ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 171

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49o anno
22 luglio 2006


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

2006/C 171/1

Quinta relazione annuale concernente l'attuazione dell'azione comune del Consiglio, del 12 luglio 2002, sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere (2002/589/PESC)

1

 

I   Comunicazioni

 

Consiglio

2006/C 171/2

Dichiarazioni da inserire nel verbale del Consiglio del 17 luglio 2006

21

 

Commissione

2006/C 171/3

Tassi di cambio dell'euro

22

2006/C 171/4

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti ( 1 )

23

2006/C 171/5

Comunicazione destinata agli utilizzatori nell'Unione europea e in Bulgaria e Romania di sostanze controllate autorizzate per usi essenziali nella Comunità nel 2007, a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

27

2006/C 171/6

Comunicazione alle imprese dell'Unione europea e della Bulgaria e Romania che intendono esportare nel 2007 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono, a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

31

2006/C 171/7

Comunicazione alle imprese dell'Unione europea e della Bulgaria e Romania che intendono importare, nel 2007, sostanze controllate che riducono lo strato di ozono a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

38

2006/C 171/8

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione ( 1 )

46

 

Rettifiche

2006/C 171/9

Rettifica dell'avviso relativo alle misure antidumping in vigore nei confronti delle importazioni nella Comunità di taluni mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese: modifica della ragione sociale di una società soggetta a un'aliquota individuale del dazio antidumping (GU C 106 del 5.5.2006)

50

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

22.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/1


Quinta relazione annuale concernente l'attuazione dell'azione comune del Consiglio, del 12 luglio 2002, sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere (2002/589/PESC)

(2006/C 171/01)

INTRODUZIONE

L'UE, nel perseguire gli obiettivi dell'azione comune, ha partecipato attivamente alla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti (New York, 9-20 luglio 2001), culminata con l'adozione di un programma d'azione dell'ONU, nonché alla prima riunione biennale degli Stati tenutasi a New York dal 7 all'11 luglio 2003. Nel 2005 la partecipazione attiva dell'UE è proseguita durante la seconda riunione biennale degli Stati, tenutasi dall'11 al 15 luglio 2005. L'UE ha anche partecipato attivamente alle riunioni del Gruppo di lavoro aperto sul rintracciamento delle armi leggere e di piccolo calibro, tenutesi tra il 2004 e il 2005 e sfociate, nel giugno del 2005, nell'adozione di uno strumento multilaterale dell'ONU per il rintracciamento delle armi leggere e di piccolo calibro, approvato con una decisione della 60a Assemblea generale delle Nazioni Unite. L'UE ha altresì partecipato attivamente ai negoziati sul protocollo contro il traffico e la fabbricazione illecita di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 31 maggio 2001.

Il 15-16 dicembre 2005 il Consiglio europeo ha adottato una strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni. (1) Questo documento evidenzia che l'Unione europea deve garantire la coerenza tra le sue politiche nei settori della sicurezza e dello sviluppo, sfruttando appieno i mezzi di cui dispone a livello multilaterale e regionale, all'interno della stessa Unione europea e tramite le sue relazioni esterne. Il documento funge da orientamento politico per le attività dell'UE in questo settore attraverso vari strumenti disponibili e per gli Stati membri.

La presente relazione si articola in tre parti:

la parte I tratta delle misure degli Stati membri per affrontare i problemi connessi con le armi leggere e di piccolo calibro;

la parte II si occupa delle misure di attuazione internazionali;

la parte III contiene le priorità per un approccio più sistematico all'assistenza fornita dall'UE nel settore delle armi leggere e di piccolo calibro, nonché gli insegnamenti tratti.

La relazione riguarda l'azione comune 2002/589/PESC del Consiglio nonché il programma dell'UE per la prevenzione e la lotta contro il traffico illecito di armi convenzionali, adottato dal Consiglio il 26 giugno 1997. Si incentra sulle attività svolte nel 2005.

1.   MISURE DI ATTUAZIONE NAZIONALI ADOTTATE NEL 2005

1.A   Cooperazione, coordinamento e scambio di informazioni tra i servizi amministrativi e le strutture di contrasto

A seguire i contributi forniti sinora dagli Stati membri dell'UE concernenti le misure nazionali volte a rafforzare la cooperazione tra i servizi amministrativi e le strutture di contrasto nel 2005:

AUSTRIA

In vista della presidenza austriaca dell'UE, si è impresso un ulteriore impulso alla cooperazione e al coordinamento tra ministero degli affari esteri, ministero dell'interno, ministero dell'economia e del lavoro e ministero della difesa.

CIPRO

All'interno dei comandi di polizia di Cipro, è stata istituita una sezione speciale addetta alla registrazione (archivio nazionale delle armi) e una base dati elettronica facilita la condivisione di informazioni sulle SALW con altre autorità competenti dell'UE, organizzazioni regionali e altri paesi.

IRLANDA

L'Unità doganale incaricata dell'applicazione della legge nel settore della droga (Customs Drugs Law Enforcement Unit — CDLE) è il punto di contatto nazionale/internazionale per il servizio doganale delle entrate (Revenue's Customs Service) sulle armi da fuoco e le munizioni. Gli ufficiali inquirenti presso la struttura di contrasto della dogana, gli ufficiali designati della suddetta Unità e gli ufficiali designati del Servizio criminalità e sicurezza dei comandi della Garda si scambiano regolarmente informazioni e intelligence su importazioni sospette. Questo scambio è utile nel determinare se le importazioni si riferiscono a semplici violazioni di licenza ovvero se assumono la dimensione della criminalità organizzata.

Tra gli ufficiali della CDLE e dell'Ufficio nazionale della Garda per le indagini penali (Garda National Bureau of Criminal Investigation) è stato istituito un dispositivo di collegamento specifico per facilitare azioni di contrasto congiunte quali le consegne controllate, ad esempio nel caso in cui elementi di intelligence e di prova lascino supporre l'implicazione della criminalità organizzata. Pochi mesi fa è stata intrapresa una consegna controllata di munizioni con un'indagine congiunta sull'importazione di armi automatiche ad opera di gruppi criminali coinvolti nel traffico di stupefacenti.

ITALIA

Il Gruppo ad hoc sulle armi leggere e di piccolo calibro, esistente in Italia dal giugno 2000 e coordinato dal Ministero degli affari esteri, a cui partecipano anche rappresentanti dei pertinenti ministeri, delle autorità di contrasto, nonché delle associazioni nazionali di produttori interessate, si è riunito tre volte nel 2005. Le discussioni si sono incentrate essenzialmente sui negoziati dello strumento multilaterale per il rintracciamento e la marchiatura nonché sui preparativi per la riunione biennale del 2005 degli Stati parte del programma di azione delle Nazioni Unite, del 2001, contro il traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro. È stata altresì prestata la dovuta attenzione al dibattito svolto in altri consessi multilaterali competenti (Primo comitato dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, OSCE, intesa di Wassenaar, G8).

LUSSEMBURGO

Il ministro degli affari esteri è competente per il collegamento con altri Stati e organizzazioni ai fini del coordinamento internazionale nel settore delle armi leggere e di piccolo calibro.

MALTA

Malta non dispone di un'autorità di coordinamento nazionale competente per le armi leggere e di piccolo calibro, tuttavia, conformemente al programma delle Nazioni Unite sulle armi leggere e di piccolo calibro (SALW) ha stabilito un punto di contatto nazionale che assicura il collegamento con altre autorità nazionali competenti, tra cui le Forze armate maltesi, la dogana e la Divisione commercio. Le autorità di polizia, insieme con altre autorità competenti ad esempio la dogana, la Divisione commercio e le Forze armate, sono competenti per il controllo del commercio e del trasferimento di SALW. La polizia accerta sempre che tutti i movimenti di armi da Malta siano comunicati immediatamente alle autorità di polizia competenti nel paese di destinazione.

PORTOGALLO

Procedono le iniziative per migliorare la cooperazione, il coordinamento e lo scambio di informazioni tra i servizi amministrativi e le strutture di contrasto. Il ministero degli affari esteri ha istituito un gruppo di coordinamento per strutturare i lavori ed evitare la sovrapposizione di competenze tra i vari servizi amministrativi e le varie strutture di contrasto nazionali nella lotta contro l'accumulazione e la diffusione di armi leggere e di piccolo calibro come pure nella prevenzione del traffico di armi convenzionali. Il gruppo è composto di rappresentanti del ministero degli affari esteri (Unità disarmo e non proliferazione), del ministero della difesa (Direzione generale armamenti e materiale), dei servizi di intelligence portoghesi, del ministero dell'interno (Guardia nazionale repubblicana e Polizia), del ministero delle finanze (Direzione generale della dogana).

SPAGNA

Ai fini della cooperazione e del coordinamento nonché dello scambio di informazioni i collegamenti tra la struttura di contrasto (dogana) e il servizio amministrativo (ufficio licenze) sono costantemente esaminati e migliorati per garantire il controllo in tempo reale di tutti i trasferimenti (esportazioni, importazioni, ecc.), con verifiche incrociate di transazioni e licenze rilasciate. Lo scambio di dati avviene tramite LAN criptata. Fondamentale è peraltro la registrazione precisa di tutte le transazioni per poter fornire le informazioni necessarie al Parlamento che compariranno in seguito nelle statistiche nazionali. La struttura di contrasto e il servizio amministrativo suddetti esaminano, a fini di chiarimento, eventuali altre relazioni o questioni di interesse e, in taluni casi sensibili, è richiesto per legge l'intervento di un Comitato congiunto (con rappresentanti di cinque diversi ministeri), che è la sede più formale per la cooperazione, il coordinamento e lo scambio di informazioni tra strutture di contrasto e servizi amministrativi. Tutti questi meccanismi sono regolarmente aggiornati, in funzione delle esigenze ed esperienze indicate dal Comitato congiunto.

1.B.   Legislazione di recente promulgazione, riesame del funzionamento pratico della legislazione in vigore

Vari Stati membri hanno promulgato nuove leggi nel 2005 o stanno riesaminando la legislazione in vigore. Si riportano di seguito i relativi dettagli.

AUSTRIA

Nell'ottobre del 2005 è entrata in vigore la nuova legge austriaca sul commercio estero («Aussenhandelsgesetz») che sostituisce quella del 1995 e modifica anche la legge sul materiale bellico («Kriegsmaterialgesetz»). La nuova legge adegua la normativa alle recenti decisioni dell'UE, armonizzando le definizioni di intermediazione e intermediario figuranti nella legge sul commercio estero e in quella sul materiale bellico con la posizione comune 2003/468/PESC del Consiglio sul controllo dell'intermediazione di armi.

REPUBBLICA CECA

Nel 2005 la legge sulle armi (Legge n. 119/2002 modificata) è stata modificata due volte. La sezione 68 di detta legge è stata modificata dalla legge n. 359/2005 recante modifica del Codice civile, modificato, e di alcune leggi connesse. La clausola modificata prevede che armi e relative munizioni trovate, munizioni ed esplosivi trovati diventino proprietà dello Stato sei (in precedenza dodici) mesi dopo la notifica di ritrovamento, a meno che non siano reclamati dal proprietario. La modifica ha preso effetto il 1o settembre 2005. La sezione 76, paragrafo 4 della legge sulle armi è stata modificata dalla legge n. 444/2005, recante modifica della legge sulle autorità locali delle entrate, modificata, e di alcune leggi connesse. La clausola modificata prevede che sia l'ufficio doganale locale (in precedenza l'ufficio delle entrate) a riscuotere le sanzioni pecuniarie. La modifica ha preso effetto il 1o gennaio 2006. Nel 2005 si è proceduto alla redazione di altri atti legislativi nel settore in questione tra cui una modifica della legge sul commercio estero di materiale militare (legge 38/1994, modificata), una modifica della legge sulle attività estrattive, gli esplosivi e l'Amministrazione nazionale delle miniere (legge n. 61/1998, modificata), e una nuova legge che disciplina nel territorio della Repubblica ceca il trattamento di alcuni prodotti che possono essere usati a scopo di difesa o sicurezza. Queste leggi sono attualmente in fasi diverse del processo legislativo.

DANIMARCA

Nell'ottobre del 2004 è entrata in vigore una nuova legge contenente norme sul trasporto di armi tra paesi terzi (ossia paesi diversi dalla Danimarca). Tali norme vietano il trasporto di armi e altro verso paesi oggetto di un embargo sulle armi deciso dall'ONU, dall'UE o dall'OSCE. È vietato inoltre il trasporto di armi tra paesi terzi che non abbiano rilasciato le necessarie licenze d'esportazione e d'importazione.

Il 14 giugno 2005 il parlamento danese ha adottato una legge che introduce tra l'altro norme sull'intermediazione di armi. Ai sensi di questa legge è vietato a un intermediario sprovvisto di licenza del ministero della giustizia, o persona da questo autorizzata, negoziare o organizzare transazioni che comportino il trasferimento di armi ed altro, come definito dalla legislazione danese sulle armi e gli esplosivi, tra paesi al di fuori dell'UE. Inoltre è vietato acquistare o vendere dette armi nell'ambito di un trasferimento tra paesi al di fuori dell'UE, così come è vietato al possessore di armi e altro organizzare tale trasferimento. Il divieto non si applica ad attività svolte in un altro Stato membro dell'UE o al di fuori dell'UE da cittadini danesi residenti all'estero. La legge attua la posizione comune 2003/468/PESC del Consiglio del 23 giugno 2003 sul controllo dell'intermediazione di armi.

ESTONIA

Nel 2005 nessuna legge è entrata in vigore. Il processo di modifica e adeguamento della legge sulle armi (entrata in vigore il 31.3.2002) avviato nel 2005 è in corso. Nel 2005 la Direzione della polizia ha ricevuto 822 armi confiscate, sequestrate o cedute volontariamente, la cui distruzione avverrà nel 2006. Nel 2003 l'Estonia ha avviato il registro delle armi di ordinanza e di uso civile che, attualmente, funziona bene. Se necessario il programma per il registro delle armi di ordinanza viene aggiornato (l'ultimo aggiornamento risale alla metà del 2005).

FRANCIA

Il decreto n. 2004-1374 del 20 dicembre 2004 sulla parte legislativa del codice della difesa ha abrogato il decreto legge del 18 aprile 1939, che fissava il regime applicabile al materiale da guerra, alle armi e alle munizioni, e ne ha incorporato le disposizioni a diritto invariato nel titolo III, libro III, parte II del codice della difesa.

Pertanto gli articoli del titolo III del codice della difesa, relativi al materiale da guerra, alle armi e alle munizioni soggetti ad autorizzazione, sono ora l'unico riferimento per i vari regimi applicabili a tutti i prodotti considerati armi o materiale da guerra ai sensi della legislazione francese.

Il codice della difesa classifica tale materiale in 8 categorie, di cui le prime tre si riferiscono ai «materiale da guerra» propriamente detto, mentre la quarta — «armi di difesa» — comprende le armi corte, alcune delle quali possono essere considerate armi da guerra.

Il testo stabilisce altresì i principi relativi a acquisto, possesso, fabbricazione e commercio di armi e materiale da guerra, per ogni categoria. Sono inoltre definiti i principi relativi al regime di importazione ed esportazione. Il testo definisce gli illeciti e stabilisce le sanzioni penali o amministrative da comminare in caso di violazione degli obblighi imposti.

È stata elaborata una legge, che modifica la proposta del 2001 e sarà esaminata dal Parlamento tra breve, con la quale si istituisce un sistema di autorizzazione preventiva delle transazioni effettuate dagli intermediari. Questo regime di controllo si applicherà alle persone che risiedono o sono stabilite in Francia, e comprenderà sanzioni penali. Le stesse condizioni si applicheranno all'acquisto e alla rivendita effettuati all'estero da persone residenti o stabilite in Francia che sfuggono alle procedure di controllo sulle esportazioni.

Per queste disposizioni è stato altresì elaborato un progetto di decreto attuativo.

Il regime di controllo a priori sulle transazioni di intermediazione si aggiunge in tal modo ai controlli sulle persone fisiche o giuridiche che agiscono come intermediari.

È in fase di elaborazione una proposta di legge recante modifica del codice penale che definisce il concetto di embargo e prevede sanzioni penali in caso di violazione di un embargo o di misure restrittive.

GERMANIA

Per attuare la posizione comune 2003/468/PESC del Consiglio sul controllo dell'intermediazione di armi la Germania sta modificando la sua legislazione in materia di esportazione. Per le esportazioni di SALW militari al di fuori della NATO, dell'UE e di paesi NATO-equivalenti, il Governo federale applica il principio «nuovo per vecchio» in modo da garantire che il ricevente, ogniqualvolta sia possibile, distrugga le armi da sostituire con le nuove acquisizioni, invece di rivenderle. In generale non è concessa a utenti finali privati la licenza di esportazione per SALW militari.

GRECIA

Nel 2005 era in corso la modifica della legge 2168/1993 per incorporarvi l'azione comune 468/2003 sull'intermediazione. Questa legge è pienamente rispondente alla direttiva UE 91/477 nonché all'accordo di Schengen. Inoltre la Grecia ha firmato il protocollo C sulle armi da fuoco (10.10.2002) e sta compiendo i passi necessari per ratificarlo. Con il decreto legge 176700/E3/26700 del 24 agosto 2005, tenendo conto delle decisioni adottate dai vari regimi di controllo internazionali, la Grecia ha aggiornato gli elenchi di prodotti sottoposti a controllo sul trasferimento, che includono agenti chimici, biologici, batteriologici e tossinici. È altresì importante rilevare che la Grecia applica meccanismi omnicomprensivi e che richiede certificati di destinazione finale per gli agenti sia biologici sia chimici nonché per le armi da fuoco.

UNGHERIA

Il nuovo decreto governativo 301/2005 per l'attuazione della legge CIX/2005 relativa alle licenze di produzione di materiale militare e alla fornitura di assistenza tecnica, è entrato in vigore il 23 dicembre 2005. Questo decreto disciplina la produzione di materiale militare e la fornitura di assistenza tecnica nel territorio della Repubblica di Ungheria. L'autorità nazionale competente per le licenze è l'HTLO (Hungarian Trade Licensing Office). Le licenze sono rilasciate in base alle valutazioni di esperti del Comitato industriale per i materiali militari.

LETTONIA

Nessuna nuova normativa sulle armi leggere e di piccolo calibro nel 2005. La legislazione vigente non è stata modificata poiché non se ne è ravvisata la necessità.

LITUANIA

La Lituania ha firmato il protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale. Il protocollo è stato ratificato dal Parlamento lituano (Seimas) nel 2004. Di conseguenza, tutte le armi da fuoco di categoria B, C, D importate nella Repubblica di Lituania devono essere debitamente marchiate con le lettere «LT». La disposizione ha effetto dal gennaio 2005.

Nel maggio 2004, è entrata in vigore una nuova legge sul controllo dei prodotti strategici, in linea con il regolamento del Consiglio (CE) n. 1334/2000, modificato da ultimo dal regolamento del Consiglio (CE) n. 149/2003. La legge integra la definizione di «mediazione» e disciplina le attività di intermediazione. Secondo le disposizioni di tale legge gli intermediari devono possedere una licenza, rilasciata dal ministero dell'economia, per ciascuna intermediazione che coinvolga voci figuranti nell'elenco comune delle attrezzature militari. Dal maggio 2004, pertanto, tutte le attività di intermediazione e singole azioni di intermediazione in Lituania sono soggette a licenze e a controlli.

La legge sull'attuazione delle sanzioni internazionali economiche e di altro tipo è entrata in vigore nel 2004, al fine di garantire l'applicazione delle sanzioni internazionali e della politica estera e di sicurezza comune dell'UE, promuovere la pace e la sicurezza nel mondo, combattere il terrorismo e sostenere la tutela dei diritti dell'uomo.

Tutte le attività relative all'esportazione di armi sono condotte conformemente alle norme e criteri definiti in vari documenti internazionali. La Lituania si è impegnata ad applicare i criteri e principi contenuti nel codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi (approvato dall'UE l'8 giugno 1998). Con decisione n. 237 relativa all'approvazione dell'elenco degli Stati verso i quali sono vietati l'esportazione, il transito e qualsiasi tipo intermediazione di prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari, varata il 1o marzo 2005, il governo lituano ha approvato una lista di paesi verso cui sono vietati l'esportazione, il transito e l'intermediazione di armi. La lista dà esecuzione agli embargo imposti da ONU, UE e OSCE ed è regolarmente aggiornata.

LUSSEMBURGO

Nel 2005 non è stata varata alcuna nuova normativa.

La legge del 15 marzo 1983 sulle armi e munizioni e il regolamento del Granducato del 31 ottobre 1995 sull'importazione, esportazione e transito di armi, munizioni e materiale specificamente inteso per uso militare e relativa tecnologia costituiscono la base giuridica pertinente in materia. Gli atti sono pubblicati sul Mémorial, la Gazzetta ufficiale del Lussemburgo. È in corso un riesame della normativa in vigore.

PAESI BASSI

I Paesi Bassi non hanno apportato modifiche alla normativa sulle armi leggere e di piccolo calibro nel 2005.

POLONIA

Per dare piena attuazione alle disposizioni del programma di azione delle Nazioni Unite sulle armi leggere e di piccolo calibro, il 25 febbraio 2005 la Polonia ha ratificato il protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.

È attualmente in corso un'analisi in merito alla fattibilità e alla necessità di introdurre un sistema comune di marchiatura di tutte le componenti essenziali per tutti i produttori di armi in Polonia. È stata istituita una squadra di esperti presso il Ministero dell'economia che riesamini i regolamenti d'esecuzione della legge del 22 giugno 2001 sull'attività imprenditoriale nel settore della produzione e del commercio di esplosivi, armi, munizioni, prodotti e tecnologie in uso presso le forze armate e la polizia (Gazzetta delle leggi del 2001, n. 67, voce 679 e modifiche ss.). Tale attività è volta ad adeguare la documentazione relativa ai registri e alla conservazione delle armi leggere e di piccolo calibro alle disposizioni dello strumento. Si prevede di procedere altresì ad attività di formazione in materia.

PORTOGALLO

In Portogallo è proseguito il processo di adozione di un nuovo quadro giuridico che comprenda la produzione, assemblaggio, riparazione, importazione, esportazione, trasferimento, scorte, la circolazione, commercio, il rilascio di licenze e le sanzioni in relazione alle armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni. Il progetto è stato già approvato dal Parlamento ed è attualmente in attesa dell'autorizzazione governativa e della successiva pubblicazione nella Gazzetta ufficiale portoghese. L'entrata in vigore è prevista nel corso del 2006.

SLOVENIA

Nel 2005, la Slovenia ha adottato una sola legge, che modifica il decreto del governo della Repubblica di Slovenia sulle licenze e autorizzazioni per il commercio e la fabbricazione di armi e materiale militare (Ur. 1. RS, n. 18/2003 e 31/2005), originariamente adottato nel 2003. Il decreto disciplina le procedure di rilascio delle licenze per l'importazione, esportazione, conservazione, transito o intermediazione di armi e materiale militare. Stipula che tutte le domande di esportazione di tali prodotti debbano essere preliminarmente sottoposte all'esame del comitato di esperti che formula un parere preliminare nell'ambito della procedura di rilascio delle licenze per il commercio di armi e materiale militare stabilita dal governo della Repubblica slovena. Prima che il ministero della difesa rilasci una licenza, il comitato esamina una per una le domande di esportazione di armi o materiale militare nell'ambito della procedura amministrativa e adotta una decisione (positiva o negativa) in merito.

SPAGNA

Nel 2005 non è stata varata alcuna nuova normativa riguardante le armi leggere e di piccolo calibro, ma sono state introdotte alcune modifiche a regolamenti in vigore.

Le ultime novità relative a legislazione e/o regolamenti nuovi sono:

per aggiornare la normativa spagnola sulle armi e gli esplosivi, l'11 marzo 2005 è stato varato il decreto reale 277/2005, che modifica alcuni aspetti del regolamento vigente sugli esplosivi, migliorando il controllo amministrativo delle attività relative a produzione, circolazione, scorte, trasferimento, commercio, possesso e uso di esplosivi, dati i rischi evidenti per la sicurezza civile in caso di furto e/o dirottamento di tale materiale a fini criminali;

nell'ottobre 2005, il parlamento spagnolo ha esortato il governo a varare, nell'arco dell'anno, una legge sul commercio d'armi che aggiorni le disposizioni del succitato regolamento reale 1782/2004 del 30 luglio 2004. La nuova legge dovrebbe conformarsi, facendovi esplicito riferimento, al programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere in tutti i suoi aspetti e la risoluzione 55/255 dell'Assemblea generale dell'ONU nonché il protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, (protocollo dell'ONU sulle armi da fuoco);

la ratifica spagnola del protocollo dell'ONU sulle armi da fuoco è in fase avanzata.

SVEZIA

Nel 2005 non è stata varata alcuna nuova normativa riguardante le armi leggere e di piccolo calibro. Un'indagine governativa ha suggerito tra l'altro alcuni adeguamenti della legge sul materiale militare all'elenco comune delle attrezzature militari del codice di condotta dell'UE, nonché alcuni chiarimenti sui criteri di rilascio delle licenze all'esportazione. Al fine di ratificare il protocollo dell'ONU sulle armi da fuoco è stata presentata una proposta di modifica della legislazione svedese relativamente alla marchiatura delle armi leggere e di piccolo calibro. Si è tuttavia rilevato che il protocollo sulle armi da fuoco è un accordo misto, che richiede misure non solo a livello nazionale ma anche dell'UE. La Svezia non sarebbe in grado, da sola, di dare esecuzione al protocollo dell'ONU sulle armi da fuoco.

1.C   Formazione dell'amministrazione, delle strutture di contrasto, degli organi giudiziari

Di seguito, i contributi degli Stati membri dell'UE in merito alle iniziative assunte nel settore della formazione delle rispettive amministrazioni nazionali.

IRLANDA

L'unità CDLE è stata coinvolta nella ricerca delle esigenze di formazione dei funzionari doganali nel settore della ricognizione e del trattamento sicuro delle armi da fuoco, delle relative parti e delle armi chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari e sta progredendo nello sviluppo di un corso di formazione di concerto con la Garda Siochama e l'esercito. Si prevede che tale formazione sia portata a compimento entro la fine del primo semestre di quest'anno.

POLONIA

Nel quadro delle attività amministrative connesse con il rafforzamento del controllo sull'esportazione di armi, si sono tenuti vari corsi per imprenditori impegnati nel commercio di prodotti, tecnologie e servizi di importanza strategica, comprese le armi leggere e di piccolo calibro. Negli anni tra il 2002 e il 2005 un totale di 150 corsi è stato condotto per 350 imprenditori, di cui 45 nel 2005.

Il ministero dell'economia ha informato le imprese coinvolte nei sistemi di difesa antiaerea portatili (MANPADS) delle disposizioni relative ai principi di controllo delle esportazioni di tali prodotti adottati secondo l'intesa di Wassenaar; il che ha indotto le imprese a introdurre soluzioni giuridiche, organizzative e tecniche nonché corsi di formazione connessi.

SPAGNA

Le strutture di contrasto spagnole hanno continuato ad organizzare, come negli anni precedenti, corsi e seminari sull'impiego criminale delle armi da fuoco e degli esplosivi e sull'applicazione della tecnologia dell'informazione al controllo di armi ed esplosivi. Si tratta di seminari periodici organizzati per divulgare le norme e il trattamento giuridico di prevenzione e lotta al traffico d'armi al fine di aggiornare la formazione degli ufficiali di polizia dei pertinenti servizi su questa materia.

I.D   Altre iniziative o attività

REPUBBLICA CECA

La cooperazione bilaterale nel settore delle armi leggere e di piccolo calibro è proseguita specialmente con la Germania (ufficio criminale delle dogane a Colonia) e con la Slovacchia (amministrazione delle dogane).

DANIMARCA

Le strutture danesi di contrasto partecipano a varie iniziative internazionali e regionali che trattano di controllo e traffico d'armi. Ad esempio, nel maggio 2005 la polizia e le autorità doganali della Danimarca hanno partecipato ad un'«operazione forte impatto» sulle armi da fuoco spedite come pacchi postali, coordinata dall'Europol. La pianificazione operativa dell'operazione è stata curata dai servizi doganali danesi assistiti dall'Ufficio per le forme gravi di criminalità organizzata. Durante l'operazione sono stati controllati più di 40 000 pacchi internazionali in varie località della Danimarca.

IRLANDA

Nel maggio 2005 l'unità CDLE ha coordinato un'operazione ad alto profilo insieme al servizio criminalità e sicurezza della Garda Siochama, focalizzandosi sull'importazione nell'UE a mezzo posta di armi da fuoco e munizioni. L'operazione è stata giudicata pienamente riuscita dai due servizi, e sebbene non si sia pervenuti ad alcun sequestro durante il breve periodo operativo, le rilevazioni operate dalla dogana prima e dopo le date pertinenti hanno messo in evidenza il rischio significativo riscontrato in questo settore.

ITALIA

Nel 2005 le forze armate italiane hanno distrutto le seguenti armi leggere e di piccolo calibro, identificate in eccesso: 31 291 pistole Beretta, mod. «34», 3 869 Winchester carabine, mod. «M1», 1.197 Winchester carabine, mod. «M1-A1» e 1 014 armi leggere di modelli diversi, per un totale distrutto pari a 37 371 armi leggere e di piccolo calibro.

REPUBBLICA SLOVACCA

Nel 2005 il governo slovacco ha promulgato un indulto per tutte le persone in possesso illecito di armi leggere e di piccolo calibro. Ai sensi dell'indulto, dette persone possono registrare armi leggere e di piccolo calibro presso le autorità di polizia senza sanzione né procedimento né necessità di specificarne l'origine o le modalità di acquisizione. Le armi da registrare sono controllate per verificare l'eventuale implicazione in attività criminose. Se il risultato è negativo, tutti i dati tecnici, le caratteristiche e il tipo dell'arma sono registrati e conservati. Finora, sono state consegnate alla polizia più di 30 armi. Il termine per presentare armi leggere e di piccolo calibro non registrate è stato fissato al 14 aprile 2006. L'obiettivo di questo sforzo del governo è di offrire un'opportunità alle persone che tengono nascoste armi non registrate, per esempio della I e della II guerra mondiale.

SPAGNA

Le forze di sicurezza (Guardia Civil) hanno subito un processo di modifica e aggiornamento della tecnologia informatica (banca dati elettronica centrale) applicata al controllo di armi ed esplosivi, allo scopo di rafforzare le misure di controllo vigenti.

È stato istituito un sistema di allarme rapido in relazione a furto, sparizione o mancato controllo di armi, munizioni, esplosivi e/o sostanze o materiali chimici, biologici, radiologici e nucleari, suscettibile di essere dirottati a organizzazioni terroriste (istruzione n. 4, 14 marzo 2005, del Segretario di stato per la sicurezza). L'iniziativa intende prevenire il rischio di dirottamento grazie ad una conoscenza rapida e una condivisione delle informazioni in tempo reale tra servizi competenti, contribuendo in tal modo a rintracciare e individuare rapidamente le armi mancanti o altri oggetti pericolosi.

Coordinate dal servizio ispettivo centrale per le armi e gli esplosivi della Guardia Civil (ufficio centrale spagnolo per il controllo amministrativo delle armi di piccolo calibro), le autorità spagnole competenti hanno sequestrato nel 2005 1 115 armi da fuoco illegali. Attualmente le autorità spagnole hanno immagazzinato in totale 269 171 armi da fuoco di specie e tipo diversi (poste sotto vincolo doganale, sequestrate e confiscate) delle quali 20 811 saranno vendute all'asta e altre 43 324 distrutte nel 2006. Nel 2005 le autorità spagnole hanno effettuato 31 546 ispezioni in strutture in cui sono prodotte o conservate armi da fuoco e/o esplosivi (tra cui fabbriche, punti vendita, impianti di tiro sportivo, società di sicurezza private, ecc.). Di queste ispezioni 8 849 sono state effettuate presso strutture connesse con le armi da fuoco e 22 697 presso strutture che producono o conservano esplosivi. Inoltre, funzionari delle dogane e del fisco spagnoli hanno visitato porti e aeroporti nell'ambito del loro programma di lotta al contrabbando di armi in parallelo all'esportazione di armi.

Nel 2005 la Spagna ha partecipato a programmi di cooperazione di polizia con Stati membri (Polonia), Stati aderenti (Bulgaria e Romania) e candidati (Turchia).

II.   MISURE DI ATTUAZIONE ADOTTATE A LIVELLO INTERNAZIONALE NEL 2005

II.A   Misure volte a combattere l'accumulazione e la diffusione di armi leggere e di piccolo calibro e a prevenire il traffico di armi convenzionali

II.A.1   Assistenza finanziaria, tecnica e di altro tipo a programmi e progetti pertinenti realizzati dall'ONU, dal CICR e da altre organizzazioni internazionali o regionali o da ONG

II.A.1.1   Azioni e progetti sostenuti dall'Unione europea

Cambogia. Assistenza UE per la riduzione delle armi di piccolo calibro in Cambogia.

Il 7 novembre 2005 il Consiglio ha adottato una decisione in vista di un contributo europeo alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi leggere e di piccolo calibro in Cambogia. Il progetto è volto a sostenere le forze armate cambogiane affinché proseguano e portino a termine i lavori relativi alla registrazione, gestione e sicurezza delle scorte di armi elaborino politiche, orientamenti e migliori prassi in tal senso. Il progetto è iniziato nel 1999. Dal 1999 i finanziamenti ammontano a 7,9 milioni di euro. Si tratta di un programma integrato che presta assistenza legale per l'elaborazione di una legislazione sulle armi, la raccolta e la distruzione di armi, la costruzione di depositi sicuri e la formazione dell'esercito e della polizia in materia di controllo e gestione delle armi di cui sono legittimamente in possesso. È il solo progetto sulle armi leggere e di piccolo calibro attuato e gestito in toto dall'UE ed è fermamente sostenuto dal governo cambogiano. Il programma di registrazione e conservazione sicura delle armi è in corso di attuazione in collaborazione con il ministero della difesa nazionale e si sta svolgendo secondo il calendario previsto. L'adozione della legislazione sulle armi nel 2005 può essere considerata un successo a lungo termine per la Cambogia e l'UE. 600 000 EUR

Ucraina

Il 29 novembre 2005 il Consiglio ha adottato una decisione relativa alla distruzione di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni in Ucraina attraverso un contributo all'Agenzia NATO manutenzione e approvvigionamento (NAMSA) durante la prima fase del progetto volto alla smilitarizzazione delle armi leggere e di piccolo calibro, delle munizioni convenzionali e dei MANPADS. 1 000 000 EUR

Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS)

L'attuazione della decisione adottata dal Consiglio nel dicembre 2004 in vista di un contributo dell'UE all'ECOWAS nel contesto della moratoria sulle armi leggere e di piccolo calibro è iniziata nel 2005. Questo progetto mira alla trasformazione della moratoria nella convenzione ECOWAS sulle armi leggere e di piccolo calibro. 515 000 EUR

Indonesia

In quanto parte della Missione di vigilanza in Aceh (AMM) sull'attuazione degli accordi di sicurezza (memorandum d'intesa (MI) firmato tra il governo indonesiano e il Movimento per l'Aceh libero (GAM)) è stato condotto a termine il controllo sulla smobilitazione del GAM e sul suo disarmo. Il reinsediamento delle formazioni militari non governative e delle forze irregolari di polizia ha avuto luogo in parallelo allo smantellamento. Finanziamento totale: 9 000 000 EUR.

Il Fondo europeo di sviluppo, amministrato dalla Commissione europea, ha sostenuto l'attuazione del programma sulle armi di piccolo calibro (ECOSAP) dell'ECOWAS, programma che si incentra sulla creazione e sul rafforzamento delle commissioni nazionali sulle armi di piccolo calibro e sulle loro attività. L'attuazione è sotto la responsabilità del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (PSNU). 1 450 000 EUR

Inoltre, la CE ha finanziato i progetti seguenti:

contributo al comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) per l'espletamento di un programma per la protezione dei civili nei conflitti armati, comprese le attività di protezione del CICR per le vittime dei conflitti armati e di altre situazioni di violenza nonché le azioni contro il reclutamento di bambini. 4 000 000 EUR.

Sostegno all'UNICEF per la raccolta di dati sull'impatto dei conflitti armati sui bambini, lo sfollamento e il reclutamento di bambini. Paesi d'attuazione: Angola, Colombia, Repubblica democratica del Congo e Sri Lanka. 1 044 000 EUR

Sostegno all'UNICEF per rafforzare la protezione delle donne e dei bambini in situazioni di emergenza, segnatamente tramite il sistema interagenzie delle Nazioni Unite di orientamento al disarmo, alla smobilitazione e al reinserimento (bambini e DDR). 1 800 000 EUR

Finanziamento al PSNU e al SEESAC per creare il piano UE di sostegno al controllo delle SALW nei Balcani occidentali. Questo include l'elaborazione delle strategie nazionali, il sostegno alla società civile e misure regolamentari mirate alle armi leggere e di piccolo calibro, che integrano e sono connesse ai programmi di assistenza comunitaria alla ricostruzione, allo sviluppo e alla stabilizzazione (CARDS) nella regione. 1 500 000 EUR

Croazia. Programma di gemellaggio per combattere il traffico di armi da fuoco, munizioni e esplosivi in Croazia. Questa iniziativa è volta a sviluppare misure di contrasto che migliorino la capacità del Ministero dell'interno di prevenire, combattere e sradicare la fabbricazione illecita di armi da fuoco per scopi criminali. Una seconda componente «fornitura» è volta a migliorare la metodologia forense in materia di analisi balistica, sviluppandola come modello per la polizia UE. 4 000 000 EUR

Europa sud-orientale, azione regionale: sostegno a Saferworld per coinvolgere la società civile nel processo decisionale sul controllo delle SALW e sulla sicurezza comunitaria: 200 000 EUR

II.A. 1.2 EU   Cooperazione tra l'UE e altri Stati membri

La questione delle SALW ha grande rilievo nell'ordine del giorno delle riunioni della troika UE a livello di esperti (Gruppo «Disarmo globale e controllo degli armamenti»). Questo dialogo regolare ha luogo sotto ciascuna Presidenza UE con Stati Uniti, Canada, Giappone, Cina, Federazione russa, Repubblica di Corea, Ucraina e Brasile (una volta all'anno). Sono inoltre organizzate ad hoc troike specifiche sulle SALW.

II.A.2   Assistenza finanziaria, tecnica e di altro tipo fornita da Stati membri dell'UE a progetti sulle SALW

Oltre ai progetti finanziati dall'UE mediante i vari strumenti disponibili, gli Stati membri hanno finanziato un'ampia gamma di progetti bilaterali connessi con le SALW. Sinora gli Stati membri hanno fornito i contributi seguenti alla presente relazione.

BELGIO

Per sostenere progetti sulla nuova formazione e il reinserimento di ex combattenti e la raccolta di dati sul commercio illegale di SALW, il Belgio ha contribuito con 3 000 000 EUR al progetto triennale (2003-2005) per un programma di ricostituzione della comunità, reintegrazione degli ex combattenti, raccolta, conservazione e distruzione delle armi nella Repubblica democratica del Congo. Il progetto è controllato e gestito dal PSNU.

Dal 2004 al 2005 il Belgio ha contribuito con 110 000 EUR alla raccolta di dati per un progetto sulle armi di piccolo calibro nell'Africa occidentale e centrale, mediante il quale l'Istituto europeo di ricerca e informazione sulla pace e sulla sicurezza (GRIP) intende condurre studi in sei paesi della regione (Senegal, Niger, Mali, RDC, Ruanda, Burundi).

REPUBBLICA CECA

Alla fine del 2005 la Repubblica ceca ha fornito un contributo di 2 500 000 CZK (circa 89 285 EUR) ai fondi fiduciari dell'UNDDA. L'impiego specifico dell'importo sarà soggetto ad una decisione congiunta della Repubblica ceca e dell'ONU; sono state proposte varie attività, tra cui il consolidamento della pace attraverso misure concrete di disarmo nei paesi africani.

FINLANDIA

Nel 2005 la Finlandia ha appoggiato le seguenti attività specifiche in materia di SALW:

programma sulle armi di piccolo calibro dell'ECOWAS;

programma regionale di controllo delle armi di piccolo calibro in Guatemala, Honduras, El Salvador e Nicaragua attuato dall'IEPADES (Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible — Istituto di istruzione per lo sviluppo sostenibile). L'obiettivo del progetto è ridurre il traffico di armi di piccolo calibro nelle zone di frontiera dei suddetti paesi;

«Small Arms Survey» (inchiesta sulle armi di piccolo calibro) per lo studio annuale 2005;

contributo finanziario a Saferworld per le attività del «gruppo consultivo armi di piccolo calibro» del progetto «Biting the bullet» (Farsi coraggio);

organizzazione, in cooperazione con la Tanzania, di un gruppo di studio internazionale sui principi globali per i trasferimenti di armi a Dar-es-Salaam nel febbraio 2005;

contributo finanziario ad un gruppo di studio internazionale sui principi globali per i trasferimenti di armi, organizzato dalla rete della società civile per la prevenzione dei conflitti KATU e da Saferworld a Helsinki nel novembre 2005.

FRANCIA

La Francia partecipa ad azioni volte a ristabilire lo stato di diritto e ad operazioni post-belliche di disarmo, smobilitazione e reinserimento (DDR). Nel 2003 ha partecipato a questo tipo di processo nella Repubblica democratica del Congo nel quadro dell'operazione UE «Artemis» ed è impegnata in un intervento analogo nel quadro dell'operazione «Licorne» in Costa d'Avorio. In una situazione di bilancio difficile, la Francia preferisce focalizzarsi sull'azione bilaterale in zone che considera prioritarie (ad es., l'Africa occidentale).

GERMANIA

La Germania ha sostenuto e fornito un contributo alla conferenza regionale degli Stati membri della Lega araba per l'esame dell'attuazione, da parte di tali stati, del programma d'azione, tenutasi nell'aprile 2005 ad Algeri sotto gli auspici dell'ONU. Inoltre, la Germania ha appoggiato il punto focale regionale della Lega araba che ha organizzato — con la consulenza e il contributo finanziario tedeschi — la prima riunione dei punti focali nazionali arabi nel dicembre 2005.

La Germania sostiene la Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC) nell'attuazione del protocollo SADC sul controllo delle armi da fuoco, munizioni e altro relativo materiale. Nell'ambito di tale cooperazione, la Germania ha inviato un consigliere per le questioni legate alla pace e alla sicurezza per sostenere la creazione di un punto focale regionale presso il segretariato della SADC.

La Germania sostiene lo sviluppo di un quadro politico, giuridico ed istituzionale nella Comunità dell'Africa orientale per contrastare la proliferazione incontrollata delle SALW, inclusa la creazione di un punto focale regionale sul controllo delle armi di piccolo calibro.

La Germania ha sostenuto le attività del Centro dell'Europa sudorientale per il controllo delle armi leggere e di piccolo calibro (SEESAC), finanziandone i progetti nell'Europa sudorientale.

La Germania finanzia i fondi fiduciari tematici dell'Ufficio per la prevenzione delle crisi e il ripristino (BCPR) del PSNU, che si occupano di SALW e DDR quali settori chiave della prevenzione dei conflitti e del consolidamento della pace.

La Germania sostiene i programmi per paese per il reinserimento degli ex combattenti in Angola, Burundi, Repubblica democratica del Congo e Ruanda. Sostiene il punto focale nazionale ugandese per il controllo delle armi di piccolo calibro nell'attuazione del piano d'azione nazionale dell'Uganda. Sostiene i programmi di sensibilizzazione sui pericoli rappresentati dalle armi leggere e di piccolo calibro nel Salvador e in Senegal e ha finanziato un programma di formazione in materia di SALW nel Sudan meridionale. Inoltre, la Germania ha elaborato un manuale per le ONG dei paesi partner sull'allestimento di campagne di sensibilizzazione per il controllo delle armi di piccolo calibro. Il manuale, che è stato pubblicato dall'Agenzia tedesca per la cooperazione tecnica (GTZ), offre indicazioni pratiche. La Germania ha altresì finanziato l'elaborazione, ad opera del BICC (Centro internazionale di Bonn per la riconversione), di moduli, strumenti e corsi di formazione ed istruzione su questioni correlate al controllo delle armi leggere e di piccolo calibro, che sono stati utilizzati in Colombia e Sudan meridionale.

LITUANIA

Nel quadro della missione della squadra di ricostruzione della provincia guidata dalla Lituania nella provincia di Ghor, in Afghanistan, il personale militare lituano partecipa alla distruzione delle scorte di munizioni in eccesso, SALW incluse. Due esperti lituani sono assegnati alla missione UE ad Aceh, Indonesia, dove si occupano del processo di disarmo, smobilitazione e reinserimento.

PAESI BASSI

Nel 2005 i Paesi Bassi hanno fornito contributi a istituzioni, progetti e attività seguenti nel settore delle armi leggere e di piccolo calibro. I contributi alle attività in materia di SALW elencate di seguito sono stati prelevati da fondi designati dal governo dei Paesi Bassi per un totale di 2,55 milioni di EUR:

SaferAfrica (Africa più sicura): progetto «Sostenere l'azione» finalizzato alla lotta contro il traffico di armi di piccolo calibro nell'Africa meridionale, occidentale ed orientale;

SaferAfrica: sostegno aggiuntivo alla conferenza panafricana per preparare le posizioni comuni africane sui vari settori delle SALW che saranno discusse durante il processo di revisione del programma d'azione;

contributo al Segretariato di Nairobi/RECSA per l'attuazione della dichiarazione di Nairobi nella regione dei Grandi Laghi e nel Corno d'Africa;

NAMSA: sostegno al Fondo fiduciario del partenariato per la pace della NATO per la distruzione di armi leggere e di piccolo calibro, MANPADS e munizioni in Ucraina;

HALO Trust: raccolta e distruzione di armi leggere, di piccolo calibro e munizioni in Afghanistan e Angola;

Asociacion para Politicas Publicas (APP): attività contro la proliferazione e il commercio illecito delle armi di piccolo calibro in Argentina;

Saferworld: progetto «Biting the Bullet» ;

Small Arms Survey: finanziamento di base;

Istituto per gli studi sulla sicurezza (ISS): studi per paese e ricerca transfrontaliera nell'Africa meridionale, orientale e centrale ai fini dell'attuazione e del trasferimento di dati;

IANSA: strategia globale di riduzione delle armi di piccolo calibro;

UNIDIR: progetto «Disarmament as Humanitarian Action: Making Multilateral Negotiations work» (Disarmo come azione umanitaria: far funzionare i negoziati multilaterali), che nel 2006 sfocerà in una pubblicazione, di cui il Ministro degli esteri olandese ha scritto la prefazione;

UNIDIR: richiesta dei Paesi Bassi di uno studio comparativo in materia di intermediazione e contributo finanziario degli stessi a tale studio, che sarà pubblicato prima della conferenza ONU di revisione;

Forum di Ginevra: un contributo al progetto «Partenariato per la pace e la sicurezza internazionali» ha comportato la sponsorizzazione di attività volte a rendere più efficace la diplomazia sul disarmo multilaterale, cui partecipano anche i Paesi Bassi;

assistenza finanziaria al Dipartimento per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite per organizzare diverse consultazioni ad ampio raggio sulla regolamentazione delle attività di intermediazione;

l'ONG olandese «Pax Christi» ha ricevuto un finanziamento per l'organizzazione di un gruppo di studio sulle reazioni, a livello di comunità, alla violenza armata.

SPAGNA

Nel novembre e dicembre 2005, la Guardia Civil ha fornito assistenza a Capo Verde per il controllo delle armi da fuoco e degli esplosivi. Nel quadro dell'assistenza tecnica e della formazione del personale gestiti dal Ministero degli esteri e della cooperazione e dall'agenzia spagnola per la cooperazione internazionale (AECI), la Spagna ha organizzato dal 2004 tre gruppi di studio/seminari sull'attuazione in America latina del Programma d'azione delle Nazioni Unite sulle SALW. Il primo si è svolto a La Antigua (Guatemala) nel 2004, e gli altri due nel 2005, entrambi a Cartagena de Indias (Colombia).

In tutto sono circa 100 gli esperti, provenienti da America latina, Spagna, organizzazioni internazionali (PSNU, CIFTA, ecc.) e ONG (SweFOR, Arias Foundation, Intermon/Oxfam, ecc.), che hanno partecipato ai suddetti gruppi di studio.

SVEZIA

La Svezia ha contribuito ai seguenti progetti:

Sostegno al Forum interparlamentare sulle SALW (SEK 3 000 000)

Sviluppo delle capacità delle ONG per quanto riguarda le questioni attinenti alle SALW in America latina tramite il Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi (UN-LiREC) (SEK 4 000 000)

Contributo maggiorato a Small Arms Survey, SAS (SEK 1 000 000)

Contributo alla Rete internazionale di azione sulle armi di piccolo calibro (IANSA) per consentire a delegati di paesi in via di sviluppo in Africa di partecipare alla Commissione preparatoria della Conferenza SALW, tenutasi a New York nel gennaio 2006

Contributo a Safer Africa (SEK 1 100 000)

Contributo a Safer World (SEK 800 000).

Si è conclusa l'iniziativa svedese sul DDR (SIDDR), con l'elaborazione di una serie di raccomandazioni che possono essere utili anche nel contesto delle operazioni dell'ONU di mantenimento della pace.

Inoltre, la Svezia ha partecipato attivamente al progetto di cooperazione per il controllo delle frontiere nella regione del Mar Baltico, inteso a lottare contro le attività criminose transfrontaliere, come il traffico e l'intermediazione illecita, tra l'altro, di armi leggere e di piccolo calibro nella zona del Mar Baltico. Ha altresì appoggiato l'iniziativa di Stoccolma sul disarmo, smobilitazione e reinserimento (SIDDR) e ha fornito un sostegno allo studio «Small Arms Survey» sul disarmo nell'ambito del DDR.

La Svezia e il PSNU/TFCPR (Trust Fund for Crisis Prevention and Recovery-Fondo fiduciario per la prevenzione delle crisi e la ripresa) hanno convenuto un contributo svedese per rafforzare detto fondo nel campo della non proliferazione delle SALW (linea di servizi 4 disarmo, smobilitazione e reinserimento) nei paesi della zona OSCE, come l'Ucraina. Si prevede l'impiego del contributo nell'esercizio finanziario 2006.

REGNO UNITO

Il Regno Unito combatte l'offerta, la disponibilità e la domanda di armi leggere e di piccolo calibro mediante politiche e programmi progressivi ed è uno dei maggiori donatori nei progetti intesi a combattere la proliferazione e l'uso illecito delle armi di piccolo calibro. Il FCO (Foreign and Commonwealth Office), il DFID (Department for International Development) e il Ministero della difesa collaborano per attuare la politica britannica, completata dalla strategia SALW (2004-2007) che dispone di un finanziamento pari a 13,25 milioni di sterline nell'ambito del Centro per la prevenzione dei conflitti globali. I finanziamenti UK sostengono agenzie ONU, organizzazioni regionali, governi e ONG nella lotta contro la proliferazione e l'uso illecito di armi di piccolo calibro. L'anno scorso il Regno Unito ha sostenuto programmi di numerosi governi, organismi internazionali e ONG per la raccolta, la gestione e la distruzione di armi e munizioni, per ridurre la domanda, attuare accordi regionali esistenti, elaborare piani di azione nazionali e favorire lo sviluppo di capacità della società civile locale. Il Regno Unito continua a rafforzare le iniziative regionali esistenti volte a combattere la proliferazione e l'uso illecito di SALW, anche nell'Africa meridionale, orientale e occidentale e nell'America centrale e meridionale. Nell'anno trascorso è stata finanziata la distruzione di armi e munizioni nonché programmi di formazione in America latina, Africa orientale, Caraibi, Sudafrica e Europa sudorientale.

II.A.3.   Discussione, coordinamento e valutazione di misure politiche e pratiche tra gli Stati membri dell'UE, la Commissione e il Consiglio

Le riunioni del Gruppo «Disarmo globale e controllo degli armamenti» si tengono una volta al mese e la questione delle SALW è regolarmente all'ordine del giorno. Due volte all'anno una riunione specifica del Gruppo è dedicata esclusivamente a questo tema. Durante la II riunione biennale di Stati sull'attuazione del programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti, tenutasi a New York dall'11 al 15 luglio 2005, gli Stati membri dell'UE e la Commissione hanno tenuto regolarmente riunioni di coordinamento.

La Commissione e gli Stati membri che appoggiano ECOWAS hanno coordinato le loro posizioni in preparazione della Conferenza dei donatori ECOWAS/PSNU del 2005 e durante la conferenza stessa.

La Commissione europea e gli Stati membri che fanno parte del Gruppo degli amici della regione dei Grandi Laghi e del consiglio di amministrazione hanno coordinato due proposte-progetti approvati dalla Conferenza riguardanti, rispettivamente, il disarmo e il rimpatrio di tutti i gruppi armati nella parte orientale della Repubblica del Congo, e il coordinamento delle attività e il rafforzamento delle capacità per combattere la proliferazione di armi leggere e di piccolo calibro illecite nella subregione. Quest'ultimo progetto cerca, in particolare, di rispondere alle esigenze urgenti nella lotta contro la proliferazione di armi di piccolo calibro in tutta la regione (compresa l'armonizzazione delle strategie, il rafforzamento delle capacità regionali e nazionali, e il disarmo), avvalendosi ampiamente del ruolo regionale del Centro regionale sulle armi di piccolo calibro (RECSA).

II.A.4   Partecipazione o organizzazione di seminari e conferenze internazionali

Nel 2005 l'agenda SALW è stata caratterizzata da due avvenimenti importanti: la II riunione biennale di Stati sull'attuazione del programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti, tenutasi New York dall'11 al 15 luglio 2005, e le due ultime sessioni del gruppo aperto per negoziare uno strumento internazionale che consenta agli Stati l'identificazione e la tracciabilità di armi leggere e di piccolo calibro illegali. Tutti gli Stati membri nell'UE hanno partecipato attivamente a tutte queste riunioni. L'UE appoggia fortemente l'inclusione delle munizioni nel campo di applicazione dello strumento nonché la proposta di uno strumento giuridicamente vincolante. È altresì favorevole alla creazione di un gruppo di esperti governativi dell'ONU incaricato di studiare ulteriori passi per rafforzare la cooperazione internazionale sull'intermediazione di armi.

La Commissione europea ha appoggiato una serie di studi di fattibilità ad ampio raggio sui vari aspetti delle politiche, misure e prassi connesse con le SALW, dal titolo «Il rafforzamento dell'azione europea sulle armi leggere e di piccolo calibro e sugli ordigni e residuati bellici esplosivi». Nel corso di questo progetto, svolto sotto la responsabilità dell'Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo (UNIDIR), è stata organizzata una conferenza internazionale interparlamentare (7-8 dicembre 2005) presso il Parlamento europeo, con la partecipazione di parlamenti nazionali.

La Commissione europea ha partecipato alle riunioni informali tenutesi a Bruxelles del patto di stabilità dell'UE-NATO-OSCE-RACVIAC (Regional Arms Control Verification and Implementation Assistance Center — Centro regionale di assistenza all'attuazione e alla verifica del controllo delle armi) sulle SALW e l'artiglieria pesante.

AUSTRIA

L'Austria ha partecipato alla riunione internazionale sulla regolamentazione del possesso di SALW da parte dei civili, tenutasi a Rio de Janeiro nel marzo 2005.

GERMANIA

La Germania, con i Paesi Bassi e il Regno Unito, ha sostenuto e contribuito a un seminario sulle SALW con i paesi ASEAN nell'ambito del Forum regionale dell'ASEAN.

ITALIA

Nel 2005 l'Italia ha partecipato attivamente a varie riunioni a livello regionale e mondiale in materia di scambio di informazioni sulle procedure nazionali e di individuazione di soluzioni comuni ai problemi relativi al traffico di armi leggere e di piccolo calibro. In particolare l'Italia ha partecipato agli eventi seguenti:

conferenza regionale sull'attuazione del piano d'azione dell'ONU nei paesi arabi (Algeri, 11-13 aprile 2005);

seminario dell'ONU sulle armi leggere e di piccolo calibro (Pechino, 19-21 aprile 2005);

conferenza sul rafforzamento dell'azione europea in materia di SALW (Bruxelles, 7-8 dicembre 2005).

LETTONIA

Nel febbraio 2005 il Ministero degli esteri della Repubblica di Lettonia ha organizzato un seminario per i rappresentanti ufficiali della Moldova e della Georgia sui controlli all'esportazione per scambiare esperienze e informazioni sulle norme UE relative ai controlli all'esportazione. I rappresentanti di questi paesi hanno ricevuto informazioni circa le normative e prassi vigenti nel settore del controllo delle armi nella Repubblica di Lettonia, hanno visitato i servizi doganali e preso nota delle procedure concrete.

Nell'ottobre 2005 un esperto della divisione del Ministero degli esteri lettone preposta al controllo delle esportazioni di prodotti strategici ha visitato la Moldova allo stesso fine. Le strutture di contrasto cooperano con le loro omologhe dell'Estonia e della Lituania e di altri paesi nei casi di traffico di armi convenzionali.

LITUANIA

La Lituania partecipa regolarmente alle riunioni dei paesi nordici e baltici sui controlli all'esportazione. In tali occasioni, i partecipanti scambiano esperienze sulle questioni relative controllo delle esportazioni, comprese le pertinenti questioni in materia di SALW.

LUSSEMBURGO

Il Lussemburgo, che ha esercitato la Presidenza del Consiglio dell'Unione europea nel primo semestre del 2005, ha preso parte a due simposi sulle SALW, uno in Africa (Algeria) e l'altro in Asia (Pechino). Questi appuntamenti, intesi a familiarizzare i partecipanti con i problemi causati dall'accumulo di SALW in alcune regioni dell'Africa e dell'Asia e a preparare la II riunione biennale di Stati sull'attuazione del programma d'azione delle Nazioni Unite (New York, luglio 2005), hanno offerto al Lussemburgo l'opportunità di rinsaldare i contatti bilaterali esistenti e crearne di nuovi prima della sessione di giugno che conclude i negoziati sulla marchiatura e la tracciabilità delle SALW.

MALTA

In occasione del vertice dei capi di governo del Commonwealth, tenutosi a Malta nel novembre 2005, Malta si è associata agli altri partecipanti nell'adozione del comunicato finale, che tra l'altro fa riferimento alle SALW e al trattato sul commercio delle armi. In tale comunicato, i capi di governo del Commonwealth hanno preso atto della proposta di sviluppare norme internazionali comuni per il commercio delle armi convenzionali, aggiungendo il loro sostegno alle domande di avvio dei lavori su un trattato sul commercio delle armi in seno alle Nazioni Unite. Per quanto riguarda le SALW, i capi di governo hanno espresso, tra l'altro, profonda preoccupazione per la produzione illecita, il traffico e la disponibilità incontrollata di armi leggere e di piccolo calibro, che alimentano i conflitti, aumentano i livelli di violenza armata e minano lo sviluppo. Hanno esortato tutti gli Stati membri ad appoggiare il rafforzamento del programma d'azione dell'ONU relativo alle SALW.

PAESI BASSI

I Paesi Bassi hanno partecipato e contribuito al seminario ARF sulle SALW, svoltosi a Phnom Penh, in Cambogia.

POLONIA

Nell'ambito della cooperazione internazionale, il Ministero dell'economia ha organizzato, cosponsorizzato e partecipato a riunioni bilaterali durante le quali sono stati illustrati i principi del sistema polacco di controllo all'esportazione di armi. Questi eventi miravano a mettere l'esperienza polacca, a disposizione, tra l'altro, di Ucraina, Croazia e Cina nell'elaborazione di sistemi nazionali di controllo per l'esportazione di armi .

SPAGNA

Nel 2005 la Spagna ha partecipato a vari seminari e/o conferenze, fra cui il workshop internazionale sui principi mondiali per il trasferimento di armi, organizzato congiuntamente dalla Finlandia e dalla Tanzania a Dar-es Salaam (febbraio); il secondo corso «Arms Control Non Proliferation» della NATO, incentrato su questioni inerenti alle SALW, presso la NATO School di Oberammergau (marzo); un workshop sulle SALW organizzato a Washington dalla Defense Threat Reduction Agency (DTRA) statunitense (aprile); un seminario sul progetto di trattato sul commercio delle armi, organizzato a Londra dal Regno Unito (maggio) e un workshop sulle SALW, organizzato a Londra dal Joint Arms Control Implementation Group (JACIG) del Regno Unito (settembre).

REGNO UNITO

In occasione della riunione biennale degli Stati nel luglio 2005, il Regno Unito ha ospitato due eventi collaterali sulla necessità di un controllo rafforzato dei trasferimenti, compresa l'adozione di linee guida, nonché sulla violenza armata e la riduzione della povertà. Ciò ha consentito di sensibilizzare maggiormente il pubblico e di ottenere un sostegno più ampio su entrambi i temi. Il Regno Unito ha svolto anche un ruolo proattivo durante la riunione e ha inoltre sostenuto finanziariamente vari Stati per consentire la partecipazione di delegazioni nazionali a questo evento.

Il Regno Unito ha portato avanti il suo programma di conferenze e ha sostenuto di recente workshop regionali in Africa orientale (Kenia), in America centrale (Nicaragua), nel Nord Africa (Algeria), nella regione andina (Lima), nei Caraibi (Nassau), nonché incontri internazionali nello Sri Lanka e a Ginevra. In tali occasioni, incoraggia i gruppi regionali e i singoli paesi a sostenere criteri e orientamenti comuni in merito ai trasferimenti di SALW nelle loro relazioni nazionali, nelle dichiarazioni e negli interventi nazionali in vista della conferenza di revisione di giugno 2006.

In collaborazione con i Paesi Bassi e la Germania, il Regno Unito ha inoltre contribuito finanziariamente e copresieduto (quale paese che esercita la presidenza dell'UE) un incontro tra il Forum regionale dell'ASEAN (ARF) e l'UE, svoltosi in Cambogia nel novembre 2005.

II. A.5   Altre iniziative

Le attività contro la proliferazione di armi leggere e di piccolo calibro illegali nella regione dei Grandi Laghi e nel Corno d'Africa sono connesse essenzialmente a due importanti fori internazionali: la Conferenza internazionale sulla regione dei Grandi Laghi (ICGLR), cui la Comunità europea partecipa a pieno titolo quale membro del Gruppo degli amici della regione dei Grandi laghi e la Conferenza della dichiarazione di Nairobi, nel cui ambito la Comunità è parimenti membro del Gruppo degli amici.

La Comunità europea, in coordinamento con gli Stati membri dell'UE, sostiene con vigore le attività del Centro regionale sulle armi leggere e di piccolo calibro («Regional Centre on Small Arms and Light Weapons» — RECSA), responsabile di attuare la dichiarazione di Nairobi e di coordinare le azioni contro la proliferazione delle armi leggere e di piccolo calibro nella regione. Inoltre, due incontri informali fra la Comunità europea e il RECSA si sono tenute presso la sede della delegazione CE a Nairobi, il 13 giugno e il 14 ottobre 2005, per consolidare le relazioni e vagliare modalità di cooperazione reciproca.

In virtù dell'accordo sulla distruzione dei sistemi di difesa antiaerea portatili (MANPADS), concluso tra l'Ungheria e gli Stati Uniti, l'Ungheria ha deciso nel 2005 di distruggere 1 540 MANPADS, comunemente noti come missili antiaerei con dispositivo di lancio a spalla, non più necessari per la difesa dell'Ungheria. L'Ungheria e gli Stati Uniti hanno firmato un accordo sul contributo finanziario statunitense a favore di questo progetto. Il processo di distruzione dovrebbe concludersi all'inizio del 2006.

Nel 2005, le Forze armate italiane impegnate in operazioni multilaterali di mantenimento della pace hanno raccolto e/o sequestrato e distrutto le seguenti armi leggere e di piccolo calibro:

in Iraq sono state distrutte 335 armi leggere e di piccolo calibro: 12 AK 47; 2 carabine RMO; 6 carabine ad aria compressa; 9 carabine; 15 FAL; 12 fucili artigianali; 9 fucili a ripetizione; 9 lanciagranate RPG-5 40mm; 92 lanciagranate RPG-7 40mm; 9 mitragliatrici leggere; 4 mitragliatrici pesanti; 12 mortai 60 mm; 4 mortai 82 mm; 14 rivoltelle; 3 fucili bolt action; 91 pistole semiautomatiche; 1 mitra. In Kosovo sono state distrutte 81 armi leggere e di piccolo calibro: 11 AK47; 23 fucili cal. 7,62; 6 fucili cal. 12; 2 carabine; 1 fucile M59; 13 fucili da caccia; 1 fucile sniper Drogunov; 1 lanciagranate RPG M80; 1 lanciarazzi; 3 MGS RPD leggeri; 1 RPG 2; 1 mortaio 80 mm; 2 moschetti M 81; 2 pistole Voltran cal. 6,36; 5 pistole M57 cal. 7,62; 3 pistole M70; 4 pistole semiautomatiche; 1 mitra. In Bosnia sono state distrutte 869 armi leggere e di piccolo calibro: 817 fucili, 12 lanciarazzi; 2 mitra e 38 pistole. Inoltre, le Forze armate italiane partecipanti ad operazioni in Afghanistan, Bosnia e Kosovo hanno distrutto anche 1 171 armi leggere e 5 lanciarazzi. Sono state distrutte complessivamente 2 461 armi leggere e di piccolo calibro.

Nel quadro dell'operazione UE «ALTHEA» in Bosnia-Erzegovina, in cui i reparti spagnolo e francese sono spiegati con la Combined Task Force South, inquadrata nell'EUFOR dal 2004, sono state condotte varie operazioni di sequestro di SALW e depositi di munizioni (operazioni Free Entrance Plus). Grazie a queste operazioni sono state raccolte 400 000 cartucce, 1 500 armi, 6 000 granate a mano, 3 200 mine e circa 200 chili di esplosivo, rinvenuti tutti in posti diversi (Sarajevo, Rogatica, Citluk, Brijeg, Foca, Bileca, Pale e Gorazde). La Spagna partecipa al programma UE MEDA allo scopo di rafforzare i controlli di frontiera in Marocco, all'Ufficio di coordinamento dell'Unione europea per il sostegno alla polizia palestinese e alla missione di assistenza PAMECA a favore dell'organizzazione e del rafforzamento della polizia albanese.

L'iniziativa del Regno Unito sulla violenza armata e la povertà (Armed Violence and Poverty Initiative) ha stabilito un nesso fra armi di piccolo calibro, sicurezza e sviluppo. Ha reso manifesto che, sebbene gli effetti della violenza armata e della disponibilità di armi sullo sviluppo siano complessi e sfaccettati, essi sono quasi interamente negativi in termini di sfollamento, danni all'istruzione, alla salute e all'agricoltura e di impoverimento di ampie fasce di comunità e popolazioni. I donatori e le agenzie per lo sviluppo dovrebbero affrontare regolarmente la violenza armata e la disponibilità di armi nella loro programmazione e inglobare le misure di riduzione delle armi nei programmi per paese. Nel valutare i progressi relativi agli obiettivi di sviluppo del Millennio, andrebbe prestata maggiore attenzione a quanto freni lo sviluppo la disponibilità di armi.

II.B   Partecipazione ai lavori delle organizzazioni internazionali e accordi regionali nel settore delle armi convenzionali, soprattutto delle armi leggere e di piccolo calibro

II.B.1   Nazioni Unite

L'Unione europea è stata molto proattiva in questa sede e ha svolto un ruolo costruttivo durante la seconda riunione biennale degli Stati partecipanti al programma di azione dell'ONU del 2001 per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti, svoltasi dall'11 al 15 luglio 2005 a New York. In appresso figurano alcune informazioni sui lavori e le iniziative intraprese da vari Stati membri.

CIPRO

In particolare, Cipro presenta alle Nazioni Unite relazioni per l'attuazione del programma di azione dell'ONU per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti. Ha inoltre fornito informazioni all'UNHCHR (in forza della decisione 124/2004) in merito alla «prevenzione delle violazioni dei diritti umani causate dalla disponibilità e dall'abuso di SALW».

FRANCIA

Le idee e i risultati scaturiti dall'iniziativa franco-svizzera sulla marchiatura e il rintracciamento delle SALW sono stati presentati quale contributo ai lavori del gruppo di esperti governativi istituito dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazionali Unite del 24 dicembre 2001. La Francia ha partecipato attivamente ai lavori del gruppo di esperti governativi che ha presentato la sua relazione il 23 giugno 2003. Ha inoltre partecipato con assiduità ai lavori del gruppo aperto istituito dalla risoluzione 58/241 del 23 dicembre 2003 per negoziare uno strumento internazionale che permetta agli Stati di identificare e rintracciare, in maniera tempestiva e affidabile, le armi leggere e di piccolo calibro illegali.

GERMANIA

La Germania ha presentato, insieme alla Francia, un'iniziativa di risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite riguardante le munizioni, sulla quale è stato possibile raggiungere un consenso.

IRLANDA

L'Irlanda presenta relazioni annuali al registro delle armi convenzionali delle Nazioni Unite e riferisce all'OSCE sulla spesa militare.

REGNO UNITO

Impegnato nell'ambito del programma di azione dell'ONU, il Regno Unito ha portato avanti, nel 2005, l'iniziativa sui controlli dei trasferimenti, al fine di conseguire un accordo internazionale su standard comuni in materia di esportazione, importazione e trasbordo di armi leggere e di piccolo calibro alla conferenza di revisione nel 2006. Questa iniziativa, improntata a un approccio «bottom-up» e regione per regione, opera attraverso il dialogo, riunioni e workshop in tutto il mondo per individuare particolari preoccupazioni e preparare un terreno d'intesa. Questo consenso dovrebbe consentire di includere il tema fra i punti fermi dell'ordine del giorno della conferenza di revisione del 2006 e assicurare che sia incorporato nel futuro svolgimento del programma di azione dell'ONU dopo il mese di luglio 2006.

Nel 2005 il Regno Unito ha distaccato un esperto presso un gruppo aperto per elaborare uno strumento internazionale sulla marchiatura e la rintracciabilità. Nell'ottobre 2005 il Regno Unito ha militato a favore delle risoluzioni sulle armi di piccolo calibro adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. È stato inoltre un attivo sostenitore del registro delle armi convenzionali delle Nazioni Unite da quando è stato avviato nel 1992 e parteciperà nuovamente al prossimo gruppo di esperti governativi delle Nazioni Unite al fine di esaminare il funzionamento regolare del registro, compresa la priorità del Regno Unito di estendere il campo di applicazione del registro alle SALW.

II.B.2   Primo Comitato dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite

Gli Stati membri hanno assunto le seguenti posizioni per quanto concerne le risoluzioni su questioni inerenti alle SALW, adottate dal Primo Comitato della 60a Assemblea generale delle Nazioni Unite.

La risoluzione A/Res/60/68 che tratta degli effetti negativi, in termini umanitari e di sviluppo, della fabbricazione, del trasferimento e della circolazione illegali di armi leggere e di piccolo calibro e della loro accumulazione eccessiva, introdotta dai Paesi Bassi, è stata adottata mediante votazione con il sostegno di tutti i paesi dell'UE.

La risoluzione A/Res/60/71, sull'assistenza agli Stati per la riduzione del traffico illecito e la raccolta di armi leggere e di piccolo calibro, introdotta dal Mali, è stata adottata per consenso.

La risoluzione A/Res/60/74, sui problemi derivanti dall'accumulazione di scorte di munizioni convenzionali in eccedenza, introdotta da Francia e Germania, è stata adottata per consenso.

La risoluzione A/Res/60/81 sul commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti, presentata dal Giappone, è stata adottata senza votazione. Tuttavia, il punto 2 del dispositivo è stato adottato mediante votazione e con il sostegno unanime di tutti i paesi dell'UE.

La risoluzione A/Res/60/226 sulla trasparenza in materia di armamenti, introdotta dai Paesi Bassi, è stata adottata mediante votazione con il sostegno di tutti i paesi dell'UE.

La risoluzione A/Res/60/69 sulle legislazioni nazionali in materia di trasferimento di armi, materiale militare e prodotti e tecnologie a duplice uso, introdotta dai Paesi Bassi, è stata adottata per consenso.

La risoluzione A/Res/60/44 su informazioni oggettive in merito a questioni militari, fra cui la trasparenza della spesa militare, presentata dalla Germania e dalla Romania (semestrale), è stata adottata senza votazione.

La risoluzione A/Res/60/77 sulla prevenzione dell'accesso non autorizzato ai sistemi di difesa antiaerea portatili, nonché del loro trasferimento e uso illeciti, introdotta dall'Australia, è stata adottata per consenso.

La risoluzione A/Res/60/75 sul controllo delle armi convenzionali a livello regionale e subregionale è stata adottata mediante votazione con il sostegno unanime di tutti i paesi dell'UE.

La risoluzione A/Res/60/94 sul rafforzamento della sicurezza e della cooperazione nella regione mediterranea, presentata dall'Algeria, è stata adottata per consenso, con il sostegno dell'UE a 25.

La decisione 60/519 su uno strumento internazionale che permetta agli Stati di identificare e rintracciare, in maniera tempestiva e affidabile, le armi leggere e di piccolo calibro illegali, introdotta dalla Svizzera, è stata adottata mediante votazione e il sostegno unanime di tutti i paesi dell'UE.

II.B.3   OSCE

Gli Stati membri dell'UE partecipano attivamente ai lavori intrapresi dall'OSCE nel settore delle SALW.

AUSTRIA

L'Austria è stata un'attiva sostenitrice dell'ulteriore attuazione dei documenti OSCE sulle armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e sulle scorte di munizioni convenzionali, ponendo un accento particolare sui progetti intesi alla loro distruzione in Bielorussia, Tagikistan, Kazakstan, Ucraina e Federazione russa. L'Austria ha intavolato inoltre una discussione sul modo di presentare progetti OSCE pertinenti in materia di SALW alla conferenza di revisione dell'ONU. Riguardo alle munizioni convenzionali, l'Austria ha fornito un contributo volontario di 64 470 EUR a favore di un progetto per il recupero e la trasformazione di sostanze chimiche generatrici di cortine fumogene in Georgia.

CIPRO

Cipro ha fornito informazioni all'OSCE sulle prassi e procedure nazionali per l'esportazione di armi convenzionali e relativa tecnologia (FSC.DEL/374/05 del 15.7.2005), sui trasferimenti di armi convenzionali (FSC.DEL/243/05 del 7.6.2005) e sulle SALW (FSC.DEL/334/05 del 15.7.2005).

DANIMARCA

La Danimarca ha continuato a partecipare alle attività dell'OSCE, compresi seminari e workshop e altre iniziative connesse con le SALW. In Danimarca è in fase di attuazione il documento OSCE sulle armi leggere e di piccolo calibro.

FINLANDIA

Distacco di un funzionario di supporto dell'FCS, competente per le questioni relative alle armi di piccolo calibro, presso il Centro per la prevenzione dei conflitti dell'OSCE.

Partecipazione di esperti al programma dell'OSCE sulla gestione dei controlli di frontiera per combattere il traffico di armi di piccolo calibro in Asia centrale.

Partecipazione di esperti e contributo finanziario ai workshop regionali dell'OSCE sul Manuale delle migliori prassi sulle armi leggere e di piccolo calibro in Asia centrale.

Contributo al fondo volontario gestito dalla missione OSCE in Tagikistan. L'obiettivo del fondo è prestare assistenza nella distruzione di armi e munizioni in eccedenza e migliorare la sicurezza delle scorte in Tagikistan.

Contributo al fondo volontario presso la missione OSCE in Georgia. L'obiettivo del fondo è prestare assistenza nella distruzione di armi e munizioni in eccedenza in Georgia.

Contributo al fondo di reazione rapida presso la missione OSCE in Georgia. L'obiettivo del fondo è assistere le comunità che consegnano volontariamente le armi.

FRANCIA

Nel febbraio 2005, nell'ambito del meccanismo di assistenza dell'OSCE per distruggere le scorte di SALW e le munizioni convenzionali eccedenti, la Francia ha partecipato a una missione di esperti in Russia dedicata alla conservazione e distruzione delle munizioni ritirate dalla Transdnestria; nell'aprile 2005 ha finanziato una missione di valutazione sulla conservazione e distruzione delle munizioni in eccedenza nell'enclave di Kaliningrad (Russia). Del pari, nel maggio 2005, nel quadro della distruzione delle scorte di munizioni e di SALW ad opera dell'OSCE in Tagikistan, la Francia ha finanziato una missione (formazione, controllo della creazione di scorte, controllo delle operazioni di distruzione), condotta da quattro esperti, della durata di otto mesi (costo: 110 000 EUR).

GERMANIA

Nell'ambito dell'OSCE la Germania ha stilato un capitolo sul trasporto di munizioni per il futuro Manuale OSCE delle migliori prassi sulle munizioni e ha partecipato attivamente all'elaborazione di un allegato del Manuale OSCE delle migliori prassi sulle SALW riguardante la gestione delle scorte e la sicurezza dei sistemi di difesa antiaerea portatili (MANPADS).

UNGHERIA

Nell'ambito dell'OSCE l'Ungheria ha assunto una serie di impegni vincolanti sul piano politico in relazione alle SALW.

ITALIA

Nel 2005 l'Italia ha continuato ad attuare attivamente il documento OSCE sulle armi leggere e di piccolo calibro, adottato nel novembre 2000. In tale contesto, ha presentato dati nazionali aggiornati per lo scambio di informazioni su aspetti essenziali delle SALW (produzione, marchiatura, controllo delle esportazioni, intermediazione, tecniche di distruzione) in conformità del succitato documento OSCE.

LITUANIA

La Lituania adempie i suoi obblighi in materia di scambio di informazioni nell'ambito del documento OSCE sulle SALW e di attuazione del programma di azione dell'ONU. Ogni anno fornisce all'ONU e all'OSCE informazioni sulle SALW sequestrate o distrutte nel territorio nazionale.

PAESI BASSI

I Paesi Bassi hanno finanziato un progetto per la distruzione e la conservazione sicura di SALW e munizioni convenzionali nella Repubblica di Tagikistan.

SLOVENIA

La Slovenia ha contribuito con 65 000 EUR ai progetti dell'OSCE di distruzione delle munizioni delle SALW in Tajikistan (9,7 milioni SIT — 40 000 EUR) e in Ucraina (6,1 milioni SIT — 25 000 EUR). Il diplomatico sloveno Jernei Cimpersek, consigliere presso la missione permanente dell'OSCE a Vienna, è stato nominato coordinatore del Foro di cooperazione per la sicurezza (FCS) per le munizioni convenzionali. La Slovenia ha presentato la relazione nazionale sull'attuazione del documento OSCE sulle armi leggere e di piccolo calibro (SALW).

SPAGNA

La Spagna, insieme con il Regno Unito e la Svizzera ha preso parte nel 2004 e nel 2005 al progetto dell'OSCE in Bielorussia relativo a gestione delle scorte, distruzione dell'eccedenza, condizioni di sicurezza per la conservazione, deposito delle munizioni, ecc. delle SALW e relative munizioni.

SVEZIA

Nel 2005 la Svezia ha sostenuto i seguenti programmi relativi alle SALW:

accordo con i progetti di sostegno del PSNU/TFCPR, in cooperazione con l'OSCE, relativi alla distruzione delle SALW in paesi OSCE, quali l'Ucraina (25 000.000 SEK)

sostegno tramite l'OSCE per la distruzione delle SALW in Tajikistan (800 000 SEK)

REGNO UNITO

In Bielorussia, quale nazione guida nel quadro di un progetto pioneristico dell'OSCE, il Regno Unito ha fornito competenze e offerto finanziamenti per la gestione, la distruzione e la registrazione delle scorte. Inoltre nell'ambito dell'OSCE il Regno Unito continua a sostenere l'attuazione del documento dell'OSCE sulle SALW (novembre 2000). Al momento, in piena sintonia con i partner del G8 e con la Svezia e la Turchia, il Regno Unito sta anche coordinando la redazione di un allegato del manuale OSCE delle migliori prassi relative alle armi leggere e di piccolo calibro che si incentrerà sulla gestione delle scorte e la sicurezza dei MANPADS.

II.B. 4   NATO

AUSTRIA

L'Austria ha fornito sostegno finanziario ad un progetto per la distruzione delle SALW, dei MANPADS e delle munizioni in Ucraina. L'accordo di attuazione del progetto diretto dagli Stati Uniti è stato firmato in novembre, la distruzione è iniziata in dicembre.

UNGHERIA

L'Ungheria ha partecipato intensamente alle attività svolte nel quadro del partenariato per la pace della NATO.

LITUANIA

La Lituania ha contribuito al progetto per la distruzione delle SALW, dei MANPADS e delle munizioni in Ucraina, progetto che è amministrato dalla NAMSA (NATO).

REPUBBLICA SLOVACCA

Tramite i progetti nel quadro del PFPI/NATO e dell'OSCE la Slovacchia ha contribuito finanziariamente alla distruzione di SALW e munizioni in Ucraina per un importo totale di 30 000 EUR.

REGNO UNITO

Il Regno Unito è anche uno dei vari paesi che hanno dato ulteriori contributi ad un programma di distruzione delle munizioni svolto in Albania dalla NATO, che è volto alla distruzione di 11.600 tonnellate di munizioni per armi leggere e di piccolo calibro nel corso di parecchi anni. Analogamente nel febbraio 2005 il Regno Unito ha annunciato un finanziamento di 400 000 sterline a progetto NATO su vasta scala e a lungo termine per la distruzione delle SALW, delle munizioni e dei missili terra-aria in Ucraina. Il Regno Unito è anche alla guida dei donatori di un progetto a cui contribuisce attualmente con più di 500 000 sterline per distruggere le scorte in eccedenza di SALW e munizioni in Bosnia-Erzegovina. Questo progetto include un obiettivo iniziale di 250 000 armi di piccolo calibro (75 000 già distrutte fino al dicembre 2005) e un obiettivo generale aggiuntivo di 10 000 tonnellate di munizioni. Nel 2005 il Regno Unito ha anche distrutto ulteriori scorte di munizioni in Albania e fornito macchine per la distruzione delle armi di piccolo calibro al Sudafrica.

II.B. 5   ECOWAS

SPAGNA

Nel dicembre 2005 la Spagna ha firmato un memorandum d'intesa con il segretario esecutivo della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) impegnandosi con un importo minimo di 1 000 000 di EUR (da erogare durante il periodo 2006-2008) quale contributo alle attività e ai programmi dell'ECOWAS, di cui 750 000 EUR al programma per il controllo delle armi di piccolo calibro nell'Africa occidentale.

II.B. 6   Intesa di Wassenaar

Cinque dei sei Stati membri dell'UE che ancora devono aderire all'Intesa di Wassenaar sono stati ammessi nel 2005. La domanda di adesione di Cipro è ancora in sospeso. L'UE è fermamente convinta che l'associazione di tutti gli Stati membri dell'UE garantisca un livello elevato di controllo effettivo sulle esportazioni nel quadro dell'Intesa di Wassenaar e all'interno dell'UE.

Gli Stati membri hanno continuato a partecipare alle attività dell'Intesa di Wassenaar, tra cui seminari e workshop e altre iniziative relative alle SALW. La Danimarca sta attuando le linee guida sulle migliori prassi per le esportazioni delle armi leggere e di piccolo calibro.

L'Austria, in qualità di presidente dell'Intesa di Wassenaar, ha sottolineato il significato di questo regime di controllo delle esportazioni per la lotta contro le SALW illegali.

L'Ungheria ha presieduto il Gruppo di esperti dell'Intesa di Wassenaar nel 2005. Su richiesta di vari paesi questo mandato annuale è stato prorogato al 2006. Durante il 2004 e il 2005 l'Ungheria ha agito da facilitatore per l'adesione della Croazia all'Intesa di Wassenaar.

Il Regno Unito si è adoperato per promuovere ulteriormente gli sforzi di apertura dell'Intesa di Wassenaar e, in particolare, per una maggiore adesione alle linee guida sulle migliori prassi per le esportazioni delle SALW e agli elementi per il controllo delle esportazioni dei MANPADS.

II.B. 7   Varie

UNGHERIA

L'Ungheria appoggia i lavori del Centro regionale di assistenza all'attuazione e alla verifica del controllo delle armi. Durante il 2005 l'Ungheria ha esteso la propria partecipazione inviando un nuovo ufficiale presso il personale del suddetto centro (RACVIAC). L'Ungheria eserciterà la presidenza congiunta del secondo gruppo di lavoro del RACVIAC nel 2006.

L'Ungheria appoggia i lavori del Centro dell'Europa sudorientale per il controllo delle armi leggere e di piccolo calibro e ha partecipato nel settembre 2005 ai lavori della conferenza sul settore della sicurezza nei Balcani occidentali svoltasi in Montenegro.

IRLANDA

L'Irlanda, quale membro della Rete per la sicurezza umana, sostiene un approccio orientato alle persone nella questione delle armi e finanzia da lungo tempo i programmi di disarmo, smobilitazione, rimpatrio e reinserimento (DDRR). Più recentemente nel 2004 e 2005, l'Irlanda ha fornito alla Liberia un aiuto di emergenza e ricostruzione dell'importo totale di 1 000 000 di EUR destinato alle attività di DDRR nell'ambito del fondo fiduciario PSNU DDRR. Questo programma PSNU si prefigge di assicurare che i programmi locali siano rispondenti alle necessità delle donne e degli ex bambini soldato in particolare.

L'Irlanda ha fornito finanziamenti al Forum di Ginevra, una organizzazione con base a Ginevra attiva nella realizzazione di partenariati tra governi, organizzazioni internazionali e ONG su questioni di interesse comune relative al disarmo e al controllo delle armi.

SPAGNA

Nell'ottobre 2005 la Spagna ha partecipato alla terza riunione annuale dei rappresentanti del Foro parlamentare sulle armi leggere e di piccolo calibro che si è svolta a Città del Messico.

III.   ALTRE OSSERVAZIONI E INFORMAZIONI PERTINENTI

FRANCIA

Per vari anni la Francia ha mostrato una maggiore trasparenza grazie alla relazione annuale sulle esportazioni di armi, che è presentata al parlamento ed è distribuita non soltanto in Francia ma anche all'estero (ambasciate e organizzazioni internazionali). La relazione presenta le pratiche nazionali di controllo e le esercitazioni internazionali nel settore del controllo delle esportazioni a cui la Francia partecipa. Inoltre contiene molte statistiche, comprese quelle sulle esportazioni di armi leggere e di piccolo calibro.

GERMANIA

Recentemente la Germania ha pubblicato la relazione generale annuale 2004 sulle esportazioni di armi nella quale insiste in particolare su una trasparenza e un'apertura maggiori riguardo alle esportazioni di armi di piccolo calibro. La relazione contiene, tra l'altro, informazioni dettagliate sulle singole licenze concesse per l'esportazione di armi di piccolo calibro e relative munizioni, quali paese di destinazione, tipo d'arma, valore e numero di pezzi. Una panoramica sulla legislazione e la politica tedesca in materia di SALW si trova su www.un.org.

LITUANIA

L'ufficio nazionale dell'Interpol lavora in collaborazione con il Segretariato generale dell'Interpol e i vari uffici nazionali dell'Interpol mediante richieste di informazioni sull'identificazione di armi o l'individuazione di persone coinvolte nel commercio illegale di armi.

SLOVENIA

Nel 2005 la Slovenia ha pubblicato per la prima volta una relazione annuale sulle importazioni e esportazioni di armi. La relazione è stata pubblicata sul sito internet del ministero della difesa (www.mors.si).

REGNO UNITO

Nel 2005 il Regno Unito ha pubblicato la relazione annuale, che comprende le decisioni di rilascio delle licenze adottate nel 2004 e una descrizione dettagliata degli sviluppi politici registrati nell'anno precedente. Le relazioni annuali costituiscono, a livello internazionale, un punto di riferimento in materia di trasparenza e il Regno Unito è tra i paesi che forniscono maggiori informazioni particolareggiate su ogni licenza concessa per le armi. Il Regno Unito elabora anche relazioni trimestrali regolarmente.

III.A.   Criteri per la valutazione delle richieste di finanziamento di progetti sulle SALW rivolte all'UE

III.A.1   Orientamenti prioritari

Il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere ed sradicare il commercio illegale di armi leggere in tutti i suoi aspetti, adottato il 20 luglio 2001, ricorda la necessità di una complementarità nell'attuazione di detto programma a livello nazionale, regionale e globale. L'adozione nel dicembre 2005 di una strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni illustra l'impegno dell'UE a assicurare tale indispensabile complementarietà e a fornire il suo contributo.

La strategia dell'UE è un documento generale che fornisce la risposta combinata necessaria a superare le minacce poste dall'accumulazione illecita e dal traffico di SALW e relative munizioni, tramite l'individuazione di azioni e pratiche concrete, e che intende sfruttare appieno i mezzi a disposizione dell'UE sul piano regionale e multilaterale, al suo interno e nelle sue relazioni bilaterali. La strategia muove da politiche e azioni UE esistenti in questo settore e le raggruppa sotto un titolo unico, comprendente l'attuazione dell'azione comune 2002/589/PESC.

La strategia contiene un piano d'azione e, quindi, orientamenti per le iniziative dell'UE nel settore delle SALW. Le riunioni regolari del Gruppo «Disarmo globale e controllo degli armamenti» assicurano l'applicazione della strategia dell'UE in materia di SALW. Ogni semestre almeno una riunione di questo Gruppo è dedicata esclusivamente alle SALW.

III.B.   Insegnamenti tratti

Nell'ambito dell'azione comune 2002/589/PESC sono stati avviati tre nuovi progetti. E' presto per trarre conclusioni sulla loro attuazione, tuttavia, il progetto relativo alla Cambogia ha dimostrato che affinché una iniziativa in questo settore abbia successo o il paese beneficiario deve percepire la forte autorevolezza politica della controparte, in questo caso l'UE, la quale assisterà il paese beneficiario nell'acquisire autorità morale tra la popolazione. Ciò è necessario per cambiare il modo in cui le popolazioni percepiscono il problema delle SALW e rispondono alle azioni per contrastarle.

III.B.1.   Criteri per l'assegnazione di fondi

I criteri sono stati pubblicati nella quarta relazione annuale.


(1)  Documento del Consiglio 5319/06.


ALLEGATO

AUSTRIA

Alexander Benedict

Federal Ministry for Foreign Affairs

Department II.8 — Global Disarmament, Arms Control, Export Control, Multilateral Atomic Energy Issues and IAEA

Address: A-1014 Vienna, Minoritenplatz 8

Tel: +43/5 0 11 50 — 3354

Fax: +43/5 0 11 59 — 5354

E-mail: alexander.benedict@bmaa.gv.at

www.bmaa.gv.at

BELGIO

Federal Public Service Foreign Affairs

International Security Division

Non-proliferation, Disarmament and Arms Control Directorate

15, rue des Petits Carmes

B-1000 Brussels

Tel: (32-2) 501 37 11

Fax: (32-2) 501 38 22

E-mail: werner.bauwens@diplobel.fed.be

REPUBBLICA CECA

n/p

CIPRO

Ministry of Foreign Affairs

Department for Multilateral Relations

Leokoforos Proedikou

Nicosia CY-1447

Tel: +357 22401146

Fax: +357 22661881

E-mail: sliassides@mfa.gov.cy

DANIMARCA

John Kierulf

Head of Disarmament and Non-proliferation Unit

Ministry of Foreign Affairs

2, Asiatisk Plads

DK-1448 Copenhagen K

Tel: (45) 33 92 06 78

Fax:(45) 33 92 18 04

E-mail: jokier@um.dk

ESTONIA

Ministry of Foreign Affairs

1st Political Department, 1st Division

Ketlin Süsmalainen

Tel: +372 6377 100

Fax: +372 6377 199

E-mail: ksusmalainen@mfa.ee

External Economic and Development Cooperation Department, 4th Division

Tel: +372 6377 200

Fax: +372 6377 288

E-mail: stratkom@mfa.ee

FINLANDIA

Ministry for Foreign Affairs

Political Department

Unit for Arms Control, Disarmament and Non-proliferation

P.O.Box 176

FIN-00161 Helsinki

Tel: +358 9 1605 5580

Fax: +358 9 1605 6066

E-mail: POL-05@formin.fi

FRANCIA

Ministry of Foreign Affairs

Directorate of Strategic Affairs, Security and Disarmament

Division of Chemical and Biological Disarmament and Conventional Weapons Control

Tel: (33-1) 43 17 40 70

Fax: (33-1) 43 17 49 52

E-mail: Jean-Francois.Guillaume@diplomatie.gouv.fr

GERMANIA

National point of contact:

Federal Foreign Office

Division for conventional arms control

Werderscher Markt 1

D-10117 Berlin

Tel: + 49 30 5000 1465

Fax: + 49 30 5000 51465

E-mail: 241-1@diplo.de

GRECIA

Ministry of Foreign Affairs

Directorate of United Nations and International Organisations

Section of Non-proliferation, Disarmament and Arms Control

GR-Athens

Tel: (30-210) 368 22 50

Fax:(30-210) 368 22 39

E-mail: D01@MFA.GR]

UNGHERIA

Ministry of Foreign Affairs

Department for Security Policy and Non-proliferation

Desk Officer

Tel: (36-1) 458-1190

Fax: (36-1) 202-0120

E-mail: Titkarsag.bpf@kum.hu

IRLANDA

Disarmament and Non-Proliferation Section,

Department of Foreign Affairs, St. Stephen's Green,

Dublin 2, Ireland

Tel: +353-1-4780822.

Fax:+353-1-4082383

ITALIA

Counsellor Paolo Cuculi

Disarmament and Non Proliferation Division

General Department for Multilateral Political Affairs and Human Rights

Italian Ministry of Foreign Affairs

Piazzale della Farnesina 1

I-00194 — Roma

Tel: 00-39 06 3691 4000

Fax: 00-39 06 3235927

E-mail: paolo.cuculi@esteri.it

LETTONIA

Ministry of Foreign Affairs

Security policy department, Non — proliferation and arms control division

Brivibas bulv. 36, Riga, LV-1395

Tel: +3717016456 — +371 7016156

Fax: +371 7828121

LITUANIA

Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

Arms Control, Non-Proliferation and Disarmament Division

J. Tumo-Vaizganto str. 2

LT-01511 Vilnius

Tel. +370 5 236 2522

Fax +370 5 236 2519

E-mail: rimgaile.karciauskaite@urm.lt

LUSSEMURGO

M. François Berg

Ministère des Affaires étrangères

Direction des Affaires politiques (Désarmement global)

5, rue Notre-Dame

L-2240

Tel: +352 478 2469

Fax: +352 22 19 89

E-mail: francois.berg@mae.etat.lu

MALTA

Mr. Andrew Seychell

Assistant Commissioner of Police

Police Force General Headquarters

Floriana

Malta

Tel: +356-21-247800

Fax: +356-21-247922

E-mail: andrew.seychell@gov.mt

PAESI BASSI

Desk Officer for Small Arms and Light Weapons

Netherlands Ministry of Foreign Affairs

Arms Export Policy Division and Arms Control (DVB/WW)

P.O. Box 20061

2500 EB The Hague, The Netherlands

Tel.: +31 70 348 5562

Fax: +31 70 348 5479

POLONIA

Ministry of Foreign Affairs

Department of Security Policy

Tel: +48 22 5239202

Fax: +48 22 6285841

E-mail: dpb@msz.gov.pl

PORTOGALLO

Ministry Foreign Affairs

Disarmament and Non-Proliferation Unit

Largo do Rilvas

P-1399-030 Lisboa

Tel.: +351 21 3946295

Fax.: +351 21 3946037

E-mail.: dsd2@sg.mne.gov.pt

SLOVACCHIA

Ministry of Foreign Affairs

Department of OSCE and Disarmament

Hlboka cesta 2

SK-833 36 Bratislava

Tel: +(421-2) 5978 3141

Fax: +(421-2) 5978 3149

E-mail: obod@foreign.gov.sk]

SLOVENIA

Mr Boštjan Jerman

Head of Section for New Security Challenges and Threats

Security Policy Division

Ministry of Foreign Affairs

Prešernova ulica 25,

Ljubljana 1000

Slovenia

Tel.: +386 1 478 22 56

Fax: +386 1 478 22 29

SPAGNA

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Dirección General de Asuntos Internacionales de Terrorismo, No Proliferación y Desarme

Subdirección General de No Proliferación y Desarme

Luis Gómez Nogueira, Desk Officer

C/Padilla, 46

E-28006 Madrid

Tel: + 34 91 379 17 59

Fax: +34-91 394 86 47

E-mail: luis.gomez@mae.es

SVEZIA

Ms. Sara Brandt-Hansen

Desk Officer for SALW

Ministry for Foreign Affairs

Department for disarmament and non-proliferation

S-103 39 Stockholm

Tel: +46 8 405 57 34

Fax: +46 8 723 11 76

REGNO UNITO

Alastair Totty

Head of Conventional Arms

Security Policy Group

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London SW1A 2AH

United Kingdom

Tel. + 44 20 7 008 31 33

Fax + 44-20 7 008 26 35

E-mail: Alastair.Totty@fco.gov.uk

SEGRETARIATO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Office of the Personal Representative on non-proliferation

Rue de Loi, 175

B-1049 Brussels

Tel: +32 2 281 80 44

Fax: +32 2 281 81 55

E-mail: infoWMD@consilium.europa.eu

www.consilium.europa.eu/wmd

COMMISSIONE EUROPEA

External Relations — Directorate General

Mrs. Daniela Dicorrado Andreoni

Tel: + 32 2 29 94 167

Fax: +32 2 29 50 580

E-mail: daniela.dicorrado-andreoni@ec.europa.eu.


I Comunicazioni

Consiglio

22.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/21


Dichiarazioni da inserire nel verbale del Consiglio del 17 luglio 2006

(2006/C 171/02)

A.

Dichiarazione della Commissione (articolo 7, paragrafo 3)

Al fine di rendere pienamente efficace l'articolo 7, paragrafo 3, quale modificato dalla decisione del Consiglio che modifica la decisione 1999/468/CE, la Commissione si impegna ad adottare le misure di trasparenza atte a garantire l'informazione simultanea del Parlamento europeo sui progetti di misure di esecuzione sottoposti ai comitati. Migliorando le funzionalità del registro, la Commissione dovrebbe permettere al Parlamento europeo di esercitare pienamente il suo potere di controllo, in particolare mediante:

una chiara identificazione dei diversi documenti che formano oggetto della medesima procedura,

l'indicazione della fase della procedura, nonché del calendario,

una netta distinzione tra il progetto di misure ricevuto dal Parlamento contemporaneamente ai membri del comitato in virtù del diritto all'informazione ed il progetto finale, previo parere del comitato, che è trasmesso al Parlamento europeo.

Nel settore dei servizi finanziari la Commissione si adopera, conformemente agli impegni assunti, a far sì che il Parlamento sia tenuto regolarmente informato dei lavori dei comitati. La Commissione si impegna:

1)

a far sì che il funzionario della Commissione che presiede le riunioni dei comitati informi il Parlamento, su sua richiesta e dopo ogni riunione, sulle discussioni tenute sui progetti di misure di esecuzione sottoposti ai comitati;

2)

a rispondere agli eventuali quesiti relativi alle discussioni tenute sui progetti di misure di esecuzione sottoposti ai comitati, oralmente o per iscritto;

3)

a confermare a tale scopo gli impegni di cui ai punti da 1 a 7 della lettera del commissario Bolkestein, del 2 ottobre 2001, all'attenzione della presidente della Commissione per i problemi economici e monetari.

B.

Dichiarazione della Commissione (articolo 5 e articolo 5 bis)

La Commissione conferma il proprio impegno ad applicare la dichiarazione n. 3, allegata alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, alle misure cui si applica la nuova procedura di regolamentazione con controllo (articolo 5 bis) (1).


(1)  GU C 203 del 17.7.1999, pag. 1.


Commissione

22.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/22


Tassi di cambio dell'euro (1)

21 luglio 2006

(2006/C 171/03)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2680

JPY

yen giapponesi

146,96

DKK

corone danesi

7,4600

GBP

sterline inglesi

0,68290

SEK

corone svedesi

9,2441

CHF

franchi svizzeri

1,5708

ISK

corone islandesi

93,18

NOK

corone norvegesi

7,9330

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5750

CZK

corone ceche

28,413

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

276,08

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6960

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,9595

RON

leu rumeni

3,5774

SIT

tolar sloveni

239,64

SKK

corone slovacche

38,348

TRY

lire turche

1,9723

AUD

dollari australiani

1,6833

CAD

dollari canadesi

1,4347

HKD

dollari di Hong Kong

9,8593

NZD

dollari neozelandesi

2,0316

SGD

dollari di Singapore

2,0048

KRW

won sudcoreani

1 204,54

ZAR

rand sudafricani

8,9137

CNY

renminbi Yuan cinese

10,1309

HRK

kuna croata

7,2451

IDR

rupia indonesiana

11 597,13

MYR

ringgit malese

4,665

PHP

peso filippino

66,063

RUB

rublo russo

34,0930

THB

baht thailandese

48,116


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


22.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/23


Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti

(2006/C 171/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme europee ai sensi della direttiva)

OEN (1)

Riferimento e titolo della norma

(Documento di riferimento)

Riferimento della norma sostituita

Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita

Nota 1

CEN

EN 581-1:2006

Mobili per esterno — Sedute e tavoli per campeggio, uso domestico e collettività — Requisiti generali di sicurezza.

 

CEN

EN 913:1996

Attrezzatura da ginnastica — Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova

 

CEN

EN 916:2003

Attrezzatura da ginnastica — Plinti per volteggio — Requisiti e metodi di prova inclusa la sicurezza

 

CEN

EN 957-1:2005

Attrezzatura fissa di allenamento — Parte 1: Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova

 

CEN

EN 957-2:2003

Attrezzatura fissa di allenamento — Parte 2: Attrezzatura di allenamento alla resistenza, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova

 

CEN

EN 957-4:1996

Attrezzatura fissa di allenamento — Panche di allenamento alla resistenza, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova

 

CEN

EN 957-5:1996

Attrezzatura fissa di allenamento — Attrezzatura di allenamento a pedali, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova

 

CEN

EN 957-6:2001

Attrezzatura fissa di allenamento — Simulatori di corsa, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova

 

CEN

EN 957-7:1998

Attrezzatura fissa di allenamento — Vogatori, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova

 

CEN

EN 957-8:1998

Attrezzatura fissa di allenamento — Stepper, scalatori e simulatori di scalata — Requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova

 

CEN

EN 957-9:2003

Attrezzatura fissa di allenamento — Parte 9: Attrezzi ellittici d'allenamento, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova

 

CEN

EN 957-10:2005

Attrezzatura fissa di allenamento — Parte 10: Biciclette per l'esercizio con una ruota fissa o senza ruota libera, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova

 

CEN

EN 1129-1:1995

Mobili — Letti ribaltabili — Requisiti di sicurezza e prove — Parte 1: Requisiti di sicurezza

 

CEN

EN 1129-2:1995

Mobili — Letti ribaltabili — Requisiti di sicurezza e prove — Parte 2: Metodi di prova

 

CEN

EN 1130-1:1996

Mobili — Culle per uso domestico — Requisiti di sicurezza

 

CEN

EN 1130-2:1996

Mobili — Culle per uso domestico — Metodi di prova

 

CEN

EN 1400-1:2002

Articoli per puericultura — Succhietti per neonati e bambini piccoli — Parte 1: Requisiti generali di sicurezza e informazioni relative al prodotto

 

CEN

EN 1400-2:2002

Articoli per puericultura — Succhietti per neonati e bambini piccoli — Parte 2: Requisiti meccanici e prove

 

CEN

EN 1400-3:2002

Articoli per puericultura — Succhietti per neonati e bambini piccoli — Parte 3: Requisiti chimici e prove

 

CEN

EN 1466:2004

Articoli per puericultura — Sacche porta bambini e supporti — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

 

CEN

EN 1651:1999

Attrezzature per parapendio — Imbracature — Requisiti di sicurezza e prove di resistenza

 

CEN

EN 1860-1:2003

Apparecchi, combustibili solidi e accenditori per barbecue — Parte 1: Barbecue alimentati con combustibili solidi — Requisiti e metodi di prova

 

CEN

EN ISO 9994:2006

Accendini — Specifiche di sicurezza (ISO 9994:2005)

EN ISO 9994:2002

30.9.2006

CEN

EN 12196:2003

Attrezzatura da ginnastica — Cavalli e cavalline — Requisiti di funzionalità e di sicurezza, metodi di prova

 

CEN

EN 12197:1997

Attrezzatura da ginnastica — Barre orizzontali — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

 

CEN

EN 12346:1998

Attrezzatura da ginnastica — Spalliere, scale in lattice e strutture per scalate — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

 

CEN

EN 12432:1998

Attrezzatura per ginnastica — Assi di equilibrio — Requisiti di funzionalità e di sicurezza, metodi di prova

 

CEN

EN 12491:2001

Attrezzatura per parapendio — Paracadute di emergenza — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

 

CEN

EN 12586:1999

Articoli per puericoltura — Trattieni succhietti — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

 

EN 12586:1999/AC:2002

 

 

CEN

EN 12655:1998

Attrezzatura per ginnastica — Anelli — Requisiti di funzionalità e di sicurezza, metodi di prova

 

CEN

EN 13138-2:2002

Aiuti al galleggiamento per l'apprendimento delle tecniche di nuoto — Requisiti di sicurezza e metodi di prova per aiuti al galleggiamento da tenere con se

 

CEN

EN 13209-1:2004

Articoli per puericultura — Zaini porta- bambini — Requisiti di sicurezza e metodi di prova — Parte 1: Zaini porta- bambini con telaio

 

CEN

EN 13319:2000

Accessori per l'immersione — Profondimetri e dispositivi combinati per la misurazione di profondità e tempo — Requisiti di funzionalità e di sicurezza, metodi di prova

 

CEN

EN 13899:2003

Attrezzatura per sport su rotelle — Pattini a rotelle — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

 

CEN

EN 14059:2002

Lampade ad olio decorative — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

 

CEN

EN 14344:2004

Articoli per puericultura — Seggiolini per bambini per biciclette — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

 

CEN

EN 14350-1:2004

Articoli per puericultura — Dispositivi per bere — Parte 1: Requisiti generali e meccanici e prove

 

CEN

EN 14682:2004

Sicurezza dell'abbigliamento per bambini — Cordoncini e lacci nell'abbigliamento per bambini — Specifiche

 

CEN

EN 14764:2005

Biciclette da città e da trekking — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

[Questa norma conferisce la presunzione di conformità a partire dal 1.1.2007.]

 

CEN

EN 14766:2005

Mountain bike — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

[Questa norma conferisce la presunzione di conformità a partire dal 1.12.2006.]

 

CEN

EN 14781:2005

Biciclette da corsa — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

[Questa norma conferisce la presunzione di conformità a partire dal 1.12.2006.]

 

CEN

EN 14872:2006

Biciclette — Accessori per biciclette — Portapacchi

[Questa norma conferisce la presunzione di conformità a partire dal 1.9.2006.]

 

Nota 1

In genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall'organismo europeo di normalizzazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

AVVERTIMENTO:

Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui l'elenco figura in annesso alla direttiva n. 98/34/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio modificata dalla direttiva n. 98/48/CE (3).

La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.

Questa lista sostituisce tutte le precedenti liste pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione assicura l'aggiornamento della presente lista.


(1)  ESO: Organismo europeo di Normalizzazione:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, Tel.(32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, Tel.(32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel.(33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

(3)  GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.


22.7.2006   

IT XM

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/27


Comunicazione destinata agli utilizzatori nell'Unione europea e in Bulgaria e Romania (1) di sostanze controllate autorizzate per usi essenziali nella Comunità nel 2007, a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (2)

(2006/C 171/05)

La presente comunicazione riguarda le seguenti sostanze:

Gruppo I:

clorofluorocarburi (CFC) 11, 12, 113, 114 e 115

Gruppo II:

altri clorofluorocarburi completamente alogenati

Gruppo III:

halon 1211, 1301 o 2402

Gruppo IV:

tetracloruro di carbonio

Gruppo V:

1,1,1 tricloroetano

Gruppo VI:

bromuro di metile

Gruppo VII:

idrobromofluorocarburi (HBFC)

Gruppo VIII:

bromoclorometano.

La presente comunicazione è destinata agli utilizzatori che intendono:

1.

impiegare le suddette sostanze nell'ambito della Comunità per la fabbricazione di inalatori-dosatori,

2.

acquistare le suddette sostanze direttamente da un produttore (e non da un distributore di tali sostanze nella Comunità) o importarle nella Comunità per attività di laboratorio e di analisi.

Le sostanze controllate per usi essenziali possono essere prodotte nella Comunità o, se necessario, importate da fonti esterne alla Comunità.

La decisione IV/25, adottata dalle Parti del protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono, ha stabilito i criteri e la procedura per determinare gli «usi essenziali» per i quali è possibile consentire la produzione e il consumo dopo la scadenza del programma di eliminazione graduale.

L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000, modificato dal regolamento (CE) n. 2038/2000, stabilisce la necessità di determinare i quantitativi delle suddette sostanze controllate destinati ad usi essenziali che possono essere autorizzati nella Comunità nel 2007, conformemente alla decisione IV/25 delle Parti del protocollo di Montreal.

Le Parti del protocollo di Montreal potrebbero adottare, nel novembre 2006, una decisione che autorizzi i livelli massimi di produzione e di consumo necessari per soddisfare gli usi essenziali di CFC nel 2007 destinati agli inalatori-dosatori per la cura dell'asma e delle broncopneumopatie ostruttive croniche di cui all'allegato I, alle condizioni fissate dalla riunione delle Parti al paragrafo 2 della decisione VII/28.

Ai sensi della decisione X/19 adottata dalle Parti del protocollo di Montreal, la purezza delle sostanze controllate destinate ad essere utilizzate in laboratorio deve essere almeno del 99 % per l'1.1.1-tricloroetano e del 99,5 % per i CFC e il tetracloruro di carbonio. Queste sostanze e miscele ad elevato grado di purezza contenenti sostanze controllate saranno fornite esclusivamente in contenitori richiudibili o cilindri ad alta pressione di capienza inferiore a tre litri oppure in fiale in vetro da 10 millilitri o più piccole, chiaramente contrassegnate come sostanze che riducono lo strato di ozono e limitate ad attività di laboratorio e di analisi; occorre inoltre specificare che le sostanze usate o in eccesso devono, se possibile, essere raccolte e riciclate. Nel caso in cui il riciclaggio risulti impossibile il materiale deve essere distrutto secondo le modalità descritte all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento.

La decisione XV/8 adottata dalle Parti del protocollo di Montreal autorizza la produzione e il consumo necessari a soddisfare gli usi essenziali delle sostanze controllate che figurano negli allegati A, B e C (sostanze del gruppo II e III) del protocollo di Montreal per le attività di laboratorio e di analisi elencate nell'allegato IV della relazione della settima riunione delle Parti, alle condizioni di cui all'allegato II della relazione della sesta riunione delle Parti.

Adottata nel dicembre 2005 dalle Parti del protocollo di Montreal, la decisione XVII/10 autorizza la produzione e il consumo necessari a soddisfare gli usi essenziali del bromuro di metile, sostanza controllata che figura nell'allegato E (sostanze del gruppo I) del protocollo di Montreal per le attività di laboratorio e di analisi elencate nell'allegato IV della relazione della settima riunione delle Parti, alle condizioni di cui all'allegato II della relazione della sesta riunione delle Parti. Gli usi elencati al paragrafo 6, lettere a) e c) della decisione VII/11 e della decisione XI/15 sono esclusi dagli usi approvati dalla decisione XVII/10, paragrafo 2.

Per ulteriori informazioni e per consultare i testi delle decisioni citate in precedenza (decisioni IV/25, XI/15, XV/8, XVI/16 e XVII/10) consultare il sito web: (http://ec.europa.eu/environment/ozone/pdf/2006_lab.pdf).

Ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 e del regolamento (CE) n. 2038/2000, la procedura di assegnazione di quantitativi di sostanze controllate per gli usi essenziali di cui sopra è la seguente:

1.

Le imprese che non sono in possesso di un contingente per il 2006 e che desiderano richiedere alla Commissione un contingente per usi essenziali per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007 devono contattare la Commissione entro e non oltre il 1 o settembre 2006 al seguente indirizzo:

Protezione dello strato di ozono

Commissione europea

Direzione generale Ambiente

Unità ENV.C.4 — Emissioni industriali e protezione dello strato di ozono

BU-5 2/200

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

Fax: (32-2) 292 06 92

E-mail: env-ods@ec.europa.eu

2.

Le richieste di licenza per usi essenziali possono essere presentate da tutti gli utilizzatori delle sostanze elencate all'inizio della presente comunicazione. Nel caso dei CFC da impiegare negli inalatori-dosatori, ciascun richiedente deve fornire le informazioni richieste sul foglio elettronico disponibile sul sito Internet dell'ODS (http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods.htm). Per gli usi di laboratorio, ciascun richiedente deve fornire le informazioni richieste sul modulo disponibile sul sito Internet.

Una copia della richiesta deve essere inviata anche all'autorità competente dello Stato membro interessato (cfr. allegato I per gli indirizzi).

3.

Soltanto le richieste pervenute entro il 1o settembre 2006 saranno esaminate dalla Commissione conformemente alla procedura stabilita all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2037/2000.

4.

La Commissione assegnerà i contingenti a tali utilizzatori, notificando loro l'uso per il quale la licenza è stata concessa, nonché la sostanza autorizzata e il quantitativo interessato.

5.

In base alla suddetta procedura, la Commissione notificherà, tramite decisione, ai richiedenti i quantitativi di sostanze controllate autorizzati nella Comunità per il 2007 ai fini della produzione e dell'importazione.

6.

Gli utilizzatori titolari per il 2006 di un contingente per usi essenziali di una sostanza controllata possono presentare, tramite il sito Internet dell'ODS, una richiesta a un produttore comunitario o, se necessario, chiedere una licenza di importazione alla Commissione per una sostanza controllata fino al limite autorizzato per il loro contingente. Il produttore deve essere autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro in cui opera a produrre il quantitativo di sostanza controllata indicato nella licenza. L'autorità competente dello Stato membro informa preliminarmente la Commissione delle autorizzazioni che saranno rilasciate.


(1)  Previa decisione finale dell'UE che deve confermare la data del 1o gennaio 2007 per l'adesione dei due paesi all'UE.

(2)  GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 29/2006 della Commissione, GU L 6 dell'11.1.2006, pag. 27.


ANEXO I/PŘÍLOHA I/BILAG I/ANHANG I/LISA I/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I/ANNEX I/ANNEXE I/ALLEGATO I/I PIELIKUMS/I PRIEDAS/I. MELLÉKLET/ANNESS I/BIJLAGE I/ZAŁĄCZNIK I/ANEXO I/PRÍLOHA I/PRILOGA I/LIITE I/BILAGA I

BELGIQUE/BELGIË

Mr Alain Wilmart

Ministère Fédéral des Affaires Sociales de la Santé Publique et de l'Environnement

Place Victor Horta, 40 — Bte 10

B-1060 Bruxelles

ČESKÁ REPUBLIKA

Mr Jakub Achrer

Ministry of the Environment of the Czech Republik

Air Pollution Prevention Department

Vršovická 65

CZ-100 10 Prague 10

DANMARK

Mr Mikkel Aaman Sørensen

Miljøstyrelsen (EPA)

Strandgade 29

DK-1401 Copenhagen K

DEUTSCHLAND

Mr Rolf Engelhardt

Ministry for Environment

Dept. IG 11 5

P.O. Box 120629

D-53048 Bonn

EESTI

Ms Valentina Laius

Ministry of the Environment of the Republic of Estonia

Environment Management and Technology Department

Narva mnt 7A

EE-15172 Tallin

ΕΛΛΑΣ

Ms Sotiria Koloutsou-Vakakis, Environmental Engineer, Ph.D.

Ministry for the Environment, Physical Planning and Public Works

Directorate General for the Environment, Division for Air Pollution and Noise Monitoring

Department of Air Quality

147 Patission — GR-112 51 Athens

ESPAŇA

Mr Alberto Moral Gonzalez

Ministerio de Medio Ambiente

Subdirección General de Calidad Ambiental

Pza San Juan de la Cruz s/n

ES-28071 Madrid

FRANCE

Mr. Vincent Szleper

Ministère de l'Écologie

DRPR/BSPC

20, avenue de Ségur

F-75302 Paris 07 SP

IRELAND

Mr Patrick O'Sullivan

Inspector (Environment) Dept of Environment Heritage and Local Government

Custom House

Dublin 1

Ireland

ITALIA

Mr Alessandro Giuliano Peru

Dept of Environment and Territory

DG per la ricerca Ambientale e lo Sviluppo

Via Cristoforo Colombo 44

I-00147 Roma

ΚΥΠΡΟΣ

Dr. Charalambos Hajipakkos

Environment Service

Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment

CY — Nicosia

LATVIJA

Mr Armands Plate

Ministry of Environment

Environmental Protection Department

Peldu iela 25

LV-1494 Rīga

LIETUVA

Ms Marija Teriosina

Ministry of Environment

Chemicals Management Division

Jaksto str. 4/9

LT-2600 Vilnius

LUXEMBOURG

Mr Pierre Dornseiffer

Administration de l'Environnement

Division Air/Bruit

16, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

MAGYARORSZÁG

Mr Robert Toth

PO Box 351

Ministry of Environment and Water

Department for Air Pollution and Noise Control

HU-1394 Budapest

MALTA

Ms Charmaine Ajao Vassallo

Malta Environment and Planning Authority

Environment Protection Directorate

Pollution Control, Wastes and Minerals

C/o Quality Control Laboratory

Pollution Prevention and Control Unit

Industrial Estate Kordin

MT-Paola

NEDERLAND

Ms Gudi Alkemade

Climate Change Directorate

Ministry of Environment

PO Box 30945

2500 GX Den Haag

Nederland

ÖSTERREICH

Mr Paul Krajnik

Ministry of the Agriculture, Forestry, Environment and Water Management

Chemicals Department

Stubenbastei 5

AT-1010 Wien

POLSKA

Mr Janusz Kozakiewicz

Industrial Chemistry Research Institute

Ozone Layer Protection Unit

8, Rydygiera Street

PL-01-793 Warsaw

PORTUGAL

Dra. Cristina Vaz Nunes

Ministério do Ambiente

Rua da Murgueira 9/9A –Zambujal Ap. 7585

PT-2611-865 Amadora

SLOVENIJA

Ms Irena Malešič

Ministry of the Environment and Spacial Planning

Environmental Agency of the Republic of Slovenia

Vojkova 1b

SLO-1000 Ljubljana

SLOVENSKO

Mr Ľubomír Žiak

Ministry of the Environment

Air Protection Department

Nám. Ľ. Štúra 1

SK-812 35 Bratislava

SUOMI/FINLAND

Mrs Eliisa Irpola

Finnish Environment Institute

Chemicals Division

Mechelininkatu 34 A

FIN-00260 Helsinki

SVERIGE

Ms Maria Ujfalusi

Swedish Environmental Protection Agency

Naturvårdsverket

Blekholmsterassen 36

S-106 48 Stockholm

UNITED KINGDOM

Mr Stephen Reeves

Global Atmosphere Division

UK Dept of Environment, Food and Rural Affairs

3rd floor — zone 3/A3

Ashdown House

123 Victoria Street

London SW1E 6DE

United Kingdom

BULGARIA

Irina Sirashka

Global Atmospheric Processes Dept

Ministry of Environment and Water

22 Maria-Louisa Str.

BG-1000 Sofia

ROMANIA

Rodica Ella Morohoi

Ministry of Environment and Waters Management

12, Libertatii Bv, District 5

Bucharest


22.7.2006   

IT XM

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/31


Comunicazione alle imprese dell'Unione europea e della Bulgaria e Romania (1) che intendono esportare nel 2007 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono, a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (2)

(2006/C 171/06)

La presente comunicazione è destinata alle imprese che intendono esportare le seguenti sostanze dall'Unione europea nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007.

Gruppo I:

CFC 11, 12, 113, 114 o 115

Gruppo II:

altri clorofluorocarburi completamente alogenati

Gruppo III:

halon 1211, 1301 o 2402

Gruppo IV:

tetracloruro di carbonio

Gruppo V:

1,1,1-tricloroetano

Gruppo VI:

bromuro di metile

Gruppo VII:

idrobromofluorocarburi

Gruppo VIII:

idroclorofluorocarburi

Gruppo IX:

bromoclorometano.

Sono vietate le esportazioni di clorofluorocarburi, di altri CFC completamente alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano, idrobromofluorocarburi e bromoclorometano, o di prodotti e attrezzature diversi dagli effetti personali contenenti tali sostanze o la cui funzione continua dipende da tali sostanze. Il divieto non si applica alle esportazioni di:

sostanze controllate prodotte a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, per soddisfare i fabbisogni nazionali di base delle Parti conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del protocollo di Montreal;

sostanze controllate prodotte a norma dell'articolo 3, paragrafo 7, per soddisfare usi essenziali o critici delle Parti;

prodotti e attrezzature contenenti sostanze controllate prodotte a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, o importate a norma dell'articolo 7, lettera b), del regolamento;

prodotti e attrezzature contenenti HCFC destinati all'esportazione verso paesi nei quali è ancora consentito l'impiego degli HCFC in tali prodotti, conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento;

halon recuperato, riciclato e rigenerato, immagazzinato per usi critici in impianti autorizzati o gestiti dall'autorità competente per soddisfare gli usi critici elencati nell'allegato VII fino al 31 dicembre 2009, nonché prodotti e attrezzature contenenti halon per soddisfare gli usi critici elencati nell'allegato VII;

sostanze controllate da utilizzare come materia prima o agenti di fabbricazione;

prodotti e attrezzature usati contenenti schiume isolanti rigide o schiume a pelle integrale prodotte con clorofluorocarburi. Tale eccezione non si applica a:

prodotti e apparecchiature di refrigerazione e condizionamento;

prodotti e apparecchiature di refrigerazione e condizionamento contenenti clorofluorocarburi oppure il cui funzionamento dipenda dalla continua fornitura di clorofluorocarburi utilizzati come refrigeranti in altre attrezzature e in altri prodotti;

schiume e prodotti per l'isolamento degli edifici;

ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, sono vietate la produzione e l'importazione di bromuro di metile per applicazioni non QPS;

ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, l'esportazione di:

bromuro di metile negli Stati che non sono Parti del protocollo è vietata;

ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, l'esportazione di:

idroclorofluorocarburi negli Stati che non sono Parti del protocollo è vietata a partire dal 1o gennaio 2004, a meno che le Parti non soddisfino i criteri fissati nella decisione XV/3 del protocollo di Montreal.

L'articolo 12 stabilisce che l'esportazione delle sostanze elencate nei gruppi da I a IX dell'allegato I alla presente comunicazione (cfr. anche allegato I del regolamento) è soggetta ad autorizzazione. Le autorizzazioni all'esportazione sono rilasciate dalla Commissione europea previa verifica della conformità all'articolo 11 (3).

Ai fini del regolamento, i quantitativi sono misurati in chilogrammi PRO per tener conto del potenziale di riduzione dello strato di ozono delle diverse sostanze (4).

Gli utilizzatori che desiderano esportare le sostanze controllate elencate nei gruppi da I a IX dell'allegato I alla presente comunicazione nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2007 devono contattare la Commissione europea entro il 1 o settembre 2006.

Protezione dello strato di ozono

Commissione europea

Direzione generale Ambiente

Unità ENV.C.4 — Emissioni industriali e protezione dello strato di ozono

BU-5 2/200

B-1049 Bruxelles

Fax: (32-2) 292 06 92

E-mail: env-ods@ec.europa.eu

Gli altri richiedenti ai quali è stata rilasciata un'autorizzazione all'esportazione nel 2006 devono compilare e presentare gli opportuni moduli previsti per la o le sostanze da esportare e disponibili sul sito Internet dell'ODS http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods.htm per ricevere un numero di autorizzazione all'esportazione (EAN).

Copia della domanda deve inoltre essere inviata all'autorità competente dello Stato membro (cfr. allegato II).

Il numero di autorizzazione all'esportazione sarà rilasciato e notificato al richiedente solo se questi soddisfa tutti i criteri di ammissibilità cui è soggetto il rilascio dell'autorizzazione stessa. Nel corso del 2007 gli utilizzatori possono esportare le sostanze controllate di cui all'allegato I alla presente comunicazione soltanto se sono in possesso di un numero di autorizzazione all'esportazione rilasciato dalla Commissione europea. La Commissione si riserva la facoltà di non accogliere la richiesta di autorizzazione qualora non consideri sufficienti le informazioni trasmesse.


(1)  Previa decisione finale dell'UE che deve confermare la data del 1o gennaio 2007 per l'adesione dei due paesi all'UE.

(2)  GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 29/2006 della Commissione, GU L 6 dell'11.1.2006, pag. 27.

(3)  Modificato dal regolamento (CE) n. 1804/2003, GU L 265 del 16.10.2003, pag. 1.

(4)  Per quanto riguarda le miscele, nel quantitativo deve essere inclusa unicamente la quantità di sostanze controllate contenuta nelle miscele. L'1,1,1-tricloroetano viene sempre immesso sul mercato con stabilizzatori. Il fornitore deve indicare all'importatore la percentuale di stabilizzatore da dedurre prima di calcolare il tonnellaggio ponderato.


ALLEGATO I

Sostanze contemplate dal regolamento

Gruppo

Sostanze

Potenziale di riduzione dell'ozono (1)

Gruppo I

CFCl3

(CFC 11)

1,0

CF2Cl2

(CFC 12)

1,0

C2F3Cl3

(CFC 113)

0,8

C2F4Cl2

(CFC 114)

1,0

C2F5Cl

(CFC 115)

0,6

Gruppo II

CF3Cl

(CFC 13)

1,0

C2FCl5

(CFC 111)

1,0

C2F2Cl4

(CFC 112)

1,0

C3FCl7

(CFC 211)

1,0

C3F2Cl6

(CFC 212)

1,0

C3F3Cl5

(CFC 213)

1,0

C3F4Cl4

(CFC 214)

1,0

C3F5Cl3

(CFC 215)

1,0

C3F6Cl2

(CFC 216)

1,0

C3F7Cl

(CFC 217)

1,0

Gruppo III

CF2BrCl

(halon 1211)

3,0

CF3Br

(halon 1301)

10,0

C2F4Br2

(halon 2402)

6,0

Gruppo IV

CCl4

(tetracloruro di carbonio)

1,1

Gruppo V

C2H3Cl3  (2)

(1,1,1-tricloroetano)

0,1

Gruppo VI

CH3Br

(bromuro di metile)

0,6

Gruppo VII

CHFBr2

 

1,00

CHF2Br

 

0,74

CH2FBr

 

0,73

C2HFBr4

 

0,8

C2HF2Br3

 

1,8

C2HF3Br2

 

1,6

C2HF4Br

 

1,2

C2H2FBr3

 

1,1

C2H2F2Br2

 

1,5

C2H2F3Br

 

1,6

C2H3FBr2

 

1,7

C2H3F2Br

 

1,1

C2H4FBr

 

0,1

C3HFBr6

 

1,5

C3HF2Br5

 

1,9

C3HF3Br4

 

1,8

C3HF4Br3

 

2,2

C3HF5Br2

 

2,0

C3HF6Br

 

3,3

C3H2FBr5

 

1,9

C3H2F2Br4

 

2,1

C3H2F3Br3

 

5,6

C3H2F4Br2

 

7,5

C3H2F5Br

 

1,4

C3H3FBr4

 

1,9

C3H3F2Br3

 

3,1

C3H3F3Br2

 

2,5

C3H3F4Br

 

4,4

C3H4FBr3

 

0,3

C3H4F2Br2

 

1,0

C3H4F3Br

 

0,8

C3H5FBr2

 

0,4

C3H5F2Br

 

0,8

C3H6FBr

 

0,7

Gruppo VIII

CHFCl2

(HCFC 21) (3)

0,040

CHF2Cl

(HCFC 22) (3)

0,055

CH2FCl

(HCFC 31)

0,020

C2HFCl4

(HCFC 121)

0,040

C2HF2Cl3

(HCFC 122)

0,080

C2HF3Cl2

(HCFC 123) (3)

0,020

C2HF4Cl

(HCFC 124) (3)

0,022

C2H2FCl3

(HCFC 131)

0,050

C2H2F2Cl2

(HCFC 132)

0,050

C2H2F3Cl

(HCFC 133)

0,060

C2H3FCl2

(HCFC 141)

0,070

CH3CFCl2

(HCFC 141b) (3)

0,110

C2H3F2Cl

(HCFC 142)

0,070

CH3CF2Cl

(HCFC 142b) (3)

0,065

C2H4FCl

(HCFC 151)

0,005

C3HFCl6

(HCFC 221)

0,070

C3HF2Cl5

(HCFC 222)

0,090

C3HF3Cl4

(HCFC 223)

0,080

C3HF4Cl3

(HCFC 224)

0,090

C3HF5Cl2

(HCFC 225)

0,070

CF3CF2CHCl2

(HCFC 225ca) (3)

0,025

CF2ClCF2CHClF

(HCFC 225cb) (3)

0,033

C2HF6Cl

(HCFC 226)

0,100

C3H2FCl5

(HCFC 231)

0,090

C3H2F2Cl4

(HCFC 232)

0,100

C3H2F3Cl3

(HCFC 233)

0,230

C3H2F4Cl2

(HCFC 234)

0,280

C3H2F5Cl

(HCFC 235)

0,520

C3H3FCl4

(HCFC 241)

0,090

C3H3F2Cl3

(HCFC 242)

0,130

C3H3F3Cl2

(HCFC 243)

0,120

C3H3F4Cl

(HCFC 244)

0,140

C3H4FCl3

(HCFC 251)

0,010

C3H4F2Cl2

(HCFC 252)

0,040

C3H4F3Cl

(HCFC 253)

0,030

C3H5FCl2

(HCFC 261)

0,020

C3H5F2Cl

(HCFC 262)

0,020

C3H6FCl

(HCFC 271)

0,030

Gruppo IX

CH2BrCl

Halon 1011/bromoclorometano

0,120


(1)  Il potenziale di riduzione dello strato di ozono è stimato in base alle attuali conoscenze e sarà esaminato e riveduto periodicamente alla luce delle decisioni prese dalle Parti del protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono.

(2)  Questa formula non si riferisce all'1,1,2-tricloroetano.

(3)  Individua la sostanza più interessante dal punto di vista commerciale come prescritto dal protocollo.


ANEXO II/PŘÍLOHA II/BILAG II/ANHANG II/LISA II/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/ANNEX II/ANNEXE II/ALLEGATO II/II PIELIKUMS/II PRIEDAS/II. MELLÉKLET/ANNESS II/BIJLAGE II/ZAŁĄCZNIK II/ANEXO II/PRÍLOHA II/PRILOGA II/LIITE II/BILAGA II

BELGIQUE/BELGIË

Mr Alain Wilmart

Ministère Fédéral des Affaires Sociales de la Santé Publique et de l'Environnement

Place Victor Horta, 40 — Bte 10

B-1060 Bruxelles

ČESKÁ REPUBLIKA

Mr Jakub Achrer

Ministry of the Environment of the Czech Republik

Air Pollution Prevention Department

Vršovická 65

CZ-100 10 Prague 10

DANMARK

Mr Mikkel Aaman Sørensen

Miljøstyrelsen (EPA)

Strandgade 29

DK-1401 Copenhagen K

DEUTSCHLAND

Mr Rolf Engelhardt

Ministry for Environment

Dept. IG 11 5

P.O. Box 120629

D-53048 Bonn

EESTI

Ms Valentina Laius

Ministry of the Environment of the Republic of Estonia

Environment Management and Technology Department

Narva mnt 7A

EE-15172 Tallin

ΕΛΛΑΣ

Ms Sotiria Koloutsou-Vakakis,

Environmental Engineer,Ph.D.

Ministry for the Environment, Physical Planning and Public Works

Directorate General for the Environment, Division for Air Pollution and Noise Monitoring — Department of Air Quality

147 Patission — GR-112 51 Athens

ESPAŇA

Mr Alberto Moral Gonzalez

Ministerio de Medio Ambiente

Subdirección General de Calidad Ambiental

Pza San Juan de la Cruz s/n

ES-28071 Madrid

FRANCE

Mr Vincent Szleper

Ministère de l'Écologie

DRPR/BSPC

20, avenue de Ségur

F-75302 Paris 07 SP

IRELAND

Mr Patrick O'Sullivan

Inspector (Environment)

Dept of Environment Heritage and Local Government

Custom House

Dublin 1

Ireland

ITALIA

Mr Alessandro Giuliano Peru

Dept of Environment and Territory

DG per la ricerca Ambientale e lo Sviluppo

Via Cristoforo Colombo 44

I-00147 Roma

ΚΥΠΡΟΣ

Dr. Charalambos Hajipakkos

Environment Service

Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment

CY — Nicosia

LATVIJA

Mr Armands Plate

Ministry of Environment

Environmental Protection Department

Peldu iela 25

LV-1494 Rīga

LIETUVA

Ms Marija Teriosina

Ministry of Environment

Chemicals Management Division

Jaksto str. 4/9

LT-2600 Vilnius

LUXEMBOURG

Mr Pierre Dornseiffer

Administration de l'Environnement

Division Air/Bruit

16, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

MAGYARORSZÁG

Mr Robert Toth

PO Box 351

Ministry of Environment and Water

Department for Air Pollution and Noise Control

HU-1394 Budapest

MALTA

Ms Charmaine Ajoa Vassallo

Malta Environment and Planning Authority

Environment Protection Directorate

Pollution Control, Wastes and Minerals

C/o Quality Control Laboratory

Polution Prevention and Control Unit

Industrial Estate Kordin

MT-Paola

NEDERLAND

Ms Gudi Alkemade

Climate Change Directorate

Ministry of Environment

PO Box 30945

2500 GX Den Haag

Nederland

ÖSTERREICH

Mr Paul Krajnik

Ministry of the Agriculture, Forestry, Environment and Water Management

Chemicals Department

Stubenbastei 5

AT-1010 Wien

POLSKA

Mr Janusz Kozakiewicz

Industrial Chemistry Research Institute

Ozone Layer Protection Unit

8, Rydygiera Street

PL-01-793 Warsaw

PORTUGAL

Dra. Cristina Vaz Nunes

Ministério do Ambiente

Rua da Murgueira 9/9A –Zambujal Ap. 7585

PT-2611-865 Amadora

SLOVENIJA

Ms Irena Malešič

Ministry of the Environment and Spacial Planning

Environmental Agency of the Republic of Slovenia

Vojkova 1b

SLO-1000 Ljubljana

SLOVENSKO

Mr Ľubomír Žiak

Ministry of the Environment

Air Protection Department

Nám. Ľ. Štúra 1

SK-812 35 Bratislava

SUOMI/FINLAND

Mrs Eliisa Irpola

Finnish Environment Institute

Chemicals Division

Mechelininkatu 34 A

FIN-00260 Helsinki

SVERIGE

Ms Maria Ujfalusi

Swedish Environmental Protection Agency

Naturvårdsverket

Blekholmsterassen 36

S-106 48 Stockholm

UNITED KINGDOM

Mr Stephen Reeves

Global Atmosphere Division

UK Dept of Environment, Food and Rural Affairs

3rd floor — zone 3/A3 — Ashdown House

123 Victoria Street

London SW1E 6DE

United Kingdom

BULGARIA

Irina Sirashka

Global Atmospheric Processes Dept

Ministry of Environment and Water

22 Maria-Louisa Str.

BG-1000 Sofia

ROMANIA

Rodica Ella Morohoi

Ministry of Environment and Waters Management

12, Libertatii Bv, District 5, Bucharest


22.7.2006   

IT XM

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/38


Comunicazione alle imprese dell'Unione europea e della Bulgaria e Romania (1) che intendono importare, nel 2007, sostanze controllate che riducono lo strato di ozono a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (2)

(2006/C 171/07)

I.

La presente comunicazione è destinata alle imprese che intendono importare nella Comunità europea le seguenti sostanze da paesi terzi nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007.

Gruppo I:

CFC 11, 12, 113, 114 o 115

Gruppo II:

altri clorofluorocarburi completamente alogenati

Gruppo III:

halon 1211, 1301 o 2402

Gruppo IV:

tetracloruro di carbonio

Gruppo V:

1,1,1-tricloroetano

Gruppo VI:

bromuro di metile

Gruppo VII:

idrobromofluorocarburi

Gruppo VIII:

idroclorofluorocarburi

Gruppo IX:

bromoclorometano.

II.

L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2037/2000 stabilisce che l'importazione delle sostanze elencate nei gruppi da I a IX di cui all'allegato I alla presente comunicazione (3) è soggetta alla definizione di limitazioni quantitative e all'assegnazione di contingenti ai produttori e agli importatori per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007 ai sensi della procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

Sono assegnati contingenti per:

a.

bromuro di metile: per le applicazioni di quarantena o di trattamento anteriore al trasporto (QPS), secondo quanto definito dalle Parti del protocollo di Montreal, e per gli usi critici, a norma delle decisioni IX/6, Ex. I/3, Ex.I/4, di ogni altro criterio utile stabilito dalla Parti del protocollo di Montreal e dell'articolo 3, paragrafo 2, ii) del regolamento; per applicazioni QPS e usi critici approvati dalla Commissione a norma dell'articolo 18 del regolamento;

b.

idroclorofluorocarburi (HCFC);

c.

usi essenziali: in conformità dei criteri specificati nella decisione IV/25 delle Parti del protocollo di Montreal e dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, e approvati dalla Commissione in conformità dell'articolo 18 del regolamento. È stata pubblicata un'apposita comunicazione riguardante gli usi essenziali;

d.

utilizzazione come materia prima: come sostanza controllata trasformata mediante un processo durante il quale viene completamente modificata rispetto alla composizione d'origine;

e.

agenti di fabbricazione: come sostanze controllate utilizzate come agenti chimici di fabbricazione negli impianti esistenti e le cui emissioni siano trascurabili;

f.

distruzione: come sostanze controllate che devono essere distrutte mediante tecnologie approvate dalle Parti del protocollo di Montreal e il cui risultato è la trasformazione permanente o la decomposizione, completa o di una parte significativa, della sostanza stessa.

Il quantitativo limitato che i produttori e gli importatori possono immettere sul mercato e/o utilizzare per proprio conto nella Comunità europea nel 2007 è calcolato come segue:

per quanto riguarda il bromuro di metile destinato alle applicazioni QPS dal 1996-1998 (media), ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, iii);

a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, sono consentiti l'immissione in commercio e l'uso di bromuro di metile per soddisfare le richieste autorizzate per usi critici da parte degli utilizzatori designati conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2; i quantitativi di bromuro di metile destinati a usi critici sono assegnati a fumigatori autorizzati che possono successivamente chiedere ad un importatore/produttore di fornire il quantitativo di bromuro di metile autorizzato. Non verranno assegnati contingenti di bromuro di metile per usi critici direttamente agli importatori/produttori;

per gli HCFC, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, i).

III.

Le imprese importatrici di HCFC si suddividono nelle seguenti categorie (4):

importatori nell'UE-15 e in Bulgaria e Romania che hanno importato nel 1999 e per gli Stati membri che hanno aderito il 1o maggio 2004 e che hanno importato nel 2002 o nel 2003 e che intendono immettere gli HCFC sul mercato comunitario e che non si occupano della produzione di HCFC;

produttori della Comunità europea nell'UE-15 e in Bulgaria e Romania che hanno importato nel 1999 e per gli Stati membri che hanno aderito il 1o maggio 2004 e che hanno importato nel 2002 o nel 2003 per proprio conto quantitativi supplementari di HCFC da immettere sul mercato comunitario.

IV.

I quantitativi importati dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 sono oggetto di licenze di importazione. In conformità all'articolo 6 del regolamento le imprese possono importare sostanze controllate solo se sono in possesso di una licenza di importazione rilasciata dalla Commissione.

V.

A norma dell'articolo 22 del regolamento è vietata l'importazione di nuove sostanze elencate nell'allegato II del medesimo regolamento, ad eccezione dell'utilizzazione come materia prima.

VI.

Ai fini del regolamento, i quantitativi delle sostanze vengono misurati in tonnellate PRO (potenziale di riduzione dell'ozono) (5).

VII.

Con la presente la Commissione informa le imprese che non sono in possesso di un contingente per il 2006, e che desiderano richiedere un contingente di importazione per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007, che devono contattare la Commissione entro il 1 o settembre 2006.

Protezione dello strato di ozono

Commissione europea

Direzione generale Ambiente

Unità ENV.C.4 — Emissioni industriali e protezione dello strato di ozono

BU-5 2/20

B-1049 Bruxelles

Fax: (32-2) 292 06 92

E-mail: env-ods@ec.europa.eu

VIII.

Le imprese in possesso di un contingente nel 2006 devono presentare una dichiarazione compilando e presentando gli opportuni moduli previsti alla pagina http://europa.eu.int/comm/environment/ods/index.htm del sito Internet EUROPA. La Commissione prenderà in esame solo le domande pervenute entro il 1 o settembre 2006.

Una copia della domanda deve inoltre essere inviata all'autorità competente dello Stato membro (cfr. allegato II).

IX.

Dopo aver ricevuto le domande la Commissione europea le esamina e attribuisce i contingenti per ogni importatore e produttore in consultazione con il Comitato di gestione secondo le modalità di cui all'articolo 18 del regolamento. I contingenti assegnati saranno pubblicati sul sito Internet dell'ODS http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods.htm e la decisione sarà notificata a tutti i richiedenti a mezzo posta.

X.

Per importare sostanze controllate nel corso del 2007, le imprese cui è stato assegnato un contingente devono richiedere alla Commissione, attraverso il sito Internet dell'ODS, una licenza di importazione utilizzando gli appositi moduli. Se i servizi della Commissione constatano che la richiesta è conforme al contingente autorizzato e in linea con le prescrizioni del regolamento (CE) n. 2037/2000, viene rilasciata una licenza di importazione. La Commissione si riserva il diritto di non rilasciare la licenza di importazione se la sostanza da importare non corrisponde alla descrizione o se rischia di non essere destinata all'uso autorizzato o ne è vietata l'importazione ai sensi del regolamento.

XI.

I produttori che importano sostanze recuperate o rigenerate sono pregati di corredare ciascuna domanda di licenza di ulteriori informazioni relativamente all'origine e alla destinazione della sostanza e al trattamento cui intendono sottoporla. Può anche essere richiesto un certificato di analisi. Agli importatori è fatto obbligo di disporre di impianti di distruzione e, pertanto, il titolare dell'impianto di distruzione deve richiedere la licenza per l'importazione di sostanze che riducono lo strato di ozono ai fini della loro distruzione.


(1)  Previa decisione finale dell'UE che deve confermare la data del 1o gennaio 2007 per l'adesione dei due paesi all'UE.

(2)  GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 29/2006 della Commissione, GU L 6 dell'11.1.2006, pag. 27.

(3)  Non costituiscono oggetto della presente comunicazione le sostanze controllate o le miscele che siano importate in un prodotto manufatto diverso da un contenitore utilizzato per il trasporto o l'immagazzinamento della sostanza.

(4)  L'utilizzo dei dati sulle importazioni di HCFC per il 2002-2003 riguardanti gli Stati membri che hanno aderito all'UE il 1o maggio 2004 è soggetto all'adozione definitiva della modifica del regolamento (CE) n. 2037/2000 che modifica l'anno riferimento dal 1999 alla media degli anni 2002-2003.

(5)  Per quanto riguarda le miscele, nel quantitativo PRO deve essere inclusa unicamente la quantità di sostanze controllate contenuta nelle miscele. L'1,1,1-tricloroetano viene sempre immesso sul mercato con stabilizzatori. Il fornitore deve indicare all'importatore la percentuale di stabilizzatore da dedurre prima di calcolare il tonnellaggio ponderato di PRO.


ALLEGATO I

Sostanze contemplate dal regolamento

Gruppo

Sostanze

Potenziale di riduzione dell'ozono (1)

Gruppo I

CFCl3

(CFC 11)

1,0

CF2Cl2

(CFC 12)

1,0

C2F3Cl3

(CFC 113)

0,8

C2F4Cl2

(CFC 114)

1,0

C2F5Cl

(CFC 115)

0,6

Gruppo II

CF3Cl

(CFC 13)

1,0

C2FCl5

(CFC 111)

1,0

C2F2Cl4

(CFC 112)

1,0

C3FCl7

(CFC 211)

1,0

C3F2Cl6

(CFC 212)

1,0

C3F3Cl5

(CFC 213)

1,0

C3F4Cl4

(CFC 214)

1,0

C3F5Cl3

(CFC 215)

1,0

C3F6Cl2

(CFC 216)

1,0

C3F7Cl

(CFC 217)

1,0

Gruppo III

CF2BrCl

(halon 1211)

3,0

CF3Br

(halon 1301)

10,0

C2F4Br2

(halon 2402)

6,0

Gruppo IV

CCl4

(tetracloruro di carbonio)

1,1

Gruppo V

C2H3Cl3  (2)

(1,1,1-tricloroetano)

0,1

Gruppo VI

CH3Br

(bromuro di metile)

0,6

Gruppo VII

CHFBr2

 

1,00

CHF2Br

 

0,74

CH2FBr

 

0,73

C2HFBr4

 

0,8

C2HF2Br3

 

1,8

C2HF3Br2

 

1,6

C2HF4Br

 

1,2

C2H2FBr3

 

1,1

C2H2F2Br2

 

1,5

C2H2F3Br

 

1,6

C2H3FBr2

 

1,7

C2H3F2Br

 

1,1

C2H4FBr

 

0,1

C3HFBr6

 

1,5

C3HF2Br5

 

1,9

C3HF3Br4

 

1,8

C3HF4Br3

 

2,2

C3HF5Br2

 

2,0

C3HF6Br

 

3,3

C3H2FBr5

 

1,9

C3H2F2Br4

 

2,1

C3H2F3Br3

 

5,6

C3H2F4Br2

 

7,5

C3H2F5Br

 

1,4

C3H3FBr4

 

1,9

C3H3F2Br3

 

3,1

C3H3F3Br2

 

2,5

C3H3F4Br

 

4,4

C3H4FBr3

 

0,3

C3H4F2Br2

 

1,0

C3H4F3Br

 

0,8

C3H5FBr2

 

0,4

C3H5F2Br

 

0,8

C3H6FBr

 

0,7

Gruppo VIII

CHFCl2

(HCFC 21) (3)

0,040

CHF2Cl

(HCFC 22) (3)

0,055

CH2FCl

(HCFC 31)

0,020

C2HFCl4

(HCFC 121)

0,040

C2HF2Cl3

(HCFC 122)

0,080

C2HF3Cl2

(HCFC 123) (3)

0,020

C2HF4Cl

(HCFC 124) (3)

0,022

C2H2FCl3

(HCFC 131)

0,050

C2H2F2Cl2

(HCFC 132)

0,050

C2H2F3Cl

(HCFC 133)

0,060

C2H3FCl2

(HCFC 141)

0,070

CH3CFCl2

(HCFC 141b) (3)

0,110

C2H3F2Cl

(HCFC 142)

0,070

CH3CF2Cl

(HCFC 142b) (3)

0,065

C2H4FCl

(HCFC 151)

0,005

C3HFCl6

(HCFC 221)

0,070

C3HF2Cl5

(HCFC 222)

0,090

C3HF3Cl4

(HCFC 223)

0,080

C3HF4Cl3

(HCFC 224)

0,090

C3HF5Cl2

(HCFC 225)

0,070

CF3CF2CHCl2

(HCFC 225ca) (3)

0,025

CF2ClCF2CHClF

(HCFC 225cb) (3)

0,033

C3HF6Cl

(HCFC 226)

0,100

C3H2FCl5

(HCFC 231)

0,090

C3H2F2Cl4

(HCFC 232)

0,100

C3H2F3Cl3

(HCFC 233)

0,230

C3H2F4Cl2

(HCFC 234)

0,280

C3H2F5Cl

(HCFC 235)

0,520

C3H3FCl4

(HCFC 241)

0,090

C3H3F2Cl3

(HCFC 242)

0,130

C3H3F3Cl2

(HCFC 243)

0,120

C3H3F4Cl

(HCFC 244)

0,140

C3H4FCl3

(HCFC 251)

0,010

C3H4F2Cl2

(HCFC 252)

0,040

C3H4F3Cl

(HCFC 253)

0,030

C3H5FCl2

(HCFC 261)

0,020

C3H5F2Cl

(HCFC 262)

0,020

C3H6FCl

(HCFC 271)

0,030

Gruppo IX

CH2BrCl

Halon 1011/bromoclorometano

0,120


(1)  Il potenziale di riduzione dello strato di ozono è stimato in base alle attuali conoscenze e sarà esaminato e riveduto periodicamente alla luce delle decisioni prese dalle Parti del protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono.

(2)  Questa formula non si riferisce all'1,1,2-tricloroetano.

(3)  Individua la sostanza più interessante dal punto di vista commerciale come prescritto dal protocollo.

NUOVE SOSTANZE


ANEXO II/PRÍLOHA II/BILAG II/ANHANG II/LISA II/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/ANNEX II/ANNEXE II/ALLEGATO II/II PIELIKUMS/II PRIEDAS/II. MELLÉKLET/ANNESS II/BIJLAGE II/ZAŁĄCZNIK II/ANEXO II/PŘÍLOHA II/PRILOGA II/LIITE II/BILAGA II

BELGIQUE/BELGIË

Mr Alain Wilmart

Ministère Fédéral des Affaires Sociales de la Santé Publique et de l'Environnement

Place Victor Horta, 40 — Bte 10

B-1060 Bruxelles

ČESKÁ REPUBLIKA

Mr Jakub Achrer

Ministry of the Environment of the Czech Republik

Air Pollution Prevention Department

Vršovická 65

CZ-100 10 Prague 10

DANMARK

Mr Mikkel Aaman Sørensen

Miljøstyrelsen (EPA)

Strandgade 29

DK-1401 Copenhagen K

DEUTSCHLAND

Mr Rolf Engelhardt

Ministry for Environment

Dept. IG 11 5

P.O. Box 120629

D-53048 Bonn

EESTI

Ms Valentina Laius

Ministry of the Environment of the Republic of Estonia

Environment Management and Technology Department

Narva mnt 7A

EE-Tallin 15172

ΕΛΛΑΣ

Ms Sotiria Koloutsou-Vakakis, Environmental Engineer,Ph.D.

Ministry for the Environment, Physical Planning and Public Works

Directorate General for the Environment, Division for Air Pollution and Noise Monitoring

Department of Air Quality

147 Patission — GR-112 51 Athens

ESPAÑA

Mr Alberto Moral Gonzalez

Ministerio de Medio Ambiente

Subdirección General de Calidad Ambiental

Pza San Juan de la Cruz s/n

ES-28071 Madrid

FRANCE

Mr Vincent Szleper

Ministère de l'Écologie

DPPR/BSPC

20, avenue de Ségur

F-75302 Paris 07 SP

IRELAND

Mr Patrick O'Sullivan

Inspector (Environment)

Dept of Environment Heritage and Local Government

Custom House

Dublin 1

Ireland

ITALIA

Mr Alessandro Giuliano Peru

Dept of Environment and Territory

DG per la ricerca Ambientale e lo Sviluppo

Via Cristoforo Colombo 44

I-00147 Roma

ΚΥΠΡΟΣ

Dr. Charalambos Hajipakkos

Environment Service

Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment

CY — Nicosia

LATVIJA

Mr Armands Plate

Ministry of Environment

Environmental Protection Department

Peldu iela 25

LV-1494 Rīga

LIETUVA

Ms Marija Teriosina

Ministry of Environment

Chemicals Management Division

Jaksto str. 4/9

LT-2600 Vilnius

LUXEMBOURG

Mr Pierre Dornseiffer

Administration de l'Environnement

Division Air/Bruit

16, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

MAGYARORSZÁG

Mr Robert Toth

PO Box 351

Ministry of Environment and Water

Department for Air Pollution and Noise Control

HU-1394 Budapest

MALTA

Ms Charmaine Ajoa Vassallo

Malta Environment and Planning Authority

Environment Protection Directorate

Polution Prevention and Control Unit

Industrial Estate Kordin

MT-Paola

NEDERLAND

Ms Gudi Alkemade

Climate Change Directorate

Ministry of Environment

PO Box 30945

2500 GX Den Haag

Nederland

ÖSTERREICH

Mr Paul Krajnik

Ministry of the Agriculture, Forestry, Environment and Water Management

Chemicals Department

Stubenbastei 5

AT-1010 Wien

POLSKA

Mr Janusz Kozakiewicz

Industrial Chemistry Research Institute

Ozone Layer Protection Unit

8, Rydygiera Street

PL-01-793 Warsaw

PORTUGAL

Dra. Cristina Vaz Nunes

Ministério do Ambiente

Rua da Murgueira 9/9A –Zambujal Ap. 7585

PT-2611-865 Amadora

SLOVENIJA

Ms Irena Malešič

Ministry of the Environment and Spacial Planning

Environmental Agency of the Republic of Slovenia

Vojkova 1b

SLO-1000 Ljubljana

SLOVENSKO

Mr Ľubomír Žiak

Ministry of the Environment

Air Protection Department

Nám. Ľ. Štúra 1

SK-812 35 Bratislava

SUOMI/FINLAND

Mrs Eliisa Irpola

Finnish Environment Institute

Chemicals Division

Mechelininkatu 34 A

FIN-00260 Helsinki

SVERIGE

Ms Maria Ujfalusi

Swedish Environmental Protection Agency

Naturvårdsverket

Blekholmsterassen 36

S-106 48 Stockholm

UNITED KINGDOM

Mr Stephen Reeves

Global Atmosphere Division

UK Dept of Environment, Food and Rural Affairs

3rd floor — zone 3/A3

Ashdown House

123 Victoria Street

London SW1E 6DE

United Kingdom

BULGARIA

Irina Sirashka

Global Atmospheric Processes Dept

Ministry of Environment and Water

22 Maria-Louisa Str.

BG-1000 Sofia

ROMANIA

Rodica Ella Morohoi

Ministry of Environment and Waters Management

12, Libertatii Bv, District 5

Bucharest


22.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/46


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione

(2006/C 171/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto:

XE 22/05

Stato membro

Polonia

Regione

Tutto il paese

Titolo del regime di aiuti

Occupazione nell'ambito del programma operativo — Programma di iniziativa comunitaria EQUAL per la Polonia 2004-2006

Base giuridica

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy na zatrudnienie w ramach programu operacyjnego — Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006. Rozporządzenie wchodzi w życie 1 września 2005 r.

Spesa annua prevista per il regime:

Importo annuo totale:

81,52 milioni di EUR

Prestito garantito:

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento

 

Data di applicazione

1o settembre 2005.

Durata del regime

Fino al 31 dicembre 2006.

Obiettivo dell'aiuto

Art. 4: Creazione di posti di lavoro

Art. 5: Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili

Art. 6: Occupazione di lavoratori disabili

Settori interessati

Tutti i settori comunitari (1) ammissibili agli aiuti a favore dell'occupazione

Industria manufatturiera (1)

 

Tutti i servizi (1)

 

Altri

 

None e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Ministero dell'Economia e del Lavoro

Indirizzo:

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-Varsavia

Altre informazioni

 Il regime di aiuti è cofinanziato dal Fondo sociale europeo e permetterà la concessione di aiuti all'occupazione nell'ambito del programma di iniziativa comunitaria EQUAL per la Polonia 2004-2006.

Aiuto soggetto all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione

Conformemente all'articolo 9 del regolamento

 


Numero dell'aiuto

XE 23/05

Stato membro

Malta

Titolo del regime di aiuti

Norme 2005 in materia di detrazioni e crediti d'imposta (Qualifiche generali e specifiche), avviso legale 335/2005

Base giuridica

Legal Notice under the Income Tax Act (Cap.123)

Spesa annua prevista per il regime

Importo annuo totale

0,5 milioni di EUR

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento

 

Data di applicazione

Esercizio fiscale 2005

Durata del regime

Fino al 31.12.2008 (2)

Obiettivo dell'aiuto

Articolo 4 — Creazione di posti di lavoro

Articolo 5 — Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili

No

Articolo 6 — Occupazione di lavoratori disabili

No

Settori economici interessati

Tutti i settori comunitari (3) ammissibili agli aiuti a favore dell'occupazione

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Malta Enterprise Corporation

Indirizzo:

Enterprise Centre

Industrial Estate

MT-San Gwann SGN09

Aiuto soggetto all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione

Conformemente all'articolo 9 del regolamento

 


Numero dell'aiuto

XE 24/05

Stato membro

Malta

Titolo del regime di aiuti

Norme 2005 in materia di detrazioni e crediti d'imposta (Ricerca e sviluppo) — avviso legale 330/2005

Base giuridica

Legal Notice under the Income Tax Act (Cap.123)

Spesa annua prevista per il regime

Importo annuo totale

0,9 milioni di EUR

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento

 

Data di applicazione

Anno fiscale 2005

Durata del regime

Fino al 31.12.2008 (4)

Obiettivo dell'aiuto

Articolo 4 — Creazione di posti di lavoro

Articolo 5 — Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili

No

Articolo 6 — Occupazione di lavoratori disabili

No

Settori economici interessati

Tutti i settori comunitari (5) ammissibili agli aiuti a favore dell'occupazione

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Malta Enterprise Corporation

Indirizzo:

Enterprise Centre

Industrial Estate

MT-San Gwann SGN09

Aiuto soggetto all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione

Conformemente all'articolo 9 del regolamento

 


Numero dell'aiuto

XE 28/05

Stato membro

Italia

Regione

Molise

Titolo del regime di aiuti

Aiuti all'occupazione

Base giuridica

Avviso pubblico (lex specialis) approvato con determinazione del direttore generale. n. 21 del 25.3.2005.

Pubblicato sul bollettino ufficiale della regione molise n. 7 dell'1.4.2005

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Importo annuo totale

(M. EUR 6,5 — Totale) Primo anno M. EUR 3,0; Secondo anno M. EUR 3,5

Intensità massima dell'aiuto ai sensi dei seguenti articoli

Articolo 4: creazione di posti di lavoro

Articolo 5: assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili:

Lavoratori svantaggiati 50% dei costi salariali calcolati su un periodo di un anno successivo all'assunzione

LAvoratori disabili 60% dei costi salariali calcolati su un periodo di un anno successivo all'assunzione

Articolo 6: costi aggiuntivi legati all'occupazione di lavoratori disabili: max EUR 5 000

Data di applicazione

1.6.2005

Durata del regime

6.2007

Obiettivo dell'aiuto

Articolo 4: creazione di posti di lavoro

Articolo 5: assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili Favorire l'occupazione di lavoratori svantaggiati e lavoratori disabili che incontrano difficoltà d'inserimento nel lavoro

Articolo 6: occupazione di lavoratori disabili Facilitare l'adattamento ai posti di lavoro

Settore/i economico/i interessato/i

Tutti i settori CE (6) Tutti i settori Rientranti nel campo di applicazione Del regolamento (CE) 2204/02

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Regione Molise

Direzione Generale III — Servizio tutela dell'occupazione e Politiche del lavoro

Indirizzo:

Via Toscana n. 51

I-86100 Campobasso

Dirigente dr Carmine Iapalucci

Tel. (39) 0874 42 43 68

E-mail: mollavorocb@regione.molise.it

Altre informazioni

«Il regolamento di esenzione giunge a scadenza il 31 dicembre 2006 e sarà prorogato per un periodo transitorio di sei mesi»


(1)  Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.

(2)  Conformemente alla norma n. 11 dell'avviso legale 335/2005 Norme 2005 in materia di detrazioni e crediti d'imposta (Qualifiche generali e specifiche), il regime sarà adeguato secondo le regole applicabili dopo la revisione del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione.

(3)  Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.

(4)  Conformemente alla norma n. 11 dell'avviso legale 335/2005 Norme 2005 in materia di detrazioni e crediti d'imposta (Qualifiche generali e specifiche), il regime sarà adeguato secondo le regole applicabili dopo la revisione del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione.

(5)  Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.

(6)  Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.


Rettifiche

22.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/50


Rettifica dell'avviso relativo alle misure antidumping in vigore nei confronti delle importazioni nella Comunità di taluni mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese: modifica della ragione sociale di una società soggetta a un'aliquota individuale del dazio antidumping

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 106 del 5 maggio 2006 )

(2006/C 171/09)

A pagina 5, terzo paragrafo:

anziché:

«Diashiqiao City»,

leggi:

«Dashiqiao City».