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ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 254 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
49o anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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I Comunicazioni
Commissione
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20.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 254/1 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
19 ottobre 2006
(2006/C 254/01)
1 euro=
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,2561 |
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JPY |
yen giapponesi |
149,08 |
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DKK |
corone danesi |
7,4552 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,67230 |
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SEK |
corone svedesi |
9,2485 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,5897 |
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ISK |
corone islandesi |
85,62 |
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NOK |
corone norvegesi |
8,4760 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CYP |
sterline cipriote |
0,5767 |
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CZK |
corone ceche |
28,363 |
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EEK |
corone estoni |
15,6466 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
263,37 |
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LTL |
litas lituani |
3,4528 |
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LVL |
lats lettoni |
0,6961 |
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MTL |
lire maltesi |
0,4293 |
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PLN |
zloty polacchi |
3,8832 |
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RON |
leu rumeni |
3,5171 |
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SIT |
tolar sloveni |
239,68 |
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SKK |
corone slovacche |
36,635 |
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TRY |
lire turche |
1,8300 |
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AUD |
dollari australiani |
1,6603 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,4266 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
9,7826 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,8895 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,9776 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 202,46 |
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ZAR |
rand sudafricani |
9,4560 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
9,9360 |
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HRK |
kuna croata |
7,3925 |
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IDR |
rupia indonesiana |
11 505,88 |
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MYR |
ringgit malese |
4,6168 |
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PHP |
peso filippino |
62,824 |
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RUB |
rublo russo |
33,8120 |
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THB |
baht thailandese |
46,873 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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20.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 254/2 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione
(2006/C 254/02)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
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Numero dell'aiuto |
XE 6/06 |
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Stato membro |
Polonia |
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Regione |
Województwo Świętokrzyskie — 2607053 |
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Titolo del regime di aiuti |
«Programma di aiuti regionali a favore degli imprenditori nel comune di Kunów» |
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Base giuridica |
Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 84, z poz. 84 z późn. zm.), § 2 i § 5 Uchwały nr VI/35/2003 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Kunów (Dz. Urz. Woj. Św. nr 48 poz. 576) oraz Uchwały nr VII/48/03 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie zmian do Uchwały nr VI/35/03 z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Kunów (Dz. Urz. Woj. Św. nr 48 poz. 579) |
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Spesa annua prevista per il regime |
Importo annuo totale |
0,1 milioni di EUR |
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Credito garantito |
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Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento |
Sì |
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Data di applicazione |
29.12.2003 |
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Durata del regime |
Fino al 31.12.2006 |
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Obiettivo dell'aiuto |
Articolo 4 — Creazione di posti di lavoro |
Sì |
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Articolo 5 — Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili |
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Articolo 6 — Occupazione di lavoratori disabili |
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Settori economici interessati |
|
Sì |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Urząd Miasta i Gminy w Kunowie |
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Altre informazioni |
— |
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Aiuto soggetto all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione |
Conformemente all'articolo 9 del regolamento |
Sì |
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Numero dell'aiuto |
XE 14/06 |
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Stato membro |
Repubblica ungherese |
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Regione |
L'intero territorio della Repubblica ungherese |
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Titolo del regime di aiuti |
Aiuto all'occupazione legato agli investimenti |
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Base giuridica |
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Spesa annua prevista per il regime |
Importo annuo totale |
0,8 milioni di EUR |
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Credito garantito |
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Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento |
Sì |
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Data di applicazione |
2 gennaio 2006 |
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Durata del regime |
28 febbraio 2006 |
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Obiettivo dell'aiuto |
Articolo 4 — Creazione di posti di lavoro |
Sì |
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Articolo 5 — A ssunzione di lavoratori svantaggiati e disabili |
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Articolo 6 — Occupazione di lavoratori disabili |
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Settori economici interessati |
|
Sì |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Ministère de l'Emploi et du Travail |
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Alkotmány u. 3, H-1054 Budapest |
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Altre informazioni |
— |
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Aiuto soggetto all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione |
Conformemente all'articolo 9 del regolamento |
Sì |
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(1) Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.
(2) Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.
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20.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 254/4 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione
(2006/C 254/03)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
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Numero dell'aiuto |
XE 7/06 |
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Stato membro |
Polonia |
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Regione |
Podregion 1 — jeleniogórsko-wałbrzyski — 3.02.01.02 |
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Titolo del regime di aiuti |
Programma di aiuti pubblici per l'occupazione nel quadro delle esenzioni per categoria — Dzierżoniów |
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Base giuridica |
Uchwała nr XLIII/297/05 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 27 czerwca 2005 r. Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 84, z poz. 84 z późn. zm.) |
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Spesa annua prevista per il regime |
Importo annuo totale |
0,125 milioni di EUR — 0,5 milioni di PLN |
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Credito garantito |
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Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento |
Sì |
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Data di applicazione |
7.11.2005 |
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Durata del regime |
Fino al 31.12.2006 |
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Obiettivo dell'aiuto |
Articolo 4: Creazione di posti di lavoro |
Sì |
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Articolo 5: Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili |
Sì |
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Articolo 6: Occupazione di lavoratori disabili |
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Settori economici interessati |
Tutti i settori comunitari (1) ammissibili agli aiuti a favore dell'occupazione |
Sì |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Urząd Miasta |
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Rynek 1, PL-58-200 Dzierżoniów |
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Altre informazioni |
— |
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Aiuto soggetto all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione |
Conformemente all'articolo 9 del regolamento |
Sì |
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Numero dell'aiuto |
XE 22/06 |
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Stato membro |
Italia |
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Regione |
Toscana |
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Titolo del regime di aiuti |
«Aiuti destinati alle imprese operanti nel territorio della Regione Toscana appartenenti ai settori esposti alla concorrenza internazionale e che sono rivolti a favorire l'occupazione» |
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Base giuridica |
Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1233 del 6 dicembre 2004, così come modificata dalla DGRT n. 1351 del 20 dicembre 2004, e relativo Allegato «A» |
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Spesa annua prevista per il regime |
Importo annuo totale |
3,28 milioni di EUR per ciascuno dei due anni 2005 e 2006, per un totale di 6,56 milioni di EUR |
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Credito garantito |
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Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento |
Si, salvo il caso di assunzione con contratto a tempo determinato, in cui l'intensità massima è ridotta alla metà |
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Data di applicazione |
Il regime adottato rinvia all'adozione di bandi successivi all'atto che costituisce la base giuridica del regime di aiuti |
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Durata del regime |
Fino a 31.12.2006 |
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Obiettivo dell'aiuto |
Articolo 4: Creazione di posti di lavoro |
Sì |
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Articolo 5: Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili |
Sì |
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Articolo 6: Occupazione di lavoratori disabili |
Sì |
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Settori economici interessati |
Tutti i settori comunitari (2) ammissibili agli aiuti a favore dell'occupazione |
Sì |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Regione Toscana, Settore FSE e Sistema della Formazione della Direzione Generale delle Politiche Formative e dei Beni Culturali |
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Altre informazioni |
Il regime di aiuti è cofinanziato ai sensi dal FSE nell'ambito del POR Obiettivo 3 2000-2006 Regione Toscana, a valere sugli assi A, B, D ed E |
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Aiuto soggetto all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione |
Conformemente all'articolo 9 del regolamento |
No |
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(1) Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.
(2) Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.
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20.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 254/6 |
Nuove facce nazionali delle monete in euro destinate alla circolazione
(2006/C 254/04)
L'11 luglio 2006 il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che la Repubblica di Slovenia soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro a decorrere dal 1o gennaio 2007 (1).
Dal 1o gennaio 2007 la Repubblica di Slovenia potrà pertanto emettere monete in euro con l'approvazione della BCE per quanto riguarda il volume del conio (cfr. articolo 106, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea).
Le monete in euro in circolazione hanno corso legale nell'intera area dell'euro. A titolo informativo per coloro che per professione maneggiano monete, e per il pubblico in generale, la Commissione pubblica tutti i disegni delle nuove monete in euro (2).
Le monete da 10, 20 e 50 centesimi e quelle da 1 e 2 euro emesse dalla Repubblica di Slovenia riporteranno le nuove facce comuni delle monete in euro. (3) Le monete più piccole (1, 2 e 5 cent) saranno emesse con la faccia comune originale, in quanto per esse non vi è una nuova faccia comune.
Stato di emissione: Repubblica di Slovenia
Data approssimativa di emissione: gennaio 2007
Descrizione delle facce:
1 EURO CENT
Al centro della moneta è raffigurata una cicogna. L'immagine è circondata da dodici stelle, tra cui sono intercalate le lettere della parola «SLOVENIJA». L'anno di emissione appare sul lato sinistro ed il marchio della zecca a destra della stella inferiore.
2 EURO CENT
Al centro della moneta è raffigurata l'antica pietra per l'intronizzazione dei sovrani. L'immagine è circondata da dodici stelle, tra cui sono intercalate le lettere della parola «SLOVENIJA». L'anno di emissione appare sul lato sinistro ed il marchio della zecca a destra della stella inferiore.
5 EURO CENT
Il centro della moneta reca sul lato destro l'immagine di un uomo che sparge a sinistra tredici stelle e ventitré punti che formano delle ellissi. L'immagine è circondata da dodici stelle, tra cui sono intercalate le lettere della parola «SLOVENIJA». Complessivamente le venticinque stelle rappresentano l'attuale numero di Stati membri dell'UE. L'anno di emissione appare sul lato sinistro in basso ed il marchio della zecca è a destra della stella inferiore.
10 EURO CENT
Il progetto non realizzato del Parlamento sloveno, elaborato da Jože Plečnik il maggiore architetto sloveno, è raffigurato al centro della moneta. A destra e a sinistra, sul lato superiore dell'immagine, sono riportate a semicerchio le parole «KATEDRALA SVOBODE» (Cattedrale della libertà). Sotto l'immagine figura l'anno di emissione. L'immagine e le parole sono circondate da dodici stelle, tra cui sono intercalate le lettere della parola «SLOVENIJA». Il marchio della zecca appare a destra della stella inferiore.
20 EURO CENT
Al centro della moneta sono raffigurati due cavalli, sopra i quali è riportata a semicerchio la scritta «LIPICANEC» (Lipizzani). L'immagine e la scritta sono circondate da dodici stelle, tra cui sono intercalate le lettere della parola «SLOVENIJA». Il marchio della zecca appare a destra della stella inferiore e l'anno di emissione alla sua destra.
50 EURO CENT
Dal lato inferiore della moneta sorge l'immagine del monte Triglav, la montagna più alta della Slovenia. Sopra di esso figurano il segno zodiacale del Cancro e la frase «OJ TRIGLAV MOJ DOM» (Oh Triglav, mia terra natale) riportata in un semicerchio. L'immagine e la scritta sono circondate da dodici stelle, tra cui sono intercalate le lettere della parola «SLOVENIJA». L'anno di emissione appare sul lato sinistro in basso, il marchio della zecca è a destra della stella inferiore.
1 EURO
Al centro della moneta è raffigurato il busto di Primož Trubar, padre dello sloveno standardizzato ed autore del primo libro stampato in tale lingua (pubblicato nel 1550). Le parole «STATI INU OBSTATI» (Per restare e testimoniare) sono riportate a semicerchio sopra l'immagine mentre «PRIMOŽ TRUBAR», scritto a lettere intrecciate, chiude il cerchio in basso. Il busto e l'iscrizione sono circondati da dodici stelle, tra cui sono intercalate le lettere della parola «SLOVENIJA». L'anno di emissione appare sul bordo sinistro ed il marchio della zecca è a destra della stella inferiore.
2 EURO
Il cerchio interno della moneta reca il profilo di France Prešeren, il più grande poeta sloveno. Un verso del suo famoso poema «Zdravljica» scritto a mano dal poeta, le cui parole «Shivé naj vsi naródi» (La benedizione di Dio su tutte le nazioni) sono riprese nell'inno nazionale sloveno, è riportato sotto il ritratto. Il nome «FRANCE PREŠEREN» figura sul lato inferiore del cerchio. L'immagine e l'iscrizione sono circondate da dodici stelle, tra cui sono intercalate le lettere della parola «SLOVENIJA». L'anno di emissione appare sul lato sinistro ed il marchio della zecca è a destra della stella inferiore.
Sul bordo della moneta di 2 euro è incisa la parola «SLOVENIJA» seguita da un punto.
(1) Decisione del Consiglio, dell' 11 luglio 2006, a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE per l'adozione da parte della Slovenia della moneta unica il 1o gennaio 2007 (GU L 195 del 15.7.2006, pag. 25).
(2) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, per la descrizione di tutte le facce nazionali emesse nel 2002.
(3) Cfr. GU C 225 del 19.9.2006, pag. 7.
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20.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 254/8 |
Elenco delle navi oggetto di un provvedimento di rifiuto di accesso nei porti degli Stati membri tra il 1o aprile 2005 e il 26 giugno 2006 a norma dell'articolo 7 ter della direttiva 95/21/CE del 19 giugno 1995 relativa al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo (1)
(2006/C 254/05)
Ai sensi dell'articolo 7 ter, paragrafo 1, della direttiva 95/21/CE relativa al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, le navi colpite da più provvedimenti di fermo sono oggetto di rifiuto di accesso nei porti degli Stati membri (2).
L'articolo 7 ter, paragrafo 3, dispone inoltre che la Commissione pubblichi ogni sei mesi l'elenco delle navi alle quali è stato rifiutato l'accesso ai porti della Comunità.
Nella tabella che segue è riassunto l'elenco delle navi oggetto di un provvedimento di rifiuto di accesso nei porti della Comunità tra il 1o aprile 2005 e il 26 giugno 2006.
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Nome della nave |
Numero IMO |
Tipo di nave |
Bandiera |
|
BULDUR (3) |
7389845 |
Portarinfuse |
Turchia (alto rischio) |
|
DERYA 2 |
7433323 |
Portarinfuse |
Comore (altissimo rischio) |
|
CARIBBEAN TRADER (3) |
8001452 |
Chimichiera |
Panama (rischio medio) |
|
VORIOS IPIROS HELLAS (3) |
7433634 |
Portarinfuse |
Panama (rischio medio) |
|
EUROCARRIER (3) |
7366128 |
Portarinfuse |
Cambogia (altissimo rischio) |
|
SEBA M |
7511199 |
Portarinfuse |
Libano (altissimo rischio) |
|
TRINITY (3) |
7614965 |
Portarinfuse |
Cambogia (altissimo rischio) |
|
HEIDI II |
7614147 |
Portarinfuse |
Georgia (altissimo rischio) |
|
MAI-S |
7501807 |
Portarinfuse |
Siria (altissimo rischio) |
|
OIL AMBASSADOR |
8014203 |
Petroliera |
Panama (rischio medio) |
|
HATICE HAKAR |
7433335 |
Portarinfuse |
Turchia (alto rischio) |
|
AGIOS ISIDOROS (3) |
7107742 |
Petroliera |
Saint Vincent e Grenadine (alto rischio) |
|
ABDULRAHMAN |
7029421 |
Portarinfuse |
Corea del Nord (altissimo rischio) |
|
DD SEAMAN |
8400311 |
Portarinfuse |
Saint Vincent e Grenadine (alto rischio) |
|
NAVISION LAKER |
8105260 |
Portarinfuse |
Panama (rischio medio) |
|
NURETTIN AMCA |
7334577 |
Portarinfuse |
Slovacchia (altissimo rischio) |
|
KHALED MUHIEDDINE |
7622261 |
Portarinfuse |
Georgia (altissimo rischio) |
|
EUROPEAN |
7382706 |
Portarinfuse |
Saint Vincent e Grenadine (alto rischio) |
|
HYOK SIN 2 |
8018900 |
Portarinfuse |
Corea del Nord (altissimo rischio) |
(1) Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001 (GU L 19 del 22.1.2002, pag. 17).
(2) L'articolo 7 ter, primo paragrafo, recita:
«Lo Stato membro vigila affinché siano oggetto di un provvedimento di rifiuto di accesso ai suoi porti, tranne nei casi previsti dall'articolo 11, paragrafo 6, le navi classificate in una delle categorie dell'allegato XI, sezione A,
|
|
quando esse
|
|
|
o
|
Il provvedimento di rifiuto di accesso si applica dal momento in cui la nave è stata autorizzata a lasciare il porto dove è stata oggetto del secondo o, secondo il caso, del terzo fermo.».
(3) Navi nei cui confronti il provvedimento di rifiuto di accesso è stato successivamente revocato sulla base delle procedure di cui all'allegato XI, parte B, della direttiva 95/21/CE.
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20.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 254/10 |
Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di lamiere e nastri di acciai al silicio detti magnetici, laminati a freddo e a grani orientati, (GOES) originari degli Stati Uniti e della Russia
(2006/C 254/06)
La Commissione ha deciso, di propria iniziativa, di avviare un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (il regolamento di base) (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio. La revisione è limitata alla definizione del prodotto e in particolare alla possibilità di escludere i GOES molto sottili.
1. Prodotto
Il riesame riguarda lamiere e nastri di acciai al silicio detti magnetici, laminati a freddo e a grani orientati, originari degli Stati Uniti e della Russia (il prodotto in questione), attualmente classificabili nei codici NC 7225 11 00 e 7226 11 00. I codici sono indicati a titolo puramente informativo.
2. Misure in vigore
Le misure attualmente in vigore sono un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1371/2005 del Consiglio (2) sulle importazioni di lamiere e nastri di acciai al silicio detti magnetici, laminati a freddo e a grani orientati, originari degli Stati Uniti e della Russia.
3. Motivazione del riesame
Le informazioni di cui dispone la Commissione indicano che alcuni GOES — a causa tra l'altro dell'efficienza elettromagnetica elevata, del basso peso e del ridotto sviluppo di calore connesso all'uso — hanno proprietà assenti in altri tipi di GOES. Di conseguenza, anche gli usi di questi prodotti (che hanno di norma uno spessore fino a 0,1 mm) sono diversi (applicazioni speciali in aeronautica e ingegneria medica). È quindi opportuno un riesame del caso per quanto attiene alla definizione del prodotto.
4. Procedimento
Avendo stabilito, previa consultazione del Comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base, limitando l'ambito dello stesso alla definizione del prodotto in questione.
Tale riesame valuterà la necessità di modificare la portata delle misure in vigore.
(a) Raccolta di informazioni e audizioni
Per ottenere le informazioni e le relative prove a sostegno ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione si rivolgerà all'industria comunitaria, agli importatori, agli utilizzatori, agli altri produttori comunitari noti e agli esportatori produttori in Russia e negli Stati Uniti.
Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare eventuali informazioni e a fornire le relative prove a sostegno. Tali informazioni e prove a sostegno devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al punto 5, lettera (a).
Inoltre, la Commissione può organizzare audizioni delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine di cui al punto 5, lettera (b).
5. Termini
(a) Perché le parti si manifestino e forniscano ogni altra informazione
Salvo altre disposizioni, tutte le parti interessate devono manifestarsi rivolgendosi alla Commissione, comunicare le loro osservazioni e fornire informazioni e relative prove a sostegno entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. È importante rilevare che al manifestarsi entro detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali di cui al regolamento di base.
(b) Audizioni
Entro lo stesso termine di 40 giorni tutte le parti interessate possono chiedere un'audizione alla Commissione.
6. Osservazioni scritte, risposte ai questionari e corrispondenza
Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non su supporto elettronico, salvo disposizione contraria) e devono indicare nome, indirizzo, recapito di posta elettronica, numeri di telefono e di fax del mittente. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, e la corrispondenza inviate dalle parti interessate a titolo riservato sono contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (3) e ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento di base sono corredate da una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».
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Indirizzo della Commissione per la corrispondenza: |
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Commissione europea |
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Direzione generale Commercio |
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Direzione B |
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Ufficio: J-79 5/16 |
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B-1049 Bruxelles |
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Fax (32-2) 295 65 05 |
7. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora, o collabora solo parzialmente, e le conclusioni dell'inchiesta si basano sui dati disponibili, per la parte in questione i risultati dell'inchiesta possono essere meno favorevoli che se avesse dato la sua piena collaborazione.
8. Calendario dell'inchiesta
Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5 del Regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).
(2) GU L 223 del 27.8.2005, pag. 1
(3) Significa che il documento è destinato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo anti-dumping).
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20.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 254/12 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4320 — Onex Corporation/Aon Warranty Group)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(2006/C 254/07)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
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1. |
In data 11.10.2006, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 (1) del Consiglio. Con tale operazione l'impresa Warrior Acquisition Corp., controllata da Onex Corporation (Canada), acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo esclusivo dell'insieme dell'impresa AON Warranty Group (Stati Uniti) mediante acquisto di quote e di determinati attivi. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4320 — Onex Corporation/Aon Warranty Group, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
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20.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 254/13 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4428 — AXA/Gerflor)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(2006/C 254/08)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
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1. |
In data 13.10.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa AXA LBO III («AXA», Francia) appartenente al gruppo AXA, acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo dell'insieme di Gerflor SAS («Gerflor», Francia) mediante acquisto di quote. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4428 — AXA/Gerflor, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
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20.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 254/14 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.4127 — Edison/EDF Energia Italia)
(2006/C 254/09)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il 31.8.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4127. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex) |