ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 108

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49o anno
6 maggio 2006


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Corte di giustizia

 

CORTE DI GIUSTIZIA

2006/C 108/1

Causa C-66/06: Ricorso presentato il 6 febbraio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

1

2006/C 108/2

Causa C-74/06: Ricorso presentato l'8/2/2006 — Commissione delle Comunità europee/ Repubblica ellenica

2

2006/C 108/3

Causa C-76/06 P: Ricorso della Britannia Alloys & Chemicals Ltd. contro la sentenza pronunciata il 29 novembre 2005 dal Tribunale di primo grado nella causa T-33/02, tra la Britannia Alloys & Chemicals Ltd. e la Commissione delle Comunità europee, proposto 9 febbraio 2006

2

2006/C 108/4

Causa C-84/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden il 10 febbraio 2006 — Staat der Nederlanden (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) contro 1. Antroposana, Patiëntenvereniging voor Antroposofische Gezondheidszorg, 2. Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen, 3. Weleda Nederland N.V. e 4. Wala Nederland N.V

3

2006/C 108/5

Causa C-88/06: Ricorso proposto il 13 febbraio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

4

2006/C 108/6

Causa C-95/06 P: Ricorso proposto il 15 febbraio 2006 dalla Bausch & Lomb Inc. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, 17 novembre 2005, causa T-154/03, Biofarma SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

4

2006/C 108/7

Causa C-103/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris il 22 febbraio 2006 — Philippe DEROUIN/Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Paris (U.R.S.S.A.F. de Paris — Region Parisienne)

5

2006/C 108/8

Causa C-109/06: Ricorso presentato il 23 febbraio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

6

2006/C 108/9

Causa C-117/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin (Germania) il 21 febbraio 2006 nella causa in materia di trascrizioni immobiliari Gerda Möllendorf e Christiane Möllendorf-Niehuus; intervenienti: 1. Salem-Abdul Ghani El-Rafei, 2. Dr. Kamal Rafehi, 3. Ageel A. Al-Ageel

6

2006/C 108/0

Causa C-120/06 P: Ricorso proposto il 27 febbraio 2006 da Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio SpA (FIAMM) e Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio Technologies Inc (FIAMM Technologies) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, 14 dicembre 2005 causa T-69/00, Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio Spa (FIAMM) e Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchi Technologies, Inc. (Fiamm Technologies)/Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee

6

2006/C 108/1

Causa C-121/06 P: Ricorso proposto il 1 marzo 2006 da Giorgio Fedon & Figli SpA e Fedon America, Inc. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, 14 dicembre 2005 causa T-135/01, Giorgio Fedon & Figli Spa, Fedon America, Inc./Commissione delle Comunità europee e Consiglio dell'Unione europea

7

2006/C 108/2

Causa C-125/06 P: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la sentenza pronunciata il 15 dicembre 2005 dal Tribunale di primo grado nella causa T-33/01, tra la Infront WM AG (già Kirchmedia WM AG) e la Commissione delle Comunità europee), proposto il 1o marzo 2006

7

2006/C 108/3

Causa C-126/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Protodikeio Tripoleon (Grecia) il 3 marzo 2006 — Carrefour — Marinopoulos AE/Nomarchiaki Aftodioikisi Tripoleon

8

2006/C 108/4

Causa C-127/06: Ricorso presentato il 3 marzo 2006 — Commissione delle Comunità europee/Gran Ducato del Lussemburgo

8

2006/C 108/5

Causa C-128/06: Ricorso presentato il 3 marzo 2006 — Commissione delle Comunità europee/Gran Ducato del Lussemburgo

9

2006/C 108/6

Causa C-129/06 P: Ricorso proposto il 4 marzo 2006 dall' Autosalone Ispra Snc avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, 30 novembre 2005 causa T-250/02, Autosalone Ispra snc/Comunità europea dell'energia atomica

9

2006/C 108/7

Causa C-131/06 P: Ricorso proposto il 27 febbraio 2006 dalla Castellblanch, SA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, 8 dicembre 2005 causa T-29/04: Castellblanch, SA/Uffico per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Champagne Louis Roederer, SA

10

2006/C 108/8

Causa C-132/06: Ricorso presentato il 7 marzo 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

11

2006/C 108/9

Causa C-133/06: Ricorso presentato l'8 marzo 2006 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea

12

2006/C 108/0

Causa C-134/06: Ricorso presentato l'8 marzo 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

12

2006/C 108/1

Causa C-135/06 P: Ricorso proposto il 10 marzo 2006 dal sig. Roderich Weißenfels avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 25 gennaio 2006, causa T-33/04, Roderich Weißenfels/Parlamento europeo

13

2006/C 108/2

Causa C-139/06: Ricorso presentato il 10 marzo 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

14

2006/C 108/3

Causa C-140/06: Ricorso presentato il 14 marzo 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ceca

14

2006/C 108/4

Causa C-151/06: Ricorso presentato il 20 marzo 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

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TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

2006/C 108/5

Causa T-15-02: Sentenza del Tribunale di primo grado 15 marzo 2006 — BASF/Commissione (Concorrenza — Intese nel settore dei prodotti vitaminici — Diritti della difesa — Orientamenti per il calcolo delle ammende — Fissazione dell'importo di base dell'ammenda — Efficacia deterrente — Circostanze aggravanti — Ruolo di leader o di istigatore — Cooperazione nel procedimento amministrativo — Segreto professionale e principio di buona amministrazione)

16

2006/C 108/6

Causa T-26/02: Sentenza del Tribunale di primo grado 15 marzo 2006 — Daiichi Pharmaceutical/Commissione (Concorrenza — Intese nel settore dei prodotti vitaminici — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende — Fissazione dell'importo di base dell'ammenda — Circostanze attenuanti — Comunicazione sulla cooperazione)

16

2006/C 108/7

Causa T-322/03: Sentenza del Tribunale di primo grado del 16 marzo 2006 — Telefon & Buch/UAMI (Marchio comunitario — Ricevibilità del ricorso — Caso fortuito — Domanda di nullità — Art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 — Marchio denominativo WEISSE SEITEN — Impedimenti assoluti alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. b)-d), del regolamento n. 40/94)

17

2006/C 108/8

Causa T-411/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 15 marzo 2006 — Herbillon/Commissione (Dipendenti — Nomina — Revisione dell'inquadramento nel grado — Art. 31, n. 2, dello Statuto)

17

2006/C 108/9

Causa T-429/03: Sentenza del Tribunale di primo grado del 15 marzo 2006 — Valero Jordana/Commissione (Dipendenti — Nomina — Riesame dell'inquadramento nel grado — Art. 31, n. 2, dello Statuto)

18

2006/C 108/0

Causa T-10/04: Sentenza del Tribunale di primo grado del 15 marzo 2006 — Leite Mateus/Commissione (Dipendenti — Nomina — Riesame dell'inquadramento nello scaglione — Art. 31, n. 2, dello Statuto)

18

2006/C 108/1

Causa T-26/04: Sentenza del Tribunale di primo grado del 15 marzo 2006 — Verborgh/Commissione (Dipendenti — Nomina — Riesame dell'inquadramento nel grado — Art. 31, n. 2, dello Statuto)

18

2006/C 108/2

Causa T-31/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 15 marzo 2006 — Eurodrive/UAMI (Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio figurativo comunitario euroMASTER — Marchi denominativi nazionali anteriori EUROMASTER — Assenza di somiglianza dei prodotti e dei servizi — Rigetto parziale dell'opposizione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

19

2006/C 108/3

Causa T-35/04: Sentenza del Tribunale di primo grado del 15 marzo 2006 — Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia/UAMI (Marchio comunitario — Procedura di opposizione — Marchio anteriore denominativo FERRERO — Domanda di marchio comunitario figurativo contenente l'elemento denominativo FERRÓ — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

19

2006/C 108/4

Causa T-44/04: Sentenza del Tribunale di primo grado del 15 marzo 2006 — Kimman/Commissione (Dipendenti — Nomina — Domanda di riesame dell'inquadramento nel grado — Art. 31, n. 2, dello Statuto)

20

2006/C 108/5

Causa T-129/04: Sentenza del Tribunale di primo grado del 15 marzo 2006 — Develey/UAMI (Marchio comunitario — Marchio tridimensionale — Forma di una bottiglia di plastica — Diniego di registrazione — Impedimento assoluto — Assenza di carattere distintivo — Marchio nazionale anteriore — Convenzione di Parigi — Accordo ADPIC — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

20

2006/C 108/6

Causa T-226/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 15 marzo 2006 — Italia/Commissione (Ricorso di annullamento — Regolamento (CE) n. 316/2004 — Organizzazione comune del mercato vitivinicolo — Protezione delle menzioni tradizionali — Modifica della classificazione di talune menzioni tradizionali complementari — Utilizzazione dell'etichettatura di vini originari di paesi terzi — Vizio di procedura — Principio di proporzionalità — Accordo ADPIC)

20

2006/C 108/7

Causa T-289/04: Sentenza del Tribunale di primo grado dell'8 marzo 2006 — Lantzoni/Corte di giustizia (Dipendenti — Promozione — Attribuzione di punti di promozione — Nesso con il rapporto informativo)

21

2006/C 108/8

Causa T-238/99: Ordinanza del Tribunale di primo grado 8 marzo 2006 — Service station Veger/Commissione (Atto introduttivo — Requisiti di forma — Ricorso manifestamente irricevibile)

21

2006/C 108/9

Procedimento T-448/04: Ordinanza del Tribunale di primo grado 17 febbraio 2006 — Commissione/Trends e a. (Clausola compromissoria — Eccezione d'irricevibilità — Ricorso diretto contro i soci di una società)

21

2006/C 108/0

Procedimento T-449/04: Ordinanza del Tribunale di primo grado 17 febbraio 2006 — Commissione/Trends e a. (Clausola compromissoria — Eccezione d'irricevibilità — Ricorso diretto contro i soci di una società)

22

2006/C 108/1

Causa T-46/05: Ricorso presentato il 3 febbraio 2006 — Commissione/Environmental Management Consultants LTD

22

2006/C 108/2

Causa T-71/06: Ricorso presentato il 27 febbraio 2006 — ENERCON/UAMI

23

2006/C 108/3

Causa T-73/06: Ricorso presentato il 28 febbraio 2006 — Jean Cassegrain/UAMI

23

2006/C 108/4

Causa T-74/06: Ricorso presentato il 3 marzo 2006 — Fox Racing/UAMI

24

2006/C 108/5

Causa T-76/06: Ricorso presentato il 24 febbraio 2006 — Plásticos Espagñoles (Aspla)/Commissione

24

2006/C 108/6

Causa T-80/06: Ricorso presentato il 3 marzo 2006 — Budapesti Erőmű/Commissione

25

2006/C 108/7

Causa T-82/06: Ricorso presentato il 14 marzo 2006 — Apple Computer International/Commissione

26

2006/C 108/8

Causa T-84/06: Ricorso presentato il 13 marzo 2006 — Onderlinge Waarborgmaatschappij Azivo Algemeen Ziekenfonds De Volharding/Commissione

27

2006/C 108/9

Causa T-87/06: Ricorso presentato il 14 marzo 2006 — L'Oréal S.A./UAMI

27

2006/C 108/0

Causa T-88/06: Ricorso presentato il 17 marzo 2006 — Doren Juvenile Group/UAMI

28

2006/C 108/1

Causa T-90/06: Ricorso presentato il 20 marzo 2006 — TOMORROW FOCUS/UAMI

28

2006/C 108/2

Causa T-96/06: Ricorso presentato il 17 marzo 2006 — TsakirisMallas A.E./UAMI

29

2006/C 108/3

Causa T-275/04: Ordinanza del Tribunale di primo grado 15 marzo 2006 — Aries Meca/Commissione

29

2006/C 108/4

Causa T-506/04: Ordinanza del Tribunale di primo grado 10 marzo 2006 — Success-Marketing/UAMI

29

 

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

2006/C 108/5

Decisione del Tribunale n. 1/2006 adottata nella Riunione plenaria del 15 febbraio 2006 relativa all'attribuzione delle cause alle sezioni (da pubblicare nella GU)

30

2006/C 108/6

Causa F-19/06: Ricorso presentato il 20 febbraio 2006 — Semeraro/Commissione

30

2006/C 108/7

Causa F-20/06: Ricorso presentato il 22 febbraio 2006 — De Luca/Commissione

31

2006/C 108/8

Causa F-21/06: Ricorso presentato il 2 marzo 2006 — Da Silva/Commissione

31

2006/C 108/9

Causa F-22/06: Ricorso presentato il 6 marzo 2006 — Vienne e a./Parlamento europeo

32

2006/C 108/0

Causa F-23/06: Ricorso presentato il 3 marzo 2006 — Abad-Villanueva e a./Commissione

32

2006/C 108/1

Causa F-24/06: Ricorso presentato il 10 marzo 2006 — Abarca Montiel e a./Commissione

33

2006/C 108/2

Causa F-25/06: Ricorso presentato il 10 marzo 2006 — Ider e a./Commissione

34

2006/C 108/3

Causa F-26/06: Ricorso presentato il 10 marzo 2006 — Bertolete e a./Commissione

34

2006/C 108/4

Causa F-27/06: Ricorso presentato il 10 marzo 2006 — Lofaro/Commissione

35

2006/C 108/5

Causa F-96/05: Ordinanza del Tribunale della Funzione Pubblica 21 marzo 2006 — Marenco/Commissione

35

 

III   Informazioni

2006/C 108/6

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaGU C 96 del 22.4.2006

36

IT

 


I Comunicazioni

Corte di giustizia

CORTE DI GIUSTIZIA

6.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/1


Ricorso presentato il 6 febbraio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

(Causa C-66/06)

(2006/C 108/01)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee [rappresentanti: F. Simonetti e X. Lewis, agenti, F. Louis, avocat e C. O'Daly, solicitor]

Convenuta: Irlanda

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che l'Irlanda, non adottando, ai sensi degli artt. 2, n. 1 e 4, nn. 2, 3 e 4, della direttiva VIA, tutte le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale rientranti nelle categorie di progetti di cui all'Allegato II, punto 1, lett. a), b), c) e f) siano soggetti ad autorizzazione e ad una valutazione del loro impatto ai sensi degli artt. 5-10 della direttiva VIA, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della detta direttiva;

condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

Uso di soglie dimensionali uniformi e non qualificate

La Commissione ritiene che la normativa irlandese di recepimento sia carente, in quanto non contiene, rispetto ai progetti appartenenti alle categorie di cui all'Allegato II, punto 1, lett. a), b) e c) della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale (in prosieguo: la «direttiva VIA»), le disposizioni effettivamente necessarie per conseguire i risultati richiesti dagli artt. 2, n. 1, 4, n. 2 e 4, n. 3, della direttiva VIA.

L'art. 4, n. 2, consente agli Stati membri di determinare, con una valutazione caso per caso o sulla base di «soglie o criteri fissati dagli Stati membri», l'obbligo di una VIA per i progetti elencati nell'Allegato II. Qualunque sia il meccanismo di determinazione scelto dallo Stato membro, esso deve soddisfare i requisiti di cui all'art. 4, n. 3, cioè deve tenere conto dei criteri di selezione di cui all'Allegato III. Tali criteri di selezione includono, ad esempio, le dimensioni del progetto, il cumulo con altri progetti, la sua localizzazione, la sensibilità ambientale delle aree geografiche e il suo impatto su zone di importanza storica, culturale o archeologica.

Nella sua normativa di recepimento relativa ai progetti che ricadono nell'Allegato II, punto 1, lett. a), b) e c), l'Irlanda ha però introdotto una soglia dimensionale uniforme e non qualificata, senza alcuna possibilità di valutare altre caratteristiche del progetto.

Piscicoltura intensiva

Relativamente alle piscicolture sperimentali, la normativa di recepimento sembra consentire la possibilità di una VIA «qualora il Ministro preveda che la piscicoltura proposta comporti un rilevante impatto ambientale». Tale normativa, tuttavia, non contiene alcun riferimento ai criteri di selezione contenuti nell'Allegato III alla direttiva VIA. Pertanto, il Ministro non ha alcun obbligo esplicito di tenere conto della localizzazione proposta per una tale piscicoltura sperimentale, né di alcun altro dei criteri di selezione, al fine di determinare la necessità di una VIA.

La Commissione osserva che l'Irlanda riconosce la necessità di prevedere esplicitamente i criteri di selezione di cui all'Allegato III relativamente ai progetti di piscicoltura. Tuttavia, per quanto a conoscenza della Commissione, non è stata adottata, né le è stata comunicata, alcuna modifica normativa.


6.5.2006   

IT

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C 108/2


Ricorso presentato l'8/2/2006 — Commissione delle Comunità europee/ Repubblica ellenica

(Causa C-74/06)

(2006/C 108/02)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: D.Triantafyllou)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente:

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica ellenica, applicando per la determinazione del valore imponibile degli autoveicoli usati importati nel territorio greco da un altro Stato membro un unico criterio per il deprezzamento, basato esclusivamente sulla vetustà del veicolo, secondo cui è consentita una riduzione del 7 % per autoveicoli di età compresa tra 6 mesi e un anno o del 14 % per autoveicoli di un anno, fatto che non garantisce che la tassa dovuta non superi, neppure in casi specifici, l'importo della tassa residuale, incorporata nel valore degli autoveicoli usati dello stesso tipo già registrati nello stesso Stato, mentre d'altro canto la base di calcolo del deprezzamento non è resa nota al pubblico, e l'esame degli autoveicoli da parte di periti è assoggettato al pagamento di un'imposta di bollo di EUR 300, ha violato gli obblighi che le incombono in forza dell'art. 90 del Trattato CE;

condannare Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.

La scala fissa di deprezzamento applicata dalla Repubblica ellenica agli autoveicoli usati importati non rispecchia con la precisione richiesta dalla giurisprudenza, l'effettiva riduzione del loro valore e, di conseguenza, non garantisce che la tassa di registro dovuta non superi, nemmeno in casi specifici, l'importo della tassa residuale incorporata nel valore degli autoveicoli usati dello stesso tipo già registrati in Grecia.

2.

La procedura dinanzi alla commissione dei reclami non è sufficiente a colmare le carenze di tale sistema di base, implica il pagamento dissuasivo di un'imposta di bollo rilevante e non è accompagnata dalla pubblicazione dei criteri che devono essere presi in considerazione per la determinazione del valore degli autoveicoli usati, fatto che determina l'inutilità di tale procedura.


6.5.2006   

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C 108/2


Ricorso della Britannia Alloys & Chemicals Ltd. contro la sentenza pronunciata il 29 novembre 2005 dal Tribunale di primo grado nella causa T-33/02, tra la Britannia Alloys & Chemicals Ltd. e la Commissione delle Comunità europee, proposto 9 febbraio 2006

(Causa C-76/06 P)

(2006/C 108/03)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Britannia Alloys & Chemicals Ltd. (Rappresentanti: S. Mobley, H. Bardell e M. Commons, solicitor)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza nella parte in cui respinge il ricorso della Britannia contro la decisione;

annullare l'art. 3 della decisione nella parte in cui riguarda la Britannia;

in subordine al secondo punto, modificare l'art. 3 della decisione per quanto riguarda la Britannia, annullando o riducendo sostanzialmente l'ammenda ivi inflittale;

in subordine al secondo ed al terzo punto, rinviare la causa al Tribunale di primo grado affinché statuisca in conformità alla sentenza della Corte di giustizia;

in ogni caso, condannare la Commissione alle sue spese e a quelle sostenute dalla Britannia in relazione ai procedimenti dinanzi al Tribunale di primo grado ed alla Corte di giustizia.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente afferma quanto segue:

1)

il Tribunale di primo grado ha violato l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/62/CEE (1) (in prosieguo: il «regolamento n. 17») dichiarando che la Commissione aveva legittimamente applicato la soglia massima del 10 % del volume d'affari ai sensi dell'art. 15, n. 2, al volume d'affari della Britannia per l'esercizio sociale terminato il 30 giugno 1996, invece dell'esercizio sociale precedente l'adozione della decisione;

2)

il Tribunale di primo grado ha leso di principio di uguaglianza:

a)

confermando la decisione della Commissione che discrimina imprese che si trovano sostanzialmente nella stessa situazione, in quanto la decisione applica la soglia massima del 10 % del volume d'affari, quanto alla Britannia, all'ultimo anno di quella che la Commissione considera «normale attività economica» e, quanto a tutte le altre imprese destinatarie della decisione, all'esercizio sociale precedente la decisione; e

b)

confermando la decisione della Commissione che discrimina la Britannia per quanto concerne l'anno in cui è applicabile la soglia massima del 10 % del volume d'affari rispetto alla sua prassi in altre cause direttamente paragonabili;

3)

il Tribunale di primo grado ha violato il principio della certezza del diritto:

a)

confermando la scelta della Commissione di prendere in considerazione un anno diverso da quello relativo all'esercizio sociale precedente ai fini dell'applicazione della soglia massima del volume d'affari di cui all'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17. È necessaria certezza per quanto riguarda il livello massimo della sanzione che potrebbe essere irrogata; e

b)

interpretando l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 in modo da infliggere un'ammenda che non corrisponde a quella stabilita quando fu commessa l'infrazione, in violazione dei diritti fondamentali delle imprese.


(1)  Regolamento (CEE) del Consiglio 21 febbraio 1962, n. 17, Primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (GU 13, pag. 204).


6.5.2006   

IT

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C 108/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden il 10 febbraio 2006 — Staat der Nederlanden (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) contro 1. Antroposana, Patiëntenvereniging voor Antroposofische Gezondheidszorg, 2. Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen, 3. Weleda Nederland N.V. e 4. Wala Nederland N.V

(Causa C-84/06)

(2006/C 108/04)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nella causa principale

Ricorrente: Staat der Nederlanden (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

Convenuti: 1. Antroposana, Patiëntenvereniging voor Antroposofische Gezondheidszorg, 2. Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen, 3. Weleda Nederland N.V., 4. Wala Nederland N.V.

Questioni pregiudiziali

1)

Se la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE (1), recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, imponga agli Stati membri di assoggettare i medicinali antroposofici che non sono nel contempo medicinali omeopatici ai requisiti per l'autorizzazione di cui al titolo III, capo 1, della direttiva.

2)

In caso di soluzione negativa per la prima questione: se la disposizione di legge olandese che assoggetta i medicinali antroposofici ai detti requisiti per l'autorizzazione costituisca un'eccezione al divieto contenuto dall'art. 28 CE giustificata dall'art. 30 CE.


(1)  GU L 311, pag. 67.


6.5.2006   

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C 108/4


Ricorso proposto il 13 febbraio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

(Causa C-88/06)

(2006/C 108/05)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: J. Enegren e I Kaufmann-Bühler, agenti)

Convenuta: Irlanda

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che l'Irlanda, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/45/CE, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (1) o, comunque, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma di tale direttiva.

condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il periodo entro il quale la direttiva doveva essere recepita è scaduto il 19 luglio 2004.


(1)  GU L 195 del 19/7/2001, pag. 46.


6.5.2006   

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C 108/4


Ricorso proposto il 15 febbraio 2006 dalla Bausch & Lomb Inc. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, 17 novembre 2005, causa T-154/03, Biofarma SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-95/06 P)

(2006/C 108/06)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bausch & Lomb Inc. (rappresentanti: M. Silverleaf QC, R. Black, B. Gerber ed E. Kohner, Solicitors)

Altre parti nel procedimento: 1. Biofarma AS; 2. Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Rimuovere la sentenza impugnata;

Ripristinare la decisione della terza commissione di ricorso dell'UAMI 5 febbraio 2003;

Ordinare all'UAMI di registrare il marchio oggetto della domanda a nome del ricorrente;

Condannare la controparte al pagamento delle spese del presente ricorso e di quelle del Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente afferma che la sentenza del Tribunale di primo grado dev'essere rimossa per i seguenti motivi:

La sentenza del Tribunale di primo grado afferma l'esistenza di un rischio di confusione da parte del pubblico tra i due marchi in esame. La ricorrente afferma che, nel pervenire alla detta conclusione, il Tribunale di primo grado è incorso in errore di diritto e/o in violazione di procedura. I vizi dedotti sono qui di seguito sintetizzati.

Il CFI è incorso in errore omettendo di considerare in modo corretto o non considerando affatto se i prodotti per i quali i marchi confliggenti sono registrati o dei quali viene richiesta la registrazione siano prodotti somiglianti. Il tribunale di primo grado è incorso in errore di diritto nella premessa.

Il Tribunale avrebbe dovuto considerare se i prodotti per i quali viene chiesta la registrazione siano somiglianti a quelli per i quali è stato dimostrato l'uso del marchio configgente. Se il Tribunale avesse così operato, avrebbe dovuto concludere che essi non lo erano e che di conseguenza non vi era base per applicare l'art. 8, n. 1, lett. b). Alternativamente avrebbe dovuto concludere che vi era quantomeno una vaga somiglianza nel genere e che siffatta scarsa somiglianza, valutata di una ponderazione complessiva per accertare l'esistenza di un rischio di confusione, richiede un grado molto elevato di somiglianza tra i marchi confliggenti le ragioni (che non vengono precisate) per cui il pubblico pertinente debba reputarli dalla relativa origine commerciale.

Il Tribunale di primo grado è incorso in errore di diritto applicando l'art. 8, n. 1, lett. b) nel valutare la somiglianza relativa dei marchi configgenti. Ha formato il suo giudizio non sulla base di una valutazione globale dell'impressione generale che i marchi fanno agli o agli orecchi del consumatore medio, ma sulla base di una minuta disamina delle caratteristiche linguistiche e verbali delle parole che formano i rispettivi marchi.

Nel valutare la somiglianza, il Tribunale avrebbe dovuto considerare i marchi nel loro complesso con riguardo all'impatto visivo e, in particolare, auditivo dell'insieme dei marchi configgenti agli occhi e agli orecchi del consumatore medio. Inoltre il Tribunale ha omesso di prendere in considerazione il fatto che per quanto riguarda i prodotti in esame le parti concordano che il pubblico di riferimento possa porre particolare attenzione sia nella selezione che nell'uso. Se il Tribunale avesse adottato un approccio corretto, avrebbe concluso che i due marchi sono diversi sia nel suono che nell'immagine.

Il Tribunale ha omesso di individuare il pubblico pertinente e di conseguenza è incorso in errore di diritto. Il Tribunale è incorso in errore di diritto nell'applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), stabilendo che i pazienti costituiscono parte del pubblico pertinente. Il Tribunale avrebbe dovuto concludere, conformemente alla normativa in vigore, che il pubblico pertinente è costituito da professionisti medici.

Nello svolgere la sua valutazione della somiglianza, il Tribunale ha operato in modo meccanicistico. Ha omesso di ponderare le similarità riscontrate e di valutare se esse implicano un rischio di confusione. Al contrario, ha invece affermato che tale era il caso aprioristicamente. Avendo così operato, il Tribunale ha dato luogo ad una disamina delle differenze tra i rispettivi marchi e prodotti senza rimuovere la detta similarità. Ha operato così, senza precisarne i motivi. Di conseguenza il Tribunale è incorso in errore nell'applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), quale interpretato dalla Corte di giustizia e/o è incorso in violazione di procedura, in particolare dell'art. 81 del regolamento di procedura, non avendo esposto i motivi della sua decisione.

Il Tribunale è incorso in errore di diritto non avendo preso in considerazione il livello di attenzione del consumatore medio dei prodotti di cui trattasi e se ciò potesse ridurre il rischio di confusione. Avrebbe dovuto prendere in considerazione il livello particolarmente elevato di attenzione dimostrato dalla media dei consumatori, quando prepara e fa la sua scelta tra i prodotti pertinenti e l'effetto che può esservi per quanto riguarda il rischio di confusione. Di conseguenza il CFI è incorso in errore nell'applicare l'art. 8, n. 1, lett. b), nei termini interpretati dalla Corte di giustizia.


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C 108/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris il 22 febbraio 2006 — Philippe DEROUIN/Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Paris (U.R.S.S.A.F. de Paris — Region Parisienne)

(Causa C-103/06)

(2006/C 108/07)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris.

Data di deposito: 22 febbraio 2006

Parte nella causa principale

Ricorrente: Philippe DEROUIN.

Convenuta: Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Paris (U.R.S.S.A.F. de Paris — Region Parisienne).

Questione pregiudiziale

Se il regolamento (CEE) 14 giugno 1971, n. 1408 (1), debba essere interpretato nel senso che esso osta a che una convenzione, come quella franco-britannica 22 maggio 1968 volta ad evitare le doppie imposizioni, preveda che i redditi percepiti nel Regno Unito da lavoratori residenti in Francia e affiliati ad un regime previdenziale francese siano esclusi dalla base di calcolo del contributo sociale generalizzato (CSG) e del contributo al ripianamento del debito sociale (CRDS) applicati in Francia.


(1)  Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971 n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).


6.5.2006   

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C 108/6


Ricorso presentato il 23 febbraio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-109/06)

(2006/C 108/08)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: sig. W. Mölls)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica federale di Germania ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE (1), che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, in quanto non ha adottato le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per la trasposizione della detta direttiva, ovvero ha omesso di comunicarle alla Commissione;

condannare la Repubblica federale di Germania alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il termine previsto per la trasposizione della direttiva è scaduto il 31 dicembre 2003.


(1)  GU L 283, pag. 51.


6.5.2006   

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C 108/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin (Germania) il 21 febbraio 2006 nella causa in materia di trascrizioni immobiliari Gerda Möllendorf e Christiane Möllendorf-Niehuus; intervenienti: 1. Salem-Abdul Ghani El-Rafei, 2. Dr. Kamal Rafehi, 3. Ageel A. Al-Ageel

(Causa C-117/06)

(2006/C 108/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Kammergericht Berlin (Germania).

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Gerda Möllendorf e Christiane Möllendorf-Niehuus.

Intervenienti: 1. Salem-Abdul Ghani El-Rafei, 2. Dr. Kamal Rafehi, 3. Ageel A. Al-Ageel.

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni di cui agli artt. 2, n. 3, e 4, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002 (1), n. 881, vietino l'accordo per il trasferimento della proprietà di un immobile (cessione di proprietà) — concluso in adempimento di un contratto di compravendita — a favore di una persona fisica menzionata nell'allegato I del detto regolamento.

2)

In caso di soluzione affermativa della questione sub 1.: se il regolamento (CE) n. 881/2002 vieti la trascrizione nel registro fondiario, necessaria per il trasferimento della proprietà dell'immobile, anche nel caso in cui il sottostante contratto di compravendita sia stato concluso prima della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del provvedimento restrittivo dei poteri dispositivi e l'accordo per il trasferimento di proprietà sia stato dichiarato vincolante, ed il prezzo di acquisto che in base al contratto la persona fisica menzionata nell'allegato I del regolamento deve pagare quale acquirente sia stato, prima della data di pubblicazione suddetta,

a)

depositato su un conto notarile a favore di terzi oppure

b)

pagato al venditore.


(1)  GU L 139, pag. 9.


6.5.2006   

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C 108/6


Ricorso proposto il 27 febbraio 2006 da Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio SpA (FIAMM) e Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio Technologies Inc (FIAMM Technologies) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, 14 dicembre 2005 causa T-69/00, Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio Spa (FIAMM) e Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchi Technologies, Inc. (Fiamm Technologies)/Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee

(Causa C-120/06 P)

(2006/C 108/10)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio SpA (FIAMM), Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio Technologies Inc (FIAMM Technologies) (rappresentanti: I. Van Bael, F. Di Gianni e A. Cevese, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee

Conclusioni

annullare la Sentenza del Tribunale di Primo Grado del 14 dicembre 2005,

ritenendo che lo stato degli atti lo consenta, statuire nel merito, riconoscendo alle ricorrenti il diritto al risarcimento del danno derivante dalla responsabilità dei convenuti per atto illecito o per atto lecito;

in ogni caso condannare i convenuti alle spese di giudizio sia della presente procedura sia di quella in primo grado;

in via subordinata stabilire un equo indenizzo a favore delle ricorrenti a seguito dell'irragionevole durata del procedimento davanti al Tribunale;

adottare altre misure e provvedimenti che dovessero rendersi necessari in base ad equità.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sia viziata in quanto totalmente priva di motivazione in relazione ad uno dei principali argomenti sollevati e cioè che, nelle specifiche situazioni di fatto caratterizzanti il caso di specie, esse dispongono del diritto di invocare la decisione, adottata dall'Organo d'Appello dell'Organizzazione mondiale del Commercio per provare, ai fini del ricorso per danni, l'illegittimità del comportamento della Comunità.


6.5.2006   

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C 108/7


Ricorso proposto il 1 marzo 2006 da Giorgio Fedon & Figli SpA e Fedon America, Inc. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, 14 dicembre 2005 causa T-135/01, Giorgio Fedon & Figli Spa, Fedon America, Inc./Commissione delle Comunità europee e Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-121/06 P)

(2006/C 108/11)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Giorgio Fedon & Figli SpA, Fedon America, Inc. (rappresentanti: I. Van Bael, A. Cevese, F. Di Gianni e R. Antonini, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee e Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

annullare la Sentenza del Tribunale di Primo Grado del 14 dicembre 2005,

ritenendo che lo stato degli atti lo consenta, statuire nel merito, riconoscendo alle ricorrenti il diritto al risarcimento del danno derivante dalla responsabilità dei convenuti per atto illecito o per atto lecito,

in ogni caso condannare i convenuti alle spese di giudizio sia della presente procedura sia di quella in primo grado,

in via subordinata stabilire un equo indennizzo a favore delle ricorrenti a seguito dell'irragionevole durata del procedimento davanti al Tribunale,

adottare altre misure e provvedimenti che dovessero rendersi necessari in base ad equità.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sia viziata in quanto totalmente priva di motivazione in relazione ad uno dei principali argomenti sollevate e cioè che, nelle specifiche situazioni di fatto caratterizzanti il caso di specie, esse dispongono del diritto di invocare la decisione, adottata dall'Organo d'Appello dell'Organizzazione mondiale del Commercio per provare, ai fini del ricorso per danni, l'illegittimità del comportamento della Comunità.


6.5.2006   

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C 108/7


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la sentenza pronunciata il 15 dicembre 2005 dal Tribunale di primo grado nella causa T-33/01, tra la Infront WM AG (già Kirchmedia WM AG) e la Commissione delle Comunità europee), proposto il 1o marzo 2006

(Causa C-125/06 P)

(2006/C 108/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: K. Banks e M. Huttunen, agenti)

Altre parti del procedimento: Repubblica francese, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 15 dicembre 2005, causa T-33/01, Infront WM AG/Commissione delle Comunità europee;

pronunciarsi in via definitive sulla questione, dichiarando che il ricorso nella causa T-33/01 era irricevibile;

condannare la ricorrente nella causa T-33/01 alle spese sopportate dalla Commissione in quella causa e nel presente ricorso di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Questo ricorso di impugnazione verte sulla questione di quando un atto riguardi direttamente ed individualmente una persona ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE. La Commissione ritiene che nella sentenza impugnata il Tribunale di primo grado (in prosieguo: il «Tribunale») abbia commesso un errore di diritto nell'interpretazione e nell'applicazione di tali concetti. A suo avviso, esso ha stravolto l'equilibrio istituzionale che si riflette nelle disposizioni che disciplinano l'accesso al giudice comunitario per la contestazione della legittimità di un atto comunitario. Il Tribunale ha considerato che una decisione della Commissione riguardasse direttamente ed individualmente un'impresa che si poteva al massimo considerare avesse subito un danno economico indiretto come risultato della decisione in questione e che non aveva neppure dimostrato la verosimiglianza di siffatto danno. Esso ha ritenuto che taluni elementi, comuni a molti altri operatori che si trovano in situazioni paragonabili a quella della ricorrente in primo grado, facessero sì che l'atto riguardasse individualmente quest'ultima.


6.5.2006   

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C 108/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Protodikeio Tripoleon (Grecia) il 3 marzo 2006 — Carrefour — Marinopoulos AE/Nomarchiaki Aftodioikisi Tripoleon

(Causa C-126/06)

(2006/C 108/13)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Dioikitiko Protodikeio Tripoleon

Data di deposito: 3 marzo 2006

Parti nella causa principale

Ricorrente: Carrefour — Marinopoulos AE

Convenuta: Nomarchiaki Aftodioikisi Tripoleon

Questioni pregiudiziali

a)

Se il presupposto della previa autorizzazione, menzionato nella motivazione, per lo smercio dei prodotti «bake-off» costituisca una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ai sensi dell'art. 28 del Trattato CE.

b)

Qualora si ritenesse che sia una misura di restrizione quantitativa, se il presupposto della previa autorizzazione per la panificazione persegua semplicemente uno scopo qualitativo, e cioè consista in una semplice differenziazione qualitativa per quanto riguarda le caratteristiche del pane smerciato (l'odore, il sapore, il colore e l'aspetto della crosta), nonché il suo valore nutritivo (Corte di giustizia 5 novembre 2002, causa C-325/00, Commissione/Germania) o se persegua la protezione del consumatore e della sanità pubblica contro un'eventuale alterazione della sua qualità (Consiglio di Stato 3852/2002).

c)

Dato che la restrizione in precedenza menzionata riguarda indistintamente tanto i prodotti nazionali quanto i prodotti comunitari del tipo «bake-off» (si chiede) se esista un nesso con il diritto comunitario e se tale restrizione sia atta a pregiudicare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il libero smercio dei prodotti di cui sopra fra Stati membri.


6.5.2006   

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C 108/8


Ricorso presentato il 3 marzo 2006 — Commissione delle Comunità europee/Gran Ducato del Lussemburgo

(Causa C-127/06)

(2006/C 108/14)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: A. Aresu, in qualità di agente)

Convenuto: Gran Ducato del Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che il Gran Ducato del Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/65/CEE, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (1), o, comunque, non avendo comunicato le disposizioni di cui trattasi alla Commissione, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 21, n. 1, di tale direttiva;

condannare il Gran Ducato del Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2002/65/CE è scaduto il 9 ottobre 2004.


(1)  GU L 271, pag. 16.


6.5.2006   

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C 108/9


Ricorso presentato il 3 marzo 2006 — Commissione delle Comunità europee/Gran Ducato del Lussemburgo

(Causa C-128/06)

(2006/C 108/15)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Maidani e G. Braun, in qualità di agenti)

Convenuto: Gran Ducato del Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che il Gran Ducato del Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 22 dicembre 2003, 2003/124/CEE, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato (1), e, comunque, non avendo comunicato le disposizioni di cui trattasi alla Commissione, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva;

condannare il Gran Ducato del Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2003/124/CE è scaduto il 12 ottobre 2004.


(1)  GU L 339, pag. 70.


6.5.2006   

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C 108/9


Ricorso proposto il 4 marzo 2006 dall' Autosalone Ispra Snc avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, 30 novembre 2005 causa T-250/02, Autosalone Ispra snc/Comunità europea dell'energia atomica

(Causa C-129/06 P)

(2006/C 108/16)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Autosalone Ispra Snc (rappresentante: B. Casu, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Comunità europea dell'energia atomica, rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. de March, agente, e A. Dal Ferro, avvocato)

Conclusioni

Dichiarare ricevibile il presente ricorso

Dichiarare l'annullamento della sentenza emessa dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-250/02

Disporre il rinvio della causa T-250/02 al Tribunale affinché, assunti gli opportuni mezzi istruttori anche d'ufficio, quali la perizia o il sopralluogo, o l'audizione di testimoni, emetta una nuova sentenza in accoglimento delle conclusioni formulate in atti dalla ricorrente nel giudizio di primo grado

Condannare la Commissione al pagamento in favore della ricorrente di tutte le spese di giudizio incluso quello di primo grado

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la sentenza del Tribunale sia viziata per:

 

Errata qualificazione giuridica della fattispecie per travisamento e snaturamento degli elementi di prova;

 

Violazione delle regole processuali comunitarie in materia di assunzione delle prove.


6.5.2006   

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C 108/10


Ricorso proposto il 27 febbraio 2006 dalla Castellblanch, SA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, 8 dicembre 2005 causa T-29/04: Castellblanch, SA/Uffico per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Champagne Louis Roederer, SA

(Causa C-131/06 P)

(2006/C 108/17)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Castellblanch, SA (rappresentanti: avv.ti F. de Visscher, E. Cornu, E. De Gryse e D. Moreau)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Champagne Louis Roederer, SA

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 8 dicembre 2005, nella causa T-29/04, Castellblanch, SA/ Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) nella parte in cui ha dichiarato che la seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), nell'adottare la decisione 17 novembre 2003 (caso R 0037/2002-2 (1)) e nel fornire la decisione definitiva sul detto caso, non ha violato l'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 sul marchio comunitario (2) e di conseguenza:

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 17 novembre 2003, caso R 0037/2000-2 nella parte in cui rigetta il ricorso della Castellblanch, SA, accoglie l'opposizione n. B.15703 per tutti i prodotti controversi e respinge la domanda di marchio n. 55962, per tutti i prodotti controversi;

Condannare l'UAMI alle spese relative al procedimento di primo grado e all'impugnazione.

Motivi e principali argomenti

La sentenza del Tribunale di primo grado viola la normativa comunitaria, in quanto il detto Tribunale ha preso in considerazione due nuovi documenti, che sono stati prodotti per la prima volta dinanzi ad esso e che avrebbe dovuto dichiarare inammissibili.

La ricorrente per quanto riguarda il primo dei motivi della sua domanda di annullamento dinanzi al Tribunale di primo grado non impugna la sentenza contestata nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato che il titolare del marchio anteriore ha dato sufficiente dimostrazione dell'uso del marchio anteriore nel territorio interessato. La ricorrente censura però il fatto che la Corte non abbia preso in considerazione, nel confrontare i segni, la natura dell'uso del marchio anteriore e, in particolare, non ha preso in considerazione l'impatto del detto uso sul carattere distintivo del marchio anteriore.

A proposito del confronto tra i prodotti e del rischio di confusione, la sentenza del Tribunale di primo grado viola talune disposizioni di diritto comunitario, in relazione all'argomento avanzato dalla ricorrente secondo cui la prova dell'uso del marchio precedente è stata fornita solo per lo «Champagne» e non per tutti i prodotti per i quali il precedente marchio comunitario è registrato. Inoltre, la ricorrente è dell'opinione che la sentenza contiene una motivazione contraddittoria laddove il Tribunale di primo grado, nel valutare il rischio di confusione confronta «Champagne» e «Cava», in quanto il Tribunale ha dichiarato, da un lato, che i consumatori sono in genere particolarmente attenti all'origine dei vini e, dall'altro, che «Champagne» e «Cava» sono somiglianti. Il Tribunale di primo grado è di conseguenza incorso in errore nella valutazione del rischio di confusione nella presente causa.

Nel valutare il rischio di confusione, il Tribunale di primo grado ha erroneamente omesso di considerare l'impatto del modo secondo il quale il marchio precedente è stato usato; non ha neppure correttamente valutato la rispettiva importanza della parte evocativa e non evocativa del marchio del ricorrente nel procedere alla valutazione della somiglianza tra i marchi configgenti. Di conseguenza, il Tribunale di primo grado è incorso in errore di valutazione nel giudicare il rischio di confusione nella fattispecie qui in esame.


(1)  GU L 11, pag. 1.

(2)  GU L 139, pag. 25.


6.5.2006   

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C 108/11


Ricorso presentato il 7 marzo 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-132/06)

(2006/C 108/18)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Traversa e M. Afonso, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

Dichiarare che, prevedendo in maniera espressa e generale, agli articoli 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (legge finanziaria 2003), la rinuncia all'accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi di imposta, la Repubblica italiana ha violato gli obblighi ad essa imposti dagli articoli 2 e 22 della Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 (1), in combinato disposto con l'articolo 10 del trattato CE;

Condannare la Repubblica italiana alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ricorda l'esistenza di un duplice obbligo imposto agli Stati membri dal legislatore comunitario, non solo di emanare tutti gli atti legislativi di diritto nazionale necessari a dare attuazione alla sesta direttiva IVA, ma anche di adottare tutte le misure di natura amministrativa necessarie ad assicurare l'osservanza, da parte dei soggetti passivi IVA, degli obblighi derivanti dalla medesima sesta direttiva, «in primis» l'obbligo di pagare l'imposta dovuta a seguito dell'effettuazione di operazioni imponibili nell'arco di un certo periodo di tempo. L'armonizzazione dell'IVA disposta dal legislatore comunitario sarebbe priva di senso, nonché di una qualsiasi utilità pratica, se le amministrazioni fiscali nazionali non fossero tenute a porre in essere un'efficace azione di accertamento e di controllo finalizzata ad assicurare «una riscossione equivalente dell'imposta in tutti gli Stati membri», come precisato al «considerando» n. 14 precitato della sesta direttiva.

Le norme introdotte dagli articoli 8 e 9 della legge italiana n. 289/2002 sono andate largamente al di là del margine di discrezionalità amministrativa concesso agli Stati membri dal legislatore comunitario. Infatti, invece di finalizzare l'uso di tale potere dicrezionale al conseguimento di una maggiore efficacia dei controlli fiscali, lo Stato italiano ha effettuato, con la legge precitata, una vera e propria rinuncia generale, indiscriminata e preventiva ad ogni attività di accertamento e verifica in materia di IVA, contravvenendo in tal modo direttamente alle prescrizioni dell'articolo 22 della sesta direttiva e, conseguentemente, all'obbligo generale disposto all'articolo 2, di assoggettamento ad IVA di tutte le operazioni imponibili. Il legislatore italiano ha offerto ad ogni soggetto passivo IVA sottoposto alla propria competenza impositiva la possibilità di escludere «in toto», relativamente ad una serie di periodi d'imposta, l'eventualità di un qualsiasi controllo fiscale. Tale significativo vantaggio può essere conseguito dal contribuente mediante il pagamento di una somma calcolata in modo forfettario che nulla ha più a che vedere con l'IVA che sarebbe stata dovuta sul prezzo delle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate dal soggetto passivo nel periodo d'imposta considerato.

Questo «sganciamento» radicale fra il debito d'imposta calcolato secondo le regole ordinarie dell'IVA e il «quantum» da versare per aderire al «condono tombale», risulta particolarmene visibile nel caso in cui il soggetto passivo abbia omesso del tutto di presentare la dichiarazione fiscale. Il contribuente può regolarizzare la propria posizione per ogni esercizio annuale d'imposta, mediante il pagamento di 1.500 euro, se persona fisica, o di 3.000 euro se il soggetto passivo è una società. Un'analoga assenza di un qualsiasi nesso con la base imponibile delle operazioni effettuate (e non dichiarate) caratterizza anche la modalità di condono «tombale» che si realizza con la presentazione di una dichiarazione integrativa. L'importo dovuto dal contribuente che intende avvalersi del condono è infatti calcolato in una percentuale (2 %) da applicare all'IVA che sarebbe stata dovuta nelle cessioni di beni o sulle prestazioni di servizi effettuate in ciascun esercizio d'imposta (o all'IVA sugli acquisti indebitamente detratta nello stesso periodo d'imposta).

Tale rinuncia preventiva e generale ad ogni attività di verifica è tale da provocare gravi distorsioni nel buon funzionamento del sistema comune dell'IVA. In particolare ne risulta alterato il principio di neutralità fiscale, il quale si oppone a che operatori economici che effettuano le stesse operazioni siano trattati diversamente sotto il profilo della percezione dell'IVA. Ogni eccezione alla regola dell'effettiva applicazione e percezione dell'IVA si traduce infatti, da un lato, in un grave pregiudizio a scapito delle imprese tanto italiane che di altri Stati membri, che sono state assoggettate al regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto e, dall'altro, in una grave lesione del principio di una «sana concorrenza» all'interno del mercato comune, enunciato nel quarto «considerando» della sesta direttiva.


(1)  GU L 145, pag. 1


6.5.2006   

IT

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C 108/12


Ricorso presentato l'8 marzo 2006 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-133/06)

(2006/C 108/19)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: H. Duintjer Tebbens, A. Caiola e A. Auersperger Matić, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

annullare, in forza dell'art. 230 CE, i nn. 1 e 2 dell'art. 29 e il n. 3 dell'art. 36 della direttiva del Consiglio 1o dicembre 2005, 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (1);

in via subordinata, annullare la direttiva 2005/85/CE nella sua interezza;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Parlamento europeo deduce quattro motivi di ricorso: la violazione del Trattato CE, l'incompetenza del Consiglio ad emanare le disposizioni in questione, la violazione di una forma sostanziale e, più precisamente, il difetto di motivazione delle disposizioni impugnate, e l'inosservanza dell'obbligo di leale cooperazione.

Il Consiglio, riservandosi, attraverso la procedura di consultazione, l'adozione e la modifica dell'elenco comune minimo di paesi considerati paesi di origine sicuri e dell'elenco di paesi terzi europei sicuri, ha violato il primo trattino del n. 5 dell'art. 67 CE che prevede il passaggio alla procedura di codecisione una volta adottata la normativa che definisce i principi fondamentali e le regole comuni in materia di politica d'asilo e di rifugiati. Il Consiglio non è competente per l'emanazione, in un atto di diritto derivato, di un fondamento normativo diretto all'adozione di atti di diritto derivato successivi che non costituiscano misure di attuazione.

Inoltre, il Consiglio non ha adeguatamente motivato tale riserva di competenza normativa prevista dagli artt. 29, nn. 1 e 2, e 36, n. 3, della direttiva 2005/85/CE, il che costituisce una violazione di una forma sostanziale. Infine, il Consiglio non ha osservato l'obbligo di leale cooperazione con il Parlamento europeo, previsto dall'art. 10 CE, in quanto le disposizioni impugnate non tengono conto del ruolo di colegislatore che il Trattato CE attribuisce al Parlamento europeo, e ciò nonostante la risoluzione 27 settembre 2005, adottata nel corso del procedimento di consultazione relativo alla direttiva di cui trattasi, con la quale quest'ultimo richiamava l'attenzione del Consiglio su tale punto.


(1)  GU L 326, pag. 13.


6.5.2006   

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C 108/12


Ricorso presentato l'8 marzo 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-134/06)

(2006/C 108/20)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Zavvos e H. Støvlbæk)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato, per quanto riguarda la professione di veterinario, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CEE, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (1), o, in ogni caso, non avendo comunicato le disposizioni in parola alla Commissione, ha violato gli obblighi che le incombono in forza dell'art. 16 della summenzionata direttiva.

condannare Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nella fattispecie, l'art. 16, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CEE, prevede che gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva in parola entro il 1o gennaio 2003 e che ne informano immediatamente la Commissione.

La Commissione constata che la Grecia non ha ancora adottato i provvedimenti necessari per quanto riguarda la professione di veterinario.


(1)  GU L 206 del 31/07/2001, pag. 1


6.5.2006   

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C 108/13


Ricorso proposto il 10 marzo 2006 dal sig. Roderich Weißenfels avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 25 gennaio 2006, causa T-33/04, Roderich Weißenfels/Parlamento europeo

(Causa C-135/06 P)

(2006/C 108/21)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: sig. Roderich Weißenfels (rappresentante: avv. G. Maximini)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

1)

La sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 25 gennaio 2006, causa T-33/04 (Weißenfels/Parlamento europeo) (1), notificata il 31 gennaio 2006, è annullata.

2)

La decisione del convenuto in data 26 giugno 2003, con la quale si dispone nei confronti del ricorrente che dal doppio assegno per figli a carico ex art. 67, n. 3, dello Statuto venga detratto un aiuto speciale per persone gravemente handicappate corrisposto da altra fonte a suo figlio Frederik, è annullata.

3)

Il diniego tacito del convenuto di rimborsare al ricorrente, conformemente alla sua richiesta del 4 giugno 2003, il doppio assegno per figli a carico ingiustamente trattenuto in passato, è annullato.

4)

La decisione del convenuto in data 28 aprile 2004, con la quale l'aiuto speciale per persone gravemente handicappate corrisposto da altra fonte al figlio del ricorrente Frederik viene dichiarato «assegno di uguale natura», ai sensi dell'art. 67, n. 2, dello Statuto, rispetto al doppio assegno per figli a carico riconosciuto al ricorrente, è annullata.

5)

Il convenuto è condannato a risarcire al ricorrente il danno derivante dalle trattenute ingiustamente operate a partire dal 1o dicembre 1998 sui suoi emolumenti a titolo di doppio assegno per figli a carico (danno quantificato in subordine in misura pari al tasso di interesse legale).

6)

Il convenuto è condannato a sopportare le spese di entrambi i gradi di giudizio, incluse le spese necessarie del ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Con la sua impugnazione il ricorrente fa valere che il Tribunale di primo grado è incorso in errori di procedura, in quanto nella sentenza impugnata non avrebbe valutato correttamente le richieste del ricorrente ed avrebbe a questi illegittimamente attribuito una limitazione della domanda. La constatazione del Tribunale secondo cui una domanda di risarcimento danni sarebbe stata formulata soltanto nel testo della replica sarebbe errata in diritto, in quanto l'originaria domanda in tal senso nel ricorso introduttivo dovrebbe essere valutata in base al suo contenuto come domanda di risarcimento danni.

Il Tribunale avrebbe, sotto il profilo formale, omesso di esaminare e, sotto il profilo sostanziale, travisato la uguale natura dei sussidi in questione, quale presupposto per l'applicazione dell'art. 67, n. 2, dello Statuto. Dal punto di vista formale non potrebbe sussistere un «assegno di uguale natura», in quanto il contributo speciale lussemburghese non sarebbe assolutamente collegato ad un'attività di lavoro dipendente. Sotto il profilo sostanziale occorrerebbe tenere in considerazione la differenza connessa allo scopo dei due sussidi: mentre all'assegno di cui all'art. 67, n. 3, dello Statuto avrebbe diritto soltanto lo stesso ricorrente, al fine dello sgravio degli oneri che gli incombono, indipendentemente dalla sua residenza, all'autonomo contributo speciale lussemburghese avrebbe diritto soltanto il soggetto legittimato, ossia il figlio del ricorrente, al fine del suo sostentamento, fintantoché egli vive in Lussemburgo.

Pertanto, sarebbe esclusa l'applicazione dell'art. 67, n. 2, dello Statuto, posto che né sotto il profilo formale né sotto quello sostanziale sussisterebbe un assegno di uguale natura proveniente da altra fonte ai sensi della pertinente normativa comunitaria. Di conseguenza, la contraria opinione del Tribunale violerebbe il diritto comunitario.


(1)  GU C 74, pag. 18.


6.5.2006   

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C 108/14


Ricorso presentato il 10 marzo 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-139/06)

(2006/C 108/22)

Lingua processuale: il l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. M. Kostantinidis e D. Lawunmi, in qualità di agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per l'attuazione delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 27 gennaio 2003, 2002/96/CE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), e 8 dicembre 2003, 2003/108/CE, che modifica la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (2), o non avendole comunicate alla Commissione, il Regno Unito è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva;

condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 13 agosto 2004.


(1)  GU L 37, pag. 24.

(2)  GU L 345, pag. 106.


6.5.2006   

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C 108/14


Ricorso presentato il 14 marzo 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ceca

(Causa C-140/06)

(2006/C 108/23)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee [rappresentanti: sig.re K. Walkerová, agente, e A. Alcover San Pedro, agente]

Convenuta: Repubblica ceca

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo adottato le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 giugno 2002, 2002/49/CE, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (1), o, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'art. 14, n. 1, della detta direttiva.

Condannare la Repubblica ceca alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per l'attuazione della direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale è scaduto il 18 luglio 2004.


(1)  GU L 189, pag. 1.


6.5.2006   

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C 108/14


Ricorso presentato il 20 marzo 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-151/06)

(2006/C 108/24)

Lingua processuale: il il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante(i): sig. D. Maidani, in qualità di agente)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

Constatare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva della Commissione 22 dicembre 2003, 2003/125/CE, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione al pubblico di conflitti di interesse (1), il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva;

condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2003/125/CE è scaduto il 12 ottobre 2004.


(1)  GU L 339, pag. 73.


TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

6.5.2006   

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C 108/16


Sentenza del Tribunale di primo grado 15 marzo 2006 — BASF/Commissione

(Causa T-15-02) (1)

(«Concorrenza - Intese nel settore dei prodotti vitaminici - Diritti della difesa - Orientamenti per il calcolo delle ammende - Fissazione dell'importo di base dell'ammenda - Efficacia deterrente - Circostanze aggravanti - Ruolo di leader o di istigatore - Cooperazione nel procedimento amministrativo - Segreto professionale e principio di buona amministrazione»)

(2006/C 108/25)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: BASF AG (Ludwigshafen, Germania) [Rappresentanti: N. Levy, J. Temple-Lang, solicitors, R. O' Donoghue, barrister, e C. Feddersen, avvocato]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: R. Wainwright e L. Pignataro-Nolin, in qualità di agenti]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento o di riduzione delle ammende comminate alla ricorrente dall'art. 3, lett. b), della decisione della Commissione 21 novembre 2001, 2003/2/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del Trattato CE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (Caso COMP/E-1/37.512 — Vitamine) (GU 2003, L 6, pag. 1).

Dispositivo della sentenza

1)

L'importo delle ammende comminate alla ricorrente per le infrazioni relative alle vitamine C e D 3, al betacarotene e ai carotenoidi dall'art. 3, lett. b), della decisione della Commissione 21 novembre 2001, 2003/2/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del Trattato CE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (Caso COMP/E-1/37.512 — Vitamine), è fissato come segue:

infrazione relativa alla vitamina C: EUR 10,875 milioni;

infrazione relativa alla vitamina D 3: EUR 5,6 milioni;

infrazione relativa al betacarotene: EUR 16 milioni;

infrazione relativa ai carotenoidi: EUR 15,5 milioni.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

La ricorrente sopporterà quattro quinti delle proprie spese e quattro quinti delle spese sostenute dalla Commissione, mentre quest'ultima sopporterà un quinto delle proprie spese e un quinto delle spese sostenute dalla ricorrente.


(1)  GU C 109 del 4.5.2002.


6.5.2006   

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C 108/16


Sentenza del Tribunale di primo grado 15 marzo 2006 — Daiichi Pharmaceutical/Commissione

(Causa T-26/02) (1)

(«Concorrenza - Intese nel settore dei prodotti vitaminici - Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende - Fissazione dell'importo di base dell'ammenda - Circostanze attenuanti - Comunicazione sulla cooperazione»)

(2006/C 108/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Daiichi Pharmaceutical Co. Ltd (Tokio, Giappone) [Rappresentanti: J. Buhart e P.-M Louis, avvocati]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: R. Wainwright e L. Pignataro-Nolin, in qualità di agenti]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento o di riduzione dell'ammenda comminata alla ricorrente dall'art. 3, lett. f), della decisione della Commissione 21 novembre 2001, 2003/2/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del Trattato CE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (Caso COMP/E-1/37.512 — Vitamine) (GU 2003, L 6, pag. 1),

Dispositivo della sentenza

1)

L'importo dell'ammenda comminata alla ricorrente dall'art. 3, lett. f), della decisione della Commissione 21 novembre 2001, 2003/2/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del Trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/E-1/37.512 — Vitamine), è ricondotto ad EUR 18 000 000.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

La ricorrente sopporterà quattro quinti delle proprie spese e quattro quinti delle spese sostenute dalla Commissione, mentre quest'ultima sopporterà un quinto delle proprie spese e un quinto delle spese sostenute dalla ricorrente.


(1)  GU C 97 del 20.4.2002.


6.5.2006   

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C 108/17


Sentenza del Tribunale di primo grado del 16 marzo 2006 — Telefon & Buch/UAMI

(Causa T-322/03) (1)

(«Marchio comunitario - Ricevibilità del ricorso - Caso fortuito - Domanda di nullità - Art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 - Marchio denominativo WEISSE SEITEN - Impedimenti assoluti alla registrazione - Art. 7, n. 1, lett. b)-d), del regolamento n. 40/94»)

(2006/C 108/27)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH (Salisburgo, Austria) [Rappresentanti: H. Zeiner e M. Baldares del Barco, avvocati]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [Rappresentante: G. Schneider, agente)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Herold Business Data GmbH & Co. KG (Mödling, Austria) [Rappresentanti: A. Lensing-Kramer, C. von Nussbaum e U. Reese, avvocati]

Oggetto della causa

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 19 giugno 2003 (pratiche riunite R 580/2001-1 e R 592/2001-1), relativa ad un procedimento di annullamento fra la Herold Business Data AG e la Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente è condannata alle spese, escluse quelle sostenute dall'interveniente.

3)

L'interveniente sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 6 dell'8.1.2005.


6.5.2006   

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C 108/17


Sentenza del Tribunale di primo grado 15 marzo 2006 — Herbillon/Commissione

(Causa T-411/03) (1)

(«Dipendenti - Nomina - Revisione dell'inquadramento nel grado - Art. 31, n. 2, dello Statuto»)

(2006/C 108/28)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Georges Herbillon (Arlon, Belgio) [Rappresentanti: N. Lhoëst e É. De Schietere de Lophem, avvocati]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: G. Berscheid e C. Berardis-Kayser, in qualità di agenti]

Oggetto della causa

Da un lato, annullamento della decisione della Commissione 20 dicembre 2002, recante inquadramento definitivo del ricorrente nel grado A7, terzo scatto, e, dall'altro, annullamento della decisione della Commissione 29 luglio 2003, recante rigetto del reclamo del ricorrente.

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 35 del 7.2.2004.


6.5.2006   

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C 108/18


Sentenza del Tribunale di primo grado del 15 marzo 2006 — Valero Jordana/Commissione

(Causa T-429/03) (1)

(Dipendenti - Nomina - Riesame dell'inquadramento nel grado - Art. 31, n. 2, dello Statuto)

(2006/C 108/29)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Gregorio Valero Jordana (Uccle, Belgio) [Rappresentanti: avv.ti N. Lhoëst e É. De Schietere de Lophem]

Convenuto: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: sigg. V. Joris e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti dall'avv. D. Waelbroeck]

Oggetto della causa

In via principale, annullamento della decisione della Commissione 19 dicembre 2002, che inquadra in via definitiva il ricorrente nel grado A7, scaglione 3, e annullamento, qualora sia necessario, della decisione della Commissione 9 settembre 2003, che respinge il reclamo del ricorrente e, in subordine, produzione di determinati documenti.

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)   GU C 59 del 6.3.2004.


6.5.2006   

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C 108/18


Sentenza del Tribunale di primo grado del 15 marzo 2006 — Leite Mateus/Commissione

(Causa T-10/04) (1)

(Dipendenti - Nomina - Riesame dell'inquadramento nello scaglione - Art. 31, n. 2, dello Statuto)

(2006/C 108/30)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Carlos Alberto Leite Mateus (Zaventem, Belgio) [Rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal]

Convenuto: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: sigg. J. Currall e V. Joris, agenti]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 20 dicembre 2002, che inquadra in via definitiva il ricorrente nel grado B3 con effetto a partire dal 1o marzo 1988.

Dispositivo della sentenza

1)

La decisione della Commissione 20 dicembre 2002, che inquadra in via definitiva il ricorrente nel grado B3 con effetto a partire dal 1o marzo 1988, è annullata.

2)

La Commissione è condannata alle spese.


(1)  GU C 59 del 6.3.2004.


6.5.2006   

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C 108/18


Sentenza del Tribunale di primo grado del 15 marzo 2006 — Verborgh/Commissione

(Causa T-26/04) (1)

(Dipendenti - Nomina - Riesame dell'inquadramento nel grado - Art. 31, n. 2, dello Statuto)

(2006/C 108/31)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jacques Verborgh (Aalter, Belgio) [Rappresentanti: avv.ti N. Lhoëst e É. De Schietere de Lophem]

Convenuto: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: sigg. V. Joris e S. Pilette, agenti]

Oggetto della causa

In via principale, annullamento della decisione della Commissione 20 dicembre 2002, che inquadra in via definitiva il ricorrente nel grado A7, scaglione 3, e annullamento, qualora sia necessario, della decisione della Commissione 9 ottobre 2003, che respinge il reclamo del ricorrente e, in subordine, produzione di determinati documenti.

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 71 del 20.3.2004.


6.5.2006   

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C 108/19


Sentenza del Tribunale di primo grado 15 marzo 2006 — Eurodrive/UAMI

(Causa T-31/04) (1)

(«Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio figurativo comunitario euroMASTER - Marchi denominativi nazionali anteriori EUROMASTER - Assenza di somiglianza dei prodotti e dei servizi - Rigetto parziale dell'opposizione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2006/C 108/32)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Eurodrive Services and Distribution NV (Amsterdam, Paesi Bassi) [Rappresentanti: avv.ti E. Chávarri e A. Pérez-Gómez]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [Rappresentante: I. de Medrano Caballero, agente]

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Jesús Gómez Frías (Madrid, Spagna)

Oggetto della causa

Ricorso contro la decisione della prima commissione del ricorso dell'UAMI 12 novembre 2003 (procedimenti R 419/2001-1 e R 530/2001-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra il sig. Jesús Gómez Frías e Eurodrive Services and Distribution NV.

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 190 del 24.7.2004


6.5.2006   

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C 108/19


Sentenza del Tribunale di primo grado del 15 marzo 2006 — Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia/UAMI

(Causa T-35/04) (1)

(«Marchio comunitario - Procedura di opposizione - Marchio anteriore denominativo FERRERO - Domanda di marchio comunitario figurativo contenente l'elemento denominativo “FERRÓ” - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2006/C 108/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia AVEE (Pikermi, Grecia) [rappresentante: C. Chrissanthis, avvocato]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [rappresentante: J. Novais Gonçalves, agente]

Controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale: Ferrero OHG mbH (Stadtallendorf, Germania) [rappresentante: M. Schaeffer, avvocato]

Oggetto della causa

avente ad oggetto il ricorso presentato contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 1o dicembre 2003 (procedimento R 460/2002-1), relativa ad un procedimento d'opposizione tra Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia AVEE e Ferrero OHG bmH

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente è condannata alle spese sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

3)

L'interveniente sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 94 del 17.4.2004.


6.5.2006   

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C 108/20


Sentenza del Tribunale di primo grado del 15 marzo 2006 — Kimman/Commissione

(Causa T-44/04) (1)

(«Dipendenti - Nomina - Domanda di riesame dell'inquadramento nel grado - Art. 31, n. 2, dello Statuto»)

(2006/C 108/34)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Eugène Kimman (Overijse, Belgio) [Rappresentanti: avv.ti N. Lhoëst e É. De Schietere de Lophem]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: V. Joris e A. Bouquet, agenti]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 20 dicembre 2002, recante inquadramento definitivo del ricorrente nel grado B5 e, se necessario, annullamento della decisione della Commissione 1o ottobre 2003, che respinge il reclamo del ricorrente.

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ogni parte sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 94 del 17/4/2004.


6.5.2006   

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C 108/20


Sentenza del Tribunale di primo grado del 15 marzo 2006 — Develey/UAMI

(Causa T-129/04) (1)

(«Marchio comunitario - Marchio tridimensionale - Forma di una bottiglia di plastica - Diniego di registrazione - Impedimento assoluto - Assenza di carattere distintivo - Marchio nazionale anteriore - Convenzione di Parigi - Accordo ADPIC - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2006/C 108/35)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG (Unterhaching, Germania) [rappresentanti: R. Kunz- Hallstein e H. Kunz-Hallstein, avvocati]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [rappresentanti: G. Schneider, agente]

Oggetto della causa

avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 20 gennaio 2004 (procedimento R 367/2003-2), con cui è stata negata la registrazione quale marchio comunitario di un segno tridimensionale recante la forma di una bottiglia

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 168 del 26.6.2004.


6.5.2006   

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C 108/20


Sentenza del Tribunale di primo grado 15 marzo 2006 — Italia/Commissione

(Causa T-226/04) (1)

(«Ricorso di annullamento - Regolamento (CE) n. 316/2004 - Organizzazione comune del mercato vitivinicolo - Protezione delle menzioni tradizionali - Modifica della classificazione di talune menzioni tradizionali complementari - Utilizzazione dell'etichettatura di vini originari di paesi terzi - Vizio di procedura - Principio di proporzionalità - Accordo ADPIC»)

(2006/C 108/36)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana [Rappresentante: M. Fiorilli, avvocato dello Stato]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: M. Nolin e V. Di Bucci, agenti]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento parziale del regolamento (CE) della Commissione 20 febbraio 2004, n. 316, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 per quanto riguarda la designazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 55, pag. 16), nella parte in cui modifica gli artt. 24, 36 e 37 del regolamento (CE) della Commissione 29 aprile 2002, n. 753 (GU L 118, pag. 1), per quanto concerne la protezione delle menzioni tradizionali

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 179 del 10.7.2004.


6.5.2006   

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C 108/21


Sentenza del Tribunale di primo grado dell'8 marzo 2006 — Lantzoni/Corte di giustizia

(Causa T-289/04) (1)

(Dipendenti - Promozione - Attribuzione di punti di promozione - Nesso con il rapporto informativo)

(2006/C 108/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Dimitra Lantzoni [Rappresentanti: inizialmente l'avv. C. Marhuenda, successivamente l'avv. M. Bouché]

Convenuto: Corte di giustizia delle Comunità europee [Rappresentante: sig. Schauss, agente]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione dell'Autorità investita del potere di nomina della Corte di giustizia delle Comunità europee 7 ottobre 2003, relativa ai punti di promozione assegnati alla ricorrente per l'esercizio 1999-2000 e per l'esercizio 2001.

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è irricevibile nella parte in cui riguarda l'attribuzione di punti di promozione per l'esercizio 1999-2000.

2)

Quanto al resto, il ricorso è infondato.

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 262 del 23.10.2004.


6.5.2006   

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C 108/21


Ordinanza del Tribunale di primo grado 8 marzo 2006 — Service station Veger/Commissione

(Causa T-238/99) (1)

(«Atto introduttivo - Requisiti di forma - Ricorso manifestamente irricevibile»)

(2006/C 108/38)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Service station V/H J.P. Veger (Maria Hoop, Pesi Bassi) [Rappresentante: avv. P. Brouwers]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: inizialmente G. Rozet e H. Speyart, successivamente G. Rozet e H. van Vliet, agenti]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 20 luglio 1999, 1999/705/CE, in merito agli aiuti di Stato concessi dai Paesi Bassi a favore di 633 distributori di benzina olandesi situati nelle regioni di confine con la Germania (GU L 280, pag. 87).

Dispositivo dell'ordinanza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 6 dell'8.1.2000


6.5.2006   

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C 108/21


Ordinanza del Tribunale di primo grado 17 febbraio 2006 — Commissione/Trends e a.

(Procedimento T-448/04) (1)

(«Clausola compromissoria - Eccezione d'irricevibilità - Ricorso diretto contro i soci di una società»)

(2006/C 108/39)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: sig.ra M. Patakia, agente, assistita dagli avv.ti. M. Bra, K. Kapoutzidou e S. Chatzigiannis]

Convenuti: Transport Environment Development Systems (Trends) (Atene, Grecia) [Rappresentante: avv.to V. Christianos], Marios Kontaratos (Atene), Anastasios Tillis (Neo Irakleio, Grecia) [rappresentante: avv.to V. Christianos], Georgios Argyrakos (Atene), Konstantinos Petrakis (Cholargos, Grecia) e Fotini Koutroumpa (Glyfada, Grecia)

Oggetto della causa

Ricorso della Commissione diretto a che i convenuti siano condannati a rimborsare l'importo del contributo finanziario versato in eccedenza dalla Comunità a titolo di due contratti conclusi nell'ambito dell'attuazione del programma comunitario «Telematics applications of commun interest».

Dispositivo dell'ordinanza

1)

Il ricorso è dichiarato irricevibile nella parte in cui è diretto contro i sigg. Tillis, Kontaratos, Argyrakos, Petrakis e la sig.ra Koutroumpa.

2)

La Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle esposte dal sig. Tillis relativamente alla sua eccezione d'irricevibilità.


(1)  GU C 184 del 2.8.2003


6.5.2006   

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C 108/22


Ordinanza del Tribunale di primo grado 17 febbraio 2006 — Commissione/Trends e a.

(Procedimento T-449/04) (1)

(«Clausola compromissoria - Eccezione d'irricevibilità - Ricorso diretto contro i soci di una società»)

(2006/C 108/40)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: sig.ra M. Patakia, agente, assistita dagli avv.ti. M. Bra, K. Kapoutzidou e S. Chatzigiannis]

Convenuti: Transport Environment Development Systems (Trends) (Atene, Grecia) [Rappresentante: avv.to V. Christianos], Marios Kontaratos (Atene), Anastasios Tillis (Neo Irakleio, Grecia) [rappresentante: avv.to V. Christianos], Georgios Argyrakos (Atene), Konstantinos Petrakis (Cholargos, Grecia) e Fotini Koutroumpa (Glyfada, Grecia)

Oggetto della causa

Ricorso della Commissione diretto a che i convenuti siano condannati a rimborsare l'importo del contributo finanziario versato in eccedenza dalla Comunità a titolo di due contratti conclusi nell'ambito dell'attuazione del programma comunitario «Telematics systems in the area of transport».

Dispositivo dell'ordinanza

1)

Il ricorso è dichiarato irricevibile nella parte in cui è diretto contro i sigg. Tillis, Kontaratos, Argyrakos, Petrakis e la sig.ra Koutroumpa.

2)

La Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle esposte dal sig. Tillis relativamente alla sua eccezione d'irricevibilità.


(1)  GU C 184 del 2.8.2003.


6.5.2006   

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C 108/22


Ricorso presentato il 3 febbraio 2006 — Commissione/Environmental Management Consultants LTD

(Causa T-46/05)

(2006/C 108/41)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee [Rappresentante: sig. D. Triantafyllou, asstito dall'avv. N. Korogiannakis]

Convenuta: ENVIRONMENTAL MANAGEMENT CONSULTANTS LTD (Nicosia, Cipro)

Domanda della ricorrente

che la convenuta sia condannata a pagare la somma di EUR 44 056,81, pari a EUR 31 965,28 come capitale e a EUR 12 091,53 come interessi di mora dalla data in cui è diventata esigibile la nota di addebito sino al 31 gennaio 2005,

che la convenuta sia condannata a pagare interessi dell'ammontare di EUR 9,62 al giorno dal 1o febbraio 2005 e sino al completo saldo del debito e

che la convenuta sia condannata alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Comunità europea, rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, stipulava con la convenuta un contratto, che rientrava nell'applicazione delle disposizioni del programma speciale con Paesi terzi e organismi internazionali. Il contratto riguardava in particolare l'esecuzione di un progetto dal titolo: «dimostrazione di un procedimento di nodo chiuso nella rivestitura e nella chimica del metallo» e doveva essere eseguito entro 30 mesi dal 1o novembre 1998. Nel quadro del contratto la Commissione assumeva l'obbligo di contribuire finanziariamente alla buona esecuzione del progetto nella percentuale del 50 % delle spese ammissibili e nella percentuale del 100 % delle ulteriori spese sino ad una somma di EUR 538 800.

Nel maggio del 1999 la società che svolgeva le funzioni di coordinatrice del lavoro falliva e interrompeva l'esecuzione del progetto che aveva iniziato il 5 febbraio 1999. Non risultava possibile trovare un altro coordinatore nonostante gli sforzi di alcuni degli altri membri del consorzio. In seguito a ciò, la Commissione decideva di risolvere il contratto dopo aver accertato l'impossibilità di realizzare il progetto da parte degli altri membri del consorzio. La Commissione portava a conoscenza della convenuta la sua decisione con lettera 16 giugno 2000 chiedendo alla convenuta stessa di presentare uno stato delle spese e una relazione tecnica per l'attività svolta dal febbraio al maggio 1998.

La convenuta presentava uno stato delle spese per il periodo 1.11.1998-30.4.2000 ma la Commissione decideva di procedere alla valutazione del costo individuale solo per il periodo febbraio-maggio 1999, che essa ritiene che costituisca il periodo di durata effettiva del programma, e di calcolare insieme il costo dell'attrezzatura. In base a questi calcoli la Commissione accettava un ammontare delle spese di EUR 23 404,72 e con il suo ricorso mira ad ottenere la restituzione della somma di EUR 31 965,28 che costituisce il residuo dell'anticipo da essa versato alla convenuta, nonché il pagamento degli interessi dovuti su questa somma, conformemente alle sue disposizioni in materia.


6.5.2006   

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C 108/23


Ricorso presentato il 27 febbraio 2006 — ENERCON/UAMI

(Causa T-71/06)

(2006/C 108/42)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ENERCON GmbH (Aurich, Germania) (Rappresentante: avv. R. Böhm)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 novembre 2005 (pratica 0179/2005-2);

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: marchio tridimensionale avente la forma di una parte di un convertitore di energia eolica per prodotti della classe 7 — domanda di registrazione n. 2 496 743

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto l'aspetto del prodotto del quale si è richiesta la registrazione come marchio esulerebbe dalla consueta varietà di forme. Pertanto, il marchio tridimensionale avrebbe carattere distintivo.

Violazione dell'art. 7, n. 3, del detto regolamento, in quanto la commissione di ricorso avrebbe dovuto, in considerazione delle circostanze, invitare la ricorrente a produrre ulteriori perizie sulla notorietà acquisita dal segno, se ciò avesse portato a fornire la prova di cui al medesimo art. 7, n. 3.


6.5.2006   

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C 108/23


Ricorso presentato il 28 febbraio 2006 — Jean Cassegrain/UAMI

(Causa T-73/06)

(2006/C 108/43)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jean Cassegrain (Parigi, Francia) [Rappresentanti: avv.ti Y. Coursin e T. van Innis]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni del ricorrente

In via principale, annullare la decisione adottata e condannare l'Ufficio alle spese

in via subordinata, nominare un esperto o un collegio di esperti incaricato di chiarire al Tribunale il problema di sapere se e a quali condizioni la forma di un prodotto manufatto ho la rappresentazione dei suoi contorni sia idoneo come un vocabolo che l'accompagna ad influire sulla memoria del pubblico come indicatore della sua origine commerciale e riservare le spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: marchio figurativo che rappresenta una borsa per prodotti della classe 18 (domanda n. 223598571)

Decisione dell'esaminatore: rifiuto di registrare

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione degli artt. 4 e 7, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94. Il ricorrente fa valere che il marchio ha un carattere sufficientemente distintivo per differenziare ed individuare una borsa o una serie di borse di un'impresa da quelle provenienti da altre imprese.


6.5.2006   

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C 108/24


Ricorso presentato il 3 marzo 2006 — Fox Racing/UAMI

(Causa T-74/06)

(2006/C 108/44)

Lingua processuale: inglese

Parti

Ricorrente: Fox Racing Inc. (Morgan Hill, Stati Uniti d'America) [Rappresentante: avv. P. Brownlow, Solicitor ]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Lloyd IP Limited (Penrith, Gran Bretagna)

Conclusioni del ricorrente

annullare parzialmente la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) («UAMI») 8 dicembre 2005 (procedimento R 1180/2004-1) nella parte in cui ha respinto la domanda di marchio comunitario con riferimento a caschi da motociclismo, caschi di sicurezza e abbigliamento protettivo per motociclisti e ciclisti (classe 9) e abbigliamento, in particolare giubbotti, impermeabili, felpe, pullover, camicie, bluse, pantaloni, calzamaglie, pantaloncini, cappelli, berretti, polsini, fasce per sudorazione, fasce, guanti, cinture, scarpe, stivali, calze e grembiuli (classe 25);

condannare l'UAMI a sostenere le spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente

Marchio comunitario interessato: Marchio denominativo «SHIFT» per prodotti rientranti nelle classi 9, 16, 18 e 25 — domanda di registrazione n. 2 419 349

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Lloyd Lifestyle Limited

Marchio o segno fatto valere: Il marchio figurativo comunitario e il marchio denominativo anteriore non registrato «Swift» e il marchio figurativo nazionale «Swift leathers» per prodotti rientranti nelle classi 9 e 25

Decisione della divisione di opposizione: Diniego di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: Annulla la decisione impugnata nella parte in cui essa ha respinto la domanda per «manometri indicatori della pressione dell'aria» e prodotti rientranti nelle classi 16 e 18; per il resto, conferma la decisione impugnata

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94


6.5.2006   

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C 108/24


Ricorso presentato il 24 febbraio 2006 — Plásticos Espagñoles (Aspla)/Commissione

(Causa T-76/06)

(2006/C 108/45)

Lingua di procedura: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Plásticos Espagñoles, S.A. (Aspla) (Torrelavega, Spagna) [Rappresentanti: E. Garayar e A. García Castillo, avvocati]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare il presente ricorso d'annullamento ricevibile.

Annullare la decisione C(2005) 4634 def. del 30 novembre 2005 nella pratica COMP/F/38.354 — Sacchi industriali, ridurre considerevolmente l'importo della sanzione inflitta alla Plásticos Espagñoles, S.A.

Condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso ha per oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 30 novembre 2005 C(2005) 4634 def. nella pratica COMP/F/38.354 — Sacchi industriali. Nella decisione impugnata la Commissione ha dichiarato che la ricorrente, tra altre imprese, aveva violato l'art. 81 CE avendo partecipato nel periodo 1991-2002, ad un insieme di accordi e pratiche concordate nel settore dei sacchi industriali di plastica in Germania, in Belgio, nei Paesi Bassi, in Lussemburgo, in Spagna e in Francia. Per queste violazioni, la Commissione ha inflitto alla ricorrente un'ammenda in soldo con l'impresa Armando Álvarez, S.A.

A sostegno delle sue conclusioni, la ricorrente fa valere i seguenti motivi:

Erronea valutazione dei fatti da parte della Commissione relativamente alla portata del comportamento svolto dalla ricorrente, alla portata dei mercati del prodotto e geografici interessati così come alle quote di mercato che servono come base per calcolare le sanzioni.

Violazione dell'art. 81 CE, n. 1, e del principio di certezza del diritto a causa dell'erronea qualificazione dell'infrazione come «unica e continuativa» e per l'inesatta determinazione della responsabilità che incombe alle imprese sanzionate.

In subordine, violazione dell'art. 81 CE, n. 1 e del principio di certezza del diritto e parità di trattamento a causa dell'erronea qualificazione dell'infrazione come «unica e continuativa» rispetto alla ricorrente, a causa dell'inesatta determinazione della responsabilità individuale che le incombe e a causa della discriminazione nei confronti dell'impresa Stempher B.V., la quale secondo la Commissione aveva anch'essa partecipato all'infrazione in questione.

Violazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/1962 e degli orientamenti relativi al calcolo delle ammende per errore manifesto nel calcolo della sanzione inflitta alla ricorrente e violazione manifesta dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità nel determinare i loro importi.


6.5.2006   

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C 108/25


Ricorso presentato il 3 marzo 2006 — Budapesti Erőmű/Commissione

(Causa T-80/06)

(2006/C 108/46)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Budapesti Erőmű «Zártkörűen Működő Részvénytársaság» (Budapest, Ungheria) [Rappresentanti: M. Powell, Solicitor, C. Arhold, K. Struckmann, lawyers]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione europea di iniziare il procedimento formale di accertamento nel caso aiuto di Stato C-41/2005 (ex NN 49/05) — costi non recuperabili — del 9 novembre 2005, o, in subordine, annullare la decisione nella misura in cui riguarda gli accordi di acquisto di energia conclusi dalla ricorrente;

Condannare la convenuta alle spese di causa;

Adottare ogni altro provvedimento che il Tribunale dovesse ritenere utile e/o necessario;

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è un fornitore distrettuale di riscaldamento e produttore di elettricità in Ungheria. Nella impugnata decisione la Commissione ha deciso di dare inizio a un procedimento formale di accertamento in merito al presunto nuovo aiuto di Stato sotto forma di accordi di acquisto di energia stipulati tra i produttori ungheresi di elettricità e i gestori di reti pubbliche di distribuzione ungheresi (1).

A sostegno del ricorso, la ricorrente afferma che la Commissione non era competente ad adottare la controversa decisione. Secondo la ricorrente, dall'allegato 4, n. 3, prima sezione del Trattato di adesione (2) e dall'art. 1 b) del regolamento del Consiglio n. 659/1999 (3) risulta che la Commissione ha competenza solo per gli aiuti che sono ancora in vigore dopo l'adesione di un nuovo Stato membro. La ricorrente deduce che i contratti di acquisto di energia sarebbero stati stipulati prima dell'adesione e non sarebbero più in vigore dopo l'adesione.

La ricorrente deduce ancora che la Commissione è incorsa in un errore manifesto di diritto e di valutazione dando inizio a un procedimento formale di accertamento senza avere obiettivi fondamenti per affermare che il contratto di acquisto di energia della ricorrente implica un aiuto di Stato. Secondo la ricorrente, la Commissione ha omesso di valutare la natura dei contratti di acquisto di energia della ricorrente alla luce della situazione di fatto esistente all'epoca in cui il detto contratto fu concluso, fa una valutazione non adeguata della nozione di vantaggio economico e della nozione di distorsione della concorrenza nonché dell'impatto sul commercio secondo l'accezione dell'art. 87, n. 1, CE.

La ricorrente deduce altresì che la Commissione sia incorsa in errore nell'affermare che i contratti di acquisto di energia implichino un nuovo aiuto, in quanto essi erano stati conclusi prima dell'apertura del mercato ungherese dell'energia.

La ricorrente deduce infine l'insufficienza della motivazione dell'impugnata decisione.


(1)  Aiuto di Stato – Ungheria – Aiuto di Stato C 41/2005 (ex NN 49/2005) – Costi non recuperabili – Invito a presentare osservazioni a norma dell'art. 88, paragrafo 2, del trattato CE (GU 2000, C 324, pag. 12).

(2)  Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea – Allegato IV: Elenco di cui all'art. 22 dell'atto di adesione – 3. Politica della concorrenza (GU L 236, pag. 797).

(3)  Regolamento (CE) n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).


6.5.2006   

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C 108/26


Ricorso presentato il 14 marzo 2006 — Apple Computer International/Commissione

(Causa T-82/06)

(2006/C 108/47)

Lingua di procedura: l'inglese

Parti

Ricorrente: Apple Computer International (Cork, Irlanda) [Rappresentanti: G. Breen, Solicitor, P. Sreenan, SC, B. Quigley, BL]

Convenuta: Commissione della Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la classificazione che figura al punto 2 dell'allegato del regolamento CE n. 2171/2005 equivale in realtà ad una decisione la quale, benché adottata sotto forma di un regolamento, riguarda direttamente e individualmente la ricorrente;

annullare il regolamento (CE) n. 2171/2005 relativo alla classificazione di talune merci della nomenclatura combinata (GU L 346, pag. 7) in quanto classifica nel codice NC 8528 21 90 il monitor a colori con dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi del tipo descritto al punto 2 della tabella che figura nell'allegato di questo regolamento;

dichiarare che i monitor che rispondono alle caratteristiche tecniche descritte al punto 2 dell'allegato del regolamento impugnato devono essere debitamente classificati nella voce 8471 della nomenclatura combinata;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il regolamento impugnato classifica 4 monitor a colori con dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD) in due codici NC diversi della nomenclatura combinata. La ricorrente rileva che, benché l'apparecchio menzionato al punto 2 dell'allegato del regolamento impugnato (in prosieguo: l'«apparecchio») non sia identificato come il prodotto della ricorrente, le caratteristiche tecniche e la descrizione del detto apparecchio identificano con certezza questa merce nel senso che si tratta del Apple 20 LCD.

La ricorrente fa valere che, classificando il suo monitor 20 LCD nella voce NC 8528, la Commissione ha violato il regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1) ed ha commesso un errore manifesto nell'interpretazione delle norme comunitarie in materia di classificazione doganale.

La ricorrente afferma che l'apparecchio soddisfa, conformemente alla voce NC 8471, come interpretata dalla nota giuridica n. 5 relativa al capitolo 84 della nomenclatura combinata, le condizioni che consentono di classificarlo come «unità» di una macchina automatica di trattamento dell'informazione, che il detto apparecchio rientra nella categoria di quelli che vengono utilizzati esclusivamente o principalmente in una macchina automatica di trattamento dell'informazione e che, per di più, non è in grado di svolgere una funzione specifica diversa dal trattamento di dati. Secondo la ricorrente, la sua classificazione nella voce NC 8528 costituisce quindi un errore manifesto di interpretazione nelle norme comunitarie sulla classificazione doganale.

Infine, la ricorrente sostiene che la classificazione contestata si trova in conflitto diretto con quanto la Corte ha dichiarato nella sua sentenza pronunciata nella causa C-11/93, Siemens Nixdorf contro Hauptzollamt Augsburg, Racc. 1994, pag. I-1945.


(1)  GU L 256, pag. 1.


6.5.2006   

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C 108/27


Ricorso presentato il 13 marzo 2006 — Onderlinge Waarborgmaatschappij Azivo Algemeen Ziekenfonds De Volharding/Commissione

(Causa T-84/06)

(2006/C 108/48)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Onderlinge Waarborgmaatschappij Azivo Algemeen Ziekenfonds De Volharding U.A. (L'Aia, Paesi Bassi) [Rappresentata da: avv.ti G. van der Wal e T. Boesman]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 3 maggio 2005, casi N 541/2004 e N 542/2004;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è un'impresa di assicurazioni malattia con affiliati 150 000 assicurati. I detti assicurati hanno generalmente maggiori necessità di servizi sanitari rispetto all'assicurato medio dei Paesi Bassi, ragion per cui già da parecchio tempo la ricorrente consegue risultati più negativi rispetto alle altre imprese di assicurazione malattia. Secondo la ricorrente i risultati negativi sono provocati da carenze nel sistema di perequazione.

Nel suo ricorso, la ricorrente attacca la decisione della Commissione (1) che, ai sensi degli artt. 87 CE e 88 CE, approva le misure di aiuto notificate dai Paesi Bassi nell'ambito del nuovo regime di assicurazioni malattia. Tali misure d'aiuto riguardano il mantenimento di riserve finanziarie da parte delle casse malattie e il sistema di perequazione dei rischi (2).

Secondo la ricorrente la Commissione ha commesso un errore di valutazione riguardo al funzionamento del sistema di perequazione dei rischi e in proposito ha effettuato un esame insufficiente. La ricorrente sostiene che la decisione è per tal motivo contraria all'art. 86, n. 2, CE ed è motivata in modo incomprensibile, o per lo meno inadeguato.

La ricorrente deduce inoltre che la Commissione ha a torto approvato il sistema di perequazione dei rischi in base all'art. 86, n. 2, CE. In ragione delle carenze del sistema di perequazione dei rischi per talune imprese di assicurazione la compensazione concessa sarebbe infatti superiore a quanto necessario per coprire i costi degli obblighi di pubblico servizio, mentre a causa delle imperfezioni si avrebbe per diverse altre imprese di assicurazione un'insufficientemente compensazione.

La ricorrente afferma inoltre che, vista la complessità degli aiuti notificati, la Commissione avrebbe dovuto avviare la procedura formale d'esame di cui all'art. 88, n. 2, CE. Infatti, durante la fase preliminare d'esame di cui all'art. 88, n. 3, CE, la Commissione avrebbe incontrato serie difficoltà nel determinare la compatibilità dell'aiuto con il mercato comune, considerato che non disponeva di informazioni adeguate.

La ricorrente è infine del parere che, nell'adottare la decisione impugnata, la Commissione a torto non ha tenuto conto del fatto che il nuovo regime di assistenza sanitaria olandese è incompatibile con la direttiva assicurazione non vita (3) e con gli artt. 43 CE e 49 CE. In proposito essa rinvia in particolare alle disposizioni del nuovo regime di assistenza sanitaria attinenti al divieto di diversificare i premi, all'obbligo di accettazione e al sistema di perequazione dei rischi. La ricorrente sostiene inoltre che, a torto e in violazione dell'art. 253 CE, la Commissione non ha motivato per quale ragione ritenga che la terza direttiva sull'assicurazione non vita, gli artt. 43 CE e 49 CE, in combinato disposto con gli artt 87 CE e 86, n. 2, CE non ostino all'aiuto notificato.


(1)  GU 2005, C 324, pag. 30.

(2)  Aiuti N541/2004 e N 542/2004.

(3)  Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita) (GU L 228, pag. 1).


6.5.2006   

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C 108/27


Ricorso presentato il 14 marzo 2006 — L'Oréal S.A./UAMI

(Causa T-87/06)

(2006/C 108/49)

Lingua in cui è stato presentato il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: L'Oréal S.A. (Parigi, Francia) [Rappresentante: avv. X. Buffet Delmas d'Autane]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Revlon (Suisse) S.A. (Schlieren, Svizzera)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 9 gennaio 2006 (procedimento R 216/2003-4), relativa al procedimento di opposizione n. B216087 (domanda di marchio comunitario n. 1 011 626);

Condannare l'UAMI a tutte le spese sostenute (in particolare, le spese di opposizione e di ricorso).

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente

Marchio comunitario interessato: Il marchio denominativo «FLEXI DESIGN» per beni rientranti nella classe 3 — domanda n. 1 011 626

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Revlon (Suisse) S.A.

Marchio o segno fatto valere: Il marchio denominativo nazionale «FLEX» per beni rientranti nelle classi 3 e 34

Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento dell'opposizione per tutti i beni contestati

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione degli artt. 15 e 43, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto non si può considerare che le prove dedotte dalla Revlon (Suisse) S.A. attestino validamente l'uso serio del marchio denominativo «FLEX» nel periodo rilevante, né nel Regno Unito né in Francia.

Violazione dell'art. 8. n. 1, lett. b), del regolamento in quanto non vi è somiglianza tra i marchi in conflitto e conseguentemente non vi è rischio di confusione.


6.5.2006   

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C 108/28


Ricorso presentato il 17 marzo 2006 — Doren Juvenile Group/UAMI

(Causa T-88/06)

(2006/C 108/50)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Doren Juvenile Group (Canton, Stati Uniti) [Rappresentante: Gesa Simo, Lawyer]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso 11 gennaio 2006 (Caso R 616/2004-2) e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: Il marchio denominativo «SAFETY 1st» per prodotti delle classi 12, 20, 21 e 28 — domanda n. 2 258 697

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto il marchio richiesto non è privo di carattere distintivo in relazione ai prodotti per i quali è stato richiesto.


6.5.2006   

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C 108/28


Ricorso presentato il 20 marzo 2006 — TOMORROW FOCUS/UAMI

(Causa T-90/06)

(2006/C 108/51)

Lingua di deposito del ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: TOMORROW FOCUS AG (München, Germania) [Rappresentante: avv. U. Gürtler]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Information Builders (Netherlands) B.V. (Amstelveen, Paesi Bassi)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso del convenuto 17/01/2006 (ricorso R116/2005-1), nei limiti in cui tale decisione dispone il rigetto della domanda di marchio comunitario «Tomorrow Focus» n. 002382455;

Modificare la decisione della prima commissione di ricorso del convenuto 17/01/2006 (ricorso R 116/2005-1) nel senso che la domanda di marchio comunitario «Tomorrow Focus» n. 002382455 sia accolta ai fini della registrazione anche per i prodotti «computers and data processing apparatus» (computer e apparecchi per l'elaborazione dati) e per i servizi «computer programming and design of computer programs (computer software); maintenance and upgrading of computer programs, and on-line upgrading services» (programmazione di computer e design di programmi per computer (software di computer); manutenzione e aggiornamento di programmi per computer, nonché servizi di aggiornamento on-line);

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente: la ricorrente

Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione: il marchio denominativo «Tomorrow Focus» per beni e servizi delle classi 9, 16, 35, 38, 41 e 42 (domanda n. 2382455).

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione: Information Builders (Netherlands) B.V.

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione: il marchio figurativo «Focus» per beni e servizi delle classi 9, 16 e 42 (marchio comunitario n. 68585).

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione e rigetto della domanda per le classi 9 e 42.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata, rigetto della domanda per determinati beni e servizi delle classi 9 e 42, nonché rigetto dell'opposizione quanto al resto.

Motivi di ricorso: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), poiché sarebbe stata illegittimamente constatata l'esistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).


6.5.2006   

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C 108/29


Ricorso presentato il 17 marzo 2006 — TsakirisMallas A.E./UAMI

(Causa T-96/06)

(2006/C 108/52)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Tsakiris-Mallas A.E. (Argupoli nell'Attica, Grecia) [Rappresentante: Charalambos Samaras, avvocato]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso:«LATE EDITIONS LIMITED» (Leighton Buzzard, Regno Unito)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso 11 gennaio 2006 nel procedimento R 1127/2004-2.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario richiesto: il marchio figurativo exë per prodotti delle classi 18 e 25 — domanda n. 2 190 015

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione:«LATE EDITIONS LIMITED»

Marchio o segno fatto valere: marchio nazionale EXE per prodotti della classe 25

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione per parte dei prodotti

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94


6.5.2006   

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C 108/29


Ordinanza del Tribunale di primo grado 15 marzo 2006 — Aries Meca/Commissione

(Causa T-275/04) (1)

(2006/C 108/53)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Terza Sezione ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 262 del 23/10/2004.


6.5.2006   

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C 108/29


Ordinanza del Tribunale di primo grado 10 marzo 2006 — Success-Marketing/UAMI

(Causa T-506/04) (1)

(2006/C 108/54)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 193 del 6.8.2005.


TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

6.5.2006   

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C 108/30


Decisione del Tribunale n. 1/2006

adottata nella Riunione plenaria del 15 febbraio 2006

relativa all'attribuzione delle cause alle sezioni

(da pubblicare nella GU)

(2006/C 108/55)

Con decisione 30 novembre 2005, 2005/C 322/09, relativa ai criteri di attribuzione delle cause alle sezioni (GU C 322, pag. 17), il Tribunale ha deciso di attribuire un certo numero di cause alla Terza Sezione, indipendentemente dai settori interessati, secondo una frequenza automatica, determinata nella Riunione plenaria.

Durante la Riunione plenaria del 15 febbraio 2006, tale frequenza è stata fissata in ogni settima causa, secondo il numero di ruolo delle cause proposte ex novo, a partire dalla prima causa proposta ex novo al Tribunale, cioè la causa F-118/05.

Come stabilito nella decisione citata, si potrà derogare a tale frequenza per motivi di connessione, nonché per garantire un carico di lavoro equilibrato e ragionevolmente diversificato in seno al Tribunale.

Lussemburgo, il 15 febbraio 2006

Il cancelliere

W. HAKENBERG

Il presidente

P. MAHONEY


6.5.2006   

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C 108/30


Ricorso presentato il 20 febbraio 2006 — Semeraro/Commissione

(Causa F-19/06)

(2006/C 108/56)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Maria Magdalena Semeraro (Bruxelles, Belgio) [Rappresentante: L. Vogel, avvocato]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione adottata dall'Autorità con il Potere di Nomina (APN) l'8 novembre 2005, con la quale ha respinto il reclamo proposto dalla ricorrente il 12 agosto 2005 avverso il rapporto di valutazione di carriera redatto per il 2004;

annullare nella misura del necessario anche il detto rapporto;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

Alla ricorrente, dipendente della Commissione, promossa al grado C*6 il 30 novembre 2004 è stato attribuito, nell'ambito dell'esercizio 2004, un numero di punti di merito molto ridotti rispetto agli anni precedenti.

Il reclamo veniva respinto, e la ricorrente ha proposto il presente ricorso nel quale solleva tre motivi.

Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 25 dello Statuto e dell'art. 9, n. 7, delle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 43 dello Statuto (DGE). In particolare, il compilatore d'appello avrebbe mantenuto invariato il rapporto di valutazione della carriera, senza rispondere con elementi concreti e precisi alle obiezioni e osservazioni del comitato paritetico per i rapporti informativi.

Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 43 dello Statuto, dell'art. 1, n. 1, delle disposizioni generali di esecuzione, del principio di proporzionalità e del principio di non discriminazione, nonché un errore manifesto di valutazione. Da un lato, la riduzione dei punti di merito per l'esercizio 2004 non sarebbe coerente con il fatto che le valutazioni analitiche fornite restano le stesse per i precedenti esercizi. Dall'altro lato, la giustificazione avanzata dall'amministrazione, secondo la quale la riduzione si spiegherebbe con la promozione di cui la ricorrente aveva fruito alla fine dell'anno 2004, sarebbe stata priva di pertinenza.

Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 25 dello Statuto, dell'art. 10, n. 3, dell'allegato XIII dello Statuto e dell'art. 9, n. 7 delle disposizioni generali di esecuzione, come pure un errore manifesto di valutazione. In particolare, né chi ha redatto il rapporto informativo, né chi lo ha convalidato, né il compilatore d'appello avrebbero fornito sufficiente motivazione nel rispondere negativamente alla questione se la ricorrente era idonea ad assumere funzioni di categoria B.


6.5.2006   

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C 108/31


Ricorso presentato il 22 febbraio 2006 — De Luca/Commissione

(Causa F-20/06)

(2006/C 108/57)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Patrizia De Luca (Bruxelles, Belgio) [rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che l'art. 12 dell'allegato XIII dello statuto è illegittimo;

annullare la decisione 23 febbraio 2005 dell'autorità che ha il potere di nomina (l'APN) con cui la ricorrente è nominata amministratore presso la DG «Giustizia, libertà e sicurezza», direzione «Giustizia civile, diritti fondamentali e cittadinanza», unità «Giustizia civile», in quanto in tale direzione si stabilisce il suo inquadramento nel grado A*9, scatto 2, e la decorrenza della sua anzianità di scatto al 1o febbraio 2005;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

Dipendente di grado A6 (diventato A*10), la ricorrente è stata assunta, dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (1), per un posto di amministratore, in quanto ha superato il concorso COM/A/11/01, il cui bando era stato pubblicato nel 2001. Ai sensi dell'art. 12 dell'allegato XIII dello statuto, essa è stata inquadrata nel grado A*9.

Innanzitutto, la ricorrente afferma che la decisione impugnata costituisce una retrocessione nel grado, che non tiene conto dell'ambito di legittimità costituito dal bando di concorso a cui essa è stata ammessa, nonché del suo diritto alla carriera. Essa invoca altresì la violazione degli artt. 4, 5, 29 e 31, dello statuto nonché i principi di buona amministrazione e di proporzionalità.

Secondo la ricorrente, la detta decisione violerebbe, inoltre, il principio di parità di trattamento e il principio di non-discriminazione. Infatti, da una parte, gli inquadramenti di coloro che hanno superato il medesimo concorso o concorsi del medesimo livello sarebbero stati fissati a livelli diversi a seconda che l'assunzione sia avvenuta in una data anteriore o posteriore all'entrata in vigore del regolamento n. 723/2004. Dall'altra, l'anzianità di scatto della ricorrente sarebbe stata fissata senza tener conto dell'anzianità che essa aveva acquisito come dipendente di grado A*10, contrariamente alle norme applicabili in particolare per la nomina di un agente temporaneo come dipendente di ruolo.

Infine, la ricorrente fa valere il principio del legittimo affidamento, in quanto essa poteva aspettarsi di essere nominata al grado indicato nel bando di concorso.


(1)  GUCE L 124, del 27.04.2004, pag. 1


6.5.2006   

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C 108/31


Ricorso presentato il 2 marzo 2006 — Da Silva/Commissione

(Causa F-21/06)

(2006/C 108/58)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Joao Da Silva (Bruxelles, Belgio) [Rappresentanti: G. Vandersanden e L. Levi, avvocati]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato, compresa l'eccezione di illegittimità che essa comporta;

annullare l'inquadramento del ricorrente del grado A*14, secondo scatto, contenuto nella decisione 18 maggio 2005, con la quale il ricorrente viene nominato direttore;

ricollocare il ricorrente nel grado e nello scatto cui egli dovrebbe essere normalmente inquadrato (o nel grado equivalente, secondo l'inquadramento istituito dal nuovo Statuto), secondo le disposizioni del bando di posto vacante, pubblicato il 7 novembre 2003, ai sensi dell'art. 29, n. 2, dello Statuto (per un posto di direttore di grado A2);

ricostituire in modo integrale la carriera della ricorrente con effetto retroattivo alla data del suo inquadramento nel grado e nello scatto così rettificato ivi compreso il pagamento di interessi di ritardo;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il 7 novembre 2003, la Commissione ha proceduto alla pubblicazione di un posto di direttore di grado A2, in applicazione dell'art. 29, n. 2, dello Statuto. Il ricorrente, capo di unità di grado A3, settimo scatto, che occupava il detto posto ad interim, decideva di porre la propria candidatura.

Con decisione 18 maggio 2005, veniva nominato al posto vacante e inquadrato nel grado A/14, secondo scatto, con data di decorrenza degli effetti 16 settembre 2004.

Nel ricorso, il ricorrente sostiene che tale inquadramento è inferiore al grado A2, divenuto A*15, che figurava nel bando di posto vacante. Inoltre, tale inquadramento sarebbe pure inferiore a quello di cui il ricorrente fruiva prima della sua nomina al posto di direttore, allorché egli era capo unità. Tale risultato non sarebbe coerente col fatto che un impiego di direttore comporta funzioni e responsabilità superiori.

Il ricorrente ritiene che il suo inquadramento violi gli artt. 2, nn. 1, e 5, n. 5, dell'allegato XIII dello Statuto. Sarebbero inoltre violati più principi giuridici: il principio di non discriminazione, il principio di equivalenza tra impiego e grado, sancito come un principio essenziale che garantisce la parità di trattamento dei dipendenti, dall'art. 7, n. 1, i principi di non retroattività, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento come pure i principi del buon amministrazione e di sollecitudine. Si avrebbe inoltre una violazione del diritto della vocazione alla carriera e dell'interesse del servizio.

In subordine, il ricorrente sostiene che l'art. 12, n. 3, dell'allegato XIII dello Statuto è illegittimo.


6.5.2006   

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C 108/32


Ricorso presentato il 6 marzo 2006 — Vienne e a./Parlamento europeo

(Causa F-22/06)

(2006/C 108/59)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Philippe Vienne (Bascharage, Lussemburgo) e altri [Rappresentanti: avv.ti G. Bounéau e F. Frabetti]

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare la decisione esplicita del 14 novembre 2005, con cui il Parlamento europeo nega ai ricorrenti l'assistenza ai sensi dell'art. 24 dello Statuto;

condannare il Parlamento europeo al risarcimento in solido dei danni così subiti dai ricorrenti;

condannare il Parlamento europeo alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti, tutti dipendenti o agenti del Parlamento europeo, avevano chiesto il trasferimento dei loro diritti a pensione acquisiti in Belgio verso il sistema comunitario, conformemente alle disposizioni di una legge belga adottata nel 1991. Nel 2003 il Belgio ha adottato una nuova legge che, secondo i ricorrenti, prevede condizioni più favorevoli per tale tipo di nuovi trasferimenti. Tuttavia, i ricorrenti, avendo già proceduto al trasferimento dei loro diritti, non potevano beneficiare delle disposizioni della legge del 2003.

I ricorrenti hanno quindi presentato una domanda diretta ad ottenere l'assistenza prevista dall'art. 24 dello Statuto. Il Parlamento europeo, che non intendeva assistere i suoi dipendenti ed agenti temporanei per ottenere i detti trasferimenti, ha respinto la loro domanda con decisione del 14 novembre 2005.

Con il loro ricorso, i ricorrenti contestano tale decisione, da essi considerata un rifiuto di assistenza in violazione dell'art. 24 dello Statuto. Oltre a quest'ultimo articolo, essi fanno valere a sostegno delle loro domande da violazione del dovere di sollecitudine, del principio di non discriminazione, del divieto di procedere in modo arbitrario, nell'obbligo di motivazione, del legittimo affidamento, della regola «patere legem quam ipse fecisti», nonché un abuso di potere.


6.5.2006   

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C 108/32


Ricorso presentato il 3 marzo 2006 — Abad-Villanueva e a./Commissione

(Causa F-23/06)

(2006/C 108/60)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Roberto Abad-Villanueva e a. [Rappresentanti: T. Bontinck e J. Feld, avvocati]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

annullare le decisioni con le quali viene notificato ai ricorrenti il loro passaggio di categoria, nella parte in cui assegnano un grado inferiore al grado che dovrebbe essere ottenuto in applicazione delle disposizioni dello Statuto, mantengono il coefficienti moltiplicatore e sopprimono i punti di promozione di cui le ricorrenti beneficavano;

constatare l'illegittimità dell'art. 12 dell'allegato XIII dello Statuto;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti hanno superato concorsi interni di passaggio di categoria COM/PA/04 e COM/PB/04, i cui bandi sono stati pubblicati prima dell'entrata in vigore del nuovo Statuto. Dopo tale data, essi sono stati nominati dalla convenuta in una categoria superiore alla precedente, col mantenimento tuttavia dei gradi e degli scatti e dei coefficienti moltiplicatori precedenti. Per contro, i loro punti di promozione venivano rimessi a zero.

Nel loro ricorso, i ricorrenti sostengono che le decisioni di nomina violano gli artt. 31 e 62 dello Statuto, nonché gli artt. 2, nn. 1 e 2, e 5, n. 2, dell'allegato XIII dello Statuto, in quanto, in forza delle dette disposizioni, essi avrebbero dovuto fruire di inquadramenti più vantaggiosi. La convenuta avrebbe così da un lato, violato il diritto di ogni funzionario ad essere assunto al grado previsto nel bando di concorso e dall'altro discriminato i ricorrenti rispetto a coloro che hanno superato altri concorsi che danno accesso alle medesime categorie.

Inoltre, i ricorrenti che sostengono che non esiste alcun fondamento giuridico che consenta alla convenuta di continuare ad applicare loro i coefficienti moltiplicatori previsti per le vecchie categorie, e nemmeno di privarli dei punti di promozione che essi avevano nel loro «zainetto».

Secondo i ricorrenti, infine, le decisioni impugnate violano altresì i principi di legittimo affidamento, di mantenimento dei diritti quesiti, e di parità di trattamento.


6.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/33


Ricorso presentato il 10 marzo 2006 — Abarca Montiel e a./Commissione

(Causa F-24/06)

(2006/C 108/61)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Sabrina Abarca Montiel e a. [Rappresentante: L. Vogel, avvocato]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusione delle ricorrenti

annullare la decisione 21 novembre 2005 con la quale l'Autorità che ha il potere di concludere contratti di assunzione ha respinto i reclami proposti dai ricorrenti, in date diverse tra il 26 luglio 2005, il 17 agosto 2005 che censurano le decisioni amministrative che hanno fissato l'inquadramento e la retribuzione di ciascuno dei ricorrenti e che censurano altresì l'art. 7 della decisione adottato dal collegio dei commissari 27 aprile 2005 che contiene le «disposizioni generali di esecuzione relative alle misure transitorie applicabili agli agenti impiegati dall'ufficio delle infrastrutture di Bruxelles e i nidi e negli asili infantili di Bruxelles», nonché gli allegati I e II di tale decisione;

annullare altresì nella misura del necessario le decisioni avverso le quali i sopramenzionati reclami sono diretti;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti, attualmente agenti contrattuali assegnati nelle attività dei nidi e degli asili di infanzia di Bruxelles, svolgevano le stesse funzioni già prima della loro nomina in forza di contratti di lavoro soggetti al diritto belga. Essi impugnano il loro inquadramento e la loro retribuzione fissati dalla convenuta in occasione della loro nomina come agenti contrattuali.

Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti sostengono che in applicazione delle disposizioni generali di esecuzione e di altre disposizioni relative agli agenti contrattuali della Commissione, avrebbero dovuto essere stati inquadrati nel gruppo di funzioni III invece che nel gruppo di funzioni II, tenuto conto del loro titolo della loro anzianità.

Nel secondo motivo, i ricorrenti censurano, tra altro, di non beneficiare della retribuzione minima previsto dall'art. 6 della DGE.

Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 2, n. 2, del regime applicabile agli altri agenti (RAA), del protocollo di accordo intervenuto il 22 gennaio 2002 tra la Commissione e la delegazione del personale dei nidi e degli asili di infanzia contrattuali di diritto belga, del principio di non discriminazione come pure dei principi generali in materia di previdenza sociale. In particolare, il calcolo della retribuzione da garantire ai ricorrenti non avrebbe dovuto prendere in considerazione gli assegni familiari.


6.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/34


Ricorso presentato il 10 marzo 2006 — Ider e a./Commissione

(Causa F-25/06)

(2006/C 108/62)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Béatrice Ider e altri [Rappresentante: L. Vogel, avvocato]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

annullare la decisione 21 novembre 2005, con la quale l'Autorità che ha il potere di concludere contratti di assunzione ha respinto i reclami proposti dai ricorrenti in data 26 luglio 2005 che censurano le decisioni amministrative che hanno fissato l'inquadramento e, effettivamente, la retribuzione di ciascuno dei ricorrenti e che altresì censurano l'art. 8 della decisione adottata dal Collegio dei commissari il 27 aprile 2005 che contiene le «disposizioni generali di esecuzione relative alle misure transitorie applicabili agli agenti di impiegati dall'Ufficio delle infrastrutture di Bruxelles nei nidi e giardini di infanzia di Bruxelles», nonché gli allegati I e II di tali decisione;

annullare altresì nella misura del necessario le decisioni nei confronti delle quali sono diretti i sopramenzionati reclami;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti, attualmente agenti contrattuali assegnati all'attività dei nidi e degli asili di infanzia di Bruxelles, svolgevano queste stesse funzioni già prima della loro nomina, in forza di contratti di lavoro soggetti al diritto belga. Essi contestano il loro inquadramento e la loro retribuzione fissata dalla convenuta in occasione della loro nomina quali agenti contrattuali.

Con il primo motivo del loro ricorso, i ricorrenti sostengono che in applicazione del protocollo di accordo intervenuto il 22 gennaio 2002 tra la Commissione e la delegazione del personale dei nidi e degli asili di infanzia contrattuali di diritto belga, essi avrebbero dovuto ricevere un inquadramento più vantaggioso. Infatti, il loro inquadramento nel gruppo di funzione I, grado 1, costituirebbe un errore manifesto di valutazione ed una violazione del principio di non discriminazione, in quanto essi sono stati considerati come di nuovo impiego sprovvisti di ogni esperienza professionale, mentre già disponevano di una considerevole anzianità.

Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 2, n. 2, del Regime applicabile agli altri agenti (RAA), del protocollo di accordo soprammenzionato, del principio di non discriminazione nonché dei principi generali in materia di previdenza sociale. In particolare, il calcolo della retribuzione che deve essere garantita ai ricorrenti, non avrebbe dovuto prendere in considerazione gli assegni familiari.


6.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/34


Ricorso presentato il 10 marzo 2006 — Bertolete e a./Commissione

(Causa F-26/06)

(2006/C 108/63)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bertolete e a. [Rappresentante: avv. L. Vogel]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione 21 novembre 2005, con la quale l'Autorità con il potere di concludere contratti di assunzione (APCC) ha respinto i reclami proposti dai ricorrenti in data 26 luglio 2005, nei quali vengono censurate le decisioni amministrative che hanno stabilito l'inquadramento e, rispettivamente, la retribuzione di ciascuno dei ricorrenti, come pure l'art. 7 della decisione 27 aprile 2005 adottata dal Collegio dei Commissari, e che contiene le «Disposizioni generali di esecuzione relative alle misure transitorie applicabili agli agenti impiegati dall'Ufficio delle infrastrutture di Bruxelles nei nidi e asili d'infanzia in Bruxelles» — (DGE) –, e gli allegati I e II di tale decisione.

Annullare, nella misura del necessario, anche le decisioni impugnate con i sopramenzionati reclami.

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti, attualmente agenti contrattuali addetti all'attività dei nidi e asili d'infanzia di Bruxelles, svolgevano le medesime funzioni già prima della loro nomina in forza di contratti di lavoro soggetti alla legge belga. Essi contestano l'inquadramento e la retribuzione stabilite dalla convenuta all'atto della loro nomina come agenti contrattuali.

Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono che, in applicazione del «DGE» e di altre disposizioni relative agli agenti contrattuali della Commissione, avrebbero dovuto essere stati inquadrati nel gruppo di funzioni III e non nel gruppo di funzioni II, tenuto conto del loro titolo e della loro anzianità.

Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono, tra l'altro, di non fruire della retribuzione minima prevista dall'art. 6 dello «DGE».

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 2, n. 2, del Regime applicabile agli altri agenti (RAA), del protocollo di accordo intervenuto il 22 gennaio 2002 tra la Commissione e la delegazione del personale a contratto di diritto belga, addetto ai nidi o asili d'infanzia, del principio di non discriminazione come pure dei principi generali in materia di previdenza sociale. In particolare il calcolo della retribuzione da garantire ai ricorrenti non avrebbe dovuto prendere in considerazione gli assegni familiari.


6.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/35


Ricorso presentato il 10 marzo 2006 — Lofaro/Commissione

(Causa F-27/06)

(2006/C 108/64)

Lingua processuale: francese

Parti

Ricorrente: Alessandro Lofaro (Bruxelles, Belgio) [Rappresentante: avv. J.-L. Laffineur]

Convenuto: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione 6 giugno 2005 di prolungare di sei mesi il periodo di prova del ricorrente, la decisione 28 settembre 2005 di licenziarlo al termine del suddetto periodo nonché i rapporti relativi al periodo di prova sui quali sono state fondate queste due decisioni;

per quanto necessario, annullare la decisione dell'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (AACC) 23 novembre 2005 di respingere il reclamo del ricorrente;

condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente, a risarcimento del pregiudizio subito, danni valutati ex aequo et bono in una cifra pari a EUR 85 473 a titolo di danno materiale e EUR 50 000 al titolo di danno morale, con riserva di aumento o diminuzione in corso di giudizio;

condannare alle spese la Commissione delle Comunità europee.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, ex agente temporaneo della Commissione, era stato assunto a partire dal 16 settembre 2004 fino al 15 settembre 2009, in base a un contratto in cui si prevedeva un periodo di prova pari a sei mesi, conformemente all'art. 14 del Regime applicabile agli altri agenti (RAA). Dopo un primo rapporto informativo negativo, un prolungamento del periodo di prova di ulteriori sei mesi e un secondo rapporto informativo negativo, la convenuta ha posto termine al suddetto contratto.

Con il suo ricorso il ricorrente rileva che la convenuta ha commesso errori manifesti di valutazione. Essa avrebbe altresì violato i principi generali volti a garantire il diritto alla dignità e alla difesa e formulato censure superflue.


6.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/35


Ordinanza del Tribunale della Funzione Pubblica 21 marzo 2006 — Marenco/Commissione

(Causa F-96/05) (1)

(2006/C 108/65)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 10 del 14.1.2006.


III Informazioni

6.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/36


(2006/C 108/66)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 96 del 22.4.2006

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 86 dell'8.4.2006

GU C 74 del 25.3.2006

GU C 60 dell'11.3.2006

GU C 48 del 25.2.2006

GU C 36 dell'11.2.2006

GU C 22 del 28.1.2006

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