ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 199

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49o anno
24 agosto 2006


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Commissione

2006/C 199/1

Tassi di cambio dell'euro

1

2006/C 199/2

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4344 — Lactalis/Nestlé) ( 1 )

2

2006/C 199/3

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

3

2006/C 199/4

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione ( 1 )

7

2006/C 199/5

Avviso di scadenza di misure antidumping

8

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

Autorità di vigilanza EFTA

2006/C 199/6

Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'atto di cui al punto 64a dell'allegato XIII dell'accordo SEE (regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie) — Imposizione di nuovi oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea sulle rotte nelle zone Finnmark e North-Troms (Norvegia)

9

 

III   Informazioni

 

Commissione

2006/C 199/7

NO-Oslo: Servizi aerei di linea in Finnmark e North-Troms (Norvegia) — Bando di gara

19

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Commissione

24.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 199/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

23 agosto 2006

(2006/C 199/01)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2812

JPY

yen giapponesi

149,09

DKK

corone danesi

7,4615

GBP

sterline inglesi

0,67730

SEK

corone svedesi

9,2010

CHF

franchi svizzeri

1,5799

ISK

corone islandesi

90,08

NOK

corone norvegesi

8,0430

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5761

CZK

corone ceche

28,106

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

275,65

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6959

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,9045

RON

leu rumeni

3,5294

SIT

tolar sloveni

239,59

SKK

corone slovacche

37,615

TRY

lire turche

1,8689

AUD

dollari australiani

1,6735

CAD

dollari canadesi

1,4243

HKD

dollari di Hong Kong

9,9649

NZD

dollari neozelandesi

2,0027

SGD

dollari di Singapore

2,0164

KRW

won sudcoreani

1 224,31

ZAR

rand sudafricani

9,0795

CNY

renminbi Yuan cinese

10,2110

HRK

kuna croata

7,2895

IDR

rupia indonesiana

11 658,28

MYR

ringgit malese

4,708

PHP

peso filippino

65,751

RUB

rublo russo

34,2740

THB

baht thailandese

48,184


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


24.8.2006   

IT

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C 199/2


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4344 — Lactalis/Nestlé)

(2006/C 199/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 14.8.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Groupe Lactalis S.A. («Lactalis», Francia) e Nestlé S.A («Nestlé», Svizzera) costituiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 e dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento del Consiglio, un'impresa comune (in appresso «l'Impresa») mediante trasferimento di elementi dell'attivo.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Lactalis: industria alimentare;

per Nestlé: industria alimentare;

per l'Impresa: prodotti lattiero-caseari.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (fax n. (32-2) 2964301 o 2967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4344 — Lactalis/Nestlé, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004 pag. 1.


24.8.2006   

IT

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C 199/3


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(2006/C 199/03)

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Spagna

Numero dell'aiuto: N 78/2005, 202/2005, 432/2005 e 152/2006

Titolo: Compensazione dei danni arrecati dalle gelate del primo trimestre 2005

Obiettivo: Risarcire i danni subiti dalle aziende agricole a causa delle forti gelate del primo trimestre 2005 che hanno colpito le colture vegetali e arbustive

Fondamento giuridico:

Régimen de ayudas del Gobierno central (N 78/2005)

«Real Decreto Ley 1/2005, de 4 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños ocasionados en el sector agrario por las heladas acaecidas en el mes de enero de 2005», modificado rationae temporis por el «Real Decreto Ley 6/2005, de 8 de abril 2005, por el que se establece la aplicación del Real Decreto Ley 1/2005» (1);

Régimen complementario de la Comunidad Autónoma de Andalucía

«Decreto 56/2005, de 1 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños producidos en el sector agrario por las heladas ocurridas en el mes de enero de 2005 en Andalucía», modificado rationae temporis por el «Decreto 125/2005 de 10 de mayo» (2);

Régimen complementario de la Comunidad Autónoma de Murcia

«Decreto 22/2005, de 11 de febrero, por el que se establecen ayudas para paliar los daños producidos por las heladas padecidas desde el pasado mes de enero de 2005» (3);

Régimen complementario de la Comunidad Autónoma de Valencia

«Decreto 22/2005, de 4 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que establecen ayudas para paliar los daños producidos por las heladas ocurridas durante los últimos días del mes de enero 2005», modificado por el «Decreto 37/2005, de 25 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se modifica el Decreto 22/2005, de 4 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen ayudas para paliar los daños producidos por las heladas ocurridas durante los últimos días del mes de enero 2005», así como por el «Decreto 75/2005, de 15 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se declaran aplicables las medidas contenidas en el Decreto 22/2005, de 4 de febrero, del Consell de la Generalitat, modificado por el Decreto 37/2005, de 25 de febrero, por el que se establecen ayudas para paliar los daños producidos por las heladas y el pedrisco durante los meses de enero y febrero de 2005, a los daños ocasionados por las heladas que tuvieron lugar durante el mes de marzo de 2005» (4).

Stanziamento: Non è possibile stabilire il bilancio complessivo per il regime di aiuti previsto su scala nazionale dal «Real Decreto-ley 1/2005» poiché esso può variare a seconda delle domande di stanziamenti; l'importo previsto per l'indennizzo sotto forma di sovvenzione in capitale ammonta a 24,049 milioni di EUR (N 78/2002). La Comunità autonoma di Andalusia ha previsto un bilancio di 20 milioni di EUR (N 202/2005), quella di Murcia un bilancio di 23,420 milioni di EUR, quella di Valencia un bilancio di 30 milioni di EUR

Intensità o importo dell'aiuto: Inferiore alle perdite subite

Durata: Aiuto ad hoc

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Italia (Abruzzo)

Numero dell'aiuto: N 86/2006

Titolo: Aiuti alle attività connesse al miglioramento genetico delle specie d'interesse zootecnico

Obiettivo: Rafforzamento delle attività connesse al miglioramento genetico delle specie animali d'interesse zootecnico (suini e pollame esclusi)

Fondamento giuridico: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 e Legge regionale 3 marzo 2005, n. 16

Stanziamento: È previsto uno stanziamento di 4 milioni di EUR per il 2006. Per gli anni seguenti la dotazione finanziaria destinata al regime sarà fissata dalla legge regionale di bilancio

Intensità o importo dell'aiuto: Variabile in funzione delle misure (aiuti agli investimenti, assistenza tecnica, aiuti destinati a favorire il mantenimento e il miglioramento della qualità genetica del bestiame)

Durata: 6 anni (31.12.2012)

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Repubblica di Lettonia

Numero dell'aiuto: N 159/2006

Titolo: Aiuto all'acquisto di materiale da riproduzione in Lettonia — Modifica dell'Aiuto N94/2005 Aiuto per l'acquisto di materiale da riproduzione all'estero

Obiettivo: Aiuto agli investimenti per l'acquisto di animali di migliore qualità genetica

Fondamento giuridico: 1998. gada 5. maija Ciltsdarba likums (Latvijas Vēstnesis, 1998. gada 21. aprīlis) un Ministru kabineta 2006. gada 3. janvāra noteikumi Nr. 21 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2006. gadā un tā piešķiršanas kārtību” (Latvijas Vēstnesis Nr. 14, 2006. gada 24. janvāris)

Stanziamento: 2 200 000 LVL (circa 3 170 000 EUR)

Intensità o importo dell'aiuto: 40 %, 50 % nelle zone svantaggiate

Durata: 2008

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

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Data di adozione della decisione:

Stato membro: Italia (Emilia-Romagna)

Numero dell'aiuto: N 222/A/03

Titolo: Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo

Obiettivo: Concessione di garanzie su prestiti a breve, medio e lungo termine; assistenza tecnica

Fondamento giuridico: Deliberazione regionale n. 316 del 3 marzo 2003«Modifica della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 sugli interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della legge regionale n. 37/95»

Stanziamento: 2-3 milioni di EUR all'anno

Intensità o importo dell'aiuto: 40-70 %

Durata: Indeterminata

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

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Data di adozione della decisione:

Stato membro: Austria (Niederösterreich — Austria inferiore)

Numero dell'aiuto: Aiuto n. N 243/2006

Titolo: Aiuto per i danni provocati da catastrofi naturali

Obiettivo: Gli orientamenti approvati dalla Commissione nell'ambito dell'aiuto di Stato N 564a/2004 («gli orientamenti nazionali approvati») stabiliscono le condizioni e le modalità di compensazione per i produttori agricoli in caso di danni alla produzione agricola dovuti a inondazioni, smottamenti, frane, colate di fango, valanghe, terremoti, masse di neve e uragani. Come stabilito nella decisione C(2005)6036 della Commissione, del 26.12.2005 (aiuto di Stato N 564a/2004), che approva gli orientamenti nazionali, le autorità austriache avevano assicurato che ogni situazione di emergenza oggetto di compensazione a favore dei produttori agricoli a norma degli orientamenti nazionali approvati sarebbe stata notificata individualmente alla Commissione. Non è versata alcuna compensazione finché la Commissione non approva l'esistenza di una catastrofe naturale nei singoli casi notificati. Nella fattispecie, le autorità austriache hanno notificato diverse situazioni di emergenza verificatesi nel 2006 (inondazioni) e confermate dai servizi idrogeologici del governo del Land Niederösterreich. Le autorità austriache hanno specificato che i danni sarebbero stati valutati e la compensazione sarebbe stata attribuita in conformità con le disposizioni degli orientamenti nazionali approvati. La compensazione massima sarebbe stata pari al 30 % del danno stimato o pari al 50 % in casi specifici di dimostrata gravità

Fondamento giuridica: Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen zur Behebung von Katastrophenschäden des Landes Niederösterreich

Stanziamento: Non comunicato

Intensità o importo dell'aiuto: Al massimo del 50 %

Durata: Una tantum

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Italia (Toscana)

Numero dell'aiuto: N 288/06

Titolo: Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali (grandinate del 6 dicembre 2005 nel comune di Piancastagnaio — provincia di Siena, Toscana)

Obiettivo: Compensazione dei danni alla produzione agricola e alle strutture agricole causati da avversità atmosferiche

Fondamento giuridico: Decreto legislativo n. 102/2004

Stanziamento: Si fa riferimento al regime approvato (NN 54/A/04)

Intensità o importo dell'aiuto: Fino al 100 %

Durata: Sino al termine dei pagamenti

Altre informazioni: Provvedimento di applicazione del regime approvato dalla Commissione nell'ambito del fascicolo relativo all'aiuto di Stato NN 54/A/2004 (Lettera della Commissione C(2005) 1622 def. del 7 giugno 2005)

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

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Data di adozione della decisione:

Stato membro: Repubblica di Estonia

Numero dell'aiuto: N 338/2005

Titolo: Aiuti per l'attuazione del programma nazionale di eradicazione e controllo delle insorgenze di fitopatie e degli attacchi di parassiti

Obiettivo: Lotta alle fitopatie

Fondamento giuridico:

Taimekaitseseadus, vastu võetud 21. aprillil 2004, jõustunud 1. mail 2004 (RT I, 28.04.2004, 32, 226), § 4, 9, 15;

Ministeeriumi määrus “Ohtlike taimekahjustajate nimekiri” (RT L, 15.7.2004, 96, 1503);

Ministeeriumi määrus “Ohtliku taimekahjustajaga saastunud, saastumisohus või saastumiskahtlasel taimel, taimsel saadusel või muul objektil leiduva ohtliku taimekahjustaja liigile kohased tõrjeabinõud” (RT L, 24.3.2005, 33, 469);

Ministeeriumi määruse eelnõu “Tõrjeabinõude rakendamisega seotud kulude osaline hüvitamine”

Stanziamento: 3 milioni di EEK all'anno (circa 191 000 EUR)

Intensità o importo dell'aiuto: Fino al 100 %

Durata: Indeterminata

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Data di adozione della decisione:

Stato membro: Italia (Lazio)

Numero dell'aiuto: N 494/03

Titolo: Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario

Obiettivo: Aiiuti legati alla tutela di varietà vegetali e di specie animali minacciate di estinzione; assistenza tecnica; aiuti agli investimenti nelle aziende agricole

Fondamento giuridico:

Deliberazione della Giunta regionale n. 759 del 1 agosto 2003;

Legge regionale 1 marzo 2000, n. 15 «Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario». Approvazione della bozza di Piano settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche di interesse agrario. Triennio 2004-2006

Stanziamento: 586 000 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: Da 40 a 100 % (alcune misure non costituiscono aiuti di Stato)

Durata: 2 anni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

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Data di adozione della decisione:

Stato membro: Repubblica di Ungheria

Numero dell'aiuto: N 589/2005

Titolo: Modifica del decreto FVM 84/2003 (VII. 22) relativo alla concessione di aiuti per risarcire i produttori agricoli dei danni subiti a causa delle gelate del 2003

Obiettivo: Compensare i danni causati da avversità atmosferiche

Fondamento giuridico:

1072/2003. (VII.18.) Korm. határozat, 84/2003. (VII.22) FVM rendelet, 125/2003. (XII.10) FVM rendelet;

Progetto di risoluzione governativa

Stanziamento: Per il 2006: 1,5 miliardi di HUF, Totale: 5,2 miliardi di HUF

Intensità dell'aiuto: Fino al 100 % dei danni indennizzabili

Durata:

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Italia

Numero dell'aiuto: N 603/05

Titolo: programma di lotta contro la tristeza degli agrumi in Puglia

Obiettivo: misure di prevenzione e di indennizzo relative ad una malattia che colpisce i vegetali; assistenza tecnica; informatizzazione dei registri

Fondamento giuridico: Decreto del MIPAF n. S/25486 sull'assegnazione di risorse alle regioni agrumicole

Stanziamento: 803 090,45 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: 100 % per l'assistenza tecnica e l'informatizzazione (quest'ultima non costituisce aiuto di Stato); da 5 a 25 EUR per pianta per l'indennizzo delle perdite

Durata: due anni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

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Data di adozione della decisione:

Stato membro: Germania (Turingia)

Numero dell'aiuto: NN 21/2004 (ex N 12/2004)

Titolo: Smaltimento di bestiame morto in Turingia

Obiettivo: Aiuto alla rimozione e allo smaltimento dei capi morti (66,67 % dei costi)

Fondamento giuridico: Thüringer Tierkörperbeseitigungsgesetz (GVBl. 2002 S. 169)

Stanziamento: 2002: 1,515 milioni di EUR, 2003: 1,400 milioni di EUR, 2004: 1,500 milioni di EUR, 2005: 1,092 milioni di EUR

Intensità o importo dell'aiuto: 66,67 %

Durata: Dal 2002 al 2013

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


(1)  El Real Decreto Ley 1/2005 se ha aplicado mediante los instrumentos jurídicos siguientes: «Orden APA/1109/2005, de 25 de abril, por la que se delimitan los ámbitos territoriales afectados por las heladas acaecidas durante los meses de enero, febrero y marzo 2005, y se establecen criterios para la aplicación de las líneas de préstamos del Instituto de Crédito Oficial, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto Ley 1/2005, de 4 de febrero» (modificado rationae territoriae por la «Orden APA/2168/2005, de 30 de junio»), y «Orden APA/1110/2005, de 30 de junio, que modifica el ámbito territorial establecido en la Orden APA/1109/2005, de 25 de abril».

(2)  El Decreto de la Consejería de Agricultura y Pesca se ha aplicado mediante la «Orden de 1 de junio de 2005, por la que se establecen normas para la aplicación de las medidas para paliar los daños producidos en el sector agrario por las heladas de los meses de enero a marzo de 2005 en desarrollo de las normas que se citan».

(3)  El Decreto de la Consejería de Agricultura y Agua se ha aplicado mediante el «proyecto de Orden de 12 de mayo de 2005 de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas para paliar los daños producidos en la agricultura por las heladas padecidas desde el mes de enero hasta el mes de marzo de 2005».

(4)  El Decreto 22/2005, de 4 de febrero, del Consell de la Generalitat se ha aplicado mediante los instrumentos jurídicos siguientes: «Orden de 14 de marzo de 2005, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, de desarrollo del Decreto 22/2005, de 4 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen ayudas para paliar los daños producidos por las heladas y el pedrisco ocurridos entre enero y febrero de 2005», «Orden de 15 de abril de 2005, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se modifica la Orden de 14 de marzo de 2005, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, de desarrollo del Decreto 22/2005, de 4 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen ayudas para paliar los daños producidos por las heladas y el pedrisco ocurridos entre enero y febrero de 2005» y «Orden de 18 de mayo de 2005, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que adecúan los baremos establecidos en la Orden de 14 de marzo, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, de desarrollo del Decreto 22/2005, de 4 de febrero, del Consell de la Generalitat».


24.8.2006   

IT

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C 199/7


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione

(2006/C 199/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto

XE 8/05

Stato membro

Repubblica di Lituania

Titolo del regime di aiuti

Aiuti di Stato a favore di imprese di economia sociale

Base giuridica

Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymas Nr. IX-2251 (Žin. 96-3519, įsigaliojo nuo 2004 m. birželio 19 d.)

Spesa annua prevista per il regime

Importo annuo totale

2,1 milioni di EUR

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento

 

Data di applicazione

1.1.2005

Durata del regime

Non è previsto un limite alla durata del regime a favore delle imprese di economia sociale; l'intensità dell'aiuto è stabilita sulla base della scadenza del regolamento di esenzione

Obiettivo dell'aiuto

Articolo 4 — Creazione di posti di lavoro

Articolo 5 — Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili

Articolo 6 — Occupazione di lavoratori disabili

Settori economici interessati

Tutti i settori comunitari (1) ammissibili agli aiuti a favore dell'occupazione

Industria manufatturiera (1)

Tutti i servizi (1)

Altri

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Indirizzo:

Geležinio vilko g. 3A

LT-2600 Vilnius

Altre informazioni

Il regime di aiuti è cofinanziato ai sensi della misura 2.3 del documento unico di approvazione lettone (Gazzetta ufficiale n. 123-5609 del 2003) per il periodo 2004-2006

Aiuto soggetto all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione

Conformemente all'articolo 9 del regolamento

 


(1)  Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.


24.8.2006   

IT

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C 199/8


Avviso di scadenza di misure antidumping

(2006/C 199/05)

Poiché in seguito alla pubblicazione dell'avviso d'imminente scadenza (1) non è pervenuta alcuna domanda di riesame, la Commissione informa che le misure antidumping indicate in appresso giungeranno prossimamente a scadenza.

Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (2) del 22 dicembre 1995 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte dei paesi non membri della Comunità europea.

Prodotto

Paese(i) d'origine o d'exportazione

Misure

Riferimento

Data della scadenza

Fogli di polietilene tereftalato (PET)

Repubblica di Corea

Dazio antidumping

Regolamento (CE) n. 1676/2001 del Consiglio (GU L 227 del 23.8.2001, pag. 1) modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 366/2006 (GU L 68 del 8.3.2006, pag. 6)

24.8.2006


(1)  GU C 321 del 16.12.2005, pag. 4.

(2)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17)


SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

24.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 199/9


Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'atto di cui al punto 64a dell'allegato XIII dell'accordo SEE (regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie)

Imposizione di nuovi oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea sulle rotte nelle zone Finnmark e North-Troms (Norvegia)

(2006/C 199/06)

1.   INTRODUZIONE

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, la Norvegia ha deciso d'imporre dal 1o aprile 2007 oneri di servizio pubblico per servizi aerei di linea sulle seguenti rotte:

1.

rotte tra Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest e Alta;

2.

Hasvik — Tromsø v.v., Hasvik — Hammerfest v.v., Sørkjosen — Tromsø v.v.

2.   DEFINIZIONE

Nella presente comunicazione, per vettore singolo si intende un vettore che trasporta i passeggeri lungo un'intera rotta all'interno della rete oggetto degli oneri di servizio pubblico. La durata massima del viaggio per ogni servizio richiesto al vettore singolo è di 3 ore e 30 minuti dalla partenza alla destinazione finale.

3.   GLI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO PREVEDONO LE SPECIFICHE INDICATE DI SEGUITO PER I SEGUENTI GRUPPI DI LINEE:

3.1   Rotte tra Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest e Alta

3.1.1   Frequenze minime, capacità, linee e orari

Frequenze, capacità, linee e orari sono soggetti alle seguenti disposizioni:

le disposizioni sono valide tutto l'anno;

quando sono necessarie coincidenze con i servizi aerei da e per Tromsø, gli orari devono consentire ai passeggeri di effettuare il viaggio sia di andata che di ritorno con, al massimo, un cambio di aereo durante il tragitto;

quando si applicano le disposizioni in materia di capacità, il numero di posti offerti dovrà essere adeguato in conformità delle norme fissate dal ministero dei Trasporti e delle comunicazioni di cui all'allegato A della presente comunicazione;

si dovrà tenere conto della richiesta di voli da parte del pubblico.

Disposizioni per il periodo dal lunedì al venerdì

Alta

Dal lunedì al venerdì dovranno essere offerti complessivamente almeno 550 posti da e verso Alta;

almeno un servizio giornaliero di andata e ritorno per vettore singolo per Kirkenes, con non più di uno scalo intermedio. Il primo arrivo a Kirkenes dovrà essere previsto entro le 9.00 e l'ultima partenza da Kirkenes non prima delle 14.00;

servizi per vettore singolo fra altri aeroporti e Alta, come richiesto nella presente comunicazione.

Hammerfest

Un minimo di cinque partenze e arrivi giornalieri;

dal lunedì al venerdì dovranno esseri offerti complessivamente almeno 750 posti da e verso Hammerfest;

un minimo di tre voli di andata e ritorno per vettore singolo per Vadsø. In entrambe le direzioni il primo arrivo dovrà essere previsto entro le 10.30 e l'ultima partenza non prima delle 18.30;

servizio di andata e ritorno per vettore singolo per Kirkenes;

servizi per vettore singolo fra altri aeroporti e Hammerfest, come richiesto nella presente comunicazione.

Kirkenes

Dal lunedì al venerdì dovranno esseri offerti complessivamente almeno 750 posti da e verso Kirkenes;

servizi per vettore singolo fra altri aeroporti e Kirkenes, come richiesto nella presente comunicazione.

Vadsø

Un minimo di nove partenze e arrivi giornalieri;

dal lunedì al venerdì dovranno esseri offerti complessivamente almeno 1 125 posti da e verso Vadsø;

un minimo di tre voli andata e ritorno per vettore singolo per Kirkenes, senza scali intermedi. Il primo arrivo a Kirkenes deve essere previsto entro le 11.00 e l'ultima partenza da Kirkenes non prima delle 19.00. Il primo arrivo a Vadsø dovrà essere previsto entro le 11.30 e l'ultima partenza da Vadsø non prima delle 18.30;

un minimo di due voli andata e ritorno per vettore singolo per Alta. Il primo arrivo a Vadsø deve essere previsto entro le 9.00 e il primo arrivo a Alta entro le 10.30. L'ultima partenza dovrà essere prevista non prima delle 14.00 da Vadsø e non prima delle 15.00 da Alta;

servizi per vettore singolo fra altri aeroporti e Vadsø, come richiesto nella presente comunicazione.

Vardø

Un minimo di tre voli di andata e ritorno per vettore singolo per Kirkenes. L'ultima partenza da Kirkenes dovrà essere effettuata non prima di sei ore dopo il primo arrivo a Kirkenes;

dal lunedì al venerdì dovranno esseri offerti complessivamente almeno 200 posti da e verso Vadsø.

Båtsfjord

Un minimo di quattro partenze e arrivi giornalieri, che assicurino:

un minimo di due voli andata e ritorno per vettore singolo per Kirkenes. Il primo arrivo a Kirkenes dovrà essere previsto entro le 11.00 e l'ultima partenza da Kirkenes non prima delle 19.00;

un minimo di due voli andata e ritorno per vettore singolo per Vadsø. Il primo arrivo a Vadsø dovrà essere previsto entro le 10.30 e l'ultima partenza da Vadsø non prima delle 18.30;

un servizio di andata a ritorno per vettore singolo per Hammerfest;

orari che garantiscano coincidenze con almeno due servizi aerei sia in arrivo che in partenza da Tromsø.

Berlevåg

Un minimo di tre partenze e arrivi giornalieri, che assicurino:

un servizio di andata e ritorno per vettore singolo per Kirkenes. Il primo arrivo a Kirkenes dovrà essere previsto entro le 11.00 e l'ultima partenza da Kirkenes non prima delle 19.00;

un servizio di andata a ritorno per vettore singolo per Vadsø. Il primo arrivo a Vadsø dovrà essere previsto entro le 10.30 e l'ultima partenza da Vadsø non prima delle 18.30;

un servizio di andata a ritorno per vettore singolo per Hammerfest;

orari che garantiscano coincidenze con almeno due servizi aerei sia in arrivo che in partenza da Tromsø.

Mehamn

Un minimo di quattro partenze e arrivi giornalieri, che assicurino:

un minimo di due voli andata e ritorno per vettore singolo per Hammerfest. Il primo arrivo a Hammerfest dovrà essere previsto entro le 8.30. In entrambe le direzioni, l'ultima partenza dovrà essere prevista non prima delle 17.00;

un minimo di due voli andata e ritorno per vettore singolo per Vadsø. In entrambe le direzioni l'ultima partenza dovrà essere prevista non prima delle 16.00;

un servizio di andata a ritorno per vettore singolo per Alta;

un servizio di andata e ritorno per vettore singolo per Kirkenes;

orari che garantiscano coincidenze con almeno due servizi aerei sia in arrivo che in partenza da Tromsø.

Honningsvåg

Un minimo di quattro partenze e arrivi giornalieri, che assicurino:

un minimo di due voli andata e ritorno per vettore singolo per Hammerfest. Il primo arrivo a Hammerfest dovrà essere previsto entro le 8.30. In entrambe le direzioni, l'ultima partenza dovrà essere prevista non prima delle 17.00;

un minimo di due voli andata e ritorno per vettore singolo per Vadsø. In entrambe le direzioni l'ultima partenza dovrà essere prevista non prima delle 16.00;

un servizio di andata e ritorno per vettore singolo per Kirkenes;

orari che garantiscano coincidenze con almeno due servizi aerei sia in arrivo che in partenza da Tromsø.

Disposizioni per il sabato e la domenica

Ai voli effettuati nei giorni di sabato e domenica complessivamente considerati, si applicano le seguenti disposizioni:

dovranno essere offerti almeno 110 posti da e per Alta, almeno 150 posti da e per Hammerfest, almeno 150 posti da e per Kirkenes e almeno 225 posti da e per Vadsø;

un numero minimo di partenze e arrivi almeno uguale a quello previsto giornalmente dal lunedì al venerdì per Hammerfest, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn e Honningsvåg;

un minimo di due voli andata e ritorno per vettore singolo sulla linea Honningsvåg — Hammerfest;

un minimo di 40 posti offerti sulla linea tra Vardø e Kirkenes in entrambe le direzioni;

un servizio di andata e ritorno per vettore singolo per Vadsø da Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn e Honningsvåg;

un servizio di andata e ritorno per vettore singolo per Hammerfest da Båtsfjord, Berlevåg e Mehamn;

un servizio di andata a ritorno per vettore singolo Vadsø — Alta;

un servizio di andata a ritorno per vettore singolo Kirkenes — Alta;

un numero minimo di coincidenze con servizi aerei da e per Tromsø uguale almeno a quello previsto giornalmente dal lunedì al venerdì per Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn e Honningsvåg.

Le seguenti disposizioni riguardano sia il sabato che la domenica:

partenza e arrivo in ciascuno degli aeroporti di Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest, Kirkenes e Alta;

servizio di andata a ritorno per vettore singolo Vadsø — Hammerfest;

servizio di andata a ritorno per vettore singolo Vadsø — Kirkenes;

coincidenza in arrivo e in partenza da Tromsø per Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn e Honningsvåg.

3.1.2   Categoria di aeromobili

Per i voli richiesti dovranno essere utilizzati apparecchi omologati per un minimo di 15 passeggeri.

3.2.   Hasvik — Tromsø v.v., Hasvik — Hammerfest v.v., Sørkjosen — Tromsø v.v.

3.2.1   Frequenze minime, capacità, linee e orari relativi alle linee Hasvik-Tromsø v.v. e Hasvik-Hammerfest v.v. sono soggetti alle seguenti disposizioni

Le disposizioni si applicano tutto l'anno.

Hasvik — Tromsø v.v.:

un minimo di due voli giornalieri di andata e ritorno dal lunedì al venerdì, di cui almeno uno in coincidenza con i collegamenti aerei Tromsø — Oslo v.v.;

almeno un volo andata e ritorno di domenica, in coincidenza con i collegamenti aerei Tromsø — Oslo v.v.;

dal lunedì al venerdì, il primo arrivo a Tromsø dovrà essere previsto entro le 10.00 e l'ultima partenza da Tromsø non prima delle 13.30;

in entrambe le direzioni, almeno uno dei voli giornalieri previsti dal lunedì al venerdì dovrà essere diretto. I rimanenti voli non possono effettuare più di due scali intermedi, di cui uno può essere dovuto a un cambio di apparecchio, a condizione che il tempo necessario per la coincidenza non superi i 45 minuti e che il vettore copra tutta la linea per e da Tromsø.

Hasvik — Hammerfest v.v.:

almeno un volo giornaliero andata e ritorno dal lunedì al venerdì; il primo arrivo a Hammerfest dovrà essere previsto entro le 8.30 e l'ultima partenza non prima delle 14.30.

Capacità:

su base settimanale, dovranno essere offerti almeno 120 posti da e per Hasvik sulle linee Hasvik — Tromsø e Hasvik — Hammerfest considerate complessivamente;

il numero di posti offerti dovrà essere adeguato in conformità delle decisioni adottate dal ministero dei Trasporti e delle comunicazioni di cui all'allegato A della presente comunicazione.

3.2.2   Frequenze minime, capacità, linee e orari relativi alla linea aerea Sørkjosen — Tromsø v.v. sono soggetti alle seguenti disposizioni

Le disposizioni si applicano tutto l'anno. In entrambe le direzioni è previsto obbligatoriamente un servizio giornaliero.

Frequenze:

un minimo di due voli giornalieri andata e ritorno dal lunedì al venerdì;

un minimo di due voli andata e ritorno il sabato e la domenica considerati complessivamente.

Capacità:

in entrambe le direzioni, dovranno essere offerti almeno 175 posti dal lunedì al venerdì considerati complessivamente e almeno 35 posti il sabato e la domenica, considerati complessivamente;

il numero di posti offerti dovrà essere adeguato in conformità delle decisioni adottate dal ministero dei Trasporti e delle comunicazioni di cui all'allegato A della presente comunicazione.

Linee:

i servizi previsti devono essere diretti.

Orari:

i servizi previsti devono essere in coincidenza con le linee aeree Tromsø — Oslo v.v.

Ai voli richiesti dal lunedì al venerdì si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

il primo arrivo a Tromsø dovrà essere previsto entro le 9.30 e l'ultima partenza da Tromsø non prima delle 18.00;

la prima partenza da Tromsø dovrà essere prevista entro le 11.30 e l'ultima partenza da Sørkjosen non prima delle 17.00.

3.2.3   Categoria di aeromobili

Per i voli richiesti dovranno essere utilizzati apparecchi omologati per un minimo di 15 passeggeri.

4.   LE SEGUENTI SPECIFICHE SI APPLICANO A TUTTE LE ROTTE

4.1   Condizioni tecniche e operative

Si richiama l'attenzione dei vettori in particolare sulle condizioni tecniche e operative relative agli aeroporti. Per ulteriori informazioni rivolgersi al seguente indirizzo:

Luftfartstilsynet (Autorità dell'aviazione civile),

P O Box 243, N-8001 Bodø

Telefono (47) 75 58 50 00

4.2   Tariffe

La tariffa massima di base a piena flessibilità per un viaggio di sola andata (tariffa massima) per l'esercizio che avrà inizio il 1o aprile 2007 non deve superare i seguenti importi NOK:

verso

Alta

Berlevåg

Båtsfjord

Hammerfest

Honningsvåg

Kirkenes

Mehamn

Vadsø

Vardø

da

Alta

1 083

1 054

477

937

1 054

1 083

1 054

Berlevåg

1 083

384

953

642

760

384

642

Båtsfjord

1 054

384

953

760

642

477

598

Hammerfest

477

953

953

642

1 054

836

1 054

Honningsvåg

937

642

760

642

1 054

477

953

Kirkenes

1 054

760

642

1 054

1 054

905

384

505

Mehamn

1 083

384

477

836

477

905

792

Vadsø

1 054

642

598

1 054

953

384

792

Vardø

505

La tariffa massima non si applica se non è indicata nella tabella.

Hasvik — Tromsø

1 018

Hasvik — Hammerfest

477

Sørkjosen — Tromsø

541

Per ogni esercizio successivo, la tariffa massima viene adeguata il 1o aprile entro i limiti dell'indice dei prezzi al consumo per il periodo di 12 mesi che termina il 15 febbraio dello stesso anno, quale reso noto dall'ufficio statistico norvegese (sito!!!!!).

Il vettore deve mettere a disposizione i biglietti a un prezzo che non superi la tariffa massima tramite tutti i canali di vendita di sua proprietà.

La tariffa massima si applica anche ai biglietti offerti da altre compagnie tramite le quali opera il vettore. Quest'ultimo è responsabile del rispetto delle disposizioni da parte delle compagnie in questione.

La tariffa massima deve includere tutte le tasse e i diritti versati alle autorità, nonché qualsiasi altra spesa extra messa a carico dal vettore al rilascio dei biglietti.

Il vettore sarà parte contraente degli accordi interni tra compagnie aeree vigenti in qualsiasi periodo e offrirà tutti gli sconti possibili a norma di tali accordi.

5.   DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI A SEGUITO DELLA GARA

Una volta esperita la gara che limiterà a un solo vettore l'accesso alle linee, si applicano inoltre le seguenti disposizioni.

Tariffe:

tutte le tariffe di collegamento con altri servizi aerei devono essere offerte a tutti i vettori alle stesse condizioni. Sono esenti da tale norma le tariffe per i collegamenti con altri voli effettuati dal contraente, purché la tariffa non superi il 40 % della tariffa a piena flessibilità;

sui voli in oggetto non si possono né guadagnare né utilizzare i punti dei programmi «frequent flyer»;

saranno concessi sconti sociali conformemente agli orientamenti definiti dal ministero dei Trasporti norvegese e pubblicati nell'allegato B della presente comunicazione.

Condizioni di trasferimento:

tutte le condizioni previste dal vettore per il trasferimento dei passeggeri verso o dalle linee di altri vettori, inclusi i tempi di coincidenza e il check-in diretto di biglietti e bagaglio, saranno fissate su basi oggettive e non discriminatorie.

6.   SOSTITUZIONE E RITIRO DI PRECEDENTI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO

Gli oneri di servizio pubblico esposti nella presente comunicazione sostituiscono quelli pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea n. C 294 del 4.12.2003 per quanto riguarda:

le rotte tra Kirkenes, Vadsø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest e Alta, nonché la rotta Vardø — Kirkenes v.v.;

Hasvik — Tromsø v.v., Hasvik — Hammerfest v.v., Sørkjosen — Tromsø v.v.

7.   INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni possono essere richieste al:

Ministry of Transport and Communications

PO Box 8010 Dep,

N-0030 Oslo

Telefono (47) 22 24 83 53, fax (47) 22 24 56 09


ALLEGATO A

ADEGUAMENTO DELLA PRODUZIONE/DELL'OFFERTA DI POSTI — CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO DELL'OFFERTA

1.   Obiettivo della clausola di adeguamento dell'offerta

La clausola di adeguamento dell'offerta è intesa a garantire che la capacità di posti offerta dall'operatore sia adeguata alle variazioni della domanda del mercato. Ad ogni aumento considerevole del numero di passeggeri tale da superare i limiti specificati per la percentuale di posti occupati in qualsiasi momento (fattore di carico in termini di passeggeri), l'operatore è tenuto ad aumentare il numero di posti disponibili. Analogamente l'operatore può ridurre il numero di posti disponibili ad ogni diminuzione considerevole del numero di passeggeri. Cfr. le specifiche al punto 3 che segue.

2.   Periodi per il calcolo del fattore di carico in termini di passeggeri

Per il calcolo e la valutazione del fattore di carico in termini di passeggeri si prendono in considerazione i periodi dal 1o gennaio al 30 giugno incluso e dal 1o agosto al 30 novembre incluso.

3.   Condizioni per modificare la produzione/l'offerta di posti disponibili

3.1   Condizioni per l'aumento dell'offerta

3.1.1

Quando il fattore medio di carico in termini di passeggeri su ogni singola rotta soggetta agli oneri di servizio pubblico supera il 70 %, si dovrà procedere ad un aumento dei posti disponibili. Quando il fattore medio di carico in termini di passeggeri sulle linee in oggetto supera il 70 % in uno qualsiasi dei periodi di cui al punto 2, su tali rotte l'operatore procede ad un aumento dell'offerta di posti disponibili pari almeno al 10 %, al più tardi a partire dalla successiva stagione di traffico IATA. L'offerta di posti disponibili deve aumentare almeno in misura tale che il fattore medio di carico in termini di passeggeri non superi il 70 %.

3.1.2

Nell'aumentare l'offerta di posti disponibili secondo quanto sopra specificato, l'operatore può, se lo desidera, utilizzare aeromobili con una capacità inferiore a quella specificata nel bando di gara originario.

3.2   Condizioni per la riduzione dell'offerta

3.2.1

Quando il fattore medio di carico in termini di passeggeri su ogni singola rotta soggetta agli oneri di servizio pubblico risulta inferiore al 35 %, si può procedere ad una diminuzione dell'offerta di posti disponibili. Quando il fattore medio di carico in termini di passeggeri sulle linee in questione è inferiore al 35 % in uno dei periodi di cui al punto 2, l'operatore può ridurre di non oltre il 25 % il numero di posti offerti su tali rotte, a partire dal primo giorno successivo al termine dei periodi suddetti.

3.2.2

Sulle linee su cui vengono effettuati più di due voli giornalieri in ciascuna direzione, la riduzione dell'offerta di cui al punto 3.2.1 dovrà avvenire tramite riduzione delle frequenze. L'unica eccezione è costituita dai casi in cui l'operatore utilizzi aeromobili con una capacità superiore al minimo specificato nell'imposizione di oneri di servizio pubblico. In tali casi egli può utilizzare aeromobili più piccoli, fermo restando che la capacità non può essere inferiore al minimo specificato nell'imposizione di oneri di servizio pubblico.

3.2.3

Sulle linee su cui vengono effettuati solo uno o due voli giornalieri in ciascuna direzione, la riduzione di posti disponibili può avvenire solo utilizzando aeromobili con una capacità inferiore a quella indicata nell'imposizione di oneri di servizio pubblico.

4.   Procedure per la modifica dell'offerta

4.1

Il ministero norvegese dei Trasporti e delle comunicazioni ha la responsabilità, a norma di legge, di approvare gli orari proposti dall'operatore, comprese le modifiche dell'offerta. A questo proposito, si fa riferimento alla circolare N-3/2005 del ministero norvegese dei Trasporti e delle comunicazioni, contenuta nel capitolato d'oneri.

4.2

In caso di riduzione dell'offerta di posti disponibili conformemente al punto 3.2, una proposta di un nuovo programma di voli verrà trasmessa ai consigli di contea interessati, cui sarà concesso il tempo necessario per esprimere il proprio parere prima che la modifica entri in vigore. Se il nuovo programma di voli proposto prevede modifiche non conformi a uno qualsiasi dei requisiti definiti negli oneri di servizio pubblico, ad eccezione del numero di voli e della capacità, il nuovo programma di voli deve essere trasmesso al ministero dei Trasporti e delle comunicazioni per approvazione.

4.3

In caso di aumento dell'offerta di posti disponibili conformemente al punto 3.1, gli orari della nuova offerta vanno concordati fra l'operatore e la/le contee in qualità di enti amministrativi interessati.

4.4

In caso di aumento dell'offerta di posti disponibili conformemente al punto 3.1, se l'operatore e la/le contee, in qualità di enti amministrativi in causa, non raggiungono un accordo sugli orari in conformità del punto 4.3, l'operatore può, ai sensi del punto 4.1, chiedere al ministero norvegese dei Trasporti e delle comunicazioni l'approvazione di un diverso orario per la nuova offerta. Il che non vuol dire che l'operatore può chiedere l'approvazione di un orario che non preveda l'aumento dell'offerta richiesto. Il ministero approva la proposta dell'operatore solo se vi sono motivi fondati perché gli orari relativi alla nuova offerta di posti disponibili risultino diversi da quelli che potrebbero essere approvati, ai sensi del punto 4.3, dalla/dalle contee in qualità di enti amministrativi interessati.

5.   Mancato adeguamento del corrispettivo finanziario in caso di modifica dell'offerta

5.1

In caso di aumento dell'offerta conformemente al punto 3.1, il corrispettivo finanziario dell'operatore rimane invariato.

5.2

In caso di riduzione dell'offerta conformemente al punto 3.2, il corrispettivo finanziario dell'operatore rimane invariato.


ALLEGATO B

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCONTI SOCIALI

1.

Sulle linee sulle quali il ministero norvegese dei Trasporti e delle comunicazioni acquista servizi aerei conformemente agli oneri di servizio pubblico, possono beneficiare di sconti sociali:

a)

coloro che hanno compiuto 67 anni di età al giorno della partenza;

b)

i disabili visivi di età superiore ai 16 anni;

c)

i disabili di età superiore ai 16 anni beneficiari di una pensione ai sensi della legge norvegese del Folketrygd del 17 giugno 1966, o di legge analoga di qualsiasi paese SEE;

d)

gli studenti di età superiore ai 16 anni che frequentano scuole speciali per persone con problemi auditivi;

e)

il coniuge accompagnatore, indipendentemente dall'età, o chiunque accompagni una persona di cui alle lettere da a) a d);

f)

i viaggiatori di età inferiore ai 16 anni al giorno della partenza.

2.

Lo sconto per le persone di cui al punto 1 è pari al 50 % della tariffa massima di base per un viaggio di sola andata.

3.

Lo sconto non si applica quando il viaggio è a carico del governo e/o di un ente previdenziale. Gli aventi diritto allo sconto possono decidere se hanno bisogno di un accompagnatore.

4.

I bambini al di sotto dei 2 anni possono viaggiare gratuitamente a seguito di un adulto (di età superiore ai 16 anni), purché non occupino un posto e a condizione che i due viaggiatori compiano insieme tutto il viaggio.

5.

Al momento dell'emissione del biglietto, devono essere forniti i seguenti documenti:

a)

le persone di cui al punto 1, lettera a), devono fornire un documento ufficiale con fotografia e data di nascita;

b)

le persone di cui al punto 1, lettere b) e c), devono essere muniti di una documentazione ufficiale, conformemente alla legge norvegese del Folketrygd, capitolo 8, paragrafo 8-3, che dimostri il loro diritto al beneficio. I disabili visivi devono presentare una prova fornita da un ente previdenziale e/o dal Norges Blindeforbund. I cittadini di altri paesi SEE devono fornire analoga documentazione rilasciata dal paese di origine;

c)

le persone di cui al punto 1, lettera d), devono fornire un certificato di studente e una lettera dell'ente previdenziale in cui si dichiari che l'interessato riceve una pensione ai sensi della legge norvegese del Folketrygd. I cittadini di altri paesi SEE devono fornire analoga documentazione rilasciata dal paese di origine.


III Informazioni

Commissione

24.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 199/19


NO-Oslo: Servizi aerei di linea in Finnmark e North-Troms (Norvegia)

Bando di gara

(2006/C 199/07)

1.   Introduzione: La Norvegia ha deciso di modificare dal 1.4.2007 gli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei regionali di linea in Finnmark e North-Troms, precedentemente pubblicati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie. Gli oneri modificati sono stati pubblicati nella «Gazzetta ufficiale dell'Unione europea» (C 199 del 24.8.2006) e nel «Supplemento SEE» (N. 42 del 24.8.2006).

Se entro due mesi dall'ultimo giorno disponibile per la presentazione dell'offerta (cfr. sezione 6), nessun vettore aereo avrà fornito al ministero dei Trasporti e delle comunicazioni documenti che dimostrino l'istituzione di voli di linea, a decorrere dal 1.4.2007, in conformità con gli oneri di servizio pubblico modificati imposti su uno o più degli appalti di cui alla sezione 2 del presente bando, il ministero applicherà la procedura di appalto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92, limitando così, a partire dal 1.4.2007, a un solo vettore l'accesso alla rotta specificata in ciascun appalto di cui alla sezione 2.

La presente gara mira a raccogliere offerte da utilizzare come base per l'assegnazione dei diritti esclusivi in oggetto.

Qui di seguito sono riprese le parti più importanti delle condizioni del bando di gara. Il bando di gara completo può essere scaricato dal sito http://www.odin.dep.no/sd/engelsk/aktuelt/tenders o richiesto gratuitamente al seguente indirizzo:

Ministry of Transport and Communications (ministero dei Trasporti e delle comunicazioni), PO Box 8010 Dep, N-0030 Oslo. Telephone: (47) 22 24 83 53. Facsimile: (47) 22 24 56 09.

Tutti gli offerenti sono tenuti a prendere conoscenza del bando di gara nella sua integralità.

2.   Servizi oggetto del bando di gara: Il bando di gara riguarda voli di linea dal 1.4.2007 al 31.3.2010, in conformità degli oneri di servizio pubblico di cui alla sezione 1. I gruppi di linee e gli appalti coperti dal presente bando di gara sono i seguenti:

Gruppo di linee 1

Rotte tra Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest e Alta.

Gruppo di linee 2

Hasvik – Tromsø, Hasvik – Hammerfest, Sørkjosen – Tromsø.

Per i gruppi di linee 1 e 2, i vettori aerei sono invitati a presentare offerte relative a una combinazione di gruppi di linee, in particolare se ciò riduce il corrispettivo totale richiesto per i gruppi di linee in oggetto. In tal caso, gli offerenti sono altresì tenuti a presentare offerte per ogni singolo gruppo di linee nel caso in cui siano selezionati per un unico gruppo.

Se gli offerenti intendono presentare offerte per le combinazioni di gruppi di linee ammesse, sono tenuti a presentare anche un preventivo di offerta per ogni singolo gruppo di linee. Il preventivo dell'offerta indica la ripartizione delle spese e degli introiti per ognuna delle offerte comprese nella combinazione e definisce con precisione il corrispettivo richiesto per ogni singola offerta.

Se un vettore presenta un'offerta in cui la richiesta di corrispettivo è pari a zero NOK, si riterrà che il vettore intende operare sulla rotta in esclusiva ma senza alcun corrispettivo da parte dello Stato norvegese.

3.   Partecipazione alla gara d'appalto: La gara è aperta a tutti i vettori titolari di una licenza di esercizio valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.

4.   Procedura di appalto: La presente gara d'appalto è soggetta alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d) - i) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio e della sezione 4 del regolamento norvegese n. 256 del 15.4.1994 sulle procedure di gara in relazione agli oneri di servizio pubblico ai fini dell'attuazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio.

L'aggiudicazione verrà effettuata mediante gara d'appalto con procedura aperta.

Il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni si riserva il diritto di avviare ulteriori trattative se, alla chiusura del termine per la presentazione delle offerte, c'è una sola offerta o se solo un'offerta non è stata respinta. Tali trattative devono essere conformi agli oneri di servizio pubblico imposti. Inoltre, durante tali trattative le parti non sono autorizzate ad apportare modifiche sostanziali alle condizioni originali del contratto. Se tali trattative ulteriori non conducono a una soluzione accettabile, il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni si riserva il diritto di annullare l'intera procedura. In tal caso può essere pubblicata una nuova gara d'appalto a condizioni diverse.

Il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni può procedere all'aggiudicazione degli appalti mediante trattativa senza preventiva pubblicazione qualora non sia stata presentata alcuna offerta. In tal caso non si devono apportare modifiche sostanziali agli oneri di servizio pubblico originali o ad altre condizioni del contratto.

Qualora ciò risulti giustificato nel quadro della procedura di gara, il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni si riserva il diritto respingere tutte le offerte.

L'offerta è vincolante per l'offerente fino al momento della conclusione della procedura di gara o dell'aggiudicazione dell'appalto.

5.   L'offerta: L'offerta viene redatta in conformità dei requisiti di cui alla sezione 5 delle condizioni del bando di gara, compresi quelli previsti dagli oneri di servizio pubblico.

6.   Presentazione dell'offerta: Il termine per la presentazione dell'offerta è il 22.9.2006 (15:00) (ora locale). L'offerta deve pervenire al ministero dei Trasporti e delle comunicazioni all'indirizzo di cui alla sezione 1 entro il termine per la presentazione dell'offerta.

L'offerta deve essere consegnata personalmente all'indirizzo del ministero dei Trasporti e delle comunicazioni, oppure inviata per posta o corriere.

Le offerte pervenute in ritardo saranno respinte. Tuttavia, le offerte pervenute dopo il termine per la presentazione dell'offerta ma prima della data di apertura non verranno respinte se risulta chiaramente che sono state inviate con anticipo sufficiente perché, in condizioni normali, potessero giungere entro la data di chiusura. La ricevuta della consegna alla posta o al servizio di corriere vale come prova della consegna stessa e della relativa data.

Tutte le offerte devono essere presentate in tre (3) copie.

7.   Aggiudicazione dell'appalto:

7.1.

Come regola generale, l'appalto viene aggiudicato all'offerta, o alla combinazione ammessa di offerte, che richiede il corrispettivo minore. Per entrambi i gruppi di linee, ciò significa che l'appalto sarà aggiudicato all'offerta, o alla combinazione di offerte ammessa, che richiede il corrispettivo minore per l'intero periodo contrattuale dal 1.4.2007 al 31.3.2010.

7.2.

Se, in una qualsiasi delle combinazioni ammesse ai sensi della sezione 2, vengono presentate offerte che non richiedono alcun corrispettivo ma solo il diritto di esclusiva conformemente alla sezione 2, ultimo paragrafo, l'appalto viene aggiudicato a tali offerte, prescindendo dalla sezione 7.1. In tal caso, le disposizioni della sezione 7.1 si applicano al rimanente appalto.

7.3.

Qualora non sia possibile effettuare l'aggiudicazione a causa della presenza di più offerte che richiedono corrispettivi di importo identico, l'appalto verrà aggiudicato all'offerta o, se del caso, alla combinazione di offerte che mettono a disposizione il numero di posti più elevato per l'intero periodo contrattuale.

8.   Periodo contrattuale: Tutti i contratti verranno conclusi per il periodo 1.4.2007 - 31.3.2010. Il contratto non può essere rescisso se non nei casi previsti dal contratto stesso, che figurano alla sezione 11.

9.   Corrispettivo finanziario: Il vettore ha diritto a un corrispettivo finanziario dal ministero dei Trasporti e delle comunicazioni, conformemente al capitolato d'oneri. Il corrispettivo deve essere specificato per ognuno dei tre esercizi operativi nonché per l'intero periodo contrattuale.

Non sono previsti adeguamenti del corrispettivo per il primo esercizio.

Per il secondo e il terzo esercizio, il corrispettivo verrà ricalcolato sulla base del bilancio dell'offerta adeguato in funzione delle entrate e delle spese operative. Tali adeguamenti devono essere contenuti entro il limite indicato dall'indice dei prezzi al consumo dell'ufficio statistico norvegese per i 12 mesi che terminano il 15 febbraio dello stesso anno.

Non verranno apportate modifiche al corrispettivo in caso di adeguamento verso l'alto o verso il basso della produzione ai sensi della sezione 5.1, secondo paragrafo delle condizioni del contratto.

Il versamento del corrispettivo è soggetto alla condizione che, al momento dell'adozione del bilancio annuale, lo Storting (il Parlamento norvegese) metta a disposizione del ministero dei Trasporti e delle comunicazioni i fondi necessari per coprire il fabbisogno per il corrispettivo.

Il vettore trattiene tutte le entrate generate dal servizio. Se le entrate sono maggiori o le spese inferiori rispetto alle cifre su cui si basa il bilancio dell'offerta, l'operatore può trattenere il saldo. Analogamente, il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni non è tenuto a coprire alcun saldo negativo relativo al bilancio dell'offerta.

Tutti gli oneri pubblici, comprese le tasse aeronautiche, sono a carico del vettore.

Indipendentemente da altre azioni di risarcimento danni, se durante un esercizio il numero totale di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore supera l'1,5 % di quelli previsti in conformità dell'orario approvato, il corrispettivo finanziario verrà ridotto proporzionalmente al numero di tali voli.

10.   Rinegoziazione: Se durante il periodo contrattuale si verificano cambiamenti sostanziali o inattesi rispetto alle condizioni iniziali su cui si basa il contratto, ciascuna delle parti può chiedere che si proceda a trattative finalizzate alla revisione del contratto. Tale richiesta deve essere presentata entro 3 mesi dal verificarsi di tali cambiamenti.

Cambiamenti sostanziali negli oneri sociali cui è soggetto il vettore costituiscono sempre un motivo di rinegoziazione.

Se nuove disposizioni legislative o regolamentari, o istruzioni emanate dall'Autorità dell'aviazione civile comportano un utilizzo dell'aeroporto diverso da quello originariamente previsto dal vettore, le parti cercheranno di negoziare modifiche del contratto che consentano al vettore di proseguire il servizio per il resto del periodo contrattuale. Se le parti non riescono a raggiungere un accordo, il vettore ha diritto al corrispettivo sulla base delle norme relative alla chiusura o alla cessazione delle attività di tale aeroporto (sezione 11), nella misura in cui sono applicabili.

11.   Risoluzione del contratto a seguito di violazione delle clausole o cambiamenti imprevisti di condizioni importanti: Fatte salve le restrizioni previste dalla legge sull'insolvenza, il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni può porre fine al contratto con effetto immediato qualora il vettore sia in stato di insolvenza, abbia avviato procedimenti di regolamento dei debiti, dichiari fallimento oppure si trovi in una delle situazioni di cui alla sezione 12 del regolamento norvegese n. 256 dell'aprile 1994.

Il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni può porre fine al contratto con effetto immediato qualora il vettore perda la licenza o non sia in grado di rinnovarla.

Se per cause di forza maggiore o per altri fattori al di fuori del suo controllo, l'operatore non è stato in grado di rispettare gli obblighi contrattuali per oltre 4 degli ultimi 6 mesi, il contratto può essere risolto da entrambe le parti con preavviso scritto di 1 mese.

Se lo Storting decide di chiudere un aeroporto, o se un aeroporto viene chiuso a seguito di un'istruzione emanata dall'Autorità dell'aviazione civile, gli obblighi contrattuali ordinari delle parti scadono a partire dal momento dell'effettiva chiusura o cessazione delle attività dell'aeroporto.

Se il periodo di tempo compreso fra il momento in cui il vettore viene informato della chiusura o cessazione delle attività dell'aeroporto e quello in cui detta chiusura o cessazione delle attività diventa effettiva è superiore a 1 anno, il vettore non ha diritto a compensazione per le perdite finanziarie dovute alla risoluzione del contratto. Se tale periodo è inferiore a 1 anno, il vettore ha diritto a una compensazione finanziaria che lo ponga nella situazione in cui si sarebbe trovato se avesse potuto proseguire l'attività per 1 anno a partire dalla data di notifica della chiusura o cessazione delle attività, oppure, in alternativa, fino al 31.3.2010, se tale data è anteriore alla precedente.

Nel caso di una violazione sostanziale del contratto, esso può essere risolto dall'altra parte con effetto immediato.