilancio

fino al 31.12.2005

31.12.2004

31.12.2005

31.12.2004

31.12.2005

ECIP (European Community Investment Partners)

224,2

63,66

51,19

–38,88

–8,9

MEDIA II

302,3 (4)

41,66

36,53

–28,07

–24,53

Venture consort

10,2

1,49

0,77

–1,49

–0,77

Programma «Eurotech Capital»

9,5

1,63

0,46

–1,63

–0,46

Programma «Joint Venture»

10,3

5,76

4,41

–5,76

–4,41

European Community Investment Partners (ECIP)

11.7.

L’ECIP era un programma destinato a promuovere la creazione di joint venture nei mercati emergenti di Asia, America Latina, Mediterraneo e Sudafrica. I pagamenti totali eseguiti nel quadro dell’ECIP sono ammontati a 224,2 milioni di euro. Dal momento che il programma ECIP si è concluso nel 1999, le due unità di assistenza tecnica esterne alle quali la Commissione aveva affidato l'amministrazione e la gestione finanziaria delle operazioni hanno cessato l'attività alla fine del 2000 (5). La Commissione però, in materia di gestione dei contratti, non ha compiuto progressi significativi nella chiusura del programma fino al settembre 2005, quando è stata attivata un'unità apposita all'interno dell’Ufficio di cooperazione EuropeAid. Questa unità ha dovuto ricostituire la base dati e, attingendo a varie fonti, ha individuato 1 843 casi in sospeso; tuttavia, a causa dell'assenza di controlli sulle attività nel precedente quinquennio, non vi sono garanzie sull'affidabilità ed esaustività dei dati. Alla fine del 2005, 1 276 tra i fascicoli più problematici erano ancora aperti. In molti fascicoli mancavano informazioni finanziarie fondamentali. Dall’audit della Corte è emerso che non era stato dato alcun seguito a pagamenti erroneamente eseguiti risalenti a molti anni prima (6) per 207 000 euro e ad ordini di recupero per 4 milioni di euro; alcuni ordini di recupero, per 62,3 milioni di euro, non erano neppure stati emessi. Nel marzo 2006, l'unità apposita dell’Ufficio di cooperazione EuropeAid ha stimato che gli importi ancora da recuperare ammontassero a 21 milioni di euro.

11.7.

La Commissione riconosce che in particolare nel periodo 2001-2004 non è stata dedicata una sufficiente attenzione alla liquidazione dei fascicoli ECIP e che tale situazione ancora incide sull'affidabilità ed esaustività dei rendiconti finanziari. Tuttavia, anche prima dell'istituzione dell'unità apposita nell'ambito di EuropeAid sono state adottate alcune misure ai fini della chiusura dei fascicoli ECIP.

Il programma ECIP è ora monitorato in modo regolare e adeguato. Al 31 maggio 2006 rimanevano da analizzare 800 azioni ECIP e si prevede che entro la fine del 2006 tutti i fascicoli saranno stati analizzati. A quel punto la Commissione sarà in grado di fornire rendiconti finanziari esaustivi e affidabili.

Programma MEDIA

11.8.

I programmi MEDIA (7) mirano ad incentivare l’industria audiovisiva europea. MEDIA II, istituito il 10 luglio 1995 dalla decisione 95/563/CE del Consiglio (8), è attualmente in fase di progressiva chiusura. Questo programma ha beneficiato di una dotazione di 302,3 milioni di euro, di cui 130,3 milioni di euro sono stati messi a disposizione per prestiti o per anticipi rimborsabili a determinate condizioni, 149,6 milioni di euro per sovvenzioni e il resto è stato utilizzato per le azioni orizzontali del programma (MEDIA Desk, costi degli Uffici di assistenza tecnica…). Alla fine del 2005 i pagamenti di prefinanziamento in essere ammontavano a 48,6 milioni di euro, di cui 6,9 sono stati convertiti in sovvenzioni, 10,4 milioni di euro hanno dato luogo a ordini di recupero e 31,3 sono stati classificati come crediti.

 

11.9.

I prestiti e le sovvenzioni concessi all'industria audiovisiva nell'ambito di questo programma sono stati soggetti a condizioni particolarmente complesse, che richiedono un monitoraggio costante e prolungato nel tempo. Ad esempio, se un progetto non aveva raggiunto la fase della produzione o era stato abbandonato entro un periodo di tempo stabilito, il 25 % del prestito ricevuto doveva essere rimborsato. Per contro, se il progetto aveva raggiunto la fase della produzione entro tre anni, era dovuto l’intero ammontare del prestito. La Commissione non ha svolto però alcun controllo sul rispetto di tali condizioni. Fino alla fine del 2005 (9), il programma MEDIA II è stato amministrato da un ufficio di assistenza tecnica (UAT) per conto della Commissione. La Corte ha riscontrato che, per le operazioni finanziarie anteriori al 2001, i servizi della Commissione non disponevano di informazioni contabili dettagliate per il programma né di certificati di audit specifici relativi alle operazioni finanziarie in causa. Per le operazioni più recenti, la documentazione era spesso incompleta e non era stato svolto un adeguato monitoraggio per cui, in taluni casi, gli ordini di recupero non erano stati emessi con tempestività (10).

11.9.

Nonostante i ritardi registrati in alcuni casi, l'Ufficio di assistenza tecnica (UAT) ha proceduto, sotto la supervisione della Commissione, al monitoraggio dei progetti nei tre anni di durata contrattuale delle convenzioni di sostegno allo sviluppo.

La ripresa, dal 1o gennaio 2006, dei fascicoli del programma MEDIA da parte della nuova Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) ha comportato il trasferimento sia dei fascicoli tenuti dall'UAT che di quelli tenuti dalla Commissione.

È con questo processo di ripresa dei fascicoli del programma MEDIA da parte dell'Agenzia esecutiva che le carenze strutturali del passato sono risolte.

Chiusura progressiva delle operazioni su capitale di rischio gestite dalla direzione generale Affari economici e finanziari

11.10.

L’obiettivo dei tre programmi di investimento in capitale di rischio, che rappresentano complessivamente un contributo UE di circa 30 milioni di euro, è stimolare gli investimenti in segmenti di mercato promettenti ma rischiosi. Dall’audit sono emerse, per il passato, carenze nella gestione, nel monitoraggio e nella chiusura dei programmi: problemi di gestione delle entrate, mancata valutazione degli investimenti, discontinuità dei processi di monitoraggio e rendicontazione, ritardi nella chiusura dei fascicoli. Non è stato perciò possibile ottenere alcuna garanzia sulla sana gestione finanziaria, sulla protezione degli interessi finanziari della Comunità né sull'esattezza dei corrispondenti importi registrati nei rendiconti finanziari dell’UE. La struttura di audit interno della direzione generale Affari economici e finanziari era pervenuta alla stessa conclusione a seguito all’audit svolto precedentemente nel 2005.

11.10.

In seguito all'audit svolto dalla struttura di audit interno della direzione generale Affari economici e finanziari nel luglio 2005, è in atto una proattiva strategia generale di chiusura per tutti e tre i programmi di investimento finalizzata alla chiusura dei restanti fascicoli (su un totale di 91 fascicoli, a fine 2005 ne rimanevano aperti soltanto 14). Questa politica ha già portato ad ulteriori chiusure nel 2006. Alcuni fascicoli (7) non possono essere chiusi fino al 2012 a causa delle date di uscita contrattuali.

Alla luce del piano d'azione elaborato dopo l'audit svolto dalla struttura di audit interno della direzione generale Affari economici e finanziari, la Commissione ritiene di avere ora ragionevoli garanzie riguardo all'esattezza ed esaustività delle cifre relative ai tre programmi sulla base di vari controlli effettuati nel corso dell'ultimo esercizio.

Conclusioni e raccomandazioni

11.11.

Nonostante la complessità dei vari programmi, la Commissione non ha mai assegnato ad essi le risorse necessarie per gestire efficacemente nel lungo periodo le relative misure. Benché la Commissione abbia intrapreso azioni correttive, l’audit ha confermato per il passato, in linea con quanto osservato in precedenza dalla Corte (eccetto che per MEDIA II), il persistere di carenze in materia di monitoraggio e la mancata protezione degli interessi finanziari della Comunità.

11.11.

La Commissione ritiene che il programma ECIP sia ora monitorato regolarmente e in modo adeguato e, secondo le attuali previsioni, tutti i fascicoli saranno stati analizzati entro la fine del 2006. A quel punto la Commissione sarà in grado di fornire rendiconti finanziari esaustivi e affidabili.

11.12.

Per quanto riguarda i programmi ECIP e MEDIA II, le relative voci dei rendiconti finanziari non forniscono una valutazione completa e affidabile delle attività figuranti nel bilancio della Commissione. Per quanto riguarda l’ECIP, resta ancora da completare una parte cospicua del lavoro di liquidazione.

11.12.

Le modalità di gestione del programma Media II non hanno consentito una contabilizzazione dettagliata delle operazioni di esecuzione.

Quanto all'ECIP, dal marzo 2005 è stata svolta una parte cospicua del lavoro di liquidazione e si prevede che esso sarà sostanzialmente completato entro la fine del 2006.

11.13.

La Corte raccomanda quanto segue:

11.13.

 

gli ordini di recupero dovrebbero essere emessi non appena vengono accertati gli importi da recuperare. Occorre procedere ad una compensazione tra pagamenti e recuperi, accelerare la liquidazione dei fascicoli in causa attraverso un migliore monitoraggio interno, fissando obiettivi settimanali e mensili, e migliorare la procedura di chiusura,

La Commissione conviene che occorre procedere ad una compensazione tra pagamenti e recuperi.

EuropeAid già assicura un monitoraggio settimanale del rendimento rispetto all'obiettivo e ritiene che ora esistano procedure di chiusura progressiva corrette.

per quanto riguarda la chiusura progressiva di MEDIA II, occorre definire un piano globale per accelerare il processo di liquidazione. Parte del processo di monitoraggio (11) dovrebbe essere ulteriormente razionalizzato. Sarebbe opportuno prevedere visite in loco per risolvere i casi problematici persistenti,

L’Agenzia esecutiva EACEA, ha ripreso, dopo la loro fusione, i fascicoli trasferiti dall'UAT alla Commissione nonché quelli direttamente trasferiti dalla Commissione. Sulla base dell'inventario compilato, l'Agenzia fisserà le procedure e le tappe per la liquidazione dei fascicoli di MEDIA II. Esse saranno concordate con la direzione generale INFSO, DG di riferimento dell'Agenzia per quanto riguarda i programmi MEDIA.

dato che il presente audit ha riconfermato le carenze amministrative rilevate in precedenza (eccetto che per MEDIA II), che hanno comportato perdite finanziarie rilevanti per la Comunità, la Commissione dovrebbe prevedere adeguate azioni correttive.

Dal marzo 2005 la Commissione sta prendendo misure adeguate per liquidare l'ECIP e da allora sono stati compiuti significativi progressi. Si prevede che tutte le azioni ECIP saranno chiuse entro la fine del 2006 e che durante il 2007 sarà possibile liquidare definitivamente l'ECIP e chiudere i conti.

IL FONDO DI GARANZIA PER LE AZIONI ESTERNE

11.14.

L'obiettivo del Fondo di garanzia per le azioni esterne (12) («il Fondo»), che garantisce i prestiti a paesi terzi, consiste nel rimborsare i creditori dalla Comunità (13) in caso di inadempienza del beneficiario ed evitare di ricorrere direttamente al bilancio comunitario. La gestione amministrativa del Fondo è attuata dalla direzione generale Affari economici e finanziari, mentre la BEI è responsabile della gestione della tesoreria (14). Al 31 dicembre 2005 le risorse totali (provvisorie) del Fondo ammontavano a 1 323,9 milioni di euro.

 

11.15.

La Corte ha rilevato che il Fondo di garanzia per le azioni esterne è stato gestito in modo soddisfacente nel corso dell'esercizio 2005. Nel 2005 non vi è stata alcuna chiamata in garanzia del Fondo.

 

LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO IN LIQUIDAZIONE

11.16.

Dopo la scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio il 23 luglio 2002, le attività e le passività della CECA sono state trasferite alla Comunità europea (15). L'audit della Corte mirava ad ottenere una ragionevole garanzia riguardo all'affidabilità dei conti e all’adeguata applicazione delle norme che disciplinano la CECA in liquidazione.

 

11.17.

Nel corso del 2005, la strategia di investimenti non aveva ancora raggiunto l’obiettivo stabilito per quanto riguarda la distribuzione per scadenze (16) del portafoglio ed era stato rilevato un costante eccesso di liquidità.

11.17.

Nel 2004 si è proceduto a rivedere la struttura dell'obiettivo relativo alle scadenze per adeguarla agli orientamenti finanziari stabiliti dalla decisione del Consiglio. L'adeguamento è consistito nel prolungamento della durata mediante sostanziali cambiamenti da investimenti a breve termine a investimenti a lungo termine.

Nel contesto di quello che era generalmente percepito come un ambiente a basso tasso di interesse, occorreva evitare il rischio che una parte cospicua del portafoglio potesse eventualmente essere investita a lungo termine ai tassi di interesse storicamente più bassi o che aumentasse l'eccesso di liquidità. Per affrontare il problema, è stata concepita una strategia, in corso di attuazione, basata su indicatori obiettivi e finalizzata a investimenti a lungo termine scaglionati.

11.18.

Nel 2005, la direzione generale Affari economici e finanziari ha approvato la decisione di vendere le azioni Eurotunnel e la restante quota del debito postergato (17) acquisito in una precedente ristrutturazione. La cessione di queste attività è però avvenuta quando l'intervallo di prezzo era il più basso dell'anno. La perdita è stata di 34,4 milioni di euro per le azioni e di 4,6 milioni di euro per il debito postergato.

11.18.

La Commissione ha deciso di vendere le attività menzionate dalla Corte in linea con la strategia di disinvestimento che sta attuando. Tali attività non rispondevano ai criteri generali di investimento della CECA ma sono state acquisite in seguito ad una ristrutturazione avvenuta in passato e non a decisioni di investimento volontarie. La vendita del 2005 è stata quindi l'ultima di una serie.

Nella primavera del 2005, le banche maggiormente coinvolte nella contrattazione di tali attività hanno considerato che sia i prezzi delle azioni che quelli dei titoli del debito postergato sarebbero diminuiti in misura sostanziale a fronte di un'altra ristrutturazione. Per rendere la società in questione efficiente, si prevedeva un'ampia capitalizzazione dei debiti, che avrebbe ulteriormente ridotto in misura sostanziale il prezzo delle azioni. È sembrato pertanto prudente vendere ai livelli di aprile-giugno 2005 per evitare perdite ancora maggiori. Tuttavia, in un mercato in situazione di elevata illiquidità con un numero esiguo di operatori attivi i prezzi sono condizionati dagli eventi e le previsioni sono molto incerte.

L'incidenza sul conto profitti e perdite nel 2005 si limitava ad 1 milione di euro, in quanto il resto era coperto da accantonamenti precedenti e rettifiche di valore.

11.19.

La Corte rileva un arretrato di 7,7 milioni di euro relativi a progetti di ricerca nel settore del carbone che la Commissione deve ancora trattare, il che incide negativamente sulla gestione della liquidità. La Corte ha altresì individuato la mancanza di monitoraggio sugli impegni ancora da liquidare, segnatamente per quanto riguarda la scadenza del termine ultimo per l'esecuzione.

11.19.

Per quanto riguarda i progetti CECA nel settore del carbone, la Commissione ha iniziato a prendere le misure necessarie per far fronte agli arretrati. Gli impegni la cui data di scadenza era superata sono stati chiusi per il 6 aprile 2006.

11.20.

Permangono carenze nei sistemi informatici; inoltre, l’introduzione del nuovo sistema contabile, prevista per il 2005, ha subito consistenti ritardi ed ha dovuto essere rinviata al 2006. Questo vincolo temporale ha fortemente inciso sulla CECA in liquidazione, per quanto riguarda l’automazione e la riconciliazione, ed è stato all’origine di ritardi nella compilazione dei conti nonché di inefficienze operative.

11.20.

Tutte le carenze identificate in passato nei sistemi informatici sono state risolte. Il punto in sospeso (sito di recupero in caso di calamità per SWIFT) richiedeva l'identificazione di un sito adatto e i lavori infrastrutturali necessari. Questi sono in corso e dovrebbero terminare nel 2006. Il sistema antincendio automatico sarà installato nel nuovo sito in cui il servizio competente si sposterà nel 2006.

Per quanto riguarda il nuovo software contabile, il contraente interessato ha fortemente sottovalutato il carico di lavoro necessario per l'attuazione degli specifici obblighi nel contesto delle operazioni bancarie. Tale circostanza ha comportato un significativo aumento del carico di lavoro operativo ma non ha avuto ripercussioni sull'esattezza dei conti.

11.21.

La liquidazione delle operazioni finanziarie della CECA in liquidazione procede conformemente alla normativa applicabile, che include, tra l'altro, gli orientamenti finanziari pluriennali, sebbene siano state individuate alcune carenze operative (cfr. paragrafi 11.17-11.20).

11.21.

La Commissione continuerà a gestire la liquidazione della CECA in liquidazione conformemente alle norme e, viste le risposte dei punti 11.17 e 11.18, non ritiene appropriato parlare di carenze operative.


(1)  Il capitale di rischio è un investimento in imprese ad alto rischio, ma con potenzialità di crescita, come quello in imprese in fase di avvio (start up), piccole imprese e nuove tecnologie.

(2)  Ad esempio, il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS).

(3)  Relazione annuale sull’esercizio finanziario 2004, paragrafo 1.19 e tabella 1.1; relazione annuale sull’esercizio finanziario 2003, paragrafo 1.10 e tabella 1.1; relazione annuale sull’esercizio finanziario 2002, paragrafi da 1.18 a 1.22; relazione annuale sull’esercizio finanziario 2001, paragrafo 9.20.

(4)  Sul totale, 130,3 milioni riguardano prestiti e anticipe rimborsabili a determinate condizioni.

(5)  Il regolamento (CE) n. 772/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001 (GU L 112 del 21.4.2001, pag. 1), stabiliva, tra l’altro, che la Commissione adottasse le misure necessarie per garantire la chiusura e la liquidazione dei progetti ECIP.

(6)  Ad esempio, tre casi per totali 207 000 euro. Si tratta di importi superiori agli impegni iniziali ed erroneamente versati su conti bancari sbagliati. Gli impegni iniziali avevano potuto essere superati perché erano stati registrati solo gli impegni globali.

(7)  MEDIA I 1991-1996 (quasi chiuso, ad eccezione di due casi; tutte le attività finanziarie, 26,7 milioni di euro, sono state stralciate alla fine del 2003 e non sono previsti ulteriori recuperi), MEDIA II 1996-2000, MEDIA plus 2001-2006 (tuttora in corso).

(8)  GU L 321 del 30.12.1995, pag. 25.

(9)  A decorrere dal 1° gennaio 2006, la gestione ed i compiti amministrativi del programma sono stati trasferiti alla nuova Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura della Commissione.

(10)  In 9 delle 32 operazioni verificate, l’importo totale stimato è di circa 1,1 milioni di euro. Tra queste, vi è un caso oggetto di contestazioni, per un importo stimato di circa 1 milione di euro, su cui non è stato eseguito alcun controllo dal 2003.

(11)  Come l’invio di lettere di sollecito.

(12)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994 (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2273/2004 del 22 dicembre 2004 (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 28).

(13)  Principalmente la BEI, ma anche i prestiti esterni dell'Euratom e i prestiti per l'assistenza macrofinanziaria (AMF) dell’UE a paesi terzi.

(14)  Convenzione di gestione tra la BEI e la Comunità europea, modificata da ultimo il 28 aprile 2002 e l’8 maggio 2002.

(15)  Protocollo relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio (GU C 80 del 10.3.2001, pag. 67).

(16)  La scadenza è il momento in cui deve essere rimborsato il capitale di un’obbligazione.

(17)  Il debito postergato è un debito non garantito o a bassa priorità. È simile al debito subordinato.


31.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/205


RELAZIONE ANNUALE SULLE ATTIVITÀ FINANZIATE DAL SESTO, SETTIMO, OTTAVO E NONO FONDO EUROPEO DI SVILUPPO (FES)

(2006/C 263/02)


ALLEGATI ALLA RELAZIONE ANNUALE SULL'ESECUZIONE DEL BILANCIO

ALLEGATO I

Informazioni finanziarie sul bilancio generale

INDICE

INFORMAZIONI DI BASE SUL BILANCIO

1.

Origine del bilancio

2.

Base giuridica

3.

Principi di bilancio enunciati nei trattati e nel regolamento finanziario

4.

Contenuto e struttura del bilancio

5.

Finanziamento del bilancio (entrate di bilancio)

6.

Tipi di stanziamenti di bilancio

7.

Esecuzione del bilancio

7.1.

La responsabilità dell'esecuzione

7.2.

L'acquisizione delle entrate

7.3.

L'esecuzione delle spese

7.4.

Relazioni consolidate sull'esecuzione del bilancio e determinazione del saldo dell'esercizio

8.

Rendiconto

9.

Controllo esterno

10.

Discarico e «follow up»

NOTE ESPLICATIVE

Fonti dei dati finanziari

Unità monetaria

Abbreviazioni e simboli

GRAFICI

INFORMAZIONI DI BASE SUL BILANCIO

1.   ORIGINE DEL BILANCIO

Il bilancio comprende le spese della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom). Include inoltre le spese amministrative riguardanti la cooperazione «giustizia e affari interni», la politica estera e di sicurezza comune, nonché qualsiasi altra spesa che il Consiglio ritenga di dover porre a carico del bilancio per consentire l'esecuzione di queste politiche.

2.   BASE GIURIDICA

Il bilancio è disciplinato dalle disposizioni finanziarie dei trattati di Roma (1)  (2) (articoli da 268 a 280 del trattato CE e articoli da 171 a 183 del trattato Euratom) nonché dai regolamenti finanziari (3).

3.   PRINCIPI DI BILANCIO ENUNCIATI NEI TRATTATI E NEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

Tutte le entrate e tutte le spese comunitarie devono essere iscritte in un unico bilancio (principio dell'unità e della veridicità). Il bilancio è adottato per la durata di un esercizio finanziario (principio dell'annualità). Esso è in pareggio (principio dell'equilibrio). La compilazione, l'esecuzione ed il rendiconto avvengono in euro (principio dell'unità di conto). Le entrate servono a finanziare indistintamente l'insieme delle spese e, analogamente alle spese, devono essere iscritte in bilancio e successivamente nei rendiconti finanziari per il loro importo integrale, senza contrazione (principio dell'universalità). Gli stanziamenti sono specificati per titoli e capitoli; i capitoli sono suddivisi in articoli e voci (principio della specializzazione). Gli stanziamenti di bilancio vanno utilizzati in conformità del principio della sana gestione finanziaria, e cioè in conformità dei principi di economia, di efficienza e di efficacia (principio della sana gestione finanziaria). Il bilancio è compilato, eseguito ed è oggetto di un rendimento dei conti nel rispetto del principio di trasparenza (principio della trasparenza). Esistono alcune eccezioni minori ai succitati principi.

4.   CONTENUTO E STRUTTURA DEL BILANCIO

Il bilancio comprende uno «stato riassuntivo delle entrate e delle spese» e delle sezioni divise in «stati delle entrate e delle spese» per ciascuna istituzione. Le otto sezioni sono: sezione I — Parlamento; sezione II — Consiglio; sezione III — Commissione; sezione IV — Corte di giustizia; sezione V — Corte dei conti; sezione VI — Comitato economico e sociale; sezione VII — Comitato delle regioni; sezione VIII — Mediatore europeo e Garante europeo della protezione dei dati.

All'interno di ogni sezione, le entrate e le spese sono classificate per linea di bilancio (titoli, capitoli, articoli ed eventualmente voci) in funzione della loro natura e destinazione.

5.   FINANZIAMENTO DEL BILANCIO (ENTRATE DI BILANCIO)

Il bilancio è sostanzialmente finanziato dalle risorse proprie delle Comunità: risorse proprie basate sull'RNL, risorse proprie provenienti dall'IVA, dazi doganali, diritti agricoli e contributi zucchero e isoglucosio (4).

Oltre alle risorse proprie, esistono altre entrate marginali (cfr. grafico I ).

6.   TIPI DI STANZIAMENTI DI BILANCIO

Per far fronte alle spese previste, il bilancio distingue i seguenti tipi di stanziamenti di bilancio:

a)

gli stanziamenti dissociati (SD), utilizzati per finanziare azioni pluriennali in taluni settori del bilancio. Essi comprendono stanziamenti d'impegno (SI) e stanziamenti di pagamento (SP):

gli stanziamenti d'impegno consentono di contrarre, nel corso dell'esercizio, obblighi giuridici per azioni pluriennali,

gli stanziamenti di pagamento consentono di finanziare le spese derivanti da impegni contratti durante l'esercizio in corso e durante gli esercizi precedenti;

b)

gli stanziamenti non dissociati (SND), destinati a far fronte all'impegno ed al pagamento delle spese relative ad azioni annuali nel corso di ciascun esercizio.

Pertanto, è importante stabilire, per ciascun esercizio, i due totali seguenti:

a)

il totale degli stanziamenti per impegni (SPI) (5) = stanziamenti non dissociati (SND) + stanziamenti d'impegno (SI) (5);

b)

il totale degli stanziamenti per pagamenti (SPP) (5) = stanziamenti non dissociati (SND) + stanziamenti di pagamento (SP) (5).

Le entrate iscritte in bilancio servono a coprire gli stanziamenti per pagamenti. Non è necessario che gli stanziamenti d'impegno siano coperti da entrate.

Il seguente schema semplificato (con importi fittizi) mostra l'incidenza di questi tipi di stanziamenti su ciascun esercizio.

Image

7.   ESECUZIONE DEL BILANCIO

7.1.   La responsabilità dell'esecuzione

La Commissione provvede all'esecuzione del bilancio conformemente al regolamento finanziario, sotto la propria responsabilità e nei limiti degli stanziamenti concessi; essa riconosce alle altre istituzioni i poteri necessari all'esecuzione delle rispettive sezioni del bilancio (6). Il regolamento finanziario specifica le procedure di esecuzione e, in particolare, le responsabilità degli ordinatori, dei contabili, degli amministratori delle anticipazioni e dei revisori interni delle istituzioni. Nei due maggiori settori di spesa (il FEAOG-Garanzia e i Fondi strutturali), la gestione dei fondi comunitari è condivisa con gli Stati membri.

7.2.   L'acquisizione delle entrate

Le previsioni di entrata sono iscritte in bilancio con riserva di eventuali modifiche apportate da bilanci rettificativi.

Per quanto riguarda le entrate, l'esecuzione del bilancio consiste nell'accertamento dei diritti e nella riscossione degli importi dovuti alle Comunità (risorse proprie ed altre entrate). Essa è disciplinata da disposizioni specifiche (7). Per entrate effettive di un esercizio si intende la somma delle riscossioni di diritti accertati dell'esercizio in corso e di diritti di esercizi precedenti ancora da riscuotere.

7.3.   L'esecuzione delle spese

Le previsioni di spesa sono iscritte in bilancio.

L'esecuzione delle spese iscritte in bilancio, vale a dire l'evoluzione e l'utilizzo degli stanziamenti, può essere sintetizzata come segue:

a)

stanziamenti per impegni:

i)

evoluzione degli stanziamenti: l'insieme degli stanziamenti per impegni disponibili nel corso di un dato esercizio consta dei seguenti elementi: bilancio iniziale (SND e SI) + bilanci rettificativi + entrate con destinazione specifica + storni + stanziamenti d'impegno riportati dall'esercizio precedente + riporti non automatici dall'esercizio precedente non ancora impegnati + stanziamenti d'impegno disimpegnati degli esercizi precedenti e ricostituiti;

ii)

utilizzo degli stanziamenti: gli stanziamenti per impegni definitivi sono disponibili nel corso dell'esercizio per contrarre impegni (stanziamenti per impegni utilizzati = importo degli impegni contratti);

iii)

riporti degli stanziamenti dell'esercizio all'esercizio successivo: gli stanziamenti dell'esercizio inutilizzati possono essere riportati all'esercizio successivo previa decisione dell'istituzione interessata. Gli stanziamenti disponibili a titolo delle entrate con destinazione specifica sono oggetto di un riporto di diritto;

iv)

annullamento di stanziamenti: il saldo è annullato;

b)

stanziamenti per pagamenti:

i)

evoluzione degli stanziamenti: l'insieme degli stanziamenti per pagamenti disponibili nel corso di un dato esercizio consta dei seguenti elementi: bilancio iniziale (SND e SP) + bilanci rettificativi + entrate con destinazione specifica + storni + stanziamenti riportati dall'esercizio precedente sotto forma di riporti automatici (o di diritto) o di riporti non automatici;

ii)

utilizzo degli stanziamenti dell'esercizio: gli stanziamenti per pagamenti dell'esercizio sono disponibili nel corso di quest'ultimo per eseguire pagamenti. Essi non comprendono gli stanziamenti riportati dall'esercizio precedente (stanziamenti per pagamenti utilizzati = importo dei pagamenti effettuati a fronte degli stanziamenti dell'esercizio);

iii)

riporti di stanziamenti dell'esercizio all'esercizio successivo: gli stanziamenti dell'esercizio inutilizzati possono essere riportati all'esercizio successivo previa decisione dell'istituzione interessata. Gli stanziamenti disponibili a titolo delle entrate con destinazione specifica sono oggetto di un riporto di diritto;

iv)

annullamento di stanziamenti: il saldo è annullato;

v)

totale dei pagamenti eseguiti nel corso dell'esercizio: pagamenti a fronte di stanziamenti per pagamenti dell'esercizio + pagamenti a fronte di stanziamenti per pagamenti riportati dall'esercizio precedente;

vi)

spese effettive a carico di un esercizio: spese dei rendiconti consolidati sull'esecuzione del bilancio (cfr. paragrafo 7.4) = pagamenti a fronte di stanziamenti per pagamenti dell'esercizio + stanziamenti per pagamenti dell'esercizio riportati all'esercizio successivo.

7.4.   Relazioni consolidate sull'esecuzione del bilancio e determinazione del saldo dell'esercizio

Le relazioni consolidate sull'esecuzione del bilancio sono compilate alla chiusura di ciascun esercizio. In base ad esse viene calcolato il saldo dell'esercizio, che è iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo tramite un bilancio rettificativo.

8.   RENDICONTO

I conti di un dato esercizio sono trasmessi, entro e non oltre il 31 marzo dell'esercizio successivo, al Parlamento, al Consiglio e alla Corte dei conti; tali conti sono presentati sotto forma di stati finanziari e di una relazione sull'esecuzione del bilancio, corredati della relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria.

9.   CONTROLLO ESTERNO

Dall'esercizio 1977, il controllo esterno sul bilancio viene espletato dalla Corte dei conti delle Comunità europee (8). La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e di tutte le spese del bilancio. La Corte presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione concernente l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle operazioni su cui si basano tali conti. La Corte controlla anche la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria. I controlli possono essere svolti prima della chiusura dei conti dell'esercizio finanziario in causa; i controlli hanno luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessità, in loco, presso le istituzioni delle Comunità, negli Stati membri e nei paesi terzi. La Corte dei conti redige una relazione annuale su ciascun esercizio e può inoltre presentare, in qualsiasi momento, le sue osservazioni su problemi particolari e formulare pareri su richiesta di qualsiasi istituzione della Comunità.

10.   DISCARICO E «FOLLOW UP»

Dal 1977, si applicano le seguenti disposizioni (9): entro il 30 aprile del secondo anno successivo all'esercizio in causa, il Parlamento, su raccomandazione del Consiglio, dà atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio. A tale scopo, il Consiglio e il Parlamento esaminano i conti presentati dalla Commissione, la relazione annuale e le relazioni speciali della Corte dei conti. Le istituzioni devono adottare tutte le misure opportune per dar seguito alle osservazioni contenute nelle decisioni di discarico e riferire in merito alle misure prese.

NOTE ESPLICATIVE

FONTI DEI DATI FINANZIARI

I dati finanziari riportati nel presente allegato sono desunti dai conti annuali delle Comunità europee (10) nonché da vari altri consuntivi finanziari forniti dalla Commissione. La ripartizione geografica è stata stabilita in base ai codici di ciascun paese del sistema d'informazione contabile della Commissione (ABAC). Come sottolineato dalla Commissione — indipendentemente dal fatto che si tratti di entrate oppure di spese — tutti i dati ripartiti per Stato membro sono il risultato di operazioni aritmetiche che danno un quadro incompleto dei vantaggi che ciascuno Stato membro trae dall'Unione. Tali dati devono dunque essere interpretati con prudenza.

UNITÀ MONETARIA

Tutti i dati finanziari sono espressi in milioni di euro. I totali rappresentano l'arrotondamento del valore esatto e, pertanto, non corrispondono necessariamente alla somma degli arrotondamenti.

ABBREVIAZIONI E SIMBOLI

AELS

Associazione europea di libero scambio

AT

Austria

BE

Belgio

CE

Comunità europea (europee)

CEE

Comunità economica europea

CEEA o Euratom

Comunità europea dell'energia atomica

CY

Cipro

CZ

Repubblica ceca

DE

Germania

DK

Danimarca

EE

Estonia

EL

Grecia

ES

Spagna

FI

Finlandia

FR

Francia

G

Grafico a cui si fa riferimento in altri grafici (ad esempio: G III)

GU

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

HU

Ungheria

IE

Irlanda

IT

Italia

LT

Lituania

LU

Lussemburgo

LV

Lettonia

MT

Malta

NL

Paesi Bassi

PL

Polonia

PT

Portogallo

REGFIN

Regolamento finanziario del 25 giugno 2002

RNL

Reddito nazionale lordo

S

Sezione del bilancio

SD

Stanziamenti dissociati

SI

Stanziamenti di impegno

SND

Stanziamenti non dissociati

SP

Stanziamenti di pagamento

SPI

Stanziamenti per impegni

SPP

Stanziamenti per pagamenti

SE

Svezia

SI

Slovenia

SK

Slovacchia

T

Titolo del bilancio

UE

Unione europea

UE 25

Totale per i 25 Stati membri dell'Unione europea

UK

Regno Unito

0,0

Dati compresi fra zero e 0,05

Mancanza di dati

GRAFICI

BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2005 ED ESECUZIONE DEL BILANCIO NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2005

G I

Bilancio 2005 — Previsioni di entrata e stanziamenti per pagamenti definitivi

G II

Bilancio 2005 — Stanziamenti per impegni

G III

Stanziamenti per impegni disponibili nel 2005 e loro utilizzo

G IV

Stanziamenti per pagamenti disponibili nel 2005 e loro utilizzo

G V

Risorse proprie nel 2005, per Stato membro

G VI

Pagamenti effettuati nel 2005, in ciascuno Stato membro

DATI STORICI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DEL BILANCIO (2001-2005)

G VII

Evoluzione ed utilizzo degli stanziamenti per pagamenti nel periodo 2001-2005, per rubrica delle prospettive finanziarie


(1)  Trattato di Roma (25 marzo 1957): trattato che istituisce la Comunità economica europea (CEE).

(2)  Trattato di Roma (25 marzo 1957): trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom).

(3)  Principalmente il regolamento finanziario (REGFIN) del 25 giugno 2002 (GU L 248 del 16.9.2002).

(4)  Principali atti giuridici in materia di risorse proprie: decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000 (GU L 253 del 7.10.2000); regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000 (GU L 130 del 31.5.2000); regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989 (GU L 155 del 7.6.1989); sesta direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977 — Sistema comune di IVA: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977); direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione dell'RNL (GU L 49 del 21.2.1989); regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 181 del 19.7.2003).

(5)  È importante tener presente la differenza fra «stanziamenti per impegni» e «stanziamenti d'impegno», e fra «stanziamenti per pagamenti» e «stanziamenti di pagamento». I due termini «stanziamenti d'impegno» e «stanziamenti di pagamento» vengono usati esclusivamente nel contesto degli stanziamenti dissociati.

(6)  Cfr. articolo 274 del trattato CE, articolo 179 del trattato Euratom e articolo 50 del REGFIN.

(7)  Cfr. articoli da 69 a 74 del REGFIN e regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.

(8)  Cfr. articoli 246, 247 e 248 del trattato CE, articoli 160 A, 160 B e 160 C del trattato Euratom e articoli da 139 a 147 del REGFIN.

(9)  Cfr. articolo 276 del trattato CE e articolo 180 ter del trattato Euratom.

(10)  Per l'esercizio 2005: conti annuali definitivi delle Comunità europee [SEC(2006) 915 e SEC(2006) 916].

ALLEGATO II

Relazioni e pareri adottati dalla Corte dei conti a partire dal 2001

In conformità delle disposizioni dei trattati, la Corte dei conti ha l'obbligo di redigere una relazione annuale. A norma dei trattati e di altri regolamenti in vigore, essa deve altresì stendere relazioni annuali specifiche su taluni organismi e attività comunitarie. I trattati conferiscono inoltre alla Corte il potere di presentare osservazioni su questioni particolari e di formulare pareri su richiesta di una delle istituzioni. Il seguente elenco riporta le relazioni e i pareri adottati dalla Corte a partire dal 2001.

Titolo

Pubblicazione

Relazioni annuali e dichiarazioni di affidabilità

24a relazione annuale sull'esercizio finanziario 2000:

Relazione e dichiarazione di affidabilità sulle attività di pertinenza del bilancio generale

Relazione e dichiarazione di affidabilità sulle attività del 6°, 7° e 8° FES

GU C 359 del 15.12.2001, GU C 92 del 17.4.2002 e GU C 36 del 15.2.2003

25a relazione annuale sull'esercizio finanziario 2001:

Relazione e dichiarazione di affidabilità sulle attività di pertinenza del bilancio generale

Relazione e dichiarazione di affidabilità sulle attività del 6°, 7° e 8° FES

GU C 295 del 28.11.2002

26a relazione annuale sull'esercizio finanziario 2002:

Relazione e dichiarazione di affidabilità sulle attività di pertinenza del bilancio generale

Relazione e dichiarazione di affidabilità sulle attività del 6°, 7° e 8° FES

GU C 286 del 28.11.2003

27a relazione annuale sull'esercizio finanziario 2003:

Relazione e dichiarazione di affidabilità sulle attività di pertinenza del bilancio generale

Relazione e dichiarazione di affidabilità sulle attività del 6°, 7°, 8° e 9° FES

GU C 293 del 30.11.2004

28a relazione annuale sull'esercizio finanziario 2004:

Relazione e dichiarazione di affidabilità sull'esecuzione del bilancio

Relazione e dichiarazione di affidabilità sulle attività del 6°, 7°, 8° e 9° FES

GU C 301 del 30.11.2005

29a relazione annuale sull'esercizio finanziario 2005:

Relazione e dichiarazione di affidabilità sull'esecuzione del bilancio

Relazione e dichiarazione di affidabilità sulle attività del 6°, 7°, 8° e 9° FES

Pubblicata nella presente GU

Relazioni speciali

Risorse proprie

 

Politica agricola comune

Relazione speciale n. 4/2001 sul controllo del FEAOG, sezione Garanzia — L'attuazione del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC)

GU C 214 del 31.7.2001

Relazione speciale n. 6/2001 sulle quote latte

GU C 305 del 30.10.2001

Relazione speciale n. 7/2001 sulle restituzioni all'esportazione — Destinazione e commercializzazione

GU C 314 dell'8.11.2001

Relazione speciale n. 8/2001 sulle restituzioni alla produzione della fecola di patate e degli amidi di cereali e sugli aiuti alla fecola di patate

GU C 294 del 19.10.2001

Relazione speciale n. 14/2001 sul seguito dato alla relazione speciale della Corte n. 19/98 sulla BSE

GU C 324 del 20.11.2001

Relazione speciale n. 5/2002 sui regimi di premio all'estensificazione e di pagamento per l'estensivizzazione nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine

GU C 290 del 25.11.2002

Relazione speciale n. 6/2002 sull'audit della gestione, da parte della Commissione, del regime di sostegno comunitario a favore dei semi oleosi

GU C 254 del 22.10.2002

Relazione speciale n. 7/2002 sulla sana gestione finanziaria dell’organizzazione comune dei mercati nel settore delle banane

GU C 294 del 28.11.2002

Relazione speciale n. 1/2003 riguardante il prefinanziamento delle restituzioni all'esportazione

GU C 98 del 24.4.2003

Relazione speciale n. 4/2003 sullo sviluppo rurale: il sostegno alle zone svantaggiate

GU C 151 del 27.6.2003

Relazione speciale n. 9/2003 sul sistema di fissazione dei tassi delle sovvenzioni all'esportazione di prodotti agricoli (restituzioni all'esportazione)

GU C 211 del 5.9.2003

Relazione speciale n. 12/2003 sulla sana gestione finanziaria dell'organizzazione comune dei mercati (OCM) nel settore dei foraggi essiccati

GU C 298 del 9.12.2003

Relazione speciale n. 13/2003 sull'aiuto alla produzione di cotone

GU C 298 del 9.12.2003

Relazione speciale n. 14/2003 sulla valutazione del reddito agricolo da parte della Commissione [articolo 33, paragrafo 1, lettera b), del trattato CE]

GU C 45 del 20.2.2004

Relazione speciale n. 3/2004 sul recupero dei pagamenti irregolari a titolo della politica agricola comune

GU C 269 del 4.11.2004

Relazione speciale n. 6/2004: l'attuazione del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini (SIRB) nell'Unione europea

GU C 29 del 4.2.2005

Relazione speciale n. 7/2004 sull'organizzazione comune dei mercati (OCM) nel settore del tabacco greggio

GU C 41 del 17.2.2005

Relazione speciale n. 8/2004 sulla gestione e la supervisione, da parte della Commissione, delle misure di lotta e delle spese relative all'afta epizootica

GU C 54 del 3.3.2005

Relazione speciale n. 9/2004 sulle misure forestali nell'ambito della politica di sviluppo rurale

GU C 67 del 18.3.2005

Relazione speciale n. 3/2005 sullo sviluppo rurale: la verifica della spesa agroambientale

GU C 279 dell'11.11.2005

Relazione speciale n. 7/2006 — Gli investimenti nello sviluppo rurale rispondono efficacemente ai problemi delle zone rurali?

Pubblicazione in corso

Relazione speciale n. 8/2006 — Coltivare il successo? L'efficacia del sostegno dell'Unione europea ai programmi operativi a favore dei produttori ortofrutticoli

Pubblicazione in corso

Azioni strutturali

Relazione speciale n. 1/2001 sull'iniziativa comunitaria URBAN

GU C 124 del 25.4.2001

Relazione speciale n. 10/2001 sul controllo finanziario dei Fondi strutturali, regolamenti (CE) n. 2064/97 e (CE) n. 1681/94 della Commissione

GU C 314 dell'8.11.2001

Relazione speciale n. 12/2001 sul alcuni interventi strutturali a favore dell'occupazione: impatto degli aiuti del FESR sull'occupazione e misure dell'FSE contro la disoccupazione di lunga durata

GU C 334 del 28.11.2001

Relazione speciale n. 3/2002 sull'iniziativa comunitaria Occupazione — Integra

GU C 263 del 29.10.2002

Relazione speciale n. 4/2002 sulle azioni locali per l'occupazione

GU C 263 del 29.10.2002

Relazione speciale n. 7/2003 relativa all'attuazione della programmazione degli interventi del periodo 2000-2006 nel quadro dei Fondi strutturali

GU C 174 del 23.7.2003

Relazione speciale n. 4/2004 sulla programmazione dell'Iniziativa comunitaria di cooperazione transeuropea Interreg III

GU C 303 del 7.12.2004

Relazione speciale n. 1/2006 sul contributo del Fondo sociale europeo alla lotta contro l’abbandono precoce degli studi

GU C 99 del 26.4.2006

Relazione speciale n. 10/2006 sulle valutazioni ex post dei programmi relativi agli obiettivi 1 e 3 nel periodo 1994-1999 (Fondi strutturali)

Pubblicazione in corso

Politiche interne

Relazione speciale n. 9/2001 sul programma «Formazione e mobilità dei ricercatori»

GU C 349 del 10.12.2001

Relazione speciale n. 2/2002 relativa ai programmi d’azione comunitaria Socrate e Gioventù per l’Europa

GU C 136 del 7.6.2002

Relazione speciale n. 11/2003 sullo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE)

GU C 292 del 2.12.2003

Relazione speciale n. 1/2004 sulla gestione delle azioni indirette di RST nell'ambito del quinto programma quadro (5° PQ) in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (1998-2002)

GU C 99 del 23.4.2004

Relazione speciale n. 6/2005 sulla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T)

GU C 94 del 21.4.2006

Azioni esterne

Relazione speciale n. 2/2001 sulla gestione dell'aiuto umanitario di emergenza a favore delle vittime della crisi del Kosovo (ECHO)

GU C 168 del 12.6.2001 e GU C 159 del 3.7.2002

Relazione speciale n. 3/2001 sulla gestione degli accordi internazionali di pesca da parte della Commissione

GU C 210 del 27.7.2001

Relazione speciale n. 5/2001 relativa ai fondi di contropartita del sostegno all'adeguamento strutturale destinato ad aiuti di bilancio (settimo e ottavo FES)

GU C 257 del 14.9.2001

Relazione speciale n. 11/2001 sul programma TACIS di cooperazione transfrontaliera

GU C 329 del 23.11.2001

Relazione speciale n. 13/2001 sulla politica estera e di sicurezza comune (PESC)

GU C 338 del 30.11.2001

Relazione speciale n. 1/2002 concernente l’assistenza macrofinanziaria (AMF) ai paesi terzi e lo strumento per l’adeguamento strutturale (SAF) nei paesi del Mediterraneo

GU C 121 del 23.5.2002

Relazione speciale n. 2/2003 sull'attuazione della politica di sicurezza alimentare nei paesi in via di sviluppo finanziata dal bilancio generale dell'Unione europea

GU C 93 del 17.4.2003

Relazione speciale n. 8/2003 sull’esecuzione dei lavori di infrastruttura finanziati dal FES

GU C 181 del 31.7.2003

Relazione speciale n. 10/2003 sull'efficacia della gestione, da parte della Commissione, dell'aiuto allo sviluppo fornito all'India, in termini di orientamento degli interventi a favore delle categorie più povere e di ottenimento di benefici duraturi

GU C 211 del 5.9.2003

Relazione speciale n. 15/2003 sull'audit dei programmi di microprogetti finanziati dal FES

GU C 63 dell'11.3.2004

Relazione speciale n. 10/2004 sulla deconcentrazione, a favore delle delegazioni della Commissione, della gestione degli aiuti esterni comunitari

GU C 72 del 22.3.2005

Relazione speciale n. 2/2005 sugli aiuti al bilancio a titolo del FES a favore dei paesi ACP: la gestione del piano «riforma delle finanze pubbliche» da parte della Commissione

GU C 249 del 7.10.2005

Relazione speciale n. 4/2005 sulla gestione, da parte della Commissione, della cooperazione economica in Asia

GU C 260 del 19.10.2005

Relazione speciale n. 2/2006 sui risultati dei progetti finanziati nel quadro del programma TACIS nella Federazione russa

GU C 119 del 19.5.2006

Relazione speciale n. 3/2006 concernente l’aiuto umanitario della Commissione europea in risposta allo tsunami

GU C 170 del 21.7.2006

Relazione speciale n. 5/2006 sul programma MEDA

GU C 200 del 24.8.2006

Relazione speciale n. 6/2006 sugli aspetti ambientali della cooperazione allo sviluppo della Commissione

GU C 235 del 29.9.2006

Strategia di preadesione

Relazione speciale n. 5/2003 concernente il finanziamento attraverso Phare e ISPA di progetti ambientali nei paesi candidati all'adesione, corredata delle risposte della Commissione

GU C 167 del 17.7.2003

Relazione speciale n. 6/2003 sul gemellaggio, quale principale strumento di supporto al potenziamento delle istituzioni nei paesi candidati

GU C 167 del 17.7.2003

Relazione speciale n. 2/2004 relativa all’assistenza di preadesione — Sapard è stato gestito in modo adeguato?

GU C 295 del 30.11.2004

Relazione speciale n. 5/2004 sull’assistenza Phare per preparare i paesi candidati alla gestione dei Fondi strutturali

GU C 15 del 20.1.2005

Relazione speciale n. 4/2006 concernente i progetti d’investimento Phare in Bulgaria e Romania

GU C 174 del 26.7.2006

Spese amministrative

Relazione speciale n. 3/2003 sul regime della pensione d'invalidità delle istituzioni europee

GU C 109 del 7.5.2003

Relazione speciale n. 1/2005 sulla gestione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

GU C 202 del 18.8.2005

Relazione speciale n. 5/2005 sulle spese per l'interpretazione sostenute dal Parlamento, dalla Commissione e dal Consiglio

GU C 291 del 23.11.2005

Relazione speciale n. 9/2006 sulle spese per la traduzione sostenute dal Parlamento, dalla Commissione e dal Consiglio

Pubblicazione in corso

Strumenti finanziari e attività bancarie

 

Relazioni annuali specifiche

Rendiconto finanziario della CECA

Relazione sul rendiconto finanziario della CECA al 31 dicembre 2000

GU C 185 del 30.6.2001 e GU C 363 del 19.12.2001

Relazione sul rendiconto finanziario della CECA al 31 dicembre 2001

GU C 158 del 3.7.2002

Relazione sul rendiconto finanziario della CECA al 23 luglio 2002

GU C 127 del 29.5.2003

Relazione annuale sulla CECA

Relazione sulla CECA relativa all'esercizio 2000

GU C 366 del 20.12.2001

Relazione annuale e dichiarazione di affidabilità relativa alla CECA per l'esercizio 2001

GU C 302 del 5.12.2002

Relazione annuale e dichiarazione di affidabilità relativa alla CECA per l'esercizio chiuso al 23 luglio 2002

GU C 224 del 19.9.2003

Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom

Relazione sul rendiconto finanziario dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2000

Non pubblicata nella GU

Relazione sui rendiconti finanziari dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom relativi all'esercizio 2001

Non pubblicata nella GU

Relazione sui rendiconti finanziari dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom relativi all'esercizio 2002

Non pubblicata nella GU

Relazione sui conti annuali dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom relativi all'esercizio 2003

Non pubblicata nella GU

Relazione sui conti annuali dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom relativi all'esercizio 2004

Non pubblicata nella GU

Relazione sui conti annuali dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom relativi all'esercizio 2005

Non pubblicata nella GU

Joint European Torus (JET)

Relazione sul rendiconto finanziario dell'Impresa comune Joint European Torus (JET) per l'esercizio 2000

Non pubblicata nella GU

Relazione sul rendiconto (finale) dell'Impresa comune Joint European Torus (JET) per l'esercizio 2001

Non pubblicata nella GU

Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound, Dublino)

Relazione sul rendiconto finanziario e sulla gestione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2000

GU C 372 del 28.12.2001

Relazione sui rendiconti finanziari della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro relativi all'esercizio 2001

GU C 326 del 27.12.2002

Relazione sui rendiconti finanziari della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro relativi all'esercizio 2002

GU C 319 del 30.12.2003

Relazione sui conti annuali della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro relativi all'esercizio 2003

GU C 324 del 30.12.2004

Relazione sui conti annuali della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro relativi all'esercizio 2004

GU C 332 del 28.12.2005

Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop, Salonicco)

Relazione sul rendiconto finanziario del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2000

GU C 372 del 28.12.2001

Relazione sui rendiconti finanziari del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale relativi all'esercizio 2001

GU C 326 del 27.12.2002

Relazione sui rendiconti finanziari del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale relativi all'esercizio 2002

GU C 319 del 30.12.2003

Relazione sui conti annuali del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale relativi all'esercizio 2003

GU C 324 del 30.12.2004

Relazione sui conti annuali del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale relativi all'esercizio 2004

GU C 332 del 28.12.2005

Scuole europee

Relazione sul rendiconto finanziario delle Scuole europee per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2000

Non pubblicata nella GU

Relazione sui rendiconti finanziari delle Scuole europee relativi all'esercizio 2001

Non pubblicata nella GU

Relazione sui rendiconti finanziari delle Scuole europee relativi all'esercizio 2002

Non pubblicata nella GU

Relazione sui conti annuali delle Scuole europee relativi all'esercizio 2003

Non pubblicata nella GU

Relazione sui conti annuali delle Scuole europee relativi all'esercizio 2004

Non pubblicata nella GU

Banca centrale europea (BCE, Francoforte)

Relazione sul controllo dell'efficienza della gestione della Banca centrale europea per l'esercizio finanziario 2000

GU C 341 del 4.12.2001

Relazione sull'audit dell'efficienza operativa della gestione della Banca centrale europea per l'esercizio finanziario 2001

GU C 259 del 25.10.2002

Relazione sull'audit dell'efficienza operativa della gestione della Banca centrale europea per l'esercizio finanziario 2002

GU C 45 del 20.2.2004

Relazione sull'audit dell'efficienza operativa della gestione della Banca centrale europea per l'esercizio finanziario 2003

GU C 286 del 23.11.2004

Relazione sull'audit dell'efficienza operativa della gestione della Banca centrale europea per l'esercizio finanziario 2004

GU C 119 del 19.5.2006

Gestione dei contratti «Schengen»

Relazione annuale specifica sul rendiconto finanziario relativo alla gestione, da parte del segretario generale/alto rappresentante del Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi all’installazione ed al funzionamento dell' «Help Desk Server» dell’unità di gestione e della rete Sirene fase II («contratti Schengen»), per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2000

Non pubblicata nella GU

Relazione annuale specifica sui rendiconti finanziari relativi alla gestione, da parte del segretario generale/alto rappresentante del Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi all’installazione ed al funzionamento dell' «Help Desk Server» dell’unità di gestione e della rete Sirene fase II («contratti Schengen»), per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2001

Non pubblicata nella GU

Relazione annuale specifica sui rendiconti finanziari relativi ai «contratti Schengen» per l'esercizio 2002

Non pubblicata nella GU

Gestione dei contratti «Sisnet»

Relazione annuale specifica sul rendiconto finanziario relativo alla gestione, da parte del segretario generale aggiunto del Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi all’installazione ed al funzionamento dell’infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen («Sisnet»), per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2000

Non pubblicata nella GU

Relazione sui rendiconti finanziari relativi alla gestione, da parte del segretario generale aggiunto del Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi all’installazione ed al funzionamento dell’infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen («Sisnet»), per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2001

Non pubblicata nella GU

Relazione annuale specifica sui rendiconti finanziari relativi a «Sisnet» per l'esercizio 2002

Non pubblicata nella GU

Relazione annuale specifica sui rendiconti finanziari relativi a «Sisnet» per l'esercizio 2003

Non pubblicata nella GU

Relazione annuale specifica sui rendiconti finanziari relativi a «Sisnet» per l'esercizio 2004

Non pubblicata nella GU

Relazione annuale specifica sui rendiconti finanziari relativi a «Sisnet» per l'esercizio 2005

Non pubblicata nella GU

Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV, Angers)

Relazione sul rendiconto finanziario dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2000

GU C 372 del 28.12.2001

Relazione sui rendiconti finanziari dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali relativi all'esercizio 2001

GU C 326 del 27.12.2002

Relazione sui rendiconti finanziari dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali relativi all'esercizio 2002

GU C 319 del 30.12.2003

Relazione sui conti annuali dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali relativi all'esercizio 2003

GU C 324 del 30.12.2004

Relazione sui conti annuali dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali relativi all'esercizio 2004

GU C 332 del 28.12.2005

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI, Alicante)

Relazione sul rendiconto finanziario dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno relativo all’esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2000

GU C 372 del 28.12.2001

Relazione sui rendiconti finanziari dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno relativi all’esercizio 2001

GU C 326 del 27.12.2002

Relazione sui rendiconti finanziari dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno relativi all’esercizio 2002

GU C 319 del 30.12.2003

Relazione sui conti annuali dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno relativi all’esercizio 2003

GU C 324 del 30.12.2004

Relazione sui conti annuali dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno relativi all’esercizio 2004

GU C 332 del 28.12.2005

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (AESST, Bilbao)

Relazione sul rendiconto finanziario dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2000

GU C 372 del 28.12.2001

Relazione sui rendiconti finanziari dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro relativi all'esercizio 2001

GU C 326 del 27.12.2002

Relazione sui rendiconti finanziari dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro relativi all'esercizio 2002

GU C 319 del 30.12.2003

Relazione sui conti annuali dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro relativi all'esercizio 2003

GU C 324 del 30.12.2004

Relazione sui conti annuali dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro relativi all'esercizio 2004

GU C 332 del 28.12.2005

Agenzia europea dell'ambiente (AEA, Copenaghen)

Relazione sul rendiconto finanziario dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2000

GU C 372 del 28.12.2001

Relazione sui rendiconti finanziari dell'Agenzia europea dell'ambiente relativi all'esercizio 2001

GU C 326 del 27.12.2002

Relazione sui rendiconti finanziari dell'Agenzia europea dell'ambiente relativi all'esercizio 2002

GU C 319 del 30.12.2003

Relazione sui conti annuali dell'Agenzia europea dell'ambiente relativi all'esercizio 2003

GU C 324 del 30.12.2004

Relazione sui conti annuali dell'Agenzia europea dell'ambiente relativi all'esercizio 2004

GU C 332 del 28.12.2005

Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT, Lisbona)

Relazione sul rendiconto finanziario dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze relativo all’esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2000

GU C 372 del 28.12.2001

Relazione sui rendiconti finanziari dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze relativi all’esercizio 2001

GU C 326 del 27.12.2002

Relazione sui rendiconti finanziari dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze relativi all’esercizio 2002

GU C 319 del 30.12.2003

Relazione sui conti annuali dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze relativi all’esercizio 2003

GU C 324 del 30.12.2004

Relazione sui conti annuali dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze relativi all’esercizio 2004

GU C 332 del 28.12.2005

Agenzia europea di valutazione dei medicinali (EMEA, Londra)

Relazione sul rendiconto finanziario dell’Agenzia europea di valutazione dei medicinali per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2000

GU C 372 del 28.12.2001

Relazione sui rendiconti finanziari dell’Agenzia europea di valutazione dei medicinali relativi all'esercizio 2001

GU C 326 del 27.12.2002

Relazione sui rendiconti finanziari dell’Agenzia europea di valutazione dei medicinali relativi all'esercizio 2002

GU C 319 del 30.12.2003

Relazione sui conti annuali dell’Agenzia europea di valutazione dei medicinali relativi all'esercizio 2003

GU C 324 del 30.12.2004

Relazione sui conti annuali dell’Agenzia europea di valutazione dei medicinali relativi all'esercizio 2004

GU C 332 del 28.12.2005

Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CDT, Lussemburgo)

Relazione sul rendiconto finanziario del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2000

GU C 372 del 28.12.2001

Relazione sui rendiconti finanziari del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2001

GU C 326 del 27.12.2002

Relazione sui rendiconti finanziari del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2002

GU C 319 del 30.12.2003

Relazione sui conti annuali del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2003

GU C 324 del 30.12.2004

Relazione sui conti annuali del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2004

GU C 332 del 28.12.2005

Fondazione europea per la formazione professionale (ETF, Torino)

Relazione sul rendiconto finanziario della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2000

GU C 372 del 28.12.2001

Relazione sui rendiconti finanziari della Fondazione europea per la formazione professionale relativi all'esercizio 2001

GU C 326 del 27.12.2002

Relazione sui rendiconti finanziari della Fondazione europea per la formazione professionale relativi all'esercizio 2002

GU C 319 del 30.12.2003

Relazione sui conti annuali della Fondazione europea per la formazione professionale relativi all'esercizio 2003

GU C 324 del 30.12.2004

Relazione sui conti annuali della Fondazione europea per la formazione professionale relativi all'esercizio 2004

GU C 332 del 28.12.2005

Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (EUMC, Vienna)

Relazione sul rendiconto finanziario dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2000

GU C 372 del 28.12.2001

Relazione sui rendiconti finanziari dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia relativi all'esercizio 2001

GU C 326 del 27.12.2002

Relazione sui rendiconti finanziari dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia relativi all'esercizio 2002

GU C 319 del 30.12.2003

Relazione sui conti annuali dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia relativi all'esercizio 2003

GU C 324 del 30.12.2004

Relazione sui conti annuali dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia relativi all'esercizio 2004

GU C 332 del 28.12.2005

Agenzia europea per la ricostruzione (AER, Salonicco)

Relazione sui conti finanziari dell'Agenzia europea per la ricostruzione e l'attuazione dell'aiuto al Kosovo per l'esercizio 2000

GU C 355 del 13.12.2001

Relazione sui rendiconti finanziari dell'Agenzia europea per la ricostruzione relativi all'esercizio 2001

GU C 326 del 27.12.2002

Relazione sui rendiconti finanziari dell'Agenzia europea per la ricostruzione relativi all'esercizio 2002

GU C 319 del 30.12.2003

Relazione sui rendiconti finanziari dell'Agenzia europea per la ricostruzione relativi all'esercizio 2003

GU C 41 del 17.2.2005

Relazione sui rendiconti finanziari dell'Agenzia europea per la ricostruzione relativi all'esercizio 2004

GU C 332 del 28.12.2005

Agenzia europea per la sicurezza marittima (AESM, Lisbona)

Relazione sui conti annuali dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima relativi all'esercizio 2003

GU C 324 del 30.12.2004

Relazione sui conti annuali dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima relativi all'esercizio 2004

GU C 332 del 28.12.2005

Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA, Colonia)

Relazione sui conti annuali dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea relativi all'esercizio 2003

GU C 324 del 30.12.2004

Relazione sui conti annuali dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea relativi all'esercizio 2004

GU C 332 del 28.12.2005

Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA, Parma)

Relazione sui conti annuali dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare relativi all'esercizio 2003

GU C 324 del 30.12.2004

Relazione sui conti annuali dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare relativi all'esercizio 2004

GU C 332 del 28.12.2005

Eurojust

Relazione sui rendiconti finanziari di Eurojust relativi all'esercizio 2002

GU C 319 del 30.12.2003

Relazione sui conti annuali di Eurojust relativi all'esercizio 2003

GU C 324 del 30.12.2004

Relazione sui conti annuali di Eurojust relativi all'esercizio 2004

GU C 332 del 28.12.2005

Convenzione

Relazione sui conti compilati dal Segretario generale della Convenzione sul futuro dell'Unione europea (21 febbraio — 31 dicembre 2002)

GU C 122 del 22.5.2003

Relazione sui rendiconti finanziari compilati dal Segretario generale della Convenzione sul futuro dell'Unione europea relativi all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2003

GU C 157 del 14.6.2004

Impresa comune Galileo

Relazione sui conti dell'impresa comune Galileo per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2003

Non pubblicata nella GU

Relazione sui conti dell'impresa comune Galileo per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2004

Non pubblicata nella GU

Pareri

Parere n. 1/2001 su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune nonché diversi altri regolamenti riguardanti la politica agricola comune

GU C 55 del 21.2.2001

Parere n. 2/2001 su una proposta di regolamento del Consiglio recante il regolamento finanziario relativo al bilancio generale delle Comunità europee

GU C 162 del 5.6.2001

Parere n. 3/2001 su una proposta di regolamento del Consiglio che istituisce, in occasione della riforma della Commissione, misure particolari relative alla cessazione definitiva dal servizio di funzionari della Commissione delle Comunità europee

GU C 162 del 5.6.2001

Parere n. 4/2001 su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità (oggetto: imposizione a carico dei beneficiari dell'indennità di cessazione definitiva dal servizio)

GU C 162 del 5.6.2001

Parere n. 5/2001 su una proposta di modifica del regolamento finanziario dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI, Alicante)

Non pubblicato nella GU

Parere n. 6/2001 su un progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento n. 3418/93 della Commissione, del 9 dicembre 1993, che stabilisce le modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977

Non pubblicato nella GU

Parere n. 7/2001 su una proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità

Non pubblicato nella GU

Parere n. 8/2001 su una proposta di regolamento del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari

GU C 345 del 6.12.2001

Parere n. 9/2001 su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela penale degli interessi finanziari della Comunità [2001/0115 (COD) — COM(2001) 272 def.]

GU C 14 del 17.1.2002

Parere n. 1/2002 su una proposta di modifica del regolamento finanziario dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI, Alicante)

Non pubblicato nella GU

Parere n. 2/2002 su una proposta modificata di regolamento del Consiglio recante il regolamento finanziario relativo al bilancio generale delle Comunità europee

GU C 92 del 17.4.2002

Parere n. 3/2002 su una proposta di regolamento finanziario applicabile al bilancio dell'Eurojust

Non pubblicato nella GU

Parere n. 4/2002 su una proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità

GU C 225 del 20.9.2002

Parere n. 5/2002 su una proposta modificata di un regolamento del Consiglio che istituisce, in occasione della riforma della Commissione, misure particolari relative alla cessazione definitiva dal servizio di funzionari della Commissione delle Comunità europee

GU C 236 dell'1.10.2002

Parere n. 6/2002 su una proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure particolari riguardanti la cessazione definitiva dal servizio di funzionari del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea

GU C 236 dell'1.10.2002

Parere n. 7/2002 su una proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure particolari riguardanti la cessazione definitiva dal servizio di funzionari e agenti temporanei dei gruppi politici del Parlamento europeo

GU C 236 dell'1.10.2002

Parere n. 8/2002 su una proposta di modifica del regolamento finanziario relativo al bilancio dell'Agenzia europea per la ricostruzione

Non pubblicato nella GU

Parere n. 9/2002 sul finanziamento della politica agricola comune

GU C 285 del 21.11.2002

Parere n. 10/2002 su una proposta della Commissione intesa a modificare gli atti costitutivi degli organismi comunitari a seguito dell'adozione del nuovo regolamento finanziario

GU C 285 del 21.11.2002

Parere n. 11/2002 su una proposta di regolamento della Commissione che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio sul regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

GU C 12 del 17.1.2003

Parere n. 12/2002 su una proposta di regolamento del Consiglio recante il regolamento finanziario applicabile al nono Fondo europeo di sviluppo in virtù dell'accordo di partenariato ACP — CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000

GU C 12 del 17.1.2003

Parere n. 13/2002 su un progetto di regolamento (CE) della Commissione recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

GU C 12 del 17.1.2003

Parere n. 14/2002 su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee

GU C 21 del 28.1.2003

Parere n. 1/2003 su una proposta di regolamento del comitato del bilancio dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) che definisce le disposizioni finanziarie applicabili all’Ufficio («regolamento finanziario»)

Non pubblicato nella GU

Parere n. 2/2003 su una proposta di regolamento del consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali che definisce le disposizioni finanziarie applicabili all’Ufficio («regolamento finanziario»)

Non pubblicato nella GU

Parere n. 3/2003 sul progetto di regolamento finanziario dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare

Non pubblicato nella GU

Parere n. 4/2003 su un progetto di regolamento finanziario applicabile al Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea

Non pubblicato nella GU

Parere n. 5/2003 su una proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure particolari e temporanee per l'assunzione di funzionari delle Comunità europee in occasione dell'adesione di Cipro, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca e della Slovenia

GU C 224 del 19.9.2003

Parere n. 6/2003 su un progetto di regolamento finanziario dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali

Non pubblicato nella GU

Parere n. 7/2003 su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 recante applicazione della decisione 2000/597/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità

GU C 318 del 30.12.2003

Parere n. 8/2003 su una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità

GU C 318 del 30.12.2003

Parere n. 9/2003 della Corte dei conti delle Comunità europee su un progetto di regolamento della Commissione recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari

GU C 19 del 23.1.2004

Parere n. 10/2003 della Corte dei conti delle Comunità europee su una proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne

GU C 19 del 23.1.2004

Parere n. 1/2004 della Corte dei conti delle Comunità europee su una proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità

GU C 75 del 24.3.2004

Parere n. 2/2004 della Corte dei conti delle Comunità europee sul modello di audit unico (single audit) (e proposta concernente un quadro di controllo interno comunitario)

GU C 107 del 30.4.2004

Parere n. 1/2005 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune

GU C 121 del 20.5.2005

Parere n. 2/2005 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione

GU C 121 del 20.5.2005

Parere n. 3/2005 sul progetto di regolamento (CE) della Commissione che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

GU C 124 del 23.5.2005

Parere n. 4/2005 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee e sulla proposta di regolamento del Consiglio che definisce le misure di esecuzione della correzione degli squilibri di bilancio in conformità degli articoli 4 e 5 della decisione del Consiglio del (…) relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee

GU C 167 del 7.7.2005

Parere n. 5/2005 sul progetto di modifica del regolamento finanziario dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali adottato dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio il 16 settembre 2004

Non pubblicato nella GU

Parere n. 6/2005 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1073/1999 ed (Euratom) n. 1074/1999 relativi alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)

GU C 202 del 18.8.2005

Parere n. 7/2005 su un progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1653/2004 concernente i posti di contabile delle agenzie esecutive

GU C 249 del 7.10.2005

Parere n. 8/2005 su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla reciproca assistenza amministrativa per la tutela degli interessi finanziari della Comunità contro la frode e ogni altra attività illecita

GU C 313 del 9.12.2005

Parere n. 9/2005 su una proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 che istituisce un Fondo di garanzia per le azioni esterne [COM(2005) 130 def.]

GU C 313 del 9.12.2005

Parere n. 10/2005 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

GU C 13 del 18.1.2006

Parere n. 11/2005 sul progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

GU C 13 del 18.1.2006

Parere n. 1/2006 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013)

GU C 203 del 25.8.2006

Parere n. 2/2006 su una proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee

GU C 203 del 25.8.2006

Parere n. 3/2006 su una proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure particolari e temporanee per l'assunzione di funzionari delle Comunità europee in occasione dell'adesione della Bulgaria e della Romania

Non pubblicato nella GU

Parere n. 4/2006 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

Non pubblicato nella GU