ISSN 1725-2466 |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 256 |
|
Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
49o anno |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
|
I Comunicazioni
Commissione
24.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 256/1 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
23 ottobre 2006
(2006/C 256/01)
1 euro=
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,2556 |
JPY |
yen giapponesi |
149,71 |
DKK |
corone danesi |
7,4557 |
GBP |
sterline inglesi |
0,67060 |
SEK |
corone svedesi |
9,2045 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,5904 |
ISK |
corone islandesi |
86,42 |
NOK |
corone norvegesi |
8,4260 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CYP |
sterline cipriote |
0,5767 |
CZK |
corone ceche |
28,324 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
263,47 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,6960 |
MTL |
lire maltesi |
0,4293 |
PLN |
zloty polacchi |
3,8735 |
RON |
leu rumeni |
3,5363 |
SIT |
tolar sloveni |
239,61 |
SKK |
corone slovacche |
36,603 |
TRY |
lire turche |
1,8350 |
AUD |
dollari australiani |
1,6555 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4158 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,7745 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,8890 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,9785 |
KRW |
won sudcoreani |
1 204,75 |
ZAR |
rand sudafricani |
9,6430 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
9,9181 |
HRK |
kuna croata |
7,3970 |
IDR |
rupia indonesiana |
11 507,57 |
MYR |
ringgit malese |
4,6162 |
PHP |
peso filippino |
62,837 |
RUB |
rublo russo |
33,7890 |
THB |
baht thailandese |
46,761 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
24.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 256/2 |
Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari
(2006/C 256/02)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
Domanda di modifica a norma dell'articolo 9 e dell'articolo 17, paragrafo 2
«ESROM»
N. CE: DK/PGI/117/0329
DOP ( ) IGP ( X )
Modifiche richieste
Voci del disciplinare:
|
Nome del prodotto |
X |
Descrizione del prodotto |
|
Zona geografica |
X |
Prova dell'origine |
|
Metodo di ottenimento |
X |
Legame |
X |
Etichettatura |
X |
Condizioni nazionali |
Modifiche
Descrizione del prodotto
In passato il formaggio Esrom era prodotto nelle categorie di tenore di grasso 20+ e 30+ solo in piccole quantità e quasi esclusivamente su richiesta. La produzione di queste varietà di Esrom era così limitata che esse non sono state inserite nella richiesta originale. Negli ultimi anni, tuttavia, il mercato europeo, principalmente costituito da Danimarca, Germania e Austria, ha registrato una notevole evoluzione, con in particolare un aumento della domanda di formaggi a basso tenore di grassi. È pertanto necessario inserire Esrom 20+ ed Esrom 30+ nella gamma di prodotti che godono della protezione ufficiale.
Si intende inoltre avviare una produzione di Esrom con un'altezza leggermente superiore. Si ottiene infatti una migliore qualità quando le forme del peso minimo di 2 kg hanno un'altezza fino a 7 cm.
Prova dell'origine
La sezione relativa alla prova dell'origine è stata completata tenendo conto dei requisiti in materia di tracciabilità.
Legame
Il contesto storico non figura più nella sezione «Prova dell'origine», ma nella sezione «Legame».
Struttura di controllo
Sono state aggiunte informazioni sul riconoscimento della struttura di controllo privata, conformemente alla norma EN 45011.
Etichettatura
La sezione relativa all'etichettatura è stata corretta relativamente all'uso dell'indicazione geografica protetta (IGP); sono inoltre state aggiunte disposizioni relative all'etichettatura dei formaggi a basso tenore di grassi.
Condizioni nazionali
Le modifiche relative alle condizioni nazionali sono dovute unicamente al fatto che la regolamentazione danese è stata riveduta, per cui i relativi riferimenti hanno dovuto essere cambiati. Le disposizioni relative al formaggio Esrom sono rimaste invariate quanto al contenuto.
SCHEDA RIEPILOGATIVA AGGIORNATA
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DELCONSIGLIO
«ESROM»
n. CE: DK/PGI/117/0329
DOP ( ) IGP ( X )
La presente scheda riepilogativa è stata redatta solo a scopo informativo. Per maggiori informazioni gli interessati sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare presso le autorità nazionali indicate nella sezione 1 oppure presso la Commissione europea (1).
1. Servizio competente dello Stato membro:
Denominazione: |
Fødevarestyrelsen |
||
Indirizzo: |
|
||
Tel.: |
(45) 33 95 60 00 |
||
Fax: |
(45) 33 95 60 01 |
||
E-mail: |
fvst@fvst.dk |
2. Associazione richiedente:
Denominazione: |
Foreningen af Danske Osteproducenter |
||
Indirizzo: |
|
||
Tel.: |
(45) 87 31 20 00 |
||
Fax: |
(45) 87 31 20 01 |
||
Composizione: |
Produttori/trasformatori ( X ) altro ( ) |
3. Tipo di prodotto:
Classe 1.3. Formaggio
4. Disciplinare (riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)
4.1 Nome: «Esrom»
4.2 Descrizione: Formaggio «sgrondato», a pasta da semidura a dura, maturo, ottenuto da latte vaccino danese.
Composizione:
Esrom 20+: 20 % di tenore minimo di grasso nella materia secca, 47 % di contenuto minimo di materia secca.
Esrom 30+: 30 % di tenore minimo di grasso nella materia secca, 48 % di contenuto minimo di materia secca.
Esrom 45+: 45 % di tenore minimo di grasso nella materia secca, 50 % di contenuto minimo di materia secca.
Esrom 60+: 60 % di tenore minimo di grasso nella materia secca, 57 % di contenuto minimo di materia secca.
Forma e peso (forma intera):
Esterno: crosta commestibile sottile, elastica, di colore dal giallo al giallo arancione, rivestita da una pellicola superficiale pulita, quasi secca, sottile, di colore uniforme dal giallo bruno al rossiccio bruno, ottenuta tramite l'aggiunta di una microflora specifica. I formaggi maturati più a lungo presentano una superficie leggermente untuosa a motivo della rigenerazione della microflora.
Colore: uniforme dal giallo al bianco.
Struttura: occhiature irregolari, uniformemente distribuite, delle dimensioni di un chicco di riso.
Consistenza: omogenea in tutto il formaggio. Molle, ma facile da tagliare.
Odore e gusto: delicato, acidulo, aromatico, con una traccia di maturazione superficiale. Col tempo divengono predominanti l'odore e il gusto della maturazione superficiale.
Periodo di stagionatura: minimo 2 settimane.
4.3 Zona geografica: Danimarca
4.4 Prova dell'origine: Il formaggio Esrom è prodotto esclusivamente con latte proveniente dalla regione geografica interessata; la documentazione pertinente è verificata dalla struttura di controllo, che deve poi trasmettere all'organismo di riconoscimento la prova del controllo. I dati relativi a tutti i fornitori di latte vengono minuziosamente registrati, in quanto costituiscono la base per il pagamento dei quantitativi di latte consegnati. Prima di lasciare il caseificio il formaggio viene etichettato secondo le disposizioni vigenti al fine di garantirne la tracciabilità. L'etichettatura è sottoposta al controllo delle autorità.
4.5 Metodo di ottenimento: Il latte vaccino crudo danese, il cui tenore di materia grassa è standardizzato, subisce una pastorizzazione bassa. Si aggiungono quindi i fermenti lattici e il caglio. Una volta raggiunta la consistenza voluta, si procede alla rottura della cagliata con il coltello. Seguono l'agitazione, lo sgrondo del siero e il riscaldamento. I granuli caseosi così ottenuti sono versati negli stampi e sottoposti a una leggera pressatura. Le forme vengono lasciate raffreddare e successivamente salate; la superficie viene poi trattata con la microflora specifica. I formaggi vengono quindi messi a stagionare in un luogo ben aerato. Una volta terminata la stagionatura, i formaggi vengono lavati, asciugati e confezionati.
4.6 Legame: Originariamente prodotto dai monaci del convento di Esrom nell'undicesimo e dodicesimo secolo, il formaggio Esrom venne ulteriormente elaborato dalla latteria sperimentale dello Stato alla metà degli anni '30. La produzione a livello nazionale iniziò nel caseificio Midtsjællands Herregårdsmejeri e si estese successivamente ad altri caseifici.
L'Esrom si è affermato come una specialità di origine danese sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea. Tale notorietà è il frutto di iniziative in ambito legislativo e del lavoro di qualità svolto per oltre 40 anni dall'organizzazione di produttori, che ha saputo conservarne le caratteristiche tradizionali e specifiche.
4.7 Struttura di controllo:
Denominazione: |
Steins Laboratorium A/S, Mejeridivisionen |
||
Indirizzo: |
|
||
Tel.: |
(45) 76 60 40 00 |
||
Fax: |
(45) 76 60 40 66 |
||
E-mail: |
info@steins.dk |
4.8 Etichettatura: Esrom 20+, Esrom 30+, Esrom 45 + o Esrom 60+ (a seconda del tenore di grassi) con l'aggiunta di «Indicazione Geografica Protetta» o «IGP».
4.9 Condizioni nazionali: La norma relativa al formaggio Esrom è contenuta nell'ordinanza amministrativa n. 335 del 10 maggio 2004 relativa ai prodotti lattiero-caseari (Fødevarestyrelsens bekendtgørelse nr. 335 af 10. maj 2004 om mælkeprodukter m.v.).
(1) Commissione europea, Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, Unità «Politica di qualità dei prodotti agricoli», B-1049 Bruxelles.
24.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 256/6 |
Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (1) — Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale: Slovenia, Repubblica slovacca, Ungheria, Polonia
(2006/C 256/03)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
N. 434/06 — SLOVENIA
Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 1.1.2007-31.12.2013
(Approvato dalla Commissione il 13.9.2006)
Codice della zona |
Nome della zona |
Massimale per gli aiuti agli investimenti regionali (2) (applicabile alle imprese di grandi dimensioni) |
1. Regioni ammissibili agli aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE fino al 31.12.2013 |
||
SI00 |
Slovenia |
30 % |
N. 469/06 — REPUBBLICA SLOVACCA
Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 1.1.2007-31.12.2013
(Approvato dalla Commissione il 13.9.2006)
(REGIONI NUTS ΙΙ) (REGIONI NUTS IΙΙ) |
Massimale per gli aiuti agli investimenti regionali (3) (Applicabile alle imprese di grandi dimensioni) |
|
1. Regioni ammissibili agli aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE per il periodo 1.1.2007- 31.12.2013 |
||
SK02 |
Západné Slovensko |
40 % |
SK03 |
Stredné Slovensko |
50 % |
SK04 |
Východné Slovensko |
50 % |
2. Regioni ammissibili agli aiuti a titolo transitorio ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE per il periodo 1.1.2007- 31.12.2008 |
||
SK01 |
Bratislavský kraj |
|
LAU1-102 Okres Bratislava II |
10 % |
|
LAU1-103 Okres Bratislava III |
10 % |
|
LAU1-104 Okres Bratislava IV |
10 % |
|
LAU2-529435 Bratislava-mestská časť Čunovo |
10 % |
|
LAU2-529443 Bratislava-mestská časť Jarovce |
10 % |
|
LAU2-529494 Bratislava-mestská časť Rusovce |
10 % |
|
LAU1 – 106 Okres Malacky |
10 % |
|
LAU1 – 108 Okres Senec |
10 % |
N. 487/06 — UNGHERIA
Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 1.1.2007-31.12.2013
(Approvato dalla Commissione il 13.9.2006)
(REGIONI NUTS ΙΙ) (REGIONI NUTS IΙΙ) |
Massimale per gli aiuti agli investimenti regionali (4) (applicabile alle imprese di grandi dimensioni) |
||
1.1.2007 — 31.12.2010 |
1.1.2011 — 31.12.2013 |
||
1. Regioni ammissibili agli aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE |
|||
HU23 |
DÉL-DUNÁNTÚL |
50 % |
50 % |
HU31 |
ÉSZAK-MAGYARORSZÁG |
50 % |
50 % |
HU32 |
ÉSZAK-ALFÖLD |
50 % |
50 % |
HU33 |
DÉL-ALFÖLD |
50 % |
50 % |
HU21 |
KÖZÉP-DUNÁNTÚL |
40 % |
40 % |
HU22 |
NYUGAT-DUNÁNTÚL |
30 % |
30 % |
2. Regioni ammissibili agli aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE |
|||
HU10 |
KÖZÉP-MAGYARORSZÁG |
|
|
HU101 BUDAPEST |
25 % |
10 % |
|
HU102 PEST |
30 % |
30 % |
N. 531/06 — POLONIA
Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 1.1.2007-31.12.2013
(Approvato dalla Commissione il 13.9.2006)
(REGIONE NUTS ΙΙ) (REGIONE NUTS IΙΙ) |
Massimale per gli aiuti agli investimenti regionali (5) (applicabile alle imprese di grandi dimensioni) |
||
1.1.2007-31.12.2010 |
1.1.2011-31.12.2013 |
||
Regioni ammissibili agli aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE fino al 31.12.2013 |
|||
PL11 |
Łódzkie |
50 % |
50 % |
PL21 |
Małopolskie |
50 % |
50 % |
PL31 |
Lubelskie |
50 % |
50 % |
PL32 |
Podkarpackie |
50 % |
50 % |
PL33 |
Świętokrzyskie |
50 % |
50 % |
PL34 |
Podlaskie |
50 % |
50 % |
PL43 |
Lubuskie |
50 % |
50 % |
PL52 |
Opolskie |
50 % |
50 % |
PL61 |
Kujawsko-Pomorskie |
50 % |
50 % |
PL62 |
Warmińsko-Mazurskie |
50 % |
50 % |
PL22 |
Śląskie |
40 % |
40 % |
PL41 |
Wielkopolskie |
40 % |
40 % |
PL42 |
Zachodniopomorskie |
40 % |
40 % |
PL51 |
Dolnośląskie |
40 % |
40 % |
PL63 |
Pomorskie |
40 % |
40 % |
PL12 |
Mazowieckie |
|
|
PL121 Ciechanowsko-płocki |
40 % |
30 % |
|
PL122 Ostrołęcko-siedlecki |
40 % |
30 % |
|
PL124 Radomski |
40 % |
30 % |
|
PL126 Warszawski |
40 % |
30 % |
|
PL127 Miasto Warszawa |
30 % |
30 % |
(1) GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.
(2) Per progetti di investimenti con spesa ammissibile che non supera l'importo di 50 milioni di EUR, questo limite è aumentato di 10 punti percentuali per le piccole e medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese quali definite nella raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione di microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Per quanto riguarda i grandi progetti di investimento con spesa ammissibile che supera l'importo di 50 milioni di EUR, questo massimale è corretto conformemente a quanto disposto al paragrafo 67 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013.
(3) Per progetti di investimenti con spesa ammissibile che non supera l'importo di 50 milioni di EUR, questo limite è aumentato di 10 punti percentuali per le piccole e medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese quali definite nella raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione di microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Per quanto riguarda i grandi progetti di investimento con spesa ammissibile che supera l'importo di 50 milioni di EUR, questo massimale è corretto conformemente a quanto disposto al paragrafo 67 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013.
(4) Per progetti di investimenti con spesa ammissibile che non supera l'importo di 50 milioni di EUR, questo limite è aumentato di 10 punti percentuali per le piccole e medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese come definite nella raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione di microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Per quanto riguarda i grandi progetti di investimento con spesa ammissibile che supera l'importo di 50 milioni di EUR, questo massimale è corretto conformemente a quanto disposto al paragrafo 67 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013.
(5) Per progetti di investimenti con spesa ammissibile che non supera l'importo di 50 milioni di EUR, questo limite è aumentato di 10 punti percentuali per le piccole e medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese quali definite nella raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione di microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Per quanto riguarda i grandi progetti di investimento con spesa ammissibile che supera l'importo di 50 milioni di EUR, questo massimale è corretto conformemente a quanto disposto al paragrafo 67 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013.
24.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 256/9 |
Elenco delle imprese riconosciute
Articolo 92, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione (vendita di alcole di origine vinica ai fini della sua utilizzazione come bioetanolo nel settore dei carburanti nella Comunità europea)
(Il presente elenco annulla e sostituisce l'elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 222 del 9 settembre 2005 pag. 25)
(2006/C 256/04)
Nome dell'impresa |
Sede amministrativa e localizzazione degli impianti: |
Data del riconoscimento |
||||||||
|
|
Approvata dalla Commissione anteriormente al 1o marzo 2005 |
||||||||
|
|
Approvata dalla Commissione anteriormente al 1o marzo 2005 |
||||||||
|
|
Approvata dalla Commissione anteriormente al 1o marzo 2005 |
||||||||
|
|
Approvata dalla Commissione anteriormente al 1o marzo 2005 |
||||||||
|
|
Approvata dalla Commissione anteriormente al 1o marzo 2005 |
||||||||
|
|
28.4.2005 |
||||||||
|
|
28.4.2005 |
||||||||
|
|
30.5.2005 |
||||||||
|
|
30.5.2005 |
||||||||
|
|
24.6.2005 |
||||||||
|
|
20.7.2005 |
||||||||
|
|
23.8.2005 |
||||||||
|
|
6.10.2005 |
||||||||
|
|
5.1.2006 |
||||||||
|
|
10.1.2006 |
||||||||
|
|
8.2.2006 |
||||||||
|
|
4.5.2006 |
||||||||
|
|
10.7.2006 |
||||||||
|
|
15.9.2006 |
24.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 256/11 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4421 — OJSC Novolipetsk Steel/Duferco/JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(2006/C 256/05)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. |
In data 13.10.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento del Consiglio (CE) n. 139/2004 (1). Con tale operazione le imprese OJSC Novolipetsk Steel («NLMK», Russia) e Duferco Participations Holding Ltd («Duferco», Guernsey), acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo in comune dell'impresa Steel Invest & Finance (Lussemburgo) S.A. («impresa comune», Lussemburgo), alla quale sarà trasferito un gruppo di società attualmente controllate unicamente da Duferco («le società di impresa comune», mediante acquisto di azioni. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4421 — OJSC Novolipetsk Steel/Duferco/JV, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
24.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 256/12 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4393 — Istithmar/Mubadala/DAE/SR Technics)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(2006/C 256/06)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. |
In data 13.10.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Istithmar PJSC («Istithmar», Emirati Arabi Uniti), del gruppo Dubai World, Mubadala Development Company PJSC («Mubadala», Emirati Arabi Uniti) e Dubai Aerospace Enterprise (DAE) Limited («DAE», Emirati Arabi Uniti) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell' impresa SR Technics Holding AG («SR Technics», Svizzera) mediante acquisto di azioni. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4393 — Istithmar/Mubadala/DAE/SR Technics, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.]
24.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 256/13 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4432 — Oerlikon/Saurer)
(2006/C 256/07)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. |
In data 16.10.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa OC Oerlikon Corporation AG («Oerlikon», Svizzera) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo dell'insieme dell'impresa svizzera Saurer AG («Saurer»), mediante acquisto di azioni. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4432 — Oerlikon/Saurer, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
24.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 256/14 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4267 — Deutsche Börse/Euronext)
(2006/C 256/08)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. |
In data 13.10.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione la Deutsche Börse AG («DBAG»), Germania acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b)del regolamento del Consiglio, il controllo dell'insieme dell'impresa Euronext N.V. («Euronext»), Paesi Bassi, mediante offerta pubblica. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4267 — Deutsche Börse/Euronext, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
24.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 256/15 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.4225 — CELSA/FUNDIA)
(2006/C 256/09)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il 28.7.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4225. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex) |
24.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 256/15 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.4150 — Abbott/Guidant)
(2006/C 256/10)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
L'11.4.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4150. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex) |
24.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 256/16 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.4341 — FCC/Alpine)
(2006/C 256/11)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il 16.10.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4341. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex) |