ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 96

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49o anno
22 aprile 2006


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Corte di giustizia

 

CORTE DI GIUSTIZIA

2006/C 096/1

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 2 febbraio 2006, nella causa C-143/05: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/84/CE — Mancato recepimento nel termine prescritto)

1

2006/C 096/2

Causa C-420/05: Rinvio 28 novembre 2005 della Ricosmos B.V. contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 13 settembre 2005 nella causa T-53/02, Ricosmos contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 28 novembre 2005

1

2006/C 096/3

Cause C-37/06 e C-58/06: Domande di pronuncia pregiudiziale, proposte dal Finanzgericht Hamburg con ordinanze 10 e 12 gennaio 2006, nei procedimenti Viamex Agrar Handels GmbH (causa C-37/06) e ZVK Zuchtvieh Kontor GmbH (causa C-58/06) contro Hauptzollamt Hamburg Jonas

2

2006/C 096/4

Causa C-50/06: Ricorso proposto il 27 gennaio 2006 dalla Commissione delle Comunità europee contro il Regno dei Paesi Bassi

3

2006/C 096/5

Causa C-55/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Köln (Germania) con decisione 26 gennaio 2006 nella controversia amministrativa Arcor AG & CO.Kg contro Repubblica federale di Germania; interveniente: Deutsche Telekom AG

3

2006/C 096/6

Causa C-59/06 P: Ricorso proposto il 3.2.2006 da Luigi Marcuccio contro la sentenza pronunciata il 24.11.2005 dalla Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-236/02 tra Luigi Marcuccio e la Commissione delle Comunità europee

4

2006/C 096/7

Causa C-67/06: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 6 febbraio 2006

5

2006/C 096/8

Causa C-73/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln (Germania) con decisione 19 gennaio 2006, nella causa Bundeszentralamt für Steuern contro Planzer Luxembourg S.à.r.l

5

2006/C 096/9

Causa C-91/06: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, proposto il 14 febbraio 2006

6

2006/C 096/0

Causa C-96/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Finanzgericht Hamburg con ordinanza 23 gennaio 2006, nel procedimento Viamex Agrar Handels GmbH contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas

6

2006/C 096/1

Causa C-99/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'Oberlandesgericht Stuttgart con decisione 7 febbraio 2006 nel procedimento Raiffeisenbank Mutlangen e.G. contro Roland Schabel, altri partecipanti: 1. Presidente del Langericht Unkel, 2. Bezirkrevisor Stiglmair

6

2006/C 096/2

Causa C-102/06: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, presentato il 21 febbraio 2006

7

2006/C 096/3

Causa C-104/06: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Svezia, proposto il 22 febbraio 2006

7

2006/C 096/4

Causa C-114/06: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica slovacca presentato il 27 febbraio 2006.

8

2006/C 096/5

Causa C-123/06: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, presentato il 2 marzo 2006

8

2006/C 096/6

Causa C-124/06: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica presentato il 2 marzo 2006

9

 

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

2006/C 096/7

Causa T-34/02: Sentenza del Tribunale di primo grado del 22 febbraio 2006 — Le Levant 001 e a./Commissione (Aiuti di Stato — Nozione di interessato — Intimazione di presentare osservazioni — Decisione di avvio del procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE — Misura di deduzione fiscale per alcuni investimenti d'oltremare — Aiuto allo sviluppo connesso alla costruzione navale — Valutazione alla luce dell'art. 87, n. 1, CE — Obbligo di motivazione)

10

2006/C 096/8

Causa T-282/02: Sentenza del Tribunale di primo grado 23 febbraio 2006 — Cementbouw Handel & Industrie/Commissione (Concorrenza — Controllo delle operazioni di concentrazione d'imprese — Artt. 2, 3 e 8 del regolamento (CEE) n. 4064/89 — Nozione di concentrazione — Creazione di una posizione dominante — Autorizzazione assoggettata al rispetto di taluni impegni — Principio di proporzionalità)

10

2006/C 096/9

Causa T-194/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 23 febbraio 2006 — Il Ponte Finanziaria SpA/UAMI (Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo contenente l'elemento denominativo Bainbridge — Marchi nazionali anteriori denominativi, figurativi e tridimensionali contenenti l'elemento denominativo Bridge — Prova dell'uso — Uso in una forma diversa — Marchi difensivi — Famiglia di marchi)

11

2006/C 096/0

Cause riunite T-200/03 e T-313/03: Sentenza del Tribunale di primo grado del 21 febbraio 2006 — V/Commissione (Dipendenti — Licenziamento per insufficienza professionale — Art. 51 dello Statuto — Manifesto errore di valutazione — Sviamento di potere — Obbligo di sollecitudine — Diritti della difesa — Proporzionalità — Parità di trattamento — Motivazione — Rapporto informativo — Ricevibilità — Interesse ad agire)

11

2006/C 096/1

Causa T-74/04: Sentenza del Tribunale di primo grado del 22 febbraio 2006 — Nestlé/UAMI (Marchio comunitario — Procedura d'opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo che include l'elemento denominativo QUICKY — Marchi figurativi comunitari, nazionali e internazionali anteriori che includono l'elemento denominativo Quick — Marchi denominativi nazionali e internazionali anteriori QUICK — Marchi denominativi nazionali anteriori QUICKIES — Rischio di confusione — Rifiuto di registrazione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

11

2006/C 096/2

Causa T-342/04: Sentenza del Tribunale di primo grado del 22 febbraio 2006 — Adam/Commissione (Dipendenti — Retribuzione — Indennità di dislocazione — Art. 4, n. 1, lett. a), dell'allegato VII dello Statuto — Nozione di servizi prestati per un altro Stato)

12

2006/C 096/3

Causa T-437/04 e T-441/04: Sentenza del Tribunale di primo grado del 22 febbraio 2006 — Standertskjöld-Nordenstam e Heyraud/Commissione (Dipendenti — Promozione cd. di seconda serie (deuxième filière) — Esercizio di promozione 2003 — Non iscrizione nell'elenco dei dipendenti prescelti per una promozione al grado A 3 — Violazione dell'art. 45 dello statuto e del principio di parità di trattamento)

12

2006/C 096/4

Causa T-471/04: Sentenza del Tribunale di primo grado del 23 febbraio 2006 — Karatzoglou/AER (Agente temporaneo — Risoluzione del contratto — Art. 47, n. 2, lett. a) del RAA — Rispetto delle disposizioni del contratto — Legittimo affidamento)

13

2006/C 096/5

Procedimento T-338/04: Ordinanza del Tribunale di primo grado 16 febbraio 2006 — Centro Europa 7/Commissione (Art. 86, n. 3, CE — Rigetto di una denuncia — Ricorso di annullamento — Eccezione di irricevibilità)

13

2006/C 096/6

Causa T-171/05 RII: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 17 febbraio 2006 — Nijs/Corte dei Conti (Procedimento sommario — Dipendenti — Nuova domanda — Art. 109 del regolamento di procedura — Fatti nuovi)

13

2006/C 096/7

Causa T-438/05: Ricorso presentato il 14 dicembre 2005 — Daishowa Seiki/UAMI

14

2006/C 096/8

Causa T-26/00: Ricorso presentato il 25 gennaio 2006 — Trioplast Wittenheim/Commissione delle Comunità europee

14

2006/C 096/9

Causa T-32/06: Ricorso presentato il 27 gennaio 2006 — Justerini & Brooks Limited/UAMI

15

2006/C 096/0

Causa T-36/06: Ricorso presentato il 26 gennaio 2006 — Bundesverband deutscher Banken/Commissione

15

2006/C 096/1

Causa T-37/06: Ricorso presentato il 7 febbraio 2006 — MEGGLE/UAMI

16

2006/C 096/2

Causa T-40/06: Ricorso presentato il 9 febbraio 2006 — Trioplast Industrier/Commissione delle Comunità europee

17

2006/C 096/3

Causa T-41/06: Ricorso presentato il 6 febbraio 2006 — Repubblica di Polonia/Commissione delle Comunità europee

17

2006/C 096/4

Causa T-51/06: Ricorso presentato il 21 febbraio 2006 — Fardem Packaging/Commissione

18

2006/C 096/5

Causa T-52/06: Ricorso presentato il 21 febbraio 2006 — Harry's Morato/Uami

19

2006/C 096/6

Causa T-54/06: Ricorso presentato il 22 febbraio 2006 — Kendrion/Commissione

20

2006/C 096/7

Causa T-55/06: Ricorso presentato il 22 febbraio 2006 — RKW/Commissione

20

2006/C 096/8

Causa T-56/06: Ricorso presentato il 17 febbraio 2006 — Francia/Commissione

21

2006/C 096/9

Causa T-57/06: Ricorso presentato il 17 febbraio 2006 — Marly/UAMI

22

2006/C 096/0

Causa T-58/06: Ricorso presentato il 22 febbraio 2006 — H.A.L.T.E/Commissione delle Comunità europee

23

2006/C 096/1

Causa T-60/06: Ricorso presentato il 16 febbraio 2006 — Repubblica italiana/Commissione

24

2006/C 096/2

Causa T-64/06: Ricorso presentato il 23 febbraio 2006 — FLS Plast/Commissione

24

2006/C 096/3

Causa T-65/06: Ricorso presentato il 24 febbraio 2006 — FLSmidth/Commissione

25

2006/C 096/4

Causa T-66/06: Ricorso presentato il 23 febbraio 2006 — JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen/Commissione

26

2006/C 096/5

Causa T-67/06: Ricorso presentato il 20 febbraio 2006 — Elini/UAMI

27

2006/C 096/6

Causa T-68/06: Ricorso presentato il 23 febbraio 2006 — Stempher en Koninklijke Verpakkiigsindustrie Stempher/Commissione

28

2006/C 096/7

Causa T-69/06: Ricorso presentato il 23 febbraio 2006 — Aughinish Alumina/Commissione

29

2006/C 096/8

Causa T -70/06: Ricorso presentato il 28 febbraio 2006 — Audi/UAMI

30

2006/C 096/9

Causa T-72/06: Ricorso presentato il 23 febbraio 2006 — Groupe Gascogne/Commissione

30

2006/C 096/0

Causa T-75/06: Ricorso presentato il 27 febbraio 2006 — Bayer CropScience e a./Commissione

31

2006/C 096/1

Causa T-77/06: Ricorso presentato il 1o marzo 2006 — Repubblica Italiana/Commissione

32

2006/C 096/2

Causa T-79/06: Ricorso presentato il 23 febbraio 2006 — Sachsa Verpackung/Commissione

32

 

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

2006/C 096/3

Causa F-119/05: Ricorso proposto il 13 dicembre 2005 — Gesner/UAMI

34

2006/C 096/4

Causa F-6/06: Ricorso presentato il 13 gennaio 2006 — Scafarto/Commissione

34

2006/C 096/5

Causa F-7/06: Ricorso presentato il 23 gennaio 2006 — B/Commissione

35

2006/C 096/6

Causa F-10/06: Ricorso presentato il 5 gennaio 2006 — André/Commissione

36

2006/C 096/7

Causa F-13/06: Ricorso presentato il 9 febbraio 2006 — Zuleta de Reales Ansaldo/Corte di giustizia

36

2006/C 096/8

Causa F-14/06: Ricorso presentato il 15 febbraio 2006 — Chevalier Carmana e a./Corte di giustizia delle Comunità europee

37

2006/C 096/9

Causa F-15/06: Ricorso presentato il 15 febbraio 2006 — Abba e a./Corte di giustizia delle Comunità europee

37

2006/C 096/0

Causa F-16/06: Ricorso presentato il 15 febbraio 2006 — Augenault e a./Consiglio

38

2006/C 096/1

Causa F-17/06: Ricorso presentato il 21 febbraio 2006 — Vereecken/Commissione

38

 

III   Informazioni

2006/C 096/2

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaGU C 86 dell'8.4.2006

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IT

 


I Comunicazioni

Corte di giustizia

CORTE DI GIUSTIZIA

22.4.2006   

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C 96/1


SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

2 febbraio 2006

nella causa C-143/05: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2002/84/CE - Mancato recepimento nel termine prescritto)

(2006/C 96/01)

Lingua processuale: l'olandese

Nella causa C-143/05, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 29 marzo 2005, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. K. Simonsson e W. Wils) contro Regno del Belgio (agente: sig. M. Wimmer), la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. J. Makarczyk, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen e J. Klučka (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 2 febbraio 2006, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1.

Il Regno del Belgio, non avendo adottato, nel termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 novembre 2002, 2002/84/CE, che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza di tale direttiva.

2.

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.


(1)  GU C 143 dell'11.06.2005.


22.4.2006   

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C 96/1


Rinvio 28 novembre 2005 della Ricosmos B.V. contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 13 settembre 2005 nella causa T-53/02, Ricosmos contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 28 novembre 2005

(Causa C-420/05)

(2006/C 96/02)

Lingua processuale: l'olandese

Il 28 novembre 2005 la Ricosmos B.V., rappresentata dai sigg. J.J.M. Hertoghs e J.H. Peek, dello studio legale «Hertoghs advocaten-belastingkundigen», Parkstraat 8 (4818 SK) Breda, Paesi Bassi, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 13 settembre 2005, nella causa T-53/02, Ricosmos P.V. contro Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e accoglierlo,

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 13 settembre 2005,

accogliere la domanda di primo grado di annullamento della decisione della Commissione 16 novembre 2001, REM09/00, con cui si dichiara ingiustificato lo sgravio di dazi all'importazione a vantaggio della ricorrente,

in subordine, rinviare la causa per un ulteriore accomodamento al Tribunale di primo grado,

condannare la Commissione alle spese, tanto nel procedimento dinanzi alla Corte quanto nel procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso contro la summenzionata sentenza il ricorrente adduce quanto segue:

1.

Il ricorrente ritiene che il Tribunale abbia preso le mosse da una ingiusta, quanto meno limitata interpretazione degli — in particolare — artt. 905-909 del regolamento di applicazione del codice doganale comunitario (1), con riferimento al procedimento per la restituzione e/o lo sgravio dei dazi doganali. Infatti, il principio della certezza di diritto richiede che la posizione giuridica della Ricosmos sia prevedibile nel caso concreto. Ciò non si è verificato nella fattispecie, secondo la Ricosmos, a seguito delle sospensioni del procedimento non comunicatile. Al riguardo il Tribunale ha preso inoltre le mosse ingiustamente da una troppo limitata concezione del diritto di difesa a seguito di un'interpretazione troppo limitata del diritto di accesso al dossier tempestivo e completo (tanto del fascicolo della dogana nazionale quanto di quello della Commissione).

2.

La pronuncia del Tribunale è, secondo la ricorrente, inoltre, non in sintonia col diritto comunitario. La ricorrente sostiene che il principio della certezza di diritto comporta che i criteri per l'accertamento della mancanza di manifesta negligenza devono essere chiari e evidenti. Proprio a causa della notevole elasticità della nozione di manifesta negligenza, tali criteri devono essere interpretati in via di principio restrittivamente e rispettivamente. La negligenza deve essere evidente ed essenziale e al tempo stesso deve essere in chiaro nesso causale con la situazione particolare che è stata accertata. Al riguardo il Tribunale nel caso di esame ha, da un lato, attribuito troppa poca importanza alla complessività della legislazione e alla notevole esperienza professionale del ricorrente e, dall'altro, ha interpretato ingiustamente vari obblighi della ricorrente stessa, quanto meno li ha valutati in modo formalistico.

3.

Inoltre la ricorrente ritiene che la Commissione abbia violato il principio di proporzionalità e che il Tribunale abbia attribuito troppa poca importanza ai nuovi fatti, da cui risulta che il prelievo dei dazi doganali non doveva essere effettuato.

4.

La ricorrente infine è dell'avviso che l'accertamento da parte del Tribunale dei fatti che sono alla base della controversia è in parte errato o, quanto meno, incompleto.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d'applicazione del codice doganale del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).


22.4.2006   

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C 96/2


Domande di pronuncia pregiudiziale, proposte dal Finanzgericht Hamburg con ordinanze 10 e 12 gennaio 2006, nei procedimenti Viamex Agrar Handels GmbH (causa C-37/06) e ZVK Zuchtvieh Kontor GmbH (causa C-58/06) contro Hauptzollamt Hamburg Jonas

(Cause C-37/06 e C-58/06)

(2006/C 96/03)

Lingua processuale: il tedesco

Con ordinanze 10 e 12 gennaio 2006, pervenute nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 23 gennaio e 3 febbraio 2006, nei procedimenti Viamex Agrar Handels GmbH (causa C-37/06) e ZVK Zuchtvieh Kontor GmbH (causa C-58/06) contro Hauptzollamt Hamburg Jonas, il Finanzgericht Hamburg ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se l'art. 1 del regolamento (CE) n. 615/98 (1) sia valido nella parte in cui subordina la concessione della restituzione all'esportazione all'osservanza della direttiva 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto (2).

2)

In caso di soluzione affermativa della questione di cui sopra: se sia compatibile con il principio di proporzionalità il disposto di cui all'art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98, secondo cui la restituzione non viene versata per gli animali per i quali l'autorità competente, in base ad altre informazioni in merito al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1 del regolamento n. 615/98, ritenga che non è stata rispettata la direttiva relativa alla protezione degli animali durante il trasporto.


(1)  GU L 82, pag. 19.

(2)  GU L 340, pag. 17.


22.4.2006   

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C 96/3


Ricorso proposto il 27 gennaio 2006 dalla Commissione delle Comunità europee contro il Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-50/06)

(2006/C 96/04)

Lingua processuale: l'olandese

Il 27 gennaio 2006 dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee è stato proposto un ricorso contro il Regno dei Paesi Bassi dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Maria Condou-Durande e dal sig. Rudi Troosters, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

1.

dichiarare che, avendo applicato ai cittadini dell'Unione europea non la direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964, 64/221/CEE per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (1), ma una normativa generale sugli stranieri che rende possibile un collegamento sistematico e automatico tra una condanna penale e un provvedimento d'espulsione, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 64/221/CEE,

2.

condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 8, lett. e) della Vreemdelingenwet 2000 (legge sugli stranieri) olandese stabilisce che uno straniero soggiorna legittimamente nei Paesi Bassi unicamente fintantoché tale cittadino vi soggiorni in base a una normativa, in particolare in forza del Trattato CE.

Per il resto, la maggior parte delle altre disposizioni della Vreemdelingenwet 2000 è integralmente applicabile agli «stranieri» in generale, nozione che, ai sensi dell'art. 1, lett. m), della detta legge, comprende anche i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea. Nella Vreemdelingenwet 2000 non si fa riferimento alla direttiva 64/221/CEE, né sono incorporati nel testo della legge i principi di tale direttiva. A fortiori gli obblighi derivanti dalla direttiva 64/221/CEE non sono trasposti in modo chiaro e univoco in tale normativa.


(1)  GU 56 del 4 aprile 1964, pag. 850.


22.4.2006   

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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Köln (Germania) con decisione 26 gennaio 2006 nella controversia amministrativa Arcor AG & CO.Kg contro Repubblica federale di Germania; interveniente: Deutsche Telekom AG

(Causa C-55/06)

(2006/C 96/05)

Lingua processuale: il tedesco

Con decisione 26 gennaio 2006, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 2 febbraio 2006, nella controversia amministrativa Arcor AG & CO. Kg contro Repubblica federale di Germania; interveniente: Deutsche Telekom AG, il Verwaltungsgericht Köln ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1.

Se l'art. 1, n. 4, del regolamento (CE) n. 2887/2000 (1) debba essere interpretato nel senso che il criterio dell'orientamento ai costi, di cui all'art 3, n. 3, del regolamento medesimo, costituisce un requisito minimo, così inteso che la legge nazionale degli Stati membri non può discostarsi da tale riferimento in senso sfavorevole ai relativi beneficiari.

2.

Se il criterio dell'orientamento ai costi di cui all'art. 3, n. 3, del regolamento (CE) n. 2887/2000 ricomprenda anche gli interessi contabili e gli ammortamenti contabili.

3.

In caso di soluzione affermativa della questione sub 2):

a)

se la base di calcolo di detti interessi ed ammortamenti sia costituita dal valore di riacquisto degli investimenti, al netto degli ammortamenti effettuati sino al momento della valutazione, ovvero se la base di calcolo sia costituita unicamente dal valore attuale di riacquisto, espresso in termini di prezzi correnti nel giorno della valutazione;

b)

se tali costi dedotti a base di calcolo degli interessi e degli ammortamenti contabili — in particolare, quei costi (costi generali) non direttamente imputabili alla prestazione eseguita — debbano essere in ogni caso comprovati da relativa documentazione analitica;

c)

in caso di soluzione interamente o parzialmente negativa della questione sub b):

se i costi possano essere invece dimostrati mediante una valutazione compiuta sulla base di un modello di costi analitico;

a quali requisiti metodologici o, comunque, oggettivi debba rispondere tale valutazione alternativa;

d)

se l'autorità di regolamentazione nazionale disponga, nell'ambito dei poteri definiti dall'art. 4, nn. 1 3, del regolamento (CE) n. 2887/2000 ai fini della verifica dell'orientamento ai costi, di cosiddetti margini di discrezionalità, soggetti solo a limitato sindacato giurisdizionale;

e)

in caso si soluzione affermativa della questione sub d):

se tali margini di discrezionalità riguardino, in particolare, anche il metodo di calcolo dei costi nonché le questioni relative alla determinazione di idonei interessi contabili (per capitale esterno e/o capitale proprio) e adeguati periodi di ammortamento;

quali siano i limiti di tali margini di discrezionalità;

f)

se tali obblighi di orientamento ai costi siano diretti quantomeno anche alla tutela dei diritti dei concorrenti intesi quali beneficiari, con la conseguenza che tali concorrenti possano agire contro tariffe di accesso non orientate ai costi;

g)

se sull'operatore notificato nell'ambito dell'attività di vigilanza ex art. 4 del regolamento (CE) n. 2887/2000 ovvero di un conseguente procedimento giudiziario, gravi l'onere probatorio riguardo a costi in tutto o in parte non documentabili;

h)

in caso di soluzione affermativa delle questioni sub f) e g):

se l'onere probatorio riguardo all'orientamento ai costi gravi sull'operatore notificato anche nel caso in cui un concorrente, quale beneficiario, impugni l'approvazione di tariffe, operata dall'autorità di regolamentazione in osservanza della normativa nazionale, in base al rilievo che le tariffe di accesso sarebbero eccessivamente elevate in quanto non orientate ai costi.


(1)  GU C 336 del 30.12.2000, pag. 4.


22.4.2006   

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C 96/4


Ricorso proposto il 3.2.2006 da Luigi Marcuccio contro la sentenza pronunciata il 24.11.2005 dalla Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-236/02 tra Luigi Marcuccio e la Commissione delle Comunità europee

(Causa C-59/06 P)

(2006/C 96/06)

Lingua di procedura: l'italiano

Il 3.2.2006, Luigi Marcuccio, con l'avvocato L. Garofalo, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso d'impugnazione contro la sentenza emessa il 24.11.2005 dalla Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-236/02 tra Luigi Marcuccio e la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

Annullare la Sentenza impugnata ed accogliere le sue altre conclusioni.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente sostiene che la sentenza del tribunale sia viziata per:

1.

Snaturamento e travisamento dei fatti e delle affermazioni del ricorrente nei suoi scritti, conseguenti anche ad inesattezza materiale degli accertamenti svolti dal Tribunale.

2.

Omessa pronuncia circa una pluralità di punti fondamentali della causa de quo.

3.

Errore in procedendo di gravità tale da pregiudicare irrimediabilmente gli interessi del ricorrente.

4.

Difetto assoluto di motivazione circa svariati punti decisivi della causa de quo, anche per carenza di istruttoria, confusione, contraddittorietà, insufficienza, irragionevolezza, tautologia, arbitrarietà, apoditticità ed illogicità, sia primarie che derivate, delle ragioni presuntamente addotte a tal fine.

5.

Erronee e false interpretazione ed applicazione dell'art. 26, secondo comma, dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee.

6.

Erronee e false interpretazione ed applicazione della nozione di diritti della difesa, ed immotivato ed illogico disconoscimento della relativa giurisprudenza.

7.

Erronee e false interpretazione ed applicazione della nozione di motivazione, ed immotivato ed illogico disconoscimento della relativa giurisprudenza.

8.

Erronee e false interpretazione ed applicazione della nozione di contraddittorietà della motivazione.

9.

Erronee e false interpretazione ed applicazione della nozione di impugnabilità di un atto preparatorio.

10.

Erronee e false interpretazione ed applicazione della nozione di parere.

11.

Erronee e false interpretazione ed applicazione della nozione di emendamento di una decisione già emanata.


22.4.2006   

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C 96/5


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 6 febbraio 2006

(Causa C-67/06)

(2006/C 96/07)

Lingua processuale: il greco

Il 6 febbraio 2006 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Minás Konstantinidis e dalla sig.ra Amparo Alcover San Pedro, membro del suo servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 giugno 2002, 2002/49/CE (1), relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e in ogni caso non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni in questione, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva;

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principale argomenti

Il termine di trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico interno è scaduto il 18 luglio 2004.


(1)  GU L 189 del 18 luglio 2002, pag. 12


22.4.2006   

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C 96/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln (Germania) con decisione 19 gennaio 2006, nella causa Bundeszentralamt für Steuern contro Planzer Luxembourg S.à.r.l

(Causa C-73/06)

(2006/C 96/08)

Lingua processuale: il tedesco

Con decisione 19 gennaio 2006, pervenuta nella cancelleria della Corte delle Comunità europee l'8 febbraio 2006, nella causa Bundeszentralamt für Steuern contro Planzer Luxembourg S.à.r.l, il Finanzgericht Köln ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1.

Se da un'attestazione della qualità di imprenditore conforme al modello di cui all'allegato B dell'Ottava Direttiva risulti un effetto vincolante, o una presunzione irrefutabile a favore dello stabilimento dell'imprenditore nello Stato di rilascio dell'attestazione (1).

2.

In caso di soluzione negativa della prima questione:

se la nozione «sede dell'attività economica» ai sensi dell'art. 1, n. 1, della Tredicesima Direttiva vada interpretata nel senso che con ciò s'intende il luogo ove la società ha la sede statutaria,

o ci si deve riferire al luogo ove vengono adottate le decisioni in materia di gestione dell'impresa,

o è rilevante il luogo in cui vengono prese le decisioni determinanti ai fini della normale, operativa gestione quotidiana.


(1)  GU L 331 del 27.1.1979, pag. 1.


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C 96/6


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, proposto il 14 febbraio 2006

(Causa C-91/06)

(2006/C 96/09)

lingua processuale: il tedesco

Il 14 febbraio 2006, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Bernhard Schima e dalla sig.ra Florence Simonetti, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica d'Austria.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.

dichiarare che la Repubblica d'Austria, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (1) e, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 13, n. 1, della detta direttiva;

2.

condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il termine assegnato per la trasposizione della direttiva è scaduto il 21 luglio 2004.


(1)  GU L 197, pag. 30


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C 96/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Finanzgericht Hamburg con ordinanza 23 gennaio 2006, nel procedimento Viamex Agrar Handels GmbH contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Causa C-96/06)

(2006/C 96/10)

Lingua processuale: il tedesco

Con ordinanza 23 gennaio 2006, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 17 febbraio 2006, nel procedimento Viamex Agrar Handels GmbH contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas, il Finanzgericht Hamburg (Germania) ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se la disposizione di cui all'art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98 (1) contenga una fattispecie esclusiva, con la conseguenza che lo Hauptzollamt è tenuto ad esporre e a provare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98.

2)

Per il caso in cui tale questione sia risolta in senso affermativo, se la conclusione ai sensi dell'art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98 relativa al mancato rispetto della direttiva relativa alla protezione degli animali durante il trasporto richieda la prova di una violazione della direttiva 91/628/CEE (2) nel caso concreto o se sia sufficiente, per l'onere di esposizione dei motivi e della prova dell'autorità, che essa esponga e dimostri circostanze che, considerate complessivamente, indichino con una notevole probabilità che la direttiva relativa alla protezione degli animali durante il trasporto non è stata rispettata, (anche) riguardo all'esportazione di cui trattasi.

3)

Indipendentemente dalle soluzioni delle questioni sub 1 e 2, se l'autorità possa negare (integralmente) ad un esportatore la restituzione all'esportazione ai sensi dell'art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98 qualora, riguardo all'esportazione di cui trattasi, non vi siano indizi del fatto che, a causa della (eventuale) violazione della direttiva 91/628/CEE, sia stato pregiudicato il benessere degli animali durante il trasporto.


(1)  GU L 82, pag. 19.

(2)  GU L 340, pag. 17.


22.4.2006   

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C 96/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'Oberlandesgericht Stuttgart con decisione 7 febbraio 2006 nel procedimento Raiffeisenbank Mutlangen e.G. contro Roland Schabel, altri partecipanti: 1. Presidente del Langericht Unkel, 2. Bezirkrevisor Stiglmair

(Causa C-99/06)

(2006/C 96/11)

Lingua processuale: il tedesco

Con decisione 7 febbraio 2006, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 21 febbraio 2006, nel procedimento Raiffeisenbank Mutlangen e.G. contro Roland Schabel, altri partecipanti: 1. Presidente del Langericht Unkel, 2. Bezirkrevisor Stiglmair, l'Oberlandesgericht Stuttgart, ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se la direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, nella versione della direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE (1), vada interpretata nel senso che i diritti riscossi da un notaio pubblico dipendente per la redazione di un atto notarile che accerta un'operazione che rientra nell'ambito di applicazione di tale direttiva, come modificata, rappresentano imposte ai sensi di quest'ultima qualora, conformemente alla normativa nazionale applicabile, da un lato, notai pubblici dipendenti siano anch'essi autorizzati ad esercitare e siano essi stessi creditori dei diritti di cui trattasi e, dall'altro, i notai pubblici dipendenti debbano sì trasferire alle casse dello Stato solamente un'indennità per spese forfetaria pari al 15 % dei diritti per la redazione degli atti notarili in materia societaria rientranti nella direttiva, ma per altre attività debbano trasferire allo Stato, oltre ad un'indennità per spese (forfetaria), anche diritti che lo Stato impiega per finanziare le funzioni ad esso incombenti.


(1)  GU L 156, pag. 23.


22.4.2006   

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C 96/7


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, presentato il 21 febbraio 2006

(Causa C-102/06)

(2006/C 96/12)

lingua processuale: il tedesco

Il 21 febbraio 2006 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Carmel O'Reilly e dal sig. Wolfgang Bogensberger, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica d'Austria.

La ricorrente chiede che la Corte dichiari quanto segue:

1.

La Repubblica d'Austria, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 gennaio 2003, 2003/9/CE, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (1) e, in ogni caso, non avendone informato la Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù della detta direttiva.

2.

La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 6 febbraio 2005.


(1)  GU L 031, pag. 18


22.4.2006   

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C 96/7


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Svezia, proposto il 22 febbraio 2006

(Causa C-104/06)

(2006/C 96/13)

Lingua processuale: lo svedese

Il 22 febbraio 2006 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. L. Ström van Lier e R. Lyal, in qualità di agenti, con domicilio eletto a Lussemburgo, ha proposto un ricorso contro il Regno di Svezia.

La Commissione chiede che la Corte voglia:

1)

dichiarare che il Regno di Svezia non ha adempiuto agli obblighi impostigli dagli artt. 18, 39, 43 e 56, n. 1, CE e dagli artt. 28, 31, e 40 SEE, adottando e mantenendo in vigore una legislazione fiscale secondo la quale il rinvio della tassazione sui redditi di capitale dovuta in occasione della vendita di una proprietà occupata dal proprietario quando il soggetto passivo acquista un'altra proprietà è consentito soltanto se la proprietà venduta e quella acquistata si trovano entrambe nel territorio svedese;

2)

condannare il Regno di Svezia alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Nel diritto svedese sull'imposta sui redditi figurano disposizioni sul rinvio della tassazione in occasione della vendita della proprietà di un bene immobile e dei relativi diritti. Un soggetto passivo può rinviare la tassazione se deve rendere conto di redditi di capitale basati sulla vendita riguardante una dimora permanente in Svezia e ha acquistato o intende acquistare un'altra proprietà in Svezia e si è trasferito o intende trasferirsi in detta proprietà. Non è però consentito il rinvio della tassazione se la proprietà venduta e quella nuovamente acquistata si trovano al di fuori del territorio svedese. Le condizioni di cui sopra costituiscono un chiaro ostacolo all'esercizio delle libertà fondamentali sancite dal Trattato CE e dall'Accordo sullo Spazio economico europeo.

Le norme svedesi non sono adatte per garantire la coerenza del sistema fiscale svedese poiché, con riguardo ad un singolo soggetto passivo, non vi è alcun nesso diretto tra il vantaggio fiscale («uppskovsavdraget» — il rinvio della tassazione) e la compensazione per detto vantaggio tramite un gettito d'imposta, nell'ambito della stessa tassazione. In ogni caso, le norme svedesi sono sproporzionate per quanto attiene allo scopo che intendono perseguire.


22.4.2006   

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C 96/8


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica slovacca presentato il 27 febbraio 2006.

(Causa C-114/06)

(2006/C 96/14)

Lingua processuale: lo slovacco

Il 27 febbraio 2006 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Zavvos e Tomáš Kukal, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica slovacca.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

1)

dichiarare che la Repubblica slovacca, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/48/CE (1), relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, oppure non avendo comunicato queste disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in base alle disposizioni della direttiva;

2)

condannare la Repubblica slovacca alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti:

Il termine per l'adozione delle disposizioni per dare attuazione alla direttiva è scaduto il 1o maggio 2004.


(1)  GU L 235, pag. 6.


22.4.2006   

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C 96/8


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, presentato il 2 marzo 2006

(Causa C-123/06)

(2006/C 96/15)

Lingua processuale: il greco

Il 2 marzo 2006 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Dominique Maidani e dal sig. Georgios Zavvos, consiglieri giuridici del servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 aprile 2001, 2001/24/CE (1) in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi, e in ogni caso non avendo comunicato i detti provvedimenti alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della stessa direttiva;

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nella fattispecie, l'art. 34 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 aprile 2001, 2001/34/CE, dispone che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla detta direttiva entro il 5 maggio 2004 e ne informano immediatamente la Commissione.


(1)  GU L 125 del 5 maggio 2001, pag. 15.


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C 96/9


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica presentato il 2 marzo 2006

(Causa C-124/06)

(2006/C 96/16)

Lingua processuale: il greco

Il 2 marzo 2006 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Gerald Braun, membro del servizio giuridico, e Georgios Zavvos, consigliere giuridico del servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 giugno 2003, 2003/51/CE (1), che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione, e in ogni caso non avendo comunicato i detti provvedimenti alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della stessa direttiva;

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nella fattispecie, l'art. 5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 giugno 2003, 2003/51/CE, dispone che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla detta direttiva entro il 1o gennaio 2005 e ne informano immediatamente la Commissione.


(1)  GU L 178 del 17 luglio 2003, pag. 16.


TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

22.4.2006   

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C 96/10


Sentenza del Tribunale di primo grado del 22 febbraio 2006 — Le Levant 001 e a./Commissione

(Causa T-34/02) (1)

(«Aiuti di Stato - Nozione di interessato - Intimazione di presentare osservazioni - Decisione di avvio del procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE - Misura di deduzione fiscale per alcuni investimenti d'oltremare - Aiuto allo sviluppo connesso alla costruzione navale - Valutazione alla luce dell'art. 87, n. 1, CE - Obbligo di motivazione»)

(2006/C 96/17)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: EURL Le Levant 001 (Parigi, Francia) e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza [rappresentanti: avv.ti P. Kirch e N. Chahid-Nouraï]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [rappresentante: G. Rozet, agente]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 25 luglio 2001, 2001/882/CE, relativa all'aiuto di Stato cui la Francia ha dato esecuzione sotto forma di aiuto allo sviluppo in favore del bastimento «Le Levant» costruito da Alstom Leroux Naval e destinato ad essere utilizzato a Saint-Pierre-et-Miquelon (GU L 327, pag. 37)

Dispositivo della sentenza

1)

La decisione della Commissione 25 luglio 2001, 2001/882/CE, relativa all'aiuto di Stato cui la Francia ha dato esecuzione sotto forma di aiuto allo sviluppo in favore del bastimento «Le Levant» costruito da Alstom Leroux Naval e destinato ad essere utilizzato a Saint-Pierre-et-Miquelon è annullata.

2)

La Commissione sopporterà le proprie spese e le spese esposte dai ricorrenti, comprese quelle relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 109 del 4.5.2002


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C 96/10


Sentenza del Tribunale di primo grado 23 febbraio 2006 — Cementbouw Handel & Industrie/Commissione

(Causa T-282/02) (1)

(«Concorrenza - Controllo delle operazioni di concentrazione d'imprese - Artt. 2, 3 e 8 del regolamento (CEE) n. 4064/89 - Nozione di concentrazione - Creazione di una posizione dominante - Autorizzazione assoggettata al rispetto di taluni impegni - Principio di proporzionalità»)

(2006/C 96/18)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Cementbouw Handel & Industrie (Le Cruquius, Paesi Bassi) [rappresentanti: W. Knibbeler, O. Brouwer e P. Kreijger, avvocati]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [rappresentanti: inizialmente A. Nijenhuis, K. Wiedner e W. Mölls, successivamente A. Nijenhuis, É. Gippini Fournier e A. Whelan, agenti]

Oggetto della causa

Annullamento della decisione della Commissione 26 giugno 2002, 2003/756/CE, relativa ad un procedimento a norma del regolamento (CEE) del Consiglio n. 4064/89 che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE — Caso COMP/M.2650 — Haniel/Cementbouw/JV (CVK) — (GU 2003 L 282, pag. 1, rettifica in GU 2003 L 285, pag. 52)

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 274 del 9.11.2002.


22.4.2006   

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C 96/11


Sentenza del Tribunale di primo grado 23 febbraio 2006 — Il Ponte Finanziaria SpA/UAMI

(Causa T-194/03) (1)

(«Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo contenente l'elemento denominativo “Bainbridge” - Marchi nazionali anteriori denominativi, figurativi e tridimensionali contenenti l'elemento denominativo “Bridge” - Prova dell'uso - Uso in una forma diversa - “Marchi difensivi” - Famiglia di marchi»)

(2006/C 96/19)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Il Ponte Finanziaria SpA (Scandicci, Italia) [Rappresentanti: avv.ti P.L. Roncaglia, A. Torrigiani Malaspina e M. Boletto]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [Rappresentanti: sigg. M. Buffolo e O. Montalto, agenti]

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Marine Enterprise Projects — Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl (Numana, Italia) [Rappresentante: D. Marchi]

Oggetto della causa

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 17 marzo 2003 (procedimento R 1015/2001 4), relativa ad un procedimento di opposizione tra le società Il Ponte Finanziaria SpA e Marine Enterprise Projects — Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente è condannata alle spese


(1)  GU C 184 del 2.8.2003.


22.4.2006   

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C 96/11


Sentenza del Tribunale di primo grado del 21 febbraio 2006 — V/Commissione

(Cause riunite T-200/03 e T-313/03) (1)

(«Dipendenti - Licenziamento per insufficienza professionale - Art. 51 dello Statuto - Manifesto errore di valutazione - Sviamento di potere - Obbligo di sollecitudine - Diritti della difesa - Proporzionalità - Parità di trattamento - Motivazione - Rapporto informativo - Ricevibilità - Interesse ad agire»)

(2006/C 96/20)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: V (Overijse, Belgio) [Rappresentante: C. Mourato, avocat]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentante: J. Currall, in qualità di agente]

Oggetto della causa

Da un lato, la domanda di annullamento della decisione mediante la quale l'autorità che ha il potere di nomina ha licenziato la ricorrente per insufficienza professionale e, dall'altro, la domanda di annullamento del rapporto informativo della ricorrente per il periodo 1999/2001.

Dispositivo della sentenza

1)

I ricorsi T-200/03 e T-313/03 sono respinti.

2)

Ognuna delle parti sopporterà le proprie spese derivanti dal presente procedimento e dal procedimento sommario.


(1)  GU C 200 del 23 agosto 2003.


22.4.2006   

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C 96/11


Sentenza del Tribunale di primo grado del 22 febbraio 2006 — Nestlé/UAMI

(Causa T-74/04) (1)

(«Marchio comunitario - Procedura d'opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo che include l'elemento denominativo “QUICKY” - Marchi figurativi comunitari, nazionali e internazionali anteriori che includono l'elemento denominativo “Quick” - Marchi denominativi nazionali e internazionali anteriori QUICK - Marchi denominativi nazionali anteriori QUICKIES - Rischio di confusione - Rifiuto di registrazione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2006/C 96/21)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Svizzera) [Rappresentanti: J. Evrard e P. Péters, avocats]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [Rappresentante: sig. A. Folliard Monguiral, in qualità di agente]

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Quick restaurants SA (Bruxelles, Belgio) [Rappresentanti: É. De Gryse e D. Moreau, avocats]

Oggetto della causa

Ricorso di annullamento avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 17 dicembre 2003 (procedimento R 922/2001-2), relativa ad una procedura di opposizione tra la Société des produits Nestlé SA e la Quick restaurants SA.

Dispositivo della sentenza

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La ricorrente è condannata a sostenere tutte le spese.


(1)  GU C 94 del 17 aprile 2004.


22.4.2006   

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C 96/12


Sentenza del Tribunale di primo grado del 22 febbraio 2006 — Adam/Commissione

(Causa T-342/04) (1)

(«Dipendenti - Retribuzione - Indennità di dislocazione - Art. 4, n. 1, lett. a), dell'allegato VII dello Statuto - Nozione di servizi prestati per un altro Stato»)

(2006/C 96/22)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Herta Adam (Bruxelles, Belgio) [Rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal, avocats]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: J. Currall e L. Lozano Palacios, agenti]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 2 settembre 2003, recante diniego di concessione alla ricorrente del beneficio dell'indennità di dislocazione previsto dall'art. 4 dell'allegato VII dello Statuto del personale delle Comunità europee

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ognuna delle parti sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 262 del 23.10.2004.


22.4.2006   

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C 96/12


Sentenza del Tribunale di primo grado del 22 febbraio 2006 — Standertskjöld-Nordenstam e Heyraud/Commissione

(Causa T-437/04 e T-441/04) (1)

(«Dipendenti - Promozione cd. di seconda serie (“deuxième filière”) - Esercizio di promozione 2003 - Non iscrizione nell'elenco dei dipendenti prescelti per una promozione al grado A 3 - Violazione dell'art. 45 dello statuto e del principio di parità di trattamento»)

(2006/C 96/23)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Standertskjöld-Nordenstam (Waterloo (Belgio) [Rappresentante: T. Demaseure, avocat] e Jean-Claude Heyraud (Bruxelles, Belgio) [Rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e È Marchal, avocats]

Convenuta: Commissione [Rappresentanti: J. Currall e G. Berscheid, agenti]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento delle decisioni della Commissione di non iscrivere il nome dei ricorrenti nell'elenco dei dipendenti ritenuti maggiormente meritevoli per la promozione al grado A 3 a titolo del procedimento cd. di seconda serie («deuxième filière») per l'anno 2003

Dispositivo della sentenza

1)

Le cause T-437/04 e T-441/04 sono riunite ai fini della sentenza.

2)

Le decisioni della Commissione di non iscrivere i nomi dei ricorrenti nell'elenco dei dipendenti ritenuti maggiormente meritevoli per la promozione al grado A 3, a titolo del procedimento cd. di seconda serie («deuxième filière») per l'anno 2003, sono annullate.

3)

La Commissione è condannata alle spese.


(1)  GU C 6 dell'8.1.2005


22.4.2006   

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C 96/13


Sentenza del Tribunale di primo grado del 23 febbraio 2006 — Karatzoglou/AER

(Causa T-471/04) (1)

(Agente temporaneo - Risoluzione del contratto - Art. 47, n. 2, lett. a) del RAA - Rispetto delle disposizioni del contratto - Legittimo affidamento)

(2006/C 96/24)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Georgios Karatzoglou (Ioannina, Grecia) [Rappresentante: S. Pappas, avvocato]

Convenuto: Agenzia europea per la ricostruzione (AER) [Rappresentanti: J.-N. Louis, S. Orlandi, X. Martin e C. Manolopoulos, avvocati]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione dell'AER 26 febbraio 2004 che risolve il contratto di assunzione del ricorrente

Dispositivo della sentenza

1)

La decisione dell'Agenzia europea per la ricostruzione (AER) 26 febbraio 2004 che risolve il contratto d'impiego del ricorrente è annullata.

2)

L'AER è condannata alle spese.


(1)  GU C 57 del 5.3.2005.


22.4.2006   

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C 96/13


Ordinanza del Tribunale di primo grado 16 febbraio 2006 — Centro Europa 7/Commissione

(Procedimento T-338/04) (1)

(«Art. 86, n. 3, CE - Rigetto di una denuncia - Ricorso di annullamento - Eccezione di irricevibilità»)

(2006/C 96/25)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Centro Europa 7 Srl (Roma) [Rappresentanti: V. Ripa di Meana e R. Mastroianni, avvocati]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: P. Oliver e F. Amato, agenti]

Interveniente a sostegno della convenuta: Mediaset SpA (Milano) [Rappresentante: M. Bay, avvocato]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della lettera della Commissione 4 giugno 2004 [D (2004) 471], nella parte in cui respinge la denuncia della ricorrente secondo cui la Repubblica italiana avrebbe violato il combinato disposto degli artt. 86 CE e 82 CE

Dispositivo dell'ordinanza

1)

Il ricorso è irricevibile

2)

La ricorrente sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione e dall'interveniente.


(1)  GU C 262 del 23.10.2004


22.4.2006   

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C 96/13


Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 17 febbraio 2006 — Nijs/Corte dei Conti

(Causa T-171/05 RII)

(Procedimento sommario - Dipendenti - Nuova domanda - Art. 109 del regolamento di procedura - Fatti nuovi)

(2006/C 96/26)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bart Nijs (Bereldange, Lussemburgo) [rappresentante: avv.to F. Rollinger]

Convenuta: Corte dei Conti delle Comunità europee [rappresentanti: T. Kennedy, J.-M. Stenier e G. Corstens, agenti]

Oggetto della causa

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Corte dei Conti 2 dicembre 2004 di promuovere un dipendente diverso dal ricorrente al posto di traduttore principale con inquadramento nel grado LA5 presso l'unità olandese del servizio di traduzione del segretariato generale della Corte dei Conti

Dispositivo dell'ordinanza

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


22.4.2006   

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C 96/14


Ricorso presentato il 14 dicembre 2005 — Daishowa Seiki/UAMI

(Causa T-438/05)

(2006/C 96/27)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Daishowa Seiki Co. Ltd (Osaka, Giappone) [Rappresentante: sig. T. Krüger, Rechtsanwalt]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG (Mülheim, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 7 settembre 2005, R 928/2004-1

Condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) al pagamento delle spese di questo procedimento e del procedimento R 928/2004-1.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Daishowa Seiki

Marchio comunitario interessato: Marchio figurativo «BIG PLUS» per merci della classe 7 (Macchine utensili in metallo, relativi componenti e portautensili) — Domanda n. 1073964

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG

Marchio o segno fatto valere: Marchio figurativo nazionale «Plus» per merci, tra le altre, delle classi 6 e 8.

Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione della divisione di opposizione

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto non sussiste alcun rischio di confusione tra i due marchi, da un lato a causa di una mancata somiglianza tra le merci e tra i marchi, e dall'altra perché il carattere distintivo del marchio opposto si limita alla sua forma grafica.


22.4.2006   

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C 96/14


Ricorso presentato il 25 gennaio 2006 — Trioplast Wittenheim/Commissione delle Comunità europee

(Causa T-26/00)

(2006/C 96/28)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Trioplast Wittenheim AS (Wittenheim, Francia) [Rappresentante: sig. Tommy Pettersson, adovokat]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

dichiarare parzialmente illegittimo l'art. 1, lett. g), della decisione, per quanto riguarda il periodo durante il quale la ricorrente è considerata responsabile della infrazione;

dichiarare parzialmente illegittimo l'art. 2, lett. f), della decisione, per quanto riguarda l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente o, in subordine, riduzione dell'ammenda.

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione nel caso COMP/F/38.354 — Sacchi industriali (C(2005) 4634 def (in prosieguo: la «decisione impugnata»), con cui è stata inflitta alla ricorrente un'ammenda di 17,85 milioni di EUR per aver partecipato ad una pratica concordata sui mercati dei sacchi industriali in Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo e Olanda in violazione dell'art. 81 CE.

La ricorrente non nega la sua partecipazione alla pratica concordata fino al 23 marzo 1999, ma afferma di aver cessato di porre in essere l'infrazione nel marzo 1999, quando il nuovo proprietario della ricorrente, la Trioplast Industrier, si è reso conto della pratica concordata. Di conseguenza, a giudizio della ricorrente, la Commissione ha compiuto una valutazione errata della durata dell'infrazione posta in essere dalla società.

Inoltre, per quanto riguarda la gravità dell'infrazione, la ricorrente afferma che la Commissione, rispetto alle altre imprese coinvolte, le ha inflitto un'ammenda con un importo di base troppo elevato vista la sua quota di mercato.

Inoltre, a sostegno del suo ricorso la ricorrente afferma che il metodo di calcolo della Commissione per la determinazione dell'importo dell'ammenda era errato e che avrebbe dovuto essere impiegato un altro metodo, in cui si sarebbe dovuto tener conto del fatto che l'infrazione della ricorrente riguarda tre periodi distinti, poiché la ricorrente è stata di proprietà di tre diversi proprietari (St. Gobain, FLS e Trioplast Industrier) nel periodo in cui l'infrazione è stata posta in essere. Secondo la ricorrente, il metodo della Commissione provoca la conseguenza che la responsabilità complessiva in solido della FLS e della Trioplast Industrier supera l'importo totale dell'ammenda inflitta alla ricorrente e che la FLS e la Trioplast Industrier in pratica sono considerate responsabili in solido anche per il periodo in cui la ricorrente non era di proprietà di nessuna delle due.

La ricorrente afferma poi che la Commissione avrebbe dovuto tener conto del fatto che vi sono circostanze attenuanti per quanto riguarda l'infrazione che le è imputata, dal momento che la sua partecipazione ad essa è stata costantemente di natura secondaria e passiva. Inoltre, secondo la ricorrente, la Commissione non ha applicato la regola del 10 % di cui al regolamento n. 1/2003 (1) e avrebbe dovuto concedere alla ricorrente una riduzione dell'ammenda superiore a quella concessa nella decisione impugnata.

Infine la ricorrente afferma che la Commissione ha violato i principi di certezza del diritto e di proporzionalità.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, 2003, pag. 1).


22.4.2006   

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C 96/15


Ricorso presentato il 27 gennaio 2006 — Justerini & Brooks Limited/UAMI

(Causa T-32/06)

(2006/C 96/29)

Lingua di redazione del ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Justerini & Brooks Limited (Londra, Regno Unito) (rappresentante: sig. B. Cordery, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso: sig. Elia Canelo Gutierrez (Talavera de la Reina, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 23 novembre 2005 (procedimento R 36/2005-2), relativa al procedimento di opposizione n. B 605 461, notificata in data 30 novembre 2005;

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario interessato: marchio figurativo «J&B» per beni e servizi delle classi 14, 18, 21, 25, 33 e 43 (domanda di registrazione del marchio comunitario n. 2 696 383)

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: sig. Elia Canelo Gutierrez

Marchio o segno fatto valere: marchio figurativo internazionale «JOB» per beni della classe 33 (registrazione n. 275 247)

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rinvio alla divisione di opposizione per ulteriore istruttoria

Motivi dedotti: violazione degli artt. 8, n. 1, lett. b), 8, n. 2, punto iii), e 73 del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, e delle regole procedurali contenute in varie disposizioni del regolamento (CE) della Commissione n. 2868/95.


22.4.2006   

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C 96/15


Ricorso presentato il 26 gennaio 2006 — Bundesverband deutscher Banken/Commissione

(Causa T-36/06)

(2006/C 96/30)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Bundesverband deutscher Banken e. V. (Berlino, Germania) (Rappresentanti: avv.ti H.-J. Niemeyer e K.-S. Scholz)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione della convenuta 6 settembre 2005, n. C(2005) 3232 def. (caso N 248/04 — Landesbank Hessen-Thüringen);

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente si oppone alla decisione della Commissione 6 settembre 2005, n. C(2005) 3232 def., con la quale la detta istituzione ha stabilito che l'annunciato conferimento del fondo speciale «Hessischer Investitionsfonds» quale conferimento tacito nella banca regionale Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) non costituisce un aiuto di Stato.

A sostegno del suo ricorso il ricorrente fa valere quattro motivi.

In primo luogo, esso sostiene che la Commissione ha violato l'obbligo di motivazione di cui all'art. 253 CE.

In secondo luogo, il ricorrente afferma che la convenuta, riconoscendo l'adeguatezza del compenso concordato per il conferimento nella Helaba, ha violato il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato e dunque ha violato l'art. 87, n. 1, CE.

Oltre a ciò, il ricorrente asserisce che la Commissione ingiustamente ha detratto i costi di rifinanziamento per mancanza di liquidità del conferimento nella Helaba. Per tale motivo sussisterebbe una violazione del principio dell'investitore operante in un'economia di mercato e dunque dell'art. 87, n. 1, CE.

Da ultimo il ricorrente deduce la violazione del diritto al contraddittorio, in quanto la Commissione avrebbe omesso di avviare una formale procedura di esame ex art. 88, n. 2, CE, in combinato disposto con l'art. 6 del regolamento (CE) n. 659/1999 (1), relativamente al conferimento nella Helaba.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).


22.4.2006   

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C 96/16


Ricorso presentato il 7 febbraio 2006 — MEGGLE/UAMI

(Causa T-37/06)

(2006/C 96/31)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: MEGGLE Aktiengesellschaft (Wasserburg a. Inn, Germania) [Rappresentante: avv. T. Raab]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Clover Corporation Limited (North Sydney, Australia)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 22 novembre 2005, e la decisione sull'opposizione della Divisione di opposizione del Dipartimento Marchi dell'UAMI 30 settembre 2004;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Clover Corporation Limited

Marchio comunitario interessato: marchio figurativo «HiQ con foglia di trifoglio» per beni delle classi 5, 29 e 30 (n. 2 171 114)

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: la ricorrente

Marchio o segno fatto valere: marchio figurativo tedesco «foglia di trifoglio» per beni delle classi 1, 3, 5, 29, 30, 31, 32 e 33 (n. 980 458) e marchio figurativo tedesco «foglia di trifoglio» per beni delle classi 1, 3, 5, 29, 30, 31, 32, 33 (n. 39 652 600)

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1) sarebbe stato erroneamente applicato, poiché sussisterebbe un rischio di confusione tra i due marchi in conflitto. Essi sarebbero assai simili, e il marchio anteriore avrebbe un particolare carattere distintivo. Vi sarebbe violazione dell'art. 74, n. 1, prima e seconda frase, del regolamento n. 40/94, poiché l'Ufficio convenuto avrebbe violato il dovere di accertamento dei fatti dedotti.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario.


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C 96/17


Ricorso presentato il 9 febbraio 2006 — Trioplast Industrier/Commissione delle Comunità europee

(Causa T-40/06)

(2006/C 96/32)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Trioplast Industrier AB (Smålandsstenar, Svezia) [Rappresentante: sig. Tommy Pettersson, advokat]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

dichiarare parzialmente illegittimo l'art. 1, lett. g), della decisione, per quanto riguarda il periodo durante il quale la ricorrente è considerata responsabile dell'infrazione;

dichiarare parzialmente illegittimo l'art. 2, lett. f), della decisione, per quanto riguarda l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente, in quanto solidalmente responsabile, o, in subordine, riduzione dell'ammenda.

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principale argomenti addotti dalla ricorrente sono identici a quelli fatti valere nella causa T-26/06, Triplast Wittenheim contro Commissione.


22.4.2006   

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C 96/17


Ricorso presentato il 6 febbraio 2006 — Repubblica di Polonia/Commissione delle Comunità europee

(Causa T-41/06)

(2006/C 96/33)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (Rappresentante: Paweł Szałamacha, agente del governo)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione 18 ottobre 2005 nella pratica COMP/M.3894 in cui si constata che l'operazione di concentrazione tra Unicredito Italiano SpA e Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG è compatibile col mercato comune;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione europea 18 ottobre 2005 nella pratica COMP/M.3894 che dichiara la fusione delle banche Unicredito Italiano SpA (UCI) e Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG (HVB) compatibile col mercato comune. Entrambe le banche detengono quote negli istituti di credito in Polonia, e, secondo le conclusioni della ricorrente, la concentrazione proposta avrà per effetto l'assunzione del controllo da parte dell'UCI sulle partecipazioni detenute dall'HVB sul mercato bancario polacco.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere i seguenti motivi:

violazione dell'art. 2, n. 1 del regolamento sulle concentrazioni (1) attraverso una valutazione non appropriata, ad avviso della ricorrente, della concentrazione proposta, poiché la Commissione non ha preso in considerazione la storia del settore bancario in Polonia, il volume degli investimenti stranieri nonché i motivi per cui il governo polacco ha introdotto una limitazione degli investimenti nell'ipotesi di privatizzazioni statali. Inoltre la ricorrente ha fatto valere che la Commissione ha violato l'art. 2, n. 1, del regolamento, poiché, nell'effettuare la valutazione della compatibilità della concentrazione proposta col mercato comune, non ha preso in considerazione l'esistenza e gli effetti dell'art. 3, n. 9, del contratto di privatizzazione (2) che, secondo la ricorrente, crea un ostacolo legale all'entrata sul mercato ai sensi dell'art. 2, n. 1, lett. b), del regolamento sulle concentrazioni. La ricorrente asserisce anche che la Commissione ha ammesso una valutazione inappropriata della concentrazione del mercato bancario polacco ed ha del pari male apprezzato le conseguenze della concentrazione sulla concorrenza per il mercato dei fondi di investimento nonché per alcuni specifici mercati nel settore bancario polacco;

violazione dell'art. 6, n. 1, del regolamento sulle concentrazioni poiché ad avviso della ricorrente la concentrazione proposta doveva suscitare gravi perplessità della Commissione quanto alla compatibilità col mercato comune nonché condurla ad avviare la procedura, cioè la seconda fase dell'esame se l'operazione proposta rientri nel campo di applicazione del regolamento sulle concentrazioni;

violazione dell'art. 11 del regolamento sulle concentrazioni, violazione dell'art. 5 del regolamento di attuazione (3) nonché violazione del principio di una corretta e leale amministrazione; la ricorrente segnala che la notifica della concentrazione, come effettuata dalle parti, era incompleta non contenendo informazioni sulle condizioni del contratto di privatizzazione, in particolare sull'art. 3 di quest'ultimo e non doveva quindi essere presa in considerazione dalla Commissione;

violazione dell'obbligo di collaborazione derivante dall'art. 10 del Trattato che istituisce la Comunità europea avendo la Commissione rinunciato a tener conto, prima della decisione adottata, dei legittimi interessi della Repubblica di Polonia la cui tutela è prevista dall'art. 11, n. 4, del regolamento sulle concentrazioni; ad avviso della ricorrente la Commissione aveva l'obbligo, prima di emanare la decisione che riconosce la concentrazione compatibile col mercato comune, di prendere iniziative al fine di ottenere informazioni complete su tutti i legittimi interessi degli Stati membri, a maggior ragione in quanto, grazie al monitoraggio del mercato bancario in Polonia nel periodo precedente l'adesione della Repubblica di Polonia all'Unione europea, la Commissione era in grado di familiarizzarsi con la struttura di codesto mercato e doveva essere a conoscenza dell'esistenza di un legittimo interesse pubblico del governo polacco nel garantire l'applicazione e l'esecuzione della strategia di demonopolizzazione e privatizzazione;

violazione dell'art. 253 CE e dell'obbligo di un'adeguata motivazione della decisione, il che ha reso più difficile, secondo la ricorrente, la ricostruzione ed il controllo della regolarità del processo con cui il diritto viene applicato dalla Commissione.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 395, pag. 1).

(2)  Contratto di vendita delle azioni della Banca Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Grupa Pekao S.A, concluso il 23 giugno 1999 tra il Tesoro della Repubblica di Polonia, Unicredito Italiano SpA e Allianz AG.

(3)  Regolamento (CE) della Commissione 7 aprile 2004, n. 802, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 133, pag. 1).


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C 96/18


Ricorso presentato il 21 febbraio 2006 — Fardem Packaging/Commissione

(Causa T-51/06)

(2006/C 96/34)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente(i): Fardem Packaging B.V. (Edam, Paesi Bassi) [Rappresentante: F.J. Leeflang, avvocato]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare in tutto o in parte la decisione rivolta alla Fardem;

ridurre l'ammenda inflitta alla Fardem;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione 30 novembre 2005 relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 del Trattato CE (pratica n. COMP/F/38.354 — Borse industriali), con cui la ricorrente era considerata responsabile in solido per la sua partecipazione ad un cartello e condannata a pagare un'ammenda.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente adduce la violazione degli artt. 81 CE, 253 CE, 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, così come la violazione dei principi di accuratezza amministrativa, di motivazione e di uguaglianza.

La ricorrente adduce anzitutto che la Commissione ha posto in non cale il controricorso della stessa ricorrente relativamente alla condotta di quest'ultima sia prima che dopo il 1997. La ricorrente non nega la sua partecipazione al cartello, ma sottolinea che prima del 1997 dipendeva completamente da quella che all'epoca era la sua società madre. Però, dopo il 1997, essa era indipendente ed i suoi intendimenti sono gradualmente, ma profondamente cambiati.

La ricorrente adduce inoltre che la Commissione ha preso le mosse da un'errata valutazione dei fatti con riguardo alla partecipazione della ricorrente ai gruppi «Valveplast», «Benelux» e «Teppema», nonché con riguardo alla partecipazione ai gruppi «België» e «Blokzakken». Ad avviso della ricorrente la Commissione ha accolto una serie di conclusioni non precise ed errate quanto ad un certo numero di condotte. La ricorrente sottolinea inoltre che la Commissione non ha affatto tenuto conto della circostanza che i gruppi «België» e «Blokzakken» avevano cessato di esistere prima del 1997.

Secondo la ricorrente la Commissione ha inoltre valutato i fatti in modo erroneo con riguardo alla delimitazione geografica dei mercati. La ricorrente segnala in proposito che non è stato realizzato alcun fatturato in Spagna, mentre in Francia si è realizzato solo un fatturato minimo.

La ricorrente censura la Commissione anche per non aver applicato la normativa sulla presa in considerazione di circostanze attenuanti omettendo di tener conto dei fatti da essa addotti quali circostanze siffatte.

Con riguardo alla fissazione dell'ammontare di base dell'ammenda, la ricorrente contesta la determinazione delle singole quote di mercato sulla base del fatturato ottenuto invece del tonnellaggio, l'adozione di un trattamento differenziato in categorie sulla base di quote di mercato e l'attuazione della differenziazione in parola nonché il collegamento dell'ammontare di base dell'ammenda con ciascuna delle categorie individuate.

Da ultimo la ricorrente fa valere come la Commissione abbia a torto deciso che la ricorrente e la Kendrion N.V. costituiscono un'unità economica per cui a torto è stata multata in conseguenza di un'infrazione della ricorrente.


22.4.2006   

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C 96/19


Ricorso presentato il 21 febbraio 2006 — Harry's Morato/Uami

(Causa T-52/06)

(2006/C 96/35)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Harry's Morato SpA (Altavilla Vicentina, Italia) [Rappresentanti: Avv. ti Niccoló Ferretti, Giovanni Casucci, Fabio Trevisan]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Ferrero OhG mbH

Conclusioni del ricorrente

riformare la decisione della Prima Commissione di Ricorso R 600/2005-1, del 16 dicembre 2005;

invitare l'UAMI a procedere all'immediata registrazione del marchio «Morato» come alla domanda di registrazione n. 1 849 439 e successiva limitazione, stante l'assenza di un effettivo impedimento soggettivo e comunque stante la sua irrilevanza in termini di conflitto con il marchio «MORATO», con vittoria di onorari, diritti e spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente

Marchio comunitario interessato: Marchio figurativo «Morato» (domanda di registrazione n. 1 849 439), per prodotti rientranti nella classe 30.

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: FERRERO OHG mbH.

Marchio o segno fatto valere: Marchio denominativo tedesco «MORETTO» (n. 39 707 273), per prodotti rientranti nella classe 30.

Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento dell'opposizione e rigetto della domanda di registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: La decadenza del marchio «MORETTO» per non uso, nonché incorretta applicazione dell'articolo 8, comma 1, lett. B), del regolamento (CE) n. 40/94 (rischio di confusione).


22.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 96/20


Ricorso presentato il 22 febbraio 2006 — Kendrion/Commissione

(Causa T-54/06)

(2006/C 96/36)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente(i): Kendrion N.V. (Zeist, Paesi Bassi) [Rappresentanti: P. Glazener, avvocato, C.C. Meijer, avvocato]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare in tutto o in parte la decisione rivolta, tra gli altri, alla ricorrente;

annullare o ridurre l'ammenda inflitta alla ricorrente;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione 30 novembre 2005 relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 del Trattato CE (pratica n. COMP/F/38.354 — Borse industriali), in cui la ricorrente era considerata responsabile per un'infrazione alle regole di concorrenza e condannata a pagare un'ammenda.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente adduce la violazione degli artt. 81 CE, 253 CE nonché 15, n. 2, del regolamento n. 1/2003, dato che il dispositivo della decisione è incompatibile con la motivazione della stessa. Secondo la ricorrente, nella motivazione della decisione impugnata, non le è stata addebitata la partecipazione all'infrazione, mentre nel dispositivo le è stata addebitata l'infrazione all'art. 81 CE.

La ricorrente adduce ulteriormente la violazione degli artt. 81 CE, 253 CE e 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 in quanto la Commissione a torto è partita dall'assunto che la ricorrente e la Fardem Packaging B.V. costituiscono un'unità economica per cui la ricorrente a torto è stata multata in conseguenza di una violazione della Fardem Packaging.

Ad avviso della ricorrente la Commissione ha commesso anche una violazione degli artt. 82 CE, 253 CE, 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 e di principi generali del diritto tra cui il principio di accuratezza amministrativa, il divieto di azione arbitraria, nonché i principi di uguaglianza e proporzionalità.

La ricorrente adduce che la Commissione l'ha ritenuta responsabile per un'infrazione commessa dalla Fardem Packaging in contrasto con altre decisioni della Commissione in cui la società madre non è stata ritenuta responsabile. Inoltre è stata irrogata alla ricorrente, nella sua qualità di società madre, un'ammenda che è superiore all'importo per cui la società controllata, la quale ha commesso l'infrazione, è stata ritenuta responsabile in solido. Inoltre la ricorrente sarebbe stata trattata in modo diverso dalle altre società madri le quali sono state ritenute responsabili per infrazioni commesse dalle società controllate. L'ammenda irrogata alla ricorrente costituirebbe anche una violazione dei principi di proporzionalità e di accuratezza amministrativa.

Da ultimo la ricorrente fa valere la violazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende, in particolare per il fatto che non è stato applicato il disposto dell'art. 5, lett. b). La ricorrente adduce che la Commissione ha omesso di tenere nel dovuto conto le caratteristiche specifiche dell'impresa.


22.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 96/20


Ricorso presentato il 22 febbraio 2006 — RKW/Commissione

(Causa T-55/06)

(2006/C 96/37)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: RKW AG Rheinische Kunststoffwerke (Worms, Germania) [Rappresentante: avv. H.-J. Hellmann]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della convenuta notificata alla ricorrente il 14 dicembre 2005, del 30 novembre 2005 in un procedimento ai sensi dell'art. 81 del Trattato CE (pratica K(2005)4635 def., COMP/F/38.354 — Borse industriali), nei limiti in cui concerne la ricorrente;

in subordine ridurre l'ammenda inflitta alla ricorrente;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione 30 novembre 2005, C(2005)4635 nella pratica COMP/F/38.354 — Borse industriali. Nella decisione impugnata è stata inflitta un'ammenda alla ricorrente per violazione dell'art. 81 CE, poiché quest'ultima, secondo la Commissione, ha partecipato ad un sistema di intese e pratiche concordate nel settore delle borse industriali di plastica in Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi.

A sostegno del ricorso la ricorrente fa valere che la decisione impugnata violerebbe il principio di legalità. La prassi della convenuta in materia di ammende non sarebbe coperta, quanto al suo fondamento, dall'autorizzazione di cui all'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/1962 (1) o all'art. 23 del regolamento n. 1/2003 (2). In proposito la ricorrente invoca anche la violazione dei principi della parità di trattamento e di proporzionalità.

La ricorrente invoca ulteriormente l'errata applicazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/1962 nonché delle direttive per il calcolo delle ammende. Sarebbero in particolare erronee, per quanto concerne la ricorrente, l'amministrazione e la valutazione delle prove. Per di più, alla luce della prassi amministrativa seguita sino ad allora, la ricorrente sarebbe stata punita in maniera sproporzionata. Circa l'entità dell'importo iniziale, fissato in rapporto alla gravità dell'infrazione, la ricorrente contesta, sotto una molteplicità di profili, una disparità di trattamento nei confronti degli altri destinatari della decisione impugnata. La ricorrente fa anche valere un errore di diritto da parte della Commissione quanto alla valutazione della durata dell'infrazione ed alla mancata presa in considerazione di circostanze attenuanti. Da ultimo la ricorrente sostiene che l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/1962 sarebbe stato violato anche con riguardo all'applicazione della comunicazione sulla non irrogazione o irrogazione ad un livello inferiore delle ammende.


(1)  Regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, Primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, L 13, pag. 204).

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).


22.4.2006   

IT

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C 96/21


Ricorso presentato il 17 febbraio 2006 — Francia/Commissione

(Causa T-56/06)

(2006/C 96/38)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (Parigi, Francia) [Rappresentanti: G. de Bergues e S. Ramet, agenti]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

in via principale, annullare interamente la decisione impugnata;

in subordine, annullare l'art. 5 di tale decisione;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con decisione 30 giugno 1997, adottata su proposta della Commissione e in conformità alla procedura prevista dalla direttiva 92/81/CEE (1), il Consiglio ha autorizzato gli Stati membri ad applicare o continuare ad applicare a taluni oli minerali utilizzati a fini specifici riduzioni dell'aliquota dell'accisa o esenzioni dalle accise esistenti. Con quattro successive decisioni, il Consiglio ha prorogato tale autorizzazione, con scadenza dell'ultimo periodo il 31 dicembre 2006. La Francia è autorizzata ad applicare tali riduzioni o tali esenzioni sull'olio combustibile denso utilizzato per la produzione di allumina nella zona di Gardanne.

Con lettera 30 ottobre 2001, la Commission ha notificato alla Francia la sua decisione di avviare il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE, in relazione all'esenzione dalle accise sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella zona di Gardanne (2). In seguito a tale procedimento, la Commissione ha adottato, il 7 dicembre 2005, la decisione controversa (3), considerando che le esenzioni dalle accise sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella zona di Gardanne, di Shannon e in Sardegna, attuate dalla Francia, dall'Irlanda e dall'Italia, costituissero aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE, parzialmente incompatibili con il mercato comune, e ordinando quindi agli Stati membri interessati di procedere al recupero dei detti aiuti.

Con il ricorso in esame, la Francia chiede l'annullamento parziale di tale decisione nella parte in cui riguarda l'esenzione concessa dalla Francia alla zona di Gardanne.

A sostegno del suo ricorso, essa fa valere diversi motivi di cui il primo è tratto dalla nozione di aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE. Essa afferma che la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto ritenendo esistente un aiuto di Stato quando invece non era presente il complesso delle condizioni necessarie per la presenza di tale aiuto, come stabilite nella sentenza Altmark (4), e mancava soprattutto la condizione dell'esistenza di una lesione della concorrenza e di una distorsione nel funzionamento del mercato interno. Essa sostiene che la Commissione non può, al contempo, da una parte proporre al Consiglio di adottare, sul fondamento normativo della direttiva 92/81/CEE, una decisione che autorizza l'esenzione dalla accise e non opporsi alla sua proroga e, dall'altra, dichiarare che la detta esenzione costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune.

Il secondo motivo sollevato dalla ricorrente verte sulla carenza di motivazione, in quanto la decisione impugnata conterrebbe una contraddizione nel ragionamento della Commissione relativo all'accertamento di una lesione della concorrenza.

Con il terzo motivo, fatto valere in subordine, la ricorrente afferma che l'obbligo del recupero di cui all'art. 5 della decisione impugnata viola i principi del legittimo affidamento, della certezza del diritto e dell'osservanza di termini ragionevoli. Essa sostiene che i beneficiari dell'esenzione avrebbero il diritto di avvalersi dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento fino al momento dell'adozione della decisione controversa e non, come sostiene la Commissione, fino alla data di pubblicazione della decisione di avviare il procedimento formale di esame. La ricorrente fa inoltre valere che l'inerzia della Commissione per quattro anni, tra la decisione di avviare il procedimento e la decisione finale, sarebbe anch'essa costitutiva di una violazione dei principi del legittimo affidamento, della certezza del diritto e dell'osservanza di un termine ragionevole.


(1)  Direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali.

(2)  Pubblicata nella GU C 30 del 2 febbraio 2002.

(3)  Decisione C[2005]4436 def., aiuti di Stato n. C 78-79-80/2001.

(4)  Sentenza della Corte 24 luglio 2004, causa C-280/00, Altmark Trans, Racc. pag. I-7747.


22.4.2006   

IT

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C 96/22


Ricorso presentato il 17 febbraio 2006 — Marly/UAMI

(Causa T-57/06)

(2006/C 96/39)

Lingua in cui è proposto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Marly SA (Bruxelles, Belgio) [Rappresentante: avv. B. Mouffe]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Erdal Gesellschaft m.b.H. (Hallein, Austria)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione a quo per la parte in cui accoglie l'opposizione del titolare del marchio di nominativo «TOFIX»;

condannare il convenuto alle spese, ivi comprese le spese indispensabili del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso sostenute dalla concludente, come liquidate nella decisione a quo.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario interessato: marchio figurativo TOPIX per prodotti della classe 3 (domanda n. 2 326 072).

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Erdal Gesellschaft m.b.H.

Marchio o segno fatto valere: marchio internazionale TOFIX per prodotti delle classi 3 e 4.

Decisione della divisione di opposizione: l'opposizione è accolta per tutti i prodotti contestati.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto sussisterebbe una dissomiglianza visuale e concettuale tra i marchi in conflitto e una grandissima differenza tra i prodotti interessati da tali marchi.


22.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 96/23


Ricorso presentato il 22 febbraio 2006 — H.A.L.T.E/Commissione delle Comunità europee

(Causa T-58/06)

(2006/C 96/40)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Honorable Association de Logisticiens et de Transporteurs Européens — H.A.L.T.E (Neuillly-sur-Seine, Francia) [Rappresentante: avv. J.-L. Lesquins]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

constatare, ai sensi dell'art. 232, del Trattato CE, la violazione da parte della Commissione europea di un obbligo di pronunciarsi, in quanto essa si è astenuta dal prendere posizione, come era stata invitata a fare, alla luce degli artt. 87 e 88 dello stesso Trattato.

ordinare alla Commissione di adottare tutte le misure necessarie per dare piena esecuzione alla sentenza;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso un'associazione che riunisce società operanti nel settore dei servizi di messaggeria, del trasporto e della logistica chiede al Tribunale di constatare una carenza della Commissione, poiché quest'ultima si sarebbe illegittimamente astenuta dall'avviare un procedimento formale d'esame, come previsto all'art. 88 CE, e dal disporre misure provvisorie di sospensione del versamento dell'aiuto contestato in una denuncia della ricorrente riguardante gli aiuti alla ristrutturazione accordati alla società di trasporto merci SCS SERNAM dalla SNCF, impresa pubblica detenuta al 100 % dallo Stato francese.

A sostegno del proprio ricorso per carenza la ricorrente adduce argomenti che possono essere raggruppati sostanzialmente in due motivi.

Il primo motivo riguarda la violazione dell'art. 88, n. 2, del Trattato CE. La ricorrente sostiene che il fatto che siano decorsi più di sei mesi dalla sua prima denuncia, nonostante che la Commissione fosse a conoscenza del fascicolo, in quanto aveva in precedenza adottato le decisioni la cui violazione è oggetto della denuncia, costituirebbe un indizio delle serie difficoltà incontrate dalla Commissione nella sua valutazione della compatibilità dell'aiuto di cui trattasi col mercato comune. Per tale fatto, secondo la ricorrente, la Commissione sarebbe tenuta ad avviare il procedimento formale d'esame degli aiuti oggetto della denuncia. Inoltre la ricorrente afferma che l'eventuale mancata notificazione dell'aiuto da parte delle autorità francesi non potrebbe assolvere la Commissione dai suoi obblighi di diligenza e che quest'ultima sarebbe tenuta a mettere in atto i propri poteri di indagine, giacché dispone di informazioni sulle misure statali che possono essere contrarie ai principi del mercato comune, soprattutto nell'ambito di una denuncia riguardante una violazione della sua precedente decisione che fissa le condizioni di compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune (1).

Il secondo motivo riguarda la violazione dell'art. 11 del regolamento del Consiglio, n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (divenuto art. 88) (2). La ricorrente afferma che la Commissione avrebbe dovuto disporre misure provvisorie di sospensione del versamento dell'aiuto in quanto ricorreva, a parere della ricorrente, una condizione obiettiva d'urgenza.


(1)  Si tratta della decisione della Commissione 20 ottobre 2004,C (2004) 3940 def., riguardante l'aiuto di Stato parzialmente messo in esecuzione dalla Francia a favore dell'impresa Sernam.

(2)  GU L 83, pag. 1, regolamento attuato dal regolamento della Commissione 21 aprile 2004, n. 794/2004 (GU L 182, pag. 2).


22.4.2006   

IT

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C 96/24


Ricorso presentato il 16 febbraio 2006 — Repubblica italiana/Commissione

(Causa T-60/06)

(2006/C 96/41)

Lingua processuale: italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana [Rappresentante: Avvocato dello Stato Giacomo Aiello]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione del 7 dicembre 2005 C (2005) 4436 def, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

Motivi e principali argomenti

Nel presente ricorso, la ricorrente si rivolge contro la decisione della Commissione C(2005)4436 def, del 7 dicembre 2005, relativa all'esenzione dall'accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna, cui hanno dato esecuzione la Francia, l'Irlanda e l'Italia rispettivamente.

Per quanto riguarda la ricorrente, questa decisione ha ritenuto che:

Le esenzioni in questione non sono rivolte ad una generalità indifferenziata di destinatari, ma sarebbero dirette a favorire talune imprese per la peculiare struttura del mercato dell'allumina.

Si tratterebbe di aiuti nuovi ed illegittimi per non essere stati tempestivamente notificati, e che gli stessi sarebbero qualificabili come parzialmente esistenti fino alla data del 29 maggio 1998.

Fino alla data del 31 ottobre 2003 detti aiuti non sarebbero compatibili con la disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente.

A sostegno delle sue pretensioni, la ricorrente fa valere:

Che l'esenzione dall'accisa prevista dall'ordinamento italiano non avrebbe un carattere selettivo, ma si rivolgerebbe a tutte le aziende che impiegano oli minerali per la produzione di ossido di alluminio. La circostanza che nel territorio italiano esista un solo impianto presso il quale detti oli vengano impiegati nel ciclo produttivo, avrebbe rilevanza meramente fattuale non suscettibile di vanificare la indiscussa portata generale della disposizione.

Che gli aiuti in questione dovevano reputarsi esistenti conformemente a quanto previsto dall'art. 1, lett.b), punto ii, del Regolamento (CE) n. 659/1999, nella misura in cui lo Stato italiano sarebbe stato regolarmente autorizzato dal Consiglio a mantenere in vigore l'esenzione oggetto del litigio.

Che l'esenzione in questione era strettamente correlata alla realizzazione di obiettivi di tutela ambientale, come può desumersi dell'attuazione normativa del Governo italiano, nonché delle convenzioni sottoscritte dalla società Eurallumina con la Regione Sardegna ed il Ministero dell'Ambiente.

Che l'esenzione doveva considerarsi funzionale allo sviluppo economico della Regione Sardegna.

Ad avviso del Governo italiano, una volta entrata in vigore la direttiva 2003/96/CE, non sussisteva alcun obbligo di notifica del beneficio fiscale in questione, nella misura in cui il combinato disposto dell'art. 18 e dell'All. II della Direttiva in esame avrebbero lasciato espressamente impregiudicato il vigore dell'accisa di cui si controverte fino al 31 dicembre 2006. Dall'altro, le richiamate disposizioni avrebbero un contenuto analogo a quello dell'art. 1, paragrafo 2, della decisione del Consiglio 2001/224/CE.

La ricorrente fa valere in fine la violazione del principio del legittimo affidamento e della presunzione di legittimità dei provvedimenti comunitari.


22.4.2006   

IT

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C 96/24


Ricorso presentato il 23 febbraio 2006 — FLS Plast/Commissione

(Causa T-64/06)

(2006/C 96/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: FLS Plast A/S (Copenhagen, Danimarca) [Rappresentanti: K. Lasek, QC e avv. M. Thill-Tayara]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare interamente gli artt. 1, lett. h) e 2, lett. f), dell'impugnata decisione della Commissione 30 novembre 2005, C(2005)4634, Caso COMP/F/38.354 — Sacchi industriali, nella parte in cui riguardano la ricorrente;

in subordine, nell'esercizio della sua competenza anche di merito, modificare l'art. 2, lett. f), della decisione impugnata e ridurre sostanzialmente l'importo dell'ammenda inflitta in solido alla FLP Plast, annullare parzialmente l'art. 1, n. 1, nella parte in cui riguarda le ricorrenti o, in subordine ridurre adeguatamente l'ammenda inflitta dall'art. 2 alle ricorrenti;

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla FLS Plast ed agli altri costi da essa sopportati e relativi alla controversia.

Motivi e principali argomenti

Nella decisione impugnata, la Commissione ha dichiarato che la ricorrente ha violato l'art. 81 CE avendo partecipato ad una serie di accordi e di pratiche concordate nel settore dei sacchi industriali che riguardavano Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Spagna ed i Paesi Bassi e consistevano nel fissare prezzi e stabilire modelli comuni per il calcolo dei prezzi, nella ripartizione del mercato e nell'assegnazione di quote di vendita, nella ripartizione della clientela, di contratti e di ordinazioni, nella presentazione di offerte concertate in risposta a gare di appalto e nello scambio di dati individuali. La violazione contestata alla ricorrente verte sul comportamento di un'altra società, la Trioplast Wittenheim SA (in prosieguo: la «TW»), la cui partecipazione al cartello in esame è stata accertata. La ricorrente deteneva azioni della TW e, per la maggior parte del periodo per il quale la ricorrente è stata ritenuta responsabile, la TW era una sua società controllata al 100 %. Alla TW venne inflitta un'ammenda per una parte della quale la ricorrente è stata ritenuta responsabile in solido.

Senza contestare l'esistenza e la durata del cartello o la partecipazione della sua ex società controllata, la ricorrente afferma che la Commissione ha commesso un errore di diritto nella determinazione dell'ammenda inflittale. Essa afferma che la parte di ammenda inflitta alla TW per la quale la ricorrente è stata ritenuta responsabile è manifestamente sproporzionata considerato il periodo durante il quale essa ha detenuto azioni della TW.

La ricorrente lamenta poi che la decisione impugnata viola il divieto di discriminazione ed il principio di proporzionalità, in quanto considera responsabili per la condotta della TW sia la ricorrente, sia la sua società capogruppo, sebbene si fosse deciso di non dirigere la decisione impugnata contro società holding intermedie e, in effetti, tale decisione non sia destinata ad altre società oltre la ricorrente.

La ricorrente afferma poi di non essere stata al corrente della condotta illegittima della TW, di non avere influenzato i suoi dirigenti e di non avere fatto parte della società (TW) coinvolta nel comportamento illegittimo di cui alla decisione impugnata. Pertanto, a suo avviso, la decisione impugnata è illegittima e deve essere annullata.

In subordine, la ricorrente chiede alla Corte di ridurre l'importo dell'ammenda nell'esercizio della sua competenza anche di merito. A tale riguardo, essa afferma che l'ammenda inflitta alla TW era troppo elevata in quanto la prassi e la gravità della violazione non giustificano il livello dell'ammenda di base; che la Commissione ha commesso un errore nella determinazione della durata della violazione commessa dalla TW e che la Commissione non ha valutato se le ammende inflitte alla TW e alla ricorrente rispettino la regola del limite del 10 %.

Quanto all'ammenda che le è stata irrogata, la ricorrente afferma anche che è sproporzionatamente elevata considerata la mancanza di effetto deterrente e la durata ed intensità della violazione. La ricorrente afferma inoltre che la Commissione ha commesso un errore in quanto non ha ridotto la sua responsabilità ai sensi della comunicazione sulla cooperazione, in particolare non avendo trasferito alla ricorrente la riduzione della responsabilità del 30 % concessa alla TW ed essendosi rifiutata di concedere alla ricorrente stessa una riduzione. La ricorrente lamenta infine la violazione del principio del ne bis in idem e del principio secondo cui le sanzioni devono essere inflitte in relazione alle specifiche circostanze concernenti ogni ricorrente; in tale contesto essa afferma che, pur essendo stata la società madre della TW per solo il 35 % del periodo di coinvolgimento di quest'ultima nel cartello, è stata ritenuta responsabile per l'85,7 % dell'ammenda della TW.


22.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 96/25


Ricorso presentato il 24 febbraio 2006 — FLSmidth/Commissione

(Causa T-65/06)

(2006/C 96/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente(i): FLSmidth & Co. A/S (Valby, Danimarca) [Rappresentante: avv. J.-E. Svensson]

Convenuto(i): Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente(i)

annullare la decisione della Commissione 30 novembre 2005, n. C(2005)4634, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 del Trattato CE (pratica COMP/F/38.354 — Borse industriali), nei limiti in cui concerne la ricorrente;

in subordine ridurre l'importo dell'ammenda di cui la ricorrente è stata ritenuta congiuntamente ed in solido responsabile all'art. 2 della decisione per EUR 0 nei limiti in cui concerne la ricorrente;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata la Commissione ha constatato che la ricorrente aveva violato l'art. 81 CE partecipando ad una serie di accordi e pratiche concordate nel settore delle borse industriali di plastica, concernenti il Belgio, la Francia, la Germania, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e la Spagna, consistente nella fissazione di prezzi e nella formulazione di esempi di calcolo di prezzi comuni, nella ripartizione dei mercati e nell'allocazione di quote di vendita, nell'assegnazione di clienti, contratti ed ordinativi, nell'organizzazione di offerte concertate in risposta a taluni bandi di gara d'appalto e nello scambio di informazioni individualizzate.

La violazione della ricorrente si riferiva alla condotta di un'altra società, la Trioplast Wittenheim SA («TW») di cui si constatava la partecipazione al cartello in questione. Un'altra società, la FLS Plast, di cui la ricorrente era la società controllante, aveva posseduto quote della TW e, per la maggior parte del periodo per cui la ricorrente era ritenuta responsabile, la TW era la società controllata di proprietà integrale della FLS Plast. Alla TW veniva inflitta un'ammenda e la ricorrente e la FLS Plast erano dichiarate responsabili congiuntamente e in solido per una parte dell'ammenda stessa.

A sostegno del ricorso la ricorrente sostiene in primo luogo che la Commissione non ha correttamente applicato il criterio della responsabilità della società madre, non avendo fornito a tal fine la prova che sussistevano circostanze, nei confronti della ricorrente, che potessero corroborare una presunzione di influenza, quale società madre, sulla TW. La ricorrente sostiene quindi che, in ogni caso, la Commissione non ha applicato il criterio giuridico corretto dato che occorre applicare una serie di criteri più rigorosi in una situazione come quella del presente caso dove, secondo la Commissione, la TW ha iniziato a partecipare al cartello molto tempo prima della sua acquisizione da parte della società controllata dalla ricorrente ed ha continuato a farlo dopo la sua cessione. La ricorrente considera comunque sia stato dimostrato che la TW decideva indipendentemente la sua propria condotta sul mercato e non eseguiva le istruzioni impartitele dalla ricorrente.

La ricorrente asserisce anche che l'attribuzione ad essa di responsabilità è discriminatoria, sproporzionata ed arbitraria in quanto nessuno degli altri gruppi coperti dalla decisione veniva considerato responsabile verso la controllata operante, la società madre e la madre della società madre, come accadeva per la TW e la ricorrente. Inoltre, anche se la TW era precedentemente appartenuta ad un altro gruppo, la Commissione non ha attribuito alcuna responsabilità per la partecipazione della TW al cartello, ad alcun membro di codest'altro gruppo. Da ultimo la responsabilità attribuita alla ricorrente è sproporzionata dal momento che la stessa veniva ritenuta responsabile per l'85,7 % della multa imposta alla TW pur avendo una partecipazione azionaria alla medesima per soli 8 anni dei 20 in totale in cui quest'ultima era assertivamente coinvolta nel cartello.

La ricorrente fa valere tali ultimi argomenti anche a sostegno della sua domanda subordinata, di ottenere la riduzione dell'ammenda inflittale. Essa asserisce inoltre che l'ammenda inflittale è eccessiva, dal momento che la Commissione ha omesso di fissare un ammontare di base distinto dell'ammenda quanto alla ricorrente, tenendo conto dell'assenza di responsabilità in capo alla medesima. Essa afferma anche che la Commissione ha commesso un errore di diritto non tenendo conto di talune circostanze attenuanti a suo favore.

Da ultimo la ricorrente afferma che la Commissione ha commesso ulteriori errori di diritto attribuendo la responsabilità alla TW per il periodo 1982-1988; imponendo a quest'ultima un'ammenda sproporzionata, eccessiva ed eccedente il limite del 10 % del fatturato; e non permettendo alla ricorrente, quale parte responsabile in via subordinata, di fruire della riduzione accordata alla parte responsabile in via principale, la TW o, almeno, accordando un'autonoma riduzione di ammende alla ricorrente ai sensi della comunicazione relativa all'immunità dalle ammende.


22.4.2006   

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C 96/26


Ricorso presentato il 23 febbraio 2006 — JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen/Commissione

(Causa T-66/06)

(2006/C 96/44)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen mbH & KGaA (Worms, Germania) [Rappresentante: avv. H.-J. Hellmann]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione, notificata alla ricorrente il 14 dicembre 2005, del 30 novembre 2005 in un procedimento ai sensi dell'art. 81 del Trattato CE (pratica C(2005)4635 def., COMP/F/38.354 — Borse industriali), nei limiti in cui concerne la ricorrente;

in subordine ridurre l'ammenda inflitta congiuntamente ed in solido alla ricorrente:

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione 30 novembre 2005, C(2005)4635 nella pratica COMP/F/38.354 — Borse industriali. Nella decisione impugnata è stata inflitta un'ammenda alla ricorrente per violazione dell'art. 81 CE, poiché quest'ultima, secondo la Commissione, ha partecipato ad un sistema di intese e pratiche concordate nel settore delle borse industriali di plastica in Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi.

A sostegno del ricorso la ricorrente fa valere che la decisione impugnata violerebbe il principio di legalità amministrativa. La convenuta avrebbe deciso la responsabilità congiunta ed in solido senza alcun fondamento normativo né base per la competenza.

La ricorrente contesta ulteriormente il fatto che le è stata attribuita l'infrazione della RKW. Non verrebbero soddisfatti i presupposti elaborati a tal fine dalla Corte di giustizia. Al riguardo la ricorrente fa valere, con riferimento all'infrazione della RKW ad essa attribuita, la violazione del principio di legalità amministrativa, poiché la prassi della convenuta in materia di ammende non sarebbe coperta, quanto alla base della competenza, dall'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/1962 (1). La ricorrente fa valere in proposito anche la violazione dei principi della parità di trattamento e di proporzionalità.

La ricorrente invoca ulteriormente l'erronea applicazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/1962 nonché delle direttive per il calcolo delle ammende. Sarebbero in particolare erronee, per quanto concerne la RKW, l'amministrazione e la valutazione delle prove. Per di più, alla luce della prassi amministrativa seguita sino ad allora, la RKW sarebbe stata punita in maniera sproporzionata. Circa l'entità dell'importo iniziale, fissato in rapporto alla gravità dell'infrazione, la ricorrente contesta, sotto una molteplicità di profili, una disparità di trattamento nei confronti degli altri destinatari della decisione impugnata. La ricorrente fa anche valere un errore di diritto da parte della Commissione con riferimento alla RKW quanto alla valutazione della durata dell'infrazione ed alla mancata presa in considerazione di circostanze attenuanti. Da ultimo la ricorrente sostiene che l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/1962 sarebbe stato violato anche per l'errato calcolo dell'ammenda nei confronti della RKW, con riguardo all'applicazione della comunicazione sulla non irrogazione o irrogazione ad un livello inferiore delle ammende.


(1)  Regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, Primo regolamento d'applicazione degli articoli [81] e [82] del Trattato (GU 1962, L 13, pag. 204).


22.4.2006   

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C 96/27


Ricorso presentato il 20 febbraio 2006 — Elini/UAMI

(Causa T-67/06)

(2006/C 96/45)

Lingua in cui è proposto il ricorso: l'olandese

Parti

Ricorrente: Elini N.V. (Anversa, Belgio) [Rappresentanti: avv.ti F. Cornette e S. Tilsley,]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Rolex S.A. (Ginevra, Svizzera)

Conclusioni della ricorrente

Rivedere e annullare la decisione impugnata della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 12 dicembre 2005, (procedimento R-725/2004-4);

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Elini N.V.

Marchio comunitario interessato: marchio figurativo «Elini» per prodotti rientranti nella classe 14 (articoli di gioielleria; orologi; cinturini per orologi da polso, vetri per orologi, catene per orologi e pietre preziose).

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Rolex S.A.

Marchio o segno fatto valere: il marchio figurativo comunitario «Cellini» per prodotti rientranti, fra l'altro, nella classe 14 (n. di registrazione 1 456 102).

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione e rifiuto di registrazione del marchio comunitario richiesto.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento 40/94.


22.4.2006   

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C 96/28


Ricorso presentato il 23 febbraio 2006 — Stempher en Koninklijke Verpakkiigsindustrie Stempher/Commissione

(Causa T-68/06)

(2006/C 96/46)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrenti: Stempher B.V. (Rijssen, Paesi Bassi) e Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher C.V. [Rappresentante: J.K. de Pree, avvocato]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

annullare gli artt. 1, n. 2, 2, 3 e 4 della decisione della Commissione 30 novembre 2005, C (2005) 4634 def., nella versione modificata con decisione della Commissione 7 dicembre 2005, relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 CE (pratica COMP/F/38.354 — Borse industriali) nella misura in cui: dichiara che la Stempher ha commesso un'infrazione all'art. 81 CE; infligge un'ammenda alla Stempher; ingiunge alla Stempher di porre fine e di astenersi in futuro da qualsiasi atto o prassi indicato all'art. 1 nonché da qualsiasi atto o prassi aventi il medesimo o un simile obiettivo o effetto; e nella misura in cui tale decisione è rivolta alla Stempher;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti contestano la decisione della Commissione 30 novembre 2005 relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 del Trattato CE (pratica n. COMP/F/38.354 — Borse industriali).

A sostegno del loro ricorso le ricorrenti fanno valere che la decisione è in contrasto con gli artt. 81 CE nonché 7 e 23 del regolamento n. 1/2003 (1) in quanto sarebbero state insufficienti le prove raccolte per dimostrare che le ricorrenti avevano commesso un'infrazione all'art. 81 CE.

Le ricorrenti sostengono inoltre che la decisione è in contrasto con l'art. 25 del regolamento n. 1/2003 e col regolamento precedentemente in vigore n. 2988/74 (2) dato che sono prescritti i poteri conferiti ai fini del perseguimento dell'asserita infrazione.

Le ricorrenti asseriscono in subordine che l'art. 2 della decisione impugnata è in contrasto con l'art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003 e degli orientamenti per il calcolo delle ammende (3). La gravità dell'infrazione addebitata alle ricorrenti sarebbe stata valutata in maniera erronea ed a torto qualificata come molto grave. Inoltre, nel fissare l'ammenda, si sono presi in considerazione elementi e dati inesatti. Ad avviso delle ricorrenti ciò avrebbe avuto per conseguenza un'ammenda sproporzionatamente elevata.

Le ricorrenti adducono da ultimo che la decisione impugnata è stata adottata in violazione delle disposizioni sulle forme sostanziali ed in contrasto col principio dell'obbligo di motivazione perché non avrebbe avuto luogo alcuna indagine accurata e non si sarebbe proceduto ad una descrizione corretta dell'infrazione cui avrebbero partecipato le ricorrenti nonché del mercato in cui sarebbe avvenuta l'infrazione medesima. Ad avviso delle ricorrenti manca anche una descrizione degli elementi in base ai quali è stata condotta la valutazione della gravità dell'infrazione loro addebitata.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio, 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU L 1 del 4 gennaio 2003, pag. 1).

(2)  Regolamento (CEE) del Consiglio, 26 novembre 1974, n. 2988, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea (GU L 319, pag. 1).

(3)  Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell'articolo 65, paragrafo 5 del Trattato CECA (GU C 9 del 14 gennaio 1998, pag. 3).


22.4.2006   

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C 96/29


Ricorso presentato il 23 febbraio 2006 — Aughinish Alumina/Commissione

(Causa T-69/06)

(2006/C 96/47)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Aughinish Alumina Ltd. (Askeaton, Irlanda) [Rappresentanti: J. Handoll e C. Waterson, solicitor]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione 7 dicembre 2005, C(2005) 4436 def., relativa all'esenzione dalle accise sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina in alcune zona, tra cui quella di Shannon, e concessa dall'Irlanda, nella parte in cui riguarda la ricorrente (C 78/2001 (ex NN/2001 — Irlanda);

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Nella decisione impugnata, la Commissione ha dichiarato che l'esenzione dalle accise concessa da alcuni Stati membri, tra cui l'Irlanda, in relazione a oli combustibili pesanti utilizzati nella produzione di allumina fino al 31 dicembre 2003 costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE. Da una parte, essa ha concluso che l'aiuto concesso tra il 17 luglio 1990 ed il 2 febbraio 2002, nella misura in cui era incompatibile con il mercato comune, non doveva essere recuperato e che l'aiuto concesso tra il 3 febbraio 2002 ed il 31 dicembre 2003 è compatibile con il mercato comune, ai sensi dell'art. 87, n. 3, CE, se i beneficiari pagano almeno un importo di EUR 13,01 per ogni 1 000 kg di oli combustibili pesanti, dall'altra, la Commissione ha anche deciso che lo stesso aiuto era incompatibile con il mercato comune dato che i beneficiari non avevano pagato tale importo ed ha richiesto, tra gli altri, all'Irlanda di adottare tutte le misure necessarie per recuperare presso i beneficiari gli aiuti incompatibili.

La ricorrente, una società irlandese beneficiaria dei presunti aiuti, chiede l'annullamento della decisione impugnata. A sostegno del suo ricorso essa fa valere, innanzi tutto, che la Commissione, a torto, non ha trattato gli aiuti in questione come aiuti esistenti ai sensi dell'art. 88, n. 1, CE. Al riguardo, la ricorrente presenta tre motivi alternativi: gli aiuti erano oggetto di un impegno vincolante contratto prima dell'entrata dell'Irlanda nella Comunità europea; gli aiuti furono notificati nel gennaio 1983 e fino al 2000 la Commissione non aveva neppure considerato di avviare il procedimento; anche se gli aiuti andassero considerati illegittimi, la Commissione avrebbe concluso a torto che solo in parte essi potevano essere considerati aiuti esistenti ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 659/99 (1).

La ricorrente afferma altresì che la decisione impugnata viola il principio della certezza del diritto in quanto è in contrasto con autorizzazioni concesse dal Consiglio ai sensi dell'art. 93 CE e la Commissione non si è avvalsa del procedimento di cui all'art. 8 della direttiva 92/81 (2) per risolvere la questione della presenza di aiuti di Stato o altre questioni e per chiedere l'annullamento delle decisioni del Consiglio in questione.

Secondo la ricorrente, inoltre, la Commissione non ha tenuto conto delle esigenze fondamentali, di cui agli artt. 3 e 157 CE, di rafforzare la competitività dell'industria della Comunità e di garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a tal fine.

La ricorrente fa inoltre valere i principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto. A tal proposito, ancora una volta la ricorrente rileva come la Commissione non abbia adottato alcuna azione avversa nei 17 anni seguenti alla notifica degli aiuti e non abbia impugnato le decisioni della Commissione di prorogare l'esenzione fino al dicembre 2006.

La ricorrente sostiene anche che il procedimento ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE è durato 43 mesi, il che, a suo avviso, costituisce un periodo eccessivo che viola il principio di buona amministrazione e della certezza del diritto.

La ricorrente ritiene infine che la Commissione non abbia analizzato adeguatamente i mercati rilevanti e la concorrenza nell'ambito di tali mercati, come invece richiesto alla luce del fatto che essa stessa aveva riconosciuto, in precedenza, che non vi era distorsione della concorrenza e del fatto che il Consiglio aveva autorizzato le esenzioni fino al 31 dicembre 2006.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).

(2)  Direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (GU L 316, pag. 12).


22.4.2006   

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C 96/30


Ricorso presentato il 28 febbraio 2006 — Audi/UAMI

(Causa T -70/06)

(2006/C 96/48)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Audi (Ingolstadt, Germania) [Rappresentante(i): sigg. O. Gillert, F. Schiwek, Rechtanwälte]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni del(i) ricorrente(i)

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 16 dicembre 2005 (pratica R 237/2005-2)

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: Marchio denominativo «Vorsprung durch Technik» per merci e servizi delle classi 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 45 — Domanda n. 3 016 292

Decisione dell'esaminatore: Rigetto parziale della domanda

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto parziale del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto il marchio richiesto possiede un carattere distintivo e la decisione impugnata non contiene alcun accertamento sul mercato rilevante.


22.4.2006   

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C 96/30


Ricorso presentato il 23 febbraio 2006 — Groupe Gascogne/Commissione

(Causa T-72/06)

(2006/C 96/49)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Groupe Gascogne (Saint-Paul-les-Dax, Francia) [Rappresentante: avv. C. Lazarus]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

in via principale, annullare gli artt. 1, lett. k), 2, lett. i) e 4, punto 12, della decisione nella parte in cui sono rivolti al Groupe Gascogne e gli hanno inflitto una sanzione pecuniaria e riformare l'art. 2, lett. 1), della decisione nella parte in cui infligge alla Sachsa, in violazione degli artt. 15, n. 2, del regolamento n. 17/62 e 23, n. 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, una sanzione pecuniaria di importo superiore al 10 % del fatturato;

in via subordinata, annullare l'art. 2, lett. i), della decisione e

ridurre l'importo dell'ammenda inflitta congiuntamente ed in solido alla Sachsa ed al Groupe Gascogne

condannare la Commissione all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti:

Col presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento parziale della decisione della Commissione 30 novembre 2005, C(2005)4634 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 CE (pratica COMP/F/38.354 — Borse industriali) con cui la Commissione ha deciso che le imprese destinatarie della decisione, tra cui la ricorrente, hanno violato l'art. 81 del Trattato CE partecipando ad accordi o pratiche concordate nel settore delle borse industriali che si sono estesi ai territori del Belgio, dei Paesi Bassi, del Lussemburgo, della Germania, della Francia e della Spagna. Nella parte della decisione relativa al ricorrente la Commissione l'ha considerato responsabile dell'infrazione, congiuntamente ed in solido con la Sachsa Verpackung GmbH, in ragione della sua qualità di società madre di quest'ultima. Il ricorrente chiede, in via subordinata, l'annullamento del solo art. 2, lett. i) che gli infligge un'ammenda e, in ulteriore subordine, la riforma del suddetto articolo nel senso di una riduzione dell'ammenda inflitta.

A sostegno delle sue domande, il ricorrente fa valere tre motivi.

Attraverso il primo motivo, presentato in via principale, esso fa valere che la Commissione avrebbe violato il disposto dell'art. 81, n. 1, CE, attribuendogli a torto la responsabilità congiunta ed in solido delle pratiche della Sachsa e ritenendolo congiuntamente ed in solido responsabile del pagamento dell'ammenda inflitta alla Sachsa.

Col secondo motivo, fatto valere in via subordinata, il ricorrente asserisce che la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto interpretando in maniera erronea la nozione di impresa ai sensi dell'art. 81 CE e, conseguentemente, infliggendogli un'ammenda calcolata in rapporto al fatturato consolidato del Groupe Gascogne, mentre, secondo il ricorrente, essa avrebbe dovuto basarsi sul fatturato sociale globale del Groupe Gascogne e della Sachsa, avendo omesso di esporre le ragioni per cui le altre controllate del Groupe Gascogne dovrebbero essere incluse nell'«impresa» responsabile delle pratiche valutate come anticoncorrenziali nella decisione impugnata.

Grazie al terzo motivo presentato in ulteriore subordine, il ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe violato il principio di proporzionalità infliggendo congiuntamente ed in solido alla Sachsa e col Groupe Gascogne, un'ammenda assertivamente eccessiva, in particolare omettendo di provvedere a che sussistesse un rapporto ragionevole tra la sanzione inflitta ed il fatturato effettivamente realizzato dal Groupe Gascogne nel settore delle borse di plastica.


22.4.2006   

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C 96/31


Ricorso presentato il 27 febbraio 2006 — Bayer CropScience e a./Commissione

(Causa T-75/06)

(2006/C 96/50)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Bayer CropScience AG (Monheim am Rhein, Germania), Makhteshim-Agan Holding BV (Amsterdam, Paesi Bassi), Teko AE (Atene, Grecia) e Aragonesas Agro SA (Madrid, Spagna) [Rappresentanti: avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

l'annullamento della decisione della Commissione 2 dicembre 2005, 2005/864/CE (1), concernente la non iscrizione dell'endosulfan nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e il ritiro delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva; e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE (2), relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (conosciuta come «direttiva sui prodotti fitosanitari») prevede che gli Stati membri non possono autorizzare un prodotto a meno che esso non sia iscritto nell'allegato I della direttiva. I ricorrenti, che sono produttori di endosulfan, chiedono l'annullamento della decisione contestata, con cui è stata rifiutata l'inclusione dell'endosulfan in tale allegato.

A sostegno del loro ricorso, essi invocano, in primo luogo, talune asserite irregolarità nel procedimento; vale a dire: che la valutazione della decisione contestata è basata su criteri diversi da quelli specificati nella direttiva 91/414, è incompleta e fa un uso solo selettivo dei dati forniti dai ricorrenti; che nuovi orientamenti e criteri stabiliti dalla Commissione sono stati applicati retroattivamente, dopo la notifica e la fornitura dei dati dei ricorrenti; e che la Commissione si è rifiutata di consultarsi con le ricorrenti in relazione alla modifica dei criteri e della politica di valutazione.

I ricorrenti sostengono inoltre che, dal punto di vista della legge sostanziale, la decisione contestata viola gli artt. 95, n. 3, CE e 51, n. 1, della direttiva 91/414. Essi ritengono che la Commissione non abbia adempiuto all'obbligo ad essa incombente in virtù di tali disposizioni di determinare le sostanze attive e di includerle nell'allegato I alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali fatti salvi solo i requisiti elencati all'art. 5.

Essi invocano, inoltre, la violazione di taluni principi generali del diritto comunitario, in particolare: il principio di proporzionalità, il principio di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, il dovere di effettuare una valutazione diligente ed imparziale, il diritto ad un processo equo (diritti della difesa e diritto di essere sentito), il principio di eccellenza e indipendenza della consulenza scientifica, il principio della parità di trattamento, il principio secondo cui una legge speciale prevale sulle disposizioni più generali e infine il principio dell'«estoppel».


(1)  GU L 317, del 31.12.2005, pag. 25

(2)  GU L 230, del 19.08.1991, pag. 1


22.4.2006   

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C 96/32


Ricorso presentato il 1o marzo 2006 — Repubblica Italiana/Commissione

(Causa T-77/06)

(2006/C 96/51)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica Italiana [Rappresentante: Paolo Gentili, Avvocato dello Stato]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Disporre l'annullamento della nota della Commissione europea 19.12.2005 n. 14012 avente ad oggetto il programma POR Sicilia N. domanda di pagamento 2005 3489 con cui si è chiesto di «osservare le condizioni dettate dalla lettera del Commissario Barnier del 29 luglio 2003 in merito all'ammissibilità degli anticipi erogati nell'ambito di regimi di aiuto»;

Disporre l'annullamento della nota della Commissione europea 21.12.2005 n. 14134 avente ad oggetto il programma POR Sicilia N. domanda di pagamento SYSFIN 2005 3554 con cui si è chiesto di «osservare le condizioni dettate dalla lettera del Commissario Barnier del 29 luglio 2003 in merito all'ammissibilità degli anticipi erogati nell'ambito di regimi di aiuto»;

Disporre l'annullamento della nota della Commissione europea 25.01.2006 n. 765 avente ad oggetto il programma PON Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e alta formazione, domanda di pagamento 2005 3784 con cui si è chiesto di «osservare le condizioni dettate dalla lettera del Commissario Barnier del 29 luglio 2003 in merito all'ammissibilità degli anticipi erogati nell'ambito di regimi di aiuto»;

Disporre l'annullamento della nota della Commissione europea 13.2.2006 n. 1459 avente ad oggetto il programma POR Sicilia N. domanda di pagamento SYSFIN 2006 0029 con cui si è chiesto di «osservare le condizioni dettate dalla lettera del Commissario Barnier del 29 luglio 2003 in merito all'ammissibilità degli anticipi erogati nell'ambito di regimi di aiuto»;

condannare la Commissione delle Comunità europee alla refusione delle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-345/04 Repubblica Italiana contro Commissione (1).


(1)  G.U.U.E. C 262, del 23.10.04, p. 55.


22.4.2006   

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C 96/32


Ricorso presentato il 23 febbraio 2006 — Sachsa Verpackung/Commissione

(Causa T-79/06)

(2006/C 96/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Sachsa Verpackung GmbH ((Wieda, Germania) [Rappresentanti: avv.ti F. Puel e L. François-Martin]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare gli artt. 1, lett. k), 2, lett. i) e 4, punto 21 della decisione;

in via subordinata annullare l'art. 2, lett. i) della decisione e ridurre l'importo dell'ammenda;

condannare la Commissione europea all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti:

Col presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento parziale della decisione della Commissione 30 novembre 2005, C(2005)4634 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 CE (pratica COMP/F/38.354 — Borse industriali) con cui la Commissione ha deciso che le imprese destinatarie della decisione, tra cui la ricorrente, hanno violato l'art. 81 del Trattato CE partecipando ad accordi o pratiche concordate nel settore delle borse industriali che si sono estesi ai territori del Belgio, dei Paesi Bassi, del Lussemburgo, della Germania, della Francia e della Spagna. Nella parte della decisione relativa alla ricorrente la Commissione ha constatato che la ricorrente ha partecipato all'infrazione unica e continuata e l'ha condannata ad un'ammenda.

A sostegno della prima conclusione, presentata in via principale, la ricorrente fa valere tre motivi.

Col primo motivo la ricorrente addebita alla Commissione di aver commesso un errore manifesto di valutazione circa il grado di coinvolgimento della ricorrente in seno al cartello considerando che aveva partecipato attivamente alla determinazione di quote generali, ad una ripartizione dei clienti ed alla fissazione dei prezzi.

Il secondo motivo è fondato su una carenza di motivazione per il fatto che la Commissione avrebbe omesso di motivare sufficientemente in diritto la partecipazione della ricorrente ad un sottogruppo «Germania» in seno al cartello.

Col terzo motivo la ricorrente fa valere che la Commissione avrebbe violato l'art. 23, n. 2, del regolamento (CE), n. 1/2003 (1) e l'art. 15 del regolamento n. 17/62 (2) in quanto, ad avviso della ricorrente, la Commissione avrebbe considerato, a torto, che essa non era un'impresa autonoma ed avrebbe deciso, del pari a torto, che il Groupe Gascogne, la sua società madre, doveva ritenersi congiuntamente ed in solido responsabile del pagamento dell'ammenda. Essa asserisce anche che la Commissione avrebbe commesso un errore nel determinare la parte dell'ammenda ad essa attribuibile per il periodo della sua partecipazione all'infrazione che avrebbe, di conseguenza, superato il tetto del 10 % del suo fatturato.

A sostegno della sua conclusione, invocata in via subordinata, la ricorrente afferma che la Commissione non avrebbe correttamente stimato l'importo dell'ammenda inflitta ed avrebbe violato il principio di proporzionalità, valutando erroneamente la gravità e la durata dell'infrazione, non prendendo in considerazione l'esistenza di circostanze attenuanti nonché la cooperazione della ricorrente ai sensi della comunicazione sulla cooperazione (3).


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).

(2)  Regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, Primo regolamento d'applicazione degli articoli [81] e [82] del Trattato (GU 1962, L 13, pag. 204).

(3)  Comunicazione della Commissione relativa all'immunità delle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).


TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

22.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 96/34


Ricorso proposto il 13 dicembre 2005 — Gesner/UAMI

(Causa F-119/05)

(2006/C 96/53)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Charlotte Gesner (Kildedalsvej, Danimarca) (rappresentanti: avv.ti J. Vazquez Vazquez e C. Amo Quiñones)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare l'annullamento della decisione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 2 settembre 2005, con cui è stato respinto il reclamo della ricorrente presentato il 10 maggio 2005 contro la decisione dell'UAMI 21 aprile 2005, la quale ha negato la costituzione di una commissione di invalidità.

Condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, agente temporaneo dell'UAMI fino al 15 aprile 2005, soffre dal 2003 di un'ernia del disco e di varie patologie alla colonna vertebrale. Nonostante sia stata operata ed abbia seguito vari trattamenti medici e fisioterapici, i suoi forti dolori alla schiena non sono cessati e il fatto di essere obbligata a restare seduta per molto tempo peggiorava la sua situazione, motivo per cui essa è stata in congedo di malattia in maniera continuata per vari mesi.

L'11 marzo 2005 la ricorrente chiedeva all'UAMI la costituzione di una commissione di invalidità affinché tale organo determinasse la sua incapacità ad esercitare le sue funzioni nell'agenzia e le riconoscesse una pensione di invalidità.

L'UAMI le negava tale possibilità sulla base di due argomenti. In primo luogo, l'art. 59 dello Statuto dovrebbe essere interpretato nel senso che la decisione di convocare la commissione di invalidità spetta all'Autorità investita del potere di nomina (AIPN). Inoltre, essendo stata in congedo di malattia solo 294 giorni negli ultimi tre anni, la ricorrente non avrebbe raggiunto il termine richiesto all'art. 59, n. 4, dello Statuto.

Nel suo ricorso la ricorrente deduce quattro motivi principali; con il primo, essa rileva che l'AIPN non può arrogarsi, in via esclusiva, la facoltà di convocare la commissione di invalidità. In tal modo, l'AIPN determinerebbe in forma preventiva, soggettiva e arbitraria se l'agente o il funzionario siano sufficientemente malati per essere convocati e presentati dinanzi alla commissione.

Con il secondo motivo la ricorrente fa valere che la motivazione della decisione impugnata è erronea. L'applicazione dei limiti temporali previsti all'art. 59, n. 4, dello Statuto impedirebbe l'accesso ad una pensione di invalidità ai funzionari o agli agenti che non abbiano raggiunto tali limiti, ma che possono essere impossibilitati a lavorare a causa di infortuni o malattie che si manifestano più velocemente.

Con il terzo motivo la ricorrente fa valere che le disposizioni applicabili alla costituzione di una commissione di invalidità non devono essere individuate nell'art. 59 dello Statuto, bensì nel contesto normativo che disciplina l'accesso alla pensione di invalidità, vale a dire negli artt. 31-33 del Regime applicabile agli altri agenti, nell'art. 9 dello Statuto e nel suo allegato VIII.

Con l'ultimo motivo la ricorrente rileva che la decisione impugnata viola il divieto di discriminazione e il principio di parità di trattamento. L'UAMI impedirebbe ai suoi dipendenti di convocare la commissione di invalidità, mentre tale possibilità risulta concessa al restante personale comunitario. Inoltre, per gli agenti dell'UAMI con contratti inferiori ai tre anni sarebbe difficile accedere alla pensione di invalidità, poiché, per quanto essi possano essere malati, non raggiungerebbero mai il limite previsto dall'art. 59, n. 4, dello Statuto.


22.4.2006   

IT

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C 96/34


Ricorso presentato il 13 gennaio 2006 — Scafarto/Commissione

(Causa F-6/06)

(2006/C 96/54)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Nicola Scafarto (Lussemburgo, Lussemburgo) [Rappresentante: A. D'Antuono e G. Somma, avvocati]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

dichiarare non applicabile, ai sensi dell'art. 241 CE, l'art. 12 dell'allegato XIII dello Statuto;

annullare la decisione con cui l'Autorità Investita del Potere di Nomina (AIPN) ha implicitamente rigettato il reclamo presentato dal ricorrente contro la decisione del 17 marzo 2005 n. 000617;

annullare suddetta decisione limitatamente alla parte in cui l'AIPN ha attribuito al ricorrente il grado A*6, primo scatto, invece del grado A*8, primo scatto;

condannare la convenuta a sostituire la parte impugnata della suddetta decisione con una parte che attribuisca, con effetto retroattivo, al ricorrente il grado A*8, primo scatto;

condannare la convenuta a pagare al ricorrente tutte le somme che egli non ha percepito a causa dell'illegittimità delle decisioni impugnate, comprensive degli interessi;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, iscritto sulla lista di riserva del concorso EUR/A/155/2000 per i gradi A6 e A7, è stato assunto dalla Commissione successivamente all'entrata in vigore del nuovo Statuto e inquadrato al grado A*6.

Nel suo ricorso egli fa valere anzitutto che la decisione che fissa il suo inquadramento viola l'art. 31 dello Statuto.

Egli sostiene poi che, in ogni caso, detta decisione è illegittima, nella misura in cui la sua base giuridica, cioè l'art. 12 dell'allegato XIII allo Statuto, è illegale per violazione dei seguenti principi: certezza del diritto, tutela del legittimo affidamento, non discriminazione, parità di trattamento, ragionevolezza e buona amministrazione. Il ricorrente aggiunge infine, in via sussidiaria, che, anche ammettendo che la tutela del legittimo affidamento non sia sempre assoluta, ogni eccezione e/o deroga deve essere debitamente giustificata, condizione questa che non sarebbe soddisfatta nella specie.


22.4.2006   

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C 96/35


Ricorso presentato il 23 gennaio 2006 — B/Commissione

(Causa F-7/06)

(2006/C 96/55)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: B (Bruxelles, Belgio) [Rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e A. Jaume]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina (APN) 10 ottobre 2005, di rigetto del reclamo della ricorrente, adottata insieme alla decisione dell'APN 26 aprile 2005 con cui viene rifiutato alla ricorrente il beneficio dell'indennità di dislocazione

condannare la convenuta a versare alla ricorrente l'indennità di dislocazione a partire dalla sua entrata in servizio;

condannare la convenuta agli interessi moratori, a decorrere dalla emananda decisione;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, dipendente della Commissione, contesta la decisione di fissazione definitiva dei suoi diritti con cui la convenuta le ha rifiutato il beneficio dell'indennità di dislocazione.

A sostegno del suo ricorso, essa fa valere, in via principale, una violazione dell'art. 4, n. 1, lett. a), dell'allegato VII dello statuto. Essa solleva, inoltre, un'eccezione di illegittimità nel senso che l'applicazione del requisito di cittadinanza, di cui al primo trattino della disposizione citata, a dipendenti che possiedono sia la cittadinanza dello Stato membro di destinazione sia quella di un altro Stato membro, viola i principi di non discriminazione e di parità di trattamento.

La ricorrente fa poi valere che, in ogni caso, essa soddisfa il requisito di residenza di cui al secondo trattino della disposizione in questione.

In subordine, la ricorrente invoca una violazione dell'art. 4, n. 1, lett. b), dell'allegato VII dello statuto, in quanto la decisione impugnata non terrebbe conto del fatto che la ricorrente soddisfa sia il criterio di cittadinanza sia il criterio di residenza citati nella detta disposizione.

In ulteriore subordine, la ricorrente fa valere una violazione dell'art. 4, n. 3, dell'allegato VII dello statuto, in quanto tale disposizione non può essere interpretata nel senso che essa impone ad un dipendente che possieda la doppia cittadinanza di rinunciare a quella del suo Stato membro di destinazione per aver diritto all'indennità di dislocazione.


22.4.2006   

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C 96/36


Ricorso presentato il 5 gennaio 2006 — André/Commissione

(Causa F-10/06)

(2006/C 96/56)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente:Daniel André (Bruxelles, Belgio) [Rappresentante: avv. M. Jourdan]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione della Commissione 6 ottobre 2005, che ha negato al ricorrente, per una prestazione effettuata per conto e su richiesta della Corte di giustizia in data 12 e 13 gennaio 2005, l'indennità forfettaria prevista dall'art. 7 della Convenzione relativa alle condizioni di lavoro ed al regime pecuniario degli agenti interpreti di conferenza reclutati dalle istituzioni dell'Unione europea;

condannare la convenuta a risarcire il danno subito dal ricorrente a causa dell'atto lesivo, ovverosia al pagamento della somma di EUR 241,99, pari all'indennità che avrebbe dovuto essere versata, maggiorata di interessi a partire dalla data della sua esigibilità;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, agente interprete di conferenza, svolge prestazioni occasionali per conto dei vari servizi di interpretazione delle istituzioni comunitarie. Le sue prestazioni sono svolte nell'ambito di contratti di incarico che prevedono le giornate e il luogo in cui l'interpretazione è richiesta. Tali incarichi sono disciplinati, per gli aspetti pecuniari, dalla Convenzione relativa alle condizioni di lavoro ed al regime pecuniario degli agenti interpreti di conferenza reclutati dalle istituzioni dell'Unione europea.

Nella presente causa, il ricorrente impugna la decisione della Commissione che gli ha negato il pagamento dell'indennità forfettaria di viaggio prevista dall'art. 7 della citata Convenzione, e disciplinata nei dettagli dalle «modalità applicative» allegate a quest'ultima.

Nel ricorso, il ricorrente contesta l'interpretazione di tali disposizioni adottata dalla convenuta, secondo la quale l'esistenza di un lucro cessante derivante dallo spostamento sarebbe una condizione sine qua non per il pagamento dell'indennità in questione. Inoltre, la Commissione avrebbe dovuto considerare il 12 gennaio 2005 come primo giorno di incarico del ricorrente, sebbene quest'ultimo avesse già lavorato per un'istituzione comunitaria il 10 e l'11 gennaio 2005.

Secondo il ricorrente, il testo della Convenzione non contiene, neppure implicitamente, le condizioni supplementari richieste dalla convenuta, la quale che modificherebbe quindi indebitamente il contenuto della Convenzione.

Infine, il ricorrente sostiene che l'esistenza di una successione di contratti di incarico con una o più istituzioni comunitarie non consente di negargli il beneficio dell'indennità contestata.


22.4.2006   

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C 96/36


Ricorso presentato il 9 febbraio 2006 — Zuleta de Reales Ansaldo/Corte di giustizia

(Causa F-13/06)

(2006/C 96/57)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Leticia Zuleta de Reales Ansaldo (Lussemburgo, Lussemburgo) [Rappresentante: avv. G. Vandersanden]

Convenuta: Corte di giustizia delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina (APN) della Corte di giustizia 4 maggio 2005, che ha nominato la ricorrente inquadrandola nel grado A*7, secondo scatto;

reinquadrare la ricorrente nel grado (A*10, secondo scatto) nel quale ella avrebbe dovuto essere di regola inquadrata, ai sensi del bando del concorso CJ/LA/25, da essa superato;

garantire la ricostituzione integrale della carriera della ricorrente, con effetto retroattivo alla data del suo inquadramento nel grado e nello scatto così rettificati, inclusi gli interessi di mora;

di conseguenza, riconoscere alla ricorrente il trattamento corrispondente al grado A*10, secondo scatto, dal momento della sua nomina, e riconoscerle i diritti a pensione, i benefici e le indennità a cui ella ha diritto, nonché garantire la presa in considerazione per una promozione a partire da tale data;

condannare la Corte di giustizia alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ha partecipato al concorso CJ/LA/25, finalizzato a costituire un elenco di riserva per il reclutamento di giuristi-linguisti di lingua spagnola per i gradi LA7/LA6.

Dopo aver superato le prove del concorso, la ricorrente è stata informata di essere stata nominata funzionario in prova alla direzione della traduzione della Corte di giustizia a partire dal 16 maggio 2005, con inquadramento nel grado A*7, secondo scatto.

Nel ricorso, la ricorrente lamenta di essere stata inquadrata in un grado meno elevato a causa dell'entrata in vigore del regolamento del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (1)

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi. Il primo consiste in una eccezione d'illegittimità, con riferimento agli artt. 12, n. 3, e 13, n. 2, dell'Allegato XIII allo Statuto. Il secondo lamenta violazione dei principi di buona amministrazione, di sollecitudine, di trasparenza, di buona fede, di parità di trattamento e di non discriminazione.


(1)  GU 27 aprile 2004, L 124, pag. 1.


22.4.2006   

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C 96/37


Ricorso presentato il 15 febbraio 2006 — Chevalier Carmana e a./Corte di giustizia delle Comunità europee

(Causa F-14/06)

(2006/C 96/58)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Giovanna Chevalier Carmana (Parigi, Francia), Alice Coda (Parigi, Francia), Jaqueline Doucet (Parigi, Francia), Françoise Kluss (Ollioules, Francia) [Rappresentanti: avv.ti G. Vandersanden e L. Levi]

Convenuta: Corte di giustizia delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato, compresa l'eccezione di illegittimità ivi formulata;

conseguentemente, annullare i bollettini di pensione del marzo 2005 dei ricorrenti, con conseguente applicazione di un coefficiente correttore al livello della capitale del loro paese di residenza o, quantomeno, di un coefficiente correttore tale da riflettere adeguatamente le differenze di costo della vita nei luoghi ove si ritiene che i ricorrenti sostengano le loro spese che risponda, pertanto, al principio di equivalenza;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti fatti valere dai ricorrenti sono identici a quelli invocati nell'ambito della causa.F-128/05 Adolf e a./Commissione (1).


(1)  GU C 60 dell'11.3.2006, pag. 56.


22.4.2006   

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C 96/37


Ricorso presentato il 15 febbraio 2006 — Abba e a./Corte di giustizia delle Comunità europee

(Causa F-15/06)

(2006/C 96/59)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Abba e a. [Rappresentanti: avv.ti G. Vandersanden e L. Levi]

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni dei ricorrenti

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato, ivi compresa l'eccezione di illegittimità ivi formulata;

conseguentemente, annullare i bollettini di pensione del marzo 2005 dei ricorrenti, con conseguente applicazione di un coefficiente correttore al livello della capitale del loro paese di residenza o, quantomeno, di un coefficiente correttore tale da riflettere adeguatamente le differenze di costo della vita nei luoghi ove si ritiene che i ricorrenti sostengano le loro spese che risponda, pertanto, al principio di equivalenza;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti fatti valere dai ricorrenti sono identici a quelli invocati nell'ambito della causa.F-128/05 Adolf e a./Commissione (1).


(1)  GU C 60 dell'11.3.2006, pag. 56.


22.4.2006   

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C 96/38


Ricorso presentato il 15 febbraio 2006 — Augenault e a./Consiglio

(Causa F-16/06)

(2006/C 96/60)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Augenault e a. [Rappresentanti: avv.ti G. Vandersanden e L. Levi]

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni dei ricorrenti

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato, ivi compresa l'eccezione di illegittimità ivi formulata;

conseguentemente, annullare i bollettini di pensione del marzo 2005 dei ricorrenti, con conseguente applicazione di un coefficiente correttore al livello della capitale del loro paese di residenza o, quantomeno, di un coefficiente correttore tale da riflettere adeguatamente le differenze di costo della vita nei luoghi ove si ritiene che i ricorrenti sostengano le loro spese che risponda, pertanto, al principio di equivalenza

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti fatti valere dai ricorrenti sono identici a quelli invocati nell'ambito della causa.F-128/05 Adolf e a./Commissione (1).


(1)  GU C 60 dell'11.3.2006, pag. 56.


22.4.2006   

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C 96/38


Ricorso presentato il 21 febbraio 2006 — Vereecken/Commissione

(Causa F-17/06)

(2006/C 96/61)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Vereecken (Bruxelles, Belgio) [Rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e A. Jaume]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare le decisioni dell'autorità che ha il potere di nomina (APN), di rigetto del reclamo del ricorrente, adottata insieme alla decisione del APN 19 ottobre 2004 ed i fogli paga del mese di febbraio 2005 e seguenti in quanto recano modifica del grado del ricorrente al grado A*8, nonché le decisioni di attribuzione dei punti di merito, di priorità e di compensazione per l'aspettativa per motivi personali adottate dal APN;

indicare alla APN gli effetti derivanti dall'annullamento delle decisioni impugnate, e in particolare: i) la promozione del ricorrente al grado A*10 (ex A6) con effetto retroattivo al 2001, o perlomeno al 1o ottobre 2004, data della reintegrazione del ricorrente; ii) perlomeno, la promozione del ricorrente al grado A*9 con effetto dal 1oottobre 2004; iii) l'attribuzione al ricorrente dei punti a cui ha diritto a partire dalla sua promozione, compresi i punti di merito, di priorità e di transizione per i REC 2003, 2004 e 2005;

condannare la convenuta a risarcire il danno economico subito dal ricorrente per non essere stato promosso al grado A*10 a partire dall'esercizio di promozione 2001 o perlomeno a partire dal 1o ottobre 2004, inclusi gli effetti sulla pensione;

condannare la convenuta risarcire il danno morale subito dal ricorrente per la mancata redazione dei rapporti informativi 1997-1999 e della redazione eccessivamente tardiva del rapporto informativo 1999-2001 e dei rapporti di evoluzione della carriera (REC) 2003 e 2004;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, dipendente della Commissione del vecchio grado A7, è stato reintegrato, al 1o ottobre 2004, al grado A*8, in seguito ad un'aspettativa per motivi personali di tre anni.

Nel suo ricorso, egli invoca quattro motivi, di cui il primo è relativo alla mancata redazione colposa e alla redazione tardiva dei suoi rapporti informativi per il periodo 1997-1999 e 1999-2001 e dei suoi REC 2003 e 2004.

Nel secondo motivo, il ricorrente fa valere che la sua classificazione a grado A*8 all'esito della sua aspettativa per motivi personali è contraria all'art. 6 dello statuto. Tale decisione violerebbe anche il principio di equivalenza tra la vecchia la nuova struttura di carriere, nonché il principio della parità di trattamento e della tutela del legittimo affidamento.

Nel terzo motivo, il ricorrente afferma di essere stato discriminato rispetto ai dipendenti in attività in quanto, poiché si trovava in aspettativa per motivi personali, egli non ha beneficiato delle misure transitorie che sono state applicate ai detti dipendenti in materia di promozione.

Infine, nel quarto motivo, il ricorrente contesta la mancata presa in considerazione dell'anzianità che egli ha acquisito prima e durante la sua aspettativa per motivi personali, in particolare per quanto riguarda l'attribuzione dei suoi punti di compensazione, dei suoi punti di merito e di priorità. Egli ritiene di aver subito, in tal modo, un pregiudizio rispetto ai dipendenti distaccati.


III Informazioni

22.4.2006   

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C 96/40


(2006/C 96/62)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 86 dell'8.4.2006

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 74 del 25.3.2006

GU C 60 dell'11.3.2006

GU C 48 del 25.2.2006

GU C 36 dell'11.2.2006

GU C 22 del 28.1.2006

GU C 10 del 14.1.2006

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