ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 257

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49o anno
25 ottobre 2006


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Commissione

2006/C 257/1

Tassi di cambio dell'euro

1

2006/C 257/2

Procedura d'informazione — Regole tecniche ( 1 )

2

2006/C 257/3

Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ( 1 )

8

2006/C 257/4

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione ( 1 )

10

2006/C 257/5

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4429 — AIG/GIP/Stratfield) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

14

2006/C 257/6

Adozione di cinque documenti di riferimento in relazione alla direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento

15

 

Banca centrale europea

2006/C 257/7

Raccomandazione della Banca centrale europea, del 6 ottobre 2006, relativa all'adozione di talune misure per una protezione più efficace delle banconote in euro contro la contraffazione (BCE/2006/13)

16

2006/C 257/8

Raccomandazione della Banca centrale europea, del 9 ottobre 2006, al Consiglio dell'Unione europea relativamente ai revisori esterni della Banka Slovenije (BCE/2006/14)

19

 

III   Informazioni

 

Commissione

2006/C 257/9

Cultura (2007-2013) — invito condizionato a presentare proposte — EACEA n. 06/2006 — Promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura

20

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Commissione

25.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 257/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

24 ottobre 2006

(2006/C 257/01)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2541

JPY

yen giapponesi

149,98

DKK

corone danesi

7,4552

GBP

sterline inglesi

0,67015

SEK

corone svedesi

9,2002

CHF

franchi svizzeri

1,5918

ISK

corone islandesi

85,69

NOK

corone norvegesi

8,3855

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5767

CZK

corone ceche

28,395

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

262,92

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6960

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,8771

RON

leu rumeni

3,5370

SIT

tolar sloveni

239,60

SKK

corone slovacche

36,594

TRY

lire turche

1,8462

AUD

dollari australiani

1,6570

CAD

dollari canadesi

1,4180

HKD

dollari di Hong Kong

9,7594

NZD

dollari neozelandesi

1,8933

SGD

dollari di Singapore

1,9761

KRW

won sudcoreani

1 202,05

ZAR

rand sudafricani

9,7225

CNY

renminbi Yuan cinese

9,9105

HRK

kuna croata

7,3893

IDR

rupia indonesiana

11 493,83

MYR

ringgit malese

4,6107

PHP

peso filippino

62,774

RUB

rublo russo

33,7690

THB

baht thailandese

46,676


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


25.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 257/2


Procedura d'informazione — Regole tecniche

(2006/C 257/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37; GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

Notifiche di progetti nazionali di regole tecniche ricevute dalla Commissione

Riferimento (1)

Titolo

Scadenza della sospensione di tre mesi (2)

2006/0526/PL

Progetto di regolamento del ministro dell'Ambiente relativo ai moduli per le relazioni annuali sull'ammontare dell'imposta sulla produzione di rifiuti

 (4)

2006/0527/PL

Progetto di regolamento del ministro dell'Ambiente relativo ai moduli per le relazioni sulle quantità di imballaggi e di prodotti immessi sul mercato nazionale, sui volumi di recupero e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio, nonché sulle imposte sulla produzione

 (4)

2006/0528/PL

Regolamento del ministro dell'Economia a parziale modifica del regolamento sugli strumenti di misura soggetti al controllo metrologico legale e sull'ambito di tale controllo

28.12.2006

2006/0529/PL

Regolamento del ministro dell'Economia sui requisiti metrologici per gli areometri per cereali ed sull'ambito dettagliato degli esami effettuati durante il controllo legale metrologico di tali strumenti

28.12.2006

2006/0530/NL

Regolamento sugli scarichi di acque reflue da parte dei nuclei domestici

29.12.2006

2006/0531/UK

Decreto 2007 sulle patologie animali (disinfettanti approvati)

29.12.2006

2006/0532/HU

Progetto di decreto ministeriale sulla definizione della tipologia di merci che si possono commercializzare esclusivamente con istruzioni d'utilizzo e trattamento

29.12.2006

2006/0534/FIN

Norme tecniche di sistema relative alle centrali elettriche (VJV 2007)

1.1.2007

2006/0535/FIN

Condizioni generali d'accesso di Fingrid Oyj (YLE 2007)

1.1.2007

2006/0536/DK

Progetto di decreto relativo ai requisiti tecnici imposti ai filtri per particolato e materie affini

4.1.2007

2006/0537/PL

Ordinanza del Comandante generale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco del 2006 in materia di modelli e requisiti dettagliati, caratteristiche tecniche e qualità degli accessori per le uniformi, dell'abbigliamento speciale e dei mezzi di protezione individuale in dotazione al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

4.1.2007

2006/0538/PL

Regolamento del ministro dell'Economia in materia di requisiti cui devono soddisfare le autocisterne di misurazione e l'ambito dettagliato di controlli e verifiche eseguiti durante il controllo metrologico di omologazione di tali strumenti di misura

5.1.2007

2006/0539/NL

Decreto di modifica del decreto sui preparati alle erbe relativo alla yohimbe/yohimbina nell'ambito del decreto antisofisticazioni, del decreto sull'aggiunta di micronutrienti ai prodotti alimentari nell'ambito della legge antisofisticazioni e del decreto sulle sanzioni amministrative nell'ambito della legge antisofisticazioni (progetto)

5.1.2007

2006/0540/DK

Decreto relativo all'etichettatura dei prodotti alimentari

8.1.2007

La Commissione richiama l'attenzione sulla sentenza riguardante la «CIA Security», emessa il 30 aprile 1996 nella causa C-194/94 (Racc. 1996, pag. I-2201), secondo la quale la Corte di giustizia ritiene che gli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34/CE (all'epoca 83/189/CEE) debbano essere interpretati nel senso che i singoli possono farli valere dinanzi a un giudice nazionale, il quale deve rifiutare l'applicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva di cui sopra.

Detta sentenza conferma la comunicazione della Commissione del 1o ottobre 1986 (GU C 245 dell'1.10.1986, pag. 4).

L'inadempimento dell'obbligo di notifica comporta pertanto l'inapplicabilità delle regole tecniche in esame, che di consequenza sano inopponibili ai singoli.

Per ulteriori altri informazioni sulla procedura di notifica, rivolgersi a:

Commissione europea

DG Imprese e industria, Unità C3

B-1049 Bruxelles

e-mail: dir83-189-central@ec.europa.eu

oppure visitare il sito internet: http://ec.europa.eu/enterprise/tris/

Per eventuali informazioni su tali notifiche, rivolgersi ai servizi nazionali, il cui elenco è riportato di seguito:

ELENCO DEI DIPARTIMENTI NAZIONALI RESPONSABILI DELL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/34/CE

BELGIO

BELNotif

Qualité et Sécurité

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

NG III — 4ème étage

Boulevard du Roi Albert II/16

B-1000 Bruxelles

Sig.ra Pascaline Descamps

Tel.: (32-2) 277 80 03

Fax: (32-2) 277 54 01

E-mail: pascaline.descamps@mineco.fgov.be

paolo.caruso@mineco.fgov.be

E-mail generico: belnotif@mineco.fgov.be

Sito Web: http://www.mineco.fgov.be

REPUBBLICA CECA

Czech Office for Standards, Metrology and Testing

Gorazdova 24

PO BOX 49

CZ-128 01 Praha 2

Sig. Miroslav Chloupek

Director of International Relations Department

Tel.: (420) 224 907 123

Fax: (420) 224 914 990

E-mail: chloupek@unmz.cz

Sig.ra Lucie Růžičková

Tel.: (420) 224 907 139

Fax: (420) 224 907 122

E-mail: ruzickova@unmz.cz

E-mail generico: eu9834@unmz.cz

Sito Web: http://www.unmz.cz

DANIMARCA

Erhvervs- og Byggestyrelsen

(National Agency for Enterprise and Construction)

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø (oppure DK-2100 Copenhagen OE)

Sig. Bjarne Bang Christensen

Legal adviser

Tel.: (45) 35 46 63 66 (linea diretta)

E-mail: bbc@ebst.dk

Sig.ra Birgit Jensen

Principal Executive Officer

Tel.: (45) 35 46 62 87 (linea diretta)

Fax: (45) 35 46 62 03

E-mail: bij@ebst.dk

Sig.ra Pernille Hjort Engstrøm

Head of Section

Tel.: (45) 35 46 63 35 (linea diretta)

E-mail: phe@ebst.dk

Cassetta delle lettere per messaggi relativi a notifiche — noti@ebst.dk

Sito Web: http://www.ebst.dk/Notifikationer

GERMANIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Referat EA3

Scharnhorststr. 34-37

D-10115 Berlin

Sig.ra Christina Jäckel

Tel.: (49) 30 201 46 353

Fax.: (49) 30 201 453 79

E-mail: infonorm@bmwa.bund.de

Sito Web: http://www.bmwa.bund.de

ESTONIA

Ministry of Economic Affairs and Communications

Harju str. 11

EE-15072 Tallinn

Sig. Karl Stern

Executive Officer of Trade Policy Division

EU and International Co-operation Department

Tel.: (372) 625 64 05

Fax: (372) 631 30 29

E-mail: karl.stern@mkm.ee

E-mail generico: el.teavitamine@mkm.ee

Sito Web: http://www.mkm.ee

GRECIA

Ministry of Development

General Secretariat of Industry

Mesogeion 119

GR-101 92 Athens

Tel.: (30) 210 69 69 863

Fax: (30) 210 69 69 106

ELOT

Acharnon 313

GR-111 45 Athens

Sig.ra Evangelia Alexandri

Tel.: (30) 210 212 03 01

Fax: (30) 210 228 62 19

E-mail: alex@elot.gr

E-mail generico: 83189in@elot.gr

Sito Web: http://www.elot.gr

SPAGNA

S.G. de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y de Medio Ambiente

D.G. de Coordinación del Mercado Interior y otras PPCC

Secretaría de Estado para la Unión Europea

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Torres «Ágora»

C/ Serrano Galvache, 26-4a

E-20033 Madrid

Sig. Angel Silván Torregrosa

Tel.: (34) 91 379 83 32

Sig.ra Esther Pérez Peláez

Consigliere tecnico

E-mail: esther.perez@ue.mae.es

Tel.: (34) 91 379 84 64

Fax: (34) 91 379 84 01

E-mail generico: d83-189@ue.mae.es

FRANCIA

Délégation interministérielle aux normes

Direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'information et des Postes (DiGITIP)

Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC)

Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété industrielle (SQUALPI)

DiGITIP 5

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Sig.ra Suzanne Piau

Tel.: (33) 1 53 44 97 04

Fax: (33) 1 53 44 98 88

E-mail: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

Sig.ra Françoise Ouvrard

Tel.: (33) 1 53 44 97 05

Fax: (33) 1 53 44 98 88

E-mail: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr

E-mail generico: d9834.france@industrie.gouv.fr

IRLANDA

NSAI

Glasnevin

Dublin 9

Ireland

Sig. Tony Losty

Tel.: (353) 18 07 38 80

Fax: (353) 18 07 38 38

E-mail: tony.losty@nsai.ie

Sito Web: http://www.nsai.ie/

ITALIA

Ministero dello sviluppo economico

Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività

Ispettorato tecnico dell'industria — Ufficio F1

Via Molise 2

I-00187 Roma

Sig. Vincenzo Correggia

Tel.: (39) 06 47 05 22 05

Fax: (39) 06 47 88 78 05

E-mail: vincenzo.correggia@attivitaproduttive.gov.it

Sig. Enrico Castiglioni

Tel.: (39) 06 47 05 26 69

Fax: (39) 06 47 88 78 05

E-mail: enrico.castiglioni@attivitaproduttive.gov.it

E-mail generico: ucn98.34.italia@attivitaproduttive.gov.it

Sito Web: http://www.attivitaproduttive.gov.it

CIPRO

Cyprus Organization for the Promotion of Quality

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

13-15, A. Araouzou street

CY-1421 Nicosia

Tel.: (357) 22 40 93 10

Fax: (357) 22 75 41 03

Sig. Antonis Ioannou

Tel.: (357) 22 40 94 09

Fax: (357) 22 75 41 03

E-mail: aioannou@cys.mcit.gov.cy

E-mail generico: dir9834@cys.mcit.gov.cy

Sito Web: http://www.cys.mcit.gov.cy

LETTONIA

Ministry of Economics of Republic of Latvia

Trade Normative and SOLVIT Notification Division

SOLVIT Coordination Centre

55, Brīvības Street

LV-1519 Riga

Reinis Berzins

Deputy Head of Trade Normative and SOLVIT Notification Division

Tel.: (371) 70 13 230

Fax: (371) 72 80 882

Zanda Liekna

Senior Officer of Division of EU Internal Market Coordination

Tel.: (371) 701 32 36

Tel.: (371) 701 30 67

Fax: (371) 728 08 82

E-mail: zanda.liekna@em.gov.lv

E-mail generico: notification@em.gov.lv

LITUANIA

Lithuanian Standards Board

T. Kosciuskos g. 30

LT-01100 Vilnius

Sig.ra Daiva Lesickiene

Tel.: (370) 5 270 93 47

Fax: (370) 5 270 93 67

E-mail: dir9834@lsd.lt

Sito Web: http://www.lsd.lt

LUSSEMBURGO

SEE — Service de l'Energie de l'Etat

34, avenue de la Porte-Neuve B.P. 10

L-2010 Luxembourg

Sig. J.P. Hoffmann

Tel.: (352) 46 97 46 1

Fax: (352) 22 25 24

E-mail: see.direction@eg.etat.lu

Sito Web: http://www.see.lu

UNGHERIA

Hungarian Notification Centre —

Ministry of Economy and Transport

Industrial Department

Budapest

Honvéd u. 13-15.

H-1880

Sig. Zsolt Fazekas

Leading Councillor

E-mail: fazekas.zsolt@gkm.gov.hu

Tel.: (36) 137 42 8 73

Fax: (36) 147 31 622

E-mail: notification@gkm.gov.hu

Sito Web: http://www.gkm.hu/dokk/main/gkm

MALTA

Malta Standards Authority

Level 2

Evans Building

Merchants Street

VLT 03

MT-Valletta

Tel.: (356) 21 24 24 20

Tel.: (356) 21 24 32 82

Fax: (356) 2124 2406

Sig.ra Lorna Cachia

E-mail: lorna.cachia@msa.org.mt

E-mail generico: notification@msa.org.mt

Sito Web: http://www.msa.org.mt

PAESI BASSI

Ministerie van Financiën

Belastingsdienst/Douane Noord

Team bijzondere klantbehandeling

Centrale Dienst voor In-en uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Nederland

Sig. Ebel van der Heide

Tel.: (31) 50 5 23 21 34

Sig.ra Hennie Boekema

Tel.: (31) 50 5 23 21 35

Sig.ra Tineke Elzer

Tel.: (31) 50 5 23 21 33

Fax: (31) 50 5 23 21 59

E-mail generico:

Enquiry.Point@tiscali-business.nl

Enquiry.Point2@tiscali-business.nl

AUSTRIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/1

Stubenring 1

A-1010 Wien

Sig.ra Brigitte Wikgolm

Tel.: (43) 1 711 00 58 96

Fax: (43) 1 715 96 51 oppure (43) 1 712 06 80

E-mail: not9834@bmwa.gv.at

Sito Web: http://www.bmwa.gv.at

POLONIA

Ministry of Economy

Department for Economic Regulations

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Sig.ra Barbara H. Kozłowska

Tel.: (48) 22 69 3 54 07

Fax: (48) 22 69 3 40 25

E-mail: barbara.kozlowska@mg.gov.pl

Sig.ra Agata Gągor

Tel.: (48) 22 69 3 56 90

E-mail generico: notyfikacja@mg.gov.pl

PORTOGALLO

Instituto Portugês da Qualidade

Rua Antonio Gião, 2

P-2829-513 Caparica

Sig.ra Cândida Pires

Tel.: (351) 21 29 4 82 36 oppure 81 00

Fax: (351) 21 29 4 82 23

E-mail: c.pires@mail.ipq.pt

E-mail generico: not9834@mail.ipq.pt

Sito Web: http://www.ipq.pt

SLOVENIA

SIST — Slovenian Institute for Standardization

Contact point for 98/34/EC and WTO-TBT Enquiry Point

Šmartinska 140

SLO-1000 Ljubljana

Sig.ra Vesna Stražišar

Tel.: (386) 14 78 3041

Fax: (386) 14 78 3098

E-mail: contact@sist.si

SLOVACCHIA

Sig.ra Kvetoslava Steinlova

Director of the Department of European Integration,

Office of Standards, Metrology and Testing of the Slovak Republic

Stefanovicova 3

SK-814 39 Bratislava

Tel.: (421) 2 5249 3521

Fax: (421) 2 5249 1050

E-mail: steinlova@normoff.gov.sk

FINLANDIA

Kauppa- ja teollisuusministeriö

(Ministry of Trade and Industry)

Visitor address:

Aleksanterinkatu 4

FIN-00171 Helsinki

e

Katakatu 3

FIN-00120 Helsinki

Indirizzo postale:

PO Box 32

FIN-00023 Government

Sig.ra Leila Orava

Tel.: (358) 9 1606 46 86

Fax: (358) 9 1606 46 22

E-mail: leila.orava@ktm.fi

Sig.ra Katri Amper

Tel.: (358) 9 1606 46 48

E-mail generico: maaraykset.tekniset@ktm.fi

Sito Web: http://www.ktm.fi

SVEZIA

Kommerskollegium

(National Board of Trade)

Box 6803

Drottninggatan 89

S-13 86 Stockholm

Sig.ra Kerstin Carlsson

Tel.: (46) 86 90 48 82 oppure (46) 86 90 48 00

Fax: (46) 86 90 48 40 oppure (46) 83 06 759

E-mail: kerstin.carlsson@kommers.se

E-mail generico: 9834@kommers.se

Sito Web: http://www.kommers.se

REGNO UNITO

Department of Trade and Industry

Standards and Technical Regulations Directorate 2

151 Buckingham Palace Road

London SW1 W 9SS

United Kingdom

Sig. Philip Plumb

Tel.: (44) 207 21 51 488

Fax: (44) 207 21 51 340

E-mail: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk

E-mail generico: 9834@dti.gsi.gov.uk

Sito Web: http://www.dti.gov.uk/strd

EFTA — ESA

EFTA Surveillance Authority

Rue Belliard 35

B-1040 Bruxelles

Sig.ra Adinda Batsleer

Tel.: (32) 2 286 18 61

Fax: (32) 2 286 18 00

E-mail: aba@eftasurv.int

Sig.ra Tuija Ristiluoma

Tel.: (32) 2 286 18 71

Fax: (32) 2 286 18 00

E-mail: tri@eftasurv.int

E-mail generico: DRAFTTECHREGESA@eftasurv.int

Sito Web: http://www.eftasurv.int

EFTA

Goods Unit

EFTA Secretariat

Rue Joseph II 12-16

B-1000 Bruxelles

Sig.ra. Kathleen Byrne

Tel.: (32) 2 286 17 49

Fax: (32) 2 286 17 42

E-mail: kathleen.byrne@efta.int

E-mail generico: DRAFTTECHREGEFTA@efta.int

Sito Web: http://www.efta.int

TURCHIA

Undersecretariat of Foreign Trade

General Directorate of Standardisation for Foreign Trade

Inönü Bulvari no 36

TR-06510

Emek — Ankara

Sig. Mehmet Comert

Tel.: (90) 312 212 58 98

Fax: (90) 312 212 87 68

E-mail: comertm@dtm.gov.tr

Sito Web: http://www.dtm.gov.tr


(1)  Anno, numero di registrazione, Stato membro autore.

(2)  Periodo nel corso del quale il progetto non può essere adottato.

(3)  Senza scadenza, in quanto la Commissione ha accettato la motivazione di urgenza invocata dallo Stato membro autore del progetto.

(4)  Senza scadenza, in quanto si tratta di specificazioni tecniche o di altri requisiti o di regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario, ai sensi dell'articolo 1, punto 11, secondo comma, terzo trattino, della direttiva 98/34/CE.

(5)  Procedura di informazione chiusa.


25.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 257/8


Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (1)  (2)

(2006/C 257/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

AUSTRIA

Licenze d'esercizio ritirate

Categoria B:   Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nome del vettore aereo

Indirizzo del vettore aereo

Autorizzato al trasporto di

Decisione in vigore dal

HELI-RENT

Helicopter Service GmbH & Co KG

Waaggasse 14/1

A-9020 Klagenfurt

passeggeri, posta, merci

14.9.2006

DANIMARCA

Licenze di esercizio rilasciate

Categoria A:   Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che non rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nome del vettore aereo

Indirizzo del vettore aereo

Autorizzato al trasporto di

Decisione in vigore dal

Danish Air Transport a/S

Postbox 80

Kolding/Vamdrup Flyveplads

DK-6580 Vamdrup

passeggeri, posta, merci

7.9.2006

GERMANIA

Licenze d'esercizio ritirate

Categoria B:   Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nome del vettore aereo

Indirizzo del vettore aereo

Autorizzato al trasporto di

Decisione in vigore dal

Heli-Aircraft-Charter GmbH

Entenmoos 343

passeggeri, posta, merci

15.8.2006

SPAGNA

Licenze di esercizio rilasciate

Categoria A:   Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che non rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nome del vettore aereo

Indirizzo del vettore aereo

Autorizzato al trasporto di

Decisione in vigore dal

CATAIR LINEAS AEREAS S.A.

C/ Solsones 2

Parc de Negocis Mas Blau

E-08820 El Prat de Llobregat

(Barcelona)

passeggeri, posta, merci

27.9.2006

Categoria B:   Licenze di esercizio rilasciate ai vettori che rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nome del vettore aereo

Indirizzo del vettore aereo

Autorizzato al trasporto di

Decisione in vigore dal

CAT HELICOPTERS S.L

Passeig de l'Escullera

Moll Adossat S/N

E-08039 Barcelona

passeggeri, posta, merci

11.8.2006

LITUANIA

Licenze d'esercizio ritirate

Categoria A:   Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che non rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nome del vettore aereo

Indirizzo del vettore aereo

Autorizzato al trasporto di

Decisione in vigore dal

JSC APATAS

Chemijos str. 5A

LT-51327 Kaunas

passeggeri, posta, merci

29.9.2006


(1)  GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

(2)  Comunicate alla Commissione europea prima del 31.8.2005.


25.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 257/10


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione

(2006/C 257/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto

XE 13/06

Stato membro

Repubblica ungherese

Regione

L'intero territorio della Repubblica ungherese

Titolo del regime di aiuti

Agevolazioni contributive per la creazione di posti di lavoro

Base giuridica

1.

2005. évi CLXXX. törvény amely „a foglalkoztatás bővítése és rugalmasabbá tétele érdekében szükséges intézkedésekről” szól, 1-3 §-a, 13. §, 14. §, 15. § és 17 §-a alapján.

2.

55/2005. (XII.29.) PM-FMM együttes rendelete

Spesa annua prevista per il regime

Importo annuo totale

0,5 milioni di EUR

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento

Data di applicazione

1o gennaio 2006

Durata del regime

31 dicembre 2006

Obiettivo dell'aiuto

Articolo 4 — Creazione di posti di lavoro

Articolo 5 — Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili

 

Articolo 6 — Occupazione di lavoratori disabili

 

Settori economici interessati

Tutti i settori comunitari (1) ammissibili agli aiuti a favore dell'occupazione

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium

Alkotmány u. 3

H-1054 Budapest

Aiuto soggetto all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione

Conformemente all'articolo 9 del regolamento


Numero dell'aiuto

XE 15/06

Stato membro

Estonia

Titolo del regime di aiuti

Attuazione della legge relativa ai servizi e alle sovvenzioni a favore dell'occupazione

Base giuridica

Tööturuteenuste ja- toetuste seaduse § 18, 20 ja 23

Spesa annua prevista per il regime

Importo annuo totale

Fino a 650 000 EUR

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento

Data di applicazione

A decorrere dal 1o gennaio 2006

Durata del regime

Fino al 31 dicembre 2006

Obiettivo dell'aiuto

Articolo 4 — Creazione di posti di lavoro

No

Articolo 5 — Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili

Articolo 6 — Occupazione di lavoratori disabili

Settori economici interessati

Tutti i settori comunitari (2) ammissibili agli aiuti a favore dell'occupazione

Industria manifatturiera (2)

Tutti i servizi (2)

Altri

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Tööturuamet

Gonsiori 29

EE-15156 Tallinn

Altre informazioni

I servizi a favore dell'occupazione previsti dalla legge sui servizi e le sovvenzioni a favore dell'occupazione sono finanziati dal bilancio nazionale

Aiuto soggetto all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione

Conformemente all'articolo 9 del regolamento


Numero dell'aiuto

XE 16/06

Stato membro

Ungheria

Regione

Dél-Alföld

Titolo del regime di aiuti

Programma di aiuti per il miglioramento della situazione occupazionale a Békéscsaba

Base giuridica

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 645/2005.(XII.15.) sz. közgy. határozata

48/2006.(II.13.) közgy. sz. határozat Békéscsaba Megyei Jogú Város foglalkoztatási helyzetének javítását szolgáló támogatási program elfogadásáról

Spesa annua prevista per il regime

Importo annuo totale

112 000 EUR

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento

Data di applicazione

13 febbraio 2006

Durata del regime

Fino al 31 dicembre 2006

Obiettivo dell'aiuto

Articolo 4 — Creazione di posti di lavoro

Articolo 5 — Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili

 

Articolo 6 — Occupazione di lavoratori disabili

 

Settori economici interessati

Altro: servizi finanziari, informatici e amministrativi

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szent István tér 7

H-5600 Békéscsaba

Altre informazioni

Se il regime è cofinanziato da fondi comunitari, aggiungere la frase seguente:

Il regime di aiuti è cofinanziato ai sensi di (riferimento)

Aiuto soggetto all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione

Conformemente all'articolo 9 del regolamento


Numero dell'aiuto

XE 17/06

Stato membro

Spagna

Regione

Catalogna

Titolo del regime di aiuti

Programma di incentivi alla creazione di posti di lavoro in relazione a progetti di nuovi investimenti imprenditoriali ritenuti strategici per l'economia catalana

Base giuridica

Orden TRI/68/2006, de 23 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de incentivos para la creación de ocupación ligada a proyectos de nueva inversión empresarial considerados estratégicos para la economía catalana y se abre la convocatoria para el año 2006 (DOGC núm. 4586 de 6.3.2006)

Spesa annua prevista per il regime

Importo annuo totale

3 milioni di EUR

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento

Data di applicazione

7.3.2006

Durata del regime

Fino al 31.12.2006

Obiettivo dell'aiuto

Articolo 4 — Creazione di posti di lavoro

Articolo 5 — Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili

 

Articolo 6 — Occupazione di lavoratori disabili

 

Settori economici interessati

Tutti i settori comunitari (3) ammissibili agli aiuti a favore dell'occupazione

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDEM)

Paseo de Grácia, 129

E-08008 Barcelona

Aiuto soggetto all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione

Conformemente all'articolo 9 del regolamento


Numero dell'aiuto

XE 26/06

Stato membro

Polonia

Regione

Południowo-Zachodni

Titolo del regime di aiuti

Esonero dall'imposta locale sui beni immobiliari concesso alle imprese nel quadro degli aiuti orizzontali — Lwówek Ślaski

Base giuridica

Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 84 ze zm.)

Spesa annua prevista per il regime

Importo annuo totale

0,13 milioni di EUR

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento

Data di applicazione

4.3.2006

Durata del regime

Fino al 31.12.2006

Obiettivo dell'aiuto

Articolo 4 — Creazione di posti di lavoro

Articolo 5 — Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili

Articolo 6 — Occupazione di lavoratori disabili

 

Settori economici interessati

Tutti i settori comunitari (4) ammissibili agli aiuti a favore dell'occupazione

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Aleja Wojska Polskiego 25 a

PL-59-600 Lwówek Śląski

Altre informazioni

Se il regime è cofinanziato da fondi comunitari, aggiungere la frase seguente:

Il regime di aiuti è cofinanziato ai sensi di (riferimento)

Aiuto soggetto all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione

Conformemente all'articolo 9 del regolamento


(1)  Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.

(2)  Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.

(3)  Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.

(4)  Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.


25.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 257/14


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4429 — AIG/GIP/Stratfield)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2006/C 257/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 17.10.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese American International Group Inc («AIG» Stati Uniti), e Global Infrastructure Partners — A, L.P. («GIP» Stati Uniti) [controllate congiuntamenteda General Electric («GE», USA), Credit Suisse Group («CSG», Svizzera) e Global Infrastructure Management Participation LLC («GIMP», Stati Uniti) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'insieme di Stratfield Limited («Stratfield» UK mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per AIG: assicurazioni ed attività correlate,

per GIP: investimenti in equity e investimenti correlati a equity in infrastrutture e attivi collegati,

per GE:società con interessi in diverse tecnologie e servizi,

per CSG: istituto di servizi finanziari globale,

per GIMP: società di holding,

per Stratfield: società di holding che detiene e gestisce il London City Airport («LCA»).

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4429 — AIG/GIP/Stratfield, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


25.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 257/15


Adozione di cinque documenti di riferimento in relazione alla direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (1)

(2006/C 257/06)

Il 16 agosto 2006 la Commissione ha adottato i testi integrali dei documenti di riferimento sulle:

migliori tecniche disponibili per l'incenerimento dei rifiuti

migliori tecniche disponibili per le industrie di trattamento dei rifiuti

migliori tecniche disponibili per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche

migliori tecniche disponibili per le sostanze chimiche organiche fini

migliori tecniche disponibili per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte

I documenti sono disponibili sul sito Internet http://eippcb.jrc.es.


(1)  GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.


Banca centrale europea

25.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 257/16


RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 6 ottobre 2006

relativa all'adozione di talune misure per una protezione più efficace delle banconote in euro contro la contraffazione

(BCE/2006/13)

(2006/C 257/07)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e, in particolare, l'articolo 106, paragrafo 1,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e in particolare l'articolo 16 e l'articolo 34.1,

Considerando quanto segue:

(1)

Il trattato e lo statuto hanno affidato alla Banca centrale europea (BCE) e, su sua autorizzazione, alle banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri senza deroga, il compito di emettere banconote in euro.

(2)

Assicurare l'integrità e il buono stato di conservazione delle banconote in euro in circolazione e, di conseguenza, la fiducia del pubblico nelle banconote in euro, rientra in tale compito.

(3)

Il quadro di riferimento dell'Eurosistema per l'identificazione delle banconote in euro contraffatte e la selezione dei biglietti in euro non più idonei alla circolazione da parte delle banche e di tutte le categorie professionali che operano con il contante (1) (di seguito il «quadro di riferimento») stabilisce principi e procedure armonizzati per il ricircolo delle banconote nell'area dell'euro. In particolare, qualora i controlli sull'autenticità e sull'idoneità alla circolazione debbano essere effettuati per il tramite di apparecchiature di selezione e accettazione dei biglietti, potranno essere utilizzate ai fini dei controlli delle banconote da reimmettere in circolo solo quelle verificate positivamente da una BCN. In tale contesto, le BCN offrono ai fabbricanti dei test comuni per tali apparecchiature, validi lungo tutta l'area dell'euro e da effettuarsi utilizzando una selezione di test comune, che contiene tra le altre cose classi selezionate di banconote in euro contraffatte. Tali test necessitano la disponibilità delle banconote contraffatte della stessa classe sia per la costituzione iniziale sia per il rifornimento delle selezioni di test comuni nonchè, di conseguenza, il regolare scambio e il trasporto di tali banconote all'interno dell'Unione europea tra le BCN.

(4)

L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1338/2001 del 28 giugno 2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (2) obbliga le autorità competenti a trasmettere senza indugio ai Centri nazionali di analisi (CNA) gli esemplari necessari richiesti di ogni tipo di banconota sospettata di essere falsa, ai fini di analisi e identificazione. I CNA sono inoltre obbligati a inviare alla BCE ogni nuovo tipo di banconota sospettata di essere falsa che corrisponda ai criteri fissati dalla BCE ai fini di analisi e classificazione.

(5)

Gli obblighi previsti dall'articolo 4, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1338/2001 in capo sia alle autorità nazionali competenti sia ai CNA si applicano fatti salvi i principi di diritto penale nazionale. In particolare, tali obblighi non possono impedire che le banconote sospettate di essere false vengano utilizzate o conservate come prova in processi penali. In diversi Stati membri ciò ostacola severamente la disponibilità delle banconote in euro per i CNA e le BCN che non sono CNA.

(6)

L'utilizzo di apparecchiature di selezione e accettazione dei biglietti, il loro collaudo e il loro costante miglioramento sono strumenti atti a facilitare l'individuazione di banconote false contribuendo così a far circolare le banconote in euro in maniera tale da essere protette contro la contraffazione.

(7)

E' di conseguenza cruciale che venga permesso il trasferimento delle banconote in euro dai CNA e dalle BCN che non sono CNA anche ai fini del quadro di riferimento, con il dovuto riguardo nei confronti dei processi penali pendenti.

(8)

L'articolo 10 del trattato richiede agli Stati membri, ivi compresi il corpo di polizia e le autorità giudiziarie, di adottare tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficacia del diritto comunitario.

(9)

Una efficace tutela dell'euro contro la contraffazione costituisce un elemento importante del diritto comunitario. Gli sforzi per prevenire la contraffazione riguardano sia la Comunità, in virtù della sua competenza rispetto alla moneta unica, sia gli Stati membri, in virtù della loro competenza nell'ambito del diritto penale e di polizia, ai fini della lotta alla criminalità organizzata.

(10)

In generale, il diritto penale e le regole di procedura penale non rientrano nella competenza della Comunità a meno che ciò non sia necessario per assicurare l'efficacia del diritto comunitario. In tutti gli altri casi, potrebbe essere richiesta l'adozione di misure conformi al Titolo VI del Trattato sull'Unione europea sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

(11)

L'articolo 29 del Trattato sull'Unione europea prevede che l'obiettivo che la UE si prefigge è fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia sviluppando tra gli Stati membri un'azione in comune attraverso, inter alia, l'approssimazione delle norme in materia penale negli Stati membri.

(12)

La responsabilità dell'Eurosistema di assicurare l'integrità e il buono stato di conservazione delle banconote in euro in circolazione comporta che vengano formulate delle raccomandazione su taluni obiettivi di politica, lasciando al tempo stesso alla UE e alle autorità nazionali la valutazione di tali obiettivi e l'adozione delle misure appropriate ai fini della loro attuazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1.

La Commissione europea dovrebbe considerare di proporre un'estensione dei poteri dei CNA e delle BCN che non sono CNA in maniera tale da poter conservare gli esemplari di banconote identificati e analizzati e richiedere e trasportare legittimamente tali banconote nell'ambito della UE ai fini del quadro di riferimento. In particolare, l'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1338/2001 dovrebbe essere modificato e l'articolo 4, paragrafo 3 di conseguenza eliminato. Tale ultimo paragrafo dovrebbe essere quanto meno modificato in modo che non sia pregiudicata la piena applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2 attraverso la conservazione delle banconote false come prova in processi penali, ad eccezione del caso in cui tale applicazione sia impossibile, tenendo conto della quantità e del tipo dei falsi sequestrati.

2.

Se la modifica al regolamento (CE) n. 1338/2001 è indispensabile per permettere il trasporto dei falsi ai fini del quadro di riferimento, così come la cessione dei falsi da parte delle autorità nazionali, si potrebbe esaminare entro quale misura l'azione comune prevista dal Titolo VI del Trattato sulla UE possa essere utile a tal riguardo. In concreto, si potrebbe considerare l'applicabilità dell'Articolo 31, paragrafo 1, lettera e) del Trattato sulla UE, in quanto i falsi sequestrati sono utilizzati come prova in processi penali pendenti di fronte alle autorità giudiziarie nazionali. In particolare, gli Stati membri dovrebbero assicurare che, nei limiti in cui non vengano pregiudicati i diritti di coloro che sono sospettati e imputati, il personale dei CNA e delle BCN che non sono CNA possa trasportare legittimamente e conservare una determinata quantità di banconote sequestrate ai fini del quadro di riferimento, a condizione che esse vengano immediatamente restituite su richiesta della Procura o di altra autorità giudiziaria.

3.

A prescindere dall'adozione di tali misure, gli Stati membri possono ritenere necessario modificare la loro legislazione nazionale per facilitare la conservazione e il trasporto delle banconote sequestrate ai fini del quadro di riferimento. Gli Stati membri dovrebbero considerare in particolare di abolire le norme nazionali secondo cui le banconote sequestrate devono rimanere sempre negli archivi dei tribunali o essere distrutte o essere consegnate esclusivamente alla polizia o rimanere nel territorio nazionale.

4.

A prescindere dall'adozione delle misure di cui sopra, gli Stati membri dovrebbero considerare di incoraggiare e promuovere accordi pratici con le rispettive BCN, laddove le banconote false sono messe a diposizione di quest'ultime ai fini del quadro di riferimento, e scambiate tra le varie BCN, potenzialmente attraverso l'esercizio della discrezionalità propria della Procura o dell'autorità giudiziaria.

Tale raccomandazione è indirizzata al Consiglio dell'Unione europea, al Parlamento europeo, alla Commissione delle Comunità europee e agli Stati membri.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 6 ottobre 2006.

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  Disponibile sul sito Internet www.ecb.int.

(2)  GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6.


25.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 257/19


RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 9 ottobre 2006

al Consiglio dell'Unione europea relativamente ai revisori esterni della Banka Slovenije

(BCE/2006/14)

(2006/C 257/08)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 27.1,

Considerando quanto segue:

(1)

I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali dell'Eurosistema vengono verificati da revisori indipendenti esterni la cui nomina è raccomandata dal Consiglio direttivo della BCE e approvata dal Consiglio dell'Unione europea.

(2)

In virtù dell'articolo 1 della Decisione del Consiglio 2006/495/CE dell'11 luglio 2006, a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE per l'adozione da parte della Slovenia della moneta unica il 1o gennaio 2007 (1), la Slovenia attualmente soddisfa tutte le condizioni necessarie ai fini dell'adozione dell'euro e la deroga da essa goduta di cui all'articolo 4 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del 2003 (2) è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2007.

(3)

I revisori esterni la cui nomina è suggerita nella presente raccomandazione sono gli attuali revisori della Banka Slovenije, già nominati per gli esercizi finanziari da 2006 a 2008,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Si raccomanda che Deloitte & Touche revizija d.o.o. siano nominati revisori esterni della Banka Slovenije per gli esercizi finanziari 2007 e 2008.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 9 ottobre 2006.

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 195 del 15.7.2006, pag. 25.

(2)  GU L 195 del 23.9.2003, pag. 33.


III Informazioni

Commissione

25.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 257/20


Cultura (2007-2013) — invito condizionato a presentare proposte — EACEA n. 06/2006

«Promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura»

(2006/C 257/09)

CLAUSOLA PRECAUZIONALE

La proposta della Commissione relativa al programma Cultura non è stata ancora ufficialmente adottata dal legislatore europeo. La Commissione ha tuttavia deciso di pubblicare questo invito a presentare proposte per consentire un'attuazione rapida del programma dopo l'adozione, che dovrebbe avvenire in tempi brevi, della sua base giuridica da parte del legislatore europeo e permettere ai beneficiari potenziali dei finanziamenti comunitari di preparare al più presto le loro proposte.

Il presente invito a presentare proposte non costituisce un impegno dal punto di vista giuridico per la Commissione. Potrà infatti essere annullato e potranno essere pubblicati altri bandi di natura diversa e con scadenze di presentazione consone in caso di modifiche sostanziali apportate alla base giuridica dal legislatore europeo.

Più in generale, l'attuazione nel 2007 degli inviti a presentare proposte è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, la cui realizzazione non dipende dalla Commissione:

adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del testo finale della base giuridica che istituisce il programma senza modifiche sostanziali;

adozione del programma di lavoro annuale relativo al programma Cultura e degli orientamenti generali di attuazione, nonché dei criteri e delle procedure di selezione, dopo la nomina del comitato responsabile del programma;

adozione del bilancio 2007 dell'Unione europea da parte dell'autorità di bilancio.

1.   Base giuridica

Il presente invito a presentare proposte si basa sulla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio (1) che stabilisce un programma pluriennale unico per le azioni comunitarie nel settore della cultura per il periodo 2007-2013 (in appresso denominato «il programma»).

Il programma si fonda sull'articolo 151 del trattato che istituisce la Comunità europea, il quale stabilisce che la Comunità contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.

2.   Obiettivi e descrizione

Il programma contribuisce alla valorizzazione di uno spazio culturale comune per tutti i cittadini europei, favorendo lo sviluppo della cooperazione culturale tra gli Stati partecipanti, allo scopo di promuovere l'emergere di una cittadinanza europea attraverso la mobilità transnazionale di coloro che operano nel settore della cultura, la circolazione transnazionale delle opere d'arte e degli oggetti artistici e culturali, e il dialogo tra le culture.

3.   Oggetto dell'invito a presentare proposte

Per rispondere agli obiettivi del programma, questo invito a presentare proposte ha come finalità la concessione di sovvenzioni di funzionamento per il cofinanziamento delle spese relative al programma di lavoro permanente di organismi che perseguono finalità di interesse generale europeo nel settore della cultura o obiettivi che si iscrivono nell'ambito della politica dell'Unione europea in tale settore.

4.   Bilancio disponibile

La dotazione complessiva di bilancio erogabile nell'ambito del presente invito a presentare proposte dovrebbe attestarsi intorno a 4,8 milioni di euro.

5.   Criteri di ammissibilità

Gli organismi ammissibili devono avere una reale dimensione europea. Devono, in particolare, svolgere le proprie attività a livello europeo, individualmente o sotto forma di più associazioni coordinate, e la loro struttura (membri iscritti) e attività devono interessare l'intero territorio dell'Unione europea ovvero coprire almeno sette paesi partecipanti al programma.

I candidati ammissibili sono organismi senza scopo di lucro costituiti giuridicamente ed esistenti da almeno due anni, con finalità di interesse generale europeo nel settore della cultura o obiettivi che si iscrivono nell'ambito della politica dell'Unione europea in tale settore. Detti organismi devono avere sede in uno degli Stati che partecipano al programma (2).

6.   Termine per la presentazione delle domande

22 dicembre 2006

7.   Informazioni supplementari

Le specifiche che integrano il presente bando sono disponibile sui siti Internet della Commissione europea e dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura. La documentazione per la presentazione della domanda e tutti i relativi moduli sono disponibili sul sito Internet dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura.

Commissione europea:

 

http://ec.europa.eu/culture/eac/index_fr.html

Agenzia esecutiva EAC:

 

http://eacea.cec.eu.int/static/index.htm

Le domande dovranno soddisfare i requisiti indicati nelle specifiche del bando e dovranno obbligatoriamente essere presentate per mezzo degli appositi moduli di presentazione delle domande.


(1)  Cfr. clausola precauzionale.

(2)  I 25 Stati membri dell'Unione europea, la Romania e la Bulgaria (paesi in corso di adesione; è previsto che entrino a far parte degli Stati membri a partire dal 1o gennaio 2007), gli Stati membri del SEE, previa adozione della relativa decisione del comitato misto del SEE, i paesi candidati e i paesi dei Balcani occidentali, previa conclusione del relativo protocollo d'intesa («Memorandum of Understanding») che stabilisce le modalità della loro partecipazione.