ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 254

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49o anno
20 ottobre 2006


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Commissione

2006/C 254/1

Tassi di cambio dell'euro

1

2006/C 254/2

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione ( 1 )

2

2006/C 254/3

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione ( 1 )

4

2006/C 254/4

Nuove facce nazionali delle monete in euro destinate alla circolazione

6

2006/C 254/5

Elenco delle navi oggetto di un provvedimento di rifiuto di accesso nei porti degli Stati membri tra il 1o aprile 2005 e il 26 giugno 2006 a norma dell'articolo 7 ter della direttiva 95/21/CE del 19 giugno 1995 relativa al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo

8

2006/C 254/6

Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di lamiere e nastri di acciai al silicio detti magnetici, laminati a freddo e a grani orientati, (GOES) originari degli Stati Uniti e della Russia

10

2006/C 254/7

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4320 — Onex Corporation/Aon Warranty Group) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

12

2006/C 254/8

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4428 — AXA/Gerflor) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

13

2006/C 254/9

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4127 — Edison/EDF Energia Italia) ( 1 )

14

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Commissione

20.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 254/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

19 ottobre 2006

(2006/C 254/01)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2561

JPY

yen giapponesi

149,08

DKK

corone danesi

7,4552

GBP

sterline inglesi

0,67230

SEK

corone svedesi

9,2485

CHF

franchi svizzeri

1,5897

ISK

corone islandesi

85,62

NOK

corone norvegesi

8,4760

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5767

CZK

corone ceche

28,363

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

263,37

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6961

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,8832

RON

leu rumeni

3,5171

SIT

tolar sloveni

239,68

SKK

corone slovacche

36,635

TRY

lire turche

1,8300

AUD

dollari australiani

1,6603

CAD

dollari canadesi

1,4266

HKD

dollari di Hong Kong

9,7826

NZD

dollari neozelandesi

1,8895

SGD

dollari di Singapore

1,9776

KRW

won sudcoreani

1 202,46

ZAR

rand sudafricani

9,4560

CNY

renminbi Yuan cinese

9,9360

HRK

kuna croata

7,3925

IDR

rupia indonesiana

11 505,88

MYR

ringgit malese

4,6168

PHP

peso filippino

62,824

RUB

rublo russo

33,8120

THB

baht thailandese

46,873


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


20.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 254/2


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione

(2006/C 254/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto

XE 6/06

Stato membro

Polonia

Regione

Województwo Świętokrzyskie — 2607053

Titolo del regime di aiuti

«Programma di aiuti regionali a favore degli imprenditori nel comune di Kunów»

Base giuridica

Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 84, z poz. 84 z późn. zm.), § 2 i § 5 Uchwały nr VI/35/2003 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Kunów (Dz. Urz. Woj. Św. nr 48 poz. 576) oraz Uchwały nr VII/48/03 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie zmian do Uchwały nr VI/35/03 z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Kunów (Dz. Urz. Woj. Św. nr 48 poz. 579)

Spesa annua prevista per il regime

Importo annuo totale

0,1 milioni di EUR

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento

Data di applicazione

29.12.2003

Durata del regime

Fino al 31.12.2006

Obiettivo dell'aiuto

Articolo 4 — Creazione di posti di lavoro

Articolo 5 — Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili

 

Articolo 6 — Occupazione di lavoratori disabili

 

Settori economici interessati

Tutti i settori comunitari (1) ammissibili agli aiuti a favore dell'occupazione

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Urząd Miasta i Gminy w Kunowie

ul. Warszawska 45B

PL-27-495 Kunów

Altre informazioni

Aiuto soggetto all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione

Conformemente all'articolo 9 del regolamento


Numero dell'aiuto

XE 14/06

Stato membro

Repubblica ungherese

Regione

L'intero territorio della Repubblica ungherese

Titolo del regime di aiuti

Aiuto all'occupazione legato agli investimenti

Base giuridica

1.

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 18. §-a, valamint

2.

A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 18. § (3) bekezdése

Spesa annua prevista per il regime

Importo annuo totale

0,8 milioni di EUR

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento

Data di applicazione

2 gennaio 2006

Durata del regime

28 febbraio 2006

Obiettivo dell'aiuto

Articolo 4 — Creazione di posti di lavoro

Articolo 5 — A ssunzione di lavoratori svantaggiati e disabili

 

Articolo 6 — Occupazione di lavoratori disabili

 

Settori economici interessati

Tutti i settori comunitari ammissibili agli aiuti a favore dell'occupazione (2)

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Ministère de l'Emploi et du Travail

Alkotmány u. 3, H-1054 Budapest

Altre informazioni

Aiuto soggetto all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione

Conformemente all'articolo 9 del regolamento


(1)  Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.

(2)  Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.


20.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 254/4


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione

(2006/C 254/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto

XE 7/06

Stato membro

Polonia

Regione

Podregion 1 — jeleniogórsko-wałbrzyski — 3.02.01.02

Titolo del regime di aiuti

Programma di aiuti pubblici per l'occupazione nel quadro delle esenzioni per categoria — Dzierżoniów

Base giuridica

Uchwała nr XLIII/297/05 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 27 czerwca 2005 r. Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 84, z poz. 84 z późn. zm.)

Spesa annua prevista per il regime

Importo annuo totale

0,125 milioni di EUR — 0,5 milioni di PLN

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento

Data di applicazione

7.11.2005

Durata del regime

Fino al 31.12.2006

Obiettivo dell'aiuto

Articolo 4: Creazione di posti di lavoro

Articolo 5: Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili

Articolo 6: Occupazione di lavoratori disabili

 

Settori economici interessati

Tutti i settori comunitari (1) ammissibili agli aiuti a favore dell'occupazione

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Urząd Miasta

Rynek 1, PL-58-200 Dzierżoniów

Altre informazioni

Aiuto soggetto all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione

Conformemente all'articolo 9 del regolamento


Numero dell'aiuto

XE 22/06

Stato membro

Italia

Regione

Toscana

Titolo del regime di aiuti

«Aiuti destinati alle imprese operanti nel territorio della Regione Toscana appartenenti ai settori esposti alla concorrenza internazionale e che sono rivolti a favorire l'occupazione»

Base giuridica

Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1233 del 6 dicembre 2004, così come modificata dalla DGRT n. 1351 del 20 dicembre 2004, e relativo Allegato «A»

Spesa annua prevista per il regime

Importo annuo totale

3,28 milioni di EUR per ciascuno dei due anni 2005 e 2006, per un totale di 6,56 milioni di EUR

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento

Si, salvo il caso di assunzione con contratto a tempo determinato, in cui l'intensità massima è ridotta alla metà

Data di applicazione

Il regime adottato rinvia all'adozione di bandi successivi all'atto che costituisce la base giuridica del regime di aiuti

Durata del regime

Fino a 31.12.2006

Obiettivo dell'aiuto

Articolo 4: Creazione di posti di lavoro

Articolo 5: Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili

Articolo 6: Occupazione di lavoratori disabili

Settori economici interessati

Tutti i settori comunitari (2) ammissibili agli aiuti a favore dell'occupazione

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Regione Toscana, Settore FSE e Sistema della Formazione della Direzione Generale delle Politiche Formative e dei Beni Culturali

Piazza della Libertà, n. 15, Firenze

Tel. (39) 055 438 23 57

Fax. (39) 055 438 23 55

Email: l.falchini@mail.regione.toscana.it

Altre informazioni

Il regime di aiuti è cofinanziato ai sensi dal FSE nell'ambito del POR Obiettivo 3 2000-2006 Regione Toscana, a valere sugli assi A, B, D ed E

Aiuto soggetto all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione

Conformemente all'articolo 9 del regolamento

No


(1)  Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.

(2)  Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.


20.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 254/6


Nuove facce nazionali delle monete in euro destinate alla circolazione

(2006/C 254/04)

L'11 luglio 2006 il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che la Repubblica di Slovenia soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro a decorrere dal 1o gennaio 2007 (1).

Dal 1o gennaio 2007 la Repubblica di Slovenia potrà pertanto emettere monete in euro con l'approvazione della BCE per quanto riguarda il volume del conio (cfr. articolo 106, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea).

Le monete in euro in circolazione hanno corso legale nell'intera area dell'euro. A titolo informativo per coloro che per professione maneggiano monete, e per il pubblico in generale, la Commissione pubblica tutti i disegni delle nuove monete in euro (2).

Le monete da 10, 20 e 50 centesimi e quelle da 1 e 2 euro emesse dalla Repubblica di Slovenia riporteranno le nuove facce comuni delle monete in euro. (3) Le monete più piccole (1, 2 e 5 cent) saranno emesse con la faccia comune originale, in quanto per esse non vi è una nuova faccia comune.

Image

Stato di emissione: Repubblica di Slovenia

Data approssimativa di emissione: gennaio 2007

Descrizione delle facce:

1 EURO CENT

Al centro della moneta è raffigurata una cicogna. L'immagine è circondata da dodici stelle, tra cui sono intercalate le lettere della parola «SLOVENIJA». L'anno di emissione appare sul lato sinistro ed il marchio della zecca a destra della stella inferiore.

2 EURO CENT

Al centro della moneta è raffigurata l'antica pietra per l'intronizzazione dei sovrani. L'immagine è circondata da dodici stelle, tra cui sono intercalate le lettere della parola «SLOVENIJA». L'anno di emissione appare sul lato sinistro ed il marchio della zecca a destra della stella inferiore.

5 EURO CENT

Il centro della moneta reca sul lato destro l'immagine di un uomo che sparge a sinistra tredici stelle e ventitré punti che formano delle ellissi. L'immagine è circondata da dodici stelle, tra cui sono intercalate le lettere della parola «SLOVENIJA». Complessivamente le venticinque stelle rappresentano l'attuale numero di Stati membri dell'UE. L'anno di emissione appare sul lato sinistro in basso ed il marchio della zecca è a destra della stella inferiore.

10 EURO CENT

Il progetto non realizzato del Parlamento sloveno, elaborato da Jože Plečnik il maggiore architetto sloveno, è raffigurato al centro della moneta. A destra e a sinistra, sul lato superiore dell'immagine, sono riportate a semicerchio le parole «KATEDRALA SVOBODE» (Cattedrale della libertà). Sotto l'immagine figura l'anno di emissione. L'immagine e le parole sono circondate da dodici stelle, tra cui sono intercalate le lettere della parola «SLOVENIJA». Il marchio della zecca appare a destra della stella inferiore.

20 EURO CENT

Al centro della moneta sono raffigurati due cavalli, sopra i quali è riportata a semicerchio la scritta «LIPICANEC» (Lipizzani). L'immagine e la scritta sono circondate da dodici stelle, tra cui sono intercalate le lettere della parola «SLOVENIJA». Il marchio della zecca appare a destra della stella inferiore e l'anno di emissione alla sua destra.

50 EURO CENT

Dal lato inferiore della moneta sorge l'immagine del monte Triglav, la montagna più alta della Slovenia. Sopra di esso figurano il segno zodiacale del Cancro e la frase «OJ TRIGLAV MOJ DOM» (Oh Triglav, mia terra natale) riportata in un semicerchio. L'immagine e la scritta sono circondate da dodici stelle, tra cui sono intercalate le lettere della parola «SLOVENIJA». L'anno di emissione appare sul lato sinistro in basso, il marchio della zecca è a destra della stella inferiore.

1 EURO

Al centro della moneta è raffigurato il busto di Primož Trubar, padre dello sloveno standardizzato ed autore del primo libro stampato in tale lingua (pubblicato nel 1550). Le parole «STATI INU OBSTATI» (Per restare e testimoniare) sono riportate a semicerchio sopra l'immagine mentre «PRIMOŽ TRUBAR», scritto a lettere intrecciate, chiude il cerchio in basso. Il busto e l'iscrizione sono circondati da dodici stelle, tra cui sono intercalate le lettere della parola «SLOVENIJA». L'anno di emissione appare sul bordo sinistro ed il marchio della zecca è a destra della stella inferiore.

2 EURO

Il cerchio interno della moneta reca il profilo di France Prešeren, il più grande poeta sloveno. Un verso del suo famoso poema «Zdravljica» scritto a mano dal poeta, le cui parole «Shivé naj vsi naródi» (La benedizione di Dio su tutte le nazioni) sono riprese nell'inno nazionale sloveno, è riportato sotto il ritratto. Il nome «FRANCE PREŠEREN» figura sul lato inferiore del cerchio. L'immagine e l'iscrizione sono circondate da dodici stelle, tra cui sono intercalate le lettere della parola «SLOVENIJA». L'anno di emissione appare sul lato sinistro ed il marchio della zecca è a destra della stella inferiore.

Sul bordo della moneta di 2 euro è incisa la parola «SLOVENIJA» seguita da un punto.


(1)  Decisione del Consiglio, dell' 11 luglio 2006, a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE per l'adozione da parte della Slovenia della moneta unica il 1o gennaio 2007 (GU L 195 del 15.7.2006, pag. 25).

(2)  Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, per la descrizione di tutte le facce nazionali emesse nel 2002.

(3)  Cfr. GU C 225 del 19.9.2006, pag. 7.


20.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 254/8


Elenco delle navi oggetto di un provvedimento di rifiuto di accesso nei porti degli Stati membri tra il 1o aprile 2005 e il 26 giugno 2006 a norma dell'articolo 7 ter della direttiva 95/21/CE del 19 giugno 1995 relativa al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo (1)

(2006/C 254/05)

Ai sensi dell'articolo 7 ter, paragrafo 1, della direttiva 95/21/CE relativa al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, le navi colpite da più provvedimenti di fermo sono oggetto di rifiuto di accesso nei porti degli Stati membri (2).

L'articolo 7 ter, paragrafo 3, dispone inoltre che la Commissione pubblichi ogni sei mesi l'elenco delle navi alle quali è stato rifiutato l'accesso ai porti della Comunità.

Nella tabella che segue è riassunto l'elenco delle navi oggetto di un provvedimento di rifiuto di accesso nei porti della Comunità tra il 1o aprile 2005 e il 26 giugno 2006.

Nome della nave

Numero IMO

Tipo di nave

Bandiera

BULDUR (3)

7389845

Portarinfuse

Turchia (alto rischio)

DERYA 2

7433323

Portarinfuse

Comore (altissimo rischio)

CARIBBEAN TRADER (3)

8001452

Chimichiera

Panama (rischio medio)

VORIOS IPIROS HELLAS (3)

7433634

Portarinfuse

Panama (rischio medio)

EUROCARRIER (3)

7366128

Portarinfuse

Cambogia (altissimo rischio)

SEBA M

7511199

Portarinfuse

Libano (altissimo rischio)

TRINITY (3)

7614965

Portarinfuse

Cambogia (altissimo rischio)

HEIDI II

7614147

Portarinfuse

Georgia (altissimo rischio)

MAI-S

7501807

Portarinfuse

Siria (altissimo rischio)

OIL AMBASSADOR

8014203

Petroliera

Panama (rischio medio)

HATICE HAKAR

7433335

Portarinfuse

Turchia (alto rischio)

AGIOS ISIDOROS (3)

7107742

Petroliera

Saint Vincent e Grenadine (alto rischio)

ABDULRAHMAN

7029421

Portarinfuse

Corea del Nord (altissimo rischio)

DD SEAMAN

8400311

Portarinfuse

Saint Vincent e Grenadine (alto rischio)

NAVISION LAKER

8105260

Portarinfuse

Panama (rischio medio)

NURETTIN AMCA

7334577

Portarinfuse

Slovacchia (altissimo rischio)

KHALED MUHIEDDINE

7622261

Portarinfuse

Georgia (altissimo rischio)

EUROPEAN

7382706

Portarinfuse

Saint Vincent e Grenadine (alto rischio)

HYOK SIN 2

8018900

Portarinfuse

Corea del Nord (altissimo rischio)


(1)  Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001 (GU L 19 del 22.1.2002, pag. 17).

(2)  L'articolo 7 ter, primo paragrafo, recita:

«Lo Stato membro vigila affinché siano oggetto di un provvedimento di rifiuto di accesso ai suoi porti, tranne nei casi previsti dall'articolo 11, paragrafo 6, le navi classificate in una delle categorie dell'allegato XI, sezione A,

 

quando esse

battono bandiera di uno Stato che figura nella lista nera pubblicata nel rapporto annuale previsto dal MOU e

sono state oggetto di un provvedimento di fermo più di due volte nei 24 mesi precedenti in un porto di uno Stato membro firmatario del MOU

 

o

battono bandiera di uno Stato designato “ad altissimo rischio” o “ad alto rischio” nella lista nera pubblicata nel rapporto annuale previsto dal MOU e

sono state oggetto di un provvedimento di fermo più di una volta nei 36 mesi precedenti in un porto di uno Stato firmatario del MOU.

Il provvedimento di rifiuto di accesso si applica dal momento in cui la nave è stata autorizzata a lasciare il porto dove è stata oggetto del secondo o, secondo il caso, del terzo fermo.».

(3)  Navi nei cui confronti il provvedimento di rifiuto di accesso è stato successivamente revocato sulla base delle procedure di cui all'allegato XI, parte B, della direttiva 95/21/CE.


20.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 254/10


Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di lamiere e nastri di acciai al silicio detti magnetici, laminati a freddo e a grani orientati, (GOES) originari degli Stati Uniti e della Russia

(2006/C 254/06)

La Commissione ha deciso, di propria iniziativa, di avviare un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (il regolamento di base) (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio. La revisione è limitata alla definizione del prodotto e in particolare alla possibilità di escludere i GOES molto sottili.

1.   Prodotto

Il riesame riguarda lamiere e nastri di acciai al silicio detti magnetici, laminati a freddo e a grani orientati, originari degli Stati Uniti e della Russia (il prodotto in questione), attualmente classificabili nei codici NC 7225 11 00 e 7226 11 00. I codici sono indicati a titolo puramente informativo.

2.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore sono un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1371/2005 del Consiglio (2) sulle importazioni di lamiere e nastri di acciai al silicio detti magnetici, laminati a freddo e a grani orientati, originari degli Stati Uniti e della Russia.

3.   Motivazione del riesame

Le informazioni di cui dispone la Commissione indicano che alcuni GOES — a causa tra l'altro dell'efficienza elettromagnetica elevata, del basso peso e del ridotto sviluppo di calore connesso all'uso — hanno proprietà assenti in altri tipi di GOES. Di conseguenza, anche gli usi di questi prodotti (che hanno di norma uno spessore fino a 0,1 mm) sono diversi (applicazioni speciali in aeronautica e ingegneria medica). È quindi opportuno un riesame del caso per quanto attiene alla definizione del prodotto.

4.   Procedimento

Avendo stabilito, previa consultazione del Comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base, limitando l'ambito dello stesso alla definizione del prodotto in questione.

Tale riesame valuterà la necessità di modificare la portata delle misure in vigore.

(a)   Raccolta di informazioni e audizioni

Per ottenere le informazioni e le relative prove a sostegno ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione si rivolgerà all'industria comunitaria, agli importatori, agli utilizzatori, agli altri produttori comunitari noti e agli esportatori produttori in Russia e negli Stati Uniti.

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare eventuali informazioni e a fornire le relative prove a sostegno. Tali informazioni e prove a sostegno devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al punto 5, lettera (a).

Inoltre, la Commissione può organizzare audizioni delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine di cui al punto 5, lettera (b).

5.   Termini

(a)   Perché le parti si manifestino e forniscano ogni altra informazione

Salvo altre disposizioni, tutte le parti interessate devono manifestarsi rivolgendosi alla Commissione, comunicare le loro osservazioni e fornire informazioni e relative prove a sostegno entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. È importante rilevare che al manifestarsi entro detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali di cui al regolamento di base.

(b)   Audizioni

Entro lo stesso termine di 40 giorni tutte le parti interessate possono chiedere un'audizione alla Commissione.

6.   Osservazioni scritte, risposte ai questionari e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non su supporto elettronico, salvo disposizione contraria) e devono indicare nome, indirizzo, recapito di posta elettronica, numeri di telefono e di fax del mittente. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, e la corrispondenza inviate dalle parti interessate a titolo riservato sono contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (3) e ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento di base sono corredate da una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale Commercio

Direzione B

Ufficio: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

7.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora, o collabora solo parzialmente, e le conclusioni dell'inchiesta si basano sui dati disponibili, per la parte in questione i risultati dell'inchiesta possono essere meno favorevoli che se avesse dato la sua piena collaborazione.

8.   Calendario dell'inchiesta

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5 del Regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 223 del 27.8.2005, pag. 1

(3)  Significa che il documento è destinato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo anti-dumping).


20.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 254/12


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4320 — Onex Corporation/Aon Warranty Group)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2006/C 254/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 11.10.2006, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 (1) del Consiglio. Con tale operazione l'impresa Warrior Acquisition Corp., controllata da Onex Corporation (Canada), acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo esclusivo dell'insieme dell'impresa AON Warranty Group (Stati Uniti) mediante acquisto di quote e di determinati attivi.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Onex Corporation: acquisizione, amministrazione e cessione di partecipazioni in imprese in una vasta gamma di mercati,

Aon Warranty Group: garanzie su beni di consumo, assicurazione sul credito al consumo, altri prodotti di assicurazione non-vita.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4320 — Onex Corporation/Aon Warranty Group, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


20.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 254/13


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4428 — AXA/Gerflor)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2006/C 254/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 13.10.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa AXA LBO III («AXA», Francia) appartenente al gruppo AXA, acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo dell'insieme di Gerflor SAS («Gerflor», Francia) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per AXA: investimenti di «private equity»,

per Gerflor: rivestimenti in PVC di pavimenti.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4428 — AXA/Gerflor, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


20.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 254/14


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.4127 — Edison/EDF Energia Italia)

(2006/C 254/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 31.8.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4127. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)