ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 102 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
49o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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I Comunicazioni |
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Commissione |
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2006/C 102/1 |
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2006/C 102/2 |
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2006/C 102/3 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4218 — Investcorp/Orefi Participation) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2006/C 102/4 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4071 — Apollo/Akzo Nobel IAR) ( 1 ) |
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2006/C 102/5 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4193 — L'Oréal/The Body Shop) ( 1 ) |
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2006/C 102/6 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4155 — BNP Paribas/BNL) ( 1 ) |
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2006/C 102/7 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4161 — SEI/VWBN) ( 1 ) |
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2006/C 102/8 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4085 — Arcelor/OYAK/Erdemir) ( 1 ) |
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2006/C 102/9 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4190 — Autostrade/SIAS/Costanera) ( 1 ) |
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III Informazioni |
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Commissione |
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2006/C 102/0 |
Invito a presentare proposte 2006 — Progetti specifici nel settore della politica dei consumatori |
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2006/C 102/1 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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I Comunicazioni
Commissione
28.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 102/1 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
27 aprile 2006
(2006/C 102/01)
1 euro=
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,2414 |
JPY |
yen giapponesi |
142,71 |
DKK |
corone danesi |
7,4602 |
GBP |
sterline inglesi |
0,6958 |
SEK |
corone svedesi |
9,3328 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,5814 |
ISK |
corone islandesi |
93,03 |
NOK |
corone norvegesi |
7,796 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CYP |
sterline cipriote |
0,5761 |
CZK |
corone ceche |
28,445 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
265,38 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,6961 |
MTL |
lire maltesi |
0,4293 |
PLN |
zloty polacchi |
3,8737 |
RON |
leu rumeni |
3,475 |
SIT |
tolar sloveni |
239,58 |
SKK |
corone slovacche |
37,395 |
TRY |
lire turche |
1,648 |
AUD |
dollari australiani |
1,6546 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4043 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,6267 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,9751 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,9702 |
KRW |
won sudcoreani |
1 173 |
ZAR |
rand sudafricani |
7,6833 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
9,9566 |
HRK |
kuna croata |
7,2901 |
IDR |
rupia indonesiana |
10 928,04 |
MYR |
ringgit malese |
4,5063 |
PHP |
peso filippino |
64,218 |
RUB |
rublo russo |
34,011 |
THB |
baht thailandese |
46,717 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
28.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 102/2 |
Estratto delle decisioni comunitarie in materia di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali dall'1.3.2006 al 31.3.2006
[Pubblicazione a norma dell'articolo 13 o dell'articolo 38 del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)]
(2006/C 102/02)
— Rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio [articolo 13 del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio]: Accettazione
Data della decisione |
Nome del medicinale |
DCI (Denomina-zione comune internaziona-le) |
Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio |
N. di iscrizione nel registro comunitario |
Forma farmaceutica |
ATC (Classifica-zione anatomico terapeutica) |
Data della notifica |
||||
29.3.2006 |
Myozyme |
alglucosidasi alfa |
|
EU/1/06/333/001-003 |
Polvere per concentrato per soluzione per infusione endovenosa |
A16AB07 |
31.3.2006 |
— Modifica di un'autorizzazione all'immissione in commercio [articolo 13 del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio]: Accettazione
Data della decisione |
Nome del medicinale |
Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio |
N. di iscrizione nel registro comunitario |
Data della notifica |
||||||||||
2.3.2006 |
Prometax |
|
EU/1/98/092/001-018 |
6.3.2006 |
||||||||||
8.3.2006 |
Litak |
|
EU/1/04/275/001-002 |
10.3.2006 |
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9.3.2006 |
Kentera |
|
EU/1/03/270/001-003 |
13.3.2006 |
||||||||||
13.3.2006 |
Cellcept |
|
EU/1/96/005/001-006 |
15.3.2006 |
||||||||||
13.3.2006 |
Enbrel |
|
EU/1/99/126/001-011 |
15.3.2006 |
||||||||||
15.3.2006 |
Angiox |
|
EU/1/04/289/001-002 |
17.3.2006 |
||||||||||
20.3.2006 |
CoAprovel |
|
EU/1/98/086/001-022 |
22.3.2006 |
||||||||||
20.3.2006 |
Karvezide |
|
EU/1/98/085/001-022 |
22.3.2006 |
||||||||||
20.3.2006 |
Glivec |
|
EU/1/01/198/001-013 |
22.3.2006 |
||||||||||
20.3.2006 |
Zyprexa |
|
EU/1/96/022/016-017 |
22.3.2006 |
||||||||||
20.3.2006 |
Prialt |
|
EU/1/04/302/004 |
22.3.2006 |
||||||||||
20.3.2006 |
Lyrica |
|
EU/1/04/279/001-032 |
22.3.2006 |
||||||||||
20.3.2006 |
Mabthera |
|
EU/1/98/067/001-002 |
22.3.2006 |
||||||||||
21.3.2006 |
NutropinAq |
|
EU/1/00/164/003-005 |
23.3.2006 |
||||||||||
21.3.2006 |
Exubera |
|
EU/1/05/327/001-017 |
23.3.2006 |
||||||||||
22.3.2006 |
Kinzalmono |
|
EU/1/98/091/001-014 |
24.3.2006 |
||||||||||
22.3.2006 |
NeoSpect |
|
EU/1/00/154/001-002 |
24.3.2006 |
||||||||||
22.3.2006 |
Tarceva |
|
EU/1/05/311/001-003 |
24.3.2006 |
||||||||||
22.3.2006 |
Kinzalkomb |
|
EU/1/02/214/001-010 |
24.3.2006 |
||||||||||
22.3.2006 |
Pritor |
|
EU/1/98/089/001-019 |
24.3.2006 |
||||||||||
22.3.2006 |
PritorPlus |
|
EU/1/02/215/001-012 |
24.3.2006 |
||||||||||
22.3.2006 |
Levviax |
|
EU/1/01/192/001-005 |
24.3.2006 |
||||||||||
22.3.2006 |
Ketek |
|
EU/1/01/191/001-005 |
24.3.2006 |
||||||||||
22.3.2006 |
Avonex |
|
EU/1/97/033/001-003 |
24.3.2006 |
||||||||||
23.3.2006 |
Cancidas |
|
EU/1/01/196/001-003 |
28.3.2006 |
||||||||||
29.3.2006 |
Actos |
|
EU/1/00/150/001-024 |
31.3.2006 |
||||||||||
29.3.2006 |
IntronA |
|
EU/1/99/127/001-044 |
31.3.2006 |
||||||||||
29.3.2006 |
Parareg |
|
EU/1/04/293/001-012 |
31.3.2006 |
||||||||||
29.3.2006 |
Mimpara |
|
EU/1/04/292/001-012 |
31.3.2006 |
||||||||||
29.3.2006 |
Viraferon |
|
EU/1/99/128/001-037 |
31.3.2006 |
||||||||||
29.3.2006 |
Glustin |
|
EU/1/00/151/001-022 |
31.3.2006 |
||||||||||
29.3.2006 |
Ariclaim |
|
EU/1/04/283/001-007 |
31.3.2006 |
||||||||||
29.3.2006 |
Raptiva |
|
EU/1/04/291/001-002 |
5.4.2006 |
||||||||||
29.3.2006 |
Hepsera |
|
EU/1/03/251/001 |
31.3.2006 |
||||||||||
29.3.2006 |
Erbitux |
|
EU/1/04/281/001 |
31.3.2006 |
||||||||||
29.3.2006 |
Keppra |
|
EU/1/00/146/030 |
31.3.2006 |
||||||||||
29.3.2006 |
Rebetol |
|
EU/1/99/107/001-005 |
30.3.2006 |
||||||||||
29.3.2006 |
Protopy |
|
EU/1/02/202/001-006 |
31.3.2006 |
||||||||||
29.3.2006 |
Protopic |
|
EU/1/02/201/001-006 |
31.3.2006 |
||||||||||
29.3.2006 |
Aptivus |
|
EU/1/05/315/001 |
31.3.2006 |
||||||||||
29.3.2006 |
Bondenza |
|
EU/1/03/266/005-006 |
31.3.2006 |
||||||||||
29.3.2006 |
Xeristar |
|
EU/1/04/297/001-007 |
31.3.2006 |
||||||||||
29.3.2006 |
YENTREVE |
|
EU/1/04/280/001-007 |
31.3.2006 |
||||||||||
29.3.2006 |
Prialt |
|
EU/1/04/302/001-004 |
3.4.2006 |
||||||||||
29.3.2006 |
NovoMix |
|
EU/1/00/142/004-005 EU/1/00/142/009-022 |
31.3.2006 |
||||||||||
29.3.2006 |
Cymbalta |
|
EU/1/04/296/001-007 |
31.3.2006 |
||||||||||
29.3.2006 |
Pedea |
|
EU/1/04/284/001 |
31.3.2006 |
||||||||||
29.3.2006 |
Bonviva |
|
EU/1/03/265/005-006 |
31.3.2006 |
||||||||||
29.3.2006 |
NovoRapid |
|
EU/1/99/119/001 EU/1/99/119/003 EU/1/99/119/005-014 |
31.3.2006 |
||||||||||
29.3.2006 |
InductOs |
|
EU/1/02/226/001 |
31.3.2006 |
||||||||||
29.3.2006 |
Truvada |
|
EU/1/04/305/001 |
31.3.2006 |
— Modifica di un'autorizzazione all'immissione in commercio [articolo 38 del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio]: Accettazione
Data della decisione |
Nome del medicinale |
Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio |
N. di iscrizione nel registro comunitario |
Data della notifica |
|||||||
15.3.2006 |
Zubrin |
|
EU/2/00/028/002-008 |
17.3.2006 |
|||||||
21.3.2006 |
Porcilis Pesti |
|
EU/2/99/016/001-006 |
23.3.2006 |
|||||||
23.3.2006 |
METACAM |
|
EU/2/97/004/016-023 |
28.3.2006 |
Gli interessati possono richiedere comunicazione della relazione pubblica di valutazione dei medicinali in questione e delle relative decisioni rivolgendosi a:
Agenzia europea per i medicinali |
7, Westferry Circus, Canary Wharf |
London E14 4HB |
United Kingdom |
(1) GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1
28.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 102/8 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4218 — Investcorp/Orefi Participation)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(2006/C 102/03)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. |
In data 20.4.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Investcorp Group («Investcorp», Regno Unito) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme di Orefi Partecipation («Orefi», Francia) mediante acquisto di azioni o quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4218 — Investcorp/Orefi Participation, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
28.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 102/9 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4071 — Apollo/Akzo Nobel IAR)
(2006/C 102/04)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. |
In data 18.4.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 e a seguito di un rinvio in conformità con l'articolo 4(5) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Hexion Speciality Chemicals («Hexion», USA), appartenente al gruppo Apollo («Apollo Group», USA), acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme e attività di inchiostri e resine adesive dell'impresa Akzo Nobel («IAR», Paesi Bassi) mediante: acquisto di azioni e di elementi dell'attivo. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4071 — Apollo/Akzo Nobel IAR, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
28.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 102/10 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4193 — L'Oréal/The Body Shop)
(2006/C 102/05)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. |
In data 20.4.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 [e a seguito di un rinvio in conformitá con l'articolo 4(5)] del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa L'Oréal SA («L'Oréal», Francia) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme di The Body Shop International plc («The Body Shop», Regno Unito) mediante acquisto di azioni o quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4193 — L'Oréal/The Body Shop, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
28.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 102/11 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.4155 — BNP Paribas/BNL)
(2006/C 102/06)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il 28.3.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4155. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex) |
28.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 102/11 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.4161 — SEI/VWBN)
(2006/C 102/07)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il 30.3.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4161. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex) |
28.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 102/12 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.4085 — Arcelor/OYAK/Erdemir)
(2006/C 102/08)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il 13.2.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore; |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4085. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex) |
28.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 102/12 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.4190 — Autostrade/SIAS/Costanera)
(2006/C 102/09)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il 18.4.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore; |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4190. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex) |
III Informazioni
Commissione
28.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 102/13 |
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2006
Progetti specifici nel settore della politica dei consumatori
(2006/C 102/10)
1. Obiettivi e descrizione
Questo invito a presentare proposte per progetti specifici si iscrive nel quadro dell'attuazione dell'articolo 7, paragrafo 4 (azione 18), della decisione n. 20/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, che stabilisce un quadro generale per il finanziamento delle attività comunitarie a sostegno della politica dei consumatori per gli anni 2004-2007. Tale invito, con la relativa dotazione finanziaria, è contemplato al punto 4.2 e nell'allegato 1 del programma di lavoro annuale per il 2006 relativo alla politica dei consumatori.
I progetti devono contribuire in maniera significativa al raggiungimento degli obiettivi della politica europea dei consumatori come definitI nella decisione n. 20/2004 CE e nella strategia della Commissione in materia di politica dei consumatori per il periodo 2002-2006 (1).
2. Candidati ammissibili
Per i progetti che richiedono un contributo comunitario massimo del 50 %: possono essere concessi contributi finanziari per tali progetti a tutte le persone giuridiche o associazioni di persone giuridiche, compresi enti pubblici autonomi e organizzazioni regionali dei consumatori, che siano indipendenti dal settore industriale e commerciale ed effettivamente responsabili della realizzazione dei progetti. Oltre all'organizzazione che presenta la candidatura, le proposte devono interessare 8 organizzazioni partner di diverse nazioni, tre delle quali devono avere sede nei nuovi Stati membri o nei paesi aderenti.
Per i progetti che richiedono un contributo comunitario massimo del 75 %: possono essere concessi contributi finanziari esclusivamente a progetti proposti da organizzazioni dei consumatori dei nuovi Stati membri o Paesi aderenti, che siano indipendenti dal settore industriale e commerciale ed effettivamente responsabili della realizzazione dei progetti. I progetti devono coinvolgere come partner organizzazioni dei consumatori di almeno altri tre Paesi che possiedono i requisiti necessari per candidarsi.
I candidati devono avere sede in uno dei seguenti Paesi:
— |
i 25 Paesi dell'Unione europea, fra cui per «nuovi Stati membri» s'intende: Cipro, la Repubblica ceca, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Polonia, la Repubblica slovacca e la Slovenia; |
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i Paesi del SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia; |
— |
i Paesi aderenti: Bulgaria e Romania. |
3. Dotazione finanziaria e durata del progetto
La dotazione finanziaria complessiva destinata al cofinanziamento di progetti è di 2,5 milioni di euro.
In linea di massima, il contributo finanziario comunitario non può superare il 50 % dell'importo delle spese ammissibili per la realizzazione del progetto. Tuttavia l'articolo 6, paragrafo 5, della decisione n. 20/2004/CE autorizza l'erogazione di contributi comunitari fino al 75 % del costo dell'azione per alcuni progetti. Per il periodo 2004-2007 la Commissione propone di dare priorità ai progetti cui partecipano organizzazioni dei consumatori dei nuovi Stati membri e dei Paesi aderenti.
La durata dei progetti non deve superare i 36 mesi.
4. Scadenza
Le domande devono essere inviate alla Commissione entro il 30 giugno 2006.
5. Ulteriori informazioni
Per il testo integrale dell'invito a presentare proposte e per i moduli di candidatura si rinvia al sito:
http://europa.eu.int/comm/consumers/tenders/information/grants/projects_en.htm
Le candidature devono soddisfare i requisiti definiti nel testo integrale e vanno presentate utilizzando l'apposito modulo.
(1) http://europa.eu.int/comm/consumers/overview/cons_policy/index_en.htm
28.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 102/15 |
Secondo invito a presentare proposte nell'ambito del programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura istituito dal regolamento (CE) n. 870/2004 del Consiglio del 24 aprile 2004 (1)
Codice identificativo dell'invito: AGRI GEN RES 2006
(2006/C 102/11)
1. PREMESSA
Il 24 aprile 2004 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 870/2004 (1) concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura. Il regolamento definisce, agli articoli 5, 6 e 7 e all'allegato I, i tipi di azioni ammissibili a finanziamento comunitario.
Nel dicembre 2004 la Commissione ha adottato, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, del citato regolamento e previa consultazione del comitato di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 2, un programma di lavoro (2) in cui sono enunciati gli obiettivi, le disposizioni generali e i tipi di azioni da finanziare.
Ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 15, paragrafo 2, del suddetto regolamento, e previa consultazione del comitato, la Commissione europea (in appresso «la Commissione») invita a presentare proposte inerenti alle azioni previste nel settore delle risorse genetiche in agricoltura. Le azioni proposte nell'ambito del presente invito (in appresso «l'invito») potranno essere finanziate mediante stanziamenti iscritti nel bilancio 2006.
2. OBIETTIVI, AMBITO APPLICATIVO DEL PROGRAMMA COMUNITARIO ED AZIONI AMMISSIBILI
2.1. Obiettivi
Gli obiettivi principali del programma comunitario istituito dal regolamento (CE) n. 870/2004 del Consiglio sono:
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contribuire a realizzare e a migliorare la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura nella Comunità; |
— |
integrare e promuovere, a livello comunitario, le iniziative avviate negli Stati membri in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura; |
— |
facilitare il coordinamento per quanto riguarda gli impegni internazionali sulle risorse genetiche in agricoltura. |
2.2. Campo d'applicazione
Come disposto all'articolo 2 e specificato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 870/2004, il programma comunitario si applica alle risorse genetiche vegetali, microbiche e animali che sono utilizzate o che potrebbero essere utilizzate in agricoltura e che esistono attualmente nel territorio della Comunità.
2.3. Azioni
Nell'ambito del presente invito, la Commissione può finanziare tre tipi di azioni per l'attuazione del programma comunitario:
— |
azioni mirate, che incentivano la conservazione ex situ, in situ e nell'azienda, la caratterizzazione, valutazione, raccolta, documentazione, sviluppo e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura; |
— |
azioni concertate, destinate a migliorare il coordinamento, a livello comunitario, di singole azioni (nazionali, regionali e locali) in materia di conservazione, caratterizzazione, valutazione, raccolta, documentazione, sviluppo e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura svolte negli Stati membri, obiettivo da conseguirsi principalmente con l'organizzazione di seminari e la presentazione di rapporti; |
— |
azioni di accompagnamento, comprendenti attività di informazione, diffusione e consulenza. |
Come specificato all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 870/2004, le azioni cofinanziate nell'ambito del programma comunitario hanno una durata massima di quattro anni.
3. ISTRUZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
3.1. Come preparare la proposta
Prima di inviare la propria candidatura, il proponente è pregato di leggere attentamente il presente invito, il regolamento (CE) n. 870/2004 del Consiglio, il programma di lavoro, la guida per il proponente, in particolare i requisiti di partecipazione, ed ogni altro documento utile consultabile sul sito web della Commissione:
http://europa.eu.int/comm/agriculture/envir/biodiv/genres/call_en.htm
Il proponente deve soddisfare i requisiti di partecipazione enunciati nella guida per il proponente e le condizioni di cui al presente invito.
Il proponente dovrà redigere e presentare:
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una copia cartacea della candidatura completa, corredata dei documenti giustificativi firmati dal rappresentante legale dell'organizzazione proponente o dal proponente stesso, se questi è una persona fisica. La documentazione d'accompagnamento deve comprendere una lettera recante domanda di sovvenzione e i moduli con il bilancio di previsione, anch'essi firmati dal proponente o dal suo rappresentante legale. Se la proposta è presentata da più partner, il proponente provvede affinché i rispettivi moduli siano firmati da ciascuno dei partner; |
— |
una versione elettronica della candidatura su CD ROM compatibile con Windows XP (3). |
La proposta deve essere redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea. E' tuttavia caldamente raccomandato di presentare la proposta in inglese, onde agevolarne la valutazione ad opera di un gruppo internazionale di esperti indipendenti.
3.2. A chi e quando presentare la proposta
Sono ricevibili unicamente le proposte di azioni mirate, di azioni concertate e di azioni di accompagnamento inviate alla Commissione, in una copia cartacea e su CD ROM, entro e non oltre il 30 giugno 2006.
La proposta deve essere spedita per plico raccomandato con ricevuta di ritorno (fa fede il timbro postale) al seguente indirizzo:
Commissione europea |
DG AGRI |
«AGRI RES GEN 2006» |
All'attenzione del sig. Leo Maier |
1, rue de Genève |
B-1049 Bruxelles |
Non saranno prese in considerazione le proposte spedite dopo la scadenza del termine summenzionato o inviate ad un indirizzo diverso da quello sopra indicato. Non è ammesso l'invio per fax o posta elettronica.
Non sono considerate ricevibili le proposte spedite entro il termine prescritto ma pervenute alla Commissione dopo quindici giorni di calendario dalla scadenza del termine, ossia dopo il 15 luglio 2006. Il plico si considera ricevuto dalla Commissione alla data in cui viene ufficialmente protocollato presso la Commissione. Il proponente è interamente responsabile del rispetto del termine.
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 178 delle modalità d'esecuzione del regolamento finanziario, nell'ambito del presente invito non sono prese in considerazione le candidature incomplete o presentate soltanto su carta (cioè senza il CD ROM).
In caso di invio consecutivo di più versioni della stessa proposta, sarà presa in considerazione l'ultima versione ricevuta prima della scadenza del termine suindicato.
3.3. Trattamento della proposta da parte della Commissione e calendario
Come specificato nella guida per il proponente, ogni proposta pervenuta alla Commissione è sottoposta alla seguente procedura di valutazione.
La Commissione verifica innanzitutto la rispondenza della proposta ai criteri di ricevibilità e di ammissibilità enunciati nella guida per il proponente e nella guida per il valutatore.
Tali criteri consistono nella corretta e completa presentazione della proposta (rispetto del termine di inoltro, documentazione d'accompagnamento completa, ecc.). Inoltre, sono esclusi i proponenti che si trovano in una delle situazioni di cui agli articoli 93 e 94 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (4).
I documenti giustificativi che devono corredare la proposta, compresi quelli comprovanti il rispetto delle condizioni di cui agli articoli 93 e 94 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, sono elencati nell'allegato I del presente invito.
Secondo il disposto dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 870/2004, le proposte di azioni da finanziare nell'ambito del programma comunitario sono selezionate in base alla valutazione di esperti indipendenti.
I criteri di selezione e di aggiudicazione su cui si basa tale valutazione sono enunciati nell'allegato II del presente invito, nella guida per il proponente e nella guida per il valutatore.
L'elenco dei beneficiari e degli importi delle sovvenzioni concesse dovrebbe essere pronto entro la fine del 2006.
Se il finanziamento è concesso, il beneficiario sarà invitato a stipulare con la Commissione una convenzione di sovvenzione espressa in euro, nella quale sono specificate le condizioni e l'entità del finanziamento.
La data presunta di avvio delle azioni selezionate è intorno alla metà del 2007. La data di inizio dell'azione sarà precisata nella convenzione di sovvenzione.
Se il finanziamento non è concesso, il proponente ne riceve notifica scritta nella quale sono spiegati i motivi della mancata accettazione della sua proposta.
4. FINANZIAMENTO
I costi ammissibili sono definiti nella guida per il proponente e nella convenzione di sovvenzione (articolo 14 delle condizioni generali). Il contributo comunitario alle azioni mirate non supera il 50 % del costo totale ammissibile dell'azione. Il contributo comunitario alle azioni concertate e alle azioni di accompagnamento non supera l'80 % del costo totale ammissibile dell'azione.
Per le azioni che beneficiano di una sovvenzione nell'ambito del presente invito non è concesso alcun prefinanziamento. Gli eventuali apporti in natura non costituiscono costi ammissibili.
La selezione di una proposta non impegna la Commissione a concedere un contributo finanziario di importo pari a quello chiesto dal proponente. L'importo concesso non potrà in alcun caso essere superiore a quello richiesto.
Lo stanziamento disponibile per le sovvenzioni nel bilancio 2006 ammonta a 3,82 milioni di euro. In una fase successiva le autorità di bilancio potranno eventualmente concedere un aumento fino ad un massimo di 2 milioni di euro. Le percentuali indicative destinate alle azioni mirate, alle azioni concertate e alle azioni di accompagnamento sono le seguenti:
Tipo di azione |
Contributo indicativo UE in percentuale dei fondi disponibili |
Azioni mirate |
81% |
Azioni concertate |
10% |
Azioni di accompagnamento |
9% |
(1) GU L 162 del 30.4.2004, pag. 18.
(2) Decisione C(2004) 5355 della Commissione del 28.12.2004.
(3) Le proposte di azioni vanno presentate in formato PDF («portable document format», versione 3 o superiore, con font preimpostati) o in formato RTF («rich text format»).
(4) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
ALLEGATO I
DOCUMENTI RICHIESTI A CORREDO DELLA PROPOSTA
(1) |
Per il proponente: la lettera di domanda firmata dal rappresentante legale dell'organizzazione proponente o dal proponente stesso, se questi è una persona fisica. |
(2) |
Per il proponente e i partner: i moduli di domanda debitamente compilati (tutti i moduli e i documenti di cui agli allegati 1, 2 e 3 della guida per il proponente). |
(3) |
Per il proponente e i partner: le dichiarazioni di impegno finanziario devono essere datate e firmate dal rappresentante legale dell'organizzazione proponente o dell'organizzazione partner oppure, se il proponente è una persona fisica, dal proponente stesso, nonché dagli eventuali partner. |
(4) |
Per altri finanziatori (ad esclusione del proponente e dei partner): occorre fornire la prova di tali contributi, consistente come minimo in un attestato ufficiale recante l'indicazione della quota erogata da ciascuno dei finanziatori, il riferimento al titolo dell'azione e l'importo del contributo. |
(5) |
Per il proponente: la scheda di identificazione finanziaria e la scheda segnaletica delle persone giuridiche, compilate e datate, che devono essere datate e firmate dal rappresentante legale dell'organizzazione proponente o dal proponente stesso, se questi è una persona fisica, nonché dagli eventuali partner. |
(6) |
Per il proponente e i partner: copia degli statuti e del rapporto di attività più recente, nonché, eventualmente, l'organigramma e il regolamento interno, se menzionati negli statuti. |
(7) |
Per il solo proponente (tranne gli enti pubblici): dichiarazione sull'onore, datata e firmata dal rappresentante legale dell'organizzazione proponente o dal proponente stesso, se questi è una persona fisica, compilata in base al modello riportato nella guida per il proponente,
|
(8) |
Per il solo proponente (tranne gli enti pubblici): estratto recente dell'iscrizione del proponente all'albo professionale previsto dalla legislazione dello Stato membro in cui è stabilito. |
(9) |
Per il proponente e i partner: modulo datato e firmato relativo ai conflitti di interesse, compilato in base al modello riportato nella guida per il proponente. |
(10) |
Per il proponente (tranne gli enti pubblici) e i partner (tranne gli enti pubblici): bilanci e conti annuali degli ultimi tre esercizi chiusi. |
(11) |
Per il proponente (tranne gli enti pubblici), se il contributo richiesto è pari o superiore a 300 000 EUR: una relazione di revisione dei conti esterna, redatta da un revisore dei conti accreditato, che certifichi i conti dell'ultimo esercizio chiuso e fornisca una valutazione della solidità finanziaria del proponente. |
(12) |
Per il proponente e i partner: curriculum vitae degli addetti all'esecuzione dell'azione proposta. |
(13) |
Per il proponente e i partner: referenze su altre eventuali azioni realizzate nel settore in oggetto. |
ALLEGATO II
1. Criteri di selezione:
— |
Capacità tecnica: Il proponente e i partner devono dimostrare:
|
— |
Capacità finanziaria: Il proponente e i partner devono dimostrare:
|
— |
Conformità al programma comunitario di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 870/2004 del Consiglio. |
— |
Ai sensi dell'allegato I del regolamento (CE) n. 870/2004 del Consiglio, le risorse genetiche oggetto della proposta devono esistere attualmente nel territorio della Comunità. |
2. Criteri di aggiudicazione:
Ogni proposta ammissibile sarà valutata in base ai seguenti criteri:
1. |
pertinenza dell'azione rispetto agli obiettivi del programma comunitario; |
2. |
qualità tecnica dell'azione proposta; |
3. |
qualità della gestione dell'azione; |
4. |
valore aggiunto europeo e impatto potenziale dell'azione; |
5. |
qualità del coordinamento tra il proponente e i partner; |
6. |
mobilitazione di risorse per l'esecuzione dell'azione. |