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ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 107 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
49o anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
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Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea |
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2006/C 107/1 |
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II Atti preparatori |
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Commissione |
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2006/C 107/7 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea
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6.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 107/1 |
DECISIONE 9/2006/GB
del consiglio di amministrazione dell'Accademia europea di polizia relativa alle norme concernenti la selezione dei candidati per il posto di direttore
(Adottata dal consiglio di amministrazione il 24 febbraio 2006)
(2006/C 107/01)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CEPOL
vista la decisione 2005/681/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, che istituisce l'Accademia europea di polizia (CEPOL) e che abroga la decisione 2000/820/GAI (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,
considerando che spetta al consiglio di amministrazione dell'Accademia europea di polizia stabilire le norme concernenti la selezione dei candidati per il posto di direttore,
HA DECISO:
Articolo 1
La selezione dei candidati per il posto di direttore dell'Accademia europea di polizia (nel seguito «CEPOL») avviene secondo le disposizioni della presente decisione.
Articolo 2
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente decisione, il posto di direttore della CEPOL è ritenuto vacante:
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a decorrere dal nono mese precedente la fine del mandato del direttore, |
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in seguito alla ricezione da parte del consiglio di amministrazione di una lettera di dimissioni del direttore, |
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in seguito a una decisione del consiglio di amministrazione relativa alle dimissioni d'ufficio, alla dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio, o al licenziamento, |
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a decorrere dal nono mese precedente la data in cui il direttore compie 65 anni, |
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in seguito al decesso del direttore. |
2. Per il posto vacante viene pubblicato dal consiglio di amministrazione un avviso con la descrizione dettagliata della natura del posto, compresa la retribuzione, dei compiti da espletare e delle qualifiche, delle competenze e delle esperienze richieste.
Nell'avviso è specificato che i candidati devono presentare al presidente del consiglio di amministrazione una domanda scritta, corredata di un curriculum vitae, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dell'avviso di cui al primo comma, come precisato nell'avviso stesso.
Articolo 3
1. Il consiglio di amministrazione provvede affinché l'avviso di cui all'articolo 2, paragrafo 2 sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. La CEPOL informa i punti di contatto e la Commissione europea in merito al posto vacante di direttore. I punti di contatto informano del posto vacante le rispettive agenzie dei loro Stati membri. Le autorità nazionali competenti assicurano che le agenzie e tutto il personale interessato siano informati del posto vacante.
3. Sono prese in considerazione domande sia interne che esterne.
4. La CEPOL invia ai candidati un avviso di ricevimento.
Articolo 4
1. Il consiglio di amministrazione nomina un comitato di selezione (nel seguito «il comitato»), incaricato di elaborare la decisione del consiglio di amministrazione.
2. Quattro Stati membri, indicati a tal fine mediante sorteggio dal consiglio di amministrazione, designano un rappresentante quale membro del comitato.
3. I membri del comitato designati a norma del paragrafo 2 esercitano le loro funzioni fino al termine della procedura di selezione.
4. Qualora vi sia motivo di ritenere che un membro del comitato sia legato da relazioni personali con uno dei candidati al posto, detto membro non partecipa alla procedura di selezione. In tali casi, lo Stato che lo ha presentato propone al consiglio di amministrazione che sia sostituito e designa un altro rappresentante quale membro del comitato.
5. Il segretariato della CEPOL assicura il segretariato del comitato.
Articolo 5
1. Nella prima riunione del comitato i membri eleggono al proprio interno un presidente.
2. Il comitato può richiedere l'assistenza di uno o più consulenti per l'adempimento delle sue mansioni. Tale richiesta è rivolta al presidente del consiglio di amministrazione che decide in materia. I consulenti non hanno lo status di membri del comitato.
3. Le mansioni del comitato sono le seguenti:
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a) |
procedere a una valutazione iniziale dei candidati, tenendo conto delle loro qualifiche, competenze ed esperienze professionali; |
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b) |
effettuare colloqui con i candidati; |
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c) |
riferire al consiglio di amministrazione. |
Articolo 6
1. Qualora sia ritenuto necessario, il consiglio di amministrazione può decidere di organizzare una procedura di valutazione specifica per il posto. Il consiglio di amministrazione decide in merito alle necessità specifiche.
In tal caso la procedura di valutazione è condotta dal comitato al fine di valutare le qualifiche e le competenze specifiche dei candidati per il posto in questione.
2. Il comitato procede a un colloquio con tutti i candidati la cui domanda è ammissibile e che soddisfano i requisiti indicati nell'avviso, al fine di valutare le qualifiche, le competenze e le esperienze richieste e la loro capacità di svolgere le funzioni inerenti al posto vacante. Tali colloqui servono altresì a verificare la conoscenza da parte dei candidati delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea.
3. Qualora il comitato lo ritenga necessario, può aver luogo una seconda serie di colloqui per tutti o alcuni candidati.
Articolo 7
Le prove e i colloqui si svolgono nel Regno Unito. Le spese di viaggio nonché di vitto e alloggio sono rimborsate ai candidati, ai membri del comitato e ai consulenti.
Articolo 8
Dopo aver completato i colloqui, il comitato redige una relazione debitamente motivata sulle domande ricevute e sulla procedura da esso seguito. La decisione del comitato sulla relazione è presa a maggioranza semplice. Detta relazione è trasmessa al consiglio di amministrazione al più presto dopo i colloqui, unitamente ai curriculum vitae dei candidati la cui domanda è ammissibile e che soddisfano i requisiti indicati nell'avviso.
Articolo 9
1. Il consiglio di amministrazione, basandosi sulla relazione del comitato e sulle eventuali altre informazioni da esso richieste allo stesso, decide riguardo alla nomina del direttore della CEPOL (2).
2. Ove lo ritenga necessario, il consiglio di amministrazione può sentire alcuni o tutti i candidati prima di adottare una decisione. Qualora nell'elenco dei candidati figuri anche un membro del consiglio di amministrazione, egli non può essere presente al momento della decisione del consiglio di amministrazione.
Articolo 10
I membri del comitato, i consulenti nonché i membri del consiglio di amministrazione e gli agenti della CEPOL interessati mantengono la massima riservatezza per quanto riguarda i candidati e i risultati della procedura di selezione.
Articolo 11
Qualora il mandato del direttore possa essere rinnovato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 della decisione 2005/681/GAI del Consiglio, il consiglio di amministrazione può decidere in deroga alla procedura stabilita dalla presente decisione, di rinnovare il mandato stesso.
La decisione di rinnovo è adottata al più tardi nove mesi prima che scada il mandato del direttore.
Articolo 12
La presente decisione entra in vigore nel giorno in cui il Consiglio la approva (3). È pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Vienna, 24 febbraio 2006
Per il Consiglio di amministrazione
János FEHÉRVÁRY
Presidente del Consiglio di amministrazione
(1) GU L 256 dell'1.10.2005 pag. 63.
(2) L'articolo 10, paragrafo 7 della decisione 2005/681/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, recita:
«Salvo disposizione contraria della presente decisione, il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.».
(3) Approvata dal Consiglio il 27 aprile 2006.
I Comunicazioni
Commissione
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6.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 107/3 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
5 maggio 2006
(2006/C 107/02)
1 euro=
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,2688 |
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JPY |
yen giapponesi |
144,51 |
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DKK |
corone danesi |
7,4570 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,68680 |
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SEK |
corone svedesi |
9,3220 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,5615 |
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ISK |
corone islandesi |
91,18 |
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NOK |
corone norvegesi |
7,7670 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CYP |
sterline cipriote |
0,5752 |
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CZK |
corone ceche |
28,292 |
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EEK |
corone estoni |
15,6466 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
259,80 |
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LTL |
litas lituani |
3,4528 |
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LVL |
lats lettoni |
0,6960 |
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MTL |
lire maltesi |
0,4293 |
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PLN |
zloty polacchi |
3,8149 |
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RON |
leu rumeni |
3,4689 |
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SIT |
tolar sloveni |
239,62 |
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SKK |
corone slovacche |
37,310 |
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TRY |
lire turche |
1,6745 |
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AUD |
dollari australiani |
1,6482 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,4063 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
9,8362 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,9807 |
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SGD |
dollari di Singapore |
2,0001 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 192,16 |
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ZAR |
rand sudafricani |
7,6782 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
10,1713 |
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HRK |
kuna croata |
7,2750 |
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IDR |
rupia indonesiana |
11 152,75 |
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MYR |
ringgit malese |
4,575 |
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PHP |
peso filippino |
65,508 |
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RUB |
rublo russo |
34,4120 |
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THB |
baht thailandese |
48,037 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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6.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 107/4 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(2006/C 107/03)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Data della decisione:
Stato membro: Regno Unito
Aiuto N: N 11/2005
Denominazione: Programma di dimostrazione fotovoltaica — proroga fino al 2006
Obiettivo: Incentivare la generazione di elettricità da impianti fotovoltaici, con l'obiettivo a più lungo termine di contribuire a soddisfare il fabbisogno britannico di elettricità pulita.
Base giuridica: The Science and Technology Act 1965
Stanziamento: 11 milioni di GBP (circa 16 milioni di EUR)
Intensità o importo dell'aiuto: 40 % intensità massima + maggiorazione per le PMI
Durata: Proroga di un anno (fino al marzo 2006) del regime di tre anni
Altre informazioni: Relazione annuale
Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Data della decisione:
Stato membro: Polonia
Aiuto N: N 14/2005
Denominazione: Aiuto regionale ad investimenti relativi a fonti di energia rinnovabili
Obiettivo: Promuovere gli investimenti relativi a fonti di energia rinnovabili in regioni assistite
Base giuridica: Ustawa o Narodowym Planie Rozwoju;
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy ws. udzielania pomocy na wspieranie inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii
Stanziamento: 653,1 milioni circa di PLN (136,4 milioni circa di EUR)
Intensità o importo dell'aiuto:
Investimenti iniziali: a concorrenza del 50 % dei costi ammissibili con maggiorazione di 15 punti percentuali per le PMI;
Investimenti a fini di modernizzazione: aiuto massimo come nel caso degli investimenti iniziali più una maggiorazione di 10 punti percentuali oppure a concorrenza del 50 % dei costi ammissibili più una maggiorazione di 10 punti percentuali (regioni assistite) e 10 punti percentuali per le PMI.
Durata: Due anni (2005-2006)
Altre informazioni: Relazione annuale
Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Data di adozione:
Stato Membro: Polonia [Miasto Wrocław]
Numero dell'aiuto: N 529/2005
Titolo: Pomoc regionalna dla Wrozamet S.A.
Base giuridica:
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1. |
Umowa ramowa o udzielenie dotacji celowej z dnia 15 lipca 2005 r. pomiędzy Ministrem Gospodarki i Pracy a Wrozamet S.A. |
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2. |
Uchwała nr 150/2005 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą «Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Wrozamet S.A. we Wrocławiu pod nazwą: Fabryka Urządzeń Gospodarstwa Domowego w latach 2005-2008». |
|
3. |
Artykuł 80 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 15/2003, poz. 148) |
Obiettivi: Sviluppo regionale — Occupazione [Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici]
Stanziamento: PLN 3 502 876 (EUR 826 150)
Intensità d'aiuto massima: 5,29 %
Altre informazioni: Aiuto individuale — Sovvenzione diretta
Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
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6.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 107/5 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
[Caso n. COMP/M.4181 — Blackstone/Center Parcs (UK) Group]
(2006/C 107/04)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il 18.4.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
|
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
|
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4181. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex) |
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6.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 107/5 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.4152 — Jacobs Holding/Adecco)
(2006/C 107/05)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il 10.4.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4152. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex) |
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6.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 107/6 |
Documenti COM diversi dalle proposte legislative adottati dalla Commissione
(2006/C 107/06)
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Documento |
Parte |
Data |
Titolo |
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COM(2004) 415 |
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10.6.2004 |
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica e gli alimenti biologici |
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COM(2004) 438 |
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21.6.2004 |
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Promuovere metodi di pesca più rispettosi dell'ambiente: ruolo delle misure tecniche di conservazione |
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COM(2004) 620 |
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30.9.2004 |
Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione della raccomandazione 98/561/CE del Consiglio del 24 settembre 1998 sulla cooperazione in materia di garanzia della qualità nell'istruzione superiore |
Questi testi sono disponibili su: EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/
II Atti preparatori
Commissione
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6.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 107/7 |
Proposte legislative adottate dalla Commissione
(2006/C 107/07)
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Documento |
Parte |
Data |
Titolo |
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COM(2004) 774 |
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6.12.2004 |
Proposta di Decisione del Consiglio che modifica le decisioni 2001/507/CE e 2001/509/CE per rendere obbligatori i regolamenti UN/ECE 109 e 108 relativi ai pneumatici ricostruiti |
Questi testi sono disponibili su: EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/