ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 155

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49o anno
4 luglio 2006


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Commissione

2006/C 155/1

Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento: 2,83 % al 1o luglio 2006 — Tassi di cambio dell'euro

1

2006/C 155/2

Controllo degli impianti di monitoraggio della radioattività ambientale ai sensi dell'articolo 35 del trattato Euratom — Disposizioni pratiche per lo svolgimento delle visite di controllo negli Stati membri

2

2006/C 155/3

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

6

2006/C 155/4

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4279 — GDF/Camfin/Energie Investimenti JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

8

2006/C 155/5

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4225 — Celsa/Fundia) ( 1 )

9

2006/C 155/6

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4296 — Goldman Sachs/Borealis/Associated British Ports) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

10

2006/C 155/7

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4230 — KPN/Heineken/ON) ( 1 )

11

2006/C 155/8

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4250 — Industri Kapital/Minimax) ( 1 )

11

2006/C 155/9

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4227 — Umicore/Solvay/Solvicore/JV) ( 1 )

12

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Commissione

4.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 155/1


Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento (1):

2,83 % al 1o luglio 2006

Tassi di cambio dell'euro (2)

3 luglio 2006

(2006/C 155/01)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2790

JPY

yen giapponesi

146,66

DKK

corone danesi

7,4597

GBP

sterline inglesi

0,69330

SEK

corone svedesi

9,2165

CHF

franchi svizzeri

1,5674

ISK

corone islandesi

96,56

NOK

corone norvegesi

7,9800

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5750

CZK

corone ceche

28,460

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

282,53

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6960

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

4,0405

RON

leu rumeni

3,5599

SIT

tolar sloveni

239,64

SKK

corone slovacche

38,420

TRY

lire turche

2,0165

AUD

dollari australiani

1,7214

CAD

dollari canadesi

1,4212

HKD

dollari di Hong Kong

9,9345

NZD

dollari neozelandesi

2,1067

SGD

dollari di Singapore

2,0265

KRW

won sudcoreani

1 208,46

ZAR

rand sudafricani

9,0837

CNY

renminbi Yuan cinese

10,2223

HRK

kuna croata

7,2371

IDR

rupia indonesiana

11 702,85

MYR

ringgit malese

4,684

PHP

peso filippino

67,774

RUB

rublo russo

34,3830

THB

baht thailandese

48,685


(1)  Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.

(2)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


4.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 155/2


Controllo degli impianti di monitoraggio della radioattività ambientale ai sensi dell'articolo 35 del trattato Euratom

Disposizioni pratiche per lo svolgimento delle visite di controllo negli Stati membri

(2006/C 155/02)

1.   CONTESTO

(1)

Il Capo 3 «Protezione sanitaria» del Titolo II del trattato Euratom da un lato verte sull'istituzione di norme fondamentali di sicurezza volte alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori (articoli 30-33) e, dall'altro, tratta specificamente il controllo dei livelli di radioattività ambientale (aria, acque, suolo) agli articoli 35-38.

(2)

L'articolo 35 dispone che: «Ciascuno Stato membro provvede agli impianti necessari per effettuare il controllo permanente del grado di radioattività dell'atmosfera, delle acque e del suolo, come anche al controllo sull'osservanza delle norme fondamentali. La Commissione ha il diritto di accedere agli impianti di controllo e può verificarne il funzionamento e l'efficacia.»

(3)

L'articolo 36 dispone che: «Le informazioni relative ai controlli contemplati dall'articolo 35 sono regolarmente comunicate dalle autorità competenti alla Commissione, per renderla edotta del grado di radioattività di cui la popolazione possa eventualmente risentire.»

(4)

Inoltre, la raccomandazione 2000/473/Euratom della Commissione, dell'8 giugno 2000, sull'applicazione dell'articolo 36 del trattato Euratom riguardante il controllo del grado di radioattività ambientale allo scopo di determinare l'esposizione dell'insieme della popolazione, precisa: «Al fine di garantire l'osservanza delle norme fondamentali di sicurezza è importante che, oltre alla determinazione dei livelli di radioattività dell'aria, dell'acqua e del suolo, detti livelli vengano anche determinati per campioni biologici e per derrate alimentari specifiche, (…)», e «il monitoraggio dei livelli di radioattività del suolo non consente una valutazione diretta dell'esposizione della popolazione. L'esposizione collegata alla contaminazione del suolo è valutata più direttamente (…) sulla contaminazione delle derrate alimentari (…)». Per questo motivo, i controlli della Commissione ai sensi dell'articolo 35 contemplano anche il monitoraggio di diversi bioti (alimenti per consumo umano, mangimi, vegetazione).

(5)

Suddette verifiche sono state effettuate in passato, prima del 1o maggio 2004, in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Le modalità pratiche venivano decise nel corso di riunioni bilaterali con le autorità interessate degli Stati membri volte a precisare la portata, gli obiettivi e lo svolgimento delle verifiche. Le conclusioni erano successivamente riportate in protocolli bilaterali trasmessi alle autorità nazionali tramite i rappresentanti permanenti e approvati dagli Stati membri.

(6)

A seguito dell'allargamento della Comunità a 25 Stati membri si è ritenuto necessario stabilire una base comune per le verifiche ai sensi dell'articolo 35 in tutti gli Stati membri mediante una comunicazione della Commissione, che può essere integrata, ove necessario, da protocolli bilaterali tra i singoli Stati membri e la Commissione.

2.   APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 35

(7)

Le verifiche della Commissione riguardano gli impianti di monitoraggio ambientale negli Stati membri (facenti parte di una rete nazionale di «monitoraggio ambientale su scala nazionale»). Queste reti possono essere automatiche e/o basate in laboratori e comprendono sia la strumentazione per la misurazione di routine della radioattività nell'aria, nell'acqua, nel suolo e nei vari bioti, sia i dispositivi intesi a far scattare l'allarme o fornire dati in caso di incidente. Questi ultimi sono presi in considerazione, giacché le informazioni che forniscono possono dare luogo a un potenziamento del sistema di campionamenti e di misurazioni.

(8)

Inoltre, le verifiche della Commissione sono rivolte altresì a tutti i dispositivi di monitoraggio della radioattività ambientale relativa ad un sito nonché degli scarichi liquidi o aeriformi prodotti dalle installazioni o connessi alle attività che potenzialmente possono dare luogo a rilasci di sostanze radioattive nell'ambiente, quali:

le installazioni del ciclo del combustibile nucleare (ad esempio impianti di estrazione mineraria, produzione di combustibile, centrali elettriche, reattori di ricerca, impianti di ritrattamento, siti e depositi di smaltimento dei rifiuti radioattivi),

gli impianti di produzione di isotopi radioattivi,

gli ospedali che fanno uso di isotopi radioattivi,

le attività minerarie, presenti e passate, (non limitate necessariamente all'uranio) e le installazioni industriali che lavorano con materiali ad elevato contenuto di radioattività naturale (NORM), nella misura in cui trova applicazione la legislazione nazionale di cui al Titolo VII delle norme fondamentali di sicurezza (direttiva 96/29/Euratom del Consiglio del 13 maggio 1996 che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti).

La Commissione ritiene che «l'ambiente» cominci là dove gli scarichi non sono più soggetti ai controlli operativi e che i controlli di cui all'articolo 35 includano pertanto i dispositivi di monitoraggio degli scarichi liquidi e aeriformi delle installazioni. Detti dispositivi possono trovarsi all'interno o all'esterno dei locali dell'installazione.

(9)

Ai fini dei controlli di cui al punto (8) non si opera alcuna distinzione tra gli impianti di monitoraggio installati dalle autorità nazionali e quelli gestiti dell'esercente del sito in conformità delle prescrizioni di legge — entrambi rientrano nell'ambito di applicazione dell'esercizio di verifica.

In generale, la verifica verte su tutti gli impianti di monitoraggio

degli scarichi liquidi e aeriformi di radionuclidi nell'ambiente («monitoraggio degli scarichi»), e

della radioattività ambientale attorno e all'interno delle installazioni («monitoraggio ambientale specifico al sito»).

3.   AMBITO DI APPLICAZIONE DEI CONTROLLI DELLA COMMISSIONE

(10)

L'obiettivo primario dei controlli della Commissione consiste nel verificare (i) il funzionamento e l'efficacia degli impianti di misurazione della radioattività ambientale e degli scarichi radioattivi e (ii) l'adeguatezza del programma di monitoraggio ambientale. L'efficacia e l'adeguatezza sono valutati in relazione all'impostazione generale adottata a livello nazionale per assicurare la protezione della popolazione in conformità delle norme fondamentali di sicurezza. Detta impostazione nazionale è presa in considerazione benché non sia di per sé oggetto di verifica.

(11)

Le conclusioni che saranno tratte a seguito dei controlli non includeranno tuttavia alcuna valutazione dell'origine o della magnitudo dell'impatto ambientale dei rilasci né dei livelli di radioattività presenti nell'ambiente.

(12)

Il ruolo della Commissione non intacca la responsabilità primaria dell'osservanza delle norme fondamentali di sicurezza che spetta ai singoli Stati membri, come sancito dall'articolo 33 del trattato Euratom. Oltre a consolidare la fiducia nell'affidabilità delle informazioni relative ai monitoraggi ambientali, le verifiche possono anche promuovere l'armonizzazione dei metodi di misurazione della radioattività ambientale e dei rilasci radioattivi.

(13)

I controlli della Commissione dovrebbero permettere di formulare un giudizio sui seguenti aspetti:

a)

funzionamento degli impianti di monitoraggio ambientale e degli scarichi, vale a dire il loro assetto e utilizzo conforme alle caratteristiche progettuali delle attrezzature o dei dispositivi di misurazione utilizzati,

b)

idoneità dei metodi di campionatura e della preparazione dei campioni,

c)

idoneità dei metodi analitici,

d)

conformità alle prescrizioni di legge nazionali per quanto riguarda la campionatura e l'analisi (con riferimento ai metodi e alle procedure),

e)

efficacia, definita in termini di adeguatezza della strumentazione alle attività di monitoraggio effettuate (sensibilità, parametri di rilevamento, ecc.),

f)

gestione dei registri degli scarichi radioattivi e dei risultati dei monitoraggi ambientali,

g)

gestione degli archivi di campioni, ove applicabile,

h)

trattamento di dati e procedure di comunicazione, e

i)

misure di controllo della qualità, compresa la partecipazione a esercizi di interconfronto. La verifica non verte sugli accreditamenti nazionali.

(14)

Una parte dei controlli consiste nel verificare la coerenza della configurazione attuale degli impianti di monitoraggio con le informazioni comunicate a norma degli articoli 36 e 37 del trattato Euratom. In particolare, i dati generali comunicati a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom serviranno eventualmente a confrontare il programma di monitoraggio ambientale inizialmente previsto con quello effettivamente attuato.

4.   PRINCIPI GUIDA PER LA SELEZIONE DEGLI IMPIANTI DA VERIFICARE

(15)

Le verifiche sono generalmente effettuate conformemente ad un programma annuale adottato dai servizi della Commissione. Detto programma è elaborato conformemente a principi generali quali: copertura adeguata di tutti gli Stati membri; l'inclusione di impianti utilizzati nell'intero ciclo del combustibile nucleare, così come i sistemi di sorveglianza su scala nazionale, le industrie che svolgono attività lavorative con materiali ad elevato contenuto di radioattività naturale (NORM) e gli ospedali.

(16)

La Commissione esaminerà qualsiasi richiesta di verifica proveniente da un terzo. In tal caso i servizi della Commissione esaminano i motivi della richiesta, assieme alle autorità nazionali dello Stato membro nel cui territorio la verifica è stata richiesta, prima di decidere se effettuare la verifica.

5.   PIANIFICAZIONE DELLE VISITE

(17)

La durata di una visita sarà generalmente di cinque giorni, in base ad un programma di lavoro definito in stretta collaborazione con le autorità competenti dello Stato membro. Oggetto della visita possono essere:

gli impianti di monitoraggio ambientale (a livello nazionale e specifici di un determinato sito),

gli impianti di monitoraggio delle emissioni nell'atmosfera,

gli impianti di monitoraggio del rilascio di effluenti liquidi,

i centri di trattamento dati.

(18)

Nel limite del possibile, le visite sono annunciate con almeno due mesi di anticipo per permettere alle autorità competenti di prendere le disposizioni del caso. Una volta confermata la data della visita, la Commissione comunica all'autorità competente la composizione dell'équipe che effettuerà i controlli, di norma composta da due-quattro rappresentanti, compresi possibilmente anche esperti nazionali distaccati presso la Commissione.

(19)

I servizi della Commissione chiederanno con notevole anticipo informazioni utili per la preparazione della visita, ad esempio relazioni, descrizioni, schemi, piantine, ecc., in modo da permettere all'autorità competente di elaborare le informazioni necessarie.

(20)

Qualora i servizi della Commissione prevedano di introdurre una sorgente di radioattività in uno dei siti visitati (ai fini di taratura, ad esempio), ne informano per iscritto lo Stato membro, affinché possa essere espletata la procedura di autorizzazione e di registrazione, se necessario.

(21)

Gli Stati membri adotteranno le disposizioni necessarie perché l'équipe di controllo della Commissione sia accompagnata da rappresentanti dell'autorità competente e, eventualmente, dell'esercente del sito e del gestore della rete.

6.   DISPOSIZIONI PRATICHE

(22)

Lo Stato membro nel quale si svolge la visita di verifica adotterà le misure atte ad agevolare il compito della Commissione, come previsto nell'articolo 192 del trattato Euratom. A tal fine, le autorità nazionali sono tenute a cooperare con l'équipe di controllo in tutte le fasi della visita.

(23)

Tutti i membri dell'équipe di controllo della Commissione agiranno nel rispetto della regolamentazione applicabile in materia di sicurezza e salvaguardia in ciascuna installazione visitata; detta regolamentazione include tutte le disposizioni relative all'igiene, alla protezione radiologica e alla sicurezza proprie di ciascuno sito. Tutti i membri dell'équipe di controllo della Commissione si conformeranno alle formalità di ingresso applicabili ai visitatori.

(24)

I membri dell'équipe di controllo della Commissione saranno in grado di comunicare con le autorità e il personale addetto all'esercizio del sito in una lingua compresa da tutti. Si intende che il paese ospite non sarà obbligato a fornire traduzioni della documentazione. Tuttavia, i servizi della Commissione apprezzerebbero molto se i documenti fondamentali fossero trasmessi in formato elettronico prima della visita, perché in tal modo si aumenterebbe l'efficacia della visita e si agevolerebbe l'eventuale traduzione della documentazione.

(25)

Per assolvere al proprio compito, l'équipe di controllo della Commissione deve poter consultare i documenti necessari per formarsi un'opinione sul funzionamento e sull'efficacia delle attrezzature di monitoraggio. A tale scopo, l'équipe di controllo della Commissione consulterà le relazioni e i registri contenenti i dati risultanti dall'attività degli impianti di monitoraggio.

(26)

Le copie dei dati e dei documenti che non sono di dominio pubblico non saranno asportate da nessun membro dell'équipe di controllo della Commissione senza l'esplicito accordo del rappresentante dell'autorità competente.

7.   RELAZIONI

(27)

L'équipe di controllo della Commissione redige una relazione tecnica sulla quale saranno basate le principali conclusioni. Nei sei mesi successivi alla visita o dopo aver ricevuto le informazioni complementari richieste durante la visita, una prima versione della citata relazione tecnica è trasmessa alle autorità competenti del paese visitato, affinché controllino l'esattezza dei fatti riportati. Questa procedura non pregiudica l'esercizio da parte della Commissione dei suoi diritti in qualità di «custode del trattato», come previsto in particolare dall'articolo 141 del trattato Euratom. Le osservazioni formulate dalle autorità competenti sul progetto di relazione tecnica saranno prese in considerazione in vista della stesura della versione finale. La relazione tecnica sarà distribuita in allegato alle principali conclusioni.

(28)

Le principali conclusioni e raccomandazioni formulate a seguito dell'esercizio di verifica sono notificate alla Commissione, che ne invia copia allo Stato membro visitato. Se la visita di verifica è stata effettuata su richiesta di un terzo, questi riceve copia della relazione.

(29)

È pratica della Commissione pubblicare le principali conclusioni e la relazione tecnica, corredata delle eventuali osservazioni formulate espressamente dallo Stato membro a tale scopo, nel sito Internet della Commissione, tenendo debitamente conto delle preoccupazioni espresse dallo Stato membro in materia di riservatezza e di segreto commerciale.

(30)

Lo Stato membro oggetto della visita può pubblicare le principali conclusioni e la relazione tecnica, senza apportare modifiche, dopo la pubblicazione da parte della Commissione.

(31)

A tempo debito sarà elaborata una relazione generale sul programma di verifica della Commissione che sarà trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

Precisazione di alcuni termini che compaiono nella presente comunicazione

Autorità competente

Qualsiasi organismo di regolamentazione o autorità nazionale designata, o riconosciuta tale, quale responsabile dei compiti spettanti allo Stato membro in connessione con l'articolo 35 del trattato Euratom.

Impianto di monitoraggio

L'insieme delle apparecchiature (tecniche) utilizzate per il campionamento, la preparazione o la radioattività dei campioni o la misurazione della radioattività o della radiazione ambiente, sia in loco sia in laboratorio. I dispositivi di monitoraggio possono far parte di un sistema automatico o manuale e possono concernere gli scarichi liquidi o aeriformi o diverse matrici ambientali.

Installazione

Edifici che possono potenzialmente generare scarichi radioattivi; sono incluse le installazioni per il ciclo del combustibile nucleare, i depositi di residui o scarti di estrazione mineraria così come strutture ospedaliere, industriali e di ricerca. Gli scarichi liquidi e aeriformi possono essere rilasciati in uno o più punti (camini, condotti, canalizzazioni).

Rete nazionale

Una rete gestita da o per conto di una o più autorità competenti nazionali. In generale, questo tipo di rete può essere composta da diverse sotto-reti e coprire l'intero territorio nazionale.

Rete

Sistema automatizzato o gestito da laboratorio finalizzato alla sorveglianza della radioattività ambientale. Una rete automatizzata può misurare il rateo di «dose gamma ambiente», campionare l'aria a livello del suolo e misurare la radioattività nei gas e negli aerosol o ancora misurare l'attività totale o per nuclidi nelle acque. Una rete gestita da laboratorio può essere composta da diversi organismi che campionano le varie matrici ambientali, le quali sono successivamente analizzate in laboratorio. In generale, i dati sono registrati, trattati e archiviati in un centro di elaborazione dati. (Una rete progettata per misurare principalmente i livelli di radiazione elevati (a fini di pre-allerta e difesa) non è considerata rientrante nell'ambito di applicazione dei controlli di cui all'articolo 35.)

Impianto

Il termine è utilizzato come sinonimo di «installazione» in determinati contesti (ad esempio, il ritrattamento).

Monitoraggio degli scarichi

Le disposizioni tecniche, organizzative e procedurali applicabili all'analisi e alla valutazione (on-line o off-line) degli scarichi liquidi e aeriformi nell'ultimo punto prima dell'uscita dalla zona di controllo operativo. Le relative apparecchiature possono essere ubicate all'interno del sito dell'installazione o al di fuori. In una centrale nucleare, ad esempio, sono compresi tutti gli impianti di campionatura e misurazione di tali rilasci (nelle condutture o in cisterne), il controllo dei rilasci (ad esempio le valvole), le analisi di laboratorio di campioni di scarichi o il calcolo dell'attività rilasciata. L'obiettivo generale consiste nel registrare e valutare la quantità di radioattività rilasciata nell'ambiente laddove essa possa avere ripercussioni sull'ambiente o (direttamente o indirettamente) sulla popolazione. (Giova osservare che i controlli di cui all'articolo 35 non riguardano i livelli di attività degli scarichi di per sé, quanto i metodi e le procedure utilizzati per monitorare tali livelli e escludono le analisi effettuate con l'unico scopo del controllo operativo dell'installazione.)

Monitoraggio ambientale

Le disposizioni tecniche, organizzative e procedurali applicabili all'analisi del livello della «radiazione ambiente» e i livelli di radioattività ambientale. Su scala nazionale, tale controllo è generalmente conseguito attraverso una o più reti di monitoraggio (automatizzate o gestite da laboratorio); la sorveglianza ambientale di un determinato sito può avvenire tramite reti automatizzate o essere basata su un programma predefinito di campionature e di procedure di analisi dei campioni. L'obiettivo generale consiste nel registrare eventuali ripercussioni sull'ambiente (ad esempio per quanto riguarda le concentrazioni di attività in varie matrici) e l'evoluzione della contaminazione nel tempo, al fine di disporre di una base per valutare l'esposizione (della popolazione). (Giova osservare che i controlli di cui all'articolo 35 non riguardano i livelli di attività degli scarichi di per sé, quanto i metodi e le procedure utilizzati per monitorare tali livelli e escludono le analisi effettuate con l'unico scopo del controllo operativo dell'installazione.)

Centro di elaborazione dati

Installazione dotata di strumentazione e programmi informatici per la registrazione e la comunicazione di dati, la quale applica adeguate procedure per acquisire, registrare e archiviare dati relativi alle attività di monitoraggio. La presentazione dei dati può avvenire nel centro stesso o a distanza, presso organismi di sorveglianza nazionali o locali.


4.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 155/6


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(2006/C 155/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Germania

Numero dell'aiuto: N 52b/2006

Titolo: Proroga dell'aiuto n. N 655b/2001 — Promozione della riduzione delle emissioni inquinanti e della protezione del clima in Sassonia

Obiettivo: Riduzione delle emissioni inquinanti e protezione del clima.

Fondamento giuridico: Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft über die Gewährung von Fördermitteln für Vorhaben des Immissions- und Klimaschutzes einschließlich der Nutzung erneuerbarer Energien

Stanziamento: 15,91 mio EUR

Durata: 2006-2008

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione:

Stato membro: Regno Unito

Aiuto n.: N 318/2005

Titolo: Dimostrazione concernente l'energia prodotta dal moto ondoso e dalle maree

Obiettivo: Protezione ambientale/conservazione dell'energia

Base legale: Science and Technology Act 1965 (Section 5)

Sovvenzione: 58,8 milioni di EUR

Intensità o importo dell'aiuto: Aiuti agli investimenti: 25 % + 100 GBP per MWh di aiuti al funzionamento.

Aiuto massimo totale per progetto: 9 milioni di GBP.

Durata: Decisione di aiuto: 2005-2017

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Germania

Numero dell'aiuto: N 497/2004

Titolo: Aiuto all'industria carboniera tedesca per il 2005

Obiettivo: Sostenere la produzione carboniera in modo da contribuire alla sicurezza energetica e portare avanti il processo di ristrutturazione dell'industria carboniera

Fondamento giuridico: Regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio sugli aiuti di Stato all'industria carboniera

Stanziamento: 2 709,8 mio EUR in sovvenzioni, 21,6 mio EUR in sgravi fiscali

Intensità dell'aiuto: L'aiuto per la riduzione dell'attività e l'aiuto alla produzione coprono la differenza tra i costi di produzione e il prezzo di vendita. L'aiuto destinato a coprire i costi eccezionali copre i costi derivanti o derivati dalla ristrutturazione dell'industria carboniera

Durata: 2005

Altre informazioni:

1)

Forma dell'aiuto: Sovvenzioni e sgravi fiscali

2)

Beneficiari: Tre società minerarie: — RAG AG — 2 704,2 mio EUR, — Dr. A. Schaefer Bergbau GmbH — 0,5 mio EUR, — Bergwerkgesellschaft Merchweiler mbH — 5,1 mio EUR

3)

Proposta: Decisione di non sollevare obiezioni, in quanto la misura è conforme alle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio sugli aiuti di Stato all'industria carboniera.

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Regno dei Paesi Bassi Noord Brabant

Numero dell'aiuto: NN 76/2005

Titolo: NV Monumenten Fonds Brabant

Obiettivo: Conservazione del patrimonio

Forma dell'aiuto: Sovvenzione a fondo perduto — Prestito agevolato

Base giuridica: Article 158(1) (e) Provinciewet & Statenbesluit 76/03B inzake uitwerking bestuursakkoord

Tipo di misura: Aiuto individuale

Dotazione di bilancio: Importo totale dell'aiuto previsto (in milioni in valuta nazionale): 4,8

Settore economico: Altro

Durata: 2004-2007

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Postbus 90151

5200 's-Hertogenbosch

Nederland

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


4.7.2006   

IT

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C 155/8


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4279 — GDF/Camfin/Energie Investimenti JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2006/C 155/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 23.6.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa GDF International S.A.S. («GDFI», Francia) controllata da Gaz de France S.A. and Camfin S.p.A. («Camfin», Italia) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Energie Investimenti mediante acquisto di azioni o quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per GDFI: attiva nella distribuzione e della fornitura del gas e nei servizi relativi alla fornitura di energia,

per Camfin: petrolio ed energia, distribuzione di carburante per riscaldamento e diesel; commercializzazione di bitumen, petrolio, prodotti petroliferi e per il rivestimento, gestione di investimenti e proporietà,

per Energie Investimenti: fornitura di gas naturale.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4279 — GDF/Camfin/Energie Investimenti JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


4.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 155/9


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4225 — Celsa/Fundia)

(2006/C 155/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 22.6.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 e a seguito di un rinvio in conformità con l'articolo 4 paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione il gruppo Celsa («Celsa», Spagna) tramite through Steel Management Services S.L., («SMS» Spagna) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Fundia («Fundia», Norvegia) mediante contratto di gestione.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Celsa: produzione e distribuzione di prodotti di rinforzo in acciaio,

per Fundia: produzione e distribuzione di prodotti di rinforzo in acciaio,

per SMS gestione di imprese nei settori del ferro e dell'acciaio.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4225 — Celsa/Fundia, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


4.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 155/10


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4296 — Goldman Sachs/Borealis/Associated British Ports)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2006/C 155/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 27.6.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n.139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Goldman Sachs Group Inc. («Goldman Sachs» USA) e Borealis Infrastructure Management Inc. («Borealis» Canada) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento del Consiglio il controllo congiunto di Associated British Ports Holdings PLC («AIB», RU), mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Goldman Sachs Group, Inc. è una banca d'affari internazionale che offre una vasta gamma di servizi a livello mondiale nei settori investment banking, e gestione di titoli e investimenti,

Borealis Infrastructure Management Inc. è uno dei principali investitori in infrastrutture a livello mondiale (a sua volta di proprietà di Ontario Municipal Employees Retirement System, uno dei più importanti fondi pensione del Canada).

Associated British Ports Holdings PLC è una società del Regno Unito costituita in base a Transport Act 1981. Le sue principali attività consistono nelle operazioni portuali nel Regno Unito e nella fornitura dei relativi servizi, in particolare di carico stiva e manutenzione, ai proprietari di navi passeggeri e cargo nonché ad altri utilizzatori dei porti.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (2) il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4296 — Goldman Sachs/Borealis/Associated British Ports, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo e concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004 pag. 1.

(2)  GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32. Il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 139/2004.


4.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 155/11


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.4230 — KPN/Heineken/ON)

(2006/C 155/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 23.6.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4230. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)


4.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 155/11


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.4250 — Industri Kapital/Minimax)

(2006/C 155/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 26.6.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4250. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)


4.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 155/12


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.4227 — Umicore/Solvay/Solvicore/JV)

(2006/C 155/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 20.6.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4227. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)