ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 190

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49o anno
12 agosto 2006


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Corte di giustizia

 

CORTE DI GIUSTIZIA

2006/C 190/1

Causa C-173/03: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 13 giugno 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Genova — Italia) — Traghetti del Mediterraneo SpA, in liquidazione/Repubblica italiana (Responsabilità extracontrattuale degli Stati membri — Danni arrecati ai singoli da violazioni del diritto comunitario imputabili ad un organo giurisdizionale di ultimo grado — Limitazione, da parte del legislatore nazionale, della responsabilità dello Stato ai soli casi di dolo e colpa grave del giudice — Esclusione di ogni responsabilità connessa all'interpretazione delle norme giuridiche e alla valutazione degli elementi di fatto e di prova compiute nell'ambito dell'esercizio dell'attività giurisdizionale)

1

2006/C 190/2

Causa C-540/03: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 27 giugno 2006 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea (Politica di immigrazione — Diritto al ricongiungimento familiare dei figli minori di cittadini di paesi terzi — Direttiva 2003/86/CE — Tutela dei diritti fondamentali — Diritto al rispetto della vita familiare — Obbligo di prendere in considerazione l'interesse del figlio minore)

1

2006/C 190/3

Causa C-255/04: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese (Ricevibilità — Discordanza tra i motivi e le conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio — Principio secondo il quale un giudice non può statuire ultra petita — Art. 49 CE — Normativa nazionale che ha assoggettato il rilascio di una licenza alle esigenze del mercato — Normativa nazionale che introduce una presunzione di lavoro subordinato — Inversione dell'onere della prova — Insussistenza di una modalità procedurale ai sensi della giurisprudenza Peterbroeck — Tutela sociale — Coordinamento della normativa applicabile ad opera del regolamento (CEE) n. 1408/71 — Lotta contro l'attività lavorativa dissimulata)

2

2006/C 190/4

Causa C-264/04: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 giugno 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amstgericht Breisach — Germania) — Badischer Winzerkeller eG/Land Baden-Württemberg (1453/direttiva 69/335/CEE — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Fusione di società — Effettuazione di rettifiche presso il registro fondiario — Riscossione di una tassa — Qualificazione come imposta sul trasferimento della proprietà — Requisiti ai fini della riscossione della tassa)

2

2006/C 190/5

Causa C-419/04: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 giugno 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Poitiers — France) — Conseil général de la Vienne/Directeur général des douanes et droits indirects (Recupero a posteriori dei dazi all'importazione — Sgravio dei dazi all'importazione — Presupposti — Art. 871 del regolamento di attuazione del codice doganale comunitario — Portata dell'obbligo di rivolgersi alla Commissione — Mancata dichiarazione, da parte di un soggetto passivo in buona fede, di royalties complementari che avrebbero dovuto essere incluse nel valore doganale delle merci importate)

3

2006/C 190/6

Causa C-459/04: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia (Inadempimento di uno Stato — Politica sociale — Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori — Direttiva 89/391/CEE — Capacità e attitudini dei lavoratori che assicurano le attività di protezione e di prevenzione dei rischi professionali nell'impresa)

4

2006/C 190/7

Causa C-466/04: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 giugno 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, Santander — Spagna) — Manuel Acereda Herrera/Servicio Cántabro de Salud (Sicurezza sociale — Spese ospedaliere sostenute in un altro Stato membro — Spese di trasferimento, di soggiorno e di vitto — Art. 22 del regolamento (CEE) n. 1408/71)

4

2006/C 190/8

Causa C-28/05: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 giugno 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven — Paesi Bassi) — G. J. Dokter, Maatschap Van den Top, W. Boekhout/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Agricoltura — Lotta contro l'afta epizootica — Direttiva 85/511/CEE — Direttiva 90/425/CEE — Esami per rilevare l'afta epizootica effettuati da un laboratorio non menzionato nell'allegato della direttiva 85/511/CEE — Valutazione discrezionale delle autorità nazionali — Principio di proporzionalità — Principio del rispetto dei diritti della difesa)

5

2006/C 190/9

Causa C-249/05: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 15 giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia (Inadempimento di uno Stato — Artt. 28 CE e 49 CE — Sesta direttiva IVA — Artt. 21 e 22 — Obbligo per un soggetto passivo, residente in uno Stato membro diverso da quello ove effettua operazioni imponibili, di designare un rappresentante fiscale non direttamente debitore dell'IVA)

6

2006/C 190/0

Causa C-264/05: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 15 giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/19/CE — Reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli — Infermiere, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico — Mancato recepimento nel termine previsto)

6

2006/C 190/1

Causa C-196/06 P: Ricorso proposto il 26 aprile 2006 dalla Alecansan SL avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 7 febbraio 2006, causa T-202/03, Alecansan SL/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, Disegni e Modelli) (UAMI)

7

2006/C 190/2

Causa C-207/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Finanzsenat Salzburg (Austria) l'8 maggio 2006 — Martin Schwaninger, Viehhandel — Viehexport/Zollamt Salzburg, Erstattungen

7

2006/C 190/3

Causa C-228/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberwaltungsgericht Berlin-Brandeburg (Germania) il 19 maggio 2006 — Mehmet Soysal, Cengiz Salkim, Ibrahim Savatli/Repubblica federale di Germania, interveniente: Bundesagentur für Arbeit

8

2006/C 190/4

Causa C-229/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg il 22 maggio 2006 — Sunshine Deutschland Handelsgesellschaft mbH/Hauptzollamt Kiel

8

2006/C 190/5

Causa C-230/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di Cassazione (Italia) il 12 gennaio 2006 — Militzer & Münch GmbH/Ministero delle Finanze

9

2006/C 190/6

Causa C-231/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Bruxelles (Belgio) il 22 maggio 2006 — Office national des pensions/Emilienne Jonkman

9

2006/C 190/7

Causa C-232/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Bruxelles (Belgio) il 22 maggio 2006 — Office national des pensions/Hélène Vercheval

10

2006/C 190/8

Causa C-233/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Bruxelles (Belgio) il 22 maggio 2006 — Noëlle Permesaen/Office national des pensions

11

2006/C 190/9

Causa C-247/06: Ricorso presentato il 2 giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

11

2006/C 190/0

Causa C-264/06: Ricorso presentato il 16 giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

12

2006/C 190/1

Causa C-266/06 P: Ricorso proposto il 17 giugno 2006 dalla Degussa AG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 5 aprile 2006, causa T-279/02, Degussa AG/Commissione delle Comunità europee, sostenuta dal Consiglio dell'Unione europea

12

2006/C 190/2

Causa C-269/06: Ricorso presentato il 15 giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CDT)

13

 

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

2006/C 190/3

Elezione del presidente di una sezione composta da tre giudici

14

2006/C 190/4

Assegnazione dei giudici alle sezioni

14

2006/C 190/5

Causa T-613/97: Sentenza del Tribunale di primo grado 7 giugno 2006 — UFEX e a./Commissione (Aiuti di Stato — Settore postale — Impresa pubblica incaricata di un servizio di interesse economico generale — Assistenza logistica e commerciale fornita ad una controllata che non opera in un settore riservato — Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Rinvio da parte della Corte)

15

2006/C 190/6

Cause riunite T-213/01 e T-214/01: Sentenza del Tribunale di primo grado 7 giugno 2006 — Österreichische Postsparkasse e Bank für Arbeit und Wirtschaft/Commissione (Ricorso di annullamento — Concorrenza — regolamento n. 17 — Regolamento (CE) n. 2842/98 — Decisione 2001/462/CE/CECA — Consigliere auditore — Atto produttivo di effetti giuridici — Ricevibilità — Interesse legittimo — Qualità di richiedente o di denunciante — Cliente finale acquirente dei beni e dei servizi — Accesso alle comunicazioni degli addebiti — informazioni riservate — Interesse sufficiente)

16

2006/C 190/7

Causa T-10/02: Sentenza del Tribunale di primo grado 31 marzo 2004 — Marie-Claude Girardot/Commissione delle Comunità europee (Pubblico impiego — Art. 29, n. 1, dello Statuto — Impiego permanente retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti — Agente temporaneo ai sensi dell'art. 2, lett. d), del RAA — Rigetto di candidatura — Mancanza di scrutinio per merito comparativo — Sentenza interlocutoria)

16

2006/C 190/8

Causa T-47/02: Sentenza del Tribunale di primo grado 21 giugno 2006 — Danzer/Consiglio (Diritto societario — Direttive 68/151/CEE e 78/660/CEE — Pubblicità dei conti annuali — Protezione del segreto d'ufficio — Violazione dei diritti fondamentali — Fondamento giuridico — Ricorso per risarcimento danni — Irricevibilità)

17

2006/C 190/9

Causa T-153/03: Sentenza del Tribunale di primo grado del 13 giugno 2006 — Inex/Uami — Wiseman (rappresentazione di una pelle di mucca) (Marchio comunitario — Procedimento d'opposizione — Domanda di marchio figurativo consistente nella rappresentazione di una pelle di mucca in bianco e nero — Marchio figurativo nazionale anteriore costituito in parte dalla rappresentazione di una pelle di mucca in bianco e nero — Carattere distintivo dell'elemento di un marchio — Assenza di rischio di confusione — Rigetto dell'opposizione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

17

2006/C 190/0

Causa T-156/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 8 giugno 2006 — Pérez-Díaz/Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Annullamento del rifiuto di iscrizione di un candidato su una lista di riserva di agenti temporanei — Presentazione dell'interessato ad una nuova prova orale organizzata in esecuzione della sentenza di annullamento — Secondo rifiuto di iscrizione — Ricorso di annullamento — Ricorso di risarcimento del danno)

18

2006/C 190/1

Causa T-192/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 13 giugno 2006 — Atlantean Ltd/Commissione delle Comunità europee (Pesca — Programmi di orientamento pluriennali — Richiesta di aumento degli obiettivi al fine di migliorare la sicurezza — Decisione 97/413/CE — Rifiuto della Commissione — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Competenza della Commissione)

18

2006/C 190/2

Cause riunite da T-218/03 a T-240/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 13 giugno 2006 — Boyle e a./Commissione (Pesca — Programmi di orientamento pluriennali — Richieste di aumentare gli obiettivi per migliorare la sicurezza — Decisione 97/413/CE — Rifiuto della Commissione — Ricorso d'annullamento — Ricevibilità — Competenza della Commissione)

19

2006/C 190/3

Causa T-400/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 8 giugno 2006 — Bachotet/Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Annullamento del rifiuto di iscrizione di un candidato su una lista di riserva di agenti temporanei — Presentazione dell'interessato ad una nuova prova orale organizzata in esecuzione della sentenza di annullamento — Secondo rifiuto di iscrizione — Ricorso di annullamento)

19

2006/C 190/4

Causa T-251/04: Sentenza del Tribunale di primo grado del 20 giugno 2006 — Grecia/Commissione (FEAOG — Spese escluse dal finanziamento comunitario — Ammasso pubblico del riso — Forza maggiore — Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli — Aiuto agli indigenti — Programma di ristrutturazione nel settore degli ortofrutticoli — Rettifiche forfettarie — Termine di 24 mesi)

20

2006/C 190/5

Causa T-123/02: Ordinanza del Tribunale di primo grado 31 maggio 2006 — Carrs Papers/Commissione (Concorrenza — Intese — Procedura di liquidazione della ricorrente — Interesse ad agire — Non luogo a statuire)

20

2006/C 190/6

Causa T-4/04: Ordinanza del Tribunale di primo grado 9 giugno 2006 — Achaiber Sing/Commissione (Responsabilità extracontrattuale della Comunità — Polizia sanitaria — Condizioni per l'importazione di uccelli — Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie — Risarcimento dei danni — Irricevibilità parziale — Ricorso manifestamente infondato in diritto)

21

2006/C 190/7

Causa T-487/04: Ordinanza del Tribunale di primo grado 19 maggio 2006 — Falcon Sporting Goods/UAMI (Marchio comunitario — Rifiuto della registrazione — Ritiro della domanda di registrazione — Non luogo a statuire)

21

2006/C 190/8

Causa T-488/04: Ordinanza del Tribunale di primo grado 19 maggio 2006 — Falcon Sporting Goods/UAMI (BIN LADIN) (Marchio comunitario — Impedimento alla registrazione — Ritiro della domanda di registrazione — Non luogo a statuire)

21

2006/C 190/9

Causa T-91/06: Ricorso presentato il 21 marzo 2006 — Nikolaos Theofilopoulos/Commissione delle Comunità europee

22

2006/C 190/0

Causa T-107/06: Ricorso presentato il 5 aprile 2006 — INET HELLAS — ILEKTRONIKI YPIRESIA PLIROFORION E.P.E./Commissione della Comunità europea

22

2006/C 190/1

Causa T-146/06: Ricorso presentato il 22 maggio 2006 — SANOFI AVENTIS, S.A./UAMI

23

2006/C 190/2

Causa T-148/06: Ricorso presentato il 26 maggio 2006 — Marie Claire/ UAMI — Marie Claire Album (MARIE CLAIRE)

23

2006/C 190/3

Causa T-155/06: Ricorso presentato il 14 giugno 2006 — Tomra Systems e a./Commissione

24

2006/C 190/4

Causa T-157/06: Ricorso presentato il 9 giugno 2006 — Repubblica italiana/Commissione

24

2006/C 190/5

Causa T-158/06: Ricorso presentato il 20 giugno 2006 — Adobe/UAMI (FLEX)

25

2006/C 190/6

Causa T-159/06: Ricorso presentato il 19 giugno 2006 — Estancia Piedra/UAMI — Franciscan Vineyards (ESTANCIA PIEDRA)

25

2006/C 190/7

Causa T-160/06: Ricorso presentato il 19 giugno 2006 — Estancia Piedra/UAMI — Franciscan Vineyards (ESTANCIA PIEDRA)

26

2006/C 190/8

Causa T-163/06: Ricorso presentato il 28 giugno 2006 — BA.LA. di Lanciotti V. & C. S.A.S. e altri/Commissione

26

2006/C 190/9

Causa T-164/06: Ricorso presentato il 21 giugno 2006 — ColArt/Americas/UAMI (BASICS)

27

2006/C 190/0

Causa T-165/06: Ricorso presentato il 19 giugno 2006 — Fiorucci/UAMI — EDWIN (marchio verbale Elio Fiorucci)

27

2006/C 190/1

Causa T-166/06: Ricorso presentato il 28 giugno 2006 — PowderJect Research/UAMI (POWDERMED)

28

2006/C 190/2

Causa T-168/06: Ricorso presentato il 19 giugno 2006 — Repubblica italiana/Commissione

28

2006/C 190/3

Causa T-172/06: Ricorso presentato il 23 giugno 2006 — Expasa/UAMI — Juan Gallardo Blanco (marchio figurativo H)

29

2006/C 190/4

Causa T-174/06: Ricorso presentato il 27 giugno 2006 — Inalca e Cremonini/Commissione

29

2006/C 190/5

Causa T-176/06: Ricorso presentato il 30 giugno 2006 — Sviluppo Italia Basilicata/Commissione

30

2006/C 190/6

Cause riunite T-362/02, T-363/02, T-364/02, T-365/02 e T-366/02: Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 giugno 2006 — Muswellbrook/UAMI-Nike (NIKE)

31

2006/C 190/7

Causa T-157/05: Ordinanza del Tribunale di primo grado 20 giugno 2006 — Deutsche Telekom/UAMI-PCS Systemtechnik (T-PCS)

31

 

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

2006/C 190/8

Causa F-19/05: Sentenza del Tribunale della Funzione pubblica (Seconda Sezione) 28 giugno 2006 — Sanchez Ferriz/Commissione (Dipendenti — Rapporto di evoluzione della carriera — Esercizio di valutazione 2003)

32

2006/C 190/9

Causa F-27/05: Sentenza del Tribunale della Funzione pubblica (Prima Sezione) 28 giugno 2006 — Le Maire/Commissione (Dipendenti — Retribuzione — Rifiuto di concedere le indennità giornaliere)

32

2006/C 190/0

Causa F-39/05: Sentenza del Tribunale della Funzione pubblica (Terza Sezione) 28 giugno 2006 — Beau/Commissione (Malattia professionale — Rifiuto di ammettere l'origine professionale della malattia da cui la ricorrente è stata colpita)

33

2006/C 190/1

Causa F-101/05: Sentenza del Tribunale della Funzione pubblica (Seconda Sezione) 28 giugno 2006 — Grünheid/Commissione (Dipendenti — Termine di reclamo — Busta paga — Ricevibilità — Nomina — Inquadramento al grado superiore della carriera — Artt. 25, 26 e 31, n. 2, dello Statuto)

33

2006/C 190/2

Causa F-11/05: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (3a Sezione) 29 giugno 2006 Chassagne/Commissione (Dipendenti — Retribuzione — Spese di viaggio annuali — Disposizioni applicabili precedentemente al 1o maggio 2004 ai dipendenti originari di un dipartimento francese d'oltremare — Manifesta irricevibilità)

33

2006/C 190/3

Causa F-87/05: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 30 giugno 2006 — Ott e altri/Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Esercizio di promozione 2004 — Non-iscrizione nell'elenco dei dipendenti promossi — Art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato)

34

2006/C 190/4

Causa F-52/06: Ricorso presentato il 21 aprile 2006 — Pimlott/Europol

34

2006/C 190/5

Causa F-58/06: Ricorso presentato il 16 maggio 2006 — Balázs Simon Dániel/Corte di giustizia e Commissione

35

2006/C 190/6

Causa F-69/06: Ricorso presentato il 23 giugno 2006 — Andersson e a./Commissione

35

2006/C 190/7

Causa F-70/06: Ricorso presentato il 26 giugno 2006 — Baele e a./Commissione

36

2006/C 190/8

Causa F-71/06: Ricorso presentato il 26 giugno 2006 — Lebedef-Caponi/Commissione

36

2006/C 190/9

Causa F-72/06: Ricorso presentato il 30 giugno 2006 — Verdeyden/Commissione

37

2006/C 190/0

Causa F-73/06: Ricorso presentato il 3 luglio 2006 — Van Neyghem/Commissione

37

2006/C 190/1

Causa F-35/05: Ordinanza del Tribunale della Funzione Pubblica 30 giugno 2006 — Colombani/Commissione

38

2006/C 190/2

Causa F-75/05: Ordinanza del Tribunale della Funzione Pubblica 30 giugno 2006 — Colombani/Commissione

38

2006/C 190/3

Causa F-127/05: Ordinanza del Tribunale della Funzione Pubblica 19 giugno 2006 — Nanbru/Parlamento

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III   Informazioni

2006/C 190/4

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaGU C 178 del 29.7.2006

39

IT

 


I Comunicazioni

Corte di giustizia

CORTE DI GIUSTIZIA

12.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 190/1


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 13 giugno 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Genova — Italia) — Traghetti del Mediterraneo SpA, in liquidazione/Repubblica italiana

(Causa C-173/03) (1)

(Responsabilità extracontrattuale degli Stati membri - Danni arrecati ai singoli da violazioni del diritto comunitario imputabili ad un organo giurisdizionale di ultimo grado - Limitazione, da parte del legislatore nazionale, della responsabilità dello Stato ai soli casi di dolo e colpa grave del giudice - Esclusione di ogni responsabilità connessa all'interpretazione delle norme giuridiche e alla valutazione degli elementi di fatto e di prova compiute nell'ambito dell'esercizio dell'attività giurisdizionale)

(2006/C 190/01)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Genova

Parti nella causa principale

Ricorrente: Traghetti del Mediterraneo SpA, in liquidazione

Convenuta: Repubblica italiana

Oggetto

Pregiudiziale — Tribunale di Genova — Responsabilità extracontrattuale di uno Stato membro nei confronti dei suoi cittadini per gli errori dei propri giudici nell'applicazione del diritto comunitario, in particolare per il mancato assolvimento da parte di un giudice di ultima istanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell'art. 234 CE.

Dispositivo

Il diritto comunitario osta ad una legislazione nazionale che escluda, in maniera generale, la responsabilità dello Stato membro per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto comunitario imputabile a un organo giurisdizionale di ultimo grado per il motivo che la violazione controversa risulta da un'interpretazione delle norme giuridiche o da una valutazione dei fatti e delle prove operate da tale organo giurisdizionale.

Il diritto comunitario osta altresì ad una legislazione nazionale che limiti la sussistenza di tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice, ove una tale limitazione conducesse ad escludere la sussistenza della responsabilità dello Stato membro interessato in altri casi in cui sia stata commessa una violazione manifesta del diritto vigente, quale precisata ai punti 53-56 della sentenza 30 settembre 2003, causa C-224/01, Köbler.


(1)  GU C 158 del 5 luglio 2003.


12.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 190/1


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 27 giugno 2006 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-540/03) (1)

(Politica di immigrazione - Diritto al ricongiungimento familiare dei figli minori di cittadini di paesi terzi - Direttiva 2003/86/CE - Tutela dei diritti fondamentali - Diritto al rispetto della vita familiare - Obbligo di prendere in considerazione l'interesse del figlio minore)

(2006/C 190/02)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: sigg. H. Duintjer Tebbens e A. Caiola, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: sig. O. Petersen e sig.ra M. Simm, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sig.ra C. O'Reilly e sig. C. Ladenburger, agenti) e Repubblica federale di Germania (rappresentanti: sig.ra A. Tiemann, nonché sigg. W.-D. Plessing e M. Lumma, agenti)

Oggetto

Annullamento delle disposizioni previste dall'art. 4, nn. 1, ultimo comma, e 6, e dall'art. 8 della direttiva del Consiglio 22 settembre 2003, 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251, pag. 12) — Deroghe al diritto al ricongiungimento familiare dei figli minori

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Parlamento europeo è condannato alle spese.

3)

La Repubblica federale di Germania e la Commissione delle Comunità europee sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 47 del 21.2.2004.


12.8.2006   

IT

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C 190/2


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-255/04) (1)

(Ricevibilità - Discordanza tra i motivi e le conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio - Principio secondo il quale un giudice non può statuire ultra petita - Art. 49 CE - Normativa nazionale che ha assoggettato il rilascio di una licenza alle esigenze del mercato - Normativa nazionale che introduce una presunzione di lavoro subordinato - Inversione dell'onere della prova - Insussistenza di una modalità procedurale ai sensi della giurisprudenza Peterbroeck - Tutela sociale - Coordinamento della normativa applicabile ad opera del regolamento (CEE) n. 1408/71 - Lotta contro l'attività lavorativa dissimulata)

(2006/C 190/03)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: E. Traversa e A.-M. Rouchard-Joet, agenti)

Convenuta: Repubblica francese (Rappresentanti: G. de Bergues e A. Hare, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Artt. 43 e 49 CE — Regime francese di concessione di licenze agli artisti stabilitisi in un altro Stato membro e che non dispongono di una licenza rilasciata a condizioni paragonabili a quelle vigenti nel loro Stato d'origine — Presunzione di lavoro subordinato applicata ad artisti riconosciuti come prestatori di servizi stabilitisi nel loro Stato d'origine dove forniscono abitualmente servizi analoghi

Dispositivo

1)

La Repubblica francese:

subordinando la concessione di una licenza ad agenti di collocamento di artisti stabiliti in un altro Stato membro alle esigenze di collocamento degli artisti e

imponendo la presunzione di lavoro subordinato ad artisti riconosciuti come prestatori di servizi stabilitisi nel loro Stato membro di origine nel quale forniscono abitualmente servizi analoghi

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 49 CE.

2)

Per il resto il ricorso è respinto.

3)

La Commissione delle Comunità europee e la Repubblica francese sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 217 del 28.8.2004.


12.8.2006   

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C 190/2


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 giugno 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amstgericht Breisach — Germania) — Badischer Winzerkeller eG/Land Baden-Württemberg

(Causa C-264/04) (1)

(1453/direttiva 69/335/CEE - Imposte indirette sulla raccolta di capitali - Fusione di società - Effettuazione di rettifiche presso il registro fondiario - Riscossione di una tassa - Qualificazione come «imposta sul trasferimento della proprietà» - Requisiti ai fini della riscossione della tassa)

(2006/C 190/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Breisach

Parti nella causa principale

Ricorrente: Badischer Winzerkeller eG

Convenuta: Land Baden-Württemberg

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Interpretazione degli artt. 4, 10, lett. c), e 12, n. 2, della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25), come modificata dalle direttive del Consiglio 9 aprile 1973, 73/79/CEE (GU L 103, pag. 13),del Consiglio 9 aprile 1973, 73/80/CEE (GU L 103, pag. 15), del Consiglio 7 novembre 1974, 74/553/CEE (GU L 303, pag. 9), e del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE (GU L 156, pag. 23) — Imposta dovuta per la rettifica catastale in seguito ad un passaggio di proprietà di una società cooperativa agricola conseguente ad una fusione per incorporazione e calcolata in funzione del valore dei beni immobili

Dispositivo

1)

Una tassa applicata per l'effettuazione di rettifiche presso il registro fondiario, come quella oggetto della causa principale, ricade, in linea di principio, nel divieto dettato dall'art. 10, lett. c), della direttiva del Consiglio a 17 luglio 1969, 69/335/CE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, nel testo risultante dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE.

2)

Una tassa come quella oggetto della causa principale può essere considerata in deroga all'art. 10, lett. c), della direttiva 69/335, nel testo risultante della direttiva 85/303, quale imposta sui trasferimenti consentita dall'art. 12, n. 1, lett. b), della direttiva 69/335, nel testo risultante dalla direttiva 85/303, a condizione che essa non sia superiore a quelle applicabili ad operazioni analoghe nello Stato membro di imposizione.

Spetta al giudice nazionale verificare se tale tassa sia conforme alle disposizioni dell'art. 12, n. 2, della direttiva 69/335, nel testo risultante dalla direttiva 85/303.


(1)  GU C 228 dell'11 settembre 2004.


12.8.2006   

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C 190/3


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 giugno 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Poitiers — France) — Conseil général de la Vienne/Directeur général des douanes et droits indirects

(Causa C-419/04) (1)

(Recupero a posteriori dei dazi all'importazione - Sgravio dei dazi all'importazione - Presupposti - Art. 871 del regolamento di attuazione del codice doganale comunitario - Portata dell'obbligo di rivolgersi alla Commissione - Mancata dichiarazione, da parte di un soggetto passivo in buona fede, di royalties complementari che avrebbero dovuto essere incluse nel valore doganale delle merci importate)

(2006/C 190/05)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Poitiers

Parti nella causa principale

Ricorrente: Conseil général de la Vienne

Convenuto: Directeur général des douanes et droits indirects

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte d'Appello di Poitiers — Interpretazione dell'art. 871 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1) — Recupero dell'importo del debito doganale — Necessità di adire la Commissione in caso di dubbi sulla portata dei criteri di recupero o di sgravio dei diritti risultanti da un debito doganale

Dispositivo

L'art. 871 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 29 luglio 1998, n. 1677, deve essere interpretato nel senso che, nell'ambito di un procedimento di recupero o di sgravio di dazi doganali non riscossi, le autorità doganali nazionali non sono tenute a trasmettere il caso alla Commissione, affinché questa lo risolva, qualora siano venuti meno i dubbi da esse provati circa la portata dei criteri di cui all'art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, rispetto al caso in questione, anche dopo che dette autorità abbiano manifestato la propria intenzione di adire la Commissione, o qualora detti dubbi riguardino la contabilizzazione a posteriori di dazi doganali non riscossi a causa della mancata dichiarazione, da parte dell'importatore di buona fede, delle royalties che avrebbero dovuto essere incluse nel valore doganale delle merci importate.


(1)  GU C 284 del 20.11.2004.


12.8.2006   

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C 190/4


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia

(Causa C-459/04) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Politica sociale - Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori - Direttiva 89/391/CEE - Capacità e attitudini dei lavoratori che assicurano le attività di protezione e di prevenzione dei rischi professionali nell'impresa)

(2006/C 190/06)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Kreppel, J. Enegren e V. Kreuschitz, agenti)

Convenuto: Regno di Svezia (rappresentanti: A. Kruse e K. Wistrand, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Trasposizione incompleta dell'art. 7, n. 8, della direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183, pag. 1) — Definizione delle capacità e delle attitudini dei lavoratori designati dal datore di lavoro di lavoro per occuparsi delle attività di protezione e di prevenzione dei rischi professionali dell'impresa.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione delle Comunità europee e il Regno di Svezia sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 45 del 19.02 2005.


12.8.2006   

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C 190/4


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 giugno 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, Santander — Spagna) — Manuel Acereda Herrera/Servicio Cántabro de Salud

(Causa C-466/04) (1)

(Sicurezza sociale - Spese ospedaliere sostenute in un altro Stato membro - Spese di trasferimento, di soggiorno e di vitto - Art. 22 del regolamento (CEE) n. 1408/71)

(2006/C 190/07)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, Santander

Parti nella causa principale

Ricorrente: Manuel Acereda Herrera

Convenuto: Servicio Cántabro de Salud

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, Santander — Interpretazione dell'art. 22, n. 1, lett. c) e n. 2 e dell'art. 36 del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996 n. 118 (GU L 28, pag. 1) — Rimborso delle spese di spostamento e di soggiorno da parte dell'istituzione che ha concesso l'autorizzazione per cure all'estero — Articoli 10 CE e 249 CE — Compatibilità con il diritto comunitario di una normativa nazionale che riconosce diritti aggiuntivi a quelli riconosciuti dall'art. 27 del regolamento 1408/71 come successivamente modificato — Libera prestazione di servizi — Discriminazione fondata sulla cittadinanza — Compatibilità di una normativa nazionale con gli artt. 81 CE, 82 CE e 87 CE

Dispositivo

1)

Gli artt. 22, nn. 1, lett. c), e 2, nonché 36 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118, debbono essere interpretati nel senso che non conferiscono all'affiliato, autorizzato dall'istituzione competente a recarsi in un altro Stato membro per ivi ricevere cure ospedaliere appropriate al suo stato di salute, un diritto ad ottenere dalla detta istituzione il rimborso delle spese di trasferimento, di soggiorno e di vitto sostenute nel territorio di tale Stato membro da lui stesso e dalla persona che l'ha accompagnato, fatta eccezione per le spese di soggiorno e di vitto dell'affiliato medesimo nell'istituto ospedaliero.

2)

Una normativa nazionale che preveda un diritto a prestazioni ulteriori rispetto a quelle previste dall'art. 22, n. 1, del regolamento n. 1408/71, come modificato e aggiornato dal regolamento n. 118/97, nel caso contemplato alla lett. a) del detto paragrafo 1, ma non in quello contemplato alla lett. c) del medesimo paragrafo, non pregiudica l'efficacia diretta di tale disposizione e non viola il principio di leale cooperazione sancito dall'art. 10 CE.


(1)  GU C 19 del 22.1.2005.


12.8.2006   

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C 190/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 giugno 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven — Paesi Bassi) — G. J. Dokter, Maatschap Van den Top, W. Boekhout/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Causa C-28/05) (1)

(Agricoltura - Lotta contro l'afta epizootica - Direttiva 85/511/CEE - Direttiva 90/425/CEE - Esami per rilevare l'afta epizootica effettuati da un laboratorio non menzionato nell'allegato della direttiva 85/511/CEE - Valutazione discrezionale delle autorità nazionali - Principio di proporzionalità - Principio del rispetto dei diritti della difesa)

(2006/C 190/08)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parti nella causa principale

Ricorrenti: G. J. Dokter, Maatschap Van den Top, W. Boekhout

Convenuto: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — College van Beroep voor het bedrijfsleven — College van Beroep voor het bedrijfsleven — Interpretazione della direttiva del Consiglio 18 novembre 1985, 85/511/CEE, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (GU L 315, pag. 11) — Artt. 11, n. 1, primo trattino; 13, n. 1, secondo trattino; e allegato B — Effetto diretto — Laboratorio non menzionato nell'allegato B — Potere discrezionale delle autorità nazionali

Dispositivo

1)

La direttiva del Consiglio 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, come modificata dalla direttiva del Consiglio 26 giugno 1990, 90/423/CEE, deve essere interpretata nel senso che le modifiche delle coordinate di un laboratorio menzionato all'allegato B della medesima, che non erano state iscritte secondo la procedura prevista all'art. 17 di tale direttiva, comportano che tale laboratorio perda lo statuto di laboratorio previsto nel detto allegato solo quando tali modifiche possono avere ripercussioni sulla sicurezza del laboratorio rispetto al rischio di diffusione del virus dell'afta epizootica in occasione di esami da esso effettuati e se le dette modifiche aumentano in tal modo il rischio di contagio di animali locali sensibili. Inoltre, la direttiva 85/511 non osta a che uno Stato membro adotti le misure di lotta contro l'afta epizootica previste dall'art. 10, n. 1, della direttiva del Consiglio 26 giugno 1990, 90/425/CEE, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, sulla base del risultato di un esame effettuato da un laboratorio che non è menzionato nell'allegato B della stessa direttiva 85/511.

2)

L'autorità competente è tenuta a dar seguito ai risultati degli esami forniti da un laboratorio che ha lo statuto di laboratorio iscritto nell'allegato B della direttiva 85/511 e ad adottare, in linea di principio, le misure previste da tale direttiva o qualsiasi altra misura che si impone, tenuto conto della necessità di lotta rapidamente ed efficacemente contro l'afta epizootica. L'autorità competente è tenuta a prendere in considerazione anche il risultato fornito da un laboratorio che non ha tale statuto per adottare, se del caso, le opportune misure previste dal diritto comunitario. Tuttavia, poiché tale laboratorio non offre più necessariamente le stesse garanzie di affidabilità di un laboratorio che ha lo statuto di laboratorio iscritto nel summenzionato allegato B, l'autorità competente, prima di adottare le opportune misure, deve accertarsi dell'affidabilità del detto risultato. In ogni caso, tale autorità può adottare le misure di lotta contro l'afta epizootica solo nel rispetto dei principi generali del diritto comunitario, tra i quali, in particolare, il principio di proporzionalità e i diritti fondamentali.


(1)  GU C 93 del 16.4.2005.


12.8.2006   

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C 190/6


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 15 giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia

(Causa C-249/05) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Artt. 28 CE e 49 CE - Sesta direttiva IVA - Artt. 21 e 22 - Obbligo per un soggetto passivo, residente in uno Stato membro diverso da quello ove effettua operazioni imponibili, di designare un rappresentante fiscale non direttamente debitore dell'IVA)

(2006/C 190/09)

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Triantafyllou e I. Koskinen, agenti)

Convenuta: Repubblica di Finlandia (rappresentanti: T. Pynnä e E. Bygglin, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 28 e 49 CE nonché degli artt. 21 e 22 della direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Legislazione nazionale che prevede l'obbligo, per un soggetto passivo non residente all'interno del paese, ma che vi effettua operazioni imponibili, di designare un rappresentante fiscale non direttamente debitore dell'imposta

Dispositivo

1)

Imponendo la designazione di un rappresentante fiscale ai soggetti passivi non residenti in Finlandia ma che vi effettuano operazioni imponibili e sono residenti in un altro Stato membro o in uno Stato terzo con cui è stata conclusa una convenzione in materia di assistenza reciproca delle autorità competenti per quanto riguarda le imposte indirette il cui campo di applicazione corrisponde a quello definito nella direttiva del Consiglio 15 marzo 1976, 76/308/CEE, relativa all'assistenza reciproca in materia di ricupero dei crediti risultanti da determinate spese, dazi, imposte ed altre operazioni e nel regolamento (CE) del Consiglio 7 ottobre 2003, n. 1798, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi degli artt. 21 e 22 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 dicembre 2001, 2001/115/CE.

2)

La Repubblica di Finlandia è condannata alle spese.


(1)  GU C 193 del 06.8.2005


12.8.2006   

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C 190/6


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 15 giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-264/05) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2001/19/CE - Reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli - Infermiere, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico - Mancato recepimento nel termine previsto)

(2006/C 190/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Manville e H. Støvlbæk, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentante: C. Schulze-Bahr, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancato recepimento, nel termine previsto, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206, pag. 1)

Dispositivo

1)

La Repubblica federale di Germania, non avendo adottato le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per il recepimento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

2)

La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.


(1)  GU C 205 del 20.08.2005.


12.8.2006   

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C 190/7


Ricorso proposto il 26 aprile 2006 dalla Alecansan SL avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 7 febbraio 2006, causa T-202/03, Alecansan SL/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, Disegni e Modelli) (UAMI)

(Causa C-196/06 P)

(2006/C 190/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alecansan SL (rappresentanti: P. Merino Baylos e A. Velázquez Ibáñez, abogados)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, CompUSA Management Co.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza 7 febbraio 2006 (causa T-202/03) della Prima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee che respinge il ricorso di annullamento proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 24 marzo 2003, nel procedimento R-711/2002-1, che respinge l'opposizione presentata dalla Alecansan SL contro la domanda di marchio comunitario n. 849497, «COMPUSA».

Motivi e principali argomenti

La ricorrente afferma che il Tribunale di primo grado ha errato nell'interpretazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento n. 40/94 (1) dichiarando che non vi era rischio di confusione tra i due marchi sulla base del motivo che, malgrado l'alto grado di somiglianza dal punto di vista visivo e fonetico, i beni e i servizi per i quali tale marchio si applica non sono simili ai servizi oggetto del marchio della ricorrente. La ricorrente mantiene l'argomento che il Tribunale di primo grado ha mancato di prendere in considerazione diversi importanti elementi nel decidere circa l'esistenza del rischio di confusione.


(1)  GU L 11 del 14 gennaio 1994, pag. 1.


12.8.2006   

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C 190/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Finanzsenat Salzburg (Austria) l'8 maggio 2006 — Martin Schwaninger, Viehhandel — Viehexport/Zollamt Salzburg, Erstattungen

(Causa C-207/06)

(2006/C 190/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Unabhängiger Finanzsenat Salzburg (Austria)

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Martin Schwaninger, Viehhandel — Viehexport

Convenuto: Zollamt Salzburg, Erstattungen

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'art. 1, del regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1998, n. 615/98 (1), debba essere interpretato nel senso che il capitolo VII, punto 48, n. 7, lett. b), dell'allegato della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, n. 91/628/CEE, vada applicato per analogia al trasporto marittimo che collega regolarmente una località della Comunità e una località di un paese terzo a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali.

2)

Qualora la prima questione debba essere risolta in senso affermativo, ci si chiede se il capitolo VII, punto 48, n. 7, lett. b), dell'allegato della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE (2), vada interpretato nel senso che in un trasporto di bovini la durata del trasporto marittimo non corrisponde alla regola prevista dal n. 4, lett. d) qualora gli animali non beneficino, dopo quattordici ore di viaggio, di un riposo di almeno un'ora.

3)

Qualora la prima questione debba essere risolta in senso negativo, ci si chiede se la disposizione, applicabile in tal caso, del capitolo VII, punto 48, n. 7, lett. a), dell'allegato della direttiva 91/628/CEE, vada interpretato nel senso che la durata del trasporto marittimo che collega regolarmente una località della Comunità e una località di un paese terzo a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali è irrilevante qualora gli animali vengano alimentati e abbeverati regolarmente, e se in tal caso dopo lo scarico dall'autocarro nel porto di destinazione inizi immediatamente un ulteriore periodo di trasporto stradale di 29 ore.

4)

Qualora la terza questione debba essere risolta in senso affermativo, ci si chiede se l'art. 5, parte A, n. 2, lett. d), sub ii), primo trattino, della direttiva 91/628/CEE vada interpretato nel senso che il personale incaricato del trasporto deve annotare sul ruolino di marcia l'ora e il luogo in cui gli animali sono stati alimentati e abbeverati e l'annotazione effettuata in precedenza a macchina «durante il trasporto sul traghetto si procede all'abbeveraggio ed all'alimentazione la sera, la mattina, a mezzogiorno, la sera, la mattina» non è conforme ai requisiti della direttiva 91/628/CEE, con la conseguenza giuridica che le annotazioni mancanti relative all'assistenza prestata comportano la perdita del diritto alle restituzione all'esportazione qualora non si riesca a fornire la prova necessaria in altro modo.


(1)  GU L 82, pag. 19.

(2)  GU L 340, pag. 17.


12.8.2006   

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C 190/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberwaltungsgericht Berlin-Brandeburg (Germania) il 19 maggio 2006 — Mehmet Soysal, Cengiz Salkim, Ibrahim Savatli/Repubblica federale di Germania, interveniente: Bundesagentur für Arbeit

(Causa C-228/06)

(2006/C 190/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberwaltungsgericht Berlin-Brandeburg

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Mehmet Soysal, Cengiz Salkim, Ibrahim Savatli

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Interveniente: Bundesagentur für Arbeit

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'art. 41, n. 1, del Protocollo addizionale all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia 23 novembre 1970 (1) debba essere interpretato nel senso che costituisce una restrizione della libera prestazione di servizi il fatto che un cittadino turco, operante alle dipendenze di un'impresa turca nel settore del traffico internazionale in qualità di conducente di un automezzo pesante immatricolato in Germania, debba essere provvisto di un visto-Schengen per poter entrare nel territorio tedesco ai sensi del § 4, n. 1, e del § 6 dell'Aufenthaltsgesetz (legge in materia di soggiorno) 30 luglio 2004 e dell'art. 1 del regolamento n. 539/2001 (2), laddove al momento dell'entrata in vigore del protocollo addizionale poteva entrare nella Repubblica federale tedesca senza essere soggetto all'obbligo del visto.

2)

Qualora si dia una risposta affermativa al quesito sub 1), se l'art. 41, n. 1, del Protocollo addizionale debba essere interpretato nel senso che un cittadino turco di cui al suddetto precedente quesito non è soggetto ad alcun obbligo di visto per entrare nel territorio tedesco.


(1)  GU L 293, pag. 4.

(2)  GU L 81, pag. 1.


12.8.2006   

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C 190/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg il 22 maggio 2006 — Sunshine Deutschland Handelsgesellschaft mbH/Hauptzollamt Kiel

(Causa C-229/06)

(2006/C 190/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti nella causa principale

Ricorrente: Sunshine Deutschland Handelsgesellschaft mbH

Convenuto: Hauptzollamt Kiel

Questione pregiudiziale

Se i semi senza buccia di zucca coltivata come ortaggio, che hanno perduto la capacità di germogliare e che sono destinati all'industria dei prodotti da forno, debbano essere classificati nella sottovoce 1209 91 90 della Nomenclatura Combinata (NC) (1) oppure nella sottovoce 1212 99 80 della NC.


(1)  Allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune — GU L 256, pag. 1


12.8.2006   

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C 190/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di Cassazione (Italia) il 12 gennaio 2006 — Militzer & Münch GmbH/Ministero delle Finanze

(Causa C-230/06)

(2006/C 190/15)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Militzer & Münch GmbH

Convenuto: Ministero delle Finanze

Questioni pregiudiziali

1)

se l'art. 11 — bis, par. 1, del regolamento 87/1062/CEE (1), modificato dal regolamento 93/2454/CEE (2), debba essere interpretato nel senso di rendere operante il termine di undici mesi, posto all'amministrazione doganale di partenza per comunicare il mancato appuramento delle merci in regime di transito comunitario, nel caso in cui l'appuramento da parte della dogana di destinazione risulti attestato in documenti contraffatti, la cui falsità non sia facilmente riconoscibile; se, ai fini dell'interpretazione della predetta norma, siano utilizzabili i principi affermati nelle sentenze della Corte di Giustizia nelle cause C-325/00 e C-222/01; se l'attribuzione allo spedizioniere doganale delle intere conseguenze di una irregolare operazione di transito comunitario, nell'ipotesi considerata, sia in contrasto col principio di proporzionalità;

2)

se in ipotesi descritte nel precedente numero sia applicabile il paragrafo 2 dell'art. 11 — bis;

3)

se l'art. 215, par. 1, del regolamento 92/2913/CEE (3) debba essere interpretato nel senso che, in ipotesi quali quella descritta al n.1, la competenza dell'ufficio doganale debba essere determinata secondo il criterio stabilito dalla seconda parte o dalla terza parte di detto paragrafo.


(1)  GU L 107, p. 1.

(2)  GU L 253, p. 1.

(3)  GU L 302, p. 1.


12.8.2006   

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C 190/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Bruxelles (Belgio) il 22 maggio 2006 — Office national des pensions/Emilienne Jonkman

(Causa C-231/06)

(2006/C 190/16)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour du travail de Bruxelles.

Parti nella causa principale

Ricorrente: Office national des pensions.

Convenuta: Emilienne Jonkman.

Questioni pregiudiziali

1)

Quanto ai contributi di regolarizzazione (art. 4 del regio decreto 25 giugno 1997 che introduce l'art. 16 ter, § 2)

Se la direttiva 19 dicembre 1978, 79/7/CEE (1), debba essere intesa come diretta ad autorizzare l'adozione, da parte di uno Stato membro, di una normativa che consente a una categoria di persone di un determinato sesso, in origine discriminata, di beneficiare del regime di pensione applicabile alla categoria di persone dell'altro sesso, dietro il pagamento retroattivo di contributi (pagamento in un'unica soluzione di un capitale elevato) prescritti, ai sensi della legislazione applicabile in detto Stato, a favore di quest'ultima categoria di persone.

In caso di risposta affermativa, se la direttiva 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, non debba essere intesa come diretta ad esigere che uno Stato membro adatti la normativa contraria alle disposizioni della menzionata direttiva qualora con una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee si sia constatato tale conflitto di norme e, quanto meno, entro il termine di prescrizione applicabile al credito contributivo scaturito dall'adozione di tale normativa.

2)

Quanto agli interessi di mora (art. 4 del regio decreto 25 giugno 1997 che introduce l'art. 16 ter, § 4, terzo comma)

Se la direttiva 79/7/CEE debba essere intesa come diretta ad autorizzare l'adozione, da parte di uno Stato membro, una normativa che consente a una categoria di persone di un determinato sesso, in origine discriminata, di beneficiare del regime di pensione applicabile alla categoria di persone dell'altro sesso, dietro il pagamento di considerevoli interessi di mora che, in forza della legislazione applicabile in detto Stato, prescritti a favore di quest'ultima categoria di persone.

In caso di risposta affermativa, se la direttiva 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, non debba essere intesa come diretta ad esigere che uno Stato membro modifichi la normativa contraria a tale disposizione qualora con una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee si sia constatato tale conflitto di norme e, quanto meno, entro il termine di prescrizione applicabile agli interessi di mora scaturiti dall'adozione di tale normativa.


(1)  Direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU L 6, pag. 24).


12.8.2006   

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C 190/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Bruxelles (Belgio) il 22 maggio 2006 — Office national des pensions/Hélène Vercheval

(Causa C-232/06)

(2006/C 190/17)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour du travail de Bruxelles (Belgio).

Parti nella causa principale

Ricorrente: Office national des pensions.

Convenuta: Hélène Vercheval.

Questioni pregiudiziali

1)

Quanto ai contributi di regolarizzazione (art. 4 del regio decreto 25 giugno 1997 che introduce l'art. 16 ter, § 2)

Se la direttiva 19 dicembre 1978, 79/7/CEE (1), debba essere intesa come diretta ad autorizzare l'adozione, da parte di uno Stato membro, di una normativa che consente a una categoria di persone di un determinato sesso, in origine discriminata, di beneficiare del regime di pensione applicabile alla categoria di persone dell'altro sesso, dietro il pagamento retroattivo di contributi (pagamento in un'unica soluzione di un capitale elevato) prescritti, ai sensi della legislazione applicabile in detto Stato, a favore di quest'ultima categoria di persone.

In caso di risposta affermativa, se la direttiva 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, non debba essere intesa come diretta ad esigere che uno Stato membro adatti la normativa contraria alle disposizioni della menzionata direttiva qualora con una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee si sia constatato tale conflitto di norme e, quanto meno, entro il termine di prescrizione applicabile al credito contributivo scaturito dall'adozione di tale normativa.

2)

Quanto agli interessi di mora (art. 4 del regio decreto 25 giugno 1997 che introduce l'art. 16 ter, § 4, terzo comma)

Se la direttiva 79/7/CEE debba essere intesa come diretta ad autorizzare l'adozione, da parte di uno Stato membro, una normativa che consente a una categoria di persone di un determinato sesso, in origine discriminata, di beneficiare del regime di pensione applicabile alla categoria di persone dell'altro sesso, dietro il pagamento di considerevoli interessi di mora che, in forza della legislazione applicabile in detto Stato, prescritti a favore di quest'ultima categoria di persone.

In caso di risposta affermativa, se la direttiva 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, non debba essere intesa come diretta ad esigere che uno Stato membro modifichi la normativa contraria a tale disposizione qualora con una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee si sia constatato tale conflitto di norme e, quanto meno, entro il termine di prescrizione applicabile agli interessi di mora scaturiti dall'adozione di tale normativa.


(1)  Direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU L 6, pag. 24).


12.8.2006   

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C 190/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Bruxelles (Belgio) il 22 maggio 2006 — Noëlle Permesaen/Office national des pensions

(Causa C-233/06)

(2006/C 190/18)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour du travail de Bruxelles.

Parti nella causa principale

Ricorrente:. Noëlle Permesaen

Convenuta: Office national des pensions.

Questioni pregiudiziali

1)

Quanto ai contributi di regolarizzazione (art. 4 del regio decreto 25 giugno 1997 che introduce l'art. 16 ter, § 2)

Se la direttiva 19 dicembre 1978 (1), 79/7/CEE, debba essere intesa come diretta ad autorizzare l'adozione, da parte di uno Stato membro, di una normativa che consente a una categoria di persone di un determinato sesso, in origine discriminata, di beneficiare del regime di pensione applicabile alla categoria di persone dell'altro sesso, dietro il pagamento retroattivo di contributi (pagamento in un'unica soluzione di un capitale elevato) prescritti, ai sensi della legislazione applicabile in detto Stato, a favore di quest'ultima categoria di persone.

In caso di risposta affermativa, se la direttiva 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, non debba essere intesa come diretta ad esigere che uno Stato membro adatti la normativa contraria alle disposizioni della menzionata direttiva qualora con una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee si sia constatato tale conflitto di norme e, quanto meno, entro il termine di prescrizione applicabile al credito contributivo scaturito dall'adozione di tale normativa.

2)

Quanto agli interessi di mora (art. 4 del regio decreto 25 giugno 1997 che introduce l'art. 16 ter, § 4, terzo comma)

Se la direttiva 79/7/CEE debba essere intesa come diretta ad autorizzare l'adozione, da parte di uno Stato membro, una normativa che consente a una categoria di persone di un determinato sesso, in origine discriminata, di beneficiare del regime di pensione applicabile alla categoria di persone dell'altro sesso, dietro il pagamento di considerevoli interessi di mora che, in forza della legislazione applicabile in detto Stato, prescritti a favore di quest'ultima categoria di persone.

In caso di risposta affermativa, se la direttiva 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, non debba essere intesa come diretta ad esigere che uno Stato membro modifichi la normativa contraria a tale disposizione qualora con una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee si sia constatato tale conflitto di norme e, quanto meno, entro il termine di prescrizione applicabile agli interessi di mora scaturiti dall'adozione di tale normativa.


(1)  Direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU L 6, pag. 24).


12.8.2006   

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C 190/11


Ricorso presentato il 2 giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-247/06)

(2006/C 190/19)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: U. Wölker e F. Simonetti, in qualità di agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

La Repubblica federale di Germania ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto dell'art. 4, n. 1, e del punto 9 dell'allegato I della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE (1), concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, poiché la costruzione e l'esercizio dell'impianto di combustione per gas di legna sul terreno della Nivelsteiner Sandwerke und Sandsteinbrüche GmbH in Herzogenrath sono stati autorizzati senza la realizzazione di una valutazione dell'impatto ambientale;

condannare la Repubblica federale di Germania alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Oggetto del ricorso è l'autorizzazione per un impianto di combustione per gas di legna per la produzione di calore e corrente elettrica per l'estrazione e il trattamento della sabbia. Secondo la domanda di autorizzazione, avrebbero dovuto essere utilizzati esclusivamente scarti di legno che non costituiscono residui pericolosi. Dopo la preparazione della perizia d'impatto ambientale, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, la domanda di autorizzazione sarebbe stata però cambiata: si sarebbe chiesto di utilizzare anche scarti di legno da classificare come residui pericolosi. L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio dell'impianto sarebbe stata rilasciata in data 7 novembre 2002, senza che fosse stata realizzata prima una nuova valutazione preliminare di impatto ambientale o una valutazione di impatto ambientale (VIA) sulla base della domanda modificata. Pertanto, nel presente caso, non sarebbero stati sufficientemente analizzati i possibili effetti sull'ambiente: la Commissione non avrebbe ricevuto alcuna informazione circa il fatto che sarebbero stati analizzati anche gli effetti della combustione di residui pericolosi. La convenuta avrebbe dovuto realizzare nuovamente un'indagine pubblica a seguito delle modifiche alla domanda di autorizzazione, cosa che peraltro non avrebbe fatto.

La Commissione ritiene che la Repubblica federale di Germania abbia perciò commesso una violazione del combinato disposto dell'art. 4, n. 1, e del punto 9 dell'allegato I della direttiva VIA.

Non sarebbe plausibile l'argomento della convenuta secondo cui, ai sensi della formulazione attuale della direttiva VIA, non sarebbe obbligatoria una VIA anche nel caso di combustione di residui pericolosi, poiché in questo caso lo scopo principale dell'impianto non sarebbe il processo di eliminazione dei rifiuti, quanto piuttosto il processo di recupero dei rifiuti. Anche se, nell'allegato I della versione attuale della direttiva VIA è stato mantenuto solo il concetto di «eliminazione», l'esclusione dall'esame sistematico di progetti i cui notevoli effetti sull'ambiente risultino evidenti sarebbe inconciliabile con il suo obiettivo fondamentale. I processi di recupero dei rifiuti non sarebbero invero necessariamente meno pericolosi per l'ambiente dei processi di eliminazione: come si rileverebbe nel presente caso, gli effetti sull'ambiente dipenderebbero dalla modalità concreta di trattamento. La Commissione ritiene che il concetto di «eliminazione dei rifiuti» ai sensi del punto 9 dell'allegato I della direttiva VIA, comprenda sia il recupero che l'eliminazione di rifiuti. L'interpretazione giuridica di senso contrario, sostenuta dalla convenuta, condurrebbe ad un'involuzione determinante rispetto alla precedente situazione giuridica, poiché impianti dedicati al recupero dei rifiuti resterebbero completamente al di fuori dell'ambito di applicazione della direttiva VIA.


(1)  GU L 175, pag. 40.


12.8.2006   

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C 190/12


Ricorso presentato il 16 giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-264/06)

(2006/C 190/20)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Maidani e R. Vidal Puig, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

Constatare che il Granducato di Lussemburgo, non introducendo sanzioni per le violazioni del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004 (1), n. 261, non ha adempiuto all'obbligo ad esso incombente in forza dell'art. 16, n. 3, di tale regolamento;

condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 16, n. 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 prevede: «Le sanzioni stabilite dagli Stati membri per violazioni del presente regolamento sono effettive, proporzionate e dissuasive». L'art. 19 prevede che tale regolamento entri in vigore il 17 febbraio 2005. Secondo le informazioni di cui la Commissione dispone, il Granducato di Lussemburgo non ha ancora adempiuto all'obbligo di stabilire sanzioni per i casi di violazione del detto regolamento che siano effettive, proporzionate e dissuasive.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).


12.8.2006   

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C 190/12


Ricorso proposto il 17 giugno 2006 dalla Degussa AG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 5 aprile 2006, causa T-279/02, Degussa AG/Commissione delle Comunità europee, sostenuta dal Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-266/06 P)

(2006/C 190/21)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Degussa AG (rappresentanti: R. Bechtold, M. Karl, C. Steinle, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee, Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

1.

annullare la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 5 aprile 2006, causa T-279/02 (1) nella parte che reca pregiudizio alla ricorrente;

2.

annullare la decisione della Commissione 2 luglio 2002 (procedimento C.37.519 — Metionina) nella parte che riguarda la ricorrente,

in via subordinata, annullare o ridurre l'ammenda inflitta alla ricorrente all'art. 3 di tale decisione;

3.

in subordine a quanto richiesto al punto 2, rimettere la questione al Tribunale per una decisione conforme a quanto la Corte deciderà in sentenza;

4.

in ogni caso condannare la Commissione alle spese, sia quelle del giudizio dinanzi al Tribunale, che quelle del giudizio dinanzi alla Corte.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente fa valere quattro motivi di impugnazione:

in primo luogo il Tribunale avrebbe violato il principio di determinatezza nelle norme sanzionatorie (nulla poena sine lege certa) e, di conseguenza, avrebbe erroneamente negato l'illegittimità dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/62;

in secondo luogo il Tribunale, nel valutare la durata del comportamento illecito, avrebbe falsato i fatti, e violato sia il principio della presunzione di innocenza (in dubio pro reo) che il diritto ad un processo equo;

in terzo luogo il Tribunale avrebbe violato il principio di proporzionalità tra sanzione ed infrazione, avendo determinato l'importo di base dell'ammenda in EUR 30 milioni nonostante la sostanziale assenza di effetti del comportamento illecito sul prezzo della Metionina. Inoltre il Tribunale avrebbe violato l'obbligo di motivazione, sviluppando una motivazione contraddittoria;

in quarto luogo il Tribunale non avrebbe ridotto l'aumento rispetto all'importo di base dell'ammenda, il quale deve assicurare un sufficiente effetto dissuasivo, in proporzione alla differenza dimensionale tra la ricorrente e la Aventis, violando quindi il principio di parità di trattamento.


(1)  GU C 131, pag. 37.


12.8.2006   

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C 190/13


Ricorso presentato il 15 giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CDT)

(Causa C-269/06)

(2006/C 190/22)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J.-F. Pasquier e D. Martin, agenti)

Convenuto: Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CDT)

Conclusioni

annullare la decisione del CDT di non versare il contributo del datore di lavoro al regime pensionistico comunitario

condannare il CDT alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell'art. 83 bis, n. 2, del nuovo statuto dei funzionari «Le agenzie di cui all'articolo 1 bis che non ricevono sussidi dal bilancio dell'Unione europea versano a tale bilancio la totalità dei contributi necessari al finanziamento del regime delle pensioni».

Su tale fondamento, la Commissione ha chiesto al CDT di versare al bilancio le somme corrispondenti alla quota relativa al datore di lavoro del suo contributo al regime pensionistico per il 2005 e per gli anni successivi.

Il CDT non ha ottemperato ed ha contestato l'assunto per cui esso sarebbe un'agenzia autofinanziata. Esso sostiene di dovere essere considerato un'agenzia sovvenzionata. Ebbene, secondo la Commissione è pacifico che dal 1998 il CDT non ha ricevuto alcuna sovvenzione per il funzionamento dal bilancio generale dell'Unione europea, ma solo una retribuzione corrispondente alle prestazioni relative alla cooperazione interistituzionale in materia di traduzione.


TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

12.8.2006   

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C 190/14


Elezione del presidente di una sezione composta da tre giudici

(2006/C 190/23)

Il 5 luglio 2006 il Tribunale, conformemente all'art. 15, n. 3, del regolamento di procedura, ha eletto il sig. Cooke presidente di una Sezione composta da tre giudici per il periodo compreso tra il 1o ottobre 2006 ed il 31 agosto 2007.


12.8.2006   

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C 190/14


Assegnazione dei giudici alle sezioni

(2006/C 190/24)

Il 5 luglio 2006 il Tribunale ha deciso di costituire nel suo seno cinque sezioni composte da cinque giudici e cinque sezioni composte da tre giudici per il periodo compreso tra il 1o ottobre 2006 ed il 31 agosto 2007 e di assegnarvi i giudici nel seguente modo:

 

Prima Sezione ampliata, composta da cinque giudici:

sig. Vesterdorf, presidente, sigg. Cooke e García-Valdecasas e sig.re Labucka e Trstenjak, giudici

 

Prima Sezione, composta da tre giudici:

sig. Cooke, presidente di sezione, sig. García-Valdecasas, sig.re Labucka e Trstenjak, giudici

 

Seconda Sezione ampliata, composta da cinque giudici:

sig. Pirrung, presidente di sezione, sigg. Meij e Forwood, sig.ra Pelikánová e sig. Papasavvas, giudici

 

Seconda Sezione, composta da tre giudici:

sig. Pirrung, presidente di sezione

a)

sig. Meij e sig.ra Pelikánová, giudici

b)

sig. Forwood e sig. Papasavvas, giudici

 

Terza Sezione ampliata, composta da cinque giudici:

sig. Jaeger, presidente di sezione, sig.ra Tiili, sig. Azizi, sig.ra Cremona e sig. Czúcz, giudici

 

Terza Sezione, composta da tre giudici:

sig. Jaeger, presidente di sezione,

a)

sig.ra Tiili e sig. Czúcz, giudici

b)

sig. Azizi e sig.ra Cremona, giudici

 

Quarta Sezione ampliata, composta da cinque giudici:

sig. Legal, presidente di sezione, sig.re Linde e Wiszniewska-Białecka e sigg. Vadapalas e Moavero Milanesi, giudici

 

Quarta Sezione, composta da tre giudici:

sig. Legal, presidente di sezione

a)

sig.ra Lindh e sig. Vadapalas, giudici

b)

sig.ra Wiszniewska-Białecka e sig. Moavero Milanesi, giudici

 

Quinta Sezione ampliata, composta da cinque giudici:

sig. Vilaras, presidente di sezione, sig.ra Martins Ribeiro, sigg. Dehousse e Šváby e sig.ra Jürimäe, giudici

 

Quinta Sezione, composta da tre giudici:

sig. Vilaras, presidente di sezione

a)

sig.re Martins Ribeiro e Jürimäe, giudici

b)

sigg. Dehousse e Šváby, giudici

Nella Prima Sezione composta da tre giudici, i tre giudici che formeranno con il presidente di sezione la sezione stessa saranno nominati a turno secondo l'ordine previsto dall'art. 6 del regolamento di procedura del Tribunale, fatta salva la connessione tra cause. Nelle sezioni dalla Seconda alla Quinta composte da tre giudici, il presidente di sezione formerà la sezione con i giudici menzionati sub a) o con quelli menzionati sub b), a seconda della formazione alla quale appartiene il giudice relatore. Per le cause nelle quali il presidente di sezione è il giudice relatore, il presidente di sezione formerà la sezione alternativamente con i giudici di una delle dette formazioni, secondo l'ordine di registrazione delle cause, fatta salva la connessione tra cause.

Per le cause nelle quali, anteriormente al 1o ottobre 2006, la fase scritta sia giunta a termine e sia stata tenuta o fissata un'udienza per la trattazione orale, la prima Sezione composta da tre giudici continuerà a riunirsi, nella sua composizione precedente, per la trattazione orale, per la deliberazione e per la sentenza.

Composizione della grande sezione

Il 5 luglio 2006 il Tribunale ha deciso che, per il periodo compreso tra il 1o ottobre 2006 ed il 31 agosto 2007, i tredici giudici che compongono la grande sezione ai sensi dell'art. 10, n. 1, del regolamento di procedura, sono il presidente del Tribunale, i presidenti della Seconda, Terza, Quarta e Quinta Sezione ampliate, i giudici della sezione ampliata cui sarebbe spettato decidere la causa in questione se essa fosse stata assegnata ad una sezione composta da cinque giudici, nonché altri giudici nel numero necessario per completare la grande sezione, designati dal presidente del Tribunale tra i giudici di ogni altra sezione secondo l'ordine di precedenza vigente all'interno di ciascuna sezione determinato dall'anzianità di nomina, in conformità all'art. 6 del regolamento di procedura del Tribunale, a turno per il periodo di tre anni per il quale sono eletti i presidenti delle sezioni composte da cinque giudici.

Formazione plenaria

Il 5 luglio 2006 il Tribunale, in conformità all'art. 32, n. 1, secondo comma, del regolamento di procedura, ha deciso che, se in seguito alla designazione di un avvocato generale ai sensi dell'art. 17 del regolamento di procedura, i giudici sono in numero pari nella formazione plenaria del Tribunale, il turno prestabilito, applicato per il periodo di tre anni per il quale sono eletti i presidenti delle sezioni composte da cinque giudici, secondo il quale il presidente del Tribunale designa il giudice che non parteciperà alla decisione della causa, segue l'ordine inverso all'ordine di precedenza che i giudici assumono in base alla loro anzianità di nomina ai sensi dell'art. 6 del regolamento di procedura, salvo che il giudice che verrebbe in tal modo designato sia il giudice relatore. In quest'ultima ipotesi, sarà designato il giudice che lo precede immediatamente nell'ordine di precedenza.

Designazione del giudice che sostituisce il presidente del Tribunale in qualità di giudice del procedimento sommario

Il 5 luglio 2006 il Tribunale, in conformità all'art. 106 del regolamento di procedura, ha deciso di designare il sig. Vilaras, presidente di sezione, come sostituto in caso di assenza o di impedimento del presidente del Tribunale, in qualità di giudice del procedimento sommario, per il periodo compreso tra il 1o ottobre 2006 ed il 31 agosto 2007.

Criteri di attribuzione delle cause alle sezioni

Il 5 luglio 2006 il Tribunale ha stabilito nel seguente modo i criteri per l'attribuzione delle cause alle sezioni per il periodo compreso tra il 1o ottobre 2006 ed il 31 agosto 2007, in conformità all'art. 12 del regolamento di procedura:

1.

Le cause sono attribuite, dal deposito dell'atto introduttivo e senza pregiudizio della successiva applicazione degli artt. 14 e 51 del regolamento di procedura, alle sezioni composte di tre giudici.

2.

Le cause vengono ripartite tra le sezioni secondo tre distinti turni stabiliti in funzione dell'ordine di registrazione delle cause nella cancelleria:

per le cause concernenti l'attuazione delle norme in materia di concorrenza applicabili alle imprese, le norme relative agli aiuti concessi dagli Stati e quelle riguardanti le misure di tutela commerciale;

per le cause relative ai diritti di proprietà intellettuale, di cui all'art. 130, n. 1, del regolamento di procedura;

per tutte le altre cause.

Nell'ambito di tali turni, la Prima Sezione non sarà presa in considerazione ad ogni quinto turno.

Il presidente del Tribunale potrà derogare a tali turni al fine di tener conto della connessione di determinate cause o di garantire un'equilibrata ripartizione del carico di lavoro.


12.8.2006   

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C 190/15


Sentenza del Tribunale di primo grado 7 giugno 2006 — UFEX e a./Commissione

(Causa T-613/97) (1)

(«Aiuti di Stato - Settore postale - Impresa pubblica incaricata di un servizio di interesse economico generale - Assistenza logistica e commerciale fornita ad una controllata che non opera in un settore riservato - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Rinvio da parte della Corte»)

(2006/C 190/25)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Union française de l'express (UFEX) (Roissy-en-France, Francia), DHL International SA (Roissy-en-France), Federal express international (France) SNC (Gennevilliers, Francia) e CRIE SA (Asnières, Francia) (rappresentanti: avv.ti É. Morgan de Rivery e J. Derenne)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Rozet e D. Triantafyllou, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, R. Abraham e F. Million, agenti), Chronopost SA (Issy-les-Moulineaux, Francia) (rappresentanti: avv.ti V. Bouaziz Torron e D. Berlin) e La Poste (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. H. Lehman)

Oggetto della causa

Annullamento della decisione della Commissione 1o ottobre 1997, 98/365/CE, in merito a presunti aiuti della Francia a favore della società SFMI-Chronopost (GU 1998, L 164, pag. 37)

Dispositivo della sentenza

1)

La decisione della Commissione 1o ottobre 1997, 98/365/CE, in merito a presunti aiuti della Francia a favore della società SFMI-Chronopost, è annullata nella parte in cui essa dichiara che né l'assistenza logistica e commerciale fornita da La Poste alla sua controllata, la SFMI-Chronopost, né il trasferimento della Postadex costituiscono aiuti di Stato a favore della SFMI-Chronopost.

2)

La Commissione sopporterà le proprie spese e il 75 % delle spese delle ricorrenti, escluse quelle determinate dagli interventi, dinanzi al Tribunale e alla Corte.

3)

Le ricorrenti sopporteranno il resto delle proprie spese, dinanzi al Tribunale e alla Corte.

4)

La Repubblica francese, la Chronopost SA e La Poste sopporteranno le proprie spese, dinanzi al Tribunale e alla Corte.


(1)  GU L 72 del 7.3.1998


12.8.2006   

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C 190/16


Sentenza del Tribunale di primo grado 7 giugno 2006 — Österreichische Postsparkasse e Bank für Arbeit und Wirtschaft/Commissione

(Cause riunite T-213/01 e T-214/01) (1)

(Ricorso di annullamento - Concorrenza - regolamento n. 17 - Regolamento (CE) n. 2842/98 - Decisione 2001/462/CE/CECA - Consigliere auditore - Atto produttivo di effetti giuridici - Ricevibilità - Interesse legittimo - Qualità di richiedente o di denunciante - Cliente finale acquirente dei beni e dei servizi - Accesso alle comunicazioni degli addebiti - informazioni riservate - Interesse sufficiente)

(2006/C 190/26)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Österreichische Postsparkasse AG (Vienna, Austria) (rappresentanti: inizialmente M. Klusmann, F. Wiemer e A. Reidlinger, avvocati, successivamente, H.-J. Niemeyer, avvocato) e Bank für Arbeit und Wirtschaft AG (Vienna) (rappresentante: H.-J. Niemeyer, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: S. Rating, agente)

Oggetto della causa

Annullamento delle decisioni del consigliere auditore 9 agosto 2001 e, rispettivamente, 25 luglio 2001, di trasmettere a un partito politico austriaco (il Freiheitliche Partei Österreichs) le versioni non confidenziali delle comunicazioni degli addebiti relative al procedimento di applicazione dell'art. 81 CE relativo alla fissazione delle tariffe bancarie (COMP/36.571 — Österreische Banken)

Dispositivo della sentenza

1)

I ricorsi sono respinti.

2)

Le ricorrenti sopportano due terzi delle spese relative al procedimento principale e l'insieme delle spese relative ai procedimenti sommari.

3)

La Commissione sopporta un terzo delle spese relative al procedimento principale.


(1)  GU C 331 del 24.11.2001.


12.8.2006   

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C 190/16


Sentenza del Tribunale di primo grado 31 marzo 2004 — Marie-Claude Girardot/Commissione delle Comunità europee (1)

(Causa T-10/02)

(Pubblico impiego - Art. 29, n. 1, dello Statuto - Impiego permanente retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti - Agente temporaneo ai sensi dell'art. 2, lett. d), del RAA - Rigetto di candidatura - Mancanza di scrutinio per merito comparativo - Sentenza interlocutoria)

(2006/C 190/27)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Marie-Claude Girardot (L'Haÿ-les-Roses, Francia) (Rappresentante: avv. N. Lhoëst)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: inizialmente, sigg.re F. Clotuche-Cuvieusart e L. Losano Palacios, quindi, sigg.re Clotuche-Duvieusart e Tserepa Lacombe)

Oggetto della causa

Nella causa T-10/02, Marie-Claude Girardot, residente in L'Haÿ-les-Roses, (Francia), rappresentata dall'avv. N. Lhoëst, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dalle sigg. re F. Clotuche-Cuvieusart e L. Losano Palacios, quindi dalla sigg. re Clotuche-Duvieusart e Tserepa Lacombe, avente ad oggetto, in primo luogo, una domanda di annullamento della decisione della Commissione 31 marzo 2001 che respinge la candidatura a sette posti permanenti retribuiti in base agli stanziamenti per la ricerca, in secondo luogo, l'annullamento della decisione della Commissione 15 marzo 2001 che respinge la candidatura ad un posto permanente retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e, in terzo luogo, l'annullamento delle decisioni della Commissione relative alla nomina ai suddetti posti, il Tribunale (Prima Sezione), composto dal sig. B. Vesterdorf, presidente, dal sig. H. Legal e dalla sig.ra M.E. Martin Ribeiro, giudici; cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore, ha pronunciato, il 31 marzo 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Dispositivo della sentenza

1)

La decisione della Commissione 31 marzo 2001 che respinge la candidatura della sig. Girardot a sette posti permanenti retribuiti in base agli stanziamenti per la ricerca è annullata.

2)

La decisione della Commissione 15 marzo 2001 che respinge la candidatura della sig.ra Girardot ad un posto permanente retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca è annullata.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

Le parti trasmetteranno al Tribunale, entro tre mesi a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza, o l'importo fissato di comune accordo dell'indennizzo pecuniario dovuto per l'illegittimità delle decisioni 13 e 15 marzo 2001, ovvero, in mancanza di accordo, le loro conclusioni in ordine alla quantificazione di tale importo.

5)

Le spese sono riservate.


(1)   GU C 68 del 16.3.02.


12.8.2006   

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C 190/17


Sentenza del Tribunale di primo grado 21 giugno 2006 — Danzer/Consiglio

(Causa T-47/02) (1)

(Diritto societario - Direttive 68/151/CEE e 78/660/CEE - Pubblicità dei conti annuali - Protezione del segreto d'ufficio - Violazione dei diritti fondamentali - Fondamento giuridico - Ricorso per risarcimento danni - Irricevibilità)

(2006/C 190/28)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Manfred Danzer e Hannelore Danzer (Linz, Austria) (rappresentanti: inizialmente J. Hintermayr, M. Krüger, F. Haunschmidt, G. Minichmayr e P. Burgstaller, successivamente J. Hintermayr, F. Haunschmidt, G. Minichmayr, P. Burgstaller, G. Tusek, T. Riedler e C. Hadeyer, avv.ti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: sigg. Giorgi Fort e M. Bauer, agenti)

Oggetto della causa

Da un lato, una domanda di risarcimento ai sensi dell'art. 288 CE, diretta al risarcimento del danno asseritamente subito dai ricorrenti a causa dell'obbligo di pubblicare talune informazioni nei conti annuali delle società di cui sono amministratori, che risulta dall'art. 2, n. 1, lett. f), della prima direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato (divenuto art. 58, secondo comma, del Trattato CE, divenuto a sua volta art. 48, secondo comma, CE) per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 65, pag. 8), e dall'art. 47 della quarta direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/660/CEE, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato [divenuto art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato CE, divenuto a sua volta, in seguito a modifica, art. 44, n. 2, lett. g), CE] e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222, pag. 11), e, dall'altra, una domanda di constatazione d'invalidità delle disposizioni citate.

Dispositivo dell'ordinanza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

I ricorrenti sono condannati a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Consiglio.


(1)   GU C 109 del 4 maggio 2002.


12.8.2006   

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C 190/17


Sentenza del Tribunale di primo grado del 13 giugno 2006 — Inex/Uami — Wiseman (rappresentazione di una pelle di mucca)

(Causa T-153/03) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento d'opposizione - Domanda di marchio figurativo consistente nella rappresentazione di una pelle di mucca in bianco e nero - Marchio figurativo nazionale anteriore costituito in parte dalla rappresentazione di una pelle di mucca in bianco e nero - Carattere distintivo dell'elemento di un marchio - Assenza di rischio di confusione - Rigetto dell'opposizione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

(2006/C 190/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Inex SA (Bavegem, Belgio) (Rappresentante: T. van Innis, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Rappresentanti: inizialmente sigg. U. Pfleghar e G. Schneider, successivamente sigg. M. Schneider e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Robert Wiseman & Sons Ltd (Glasgow, Regno Unito) (Rappresentante: A. Roughton, barrister)

Oggetto della causa

Ricorso contro la decisione della Seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 4 febbraio 2003 (procedimento R 106/2001-2), relativa a un procedimento d'opposizione tra Inex SA e Robert Wiseman & Sons Ltd

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto

2)

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 171 del 19.7.2003.


12.8.2006   

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C 190/18


Sentenza del Tribunale di primo grado 8 giugno 2006 — Pérez-Díaz/Commissione delle Comunità europee

(Causa T-156/03) (1)

(Dipendenti - Annullamento del rifiuto di iscrizione di un candidato su una lista di riserva di agenti temporanei - Presentazione dell'interessato ad una nuova prova orale organizzata in esecuzione della sentenza di annullamento - Secondo rifiuto di iscrizione - Ricorso di annullamento - Ricorso di risarcimento del danno)

(2006/C 190/30)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Orlando Pérez-Díaz/Commissione (Bruxelles, Belgio)) (Rappresentante: avv. M.-A. Lucas,)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: F. Clotuche-Devieusart e H. Tserepa-Lacombe, agenti)

Oggetto della causa

Da un lato, una domanda di annullamento del rifiuto opposto al ricorrente dal comitato della procedura di selezione COM/R/A/01/1999 di iscriverla sulla lista di riserva di agenti temporanei, in seguito ad una nuova prova orale organizzata in esecuzione della sentenza del Tribunale 24 settembre 2002, causa T-102/01, Pérez-Díaz/Commissione (Racc.PI pag. I-1-A-165 e II-871), e, dall'altro, una domanda di risarcimento del danno ritenuto derivante dall'illegittimità di tale rifiuto.

Dispositivo della sentenza

1)

La decisione del comitato del procedimento di selezione, contenuta nella lettera 21 gennaio 2003 notificata al ricorrente, di non iscriverla sulla lista di riserva del procedimento di selezione COM/R/A/01/1999 è annullata.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione è condannata alle spese.


(1)  GU C 171 del 19.07.2003


12.8.2006   

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C 190/18


Sentenza del Tribunale di primo grado 13 giugno 2006 — Atlantean Ltd/Commissione delle Comunità europee

(Causa T-192/03) (1)

(«Pesca - Programmi di orientamento pluriennali - Richiesta di aumento degli obiettivi al fine di migliorare la sicurezza - Decisione 97/413/CE - Rifiuto della Commissione - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Competenza della Commissione»)

(2006/C 190/31)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Atlantean Ltd (Killybegs, Irlanda) (Rappresentanti: inizialmente sigg. G. Hogan, SC, E. Regan, SC, e A. Hussey, solicitor, poi sigg. G. Hogan, E. Regan e M. Fraser, solicitor)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: sigg. G. Braun e B. Doherty, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Irlanda (Rappresentanti: sigg. D. O'Hagan e C. O'Toole, agenti, assistiti dal sig. D. Conlan Smyth, barrister)

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 4 aprile 2003, 2003/245/CE, relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei piani di orientamento pluriennali IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiori a 12 metri (GU L 90, pag. 48), nella parte in cui respinge la domanda di aumento di capacità del peschereccio Atlantean

Dispositivo della sentenza

1)

La decisione della Commissione 4 aprile 2003, 2003/245/CE, relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei piani di orientamento pluriennali IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiori a 12 metri, è annullata nella parte in cui si applica al peschereccio Atlantean della ricorrente.

2)

La Commissione supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

3)

L'Irlanda supporterà le proprie spese.


(1)  GU C 184 del 2.8.2003


12.8.2006   

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C 190/19


Sentenza del Tribunale di primo grado 13 giugno 2006 — Boyle e a./Commissione

(Cause riunite da T-218/03 a T-240/03) (1)

(Pesca - Programmi di orientamento pluriennali - Richieste di aumentare gli obiettivi per migliorare la sicurezza - Decisione 97/413/CE - Rifiuto della Commissione - Ricorso d'annullamento - Ricevibilità - Competenza della Commissione)

(2006/C 190/32)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Boyle (Killybegs, Irlanda) e gli altri 22 i cui nomi figurano in allegato alla sentenza (rappresentanti: P. Gallagher, SC, A. Collins, SC, e D. Barry, solicitor)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: G. Braun e B. Doherty, agenti)

Interveniente a sostegno dei ricorrenti: Irlanda (rappresentanti: D. O'Hagan e C. O'Toole, agenti, assistiti dal sig. D. Conlan Smyth, barrister)

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 4 aprile 2003, 2003/245/CE, relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri (GU L 90, pag. 48), nella parte in cui respinge le richieste di aumentare la capacità delle imbarcazioni dei ricorrenti

Dispositivo della sentenza

1)

I ricorsi proposti da Thomas Faherty (T-224/03), dall'Ocean Trawlers Ltd (T-226/03), da Larry Murphy (T-236/03) e dall'O'Neill Fishing Co. Ltd (T-239/03) sono respinti.

2)

La decisione della Commissione 4 aprile 2003, 2003/245/CE, relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi del programma di orientamento pluriennale IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri, è annullata nella parte in cui si applica alle imbarcazioni degli altri ricorrenti.

3)

La Commissione sopporterà le spese proprie e quelle sostenute dai ricorrenti di cui al punto 2.

4)

I ricorrenti di cui al punto 1 sopporteranno le proprie spese.

5)

L'Irlanda sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 239 del 4.10.2003.


12.8.2006   

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C 190/19


Sentenza del Tribunale di primo grado 8 giugno 2006 — Bachotet/Commissione delle Comunità europee

(Causa T-400/03) (1)

(Dipendenti - Annullamento del rifiuto di iscrizione di un candidato su una lista di riserva di agenti temporanei - Presentazione dell'interessato ad una nuova prova orale organizzata in esecuzione della sentenza di annullamento - Secondo rifiuto di iscrizione - Ricorso di annullamento)

(2006/C 190/33)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Sophie Bachotet (Bruxelles, Belgio) (Rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: H. Tserepa-Lacombe e L. Lozano Palacios, agenti)

Oggetto della causa

Domanda di annullamento del rifiuto opposto al ricorrente dal comitato della procedura di selezione COM/R/A/01/1999 di iscriverla sulla lista di riserva di agenti temporanei, in seguito ad una nuova prova orale organizzata in esecuzione della sentenza del Tribunale 24 settembre 2002, causa T-182/01, Bachotet/Commissione (non pubblicata sulla Raccolta).

Dispositivo della sentenza

1)

La decisione del comitato del procedimento di selezione, contenuta nella lettera 21 gennaio 2003 notificata al ricorrente, di non iscriverlo sulla lista di riserva del procedimento di selezione COM/R/A/01/1999 è annullata.

2)

La Commissione è condannata alle spese.


(1)  GU C 35 del 7.2.2004.


12.8.2006   

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C 190/20


Sentenza del Tribunale di primo grado del 20 giugno 2006 — Grecia/Commissione

(Causa T-251/04) (1)

(FEAOG - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Ammasso pubblico del riso - Forza maggiore - Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli - Aiuto agli indigenti - Programma di ristrutturazione nel settore degli ortofrutticoli - Rettifiche forfettarie - Termine di 24 mesi)

(2006/C 190/34)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (Rappresentanti: V. Kontolaimos e I. Chalkias, in qualità di agenti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: M. Condou-Durande, in qualità di agente, assistito da N. Korogiannakis, avvocato)

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 29 aprile 2004, 2004/457/CE che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia» (GU L 202, pag. 35), nella parte in cui esclude talune spese sostenute dalla Repubblica ellenica nei settori degli ortofrutticoli nonché dell'ammasso pubblico

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 217 del 28.8.2004.


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C 190/20


Ordinanza del Tribunale di primo grado 31 maggio 2006 — Carrs Papers/Commissione

(Causa T-123/02) (1)

(«Concorrenza - Intese - Procedura di liquidazione della ricorrente - Interesse ad agire - Non luogo a statuire»)

(2006/C 190/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Carrs Paper Ltd (Shirley, Regno Unito) (rappresentanti: J. Grayston e A. Bywater, solicitors)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: W. Mölls e A. Whelan, agenti, assistiti da M. van der Woude e V. Landes, avvocati)

Oggetto della causa

Domanda di annullamento o, in subordine, di riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente con la decisione della Commissione 20 dicembre 2001, 2004/337/CE, relativa a un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53, dell'accordo SEE (procedimento COMP/E-1/36.212 — Carta autocopiante) (GU 2004, L 115, pag. 1)

Dispositivo dell'ordinanza

1)

Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.

2)

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 169 del 13.7.2002.


12.8.2006   

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C 190/21


Ordinanza del Tribunale di primo grado 9 giugno 2006 — Achaiber Sing/Commissione

(Causa T-4/04) (1)

(«Responsabilità extracontrattuale della Comunità - Polizia sanitaria - Condizioni per l'importazione di uccelli - Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie - Risarcimento dei danni - Irricevibilità parziale - Ricorso manifestamente infondato in diritto»)

(2006/C 190/36)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: R.K. Achaiber Sing (Leiden, Paesi Bassi) (Rappresentanti: J. Wilgers e J. van Duin, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: P. Kuijper, T. van Rijn e M. van Heezik, agenti)

Oggetto

Risarcimento del danno che il ricorrente asserisce aver subito per effetto dell'applicazione della decisione della Commissione 16 ottobre 2000, 2000/666/CE, relativa alle condizioni di polizia sanitaria, alla certificazione veterinaria e alle condizioni di quarantena per l'importazione di volatili diversi dal pollame (GU L 278, pag. 26)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese sostenute dalla Commissione, comprese quelle inerenti all'eccezione di irricevibilità.


(1)   GU C 59 del 6 marzo 2004.


12.8.2006   

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C 190/21


Ordinanza del Tribunale di primo grado 19 maggio 2006 — Falcon Sporting Goods/UAMI

(Causa T-487/04) (1)

(Marchio comunitario - Rifiuto della registrazione - Ritiro della domanda di registrazione - Non luogo a statuire)

(2006/C 190/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Falcon Sporting Goods (Zug, Svizzera) (rappresentante: avv. J. Weigell)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Oggetto della causa

Ricorso contro la decisione della Seconda commissione di ricorso dell'UAMI 29 settembre 2004 (procedimento R 176/2004-2), concernente il rifiuto della registrazione del marchio denominativo «BIN LADIN»

Dispositivo dell'ordinanza

1)

Non occorre più statuire sul ricorso.

2)

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 57 del 5.3.2005


12.8.2006   

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C 190/21


Ordinanza del Tribunale di primo grado 19 maggio 2006 — Falcon Sporting Goods/UAMI (BIN LADIN)

(Causa T-488/04) (1)

(«Marchio comunitario - Impedimento alla registrazione - Ritiro della domanda di registrazione - Non luogo a statuire»)

(2006/C 190/38)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Falcon Sporting Goods AG (Zug, Svizzera) (rappresentante: J. Weigell, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Oggetto della causa

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 29 settembre 2004 (procedimento R 177/2004-2), relativa all'impedimento alla registrazione del marchio denominativo «BIN LADIN»

Dispositivo dell'ordinanza

1)

Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.

2)

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 57 del 5.3.2005.


12.8.2006   

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C 190/22


Ricorso presentato il 21 marzo 2006 — Nikolaos Theofilopoulos/Commissione delle Comunità europee

(Causa T-91/06)

(2006/C 190/39)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Nikolaos Theofilopoulos (Atene, Grecia) (Rappresentante: avv. P. Miliarakis)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Domande del ricorrente

La condanna della Commissione a restituire il complesso delle lettere di garanzia nn. 819828/6.12.1995, 819837/6.12.1995, 819838/6.12.1995, 822611/22.12.1995 e 830671/17.3.1996 della Cassa pensioni degli ingegneri e degli imprenditori di lavori pubblici (TSMEDE),

Il pagamento, come danno certo risultante sino al 15 febbraio 2006, di EUR 202 697,72 o, in subordine, di EUR 199 219,69,

Il pagamento, come danno morale, della somma di EUR 100 000,

la condanna della Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente asserisce che a seguito di una causa di garanzia, lo TSMEDE rilasciava le cinque lettere di garanzia di cui trattasi, a favore delle società «IMPETUS EPE» e «IMPETUS AEBE», delle quali egli è presidente e amministratore delegato. Secondo il ricorrente, tali lettere di garanzia erano state presentate dalle società di cui sopra alla Commissione nel quadro di contratti da esse conclusi con quest'ultima. Il ricorrente fa valere che la Commissione, illegittimamente e colpevolmente, ha rifiutato la restituzione di tali lettere di garanzia in quanto non esisteva alcun motivo perché essa continuasse a trattenerle. Egli ritiene che tale comportamento illegittimo e colpevole degli organi della Commissione fondi la presente azione in quanto è a sua volta chiamato a pagare allo TSMEDE le somme per le quali le lettere di cui trattasi sono state rilasciate.


12.8.2006   

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C 190/22


Ricorso presentato il 5 aprile 2006 — INET HELLAS — ILEKTRONIKI YPIRESIA PLIROFORION E.P.E./Commissione della Comunità europea

(Causa T-107/06)

(2006/C 190/40)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente:«INET HELLAS — ILEKTRONIKI UPIRESIA PLIROFORION E.P.E.» (Atene, Grecia) (Rappresentante: avv. B. Chatzopoulos)

Convenuta: Commissione della Comunità europea

Domande della ricorrente

Annullamento dell'atto della Commissione delle Comunità europee recante il numero di protocollo INFSO/A3/VS D(2006)703641/31/1/2006

Condanna della convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che l'atto impugnato è illegittimo in quanto erroneamente si ritiene che la registrazione della denominazione co.eu in Internet sia vietata dai regolamenti del diritto comunitario. In realtà, tuttavia, nessuna disposizione comunitaria prevede un divieto di registrazione della denominazione co.eu. Al contrario, il regolamento n. 40/94 impone tale registrazione.


12.8.2006   

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C 190/23


Ricorso presentato il 22 maggio 2006 — SANOFI AVENTIS, S.A./UAMI

(Causa T-146/06)

(2006/C 190/41)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: SANOFI AVENTIS, S.A. (Parigi) (Rappresentanti: avv.ti E. Armijo Chavarri e A. Castán Pérez-Gómez)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: G.D. SEARLE LLC

Conclusioni della ricorrente

Annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 3 febbraio 2006 (procedimento R 227/2005-1

Condanna dell'Ufficio alle spese

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: SANOFI AVENTIS, S.A.

Marchio comunitario interessato: Marchio denominativo «ATURION» per prodotti della classe 5 — domanda n. 1.662.311.

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: La ricorrente.

Marchio o segno fatto valere: Marchio denominativo nazionale «URION» per prodotti della classe 5.

Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94, dato che i marchi di cui trattasi possono creare un rischio di confusione nel commercio.


12.8.2006   

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C 190/23


Ricorso presentato il 26 maggio 2006 — Marie Claire/ UAMI — Marie Claire Album (MARIE CLAIRE)

(Causa T-148/06)

(2006/C 190/42)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Marie Claire S. A. (Castellón, Spagna) (Rappresentanti: sigg.re Ma T. Fernández Mateos e Ma T. Marín Bataller, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Marie Claire Album S.A.

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso 6 marzo 2006 nel procedimento R-530/2004-2.

Dichiarare conseguentemente che il marchio comunitario di cui è chiesta la registrazione non incorre negli impedimenti alla registrazione di cui all'art. 8, n. 5, del regolamento sul marchio comunitario n. 40/94, in quanto tali disposizioni non si applicano alla presente fattispecie.

Dichiarare che il marchio comunitario di cui si chiede la registrazione, domanda n. 77 834 «MARIE CLAIRE», non sfrutta indebitamente né pregiudica senza giusta causa il carattere distintivo e la notorietà del marchio anteriore opponente.

Dichiarare che nemmeno sono applicabili al marchio comunitario richiesto gli impedimenti alla registrazione di cui all'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento sul marchio comunitario n. 40/94, come enunciato sia dalla divisione dell'opposizione sia dalla seconda commissione di ricorso dell'UAMI nelle loro rispettive decisioni.

Concedere a favore della ricorrente la registrazione del marchio comunitario di cui alla domanda n. 77 834 «MARIE CLAIRE» per «costumi da bagno; articoli di biancheria personale» rientranti nella classe 25 della nomenclatura internazionale .

Condannare alle spese l'UAMI e la parte che, nella presente causa, è intervenuta a suo sostegno nel procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario interessato: Marchio denominativo «MARIE CLAIRE» per prodotti della classe 25 — domanda n. 77 834.

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione:.Marie Claire Album S. A.

Marchio o segno fatto valere: marchi denominativi e figurativi nazionali e internazionali «MARIE CLAIRE» per prodotti e servizi delle classi 1, 3, 14, 16, 18, 20-22, 24-28, 41 e 42

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione e accoglimento del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), e n. 5 del regolamento (CE) n. 40/94.


12.8.2006   

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C 190/24


Ricorso presentato il 14 giugno 2006 — Tomra Systems e a./Commissione

(Causa T-155/06)

(2006/C 190/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Tomra Systems ASA (Asker, Norvegia), Tomra Europe AS (Asker, Norvegia), Tomra Systems BV (Apeldoorn, Paesi Bassi), Tomra Systems GmbH (Hilden, Germania), Tomra Butikksystemer AS (Asker, Norvegia), Tomra Systems AB (Sollentuna, Svezia), Tomra Leergutsysteme GmbH (Vienna, Austria) (rappresentanti: A. Ryan, solicitor, J. Midthjell, lawyer)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

annullare nella sua interezza la decisione della Commissione 29 marzo 2006, COMP/E-1/38.113 — Prokent/Tomra; e

condannare la convenuta alle spese, compresi i costi sostenuti dalle ricorrenti per costituire una garanzia bancaria per il pagamento dell'ammenda.

In via subordinata, annullare o ridurre in modo sostanziale l'ammenda inflitta dall'art. 2 della citata decisione; e

condannare la convenuta alle spese, compresi i costi sostenuti dalle ricorrenti per costituire una garanzia bancaria per il pagamento dell'ammenda.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti fanno parte del gruppo Tomra, attivo nel settore della raccolta di contenitori di bibite usati, principalmente attraverso la fornitura di macchine per la raccolta dei vuoti (MRV) e relativi prodotti e servizi.

Nel 2001 la Commissione ha ricevuto una denuncia relativa ad un abuso di posizione dominante delle ricorrenti, che avrebbe impedito l'accesso al mercato della denunciante.

Con la decisione impugnata la Commissione ha concluso che le ricorrenti hanno violato l'art. 82 CE e l'art. 54 dell'Accordo SEE nel periodo 1998-2002, utilizzando pratiche escludenti sui mercati delle macchine per la raccolta dei vuoti in Austria, Germania, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia, comprensive di accordi di esclusiva, obiettivi quantitativi personalizzati e sconti retroattivi personalizzati. La Commissione ha inflitto alle ricorrenti un'ammenda di EUR 24 milioni.

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti affermano che la Commissione:

ha utilizzato prove manifestamente errate ed inattendibili per dimostrare che il gruppo ha elaborato una strategia per escludere la concorrenza ed ha attuato tale strategia attraverso 49 accordi con i propri clienti tra il 1998 e il 2002;

ha commesso manifesti errori di valutazione ed è incorsa in un difetto di motivazione circa l'idoneità degli accordi ad escludere la concorrenza e circa il reale effetto anticoncorrenziale degli stessi;

ha commesso un manifesto errore di diritto ritenendo di per sé illeciti ai sensi dell'art. 82 CE accordi di esclusiva, obiettivi quantitativi personalizzati e sconti retroattivi personalizzati;

ha commesso un errore manifesto ritenendo che impegni quantitativi non vincolanti possano violare l'art. 82 CE; e

ha violato i principi di proporzionalità e di non discriminazione infliggendo alle ricorrenti un'ammenda di EUR 24 milioni.


12.8.2006   

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C 190/24


Ricorso presentato il 9 giugno 2006 — Repubblica italiana/Commissione

(Causa T-157/06)

(2006/C 190/44)

Lingua processuale: italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (Rappresentante: Paolo Gentili, Avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la nota della Commissione europea 31.03.06, n. 2984 avente ad oggetto il programma POR Sicilia N. domanda di pagamento 2005 0601 con cui si è chiesto di «osservare le condizioni dettate dalla lettera del Commissario Barnier del 29 luglio 2003 in merito all'ammissibilità degli anticipi erogati nell'ambito di regimi di aiuto», nonché di tutti gli atti connessi e presupposti.

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-345/04 Repubblica italiana contro Commissione (1).


(1)   G.U. C 262, del 23.10.04, p. 55.


12.8.2006   

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C 190/25


Ricorso presentato il 20 giugno 2006 — Adobe/UAMI (FLEX)

(Causa T-158/06)

(2006/C 190/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Adobe Systems Inc. (San Jose, USA) (Rappresentante(i): M. Graf, lawyer)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione 11 aprile 2006 della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) nel procedimento R 1430/2005-2, Adobe Systems Incorporated/UAMI (Flex), nella parte in cui essa rigetta il ricorso con riguardo a prodotti diversi da «materiale informatico; periferiche di computer; apparecchi per il trattamento dell'informazione» nella classe 9 e per i servizi indicati nella classe 42.

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: Il marchio nominativo «FLEX» per prodotti e servizi nelle classi 9, 38 e 42 — domanda di registrazione n. 3 795 011

Decisione dell'esaminatore: Rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto parziale del ricorso.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento del Consiglio n. 40/94 e omessa considerazione di precedenti registrazioni nazionali.


12.8.2006   

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C 190/25


Ricorso presentato il 19 giugno 2006 — Estancia Piedra/UAMI — Franciscan Vineyards (ESTANCIA PIEDRA)

(Causa T-159/06)

(2006/C 190/46)

Lingua di redazione del ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Estancia Piedra SL (Toro, Spagna) (Rappresentante: B.Cordery, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Franciscan Vineyards Inc. (St. Helena, Stati Uniti)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell' Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 28 marzo 2006 (procedimento R 363/2005-2)

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato che ha costituito oggetto di una domanda di nullità: marchio figurativo «ESTANCIA PIEDRA» per servizi della classe 35 (servizi di informazione e consulenza in materia di vendita al dettaglio su reti informatiche mondiali; import-export di vini) — Marchio comunitario n. 2 127 868

Tiolare del marchio comunitario: la ricorrente

Parte che richiede la nullità del marchio comunitario: Franciscan Vineyards Inc.

Diritto di marchio di colui che richiede la nullità: marchio denominativo comunitario «ESTANCIA» per prodotti delle classi 29, 30 e 33 (carne, pesce, caffè, the, bevande alcoliche…)

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità del marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: in primo luogo, violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, essendo stata affermata la possibilità di confusione tra il marchio anteriore ed «ESTANCIA PIEDRA». In secondo luogo, violazione delle norme procedimentali, poiché la commissione di ricorso avrebbe accolto, secondo la ricorrente, una nomina invalida e tardiva dei propri rappresentanti da parte della Franciscan Vineyards, ed avrebbe illegittimamente prorogato il termine a disposizione della Franciscan Vineyards per depositare tale procura.


12.8.2006   

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C 190/26


Ricorso presentato il 19 giugno 2006 — Estancia Piedra/UAMI — Franciscan Vineyards (ESTANCIA PIEDRA)

(Causa T-160/06)

(2006/C 190/47)

Lingua di redazione del ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Estancia Piedra SL (Toro, Spagna) (Rappresentante: B. Cordery, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Franciscan Vineyards Inc. (St. Helena, Stati Uniti)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell' Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 28 marzo 2006 (procedimento R 361/2005-2);

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato che ha costituito oggetto di una domanda di nullità: marchio figurativo «ESTANCIA PIEDRA» per prodotti della classe 33 (bevande alcoliche) — Marchio comunitario n. 1 894 831

Tiolare del marchio comunitario: la ricorrente

Parte che richiede la nullità del marchio comunitario: Franciscan Vineyards Inc.

Diritto di marchio di colui che richiede la nullità: marchio denominativo comunitario «ESTANCIA» per prodotti delle classi 29, 30 e 33 (carne, pesce, caffè, the, bevande alcoliche…)

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità del marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: in primo luogo, violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, essendo stata affermata la possibilità di confusione tra il marchio anteriore ed «ESTANCIA PIEDRA». In secondo luogo, violazione delle norme procedimentali, poiché la commissione di ricorso avrebbe accolto, secondo la ricorrente, una nomina invalida e tardiva dei propri rappresentanti da parte della Franciscan Vineyards, ed avrebbe illegittimamente prorogato il termine a disposizione della Franciscan Vineyards per depositare tale procura.


12.8.2006   

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C 190/26


Ricorso presentato il 28 giugno 2006 — BA.LA. di Lanciotti V. & C. S.A.S. e altri/Commissione

(Causa T-163/06)

(2006/C 190/48)

Lingua processuale: italiano

Parti

Ricorrenti: BA.LA. di Lanciotti V. & C. S.A.S. e altri (Rappresentanti: avv.ti P. M. Tabellini, G. Celona, E. Bidoggia e E. M. Tabellini)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

in via preliminare, dichiarare ricevibile il ricorso con riferimento a tutte le ricorrenti

nel merito, annullare l'art. 1 paragrafi 1 e 2 b) nonché i «Considerando» da 28 a 31 e da 250 a 252 del Regolamento (CE) n. 553/2006 della Commissione del 23 marzo 2006 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, e ogni altra norma prodromica o connessa, nella parte in cui definiscono le calzature per bambini e le escludono dall'assoggettamento al dazio antidumping

liquidare spese, diritti e onorari di causa a favore delle ricorrenti

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti nella presente causa sono tutte fabbricanti, in via esclusiva o maggioritaria, di calzature per bambini. Esse sono ubicate in modo così concentrato sul territorio, da formare «un distretto calzaturiero» al confine tra le province di Fermo e di Macerata.

A sostegno delle loro pretensioni, le ricorrenti fanno valere:

La commissione di uno sviamento di potere, nella misura in cui la Convenuta si sarebbe avvalsa di una procedura introdotta e rigorosamente disciplinata in un Regolamento di base, in esecuzione di un accordo internazionale, per perseguire fini vagamente sociali (considerandi 250 al 252), che richiederebbero l'esclusione di una larga parte di prodotti non simili, ma identici, dalla nozione di industria comunitaria.

La commissione di manifesti errori di fatto, riguardanti l'identificazione di quelle calzature con suola interna non superiori a 24 centimetri con le calzature per bambini, le caratteristiche fisiche e tecniche che presentano le calzature per bambini, nonché la descrizione del settore implicato, il preteso danno finanziario alle famiglie e il danno reale subito dall'industria calzaturiera per bambini.

La violazione della nomenclatura delle merci a fini doganali fissata dalla Convenzione internazionale adottata dal Consiglio con Decisione 7 aprile 1987, nella misura in cui il Regolamento impugnato utilizza la misura della suola interna come motivo di distinzione fra una specie e un'altra di calzature.

In ultimo luogo, le ricorrenti invocano la violazione del principio di parità di trattamento e non discriminazione.


12.8.2006   

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C 190/27


Ricorso presentato il 21 giugno 2006 — ColArt/Americas/UAMI (BASICS)

(Causa T-164/06)

(2006/C 190/49)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ColArt/Americas, Inc. (Piscataway, Stati Uniti) (Rappresentante: E. Soler Borda, lawyer)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

annullare nella sua interezza la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 7 aprile 2006, relativa alla domanda di registrazione del marchio BASICS, n. 002433613 (procedimento R 788/2005-4);

in via subordinata, annullare la decisione impugnata nella parte in cui riguarda i seguenti prodotti: colori acrilici, vernici per artisti.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: marchio denominativo «BASICS» per beni della classe 2 — domanda n. 2 433 613

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), e dell'art. 7, n. 3, del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto il termine «BASICS» non è un'espressione comune, nella lingua inglese, per indicare i beni di cui alla domanda di marchio, e non è tale da fornire ai consumatori una chiara comprensione relativamente ai prodotti di cui alla domanda stessa. In ogni caso, il marchio richiesto ha acquisito carattere distintivo attraverso l'uso.


12.8.2006   

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C 190/27


Ricorso presentato il 19 giugno 2006 — Fiorucci/UAMI — EDWIN (marchio verbale «Elio Fiorucci»)

(Causa T-165/06)

(2006/C 190/50)

Lingua processuale: italiano

Parti

Ricorrente: Elio Fiorucci (Rappresentanti: Adriano Vanzetti, Giulio Sironi e Francesco Rossi, avvocati)

Convenuta: Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: EDWIN CO. LTD.

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione della Prima Commissione di Ricorso dell'UAMI emessa in data 6 aprile 2006 nel procedimento n. R238/2005-1, e dichiarare nullo o, in subordine, decaduto il marchio comunitario n. 000709006 «Elio Fiorucci», depositato il 23 dicembre 1997 e registrato il 6 aprile 1999.

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato che ha costituito oggetto di una domanda di nullità: Marchio verbale «Elio Fiorucci» (domanda di registrazione n. 709.006, per prodotti nelle classi 3, 18 e 25).

Titolare del marchio comunitario: EDWIN CO. LTD.

Parte che richiede la nullità del marchio comunitario: Il ricorrente.

Diritto di marchio di colui che richiede la nullità: Diritto all'utilizzo del proprio nome.

Decisione della divisione di annullamento: Accoglimento della domanda di nullità.

Decisione della commissione di ricorso: Accoglimento del ricorso e rigetto della domanda di nullità.

Motivi dedotti: La violazione degli art. 52.2 lett. a), 12 lett a) e 50.1 lett c) del Regolamento (CE) n. 40/94, sul marchio comunitario, alla luce rispettivamente degli art. 8.3, 21.1 lett. a) e 26.1 lett. b) del Codice della Proprietà Industriale italiano.


12.8.2006   

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C 190/28


Ricorso presentato il 28 giugno 2006 — PowderJect Research/UAMI (POWDERMED)

(Causa T-166/06)

(2006/C 190/51)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: PowderJect Research Ltd (Oxford, Regno Unito) (Rappresentanti: A. Bryson, barrister, P. Brownlow, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 12 aprile 2006, relativa alla domanda di marchio comunitario POWDERMED proposta dalla ricorrente per le classi 5, 10 e 42;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: marchio denominativo «POWDERMED» per beni e servizi delle classi 5, 10 e 42 — domanda n. 4 202 743

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento del Consiglio n. 40/94. La commissione di ricorso ha errato nel ritenere il marchio composto da due parole inglesi di uso comune, e non ha considerato, o comunque non ha considerato in modo sufficiente, la struttura del marchio richiesto, non tenendo conto del fatto che, di primo acchito, il marchio parrebbe il passato di un verbo, a causa della sua terminazione in «…ed», e che il pubblico interessato non percepirebbe immediatamente che il marchio può essere scisso in «powder» e «med».


12.8.2006   

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C 190/28


Ricorso presentato il 19 giugno 2006 — Repubblica italiana/Commissione

(Causa T-168/06)

(2006/C 190/52)

Lingua processuale: italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (Rappresentante: Paolo Gentili, Avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la nota del 07.04.2006, n. 03232 della Commissione Europea, Direzione Generale Politica Regionale — Programmi e progetti a Cipro, in Grecia, Ungheria, Italia, Malta e Paesi Bassi — avente ad oggetto Pagamenti della Commissione differenti dall'ammontare richiesto. Rif. Programma DOCUP Lombardia (N. CCI 2000 IT 16 2 DO 014)

annullare la nota del 05.05.2006, n. 03903 della Commissione Europea, Direzione Generale Politica Regionale — Programmi e progetti a Cipro, in Grecia, Ungheria, Italia, Malta e Paesi Bassi, avente ad oggetto Pagamenti della Commissione europea differenti dall'ammontare richiesto. Rif. DOCUP Ob. 2 Lazio 2000-2006 (N. CCI 2000 IT 16 2 DO 009)

annullare la nota del 18.05.2006, n. 04240 della Commissione Europea, Direzione Generale Politica Regionale — Programmi e progetti a Cipro, in Grecia, Ungheria, Italia, Malta e Paesi Bassi, avente ad oggetto Pagamenti della Commissione europea differenti dall'ammontare richiesto. Rif. Programma DOCUP Lombardia (N. CCI 2000 IT 16 2 DO 014)

annullare la nota del 18.05.2006, n. 04241 della Commissione Europea, Direzione Generale Politica Regionale — Programmi e progetti a Cipro, in Grecia, Ungheria, Italia, Malta e Paesi Bassi, avente ad oggetto Certificazione e dichiarazione di spese intermedie e domanda di pagamento. DOCUP Veneto Ob. 2 2000-2006 (N. CCI 2000 IT 16 2 DO 005)

annullare la nota del 29.05.2006, n. 04468 della Commissione Europea, Direzione Generale Politica Regionale — Programmi e progetti a Cipro, in Grecia, Ungheria, Italia, Malta e Paesi Bassi, avente ad oggetto Pagamenti della Commissione europea differenti dall'ammontare richiesto. Rif. Programma POR Sardegna 2000-2006 (N. CCI 1999 IT 16 1 PO 010)

annullare tutti gli atti connessi e presupposti, con conseguente condanna della Commissione delle Comunità europee alla refusione delle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-345/04 Repubblica italiana contro Commissione (1).


(1)  GU C 262 del 23.10.2004, p. 55.


12.8.2006   

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C 190/29


Ricorso presentato il 23 giugno 2006 — Expasa/UAMI — Juan Gallardo Blanco (marchio figurativo «H»)

(Causa T-172/06)

(2006/C 190/53)

Lingua di deposito del ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Expasa, Agricultura y Ganadería, S.A (Madrid, Spagna) (Rappresentante: sig. J. C. Valle Valiente)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Juan Gallardo Blanco

Conclusioni della ricorrente

accogliere il ricorso.

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato che ha costituito oggetto di una domanda di nullità:«H» (lettera scritta in grassetto con una curvatura del trattino orizzontale) (domanda di registrazione n. 1 225 751, per prodotti appartenenti alla classe 31)

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.

Parte che richiede la nullità del marchio comunitario: Juan Gallardo Blanco.

Diritto di marchio di colui che richiede la nullità: marchio figurativo spagnolo n. 196 648 «H» (lettera scritta in grassetto, leggermente inclinata, con una curvatura del trattino orizzontale e attraversata da una stella di colore celeste e granata) per prodotti della classe 31 («bestiame di tutte le classi, salvo bestiame equino»).

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità del marchio comunitario nella sua interezza.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione degli artt. 40, n. 2, e 74, n. 2 del regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario.


12.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 190/29


Ricorso presentato il 27 giugno 2006 — Inalca e Cremonini/Commissione

(Causa T-174/06)

(2006/C 190/54)

Lingua processuale: italiano

Parti

Ricorrenti: Inalca e Cremonini (Modena, Italie) (Rappresentante: Francesco Sciaudone, Avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

accertare la responsabilità extracontrattuale della Commissione.

accertare i danni sofferti dalle Ricorrenti e quantificati in 2 861 000,00 euro.

condannare la Commissione al risarcimento di tali danni, dei relativi interessi compensativi e degli eventuali interessi moratori.

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'oggetto del presente ricorso è il risarcimento dei danni che le società ricorrenti avrebbero sofferti a seguito dell'adozione della lettera del 6 luglio 1998, con la quale l'UCLAF comunicava alle Autorità italiane le conclusioni, che le ricorrenti considerano del tutto errate, di una propria indagine per presunte irregolarità commesse nell'esportazione con restituzioni di carne bovina effettuata verso la Giordania, e formulava accuse, aventi anche una rilevanza penale, nei confronti delle due società e dei suoi dirigenti.

A sostegno delle proprie conclusioni, le ricorrenti fanno valere:

La violazione dell'art. 9, par. 2, secondo e quarto comma, del regolamento n. 729/70, nella misura in cui, da un canto, l'ispezione compiuta dall'UCLAF in Giordania sarebbe censurabile per avere violato i limiti del proprio potere di controllo, limitato al solo territorio degli Stati membri, e, da un altro canto, L'UCLAF avrebbe violato l'obbligo di preparare ed effettuare ispezioni e controllo con il previo accordo degli Stati membri e in presenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni nazionali interessate.

La violazione dell'art. 9, par. 2, secondo comma, del regolamento n. 2988/95, e dell'art. 4 del regolamento n. 2185/96, nella misura in cui l'UCLAF ha violato gli obblighi di preparare in stretta collaborazione con gli Stati membri i controlli e le verifiche sul posto, nonché di informare, prima di effettuare i controlli, le competenti autorità nazionali.

La violazione dell'art. 18 del regolamento n. 3665/87, in quanto l'UCLAF ha ignorato il valore di prova riconosciuto ed imposto dal regolamento medesimo ad una serie di documenti esplicitamente elencati, e attribuito arbitrariamente preferenza ad una serie di altri documenti, a detrimento del principio della certezza del diritto e della trasparenza dei controlli.

Le ricorrenti fanno anche valere la violazione dei principi di buona amministrazione e di diligenza e di proporzionalità, nonché la violazione del segreto d'ufficio.

Affermano le ricorrenti in ultimo luogo, che anche se il comportamento dell'UCLAF dovesse essere esente di censure, esso sarebbe comunque sia responsabile per aver arrecato un danno alle Ricorrenti. Queste ultime, infatti, non potevano ragionevolmente prevedere, e quindi evitare, il danno che le sarebbe derivato da un'indagine, rivelatasi, si afferma, completamente erronea.


12.8.2006   

IT

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C 190/30


Ricorso presentato il 30 giugno 2006 — Sviluppo Italia Basilicata/Commissione

(Causa T-176/06)

(2006/C 190/55)

Lingua processuale: italiano

Parti

Ricorrente: Sviluppo Italia Basilicata S.p.A. (Potenza, Italia) (Rappresentante: avv. Francesco Sciaudone)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la Decisione C(2006)1706 del 20 aprile 2006 della Commissione europea

condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nella presente causa ha provveduto ad una sostanziale rettifica finanziaria dell'intervento del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) di 5.600.000 euro, concesso a favore della Sovvenzione Globale BIC Basilicata per la realizzazione di misure di incentivazione alle piccole e medie imprese operanti nella Regione Basilicata, nell'ambito del quadro comunitario di sostegno per le Regioni Obiettivo 1 in Italia. In particolare, la misura 2 della Sovvenzione Globale prevedeva la costituzione di un Fondo di Capitale di Rischio per l'erogazione di interventi finanziari in forma di partecipazioni al capitale sociale, prestiti partecipativi e prestiti obbligazionari convertibili a favore di imprese ubicate in Basilicata o che intendono stabilirsi in tale regione.

A sostegno delle sue pretensioni, l'azienda ricorrente fa valere:

L'assenza assoluta dei presupposti giuridici e fattuali a base della decisione impugnata, nella misura in cui la Convenuta ritiene, in fatti, che nel caso de specie non vi sarebbe stata un'effettiva ricaduta positiva degli interventi del Fondo, in quanto meno del 3 % della dotazione del Fondo sarebbe stato utilizzato per assunzioni di partecipazioni nelle imprese (condizione di utilità). Sostiene la ricorrente a questo riguardo che questa condizione non sarebbe prevista né nella disciplina del caso concreto, contenuta nella decisione di concessione del contributo, né dalla disciplina generale relativa ai fondi strutturali. In conseguenza, la Commissione non poteva legittimamente desumere l'esistenza di irregolarità, ai sensi dell'art. 24 del regolamento n. 4253/88, ricorrendo alla condizione di utilità.

La violazione della Decisione 97/322/CE, per omessa considerazione ed erronea interpretazione del paragrafo C della Scheda 19. Si ritiene su di questo punto che la Convenuta ha omesso di considerare nella decisione impugnata, da un canto, la distinzione tra le nozioni di «impegno» e di «spesa», e, da un altro canto, le previsioni della Scheda relative alla durata del Fondo, nonché le disposizioni previste dallo stesso progetto di Sovvenzione Globale che formavano parte integrante della stessa decisione di approvazione dell'intervento, che stabilivano la durata propria di questo specifico intervento in dieci anni.

Il mancato rispetto delle procedure previste dalla Convenzione, dall'art. 25 del regolamento n. 4253/88 e dall'art. 26 del regolamento n. 2082/93 per la constatazione di irregolarità.

In fine al suo ricorso la ricorrente fa anche valere la violazione del principio del legittimo affidamento e della certezza del diritto, del principio di proporzionalità e dell'obbligo di motivazione.


12.8.2006   

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C 190/31


Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 giugno 2006 — Muswellbrook/UAMI-Nike (NIKE)

(Cause riunite T-362/02, T-363/02, T-364/02, T-365/02 e T-366/02) (1)

(2006/C 190/56)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 44 del 22.2.2003.


12.8.2006   

IT

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C 190/31


Ordinanza del Tribunale di primo grado 20 giugno 2006 — Deutsche Telekom/UAMI-PCS Systemtechnik (T-PCS)

(Causa T-157/05) (1)

(2006/C 190/57)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 171 del 9.7.2005.


TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

12.8.2006   

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C 190/32


Sentenza del Tribunale della Funzione pubblica (Seconda Sezione) 28 giugno 2006 — Sanchez Ferriz/Commissione

(Causa F-19/05) (1)

(Dipendenti - Rapporto di evoluzione della carriera - Esercizio di valutazione 2003)

(2006/C 190/58)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Carlos Sanchez Ferriz (Bruxelles, Belgio) (Rappresentanti: inizialmente G. Bounéou e F. Frabetti, avvocati, poi soltanto F. Frabetti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: G. Berscheid e L. Lozano Palacios, agenti)

Oggetto della causa

Annullamento dell'esercizio di valutazione 2003 riguardante il ricorrente o, in subordine, annullamento del rapporto di evoluzione della carriera del ricorrente per l'anno 2003.

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 155 del 25 giugno 2005 (causa inizialmente registrata dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il numero di ruolo T-153/05 e rimessa al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15 dicembre 2005).


12.8.2006   

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C 190/32


Sentenza del Tribunale della Funzione pubblica (Prima Sezione) 28 giugno 2006 — Le Maire/Commissione

(Causa F-27/05) (1)

(Dipendenti - Retribuzione - Rifiuto di concedere le indennità giornaliere)

(2006/C 190/59)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Viviane Le Maire (Bruxelles, Belgio) (Rappresentanti: G. Bounéou e F. Frabetti, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentante: J. Currall, agente)

Oggetto della causa

Annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee che nega alla ricorrente il diritto alle indennità giornaliere, previste dall'art. 10 dell'allegato VII dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, a seguito della sua entrata in servizio, il 16 febbraio 2004.

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è dichiarato irricevibile.

2)

La Commissione delle Comunità europee sopporta le proprie spese e la metà delle spese della ricorrente.


(1)  GU C 182 del 23 luglio 2005 (causa inizialmente registrata dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il numero di ruolo T-191/05 e rimessa al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15 dicembre 2005).


12.8.2006   

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C 190/33


Sentenza del Tribunale della Funzione pubblica (Terza Sezione) 28 giugno 2006 — Beau/Commissione

(Causa F-39/05) (1)

(Malattia professionale - Rifiuto di ammettere l'origine professionale della malattia da cui la ricorrente è stata colpita)

(2006/C 190/60)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Yolande Beau (Parigi, Francia) (Rappresentanti: G. Vandersanden e L. Levi, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: J. Currall e K. Herrmann, agenti, assistiti da F. Longfils, avvocato)

Oggetto della causa

Annullamento della decisione 3 agosto 2004 mediante la quale la Commissione delle Comunità europee ha rifiutato di accogliere la domanda di ammissione dell'origine professionale della malattia della ricorrente ed ha posto a suo carico gli onorari e le spese accessorie del medico da essa designato, nonché la metà degli onorari e delle spese accessorie del terzo medico

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna delle parti sopporta la proprie spese.


(1)  GU C 205 del 20 agosto 2005 (causa inizialmente registrata dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il numero di ruolo T-215/05 e rimessa al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15 dicembre 2005).


12.8.2006   

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C 190/33


Sentenza del Tribunale della Funzione pubblica (Seconda Sezione) 28 giugno 2006 — Grünheid/Commissione

(Causa F-101/05) (1)

(Dipendenti - Termine di reclamo - Busta paga - Ricevibilità - Nomina - Inquadramento al grado superiore della carriera - Artt. 25, 26 e 31, n. 2, dello Statuto)

(2006/C 190/61)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Sabine Grünheid (Overijse, Belgio) (rappresentante: avv. E. Boigelot)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: Ch. Berardis-Kayser e K. Herrmann, agenti, assistiti dall'avv. B. Wägenbaur)

Oggetto della causa

L'annullamento della decisione 6 ottobre 2004 con cui la Commissione delle Comunità europee ha nominato in ruolo la ricorrente, nella parte in cui tale decisione menziona l'inquadramento al grado A*8, nonché della decisione 6 luglio 2005 che respinge il reclamo della ricorrente

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU 2005 C 10 del 14.01.2006 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il numero T-388/05 e trasferita al Tribunale della Funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza del 15.12.2005).


12.8.2006   

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C 190/33


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (3a Sezione) 29 giugno 2006 Chassagne/Commissione

(Causa F-11/05) (1)

(Dipendenti - Retribuzione - Spese di viaggio annuali - Disposizioni applicabili precedentemente al 1o maggio 2004 ai dipendenti originari di un dipartimento francese d'oltremare - Manifesta irricevibilità)

(2006/C 190/62)

Lingua processuale:il francese

Parti

Ricorrente: Olivier Chassagne (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e Y. Minatchy)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Berscheid e H. Tserepa-Lacombe, agenti)

Oggetto della causa

Da una parte, l'annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee di diniego della possibilità per il ricorrente di fruire di quanto disposto all'art. 8, nn. 1-3, di cui all'allegato VII dello Statuto del personale delle Comunità europee, relativamente alle modalità di rimborso delle spese di viaggio annuali, nella versione applicabile anteriormente al 1o maggio 2004, e dall'altra, il risarcimento del danno che il ricorrente afferma di aver subito in ragione di detto diniego.

Dispositivo dell'ordinanza

1)

Il ricorso è dichiarato manifestamente irricevibile.

2)

Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 115 del 14.5.2005 (causa originariamente iscritta nel registro del Tribunale di primo grado delle Comunità con il numero T-123/05 e trasferita al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea mediante ordinanza 15.12.2005).


12.8.2006   

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C 190/34


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 30 giugno 2006 — Ott e altri/Commissione delle Comunità europee

(Causa F-87/05) (1)

(Dipendenti - Esercizio di promozione 2004 - Non-iscrizione nell'elenco dei dipendenti promossi - Art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato)

(2006/C 190/63)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: sigg. Martial Ott (Oberanven, Luxembourg), Fernando Lopez Tola (Luxembourg, Luxembourg) e Francis Weiler (Itzig, Luxembourg) (Rappresentanti: sigg. G. Bounéou e F. Frabetti, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: sigg. C. Berardis-Kayser e D. Martin, agenti)

Oggetto della causa

Da un lato, l'annullamento della decisione 30 novembre 2004, pubblicata sulle Informazioni amministrative 30 novembre 2004, n. 130 2004, con la quale la Commissione delle Comunità europee ha emanato l'elenco dei dipendenti promossi per l'esercizio di promozione 2004 nella parte in cui non riporta i nomi dei ricorrenti, e, dall'altro, in subordine, l'annullamento dell'attribuzione dei punti per la promozione per l'esercizio 2004.

Dispositivo dell'ordinanza

1)

Il ricorso è respinto, in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato.

2)

Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 315 del 10.12.2005 (causa inizialmente iscritta nel ruolo del Tribunale di primo grado delle Comunità europee col n. T-349/05 e trasferita al Tribunale della funzione pubblica europea con ordinanza 15.12.2005).


12.8.2006   

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C 190/34


Ricorso presentato il 21 aprile 2006 — Pimlott/Europol

(Causa F-52/06)

(2006/C 190/64)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Mike Pimlott (Porchester Hampshire, Regno Unito) (Rappresentante: avv. D. C. Coppens)

Convenuto: Ufficio europeo di polizia (Europol)

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione di Europol 25 gennaio 2006;

ingiungere ad Europol di concedere al ricorrente un rinnovo del contratto per 4 anni, dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2010;

condannare Europol alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, dopo essere stato assunto una prima volta da Europol il 1o gennaio 2000 per una durata inizialmente fissata in quattro anni, dal 1o gennaio 2002 ha occupato un posto diverso nello stesso ufficio, in forza di un nuovo contratto che doveva terminare il 31 dicembre 2005.

Nel suo ricorso, il ricorrente contesta la decisione di Europol di rinnovare il contratto solo per due anni. Egli sostiene, infatti, che a partire dal momento in cui egli ha assunto le sue nuove funzioni in base al nuovo contratto, Europol avrebbe dovuto considerarlo non come un agente che ha ricevuto dalle autorità del suo Stato membro un congedo speciale non retribuito, bensì come agente che non ha più alcuna relazione con le dette autorità. Tale distinzione sarebbe rilevante in quanto, nel primo caso, si applicherebbe l'art. 6, secondo trattino, dello Statuto del personale di Europol, che consente un rinnovo per due anni, mentre nella seconda ipotesi troverebbe applicazione il terzo trattino della detta disposizione, che permette il rinnovo per quattro anni.

Il ricorrente afferma che nel 2002 egli ha rotto tutte le relazioni con il suo datore di lavoro d'origine nel Regno Unito e che era convinto che quest'ultimo avrebbe conseguentemente modificato il registro del personale. Così non è stato perché le autorità britanniche non lo hanno mai radiato dal detto registro. Il ricorrente sostiene però che in nessuno caso deve essere lui a subire le conseguenze di tale negligenza.


12.8.2006   

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C 190/35


Ricorso presentato il 16 maggio 2006 — Balázs Simon Dániel/Corte di giustizia e Commissione

(Causa F-58/06)

(2006/C 190/65)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Balázs Simon Dániel (Bruxelles, Belgio) (Rappresentante: avv. Magyar György)

Convenuti: Corte di giustizia delle Comunità europee (Rappresentante: Marc Schauss) e Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare interamente la decisione 21 luglio 2005 con la quale l'autorità con il potere di nomina della Corte di giustizia respinge la domanda di trasferimento del ricorrente, la decisione di conferma di quest'ultima 27 settembre 2005 e la decisione 15 febbraio 2006 che respinge il reclamo presentato dal ricorrente avverso le decisioni precedenti, nonché la decisione 3 ottobre 2005 con la quale l'autorità con il potere di nomina della Commissione respinge la nomina del ricorrente e la decisione 16 febbraio 2006 che respinge il reclamo proposto dal ricorrente nei confronti della detta decisione della Commissione.

condannare le convenute al risarcimento del danno prodotto alla ricorrente dalle decisioni annullate

condannare le convenute alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, attualmente dipendente della Commissione, entrava in servizio il 16 luglio 2004 come giurista-linguista di grado A*7 presso la Corte di giustizia in esito al concorso EPSO/LA/12/03. Dopo aver posto la sua candidatura ad un posto vacante presso la Commissione, nel maggio 2005 chiedeva il suo trasferimento. La Corte respingeva la sua domanda. Il ricorrente presentava nuovamente la propria candidatura alla Commissione dopo la pubblicazione da parte di questa di un avviso di posto vacante. Benché la Commissione avesse scelto il ricorrente per il detto posto, non ha però adottato le misure necessarie per il suo trasferimento. Successivamente, dopo che il ricorrente cessava le sue funzioni presso la Corte, la Commissione lo assumeva, come vincitore del concorso EPSO/A/4/03, al grado A*5 con decorrenza 2 marzo 2006.

Il ricorrente chiede l'annullamento delle decisioni 21 luglio 2005, 27 settembre 2005, 3 ottobre 2005 e 16 febbraio 2006, deducendo assenza di motivazione, errore manifesto di valutazione e sviamento di potere. Deduce altresì a sostegno della sua domanda di annullamento delle dette decisioni la violazione del regolamento (CE; Euratom) n. 723/2004 e dei principi della tutela del legittimo affidamento e di non discriminazione. L'annullamento della decisione della Corte 15 febbraio 2006 viene chiesto sulla base di un errore manifesto di valutazione.


12.8.2006   

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C 190/35


Ricorso presentato il 23 giugno 2006 — Andersson e a./Commissione

(Causa F-69/06)

(2006/C 190/66)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Tommy Andersson (Bruxelles, Belgio) e altri (Rappresentanti: A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal, avocats)

Convenuto: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

annullare le decisioni individuali recanti rigetto delle domande dei ricorrenti in cui si richiedeva l'adozione, da parte dell'Autorità che ha il potere di nomina (APN), di provvedimenti transitori volti a garantire, nel contesto dell'esercizio di promozione 2005 e seguenti, la parità di trattamento e i loro diritti quesiti.

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti invocano motivi identici a quelli fatti valere nel contesto della causa F-47/06 (1).


(1)  GU C 154 del 1.07.2006, pag. 25.


12.8.2006   

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C 190/36


Ricorso presentato il 26 giugno 2006 — Baele e a./Commissione

(Causa F-70/06)

(2006/C 190/67)

Lingua processuale:il francese

Parti

Ricorrenti: Jan Baele (Beernem, Belgio) e altri (Rappresentanti: S. Rodrigues e A. Jaume, avocats)

Convenuto: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

annullare il rifiuto dell'Autorità che ha il potere di nomina (APN) di inserire i ricorrenti sull'elenco di dipendenti promossi ai gradi A*10 e B*10 per l'esercizio di promozione 2005, decisioni che risultano implicitamente dall'Informazione amministrativa n. 85-2005 del 23 novembre 2005;

indicare all'APN gli effetti conseguenti all'annullamento delle decisioni impugnate, e in particolare la riqualificazione nel grado dei ricorrenti, a seconda dei casi, nel grado A*10, con effetti retroattivi al 1o marzo 2005, ovvero nel grado B*10, con effetti retroattivi al 1o gennaio 2005;

in subordine, da una parte, chiedere alla parte convenuta di riconoscere i ricorrenti promuovibili, a seconda dei casi, al grado A*10 ovvero al grado B*10 alla loro successiva promozione e, dall'altra, condannarla a risarcire il danno subito dai ricorrenti per non essere stati promossi, a seconda dei casi, al grado A*10 con decorrenza dal 1o marzo 2005, ovvero al grado B*10, con decorrenza dal 1o gennaio 2005;

condannare la parte convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti fanno valere motivi identici a quelli dedotti nel contesto della causa F-45/06 (1).


(1)  GU C 143 del 17.06.2006, pag. 39.


12.8.2006   

IT

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C 190/36


Ricorso presentato il 26 giugno 2006 — Lebedef-Caponi/Commissione

(Causa F-71/06)

(2006/C 190/68)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Lussemburgo) (Rappresentante: avv. F. Frabetti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare il Rapporto di evoluzione della carriera (REC) della ricorrente per il periodo 1.1.2004 — 31.12.2004

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente fa valere tre motivi, che lamentano:

il primo, la violazione delle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 43 dello Statuto relativamente ai rappresentanti sindacali e statutari del personale, nonché la violazione del principio della tutela del legittimo affidamento e della regola «patere legem quam ipse fecisti»;

il secondo, la violazione del principio del divieto di procedimento arbitrario e del principio del divieto di abuso di potere, nonché la violazione dell'obbligo di motivazione e dei diritti della difesa;

il terzo, una violazione del dovere di sollecitudine.


12.8.2006   

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C 190/37


Ricorso presentato il 30 giugno 2006 — Verdeyden/Commissione

(Causa F-72/06)

(2006/C 190/69)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Luc Verdeyden (Angera, Italia) (Rappresentante: E. Boigelot, avocat)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

ordinare l'esibizione del fascicolo relativo al ricorrente e celato dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) nonché tutti gli elementi e i documenti raccolti dall'OLAF contro di lui;

ordinare l'esibizione del mandato degli ispettori dell'OLAF;

ordinare l'esibizione di tutte le relazioni dell'OLAF relativamente all'indagine, trasmesse o meno alle autorità giudiziarie italiane, inclusa la relazione finale dell'indagine interna;

annullare l'indagine condotta nei confronti del ricorrente;

annullare la nota dell'OLAF facente riferimento alla notifica dell'indagine e alla comunicazione alle autorità giudiziarie italiane nonché alla trasmissione delle relazioni d'indagine alle autorità giudiziarie italiane;

annullare la relazione intermedia e quella finale dell'indagine;

annullare le decisioni implicite di rigetto della domanda e del reclamo del ricorrente;

annullare qualsiasi atto conseguente e/o relativo a tali decisioni che dovesse intervenire successivamente al presente ricorso;

condannare la convenuta a risarcire i danni, valutati ex equo et bono in EUR 30 000, con riserva di aumento e/o riduzione in corso di procedimento;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente, oltre ad invocare motivi molto simili a quelli addotti nell'ambito della causa F-5/05 (1) e a sollevare le stesse eccezioni di illegalità di detta causa, sostiene anche che il regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (2), è illegale nella parte in cui introduce l'art. 1 dell'allegato IX dello statuto.


(1)  GU C 82 del 2.4.2005 (causa inizialmente registrata presso il Tribunale di primo grado delle Comunità europee sotto il numero T-22/05 e trasferita al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15 dicembre 2005)

(2)  GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1


12.8.2006   

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C 190/37


Ricorso presentato il 3 luglio 2006 — Van Neyghem/Commissione

(Causa F-73/06)

(2006/C 190/70)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Kris Van Neyghem (Vissenaken, Belgio) (Rappresentanti: S. Rodrigues, A. Jaume e C. Bernard-Glanz, avocat)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione del direttore dell'EPSO 1o giugno 2005 di non ammettere il ricorrente alla prova orale del concorso EPSO/A/19/04;

condannare la convenuta a versare al ricorrente un importo di un euro simbolico, a titolo di risarcimento del danno morale da lui subito;

condannare la convenuta a versare al ricorrente un importo che sarà determinato discrezionalmente dal Tribunale, a titolo di risarcimento del danno materiale da lui subito, consistente nella perdita dell'opportunità di essere nominato in un grado superiore;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso il ricorrente deduce innanzi tutto la violazione dell'obbligo di motivazione e del principio di parità di trattamento, in quanto né la decisione impugnata né la risposta dell'amministrazione al reclamo del ricorrente gli hanno permesso di comprendere il punteggio attribuitogli in sede di correzione della prova scritta e ancora meno il giudizio di valore formulato in merito alle sue prestazioni.

Inoltre, il ricorrente lamenta la violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione, in quanto la nota di valutazione della sua prova scritta sarebbe troppo imprecisa e generale e le copie di tale prova non conterrebbero nessuna correzione.


12.8.2006   

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C 190/38


Ordinanza del Tribunale della Funzione Pubblica 30 giugno 2006 — Colombani/Commissione

(Causa F-35/05) (1)

(2006/C 190/71)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa, in seguito alla procedura di composizione amichevole.


(1)  GU C 193 del 6.8.2005 (causa inizialmente registrata presso il Tribunale di primo grado delle Comunità europee sotto il n. T-206/05 e trasferita dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15 dicembre 2005).


12.8.2006   

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C 190/38


Ordinanza del Tribunale della Funzione Pubblica 30 giugno 2006 — Colombani/Commissione

(Causa F-75/05) (1)

(2006/C 190/72)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa, in seguito alla procedura di composizione amichevole.


(1)  GU C 229 del 17.9.2005 (causa inizialmente registrata presso il Tribunale di primo grado delle Comunità europee sotto il n. T-294/05 e trasferita dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15 dicembre 2005).


12.8.2006   

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C 190/38


Ordinanza del Tribunale della Funzione Pubblica 19 giugno 2006 — Nanbru/Parlamento

(Causa F-127/05) (1)

(2006/C 190/73)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa, in seguito alla procedura di composizione amichevole.


(1)  GU C 60 dell'11.3.2006.


III Informazioni

12.8.2006   

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C 190/39


(2006/C 190/74)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 178 del 29.7.2006

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 165 del 15.7.2006

GU C 154 dell'1.7.2006

GU C 143 del 17.6.2006

GU C 131 del 3.6.2006

GU C 121 del 20.5.2006

GU C 108 del 6.5.2006

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