ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 256

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49o anno
24 ottobre 2006


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Commissione

2006/C 256/1

Tassi di cambio dell'euro

1

2006/C 256/2

Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

2

2006/C 256/3

Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 — Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale: Slovenia, Repubblica slovacca, Ungheria, Polonia ( 1 )

6

2006/C 256/4

Elenco delle imprese riconosciute — Articolo 92, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione (vendita di alcole di origine vinica ai fini della sua utilizzazione come bioetanolo nel settore dei carburanti nella Comunità europea) (Il presente elenco annulla e sostituisce l'elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 222 del 9 settembre 2005 pag. 25)

9

2006/C 256/5

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4421 — OJSC Novolipetsk Steel/Duferco/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

11

2006/C 256/6

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4393 — Istithmar/Mubadala/DAE/SR Technics) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

12

2006/C 256/7

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4432 — Oerlikon/Saurer) ( 1 )

13

2006/C 256/8

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4267 — Deutsche Börse/Euronext) ( 1 )

14

2006/C 256/9

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4225 — CELSA/FUNDIA) ( 1 )

15

2006/C 256/0

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4150 — Abbott/Guidant) ( 1 )

15

2006/C 256/1

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4341 — FCC/Alpine) ( 1 )

16

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Commissione

24.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 256/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

23 ottobre 2006

(2006/C 256/01)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2556

JPY

yen giapponesi

149,71

DKK

corone danesi

7,4557

GBP

sterline inglesi

0,67060

SEK

corone svedesi

9,2045

CHF

franchi svizzeri

1,5904

ISK

corone islandesi

86,42

NOK

corone norvegesi

8,4260

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5767

CZK

corone ceche

28,324

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

263,47

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6960

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,8735

RON

leu rumeni

3,5363

SIT

tolar sloveni

239,61

SKK

corone slovacche

36,603

TRY

lire turche

1,8350

AUD

dollari australiani

1,6555

CAD

dollari canadesi

1,4158

HKD

dollari di Hong Kong

9,7745

NZD

dollari neozelandesi

1,8890

SGD

dollari di Singapore

1,9785

KRW

won sudcoreani

1 204,75

ZAR

rand sudafricani

9,6430

CNY

renminbi Yuan cinese

9,9181

HRK

kuna croata

7,3970

IDR

rupia indonesiana

11 507,57

MYR

ringgit malese

4,6162

PHP

peso filippino

62,837

RUB

rublo russo

33,7890

THB

baht thailandese

46,761


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


24.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 256/2


Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2006/C 256/02)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

Domanda di modifica a norma dell'articolo 9 e dell'articolo 17, paragrafo 2

«ESROM»

N. CE: DK/PGI/117/0329

DOP ( ) IGP ( X )

Modifiche richieste

Voci del disciplinare:

Image

Nome del prodotto

X

Descrizione del prodotto

Image

Zona geografica

X

Prova dell'origine

Image

Metodo di ottenimento

X

Legame

X

Etichettatura

X

Condizioni nazionali

Modifiche

Descrizione del prodotto

In passato il formaggio Esrom era prodotto nelle categorie di tenore di grasso 20+ e 30+ solo in piccole quantità e quasi esclusivamente su richiesta. La produzione di queste varietà di Esrom era così limitata che esse non sono state inserite nella richiesta originale. Negli ultimi anni, tuttavia, il mercato europeo, principalmente costituito da Danimarca, Germania e Austria, ha registrato una notevole evoluzione, con in particolare un aumento della domanda di formaggi a basso tenore di grassi. È pertanto necessario inserire Esrom 20+ ed Esrom 30+ nella gamma di prodotti che godono della protezione ufficiale.

Si intende inoltre avviare una produzione di Esrom con un'altezza leggermente superiore. Si ottiene infatti una migliore qualità quando le forme del peso minimo di 2 kg hanno un'altezza fino a 7 cm.

Prova dell'origine

La sezione relativa alla prova dell'origine è stata completata tenendo conto dei requisiti in materia di tracciabilità.

Legame

Il contesto storico non figura più nella sezione «Prova dell'origine», ma nella sezione «Legame».

Struttura di controllo

Sono state aggiunte informazioni sul riconoscimento della struttura di controllo privata, conformemente alla norma EN 45011.

Etichettatura

La sezione relativa all'etichettatura è stata corretta relativamente all'uso dell'indicazione geografica protetta (IGP); sono inoltre state aggiunte disposizioni relative all'etichettatura dei formaggi a basso tenore di grassi.

Condizioni nazionali

Le modifiche relative alle condizioni nazionali sono dovute unicamente al fatto che la regolamentazione danese è stata riveduta, per cui i relativi riferimenti hanno dovuto essere cambiati. Le disposizioni relative al formaggio Esrom sono rimaste invariate quanto al contenuto.

SCHEDA RIEPILOGATIVA AGGIORNATA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DELCONSIGLIO

«ESROM»

n. CE: DK/PGI/117/0329

DOP ( ) IGP ( X )

La presente scheda riepilogativa è stata redatta solo a scopo informativo. Per maggiori informazioni gli interessati sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare presso le autorità nazionali indicate nella sezione 1 oppure presso la Commissione europea (1).

1.   Servizio competente dello Stato membro:

Denominazione:

Fødevarestyrelsen

Indirizzo:

Mørkhøj Bygade 19

DK-2860 Søborg

Tel.:

(45) 33 95 60 00

Fax:

(45) 33 95 60 01

E-mail:

fvst@fvst.dk

2.   Associazione richiedente:

Denominazione:

Foreningen af Danske Osteproducenter

Indirizzo:

Frederiks Allé 22

DK-8000 Århus C

Tel.:

(45) 87 31 20 00

Fax:

(45) 87 31 20 01

Composizione:

Produttori/trasformatori ( X ) altro ( )

3.   Tipo di prodotto:

Classe 1.3. Formaggio

4.   Disciplinare (riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)

4.1   Nome: «Esrom»

4.2   Descrizione: Formaggio «sgrondato», a pasta da semidura a dura, maturo, ottenuto da latte vaccino danese.

Composizione:

Esrom 20+: 20 % di tenore minimo di grasso nella materia secca, 47 % di contenuto minimo di materia secca.

Esrom 30+: 30 % di tenore minimo di grasso nella materia secca, 48 % di contenuto minimo di materia secca.

Esrom 45+: 45 % di tenore minimo di grasso nella materia secca, 50 % di contenuto minimo di materia secca.

Esrom 60+: 60 % di tenore minimo di grasso nella materia secca, 57 % di contenuto minimo di materia secca.

Forma e peso (forma intera):

Esterno: crosta commestibile sottile, elastica, di colore dal giallo al giallo arancione, rivestita da una pellicola superficiale pulita, quasi secca, sottile, di colore uniforme dal giallo bruno al rossiccio bruno, ottenuta tramite l'aggiunta di una microflora specifica. I formaggi maturati più a lungo presentano una superficie leggermente untuosa a motivo della rigenerazione della microflora.

Colore: uniforme dal giallo al bianco.

Struttura: occhiature irregolari, uniformemente distribuite, delle dimensioni di un chicco di riso.

Consistenza: omogenea in tutto il formaggio. Molle, ma facile da tagliare.

Odore e gusto: delicato, acidulo, aromatico, con una traccia di maturazione superficiale. Col tempo divengono predominanti l'odore e il gusto della maturazione superficiale.

Periodo di stagionatura: minimo 2 settimane.

4.3   Zona geografica: Danimarca

4.4   Prova dell'origine: Il formaggio Esrom è prodotto esclusivamente con latte proveniente dalla regione geografica interessata; la documentazione pertinente è verificata dalla struttura di controllo, che deve poi trasmettere all'organismo di riconoscimento la prova del controllo. I dati relativi a tutti i fornitori di latte vengono minuziosamente registrati, in quanto costituiscono la base per il pagamento dei quantitativi di latte consegnati. Prima di lasciare il caseificio il formaggio viene etichettato secondo le disposizioni vigenti al fine di garantirne la tracciabilità. L'etichettatura è sottoposta al controllo delle autorità.

4.5   Metodo di ottenimento: Il latte vaccino crudo danese, il cui tenore di materia grassa è standardizzato, subisce una pastorizzazione bassa. Si aggiungono quindi i fermenti lattici e il caglio. Una volta raggiunta la consistenza voluta, si procede alla rottura della cagliata con il coltello. Seguono l'agitazione, lo sgrondo del siero e il riscaldamento. I granuli caseosi così ottenuti sono versati negli stampi e sottoposti a una leggera pressatura. Le forme vengono lasciate raffreddare e successivamente salate; la superficie viene poi trattata con la microflora specifica. I formaggi vengono quindi messi a stagionare in un luogo ben aerato. Una volta terminata la stagionatura, i formaggi vengono lavati, asciugati e confezionati.

4.6   Legame: Originariamente prodotto dai monaci del convento di Esrom nell'undicesimo e dodicesimo secolo, il formaggio Esrom venne ulteriormente elaborato dalla latteria sperimentale dello Stato alla metà degli anni '30. La produzione a livello nazionale iniziò nel caseificio Midtsjællands Herregårdsmejeri e si estese successivamente ad altri caseifici.

L'Esrom si è affermato come una specialità di origine danese sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea. Tale notorietà è il frutto di iniziative in ambito legislativo e del lavoro di qualità svolto per oltre 40 anni dall'organizzazione di produttori, che ha saputo conservarne le caratteristiche tradizionali e specifiche.

4.7   Struttura di controllo:

Denominazione:

Steins Laboratorium A/S, Mejeridivisionen

Indirizzo:

Hjaltesvej 8

DK-7500 Holstebro

Tel.:

(45) 76 60 40 00

Fax:

(45) 76 60 40 66

E-mail:

info@steins.dk

4.8   Etichettatura: Esrom 20+, Esrom 30+, Esrom 45 + o Esrom 60+ (a seconda del tenore di grassi) con l'aggiunta di «Indicazione Geografica Protetta» o «IGP».

4.9   Condizioni nazionali: La norma relativa al formaggio Esrom è contenuta nell'ordinanza amministrativa n. 335 del 10 maggio 2004 relativa ai prodotti lattiero-caseari (Fødevarestyrelsens bekendtgørelse nr. 335 af 10. maj 2004 om mælkeprodukter m.v.).


(1)  Commissione europea, Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, Unità «Politica di qualità dei prodotti agricoli», B-1049 Bruxelles.


24.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 256/6


Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (1) — Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale: Slovenia, Repubblica slovacca, Ungheria, Polonia

(2006/C 256/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

N. 434/06 — SLOVENIA

Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 1.1.2007-31.12.2013

(Approvato dalla Commissione il 13.9.2006)

Codice della zona

Nome della zona

Massimale per gli aiuti agli investimenti regionali (2)

(applicabile alle imprese di grandi dimensioni)

1.   

Regioni ammissibili agli aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE fino al 31.12.2013

SI00

Slovenia

30 %

N. 469/06 — REPUBBLICA SLOVACCA

Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 1.1.2007-31.12.2013

(Approvato dalla Commissione il 13.9.2006)

(REGIONI NUTS ΙΙ)

(REGIONI NUTS IΙΙ)

Massimale per gli aiuti agli investimenti regionali (3)

(Applicabile alle imprese di grandi dimensioni)

1.   

Regioni ammissibili agli aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE per il periodo 1.1.2007- 31.12.2013

SK02

Západné Slovensko

40 %

SK03

Stredné Slovensko

50 %

SK04

Východné Slovensko

50 %

2.   

Regioni ammissibili agli aiuti a titolo transitorio ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE per il periodo 1.1.2007- 31.12.2008

SK01

Bratislavský kraj

 

LAU1-102 Okres Bratislava II

10 %

LAU1-103 Okres Bratislava III

10 %

LAU1-104 Okres Bratislava IV

10 %

LAU2-529435 Bratislava-mestská časť Čunovo

10 %

LAU2-529443 Bratislava-mestská časť Jarovce

10 %

LAU2-529494 Bratislava-mestská časť Rusovce

10 %

LAU1 – 106 Okres Malacky

10 %

LAU1 – 108 Okres Senec

10 %

N. 487/06 — UNGHERIA

Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 1.1.2007-31.12.2013

(Approvato dalla Commissione il 13.9.2006)

(REGIONI NUTS ΙΙ)

(REGIONI NUTS IΙΙ)

Massimale per gli aiuti agli investimenti regionali (4)

(applicabile alle imprese di grandi dimensioni)

1.1.2007 — 31.12.2010

1.1.2011 — 31.12.2013

1.   

Regioni ammissibili agli aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE

HU23

DÉL-DUNÁNTÚL

50 %

50 %

HU31

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG

50 %

50 %

HU32

ÉSZAK-ALFÖLD

50 %

50 %

HU33

DÉL-ALFÖLD

50 %

50 %

HU21

KÖZÉP-DUNÁNTÚL

40 %

40 %

HU22

NYUGAT-DUNÁNTÚL

30 %

30 %

2.   

Regioni ammissibili agli aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE

HU10

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

 

 

HU101 BUDAPEST

25 %

10 %

HU102 PEST

30 %

30 %

N. 531/06 — POLONIA

Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 1.1.2007-31.12.2013

(Approvato dalla Commissione il 13.9.2006)

(REGIONE NUTS ΙΙ)

(REGIONE NUTS IΙΙ)

Massimale per gli aiuti agli investimenti regionali (5)

(applicabile alle imprese di grandi dimensioni)

1.1.2007-31.12.2010

1.1.2011-31.12.2013

Regioni ammissibili agli aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE fino al 31.12.2013

PL11

Łódzkie

50 %

50 %

PL21

Małopolskie

50 %

50 %

PL31

Lubelskie

50 %

50 %

PL32

Podkarpackie

50 %

50 %

PL33

Świętokrzyskie

50 %

50 %

PL34

Podlaskie

50 %

50 %

PL43

Lubuskie

50 %

50 %

PL52

Opolskie

50 %

50 %

PL61

Kujawsko-Pomorskie

50 %

50 %

PL62

Warmińsko-Mazurskie

50 %

50 %

PL22

Śląskie

40 %

40 %

PL41

Wielkopolskie

40 %

40 %

PL42

Zachodniopomorskie

40 %

40 %

PL51

Dolnośląskie

40 %

40 %

PL63

Pomorskie

40 %

40 %

PL12

Mazowieckie

 

 

PL121 Ciechanowsko-płocki

40 %

30 %

PL122 Ostrołęcko-siedlecki

40 %

30 %

PL124 Radomski

40 %

30 %

PL126 Warszawski

40 %

30 %

PL127 Miasto Warszawa

30 %

30 %


(1)  GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.

(2)  Per progetti di investimenti con spesa ammissibile che non supera l'importo di 50 milioni di EUR, questo limite è aumentato di 10 punti percentuali per le piccole e medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese quali definite nella raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione di microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Per quanto riguarda i grandi progetti di investimento con spesa ammissibile che supera l'importo di 50 milioni di EUR, questo massimale è corretto conformemente a quanto disposto al paragrafo 67 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013.

(3)  Per progetti di investimenti con spesa ammissibile che non supera l'importo di 50 milioni di EUR, questo limite è aumentato di 10 punti percentuali per le piccole e medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese quali definite nella raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione di microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Per quanto riguarda i grandi progetti di investimento con spesa ammissibile che supera l'importo di 50 milioni di EUR, questo massimale è corretto conformemente a quanto disposto al paragrafo 67 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013.

(4)  Per progetti di investimenti con spesa ammissibile che non supera l'importo di 50 milioni di EUR, questo limite è aumentato di 10 punti percentuali per le piccole e medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese come definite nella raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione di microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Per quanto riguarda i grandi progetti di investimento con spesa ammissibile che supera l'importo di 50 milioni di EUR, questo massimale è corretto conformemente a quanto disposto al paragrafo 67 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013.

(5)  Per progetti di investimenti con spesa ammissibile che non supera l'importo di 50 milioni di EUR, questo limite è aumentato di 10 punti percentuali per le piccole e medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese quali definite nella raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione di microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Per quanto riguarda i grandi progetti di investimento con spesa ammissibile che supera l'importo di 50 milioni di EUR, questo massimale è corretto conformemente a quanto disposto al paragrafo 67 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013.


24.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 256/9


Elenco delle imprese riconosciute

Articolo 92, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione (vendita di alcole di origine vinica ai fini della sua utilizzazione come bioetanolo nel settore dei carburanti nella Comunità europea)

(Il presente elenco annulla e sostituisce l'elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 222 del 9 settembre 2005 pag. 25)

(2006/C 256/04)

Nome dell'impresa

Sede amministrativa e localizzazione degli impianti:

Data del riconoscimento

(1)

ECOCARBURANTES ESPAÑOLES SA

sede amministrativa e localizzazione degli impianti: Ctra. N-343, km 7,5 — Valle de Escombreras, E-30350 Cartagena (Múrcia).

Approvata dalla Commissione anteriormente al 1o marzo 2005

(2)

BIOETANOL GALICIA SA

sede amministrativa e localizzazione degli impianti: Polígono Industrial Teixeiro, Ctra. N-634, km 664,3, E-15310 Teixeiro-Curtis, A Coruña.

Approvata dalla Commissione anteriormente al 1o marzo 2005

(3)

BIOCARBURANTES DE CASTILLA Y LEON S.A.

sede amministrativa e localizzazione degli impianti: Carretera de Encinas a Cantalapiedra, km 5,2, (Carretera SA-811), Babilafuente, E-37330 (Salamanca).

Approvata dalla Commissione anteriormente al 1o marzo 2005

(4)

SEKAB (SVENSK ETANOLKEMI AB)

sede amministrativa e localizzazione degli impianti: Hörneborgsvägen 11, S-891 26 Örnsköldsvik,

localizzazione degli altri impianti: presso IMA S.R.L. (Industria Meridionale Alcolici), Via Isolella 1, I-91100 Trapani.

localizzazione degli altri impianti: presso DEULEP (Distilleries entrepôts et usines de Languedoc et Provence), sede sociale e stabilimento: 21, Boulevard Chanzy, F-30800 Saint-Gilles-du-Gard nonché stabilimento di Carcès: 26, avenue du 8 mai, F-83570 Carcès.

Approvata dalla Commissione anteriormente al 1o marzo 2005

(5)

ALTIA CORPORATION

sede amministrativa: PO Box 350, FIN-00101 Helsinki,

localizzazione degli impianti: presso IMA S.R.L. (Industria Meridionale Alcolici), Via Isolella 1, Zona Industriale, I-91100 Trapani.

Approvata dalla Commissione anteriormente al 1o marzo 2005

(6)

DEULEP SA

sede amministrativa: 48 rue des Mousses —F-13008 Marseille

localizzazione degli impianti: 21 boulevard Chanzy — F-30800 Saint-Gilles-Du-Gard

28.4.2005

(7)

ETHANOL UNION SAS

sede amministrativa: 27, 29 rue de Chateaubriand — F-75008 Paris

localizzazione degli impianti: c/o Deulep, 21 Boulevard Chanzy — F-30800 Saint-Gilles-Du-Gard

28.4.2005

(8)

HUNGRANA KFT.

sede amministrativa degli impianti: H-2432 Szabadegyháza, Ipartelep

30.5.2005

(9)

GYŐRI SZESZGYÁR ÉS FINOMÍTÓ ZRT.

sede amministrativa degli impianti: H-9027 Győr, Budai u. 7.

30.5.2005

(10)

LYONDEL CHIMIE FRANCE SNC

sede amministrativa: Route du quai mineralier — BP 201 — F-13775 Fos sur Mer Cedex

localizzazione degli impianti: Route du quai mineralier — BP 201 — F-13775 Fos sur Mer Cedex

24.6.2005

(11)

IMA S.R.L.

sede amministrativa: Via Dei Platani n. 101, Partinico (PA)

localizzazione degli impianti: Via Isolella N. 1, I-91100 Trapani.

20.7.2005

(12)

NESTE OIL CORPORATION

sede amministrativa: P.O. Box 95, FIN-00095 Neste Oil

localizzazione degli impianti: Neste Oil Corporation, P.O. Box 310, FIN-06100 Porvoo

localizzazione degli altri impianti: Neste MTBE — Producao e Comercializacao de Eter Metil Butilico Terciario S.A, Apartado 41, Monte Feio, P-7520 Sines

23.8.2005

(13)

ALCODIS SA

sede amministrativa: Boulevard du Souverain 100, bte 9, B-1170 Bruxelles

localizzazione degli impianti: c/o IMA S.R.L., Industria Meridionale Alcolici, Viale dei Platani s.n.c., I-90047 Partinico (PA)

6.10.2005

(14)

AB BIOENERGY HANNOVER GMBH

sede amministrativa e localizzazione degli impianti: Lohweg 39, D-30559 Hannover

5.1.2006

(15)

ECOAGRÍCOLA S.A.

sede amministrativa: Ctra. N-343, km 7,5 — Valle de Escombreras, E-30350 Cartagena (Múrcia).

localizzazione degli impianti: Lohweg 39, D-30559 Hannover

10.1.2006

(16)

BIOETHANOL DE LA MANCHA, S. L.

sede amministrativa: Passeo de la Castellana no 116, Planta 8o 28046, E-28046 Madrid.

localizzazione degli impianti: Alcázar de San Juan, Polígono Industrial Alces, parcelas 80, 81, 82 y 89, (Ciudad Real).

8.2.2006

(17)

SÜDZUCKER BIOETHANOL GMBH

sede amministrativa: Gottlieb-Daimler-Straβe 12, D-68165 Mannheim,

localizzazione degli impianti: Albrechtstraβe 54, D-06712 Zeitz.

4.5.2006

(18)

MBE MITTELDEUTSCHE BIOENERGIE GMBH & CO. KG

sede amministrativa: Thura Mark 20, D-06780 Zörbig;

localizzazione degli impianti: Thura Mark 20, D-06780 Zörbig.

10.7.2006

(19)

AB BIOENERGY FRANCE SA

sede amministrativa: 21, chemin de Pau, F-64121 Montardon

localizzazione degli impianti: Route d'Arrance, F-64170 Lacq

15.9.2006


24.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 256/11


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4421 — OJSC Novolipetsk Steel/Duferco/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2006/C 256/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 13.10.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento del Consiglio (CE) n. 139/2004 (1). Con tale operazione le imprese OJSC Novolipetsk Steel («NLMK», Russia) e Duferco Participations Holding Ltd («Duferco», Guernsey), acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo in comune dell'impresa Steel Invest & Finance (Lussemburgo) S.A. («impresa comune», Lussemburgo), alla quale sarà trasferito un gruppo di società attualmente controllate unicamente da Duferco («le società di impresa comune», mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per NLMK: manufatti piani lavorati e semilavorati in acciaio al carbonio, prodotti in acciaio elettrico,

per Duferco: manufatti lavorati e semilavorati in acciaio al carbonio piani e lunghi, prodotti in acciaio elettrico e acciaio altamente legato,

per le società di impresa comune: manufatti lavorati e semilavorati in acciaio al carbonio piani e lunghi.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4421 — OJSC Novolipetsk Steel/Duferco/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


24.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 256/12


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4393 — Istithmar/Mubadala/DAE/SR Technics)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2006/C 256/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 13.10.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Istithmar PJSC («Istithmar», Emirati Arabi Uniti), del gruppo Dubai World, Mubadala Development Company PJSC («Mubadala», Emirati Arabi Uniti) e Dubai Aerospace Enterprise (DAE) Limited («DAE», Emirati Arabi Uniti) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell' impresa SR Technics Holding AG («SR Technics», Svizzera) mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Istihmar: società di investimento alternativa incentrata sulla private equity, beni immobili ed altri investimenti alternativi,

per Mubadala: principali investimenti diretti in un'ampia gamma di settori strategici,

per DAE: holding che raggruppa società manifatturiere e di servizi,

per SR Technics: servizi di manutenzione, riparazione e revisione di aeromobili civili.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4393 — Istithmar/Mubadala/DAE/SR Technics, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.]


24.10.2006   

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C 256/13


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4432 — Oerlikon/Saurer)

(2006/C 256/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 16.10.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa OC Oerlikon Corporation AG («Oerlikon», Svizzera) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo dell'insieme dell'impresa svizzera Saurer AG («Saurer»), mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Oerlikon: rivestimenti, componenti ottiche, dispositivi a semiconduttori, altri dispositivi,

per Saurer: macchine tessili, sistemi di trasmissione per l'industria automobilistica.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4432 — Oerlikon/Saurer, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


24.10.2006   

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C 256/14


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4267 — Deutsche Börse/Euronext)

(2006/C 256/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 13.10.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione la Deutsche Börse AG («DBAG»), Germania acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b)del regolamento del Consiglio, il controllo dell'insieme dell'impresa Euronext N.V. («Euronext»), Paesi Bassi, mediante offerta pubblica.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per DBAG: fornitura di servizi di listing e di trading per i mercati a pronti; servizi di trading per gli strumenti finanziari derivati; servizi di informazioni di mercato e soluzioni di tecnologia informatica per i mercati finanziari e gli operatori di mercato. Tramite società affiliate, DBAG fornisce sistemi di compensazione titoli, servizi di custodia e regolamento di transazioni su valori mobiliari,

per Euronext: servizi di listing e di trading per i mercati a pronti in Belgio, Francia, Paesi Bassi e Portogallo, servizi di trading per gli strumenti finanziari derivati del Regno Unito. Inoltre Euronext fornisce informazioni di mercato e servizi di tecnologia informatica agli operatori di mercato.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4267 — Deutsche Börse/Euronext, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


24.10.2006   

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C 256/15


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.4225 — CELSA/FUNDIA)

(2006/C 256/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 28.7.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4225. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)


24.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 256/15


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.4150 — Abbott/Guidant)

(2006/C 256/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

L'11.4.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4150. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)


24.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 256/16


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.4341 — FCC/Alpine)

(2006/C 256/11)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 16.10.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4341. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)