ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
49o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
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I Comunicazioni |
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Corte di giustizia |
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CORTE DI GIUSTIZIA |
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2006/C 224/8 |
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2006/C 224/9 |
Causa C-316/06: Ricorso presentato il 20 luglio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda |
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2006/C 224/6 |
Causa C-330/06: Ricorso presentato il 27 luglio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda |
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TRIBUNALE DI PRIMO GRADO |
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2006/C 224/5 |
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2006/C 224/6 |
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2006/C 224/7 |
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2006/C 224/8 |
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2006/C 224/9 |
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2006/C 224/0 |
Causa T-178/06: Ricorso presentato il 28 giugno 2006 — Bavaria/Consiglio |
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2006/C 224/1 |
Causa T-179/06: Ricorso presentato il 7 luglio 2006 — Commissione/Burie Onderzoek en Advies |
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2006/C 224/2 |
Causa T-193/06: Ricorso presentato il 12 luglio 2006 — Télévision Française 1/Commissione |
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2006/C 224/3 |
Causa T-200/06: Ricorso presentato il 26 luglio 2006 — IBERDROLA/Commissione delle Comunità europee |
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2006/C 224/4 |
Causa T-201/06: Ricorso presentato il 1o agosto 2006 — Louis M. Gerson Co., Inc/UAMI |
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2006/C 224/5 |
Causa T-202/06: Ricorso proposto il 31 luglio 2006 — Select Appointments /UAMI — Manpower (TELESECT) |
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2006/C 224/6 |
Causa T-203/06: Ricorso presentato il 1o agosto 2006 — Eurostrategies/Commissione |
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2006/C 224/7 |
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2006/C 224/8 |
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2006/C 224/9 |
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2006/C 224/0 |
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2006/C 224/1 |
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2006/C 224/2 |
Causa T-329/02: Ordinanza del Tribunale di primo grado 13 luglio 2006 — URS Nederland/Commissione |
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2006/C 224/3 |
Causa T-330/02: Ordinanza del Tribunale di primo grado 13 luglio 2006 — Wagenborg/Commissione |
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2006/C 224/4 |
Causa T-340/02: Ordinanza del Tribunale di primo grado 13 luglio 2006 — Wijsmuller/Commissione |
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III Informazioni |
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2006/C 224/5 |
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IT |
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I Comunicazioni
Corte di giustizia
CORTE DI GIUSTIZIA
16.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/1 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 13 luglio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG/Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG
(Causa C-4/03) (1)
(Convenzione di Bruxelles - Art. 16, punto 4 - Controversie in materia di registrazione o di validità dei brevetti - Competenza esclusiva del giudice del luogo del deposito o della registrazione - Azione di accertamento di una non contraffazione - Questione della validità del brevetto sollevata in via incidentale)
(2006/C 224/01)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parti nella causa principale
Ricorrente: Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG
Convenuta: Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Düsseldorf — Interpretazione dell'art. 16, n. 4, della Convenzione di Bruxelles — Competenza esclusiva «in materia di (...) validità di brevetti» — Inclusione, o meno, di un ricorso diretto all'accertamento della contraffazione (o della non contraffazione) di un brevetto, nell'ambito del quale una parte fa valere l'invalidità del brevetto
Dispositivo
L'art. 16, punto 4, della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata da ultimo dalla Convenzione del 29 novembre 1996, relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, dev'essere interpretato nel senso che la regola di competenza esclusiva da esso sancita riguarda tutte le controversie vertenti sulla registrazione o sulla validità di un brevetto, a prescindere dal fatto che la questione sia sollevata mediante azione o eccezione.
16.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/1 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 13 luglio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Roche Nederland BV, Roche Diagnostic Systems Inc., Roche NV, Hoffmann-La Roche AG, Produits Roche SA, Roche Products Ltd, F. Hoffmann-La Roche AG, Hoffmann-La Roche Wien GmbH, Roche AB/Frederick Primus, Milton Goldenberg
(Causa C-539/03) (1)
(Convenzione di Bruxelles - Art. 6, punto 1 - Pluralità di convenuti - Competenza giurisdizionale del giudice del domicilio di uno dei convenuti - Azione per contraffazione di un brevetto europeo - Convenuti stabiliti in Stati contraenti diversi - Atti di contraffazione commessi in più Stati contraenti)
(2006/C 224/02)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Roche Nederland BV, Roche Diagnostic Systems Inc., Roche NV, Hoffmann-La Roche AG, Produits Roche SA, Roche Products Ltd, F. Hoffmann-La Roche AG, Hoffmann-La Roche Wien GmbH, Roche AB
Convenuti: Frederick Primus, Milton Goldenberg
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione dell'art. 6, punto 1, della Convenzione di Bruxelles — Pluralità di convenuti — Denunce per violazione di un brevetto europeo presentate contro società con sede in diversi Stati europei — Competenza del giudice dello Stato in cui ha sede una delle società
Dispositivo
L'art. 6, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata da ultimo dalla Convenzione 29 novembre 1996 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, deve essere interpretato nel senso che esso non trova applicazione nell'ambito di un'azione per contraffazione di brevetto europeo, proposta nei confronti di più società, stabilite in Stati contraenti differenti, per fatti che sarebbero stati commessi sul territorio di uno, o più, degli Stati medesimi, anche nell'ipotesi in cui tali società, appartenenti ad uno stesso gruppo, abbiano agito in modo identico o analogo, conformemente ad una politica comune elaborata da una sola di esse.
16.9.2006 |
IT |
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C 224/2 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 13 luglio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Volkswagen AG
(Causa C-74/04 P) (1)
(Ricorso contro pronuncia del Tribunale di primo grado - Concorrenza - Articolo 81, n. 1, CE - Distribuzione di autoveicoli - Nozione di «accordo tra imprese» - Prova dell'esistenza di un accordo)
(2006/C 224/03)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: W. Mölls, agente, assistito dall'avv. H.-J. Freund)
Altra parte nel procedimento: Volkswagen AG (rappresentanti: R. Bechtold e S. Hirsbrunner, avvocati)
Oggetto
Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 3 dicembre 2003, causa T-208/01, Volkswagen AG/Commissione, con cui il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione 29 giugno 2001, 2001/711/CE, in un procedimento a norma dell'art. 81 del Trattato CE (Caso COMP/F-2/36.693 — Volkswagen) (GU L 262, pag. 14) — Comportamento della società Volkswagen presso i suoi concessionari tedeschi nell'ambito del lancio sul mercato del nuovo modello «Volkswagen Passat Variant»
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese. |
16.9.2006 |
IT |
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C 224/2 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 18 luglio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana
(Causa C-119/04) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Sentenza della Corte che accerta l'inadempimento - Mancata esecuzione - Art. 228 CE - Sanzioni pecuniarie - Riconoscimento dei diritti quesiti degli ex lettori di lingua straniera)
(2006/C 224/04)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sig. E. Traversa e sig.ra L. Pignataro, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: sig. I. Braguglia, agente, sig. M. Fiorilli, avvocato dello Stato)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Art. 228 CEE — Inottemperanza alla sentenza pronunciata il 26 giugno 2001 nella causa C-212/99 — Violazione dell'art. 48 del Trattato CE (divenuto art. 39 CE) — Riconoscimento dei diritti quesiti degli ex lettori di lingua straniera — Domanda di fissazione di una penalità di mora
Dispositivo
1) |
Non avendo assicurato, alla data di scadenza del termine impartito nel parere motivato, il riconoscimento dei diritti quesiti agli ex lettori di lingua straniera, divenuti collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, mentre tale riconoscimento era garantito alla generalità dei lavoratori nazionali, la Repubblica italiana non ha attuato tutti i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza 26 giugno 2001, causa C 212/99, Commissione/Italia, comportava, ed è pertanto venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 228 CE. |
2) |
Per il resto, il ricorso è respinto. |
3) |
La Repubblica italiana è condannata alle spese. |
16.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/3 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 13 luglio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di Pace di Bitonto) — Vincenzo Manfredi/Lloyd Adriatico Assicurazioni (C-295/04), Antonio Cannito/Fondiaria Sai SpA (C-296/04), Nicolò Tricarico (C-297/04), Pasqualina Mugolo (C-298/04)/Assitalia SpA,
(Cause riunite da C-295/04 a C-298/04) (1)
(Art. 81 CE - Concorrenza - Intesa - Sinistri causati da autoveicoli, natanti e ciclomotori - Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile - Aumento dei premi - Effetti sul commercio tra Stati membri - Diritto dei terzi di chiedere il risarcimento del danno subìto - Giudice nazionale competente - Termine di prescrizione - Indennizzi a carattere sanzionatorio)
(2006/C 224/05)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Giudice di Pace di Bitonto
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Vincenzo Manfredi (C-295/04), Antonio Cannito (C-296/04), Nicolò Tricarico (C-297/04), Pasqualina Mugolo (C-298/04)
Convenute: Lloyd Adriatico Assicurazioni, Fondiaria Sai SpA, Assitalia SpA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Giudice di pace di Bitonto — Interpretazione dell'art. 81 CE — Pratica concordata tra compagnie di assicurazioni italiane e straniere stabilite in Italia riguardante i contratti di assicurazione delle autovetture e dei ciclomotori — Scambi di informazioni per permettere un aumento dei premi di assicurazione della responsabilità civile non giustificato dalle condizioni di mercato
Dispositivo
1) |
Un'intesa o una pratica concordata come quella di cui alle cause principali, tra compagnie di assicurazioni, consistente in uno scambio reciproco di informazioni tale da permettere un aumento dei premi dell'assicurazione responsabilità civile obbligatoria relativa ai sinistri causati da autoveicoli, natanti e ciclomotori, non giustificato dalle condizioni di mercato, che costituisce una violazione delle norme nazionali sulla tutela della concorrenza, può altresì costituire una violazione dell'art. 81 CE se, in considerazione delle caratteristiche del mercato nazionale di cui trattasi, appaia sufficientemente probabile che l'intesa o la pratica concordata in esame possa avere un'influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sulla vendita delle polizze della detta assicurazione nello Stato membro interessato da parte di operatori stabiliti in altri Stati membri e che tale influenza non sia insignificante. |
2) |
L'art. 81 CE deve essere interpretato nel senso che chiunque ha il diritto di far valere la nullità di un'intesa o di una pratica vietata da tale articolo e, quando esiste un nesso di causalità tra essa e il danno subìto, di chiedere il risarcimento di tale danno. In mancanza di una disciplina comunitaria in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità di esercizio di tale diritto, comprese quelle relative all'applicazione della nozione di «nesso di causalità», purché i principi di equivalenza e di effettività siano rispettati. |
3) |
In mancanza di una disciplina comunitaria in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti a conoscere dei ricorsi per risarcimento danni fondati su una violazione delle regole di concorrenza comunitarie e stabilire le modalità procedurali di tali ricorsi, purché le disposizioni di cui trattasi non siano meno favorevoli di quelle relative ai ricorsi per risarcimento danni fondati su una violazione delle norme nazionali in materia di concorrenza e che stabiliscono le loro modalità procedurali e le dette disposizioni nazionali non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno causato da un'intesa o da una pratica vietata dall'art. 81 CE. |
4) |
In mancanza di una disciplina comunitaria in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire il termine di prescrizione per chiedere il risarcimento del danno causato da un'intesa o da una pratica vietata dall'art. 81 CE, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività. A tale riguardo, è compito del giudice nazionale verificare se una norma nazionale, in virtù della quale il termine di prescrizione per chiedere il risarcimento del danno causato da un'intesa o da una pratica vietata dall'art. 81 CE decorre a partire dal giorno in cui tale intesa o tale pratica vietata è stata posta in essere — in particolare qualora tale norma nazionale preveda anche un termine di prescrizione breve e tale termine non possa essere sospeso — renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno subito. |
5) |
In mancanza di disposizioni di diritto comunitario in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i criteri che consentono la determinazione dell'entità del risarcimento del danno causato da un'intesa o da una pratica vietata dall'art. 81 CE, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività. Pertanto, da un lato, in conformità del principio di equivalenza, se un risarcimento danni particolare, come il risarcimento esemplare o punitivo, può essere riconosciuto nell'ambito di azioni nazionali analoghe alle azioni fondate sulle regole comunitarie di concorrenza, esso deve poterlo essere anche nell'ambito di queste ultime azioni. Tuttavia, il diritto comunitario non osta a che i giudici nazionali vigilino affinché la tutela dei diritti garantiti dall'ordinamento giuridico comunitario non comporti un arricchimento senza causa degli aventi diritto. D'altro lato, dal principio di effettività e dal diritto del singolo di chiedere il risarcimento del danno causato da un contratto o da un comportamento idoneo a restringere o a falsare il gioco della concorrenza discende che le persone che hanno subito un danno devono poter chiedere il risarcimento non solo del danno reale (damnum emergens), ma anche del mancato guadagno (lucrum cessans), nonché il pagamento di interessi. |
16.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/4 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 29 giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/SGL Carbon AG, Tokai Carbon Co. Ltd, Nippon Carbon Co. Ltd, Showa Denko KK, GrafTech international Ltd, già UCAR International Inc., SEC Corp., The Carbide/Graphite Group Inc.
(Causa C-301/04 P) (1)
(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Concorrenza - Elettrodi di grafite - Art. 81, n. 1, CE - Ammende - Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende - Comunicazione sulla cooperazione - Produzione di documenti nel corso di un'indagine della Commissione)
(2006/C 224/06)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: W. Mölls, W. Wils e H. Gading, agenti)
Altre parti nel procedimento: SGL Carbon AG (Wiesbaden, Germania) (rappresentante: avv. M. Klusmann, Rechtsanwalt), Tokai Carbon Co. Ltd (Tokyo, Giappone), Nippon Carbon Co. Ltd (Tokyo), Showa Denko KK (Tokyo), GrafTech international Ltd, già UCAR International Inc (Wilmington, Stati Uniti), SEC Corp. (Amagasaki, Giappone) e The Carbide/Graphite Group Inc. (Pittsburgh, Stati Uniti)
Oggetto
Ricorso diretto all'annullamento del punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 29 aprile 2004, cause riunite T-236/01, T-239/01, da T-244/01 a T-246/01, T-251/01 e T-252/01, Tokai Carbon Co. Ltd e a./Commissione, nella parte in cui ha ridotto a EUR 69 114 000 l'importo dell'ammenda inflitta alla società SGL Carbon AG dalla decisione della Commissione 18 luglio 2001, 2002/271/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE — Caso COMP/E-1/36.490 — Elettrodi di grafite (GU L 100, pag. 1)
Dispositivo
1) |
Il primo trattino del punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 29 aprile 2004 nelle cause riunite T-236/01, T-239/01, da T-244/01 a T-246/01, T-251/01 e T-252/01, Tokai Carbon e a./Commissione, è annullato. |
2) |
L'importo dell'ammenda inflitta alla società SGL Carbon AG dall'art. 3 della decisione della Commissione 18 luglio 2001, 2002/271/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE — Caso COMP/E-1/36.490 — Elettrodi di grafite, è fissato in EUR 75,7 milioni. |
3) |
La SGL Carbon AG è condannata alle spese del presente giudizio. |
16.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/4 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 11 luglio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Repubblica federale di Germania) — Franz Egenberger GmbH Molkerei und Trockenwerk/Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
(Causa C-313/04) (1)
(Latte e latticini - Regolamento (CE) n. 2535/2001 - Burro neozelandese - Procedure di titoli d'importazione - Certificat Inward Monitoring Arrangement (IMA 1)
(2006/C 224/07)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Frankfurt am Main
Parti nella causa principale
Ricorrente: Franz Egenberger GmbH Molkerei und Trockenwerk
Convenuto: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
Con l'intervento di: Fonterra (Logistics) Ltd
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Validità degli artt. 25, n. 1, e 35, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 14 dicembre 2001, n. 2535, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (GU L 341, pag. 29) — Rilascio di un titolo di importazione la cui domanda può essere presentata solamente nel Regno Unito, per burro neozelandese soggetto alla condizione della presentazione di un certificato «Inward Monitoring Arrangement» (IMA 1) — Violazione degli artt. 28, 34, n. 2, e 82, n. 1, CE, nonché degli artt. 26, n. 2, e 29, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1255/1999 — Violazione dell'art. XVII, n. 1, lett. a), degli accordi GATT — Violazione dell'art. 1, n. 3, dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze di importazione (GU 1994, L 336, pag. 151)
Dispositivo
1) |
L'art. 35, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 14 dicembre 2001, n. 2535, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1255/1999 per quanto concerne il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari, è invalido in quanto dispone che le domande di titolo di importazione per burro neozelandese a dazi ridotti possono essere presentate soltanto presso autorità competenti del Regno Unito. |
2) |
Gli artt. 25 e 32 del regolamento n. 2535/2001, in combinato disposto con gli allegati III, IV e XII dello stesso regolamento, sono invalidi in quanto consentono una discriminazione nel rilascio dei titoli di importazione per burro neozelandese a dazi ridotti. |
16.9.2006 |
IT |
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C 224/5 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 luglio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Nuova società di telecomunicazioni SpA/Ministero delle Comunicazioni, ENI SpA
(Causa C-339/04) (1)
(Servizi di telecomunicazione - Direttiva 97/13/CE - Tasse e canoni applicabili alle licenze individuali)
(2006/C 224/08)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Ricorrente: Nuova società di telecomunicazioni SpA
Convenuto: Ministero delle Comunicazioni, ENI SpA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Consiglio di Stato — Interpretazione degli artt. 6 e 11 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione (GU L 117, pag. 15) — Compatibilità di una disposizione nazionale che obbliga le società che svolgono un pubblico servizio e che hanno realizzato reti di telecomunicazioni di creare una società separata per l'esercizio di tutte le attività nel settore delle telecomunicazioni
Dispositivo
L'art. 11 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione, osta a una normativa nazionale, quale quella di cui alla causa principale, la quale assoggetta il titolare di una licenza individuale per l'esercizio di una rete pubblica di telecomunicazioni, per la quale ha versato un contributo in base a quanto disposto dal detto articolo, al versamento di un contributo aggiuntivo in relazione all'uso privato della detta rete e calcolato in base a criteri che non corrispondono a quelli previsti dal citato articolo.
16.9.2006 |
IT |
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C 224/5 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 luglio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Robert Hans Conijn/Finanzamt Hamburg-Nord
(Causa C-346/04) (1)
(Libertà di stabilimento - Imposta sul reddito - Dichiarazione dei redditi - Consulenza fiscale - Diritto alla deduzione delle spese)
(2006/C 224/09)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti nella causa principale
Ricorrente: Robert Hans Conijn
Convenuto: Finanzamt Hamburg-Nord
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell'art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) —Normativa nazionale in materia d'imposta sul reddito — Esclusione dei non residenti dal diritto alla deduzione delle spese di consulenza fiscale per la compilazione della dichiarazione dei redditi
Dispositivo
L'art. 52 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) osta a una disposizione nazionale che non permette a una persona limitatamente soggetta ad imposta di dedurre dal proprio reddito imponibile come spese straordinarie le spese di consulenza fiscale sostenute per compilare la dichiarazione dei redditi, laddove ai soggetti passivi illimitatamente obbligati la deduzione di tali spese è consentita.
16.9.2006 |
IT |
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C 224/6 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 18 luglio 2006 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du Travail de Bruxelles (Belgio)] — Gérald De Cuyper/Office national de l'emploi
(Causa C-406/04) (1)
(Libera circolazione e libero soggiorno nel territorio dell'Unione europea - Indennità di disoccupazione - Condizione dell'effettiva residenza nel territorio nazionale)
(2006/C 224/10)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal du Travail de Bruxelles
Parti nella causa principale
Ricorrente: Gérald De Cuyper
Convenuto: Office national de l'emploi
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal du Travail de Bruxelles — Interpretazione degli artt. 17 e 18 CE, che stabiliscono la cittadinanza europea, riguardo ad una disposizione nazionale che subordina la concessione delle indennità di disoccupazione al requisito dell'effettiva residenza nel territorio nazionale
Dispositivo
La libertà di circolazione e di soggiorno riconosciuta a tutti i cittadini dell'Unione europea dall'art. 18 CE non osta ad una condizione di residenza, come quella applicata nella causa principale, imposta ad un disoccupato di età superiore ai 50 anni dispensato dall'obbligo di dimostrare la sua disponibilità sul mercato del lavoro, quale condizione per il mantenimento del suo diritto all'indennità di disoccupazione.
16.9.2006 |
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C 224/6 |
Sentenza della Corte (Seduta plenaria) 11 luglio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Edith Cresson
(Causa C-432/04) (1)
(Art. 213, n. 2, CE - Art. 126, n. 2, EA - Violazione degli obblighi derivanti dalla carica di membro della Commissione - Decadenza dal diritto a pensione)
(2006/C 224/11)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H.-P. Hartvig e J. Currall, agenti)
Convenuta: Edith Cresson (rappresentanti: G. Vandersanden, L. Levi e M. Hirsch, avvocati)
Parte interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, C. Jurgensen e G. de Bergues, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto ai sensi dell'art. 213, n. 2, terzo comma del Trattato CE e dell'art. 126, n. 2, terzo comma, del Trattato Euratom — Decadenza del diritto alla pensione di un ex commissario — Violazione degli obblighi derivanti dalla carica di commissario
Dispositivo
1) |
La sig.ra Édith Cresson ha violato gli obblighi derivanti dalla sua carica di membro della Commissione delle Comunità europee, ai sensi degli artt. 213, n. 2, CE e 126, n. 2, EA in occasione dell'assunzione e per quanto concerne le condizioni d'impiego del sig. René Berthelot. |
2) |
Per il resto, il ricorso è respinto. |
3) |
La Commissione delle Comunità europee, la sig.ra Édith Cresson e la Repubblica francese sopportano le proprie spese. |
16.9.2006 |
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C 224/7 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 13 luglio 2006 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles (Belgio)] — Mobistar SA/Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)
(Causa C-438/04) (1)
(Settore delle telecomunicazioni - Servizio universale e diritti degli utenti - Portabilità dei numeri di telefono - Costo dell'attivazione nell'ipotesi di trasferimento di un numero di telefono mobile - Art. 30, n. 2, della direttiva 2002/22/CE (direttiva «servizio universale») - Tariffa dell'interconnessione correlata all'attivazione della portabilità dei numeri - Orientamento dei prezzi in funzione dei costi - Potere normativo delle autorità regolamentari nazionali - Art. 4, n. 1, della direttiva 2002/21/CE (direttiva «quadro») - Tutela giuridica effettiva - Tutela dei dati riservati)
(2006/C 224/12)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d'appel de Bruxelles
Parti nella causa principale
Ricorrente: Mobistar SA
Convenuto: Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)
con l'intervento di: Belgacom Mobile SA, Base SA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour d'appel de Bruxelles — Interpretazione dell'art. 30 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale») (GU L 108, pag. 51) — Portabilità dei numeri di telefono — Prezzi di interconnessione correlata alla portabilità dei numeri in base al costo — Normativa nazionale che impone un metodo di calcolo dei costi e la ripartizione degli stessi tra operatori — Interpretazione dell'art. 4 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro») (GU L 108, pag. 33) — Diritto di ricorso avverso una decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione — Inserimento di informazioni riservate tra le informazioni che devono essere messe a disposizione dell'organismo investito del ricorso
Dispositivo
1) |
I prezzi dell'interconnessione correlata alla portabilità dei numeri, ai sensi dell'art. 30, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale»), riguardano i costi connessi al traffico dei numeri trasferiti nonché i costi di attivazione sostenuti dagli operatori di telefonia mobile per dare corso alle richieste di trasferimento di numero. |
2) |
L'art. 30, n. 2, della direttiva 2002/22 non osta all'adozione di un provvedimento nazionale che stabilisca un metodo determinato per il calcolo dei costi e che fissi ex ante e in base ad un modello teorico di costi l'importo massimo dei prezzi che l'operatore cedente può richiedere all'operatore cessionario a titolo di costi di attivazione, quando le tariffe siano orientate ai costi in modo tale da non dissuadere i consumatori dall'uso dell'agevolazione della portabilità. |
3) |
L'art. 4 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2202/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro»), deve essere interpretato nel senso che l'organo designato a conoscere dei ricorsi avverso le decisioni delle autorità regolamentari nazionali deve poter disporre di tutte le informazioni necessarie al fine di esaminare la fondatezza del ricorso, ivi comprese, eventualmente, le informazioni riservate in base alle quali le dette autorità hanno adottato la decisione oggetto del ricorso. Spetta, tuttavia, a tale organo garantire il trattamento confidenziale dei dati di cui trattasi, nel rispetto delle esigenze di effettività della tutela giurisdizionale e del rispetto del diritto di difesa delle parti della controversia. |
16.9.2006 |
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C 224/8 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 13 luglio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam — Paesi Bassi) — Uroplasty BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane district Rotterdam
(Causa C-514/04) (1)
(Classificazione doganale - Fiocchi sterili di polidimetilsilossano - Elastomero di silicone - Nozione di «forma primaria» - Medicamento - Confezionamento - Nozione di «apparecchio da inserire nell'organismo»)
(2006/C 224/13)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Gerechtshof te Amsterdam
Parti nella causa principale
Ricorrente: Uroplasty BV
Convenuta: Inspecteur van de Belastingdienst-Douanedistrict Rotterdam
Oggetto
Classificazione tariffaria del prodotto Implant Macroplastique — Sospensione sterile iniettabile di particelle solide d'elastomero di silicone per il trattamento del reflusso vescico-uretrale(o vescico-renale)
Dispositivo
L'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 13 ottobre 2000, n. 2388, dev'essere interpretato nel senso che un prodotto, come il polidimetilsilossano, che sia composto di fiocchi sterili, sia concepito specificamente e destinato unicamente ad essere inserito nell'organismo per il trattamento di una patologia, e sia confezionato al momento della sua presentazione in dogana in sacchetti da 1 kg, deve essere considerato come un apparecchio da inserire nell'organismo che va classificato nella voce 9021 della nomenclatura combinata. Un prodotto di questo tipo, non essendo diretto a sostituire un organo bensì a consentire ad un muscolo malfunzionante di creare dei tessuti connettivi, deve essere classificato nella sottovoce 9021 90 90 della nomenclatura combinata.
16.9.2006 |
IT |
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C 224/8 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 luglio 2006 — David Meca-Medina, Igor Majcen/Commissione delle Comunità europee, Repubblica di Finlandia
(Causa C-519/04 P) (1)
(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Regole per il controllo antidoping adottate dal Comité international olympique - Incompatibilità con le norme comunitarie in materia di concorrenza e di libera prestazione di servizi - Denuncia - Rigetto)
(2006/C 224/14)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: David Meca-Medina, Igor Majcen (rappresentanti: avv.ti J.-L. Dupont e M.-A. Lucas)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: O. Beynet e dal sig. A. Bouquet, agenti)
Parte interveniente al sostegno della parte convenuta: Repubblica finlandese (rappresentante: sig.ra T. Pynnä, agente)
Oggetto
Ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 30 settembre 2003, D. Meca-Medina e I. Majcen/Commissione, recante rigetto del ricorso avente ad oggetto l'annullamento della decisione di rigetto di una denuncia, come risultato di un procedimento di applicazione degli artt. 81 CE ed 82 CE — Normativa antidoping
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 30 settembre 2004, causa T-313/02, Meca-Medina e Majcen/Commissione, è annullata. |
2) |
Il ricorso proposto dinanzi al Tribunale di primo grado con il numero di causa T-313/02 e diretto all'annullamento della decisione della Commissione 1o agosto 2002 che respinge la denuncia dei sigg. Meca-Medina e Majcen è respinto. |
3) |
I sigg. Meca-Medina e Majcen sono condannati alle spese relative sia al presente giudizio sia a quello dinanzi al Tribunale. |
4) |
La Repubblica di Finlandia sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 57 del 5 marzo 2005.
16.9.2006 |
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C 224/9 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 11 luglio 2006 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social de Madrid (Spagna)] — Sonia Chacòn Navas/Eurest Colectividades SA
(Causa C-13/05) (1)
(Direttiva 2000/78/CE - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Nozione di handicap)
(2006/C 224/15)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Social de Madrid
Parti nella causa principale
Ricorrente: Sonia Chacón Navas
Convenuto: Eurest Colectividades SA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado de lo Social de Madrid — Interpretazione della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per le parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) — Campo di applicazione — Licenziamento per malattia — Malattia e handicap
Dispositivo
1) |
Una persona che è stata licenziata dal suo datore di lavoro esclusivamente per causa di malattia non rientra nel quadro generale per la lotta contro la discriminazione fondata sull'handicap istituito dalla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. |
2) |
Il divieto, in materia di licenziamento, della discriminazione fondata sull'handicap, sancito agli artt. 2, n. 1, e 3, n. 1, lett. c), della direttiva 2000/78, osta ad un licenziamento fondato su un handicap che, tenuto conto dell'obbligo di prevedere soluzioni ragionevoli per i disabili, non è giustificato dal fatto che la persona di cui trattasi non sia competente, né capace, né disponibile a svolgere le funzioni essenziali del suo posto di lavoro. |
3) |
La malattia in quanto tale non può essere considerata un motivo che si aggiunge a quelli in base ai quali la direttiva 2000/78 vieta qualsiasi discriminazione. |
16.9.2006 |
IT |
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C 224/9 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 13 luglio 2006 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam (Paesi Bassi)] — Anagram International Inc./Inspecteur van de Belastingdienst–Douane district Rotterdam
(Causa C-14/05) (1)
(Tariffa doganale comune - Nomenclatura combinata - Classificazione tariffaria - Palloni gonfiati con gas)
(2006/C 224/16)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Gerechtshof te Amsterdam
Parti nella causa principale
Ricorrente: Anagram International Inc.
Convenuto: Inspecteur van de Belastingdienst–Douane district Rotterdam
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Gerechtshof te Amsterdam — Interpretazione dell'allegato del regolamento (CE) della Commissione 25 febbraio 2000, n. 442, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 54, pag. 33) — Validità — Classificazione doganale di palloni — Regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata — Voce 95 05 90 00 e voce 95 03 90 32
Dispositivo
1) |
L'esame della seconda questione non ha rivelato elementi tali da inficiare la validità del regolamento (CE) della Commissione 25 febbraio 2000 n. 442 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, in quanto i prodotti di cui al punto 3 della tabella che figura nel suo allegato sono classificati nella sottovoce 9503 90 32 della nomenclatura combinata della tariffa doganale comune, che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 1 agosto 2002, n. 1832. |
2) |
La classificazione decisa dalla Commissione delle Comunità europee nel regolamento n. 442/2000, per quanto riguarda il prodotto descritto al punto 3 della tabella che figura nel suo allegato, si applica per analogia ai palloni che sono gonfiati a gas, costituiti di un foglio di materia plastica e di un film di alluminio saldati, nei quali il foglio di materia plastica costituisce l'interno del pallone. |
16.9.2006 |
IT |
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C 224/10 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 luglio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Maija T. I. Nikula
(Causa C-50/05) (1)
(Previdenza sociale - Copertura di prestazioni di malattia e di maternità - Calcolo dei contributi - Regolamento n. 1408/71 - Diritto di uno Stato membro di includere nella base di computo dei contributi pensioni o rendite versate da un ente di un altro Stato membro - Titolare di pensioni e rendite dovute ai sensi delle normative di due Stati membri)
(2006/C 224/17)
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein hallinto-oikeus
Parti nella causa principale
Ricorrente: Maija T. I. Nikula
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korkein hallinto-oikeus — Interpretazione dell'art. 33, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori salariati e non salariati, nonché ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato ed aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6) — Contributi per la copertura delle prestazioni di malattia e maternità a carico di un titolare di pensioni o di rendite dovute a norma delle legislazioni di due Stati membri, residente in uno di tali Stati membri ed avente diritto unicamente alle prestazioni presso l'ente di tale Stato membro. Presa in considerazione, per il calcolo delle prestazioni, delle pensioni o rendite provenienti dall'altro Stato membro
Dispositivo
1) |
L'art. 33, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, non osta a che, per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo dei contributi di assicurazione malattia applicati nello Stato membro di residenza del titolare di pensioni corrisposte da enti dello Stato medesimo, competente a corrispondere prestazioni ai sensi dell'art. 27 del regolamento medesimo, siano ricomprese in tale base imponibile, oltre alle pensioni percepite nello Stato membro di residenza, pensioni corrisposte da enti di un altro Stato membro, purché i detti contributi non superino l'importo delle pensioni percepite nello Stato membro di residenza. |
2) |
Tuttavia, l'art. 39 CE osta a che venga preso in considerazione l'importo delle pensioni percepite da enti di un altro Stato membro qualora in tale altro Stato membro siano già stati versati contributi sui redditi di lavoro ivi percepiti. Spetta agli interessati provare l'effettività di tali precedenti versamenti previdenziali. |
16.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/10 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 13 luglio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese
(Causa C-61/05) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/100/CEE - Diritto di autore - Diritto esclusivo di autorizzare o di vietare il noleggio e il prestito - Trasposizione erronea)
(2006/C 224/18)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. P. Guerra e Andrade e W. Wils, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: sigg. L. Fernades e N. Gonçalves, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 2 e 4 della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61)
Dispositivo
1) |
|
2) |
La Repubblica portoghese è condannata alle spese. |
16.9.2006 |
IT |
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C 224/11 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 13 luglio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amstgericht Freiburg — Germania) — Bernd Voigt
(Causa C-83/05) (1)
(Realizzazione del mercato interno - Ravvicinamento delle legislazioni - Veicoli a motore - Procedura di omologazione comunitaria - Direttiva 70/156 - Portata - Classificazione secondo le caratteristiche tecniche dei tipi di veicoli - Incidenza sulla classificazione dei veicoli da parte di una normativa nazionale che disciplina le condizioni della circolazione stradale)
(2006/C 224/19)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amstgericht Freiburg
Parte nella causa principale
Ricorrente: Bernd Voigt
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Amstgericht Freiburg — Interpretazione della direttiva del Consiglio 6 febbraio 1970, 70/156/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 42, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/53/CEE (GU L 225, pag. 1) — Immatricolazione da parte di uno Stato membro di un veicolo di categoria M 1 (autovettura) che rientra in un'omologazione comunitaria — Possibilità per le autorità nazionali di sanzionare il conducente del suddetto veicolo a fronte di alcune infrazioni previste dal codice della strada relative ai veicoli commerciali o industriali — Limitazioni di velocità in autostrada applicabili ai soli veicoli commerciali o industriali
Dispositivo
La direttiva del Consiglio 6 febbraio 1970, 70/156/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/53/CEE, dev'essere interpretata nel senso che non osta ad una normativa nazionale secondo cui un autoveicolo come quello di cui trattasi nella causa principale non è soggetto alle disposizioni nazionali in materia di velocità relative alle autovetture private, bensì a quelle applicabili ai mezzi pesanti, sebbene tale autoveicolo sia stato immatricolato come autovettura privata sulla base di un'omologazione comunitaria per tipo rilasciata in applicazione della detta direttiva.
16.9.2006 |
IT |
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C 224/11 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 13 luglio 2006 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal House of Lords (Regno Unito)] — United Utilities plc/Commissioners of Customs & Excise
(Causa C-89/05) (1)
(Sesta direttiva IVA - Art. 13, parte B, lett. f) - Esenzione per i giochi d'azzardo - Ambito di applicazione - Attività di «call centre»)
(2006/C 224/20)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
House of Lords
Parti nella causa principale
Ricorrente: United Utilities plc
Convenuto: Commissioners of Customs & Excise
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — House of Lords — Interpretazione dell'art. 13, parte B, lett. f), della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esenzione delle scommesse, delle lotterie e degli altri giochi d'azzardo o a denaro — Applicabilità a servizi prestati da una società terza che accetta scommesse effettuate telefonicamente per conto di un'altra società
Dispositivo
L'art. 13, parte B, lett. f), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev'essere interpretato nel senso che la fornitura di servizi di «call centre» a favore di un organizzatore di scommesse telefoniche, che comporta l'accettazione delle scommesse in nome dell'organizzatore da parte del personale impiegato dal prestatore dei detti servizi, non rappresenta un'operazione di scommessa ai sensi di tale disposizione e, pertanto, non può beneficiare dell'esenzione dall'IVA prevista da tale disposizione.
16.9.2006 |
IT |
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C 224/12 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 13 luglio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — Reisch Montage AG/Kiesel Baumaschinen Handels GmbH
(Causa C-103/05) (1)
(Regolamento (CE) n. 44/2001 - Art. 6, punto 1 - Pluralità di convenuti - Azione promossa in uno Stato membro avverso una persona sotto procedimento fallimentare, domiciliata in tale Stato e un coconvenuto domiciliato in un altro Stato membro - Irricevibilità dell'azione promossa avverso la persona sotto procedimento fallimentare - Competenza del Tribunale adito nei confronti del coconvenuto)
(2006/C 224/21)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti nella causa principale
Ricorrente: Reisch Montage AG
Convenuta: Kiesel Baumaschinen Handels GmbH
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof — Interpretazione dell'art. 6, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1) — Pluralità di convenuti — Azione proposta in uno Stato membro contro un primo convenuto in esso domiciliato e contro un secondo convenuto residente in un altro Stato membro — Irricevibilità dell'azione contro il primo convenuto a causa del procedimento fallimentare aperto sul suo patrimonio — Competenza del giudice adito per l'azione contro il secondo convenuto
Dispositivo
L'art. 6, punto 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, va interpretato nel senso che in una situazione, quale quella di cui alla causa a qua, tale disposizione può essere invocata nel quadro di un'azione promossa in uno Stato membro nei confronti del convenuto domiciliato in questo Stato e un coconvenuto domiciliato in un altro Stato membro, anche qualora la detta azione sia considerata fin dalla sua introduzione inammissibile nei confronti del primo convenuto in forza di una normativa nazionale.
16.9.2006 |
IT |
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C 224/12 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 13 luglio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese
(Causa C-191/05) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 79/409/CEE - Conservazione degli uccelli selvatici - Zona di protezione speciale - Modifica senza fondamento scientifico)
(2006/C 224/22)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. van Beek e A. Caeiros, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentante: L. Fernandes, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1) — Zona di protezione speciale — Modifica senza fondamento scientifico
Dispositivo
1) |
La Repubblica portoghese, avendo modificato la delimitazione della zona di protezione speciale «Moura, Mourão, Barrancos», ed avendo in tal modo escluso zone che ospitano specie di uccelli selvatici la cui protezione ha giustificato la designazione di tale zona, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 4, n. 1, della direttiva 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. |
2) |
La Repubblica portoghese è condannata alle spese. |
16.9.2006 |
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C 224/13 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 luglio 2006 — Sergio Rossi SpA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Sissi Rossi Srl
(Causa C-214/05 P) (1)
(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Marchio comunitario - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 - Rischio di confusione - Marchio denominativo «SISSI ROSSI» - Opposizione del titolare del marchio denominativo anteriore «MISS ROSSI» - Argomenti presentati per la prima volta in udienza - Offerte di prova)
(2006/C 224/23)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Sergio Rossi SpA (rappresentante: A. Ruo, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: O. Montalto e P. Bullock, agenti)
Interveniente a sostegno dell'altra parte nel procedimento: Sissi Rossi Srl con sede in Castenaso di Villanova (Rappresentante: S. Verea, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 1o marzo 2005, causa T-169/03, Sergio Rossi SpA/Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli)(UAMI) — Rigetto del ricorso d'annullamento proposto dal titolare del marchio denominativo nazionale e internazionale «MISS ROSSI», per prodotti della classe 25, contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (UAMI) 28 febbraio 2003, R 569/2002-1, che annulla la decisione della divisione d'opposizione recante diniego della registrazione del marchio denominativo comunitario «SISSI ROSSI» per prodotti classificati nelle classi 14, 15, 5 e 26
Dispositivo
1) |
Il ricorso d'impugnazione è respinto. |
2) |
La Sergio Rossi SpA è condannata alle spese. |
16.9.2006 |
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C 224/13 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 13 luglio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court — Irlanda) — Sam Mc Cauley Chemists (Blackpool) Ltd, Mark Sadja/Pharmaceutical Society of Ireland, Minister for Health and Children, Ireland, Attorney General
(Causa C-221/05) (1)
(Direttiva 85/433/CEE - Riconoscimento reciproco dei diplomi - Farmacisti - Riconoscimento dei diplomi dei farmacisti che lavorano in nuove farmacie aperte al pubblico - Portata del potere discrezionale degli Stati membri)
(2006/C 224/24)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Supreme Court
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Sam Mc Cauley Chemists (Blackpool) Ltd, Mark Sadja
Convenuti: Pharmaceutical Society of Ireland, Minister for Health and Children, Ireland, Attorney General
Oggetto
Interpretazione dell'art. 2, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 16 settembre 1985, 85/433/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico (GU L 253, pag. 37) — Portata del potere discrezionale degli Stati membri per quanto concerne il riconoscimento dei diplomi dei farmacisti che esercitano nelle nuove farmacie aperte al pubblico
Dispositivo
L'art. 2 della direttiva del Consiglio 16 settembre 1985, 85/433/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico, dev'essere interpretato nel senso che uno Stato membro che si conformi solo al livello minimo di riconoscimento dei diplomi previsto da tale direttiva non esercita alcun potere discrezionale conferito da quest'ultima.
16.9.2006 |
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C 224/14 |
Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) 11 maggio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio) — Confcooperative Unione regionale della Cooperazione Fvg Federagricole, Friulvini Soc. r.l.,Cantina Sociale di Ramoscello e S. Vito/Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
(Causa C-231/04) (1)
(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Relazioni esterne - Accordo CE-Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini - Tutela nella Comunità di una denominazione di vini provenienti dall'Ungheria - Indicazione geografica «Tokaj» - Scambio di lettere - Possibilità di utilizzare il termine «Tocai» nella menzione «Tocai friulano» o «Tocai italico» per la designazione e la presentazione di taluni vini italiani, in particolare dei vini di qualità prodotti in una regione determinata («v.q.p.r.d.»), durante un periodo transitorio che scade il 31 marzo 2007 - Esclusione di tale possibilità dopo il periodo transitorio - Validità - Fondamento giuridico - Art. 133 CE - Principi di diritto internazionale relativi ai Trattati - Artt. 22-24 dell'accordo TRIPs - Tutela dei diritti fondamentali - Diritto di proprietà)
(2006/C 224/25)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Parti
Richiedenti: Confcooperative Unione regionale della Cooperazione Fvg Federagricole, Friulvini Soc. r.l.,Cantina Sociale di Ramoscello e S. Vito
Resistente: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Con l'intervento di: Regione Veneto
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Validità dell'accordo CE/Ungheria del 23 novembre 1993, sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini — Validità di uno scambio di lettere tra le parti dell'accordo che istituisce un divieto di utilizzare in Italia la denominazione «Tocai», dopo il 2007
Dispositivo
1) |
L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e gli Stati membri, da un lato, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altro, concluso ed approvato a nome della Comunità con la decisione del Consiglio e della Commissione 13 dicembre 1993, 93/742/Euratom, CECA, CE, non costituisce la base giuridica della decisione 93/724. |
2) |
L'art. 133 CE, richiamato al preambolo della decisione 93/724, costituisce una base giuridica appropriata per la conclusione, ad opera della sola Comunità, dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini. |
3) |
Il divieto di utilizzare in Italia la denominazione «Tocai», dopo il 31 marzo 2007, risultante dallo scambio di lettere concernente l'art. 4 dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini, non è in contrasto con la disciplina delle denominazioni omonime stabilita dall'art. 4, n. 5, dell'accordo medesimo. |
4) |
La dichiarazione congiunta concernente l'art. 4, n. 5, dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini, nella parte in cui enuncia, al primo comma, che, per quanto riguarda l'art. 4, n. 5, lett. a), dell'accordo medesimo, le parti contraenti hanno rilevato che al momento dei negoziati esse non erano al corrente di casi specifici ai quali le disposizioni in questione potessero essere applicabili, non costituisce una rappresentazione manifestamente errata della realtà. |
5) |
Gli artt. 22-24 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinente al commercio, che figura all'allegato 1 C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, approvato a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, con decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, devono essere interpretati nel senso che, in un caso quale quello della causa principale, relativo ad un'omonimia tra un'indicazione geografica di un paese terzo e la denominazione che riprende il nome di un vitigno utilizzato per la designazione e la presentazione di determinati vini comunitari che ne derivano, tali disposizioni non esigono che quella denominazione possa continuare ad essere utilizzata in futuro nonostante la doppia circostanza che essa sia stata utilizzata in passato dai rispettivi produttori o in buona fede o per almeno dieci anni prima del 15 aprile 1994 e che indichi chiaramente il paese o la regione o la zona di origine del prodotto in modo da non indurre in errore i consumatori. |
6) |
Il diritto di proprietà non osta al divieto imposto agli operatori interessati della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di utilizzare il termine «Tocai» nella menzione «Tocai friulano» o «Tocai italico» per la designazione e la presentazione di taluni vini italiani di qualità prodotti in una regione determinata alla fine di un periodo transitorio con scadenza il 31 marzo 2007, risultante dallo scambio di lettere concernente l'art. 4 dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini che è allegato a tale accordo, ma non figura nell'accordo stesso. |
16.9.2006 |
IT |
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C 224/15 |
Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 6 luglio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, Commissione tributaria regionale di Firenze) — Casa di cura privata Salus SpA/Agenzia Entrate Ufficio Napoli 4
(Cause riunite C-18/05 e C-155/05) (1)
(Art. 104, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura - Sesta direttiva IVA - Art. 13, parte B, lett. c) - Esenzioni - Cessioni di beni destinati esclusivamente ad un'attività esentata senza aver formato oggetto del diritto a detrazione)
(2006/C 224/26)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Commissione tributaria provinciale di Napoli, Commissione tributaria regionale di Firenze
Parti
Richiedenti: Casa di cura privata Salus SpA (C-18/05), Agenzia delle Entrate — Ufficio di Firenze 1 (C-155/05)
Resistenti: Agenzia delle Entrate — Ufficio di Napoli 4 (C-18/05), Villa Maria Beatrice Hospital Srl (C-155/05)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Commissione tributaria provinciale di Napoli — Interpretazione dell'art. 13, punto B, lett. c) della sesta direttiva IVA — Esenzioni all'interno del paese — Esenzioni delle forniture di beni destinati esclusivamente ad un'attività esentata o esclusi dal diritto alla deduzione — Applicabilità diretta
Dispositivo
La prima parte dell'art. 13, parte B, lett. c), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev'essere interpretata nel senso che l'esenzione da essa prevista si applica unicamente alla rivendita di beni preliminarmente acquistati da un soggetto passivo per le esigenze di un'attività esentata in forza del detto articolo, in quanto l'imposta sul valore aggiunto versata in occasione dell'acquisto iniziale dei detti beni non abbia formato oggetto di un diritto a detrazione.
16.9.2006 |
IT |
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C 224/15 |
Ordinanza della Corte 13 giugno 2006 — Ornella Mancini/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-172/05 P) (1)
(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Dipendenti - Posto di consulente medico - Avviso di posto vacante - Esame per merito comparativo - Composizione della commissione giudicatrice di selezione - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato)
(2006/C 224/27)
Lingua processuale: il francese
Parti
Richiedente: Ornella Mancini (rappresentante: avv. E. Boigelot, avocat)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e G. Berscheid, in qualità di agenti, avv. B. Wägenbaur, avocat)
Oggetto
Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 3 febbraio 2005, causa T-137/03, Mancini/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso avente ad oggetto, da una parte, una domanda di annullamento della decisione della Commissione di non accogliere la candidatura della ricorrente al posto di consulente medico presso l'unità «servizio medico — Bruxelles» e della decisione di nominare un altro candidato al detto posto e, dall'altra parte, una domanda di risarcimento danni
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La ricorrente è condannata alle spese. |
16.9.2006 |
IT |
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C 224/16 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 1o giugno 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te 's-Hertogenbosch — Paesi Bassi) — V.O.F. Dressuurstal Jespers/Inspecteur van de Belastingdienst/Zuidwest/kantoor Breda van de rijkbelastingdienst
(Causa C-233/05) (1)
(Sesta direttiva IVA - Lavoro eseguito in base ad un contratto d'opera - Nozione di «bene prodotto» - Cavallo sottoposto a dressaggio e ad allenamento - Esigibilità dell'imposta)
(2006/C 224/28)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice a quo:
Gerechtshof te 's-Hertogenbosch
Parti nella causa principale
Ricorrente: V.O.F. Dressuurstal Jespers
Convenuto: Inspecteur van de Belastingdienst/Zuidwest/kantoor Breda van de rijkbelastingdienst
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Gerechtshof te 's-Hertogenbosch -Interpretazione dell'art. 5, n. 7, lett. a), della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia d'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Cavallo principiante sottoposto a dressaggio e ad un allenamento ad uno scopo determinato — Cavallo formato come cavallo da sella in grado, in seguito a dressaggio e ad un allenamento specifico, di partecipare a competizioni di livello superiore — In entrambi i casi: produzione di un nuovo bene? — Rilevanza di un cambiamento obiettivo e misurabile del cavallo e della realizzazione o meno dell'obiettivo — Versamento dell'imposta secondo un procedimento di dichiarazioni periodiche
Dispositivo
1) |
L'art. 5, n. 7, lett. a) della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia d'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 94/76/CE del Consiglio del 22 dicembre 1994, con l'introduzione di misure transitorie applicabili, nel quadro dell'ampliamento dell'Unione europea il 1o gennaio 1995, in materia di imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che non vi è lavoro eseguito in base ad un contratto d'opera qualora un cavallo venga allenato in modo da renderlo idoneo ad un utilizzo come cavallo da sella o da dressaggio e a partecipare a competizioni, e nel senso che tale cavallo, nelle circostanze in questione, non può essere considerato come un bene prodotto. |
2) |
L'esigibilità dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sui pagamenti ricevuti periodicamente a fronte delle prestazioni di servizi rappresentate dall'addestramento ed allenamento dei cavalli è definita secondo le condizioni di cui all'art. 10, n. 2, della sesta direttiva. |
16.9.2006 |
IT |
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C 224/16 |
Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 27 giugno 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te 's-Hertogenbosch — Paesi Bassi) — G.M. van de Coevering/Hoofd van het District Douane Roermond van de rijksbelastingdienst
(Causa C-242/05) (1)
(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Libera prestazione di servizi - Locazione di un autoveicolo in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza - Imposta sui veicoli non immatricolati ma messi a disposizione dei residenti - Modalità di riscossione)
(2006/C 224/29)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Gerechtshof te 's-Hertogenbosch
Parti nella causa principale
Richiedente: G.M. van de Coevering
Resistente: Hoofd van het District Douane Roermond van de rijksbelastingdienst)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Gerechtshof te 's-Hertogenbosch -Interpretazione degli artt. 49 CE-55 CE — Normativa nazionale che prevede la riscossione dell'imposta sulle autovetture immatricolate nel territorio e sulle autovetture non immatricolate ma messe a disposizione di persone residenti in tale Stato — Autovettura noleggiata in un altro Stato membro da una persona residente in tale Stato — Riscossione integrale dell'imposta senza tener conto della durata del noleggio né della durata dell'utilizzo del veicolo nel territorio di tale Stato
Dispositivo
Gli artt. 49 CE 55 CE ostano a una normativa nazionale di uno Stato membro, come quella in questione nella causa principale, che obbliga una persona fisica residente in tale Stato membro — che noleggi un veicolo immatricolato in un altro Stato membro — a pagare l'intero ammontare di un'imposta di immatricolazione la prima volta che utilizza tale veicolo sulla rete stradale del primo Stato membro, senza riguardo alla durata dell'uso della detta rete stradale e senza che la detta persona possa rivendicare alcun diritto ad esenzione o a rimborso, qualora il veicolo non sia destinato ad essere utilizzato essenzialmente nel primo Stato membro in via permanente né sia, di fatto, utilizzato in tal modo.
16.9.2006 |
IT |
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C 224/17 |
Ordinanza della Corte 1o giugno 2006 — Plus Warenhandelsgesellschaft mbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
(Causa C-324/05 P) (1)
(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Marchio comunitario - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 - Rischio di confusione - Domanda di marchio misto, denominativo e figurativo, comprendente l'elemento verbale «Turkish Power» - Opposizione del titolare del marchio denominativo POWER - Rigetto dell'opposizione - Ricorso manifestamente irricevibile o manifestamente infondato)
(2006/C 224/30)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Richiedente: Plus Warenhandelsgesellschaft mbH (rappresentante: avv. B. Piepenbrink, avocat)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 22 giugno 2005, causa T-34/04, Plus Warenhandelsgesellschaft mbH/UAMI, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI che respingeva un ricorso proposto dalla ricorrente, titolare del marchio «POWER», contro la decisione della divisione di opposizione con cui era stata respinta l'opposizione presentata contro la domanda di registrazione del marchio figurativo «TURKISH POWER» — Rischio di confusione dei marchi
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Plus Warenhandelsgesellschaft mbH è condannata alle spese. |
16.9.2006 |
IT |
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C 224/17 |
Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 13 giugno 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal départemental des pensions militaires du Morbihan — Francia) — Ameur Echouikh/Secrétaire d'État aux Anciens Combattants
(Causa C-336/05) (1)
(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Accordo euromediterraneo CEE-Marocco - Art. 65 - Principio di non discriminazione in materia di previdenza sociale - Pensione militare d'invalidità)
(2006/C 224/31)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal départemental des pensions militaires du Morbihan
Parti nella causa principale
Richiedente: Ameur Echouikh
Resistente: Secrétaire d'État aux Anciens Combattants
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal départemental des pensions militaires du Morbihan — Interpretazione degli artt. 64 e 65 dell'Accordo euro-mediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro, concluso a Bruxelles il 26 febbraio 1996 (GU L 70, pag. 2), degli artt. 40-42 dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Regno del Marocco, concluso a Rabat il 27 aprile 1976 (GU L 264, pag. 2) nonché del principio generale di non discriminazione in base alla nazionalità garantito dall'art. 12 del Trattato CE e dall'art. 14 della CEDU — Effetto diretto — Nozione di «lavoratore» di «retribuzione» e di «prestazione previdenziale» — Normativa nazionale che nega il beneficio di una pensione militare di invalidità ad un cittadino marocchino che abbia prestato servizio militare nelle forze armate del detto Stato membro
Dispositivo
L'art. 65, n. 1, primo comma, dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, firmato a Bruxelles il 26 febbraio 1996 e approvato in nome della Comunità con la decisione del Consiglio e della Commissione 24 gennaio 2000, 2000/204/CE, CECA, deve essere interpretato nel senso che osta a che lo Stato membro ospitante neghi il beneficio di una pensione militare d'invalidità ad un cittadino marocchino che abbia prestato servizio nell'esercito del detto Stato e sia residente sul suo territorio esclusivamente in base al rilievo che il richiedente è cittadino di nazionalità marocchina.
16.9.2006 |
IT |
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C 224/18 |
Ordinanza della Corte 13 luglio 2006 — Front national, Marie-France Stirbois, Bruno Gollnisch, Carl Lang, Jean-Claude Martinez, Philip Claeys, Koen Dillen, Mario Borghezio/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-338/05 P) (1)
(Ricorso - Regolamento (CE) n. 2004/2003 - Statuto e finanziamento dei partiti politici a livello europeo - Ricorso di annullamento - Eccezione di irricevibilità - Atto impugnabile - Legittimazione ad agire - Irricevibilità - Ricorso manifestamente irricevibile)
(2006/C 224/32)
Lingua processuale: il francese
Parti
Richiedenti: Front national, Marie-France Stirbois, Bruno Gollnisch, Carl Lang, Jean-Claude Martinez, Philip Claeys, Koen Dillen, Mario Borghezio (rappresentante: W. De Saint Just, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: H. Krück, N. Lorenz e D. Moore, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: I. Diez Parra e M. Sims-Robertson, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 11 luglio 2005, causa T-17/04, Front national e a./ Parlamento e Consiglio, con cui è dichiarata irricevibile una domanda di annullamento del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, n. 2004, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (GU L 297, pag. 1)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
I ricorrenti sono condannati alle spese. |
16.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) l'8 maggio 2006 — Medion AG/Hauptzollamt Duisburg
(Causa C-208/06)
(2006/C 224/33)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Düsseldorf
Parti nella causa principale
Ricorrente: Medion AG
Convenuto: Hauptzollamt Duisburg
Questioni pregiudiziali
Se un camcorder che, al momento della sua importazione (1), non è idoneo a registrare segnali video esterni, debba essere classificato nella sottovoce 8525 4099 NC ove mediante certi comandi sia possibile attivarne a posteriori l'interfaccia come entrata video, nonostante il fatto che fabbricante e venditore non abbiano fatto riferimento a questa possibilità, né l'abbiano avallata.
(1) Interpretazione dell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1).
16.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) l'8 maggio 2006 — Canon Deutschland GmbH/Hauptzollamt Krefeld
(Causa C-209/06)
(2006/C 224/34)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Düsseldorf
Parti nella causa principale
Ricorrente: Canon Deutschland GmbH
Convenuto: Hauptzollamt Krefeld
Questioni pregiudiziali
Se un camcorder che, al momento della sua importazione (1), non è idoneo a registrare segnali video esterni, debba essere classificato nella sottovoce 8525 4099 NC ove mediante un certo software sia possibile attivarne a posteriori l'interfaccia come entrata video, nonostante il fatto che fabbricante e venditore non abbiano fatto riferimento a questa possibilità, né l'abbiano avallata.
(1) Interpretazione dell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1).
16.9.2006 |
IT |
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C 224/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) l'8 giugno 2006 — Theodor Jäger contro Finanzamt Kusel-andstuhl
(Causa C-256/06)
(2006/C 224/35)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti nella causa principale
Ricorrente: Theodor Jäger
Convenuto: Finanzamt Kusel-Landstuhl
Questioni pregiudiziali
Se sia compatibile con l'art. 73 B, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 56, n. 1, CE) che, ai fini dell'imposta di successione:
a) |
si attribuisca ad un patrimonio agricolo e forestale (estero) situato in un altro Stato membro il valore venale (valore commerciale), mentre [Or. 2] per un patrimonio agricolo e forestale nazionale vale un'altra procedura di valutazione che porta, in media, solo al 10 % del valore venale, e |
b) |
l'acquisizione di un patrimonio agricolo e forestale nazionale non rientri nella determinazione della base imponibile nei limiti di una determinata quota esente ed il restante valore sia valutato solo per il 60 %, |
se, nel caso di un erede che eredita un'eredità costituita da un patrimonio nazionale e da un patrimonio agricolo e forestale estero, ciò porti al risultato, a causa dell'ubicazione del patrimonio agricolo e forestale all'estero, che l'acquisizione del patrimonio nazionale sia soggetta ad un'imposta di successione maggiore di quella che si applicherebbe se il patrimonio agricolo e forestale si trovasse nel territorio nazionale.
16.9.2006 |
IT |
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C 224/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 30 marzo 2006 — Carboni e derivati Srl/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Riunione Adriatica di Sicurtà SpA
(Causa C-263/06)
(2006/C 224/36)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti nella causa principale
Ricorrente: Carboni e derivati Srl
Convenute: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Riunione Adriatica di Sicurtà SpA
Questioni pregiudiziali
«se, secondo i principi del diritto doganale comunitario, ai fini dell'applicazione di un dazio antidumping, quale quello istituito con la decisione della Commissione n. 67/94/CECA (1), l'autorità doganale possa far riferimento al prezzo di una vendita delle stesse merci, precedente a quella sulla cui base è stata resa la dichiarazione in dogana, allorché il compratore sia un soggetto comunitario o, comunque la vendita sia avvenuta per l'importazione nella Comunità».
(1) GU L 32, p. 44
16.9.2006 |
IT |
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C 224/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerisches Verwaltungsgericht München (Germania) il 20 giugno 2006 — Tadao Maruko/Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen
(Causa C-267/06)
(2006/C 224/37)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bayerisches Verwaltungsgericht München
Parti nella causa principale
Ricorrente: Tadao Maruko
Convenuta: Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen
Questioni pregiudiziali
1) |
Se un regime previdenziale obbligatorio di categoria — come nella fattispecie la Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen [Ente di previdenza dei lavoratori dei teatri tedeschi] — costituisca un regime assimilabile ad un regime statale ai sensi dell'art. 3, n. 3, della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE (1), che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; |
2) |
Se costituiscano una retribuzione ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva 2000/78/CE le prestazioni ai superstiti in forma di assegno vedovile erogate da un ente previdenziale obbligatorio di categoria; |
3) |
Se il combinato disposto degli artt. 1 e 2, n. 2, lett. a), della direttiva 2000/78/CE osti a disposizioni dello statuto di un regime previdenziale integrativo del tipo di cui alla presente fattispecie, ai sensi delle quali un convivente registrato non riceve, alla morte del suo compagno, alcuna prestazione di reversibilità analoga a quella prevista per le persone coniugate, malgrado anch'egli viva, come le persone coniugate, in una comunione fondata sull'assistenza e disponibilità reciproche formalmente costituita per tutta la durata della vita; |
4) |
In caso di soluzione affermativa delle questioni precedenti: se sia lecita una discriminazione fondata sulle tendenze sessuali a mente del ventiduesimo 'considerando' della direttiva 2000/78/CE; |
5) |
Se le prestazioni di reversibilità sarebbero limitate a periodi decorrenti dal 17 maggio 1990 ai sensi della giurisprudenza Barber (causa C 262/88). |
(1) GU L 303, pag. 16.
16.9.2006 |
IT |
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C 224/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 22 giugno 2006 — Netto Supermarket GmbH & Co. OHG/Finanzamt Malchin
(Causa C-271/06)
(2006/C 224/38)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti nella causa principale
Ricorrente: Netto Supermarket GmbH & Co. OHG
Convenuto: Finanzamt Malchin
Questione pregiudiziale
Se le disposizioni comunitarie relative all'esenzione fiscale per le esportazioni in un paese terzo ostino alla concessione di un'esenzione fiscale secondo equità da parte dello Stato membro qualora non siano soddisfatti i requisiti per l'esenzione ma il soggetto passivo non avrebbe potuto accorgersi della loro mancanza nemmeno usando la diligenza del buon commerciante (1)
(1) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).
16.9.2006 |
IT |
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C 224/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du Travail de Verviers (Belgio) il 26 giugno 2006 — Mamate El Youssfi/Office National des pensions
(Causa C-276/06)
(2006/C 224/39)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal du Travail de Verviers
Parti nella causa principale
Ricorrente: Mamate El Youssfi.
Convenuto: Office national des pensions.
Questioni pregiudiziali
Se il rifiuto di concedere il reddito minimo garantito per legge alle persone anziane, per la ragione che la ricorrente
— |
non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento del Consiglio delle Comunità europee 14 giugno 1971, n. 1408 (1), |
— |
non è stata riconosciuta apolide o rifugiata, |
— |
non è cittadina di un paese con cui, in materia di reddito minimo garantito, il Belgio ha concluso una convenzione di reciprocità o relativamente al quale ha riconosciuto l'esistenza di una reciprocità di fatto, |
— |
non ha diritto ad alcuna pensione di vecchiaia o di reversibilità sulla base di un regime belga, |
non derivi da
— |
un'interpretazione troppo restrittiva del regolamento (CE) 29 aprile 2004 (2), n. 883, (che ha sostituito il regolamento (CEE) 14 giugno 1971, n. 1408), in particolare alla luce dell'art. 14 della CEDU, dell'art. 1 del suo Protocollo n. 1, e alla luce del regolamento (CE) 14 maggio 2003 (3), n. 859, |
— |
oppure da un'interpretazione di tale regolamento (CE) n. 883/2004 che sarebbe incompatibile con l'Accordo di cooperazione che la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco hanno firmato il 27 aprile 1976 in Rabat e che fu approvato, a nome della Comunità, con il regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2211 (GU L 264, pag. 1) (4), e completato dall'Accordo CE-Marocco 26 febbraio 1996 (GU L 70 del 18 marzo 2000). |
(1) Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).
(2) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 883, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) del Consiglio 14 maggio 2003, n. 859, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (GU L 124, pag. 1).
(4) Regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2211, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazioe tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco (GU L 264, pag. 1)
16.9.2006 |
IT |
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C 224/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 27 giugno 2006 — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Ente Tabacchi Italiani — ETI SpA, Philip Morris Products SA, Philip Morris Holland BV, Philip Morris GmbH, Philip Morris Products Inc., Philip Morris International Management SA
(Causa C-280/06)
(2006/C 224/40)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Ricorrente: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Convenuti: Ente Tabacchi Italiani — ETI SpA, Philip Morris Products SA, Philip Morris Holland BV, Philip Morris GmbH, Philip Morris Products Inc., Philip Morris International Management SA
Questioni pregiudiziali
1) |
Quale sia, ai sensi degli artt. 81 e seguenti del Trattato e dei principi generali del diritto comunitario, il criterio da seguire nell'individuazione dell'impresa da sottoporre a sanzione per violazione delle norme in tema di concorrenza nel caso in cui, nell'ambito di una condotta unitariamente sanzionata, la parte finale del comportamento sia stata tenuta da una impresa succeduta nel settore economico di riferimento all'impresa originaria, quante volte l'ente originario, pur non essendo estinto, non operi più, quanto meno nel settore economico interessato dall'intervento sanzionatorio, come impresa commerciale; |
2) |
se, in sede di individuazione del soggetto sanzionabile, residui in capo all'Autorità amministrativa competente nell'applicazione della normativa antitrust il compito di valutare discrezionalmente la ricorrenza di circostanze che giustifichino l'imputazione al successore economico della responsabilità per violazioni concorrenziali commesse dalla persona giuridica cui subentra, anche quando quest'ultima non abbia cessato di esistere alla data della decisione, affinché l'effetto utile delle norme sulla concorrenza non risulti pregiudicato dalle modificazioni apportate alla figura giuridica delle imprese. |
16.9.2006 |
IT |
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C 224/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof il 28 giugno 2006 — Hans-Dieter e Hedwig Jundt/Finanzamt Offenburg
(Causa C-281/06)
(2006/C 224/41)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti nella causa principale
Ricorrente: Hans-Dieter e Hedwig Jundt
Convenuto: Finanzamt Offenburg
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l'art. 59 del Trattato (divenuto art. 49 CE) vada interpretato nel senso che sia ricompresa nel suo ambito di tutela anche l'attività lavorativa secondaria di professore, esercitata a titolo di lavoro subordinato o autonomo per una persona giuridica di diritto pubblico (Università), ove per tale attività, intesa come quasi onoraria, venga corrisposta solamente un'indennità. |
2) |
Nell'ipotesi di soluzione affermativa alla questione sub 1), se la limitazione alla libera prestazione di servizi ravvisata nella circostanza che il rimborso spese non sia imponibile solo qualora venga corrisposto da una persona giuridica di diritto pubblico nazionale (nella specie: § 3, n. 26, della legge sull'imposta sul reddito) trovi giustificazione nel fatto che l'agevolazione fiscale di diritto interno si legittimi solamente per effetto di un'attività prestata a favore di una persona giuridica di diritto pubblico nazionale. |
3) |
Nell'ipotesi di soluzione negativa alla questione sub 2), se l'art. 126 del Trattato (divenuto art. 149 CE) vada interpretato nel senso che una normativa fiscale integrativa del sistema di istruzione (come, nella specie, il § 3, n. 26 della legge sull'imposta sul reddito) sia ammissibile in considerazione della perdurante responsabilità degli Stati membri in materia. |
16.9.2006 |
IT |
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C 224/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 3 luglio 2006 — Telecom Italia SpA/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Comunicazioni
(Causa C-296/06)
(2006/C 224/42)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Parti nella causa principale
Ricorrente: Telecom Italia SpA
Convenuti : Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Comunicazioni
Questioni pregiudiziali
Se il combinato disposto dell'art. 20, comma 3, della legge n. 448/1998 e dell'art. 4, comma 9, della legge n. 249/1997 sia stato conforme alla direttiva 97/13/CE (1), art. 11, 22 e 25.
(1) GU L 117, p. 15
16.9.2006 |
IT |
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C 224/22 |
Ricorso proposto il 13 luglio 2006 dall'Eurohypo AG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 3 maggio 2006, causa T-439/04, Eurohypo AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-304/06 P)
(2006/C 224/43)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Eurohypo AG (rappresentanti: C. Rohnke e M. Kloth, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 3 maggio 2006, causa T-439/04; |
— |
annullare la decisione della commissione di ricorso 6 agosto 2004, procedimento R 829/2002-4; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente deduce i seguenti motivi a sostegno del suo ricorso contro la summenzionata sentenza del Tribunale:
Il Tribunale ha ignorato l'obbligo di esame d'ufficio di cui all'art. 74, n. 1, primo comma, del regolamento n. 40/94 (regolamento sul marchio comunitario). Secondo la giurisprudenza l'esame da parte delle autorità competenti in materia di marchi deve essere rigoroso e completo al fine di impedire, per motivi di certezza del diritto e di regolare amministrazione, sia la registrazione indebita di marchi sia contestazioni indebite di marchi che possono essere registrati. L'esame dell'Ufficio deve estendersi fino a poter determinare con certezza sulla base esso se vi sono impedimenti alla registrazione secondo l'art. 7 del regolamento sul marchio. Tuttavia, né la sentenza né le decisioni precedenti del convenuto contengono apprezzamenti di fatto relativi al preteso carattere descrittivo di «EUROHYPO». Le valutazioni sono al contrario limitate all'eventuale carattere descrittivo dei singoli componenti «EURO» e «HYPO». Non sarebbero state compiute altre valutazione del carattere descrittivo della denominazione complessiva «EUROHYPO».
La ricorrente afferma che il Tribunale ha interpretato erroneamente il requisito relativo al carattere distintivo secondo l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio e che il diniego di registrazione al marchio richiesto è illegittimo. Nel caso di un marchio composto da parole, può certamente esaminarsi, elemento per elemento, il possibile carattere distintivo di ciascuno dei suoi concetti o dei suoi componenti separatamente, ma, in ogni caso, tale carattere deve dipendere da un esame dell'insieme che essi costituiscono. Anche se dovesse risultare che ciascun elemento, considerato singolarmente, è privo di carattere distintivo, ciò non escluderebbe che la loro combinazione possa avere tale carattere. Tuttavia, nella fattispecie il convenuto si è limitato a dichiarare, nella decisione della commissione di ricorso impugnata, che le componenti «EURO» e «HYPO»sono descrittive e che il concetto nel suo insieme non trasmette alcuna impressione complessiva diversa dalla somma dei suoi componenti, senza precisare in che modo la combinazione verbale EURHYPO, nel suo insieme, non è in grado di distinguere i servizi della ricorrente da quelli di altre imprese.
Inoltre, la sentenza del Tribunale si basa sull'applicazione di un criterio in base al quale può essere riconosciuta la possibilità di registrazione di un marchio costituito da elementi descrittivi, quando la parola composta è entrata a far parte del linguaggio corrente e in esso le è stato attribuito un significato proprio, per cui dovrà anche essere provato se tale parola non è di per sé stessa descrittiva. Tale criterio sarebbe rilevante, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento sul marchio per la questione di un possibile imperativo di disponibilità, ma non è adeguato ad interpretare la lett. b) di tale disposizione per la valutazione del carattere distintivo. Il Tribunale ha interpretato erroneamente l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio, laddove ha applicato tale criterio, rilevante nel contesto dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento sul marchio, per motivare la decisione di rifiuto della registrazione.
16.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/23 |
Ricorso presentato il 13 luglio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica
(Causa C-305/06)
(2006/C 224/44)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. G. Zavvós e K. Simonsson)
Convenuta: Repubblica ellenica
Domande:
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
dichiarare che, impedendo ad un trasportatore stradale di utilizzare la più vicina appropriata stazione ferroviaria terminale di scarico, di trasferire nell'ambito dell'esercizio dei trasporti combinati tra Stati membri anche i tragitti stradali terminali che costituiscono parte integrante dei trasporti combinati, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 2 e 4 della direttiva del Consiglio 7 dicembre 1992, 92/106/CEE (1), relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri; |
— |
condannare la Repubblica ellenica alle spese. |
Motivi e principali argomenti
I comportamenti delle autorità elleniche, che sono caratterizzati da protezionismo a favore di un settore dell'economia nazionale, in particolare a favore dei trasporti di merci su strada della Grecia settentrionale, non giustificano in nessun caso che sia impedito l'esercizio di un'attività economica legalmente tutelata, come sono i trasporti combinati ai sensi della direttiva 92/106/CEE, la quale, conformemente al suo art. 2, doveva essere applicata a partire dal 1o luglio 1993.
(1) GU L 368 del 17.12.1992, pag. 38.
16.9.2006 |
IT |
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C 224/24 |
Ricorso presentato il 14 luglio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania
(Causa C-307/06)
(2006/C 224/45)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Kreuschitz e I. Kaufmann-Bühler, agenti)
Convenuta: Repubblica federale di Germania
Conclusioni della ricorrente
— |
dichiarare che la Repubblica federale di Germania accordando, in applicazione della normativa nazionale consistente nella legge federale sull'assegno parentale, l'assegno parentale ai lavoratori dipendenti residenti in un altro Stato membro, esclusivamente se l'attività lavorativa svolta da questi ultimi supera la soglia di un'attività minore, con la conseguenza che tale presupposto riguarda solo i lavoratori frontalieri, ha violato l'art. 39 CE e l'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 (1); |
— |
condannare Repubblica federale di Germania alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68, il lavoratore cittadino di uno Stato membro gode, sul territorio degli altri Stati membri, degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali.
Ai sensi dell'art. 1, n. 7, della legge federale sull'assegno parentale, quest'ultimo viene concesso in Germania ai lavoratori dipendenti residenti in un altro Stato membro esclusivamente se l'attività lavorativa svolta da questi ultimi supera la soglia di un'attività minore. Tale presupposto riguarda solo i lavoratori frontalieri, i lavoratori residenti in Germania non sono assoggettati a tale norma: essi hanno diritto all'assegno parentale indipendentemente dal numero di ore di lavoro settimanale o dall'importo della loro retribuzione. Quindi il legislatore tedesco considera che, per quanto riguarda le persone residenti in Germania, il carattere minore della loro attività non osta a che esse siano qualificate come lavoratori.
Tale requisito è incompatibile con l'art. 39 CE e con l'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1612/68.
Anche se i lavoratori che svolgono un'attività minore non rientrano nel campo di applicazione rationae personae del regolamento (CEE) n. 1408/71, quando nei loro confronti non sono soddisfatte le condizioni previste nell'allegato I, C (oggi D) — per la Germania — non si può peraltro concludere che il regolamento (CEE) n. 1612/68 non sia applicabile. Nella sua giurisprudenza la Corte di giustizia ha sottolineato che l'esclusione di prestazioni dal campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, non ha l'effetto di liberare gli Stati membri dall'obbligo di assicurarsi che nessun altra norma di diritto comunitario, in particolare del regolamento (CEE) n. 1612/68, osta all'imposizione di una condizione di residenza. Con riferimento all'assegno parentale la Corte di giustizia ha espressamente dichiarato che esso costituisce un vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68.
Una persona che esercita un'occupazione minore può rientrare nella nozione di lavoratore ai sensi dell'art. 39 CE. Secondo giurisprudenza costante della Corte di giustizia, la nozione di lavoratore di cui all'art. 39 CE e al regolamento (CEE) n. 1612/68 ha uno specifico significato di diritto comunitario e non deve essere interpretata restrittivamente. La caratteristica obiettiva di un rapporto di lavoro è che una persona, per un periodo determinato, effettua a favore di un'altra persona e sotto la sua direzione prestazioni in cambio delle quali riceve una retribuzione. La Corte di giustizia è giunta alla conclusione che il lavoro a tempo parziale non è escluso dal campo di applicazione delle norme relative alla libera circolazione dei lavoratori.
Una norma di diritto nazionale che non sia obiettivamente giustificata e proporzionata all'obiettivo che persegue, costituisce una discriminazione indiretta, quando essa per sua natura ha effetti diversi sui lavoratori migranti rispetto a quelli che ha sui lavoratori nazionali e di conseguenza può sfavorire particolarmente i primi. A giudizio della Commissione, una prescrizione che ha l'effetto di far dipendere la corresponsione dell'assegno parentale di cui alla legge tedesca a dei lavoratori migranti che esercitano un'occupazione minore alla condizione che essi risiedano in Germania, non è obiettivamente giustificata né proporzionata, e quindi è contraria all'art. 39 CE e all'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68.
(1) GU L 257, pag. 2.
16.9.2006 |
IT |
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C 224/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam (Paesi Bassi) il 14 luglio 2006 — F.T.S. International BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane West
(Causa C-310/06)
(2006/C 224/46)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Gerechtshof te Amsterdam.
Parti nella causa principale
Ricorrente: F.T.S. International BV.
Convenuto: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane West.
Questioni pregiudiziali
«Se sia valido il regolamento (CE) della Commissione 8 luglio 2002, n. 1223 (1), relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata»
(1) GU L 179, pag. 8.
16.9.2006 |
IT |
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C 224/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation (Francia) il 20 luglio 2006 — Société Pipeline Méditerranné et Rhône (SPMR)/Administration des douanes et droits indirects, Direction nazionale du reinsegnement et des enquêtes douanières (DNRED)
(Causa C-314/06)
(2006/C 224/47)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de Cassation
Parti nella causa principale
Ricorrente: Société Pipeline Méditerranné et Rhône (SPMR)
Convenute: Administration des douanes et droits indirects, Direction nazionale du reinsegnement et des enquêtes douanières (DNRED)
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la nozione di caso di forza maggiore all'origine delle perdite intervenute in regime sospensivo, ai sensi dell'art. 14, n. 1, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (1), debba essere intesa nel senso di circostanze imprevedibili, irresistibili e provenienti da una causa esterna al depositante autorizzato che si avvale di tali circostanze a sostegno della sua domanda di franchigia o se sia sufficiente che tali circostanze siano state irresistibili nei confronti del depositante autorizzato. |
2) |
Se le perdite di una parte dei prodotti sfuggiti da un oleodotto dovute al loro carattere fluido e alle caratteristiche del suolo su cui essi si sono riversati, che hanno ostacolato il loro recupero e cagionato la loro imposizione, possano essere considerate inerenti alla natura dei prodotti, ai sensi dell'art. 14, n. 1, della citata direttiva 92/12. |
(1) GU L 76, pag. 1.
16.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Monomeles Protodikeio Veroias (Grecia) con decisione 7 giugno 2006, nella causa Georgios Diamantis e altri/FANCO SpA
(Causa C-315/06)
(2006/C 224/48)
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Monomeles Protodikeio Veroias (Grecia)
Parti nella causa principale
Ricorrente: Georgios Diamantis e a.
Convenuto: FANCO SpA
Questioni pregiudiziali
Premesso che non è prevista nell'ordinamento (nazionale) ellenico una previa decisione giudiziaria per la cessazione definitiva dell'impresa o dello stabilimento per sola volontà del datore di lavoro: se, ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. d), della direttiva del Consiglio 75/129/CEE (1), le disposizioni di tale direttiva si applichino ai licenziamenti collettivi provocati dalla cessazione definitiva del funzionamento di un'impresa o di uno stabilimento decisa autonomamente dal datore di lavoro, senza essere stata preceduta da una decisione giudiziaria al riguardo.
(1) GU L 48 del 22.2.1975, pag. 29 ; EE 05/02, pag. 54.
16.9.2006 |
IT |
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C 224/26 |
Ricorso presentato il 20 luglio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda
(Causa C-316/06)
(2006/C 224/49)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: S. Pardo Quintillán, D. Lawunmi, in qualità di agenti)
Convenuto: Irlanda
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
— |
dichiarare che, omettendo, in relazione agli scarichi provenienti dagli agglomerati conosciuti come IE22, Bray, IE31, Howth, IE34, Letterkenny, IE40, Shanaganagh, IE41, Sligo, e IE45, Tramore County Waterford, di assicurare che, prima dello smaltimento, le acque reflue industriali che confluiscono in reti fognarie fossero sottoposte ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente entro il 31 dicembre 2000 e omettendo di assicurare che i detti scarichi soddisfacessero i requisiti di cui all'allegato I.B della direttiva del Consiglio 30 maggio 1991, 91/271/CEE (1) concernente il trattamento delle acque reflue urbane entro il detto termine, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli artt. 47, n. 1 e 4 n. 3 della detta direttiva; |
— |
condannare l'Irlanda alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione sostiene che le autorità irlandesi sono venute meno al loro obbligo di assicurare che le acque reflue provenienti dagli agglomerati in questione siano sottoposte ad un trattamento secondario (o equivalente) come indicato nell'art. 4 della direttiva.
Benché l'Irlanda abbia presentato spiegazioni circa i ritardi incontrati in questi agglomerati e abbia fornito alcune indicazioni sulla situazione del rispetto dei requisiti della direttiva, la Commissione ritiene che tali chiarimenti ed indicazioni non possano essere considerati nel senso che giustifichino il mancato rispetto del termine stabilito nell'art. 4, n. 1, primo trattino, della direttiva. Inoltre la Commissione sostiene che l'informazione fornita dalle autorità irlandesi sia insufficiente perché possa pervenire alla conclusione che l'installazione di impianti di trattamento secondario delle acque reflue in questi agglomerati sia imminente. In molti casi, risulta che diverse fasi devono essere ancora completate prima che gli impianti di trattamento siano installati.
(1) GU L 135, pagg. 40-52.
16.9.2006 |
IT |
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C 224/26 |
Ricorso presentato il 20 luglio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo
(Causa C-319/06)
(2006/C 224/50)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Enegren e G. Rozet, agenti)
Convenuto: Granducato di Lussemburgo
Conclusioni della ricorrente
— |
constatare che il Granducato di Lussemburgo,
è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 3, nn. 1 e 10, della direttiva 96/71/CE, nonché degli artt. 49 CE e 50 CE; |
— |
condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con la sua prima censura, la Commissione addebita in sostanza al Granducato di Lussemburgo di aver adottato un'interpretazione troppo estensiva della nozione di «disposizioni di ordine pubblico» contemplata all'art. 3, n. 10, primo trattino, della direttiva 96/71/CE. Tale censura riguarda in particolare: 1) l'obbligo imposto dal legislatore nazionale di impiegare soltanto personale con il quale le imprese che distaccano lavoratori nel Granducato abbiano concluso un contratto di lavoro scritto o abbiano stilato un documento considerato analogo ai sensi della direttiva 91/533/CEE (2); 2) la prescrizione nazionale relativa all'adeguamento automatico della retribuzione all'evoluzione del costo della vita; 3) la prescrizione relativa alla disciplina del lavoro a tempo parziale e a tempo determinato; 4) la prescrizione relativa agli accordi collettivi di lavoro.
Con la sua seconda censura, la Commissione addebita al Granducato di Lussemburgo di aver trasposto in modo incompleto l'art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva 96/71/CE, in quanto la legislazione nazionale limiterebbe la nozione di «periodi minimi di riposo» al solo riposo settimanale, ad esclusione di altri periodi di riposo quali il riposo giornaliero o il tempo di pausa.
Con la terza e la quarta censura, la Commissione deduce infine una violazione degli artt. 49 CE e 50 CE, a motivo dell'obbligo imposto alle imprese, un cui lavoratore eserciti un'attività permanente o temporanea in Lussemburgo, 1) di rendere accessibile all'Ispettorato del lavoro e delle miniere «prima dell'inizio dei lavori», «su semplice richiesta» e «nel più breve termine possibile» le indicazioni essenziali indispensabili per un controllo, e 2) di designare un mandatario «ad hoc» residente in Lussemburgo incaricato di conservare i documenti necessari per il controllo degli obblighi incombenti alle imprese medesime.
(1) Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre 1996, 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18, del 21.01.1997, pag. 1).
(2) Direttiva del Consiglio 14 ottobre 1991, 91/533/CEE, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro (GU L 288, pag. 32).
16.9.2006 |
IT |
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C 224/27 |
Ricorso proposto il 21 luglio 2006 dal sig. Theodoros Kallianos avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 17 maggio 2006, causa T-93/04, Kallianos/Commissione
(Causa C-323/06 P)
(2006/C 224/51)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: sig. Theodoros Kallianos (rappresentante: G. Archambeau, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
— |
dichiarare l'impugnazione ricevibile e fondata; |
— |
annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 17 maggio 2006, causa T-93/04, Kallianos/Commissione, in tutte le sue formule e statuizioni e, disponendo come il Tribunale avrebbe dovuto:
|
Motivi e principali argomenti
Con la sua impugnazione, il ricorrente deduce, in primo luogo, l'incompetenza delle istituzioni comunitarie a sostituirsi agli Stati membri o a interpretare la normativa nazionale di questi ultimi nell'ambito di procedure di divorzio.
Il ricorrente contesta, in secondo luogo, la tesi secondo cui una sentenza di divorzio non ha l'effetto di porre fine automaticamente alle misure provvisorie decise dal giudice in sede cautelare, ma deve essere notificata mediante ufficiale giudiziario alla Commissione affinché quest'ultima possa, in particolare, considerarsi liberata dal proprio obbligo di effettuare delle ritenute sul salario di un coniuge (funzionario) a profitto dell'altro coniuge. A questo proposito, il ricorrente sostiene in sostanza, da un lato, che la Commissione non è un terzo presso il quale viene eseguito un sequestro, né un datore di lavoro ordinario, posto che qualsiasi funzionario è, in forza dello Statuto del personale, vincolato ad obblighi di informazione e di trasparenza quanto alla propria situazione personale. Dall'altro lato, il ricorrente afferma che la decisione relativa all'assegno alimentare a favore di un coniuge nell'ambito di una procedura di divorzio esaurisce i propri effetti, ipso jure, in virtù della pronuncia della sentenza di divorzio, e che la semplice conoscenza di tale sentenza da parte della Commissione è dunque sufficiente a porre termine agli obblighi alimentari, senza che sia necessario notificare tale pronuncia tramite ufficiale giudiziario.
16.9.2006 |
IT |
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C 224/28 |
Ricorso presentato il 24 luglio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese
(Causa C-324/06)
(2006/C 224/52)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Szmytkowska e P. Antrace, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
— |
Dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 23 dicembre 2004, 2004/116/CE (1), recante modifica dell'allegato della direttiva 82/471/CEE del Consiglio per quanto concerne l'inclusione della Candida guilliermondii e non avendole comunque notificate alla Commissione, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva; |
— |
Condannare la Repubblica portoghese alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine di trasposizione della direttiva è scaduto il 30 giugno 2005.
(1) GU L 379, pag. 81.
16.9.2006 |
IT |
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C 224/28 |
Ricorso proposto il 25 luglio 2006 da Galileo International Technology LLC, Galileo International LLC, Galileo Belgium SA, Galileo Danmark A/S, Galileo Deutschland GmbH, Galileo España, SA, Galileo France SARL, Galileo Nederland BV, Galileo Nordiska AB, Galileo Portugal Ltd, Galileo Sigma Srl, Galileo International Ltd, The Galileo Company, Timas Ltd (trading as Galileo Ireland) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione ampliata) 10 maggio 2006, causa T-279/03, Galileo International Technology LLC e a./Commissione delle Comunità europee
(Causa C-325/06 P)
(2006/C 224/53)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Galileo International Technology LLC, Galileo International LLC, Galileo Belgium SA, Galileo Danmark A/S, Galileo Deutschland GmbH, Galileo España, SA, Galileo France SARL, Galileo Nederland BV, Galileo Nordiska AB, Galileo Portugal Ltd, Galileo Sigma Srl, Galileo International Ltd, The Galileo Company, Timas Ltd (trading as Galileo Ireland) (rappresentanti: sigg. J.-N. Louis e C. Delcorde, avocats)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni delle ricorrenti
— |
Annullare nella sua interezza la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) 10 maggio 2006, causa T-279/03, Galileo e altri/Commissione delle Comunità europee. |
— |
Prevedere, con nuove disposizioni, quanto segue:
|
Motivi e principali argomenti
Con il loro ricorso le ricorrenti fanno valere l'errore che sarebbe stato commesso dal Tribunale nel ritenere che l'offerta di beni o servizi sul mercato da parte del titolare del marchio costituisca una condizione per il riconoscimento di una violazione dei diritti di tale titolare ai sensi degli artt. 9, n. 1, del regolamento (CE) del consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (1) e 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (2).
Esse contestano inoltre l'interpretazione restrittiva dell'espressione «usare nel commercio», nel senso che essa riguarderebbe necessariamente un'attività di tipo commerciale. A giudizio delle ricorrenti la sentenza del Tribunale sarebbe inoltre contraddittoria su numerosi punti, in particolare per quanto riguarda la finalità commerciale o meno del progetto «Galileo» e il carattere certo o prevedibile del danno.
Le ricorrenti contestano inoltre al Tribunale di non essersi pronunciato in modo sufficiente sul loro argomento basato su una lesione delle loro ragioni sociali e dei loro nomi commerciali, e di avere ignorato che l'art. 8 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, del 20 marzo 1883, rivista da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il 28 settembre 1979 (3), costituisce una base minima vincolante.
Le ricorrenti rimproverano infine al Tribunale di aver violato le regole applicabili alla responsabilità della Commissione per atto lecito. A giudizio delle ricorrenti, infatti, il diritto dei marchi sarebbe un diritto di appropriazione, e non di creazione.
(3) Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, n. 11847, pag. 108.
16.9.2006 |
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C 224/29 |
Ricorso presentato il 25 luglio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna
(Causa C-326/06)
(2006/C 224/54)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Enegren e R. Vidal Puig, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna
Conclusioni della ricorrente
— |
dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 8 ottobre 2001, 2001/86/CE, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (1) e, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle detta direttiva; |
— |
condannare il Regno di Spagna alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine stabilito per adattare il diritto interno alla direttiva 2001/86/CE è scaduto l'8 ottobre 2004.
(1) GU L 294, pag. 22.
16.9.2006 |
IT |
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C 224/29 |
Ricorso presentato il 26 luglio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana
(Causa C-327/06)
(2006/C 224/55)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Enegren e L. Pignataro, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana
Conclusioni
— |
constatare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2002/14/CE (1), che istituisce un quadro relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori o in ogni caso non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi imposti dall'art. 11 di tale direttiva; |
— |
condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 23 marzo 2005.
(1) GU L 80, p. 29.
16.9.2006 |
IT |
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C 224/30 |
Ricorso presentato il 27 luglio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda
(Causa C-330/06)
(2006/C 224/56)
Lingua processuale: il l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: J. Enegren, in qualità di agente)
Convenuto: Irlanda
La ricorrente conclude che la Corte voglia
— |
dichiarare che omettendo di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 8 ottobre 2001, 2001/86/CE (1) che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori, o in ogni caso omettendo di comunicarli alla Commissione, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in base alla direttiva; |
— |
condannare l'Irlanda alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il periodo entro cui la direttiva doveva essere recepita è scaduto l'8 ottobre 2004.
(1) GU L 294, pag. 22.
16.9.2006 |
IT |
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C 224/30 |
Ricorso proposto il 1o agosto 2006 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 20 giugno 2006 nella causa T-251/04, Repubblica ellenica/Commissione
(Causa C-332/06 P)
(2006/C 224/57)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrenti: Repubblica ellenica (rappresentanti: B. Kontolaimos, consigliere giuridico dello Stato, e I. Chalkias, referendario del Consiglio giuridico dello Stato)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
— |
Dichiarare il ricorso ricevibile |
— |
Annullare o riformare la sentenza del Tribunale di primo grado |
— |
Accogliere il ricorso in conformità alle sue conclusioni |
— |
Condannare la Commissione alle spese |
Motivi e principali argomenti
1o Motivo di impugnazione: Riteniamo che il Tribunale di primo grado abbia proceduto ad un'erronea interpretazione dell'art. 5, n. 2, lett. c), quinto comma del regolamento n. 729/70 e dell'art. 7, n. 4, lett. a), del regolamento n. 1258/99, in combinato disposto con l'art. 8, n. 1, del regolamento n. 1663/95, come modificato dall'art. 1, n. 3, del regolamento n. 2245/1999, in quanto:
a) |
la comunicazione della Commissione non era conforme ai requisiti di cui all'art. 8 del regolamento n. 1663/95, e di conseguenza non poteva configurare la comunicazione scritta ai sensi di tale articolo, né poteva fungere da dies a quo del termine di 24 mesi previsto dai regolamenti n. 729/70 e n. 1258/1999. Pertanto, sulla base delle citate disposizioni la Commissione non era, all'epoca, competente ad imporre rettifiche finanziarie, non essendosi conformata alla procedura prevista nei citati regolamenti, che prescrive una discussione bilaterale anche in merito all'importo della rettifica di cui trattasi, la cui stima dev'essere contenuta nella comunicazione ex art. 8 del regolamento n. 1663/95, dalla quale decorre il termine di 24 mesi; in ogni caso, la Commissione ha rifiutato spese che risalgono a un periodo anteriore ai 24 mesi, e |
b) |
in quanto il Tribunale di primo grado ha attribuito al regolamento n. 2245/1999 efficacia retroattiva, in quanto quest'ultimo ricomprende spese non solo dell'esercizio finanziario 2000, bensì anche degli esercizi finanziari precedenti. |
2o motivo di impugnazione: Riteniamo chi il Tribunale di primo grado sia incorso in un'interpretazione e in un'applicazione erronee del principio di proporzionalità (forza maggiore) e di legittimo affidamento nel settore della ritardata consegna del riso alle scorte di intervento in quanto:
a) |
il superamento di nove giorni del termine per la consegna del quantitativo complessivo di riso, dovuto a uno sciopero senza preavviso degli autotrasportatori, costituisce un caso classico di forza maggiore, non imputabile alla Repubblica ellenica, le cui competenti autorità hanno fatto il possibile per consegnare l'intero quantitativo di riso, nonostante lo sciopero senza preavviso e |
b) |
l'immediata e tempestiva informazione della Commissione, avvenuta prima della scadenza del termine, in merito al ritardo nella consegna a causa dello sciopero e la non immediata risposta da parte della Commissione hanno ingenerato in noi il fermo convincimento che la Commissione non avesse obiezioni in merito a una proroga di pochi giorni. |
16.9.2006 |
IT |
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C 224/31 |
Ricorso presentato il 28 luglio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia
(Causa C-333/06)
(2006/C 224/58)
Lingua processuale: lo svedese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J.R. Vidal Puig e K. Simonsson, agenti)
Convenuto: Regno di Svezia
Conclusioni della ricorrente
— |
constatare che il Regno di Svezia, non avendo definito un regime di sanzioni applicabile in caso di violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (1), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù dell'art. 16 del detto regolamento. |
— |
condannare il Regno di Svezia alle spese. |
Motivi e principali argomenti
L'art. 16, n. 3, del regolamento n. 261/2004 esige che gli Stati membri stabiliscano sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per violazioni delle disposizioni del regolamento.
Secondo le informazioni a disposizione della Commissione, il Regno di Svezia, non avendo stabilito sanzioni per violazioni delle disposizioni dell'art. 14 del regolamento quasi un anno e mezzo dopo la sua entrata in vigore, non ha ancora introdotto un sistema completo di sanzioni per violazioni del regolamento.
(1) GU L 46, pag. 1.
16.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/31 |
Ricorso presentato il 4 agosto 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana
(Causa C-339/06)
(2006/C 224/59)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: C. Cattabriga, agente)
Convenuta: Repubblica italiana
Conclusioni
— |
constatare che la Repubblica italiana, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2004/116/CE (1) della Commissione, del 23 dicembre 2004, recante modifica dell'allegato della direttiva 82/471/CEE del Consiglio per quanto concerne l'inclusione della Candida guilliermondii, o comunque non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 2, n.1, di tale direttiva. |
— |
condannare la Repubblica italiana alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 30 giugno 2005.
(1) GU L 379, p. 81.
16.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/31 |
Ordinanza del presidente della Corte 20 giugno 2006 — Regno di Spagna/Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-133/04) (1)
(2006/C 224/60)
Lingua processuale: lo spagnolo
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
16.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/32 |
Ordinanza del presidente della Corte 14 giugno 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Livorno) — Umberto Gentilini/Dal Colle Industria Dolciaria SpA
(Causa C-78/05) (1)
(2006/C 224/61)
Lingua processuale: l'italiano
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
16.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/32 |
Ordinanza del presidente della Corte 20 giugno 2006 — Regno di Spagna/Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-139/05) (1)
(2006/C 224/62)
Lingua processuale: lo spagnolo
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
16.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/32 |
Ordinanza del presidente della Corte 29 giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria
(Causa C-209/05) (1)
(2006/C 224/63)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
16.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/32 |
Ordinanza del presidente della Prima Sezione della Corte 19 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi
(Causa C-253/05) (1)
(2006/C 224/64)
Lingua processuale: l'olandese
Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
16.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/32 |
Ordinanza del presidente della Corte 7 giugno 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'hof van beroep te Antwerpen — Belgio) — Procedimento penale/Werner Bouwens
(Causa C-272/05) (1)
(2006/C 224/65)
Lingua processuale: l'olandese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
(1) GU C 217 del 3 settembre 2005.
16.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/32 |
Ordinanza del presidente della Quarta Sezione della Corte 19 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi
(Causa C-308/05) (1)
(2006/C 224/66)
Lingua processuale: l'olandese
Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
16.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/33 |
Ordinanza del presidente della Corte 14 giugno 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Civile di Bergamo) — D.I.A. Srl, in liquidazione/Cartiere Paolo Pigna SpA
(Causa C-309/05) (1)
(2006/C 224/67)
Lingua processuale: l'italiano
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
16.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/33 |
Ordinanza del presidente della Corte 31 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Estonia
(Causa C-351/05) (1)
(2006/C 224/68)
Lingua processuale: l'estone
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
16.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/33 |
Ordinanza del presidente della Quinta Sezione della Corte 16 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda
(Causa C-355/05) (1)
(2006/C 224/69)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
16.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/33 |
Ordinanza del presidente della Corte 6 giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/ Regno dei Paesi Bassi
(Causa C-463/05) (1)
(2006/C 224/70)
Lingua processuale: l'olandese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
16.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/33 |
Ordinanza del presidente della Corte 14 giugno 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Livorno) — Alberto Bianchi/De Robert Calzature Srl
(Causa C-51/06) (1)
(2006/C 224/71)
Lingua processuale: l'italiano
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
16.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/33 |
Ordinanza del presidente della Corte 12 giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese
(Causa C-89/06) (1)
(2006/C 224/72)
Lingua processuale: il portoghese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
16.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/34 |
Sentenza del Tribunale di primo grado del 12 luglio 2006 — Ayadi/Consiglio
(Causa T-253/02) (1)
(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti di persone ed entità associate ad Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani - Competenza della Comunità - Congelamento dei capitali - Principio di sussidiarietà - Diritti fondamentali - Ius cogens - Sindacato giurisdizionale - Ricorso di annullamento»)
(2006/C 224/73)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Chafiq Ayadi (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: inizialmente dai sigg. A. Lyon, H. Miller, dalla sig.ra M. Willis-Stewart, solicitors, e dal sig. S. Cox, barrister, successivamente dai sigg. Lyon, Miller e Cox)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: dai sigg. M. Vitsentzatos e M. Bishop, agenti)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente dal sig. J. Collins, successivamente dalla sig.ra R. Caudwell, in qualità di agenti, assistita dalla sig.ra S. Moore, barrister) e Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: dai sigg. C. Brown e M. Wilderspin, agenti)
Oggetto della causa
Domanda di annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) del Consiglio n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (GU 2002 L 139, pag. 9)
Dispositivo della sentenza
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il ricorrente è condannato a sopportare, oltre alle proprie, le spese del Consiglio. |
3) |
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Commissione sopporteranno le proprie spese. |
16.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/34 |
Sentenza del Tribunale di primo grado dell'11 luglio 2006 — Torres/UAMI — Bodegas Muga (Torre Muga)
(Causa T-247/03) (1)
(Marchio comunitario - Procedimento d'opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Torre Muga - Marchi nazionali e internazionale denominativi anteriori TORRES - Rischio di confusione - Violazione dei diritti della difesa)
(2006/C 224/74)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Miguel Torres, SA (Vilafranca del Penedès, Spagna) (rappresentanti: avv.ti E. Armijo Chávarri, M. A. Baz de San Ceferino e A. Castán Pérez-Gómez)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: I. de Medrano Caballero e S. Laitinen, agenti)
Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Bodegas Muga, SA (Haro, Spagna) (rappresentanti: avv.ti L. M. Polo Flores e F. Porcuna de la Rosa)
Oggetto della causa
Ricorso contro la decisione della Prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 7 aprile 2003 (procedimento R 998/2001-1), relativa a un procedimento d'opposizione tra Miguel Torres, SA, e Bodegas Muga, SA
Dispositivo della sentenza
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La ricorrente è condannata alle spese sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). |
3) |
L'interveniente sopporterà le proprie spese. |
16.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/35 |
Sentenza del Tribunale di primo grado del 10 luglio 2006 — La Baronia de Turis/UAMI — Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE)
(Causa T-323/03) (1)
(Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo LA BARONNIE - Marchio nazionale denominativo anteriore BARONIA - Prova dell'uso del marchio anteriore - Prove prodotte per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso - Ricevibilità - Portata dell'esame condotto dalle commissioni di ricorso - Artt. 62 e 74 del regolamento (CE) n. 40/94)
(2006/C 224/75)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: La Baronia de Turis, Cooperativa Valenciana (Turis, Spagna) (rappresentante: avv. J. Carreño Moreno)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: S. Petrequin e A. Folliard-Monguiral, agenti)
Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Baron Philippe de Rothschild SA (Pauillac, Francia) (rappresentante: avv. K. Manhaeve)
Oggetto della causa
Ricorso contro la decisione della Seconda commissione di ricorso dell'UAMI 9 luglio 2003 (procedimento R 57/2003-2), relativa a un procedimento di opposizione tra Baronia de Turis, Cooperativa Valenciana, e Baron Philippe de Rothschild, SA
Dispositivo della sentenza
1) |
La decisione della Seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 9 luglio 2003 (procedimento R 57/2003-2) è annullata. |
2) |
La domanda della ricorrente, La Baronia de Turis, Cooperativa Valenciana, diretta ad ottenere il rifiuto della registrazione del marchio comunitario richiesto, è irricevibile. |
3) |
La domanda dell'interveniente, Baron Philippe de Rothschild SA, diretta a far constatare l'irricevibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 8, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, è respinta. |
4) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
16.9.2006 |
IT |
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C 224/35 |
Sentenza del Tribunale di primo grado del 13 luglio 2006 — Shandong Reipu Biochemicals/Consiglio
(Causa T-413/03) (1)
(Dumping - Importazioni di para-cresolo originario della Cina - Calcolo del valore normale costruito - Presa in considerazione dei costi di sottoprodotti - Obbligo di esame da parte della Commissione e del Consiglio)
(2006/C 224/76)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Shandong Reipu Biochemicals Co. Ltd (Shandong, Cina) (Rappresentanti: O. Prost, V. Avgoustidi e E. Berthelot, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (Rappresentante: M. Bishop, agente, assistito da G. Berrisch, avvocato)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: T. Scharf e K. Talabér-Ricz, agenti) e Degussa Knottingley Ltd (Londra Regno Unito) (Rappresentante: sig. F. Renard, avvocato)
Oggetto della causa
Annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 11 settembre 2003, n. 1656, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di para-cresolo originario della Repubblica popolare cinese (GU L 234, pag. 1)
Dispositivo della sentenza
1) |
Il regolamento (CE) del Consiglio 11 settembre 2003, n. 1656, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di para-cresolo originario della Repubblica popolare cinese, è annullato nella parte relativa alla ricorrente. |
2) |
Il Consiglio è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente. |
3) |
La Commissione e la Degussa Knottingley Ltd sopporteranno le proprie spese. |
16.9.2006 |
IT |
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C 224/36 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 12 luglio 2006 — Hassan/Consiglio e Commissione
(Causa T-49/04) (1)
(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani - Congelamento dei fondi - Diritti fondamentali - Jus cogens - Controllo giurisdizionale - Ricorso di annullamento e per risarcimento)
(2006/C 224/77)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Faraj Hassan (Brixton, Regno Unito) (Rappresentanti: E. Grieves, barrister, e H. Miller, solicitor)
Convenuti: Consiglio dell'Unione europea (Rappresentanti: S. Marquardt e E. Finnegan, agenti) e Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: J. Enegren e C. Brown, agenti)
Oggetto della causa
Da una parte, annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (GU L 139, pag. 9), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 20 novembre 2003, n. 2049, recante venticinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 (GU L 303, pag. 20) e, dall'altra, domanda di risarcimento danni
Dispositivo della sentenza
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il ricorrente è condannato alle spese. |
16.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/36 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 13 luglio 2006 — Hippocrate Vounakis/Commissione delle Comunità europee
(Causa T-165/04) (1)
(Dipendenti - Rapporto di evoluzione della carriera - Esercizio di valutazione 2001/2002 - Incompetenza del valutatore d'appello - Errore manifesto di valutazione - Obbligo di motivazione)
(2006/C 224/78)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Hippocrate Vounakis (Wezembeek-Oppem, Belgio) (Rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis e E. Marchal)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: G. Berscheid e V. Joris, agenti)
Oggetto della causa
Domanda di annullamento della decisione 23 maggio 2003 contenente il rapporto di evoluzione della carriera relativo al ricorrente per il periodo compreso tra il 1o luglio 2001 e il 31 dicembre 2002.
Dispositivo della sentenza
1) |
La decisione 23 maggio 2003 contenente il rapporto di evoluzione della carriera relativo al ricorrente per il periodo compreso tra il 1o luglio e il 31 dicembre 2002 è annullata nella parte di cui alla rubrica «Condotta in servizio». |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
La Commissione è condannata a sopportare le proprie spese nonché un terzo delle spese sostenute dal ricorrente. |
4) |
Il ricorrente sopporterà due terzi delle proprie spese. |
16.9.2006 |
IT |
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C 224/37 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 25 luglio 2006 — Belgio/Commissione
(Causa T-221/04) (1)
(FEAOG - Liquidazione dei conti - Seminativi - Controllo delle superfici fondato su un sistema di ortoimmagini aeree (SIG) - Discrepanza tra la superficie dichiarata e la superficie risultante dal sistema SIG - Controllo amministrativo e controllo in loco - Danno per il FEAOG)
(2006/C 224/79)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Regno del Belgio (rappresentanti: inizialmente A. Goldman e E. Dominkovits, successivamente M. Wimmer, agenti, assistiti dagli avv.ti H. Gilliams, P. de Bandt e L. Goossens)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Nolin e L. Visaggio, agenti)
Oggetto della causa
Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 4 febbraio 2004, 2004/136/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia (GU L 40, pag. 31), nella parte in cui prevede una correzione forfetaria del 2 % delle spese dichiarate dal Belgio in materia di seminativi.
Dispositivo della sentenza
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il Regno del Belgio è condannato alle spese. |
(1) GU C 118 del 30.04.2004 (causa C-176/04)
16.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/37 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 13 luglio 2006 — Italia/Commissione
(Causa T-225/04) (1)
(Fondi strutturali - Finanziamento delle iniziative comunitarie - Modifica delle ripartizioni indicative - Esecuzione della cosa giudicata - Sentenza di annullamento)
(2006/C 224/80)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: inizialmente i sigg. A. Cingolo, P. Gentili e D. Del Gaizo, poi i sigg. P. Gentili e D. Del Gaizo, avvocati dello Stato, in qualità di agenti)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. E. de March e J. Flynn, agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro)
Oggetto della causa
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 26 novembre 2003, C (2003) 3971 def., che stabilisce una ripartizione indicativa fra gli Stati membri degli stanziamenti di impegno nel quadro delle iniziative comunitarie per il periodo 1994-1999, così come di tutti gli atti connessi e presupposti
Dispositivo della sentenza
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla convenuta. |
(1) GU C 106 del 30.4.2004 (causa C-60/04).
16.9.2006 |
IT |
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C 224/38 |
Sentenza del Tribunale di primo grado dell'11 luglio 2006 — Caviar Anzali/UAMI — Novomarket (Asetra)
(Causa T-252/04) (1)
(«Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di registrazione del marchio comunitario figurativo ASETRA - Marchio figurativo nazionale e internazionale anteriore CAVIAR ASTARA - Impedimenti relativi alla registrazione - Rischio di confusione - Rigetto dell'opposizione per omessa produzione di documenti giustificativi entro il termine prescritto - Prove prodotte per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso - Ricevibilità - Portata dell'esame svolto dalle commissioni di ricorso - Artt. 62 e 74 del regolamento (CE) n. 40/94»)
(2006/C 224/81)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Caviar Anzali SAS (Colombes, Francia) (rappresentante: J.-F. Jésus, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: sig. A. Folliard-Monguiral, agente)
Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Novomarket, SA (Madrid, Spagna)
Oggetto della causa
Ricorso avverso la decisione 19 aprile 2004 della seconda sezione di ricorso dell'UAMI (procedimento R 479/2003-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Caviar Anzali SAS e la Novomarket SA.
Dispositivo della sentenza
1) |
La decisione 19 aprile 2004 della seconda sezione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (procedimento R 479/2003-2) è annullata. |
2) |
L'UAMI è condannato alle spese. |
16.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/38 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 12 luglio 2006 — Vitakraft-Werke Wührmann/UAMI — Johnson's Veterinary Products Ltd (VITACOAT)
(Causa T-277/04) (1)
(«Marchio comunitario - Procedimento d'opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo VITACOAT - Marchi nazionali denominativi anteriori VITAKRAFT - Impedimenti relativi alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)
(2006/C 224/82)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG (Brema, Germania) (rappresentante: avv. U. Sander)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: sig. J. Novais Gonçalves, agente)
Altra parte dinanzi alla dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale: Johnson's Veterinary Products Ltd (Sutton Coldfield, Regno Unito) (rappresentante: sig. M. Edenborough, barrister)
Oggetto della causa
Ricorso d'annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 27 aprile 2004 (pratica R 560/2003-1), relativa ad un procedimento d'opposizione tra la Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG e la Johnson's Veterinary Products Ltd
Dispositivo della sentenza
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La ricorrente sopporterà, oltre alle proprie, le spese dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) nonché le spese dell'interveniente sostenute dinanzi al Tribunale. |
16.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/39 |
Sentenza del Tribunale di primo grado del 13 luglio 2006 — Andrieu/Commissione
(Causa T-285/04) (1)
(Dipendenti - Ricorso di annullamento - Rapporto di avanzamento di carriera - Diritti della difesa - Ricorso per risarcimento danni - Irricevibilità)
(2006/C 224/83)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Michel Andrieu (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e Y. Minatchy)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Berscheid e L. Lozano Palacios, agenti, assistiti dall'avv. M. Genton)
Oggetto della causa
Da un lato, una domanda di annullamento del rapporto di avanzamento di carriera del ricorrente per il periodo 2001/2002 e, dall'altro, una domanda di risarcimento dei danni, compresi gli interessi
Dispositivo della sentenza
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
16.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/39 |
Sentenza del Tribunale di primo grado del 25 luglio 2006 — Fries Guggenheim/Cedefop
(Causa T-373/04) (1)
(Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale - Posti di capo area attività - Assegnazione dei posti mediante riassegnazione - Mancata attuazione di una procedura di selezione)
(2006/C 224/84)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Eric Mathias Fries Guggenheim (Salonicco, Grecia) (Rappresentante: avv. M. –A. Lucas)
Convenuto: Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) (Rappresentante: avv. B. Wägenbaur)
Oggetto della causa
Domanda di annullamento della decisione del direttore del Cedefop 28 gennaio 2004, relativa alla nomina dei capi area attività (Heads of Area).
Dispositivo della sentenza
1) |
Le decisioni del direttore del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) 28 gennaio 2004, relative alla nomina dei capi area attività A e D sono annullate. |
2) |
Il Cedefop è condannato alle spese. |
(1) GU C 284 del 20 novembre 2004.
16.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/39 |
Sentenza del Tribunale di primo grado del 13 luglio 2006 — IMPALA/Commissione
(Causa T-464/04) (1)
(Concorrenza - Regolamento (CEE) n. 4064/89 - Decisione che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune - Mercati della musica registrata e della musica on-line - Esistenza di una posizione dominante collettiva - Rischio di creazione di una posizione dominante collettiva - Condizioni - Trasparenza del mercato - Deterrenti - Motivazione - Errore manifesto di valutazione)
(2006/C 224/85)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Independant Music Publishers and Labels Association (IMPALA, associazione internazionale) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Crosby e J. Golding, solicitors, e I. Wekstein-Steg, avvocato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Whelan e K. Mojzesowicz, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Bertelsmann AG (Gütersloh, Germania) (rappresentanti: J. Boyce, solicitor, P. Chappatte e D. Loukas, avvocati), Sony BMG Music Entertainment BV (Vianen, Paesi Bassi) e Sony Corporation of America (SCA) (New York, Stati Uniti) (rappresentanti: N. Levy, barrister, R. Snelders e T. Graf, avvocati)
Oggetto della causa
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 19 luglio 2005, C(2004) 2815, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'Accordo SEE (caso COMP/M.3333 — Sony/BMG)
Dispositivo della sentenza
1) |
La decisione della Commissione 19 luglio 2005, C(2004) 2815, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'Accordo SEE (caso COMP/M.3333 — Sony/BMG), è annullata. |
2) |
La Commissione sopporterà le spese proprie e i tre quarti di quelle sostenute dalla ricorrente. |
3) |
La ricorrente sopporterà un quarto delle proprie spese. |
4) |
Le parti intervenienti sopporteranno ciascuna le proprie spese. |
(1) GU C 6 dell'8.1.2005 (causa C-60/04).
16.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/40 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 12 luglio 2006 — Rossi/UAMI — Marcorossi (MARCOROSSI)
(Causa T-97/05) (1)
(Marchio comunitario - Procedimento d'opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo MARCOROSSI - Marchi nazionale e internazionale denominativi anteriori MISS ROSSI - Marchio comunitario denominativo anteriore SERGIO ROSSI - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione)
(2006/C 224/86)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Sergio Rossi SpA (San Mauro Pascoli, Italia) (rappresentante: A. Ruo, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)
Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Marcorossi Srl (Bodio Lommago, Italia) (rappresentanti: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, M. Boleto ed E. Gavuzzi, avvocati)
Oggetto della causa
Ricorso contro la decisione 17 dicembre 2004 della Seconda commissione di ricorso dell'UAMI (procedimento R 226/2003-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Sergio Rossi SpA e la Marcorossi Srl
Dispositivo della sentenza
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La ricorrente sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'interveniente. |
3) |
L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) sopporterà le proprie spese. |
16.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/40 |
Sentenza del Tribunale di primo grado del 14 luglio 2006 — Endesa/Commissione
(Causa T-417/05) (1)
(Concorrenza - Concentrazione - Regolamento (CE) 139/2004 - Mercato dell'elettricità - Decisione che constata l'assenza di dimensione comunitaria di una concentrazione - Calcolo del volume d'affari - Regole di contabilità - Aggiustamenti - Onere della prova - Diritti della difesa)
(2006/C 224/87)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Endesa, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: J. Flynn, QC, S. Baxter, solicitor, M. Odriozola Alén, M. Muñoz de Juan, M. Merola, J. García de Enterría Lorenzo-Velázquez e J. Varcárcel Martínez, avvocati)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, É. Gippini Fournier, A. Whelan e M. Schneider, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentante: N. Díaz Abad, avvocato dello Stato) e Gas Natural SDG, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: F. González Díaz, J. Jiménez de la Iglesia e A. Leis García, avvocati)
Oggetto della causa
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 15 novembre 2005, che constata l'assenza di dimensione comunitaria di una concentrazione (caso COMP/M.3986 — Gas Natural/Endesa)
Dispositivo della sentenza
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La ricorrente sopporterà le spese proprie nonché quelle sostenute dalla Commissione e dalla Gas Natural SDG, SA, comprese le spese del procedimento sommario. |
3) |
Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese. |
16.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/41 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 22 giugno 2006 — Free Trade Foods/Commissione
(Causa T-108/01) (1)
(Ricorso d'annullamento - Ricorso per risarcimento danni - Zucchero con origine cumulata CE/PTOM - Misura di salvaguardia - Inerzia della ricorrente - Non luogo a provvedere)
(2006/C 224/88)
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Free Trade Foods NV (Curaçao, Antille olandesi) (rappresentanti: avv.ti M. Slotboom e N. Helder)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: T. van Rijn, agente)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentante: N. Díaz Abad, agente) e Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e L. Bernheim, agenti)
Oggetto della causa
Da un lato, una domanda d'annullamento del regolamento (CE) della Commissione 27 febbraio 2001, n. 396, che proroga l'applicazione delle misure di salvaguardia per le importazioni in provenienza dai paesi e territori d'oltremare di prodotti del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM per il periodo dal 1o marzo 2001 al 30 giugno 2001 (GU L 58, pag. 13) e, d'altro lato, una domanda di risarcimento del danno che la ricorrente asserisce aver subito in seguito all'adozione del regolamento impugnato.
Dispositivo dell'ordinanza
1) |
Non occorre più statuire sul presente ricorso. |
2) |
La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla convenuta. Il Regno di Spagna e la Repubblica francese sopporteranno le loro spese. |
(1) GU C 227, dell'11 agosto 2001
16.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/41 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 22 giugno 2006 — Free Trade Foods/Commissione
(Procedimento T-202/01) (1)
(Ricorso di annullamento - Ricorso per risarcimento danni - Zucchero con origine cumulata CE/PTOM - Misure di salvaguardia - Inerzia della ricorrente - Non luogo a statuire)
(2006/C 224/89)
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Free Trade Foods NV (Curaçao, Antille olandesi) (Rappresentanti: inizialmente, sigg. M. Slotboom e N. Helder, avocats, successivamente sig. M. Slotboom)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentante: N. Diaz Abad, in qualità di agente)
Parte interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (Rappresentante: N. Díaz Abad, in qualità di agente)
Oggetto della causa
Da un lato, domanda di annullamento del regolamento della Commissione 29 giugno 2001, n. 1325, che proroga l'applicazione delle misure di salvaguardia delle importazioni provenienti da paesi e territori d'oltremare di prodotti nel settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM per il periodo dal 1o luglio al 1o dicembre 2001 (GU L 177, pag. 57), nonché, dall'altro, una domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente in seguito all'adozione del regolamento impugnato.
Dispositivo dell'ordinanza
1) |
Non occorre statuire sul presente ricorso |
2) |
La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle della convenuta. Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese. |
16.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/42 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 7 luglio 2006 — Établissements Toulorge/Parlamento e Consiglio
(Procedimento T-167/02) (1)
(Ricorso per risarcimento danni - Responsabilità extracontrattuale - Commercializzazione degli alimenti composti destinati agli animali - Effettività del danno)
(2006/C 224/90)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Établissements Toulorge (Bricquebec, Francia) (rappresentanti: D. Waelbroeck e D. Brinckman, avvocati)
Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: C. Pennera ed E. Waldherr) e Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente I. Díez Parra e F. Ruggeri Laderchi, successivamente I. Díez Parra e Z. Kupčová, agenti)
Intervenienti a sostegno dei convenuti: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: W.-D. Plessing e M. Lumma, agenti) e Commissione delle Comunità europee (rappresentante: A. Bordes, agente)
Oggetto della causa
Domanda di risarcimento del danno che la ricorrente asserisce di avere subito a causa della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, 2002/2/CE, che modifica la direttiva del Consiglio 79/373/CEE, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali e che abroga la direttiva della Commissione 91/357/CEE (GU L 63, pag. 23).
Dispositivo dell'ordinanza
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento e dal Consiglio. |
3) |
La Repubblica federale di Germania e la Commissione sosterranno le proprie spese. |
16.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/42 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 29 giugno 2006 — Nürburgring/Parlamento e Consiglio
(Causa T-311/03) (1)
(«Ricorso di annullamento - Direttiva 2003/33/CE - Pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco - Divieto di sponsorizzazione di manifestazioni o di attività che coinvolgano più Stati membri - Legittimazione ad agire»)
(2006/C 224/91)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Nürburgring GmbH (Nürburg/Eifel, Germania) (rappresentanti: avv. H.-J. Rabe, assistito dal prof. M. Dauses)
Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: E: Waldherr e U. Rösslein, agenti) e Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: E. Karlsson e J.-P. Hix, in qualità di agenti)
Parti intervenienti a sostegno della ricorrente: Hockenheim-Ring GmbH (Hockenheim, Germania) e Expoitatie Circuit Park Zandvoort BV (Zandvoort, Paesi Bassi) (rappresentante: prof. M. Dauses)
Parti intervenienti a sostegno dei convenuti: Repubblica di Finlandia (Rappresentati: T. Pynnä, A. Guimaraes-Purokoski e E: Bygglin, in qualità di agenti), Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: M.–J. Jonczy, L. Pignataro-Nolin e F. Hoffmeister, in qualità di agenti) e Regno di Spagna (Rappresentante: L. Fraguas Gaeda, in qualità di agente).
Oggetto della causa
Domanda di annullamento della direttiva del Parlamento europeo e de Consiglio 26 maggio 2003, 2003/33/CE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco (GU L 152, pag. 16) e, in particolare, del suo art. 5, n. 1.
Dispositivo dell'ordinanza
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La ricorrente sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dal Parlamento e dal Consiglio. |
3) |
Il Regno di Spagna, la Repubblica di Finlandia e la Commissione, nonché la Hockenheim-Ring GmbH e l'Expoitatie Circuit Park Zandvoort BV sopporteranno le proprie spese. |
16.9.2006 |
IT |
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C 224/43 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 7 luglio 2006 — Juchem e a./Parlamento e Consiglio
(Causa T-321/03) (1)
(Ricorso di risarcimento del danno - Responsabilità extracontrattuale - Commercializzazione di mangimi composti destinati agli animali - Effettività del danno)
(2006/C 224/92)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Juchem GmbH (Eppelborn, Germania) e gli altri 223 ricorrenti i cui nomi compaiono in allegato all'ordinanza (rappresentanti: D. Waelbroeck e N. Rampal, avvocati)
Convenuti: Parlamento europeo (Rappresentanti: E: Waldherr e M. Moore, in qualità di agenti) e Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Balta e F. Ruggeri Laderchi, quindi M. Balta e Z. Kupčová, agenti)
Parti intervenienti a sostegno dei convenuti: Repubblica federale di Germania (rappresentati: W.-D. Plessing e M. Lumma, agenti), Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Bordes e B. Doherty, agenti).
Oggetto della causa
Domanda di risarcimento del danno che i ricorrenti avrebbero subito in conseguenza della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, 2002/2/CE, che modifica la direttiva del Consiglio 79/373/CEE, relativa alla circolazione dei mangimi composti per animali e che abroga la direttiva 91/357/CEE della. Commissione (GU L 63, pag. 23).
Dispositivo dell'ordinanza
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
I ricorrenti, nonché il Parlamento e il Consiglio sopporteranno le proprie spese. |
3) |
La Repubblica federale di Germania e la Commissione sopporteranno le proprie spese. |
16.9.2006 |
IT |
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C 224/43 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 22 giugno 2006 — Freiherr von Cramer-Klett e Rechtlerverband Pfronten/Commissione
(Causa T-136/04) (1)
(«Direttiva del Consiglio 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e della fauna e della flora selvatiche - Decisione della Commissione 2004/69/CE - Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia alpina - Ricorso d'annullamento - Irricevibilità»)
(2006/C 224/93)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Rasso Freiherr von Cramer-Klett (Aschau im Chiemgau, Germania) e Rechtlerverband Pfronten (Pfronten, Germania) (rappresentanti: avv.ti T. Schönfeld e L. Thum)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. M. van Beek e B. Schima, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica di Finlandia (rappresentanti: sig.re T. Pynnä e A. Guimaraes-Purokoski, agenti)
Oggetto della causa
Domanda diretta all'annullamento della decisione della Commissione 22 dicembre 2003, 2004/69/CE, recante adozione, in attuazione della direttiva del Consiglio 92/43/CEE, dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (GU 2004, L 14, pag. 21)
Dispositivo dell'ordinanza
1) |
Il ricorso è irricevibile. |
2) |
I ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione. |
3) |
La Repubblica finlandese sopporterà le proprie spese. |
16.9.2006 |
IT |
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C 224/44 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 22 giugno 2006 — Mayer e a./Commissione
(Procedimento T-137/04) (1)
(«Direttiva del Consiglio 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e della fauna e della flora selvatiche - Decisione della Commissione 2004/69/CE - Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia alpina - Ricorso d'annullamento - Irricevibilità»)
(2006/C 224/94)
Lingua processuale:il tedesco
Parti
Ricorrenti: Kurt Martin Mayer (Eisentratten, Austria), Tilly Forstbetriebe GmbH (Treibach, Austria), Anton Volpini de Maestri (Spittal/Drau, Austria) e Johannes Volpini de Maestri (Seeboden, Austria) (rappresentante: avv. M. Schaffgotsch)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. M. van Beek e B. Schima, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica finlandese (rappresentanti: sig.re T. Pynnä e A. Guimaraes-Purokoski, agenti)
Oggetto della causa
Domanda diretta all'annullamento della decisione della Commissione 22 dicembre 2003, 2004/69/CE, recante adozione, in attuazione della direttiva del Consiglio 92/43/CEE, dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (GU 2004, L 14, pag. 21)
Dispositivo dell'ordinanza
1) |
Il ricorso è irricevibile. |
2) |
I ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione. |
1) |
La Repubblica finlandese sopporterà le proprie spese. |
16.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/44 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 giugno 2006 — Italia/Commissione
(Causa T-110/05) (1)
(«Febbre aviaria - Misure eccezionali di sostegno adottate nel settore delle uova - Mancanza di misure eccezionali di sostegno nel settore del pollame - Ricorso di annullamento - Irricevibilità»)
(2006/C 224/95)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (Rappresentante: G. Aiello, agente)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: C. Cattabriga e L. Visaggio, agenti)
Oggetto della causa
Annullamento del regolamento (CE) della Commissione 9 dicembre 2004, n. 2102, relativo ad alcune misure eccezionali di sostegno al mercato nel settore delle uova in Italia (GU L 365, pag. 10), nella misura in cui non prevede misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore del pollame ai sensi dell'art. 14 del regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2777, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (GU L 282, pag. 77)
Dispositivo dell'ordinanza
1) |
Il ricorso è irricevibile. |
2) |
La Repubblica italiana è condannata alle spese. |
16.9.2006 |
IT |
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C 224/45 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 22 giugno 2006 — Sahlstedt e a./Commissione
(Procedimento T-150/05) (1)
(«Direttiva del Consiglio 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e della fauna e della flora selvatiche - Decisione della Commissione 2004/69/CE - Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia boreale - Ricorso d'annullamento - Irricevibilità»)
(2006/C 224/96)
Lingua processuale: il finlandese
Parti
Ricorrenti: Markku Sahlstedt (Karkkila, Finlandia), Juha Kankkunen (Laukaa, Finlandia), Mikko Tanner (Vihti, Finlandia), Toini Tanner (Helsinki, Finlandia), Liisa Tanner (Helsinki), Eeva Jokinen (Helsinki), Aili Oksanen (Helsinki), Olli Tanner (Lohja, Finlandia), Leena Tanner (Helsinki), Aila Puttonen (Ristiina, Finlandia), Risto Tanner (Espoo, Finlandia), Tom Järvinen (Espoo), Runo K. Kurko (Espoo), Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry (Helsinki), MTK:n säätiö (Helsinki) (rappresentante: avv. K. Marttinen)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. M. van Beek e M. Huttunen, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica finlandese (rappresentanti: sig.re A. Guimaraes-Purokoski e J. Himmanen, agenti)
Oggetto della causa
Domanda diretta all'annullamento della decisione della Commissione 13 gennaio 2005, 2005/101/CE, che adotta, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica boreale (GU L 40, pag. 1)
Dispositivo dell'ordinanza
1) |
Il ricorso è irricevibile. |
2) |
I ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione. |
3) |
La Repubblica finlandese sopporterà le proprie spese. |
16.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/45 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 5 luglio 2006 — Comunidad Autónoma de Valencia/Commissione
(Causa T-357/05) (1)
(«Fondo di coesione - Rappresentanza tramite un avvocato - Irricevibilità manifesta»)
(2006/C 224/97)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Comunidad Autónoma de Valencia — Generalidad Valenciana (Spagna) (rappresentante: sig. J.-V. Sánchez-Tarazaga Marcelino)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. L. Escobar Guerrero e A. Weimar, agenti)
Oggetto della causa
Annullamento della decisione della Commissione 27 giugno 2005, C (2005) 1867 def., relativa alla riduzione del contributo finanziario inizialmente concesso dal Fondo di coesione, per quanto riguarda il gruppo di progetti n. 97/11/61/028, riguardante la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue nel litorale mediterraneo della Comunità autonoma di Valencia (Spagna)
Dispositivo dell'ordinanza
1) |
Il ricorso è manifestamente irricevibile. |
2) |
Non vi è luogo a statuire sulla domanda d'intervento. |
3) |
La ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché quelle della Commissione, ad eccezione di quelle relative alla domanda d'intervento. |
4) |
La ricorrente, la Commissione e la Comunidad Autónoma di Andalucía — Junta de Andalucía supporteranno le proprie spese relative alla domanda d'intervento. |
16.9.2006 |
IT |
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C 224/46 |
Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 26 giugno 2006 — Olympiakes Aerogrammes/Commissione
(Procedimento T-416/05 R)
(«Procedimento sommmario - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Aiuti di Stato - Urgenza»)
(2006/C 224/98)
Lingua processuale: il greco
Parti
Richiedente: Olympiakes Aerogrammes AE (Kallithea, Grecia) (Rappresentante: avv. V. Christianos)
Resistente: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: D. Triantafyllou e T. Scharf, agenti)
Oggetto del procedimento
Domanda diretta a ottenere la sospensione dell'esecuzione dell'art. 2, in combinato disposto con l'art. 1, n. 1, della decisione della Commissione relativa a un aiuto di Stato C 11/2004 (ex NN 4/2003) — Olympiaki Aeroporia — Ristrutturazione e privatizzazione, in data 14 settembre 2005.
Dispositivo dell'ordinanza
1) |
La domanda di provvedimenti urgenti è respinta. |
2) |
Le spese sono riservate. |
16.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/46 |
Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 7 luglio 2006 — Romana Tabacchi/Commissione
(Procedimento T-11/06 R)
(«Procedimento sommario - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Concorrenza - Pagamento di un'ammenda - Garanzia bancaria - Fumus boni iuris - Urgenza - Ponderazione degli interessi - Sospensione parziale e condizionata»)
(2006/C 224/99)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Richiedente: Romana Tabacchi SpA (Roma) (rappresentanti: avv.ti M. Siragusa e G.C. Rizza)
Resistente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. É. Gippini Fournier e F. Amato)
Oggetto del procedimento
Da un lato, una domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 20 ottobre 2005, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE (caso COMP/C.38.281/B.2 — Tabacco greggio — Italia), nella parte in cui essa infligge alla richiedente un'ammenda di EUR 2,05 milioni, e, dall'altro, una domanda di esenzione dall'obbligo di costituire una garanzia bancaria quale condizione per evitare la riscossione immediata di tale ammenda
Dispositivo dell'ordinanza
1) |
L'obbligo della Romana Tabacchi SpA di costituire una garanzia bancaria a favore della Commissione al fine di evitare l'immediata riscossione dell'ammenda ad essa inflitta dall'art. 2 della decisione della Commissione 20 ottobre 2005, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE (caso COMP/C.38.281/B.2 — Tabacco greggio — Italia), è sospeso alle condizioni seguenti:
|
2) |
Le spese sono riservate. |
16.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/46 |
Ricorso presentato il 28 giugno 2006 — Bavaria/Consiglio
(Causa T-178/06)
(2006/C 224/100)
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Bavaria N.V. (Rappresentante: G. van der Wal, avvocato)
Convenuto: Consiglio delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare che l'illegittimità del regolamento n. 1347/2001 comporta la responsabilità extracontrattuale della comunità ai sensi dell'art. 288, secondo comma, CE; |
— |
condannare il Consiglio al risarcimento dei danni presenti e futuri della Bavaria e fissarli a 100 milioni di EUR, oppure all'importo che il Tribunale riterrà equo e, eventualmente, al pagamento degli interessi di mora; |
— |
condannare il Consiglio alle spese di causa. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente ritiene il Consiglio responsabile dei danni presenti e futuri ad essa causati dall'adozione del regolamento del Consiglio 28 giugno 2001, n. 347 (1) in base al quale la denominazione «Bayerisches Bier» è registrata come indicazione geografica protetta. La ricorrente sostiene che il regolamento n. 1347/2001 è illegittimo e perciò invalido nei suoi confronti. Il danno che la ricorrente ha subito a causa di questa illegittimità consiste tra l'altro nei costi causati dai procedimenti avviati e da avviare nei diversi Stati membri, nei danni alla reputazione dei marchi di Bavaria che contengono la parola Bavaria e nei danni futuri conseguenti alla violazione e alla perdita dei suoi diritti di marchio.
La ricorrente sostiene che «Bayerisches Bier» è ingiustamente registrata come denominazione geografica, in quanto la birra non è un prodotto agricolo o alimentare ai sensi dell'allegato I del Trattato CE. Secondo la ricorrente il regolamento n. 2081/92 (2) non può costituire il fondamento normativo per la registrazione di «Bayerisches Bier» come indicazione geografica protetta, in quanto tale regolamento è anch'esso illegittimo.
La ricorrente sostiene inoltre che il Consiglio è partito ingiustamente dal fatto che l'indicazione «Bayerisches Bier» soddisfa i requisiti di cui agli artt. 2 e 4 del regolamento n. 2081/92.
Secondo la ricorrente questa tesi è stata insufficientemente motivata, in particolare per il fatto che la domanda di registrazione non era pacifica.
La denominazione «Bayerisches Bier» non soddisferebbe neanche le condizioni per l'applicazione della procedura semplificata di cui al combinato disposto degli artt. 17 e 2 del regolamento n. 2081/92, in quanto tale denominazione precedentemente alla data limite del 25 giugno 1993 non godeva di alcuna protezione legislativa in Germania e non era neanche divenuta generalmente ammessa in seguito all'uso.
La ricorrente sostiene inoltre che la Baviera è uno dei «Länder» della Germania e il nome di un Länd solo in casi particolari può essere utilizzato per una denominazione protetta.
«Bayerisches Bier» non avrebbe alcuna reputazione o significato qualitativo regionale, in quanto si tratta di un insieme di prodotti con caratteristiche molto diverse. Secondo la ricorrente il regolamento n. 20081/92 non consente che ad una nozione generica che comprende diversi tipi di birra venga attribuito lo status di denominazione geografica protetta.
La domanda di registrazione tedesca non soddisferebbe nemmeno i requisiti di cui all'art. 4, n. 2, del regolamento n. 2081/92 e la registrazione sarebbe stata richiesta su una base insufficiente.
La ricorrente fa valere inoltre che il Consiglio ha violato l'art. 3 del regolamento n. 2081/92 e l'art. 28 CE registrando «Bayerisches Bier», in quanto questa denominazione in diversi Stati membri è una denominazione generica.
Inoltre, il procedimento di cui all'art. 17 del regolamento n. 2081/92 sarebbe illegittimo, in quanto gli interessati non hanno alcuna possibilità di essere sentiti in un procedimento amministrativo trasparente e leale.
Il Consiglio inoltre è partito da un punto di vista sbagliato circa l'esistenza di marche di birra, che contengono la denominazione «Bayerisches Bier», mentre nessuna singola marca della ricorrente contiene l'indicazione «Bayerisches Bier».
La ricorrente inoltre fa valere una violazione del suo diritto di marchio esclusivo così come descritto nell'art. 16, n. 1 dell'Accordo 15 aprile 1994 relativo agli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale, compreso il commercio di prodotti contraffatti (in prosieguo: l'«Accordo TRIP»). L'ampiezza dell'uso consentito di un'indicazione registrata non viene stabilita con precisione dall'art. 4, n. 3 del regolamento n. 2081/92 o dal regolamento n. 1347/2001. Il fatto che il diritto esclusivo della ricorrente non sia completamente tutelato è incompatibile con l'art. 6, n. 1, dell'Accordo TRIP. Inoltre, l'art. 14, n. 3, del regolamento n. 1081/92 prevede condizioni che sono diverse e più restrittive rispetto all'art. 16, n. 1, dell'Accordo TRIP. La coesistenza del marchio anteriore Bavaria e dell'indicazione geografica «Bayerisches Bier» sarebbe anch'essa incompatibile con l'art. 16, n. 1, dell'Accordo TRIP.
Il fatto che il Consiglio abbia preso in considerazione solo il marchio Bavaria e abbia escluso la denominazione commerciale Bavaria sarebbe anch'esso incompatibile con l'Accordo TRIP.
Infine, il Consiglio adottando il regolamento n. 1347/2001 ha violato il diritto di proprietà ed il legittimo affidamento della ricorrente. Il regolamento n. 1347/2001 in particolare potrebbe avere come conseguenza che la ricorrente non può più usare il suo marchio in uno o più Stati membri.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 28 giugno 2001, n. 1347, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 182, pag. 3).
(2) Regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992 n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208, pag. 1).
16.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/48 |
Ricorso presentato il 7 luglio 2006 — Commissione/Burie Onderzoek en Advies
(Causa T-179/06)
(2006/C 224/101)
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: A. Weimar, agente, assistito dall'avv. W.A.M. Rupert)
Convenuta: Burie Onderzoek en Advies B.V. (Nijeholtpade, Paesi Bassi)
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia condannare la convenuta:
— |
a pagare alla Commissione l'importo di EUR 646 871,28, ovvero l'importo di EUR 454 832,62 a titolo di capitale e l'importo di EUR 192 039,66 a titolo di interessi di mora, maggiorato degli interessi legali con decorrenza dalla data di presentazione di questo ricorso fino alla data in cui il debito sia integralmente rimborsato. |
— |
al pagamento delle spese giudiziarie e extragiudiziarie. |
Motivi e principali argomenti
La Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, ha concluso con la convenuta e altri contraenti due contratti relativi ad attività da effettuarsi nell'ambito della ricerca e dello sviluppo nel settore delle tecnologie avanzate di comunicazione in Europa (programma RACE II — progetto R2002 Barbara) e delle applicazioni telematiche di interesse generale (programma applicazioni telematiche Telepromise).
Conformemente al contratto la Commissione ha dato via ad un controllo. Sulla base del risultato del detto controllo la Commissione ha inviato alla convenuta una nota di addebito. La ricorrente sostiene che dalle condizioni generali dei contratti risulta che la convenuta aveva l'obbligo di rimborsare la differenza tra le spese accettate e i pagamenti già effettuati dalla Commissione e che si tratta di un pagamento dell'indebito ai sensi dell'art. 203 del libro VI del codice civile olandese, applicabile ai contratti di cui trattasi.
16.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/48 |
Ricorso presentato il 12 luglio 2006 — Télévision Française 1/Commissione
(Causa T-193/06)
(2006/C 224/102)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Télévision Française 1 (Boulogne, Francia) (rappresentanti: J.-P. Hordies e C. Smits, avvocati)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
— |
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato; |
— |
annullare la decisione della Commissione 22 marzo 2006, relativa ai regimi di aiuto per l'industria cinematografica e audiovisiva; |
— |
pronunciarsi sulle spese come di legge. |
Motivi e principali argomenti
Il 3 ottobre 2001 la ricorrente aveva proposto alla Commissione due denunce, con le quali aveva chiesto di dichiarare che le modifiche apportate ai regimi di aiuto nell'ambito del sostegno all'industria cinematografica e audiovisiva in Francia costituivano aiuti di Stato illegittimi, in quanto concessi in violazione dell'art. 88, n. 3, CE, e in ogni caso aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune.
Con decisione 22 marzo 2006, C(2006)832 def. (Aiuto di Stato NN 84/2004 e N 95/2004 — Francia, regimi di aiuto all'industria cinematografica e audiovisiva), la Commissione ha dichiarato compatibili con il mercato comune, ai sensi dell'art. 87, n. 3, lett. c) e d), CE, i regimi di sostegno alla produzione cinematografica e audiovisiva posti in essere dalla Francia. Questa decisione è impugnata con il presente ricorso.
A sostegno delle proprie richieste la ricorrente fa valere tre motivi.
Con il primo motivo essa sostiene che la Commissione sarebbe incorsa in una violazione delle forme sostanziali, poiché la decisione impugnata sarebbe insufficientemente motivata circa la natura delle imposte parafiscali, la natura degli obblighi di investimento imposti agli operatori televisivi e la compatibilità con il mercato comune di altri provvedimenti statali di sostegno contestati dalla ricorrente.
Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe altresì compiuto manifesti errori di valutazione circa il concetto di risorse statali, ritenendo che il sistema degli ordini obbligatori non implichi un trasferimento di risorse statali ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE.
Il terzo motivo fatto valere dalla ricorrente lamenta una presunta violazione, da parte della Commissione, dell'art. 87, n. 3, lett. d), CE, in quanto la decisione impugnata conterrebbe un manifesto errore di valutazione circa il concetto di aiuto destinato a promuovere la cultura.
16.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/49 |
Ricorso presentato il 26 luglio 2006 — IBERDROLA/Commissione delle Comunità europee
(Causa T-200/06)
(2006/C 224/103)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: IBERDROLA S. A. (Bilbao, Spagna) (Rappresentanti: avv.ti Alfaro Aguilar e P. Liñán Hernández)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione impugnata. |
— |
Condannare la Commissione a tutte le spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorso in esame è diretto contro la decisione della Commissione europea 25 aprile 2006 (caso n. COMP/M.4110 — E.ON/ENDESA), che ha dichiarato compatibile con il mercato comune la concentrazione con cui la E.ON AG si propone di acquisire il controllo sulla totalità delle azioni della ENDESA SA.
A tale proposito, la ricorrente precisa che, a suo avviso, la decisione impugnata non tiene adeguatamente conto dei gravi rischi esistenti che si creino effetti coordinati nei rapporti di concorrenza tra i principali operatori che hanno una presenza paneuropea. Considerate dimensione e caratteristiche dell'operazione, che coinvolge le società dominanti in due dei principali mercati energetici nazionali, risulta necessario esaminare tali rischi.
A sostegno delle sue richieste, la ricorrente lamenta che la convenuta:
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ha violato il principio di buona amministrazione, poiché ha svolto un'indagine incompleta ed insufficiente sul funzionamento dei mercati coinvolti e sull'impatto dell'operazione al loro interno; |
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ha commesso un errore di diritto basando il suo esame su una visione statica dei mercati, in contrasto con il regolamento sulle concentrazioni e con la giurisprudenza comunitaria; |
— |
non ha adempiuto al proprio obbligo di garantire la coerente applicazione delle disposizioni in materia di controllo delle concentrazioni e di abuso di posizione dominante nel contesto dell'esame dell'operazione notificata, autorizzandola senza aver esaminato, per comprendere se tale concentrazione fosse il risultato di un abuso di posizione dominante, l'origine dei fondi previsti dalla E.ON per acquisire l'ENDESA; |
— |
ha commesso una serie di manifesti errori di valutazione ed ha ignorato elementi rilevanti giungendo alla conclusione che la compatibilità dell'operazione non suscita seri dubbi e adottando la decisione di autorizzarla nella prima fase. A tale proposito occorre sottolineare che, sebbene sia stata adottata sul fondamento normativo del nuovo regolamento sulle concentrazioni, che esige un'analisi più approfondita e complessa, la decisione impugnata:
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Da ultimo, la ricorrente lamenta la violazione dell'obbligo di motivazione degli atti.
16.9.2006 |
IT |
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C 224/49 |
Ricorso presentato il 1o agosto 2006 — Louis M. Gerson Co., Inc/UAMI
(Causa T-201/06)
(2006/C 224/104)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Louis M. Gerson Co., Inc (Middleboro, USA) (rappresentante: M. Edenborough, Barrister)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni del ricorrente
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Annullamento della decisione della commissione di ricorso 15 maggio 2006 (caso R 1387/2005-2) |
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condannare il convenuto alle spese derivanti dal giudizio dinanzi al Tribunale di primo grado. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario interessato: Marchio tridimensionale consistente nel «colore giallo chiaro nell'ombra, applicato alla colorazione come filtro colorante» per beni e servizi delle classi 16 e 21, domanda n. 3 969 637
Decisione dell'esaminatore: Rigetto della domanda
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso
Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94. Il ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha commesso diversi errori di fatto nella sua valutazione e ripreso almeno un errore di diritto commesso dalla divisione di opposizione. Inoltre, la commissione di ricorso ha erroneamente valutato una prova prodotta, giungendo in tal modo ad un'erronea applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del detto regolamento.
Infine, il ricorrente afferma che il marchio richiesto è distintivo di una fonte commerciale e quindi non è in contrasto con l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento. Infatti, il ricorrente sostiene che l'uso del colore verrebbe percepito dal pubblico di riferimento come associato solo alla detta fonte commerciale.
16.9.2006 |
IT |
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C 224/50 |
Ricorso proposto il 31 luglio 2006 — Select Appointments /UAMI — Manpower (TELESECT)
(Causa T-202/06)
(2006/C 224/105)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Select Appointments (Holdings) Ltd. (St Albans, Regno Unito) (rappresentanti: sig. G.R. Fernando, barrister, sig. C.J. Leech, solicitor)
Convenuto: Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Manpower Inc. (Milwaukee, USA)
Conclusioni della ricorrente
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annullare la decisione della commissione di ricorso dell'UAMI 18 maggio 2006 che ammette la domanda di registrazione n. 1 030 980 e che respinge l'opposizione n. B 303 158; |
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respingere la domanda; |
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condannare l'UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Manpower Inc.
Marchio comunitario interessato: marchio denominativo «TELESECT» per servizi della classe 35 e 41 (servizi di valutazione e formazione in materia di gestione di chiamate telefoniche)
Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Select Appointments (Holdings)
Marchio o segno fatto valere: Il marchio comunitario denominativo «SELECT» per servizi della classe 35 e 41 — domanda n. 2 111 367 (agenzia di collocamento, società di consulenza, informazione sulle opportunità di lavoro, pubblicità e servizi di gestione del personale)
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione nella sua totalità
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 in quanto, secondo la ricorrente, il rischio di confusione, anche su una parte soltanto del territorio della Comunità, giustificava il diniego di registrazione del marchio controverso. Dato che i consumatori medi non parlano necessariamente la lingua inglese, il termine «SELECT» del marchio denominativo non avrebbe alcun particolare significato per loro.
La ricorrente afferma inoltre che i servizi di valutazione assicurati dal marchio controverso sono inclusi nei più ampi servizi di agenzia di collocamento coperti dal proprio marchio comunitario
16.9.2006 |
IT |
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C 224/51 |
Ricorso presentato il 1o agosto 2006 — Eurostrategies/Commissione
(Causa T-203/06)
(2006/C 224/106)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Eurostrategies SPRL (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: S. Crosby, Solicitor)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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Annullamento della decisione della Commissione 28 luglio 2006 che rifiuta l'accesso ai documenti sotto elencati relativi alla gara d'appalto per il progetto EuropeAid/113676/D/SV/PL, intitolato «Phare-Assistenza tecnica all'elaborazione di progetti nell'ambito della giustizia e affari interni, 2003/S 159-145155 (PL0103.08)», finanziato dal Programma Operativo Nazionale PL0103-Giustizia e Affari interni 2001.
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente chiede, ai sensi degli artt. 230 e 231 CE, l'annullamento della decisione della Commissione 28 luglio 2006 che rigetta la sua richiesta di accesso a taluni documenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. A sostegno della sua domanda la ricorrente fa valere due motivi.
In primo luogo, la ricorrente osserva che la Commissione, avendo rifiutato di mostrare i documenti richiesti senza motivare tale rifiuto, ha violato l'art. 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001.
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione contestata viola l'obbligo di motivazione previsto dall'art. 235 CE ed è dunque invalida.
16.9.2006 |
IT |
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C 224/51 |
Ricorso presentato il 3 agosto 2006 — Delta Protypos Viomichania Galaktos/UAMI — Kraft Foods Schweiz Holding (milko ΔΕΛΤΑ)
(Causa T-204/06)
(2006/C 224/107)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Delta Protypos Viomichania Galaktos AE (Tavros, Grecia) (rappresentante: P. Kanellopoulos, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kraft Foods Schweiz Holding AG (Zurigo, Svizzera)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione controversa della Seconda commissione di ricorso dell'UAMI 8 giugno 2006, n. 0540/2005-2; |
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respingere l'opposizione n. B 562 423 proposta dalla Kraft Foods Schweiz Holding AG avverso la registrazione del marchio comunitario figurativo «MILKO ΔΕΛΤΑ with design» n. 2 474 674; |
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condannare che il marchio comunitario figurativo «MILKO ΔΕΛΤΑ with design» n. 2 474 674 della ricorrente venga accettato; |
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condannare l'UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario interessato: Il marchio figurativo «milko ΔΕΛΤΑ» per prodotti della classe 30 (latte con cacao) — domanda n. 2 474 674
Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Kraft Foods Schweiz Holding AG
Marchio o segno fatto valere: I marchi comunitari, internazionali e nazionali figurativi e marchi denominativi «MILKA» per prodotti delle classi 5, 29 30 e 32
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione nella sua totalità
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, in quanto le ovvie e rilevanti differenze fra i due marchi sono sufficienti per escludere qualsiasi rischio di confusione. Secondo la ricorrente, i due marchi figurativi in questione creano nel complesso un'impressione visiva, fonetica e concettuale molto diversa, specialmente se si prende in considerazione la seconda parola ΔΕΛΤΑ.
16.9.2006 |
IT |
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C 224/52 |
Ricorso presentato l'8 agosto 2006 — Quinn Barlo e altri/Commissione delle Comunità europee
(Causa T-208/06)
(2006/C 224/108)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Quinn Barlo Ltd (County Cavan, Irlanda), Queen Plastics NV (Geel, Belgio) e Quinn Plastics GmbH (Mainz, Germania) (rappresentanti: avv.ti W. Blau, F. Wijckmans e F. Tuytschaever)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni dei ricorrenti
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In via principale, annullamento della decisione per la parte in cui dichiara che i ricorrenti hanno violato l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'Accordo SEE (annullamento degli artt. 1 e 2 per la parte in cui fanno riferimento ai ricorrenti); |
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In subordine, annullamento dell'art. 2 per la parte in cui fa riferimento ai ricorrenti; |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
I ricorrenti chiedono il parziale annullamento della decisione della Commissione 31 maggio 2006, C(2006) 2098 finale (caso COMP/F/38.645 — Metacrilato), con cui la Commissione ha accertato che i ricorrenti avevano violato gli artt. 81 CE e 53 dell'Accordo SEE, partecipando ad un cartello bastato sulla discussione dei prezzi, sulla conclusione, l'attuazione e il controllo di accordi sui prezzi tanto in forma di aumenti di prezzo quanto, almeno, di stabilizzazione del livello di prezzi esistenti, sulla discussione del trasferimento ai clienti di costi di servizi aggiuntivi, sullo scambio di informazioni societarie rilevanti e/o relative a mercati importanti e riservati, nonché sulla partecipazione ad incontri regolari e ad altri contatti intesi ad agevolare la violazione.
A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti fanno valere due motivi principali.
In primo luogo, essi sostengono che la decisione impugnata è erronea e non prova a sufficienza di diritto che i ricorrenti abbiano partecipato ad uno schema anticoncorrenziale unico e comune e ad una violazione continuata. Inoltre, è stato valutato erroneamente il ruolo svolto dai rappresentanti dei ricorrenti in quattro riunioni specifiche e, al di là della presenza dei ricorrenti a tali quattro riunioni, la decisione impugnata non prova che i ricorrenti abbiano tenuto un comportamento definito il legittimo nella decisione.
In secondo luogo, i ricorrenti fanno valere una violazione dell'art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003 (1), valutando erroneamente la durata della violazione contestata, la gravità della violazione contestata, nonché delle circostanze attenuanti.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003 L 1, pag. 1)
16.9.2006 |
IT |
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C 224/53 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 13 luglio 2006 — Kotug International e a./Commissione
(Causa T-326/02) (1)
(2006/C 224/109)
Lingua processuale: l'olandese
Il presidente della Terza Sezione ampliata ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
16.9.2006 |
IT |
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C 224/53 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 13 luglio 2006 — Muller Marine e a./Commissione
(Causa T-327/02) (1)
(2006/C 224/110)
Lingua processuale: l'olandese
Il presidente della Terza Sezione ampliata ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
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C 224/53 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 13 luglio 2006 — Smit Harbour Towage Rotterdam/Commissione
(Causa T-328/02) (1)
(2006/C 224/111)
Lingua processuale: l'olandese
Il presidente della Terza Sezione ampliata ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
16.9.2006 |
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C 224/53 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 13 luglio 2006 — URS Nederland/Commissione
(Causa T-329/02) (1)
(2006/C 224/112)
Lingua processuale: l'olandese
Il presidente della Terza Sezione ampliata ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
16.9.2006 |
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C 224/53 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 13 luglio 2006 — Wagenborg/Commissione
(Causa T-330/02) (1)
(2006/C 224/113)
Lingua processuale: l'olandese
Il presidente della Terza Sezione ampliata posto la cancellazione dal ruolo della causa.
16.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/53 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 13 luglio 2006 — Wijsmuller/Commissione
(Causa T-340/02) (1)
(2006/C 224/114)
Lingua processuale: l'olandese
Il presidente della Terza Sezione ampliata ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
III Informazioni
16.9.2006 |
IT |
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C 224/54 |
(2006/C 224/115)
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