ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 105

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49o anno
4 maggio 2006


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Commissione

2006/C 105/1

Tassi di cambio dell'euro

1

2006/C 105/2

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ( 1 )

2

2006/C 105/3

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4222 — EQT IV/Select Service Partner) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

8

2006/C 105/4

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4223 — Macquarie/Westscheme/Statewide/MTAA/ARF/Moto UK) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

9

2006/C 105/5

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4203 — Bayerngas/Deutsche Essent/Novogate JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

10

2006/C 105/6

Conclusione del memorandum d'intesa con la Repubblica di Croazia sulla sua partecipazione alle misure comunitarie d'incentivazione nel settore dell'occupazione

11

2006/C 105/7

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di urea originarie della Russia

12

2006/C 105/8

Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti — Tasso di conversione delle monete in applicazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio

17

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Commissione

4.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 105/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

3 maggio 2006

(2006/C 105/01)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2622

JPY

yen giapponesi

143,38

DKK

corone danesi

7,4571

GBP

sterline inglesi

0,6869

SEK

corone svedesi

9,309

CHF

franchi svizzeri

1,5623

ISK

corone islandesi

93,83

NOK

corone norvegesi

7,7615

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5752

CZK

corone ceche

28,283

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

260,78

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6961

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,815

RON

leu rumeni

3,4641

SIT

tolar sloveni

239,58

SKK

corone slovacche

37,22

TRY

lire turche

1,6615

AUD

dollari australiani

1,6417

CAD

dollari canadesi

1,3979

HKD

dollari di Hong Kong

9,7859

NZD

dollari neozelandesi

1,9603

SGD

dollari di Singapore

1,9878

KRW

won sudcoreani

1 179,27

ZAR

rand sudafricani

7,6644

CNY

renminbi Yuan cinese

10,1184

HRK

kuna croata

7,295

IDR

rupia indonesiana

11 075,81

MYR

ringgit malese

4,5546

PHP

peso filippino

64,776

RUB

rublo russo

34,34

THB

baht thailandese

47,526


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


4.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 105/2


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(2006/C 105/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto

XS 113/04

Stato membro

Italia

Nome dell'impresa

Beta S.r.l.

per la realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo «Obiettivo Europa»

Base giuridica

Delibera CIPE n. 81 del 29 settembre 2002, relativa agli aiuti nazionali di adattamento a favore dei produttori di barbabietole da zucchero peAr la campagna 2001/2002, che ha concesso la somma di 2,6 milioni di euro per attività di assistenza tecnica, ricerca e divulgazione nel settore bieticolo, nei limiti delle autorizzazioni comunitarie e sulla base delle direttive impartite dal Ministro delle politiche agricole e forestali. Proposta di delibera CIPE, relativa agli aiuti nazionali di adattamento a favore dei produttori di barbabietole da zucchero per la campagna 2003/2004, per un importo di 2,6 milioni di euro

Importo totale dell'aiuto concesso all'impresa

5 200 000 EUR

Intensità lorda massima dell'aiuto

60% per la «ricerca industriale» elevabile di 10 punti percentuali per le condizioni di cui all'articolo 5 bis, punto 4.c.iii del regolamento (CE) n. 364/2004

Data di applicazione

1 ottobre 2004

Durata dell'aiuto singolo concesso

Ottobre 2007

Obiettivo dell'aiuto

Il progetto è strutturato principalmente in due filoni identificabili in ricerca e sviluppo e in divulgazione coordinata, con l'obiettivo di acquisire da un lato nuove conoscenze su alcuni temi prioritari, riconosciuti come i principali fattori limitanti della produzione bieticola italiana, dall'altro la diffusione verso gli operatori del settore bieticolo delle migliori tecniche già acquisite e di quelle che si acquisiranno nell'ambito dell'attività programmata. Nell'ambito del filone ricerca e sviluppo sono previste le seguenti sette tematiche di rilevante interesse per la bieticoltura italiana: retrogradazione, varietà, irrigazione, nematodi, fertilizzazione azotata, semina anticipata e controllo mezzi tecnici

Settore economico interessato

Ricerca e sviluppo nel settore bieticolo

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Ministero delle politiche agricole e forestali

Indirizzo:

Via XX Settembre 20

I-00186 Roma


Numero dell'aiuto

XS 136/04

Stato membro

Paesi Bassi

Regione

Tutte le regioni

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Programma di sovvenzioni «Sfruttamento delle conoscenze» (SKE)

Base giuridica

Kaderwet EZ-subsidies

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo totale annuo

10 milioni di EUR

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

 

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento

 

Data di applicazione

20.10.2004

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino all'1.1.2010

Obiettivo dell'aiuto

Aiuto alle PMI

 

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Ministerie van Economische Zaken

Indirizzo:

Bezuidenhoutseweg 30

2500 EC Den Haag

Nederland

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 6 del regolamento

Non applicabile

 


Numero dell'aiuto

XS 9/05

Stato membro

Portogallo

Regione

Região Autónoma da Madeira

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

SIPPE — RAM (Sistema di incentivi a favore di piccoli progetti imprenditoriali della Regione Autonoma di Madera)

Base giuridica

Decreto Legislativo Regional N 22/2004/M, de 12 de Agosto e a Portaria N 203/2004, de 18 de Outubro

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

5,7 milioni di EUR

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

 

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

 

Data di applicazione

19 ottobre 2004

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 13 dicembre 2006

Obiettivo dell'aiuto

Aiuto alle PMI

 

Settori economici interessati

Aiuto limitato a settori specifici

Miniere di carbone

 

Industria manifatturiera

oppure

 

Siderurgia

 

Cantieri navali

 

Fibre sintetiche

 

Industria automobilistica

 

Altre industrie manifatturiere

 

Tutti i servizi

 

oppure

 

Trasporti

Servizi finanziari

No

Altri servizi

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

IDE-RAM — Instituto de Desenvolvimento Empresarial da Região Autónoma da Madeira

Indirizzo:

Avenida Arriaga, n. 21-A

Edificio Golden, 3 Piso

P-9004 — 528 — Funchal

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 6 del regolamento

 

Osservazioni:

Nell'ambito del SIPPE-RAM possono ricevere aiuti gli investimenti nei seguenti settori di attività:

Industria

Costruzioni

Commercio

Turismo

Altri servizi, in particolare i servizi di cui alle categorie 72 e 73 della Classificazione portoghese delle Attività Economiche –CAE, modificata dal decreto legge n. 197/2003 del 27 agosto

Altre informazioni:

A seguito della pubblicazione della legge sopra citata, il SIPPE_RAM, acquisisce due diversi inquadramenti:

Regolamento (CE) n. 69/2001 della Comissione del 12 gennaio 2001 (Aiuti de minimis) — applicabile a tutte le candidature pervenute all'IDE-RAM entro il 13 agosto 2004

Regulamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 (Aiuti di Stato alle piccole e medie imprese) — applicabile a tutte le candidature pervenute all'IDE-RAM dopo il 18 ottobre 2004

Si fa osservare che tra il 13 agosto 2004 e il 18 ottobre 2004, non sono state presentate candidature a questo sistema di aiuti in quanto non erano stati ancora pubblicati tutti gli emendamenti necessari ai fini della revisione del SIPPE-RAM.


Numero dell'aiuto

XS 48/05

Stato membro

Paesi Bassi

Regione

Provincia dell'Olanda meridionale

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Comon Invent BV

Base giuridica

Algemene Subsidieverordening Zuid-Holland, 1 juni 2004

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo totale annuo

 

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

144 000 EUR

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento

Sì — intensità dell'aiuto pari al 60%

 

Data di applicazione

25.1.2005

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 31.12.2005

Obiettivo dell'aiuto

Aiuto alle PMI

Scopo del progetto è sviluppare, con l'aiuto della ricerca industriale, conoscenze sulla tecnologia dei sensori che possano essere utilizzate nell'individuazione di perdite in condutture del gas.

Settori economici interessati

Aiuto limitato a settori specifici

Altri settori

Industria chimica

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Provincie Zuid-Holland

Indirizzo:

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

Nederland

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 6 del regolamento

 


Numero dell'aiuto

XS 106/05

Stato membro

Irlanda

Regione

Tutte le regioni

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Rafforzamento della competitività internazionale delle PMI attraverso l'incremento della produttività (capitale)

Base giuridica

The Industrial Development Act 1986 Sections 21 and 30

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Stima dell'importo annuo totale: 8 milioni di EUR 2005/2006 inclusi

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

 

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento

 (1)

 

Data di applicazione

1.6.2005

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 31.12.2006 o prima di questa data, in funzione della richiesta di finanziamento. Si procederà ad una revisione annuale al fine di giustificare il mantenimento del regime dell'aiuto l'anno successivo.

Obiettivo dell'aiuto

Aiuto alle PMI

 

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

No

Aiuto limitato a settori specifici

Miniere di carbone

No

Industria manufatturiera

Tutti i settori

oppure

 

Siderurgia

No

Cantieri navali

No

Fibre sintetiche

No

Industria automobilistica

No

Altre industrie manufatturiere

No

Tutti i servizi

No

oppure

 

Trasporti

No

Servizi finanziari

Altri servizi

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Enterprise Ireland (2)

Indirizzo:

Glasnevin

Dublin 9

(00-353) 1 808 24 19

Irland

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Il finanziamento non si applica alla concessione di singoli aiuti a favore di una singola impresa, che richiederebbe la notificazione preventiva alla Commissione.


Numero dell'aiuto

XS 130/05

Stato membro

Malta

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Programma per le start up innovative

Base giuridica

Business Promotion Act — Cap 325

Malta Enterprise Corporation Act — Cap 463

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

0,125 milioni di EUR

Credito garantito

1 milione di EUR

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

 

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

 

Data di applicazione

1.5.2005

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 31.12.2006

Obiettivo dell'aiuto

Aiuto alle PMI

 

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Malta Enterprise Corporation

Indirizzo:

Enterprise House

Industrial Estate

San Gwann

Malta SGN09

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 6 del regolamento

n.a.

 


Numero dell'aiuto

XS 132/05

Stato membro

Lituania

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Aiuti di Stato a favore di progetti innovativi delle piccole e medie imprese

Base giuridica

2005 m. birželio 10 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-237

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

Fino a 2 milioni di EUR

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

 

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

 

Data di applicazione

16.6.2005 (decreto del ministro dell'Economia della Repubblica di Lituania del 16 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale (GU 2005, n. 75-731))

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 30 giugno 2007

Obiettivo dell'aiuto

Aiuto alle PMI

 

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Ministero dell'Economia della Repubblica di Lituania

Indirizzo:

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 6 del regolamento

 


(1)  L'intensità massima dell'aiuto sarà conforme all'intensità di aiuti per nuovi investimenti e progetti per la creazione di posti di lavoro per le PMI stabilite dalla carta degli aiuti a finalità regionale per l'Irlanda.

(2)  Shannon Development gestirà tale finanziamento nella regione del Midwest per conto di Enterprise Ireland.


4.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 105/8


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4222 — EQT IV/Select Service Partner)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2006/C 105/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 25.4.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento del Consiglio (CE) n. 139/2004 (1). Con tale operazione il fondo EQT IV Ltd («EQT», isole normanne) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo di parte dell'impresa Select Service Partner e dell'insieme di Create Host Services (insieme SSP business, Regno Unito), entrambe appartenenti al Compass Group PLC, mediante acquisto di azioni o quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

EQT: fondo di strumenti di capitale privati, operante con investimenti prevalentemente nell'Europa del Nord,

SSP business: ristorazione in concessione, principalmente per il settore aereo, ferroviario e autostradale (escluse le aree di servizio del Regno Unito).

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento del Consiglio (CEE) n. 139/2004 (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4222 — EQT IV/Select Service Partner, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


4.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 105/9


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4223 — Macquarie/Westscheme/Statewide/MTAA/ARF/Moto UK)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2006/C 105/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 25.4.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento del Consiglio (CE) n. 139/2004 (1). Con tale operazione le imprese Macquarie Bank Limited («Macquarie», Regno Unito), Westscheme Proprietary Limited («Westscheme», Australia), Statewide Superannuation Proprietary Limited («Statewide», Australia), Motor Trades Association of Australia Superannuation Fund Proprietary Limited («MTAA», Australia) and Australian Retirement Fund Proprietary Limited («ARF», Australia) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune di Moto Hospitality Limited e di Pavilion Services Group Limited (insieme «Moto UK», Regno Unito), entrambe appartenenti al Compass Group PLC, mediante acquisto di quote o azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Macquarie: servizi bancari,

per Westscheme: cassa previdenza aziendale,

per Statewide: cassa previdenza aziendale,

per MTAA: cassa previdenza aziendale,

per ARF: fondo pensionistico,

per Moto UK: gestione di aree di servizio sulle autostrade e sui grandi assi di comunicazione viaria.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento del Consiglio (CE) n. 139/2004 (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4223 — Macquarie/Westscheme/Statewide/MTAA/ARF/Moto UK, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


4.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 105/10


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4203 — Bayerngas/Deutsche Essent/Novogate JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2006/C 105/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 21.4.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Bayerngas GmbH («Bayerngas», Germania) e Deutsche Essent GmbH («Deutsche Essent», Germania), controllata da Essent N.V. (Paesi Bassi) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'impresa Novogate GmbH («Novogate», Germania) mediante acquisto di azioni o quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Bayerngas: acquisto, trasporto e vendita di gas naturale,

per Deutsche Essent: trasporto e stoccaggio di gas naturale, mediazione sui contratti riguardanti gas,

per Novogate: fornitura di gas naturale, servizi di consulenza legati a tale attività.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4203 — Bayerngas/Deutsche Essent/Novogate JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


4.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 105/11


Conclusione del memorandum d'intesa con la Repubblica di Croazia sulla sua partecipazione alle misure comunitarie d'incentivazione nel settore dell'occupazione

(2006/C 105/06)

Il 3 marzo 2006 è stato firmato il memorandum d'intesa tra la Commissione europea, a nome della Comunità europea, e il governo della Repubblica di Croazia sulla partecipazione di quest'ultima alle misure comunitarie d'incentivazione nel settore dell'occupazione.

Il testo integrale del memorandum d'intesa, in inglese, figura nella seguente pagina web: http://europa.eu.int/comm/enlargement/croatia/index.htm


4.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 105/12


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di urea originarie della Russia

(2006/C 105/07)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di urea originarie della Russia («il paese interessato»), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in conformità dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (il «regolamento di base») (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio (3).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 9 febbraio 2006 dalla European Fertilizer Manufacturers Association (EFMA) (in appresso: «il richiedente») per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso più del 50 %, della produzione comunitaria complessiva di urea.

2.   Prodotto

Il prodotto oggetto del riesame è l'urea originaria della Russia («il prodotto in esame») attualmente classificabile ai codici NC ex 3102 10 10 e 3102 10 90. Detti codici NC vengono forniti a titolo puramente indicativo.

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 901/2001 del Consiglio (4).

4.   Motivazione del riesame

4.1.   Motivazione del riesame in previsione della scadenza

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria.

La denuncia di persistenza del dumping relativa alla Russia si basa sul confronto tra il valore normale costruito e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame che è venduto per l'esportazione nella Comunità.

Il margine di dumping così calcolato risulta significativo.

Il richiedente ritiene probabile anche l'attuazione di ulteriori pratiche di dumping pregiudizievole. A questo proposito, egli presenta prove del fatto che, lasciando scadere le misure, i prezzi prevedibili delle importazioni del prodotto in esame potrebbero risultare inferiori ai prezzi dell'industria comunitaria a breve ed a medio termine nonché significativamente più esigui dei costi dell'industria comunitaria. Inoltre, sono state presentate prove del fatto che il livello delle importazioni per il prodotto in esame rimarrà probabilmente elevato o addirittura aumenterà a causa dell'esistenza di capacità inutilizzate e di recenti investimenti in capacità di produzione nel paese interessato.

Il richiedente afferma altresì che il flusso delle importazioni del prodotto in esame potrebbe restare elevato o addirittura aumentare in conseguenza delle misure applicabili alle importazioni di prodotti similari originarie del paese interessato destinate ai mercati tradizionali diversi dall'UE (ad esempio, Stati Uniti d'America) o di altre misure intese a limitare l'accesso ai mercati dei paesi terzi (restrizioni della Cina alle importazioni ed alle esportazioni) che potrebbero dar luogo ad eventuali ulteriori esportazioni verso la Comunità.

Il richiedente afferma inoltre che, lasciando scadere tali misure, la possibile ripresa delle importazioni in quantità significativa a prezzi di dumping dal paese interessato comporterebbe probabilmente la reiterazione di un ulteriore pregiudizio per l'industria comunitaria

4.2.   Motivazione del riesame intermedio parziale

Il richiedente ha trasmesso informazioni da cui risulta che la forma delle misure, cioè il dazio pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione di 115 EURO/t e il prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, riscosso in tutti i casi in cui quest'ultimo è inferiore al prezzo minimo all'importazione, non consente più di eliminare il dumping pregiudizievole.

Egli sostiene che, data la volatilità dei costi e dei prezzi dell'urea, le misure attualmente in vigore non permettono più di eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping. Occorre quindi procedere al riesame della forma delle misure.

5.   Procedimento

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio limitato alla forma delle misure, la Commissione avvia un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base.

5.1.   Procedimento di determinazione della probabilità di dumping e di pregiudizio

L'inchiesta deve stabilire se è probabile o meno che la scadenza delle misure comporti il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Il riesame intermedio deve determinare se l'attuale forma delle misure consente di impedire un dumping pregiudizievole.

a)   Campionamento

Tenuto conto del numero delle parti che risultano interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

i)   Campionamento di produttori/esportatori della Russia

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori/esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla/e loro società entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto i), e nel formato indicato al paragrafo 7, del presente avviso:

nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare;

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite all'esportazione verso la Comunità del prodotto in esame effettuate nel periodo compreso tra il 1o aprile 2005 e il 31 marzo 2006;

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno nel periodo tra il 1o aprile 2005 e il 31 marzo 2006;

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate ad altri paesi terzi tra il 1o aprile 2005 e il 31 marzo 2006;

descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame, volume di produzione, in tonnellate, del prodotto in esame, capacità produttiva ed investimenti in capacità produttiva nel periodo tra il 1o aprile 2005 e il 31 marzo 2006;

ragioni sociali e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (5) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (all'esportazione e/o sul mercato interno) del prodotto in esame;

qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione;

con la trasmissione delle suindicate informazioni, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Se è scelta per far parte del campione, la società deve rispondere ad un questionario ed accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se essa indica di non voler far parte del campione, si considera che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono esposte al paragrafo 8 del presente avviso.

Per raccogliere le informazioni da essa ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori/esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni conosciute di produttori/esportatori.

ii)   Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto i) del presente avviso e nel formato indicato al paragrafo 7 del medesimo:

nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare;

fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1o aprile e il 31 marzo 2006;

numero totale di dipendenti;

descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione al prodotto in esame;

volume in tonnellate e valore in euro delle importazioni e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario del prodotto in esame originario della Russia nel periodo compreso tra il 1o aprile 2005 e il 31 marzo 2006;

ragioni sociali e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (5) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame;

qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione;

con la trasmissione delle suindicate informazioni, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Se è scelta per far parte del campione, la società deve rispondere ad un questionario ed accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se essa indica di non voler far parte del campione, si considera che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono esposte al paragrafo 8 del presente avviso.

Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione degli importatori, la Commissione contatterà, inoltre, tutte le associazioni note di importatori.

iii)   Campionamento dei produttori comunitari

In considerazione del numero elevato di produttori comunitari che aderiscono alla domanda di riesame, la Commissione intende accertare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria ricorrendo ad un campionamento.

Per consentire alla Commissione di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori comunitari a fornire le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto i) del presente avviso:

nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare;

fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1o aprile 2005 e il 31 marzo 2006;

descrizione particolareggiata delle attività della società con riguardo alla produzione del prodotto in esame e volume in tonnellate del prodotto in esame nel periodo compreso tra il 1o aprile 2005 e il 31 marzo 2006;

valore in euro delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1o aprile 2005 e il 31 marzo 2006;

volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1o aprile 2005 e il 31 marzo 2006;

volume in tonnellate della produzione del prodotto in esame nel periodo compreso tra il 1o aprile 2005 e il 31 marzo 2006;

ragioni sociali e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (5) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame;

qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione;

con la trasmissione delle suindicate informazioni, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Se è scelta per far parte del campione, la società deve rispondere ad un questionario ed accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se essa indica di non voler far parte del campione, si considera che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono esposte al paragrafo 8 del presente avviso.

iv)   Selezione definitiva dei campioni

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto ii) del presente avviso.

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a essere inserite nel campione.

Le società incluse nei campioni devono rispondere ad un questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto iii) del presente avviso e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili. Come indicato al paragrafo 8 del presente avviso, le conclusioni basate sui dati disponibili possono essere meno vantaggiose per la parte interessata.

b)   Questionari

Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la sua inchiesta, la Commissione invia questionari alle imprese comunitarie inserite nel campione e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori/esportatori della Russia inclusi nel campione, a tutte le associazioni di produttori/esportatori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni di importatori citati nella domanda o che hanno collaborato all'inchiesta che ha portato all'adozione delle misure oggetto del presente riesame, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

5.2.   Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

Se è confermata la probabilità di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base verrà deciso se il mantenimento o l'abrogazione delle misure antidumping siano o meno nell'interesse della Comunità. Pertanto, l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, come pure le associazioni rappresentative dei consumatori e degli utilizzatori, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro il termine generale di cui al paragrafo 6, lettera a), punto ii), purché dimostrino che vi è un nesso oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame. Le parti che abbiano agito conformemente a quanto stabilito dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii) del presente avviso. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione unicamente se all'atto della presentazione sono sostenute da validi elementi di prova.

6.   Termini

a)   Termini generali

i)   Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario

Tutte le parti interessate che non hanno collaborato all'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame devono chiedere il questionario al più presto, e in ogni caso entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire qualsiasi altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. È importante sottolineare che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine specificato al paragrafo 6, lettera b), punto iii) del presente avviso.

iii)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

b)   Termine specifico per quanto riguarda il campionamento

i)

Tutte le informazioni di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punti i), ii) e iii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate ad essere inserite nel campione in merito alla selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)

Qualsiasi altra informazione pertinente per la selezione del campione di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto iv) deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

iii)

Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse in un campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla notifica della loro inclusione nel campione stesso.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura Diffusione limitata  (6) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale Commercio

Direzione B

Ufficio: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05.

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti, oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni, ricorrendo eventualmente, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, ai dati disponibili. Qualora una parte interessata non collabori, o collabori solo parzialmente, e vengano utilizzati i dati disponibili, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che sarebbero state eventualmente raggiunte se la parte avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento di base, l'inchiesta è conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

10.   Possibilità di chiedere una revisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Poiché il presente riesame in vista della scadenza è avviato conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, i relativi risultati non comporteranno una modifica del livello delle misure in vigore, ma l'abrogazione o il mantenimento di dette misure in conformità con il disposto dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base. Neanche il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, che è avviato parallelamente e riguarda unicamente la forma della misura, può pertanto comportare una correzione del livello delle misure.

Qualsiasi parte interessata dal procedimento che ritenga opportuno rivedere il livello delle misure al fine di modificare (cioè aumentare o diminuire) il livello delle stesse, può chiedere una revisione conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale revisione, da attuare indipendentemente dal riesame in vista della scadenza e dal riesame intermedio parziale menzionati nel presente avviso, possono mettersi in contatto con la Commissione all'indirizzo in precedenza indicato.


(1)  GU C 209 del 26.8.2005, pag. 2.

(2)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(3)  GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17.

(4)  GU L 127 dell'8.5.2001, pag. 11.

(5)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(6)  Ciò significa che il documento è riservato esclusivamente per uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).


4.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 105/17


COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI

Tasso di conversione delle monete in applicazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio

(2006/C 105/08)

Articolo 107, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 574/72

Periodo di riferimento: aprile 2006

Periodo di applicazione: luglio, agosto e settembre 2006

avr-06

EUR

CZK

DKK

EEK

CYP

LVL

LTL

HUF

MTL

PLN

SIT

SKK

SEK

GBP

NOK

ISK

CHF

1 EUR =

1

28,5008

7,46177

15,6466

0,576128

0,696044

3,45280

265,471

0,429300

3,91767

239,604

37,3744

9,33457

0,694628

7,84131

91,9406

1,57483

1 CZK =

0,0350867

1

0,261809

0,548987

0,0202144

0,0244219

0,121147

9,31450

0,0150627

0,137458

8,40693

1,31134

0,327519

0,0243722

0,275125

3,22589

0,0552557

1 DKK =

0,134017

3,81958

1

2,09690

0,0772106

0,0932815

0,462732

35,5775

0,0575333

0,525033

32,1110

5,00879

1,25099

0,0930916

1,05086

12,3216

0,211054

1 EEK =

0,0639116

1,82154

0,476894

1

0,0368213

0,0444853

0,220674

16,9667

0,0274373

0,250385

15,3135

2,38866

0,596588

0,0443948

0,501151

5,87607

0,100650

1 CYP =

1,73573

49,4696

12,9516

27,1582

1

1,20814

5,99311

460,785

0,745147

6,80001

415,888

64,8717

16,2023

1,20568

13,6104

159,584

2,73348

1 LVL =

1,43669

40,9469

10,7202

22,4793

0,827717

1

4,96060

381,400

0,616771

5,62848

344,237

53,6954

13,4109

0,997965

11,2655

132,090

2,26255

1 LTL =

0,289620

8,25441

2,16108

4,53157

0,166858

0,201588

1

76,8857

0,124334

1,13464

69,3942

10,8244

2,70348

0,201178

2,27100

26,6278

0,456103

1 HUF =

0,00376689

0,107359

0,0281076

0,0589390

0,00217021

0,00262192

0,0130063

1

0,00161713

0,0147574

0,902563

0,140785

0,0351623

0,00261659

0,0295373

0,346330

0,00593222

1 MTL =

2,32937

66,3891

17,3812

36,4468

1,34202

1,62135

8,04286

618,381

1

9,12572

558,128

87,0589

21,7437

1,61805

18,2653

214,164

3,66837

1 PLN =

0,255254

7,27494

1,90464

3,99385

0,147059

0,177668

0,881340

67,7625

0,109580

1

61,1599

9,53995

2,38268

0,177306

2,00152

23,4682

0,401982

1 SIT =

0,00417355

0,118950

0,0311420

0,0653018

0,00240450

0,00290497

0,0144104

1,10796

0,0017917

0,0163506

1

0,155984

0,0389582

0,00289906

0,0327260

0,383718

0,00657264

1 SKK =

0,0267563

0,762577

0,199649

0,418645

0,0154150

0,0186236

0,0923841

7,10302

0,0114865

0,104822

6,41093

1

0,249758

0,0185857

0,209804

2,45999

0,0421367

1 SEK =

0,107129

3,05326

0,799369

1,67620

0,0617198

0,0745663

0,369894

28,4396

0,0459904

0,419695

25,6685

4,00387

1

0,0744146

0,840029

9,84947

0,168710

1 GBP =

1,43962

41,0304

10,7421

22,5252

0,829405

1,002040

4,97072

382,178

0,618029

5,63996

344,939

53,8049

13,4382

1

11,2885

132,359

2,26716

1 NOK =

0,127530

3,63471

0,951597

1,99541

0,0734735

0,0887664

0,440335

33,8555

0,0547485

0,499620

30,5567

4,76635

1,19044

0,0885857

1

11,72520

0,200838

1 ISK =

0,0108766

0,309992

0,0811586

0,170182

0,00626631

0,00757059

0,0375547

2,88742

0,00466932

0,0426109

2,60608

0,406506

0,101528

0,00755518

0,085287

1

0,0171288

1 CHF =

0,634988

18,0977

4,73813

9,93540

0,365834

0,441980

2,19249

168,571

0,272600

2,48767

152,146

23,7323

5,92734

0,441080

4,97913

58,3811

1

1.

Il regolamento (CEE) n. 574/72 stabilisce che il tasso di conversione in una valuta di importi fissati in un'altra valuta sarà il tasso calcolato dalla Commissione e basato sulla media mensile, nel corso del periodo di riferimento indicato al paragrafo 2, dei tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

2.

Il periodo di riferimento è:

il mese di gennaio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o aprile successivo,

il mese di aprile per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o luglio successivo,

il mese di luglio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o ottobre successivo,

il mese di ottobre per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o gennaio successivo.

I «tassi di conversione delle monete» saranno pubblicati nel secondo numero della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) pubblicato in febbraio, maggio, agosto e novembre.