ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 255

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49o anno
21 ottobre 2006


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Parlamento europeo
Consiglio
Commissione

2006/C 255/1

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa alla decisione del Consiglio, del 17 luglio 2006, che modifica la decisione 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2006/512/CE)

1

 

Consiglio

2006/C 255/2

Decisione del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (1999/468/CE) [GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11)] (versione consolidata)

4

 

Commissione

2006/C 255/3

Tassi di cambio dell'euro

9

2006/C 255/4

Avviso di scadenza di misure antidumping

10

2006/C 255/5

Notifica preventiva di un accordo (Caso n. COMP/M.4402 — UCB/Schwarz Pharma) ( 1 )

11

2006/C 255/6

Imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei di linea tra le isole Canarie a norma del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 ( 1 )

12

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Parlamento europeo Consiglio Commissione

21.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 255/1


Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa alla decisione del Consiglio, del 17 luglio 2006, che modifica la decisione 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2006/512/CE)

(2006/C 255/01)

1.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione esprimono soddisfazione per l'imminente adozione della decisione del Consiglio che modifica la decisione del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (1). L'inclusione nella decisione del 1999 di una nuova procedura, denominata «procedura di regolamentazione con controllo», consentirà al legislatore di esercitare un controllo sull'adozione delle misure «quasi legislative» di esecuzione di un atto adottato in codecisione.

2.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sottolineano che, nel quadro dell'attuale trattato, tale decisione fornisce una soluzione orizzontale che soddisfa le richieste del Parlamento europeo di controllare l'esecuzione degli atti adottati in codecisione.

3.

Fatte salve le prerogative delle autorità legislative, il Parlamento europeo ed il Consiglio riconoscono che i principi di una corretta legislazione esigono che le competenze di esecuzione siano conferite alla Commissione senza limiti di durata. Tuttavia, qualora risulti necessario procedere ad un adeguamento entro un determinato termine, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ritengono che una clausola che chiede alla Commissione di presentare una proposta di revisione o di abrogazione delle disposizioni relative alla delega delle competenze di esecuzione possa rafforzare il controllo esercitato dal legislatore.

4.

La nuova procedura si applicherà, sin dalla sua entrata in vigore, alle misure quasi legislative previste in atti che saranno adottati secondo la procedura di codecisione, ivi comprese quelle previste negli atti che saranno adottati in futuro nel settore dei servizi finanziari (atti «Lamfalussy»). Per contro, affinché essa sia applicabile agli atti adottati in codecisione che sono già in vigore, questi devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili, al fine di sostituire la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE con la procedura di regolamentazione con controllo, ogniqualvolta si tratti di misure che rientrano nel suo campo di applicazione.

5.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ritengono urgente adeguare i seguenti atti:

a)

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale);

b)

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che rifonde la direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale);

c)

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che rifonde la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale);

d)

direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.06.2006, pag. 87);

e)

regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.04.2006, pag. 1);

f)

direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15);

g)

direttiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 22.07.2005, pag. 29);

h)

direttiva 2005/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari (GU L 79 del 24.03.2005, pag. 9);

i)

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.03.2005, pag. 1);

j)

direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38);

k)

direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.04.2004, pag. 1);

l)

direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64);

m)

regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1);

n)

direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.09.2003, pag. 10);

o)

direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (GU L 96 del 22.07.2005, pag. 16);

p)

direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 37 del 13.2. 2003 pag. 24);

q)

direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 37 del 13.02.2003, pag. 19);

r)

direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.02.2003, pag. 1);

s)

regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.09.2002, pag. 1);

t)

direttiva 2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione e i prospetti semplificati (GU L 41 del 13.02.2002, pag. 20);

u)

direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67);

v)

direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.04.2001, pag. 1);

w)

direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1);

x)

direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34);

y)

direttiva 98/8/ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.04.1998, pag. 1).

A tale scopo, la Commissione ha annunciato la sua intenzione di presentare al più presto al Parlamento europeo ed al Consiglio proposte di modifica degli atti summenzionati, al fine di introdurre la procedura di regolamentazione con controllo e, di conseguenza, di abrogare, laddove esistano, le disposizioni di tali atti che prevedono un limite di durata per la delega delle competenze di esecuzione alla Commissione. Il Parlamento europeo ed il Consiglio si adopereranno affinché tali proposte siano adottate quanto prima.

6.

Conformemente all'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (2003/C 321/01), il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione rammentano il ruolo importante svolto dalle misure di esecuzione nella legislazione. Inoltre, ritengono che i principi generali dell'accordo interistituzionale sugli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria (1999/C 73/01) debbano comunque applicarsi alle misure di portata generale adottate secondo la nuova procedura di regolamentazione con controllo.


(1)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


Consiglio

21.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 255/4


Il presente documento costituisce uno strumento di documentazione e non impegna la responsabilità delle istituzioni

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1999

recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (1999/468/CE)

[GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11)]

(versione consolidata)

(2006/C 255/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 202,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

il Consiglio conferisce alla Commissione, negli atti che esso adotta, le competenze di esecuzione delle norme che stabilisce; il Consiglio può sottoporre l'esercizio di tali competenze a determinate modalità e può anche riservarsi, in casi specifici e motivati, di esercitare direttamente competenze di esecuzione;

(2)

il Consiglio ha adottato la decisione 87/373/CEE del 13 luglio 1987 che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione; tale decisione prevedeva un numero limitato di procedure per l'esercizio di tali competenze;

(3)

con la dichiarazione n. 31 allegata all'Atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Amsterdam, la Commissione è stata invitata a presentare al Consiglio una proposta di modificazione della suddetta decisione;

(4)

per motivi di chiarezza si è ritenuto più opportuno sostituire, anziché modificare, la decisione 87/373/CEE con una nuova decisione, abrogando quindi la decisione 87/373/CEE;

(5)

la presente decisione mira in primo luogo a stabilire dei criteri per la scelta delle procedure di comitato, fermo restando che questi non sono vincolanti, affinché la scelta del tipo di comitato sia più coerente e prevedibile, ad eccezione di quelli che regolano la procedura di regolamentazione con controllo;

(6)

al riguardo dovrebbe essere seguita la procedura di gestione per quanto attiene a misure di gestione come quelle relative all'applicazione della politica agricola comune e della politica comune della pesca o all'attuazione di programmi che hanno rilevanti implicazioni di bilancio; siffatte misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione secondo una procedura atta a garantire che le decisioni siano prese in tempi adeguati; tuttavia, allorché al Consiglio sono sottoposte misure non urgenti, la Commissione dovrebbe avvalersi della sua facoltà di rinviare l'applicazione di tali misure;

(7)

conviene seguire la procedura di regolamentazione per quanto riguarda le misure di portata generale intese ad applicare le disposizioni essenziali di atti di base, ivi comprese le misure concernenti la salute o la sicurezza delle persone, degli animali o delle piante, nonché quelle intese ad adeguare o aggiornare talune disposizioni non essenziali di un atto di base; siffatte misure di esecuzione dovrebbero essere adottate secondo una procedura efficace, nel pieno rispetto del diritto di iniziativa della Commissione in materia legislativa;

(7 bis)

È necessario ricorrere alla procedura di regolamentazione con controllo per le misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi, o completandolo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali. Tale procedura deve consentire ai due rami dell'autorità legislativa di effettuare un controllo preliminare all'adozione di siffatte misure. Gli elementi essenziali di un atto legislativo possono essere modificati soltanto dal legislatore in base al trattato;

(8)

conviene seguire la procedura consultiva in tutti i casi in cui questa sia considerata la procedura più appropriata; la procedura consultiva continuerà ad essere seguita nei casi in cui è applicata attualmente;

(9)

la decisione mira, in secondo luogo, a semplificare le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione nonché a rafforzare la partecipazione del Parlamento europeo nei casi in cui l'atto di base che conferisce le competenze di esecuzione alla Commissione è stato adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato; si è pertanto ritenuto opportuno ridurre il numero delle procedure nonché adattarle tenendo conto delle competenze rispettive delle istituzioni interessate, e segnatamente dare al Parlamento europeo la possibilità di fare in modo che la Commissione o il Consiglio tengano conto dei suoi pareri nei casi in cui ritiene che un progetto di misure presentato ad un comitato o, rispettivamente, una proposta presentata al Consiglio secondo la procedura di regolamentazione eccedano le competenze di esecuzione previste dall'atto di base;

(10)

La presente decisione mira, in terzo luogo, a migliorare l' informazione del Parlamento europeo disponendo che la Commissione informi periodicamente il Parlamento europeo dei lavori dei comitati, che la Commissione gli trasmetta documenti connessi con i lavori dei comitati e che lo informi quando trasmette al Consiglio misure o progetti di misure da adottare; sarà prestata particolare attenzione all'informazione del Parlamento europeo circa i lavori dei comitati nell'ambito della procedura di regolamentazione con controllo, per fare in modo che il Parlamento europeo possa prendere una decisione entro i termini previsti;

(11)

la decisione mira, in quarto luogo, a migliorare l'informazione del pubblico circa le procedure di comitato e a rendere pertanto applicabili ai comitati i principi e le condizioni, relativi all'accesso del pubblico ai documenti, che si applicano alla Commissione, a disporre che siano pubblicati un elenco di tutti i comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione ed una relazione sui lavori dei comitati come pure a disporre che siano resi pubblici, in un registro, tutti i riferimenti a documenti connessi con i comitati che sono stati trasmessi al Parlamento europeo;

(12)

la presente decisione non si applica alle procedure specifiche di comitati istituiti nell'ambito dell'attuazione della politica commerciale comune e delle regole di concorrenza previste dai trattati che non si basano attualmente sulla decisione 87/373/CEE;

DECIDE:

Articolo 1

Salvi casi specifici e motivati, nei quali l'atto di base riserva al Consiglio il diritto di esercitare direttamente talune competenze di esecuzione, queste sono conferite alla Commissione conformemente alle pertinenti disposizioni dell'atto di base. Tali disposizioni precisano gli elementi essenziali delle competenze così conferite.

Quando l'atto di base sottopone l'adozione delle misure di esecuzione a determinate modalità procedurali, queste sono conformi alle procedure previste agli articoli da 3,4,5, 5bis e 6.

Articolo 2

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, la scelta delle modalità procedurali per l'adozione delle misure di esecuzione è improntata ai seguenti criteri:

a)

Le misure di gestione, come quelle relative all'applicazione della politica agricola comune e della politica comune della pesca, o quelle relative all'attuazione di programmi che hanno rilevanti implicazioni di bilancio, dovrebbero essere adottate secondo la procedura di gestione.

b)

Le misure di portata generale intese a dare applicazione alle disposizioni essenziali di un atto di base, ivi comprese le misure concernenti la salute o la sicurezza delle persone, degli animali o delle piante, dovrebbero essere adottate secondo la procedura di regolamentazione.

Quando un atto di base prevede che talune disposizioni non essenziali di tale atto possono essere adeguate o aggiornate tramite procedure di esecuzione, dette misure dovrebbero essere adottate secondo la procedura di regolamentazione.

c)

Fatta salva l'applicazione delle lettere a) e b), la procedura consultiva è applicata ogniqualvolta si ritenga che sia la più appropriata.

2.   Quando un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato prevede l'adozione di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di tale atto, anche sopprimendo taluni di questi elementi, o di completarlo tramite l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, tali misure sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo.

Articolo 3

Procedura consultiva

1.   La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2.   Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame, procedendo eventualmente a votazione.

3.   Il parere è messo a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione sia messa a verbale.

4.   La Commissione tiene in massima considerazione il parere del comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del parere.

Articolo 4

Procedura di gestione

1.   La Commissione è assistita da un comitato di gestione composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2.   Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafi 2 e 4 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita nell'articolo citato. Il Presidente non partecipa al voto.

3.   La Commissione adotta, fatto salvo l'articolo 8, misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere del comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In quest'ultimo caso, la Commissione può differire l'applicazione delle misure da essa decise per un periodo da stabilire in ciascun atto di base ma che in nessun caso può essere superiore a tre mesi a decorrere da tale comunicazione.

4.   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al paragrafo 3.

Articolo 5

Procedura di regolamentazione

1.   La Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2.   Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafi 2 e 4 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3.   La Commissione adotta, fatto salvo l'articolo 8, le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

4.   Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in assenza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere e ne informa il Parlamento europeo.

5.   Se il Parlamento europeo ritiene che una proposta presentata dalla Commissione in virtù di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato eccede le competenze di esecuzione previste da tale atto di base, esso informa il Consiglio circa la sua posizione.

6.   Il Consiglio può, se del caso alla luce di tale eventuale posizione, deliberare sulla proposta a maggioranza qualificata entro un termine che sarà fissato in ciascun atto di base ma che non può in nessun caso superare tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata presentata la proposta.

Se entro tale termine il Consiglio ha manifestato a maggioranza qualificata la sua opposizione alla proposta, la Commissione la riesamina. Essa può presentare al Consiglio una proposta modificata, ripresentare la propria proposta ovvero presentare una proposta legislativa in base al trattato.

Se allo scadere di tale termine il Consiglio non ha adottato l'atto di esecuzione proposto ovvero non ha manifestato la sua opposizione alla proposta relativa alle misure di esecuzione, la Commissione adotta l'atto di esecuzione proposto.

Articolo 5bis

Procedura di regolamentazione con controllo

1.   La Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione con controllo composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2.   Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafi 2 e 4 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3.   Se le misure previste dalla Commissione sono conformi al parere del comitato, si applica la procedura seguente:

a)

la Commissione sottopone senza indugio il progetto di misure al Parlamento europeo e al Consiglio per controllo;

b)

il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, o il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, possono opporsi all'adozione di detto progetto da parte della Commissione, adducendo a motivo della loro opposizione il fatto che il progetto di misure sottoposto dalla Commissione eccede le competenze di esecuzione previste nell'atto di base o che il progetto non è compatibile con il fine o il contenuto dell'atto di base o non rispetta i principi di sussidiarietà o di proporzionalità;

c)

se entro tre mesi da quando è stata loro presentata la proposta, il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongono al progetto di misure, la Commissione non le adotta. In tal caso la Commissione può sottoporre al comitato un progetto di misure modificato o presentare una proposta legislativa in base al trattato;

d)

se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio si sono opposti al progetto di misure, la Commissione adotta le misure.

4.   Se le misure previste dalla Commissione non sono conformi al parere del comitato, o in assenza di parere, si applica la procedura seguente:

a)

la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare e la trasmette al tempo stesso al Parlamento europeo;

b)

il Consiglio delibera a maggioranza qualificata sulla proposta entro due mesi da quando la stessa gli è stata presentata;

c)

se entro questo termine il Consiglio si oppone a maggioranza qualificata alle misure proposte, queste ultime non sono adottate. In tal caso la Commissione può sottoporre al Consiglio una proposta modificata o presentare una proposta legislativa in base al trattato;

d)

se il Consiglio prevede di adottare le misure proposte, le sottopone senza indugio al Parlamento europeo. Se il Consiglio non delibera entro il suddetto termine di due mesi, la Commissione sottopone senza indugio le misure al Parlamento europeo;

e)

il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono entro un termine di quattro mesi dalla trasmissione della proposta conformemente alla lettera a), può opporsi all'adozione delle misure in questione, adducendo a motivo della sua opposizione il fatto che le misure proposte eccedono le competenze di esecuzione previste dall'atto di base o che le misure non sono compatibili con il fine o il contenuto dell'atto di base o non rispettano i principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

f)

se entro questo termine il Parlamento europeo si oppone alle misure proposte, queste ultime non sono adottate. In tal caso la Commissione può sottoporre al comitato un progetto di misure modificato o presentare una proposta legislativa in base al trattato;

g)

se allo scadere di tale termine il Parlamento europeo non si è opposto alle misure proposte, queste sono adottate dal Consiglio o dalla Commissione, a seconda dei casi.

5.   In deroga ai paragrafi 3 e 4, in casi eccezionali debitamente motivati, un atto di base può prevedere:

a)

che i termini di cui al paragrafo 3, lettera c ) e al paragrafo 4, lettere b ) ed e) siano prorogati di un mese qualora la complessità delle misure lo giustifichi; oppure

b)

che i termini di cui al paragrafo 3, lettera c ), e al paragrafo 4, lettere b) ed e) siano ridotti qualora ragioni di efficienza lo giustifichino.

6.   Un atto di base può prevedere che, nel caso in cui, per imperativi motivi di urgenza, non possano essere rispettati i termini della procedura di regolamentazione con controllo di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, si applichi la procedura seguente:

a)

se le misure previste dalla Commissione sono conformi al parere del comitato, la Commissione adotta tali misure, che sono immediatamente messe in atto, e le comunica senza indugio al Parlamento europeo ed al Consiglio;

b)

entro un mese da detta comunicazione, il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, o il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, possono opporsi alle misure adottate dalla Commissione, adducendo a motivo della loro opposizione il fatto che le misure eccedono le competenze di esecuzione previste nell'atto di base o che le misure non sono compatibili con il fine o il contenuto dell'atto di base o non rispettano i principi di sussidiarietà o di proporzionalità;

c)

in caso di opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio la Commissione abroga le misure. Essa può tuttavia mantenere in vigore le misure a titolo provvisorio se ciò è giustificato da ragioni di tutela della salute, della sicurezza o dell'ambiente. In tal caso essa presenta senza indugio al comitato un progetto di misure modificato o una proposta legislativa in base al trattato. Le misure provvisorie restano in vigore sino alla loro sostituzione con un atto definitivo.

Articolo 6

Procedura di salvaguardia

Allorché l'atto di base conferisce alla Commissione la competenza a decidere su misure di salvaguardia può essere seguita la procedura seguente:

a)

La Commissione notifica al Consiglio e agli Stati membri le decisioni relative a misure di salvaguardia. Può essere previsto che, prima di adottare la sua decisione, la Commissione consulti gli Stati membri secondo modalità da definirsi in ciascun caso.

b)

Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro il termine che sarà fissato nell'atto di base di cui trattasi.

c)

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata può decidere diversamente entro il termine che sarà fissato nell'atto di base di cui trattasi. In alternativa, può essere disposto nell'atto di base che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione adottata dalla Commissione e che, qualora il Consiglio non abbia deciso entro il precitato termine, la decisione della Commissione si considera abrogata.

Articolo 7

1.   Ogni comitato adotta il proprio regolamento interno su proposta del presidente, basandosi su un regolamento tipo che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

I comitati attualmente esistenti adattano, per quanto necessario, i loro regolamenti interni al regolamento tipo.

2.   Ai comitati si applicano i principi e le condizioni relativi all'accesso del pubblico ai documenti che si applicano alla Commissione.

3.   Il Parlamento europeo è periodicamente informato dalla Commissione dei lavori dei comitati con modalità che assicurano la trasparenza del sistema di trasmissione e l'identificazione delle informazioni trasmesse e delle varie fasi della procedura. A tale scopo riceve gli ordini del giorno delle riunioni dei comitati, i progetti sottoposti ai comitati relativi a misure di esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato nonché i risultati delle votazioni e i resoconti sommari delle riunioni, come pure gli elenchi degli organismi cui appartengono le persone designate dagli Stati membri a rappresentarli.

Il Parlamento europeo è parimenti tenuto informato ogniqualvolta la Commissione trasmette al Consiglio misure o proposte relative alle misure da adottare.

4.   Entro sei mesi dalla decorrenza dell'efficacia della decisione, la Commissione pubblica, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, un elenco dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione. Nell'elenco sono specificati, per ciascun comitato, l'atto o gli altri atti di base in virtù dei quali sono istituiti i comitati. A decorrere dal 2000 la Commissione pubblica inoltre una relazione annuale sui lavori dei comitati.

5.   I riferimenti di tutti i documenti trasmessi al Parlamento europeo a norma del paragrafo 3 sono resi pubblici in un registro che sarà istituito nel 2001.

Articolo 8

Qualora il Parlamento europeo indichi, con risoluzione motivata, che un progetto di misure d'esecuzione di cui è prevista l'adozione e che è stato sottoposto ad un comitato in virtù di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, eccederebbe le competenze di esecuzione previste in detto atto di base, la Commissione riesamina il progetto. La Commissione, tenuto conto della citata risoluzione, può presentare al Comitato, rispettando i termini del procedimento in corso, un nuovo progetto di misure, continuare il procedimento ovvero presentare al Parlamento europeo ed al Consiglio una proposta in base al trattato.

La Commissione informa il Parlamento europeo e il comitato, motivando la sua decisione, del seguito che intende dare alla risoluzione del Parlamento europeo.

Articolo 9

La decisione 87/373/CEE è abrogata.

Articolo 10

La presente decisione ha effetto il giorno seguente la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

NB:

Si informa il lettore che le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio relative a tali due decisioni figurano nella GU C 203 del 17.7.1999, pag. 1, e nella GU C 171 del 22.7.2006, pag. 21.

La dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa alla decisione del 17 luglio 2006 è pubblicata a pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale (GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.).


Commissione

21.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 255/9


Tassi di cambio dell'euro (1)

20 ottobre 2006

(2006/C 255/03)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2618

JPY

yen giapponesi

149,29

DKK

corone danesi

7,4552

GBP

sterline inglesi

0,66930

SEK

corone svedesi

9,2108

CHF

franchi svizzeri

1,5867

ISK

corone islandesi

86,14

NOK

corone norvegesi

8,4135

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5767

CZK

corone ceche

28,335

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

262,70

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6960

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,8661

RON

leu rumeni

3,5135

SIT

tolar sloveni

239,57

SKK

corone slovacche

36,580

TRY

lire turche

1,8405

AUD

dollari australiani

1,6607

CAD

dollari canadesi

1,4156

HKD

dollari di Hong Kong

9,8242

NZD

dollari neozelandesi

1,8853

SGD

dollari di Singapore

1,9835

KRW

won sudcoreani

1 207,98

ZAR

rand sudafricani

9,5034

CNY

renminbi Yuan cinese

9,9714

HRK

kuna croata

7,3959

IDR

rupia indonesiana

11 554,93

MYR

ringgit malese

4,6390

PHP

peso filippino

63,216

RUB

rublo russo

33,8973

THB

baht thailandese

46,987


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


21.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 255/10


Avviso di scadenza di misure antidumping

(2006/C 255/04)

Poiché in seguito alla pubblicazione dell'avviso d'imminente scadenza (1) non è pervenuta alcuna domanda di riesame, la Commissione informa che le misure antidumping indicate in appresso giungeranno prossimamente a scadenza.

Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (2) del 22 dicembre 1995 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte dei paesi non membri della Comunità europea.

Prodotto

Paese(i) d'origine o di esportazione

Misure

Riferimento

Data di scadenza

Mozzi per biciclette a cambio interno

Giappone

Dazio antidumping

Regolamento (CE) n. 2080/2001 del Consiglio (GU L 282 del 26.10.2001, pag. 1)

26.10.2006


(1)  GU C 30 del 7.2.2006, pag. 2.

(2)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17)


21.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 255/11


Notifica preventiva di un accordo

(Caso n. COMP/M.4402 — UCB/Schwarz Pharma)

(2006/C 255/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 13.10.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un accordo a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 139/2004 (1) del Consiglio, con il quale l'impresa UCB SA («UCB», Belgio), congiuntamente con l'impresa UCB SP Gmbh, da essa interamente controllata, acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo esclusivo dell'insieme Schwarz Pharma Aktiengesellschaft («Schwarz», Germania), mediante acquisto di azioni attraverso un'offerta pubblica.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per UCB: ricerca, sviluppo e commercializzazione di prodotti farmaceutici e biotecnologici,

per Schwarz: ricerca e sviluppo di prodotti farmaceutici, fabbricazione e vendita principalmente di medicinali generici.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che l'impresa notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sull'operazione proposta..

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento M.4402 — UCB/Schwarz Pharma, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee

Direzione generale Concorrenza

Direzione C

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004 pag. 1


21.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 255/12


Imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei di linea tra le isole Canarie a norma del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992

(2006/C 255/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

I.   Rotte aeree interessate

Sono imposti oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati sulle seguenti rotte:

a)

Gran Canaria — Tenerife Norte

b)

Gran Canaria — Tenerife Sur

c)

Gran Canaria — Lanzarote

d)

Tenerife Norte — Lanzarote

e)

Gran Canaria — Fuerteventura

f)

Gran Canaria — El Hierro

g)

Gran Canaria — La Palma

h)

Tenerife Norte — Fuerteventura

i)

Tenerife Norte — El Hierro

j)

Tenerife Norte — La Palma

k)

La Palma — Lanzarote

l)

Gran Canaria — La Gomera

m)

Tenerife Norte — La Gomera

II.   Condizioni generali

1.

I vettori aerei comunitari che intendano effettuare servizi aerei di linea a norma degli oneri di servizio pubblico disciplinati dal presente accordo devono essere titolari di una licenza di esercizio valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.

2.

Ogni vettore deve presentare alla direzione generale dell'aviazione civile, entro i termini stabiliti al paragrafo 3 della presente sezione, il programma di esercizio per le rotte soggette ad oneri di servizio pubblico della durata minima di dodici mesi consecutivi. Questo programma di esercizio sarà presentato indipendentemente dal programma di voli che si può presentare per operare in altre rotte.

Il programma di esercizio per le rotte soggette ad oneri di servizio pubblico deve contenere le seguenti informazioni:

a)

la rotta sulla quale il vettore desidera operare;

b)

i periodi di effettuazione del servizio nelle corrispondenti stagioni di traffico fissate dall'Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA);

c)

il numero di identificazione del volo;

d)

gli orari di esercizio;

e)

la capacità offerta;

f)

il periodo e i giorni di esercizio;

g)

il tipo di aeromobile/il numero di posti/la capacità di carico;

h)

la configurazione della cabina passeggeri, se del caso;

i)

una lettera con la quale il vettore prende atto ed accetta le condizioni di continuità e di prestazione del programma di servizi definiti dagli oneri di servizio pubblico previsti nel presente accordo.

Qualsiasi modifica permanente del programma di voli approvato per ciascun vettore richiederà l'approvazione della Direzione generale dell'aviazione civile. Il governo delle Canarie sarà inoltre informato in proposito.

Inoltre, il vettore deve fornire un documento che precisi i prezzi e le condizioni delle tariffe da applicare, conformemente alle condizioni particolari di cui al paragrafo 2 della sezione III del presente allegato.

3.

Per la presentazione dei programmi di volo si dovrà tenere conto degli elementi elencati di seguito:

3.1.

Ciascun vettore aereo presenta un programma operativo ripartito per stagione invernale ed estiva rispettando i termini e le condizioni specificate in appresso:

a)

se l'inizio del programma immediato dei servizi coincide con l'inizio della stagione estiva, il programma deve essere presentato entro il 1o marzo e comprendere un programma previsto per la stagione invernale seguente.

b)

Se l'inizio del programma dei servizi coincide con l'inizio della stagione invernale, il programma deve essere presentato entro il 1o ottobre e comprendere un programma previsto per la stagione estiva seguente.

3.2.

Qualora acceda al mercato ad un'altra data, il vettore presenta il suo programma di servizi almeno trenta giorni naturali prima della data prevista per l'avvio delle attività. Detto programma comprende il programma di servizi corrispondente alla stagione in cui iniziano le attività nonché il programma previsto per il periodo rimanente, fino a coprire una durata totale di dodici mesi di esercizio. A partire dalla stagione che segue l'inizio dell'esercizio, il vettore seguirà la procedura di cui al precedente paragrafo 3.1.

3.3.

In assenza di reazione da parte della Direzione generale dell'aviazione civile entro i termini previsti, si ritiene che i programmi dei servizi siano stati approvati. In ogni caso i vettori possono avviare l'esercizio solo dopo avere ricevuto espressa autorizzazione della Direzione generale dell'aviazione civile.

Detta approvazione rimarrà soggetta alla verifica della conformità del programma con il contenuto degli oneri di servizio pubblico, assumendo come riferimento l'insieme dei programmi degli operatori interessati.

4.

I vettori aerei si impegnano a realizzare il loro programma di servizi per un periodo minimo di dodici mesi consecutivi. Tuttavia, nel caso venga ammesso ad operare un nuovo vettore, o se un operatore intensifica notevolmente il proprio programma di voli per una data rotta, gli altri vettori che gestiscono lo stesso collegamento possono decidere di mantenere la loro programmazione o di modificare il loro programma operativo, fatti salvi gli oneri di servizio pubblico. Ciò nonostante, un vettore potrà porre termine definitivamente alla sua prestazione di servizi previa comunicazione alla Direzione generale dell'aviazione civile almeno sei mesi prima della data prevista di cessazione.

5.

Se i coefficienti di riempimento registrati nella stagione estiva o invernale su una rotta dell'insieme dei vettori aerei che vi operano superano il 75 % in forma continuata, e salvo il caso di sfruttamento stagionale delle rotte, i vettori che attuano programmi di servizio operativo dovranno adottare le misure più opportune per incrementare la capacità offerta e abbassare i suddetti coefficienti. Tale limitazione non sarà applicata nel caso in cui si verifichino le circostanze previste al punto 2.3, lettera a) «Tariffe», della sezione III, del presente allegato.

6.

Ai fini del presente accordo:

a)

per tariffa aerea si intendono i prezzi, espressi in euro, che i passeggeri devono pagare ai vettori aerei o ai loro agenti per il loro trasporto e quello dei loro bagagli sui servizi aerei conformemente alle condizioni di applicazione applicabili nei singoli casi. La tariffa include la retribuzione e le condizioni offerte alle agenzie, nonché le tasse e le imposte, fatta eccezione per la tassa di utilizzo delle infrastrutture e il prelievo «di sicurezza».

Il prezzo totale del contratto di trasporto dovrà includere i seguenti elementi così ripartiti: il prezzo della tariffa, la tassa di utilizzo delle infrastrutture e il prelievo «di sicurezza».

b)

Tariffa di riferimento: la tariffa più bassa senza restrizioni, i cui prezzi sono fissati al punto 2.1 della sezione III.

c)

Tariffa promozionale: la tariffa fissata dalla compagnia con uno sconto minimo del 10 % sulla tariffa di riferimento ed il cui utilizzo sarà soggetto a condizioni definite dal vettore.

d)

Tariffa flessibile: una tariffa che potrà incorporare prestazioni o servizi addizionali alla tariffa di riferimento ed il cui prezzo non potrà superare le percentuali stabilite al punto 2.3, lettera b), della sezione III, del presente allegato.

e)

Tariffa sociale: la tariffa stabilita dal vettore aereo per determinate categorie di passeggeri conformemente alle condizioni e ai prezzi indicati al punto 2.3, lettera c), della sezione III del presente allegato.

III.   Condizioni specifiche

1.

Le condizioni specifiche degli oneri di servizio pubblico per le rotte di cui alla sezione I sono le seguenti:

1.1

Periodo di esercizio, frequenza minima, orari e capacità offerta.

1.1.1

Per i voli in provenienza da Gran Canaria e Tenerife Norte, ad eccezione di quelli di collegamento con l'isola di La Gomera, si devono garantire i collegamenti con orari di partenza tra le sette e le otto e trenta e con voli di ritorno alla fine della giornata, entro i limiti imposti dagli orari di esercizio degli aeroporti.

1.1.2

Sulle rotte di cui alle lettere c), e), e j), in appresso, i vettori aerei prendono atto del fatto che, nella fascia oraria compresa tra le sette e le otto e mezzo di mattina, dovranno eventualmente rafforzare l'offerta di servizi in modo da soddisfare alla domanda di trasporto. Per quanto riguarda il trasporto delle merci, i vettori aerei daranno la precedenza ai prodotti deperibili e di prima necessità, quali la stampa scritta quotidiana ed i medicinali, nei servizi provenienti dalle isole Gran Canaria e Tenerife.

Qualora su queste rotte si dovessero utilizzare aeromobili la cui capacità è superiore a 72 posti, la frequenza minima può essere ridotta fino al 70 % dei viaggi quotidiani di andata e ritorno stabiliti, mantenendo l'offerta minima di posti previsti nei paragrafi pertinenti.

a)

Tra Gran Canaria e Tenerife Norte

Tra il 1o gennaio al 30 giugno e tra il 1o ottobre e il 31 dicembre, la frequenza minima sarà di quattordici (14) voli giornalieri di andata e ritorno.

Tra il 1o luglio e il 30 settembre, la frequenza minima sarà di dodici (12) voli giornalieri di andata e ritorno al giorno.

Gli orari dovranno consentire agli utenti di effettuare il volo di andata e ritorno nello stesso giorno, con un margine di otto ore a destinazione, con voli ripartiti fra le sette e le ventidue e trenta, in modo scaglionato; i servizi devono essere adeguati alla domanda delle prime e delle ultime ore del giorno.

La capacità minima offerta in entrambe le direzioni è la seguente:

durante la stagione invernale IATA: 295 000 posti

durante la stagione estiva IATA: 393 000 posti

b)

Tra Gran Canaria e Tenerife Sur

I servizi debbono essere prestati durante tutto l'anno.

La frequenza minima sarà di due (2) voli giornalieri di andata e ritorno, laddove si lascia al vettore la facoltà di utilizzare il tipo di aeromobile adeguato alla domanda esistente; tuttavia esso non deve avere meno di 19 posti.

La capacità minima offerta in entrambe le direzioni è la seguente:

durante la stagione invernale IATA: 19 000 posti

durante la stagione estiva IATA: 38 000 posti

c)

Tra Gran Canaria e Lanzarote

Tra il 1o gennaio e il 30 giugno e tra il 1o ottobre e il 31 dicembre, la frequenza minima sarà di undici (11) voli giornalieri di andata e ritorno.

Tra il 1o luglio e il 30 settembre, la frequenza minima sarà di quattordici (14) voli giornalieri di andata e ritorno.

Gli orari dovranno consentire agli utenti di effettuare il viaggio di andata e ritorno nello stesso giorno, con un margine di otto ore a destinazione, con voli ripartiti fra le sette e le ventidue e trenta, in modo scaglionato; i servizi devono essere adeguati alla domanda delle prime e delle ultime ore del giorno.

La capacità minima offerta in entrambe le direzioni è la seguente:

durante la stagione invernale IATA: 240 000 posti

durante la stagione estiva IATA: 378 000 posti

d)

Tra Tenerife Norte e Lanzarote

Tra il 1o gennaio e il 30 giugno e tra il 1o ottobre e il 31 dicembre, la frequenza minima sarà di cinque (5) voli giornalieri di andata e ritorno.

Tra il 1o luglio e il 30 settembre, la frequenza minima sarà di sette (7) voli giornalieri di andata e ritorno.

Gli orari debbono consentire agli utenti di effettuare il viaggio di andata e ritorno nello stesso giorno, con un margine di otto ore a destinazione, con voli ripartiti fra le sette e le ventidue e trenta, in modo scaglionato; i servizi devono essere adeguati alla domanda delle prime e delle ultime ore del giorno.

La capacità minima offerta in entrambe le direzioni è la seguente:

durante la stagione invernale IATA: 108 000 posti

durante la stagione estiva IATA: 180 000 posti

e)

tra Gran Canaria e Fuerteventura

Tra il 1o gennaio e il 30 giugno e tra il 1o ottobre e il 31 dicembre, la frequenza minima sarà di tredici (13) voli giornalieri di andata e ritorno.

Dal 1o luglio al 30 settembre, la frequenza minima sarà di quattordici (14) voli giornalieri di andata e ritorno.

Gli orari dovranno consentire agli utenti di effettuare il viaggio di andata e ritorno nello stesso giorno, con un margine di otto ore a destinazione, con voli ripartiti fra le sette e le ventidue e trenta, in modo scaglionato; i servizi devono essere adeguati alla domanda delle prime e delle ultime ore del giorno.

La capacità minima offerta in entrambe le direzioni è la seguente:

durante la stagione invernale IATA: 274 000 posti

durante la stagione estiva IATA: 402 000 posti

f)

Tra Gran Canaria e El Hierro

Tra il 1o gennaio e il 30 giugno e tra il 1o ottobre e il 31 dicembre, la frequenza minima è di un (1) volo giornaliero di andata e ritorno.

Tra il 1o luglio e il 30 settembre, la frequenza minima è di due (2) voli giornalieri di andata e ritorno.

Si lascia al vettore aereo la facoltà di utilizzare in ciascuna stagione il tipo di aeromobile adeguato alla domanda; tuttavia esso non deve avere meno di 19 posti.

Qualora si ricorra ad aeromobili la cui capacità superi 19 posti nel periodo da luglio a settembre, la frequenza minima potrà diminuire fino al 50 % dei voli di andata e ritorno stabiliti, mantenendo tuttavia la prevista capacità minima di posti.

La capacità minima offerta in entrambe le direzioni è la seguente:

durante la stagione invernale IATA: 6 000 posti

durante la stagione estiva IATA: 16 000 posti

g)

Tra Gran Canaria e La Palma

Tra il 1o gennaio e il 30 giugno e tra il 1o ottobre e il 31 dicembre, la frequenza minima è di due (2) voli giornalieri di andata e ritorno al giorno, uno la mattina e uno la sera.

Tra il 1o luglio e il 30 settembre, la frequenza minima è di tre (3) voli giornalieri di andata e ritorno.

Gli orari devono consentire agli utenti di effettuare il viaggio di andata e ritorno nello stesso giorno, con un margine di sette ore a destinazione, tra le sette e le venti con servizi di mattina e di sera.

La capacità minima offerta in entrambe le direzioni è la seguente:

durante la stagione invernale IATA: 43 000 posti

durante la stagione estiva IATA: 74 000 posti

h)

Tra Tenerife Norte e Fuerteventura

Tra il 1o gennaio e il 30 giugno e tra il 1o ottobre e il 31 dicembre, la frequenza minima è di tre (3) voli giornalieri di andata e ritorno.

Tra i 1o luglio e il 30 settembre, la frequenza minima è di sei (6) voli giornalieri di andata e ritorno.

Gli orari devono consentire agli utenti di effettuare il viaggio di andata e ritorno nello stesso giorno, con un margine di sette ore a destinazione, tra le sette e le venti con servizi di mattina, mezzogiorno e sera.

La capacità minima offerta in entrambe le direzioni è la seguente:

durante la stagione invernale IATA: 65 000 posti

durante la stagione estiva IATA: 132 000 posti

i)

Tra Tenerife Norte e El Hierro

Tra il 1o gennaio e il 30 giugno e tra il 1o ottobre e il 31 dicembre, la frequenza minima è di tre (3) voli giornalieri di andata e ritorno.

Tra il 1o luglio e il 30 settembre, la frequenza minima è di quattro (4) voli giornalieri di andata e ritorno.

Gli orari devono consentire agli utenti di effettuare il viaggio di andata e ritorno nello stesso giorno, con un margine di sette ore a destinazione, tra le sette e le venti con servizi di mattina, mezzogiorno e sera.

La capacità minima offerta in entrambe le direzioni è la seguente:

durante la stagione invernale IATA: 60 000 posti

durante la stagione invernale IATA: 100 000 posti

j)

Tra Tenerife Norte e La Palma

Tra il 1o gennaio e il 30 giugno e tra il 1o ottobre e il 31 dicembre, la frequenza minima è di tredici (13) voli giornalieri di andata e ritorno.

Tra il 1o luglio e il 30 settembre, la frequenza minima è di quattordici (14) voli giornalieri di andata e ritorno.

Gli orari devono consentire agli utenti di effettuare il viaggio di andata e ritorno nello stesso giorno con un margine di otto ore a destinazione, con voli ripartiti fra le sette e le ventidue e trenta, in modo scaglionato; i servizi devono essere adeguati alla domanda delle prime e delle ultime ore del giorno.

La capacità minima offerta in entrambe le direzioni è la seguente:

durante la stagione invernale IATA: 274 000 posti

durante la stagione estiva IATA: 402 000 posti

k)

Tra La Palma e Lanzarote

Durante i mesi di luglio, agosto e settembre, la frequenza minima è di tre (3) voli settimanali di andata e ritorno.

La capacità minima offerta in entrambe le direzioni è di 6.800 posti.

l)

Tra Gran Canaria e La Gomera

La frequenza minima è di due (2) voli giornalieri di andata e ritorno durante tutto l'anno.

I vettori aerei potranno utilizzare in ciascuna stagione il tipo di aeromobile adeguato alla domanda; tuttavia esso non deve avere meno di 19 posti.

La capacità minima offerta in entrambe le direzioni è la seguente:

durante la stagione invernale IATA: 11 000 posti

durante la stagione estiva IATA: 16 000 posti

m)

Tra Tenerife Norte e La Gomera

La frequenza minima è di due (2) voli giornalieri di andata e ritorno durante tutto l'anno.

I vettori aerei possono utilizzare in ciascuna stagione il tipo di aeromobile adeguato alla domanda; tuttavia esso non deve avere meno di 19 posti.

La capacità minima offerta in entrambe le direzioni è la seguente:

durante la stagione invernale IATA: 11 000 posti

durante la stagione estiva IATA: 16 000 posti

2.

Tariffe

2.1.

In base agli oneri di servizio pubblico stabiliti, le tariffe di riferimento applicabili a ciascuna delle rotte, per il viaggio di andata, sono le seguenti:

a)

:

Gran Canaria — Tenerife Norte:

:

52 EUR

b)

:

Gran Canaria — Tenerife Sur:

:

52 EUR

c)

:

Gran Canaria — Fuerteventura:

:

60 EUR

d)

:

Gran Canaria — El Hierro:

:

88 EUR

e)

:

Gran Canaria — Lanzarote:

:

67 EUR

f)

:

Gran Canaria — La Palma:

:

82 EUR

g)

:

Tenerife Norte — Fuerteventura:

:

83 EUR

h)

:

Tenerife Norte — El Hierro:

:

60 EUR

i)

:

Tenerife Norte — Lanzarote:

:

88 EUR

j)

:

Tenerife Norte — La Palma:

:

55 EUR

k)

:

La Palma — Lanzarote:

:

88 EUR

l)

:

Gran Canaria — La Gomera:

:

82 EUR

m)

:

Tenerife Norte — La Gomera:

:

60 EUR

2.2

La Direzione generale dell'aviazione civile approverà, nel corso del mese di gennaio di ogni anno, l'aggiornamento delle tariffe di riferimento anteriori.

Se la modifica comporta l'aumento delle tariffe menzionate, essa sarà approvata su iniziativa dei vettori aerei che operano sulle rotte soggette ad oneri di servizio pubblico e previa registrazione conformemente al disposto del punto 2.4 della presente sezione.

La tariffa sarà modificata in misura che rispecchi gli effetti sulle tariffe di riferimento dell'applicazione del corrispondente incremento o, eventualmente, la diminuzione annuale del mese di dicembre dell'indice generale nazionale del sistema di indici dei prezzi al consumo (ĺndice General Nacional del Sistema de ĺndices de Precios al Consumo) sui costi direttamente interessati da detta variazione annuale (stimati al 73 % della totalità della struttura dei costi di un vettore aereo).

Per tutte le tasse aeronautiche, vale a dire la tassa di atterraggio, di avvicinamento e la tassa per l'uso della rete di aiuti alla navigazione aerea, si terrà conto degli aumenti — o, eventualmente, delle diminuzioni — autorizzati per ciascuna delle suddette tasse, per l'esercizio in corso, dalla Ley de Presupuestos Generales del Estado o dalla sua normativa specifica, che saranno applicati alle tariffe di riferimento, previa una ponderazione delle suddette variazioni fino ad un massimo del 4 % di partecipazione alla struttura dei costi, per ciascuna delle tre tasse sopra citate.

La proposta di revisione di tariffe di cui al secondo paragrafo, che non può mai essere presentata anteriormente al 1o gennaio di ogni anno, sarà considerata accettata se, entro quindici giorni dalla presentazione, non è stata notificata alcuna decisione. La stima viene effettuata fatti salvi gli eventuali necessari adeguamenti successivi alla determinazione definitiva della variazione dell'indice generale nazionale del sistema di indici di prezzi al consumo.

In caso di aumento anormale, imprevedibile e indipendenti dalla volontà dei vettori, dei fattori di costo che caratterizzano l'esercizio di tali servizi aerei, e su proposta dei vettori aerei, il Ministro de fomento potrà modificare le tariffe di riferimento proporzionalmente all'aumento rilevato, tenendo conto dell'effetto cumulativo annuo.

La tariffa così modificata è notificata ai vettori che gestiscono i servizi. Detta tariffa è trasmessa alla Commissione europea che la pubblica nella «Gazzetta ufficiale dell'Unione europea».

2.3.

Ai fini della determinazione delle tariffe flessibili, promozionali e sociali, i vettori aerei devono conformarsi ai seguenti criteri e procedimenti:

a)

il coefficiente di riempimento del 75 % stabilito al paragrafo 5 della sezione II può essere superato a condizione che le tariffe promozionali e sociali applicate a questa offerta addizionale siano quanto meno inferiori del 15 % al prezzo della tariffa di riferimento.

b)

I vettori aerei possono chiedere alla Direzione generale dell'aviazione civile di fissare tariffe flessibili purché il prezzo della tariffa che ne risulta non superi le percentuali della tariffa di riferimento indicata in appresso. Durante il 2006, non potrà superare il 20 % e, a partire dal 2007, il 25 %. Ad ogni modo, il numero di posti occupati in ciascun volo con tali tariffe non supererà il 50 % dei posti offerti.

c)

I vettori aerei sono tenuti a fissare tariffe sociali a prezzo ridotto rispetto alla tariffa di riferimento almeno per le seguenti categorie di passeggeri: giovani di età inferiore a ventidue anni, studenti universitari di età inferiore a ventisette anni residenti nelle isole non capitali, persone che abbiano compiuto sessantacinque anni e squadre sportive federate in gare ufficiali nella Comunidad Autónoma de Canarias. Gli sconti applicati a queste tariffe non saranno inferiori al 10 % della tariffa di riferimento. Nel caso di prezzi ridotti per famiglie numerose ci si dovrà attenere alla legislazione in vigore. Il ricorso a tali tariffe sarà soggetto alle condizioni stabilite dal vettore aereo che saranno comunque simili a quelle applicate alle tariffe promozionali.

d)

Onde facilitare la mobilità dei residenti nelle Canarie, allorché non esistano servizi diretti senza scalo fra due isole appartenenti a province diverse, i vettori aerei offriranno su tali rotte tariffe che non superano il 60 % della somma delle tariffe di riferimento di ciascuna delle due tratte che compongono il volo, arrotondate (al rialzo o al ribasso) all'unità più vicina. In nessun caso dette tariffe potranno eccedere il prezzo della tariffa di riferimento per un volo diretto tra Lanzarote e La Palma.

e)

La quantità di tariffe flessibili offerte da ciascun vettore aereo sarà limitata dal reddito medio per passeggero, calcolato per periodi annuali per ciascuna delle rotte gestite dai singoli vettori aerei, che non deve eccedere la tariffa di riferimento stabilita per la rotta e ponderata per il periodo di applicazione. I vettori aerei sono tenuti a trasmettere alla Direzione generale dell'aviazione civile le informazioni necessarie a consentirle di procedere alle opportune verifiche.

f)

La Direzione generale dell'aviazione civile garantirà la riservatezza dei dati ottenuti. Qualora il reddito medio annuo per passeggero trasportato di ciascun vettore e per ciascuna rotta sia superiore alla tariffa di riferimento, il vettore ha l'obbligo di compensare i passeggeri nel corso del successivo periodo annuale corrispondendo un importo pari alla somma complessiva derivante dalla differenza tra il reddito medio per passeggero e la tariffa di riferimento, ponderata per il numero totale dei passeggeri trasportati. Qualora detta compensazione non dovesse essere versta, al vettore aereo sarà applicato l'articolo 45.3.1o della Legge n. 21/2003 del 7 luglio sulla Sicurezza aerea. Il periodo annuo precedentemente indicato si applicherà a partire dal momento in cui il vettore aereo dà inizio alle sue operazioni alle condizioni di cui al presente accordo.

2.4.

I vettori aerei sono tenuti a registrare le proprie tariffe di riferimento, flessibili, sociali e, se del caso, quelle applicate a famiglie numerose, presso la Direzione generale dell'aviazione civile entro un termine non inferiore a 30 giorni naturali prima del giorno previsto per la loro entrata in vigore. Tali tariffe saranno considerate approvate se, trascorsi 15 giorni naturali dalla data prevista per l'entrata in vigore, la Direzione generale dell'aviazione civile non si sarà pronunciata in merito. Le tariffe entreranno in vigore una volta approvate e il governo delle Canarie ne sarà debitamente informato.

Le tariffe promozionali di cui al precedente paragrafo 2.3, lettera a), potranno essere trasmesse per la registrazione con 48 ore di anticipo rispetto alla loro entrata in vigore e saranno considerate approvate a meno che non venga comunicato il contrario.

L'approvazione delle tariffe si limita a verificarne la conformità con i livelli dei prezzi e gli oneri di servizio pubblico.

2.5.

Le riduzioni stabilite dalla normativa vigente per i cittadini della Spagna, degli altri Stati membri dell'Unione europea, degli Stati dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera, residenti nelle isole Canarie, si applicheranno alle tariffe dei servizi aerei di linea sulle rotte di cui alla sezione I del presente allegato.

2.6.

Le condizioni in materia di attestazione di residenza e i versamenti spettanti ai vettori aerei per gli sconti tariffari precedentemente applicati devono essere conformi alla normativa che disciplina questo tipo di aiuti pubblici.

2.7.

Continuità del servizio. Salvo in casi di forza maggiore, il numero di voli cancellati per motivi direttamente imputabili al vettore non potrà superare, per ciascuna stagione di traffico IATA, l'1,5 % del numero di voli programmati. Salvo in caso di forza maggiore, nel 90 % dei voli, i ritardi non devono essere superiori a 15 minuti.

In caso di interruzione dei servizi per ragioni eccezionali, i vettori aerei che gestiscono servizi soggetti a tali oneri di servizio pubblico saranno obbligati, in coordinamento con il comitato previsto nel terzo paragrafo del presente accordo, a fare il possibile per ripristinare al più presto il servizio.

2.8.

Commercializzazione dei voli. L'offerta di posti e servizi deve effettuarsi attraverso canali di distribuzione che tengano conto delle caratteristiche dei servizi e della necessità di garantire agli utenti un'informazione adeguata, al minor costo possibile.