ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 238E

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49o anno
3 ottobre 2006


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Consiglio

2006/C 238E/1

Posizione comune (CE) n. 10/2006, del 27 giugno 2006, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+)

1

2006/C 238E/2

Posizione comune (CE) n. 11/2006, del 18 luglio 2006, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Cultura (2007-2013)

18

2006/C 238E/3

Posizione comune (CE) n. 12/2006, del 18 luglio 2006, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale — Progress

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IT

 


I Comunicazioni

Consiglio

3.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 238/1


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 10/2006

definita dal Consiglio il 27 giugno 2006

in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+)

(2006/C 238 E/01)

Il PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

La tutela dell'ambiente è uno degli obiettivi chiave fissati nelle dichiarazioni sui principi guida dello sviluppo sostenibile adottate dal Consiglio europeo. È una priorità per il cofinanziamento comunitario e dovrebbe essere finanziata in primo luogo attraverso strumenti finanziari comunitari orizzontali, compresi il fondo europeo di sviluppo regionale, il fondo sociale europeo, il fondo di coesione, il fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il programma quadro per la competitività e l'innovazione, il fondo europeo della pesca e il settimo programma quadro di ricerca.

(2)

Tali strumenti finanziari comunitari non contemplano tutte le priorità ambientali. È pertanto necessario uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+) che fornisca sostegno specifico per lo sviluppo e l'attuazione della politica e della legislazione comunitarie in materia ambientale, in particolare degli obiettivi del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (6o PAA), di cui alla decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002 (4).

(3)

Il sostegno dovrebbe essere fornito attraverso convenzioni di sovvenzione e contratti di appalto pubblico previsti nell'ambito del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, sul regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5).

(4)

Le misure e i progetti finanziati nel quadro di LIFE+ dovrebbero soddisfare i criteri di ammissibilità per ottenere il migliore utilizzo possibile dei fondi comunitari. In particolare, per quella parte del bilancio gestita tramite delega, le misure e i progetti dovrebbero soddisfare criteri supplementari di ammissibilità per assicurare un valore aggiunto europeo ed evitare che siano finanziate attività ricorrenti, come le operazioni quotidiane.

(5)

Nel settore della natura e della biodiversità l'attuazione della politica e della normativa comunitarie offre di per sé un quadro per un valore aggiunto europeo. Le misure e i progetti riguardanti le migliori pratiche o di dimostrazione, compresi quelli connessi alla gestione e alla designazione di siti Natura 2000 a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (6), e della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (7), dovrebbero essere considerati rispondenti ai requisiti richiesti per poter fruire del finanziamento comunitario tramite LIFE+, salvo qualora siano considerati rispondenti ai requisiti richiesti per poter fruire di finanziamenti nel contesto di altri strumenti finanziari comunitari.

(6)

Le misure e i progetti innovativi o di dimostrazione attinenti agli obiettivi ambientali della Comunità, compresi lo sviluppo o la diffusione di tecniche, know-how o tecnologie finalizzate alle migliori pratiche, come pure le misure e i progetti finalizzati alle campagne di sensibilizzazione e alla formazione specifica per gli agenti implicati in interventi di prevenzione degli incendi boschivi, dovrebbero essere considerati rispondenti ai requisiti richiesti per poter fruire del finanziamento comunitario tramite LIFE+, salvo qualora siano considerati rispondenti ai requisiti richiesti per poter fruire di finanziamenti nel contesto di altri strumenti finanziari comunitari.

(7)

Le misure e i progetti finalizzati alla definizione e alla realizzazione di obiettivi comunitari connessi con il monitoraggio a lungo termine e su larga base, armonizzato e completo, delle foreste e delle interazioni ambientali dovrebbero essere considerati rispondenti ai requisiti richiesti per poter fruire del finanziamento comunitario tramite LIFE+, salvo qualora siano considerati rispondenti ai requisiti richiesti per poter fruire di finanziamenti nel contesto di altri strumenti finanziari comunitari.

(8)

Ai fini della formulazione e dell'attuazione di una politica efficace nell'ambito del 6o PAA sono indispensabili il sostegno alle misure e ai progetti riguardanti le migliori pratiche o di dimostrazione per la formulazione o l'attuazione di una politica comunitaria in materia di ambiente, la dimostrazione di approcci strategici, tecnologie, metodi e strumenti innovativi, il consolidamento della base delle conoscenze, lo sviluppo delle capacità di attuazione, la promozione di una governanza efficiente, la promozione del collegamento in rete, dell'apprendimento reciproco e dello scambio delle migliori pratiche, nonché una migliore diffusione delle informazioni e una maggiore sensibilizzazione e comunicazione. Il sostegno finanziario previsto dal presente regolamento dovrebbe pertanto contribuire alla formulazione, all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione della politica e della legislazione ambientali, nonché alla loro comunicazione e diffusione in tutta la Comunità.

(9)

LIFE+ dovrebbe constare di tre componenti: «LIFE+ Natura e biodiversità», «LIFE+ Politica e governanza ambientali» e «LIFE+ Informazione e comunicazione». Misure e progetti finanziati da LIFE+ dovrebbero poter contribuire alla realizzazione degli obiettivi specifici di più di una delle tre componenti e poter comportare la partecipazione di più di uno Stato membro, nonché contribuire allo sviluppo di approcci strategici per conseguire obiettivi ambientali.

(10)

Per svolgere il ruolo che le compete nell'avviare la formulazione e l'attuazione delle pertinenti politiche, la Commissione dovrebbe utilizzare le risorse di LIFE+ per portare a termine studi e valutazioni, avviare servizi in vista dell'attuazione e dell'integrazione della politica e della normativa in materia di ambiente, tenere riunioni, seminari e workshop con esperti e soggetti interessati, sviluppare e mantenere operative reti nonché sviluppare e provvedere alla manutenzione di sistemi informatici. La Commissione dovrebbe utilizzare inoltre la parte del bilancio di LIFE+ gestita a livello centrale per intraprendere attività di informazione, pubblicazione e divulgazione, incluse manifestazioni, esposizioni e analoghe misure di sensibilizzazione, per sostenere i costi di preparazione e produzione di materiale audiovisivo e per procurarsi assistenza tecnica e/o amministrativa in connessione con l'individuazione, la preparazione, la gestione, il monitoraggio, il controllo contabile e la sorveglianza di programmi e progetti.

(11)

Le organizzazioni non governative (ONG) contribuiscono allo sviluppo e all'attuazione della politica e della normativa comunitarie in materia di ambiente. È pertanto opportuno che la parte del bilancio di LIFE+ gestita in maniera centralizzata sostenga le operazioni di diverse ONG ambientali debitamente qualificate attraverso la concessione, in modo trasparente e rispettoso della concorrenza, di sovvenzioni di funzionamento su base annua. Dette ONG dovrebbero essere indipendenti e senza scopo di lucro e dovrebbero svolgere attività in almeno tre paesi europei, da sole o sotto forma di associazione.

(12)

L'esperienza derivante dagli strumenti attuali e passati ha evidenziato la necessità di procedere ad una pianificazione e ad una programmazione su base pluriennale e di concentrare gli sforzi intesi alla promozione della tutela ambientale, individuando le priorità e identificando i settori di attività che possono beneficiare del cofinanziamento comunitario.

(13)

Gli Stati membri dovrebbero elaborare programmi di lavoro annuali nazionali diversi sia da piani e programmi preparati per vari settori e che costituiscono il quadro per la futura concessione dell'autorizzazione, sia da piani e programmi per i quali è stata prescritta la valutazione a norma della direttiva 92/43/CEE e detti programmi di lavoro non dovrebbero essere considerati piani o programmi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (8).

(14)

Nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche e delle attività comunitarie, compresi gli strumenti finanziari, dovrebbero essere integrati requisiti in materia di tutela dell'ambiente. LIFE+ dovrebbe pertanto essere complementare ad altri strumenti finanziari comunitari e la Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare detta complementarità a livello comunitario, nazionale, regionale e locale.

(15)

Coerentemente con le conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo (dicembre 1997) e del Consiglio europeo di Salonicco (giugno 2003), è opportuno che i paesi candidati e i paesi dei Balcani occidentali coinvolti nel processo di stabilizzazione e associazione siano ammessi a partecipare ai programmi comunitari, alle condizioni stabilite negli accordi bilaterali con essi conclusi.

(16)

È necessario consolidare vari strumenti ambientali esistenti e semplificare la programmazione e la gestione creando uno strumento finanziario unico e più razionale per l'ambiente.

(17)

È altresì necessario assicurare una transizione graduale e continuare a monitorare, a sottoporre a controllo finanziario e a valutazione qualitativa le attività finanziate nell'ambito dei programmi attualmente in corso una volta che questi ultimi saranno giunti a scadenza.

(18)

Il presente regolamento istituisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto 37 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (9).

(19)

L'obiettivo generale di LIFE+ è contribuire all'attuazione, all'aggiornamento e allo sviluppo della politica e della normativa comunitarie in materia di ambiente e, in particolare, favorire l'attuazione del 6o PAA. Operando insieme, valendosi degli strumenti comunitari per migliorare i risultati a livello nazionale o locale, realizzare gli obiettivi comunitari o provvedere a scambi di informazione su scala comunitaria, gli Stati membri possono ottenere valore aggiunto europeo. Poiché tale obiettivo di LIFE+ non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può pertanto essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(20)

Le misure di attuazione che il presente regolamento autorizza la Commissione ad adottare sono misure di gestione relative all'attuazione di un programma che ha rilevanti implicazioni di bilancio ai sensi dell'articolo 2, lettera a) della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (10). Talune misure di esecuzione dovrebbero essere adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 4 di tale decisione. Tuttavia, il presente regolamento stabilisce un quadro generale e si applicherà per sette anni. In questo periodo, le priorità comunitarie e nazionali potrebbero subire significative evoluzioni. Il presente regolamento demanda inoltre molte decisioni essenziali ai programmi strategici pluriennali e ai programmi di lavoro annuali nazionali. Tali questioni sono motivo di seria preoccupazione per singoli Stati membri e di fondamentale importanza per la loro politica nazionale in materia di ambiente. È più opportuno pertanto che talune altre misure siano adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, al fine di consentire agli Stati membri di sottoporre le misure proposte all'esame del Consiglio. La procedura di regolamentazione è inoltre opportuna per adottare modifiche degli allegati del presente regolamento, che precisano disposizioni essenziali, in particolare le misure ammissibili al finanziamento, e per definire le modalità di applicazione diverse dalle misure tecniche esplicitamente menzionate nel regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Finalità

1.   Il presente regolamento istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente («LIFE+»).

2.   Obiettivo generale di LIFE+ è contribuire all'attuazione, all'aggiornamento e allo sviluppo della politica e della normativa comunitarie in materia di ambiente, compresa l'integrazione dell'ambiente in altre politiche, contribuendo in tal modo allo sviluppo sostenibile

In particolare, LIFE+ favorisce l'attuazione del 6o PAA, comprese le strategie tematiche, e finanzia misure e progetti con valore aggiunto europeo negli Stati membri.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

1)

per «6o PAA» si intende il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente istituito dalla decisione n. 1600/2002/CE;

2)

per «regolamento finanziario» si intende il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002;

3)

per «agenzie nazionali» si intendono organismi nazionali pubblici o enti di diritto privato investiti di funzioni di servizio pubblico, a cui siano state affidate funzioni di esecuzione del bilancio a norma dell'articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 3

Criteri di ammissibilità

1.   Le misure e i progetti finanziati da LIFE+ favoriscono il conseguimento dell'obiettivo generale di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Ove possibile, le misure e i progetti finanziati mediante LIFE+ promuovono sinergie tra diverse priorità nel quadro del 6o PAA e l'integrazione.

2.   Le misure previste nei programmi strategici pluriennali elaborati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 e nei programmi di lavoro annuali nazionali adottati a norma dell'articolo 6, paragrafo 5 e i progetti attuati nell'ambito di tali programmi soddisfano i seguenti criteri:

a)

che sono di interesse comunitario in quanto apportano un contributo significativo al conseguimento dell'obiettivo generale di LIFE+ di cui all'articolo 1, paragrafo 2; e

b)

che sono coerenti e fattibili sotto il profilo tecnico e finanziario e presentano un rapporto costi-benefici soddisfacente.

3.   Inoltre, al fine di assicurare un valore aggiunto europeo e per evitare che siano finanziate attività ricorrenti, le misure previste nei programmi di lavoro annuali nazionali e i progetti attuati in ottemperanza a tali programmi devono soddisfare almeno uno dei criteri seguenti:

a)

misure e progetti riguardanti le migliori pratiche o misure e progetti di dimostrazione destinati a dare attuazione alla direttiva 79/409/CEE o alla direttiva 92/43/CEE;

b)

misure e progetti innovativi o misure e progetti di dimostrazione attinenti ad obiettivi comunitari in materia di ambiente, compresi lo sviluppo o la diffusione di tecniche, know how o tecnologie finalizzati alle migliori pratiche;

c)

campagne di sensibilizzazione e formazione specifica per gli agenti implicati nella prevenzione degli incendi boschivi;

d)

misure e progetti finalizzati alla definizione ed alla realizzazione di obiettivi comunitari connessi con il monitoraggio a lungo termine e su larga base, armonizzato e completo, delle foreste e delle interazioni ambientali.

Articolo 4

Obiettivi specifici

1.   LIFE+ consta di tre componenti:

LIFE+ Natura e biodiversità;

LIFE+ Politica e governanza ambientali;

LIFE+ Informazione e comunicazione.

2.   LIFE+ Natura e biodiversità si prefigge i seguenti obiettivi specifici:

a)

contribuire all'attuazione della politica e della normativa comunitarie in materia di natura e biodiversità, in particolare delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, incluso a livello locale e regionale, e sostenere l'ulteriore sviluppo e attuazione della rete Natura 2000, compresi gli habitat e le specie costieri e marini;

b)

contribuire a consolidare la base delle conoscenze per la formulazione, la valutazione ex ante, il monitoraggio e la valutazione ex post della politica e della normativa comunitarie in materia di natura e biodiversità;

c)

fornire un sostegno alla messa a punto e all'attuazione di approcci e strumenti strategici per il monitoraggio e la valutazione ex ante della natura e della biodiversità e dei fattori, delle pressioni e delle risposte che esercitano un impatto su di esse, specialmente in rapporto con la realizzazione dell'obiettivo di bloccare la perdita di biodiversità nella Comunità entro il 2010;

d)

fornire un sostegno al miglioramento della governanza ambientale, favorendo una maggiore partecipazione dei soggetti interessati, comprese le organizzazioni non governative, al processo di consultazione e all'attuazione della politica e della legislazione in materia di natura e biodiversità.

3.   LIFE+ Politica e governanza ambientali si prefigge i seguenti obiettivi specifici, in relazione agli obiettivi del 6o PAA, compreso per i settori prioritari dei cambiamenti climatici, dell'ambiente e della salute e qualità della vita nonché delle risorse naturali e dei rifiuti:

a)

contribuire allo sviluppo e alla dimostrazione di approcci, tecnologie, metodi e strumenti strategici innovativi;

b)

contribuire a consolidare la base delle conoscenze per la formulazione, la valutazione ex ante, il monitoraggio e la valutazione ex post della politica e della legislazione di ambiente;

c)

fornire un sostegno alla messa a punto e all'attuazione di approcci per il monitoraggio e la valutazione ex ante dello stato dell'ambiente e dei fattori, delle pressioni e delle risposte che esercitano un impatto su di esso;

d)

agevolare l'attuazione della politica comunitaria in materia di ambiente, soprattutto a livello locale e regionale;

e)

fornire un sostegno al miglioramento della governanza ambientale, favorendo una maggiore partecipazione dei soggetti interessati, comprese le organizzazioni non governative, al processo di consultazione e all'attuazione delle politiche.

4.   LIFE+ Informazione e comunicazione si prefigge i seguenti obiettivi specifici:

a)

assicurare la diffusione delle informazioni e sensibilizzare alle tematiche ambientali, inclusa la prevenzione degli incendi boschivi;

b)

fornire un sostegno alle misure di accompagnamento, quali informazione, azioni e campagne di comunicazione, conferenze e formazione, inclusa la formazione in materia di prevenzione degli incendi boschivi.

5.   Nell'allegato I è riportato l'elenco delle misure ammissibili.

Articolo 5

Tipologie di intervento

1.   Il finanziamento comunitario può assumere una delle seguenti forme giuridiche:

a)

convenzioni di sovvenzione;

b)

contratti di appalto pubblico.

2.   Le sovvenzioni comunitarie possono essere concesse secondo modalità e attraverso accordi specifici, quali gli accordi quadro di partenariato e la partecipazione a fondi e meccanismi finanziari. Esse possono consistere nel cofinanziamento di sovvenzioni di funzionamento o di sovvenzioni per azioni. Le sovvenzioni di funzionamento a favore di organismi che perseguono obiettivi di interesse generale europeo non sono soggette alle disposizioni in materia di degressività contenute nel regolamento finanziario.

3.   Con riferimento alle sovvenzioni per azioni, la percentuale massima di cofinanziamento è del 50 % delle spese ammissibili. Tuttavia, eccezionalmente, la percentuale massima di cofinanziamento per LIFE + Natura e biodiversità può raggiungere il 75 % delle spese ammissibili per le misure e i progetti riguardanti habitat o specie prioritari ai fini dell'applicazione della direttiva 79/409/CEE o della direttiva 92/43/CEE, allorché necessario per conseguire l'obiettivo prefissato in materia di conservazione.

4.   Nel caso di contratti di appalto pubblico, i fondi comunitari possono coprire i costi per l'acquisto di beni e servizi. In particolare, tali costi possono comprendere le spese di informazione e comunicazione, preparazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione ex post dei progetti, delle politiche, dei programmi e della legislazione.

5.   Se uno Stato membro assume una decisione in tal senso, le spese sostenute per il personale sono ammissibili al cofinanziamento comunitario a condizione che:

a)

per le agenzie nazionali, tale finanziamento comunitario rappresenti al massimo il 2 % del contributo comunitario al programma di lavoro annuale nazionale dello Stato membro in questione per l'anno in questione. Il personale di cui trattasi deve svolgere compiti supplementari non svolti anteriormente dalle amministrazioni nazionali in relazione all'attuazione dei programmi comunitari;

b)

i costi salariali dei funzionari pubblici possano essere finanziati soltanto nella misura in cui riguardano le spese per le attività connesse con l'attuazione del progetto che la pertinente autorità pubblica non avrebbe sostenuto se il progetto in questione non fosse stato avviato. Il personale di cui trattasi deve essere specificamente assegnato ad un progetto e deve costituire un onere finanziario aggiuntivo rispetto al costo del personale permanente in servizio.

Articolo 6

Programmazione

1.   La Commissione elabora un primo programma strategico pluriennale per il periodo 2007-2010 ed un secondo programma strategico pluriennale per il periodo 2011-2013. Tali programmi definiscono i principali obiettivi, i settori di azione prioritari, i tipi di misure e i risultati previsti del finanziamento comunitario in relazione agli obiettivi ed ai criteri stabiliti negli articoli 1, 3 e 4. Essi comprendono la ripartizione tra gli Stati membri e specificano le parti del bilancio gestite in maniera centralizzata diretta e quelle gestite tramite delega a norma dell'articolo 7, paragrafo 2.

Almeno l'80 % del bilancio è gestito tramite delega.

2.   La ripartizione tra gli Stati membri della parte del bilancio gestita tramite delega lascia impregiudicata la procedura annuale di bilancio di cui all'articolo 11, paragrafo 3. Nel proporre la ripartizione la Commissione tiene conto dei seguenti criteri:

a)

popolazione:

i)

popolazione complessiva di ciascuno Stato membro. A questo criterio si applica un fattore di ponderazione del 50 %; e

ii)

densità demografica di ciascuno Stato membro, fino ad un limite pari al doppio della densità demografica media. A questo criterio si applica un fattore di ponderazione del 5 %;

b)

natura e biodiversità:

i)

superficie totale dei siti di importanza comunitaria per ciascuno Stato membro, espressa in percentuale della superficie totale dei siti di importanza comunitaria. A questo criterio è applicato un fattore di ponderazione del 25 %; e

ii)

percentuale del territorio di uno Stato membro coperta da siti di importanza comunitaria in relazione alla percentuale del territorio comunitario coperta da siti di importanza comunitaria. A questo criterio si applica un fattore di ponderazione del 20 %.

Non appena sono disponibili i dati per tutti gli Stati membri, la Commissione procede ai calcoli per la natura e la biodiversità in base sia ai siti di importanza comunitaria sia alle zone di protezione speciale, evitando peraltro doppi conteggi.

La Commissione può inoltre procedere ad assegnazioni supplementari per gli Stati membri privi di sbocco sul mare. L'importo complessivo di tali assegnazioni non supera il 3 % del bilancio totale assegnato.

Tuttavia, la Commissione provvede affinché nessuno Stato membro riceva un'assegnazione inferiore ad un congruo importo che, tenendo conto della densità demografica, della spesa ambientale, delle esigenze ambientali e della capacità di assorbimento, va da 1 a 3 milioni di euro all'anno.

3.   Nel quadro dei programmi strategici pluriennali di cui al paragrafo 1, gli Stati membri, per la parte del bilancio gestita tramite delega, trasmettono alla Commissione bozze di programmi di lavoro annuali nazionali per ogni anno nei periodi 2007-2010 e 2011-2013. Questi, come minimo e per ciascun anno:

a)

identificano i settori prioritari, tenendo conto delle esigenze individuate a lungo termine;

b)

delineano gli obiettivi nazionali specifici;

c)

descrivono le misure da finanziare e indicano come soddisfino i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 3;

d)

prevedono stime dei costi; e

e)

illustrano il quadro di monitoraggio proposto.

Gli Stati membri possono inserire misure transnazionali nelle rispettive bozze di programmi di lavoro annuali nazionali.

4.   La Commissione si consulta con gli Stati membri in merito alle bozze di programmi strategici pluriennali nell'ambito del comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 1. I programmi sono adottati a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a). Per il programma strategico pluriennale per il periodo 2007-2010 l'adozione avviene quanto prima possibile e al più tardi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5.   La Commissione si consulta con gli Stati membri su base bilaterale in merito alle bozze di programmi di lavoro annuali nazionali, ai fini dell'adozione di detti programmi a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b). Gli Stati membri trasmettono alla Commissione bozze di programmi di lavoro annuali nazionali per il 2007 quanto prima possibile e al più tardi entro tre mesi dall'adozione del primo programma strategico pluriennale. Se necessario, essi presentano programmi di lavoro annuali nazionali per gli anni successivi e aggiornamenti delle bozze già presentate, in base al calendario stabilito a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera b).

Se lo desiderano, gli Stati membri possono presentare contemporaneamente bozze di programmi di lavoro annuali nazionali per alcuni o per tutti gli anni di applicazione del presente regolamento.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché le agenzie nazionali attuino i programmi di lavoro annuali nazionali adottati a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b). Le agenzie nazionali invitano a presentare progetti per l'attuazione delle misure previste nei programmi di lavoro annuali nazionali. Esse si assicurano che i progetti soddisfino i criteri di cui all'articolo 3, dando la precedenza a quelli che contribuiscono maggiormente alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento.

7.   Le agenzie nazionali riferiscono alla Commissione sull'attuazione dei programmi di lavoro annuali nazionali. Esse mettono a disposizione del pubblico le relazioni finali sui progetti previste dall'articolo 12, paragrafo 1 o sintesi delle stesse. La Commissione pubblica regolarmente gli elenchi dei progetti finanziati tramite LIFE+, con una breve descrizione degli obiettivi e dei risultati conseguiti e un prospetto sintetico dei fondi erogati. Nel far ciò, si avvale di mezzi e tecnologie appropriati, compreso Internet.

Articolo 7

Procedure finanziarie e delega dell'esecuzione del bilancio

1.   La Commissione attua il presente regolamento a norma del regolamento finanziario.

2.   La Commissione può decidere di affidare parte dell'esecuzione del bilancio ad agenzie nazionali designate di concerto con i rispettivi Stati membri, in base all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c) del regolamento finanziario e in ottemperanza ai criteri di selezione di cui all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 8

Beneficiari

Possono ricevere finanziamenti tramite LIFE+ organismi, soggetti e istituzioni pubblici e/o privati.

Articolo 9

Partecipazione di paesi terzi

A condizione che siano ottenuti stanziamenti supplementari, i programmi finanziati tramite LIFE+ sono aperti alla partecipazione dei seguenti paesi:

a)

gli Stati EFTA che sono diventati membri dell'agenzia europea dell'ambiente, a norma del regolamento (CE) n. 933/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 sull'istituzione dell'agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (11);

b)

i paesi candidati all'adesione all'Unione europea;

c)

i paesi dei Balcani occidentali partecipanti al processo di stabilizzazione e associazione.

Articolo 10

Complementarità tra strumenti finanziari

Il presente regolamento non finanzia misure che ottemperano ai criteri di ammissibilità di altri strumenti finanziari comunitari, tra cui il fondo europeo di sviluppo regionale, il fondo sociale europeo, il fondo di coesione, il fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il programma quadro per la competitività e l'innovazione, il fondo europeo della pesca e il settimo programma quadro di ricerca, o che ricevono assistenza per i medesimi obiettivi da detti strumenti. I beneficiari a norma del presente regolamento forniscono informazioni sui finanziamenti che hanno ottenuto tramite il bilancio comunitario e sulle loro richieste di finanziamento in corso alla Commissione per le misure finanziate a livello centrale o all'agenzia nazionale per le misure delegate. Si perseguono sinergie e complementarità con altri strumenti comunitari.

Articolo 11

Durata e risorse di bilancio

1.   Il presente regolamento è attuato nel periodo a decorrere dal 1o gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2013.

2.   La dotazione finanziaria per l'esecuzione di LIFE+ per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2013 è pari a 1 854 372 000 EUR.

3.   Le risorse di bilancio assegnate alle azioni previste nel presente regolamento sono iscritte negli stanziamenti annuali del bilancio generale dell'Unione europea.

Gli stanziamenti annuali disponibili sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.

4.   Almeno il 40 % delle risorse di bilancio per LIFE+ è assegnato a misure a sostegno della conservazione della natura e della biodiversità.

Articolo 12

Monitoraggio

1.   Per ogni misura e progetto finanziati da LIFE+, il beneficiario trasmette, alla Commissione per le misure finanziate a livello centrale o all'agenzia nazionale per le misure delegate, relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori. Entro tre mesi dal completamento del progetto è inoltre trasmessa una relazione finale.

2.   Senza pregiudizio dei controlli eseguiti a norma dell'articolo 248 del trattato dalla Corte dei conti in collaborazione con le istituzioni o i servizi nazionali di controllo competenti o di eventuali ispezioni effettuate a norma dell'articolo 279, paragrafo 1, lettera b) del trattato, i funzionari o altri agenti della Commissione controllano in loco i progetti finanziati nell'ambito di LIFE+, anche mediante controlli a campione, in particolare allo scopo di verificare l'ottemperanza ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 3.

3.   I contratti e le convenzioni conclusi in forza del presente regolamento, comprese le convenzioni concluse con agenzie nazionali, prevedono in particolare la vigilanza e il controllo finanziario da parte della Commissione o di eventuali rappresentanti autorizzati dalla Commissione e l'esecuzione di controlli da parte della Corte dei conti, se necessario effettuati in loco.

4.   Il beneficiario dell'assistenza finanziaria tiene a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con il progetto per un periodo di cinque anni a decorrere dall'ultimo pagamento relativo a quest'ultimo.

5.   Se necessario, in base ai risultati delle relazioni e dei controlli a campione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione rettifica l'entità o le condizioni di concessione del sostegno finanziario originariamente approvato, nonché il calendario dei pagamenti.

6.   La Commissione adotta qualsiasi altro provvedimento necessario per verificare che le misure e i progetti finanziati siano eseguiti correttamente e nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento finanziario.

Articolo 13

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1.   In sede di attuazione delle misure finanziate in forza del presente regolamento, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli efficaci e tramite il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità (12), del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (13), e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (14).

2.   Per le misure comunitarie finanziate nell'ambito di LIFE+, la «irregolarità» di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 è da intendersi come qualsiasi violazione di una disposizione di diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un atto o da un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestiti, a causa di una spesa indebita.

3.   La Commissione riduce, sospende o recupera l'importo del sostegno finanziario concesso per un progetto qualora accerti l'esistenza di irregolarità, inclusa l'inosservanza del disposto del presente regolamento o della singola decisione o del contratto o della convenzione in cui è concesso il sostegno finanziario in questione, o qualora risulti che, senza chiedere il consenso della Commissione, siano state apportate ad un progetto modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione del medesimo.

4.   Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora l'andamento dell'esecuzione di un progetto giustifichi solo una parte del sostegno finanziario concesso, la Commissione invita il beneficiario a comunicarle le osservazioni entro un termine prestabilito. Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione può annullare il sostegno finanziario residuo e chiedere il rimborso dei fondi già erogati.

5.   Gli importi indebitamente versati sono restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario.

Articolo 14

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 15

Decisioni di attuazione

1.   Sono assunte le seguenti decisioni di attuazione secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2:

a)

decisioni intese ad adottare e, se necessario, modificare programmi strategici pluriennali elaborati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1;

b)

decisioni intese ad adottare e, se necessario, modificare programmi di lavoro annuali nazionali basati su bozze presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 3;

c)

decisioni intese ad aggiungere misure all'allegato I o a modificare l'allegato II; e

d)

decisioni intese a stabilire le modalità dettagliate necessarie per dare attuazione al presente regolamento.

2.   Sono assunte le seguenti decisioni di attuazione secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 3:

a)

decisioni intese a stabilire di delegare l'esecuzione del bilancio a una o più agenzie nazionali, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 ed a confermare l'ottemperanza, da parte della o delle suddette agenzie, ai criteri di selezione enunciati nell'allegato II;

b)

decisioni intese a specificare formato, contenuto e date di presentazione dei programmi di lavoro annuali nazionali, ai fini dell'articolo 6, paragrafo 3 e delle relazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 7;

c)

decisioni intese a determinare forma, contenuto e destinatari delle relazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1 e

d)

decisioni intese a fissare indicatori di ausilio al monitoraggio delle misure finanziate da LIFE+.

Articolo 16

Valutazione

1.   La Commissione provvede affinché sia attuato un monitoraggio periodico dei programmi pluriennali per valutarne l'impatto.

2.   Entro il 30 settembre 2010 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 1 una revisione intermedia di LIFE +. La revisione intermedia valuta l'attuazione del presente regolamento nel periodo compreso tra il 2007 e il 2009. La Commissione propone, se del caso, modifiche delle decisioni di attuazione a norma dell'articolo 15.

3.   La Commissione predispone una valutazione finale dell'attuazione del presente regolamento, intesa a determinare il contributo di quest'ultimo all'attuazione, all'aggiornamento ed allo sviluppo della politica e della normativa comunitarie in materia di ambiente, nonché l'uso che si è fatto degli stanziamenti. Essa trasmette detta valutazione al Parlamento europeo ed al Consiglio entro il 31 dicembre 2012, se del caso corredandola di una proposta relativa all'ulteriore sviluppo di uno strumento finanziario destinato esclusivamente al settore ambientale, da applicare a decorrere dal 2014.

Articolo 17

Abrogazione e disposizioni transitorie

1.   I seguenti strumenti sono abrogati a fini di semplificazione e di consolidamento:

a)

regolamento (CE) n. 1655/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) (15);

b)

decisione n. 1411/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente un quadro comunitario di cooperazione per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente umano (16);

c)

decisione n. 466/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1o marzo 2002, che stabilisce un programma di azione comunitario per la promozione delle organizzazioni non governative attive principalmente nel campo della protezione ambientale (17);

d)

regolamento (CE) n. 2152/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus) (18).

2.   Le misure avviate prima del 31 dicembre 2006 in forza degli atti di cui al paragrafo 1 continuano ad essere disciplinate da questi ultimi fino a completamento avvenuto. Il comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 1 sostituisce i comitati di cui ai suddetti atti. Successivamente alla cessazione dell'efficacia di tali atti, le attività obbligatorie di monitoraggio e valutazione ivi previste sono finanziate a norma del presente regolamento. Fino a completamento avvenuto, le misure ottemperano alle disposizioni tecniche definite negli atti di cui al paragrafo 1.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì

Per il Parlamento europeo

Il presidente

...

Per il Consiglio

Il presidente

...


(1)  GU C 255 del 14.10.2005, pag. 52.

(2)  GU C 231 del 20.9.2005, pag. 72.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 7 luglio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 27 giugno 2006 e posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

(5)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(7)  GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(8)  GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.

(9)  GU C …

(10)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(11)  GU L 117 del 5.5.1999, pag. 1.

(12)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(13)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(14)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(15)  GU L 192 del 28.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1682/2004 (GU L 308 del 5.10.2004, pag. 1).

(16)  GU L 191 del 13.7.2001, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 786/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).

(17)  GU L 75 del 16.3.2002, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 786/2004/CE.

(18)  GU L 324 dell'11.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 788/2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 17).


ALLEGATO I

MISURE AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO

Fatto salvo l'articolo 10, le misure seguenti possono essere finanziate da LIFE+ se soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 3:

1.

per quanto concerne il bilancio gestito in maniera diretta centralizzata:

a)

determinate attività operative di organizzazioni non governative che si occupano prevalentemente della protezione e del rafforzamento dell'ambiente a livello europeo;

b)

sviluppo e manutenzione di reti e di sistemi informatici direttamente collegati all'attuazione della politica e della normativa comunitarie in materia di ambiente;

2.

per quanto concerne il bilancio che può essere gestito in maniera diretta centralizzata o tramite delega:

a)

studi, indagini, elaborazione di modelli e di scenari;

b)

monitoraggio, incluso quello delle foreste;

c)

assistenza allo sviluppo di capacità;

d)

formazione, workshop e riunioni, compresa la formazione degli agenti che partecipano a iniziative di prevenzione degli incendi boschivi;

e)

collegamenti in rete e piattaforme per le migliori pratiche;

f)

azioni di informazione e comunicazione, comprese campagne di sensibilizzazione e, in particolare, campagne di sensibilizzazione del pubblico sugli incendi boschivi;

g)

dimostrazione di approcci strategici, tecnologie, metodi e strumenti innovativi;

h)

spese per il personale delle agenzie nazionali e

i)

specificamente per la componente «Natura e biodiversità»:

gestione del sito e delle specie e pianificazione del sito, incluso il miglioramento della coerenza ecologica della rete «Natura 2000»,

monitoraggio dello stato di conservazione, compresa la definizione di procedure e la creazione di strutture per detto monitoraggio,

sviluppo e attuazione di piani d'azione per la conservazione delle specie e degli habitat,

estensione della rete «Natura 2000» alle aree marine,

acquisto di terreni a condizione che:

l'acquisto contribuisca a mantenere o ripristinare l'integrità di un sito «Natura 2000»,

l'acquisto di terreni costituisca l'unico mezzo o il mezzo più efficace per ottenere il risultato desiderato in termini di conservazione,

l'acquisto di terreni sia riservato, a lungo termine, ad usi coerenti con gli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 2 e

lo Stato membro in questione assicuri, per mezzo di un trasferimento o in altro modo, che tali terreni siano riservati, a lungo termine, a scopi di conservazione della natura.


ALLEGATO II

CRITERI PER LA DELEGA DELLE FUNZIONI DI ESECUZIONE DEL BILANCIO

1.

La Commissione designa le agenzie nazionali di concerto con gli Stati membri. Gli Stati membri possono altresì designare le agenzie nazionali a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c) e dell'articolo 56 del regolamento finanziario nonché dagli articoli 38 e 39 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (1). Gli Stati membri stabiliscono disposizioni amministrative e finanziarie per le agenzie nazionali ai fini dell'efficace attuazione dei programmi di lavoro annuali nazionali.

2.

La Commissione assicura che la delega soddisfi i principi di economia, efficacia ed efficienza. Prima di procedere ad una qualsiasi delega la Commissione si accerta, mediante una valutazione preventiva, che la delega di fondi alle agenzie nazionali sia conforme al principio della sana gestione finanziaria e contribuisca a rafforzare la visibilità dell'azione comunitaria.

3.

Un ente stabilito o designato quale agenzia nazionale ottempera ai seguenti criteri:

ha personalità giuridica ed è soggetta al diritto dello Stato membro interessato;

dispone di personale sufficiente e dotato di esperienza professionale nel campo della politica ambientale;

dispone di un'infrastruttura adeguata, in particolare a livello di informatica e comunicazioni;

opera in un contesto amministrativo che consenta di svolgere le sue mansioni in maniera soddisfacente, evitando conflitti di interesse;

è in grado di applicare le norme di gestione finanziaria e le condizioni contrattuali stabilite a livello comunitario;

offre adeguate garanzie finanziarie, emesse preferibilmente da un'autorità pubblica, e la sua capacità di gestione è commisurata all'entità dei finanziamenti comunitari la cui gestione sarà loro affidata.

4.

La Commissione conclude una convenzione con ciascuna agenzia nazionale a norma dell'articolo 41 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 che stabilisce disposizioni dettagliate riguardanti, tra l'altro, la definizione dei compiti affidati, le norme per la rendicontazione, le disposizioni idonee a delimitare le responsabilità e le modalità di esecuzione dei controlli. Le agenzie nazionali rispettano i principi della trasparenza e della parità di trattamento ed evitano il doppio finanziamento da parte di altre fonti comunitarie. Esse procedono al monitoraggio dei progetti e al recupero di eventuali fondi percepiti indebitamente dai beneficiari.

5.

La Commissione verifica inoltre che gli Stati membri provvedono ad assicurare un adeguato controllo contabile e la vigilanza finanziaria sull'agenzia nazionale. Prima di ogni delega gli Stati membri forniscono alla Commissione le garanzie necessarie riguardo all'esistenza e alla pertinenza dell'agenzia e al suo corretto funzionamento, secondo i principi di una sana gestione finanziaria.

6.

Ciascuna agenzia nazionale è responsabile dei fondi non recuperati qualora si riscontrino irregolarità, negligenze o frodi ad essa imputabili.

7.

La Commissione assicura, in collaborazione con gli Stati membri, la transizione tra le misure svolte nell'ambito dei programmi precedenti in materia di ambiente e quelle da attuare in forza del presente regolamento.


(1)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.   INTRODUZIONE

La Commissione ha adottato la proposta (1) di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+) nel settembre 2004.

Il Parlamento europeo ha adottato un parere in prima lettura nel luglio 2005 (2).

Il Comitato delle regioni (3) e il Comitato economico e sociale (4) hanno formulato i rispettivi pareri nell'aprile 2005.

Il Consiglio ha adottato la posizione comune il 27 giugno 2006.

II.   OBIETTIVO

Il regolamento proposto rientra fra quelli relativi al quadro finanziario per il periodo 2007-2013, ma è l'unico a riguardare specificamente l'ambiente. Il suo obiettivo è di:

fornire un sostegno specifico a livello comunitario a favore di misure e progetti con valore aggiunto europeo volti all'attuazione, all'aggiornamento e allo sviluppo della politica e della normativa comunitarie in materia di ambiente e, in particolare, all'attuazione del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (mentre i finanziamenti per gli investimenti e le misure di gestione a favore dell'ambiente, segnatamente in relazione alla rete Natura 2000, sarebbero generalmente disponibili mediante altri strumenti finanziari); nonché di

sostituirsi ad una serie di programmi esistenti (mentre alcuni elementi dell'attuale regime LIFE sarebbero integrati in altri strumenti finanziari).

L'obiettivo di tale «approccio integrato» è ampliare il campo di applicazione del cofinanziamento, incoraggiare una definizione coerente delle politiche e permettere al finanziamento di riflettere in maniera migliore le priorità nazionali e regionali.

III.   ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1.   Aspetti generali

La posizione comune incorpora la metà degli emendamenti adottati dal Parlamento europeo in prima lettura, riprendendoli alla lettera, in parte o nello spirito. In particolare, prevede una componente specifica per quanto riguarda la natura e la biodiversità e stabilisce dei criteri generali di ammissibilità per garantire un valore aggiunto europeo.

La posizione comune non riflette i restanti emendamenti poiché il Consiglio, al pari della Commissione, li ritiene superflui e/o non opportuni.

La posizione comune introduce inoltre una serie di modifiche diverse da quelle formulate nel parere in prima lettura del Parlamento europeo. Le sezioni che seguono descrivono le modifiche sostanziali apportate, cui si aggiungono alcune modifiche redazionali volte a chiarire il testo o a garantire la coerenza globale del regolamento.

2.   Finalità, definizioni e criteri di ammissibilità (articoli 1, 2 e 3)

La posizione comune non è coerente con l'emendamento 11 del Parlamento europeo. Il Consiglio ritiene necessario operare una distinzione tra l'obiettivo generale di cui all'articolo 1 e gli obiettivi specifici enunciati all'articolo 4. Ritiene inoltre superfluo parafrasare gli obiettivi del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente e inappropriato cercare di modificare le priorità che le tre istituzioni hanno convenuto per il periodo 2002-2012, quali stabilite nella decisione 1600/2002/CE, salvo nel contesto del riesame previsto dall'articolo 11, paragrafo 1 della suddetta decisione.

Il Consiglio ha aggiunto l'articolo 2 per fornire delle definizioni dei tre termini usati con frequenza nel regolamento.

L'articolo 3 è coerente con parti degli emendamenti 12 e 42, 15 e 34 poiché stabilisce dei criteri generali di ammissibilità volti a garantire che il cofinanziamento comunitario mediante LIFE+ fornisca valore aggiunto europeo. In particolare, LIFE+ non finanzierà attività ricorrenti, come quelle quotidiane.

3.   Obiettivi specifici (articolo 4 e allegato I)

L'articolo 4 ingloba parte degli emendamenti 12 e 42, in particolare mediante l'introduzione di una nuova componente specifica «Natura e biodiversità» e l'aggiunta di riferimenti alle ecotecnologie e alle foreste.

La posizione comune modifica inoltre lo status dell'allegato I che contiene ora un elenco non più indicativo, bensì esaustivo di misure ammissibili. La sezione «Temi» dell'allegato I è stata inoltre soppressa. Il Consiglio ritiene che gli obiettivi e i criteri stabiliti agli articoli 1, 3 e 4 e l'elenco di misure ammissibili contenuto nell'allegato I siano sufficienti a definire il campo di applicazione di LIFE+.

4.   Disposizioni finanziarie (articoli 5 e da 8 a 13)

Il Consiglio non può accettare l'emendamento 43 relativo alla dotazione finanziaria per LIFE+. La posizione comune prevede una dotazione finanziaria di 1 854 372 000 EUR, che corrisponde all'importo che figura nella proposta modificata della Commissione (avanzato in seguito all'accordo del 17 maggio 2006 sul quadro finanziario 2007-2013) (5).

La posizione comune è pienamente coerente con l'emendamento 44 poiché non contiene alcun allegato che preveda una ripartizione indicativa della dotazione finanziaria di LIFE+ tra le componenti. Tuttavia, piuttosto che fornire una cifra per ciascuna delle tre componenti, come previsto dall'emendamento 26, l'articolo 11, paragrafo 4 intende garantire una maggiore flessibilità, assegnando almeno il 40 % delle risorse di bilancio a specifiche misure a sostegno della conservazione della natura e della biodiversità.

L'articolo 5 è in linea con l'emendamento 34 in quanto stabilisce una percentuale massima di cofinanziamento del 50 %. È parzialmente conforme all'emendamento 13 in quanto prevede la possibilità di aumentare la percentuale di cofinanziamento fino al 75 % per taluni progetti riguardanti la protezione della natura. L'articolo 5 chiarisce inoltre la questione del cofinanziamento dei costi relativi al personale (conformemente alle attuali prassi e al regolamento finanziario).

Il Consiglio non ritiene necessario fornire esempi di beneficiari potenziali di finanziamenti tramite LIFE+. L'articolo 8 non è pertanto in linea con l'emendamento 21.

Il Consiglio conviene che, nel rispetto del principio di complementarità, LIFE+ non dovrebbe finanziare misure che ottemperano ai criteri di ammissibilità di altri strumenti finanziari comunitari. L'articolo 10 della posizione comune è in linea con l'obiettivo dell'emendamento 23.

In merito al monitoraggio, la posizione comune rafforza il requisito in base al quale la Commissione esegue controlli in loco. Considerato insieme all'articolo 17, paragrafo 2, lettera c), l'articolo 12, paragrafo 1 è conforme agli obiettivi dell'emendamento 27.

5.   Approccio programmatico (articoli 6 e 7 e allegato II)

La proposta della Commissione prevede la delega di una parte significativa dell'esecuzione del bilancio agli Stati membri. Il Consiglio accetta questo approccio ma ha inserito nella posizione comune molti più elementi dettagliati sulle procedure applicabili. Ciò apporta maggiore chiarezza per quanto riguarda i rispettivi ruoli degli Stati membri e della Commissione e i tipi di spesa che rientrano nella parte del bilancio gestita a livello centrale (in particolare per le ONG, in linea con l'emendamento 36).

La posizione comune prevede inoltre criteri dettagliati per la ripartizione della parte delegata del bilancio tra gli Stati membri. Si tratta di due criteri: la popolazione, compresa la densità demografica, in quanto si riferisce a molte pressioni ambientali, e la natura e la biodiversità (in base alla dimensione assoluta e relativa dei siti designati). Nella tabella allegata sono indicate le implicazioni di questi criteri.

L'articolo 6 è parzialmente in linea con l'emendamento 14 in quanto precisa chiaramente (paragrafo 3, secondo comma) che LIFE+ può finanziare misure transnazionali. La procedura da seguire per l'adozione dei programmi di lavoro annuali nazionali è conforme all'obiettivo dell'emendamento 16 poiché accorda agli Stati membri la flessibilità necessaria per tenere conto delle priorità nazionali e regionali.

Il Consiglio non può accettare la prima parte dell'emendamento 15, né gli emendamenti 17 e 18. L'adozione di programmi strategici pluriennali mediante la procedura di codecisione ritarderebbe inutilmente il finanziamento di progetti ambientali. La posizione comune prevede tuttavia un numero significativamente maggiore di spiegazioni particolareggiate nel testo del regolamento oggetto di una procedura di codecisione.

6.   Procedura del comitato (articoli 14 e 17)

La posizione comune è generalmente coerente con l'emendamento 29 poiché tutte le decisioni essenziali sono sottoposte alla procedura di regolamentazione. Ciò è giustificato dal fatto che il regolamento stabilisce un quadro generale valido sette anni. Le priorità comunitarie e nazionali potrebbero subire significative evoluzioni in questo periodo. I programmi strategici pluriennali e i programmi di lavoro annuali nazionali riguarderanno questioni che sono motivo di serie preoccupazioni per i singoli Stati membri e di importanza fondamentale per la loro politica nazionale in materia di ambiente. Alcune decisioni più tecniche dovrebbero tuttavia essere prese conformemente alla procedura di gestione.

Il Consiglio non può accettare gli emendamenti 28, 30 e 31 in quanto si discosterebbero dalle procedure di cui alla decisione 199/468/CE. Qualsiasi modifica in materia dovrebbe essere negoziata in maniera orizzontale e non nel quadro di uno strumento specifico.

7.   Altri punti

La posizione comune inoltre:

prevede un preambolo leggermente più lungo per precisare le disposizioni fondamentali del dispositivo del regolamento. I considerando integrano l'emendamento 9 adottato dal Parlamento europeo in prima lettura (ma non gli emendamenti da 1 a 8 poiché il testo proposto non avrebbe motivato alcuna disposizione negli articoli o negli allegati o non sarebbe stato conforme a tali disposizioni). Il considerando 15 inoltre corrisponde in parte all'obiettivo dell'emendamento 24;

prevede all'articolo 6, paragrafo 7 e all'articolo 12, paragrafo 2 l'obbligo per la Commissione di eseguire le misure di follow-up in conformità dell'obiettivo dell'emendamento 19 e di riferire in merito;

è conforme agli obiettivi degli emendamenti 32 e 33 precisando all'articolo 15 l'obiettivo delle relazioni di valutazione e il calendario delle stesse;

non accoglie l'emendamento 20 tenuto conto che la Commissione non può garantire che l'applicazione di LIFE+ implicherà la creazione di posti di lavoro.

IV.   CONCLUSIONE

Il Consiglio ritiene che la posizione comune rappresenti un insieme equilibrato che consente di prevedere un cofinanziamento comunitario mirato per integrare altri strumenti finanziari comunitari e la spesa ambientale a livello nazionale e regionale. Attende con interesse discussioni costruttive con il Parlamento europeo ai fini di una rapida adozione del regolamento.


(1)  GU C 12 del 18.1.2005, pag. 25.

(2)  Doc. 10814/05.

(3)  GU C 231 del 20.9.2005, pag. 72.

(4)  GU C 255 del 14.10.2005, pag. 52.

(5)  L'importo di 1 854 372 000 EUR è calcolato in base ai prezzi del 2004 (corrisponde all'importo di 2 097 880 000 EUR calcolato in base ai prezzi attuali). Il punto 37 dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio recita che tale importo costituisce, per l'autorità di bilancio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale.

Il Consiglio ha inoltre fatto una dichiarazione sull'importo che figura nella proposta modificata della Commissione.

ALLEGATO

FINANZIAMENTI INDICATIVI PER GLI STATI MEMBRI PER IL 2007

Member State

Surface area

(km2)

Population

(thousands)

% of total EU population

Population density

Ratio MS density: EU density

Normalised ratio population density

SCI surface area

(km2)

Ratio SCI:total

% SCI total

Ratio MS %: EU total %

Normalised ratio SCIs

Budget allocation

(%)

Budget allocation

(EUR mio)

Corrected budget allocation

(EUR mio)

Member State

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

P

Q

R

 

 

 

(C/Total C)

(C*1000/B)

(E/Total E)

(F/Total F)

 

(H/Total H)

(H/B)

(J/Total J)

(K/Total K)

(0,5*D+0,05*G

+0,25*I+,2*L)

(D42*M)

 

 

BE

30 528,00

10 396,40

2,14 %

226,56

2,00

7,23 %

3 220,88

0,54 %

10,55 %

0,76

2,67 %

2,10 %

3,991

3,968

BE

CZ

78 866,00

10 211,50

2,10 %

129,48

1,14

4,13 %

7 241,36

1,22 %

9,18 %

0,67

2,32 %

2,03 %

3,851

3,829

CZ

DK

43 093,00

5 397,60

1,11 %

125,25

1,11

4,00 %

11 135,95

1,88 %

25,84 %

1,87

6,54 %

2,53 %

4,813

4,785

DK

DE

357 031,00

82 531,70

16,97 %

226,56

2,00

7,23 %

53 293,92

9,00 %

14,93 %

1,08

3,78 %

11,85 %

22,517

22,388

DE

EE

45 226,00

1 351,00

0,28 %

29,87

0,26

0,95 %

10 591,08

1,79 %

23,42 %

1,70

5,93 %

1,82 %

3,456

3,437

EE

EL

131 940,00

11 041,10

2,27 %

83,68

0,74

2,67 %

27 640,97

4,67 %

20,95 %

1,52

5,30 %

3,50 %

6,642

6,604

EL

ES

504 782,00

42 345,30

8,71 %

83,89

0,74

2,68 %

119 104,03

20,11 %

23,60 %

1,71

5,97 %

10,71 %

20,347

20,230

ES

FR

549 192,00

59 900,70

12,32 %

109,07

0,96

3,48 %

48 809,61

8,24 %

8,89 %

0,64

2,25 %

8,84 %

16,800

16,704

FR

IE

70 280,00

4 027,70

0,83 %

57,31

0,51

1,83 %

10 560,74

1,78 %

15,03 %

1,09

3,80 %

1,71 %

3,253

3,234

IE

IT

301 333,00

57 888,20

11,90 %

192,11

1,70

6,13 %

43 977,33

7,43 %

14,59 %

1,06

3,69 %

8,85 %

16,820

16,723

IT

CY

9 250,00

730,4

0,15 %

78,96

0,70

2,52 %

509,52

0,09 %

8,88 %

0,64

2,25 %

0,67 %

1,277

2,000

CY

LV

64 589,00

2 319,20

0,48 %

35,91

0,32

1,15 %

7 651,27

1,29 %

11,85 %

0,86

3,00 %

1,22 %

2,315

2,500

LV

LT

65 200,00

3 445,90

0,71 %

52,85

0,47

1,69 %

6 663,58

1,13 %

10,22 %

0,74

2,59 %

1,24 %

2,351

2,500

LT

LU

2 597,00

451,6

0,09 %

173,89

1,54

5,55 %

383,11

0,06 %

14,75 %

1,07

3,73 %

1,09 %

2,065

2,053

LU

HU

93 030,00

10 116,70

2,08 %

108,75

0,96

3,47 %

13 929,21

2,35 %

14,97 %

1,09

3,79 %

2,56 %

4,863

4,835

HU

MT

316,00

399,4

0,08 %

226,56

2,00

7,23 %

39,35

0,01 %

12,45 %

0,90

3,15 %

1,03 %

1,966

1,954

MT

NL

41 526,00

16 258,00

3,34 %

226,56

2,00

7,23 %

7 510,00

1,27 %

18,09 %

1,31

4,58 %

3,27 %

6,204

6,169

NL

AT

83 859,00

8 140,10

1,67 %

97,07

0,86

3,10 %

8 883,93

1,50 %

10,59 %

0,77

2,68 %

1,90 %

3,616

3,595

AT

PL

312 685,00

38 190,60

7,85 %

122,14

1,08

3,90 %

13 123,86

2,22 %

4,20 %

0,30

1,06 %

4,89 %

9,286

9,233

PL

PT

91 990,00

10 474,70

2,15 %

113,87

1,01

3,63 %

16 502,94

2,79 %

17,94 %

1,30

4,54 %

2,86 %

5,440

5,409

PT

SI

20 273,00

1 996,40

0,41 %

98,48

0,87

3,14 %

6 359,62

1,07 %

31,37 %

2,27

7,94 %

2,22 %

4,216

4,192

SI

SK

48 845,00

5 380,10

1,11 %

110,15

0,97

3,51 %

5 739,36

0,97 %

11,75 %

0,85

2,97 %

1,57 %

2,975

2,958

SK

FI

338 145,00

5 219,70

1,07 %

15,44

0,14

0,49 %

48 551,64

8,20 %

14,36 %

1,04

3,63 %

3,34 %

6,341

6,305

FI

SE

414 864,00

8 975,70

1,85 %

21,64

0,19

0,69 %

62 356,23

10,53 %

15,03 %

1,09

3,80 %

4,35 %

8,265

8,218

SE

UK

244 820,00

59 673,10

12,27 %

226,56

2,00

7,23 %

25 102,47

4,24 %

10,25 %

0,74

2,60 %

8,07 %

15,342

15,254

UK

BG

110 910,00

7 801,3

1,60 %

70,34

0,62

2,24 %

15 299,25

2,58 %

13,79 %

1,00

3,49 %

2,26 %

4,291

4,266

BG

RO

238 391,00

21 711,3

4,46 %

91,07

0,80

2,91 %

18 085,00

3,05 %

7,59 %

0,55

1,92 %

3,52 %

6,697

6,658

RO

EU + BG + RO

4 293 561,00

486 375,40

100,00 %

113,28

27,67

100,00 %

592 266,18

100,00 %

13,79 %

28,64

100,00 %

100,00 %

190

190

EU

NOTE

I servizi della Commissione hanno predisposto la tabella sopra riportata. La ripartizione è indicativa. L'effettiva ripartizione sarà stabilita con la procedura del comitato dopo l'adozione del regolamento. Vari fattori potrebbero modificare lievemente l'effettiva ripartizione.

1.

Nella tabella è riportata la ripartizione per il 2007 basata sul bilancio gestito tramite delega di 190 milioni di EUR per detto anno. La programmazione finanziaria della Commissione prevede che il bilancio LIFE+ e la quota del bilancio assegnato agli Stati membri aumentino di anno in anno.

2.

Nella tabella sono impiegati i dati più recenti a disposizione della Commissione (ad esempio i dati relativi alla popolazione degli Stati membri sono quelli che figurano nell'annuario di Eurostat per il 2005 e i dati del SIC sono quelli disponibili al 15 maggio 2006). I dati e perciò la ripartizione varieranno nel periodo di validità dello strumento LIFE+. In particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma dispone che, non appena siano disponibili i dati per tutti gli Stati membri, la Commissione proceda ai calcoli per la natura e la biodiversità in base sia ai siti di importanza comunitaria sia alle zone di protezione speciale, evitando peraltro doppi conteggi.

3.

L'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma dispone che la Commissione possa proporre assegnazioni supplementari per gli Stati membri privi di sbocco sul mare. Nella tabella si presume che nel 2007 non ci saranno tali assegnazioni supplementari.

4.

La superficie dei SIC in Bulgaria è stata stimata in base alla media degli attuali Stati membri e della Romania. La superficie dei SIC a Cipro si applica unicamente all'area della zona cui si applica la direttiva «habitat».

5.

L'articolo 6, paragrafo 2, quarto comma dispone per tutti gli Stati membri un'assegnazione minima all'anno che, tenendo conto della densità demografica, della spesa ambientale, delle esigenze ambientali e della capacità di assorbimento, va da 1 a 3 milioni di EUR. Nella tabella si presume che la disposizione venga attuata per aumentare l'assegnazione per Cipro a 2 milioni di EUR e quelle per Lituania/Lettonia a 2,2 milioni di EUR.


3.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 238/18


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 11/2006

definita dal Consiglio il 18 luglio 2006

in vista dell'adozione della decisione n. …/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che istituisce il programma Cultura (2007-2013)

(2006/C 238 E/02)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 151, paragrafo 5, primo trattino,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato delle regioni (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)

È essenziale favorire la cooperazione e gli scambi culturali al fine di rispettare e promuovere la diversità delle culture e delle lingue in Europa e di far conoscere meglio ai cittadini europei le culture dell'Europa diverse dalla loro, sensibilizzandoli al tempo stesso al comune patrimonio culturale europeo. La promozione della cooperazione e della diversità culturali e linguistiche contribuisce in tal modo a fare della cittadinanza europea una realtà tangibile incoraggiando una partecipazione diretta dei cittadini europei al processo d'integrazione.Un'attività politica culturale finalizzata alla salvaguardia della diversità culturale europea e alla valorizzazione del patrimonio e degli elementi culturali comuni può contribuire a migliorare la visibilità esterna dell'Unione europea.La piena adesione e la piena partecipazione dei cittadini all'integrazione europea presuppongono che si mettano maggiormente in evidenza i loro valori e le loro radici culturali comuni come elemento chiave della loro identità e della loro appartenenza ad una società fondata sulla libertà, sull'equità, sulla democrazia, sul rispetto per la dignità e l'integrità umana, sulla tolleranza e sulla solidarietà, nel pieno rispetto della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.È di fondamentale importanza che il settore culturale contribuisca svolgendo un suo ruolo agli sviluppi politici su una più ampia scala europea. Il settore è di per sé stesso un importante datore di lavoro. Esiste inoltre un chiaro legame tra gli investimenti nella cultura e lo sviluppo economico, per cui è importante rafforzare le politiche culturali a livello regionale, nazionale ed europeo. Si dovrebbe conseguentemente rafforzare il posto occupato dall'industria culturale negli sviluppi che si stanno verificando a seguito della strategia di Lisbona, dato il sempre maggior contributo che detta industria sta apportando all'economia europea.È altresì necessario promuovere una cittadinanza attiva e rafforzare la lotta contro tutte le forme d'esclusione, compresi il razzismo e la xenofobia. Migliorare l'accesso alla cultura per il maggior numero di persone possibile può costituire uno strumento di lotta contro l'esclusione sociale.L'articolo 3 del trattato prevede che l'azione della Comunità a norma di tale articolo deve mirare ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne.I programmi culturali Caleidoscopio, Arianna, Raffaello e «Cultura 2000», istituiti rispettivamente dalle decisioni nn. 719/96/CE (3), 2085/97/CE (4), 2228/97/CE (5) e 508/2000/CE (6), hanno segnato tappe positive nell'attuazione dell'azione comunitaria in materia culturale. È stata in tal modo acquisita un'esperienza considerevole, in particolare grazie alla valutazione dei suddetti programmi culturali. Occorre adesso razionalizzare e rafforzare l'azione culturale della Comunità basandosi sui risultati di tali valutazioni, sui risultati della consultazione di tutte le parti interessate e sui recenti lavori delle istituzioni europee. È opportuno dunque istituire un programma a tal fine.Le istituzioni europee si sono pronunciate in diverse occasioni sull'azione culturale comunitaria e sulla rilevanza della cooperazione culturale, come risulta in particolare dalle risoluzioni del Consiglio del 25 giugno 2002 su un nuovo piano di lavoro in materia di cooperazione europea nel settore della cultura (7) e del 19 dicembre 2002 recante attuazione del piano di lavoro in materia di cooperazione europea nel settore della cultura (8), dalle risoluzioni del Parlamento europeo del 5 settembre 2001 sulla cooperazione culturale nell'Unione europea (9), del 28 febbraio 2002 sull'attuazione del programma «Cultura 2000» (10), del 22 ottobre 2002 sull'importanza e sul dinamismo del teatro e delle arti dello spettacolo nell'Europa allargata (11), e del 4 settembre 2003 sulle industrie culturali (12) nonché dal parere del Comitato delle regioni del 9 ottobre 2003 sulla proroga del programma «Cultura 2000».Nelle succitate risoluzioni il Consiglio ha insistito sulla necessità di adottare a livello comunitario un approccio più coerente per quanto riguarda la cultura e sul fatto che il valore aggiunto europeo è un elemento essenziale e determinante nell'ambito della cooperazione europea in materia culturale, oltre che una condizione generale delle azioni della Comunità nel settore della cultura.Per fare dello spazio culturale comune ai popoli dell'Europa una realtà, occorre promuovere la mobilità transnazionale degli operatori della cultura, incoraggiare la circolazione transnazionale delle opere e dei prodotti artistici e culturali e favorire il dialogo e gli scambi culturali.Il Consiglio, nelle conclusioni del 16 novembre 2004 sul piano di lavoro per la cultura (2005-2006), il Parlamento europeo, nella risoluzione del 4 settembre 2003 sulle industrie culturali, ed il Comitato economico e sociale europeo, nel parere del 28 gennaio 2004 sulle industrie culturali in Europa, si sono pronunciati sulla necessità di tenere maggiormente conto delle specificità economiche e sociali delle industrie culturali non audiovisive. È opportuno inoltre tener conto nel nuovo programma delle azioni preparatorie di cooperazione in campo culturale promosse tra il 2002 e il 2004.Occorre pertanto promuovere una maggiore cooperazione tra gli operatori culturali incoraggiandoli a formare progetti di cooperazione pluriennale che consentano quindi di sviluppare attività in comune, sostenere azioni più mirate aventi un reale valore aggiunto europeo, appoggiare eventi culturali simbolici, sostenere organismi europei di cooperazione culturale e incoraggiare lavori d'analisi su temi scelti d'interesse europeo e attività di raccolta e diffusione dell'informazione e di attività volte a ottimizzare l'impatto di progetti nel settore della cooperazione culturale europea e dello sviluppo della politica culturale europea.In applicazione della decisione n. 1419/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, riguardante un'azione comunitaria a favore della manifestazione La Capitale europea della cultura per gli anni dal 2005 al 2019 (13), è opportuno prevedere un finanziamento significativo a favore di questa manifestazione, la quale gode di una grande visibilità presso gli Europei e contribuisce a rafforzare il senso d'appartenenza ad uno spazio culturale comune. Nel quadro della manifestazione, l'accento dovrebbe essere posto sulla cooperazione culturale transeuropea.È opportuno sostenere il funzionamento di organismi che operano a favore della cooperazione culturale europea e che svolgono pertanto il ruolo di ambasciatori della cultura europea, facendo tesoro dell'esperienza acquisita dall'Unione europea nell'ambito della decisione n. 792/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura (14).È necessario che il programma, nel rispetto del principio della libertà d'espressione, contribuisca agli sforzi dell'Unione europea in materia di promozione dello sviluppo sostenibile e di lotta contro tutte le forme di discriminazione.I paesi candidati all'Unione europea e i paesi EFTA membri dell'accordo SEE dovrebbero poter partecipare ai programmi comunitari conformemente agli accordi con essi conclusi.Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha adottato L'«agenda per i Balcani occidentali: procedere verso l'integrazione europea», la quale prevede che i programmi comunitari dovrebbero essere aperti ai paesi del processo di stabilizzazione e di associazione in base ad accordi quadro stipulati tra la Comunità e tali paesi. Questi ultimi, in funzione di considerazioni di bilancio o di priorità politiche, dovrebbero potere partecipare al programma o beneficiare di una forma di cooperazione più limitata, sulla base di stanziamenti supplementari e di modalità specifiche da stabilire tra le parti interessate.Il programma dovrebbe essere aperto anche alla cooperazione con altri paesi terzi che abbiano stipulato con la Comunità accordi comprendenti un aspetto culturale, secondo modalità da definire.Per aumentare il valore aggiunto dell'azione comunitaria, è necessario garantire la coerenza e la complementarità tra le azioni condotte nell'ambito della presente decisione e altre politiche, azioni e strumenti comunitari pertinenti, nel rispetto dell'articolo 151, paragrafo 4 del trattato. È opportuno prestare particolare attenzione all'interfaccia delle misure comunitarie nei settori della cultura e dell'istruzione e alle azioni che promuovono scambi di miglior prassi e una più stretta cooperazione a livello europeo.Per quanto riguarda l'attuazione del sostegno comunitario, è opportuno tener conto della natura specifica del settore culturale in Europa e, in particolare, fare in modo che le procedure amministrative e finanziarie siano semplificate il più possibile e adattate tanto agli obiettivi perseguiti quanto alle prassi e alle tendenze del settore culturale.La Commissione, gli Stati membri e i punti di contatto Cultura dovrebbero adoperarsi per favorire la partecipazione dei piccoli operatori ai progetti di cooperazione pluriennale e l'organizzazione di attività volte a riunire partner potenziali per i progetti.Il programma dovrebbe riunire le qualifiche e le competenze specifiche degli operatori culturali di tutta l'Europa. Se necessario, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero adottare misure per ovviare ad un basso tasso di partecipazione degli operatori culturali di singoli Stati membri o paesi partecipanti.Occorre garantire, nel quadro di una collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri, un monitoraggio ed una valutazione continui del programma per consentire adeguamenti, in particolare per quanto riguarda le priorità d'applicazione delle misure. La valutazione dovrebbe comprendere una valutazione esterna da parte di organismi indipendenti e imparziali.Le modalità di monitoraggio e valutazione del programma dovrebbero avvalersi degli obiettivi e degli indicatori specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati di un termine.Dovrebbero essere attuate le misure appropriate per prevenire le irregolarità e le frodi e per recuperare i fondi perduti e quelli versati o utilizzati indebitamente.È opportuno istituire uno strumento unico di finanziamento e di programmazione per la cooperazione culturale, il programma Cultura, valido per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013.La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato a norma del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (15).Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (16).Le misure necessarie per l'attuazione finanziaria della presente decisione sono adottate secondo il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (17) (in seguito denominato regolamento finanziario), ed il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (18).L'azione comunitaria è complementare rispetto alle azioni nazionali o regionali condotte nel settore della cooperazione culturale. Poiché gli scopi della presente decisione, vale a dire accrescere lo spazio culturale europeo basato sul patrimonio culturale comune (mobilità transnazionale degli operatori culturali in Europa, circolazione transnazionale delle opere d'arte e dei prodotti culturali ed artistici, dialogo interculturale), non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri a causa del loro carattere transnazionale e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.Occorre prevedere disposizioni transitorie per garantire che la transizione tra i programmi istituiti dalle decisioni n. 508/2000/CE e n. 792/2004/CE, da un lato, e il programma istituito dalla presente decisione, dall'altro, avvenga senza problemi,

DECIDONO:

Articolo 1

Istituzione e durata

1.   La presente decisione istituisce il programma «Cultura», un programma pluriennale unico per le azioni comunitarie nel settore della cultura aperto a tutti i settori culturali e a tutte le categorie di operatori culturali, in seguito denominato «il programma».

2.   Il programma è attuato per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Articolo 2

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma per il periodo di cui all'articolo 1 è pari a 354 milioni di EUR (19).

2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 3

Obiettivi

1.   L'obiettivo generale del programma è quello di contribuire alla valorizzazione di uno spazio culturale condiviso dagli europei e basato su un comune patrimonio culturale, sviluppando la cooperazione culturale tra i creatori, gli operatori culturali e le istituzioni culturali dei paesi partecipanti al programma, al fine di favorire l'emergere di una cittadinanza europea. Il programma è aperto alla partecipazione delle industrie culturali non audiovisive, in particolare delle piccole imprese culturali, laddove tali industrie svolgano una funzione culturale senza scopo di lucro.

2.   Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

a)

promuovere la mobilità transnazionale degli operatori culturali;

b)

incoraggiare la circolazione transnazionale delle opere e dei prodotti artistici e culturali;

c)

favorire il dialogo interculturale.

Articolo 4

Linee d'azione

1.   Gli obiettivi del programma sono perseguiti attuando le seguenti azioni, descritte nell'allegato:

a)

sostegno ad azioni culturali, nel modo seguente:

progetti di cooperazione pluriennale;

azioni di cooperazione;

azioni speciali;

b)

sostegno ad organismi attivi a livello europeo nel settore culturale;

c)

sostegno a lavori d'analisi e ad attività di raccolta e diffusione dell'informazione e ad attività che ottimizzino l'impatto di progetti nel settore della cooperazione culturale europea e dello sviluppo della politica culturale europea.

2.   Queste azioni sono condotte a norma delle disposizioni di cui all'allegato.

Articolo 5

Disposizioni riguardanti i paesi terzi

1.   Al programma possono partecipare anche i seguenti paesi:

a)

i paesi EFTA membri del SEE, a norma delle disposizioni dell'accordo SEE;

b)

i paesi candidati che beneficiano di una strategia di preadesione all'Unione, conformemente ai principi generali ed alle condizioni e alle modalità generali di partecipazione di tali paesi ai programmi comunitari stabilite negli accordi quadro;

c)

i paesi dei Balcani occidentali, secondo le modalità definite con tali paesi in seguito agli accordi quadro riguardanti la loro partecipazione ai programmi comunitari.

I paesi indicati nel presente paragrafo, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite e mediante stanziamenti supplementari, partecipano pienamente al programma.

2.   Il programma è altresì aperto alla cooperazione con altri paesi terzi che abbiano concluso con la Comunità accordi d'associazione o di cooperazione contenenti clausole culturali, sulla base di stanziamenti supplementari e di modalità specifiche da definire.

I paesi dei Balcani occidentali di cui al paragrafo 1, lettera c) che non desiderassero beneficiare di una piena partecipazione al programma, possono beneficiare di una cooperazione con il programma alle condizioni previste nel presente paragrafo.

Articolo 6

Cooperazione con le organizzazioni internazionali

Il programma permette la cooperazione con organizzazioni internazionali competenti nel settore della cultura, come l'Unesco o il Consiglio d'Europa, sulla base di contributi paritari e nel rispetto delle regole proprie a ciascuna istituzione o organizzazione per la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 4.

Articolo 7

Complementarità con altri strumenti d'azione comunitari

La Commissione garantisce l'articolazione tra il programma e altri strumenti d'azione comunitari, in particolare quelli riguardanti i fondi strutturali e quelli nei settori dell'istruzione, della formazione professionale, della ricerca, della società dell'informazione, della cittadinanza, della gioventù, dello sport, delle lingue, dell'inclusione sociale, delle relazioni esterne dell'UE e della lotta contro tutte le forme di discriminazione.

Articolo 8

Attuazione

1.   La Commissione garantisce l'attuazione delle azioni comunitarie oggetto del presente programma, a norma dell'allegato.

2.   Le misure seguenti sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2:

a)

il piano di lavoro annuale, comprese le priorità, i criteri e le procedure di selezione;

b)

il bilancio annuale e la ripartizione dei fondi tra le varie azioni del programma;

c)

le misure di controllo e di valutazione del programma.

d)

il sostegno finanziario fornito dalla Comunità per qualsiasi misura proposta a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 che beneficia complessivamente di un contributo comunitario superiore a 200 000 EUR: importi, durata, assegnazioni e beneficiari.

3.   Tutte le altre misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 3.

Articolo 9

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 10

Punti di contatto Cultura

1.   I punti di contatto Cultura, quali definiti nel punto I.3.1 dell'allegato, operano come organi d'attuazione per la diffusione di informazioni sul programma a livello nazionale, tenuto conto dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3 del regolamento finanziario.

2.   I punti di contatto Cultura devono possedere i seguenti requisiti:

a)

disporre di personale sufficiente dotato sia di qualificazioni professionali attinenti alle loro funzioni, sia di qualificazioni linguistiche adeguate al lavoro in un ambiente di cooperazione internazionale;

b)

disporre di infrastrutture adeguate, in particolare per quanto riguarda le attrezzature informatiche e i mezzi di comunicazione;

c)

operare in un contesto amministrativo che consenta loro di adempiere correttamente i compiti ad essi affidati e di evitare conflitti d'interesse.

Articolo 11

Disposizioni finanziarie

1.   Gli aiuti finanziari assumono la forma di sovvenzioni a persone giuridiche. In alcuni casi possono essere assegnate borse a persone fisiche a norma dell'articolo 114, paragrafo 1 del regolamento finanziario. La Commissione può anche assegnare premi a persone fisiche o giuridiche per azioni o progetti attuati nell'ambito del programma. Secondo la natura dell'azione, possono essere autorizzati finanziamenti forfettari e/o l'applicazione di tabelle di costo unitario.

2.   La Commissione può decidere, in funzione della natura delle azioni e delle caratteristiche dei beneficiari, se occorre esentare questi ultimi dalla verifica delle competenze e delle qualificazioni professionali necessarie per portare a termine l'azione o il programma di lavoro.

3.   Possono essere sovvenzionate o ricevere un premio alcune attività specifiche delle Capitali europee della cultura designate a norma della decisione n. 1419/1999/CE.

Articolo 12

Contributo ad altri obiettivi comunitari

Il programma contribuisce al rafforzamento degli obiettivi trasversali della Comunità, in particolare:

a)

promovendo il principio fondamentale della libertà d'espressione;

b)

sensibilizzando all'importanza di contribuire allo sviluppo sostenibile;

c)

cercando di promuovere la comprensione reciproca e la tolleranza nell'ambito dell'Unione europea;

d)

contribuendo a eliminare tutte le discriminazioni fondate sul sesso, la razza, l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

La coerenza e la complementarità tra il programma e le politiche comunitarie nel settore della cooperazione culturale con i paesi terzi sono oggetto di un'attenzione particolare.

Articolo 13

Monitoraggio e valutazione

1.   La Commissione garantisce un monitoraggio regolare del programma rispetto ai suoi obiettivi. I risultati del processo di monitoraggio e di valutazione sono presi in considerazione in sede di attuazione del programma.

Il monitoraggio comprende in particolare la stesura delle relazioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e c).

In base ai risultati delle relazioni di monitoraggio, gli obiettivi specifici del programma possono essere riveduti secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato.

2.   La Commissione garantisce una valutazione regolare, esterna e indipendente del programma.

3.   La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle regioni:

a)

una relazione intermedia di valutazione riguardo ai risultati ottenuti e agli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del presente programma, al più tardi il 31 dicembre 2010;

b)

una comunicazione sulla continuazione del presente programma, al più tardi il 31 dicembre 2011;

c)

una relazione di valutazione a posteriori, al più tardi il 31 dicembre 2015.

Articolo 14

Disposizioni transitorie

Per quanto riguarda le azioni avviate prima del 31 dicembre 2006 sulla base delle decisioni nn. 508/2000/CE e 792/2004/CE, esse continuano a essere gestite fino alla loro conclusione conformemente alle disposizioni di tali decisioni.

Il comitato di cui all'articolo 5 della decisione n. 508/2000/CE è sostituito dal comitato di cui all'articolo 9 della presente decisione.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì …

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C 164 del 5.7.2005, pag. 65.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 25 ottobre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 18 luglio 2006 e posizione del Parlamento europeo del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Decisione n. 719/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 marzo 1996, che istituisce un programma di sostegno alle attività artistiche e culturali di dimensione europea (GU L 99 del 20.4.1996, pag. 20). Decisione modificata dalla decisione n. 477/1999/CE (GU L 57 del 5.3.1999, pag. 2).

(4)  Decisione n. 2085/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997, che istituisce un programma di sostegno, comprendente la traduzione, al settore del libro e della lettura (GU L 291 del 24.10.1997, pag. 26). Decisione modificata dalla decisione n. 476/1999/CE (GU L 57 del 5.3.1999, pag. 1).

(5)  Decisione n. 2228/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1997, che istituisce un programma comunitario d'azione in materia di beni culturali (GU L 305 dell'8.11.1997, pag. 31). Decisione abrogata dalla decisione n. 508/2000/CE (GU L 63 del 10.3.2000, pag. 1).

(6)  Decisione n. 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 febbraio 2000, che istituisce il programma «Cultura 2000» (GU L 63 del 10.3.2000, pag. 1). Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 4).

(7)  GU C 162 del 6.7.2002, pag. 5.

(8)  GU C 13 del 18.1.2003, pag. 5.

(9)  GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 142.

(10)  GU C 293 E del 28.11.2002, pag. 105.

(11)  GU C 300 E dell'11.12.2003, pag. 156.

(12)  GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 459.

(13)  GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 649/2005/CE (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 20).

(14)  GU L 138 del 30.4.2004, pag. 40.

(15)  GU C …

(16)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(17)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(18)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).

(19)  Tale importo è basato sulle cifre del 2004 ed è oggetto di adeguamenti tecnici per tener conto dell'inflazione.


ALLEGATO

I.   DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI EVENTI

1.   Primo aspetto: sostegno ad azioni culturali

1.1.   I progetti di cooperazione pluriennali

Il programma sostiene progetti di cooperazione culturale duraturi e strutturati volti a riunire le qualità e le competenze specifiche degli operatori culturali in tutta Europa. Questo sostegno ha lo scopo di aiutare i progetti di cooperazione nella fase di decollo e di strutturazione o in quella di estensione geografica. Si tratta di incoraggiare i poli a crearsi basi durature e a raggiungere l'autonomia finanziaria.

A ciascun progetto di cooperazione devono partecipare almeno sei operatori di sei paesi diversi partecipanti al programma. Il suo scopo consiste nel riunire vari operatori di uno o più settori attorno a diverse attività pluriennali, che possono essere di natura settoriale o transettoriale, ma che devono perseguire un obiettivo comune.

Ciascun progetto di cooperazione è inteso a realizzare numerose attività culturali strutturate e pluriennali. Queste attività devono essere attuate durante tutta la durata del finanziamento comunitario e devono rientrare in almeno due dei tre obiettivi specifici indicati nell'articolo 3, paragrafo 2. Sarà data priorità ai progetti di cooperazione intesi a sviluppare attività che rispondono ai tre obiettivi specifici di cui al suddetto articolo.

I progetti di cooperazione sono selezionati a seguito di inviti a presentare proposte, nel rispetto del regolamento finanziario. I poli sono selezionati, tra l'altro, sulla base della competenza riconosciuta dei coorganizzatori nel loro rispettivo settore d'attività, della capacità finanziaria e operativa di questi ultimi a portare a termine le attività proposte nonché della qualità di tali attività e della loro adeguatezza rispetto all'obiettivo generale e agli obiettivi specifici del programma indicati dall'articolo 3.

I progetti di cooperazione devono essere fondati su un accordo di cooperazione, vale a dire su un documento comune avente forma giuridica in uno dei paesi partecipanti e firmato da tutti i coorganizzatori.

Il sostegno comunitario non può superare il 50 % del bilancio del progetto e ha carattere decrescente. Non può essere superiore a 500 000 EUR l'anno per tutte le attività dei progetti di cooperazione. Il sostegno è concesso per un periodo da 3 a 5 anni .

A titolo indicativo, circa il 32 % del bilancio totale del programma è riservato a questo tipo di sostegno.

1.2.   Le azioni di cooperazione

Il programma sostiene azioni di cooperazione culturale di natura settoriale o transsettoriale tra operatori europei. In esse dovrà prevalere l'aspetto della creatività e dell'innovazione. Verranno particolarmente incoraggiate le azioni intese ad esplorare possibilità di cooperazione da sviluppare in un periodo più lungo.

Ogni azione deve essere concepita e realizzata in partenariato da almeno tre operatori culturali di tre paesi partecipanti diversi, indipendentemente dal fatto che tali operatori siano di uno o di più settori.

Le azioni sono selezionate a seguito di inviti a presentare proposte, nel rispetto del regolamento finanziario. In tale contesto, la selezione verrà operata, tra l'altro, sulla base della competenza riconosciuta dei coorganizzatori, della capacità finanziaria e operativa di questi ultimi a portare a termine le attività proposte nonché della qualità di tali attività e della loro adeguatezza rispetto all'obiettivo generale e agli obiettivi specifici del programma indicati dall'articolo 3.

Il sostegno comunitario non può superare il 50 % del bilancio del progetto e non può essere né inferiore a 50 000 EUR né superiore a 200 000 EUR. Il sostegno è concesso per 24 mesi al massimo.

Le condizioni stabilite per la presente azione riguardanti il numero minimo di operatori richiesti per presentare progetti, nonché gli importi minimo e massimo del sostegno comunitario, possono essere adeguati per tener conto delle condizioni specifiche della traduzione letteraria.

A titolo indicativo, circa il 29 % del bilancio totale del programma è riservato a questo tipo di sostegno.

1.3.   Le azioni speciali

Il programma sostiene anche azioni speciali. Sono speciali le azioni che presentano una dimensione e una portata rilevanti, hanno una risonanza significativa presso i popoli dell'Europa e contribuiscono a una migliore presa di coscienza dell'appartenenza ad una stessa comunità, alla sensibilizzazione alla diversità culturale degli Stati membri e al dialogo interculturale ed internazionale. Esse devono rientrare in almeno due dei tre obiettivi specifici indicati nell'articolo 3.

Queste azioni speciali contribuiscono altresì a rendere più visibile l'azione culturale comunitaria sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea. Contribuiscono altresì a accrescere la consapevolezza globale della ricchezza e diversità della cultura europea.

Sarà accordato un sostegno significativo alle capitali europee della cultura per contribuire all'attuazione di attività che mettano l'accento sulla visibilità europea e sulla cooperazione culturale transeuropea.

Potranno essere sostenute come azioni speciali anche le assegnazioni di premi che, mettendo in luce artisti, opere o realizzazioni culturali o artistiche e facendoli conoscere al di là delle frontiere nazionali, favoriscono la mobilità e gli scambi.

In questo quadro potranno inoltre essere sostenute le azioni di cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali previste dall'articolo 5, paragrafo 2, e dall'articolo 6.

Gli esempi precedenti non costituiscono un elenco esaustivo delle azioni che possono essere sostenute in quanto rientranti in questo sotto-aspetto del programma.

Le modalità di selezione delle azioni speciali dipenderanno dall'azione in questione. I finanziamenti saranno accordati a seguito di inviti a presentare proposte e di gare d'appalto, salvi i casi di cui agli articoli 54 e 168 del regolamento finanziario. Si terrà altresì conto dell'adeguatezza di ciascuna azione rispetto all'obiettivo generale e agli obiettivi specifici del programma indicati dall'articolo 3 della presente decisione.

Il sostegno comunitario non può superare il 60 % del bilancio del progetto.

A titolo indicativo, circa il 16 % del bilancio totale del programma è riservato a questo tipo di sostegno.

2.   Secondo aspetto: sostegno ad organismi attivi a livello europeo nel settore culturale

Questo sostegno assume la forma di una sovvenzione di funzionamento destinata a cofinanziare le spese connesse con il programma di lavoro permanente di un organismo che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della cultura o un obiettivo rientrante nella politica dell'Unione in tale settore.

Si prevede di concedere tali sovvenzioni sulla base di inviti annuali a presentare proposte.

A titolo indicativo, circa il 10 % del bilancio totale del programma è riservato a questo tipo di sostegno.

Agli organismi che operano a favore della cooperazione culturale può essere accordato un sostegno in uno o più dei modi seguenti:

svolgendo funzioni di rappresentanza a livello comunitario;

raccogliendo o diffondendo informazioni atte a facilitare la cooperazione culturale transeuropea;

collegando in rete a livello europeo organismi attivi nel settore della cultura;

partecipando alla realizzazione di progetti di cooperazione culturale o svolgendo il ruolo di ambasciatori della cultura europea.

Questi organismi devono avere una reale dimensione europea. A tale riguardo, essi devono esercitare le loro attività a livello europeo, autonomamente o in coordinamento con altre associazioni, e tanto la loro struttura (membri iscritti) quanto le loro attività devono avere una potenziale influenza a livello di Unione o interessare almeno sette paesi europei.

La selezione degli organismi beneficiari di tali sovvenzioni di funzionamento è effettuata sulla base di un invito a presentare proposte. Ai fini di tale selezione è rilevante la rispondenza tra il programma di lavoro degli organismi e gli obiettivi specifici indicati nell'articolo 3.

L'importo totale delle sovvenzioni di funzionamento di cui al presente punto non può superare l'80 % delle spese finanziabili dell'organismo nell'anno civile per il quale la sovvenzione è concessa.

3.   Terzo aspetto: sostegno a lavori d'analisi nonché alla raccolta e alla diffusione dell'informazione e ad attività che ottimizzano l'impatto dei progetti nel settore della cooperazione culturale

A titolo indicativo, circa il 5 % del bilancio totale del programma è riservato a questo tipo di sostegno.

3.1.   Sostegno ai punti di contatto Cultura

Per garantire una diffusione mirata ed efficace di informazioni pratiche riguardanti il programma, quest'ultimo prevede il sostegno di punti di contatto Cultura vicini ai beneficiari. Questi organi, che operano a livello nazionale, sono istituiti su base volontaria a norma dell'articolo 39 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

I punti di contatto Cultura hanno il compito di:

garantire la promozione del programma;

agevolare l'accesso al programma e incoraggiare la partecipazione del maggior numero possibile di professionisti e di operatori culturali grazie ad una diffusione effettiva delle informazioni e sviluppando tra loro le appropriate iniziative in rete;

garantire un contatto efficace con le diverse istituzioni che sostengono il settore culturale negli Stati membri, contribuendo in tal modo alla complementarità tra le azioni del programma e le misure di sostegno nazionali;

garantire, se necessario, l'informazione su altri programmi comunitari accessibili ai progetti culturali.

3.2.   Sostegno a lavori d'analisi nel settore della cooperazione culturale

Il programma sostiene la realizzazione di studi e di lavori d'analisi nel settore della cooperazione culturale europea e dello sviluppo della politica culturale europea. Questo sostegno ha lo scopo di aumentare il volume e la quantità delle informazioni e dei dati numerici per sviluppare dati comparativi e analisi riguardanti la cooperazione culturale su scala europea, in particolare per quanto riguarda la mobilità dei creatori e degli operatori della cultura, la circolazione delle opere d'arte e dei prodotti artistici e culturali ed il dialogo interculturale.

In tale contesto potranno essere sostenuti gli studi e i lavori d'analisi che contribuiscono ad arricchire la conoscenza del fenomeno della cooperazione culturale transeuropea e a creare un ambiente propizio al suo sviluppo. I progetti che mirano alla raccolta e all'analisi di dati statistici dovranno essere particolarmente incoraggiati.

3.3.   Sostegno alla raccolta e alla diffusione dell'informazione e ad attività che ottimizzano l'impatto dei progetti nel settore della cooperazione culturale

Il programma sostiene la raccolta e la diffusione dell'informazione e le attività volte ad ottimizzare l'impatto dei progetti attraverso la concezione di uno strumento Internet adeguato alle necessità dei professionisti della cultura nel settore della cooperazione culturale transeuropea.

Lo strumento dovrebbe rendere possibile lo scambio di esperienze e di buone prassi, la diffusione di informazioni riguardanti il programma nonché la cooperazione culturale transeuropea in senso lato.

II.   GESTIONE DEL PROGRAMMA

La dotazione finanziaria del programma può coprire anche le spese afferenti alle attività di preparazione, di monitoraggio, di controllo, di audit e di valutazione direttamente necessarie per gestire il programma e realizzarne gli obiettivi, in particolare, studi, riunioni, azioni d'informazione, pubblicazioni, spese legate alle reti informatiche per lo scambio delle informazioni nonché qualsiasi altra spesa di assistenza amministrativa e tecnica alla quale la Commissione può ricorrere per la gestione del programma.

III.   CONTROLLI E AUDIT

Per i progetti selezionati conformemente alla procedura descritta nell'articolo 11, paragrafo 2, è istituito un sistema di audit per campionamento.

Per cinque anni a decorrere dall'ultimo pagamento, il beneficiario di una sovvenzione tiene a disposizione della Commissione tutti i giustificativi delle spese effettuate. Il beneficiario di una sovvenzione assicura che i giustificativi eventualmente conservati dai suoi partner o dai suoi membri siano messi a disposizione della Commissione.

La Commissione, tramite i suoi agenti o tramite qualsiasi altro organismo esterno qualificato di sua scelta, ha il diritto di effettuare un audit sull'utilizzo della sovvenzione. Gli audit possono essere effettuati durante tutta la durata del contratto e per un periodo di cinque anni a decorrere dal pagamento del saldo della sovvenzione. Se del caso, in esito all'audit la Commissione potrà decidere di recuperare la sovvenzione.

Il personale della Commissione e le persone esterne delegate dalla Commissione hanno un accesso adeguato, in particolare, agli uffici del beneficiario e a tutte le informazioni necessarie per portare a termine gli audit, anche a quelle in formato elettronico.

La Corte dei conti e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) hanno gli stessi diritti, in particolare il diritto d'accesso, della Commissione.

Inoltre, per proteggere gli interessi finanziari della Comunità contro frodi e altre irregolarità, nel quadro del presente programma la Commissione è autorizzata ad effettuare controlli e verifiche in loco a norma del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 (1). Se necessario, l'OLAF effettuerà indagini a norma del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

IV.   INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E ATTIVITÀ VOLTE A OTTIMIZZARE L'IMPATTO DEI PROGETTI

1.   Commissione

La Commissione può organizzare seminari, congressi o riunioni per facilitare l'attuazione del programma, può intraprendere azioni appropriate di informazione, pubblicazione, divulgazione e altre attività volte a ottimizzare l'impatto dei progetti e può procedere al controllo e alla valutazione del programma. Tali attività possono essere finanziate tramite sovvenzioni o appalti pubblici oppure essere organizzate e finanziate direttamente dalla Commissione.

2.   Punti di contatto

La Commissione e gli Stati membri organizzano su base volontaria e rafforzano lo scambio delle informazioni utili all'attuazione del programma tramite i punti di contatto cultura, che operano come organi d'attuazione a livello nazionale, nel rispetto dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 3 del regolamento finanziario.

3.   Stati membri

Fatto salvo l'articolo 87 del trattato, gli Stati membri possono, se necessario, istituire programmi di sostegno a favore della mobilità individuale degli operatori culturali al fine di far fronte alla loro scarsa partecipazione al programma. Tale sostegno può assumere assume la forma di indennità di viaggio per gli operatori culturali allo scopo di agevolare la fase preparatoria di progetti culturali transnazionali.

V.   RIPARTIZIONE DEL BILANCIO GLOBALE

Ripartizione indicativa del bilancio annuale del programma

 

Percentuale del bilancio

Aspetto 1 (sostegno ad azioni culturali)

Circa il 77 %

-

progetti di cooperazione pluriennale

Circa il 32 %

-

azioni di cooperazione

Circa il 29 %

-

azioni speciali

Circa il 16 %

Aspetto 2 (sostegno agli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura)

Circa il 10 %

Aspetto 3 (sostegno ai lavori d'analisi, raccolta e diffusione dell'informazione)

Circa il 5 %

Totale spese operative

Circa il 92 %

Gestione del programma

Circa l'8 %

Tali percentuali sono indicative e possono essere adattate dal comitato istituito dall'articolo 9 secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.


(1)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(2)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.   INTRODUZIONE

1.

Il 15 luglio 2004 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di decisione, basata sull'articolo 151 del trattato CE, che istituisce il programma «Cultura 2007» (2007-2013).

2.

Il Comitato delle regioni ha espresso il suo parere il 23 febbraio 2005.

3.

Il Parlamento europeo ha espresso il suo parere in prima lettura il 25 ottobre 2005.

4.

Il 18 luglio 2006 il Consiglio ha adottato la sua posizione comune in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE.

II.   OBIETTIVO

La proposta ha lo scopo di sostituire l'attuale programma Cultura 2000 e la decisione a sostegno di organismi culturali attivi a livello europeo e si pone i seguenti obiettivi principali:

promuovere la mobilità transnazionale delle persone che lavorano nel settore culturale;

incoraggiare la circolazione transnazionale delle opere d'arte e dei prodotti culturali e artistici;

favorire il dialogo interculturale.

III.   ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1.   Osservazioni generali

La posizione comune del Consiglio resta ampiamente in linea con la proposta originaria della Commissione. Il Consiglio ha mantenuto i tre principali obiettivi del programma, sottolineando però che dovrebbe essere aperto a tutti i settori culturali e a tutte le categorie di operatori culturali. In diverse parti del testo ha messo in risalto l'importanza del patrimonio culturale, ma è stato attento a mantenere il carattere aperto e non settoriale del programma.

Il bilancio di 354 milioni di EUR (prezzi del 2004, pari a 400 milioni di EUR ai prezzi attuali) è stato concordato dalle tre istituzioni nel contesto dell'accordo interistituzionale sul quadro finanziario per il 2007-2013.

2.   Nuovi elementi contenuti nella posizione comune rispetto alla proposta della Commissione

Il Consiglio, d'accordo con la Commissione e il Parlamento europeo, ha trasferito il sostegno per iniziative volte a preservare memoriali al proposto programma «Cittadini per l'Europa».

Il Consiglio ha cercato di trovare il giusto equilibrio fra progetti di piccola e grande scala e di facilitare l'accesso dei piccoli operatori al programma. A tal fine, e in linea con l'impostazione del Parlamento europeo, esso ha ridotto il sostegno comunitario minimo da 60 000 a 50 000 EUR e il numero minimo di operatori da 4 a 3 per le misure di cooperazione.

Sempre con l'obiettivo di aprire il programma ai piccoli operatori culturali, la ripartizione finanziaria indicativa prevista nella posizione comune del Consiglio riserva più risorse alle misure di cooperazione (progetti su piccola scala) rispetto ai progetti di cooperazione pluriennale (progetti su grande scala). Le percentuali concordate, ossia il 32 % per i progetti di cooperazione pluriennale e il 29 % per le misure di cooperazione, rappresentano una via di mezzo fra la proposta originaria della Commissione e il parere del Parlamento.

Attenendosi al parere del Parlamento europeo, il Consiglio ha introdotto una maggiore flessibilità nella durata sia dei progetti di cooperazione pluriennali (3 — 5 anni) che delle misure di cooperazione (1-2 anni).

Il Consiglio ha introdotto una procedura di comitato di gestione per i progetti con un contributo comunitario totale superiore a 200 000 EUR.

3.   Emendamenti del Parlamento europeo

3.1.   Emendamenti accettati integralmente, parzialmente o in linea di principio

Il Consiglio ha potuto accettare, integralmente o in parte, un notevole numero di emendamenti del Parlamento europeo.

Gli emendamenti 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 15, 20, 23, 27, 33, 41, 43, 47, 51 e 52 sono stati inclusi integralmente. Gli emendamenti 14, 19, 26 (inserito all'articolo 7), 34, 53, 55, 56 e 59 sono stati riformulati.

Il Consiglio ha incluso in parte gli emendamenti 8, 10, 16 (ad eccezione del riferimento a progetti specifici), 24 (senza il riferimento a settori specifici di attività), 62 e 49 (ad eccezione della menzione di organismi specifici), 38 e 42 è stata accolta (la parte di entrambi gli emendamenti relativa alla durata dei progetti.

3.2.   Emendamenti non incorporati

Pur non essendo in grado di accettare la ripartizione finanziaria indicativa fra i diversi elementi proposti dal Parlamento negli emendamenti 39, 44, 47, 48, 54, 60, il Consiglio ha cercato di avvicinarsi alle posizioni del PE rispetto alla proposta originaria della Commissione, come riportato sopra. Riguardo all'elemento 2, sostegno agli organismi, il Consiglio ritiene eccessivo destinarvi il 14 % del bilancio, in particolare perché un'azione a titolo dell'elemento 2 (memoriali) è stata trasferita ad un altro programma. L'emendamento 21 sul bilancio globale è stato respinto alla luce dell'accordo interistituzionale sul quadro finanziario di cui sopra.

Abbassare il bilancio minimo per le misure di cooperazione a 30 000 EUR, come proposto nell'emendamento 42, è stato considerato eccessivo in quanto la soglia era già fissata a 50 000 EUR nell'attuale programma. Tuttavia, il Consiglio è andato in qualche modo incontro alla posizione del Parlamento riducendo la soglia da 60 000 a 50 000 EUR.

Il Consiglio ha respinto l'emendamento 36 che riduce da 6 a 4 il numero minimo di operatori provenienti di paesi diversi che partecipano ai progetti di cooperazione pluriennali, per conservarne il carattere multilaterale. Al contrario, per le misure di cooperazione di minore portata, ha accolto l'emendamento 41 che riduce il numero degli operatori.

Tutti gli emendamenti che introducono priorità settoriali, che aggiungono obiettivi settoriali o evidenziano il sostegno a settori o organismi specifici (emendamenti 61, 5, 9, 12, 64, 65 e connessi emendamenti 37 e 45, 25, 40 e 46) sono stati respinti per mantenere la coerenza con gli obiettivi del programma e non distaccarsi dal carattere aperto del programma stabilendo un ordine di priorità tra i diversi settori delle attività culturali. La stessa considerazione vale per gli emendamenti 16, 24 e 49, che sono stati accettati in parte.

L'aumento della quota del sostegno comunitario dal 50 % al 70 %, come previsto nella prima parte degli emendamenti 38 e 42, è stato considerato eccessivo.

Pur concordando sullo spirito degli emendamenti 29, 31 e 32 (contributo ad altri obiettivi comunitari), il Consiglio ha considerato che fossero già contemplati dai considerando o da altre disposizioni del testo legislativo. Il Consiglio ha parimenti considerato che l'emendamento 18 (risorse adeguate) sia fuori posto nel testo legislativo e che l'emendamento 17 (convenzione dell'Unesco sulla diversità culturale) non rientri nel campo d'applicazione della decisione.

Il Consiglio non ha ritenuto necessario includere gli emendamenti 28 e 50 sulle misure di trasparenza né quelli sul partenariato pluriennale in quanto tali disposizioni sono contemplate dal regolamento finanziario e il considerando 29 già prevede che le decisioni di attuazione vengano adottate in conformità dello stesso. L'emendamento 35 relativo alla valutazione è stato considerato superfluo in quanto la valutazione stessa dev'essere esterna e indipendente. Non è stato possibile accettare l'emendamento 72 sulla partecipazione al programma dei paesi che rientrano nella politica europea di vicinato e l'emendamento 57 sui locali dei punti di contatto Cultura è stato considerato difficile da attuare in quanto i punti di contatto Cultura fanno generalmente parte di strutture nazionali.

IV.   CONCLUSIONI

Il Consiglio ritiene che la sua posizione comune costituisca un testo equilibrato, che fornisce una buona base per varare questo strumento, facilitando così la cooperazione nel settore culturale in tutta l'Europa. Il Consiglio attende pertanto con interesse di raggiungere un accordo con il Parlamento nel prossimo futuro, nella prospettiva di una rapida adozione della decisione.


3.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 238/31


POSIZIONE COMUNE N. 12/2006

definita dal Consiglio il 18 luglio 2006

in vista della decisione n. …/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale — Progress

(2006/C 238 E/03)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 129 e l'articolo 137, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha inserito la promozione dell'occupazione e dell'integrazione sociale quale parte integrante della strategia globale dell'Unione volta a raggiungere il suo obiettivo strategico per il prossimo decennio, che è quello di divenire l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e più dinamica al mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale. Esso ha fissato nell'Unione mete e obiettivi ambiziosi in vista del ritorno a condizioni di piena occupazione, del miglioramento della qualità e della produttività del lavoro, nonché della promozione della coesione sociale e di un mercato del lavoro favorevole all'integrazione. Inoltre, la strategia è stata riorientata dal Consiglio europeo di Bruxelles del 22 e 23 marzo 2005.

(2)

Conformemente al proposito dichiarato dalla Commissione di consolidare e razionalizzare gli strumenti di finanziamento della Comunità, la presente decisione dovrebbe istituire un programma unico e razionalizzato destinato a proseguire e a sviluppare le attività avviate sulla base della decisione 2000/750/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che istituisce un programma d'azione comunitaria per combattere le discriminazioni (2001 — 2006) (4), della decisione 2001/51/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000 relativa al programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini (2001-2005) (5), della decisione n. 50/2002/CE del Parlamento e del Consiglio, del 7 dicembre 2001, che istituisce un programma d'azione comunitaria inteso ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere l'emarginazione sociale (6), della decisione n. 1145/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, relativa a misure comunitarie di incentivazione nel settore dell'occupazione (7), nonché della decisione n. 848/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini (8), e conformemente alle attività intraprese a livello comunitario per quanto riguarda le condizioni di lavoro.

(3)

Il Consiglio europeo straordinario sull'occupazione tenutosi a Lussemburgo il 20 e 21 novembre 1997 ha varato la strategia europea per l'occupazione, in vista del coordinamento delle politiche per l'occupazione degli Stati membri in base a raccomandazioni e orientamenti in tema di occupazione concordati a livello comune. Attualmente la strategia europea per l'occupazione è lo strumento più importante a livello europeo, per la realizzazione degli obiettivi fissati dalla strategia di Lisbona relativamente all'occupazione e al mercato del lavoro.

(4)

Il Consiglio europeo di Lisbona, ritenendo inaccettabile il numero di persone che nell'Unione vivono al di sotto della soglia di povertà e in condizioni di esclusione sociale, ha reputato necessaria l'adozione di iniziative per imprimere una svolta decisiva alla lotta contro la povertà fissando obiettivi adeguati. Tali obiettivi sono stati concordati dal Consiglio europeo di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000. Il Consiglio ha inoltre stabilito che le politiche volte a combattere l'esclusione sociale devono essere basate sul metodo di coordinamento aperto che combini i piani d'azione nazionali e un'iniziativa della Commissione per favorire la cooperazione.

(5)

I mutamenti demografici costituiscono a lungo termine un'importante sfida per la capacità dei sistemi di protezione sociale di fornire pensioni e assistenza sanitaria di elevata qualità e di lunga durata, a un livello accessibile a tutti e il cui finanziamento sia garantito a lungo termine. È quindi importante promuovere politiche in grado di garantire un'adeguata protezione sociale e la sostenibilità dei sistemi previdenziali. Il Consiglio europeo di Lisbona ha deciso che la cooperazione in questo settore si deve basare sul metodo di coordinamento aperto.

(6)

Si dovrebbe attirare l'attenzione sulla situazione particolare dei migranti in questo contesto e anche sull'importanza di intraprendere azioni per trasformare il lavoro non dichiarato in lavoro regolare.

(7)

Garantire norme minime e il miglioramento costante delle condizioni di lavoro nell'Unione rappresenta un elemento centrale della politica sociale europea e un importante obiettivo globale dell'Unione europea. La Comunità deve svolgere un ruolo determinante per appoggiare e completare le attività realizzate dagli Stati membri nei settori della salute e della sicurezza dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, ivi compresa la necessità di conciliare la vita professionale e la vita familiare, della protezione dei lavoratori alla fine del contratto di lavoro, dell'informazione, della consultazione e della partecipazione dei lavoratori, della rappresentanza e della difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro.

(8)

La non discriminazione è un principio fondamentale dell'Unione europea. L'articolo 13 del trattato dispone che si prendano provvedimenti per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. La non discriminazione è inoltre sancita dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Occorre considerare le caratteristiche specifiche delle varie forme di discriminazione e definire azioni adeguate in parallelo per prevenire e combattere la discriminazione basata su una o più motivazioni. Nel prendere in considerazione l'accessibilità e i risultati del programma si dovrebbe pertanto tenere conto delle particolari necessità delle persone con disabilità per quanto riguarda la garanzia di un pieno accesso, in condizioni di parità, alle attività finanziate dal presente programma e ai risultati e alla valutazione di tali attività, compreso il rimborso di spese supplementari sostenute da tali persone a motivo della loro disabilità. L'esperienza acquisita nell'arco di diversi anni di lotta contro determinate forme di discriminazione, compresa la discriminazione fondata sul sesso, può risultare utile anche per la lotta contro discriminazioni di altra natura.

(9)

In base all'articolo 13 del trattato il Consiglio ha adottato le seguenti direttive: la direttiva 2000/43/CE del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (9), la quale vieta la discriminazione fondata sulla razza o l'origine etnica, segnatamente in tema di occupazione, formazione professionale, istruzione, beni e servizi e protezione sociale; la direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (10), la quale vieta la discriminazione fondata sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro, e la direttiva 2004/113/CE del 13 dicembre 2004, che attua il principio di parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (11).

(10)

Ai sensi degli articoli 2 e 3 del trattato la parità di trattamento tra uomini e donne è un principio fondamentale del diritto comunitario. Le direttive e gli altri atti adottati in conformità a questo principio svolgono un ruolo importante nel miglioramento della situazione delle donne nell'Unione. L'esperienza nelle azioni a livello comunitario ha dimostrato che la promozione della parità tra uomini e donne nelle politiche comunitarie e la lotta alla discriminazione richiedono, nella pratica, una combinazione di strumenti, fra cui iniziative legislative, meccanismi di finanziamento e integrazione, progettati in maniera da completarsi vicendevolmente. Conformemente al principio di parità fra uomini e donne, l'integrazione della dimensione del genere dovrebbe essere promossa in tutte le sezioni e attività del programma.

(11)

Diverse organizzazioni non governative (ONG), che operano a vari livelli, possono fornire un importante contributo a livello europeo attraverso le principali reti che favoriscono una modifica dell'orientamento politico in linea con gli obiettivi generali del programma.

(12)

Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere sufficientemente realizzati a livello di Stati membri, data la necessità di scambiare informazioni a livello europeo e di diffondere le buone prassi su scala comunitaria, e dal momento che questi obiettivi possono essere realizzati meglio a livello comunitario per via della dimensione multilaterale delle azioni e delle misure comunitarie, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(13)

La presente decisione istituisce per tutta la durata del programma una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale a norma del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (12).

(14)

Le misure necessarie all'attuazione della presente decisione dovrebbero essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (13).

(15)

Dal momento che il programma è suddiviso in cinque sezioni, gli Stati membri dispongono la rotazione dei rispettivi rappresentanti nazionali a seconda dei temi affrontati dai comitati che collaborano con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

Istituzione e durata del programma

1.   La presente decisione istituisce il programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale, detto Progress (di seguito denominato «il programma»), destinato a sostenere finanziariamente la realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea nei settori dell'occupazione e degli affari sociali, fissati nella comunicazione della Commissione sull'agenda sociale, e quindi a contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia di Lisbona in questi ambiti.

2.   Il programma viene attuato dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Articolo 2

Obiettivi generali

1.   Gli obiettivi generali del presente programma sono i seguenti:

a)

migliorare la conoscenza e la comprensione della situazione degli Stati membri e degli altri paesi partecipanti mediante l'analisi, la valutazione e l'attento controllo delle politiche;

b)

appoggiare lo sviluppo di strumenti e metodi statistici e di indicatori comuni suddivisi, se del caso, per sesso e gruppo di età, nei settori contemplati dal programma;

c)

sostenere e seguire, se del caso, l'attuazione della legislazione e degli obiettivi strategici della Comunità negli Stati membri e valutarne l'efficacia e l'impatto;

d)

promuovere la creazione di reti, l'apprendimento reciproco, l'identificazione e la diffusione di buone pratiche e di impostazioni innovative a livello europeo;

e)

sensibilizzare maggiormente le parti interessate e il grande pubblico alle politiche e agli obiettivi comunitari attuati nel quadro di ciascuna delle cinque sezioni;

f)

migliorare la capacità delle principali reti di livello europeo di promuovere, sostenere e sviluppare ulteriormente le politiche dell'Unione e, se del caso, i suoi obiettivi;

2.   L'integrazione della dimensione di genere è promossa in tutte le sezioni e attività contemplate da questo programma.

3.   I risultati ottenuti per le varie sezioni e attività del programma devono essere opportunamente diffusi alle parti interessate e al pubblico. La Commissione procede a uno scambio di vedute con le parti interessate, a seconda dell'opportunità.

Articolo 3

Struttura del programma

Il programma è suddiviso nelle seguenti cinque sezioni:

1)

occupazione,

2)

protezione sociale e integrazione,

3)

condizioni di lavoro,

4)

diversità e lotta contro la discriminazione,

5)

parità fra uomini e donne.

Articolo 4

Sezione 1: Occupazione

La sezione 1 sostiene l'attuazione della strategia europea per l'occupazione (SEO):

a)

migliorando la comprensione della situazione relativa all'occupazione e alle prospettive del settore, in particolare mediante analisi e studi e l'elaborazione di statistiche e indicatori comuni nel quadro della SEO;

b)

seguendo e valutando l'applicazione delle raccomandazioni e degli orientamenti europei per l'occupazione e il relativo impatto, in particolare attraverso la relazione congiunta sull'occupazione, e analizzando l'interazione fra la strategia europea per l'occupazione, la strategia generale economica e sociale e altri ambiti strategici;

c)

organizzando scambi sulle politiche, le buone prassi e le impostazioni innovative e favorendo l'apprendimento reciproco nel quadro della SEO;

d)

sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo il dibattito sulle sfide, le politiche e l'attuazione di programmi nazionali di riforma nel settore dell'occupazione, in particolare fra le parti sociali, gli attori regionali e locali e altri soggetti interessati.

Articolo 5

Sezione 2: Protezione sociale e integrazione

La sezione 2 sostiene l'applicazione del metodo di coordinamento aperto nel settore della protezione sociale e dell'integrazione:

a)

migliorando la comprensione dell'esclusione sociale e delle questioni legate alla povertà, delle politiche in tema di protezione sociale e di integrazione, in particolare mediante analisi e studi e l'elaborazione di statistiche e indicatori comuni, nel contesto del metodo di coordinamento aperto nel settore della protezione sociale e dell'integrazione;

b)

seguendo e valutando l'applicazione del metodo di coordinamento aperto nel settore della protezione sociale e dell'integrazione e il relativo impatto a livello nazionale e comunitario e analizzando l'interazione fra questo metodo e altri settori strategici;

c)

organizzando scambi sulle politiche, le buone prassi e le impostazioni innovative e favorendo l'apprendimento reciproco nel quadro della strategia per la protezione sociale e l'integrazione;

d)

sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo il dibattito sulle principali sfide e questioni politiche sollevate nell'ambito del processo di coordinamento delle Comunità nel settore della protezione sociale e dell'integrazione, in particolare fra parti sociali, attori regionali e locali, organizzazioni non governative (ONG) e altri soggetti interessati;

e)

sviluppando la capacità delle principali reti di livello europeo di sostenere e sviluppare ulteriormente gli obiettivi e le strategie delle politiche della Comunità in merito alla protezione sociale e all'integrazione.

Articolo 6

Sezione 3: Condizioni di lavoro

La sezione 3 sostiene il miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di lavoro, comprese la salute e la sicurezza sul lavoro e la conciliazione della vita professionale con quella familiare:

a)

migliorando la comprensione della situazione relativa alle condizioni di lavoro, in particolare mediante analisi e studi e, se del caso, l'elaborazione di statistiche e indicatori, e valutando l'efficacia e l'impatto della legislazione, delle politiche e delle pratiche in vigore;

b)

sostenendo l'applicazione del diritto comunitario del lavoro mediante un monitoraggio efficace, l'organizzazione di seminari per coloro che sono attivi nel settore, l'elaborazione di guide e lo sviluppo di reti fra organismi specializzati, comprese le parti sociali;

c)

avviando azioni preventive e favorendo la cultura della prevenzione nel campo della sicurezza e della salute sul lavoro;

d)

sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo il dibattito sulle principali sfide e questioni politiche relative alle condizioni di lavoro, anche tra le parti sociali e gli altri soggetti interessati.

Articolo 7

Sezione 4: Diversità e lotta contro la discriminazione

La sezione 4 sostiene l'applicazione efficace del principio della non discriminazione e ne promuove l'integrazione in tutte le politiche comunitarie:

a)

migliorando la comprensione della situazione relativa alla discriminazione, in particolare mediante analisi e studi e, se del caso, l'elaborazione di statistiche e indicatori, nonché valutando l'efficacia e l'impatto della legislazione, delle politiche e delle pratiche in vigore;

b)

sostenendo l'applicazione della legislazione comunitaria in tema di lotta contro la discriminazione mediante un monitoraggio efficace, l'organizzazione di seminari per coloro che sono attivi in questo settore e lo sviluppo di reti fra organismi specializzati nella lotta contro la discriminazione;

c)

sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo il dibattito sulle principali sfide e questioni politiche relative alla discriminazione e all'integrazione della lotta contro la discriminazione in tutte le politiche comunitarie, anche tra le parti sociali, le ONG e le altre parti in causa;

d)

sviluppando la capacità delle principali reti di livello europeo di promuovere e sviluppare ulteriormente gli obiettivi e le strategie comunitarie nella lotta contro la discriminazione.

Articolo 8

Sezione 5: Parità fra uomini e donne

La sezione 5 sostiene l'applicazione efficace del principio della parità fra uomini e donne e promuove l'integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche comunitarie:

a)

migliorando la comprensione della situazione relativa alle questioni di genere e all'integrazione della dimensione di genere, in particolare mediante analisi e studi e l'elaborazione di statistiche e, se del caso, indicatori, nonché valutando l'efficacia e l'impatto della legislazione, delle politiche e delle pratiche in vigore;

b)

sostenendo l'applicazione della legislazione comunitaria in tema di parità fra uomini e donne mediante un monitoraggio efficace, l'organizzazione di seminari destinati a coloro che sono attivi nel settore e lo sviluppo di reti fra organismi specializzati nelle questioni relative alla parità;

c)

sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo il dibattito sulle principali sfide e questioni politiche relative alla parità fra uomini e donne e all'integrazione di genere, anche tra le parti sociali, le ONG e gli altri soggetti interessati;

d)

sviluppando la capacità delle principali reti di livello europeo di sostenere e sviluppare ulteriormente gli obiettivi politici comunitari e le strategie in materia di parità fra uomini e donne.

Articolo 9

Tipi di azioni

1.   Il programma finanzia i seguenti tipi di azioni, che possono essere svolte, se del caso, in ambito transnazionale:

a)

Attività analitiche:

i)

raccolta, elaborazione e diffusione di dati e statistiche;

ii)

elaborazione e diffusione di metodologie e, se del caso, di indicatori o criteri di riferimento;

iii)

realizzazione di studi, analisi e indagini e diffusione dei risultati;

iv)

realizzazione di valutazioni e analisi dell'impatto e diffusione dei risultati;

v)

elaborazione e pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico tramite Internet o altri supporti mediatici.

b)

Attività di apprendimento reciproco, sensibilizzazione e diffusione:

i)

identificazione e scambio di buone prassi, impostazioni ed esperienze innovative, organizzazione di valutazioni a pari livello e apprendimento reciproco mediante riunioni/workshop/seminari a livello nazionale, transnazionale o europeo, tenendo presenti, se possibile, circostanze specifiche nazionali;

ii)

organizzazione di conferenze/seminari della presidenza;

iii)

organizzazione di conferenze/seminari a sostegno dello sviluppo e dell'attuazione della normativa e degli obiettivi politici della Comunità;

iv)

organizzazione di campagne e manifestazioni nei mezzi di comunicazione;

v)

raccolta e pubblicazione di materiali al fine di diffondere informazioni e risultati del programma.

c)

Sostegno ai principali operatori:

i)

sostegno alle spese di funzionamento delle principali reti di livello europeo le cui attività sono collegate all'attuazione degli obiettivi del programma,

ii)

organizzazione di gruppi di lavoro costituiti da funzionari nazionali per seguire l'applicazione del diritto comunitario;

iii)

finanziamento di seminari specializzati destinati a coloro che sono attivi nel settore, ai principali funzionari e ad altri operatori pertinenti;

iv)

creazione di reti fra organismi specializzati a livello europeo;

v)

finanziamento di reti di esperti;

vi)

finanziamento di osservatori a livello europeo;

vii)

scambio di personale fra amministrazioni nazionali;

viii)

cooperazione con istituzioni internazionali.

2.   Le attività di cui al paragrafo 1, lettera b) devono presentare una forte dimensione europea, avere una portata tale da garantire un effettivo valore aggiunto a livello europeo ed essere realizzati da autorità nazionali, regionali o locali, organismi specializzati previsti dalla normativa comunitaria o da operatori considerati fondamentali nel settore.

3.   Il programma non finanzia misure destinate alla preparazione e alla realizzazione degli Anni europei.

Articolo 10

Accesso al programma

1.   L'accesso al programma è aperto a tutti gli organismi, operatori e istituzioni pubblici e/o privati, in particolare:

a)

Stati membri;

b)

servizi pubblici dell'occupazione e relative agenzie;

c)

autorità regionali e locali;

d)

organismi specializzati previsti dalla normativa comunitaria;

e)

parti sociali;

f)

ONG, in particolare quelle organizzate a livello europeo;

g)

istituti di istruzione superiore e istituti di ricerca;

h)

esperti di valutazione;

j)

istituti statistici nazionali;

i)

mezzi di comunicazione.

2.   La Commissione può partecipare direttamente al programma per quanto riguarda le attività di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b).

Articolo 11

Modalità di richiesta del sostegno

1.   I tipi di attività di cui all'articolo 9 possono essere finanziati mediante:

a)

un contratto di servizi aggiudicato tramite gara d'appalto, nel qual caso si applicano le procedure di Eurostat relativamente alla cooperazione con gli istituti nazionali di statistica;

b)

un sostegno parziale assegnato tramite un invito a presentare proposte. In questo caso il cofinanziamento comunitario non può superare, in linea generale, l'80 % della spesa totale sostenuta dal beneficiario. Un sostegno finanziario superiore a questo massimale può essere concesso solo in circostanze eccezionali e dopo attento esame.

2.   I tipi di attività di cui all'articolo 9, paragrafo 1, possono ricevere un sostegno finanziario in risposta a richieste formulate, ad esempio, dagli Stati membri, a norma delle disposizioni in materia del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, (14) in particolare il suo articolo 110, nonché a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (15), in particolare il suo articolo 168.

Articolo 12

Disposizioni di attuazione

1.   Le misure necessarie all'attuazione della presente decisione per quanto riguarda le questioni citate nel seguito sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2:

a)

gli orientamenti generali per l'attuazione del programma;

b)

il programma di lavoro annuale per l'attuazione del programma, suddiviso in sezioni;

c)

il sostegno finanziario che dev'essere concesso dalla Comunità;

d)

il bilancio annuale, fermo restando l'articolo 17;

e)

le modalità di selezione delle azioni sostenute dalla Comunità, e il progetto di elenco delle azioni presentato dalla Commissione per tale sostegno;

f)

i criteri per valutare il programma compresi quelli relativi al rapporto costo-efficacia e le disposizioni per la diffusione e il trasferimento dei risultati.

2.   Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione per quanto riguarda le questioni diverse da quelle riportate al paragrafo 1 sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3.

Articolo 13

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3.   Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 14

Cooperazione con altri comitati

1.   La Commissione stabilisce i necessari collegamenti con il comitato per la protezione sociale e il comitato per l'occupazione per garantire che essi siano regolarmente e debitamente informati circa la realizzazione delle attività di cui alla presente decisione.

2.   La Commissione informa anche gli altri comitati interessati circa le azioni intraprese nell'ambito delle cinque sezioni del programma.

3.   Se del caso, la Commissione istituisce una cooperazione regolare e strutturata tra i comitati di cui all'articolo 13 e i comitati di controllo istituiti per altri tipi di politiche, strumenti e azioni pertinenti.

Articolo 15

Coerenza e complementarità

1.   In cooperazione con gli Stati membri, la Commissione garantisce la coerenza globale con le altre politiche, strumenti e azioni della Comunità e dell'Unione, in particolare mediante l'istituzione di meccanismi utili a coordinare le attività del programma con altre attività pertinenti connesse alla ricerca, alla giustizia e agli affari interni, alla cultura, all'istruzione, alla formazione e alla politica per la gioventù e nel campo dell'allargamento e delle relazioni esterne della Comunità, nonché alla politica regionale e alla politica economica generale. Un'attenzione particolare è prestata alle possibili sinergie fra il presente programma e i programmi nel settore dell'istruzione e della formazione.

2.   La Commissione e gli Stati membri garantiscono la coerenza, la complementarità e l'assenza di doppioni fra le attività condotte nell'ambito del programma e altre azioni pertinenti dell'Unione e della Comunità, in particolare nell'ambito dei fondi strutturali e segnatamente del Fondo sociale europeo.

3.   La Commissione garantisce che le spese coperte dal programma e imputate a quest'ultimo non siano imputate ad altri strumenti finanziari della Comunità.

4.   La Commissione informa regolarmente il comitato di cui all'articolo 13 circa qualsiasi altra iniziativa comunitaria che contribuisca alla realizzazione degli obiettivi della strategia di Lisbona nel settore dell'Agenda sociale.

5.   Gli Stati membri si adoperano per garantire la coerenza e la complementarità fra le attività che rientrano nel programma e quelle effettuate a livello nazionale, regionale e locale.

Articolo 16

Partecipazione di paesi terzi

Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi:

i paesi EFTA/SEE in conformità delle condizioni stabilite dall'accordo SEE;

i paesi in fase di adesione e i paesi candidati associati all'Unione europea, nonché i paesi dei Balcani occidentali che partecipano al processo di stabilizzazione e associazione.

Articolo 17

Finanziamenti

1.   La dotazione finanziaria prevista per la realizzazione delle attività comunitarie di cui alla presente decisione per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è pari a 657 590 000 EUR (16).

2.   La ripartizione sull'intero periodo del programma dei finanziamenti fra le diverse sezioni rispetta i seguenti minimali:

Sezione 1

Occupazione

23%

Sezione 2

Protezione sociale e integrazione

30%

Sezione 3

Condizioni di lavoro

10%

Sezione 4

Diversità e lotta contro la discriminazione

23%

Sezione 5

Parità fra uomini e donne

12%

3.   Un importo pari al massimo al 2 % della dotazione finanziaria è destinato alla realizzazione del programma per coprire, ad esempio, le spese relative al funzionamento del comitato di cui all'articolo 13 o le valutazioni da effettuare conformemente all'articolo 19.

4.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.

5.   La Commissione può ricorrere ad assistenza tecnica e/o amministrativa, a reciproco vantaggio della Commissione stessa e dei beneficiari, nonché a spese di sostegno.

Articolo 18

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1.   La Commissione garantisce che, in sede di attuazione delle azioni finanziate nell'ambito della presente decisione, vengano tutelati gli interessi finanziari della Comunità mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, tramite controlli efficaci e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, qualora venissero riscontrate delle irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, in conformità dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (17), e (CE, Euratom) n. 2185/96, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (18) e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (19).

2.   Per le azioni comunitarie finanziate nell'ambito della presente decisione, il concetto di irregolarità di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 comprende qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un atto o da un'omissione da parte di un operatore economico che ha o potrebbe avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea o ai bilanci gestiti da queste ultime a causa di una spesa indebita.

3.   I contratti e gli accordi, come pure i contratti con i paesi terzi partecipanti, che risultano dalla presente decisione prevedono in particolare la vigilanza e il controllo finanziario da parte della Commissione (o di un rappresentante da essa autorizzato) e la realizzazione di verifiche da parte della Corte dei conti, se del caso in loco.

Articolo 19

Controllo e valutazione

1.   Al fine di garantire un controllo regolare del programma e di permettere i necessari riorientamenti, la Commissione elabora rapporti annuali delle attività relativi ai risultati raggiunti nell'ambito del programma e li trasmette al Parlamento europeo e al comitato di cui all'articolo 13.

2.   Le singole sezioni del programma sono inoltre oggetto di una valutazione intermedia comprendente una panoramica generale del programma al fine di misurare i progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi del programma, l'efficace utilizzazione delle risorse e il suo valore aggiunto europeo. Questa valutazione può essere completata da valutazioni continue realizzate dalla Commissione con l'assistenza di esperti esterni. Una volta disponibili, i risultati sono presentati nei rapporti delle attività di cui al paragrafo 1.

3.   Una valutazione ex-post dell'intero programma viene effettuata, entro il 31 dicembre 2015, dalla Commissione con l'assistenza di esperti esterni, allo scopo di misurare l'impatto degli obiettivi del programma e il suo valore aggiunto a livello europeo. La Commissione trasmette tale valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

4.   L'attuazione delle singole sezioni del programma, compresi la presentazione dei risultati e il dialogo sulle priorità future, è discussa anche nel contesto del forum sull'attuazione dell'Agenda sociale.

Articolo 20

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 255 del 14.10.2005, pag. 67.

(2)  GU C 164 del 5.7.2005, pag. 48.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 6 settembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 18 luglio 2006 e posizione del Parlamento europeo del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  GU L 303 del 2.12.2000, pag. 23.

(5)  GU L 17 del 19.1.2001, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 1554/2005/CE (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 9).

(6)  GU L 10 del 12.1.2002, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 786/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).

(7)  GU L 170 del 29.6.2002, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 786/2004/CE.

(8)  GU L 157 del 30.4.2004, pag. 18. Decisione modificata dalla decisione n. 1554/2005/CE.

(9)  GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

(10)  GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

(11)  GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.

(12)  GU C …

(13)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(14)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(15)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).

(16)  L'importo si basa sulle cifre del 2004 ed è soggetto ad un adeguamento tecnico per tener conto dell'inflazione.

(17)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(18)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(19)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.   INTRODUZIONE

Il 27 agosto 2004 la Commissione ha presentato la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale — Progress (2007-2013). La base giuridica della proposta è costituita dall'articolo 13, paragrafo 2, dall'articolo 129 e dall'articolo 137, paragrafo 2, lettera a) del trattato. Essenzialmente, la proposta combina in un unico testo vari programmi disciplinati in precedenza da decisioni distinte.

Il Comitato delle regioni ha espresso il proprio parere il 23 febbraio 2005 e il Comitato economico e sociale ha trasmesso il suo il 6 aprile 2005.

Nella sessione plenaria dal 5 all'8 settembre 2005 il Parlamento europeo ha espresso il proprio parere in prima lettura e ha adottato 72 emendamenti alla proposta di decisione.

La Commissione ha adottato la proposta modificata il 21 ottobre 2005 e il 24 maggio 2006 ha adottato una proposta modificata solo per l'articolo 17, paragrafo 1, relativo alla dotazione finanziaria del programma.

Il 18 luglio 2006 il Consiglio ha definito la posizione comune, conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato.

II.   OBIETTIVO

L'obiettivo finale del programma è di accorpare in un programma consolidato, dal 2007 al 2013, le attività avviate in base ad una serie di decisioni precedenti. Il programma è suddiviso in cinque sezioni diverse: occupazione, protezione sociale e integrazione, condizioni di lavoro, diversità e lotta contro la discriminazione, parità fra uomini e donne.

III.   ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1.   Generalità

Nell'insieme, Consiglio, Parlamento europeo e Commissione hanno approcci convergenti sul programma. Un numero significativo di emendamenti del Parlamento europeo è stato inserito nella posizione comune (cfr. punto 2 di seguito).

La dotazione finanziaria del programma, pari a 657,59 milioni di EUR (1), è stata decisa dalle tre istituzioni nell'ambito di un accordo interistituzionale sulle prospettive finanziarie per gli anni 2007-2013. La posizione comune rispecchia tale accordo (articolo 17, paragrafo 1).

Una modifica fondamentale alla proposta della Commissione risiede nel fatto che la posizione comune, nell'articolo 17, paragrafo 2, ripartisce l'intera dotazione fra le diverse sezioni lungo tutto il periodo del programma; la Commissione aveva inizialmente proposto di non assegnare una riserva pari al 10 %, da distribuire tra le cinque sezioni durante il periodo di attuazione del programma. Nell'emendamento 67 il Parlamento ha chiesto di aumentare i finanziamenti per due sezioni, la 2 (protezione sociale e integrazione) e la 5 (parità fra uomini e donne). Il Consiglio accetta l'emendamento in toto, ma vuole anche aumentare i finanziamenti di altre due sezioni, la 1 (occupazione) e la 3 (condizioni di lavoro); reputa quindi più opportuno assegnare tutta la dotazione fin dall'inizio del programma, in quanto una riserva relativamente esigua sarebbe difficile da assegnare su base annuale. Secondo il Consiglio l'assegnazione dell'intera dotazione persegue gli obiettivi del Parlamento europeo che, negli emendamenti, ha sottolineato l'importanza della trasparenza nel processo decisionale di bilancio.

2.   Emendamenti del Parlamento europeo accolti dal Consiglio

Il Consiglio ha accolto un ampio numero di emendamenti del Parlamento: sono stati accettati in toto gli emendamenti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 34, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 53, 61, 62, 63, 65, 67, 69 e 70, sebbene, in alcuni casi, con modifiche o aggiornamenti linguistici di minor rilievo (ad esempio il termine programmi nazionali di riforma introdotto dal Consiglio europeo nel marzo 2005, invece di piani d'azione nazionali nell'emendamento 22).

Alcuni emendamenti sono stati accolti in parte, ripresi altrove nel testo o ne è stato recepito lo spirito. Su questi, il Consiglio muove le osservazioni seguenti:

Emendamento 4: il Consiglio condivide la preoccupazione del Parlamento in relazione ai migranti e al lavoro non dichiarato; tuttavia, non considera le due questioni automaticamente collegate; pertanto, pur accogliendo lo spirito dell'emendamento, il Consiglio ne ha cambiato il testo (considerando 6).

Emendamento 9 (ruolo delle ONG): il Consiglio concorda con il Parlamento sull'importanza del ruolo delle ONG ed è stato aggiunto un considerando nel testo, seppur espresso diversamente rispetto all'emendamento parlamentare (considerando 11).

Emendamento 13 (obiettivi generali del programma): il Consiglio non accetta l'inserimento della frase la creazione di posti di lavoro più numerosi e qualitativamente migliori nell'articolo 2, in quanto la questione non rientra nelle prerogative del programma in questione.

Emendamento 14 (anch'esso sugli obiettivi generali): il Consiglio accetta di aggiungere nel testo approcci innovativi, ma ritiene che il programma debba focalizzarsi sull'ambito comunitario e quindi non ha inserito le parole regionale e nazionale nella posizione comune (articolo 2, paragrafo 1, lettera d)).

Emendamento 16 (sostegno della capacità delle principali reti dell'UE): il Consiglio non ritiene necessario elencare requisiti specifici in merito a tali reti (articolo 2, paragrafo 1, lettera f)).

Emendamento 18 (diffusione dei risultati): il Consiglio concorda con il Parlamento sull'importanza della diffusione ma ritiene superfluo elencare nell'articolo le parti interessate destinatarie dei risultati (articolo 2, paragrafo 3).

Emendamento 28 (integrazione della dimensione di genere) (articolo 6): il Consiglio concorda pienamente sul principio e la questione è trattata nell'articolo 2, paragrafo 2.

Emendamento 29 (statistiche relative alle condizioni di lavoro): il Consiglio non ritiene necessario descrivere i tipi di indicatori (articolo 6, lettera a)).

Emendamento 32 (condizioni di lavoro): la seconda parte dell'emendamento (su questioni specifiche nell'ambito più ampio delle condizioni di lavoro) non è ripresa in toto nel testo, in quanto si è ritenuto fosse già stata trattata (articolo 6, lettera d)).

Emendamento 35 (diversità e lotta contro la discriminazione): secondo il Consiglio il senso delle parole e ai metodi per farvi fronte figura già all'inizio del punto in questione (articolo 7, lettera a)).

Emendamento 37 (diversità e lotta contro la discriminazione): il Consiglio concorda con il Parlamento nell'aggiungere l'elenco delle parti interessate ma l'elenco stesso è leggermente diverso in un intento di coerenza con gli articoli che trattano altre sezioni del programma (articolo 7, lettera c)).

Emendamento 38 (anch'esso su diversità e lotta contro la discriminazione): il Consiglio concorda con la Commissione nell'allineare il testo del paragrafo a quello di paragrafi analoghi in altri articoli. Come per l'emendamento 16, non ritiene necessario inserire una lista delle qualità delle ONG (articolo 7, lettera d)).

Emendamento 48: il Consiglio ha seguito la proposta modificata della Commissione e ha integrato il riferimento alle realtà nazionali nel testo dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), primo trattino.

Emendamento 49: il Consiglio conviene con la Commissione che non è necessario elencare gli altri operatori pertinenti (articolo 9, paragrafo 1, lettera c), punto iii)).

Emendamenti 54 e 55 (accesso al programma): sebbene il programma sia aperto alle ONG regionali e nazionali, il Consiglio vuole sottolineare il ruolo delle ONG organizzate a livello dell'UE. Analogamente, in questo contesto, il Consiglio vuole sottolineare l'importanza del ruolo dei servizi pubblici dell'occupazione. Rileva tuttavia che tutti gli organismi, operatori e istituzioni hanno accesso al programma, come indicato nella parte introduttiva dell'articolo 10.

Emendamento 64 (coerenza e complementarità): sebbene il Consiglio convenga con il Parlamento sull'importanza della questione, la ritiene già trattata nell'articolo 15, paragrafo 2 e non reputa necessario elencare i vari organismi comunitari nel testo giuridico.

Emendamento 66 (dotazione finanziaria globale): cfr. le osservazioni alla parte III, punto 1.

Emendamento 71 (valutazioni): il Consiglio concorda con il Parlamento che la valutazione ex post debba essere disponibile entro il 31 dicembre 2015. Tuttavia, per quanto riguarda le altre parti dell'emendamento, ha seguito la proposta modificata della Commissione (articolo 19).

3.   Emendamenti del Parlamento europeo non adottati dal Consiglio

Il Consiglio si è allineato alla Commissione nella misura in cui non ha incluso gli emendamenti seguenti nella posizione comune: 23, 33, 50, 51, 56, 57, 59, 60 e 72.

Quanto agli emendamenti 31, 41, 47, 52, 58 e 68 (compresi nella proposta modificata della Commissione), il Consiglio non ha ritenuto opportuno includerli:

Emendamento 31: il Parlamento ha chiesto di sopprimere le parole la cultura della prevenzione nel campo della dal testo dell'articolo 6, paragrafo 3, mentre secondo il Consiglio è meglio mantenerle, in quanto la cultura della prevenzione va effettivamente favorita.

Emendamento 41: il Parlamento ha chiesto di aggiungere un riferimento alla conciliazione della vita professionale con quella familiare anche all'articolo 8, paragrafo 3; il Consiglio lo ritiene superfluo, in quanto il concetto è già stato inserito altrove nel testo.

Emendamento 47 (forum): il Consiglio non ha ritenuto necessario includere un riferimento ad un forum annuale con l'obiettivo di valutare l'attuazione dell'Agenda sociale e del programma nell'articolo 9 (ossia nell'articolo sui tipi d'azione). Un nuovo articolo 19, paragrafo 4, comprende diversi concetti contenuti nell'emendamento, anche se non quello di organizzare un forum ogni anno al fine di valutare il programma.

Emendamento 52 (Agenda sociale): dato che la versione modificata dell'articolo 1 comprende già dei riferimenti alla strategia di Lisbona e all'Agenda sociale, il Consiglio ritiene superfluo inserire un nuovo paragrafo in materia nell'articolo 9.

Emendamenti 58 e 68 (procedura di bilancio): questi emendamenti sono diventati superflui ora che la dotazione del programma è stata ripartita interamente tra le varie sezioni. Cfr. anche parte III, punto 1.

IV.   CONCLUSIONE

Nell'insieme il Consiglio reputa la posizione comune in linea con gli obiettivi della proposta modificata della Commissione. Ritiene inoltre di aver tenuto conto degli obiettivi che il Parlamento europeo ha perseguito negli emendamenti alla proposta originale della Commissione.


(1)  Prezzi 2004. Corrispondono a 743,25 milioni di euro a prezzi indicizzati.