ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 127 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
49o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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I Comunicazioni |
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Commissione |
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2006/C 127/1 |
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2006/C 127/2 |
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2006/C 127/3 |
Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 88/378/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli ( 1 ) |
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2006/C 127/4 |
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2006/C 127/5 |
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2006/C 127/6 |
Servizi di traffico aereo su una rotta aerea soggetta a restrizioni dei diritti di traffico |
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2006/C 127/7 |
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2006/C 127/8 |
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2006/C 127/9 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4232 — Scottish & Newcastle/Kuehne + Nagel/JV) ( 1 ) |
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2006/C 127/0 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4165 — Sonae Industria/Hornitex) ( 1 ) |
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2006/C 127/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4059 — Swiss RE/GE Insurance Solutions) ( 1 ) |
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2006/C 127/2 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3699 — EQT/Smurfit Munksjö) ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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I Comunicazioni
Commissione
31.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 127/1 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
30 maggio 2006
(2006/C 127/01)
1 euro=
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,2839 |
JPY |
yen giapponesi |
144,05 |
DKK |
corone danesi |
7,4573 |
GBP |
sterline inglesi |
0,68470 |
SEK |
corone svedesi |
9,2726 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,5585 |
ISK |
corone islandesi |
92,61 |
NOK |
corone norvegesi |
7,8250 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CYP |
sterline cipriote |
0,5750 |
CZK |
corone ceche |
28,203 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
261,51 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,6959 |
MTL |
lire maltesi |
0,4293 |
PLN |
zloty polacchi |
3,9323 |
RON |
leu rumeni |
3,5280 |
SIT |
tolar sloveni |
239,64 |
SKK |
corone slovacche |
37,690 |
TRY |
lire turche |
1,9885 |
AUD |
dollari australiani |
1,6848 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4138 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,9600 |
NZD |
dollari neozelandesi |
2,0054 |
SGD |
dollari di Singapore |
2,0227 |
KRW |
won sudcoreani |
1 214,31 |
ZAR |
rand sudafricani |
8,4320 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
10,3077 |
HRK |
kuna croata |
7,2690 |
IDR |
rupia indonesiana |
11 799,04 |
MYR |
ringgit malese |
4,646 |
PHP |
peso filippino |
67,514 |
RUB |
rublo russo |
34,6520 |
THB |
baht thailandese |
48,981 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
31.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 127/2 |
Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di transpallet manuali e loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese
(2006/C 127/02)
La Commissione ha deciso, di propria iniziativa, di avviare un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (il «regolamento di base») (1). L'ambito del riesame è limitato agli aspetti di dumping concernenti un unico produttore esportatore, la Giant China Co. Ltd. (l'«impresa»).
1. Prodotto
Il prodotto in esame è costituito da transpallet manuali e relativi componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, originari della Repubblica popolare cinese (in appresso: «il prodotto in esame»), attualmente classificati ai codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00. Detti codici NC vengono forniti a titolo puramente indicativo.
2. Misure in vigore
Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1174/2005 del Consiglio (2).
3. Motivazione del riesame
La Commissione dispone di elementi di prova sufficienti a farle ritenere che le circostanze che hanno determinato l'istituzione delle misure siano mutate e che tale evoluzione abbia carattere permanente.
Secondo le informazioni a disposizione della Commissione prevalgono per l'impresa condizioni di economia di mercato, come dimostra il fatto che essa soddisfa i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base. Inoltre, il confronto tra il valore normale determinato in base ai costi dell'impresa/prezzi sul mercato interno e i suoi prezzi all'esportazione determinerebbe una riduzione del dumping a livelli notevolmente inferiori a quelli della misura in vigore. Pertanto, per controbilanciare il dumping, non è più necessario mantenere misure al livello attuale, fissato in funzione del livello di dumping precedentemente calcolato.
4. Procedimento per la determinazione del dumping
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per avviare un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base, al fine di stabilire se l'impresa opera in condizioni di economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base, e, in tal caso, determinare il margine individuale di dumping calcolato sui costi/prezzi interni dell'impresa nonché, qualora venissero accertate pratiche di dumping, il livello del dazio da applicare alle importazioni del prodotto in esame effettuate dall'impresa nella Comunità.
L'inchiesta deve valutare la necessità di mantenere, abrogare o modificare le misure esistenti limitatamente a quanto concerne la summenzionata impresa.
a) Questionari
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà un questionario all'impresa e alle autorità del paese esportatore interessato. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al paragrafo 5, lettera a), punto i) del presente avviso.
b) Raccolta delle informazioni e audizioni
Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova a sostegno di tali osservazioni e informazioni. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al paragrafo 5, lettera a), punto i) del presente avviso.
Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine di cui al paragrafo 5, lettera a), punto ii) del presente avviso.
c) Status di impresa operante in un'economia di mercato
Qualora l'impresa fornisca prove sufficienti a dimostrare che essa opera in condizioni di economia di mercato, nel rispetto quindi dei criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base, il valore normale sarà determinato conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del medesimo regolamento. A tale scopo, deve essere presentata, entro il termine specifico di cui al paragrafo 5, lettera b) del presente avviso, una richiesta debitamente motivata. La Commissione invierà all'impresa e alle autorità della Repubblica popolare cinese un modulo per la richiesta.
5. Termini
a) Termini generali
i) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione
Salvo altrimenti disposto, l'inchiesta terrà conto unicamente delle osservazioni delle parti interessate che hanno preso contatto con la Commissione, hanno presentato i loro pareri, le loro risposte al questionario e ogni altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È importante sottolineare che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.
ii) Audizioni
Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.
b) Termine specifico per la presentazione delle domande di riconoscimento dello status di impresa operante in un'economia di mercato
La domanda, debitamente motivata, volta ad ottenere lo status di impresa operante in un'economia di mercato (di cui al paragrafo 4, lettera c) del presente avviso), deve pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
6. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza
Tutte le comunicazioni e richieste delle parti interessate vanno formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo di posta elettronica e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (3) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».
Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:
Commissione europea |
Direzione generale Commercio |
Direzione B |
Ufficio: J-79 5/16 |
B-1049 Bruxelles |
Fax (32-2) 295 65 05 |
7. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni dell'inchiesta vengono basate sui dati disponibili, per la parte in questione l'esito dell'inchiesta potrebbe risultare meno favorevole che nel caso in cui avesse offerto la sua piena collaborazione.
8. Calendario dell'inchiesta
A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).
(2) GU L 189 del 21.7.2005, pag. 1.
(3) Ciò significa che il documento è destinato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).
31.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 127/4 |
Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 88/378/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli
(2006/C 127/03)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)
OEN (1) |
Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento) |
Riferimento della norma sostituita |
Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1 |
CEN |
EN 71-2:2006 Sicurezza dei giocattoli — Infiammabilità |
EN 71-2:2003 |
31.7.2006 |
CEN |
EN 71-5:1993 Sicurezza dei giocattoli — Giochi chimici (set), esclusi i set sperimentali per chimica |
— |
|
EN 71-5:1993/A1:2006 |
Nota 3 |
31.7.2006 |
Nota 1 |
In genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall'organismo europeo di normalizzazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente. |
Nota 3 |
In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita (colonna 4) perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva. |
AVVERTIMENTO:
— |
Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui l'elenco figura in annesso alla direttiva n. 98/34/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio modificata dalla direttiva n. 98/48/CE (3). |
— |
La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità. |
— |
Questa lista sostituisce tutte le precedenti liste pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione assicura l'aggiornamento della presente lista. |
Per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente indirizzo:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/
(1) ESO: Organismo europeo di Normalizzazione:
— |
CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be) |
— |
CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org) |
— |
ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org) |
(2) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.
(3) GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.
31.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 127/5 |
Procedura d'informazione — Regole tecniche
(2006/C 127/04)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37; GU L 217 del 5.8.1998, pag. 20).
Notifiche di progetti nazionali di regole tecniche ricevute dalla Commissione
Riferimento (1) |
Titolo |
Scadenza della sospensione di tre mesi (2) |
2006/0180/I |
Delibera della G.R. n. 111 del 20 febbraio 2006, avente ad oggetto: «Legge Regionale n. 25/99 — Marchio Agriqualità — Prodotto da agricoltura integrata. Approvazione del progetto dei principi generali per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.» |
14.7.2006 |
2006/0181/NL |
Progetto di regolamento della direzione del Servizio del catasto e dei registri pubblici recante modifica del regolamento 1994 sul catasto, del regolamento 1994 sulle navi registrate, del regolamento 2005 sui velivoli registrati e del regolamento sul pagamento del diritto catastale (modifica associata all'entrata in vigore della legge di revisione della legge sul catasto I) |
17.7.2006 |
2006/0182/F |
Note tecniche Pro Pharmacopoea sottoposte a inchiesta pubblica |
17.7.2006 |
2006/0183/E |
Progetto di ordinanza che modifica l'allegato al regio decreto 648/1994 del 15 aprile che definisce gli standard nazionali di misura delle unità di base del sistema internazionale delle unità |
10.7.2006 |
2006/0184/S |
Disposizioni dell'Ente nazionale per l'agricoltura relative a dichiarazioni di contagio dovuto a peste americana delle larve e varroasi delle api |
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2006/0185/NL |
Regolamento di sovvenzione per i buoni di innovazione |
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2006/0186/SK |
Decreto del ministero dell'Agricoltura della Repubblica slovacca recante modifiche ed integrazioni al decreto del ministero dell'Agricoltura della Repubblica slovacca n. 232/2005 (racc.) relativo alla zona vinicola di Tokaj |
24.7.2006 |
2006/0187/PL |
Il progetto di regolamento del ministro dei Trasporti e dell'Edilizia sulle condizioni tecniche di esercizio e sull'ambito specifico dei controlli delle opere idrotecniche marine |
25.7.2006 |
2006/0188/NL |
Regolamento recante modifica del regolamento sulla domanda e sulla concessione di licenze per l'utilizzo dello spazio di frequenza |
25.7.2006 |
2006/0189/A |
Descrizione interfacce radio «Radiocomunicazione aeronautica» Interfaccia n.: FSB-AF002; FSB-AF003; FSB-AF004; FSB-AF005, FSB-AF006; FSB-AF007; FSB-AF008; FSB-AF009, FSB-AF010; FSB-AF011; FSB-AF012 |
26.7.2006 |
2006/0190/D |
Modifiche della Parte II dell'elenco delle norme tecniche di costruzione — Regolamenti per l'impiego di prodotti e moduli da costruzione in base alle omologazioni tecniche europee e alle norme armonizzate conformemente alla direttiva sui prodotti da costruzione, versione febbraio 2006 |
26.7.2006 |
2006/0191/D |
Modifiche e integrazioni dell'elenco modello delle norme tecniche di costruzione per l'edizione febbraio 2006 |
26.7.2006 |
2006/0192/D |
Modifiche della Parte III dell'elenco delle norme tecniche di costruzione — Regolamenti per l'impiego di prodotti e moduli da costruzione in base alle omologazioni tecniche europee e alle norme armonizzate conformemente alla direttiva sui prodotti da costruzione nel campo di applicazione di regolamenti secondo l'art. 17, par. 4 e articolo 21, paragrafo 2 MBO, edizione febbraio 2006 |
26.7.2006 |
2006/0193/A |
Descrizione interfacce radio «Sistemi radio» Interfaccia n.: FSB-LM001; FSB-LM021; FSB-LM022; FSB-LM023 |
26.7.2006 |
2006/0194/A |
Descrizione interfacce radio «Servizio radiomobile privato» Interfaccia n.: FSB-LS014; FSB-LS016 |
26.7.2006 |
2006/0195/B |
Progetto di regio decreto che modifica il regio decreto del 7 luglio 1994 che stabilisce le norme di base in materia di prevenzione antincendio e delle esplosioni, che devono essere soddisfatte dagli edifici di nuova costruzione |
26.7.2006 |
2006/0196/A |
Descrizione interfacce radio «Short Range Devices» Interfaccia N.: FSB-LD007; FSB-LD068; FSB-LD069; FSB-LD070 |
26.7.2006 |
2006/0197/A |
Descrizione interfacce radio «Radioamatori» Interfaccia n.: FSB-QQ001; FSB-QQ002; FSB-QQ003; FSB-QQ004, FSB-QQ005; FSB-QQ006; FSB-QQ007; FSB-QQ008; FSB-QQ009; FSB-QQ010, FSB-QQ011; FSB-QQ012; FSB-QQ013; FSB-QQ014, FSB-QQ015; FSB-QQ016; FSB-QQ018; FSB-QQ019; FSB-QQ020; FSB-QQ021; FSB-QQ022; FSB-QQ023; FSB-QQ024; FSB-QQ025; FSB-QQ026; FSB-QQ027; FSB-QQ029; FSB-QQ033; FSB-QQ035; FSB-QQ036; FSB-QQ038; |
27.7.2006 |
2006/0198/A |
Descrizione interfacce radio «Trasmissione per ponte radio» Interfaccia n.: FSB-RR014; FSB-RR015; FSB-RR016; FSB-RR025, FSB-RR044; FSB-RR068; FSB-RR069 |
27.7.2006 |
2006/0199/PL |
Regolamento del ministro dell'Economia relativo ai requisiti per i recipienti destinati alla misurazione ed al controllo del volume dei liquidi, alla tipologia delle analisi e delle verifiche da effettuare durante il controllo metrologico legale di tali strumenti di misura |
28.7.2006 |
2006/0200/B |
Progetto preliminare di ordinanza del governo vallone che stabilisce le condizioni integrali relative alle batterie stazionarie il cui prodotto della capacità espressa in Ah per la tensione espressa in V è superiore a 10 000 |
28.7.2006 |
La Commissione richiama l'attenzione sulla sentenza riguardante la «CIA Security», emessa il 30 aprile 1996 nella causa C-194/94 (Racc. 1996, pag. I-2201), secondo la quale la Corte di giustizia ritiene che gli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34/CE (all'epoca 83/189/CEE) debbano essere interpretati nel senso che i singoli possono farli valere dinanzi a un giudice nazionale, il quale deve rifiutare l'applicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva di cui sopra.
Detta sentenza conferma la comunicazione della Commissione del 1o ottobre 1986 (GU C 245 dell'1.10.1986, pag. 4).
L'inadempimento dell'obbligo di notifica comporta pertanto l'inapplicabilità delle regole tecniche in esame, che di consequenza sano inopponibili ai singoli.
Per ulteriori altri informazioni sulla procedura di notifica, rivolgersi a:
Commissione europea |
DG Imprese e industria, Unità C3 |
B-1049 Bruxelles |
e-mail: Dir83-189-Central@cec.eu.int |
oppure visitare il sito internet: http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/
Per eventuali informazioni su tali notifiche, rivolgersi ai servizi nazionali, il cui elenco è riportato di seguito:
ELENCO DEI DIPARTIMENTI NAZIONALI RESPONSABILI DELL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/34/CE
BELGIO
BELNotif |
Qualité et Sécurité |
SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie |
NG III — 4ème étage |
Boulevard du Roi Albert II/16 |
B-1000 Bruxelles |
Sig.ra Pascaline Descamps |
Tel.: (32-2) 277 80 03 |
Fax: (32-2) 277 54 01 |
E-mail: pascaline.descamps@mineco.fgov.be |
paolo.caruso@mineco.fgov.be |
E-mail generico: belnotif@mineco.fgov.be |
Sito Web: http://www.mineco.fgov.be |
REPUBBLICA CECA
Czech Office for Standards, Metrology and Testing |
Gorazdova 24 |
PO BOX 49 |
CZ-128 01 Praha 2 |
Sig. Miroslav Chloupek |
Director of International Relations Department |
Tel.: (420) 224 907 123 |
Fax: (420) 224 914 990 |
E-mail: chloupek@unmz.cz |
Sig.ra Lucie Růžičková |
Tel.: (420) 224 907 139 |
Fax: (420) 224 907 122 |
E-mail: ruzickova@unmz.cz |
E-mail generico: eu9834@unmz.cz |
Sito Web: http://www.unmz.cz |
DANIMARCA
Erhvervs- og Byggestyrelsen |
(National Agency for Enterprise and Construction) |
Dahlerups Pakhus |
Langelinie Allé 17 |
DK-2100 København Ø (oppure DK-2100 Copenhagen OE) |
Sig. Bjarne Bang Christensen |
Legal adviser |
Tel.: (45) 35 46 63 66 (linea diretta) |
E-mail: bbc@ebst.dk |
Sig.ra Birgit Jensen |
Principal Executive Officer |
Tel.: (45) 35 46 62 87 (linea diretta) |
Fax: (45) 35 46 62 03 |
E-mail: bij@ebst.dk |
Cassetta delle lettere per messaggi relativi a notifiche — noti@ebst.dk |
Sito Web: http://www.ebst.dk/Notifikationer |
GERMANIA
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie |
Referat XA2 |
Scharnhorststr. 34-37 |
D-10115 Berlin |
Sig.ra Christina Jäckel |
Tel.: (49) 30 201 46 353 |
Fax.: (49) 30 201 453 79 |
E-mail: infonorm@bmwa.bund.de |
Sito Web: http://www.bmwa.bund.de |
ESTONIA
Ministry of Economic Affairs and Communications |
Harju str. 11 |
EE-15072 Tallinn |
Sig. Karl Stern |
Executive Officer of Trade Policy Division |
EU and International Co-operation Department |
Tel.: (372) 625 64 05 |
Fax: (372) 631 30 29 |
E-mail: karl.stern@mkm.ee |
E-mail generico: el.teavitamine@mkm.ee |
Sito Web: http://www.mkm.ee |
GRECIA
Ministry of Development |
General Secretariat of Industry |
Mesogeion 119 |
GR-101 92 Athens |
Tel.: (30) 210 69 69 863 |
Fax: (30) 210 69 69 106 |
ELOT |
Acharnon 313 |
GR-111 45 Athens |
Sig.ra Evangelia Alexandri |
Tel.: (30) 210 212 03 01 |
Fax: (30) 210 228 62 19 |
E-mail: alex@elot.gr |
E-mail generico: 83189in@elot.gr |
Sito Web: http://www.elot.gr |
SPAGNA
S.G. de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y de Medio Ambiente |
D.G. de Coordinación del Mercado Interior y otras PPCC |
Secretaría de Estado para la Unión Europea |
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación |
Torres «Ágora» |
C/ Serrano Galvache, 26-4a |
E-20033 Madrid |
Sig. Angel Silván Torregrosa |
Tel.: (34) 91 379 83 32 |
Sig.ra Esther Pérez Peláez |
Consigliere tecnico |
E-mail: esther.perez@ue.mae.es |
Tel.: (34) 91 379 84 64 |
Fax: (34) 91 379 84 01 |
E-mail generico: d83-189@ue.mae.es |
FRANCIA
Délégation interministérielle aux normes |
Direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'information et des Postes (DiGITIP) |
Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC) |
Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété industrielle (SQUALPI) |
DiGITIP 5 |
12, rue Villiot |
F-75572 Paris Cedex 12 |
Sig.ra Suzanne Piau |
Tel.: (33) 1 53 44 97 04 |
Fax: (33) 1 53 44 98 88 |
E-mail: suzanne.piau@industrie.gouv.fr |
Sig.ra Françoise Ouvrard |
Tel.: (33) 1 53 44 97 05 |
Fax: (33) 1 53 44 98 88 |
E-mail: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr |
E-mail generico: d9834.france@industrie.gouv.fr |
IRLANDA
NSAI |
Glasnevin |
Dublin 9 |
Ireland |
Sig. Tony Losty |
Tel.: (353) 18 07 38 80 |
Fax: (353) 18 07 38 38 |
E-mail: tony.losty@nsai.ie |
Sito Web: http://www.nsai.ie/ |
ITALIA
Ministero delle attività produttive |
Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività |
Ispettorato tecnico dell'industria — Ufficio F1 |
Via Molise 2 |
I-00187 Roma |
Sig. Vincenzo Correggia |
Tel.: (39) 06 47 05 22 05 |
Fax: (39) 06 47 88 78 05 |
E-mail: vincenzo.correggia@attivitaproduttive.gov.it |
Sig. Enrico Castiglioni |
Tel.: (39) 06 47 05 26 69 |
Fax: (39) 06 47 88 78 05 |
E-mail: enrico.castiglioni@attivitaproduttive.gov.it |
E-mail generico: ucn98.34.italia@attivitaproduttive.gov.it |
Sito Web: http://www.minindustria.it |
CIPRO
Cyprus Organization for the Promotion of Quality |
Ministry of Commerce, Industry and Tourism |
13-15, A. Araouzou street |
CY-1421 Nicosia |
Tel.: (357) 22 40 93 10 |
Fax: (357) 22 75 41 03 |
Sig. Antonis Ioannou |
Tel.: (357) 22 40 94 09 |
Fax: (357) 22 75 41 03 |
E-mail: aioannou@cys.mcit.gov.cy |
E-mail generico: dir9834@cys.mcit.gov.cy |
Sito Web: http://www.cys.mcit.gov.cy |
LETTONIA
Ministry of Economics of Republic of Latvia |
Trade Normative and SOLVIT Notification Division |
SOLVIT Coordination Centre |
55, Brīvības Street |
LV-1519 Riga |
Reinis Berzins |
Deputy Head of Trade Normative and SOLVIT Notification Division |
Tel.: (371) 70 13 230 |
Fax: (371) 72 80 882 |
Zanda Liekna |
Senior Officer of Division of EU Internal Market Coordination |
Tel.: (371) 701 32 36 |
Tel.: (371) 701 30 67 |
Fax: (371) 728 08 82 |
E-mail: zanda.liekna@em.gov.lv |
E-mail generico: notification@em.gov.lv |
LITUANIA
Lithuanian Standards Board |
T. Kosciuskos g. 30 |
LT-01100 Vilnius |
Sig.ra Daiva Lesickiene |
Tel.: (370) 5 270 93 47 |
Fax: (370) 5 270 93 67 |
E-mail: dir9834@lsd.lt |
Sito Web: http://www.lsd.lt |
LUSSEMBURGO
SEE — Service de l'Energie de l'Etat |
34, avenue de la Porte-Neuve B.P. 10 |
L-2010 Luxembourg |
Sig. J.P. Hoffmann |
Tel.: (352) 46 97 46 1 |
Fax: (352) 22 25 24 |
E-mail: see.direction@eg.etat.lu |
Sito Web: http://www.see.lu |
UNGHERIA
Hungarian Notification Centre — |
Ministry of Economy and Transport |
Industrial Department |
Budapest |
Honvéd u. 13-15. |
H-1880 |
Sig. Zsolt Fazekas |
Leading Councillor |
E-mail: fazekas.zsolt@gkm.gov.hu |
Tel.: (36) 137 42 8 73 |
Fax: (36) 147 31 622 |
E-mail: notification@gkm.gov.hu |
Sito Web: http://www.gkm.hu/dokk/main/gkm |
MALTA
Malta Standards Authority |
Level 2 |
Evans Building |
Merchants Street |
VLT 03 |
MT-Valletta |
Tel.: (356) 21 24 24 20 |
Tel.: (356) 21 24 32 82 |
Fax: (356) 2124 2406 |
Sig.ra Lorna Cachia |
E-mail: lorna.cachia@msa.org.mt |
E-mail generico: notification@msa.org.mt |
Sito Web: http://www.msa.org.mt |
PAESI BASSI
Ministerie van Financiën |
Belastingsdienst/Douane Noord |
Team bijzondere klantbehandeling |
Centrale Dienst voor In-en uitvoer |
Engelse Kamp 2 |
Postbus 30003 |
9700 RD Groningen |
Nederland |
Sig. Ebel van der Heide |
Tel.: (31) 50 5 23 21 34 |
Sig.ra Hennie Boekema |
Tel.: (31) 50 5 23 21 35 |
Sig.ra Tineke Elzer |
Tel.: (31) 50 5 23 21 33 |
Fax: (31) 50 5 23 21 59 |
E-mail generico: |
Enquiry.Point@tiscali-business.nl |
Enquiry.Point2@tiscali-business.nl |
AUSTRIA
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit |
Abteilung C2/1 |
Stubenring 1 |
A-1010 Wien |
Sig.ra Brigitte Wikgolm |
Tel.: (43) 1 711 00 58 96 |
Fax: (43) 1 715 96 51 oppure (43) 1 712 06 80 |
E-mail: not9834@bmwa.gv.at |
Sito Web: http://www.bmwa.gv.at |
POLONIA
Ministry of Economy and Labour |
Department for European and Multilateral Relations |
Plac Trzech Krzyży 3/5 |
PL-00-507 Warszawa |
Sig.ra Barbara Nieciak |
Tel.: (48) 22 69 3 54 07 |
Fax: (48) 22 69 3 40 28 |
E-mail: barnie@mg.gov.pl |
Sig.ra Agata Gągor |
Tel.: (48) 22 69 3 56 90 |
E-mail generico: notyfikacja@mg.gov.pl |
PORTOGALLO
Instituto Portugês da Qualidade |
Rua Antonio Gião, 2 |
P-2829-513 Caparica |
Sig.ra Cândida Pires |
Tel.: (351) 21 29 4 82 36 oppure 81 00 |
Fax: (351) 21 29 4 82 23 |
E-mail: c.pires@mail.ipq.pt |
E-mail generico: not9834@mail.ipq.pt |
Sito Web: http://www.ipq.pt |
SLOVENIA
SIST — Slovenian Institute for Standardization |
Contact point for 98/34/EC and WTO-TBT Enquiry Point |
Šmartinska 140 |
SLO-1000 Ljubljana |
Sig.ra Vesna Stražišar |
Tel.: (386) 14 78 3041 |
Fax: (386) 14 78 3098 |
E-mail: contact@sist.si |
SLOVACCHIA
Sig.ra Kvetoslava Steinlova |
Director of the Department of European Integration, |
Office of Standards, Metrology and Testing of the Slovak Republic |
Stefanovicova 3 |
SK-814 39 Bratislava |
Tel.: (421) 2 5249 3521 |
Fax: (421) 2 5249 1050 |
E-mail: steinlova@normoff.gov.sk |
FINLANDIA
Kauppa- ja teollisuusministeriö |
(Ministry of Trade and Industry) |
Visitor address: |
Aleksanterinkatu 4 |
FIN-00171 Helsinki |
e |
Katakatu 3 |
FIN-00120 Helsinki |
Indirizzo postale: |
PO Box 32 |
FIN-00023 Government |
Sig.ra Leila Orava |
Tel.: (358) 9 1606 46 86 |
Fax: (358) 9 1606 46 22 |
E-mail: leila.orava@ktm.fi |
Sig.ra Katri Amper |
Tel.: (358) 9 1606 46 48 |
E-mail generico: maaraykset.tekniset@ktm.fi |
Sito Web: http://www.ktm.fi |
SVEZIA
Kommerskollegium |
(National Board of Trade) |
Box 6803 |
Drottninggatan 89 |
S-13 86 Stockholm |
Sig.ra Kerstin Carlsson |
Tel.: (46) 86 90 48 82 oppure (46) 86 90 48 00 |
Fax: (46) 86 90 48 40 oppure (46) 83 06 759 |
E-mail: kerstin.carlsson@kommers.se |
E-mail generico: 9834@kommers.se |
Sito Web: http://www.kommers.se |
REGNO UNITO
Department of Trade and Industry |
Standards and Technical Regulations Directorate 2 |
151 Buckingham Palace Road |
London SW1 W 9SS |
United Kingdom |
Sig. Philip Plumb |
Tel.: (44) 207 21 51 488 |
Fax: (44) 207 21 51 529 |
E-mail: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk |
E-mail generico: 9834@dti.gsi.gov.uk |
Sito Web: http://www.dti.gov.uk/strd |
EFTA — ESA
EFTA Surveillance Authority |
Rue Belliard 35 |
B-1040 Bruxelles |
Sig.ra Adinda Batsleer |
Tel.: (32) 2 286 18 61 |
Fax: (32) 2 286 18 00 |
E-mail: aba@eftasurv.int |
Sig.ra Tuija Ristiluoma |
Tel.: (32) 2 286 18 71 |
Fax: (32) 2 286 18 00 |
E-mail: tri@eftasurv.int |
E-mail generico: DRAFTTECHREGESA@eftasurv.int |
Sito Web: http://www.eftasurv.int |
EFTA |
Goods Unit |
EFTA Secretariat |
Rue Joseph II 12-16 |
B-1000 Bruxelles |
Sig.ra. Kathleen Byrne |
Tel.: (32) 2 286 17 49 |
Fax: (32) 2 286 17 42 |
E-mail: kathleen.byrne@efta.int |
E-mail generico: DRAFTTECHREGEFTA@efta.int |
Sito Web: http://www.efta.int |
TURCHIA
Undersecretariat of Foreign Trade |
General Directorate of Standardisation for Foreign Trade |
Inönü Bulvari no 36 |
06510 |
Emek — Ankara |
Sig. Mehmet Comert |
Tel.: (90) 312 212 58 98 |
Fax: (90) 312 212 87 68 |
E-mail: comertm@dtm.gov.tr |
Sito Web: http://www.dtm.gov.tr |
(1) Anno, numero di registrazione, Stato membro autore.
(2) Periodo nel corso del quale il progetto non può essere adottato.
(3) Senza scadenza, in quanto la Commissione ha accettato la motivazione di urgenza invocata dallo Stato membro autore del progetto.
(4) Senza scadenza, in quanto si tratta di specificazioni tecniche o di altri requisiti o di regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario, ai sensi dell'articolo 1, punto 11, secondo comma, terzo trattino, della direttiva 98/34/CE.
(5) Procedura di informazione chiusa.
31.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 127/11 |
Avviso relativo alle misure antidumping in vigore nei confronti delle importazioni nella Comunità di taluni tipi di biancheria da letto di cotone originaria dell'India: modifica della ragione sociale di una società soggetta ad un'aliquota individuale del dazio antidumping
(2006/C 127/05)
Le importazioni di taluni tipi di biancheria da letto di cotone originari dell'India sono soggette a dazi antidumping definitivi, istituiti dal regolamento (CE) n. 74/2004 del Consiglio (1).
La Harimann International, una impresa con sede in India le cui esportazioni nella Comunità di biancheria da letto di cotone sono soggette ad un dazio compensativo e individuale del 7,6 %, istituito dal regolamento (CE) n. 2143/2004 del Consiglio (2), ha informato la Commissione che, il 20 giugno 2005, a causa di una modifica nella ragione sociale della società, ha modificato la propria denominazione in Harimann International Private Limited.
La società ha dichiarato che la modifica della ragione sociale non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota di dazio individuale applicata alla società designata con il vecchio nome di Harimann International.
La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica della ragione sociale non pregiudica in alcun modo le conclusioni del regolamento (CE) n. 2143/2004 del Consiglio. Di conseguenza, all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2143/2004 del Consiglio il riferimento ad Harimann International va inteso come riferimento ad Harimann International Private Limited.
Il codice addizionale A498 precedentemente attribuito ad Harimann International si applica ad Harimann International Private Limited.
(1) GU L 12 del 17.1.2004, pag. 1, modificata dal regolamento (CE) n. 2143/2004 del Consiglio (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 1) e regolamento (CE) n. 122/2006 del Consiglio (GU L 22 del 26.1.2006, pag. 3).
(2) Regolamento (CE) n. 2143/2004 del Consiglio (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 1), che modifica il regolamento (CE) n. 74/2004 del Consiglio (GU L 12 del 17.1.2004, pag. 1)
31.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 127/12 |
Servizi di traffico aereo su una rotta aerea soggetta a restrizioni dei diritti di traffico
(2006/C 127/06)
L'Amministrazione dell'aviazione civile finlandese (Ilmailulaitos), in virtù del paragrafo 61 della legge sul traffico aereo del 3 marzo 1995 (281/1995) e visto il regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi, ha deciso quanto segue.
1. Campo di applicazione
La presente decisione fornisce precisazioni più dettagliate sulla concessione dell'autorizzazione a un vettore aereo comunitario per l'esercizio di servizi aerei su una rotta soggetta a restrizioni dei diritti di traffico (di seguito «rotta con restrizioni dei diritti di traffico»). Ai fini della presente decisione, tuttavia, gli oneri di servizio pubblico di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie non sono equiparati a una restrizione.
2. Diritti di traffico e necessità di esercitarli da parte dei vettori aerei
2.1 |
Per ulteriori informazioni sui diritti di traffico e sul relativo esercizio per rotte aeree tra la Finlandia e altri Stati che non sono membri dell'Unione europea o con i quali la Finlandia ha stipulato accordi in materia di traffico aereo, consultare il servizio responsabile della politica in materia di aviazione dell'Amministrazione dell'aviazione civile finlandese o il sito Internet dell'Amministrazione (www.ilmailulaitos.fi). |
2.2 |
Sul sito Internet dell'Amministrazione dell'aviazione civile il servizio responsabile della politica in materia di aviazione fornisce informazioni sui negoziati relativi agli accordi in materia di traffico aereo che la Finlandia intende stipulare con paesi terzi. |
2.3 |
I vettori aerei comunitari interessati a svolgere servizi aerei su una rotta con restrizioni dei diritti di traffico o su una rotta tra la Finlandia e uno Stato che non fa parte dell'Unione europea e con il quale la Finlandia non ha stipulato un accordo in materia di traffico aereo, possono comunicare i propri piani e le proprie esigenze al servizio responsabile della politica in materia di aviazione. Le comunicazioni inviate a tale servizio sono prese in considerazione nella preparazione dei negoziati relativi agli accordi in materia di traffico aereo della Finlandia. |
3. Domanda di autorizzazione
3.1 |
Se un vettore comunitario manifesta interesse per una capacità inutilizzata su una rotta aerea con restrizioni dei diritti di traffico, il servizio responsabile della politica in materia di aviazione dell'Amministrazione dell'aviazione civile pubblica un avviso con un invito a presentare una domanda di autorizzazione per la rotta aerea in questione. L'avviso viene inviato per via elettronica a tutti i vettori aerei comunitari che prestano servizi di traffico aereo in Finlandia, verso la Finlandia e/o dalla Finlandia o che abbiano chiesto informazioni al servizio responsabile della politica in materia di aviazione sulla capacità non utilizzata. L'Amministrazione dell'aviazione civile pubblica tale avviso anche sul suo sito Internet. L'avviso indica anche la scadenza entro la quale deve essere presentata la domanda. |
3.2 |
La domanda deve contenere almeno le seguenti informazioni:
|
3.3 |
La domanda di autorizzazione deve essere redatta in lingua finlandese o svedese e deve essere presentata al servizio responsabile della politica in materia di aviazione entro la data indicata. |
4. Rilascio dell'autorizzazione
4.1 |
Il servizio responsabile della politica in materia di aviazione può rilasciare un'autorizzazione per una rotta aerea con restrizioni dei diritti di traffico al o ai richiedenti giudicati complessivamente migliori dopo una valutazione globale che tenga conto della necessità di servizi di trasporto passeggeri e/o merci, la promozione della concorrenza e lo sviluppo equilibrato del traffico comunitario. L'autorizzazione è valida fino a comunicazione ulteriore oppure per un periodo chiaramente indicato dal servizio responsabile della politica in materia di aviazione . |
4.2 |
Unitamente alla valutazione che permette di selezionare il vettore aereo, il servizio responsabile della politica in materia di aviazione presenta un'analisi finanziaria delle varie alternative per quanto riguarda il traffico passeggeri e il traffico merci. L'analisi deve descrivere la situazione di mercato e di concorrenza sulla rotta aerea in questione. |
4.3 |
Il servizio responsabile della politica in materia di aviazione può organizzare, ai fini della valutazione delle domande. un'audizione pubblica, alla quale possano partecipare tutti i candidati. Il servizio responsabile della politica in materia di aviazione deve redigere un verbale dell'audizione e distribuirlo a tutti i vettori aerei che hanno presentato domanda per la rotta in questione. I richiedenti possono presentare per iscritto commenti sul verbale entro la scadenza prevista a tal fine. Se viene organizzata un'audizione pubblica il servizio responsabile della politica in materia di aviazione non può prendere alcuna decisione sul rilascio dell'autorizzazione prima che sia scaduto il termine fissato per la presentazione dei commenti. |
4.4 |
A norma del paragrafo 54 della legge in materia di amministrazione (434/2003) le decisioni sul rilascio dell'autorizzazione vengono pubblicate anche sul sito Internet dell'Amministrazione dell'aviazione civile finlandese. |
4.5 |
Le decisioni adottate dal servizio responsabile della politica in materia di aviazione dell'Amministrazione dell'aviazione civile in merito al rilascio di un'autorizzazione sono decisioni amministrative che possono essere modificate conformemente al paragrafo 3, comma 3 della normativa sull'aviazione civile (1123/1990). |
5. Riesame dell'autorizzazione
5.1 |
Il servizio responsabile della politica in materia di aviazione dell'Amministrazione dell'aviazione civile può rivedere la propria decisione in merito all'autorizzazione. L'autorizzazione può essere sempre sottoposta a riesame su richiesta di un vettore aereo comunitario che presta servizi aerei in Finlandia, dalla Finlandia e/o verso la Finlandia. Non si può tuttavia procedere ad un riesame prima che siano trascorsi cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione o se l'autorizzazione è già stata riesaminata. |
5.2 |
Il titolare dell'autorizzazione deve essere informato del riesame; tali informazioni vengono inoltre pubblicate sul sito Internet dell'Amministrazione dell'aviazione civile. In tal caso viene indicata una scadenza entro la quale i vettori aerei comunitari interessati all'utilizzo dei diritti di traffico contemplati dall'autorizzazione devono presentare domanda per il rilascio di un'autorizzazione. |
5.3 |
In caso di riesame si applicano i punti 3.2 e 3.3 e il punto 4 del presente documento in modo tale che le autorizzazioni già rilasciate rimangano inalterate se i diritti di traffico ivi contemplati sono utilizzati con efficacia e in conformità delle norme comunitarie sulla concorrenza e delle corrispondenti norme nazionali. |
5.4 |
In deroga al punto 5.1, è possibile sottoporre a riesame un'autorizzazione riguardante una rotta aerea con restrizioni dei diritti di traffico, rilasciata prima dell'entrata in vigore della presente decisione e che riguarda una rotta per la quale può essere selezionato solo un vettore aereo conformemente alle disposizioni dell'accordo di traffico aereo in questione, prima che siano trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione. |
6. Cessazione della validità e ritiro dell'autorizzazione
6.1 |
Nel caso in cui i servizi di trasporto aereo di cui all'autorizzazione:
|
6.2 |
L'autorizzazione cessa di essere valida quando il titolare comunica ufficialmente al servizio responsabile della politica in materia di aviazione dell'Amministrazione dell'aviazione civile che non intende più utilizzare i diritti di traffico di cui all'autorizzazione medesima. |
6.3 |
Il servizio responsabile della politica in materia di aviazione dell'Amministrazione dell'aviazione civile può ritirare definitivamente o temporaneamente un'autorizzazione oppure limitare le attività di cui all'autorizzazione se il titolare:
|
7. Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 2 agosto 2004. Amministrazione dell'aviazione civile finlandese, Vanda, 24 giugno 2004.
31.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 127/14 |
Elenco delle autorità tenute all'obbligo di notificare i progetti di regole tecniche (oltre ai governi centrali degli Stati membri)
[Articolo 1, punto 11 della direttiva 98/34/CE (1)]
(2006/C 127/07)
Belgio
Régions/Gewesten (3)
Communautés/Gemeenschappen (3)
Repubblica ceca
Kraje (14)
Danimarca
—
Germania
Länder (16)
Estonia
—
Grecia
Perifereia (13)
Spagna
Comunidades autónomas (17)
Francia
(compresi i dipartimenti d'oltremare) (26)
Irlanda
IE Domain services
UCD Computing centre
Italia
Regioni (20)
Banca d'Italia
Commissione nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)
Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP)
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA)
Cipro
—
Lettonia
—
Lituania
—
Lussemburgo
—
Ungheria
—
Malta
—
Paesi Bassi
Bedrijfslichamen ingevolge de Wet op de bedrijfsorganisatie
Austria
Bundesländer (9)
Polonia
Terenowe organy administracji rządowej (16)
Organy samorządu terytorialnego
Portogallo
Regiões autónomas (2)
Slovenia
—
Slovacchia
Vyššie územné celky (samosprávne kraje) (8)
Finlandia
Ahvenanmaan maakunta/Ålands landskap (1)
Svezia
—
Regno Unito
Nations (4)
(esclusivamente per i servizi della società dell'informazione)
(1) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37; direttiva modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).
31.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 127/16 |
Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari
(2006/C 127/08)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.
SCHEDA RIEPILOGATIVA
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
Domanda di registrazione a norma dell'articolo 5 e dell'articolo 17, paragrafo 2
«EKSTRA DEVIŠKO OLJČNO OLJE SLOVENSKE ISTRE»
CE N.: SI/0420/29.10.2004
DOP ( X ) IGP ( )
La presente scheda riepilogativa è stata redatta solo a scopo informativo. Per maggiori informazioni gli interessati sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare presso le autorità nazionali indicate nella sezione 1 oppure presso la Commissione europea (1).
1. Organismo statale competente:
Titolo: |
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano |
Indirizzo: |
Dunajska cesta 58, SLO-1000 Ljubljana |
Tel. |
(386-1) 478 90 00 |
Fax |
(386-1) 478 90 55 |
E-mail: |
varnahrana.mkgp@gov.si |
2. Gruppo:
Titolo: |
DOSI — Društvo Oljkarjev Slovenske Istre |
Indirizzo: |
p.p. 55, SLO-6310 Izola |
Tel. |
— |
Fax |
— |
|
— |
Composizione: |
Produttori/trasformatori ( X ) altro ( ) |
3. Tipo di prodotto:
Gruppo 1.5. Oli
4. Disciplinare
(riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)
4.1 Nome: «Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre»
4.2 Descrizione: L'olio extravergine di oliva dell'Istria slovena a denominazione di origine protetta è prodotto da olivi coltivati nella regione dell'Istria slovena. Gli oli prodotti da una sola cultivar (monovarietali) devono contenere almeno l'80 % della cultivar dichiarata. Sono consentite le seguenti cultivar: Bianchera Istriana, Leccino, Buga, Carbonia, Maurino, Frantoio e Pendolino.
Struttura chimica:
L'olio extravergine oliva di oliva dell'Istria slovena si contraddistingue per l'elevato contenuto di acido oleico (≥72) e il basso contenuto di acido linoleico (≤8,0), nonché per l'elevato contenuto di antiossidanti. Il tasso di perossidi espresso in mmol O2/kg è pari o inferiore a 7.
Descrizione organolettica:
Caratteristico aroma di fruttato d'oliva e di altra frutta. L'olio non deve essere difettato da un punto di vista sensoriale e deve avere un indice sensoriale complessivo superiore o pari a 6,5.
4.3 Zona geografica: L'intero processo di lavorazione, produzione e imbottigliamento ai fini della commercializzazione dell'olio extra vergine dell'Istria slovena a denominazione di origine protetta si svolge nel territorio dell'Istria slovena. L'Istria slovena confina:
A nord con il confine di stato con l'Italia
A ovest con il mare Adriatico
A sud con il confine di stato con la Croazia
A est con il cliglione carsico
4.4 Prova d'origine: La zona di produzione è specificata al punto 4.3. del presente documento. Il metodo di produzione deve corrispondere ai criteri che assicurano un olio di alta qualità e determinate caratteristiche tipiche dell'olio extravergine d'oliva dell'Istria slovena.
Tutti i produttori devono essere registrati nella zona determinata e iscritti al registro dei produttori; anche la lavorazione deve svolgersi negli oleifici registrati di detta zona. Tutti i contenitori utilizzati per lo stoccaggio devono riportare l'indicazione «denominazione di origine protetta» e il relativo numero di serie; tutti i dati relativi alla serie devono essere riportati anche sull'etichetta. L'imbottigliamento è consentito esclusivamente presso impianti registrati nella zona determinata.
4.5 Metodo di ottenimento: Riguardo alle procedure di lavorazione è necessario rispettare le seguenti condizioni:
l'olio di oliva deve essere ricavato dalle drupe d'olivo a temperature inferiori a 27 °C
durante il processo di lavorazione è vietata l'aggiunta di additivi, ad eccezione dell'acqua
Le olive devono essere lavorate entro 48 ore dalla raccolta.
Principali fasi di produzione dell'olio extravergine di oliva dell'Istria slovena:
produzione delle olive e controllo della qualità nonché dell'assortimento
raccolta delle olive (raccolta a mano) in condizioni di maturazione ottimali
stoccaggio delle olive (al massimo 48 ore)
lavorazione presso oleifici registrati con controllo dell'igiene, della temperatura e del ricavo
stoccaggio negli appositi contenitori contrassegnati a temperatura idonea (12-20 °C).
campionamento (verifica della qualità)
imbottigliamento ed etichettatura presso impianti registrati
stoccaggio dell' olio imbottigliato.
4.6 Legame: La particolarità dell'olio dell'Istria slovena è dovuta alla scelta dell'assortimento delle cultivar, che prevede una significativa presenza della cultivar «Bianchera istriana». È noto infatti che l'olio ricavato in condizioni ottimali di maturazione dalla cultivar Bianchera Istriana si contraddistingue per un elevato contenuto di biofenoli (antiossidanti naturali). Gli antiossidanti naturali sono importanti giacché proteggono l'olio dall'ossidazione, ne preservano la freschezza e sono particolarmente stabili.
Genuinità:
L'Istria slovena possiede una posizione geografica assai propizia alla coltivazione dell'ulivo, giacché qui l'influenza del mare Adriatico con il suo peculiare clima mediterraneo si spinge al suo limite più settentrionale, favorendo un rapporto ottimale tra la genuinità dell'olio e il suo contenuto di biofenoli. L'olio extravergine di oliva dell'Istria slovena vanta quindi un elevato contenuto di antiossidanti e raggiunge livelli di qualità straordinari. A ciò contribuisce anche la caratteristica dei terreni, giacché nella parte slovena dell'Istria prevalgono rocce sedimentarie carbonatiche con terreni bruni (il livello di saturazione di alcalini è superiore al 50 %), sui quali l'ulivo si sviluppa in condizioni favorevoli.
Storia
La tradizione dell'olivicoltura nell'odierno territorio dell'Istria slovena risale alla notte dei tempi, tant'è vero che lo storico greco Pausania, vissuto tra il 180o e il 115o sec. a. C. menziona l'olio d'oliva istriano (Periegesi della Grecia, 10.32.19). Riguardo alla produzione di olio in questa zona sono inoltre conservate numerose fonti, risalenti sia al periodo compreso tra l'11o e il 17o secolo che a periodi successivi (cfr. elenco dettagliato riportato nella domanda), che testimoniano lo sviluppo della produzione di olio d'oliva nell'odierna Istria slovena attraverso i secoli. I metodi tradizionali e la sapienza dei produttori, sviluppatesi nel corso dei secoli, anche oggi contribuiscono all'elevata qualità dell'olio di oliva di questo territorio.
4.7 Struttura di controllo:
Nome: |
INSPECT d.o.o |
Bureau Veritas Company |
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Indirizzo: |
Linhartova 49a, SLO-1000 Ljubljana |
Tel. |
(386-1) 475 76 70 |
Fax |
(386-1) 474 76 02 |
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inspect@bureauveritas.com |
4.8 Etichettatura: L'olio extravergine d'oliva dell'Istria slovena a denominazione di origine protetta è contrassegnato in conformità al regolamento della Commissione (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva.
L'imbottigliamento dell'olio extravergine d'oliva dell'Istria slovena a denominazione di origine protetta è consentito solo nel territorio dell'Istria slovena. Il campo visivo dell'etichetta deve riportare l'indicazione «Olio extravergine d'oliva dell'Istria slovena» e il contrassegno «prima spremitura a freddo» o «spremuto a freddo».
Per assicurare la tracciabilità del prodotto l'Associazione rilascerà delle etichette con il contrassegno DOSI e con i numeri di serie in conformità al registro dei produttori di olio a denominazione di origine protetta.
4.9 Condizioni nazionali: Regolamento sull'indicazione di origine geografica «Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre» (Gazzetta ufficiale della RS, n. 47/04).
(1) Commissione europea, Direzione generale per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, Politica di qualità dei prodotti agricoli, B-1049 Bruxelles.
31.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 127/19 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4232 — Scottish & Newcastle/Kuehne + Nagel/JV)
(2006/C 127/09)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. |
In data 19.5.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Scottish & Newcastle UK Ltd («S & N», Regno Unito, parte del gruppo S&N) e Kuehne + Nagel Logistics Ltd («K + N», Regno Unito, parte del gruppo K&N) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune di JVCo («JV», Regno Unito) mediante acquisto di azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4232 — Scottish & Newcastle/Kuehne + Nagel/JV, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
31.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 127/20 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4165 — Sonae Industria/Hornitex)
(2006/C 127/10)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. |
In data 19.5.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Sonae Indústria — SGPS, SA («Sonae Indústria», Portogallo) appartenente al gruppo Sonae, acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme di Hornitex-Werke Beeskow GmbH, le attività di Hornitex-Werke Gebr. Cloos GmbH site in Duisburg e le attività di Hornitex-Werke Gebr. Künnemeyer GmbH site in Meinberg, tutte appartenenti al gruppo Hornitex («Hornitex», Germania), mediante acquisto di azioni e di elementi dell'attivo. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4165 — Sonae Industria/Hornitex, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
31.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 127/21 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.4059 — Swiss RE/GE Insurance Solutions)
(2006/C 127/11)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il 24.4.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4059. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex) |
31.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 127/21 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.3699 — EQT/Smurfit Munksjö)
(2006/C 127/12)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il 16.2.2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M3699. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex) |