ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 168 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
49o anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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I Comunicazioni
Consiglio
20.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 168/1 |
Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul riconoscimento del valore dell'apprendimento non formale e informale nel settore della gioventù europea
(2006/C 168/01)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,
Considerando quanto segue:
(1) |
Le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 definiscono nuovi obiettivi strategici al fine di sostenere l'occupazione, le riforme economiche e la coesione sociale nel contesto di un'economia basata sulla conoscenza. Il Consiglio europeo ha invitato gli Stati membri ad adottare le misure necessarie, nell'ambito delle rispettive disposizioni costituzionali, e il Consiglio e la Commissione, ciascuno entro i limiti delle proprie competenze, ad elaborare, tra l'altro, un modello comune europeo per i curriculum vitae, da utilizzare su base volontaria, che renderebbe più facile per gli istituti di insegnamento e di formazione nonché per i datori di lavoro valutare le competenze acquisite e promuovere la mobilità. |
(2) |
Il Libro bianco Un nuovo impulso per la gioventù europea del 21 novembre 2001 (1), per quanto riguarda il riconoscimento dell'apprendimento non formale e informale, sottolinea la necessità di una migliore definizione dei concetti, delle competenze acquisite e degli standard di qualità, di una valorizzazione delle persone che partecipano a tali attività, di un migliore riconoscimento di tali attività e di un rafforzamento della complementarità con l'istruzione e la formazione formali. |
(3) |
Il Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 ha adottato un programma di lavoro concreto con l'obiettivo di rendere entro il 2010 i sistemi di istruzione e di formazione un punto di riferimento di qualità a livello mondiale. Esso ha convenuto che i tre principi fondamentali cui dovrà ispirarsi tale programma siano il miglioramento della qualità, l'agevolazione dell'accesso universale e l'apertura al resto del mondo. |
(4) |
La risoluzione del Consiglio sull'apprendimento permanente del 27 giugno 2002 (2) invita gli Stati membri a incoraggiare la cooperazione ed efficaci misure per la convalida dei risultati dell'apprendimento, il che è essenziale per creare passerelle tra apprendimento formale, non formale e informale e costituisce pertanto un requisito preliminare per la creazione di una zona europea di apprendimento permanente. |
(5) |
In base al documento di lavoro elaborato congiuntamente dalla Commissione e dal Consiglio d'Europa «Vie verso la convalida e il riconoscimento dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento nel settore della gioventù» nella conferenza «Ponti per il riconoscimento», svoltasi a Lovanio nel gennaio 2005, sono stati elaborati approcci per la valutazione e il riconoscimento dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento nel settore della gioventù ed è stata sottolineata la necessità di una migliore convalida dell'apprendimento non formale. |
(6) |
Il lavoro esaustivo del Consiglio d'Europa nel settore dell'apprendimento non formale e informale, ad esempio attraverso il Portfolio europeo per animatori e operatori della gioventù, sottolinea il valore di questo tipo di esperienza educativa e rileva la necessità di riconoscerla, in particolare visto il significato dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. |
(7) |
Le conclusioni del 28 maggio 2004 del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno sostenuto, conformemente alla dichiarazione di Copenaghen del 30 novembre 2002 (3),
|
(8) |
Nelle conclusioni del Consiglio del 21 febbraio 2005 (4) il Consiglio europeo è stato invitato a integrare l'iniziativa di un patto europeo per la gioventù nella revisione intermedia della strategia di Lisbona e ad adottare orientamenti per misure concrete. |
(9) |
Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo del 23 marzo 2005, in cui è stato adottato il patto europeo per la gioventù, affermano che un insieme di strategie e misure in materia di gioventù dovrebbe integrarsi pienamente nella strategia di Lisbona. Uno degli obiettivi è sviluppare, tra Stati membri, una più stretta cooperazione in materia di trasparenza e di comparabilità delle qualifiche professionali e un riconoscimento dell'istruzione non formale e informale. |
(10) |
La risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 15 novembre 2005 (5), si occupa dell'attuazione del patto europeo per la gioventù e della promozione della cittadinanza attiva e definisce linee d'azione. |
(11) |
Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo del 16 e 17 giugno 2005 propongono Orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008) che includono l'attuazione del patto europeo per la gioventù. |
(12) |
La proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma «Gioventù in azione» (6) attribuisce alla cooperazione europea un ruolo centrale nella promozione dell'apprendimento non formale e informale. |
(13) |
La relazione comune del Consiglio e della Commissione «Modernizzare l'istruzione e la formazione: un contributo fondamentale alla prosperità e alla coesione sociale in Europa» sui progressi compiuti nell'attuazione del programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010» (7) sottolinea l'importanza di raggiungere un equilibrio tra gli obiettivi sociali ed economici delle politiche in materia di istruzione e formazione e di sviluppare diversi partenariati per l'apprendimento che associno gli attori interessati dei settori sia formali che non formali. |
CONSAPEVOLI che
(1) |
il lavoro e i risultati dei giovani e delle persone attive nel settore del lavoro giovanile e nelle organizzazioni giovanili meritano un riconoscimento più consistente per acquisire maggiore valore e visibilità e dovrebbero essere debitamente considerati dai datori di lavoro, dall'istruzione formale e dalla società civile in generale; |
(2) |
le attività di apprendimento non formale e informale nel settore della gioventù sono complementari al sistema di istruzione e formazione formali, hanno un approccio partecipativo e incentrato sui discenti, sono svolte su base volontaria e sono pertanto strettamente connesse con le esigenze, le aspirazioni e gli interessi dei giovani; fornendo una fonte supplementare di apprendimento ed un'eventuale via d'accesso all'istruzione e alla formazione formali, tali attività sono particolarmente adeguate per i giovani con minori opportunità; |
(3) |
l'apprendimento non formale e informale nel campo della gioventù avviene in un'ampia e varia gamma di strutture e che, per lo sviluppo personale dei giovani e la loro integrazione sociale, culturale e professionale, sono necessari metodi e strumenti specifici e appropriati; |
(4) |
gli investimenti pubblici e privati nel settore della gioventù a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, hanno un notevole impatto economico e sociale; |
(5) |
l'importanza sociale ed economica del settore della gioventù è evidente nel suo impatto potenziale sullo sviluppo di competenze chiave di interesse pratico per il mercato del lavoro, nella promozione della partecipazione, della cittadinanza attiva e della responsabilità sociale. |
RICONOSCONO che
(1) |
l'apprendimento non formale e quello informale costituiscono elementi importanti del processo di apprendimento e sono strumenti efficaci per rendere attraente l'apprendimento, sviluppare la disponibilità all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e promuovere l'integrazione sociale dei giovani; |
(2) |
l'apprendimento non formale e quello informale possono permettere ai giovani di acquisire conoscenze, capacità e competenze supplementari e contribuire al loro sviluppo personale, all'inclusione sociale e alla cittadinanza attiva, migliorando in tal modo le loro prospettive di occupazione; |
(3) |
le attività di apprendimento non formale e informale nel settore della gioventù possono offrire un significativo valore aggiunto per la società, l'economia e i giovani stessi; i contributi forniti da siffatte attività dovrebbero pertanto essere resi più visibili ed essere meglio compresi, riconosciuti e sostenuti. |
(4) |
il programma «Gioventù» e il futuro programma «Gioventù in azione» rappresentano un importante contributo all'acquisizione di competenze e costituiscono pertanto strumenti essenziali per fornire ai giovani opportunità di apprendimento non formale e informale in una dimensione europea. |
INVITANO GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE a
(1) |
incoraggiare, pur tenendo conto della specifica situazione in ciascuno Stato membro, lo sviluppo di un elemento specifico per i giovani, confrontabile e trasparente, nell'ambito dell'Europass, per individuare e riconoscere le capacità e competenze acquisite dai giovani attraverso l'apprendimento non formale e informale che possa essere allegato o fare parte integrante dei certificati o altri strumenti di riconoscimento per permettere a terzi, in particolare in un altro Stato membro, di meglio comprendere il significato del certificato originale in termini di conoscenze, capacità e competenze acquisite dal suo titolare; |
(2) |
consentire con tali mezzi l'individuazione di tali competenze acquisite e effettivamente utilizzate, in vista del loro riconoscimento sul mercato del lavoro; |
(3) |
incoraggiare gli enti pubblici e le ONG ad utilizzare e, se del caso, adattare strumenti confrontabili e trasparenti per riconoscere le competenze delle persone attive nel settore del lavoro giovanile e nelle organizzazioni giovanili, conformemente al Portfolio europeo per animatori e operatori della gioventù attualmente in fase di elaborazione in sede di Consiglio d'Europa; |
(4) |
riconoscere e sostenere, nell'ambito delle rispettive competenze, il contributo specifico apportato segnatamente dalle organizzazioni giovanili e da altre organizzazioni non governative per fornire un apprendimento non formale e informale; |
(5) |
promuovere l'applicazione dei principi comuni europei concernenti l'individuazione e la convalida dell'apprendimento non formale alle specifiche esigenze del settore della gioventù; |
(6) |
incoraggiare ulteriori ricerche sull'impatto dell'apprendimento non formale e informale fornite da coloro che operano nel settore della gioventù e nelle organizzazioni giovanili, in particolare il loro contributo alla società e all'economia, tra l'altro utilizzando pienamente le informazioni fornite dal Centro europeo di conoscenza per la politica giovanile; |
(7) |
incoraggiare le parti sociali a riconoscere la qualità e diversità dell'apprendimento non formale e informale giovanile e a riconoscerne il valore aggiunto sociale ed economico; |
(8) |
incoraggiare partenariati innovativi tra gli erogatori di apprendimento formale e non formale per elaborare approcci pedagogici che possano attirare gruppi diversi di discenti; |
(9) |
promuovere l'accesso all'Europass ed a strumenti analoghi esistenti a livello nazionale ed europeo e incoraggiare i giovani ad utilizzarli su base volontaria. |
(1) Doc. 14441/01 - COM(2001) 681 defin.
(2) GU C 163 del 9.7.2002, pag. 1.
(3) Doc. 9600/04.
(4) GU C 85 del 7.4.2005, pag. 5.
(5) GU C 292 del 24.11.2005, pag. 5.
(6) Doc. 11586/04 - COM(2004) 471 defin.
(7) GU C 79 dell'1.4.2006, pag. 1.
Commissione
20.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 168/4 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
19 luglio 2006
(2006/C 168/02)
1 euro=
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,2482 |
JPY |
yen giapponesi |
146,91 |
DKK |
corone danesi |
7,4610 |
GBP |
sterline inglesi |
0,68365 |
SEK |
corone svedesi |
9,2585 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,5692 |
ISK |
corone islandesi |
93,52 |
NOK |
corone norvegesi |
7,9690 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CYP |
sterline cipriote |
0,5750 |
CZK |
corone ceche |
28,461 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
277,87 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,6960 |
MTL |
lire maltesi |
0,4293 |
PLN |
zloty polacchi |
4,0216 |
RON |
leu rumeni |
3,5904 |
SIT |
tolar sloveni |
239,64 |
SKK |
corone slovacche |
38,594 |
TRY |
lire turche |
1,9685 |
AUD |
dollari australiani |
1,6766 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4214 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,7059 |
NZD |
dollari neozelandesi |
2,0069 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,9911 |
KRW |
won sudcoreani |
1 195,65 |
ZAR |
rand sudafricani |
8,9778 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
9,9886 |
HRK |
kuna croata |
7,2420 |
IDR |
rupia indonesiana |
11 552,09 |
MYR |
ringgit malese |
4,612 |
PHP |
peso filippino |
65,824 |
RUB |
rublo russo |
33,7850 |
THB |
baht thailandese |
47,708 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
20.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 168/5 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese
(2006/C 168/03)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Numero dell'aiuto |
XS 108/01 |
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Stato membro |
Italia |
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Regione |
Sicilia |
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Titolo del regime di aiuti |
Aiuti all'investimento alle PMI imprese artigiane di servizi |
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Base giuridica |
Art. 40 L.R. 23.12.2000 n. 32 con modificazioni ed integrazioni apportate dall'art. 110 e 111, commi 1 e 2 della L.R. 3.5.2001 n. 6 |
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Intensità massima dell'aiuto |
35% ESN + 15% ESL |
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Data di applicazione |
Dopo la stipula della convenzione con il soggetto da individuare mediante gara pubblica |
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Durata del regime |
Fino al 2006 |
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Obiettivo dell'aiuto |
Agevolare le imprese artigiane, i loro consorzi o le cooperative all'investimento |
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Settore economico interessato (o settori) |
Artigianato di servizi |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Assessorato regionale Cooperazione, commercio, artigianato e pesca |
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Indirizzo:
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Altre informazioni |
L'aiuto consiste in contributi in conto capitale |
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20.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 168/6 |
Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva
(2006/C 168/04)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)
OEN (1) |
Riferimento e titolo della norma (e documento di riferimento) |
Riferimento della norma sostituita |
Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1 |
CEN |
EN 1010-1:2004 Sicurezza del macchinario — Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la stampa e per la trasformazione della carta — Parte 1: Requisiti comuni |
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CEN |
EN 1010-2:2006 Sicurezza del macchinario — Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la stampa e per la trasformazione della carta — Parte 2: Macchine per la stampa e per la verniciatura comprese le attrezzature di prepress |
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CEN |
EN 1127-1:1997 Atmosfere esplosive — Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione — Parte 1: Concetti fondamentali e metodologia |
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CEN |
EN 1127-2:2002 Atmosfere esplosive — Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione — Parte 2: Concetti fondamentali e metodologia per attività in miniera |
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CEN |
EN 1710:2005 Apparecchi e componenti destinati a essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive in miniere sotterranee |
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CEN |
EN 1755:2000 Sicurezza dei carrelli industriali — Impiego in atmosfere potenzialmente esplosive — Utilizzo in presenza di gas, vapori, nebbie e polveri infiammabili |
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CEN |
EN 1834-1:2000 Motori alternativi a combustione interna — Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di motori per l'utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive — Parte 1: Motori del gruppo II per l'utilizzo in atmosfere di gas e vapori infiammabili |
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CEN |
EN 1834-2:2000 Motori alternativi a combustione interna — Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di motori per l'utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive — Parte 2: Motori del gruppo I per l'utilizzo in lavori sotterranei in atmosfere grisoutose e/o con polveri infiammabili |
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CEN |
EN 1834-3:2000 Motori alternativi a combustione interna — Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di motori per l'utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive — Parte 3: Motori del gruppo II per l'utilizzo in atmosfere di polveri infiammabili |
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CEN |
EN 1839:2003 Determinazione dei limiti di esplosione di gas e vapori |
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CEN |
EN 12581:2005 Impianti di verniciatura — Macchinario per l'applicazione di prodotti vernicianti liquidi organici per immersione ed elettroforesi — Requisiti di sicurezza |
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CEN |
EN 12621:2006 Macchinario per l'alimentazione e/o la circolazione di prodotti vernicianti sotto pressione — Requisiti di sicurezza |
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CEN |
EN 12757-1:2005 Apparecchiature di miscelazione dei prodotti vernicianti — Requisiti di sicurezza — Parte 1: Apparecchiature di miscelazione per l'impiego nell'autocarrozzeria di ritocco |
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CEN |
EN 12874:2001 Fermafiamma — Requisiti prestazionali, metodi di prova e limiti di utilizzazione |
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CEN |
EN 13012:2001 Stazioni di servizio — Costruzione e prestazione delle pistole automatiche di erogazione per utilizzo nei distributori di carburante |
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CEN |
EN 13160-1:2003 Sistemi di rivelazione delle perdite — Parte 1: Principi generali |
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CEN |
EN 13237:2003 Atmosfere potenzialmente esplosive — Termini e definizioni per apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive |
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CEN |
EN 13463-1:2001 Apparecchi non elettrici per atmosfere potenzialmente esplosive — Parte 1: Metodo di base e requisiti |
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CEN |
EN 13463-2:2004 Apparecchi non elettrici per atmosfere potenzialmente esplosive — Parte 2: Protezione mediante custodia a respirazione limitata «fr» |
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CEN |
EN 13463-3:2005 Apparecchi non elettrici per atmosfere potenzialmente esplosive — Parte 3: Protezione mediante custodia a prova di esplosione «d» |
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CEN |
EN 13463-5:2003 Apparecchi non elettrici per atmosfere potenzialmente esplosive — Parte 5: Protezione per sicurezza costruttiva «c» |
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CEN |
EN 13463-6:2005 Apparecchi non elettrici per atmosfere potenzialmente esplosive — Parte 6: Protezione mediante controllo della sorgente di accensione «b» |
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CEN |
EN 13463-8:2003 Apparecchi non elettrici per atmosfere potenzialmente esplosive — Parte 8: Protezione per immersione in liquido «k» |
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CEN |
EN 13616:2004 Dispositivi di troppopieno per serbatoi statici per combustibili liquidi derivati dal petrolio |
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EN 13616:2004/AC:2006 |
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CEN |
EN 13617-1:2004 Stazioni di servizio — Parte 1: Requisiti di sicurezza per la costruzione e prestazioni dei distributori di carburante e delle unità di pompaggio remote |
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EN 13617-1:2004/AC:2006 |
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CEN |
EN 13617-2:2004 Stazioni di servizio — Parte 2: Requisiti di sicurezza relativi alla costruzione e alle prestazioni dei dispositivi di sicurezza per pompe di dosaggio e distributori di carburante |
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CEN |
EN 13617-3:2004 Stazioni di servizio — Parte 3: Requisiti di sicurezza relativi alla costruzione e alle prestazioni delle valvole di sicurezza |
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CEN |
EN 13673-1:2003 Determinazione della pressione massima di esplosione e della velocità massima di aumento della pressione di gas e vapori — Parte 1: Determinazione della pressione massima di esplosione |
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CEN |
EN 13673-2:2005 Determinazione della pressione massima di esplosione e della velocità massima di aumento della pressione di gas e vapori — Parte 2: Determinazione dell'aumento massimo della pressione di esplosione |
— |
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CEN |
EN 13760:2003 Sistema di rifornimento del GPL carburante per veicoli leggeri e pesanti — Pistola, requisiti di prova e dimensioni |
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CEN |
EN 13821:2002 Atmosfere potenzialmente esplosive — Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione — Determinazione dell'energia minima di accensione delle miscele polvere/aria |
— |
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CEN |
EN 13980:2002 Atmosfere potenzialmente esplosive — Applicazione dei sistemi di gestione per la qualità |
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CEN |
EN 14034-1:2004 Determinazione delle caratteristiche di esplosione di nubi di polvere — Parte 1: Determinazione della pressione massima di esplosione pmax di nubi di polvere |
— |
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CEN |
EN 14034-4:2004 Determinazione delle caratteristiche di esplosione di nubi di polvere — Parte 4: Determinazione della concentrazione limite di ossigeno LOC di nubi di polvere |
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CEN |
EN 14373:2005 Sistemi di soppressione delle esplosioni |
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CEN |
EN 14491:2006 Sistemi di protezione con sfiati contro le esplosioni di polveri |
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CEN |
EN 14522:2005 Determinazione della temperatura di auto accensione di gas e vapori |
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CEN |
EN 14591-1:2004 Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione in miniere sotterranee — Sistemi di protezione — Parte 1: Struttura di ventilazione resistente ad un'esplosione di 2 bar |
— |
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EN 14591-1:2004/AC:2006 |
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CEN |
EN 14678-1:2006 Attrezzature e accessori per GPL — Fabbricazione e prestazioni di attrezzature per GPL per le stazioni di servizio per autoveicoli — Parte 1: Distributori |
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CENELEC |
EN 50014:1997 Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive — Regole generali |
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EN 50014:1997/A1:1999 |
Nota 3 |
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EN 50014:1997/A2:1999 |
Nota 3 |
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CENELEC |
EN 50015:1998 Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive — Costruzioni immerse in olio «o» |
— |
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CENELEC |
EN 50017:1998 Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive — Costruzioni a riempimento polverulento «q» |
— |
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CENELEC |
EN 50018:2000 Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive — Custodie a prova di esplosione «d» |
— |
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EN 50018:2000/A1:2002 |
Nota 3 |
Data scaduta (30.6.2003) |
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CENELEC |
EN 50019:2000 Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive — Modo di protezione a sicurezza aumentata «e» + Corrigendum 04.2003 |
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CENELEC |
EN 50020:2002 Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive — Sicurezza intrinseca «i» |
— |
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CENELEC |
EN 50021:1999 Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive — Modo di protezione «n» |
— |
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CENELEC |
EN 50104:2002 Costruzioni elettriche per la rilevazione e la misura di ossigeno — Requisiti di funzionamento e metodi di prova |
EN 50104:1998 Nota 2.1 |
Data scaduta (1.2.2005) |
EN 50104:2002/A1:2004 |
Nota 3 |
Data scaduta (1.8.2004) |
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CENELEC |
EN 50241-1:1999 Specifica per apparecchiature a percorso aperto per la rilevazione di gas e vapori combustibili o tossici — Parte 1: Prescrizioni generali e metodi di prova |
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EN 50241-1:1999/A1:2004 |
Nota 3 |
Data scaduta (1.8.2004) |
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CENELEC |
EN 50241-2:1999 Specifica per le apparecchiature a percorso aperto per la rilevazione di gas combustibili o tossici — Parte 2: Requisiti di prestazione per le apparecchiature per la rilevazione di gas combustibili |
— |
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CENELEC |
EN 50281-1-1:1998 Costruzioni elettriche destinate in ambienti con presenza di polvere combustibile — Parte 1-1: Costruzione elettriche protette per mezzo di un involucro — Costruzione e prove + Corrigendum 08.1999 |
— |
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EN 50281-1-1:1998/A1:2002 |
Nota 3 |
Data scaduta (1.12.2004) |
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CENELEC |
EN 50281-1-2:1998 Costruzioni elettriche destinate in ambienti con presenza di polvere combustibile — Parte 1-2: Costruzione elettriche protette per mezzo di un involucro — Scelta, installazione e manutenzione + Corrigendum 12.1999 |
— |
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EN 50281-1-2:1998/A1:2002 |
Nota 3 |
Data scaduta (1.12.2004) |
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CENELEC |
EN 50281-2-1:1998 Costruzioni elettriche destinate in ambienti con presenza di polvere combustibile — Parte 2: Metodi di prova — Metodi per la determinazione della temperatura minima di accensione della polvere |
— |
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CENELEC |
EN 50284:1999 Prescrizioni particolari per la costruzione, prova e marcatura per le apparecchiature elettriche appartenenti al gruppo II, categoria 1 G |
— |
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CENELEC |
EN 50303:2000 Costruzioni elettriche di Gruppo I, Categoria M1, destinate a funzionare in atmosfere esposte a grisou e/o a polvere di carbone |
— |
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CENELEC |
EN 50381:2004 Cabine ventilate trasportabili con o senza sorgente di emissione interna + Corrigendum 12.2005 |
— |
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CENELEC |
EN 60079-1:2004 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas — Parte 1: Custodie a prova di esplosione «d» (IEC 60079-1:2003) |
EN 50018:2000 e corrispondente modifica Nota 2.1 |
1.3.2007 |
CENELEC |
EN 60079-2:2004 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas — Parte 1: Custodie a sovrapressione «p» (IEC 60079-2:2001) |
— |
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CENELEC |
EN 60079-7:2003 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas — Parte 7: Modo di protezione a sicurezza aumentata «e» (IEC 60079-7:2001) |
EN 50019:2000 Nota 2.1 |
Data scaduta (1.7.2006) |
CENELEC |
EN 60079-15:2003 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas — Parte 15: Modo di protezione «n» (IEC 60079-15:2001 (Modificata)) |
EN 50021:1999 Nota 2.1 |
Data scaduta (1.7.2006) |
CENELEC |
EN 60079-15:2005 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas — Parte 15: Costruzione, prove e marcatura delle costruzioni elettriche avente modo di protezione «n» (IEC 60079-15:2005) |
EN 60079-15:2003 Nota 2.1 |
1.6.2008 |
CENELEC |
EN 60079-18:2004 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas — Parte 18: Costruzione, prove e marcatura delle costruzioni elettriche con modo di protezione ad incapsulamento «m» (IEC 60079-18:2004) |
— |
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CENELEC |
EN 61779-1:2000 Apparecchiature elettriche per la rilevazione e la misura di gas combustibili — Parte 1: Prescrizioni generali e metodi di prova (IEC 61779-1:1998 (Modificata)) |
EN 50054:1998 Nota 2.1 |
Data scaduta (30.6.2003) |
EN 61779-1:2000/A11:2004 |
Nota 3 |
Data scaduta (1.8.2004) |
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CENELEC |
EN 61779-2:2000 Apparecchiature elettriche per la rilevazione e misura di gas combustibili — Parte 2: Prescrizioni relative alle prestazioni di apparecchiature di Gruppo I che indicano una percentuale in volume di metano nell'aria fino al 5% (IEC 61779-2:1998 (Modificata)) |
EN 50055:1998 Nota 2.1 |
Data scaduta (30.6.2003) |
CENELEC |
EN 61779-3:2000 Apparecchiature elettriche per la rilevazione e misura di gas combustibili — Parte 3: Prescrizioni relative alle prestazioni di apparecchiature di Gruppo I che indicano una percentuale in volume di metano nell'aria fino al 100% (IEC 61779-3:1998 (Modificata)) |
EN 50056:1998 Nota 2.1 |
Data scaduta (30.6.2003) |
CENELEC |
EN 61779-4:2000 Apparecchiature elettriche per la rilevazione e misura di gas combustibili — Parte 4: Prescrizioni relative alle prestazioni di apparecchiature di Gruppo II che indicano una percentuale in volume fino a 100% del limite inferiore di infiammabilità (LEL) (IEC 61779-4:1998 (Modificata)) |
EN 50057:1998 Nota 2.1 |
Data scaduta (30.6.2003) |
CENELEC |
EN 61779-5:2000 Apparecchiature elettriche per la rilevazione e misura di gas combustibili — Parte 5: Prescrizioni relative alle prestazioni di apparecchiature di Gruppo II che indicano una percentuale in volume di gas fino al 100% (IEC 61779-5:1998 (Modificata)) |
EN 50058:1998 Nota 2.1 |
Data scaduta (30.6.2003) |
CENELEC |
EN 62013-1:2002 Casco da utilizzare nelle miniere con presenza di grisou — Parte 1: Requisiti generali — Costruzione e prove in relazione al rischio di esplosione (IEC 62013-1:1999 (Modificata)) |
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Nota 1 |
In genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall'organismo europeo di normalizzazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente. |
Nota 2.1 |
La norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva. |
Nota 3 |
In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita (colonna 4) perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva. |
AVVISO:
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Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui l'elenco figura in annesso alla direttiva n. 98/34/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio modificata dalla direttiva n. 98/48/CE (3). |
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La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità. |
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Questa lista sostituisce tutte le precedenti liste pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione assicura l'aggiornamento della presente lista. |
Per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente indirizzo:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/
(1) OEN: Organismo Europeo di Normalizzazione:
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CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be) |
— |
CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles, Tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org) |
— |
ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org) |
(2) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.
(3) GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.
20.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 168/13 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4241 — Boeing/Aviall)
(2006/C 168/05)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. |
In data 12.7.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1) e in seguito ad un rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del medesimo regolamento. Con tale operazione l'impresa The Boeing Company («Boeing», Stati Uniti) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo esclusivo dell'impresa Aviall, Inc. («Aviall», Stati Uniti) mediante acquisto di azioni. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4241 — Boeing/Aviall, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
20.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 168/14 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4282 — Mondadori/Emap France)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(2006/C 168/06)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. |
In data 11.7.2006, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Arnoldo Mondadori Editore SpA («Mondadori», Italia) appartenente al gruppo Fininvest acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Emap International Magazines SAS («Emap France», Francia) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4282 — Mondadori/Emap France, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Autorità di vigilanza EFTA
20.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 168/15 |
DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA
n. 40/04/COL
del 17 marzo 2004
che modifica per la quarantatreesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato modificando il capitolo 26A: «Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento» e proposta di opportune misure
(2006/C 168/07)
L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,
visto l'Accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il Protocollo 26,
visto l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (2), in particolare l'articolo 24, l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 1 nella Parte I del Protocollo 3 e gli articoli 18 e 19 nella Parte II del Protocollo 3 (3),
considerando che, ai sensi dell'articolo 24 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità di vigilanza EFTA rende esecutive le disposizioni dell'Accordo SEE concernenti gli aiuti di Stato,
considerando che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità di vigilanza EFTA emette avvisi od orientamenti nei settori definiti dall'accordo SEE, quando tale accordo o l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte esplicitamente lo prevedano oppure quando l'Autorità di vigilanza EFTA lo ritenga necessario,
rammentando le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato (4) adottate il 19 gennaio 1994 dall'Autorità di vigilanza EFTA (5),
considerando che in data 1o novembre 2003 la Commissione delle Comunità europee (in appresso Commissione CE) ha pubblicato una comunicazione relativa alla modifica della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento (2002) con riferimento all'elaborazione di un elenco dei settori colpiti da problemi di ordine strutturale ed alla proposta di opportune misure ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1 del trattato CE, applicabili all'industria automobilistica e all'industria delle fibre sintetiche (6),
considerando che detta disciplina è rilevante anche ai fini dello Spazio economico europeo,
considerando che si deve garantire l'applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo delle norme SEE in materia di aiuti di Stato,
considerando che l'esperienza maturata negli anni recenti e le informazioni a disposizione dell'Autorità di vigilanza EFTA sull'attuale situazione dei settori in questione hanno indotto l'Autorità di vigilanza EFTA a decidere che le limitazioni attualmente applicate agli aiuti regionali all'investimento destinati al settore automobilistico ed al settore delle fibre sintetiche vadano mantenute,
considerando che l'Autorità di vigilanza EFTA ha deciso di non includere il settore della costruzione navale nel campo di applicazione della disciplina multisettoriale,
considerando che l'Autorità di vigilanza EFTA ha deciso di introdurre una correzione tecnica alla formulazione delle norme transitorie applicabili all'industria automobilistica per gli aiuti concessi dopo il 31 dicembre 2003,
considerando che, ai sensi del punto II del capo «Disposizioni generali» dell'allegato XV all'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza EFTA, dopo aver consultato la Commissione CE, ha il compito di adottare gli atti corrispondenti a quelli della Commissione CE,
visto il parere della Commissione CE,
ricordando che l'Autorità di vigilanza EFTA ha consultato al riguardo gli Stati EFTA nella riunione multilaterale del 3 febbraio 2004,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
1. |
Il capitolo 26A della guida agli aiuti di Stato è modificato come descritto all'allegato I della presente decisione e vengono proposte opportune misure, contenute nell'allegato I. |
2. |
Gli Stati EFTA saranno informati al riguardo mediante lettera corredata di copia della decisione e dell'allegato I. Gli Stati EFTA saranno invitati a comunicare il proprio accordo alle misure opportune entro un mese dal ricevimento della presente proposta. |
3. |
In conformità del punto d) del protocollo 27 dell'accordo SEE, la Commissione CE verrà informata della decisione mediante invio di copia della stessa e dell'allegato I. |
4. |
La presente decisione e il relativo allegato I sono pubblicati nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
5. |
Qualora gli Stati EFTA accettino la proposta di misure opportune, verrà pubblicata una sintesi nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (all'allegato 2). |
6. |
La presente decisione fa fede in lingua inglese. |
Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2004.
Per l'Autorità di vigilanza EFTA
Presidente
Hannes HAFSTEIN
Membro del Collegio
Einar M. BULL
(1) In appresso denominato accordo SEE.
(2) In appresso denominato accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte.
(3) Protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte come modificato dagli Stati EFTA il 10 dicembre 2001. Le modifiche sono entrate in vigore il 28 agosto 2003.
(4) In appresso denominate «guida».
(5) Inizialmente pubblicate nella GU L 240 del 3.9.1994 e nel supplemento SEE n. 32 recante la stessa data, e modificate da ultimo con decisione del Collegio n. 39/04/COL del 17.3.2004 (non ancora pubblicata).
(6) GU C 263 del 1.11.2003, pag. 3.
ALLEGATO I
MODIFICHE AL CAPITOLO 26A IN MERITO ALLA DISCIPLINA MULTISETTORIALE DEGLI AIUTI REGIONALI DESTINATI AI GRANDI PROGETTI D'INVESTIMENTO (1)
Il punto 26A.5 (4) è sostituito dal testo seguente:
I settori colpiti da gravi problemi strutturali potranno essere specificati in un elenco dei settori che sarà allegato alla presente disciplina. Fatte salve le disposizioni di cui alla presente sezione, in tali settori non saranno autorizzati aiuti regionali all'investimento. La realizzabilità tecnica e l'opportunità politica ed economica di adottare tale elenco saranno esaminate entro la fine del 2005. Qualora l'Autorità di vigilanza EFTA decidesse in tal senso, l'elenco dei settori sarà adottato e pubblicato entro il 31 marzo 2006 ed entrerà in vigore il 1o gennaio 2007. Qualunque misura opportuna ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 nella Parte I e dell'articolo 18 nella Parte II del Protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte che potrebbe divenire necessaria in questo contesto verrà proposta entro il 1o luglio 2006.
Il punto 26A.5 (5) è sostituito dal testo seguente:
Ai fini dell'esame della realizzabilità tecnica dell'elaborazione dell'elenco dei settori, i gravi problemi strutturali saranno misurati in linea di massima sulla base dei dati relativi al consumo apparente, all'opportuno livello della classificazione CPA (2) nel SEE, o, se tale informazione non è disponibile, secondo segmentazioni del mercato generalmente accettate per i prodotti interessati e per le quali i dati statistici siano prontamente disponibili. Si potrà tenere conto anche di altri dati ed informazioni pertinenti, compresi studi settoriali. Nessun settore sarà incluso nell'elenco sulla base di un'applicazione puramente meccanicistica di dati statistici. L'elenco di settori potrà essere aggiornato ove ciò si renda necessario.
La prima frase del punto 26A.5 (6) è sostituito dal testo seguente:
Qualora l'Autorità di vigilanza EFTA decida di adottare tale elenco di settori a decorrere dal 1o gennaio 2007, per i settori inclusi nell'elenco dei settori colpiti da gravi problemi strutturali, tutti gli aiuti regionali all'investimento a favore di investimenti comportanti spese ammissibili superiori ad un importo che l'Autorità di vigilanza EFTA dovrà determinare al momento della definizione dell'elenco dei settori (3), dovranno essere notificati individualmente all'Autorità di vigilanza EFTA, fatte salve le disposizioni di cui all'esenzione per categoria relativa agli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (4), inserite nell'Accordo SEE per decisione del Comitato misto SEE n. 88/2002 del 25 giugno 2002 (5).
Il punto 26A.8 (1) è sostituito dal testo seguente:
Fino al 31 dicembre 2006, e fatto salvo l'Atto di cui al punto 1f dell'allegato XV all'Accordo SEE (6), come inserito in detto allegato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 88/2002:
a) |
per aiuti di importo superiore a 5 milioni di EUR in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima d'aiuto per gli aiuti regionali all'investimento a favore dell'industria automobilistica quale definita nell'allegato C, concessi nell'ambito di un esistente regime di aiuti, è limitata al 30 % del corrispondente massimale d'aiuto regionale; |
b) |
nessuna spesa sostenuta nell'ambito di progetti d'investimento nell'industria delle fibre sintetiche, quale definita nell'allegato D, sarà ammissibile ad aiuti all'investimento. |
Questa modifica entra in vigore dal 1o gennaio 2004.
I punti 26A. 8 (2) e (3) sono abrogati.
Dopo il punto 26A.9. (2), sono inseriti due nuovi punti 26A.9 (3) e 26A.9 (4):
26A.9. (3): |
Al fine di disporre, in assenza di un elenco dei settori colpiti da gravi difficoltà strutturali, di un insieme chiaro di norme applicabili agli investimenti regionali a favore del settore automobilistico e del settore delle fibre sintetiche a partire dal 1o gennaio 2004, l'Autorità di vigilanza EFTA ha deciso di proporre le seguenti opportune misure ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 della Parte I e dell'articolo 18 del Protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte:
|
26A.9 (4): |
Gli Stati EFTA sono invitati a manifestare il loro accordo esplicito alle opportune misure proposte entro il termine specificato nella lettera loro indirizzata. In assenza di una risposta, l'Autorità di vigilanza EFTA riterrà che lo Stato EFTA in questione non è d'accordo con le misure proposte. |
(1) Le modifiche corrispondono alla comunicazione della Commissione CE relativa alla modifica della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento (2002) con riferimento all'elaborazione di un elenco dei settori colpiti da problemi di ordine strutturale ed alla proposta di opportune misure ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1 del trattato CE, applicabili all'industria automobilistica e all'industria delle fibre sintetiche (GU C 263 del 1.11.2003, pag. 3).
(2) Regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativo alla classificazione statistica dei prodotti associata alle attività nella Comunità economica europea (GU L 342 del 31.12.1993, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 204/2002 della Commissione (GU L 36 del 6.2.2002, pag. 1). Il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio è stato inserito nell'Accordo SEE per decisione del Comitato misto SEE n. 7/94 del 21 marzo 1994 (GU L 160 del 28.6.94), modificata da ultimo dalla decisione del Comitato misto SEE n. 110/2002 (GU L 298 del 31.10.2002 e supplemento SEE n. 54); cfr. punto 20b dell'allegato XXI all'Accordo SEE.
(3) In linea di principio, tale importo può essere fissato a 25 milioni di EUR, ma può variare da un settore all'altro.
(4) Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33).
(5) GU L 266 del 3.10.2002 e supplemento SEE n. 49; cfr. punto 1f dell'allegato XV all'Accordo SEE.
(6) L'esenzione per categoria relativa agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.