ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 178

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49o anno
29 luglio 2006


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Corte di giustizia

 

CORTE DI GIUSTIZIA

2006/C 178/1

Cause riunite C-442/03 P e C-471/03 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 1o giugno 2006 — P & O European Ferries (Vizcaya) SA/Diputación Foral de Vizcaya, Commissione delle Comunità europee (Aiuti concessi dagli Stati — Impugnazioni — Ricorso d'annullamento — Decisione di chiusura di un procedimento d'esame avviato ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE — Nozione di aiuto di Stato — Autorità assoluta di cosa giudicata — Aiuti che possono essere dichiarati compatibili con il mercato comune — Aiuti a carattere sociale — Presupposti)

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2006/C 178/2

Cause riunite C–317/04 e C–318/04: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 30 maggio 2006 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea (Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali — Trasporto aereo — Decisione 2004/496/CE — Accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America — Schede nominative dei passeggeri aerei trasferite all'Ufficio delle dogane e della protezione delle frontiere degli Stati Uniti d'America — Direttiva 95/46/CE — Art. 25 — Stati terzi — Decisione 2004/535/CE — Livello di protezione adeguato)

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2006/C 178/3

Causa C-430/04: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 8 giugno 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Eisleben/Feuerbestattungsverein Halle eV (Sesta direttiva IVA — Efficacia diretta dell'art. 4, n. 5, secondo comma — Attività esercitata da un soggetto privato in concorrenza con una pubblica autorità — Organismo di diritto pubblico — Non assoggettamento per le attività esercitate in quanto pubblica autorità)

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2006/C 178/4

Causa C-453/04: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 1o giugno 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Berlino — Germania) — innoventif Limited (Libertà di stabilimento — Artt. 43 CE e 48 CE — Filiale di una società a responsabilità limitata stabilita in un altro Stato membro — Iscrizione dell'oggetto sociale nel registro nazionale del commercio — Condizione di un anticipo sulle spese di pubblicazione integrale dell'oggetto sociale — Compatibilità)

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2006/C 178/5

Causa C-475/04: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 1o giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/58/CE — Comunicazioni elettroniche — Trattamento dei dati personali — Tutela della vita privata — Tutela delle persone fisiche — Mancata attuazione nel termine previsto)

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2006/C 178/6

Causa C-517/04: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 8 giugno 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven — Paesi Bassi) — Visserijbedrijf D. J. Koornstra & Zn. vof/Productschap Vis (Tributo sul trasporto di gamberetti a mezzo di pescherecci registrati in uno Stato membro destinato al finanziamento di attrezzature per la cernita e la sgusciatura di gamberetti nello stesso Stato membro — Art. 25 CE — Tassa di effetto equivalente ai dazi doganali — Art. 90 CE — Imposizione interna)

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2006/C 178/7

Cause riunite da C-7/05 a C-9/05: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 8 giugno 2006 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesgerichtshof — Germania) — Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH/Ulrich Deppe, Hanne-Rose Deppe, Thomas Deppe, Matthias Deppe, Christine Urban (nata Deppe) (C-7/05), Siegfried Hennings (C-8/05), Hartmut Lübbe (C-9/05) (Ritrovati vegetali — Ammontare dell'equa remunerazione del titolare di una privativa comunitaria — Art. 5, nn. 2, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1768/95 modificato dal regolamento (CE) n. 2605/98 — Nozione di remunerazione di ammontare sensibilmente più basso di quello da corrispondere per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione)

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2006/C 178/8

Causa C-60/05: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 8 giugno 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italia) — WWF Italia, Gruppo Ornitologico Lombardo (GOL), Lega abolizione della caccia (LAC), Lega antivivisezionista (LAV)/Regione Lombardia (Conservazione degli uccelli selvatici — Direttiva 79/409/CEE — Deroghe al regime di protezione)

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2006/C 178/9

Causa C-71/05: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 8 giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/30/CE — Trasporto aereo — Restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità — Omessa trasposizione entro il termine impartito)

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2006/C 178/0

Causa C-98/05: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 1o giugno 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret — Danimarca) — De Danske Bilimportører/Skatteministeriet (Sesta direttiva IVA — Art. 11, parte A, nn. 2, lett. a), e 3, lett. c) — Base imponibile — Imposta sull'immatricolazione dei veicoli a motore nuovi)

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2006/C 178/1

Causa C–106/05: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 8 giugno 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — L.u.P. GmbH/Finanzamt Bochum-Mitte (Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Art. 13, parte A, nn. 1, lett. b) e c), e 2, lett. a) — Cure mediche assicurate da enti diversi da quelli di diritto pubblico — Prestazioni mediche effettuate nell'esercizio di professioni mediche — Analisi mediche effettuate da un laboratorio privato esterno ad una struttura sanitaria a fronte di prescrizioni mediche — Presupposti per l'esenzione — Potere discrezionale degli Stati membri — Limiti)

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2006/C 178/2

Causa C-164/05: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 8 giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/19/CE — Sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali — Riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli — Infermiere, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico — Mancato recepimento nel termine prescritto)

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2006/C 178/3

Causa C-169/05: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 1o giugno 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Belgio) — Uradex SCRL/Union Professionnelle de la Radio et de la Télédistribution (RTD), Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (BRUTELE) (Diritti d'autore e diritti connessi — Direttiva 93/83/CEE — Articolo 9, n. 2 — Portata delle attribuzioni di una società di gestione collettiva che sia ritenuta incaricata di amministrare i diritti di un titolare che non le abbia affidato la gestione dei propri diritti — Esercizio del potere di accordare o di negare al cablodistributore l'autorizzazione di ritrasmettere via cavo un'emissione)

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2006/C 178/4

Causa C-196/05: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'8 giugno 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München — Germania) — Sachsenmilch AG/Oberfinanzdirektion Nürnberg (Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Sottovoce 0406 10 (formaggio fresco) — Allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 modificato dal regolamento (CE) n. 1832/2002 — Classificazione tariffaria di mozzarella per pizza in filoni conservata, dopo la sua produzione, per una o due settimane a bassa temperatura)

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2006/C 178/5

Causa C-207/05: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 1o giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Aiuti concessi dagli Stati — Articolo 88, n. 2, secondo comma, CE — Aiuti incompatibili con il mercato comune — Obbligo di recupero — Mancata esecuzione)

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2006/C 178/6

Causa C-343/05: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/37/CE — Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco — Divieto di commercializzazione del tabacco per uso orale — Omessa trasposizione nel termine prescritto)

10

2006/C 178/7

Procedimenti riuniti C-23/03, C-52/03, C-133/03, C-337/03 e C-473/03: Ordinanza della Corte del 4 maggio 2006 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano, Tribunale ordinario di Torino) — procedimento penale a carico di Michel Mulliez e altri e Giuseppe Momblano (procedimenti riuniti C-23/03 e C-52/03), Alessandro Nizza e Giacomo Pizzi (procedimento C-133/03), Fabrizio Barra (procedimento C-337/03), Adelio Aggio e altri (procedimento C-473/03) (Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Diritto societario — Prima direttiva 68/151/CEE, quarta direttiva 78/660/CEE e settima direttiva 83/349/CEE — Conti annuali — Principio del quadro fedele — Sanzioni previste in caso di false comunicazioni sociali (falso in bilancio) — Art. 6 della prima direttiva 68/151/CEE — Obbligo di sanzioni adeguate per le violazioni del diritto comunitario)

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2006/C 178/8

Causa C-110/04 P: Ordinanza della Corte 30 marzo 2006 — Strintzis Lines Shipping SA/Commissione delle Comunità europee (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) — Concorrenza — Intese — Accordo tra imprese — Poteri di verifica della Commissione)

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2006/C 178/9

Causa C-291/04: Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 2 maggio 2006 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de police de Neufchâteau — Belgio) — procedimento penale a carico di Henri Léon Schmitz (Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Libera circolazione delle persone e dei servizi — Lavoratori — Autoveicolo — Messa a disposizione del lavoratore da parte del datore di lavoro — Veicolo immatricolato all'estero — Datore di lavoro stabilito in un altro Stato membro)

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2006/C 178/0

Causa C-435/04: Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) del 30 maggio 2006 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation — Belgio) — procedimento penale a carico di Sébastian Victor Leroy (Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Leasing di autovetture — Divieto di utilizzare in uno Stato membro un veicolo appartenente a une società di leasing avente sede in un altro Stato membro e immatricolato in detto Stato — Uso a titolo permanente sul territorio del primo Stato membro)

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2006/C 178/1

Causa C-113/05 P: Ordinanza della Corte 30 marzo 2006 — European Federation for Cosmetic Ingredients (EFfCI)/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Direttiva 2003/15/CE — Ricorso di annullamento — Prodotti cosmetici — Tutela della salute pubblica — Esperimenti su animali — Divieto di utilizzo di sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato)

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2006/C 178/2

Causa C-227/05: Ordinanza della Corte (Terza Sezione) 6 aprile 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerisches Verwaltungsgericht München — Germania) — Daniel Halbritter/Freistaat Bayern, legalmente rappresentato dalla Landesanwaltschaft Bayern (Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Direttiva 91/439/CEE — Riconoscimento reciproco dei permessi di guida — Revoca del permesso in un primo Stato membro combinata ad un divieto temporaneo di ottenere un nuovo permesso — Permesso rilasciato in un secondo Stato membro dopo la fine del periodo di divieto temporaneo — Riconoscimento e trascrizione di tale permesso nel primo Stato membro — Presentazione di una relazione sull'idoneità alla guida richiesta dalla normativa nazionale)

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2006/C 178/3

Causa C-230/05 P: Ordinanza della Corte 27 aprile 2006 — L/Commissione delle Comunità europee (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Dipendenti — Molestie — Dovere di assistenza della Commissione — Responsabilità — Rifiuto del Tribunale di sentire testimoni — Offerta di prove supplementari che non esistevano al momento della conclusione del procedimento scritto — Rifiuto di ritirare dal fascicolo un documento asseritamene diffamatorio — Obbligo di motivazione — Principio di buona amministrazione — Impugnazione in parte manifestamente infondata ed in parte manifestamente irricevibile)

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2006/C 178/4

Causa C-407/05: Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 6 aprile 2006 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie (Belgio)] — Reyniers & Sogama BVBA/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, Belgische Staat (Rinvio pregiudiziale — Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Recupero dei dazi all'importazione — Prova della regolarità dell'operazione o del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa — Conseguenze della mancata indicazione al principale obbligato del termine per apportare la detta prova)

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2006/C 178/5

Causa C-194/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden il 26 aprile 2006 — Staatssecretaris van Financiën/Orange European Smallcap Fund N.V.

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2006/C 178/6

Causa C-195/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundeskommunikationssenat (Austria) il 27 aprile 2006 — Österreichischer Rundfunk (ORF)

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2006/C 178/7

Causa C-202/06 P: Ricorso proposto il 4 maggio 2006 dalla Cementbouw Handel & Industrie BV avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione ampliata) 23 febbraio 2006, nella causa T-282/02, Cementbouw Handel & Industrie BV/Commissione delle Comunità europee

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2006/C 178/8

Causa C-206/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Groningen il 2 maggio 2006 — Essent Netwerk Noord e a./Aluminium Delfzijl BV

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2006/C 178/9

Causa C-212/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'arbitrage il 10 maggio 2006 — Governo della Comunità francese, Governo vallone/Governo fiammingo

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2006/C 178/0

Causa C-213/06 P: Ricorso proposto il 9 maggio 2006 dall'Agenzia europea per la ricostruzione (AER) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 23 febbraio 2006 nella causa T-471/04, Giorgios Karatzoglou/Agenzia europea per la ricostruzione (AER)

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2006/C 178/1

Causa C-214/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) l'11 maggio 2006 — Colasfalti srl/Provincia di Milano, ATI Legrenzi Srl, Impresa Costruzioni Edili e Stradali dei F. lli Paccani Snc

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2006/C 178/2

Causa C-215/06: Ricorso presentato l'11 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

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2006/C 178/3

Causa C-217/06: Ricorso presentato il 12 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

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2006/C 178/4

Causa C-220/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo (Spagna) il 15 maggio 2006 — Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia/Administración del Estado (Ministerio de Educación y Ciencia)

21

2006/C 178/5

Causa C-221/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 15 maggio 2006 — Stadtgemeinde Frohnleiten e Gemeindebetriebe Frohnleiten GmbH/Bundesminister für Land und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

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2006/C 178/6

Causa C-225/06 P: Ricorso proposto il 16 maggio 2006 dalla Athinaïki Oikogeniaki Artopoiia AVEE avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 15 marzo 2006, causa T-35/04, Athinaïki Oikogeniaki Artopoiia AVEE contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Ferrero OHG mbh

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2006/C 178/7

Causa C-234/06 P: Ricorso proposto il 24 maggio 2006 dal Ponte Finanziaria SpA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione), 23 febbraio 2006 causa T-194/03, Il Ponte Finanziaria SpA/OHMI e Marine Entreprise Project Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl

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2006/C 178/8

Causa C-239/06: Ricorso presentato il 29 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

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2006/C 178/9

Causa C-240/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus il 29 maggio 2006 — Fortum Project Finance SA

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2006/C 178/0

Causa C-244/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Koblenz (Germania) il 31 maggio 2006 — Dynamic Medien Vertriebs GmbH/Avides Media AG

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2006/C 178/1

Causa C-245/06 P: Ricorso proposto il 1o giugno 2006 da Saiwa SpA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione), del 5 aprile 2006 causa T-344/03, Saiwa s.p.a./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) e Barilla Alimentare SpA

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2006/C 178/2

Causa C-248/06: Ricorso presentato il 2 giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

26

2006/C 178/3

Causa C-249/06: Ricorso presentato il 2 giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia

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2006/C 178/4

Causa C-252/06: Ricorso presentato il 6 giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

27

2006/C 178/5

Causa C-258/06: Ricorso presentato il 12 giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

28

2006/C 178/6

Causa C-259/06: Ricorso presentato il 14 giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi

28

2006/C 178/7

Causa C-174/03: Ordinanza del presidente della Seconda Sezione della Corte 23 marzo 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna) — Impresa Portuale di Cagliari Srl/Tirrenia di Navigazione SpA

28

2006/C 178/8

Causa C-216/04: Ordinanza del presidente della Quarta Sezione della Corte 5 aprile 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato) — SABA Italia SpA/Comune di Bolzano, SEAB SpA

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2006/C 178/9

Causa C-285/04: Ordinanza del presidente della Corte 4 maggio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale civile di Oristano) — Ignazio Medda/Banco di Napoli SpA, Regione autonoma della Sardegna

29

2006/C 178/0

Causa C-99/05: Ordinanza del presidente della Quarta Sezione della Corte 18 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia

29

2006/C 178/1

Causa C-271/05: Ordinanza del presidente della Corte 5 aprile 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato) — Francesco Rauty contro Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Soprintendenza B.A.A. di Firenze, Prato e Pistoia, in presenza di: Consiglio Nazionale degli Ingegneri, e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia contro Francesco Rauty, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in presenza di: Consiglio Nazionale degli Ingegneri

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2006/C 178/2

Causa C-352/05: Ordinanza del presidente della Corte 5 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

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2006/C 178/3

Causa C-410/05: Ordinanza del presidente della Corte 15 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

29

2006/C 178/4

Causa C-20/06: Ordinanza del presidente della Corte 27 aprile 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

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2006/C 178/5

Causa C-21/06: Ordinanza del presidente della Corte 27 aprile 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

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TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

2006/C 178/6

Causa T-354/99: Sentenza del Tribunale di primo grado 31 maggio 2006 — Kuwait Petroleum (Nederland) BV/Commissione (Aiuti di Stato — Comunicazione della Commissione sugli aiuti de minimis — Aumento dei diritti di accisa sui carburanti — Aiuti ai distributori di benzina — Compagnie petrolifere — Rischio di cumulo degli aiuti — Clausola di gestione dei prezzi — Principio di buona amministrazione)

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2006/C 178/7

Causa T-198/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 30 maggio 2006 — Bank Austria Creditanstalt/Commissione (Concorrenza — Procedimento amministrativo — Pubblicazione di una decisione che constata un'infrazione all'art. 81 CE e infligge ammende — Fissazione da parte delle banche austriache dei tassi d'interesse attivi e passivi (club Lombard) — Rigetto della domanda di omettere taluni passaggi)

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2006/C 178/8

Causa T-15/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 31 maggio 2006 — De Waele/Uami (Forma di una salsiccia) (Marchio comunitario — Marchio tridimensionale — Forma di una salsiccia — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

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2006/C 178/9

Causa T-241/03: Ordinanza del Tribunale di primo grado 17 maggio 2006 — Marcuccio/Commissione (Dipendenti — Riassegnazione — Alloggio di servizio — Decisione di procedere al trasloco degli effetti personali del ricorrente — Ricorso d'annullamento — Ricorso per risarcimento danni — Atto che arreca pregiudizio — Irricevibilità)

32

2006/C 178/0

Causa T-194/05: Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 maggio 2006 — Teletech Holdings/UAMI — Teletech International (TELETECH INTERNATIONAL) (Marchio comunitario — Procedura di opposizione — Estensione dell'obbligo di esame — Trasformazione di una domanda di marchio comunitario in domanda di marchio nazionale — Art. 58 del regolamento (CE) n. 40/94)

32

2006/C 178/1

Causa T-141/06: Ricorso presentato il 18 maggio 2006 — Glaverbel/UAMI (motivo applicato alla superficie dei prodotti)

33

2006/C 178/2

Causa T-142/06: Ricorso presentato il 12 maggio 2006 — ECZG/Commissione

33

2006/C 178/3

Causa T-143/06: Ricorso presentato il 19 maggio 2006 — MTZ Polyfilms/Consiglio

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2006/C 178/4

Causa T-147/06: Ricorso presentato il 19 maggio 2006 — En Route International/UAMI

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2006/C 178/5

Causa T- 149/06: Ricorso presentato il 17 maggio 2006 — Castellani/UAMI — Markant Handels und Service (CASTELLANI)

35

2006/C 178/6

Causa T-151/06: Ricorso presentato il 9 giugno 2006 — Aluminium Silicon Mill Products/Commissione

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2006/C 178/7

Causa T-152/06: Ricorso presentato il 6 giugno 2006 — NDSHT Nya Destination Stockolm Hotell & Teaterpaket/Commissione

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2006/C 178/8

Causa T-153/06: Ricorso presentato il 13 giugno 2006 — European Association of Euro-Pharmaceutical Companies/Commissione

38

2006/C 178/9

Causa T-154/06: Ricorso presentato il 5 giugno 2006 — Repubblica italiana/Commissione

38

2006/C 178/0

Causa T-156/06: Ricorso presentato il 5 giugno 2006 — Regione Siciliana/Commissione

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2006/C 178/1

Causa T-42/02: Ordinanza del Tribunale di primo grado 31 maggio 2006 — Banca Monte dei Paschi di Siena/Commissione

40

2006/C 178/2

Causa T-121/02: Ordinanza del Tribunale di primo grado 31 maggio 2006 — Compagnia di San Paolo/Commissione

40

2006/C 178/3

Causa T-319/04: Ordinanza del Tribunale di primo grado 1o giugno 2006 — Port Support Customs Rotterdam/Commissione

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2006/C 178/4

Causa T-72/05: Ordinanza del Tribunale di primo grado 13 giugno 2006 — Deutsche Telekom/UAMI (Telekom Global Net)

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2006/C 178/5

Causa T-179/05: Ordinanza del Tribunale di primo grado 31 maggio 2006 — Stradeblu/Commissione

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TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

2006/C 178/6

Causa F-25/05: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 15 giugno 2006 — Mc Sweeney e Armstrong/ Commissione delle Comunità europee (Concorso generale — Bando di concorso — Guida per i candidati — Mancata ammissione alle prove — Diplomi richiesti — Potere dell'APN)

41

2006/C 178/7

Procedimento F-34/05: Ordinanza del Tribunale della Funzione pubblica 14 giugno 2006 (Prima Sezione) — Lebedef e a./Commissione (Ambiente di lavoro — Lingua degli strumenti informatici messi a disposizione del personale della Commissione — Irricevibilità — Interesse ad agire — Atto che arreca pregiudizio — Misure di organizzazione interna)

41

2006/C 178/8

Causa F-57/06: Ricorso presentato il 12 maggio 2006 — Hinderyckx/Consiglio

42

2006/C 178/9

Causa F-63/06: Ricorso presentato il 5 maggio 2006 — Mascheroni/Commissione

42

2006/C 178/0

Causa F-66/06: Ricorso presentato il 16 giugno 2006 — Kyriazi/Commissione

43

2006/C 178/1

Causa F-67/06: Ricorso presentato il 16 giugno 2006 — Lesniak/Commissione

43

 

III   Informazioni

2006/C 178/2

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaGU C 165 del 15.7.2006

45

IT

 


I Comunicazioni

Corte di giustizia

CORTE DI GIUSTIZIA

29.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 178/1


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 1o giugno 2006 — P & O European Ferries (Vizcaya) SA/Diputación Foral de Vizcaya, Commissione delle Comunità europee

(Cause riunite C-442/03 P e C-471/03 P) (1)

(Aiuti concessi dagli Stati - Impugnazioni - Ricorso d'annullamento - Decisione di chiusura di un procedimento d'esame avviato ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE - Nozione di aiuto di Stato - Autorità assoluta di cosa giudicata - Aiuti che possono essere dichiarati compatibili con il mercato comune - Aiuti a carattere sociale - Presupposti)

(2006/C 178/01)

Lingue processuali: l'inglese e lo spagnolo

Parti

Ricorrenti (nella causa C-442/03 P): P & O European Ferries (Vizcaya) SA (rappresentanti: sig. J. Lever, QC, sig. J. Ellison, solicitor, e sig.ra M. Pickford, barrister, assistiti dal sig. E. Bourtzalas, e J. Forguera Crespo, abogados)

Ricorrenti (nella causa C-471/03 P): Diputación Foral de Vizcaya (rappresentanti: avv.ti I. Sáenz-Cortabarría Fernández, M. Morales Isasi, abogados)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. N. Khan e J. Buendía Sierra, agenti)

Oggetto

Ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione ampliata) 5 agosto 2003, cause riunite T-116/01 e T-118/01, P&O European Ferries (Vizcaya) SA e Diputación Foral de Vizcaya/Commissione, che respinge una domanda diretta all'annullamento dell'art. 2 della decisione della Commissione 29 novembre 2000, 2001/247/CE, relativa al regime di aiuti al quale la Spagna ha dato esecuzione in favore della compagnia marittima Ferries Golfo de Vizcaya SA, attualmente denominata P&O European Ferries (Vizcaya) SA, che ordina la restituzione dell'aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune

Dispositivo

1)

I ricorsi contro la pronuncia del Tribunale di primo grado sono respinti.

2)

La P & O European Ferries (Vizcaya) SA e la Diputación Foral de Vizcaya sono condannate alle spese.


(1)  GU C 7 del 10.1.2004 e C 21 del 24.1.2004.


29.7.2006   

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C 178/1


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 30 maggio 2006 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea

(Cause riunite C–317/04 e C–318/04) (1)

(Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Trasporto aereo - Decisione 2004/496/CE - Accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America - Schede nominative dei passeggeri aerei trasferite all'Ufficio delle dogane e della protezione delle frontiere degli Stati Uniti d'America - Direttiva 95/46/CE - Art. 25 - Stati terzi - Decisione 2004/535/CE - Livello di protezione adeguato)

(2006/C 178/02)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: sigg. R. Passos, N. Lorenz, H. Duintjer Tebbens e A. Caiola, agenti)

Interveniente a sostegno del ricorrente: Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) (rappresentanti: sig. H. Hijmans e sig.ra V. Perez Asinari, agenti)

Convenuto (nella causa C-317/04): Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: sig.ra M.C. Giorgi Fort e sig. M. Bishop, agenti)

Convenuta (nella causa C-318/04): Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. P.J. Kuijper, A. van Solinge, C. Docksey e F. Benyon, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto (nella causa C-317/04): Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. P.J. Kuijper, A. van Solinge e C. Docksey, agenti); Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: sig. M. Bethell e sig.re C. White e T. Harris, agenti, assistiti dal sig. T. Ward, barrister)

Interveniente a sostegno della convenuta (nella causa C-318/04): Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: sig. M. Bethell e sig.re C. White e T. Harris, agenti, assistiti dal sig. T. Ward, barrister)

Oggetto

Ricorso di annullamento: Annullamento della decisione del Consiglio 17 maggio 2004, 2004/496/CE, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e trasferimento dei dati di identificazione delle pratiche (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei all'ufficio doganale e di protezione dei confini del dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (GU L 183 del 20 maggio 2004, pag. 83) [C-317/04]

Ricorso di annullamento: Annullamento della decisione della Commissione 14 maggio 2004, 2004/535/CE, relativa al livello di protezione adeguato dei dati personali contenuti nelle schede nominative dei passeggeri aerei trasferiti all'Ufficio delle dogane e della protezione delle frontiere degli Stati Uniti United States Bureau of Customs and Border Protection (GU L 235, pag. 11) [C-318/04]

Dispositivo

1)

Sono annullate la decisione del Consiglio 17 maggio 2004, 2004/496/CE, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e trasferimento dei dati di identificazione delle pratiche (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei all'ufficio doganale e di protezione dei confini del dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti, e la decisione della Commissione 14 maggio 2004, 2004/535/CE, relativa al livello di protezione adeguato dei dati personali contenuti nelle schede nominative dei passeggeri aerei trasferiti all'Ufficio delle dogane e della protezione delle frontiere degli Stati Uniti United States' Bureau of Customs and Border Protection.

2)

Gli effetti della decisione 2004/535 sono mantenuti fino al 30 settembre 2006, senza che, tuttavia, tali effetti siano mantenuti oltre la data di estinzione dell'accordo.

3)

Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese nella causa C-317/04.

4)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese nella causa C-318/04.

5)

La Commissione delle Comunità europee sopporterà le proprie spese nella causa C-317/04.

6)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il Garante europeo della protezione dei dati sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 228 dell'11.9.2004.


29.7.2006   

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C 178/2


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 8 giugno 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Eisleben/Feuerbestattungsverein Halle eV

(Causa C-430/04) (1)

(Sesta direttiva IVA - Efficacia diretta dell'art. 4, n. 5, secondo comma - Attività esercitata da un soggetto privato in concorrenza con una pubblica autorità - Organismo di diritto pubblico - Non assoggettamento per le attività esercitate in quanto pubblica autorità)

(2006/C 178/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti nella causa principale

Ricorrente: Finanzamt Eisleben

Convenuto: Feuerbestattungsverein Halle eV

Interveniente: Lutherstadt Eisleben

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell'art. 4, n. 5, secondo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Soggezione degli enti pubblici per le attività o le operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, nei limiti in cui la loro mancata soggezione provocherebbe distorsioni di concorrenza di una certa importanza — Possibilità per una società di diritto privato soggetta a tale imposta, che gestisce un crematorio e che si trova in concorrenza con un comune che esercita un'attività simile e che è esente o tassato in modo più vantaggioso, di avvalersi di simile disposizione

Dispositivo

Il singolo che si trovi in concorrenza con un organismo di diritto pubblico e che lamenti il mancato assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto di tale organismo o l'imposizione troppo modesta alla quale quest'ultimo è assoggettato per le attività che esercita in quanto pubblica autorità, è legittimato a far valere l'art. 4, n. 5, secondo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nell'ambito di una controversia, come quella oggetto della causa principale, che contrappone il singolo all'amministrazione tributaria nazionale.


(1)  GU C 300 del 4.12.2004.


29.7.2006   

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C 178/3


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 1o giugno 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Berlino — Germania) — innoventif Limited

(Causa C-453/04) (1)

(Libertà di stabilimento - Artt. 43 CE e 48 CE - Filiale di una società a responsabilità limitata stabilita in un altro Stato membro - Iscrizione dell'oggetto sociale nel registro nazionale del commercio - Condizione di un anticipo sulle spese di pubblicazione integrale dell'oggetto sociale - Compatibilità)

(2006/C 178/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Berlino

Parti nella causa principale

Ricorrente: innoventif Limited

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landgericht Berlino — Interpretazione degli artt. 43 e 48 CE — Iscrizione del registro di commercio di una succursale di una società di capitali con sede in un altro Stato membro subordinata al pagamento di un anticipo sulle spese di pubblicazione dell'oggetto sociale quale figurante nell'atto costitutiva della società

Dispositivo

Gli artt. 43 CE e 48 CE non ostano ad una normativa di uno Stato membro che subordina l'iscrizione nel registro di commercio di una filiale di una società a responsabilità limitata stabilita in un altro Stato membro al pagamento di un acconto sui prevedibili costi di pubblicazione dell'oggetto sociale descritto nell'atto costitutivo di tale società.


(1)  GU C 6 dell'8.1.2005.


29.7.2006   

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C 178/3


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 1o giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-475/04) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2002/58/CE - Comunicazioni elettroniche - Trattamento dei dati personali - Tutela della vita privata - Tutela delle persone fisiche - Mancata attuazione nel termine previsto)

(2006/C 178/05)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Zavvos e M. Shotter, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: N. Dafniu e M. Tassopolou, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione, entro il termine previsto, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio 2002, 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201, pag. 37)

Dispositivo

1)

La Repubblica ellenica, non avendo adottato nel termine previsto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio 2002, 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della presente direttiva.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 314 del 18.12.2004


29.7.2006   

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C 178/4


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 8 giugno 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven — Paesi Bassi) — Visserijbedrijf D. J. Koornstra & Zn. vof/Productschap Vis

(Causa C-517/04) (1)

(Tributo sul trasporto di gamberetti a mezzo di pescherecci registrati in uno Stato membro destinato al finanziamento di attrezzature per la cernita e la sgusciatura di gamberetti nello stesso Stato membro - Art. 25 CE - Tassa di effetto equivalente ai dazi doganali - Art. 90 CE - Imposizione interna)

(2006/C 178/06)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parti nella causa principale

Ricorrente: Visserijbedrijf D. J. Koornstra & Zn. vof

Convenuto: Productschap Vis

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — College van Beroep voor het bedrijfsleven — Compatibilità con il diritto comunitario e, in particolare con gli artt. 25 CE e 90 CE, di una tassa gravante, in uno Stato membro, sulle imprese che trasportano gamberetti mediante imbarcazione immatricolata in detto Stato membro — Tassa dovuta anche da siffatta impresa per i gamberetti trasportati altrove nell'ambito della Comunità — Tassa destinata al finanziamento della cernita e della sgusciatura dei gamberetti — Tassa d'effetto equivalente — Tassa applicabile alle imprese o ai prodotti?

Dispositivo

Un tributo riscosso da un ente di diritto pubblico di uno Stato membro, in base a criteri identici, sui prodotti nazionali destinati o al mercato nazionale o all'esportazione verso altri Stati membri, rappresenta una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale, vietata dagli artt. 23 CE e 25 CE, se il gettito di tale tributo serve a finanziare attività di cui beneficiano solo i prodotti nazionali destinati al mercato nazionale e se i benefici derivanti dalla destinazione del gettito di detto tributo compensano integralmente l'onere sopportato da detti prodotti. Per contro, un tributo di tal genere costituirebbe una violazione del divieto di discriminazione sancito dall'art. 90 CE se i benefici derivanti dalla destinazione del gettito di tale tributo per i prodotti nazionali che vengono lavorati o commercializzati sul mercato nazionale compensassero solo parzialmente l'onere da questi sopportato.


(1)  GU C 69 del 19.3.2005.


29.7.2006   

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C 178/4


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 8 giugno 2006 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesgerichtshof — Germania) — Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH/Ulrich Deppe, Hanne-Rose Deppe, Thomas Deppe, Matthias Deppe, Christine Urban (nata Deppe) (C-7/05), Siegfried Hennings (C-8/05), Hartmut Lübbe (C-9/05)

(Cause riunite da C-7/05 a C-9/05) (1)

(Ritrovati vegetali - Ammontare dell'equa remunerazione del titolare di una privativa comunitaria - Art. 5, nn. 2, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1768/95 modificato dal regolamento (CE) n. 2605/98 - Nozione di remunerazione di ammontare sensibilmente più basso di quello da corrispondere per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione)

(2006/C 178/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof (Germania)

Parti nella causa principale

Ricorrente: Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH

Convenuti: Ulrich Deppe, Hanne-Rose Deppe, Thomas Deppe, Matthias Deppe, Christine Urban (nata Deppe) (C-7/05), Siegfried Hennings (C-8/05), Hartmut Lübbe (C-9/05)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell'art. 5, nn. 2, 4 e 5, del regolamento (CE) della Commissione 24 luglio 1995, n. 1768, che definisce le norme di attuazione dell'esenzione agricola prevista dall'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 173, pag. 14), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 3 dicembre 1998, n. 2605 (GU L 328, pag. 6) — Ammontare dell'equa remunerazione dovuta al titolare di una privativa comunitaria — Nozione di ammontare «sensibilmente più basso» rispetto all'importo percepito per la produzione su licenza di materiale di moltiplicazione — Remunerazione pari all'80 % degli importi dovuti per tale produzione su licenza

Dispositivo

1)

La remunerazione forfetaria pari all'80 % dell'ammontare percepito nella stessa zona per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione della categoria inferiore avente diritto alla certificazione ufficiale, della stessa varietà, in caso di ricorso alla deroga agricola di cui all'art. 14, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, non soddisfa il requisito secondo cui la detta remunerazione dev'essere di importo «sensibilmente più basso» di quello percepito per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione ai sensi dell'art. 5, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 24 luglio 1995, n. 1768, che definisce le norme di attuazione dell'esenzione agricola prevista dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento n. 2100/94, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 3 dicembre 1998, n. 2605, fatta salva la valutazione effettuata dal giudice nazionale delle altre circostanze pertinenti di ciascuna causa principale.

2)

I criteri che consentono di valutare l'importo della remunerazione del titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali sono definiti all'art. 5, nn. 4 e 5, del regolamento n. 1768/95, come modificato dal regolamento n. 2605/98. I detti criteri sono privi di effetto retroattivo, ma possono fungere da orientamento per il calcolo di tale remunerazione per quanto riguarda le coltivazioni effettuate prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 2605/98.

3)

Affinché un accordo concluso tra le organizzazioni di titolari e di agricoltori, menzionato all'art. 5, n. 4, del regolamento n. 1768/95, come modificato dal regolamento n. 2605/98, funga da linea direttrice in tutti i suoi parametri, occorre che tale accordo sia stato notificato alla Commissione delle Comunità europee e pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, e ciò anche se è stato concluso prima della data di entrata in vigore del regolamento n. 2605/98. Un tale accordo può prevedere un tasso di remunerazione diverso da quello previsto, in subordine, dall'art. 5, n. 5, del regolamento n. 1768/95, come modificato dal regolamento n. 2605/98.

4)

In mancanza di un accordo applicabile tra le organizzazioni di titolari e di agricoltori, la remunerazione del titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali dev'essere determinata ai sensi dell'art. 5, n. 5, del regolamento n. 1768/95, come modificato dal regolamento n. 2605/98, in un importo fisso che non costituisce né un limite massimo né un limite minimo.


(1)  GU C 82 del 2.4.2005.


29.7.2006   

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C 178/5


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 8 giugno 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italia) — WWF Italia, Gruppo Ornitologico Lombardo (GOL), Lega abolizione della caccia (LAC), Lega antivivisezionista (LAV)/Regione Lombardia

(Causa C-60/05) (1)

(Conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva 79/409/CEE - Deroghe al regime di protezione)

(2006/C 178/08)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Parti nella causa principale

Ricorrenti: WWF Italia, Gruppo Ornitologico Lombardo (GOL), Lega abolizione della caccia (LAC), Lega antivivisezionista (LAV)

Convenuta: Regione Lombardia

Interveniente: Associazione migratoristi italiani

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Interpretazione dell'art. 9 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1) — Condizioni per l'esercizio del potere degli Stati membri di derogare al divieto di uccidere o di catturare specie protette — Specie del fringuello e del fringuello del nord

Dispositivo

1)

L'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, impone agli Stati membri, indipendentemente dalla ripartizione interna delle competenze determinata dall'ordinamento giuridico nazionale, di garantire, nell'adottare le misure di trasposizione di tale disposizione, che, in tutti i casi di applicazione della deroga ivi prevista e per tutte le specie protette, i prelievi venatori autorizzati non superino un tetto — da determinarsi in base a dati scientifici rigorosi — conforme alla limitazione, imposta da tale disposizione, dei detti prelievi a piccole quantità.

2)

Le disposizioni nazionali di recepimento relative alla nozione di «piccole quantità» enunciata all'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva 79/409 devono consentire alle autorità incaricate di autorizzare prelievi in deroga di uccelli di una determinata specie di fondarsi su indici sufficientemente precisi quanto ai quantitativi massimi da rispettare.

3)

Nel recepire l'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva 79/409, gli Stati membri sono tenuti a garantire che, indipendentemente dal numero e dall'identità delle autorità incaricate, nel loro ambito, di dare attuazione a tale disposizione, il totale dei prelievi venatori autorizzati, per ciascuna specie protetta, da ciascuna delle dette autorità non superi il tetto, conforme alla limitazione di tali prelievi a «piccole quantità», fissato per la detta specie per tutto il territorio nazionale.

4)

L'obbligo incombente agli Stati membri di garantire che i prelievi di uccelli siano effettuati solo in «piccole quantità», a norma dell'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva 79/409, esige che i procedimenti amministrativi previsti siano organizzati in modo tale che tanto le decisioni delle autorità competenti di autorizzazione dei prelievi in deroga, quanto le modalità di applicazione di tali decisioni siano assoggettate ad un controllo efficace effettuato tempestivamente.


(1)  GU C 93 del 16.4.2005.


29.7.2006   

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C 178/6


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 8 giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-71/05) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2002/30/CE - Trasporto aereo - Restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità - Omessa trasposizione entro il termine impartito)

(2006/C 178/09)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: M. Huttunen, agente)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentante: S. Schreiner, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa trasposizione, entro il termine prescritto, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 marzo 2002, 2002/30/CE, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità (GU L 85, pag. 40)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 marzo 2002, 2002/30/CE, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva.

2)

Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.


(1)  GU C 82 del 2.4.2005


29.7.2006   

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C 178/7


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 1o giugno 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret — Danimarca) — De Danske Bilimportører/Skatteministeriet

(Causa C-98/05) (1)

(Sesta direttiva IVA - Art. 11, parte A, nn. 2, lett. a), e 3, lett. c) - Base imponibile - Imposta sull'immatricolazione dei veicoli a motore nuovi)

(2006/C 178/10)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti nella causa principale

Ricorrente: De Danske Bilimportører

Convenuto: Skatteministeriet

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Østre Landsret — Interpretazione dell'art. 11 A, n. 2, lett. a) e n. 3, lett. c), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Inclusione nella base imponibile relativa alla vendita di un'autovettura nuova di una tassa sull'immatricolazione del veicolo

Dispositivo

Nell'ambito di un contratto di compravendita il quale preveda, in conformità all'uso al quale l'acquirente destinerà il veicolo, che il rivenditore consegni quest'ultimo già immatricolato, ad un prezzo comprensivo dell'imposta sull'immatricolazione dei veicoli a motore nuovi da lui versata prima della consegna, tale imposta, il cui fatto generatore non consiste nella citata consegna, ma nella prima immatricolazione del veicolo sul territorio nazionale, non rientra nel concetto di imposte, dazi, tasse e prelievi ai sensi dell'art. 11, parte A, n. 2, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme. Tale imposta corrisponde ad un importo ricevuto dal soggetto passivo da parte dell'acquirente del veicolo, come rimborso delle spese sostenute in nome e per conto di quest'ultimo, ai sensi del n. 3, lett. c), della medesima disposizione.


(1)  GU C 106 del 20.4.2005.


29.7.2006   

IT

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C 178/7


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 8 giugno 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — L.u.P. GmbH/Finanzamt Bochum-Mitte

(Causa C–106/05) (1)

(Sesta direttiva IVA - Esenzioni - Art. 13, parte A, nn. 1, lett. b) e c), e 2, lett. a) - Cure mediche assicurate da enti diversi da quelli di diritto pubblico - Prestazioni mediche effettuate nell'esercizio di professioni mediche - Analisi mediche effettuate da un laboratorio privato esterno ad una struttura sanitaria a fronte di prescrizioni mediche - Presupposti per l'esenzione - Potere discrezionale degli Stati membri - Limiti)

(2006/C 178/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti nella causa principale

Ricorrente: L.u.P. GmbH

Convenuto: Finanzamt Bochum-Mitte

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell'art. 13, parte A, nn. 1, lett. b), e 2, della direttiva 77/388/CEE: sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esenzioni — Operazioni strettamente connesse a un'ospedalizzazione o a cure mediche — Analisi mediche effettuate da un laboratorio a fronte di prescrizioni mediche

Dispositivo

 

L'art. 13, parte A, n. 1, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che analisi mediche che hanno ad oggetto l'osservazione e l'esame dei pazienti a titolo preventivo, effettuate, come quelle di cui trattasi nella causa principale, da un laboratorio privato esterno a una struttura sanitaria a fronte di prescrizioni di medici generici, possono rientrare nell'esenzione di cui a tale disposizione come cure mediche dispensate da un altro istituto di diritto privato debitamente riconosciuto ai sensi della detta disposizione.

 

L'art. 13, parte A, nn. 1, lett. b), e 2, lett. a), della detta direttiva non osta ad una normativa nazionale che subordina l'esenzione di tali analisi mediche a condizioni che, da un lato, non si applicano all'esenzione delle cure dispensate dai medici generici che le hanno prescritte e, dall'altro, sono diverse da quelle che si applicano alle operazioni strettamente connesse alle cure mediche ai sensi della prima di tali disposizioni.

 

L'art. 13, parte A, n. 1, lett. b), della medesima direttiva osta ad una normativa nazionale che subordina l'esenzione di analisi mediche effettuate da un laboratorio privato esterno a una struttura sanitaria alla condizione che esse siano effettuate sotto controllo medico. Tale disposizione non osta invece a che questa stessa normativa subordini l'esenzione delle dette analisi alla condizione che esse siano, almeno per il 40 %, destinate a persone assicurate presso un ente previdenziale.


(1)  GU C 115 del 14.5.2005.


29.7.2006   

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C 178/8


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 8 giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-164/05) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2001/19/CE - Sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali - Riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli - Infermiere, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico - Mancato recepimento nel termine prescritto)

(2006/C 178/12)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Maidani e H. Støvlbæk, agenti)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. De Bergues e C. Bergeot-Nunes, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, che modifica le direttive del Consiglio 89/48/CEE e 92/51/CEE relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive del Consiglio 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE, concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206, pag. 1).

Dispositivo

1)

La Repubblica francese, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per il recepimento degli artt. 1-4 e 9-13 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva.

2)

La Repubblica francese è condannata alle spese.


(1)  GU C 115 del 14.5.2005


29.7.2006   

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C 178/8


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 1o giugno 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Belgio) — Uradex SCRL/Union Professionnelle de la Radio et de la Télédistribution (RTD), Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (BRUTELE)

(Causa C-169/05) (1)

(Diritti d'autore e diritti connessi - Direttiva 93/83/CEE - Articolo 9, n. 2 - Portata delle attribuzioni di una società di gestione collettiva che sia ritenuta incaricata di amministrare i diritti di un titolare che non le abbia affidato la gestione dei propri diritti - Esercizio del potere di accordare o di negare al cablodistributore l'autorizzazione di ritrasmettere via cavo un'emissione)

(2006/C 178/13)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti nella causa principale

Ricorrente: Uradex SCRL

Convenuta: Union Professionnelle de la Radio et de la Télédistribution (RTD), Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (BRUTELE)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation de Belgique — Interpretazione dell'art. 9, n. 2, della direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248, pag. 15) — Limiti dei poteri di una società di gestione collettiva incaricata di amministrare i diritti di un titolare di diritti d'autore o di diritti connessi che non ha affidato la gestione dei propri diritti a una società di gestione collettiva — Esercizio del diritto di accordare o negare l'autorizzazione a un cablodistributore di ritrasmettere via cavo una trasmissione

Dispositivo

L'art. 9, n. 2, della direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo, deve essere interpretato nel senso che una società di gestione collettiva, qualora sia ritenuta incaricata di amministrare i diritti di un titolare di diritti d'autore o di diritti connessi che non abbia affidato la gestione dei propri diritti a una specifica società di gestione collettiva, può esercitare il diritto del detto titolare di accordare o negare l'autorizzazione a un cablodistributore di ritrasmettere via cavo una trasmissione, e, di conseguenza, la gestione da parte della detta società dei diritti del suddetto titolare non si limita ai loro aspetti pecuniari.


(1)  GU C 143 dell'11.6.2005.


29.7.2006   

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C 178/9


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'8 giugno 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München — Germania) — Sachsenmilch AG/Oberfinanzdirektion Nürnberg

(Causa C-196/05) (1)

(Tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Sottovoce 0406 10 (formaggio fresco) - Allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 modificato dal regolamento (CE) n. 1832/2002 - Classificazione tariffaria di mozzarella per pizza in filoni conservata, dopo la sua produzione, per una o due settimane a bassa temperatura)

(2006/C 178/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht München

Parti nella causa principale

Ricorrente: Sachsenmilch AG

Convenuto: Oberfinanzdirektion Nürnberg

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht München — Interpretazione del regolamento (CE) della Commissione 11 settembre 2003, n. 1789, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 281, pag. 1) — Sottovoce 0406 10 della NC (formaggio fresco) — Mozzarella per pizza che è stata conservata, dopo la sua produzione, per una o due settimane ad una bassa temperatura

Dispositivo

La sottovoce 0406 10 della nomenclatura combinata figurante all'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 1o agosto 2002, n. 1832, deve essere interpretata nel senso che si applica alla mozzarella per pizza in filoni, conservata, dopo la sua produzione, per una o due settimane alla temperatura di 2-4 °C, salvo che tale conservazione sia sufficiente affinché la mozzarella in questione subisca un processo di trasformazione idoneo a farle acquisire una o più nuove caratteristiche e proprietà oggettive, segnatamente, in termini di composizione, di presentazione e di gusto. Spetta al giudice del rinvio determinare se tali condizioni siano soddisfatte.


(1)  GU C 182 del 23.7.2005.


29.7.2006   

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C 178/10


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 1o giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-207/05) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Aiuti concessi dagli Stati - Articolo 88, n. 2, secondo comma, CE - Aiuti incompatibili con il mercato comune - Obbligo di recupero - Mancata esecuzione)

(2006/C 178/15)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sig. V. di Bucci e sig.ra L. Pignataro, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentante: sig. I.M. Braguglia, agente, assistito dal sig. M. Fiorilli, avvocato dello Stato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 3 e 4 della decisione della Commissione 5 giugno 2002, 2003/193/CE, relativa all'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico [C-27/99 (ex NN 69/98)] (GU L 77, pag. 21) — Omesso adozione, entro il termine previsto, delle misure necessarie per recuperare aiuti che sono stati dichiarati incompatibili con il mercato comune

Dispositivo

1)

Non avendo adottato entro i termini prescritti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti dichiarati illegittimi ed incompatibili con il mercato comune dalla decisione della Commissione 5 giugno 2002, 2003/193/CE, relativa all'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dagli artt. 3 e 4 di tale decisione.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 182 del 23.7.2005.


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C 178/10


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia

(Causa C-343/05) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2001/37/CE - Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco - Divieto di commercializzazione del tabacco per uso orale - Omessa trasposizione nel termine prescritto)

(2006/C 178/16)

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Pignataro-Nolin e M. Huttunen, agenti)

Convenuta: Repubblica di Finlandia (rappresentante: J. Himmanen, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa trasposizione dell'art. 8 bis della direttiva del Consiglio 13 novembre 1989, 89/622/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti l'etichettatura dei prodotti del tabacco (GU L 359, pag. 1), come inserito dalla direttiva del Consiglio 15 maggio 1992, 92/41/CEE che modifica la suddetta direttiva (GU L 158, pag. 30) e dell'art. 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 2001, 2001/37/CE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco — Dichiarazione della Commissione (GU L 194, pag. 26) — Divieto di commercializzazione dei tabacchi per uso orale per quanto riguarda le isole di Åland e le navi immatricolate in Finlandia

Dispositivo

1)

Non avendo provveduto a garantire la trasposizione, da parte delle isole di Åland, dell'art. 8 bis della direttiva del Consiglio 13 novembre 1989, 89/622/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti l'etichettatura dei prodotti del tabacco come modificata dalla direttiva del Consiglio 15 maggio 1992, 92/41/CEE, ripreso all'art. 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 2001, 2001/37/CE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco, nonché l'osservanza, sulle navi ivi immatricolate, del divieto di commercializzazione del tabacco da fiuto previsto dalla suddetta disposizione, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi del Trattato CE e della direttiva 2001/37.

2)

La Repubblica di Finlandia è condannata alle spese


(1)  GU C 281 del 12.11.2005


29.7.2006   

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C 178/11


Ordinanza della Corte del 4 maggio 2006 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano, Tribunale ordinario di Torino) — procedimento penale a carico di Michel Mulliez e altri e Giuseppe Momblano (procedimenti riuniti C-23/03 e C-52/03), Alessandro Nizza e Giacomo Pizzi (procedimento C-133/03), Fabrizio Barra (procedimento C-337/03), Adelio Aggio e altri (procedimento C-473/03)

(Procedimenti riuniti C-23/03, C-52/03, C-133/03, C-337/03 e C-473/03) (1)

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Diritto societario - Prima direttiva 68/151/CEE, quarta direttiva 78/660/CEE e settima direttiva 83/349/CEE - Conti annuali - Principio del quadro fedele - Sanzioni previste in caso di false comunicazioni sociali (falso in bilancio) - Art. 6 della prima direttiva 68/151/CEE - Obbligo di sanzioni adeguate per le violazioni del diritto comunitario)

(2006/C 178/17)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Milano, Tribunale ordinario di Torino

Imputati nella causa principale

Michel Mulliez, Patrick Lesaffre, Peter Hordjk, Michel Hoste, Christophe Dubrulle, Benoit Lheureux, Guy Geffroy, Gregory Sartorius e Giuseppe Momblano (procedimenti riuniti C-23/03 e C-52/03), Alessandro Nizza e Giacomo Pizzi (procedimento C-133/03), Fabrizio Barra (procedimento C-337/03), Adelio Aggio e altri (procedimento C-473/03),

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale ordinario di Torino — Interpretazione dell'art. 6 della direttiva 68/151/CEE: Prima direttiva del Consiglio del 9 marzo 1968 intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 65, pag. 8) — Conti annuali — Reati di omessa comunicazione e di comunicazione di informazioni false — Sanzioni adeguate

Dispositivo

In circostanze come quelle che caratterizzano i procedimenti principali, la prima direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, non può essere invocata in quanto tale dalle autorità di uno Stato membro nei confronti degli imputati nell'ambito di procedimenti penali, poiché una direttiva non può avere come effetto, di per sé e indipendentemente da una legge interna di uno Stato membro adottata per la sua attuazione, di determinare o di aggravare la responsabilità penale degli imputati.


(1)  GU C 70 del 22.3.2003.


29.7.2006   

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C 178/11


Ordinanza della Corte 30 marzo 2006 — Strintzis Lines Shipping SA/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-110/04 P) (1)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) - Concorrenza - Intese - Accordo tra imprese - Poteri di verifica della Commissione)

(2006/C 178/18)

Lingua processuale: il greco

Parti

Richiedente: Strintzis Lines Shipping SA (rappresentanti: sigg. A. Kologeropoulos, K. Adamantopoulos, M. Nissen e E. Petritsi, avocats)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Lyal e T. Christoforou, agenti, asistiti dal sig. G. Athanassiou, avocat)

Oggetto

Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 11 dicembre 2003, Strintzis Lines Shipping SA/Commissione (T-65/99), che respinge il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 9 dicembre 1998, 9 dicembre 1998, 1999/271/CE, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 85 del Trattato CE (IV/34466 — Traghetti greci)

Dispositivo

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Il ricorso incidentale della Commissione delle Comunità europee è respinto.

3.

La Strintzis Lines Shipping SA è condannata a sopportare il 90 % delle spese.

4.

La Commissione delle Comunità europee è condannata a sopportare il 10 % delle spese.


(1)  GU C 106 del 30.04.2004.


29.7.2006   

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C 178/12


Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 2 maggio 2006 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de police de Neufchâteau — Belgio) — procedimento penale a carico di Henri Léon Schmitz

(Causa C-291/04) (1)

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Libera circolazione delle persone e dei servizi - Lavoratori - Autoveicolo - Messa a disposizione del lavoratore da parte del datore di lavoro - Veicolo immatricolato all'estero - Datore di lavoro stabilito in un altro Stato membro)

(2006/C 178/19)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de police de Neufchâteau

Imputato nella causa principale

Henri Léon Schmitz

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal de police de Neufchâteau — Interpretazione degli artt. 10, 39, 43 e 49 CE — Provvedimento nazionale che richiede che un autoveicolo, per essere utilizzato da un residente, sia immatricolato nello Stato membro interessato anche se è messo a disposizione di detto residente dal suo datore di lavoro stabilito in un altro Stato membro — Lavoratore legato al suo datore di lavoro da un contratto di lavoro e che è anche allo stesso tempo azionista, amministratore, delegato alla gestione corrente o che svolge una funzione analoga

Dispositivo

L'art. 43 CE osta a che una normativa nazionale di un primo Stato membro, come quella in questione nella causa principale, imponga ad un lavoratore non subordinato residente in tale Stato membro di immatricolare in detto Stato un veicolo aziendale messo a sua disposizione dalla società datrice di lavoro, la quale ha sede in un secondo Stato membro, quando il veicolo aziendale non è né destinato ad essere utilizzato essenzialmente nel primo Stato membro in via permanente, né, di fatto, utilizzato in tal modo.


(1)  GU C 217 del 28/08/2004.


29.7.2006   

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C 178/12


Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) del 30 maggio 2006 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation — Belgio) — procedimento penale a carico di Sébastian Victor Leroy

(Causa C-435/04) (1)

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Leasing di autovetture - Divieto di utilizzare in uno Stato membro un veicolo appartenente a une società di leasing avente sede in un altro Stato membro e immatricolato in detto Stato - Uso a titolo permanente sul territorio del primo Stato membro)

(2006/C 178/20)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de Cassation

Imputato nella causa principale

Sébastian Victor Leroy

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de Cassation de Belgique — Interpretazione degli artt. 49-55 del Trattato CE alla luce di una normativa nazionale che, a pena di sanzioni penali, vieta a una persona che risieda e lavori sul territorio nazionale di utilizzare un veicolo appartenente a una società di leasing avente sede in un altro Stato membro e immatricolato in detto Stato

Dispositivo

Gli artt. 49 CE — 55 CE non ostano a una normativa nazionale di un primo Stato membro, come quella in questione nella causa principale, che vieta a una persona che risiede e lavora in tale Stato di utilizzare, sul territorio di quest'ultimo, un veicolo che la stessa ha noleggiato presso una società di leasing avente sede in un secondo Stato membro, qualora tale veicolo non sia stato immatricolato nel primo Stato e sia destinato ad essere ivi essenzialmente utilizzato in via permanente o venga, di fatto, utilizzato in tal modo.


(1)  GU C 300 del 4.12.2004.


29.7.2006   

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C 178/13


Ordinanza della Corte 30 marzo 2006 — European Federation for Cosmetic Ingredients (EFfCI)/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-113/05 P) (1)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Direttiva 2003/15/CE - Ricorso di annullamento - Prodotti cosmetici - Tutela della salute pubblica - Esperimenti su animali - Divieto di utilizzo di sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato)

(2006/C 178/21)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedente: European Federation for Cosmetic Ingredients (EFfCI) (rappresentanti: K. Van Maldegem e C. Mereu, avvocati)

Altre parti del procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: K. Bradley e M. Moore, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: E. Karlson e C. Giorgi Fort, agenti)

Oggetto

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 10 dicembre 2004, causa T-196/03, EFfCI/ Parlamento e Consiglio — Ricevibilità di un ricorso diretto al parziale annullamento dell'art. 1 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 febbraio 2003, 2003/15/CE, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU L 66, pag. 26) — Persona direttamente e individualmente interessata ai sensi del quarto comma dell'art. 230 CE.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L'European Federation for Cosmetic Ingredients è condannata alle spese.


(1)  GU C 115 del 14.05.2005.


29.7.2006   

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C 178/13


Ordinanza della Corte (Terza Sezione) 6 aprile 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerisches Verwaltungsgericht München — Germania) — Daniel Halbritter/Freistaat Bayern, legalmente rappresentato dalla Landesanwaltschaft Bayern

(Causa C-227/05) (1)

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Direttiva 91/439/CEE - Riconoscimento reciproco dei permessi di guida - Revoca del permesso in un primo Stato membro combinata ad un divieto temporaneo di ottenere un nuovo permesso - Permesso rilasciato in un secondo Stato membro dopo la fine del periodo di divieto temporaneo - Riconoscimento e trascrizione di tale permesso nel primo Stato membro - Presentazione di una relazione sull'idoneità alla guida richiesta dalla normativa nazionale)

(2006/C 178/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bayerisches Verwaltungsgericht München

Parti nella causa principale

Ricorrente: Daniel Halbritter

Resistente: Freistaat Bayern, legalmente rappresentato dalla Landesanwaltschaft Bayern

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bayerisches Verwaltungsgericht München — Interpretazione degli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1) — Rifiuto di riconoscimento della validità o di conversione di un permesso di guida rilasciato, dopo la scadenza del periodo di divieto, da un altro Stato membro, opposto al titolare colpito da una misura di revoca del permesso nazionale a motivo dell'uso di stupefacenti — Obbligo di subire esami di idoneità

Dispositivo

1)

Il combinato disposto degli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, come modificata dalla direttiva del Consiglio 2 giugno 1997, 97/26/CE, osta a che uno Stato membro rifiuti di riconoscere, nel suo territorio, il diritto di condurre un veicolo derivante da un permesso di guida rilasciato in un altro Stato membro e, dunque, la validità di tale permesso, a motivo del fatto che il titolare del medesimo, colpito nel territorio del primo Stato da una misura di revoca di un permesso precedentemente ottenuto, non si è sottoposto all'esame di idoneità alla guida richiesto dalla normativa del detto primo Stato per il rilascio di un nuovo permesso a seguito della revoca di cui sopra, qualora il divieto temporaneo di ottenere un nuovo permesso disposto unitamente alla revoca fosse scaduto al momento del rilascio del permesso di guida nell'altro Stato membro.

2)

Il combinato disposto degli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439, come modificata dalla direttiva 97/26, osta a che, in circostanze quali quelle di cui alla causa principale, uno Stato membro, cui sia stata presentata una domanda di conversione di un permesso di guida valido, rilasciato in un altro Stato membro, in un permesso nazionale, possa subordinare tale conversione alla condizione che venga effettuato un nuovo esame di idoneità alla guida del richiedente, imposto dalla normativa del primo Stato membro al fine di risolvere i dubbi esistenti al riguardo a motivo di circostanze antecedenti all'ottenimento del permesso nell'altro Stato membro.


(1)  GU C 182 del 23.07.2005.


29.7.2006   

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C 178/14


Ordinanza della Corte 27 aprile 2006 — L/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-230/05 P) (1)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Dipendenti - Molestie - Dovere di assistenza della Commissione - Responsabilità - Rifiuto del Tribunale di sentire testimoni - Offerta di prove supplementari che non esistevano al momento della conclusione del procedimento scritto - Rifiuto di ritirare dal fascicolo un documento asseritamene diffamatorio - Obbligo di motivazione - Principio di buona amministrazione - Impugnazione in parte manifestamente infondata ed in parte manifestamente irricevibile)

(2006/C 178/23)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: L (rappresentanti: avv.ti P. Legros e S. Rodrigues)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Curral, agente, assistito dall'avv. D. Waelbroeck)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 9 marzo 2005, causa T-254/02, L/Commissione, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all'annullamento delle decisioni della Commissione che rigettano la domanda di assistenza, di accesso ai documenti e di risarcimento e che nega, da un lato, il riconoscimento di una malattia professionale e dall'altra la domanda di risarcimento per il danno subito a causa di tali decisioni di rigetto

Dispositivo

1)

Il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado è respinto.

2)

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 182 del 23.07.2005.


29.7.2006   

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C 178/15


Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 6 aprile 2006 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie (Belgio)] — Reyniers & Sogama BVBA/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, Belgische Staat

(Causa C-407/05) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Recupero dei dazi all'importazione - Prova della regolarità dell'operazione o del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa - Conseguenze della mancata indicazione al principale obbligato del termine per apportare la detta prova)

(2006/C 178/24)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio:

Hof van Cassatie (Belgio)

Parti nel procedimento principale

Richiedente: Reyniers & Sogama BVBA

Resistenti: Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, Belgische Staat

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van Cassatie (Belgio) — Interpretazione dell'art. 11 bis del regolamento (CEE) della Commissione 27 marzo 1987, n. 1062, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario (GU L 107, pag. 1), introdotto con l'art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione 29 maggio 1990, n. 1429, che modifica il regolamento (CEE) n. 1062/87 (GU L 137, pag. 1); dell'art. 34 del regolamento (CEE) del Consiglio 17 settembre 1990, n. 2726, relativo al transito comunitario (GU L 262, pag. 1), e dell'art. 49 del regolamento (CEE) della Commissione 21 aprile 1992, n. 1214, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario (GU L 132, pag. 1) — Recupero dei dazi all'importazione — Notifica inviata, dall'ufficio di partenza, all'obbligato principale con cui si invita quest'ultimo ad apportare la prova della regolarità dell'operazione o del luogo dell'infrazione — Mancata indicazione del termine — Conseguenze sul piano della legittimità della notifica e del recupero dell'obbligazione doganale

Dispositivo

L'art. 36, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 13 dicembre 1976, n. 222, relativo al transito comunitario, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 22 febbraio 1990, n. 474, al fine di sopprimere la consegna dell'avviso di passaggio all'attraversamento di una frontiera interna della Comunità, in combinato disposto con l'art. 11 bis del regolamento (CEE) della Commissione 27 marzo 1987, n. 1062, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario, come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 29 maggio 1990, n. 1429, nonché l'art. 34 del regolamento (CEE) del Consiglio 17 settembre 1990, n. 2726, relativo al transito comunitario, in combinato disposto con l'art. 49 del regolamento (CEE) della Commissione 21 aprile 1992, n. 1214, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario, devono essere interpretati nel senso che l'ufficio di partenza deve obbligatoriamente indicare al dichiarante il termine di tre mesi entro il quale può essere fornita a tale ufficio la prova, considerata sufficiente dalle autorità competenti, della regolarità dell'operazione di transito o del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa, cosicché l'autorità competente può procedere alla riscossione solo dopo aver esplicitamente comunicato al richiedente che egli dispone di un termine di tre mesi per fornire la prova richiesta e laddove tale prova non sia stata fornita entro il detto termine.


(1)   GU C 22 del 28.01.06.


29.7.2006   

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C 178/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden il 26 aprile 2006 — Staatssecretaris van Financiën/Orange European Smallcap Fund N.V.

(Causa C-194/06)

(2006/C 178/25)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nella causa principale

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Convenuta: Orange European Smallcap Fund N.V.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'art. 56 CE, in combinato disposto con l'art. 58, n. 1, CE, debba essere interpretato nel senso che il divieto di cui all'art. 56 CE è in contrasto con la normativa di uno Stato membro che — per le ragioni indicate alla fine del punto 5.2.1. della presente ordinanza — limiti l'abbattimento fiscale, da concedere ad organismo fiscale di investimento in ragione della ritenuta alla fonte trattenuta in un altro Stato membro sui dividendi ricevuti dal detto organismo,

a)

fino all'importo che una persona fisica residente nei Paesi Bassi avrebbe potuto compensare in forza di una convenzione fiscale conclusa con un altro Stato membro;

b)

se e nei limiti in cui gli azionisti dell'organismo fiscale di investimento non siano persone fisiche residenti nei Paesi Bassi o enti assoggettati all'imposta sulle società nei Paesi Bassi.

2)

Per l'eventualità che la prima questione sia risolta in tutto o in parte affermativamente:

2.a.

se la nozione di «investimenti diretti» di cui all'art. 57, n. 1, CE comprenda anche la detenzione di un pacchetto azionario di una società, laddove il titolare lo detenga unicamente a fini di investimento e l'entità della partecipazione non consenta al titolare di esercitare un'influenza decisiva sull'amministrazione o sul controllo della società.

2.b.

se ai sensi dell'art. 56 CE qualsiasi limitazione dei movimenti di capitali attinente al prelievo di imposte, che sarebbe ingiustificata laddove riguardasse la circolazione transfrontaliera di capitali all'interno della CE, sia del pari ingiustificata nel caso di uno stesso movimento di capitali — in circostanze per il resto uguali — provenienti da paesi terzi o ivi destinati.

2.c.

Per l'ipotesi in cui la soluzione alla questione 2.b. sia di senso negativo, se l'art. 56 debba essere interpretato nel senso che sia incompatibile con tale articolo la limitazione, da parte di uno Stato membro, di un abbattimento a favore di un organismo fiscale di investimento riguardo alla ritenuta alla fonte su dividendi provenienti da un paese terzo, limitazione che è fondata sulla circostanza che non tutti gli azionisti dell'organismo fiscale di investimento sono residenti nel detto Stato membro.

3)

Se per la soluzione delle precedenti questioni faccia differenza la circostanza che

3.a.

l'imposta trattenuta in un altro paese sui dividendi provenienti da tale paese sia più elevata rispetto all'imposta cui è assoggettata, nello Stato membro di stabilimento dell'organismo fiscale di investimento, la ridistribuzione dei dividendi agli azionisti stranieri.

3.b.

gli azionisti dell'organismo fiscale di investimento, residenti al di fuori dello Stato membro di stabilimento dell'organismo fiscale di investimento, risiedano o siano stabiliti in un paese con il quale il detto Stato membro ha concluso una convenzione che prevede la reciproca compensazione della ritenuta alla fonte sui dividendi.

3.c.

gli azionisti dell'organismo fiscale di investimento, residenti fuori dello Stato membro di stabilimento del detto organismo fiscale, risiedano o siano stabiliti in un paese diverso della Comunità europea.


29.7.2006   

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C 178/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundeskommunikationssenat (Austria) il 27 aprile 2006 — Österreichischer Rundfunk (ORF)

(Causa C-195/06)

(2006/C 178/26)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundeskommunikationssenat (Austria)

Parte nella causa principale

Österreichischer Rundfunk (ORF)

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'art. 1, lett. f), della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE (1), relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, nella versione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE (2), che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, debba essere interpretato nel senso che sono da considerarsi «televendite» anche le trasmissioni, o parti di trasmissioni, in cui l'emittente televisiva offre ai telespettatori la possibilità di partecipare, componendo immediatamente un numero telefonico a pagamento — quindi dietro compenso — ad un gioco a premi dell'emittente televisiva stessa.

2)

Qualora la questione sub 1) sia risolta in senso negativo, se l'art. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, nella versione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, debba essere interpretato nel senso che sono da considerarsi «pubblicità televisiva» anche i messaggi in trasmissioni, o parti di trasmissioni, in cui l'emittente televisiva offre ai telespettatori la possibilità di partecipare, componendo immediatamente un numero telefonico a pagamento — quindi dietro compenso — ad un gioco a premi dell'emittente televisiva stessa.


(1)  GU L 298, pag. 23.

(2)  GU L 202, pag. 60.


29.7.2006   

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C 178/17


Ricorso proposto il 4 maggio 2006 dalla Cementbouw Handel & Industrie BV avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione ampliata) 23 febbraio 2006, nella causa T-282/02, Cementbouw Handel & Industrie BV/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-202/06 P)

(2006/C 178/27)

Lingua processuale: l' inglese

Parti

Ricorrente: Cementbouw Handel & Industrie BV (rappresentanti: W. Knibbeler, O. Brouwer e P. J. Kreijger, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 23 febbraio 2006, con la quale quest'ultimo:

a)

respinge la domanda proposta dalla ricorrente;

b)

condanna la ricorrente alle spese.

Se ritenuto opportuno, rimettere la causa in decisione dinanzi al Tribunale di primo grado.

Condannare la Commissione alle spese, comprese quelle sopportate da eventuali intervenienti.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che il Tribunale di primo grado nella sua sentenza 23 febbraio 2006 ha:

a.

effettuato un'errata interpretazione e applicazione degli artt. 1, 2 e 3, n. 1, del regolamento del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064/89, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, come modificato dal regolamento (CE) n. 1310/97 (il regolamento sulle concentrazioni) (1), e

b.

violato il principio di proporzionalità e effettuato un'errata interpretazione e applicazione dell'art. 8, n. 2, del regolamento sulle concentrazioni,

che lo hanno condotto a respingere erroneamente la domanda della ricorrente e a sostenere la decisione della Commissione nella parte in cui respingeva la prima serie di impegni proposti dalla ricorrente e dalla Haniel in quanto insufficienti.


(1)  GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1.


29.7.2006   

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C 178/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Groningen il 2 maggio 2006 — Essent Netwerk Noord e a./Aluminium Delfzijl BV

(Causa C-206/06)

(2006/C 178/28)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Groningen (Paesi Bassi)

Parti nella causa principale

Ricorrente: Essent Netwerk Noord e a.

Convenuta: Aluminium Delfzijl BV

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli artt. 25 e 90 del Trattato CE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad un provvedimento legislativo in forza del quale gli utenti interni di energia elettrica per un periodo di transizione (dal 31 agosto 2000 sino al 31 dicembre 2000) devono corrispondere al loro gestore di rete un supplemento tariffario sulle quantità di energia trasportate al loro allacciamento, qualora siffatto supplemento debba essere versato dal gestore di rete ad una società indicata al riguardo dal legislatore al fine di compensare costi non conformi al mercato, sostenuti in conseguenza di obblighi assunti o di investimenti effettuati dalla medesima società prima della liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, e detta società:

sia la filiale comune delle quattro aziende di produzione interne;

nel periodo in questione (2000) sia la sola tenuta a sostenere i costi non conformi al mercato sorti in quell'anno;

a copertura di siffatti costi in quell'anno abbia senza dubbio bisogno di un importo di NLG 400 milioni (EUR 181 512 086,40), e

nei limiti in cui il ricavato del supplemento tariffario ecceda siffatto importo, debba corrispondere l'eccedenza al ministero.

2)

Se il regime indicato nella prima questione soddisfi le condizioni poste dall'art. 87, n. 1, CE.


29.7.2006   

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C 178/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'arbitrage il 10 maggio 2006 — Governo della Comunità francese, Governo vallone/Governo fiammingo

(Causa C-212/06)

(2006/C 178/29)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'arbitrage (Belgio)

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Governo della Comunità francese, Governo vallone

Convenuto: Governo fiammingo

Questioni pregiudiziali

1)

Se un sistema di «assicurazione della dipendenza», a) istituito da una Comunità autonoma di uno Stato federale membro della Comunità europea, b) applicabile alle persone residenti nella parte del territorio del suddetto Stato federale per la quale la citata Comunità autonoma è competente, c) che dà diritto alla presa a carico, da parte di questo sistema, sotto forma di un intervento forfetario,delle spese sostenute per la prestazione di aiuto e di servizi non aventi carattere medico alle persone, iscritte a questo sistema, che soffrano di una grave e prolungata riduzione della propria autonomia, d) finanziato, da una parte, grazie ai contributi degli iscritti e, dall'altra, grazie ad una dotazione che grava sul bilancio spese della Comunità autonoma interessata, costituisca un regime che rientra nel campo di applicazione ratione materiae del regolamento (CEE) 14 giugno 1971, n. 1408 (1), relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, quale è definito all'art. 4 di tale regolamento.

2)

In caso di soluzione affermativa della prima questione pregiudiziale: Se, il suddetto regolamento, e in particolare i suoi articoli 2, 3 e 13 e, ove applicabili, i suoi articoli 18, 19, 20, 25 e 28, debba essere interpretato nel senso che le summenzionate disposizioni impediscono che una Comunità autonoma di uno Stato federale membro della Comunità europea adotti, nell'esercizio delle proprie competenze, disposizioni che limitano la possibilità di essere assicurato e il godimento di un regime di previdenza sociale ai sensi del predetto regolamento alle persone che risiedono nel territorio per il quale tale Comunità autonoma è competente e, per quanto riguarda i cittadini dell'Unione europea, alle persone che lavorano nel suddetto territorio e che risiedono in un altro Stato membro, con esclusione di coloro che, indipendentemente dalla loro nazionalità, risiedono in una parte del territorio dello Stato federale per la quale un'altra Comunità autonoma è competente.

3)

Se gli articoli 18, 39 e 43 del Trattato CE debbano essere interpretati nel senso che impediscono ad una Comunità autonoma di uno Stato federale membro della Comunità europea di adottare, nell'esercizio delle proprie competenze,disposizioni che limitano la possibilità di essere assicurato e il godimento di un regime di previdenza sociale ai sensi del predetto regolamento alle persone che risiedono nel territorio per il quale tale Comunità autonoma è competente e, per quanto riguarda i cittadini dell'Unione europea, alle persone che lavorano nel detto territorio e che risiedono in un altro Stato membro, con esclusione di coloro che, indipendentemente dalla loro nazionalità, risiedono in una parte del territorio dello Stato federale per la quale un'altra Comunità autonoma è competente.

4)

Se gli articoli 18, 39 e 43 del Trattato CE debbano essere interpretati nel senso che impediscono di limitare il campo di applicazione del predetto sistema alle persone che risiedono negli enti federati di uno Stato federale membro della Comunità europea che sono presi in considerazione da tale sistema.


(1)  GU L 149, pag. 2.


29.7.2006   

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C 178/19


Ricorso proposto il 9 maggio 2006 dall'Agenzia europea per la ricostruzione (AER) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 23 febbraio 2006 nella causa T-471/04, Giorgios Karatzoglou/Agenzia europea per la ricostruzione (AER)

(Causa C-213/06 P)

(2006/C 178/30)

Lingua processuale: l' inglese

Parti

Ricorrente: Agenzia europea per la ricostruzione (AER) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal, avvocati, nonché K. Niafas, agente)

Altra parte nel procedimento: Georgios Karatzoglou

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare, nella sua interezza, la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 23 febbraio 2006 nella causa T-471/04, Georgios Karatzoglou/Agenzia europea per la ricostruzione (AER);

decidere essa stessa;

respingere la domanda di annullamento della decisione dell'AER 26 febbraio 2004 che pone fine al contratto di agente temporaneo del ricorrente in primo grado;

condannare il ricorrente in primo grado e convenuto nel giudizio d'impugnazione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto laddove, avendo qualificato il contratto sottoscritto dal convenuto quale contratto a tempo indeterminato, esso ha deciso che l'Agenzia europea per la ricostruzione (in prosieguo: l' «AER») poteva porre fine a siffatto contratto soltanto in due casi — riduzione significativa o cessazione delle operazioni dell'AER — il che equivarrebbe a considerare il contratto come un contratto a tempo determinato la cui durata dipende da tali circostanze.

La ricorrente sostiene inoltre che il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto nel decidere in tal senso, poiché il regolamento del Consiglio n. 2667/2000 (1), che stabilisce disposizioni relative al funzionamento dell'AER, vieta a quest'ultima di contrarre una siffatta obbligazione, in quanto essa è tenuta a limitare le assunzioni a quanto strettamente necessario in considerazione dell'evolversi dei suoi bisogni.

La ricorrente sostiene infine che pur se l'AER avesse creato un legittimo affidamento nel fatto che essa non avrebbe posto fine al contratto che nel caso specifico di una significativa riduzione delle sue operazioni, un siffatto affidamento sarebbe illegittimo a fronte degli obblighi derivanti dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e dai regolamenti del Consiglio riguardanti la creazione e il funzionamento dell'AER.


(1)  GU L 305 del 07/12/2000, pagg. 7-10.


29.7.2006   

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C 178/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) l'11 maggio 2006 — Colasfalti srl/Provincia di Milano, ATI Legrenzi Srl, Impresa Costruzioni Edili e Stradali dei F. lli Paccani Snc

(Causa C-214/06)

(2006/C 178/31)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Parti nella causa principale

Ricorrente: Colasfalti srl

Convenuti: Provincia di Milano, ATI Legrenzi Srl, Impresa Costruzioni Edili e Stradali dei F. lli Paccani Snc

Questioni pregiudiziali

1)

«se la disposizione dell'art. 30, par. 4, della Dir. 93/37/CEE (1), o quella analoga recata dai parr. 1 e 2 dell'art. 55 della Dir. 2004/18/CE (2) (nel caso in cui quest'ultimo sia considerato il parametro normativo di riferimento), secondo cui, qualora le offerte appaiano anormalmente basse rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di poterle rifiutare, ha l'obbligo di richiedere, per iscritto, le precisazioni che ritiene utili in merito alla composizione dell'offerta e di verificare detta composizione tenendo conto delle giustificazioni fornite, enunci, o no, un principio fondamentale del diritto comunitario, tale da trascendere il limite formale segnato dal valore degli appalti di cui all'art. 6 della Dir. 93/37/CEE e, quindi, in grado di dispiegare la propria efficacia conformativa anche in relazione agli appalti inferiori alla suddetta soglia»;

2)

«se la regola stabilita dal par. 4 dell'art. 30 della Dir. 93/37/CEE, o quella analoga recata dai parr. 1 e 2 dell'art. 55 della Dir. 2004/18/CE (nel caso in cui quest'ultimo sia considerato il parametro normativo di riferimento), costituisca, piuttosto, un corollario implicito o un principio derivato del principio di concorrenza, considerato in coordinamento con quelli della trasparenza amministrativa e della non discriminazione in base alla nazionalità, e se, quindi, come tale, esso sia dotato d'immediata efficacia vincolante e di forza prevalente sulle normative interne eventualmente difformi, dettate dagli Stati membri per disciplinare gli appalti di lavori pubblici esulanti dal campo di diretta applicabilità del diritto comunitario».


(1)  GU L 199, p. 54

(2)  GU L 134, p. 114


29.7.2006   

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C 178/20


Ricorso presentato l'11 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

(Causa C-215/06)

(2006/C 178/32)

Lingua processuale: l' inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Recchia e D. Lawunmi, agenti)

Convenuta: Irlanda

Conclusioni della ricorrente

1.

Dichiarare che l'Irlanda, non avendo adottato tutte le misure necessarie ad assicurare che i progetti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (1),

precedentemente o successivamente alla modifica intervenuta con la direttiva 97/11/CE (2), prima di essere eseguiti in tutto in parte, vengano in primo luogo esaminati riguardo alla necessità di una valutazione d'impatto ambientale e, in secondo luogo, se capaci di esplicare un impatto importante sull'ambiente a causa della loro natura, dimensione o localizzazione, vengano sottoposti ad una valutazione d'impatto ai sensi degli artt. 5-10 della direttiva 85/337/CEE, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 2, 4 e 5-10 della direttiva 85/337/CEE, e che

l'Irlanda, non avendo adottato tutte le misure necessarie a garantire che le autorizzazioni date per lo sviluppo di fattorie del vento e la loro realizzazione, ed i relativi lavori in Derrybrien, nella contea di Galway, fossero precedute da valutazioni del loro impatto ai sensi degli artt. 5-10 della direttiva 85/337/CEE, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2, 4 e 5-10 della detta direttiva 85/337/CEE.

2.

Condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione sostiene che l'attuazione effettuata dall'Irlanda della direttiva del Consiglio 85/337/CEE (la direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale) sia e sia stata inadeguata per le seguenti ragioni:

l'Irlanda non ha adottato misure per assicurare che vengano effettuati controlli per accertare se i lavori proposti possano avere un importante impatto ambientale ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale. La normativa irlandese non prevede che tale impatto sia valutato ai sensi degli artt. 5-10 della direttiva.

Il sistema in Irlanda che consente che una domanda di autorizzazione venga presentata successivamente all'esecuzione totale o parziale di un progetto di sviluppo non approvato pregiudica gli obiettivi di prevenzione della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale.

La disciplina di attuazione in Irlanda non garantisce l'effettiva applicazione della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale. Di conseguenza l'Irlanda è venuta meno all'obbligo generale di cui all'art. 249 CE, ad essa incombente, di assicurare l'applicazione effettiva della direttiva.

Vi sono state numerose specifiche inadempienze relativamente al compimento di valutazioni di impatto ambientale per una fattoria del vento in Derrybrien, contea di Galway, che nel loro insieme danno luogo ad una violazione manifesta della direttiva.


(1)  GU L 175, pag. 40.

(2)  GU L 73, pag. 5.


29.7.2006   

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C 178/21


Ricorso presentato il 12 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-217/06)

(2006/C 178/33)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: X. Lewis, agente, M. Mollica, avocat)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

constatare che, avendo il Comune di Stintino attribuito direttamente a Maresar, mediante la convenzione no 7/91 del 2 ottobre 1991 ed i pedissequi atti aggiuntivi, l'appalto di lavori avente ad oggetto la realizzazione delle opere menzionate nella deliberazione no 48 del Consiglio comunale di Stintino del 14 dicembre 1989, e segnatamente la «progettazione esecutiva e costruzione delle opere per l'adeguamento tecnologico e strutturale, riordino e completamento delle reti idriche e fognanti, della rete viaria, delle strutture ed attrezzature di servizio dell'abitato, dei nuclei di insediamento turistico esterni e del territorio del Comune di Stintino, compreso il risanamento ed il disinquinamento della costa e dei centri turistici dello stesso», senza ricorrere alle procedure di aggiudicazione previste dalla direttiva 71/305/CEE (1) ed, in particolare, senza pubblicare alcun bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, la Commissione delle Comunità europee ritiene che la Repubblica italiana sia venuta meno agli obblighi imposti dalla direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavoro pubblici e, in particolare, dal suo articolo 3 e dal suo articolo 12.

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Commissione conclude che la convenzione del 2 ottobre 1991conclusa tra il Comune di Stintino e la società Maresar sia un appalto pubblico di lavori ai sensi del diritto comunitario. Detto appalto, avendo ad oggetto lavori il cui valore (16 milioni di euro circa) supera ampiamente la soglia di applicazione della direttiva all'epoca vigente, avrebbe dovuto essere attribuito conformemente alle regole di tale direttiva.

Quanto agli argomenti addotti dalle Autorità italiane per giustificare il loro inadempimento, la Commissione ricorda che, secondo una giurisprudenza costante, uno Stato membro non può eccepire difficoltà interne per giustificare l'inadempimento degli obblighi derivanti dal diritto comunitario.


(1)  GU L 185, pag. 5.


29.7.2006   

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C 178/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo (Spagna) il 15 maggio 2006 — Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia/Administración del Estado (Ministerio de Educación y Ciencia)

(Causa C-220/06)

(2006/C 178/34)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo

Parti nella causa principale

Ricorrente: Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia

Convenuta: Administración del Estado (Ministerio de Educación y Ciencia)

Questione pregiudiziale

Se gli artt. 43 e 49 CE, in combinato disposto con l'art. 86 dello stesso, nella loro applicazione nel contesto della liberalizzazione dei servizi postali introdotta dalle direttive 97/67/CE (1) e 2002/39/CE (2) e nel contesto dei principi che disciplinano gli appalti pubblici, fissati da specifiche direttive, debbano essere interpretati nel senso che vietano un accordo il cui oggetto include la prestazione di servizi postali, sia riservati, sia non riservati e, quindi, liberalizzati, stipulato tra una società statale a capitale interamente pubblico che è anche l'operatore autorizzato allo svolgimento del servizio postale universale, ed un organo dello Stato.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU 1998, L 15, pag. 14).

(2)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità (GU L 176, pag. 21).


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C 178/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 15 maggio 2006 — Stadtgemeinde Frohnleiten e Gemeindebetriebe Frohnleiten GmbH/Bundesminister für Land und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

(Causa C-221/06)

(2006/C 178/35)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Stadtgemeinde Frohnleiten e Gemeindebetriebe Frohnleiten GmbH

Convenuto: Bundesminister für Land und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Questione pregiudiziale

Se gli artt. 10 CE, 12 CE, 23 CE, 25 CE, 49 CE o 90 CE ostino a una disposizione nazionale di diritto tributario che, mentre subordina lo scarico di rifiuti in una discarica pubblica al pagamento di una tassa (contributo per i siti contaminati), esenta dalla stessa i rifiuti che risultino provenire da attività di messa in sicurezza ovvero di bonifica di siti contaminati (già contaminati o sospetti contaminati) purché iscritti, questi ultimi, in appositi registri pubblici (il Verdachtsflächenkataster [catasto dei siti sospetti contaminati] e l'Altlastenatlas [atlante dei siti contaminati]), ove si consideri che possono essere ivi iscritti solo i siti nazionali e che, pertanto, beneficia dell'esenzione solo lo scarico a terra di rifiuti provenienti da siti sospetti contaminati o già contaminati che si trovino sul territorio nazionale


29.7.2006   

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C 178/22


Ricorso proposto il 16 maggio 2006 dalla Athinaïki Oikogeniaki Artopoiia AVEE avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 15 marzo 2006, causa T-35/04, Athinaïki Oikogeniaki Artopoiia AVEE contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Ferrero OHG mbh

(Causa C-225/06 P)

(2006/C 178/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Athinaïki Oikogeniaki Artopoiia AVEE (rappresentante: A. Tsavdaridis, attorney at Law)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Ferrero OHG mbh

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione impugnata del Tribunale di primo grado

Repingere definitivamente ed interamente l'opposizione alla registrazione del marchio richiesto

Condannare l'Ufficio e l'interveniente alle spese, incluse quelle sostenute nel procedimento di opposizione e dinanzi alla commissione di ricorso ed al Tribunale di primo grado

Motivi e principali argomenti

La ricorrente afferma che il Tribunale di primo grado ha interpretato erroneamente l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1) in quanto:

il Tribunale di primo grado ha ignorato il fatto che la valutazione del rischio di confusione dipende da vari elementi, menzionati nel settimo 'considerando' del preambolo al regolamento (CE) del Consiglio n. 41/94 (2) e, in particolare, dal riconoscimento del marchio sul mercato e non solo dal grado di somiglianza tra il marchio ed il segno e tra i prodotti ed i servizi identificati.

Il marchio anteriore «Ferrero» non è usato per identificare prodotti venduti sul mercato tedesco. Di conseguenza, non vi è rischio di confusione per il consumatore medio tedesco, che non associa il marchio «Ferrero» con i suoi prodotti, a prescindere dal grado di somiglianza tra i due segni.

Il Tribunale di primo grado ha altresì ignorato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, il rischio di confusione da parte del pubblico dev'essere valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso. Inoltre, la valutazione globale del rischio di confusione comporta un'interdipendenza tra fattori rilevanti. La ricorrente afferma che se il Tribunale di primo grado avesse tenuto conto dell'interdipendenza dei fattori rilevanti, sarebbe giunto alla conclusione che il rischio di confusione è esiguo.


(1)  GU L 11, pagg. 1-36.

(2)  GU L 209, pagg. 18-19.


29.7.2006   

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C 178/23


Ricorso proposto il 24 maggio 2006 dal Ponte Finanziaria SpA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione), 23 febbraio 2006 causa T-194/03, Il Ponte Finanziaria SpA/OHMI e Marine Entreprise Project Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl

(Causa C-234/06 P)

(2006/C 178/37)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Il Ponte Finanziaria SpA (rappresentanti: P. Roncaglia, A. Torrigiani Malaspina, M. Boletto, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e Marine Entreprise Project Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi

Conclusioni

1

annullare la sentenza del Tribunale di Primo Grado (Quarta Sezione) del 23 febbraio 2006 nella causa T-194/03 che respinge il ricorso presentato dalla ricorrente e che la condanna alle spese giudiziarie;

2

accogliere il ricorso presentato al Tribunale di Primo grado, stabilendo:

a)

l'annullamento della decisione della Quarta Commissione di Ricorso dell'UAMI del 17 marzo 2003 nel procedimento R 1015/2001-4, per il fatto che, respingendo il ricorso della ricorrente, concede il marchio comunitario n. 940007 BAINBRIDGE (figurativo) per prodotti appartenenti alle classi 18 e 25;

b)

la condanna dell'UAMI e dell'interveniente alle spese relative al procedimento di primo grado e alla presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sia viziata per:

1)

Errata applicazione dell'articolo 8.1.b) del Regolamento n. 40/94 in quanto esiste confondibilità tra i marchi in conflitto:

il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che non sussistesse un quantum minimo di somiglianza tra il marchio dell'interveniente BAINBRIDGE e la famiglia di marchi a componente THE BRIDGE della ricorrente, quando egli stesso ha riconosciuto che il marchio opposto BAINBRIDGE presenta una somiglianza fonetica significativa con alcuni marchi della ricorrente; somiglianza che non è controbilanciata da una differenza concettuale tra i marchi in conflitto, visto che il postulato su cui il Tribunale si è basato, secondo cui il consumatore medio italiano disporrebbe di una conoscenza della lingua inglese sufficiente a fargli riconoscere il significato del termine «BRIDGE», è sicuramente errato;

se quindi i marchi in conflitto presentano quantomeno un minimo di somiglianza, l'identità dei prodotti e l'elevato carattere distintivo dei marchi della ricorrente avrebbero dovuto portare all'accertamento della confondibilità.

2)

Errata applicazione dell'articolo 43.2 e 3 del Regolamento 40/94, in quanto il Tribunale non ha preso in considerazione il marchio denominativo n. 642952 THE BRIDGE della ricorrente;

per quanto riguarda il marchio denominativo THE BRIDGE, la ricorrente ha fornito sufficienti prove d'uso per dimostrare la seria ed effettiva utilizzazione del marchio in questione ai sensi della regola 22.2 del Regolamento n. 2868/95;

il Tribunale avrebbe applicato erroneamente l'art. 43.2 e 3 del Regolamento 40/94 in quanto non è entrato nel merito della idoneità dei documenti forniti dalla ricorrente a riprova dell'uso del suo marchio ma si è limitato ad affermare che la Commissione di Ricorso ha fatto bene a non prendere in considerazione tale marchio poiché la ricorrente non ha dimostrato un uso continuativo dello stesso per tutti e cinque gli anni di riferimento, requisito questo non richiesto dalla legge.

3)

Errata applicazione degli articoli 15.2.a) e 43.2 e 3 del Regolamento 40/94 in quanto il Tribunale non ha preso in considerazione il marchio figurativo n. 370836 BRIDGE della ricorrente;

le prove d'uso prodotte dalla ricorrente per dimostrare l'utilizzazione effettiva del marchio THE BRIDGE avrebbero dovuto essere considerate sufficienti a dimostrare anche l'uso del marchio BRIDGE;

in ogni caso, il marchio figurativo BRIDGE della ricorrente è da considerarsi come marchio difensivo ai sensi della legge italiana sui marchi e, come tale, sottratto alla prova dell'utilizzazione;

il Tribunale avrebbe errato nell'accogliere l'argomentazione espressa per la prima volta soltanto dall'UAMI nel suo controricorso (e perciò stesso in ogni caso irricevibile) secondo cui l'istituto del marchio difensivo sarebbe incompatibile con il sistema di tutela del marchio comunitario. In realtà vari argomenti depongono a favore della compatibilità dell'istituto dei marchi difensivi con il sistema comunitario.

4)

Errata applicazione dell'articolo 8.1.b) del Regolamento n. 40/94 in quanto il fatto che la ricorrente sia titolare di una pluralità di marchi tutti incentrati sul termine bridge (marchi seriali) aumenta la confondibilità tra questi marchi presi nel loro complesso ed il marchio BAINBRIDGE;

il Tribunale, pur riconoscendo che il fatto che la ricorrente sia titolare di una famiglia di marchi seriali incentrati sul segno Bridge, sarebbe in linea di principio rilevante ai fini della valutazione dell'esistenza di un rischio di confusione, nel caso specifico, ha omesso di considerare questi marchi perché solo registrati ma non anche utilizzati, quando in realtà l'uso di questo marchi è circostanza estranea al fatto che debbano essere considerati come seriali.


29.7.2006   

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C 178/24


Ricorso presentato il 29 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-239/06)

(2006/C 178/38)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Wilms, C. Cattabriga, L. Visaggio, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

constatare che la Repubblica italiana, avendo rifiutato di calcolare e versare le risorse proprie indebitamente non percepite a causa dell'esenzione dei dazi doganali all'importazione unilateralmente applicata sui materiali ad uso militare nonché gli interessi moratori dovuti per non aver messo tempestivamente dette risorse proprie a diposizione della Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù degli artt. 2, 9, 10 e 11 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89, nonché delle corrispondenti disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.

condannare la Repubblica italiana alle spese.

Motivi e principali argomenti

A parere della Commissione, l'esenzione dai dazi doganali unilateralmente concessa dall'Italia nel periodo precedente l'applicazione del regolamento (CE) n. 150/2003 (1) del Consiglio costituiva un'illegittima deroga all'art. 26 CE e alla legislazione doganale comunitaria, che ha avuto per conseguenza un'indebita riduzione delle entrate doganali, risorse proprie della Comunità. Nonostante le reiterate richieste della ricorrente, il governo italiano ha rifiutato di calcolare e versare alla Comunità le somme corrispondenti alle risorse proprie in tal modo eluse per il periodo intercorso fra il 1o gennaio 1998 al 31 dicembre 2002, nonché di versare gli interessi di mora su dette somme, come previsto dalla normativa vigente in tale settore.


(1)  GU L 25 pag.1


29.7.2006   

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C 178/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus il 29 maggio 2006 — Fortum Project Finance SA

(Causa C-240/06)

(2006/C 178/39)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus (Finlandia).

Parte nella causa principale

Ricorrente: Fortum Project Finance SA.

Questioni pregiudiziali

Se l'art. 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea e l'art. 12, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE (1) concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali vadano interpretati nel senso che ostano al prelievo di un'imposta di trasferimento patrimoniale allorché valori mobiliari vengano ceduti nella maniera esposta supra sotto forma di apporto ad una società per azioni che rimette in contropartita nuove azioni di sua proprietà.


(1)  GU L 249, pag. 25.


29.7.2006   

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C 178/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Koblenz (Germania) il 31 maggio 2006 — Dynamic Medien Vertriebs GmbH/Avides Media AG

(Causa C-244/06)

(2006/C 178/40)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Koblenz

Parti nella causa principale

Attrice: Dynamic Medien Vertriebs GmbH

Convenuta: Avides Media AG.

Questione pregiudiziale

Se il principio della libera circolazione delle merci, ai sensi dell'art. 28 CE, osti ad una normativa tedesca la quale vieta di vendere per corrispondenza supporti video (DVD, videocassette) privi dell'indicazione che gli stessi sono stati sottoposti in Germania ad una verifica dell'idoneità ai minori.

In particolare:

se il divieto di commercializzare per corrispondenza tali supporti video costituisca una misura di effetto equivalente ai sensi dell'art. 28 CE.

In caso di soluzione affermativa:

se un simile divieto sia giustificato, ai sensi dell'art. 30 CE e della direttiva 31/2000/CE (1), anche nel caso in cui il supporto video sia stato sottoposto ad una verifica di idoneità ai minori in un altro Stato membro, e ciò sia indicato sullo stesso; o se un simile controllo da parte di un altro Stato membro costituisca un mezzo meno restrittivo ai sensi di detta disposizione.


(1)  GU L 178, pag. 1.


29.7.2006   

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C 178/26


Ricorso proposto il 1o giugno 2006 da Saiwa SpA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione), del 5 aprile 2006 causa T-344/03, Saiwa s.p.a./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) e Barilla Alimentare SpA

(Causa C-245/06 P)

(2006/C 178/41)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Saiwa SpA (rappresentanti: G. Sena, P. Tarchini, J.-P. Karsenty, M. Karsenty-Ricard, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e Barilla Alimentare

Conclusioni

annullare la sentenza impugnata;

accogliere le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado con il conseguente annullamento, per violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del reg. 40/94/CE (1), della decisione della Quarta Commissione di Ricorso dell'UAMI emessa in data 18 luglio 2003 nel procedimento R480/2002-4 ed il rigetto della domanda di registrazione di Barilla Alimentare s.p.a. n. 289.405;

condannare l'UAMI e Barilla Alimentare s.p.a. al pagamento delle spese di tutti i gradi del giudizio.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente fa valere un unico motivo di annullamento fondato sulla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del reg. 40/94/CE sul marchio comunitario. La ricorrente sostiene che l'espressione «ORO» (che costituisce oggetto o che comunque fa parte dei marchi di cui alla presente controversia) è dotata di capacità distintiva intrinseca; che con riferimento al marchio internazionale (che pure costituisce oggetto della presente controversia) parte del pubblico pertinente ignora il significato della parola «ORO» e che tale circostanza costituisce un dato di comune esperienza che non deve essere dimostrato dalla parte; che per il principio di interdipendenza, data l'identità dei prodotti e dei segni configgenti, è sufficiente che il segno anteriore presenti un limitato carattere distintivo.

La ricorrente sostiene inoltre che la capacità distintiva della parola «ORO» è rafforzata e/o acquisita attraverso l'uso, tanto del marchio «ORO», quanto del marchio «ORO SAIWA».

La ricorrente sostiene infine che i marchi «ORO» e «ORO SAIWA», da un lato, e «Selezione ORO BARILLA», dall' altro, sono confondibili e che fra di essi comunque sussiste un rischio di associazione.


(1)  GU L 22, p. 50.


29.7.2006   

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C 178/26


Ricorso presentato il 2 giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-248/06)

(2006/C 178/42)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante(i): R. Lyal e L. Escobar Guerrero, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, avendo mantenuto in vigore un regime di deduzione delle spese relative ad attività di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica effettuate all'estero più oneroso rispetto a quello applicabile alle spese effettuate in Spagna, come risulta dall'art. 35 della versione codificata della Ley del Impuesto de Sociedades (Legge sull'imposta sulle società), ratificata con il Real Decreto Legislativo 4/2004 del 5 marzo 2004, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 43 e 49 del Trattato CE, relativi alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi, nonché alle corrispondenti disposizioni dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo.

condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Violazione della libertà di stabilimento (artt. 43 e 48 CE, nonché 31 SEE): la limitazione territoriale, consistente nel fatto che solamente le spese relative alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica materialmente compiute nel territorio nazionale possono beneficiare della deduzione fiscale dell'imposta sulle società, costituisce un fattore che limita la libertà di stabilimento delle imprese spagnole che investano nella ricerca, nello sviluppo e nell'innovazione tecnologica al di fuori del territorio spagnolo, arrecando beneficio alle imprese che compiano i medesimi investimenti in Spagna e, segnatamente, alle imprese che abbiano la propria sede principale in un altro Stato membro e che operino in Spagna con una sede secondaria.

Violazione della libera prestazione di servizi (artt. 49 CE e 36 SEE): le spese relative alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica sostenute al di fuori del territorio spagnolo non possono beneficiare della possibilità di deduzione fiscale dell'imposta sulle società. Tale limite costituisce un ostacolo alla libera prestazione di servizi prevista dal Trattato CE.


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C 178/27


Ricorso presentato il 2 giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia

(Causa C-249/06)

(2006/C 178/43)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Tufvesson, B. Martenczuk, H. Støvlbæk)

Convenuto: Regno di Svezia

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che il Regno di Svezia è venuto meno agli obblighi impostigli dall'art. 307, secondo comma, CE, non avendo adottato tutti i provvedimenti atti ad eliminare l'incompatibilità fra il Trattato CE e i trattati bilaterali stipulati dal Regno di Svezia con la Repubblica socialista del Vietnam, ed altri sedici trattati bilaterali in materia di investimenti.

condannare il Regno di Svezia alle spese.

Motivi e principali argomenti

I trattati in questione sono incompatibili con il diritto comunitario poiché non consentono l'applicazione di provvedimenti comunitari in forza degli artt. 52, n. 2, 59, e 60, n. 1, del Trattato CE. Per di più, il Regno di Svezia non ha adottato alcun provvedimento per rimediare alla situazione. Pertanto, il Regno di Svezia è venuto meno all'obbligo impostogli dall'art. 307, secondo comma, CE di adottare tutti i provvedimenti atti ad eliminare qualsiasi incompatibilità tra il Trattato e i trattati bilaterali in materia di investimenti.


29.7.2006   

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C 178/27


Ricorso presentato il 6 giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-252/06)

(2006/C 178/44)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Braun e N. Yerrell, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato, o comunque non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni legislative e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 9 dicembre 2002, 2002/92/CE (1), sulla intermediazione assicurativa, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

Condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di attuazione della direttiva è scaduto il 15 gennaio 2005.


(1)  GU L 9, pag. 3.


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C 178/28


Ricorso presentato il 12 giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-258/06)

(2006/C 178/45)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Vidal Puig e N. Yerrell, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 9 dicembre 2002, 2002/92/CE (1), sulla intermediazione assicurativa e, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva

condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine impartito per adeguare l'ordinamento giuridico interno alla direttiva 2002/92/CE è scaduto il 15 gennaio 2005.


(1)   GU 2003 L 9, pag. 3


29.7.2006   

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C 178/28


Ricorso presentato il 14 giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-259/06)

(2006/C 178/46)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Maidani e W. Wils, agenti)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo adottato le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per adeguarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2002, 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), o per lo meno non avendole comunicate alla Commissione, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma di tale direttiva.

condannare Regno dei Paesi Bassi alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è spirato l'11 agosto 2004.


(1)  GU L 35, pag. 1


29.7.2006   

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C 178/28


Ordinanza del presidente della Seconda Sezione della Corte 23 marzo 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna) — Impresa Portuale di Cagliari Srl/Tirrenia di Navigazione SpA

(Causa C-174/03) (1)

(2006/C 178/47)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Seconda Sezione della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 213 del 6.9.2003.


29.7.2006   

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C 178/29


Ordinanza del presidente della Quarta Sezione della Corte 5 aprile 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato) — SABA Italia SpA/Comune di Bolzano, SEAB SpA

(Causa C-216/04) (1)

(2006/C 178/48)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Quarta Sezione della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 190 del 24.7.2004.


29.7.2006   

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C 178/29


Ordinanza del presidente della Corte 4 maggio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale civile di Oristano) — Ignazio Medda/Banco di Napoli SpA, Regione autonoma della Sardegna

(Causa C-285/04) (1)

(2006/C 178/49)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 217 del 28.8.2004.


29.7.2006   

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C 178/29


Ordinanza del presidente della Quarta Sezione della Corte 18 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia

(Causa C-99/05) (1)

(2006/C 178/50)

Lingua processuale: il finlandese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 93 del 16.4.2005.


29.7.2006   

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C 178/29


Ordinanza del presidente della Corte 5 aprile 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato) — Francesco Rauty contro Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Soprintendenza B.A.A. di Firenze, Prato e Pistoia, in presenza di: Consiglio Nazionale degli Ingegneri, e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia contro Francesco Rauty, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in presenza di: Consiglio Nazionale degli Ingegneri

(Causa C-271/05) (1)

(2006/C 178/51)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 229 del 17.9.2005.


29.7.2006   

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C 178/29


Ordinanza del presidente della Corte 5 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-352/05) (1)

(2006/C 178/52)

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 281 del 12.11.2005.


29.7.2006   

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C 178/29


Ordinanza del presidente della Corte 15 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-410/05) (1)

(2006/C 178/53)

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 36 del'11.2.2006.


29.7.2006   

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C 178/30


Ordinanza del presidente della Corte 27 aprile 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-20/06) (1)

(2006/C 178/54)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 60 dell'11.3.2006.


29.7.2006   

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C 178/30


Ordinanza del presidente della Corte 27 aprile 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-21/06) (1)

(2006/C 178/55)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 60 dell'11.3.2006.


TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

29.7.2006   

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C 178/31


Sentenza del Tribunale di primo grado 31 maggio 2006 — Kuwait Petroleum (Nederland) BV/Commissione

(Causa T-354/99) (1)

(«Aiuti di Stato - Comunicazione della Commissione sugli aiuti de minimis - Aumento dei diritti di accisa sui carburanti - Aiuti ai distributori di benzina - Compagnie petrolifere - Rischio di cumulo degli aiuti - Clausola di gestione dei prezzi - Principio di buona amministrazione»)

(2006/C 178/56)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Kuwait Petroleum (Nederland) BV (Rotterdam, Paesi Bassi) (Rappresentante: avv. P. Mathijsen)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: inizialmente sig. G. Rozet e H. Speyart, e, successivamente, sigg.G. Rozet e H. van Vliet, agenti)

Interveniente a sostegno del ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: inizialmente sig. M. Fierstra, e, successivamente, sig.ra H. Sevenster, agenti)

Oggetto della causa

domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 20 luglio 1999, 1999/705/CE in merito ad aiuti di Stato concessi dai Paesi Bassi a favore di 633 distributori di benzina olandesi situati nelle regioni di confine con la Germania (GU L 280, pag. 87)

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente sopporta le proprie spese nonché quelle della Commissione.

3)

Il Regno dei Paesi Bassi sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 102 dell'8.4.2000.


29.7.2006   

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C 178/31


Sentenza del Tribunale di primo grado 30 maggio 2006 — Bank Austria Creditanstalt/Commissione

(Causa T-198/03) (1)

(Concorrenza - Procedimento amministrativo - Pubblicazione di una decisione che constata un'infrazione all'art. 81 CE e infligge ammende - Fissazione da parte delle banche austriache dei tassi d'interesse attivi e passivi («club Lombard») - Rigetto della domanda di omettere taluni passaggi)

(2006/C 178/57)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Bank Austria Creditanstalt (Vienna, Austria) (rappresentanti: C. Zschocke e J. Beninca, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente sig. S. Rating, agente, successivamente sig. A. Bouquet, agente, assistito da D. Waelbroeck e U. Zinsmeister, avvocati)

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione del consigliere-auditore della Commissione 5 maggio 2003 di pubblicare la versione non riservata della decisione della Commissione 11 giugno 2002 nel procedimento COMP/36.571/D-l — Banche austriache («club Lombard»)

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 213 del 6.9.2003.


29.7.2006   

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C 178/32


Sentenza del Tribunale di primo grado 31 maggio 2006 — De Waele/Uami (Forma di una salsiccia)

(Causa T-15/05) (1)

(Marchio comunitario - Marchio tridimensionale - Forma di una salsiccia - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

(2006/C 178/58)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Wim De Waele (Bruges, Belgio) (rappresentanti: P. Maeyaert, S. Granata e R. Vermeire, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: sig. W. Verburg, agente)

Oggetto della causa

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 16 novembre 2004 (procedimento R 820/2004-1), relativo alla registrazione di un marchio tridimensionale costituito dalla forma di una salsiccia come marchio comunitario

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il ricorrente è condannato alle spese.


(1)  GU C 57 del 5.3.2005.


29.7.2006   

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C 178/32


Ordinanza del Tribunale di primo grado 17 maggio 2006 — Marcuccio/Commissione

(Causa T-241/03) (1)

(«Dipendenti - Riassegnazione - Alloggio di servizio - Decisione di procedere al trasloco degli effetti personali del ricorrente - Ricorso d'annullamento - Ricorso per risarcimento danni - Atto che arreca pregiudizio - Irricevibilità»)

(2006/C 178/59)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) [Rappresentante: avv. L. Garofalo]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: E. de March e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro]

Oggetto della causa

Da una parte, la domanda di annullamento della nota 15 ottobre 2002, relativa al trasloco degli effetti personali del ricorrente dal suo vecchio alloggio di servizio in Angola e, dall'altra, la domanda di risarcimento dei presunti danni arrecati al ricorrente dal contenuto di detta nota.

Dispositivo dell'ordinanza

1)

Il ricorso è dichiarato irricevibile.

2)

Il ricorrente sopporta le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione.


(1)  GU C 200 del 23/8/2003.


29.7.2006   

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C 178/32


Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 maggio 2006 — Teletech Holdings/UAMI — Teletech International (TELETECH INTERNATIONAL)

(Causa T-194/05) (1)

(Marchio comunitario - Procedura di opposizione - Estensione dell'obbligo di esame - Trasformazione di una domanda di marchio comunitario in domanda di marchio nazionale - Art. 58 del regolamento (CE) n. 40/94)

(2006/C 178/60)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Teletech Holdings, Inc. (Denver, Colorado, Stati Uniti) (Rappresentanti: A. Gould e M. Blair, solicitors)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Rappresentante: D. Botis, agente)

Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Teletech International SA (Parigi, Francia) (Rappresentanti: avv.ti J. F. Adelle e F. Zimeray)

Oggetto della causa

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 3 marzo 2005 (procedimento R 497/2004-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la TeleTech Holdings, Inc., e la Teletech International SA

Dispositivo dell'ordinanza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente è condannata alle spese, ad eccezione di quelle sostenute dall'interveniente.

3)

L'interveniente sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 171, del 9.7.2005


29.7.2006   

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C 178/33


Ricorso presentato il 18 maggio 2006 — Glaverbel/UAMI (motivo applicato alla superficie dei prodotti)

(Causa T-141/06)

(2006/C 178/61)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Glaverbel SA (Bruxelles, Belgio) (Rappresentanti: avv.ti S. Möbus, T. Koerl)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 1o marzo 2006 (procedimento R 0986/2004-4) nella parte in cui si applica ai prodotti controversi; e

dichiarare che, per quanto riguarda i prodotti controversi, la prova relativa all'uso che è stata prodotta era sufficiente a dimostrare che era acquisito il carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento sul marchio comunitario, e che la domanda di marchio comunitario 003183068 ha acquisito carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento sul marchio comunitario;

deferire la domanda di marchio comunitario 003183068 all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) per accettazione e pubblicazione;

condannare l'Ufficio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: Marchio figurativo consistente in un motivo applicato alla superficie dei prodotti per prodotti appartenenti alle classi 19 e 21 (vetro grezzo o semilavorato, vetro modellato, lastre di vetro, ecc.) (Domanda di marchio comunitario 3183068)

Decisione dell'esaminatore: Rigetto della domanda di marchio comunitario per tutti i prodotti

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: La ricorrente contesta la decisione della commissione di ricorso limitatamente a taluni prodotti appartenenti alla classe 21. Essa, a tale proposito, lamenta una violazione dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94.


29.7.2006   

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C 178/33


Ricorso presentato il 12 maggio 2006 — ECZG/Commissione

(Causa T-142/06)

(2006/C 178/62)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. (Zielona Góra, Polonia) (Rappresentanti: M. Powell, Solicitor; avv.ti C. Arhold e K. Struckmann)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione europea 23 novembre 2005 di avviare il procedimento formale di indagine nel caso relativo ad Aiuti di Stato C 43/2005 (ex N 99/2005) — Costi non recuperabili — o, in alternativa, annullare la decisione nella parte in cui verte sul contratto di acquisto di elettricità stipulato dalla ricorrente;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è un gestore di centrali elettriche con sede in Polonia. Con la decisione impugnata, la Commissione ha deciso di avviare un procedimento formale di indagine per presunti nuovi aiuti di Stato sotto forma di contratti di acquisto di elettricità stipulati tra i produttori di energia in Polonia e la rete di operatori detenuta dalla Stato PSE (1).

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere che la Commissione non era competente ad avviare un procedimento formale di indagine relativo a misure di aiuto adottate prima dell'adesione della Polonia all'Unione europea non applicabili dopo la data d'adesione. A suo avviso, così facendo la Commissione ha violato i principi generali di irretroattività e di tutela del legittimo affidamento.

La ricorrente afferma inoltre che la Commissione ha commesso un errore di diritto e di valutazione qualificando la misura come aiuto di Stato nuovo. In primo luogo, la Commissione ha omesso di valutare la misura alla luce delle circostanze di fatto e di diritto esistenti all'epoca in cui furono conclusi gli accordi. In secondo luogo, la Commissione ha valutato in modo inadeguato la nozione di vantaggio economico ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE effettuando un esame complessivo di tutti i contratti di acquisto di elettricità invece di svolgere un esame individuale. In terzo luogo, la Commissione non ha tenuto conto del fatto che, all'epoca in cui il mercato dell'elettricità degli Stati membri era aperto alla concorrenza, l'accordo concluso dalla ricorrente non poteva falsare la concorrenza nel mercato comune, dato che la Polonia non era ancora uno Stato membro. La ricorrente sostiene infine che tale aiuto non costituisce un aiuto nuovo, bensì un aiuto esistente sia in base al Trattato di adesione, sia in base alla giurisprudenza, secondo cui gli aiuti già in fase di applicazione in un mercato chiuso alla concorrenza fino alla sua liberalizzazione devono essere considerati aiuti esistenti dal momento della liberalizzazione. La ricorrente lamenta poi che la Commissione non ha esaminato se l'accordo in questione era ancora in vigore dopo l'adesione della Polonia.

Da ultimo, la ricorrente fa valere che la decisione impugnata non è adeguatamente motivata e viola l'art. 253 CE.


(1)  Aiuti di Stato — Polonia — Aiuto di Stato n. C 43/2005 (ex N 99/2005) — Costi non recuperabili — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE (GU 2006 C 52, pag. 8).


29.7.2006   

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C 178/34


Ricorso presentato il 19 maggio 2006 — MTZ Polyfilms/Consiglio

(Causa T-143/06)

(2006/C 178/63)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: MTZ Polyfilms Ltd. (Mumbai, India) (Rappresentante: avv. P. De Baere)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare il regolamento (CE) del Consiglio 27 febbraio 2006, n. 366, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato (PET) originarie, tra l'altro, dell'India;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente produce ed esporta fogli di polietilentereftalato nella Comunità europea.

A sostegno del suo ricorso, essa fa valere, in primo luogo, che il regolamento impugnato viola l'art. 2, nn. 8 e 9 del regolamento di base (1). La ricorrente afferma che il regolamento impugnato ricostruisce il prezzo all'esportazione della ricorrente verso la Comunità sulla base dei prezzi all'esportazione verso paesi terzi poiché i prezzi all'esportazione effettivi verso la Comunità sono asseritamente inattendibili per l'esistenza di prezzi minimi all'importazione.

Secondo la ricorrente, i suoi prezzi all'esportazione non sono inattendibili ai sensi dell'art. 2, n. 9 del regolamento di base. Essa sostiene inoltre che il metodo utilizzato è incompatibile con il regolamento di base, che enuncia i metodi che possono essere seguiti per determinare il prezzo all'esportazione. La ricorrente fa valere che l'art. 2, nn. 8 e 9, del regolamento di base si applica ugualmente alle indagini di riesame, come il procedimento contestato, a prescindere dal fatto che vi siano o no impegni.

In secondo luogo, la ricorrente lamenta la violazione dell'accordo relativo all'applicazione dell'art. VI del GATT 1994 (2). Secondo la ricorrente, il suo prezzo all'esportazione non è inattendibile ai sensi degli artt. 2.1 e 2.3 dell'accordo. La ricorrente afferma inoltre che il metodo usato è incompatibile con gli artt. 2.1, 2.3 e 11 dell'accordo. La ricorrente sostiene infine che gli artt. 2.1 e 2.3 dell'accordo si applicano anche alle indagini di riesame svolte in forza dell'art. 11 dell'accordo, come il riesame intermedio parziale in questione.

La ricorrente lamenta, infine, l'assenza di fondamento normativo del metodo applicato per determinare il suo prezzo all'esportazione verso la Comunità ed una violazione del principio della certezza del diritto in quanto è stato reso impossibile ai produttori che esportano determinare il loro comportamento nel contesto di un impegno sui prezzi.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1).

(2)  Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (OMC-GATT 1994) – Accordo antidumping (GU 1994, L 336, pag. 103).


29.7.2006   

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C 178/35


Ricorso presentato il 19 maggio 2006 — En Route International/UAMI

(Causa T-147/06)

(2006/C 178/64)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: En Route International Limited (Berkshire, Regno Unito) (rappresentante: avv. W.W. Göpfert)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso 7 marzo 2006, relativa al procedimento R 352/2005-4; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: marchio denominativo «FRESHHH» per prodotti delle classi 29, 30 e 32 (domanda di marchio comunitario n. 3 198 165).

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: il marchio di cui si chiede la registrazione sarebbe registrabile; la sua registrazione non trova ostacolo negli impedimenti alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. b) e c), nonché di cui all'art. 7, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94 (1).


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


29.7.2006   

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C 178/35


Ricorso presentato il 17 maggio 2006 — Castellani/UAMI — Markant Handels und Service (CASTELLANI)

(Causa T- 149/06)

(2006/C 178/65)

Lingua di redazione del ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Castellani SpA (Pontedera) (rappresentanti: avv.ti A. Di Maso e M. R. Di Maso)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Markant Handels und Service GmbH (Offemburg, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 22 febbraio 2006, procedimento R 449/2005-1;

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario interessato: il marchio figurativo «CASTELLANI» per prodotti appartenenti alla classe 33 (bevande alcoliche ad eccezione di birre, liquori, vini frizzanti e vino Champagne) — domanda n. 2 387 272

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: la MARKANT Handels- und Service GmbH

Marchio o segno fatto valere: marchio denominativo nazionale «CASTELLUM» per prodotti appartenenti alla classe 33 (vini eccetto vini frizzanti) e «CASTELLUCA» per prodotti appartenenti alla classe 33 (vini)

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione nella sua interezza.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto della domanda

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto i marchi in conflitto sono differenti e il marchio della ricorrente non può causare confusione per i consumatori tedeschi.


29.7.2006   

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C 178/36


Ricorso presentato il 9 giugno 2006 — Aluminium Silicon Mill Products/Commissione

(Causa T-151/06)

(2006/C 178/66)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Aluminium Silicon Mill ProductsGmbH (Zug, Svizzera) (rappresentanti: avv.ti L. Ruessmann, A Willems)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare il ricorso ricevibile;

annullare la decisione impugnata nella parte in cui la Commissione non ha trattato le vendite attraverso la ASMP in modo coerente con il trattamento di tali vendite nell'istruttoria iniziale anti-dumping concernente il silicio proveniente dalla Russia, e ordinare alla Commissione europea di ricalcolare, conformemente a ciò, il margine di dumping (e quindi la somma da rimborsare).

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il regolamento (CE) del Consiglio n. 2229/2003 (1) ha imposto un dazio antidumping sulle importazioni di silicio verso la Comunità provenienti da due produttori-esportatori russi, collegati con la ricorrente: la Sual-Kremny-Urals LLC e la ZAO Kremny. Ritenendo che il margine di dumping, sulla base del quale i dazi antidumping erano stati pagati, fosse stato eliminato, la ricorrente ha presentato tre richieste di rimborso dei dazi riguardanti successive importazioni.

Nella decisione impugnata, le richieste sono state parzialmente accolte. La ricorrente chiede l'annullamento della decisione nella parte in cui essa riflette un adeguamento effettuato senza motivazione, con il risultato che il margine di dumping calcolato è superiore alla soglia de minimis e non autorizza le autorità doganali nazionali a concedere il richiesto pieno rimborso dei dazi anti-dumping pagati dalla ricorrente sulle importazioni di silicio provenienti dalla Russia.

A sostegno del suo ricorso, la società ricorrente deduce, in primo luogo, un manifesto errore di valutazione e la violazione del regolamento del Consiglio n. 384/96 (2) (il regolamento di base) ed in particolare dell'art. 11, n. 9, nonché la violazione del principio della certezza del diritto. Secondo la ricorrente, la Commissione ha commesso un errore nel ritenere che ci fosse stato un cambiamento nelle circostanze che le avrebbe imposto di modificare la metodologia su cui si era fondata nell'istruttoria originaria riguardo alle vendite effettuate attraverso la ricorrente.

In secondo luogo, la ricorrente deduce un manifesto errore di valutazione e la violazione dell'art. 253 CE riguardo alla valutazione in merito all'esistenza di una singola entità economica tra la ricorrente e gli stabilimenti russi e riguardo all'adeguamento per la commissione di un agente.

In terzo luogo, la ricorrente deduce la violazione del regolamento di base per ciò che riguarda la detrazione della commissione per un agente, ed in particolare dell'art. 2, n. 10, lett. (i), del regolamento di base, come da ultimo modificato dal regolamento n. 2238/2000 (3). Secondo la ricorrente, l'art. 2, n. 10, lett. (i), come modificato dal regolamento n. 1972/2002 (4), non è applicabile, poiché il procedimento di rimborso in questione concernerebbe la continuazione del procedimento originario. In subordine, la ricorrente deduce che la Commissione ha violato l'art. 2, n. 10, lett. (i), del regolamento di base come modificato dal regolamento n. 1972/2002.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2003, n. 2229, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di silicio originario della Russia (GU L 339, pag. 3).

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) del Consiglio 9 ottobre 2000, n. 2238, che modifica il regolamento (CE) n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 257, pag. 2).

(4)  Regolamento (CE) del Consiglio 5 novembre 2002, n. 1972, recante modifica del regolamento (CE) n. 384/96 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 305, pag. 1).


29.7.2006   

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C 178/37


Ricorso presentato il 6 giugno 2006 — NDSHT Nya Destination Stockolm Hotell & Teaterpaket/Commissione

(Causa T-152/06)

(2006/C 178/67)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: NDSHT Nya Destination Stockolm Hotell & Teaterpaket AB (Stoccolma, Svezia) (rappresentanti: avv.ti M. Merola e L. Armati)

Convenuto: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare l'azione ricevibile;

annullare la decisione impugnata;

ordinare alla Commissione di aprire un'indagine formale ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE;

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione, di non continuare la sua indagine concernente la denuncia presentata dalla ricorrente riguardo a tre tipi di sussidi concessi allo Stockholm Visitor Board AB (in prosieguo: lo «SVB»), segnatamente: gli stanziamenti annuali dal bilancio della città di Stoccolma a favore della SVB, i rimborsi delle perdite, al lordo delle imposte, di SVB effettuati regolarmente dalla società controllante e l'accesso preferenziale ai beni pubblici per la fornitura di servizi inclusi nella Stockholm Card. La Commissione ha ritenuto che tali misure non costituissero un aiuto illegittimo.

La ricorrente deduce che, adottando la decisione impugnata, la Commissione ha violato diverse norme del Trattato e del regolamento n. 659/1999 (1).

La ricorrente deduce, in primo luogo, che non avendo iniziato un'istruttoria formale, la Commissione ha violato l'art. 88, n. 3, CE, nonché l'art. 4 del regolamento n. 659/1999. Secondo la ricorrente, la Commissione sapeva dell'esistenza dell'aiuto e non disponeva di elementi sufficienti per stabilire che tutti i provvedimenti in questione potessero essere qualificati come aiuti esistenti.

In secondo luogo, la ricorrente deduce che la Commissione ha applicato erroneamente gli artt. 87 CE e 86, n. 2, CE quando ha affermato che la remunerazione per l'esercizio delle attività di informazione turistica ricadeva nell'ambito delle norme sui servizi di interesse economico generale.

In terzo luogo, la ricorrente deduce che la Commissione ha applicato erroneamente gli artt. 87 CE e 88 CE, nonché l'art. 1, lett. b), del regolamento n. 659/1999 dichiarando che se la remunerazione per le attività di informazione turistica fosse da considerare come un aiuto, costituirebbe un aiuto esistente e non un aiuto illegittimo, e che in ogni caso sarebbe compatibile con il mercato comune.

In quarto luogo, la ricorrente lamenta che la Commissione ha sbagliato nell'applicazione degli artt. 87, n. 1, CE e 88, n. 3, CE stabilendo che le attività commerciali di SVB erano esercitate in condizioni di mercato e non erano quindi finanziate da un aiuto di Stato. La ricorrente deduce, in particolare, che la Commissione ha omesso di prendere posizione riguardo ai rimborsi delle perdite di SVB da parte della sua società controllante, totalmente di proprietà del consiglio comunale.

Infine, il ricorrente deduce una violazione del dovere di motivazione nonché del principio generale di buon andamento dell'amministrazione, poiché la durata dell'istruttoria preliminare sarebbe stata eccessiva.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, p. 1).


29.7.2006   

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C 178/38


Ricorso presentato il 13 giugno 2006 — European Association of Euro-Pharmaceutical Companies/Commissione

(Causa T-153/06)

(2006/C 178/68)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: European Association of Euro-Pharmaceutical Companies (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti W Rehmann, M. Hartmann-Rüppel)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento;

annullare la decisione della Commissione 10 aprile 2006, D/201953, recante rigetto di tre denunce della EAEPC contro la GlaxoSmithKline per violazione dell'art. 82 CE;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente domanda l'annullamento della decisione della Commissione nei casi COMP/38.181, 38.274 e 38.275 — EAEPC/Glaxo Greece (Imigran, Lamictal, Severent), concernenti le tre denunce della ricorrente nelle quali essa sosteneva che la controllata ellenica della GlaxoSmithKline avrebbe violato l'art. 82 CE, rifiutandosi di fornire i tre prodotti Imigran, Lamictal e Severent ai distributori farmaceutici all'ingrosso e con ciò limitando le importazioni parallele. La decisione impugnata informa i denuncianti che l'autorità ellenica della concorrenza si sta occupando del caso e rigetta le denunce ai sensi dell'art. 13 del regolamento del Consiglio n. 1/2003 (1).

A sostegno del proprio ricorso l'associazione ricorrente deduce che la Commissione ha violato l'obbligo di fornire una sufficiente motivazione. Secondo la ricorrente un mero riferimento al testo dell'art. 13 del regolamento n. 1/2003 non è sufficiente a permettere al denunciante di valutare se la Commissione abbia preso in considerazione tutti i fatti e le circostanze e non consente ai giudici di esercitare il loro potere di sindacato.

La ricorrente inoltre deduce che la Commissione ha violato gli artt. 211 CE e 85 CE e il regolamento n. 1/2003 non avocando un caso dall'autorità ellenica della concorrenza ai sensi dell'art. 11, n. 6, del regolamento n. 1/2003. Secondo il ricorrente, la Commissione ha mancato di tenere in conto che il procedimento nazionale necessita di un tempo troppo lungo per raggiungere un risultato soddisfacente, che la denuncia sollevava nuove e fondamentali questioni riguardo al diritto comunitario della concorrenza e concerneva problemi che esistono in più di uno Stato membro, e che la Commissione deve assicurare l'applicazione efficiente del diritto comunitario della concorrenza.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2003, L 1, pag. 1).


29.7.2006   

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C 178/38


Ricorso presentato il 5 giugno 2006 — Repubblica italiana/Commissione

(Causa T-154/06)

(2006/C 178/69)

Lingua processuale: italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (Rappresentante: Paolo Gentili, Avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione impugnata

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione della Commissione C(2006)1171, del 23 marzo 2006, relativa alla riduzione di un contributo del Fondo sociale europeo (FSE) concesso con decisione C(95) 2194, del 28 settembre 1995, modificata da ultimo dalla decisione C(2000) 2862, del 26 gennaio 2001, per un programma operativo nella Regione Sicilia che si integra nel quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali dell'obiettivo n. 1 in Italia per il periodo dal 1994 al 1999. In questa decisione, la Convenuta ha deciso di ridurre di circa 115 milioni di Euro la quota di finanziamento del suddetto programma perché l'amministrazione nazionale non avrebbe fornito chiarimenti sufficienti su taluni aspetti della domanda di pagamento finale.

A sostegno delle sue pretensioni, la ricorrente fa valere:

La violazione dell'art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (1), perché la Commissione non avrebbe applicato la riduzione del contributo a seguito di un «esame appropriato del caso», come previsto da questa disposizione. Essa si sarebbe limitata infatti a fare proprie le conclusioni di un organo di controllo interno dell'amministrazione regionale siciliana, il quale aveva manifestato dei dubbi sulla regolarità della gestione di taluni progetti.

La violazione della stessa disposizione del regolamento sopraccitato, nella misura in cui la Convenuta avrebbe fondato la propria decisione sul mero fatto che l'amministrazione nazionale non avrebbe riscontrato puntualmente le sue richieste di osservazioni, senza accertare in positivo l'effettiva sussistenza di irregolarità.

La violazione degli articoli 23 e 24 del regolamento n. 4253/88, sopraccitato, nonché dell'art. 8 del regolamento (CE) n. 2064/97 della Commissione, del 15 ottobre 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, riguardo ai controlli finanziari effettuati dagli Stati membri sulle operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali (2). Si fa valere a questo riguardo che la Commissione avrebbe in sostanza condiviso le conclusioni espresse dall'organo nazionale di controllo interno nell'attestato ai sensi dell'art. 8 del regolamento n. 2064/97, allorquando questo attestato sarebbe meramente riassuntivo e indicativo. La Commissione avrebbe dovuto invece effettuare una propria e autonoma indagine.

La violazione delle forme sostanziali, nella misura in cui, da un canto, la Convenuta non avrebbe concesso all'amministrazione nazionale un tempo sufficiente per svolgere un adeguato esame della documentazione, e, da un altro canto, la decisione impugnata si fonderebbe soltanto su alcuni degli atti posti in essere dall'amministrazione nazionale nel corso della procedura, trascurando quelli più rilevanti.


(1)  G.U. L 374, del 31.12.1988, p. 1.

(2)   G.U. L 290, del 23.10.1997, p. 1.


29.7.2006   

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C 178/39


Ricorso presentato il 5 giugno 2006 — Regione Siciliana/Commissione

(Causa T-156/06)

(2006/C 178/70)

Lingua processuale: italiano

Parti

Ricorrente: Regione Siciliana (Rappresentante: Paolo Gentili, Avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione impugnata

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione della Commissione C(2006)1171, del 23 marzo 2006, relativa alla riduzione di un contributo del Fondo sociale europeo (FSE) concesso con decisione C(95) 2194, del 28 settembre 1995, modificata da ultimo dalla decisione C(2000) 2862, del 26 gennaio 2001, per un programma operativo nella Regione Sicilia che si integra nel quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali dell'obiettivo n. 1 in Italia per il periodo dal 1994 al 1999. Questa decisione ha anche fatto l'oggetto di impugnazione nella causa T-154/06 Italia/Commissione (1).

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati in questa causa.


(1)  Non ancora pubblicata nella G.U.


29.7.2006   

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C 178/40


Ordinanza del Tribunale di primo grado 31 maggio 2006 — Banca Monte dei Paschi di Siena/Commissione

(Causa T-42/02) (1)

(2006/C 178/71)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Quarta Sezione ampliata ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 109 del 4.5.2002.


29.7.2006   

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C 178/40


Ordinanza del Tribunale di primo grado 31 maggio 2006 — Compagnia di San Paolo/Commissione

(Causa T-121/02) (1)

(2006/C 178/72)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Quarta Sezione ampliata ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 144 del 15.6.2002.


29.7.2006   

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C 178/40


Ordinanza del Tribunale di primo grado 1o giugno 2006 — Port Support Customs Rotterdam/Commissione

(Causa T-319/04) (1)

(2006/C 178/73)

Lingua processuale: l'olandese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 262 del 23.10.2004.


29.7.2006   

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C 178/40


Ordinanza del Tribunale di primo grado 13 giugno 2006 — Deutsche Telekom/UAMI (Telekom Global Net)

(Causa T-72/05) (1)

(2006/C 178/74)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 115 del 14.5.2005.


29.7.2006   

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C 178/40


Ordinanza del Tribunale di primo grado 31 maggio 2006 — Stradeblu/Commissione

(Causa T-179/05) (1)

(2006/C 178/75)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 155 del 25.6.2005.


TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

29.7.2006   

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C 178/41


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 15 giugno 2006 — Mc Sweeney e Armstrong/ Commissione delle Comunità europee

(Causa F-25/05) (1)

(Concorso generale - Bando di concorso - Guida per i candidati - Mancata ammissione alle prove - Diplomi richiesti - Potere dell'APN)

(2006/C 178/76)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Dypna Mc Sweeney (Bruxelles, Belgio) e Pauline Armstrong (Overijse, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi, X. Martin, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Tserepa-Lacombe e K. Herrmann, agenti)

Oggetto

Annullamento delle decisioni della commissione giudicatrice del 6 e 7 settembre 2004, con la quale essa rifiuta di ammettere le ricorrenti alle prove del concorso EPSO/C/11/03 (GU 2003, C 267 A, pag. 1), organizzato al fine di costituire un elenco di riserva per segretari di lingua inglese (C5/C4).

Dispositivo

1)

Le decisioni della commissione giudicatrice del 6 e 7 settembre 2004, con le quali essa rifiuta di ammettere le ricorrenti alle prove del concorso EPSO/C/11/03, sono annullate.

2)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.


(1)  GU C 182 del 23.7.2005 (causa inizialmente registrata presso il Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il numero T-184/05 e rimessa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15.12.2005)


29.7.2006   

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C 178/41


Ordinanza del Tribunale della Funzione pubblica 14 giugno 2006 (Prima Sezione) — Lebedef e a./Commissione

(Procedimento F-34/05) (1)

(Ambiente di lavoro - Lingua degli strumenti informatici messi a disposizione del personale della Commissione - Irricevibilità - Interesse ad agire - Atto che arreca pregiudizio - Misure di organizzazione interna)

(2006/C 178/77)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Giorgio Lebedef (Lussemburgo, Lussemburgo) Armand Imbert, (Bruxelles, Belgio), Jean-Marie Rousseau (Bruxelles, Belgio) e Maria Rosario Domenech Cobo (Bruxelles, Belgio) (Rappresentanti: avv.ti G. Bounéou e F. Frabetti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: V. Joris e P. Costa de Oliveira, agenti)

Oggetto della causa

Annullamento della decisione con cui la Commissione delle Comunità europee ha respinto la domanda dei ricorrenti diretta a far mettere a loro disposizione gli strumenti informatici nella loro lingua madre o in un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea da loro scelta e non solamente in inglese.

Dispositivo dell'ordinanza

1)

Il ricorso è manifestamente irricevibile.

2)

Ogni parte sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 193 del 06/08/2005 (causa inizialmente registrata presso il Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il numero T-204/05 e trasferita al Tribunale della Funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15 dicembre 2005).


29.7.2006   

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C 178/42


Ricorso presentato il 12 maggio 2006 — Hinderyckx/Consiglio

(Causa F-57/06)

(2006/C 178/78)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jacques Hinderyckx (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. J.A. Martin)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione di non promuovere il ricorrente al grado B*8 all'atto del procedimento di promozione per l'esercizio 2005;

promuovere il ricorrente al grado B*8;

condannare il convenuto a pagare al ricorrente la somma di 2 400 euro a titolo di risarcimento di ogni danno causato;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, entrato in servizio presso il Parlamento europeo il 1o aprile 1994, è stato trasferito presso il Segretariato generale del Consiglio il 16 luglio 2004, in qualità di dipendente di grado B*7. Nel suo ricorso, egli contesta la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina (APN) di non promuoverlo al grado B*8 all'atto del procedimento di promozione per l'esercizio 2005.

Il ricorrente deduce due motivi, di cui il primo si fonda sul combinato effetto della sua anzianità nel grado e dell'eccellenza delle sue prestazioni presso il Parlamento europeo.

Nel quadro del suo secondo motivo, il ricorrente fa valere che l'APN avrebbe dovuto spiegare come il procedimento utilizzato dal Comitato Consultivo di Promozione (CCP) abbia tenuto conto delle differenze tra le strutture dei modelli di rapporto informativo del Parlamento europeo e del Consiglio. Inoltre il ricorrente sostiene che per assicurare pari opportunità ai candidati provenienti da istituzioni differenti, il Consiglio avrebbe dovuto dotarsi di regole precise, conformi allo Statuto e capaci di garantire la parità di trattamento nello scrutinio per merito comparativo. In assenza di tali regole, il Consiglio sarebbe stato condotto ad adottare decisioni discrezionali.


29.7.2006   

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C 178/42


Ricorso presentato il 5 maggio 2006 — Mascheroni/Commissione

(Causa F-63/06)

(2006/C 178/79)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Mascheroni (Vergiate, Italia) (Rappresentanti: A. Vianello e G. Orelli, avvocati)

Convenuto: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

accertare e dichiarare l'illegittimità dei comportamenti tenuti dal superiore gerarchico del ricorrente;

accertare e dichiarare il carattere lesivo di tali comportamenti e la sussistenza del grave pregiudizio conseguentemente subito dal ricorrente;

pronunciare la sussistenza del diritto del ricorrente ad essere assistito dalle Comunità nei procedimenti che egli andrà a radicare presso la giurisdizione nazionale per le lesioni subite;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua azione, il ricorrente fa valere che i comportamenti tenuti dal suo superiore gerarchico sono stati valutati dall'Autorità che ha il potere di nomina (APN) con affermazioni non dimostrate. L'APN avrebbe inoltre violato vari principi di diritto, quali quello di non discriminazione, di proporzionalità, di assenza di abuso di potere, d'imparzialità, di obiettività, di coerenza, di equità e di ragionevolezza.


29.7.2006   

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C 178/43


Ricorso presentato il 16 giugno 2006 — Kyriazi/Commissione

(Causa F-66/06)

(2006/C 178/80)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Kalliopi Kyriazi (Clabecq, Belgio) (Rappresentante: E. Boigelot, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente:

annullare la decisione 12 settembre 2005 che ha ad oggetto la nomina della ricorrente come funzionaria in prova con inquadramento nel grado C*1, secondo scatto, ed ogni atto conseguente e/o relativo, come la decisione di sopprimere la sua indennità di segretariato e di non ripristinarla a seguito della sua titolarizzazione;

annullare la decisione dell'Autorità che il potere di nomina (AIPN) 6 marzo 2006, recante rigetto del reclamo della ricorrente inteso all'annullamento della decisione summenzionata;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente, vincitrice del concorso interno di passaggio di categoria COM/PC/04, era agente temporaneo della Commissione di grado C*2 (vecchio grado C5) al momento della sua iscrizione sulla lista di idoneità del detto concorso e fino al 31 luglio 2004. In seguito, essa ha lavorato con impiego temporaneo presso la stessa istituzione fino al 1o novembre 2004, data alla quale essa è stata assunta nuovamente come agente temporaneo e inquadrata nel grado C*1, senza il beneficio di indennità di segretariato che aveva percepito in forza del contratto precedente. Il 16 aprile 2005, essa è stata nominata funzionaria in prova con il medesimo inquadramento.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente afferma che l'amministrazione avrebbe violato gli artt. 31, n. 1, e 25, secondo comma, dello Statuto, nonché gli artt. 5 e 18 dell'allegato XIII dello Statuto. Essa invoca anche la violazione delle forme sostanziali di procedura, delle disposizioni del bando di concorso, oltre che l'inosservanza di numerosi principi generali di diritto, in particolare il principio di tutela del legittimo affidamento, il principio di certezza del diritto, il principio di buona amministrazione ed il principio di parità di trattamento.

La ricorrente ritiene inoltre che il regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (1), è illegittimo nella parte che introduce l'art. 5, n. 4, dell'allegato XIII dello Statuto, nei limiti in cui l'AIPN interpreta tale disposizione nel senso in cui la autorizza a inquadrare la ricorrente nel grado C*1, secondo scatto, in violazione di quanto disposto all'art. 31 dello Statuto e di numerosi principi giuridici.


(1)   GU 27 aprile 2004, L 124, pag. 1.


29.7.2006   

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C 178/43


Ricorso presentato il 16 giugno 2006 — Lesniak/Commissione

(Causa F-67/06)

(2006/C 178/81)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente(i): Christophe Lesniak (Bruxelles, Belgio) (Rappresentante(i): S. Orlandi, A.. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats)

Convenuto(i): Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del(i) ricorrente(i)

dichiarare illegittimo l'art. 12 dell'allegato XIII dello Statuto

annullare la decisione 8 agosto 2005 recante nomina della ricorrente quale dipendente delle Comunità europee, nella parte in cui tale decisione fissa il suo grado di assunzione al grado A*6, 2o scatto, e gli effetti della sua anzianità di scatto al 1o settembre 2005;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

Vincitore del concorso PE/99/A, il cui bando era stato pubblicato nel vigore del precedente statuto, il ricorrente, all'epoca agente temporaneo di grado A6 (divenuto A*10), è stato assunto come dipendente di ruolo successivamente all'entrata in vigore del nuovo statuto con il grado A*6.

Oltre ad invocare motivi analoghi a quelli dedotti nella causa F-12/06 (1), la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe dovuto attribuirgli il medesimo inquadramento di cui beneficiava quale agente temporaneo, conformemente all'art. 5, n. 4, dell'allegato XIII allo Statuto. Infatti, ad avviso del ricorrente, tale disposizione si applicherebbe parimenti ai vincitori dei concorsi generali.


(1)  GU C 86 del 8.4.2006, p. 48.


III Informazioni

29.7.2006   

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C 178/45


(2006/C 178/82)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 165 del 15.7.2006

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 154 dell'1.7.2006

GU C 143 del 17.6.2006

GU C 131 del 3.6.2006

GU C 121 del 20.5.2006

GU C 108 del 6.5.2006

GU C 96 del 22.4.2006

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