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ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
49o anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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I Comunicazioni
Consiglio
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4.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/1 |
Informazioni relative all'entrata in vigore dell'accordo internazionale del 2005 sull'olio di oliva e sulle olive da tavola
(2006/C 182/01)
In seguito al completamento delle procedure necessarie, l'accordo internazionale del 2005 sull'olio di oliva e sulle olive da tavola (1) è entrato in vigore a titolo provvisorio il 1o gennaio 2006 e rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2014, a meno che il Consiglio oleicolo internazionale, per mezzo del consiglio dei membri, non decida di prorogarlo, di ricondurlo, di rinnovarlo o di porvi fine anticipatamente, conformemente alle disposizioni dell'accordo.
(1) GU L 302 del 19.11.2005, pag. 46.
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4.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/2 |
REGOLAMENTO INTERNO RIVEDUTO DEL CONSIGLIO DI DIREZIONE DEL CENTRO EUROPEO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
(approvato dal Consiglio il 24 luglio 2006)
(2006/C 182/02)
IL CONSIGLIO DI DIREZIONE DEL CENTRO EUROPEO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE,
istituito dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (1) (in appresso «regolamento di base»),
in applicazione dell'articolo 5, primo comma, di detto regolamento,
HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO INTERNO:
Designazione del Presidente e dei vicepresidenti
Articolo 1
Il Presidente e i tre vicepresidenti sono designati dal Consiglio di direzione in modo che ciascuno di essi rientri un una delle quattro categorie previste dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base.
Articolo 2
1. Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, sono esercitate da uno dei vicepresidenti scelto secondo l'ordine stabilito dall'ufficio di presidenza.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e dei vicepresidenti, tali funzioni sono esercitate dal membro presente con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, dal più anziano.
Ufficio di presidenza
Articolo 3
1. Conformemente all'articolo 4, paragrafi 8 e 5, del regolamento di base, il consiglio di direzione istituisce un ufficio di presidenza. L'ufficio di presidenza è composto dal Presidente, dai tre vicepresidenti del consiglio di direzione, dal coordinatore del gruppo dai rappresentanti dei governi, dal coordinatore delle organizzazioni dei datori di lavoro e dal coordinatore delle organizzazioni dei lavoratori e da un ulteriore rappresentante dei servizi della Commissione.
2. Fatte salve le responsabilità del direttore, indicate negli articoli 7 e 8 del regolamento di base l'ufficio di Presidenza adotta le decisioni urgenti o necessarie per la direzione del Centro tra le riunioni del consiglio di direzione e, su delega del Consiglio di direzione, controlla l'attuazione delle decisioni del Consiglio di direzione.
3. L'ufficio di Presidenza non può sostituirsi al Consiglio di direzione per gli atti che il regolamento di base ha espressamente riservato al Consiglio stesso: predisporre l'elenco dei candidati per la nomina del nuovo direttore (articolo 6, paragrafo 1); fissare le priorità a medio termine e il programma di lavoro (articolo 8, paragrafo 1) e lo stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario successivo (articolo 11, paragrafo 1) nonché le questioni organizzative, la composizione e i metodi di lavoro del Consiglio di direzione.
4. Le decisioni dell'ufficio di Presidenza sono prese per consenso. Qualora non si ottenga il consenso, l'ufficio di Presidenza demanda al Consiglio di direzione l'adozione delle decisioni (articolo 4, paragrafo 12, del regolamento di base).
5. Il consiglio di direzione può decidere di allargare l'ufficio di Presidenza a tre membri complementari per gruppo in vista di riunioni per questioni strategiche su cui il Consiglio di direzione dovrà prendere delle decisioni.
6. L'accordo dei membri dell'ufficio di Presidenza su una proposta avanzata da uno di essi o dal direttore del centro, può essere accertato per procedura scritta, secondo le modalità fissate dal Consiglio di direzione.
Convocazione e luogo di riunione
Articolo 4
1. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento di base, il Consiglio di direzione è convocato dal presidente su iniziativa propria, almeno una volta all'anno, o su richiesta di almeno un terzo dei membri.
2. Il direttore del centro, a nome del Presidente notifica a ciascun membro, con un anticipo di almeno quindici giorni lavorativi, la data prevista per la riunione. Contemporaneamente egli invia il progetto di ordine del giorno che contiene le questioni da esaminare ed i documenti preparatori.
3. Nel caso in cui, conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento di base, almeno un terzo dei membri del Consiglio di direzione ne richieda la convocazione, il Presidente dà seguito a tale richiesta nel termine massimo di un mese, secondo le modalità previste al paragrafo 2.
Articolo 5
Di norma, le riunioni del consiglio di amministrazione si tengono nella sede del Centro.
Ordine del giorno
Articolo 6
1. In apertura di riunione, il Consiglio di direzione approva l'ordine del giorno, che contiene le questioni previste dal progetto di ordine del giorno di cui all'articolo 4, paragrafo 2, nonché le altre questioni di competenza del Consiglio stesso, eventualmente proposte dal presidente o, conformemente al paragrafo 2, da uno o più membri.
2. Qualsiasi domanda di iscrizione o di soppressione di una questione all'ordine del giorno, presentata da uno o più membri del Consiglio di direzione, deve essere motivata e inviata per iscritto al presidente almeno una settimana prima della riunione. Il presidente deve immediatamente portare la domanda a conoscenza degli altri membri del Consiglio di direzione.
3. Durante la riunione, ciascun membro può proporre l'iscrizione di una questione all'ordine del giorno della riunione successiva. In apertura di quest'ultima, il Consiglio di direzione decide sull'ammissione all'ordine del giorno della questione proposta.
Partecipazione alle riunioni
Articolo 7
1. Oltre al presidente, ai vicepresidenti e ai membri, possono assistere alle riunioni, senza diritto di voto:
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— |
il Direttore e il direttore aggiunto del centro. |
2. Su proposta del presidente, il Consiglio di direzione può autorizzare ad assistere alle riunioni del Consiglio di direzione o dell'ufficio di presidenza, senza diritto di voto:
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— |
membri del Comitato del personale del centro, |
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— |
persone particolarmente qualificate nei problemi di sua competenza. |
Articolo 8
Qualsiasi membro del Consiglio di direzione che sia impossibilitato a partecipare ad una riunione deve darne comunicazione al direttore del Centro.
Organizzazione dei dibattiti
Articolo 9
1. Le deliberazioni del Consiglio di direzione sono valide quando la maggioranza dei membri è presente o è validamente rappresentata, tenuto conto dell'articolo 13, con un minimo di un terzo dei membri presenti.
Se il quorum non è raggiunto, il presidente leva la seduta e convoca quanto prima una nuova riunione.
2. Le sedute del Consiglio di direzione non sono pubbliche, ma i risultati vengono pubblicati a meno che non si tratti di questioni riservate.
3. Il presidente dirige i dibattiti.
4. Il presidente dà la parola con priorità a coloro che la richiedono per una mozione d'ordine o sua una questione pregiudiziale.
5. Il presidente può togliere la parola ad un oratore quando l'intervento di quest'ultimo esuli dall'argomento in discussione se questi, dopo essere stato avvertito due volte dal presidente non ritorna sull'argomento in discussione.
6. Se la ricevibilità di una proposta formulata da un membro in sede di dibattito è contestata dal presidente o da un altro membro, essa è messa ai voti. La sostanza di una tale proposta può essere discussa soltanto con l'assenso della maggioranza, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1.
7. Ove il presidente ritenga che una proposta sia tale da ostacolare i lavori del Consiglio di direzione, la mette ai voti immediatamente e senza dibattito.
Adozione delle decisioni
Articolo 10
1. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento di base, le decisioni del Consiglio di direzione sono adottate a maggioranza assoluta dei membri.
2. Ogni proposta intesa a far dichiarare dal Consiglio di direzione che esso non è tenuto a pronunciarsi sulla questione, o tendente a rinviare l'esame della questione, è messa ai voti prima di qualsiasi proposta che verta sul merito della questione.
3. Una proposta attinente a questioni diverse deve essere suddivisa, ove ciò sia richiesto.
4. In caso di più proposte sulla stessa questione, si vota innanzi tutto su quella più radicale. Nel caso di emendamenti si vota innanzi tutto su quello che più si discosta dal testo di base. Nel caso di controemendamenti, si vota innanzi tutto su quelli che si riferiscono all'emendamento che più si discosta dal testo di base, iniziando dal controemendamento più radicale.
5. Si vota infine sul testo risultante dalle votazioni precedenti.
Articolo 11
1. Per ciascuna decisione adottata dal Consiglio di direzione sarà indicata la ripartizione dei voti. Accompagna la decisione una nota da cui risultino le opinioni formulate dalla minoranza, quando questa lo richieda.
2. Il direttore del Centro notifica, se necessario, le decisioni adottate.
Modalità di voto
Articolo 12
1. Si vota per alzata di mano o per appello nominale.
2. In caso di contestazione avverso il risultato della votazione per alzata di mano, il presidente deve ripetere la votazione per appello nominale.
3. A richiesta di un membro, o se il presidente lo ritiene necessario, le designazioni e le nomine avvengono a scrutinio segreto.
4. In caso di scrutinio segreto, il presidente procede allo spoglio delle schede in presenza di tre scrutatori designati dal Consiglio di direzione per ogni votazione. Egli rende noti immediatamente i risultati.
5. Quando una proposta è messa ai voti, il presidente autorizza ogni membro che lo richieda ad illustrare brevemente le ragioni del suo voto.
Delega del diritto di voto
Articolo 13
1. Ogni membro impossibilitato ad assistere ad una riunione può dare delega del diritto di voto ad un altro membro della propria categoria. Prima della riunione, il membro che ha conferito tale delega deve informarne per iscritto il presidente.
2. Ogni membro non può ricevere più di due deleghe.
3. La delega del diritto di voto vale soltanto per la riunione per la quale è stata conferita.
Chiusura del dibattito
Articolo 14
1. Il presidente ha facoltà di proporre la chiusura dei dibattiti quando ritiene che i membri abbiano avuto la possibilità di esprimere la loro opinione. La proposta di chiusura può essere fatta anche da ogni membro.
2. Se un membro chiede la parola in merito alla chiusura, essa è concessa con precedenza.
3. Qualsiasi proposta di chiusura del dibattito deve essere messa ai voti.
Procedure scritte
Articolo 15
1. Le procedure scritte si possono svolgere in due modi:
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a) |
mediante una proposta, inviata a tutti i membri del Consiglio di direzione, che li invita a comunicare la propria posizione ai membri dell'ufficio di presidenza in vista di una decisione da parte di quest'ultimo; |
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b) |
mediante una proposta di decisione dopo che l'ufficio di presidenza non è stato in grado di raggiungere il consenso (articolo 3, paragrafo 5). |
2. Il Consiglio di direzione fissa le modalità pratiche per lo svolgimento delle procedure scritte, che devono lasciare uno spazio di tempo sufficiente per il voto (elettronico) e per altre procedure per mettere a punto la procedura di voto.
Processo verbale delle riunioni
Articolo 16
1. Per ogni riunione viene redatto un processo verbale.
2. Il processo verbale riporta:
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a) |
l'elenco dei presenti e delle deleghe del diritto di voto, |
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b) |
un resoconto dei dibattiti, |
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c) |
le decisioni adottate dal Consiglio di direzione, con l'indicazione della ripartizione dei voti per ogni votazione. |
3. Il progetto di processo verbale deve pervenire al Consiglio di direzione entro quattro settimane dalla relativa riunione.
4. Il processo verbale è sottoposto al Consiglio di direzione mediante procedura scritta ed è adottato dall'ufficio di presidenza.
5. Le proposte di modifica del progetto di processo verbale devono essere presentate per iscritto al direttore non oltre quattro settimane dopo che i membri le hanno ricevute.
6. Il processo verbale adottato è firmato dal presidente e controfirmato dal direttore del Centro.
Segretariato
Articolo 17
1. Conformemente all'articolo 17 paragrafo 2 del regolamento di base, il direttore del Centro prepara e organizza i lavori del Consiglio di direzione e dell'ufficio di presidenza e assicura il segretariato delle riunioni. Egli assiste l'ufficio di presidenza e il Consiglio di direzione nella preparazione delle decisioni prese in seduta o mediante procedura scritta.
2. La corrispondenza destinata al Consiglio di direzione, al presidente o al direttore del Centro è indirizzata al Centro.
Revisione del regolamento interno
Articolo 18
1. Il Consiglio di direzione delibera, a maggioranza assoluta dei membri, sulla revisione del suo regolamento interno.
2. La revisione entra in vigore previa approvazione del Consiglio dell'Unione europea, su parere della Commissione.
(1) GU L 39 del 13.2.1975, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2051/2004 del Consiglio, del 25 ottobre 2004, GU L 355 dell'1.12.2004, pag. 1.
Commissione
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4.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/5 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
3 agosto 2006
(2006/C 182/03)
1 euro=
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,2781 |
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JPY |
yen giapponesi |
146,84 |
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DKK |
corone danesi |
7,4611 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,67805 |
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SEK |
corone svedesi |
9,2035 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,5746 |
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ISK |
corone islandesi |
90,25 |
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NOK |
corone norvegesi |
7,8705 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CYP |
sterline cipriote |
0,5750 |
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CZK |
corone ceche |
28,435 |
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EEK |
corone estoni |
15,6466 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
273,25 |
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LTL |
litas lituani |
3,4528 |
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LVL |
lats lettoni |
0,6960 |
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MTL |
lire maltesi |
0,4293 |
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PLN |
zloty polacchi |
3,9232 |
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RON |
leu rumeni |
3,5338 |
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SIT |
tolar sloveni |
239,65 |
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SKK |
corone slovacche |
37,960 |
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TRY |
lire turche |
1,9145 |
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AUD |
dollari australiani |
1,6772 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,4380 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
9,9355 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
2,0559 |
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SGD |
dollari di Singapore |
2,0177 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 234,33 |
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ZAR |
rand sudafricani |
8,8138 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
10,1951 |
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HRK |
kuna croata |
7,2650 |
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IDR |
rupia indonesiana |
11 640,30 |
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MYR |
ringgit malese |
4,706 |
|
PHP |
peso filippino |
66,020 |
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RUB |
rublo russo |
34,2380 |
|
THB |
baht thailandese |
48,401 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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4.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/6 |
Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (1) (2)
(2006/C 182/04)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
AUSTRIA
Licenze d'esercizio ritirate
Categoria B: Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2407/92
|
Nome del vettore aereo |
Indirizzo del vettore aereo |
Autorizzato al trasporto di |
Decisione in vigore dal |
||
|
Charter Air GmbH |
|
passeggeri, posta, merci |
2.6.2006 |
(1) GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1
(2) Comunicate alla Commissione europea prima del 31.8.2005
|
4.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/7 |
Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (1) (2)
(2006/C 182/05)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
SPAGNA
Licenze di esercizio rilasciate
Categoria B: Licenze di esercizio rilasciate ai vettori che rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2407/92
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Nome del vettore aereo |
Indirizzo del vettore aereo |
Autorizzato al Trasporto di |
Decisione in vigore dal |
||
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EUROAIRLINES, S.L. |
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passeggeri, posta, merci |
28.6.2006 |
(1) GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1
(2) Comunicate alla Commissione europea prima del 31.8.2005
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4.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/8 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4288 — SAAB/EMW)
(2006/C 182/06)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
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1. |
In data 26.7.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa svedese Saab AB («Saab»), controllata congiuntamente dall'impresa britannica BAE Systems Plc. («BAE Systems») e dall'impresa svedese Investor AB («Investor»), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo dell'insieme dell'impresa svedese Ericsson Microwave Systems AB («EMW») mediante acquisto di azioni. |
|
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. |
|
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4288 — SAAB/EMW, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
|
4.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/9 |
Ritiro della notifica di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4156 — Lactalis/Nestlé/JV)
(2006/C 182/07)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
[REGOLAMENTO (CE) N. 139/2004 DEL CONSIGLIO]
In data 7.6.2006, è pervenuta alla Commissione delle Comunità Europee la notifica di un progetto di concentrazione tra Lactalis e Nestle. In data 20.7.2006, le parti hanno informato la Commissione di aver ritirato la loro notifica.
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4.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/10 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4322 — Morgan Stanley/IHG/Portfolio Hotels)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(2006/C 182/08)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
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1. |
In data 27.7.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Morgan Stanley Real Estate F International Funding, L.P. («MSREF», Stati Uniti) e InterContinental Hotels Group plc («IHG», Regno Unito) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune di sette alberghi della catena InterContinental con sede nell'Unione europea («Portfolio Hotels»), attualmente di proprietà di IHG, mediante acquisto di azioni e contratti di gestione. |
|
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
|
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4322 — Morgan Stanley/IHG/Portfolio Hotels, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
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4.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/11 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.4198 — Bayer/Schering)
(2006/C 182/09)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il 24.5.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
|
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
|
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4198. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex) |
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4.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/11 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.4211 — Schmolz + Bickenbach/Ugitech)
(2006/C 182/10)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il 3.7.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4211. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex) |
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4.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/12 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.4164 — Ferrovial/Quebec/GIC/BAA)
(2006/C 182/11)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il 23.5.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
|
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4164. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex) |
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4.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/12 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.4296 — Goldman Sachs/Borealis/Associated British Ports)
(2006/C 182/12)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il 26.7.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
|
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4296. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex) |
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4.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/13 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.4232 — Scottish & Newcastle/Kuehne + Nagel/JV)
(2006/C 182/13)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il 28.6.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4232. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex) |