ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 257 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
49o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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I Comunicazioni |
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Commissione |
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2006/C 257/1 |
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2006/C 257/2 |
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2006/C 257/3 |
Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ( 1 ) |
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2006/C 257/4 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione ( 1 ) |
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2006/C 257/5 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4429 — AIG/GIP/Stratfield) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2006/C 257/6 |
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Banca centrale europea |
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2006/C 257/7 |
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2006/C 257/8 |
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III Informazioni |
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Commissione |
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2006/C 257/9 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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I Comunicazioni
Commissione
25.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 257/1 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
24 ottobre 2006
(2006/C 257/01)
1 euro=
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,2541 |
JPY |
yen giapponesi |
149,98 |
DKK |
corone danesi |
7,4552 |
GBP |
sterline inglesi |
0,67015 |
SEK |
corone svedesi |
9,2002 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,5918 |
ISK |
corone islandesi |
85,69 |
NOK |
corone norvegesi |
8,3855 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CYP |
sterline cipriote |
0,5767 |
CZK |
corone ceche |
28,395 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
262,92 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,6960 |
MTL |
lire maltesi |
0,4293 |
PLN |
zloty polacchi |
3,8771 |
RON |
leu rumeni |
3,5370 |
SIT |
tolar sloveni |
239,60 |
SKK |
corone slovacche |
36,594 |
TRY |
lire turche |
1,8462 |
AUD |
dollari australiani |
1,6570 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4180 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,7594 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,8933 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,9761 |
KRW |
won sudcoreani |
1 202,05 |
ZAR |
rand sudafricani |
9,7225 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
9,9105 |
HRK |
kuna croata |
7,3893 |
IDR |
rupia indonesiana |
11 493,83 |
MYR |
ringgit malese |
4,6107 |
PHP |
peso filippino |
62,774 |
RUB |
rublo russo |
33,7690 |
THB |
baht thailandese |
46,676 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
25.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 257/2 |
Procedura d'informazione — Regole tecniche
(2006/C 257/02)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37; GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).
Notifiche di progetti nazionali di regole tecniche ricevute dalla Commissione
Riferimento (1) |
Titolo |
Scadenza della sospensione di tre mesi (2) |
2006/0526/PL |
Progetto di regolamento del ministro dell'Ambiente relativo ai moduli per le relazioni annuali sull'ammontare dell'imposta sulla produzione di rifiuti |
|
2006/0527/PL |
Progetto di regolamento del ministro dell'Ambiente relativo ai moduli per le relazioni sulle quantità di imballaggi e di prodotti immessi sul mercato nazionale, sui volumi di recupero e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio, nonché sulle imposte sulla produzione |
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2006/0528/PL |
Regolamento del ministro dell'Economia a parziale modifica del regolamento sugli strumenti di misura soggetti al controllo metrologico legale e sull'ambito di tale controllo |
28.12.2006 |
2006/0529/PL |
Regolamento del ministro dell'Economia sui requisiti metrologici per gli areometri per cereali ed sull'ambito dettagliato degli esami effettuati durante il controllo legale metrologico di tali strumenti |
28.12.2006 |
2006/0530/NL |
Regolamento sugli scarichi di acque reflue da parte dei nuclei domestici |
29.12.2006 |
2006/0531/UK |
Decreto 2007 sulle patologie animali (disinfettanti approvati) |
29.12.2006 |
2006/0532/HU |
Progetto di decreto ministeriale sulla definizione della tipologia di merci che si possono commercializzare esclusivamente con istruzioni d'utilizzo e trattamento |
29.12.2006 |
2006/0534/FIN |
Norme tecniche di sistema relative alle centrali elettriche (VJV 2007) |
1.1.2007 |
2006/0535/FIN |
Condizioni generali d'accesso di Fingrid Oyj (YLE 2007) |
1.1.2007 |
2006/0536/DK |
Progetto di decreto relativo ai requisiti tecnici imposti ai filtri per particolato e materie affini |
4.1.2007 |
2006/0537/PL |
Ordinanza del Comandante generale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco del 2006 in materia di modelli e requisiti dettagliati, caratteristiche tecniche e qualità degli accessori per le uniformi, dell'abbigliamento speciale e dei mezzi di protezione individuale in dotazione al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco |
4.1.2007 |
2006/0538/PL |
Regolamento del ministro dell'Economia in materia di requisiti cui devono soddisfare le autocisterne di misurazione e l'ambito dettagliato di controlli e verifiche eseguiti durante il controllo metrologico di omologazione di tali strumenti di misura |
5.1.2007 |
2006/0539/NL |
Decreto di modifica del decreto sui preparati alle erbe relativo alla yohimbe/yohimbina nell'ambito del decreto antisofisticazioni, del decreto sull'aggiunta di micronutrienti ai prodotti alimentari nell'ambito della legge antisofisticazioni e del decreto sulle sanzioni amministrative nell'ambito della legge antisofisticazioni (progetto) |
5.1.2007 |
2006/0540/DK |
Decreto relativo all'etichettatura dei prodotti alimentari |
8.1.2007 |
La Commissione richiama l'attenzione sulla sentenza riguardante la «CIA Security», emessa il 30 aprile 1996 nella causa C-194/94 (Racc. 1996, pag. I-2201), secondo la quale la Corte di giustizia ritiene che gli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34/CE (all'epoca 83/189/CEE) debbano essere interpretati nel senso che i singoli possono farli valere dinanzi a un giudice nazionale, il quale deve rifiutare l'applicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva di cui sopra.
Detta sentenza conferma la comunicazione della Commissione del 1o ottobre 1986 (GU C 245 dell'1.10.1986, pag. 4).
L'inadempimento dell'obbligo di notifica comporta pertanto l'inapplicabilità delle regole tecniche in esame, che di consequenza sano inopponibili ai singoli.
Per ulteriori altri informazioni sulla procedura di notifica, rivolgersi a:
Commissione europea |
DG Imprese e industria, Unità C3 |
B-1049 Bruxelles |
e-mail: dir83-189-central@ec.europa.eu |
oppure visitare il sito internet: http://ec.europa.eu/enterprise/tris/
Per eventuali informazioni su tali notifiche, rivolgersi ai servizi nazionali, il cui elenco è riportato di seguito:
ELENCO DEI DIPARTIMENTI NAZIONALI RESPONSABILI DELL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/34/CE
BELGIO
BELNotif |
Qualité et Sécurité |
SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie |
NG III — 4ème étage |
Boulevard du Roi Albert II/16 |
B-1000 Bruxelles |
Sig.ra Pascaline Descamps |
Tel.: (32-2) 277 80 03 |
Fax: (32-2) 277 54 01 |
E-mail: pascaline.descamps@mineco.fgov.be |
paolo.caruso@mineco.fgov.be |
E-mail generico: belnotif@mineco.fgov.be |
Sito Web: http://www.mineco.fgov.be |
REPUBBLICA CECA
Czech Office for Standards, Metrology and Testing |
Gorazdova 24 |
PO BOX 49 |
CZ-128 01 Praha 2 |
Sig. Miroslav Chloupek |
Director of International Relations Department |
Tel.: (420) 224 907 123 |
Fax: (420) 224 914 990 |
E-mail: chloupek@unmz.cz |
Sig.ra Lucie Růžičková |
Tel.: (420) 224 907 139 |
Fax: (420) 224 907 122 |
E-mail: ruzickova@unmz.cz |
E-mail generico: eu9834@unmz.cz |
Sito Web: http://www.unmz.cz |
DANIMARCA
Erhvervs- og Byggestyrelsen |
(National Agency for Enterprise and Construction) |
Dahlerups Pakhus |
Langelinie Allé 17 |
DK-2100 København Ø (oppure DK-2100 Copenhagen OE) |
Sig. Bjarne Bang Christensen |
Legal adviser |
Tel.: (45) 35 46 63 66 (linea diretta) |
E-mail: bbc@ebst.dk |
Sig.ra Birgit Jensen |
Principal Executive Officer |
Tel.: (45) 35 46 62 87 (linea diretta) |
Fax: (45) 35 46 62 03 |
E-mail: bij@ebst.dk |
Sig.ra Pernille Hjort Engstrøm |
Head of Section |
Tel.: (45) 35 46 63 35 (linea diretta) |
E-mail: phe@ebst.dk |
Cassetta delle lettere per messaggi relativi a notifiche — noti@ebst.dk |
Sito Web: http://www.ebst.dk/Notifikationer |
GERMANIA
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie |
Referat EA3 |
Scharnhorststr. 34-37 |
D-10115 Berlin |
Sig.ra Christina Jäckel |
Tel.: (49) 30 201 46 353 |
Fax.: (49) 30 201 453 79 |
E-mail: infonorm@bmwa.bund.de |
Sito Web: http://www.bmwa.bund.de |
ESTONIA
Ministry of Economic Affairs and Communications |
Harju str. 11 |
EE-15072 Tallinn |
Sig. Karl Stern |
Executive Officer of Trade Policy Division |
EU and International Co-operation Department |
Tel.: (372) 625 64 05 |
Fax: (372) 631 30 29 |
E-mail: karl.stern@mkm.ee |
E-mail generico: el.teavitamine@mkm.ee |
Sito Web: http://www.mkm.ee |
GRECIA
Ministry of Development |
General Secretariat of Industry |
Mesogeion 119 |
GR-101 92 Athens |
Tel.: (30) 210 69 69 863 |
Fax: (30) 210 69 69 106 |
ELOT |
Acharnon 313 |
GR-111 45 Athens |
Sig.ra Evangelia Alexandri |
Tel.: (30) 210 212 03 01 |
Fax: (30) 210 228 62 19 |
E-mail: alex@elot.gr |
E-mail generico: 83189in@elot.gr |
Sito Web: http://www.elot.gr |
SPAGNA
S.G. de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y de Medio Ambiente |
D.G. de Coordinación del Mercado Interior y otras PPCC |
Secretaría de Estado para la Unión Europea |
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación |
Torres «Ágora» |
C/ Serrano Galvache, 26-4a |
E-20033 Madrid |
Sig. Angel Silván Torregrosa |
Tel.: (34) 91 379 83 32 |
Sig.ra Esther Pérez Peláez |
Consigliere tecnico |
E-mail: esther.perez@ue.mae.es |
Tel.: (34) 91 379 84 64 |
Fax: (34) 91 379 84 01 |
E-mail generico: d83-189@ue.mae.es |
FRANCIA
Délégation interministérielle aux normes |
Direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'information et des Postes (DiGITIP) |
Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC) |
Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété industrielle (SQUALPI) |
DiGITIP 5 |
12, rue Villiot |
F-75572 Paris Cedex 12 |
Sig.ra Suzanne Piau |
Tel.: (33) 1 53 44 97 04 |
Fax: (33) 1 53 44 98 88 |
E-mail: suzanne.piau@industrie.gouv.fr |
Sig.ra Françoise Ouvrard |
Tel.: (33) 1 53 44 97 05 |
Fax: (33) 1 53 44 98 88 |
E-mail: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr |
E-mail generico: d9834.france@industrie.gouv.fr |
IRLANDA
NSAI |
Glasnevin |
Dublin 9 |
Ireland |
Sig. Tony Losty |
Tel.: (353) 18 07 38 80 |
Fax: (353) 18 07 38 38 |
E-mail: tony.losty@nsai.ie |
Sito Web: http://www.nsai.ie/ |
ITALIA
Ministero dello sviluppo economico |
Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività |
Ispettorato tecnico dell'industria — Ufficio F1 |
Via Molise 2 |
I-00187 Roma |
Sig. Vincenzo Correggia |
Tel.: (39) 06 47 05 22 05 |
Fax: (39) 06 47 88 78 05 |
E-mail: vincenzo.correggia@attivitaproduttive.gov.it |
Sig. Enrico Castiglioni |
Tel.: (39) 06 47 05 26 69 |
Fax: (39) 06 47 88 78 05 |
E-mail: enrico.castiglioni@attivitaproduttive.gov.it |
E-mail generico: ucn98.34.italia@attivitaproduttive.gov.it |
Sito Web: http://www.attivitaproduttive.gov.it |
CIPRO
Cyprus Organization for the Promotion of Quality |
Ministry of Commerce, Industry and Tourism |
13-15, A. Araouzou street |
CY-1421 Nicosia |
Tel.: (357) 22 40 93 10 |
Fax: (357) 22 75 41 03 |
Sig. Antonis Ioannou |
Tel.: (357) 22 40 94 09 |
Fax: (357) 22 75 41 03 |
E-mail: aioannou@cys.mcit.gov.cy |
E-mail generico: dir9834@cys.mcit.gov.cy |
Sito Web: http://www.cys.mcit.gov.cy |
LETTONIA
Ministry of Economics of Republic of Latvia |
Trade Normative and SOLVIT Notification Division |
SOLVIT Coordination Centre |
55, Brīvības Street |
LV-1519 Riga |
Reinis Berzins |
Deputy Head of Trade Normative and SOLVIT Notification Division |
Tel.: (371) 70 13 230 |
Fax: (371) 72 80 882 |
Zanda Liekna |
Senior Officer of Division of EU Internal Market Coordination |
Tel.: (371) 701 32 36 |
Tel.: (371) 701 30 67 |
Fax: (371) 728 08 82 |
E-mail: zanda.liekna@em.gov.lv |
E-mail generico: notification@em.gov.lv |
LITUANIA
Lithuanian Standards Board |
T. Kosciuskos g. 30 |
LT-01100 Vilnius |
Sig.ra Daiva Lesickiene |
Tel.: (370) 5 270 93 47 |
Fax: (370) 5 270 93 67 |
E-mail: dir9834@lsd.lt |
Sito Web: http://www.lsd.lt |
LUSSEMBURGO
SEE — Service de l'Energie de l'Etat |
34, avenue de la Porte-Neuve B.P. 10 |
L-2010 Luxembourg |
Sig. J.P. Hoffmann |
Tel.: (352) 46 97 46 1 |
Fax: (352) 22 25 24 |
E-mail: see.direction@eg.etat.lu |
Sito Web: http://www.see.lu |
UNGHERIA
Hungarian Notification Centre — |
Ministry of Economy and Transport |
Industrial Department |
Budapest |
Honvéd u. 13-15. |
H-1880 |
Sig. Zsolt Fazekas |
Leading Councillor |
E-mail: fazekas.zsolt@gkm.gov.hu |
Tel.: (36) 137 42 8 73 |
Fax: (36) 147 31 622 |
E-mail: notification@gkm.gov.hu |
Sito Web: http://www.gkm.hu/dokk/main/gkm |
MALTA
Malta Standards Authority |
Level 2 |
Evans Building |
Merchants Street |
VLT 03 |
MT-Valletta |
Tel.: (356) 21 24 24 20 |
Tel.: (356) 21 24 32 82 |
Fax: (356) 2124 2406 |
Sig.ra Lorna Cachia |
E-mail: lorna.cachia@msa.org.mt |
E-mail generico: notification@msa.org.mt |
Sito Web: http://www.msa.org.mt |
PAESI BASSI
Ministerie van Financiën |
Belastingsdienst/Douane Noord |
Team bijzondere klantbehandeling |
Centrale Dienst voor In-en uitvoer |
Engelse Kamp 2 |
Postbus 30003 |
9700 RD Groningen |
Nederland |
Sig. Ebel van der Heide |
Tel.: (31) 50 5 23 21 34 |
Sig.ra Hennie Boekema |
Tel.: (31) 50 5 23 21 35 |
Sig.ra Tineke Elzer |
Tel.: (31) 50 5 23 21 33 |
Fax: (31) 50 5 23 21 59 |
E-mail generico: |
Enquiry.Point@tiscali-business.nl |
Enquiry.Point2@tiscali-business.nl |
AUSTRIA
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit |
Abteilung C2/1 |
Stubenring 1 |
A-1010 Wien |
Sig.ra Brigitte Wikgolm |
Tel.: (43) 1 711 00 58 96 |
Fax: (43) 1 715 96 51 oppure (43) 1 712 06 80 |
E-mail: not9834@bmwa.gv.at |
Sito Web: http://www.bmwa.gv.at |
POLONIA
Ministry of Economy |
Department for Economic Regulations |
Plac Trzech Krzyży 3/5 |
PL-00-507 Warszawa |
Sig.ra Barbara H. Kozłowska |
Tel.: (48) 22 69 3 54 07 |
Fax: (48) 22 69 3 40 25 |
E-mail: barbara.kozlowska@mg.gov.pl |
Sig.ra Agata Gągor |
Tel.: (48) 22 69 3 56 90 |
E-mail generico: notyfikacja@mg.gov.pl |
PORTOGALLO
Instituto Portugês da Qualidade |
Rua Antonio Gião, 2 |
P-2829-513 Caparica |
Sig.ra Cândida Pires |
Tel.: (351) 21 29 4 82 36 oppure 81 00 |
Fax: (351) 21 29 4 82 23 |
E-mail: c.pires@mail.ipq.pt |
E-mail generico: not9834@mail.ipq.pt |
Sito Web: http://www.ipq.pt |
SLOVENIA
SIST — Slovenian Institute for Standardization |
Contact point for 98/34/EC and WTO-TBT Enquiry Point |
Šmartinska 140 |
SLO-1000 Ljubljana |
Sig.ra Vesna Stražišar |
Tel.: (386) 14 78 3041 |
Fax: (386) 14 78 3098 |
E-mail: contact@sist.si |
SLOVACCHIA
Sig.ra Kvetoslava Steinlova |
Director of the Department of European Integration, |
Office of Standards, Metrology and Testing of the Slovak Republic |
Stefanovicova 3 |
SK-814 39 Bratislava |
Tel.: (421) 2 5249 3521 |
Fax: (421) 2 5249 1050 |
E-mail: steinlova@normoff.gov.sk |
FINLANDIA
Kauppa- ja teollisuusministeriö |
(Ministry of Trade and Industry) |
Visitor address: |
Aleksanterinkatu 4 |
FIN-00171 Helsinki |
e |
Katakatu 3 |
FIN-00120 Helsinki |
Indirizzo postale: |
PO Box 32 |
FIN-00023 Government |
Sig.ra Leila Orava |
Tel.: (358) 9 1606 46 86 |
Fax: (358) 9 1606 46 22 |
E-mail: leila.orava@ktm.fi |
Sig.ra Katri Amper |
Tel.: (358) 9 1606 46 48 |
E-mail generico: maaraykset.tekniset@ktm.fi |
Sito Web: http://www.ktm.fi |
SVEZIA
Kommerskollegium |
(National Board of Trade) |
Box 6803 |
Drottninggatan 89 |
S-13 86 Stockholm |
Sig.ra Kerstin Carlsson |
Tel.: (46) 86 90 48 82 oppure (46) 86 90 48 00 |
Fax: (46) 86 90 48 40 oppure (46) 83 06 759 |
E-mail: kerstin.carlsson@kommers.se |
E-mail generico: 9834@kommers.se |
Sito Web: http://www.kommers.se |
REGNO UNITO
Department of Trade and Industry |
Standards and Technical Regulations Directorate 2 |
151 Buckingham Palace Road |
London SW1 W 9SS |
United Kingdom |
Sig. Philip Plumb |
Tel.: (44) 207 21 51 488 |
Fax: (44) 207 21 51 340 |
E-mail: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk |
E-mail generico: 9834@dti.gsi.gov.uk |
Sito Web: http://www.dti.gov.uk/strd |
EFTA — ESA
EFTA Surveillance Authority |
Rue Belliard 35 |
B-1040 Bruxelles |
Sig.ra Adinda Batsleer |
Tel.: (32) 2 286 18 61 |
Fax: (32) 2 286 18 00 |
E-mail: aba@eftasurv.int |
Sig.ra Tuija Ristiluoma |
Tel.: (32) 2 286 18 71 |
Fax: (32) 2 286 18 00 |
E-mail: tri@eftasurv.int |
E-mail generico: DRAFTTECHREGESA@eftasurv.int |
Sito Web: http://www.eftasurv.int |
EFTA |
Goods Unit |
EFTA Secretariat |
Rue Joseph II 12-16 |
B-1000 Bruxelles |
Sig.ra. Kathleen Byrne |
Tel.: (32) 2 286 17 49 |
Fax: (32) 2 286 17 42 |
E-mail: kathleen.byrne@efta.int |
E-mail generico: DRAFTTECHREGEFTA@efta.int |
Sito Web: http://www.efta.int |
TURCHIA
Undersecretariat of Foreign Trade |
General Directorate of Standardisation for Foreign Trade |
Inönü Bulvari no 36 |
TR-06510 |
Emek — Ankara |
Sig. Mehmet Comert |
Tel.: (90) 312 212 58 98 |
Fax: (90) 312 212 87 68 |
E-mail: comertm@dtm.gov.tr |
Sito Web: http://www.dtm.gov.tr |
(1) Anno, numero di registrazione, Stato membro autore.
(2) Periodo nel corso del quale il progetto non può essere adottato.
(3) Senza scadenza, in quanto la Commissione ha accettato la motivazione di urgenza invocata dallo Stato membro autore del progetto.
(4) Senza scadenza, in quanto si tratta di specificazioni tecniche o di altri requisiti o di regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario, ai sensi dell'articolo 1, punto 11, secondo comma, terzo trattino, della direttiva 98/34/CE.
(5) Procedura di informazione chiusa.
25.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 257/8 |
Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (1) (2)
(2006/C 257/03)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
AUSTRIA
Licenze d'esercizio ritirate
Categoria B: Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2407/92
Nome del vettore aereo |
Indirizzo del vettore aereo |
Autorizzato al trasporto di |
Decisione in vigore dal |
||
HELI-RENT Helicopter Service GmbH & Co KG |
|
passeggeri, posta, merci |
14.9.2006 |
DANIMARCA
Licenze di esercizio rilasciate
Categoria A: Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che non rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2407/92
Nome del vettore aereo |
Indirizzo del vettore aereo |
Autorizzato al trasporto di |
Decisione in vigore dal |
|||
Danish Air Transport a/S |
|
passeggeri, posta, merci |
7.9.2006 |
GERMANIA
Licenze d'esercizio ritirate
Categoria B: Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2407/92
Nome del vettore aereo |
Indirizzo del vettore aereo |
Autorizzato al trasporto di |
Decisione in vigore dal |
Heli-Aircraft-Charter GmbH |
Entenmoos 343 |
passeggeri, posta, merci |
15.8.2006 |
SPAGNA
Licenze di esercizio rilasciate
Categoria A: Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che non rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2407/92
Nome del vettore aereo |
Indirizzo del vettore aereo |
Autorizzato al trasporto di |
Decisione in vigore dal |
||||
CATAIR LINEAS AEREAS S.A. |
|
passeggeri, posta, merci |
27.9.2006 |
Categoria B: Licenze di esercizio rilasciate ai vettori che rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2407/92
Nome del vettore aereo |
Indirizzo del vettore aereo |
Autorizzato al trasporto di |
Decisione in vigore dal |
|||
CAT HELICOPTERS S.L |
|
passeggeri, posta, merci |
11.8.2006 |
LITUANIA
Licenze d'esercizio ritirate
Categoria A: Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che non rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2407/92
Nome del vettore aereo |
Indirizzo del vettore aereo |
Autorizzato al trasporto di |
Decisione in vigore dal |
||
JSC APATAS |
|
passeggeri, posta, merci |
29.9.2006 |
(1) GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.
(2) Comunicate alla Commissione europea prima del 31.8.2005.
25.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 257/10 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione
(2006/C 257/04)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Numero dell'aiuto |
XE 13/06 |
|||||
Stato membro |
Repubblica ungherese |
|||||
Regione |
L'intero territorio della Repubblica ungherese |
|||||
Titolo del regime di aiuti |
Agevolazioni contributive per la creazione di posti di lavoro |
|||||
Base giuridica |
|
|||||
Spesa annua prevista per il regime |
Importo annuo totale |
0,5 milioni di EUR |
||||
Credito garantito |
|
|||||
Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento |
Sì |
||||
Data di applicazione |
1o gennaio 2006 |
|||||
Durata del regime |
31 dicembre 2006 |
|||||
Obiettivo dell'aiuto |
Articolo 4 — Creazione di posti di lavoro |
Sì |
||||
Articolo 5 — Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili |
|
|||||
Articolo 6 — Occupazione di lavoratori disabili |
|
|||||
Settori economici interessati |
|
Sì |
||||
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium |
|||||
|
||||||
Aiuto soggetto all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione |
Conformemente all'articolo 9 del regolamento |
Sì |
Numero dell'aiuto |
XE 15/06 |
|||
Stato membro |
Estonia |
|||
Titolo del regime di aiuti |
Attuazione della legge relativa ai servizi e alle sovvenzioni a favore dell'occupazione |
|||
Base giuridica |
Tööturuteenuste ja- toetuste seaduse § 18, 20 ja 23 |
|||
Spesa annua prevista per il regime |
Importo annuo totale |
Fino a 650 000 EUR |
||
Credito garantito |
|
|||
Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento |
Sì |
||
Data di applicazione |
A decorrere dal 1o gennaio 2006 |
|||
Durata del regime |
Fino al 31 dicembre 2006 |
|||
Obiettivo dell'aiuto |
Articolo 4 — Creazione di posti di lavoro |
No |
||
Articolo 5 — Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili |
Sì |
|||
Articolo 6 — Occupazione di lavoratori disabili |
Sì |
|||
Settori economici interessati |
|
Sì |
||
|
Sì |
|||
|
Sì |
|||
|
Sì |
|||
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Tööturuamet |
|||
|
||||
Altre informazioni |
I servizi a favore dell'occupazione previsti dalla legge sui servizi e le sovvenzioni a favore dell'occupazione sono finanziati dal bilancio nazionale |
|||
Aiuto soggetto all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione |
Conformemente all'articolo 9 del regolamento |
Sì |
Numero dell'aiuto |
XE 16/06 |
|||||
Stato membro |
Ungheria |
|||||
Regione |
Dél-Alföld |
|||||
Titolo del regime di aiuti |
Programma di aiuti per il miglioramento della situazione occupazionale a Békéscsaba |
|||||
Base giuridica |
|
|||||
Spesa annua prevista per il regime |
Importo annuo totale |
112 000 EUR |
||||
Credito garantito |
|
|||||
Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento |
Sì |
||||
Data di applicazione |
13 febbraio 2006 |
|||||
Durata del regime |
Fino al 31 dicembre 2006 |
|||||
Obiettivo dell'aiuto |
Articolo 4 — Creazione di posti di lavoro |
Sì |
||||
Articolo 5 — Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili |
|
|||||
Articolo 6 — Occupazione di lavoratori disabili |
|
|||||
Settori economici interessati |
|
Sì |
||||
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata |
|||||
|
||||||
Altre informazioni |
Se il regime è cofinanziato da fondi comunitari, aggiungere la frase seguente: Il regime di aiuti è cofinanziato ai sensi di (riferimento) |
|||||
Aiuto soggetto all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione |
Conformemente all'articolo 9 del regolamento |
Sì |
Numero dell'aiuto |
XE 17/06 |
|||
Stato membro |
Spagna |
|||
Regione |
Catalogna |
|||
Titolo del regime di aiuti |
Programma di incentivi alla creazione di posti di lavoro in relazione a progetti di nuovi investimenti imprenditoriali ritenuti strategici per l'economia catalana |
|||
Base giuridica |
Orden TRI/68/2006, de 23 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de incentivos para la creación de ocupación ligada a proyectos de nueva inversión empresarial considerados estratégicos para la economía catalana y se abre la convocatoria para el año 2006 (DOGC núm. 4586 de 6.3.2006) |
|||
Spesa annua prevista per il regime |
Importo annuo totale |
3 milioni di EUR |
||
Credito garantito |
|
|||
Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento |
Sì |
||
Data di applicazione |
7.3.2006 |
|||
Durata del regime |
Fino al 31.12.2006 |
|||
Obiettivo dell'aiuto |
Articolo 4 — Creazione di posti di lavoro |
Sì |
||
Articolo 5 — Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili |
|
|||
Articolo 6 — Occupazione di lavoratori disabili |
|
|||
Settori economici interessati |
|
Sì |
||
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDEM) |
|||
|
||||
Aiuto soggetto all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione |
Conformemente all'articolo 9 del regolamento |
Sì |
Numero dell'aiuto |
XE 26/06 |
|||
Stato membro |
Polonia |
|||
Regione |
Południowo-Zachodni |
|||
Titolo del regime di aiuti |
Esonero dall'imposta locale sui beni immobiliari concesso alle imprese nel quadro degli aiuti orizzontali — Lwówek Ślaski |
|||
Base giuridica |
Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 84 ze zm.) |
|||
Spesa annua prevista per il regime |
Importo annuo totale |
0,13 milioni di EUR |
||
Credito garantito |
|
|||
Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento |
Sì |
||
Data di applicazione |
4.3.2006 |
|||
Durata del regime |
Fino al 31.12.2006 |
|||
Obiettivo dell'aiuto |
Articolo 4 — Creazione di posti di lavoro |
Sì |
||
Articolo 5 — Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili |
Sì |
|||
Articolo 6 — Occupazione di lavoratori disabili |
|
|||
Settori economici interessati |
|
Sì |
||
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski |
|||
|
||||
Altre informazioni |
Se il regime è cofinanziato da fondi comunitari, aggiungere la frase seguente: Il regime di aiuti è cofinanziato ai sensi di (riferimento) |
|||
Aiuto soggetto all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione |
Conformemente all'articolo 9 del regolamento |
Sì |
(1) Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.
(2) Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.
(3) Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.
(4) Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.
25.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 257/14 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4429 — AIG/GIP/Stratfield)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(2006/C 257/05)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. |
In data 17.10.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese American International Group Inc («AIG» Stati Uniti), e Global Infrastructure Partners — A, L.P. («GIP» Stati Uniti) [controllate congiuntamenteda General Electric («GE», USA), Credit Suisse Group («CSG», Svizzera) e Global Infrastructure Management Participation LLC («GIMP», Stati Uniti) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'insieme di Stratfield Limited («Stratfield» UK mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4429 — AIG/GIP/Stratfield, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
25.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 257/15 |
Adozione di cinque documenti di riferimento in relazione alla direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (1)
(2006/C 257/06)
Il 16 agosto 2006 la Commissione ha adottato i testi integrali dei documenti di riferimento sulle:
— |
migliori tecniche disponibili per l'incenerimento dei rifiuti |
— |
migliori tecniche disponibili per le industrie di trattamento dei rifiuti |
— |
migliori tecniche disponibili per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche |
— |
migliori tecniche disponibili per le sostanze chimiche organiche fini |
— |
migliori tecniche disponibili per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte |
I documenti sono disponibili sul sito Internet http://eippcb.jrc.es.
(1) GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.
Banca centrale europea
25.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 257/16 |
RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 6 ottobre 2006
relativa all'adozione di talune misure per una protezione più efficace delle banconote in euro contro la contraffazione
(BCE/2006/13)
(2006/C 257/07)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea e, in particolare, l'articolo 106, paragrafo 1,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e in particolare l'articolo 16 e l'articolo 34.1,
Considerando quanto segue:
(1) |
Il trattato e lo statuto hanno affidato alla Banca centrale europea (BCE) e, su sua autorizzazione, alle banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri senza deroga, il compito di emettere banconote in euro. |
(2) |
Assicurare l'integrità e il buono stato di conservazione delle banconote in euro in circolazione e, di conseguenza, la fiducia del pubblico nelle banconote in euro, rientra in tale compito. |
(3) |
Il quadro di riferimento dell'Eurosistema per l'identificazione delle banconote in euro contraffatte e la selezione dei biglietti in euro non più idonei alla circolazione da parte delle banche e di tutte le categorie professionali che operano con il contante (1) (di seguito il «quadro di riferimento») stabilisce principi e procedure armonizzati per il ricircolo delle banconote nell'area dell'euro. In particolare, qualora i controlli sull'autenticità e sull'idoneità alla circolazione debbano essere effettuati per il tramite di apparecchiature di selezione e accettazione dei biglietti, potranno essere utilizzate ai fini dei controlli delle banconote da reimmettere in circolo solo quelle verificate positivamente da una BCN. In tale contesto, le BCN offrono ai fabbricanti dei test comuni per tali apparecchiature, validi lungo tutta l'area dell'euro e da effettuarsi utilizzando una selezione di test comune, che contiene tra le altre cose classi selezionate di banconote in euro contraffatte. Tali test necessitano la disponibilità delle banconote contraffatte della stessa classe sia per la costituzione iniziale sia per il rifornimento delle selezioni di test comuni nonchè, di conseguenza, il regolare scambio e il trasporto di tali banconote all'interno dell'Unione europea tra le BCN. |
(4) |
L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1338/2001 del 28 giugno 2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (2) obbliga le autorità competenti a trasmettere senza indugio ai Centri nazionali di analisi (CNA) gli esemplari necessari richiesti di ogni tipo di banconota sospettata di essere falsa, ai fini di analisi e identificazione. I CNA sono inoltre obbligati a inviare alla BCE ogni nuovo tipo di banconota sospettata di essere falsa che corrisponda ai criteri fissati dalla BCE ai fini di analisi e classificazione. |
(5) |
Gli obblighi previsti dall'articolo 4, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1338/2001 in capo sia alle autorità nazionali competenti sia ai CNA si applicano fatti salvi i principi di diritto penale nazionale. In particolare, tali obblighi non possono impedire che le banconote sospettate di essere false vengano utilizzate o conservate come prova in processi penali. In diversi Stati membri ciò ostacola severamente la disponibilità delle banconote in euro per i CNA e le BCN che non sono CNA. |
(6) |
L'utilizzo di apparecchiature di selezione e accettazione dei biglietti, il loro collaudo e il loro costante miglioramento sono strumenti atti a facilitare l'individuazione di banconote false contribuendo così a far circolare le banconote in euro in maniera tale da essere protette contro la contraffazione. |
(7) |
E' di conseguenza cruciale che venga permesso il trasferimento delle banconote in euro dai CNA e dalle BCN che non sono CNA anche ai fini del quadro di riferimento, con il dovuto riguardo nei confronti dei processi penali pendenti. |
(8) |
L'articolo 10 del trattato richiede agli Stati membri, ivi compresi il corpo di polizia e le autorità giudiziarie, di adottare tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficacia del diritto comunitario. |
(9) |
Una efficace tutela dell'euro contro la contraffazione costituisce un elemento importante del diritto comunitario. Gli sforzi per prevenire la contraffazione riguardano sia la Comunità, in virtù della sua competenza rispetto alla moneta unica, sia gli Stati membri, in virtù della loro competenza nell'ambito del diritto penale e di polizia, ai fini della lotta alla criminalità organizzata. |
(10) |
In generale, il diritto penale e le regole di procedura penale non rientrano nella competenza della Comunità a meno che ciò non sia necessario per assicurare l'efficacia del diritto comunitario. In tutti gli altri casi, potrebbe essere richiesta l'adozione di misure conformi al Titolo VI del Trattato sull'Unione europea sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. |
(11) |
L'articolo 29 del Trattato sull'Unione europea prevede che l'obiettivo che la UE si prefigge è fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia sviluppando tra gli Stati membri un'azione in comune attraverso, inter alia, l'approssimazione delle norme in materia penale negli Stati membri. |
(12) |
La responsabilità dell'Eurosistema di assicurare l'integrità e il buono stato di conservazione delle banconote in euro in circolazione comporta che vengano formulate delle raccomandazione su taluni obiettivi di politica, lasciando al tempo stesso alla UE e alle autorità nazionali la valutazione di tali obiettivi e l'adozione delle misure appropriate ai fini della loro attuazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
1. |
La Commissione europea dovrebbe considerare di proporre un'estensione dei poteri dei CNA e delle BCN che non sono CNA in maniera tale da poter conservare gli esemplari di banconote identificati e analizzati e richiedere e trasportare legittimamente tali banconote nell'ambito della UE ai fini del quadro di riferimento. In particolare, l'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1338/2001 dovrebbe essere modificato e l'articolo 4, paragrafo 3 di conseguenza eliminato. Tale ultimo paragrafo dovrebbe essere quanto meno modificato in modo che non sia pregiudicata la piena applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2 attraverso la conservazione delle banconote false come prova in processi penali, ad eccezione del caso in cui tale applicazione sia impossibile, tenendo conto della quantità e del tipo dei falsi sequestrati. |
2. |
Se la modifica al regolamento (CE) n. 1338/2001 è indispensabile per permettere il trasporto dei falsi ai fini del quadro di riferimento, così come la cessione dei falsi da parte delle autorità nazionali, si potrebbe esaminare entro quale misura l'azione comune prevista dal Titolo VI del Trattato sulla UE possa essere utile a tal riguardo. In concreto, si potrebbe considerare l'applicabilità dell'Articolo 31, paragrafo 1, lettera e) del Trattato sulla UE, in quanto i falsi sequestrati sono utilizzati come prova in processi penali pendenti di fronte alle autorità giudiziarie nazionali. In particolare, gli Stati membri dovrebbero assicurare che, nei limiti in cui non vengano pregiudicati i diritti di coloro che sono sospettati e imputati, il personale dei CNA e delle BCN che non sono CNA possa trasportare legittimamente e conservare una determinata quantità di banconote sequestrate ai fini del quadro di riferimento, a condizione che esse vengano immediatamente restituite su richiesta della Procura o di altra autorità giudiziaria. |
3. |
A prescindere dall'adozione di tali misure, gli Stati membri possono ritenere necessario modificare la loro legislazione nazionale per facilitare la conservazione e il trasporto delle banconote sequestrate ai fini del quadro di riferimento. Gli Stati membri dovrebbero considerare in particolare di abolire le norme nazionali secondo cui le banconote sequestrate devono rimanere sempre negli archivi dei tribunali o essere distrutte o essere consegnate esclusivamente alla polizia o rimanere nel territorio nazionale. |
4. |
A prescindere dall'adozione delle misure di cui sopra, gli Stati membri dovrebbero considerare di incoraggiare e promuovere accordi pratici con le rispettive BCN, laddove le banconote false sono messe a diposizione di quest'ultime ai fini del quadro di riferimento, e scambiate tra le varie BCN, potenzialmente attraverso l'esercizio della discrezionalità propria della Procura o dell'autorità giudiziaria. |
Tale raccomandazione è indirizzata al Consiglio dell'Unione europea, al Parlamento europeo, alla Commissione delle Comunità europee e agli Stati membri.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 6 ottobre 2006.
Il Presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) Disponibile sul sito Internet www.ecb.int.
(2) GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6.
25.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 257/19 |
RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 9 ottobre 2006
al Consiglio dell'Unione europea relativamente ai revisori esterni della Banka Slovenije
(BCE/2006/14)
(2006/C 257/08)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 27.1,
Considerando quanto segue:
(1) |
I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali dell'Eurosistema vengono verificati da revisori indipendenti esterni la cui nomina è raccomandata dal Consiglio direttivo della BCE e approvata dal Consiglio dell'Unione europea. |
(2) |
In virtù dell'articolo 1 della Decisione del Consiglio 2006/495/CE dell'11 luglio 2006, a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE per l'adozione da parte della Slovenia della moneta unica il 1o gennaio 2007 (1), la Slovenia attualmente soddisfa tutte le condizioni necessarie ai fini dell'adozione dell'euro e la deroga da essa goduta di cui all'articolo 4 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del 2003 (2) è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2007. |
(3) |
I revisori esterni la cui nomina è suggerita nella presente raccomandazione sono gli attuali revisori della Banka Slovenije, già nominati per gli esercizi finanziari da 2006 a 2008, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
Si raccomanda che Deloitte & Touche revizija d.o.o. siano nominati revisori esterni della Banka Slovenije per gli esercizi finanziari 2007 e 2008.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 9 ottobre 2006.
Il Presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) GU L 195 del 15.7.2006, pag. 25.
(2) GU L 195 del 23.9.2003, pag. 33.
III Informazioni
Commissione
25.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 257/20 |
Cultura (2007-2013) — invito condizionato a presentare proposte — EACEA n. 06/2006
«Promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura»
(2006/C 257/09)
CLAUSOLA PRECAUZIONALE
La proposta della Commissione relativa al programma Cultura non è stata ancora ufficialmente adottata dal legislatore europeo. La Commissione ha tuttavia deciso di pubblicare questo invito a presentare proposte per consentire un'attuazione rapida del programma dopo l'adozione, che dovrebbe avvenire in tempi brevi, della sua base giuridica da parte del legislatore europeo e permettere ai beneficiari potenziali dei finanziamenti comunitari di preparare al più presto le loro proposte.
Il presente invito a presentare proposte non costituisce un impegno dal punto di vista giuridico per la Commissione. Potrà infatti essere annullato e potranno essere pubblicati altri bandi di natura diversa e con scadenze di presentazione consone in caso di modifiche sostanziali apportate alla base giuridica dal legislatore europeo.
Più in generale, l'attuazione nel 2007 degli inviti a presentare proposte è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, la cui realizzazione non dipende dalla Commissione:
— |
adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del testo finale della base giuridica che istituisce il programma senza modifiche sostanziali; |
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adozione del programma di lavoro annuale relativo al programma Cultura e degli orientamenti generali di attuazione, nonché dei criteri e delle procedure di selezione, dopo la nomina del comitato responsabile del programma; |
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adozione del bilancio 2007 dell'Unione europea da parte dell'autorità di bilancio. |
1. Base giuridica
Il presente invito a presentare proposte si basa sulla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio (1) che stabilisce un programma pluriennale unico per le azioni comunitarie nel settore della cultura per il periodo 2007-2013 (in appresso denominato «il programma»).
Il programma si fonda sull'articolo 151 del trattato che istituisce la Comunità europea, il quale stabilisce che la Comunità contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.
2. Obiettivi e descrizione
Il programma contribuisce alla valorizzazione di uno spazio culturale comune per tutti i cittadini europei, favorendo lo sviluppo della cooperazione culturale tra gli Stati partecipanti, allo scopo di promuovere l'emergere di una cittadinanza europea attraverso la mobilità transnazionale di coloro che operano nel settore della cultura, la circolazione transnazionale delle opere d'arte e degli oggetti artistici e culturali, e il dialogo tra le culture.
3. Oggetto dell'invito a presentare proposte
Per rispondere agli obiettivi del programma, questo invito a presentare proposte ha come finalità la concessione di sovvenzioni di funzionamento per il cofinanziamento delle spese relative al programma di lavoro permanente di organismi che perseguono finalità di interesse generale europeo nel settore della cultura o obiettivi che si iscrivono nell'ambito della politica dell'Unione europea in tale settore.
4. Bilancio disponibile
La dotazione complessiva di bilancio erogabile nell'ambito del presente invito a presentare proposte dovrebbe attestarsi intorno a 4,8 milioni di euro.
5. Criteri di ammissibilità
Gli organismi ammissibili devono avere una reale dimensione europea. Devono, in particolare, svolgere le proprie attività a livello europeo, individualmente o sotto forma di più associazioni coordinate, e la loro struttura (membri iscritti) e attività devono interessare l'intero territorio dell'Unione europea ovvero coprire almeno sette paesi partecipanti al programma.
I candidati ammissibili sono organismi senza scopo di lucro costituiti giuridicamente ed esistenti da almeno due anni, con finalità di interesse generale europeo nel settore della cultura o obiettivi che si iscrivono nell'ambito della politica dell'Unione europea in tale settore. Detti organismi devono avere sede in uno degli Stati che partecipano al programma (2).
6. Termine per la presentazione delle domande
22 dicembre 2006
7. Informazioni supplementari
Le specifiche che integrano il presente bando sono disponibile sui siti Internet della Commissione europea e dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura. La documentazione per la presentazione della domanda e tutti i relativi moduli sono disponibili sul sito Internet dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura.
Commissione europea:
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http://ec.europa.eu/culture/eac/index_fr.html |
Agenzia esecutiva EAC:
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http://eacea.cec.eu.int/static/index.htm |
Le domande dovranno soddisfare i requisiti indicati nelle specifiche del bando e dovranno obbligatoriamente essere presentate per mezzo degli appositi moduli di presentazione delle domande.
(1) Cfr. clausola precauzionale.
(2) I 25 Stati membri dell'Unione europea, la Romania e la Bulgaria (paesi in corso di adesione; è previsto che entrino a far parte degli Stati membri a partire dal 1o gennaio 2007), gli Stati membri del SEE, previa adozione della relativa decisione del comitato misto del SEE, i paesi candidati e i paesi dei Balcani occidentali, previa conclusione del relativo protocollo d'intesa («Memorandum of Understanding») che stabilisce le modalità della loro partecipazione.