ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 107

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49o anno
6 maggio 2006


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea

2006/C 107/1

Decisione 9/2006/GB del consiglio di amministrazione dell'Accademia europea di polizia relativa alle norme concernenti la selezione dei candidati per il posto di direttore (Adottata dal consiglio di amministrazione il 24 febbraio 2006)

1

 

I   Comunicazioni

 

Commissione

2006/C 107/2

Tassi di cambio dell'euro

3

2006/C 107/3

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

4

2006/C 107/4

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata [Caso n. COMP/M.4181 — Blackstone/Center Parcs (UK) Group] ( 1 )

5

2006/C 107/5

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4152 — Jacobs Holding/Adecco) ( 1 )

5

2006/C 107/6

Documenti COM diversi dalle proposte legislative adottati dalla Commissione

6

 

II   Atti preparatori

 

Commissione

2006/C 107/7

Proposte legislative adottate dalla Commissione

7

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea

6.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/1


DECISIONE 9/2006/GB

del consiglio di amministrazione dell'Accademia europea di polizia relativa alle norme concernenti la selezione dei candidati per il posto di direttore

(Adottata dal consiglio di amministrazione il 24 febbraio 2006)

(2006/C 107/01)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CEPOL

vista la decisione 2005/681/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, che istituisce l'Accademia europea di polizia (CEPOL) e che abroga la decisione 2000/820/GAI (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando che spetta al consiglio di amministrazione dell'Accademia europea di polizia stabilire le norme concernenti la selezione dei candidati per il posto di direttore,

HA DECISO:

Articolo 1

La selezione dei candidati per il posto di direttore dell'Accademia europea di polizia (nel seguito «CEPOL») avviene secondo le disposizioni della presente decisione.

Articolo 2

1.   Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente decisione, il posto di direttore della CEPOL è ritenuto vacante:

a decorrere dal nono mese precedente la fine del mandato del direttore,

in seguito alla ricezione da parte del consiglio di amministrazione di una lettera di dimissioni del direttore,

in seguito a una decisione del consiglio di amministrazione relativa alle dimissioni d'ufficio, alla dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio, o al licenziamento,

a decorrere dal nono mese precedente la data in cui il direttore compie 65 anni,

in seguito al decesso del direttore.

2.   Per il posto vacante viene pubblicato dal consiglio di amministrazione un avviso con la descrizione dettagliata della natura del posto, compresa la retribuzione, dei compiti da espletare e delle qualifiche, delle competenze e delle esperienze richieste.

Nell'avviso è specificato che i candidati devono presentare al presidente del consiglio di amministrazione una domanda scritta, corredata di un curriculum vitae, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dell'avviso di cui al primo comma, come precisato nell'avviso stesso.

Articolo 3

1.   Il consiglio di amministrazione provvede affinché l'avviso di cui all'articolo 2, paragrafo 2 sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   La CEPOL informa i punti di contatto e la Commissione europea in merito al posto vacante di direttore. I punti di contatto informano del posto vacante le rispettive agenzie dei loro Stati membri. Le autorità nazionali competenti assicurano che le agenzie e tutto il personale interessato siano informati del posto vacante.

3.   Sono prese in considerazione domande sia interne che esterne.

4.   La CEPOL invia ai candidati un avviso di ricevimento.

Articolo 4

1.   Il consiglio di amministrazione nomina un comitato di selezione (nel seguito «il comitato»), incaricato di elaborare la decisione del consiglio di amministrazione.

2.   Quattro Stati membri, indicati a tal fine mediante sorteggio dal consiglio di amministrazione, designano un rappresentante quale membro del comitato.

3.   I membri del comitato designati a norma del paragrafo 2 esercitano le loro funzioni fino al termine della procedura di selezione.

4.   Qualora vi sia motivo di ritenere che un membro del comitato sia legato da relazioni personali con uno dei candidati al posto, detto membro non partecipa alla procedura di selezione. In tali casi, lo Stato che lo ha presentato propone al consiglio di amministrazione che sia sostituito e designa un altro rappresentante quale membro del comitato.

5.   Il segretariato della CEPOL assicura il segretariato del comitato.

Articolo 5

1.   Nella prima riunione del comitato i membri eleggono al proprio interno un presidente.

2.   Il comitato può richiedere l'assistenza di uno o più consulenti per l'adempimento delle sue mansioni. Tale richiesta è rivolta al presidente del consiglio di amministrazione che decide in materia. I consulenti non hanno lo status di membri del comitato.

3.   Le mansioni del comitato sono le seguenti:

a)

procedere a una valutazione iniziale dei candidati, tenendo conto delle loro qualifiche, competenze ed esperienze professionali;

b)

effettuare colloqui con i candidati;

c)

riferire al consiglio di amministrazione.

Articolo 6

1.   Qualora sia ritenuto necessario, il consiglio di amministrazione può decidere di organizzare una procedura di valutazione specifica per il posto. Il consiglio di amministrazione decide in merito alle necessità specifiche.

In tal caso la procedura di valutazione è condotta dal comitato al fine di valutare le qualifiche e le competenze specifiche dei candidati per il posto in questione.

2.   Il comitato procede a un colloquio con tutti i candidati la cui domanda è ammissibile e che soddisfano i requisiti indicati nell'avviso, al fine di valutare le qualifiche, le competenze e le esperienze richieste e la loro capacità di svolgere le funzioni inerenti al posto vacante. Tali colloqui servono altresì a verificare la conoscenza da parte dei candidati delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea.

3.   Qualora il comitato lo ritenga necessario, può aver luogo una seconda serie di colloqui per tutti o alcuni candidati.

Articolo 7

Le prove e i colloqui si svolgono nel Regno Unito. Le spese di viaggio nonché di vitto e alloggio sono rimborsate ai candidati, ai membri del comitato e ai consulenti.

Articolo 8

Dopo aver completato i colloqui, il comitato redige una relazione debitamente motivata sulle domande ricevute e sulla procedura da esso seguito. La decisione del comitato sulla relazione è presa a maggioranza semplice. Detta relazione è trasmessa al consiglio di amministrazione al più presto dopo i colloqui, unitamente ai curriculum vitae dei candidati la cui domanda è ammissibile e che soddisfano i requisiti indicati nell'avviso.

Articolo 9

1.   Il consiglio di amministrazione, basandosi sulla relazione del comitato e sulle eventuali altre informazioni da esso richieste allo stesso, decide riguardo alla nomina del direttore della CEPOL (2).

2.   Ove lo ritenga necessario, il consiglio di amministrazione può sentire alcuni o tutti i candidati prima di adottare una decisione. Qualora nell'elenco dei candidati figuri anche un membro del consiglio di amministrazione, egli non può essere presente al momento della decisione del consiglio di amministrazione.

Articolo 10

I membri del comitato, i consulenti nonché i membri del consiglio di amministrazione e gli agenti della CEPOL interessati mantengono la massima riservatezza per quanto riguarda i candidati e i risultati della procedura di selezione.

Articolo 11

Qualora il mandato del direttore possa essere rinnovato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 della decisione 2005/681/GAI del Consiglio, il consiglio di amministrazione può decidere in deroga alla procedura stabilita dalla presente decisione, di rinnovare il mandato stesso.

La decisione di rinnovo è adottata al più tardi nove mesi prima che scada il mandato del direttore.

Articolo 12

La presente decisione entra in vigore nel giorno in cui il Consiglio la approva (3). È pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Vienna, 24 febbraio 2006

Per il Consiglio di amministrazione

János FEHÉRVÁRY

Presidente del Consiglio di amministrazione


(1)  GU L 256 dell'1.10.2005 pag. 63.

(2)  L'articolo 10, paragrafo 7 della decisione 2005/681/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, recita:

«Salvo disposizione contraria della presente decisione, il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.».

(3)  Approvata dal Consiglio il 27 aprile 2006.


I Comunicazioni

Commissione

6.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

5 maggio 2006

(2006/C 107/02)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2688

JPY

yen giapponesi

144,51

DKK

corone danesi

7,4570

GBP

sterline inglesi

0,68680

SEK

corone svedesi

9,3220

CHF

franchi svizzeri

1,5615

ISK

corone islandesi

91,18

NOK

corone norvegesi

7,7670

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5752

CZK

corone ceche

28,292

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

259,80

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6960

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,8149

RON

leu rumeni

3,4689

SIT

tolar sloveni

239,62

SKK

corone slovacche

37,310

TRY

lire turche

1,6745

AUD

dollari australiani

1,6482

CAD

dollari canadesi

1,4063

HKD

dollari di Hong Kong

9,8362

NZD

dollari neozelandesi

1,9807

SGD

dollari di Singapore

2,0001

KRW

won sudcoreani

1 192,16

ZAR

rand sudafricani

7,6782

CNY

renminbi Yuan cinese

10,1713

HRK

kuna croata

7,2750

IDR

rupia indonesiana

11 152,75

MYR

ringgit malese

4,575

PHP

peso filippino

65,508

RUB

rublo russo

34,4120

THB

baht thailandese

48,037


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


6.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/4


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(2006/C 107/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data della decisione:

Stato membro: Regno Unito

Aiuto N: N 11/2005

Denominazione: Programma di dimostrazione fotovoltaica — proroga fino al 2006

Obiettivo: Incentivare la generazione di elettricità da impianti fotovoltaici, con l'obiettivo a più lungo termine di contribuire a soddisfare il fabbisogno britannico di elettricità pulita.

Base giuridica: The Science and Technology Act 1965

Stanziamento: 11 milioni di GBP (circa 16 milioni di EUR)

Intensità o importo dell'aiuto: 40 % intensità massima + maggiorazione per le PMI

Durata: Proroga di un anno (fino al marzo 2006) del regime di tre anni

Altre informazioni: Relazione annuale

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data della decisione:

Stato membro: Polonia

Aiuto N: N 14/2005

Denominazione: Aiuto regionale ad investimenti relativi a fonti di energia rinnovabili

Obiettivo: Promuovere gli investimenti relativi a fonti di energia rinnovabili in regioni assistite

Base giuridica: Ustawa o Narodowym Planie Rozwoju;

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy ws. udzielania pomocy na wspieranie inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii

Stanziamento: 653,1 milioni circa di PLN (136,4 milioni circa di EUR)

Intensità o importo dell'aiuto:

Investimenti iniziali: a concorrenza del 50 % dei costi ammissibili con maggiorazione di 15 punti percentuali per le PMI;

Investimenti a fini di modernizzazione: aiuto massimo come nel caso degli investimenti iniziali più una maggiorazione di 10 punti percentuali oppure a concorrenza del 50 % dei costi ammissibili più una maggiorazione di 10 punti percentuali (regioni assistite) e 10 punti percentuali per le PMI.

Durata: Due anni (2005-2006)

Altre informazioni: Relazione annuale

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione:

Stato Membro: Polonia [Miasto Wrocław]

Numero dell'aiuto: N 529/2005

Titolo: Pomoc regionalna dla Wrozamet S.A.

Base giuridica:

1.

Umowa ramowa o udzielenie dotacji celowej z dnia 15 lipca 2005 r. pomiędzy Ministrem Gospodarki i Pracy a Wrozamet S.A.

2.

Uchwała nr 150/2005 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą «Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Wrozamet S.A. we Wrocławiu pod nazwą: Fabryka Urządzeń Gospodarstwa Domowego w latach 2005-2008».

3.

Artykuł 80 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 15/2003, poz. 148)

Obiettivi: Sviluppo regionale — Occupazione [Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici]

Stanziamento: PLN 3 502 876 (EUR 826 150)

Intensità d'aiuto massima: 5,29 %

Altre informazioni: Aiuto individuale — Sovvenzione diretta

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/


6.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/5


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

[Caso n. COMP/M.4181 — Blackstone/Center Parcs (UK) Group]

(2006/C 107/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 18.4.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4181. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


6.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/5


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.4152 — Jacobs Holding/Adecco)

(2006/C 107/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 10.4.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4152. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


6.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/6


Documenti COM diversi dalle proposte legislative adottati dalla Commissione

(2006/C 107/06)

Documento

Parte

Data

Titolo

COM(2004) 415

 

10.6.2004

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica e gli alimenti biologici

COM(2004) 438

 

21.6.2004

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Promuovere metodi di pesca più rispettosi dell'ambiente: ruolo delle misure tecniche di conservazione

COM(2004) 620

 

30.9.2004

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione della raccomandazione 98/561/CE del Consiglio del 24 settembre 1998 sulla cooperazione in materia di garanzia della qualità nell'istruzione superiore

Questi testi sono disponibili su: EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/


II Atti preparatori

Commissione

6.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/7


Proposte legislative adottate dalla Commissione

(2006/C 107/07)

Documento

Parte

Data

Titolo

COM(2004) 774

 

6.12.2004

Proposta di Decisione del Consiglio che modifica le decisioni 2001/507/CE e 2001/509/CE per rendere obbligatori i regolamenti UN/ECE 109 e 108 relativi ai pneumatici ricostruiti

Questi testi sono disponibili su: EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/