ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 260

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49o anno
28 ottobre 2006


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Consiglio

2006/C 260/1

Parere del Consiglio, del 10 ottobre 2006, sull'aggiornamento modificato del programma di convergenza dell'Ungheria, 2005-2009

1

 

Commissione

2006/C 260/2

Tassi di cambio dell'euro

6

2006/C 260/3

Comunicazione della Commissione concernente la proroga della disciplina per gli aiuti di Stato alla costruzione navale ( 1 )

7

2006/C 260/4

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4417 — Telecom Italia/AOL German Access Business) ( 1 )

8

2006/C 260/5

Imposizione di oneri di servizio pubblico su servizi aerei di linea all'interno della Grecia a norma del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio ( 1 )

9

2006/C 260/6

Nuova faccia nazionale delle monete euro In circolazione

11

2006/C 260/7

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, modificato dal regolamento (CE) n. 363/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione ( 1 )

12

 

Rettifiche

2006/C 260/8

Rettifica delle note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee (GU C 50 del 28.2.2006)

18

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Consiglio

28.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 260/1


PARERE DEL CONSIGLIO

del 10 ottobre 2006

sull'aggiornamento modificato del programma di convergenza dell'Ungheria, 2005-2009

(2006/C 260/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

visto il parere del Consiglio del 24 gennaio 2006 sul programma di convergenza aggiornato dell'Ungheria, 2005-2008

vista la raccomandazione della Commissione,

sentito il comitato economico e finanziario,

HA ESPRESSO IL SEGUENTE PARERE:

(1)   il 10 ottobre 2006 il Consiglio ha esaminato l'aggiornamento modificato del programma di convergenza dell'Ungheria, pervenuto in data 1o settembre 2006 e relativo al periodo 2005-2009. (2)

(2)   A seguito dell'adozione di un pacchetto completo di riforme economiche alla metà degli anni '90, l'economia ungherese ha registrato tassi di crescita stabili e relativamente elevati e una riduzione dell'inflazione grazie a valide politiche macroeconomiche e adeguate riforme strutturali. Tuttavia a partire dal 2001, e ancora di più negli ultimi anni, un incremento significativo della spesa pubblica accompagnato da tagli fiscali e generosi aumenti delle retribuzioni del settore pubblico si sono tradotti in disavanzi annui di bilancio ben superiori al 5 % del PIL, con uno scostamento notevole dagli obiettivi di disavanzo originari. Inoltre i dati di fine anno sono stati sostanzialmente rivisti al rialzo a posteriori in quasi tutte le comunicazioni sui dati di bilancio. Gli obiettivi in termini di disavanzo contenuti nel programma di convergenza del maggio 2004 (4,6 % del PIL nel 2004, 4,1 % del PIL nel 2005 e 3,6 % del PIL nel 2006) non sono stati rispettati e il disavanzo si è assestato al 6,6 % del PIL nel 2004 e al 7,5 % del PIL nel 2005 e per il 2006 il governo stima che esso sarà pari a circa il 10,1 % del PIL nel 2006, ovvero di gran lunga il disavanzo più elevato in tutta la UE (tutte le cifre includono gli oneri della riforma pensionistica). Gli scostamenti sono riconducibili in gran parte a una programmazione di bilancio eccessivamente ottimistica, a cospicue eccedenze di spesa, a riduzioni fiscali e a un insufficiente sforzo di aggiustamento strutturale. Questa politica di bilancio fortemente espansiva ne ha intaccato in modo considerevole la credibilità e ha gravato in misura crescente sull'economia. In particolare ha contribuito a determinare seri squilibri esterni e un aumento significativo del debito estero complessivo (passato da meno del 20 % del PIL nel 2001 a quasi il 30 % del PIL nel 2005) oltre a differenziali dei tassi di interesse molto più elevati rispetto agli altri Stati membri di recente adesione.

(3)   Il 5 luglio 2004 il Consiglio ha deciso che in Ungheria esisteva un disavanzo eccessivo e ha formulato una prima raccomandazione ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 7, al fine di far cessare tale situazione entro il 2008, termine indicato dalle autorità ungheresi nel programma di convergenza del maggio 2004. Nel gennaio 2005 e nuovamente nel novembre 2005 il Consiglio, basandosi sull'articolo 104, paragrafo 8, ha deciso che l'Ungheria non aveva ottemperato alla prima raccomandazione né a quella successiva dell'8 marzo 2005. Il Consiglio ha rilevato il considerevole scostamento rispetto al percorso di risanamento a medio termine, in particolare in relazione agli obiettivi di disavanzo per il 2005 e il 2006.

(4)   Il 1o dicembre 2005 le autorità ungheresi hanno presentato alla Commissione e al Consiglio un aggiornamento del programma di convergenza contenente un nuovo percorso di risanamento, pur mantenendo il 2008 come termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato un parere sull'aggiornamento del 2005, nel quale indicava che l'enorme riduzione delle spese pari al 7,5 % del PIL non era sostenuta da misure concrete. Pertanto, ai sensi del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, sezione 3, articolo 9, paragrafo 2, quale modificato, il Consiglio ha invitato l'Ungheria a presentare, il più presto possibile e comunque entro il 1o settembre 2006, un aggiornamento modificato del proprio programma di convergenza contenente misure concrete e strutturali pienamente compatibili con il suo percorso di risanamento a medio termine.

(5)   Dopo che nel 2005 il disavanzo delle amministrazioni pubbliche ha raggiunto il 7,5 % del PIL (dato comunicato nella primavera 2006), successivamente alle elezioni legislative dell'aprile 2006 le autorità ungheresi hanno annunciato che il dato sul disavanzo 2006 andava rivisto largamente al rialzo e che, in assenza di interventi correttivi, avrebbe potuto raggiungere l'11,6 % del PIL (3). Il superamento rispetto all'obiettivo del 6,1 % del PIL indicato nella legge di bilancio e all'aggiornamento del programma di convergenza del 2005 è avvenuto quasi interamente sul versante della spesa (circa il 5 % del PIL), e ha riguardato in particolare i costi operativi delle istituzioni centrali di bilancio, la spesa pensionistica e la spesa sanitaria. Inoltre, a causa dell'appuntamento elettorale, si sono registrati investimenti superiori al previsto da parte delle amministrazioni locali. Uno scostamento di circa l'1Formula % del PIL si spiegava da un lato con la contabilizzazione nel bilancio delle amministrazioni pubbliche (4) degli investimenti nella rete autostradale (1,1 % del PIL), che in origine dovevano essere effettuati da partenariati pubblico-privato (PPP) e non essere iscritti a bilancio, e, dall'altro, con il costo di aerei militari (0,3 % del PIL) acquisiti in leasing finanziario. Tali spese non erano state originariamente incluse negli obiettivi ufficiali di bilancio.

(6)   In giugno, a fronte di un disavanzo in rapida crescita, il governo — riconfermato a seguito delle elezioni legislative dell'aprile 2006 — ha deciso di rinunciare al programma quinquennale di riduzioni fiscali, che aveva già avviato e che avrebbe determinato un'ulteriore contrazione delle entrate del 3 % del PIL entro il 2010, e ha adottato un pacchetto fiscale correttivo. Un certo numero di misure correttive, incluse tutte quelle sul versante delle entrate, è già stato adottato dal Parlamento. Grazie a aumenti fiscali, a tagli immediati della spesa sanitaria, delle sovvenzioni ai prezzi del gas, della spesa delle amministrazioni pubbliche e del ritiro integrale della riserva iscritta a bilancio, pari allo 0,3 % del PIL, il governo si aspetta di ridurre l'eccesso di disavanzo dell'1,5 % del PIL e conseguire così il nuovo obiettivo del 10,1 % del PIL. Il governo si aspetta inoltre che le misure citate producano effetti importanti anche nei prossimi anni.

(7)   Sulla base dello scenario macroeconomico illustrato nel programma, nei prossimi anni il PIL reale dovrebbe diminuire, passando dal 4,1 % nel 2006 al 2,2 % nel 2007 e al 2,6 % nel 2008, a causa dell'impatto delle misure di risanamento del bilancio inserite nel programma, alcune delle quali sono già state applicate a partire dal luglio 2006. La crescita dovrebbe tornare ai livelli pre-risanamento entro il 2009. Questo andamento trova riscontro inoltre nelle condizioni cicliche implicite, che indicano differenziali negativi tra la produzione effettiva e quella potenziale negli anni 2007 e 2008 e un ritorno della produzione ai suoi livelli potenziali entro il 2009. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili e fatte salve le previsioni dell'autunno 2006 dei servizi della Commissione, lo scenario macroeconomico delineato appare sostanzialmente plausibile, sebbene sia piuttosto ottimistico per quanto riguarda il 2009. Il significativo miglioramento dei conti con l'estero previsto dal programma appare plausibile in considerazione degli effetti, sia diretti che indiretti, delle misure di risanamento del bilancio. In particolare l'attuale disavanzo delle partite correnti dovrebbe diminuire da quasi l'8 % del PIL nel 2006 a meno del 4 % del PIL nel 2009. Quanto all'inflazione si prevede che dovrebbe raggiungere un massimo del 6,2 % nel 2007, dopo aver toccato il 3,5 % nel 2006, per poi ridiscendere al 3 % entro il 2009. Queste previsioni si spiegano con l'aumento dell'IVA e con la riduzione delle sovvenzioni dei prezzi, decisa nell'estate 2006. Tuttavia, nell'arco temporale considerato, il livello dell'inflazione sembra piuttosto sottostimato nonostante l'effetto negativo del rallentamento dell'economia.

(8)   Il programma punta a correggere il disavanzo eccessivo entro il 2009 grazie a una drastica riduzione del disavanzo, pari a 6,9 punti percentuali del PIL, concentrata nella prima parte del programma nell'arco di tre anni, partendo dal picco del 10,1 % del PIL nel 2006 per scendere al 3,2 % del PIL nel 2009. Il miglioramento del saldo primario nel periodo considerato dovrebbe essere della stessa portata. Il programma riconosce che l'obiettivo di portare il disavanzo al 3,2 % del PIL entro il 2009 si colloca al di sopra della soglia del 3 % del PIL stabilita dal trattato ma prevede che il Consiglio e la Commissione, nel considerare la possibilità di mettere fine alla procedura per i disavanzi eccessivi avviata nei confronti dell'Ungheria, potrebbero tenere conto di una parte dei costi netti della riforma delle pensioni, in linea con il patto di stabilità e crescita rivisto (5). Circa la metà della prevista riduzione del rapporto disavanzo/PIL dovrebbe avvenire nel 2007. La prevista riduzione del disavanzo nominale dovrebbe essere conseguita grazie all'aumento di 3 punti percentuali del rapporto entrate/PIL e alla riduzione del rapporto spesa/PIL di 3,9 punti percentuali nel periodo coperto dal programma. (6) Per quanto riguarda il versante delle entrate, sono stati adottati tutti gli incrementi delle entrate per conseguire l'obiettivo programmatico di aumentare il rapporto entrate/PIL. Oltre ai già menzionati tagli alla spesa, le autorità ungheresi prevedono di conseguire gli obiettivi fissati grazie all'introduzione di rigorosi tetti di spesa annui per la maggior parte delle voci di spesa e al rafforzamento dei controlli sulla spesa di bilancio. Questi piani dovrebbero essere inclusi e illustrati in modo circostanziato nella legge di bilancio 2007, che dovrebbe essere presentata in Parlamento entro la fine di ottobre. Il programma preannuncia inoltre una serie di riforme organiche e strutturali finalizzate a garantire il conseguimento degli obiettivi in materia di disavanzo, soprattutto negli ultimi anni del programma (quali l'introduzione di regimi di partecipazione alle spese nel settore della sanità, la revisione dei prezzi sovvenzionati e la semplificazione dell'amministrazione pubblica centrale).

(9)   Nel periodo di riferimento del programma, il saldo strutturale (ovvero il saldo di bilancio corretto per il ciclo al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee), calcolato in base alla metodologia concordata e basato sui dati contenuti nel programma, dovrebbe registrare un miglioramento medio annuo di circa il 2Formula % del PIL, riducendosi da circa il 9Formula % del PIL nel 2006 al 3Formula % del PIL nel 2009. Il programma fissa come obiettivo a medio termine (di seguito OMT) per la posizione di bilancio un disavanzo strutturale compreso tra lo 0,5 % e l'1 % del PIL, che non conta però di raggiungere entro il periodo del programma. L'OMT è compreso nella forchetta indicata nel patto di stabilità e crescita e nel codice di condotta e riflette adeguatamente la crescita della produzione potenziale nel lungo termine e il rapporto tra debito e PIL.

(10)   Per quanto riguarda i risultati di bilancio, esiste una serie di elementi positivi. Gran parte delle misure finalizzate alla riduzione del disavanzo nel 2006 e 2007 sono state già adottate o dovrebbero essere inserite nel bilancio 2007. Inoltre, negli ultimi mesi il governo ha adottato decisioni relative alle prime fasi delle progettate riforme strutturali. In più, le autorità ungheresi hanno deciso di migliorare le procedure di bilancio grazie a un sistema di contabilità più trasparente e introducendo dal 2007 una norma sul controllo della spesa e una pianificazione di spesa pluriennale per le istituzioni di bilancio; nel programma le autorità ungheresi si impegnano inoltre a riferire due volte all'anno alla Commissione e al Consiglio sull'andamento del bilancio e a adottare misure correttive in caso di scostamenti. Sussistono tuttavia anche notevoli rischi. Ad esempio è ancora incerta l'effettiva applicazione del previsto congelamento della spesa nel biennio 2007-2008 e del contenimento delle spese nei settori non interessati dal blocco. Inoltre, nonostante le misure pianificate, il conseguimento degli obiettivi di bilancio nei prossimi anni potrebbe essere soggetto a molteplici rischi. Per quanto i rischi sul versante delle entrate sulla base dello scenario macroeconomico appaiano nel complesso ben bilanciati, le stime sulle entrate attese nei prossimi anni e, soprattutto nel 2009, appaiono piuttosto ottimistiche. In più, oltre agli scarsi risultati ottenuti finora in materia di controllo della spesa e alla mancanza di informazioni precise su come tale obiettivo verrà perseguito in futuro, il debole controllo istituzionale sulle procedure di bilancio espone le finanze pubbliche al rischio di notevoli scostamenti. La prevista riduzione del disavanzo va pertanto di pari passo con una rigorosa applicazione delle progettate riforme strutturali e del controllo della spesa a partire dai primi anni del programma.

Non si può escludere infine che, come avvenuto a intervalli regolari in passato, il governo si faccia carico del debito accumulato dalle società pubbliche di trasporto a partire dalla fine del 2002 (pari a quasi il 2 % del PIL), qualora i piani di ristrutturazione e di parziale privatizzazione della società ferroviaria nazionale non producessero i risultati previsti con effetti temporanei sul disavanzo. Nel complesso i risultati potrebbero essere peggiori alle proiezioni del programma, sia nel breve termine che negli ultimi anni del programma.

(11)   Alla luce della valutazione del rischio di cui sopra, la prevista correzione, su base sostenibile, del disavanzo eccessivo entro il 2009 esige che il governo consegua in modo rigoroso gli obiettivi di bilancio. Ciò dipende dall'effettiva attuazione di tutte le misure annunciate nel programma per gli anni dal 2006 al 2009, come pure da un'ulteriore definizione delle riforme strutturali e dei controlli sulla spesa e dalla loro applicazione.

(12)   Sulla base delle proiezioni del programma il rapporto debito-PIL dovrebbe aumentare significativamente, passando dal 62,3 % nel 2005 al 68,5 % nel 2006, un livello superiore al valore di riferimento del 60 % fissato dal trattato. Sempre secondo le proiezioni del programma, il rapporto debito-PIL dovrebbe aumentare ulteriormente negli anni successivi, per attestarsi al 71,3 % nel 2007 e al 72,3 % nel 2008. Si prevede che il rapporto debito-PIL comincerà a scendere nel 2009 per attestarsi al 70,4 %. I rischi previsti per l'andamento del debito provengono essenzialmente da un disavanzo del saldo primario superiore al previsto a seguito dell'eventuale assunzione del debito delle società pubbliche di trasporto. Data questa valutazione dei rischi, nel periodo coperto dal programma il rapporto debito/PIL potrebbe non ridursi in misura sufficiente per convergere verso il valore di riferimento.

(13)   L'Ungheria sembra essere ad alto rischio per quanto concerne la sostenibilità delle finanze pubbliche. La fragile posizione di bilancio combinata con il rapporto relativamente alto, e in crescita, debito-PIL, costituisce un rischio concreto per la sostenibilità delle finanze pubbliche, anche senza tenere conto dell'incidenza che l'invecchiamento della popolazione eserciterà nel lungo termine sul bilancio. Non solo, tale incidenza in Ungheria risulta ben superiore alla media della UE, a causa, in particolare, di un aumento significativo della spesa pensionistica in rapporto al PIL nel lungo termine. Al fine di ridurre tali rischi, e di far fronte al significativo aumento della spesa pensionistica, è pertanto necessario procedere nel medio termine, come previsto, a un sostanziale risanamento delle finanze pubbliche e, in seguito, a un rafforzamento ulteriore della posizione di bilancio.

(14)   Se da un lato il serio deterioramento delle finanze pubbliche nel 2006 ha impedito di procedere a una correzione del disavanzo eccessivo come era stato previsto, le misure contenute nel programma, se integralmente articolate e applicate, sono ampiamente coerenti con gli indirizzi di massima per le politiche economiche inclusi negli orientamenti integrati (7). In particolare l'Ungheria prevede di intervenire in modo efficace per correggere il disavanzo eccessivo e di attuare riforme intese a rafforzare la disciplina di bilancio e a aumentare la trasparenza. Le misure in questione dovrebbero contribuire inoltre a correggere l'attuale elevato disavanzo delle partite correnti, ma devono in ogni caso essere associate a riforme strutturali per garantire la sostenibilità di bilancio.

(15)   Con la relazione di attuazione da trasmettere entro la metà di ottobre 2006 nel contesto della rinnovata strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione, il governo ungherese prevede di rivedere in modo sostanziale i progetti di riforma di cui al programma nazionale di riforme (PNR) dell'ottobre 2005 per riflettere la sua nuova strategia. L'aggiornamento modificato del programma di convergenza indica piani e misure per ristrutturare la pubblica amministrazione, il sistema sanitario, le pensioni e la pubblica istruzione. In particolare entro il 2007 sono previste misure atte a ridurre le dimensioni della pubblica amministrazione e a migliorarne l'efficienza grazie a economie di scala, a introdurre l'accertamento sui redditi per l'erogazione di sussidi, a ristrutturare la spesa farmaceutica e a liberalizzare parzialmente il commercio dei prodotti farmaceutici, a introdurre regimi di partecipazione alle spese nell'ambito della sanità. Inoltre, sempre entro il 2007, saranno presentate al Parlamento proposte di emendamenti miranti ad aumentare l'età pensionabile e a ridurre i pensionamenti anticipati, migliorando gli incentivi e modernizzando il sistema delle pensioni d'invalidità, optando per un sistema sanitario su base rigorosamente assicurativa e razionalizzando l'uso e la prestazione dei servizi sanitari e ristrutturando la pubblica istruzione. Questi progetti non sono stati ancora concretamente definiti. Il programma prevede di integrarli apportando miglioramenti al quadro istituzionale delle finanze pubbliche.

L'elevato e crescente disavanzo in Ungheria negli anni recenti e in particolare nel 2006 ha creato grave preoccupazione e necessità di un'azione urgente, determinata e sostenuta. È quindi un fatto positivo che nell'aggiornamento modificato del programma di convergenza del settembre 2006 le autorità ungheresi abbiano dato priorità alla riduzione del disavanzo eccessivo mediante uno sforzo sostanziale e concentrato nella parte iniziale del programma e si siano impegnate a riferire alla Commissione e al Consiglio, a cadenza semestrale, sui progressi registrati e sulle azioni intraprese per rispettare gli impegni. Se da un lato sono stati compiuti passi significativi per aumentare le entrate e ridurre le spese, allo scopo di conseguire i nuovi obiettivi in materia di disavanzo per il 2007, e sono stati annunciati interventi per migliorare il controllo della spesa e avviare riforme strutturali per sostenere il risanamento, dall'altro, però, permangono molti rischi sulla via del risanamento, sia nel breve termine che negli ultimi anni del programma. La prevista riduzione del disavanzo va pertanto di pari passo con una rigorosa applicazione delle progettate riforme strutturali, con l'applicazione dei controlli sulla spesa a partire dai primi anni del programma e con il rafforzamento del quadro istituzionale delle finanze pubbliche ungheresi, obiettivi questi che, secondo il Consiglio, le autorità ungheresi dovranno perseguire con il massimo rigore.

Allo stesso tempo il Consiglio adotta, ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 7, del trattato, una raccomandazione indirizzata all'Ungheria perché affronti i gravi squilibri di bilancio.


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1055/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 1). I documenti cui si fa riferimento nel presente testo possono essere reperiti nel seguente sito:

http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm.

(2)  L'aggiornamento modificato del programma di convergenza (di seguito denominato «il programma»), presentato in ottemperanza alla richiesta del Consiglio del gennaio 2006, è sostanzialmente conforme, sotto il profilo della struttura e dei dati forniti, al modello previsto dal nuovo codice di condotta per i programmi di stabilità e convergenza. Il programma contiene tutti i dati obbligatori previsti dal nuovo codice di condotta. Mancano invece alcuni dati opzionali, relativi principalmente alla spesa delle amministrazioni pubbliche secondo la funzione, all'andamento del debito pubblico e alla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.

(3)  L'Ungheria ha deciso di non beneficiare ulteriormente del periodo transitorio per la classificazione dei regimi pensionistici, ammesso da Eurostat il 23 settembre 2004 e che scadrà in ogni caso il 1o aprile 2007. Senza gli oneri della riforma pensionistica, il disavanzo sarebbe stato pari al 6,1 % del PIL nel 2005 e l'obiettivo per il 2006 sarebbe stato pari al 4,7 % del PIL.

(4)  In origine questo investimento doveva essere effettuato da partenariati pubblico-privato (PPP) e non essere iscritto a bilancio.

(5)  Conformemente all'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1056/2005 del Consiglio, qualora il disavanzo «… sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento», il Consiglio e la Commissione dovrebbero tenere conto in maniera linearmente decrescente del costo netto della riforma pensionistica che comprenda un pilastro integralmente a capitalizzazione. Nel caso dell'Ungheria ciò corrisponderebbe nel 2009 al 20 % dei costi netti della riforma pensionistica o allo 0,3 % del PIL (stima).

(6)  In tale contesto va notato che la traiettoria del rapporto delle entrate totali e del rapporto della spesa totale include i trasferimenti EU previsti che aumentano sia il rapporto delle entrate che quello della spesa di circa 1,7 punti percentuali sul periodo di riferimento del programma (di 1,1 punti percentuali soltanto nel 2009); così adeguato per questi trasferimenti il rapporto entrate/PIL aumenta di 1,3 punti percentuali, mentre quello spesa/PIL scende di 5,6 punti percentuali.

(7)  Nel luglio 2005 gli indirizzi di massima per le politiche economiche sono stati inclusi negli orientamenti integrati quali parte del rilancio della strategia di Lisbona (GU L 205 del 6.8.2005, pag. 28).


Commissione

28.10.2006   

IT

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C 260/6


Tassi di cambio dell'euro (1)

27 ottobre 2006

(2006/C 260/02)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2683

JPY

yen giapponesi

150,26

DKK

corone danesi

7,4547

GBP

sterline inglesi

0,67060

SEK

corone svedesi

9,2215

CHF

franchi svizzeri

1,5911

ISK

corone islandesi

86,57

NOK

corone norvegesi

8,3110

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5768

CZK

corone ceche

28,410

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

261,70

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6961

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,8781

RON

leu rumeni

3,5205

SIT

tolar sloveni

239,62

SKK

corone slovacche

36,380

TRY

lire turche

1,8403

AUD

dollari australiani

1,6561

CAD

dollari canadesi

1,4262

HKD

dollari di Hong Kong

9,8699

NZD

dollari neozelandesi

1,9279

SGD

dollari di Singapore

1,9837

KRW

won sudcoreani

1 201,52

ZAR

rand sudafricani

9,5450

CNY

renminbi Yuan cinese

10,0064

HRK

kuna croata

7,3660

IDR

rupia indonesiana

11 547,87

MYR

ringgit malese

4,6312

PHP

peso filippino

63,149

RUB

rublo russo

33,9773

THB

baht thailandese

46,764


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


28.10.2006   

IT

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C 260/7


Comunicazione della Commissione concernente la proroga della disciplina per gli aiuti di Stato alla costruzione navale

(2006/C 260/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

La disciplina per gli aiuti di Stato alla costruzione navale (1) («la disciplina») viene a scadenza il 31 dicembre 2006.

La disciplina è stata applicata dal 1o gennaio 2004, quindi per un periodo di tempo relativamente breve. Soltanto pochi casi sono stati valutati in base alla disciplina. La stessa contiene, in particolare, disposizioni relative agli aiuti all'innovazione, applicabili unicamente a questa specifica industria e rispetto alle quali la Commissione dispone di una esperienza poco significativa.

La Commissione ha deciso, pertanto, di continuare ad applicare la disciplina fino al 31 dicembre 2008. Durante tale periodo la Commissione prevede di poter valutare, alla luce dell'ulteriore esperienza acquisia, se è opportuno mantenere norme settoriali in materia di aiuti di Stato per la costruzione navale.

Poiché il regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativo a un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale (2), è giunto a scadenza il 31 marzo 2005, i riferimenti a detto regolamento contenuti nella disciplina non sono più pertinenti. Di conseguenza, con effetto dal 1o gennaio 2007, la Commissione cesserà di applicare il punto 9 e il punto 12, lettera e) della disciplina.


(1)  GU C 317 del 30.12.2003, pag. 11.

(2)  GU L 172 del 2.7.2002, pag. 1.


28.10.2006   

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C 260/8


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4417 — Telecom Italia/AOL German Access Business)

(2006/C 260/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 20.10.2006, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Telecom Italia S.p.A. («Telecom Italia», Italia) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo esclusivo dell'impresa AOL German Access Business («AOL», Germania) mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Telecom Italia: fornitura di servizi di telefonia vocale, telefonia mobile e trasmissione dati;

per AOL: fornitura di servizi internet.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4417 — Telecom Italia/AOL German Access Business, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


28.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 260/9


Imposizione di oneri di servizio pubblico su servizi aerei di linea all'interno della Grecia a norma del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio

(2006/C 260/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, il governo greco ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sui seguenti servizi aerei di linea:

Atene — Calimno

Salonicco — Kalamata

Salonicco — Lemno — Ikaria

2.

Gli oneri di servizio pubblico imposti sulle rotte suddette sono riportati di seguito.

a)   Frequenza minima dei voli e numero minimo di posti disponibili ogni settimana

 

Atene — Calimno

Sei voli settimanali di andata e ritorno, con 120 posti disponibili ogni settimana in ciascuna direzione durante il periodo invernale.

Otto voli settimanali di andata e ritorno, con 160 posti disponibili ogni settimana in ciascuna direzione durante il periodo estivo.

 

Salonicco — Kalamata

Due voli settimanali di andata e ritorno, con 30 posti disponibili ogni settimana in ciascuna direzione durante il periodo invernale.

Tre voli settimanali di andata e ritorno, con 45 posti disponibili ogni settimana in ciascuna direzione durante il periodo estivo.

 

Salonicco — Lemno — Ikaria

Due voli settimanali di andata e ritorno, con 40 posti disponibili ogni settimana in ciascuna direzione durante il periodo invernale.

Tre voli settimanali di andata e ritorno, con 60 posti disponibili ogni settimana in ciascuna direzione durante il periodo estivo.

Per il significato dei termini «periodo invernale» e «periodo estivo» si rimanda alle definizioni della IATA.

Qualora, nel periodo precedente, il coefficiente medio di utilizzo della capacità dell'insieme dei voli su una data rotta abbia superato il 75 %, si potrà procedere a un aumento proporzionale della frequenza settimanale minima o del numero minimo di posti disponibili ogni settimana. Tale aumento è comunicato, sei mesi prima della sua applicazione, mediante lettera raccomandata al vettore aereo che gestisce il servizio ed è applicato dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea da parte della Commissione europea.

Qualora gli aeromobili utilizzati non abbiano la capacità sufficiente a garantire il numero settimanale minimo di posti previsto al punto 2, lettera a), la frequenza dei voli può essere aumentata proporzionalmente.

I voli annullati a causa delle cattive condizioni meteorologiche devono essere effettuati nei giorni immediatamente successivi in modo da soddisfare la domanda settimanale, tenuto conto del numero settimanale minimo di posti previsto al punto 2, lettera a).

b)   Tariffe

Il prezzo del biglietto di sola andata in classe economica non può superare gli importi seguenti:

:

Atene — Calimno:

:

60 EUR

:

Salonicco — Kalamata:

:

70 EUR

:

Salonicco — Lemno:

:

60 EUR

:

Salonicco — Ikaria:

:

70 EUR

:

Lemno — Ikaria:

:

40 EUR

I prezzi suddetti possono essere aumentati in caso di lievitazioni impreviste dei costi di esercizio della linea non imputabili al vettore. Tali aumenti sono comunicati al vettore che gestisce la linea ed entrano in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea da parte della Commissione europea.

c)   Garanzia della continuità del servizio

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2408/92, i vettori aerei che intendono effettuare voli di linea sulle rotte in questione garantiscono tale prestazione almeno per un periodo di dodici mesi consecutivi.

Salvo casi di forza maggiore, il numero dei voli annullati per motivi imputabili al vettore non può superare il 2 % dei voli annui totali.

L'eventuale intenzione di interrompere il servizio su una qualsiasi delle rotte suddette deve essere notificata dal vettore al Servizio dell'aviazione civile, Direzione gestione trasporti aerei, Sezione accordi bilaterali trasporti aerei, almeno sei mesi prima dell'interruzione dei voli.

3.

Informazioni utili

L'esecuzione dei voli sulle rotte suddette da parte di un vettore comunitario che non adempia gli obblighi di servizio pubblico imposti può comportare sanzioni amministrative e/o di altro tipo.

Per quanto riguarda il tipo di aeromobili utilizzati, i vettori sono invitati a consultare le Aeronautical Information Publications relative alla Grecia (AIP GREECE) per i dati tecnici e operativi e per le procedure aeroportuali.

Per quanto riguarda gli orari, le partenze e gli arrivi dei velivoli devono effettuarsi durante le ore di servizio degli aeroporti, conformemente al pertinente decreto del ministro dei Trasporti e delle Comunicazioni.

Va osservato che, qualora nessun vettore aereo dichiari al Servizio dell'aviazione civile, Direzione gestione trasporti aerei, la propria intenzione di istituire, a decorrere dal 1o maggio 2007, servizi aerei di linea su una o più delle rotte suddette senza compensazione finanziaria, la Grecia ha deciso, nel quadro della procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92, di limitare per tre anni a un unico vettore l'accesso a una o più delle rotte suddette e di indire una gara per attribuire il diritto di gestire tali linee a partire dal 1o maggio 2007.


28.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 260/11


Nuova faccia nazionale delle monete euro In circolazione

(2006/C 260/06)

Image

Le monete euro in circolazione hanno corso legale in tutta l'area dell'euro. A titolo informativo per coloro che per professione maneggiano monete, e per il pubblico in generale, la Commissione pubblica tutti i disegni delle nuove monete euro (1). Secondo le conclusioni del Consiglio dell'8 dicembre 2003 (2), gli Stati membri ed i paesi che hanno stipulato con la Comunità un accordo monetario relativo all'emissione di monete euro sono autorizzati a mettere in circolazione determinati quantitativi di monete commemorative in euro, ma soltanto per la moneta da 2 euro ed entro il limite di un nuovo disegno l'anno per ciascun paese. Tali monete commemorative presentano le medesime caratteristiche tecniche delle normali monete euro in circolazione, ma recano sulla faccia nazionale un'effigie commemorativa.

Stato di emissione: Città del Vaticano

Effigie commemorativa: 5o centenario della Guardia svizzera pontificia

Descrizione della faccia: la moneta reca l'immagine di una Guardia svizzera che giura solennemente sulla bandiera del reggimento. L'iscrizione «GUARDIA SVIZZERA PONTIFICIA» circonda tale immagine e forma un semicerchio che è completato, sotto la bandiera, dal nome dello stato di emissione «CITTÁ DEL VATICANO». L'anno 1506 appare sul lato sinistro, sopra la firma dell'incisore «O. ROSSI» lungo l'asta della bandiera. L'anno 2006 figura sul lato destro, sopra il marchio della zecca «R». Le dodici stelle della bandiera europea sono incise sull'anello esterno.

Quantitativo di emissione: al massimo 100 000 pezzi

Data approssimativa di emissione: novembre 2006

Incisione sul contorno della moneta: 2 ★, ripetuti sei volte, a orientamento alternato dal basso in alto e dall'alto in basso.


(1)  Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1 che riporta tutte le facce nazionali delle monete emesse nel 2002.

(2)  Cfr. conclusioni del Consiglio Affari generali dell'8 dicembre 2003 sui cambiamenti dell'effigie sulle facce nazionali delle monete in euro. Cfr. inoltre la raccomandazione della Commissione del 29 settembre 2003, relativa a una prassi comune in materia di modifiche al disegno delle facce nazionali sul diritto delle monete in euro destinate alla circolazione (GU L 264 del 15.10.2003, pag. 38).


28.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 260/12


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, modificato dal regolamento (CE) n. 363/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione

(2006/C 260/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto

XT 27/06

Stato membro

Repubblica federale di Germania

Regione

Nordrhein-Westfalen

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

«Promozione dello sviluppo delle competenze dei lavoratori dipendenti tramite assegni formativi»

Gli assegni formativi sono destinati a migliorare le prospettive occupazionali dei lavoratori a livello interaziendale e serviranno per coprire una parte dei costi delle attività di formazione generale svolte nel quadro del perfezionamento professionale

Base giuridica

§ 44 Landeshaushaltsordnung des Landes NRW und Durchführungsbestimmungen

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

10 milioni di EUR

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

 

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7, del regolamento

Data di applicazione

2006

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 31.12.2007, con un periodo di erogazione supplementare fino al 31.3.2008

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Formazione specifica

 

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Versorgungsamt Aachen, Schenkendorfstr. 2-6, D-52066 Aachen

Versorgungsamt Bielefeld, Stappenhorststr. 62, D-33615 Bielefeld

Versorgungsamt Dortmund, Rheinische Str. 173, D-44137 Dortmund

Versorgungsamt Düsseldorf, Erkrather Str. 339, D-40231 Düsseldorf

Versorgungsamt Duisburg, Ludgeristr.12, D-47057 Duisburg

Versorgungsamt Essen, Kurfürstenstr. 33, D-45138 Essen

Versorgungsamt Gelsenkirchen, Vattmannstr. 2-8, D-45879 Gelsenkirschen

Versorgungsamt Köln, Boltensternstr. 10, D-50735 Köln

Versorgungsamt Soest, Heinsbergplatz 13, D-59494 Soest

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 5 del regolamento

Non pertinente, in quanto saranno concessi massimo 750 EUR per assegno formativo


Numero dell'aiuto

XT 32/06

Stato membro

Regno Unito (e Repubblica Irlandese)

Regione

32 Contee dell'isola dell'Irlanda, Irlanda del nord e Repubblica irlandese

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Focus Roll-out

Base giuridica

British/Irish Agreement Act 1999 Section 2.3 Part 7 of Annex 2 of the Act empowers InterTradeIreland to invest, lend or grant aid for the purpose of its function

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale 2006

0,422 milioni di GBP

Importo annuo totale 2007

0,253 milioni di GBP

Totale

0,675 milioni di GBP

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

 

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 del regolamento

Data di applicazione

Giugno 2006

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Giugno 2007

Poiché lo stanziamento relativo a questa misura è stato effettuato prima del 31 dicembre 2006, i pagamenti possono essere effettuati fino al 31 dicembre 2007.

Il regime sarà valido dal 2006 al 2007 (l'aiuto alle singole imprese sarà ammissibile fino a un massimo di 18 mesi)

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Formazione specifica

 

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

InterTradeIreland

The Old Gasworks

Kilmorey Street

Newry

Co.Down BT34 2DE

United Kingdom

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conforme all'articolo 5 del regolamento


Numero dell'aiuto

XT 34/06

Stato membro

(Regno Unito e) Repubblica d'Irlanda

Regione

32 Contee dell'isola dell'Irlanda, Irlanda del nord e Repubblica irlandese

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Focus Roll-out

Base giuridica

British/Irish Agreement Act 1999 Section 2.3 Part 7 of Annex 2 of the Act empowers InterTradeIreland to invest, lend or grant aid for the purpose of its function

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale 2006

0,422 milioni di GBP

Importo annuo totale 2007

0,253 milioni di GBP

Totale

0,675 milioni di GBP

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

 

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 del regolamento

Data di applicazione

Giugno 2006

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Giugno 2007

Poiché lo stanziamento relativo a questa misura è stato effettuato prima del 31 dicembre 2006, i pagamenti possono essere effettuati fino al 31 dicembre 2007.

Il regime sarà valido dal 2006 al 2007 (l'aiuto alle singole imprese sarà ammissibile fino a un massimo di 18 mesi)

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Formazione specifica

 

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

InterTradeIreland

The Old Gasworks

Kilmorey Street

Newry

Co.Down BT34 2DE

United Kingdom

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conforme all'articolo 5 del regolamento


Numero dell'aiuto

XT 36/06

Stato membro

Lettonia

Regione

L'intero territorio della Lettonia

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve l'aiuto singolo

Programma nazionale «Aiuto al perfezionamento professionale, alla riqualificazione e alla formazione permanente»

Base giuridica

1)

Vienotais programmdokuments, 2004.-2006. (www.esfondi.lv);

2)

Vienotā programmdokumenta papildinājums, 2004.-2006. (www.esfondi.lv)

Spesa annua prevista per il regime o importo complessivo dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo complessivo

2006: 802 797 EUR

2007: 2 309 031 EUR

2008: 427 781 EUR

Totale: 3 539 609 EUR

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

 

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento

Data di applicazione

1.7.2006

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino a 31.7.2008

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Formazione specifica

Settori economici interessati

Aiuto limitato a settori specifici:

Industria dei prodotti in legno (NACE 1.1. DD), silvicoltura e utilizzazione di aree forestali (NACE 1.1. 02)

Fabbricazione di metalli e prodotti metallici (NACE 1.1. DJ), fabbricazione di apparecchiature, meccanismi e macchine (NACE 1.1. DK)

Fabbricazione di apparecchiature elettriche e ottiche (NACE 1.1. DL), fabbricazione di apparecchiature, meccanismi e macchine (NACE 1.1. DK), telecomunicazioni (NACE 1.1. 64.20)

Costruzioni (NACE 1.1. F)

Servizi informatici e servizi connessi all'informatica (NACE 1.1. 72)

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Pērses iela 2

LV-1042 Rīga

Concessione di aiuti singoli di importo elevato

Conformemente all'articolo 5 del regolamento


Numero dell'aiuto

XT 37/06

Stato membro

Italia

Regione

Provincia Autonoma di Trento

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Finanziamento di azioni formative a favore di lavoratori occupati nell'ambito dell'obiettivo 3, Misura D1 del Fondo Sociale Europeo -anno 2006-

Base giuridica

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1354 di data 30.6.2006, pubblicata sul Bollettino della Regione Trentino Alto Adige dell'11.7.2006 n. 28

Spesa annua prevista per il regime

Regime di aiuti

Importo annuo totale 2006

4,48 milioni di EUR

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

 

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento

Data di applicazione

A decorrere dal 11.7.2006

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 31.12.2006

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Formazione specifica

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Provincia Autonoma di Trento

Dipartimento Politiche Sociali e del Lavoro

Ufficio Fondo Sociale Europeo

via Giusti, 40

I-38100 Trento

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 5 del regolamento,

la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di EUR


Numero dell'aiuto

XT 61/05

Stato membro

Regno Unito

Regione

INTERREG 111A — Contee gallesi ammissibili livello NUTS 111: Gwyneld, Anglesey, Carmarthenshire, Ceredigion, Conwy & Pembrokeshire

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un aiuto singolo

Sviluppo regionale del commercio elettronico nel Galles e in Irlanda

Base giuridica

Regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio

The Structural Funds (National Assembly for Wales) Regulations 2000 (No/906/2000)

The Structural Funds (National Assembly for Wales) Designation 2000

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

131 484 GBP

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

 

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento

Data di applicazione

A partire dal 5.10.2005

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 31.12.2006

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Formazione specifica

No

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

National Assembly for Wales

C/o Welsh European Funding Office

Cwm Cynon Business Park

Mountain Ash CF45 4ER

United Kingdom

Concessione di aiuti singoli di importo elevato

Conformemente all'articolo 5 del regolamento


Numero dell'aiuto

XT 63/05

Stato membro

Irlanda

Regione

INTERREG 111o- NUTS 111. Contee gallesi ammissibili: Gwynedd,Anglesey,Carmarthenshire,Ceredigion,Conwy & Pembrokeshire

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un aiuto singolo

Sviluppo regionale E-Business in Irlanda e Galles

Base giuridica

Regolamento (CE) n. 1260/1999

The Structural Funds (National Assembly for Wales) Regulations 2000 (No/906/2000)

The Structural Funds (National Assembly for Wales) Designation 2000

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

 

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

131 400 GBP

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento

Data di applicazione

Dall'1.4.2005

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 30.9.2006

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Formazione specifica

No

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

National Assembly for Wales

C/o Welsh European Funding Office

Cwm Cynon Business Park

Mountain Ash CF45 4ER

United Kingdom

Concessione di aiuti singoli di importo elevato

Conformemente all'articolo 5 del regolamento


Rettifiche

28.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 260/18


Rettifica delle note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 50 del 28 febbraio 2006 )

(2006/C 260/08)

A pagina 238, la figura 1 è sostituita dalla seguente:

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A pagina 253, l'illustrazione a fondo pagina è sostituita dalla seguente:

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