ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 117 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
49o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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I Comunicazioni |
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Commissione |
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2006/C 117/1 |
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2006/C 117/2 |
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2006/C 117/3 |
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2006/C 117/4 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4180 — Gaz de France/Suez) ( 1 ) |
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SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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Corte EFTA |
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2006/C 117/5 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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I Comunicazioni
Commissione
18.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 117/1 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
17 maggio 2006
(2006/C 117/01)
1 euro=
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,2882 |
JPY |
yen giapponesi |
140,88 |
DKK |
corone danesi |
7,4554 |
GBP |
sterline inglesi |
0,67930 |
SEK |
corone svedesi |
9,3777 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,5518 |
ISK |
corone islandesi |
89,89 |
NOK |
corone norvegesi |
7,8210 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CYP |
sterline cipriote |
0,5751 |
CZK |
corone ceche |
28,194 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
262,69 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,6960 |
MTL |
lire maltesi |
0,4293 |
PLN |
zloty polacchi |
3,8869 |
RON |
leu rumeni |
3,5078 |
SIT |
tolar sloveni |
239,65 |
SKK |
corone slovacche |
37,513 |
TRY |
lire turche |
1,8480 |
AUD |
dollari australiani |
1,6710 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4220 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,9883 |
NZD |
dollari neozelandesi |
2,0533 |
SGD |
dollari di Singapore |
2,0214 |
KRW |
won sudcoreani |
1 206,98 |
ZAR |
rand sudafricani |
8,0831 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
10,3133 |
HRK |
kuna croata |
7,2698 |
IDR |
rupia indonesiana |
11 503,63 |
MYR |
ringgit malese |
4,607 |
PHP |
peso filippino |
67,070 |
RUB |
rublo russo |
34,6930 |
THB |
baht thailandese |
48,835 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
18.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 117/2 |
Procedura d'informazione — Regole tecniche
(2006/C 117/02)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37; GU L 217 del 5.8.1998, pag. 20).
Notifiche di progetti nazionali di regole tecniche ricevute dalla Commissione
Riferimento (1) |
Titolo |
Scadenza della sospensione di tre mesi (2) |
2006/0170/F |
Decisione n. xxxx dell'Autorità di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche e delle poste in data xx xxx xx che stabilisce le condizioni di utilizzo delle frequenze radioelettriche per le applicazioni di identificazione a radiofrequenza nella banda 865 — 868 MHz |
11.7.2006 |
2006/0171/I |
Schema di decreto ministeriale relativo alle caratteristiche tecniche dei dispositivi antispruzzi destinati ad essere installati su alcune categorie di veicoli a motore e loro rimorchi |
11.7.2006 |
2006/0172/DK |
Progetto di decreto sulla modifica del decreto relativo all'etichettatura ecc. dei prodotti alimentari |
11.7.2006 |
2006/0173/D |
Condizioni tecniche di fornitura e prescrizioni tecniche di prova per profili di tenuta (TL/TP DP) |
11.7.2006 |
2006/0174/D |
Legge sulla qualità e la sicurezza di tessuti e cellule umani (legge sui tessuti) |
12.7.2006 |
2006/0175/NL |
Convenzione per la promozione di camion puliti e della zonazione ambientale |
13.7.2006 |
2006/0176/D |
Requisiti tecnici per componenti di veicoli durante la prova di collaudo del tipo in base all'art. 22a del regolamento sulle immatricolazioni (StVZO); modifica o integrazione |
13.7.2006 |
2006/0177/CZ |
Progetto di decreto che prevede le procedure per i prestatori qualificati di servizi di certificazione, i requisiti relativi ai dispositivi di creazione della firma elettronica e i requisiti relativi alla protezione dei dati per la creazione di sigle elettroniche (decreto che prevede le procedure per i prestatori qualificati di servizi di certificazione) |
14.7.2006 |
2006/0178/I |
Delibera della G.R. n. 110 del 20 febbraio 2006, avente ad oggetto: «Legge Regionale n. 25/99 — Marchio Agriqualità — Prodotto da agricoltura integrata. Approvazione del progetto dei principi generali per le fasi di produzione e commercializzazione dei prodotti da forno e pasticceria.» |
14.7.2006 |
2006/0179/I |
Delibera della G.R. n. 1273 del 27 dicembre 2005, inerente l'approvazione del Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà di interesse agrario, zootecnico e forestale) |
14.7.2006 |
La Commissione richiama l'attenzione sulla sentenza riguardante la «CIA Security», emessa il 30 aprile 1996 nella causa C-194/94 (Racc. 1996, pag. I-2201), secondo la quale la Corte di giustizia ritiene che gli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34/CE (all'epoca 83/189/CEE) debbano essere interpretati nel senso che i singoli possono farli valere dinanzi a un giudice nazionale, il quale deve rifiutare l'applicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva di cui sopra.
Detta sentenza conferma la comunicazione della Commissione del 1o ottobre 1986 (GU C 245 dell'1.10.1986, pag. 4).
L'inadempimento dell'obbligo di notifica comporta pertanto l'inapplicabilità delle regole tecniche in esame, che di consequenza sano inopponibili ai singoli.
Per ulteriori altri informazioni sulla procedura di notifica, rivolgersi a:
Commissione europea |
DG Imprese e industria, Unità C3 |
B-1049 Bruxelles |
e-mail: Dir83-189-Central@cec.eu.int |
oppure visitare il sito internet: http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/
Per eventuali informazioni su tali notifiche, rivolgersi ai servizi nazionali, il cui elenco è riportato di seguito:
ELENCO DEI DIPARTIMENTI NAZIONALI RESPONSABILI DELL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/34/CE
BELGIO
BELNotif |
Qualité et Sécurité |
SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie |
NG III — 4ème étage |
Boulevard du Roi Albert II/16 |
B-1000 Bruxelles |
Sig.ra Pascaline Descamps |
Tel.: (32-2) 277 80 03 |
Fax: (32-2) 277 54 01 |
E-mail: pascaline.descamps@mineco.fgov.be |
paolo.caruso@mineco.fgov.be |
E-mail generico: belnotif@mineco.fgov.be |
Sito Web: http://www.mineco.fgov.be |
REPUBBLICA CECA
Czech Office for Standards, Metrology and Testing |
Gorazdova 24 |
PO BOX 49 |
CZ-128 01 Praha 2 |
Sig. Miroslav Chloupek |
Director of International Relations Department |
Tel.: (420) 224 907 123 |
Fax: (420) 224 914 990 |
E-mail: chloupek@unmz.cz |
Sig.ra Lucie Růžičková |
Tel.: (420) 224 907 139 |
Fax: (420) 224 907 122 |
E-mail: ruzickova@unmz.cz |
E-mail generico: eu9834@unmz.cz |
Sito Web: http://www.unmz.cz |
DANIMARCA
Erhvervs- og Byggestyrelsen |
(National Agency for Enterprise and Construction) |
Dahlerups Pakhus |
Langelinie Allé 17 |
DK-2100 København Ø (oppure DK-2100 Copenhagen OE) |
Sig. Bjarne Bang Christensen |
Legal adviser |
Tel.: (45) 35 46 63 66 (linea diretta) |
E-mail: bbc@ebst.dk |
Sig.ra Birgit Jensen |
Principal Executive Officer |
Tel.: (45) 35 46 62 87 (linea diretta) |
Fax: (45) 35 46 62 03 |
E-mail: bij@ebst.dk |
Cassetta delle lettere per messaggi relativi a notifiche — noti@ebst.dk |
Sito Web: http://www.ebst.dk/Notifikationer |
GERMANIA
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie |
Referat XA2 |
Scharnhorststr. 34-37 |
D-10115 Berlin |
Sig.ra Christina Jäckel |
Tel.: (49) 30 201 46 353 |
Fax.: (49) 30 201 453 79 |
E-mail: infonorm@bmwa.bund.de |
Sito Web: http://www.bmwa.bund.de |
ESTONIA
Ministry of Economic Affairs and Communications |
Harju str. 11 |
EE-15072 Tallinn |
Sig. Karl Stern |
Executive Officer of Trade Policy Division |
EU and International Co-operation Department |
Tel.: (372) 625 64 05 |
Fax: (372) 631 30 29 |
E-mail: karl.stern@mkm.ee |
E-mail generico: el.teavitamine@mkm.ee |
Sito Web: http://www.mkm.ee |
GRECIA
Ministry of Development |
General Secretariat of Industry |
Mesogeion 119 |
GR-101 92 Athens |
Tel.: (30) 210 69 69 863 |
Fax: (30) 210 69 69 106 |
ELOT |
Acharnon 313 |
GR-111 45 Athens |
Sig.ra Evangelia Alexandri |
Tel.: (30) 210 212 03 01 |
Fax: (30) 210 228 62 19 |
E-mail: alex@elot.gr |
E-mail generico: 83189in@elot.gr |
Sito Web: http://www.elot.gr |
SPAGNA
S.G. de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y de Medio Ambiente |
D.G. de Coordinación del Mercado Interior y otras PPCC |
Secretaría de Estado para la Unión Europea |
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación |
Torres «Ágora» |
C/ Serrano Galvache, 26-4a |
E-20033 Madrid |
Sig. Angel Silván Torregrosa |
Tel.: (34) 91 379 83 32 |
Sig.ra Esther Pérez Peláez |
Consigliere tecnico |
E-mail: esther.perez@ue.mae.es |
Tel.: (34) 91 379 84 64 |
Fax: (34) 91 379 84 01 |
E-mail generico: d83-189@ue.mae.es |
FRANCIA
Délégation interministérielle aux normes |
Direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'information et des Postes (DiGITIP) |
Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC) |
Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété industrielle (SQUALPI) |
DiGITIP 5 |
12, rue Villiot |
F-75572 Paris Cedex 12 |
Sig.ra Suzanne Piau |
Tel.: (33) 1 53 44 97 04 |
Fax: (33) 1 53 44 98 88 |
E-mail: suzanne.piau@industrie.gouv.fr |
Sig.ra Françoise Ouvrard |
Tel.: (33) 1 53 44 97 05 |
Fax: (33) 1 53 44 98 88 |
E-mail: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr |
E-mail generico: d9834.france@industrie.gouv.fr |
IRLANDA
NSAI |
Glasnevin |
Dublin 9 |
Ireland |
Sig. Tony Losty |
Tel.: (353) 18 07 38 80 |
Fax: (353) 18 07 38 38 |
E-mail: tony.losty@nsai.ie |
Sito Web: http://www.nsai.ie/ |
ITALIA
Ministero delle attività produttive |
Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività |
Ispettorato tecnico dell'industria — Ufficio F1 |
Via Molise 2 |
I-00187 Roma |
Sig. Vincenzo Correggia |
Tel.: (39) 06 47 05 22 05 |
Fax: (39) 06 47 88 78 05 |
E-mail: vincenzo.correggia@attivitaproduttive.gov.it |
Sig. Enrico Castiglioni |
Tel.: (39) 06 47 05 26 69 |
Fax: (39) 06 47 88 78 05 |
E-mail: enrico.castiglioni@attivitaproduttive.gov.it |
E-mail generico: ucn98.34.italia@attivitaproduttive.gov.it |
Sito Web: http://www.minindustria.it |
CIPRO
Cyprus Organization for the Promotion of Quality |
Ministry of Commerce, Industry and Tourism |
13-15, A. Araouzou street |
CY-1421 Nicosia |
Tel.: (357) 22 40 93 10 |
Fax: (357) 22 75 41 03 |
Sig. Antonis Ioannou |
Tel.: (357) 22 40 94 09 |
Fax: (357) 22 75 41 03 |
E-mail: aioannou@cys.mcit.gov.cy |
E-mail generico: dir9834@cys.mcit.gov.cy |
Sito Web: http://www.cys.mcit.gov.cy |
LETTONIA
Ministry of Economics of Republic of Latvia |
Trade Normative and SOLVIT Notification Division |
SOLVIT Coordination Centre |
55, Brīvības Street |
LV-1519 Riga |
Reinis Berzins |
Deputy Head of Trade Normative and SOLVIT Notification Division |
Tel.: (371) 70 13 230 |
Fax: (371) 72 80 882 |
Zanda Liekna |
Senior Officer of Division of EU Internal Market Coordination |
Tel.: (371) 701 32 36 |
Tel.: (371) 701 30 67 |
Fax: (371) 728 08 82 |
E-mail: zanda.liekna@em.gov.lv |
E-mail generico: notification@em.gov.lv |
LITUANIA
Lithuanian Standards Board |
T. Kosciuskos g. 30 |
LT-01100 Vilnius |
Sig.ra Daiva Lesickiene |
Tel.: (370) 5 270 93 47 |
Fax: (370) 5 270 93 67 |
E-mail: dir9834@lsd.lt |
Sito Web: http://www.lsd.lt |
LUSSEMBURGO
SEE — Service de l'Energie de l'Etat |
34, avenue de la Porte-Neuve B.P. 10 |
L-2010 Luxembourg |
Sig. J.P. Hoffmann |
Tel.: (352) 46 97 46 1 |
Fax: (352) 22 25 24 |
E-mail: see.direction@eg.etat.lu |
Sito Web: http://www.see.lu |
UNGHERIA
Hungarian Notification Centre — |
Ministry of Economy and Transport |
Industrial Department |
Budapest |
Honvéd u. 13-15. |
H-1880 |
Sig. Zsolt Fazekas |
Leading Councillor |
E-mail: fazekas.zsolt@gkm.gov.hu |
Tel.: (36) 137 42 8 73 |
Fax: (36) 147 31 622 |
E-mail: notification@gkm.gov.hu |
Sito Web: http://www.gkm.hu/dokk/main/gkm |
MALTA
Malta Standards Authority |
Level 2 |
Evans Building |
Merchants Street |
VLT 03 |
MT-Valletta |
Tel.: (356) 21 24 24 20 |
Tel.: (356) 21 24 32 82 |
Fax: (356) 2124 2406 |
Sig.ra Lorna Cachia |
E-mail: lorna.cachia@msa.org.mt |
E-mail generico: notification@msa.org.mt |
Sito Web: http://www.msa.org.mt |
PAESI BASSI
Ministerie van Financiën |
Belastingsdienst/Douane Noord |
Team bijzondere klantbehandeling |
Centrale Dienst voor In-en uitvoer |
Engelse Kamp 2 |
Postbus 30003 |
9700 RD Groningen |
Nederland |
Sig. Ebel van der Heide |
Tel.: (31) 50 5 23 21 34 |
Sig.ra Hennie Boekema |
Tel.: (31) 50 5 23 21 35 |
Sig.ra Tineke Elzer |
Tel.: (31) 50 5 23 21 33 |
Fax: (31) 50 5 23 21 59 |
E-mail generico: |
Enquiry.Point@tiscali-business.nl |
Enquiry.Point2@tiscali-business.nl |
AUSTRIA
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit |
Abteilung C2/1 |
Stubenring 1 |
A-1010 Wien |
Sig.ra Brigitte Wikgolm |
Tel.: (43) 1 711 00 58 96 |
Fax: (43) 1 715 96 51 oppure (43) 1 712 06 80 |
E-mail: not9834@bmwa.gv.at |
Sito Web: http://www.bmwa.gv.at |
POLONIA
Ministry of Economy and Labour |
Department for European and Multilateral Relations |
Plac Trzech Krzyży 3/5 |
PL-00-507 Warszawa |
Sig.ra Barbara Nieciak |
Tel.: (48) 22 69 3 54 07 |
Fax: (48) 22 69 3 40 28 |
E-mail: barnie@mg.gov.pl |
Sig.ra Agata Gągor |
Tel.: (48) 22 69 3 56 90 |
E-mail generico: notyfikacja@mg.gov.pl |
PORTOGALLO
Instituto Portugês da Qualidade |
Rua Antonio Gião, 2 |
P-2829-513 Caparica |
Sig.ra Cândida Pires |
Tel.: (351) 21 29 4 82 36 oppure 81 00 |
Fax: (351) 21 29 4 82 23 |
E-mail: c.pires@mail.ipq.pt |
E-mail generico: not9834@mail.ipq.pt |
Sito Web: http://www.ipq.pt |
SLOVENIA
SIST — Slovenian Institute for Standardization |
Contact point for 98/34/EC and WTO-TBT Enquiry Point |
Šmartinska 140 |
SLO-1000 Ljubljana |
Sig.ra Vesna Stražišar |
Tel.: (386) 14 78 3041 |
Fax: (386) 14 78 3098 |
E-mail: contact@sist.si |
SLOVACCHIA
Sig.ra Kvetoslava Steinlova |
Director of the Department of European Integration, |
Office of Standards, Metrology and Testing of the Slovak Republic |
Stefanovicova 3 |
SK-814 39 Bratislava |
Tel.: (421) 2 5249 3521 |
Fax: (421) 2 5249 1050 |
E-mail: steinlova@normoff.gov.sk |
FINLANDIA
Kauppa- ja teollisuusministeriö |
(Ministry of Trade and Industry) |
Visitor address: |
Aleksanterinkatu 4 |
FIN-00171 Helsinki |
e |
Katakatu 3 |
FIN-00120 Helsinki |
Indirizzo postale: |
PO Box 32 |
FIN-00023 Government |
Sig.ra Leila Orava |
Tel.: (358) 9 1606 46 86 |
Fax: (358) 9 1606 46 22 |
E-mail: leila.orava@ktm.fi |
Sig.ra Katri Amper |
Tel.: (358) 9 1606 46 48 |
E-mail generico: maaraykset.tekniset@ktm.fi |
Sito Web: http://www.ktm.fi |
SVEZIA
Kommerskollegium |
(National Board of Trade) |
Box 6803 |
Drottninggatan 89 |
S-13 86 Stockholm |
Sig.ra Kerstin Carlsson |
Tel.: (46) 86 90 48 82 oppure (46) 86 90 48 00 |
Fax: (46) 86 90 48 40 oppure (46) 83 06 759 |
E-mail: kerstin.carlsson@kommers.se |
E-mail generico: 9834@kommers.se |
Sito Web: http://www.kommers.se |
REGNO UNITO
Department of Trade and Industry |
Standards and Technical Regulations Directorate 2 |
151 Buckingham Palace Road |
London SW1 W 9SS |
United Kingdom |
Sig. Philip Plumb |
Tel.: (44) 207 21 51 488 |
Fax: (44) 207 21 51 529 |
E-mail: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk |
E-mail generico: 9834@dti.gsi.gov.uk |
Sito Web: http://www.dti.gov.uk/strd |
EFTA — ESA
EFTA Surveillance Authority |
Rue Belliard 35 |
B-1040 Bruxelles |
Sig.ra Adinda Batsleer |
Tel.: (32) 2 286 18 61 |
Fax: (32) 2 286 18 00 |
E-mail: aba@eftasurv.int |
Sig.ra Tuija Ristiluoma |
Tel.: (32) 2 286 18 71 |
Fax: (32) 2 286 18 00 |
E-mail: tri@eftasurv.int |
E-mail generico: DRAFTTECHREGESA@eftasurv.int |
Sito Web: http://www.eftasurv.int |
EFTA |
Goods Unit |
EFTA Secretariat |
Rue Joseph II 12-16 |
B-1000 Bruxelles |
Sig.ra. Kathleen Byrne |
Tel.: (32) 2 286 17 49 |
Fax: (32) 2 286 17 42 |
E-mail: kathleen.byrne@efta.int |
E-mail generico: DRAFTTECHREGEFTA@efta.int |
Sito Web: http://www.efta.int |
TURCHIA
Undersecretariat of Foreign Trade |
General Directorate of Standardisation for Foreign Trade |
Inönü Bulvari no 36 |
06510 |
Emek — Ankara |
Sig. Mehmet Comert |
Tel.: (90) 312 212 58 98 |
Fax: (90) 312 212 87 68 |
E-mail: comertm@dtm.gov.tr |
Sito Web: http://www.dtm.gov.tr |
(1) Anno, numero di registrazione, Stato membro autore.
(2) Periodo nel corso del quale il progetto non può essere adottato.
(3) Senza scadenza, in quanto la Commissione ha accettato la motivazione di urgenza invocata dallo Stato membro autore del progetto.
(4) Senza scadenza, in quanto si tratta di specificazioni tecniche o di altri requisiti o di regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario, ai sensi dell'articolo 1, punto 11, secondo comma, terzo trattino, della direttiva 98/34/CE.
(5) Procedura di informazione chiusa.
18.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 117/8 |
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di certi sistemi di fotocamere originari del Giappone nonché di apertura di un riesame intermedio relativo al dazio antidumping sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone
(2006/C 117/03)
La Commissione ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («il regolamento di base») (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (2), secondo la quale le importazioni di certi sistemi di fotocamere originari del Giappone («il paese interessato») sarebbero oggetto di dumping e arrecherebbero pertanto un notevole pregiudizio all'industria comunitaria.
1. Denuncia
La denuncia è stata presentata il 4 aprile 2006 dall'associazione Grass Valley Nederland BV («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano una parte notevole, in questo caso più del 25 %, della produzione comunitaria complessiva di certi sistemi di fotocamere.
2. Prodotto
I prodotti che secondo la denuncia sarebbero oggetto di dumping sono certi sistemi di fotocamere originari del Giappone («il prodotto in esame») costituiti da:
a) |
un corpo camera:
|
b) |
un adattatore, integrato o meno nel corpo camera; |
c) |
un blocco ottico, un modulo anteriore o un dispositivo analogo munito di uno o più sensori ottici la cui area fotosensibile abbia una diagonale effettiva pari o superiore a 6 mm. Tale blocco ottico può essere integrato o meno nel corpo camera; |
d) |
un mirino, integrato o meno nel corpo camera; |
e) |
una stazione di base o unità di controllo camera («CCU») collegata alla fotocamera con un cavo o in un altro modo, ad esempio mediante un collegamento senza fili; |
f) |
un pannello di controllo («OCP») o un dispositivo equivalente per il controllo delle singole fotocamere (vale a dire per la regolazione del colore, l'apertura dell'obiettivo o il diaframma ad iride); |
g) |
un pannello di controllo principale («MCP») o un'unità di set-up principale («MSU») per il monitoraggio e la regolazione di più fotocamere a distanza; |
h) |
un adattatore per obiettivi box type, come un Large Lens Adapter o un SuperXpander, che permetta di utilizzare le fotocamere portatili con tali obiettivi. |
importati insieme o separatamente.
I sistemi di fotocamere non sono sempre costituiti da tutte le componenti di cui sopra.
Le suddette componenti (non il corpo macchina) di un sistema di fotocamere non possono funzionare separatamente e non possono essere utilizzate al di fuori del sistema di un determinato produttore.
Gli obiettivi ed i registratori che non si trovano in uno stesso alloggiamento insieme con un corpo camera non rientrano nel prodotto in esame.
Il prodotto in esame può essere usato per la telediffusione, per la raccolta di notizie, per la cinematografia digitale o per applicazioni professionali. Le applicazioni professionali comprendono, tra l'altro, l'utilizzo di questi sistemi per creare materiale video a scopo pedagogico, di intrattenimento, promozionale o documentario destinato alla distribuzione interna o esterna.
Il prodotto in esame è di norma dichiarato con i codici NC ex 8525 30 90, ex 8525 40 91, ex 8528 21 14, ex 8528 21 16, ex 8528 21 90, ex 8528 22 00, ex 8529 90 81, ex 8529 90 95, ex 8537 10 91, ex 8537 10 99, ex 8543 89 97 ed ex 9002 90 00. I codici NC sono indicati unicamente a titolo informativo.
3. Denuncia di dumping
La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale, stabilito in base ai prezzi nel mercato interno, e i prezzi ai quali il prodotto in esame viene venduto per l'esportazione nella Comunità.
Il margine di dumping così calcolato risulta significativo.
4. Denuncia di pregiudizio
Il denunciante ha presentato elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame dal Giappone sono complessivamente aumentate sia in termini assoluti sia in termini di quota di mercato.
Si asserisce che i volumi e i prezzi del prodotto importato hanno avuto, tra le altre conseguenze, un impatto negativo sulla quota di mercato detenuta, sui quantitativi venduti e sul livello dei prezzi applicati dall'industria comunitaria, incidendo negativamente sui risultati generali e sulla situazione finanziaria di quest'ultima.
5. Procedura
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base.
5.1. Procedura per determinare l'esistenza del dumping e del pregiudizio
L'inchiesta è destinata a stabilire se il prodotto in esame, originario del Giappone, sia oggetto di dumping e se tale dumping sia stato fonte di pregiudizio.
a) Campionamento
Tenuto conto del considerevole numero di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere al campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.
i) Campionamento degli esportatori/produttori giapponesi
Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli esportatori/produttori, o i loro rappresentanti, a contattare la Commissione ed a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera b), punto i) e nel formato di cui al paragrafo 7 del presente avviso:
— |
nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare; |
— |
il fatturato in valuta locale e il volume in unità delle vendite all'esportazione verso la Comunità del prodotto in esame effettuate tra il 1o aprile 2005 e il 31 marzo 2006; |
— |
il fatturato in valuta locale e il volume in unità delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno tra il 1o aprile 2005 e il 31 marzo 2006; |
— |
se la società intenda chiedere l'applicazione di un margine individuale (3) (i margini individuali possono essere chiesti solo dai produttori); |
— |
una descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame; |
— |
le ragioni sociali e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (4) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o dell'esportazione) del prodotto in esame; |
— |
qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione; |
— |
con la trasmissione delle suindicate informazioni, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Qualora venga scelta per far parte del campione, la società dovrà rispondere ad un questionario e accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se la società dichiara di non essere disponibile ad un eventuale inserimento nel campione, si riterrà che essa non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate nel paragrafo 8 del presente avviso. |
Al fine di raccogliere le informazioni da essa ritenute necessarie per la selezione del campione di esportatori/produttori, la Commissione contatterà anche le autorità del paese di esportazione e qualunque associazione nota di esportatori/produttori.
ii) Campionamento degli importatori
Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori, o i loro rappresentanti, a contattare la Commissione ed a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera b), punto i) e nel formato di cui al paragrafo 7 del presente avviso:
— |
nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare; |
— |
il fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1o aprile 2005 e il 31 marzo 2006; |
— |
il numero totale di dipendenti; |
— |
una descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione al prodotto in esame; |
— |
il volume in unità ed il valore in euro delle importazioni e delle rivendite del prodotto in esame, originario del Giappone, effettuate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1o aprile 2005 e il 31 marzo 2006; |
— |
la ragione sociale e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (5) coinvolte nella produzione e/o vendita del prodotto in esame; |
— |
qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione; |
— |
con la trasmissione delle suindicate informazioni, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Qualora la società venga scelta per far parte del campione, essa dovrà rispondere ad un questionario ed accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se la società dichiara di non essere disponibile ad un eventuale inserimento nel campione, si riterrà che essa non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate nel paragrafo 8 del presente avviso. |
Al fine di raccogliere le informazioni da essa ritenute necessarie per la selezione del campione di importatori, la Commissione contatterà anche qualunque associazione nota di importatori.
iii) Selezione definitiva dei campioni
Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti riguardo alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato nel paragrafo 6, lettera b), punto ii), del presente avviso.
La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a essere inserite nel campione.
Le società incluse nei campioni devono rispondere ad un questionario entro il termine stabilito nel paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.
In caso di insufficiente collaborazione, la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base. Come viene spiegato nel paragrafo 8 del presente avviso, le conclusioni basate sui dati disponibili possono essere meno vantaggiose per le parti interessate.
b) Questionari
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la sua inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, agli esportatori/produttori giapponesi inclusi nel campione, a tutte le associazioni di esportatori/produttori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni di importatori citate nella denuncia, nonché alle autorità del paese di esportazione interessato.
Gli esportatori/produttori giapponesi che chiedono l'applicazione di un margine individuale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, devono presentare un questionario debitamente compilato entro il termine fissato nel paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso. Essi devono pertanto richiedere un questionario entro il termine fissato nel paragrafo 6, lettera a), punto i). Si informano tuttavia le parti interessate che, in caso di applicazione del campionamento a esportatori/produttori, la Commissione potrebbe decidere di non concedere loro un margine individuale qualora il numero degli esportatori/produttori fosse talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.
c) Raccolta delle informazioni e audizioni
Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni ulteriori rispetto a quelle contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova. Tali informazioni e prove devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato nel paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso.
Inoltre, la Commissione può procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine fissato nel paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso.
5.2. Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità
Qualora sia rilevata l'esistenza di dumping e di un conseguente pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se l'adozione di misure antidumping non sia contraria all'interesse della Comunità. Per tale motivo, l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori rappresentativi e le associazioni rappresentative dei consumatori, purché dimostrino l'esistenza di un nesso oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro i termini generali stabiliti nel paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso. Le parti che abbiano agito conformemente a quanto previsto nella frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per cui dovrebbero essere sentite, entro il termine fissato nel paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso. È opportuno precisare che le informazioni presentate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione soltanto se suffragate da concreti elementi di prova all'atto della presentazione.
6. Termini
a) Termini generali
(i) Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario
Tutte le parti interessate devono chiedere un questionario al più presto e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(ii) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire qualsiasi altra informazione
Perché le loro osservazioni vengano prese in considerazione nel corso dell'inchiesta, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione, comunicare il loro punto di vista, presentare le risposte al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a meno che non venga indicato un termine diverso. È importante sottolineare che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.
Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine specificato nel paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso.
(iii) Audizioni
Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.
b) Termine specifico per il campionamento
(i) |
Le informazioni specificate nel paragrafo 5.1, lettera a), punti i) e ii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in quanto la Commissione intende consultare le parti interessate dichiaratesi disponibili a far parte del campione selezionato entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(ii) |
Qualsiasi altra informazione pertinente ai fini della selezione del campione di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto iii), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(iii) |
Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla notifica della loro inclusione nel campione stesso. |
7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza
Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo indicazione contraria) e contenere il nome, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail e i numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (6) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile dalle parti interessate».
Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:
Commissione europea |
Direzione generale Commercio |
Direzione B |
Ufficio: J-79 5/16 |
B-1049 Bruxelles |
Fax (32-2) 295 65 05. |
8. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, sulla base dei dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora, o collabora soltanto parzialmente, e di conseguenza, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni si basano sui dati disponibili, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole per tale parte di quanto sarebbe stato se essa avesse collaborato.
9. Riesame delle misure in vigore
Il regolamento (CE) n. 2042/2000 del Consiglio (7) ha imposto dazi antidumping definitivi sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone rientranti nei codici NC ex 8525 30 90, ex 8537 10 91, ex 8537 10 99, ex 8529 90 81, ex 8529 90 95 (precedentemente ex 8529 90 88), ex 8543 89 97 (precedentemente ex 8543 89 95), ex 8528 21 14, ex 8528 21 16 ed ex 8528 21 90. Il prodotto oggetto di tale regolamento rientra appieno nella definizione di cui al paragrafo 2 del presente avviso.
Se in esito al procedimento aperto dal presente avviso si dovesse decidere di istituire misure su certi sistemi di fotocamere originari del Giappone coprendo in tal modo i sistemi di telecamere oggetto delle misure di cui al regolamento (CE) n. 2042/2000, non sarà più opportuno continuare ad applicare le misure istituite dal regolamento (CE) n. 2042/2000, che dovrà essere modificato o abrogato. Occorre quindi avviare un riesame intermedio del regolamento (CE) n. 2042/2000, in modo da consentirne la modifica o l'abrogazione che dovessero risultare necessarie alla luce dell'inchiesta aperta dal presente avviso.
Pertanto, ai sensi all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione avvia un riesame intermedio del regolamento (CE) n. 2042/2000. Le disposizioni di cui ai paragrafi 5, 6, 7 e 8 del presente avviso si applicano mutatis mutandis a tale riesame intermedio.
10. Calendario dell'inchiesta
A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, e dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro e non oltre 9 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.
(2) GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17.
(3) I margini individuali possono essere chiesti a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base per le società non incluse nel campione.
(4) Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).
(5) Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).
(6) Ciò significa che il documento è destinato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento di base e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).
(7) GU L 244 del 29.9.2000, pag. 38. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1454/2005 (GU L 231 dell'8.9.2005, pag. 1).
18.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 117/13 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4180 — Gaz de France/Suez)
(2006/C 117/04)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. |
In data 10.5.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Gaz de France («GDF», Francia) procede ad una fusione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento del Consiglio con l'impresa Suez («Suez», Francia) mediante scambio di azioni. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4180 — GDF/Suez, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Corte EFTA
18.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 117/14 |
Ricorso presentato il 13 marzo 2006 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro il Regno di Norvegia
(Causa E-1/06)
(2006/C 117/05)
Il 13 marzo 2006 l'Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Niels Fenger e da Per Andreas Bjørgan, agenti della suddetta Autorità, Rue Belliard n. 35, B-1040 Bruxelles, ha presentato un ricorso alla corte EFTA contro il Regno di Norvegia.
La ricorrente chiede alla Corte di:
1. |
dichiarare che, modificando la normativa sulle scommesse e lotterie con «Lov av 29. august 2003 om endringer i pengespill- og lotterilovgivningen» , che introduce un monopolio riguardo alla gestione delle macchine per giochi d'azzardo, il Regno di Norvegia ha violato gli articoli 31 e 36 dell'accordo SEE; e |
2. |
condannare il Regno di Norvegia al pagamento delle spese processuali. |
Circostanze di fatto e di diritto e motivi addotti:
— |
La causa ha per oggetto un monopolio relativo alla gestione delle macchine per giochi d'azzardo in Norvegia. |
— |
Le sezioni 298 e 299 del codice penale norvegese vietano il gioco d'azzardo, salvo diversa disposizione della legislazione specifica. |
— |
La legge 28 agosto 1992, n. 103 (il Gaming Act) ha coordinato svariate attività di giochi d'azzardo in precedenza ammesse (Lotto, scommesse ippiche e calcistiche) nell'ambito dell'unica operazione della Norsk Tipping AS, società interamente di proprietà del governo norvegese. |
— |
La legge 24 febbraio 1995, n. 11 (il Lottery Act) ha definito le macchine per giochi d'azzardo come lotterie che possono essere utilizzate solo senza scopo di lucro per opere di beneficenza. La legge ha specificato chi può utilizzare le macchine per gioco d'azzardo, inclusi gli operatori privati. |
— |
Per contrastare il crescente problema della dipendenza dal gioco d'azzardo, lo Storting (il Parlamento norvegese), con la legge 29 agosto 2003, n. 90, ha trasferito l'amministrazione delle lotterie che utilizzano macchine da gioco dal Lottery Act (che autorizza gli operatori privati) al Gaming Act (che conferisce alla Norsk Tipping AS i diritti esclusivi di tali attività). |
— |
Le modifiche alla legislazione norvegese implicano che gli operatori esistenti siano ritirati dal mercato e che i servizi inerenti alle macchine da gioco, da quel momento, siano prestati unicamente nell'ambito di un monopolio statale. |
— |
L'articolo 31 dell'accordo SEE vieta qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro della CE o di uno Stato EFTA nel territorio di un altro di questi Stati. Parimenti non sussistono restrizioni all'apertura di agenzie, succursali o filiali da parte dei cittadini di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato EFTA stabiliti sul territorio di ciascuno di tali Stati. |
— |
L'articolo 36 dell'accordo SEE vieta qualsiasi restrizione alla prestazione di servizi nei confronti di cittadini degli Stati membri della CE e degli Stati EFTA stabiliti in uno Stato membro della CE o in uno Stato EFTA che non sia quello del destinatario della prestazione. |