ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 221

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49o anno
14 settembre 2006


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Commissione

2006/C 221/1

Tassi di cambio dell'euro

1

2006/C 221/2

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile ( 1 )

2

2006/C 221/3

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4383 — APHL/Permira/Clessidra/Sisal) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

7

2006/C 221/4

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

8

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

Autorità di vigilanza EFTA

2006/C 221/5

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 41/04/COL, del 17 marzo 2004, che modifica per la quarantaquattresima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo capitolo 24b: Disciplina degli aiuti di stato alla costruzione navale ( 1 )

10

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Commissione

14.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 221/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

13 settembre 2006

(2006/C 221/01)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2677

JPY

yen giapponesi

149,23

DKK

corone danesi

7,4597

GBP

sterline inglesi

0,67655

SEK

corone svedesi

9,2478

CHF

franchi svizzeri

1,5892

ISK

corone islandesi

89,71

NOK

corone norvegesi

8,3825

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5766

CZK

corone ceche

28,541

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

273,76

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6959

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,9637

RON

leu rumeni

3,5024

SIT

tolar sloveni

239,59

SKK

corone slovacche

37,368

TRY

lire turche

1,8630

AUD

dollari australiani

1,6885

CAD

dollari canadesi

1,4228

HKD

dollari di Hong Kong

9,8636

NZD

dollari neozelandesi

1,9653

SGD

dollari di Singapore

1,9989

KRW

won sudcoreani

1 215,85

ZAR

rand sudafricani

9,3236

CNY

renminbi Yuan cinese

10,0764

HRK

kuna croata

7,3820

IDR

rupia indonesiana

11 551,92

MYR

ringgit malese

4,656

PHP

peso filippino

63,816

RUB

rublo russo

33,9850

THB

baht thailandese

47,389


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


14.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 221/2


Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)

OEN

 (1)

Riferimento e titolo della norma

(e documento di riferimento)

Riferimento della norma sostituita

Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita

Nota 1

CEN

EN 13630-1:2003

Esplosivi per uso civile — Micce detonanti e micce di sicurezza — Parte 1: Requisiti

 

CEN

EN 13630-2:2002

Esplosivi per uso civile — Micce detonanti e micce di sicurezza — Parte 2: Determinazione della stabilità termica di micce detonanti e micce di sicurezza

 

CEN

EN 13630-3:2002

Esplosivi per uso civile — Micce detonanti e micce di sicurezza — Parte 3: Determinazione della sensibilità all'attrito dell'esplosivo contenuto in micce detonanti

 

CEN

EN 13630-4:2002

Esplosivi per uso civile — Micce detonanti e micce di sicurezza — Parte 4: Determinazione della sensibilità all'urto di micce detonanti

 

CEN

EN 13630-5:2003

Esplosivi per uso civile — Micce detonanti e micce di sicurezza — Parte 5: Determinazione della resistenza all'abrasione di micce detonanti

 

CEN

EN 13630-6:2002

Esplosivi per uso civile — Micce detonanti e micce di sicurezza — Parte 6: Determinazione della resistenza alla trazione delle micce detonanti

 

CEN

EN 13630-7:2002

Esplosivi per uso civile — Micce detonanti e micce di sicurezza — Parte 7: Determinazione dell'affidabilità di innesco di micce detonanti

 

CEN

EN 13630-8:2002

Esplosivi per uso civile — Micce detonanti e micce di sicurezza — Parte 8: Determinazione della resistenza all'acqua di micce detonanti e micce di sicurezza

 

CEN

EN 13630-9:2004

Esplosivi per uso civile — Micce detonanti e micce di sicurezza — Parte 9: Determinazione della trasmissione di detonazione da miccia detonante a miccia detonante

 

CEN

EN 13630-10:2005

Esplosivi per uso civile — Micce detonanti e micce di sicurezza — Parte 10: Determinazione della capacità di innesco di micce detonanti

 

CEN

EN 13630-11:2002

Esplosivi per uso civile — Micce detonanti e micce di sicurezza — Parte 11: Determinazione della velocità di detonazione di micce detonanti

 

CEN

EN 13630-12:2002

Esplosivi per uso civile — Micce detonanti e micce di sicurezza — Parte 12: Determinazione del tempo di combustione di micce di sicurezza

 

CEN

EN 13631-1:2005

Esplosivi per uso civile — Alti esplosivi — Parte 1: Requisiti

 

CEN

EN 13631-2:2002

Esplosivi per uso civile — Alti esplosivi — Parte 2: Determinazione della stabilità termica degli esplosivi

 

CEN

EN 13631-3:2004

Esplosivi per uso civile — Alti esplosivi — Parte 3: Determinazione della sensibilità all'attrito degli esplosivi

 

CEN

EN 13631-4:2002

Esplosivi per uso civile — Alti esplosivi — Parte 4: Determinazione della sensibilità all'urto degli esplosivi

 

CEN

EN 13631-5:2002

Esplosivi per uso civile — Alti esplosivi — Parte 5: Determinazione della resistenza all'acqua

 

CEN

EN 13631-6:2002

Esplosivi per uso civile — Alti esplosivi — Parte 6: Determinazione della resistenza alla pressione idrostatica

 

CEN

EN 13631-7:2003

Esplosivi per uso civile — Alti esplosivi — Parte 7: Determinazione della sicurezza e dell'affidabilità a temperature estreme

 

CEN

EN 13631-10:2003

Esplosivi per uso civile — Alti esplosivi — Parte 10: Metodo per la verifica dei mezzi di innesco

 

CEN

EN 13631-11:2003

Esplosivi per uso civile — Alti esplosivi — Parte 11: Determinazione della trasmissione della detonazione

 

CEN

EN 13631-12:2004

Esplosivi per usi civili — Alti esplosivi — Parte 12: Specifiche della capacità di innesco di cariche secondarie

 

CEN

EN 13631-13:2003

Esplosivi per uso civile — Alti esplosivi — Parte 13: Determinazione della massa volumica

 

CEN

EN 13631-14:2003

Esplosivi per uso civile — Alti esplosivi — Parte 14: Determinazione della velocità di detonazione

 

CEN

EN 13631-15:2005

Esplosivi per uso civile — Alti esplosivi — Parte 15: Calcolo delle proprietà termodinamiche

 

CEN

EN 13631-16:2004

Esplosivi per uso civile — Alti esplosivi — Parte 16: Rilevazione e misurazione di gas tossici

 

CEN

EN 13763-1:2004

Esplosivi per uso civile — Detonatori e relè — Parte 1: Requisiti

 

CEN

EN 13763-2:2002

Esplosivi per uso civile — Detonatori e relè — Parte 2: Determinazione della stabilità termica

 

CEN

EN 13763-3:2002

Esplosivi per uso civile — Detonatori e relè — Parte 3: Determinazione della sensibilità all'urto

 

CEN

EN 13763-4:2003

Esplosivi per uso civile — Detonatori e relè — Parte 4: Determinazione della resistenza all'abrasione di reofori e di tubi di trasmissione d'onda d'urto

 

CEN

EN 13763-5:2003

Esplosivi per uso civile — Detonatori e relè — Parte 5: Determinazione della resistenza ai danni di taglio dei reofori e dei tubi di trasmissione d'onda d'urto

 

CEN

EN 13763-6:2003

Esplosivi per uso civile — Detonatori e relè — Parte 6: Determinazione della resistenza alla fessurazione a basse temperature dei reofori

 

CEN

EN 13763-7:2003

Esplosivi per uso civile — Detonatori e relè — Parte 7: Determinazione della forza meccanica di reofori, tubi di trasmissione d'onda d'urto, connettori, accessori dentati e chiusure

 

CEN

EN 13763-8:2003

Esplosivi per uso civile — Detonatori e relè — Parte 8: Determinazione della resistenza alla vibrazione dei detonatori semplici

 

CEN

EN 13763-9:2003

Esplosivi per uso civile — Detonatori e relè — Parte 9: Determinazione della resistenza alla piegatura di detonatori

 

CEN

EN 13763-11:2003

Esplosivi per uso civile — Detonatori e relè — Parte 11: Determinazione della resistenza al danno per caduta dei detonatori e relè

 

CEN

EN 13763-12:2003

Esplosivi per uso civile — Detonatori e relè — Parte 12: Determinazione della resistenza alla pressione idrostatica

 

CEN

EN 13763-13:2004

Esplosivi per uso civile — Detonatori e relè — Parte 13: Determinazione della resistenza alle scariche elettrostatiche di detonatori elettrici

 

CEN

EN 13763-15:2004

Esplosivi per uso civile — Detonatori e relè — Parte 15: Determinazione della capacità di innesco equivalente

 

CEN

EN 13763-16:2003

Esplosivi per uso civile — Detonatori e relè — Parte 16: Determinazione dell'accuratezza del ritardo

 

CEN

EN 13763-17:2003

Esplosivi per uso civile — Detonatori e relè — Parte 17: Determinazione della corrente di non-accensione di detonatori elettrici

 

CEN

EN 13763-18:2003

Esplosivi per uso civile — Detonatori e relè — Parte 18: Determinazione della corrente di accensione di detonatori elettrici collegati in serie

 

CEN

EN 13763-19:2003

Esplosivi per uso civile — Detonatori e relè — Parte 19: Determinazione dell'impulso di accensione di detonatori elettrici

 

CEN

EN 13763-20:2003

Esplosivi per uso civile — Detonatori e relè — Parte 20: Determinazione della resistenza elettrica totale dei detonatori elettrici

 

CEN

EN 13763-21:2003

Esplosivi per uso civile — Detonatori e relè — Parte 21: Determinazione della tensione d'arco di detonatori elettrici

 

CEN

EN 13763-22:2003

Esplosivi per uso civile — Detonatori e relè — Parte 22: Determinazione della capacità, della resistenza di isolamento e della scarica di rottura dei reofori

 

CEN

EN 13763-23:2002

Esplosivi per uso civile — Detonatori e relè — Parte 23: Determinazione della velocità dell'onda d'urto dei tubi di trasmissione d'onda d'urto

 

CEN

EN 13763-24:2002

Esplosivi per uso civile — Detonatori e relè — Parte 24: Determinazione della non-conducibilità elettrica di tubi di trasmissione d'onda d'urto

 

CEN

EN 13763-25:2004

Esplosivi per uso civile — Detonatori e relè — Parte 25: Determinazione della capacità di trasmissione dei connettori di superficie, dei relè e degli accessori di accoppiamento

 

CEN

EN 13857-1:2003

Esplosivi per uso civile — Parte 1: Terminologia

 

CEN

EN 13857-3:2002

Esplosivi per uso civile — Parte 3: Informazioni che devono essere fornite dal fabbricante, o dal suo rappresentante autorizzato, all'utilizzatore

 

CEN

EN 13938-1:2004

Esplosivi per usi civili — Propellenti e propellenti per razzi — Parte 1: Requisiti

 

EN 13938-1:2004/AC:2006

 

 

CEN

EN 13938-2:2004

Esplosivi per usi civili — Propellenti e propellenti per razzi — Parte 2: Determinazione della resistenza all'energia elettrostatica

 

CEN

EN 13938-3:2003

Esplosivi per uso civile — Propellenti e propellenti per razzi — Parte 3: Determinazione della deflagrazione alla transizione di detonazione

 

CEN

EN 13938-4:2003

Esplosivi per uso civile — Propellenti e propellenti per razzi — Parte 4: Determinazione della velocità di combustione in condizioni ambientali

 

CEN

EN 13938-5:2004

Esplosivi per uso civile — Propellenti e propellenti per razzi — Parte 5: Determinazione delle cavità e delle fessurazioni

 

CEN

EN 13938-7:2004

Esplosivi per uso civile — Propellenti e propellenti per razzi — Parte 7: Determinazione delle proprietà della polvere nera

 

Nota 1

In genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall'organismo europeo di normalizzazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 3

In caso di modifiche, la norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita (colonna 4) perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Avvertimento:

Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui l'elenco figura in allegato alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) modificata dalla direttiva 98/48/CE (3).

La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.

Questa lista sostituisce tutte le precedenti liste pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione assicura l'aggiornamento della presente lista.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  OEN: Organismo europeo di normalizzazione:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

(3)  GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.


14.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 221/7


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4383 — APHL/Permira/Clessidra/Sisal)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2006/C 221/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 6 settembre 2006, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Apax Partners Holdings Ltd («APHL», Regno Unito), Permira Holdings Limited («PHL», Regno Unito) e Clessidra SGR SpA («Clessidra», Italia), acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'insieme dell'impresa Sisal SpA («Sisal», Italia) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

APHL: gestione di investimenti e consulenza in materia di investimenti per fondi di «private equity»,

PHL: gestione di investimenti e consulenza in materia di investimenti per fondi di «private equity»,

Clessidra: fondo di «private equity»,

Sisal: scommesse e gioco d'azzardo.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4383 — APHL/Permira/Clessidra/Sisal, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


14.9.2006   

IT

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C 221/8


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(2006/C 221/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data della decisione:

Stato membro: Paesi Bassi (Provincia dell'Olanda meridionale)

Aiuto N.: N 96/06

Denominazione: «Energia rinnovabile ENECO»

Obiettivo: Riduzione delle emissioni di CO2 (settore energetico)

Base giuridica: Algemene subsidieverordening Zuid-Holland

Stanziamento: 450 000 EUR

Intensità o importo dell'aiuto:: 26 % dei costi d'investimento addizionali

Durata: 1.7.2005-30.6.2007

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data della decisione:

Stato membro: Paesi Bassi

Aiuto N.: N 543/2005

Denominazione: Regime «MEP» (milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie) per l'incentivazione della produzione combinata di energia elettrica e calore

Obiettivo: Ambiente: riduzione di emissioni (Energia)

Base giuridica: Wet van 5 juni 2003 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ten behoeve van de stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie

Stanziamento: 110 milioni di EUR

Durata: Due anni: dall'1.1.2006 al 31.12.2007

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione:

Stato Membro: Paesi Bassi

Numero dell'aiuto: N 628/2005

Titolo: Verkorte Melding PRIOO

Base giuridica: Kaderwet EZ-subsidies

Tipo di misura: Regime

Forma dell'aiuto: Sovvenzione diretta

Settore economico: Tutti i settori

Durata: data di fine: 1.10.2011

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data della decisione:

Stato membro: Austria

Aiuto N.: NN 162/A/2003 e 317/A/2006

Denominazione: Sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti di energia rinnovabili in base alla Legge relativa all'elettricità verde (tariffe feed-in per l'energia immessa in rete)

Obiettivo: Tutela dell'ambiente; promuovere la produzione di elettricità da fonti di energia rinnovabili (settore: produzione di elettricità)

Base giuridica: Ökostromgesetz in der Fassung der Regierungsvorlage 655 dB, des Abänderungsantrages, beschlossen im Wirtschaftsausschuss vom 25. November 2005 (1225 dB) und des Abänderungsantrages in 2. Lesung, beschlossen im Plenum des Nationalrates vom 23. Mai 2006

Durata: Dall'1.1.2003

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data della decisione:

Stato membro: Austria

Aiuto N.: NN 162/2003 e N317/B/2006

Denominazione: Sostegno alla cogenerazione in base alla Legge relativa all'elettricità verde (tariffa di sostegno)

Obiettivo: Tutela dell'ambiente; promuovere la congenerazione ai fini di teleriscaldamento (settore: produzione di elettricità)

Base giuridica: Ökostromgesetz in der Fassung der Regierungsvorlage 655 dB, des Abänderungsantrages, beschlossen im Wirtschaftsausschuss vom 25. November 2005 (1225 dB) und des Abänderungsantrages in 2. Lesung, beschlossen im Plenum des Nationalrates vom 23. Mai 2006

Durata: 1.1.2003 fino al 31.12.2008 rispettivamente 2010

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

14.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 221/10


DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

n. 41/04/COL

del 17 marzo 2004

che modifica per la quarantaquattresima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo capitolo 24b: Disciplina degli aiuti di stato alla costruzione navale

(2006/C 221/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'Accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il Protocollo 26,

visto l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (2), in particolare l'articolo 24, l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) e l'articolo 1, della parte I, del protocollo 3 (3),

considerando che, ai sensi dell'articolo 24 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità di vigilanza EFTA ha il compito di applicare le disposizioni dell'accordo SEE in materia di aiuti di Stato,

considerando che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità di vigilanza EFTA emette avvisi od orientamenti nei settori definiti dall'Accordo SEE, quando tale accordo o l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte esplicitamente lo prevedano oppure quando l'Autorità di vigilanza EFTA lo ritenga necessario,

rammentando le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato (4) adottate il 19 gennaio 1994 dall'Autorità di vigilanza EFTA (5),

considerando che, il 30 dicembre 2003, la Commissione delle Comunità europee (in appresso la Commissione europea) ha pubblicato una nuova disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (6),

considerando che tale disciplina è rilevante anche per lo Spazio economico europeo,

considerando che si deve garantire l'applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo delle norme SEE in materia di aiuti di Stato;

considerando che, ai sensi del punto II del capo «DISPOSIZIONI GENERALI» alla fine dell'allegato XV dell'Accordo SEE, l'Autorità di vigilanza EFTA, dopo aver consultato la Commissione europea, ha il compito di adottare gli atti corrispondenti a quelli adottati dalla Commissione europea,

visto il parere della Commissione europea,

ricordando che l'Autorità di vigilanza EFTA ha consultato al riguardo gli Stati EFTA nella riunione multilaterale del 3 febbraio 2004,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1.

La guida agli aiuti di Stato è integrata da un nuovo capitolo 24B: «Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale». Il nuovo capitolo 24B si trova nell'allegato I alla presente decisione.

2.

La presente decisione è notificata agli Stati EFTA con lettera recante copia della decisione stessa e dell'allegato I.

3.

In conformità con la lettera d) del protocollo 27 dell'Accordo SEE, la Commissione europea è informata della decisione mediante invio di copia della stessa e dell'allegato I.

4.

La presente decisione e il suo allegato I sono pubblicati nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.

La presente decisione fa fede in lingua inglese.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2004

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Hannes HAFSTEIN

Presidente

Einar M. BULL

Membro del Collegio


(1)  In appresso denominato Accordo SEE.

(2)  In appresso denominato accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte.

(3)  Protocollo 3 dell'accordo sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte, come modificato dagli Stati EFTA il 10 dicembre 2001. Le modifiche sono entrate in vigore il 28 agosto 2003.

(4)  In appresso denominate «guida».

(5)  Inizialmente pubblicate nella GU L 231 del 3.9.1994 e nel supplemento SEE n. 32 recante la stessa data, e modificate da ultimo con decisione del Collegio n. 40/04/COL del 17.3.2004 (non ancora pubblicata).

(6)  Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale, GU C 317 del 30.12.2003, pag. 11.


ALLEGATO I

24B.   AIUTI DI STATO ALLA COSTRUZIONE NAVALE (1)

24B.1.   Introduzione

(1)

Gli aiuti di Stato alla costruzione navale sono stati oggetto di una serie di regimi SEE specifici. I regimi applicabili alla costruzione navale prevedevano disposizioni ora più severe ora più flessibili rispetto ai settori industriali non sottoposti a norme specifiche. La presente disciplina stabilisce nuove norme per la valutazione degli aiuti di Stato alla costruzione navale una volta che sarà giunto a scadenza, il 31 dicembre 2003, il regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio del 29 giugno 1998 relativo agli aiuti alla costruzione navale (2) quale integrato nell'Accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 12/1999, del 29 gennaio 1999 (3).

(2)

La presente disciplina intende, per quanto possibile, eliminare le differenze tra le norme applicabili alla costruzione navale e quelle applicabili ad altri settori industriali, al fine di semplificare e rendere più trasparente la politica dell'Autorità di vigilanza dell'EFTA (in appresso l'Autorità) in questo settore, estendendo alla costruzione navale le disposizioni orizzontali di carattere generale.

(3)

L'Autorità riconosce tuttavia che alcuni fattori specifici al settore della costruzione navale dovrebbero essere presi in considerazione nella politica di controllo degli aiuti di Stato dell'Autorità. Tali fattori includono:

a)

la sovraccapacità, il basso livello dei prezzi e la distorsione degli scambi commerciali nel mercato mondiale della costruzione navale;

b)

la natura delle navi, quali beni strumentali di considerevoli dimensioni, che accentua il potenziale rischio che i meccanismi di credito finanziati dallo Stato distorcano la concorrenza;

c)

l'esistenza di accordi con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo in Europa (OCSE) nel settore della costruzione navale, in particolare l'Accordo OCSE del 1998 relativo a «Guidelines for Officially Supported Export Credits» e il correlato «Sector Understanding on Export Credits for Ships», che si applicano nella Comunità a norma della decisione 2001/76/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000, che modifica la decisione del 4 aprile 1978 relativa all'applicazione di alcuni orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di pubblico sostegno (4).

(4)

L'Autorità prende atto dei lavori attualmente in corso in ambito OCSE, finalizzati alla sostituzione dell'accordo del 1994 sulle normali condizioni di concorrenza nell'industria della costruzione e della riparazione navale (5), non entrato in vigore. La presente disciplina non intende minimamente pregiudicare l'esito di tali lavori e potrebbe essere rivista alla luce di un accordo concluso in ambito OCSE.

(5)

In considerazione delle citate peculiarità, oltre alla semplificazione delle norme applicabili, la presente disciplina è diretta a:

a)

promuovere una maggiore efficienza e competitività dei cantieri navali del SEE, in particolare tramite la promozione dell'innovazione;

b)

facilitare la riduzione delle capacità economicamente insostenibili, se del caso, e

c)

rispettare gli obblighi internazionali applicabili nel settore dei crediti all'esportazione e di aiuto allo sviluppo.

(6)

Per raggiungere tali obiettivi, la presente disciplina prevede misure specifiche con riguardo agli aiuti all'innovazione, agli aiuti per la chiusura, ai crediti all'esportazione, agli aiuti allo sviluppo e agli aiuti regionali.

(7)

Il settore della costruzione navale presenta alcune caratteristiche che lo rendono unico e lo distinguono dagli altri, si pensi alle serie di breve produzione, alle dimensioni, al valore e alla complessità delle unità prodotte e al fatto che le navi prototipo sono successivamente utilizzate commercialmente. Il settore navale è di conseguenza l'unico settore ammissibile agli aiuti all'innovazione. Gli aiuti agli investimenti per l'innovazione sono stati introdotti con il regolamento (CE) n. 1540/98 e sono autorizzati soltanto in casi debitamente giustificati, come incentivo a favore di progetti che comportano rischi tecnologici. L'attuazione di questa disposizione non è stata tuttavia soddisfacente. Si ritiene che, data la peculiarità del settore, si giustifichi il mantenimento di aiuti all'innovazione per esso specifici. Con la presente disciplina si intende pertanto migliorare il sostegno all'innovazione tenendo conto in particolare delle difficoltà legate all'applicazione delle norme esistenti.

(8)

L'Autorità può ritenere compatibili con il mercato comune gli aiuti alla costruzione navale, alla riparazione navale e alla trasformazione navale, soltanto se si conformano alle disposizioni della presente disciplina.

(9)

La presente disciplina non pregiudica le misure temporanee adottate in forza del regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale (6) quale integrato nell'Accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 170/2002, del 16 dicembre 2002 (7).

24B.2.   Definizioni

(10)

Ai fini della presente disciplina, si intende per:

a)

«costruzione navale», la costruzione, nel SEE, di navi d'alto mare a propulsione autonoma;

b)

«riparazione navale», la riparazione o la revisione, nel SEE, di navi d'alto mare a propulsione autonoma;

c)

«trasformazione navale», la trasformazione, nel SEE, di navi d'alto mare a propulsione autonoma di almeno 1000 tsl, purché i lavori eseguiti comportino una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture per l'accoglienza dei passeggeri;

d)

«navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma»:

i)

le navi per il trasporto di passeggeri e/o di merci di almeno 100 tsl;

ii)

le navi adibite all'esecuzione di servizi specializzati (per esempio, draghe e rompighiaccio) di almeno 100 tsl;

iii)

i rimorchiatori con una potenza non inferiore a 365 kW;

iv)

i pescherecci di almeno 100 tsl, relativamente ai crediti all'esportazione e agli aiuti allo sviluppo se conformi all'Accordo OCSE del 1998 sugli orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e all'Accordo settoriale sui crediti all'esportazione per le navi, o a qualsiasi accordo che modifica o sostituisce i citati accordi.

v)

gli scafi non ancora terminati delle navi di cui ai punti da i) a iv) in grado di galleggiare e di essere spostati.

Per «nave d'alto mare a propulsione autonoma» si intende una nave che per il suo sistema permanente di propulsione e guida presenta tutte le caratteristiche della navigabilità autonoma in alto mare. Sono escluse le navi militari (ossia le navi che per le loro caratteristiche e capacità strutturali di base sono specificatamente destinate all'esclusivo utilizzo per scopi militari, quali le navi da guerra e le altre imbarcazioni per azioni offensive o difensive) e i lavori di modifica o l'installazione di apparecchiature supplementari eseguiti su altre navi esclusivamente a fini militari, purché le misure o le pratiche relative a tali navi, a tali modifiche e tali installazioni, non costituiscano azioni dissimulate a favore dell'industria della costruzione di navi mercantili in contrasto con le norme sugli aiuti di Stato;

e)

«entità collegata»: una persona fisica o giuridica che:

i)

possiede o controlla un'impresa di costruzione, trasformazione o riparazione navale, ovvero

ii)

è posseduta o controllata da un'impresa che svolge attività di costruzione, trasformazione o riparazione navale, direttamente o indirettamente, attraverso la partecipazione al capitale sociale oppure in qualsiasi altra forma.

Si presume che esista il controllo quando una persona o un'impresa che svolge attività di costruzione, trasformazione o riparazione navale possiede o controlla una partecipazione superiore al 25 % in un'altra impresa o viceversa;

f)

«aiuti»: gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'Accordo SEE. Tale nozione comprende in particolare misure quali meccanismi di credito, garanzie e agevolazioni fiscali.

24B.3.   Disposizioni applicabili

24B.3.1.   Campo di applicazione

(11)

Gli aiuti alla costruzione navale comprendono gli aiuti concessi, in modo diretto o indiretto, a un cantiere navale, a un'entità collegata, a un armatore o a un terzo, per la costruzione, la riparazione e la trasformazione di navi.

24B.3.2.   Applicazione delle disposizioni orizzontali

(12)

Il principio generale è che gli aiuti alla costruzione navale possono essere concessi a norma dell'articolo 61 dell'Accordo SEE e dell'articolo 1, della parte I del Protocollo 3 dell'accordo sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte, nonché di tutti gli atti normativi e delle misure adottate su questa base, ivi comprese le seguenti disposizioni:

a)

Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'[ex] articolo 93 del trattato CE (8) quale integrato nella parte II del Protocollo 3 dell'accordo sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte (9);

b)

Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (10) quale integrato nell'Accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 88/2002 del 25 giugno 2002 (11);

c)

Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (12) quale integrato nell'Accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 88/2002 del 25 giugno 2002 (13);

d)

Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (14) quale integrato nell'Accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 88/2002 del 25 giugno 2002 (15);

e)

Regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale (16) quale integrato nell'Accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 170/2002, del 16 dicembre 2002 (17);

f)

Orientamenti dell'Autorità sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (18);

g)

Orientamenti dell'Autorità per gli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (19) e

h)

Disciplina per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo (20).

24B.3.3.   Disposizioni specifiche

13)

Al principio generale enunciato nella sezione 24B.3.2 sono ammesse le seguenti eccezioni, giustificate dai fattori specifici descritti nella sezione 24B.1.

24B.3.3.1   Aiuti alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione

14)

Gli aiuti destinati a coprire le spese sostenute dalle imprese di costruzione, riparazione o trasformazione di navi per i progetti di ricerca e sviluppo possono essere considerati compatibili con il funzionamento dell'Accordo SEE se sono conformi alle norme stabilite dalla disciplina SEE per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo o da qualsiasi atto che la sostituisca.

15)

Gli aiuti all'innovazione concessi ai cantieri esistenti di costruzione, riparazione e trasformazione navale possono essere considerati compatibili con il funzionamento dell'Accordo SEE fino ad un'intensità massima del 20 % lordo, purché:

a)

siano connessi all'applicazione industriale di prodotti e processi innovativi, vale a dire prodotti o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte del settore nel SEE, e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;

b)

siano limitati al sostegno delle spese d'investimento, concezione, ingegneria industriale e collaudo direttamente ed esclusivamente collegate alla parte innovativa del progetto. In via eccezionale, possono essere ammissibili in misura limitata all'importo minimo necessario i costi di produzione aggiuntivi strettamente indispensabili per convalidare l'innovazione tecnologica.

24B.3.3.2   Aiuti per chiusura

(16)

Gli aiuti destinati a coprire i normali costi di chiusure parziali o totali di cantieri di costruzione, trasformazione o riparazione navali possono essere considerati compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE purché le riduzioni di capacità operate grazie a tali aiuti siano effettive e irreversibili.

(17)

I costi che possono beneficiare degli aiuti di cui al paragrafo 16 sono in particolare:

a)

le indennità versate ai lavoratori licenziati o prepensionati;

b)

le spese relative ai servizi di consulenza per lavoratori licenziati o che stanno per essere licenziati e quelli prepensionati, inclusi i versamenti effettuati dai cantieri per la creazione di piccole imprese indipendenti dai cantieri stessi e le cui attività non concernono principalmente la costruzione navale;

c)

le indennità corrisposte ai lavoratori per la riqualificazione professionale;

d)

le spese sostenute per riconvertire il cantiere, i fabbricati, gli impianti e le infrastrutture verso usi diversi dalla costruzione navale.

(18)

Inoltre, nel caso in cui un cantiere cessi totalmente ogni attività di costruzione, riparazione e trasformazione navale, anche le seguenti misure possono essere considerate compatibili con il funzionamento dell'Accordo SEE:

a)

aiuti di importo non superiore al più elevato dei due valori seguenti, stabiliti da una perizia di consulenti indipendenti: il valore contabile residuo degli impianti o gli utili di esercizio scontati, ottenibili in un periodo triennale (con detrazione dei benefici che l'impresa ricava dalla chiusura degli impianti);

b)

aiuti quali prestiti o garanzie su prestiti per il capitale di esercizio necessario al completamento di lavori in corso, a condizione che siano limitati al minimo indispensabile e che sia già stata eseguita una parte significativa dei lavori.

(19)

Le imprese destinatarie di un aiuto per la chiusura parziale non devono avere beneficiato di aiuti al salvataggio o alla ristrutturazione negli ultimi 10 anni. Se sono trascorsi meno di dieci anni dalla concessione di siffatti aiuti, l'Autorità autorizzerà un aiuto per la chiusura parziale soltanto in circostanze eccezionali e imprevedibili di cui l'impresa non sia responsabile.

(20)

L'importo e l'intensità degli aiuti devono essere giustificati dall'entità delle chiusure necessarie, fermo restando che si deve tener conto dei problemi strutturali della regione in questione e, in caso di riconversione verso altre attività industriali, della legislazione e delle norme del SEE relative alle nuove attività.

(21)

Per garantire l'irreversibilità delle chiusure che hanno beneficiato di aiuti, lo Stato EFTA interessato deve assicurare che gli impianti di costruzione navale restino chiusi per un periodo non inferiore a dieci anni.

24B.3.3.3   Aiuti a favore dell'occupazione

22.

Gli aiuti a favore della creazione di posti di lavoro e dell'assunzione di lavoratori svantaggiati o disabili o gli aiuti volti a coprire i costi supplementari legati all'assunzione di lavoratori disabili nei cantieri di costruzione, riparazione o trasformazione navale possono essere considerati compatibili con il funzionamento dell'Accordo SEE se sono conformi alle norme del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione (21) quale integrato nell'Accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 83/2003 del 20 giugno 2003 (22).

24B.3.3.4   Crediti all'esportazione

(23)

Gli aiuti alla costruzione navale sotto forma di meccanismi di credito finanziati dallo Stato, concessi a un armatore o a un terzo per la costruzione, la riparazione e la trasformazione di navi, possono essere considerati compatibili con il funzionamento dell'Accordo SEE se conformi alle disposizioni dell'Accordo OCSE del 1998 sugli orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e a quelle dell'Accordo settoriale sui crediti all'esportazione per le navi, o di qualsiasi accordo che modifica o sostituisce i citati accordi.

24B.3.3.5   Aiuto allo sviluppo

(24)

Gli aiuti alla costruzione e alla trasformazione navale concessi sotto forma di aiuti allo sviluppo a un paese in via di sviluppo possono essere considerati compatibili con il funzionamento dell'Accordo SEE se sono conformi alle pertinenti disposizioni dell'Accordo OCSE del 1998 sugli orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e del correlato accordo settoriale sui crediti all'esportazione o ad ogni disposizione successivamente inserita in tale accordo o che sostituisce l'accordo stesso.

(25)

L'Autorità verificherà la specifica componente di «sviluppo» dell'aiuto previsto e che l'aiuto sia necessario e rientri nel campo d'applicazione dell'Accordo OCSE del 1998 sugli orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e del correlato accordo settoriale sui crediti all'esportazione o ad ogni disposizione successivamente inserita in tale accordo o che sostituisce l'accordo stesso. L'offerta di aiuto allo sviluppo deve essere aperta ai progetti presentati da diversi cantieri navali. Per le procedure di aggiudicazione si osservano, in quanto applicabili, le norme SEE in materia di pubblici appalti.

24B.3.3.6   Aiuti regionali

(26)

Gli aiuti regionali alla costruzione, riparazione o trasformazione navale possono essere considerati compatibili con il funzionamento dell'Accordo SEE solo se ricorrono le seguenti condizioni:

a)

gli aiuti sono erogati per investimenti volti a migliorare o modernizzare i cantieri esistenti, senza che sussistano connessioni con la ristrutturazione finanziaria degli stessi, allo scopo di aumentare la produttività degli impianti esistenti;

b)

nelle regioni di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera a) dell'Accordo SEE rientranti nella carta degli aiuti regionali approvata dall'Autorità per ciascuno Stato EFTA, l'intensità dell'aiuto non supera il 22,5 %;

c)

nelle regioni di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'Accordo SEE rientranti nella carta degli aiuti regionali approvata dall'Autorità per ciascuno Stato EFTA, l'intensità dell'aiuto non supera il 12,5 % ovvero l'intensità massima di aiuto applicabile per gli aiuti regionali, se questo è inferiore;

d)

gli aiuti si limitano a sostenere le spese ammissibili come definite negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

24B.4.   Obbligo di notificazione

(27)

Qualsiasi progetto volto alla concessione di nuovi aiuti alla costruzione, riparazione o trasformazione navale, nella forma di regime di aiuti o di specifico aiuto ad hoc che non rientri in un regime autorizzato, è notificato all'Autorità, a meno che non soddisfi le condizioni previste per l'esenzione di talune categorie di aiuti di Stato (23) dall'obbligo di notificazione preliminare.

24B.5.   Monitoraggio

(28)

Gli Stati EFTA riferiscono annualmente all'Autorità sui regimi di aiuto esistenti a norma delle disposizioni della parte II del Protocollo 3 dell'accordo sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte e relative disposizioni di attuazione.

24B.6.   Cumulo degli aiuti da fonti diverse

(29)

I massimali stabiliti nella presente disciplina si applicano a prescindere che l'aiuto sia finanziato interamente o in parte da risorse statali o da risorse derivanti dalla cooperazione SEE. Gli aiuti autorizzati a norma della presente disciplina non possono essere combinati con altre forme di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'Accordo SEE né con altre forme di finanziamento ottenute tramite la partecipazione degli Stati EFTA a programmi comunitari se tale cumulo comporta un'intensità d'aiuto superiore all'intensità prescritta dalla presente disciplina.

(30)

Nel caso di aiuti a finalità diverse che comportino però gli stessi costi ammissibili, si applica il massimale più favorevole.

24B.7.   Applicazione della disciplina

(31)

La presente disciplina è applicabile dal 1o gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2006 al più tardi. Essa può essere oggetto di revisione da parte dell'Autorità durante detto periodo.


(1)  Questo capitolo corrisponde alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla costruzione navale (GU C 317 del 30.12.2003, pag. 11).

(2)  GU L 202 del 18.7.1998, pag. 1.

(3)  GU L 35 del 10.2.2000 e Supplemento SEE n. 7, cfr. punto 1b dell'allegato XV all'Accordo SEE.

(4)  GU L 32 del 2.2.2001, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2002/634/CE (GU L 206 del 3.8.2002, pag. 16).

(5)  GU C 375 del 30.12.1994, pag. 1. Tra gli Stati EFTA, solo la Norvegia è firmataria dell'accordo del 1994

(6)  GU L 172 del 2.7.2002, pag. 1.

(7)  GU L 38 del 13.2.2002 e Supplemento SEE n. 9, cfr. punto 1ca dell'allegato XV all'Accordo SEE.

(8)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(9)  Protocollo 3 dell'accordo sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte, come modificato dagli Stati EFTA il 10 dicembre 2001. Le modifiche sono entrate in vigore il 28 agosto 2003. Il Protocollo 3 modificato si trova nel sito Internet dell'Autorità alla voce State aid – Legal texts: www.eftasurv.int.

(10)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20.

(11)  GU L 266 del 3.10.2002 e Supplemento SEE n. 49, cfr. punto 1d dell'allegato XV all'Accordo SEE.

(12)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

(13)  GU L 266 del 3.10.2002 e Supplemento SEE n. 49, cfr. punto 1e dell'allegato XV all'Accordo SEE.

(14)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33.

(15)  GU L 266 del 3.10.2002 e Supplemento SEE n. 49, cfr. punto 1f dell'allegato XV all'Accordo SEE.

(16)  GU L 172 del 2.7.2002, pag. 1.

(17)  GU L 38 del 13.2.2002 e Supplemento SEE n. 9, cfr. punto 1ca dell'allegato XV all'Accordo SEE.

(18)  Capitolo 16 della guida per gli aiuti di Stato dell'Autorità di vigilanza dell'EFTA (GU n. L 274 del 26.10.2000 e Supplemento SEE n. 48). Questo capitolo corrisponde agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2)

(19)  Capitolo 15 della guida per gli aiuti di Stato dell'Autorità di vigilanza dell'EFTA (GU n. L 21 del 24.1.2002 e Supplemento SEE n. 6). Questo capitolo corrisponde alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3).

(20)  Capitolo 14 della guida per gli aiuti di Stato dell'Autorità di vigilanza dell'EFTA (GU n. L 245 del 26.9.1996 e Supplemento SEE n. 43). Questo capitolo corrisponde alla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo (GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5).

(21)  GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3.

(22)  GU L 257 del 9.10.2003 e Supplemento SEE n. 51, cfr. punto 1g dell'allegato XV all'Accordo SEE.

(23)  Cfr. supra paragrafi 12 b), c) e d) e 22.