ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 249

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49o anno
14 ottobre 2006


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Corte di giustizia

 

CORTE DI GIUSTIZIA

2006/C 249/1

Causa C-235/05 P: Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 27 aprile 2006 — L'Oréal SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Revlon (Svizzera) SA (Ricorso di impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 8, n. 1, lett. b) — Somiglianza tra due marchi — Rischio di confusione — Domanda di marchio comunitario FLEXI AIR — Marchio denominativo anteriore FLEX — Diniego della registrazione)

1

2006/C 249/2

Causa C-268/05 P: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 7 febbraio 2006 — Giorgio Lebedef/Commissione delle Comunità europee (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Dipendenti — Norme riguardanti i livelli, l'istanza e le procedure di concertazione convenute tra la maggioranza delle organizzazioni sindacali e professionali e la Commissione — Esclusione del sindacato Action & Défense — Manifesta irricevibilità)

1

2006/C 249/3

Causa C-300/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 6 luglio 2006 — Ursula Voß/Land Berlino, interveniente: la rappresentante degli interessi dello Stato federale presso il Bundesverwaltungsgericht

2

2006/C 249/4

Causa C-302/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove (Repubblica slovacca) il 7 luglio 2006 — František Kovaľský/Mesto Prešov, Dopravný podnik Mesta Prešov as

2

2006/C 249/5

Causa C-306/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Oberlandesgericht Koln (Germania) il 14 luglio 2006 — Deutesche Telekom Ag/01051 Telecom GmbH

2

2006/C 249/6

Causa C-311/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 17 luglio 2006 — Consiglio Nazionale degli Ingegneri/Ministero della Giustizia, Marco Cavallera

3

2006/C 249/7

Causa C-329/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Sigmaringen (Germania) il 28 luglio 2006 — Arthur Wiedmann/Land Baden-Württemberg

3

2006/C 249/8

Causa C-340/06: Ricorso presentato il 4 agosto 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

3

2006/C 249/9

Causa C-341/06 P: Ricorso proposto il 4 agosto 2006 dalla Chronopost SA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) 7 giugno 2006, causa T-613/97, Union française de l'express (Ufex) e a./Commissione delle Comunità europee

4

2006/C 249/0

Causa C-342/06 P: Ricorso proposto il 7 agosto 2006 da La Poste avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) 7 giugno 2006, causa T-613/97, Union française de l'express (Ufex) e a./Commissione delle Comunità europee

5

2006/C 249/1

Causa C-348/06 P: Ricorso proposto il 17 agosto 2006 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) pronunciata il 6 giugno 2006 nella causa T-10/02, Girardot/Commissione

5

2006/C 249/2

Causa C-351/06: Ricorso presentato il 24 agosto 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

6

2006/C 249/3

Causa C-354/06: Ricorso presentato il 25 agosto 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

6

2006/C 249/4

Causa C-356/06: Ricorso proposto il 29 agosto 2006 — Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria

7

2006/C 249/5

Causa C-358/06: Ricorso presentato il 30 agosto 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

7

2006/C 249/6

Causa C-359/06: Ricorso presentato il 31 agosto 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica austriaca

7

2006/C 249/7

Causa C-364/06: Ricorso presentato il 7 settembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

8

2006/C 249/8

Causa C-426/04 P: Ordinanza del presidente della Prima Sezione della Corte 25 gennaio 2006 — Agenzia europea per la ricostruzione (AER)/Norbert Schmitt

8

2006/C 249/9

Causa C-451/04: Ordinanza del presidente della Corte 30 gennaio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

8

2006/C 249/0

Causa C-185/05: Ordinanza del presidente della Corte 29 giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

8

2006/C 249/1

Causa C-22/06: Ordinanza del presidente della Corte 27 aprile 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

8

2006/C 249/2

Causa C-41/06: Ordinanza del presidente della Corte 15 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

9

2006/C 249/3

Causa C-105/06: Ordinanza del presidente della Corte 15 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

9

2006/C 249/4

Causa C-106/06: Ordinanza del presidente della Corte 15 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

9

2006/C 249/5

Causa C-170/06: Ordinanza del presidente della Corte 13 giugno 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli) — Giuseppina Montoro, Michelangelo Liguori/Beth Israel Deaconess Medical Center

9

 

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

2006/C 249/6

Causa T-87/94: Sentenza del Tribunale di primo grado 30 maggio 2006 — Blom e a./ Commissione (Ricorso per risarcimento danni — Responsabilità extracontrattuale — Latte — Prelievo supplementare — Quantitativo di riferimento — Produttore che ha sottoscritto un impegno di non commercializzazione — Produttori SLOM 1983 — Mancato riavvio della produzione al termine dell'impegno)

10

2006/C 249/7

Procedimento T-69/06 R: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 2 agosto 2006 — Aughinish Aluminia/Commissione (Procedimento sommario — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Aiuti concessi dagli Stati — Urgenza)

10

2006/C 249/8

Causa T-209/06: Ricorso presentato il 10 agosto 2006 — European Association of Im- and Exporters of Birds and live Animals e a./Commissione

11

2006/C 249/9

Causa T-211/06: Ricorso presentato il 4 agosto 2006 — Euro-Information/UAMI (marchio denominativo CYBERCREDIT)

11

2006/C 249/0

Causa T-213/06: Ricorso proposto il 4 agosto 2006 — Euro-Information/UAMI (marchio denominativo CYBERGESTION)

12

2006/C 249/1

Causa T-215/06: Ricorso presentato l'8 agosto 2006 — American Clothing Associates/UAMI (marchio figurativo — foglia di acero e lettere RW)

12

2006/C 249/2

Causa T-217/06: Ricorso presentato il 10 agosto 2006 — Arkema e a./Commissione

13

2006/C 249/3

Causa T-220/06: Ricorso proposto il 16 agosto 2006 — JAKO-O/UAMI — P.I. Fashion (JAKO-O)

14

2006/C 249/4

Causa T-222/06: Ricorso presentato il 14 agosto 2006 — Repubblica italiana/Commissione

14

2006/C 249/5

Causa T-223/06 P: Ricorso del Parlamento europeo proposto il 23 agosto 2006 avverso l'ordinanza pronunciata il 13 luglio 2006 dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-102/05, Ole Eistrup/Parlamento europeo

15

2006/C 249/6

Causa T-226/06: Ricorso presentato il 25 agosto 2006 — PTV/ UAMI (MAP & GUIDE The Mapware Company)

15

2006/C 249/7

Causa T-227/06: Ricorso presentato il 25 agosto 2006 — RSA Security Ireland/Commissione

15

2006/C 249/8

Causa T-228/06: Ricorso presentato il 28 agosto 2006 — Giorgio Beverly Hills/UAMI — WHG Westdeutsche Handelsgesellschaft (GIORGIO BEVERLY HILLS)

16

 

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

2006/C 249/9

Causa F-99/06: Ricorso presentato il 25 agosto 2006 — Lopez Teruel/UAMI

18

 

III   Informazioni

2006/C 249/0

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaGU C 237 del 30.9.2006

19

 

Rettifiche

2006/C 249/1

Rettifica alla comunicazione nella Gazzetta ufficiale nella causa T-200/06

20

IT

 


I Comunicazioni

Corte di giustizia

CORTE DI GIUSTIZIA

14.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 249/1


Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 27 aprile 2006 — L'Oréal SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Revlon (Svizzera) SA

(Causa C-235/05 P) (1)

(Ricorso di impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 8, n. 1, lett. b) - Somiglianza tra due marchi - Rischio di confusione - Domanda di marchio comunitario FLEXI AIR - Marchio denominativo anteriore FLEX - Diniego della registrazione)

(2006/C 249/01)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: L'Oréal SA (rappresentante: X. Buffet Delmas d'Autane, avocat)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente), Revlon (Svizzera) SA

Oggetto

Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 16 marzo 2005, causa T-112/03, L'Oréal/UAMI, che respinge, in quanto infondato, un ricorso di annullamento presentato dal richiedente il marchio comunitario denominativo «FLEXI AIR» per prodotti appartenenti alla classe 3, contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 15 gennaio 2003, R 0396/2001-4 che respinge il ricorso contro la decisione della divisione d'opposizione che nega la registrazione del detto marchio nell'ambito del procedimento di opposizione proposto dal titolare dei marchi denominativi nazionali «FLEX» per prodotti appartenenti alle classi 3 e 34

Dispositivo

1)

Il ricorso di impugnazione è respinto.

2)

L'Oréal SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 205 del 20/8/2005.


14.10.2006   

IT

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C 249/1


Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 7 febbraio 2006 — Giorgio Lebedef/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-268/05 P) (1)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Dipendenti - Norme riguardanti i livelli, l'istanza e le procedure di concertazione convenute tra la maggioranza delle organizzazioni sindacali e professionali e la Commissione - Esclusione del sindacato «Action & Défense» - Manifesta irricevibilità)

(2006/C 249/02)

Lingua processuale: il francese

Parti

Richiedente: Giorgio Lebedef (rappresentanti: G. Bounéou e F. Frabetti, avocats)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e V. Joris, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 12 aprile 2005, causa T-191/02, Lebedef/Commissione, che respinge un ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione di denunciare l'Accordo 20 settembre 1974, concernente i rapporti tra la Commissione e le organizzazioni sindacali e professionali e di adottare nuovamente le Norme operative riguardanti i livelli di concertazione, l'istanza di concertazione e le procedure collegate, convenute tra la Commissione e la maggioranza delle organizzazioni sindacali e professionali il 19 gennaio 2000, che erano state annullate dalla sentenza del Tribunale 15 novembre 2001, nei limiti in cui escludevano il sindacato «Action et Défense» dall'istanza di concertazione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Lebedef è condannato alle spese.


(1)   GU C 243 del 1o ottobre 2006.


14.10.2006   

IT

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C 249/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 6 luglio 2006 — Ursula Voß/Land Berlino, interveniente: la rappresentante degli interessi dello Stato federale presso il Bundesverwaltungsgericht

(Causa C-300/06)

(2006/C 249/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht (Germania)

Parti nella causa principale

Ricorrente: Ursula Voß

Convenuto: Land Berlino

Parte interveniente: la rappresentante degli interessi dello Stato federale presso il Bundesverwaltungegericht

Questioni pregiudiziali

Se una normativa nazionale, ai sensi della quale la retribuzione per il lavoro straordinario sia uguale per i dipendenti occupati a tempo pieno e a tempo parziale, ed essa sia inferiore alla retribuzione proporzionale spettante ai dipendenti occupati a tempo pieno per un equivalente tempo di lavoro svolto durante l'orario normale, sia incompatibile con l'art. 141 CE qualora i lavoratori occupati a tempo parziale siano prevalentemente di sesso femminile.


14.10.2006   

IT

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C 249/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove (Repubblica slovacca) il 7 luglio 2006 — František Kovaľský/Mesto Prešov, Dopravný podnik Mesta Prešov as

(Causa C-302/06)

(2006/C 249/04)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Krajský súd v Prešove

Parti del procedimento dinanzi al giudice nazionale

Ricorrente: František Kovaľský

Convenuti: Mesto Prešov, Dopravný podnik Mesta Prešov as

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'art. 1, secondo comma, del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali concernente la possibilità per gli Stati di adottare leggi per disciplinare l'uso dei beni debba essere interpretato nel senso che queste leggi devono soddisfare la condizione della conformità non solo con l'interesse generale ma anche con i principi generali del diritto internazionale.

2)

Se l'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali conferisca una tutela della proprietà alle persone fisiche e giuridiche indipendentemente dal valore della proprietà.

3)

Come si possano definire e concretizzare i principi generali del diritto internazionale ai fini dell'applicazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.


14.10.2006   

IT

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C 249/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Oberlandesgericht Koln (Germania) il 14 luglio 2006 — Deutesche Telekom Ag/01051 Telecom GmbH

(Causa C-306/06)

(2006/C 249/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Koln (Germania)

Parti nella causa principale

Convenuta e appellante: Deutesche Telekom Ag

Attrice e appellata: 01051 Telecom GmbH

Questione pregiudiziale

Se una normativa nazionale, ai sensi della quale è determinante, per il pagamento eseguito con bonifico bancario che evita il verificarsi della mora del debitore o che fa cessare la mora del debitore già intervenuta, non il momento dell'accredito della somma sul conto del creditore, ma il momento dell'ordine di bonifico dato dal debitore con sufficiente copertura in conto corrente o nell'ambito di un corrispondente prestito ed accettato dalla banca, sia in accordo con l'art. 3, n. 1, lett. c), sub ii), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/35/CE (1), relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.


(1)  GU L 200, pag. 35.


14.10.2006   

IT

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C 249/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 17 luglio 2006 — Consiglio Nazionale degli Ingegneri/Ministero della Giustizia, Marco Cavallera

(Causa C-311/06)

(2006/C 249/06)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Convenuto: Ministero della Giustizia, Marco Cavallera

Questioni pregiudiziali

1)

«Se la Direttiva 89/48/CEE (1) si applica al caso di un cittadino italiano il quale: a) ha conseguito la laurea triennale in ingegneria in Italia; b) ha ottenuto l'omologazione del titolo italiano al corrispondente titolo spagnolo; c) ha ottenuto l'iscrizione all'albo spagnolo degli ingegneri ma non ha mai esercitato quella professione in Spagna; d) ha richiesto in base al titolo di omologazione spagnolo l'iscrizione all'albo degli ingegneri in Italia».

2)

«In caso di risposta affermativa al primo quesito, se sia compatibile con la Direttiva 89/48/CEE la norma interna (art. 1 del Decreto Legislativo n. 115 del 1992) che non consente il riconoscimento in Italia di un titolo di un Paese membro a sua volta frutto esclusivo del riconoscimento di un precedente titolo italiano».


(1)  GU L 19, p. 16


14.10.2006   

IT

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C 249/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Sigmaringen (Germania) il 28 luglio 2006 — Arthur Wiedmann/Land Baden-Württemberg

(Causa C-329/06)

(2006/C 249/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Sigmaringen (Germania).

Parti nella causa principale

Ricorrente: Arthur Wiedmann.

Convenuto: Land Baden-Württemberg, rappresentato dal Landratsamt Ravensburg.

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli artt. 1, n. 2 e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439/CEE (1) debbano essere interpretati nel senso che la revoca del permesso di guida disposta dalle autorità amministrative nello Stato di residenza per inidoneità alla guida non osti al rilascio di un permesso di guida da parte di un altro Stato membro, e se lo Stato membro di residenza debba, in sostanza, riconoscere siffatto permesso.

2)

Se gli artt. 1, n. 2; 7, n. 1, lett. a) in combinato disposto con l'allegato III, 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439/CEE vadano interpretati nel senso che non sussiste alcun obbligo in capo allo Stato di residenza di riconoscere il permesso di guida che il titolare ha ottenuto, dopo la revoca del permesso di guida nel suo Stato di residenza, ingannando le autorità amministrative dello Stato di rilascio competenti a rilasciare tale permesso e senza dimostrare di avere recuperato l'idoneità alla guida, o grazie alla collusione con funzionari dell'amministrazione dello Stato di rilascio.

3)

Se gli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4 della direttiva 91/439/CEE vadano interpretati nel senso che lo Stato di residenza, dopo la revoca del permesso di guida da parte delle sue autorità amministrative, possa sospendere provvisoriamente il riconoscimento di un permesso di guida rilasciato da un altro Stato membro, o vietarne l'utilizzo, per il periodo in cui lo Stato di rilascio sta valutando se ritirare il permesso di guida rilasciato illegittimamente.


(1)  GU L 237, pag. 1.


14.10.2006   

IT

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C 249/3


Ricorso presentato il 4 agosto 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

(Causa C-340/06)

(2006/C 249/08)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: U. Wölker, agente)

Convenuta: Repubblica d'Austria

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude che la Corte voglia constatare che non avendo adottato le disposizioni di legge, regolamento e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, n. 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (1) e non avendole comunque comunicate alla Commissione la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi derivatile dalla detta direttiva;

condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 14 febbraio 2005.


(1)  GUCE L 41, pagg. 26-32.


14.10.2006   

IT

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C 249/4


Ricorso proposto il 4 agosto 2006 dalla Chronopost SA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) 7 giugno 2006, causa T-613/97, Union française de l'express (Ufex) e a./Commissione delle Comunità europee

(Causa C-341/06 P)

(2006/C 249/09)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Chronopost SA (rappresentante: D. Berlin, avocat)

Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee, Repubblica francese, La Poste, Union Française de l'express (Ufex), DHL International SA, Federal express international (France) SNC, CRIE SA

Conclusioni della ricorrente

Con il ricorso la ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 7 giugno 2006, nei limiti in cui annulla la decisione della Commissione 1o ottobre 1997, 98/365/CE (1), per difetto di motivazione e violazione della nozione di aiuti di Stato;

avocando la trattazione del resto della causa decisa dal Tribunale di primo grado, statuire definitivamente senza rinvio ed affermare la legittimità della decisione della Commissione 1o ottobre 1997, 98/365/CE;

condannare le parti ricorrenti nel giudizio di merito a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente invoca tre motivi a sostegno del ricorso.

Con il primo motivo, la ricorrente adduce la violazione da parte del Tribunale dei principi generali del diritto comunitario e, in particolare, del diritto ad un equo processo, in quanto tale giudice non offrirebbe tutte le garanzie volute di imparzialità, poiché il giudice che ha esercitato le funzioni di relatore nella sentenza impugnata del 7 giugno 2006 apparteneva anche al collegio giudicante che ha adottato la sentenza — annullata dalla Corte — 14 dicembre 2000, causa T-613/97, Ufex e a./Commissione (Racc. pag. II-4055).

Con il secondo motivo, la ricorrente contesta poi al Tribunale di aver ecceduto le sue competenze e violato gli artt. 230 CE e 253 CE in quanto si sarebbe dedicato, sotto l'apparenza di un controllo di motivazione, ad un controllo di merito della decisione della Commissione 1o ottobre 1997, 98/365/CE, in merito a presunti aiuti della Francia a favore della società SFMI-Chronopost (GU 1998 L 164, pag. 37) e degli asseriti errori manifesti di valutazione che la Commissione avrebbe commesso nell'esercizio del suo potere discrezionale. La ricorrente contesta peraltro al Tribunale di aver sostituito la sua valutazione a quella della Commissione, il che eccederebbe le sue competenze e condurrebbe ad una nuova violazione degli artt. 230 CE e 253 CE.

Con il terzo motivo, la ricorrente contesta infine al Tribunale di aver commesso diversi errori di diritto, paragonando l'atteggiamento di un'impresa pubblica che beneficia di un settore riservato a quello di un'impresa privata, applicando alla creazione di un'impresa da parte di una società controllante la giurisprudenza relativa ai rapporti tra società controllanti e società controllate esistenti e concludendo per l'esistenza di un vantaggio a profitto della SFMI che risulterebbe dal trasferimento nella sua contabilità della clientela della Postadex. Il Tribunale avrebbe, per questi diversi motivi, violato l'art. 87 CE.


(1)  GU L 164, pag. 37.


14.10.2006   

IT

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C 249/5


Ricorso proposto il 7 agosto 2006 da La Poste avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) 7 giugno 2006, causa T-613/97, Union française de l'express (Ufex) e a./Commissione delle Comunità europee

(Causa C-342/06 P)

(2006/C 249/10)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: La Poste (rappresentante: H. Lehman, avocat)

Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee, Repubblica francese, Chronopost SA, Union française de l'express (Ufex), DHL International SA, Federal express international (France) SNC, CRIE SA

Conclusioni della ricorrente

Con il ricorso la ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 7 giugno 2006 nei limiti in cui dichiara che la decisione della Commissione 1o ottobre 1997, 98/365/CE, in merito a presunti aiuti della Francia a favore della società SFMI-Chronopost (1), è annullata in quanto constata che né l'assistenza logistica e commerciale fornita da La Poste alla sua controllata, la SFMI-Chronopost, né il trasferimento di Postadex costituiscono aiuti di Stato a favore della SFMI Chronopost;

condannare l'Union française de l'express e le società DHL International, Federal express international e CRIE alle spese sostenute da La Poste dinanzi al Tribunale e alla Corte.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente invoca tre motivi a sostegno del ricorso.

Con il primo motivo, la ricorrente adduce la violazione da parte del Tribunale degli artt. 6 UE e 6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nei limiti in cui tale giudice non offrirebbe tutte le garanzie volute d'imparzialità, in quanto il giudice che ha esercitato le funzioni di relatore nella sentenza impugnata 7 giugno 2006 è stato anche presidente della sezione che ha adottato la sentenza — annullata dalla Corte — 14 dicembre 2000, causa T-613/97, Ufex e a./Commissione (Racc. pag. II-4055).

Con il secondo motivo, che consta di due parti, la ricorrente contesta poi al Tribunale di aver commesso diversi errori di diritto e di procedura. Da un lato, infatti, il Tribunale non avrebbe dichiarato irricevibili motivi che non comparivano nel ricorso iniziale delle ricorrenti e li avrebbe esaminati, violando l'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale. Dall'altro, tale giudice avrebbe commesso un errore di diritto considerando, a torto, che lo smembramento di un'attività economica costituisca, essenzialmente, aiuto di Stato. Il Tribunale avrebbe, più in particolare, male interpretato quest'ultima nozione non prendendo in considerazione la situazione specifica dello smembramento di un'attività economica precedentemente esercitata dallo Stato e non individuando gli effetti sul mercato della misura esaminata.

Con il terzo motivo, la ricorrente contesta infine al Tribunale di aver imposto alla Commissione un obbligo di motivazione eccessivo, violando così tanto l'art. 88 CE, che riconosce alla Commissione un ampio potere discrezionale con riferimento a valutazioni economiche complesse, quanto l'art. 253 CE, che non esigerebbe che la motivazione di una decisione di rigetto di una denuncia sia dettagliata quanto un rapporto di esame contabile.


(1)  GU L 164, pag. 37.


14.10.2006   

IT

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C 249/5


Ricorso proposto il 17 agosto 2006 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) pronunciata il 6 giugno 2006 nella causa T-10/02, Girardot/Commissione

(Causa C-348/06 P)

(2006/C 249/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. D. Martin, F. Clotuche-Duvieusart, agenti)

Altra parte nel procedimento: Marie-Claude Girardot

Conclusioni

annullare la sentenza del Tribunale 6 giugno 2006 nella causa T-10/02;

condannare la Commissione a pagare alla sig.ra Girardet la somma di EUR 23 917,4;

dispone che le spese sostenute da ciascuna delle parti nel presente procedimento e in quello proposto dinanzi al Tribunale di primo grado a carico di ciascuna di esse.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente a sostegno del suo ricorso di impugnazione deduce un motivo unico, fondato sulla violazione dell'art. 236 CE, e delle condizioni di assunzione della responsabilità della Commissione. Tale parte rimprovera in sostanza il Tribunale di aver snaturato la nozione di perdita di una «opportunità» di occupare un posto in una nozione equivalente alla perdita di una «garanzia» di occupare un siffatto impiego — violando così il margine di valutazione discrezionale di cui la Commissione tradizionalmente dispone in materia di assunzioni, — e di avere, di conseguenza, accolto un metodo errato di calcolo della somma dovuta dalla Commissione per indennizzare la perdita di un'opportunità di essere assunta, in conseguenza di una decisione illegittima di tale istituzione. Soltanto un danno effettivo e certo potrebbe infatti dar luogo a un indennizzo. Orbene, nella specie l'unico danno effettivo e certo per l'interessata sarebbe quello derivante dall'assenza di esame della candidatura della stessa da parte della Commissione e non quello derivante dalla ipotetica perdita di una retribuzione.

La Commissione rileva inoltre che il criterio della perdita di retribuzione preso in considerazione dal Tribunale per calcolare il danno indennizzabile è esso stesso aleatorio, poiché, se l'interessata avesse esercitato, durante il periodo in considerazione un impiego al di fuori delle istituzioni comunitarie, meglio retribuito di quello che avrebbe potuto ottenere presso la Commissione, non si avrebbe avuto alcuna perdita di retribuzione da compensare. Anche il metodo accolto dal Tribunale sarebbe pertanto idoneo o produrre discriminazioni tra candidati a una stessa assunzione, a seconda che questi occupino o no un impiego meglio retribuito di quello al quale avevano un'opportunità di essere assunti.


14.10.2006   

IT

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C 249/6


Ricorso presentato il 24 agosto 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-351/06)

(2006/C 249/12)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. L. Pignataro-Nolin e I. Kaufmann-Bühler, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

La Repubblica federale di Germania, non avendo adottato o, comunque, non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per il recepimento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/33/CE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco (1), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 10 della detta direttiva;

condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento della direttiva sarebbe scaduto il 31 luglio 2005.


(1)  GU L 152, pag. 16.


14.10.2006   

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C 249/6


Ricorso presentato il 25 agosto 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-354/06)

(2006/C 249/13)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Hottiaux, F. Simonetti, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

Con il ricorso, la ricorrente chiede che la Corte voglia:

constatare che, non adottando tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia (1) e, in ogni caso, non comunicando le dette disposizioni alla Commissione, il Granducato di Lussemburgo ha violato gli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva;

condannare Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento della direttiva 2003/35/CE è scaduto il 25 giugno 2005.


(1)   GU del 25 giugno 2003, L 156, pag. 17.


14.10.2006   

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C 249/7


Ricorso proposto il 29 agosto 2006 — Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria

(Causa C-356/06)

(2006/C 249/14)

Lingua processuale:il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (Rappresentante: B. Schima, procuratore)

Convenuta: Repubblica d'Austria

Conclusioni della ricorrente

La Repubblica d'Austria, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003 che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (1) e, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, é venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 2, n. 1 di tale direttiva.

La Repubblica d'Austria sopporterà le spese del procedimento.

Motivi e pincipali argomenti

Il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 1o luglio 2005.


(1)  GU L 345, pag. 97


14.10.2006   

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C 249/7


Ricorso presentato il 30 agosto 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-358/06)

(2006/C 249/15)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Konstantinidis e B. Schima)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE (1), che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, e, in ogni caso, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva stessa.

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico interno è scaduto il 1o luglio 2005.


(1)  GU L 345 del 31. 12. 2003, pag. 97.


14.10.2006   

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C 249/7


Ricorso presentato il 31 agosto 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica austriaca

(Causa C-359/06)

(2006/C 249/16)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sig. V. Kreuschitz sig.ra I. Kaufmann Bühler)

Convenuta: Repubblica austriaca

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica austriaca ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/45/CE, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (1), avendo omesso di adottare ovvero di comunicare alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per la trasposizione di tale direttiva;

condannare la Repubblica austriaca alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di trasposizione della direttiva è scaduto il 19 luglio 2004.


(1)  GU L 195, pag. 46.


14.10.2006   

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C 249/8


Ricorso presentato il 7 settembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-364/06)

(2006/C 249/17)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: sig. N. Yerrel, in qualità di agente)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2002, 2002/15/CE, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (1) o, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in base alla direttiva in questione;

condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di recepimento della direttiva 2002/15/CE è scaduto il 23 marzo 2005.


(1)  GU L 80, pag. 35.


14.10.2006   

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C 249/8


Ordinanza del presidente della Prima Sezione della Corte 25 gennaio 2006 — Agenzia europea per la ricostruzione (AER)/Norbert Schmitt

(Causa C-426/04 P) (1)

(2006/C 249/18)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 300 del 4.12.2004.


14.10.2006   

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C 249/8


Ordinanza del presidente della Corte 30 gennaio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-451/04) (1)

(2006/C 249/19)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 314 del 18.12.2004.


14.10.2006   

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C 249/8


Ordinanza del presidente della Corte 29 giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-185/05) (1)

(2006/C 249/20)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 182 del 23.7.2005.


14.10.2006   

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C 249/8


Ordinanza del presidente della Corte 27 aprile 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-22/06) (1)

(2006/C 249/21)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 60 dell'11.3.2006.


14.10.2006   

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C 249/9


Ordinanza del presidente della Corte 15 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-41/06) (1)

(2006/C 249/22)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 60 dell'11.3.2006.


14.10.2006   

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C 249/9


Ordinanza del presidente della Corte 15 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-105/06) (1)

(2006/C 249/23)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 86 dell'8.4.2006.


14.10.2006   

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C 249/9


Ordinanza del presidente della Corte 15 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-106/06) (1)

(2006/C 249/24)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 86 dell'8.4.2006.


14.10.2006   

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C 249/9


Ordinanza del presidente della Corte 13 giugno 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli) — Giuseppina Montoro, Michelangelo Liguori/Beth Israel Deaconess Medical Center

(Causa C-170/06) (1)

(2006/C 249/25)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 143 del 17.6.2006.


TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

14.10.2006   

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C 249/10


Sentenza del Tribunale di primo grado 30 maggio 2006 — Blom e a./ Commissione

(Causa T-87/94) (1)

(«Ricorso per risarcimento danni - Responsabilità extracontrattuale - Latte - Prelievo supplementare - Quantitativo di riferimento - Produttore che ha sottoscritto un impegno di non commercializzazione - Produttori SLOM 1983 - Mancato riavvio della produzione al termine dell'impegno»)

(2006/C 249/26)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: J.C. Blom (Blokker, Paesi Bassi) e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato (rappresentanti: inizialmente H. Bronkhorst e E. Pijnacker Hordijk, successivamente E. Pijnacker Hordijk, avvocati)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente A. Brautigam e A.-M. Colaert, successivamente A.-M. Colaert, agenti) e Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: T. van Rijn, agente, assistito da H.-J. Rabe, avvocato, successivamente T. van Rijn)

Oggetto della causa

Domanda di risarcimento, in applicazione dell'art. 178 del Trattato CE (divenuto art. 235 CE) e dell'art. 215, secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 288, secondo comma, CE), del danno che il ricorrente asserisce di aver subìto in quanto gli sarebbe stata impedita la commercializzazione del latte in applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (GU L 90, pag. 13), come integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 132, pag. 11)

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto nella parte in cui è stato proposto dal sig. J. C. Blom.

2)

Il ricorrente è condannato alle spese.

3)

Ci si riserva di statuire sull'esito del ricorso nella stessa causa, nella parte in cui è stato proposto dai ricorrenti i cui nomi figurano in allegato.


(1)  GU L 90 del 26.3.1994


14.10.2006   

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C 249/10


Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 2 agosto 2006 — Aughinish Aluminia/Commissione

(Procedimento T-69/06 R)

(Procedimento sommario - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Aiuti concessi dagli Stati - Urgenza)

(2006/C 249/27)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedente: Aughinish Aluminia Ltd (Askeaton, Irlanda) (Rappresentanti: J. Handoll e C. Waterson, solicitors)

Resistente: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: N. Khan e K. Walkerová, agenti)

Oggetto del procedimento

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 7 dicembre 2005, 2006/323/CE, relativa all'esenzione dall'accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l'Irlanda e l'Italia rispettivamente (GU L 119, pag. 12), nella parte in cui riguarda la ricorrente.

Dispositivo dell'ordinanza

1)

La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


14.10.2006   

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C 249/11


Ricorso presentato il 10 agosto 2006 — European Association of Im- and Exporters of Birds and live Animals e a./Commissione

(Causa T-209/06)

(2006/C 249/28)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrenti: European Association of Im- and Exporters of Birds and live Animals e Vereniging van Im- en Exporteurs van Vogels en Hobbydieren, Willem Plomp, che agisce sotto la denominazione Plomps Vogelhandel en Marinus Borgstein (rappresentanti: J. Wouters, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

dichiarare nulla la decisione della Commissione 25 luglio 2006 n. 2006/552/CEE;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti, sono associazioni che tutelano, da un lato, gli interessi degli importatori/esportatori di uccelli e di animali per amatori e, dall'altro, quelli degli importatori/esportatori di altri uccelli. I predetti impugnano la decisione della Commissione n. 2005/552/CE (1).

Le ricorrenti sono del parere che l'impugnata decisione sia una misura non necessaria, dato che le norme sulla quarantena già in essere, offrono una sufficiente tutela.

Le ricorrenti deducono ancora che la decisione si porrebbe in contrasto con il principio di sollecitudine, in quanto la Commissione non si è basata su una valutazione sociale più ampia possibile.

Un divieto di importazione totale è, secondo le ricorrenti, pure sproporzionato, alla luce della situazione di fatto alla base della decisione, in particolare, l'infezione di uccelli da influenza aviaria in Taiwan.

Le ricorrenti deducono altresì che la Commissione è incorsa in sviamento di poter e che la vera ragione per l'emanazione delle misure di salvaguardia da parte della Commissione è quella di vigilare sulle risultanze della relazione del gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Le misure sono inoltre discriminatorie, poiché taluni volatili vengono eccettuati dal loro campo di applicazione.


(1)  Decisione della Commissione del 25 luglio 2006 che modifica le decisioni 2005/759/CE e 2005/760/CE per quanto riguarda alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità e l'introduzione nella Comunità di taluni volatili vivi notificato con il numero C(2006) 3303) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 205, pag. 28).


14.10.2006   

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C 249/11


Ricorso presentato il 4 agosto 2006 — Euro-Information/UAMI (marchio denominativo «CYBERCREDIT»)

(Causa T-211/06)

(2006/C 249/29)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Européenne de traitement de l'infromation SAS (Euro-Information) (Strasbourg, Francia) (Rappresentanti: avv.ti A. Jacquet, J. Schouman e P. Greffe)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

Conclusioni del ricorrente

L'annullamento integrale della decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 12 giugno 2006, procedimento R 66/2006-1, che ha respinto la registrazione della sua domanda di marchio comunitario CYBERCREDIT n. 4 114 336 per tutti i prodotti e servizi rivendicati nelle classi 9, 36 e 38;

La registrazione della domanda di marchio comunitario CYBERCREDIT n. 4 114 336 per tutti i prodotti e servizi rivendicati.

Motivi e principali argomenti

Marchio o segno fatto valere: Marchio denominativo «CYBERCREDIT» per prodotti e servizi delle classi 9, 36, e 38 (domanda n. 4 114 336)

Decisione della divisione di opposizione: Rigetto della registrazione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: La ricorrente fa valere che, contrariamente a quanto ha constatato la commissione di ricorso dell'UAMI nella decisione impugnata, il suo marchio sarebbe arbitrario e avrebbe il carattere sufficientemente distintivo richiesto dal regolamento n. 40/94 del Consiglio per quanto riguarda i prodotti e servizi rivendicati.


14.10.2006   

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C 249/12


Ricorso proposto il 4 agosto 2006 — Euro-Information/UAMI (marchio denominativo «CYBERGESTION»)

(Causa T-213/06)

(2006/C 249/30)

Lingua di deposito del ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Européenne de traitement de l'information SAS (Euro-Information) (Strasburgo, Francia) (rappresentanti: avv. ti A. Jacquet, J. Schouman e P. Greffe)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

Conclusioni della ricorrente

L'annullamento integrale della decisione della Prima Commissione di ricorso dell'UAMI 24 maggio 2006, procedimento R 68/2006-1, che ha respinto la registrazione della sua domanda di marchio comunitario CYBERGESTION n. 4 114 716 per la totalità dei prodotti e dei servizi fatti valere nelle classi 9, 36 e 38;

La registrazione della domanda di marchio comunitario CYBERGESTION n. 4 114 716per tutti i prodotti e servizi fatti valere.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: Marchio denominativo «CYBERGESTION» per prodotti e servizi delle classi 9, 36 e 38 (domanda n. 4 114 716)

Decisione dell'esaminatore: Diniego di registrazione

Decisione della Commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi del ricorso: La ricorrente afferma che, contrariamente a quanto ha constatato la Commissione di ricorso dell'UAMI nella decisione impugnata, il suo marchio sarebbe arbitrario e avrebbe il carattere sufficientemente distintivo richiesto dal regolamento del Consiglio n. 40/94 per quanto riguarda i prodotti e i servizi rivendicati.


14.10.2006   

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C 249/12


Ricorso presentato l'8 agosto 2006 — American Clothing Associates/UAMI (marchio figurativo — foglia di acero e lettere RW)

(Causa T-215/06)

(2006/C 249/31)

Lingua di deposito del ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: American Clothing Associates (Evergem, Belgio) (rappresentanti: avv.ti P. Maeyaert e N. Clarembeaux)

Convenuto: Ufficio per l'Armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Prima Commissione di ricorso dell'UAMI 4 maggio 2006 nel procedimento R 1463/2005-1;

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: marchio figurativo composto da una foglia di acero e dalle lettera RW per prodotti e servizi delle classi 18, 25 e 40 (domanda n. 2 785 368)

Decisione dell'esaminatore: Diniego di registrazione

Decisione della Commissine di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: La ricorrente fa valere innanzitutto una violazione dell'art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento del Consiglio n. 40/94 e dell'art. 6 ter della convenzione di Parigi in quanto la Commissione di ricorso dell'UAMI non avrebbe preso in considerazione l'impressione complessiva del marchio richiesto e in quanto avrebbe commesso errori nella valutazione del carattere di imitazione araldica di una foglia di acero che lo compone. La ricorrente afferma altresì che ingiustamente la Commissione di ricorso rifiuta di prendere in considerazione il nome del marchio nell'ambito di applicazione di un impedimento assoluto alla previsto dall'art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento n. 40/94.


14.10.2006   

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C 249/13


Ricorso presentato il 10 agosto 2006 — Arkema e a./Commissione

(Causa T-217/06)

(2006/C 249/32)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Arkema France SA (Puteaux, Francia), Altuglas International SA (Puteaux, Francia) e Altumax Europe SAS (Puteaux, Francia) (rappresentanti: avv. A. Winckler, S. Sorinas, e P. Geffriaud)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare, ai sensi dell'art. 230 CE, la decisione adottata dalla Commissione delle Comunità europee in data 31 maggio 2006 nel caso COMP/F/38.645 nella parte che riguarda Arkema;

in via subordinata, annullare o ridurre, ai sensi dell'art. 229 CE, l'importo dell'ammenda che le è stata inflitta con tale decisione;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento parziale della decisione della Commissione 31 maggio 2006, C(2006) 2098 def., (caso COMP/F/38.645 — Metacrilato) nella parte in cui ha attribuito alle società madri della ricorrente l'infrazione che quest'ultima avrebbe commesso in violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE partecipando ad un complesso di accordi e di pratiche concertate nel settore del metacrilato che consistono in discussioni sui prezzi, nella conclusione, nell'attuazione e nel controllo di accordi sui prezzi, nello scambio di informazioni rilevanti sotto il profilo commerciale e di informazioni confidenziali sul mercato e/o sulle imprese, nonché nella partecipazione ad incontri regolari e in altri contatti intesi ad agevolare l'infrazione. In via subordinata, la ricorrente chiede la riduzione dell'importo dell'ammenda che le è stata inflitta con la decisione impugnata.

A sostegno delle sue pretese presentate a titolo principale, la ricorrente afferma che attribuendo l'infrazione da essa commessa alle sue società madri sulla base di una semplice presunzione collegata alla detenzione della quasi totalità del suo capitale da parte di tali società all'epoca dei fatti, la Commissione avrebbe commesso errori di diritto e di fatto nell'applicazione delle norme relative all'imputabilità delle infrazioni commesse da un'affiliata alla sua società madre e avrebbe violato il principio di non-discriminazione. Inoltre, la ricorrente considera che, non rispondendo alle argomentazioni che essa aveva dedotto nel corso del procedimento amministrativo e che erano dirette a dimostrare che essa beneficiava di una completa autonomia nella determinazione della sua politica commerciale, e ciò, nonostante la detenzione della quasi totalità del suo capitale da parte delle società madri all'epoca dei fatti, la Commissione avrebbe violato l'obbligo di motivazione ad essa incombente in forza dell'art. 253 CE nonché il principio di buona amministrazione.

In via subordinata, la ricorrente chiede l'annullamento o la riduzione dell'ammenda che le stata inflitta con la decisione impugnata. A sostegno delle sue pretese su tale punto, essa deduce molteplici motivi tra cui errori di diritto e di fatto che avrebbe commesso la Commissione stabilendo l'importo di partenza dell'ammenda. La ricorrente afferma che tale importo sarebbe eccessivo in quanto l'infrazione avrebbe avuto, secondo essa, soltanto un impatto molto limitato sui mercati di prodotti di cui trattasi. Peraltro, la ricorrente asserisce che la Commissione avrebbe violato l'obbligo di motivazione nonché il principio di buona amministrazione nella parte in cui essa considera che l'impatto concreto dell'infrazione non doveva essere preso in considerazione per la determinazione dell'importo di partenza della sua ammenda.

Inoltre, la ricorrente afferma che la Commissione avrebbe commesso errori di fatto e di diritto nella parte in cui essa ha aumentato del 200 % l'importo di partenza dell'ammenda a titolo di effetto dissuasivo fondandosi sul fatturato della sua società madre dell'epoca, in quanto l'infrazione non potrebbe, secondo la ricorrente, essere attribuita a detta società tenuto conto dell'autonomia commerciale di cui essa avrebbe beneficiato all'epoca e dell'asserita mancanza di implicazione dei dirigenti delle società madri nelle pratiche di cui trattasi.

La ricorrente afferma altresì che per aumentare l'importo dell'ammenda che le è stata inflitta, la Commissione ha preso in considerazione le condanne del 1984, del 1986 e del 1994 e che, così facendo, essa avrebbe applicato in modo manifestamente eccessivo la nozione della recidiva, in contraddizione con i principi di legalità della sanzione e di certezza del diritto. Peraltro, la ricorrente sostiene che applicando il principio della recidiva, la Commissione avrebbe violato il principio  «non bis in idem»  ed il principio di proporzionalità, dal momento che l'esistenza di condanne precedenti era già stata presa in considerazione a più riprese dalla Commissione in recenti decisioni.

La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione avrebbe commesso un errore di fatto in quanto non ha concesso una riduzione dell'ammenda per effetto della mancata applicazione di fatto di talune pratiche incriminate.

Con il suo ultimo motivo, la ricorrente afferma che la Commissione avrebbe dovuto altresì prendere in considerazione, al momento della determinazione dell'importo dell'ammenda, a titolo di altri fattori, la condanna recente della ricorrente ad ammende rilevanti.


14.10.2006   

IT

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C 249/14


Ricorso proposto il 16 agosto 2006 — JAKO-O/UAMI — P.I. Fashion (JAKO-O)

(Causa T-220/06)

(2006/C 249/33)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: JAKO-O Möbel und Spielmittel für die junge Familie GmbH (Bad Rodach, Germania) (rappresentante: avv. E. Bertram)

Convenuto: Ufficio per l'Armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla Commissione di ricorso: P.I. Fashion B.V. (Amsterdam, Paesi Bassi)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Seconda Commissione di ricorso dell'Ufficio per l'Armonizzazione nel mercato interno 14 giugno 2006 (procedimento R 1178/2005-2);

rigetto dell'opposizione n. B 553695 avverso la domanda di marchio comunitario n. 2395564;

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione: marchio comunitario denominativo «JAKO-O» per prodotti e servizi delle classi 3, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 39 e 41 (saponi, profumeria, oli essenziali, cosmetici) — domanda n. 2395564.

Titolare del marchio o del segno fatto valere in sede di opposizione: P.I. Fashion B.V.

Marchio o segno fatto valere: Il marchio figurativo nazionale «LAGERFELD JAKO» per prodotti e servizi della classe 3.

Decisione della Divisione opposizione: Accoglimento dell'opposizione per il prodotto contestato.

Decisione della Commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi del ricorso: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio 40/94.

La ricorrente afferma che non sussiste somiglianza tra il diritto anteriore ed il marchio comunitario oggetto della domanda, né foneticamente, né visivamente né concettualmente, e inoltre non ci sono rischi di confusione ai sensi del detto articolo. Il rischio di confusione è ulteriormente ridotto, secondo la ricorrente, in ragione della notorietà acquisita presso il consumatore medio dell'elemento LAGERFELD, che deve essere considerato come elemento dominante del marchio.


14.10.2006   

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C 249/14


Ricorso presentato il 14 agosto 2006 — Repubblica italiana/Commissione

(Causa T-222/06)

(2006/C 249/34)

Lingua processuale: italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (Rappresentante: Paolo Gentili, Avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la nota del 06.06.2006, n. 04673 della Commissione Europea, Direzione Generale Politica Regionale — Programmi e progetti a Cipro, in Grecia, Ungheria, Italia, Malta e Paesi Bassi — avente ad oggetto Pagamenti della Commissione differenti dall'ammontare richiesto. Rif. Programma DOCUP Piemonte (N. CCI 2000 IT 16 2 DO 007)

annullare tutti gli atti connessi e presupposti, con conseguente condanna della Commissione delle Comunità europee alla refusione delle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-345/04, Repubblica italiana contro Commissione (1).


(1)  GU C 262, del 23.10.2004, p. 55


14.10.2006   

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C 249/15


Ricorso del Parlamento europeo proposto il 23 agosto 2006 avverso l'ordinanza pronunciata il 13 luglio 2006 dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-102/05, Ole Eistrup/Parlamento europeo

(Causa T-223/06 P)

(2006/C 249/35)

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (Strasburgo, Francia) (rappresentante: H. von Hertzen e L. Knudsen, agente)

Altra parte nel procedimento: Ole Eistrup

Conclusioni del ricorrente

Rimuovere l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica.

Disporre esso stesso in caso di accoglimento dell'eccezione presentata dal ricorrente in limine.

Respingere l'azione proposta da Ole Eistrup.

Provvedere sulle spese a norme di legge.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso di impugnazione, il Parlamento europeo deduce che il Tribunale della funzione pubblica europea ha violato il secondo comma dell'art. 43, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado per non avere respinto la domanda, nonostante il fatto che la domanda non recasse la firma dell'avvocato del ricorrente, bensì solo un timbro fax-simile che riproduce la firma dell'avvocato.

Il Parlamento europeo deduce pertanto che il Tribunale della funzione pubblica ha operato in contrasto con il principio della certezza del diritto, in quanto ha subordinato l'applicazione del primo comma del n. 1 dell'art. 43 del regolamento di procedura al sussistere di un difetto sproporzionato per adire il Tribunale. Risulta così impossibile prevedere se sarà possibile esaminare una causa nel merito.


14.10.2006   

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C 249/15


Ricorso presentato il 25 agosto 2006 — PTV/ UAMI (MAP & GUIDE The Mapware Company)

(Causa T-226/06)

(2006/C 249/36)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: PTV Planung Transport Verkehr AG (Karlsruhe Germania) (Rappresentante: Rechtsanwalt F. Nielsen)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno del 16 luglio 2006 (procedimento R 1175/2005-1);

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: il marchio figurativo «MAP&GUIDE The Mapware Company» per prodotti e servizi delle classi 9, 16 e 42.

Decisione dell'esaminatore: parziale rigetto della registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Il marchio richiesto non ha carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1).


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994 L 11, pag. 1),


14.10.2006   

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C 249/15


Ricorso presentato il 25 agosto 2006 — RSA Security Ireland/Commissione

(Causa T-227/06)

(2006/C 249/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: RSA Security Ireland Ltd. (Shannon, Irlanda) (Rappresentanti: B. Conway, barrister e S. Daly, solicitor)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare il regolamento (CE) della Commissione 16 giugno 2006, n. 888, in quanto esso non classifica il prodotto della ricorrente ai fini della classificazione della tariffa nella nomenclatura combinata con riferimento alle oggettive caratteristiche e qualità del prodotto;

in subordine, annullare il regolamento (CE) della Commissione n. 888/2006 in quanto adottato dalla Commissione commettendo un abuso di potere e/o in violazione di fondamentali requisiti procedurali;

dichiarare che la classificazione doganale del prodotto deve essere determinata in base alle intrinseche caratteristiche dello stesso, che avrebbe natura di macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione e dovrebbe essere classificato nel capitolo 8471 della nomenclatura combinata;

in subordine, dichiarare che la caratteristica fondamentale del prodotto è la sua specifica capacità di generare e svolgere calcoli matematici specificati dall'utente al momento dell'acquisto e che quindi va classificato come macchina con dispositivo di calcolo ai sensi del capitolo 8470 della nomenclatura combinata;

dichiarare che, secondo le norme accettate per la classificazione dei beni al fine della dogana comunitaria, la caratteristica fondamentale del prodotto non è quella di dispositivo di sicurezza o la sua destinazione a consentire l'accesso alle registrazioni contenute in una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o altrove;

condannare la richiedente di siffatti dazi doganali al pagamento di ciò che è stato pagato dalla ricorrente per l'importazione del prodotto nella Comunità dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 888/2006 ed al pagamento dei relativi interessi;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente importa e vende il prodotto «RSA SecurID authenticator» nella Comunità. La società chiede l'annullamento del regolamento della Commissione n. 888/2006 (1), con il quale il prodotto è stato classificato nel capitolo 8543 nella nomenclatura combinata.

La ricorrente afferma che, adottando il regolamento n. 888/2006, la Commissione non ha identificato le caratteristiche fondamentali del prodotto e lo ha erroneamente definito, nella descrizione dei beni nell'allegato al regolamento n. 888/2006, come «un dispositivo di sicurezza» e come un dispositivo che «consente [all'utilizzatore] l'accesso alle registrazioni contenute nella macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione». La ricorrente sostiene che tali mancanze costituiscono errori di diritto che dovrebbero condurre all'annullamento del regolamento.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 16 giugno 2006, n. 888, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 165, pag. 6).


14.10.2006   

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C 249/16


Ricorso presentato il 28 agosto 2006 — Giorgio Beverly Hills/UAMI — WHG Westdeutsche Handelsgesellschaft (GIORGIO BEVERLY HILLS)

(Causa T-228/06)

(2006/C 249/38)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Giorgio Beverly Hills Inc. (Cincinnati, USA) (Rappresentante: avv. M. Schaeffer )

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: WHG Westdeutsche Handelsgesellschaft mbH (Hagen, Germania)

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso 21 giugno 2006 nei procedimenti riuniti R 107/2005-2 e R 187/2005-2 nella parte in cui respinge il ricorso R 187/2005-2;

respingere l'opposizione 6 luglio 1998, B 57259, nella parte in cui tale opposizione è stata accolta con decisione della divisione d'opposizione 10 dicembre 2004, n. 4 157;

condannare il convenuto alle spese del procedimento;

condannare il controinteressato alle spese del procedimento dinanzi all'UAMI.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Il ricorrente

Marchio comunitario interessato: Il marchio denominativo «GIORGIO BEVERLY HILLS» per prodotti appartenenti alle classi 3, 14, 18 e 25 — Domanda n. 417 709

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: WHG Westdeutsche Handelsgesellschaft mbH

Marchio o segno fatto valere: Marchio nazionale denominativo e marchio comunitario figurativo «GIORGIO» per prodotti appartenenti alle classi 18, 24 e 25

Decisione della divisione di opposizione: Opposizione accolta per parte dei prodotti contestati

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Non sussiste un sufficiente rischio di confusione tra i marchi in conflitto in quanto non è riscontrabile una significativa somiglianza tra i marchi


TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

14.10.2006   

IT

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C 249/18


Ricorso presentato il 25 agosto 2006 — Lopez Teruel/UAMI

(Causa F-99/06)

(2006/C 249/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Adelaida Lopez Teruel (El Casar, Spagna) (Rappresentanti: G. Vandersanden, L. Levi e C. Ronzi, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina (AIPN) 20 ottobre 2005, adottata a seguito delle conclusioni arbitrali di cui all'art. 59, n. 1, dello Statuto;

nei limiti del necessario, annullare la decisione dell'AIPN 17 maggio 2006 che respinge il reclamo presentato dalla ricorrente il 20 gennaio 2006;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, dipendente dell'UAMI, ha presentato certificati medici che giustificavano la sua assenza dal lavoro dal 7 aprile al 7 agosto 2005. La validità di tali certificati è stata contestata dall'UAMI, che ha sottoposto la ricorrente a controlli medici. Sulla base di questi ultimi, l'UAMI ha ingiunto alla ricorrente di presentarsi al suo posto di lavoro a partire dal 2 agosto 2005. Il procedimento arbitrale, che è stato avviato su domanda della ricorrente in conformità all'art. 59, n. 1, dello Statuto, ha confermato l'irregolarità dell'assenza della ricorrente.

A sostegno del ricorso, la ricorrente fa valere tre motivi, dei quali il primo verte sulla violazione del quinto e del sesto comma della disposizione summenzionata. Per quanto riguarda il quinto comma, la ricorrente contesta il calcolo dei giorni di assenza che l'UAMI ha qualificato come irregolari a seguito dei controlli medici. Con riferimento al sesto comma, la ricorrente ritiene, da un lato, che l'AIPN abbia proceduto in modo irregolare alla designazione unilaterale dell'arbitro, mentre non esisteva alcun disaccordo tra il medico di fiducia dell'istituzione e quello della ricorrente quanto alla designazione del terzo medico. D'altro lato, il termine di cinque giorni di cui al comma in esame decorreva soltanto a partire dal momento in cui il medico dell'istituzione contattava quello del dipendente. In subordine, tale termine non sarebbe d'ordine pubblico.

Con il secondo motivo, la ricorrente invoca l'errore di motivazione e l'irregolarità del parere arbitrale, in quanto le conclusioni di tale parere non sarebbero coerenti con le constatazioni mediche che vi compaiono.

Nel terzo motivo, la ricorrente invoca la violazione dell'obbligo di sollecitudine, del principio di buona amministrazione, del principio di trasparenza e dei diritti della difesa.


III Informazioni

14.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 249/19


(2006/C 249/40)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 237 del 30.9.2006

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 224 del 16.9.2006

GU C 212 del 2.9.2006

GU C 190 del 12.8.2006

GU C 178 del 29.7.2006

GU C 165 del 15.7.2006

GU C 154 dell'1.7.2006

Questi testi sono disponibili su:

 

EUR-Lex:http://eur-lex.europa.eu


Rettifiche

14.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 249/20


Rettifica alla comunicazione nella Gazzetta ufficiale nella causa T-200/06

(2006/C 249/41)

La comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nella causa T-200/06, IBERDROLA/Commissione delle Comunità europee, quale considerata all'art. 24, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, ha formato oggetto di due pubblicazioni, nell'ordine, rispettivamente il 16 (GU C 224, pag. 49) e il 30 settembre 2006 (GU C 237, pag. 9).

Alla luce delle disposizioni dell'art. 116, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale, si precisa che la seconda pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della comunicazione di cui trattasi è la sola della quale dev'essere tenuto conto per il calcolo del termine di cui all'art. 115, n. 1, del regolamento di procedura.