ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 105 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
49o anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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I Comunicazioni
Commissione
4.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 105/1 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
3 maggio 2006
(2006/C 105/01)
1 euro=
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,2622 |
JPY |
yen giapponesi |
143,38 |
DKK |
corone danesi |
7,4571 |
GBP |
sterline inglesi |
0,6869 |
SEK |
corone svedesi |
9,309 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,5623 |
ISK |
corone islandesi |
93,83 |
NOK |
corone norvegesi |
7,7615 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CYP |
sterline cipriote |
0,5752 |
CZK |
corone ceche |
28,283 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
260,78 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,6961 |
MTL |
lire maltesi |
0,4293 |
PLN |
zloty polacchi |
3,815 |
RON |
leu rumeni |
3,4641 |
SIT |
tolar sloveni |
239,58 |
SKK |
corone slovacche |
37,22 |
TRY |
lire turche |
1,6615 |
AUD |
dollari australiani |
1,6417 |
CAD |
dollari canadesi |
1,3979 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,7859 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,9603 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,9878 |
KRW |
won sudcoreani |
1 179,27 |
ZAR |
rand sudafricani |
7,6644 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
10,1184 |
HRK |
kuna croata |
7,295 |
IDR |
rupia indonesiana |
11 075,81 |
MYR |
ringgit malese |
4,5546 |
PHP |
peso filippino |
64,776 |
RUB |
rublo russo |
34,34 |
THB |
baht thailandese |
47,526 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
4.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 105/2 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese
(2006/C 105/02)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Numero dell'aiuto |
XS 113/04 |
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Stato membro |
Italia |
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Nome dell'impresa |
Beta S.r.l. per la realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo «Obiettivo Europa» |
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Base giuridica |
Delibera CIPE n. 81 del 29 settembre 2002, relativa agli aiuti nazionali di adattamento a favore dei produttori di barbabietole da zucchero peAr la campagna 2001/2002, che ha concesso la somma di 2,6 milioni di euro per attività di assistenza tecnica, ricerca e divulgazione nel settore bieticolo, nei limiti delle autorizzazioni comunitarie e sulla base delle direttive impartite dal Ministro delle politiche agricole e forestali. Proposta di delibera CIPE, relativa agli aiuti nazionali di adattamento a favore dei produttori di barbabietole da zucchero per la campagna 2003/2004, per un importo di 2,6 milioni di euro |
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Importo totale dell'aiuto concesso all'impresa |
5 200 000 EUR |
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Intensità lorda massima dell'aiuto |
60% per la «ricerca industriale» elevabile di 10 punti percentuali per le condizioni di cui all'articolo 5 bis, punto 4.c.iii del regolamento (CE) n. 364/2004 |
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Data di applicazione |
1 ottobre 2004 |
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Durata dell'aiuto singolo concesso |
Ottobre 2007 |
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Obiettivo dell'aiuto |
Il progetto è strutturato principalmente in due filoni identificabili in ricerca e sviluppo e in divulgazione coordinata, con l'obiettivo di acquisire da un lato nuove conoscenze su alcuni temi prioritari, riconosciuti come i principali fattori limitanti della produzione bieticola italiana, dall'altro la diffusione verso gli operatori del settore bieticolo delle migliori tecniche già acquisite e di quelle che si acquisiranno nell'ambito dell'attività programmata. Nell'ambito del filone ricerca e sviluppo sono previste le seguenti sette tematiche di rilevante interesse per la bieticoltura italiana: retrogradazione, varietà, irrigazione, nematodi, fertilizzazione azotata, semina anticipata e controllo mezzi tecnici |
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Settore economico interessato |
Ricerca e sviluppo nel settore bieticolo |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Ministero delle politiche agricole e forestali |
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Indirizzo:
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Numero dell'aiuto |
XS 136/04 |
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Stato membro |
Paesi Bassi |
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Regione |
Tutte le regioni |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Programma di sovvenzioni «Sfruttamento delle conoscenze» (SKE) |
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Base giuridica |
Kaderwet EZ-subsidies |
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Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo totale annuo |
10 milioni di EUR |
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Credito garantito |
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Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
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Credito garantito |
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Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento |
Sì |
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Data di applicazione |
20.10.2004 |
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Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino all'1.1.2010 |
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Obiettivo dell'aiuto |
Aiuto alle PMI |
Sì |
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Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI |
Sì |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Ministerie van Economische Zaken |
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Indirizzo:
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Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 6 del regolamento |
Non applicabile |
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Numero dell'aiuto |
XS 9/05 |
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Stato membro |
Portogallo |
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Regione |
Região Autónoma da Madeira |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
SIPPE — RAM (Sistema di incentivi a favore di piccoli progetti imprenditoriali della Regione Autonoma di Madera) |
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Base giuridica |
Decreto Legislativo Regional N 22/2004/M, de 12 de Agosto e a Portaria N 203/2004, de 18 de Outubro |
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Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
5,7 milioni di EUR |
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Credito garantito |
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Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
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Credito garantito |
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Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento |
Sì |
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Data di applicazione |
19 ottobre 2004 |
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Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al 13 dicembre 2006 |
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Obiettivo dell'aiuto |
Aiuto alle PMI |
Sì |
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Settori economici interessati |
Aiuto limitato a settori specifici |
Sì |
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|
Sì |
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oppure |
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Siderurgia |
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Cantieri navali |
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Fibre sintetiche |
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Industria automobilistica |
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Altre industrie manifatturiere |
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oppure |
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Trasporti |
Sì |
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Servizi finanziari |
No |
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Altri servizi |
Sì |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: IDE-RAM — Instituto de Desenvolvimento Empresarial da Região Autónoma da Madeira |
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Indirizzo:
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Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 6 del regolamento |
Sì |
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Osservazioni: |
Nell'ambito del SIPPE-RAM possono ricevere aiuti gli investimenti nei seguenti settori di attività:
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Altre informazioni: |
A seguito della pubblicazione della legge sopra citata, il SIPPE_RAM, acquisisce due diversi inquadramenti:
Si fa osservare che tra il 13 agosto 2004 e il 18 ottobre 2004, non sono state presentate candidature a questo sistema di aiuti in quanto non erano stati ancora pubblicati tutti gli emendamenti necessari ai fini della revisione del SIPPE-RAM. |
Numero dell'aiuto |
XS 48/05 |
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Stato membro |
Paesi Bassi |
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Regione |
Provincia dell'Olanda meridionale |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Comon Invent BV |
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Base giuridica |
Algemene Subsidieverordening Zuid-Holland, 1 juni 2004 |
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Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo totale annuo |
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Credito garantito |
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Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
144 000 EUR |
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Credito garantito |
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Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento |
Sì — intensità dell'aiuto pari al 60% |
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Data di applicazione |
25.1.2005 |
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Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al 31.12.2005 |
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Obiettivo dell'aiuto |
Aiuto alle PMI |
Sì |
Scopo del progetto è sviluppare, con l'aiuto della ricerca industriale, conoscenze sulla tecnologia dei sensori che possano essere utilizzate nell'individuazione di perdite in condutture del gas. |
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Settori economici interessati |
Aiuto limitato a settori specifici |
Sì |
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Altri settori |
Industria chimica |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Provincie Zuid-Holland |
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Indirizzo:
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Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 6 del regolamento |
Sì |
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Numero dell'aiuto |
XS 106/05 |
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Stato membro |
Irlanda |
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Regione |
Tutte le regioni |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Rafforzamento della competitività internazionale delle PMI attraverso l'incremento della produttività (capitale) |
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Base giuridica |
The Industrial Development Act 1986 Sections 21 and 30 |
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Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Stima dell'importo annuo totale: 8 milioni di EUR 2005/2006 inclusi |
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Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
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Credito garantito |
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Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento |
Sì (1) |
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Data di applicazione |
1.6.2005 |
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Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al 31.12.2006 o prima di questa data, in funzione della richiesta di finanziamento. Si procederà ad una revisione annuale al fine di giustificare il mantenimento del regime dell'aiuto l'anno successivo. |
||||||
Obiettivo dell'aiuto |
Aiuto alle PMI |
Sì |
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Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI |
No |
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Aiuto limitato a settori specifici |
Sì |
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Miniere di carbone |
No |
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Tutti i settori |
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oppure |
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Siderurgia |
No |
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Cantieri navali |
No |
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Fibre sintetiche |
No |
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Industria automobilistica |
No |
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Altre industrie manufatturiere |
No |
||||||
|
No |
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oppure |
|
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Trasporti |
No |
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Servizi finanziari |
Sì |
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Altri servizi |
Sì |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Enterprise Ireland (2) |
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Indirizzo:
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Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Il finanziamento non si applica alla concessione di singoli aiuti a favore di una singola impresa, che richiederebbe la notificazione preventiva alla Commissione. |
Numero dell'aiuto |
XS 130/05 |
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Stato membro |
Malta |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Programma per le start up innovative |
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Base giuridica |
Business Promotion Act — Cap 325 Malta Enterprise Corporation Act — Cap 463 |
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Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
0,125 milioni di EUR |
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Credito garantito |
1 milione di EUR |
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Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
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Credito garantito |
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Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento |
Sì |
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Data di applicazione |
1.5.2005 |
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Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al 31.12.2006 |
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Obiettivo dell'aiuto |
Aiuto alle PMI |
Sì |
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Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI |
Sì |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Malta Enterprise Corporation |
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Indirizzo:
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Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 6 del regolamento |
n.a. |
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Numero dell'aiuto |
XS 132/05 |
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Stato membro |
Lituania |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Aiuti di Stato a favore di progetti innovativi delle piccole e medie imprese |
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Base giuridica |
2005 m. birželio 10 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-237 |
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Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
Fino a 2 milioni di EUR |
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Credito garantito |
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Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
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Credito garantito |
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Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento |
Sì |
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Data di applicazione |
16.6.2005 (decreto del ministro dell'Economia della Repubblica di Lituania del 16 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale (GU 2005, n. 75-731)) |
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Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al 30 giugno 2007 |
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Obiettivo dell'aiuto |
Aiuto alle PMI |
Sì |
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Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI |
Sì |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Ministero dell'Economia della Repubblica di Lituania |
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Indirizzo:
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Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 6 del regolamento |
Sì |
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(1) L'intensità massima dell'aiuto sarà conforme all'intensità di aiuti per nuovi investimenti e progetti per la creazione di posti di lavoro per le PMI stabilite dalla carta degli aiuti a finalità regionale per l'Irlanda.
(2) Shannon Development gestirà tale finanziamento nella regione del Midwest per conto di Enterprise Ireland.
4.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 105/8 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4222 — EQT IV/Select Service Partner)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(2006/C 105/03)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. |
In data 25.4.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento del Consiglio (CE) n. 139/2004 (1). Con tale operazione il fondo EQT IV Ltd («EQT», isole normanne) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo di parte dell'impresa Select Service Partner e dell'insieme di Create Host Services (insieme SSP business, Regno Unito), entrambe appartenenti al Compass Group PLC, mediante acquisto di azioni o quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento del Consiglio (CEE) n. 139/2004 (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4222 — EQT IV/Select Service Partner, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
4.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 105/9 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4223 — Macquarie/Westscheme/Statewide/MTAA/ARF/Moto UK)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(2006/C 105/04)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. |
In data 25.4.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento del Consiglio (CE) n. 139/2004 (1). Con tale operazione le imprese Macquarie Bank Limited («Macquarie», Regno Unito), Westscheme Proprietary Limited («Westscheme», Australia), Statewide Superannuation Proprietary Limited («Statewide», Australia), Motor Trades Association of Australia Superannuation Fund Proprietary Limited («MTAA», Australia) and Australian Retirement Fund Proprietary Limited («ARF», Australia) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune di Moto Hospitality Limited e di Pavilion Services Group Limited (insieme «Moto UK», Regno Unito), entrambe appartenenti al Compass Group PLC, mediante acquisto di quote o azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento del Consiglio (CE) n. 139/2004 (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4223 — Macquarie/Westscheme/Statewide/MTAA/ARF/Moto UK, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
4.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 105/10 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4203 — Bayerngas/Deutsche Essent/Novogate JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(2006/C 105/05)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. |
In data 21.4.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Bayerngas GmbH («Bayerngas», Germania) e Deutsche Essent GmbH («Deutsche Essent», Germania), controllata da Essent N.V. (Paesi Bassi) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'impresa Novogate GmbH («Novogate», Germania) mediante acquisto di azioni o quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4203 — Bayerngas/Deutsche Essent/Novogate JV, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
4.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 105/11 |
Conclusione del memorandum d'intesa con la Repubblica di Croazia sulla sua partecipazione alle misure comunitarie d'incentivazione nel settore dell'occupazione
(2006/C 105/06)
Il 3 marzo 2006 è stato firmato il memorandum d'intesa tra la Commissione europea, a nome della Comunità europea, e il governo della Repubblica di Croazia sulla partecipazione di quest'ultima alle misure comunitarie d'incentivazione nel settore dell'occupazione.
Il testo integrale del memorandum d'intesa, in inglese, figura nella seguente pagina web: http://europa.eu.int/comm/enlargement/croatia/index.htm
4.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 105/12 |
Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di urea originarie della Russia
(2006/C 105/07)
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di urea originarie della Russia («il paese interessato»), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in conformità dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (il «regolamento di base») (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio (3).
1. Domanda di riesame
La domanda è stata presentata il 9 febbraio 2006 dalla European Fertilizer Manufacturers Association (EFMA) (in appresso: «il richiedente») per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso più del 50 %, della produzione comunitaria complessiva di urea.
2. Prodotto
Il prodotto oggetto del riesame è l'urea originaria della Russia («il prodotto in esame») attualmente classificabile ai codici NC ex 3102 10 10 e 3102 10 90. Detti codici NC vengono forniti a titolo puramente indicativo.
3. Misure in vigore
Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 901/2001 del Consiglio (4).
4. Motivazione del riesame
4.1. Motivazione del riesame in previsione della scadenza
La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria.
La denuncia di persistenza del dumping relativa alla Russia si basa sul confronto tra il valore normale costruito e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame che è venduto per l'esportazione nella Comunità.
Il margine di dumping così calcolato risulta significativo.
Il richiedente ritiene probabile anche l'attuazione di ulteriori pratiche di dumping pregiudizievole. A questo proposito, egli presenta prove del fatto che, lasciando scadere le misure, i prezzi prevedibili delle importazioni del prodotto in esame potrebbero risultare inferiori ai prezzi dell'industria comunitaria a breve ed a medio termine nonché significativamente più esigui dei costi dell'industria comunitaria. Inoltre, sono state presentate prove del fatto che il livello delle importazioni per il prodotto in esame rimarrà probabilmente elevato o addirittura aumenterà a causa dell'esistenza di capacità inutilizzate e di recenti investimenti in capacità di produzione nel paese interessato.
Il richiedente afferma altresì che il flusso delle importazioni del prodotto in esame potrebbe restare elevato o addirittura aumentare in conseguenza delle misure applicabili alle importazioni di prodotti similari originarie del paese interessato destinate ai mercati tradizionali diversi dall'UE (ad esempio, Stati Uniti d'America) o di altre misure intese a limitare l'accesso ai mercati dei paesi terzi (restrizioni della Cina alle importazioni ed alle esportazioni) che potrebbero dar luogo ad eventuali ulteriori esportazioni verso la Comunità.
Il richiedente afferma inoltre che, lasciando scadere tali misure, la possibile ripresa delle importazioni in quantità significativa a prezzi di dumping dal paese interessato comporterebbe probabilmente la reiterazione di un ulteriore pregiudizio per l'industria comunitaria
4.2. Motivazione del riesame intermedio parziale
Il richiedente ha trasmesso informazioni da cui risulta che la forma delle misure, cioè il dazio pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione di 115 EURO/t e il prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, riscosso in tutti i casi in cui quest'ultimo è inferiore al prezzo minimo all'importazione, non consente più di eliminare il dumping pregiudizievole.
Egli sostiene che, data la volatilità dei costi e dei prezzi dell'urea, le misure attualmente in vigore non permettono più di eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping. Occorre quindi procedere al riesame della forma delle misure.
5. Procedimento
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio limitato alla forma delle misure, la Commissione avvia un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base.
5.1. Procedimento di determinazione della probabilità di dumping e di pregiudizio
L'inchiesta deve stabilire se è probabile o meno che la scadenza delle misure comporti il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Il riesame intermedio deve determinare se l'attuale forma delle misure consente di impedire un dumping pregiudizievole.
a) Campionamento
Tenuto conto del numero delle parti che risultano interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.
i) Campionamento di produttori/esportatori della Russia
Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori/esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla/e loro società entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto i), e nel formato indicato al paragrafo 7, del presente avviso:
— |
nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare; |
— |
fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite all'esportazione verso la Comunità del prodotto in esame effettuate nel periodo compreso tra il 1o aprile 2005 e il 31 marzo 2006; |
— |
fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno nel periodo tra il 1o aprile 2005 e il 31 marzo 2006; |
— |
fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate ad altri paesi terzi tra il 1o aprile 2005 e il 31 marzo 2006; |
— |
descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame, volume di produzione, in tonnellate, del prodotto in esame, capacità produttiva ed investimenti in capacità produttiva nel periodo tra il 1o aprile 2005 e il 31 marzo 2006; |
— |
ragioni sociali e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (5) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (all'esportazione e/o sul mercato interno) del prodotto in esame; |
— |
qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione; |
— |
con la trasmissione delle suindicate informazioni, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Se è scelta per far parte del campione, la società deve rispondere ad un questionario ed accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se essa indica di non voler far parte del campione, si considera che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono esposte al paragrafo 8 del presente avviso. |
Per raccogliere le informazioni da essa ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori/esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni conosciute di produttori/esportatori.
ii) Campionamento degli importatori
Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto i) del presente avviso e nel formato indicato al paragrafo 7 del medesimo:
— |
nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare; |
— |
fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1o aprile e il 31 marzo 2006; |
— |
numero totale di dipendenti; |
— |
descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione al prodotto in esame; |
— |
volume in tonnellate e valore in euro delle importazioni e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario del prodotto in esame originario della Russia nel periodo compreso tra il 1o aprile 2005 e il 31 marzo 2006; |
— |
ragioni sociali e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (5) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame; |
— |
qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione; |
— |
con la trasmissione delle suindicate informazioni, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Se è scelta per far parte del campione, la società deve rispondere ad un questionario ed accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se essa indica di non voler far parte del campione, si considera che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono esposte al paragrafo 8 del presente avviso. |
Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione degli importatori, la Commissione contatterà, inoltre, tutte le associazioni note di importatori.
iii) Campionamento dei produttori comunitari
In considerazione del numero elevato di produttori comunitari che aderiscono alla domanda di riesame, la Commissione intende accertare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria ricorrendo ad un campionamento.
Per consentire alla Commissione di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori comunitari a fornire le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto i) del presente avviso:
— |
nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare; |
— |
fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1o aprile 2005 e il 31 marzo 2006; |
— |
descrizione particolareggiata delle attività della società con riguardo alla produzione del prodotto in esame e volume in tonnellate del prodotto in esame nel periodo compreso tra il 1o aprile 2005 e il 31 marzo 2006; |
— |
valore in euro delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1o aprile 2005 e il 31 marzo 2006; |
— |
volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1o aprile 2005 e il 31 marzo 2006; |
— |
volume in tonnellate della produzione del prodotto in esame nel periodo compreso tra il 1o aprile 2005 e il 31 marzo 2006; |
— |
ragioni sociali e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (5) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame; |
— |
qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione; |
— |
con la trasmissione delle suindicate informazioni, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Se è scelta per far parte del campione, la società deve rispondere ad un questionario ed accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se essa indica di non voler far parte del campione, si considera che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono esposte al paragrafo 8 del presente avviso. |
iv) Selezione definitiva dei campioni
Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto ii) del presente avviso.
La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a essere inserite nel campione.
Le società incluse nei campioni devono rispondere ad un questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto iii) del presente avviso e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.
In caso di insufficiente collaborazione, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili. Come indicato al paragrafo 8 del presente avviso, le conclusioni basate sui dati disponibili possono essere meno vantaggiose per la parte interessata.
b) Questionari
Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la sua inchiesta, la Commissione invia questionari alle imprese comunitarie inserite nel campione e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori/esportatori della Russia inclusi nel campione, a tutte le associazioni di produttori/esportatori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni di importatori citati nella domanda o che hanno collaborato all'inchiesta che ha portato all'adozione delle misure oggetto del presente riesame, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.
5.2. Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità
Se è confermata la probabilità di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base verrà deciso se il mantenimento o l'abrogazione delle misure antidumping siano o meno nell'interesse della Comunità. Pertanto, l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, come pure le associazioni rappresentative dei consumatori e degli utilizzatori, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro il termine generale di cui al paragrafo 6, lettera a), punto ii), purché dimostrino che vi è un nesso oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame. Le parti che abbiano agito conformemente a quanto stabilito dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii) del presente avviso. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione unicamente se all'atto della presentazione sono sostenute da validi elementi di prova.
6. Termini
a) Termini generali
i) Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario
Tutte le parti interessate che non hanno collaborato all'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame devono chiedere il questionario al più presto, e in ogni caso entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ii) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire qualsiasi altra informazione
Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. È importante sottolineare che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.
Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine specificato al paragrafo 6, lettera b), punto iii) del presente avviso.
iii) Audizioni
Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.
b) Termine specifico per quanto riguarda il campionamento
i) |
Tutte le informazioni di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punti i), ii) e iii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate ad essere inserite nel campione in merito alla selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
ii) |
Qualsiasi altra informazione pertinente per la selezione del campione di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto iv) deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
iii) |
Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse in un campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla notifica della loro inclusione nel campione stesso. |
7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza
Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura Diffusione limitata (6) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».
Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:
Commissione europea |
Direzione generale Commercio |
Direzione B |
Ufficio: J-79 5/16 |
B-1049 Bruxelles |
Fax (32-2) 295 65 05. |
8. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti, oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni, ricorrendo eventualmente, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, ai dati disponibili. Qualora una parte interessata non collabori, o collabori solo parzialmente, e vengano utilizzati i dati disponibili, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che sarebbero state eventualmente raggiunte se la parte avesse collaborato.
9. Calendario dell'inchiesta
A norma dell'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento di base, l'inchiesta è conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
10. Possibilità di chiedere una revisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base
Poiché il presente riesame in vista della scadenza è avviato conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, i relativi risultati non comporteranno una modifica del livello delle misure in vigore, ma l'abrogazione o il mantenimento di dette misure in conformità con il disposto dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base. Neanche il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, che è avviato parallelamente e riguarda unicamente la forma della misura, può pertanto comportare una correzione del livello delle misure.
Qualsiasi parte interessata dal procedimento che ritenga opportuno rivedere il livello delle misure al fine di modificare (cioè aumentare o diminuire) il livello delle stesse, può chiedere una revisione conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
Le parti che intendono chiedere tale revisione, da attuare indipendentemente dal riesame in vista della scadenza e dal riesame intermedio parziale menzionati nel presente avviso, possono mettersi in contatto con la Commissione all'indirizzo in precedenza indicato.
(1) GU C 209 del 26.8.2005, pag. 2.
(2) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.
(3) GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17.
(4) GU L 127 dell'8.5.2001, pag. 11.
(5) Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).
(6) Ciò significa che il documento è riservato esclusivamente per uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).
4.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 105/17 |
COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI
Tasso di conversione delle monete in applicazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio
(2006/C 105/08)
Articolo 107, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 574/72
Periodo di riferimento: aprile 2006
Periodo di applicazione: luglio, agosto e settembre 2006
avr-06 |
EUR |
CZK |
DKK |
EEK |
CYP |
LVL |
LTL |
HUF |
MTL |
PLN |
SIT |
SKK |
SEK |
GBP |
NOK |
ISK |
CHF |
1 EUR = |
1 |
28,5008 |
7,46177 |
15,6466 |
0,576128 |
0,696044 |
3,45280 |
265,471 |
0,429300 |
3,91767 |
239,604 |
37,3744 |
9,33457 |
0,694628 |
7,84131 |
91,9406 |
1,57483 |
1 CZK = |
0,0350867 |
1 |
0,261809 |
0,548987 |
0,0202144 |
0,0244219 |
0,121147 |
9,31450 |
0,0150627 |
0,137458 |
8,40693 |
1,31134 |
0,327519 |
0,0243722 |
0,275125 |
3,22589 |
0,0552557 |
1 DKK = |
0,134017 |
3,81958 |
1 |
2,09690 |
0,0772106 |
0,0932815 |
0,462732 |
35,5775 |
0,0575333 |
0,525033 |
32,1110 |
5,00879 |
1,25099 |
0,0930916 |
1,05086 |
12,3216 |
0,211054 |
1 EEK = |
0,0639116 |
1,82154 |
0,476894 |
1 |
0,0368213 |
0,0444853 |
0,220674 |
16,9667 |
0,0274373 |
0,250385 |
15,3135 |
2,38866 |
0,596588 |
0,0443948 |
0,501151 |
5,87607 |
0,100650 |
1 CYP = |
1,73573 |
49,4696 |
12,9516 |
27,1582 |
1 |
1,20814 |
5,99311 |
460,785 |
0,745147 |
6,80001 |
415,888 |
64,8717 |
16,2023 |
1,20568 |
13,6104 |
159,584 |
2,73348 |
1 LVL = |
1,43669 |
40,9469 |
10,7202 |
22,4793 |
0,827717 |
1 |
4,96060 |
381,400 |
0,616771 |
5,62848 |
344,237 |
53,6954 |
13,4109 |
0,997965 |
11,2655 |
132,090 |
2,26255 |
1 LTL = |
0,289620 |
8,25441 |
2,16108 |
4,53157 |
0,166858 |
0,201588 |
1 |
76,8857 |
0,124334 |
1,13464 |
69,3942 |
10,8244 |
2,70348 |
0,201178 |
2,27100 |
26,6278 |
0,456103 |
1 HUF = |
0,00376689 |
0,107359 |
0,0281076 |
0,0589390 |
0,00217021 |
0,00262192 |
0,0130063 |
1 |
0,00161713 |
0,0147574 |
0,902563 |
0,140785 |
0,0351623 |
0,00261659 |
0,0295373 |
0,346330 |
0,00593222 |
1 MTL = |
2,32937 |
66,3891 |
17,3812 |
36,4468 |
1,34202 |
1,62135 |
8,04286 |
618,381 |
1 |
9,12572 |
558,128 |
87,0589 |
21,7437 |
1,61805 |
18,2653 |
214,164 |
3,66837 |
1 PLN = |
0,255254 |
7,27494 |
1,90464 |
3,99385 |
0,147059 |
0,177668 |
0,881340 |
67,7625 |
0,109580 |
1 |
61,1599 |
9,53995 |
2,38268 |
0,177306 |
2,00152 |
23,4682 |
0,401982 |
1 SIT = |
0,00417355 |
0,118950 |
0,0311420 |
0,0653018 |
0,00240450 |
0,00290497 |
0,0144104 |
1,10796 |
0,0017917 |
0,0163506 |
1 |
0,155984 |
0,0389582 |
0,00289906 |
0,0327260 |
0,383718 |
0,00657264 |
1 SKK = |
0,0267563 |
0,762577 |
0,199649 |
0,418645 |
0,0154150 |
0,0186236 |
0,0923841 |
7,10302 |
0,0114865 |
0,104822 |
6,41093 |
1 |
0,249758 |
0,0185857 |
0,209804 |
2,45999 |
0,0421367 |
1 SEK = |
0,107129 |
3,05326 |
0,799369 |
1,67620 |
0,0617198 |
0,0745663 |
0,369894 |
28,4396 |
0,0459904 |
0,419695 |
25,6685 |
4,00387 |
1 |
0,0744146 |
0,840029 |
9,84947 |
0,168710 |
1 GBP = |
1,43962 |
41,0304 |
10,7421 |
22,5252 |
0,829405 |
1,002040 |
4,97072 |
382,178 |
0,618029 |
5,63996 |
344,939 |
53,8049 |
13,4382 |
1 |
11,2885 |
132,359 |
2,26716 |
1 NOK = |
0,127530 |
3,63471 |
0,951597 |
1,99541 |
0,0734735 |
0,0887664 |
0,440335 |
33,8555 |
0,0547485 |
0,499620 |
30,5567 |
4,76635 |
1,19044 |
0,0885857 |
1 |
11,72520 |
0,200838 |
1 ISK = |
0,0108766 |
0,309992 |
0,0811586 |
0,170182 |
0,00626631 |
0,00757059 |
0,0375547 |
2,88742 |
0,00466932 |
0,0426109 |
2,60608 |
0,406506 |
0,101528 |
0,00755518 |
0,085287 |
1 |
0,0171288 |
1 CHF = |
0,634988 |
18,0977 |
4,73813 |
9,93540 |
0,365834 |
0,441980 |
2,19249 |
168,571 |
0,272600 |
2,48767 |
152,146 |
23,7323 |
5,92734 |
0,441080 |
4,97913 |
58,3811 |
1 |
1. |
Il regolamento (CEE) n. 574/72 stabilisce che il tasso di conversione in una valuta di importi fissati in un'altra valuta sarà il tasso calcolato dalla Commissione e basato sulla media mensile, nel corso del periodo di riferimento indicato al paragrafo 2, dei tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea. |
2. |
Il periodo di riferimento è:
I «tassi di conversione delle monete» saranno pubblicati nel secondo numero della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) pubblicato in febbraio, maggio, agosto e novembre. |