ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 165

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49o anno
15 luglio 2006


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Corte di giustizia

 

CORTE DI GIUSTIZIA

2006/C 165/1

Causa C-197/03: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 69/335/CEE — Artt. 10 e 12 — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Principi di diritto comunitario in materia di ripetizione dell'indebito)

1

2006/C 165/2

Causa C-290/03: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 4 maggio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla House of Lords — Regno Unito) — Diane Barker (FC)/London Borough of Bromley (Direttiva 85/337/CEE — Valutazione dell'impatto ambientale di taluni progetti — Progetto Crystal Palace — Progetti rientranti nell'allegato II della direttiva 85/337 — Autorizzazione in più fasi)

1

2006/C 165/3

Causa C-397/03 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 maggio 2006 — Archer Daniels Midland Co., Archer Daniels Midland Ingredients Ltd/Commissione delle Comunità europee (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Concorrenza — Intese — Mercato della lisina sintetica — Ammende — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende — Irretroattività — Principio del ne bis in idem — Parità di trattamento — Fatturato da prendere in considerazione)

2

2006/C 165/4

Causa C-459/03: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 30 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda (Inadempimento di uno Stato — Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare — Parte XII — Protezione e conservazione dell'ambiente marino — Disciplina di soluzione delle controversie prevista da tale convenzione — Procedura arbitrale avviata nell'ambito di tale disciplina dall'Irlanda contro il Regno Unito — Controversia relativa allo stabilimento Mox di Sellafield (Regno Unito) — Mare d'Irlanda — Artt. 292 CE e 193 EA — Impegno di non sottoporre una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del Trattato a una modalità di soluzione diversa da quelle ivi previste — Accordo misto — Competenza della Comunità — Artt. 10 CE e 192 EA — Dovere di cooperazione)

2

2006/C 165/5

Causa C-508/03: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 4 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Inadempimento di uno Stato — Ricevibilità — Oggetto della lite — Competenza dei giudici nazionali — Mancanza di oggetto del ricorso — Certezza del diritto e legittimo affidamento dei committenti — Direttiva 85/337/CEE — Valutazione dell'impatto ambientale di taluni progetti — Progetto White City — Progetto Crystal Palace — Progetti rientranti nell'allegato II alla direttiva 85/337 — Obbligo di sottoporre ad una valutazione i progetti che possono avere ripercussioni rilevanti sull'ambiente — Onere della prova — Trasposizione della direttiva 85/337 nel diritto nazionale — Autorizzazione in più fasi)

3

2006/C 165/6

Causa C-98/04: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 4 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 85/337/CEE — Valutazione dell'impatto ambientale di alcuni progetti — Mancata richiesta di autorizzazione e mancata valutazione preventive alla realizzazione di un progetto — Irricevibilità del ricorso)

3

2006/C 165/7

Causa C-169/04: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 4 maggio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunal, London — Regno Unito) — Abbey National plc (with the Inscape Investment Fund as joined party)/Commissioners of Customs & Excise (Sesta direttiva IVA — Art. 13, B, lett. d), punto 6 — Gestione di fondi comuni di investimento — Esenzione — Nozione di gestione — Funzioni di depositario — Delega delle funzioni di gestione amministrativa)

4

2006/C 165/8

Causa C-221/04: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 18 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche — Tutela delle specie — Caccia tramite l'uso di lacci con dispositivo di arresto in riserve private di caccia — Castiglia e Leon)

4

2006/C 165/9

Causa C-340/04: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 11 maggio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia) — Carbotermo SpA, Consorzio Alisei/Comune di Busto Arsizio, AGESP SpA (Direttiva 93/36/CEE — Appalti pubblici di forniture — Affidamento senza gara d'appalto — Affidamento dell'appalto ad un'impresa in cui l'amministrazione aggiudicatrice detiene una partecipazione)

5

2006/C 165/0

Causa C-343/04: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 maggio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — Land Oberösterreich/ČEZ as (Convenzione di Bruxelles — Art. 16, punto 1, lett. a) — Competenza esclusiva in materia di diritti reali immobiliari — Azione diretta a far cessare immissioni o un rischio di immissioni causate su proprietà immobiliari dall'attività di una centrale nucleare situata sul territorio di uno Stato confinante con quello in cui queste sono ubicate — Non applicazione)

5

2006/C 165/1

Causa C-372/04: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 16 maggio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Civil Division) (Regno Unito) — Yvonne Watts, The Queen/Bedford Primary Care Trust, Secretary of State for Health (Previdenza sociale — Sistema sanitario nazionale finanziato dallo Stato — Spese mediche assunte in un altro Stato membro — Artt. 48-50 CE e 152, n. 5, CE — Art. 22 del regolamento (CEE) n. 1408/71)

6

2006/C 165/2

Causa C-384/04: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 maggio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Civil Division) (Regno Unito) — Commissioners of Customs & Excise, Attorney General/Federation of Technological Industries e a. (Sesta direttiva IVA — Artt. 21, n. 3, e 22, n. 8 — Misure nazionali di lotta antifrode — Responsabilità solidale per il versamento dell'IVA — Costituzione di una garanzia per l'IVA dovuta da parte di un altro operatore)

7

2006/C 165/3

Causa C-416/04 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 11 maggio 2006 — The Sunrider Corp./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Marchio comunitario — Artt. 8, n. 1, lett. b), 15, n. 3, e 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 — Rischio di confusione — Domanda di marchio denominativo comunitario VITAFRUIT — Opposizione del titolare del marchio denominativo nazionale VITAFRUT — Uso effettivo del marchio anteriore — Prova del consenso del titolare all'uso del marchio anteriore — Somiglianza tra i prodotti)

8

2006/C 165/4

Causa C–431/04: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 4 maggio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Massachusetts Institute of Technology (Diritto dei brevetti — Medicinali — Regolamento (CEE) n. 1768/92 — Certificato protettivo complementare per i medicinali — Nozione di composizione di principi attivi)

8

2006/C 165/5

Causa C-509/04: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 maggio 2006 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi)] — Magpar VI BV/Staatssecretaris van Financiën (Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Direttiva 69/335/CEE — Articolo 7, n. 1, lett. b) e b) bis — Imposta sui conferimenti — Esenzione — Presupposti — Conservazione delle quote sociali acquisite per un periodo di cinque anni)

9

2006/C 165/6

Causa C-11/05: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 maggio 2006 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam (Paesi Bassi)] — Friesland Coberco Dairy Foods BV, che agisce sotto la denominazione di Friesland and Supply Point Ede/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Noord/kantoor Groningen (Codice doganale comunitario — Regime di trasformazione sotto controllo doganale — Rigetto da parte delle autorità doganali nazionali di una domanda di trasformazione sotto controllo doganale — Carattere vincolante delle conclusioni del comitato del codice doganale — Insussistenza — Competenza della Corte a statuire sulla validità delle dette conclusioni nell'ambito dell'art. 234 CE — Insussistenza — Interpretazione dell'art. 133, lett. e), del codice doganale — Interpretazione degli artt. 502, n. 3 e 504, n. 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93 — Valutazione complessiva di tutte le circostanze della domanda di autorizzazione)

10

2006/C 165/7

Causa C-122/05: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2003/87/CE — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

10

2006/C 165/8

Causa C-286/05: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 4 maggio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Germania) — Reinhold Haug/Land Baden-Württemberg (Tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee — Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 — Restituzione degli aiuti comunitari — Applicazione retroattiva di sanzioni amministrative meno rigorose)

11

2006/C 165/9

Causa C-354/05: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 18 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2003/55/CE — Mercato interno del gas naturale)

11

2006/C 165/0

Causa C-215/05 P: Ricorso proposto il 21 marzo 2005 da Theodoros Papoulakos avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione), 26 novembre 2001, causa T-248/01, Theodoros Papoulakos/Repubblica italiana e Commissione delle Comunità europee

12

2006/C 165/1

Causa C-180/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Wien (Austria) il 7 aprile 2006 — Renate Ilsinger/Martin Dreschers (quale curatore del fallimento della Schlank & Schick GmbH)

12

2006/C 165/2

Causa C-188/06 P: Ricorso proposto il 12 aprile 2006 dalla Schneider Electric SA avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 31 gennaio 2006, causa T-48/03, Schneider Electric SA/Commissione delle Comunità europee

13

2006/C 165/3

Causa C-189/06 P: Ricorso proposto il 13 aprile 2006 dalla TEA-CEGOS, SA e dalla Services techniques globaux (STG) SA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 14 febbraio 2006, cause riunite T-376/05 e T-383/05, TEA-CEGOS, SA, STG SA e GHK Consulting Ltd./Commissione delle Comunità europee

13

2006/C 165/4

Causa C-191/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Lecce — Sezione distaccata di Gallipoli — il 4 aprile 2006 — procedimento penale a carico di Aniello Gallo e Gianluca Damonte

14

2006/C 165/5

Causa C-193/06 P: Ricorso proposto il 24 aprile 2006 dalla Société des Produits Nestlé SA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 22 febbraio 2006, causa T-74/04, Société des produits Nestlé SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), interveniente: Quick restaurants SA

14

2006/C 165/6

Causa C-197/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank van koophandel (stakingsrechter) te Hasselt (Belgio) il 3 maggio 2006 — Confederatie van immobiliën-beroepen België — Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars/Willem Van Leuken

15

2006/C 165/7

Causa C-198/06: Ricorso presentato il 2 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato del Lussemburgo

15

2006/C 165/8

Causa C-200/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Bruxelles il 4 maggio 2006 — Raffinerie Tirlemontoise SA/Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

16

2006/C 165/9

Causa C-201/06: Ricorso presentato il 4 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

16

2006/C 165/0

Causa C-205/06: Ricorso presentato il 5 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

17

2006/C 165/1

Causa C-210/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szegedi Ítélőtábla (Ungheria) il 5 maggio 2006 — Cartesio Oktató és Szolgáltató Betéti Társaság

17

2006/C 165/2

Causa C-211/06 P: Ricorso proposto il 9 maggio 2006 da Herta Adam avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione), 22 febbraio 2006, causa T-342/04, Herta Adam/Commissione delle Comunità europee

18

2006/C 165/3

Causa C-216/06: Ricorso presentato l'11 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

19

2006/C 165/4

Causa C-218/06: Ricorso presentato il 12 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

19

2006/C 165/5

Causa C-219/06: Ricorso presentato il 12 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

19

2006/C 165/6

Causa C-222/06: Ricorso presentato il 16 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

20

2006/C 165/7

Causa C-223/06: Ricorso presentato il 16 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

20

2006/C 165/8

Causa C-224/06: Ricorso presentato il 16 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

21

2006/C 165/9

Causa C-226/06: Ricorso presentato il 17 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

21

2006/C 165/0

Causa C-227/06: Ricorso presentato il 17 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

21

2006/C 165/1

Causa C-235/06: Ricorso presentato il 24 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

22

2006/C 165/2

Causa C-236/06: Ricorso presentato il 24 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato del Lussemburgo

22

2006/C 165/3

Causa C-237/06 P: Ricorso proposto il 22 marzo 2006 dal sig. Guido Strack avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 22 marzo 2006, nella causa T-4/05, Guido Strack/Commissione delle Comunità europee

23

2006/C 165/4

Causa C-21/05: Ordinanza del presidente della Sesta Sezione della Corte 15 febbraio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

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TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

2006/C 165/5

Causa T-279/03: Sentenza del Tribunale di primo grado del 10 maggio 2006 — Galileo International Technology e a./Commissione (Ricorso per risarcimento danni — Responsabilità extracontrattuale della Comunità — Progetto comunitario di sistema globale di radionavigazione satellitare (Galileo) — Danno invocato dai titolari di marchi e di nomi commerciali contenenti il termine Galileo — Responsabilità della Comunità in assenza di un comportamento illecito dei suoi organi — Danno anormale e speciale)

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2006/C 165/6

Causa T-93/04: Sentenza del Tribunale di primo grado del 17 maggio 2006 — Kallianos/Commissione (Dipendenti — Trattenute effettuate sulla retribuzione — Assegno alimentare nell'ambito di un procedimento di divorzio — Esecuzione di una sentenza di un giudice nazionale)

24

2006/C 165/7

Causa T-95/04: Sentenza del Tribunale di primo grado del 17 maggio 2006 — Lavagnoli/Commissione (Dipendenti — Rapporto informativo — Regolarità della procedura di valutazione — Esercizio delle attività di rappresentante del personale e sindacali — Obbligo di motivazione — Ricorso di annullamento)

25

2006/C 165/8

Causa T-331/04: Sentenza del Tribunale di primo grado del 10 maggio 2006 — R/Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Nomina — Inquadramento nel grado — Art. 31, n. 2, dello statuto)

25

2006/C 165/9

Causa T-395/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 10 maggio 2006 — Air One/Commissione (Aiuti concessi dagli Stati — Trasporto aereo — Denuncia — Mancata presa di posizione della Commissione — Ricorso per carenza — Termine — Ricevibilità)

25

2006/C 165/0

Causa T-73/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 16 maggio 2006 — Martin Magone/Commissione (Dipendenti — Rapporto di sviluppo di carriera — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni — Manifesto errore di valutazione — Obbligo di motivazione — Sviamento di potere — Molestie morali)

26

2006/C 165/1

Causa T-134/05: Ordinanza del Tribunale di primo grado del 2 maggio 2006 — Belgio/Commissione (Fondo sociale europeo — Recupero attraverso compensazione dei crediti comunitari — Prescrizione — Interessi di mora — Ricorso di annullamento — Eccezione d'irricevibilità — Atto impugnabile — Irricevibilità)

26

2006/C 165/2

Causa T-398/05: Ordinanza del Tribunale di primo grado 5 maggio 2006 — Tesoka/FEMCVL (Rimessione dinanzi al Tribunale della funzione pubblica)

26

2006/C 165/3

Procedimento T-42/06 R: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 12 maggio 2006 — Gollnisch/Parlamento (Procedimento sommario — Atto del Parlamento — Difesa dell'immunità di un membro del Parlamento — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Ricevibilità)

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2006/C 165/4

Causa T-130/06: Ricorso presentato il 3 maggio 2006 — Drax Power e altri/Commissione

27

2006/C 165/5

Causa T-131/06: Ricorso presentato il 4 maggio 2006 — Sonia Rykiel Création et Diffusion de Modèles/UAMI — Cuadrado (SONIA SONIA RYKIEL)

28

2006/C 165/6

Causa T-132/06: Ricorso presentato il 12 maggio 2006 — Gorostiaga Atxalandabaso/Parlamento

28

2006/C 165/7

Causa T-134/06: Ricorso presentato l'11 maggio 2006 — Xentral/UAMI — Pages Jaunes (marchio denominativo PAGESJAUNES.COM)

29

2006/C 165/8

Causa T-135/06: Ricorso presentato il 5 maggio 2006 — Al-Faqih/Consiglio

29

2006/C 165/9

Causa T-136/06: Ricorso presentato il 5 maggio 2006 — Sanabel Relief Agency/Consiglio

30

2006/C 165/0

Causa T-137/06: Ricorso presentato il 5 maggio 2006 — Abdrabbah/Consiglio

30

2006/C 165/1

Causa T-138/06: Ricorso presentato il 5 maggio 2006 — Nasuf/Consiglio

30

2006/C 165/2

Causa T-139/06: Ricorso presentato il 12 maggio 2006 — Francia/Commissione

31

2006/C 165/3

Causa T-140/06: Ricorso presentato l'8 maggio 2006 — Philip Morris Products/ UAMI (forma di un pacchetto di sigarette)

32

2006/C 165/4

Causa T-145/06: Ricorso presentato il 18 mai 2006 — Omya/Commissione

32

 

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

2006/C 165/5

Procedimento F-3/05: Ordinanza del Tribunale della Funzione pubblica (Seconda Sezione) 15 maggio 2006 — Nadine Schmit/Commissione (Dipendenti — Promozione — Valutazione — Termine per il reclamo — Interesse ad agire — Irricevibilità)

33

2006/C 165/6

Procedimento F-13/05: Ordinanza del Tribunale della Funzione pubblica (Terza Sezione) 18 maggio 2006 — Corvoisier e a./BCE (Personale della Banca centrale europea — Avviso di posto vacante — Atto recante pregiudizio — Procedimento precontenzioso — Irricevibilità)

33

2006/C 165/7

Procedimento F-91/05: Ordinanza del Tribunale della Funzione pubblica (Prima Sezione) 31 maggio 2006 — Frankin e. a./Commissione (Pensione — Trasferimento dei diritti pensionistici acquisiti in Belgio — Rigetto delle richieste di assistenza dei ricorrenti)

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2006/C 165/8

Procedimento F-38/06 R: Ordinanza del presidente del Tribunale della Funzione pubblica 31 maggio 2006 — Irene Bianchi/Fondation européeenne pour la formation (Provvedimenti urgenti — Domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti provvisori)

34

2006/C 165/9

Causa F-59/06: Ricorso presentato l'8 maggio 2006 — Kerstens/Commissione

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2006/C 165/0

Causa F-60/06: Ricorso presentato il 12 maggio 2006 — Stump e Camba Constenla/Corte di giustizia

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2006/C 165/1

Causa F-61/06: Ricorso presentato il 12 maggio 2006 — Sapara/Eurojust

35

2006/C 165/2

Causa F-62/06: Ricorso presentato il 23 maggio 2006 — Guarnieri/Commissione

35

2006/C 165/3

Causa F-64/06: Ricorso presentato il 22 maggio 2006 — Bergström/Commissione

36

2006/C 165/4

Causa F-65/06: Ricorso presentato il 22 maggio 2006 — Pereira Sequeira/Commissione

36

2006/C 165/5

Causa F-81/05: Ordinanza del Tribunale della Funzione Pubblica 13 giugno 2006 — Maccanti/CESE

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III   Informazioni

2006/C 165/6

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaGU C 154 dell'1.7.2006

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IT

 


I Comunicazioni

Corte di giustizia

CORTE DI GIUSTIZIA

15.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 165/1


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-197/03) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 69/335/CEE - Artt. 10 e 12 - Imposte indirette sulla raccolta di capitali - Principi di diritto comunitario in materia di ripetizione dell'indebito)

(2006/C 165/01)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: E. Traversa, in qualità di agente)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentante: I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito da P. Gentili, avvocato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 10, lett. c, della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, 69/335/CEE (GU L 249, pag. 25) — Legge nazionale che istituisce retroattivamente un'imposta forfettaria annuale sull'iscrizione degli atti diversi dagli atti di costituzione di società e che prevede, per il rimborso dell'imposta annuale sull'iscrizione degli atti di costituzione di società, un regime discriminatorio e restrittivo

Dispositivo

1)

Istituendo tasse retroattive che non costituiscono diritti di carattere remunerativo autorizzati, poiché le iscrizioni nel registro delle imprese per le quali tali tasse vengono percepite hanno già dato luogo alla riscossione di tributi che le tasse retroattive intendono sostituire, senza possibilità di rimborso per chi li ha versati, o poiché tali tasse retroattive sono relative ad anni nei quali non è stata effettuata alcuna iscrizione nel registro che giustifichi la loro riscossione, e adottando norme che subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte, o la cui incompatibilità con il diritto comunitario derivi da una sentenza del genere, a condizioni riguardanti specificamente detto tributo e che sono meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di tali norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, da una parte, degli artt. 10 e 12, n. 1, lett. e), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta dei capitali, e, dall'altra, dei principi elaborati dalla Corte in materia di ripetizione dell'indebito.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

La Repubblica italiana è condannata a sopportare tre quarti delle spese complessive. La Commissione delle Comunità europee sopporta il restante quarto.


(1)  GU C 171 del 19.7.2003.


15.7.2006   

IT

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C 165/1


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 4 maggio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla House of Lords — Regno Unito) — Diane Barker (FC)/London Borough of Bromley

(Causa C-290/03) (1)

(Direttiva 85/337/CEE - Valutazione dell'impatto ambientale di taluni progetti - Progetto «Crystal Palace» - Progetti rientranti nell'allegato II della direttiva 85/337 - Autorizzazione in più fasi)

(2006/C 165/02)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

House of Lords

Parti nella causa principale

Ricorrente: Diane Barker (FC)

Convenuto: London Borough of Bromley

Interveniente: First Secretary of State

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — House of Lords — Interpretazione degli artt. 1, n. 2, e 2, n. 1, della direttiva CE del Consiglio 27 giugno 1985, n. 85/337, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati — Mancanza di valutazione prima del rilascio dell'autorizzazione di un progetto che può avere un impatto ambientale — Obbligo di sottoporre il progetto a una valutazione successiva — Sviluppo di un sito ricreativo a Crystal Palace

Dispositivo

1)

La qualificazione di una decisione come «autorizzazione» ai sensi dell'art. 1, n. 2, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, deve essere effettuata applicando il diritto nazionale in conformità del diritto comunitario.

2)

Gli artt. 2, n. 1, e 4, n. 2, della direttiva 85/337 devono essere interpretati nel senso che essi richiedono che sia effettuata una valutazione dell'impatto ambientale se, nel caso di un'autorizzazione in più fasi, si osserva nel corso della seconda fase che il progetto può avere un impatto ambientale importante, in particolare per la sua natura, le sue dimensioni o la sua ubicazione.


(1)  GU C 213 del 6.9.2003.


15.7.2006   

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C 165/2


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 maggio 2006 — Archer Daniels Midland Co., Archer Daniels Midland Ingredients Ltd/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-397/03 P) (1)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Concorrenza - Intese - Mercato della lisina sintetica - Ammende - Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende - Irretroattività - Principio del ne bis in idem - Parità di trattamento - Fatturato da prendere in considerazione)

(2006/C 165/03)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Archer Daniels Midland Co., Archer Daniels Midland Ingredients Ltd (rappresentanti: sig. C. O. Lenz, Rechtsanwalt, sig. E. Batchelor e dalle sig.re L. Martin Alegi e M. Garcia, solicitors)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Lyal, in qualità di agente, e J. Flynn, QC)

Oggetto

Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 9 luglio 2003, causa T-224/00, Archer Daniels Midland Company e della Archer Daniels Midland Ingredients Ltd/Commissione, con cui era stata respinta la domanda di annullamento o di riduzione di un'ammenda inflitta con la decisione della Commissione 7 giugno 2000, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 del Trattato CE (caso COMP/36.545/F3 — Aminoacidi)

Dispositivo

1)

Il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado è respinto.

2)

Archer Daniels Midland Co. e Archer Daniels Midland Ingredients Ltd sopporteranno le spese.


(1)  GU C 275 del 15.11.2003.


15.7.2006   

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C 165/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 30 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

(Causa C-459/03) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare - Parte XII - Protezione e conservazione dell'ambiente marino - Disciplina di soluzione delle controversie prevista da tale convenzione - Procedura arbitrale avviata nell'ambito di tale disciplina dall'Irlanda contro il Regno Unito - Controversia relativa allo stabilimento Mox di Sellafield (Regno Unito) - Mare d'Irlanda - Artt. 292 CE e 193 EA - Impegno di non sottoporre una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del Trattato a una modalità di soluzione diversa da quelle ivi previste - Accordo misto - Competenza della Comunità - Artt. 10 CE e 192 EA - Dovere di cooperazione)

(2006/C 165/04)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle COmunità europee (rappresentanti: P.J. Kuijper e M.B. Martenczuk, agenti)

Interveniente a sostegno del ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: sig.re C. Jackson e C. Gibbs, agenti, assistite dal sig. R. Plender, QC)

Convenuta: Irlanda (rappresentanti: sigg. R. Brady e D. O'Hagan, agenti, assistiti dai sigg. pag. Sreenan e E. Fitzsimons, SC, dal sig. P. Sands, QC, e dalla sig.ra N. Hyland, BL)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Svezia (rappresentante: K. Wistrand, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Proposizione da parte della Repubblica d'Irlanda di un ricorso innanzi al Tribunale arbitrale della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare — Violazione della competenza esclusiva della Corte di giustizia europea — Violazione del dovere di leale cooperazione

Dispositivo

1)

Avviando un procedimento di risoluzione delle controversie contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nell'ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare relativamente allo stabilimento MOX ubicato nel sito di Sellafield (Regno Unito), l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 10 CE, 292 CE, 192 EA e 193 EA.

2)

L'Irlanda è condannata alle spese.

3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il Regno di Svezia sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 7 del 10.1.2004.


15.7.2006   

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C 165/3


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 4 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-508/03) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Ricevibilità - Oggetto della lite - Competenza dei giudici nazionali - Mancanza di oggetto del ricorso - Certezza del diritto e legittimo affidamento dei committenti - Direttiva 85/337/CEE - Valutazione dell'impatto ambientale di taluni progetti - Progetto «White City» - Progetto «Crystal Palace» - Progetti rientranti nell'allegato II alla direttiva 85/337 - Obbligo di sottoporre ad una valutazione i progetti che possono avere ripercussioni rilevanti sull'ambiente - Onere della prova - Trasposizione della direttiva 85/337 nel diritto nazionale - Autorizzazione in più fasi)

(2006/C 165/05)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. X. Lewis e F. Simonetti, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: sigg. K. Manji, agente, D. Elvin, QC, e J. Maurici, barrister)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Errata trasposizione degli artt. 2, n. 1, 4, n. 2, 5, n. 2, e 8 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati — Omessa valutazione di impatto ambientale per progetti di sviluppo urbano a White City e a Crystal Palace

Dispositivo

1)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in base al diritto comunitario, a causa dell'errata trasposizione nel diritto nazionale degli artt. 2, n. 1, e 4, n. 2, della della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, attraverso la normativa nazionale a norma della quale, nel caso dei permessi di costruire sulla base di un progetto preliminare con approvazione successiva degli aspetti riservati, una valutazione può essere effettuata solo nella fase iniziale del rilascio di tale permesso e non nella fase successiva dell'approvazione degli aspetti riservati.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

La Commissione delle Comunità europee e il Regno Unito sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 47 del 21.2.2004.


15.7.2006   

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C 165/3


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 4 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-98/04) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 85/337/CEE - Valutazione dell'impatto ambientale di alcuni progetti - Mancata richiesta di autorizzazione e mancata valutazione preventive alla realizzazione di un progetto - Irricevibilità del ricorso)

(2006/C 165/06)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Shotter e F. Simonetti, in qualità di agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente sig. K. Manji, successivamente sig. M. Bethell, in qualità di agenti, assistiti dai sigg. P. Sales e J. Maurici, barristers)

Oggetto

Violazione degli artt. 2, n. 1, e 4 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nella versione modificata dalla direttiva del Consiglio 97/11/CE — Autorizzazioni concesse senza valutazione

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.


(1)  GU C 106 del 30.4.2004.


15.7.2006   

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C 165/4


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 4 maggio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunal, London — Regno Unito) — Abbey National plc (with the Inscape Investment Fund as joined party)/Commissioners of Customs & Excise

(Causa C-169/04) (1)

(Sesta direttiva IVA - Art. 13, B, lett. d), punto 6 - Gestione di fondi comuni di investimento - Esenzione - Nozione di «gestione» - Funzioni di depositario - Delega delle funzioni di gestione amministrativa)

(2006/C 165/07)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

VAT and Duties Tribunal, London

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Abbey National plc (with the Inscape Investment Fund)

Convenuta: Commissioners of Customs & Excise

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — VAT and Duties Tribunal, London — Interpretazione dell'art. 13 B, lett. d), n. 6 della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esenzione della gestione di fondi comuni d'investimento — Portata

Dispositivo

1)

La nozione di «gestione» di fondi comuni di investimento menzionata all'art. 13, B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, rappresenta una nozione autonoma del diritto comunitario di cui gli Stati membri non possono modificare il contenuto.

2)

L'art. 13, B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva 77/388 deve essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di «gestione di fondi comuni di investimento», menzionata da tale disposizione, i servizi di gestione amministrativa e contabile dei fondi forniti da un gestore esterno, qualora essi formino un insieme distinto, valutato globalmente, e siano specifici ed essenziali per la gestione di tali fondi.

Non rientrano invece in tale nozione le prestazioni corrispondenti alle funzioni di depositario, come indicate agli artt. 7, nn. 1 e 3, e 14, nn. 1 e 3, della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/611/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.).


(1)  GU C 146 del 29.5.2004.


15.7.2006   

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C 165/4


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 18 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-221/04) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - Tutela delle specie - Caccia tramite l'uso di lacci con dispositivo di arresto in riserve private di caccia - Castiglia e Leon)

(2006/C 165/08)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. G. Valero Jordana e M. van Beek, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: sig. F. Díez Moreno, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Art. 12, n. 1, e allegato VI della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7) — Autorizzazione da parte delle autorità della Castiglia e Léon alla caccia mediante lacci a scatto in riserve di caccia private

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.


(1)  GU C 179 del 10.7.2004.


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C 165/5


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 11 maggio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia) — Carbotermo SpA, Consorzio Alisei/Comune di Busto Arsizio, AGESP SpA

(Causa C-340/04) (1)

(Direttiva 93/36/CEE - Appalti pubblici di forniture - Affidamento senza gara d'appalto - Affidamento dell'appalto ad un'impresa in cui l'amministrazione aggiudicatrice detiene una partecipazione)

(2006/C 165/09)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Carbotermo SpA, Consorzio Alisei

Convenuti: Comune di Busto Arsizio, AGESP SpA

Interveniente: Associazione Nazionale Imprese Gestione servizi tecnici integrati (AGESI)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Interpretazione della direttiva del Consiglio 93/36/CEE, 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e dell'art. 13 della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 199, pag. 84) — Attribuzione diretta di un contratto per la fornitura e gestione di combustibili e riscaldamento per impianti di riscaldamento in stabili di proprietà comunale — Attribuzione ad una società per azioni il cui capitale è detenuto da un'altra società per azioni, di cui il comune è il socio di maggioranza.

Dispositivo

1)

La direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, osta all'affidamento diretto di un appalto di forniture e di servizi, con prevalenza del valore della fornitura, a una società per azioni il cui consiglio di amministrazione possiede ampi poteri di gestione esercitabili in maniera autonoma e il cui capitale è, allo stato attuale, interamente detenuto da un'altra società per azioni, della quale è a sua volta socio di maggioranza l'amministrazione aggiudicatrice.

2)

La condizione d'inapplicabilità della direttiva 93/36 secondo la quale l'impresa cui è stato direttamente affidato un appalto di fornitura deve svolgere la parte più importante dell'attività con l'ente pubblico che la detiene non va accertata facendo applicazione dell'art. 13 della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.

3)

Nel valutare se un'impresa svolga la parte più importante della sua attività con l'ente pubblico che la detiene, al fine di decidere in merito all'applicabilità della direttiva 93/36, si deve tener conto di tutte le attività realizzate da tale impresa sulla base di un affidamento effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice, indipendentemente da chi remunera tale attività, potendo trattarsi della stessa amministrazione aggiudicatrice o dell'utente delle prestazioni erogate, mentre non rileva il territorio in cui è svolta l'attività.


(1)  GU C 251 del 9.10.2004.


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C 165/5


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 maggio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — Land Oberösterreich/ČEZ as

(Causa C-343/04) (1)

(Convenzione di Bruxelles - Art. 16, punto 1, lett. a) - Competenza esclusiva in materia di diritti reali immobiliari - Azione diretta a far cessare immissioni o un rischio di immissioni causate su proprietà immobiliari dall'attività di una centrale nucleare situata sul territorio di uno Stato confinante con quello in cui queste sono ubicate - Non applicazione)

(2006/C 165/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti nella causa principale

Ricorrente: Land Oberösterreich

Convenuta: ČEZ, as

Oggetto

Interpretazione dell'art. 16, n. 1, lett. a), della Convenzione di Bruxelles — Competenza esclusiva «in materia di diritti reali immobiliari» — Azione preventiva intesa a far cessare le turbative causate ad un fondo agricolo da una vicina centrale nucleare, situata sul territorio di uno Stato non contraente

Dispositivo

L'art. 16, punto 1, lett. a), della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come da ultimo modificata dalla Convenzione 29 novembre 1996, relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, deve essere interpretato nel senso che non rientra nell'ambito di applicazione di detta disposizione un'azione che, come quella proposta nella causa principale sulla base dell'art. 364, n. 2, del codice civile austriaco (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch), sia diretta ad impedire le immissioni che producono o che rischiano di produrre i loro effetti su proprietà immobiliari di cui la parte attrice è proprietaria e sono costituite da radiazioni ionizzanti provenienti da una centrale nucleare situata nel territorio di uno Stato confinante con quello in cui tali beni sono ubicati.


(1)  GU C 215 del 9.10.2004.


15.7.2006   

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C 165/6


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 16 maggio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Civil Division) (Regno Unito) — Yvonne Watts, The Queen/Bedford Primary Care Trust, Secretary of State for Health

(Causa C-372/04) (1)

(Previdenza sociale - Sistema sanitario nazionale finanziato dallo Stato - Spese mediche assunte in un altro Stato membro - Artt. 48-50 CE e 152, n. 5, CE - Art. 22 del regolamento (CEE) n. 1408/71)

(2006/C 165/11)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (Civil Division)

Parti nella causa principale

Ricorrente: Yvonne Watts, The Queen

Convenuti: Bedford Primary Care Trust, Secretary of State for Health

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal (Civil Division) — Interpretazione degli artt. 48, 49, 50, 55 e 152, n. 5, CE, nonché dell'art. 22 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996 (GU L 28, pag. 1), nonché dal regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97 — Condizioni di rimborso delle spese di ospedalizzazione sostenute, senza previa autorizzazione, in uno Stato membro diverso da quello dell'istituzione competente

Dispositivo

1)

L'art. 22, n. 2, secondo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, deve essere interpretato nel senso che, per essere legittimata a rifiutare l'autorizzazione di cui al n. 1, lett. c), sub i), di tale articolo per un motivo relativo all'esistenza di un tempo di attesa per un trattamento ospedaliero l'istituzione competente è tenuta a stabilire che tale tempo non superi il periodo accettabile in base ad una valutazione medica oggettiva dei bisogni clinici dell'interessato, alla luce del complesso dei parametri che caratterizzano la sua situazione clinica al momento in cui la domanda di autorizzazione è proposta o, eventualmente, rinnovata.

2)

L'art. 49 CE si applica ad una situazione in cui una persona, il cui stato di salute necessita cure ospedaliere, si reca in un altro Stato membro e ivi riceve tali cure dietro corrispettivo, senza che ci sia bisogno di esaminare se le prestazioni di cure ospedaliere fornite nell'ambito del sistema nazionale cui appartiene tale persona costituiscano esse stesse servizi ai sensi delle disposizioni sulla libera prestazione di servizi.

L'art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che non osta a che l'assunzione degli oneri di cure ospedaliere previste in un istituto situato in un altro Stato membro dipenda dal conseguimento di una previa autorizzazione dell'istituzione competente.

Un rifiuto di autorizzazione preliminare non può essere fondato sulla sola esistenza di liste d'attesa destinate a programmare e a gestire l'offerta ospedaliera in funzione di priorità cliniche prestabilite in termini generali, senza che si abbia proceduto ad una valutazione medica oggettiva della situazione clinica del paziente, della sua anamnesi, dell'eventuale decorso della sua malattia, dell'intensità del suo dolore e/o della natura della sua infermità al momento della presentazione o del rinnovo della domanda di autorizzazione.

Quando il lasso il tempo che deriva da tali liste d'attesa risulta eccedere il tempo accettabile tenuto conto di una valutazione medica oggettiva degli elementi citati, l'istituzione competente non può rifiutare l'autorizzazione sollecitata fondandosi su motivi relativi all'esistenza di tali liste d'attesa, ad un preteso pregiudizio nei confronti del normale ordine delle priorità collegate al rispettivo grado d'urgenza dei casi da trattare, alla gratuità delle cure ospedaliere dispensate nell'ambito del sistema nazionale in questione, all'obbligo di prevedere modalità finanziarie specifiche ai fini dell'assunzione degli oneri del trattamento previsto in un altro Stato membro e/o ad un confronto dei costi di tale trattamento e di quelli di un trattamento equivalente nello Stato membro competente.

3)

L'art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che, nell'ipotesi in cui la normativa dello Stato membro competente preveda la gratuità dei trattamenti ospedalieri erogati nell'ambito di un servizio sanitario nazionale, e in cui la normativa dello Stato membro, nel quale un paziente appartenente al detto servizio è stato o avrebbe dovuto essere autorizzato a ricevere un trattamento ospedaliero a spese di tale servizio, non preveda un'assunzione integrale del costo del detto trattamento, deve essere concesso a tale paziente, da parte dell'istituzione competente, un rimborso corrispondente alla differenza eventuale tra, da una parte, l'importo del costo, oggettivamente quantificato, di un trattamento equivalente in un istituto del servizio di cui trattasi, non eccedente eventualmente, la misura dell'importo globale fatturato per il trattamento offerto nello Stato membro di soggiorno, e, dall'altra, l'importo per cui l'istituzione di tale ultimo Stato è tenuta ad intervenire, ai sensi dell'art. 22, n. 1, lett. c), sub i), del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento n. 118/97, per conto dell'istituzione competente, in applicazione delle disposizioni della normativa di tale Stato membro.

L'art. 22, n. 1, lett. c), sub i), del regolamento n. 1408/71 deve essere interpretato nel senso che il diritto che esso conferisce al paziente di cui trattasi verte esclusivamente sulle spese collegate alle cure sanitarie ottenute da tale paziente nello Stato membro di soggiorno, vale a dire, per quanto riguarda cure di natura ospedaliera, i costi delle prestazioni mediche propriamente dette nonché le spese, indissociabilmente collegate, relative al soggiorno dell'interessato nell'istituto ospedaliero.

L'art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che un paziente che è stato autorizzato a recarsi in un altro Stato membro per ivi ricevere trattamenti ospedalieri o che ha subito un rifiuto di autorizzazione che successivamente è giudicato infondato è legittimato a reclamare all'istituzione competente l'assunzione delle spese supplementari collegate a tale trasferimento transfrontaliero per scopi medici solo se la normativa dello Stato membro competente impone al sistema nazionale un obbligo di assunzione degli oneri corrispondente nell'ambito di un trattamento offerto in un istituto locale del detto sistema.

4)

Non viola l'art. 152, n. 5, CE l'obbligo per l'istituzione competente, a tenore sia dell'art. 22 del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento n. 118/97, sia dell'art. 49 CE, di autorizzare un paziente che appartiene al servizio sanitario nazionale di ottenere, a carico della detta istituzione, un trattamento ospedaliero in un altro Stato membro quando il tempo di attesa eccede il tempo accettabile in base ad una valutazione medica oggettiva dello stato e dei bisogni clinici del paziente interessato.


(1)  GU C 273 del 6.11.2004.


15.7.2006   

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C 165/7


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 maggio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Civil Division) (Regno Unito) — Commissioners of Customs & Excise, Attorney General/Federation of Technological Industries e a.

(Causa C-384/04) (1)

(Sesta direttiva IVA - Artt. 21, n. 3, e 22, n. 8 - Misure nazionali di lotta antifrode - Responsabilità solidale per il versamento dell'IVA - Costituzione di una garanzia per l'IVA dovuta da parte di un altro operatore)

(2006/C 165/12)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (Civil Division)

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Commissioners of Customs & Excise, Attorney General

Convenuti: Federation of Technological Industries e a.

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal (Civil Division) — Interpretazione della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Portata dell'art. 21, n. 3, in base al quale gli Stati membri possono disporre che un soggetto distinto dal debitore di imposta risponda in solido del pagamento dell'imposta — Frodi di tipo carosello

Dispositivo

1)

L'art. 21, n. 3, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, quale modificata dalle direttive del Consiglio 17 ottobre 2000, 2000/65/CE, e 20 dicembre 2001, 2001/115/CE, deve essere interpretato nel senso che esso permette ad uno Stato membro di adottare una normativa, quale quella di cui alla causa principale, ai sensi della quale un soggetto passivo, a favore del quale è stata effettuata una cessione di beni o una prestazione di servizi e che era a conoscenza del fatto o aveva ragionevoli motivi per sospettare che la totalità o parte dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per tale cessione o tale prestazione, ovvero per qualsiasi altra cessione o qualsiasi altra prestazione precedente o successiva, non sarebbe stata versata, può essere obbligato a versare tale imposta in solido con il debitore. Tuttavia, una tale normativa deve rispettare i principi generali del diritto che fanno parte dell'ordinamento giuridico comunitario, quali, in particolare, i principi di certezza del diritto e di proporzionalità.

2)

L'art. 22, n. 8, della sesta direttiva 77/388, quale modificata dalle direttive 2000/65 e 2001/15, deve essere interpretato nel senso che esso non permette ad uno Stato membro di adottare né una normativa, quale quella di cui alla causa principale, ai sensi della quale un soggetto passivo, a favore del quale è stata effettuata una cessione di beni o una prestazione di servizi e che era a conoscenza del fatto o aveva ragionevoli motivi per sospettare che la totalità o parte dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per tale cessione o tale prestazione, ovvero per qualsiasi altra cessione o qualsiasi altra prestazione precedente o successiva, non sarebbe stata versata, può essere obbligato a versare tale imposta in solido con il debitore, né una normativa ai sensi della quale un soggetto passivo può essere obbligato a costituire una garanzia per il pagamento di tale imposta cui è o potrebbe essere assoggettato il soggetto passivo al quale esso fornisce tali beni o servizi o dal quale li riceve.

Invece, tale disposizione non osta ad una normativa nazionale che obblighi qualsiasi soggetto solidalmente tenuto a versare l'imposta sul valore aggiunto, in forza di una misura nazionale adottata sulla base dell'art. 21, n. 3, di tale sesta direttiva 77/388, a costituire una garanzia per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta.


(1)  GU C 273 del 6.11.2004.


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C 165/8


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 11 maggio 2006 — The Sunrider Corp./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-416/04 P) (1)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Marchio comunitario - Artt. 8, n. 1, lett. b), 15, n. 3, e 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 - Rischio di confusione - Domanda di marchio denominativo comunitario VITAFRUIT - Opposizione del titolare del marchio denominativo nazionale VITAFRUT - Uso effettivo del marchio anteriore - Prova del consenso del titolare all'uso del marchio anteriore - Somiglianza tra i prodotti)

(2006/C 165/13)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: The Sunrider Corp. (rappresentante: sig. A. Kockläuner, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: S. Laitinen e A. Folliard-Monguiral, in qualità di agenti)

Oggetto

Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 8 luglio 2004, causa T-203/02, The Sunrider Corp./UAMI, che respinge un ricorso d'annullamento presentato dal richiedente il marchio denominativo «VITAFRUIT» per prodotti rientranti nelle classi 5, 29 e 32, contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 8 aprile 2002, nel procedimento R 1046/2000-1, che respinge il ricorso contro la decisione della decisione di opposizione che rifiuta parzialmente la registrazione del detto marchio nell'ambito del procedimento di opposizione avviato dal titolare del marchio denominativo nazionale «VITAFRUT» per determinati prodotti rientranti nelle classi 30 e 32

Dispositivo

1)

Il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado è respinto.

2)

La The Sunrider Corp. è condannata alle spese.


(1)  GU C 300 del 4.12.2004.


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C 165/8


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 4 maggio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Massachusetts Institute of Technology

(Causa C–431/04) (1)

(Diritto dei brevetti - Medicinali - Regolamento (CEE) n. 1768/92 - Certificato protettivo complementare per i medicinali - Nozione di «composizione di principi attivi»)

(2006/C 165/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti nella causa principale

Ricorrente: Massachusetts Institute of Technology

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Interpretazione dell'art. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 18 giugno 1992, n. 1768, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 182, pag. 1) — Nozione di «composizione di principi attivi di un medicinale» — Medicinale composto da un principio attivo e da un eccipiente che costituisce una forma di somministrazione di un principio attivo, necessario per evitare un effetto tossico

Dispositivo

L'art. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 18 giugno 1992, n. 1768, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali, nella sua versione risultante dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «composizione di principi attivi di un medicinale» non comprende una composizione costituita da due sostanze delle quali soltanto una è dotata di effetti terapeutici propri per una determinata indicazione e l'altra consente di ottenere una forma farmaceutica del medicinale necessaria all'efficacia terapeutica della prima sostanza per la medesima indicazione.


(1)  GU C 300 del 4.12.2004.


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C 165/9


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 maggio 2006 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi)] — Magpar VI BV/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-509/04) (1)

(Imposte indirette sulla raccolta di capitali - Direttiva 69/335/CEE - Articolo 7, n. 1, lett. b) e b) bis - Imposta sui conferimenti - Esenzione - Presupposti - Conservazione delle quote sociali acquisite per un periodo di cinque anni)

(2006/C 165/15)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nella causa principale

Ricorrente: Magpar VI BV

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad del Nederlanden — Interpretazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) bis, della Direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25), introdotto dalla direttiva del Consiglio 9 aprile 1973, 73/79/CEE, che modifica il campo d'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta sui conferimenti, prevista in favore di talune operazioni di ristrutturazione di società, all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali — Quote di una società che non sono più detenute da un'altra società a seguito di una fusione — Nozione di alienazione di quote

Dispositivo

1)

L'art. 7, n. 1, lett. b) e b) bis della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali come modificata dalle direttive del Consiglio 9 aprile 1973, 73/79/CEE, e 10 giugno 1985, 85/303/CEE deve essere interpretato nel senso che, quando una prima società di capitali, nei cinque anni successivi all'acquisizione delle quote sociali di una seconda società di capitali nell'ambito di una fusione per scambio di azioni esentata dall'imposta sui conferimenti, cessa di essere in possesso di tali quote perché la seconda società si è essa stessa fusa con una terza società di capitali e, a causa di ciò, ha cessato di esistere, avendo la prima società ricevuto quale contropartita quote della terza società, il requisito della conservazione per cinque anni delle quote inizialmente acquisite previsto dalla lettera b) bis della disposizione in esame, non è trasferito alle quote della terza società detenute dalla prima società.

2)

Il fatto che l'art. 7, n. 1, lett. b) bis, secondo comma, seconda frase, della direttiva 69/335/CEE, come modificata dalle direttive 73/79 e 85/303 si riferisca ad una «cessione» delle quote sociali detenute a seguito di un'operazione esentata dall'imposta sui conferimenti non è rilevante ai fini della soluzione della prima questione.


(1)  GU C 31 del 5.2.2005.


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Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 maggio 2006 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam (Paesi Bassi)] — Friesland Coberco Dairy Foods BV, che agisce sotto la denominazione di «Friesland and Supply Point Ede»/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Noord/kantoor Groningen

(Causa C-11/05) (1)

(Codice doganale comunitario - Regime di trasformazione sotto controllo doganale - Rigetto da parte delle autorità doganali nazionali di una domanda di trasformazione sotto controllo doganale - Carattere vincolante delle conclusioni del comitato del codice doganale - Insussistenza - Competenza della Corte a statuire sulla validità delle dette conclusioni nell'ambito dell'art. 234 CE - Insussistenza - Interpretazione dell'art. 133, lett. e), del codice doganale - Interpretazione degli artt. 502, n. 3 e 504, n. 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93 - Valutazione complessiva di tutte le circostanze della domanda di autorizzazione)

(2006/C 165/16)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof te Amsterdam

Parti nella causa principale

Ricorrente: Friesland Coberco Dairy Foods BV, che agisce sotto la denominazione di «Friesland and Supply Point Ede»

Convenuto: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Noord/kantoor Groningen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Gerechtshof te Amsterdam — Interpretazione dell'art. 133, lett. e), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) — Significato dell'espressione «senza che vengano pregiudicati interessi essenziali dei produttori comunitari di merci affini» (condizioni economiche) –Regime della trasformazione delle merci in regime doganale –Interpretazione degli artt. 502, n. 2, 504, n. 4, 552 e allegato 76, B, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 2003, n. 2454, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 2913/92 (GU L 352, pag. 1), nella versione di cui al regolamento (CE) n. 993/2001 (GU L 541, pag. 1) — Autorizzazione — Conclusioni del Comitato — Valutazione da parte della Corte di giustizia — Competenza

Dispositivo

1)

Nell'ambito della valutazione di una domanda di autorizzazione di trasformazione sotto controllo doganale in applicazione dell'art. 133, lett. e), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2000, n. 2700/2000, deve tenersi conto non soltanto del mercato dei prodotti finiti, ma anche della situazione economica del mercato delle materie prime utilizzate per fabbricare i detti prodotti.

2)

I criteri da prendere in considerazione per valutare «la creazione o il mantenimento di attività di trasformazione» ai sensi dell'art. 133, lett. e), del regolamento n. 2913/92 come modificato con regolamento n. 2700/2000 e dell'art. 502, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario come modificato con regolamento (CE) della Commissione 4 maggio 2001, n. 993/2001, possono includere il criterio relativo alla creazione, in ragione delle attività di trasformazione previste, di un numero minimo di posti di lavoro, ma non si limitano a questo. I detti criteri dipendono, infatti, dalla natura dell'attività di trasformazione considerata e l'autorità doganale nazionale incaricata dell'esame delle condizioni economiche ai sensi di queste due disposizioni deve valutare globalmente ogni elemento pertinente, compreso quello relativo al numero dei posti di lavoro creati, al valore dell'investimento realizzato o alla perennità dell'attività prevista.

3)

Le conclusioni del comitato del codice doganale rese in applicazione dell'art. 133, lett. e), del regolamento n. 2913/92, come modificato con regolamento n. 2700/2000, non possono costituire oggetto di un esame di validità nell'ambito dell'art. 234 CE.

4)

Le conclusioni del comitato del codice doganale non hanno carattere vincolante per le autorità doganali nazionali che statuiscono su una domanda di autorizzazione di trasformazione sotto controllo doganale.


(1)  GU C 82 del 2.4.2005.


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Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-122/05) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2003/87/CE - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

(2006/C 165/17)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: U. Wölker e D. Recchia, agenti)

Convenuti: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Aiello, avvocato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa trasposizione nel termine previsto della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 115 del 14.5.2005.


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Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 4 maggio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Germania) — Reinhold Haug/Land Baden-Württemberg

(Causa C-286/05) (1)

(Tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee - Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Restituzione degli aiuti comunitari - Applicazione retroattiva di sanzioni amministrative meno rigorose)

(2006/C 165/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Parti nella causa principale

Ricorrente: Reinhold Haug

Convenuto: Land Baden-Württemberg

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Interpretazione degli artt. 2, n. 2, seconda frase, 4, nn. 1 e 4, e 5, n. 1, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1), nonché dell'art. 31, n. 3, del regolamento (CE) della Commissione 11 dicembre 2001, n. 2419, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituiti dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio (GU L 327, pag. 11) — Applicazione retroattiva di una norma meno rigorosa — Nozioni di «misura amministrativa» e «sanzione amministrativa» — Restituzione di un aiuto per superficie indebitamente percepito

Dispositivo

L'art. 2, n. 2, seconda frase, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, non si applica qualora, essendo stata accertata un'eccedenza superiore al 20 % della superficie determinata ai sensi dell'art. 9, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, si esiga l'integrale rimborso dell'importo di cui all'aiuto comunitario inizialmente concesso, maggiorato di interessi, sebbene l'operatore economico in questione rilevi che il suddetto aiuto potrebbe essere oggetto di un minor rimborso ai sensi dell'art. 31, n. 3, del regolamento (CE) della Commissione 11 dicembre 2001, n. 2419, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio.


(1)  GU C 229 del 17.9.2005.


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Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 18 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-354/05) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2003/55/CE - Mercato interno del gas naturale)

(2006/C 165/19)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Heller e B. Schima, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentante: S. Schreiner, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176, pag. 57)

Dispositivo

1)

Il Granducato di Lussemburgo, non adottando, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza di tale direttiva.

2)

Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.


(1)  GU C 281 del 12.11.2005


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C 165/12


Ricorso proposto il 21 marzo 2005 da Theodoros Papoulakos avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione), 26 novembre 2001, causa T-248/01, Theodoros Papoulakos/Repubblica italiana e Commissione delle Comunità europee

(Causa C-215/05 P)

(2006/C 165/20)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Theodoros Papoulakos (rappresentante: sig. D. Koutouvalis, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Repubblica italiana, Commissione delle Comunità europee

Con ordinanza 2 febbraio 2006, la Corte (Quinta Sezione) ha dichiarato il ricorso irricevibile.


15.7.2006   

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C 165/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Wien (Austria) il 7 aprile 2006 — Renate Ilsinger/Martin Dreschers (quale curatore del fallimento della Schlank & Schick GmbH)

(Causa C-180/06)

(2006/C 165/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Wien

Parte nella causa principale

Ricorrente: Renate Ilsinger

Convenuta: Martin Dreschers (quale curatore del fallimento della Schlank & Schick GmbH)

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto riconosciuto ai consumatori dal § 5j del Konsumentenschutzgesetz austriaco (KSchG) [legge sulla tutela dei consumatori], BGBl. 1979/140, nella versione di cui all'art. 1, punto 2, del Fernabsatzgesetz austriaco [legge sui contratti conclusi a distanza], BGBl. I 1999/185, di poter chiedere in via giudiziaria agli imprenditori il premio apparentemente vinto, qualora questi ultimi inviino (abbiano inviato) promesse di vincita o altre analoghe comunicazioni a determinati consumatori e, per il modo in cui tali comunicazioni sono formulate, suscitino (abbiano suscitato) l'impressione che il consumatore abbia vinto un determinato premio, senza che la riscossione della vincita sia stata subordinata ad un'ordinazione di merce od anche ad una semplice ordinazione in prova e senza che sia stata ordinata della merce, e tuttavia il destinatario della comunicazione richieda la vincita, costituisca, ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1) (in prosieguo: il «regolamento n. 44/2001»), un diritto di natura contrattuale oppure un diritto a questo assimilabile a norma dell'art. 15, n. 1, lett. c), del detto regolamento.

2)

In caso di soluzione negativa della questione sub 1.): se sussista un diritto ai sensi dell'art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento n. 44/2001 nel caso in cui il diritto al pagamento della vincita non sia stato subordinato ad un'ordinazione di merce, e tuttavia il destinatario della comunicazione abbia ordinato dei prodotti.

3)

Il procedimento di ricorso e di appello viene sospeso fino alla data di ricezione della pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia CE.


(1)  GU L 12, pag. 1.


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C 165/13


Ricorso proposto il 12 aprile 2006 dalla Schneider Electric SA avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 31 gennaio 2006, causa T-48/03, Schneider Electric SA/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-188/06 P)

(2006/C 165/22)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Schneider Electric SA (rappresentanti: avv.ti A. Winckler, I. Girgenson, M. Pittie)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare, sulla base dell'art. 225, n. 1, CE e dell'art. 61 dello Statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee, l'ordinanza emessa dal Tribunale il 31 gennaio 2006 nella causa T-48/03, Schneider Electric SA/Commissione delle Comunità europee;

rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca nel merito;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che l'ordinanza snatura i fatti pertinenti ed è viziata da errori di diritto.

In primo luogo, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la cessione della Legrand al consorzio Wendel/KKR non è intervenuta «spontaneamente» e «divenuta irrevocabile» prima dell'adozione della decisione 4 dicembre 2002 (1). Ad ogni modo, l'abbandono dell'operazione non ha privato la Schneider del suo interesse ad agire contro la decisione.

In secondo luogo, la decisione 4 dicembre 2002 costituisce in realtà una decisione di divieto, tenuto conto in particolare delle istruzioni impartite dal Tribunale alla Commissione. Infatti, nella sua sentenza 22 ottobre 2002, Schneider/Commissione, il Tribunale ha indicato chiaramente che la Commissione doveva riavviare il procedimento di controllo dalla fase della comunicazione degli addebiti.

In terzo luogo, anche supponendo che la decisione 4 dicembre 2002 costituisca effettivamente una decisione di avvio della fase II, essa resta idonea ad essere oggetto di un ricorso di annullamento. Infatti, laddove contiene addebiti, una decisone adottata sulla base dell'art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento 4064/89 (2) può essere oggetto di un ricorso di annullamento. Nelle circostanze molto particolari del caso di specie, la decisione 4 dicembre 2002 era in ogni caso tale da dar luogo ad un ricorso. Qualsiasi interpretazione diversa condurrebbe ad un vero e proprio diniego di giustizia.

Infine, anche la decisione di chiusura può costituire l'oggetto di un ricorso di annullamento, alla stregua di qualsiasi decisione con cui la Commissione modifichi in maniera caratterizzata la situazione giuridica della parte interessata.


(1)  Decisione della Commissione 4 dicembre 2002 di avviare la fase di esame approfondito dell'operazione di concentrazione tra la Schneider e la Legrand (caso COMP/M.2283 – Schneider/Legrand II).

(2)  Regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 395, pag. 1).


15.7.2006   

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C 165/13


Ricorso proposto il 13 aprile 2006 dalla TEA-CEGOS, SA e dalla Services techniques globaux (STG) SA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 14 febbraio 2006, cause riunite T-376/05 e T-383/05, TEA-CEGOS, SA, STG SA e GHK Consulting Ltd./Commissione delle Comunità europee

(Causa C-189/06 P)

(2006/C 165/23)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: TEA-CEGOS, SA, Services techniques globaux (STG) SA (rappresentanti: avv.ti. G. Vandersanden e L. Levi)

Altre parti nel procedimento: GHK Consulting Ltd, Commissione delle Comunità europee

Conclusioni

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 14 febbraio 2006, cause riunite T-376/05 e T-383/05;

di conseguenza, accogliere le domande delle ricorrenti presentate in primo grado e, pertanto,

pronunciare l'annullamento della decisione 12 ottobre 2005 che respinge la candidatura e l'offerta del consorzio TEA-CEGOS e revoca la decisione di aggiudicazione del contratto quadro al consorzio TEA-CEGOS nel contesto della gara d'appalto «EuropeAid-2/119860/C-LOT n. 7»;

annullare tutte le altre decisioni prese dalla convenuta nell'ambito di tale gara in esito alla decisione 12 ottobre 2005, e, segnatamente, le decisioni di aggiudicazione ed i contratti conclusi dalla Commissione in esecuzione delle dette decisioni;

condannare la convenuta alle spese del giudizio di primo grado e d'impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti fondano la loro impugnazione sulla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale e sulle irregolarità procedurali dinanzi ad esso. Secondo le ricorrenti, il Tribunale ha disatteso il principio della certezza del diritto, l'obbligo di motivazione, il principio di buona amministrazione e ha snaturato alcuni elementi di prova.


15.7.2006   

IT

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C 165/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Lecce — Sezione distaccata di Gallipoli — il 4 aprile 2006 — procedimento penale a carico di Aniello Gallo e Gianluca Damonte

(Causa C-191/06)

(2006/C 165/24)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Lecce — Sezione distaccata di Gallipoli

Parti nella causa principale

Aniello Gallo, Gianluca Damonte

Questione pregiudiziale

Se vi sia incompatibilità, con conseguenti effetti nell'ordinamento giuridico interno, della norma di cui all'articolo 4, comma 4 bis, della legge 401/89, con i principi espressi dagli articoli 43 e 49 del Trattato Cee, in materia di stabilimento e di libertà di prestazione dei servizi transfrontalieri, anche alla luce del contrasto interpretativo emerso nelle decisioni della Corte di giustizia europea (in particolare nella sentenza Gambelli) rispetto alla decisione della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 23271/04; in particolare, si chiarisca l'applicabilià della normativa sanzionatoria riportata nell'imputazione e contestata a Gallo Aniello e Damonte Gianluca nello Stato italiano.


15.7.2006   

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C 165/14


Ricorso proposto il 24 aprile 2006 dalla Société des Produits Nestlé SA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 22 febbraio 2006, causa T-74/04, Société des produits Nestlé SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), interveniente: Quick restaurants SA

(Causa C-193/06 P)

(2006/C 165/25)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Société des produits Nestlé SA (rappresentante: D. Masson, avocat)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e Quick restaurants SA

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 22 febbraio 2006, causa T-74/04, e

condannare l'UAMI a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

Secondo la ricorrente il Tribunale ha commesso un errore di diritto non valutando il marchio in questione nella sua interezza e in concreto, in quanto, trattandosi di un marchio composto da un personaggio particolarmente distintivo e dal suo nome, gli elementi figurativi e denominativi di tale marchio complesso non possono essere separati.

Il Tribunale avrebbe altresì violato le disposizioni dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (1), non tenendo conto, per valutare il rischio di confusione, di tutti gli elementi rilevanti nella vicenda, sia con riferimento al marchio richiesto dalla ricorrente che al marchio denominativo dell'interveniente.

Infine, il Tribunale avrebbe violato le regole applicabili all'opposizione in materia di marchi, analizzando solo una parte dei diritti fatti valere nell'opposizione dell'interveniente.


(1)  GU 1994, L 11, pag. 1.


15.7.2006   

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C 165/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank van koophandel (stakingsrechter) te Hasselt (Belgio) il 3 maggio 2006 — Confederatie van immobiliën-beroepen België — Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars/Willem Van Leuken

(Causa C-197/06)

(2006/C 165/26)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van koophandel (stakingsrechter) te Hasselt

Parti nella causa principale

Ricorrente: Confederatie van immobiliën-beroepen België e Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars

Convenuto: Willem Van Leuken.

Questioni pregiudiziali

a)

Se gli artt. 3 e 4 della direttiva 89/48/CE debbano essere interpretati nel senso che un agente immobiliare stabilito nei Paesi Bassi, che svolge in Belgio attività di intermediatore nel settore immobiliare non deve più integrare i requisiti posti dal legislatore belga in attuazione della detta direttiva (art. 2 del Regio decreto 6 settembre 1993, art. 3 della legge quadro 1o maggio 1976) nel caso in cui abbia concluso un accordo di cooperazione con un agente immobiliare stabilito in Belgio e autorizzato dall'istituto professionale degli agenti immobiliari (BIV) e si organizzi in maniera tale che (i) per le attività svolte in Belgio, il consumatore possa sempre rivolgersi a tale agente immobiliare autorizzato in Belgio e (ii) tale cooperazione viene annunciata nella pubblicità, facendo cioè menzione dell'intervento di tale agente immobiliare autorizzato in Belgio dal BIV, nel caso in cui le attività vengano svolte secondo il diritto belga;

ovvero

se gli artt. 3 e 4 della direttiva 89/48/CEE debbano essere interpretati nel senso che un agente immobiliare, stabilito nei Paesi Bassi, che svolge in Belgio attività di intermediatore nel settore immobiliare debba comunque soddisfare i requisiti posti dal legislatore belga in attuazione della detta direttiva (art. 2 del Regio decreto 6 settembre 1993, art. 3 della legge quadro 1o maggio 1976) a prescindere dall'eventuale accordo di cooperazione con l'agente immobiliare autorizzato in Belgio che presta il suo concorso per attività di diritto belga.

b)

Se, nell'ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere che gli artt. 3 e 4 della direttiva 89/48/CEE debbano essere interpretati nel senso che un agente immobiliare stabilito nei Paesi Bassi che svolge in Belgio attività di intermediatore nel settore immobiliare debba comunque soddisfare i requisiti posti dal legislatore belga in attuazione della detta direttiva (art. 2 del Regio decreto del 6 settembre 1993, art. 3 della legge quadro 1o maggio 1976), a prescindere dall'eventuale accordo di cooperazione con l'agente immobiliare autorizzato in Belgio che presta il suo concorso per attività di diritto belga, non consegua che tale direttiva e le disposizioni nazionali adottate in attuazione di detta direttiva siano in contrasto con l'art. 49 CE sulla libertà fondamentale della libera prestazione di servizi transfrontalieri in quanto, in tale interpretazione, tale direttiva e le norme nazionali adottate in attuazione di detta direttiva tengono isolato, in maniera dolosa, artificiosa e senza giustificazione, il mercato degli incarichi di intermediazione nel settore degli immobili ubicati in Belgio da ogni rapporto di cooperazione con gli agenti immobiliari indipendenti stabiliti in vari Stati membri (Belgio e Paesi Bassi) di cui almeno uno (l'agente immobiliare belga) integra i requisiti posti dalla direttiva e dalle norme nazionali, con la conseguenza che la condizione secondo la quale, in aggiunta, anche l'agente olandese deve integrare tali requisiti (direttiva e norme nazionali) equivale ad una discriminazione indiretta fondata sulla nazionalità e costituisce quantomeno una restrizione non discriminatoria vietata


15.7.2006   

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C 165/15


Ricorso presentato il 2 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato del Lussemburgo

(Causa C-198/06)

(2006/C 165/27)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e F. Simonetti, agenti)

Convenuto: Granducato del Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che il Granducato del Lussemburgo, non avendo redatto e, in ogni caso, non avendo trasmesso alla Commissione la relazione di cui all'art. 9 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 dicembre 1999, 1999/94/CE, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove (1), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 9 di detta direttiva;

condannare il Granducato del Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Granducato del Lussemburgo era tenuto a trasmettere alla Commissione, al più tardi entro il 31 dicembre 2003, la relazione sull'efficacia delle disposizioni della direttiva, che copre il periodo dal 18 gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2002.


(1)  GU 2000 L 12, pag. 16


15.7.2006   

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C 165/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Bruxelles il 4 maggio 2006 — Raffinerie Tirlemontoise SA/Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

(Causa C-200/06)

(2006/C 165/28)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance de Bruxelles

Parti nella causa principale

Ricorrente: Raffinerie Tirlemontoise SA

Convenuto: Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

Questioni pregiudiziali

1)

Se il regolamento della Commissione 20 febbraio 2002, n. 314 (1) preveda, per il calcolo del contributo alla produzione, di escludere dal finanziamento i quantitativi di zucchero (2) contenuti in prodotti trasformati esportati senza restituzione all'esportazione. Se tale normativa sia invalida alla luce dell'art. 15 del regolamento del Consiglio n. 1260/2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero nonché alla luce del principio di proporzionalità e del divieto di discriminazione.

2)

Se i regolamenti della Commissione nn. 1775/2004 (3), 1762/2003 (4), 1837/2002 (5), 1993/2001 (6) e 2267/2000 (7) stabiliscano per lo zucchero un contributo alla produzione calcolato in base a una perdita media per tonnellata esportata senza tener conto dei quantitativi esportati senza restituzione, mentre questi stessi quantitativi sarebbero compresi nel totale considerato per valutare la perdita globale da finanziare. Se tali regolamenti siano invalidi alla luce del regolamento della Commissione n. 314/2002, dell'art. 5 del regolamento del Consiglio n. 1260/2001 e del principio di proporzionalità.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 20 febbraio 2002, n. 314, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero (GU L 50, pag. 40).

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 19 giugno 2001, n. 260, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) della Commissione 14 ottobre 2004, n. 1775, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero (GU L 316, pag. 64).

(4)  Regolamento (CE) della Commissione 7 ottobre 2003, n. 1762, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2002/2003, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero (GU L 254, pag. 4).

(5)  Regolamento (CE) della Commissione 15 ottobre 2002, n. 1837, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2001/02, gli importi dei contributi alla produzione nonché il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero (GU L 278, pag. 13).

(6)  Regolamento (CE) della Commissione 11 ottobre 2001, n. 1993, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero (GU L 271, pag. 15).

(7)  Regolamento (CE) della Commissione 12 ottobre 2000, n. 2267, che fissa nel settore dello zucchero, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, gli importi dei contributi alla produzione nonché il coefficiente per il calcolo del contributo supplementare (GU L 259, pag. 29).


15.7.2006   

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C 165/16


Ricorso presentato il 4 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-201/06)

(2006/C 165/29)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: B. Stromsky, agente)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica francese, richiedendo un'origine comune del prodotto fitosanitario importato parallelamente e del prodotto di riferimento, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 28 CE;

condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il rilascio e la conferma di un'autorizzazione per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari, provenienti da un altro Stato membro in cui sono commercializzati legalmente, sono subordinati, in Francia, all'origine comune del prodotto fitosanitario importato parallelamente e del prodotto di riferimento.

Ne risulta una restrizione alla libera circolazione dei prodotti fitosanitari incompatibile con l'art. 28 CE, non giustificata da un obiettivo di tutela della salute pubblica, della salute degli animali o dell'ambiente, e non proporzionata allo scopo perseguito.


15.7.2006   

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C 165/17


Ricorso presentato il 5 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

(Causa C-205/06)

(2006/C 165/30)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante(i): H. Støvlbæk e B. Martenczuk, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo adottato le misure necessarie per eliminare le incompatibilità relative alle disposizioni sui trasferimenti negli accordi bilaterali sugli investimenti con la Corea, Capo Verde, la Cina, la Malesia, la Federazione Russa e la Turchia, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 307, n. 2, del Trattato CE;

condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 307 del Trattato CE impone agli Stati membri di ricorrere a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità del Trattato CE con le convenzioni constatate dagli Stati medesimi anteriormente al 1o gennaio 1958 ovvero anteriormente alla data della loro adesione alla Comunità europea.

A parere della Commissione, le disposizioni relative al libero trasferimento dei pagamenti effettuati nell'ambito degli investimenti relativi agli accordi bilaterali sugli investimenti conclusi dalla Repubblica d'Austria, precedentemente alla sua adesione alle Comunità europee, con la Corea, Capo Verde, la Cina, la Malesia, la Federazione russa e la Turchia, sono in contrasto con il Trattato CE. Tali disposizioni, infatti, non consentirebbero alla Repubblica d'Austria di applicare restrizioni alla libera circolazione di capitali e di pagamenti che il Consiglio dell'Unione europea può adottare ai sensi dell'art. 57, n. 2, 59 e 60 del Trattato CE.

L'argomento del governo austriaco secondo il quale il suo voto in seno al Consiglio non sarebbe pregiudicato dagli accordi sarebbe irrilevante, mentre l'unica questione di rilievo sarebbe se nella specie la Repubblica d'Austria possa applicare i provvedimenti restrittivi compatibilmente con gli obblighi derivanti da accordi di diritto internazionale. Secondo le disposizioni degli accordi sugli investimenti in oggetto sottoscritti dall'Austria, ciò non sarebbe possibile. Per la stessa ragione, sarebbe irrilevante anche la circostanza che l'Austria, da sola, non potrebbe opporsi ad una decisione del Consiglio adottata con maggioranza qualificata.

Dal momento che, nel caso in esame, sussiste una violazione del Trattato CE, l'Austria è tenuta ad adottare i provvedimenti necessari per rimuoverla. Tuttavia, se non dovesse disporre di altri mezzi, l'Austria potrebbe — secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia — essere obbligata a denunciare l'accordo di cui trattasi.


15.7.2006   

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C 165/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szegedi Ítélőtábla (Ungheria) il 5 maggio 2006 — Cartesio Oktató és Szolgáltató Betéti Társaság

(Causa C-210/06)

(2006/C 165/31)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Szegedi Ítélőtábla (Tribunale d'appello di Seghedino — Ungheria)

Parte nella causa principale

Ricorrente: Cartesio Oktató és Szolgáltató Betéti Társaság

Questioni pregiudiziali

1)

Se un giudice di secondo grado, chiamato a decidere un appello proposto avverso una decisione emessa da un Tribunale di commercio (cégbíróság) in un procedimento di modifica dell'iscrizione nel registro di commercio possa sollevare una domanda di pronuncia pregiudiziale conformemente all'art. 234 del Trattato di Roma, qualora né il procedimento per l'adozione della decisione del Tribunale commerciale né il procedimento di appello abbiano carattere contraddittorio.

2)

Qualora detto giudice di secondo grado rientri nel concetto di organo giurisdizionale competente a sollevare una questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 del Trattato di Roma, se detto giudice sia un giudice chiamato a decidere in ultimo grado che, conformemente all'art. 234 del Trattato di Roma, è obbligato a sottoporre alla Corte di giustizia delle Comunità europee le questioni relative all'interpretazione del diritto comunitario.

3)

Se limita o può limitare la competenza dei giudici ungheresi a sollevare questioni pregiudiziali — competenza che loro deriva direttamente dall'art. 234 del Trattato di Roma — una norma nazionale che consente di interporre ricorso in appello ai sensi delle norme di diritto nazionale avverso un'ordinanza di rinvio pregiudiziale qualora, in caso di appello, il tribunale nazionale di grado superiore possa modificare detta ordinanza, rendere inoperante e priva di effetti la domanda di pronuncia pregiudiziale e ordinare al giudice che ha adottato l'ordinanza di rinvio pregiudiziale di riprendere la trattazione del procedimento nazionale sospeso.

4.

A.

Qualora una società costituita in Ungheria ai sensi del diritto societario ungherese sia iscritta nel registro di commercio ungherese e intenda trasferire la propria sede in un altro Stato membro dell'Unione europea, se la regolamentazione di tale fattispecie ricada sotto la sfera del diritto comunitario o, in mancanza di armonizzazione delle normative nazionali, sia applicabile esclusivamente il diritto nazionale.

B.

Se sia possibile chiedere il trasferimento della sede di una società ungherese in un altro Stato membro dell'Unione europea invocando direttamente il diritto comunitario (artt. 43 e 48 del Trattato di Roma). In caso di soluzione affermativa se il cambio di sede possa essere assoggettato a taluni tipi di requisiti o di autorizzazioni da parte dello Stato membro di origine o dello Stato membro ospitante.

C.

Se gli artt. 43 e 48 del Trattato di Roma possano interpretarsi nel senso che sia incompatibile con il diritto comunitario una normativa o una prassi nazionale che pongono in essere differenze tra società commerciali in materia di esercizio dei diritti relativi a tali società, che dipendono esclusivamente dallo Stato membro dove è stabilita la sede.

Se gli artt. 43 e 48 del Trattato di Roma possano interpretarsi nel senso che sia incompatibile con il diritto comunitario una normativa o una prassi nazionale che impedisce ad una società ungherese di trasferire la propria sede in un altro Stato membro dell'Unione europea.


15.7.2006   

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C 165/18


Ricorso proposto il 9 maggio 2006 da Herta Adam avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione), 22 febbraio 2006, causa T-342/04, Herta Adam/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-211/06 P)

(2006/C 165/32)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Herta Adam (rappresentanti: sigg. S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullamento totale della sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 22 febbraio 2006 nella causa P-342/04 (Herta Adam/Commissione delle Comunità europee);

annullamento della decisione 2 settembre 2003 con la quale la Commissione nega alla ricorrente il beneficio dell'indennità di dislocazione prevista dall'art. 4, dell'allegato 7 dello Statuto del personale delle Comunità europee;

condanna della convenuta alle spese di ambedue le istanze.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso è basato sull'errore di diritto cui è incorso il Tribunale nell'interpretare la nozione di «situazioni risultanti da servizi effettuati in un altro Stato» contemplata dall'art. 4, n. 1, lett. a), secondo trattino dell'allegato VII dello Statuto.


15.7.2006   

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C 165/19


Ricorso presentato l'11 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-216/06)

(2006/C 165/33)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e F. Simonetti, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE (1) relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia o, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù di tale direttiva.

Condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine fissato per trasporre nel diritto nazionale la direttiva 2003/35/CE è scaduto il 25 giugno 2005.


(1)  GU L 156, pag. 17.


15.7.2006   

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C 165/19


Ricorso presentato il 12 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-218/06)

(2006/C 165/34)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: D. Maidani, agente)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

Constatare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2002, 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù di tale direttiva;

condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizone della direttiva è scadutio l'11 agosto 2004.


(1)  GU 2003, L 35, pag. 1.


15.7.2006   

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C 165/19


Ricorso presentato il 12 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-219/06)

(2006/C 165/35)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: N. Yerrell, agente)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

constatare che, non avendo adottato le misure che comporta l'esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte il 30 settembre 2004 nella causa C-481/03 (1), relativa alla mancata comunicazione delle misure di attuazione delle direttive 2001/12/CE (2) e 2001/13/CE (3), il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù di tali direttive e dell'art. 228, n. 1, CE;

ordinare al Granducato di Lussemburgo di versare alla Commissione una penalità di mora di EUR 4 800 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza pronunciata nella causa C-481/03 per quanto riguarda la direttiva 2001/12/CE nonché una penalità di mora di EUR 4800 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza pronunciata nella causa C — 481/03 per quanto riguarda la direttiva 2001/13/CE, a decorrere dal giorno in cui la sentenza verrà pronunciata in tale causa fino al giorno in cui verrà data esecuzione alla sentenza pronunciata nella causa C-481/03;

ordinare al Granducato di Lussemburgo di versare alla Commissione una somma forfettaria, il cui importo è il risultato della moltiplicazione di un importo giornaliero di EUR 1 000 per il numero di giorni di persistenza della violazione tra il giorno della pronuncia della sentenza nella causa C-481/03 e la data in cui la sentenza sarà pronunciata in tale causa per quanto riguarda la direttiva 2001/12/CE nonché una somma identica per quanto riguarda la direttiva 2001/13/CE; e

condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Granducato di Lussemburgo non ha comunicato ai servizi della Commissione alcuna disposizione adottata in seguito alla sentenza della corte nella causa C-481/03


(1)  Non pubblicata.

(2)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 2001, 2001/12/CE, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 75, pag. 1).

(3)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 2001, 2001/13/CE, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (GU L 75, pag. 26).


15.7.2006   

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C 165/20


Ricorso presentato il 16 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-222/06)

(2006/C 165/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Maidani e G. Braun, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

Constatare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2001, 2001/97/CE, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (1), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù di tale direttiva

condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 15 giugno 2003.


(1)  GU L 344, pag. 76.


15.7.2006   

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C 165/20


Ricorso presentato il 16 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-223/06)

(2006/C 165/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: G. Braun, agente)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

Constatare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 giugno 2003, 2003/51/CE, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione (1) o, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù di tale direttiva;

condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 1o gennaio 2005.


(1)  GU L 178, pag. 16


15.7.2006   

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C 165/21


Ricorso presentato il 16 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-224/06)

(2006/C 165/38)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Braun e J.R. Vidal Puig, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 29 aprile 2004, 2004/72/CE (1), recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prassi di mercato ammesse, la definizione di informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci, l'istituzione di un registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate, la notifica delle operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione e la segnalazione di operazioni sospette, e, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

Condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine fissato per trasporre la direttiva 2004/72/CE nel diritto nazionale è scaduto il 12 ottobre 2004.


(1)  GU L 162, pag. 70

(2)  GU L 96, pag. 16


15.7.2006   

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C 165/21


Ricorso presentato il 17 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-226/06)

(2006/C 165/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Rozet e I. Kaufmann-Bühler, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli artt. 2, 10, n. 1, e 12, nn. 3 e 4, della direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (1), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva nonché degli artt. 10 CE e 249 CE;

condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 89/391/CEE è scaduto il 31 dicembre 1992.

La Commissione addebita alla Repubblica francese di essere venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 2, 10, n. 1, e 12, nn. 3 e 4, della direttiva 89/391 non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie per operare una trasposizione conforme nel diritto francese.


(1)  GU L 183, pag. 1


15.7.2006   

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C 165/21


Ricorso presentato il 17 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-227/06)

(2006/C 165/40)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Schima e B. Stromsky, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

Constatare che, avendo introdotto un obbligo de facto, per gli operatori economici che intendano mettere in commercio in Belgio prodotti da costruzione legalmente prodotti e/o messi in commercio in un altro Stato membro dell'Unione europea, di ottenere dei marchi di conformità «BENOR» o «ATG» per la messa in commercio di tali prodotti in Belgio, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù degli artt. 28 e 30 del trattato CE;

Condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le misure nazionali controverse possono essere qualificate come misure statali ostacolanti la libera circolazione delle merci senza essere giustificate dalle considerazioni di cui all'art. 30 CE o da motivi imperativi di interesse pubblico e senza soddisfare il principio di proporzionalità.


15.7.2006   

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C 165/22


Ricorso presentato il 24 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

(Causa C-235/06)

(2006/C 165/41)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante(i): G. Braun, R. Vidal Puig, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica d'Austria, non avendo previsto alcuna sanzione ai sensi dell'art. 16 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (1), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti.

condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 16 del regolamento n. 261/2004 prevede che, nell'ipotesi in cui non si proceda all'attribuzione di una prestazione compensativa, ad un'altra forma di trasporto, ovvero al risarcimento del danno, debbano essere previste sanzioni per le compagnie di volo. Tali sanzioni, fissate dagli Stati membri per le violazioni del detto regolamento, devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, l'Austria non avrebbe ancora irrogato alcuna sanzione per violazioni del regolamento che sia effettiva, proporzionata e dissuasiva.


(1)  GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1.


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C 165/22


Ricorso presentato il 24 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato del Lussemburgo

(Causa C-236/06)

(2006/C 165/42)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Maidani e G. Braun, agenti)

Convenuto: Granducato del Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che il Granducato del Lussemburgo, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/6/CE, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (1), e, ad ogni modo, non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva;

condannare il Granducato del Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 12 ottobre 2004.


(1)  GU L 96, pag. 16


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C 165/23


Ricorso proposto il 22 marzo 2006 dal sig. Guido Strack avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 22 marzo 2006, nella causa T-4/05, Guido Strack/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-237/06 P)

(2006/C 165/43)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Guido Strack (rappresentante: sig. L. Füllkrug, avocat)

Altra(e) parte(i) nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare l'ordinanza 22 marzo 2006 della prima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa Guido Strack/Commissione delle Comunità europee (T-4/05) (1)

annullare la decisione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) 5 febbraio 2004 di archiviazione dell'indagine OF/2002/0356 nonché la relazione definitiva d'inchiesta ad essa sottesa (NT/sr D(2003)-AC-19723-01687 05.02.2004);

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente deduce che l'ordinanza del Tribunale è inficiata da vizi del procedimento ed è stata adottata in violazione della norma di diritto comunitario di cui all'art. 3, n. 3, della decisione del Consiglio 2 novembre 2004, istitutiva del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (2004/752/CE, Euratom). Secondo il ricorrente, all'epoca dell'emanazione dell'ordinanza impugnata, il Tribunale non era competente, in quanto la detta disposizione lo avrebbe obbligato, a decorrere dal mese di dicembre 2005, a rimettere la causa T-4/05 al Tribunale della funzione pubblica.

Inoltre, il ricorrente fa valere che il Tribunale non ha motivato l'ordinanza impugnata con riguardo a molteplici motivi indipendenti articolati nel ricorso.

Il ricorrente sostiene peraltro che il Tribunale abbia violato il diritto comunitario nel dare un'interpretazione erronea della nozione di «atto recante pregiudizio», di cui agli artt. 90, n. 2, e 90 bis dello Statuto dei dipendenti a causa dell'erronea interpretazione della nozione stessa e della mancata considerazione della giurisprudenza, di un'erronea interpretazione delle disposizioni di cui agli artt. 22 bis, 22 ter e 43 dello statuto dei dipendenti, del diritto fondamentale all'integrità psichica e mentale e del principio del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, nonché a causa dell'erronea interpretazione della natura del diritto al risarcimento del danno.

Infine, il ricorrente ritiene che l'ordinanza del Tribunale sia inficiata da vizi procedimentali risultanti, in primo luogo, da rilievi di fatto erronei dimostrabili attraverso gli atti di causa, in secondo luogo, dall'erronea valutazione giuridica dei fatti con riguardo ai provvedimenti istruttori dell'OLAF e, in terzo luogo, dalla loro illogica presentazione nella motivazione dell'ordinanza.


(1)  GU C 121, pag. 12


15.7.2006   

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C 165/23


Ordinanza del presidente della Sesta Sezione della Corte 15 febbraio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-21/05) (1)

(2006/C 165/44)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 69 del 19.3.2005.


TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

15.7.2006   

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C 165/24


Sentenza del Tribunale di primo grado del 10 maggio 2006 — Galileo International Technology e a./Commissione

(Causa T-279/03) (1)

(«Ricorso per risarcimento danni - Responsabilità extracontrattuale della Comunità - Progetto comunitario di sistema globale di radionavigazione satellitare (Galileo) - Danno invocato dai titolari di marchi e di nomi commerciali contenenti il termine Galileo - Responsabilità della Comunità in assenza di un comportamento illecito dei suoi organi - Danno anormale e speciale»)

(2006/C 165/45)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Galileo International Technology LLC (Bridgetown, Barbados), Galileo International LLC (Wilmington, Delaware, Stati Uniti), Galileo Belgium SA (Bruxelles, Belgio), Galileo Danmark A/S (Copenhagen, Danimarca), Galileo Deutschland GmbH (Francoforte sul Meno, Germania), Galileo España, SA, (Madrid, Spagna), Galileo France SARL (Roissy-en-France, Francia), Galileo Nederland BV (Hoofdorp, Paesi Bassi), Galileo Nordiska AB (Stoccolma, Svezia), Galileo Portugal Ltd (Alges, Portogallo), Galileo Sigma Srl (Roma, Italia), Galileo International Ltd (Langley, Berkshire, Regno Unito), The Galileo Co. (Londra, Regno Unito) e Timas Ltd (Dublino, Irlanda) [Rappresentanti: C. Delcorde, J.-N. Louis, J.-A. Delcorde e S. Maniatopoulos, avvocati]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: N. Rasmussen e M. Huttunen, agenti, assistiti da A. Berenboom e N. Van den Bossche, avvocati]

Oggetto della causa

Domanda mirante ad ottenere, da un lato, che la Commissione cessi di utilizzare il termine «Galileo» in rapporto al progetto comunitario di sistema globale di radionavigazione satellitare e di indurre terzi ad utilizzarlo e, dall'altro, il risarcimento del danno che le ricorrenti avrebbero subito per l'utilizzo e la promozione da parte della Commissione di tale termine, che si asserisce essere identico a marchi registrati dalle ricorrenti ed ai loro nomi commerciali.

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Le ricorrenti sono condannate alle spese.


(1)  GU C 251 del 18 ottobre 2003.


15.7.2006   

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C 165/24


Sentenza del Tribunale di primo grado del 17 maggio 2006 — Kallianos/Commissione

(Causa T-93/04) (1)

(«Dipendenti - Trattenute effettuate sulla retribuzione - Assegno alimentare nell'ambito di un procedimento di divorzio - Esecuzione di una sentenza di un giudice nazionale»)

(2006/C 165/46)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Theodoros Kallianos (Kraainem, Belgio) [Rappresentante: avv. G. Archambeau]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: sigg. J. Currall e D. Martin, agenti, assistiti dall'avv. D. Waelbroeck,]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della Commissione relativa a talune delle ritenute effettuate sulla retribuzione del ricorrente a seguito dei provvedimenti provvisori ordinati da un giudice belga, una domanda diretta al rimborso delle dette somme, nonché una domanda di versamento degli interessi.

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 106 del 30 aprile 2004.


15.7.2006   

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C 165/25


Sentenza del Tribunale di primo grado del 17 maggio 2006 — Lavagnoli/Commissione

(Causa T-95/04) (1)

(«Dipendenti - Rapporto informativo - Regolarità della procedura di valutazione - Esercizio delle attività di rappresentante del personale e sindacali - Obbligo di motivazione - Ricorso di annullamento»)

(2006/C 165/47)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Luciano Lavagnoli (Berchem, Lussemburgo) [Rappresentanti: G. Bounéou e F. Frabetti, avvocati]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: J. Currall e H. Krämer, agenti]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della compilazione del rapporto informativo relativo al ricorrente per il periodo di riferimento che va dal 1o luglio 1999 al 30 giugno 2001, nonché della decisione recante adozione del rapporto informativo definitivo del ricorrente per il detto periodo.

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 106 del 30 aprile 2004.


15.7.2006   

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C 165/25


Sentenza del Tribunale di primo grado del 10 maggio 2006 — R/Commissione delle Comunità europee

(Causa T-331/04) (1)

(«Dipendenti - Nomina - Inquadramento nel grado - Art. 31, n. 2, dello statuto»)

(2006/C 165/48)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: R (Chaumont-Gistoux, Belgio) (Rappresentante: avv. B. Arians)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: V. Joris e H. Kraemer, agenti)

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione relativa all'inquadramento nel grado del ricorrente

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 284, del 20.11.2004


15.7.2006   

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C 165/25


Sentenza del Tribunale di primo grado 10 maggio 2006 — Air One/Commissione

(Causa T-395/04) (1)

(«Aiuti concessi dagli Stati - Trasporto aereo - Denuncia - Mancata presa di posizione della Commissione - Ricorso per carenza - Termine - Ricevibilità»)

(2006/C 165/49)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Air One SpA (Chieti) [Rappresentanti: avv.ti G. Belotti e M. Padellaro]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: sig. V. Di Bucci e sig.ra E. Righini, agenti]

Oggetto della causa

domanda fondata sull'art. 232 CE diretta a far dichiarare che la Commissione è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono avendo omesso di adottare una decisione in ordine alla denuncia presentata dalla ricorrente il 22 dicembre 2003 sugli aiuti che sarebbero stati illegittimamente accordati dalla Repubblica italiana alla compagnia aerea Ryanair

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 300 del 4.12.2004.


15.7.2006   

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C 165/26


Sentenza del Tribunale di primo grado 16 maggio 2006 — Martin Magone/Commissione

(Causa T-73/05) (1)

(«Dipendenti - Rapporto di sviluppo di carriera - Ricorso di annullamento - Ricorso per risarcimento danni - Manifesto errore di valutazione - Obbligo di motivazione - Sviamento di potere - Molestie morali»)

(2006/C 165/50)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Alejandro Martin Magone (Bruxelles, Belgio) (Rappresentante: sig. É. Boigelot, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: sigg. L. Lozano Palacios e K. Herrmann, agenti)

Oggetto della causa

Da un lato, una domanda di annullamento del rapporto di sviluppo di carriera del ricorrente per l'esercizio di valutazione 2003 e, inoltre, una domanda di risarcimento del danno materiale e morale valutato ex aequo et bono pari a euro 39.169,67

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 106 del 30.4.2005.


15.7.2006   

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C 165/26


Ordinanza del Tribunale di primo grado del 2 maggio 2006 — Belgio/Commissione

(Causa T-134/05) (1)

(«Fondo sociale europeo - Recupero attraverso compensazione dei crediti comunitari - Prescrizione - Interessi di mora - Ricorso di annullamento - Eccezione d'irricevibilità - Atto impugnabile - Irricevibilità»)

(2006/C 165/51)

Lingua processuale: Il francese

Parti

Ricorrente: Regno del Belgio (Rappresentante: J. Devadder, agente, assistito dagli avv.ti J.-P. Buyle e C. Steyaert)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: V. Joris, G. Wilms e A. Weimar, agenti)

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della Commissione che sarebbe contenuta nella sua lettera del 19 gennaio 2005, con la quale la Commissione ha risposto alle lettere del Regno del Belgio relative a fondi erogati a diversi organismi belgi nell'ambito del Fondo sociale europeo.

Dispositivo dell'ordinanza

1)

Il ricorso è dichiarato irricevibile.

2)

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.


(1)  GU C 132, del 28.5.2005


15.7.2006   

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C 165/26


Ordinanza del Tribunale di primo grado 5 maggio 2006 — Tesoka/FEMCVL

(Causa T-398/05) (1)

(«Rimessione dinanzi al Tribunale della funzione pubblica»)

(2006/C 165/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Sabrina Tesola (Overvijse, Belgio) (Rappresentante: avv. J.-L.. Fagnart)

Convenuta: Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (FEMCVL) (Rappresentante: avv. C. Callanan)

Oggetto della causa

Ricorso ai sensi dell'art. 236 CE

Dispositivo dell'ordinanza

La causa T-398/05 è rimessa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica


(1)  GU C 10, del 14.1.2006


15.7.2006   

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C 165/27


Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 12 maggio 2006 — Gollnisch/Parlamento

(Procedimento T-42/06 R)

(«Procedimento sommario - Atto del Parlamento - Difesa dell'immunità di un membro del Parlamento - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Ricevibilità»)

(2006/C 165/53)

Lingua processuale: il francese

Parti

Richiedente: Bruno Gollnisch (Limonest, Francia) [Rappresentante: W. de Saint Just, avocat]

Resistente: Parlamento europeo [Rappresentanti: H. Krück, C. Karamarcos e A. Padowska, agenti]

Oggetto del procedimento

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione del Parlamento europeo 13 dicembre 2005 di non difendere l'immunità ed i privilegi del sig. Gollnisch.

Dispositivo dell'ordinanza

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


15.7.2006   

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Ricorso presentato il 3 maggio 2006 — Drax Power e altri/Commissione

(Causa T-130/06)

(2006/C 165/54)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Drax Power Ltd (Selby, Regno Unito), Great Yarmouth Power Ltd (Swindon, Regno Unito), International Power Plc (Londra, Regno Unito), Npower Copgen Ltd (Swindon, Regno Unito), RWE Npower Plc (Swindon, Regno Unito), ScottishPower Generation Ltd (Glasgow, Regno Unito), Scottish and Southern Energy Plc (Perth, Regno Unito) [Rappresentanti: I. Glick, QC, e M. Cook, barrister]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

annullare la decisione della Commissione 22 febbraio 2006, C (2006) 426 def., relativa alla proposta di emendamento del piano nazionale di assegnazione di quote di emissioni dei gas a effetto serra notificata dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il 10 novembre 2004 il Regno Unito ha notificato alla Commissione la propria intenzione di modificare il proprio piano nazionale provvisorio di assegnazione di quote di emissione dei gas a effetto serra. La decisione della Commissione, che aveva ritenuto inammissibile la modifica proposta, è stata impugnata dal Regno Unito, e quindi annullata dal Tribunale di primo grado con la sentenza T-178/05 (1)

In seguito a tale annullamento, la Commissione ha adottato una nuova decisione, ritenendo la modifica proposta inammissibile. Tale decisione è ora impugnata dalle ricorrenti.

Le ricorrenti possiedono, direttamente o tramite controllate, impianti di produzione di energia interessati dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (2). La modifica al piano nazionale di assegnazione proposta comporterebbe a favore delle ricorrenti l'assegnazione di quote notevolmente più consistenti di quelle attualmente assegnate loro.

A sostegno del proprio ricorso, le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata è in contrasto con la sentenza del Tribunale di primo grado T-178/05, e che sulle questioni oggetto della decisione impugnata si è formato il giudicato.

Secondo le ricorrenti, la Commissione ritiene erroneamente che la data del 30 settembre 2004 indicata all'art. 11, n. 1, della direttiva sia un termine perentorio, e che gli Stati membri non possano proporre alcuna modifica ai propri piani nazionali di assegnazione dopo tale data, ad eccezione delle modifiche richieste da una decisione della Commissione.

Le ricorrenti sostengono inoltre che le preoccupazioni espresse a proposito del funzionamento del sistema per lo scambio di quote di emissioni sono esagerate, e non possono giustificare il rigetto della modifica proposta.


(1)  Causa T-178/05, Regno Unito/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta.

(2)  GU L 275, pag. 32.


15.7.2006   

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C 165/28


Ricorso presentato il 4 maggio 2006 — Sonia Rykiel Création et Diffusion de Modèles/UAMI — Cuadrado (SONIA SONIA RYKIEL)

(Causa T-131/06)

(2006/C 165/55)

Lingua in cui è stato proposto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sonia Rykiel Création et Diffusion de Modèles (Parigi, Francia) [Rappresentante: E. Baud, lawyer]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cuadrado S.A (Paterna, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 gennaio 2006, nel procedimento R 329/2005-1;

Condannare il convenuto e, se del caso, l'interveniente alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Sonia Rykiel Création et Diffusion de Modèles.

Marchio comunitario interessato: Marchio figurativo «SONIA SONIA RYKIEL» per prodotti appartenenti alle classi 3, 9, 14, 18 e 25 (domanda di marchio comunitario n. 1035625).

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Cuadrado S.A.

Marchio o segno fatto valere: Marchio nazionale «SONIA» per prodotti appartenenti alle classi 24 e 25.

Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell'opposizione limitatamente ai prodotti della classe 25.

Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione della divisione d'opposizione e rigetto del marchio richiesto per tutti i prodotti oggetto della domanda appartenenti alla classe 25.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 43, n. 3, del regolamento n. 40/94 e dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento n. 40/94.


15.7.2006   

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C 165/28


Ricorso presentato il 12 maggio 2006 — Gorostiaga Atxalandabaso/Parlamento

(Causa T-132/06)

(2006/C 165/56)

Lingua processuale:il francese

Parti

Ricorrente(i): Koldo Gorostiaga Atxalandabaso (Saint Pierre-d'Irube, Francia) [Rappresentante(i): D. Rouget, avocat]

Convenuto(i): Parlamento europeo

Conclusioni del(i) ricorrente(i)

annullare la decisione controversa del Segretario generale 22 marzo 2006;

condannare il convenuto a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Il 22 dicembre 2005, nel contesto di un ricorso proposto dal ricorrente, già deputato europeo, il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha emesso una sentenza (causa T-146/04, Koldo Gorostiaga Atxalandabaso/Parlamento) (1) in cui annullava, per vizi di procedura, la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo 24 febbraio 2004, concernente il recupero degli importi versati al ricorrente a titolo di spese e indennità parlamentari, nella parte in cui prevede che il recupero dell'importo dovuto dal ricorrente sarà effettuato mediante compensazione. Il ricorso è stato respinto quanto al resto. In esito a tale sentenza, il Segretario generale ha adottato, in data 22 marzo 2006, una successiva decisione al fine di procedere al recupero degli importi versati al ricorrente mediante compensazione, che costituisce la decisione impugnata.

A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente deduce, in primo luogo, un motivo attinente alla violazione dell'autorità del giudicato, in quanto il procedimento di adozione della decisione impugnata non sarebbe conforme, a suo avviso, alla sentenza del Tribunale 22 dicembre 2005. Il secondo motivo attiene alla asserita violazione del regolamento sulle spese e le indennità dei parlamentari europei, in particolare degli artt. 27, nn. 3 e 4. Il ricorrente, inoltre, deduce l'esistenza di un caso di forza maggiore che consisterebbe nell'impossibilità di aver accesso alla propria contabilità nonché nel diniego, da parte delle autorità di uno degli Stati membri, di restituzione di una somma sequestrata durante un altro procedimento. Il ricorrente invoca, del pari, la violazione di forme sostanziali, in quanto le procedure di consultazione nel contesto dell'adozione della decisione impugnata non sono state seguite correttamente. Secondo il ricorrente, la decisione impugnata violerebbe i principi di obiettività, di imparzialità, di eguaglianza e di non discriminazione. Inoltre, egli deduce motivi attinenti alla violazione dell'obbligo di motivazione, nonché al rispetto delle norme relative alla notifica delle decisioni da parte delle istituzioni, in violazione del Codice di condotta amministrativa. Il ricorrente, infine, invoca a sostegno del ricorso un motivo attinente allo sviamento di potere e ad errori di valutazione dei fatti.


(1)  Racc. pag. II-0000.


15.7.2006   

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C 165/29


Ricorso presentato l'11 maggio 2006 — Xentral/UAMI — Pages Jaunes (marchio denominativo PAGESJAUNES.COM)

(Causa T-134/06)

(2006/C 165/57)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Xentral LLC (Miami, Stati Uniti d'America) [Rappresentante: avv. A. Bertrand]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Pages Jaunes SA (Sèvres, Francia)

Conclusioni del ricorrente

invalidare la decisione R 708/2005-1 del 15 febbraio 2006;

convalidare il marchio comunitario PAGESJAUNES.COM

porre tutte le spese a carico della commissione di ricorso presso l'UAMI.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Xentral LLC

Marchio comunitario interessato: Il marchio denominativo «PAGESJAUNES.COM» per prodotti della classe 16 (demanda n. 1 880 871)

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Pages Jaunes SA

Marchio o segno fatto valere: Il marchio denominativo nazionale «LESPAGESJAUNES» per prodotti della classe 16, la denominazione sociale e il nome commerciale «PAGESJAUNES»

Decisione della divisione di opposizione: L'opposizione è accolta per tutti i prodotti contestati

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: La ricorrente fa valere il suo diritto anteriore sul nome del dominio «PAGESJAUNES.COM» che a suo avviso sarebbe opponibile al marchio e alla denominazione sociale dell'opponente.

Essa fa valere, inoltre, una violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c) e d), del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto il marchio dell'opponente sarebbe usuale e avrebbe un carattere distintivo molto debole.

Essa sostiene che il suo marchio, per cui è stata chiesta la registrazione, non arrecherebbe alcun pregiudizio alla denominazione sociale e al nome commerciale dell'opponente.

La ricorrente contesta anche la notorietà del marchio dell'opponente.


15.7.2006   

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C 165/29


Ricorso presentato il 5 maggio 2006 — Al-Faqih/Consiglio

(Causa T-135/06)

(2006/C 165/58)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Al-Bashir Mohammed Al-Faqih (Birmingham, Regno Unito) (Rappresentanti: N. Garcia, solicitor, e S. Cox, barrister)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

annullare l'art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, come modificato dal Regolamento (CE) del Consiglio 27 marzo 2003, n. 561, e dal regolamento (CE) della Commissione 10 febbraio 2006, n. 246, ed il riferimento al ricorrente nell'allegato I;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente è un cittadino libanese residente nel Regno Unito. Egli chiede l'annullamento, tra l'altro, del regolamento n. 246/2006 (1) che ha inserito il suo nome nell'elenco di persone, gruppi ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani, nei cui confronti si applica un congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 881/2002 (2).

Il ricorrente sostiene che il Consiglio non era competente ad adottare l'art. 2 del regolamento n. 881/2002, come modificato, poiché gli artt. 60 CE, 301 CE e 308 CE non conferiscono al Consiglio tale potere. Inoltre, il Consiglio e la Commissione hanno abusato dei loro poteri in quanto l'art. 2 del regolamento n. 881/2002, come modificato, non persegue gli obiettivi degli artt. 60 CE, 301 CE e 308 CE.

Il ricorrente sostiene anche che l'art. 2 del regolamento n. 881/2002, come modificato, viola i principi fondamentali del diritto comunitario, e in particolare i principi di sussidiarietà, di proporzionalità ed il rispetto dei diritti fondamentali.

Infine, il ricorrente deduce la violazione delle forme sostanziali in sede di adozione dell'art. 2 del regolamento n. 881/2002, come modificato, in particolare per quanto riguarda il requisito che prescrive che il Consiglio e la Commissione diano una motivazione adeguata delle ragioni per le quali i singoli Stati membri non possono determinare le misure ritenute necessarie.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 10 febbraio 2006, n. 246, recante sessantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio (GU L 40, pag. 13).

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (GU L 2002, pag. 9).


15.7.2006   

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C 165/30


Ricorso presentato il 5 maggio 2006 — Sanabel Relief Agency/Consiglio

(Causa T-136/06)

(2006/C 165/59)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sanabel Relief Agency Ltd (Birmingham, Regno Unito) (Rappresentanti: N. Garcia, solicitor, e S. Cox, barrister)

Convento: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare l'art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, come modificato dal Regolamento (CE) del Consiglio 27 marzo 2003, n. 561, e dal regolamento (CE) della Commissione 10 febbraio 2006, n. 246, ed il riferimento al ricorrente nell'allegato I;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti dedotti dalla ricorrente sono identici a quelli di cui alla causa T-135/06 Al-Faqih/Consiglio.


15.7.2006   

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C 165/30


Ricorso presentato il 5 maggio 2006 — Abdrabbah/Consiglio

(Causa T-137/06)

(2006/C 165/60)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ghunia Abdrabba (Birmingham, Regno Unito) (Rappresentanti: N. Garcia, solicitor, e S. Cox, barrister)

Convento: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

annullare l'art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, come modificato dal Regolamento (CE) del Consiglio 27 marzo 2003, n. 561, e dal regolamento (CE) della Commissione 10 febbraio 2006, n. 246, ed il riferimento al ricorrente nell'allegato I;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti dedotti dal ricorrente sono identici a quelli di cui alla causa T-135/06 Al-Faqih/Consiglio.


15.7.2006   

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C 165/30


Ricorso presentato il 5 maggio 2006 — Nasuf/Consiglio

(Causa T-138/06)

(2006/C 165/61)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Taher Nasuf (Manchester, Regno Unito) (Rappresentanti: N. Garcia, solicitor, e S. Cox, barrister)

Convento: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

annullare l'art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, come modificato dal Regolamento (CE) del Consiglio 27 marzo 2003, n. 561, e dal regolamento (CE) della Commissione 10 febbraio 2006, n. 246, ed il riferimento al ricorrente nell'allegato I;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti dedotti dal ricorrente sono identici a quelli di cui alla causa T-135/06 Al-Faqih/Consiglio.


15.7.2006   

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C 165/31


Ricorso presentato il 12 maggio 2006 — Francia/Commissione

(Causa T-139/06)

(2006/C 165/62)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente(i): Repubblica francese (Parigi, Francia) [Rappresentante(i): E. Belliard, agente, G. de Bergues, agente, S. Gasri, agente]

Convenuto(i): Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del(i) ricorrente(i)

in via principale, annullare la decisione controversa per incompetenza della Commissione;

in subordine, annullare la decisione controversa per irregolarità procedurale dovuta alla violazione del diritto alla difesa;

in ulteriore subordine, annullare la decisione controversa, in quanto contiene una valutazione errata dei provvedimenti adottati dalla Francia per eseguire pienamente la sentenza 12 luglio 2005;

ancora in ulteriore subordine, annullare la decisione controversa, nella parte in cui avrebbe dovuto fissare l'importo della penalità in misura inferiore;

infine, in ulteriore subordine, procedere alla riduzione dell'importo della penalità;

condannare la Commissione alle spese ovvero, nell'ipotesi di riduzione dell'importo della penalità effettuata dal Tribunale, condannare ciascuna delle parti alle proprie spese.

Motivi e principali argomenti

Con sentenza 11 giugno 1991 (1), la Corte di giustizia delle Comunità europee ha dichiarato l'inadempimento della ricorrente agli obblighi imposti agli Stati membri dalla normativa comunitaria in materia di politica della pesca. Non essendo stata data esecuzione alla detta sentenza, la Commissione ha proposto ricorso dinanzi alla Corte ai sensi dell'art. 228 CE e, con sentenza 12 luglio 2005 (2), la ricorrente è stata condannata a versare alla Commissione una penalità per ciascun periodo di sei mesi a decorrere dalla pronuncia della sentenza, nonché una somma forfetaria. A seguito della detta sentenza, la Commissione ha verificato l'attuazione, da parte della ricorrente, della sentenza della Corte 11 giugno 1991 e, rilevando che la ricorrente non aveva dato piena esecuzione alla sentenza, la Commissione le ha trasmesso una decisione — che costituisce la decisione contestata — in cui le chiedeva il pagamento delle sanzioni pecuniarie inflitte alla medesima, con sentenza 12 luglio 2005, dalla Corte di giustizia.

A sostegno del ricorso, la ricorrente invoca diversi motivi.

In via principale, deduce che la decisione controversa dovrebbe essere annullata per incompetenza della Commissione, in quanto la detta Istituzione non può adottare una decisione che imponga ad uno Stato membro il versamento di una sanzione inflitta dalla Corte ai sensi dell'art. 228 CE. A suo avviso, in forza dell'art. 228, solo la Corte sarebbe competente ad esigere il detto pagamento, in quanto ciò implicherebbe la previa rilevazione della persistenza dell'inadempimento.

In subordine, la ricorrente invoca l'irregolarità della procedura di adozione della decisione da parte della Commissione, dovuta alla violazione del diritto alla difesa, in quanto le autorità francesi non avrebbero avuto la possibilità di presentare utilmente le proprie osservazioni precedentemente all'adozione della decisione controversa.

In ulteriore subordine, la ricorrente deduce un motivo attinente all'erronea valutazione, da parte della Commissione, dei provvedimenti adottati dalla Francia ai fini della piena esecuzione della sentenza della Corte.

Ancora in ulteriore subordine, fa valere che, in considerazione dei provvedimenti di attuazione dalla medesima adottati in esito alla sentenza della Corte, la Commissione avrebbe dovuto fissare una penalità di importo inferiore.

Infine, in ulteriore subordine, la ricorrente ritiene che, nell'ipotesi in cui il Tribunale decidesse che la Commissione non poteva diminuire l'importo della penalità inflitta dalla sentenza della Corte, spetterebbe al Tribunale stesso procedere a tale riduzione, nel contesto dei suoi pieni poteri giurisdizionali.


(1)  Commissione / Francia (C-64/88, Racc. pag. I-02727)

(2)  Commissione / Francia (C-304/02, Racc. pag. I-06263)


15.7.2006   

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C 165/32


Ricorso presentato l'8 maggio 2006 — Philip Morris Products/ UAMI (forma di un pacchetto di sigarette)

(Causa T-140/06)

(2006/C 165/63)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Philip Morris Products SA (Neuchâtel, Svizzera) [Rappresentante(i): T. van Innis et C. S. Moreau, avocats]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni del(i) ricorrente(i)

in via principale, annullare la decisione adottata e condannare l'UAMI alle spese;

in subordine, nominare un perito o un collegio di periti incaricati di quanto suggerito dalla ricorrente e condannare l'UAMI ad anticipare le relative spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: marchio tridimensionale che rappresenta un pacchetto di sigarette per prodotti della classe 34 (domanda n. 2 681 351)

Decisione dell'esaminatore: diniego di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 4 e dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 del Consiglio. Il ricorrente deduce che il marchio presenta un carattere sufficientemente distintivo che non può essere ritenuto comune a tutti i prodotti in oggetto.


15.7.2006   

IT

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C 165/32


Ricorso presentato il 18 mai 2006 — Omya/Commissione

(Causa T-145/06)

(2006/C 165/64)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente(i): Omya AG (Oftringen, Svizzera) (Rappresentante(i): C. Ahlborn e C. Berg, solicitors, e C. Pinto Correira, avocat)

Convenuto: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione della Commissione 8 marzo 2006 nella causa COMP/M.3796 — Omya/J.M. Huber PCC;

dichiarare l'operazione di concentrazione oggetto della causa COMP/M.3796 — Omya/J.M. Huber PCC asseritamene riconosciuta compatibile con il mercato comune e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso mira all'annullamento della decisione della Commissione 8 marzo 2006, C (2006)795 nella causa sulla concentrazione COMP/M.3796, in cui si ingiunge alla ricorrente, ai sensi dell'art. 11, n. 3, del regolamento CE sulle concentrazioni (1), di fornire alla Commissione informazioni corrette e complete con riguardo all'acquisizione, da parte della ricorrente medesima, dell'attività «carbonato di calcio precipitato» dalla società J.M. Huber Corporation (la decisione impugnata). In esito a tale decisione, l'operazione di concentrazione è stata sospesa, con proroga del termine per la decisione definitiva sul progetto di concentrazione notificato dal 31 marzo 2006 al 28 giugno 2006.

Nella decisione impugnata, la Commissione indica che, in risposta ad una precedente richiesta di informazioni, la ricorrente aveva fornito informazioni quantomeno parzialmente erronee. La ricorrente sostiene che ciò si ponga in contraddizione con una precedente lettera della Commissione, in cui l'Istituzione aveva riconosciuto di aver ricevuto informazioni complete.

A sostegno del ricorso, la ricorrente invoca la violazione dell'art. 11, nn. 1 e 3, del regolamento CE sulle concentrazioni sulla base del rilievo che (i) le informazioni richieste nella decisione impugnata non erano necessarie ai fini della valutazione dell'operazione di concentrazione; (ii) che le informazioni richieste erano già state precedentemente fornite con completezza e (iii) che, contrariamente al principio della certezza del diritto, la Commissione non aveva deciso sollecitamente.

La ricorrente deduce inoltre che la decisione impugnata costituisce un eccesso di potere da parte della Commissione ai sensi dell'art. 11, n. 3, del regolamento CE sulle concentrazioni in quanto il principale obiettivo perseguito dalla detta Istituzione con l'adozione della decisione impugnata sarebbe stato, secondo la ricorrente, quello di ottenere una proroga dei termini fissati del detto regolamento, e non quello di conseguire le necessarie informazioni.

Infine, la ricorrente fa valere che la decisione impugnata ha violato il suo legittimo affidamento quanto alla circostanza di aver adempiuto al proprio obbligo di fornire le informazioni richieste e che il termine per prendere una decisione definitiva in ordine al progetto di concentrazione notificato era il 31 marzo 2006. La ricorrente dichiara che tale legittima aspettativa risultava dalla precedente lettera della Commissione, in cui l'Istituzione riconosceva di aver ricevuto informazioni complete, nonché dal suo successivo comportamento.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24, pag. 1).


TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

15.7.2006   

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C 165/33


Ordinanza del Tribunale della Funzione pubblica (Seconda Sezione) 15 maggio 2006 — Nadine Schmit/Commissione

(Procedimento F-3/05) (1)

(Dipendenti - Promozione - Valutazione - Termine per il reclamo - Interesse ad agire - Irricevibilità)

(2006/C 165/65)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Nadine Schmit (Ispra, Italia) (Rappresentanti: avv.ti P.P Van Gehuchten, P. Jadoul e Ph. Reyniers)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: J. Currall e L. Lozano Palacios, agenti)

Oggetto della causa

In primo luogo, una domanda di annullamento della decisione 3 dicembre 2003, con cui la Commissione non ha incluso la ricorrente tra i dipendenti promossi a titolo dell'esercizio 2003, in secondo luogo, una domanda di annullamento della decisione secondo cui la competenza, il rendimento e la condotta in servizio della ricorrente non sono stati oggetto del rapporto di evoluzione della carriera per il periodo 2001 — 2002, in terzo luogo, una domanda di risarcimento a titolo del danno asseritamente derivante da tali decisioni.

Dispositivo dell'ordinanza

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 6 dell'8.1.2005 (procedimento inizialmente registrato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il n. T-419/04 e trasferito al Tribunale della Funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15 dicembre 2005.


15.7.2006   

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C 165/33


Ordinanza del Tribunale della Funzione pubblica (Terza Sezione) 18 maggio 2006 — Corvoisier e a./BCE

(Procedimento F-13/05) (1)

(Personale della Banca centrale europea - Avviso di posto vacante - Atto recante pregiudizio - Procedimento precontenzioso - Irricevibilità)

(2006/C 165/66)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Sandrine Corvoisier, Roberta Friz, Hundjy Preud'homme ed Elvira Rosati (Francoforte sul Meno, Germania) [rappresentanti: avv.ti G. Vandersanden e L. Levi]

Convenuta: Banca Centrale Europea [rappresentanti: H. Weenink e K. Sugar, agenti, assistiti dall'avv. B. Wägenbaur]

Oggetto della causa

In primo luogo, una domanda di annullamento dell'avviso di posto vacante ECB/156/04 della Banca centrale europea relativo a sei posti di «Records Managements Specialists»; in secondo luogo, una domanda di annullamento di ogni decisione adottata in esecuzione del detto avviso; in terzo luogo, una domanda di risarcimento dei danni assertivamente provocati da tutte queste decisioni.

Dispositivo dell'ordinanza

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 132 del 25 maggio 2005 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il numero T-126/05 e trasferita al Tribunale della Funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15.12.2005).


15.7.2006   

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C 165/34


Ordinanza del Tribunale della Funzione pubblica (Prima Sezione) 31 maggio 2006 — Frankin e. a./Commissione

(Procedimento F-91/05) (1)

(Pensione - Trasferimento dei diritti pensionistici acquisiti in Belgio - Rigetto delle richieste di assistenza dei ricorrenti)

(2006/C 165/67)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Jacques Frankin (Sorée, Belgio) e altri (Rappresentante: avv. F. Frabetti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: D. Martin e L. Lozano Palacios, agenti)

Oggetto della causa

Da una parte, l'annullamento del rifiuto implicito della Commissione di fornire la sua assistenza ai ricorrenti in applicazione delle disposizioni dell'art. 24 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee e, dall'altra, il risarcimento dei danni che i ricorrenti ritengono di aver subito a causa di tale rifiuto

Dispositivo dell'ordinanza

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 315 del 10.12.2005 (procedimento inizialmente registrato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il n. T-359/05 e trasferito al Tribunale della Funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15 dicembre 2005).


15.7.2006   

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C 165/34


Ordinanza del presidente del Tribunale della Funzione pubblica 31 maggio 2006 — Irene Bianchi/Fondation européeenne pour la formation

(Procedimento F-38/06 R)

(Provvedimenti urgenti - Domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti provvisori)

(2006/C 165/68)

Lingua processuale: il francese

Parti

Richiedente: Irene Bianchi (Torino, Italia) (Rappresentante: avv. M. A. Lucas)

Resistente: Fondation européenne pour la formation (Rappresentanti: M. Dunbar, direttrice, assistita dall'avv. G. Vandersanden)

Oggetto del procedimento

Da una parte, la sospensione dell'esecuzione della decisione 24 ottobre 2005 con cui la Fondation européenne pour la formation si è rifiutata di rinnovare il contratto di agente temporaneo della ricorrente e, dall'altra, la concessione di provvedimenti provvisori

Dispositivo dell'ordinanza

1)

La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


15.7.2006   

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C 165/34


Ricorso presentato l'8 maggio 2006 — Kerstens/Commissione

(Causa F-59/06)

(2006/C 165/69)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Petrus J.F. Kerstens (Overijse, Belgio) (Rappresentante: C. Mourato, avocat)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina (APN) 11 luglio 2005 di adozione del rapporto informativo del ricorrente per l'anno 2004;

annullare la decisione dell'APN 6 febbraio 2006 recante rigetto del reclamo del ricorrente n. R/769/05;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, dipendente della Commissione, contesta i punti di merito e le valutazioni contenuti nel suo rapporto informativo per l'anno 2004. Egli deduce una violazione delle norme procedurali di valutazione e delle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 43 dello Statuto, nonché un errore manifesto di valutazione ed una violazione dell'art. 43 dello Statuto. Infine, il ricorrente si riserva il diritto di sviluppare un terzo motivo relativo allo sviamento di potere.


15.7.2006   

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C 165/35


Ricorso presentato il 12 maggio 2006 — Stump e Camba Constenla/Corte di giustizia

(Causa F-60/06)

(2006/C 165/70)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Krisztina Stump (Lussemburgo, Lussemburgo) e Carmen Camba Constenla (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal, avocats)

Convenuta: Corte di giustizia delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

annullare le decisioni di nominare le ricorrenti funzionarie delle Comunità europee determinando il loro grado di assunzione ai sensi dell'art. 12 o 13 dell'allegato XIII dello Statuto;

condannare la Corte di giustizia alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono motivi molto simili a quelli dedotti nella causa F-12/06 (1).


(1)  GU C 86 dell'8.4.2006, pag. 48.


15.7.2006   

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C 165/35


Ricorso presentato il 12 maggio 2006 — Sapara/Eurojust

(Causa F-61/06)

(2006/C 165/71)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Cathy Sapara (L'Aia, Paesi Bassi) (rappresentata da avv.ti G Vandersanden e C. Ronzi)

Convenuto: Eurojust

Conclusioni della ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 6 luglio 2005 recante risoluzione del suo contratto, e ordinare la sua reintegrazione in Eurojust a partire da tale data;

ordinare il risarcimento del danno sofferto dalla ricorrente, valutato in via provvisoria ed equitativa come pari a EUR 200 000, a titolo di danno morale, nonché il pagamento delle retribuzioni della ricorrente dal luglio 2005 al 15 ottobre 2009 a titolo di danno materiale;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, già agente temporaneo di Eurojust, impugna la decisione di risolvere il suo contratto alla fine del periodo di prova.

A sostegno delle proprie domande, la ricorrente fa valere i seguenti motivi:

violazione dell'art. 14 del Regime applicabile agli altri agenti (RAA) e dell' art. 9 dello Statuto del personale;

violazione del principio generale di diritto che impone la motivazione di ogni atto che incida sugli interessi della ricorrente;

manifesti errori nella valutazione dei fatti che hanno portato ad errori di diritto;

violazione del principio generale di buon andamento dell'amministrazione e dei diritti della difesa;

sviamento di potere.

Riguardo alla richiesta di risarcimento, la ricorrente ritiene di essere stata vittima di molestie e di essere stata diffamata in diverse occasioni.


15.7.2006   

IT

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C 165/35


Ricorso presentato il 23 maggio 2006 — Guarnieri/Commissione

(Causa F-62/06)

(2006/C 165/72)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Daniela Guarnieri (St-Stevens-Woluwe, Belgio) (Rappresentante: E. Boigelot, avocat)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione 5 agosto 2005, che pregiudica la ricorrente procedendo, ai sensi della regola anti-cumulo prevista dall'art. 67, n. 2, dello Statuto, alla deduzione della pensione belga di orfano dall'assegno familiare e disponendo, quindi, la trattenuta di un determinato importo sulla sua retribuzione, in forza dell'art. 85 dello Statuto;

annullare la decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina (APN) 14 febbraio 2006, recante rigetto del reclamo proposto dalla ricorrente contro la decisione impugnata;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, dipendente della Commissione e madre di due bambini, percepiva l'assegno per figli a carico di cui all'art. 67, n. 2, dello Statuto. In seguito al decesso di suo marito, il 10 aprile 2005, ella è stata informata del fatto che, a causa della modifica dell'art. 80 dello Statuto, la Commissione non le avrebbe versato alcuna pensione di orfano. Invece, ella ha ottenuto assegni familiari ed una pensione di orfano da parte dell'amministrazione belga. Poiché l'importo totale delle prestazioni versate da quest'ultima superano l'importo degli assegni familiari comunitari, la Commissione ha ritenuto che la ricorrente non avesse più diritto a detti assegni.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce, innanzi tutto, una violazione dell'art. 67, n. 2, dello Statuto. Infatti, gli assegni che la ricorrente riceve dall'amministrazione belga non sarebbero assegni aventi la stessa natura di quelli versati dalla Comunità e, quindi, non dovrebbero dar luogo alla deduzione prevista da tale disposizione.

Inoltre, la ricorrente fa valere la violazione dell'obbligo di motivazione delle decisioni individuali, previsto dall'art. 25 dello Statuto, la violazione dei principi del legittimo affidamento, della certezza del diritto, della parità di trattamento e di buon andamento dell'amministrazione nonché del dovere di sollecitudine.

Essa solleva anche un'eccezione di illegittimità del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (1), nella parte in cui modifica l'art. 80, n. 4, dello Statuto senza prevedere disposizioni transitorie. Infatti, secondo la ricorrente, l'abolizione della pensione di orfano per i figli di un genitore che non fosse funzionario o agente temporaneo avrebbe dovuto essere accompagnata da disposizioni transitorie che permettano al dipendente di procedere al calcolo attuariale della sua situazione.


(1)  GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1


15.7.2006   

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C 165/36


Ricorso presentato il 22 maggio 2006 — Bergström/Commissione

(Causa F-64/06)

(2006/C 165/73)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ragnar Bergström (Linkebeek, Belgio) (rappresentanti: T. Bontinck e J. Feld, avocat)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione individuale relativa ad un passaggio dallo status di agente temporaneo a quello di funzionario, tradotto in un atto di nomina avente effetto a partire dal 16 settembre 2005, notificato il 28 settembre 2005;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il 26 aprile 2004 il ricorrente è stato informato di avere passato il concorso generale COM/A/3/02, pubblicato il 25 luglio 2002 e diretto alla costituzione di un elenco di riserva per l'assunzione di amministratori della carriera A7/A6. In seguito all'entrata in vigore del nuovo Statuto, egli è stato nominato funzionario per lo stesso posto che occupava in qualità di agente temporaneo ed è stato inquadrato nel grado A*6, scatto 2, ai sensi dell'allegato XIII dello Statuto.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 31 e 62 dello Statuto nonché degli artt. 5 e 2 dell'allegato XIII dello Statuto.

Il ricorrente deduce anche la violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, di conservazione dei diritti quesiti, di parità di trattamento tra i dipendenti della stessa categoria o dello stesso quadro.


15.7.2006   

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C 165/36


Ricorso presentato il 22 maggio 2006 — Pereira Sequeira/Commissione

(Causa F-65/06)

(2006/C 165/74)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Maria Rosa Pereira Sequeira (Bruxelles, Belgio) (Rappresentanti: T. Bontinck e J. Feld, avocat)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione individuale relativa ad una modifica di categoria, con effetto a partire dal 16 agosto 2005, notificata il 19 settembre 2005;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, vincitrice del concorso interno COM/PC/04, è stata nominata dipendente di ruolo ed inquadrata nel grado C*1, ossia lo stesso grado in cui era stata inquadrata sulla base del suo ultimo contratto come agente temporaneo. Infatti, nonostante in precedenza avesse beneficiato di un inquadramento più favorevole, ella era stata retrocessa al grado C*1 prima della sua nomina in ruolo.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 31 e 62 dello Statuto nonché degli artt. 51 e 2 dell'allegato XIII dello Statuto.

Inoltre, la ricorrente deduce la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento e del principio di conservazione dei diritti quesiti.


15.7.2006   

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C 165/37


Ordinanza del Tribunale della Funzione Pubblica 13 giugno 2006 — Maccanti/CESE

(Causa F-81/05) (1)

(2006/C 165/75)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 281 del 12.11.2005.


III Informazioni

15.7.2006   

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C 165/38


(2006/C 165/76)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 154 dell'1.7.2006

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 143 del 17.6.2006

GU C 131 del 3.6.2006

GU C 121 del 20.5.2006

GU C 108 del 6.5.2006

GU C 96 del 22.4.2006

GU C 86 dell'8.4.2006

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