ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 91

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49o anno
19 aprile 2006


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Commissione

2006/C 091/1

Tassi di cambio dell'euro

1

2006/C 091/2

Tassi di cambio dell'euro

2

2006/C 091/3

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale ( 1 )

3

2006/C 091/4

Aiuto di Stato — Portogallo — Aiuto C 4/2006 (ex N 180/2005) — Aiuto a Djebel, S.A. — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE ( 1 )

25

2006/C 091/5

Aiuto di Stato — Francia — Aiuto di Stato N. C 9/2006 (ex NN 85/2005) — Fondo per la prevenzione dei rischi della pesca — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE ( 1 )

30

2006/C 091/6

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4114 — Lottomatica/GTECH) ( 1 )

35

2006/C 091/7

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4121 — Allianz Group/Sofinim/United Broadcast Facilities) ( 1 )

36

2006/C 091/8

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4172 — Barclays/Tuja) ( 1 )

36

2006/C 091/9

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4130 — ENI/Grupo Amorim/CGD/GALP) ( 1 )

37

2006/C 091/0

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4087 — Eiffage/Macquarie/APRR) ( 1 )

37

 

Garante europeo della protezione dei dati

2006/C 091/1

Parere del garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sulla

38

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Commissione

19.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 91/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

18 aprile 2006

(2006/C 91/01)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2252

JPY

yen giapponesi

144,53

DKK

corone danesi

7,4621

GBP

sterline inglesi

0,6915

SEK

corone svedesi

9,3068

CHF

franchi svizzeri

1,5645

ISK

corone islandesi

93,15

NOK

corone norvegesi

7,854

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5762

CZK

corone ceche

28,565

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

266,67

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,696

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,9268

RON

leu rumeni

3,4876

SIT

tolar sloveni

239,6

SKK

corone slovacche

37,48

TRY

lire turche

1,6464

AUD

dollari australiani

1,66

CAD

dollari canadesi

1,4029

HKD

dollari di Hong Kong

9,5029

NZD

dollari neozelandesi

1,9576

SGD

dollari di Singapore

1,9626

KRW

won sudcoreani

1 168,6

ZAR

rand sudafricani

7,4234

CNY

renminbi Yuan cinese

9,8188

HRK

kuna croata

7,3048

IDR

rupia indonesiana

11 005,36

MYR

ringgit malese

4,5008

PHP

peso filippino

63,037

RUB

rublo russo

33,778

THB

baht thailandese

46,482


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


19.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 91/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

13 aprile 2006

(2006/C 91/02)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2094

JPY

yen giapponesi

143,48

DKK

corone danesi

7,4624

GBP

sterline inglesi

0,6903

SEK

corone svedesi

9,326

CHF

franchi svizzeri

1,5705

ISK

corone islandesi

92,25

NOK

corone norvegesi

7,8562

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5764

CZK

corone ceche

28,645

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

267,73

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6961

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,9476

RON

leu rumeni

3,4904

SIT

tolar sloveni

239,61

SKK

corone slovacche

37,49

TRY

lire turche

1,635

AUD

dollari australiani

1,6634

CAD

dollari canadesi

1,3885

HKD

dollari di Hong Kong

9,3822

NZD

dollari neozelandesi

1,9605

SGD

dollari di Singapore

1,9444

KRW

won sudcoreani

1 162,96

ZAR

rand sudafricani

7,4242

CNY

renminbi Yuan cinese

9,7052

HRK

kuna croata

7,3075

IDR

rupia indonesiana

10 869,48

MYR

ringgit malese

4,4397

PHP

peso filippino

61,982

RUB

rublo russo

33,516

THB

baht thailandese

46,127


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


19.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 91/3


Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale

(2006/C 91/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)

OEN (1)

Riferimento e titolo della norma

(e documento di riferimento)

Prima pubblicazione GU

Riferimento della norma sostituita

Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita

Nota 1

CEN

EN 132:1998

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — Definizioni dei termini e dei pittogrammi

4.6.1999

EN 132:1990

Data scaduta

(30.6.1999)

CEN

EN 133:2001

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — Classificazione

10.8.2002

EN 133:1990

Data scaduta

(10.8.2002)

CEN

EN 134:1998

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — Nomenclatura dei componenti

13.6.1998

EN 134:1990

Data scaduta

(31.7.1998)

CEN

EN 135:1998

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — Lista dei termini equivalenti

4.6.1999

EN 135:1990

Data scaduta

(30.6.1999)

CEN

EN 136:1998

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — Maschere intere — Requisiti, prove, marcatura

13.6.1998

EN 136:1989

EN 136-10:1992

Data scaduta

(31.7.1998)

EN 136:1998/AC:1999

 

 

 

CEN

EN 137:1993

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — Autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto — Requisiti, prove, marcatura

23.12.1993

EN 137:1986

Data scaduta

(23.12.1993)

EN 137:1993/AC:1993

 

 

 

CEN

EN 138:1994

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — Respiratori a presa d'aria esterna per l'uso con maschera intera, semimaschera o boccaglio — Requisiti, prove, marcatura

16.12.1994

 

CEN

EN 140:1998

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — Semimaschere e quarti di maschera — Requisiti, prove, marcatura

6.11.1998

EN 140:1989

Data scaduta

(31.3.1999)

EN 140:1998/AC:1999

 

 

 

CEN

EN 142:2002

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — Boccaglio completo — Requisiti, prove, marcatura

10.4.2003

EN 142:1989

Data scaduta

(10.4.2003)

CEN

EN 143:2000

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — Filtri antipolvere — Requisiti, prove, marcatura

24.1.2001

EN 143:1990

Data scaduta

(24.1.2001)

Avvertenza: Per quanto riguarda i filtri antipolvere la cui efficacia di filtrazione è ottenuta esclusivamente o parzialmente utilizzando materiali a base di fibre non tessute caricate elettricamente, questa pubblicazione non concerne le clausole 8.7.2.4, ultima frase, 8.7.3.4, ultima frase, e 10 della norma, per le quali non vi è presunzione di conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza della direttiva 89/686/CEE. Questa avvertenza va tenuta presente anche nell'applicazione delle seguenti norme armonizzate: EN 149:2001; EN 405:2001; EN 1827:1999; EN 12083:1998; EN 12941:1998; EN 12941:1998/A1:2003; EN 12942:1998; EN 12942:1998/A1:2002; EN 13274-7:2002.

CEN

EN 144-1:2000

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — Valvole per bombole per gas — Raccordo filettato per gambo di collegamento

24.1.2001

EN 144-1:1991

Data scaduta

(24.1.2001)

EN 144-1:2000/A1:2003

21.2.2004

Nota 3

Data scaduta

(31.10.2003)

EN 144-1:2000/A2:2005

6.10.2005

Nota 3

Data scaduta

(31.12.2005)

CEN

EN 144-2:1998

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — Valvole per bombole per gas — Raccordi di uscita

4.6.1999

 

CEN

EN 144-3:2003

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — Valvole per bombole per gas — Parte 3: Raccordi di uscita per gas per l'immersione subacquea, Nitrox e ossigeno

21.2.2004

 

CEN

EN 145:1997

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — Autorespiratori a circuito chiuso ad ossigeno compresso o ad ossigeno-azoto compressi — Requisiti, prove, marcatura

19.2.1998

EN 145:1988

EN 145-2:1992

Data scaduta

(28.2.1998)

EN 145:1997/A1:2000

24.1.2001

Nota 3

Data scaduta

(24.1.2001)

CEN

EN 148-1:1999

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — Filettature per facciali — Raccordo filettato normalizzato

4.6.1999

EN 148-1:1987

Data scaduta

(31.8.1999)

CEN

EN 148-2:1999

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — Filettature per facciali –Parte 2: Raccordo con filettatura centrale

4.6.1999

EN 148-2:1987

Data scaduta

(31.8.1999)

CEN

EN 148-3:1999

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — Filettature per facciali — Raccordo filettato M 45 x 3

4.6.1999

EN 148-3:1992

Data scaduta

(31.8.1999)

CEN

EN 149:2001

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — Semimaschera filtrante contro particelle — Requisiti, prove, marcatura

21.12.2001

EN 149:1991

Data scaduta

(21.12.2001)

CEN

EN 165:2005

Protezione personale degli occhi — Vocabolario

Questa è la prima pubblicazione

EN 165:1995

 31.5.2006

CEN

EN 166:2001

Protezione personale degli occhi — Specifiche

10.8.2002

EN 166:1995

Data scaduta

(10.8.2002)

CEN

EN 167:2001

Protezione personale degli occhi — Metodi di prova ottici

10.8.2002

EN 167:1995

Data scaduta

(10.8.2002)

CEN

EN 168:2001

Protezione personale degli occhi — Metodi di prova non ottici

10.8.2002

EN 168:1995

Data scaduta

(10.8.2002)

CEN

EN 169:2002

Protezione personale degli occhi — Filtri per la saldatura e tecniche connesse — Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate

28.8.2003

EN 169:1992

Data scaduta

(28.8.2003)

CEN

EN 170:2002

Protezione personale degli occhi — Filtri ultravioletti — Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate

28.8.2003

EN 170:1992

Data scaduta

(28.8.2003)

CEN

EN 171:2002

Protezione personale degli occhi — Filtri infrarossi — Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate

10.4.2003

EN 171:1992

Data scaduta

(10.4.2003)

CEN

EN 172:1994

Protezione personale degli occhi — Filtri solari per uso industriale

15.5.1996

 

EN 172:1994/A1:2000

4.7.2000

Nota 3

Data scaduta

(31.10.2000)

EN 172:1994/A2:2001

10.8.2002

Nota 3

Data scaduta

(10.8.2005)

CEN

EN 174:2001

Protezione personale degli occhi — Maschere per lo sci da discesa

21.12.2001

EN 174:1996

Data scaduta

(21.12.2001)

CEN

EN 175:1997

Protezione personale — Equipaggiamenti di protezione degli occhi e del viso durante la saldatura e i procedimenti connessi

19.2.1998

 

CEN

EN 207:1998

Protezione personale degli occhi — Filtri e protettori dell'occhio contro radiazioni laser (protettori dell'occhio per laser)

21.11.1998

EN 207:1993

Data scaduta

(31.3.1999)

EN 207:1998/A1:2002

28.8.2003

Nota 3

Data scaduta

(28.8.2003)

CEN

EN 208:1998

Protezione personale degli occhi — Protettori dell'occhio per i lavori di regolazione sui laser e sistemi laser (protettori dell'occhio per regolazioni laser)

21.11.1998

EN 208:1993

Data scaduta

(31.3.1999)

EN 208:1998/A1:2002

28.8.2003

Nota 3

Data scaduta

(28.8.2003)

CEN

EN 250:2000

Respiratori — Autorespiratori per uso subacqueo a circuito aperto ad aria compressa — Requisiti, prove, marcatura

8.6.2000

EN 250:1993

Data scaduta

(19.7.2000)

CEN

EN 269:1994

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — Respiratori a presa d'aria esterna assistiti con motore, con cappuccio — Requisiti, prove, marcatura

16.12.1994

 

CEN

EN 340:2003

Indumenti di protezione — Requisiti generali

6.10.2005

EN 340:1993

Data scaduta

(6.10.2005)

CEN

EN 341:1992

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto — Dispositivi di discesa

23.12.1993

 

EN 341:1992/A1:1996

6.11.1998

Nota 3

Data scaduta

(6.11.1998)

EN 341:1992/AC:1993

 

 

 

CEN

EN 342:2004

Indumenti di protezione — Completi e capi di abbigliamento per la protezione contro il freddo

6.10.2005

 

CEN

EN 343:2003

Indumenti di protezione — Protezione contro la pioggia

21.2.2004

 

CEN

EN 348:1992

Indumenti di protezione — Metodo di prova: determinazione del comportamento dei materiali al contatto con piccoli spruzzi di metallo fuso

23.12.1993

 

EN 348:1992/AC:1993

 

 

 

CEN

EN 352-1:2002

Protettori dell'udito — Requisiti generali — Parte 1: Cuffie

28.8.2003

EN 352-1:1993

Data scaduta

(28.8.2003)

CEN

EN 352-2:2002

Protettori dell'udito — Requisiti generali — Parte 2: Inserti

28.8.2003

EN 352-2:1993

Data scaduta

(28.8.2003)

CEN

EN 352-3:2002

Protettori dell'udito — Requisiti generali — Parte 3: Cuffie montate su un elmetto di protezione per l'industria

28.8.2003

EN 352-3:1996

Data scaduta

(28.8.2003)

CEN

EN 352-4:2001

Protettori auricolari — Requisiti di sicurezza e prove — Cuffie con risposta in funzione del livello sonoro

10.8.2002

 

EN 352-4:2001/A1:2005

Questa è la prima pubblicazione

Nota 3

30.4.2006

CEN

EN 352-5:2002

Protettori dell'udito — Requisiti di sicurezza e prove — Parte 5: Cuffie con controllo attivo della riduzione del rumore

28.8.2003

 

CEN

EN 352-6:2002

Protettori dell'udito — Requisiti di sicurezza e prove — Parte 6: Cuffie con comunicazione audio

28.8.2003

 

CEN

EN 352-7:2002

Protettori dell'udito — Requisiti di sicurezza e prove — Parte 7: Inserti con attenuazione in funzione del livello sonoro

28.8.2003

 

CEN

EN 353-1:2002

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto — Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio rigida

28.8.2003

EN 353-1:1992

Data scaduta

(28.8.2003)

CEN

EN 353-2:2002

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto — Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio flessibile

28.8.2003

EN 353-2:1992

Data scaduta

(28.8.2003)

CEN

EN 354:2002

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto — Cordini

28.8.2003

EN 354:1992

Data scaduta

(28.8.2003)

CEN

EN 355:2002

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto — Assorbitori di energia

28.8.2003

EN 355:1992

Data scaduta

(28.8.2003)

CEN

EN 358:1999

Dispositivi di protezione individuale per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall'alto — Cinture di posizionamento sul lavoro e di trattenuta e cordini di posizionamento sul lavoro

21.12.2001

EN 358:1992

Data scaduta

(21.12.2001)

CEN

EN 360:2002

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto — Dispositivi anticaduta di tipo retrattile

28.8.2003

EN 360:1992

Data scaduta

(28.8.2003)

CEN

EN 361:2002

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto — Imbracature per il corpo

28.8.2003

EN 361:1992

Data scaduta

(28.8.2003)

CEN

EN 362:2004

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto — Connettori

6.10.2005

EN 362:1992

Data scaduta

(6.10.2005)

CEN

EN 363:2002

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto — Sistemi di arresto caduta

28.8.2003

EN 363:1992

Data scaduta

(28.8.2003)

CEN

EN 364:1992

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto — Metodi di prova

23.12.1993

 

EN 364:1992/AC:1993

 

 

 

CEN

EN 365:2004

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto — Requisiti generali per le istruzioni per l'uso, la manutenzione, l'ispezione periodica, la riparazione, la marcatura e l'imballaggio

6.10.2005

EN 365:1992

Data scaduta

(6.10.2005)

CEN

EN 367:1992

Indumenti di protezione — Protezione contro il calore e le fiamme — Metodo di prova: Determinazione della trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma

23.12.1993

 

EN 367:1992/AC:1992

 

 

 

CEN

EN 373:1993

Indumenti di protezione — Valutazione della resistenza dei materiali allo spruzzo di metallo fuso

23.12.1993

 

CEN

EN 374-1:2003

Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi — Parte 1: Terminologia e requisiti prestazionali

6.10.2005

EN 374-1:1994

Data scaduta

(6.10.2005)

CEN

EN 374-2:2003

Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi — Parte 2: Determinazione della resistenza alla penetrazione

6.10.2005

EN 374-2:1994

Data scaduta

(6.10.2005)

CEN

EN 374-3:2003

Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi — Parte 3: Determinazione della resistenza alla permeazione dei prodotti chimici

6.10.2005

EN 374-3:1994

Data scaduta

(6.10.2005)

CEN

EN 379:2003

Protezione personale degli occhi — Filtri automatici per saldatura

6.10.2005

EN 379:1994

Data scaduta

(6.10.2005)

CEN

EN 381-1:1993

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili — Banco di prova per la verifica della resistenza al taglio con una sega a catena

23.12.1993

 

CEN

EN 381-2:1995

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili — Metodi di prova per protettori delle gambe

12.1.1996

 

CEN

EN 381-3:1996

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili — Metodi di prova per calzature

10.10.1996

 

CEN

EN 381-4:1999

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili — Metodi di prova per guanti di protezione per l'utilizzazione di seghe a catena

16.3.2000

 

CEN

EN 381-5:1995

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili — Requisiti per protettori delle gambe

12.1.1996

 

CEN

EN 381-7:1999

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili — Requisiti per guanti di protezione per l'utilizzazione di seghe a catena

16.3.2000

 

CEN

EN 381-8:1997

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili — Metodi di prova per ghette di protezione per l'utilizzazione di seghe a catena

18.10.1997

 

CEN

EN 381-9:1997

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili — Requisiti per ghette di protezione per l'utilizzazione di seghe a catena

18.10.1997

 

CEN

EN 381-10:2002

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili — Metodo di prova per protettori per la parte superiore del corpo

28.8.2003

 

CEN

EN 381-11:2002

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili — Requisiti per protettori per la parte superiore del corpo

28.8.2003

 

CEN

EN 388:2003

Guanti di protezione contro rischi meccanici

6.10.2005

EN 388:1994

Data scaduta

(6.10.2005)

CEN

EN 393:1993

Giubbotti di salvataggio ed equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento — Aiuto al galleggiamento — 50 N

16.12.1994

 

EN 393:1993/A1:1998

6.11.1998

Nota 3

Data scaduta

(6.11.1998)

EN 393:1993/AC:1995

 

 

 

CEN

EN 394:1993

Giubbotti di salvataggio ed equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento — Accessori

16.12.1994

 

CEN

EN 395:1993

Giubbotti di salvataggio ed equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento — Giubbotti di salvataggio — 100 N

16.12.1994

 

EN 395:1993/A1:1998

6.11.1998

Nota 3

Data scaduta

(6.11.1998)

EN 395:1993/AC:1995

 

 

 

CEN

EN 396:1993

Giubbotti di salvataggio ed equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento — Giubbotti di salvataggio — 150 N

16.12.1994

 

EN 396:1993/A1:1998

6.11.1998

Nota 3

Data scaduta

(6.11.1998)

EN 396:1993/AC:1995

 

 

 

CEN

EN 397:1995

Elmetti di protezione per l'industria

12.1.1996

 

EN 397:1995/A1:2000

24.1.2001

Nota 3

Data scaduta

(24.1.2001)

CEN

EN 399:1993

Giubbotti di salvataggio ed equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento — Giubbotti di salvataggio — 275 N

16.12.1994

 

EN 399:1993/A1:1998

6.11.1998

Nota 3

Data scaduta

(6.11.1998)

EN 399:1993/AC:1995

 

 

 

CEN

EN 402:2003

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — Autorespiratori a circuito aperto ad aria compressa con dosatore automatico e con maschera intera o boccaglio completo per la fuga — Requisiti, prove, marcatura

21.2.2004

EN 402:1993

Data scaduta

(21.2.2004)

CEN

EN 403:2004

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per autosalvataggio — Dispositivi filtranti con cappuccio per la fuga da un incendio — Requisiti, prove, marcatura

6.10.2005

EN 403:1993

Data scaduta

(6.10.2005)

CEN

EN 404:2005

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per autosalvataggio — Filtri per autosalvataggio da monossido di carbonio con boccaglio completo

6.10.2005

EN 404:1993

 Data scaduta

(2.12.2005)

CEN

EN 405:2001

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — Semimaschere filtranti antigas o antigas e antipolvere dotate di valvole — Requisiti, prove, marcatura

10.8.2002

EN 405:1992

Data scaduta

(10.8.2002)

CEN

EN 407:2004

Guanti di protezione contro rischi termici (calore e/o fuoco)

6.10.2005

EN 407:1994

Data scaduta

(6.10.2005)

CEN

EN 420:2003

Guanti di protezione — Requisiti generali e metodi di prova

Nota 4

2.12.2005

EN 420:1994

Data scaduta

(2.12.2005)

CEN

EN 421:1994

Guanti di protezione contro le radiazioni ionizzanti e la contaminazione radioattiva

16.12.1994

 

CEN

EN 443:1997

Elmi per vigili del fuoco

19.2.1998

 

CEN

EN 458:2004

Protettori dell'udito — Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione — Documento guida

6.10.2005

EN 458:1993

Data scaduta

(6.10.2005)

CEN

EN 463:1994

Indumenti di protezione contro prodotti chimici liquidi — Metodo di prova — determinazione della resistenza alla penetrazione mediante un getto di liquido (prova al getto)

16.12.1994

 

CEN

EN 464:1994

Indumenti di protezione contro prodotti chimici liquidi e gassosi, inclusi aerosol e particelle solide — Metodo di prova — determinazione della tenuta delle tute protettive a tenuta di gas (prova della pressione interna)

16.12.1994

 

CEN

EN 468:1994

Indumenti di protezione contro prodotti chimici liquidi — Metodo di prova — determinazione della resistenza alla penetrazione mediante spruzzo (prova allo spruzzo)

16.12.1994

 

CEN

EN 469:2005

Indumenti di protezione per vigili del fuoco-Metodi di prova in laboratorio e requisiti prestazionali per indumenti di protezione per la lotta contro l'incendio

Questa è la prima pubblicazione

EN 469:1995

30.6.2005

CEN

EN 470-1:1995

Indumenti di protezione per saldatura e procedimenti connessi — Requisiti generali

12.1.1996

 

EN 470-1:1995/A1:1998

13.6.1998

Nota 3

Data scaduta

(31.8.1998)

CEN

EN 471:2003

Indumenti di segnalazione ad alta visibilità per uso professionale — Metodi di prova e requisiti

6.10.2005

EN 471:1994

Data scaduta

(6.10.2005)

CEN

EN 510:1993

Specifiche per indumenti di protezione da utilizzare in presenza di rischio di impigliamento con parti in movimento

16.12.1994

 

CEN

EN 511:1994

Guanti di protezione contro il freddo

16.3.2000

 

CEN

EN 530:1994

Resistenza all'abrasione di materiale per indumenti di protezione — Metodi di prova

30.8.1995

 

EN 530:1994/AC:1995

 

 

 

CEN

EN 531:1995

Indumenti di protezione per lavoratori dell'industria esposti al calore (esclusi gli indumenti per i vigili del fuoco e i saldatori)

6.11.1998

 

EN 531:1995/A1:1998

4.6.1999

Nota 3

Data scaduta

(4.6.1999)

CEN

EN 533:1997

Indumenti di protezione — Protezione contro il calore e la fiamma — Materiali e assemblaggi di materiale a propagazione di fiamma limitata

14.6.1997

 

CEN

EN 564:1997

Attrezzatura per alpinismo — Cordino — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

10.8.2002

 

CEN

EN 565:1997

Attrezzatura per alpinismo — Fettuccia — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

10.8.2002

 

CEN

EN 566:1997

Attrezzatura per alpinismo — Anelli — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

10.8.2002

 

CEN

EN 567:1997

Attrezzatura per alpinismo — Bloccanti — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

10.8.2002

 

CEN

EN 568:1997

Attrezzatura per alpinismo — Ancoraggi da ghiaccio — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

14.6.1997

 

CEN

EN 569:1997

Attrezzatura per alpinismo — Chiodi — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

10.8.2002

 

CEN

EN 659:2003

Guanti di protezione per vigili del fuoco

21.2.2004

EN 659:1996

Data scaduta

(21.2.2004)

CEN

EN 702:1994

Indumenti di protezione — Protezione contro il calore e il fuoco — Metodo di prova: Determinazione della trasmissione del calore per contatto attraverso indumenti di protezione o loro materiali

12.1.1996

 

CEN

EN 795:1996

Protezione contro le cadute dall'alto — Dispositivi di ancoraggio — Requisiti e prove

12.2.2000

 

Avvertenza: La presente pubblicazione non riguarda i dispositivi descritti nelle classi A (ancoraggi strutturali), C (dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio flessibili orizzontali) e D (dispositivi di ancoraggio che utilizzano rotaie di ancoraggio rigide orizzontali), cui si fa riferimento ai punti seguenti: 3.13.1, 3.13.3, 3.13.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.5, 5.3.2 (per quanto concerne la classe A 1), 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 6 (per quanto concerne le classi A, C e D), e nelle appendici A (punti A.2, A.3, A.5 e A.6), B e ZA (per quanto concerne le classi A, C e D) per i quali essa non conferisce presunzione di conformità alle disposizioni della direttiva 89/686/CEE.

 

EN 795:1996/A1:2000

24.1.2001

Nota 3

Data scaduta

(30.4.2001)

CEN

EN 812:1997

Copricapo antiurto per l'industria

19.2.1998

 

EN 812:1997/A1:2001

10.8.2002

Nota 3

Data scaduta

(10.8.2002)

CEN

EN 813:1997

Dispositivi di protezione individuale per la prevenzione delle cadute dall'alto — Cinture con cosciali

14.6.1997

 

CEN

EN 863:1995

Indumenti di protezione — Proprietà meccaniche — Metodo di prova: resistenza alla perforazione

15.5.1996

 

CEN

EN 892:2004

Attrezzatura per alpinismo — Corde dinamiche per alpinismo — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

6.10.2005

EN 892:1996

Data scaduta

(6.10.2005)

CEN

EN 893:1999

Attrezzatura per alpinismo — Ramponi — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

10.8.2002

 

CEN

EN 943-1:2002

Indumenti di protezione contro prodotti chimici liquidi e gassosi, inclusi aerosol liquidi e particelle solide — Requisiti prestazionali per tute di protezione chimica, ventilate e non ventilate, a tenuta di gas (Tipo 1) e non a tenuta di gas (Tipo 2)

28.8.2003

 

CEN

EN 943-2:2002

Indumenti di protezione contro prodotti chimici liquidi e gassosi, inclusi aerosol liquidi e particelle solide — Requisiti prestazionali per tute di protezione chimica «a tenuta di gas» (Tipo 1) per squadre di emergenza (ET)

10.8.2002

 

CEN

EN 958:1996

Attrezzatura per alpinismo — Dissipatori di energia utilizzati nelle ascensioni per via ferrata — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

14.6.1997

 

CEN

EN 960:1994

Teste di prova da utilizzare nelle prove degli elmetti di protezione

15.5.1996

 

EN 960:1994/A1:1998

6.11.1998

Nota 3

Data scaduta

(6.11.1998)

CEN

EN 966:1996

Caschi per sport aerei

10.10.1996

 

EN 966:1996/A1:2000

4.7.2000

Nota 3

Data scaduta

(30.9.2000)

CEN

EN 1073-1:1998

Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva — Requisiti e metodi di prova per indumenti di protezione ventilati contro la contaminazione radioattiva sotto forma di particelle

6.11.1998

 

CEN

EN 1073-2:2002

Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva — Requisiti e metodi di prova per indumenti di protezione non ventilati contro la contaminazione radioattiva sotto forma di particelle

28.8.2003

 

CEN

EN 1077:1996

Caschi per sci alpino

10.10.1996

 

CEN

EN 1078:1997

Caschi per ciclisti e per utilizzatori di tavole a rotelle (skateboards) e pattini a rotelle

14.6.1997

 

EN 1078:1997/A1:2005

Questa è la prima pubblicazione

Nota 3

30.6.2006

CEN

EN 1080:1997

Caschi di protezione contro gli urti per bambini

14.6.1997

 

EN 1080:1997/A1:2002

28.8.2003

Nota 3

Data scaduta

(28.8.2003)

EN 1080:1997/A2:2005

Questa è la prima pubblicazione

Nota 3

30.6.2006

CEN

EN 1082-1:1996

Indumenti di protezione — Guanti e proteggi-braccia contro tagli e coltellate causati da coltelli a mano — Guanti e proteggi-braccia di maglia metallica

14.6.1997

 

CEN

EN 1082-2:2000

Indumenti di protezione — Guanti e proteggi-braccia contro tagli e coltellate causati da coltelli a mano — Guanti e proteggi-braccia costruiti con materiale diverso dalla maglia metallica

21.12.2001

 

CEN

EN 1082-3:2000

Indumenti di protezione — Guanti e proteggi-braccia contro tagli e coltellate causati da coltelli a mano — Prova di taglio da impatto per tessuto, cuoio ed altri materiali

21.12.2001

 

CEN

EN 1095:1998

Imbracatura di sicurezza da ponte e cima di ancoraggio per uso su imbarcazioni da diporto — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

6.11.1998

 

CEN

EN 1146:2005

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per autosalvataggio — Autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto con cappuccio per la fuga — Requisiti, prove, marcatura

Questa è la prima pubblicazione

EN 1146:1997

30.4.2006

CEN

EN 1149-1:1995

Indumenti di protezione — Proprietà elettrostatiche — Resistività di superficie (metodi di prova e requisiti)

10.10.1996

 

CEN

EN 1149-2:1997

Indumenti di protezione — Proprietà elettrostatiche — Metodo di prova per la misurazione della resistenza elettrica attraverso un materiale (resistenza verticale)

19.2.1998

 

CEN

EN 1149-3:2004

Indumenti di protezione — Proprietà elettrostatiche — Parte 3: Metodi di prova per la misurazione dell'attenuazione della carica

6.10.2005

 

CEN

EN 1150:1999

Indumenti di protezione — Indumenti di visualizzazione per uso non professionale — Metodi di prova e requisiti

4.6.1999

 

CEN

EN 1384:1996

Elmetti per attività equestri

14.6.1997

 

EN 1384:1996/A1:2001

10.8.2002

Nota 3

Data scaduta

(10.8.2002)

CEN

EN 1385:1997

Elmetti per canoa-kayak e sport in acque torrentizie

13.6.1998

 

EN 1385:1997/A1:2005

6.10.2005

Nota 3

Data scaduta

(6.10.2005)

CEN

EN 1486:1996

Indumenti di protezione per vigili del fuoco — Metodi di prova e requisiti per indumenti riflettenti per operazioni speciali di lotta contro l'incendio

3.12.1996

 

CEN

EN 1621-1:1997

Indumenti di protezione contro l'impatto meccanico per motociclisti — Requisiti e metodi di prova per protettori contro l'impatto

13.6.1998

 

CEN

EN 1621-2:2003

Indumenti di protezione contro l'impatto meccanico per motociclisti — Paraschiena — Parte 2: Requisiti e metodi di prova

6.10.2005

 

CEN

EN 1731:1997

Protettori degli occhi e del viso, a rete, per uso industriale e non industriale, per la protezione contro i rischi meccanici e/o contro il calore

14.6.1997

 

EN 1731:1997/A1:1997

13.6.1998

Nota 3

Data scaduta

(30.6.1998)

CEN

EN 1809:1997

Accessori per l'immersione — Compensatori di galleggiamento — Requisiti funzionali e di sicurezza, metodi di prova

13.6.1998

 

CEN

EN 1827:1999

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — Semimaschere senza valvole di inspirazione e con filtri smontabili per la protezione contro gas o gas e particelle o solamente particelle — Requisiti, prove, marcatura

24.2.2001

 

CEN

EN 1836:2005

Protezione personale degli occhi — Occhiali da sole, filtri per la protezione contro le radiazioni solari per uso generale e filtri per l'osservazione diretta del sole

2.12.2005

EN 1836:1997

Data scaduta

(31.3.2006)

CEN

EN 1868:1997

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto — Lista dei termini equivalenti

18.10.1997

 

CEN

EN 1891:1998

Dispositivi di protezione individuale per la prevenzione delle cadute dall'alto — Corde con guaina a basso coefficiente di allungamento

6.11.1998

 

CEN

EN 1938:1998

Protezione personale degli occhi — Occhiali a visiera per utilizzatori di motocicli e ciclomotori

4.6.1999

 

CEN

EN ISO 4869-2:1995

Acustica — Protettori auricolari — Stima dei livelli di pressione sonora ponderati A quando i protettori auricolari sono indossati (ISO 4869-2:1994)

15.5.1996

 

CEN

EN ISO 4869-4:2000

Acustica — Protettori auricolari — Misurazione dei livelli effettivi di pressione sonora all'interno delle cuffie destinate alla riproduzione del suono (ISO/TR 4869-4:1998)

6.10.2005

 

CEN

EN ISO 6529:2001

Indumenti di protezione — Protezione contro prodotti chimici — Determinazione della resistenza dei materiali utilizzati per indumenti di protezione alla permeazione mediante liquidi e gas (ISO 6529:2001)

6.10.2005

EN 369:1993

Data scaduta

(6.10.2005)

CEN

EN ISO 6530:2005

Indumenti di protezione — Protezione contro agenti chimici liquidi — Metodo di prova per la resistenza dei materiali alla penetrazione di liquidi (ISO 6530:2005)

6.10.2005

EN 368:1992

Data scaduta

(6.10.2005)

CEN

EN ISO 6942:2002

Indumenti di protezione — Protezione contro il calore e il fuoco — Metodo di prova: valutazione dei materiali e materiali assemblati quando esposti ad una sorgente di calore radiante (ISO 6942:2002)

28.8.2003

EN 366:1993

Data scaduta

(28.8.2003)

CEN

EN ISO 10256:2003

Protezioni per la testa e il viso per l'uso in hockey su ghiaccio (ISO 10256:2003)

6.10.2005

EN 967:1996

Data scaduta

(6.10.2005)

CEN

EN ISO 10819:1996

Vibrazioni e urti meccanici — Vibrazioni al sistema mano-braccio — Metodo per la misurazione e la valutazione della trasmissibilità delle vibrazioni dai guanti al palmo della mano (ISO 10819:1996)

3.12.1996

 

CEN

EN 12083:1998

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — Filtri con tubi di respirazione (filtri non montati su maschera) — Filtri antipolvere, filtri antigas e filtri combinati — Requisiti, prove, marcatura

4.7.2000

 

EN 12083:1998/AC:2000

 

 

 

CEN

EN 12270:1998

Attrezzatura per alpinismo — Blocchi da incastro — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

16.3.2000

 

CEN

EN 12275:1998

Attrezzatura per alpinismo — Connettori — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

16.3.2000

 

CEN

EN 12276:1998

Attrezzatura per alpinismo — Ancoraggi regolabili — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

24.2.2001

 

EN 12276:1998/AC:2000

 

 

 

CEN

EN 12277:1998

Attrezzatura per alpinismo — Imbracature — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

6.11.1998

 

CEN

EN 12278:1998

Attrezzatura per alpinismo — Pulegge — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

6.11.1998

 

CEN

EN 12477:2001

Guanti di protezione per saldatori

10.8.2002

 

EN 12477:2001/A1:2005

6.10.2005

Nota 3

Data scaduta

(31.12.2005)

CEN

EN 12492:2000

Attrezzatura per alpinismo — Caschi per alpinisti — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

21.12.2001

 

EN 12492:2000/A1:2002

28.8.2003

Nota 3

Data scaduta

(28.8.2003)

CEN

EN 12568:1998

Protettori del piede e della gamba — Requisiti e metodi di prova per puntali e solette antiperforazione di metallo

6.11.1998

 

CEN

EN 12628:1999

Accessori per l'immersione — Dispositivi combinati di galleggiamento e salvataggio — Requisiti di funzionalità e sicurezza, metodi di prova

4.7.2000

 

EN 12628:1999/AC:2000

 

 

 

CEN

EN 12941:1998

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — Elettrorespiratori a filtro completi di elmetto o cappuccio — Requisiti, prove, marcatura

4.6.1999

EN 146:1991

Data scaduta

(4.6.1999)

EN 12941:1998/A1:2003

6.10.2005

Nota 3

Data scaduta

(6.10.2005)

CEN

EN 12942:1998

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — Elettrorespiratori a filtro completi di maschere intere, semimaschere o quarti di maschere — Requisiti, prove, marcatura

4.6.1999

EN 147:1991

Data scaduta

(4.6.1999)

EN 12942:1998/A1:2002

28.8.2003

Nota 3

Data scaduta

(28.8.2003)

CEN

EN 13034:2005

Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi — Requisiti prestazionali per indumenti di protezione chimica che offrono una protezione limitata contro agenti chimici liquidi (equipaggiamento tipo 6 e tipo PB [6])

6.10.2005

 

CEN

EN 13061:2001

Indumenti di protezione — Parastinchi per giocatori di calcio — Requisiti e metodi di prova

10.8.2002

 

CEN

EN 13087-1:2000

Caschi/elmetti di protezione — Metodi di prova — Condizioni e condizionamento

10.8.2002

 

EN 13087-1:2000/A1:2001

10.8.2002

Nota 3

Data scaduta

(10.8.2002)

CEN

EN 13087-2:2000

Caschi/elmetti di protezione — Metodi di prova — Assorbimento degli urti

10.8.2002

 

EN 13087-2:2000/A1:2001

10.8.2002

Nota 3

Data scaduta

(10.8.2002)

CEN

EN 13087-3:2000

Caschi/elmetti di protezione — Metodi di prova — Resistenza alla penetrazione

10.8.2002

 

EN 13087-3:2000/A1:2001

10.8.2002

Nota 3

Data scaduta

(10.8.2002)

CEN

EN 13087-4:2000

Caschi/elmetti di protezione — Metodi di prova — Efficienza del sistema di ritenuta

21.12.2001

 

CEN

EN 13087-5:2000

Caschi/elmetti di protezione — Metodi di prova — Resistenza del sistema di ritenuta

24.2.2001

 

CEN

EN 13087-6:2000

Caschi/elmetti di protezione — Metodi di prova — Campo visivo

10.8.2002

 

EN 13087-6:2000/A1:2001

10.8.2002

Nota 3

Data scaduta

(10.8.2002)

CEN

EN 13087-7:2000

Caschi/elmetti di protezione — Metodi di prova — Resistenza alla fiamma

10.8.2002

 

EN 13087-7:2000/A1:2001

10.8.2002

Nota 3

Data scaduta

(10.8.2002)

CEN

EN 13087-8:2000

Caschi/elmetti di protezione — Metodi di prova — Proprietà elettriche

21.12.2001

 

EN 13087-8:2000/A1:2005

6.10.2005

Nota 3

Data scaduta

(6.10.2005)

CEN

EN 13087-10:2000

Caschi/elmetti di protezione — Metodi di prova — Resistenza al calore radiante

21.12.2001

 

CEN

EN 13138-1:2003

Aiuti al galleggiamento per l'apprendimento delle tecniche di nuoto — Parte 1: Requisiti di sicurezza e metodi di prova per aiuti al galleggiamento destinati ad essere indossati

6.10.2005

 

CEN

EN 13158:2000

Indumenti di protezione — Giacche di protezione, protettori del corpo e delle spalle per cavalieri — Requisiti e metodi di prova

24.2.2001

 

CEN

EN 13178:2000

Protezione personale degli occhi — Protettori dell'occhio per utilizzatori di motoslitte

21.12.2001

 

CEN

EN 13274-1:2001

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — Metodi di prova — Determinazione della perdita di tenuta verso l'interno e della perdita di tenuta totale verso l'interno

21.12.2001

 

CEN

EN 13274-2:2001

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — Metodi di prova — Prove pratiche di impiego

21.12.2001

 

CEN

EN 13274-3:2001

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — Metodi di prova — Determinazione della resistenza respiratoria

10.8.2002

 

CEN

EN 13274-4:2001

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — Metodi di prova — Prove alla fiamma

10.8.2002

 

CEN

EN 13274-5:2001

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — Metodi di prova — Condizioni climatiche

21.12.2001

 

CEN

EN 13274-6:2001

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — Metodi di prova — Determinazione del tenore di anidride carbonica dell'aria di inspirazione

10.8.2002

 

CEN

EN 13274-7:2002

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — Metodi di prova — Determinazione della penetrazione dei filtri antipolvere

28.8.2003

 

CEN

EN 13274-8:2002

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — Metodi di prova — Determinazione dell'intasamento con polvere di dolomite

28.8.2003

 

CEN

EN 13277-1:2000

Equipaggiamento di protezione per arti marziali — Requisiti e metodi di prova generali

24.2.2001

 

CEN

EN 13277-2:2000

Equipaggiamento di protezione per arti marziali — Requisiti e metodi di prova supplementari per protettori del collo del piede, per protettori della tibia e per protettori dell'avambraccio

24.2.2001

 

CEN

EN 13277-3:2000

Equipaggiamento di protezione per arti marziali — Requisiti e metodi di prova supplementari per protettori del torso

24.2.2001

 

CEN

EN 13277-4:2001

Equipaggiamento di protezione per arti marziali — Requisiti e metodi di prova supplementari per protettori della testa

10.8.2002

 

CEN

EN 13277-5:2002

Equipaggiamenti di protezione per arti marziali — Requisiti e metodi di prova supplementari per conchiglie e protettori addominali

10.8.2002

 

CEN

EN 13277-6:2003

Equipaggiamenti di protezione per arti marziali — Parte 6: Requisiti e metodi di prova supplementari per protettori del petto per donne

21.2.2004

 

CEN

EN 13287:2004

Dispositivi di protezione individuale — Calzature — Metodo di prova per la resistenza allo scivolamento

6.10.2005

 

CEN

EN 13356:2001

Accessori di visualizzazione per uso non professionale — Metodi di prova e requisiti

21.12.2001

 

CEN

EN 13484:2001

Caschi per utilizzatori di slittini

10.8.2002

 

CEN

EN 13546:2002

Indumenti di protezione — Protettori delle mani, delle braccia, del torace, dell'addome, delle gambe, dei piedi e conchiglie per portieri di hockey su prato e protettori della tibia per giocatori — Requisiti e metodi di prova

28.8.2003

 

CEN

EN 13567:2002

Indumenti di protezione — Protettori delle mani, delle braccia, del torace, dell'addome, delle gambe, del viso e conchiglie per schermidori — Requisiti e metodi di prova

28.8.2003

 

CEN

EN 13594:2002

Guanti di protezione per motociclisti professionali — Requisiti e metodi di prova

28.8.2003

 

CEN

EN 13595-1:2002

Indumenti di protezione per motociclisti professionali — Giacche, pantaloni e tute intere o divisibili — Requisiti generali

28.8.2003

 

CEN

EN 13595-2:2002

Indumenti di protezione per motociclisti professionali — Giacche, pantaloni e tute intere o divisibili — Metodo di prova per la determinazione della resistenza all'abrasione da impatto

28.8.2003

 

CEN

EN 13595-3:2002

Indumenti di protezione per motociclisti professionali — Giacche, pantaloni e tute intere o divisibili — Metodo di prova per la determinazione della resistenza allo scoppio

28.8.2003

 

CEN

EN 13595-4:2002

Indumenti di protezione per motociclisti professionali — Giacche, pantaloni e tute intere o divisibili — Metodo di prova per la determinazione della resistenza al taglio da impatto

28.8.2003

 

CEN

EN 13634:2002

Calzature di protezione per motociclisti professionali — Requisiti e metodi di prova

28.8.2003

 

CEN

EN 13781:2001

Caschi di protezione per conducenti e passeggeri di motoslitte e bob

10.8.2002

 

CEN

EN 13794:2002

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — Autorespiratori a circuito chiuso per la fuga — Requisiti, prove, marcatura

28.8.2003

EN 1061:1996

EN 400:1993

EN 401:1993

Data scaduta

(28.8.2003)

CEN

EN 13819-1:2002

Protettori dell'udito — Prove — Parte 1: Metodi di prova fisici

28.8.2003

 

CEN

EN 13819-2:2002

Protettori dell'udito — Prove — Parte 2: Metodi di prova acustici

28.8.2003

 

CEN

EN 13911:2004

Indumenti di protezione per vigili del fuoco — Requisiti e metodi di prova per cappucci di protezione contro il fuoco per vigili del fuoco

6.10.2005

 

CEN

EN 13949:2003

Equipaggiamento per la respirazione — Autorespiratori per uso subacqueo a circuito aperto per uso con Nitrox e ossigeno compressi — Requisiti, prove, marcatura

21.2.2004

 

CEN

EN ISO 13982-1:2004

Indumenti di protezione per l'utilizzo contro particelle solide — Parte 1: Requisiti prestazionali per indumenti di protezione contro prodotti chimici che offrono protezione all'intero corpo contro particelle solide disperse nell'aria (indumenti tipo 5) (

6.10.2005

 

CEN

EN ISO 13982-2:2004

Indumenti di protezione per l'utilizzo contro particelle solide — Parte 2: Metodo di prova per la determinazione della perdita di tenuta verso l'interno di aerosol di particelle fini nelle tute (ISO 13982-2:2004)

6.10.2005

 

CEN

EN ISO 13995:2000

Indumenti di protezione — Proprietà meccaniche — Metodo di prova per la determinazione della resistenza alla perforazione e alla lacerazione dinamica dei materiali (ISO 13995:2000)

6.10.2005

 

CEN

EN ISO 13997:1999

Indumenti di protezione — Proprietà meccaniche — Determinazione della resistenza al taglio causato da oggetti taglienti (ISO 13997:1999)

4.7.2000

 

EN ISO 13997:1999/AC:2000

 

 

 

CEN

EN ISO 13998:2003

Indumenti di protezione — Grembiuli, pantaloni e giubbetti di protezione contro tagli e coltellate causati da coltelli a mano (ISO 13998:2003)

28.8.2003

EN 412:1993

Data scaduta

(28.8.2003)

CEN

EN 14021:2003

Pettorina per il motociclismo fuoristrada adatta a proteggere il motociclista da pietre e detriti — Requisiti e metodi di prova

6.10.2005

 

CEN

EN 14052:2005

Elmetti ad elevate prestazioni per l'industria

Questa è la prima pubblicazione

 

CEN

EN 14058:2004

Indumenti di protezione — Capi di abbigliamento per la protezione contro gli ambienti freddi

6.10.2005

 

CEN

EN 14120:2003

Indumenti di protezione — Protettori di polsi, palme, ginocchia e gomiti per utilizzatori di attrezzature per sport su rotelle — Requisiti e metodi di prova

21.2.2004

 

CEN

EN 14126:2003

Indumenti di protezione — Requisiti prestazionali e metodi di prova per gli indumenti di protezione contro gli agenti infettivi

6.10.2005

 

CEN

EN 14143:2003

Equipaggiamento per la respirazione — Autorespiratori a circuito chiuso per uso subacqueo

6.10.2005

 

CEN

EN 14225-1:2005

Tute per immersione — Parte 1: Tute umide — Requisiti e metodi di prova

6.10.2005

 

CEN

EN 14225-2:2005

Tute per immersione — Parte 2: Tute stagne — Requisiti e metodi di prova

6.10.2005

 

CEN

EN 14225-3:2005

Tute per immersione — Parte 3: Tuta con sistemi attivi di riscaldamento o raffreddamento — Requisiti e metodi di prova

6.10.2005

 

CEN

EN 14225-4:2005

Tute per immersione — Parte 4: Tute a pressione atmosferica — Requisiti relativi ai fattori umani e metodi di prova

6.10.2005

 

CEN

EN 14325:2004

Indumenti di protezione contro prodotti chimici — Metodi di prova e classificazione della prestazione di materiali, cuciture, unioni e assemblaggi degli indumenti di protezione chimica

6.10.2005

 

CEN

EN 14328:2005

Indumenti di protezione — Guanti e proteggi-braccia contro tagli causati da coltelli motorizzati — Requisiti e metodi di prova

6.10.2005

 

CEN

EN 14360:2004

Indumenti di protezione contro la pioggia — Metodo di prova per capi di abbigliamento pronti da indossare — Impatto con goccioline ad alta energia

6.10.2005

 

CEN

EN 14387:2004

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — Filtri antigas e filtri combinati — Requisiti, prove, marcatura

6.10.2005

EN 141:2000

EN 371:1992

EN 372:1992

Data scaduta

(6.10.2005)

CEN

EN 14404:2004

Dispositivi di protezione individuale — Protettori delle ginocchia per lavori in posizione inginocchiata

6.10.2005

 

CEN

EN 14435:2004

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — Autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto con semimaschera, progettati per essere utilizzati solamente con pressione positiva — Requisiti, prove, marcatura

6.10.2005

 

CEN

EN 14458:2004

Equipaggiamento individuale per gli occhi — Ripari facciali e visiere per l'uso con elmi per vigili del fuoco ed elmetti di sicurezza ad elevate prestazioni per l'industria utilizzati da vigili del fuoco e per servizi di ambulanza e di emergenza

6.10.2005

 

CEN

EN ISO 14460:1999

Indumenti di protezione per piloti di automobili — Protezione contro calore e fuoco — Requisiti prestazionali e metodi di prova (ISO 14460:1999)

16.3.2000

 

EN ISO 14460:1999/A1:2002

10.8.2002

Nota 3

Data scaduta

(30.9.2002)

EN ISO 14460:1999/AC:1999

 

 

 

CEN

EN 14529:2005

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — Autorespiratori a circuito aperto ad aria compressa con semimaschera, progettati per comprendere un dosatore automatico a pressione positiva, solamente per scopi di fuga

Questa è la prima pubblicazione

 

CEN

EN 14572:2005

Caschi ad elevate prestazioni per attività equestri

6.10.2005

 

CEN

EN 14593-1:2005

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — Respiratori ad aria compressa alimentati dalla linea con erogatore a domanda — Parte 1: Apparecchi con maschera intera — Requisiti, prove, marcatura

6.10.2005

EN 139:1994

Data scaduta

(2.12.2005)

CEN

EN 14593-2:2005

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — Respiratori ad aria compressa alimentati dalla linea con erogatore a domanda — Parte 2: Apparecchi con semimaschera a pressione positiva — Requisiti, prove, marcatura

6.10.2005

EN 139:1994

Data scaduta

(2.12.2005)

EN 14593-2:2005/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 14594:2005

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — Respiratori ad aria compressa, a flusso continuo, alimentati dalla linea — Requisiti, prove, marcatura

6.10.2005

EN 271:1995

EN 12419:1999

EN 139:1994

EN 1835:1999

EN 270:1994

Data scaduta

(2.12.2005)

EN 14594:2005/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 14605:2005

Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi — Requisiti prestazionali per indumenti con collegamenti a tenuta di liquido (Tipo 3) o a tenuta di spruzzi (Tipo 4), inclusi gli articoli che proteggono solamente parti del corpo (Tipo PB [3] e PB [4]

6.10.2005

EN 467:1995

EN 466:1995

EN 465:1995

Data scaduta

(6.10.2005)

CEN

EN ISO 14877:2002

Indumenti di protezione per operazioni di sabbiatura con abrasivi in grani (ISO 14877:2002)

28.8.2003

 

CEN

EN ISO 15025:2002

Indumenti di protezione — Protezione contro il calore e la fiamma — Metodo di prova per la propagazione limitata della fiamma (ISO 15025:2000)

28.8.2003

EN 532:1994

Data scaduta

(28.8.2003)

CEN

EN ISO 15027-1:2002

Tute di protezione termica in caso di immersione — Tute da indossare permanentemente, requisiti inclusa la sicurezza (ISO 15027-1:2002)

10.4.2003

 

CEN

EN ISO 15027-2:2002

Tute di protezione termica in caso di immersione — Tute per abbandono, requisiti inclusa la sicurezza (ISO 15027-2:2002)

10.4.2003

 

CEN

EN ISO 15027-3:2002

Tute di protezione termica in caso di immersione — Parte 3: Metodi di prova (ISO 15027-3:2002)

10.4.2003

 

CEN

EN ISO 15831:2004

Indumenti — Effetti fisiologici — Misurazione dell'isolamento termico per mezzo di un manichino termico (ISO 15831:2004)

6.10.2005

 

CEN

EN ISO 17249:2004

Calzature di sicurezza con resistenza al taglio da sega a catena (ISO 17249:2004)

6.10.2005

 

CEN

EN ISO 20344:2004

Dispositivi di protezione individuale — Metodi di prova per calzature (ISO 20344:2004)

6.10.2005

EN 344:1992

EN 344-2:1996

Data scaduta

(6.10.2005)

CEN

EN ISO 20345:2004

Dispositivi di protezione individuale — Calzature di sicurezza (ISO 20345:2004)

6.10.2005

EN 345:1992

EN 345-2:1996

Data scaduta

(6.10.2005)

CEN

EN ISO 20346:2004

Dispositivi di protezione individuale — Calzature di protezione (ISO 20346:2004)

6.10.2005

EN 346-2:1996

EN 346:1992

Data scaduta

(6.10.2005)

CEN

EN ISO 20347:2004

Dispositivi di protezione individuale — Calzature da lavoro (ISO 20347:2004)

6.10.2005

EN 347:1992

EN 347-2:1996

Data scaduta

(6.10.2005)

CEN

EN 24869-1:1992

Acustica — Protettori auricolari — Metodo soggettivo per la misura dell'attenuazione sonora (ISO 4869-1:1990)

16.12.1994

 

CEN

EN 24869-3:1993

Acustica — Protettori auricolari — Metodo semplificato per la misurazione della perdita di inserzioni di cuffie afoniche ai fini del controllo di qualità (ISO/TR 4869-3:1989)

16.12.1994

 

CENELEC

EN 50237:1997

Guanti e muffole con protezione meccanica per scopi elettrici

4.6.1999

 

CENELEC

EN 50286:1999

Indumenti protettivi isolanti per impianti elettrici a bassa tensione

16.3.2000

 

CENELEC

EN 50321:1999

Calzature elettricamente isolanti per lavori su impianti di bassa tensione

16.3.2000

 

CENELEC

EN 50365:2002

Elmetti isolanti da utilizzare su impianti di Categoria 0 e I

10.4.2003

 

CENELEC

EN 60743:2001

Lavori sotto tensione — Terminologia per attrezzi, apparecchi e dispositivi (IEC 60743:2001)

10.4.2003

EN 60743:1996

Nota 2.1

Data scaduta

(1.12.2004)

CENELEC

EN 60895:2003

Lavori sotto tensione — Vestiario conduttore per l'utilizzo fino a tensioni di 800 kV in c.a. e di ± 600 kV in c.c. (IEC 60895:2002 (Modificata))

6.10.2005

EN 60895:1996

Nota 2.1

1.7.2006

CENELEC

EN 60903:2003

Lavori sotto tensione — Guanti e materiali isolanti (IEC 60903:2002 (Modificata))

6.10.2005

EN 60903:1992

e corrispondente modifica + EN 50237:1997

Nota 2.1

1.7.2006

CENELEC

EN 60984:1992

Manicotti di materiale isolante per lavori sotto tensione (IEC 60984:1990 (Modificata))

4.6.1999

 

EN 60984:1992/A1:2002 (IEC 60984:1990/A1:2002)

10.4.2003

Nota 3

Data scaduta

(6.10.2005)

EN 60984:1992/A11:1997

4.6.1999

Nota 3

Data scaduta

(4.6.1999)

Nota 1

In genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall'organismo europeo di normalizzazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 2.1

La norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Nota 3

In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita (colonna 4) perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Nota 4

La presunzione di conformità conferita dalla norma EN 420:2003 in merito al punto 1.2.1.1 dei requisiti essenziali di salute e sicurezza e relativa al tenore di Cr(VI) dei materiali per guanti dipende dal limite di rilevazione del metodo di prova del Cr(VI), che deve essere inferiore o pari a 3 mg/kg.

Avvertenza:

Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui l'elenco figura in annesso alla direttiva n. 98/34/CE (2) del Parlamento Europeo e del Consiglio modificata dalla direttiva n. 98/48/CE (3).

La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.

Questa lista sostituisce tutte le precedenti liste pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione assicura l'aggiornamento della presente lista.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Organismo Europeo di Normalizzazione:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles, Tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

(3)  GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.


19.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 91/25


AIUTO DI STATO — PORTOGALLO

Aiuto C 4/2006 (ex N 180/2005) — Aiuto a Djebel, S.A.

Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

(2006/C 91/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con la lettera del 22.2.2006, — riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi — la Commissione ha comunicato al Portogallo la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto riguardo al quale viene avviato il procedimento entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Aiuti di Stato

B-1049 Bruxelles

Telefax: (32-2) 296 12 42

Dette osservazioni saranno comunicate al Portogallo. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

TESTO DELLA SINTESI

La misura notificata consiste nella concessione di aiuti a Djebel — S.G.P.S., S.A. («Djebel»), una grande impresa con sede a Madeira (Portogallo). La suddetta impresa fa parte del gruppo Pestana, che è il principale gruppo alberghiero del Portogallo.

Obiettivo dell'aiuto è farsi carico di parte dei costi sostenuti da Djebel per acquisire azioni del capitale di RASH — Administração de Hotéis de Turismo, Lda, un'impresa brasiliana, la cui unica attività è costituita dall'hotel Rio Atlântico, situato a Rio de Janeiro in Brasile.

Il capitale di RASH è stato acquisito nell'ottobre 1999 e l'hotel era già pienamente operativo al momento dell'acquisizione.

Lo strumento di aiuto da utilizzare per il presente progetto è un prestito agevolato. I costi ammissibili dell'investimento ammontano a 14 720 474 EUR e l'importo dell'aiuto è di 573 464 EUR, il che corrisponde ad un'intensità netta di aiuto del 3,90 %.

La Commissione ritiene che la misura notificata costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato e ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'Accordo SEE ed ha valutato la compatibilità dell'aiuto con il mercato comune in base alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, limitatamente alla parte che riguarda gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

Per il momento non è stato dimostrato che l'aspettativa dell'aiuto sia determinante per la realizzazione dell'investimento, né che abbia un effetto di incentivo. La Commissione inoltre nutre dubbi sulla misura in cui l'aiuto darà un contributo allo sviluppo dell'attività turistica in Portogallo senza alterare le condizioni degli scambi nella UE.

TESTO DELLA LETTERA

«A Comissão informa o Governo português de que, após ter examinado as informações prestadas pelas Vossas autoridades sobre o auxílio citado em epígrafe, decidiu dar início ao procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o do Tratado CE.

1.   PROCEDIMENTO

1.

Por carta de 5 de Abril de 2005 da Representação Permanente de Portugal, registada na Comissão em 7 de Abril de 2005, as autoridades portuguesas, nos termos do n.o 3 do artigo 88.o do Tratado, notificaram à Comissão o auxílio acima referido.

2.

Por cartas com a referência D/54365, de 7 de Junho de 2005, e D/57443, de 26 de Setembro de 2005, dirigidas à Representação Permanente de Portugal, os serviços da Comissão solicitaram as autoridades portuguesas informações adicionais sobre este auxílio.

3.

Por cartas de 25 de Julho, 26 de Setembro e 23 de Dezembro de 2005 da Representação Permanente de Portugal, registadas na Comissão respectivamente em 27 de Julho e 28 de Setembro de 2005 e 3 de Janeiro de 2006, as autoridades portuguesas forneceram informações adicionais.

2.   DESCRIÇÃO DO AUXÍLIO

Investimento e objectivo

4.

A medida notificada consiste na concessão de auxílio à Djebel — S.G.P.S., S.A. (a seguir denominada “Djebel”), uma empresa situada na Madeira — Portugal.

5.

A medida diz respeito a uma candidatura individual no âmbito do regime de auxílios N667/1999 — medida 1.2 do programa operacional para a economia. Este regime foi aprovado pela Comissão em 8 de Agosto de 2000 (1) e a decisão previa que os projectos de investimento directo no estrangeiro por parte de grandes empresas tivessem que ser notificados individualmente à Comissão. Este regime, em vigor de 2000 a 2006, destina-se a favorecer estratégias empresariais modernas e competitivas. A candidatura individual notificada é abrangida por uma das categorias específicas de investimento do regime, a saber, investimentos relacionados com a internacionalização de agentes económicos.

6.

O auxílio tem por objectivo suportar parte dos custos incorridos pela Djebel para adquirir acções no capital da RASH — Administração de Hotéis de Turismo, Lda, uma empresa brasileira cujo único activo é o hotel Rio Atlântico, situado no Rio de Janeiro, Brasil.

7.

O capital da RASH foi adquirido em Outubro de 1999 e o hotel encontrava-se já plenamente operacional no momento da aquisição.

As empresas envolvidas

8.

A Djebel não satisfaz os critérios de independência estabelecidos no artigo 3.o do anexo da Recomendação da Comissão de 3 de Abril de 1996 relativa à definição de pequenas e médias empresas (2), nem da Recomendação de 6 de Maio de 2003 relativa à definição de micro, pequenas e médias empresas (3). Esta empresa faz parte do grupo Pestana, que é o principal grupo hoteleiro em Portugal e que não é abrangido pela definição de PME. Por conseguinte, a Djebel é uma grande empresa.

9.

A Djebel gere uma sociedade holding no Brasil, cujo objectivo consiste em investir e em gerir hotéis e actividades turísticas.

10.

O grupo Pestana tinha já adquirido um hotel em Moçambique antes de realizar o investimento abrangido pela presente notificação e adquiriu 4 hotéis adicionais no Brasil posteriormente ao mesmo.

O auxílio

11.

O instrumento de auxílio a utilizar para efeitos do presente projecto é um empréstimo em condições favoráveis. Os custos elegíveis do investimento elevam-se a 14 720 474 euros e o montante do auxílio a 573 464 euros (4), o que corresponde a uma intensidade de auxílio líquida de 3,90 %.

12.

O Estado concederia à Djebel um montante adicional para cobrir os custos relativos a estudos e assistência técnica, garantias financeiras e assistência jurídica, no âmbito do Regulamento de minimis  (5).

Pedidos de auxílio estatal

13.

Em 24 de Maio de 1999, a Djebel apresentou uma proposta à F. Turismo — Capital de Risco, S.A. (a seguir denominada “FCR”), um fundo de capital de risco propriedade de empresas públicas e privadas, para a sua participação no projecto previsto. De acordo com as autoridades portuguesas, as intervenções deste fundo não contêm elementos de auxílio estatal na acepção do artigo 87.o do Tratado CE.

14.

O pedido formal de auxílio no âmbito do regime N667/1999 foi apresentado em 31 de Janeiro de 2001.

3.   APRECIAÇÃO DO AUXÍLIO

15.

A apreciação que se segue destina-se a resumir as questões relevantes de direito e de facto, a fim de incluir uma apreciação preliminar quanto ao carácter de auxílio da medida projectada e suprimir as dúvidas quanto à sua compatibilidade com o mercado comum.

A obrigação de notificação

16.

As autoridades portuguesas notificaram o auxílio projectado antes da sua concessão ao beneficiário. Referiram igualmente que o auxílio não seria concedido antes da sua aprovação pela Comissão.

17.

Consequentemente, a Comissão considera que, ao notificarem a intenção de conceder um auxílio a este beneficiário, as autoridades portuguesas cumpriram a obrigação que lhes incumbe por força do n.o 3 do artigo 88.o do Tratado CE de informarem a Comissão atempadamente dos projectos relativos à concessão ou alteração de auxílios, para que esta possa apresentar as suas observações.

A existência de auxílio estatal

18.

Nos termos da medida notificada, uma grande empresa receberia fundos para investir no sector do turismo no Brasil, no contexto de uma estratégia de internacionalização. Esta medida traduz-se num tratamento preferencial da empresa beneficiária, conferindo-lhe uma vantagem ou um incentivo em comparação com outras empresas, falseando ou ameaçando falsear desta forma a concorrência.

19.

O auxílio seria concedido a uma empresa no sector do turismo da UE, no qual existem ou podem existir trocas comerciais entre Estados-Membros ou ao qual empresas de outros Estados-Membros podem desejar aceder. Por conseguinte, a medida pode afectar o comércio entre Estados-Membros.

20.

O auxílio é financiado por recursos públicos.

21.

A Comissão considera, nesta fase, que a medida notificada constitui, por conseguinte, um auxílio na acepção do n.o 1 do artigo 87.o do Tratado CE e do n.o 1 do artigo 61.o do Acordo EEE.

Compatibilidade

22.

Nos termos do n.o 1 do artigo 87.o do Tratado CE, a Comissão considera, normalmente, incompatíveis com o mercado comum os auxílios ao investimento a favor de grandes empresas. Só são normalmente concedidas isenções no caso de auxílios ao investimento relativos a projectos realizados em regiões elegíveis para auxílios com finalidade regional na acepção do n.o 3, alíneas a) ou c), do artigo 87.o do Tratado CE. Contudo, o investimento notificado é realizado num país terceiro e as isenções de carácter regional previstas no n.o 3, alíneas a) e c), do artigo 87.o do Tratado CE não podem ser aplicáveis a tal investimento.

23.

Assim sendo, a isenção prevista no n.o 3, alínea c), do artigo 87.o do Tratado CE relativa aos auxílios destinados a facilitar o desenvolvimento de certas actividades económicas é a única possibilidade para aprovar este auxílio.

24.

Para o efeito, a Comissão deve demonstrar que este terá um impacto positivo no sector do turismo em Portugal (e, portanto, na UE) e que não afectará as condições comerciais na UE numa medida contrária ao interesse comum. Além disso, deve ser estabelecido que a perspectiva de obtenção do auxílio foi necessária para desencadear o investimento e que o auxílio terá um claro efeito de incentivo.

25.

Até à data, a Comissão aprovou auxílios a investimentos directos no estrangeiro (a seguir denominados “IDE”) principalmente a favor de PME. Em relação a grandes empresas, a Comissão ainda não desenvolveu uma linha de orientação precisa. Portanto, tem tomado decisões nestes casos com base numa análise individual detalhada. Nos casos em que a Comissão tinha dúvidas sobre a existência de uma falha de mercado e/ou sobre o cumprimento do critério da necessidade, procedeu à abertura do procedimento formal de investigação.

Contribuição para o desenvolvimento da actividade turística em Portugal

26.

De acordo com as autoridades portuguesas, o auxílio terá vários impactos positivos em Portugal, nomeadamente:

aumento das receitas consolidadas do grupo na Madeira,

aumento dos fluxos turísticos bilaterais entre a UE e o Brasil, uma vez que Portugal é o principal ponto de entrada de turistas brasileiros na Europa,

promoção de outras actividades conexas: transportes, operadores turísticos, etc.,

reforço das relações com o Mercosul, uma das principais prioridades da política externa da UE.

27.

As autoridades portuguesas explicam que o projecto notificado não conduz a qualquer perda de postos de trabalho em Portugal, nem à deslocalização de actividades. A posição do grupo em Portugal é mesmo reforçada graças ao investimento notificado, uma vez que:

o beneficiário possui a grande maioria dos seus hotéis em Portugal e a aquisição de um hotel no Brasil não altera a situação de forma significativa,

o investimento no Brasil faz parte de uma estratégia de diversificação destinada a desenvolver e consolidar as actividades do beneficiário. A internacionalização do grupo aumenta os seus resultados e a sua competitividade na Europa,

graças à internacionalização, o grupo reforça a sua estrutura de gestão em Portugal, uma vez que mantém todas as suas funções de coordenação financeira, operacional e comercial em Portugal.

28.

Portugal alega que o investimento é susceptível de ter um impacto positivo no sector do turismo em Portugal. Contudo, as autoridades portuguesas não forneceram dados exactos e concretos suficientes sobre o impacto do projecto no sector do turismo em Portugal, em especial em termos de criação directa e/ou indirecta de emprego, repatriação de rendimentos e evolução da política de investimento do beneficiário em Portugal. A Comissão convida, por conseguinte, as autoridades portuguesas a apresentarem informações pormenorizadas e concretas sobre esta questão, a fim de permitir uma apreciação do eventual impacto positivo do projecto no sector do turismo em Portugal, bem como o seu efeito de coesão positivo.

Efeito sobre as condições comerciais na UE

29.

As autoridades portuguesas alegam que o auxílio terá um efeito limitado sobre as condições comerciais na UE, nomeadamente porque:

o montante do auxílio é relativamente reduzido e corresponde apenas a 3,90 % do investimento elegível,

apesar de o grupo Pestana ser o maior grupo hoteleiro em Portugal, a sua quota de mercado em Portugal é apenas de 2 % e a sua quota de mercado na UE é, portanto, negligenciável,

no que diz respeito ao mercado brasileiro, os concorrentes do beneficiário têm quotas de mercado muito mais elevadas,

o projecto notificado constitui o primeiro investimento do beneficiário no Brasil e este hotel não aumenta de forma significativa a oferta local, não tendo afectado a posição relativa das empresas europeias já estabelecidas no Brasil nem a sua capacidade de atrair turistas,

o sector hoteleiro no Brasil é muito competitivo, tem um grau reduzido de concentração e tem crescido rapidamente nos últimos anos.

30.

Portugal alega que o investimento é susceptível de ter um efeito limitado sobre as condições comerciais na UE. Contudo, as autoridades portuguesas não forneceram dados exactos e concretos que sustentem suficientemente este impacto limitado, por exemplo, sobre a evolução das quotas de mercado dos concorrentes do beneficiário no Brasil, sobre a estrutura do mercado hoteleiro brasileiro, etc.

Efeito de incentivo

31.

Para que um auxílio tenha um efeito de incentivo, deve ser comprovado que foi apresentado um pedido de auxílio antes do início do investimento. O investimento realizou-se em Outubro de 1999, mais de um ano antes de o beneficiário ter apresentado o pedido de concessão de auxílio ao abrigo do regime de auxílios estatais N667/1999 (em 31 de Janeiro de 2001). As autoridades portuguesas alegam que a proposta de participação do FCR no investimento, que se realizou em 24 de Maio de 1999 (antes do investimento) é prova suficiente de que este critério foi cumprido.

32.

Todavia, nesta fase a Comissão duvida que esta proposta para a participação de uma empresa de capital de risco no investimento possa ser considerada como constituindo um pedido de concessão de auxílio estatal susceptível de justificar o seu efeito de incentivo.

33.

O investimento realizou-se em Outubro de 1999, cerca de cinco anos e meio antes da notificação ter sido apresentada à Comissão. De acordo com as autoridades portuguesas, o facto de o investimento ter sido realizado sem o auxílio demonstra que o promotor estava confiante em obter esse auxílio e que tinha que aproveitar esta oportunidade comercial. As autoridades portuguesas alegam que o beneficiário não deve ser penalizado pelo facto de ter demorado mais tempo a apresentar o pedido do que a executar o investimento. Referem igualmente as desvantagens e riscos excepcionais da operação, tais como a elevada volatilidade do real brasileiro e o facto de este ser o primeiro investimento da empresa no Brasil.

34.

Contudo, nesta fase, a Comissão tem sérias dúvidas quanto ao facto de a empresa necessitar realmente do auxílio notificado para realizar o seu investimento. A Djebel é propriedade do maior grupo hoteleiro de Portugal. Desde 1999, a empresa expandiu a sua actividade no Brasil, onde actualmente possui cinco hotéis e se encontra entre as dez maiores cadeias hoteleiras, o que parece indicar que o investimento teria avançado mesmo sem a perspectiva do auxílio. Além disso, não é provável que um auxílio concedido agora para um investimento realizado há mais de seis anos tenha ainda qualquer relação prática com o investimento.

35.

O projecto notificado não é o primeiro projecto de internacionalização do grupo Pestana, do qual a Djebel faz parte, que tinha já actividades em Moçambique. Afigura-se, por conseguinte, duvidoso que o auxílio fosse necessário para a realização da primeira experiência de internacionalização do grupo Pestana no Brasil.

36.

Deste modo, a Comissão tem actualmente sérias dúvidas quanto a saber se a perspectiva do auxílio era necessária para desencadear o investimento e se pode ser considerado que o auxílio terá um efeito de incentivo.

O regime de auxílios estatais N667/1999

37.

Durante esta primeira fase da investigação, a Comissão tomou conhecimento de um eventual problema com o regime ao abrigo do qual o presente projecto é notificado.

38.

Após a Comissão ter aprovado o regime, Portugal adoptou o seu regulamento de execução (6) sem notificação prévia à Comissão nos termos do n.o 3 do artigo 88.o do Tratado CE. Este regulamento inclui uma disposição que permite a elegibilidade retroactiva dos custos relativos a projectos em relação aos quais foi recebido um pedido até 31 de Janeiro de 2001. No que diz respeito a estes projectos, as despesas incorridas após 1 de Julho de 1999 são consideradas elegíveis. Esta disposição poderá ser incompatível com o ponto 4.2 das Orientações relativas aos auxílios estatais com finalidade regional (7). As autoridades portuguesas justificam esta disposição com problemas técnicos no estabelecimento da estrutura organizacional do regime. Alegam que a disposição se destinava a beneficiar exclusivamente projectos para os quais fora apresentado um pedido de auxílio ao abrigo de outros regimes e antes do início dos respectivos investimentos. A Comissão prosseguirá a investigação desta questão através de um pedido de informações adicionais às autoridades portuguesas.

Conclusão

39.

Em conclusão, por agora não foi ainda demonstrado que a perspectiva do auxílio era necessária para desencadear o investimento e que o auxílio terá um efeito de incentivo. A Comissão também tem dúvidas quanto à medida em que o auxílio contribuirá para o desenvolvimento da actividade turística em Portugal, sem afectar negativamente as condições comerciais na UE. Por conseguinte, existem actualmente sérias dúvidas de que o auxílio facilitasse certas actividades económicas e pudesse, por conseguinte, ser isento na acepção do n.o 3, alínea c), do artigo 87.o do Tratado CE.

4.   DECISÃO

40.

Consequentemente, após ter examinado as informações fornecidas pelas autoridades portuguesas, a Comissão informa o Governo português da sua decisão de dar início ao procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o do Tratado CE.

41.

Tendo em conta as considerações anteriores, a Comissão notifica a Portugal para lhe apresentarem no prazo de um mês a contar da recepção da presente carta todos os documentos, informações e dados necessários para apreciar a compatibilidade do auxílio. Caso contrário, a Comissão adoptará uma decisão com base nos elementos de que dispõe. A Comissão solicita às autoridades competentes que transmitam imediatamente uma cópia da presente carta ao beneficiário potencial do auxílio.

42.

A Comissão recorda a Portugal o efeito suspensivo do n.o 3 do artigo 88.o do Tratado CE e remete para o artigo 14.o do Regulamento (CE) n.o 659/1999 do Conselho, que prevê que qualquer auxílio ilegal poderá ser recuperado junto do beneficiário.

43.

A Comissão comunica a Portugal que informará as partes interessadas através da publicação da presente carta e de um resumo da mesma no Jornal Oficial da União Europeia. Informará igualmente os interessados dos países da EFTA signatários do Acordo EEE mediante publicação de uma comunicação no suplemento EEE do Jornal Oficial da União Europeia, bem como o Órgão de Fiscalização da EFTA, através do envio de uma cópia da presente carta. As partes interessadas serão convidadas a apresentar as suas observações no prazo de um mês a contar da data de publicação da referida comunicação.»


(1)  Por carta SG(2000) D/106085, JO C 266 de 16. 9. 2000, p. 4.

(2)  JO L 107 de 30.4.1996.

(3)  JO L 124 de 20.5.2003.

(4)  O empréstimo em condições favoráveis ascende a 3 680 119 euros (25 % dos custos elegíveis), não vence juros e é concedido por um período de 6 anos. Será reembolsado em 11 prestações semestrais a começar no segundo semestre. A taxa de referência aplicável em Portugal na data da realização do investimento era de 4,76 %. O montante bruto do auxílio é igual ao seu montante líquido, uma vez que a empresa se encontra situada no offshore da Madeira e não está sujeita ao imposto sobre o rendimento das sociedades até ao final de 2011.

(5)  Regulamento (CE) n.o 69/2001 da Comissão, de 12 de Janeiro de 2001, relativo à aplicação dos artigos 87.o e 88.o do Tratado CE aos auxílios de minimis; JO L 10 de 13. 1. 2001, pp. 30-32.

(6)  Portaria n.o 687/2000, de 31 de Agosto, com a redacção que lhe foi dada pela Portaria n.o 243/2001, de 22 de Março.

(7)  JO C 74 de 10. 3. 1998, pp. 9-31.


19.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 91/30


AIUTO DI STATO — FRANCIA

Aiuto di Stato N. C 9/2006 (ex NN 85/2005) — Fondo per la prevenzione dei rischi della pesca

Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

(2006/C 91/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con lettera dell'8 marzo 2006, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha notificato alla Francia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare le proprie osservazioni entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Pesca

DG FISH/D/3 «Questioni giuridiche»

B-1049 Bruxelles

Fax: (32-2) 295 19 42

Dette osservazioni saranno comunicate alla Francia. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

TESTO DELLA SINTESI

Il Fondo, istituito nell'aprile 2004 su iniziativa della «Confédération de la Coopération, de la Mutualité et du Crédit maritimes», beneficia di una dotazione complessiva di 65 milioni di euro a seguito di tre accordi stipulati tra lo Stato francese e il Fondo medesimo. Detti accordi dispongono che gli importi erogati dovranno essere rimborsati a un tasso di interesse del 4,45 %, rispettivamente il 1o novembre 2006, 1o maggio 2007 e 1o luglio 2007.

Il Fondo ha una duplice finalità: far fronte alle fluttuazioni dei prezzi del petrolio mediante l'acquisto di opzioni sui mercati a termine e compensare parte dei costi di combustibile sostenuti dai pescherecci delle imprese aderenti in caso di superamento di una determinata soglia di prezzo.

Per quanto riguarda l'aiuto di Stato, l'esame del Fondo deve vertere su entrambi gli aspetti, vale a dire sia sull'utilizzo della dotazione finanziaria per l'acquisto di opzioni finanziarie sui mercati a termine che sull'impiego dei fondi per compensare i costi del combustibile sostenuti dai pescherecci.

Acquisto di opzioni sui mercati a termine

In pratica il finanziamento concesso dallo Stato francese potrebbe essere considerato come un prestito a breve termine a un tasso del 4,45 %. La Commissione rileva che il Fondo non possiede beni immobili e che il suo patrimonio netto è estremamente esiguo in quanto alimentato esclusivamente dalle quote dei membri. Ne consegue quindi che un istituto bancario non avrebbe mai concesso un simile prestito.

Il Fondo gode pertanto di un vantaggio finanziario rispetto ad altre imprese operanti sugli stessi mercati a termine, vantaggio che si configura come un aiuto di Stato a suo favore. Esso non può essere considerato compatibile con il mercato comune in virtù di nessuna disposizione del trattato CE.

Le imprese di pesca che fanno parte del Fondo godono di agevolazioni sui prezzi del carburante. Ciò costituisce un aiuto che ha l'effetto di ridurre le spese di esercizio delle imprese beneficiarie del Fondo. Secondo quando previsto al paragrafo 3.7 degli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca, l'aiuto in questione, concesso senza imporre alcun obbligo ai beneficiari, non è compatibile con il mercato comune.

Compensazione parziale dei costi del carburante per i pescherecci

Anche in questo caso si tratta di un aiuto che consente di ridurre i costi di esercizio delle imprese beneficiarie del Fondo. Pertanto, in base al paragrafo 3.7 degli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca, tale aiuto, concesso senza imporre alcun obbligo ai beneficiari, non è compatibile con il mercato comune.

A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, tutti gli aiuti illegittimi possono formare oggetto di recupero presso il beneficiario.

TESTO DELLA LETTERA

«La Commission a l'honneur d'informer le Gouvernement de la France qu'après avoir examiné les informations fournies par ses autorités sur la mesure citée en objet, elle a décidé d'ouvrir la procédure formelle d'examen prévue par l'article 93 [devenu 88], paragraphe 2, du traité CE et par le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de cet article (1).

1.   PROCÉDURE

La Commission a eu connaissance de diverses informations relatives à l'existence d'un fonds destiné à compenser la hausse du carburant subie par les entreprises de pêche de France depuis l'année 2004. Selon ces informations, ce fonds, dénommé fonds de prévention des aléas à la pêche (ci-après FPAP), avait pour objectif annoncé de lisser les variations à court terme du prix du carburant à la pêche et a eu en pratique pour effet de permettre à ces entreprises de bénéficier d'un prix pour le carburant nettement inférieur au prix du marché. Il était apparemment prévu que ce fonds devait fonctionner uniquement grâce à des contributions des professionnels. Le principe de fonctionnement aurait été simple: le fonds aurait pris en charge la partie du coût du carburant supérieur à un prix de référence déterminé par litre (27 centimes semble-t-il pendant une certaine période) et, en contrepartie, les entreprises auraient apporté des contributions au FPAP quand le prix du carburant serait redescendu au-dessous de ce prix de référence. De cette manière, un équilibre aurait été atteint pour le financement du système sans qu'il y ait apport de fonds publics.

Cependant, étant donné que le prix de marché du carburant est toujours resté très largement au-dessus du prix de référence, la Commission a supposé que le fonctionnement du FPAP était possible seulement grâce à l'apport financier de l'État et que cet apport financier constituait une aide d'État au sens de l'article 87 du traité CE.

Conformément à ce qui est prévu à l'article 10 du règlement (CE) no 659/1999, la Commission a demandé à la France, à deux reprises, de lui fournir les informations relatives à ce fonds afin qu'elle puisse examiner s'il y avait effectivement présence d'aide d'État et, le cas échéant, si cette aide d'État était ou non compatible avec le marché commun. La France n'ayant pas répondu dans les délais impartis, la Commission a décidé, conformément au paragraphe 3 dudit article 10, de lui adresser une injonction de fournir les informations nécessaires à cet examen. Cette injonction, datée du 5 décembre 2005, a été notifiée à la France le 6 décembre 2005 avec un délai de réponse de trois semaines.

La France a répondu par courrier daté du 21 décembre 2005 et reçu à la Commission le 27 décembre. La Commission avait aussi reçu entre-temps, le 8 décembre 2005, un courrier de la France daté du 6 décembre.

Pour procéder à l'examen requis, la Commission a donc en sa possession les informations communiquées par ces deux courriers, datés des 6 et 21 décembre, ainsi que les documents joints à ces courriers.

Comme cela est indiqué ci-après (cf. paragraphe 3 “Appréciation”), la Commission n'a pas reçu toutes les informations qui lui auraient été nécessaires pour procéder à un examen exhaustif de cette mesure. Dans ces conditions, conformément à l'article 13 du règlement (CE) no 659/1999, la présente décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen est prise sur la base des renseignements disponibles.

2.   DESCRIPTION

Le FPAP est constitué, conformément à la loi française du 21 mars 1884 modifiée par la loi du 12 mars 1920, sous forme de syndicat professionnel. Le projet de statuts a été approuvé par l'assemblée constitutive qui s'est tenue le 10 février 2004 et les statuts eux-mêmes portent la date du 9 avril 2004.

Selon ces statuts, ce syndicat est créé, pour une durée de 99 ans, à l'initiative de la Confédération de la Coopération, de la Mutualité et du Crédit Maritimes. Le siège est fixé à Paris, 24, rue du Rocher.

Les adhérents postulants doivent apporter la preuve que leur activité se trouve être impliquée dans la pêche; toutefois, le syndicat peut admettre en son sein toute autre personne prête à apporter son appui moral au syndicat sous réserve que l'effectif de cette catégorie d'adhérents ne dépasse pas 5 % du nombre des adhérents du syndicat. La France précise, dans son courrier du 6 décembre 2005, que le FPAP compte 2 013 adhérents et 2 385 navires représentant 30 % de la flotte française; 93,5 % des navires sont des navires de plus de 12 mètres.

L'article 2 des statuts indique que: “Le syndicat a pour objet de développer des produits destinés à permettre aux entrepreneurs de pêche d'assurer la couverture des risques suivants: fluctuation des prix du gazole, pollution maritime ou risque sanitaire relatif à la pollution, fermeture des quotas ou réduction importante des possibilités de pêche, risque relatif au marché. Il prend le nom de Fonds de prévention des aléas pêche.”.

La France a transmis les copies de trois conventions passées entre l'État et le FPAP et relatives à la mise en place d'avances remboursables par l'État en faveur de ce fonds. Ces avances sont versées par l'intermédiaire de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture (OFIMER). La première convention, datée du 12 novembre 2004, porte sur un montant de 15 millions d'EUR; la seconde, datée du 27 mai 2005, sur un montant de 10 millions d'EUR; la troisième, datée du 11 octobre 2005, sur un montant de 45 millions d'EUR. Selon ces trois conventions, c'est donc un montant de 65 millions d'EUR qui a été avancé au FPAP.

Selon l'article 1 de ces conventions, “le FPAP fonctionne sur la base de cotisations versées par ses adhérents de façon à couvrir la mise en place de couvertures financières contre les aléas résultant des fluctuations des cours du pétrole et des frais de gestion qui en découlent”.

Selon l'article 2 de la convention du 12 novembre 2004, “l'avance de trésorerie a pour objet la mise en place d'un mécanisme de couverture contre les fluctuations des cours internationaux du pétrole à compter du 1 er novembre 2004; cette avance pourra permettre l'acquisition sur les marchés à terme d'une option financière. Les compensations versées à l'adhérent du fonds doivent correspondre au différentiel de prix constaté entre le prix maximum couvert et le prix moyen mensuel de l'indice de référence pour le mois considéré.”. L'article 2 de la convention du 27 mai 2005 a une rédaction presque similaire: il prévoit, au lieu de la “mise en place” d'un mécanisme de couverture, la “poursuite” de ce mécanisme et il indique le 1er mars 2005 comme date à partir de laquelle la couverture pourra opérer pour l'avance versée dans le cadre de cette convention. Il en est de même pour la convention du 11 octobre 2005; l'article 2 prévoit que, pour l'avance versée, le fonds poursuit son activité de couverture “… à compter du 1 er juillet 2005 et au moins jusqu'au 31 décembre 2005 en achetant des options financières sur les marchés à terme, à concurrence de 17 centimes d'EUR/l.”. Il est précisé que “les compensations versées à l'adhérent du fonds doivent correspondre, au maximum, au différentiel de prix constaté entre le prix de 30 centimes d'EUR/l et le prix moyen mensuel de référence pour le mois considéré, si ce dernier est supérieur à 30 centimes d'EUR/l”.

L'article 3 de ces conventions indique que les avances ne peuvent être versées par l'OFIMER qu'après fourniture de certaines pièces justificatives. Parmi ces pièces, doit figurer le procès-verbal de l'organe délibérant du FPAP détaillant l'utilisation qui sera faite de l'avance accordée par l'État. Par sa note datée du 6 décembre 2005, la France a confirmé que les montants indiqués, représentant un total de 65 millions d'EUR, ont été effectivement consentis au FPAP. Cette note précise que ces avances sont consenties “afin d'assurer le fonctionnement du FPAP, dans les plus brefs délais, pour la période allant de novembre 2004 à fin décembre 2005”.

Par ailleurs, le FPAP s'engage à tenir une comptabilité permettant de connaître, sur demande, l'utilisation des avances ainsi que l'affectation des ressources et des dépenses. Les pièces comptables doivent être conservées pendant dix ans.

L'article 4 fixe le taux d'intérêt qui affectera le remboursement de ces avances par le FPAP à l'OFIMER à 4,45 %. Le montant de 10 millions d'EUR faisant l'objet de la convention du 12 novembre 2004 devra être remboursé au plus tard le 1er novembre 2006; celui de 10 millions d'EUR objet de la convention du 27 mai 2005 au plus tard le 1er mai 2007 et celui de 45 millions d'EUR objet de la convention du 11 octobre 2005 au plus tard le 1er juillet 2007.

3.   APPRÉCIATION

La Commission constate que le FPAP a un objet qui doit être considéré, au regard des aides d'État, d'une manière double.

En premier lieu, le FPAP a pour objet de permettre l'acquisition d'options financières sur les marchés à terme. Même si cela n'est pas explicitement précisé, les dits marchés à terme sont manifestement ceux du pétrole ou de ses produits dérivés. Il apparaît ainsi, que le FPAP, tout en étant constitué sous la forme d'un syndicat, agit sur ces marchés à terme en achetant et vendant des options, comme le ferait une société privée ordinaire active sur ce genre de marchés et fonctionnant selon les règles de l'économie de marché.

En second lieu, le FPAP a pour objet de verser aux entreprises de pêche adhérentes la différence entre le prix moyen mensuel de référence et le “prix maximal couvert” selon les conventions des 12 novembre 2004 et 27 mai 2005 ou le prix de 30 centimes d'EUR par litre selon la convention du 11 octobre 2005. La fonction du FPAP correspond alors en pratique à une fonction de gestion des fonds en provenance de l'État afin de les répartir entre les entreprises de pêche adhérentes en fonction du carburant qu'elles ont acheté pour la conduite de leur activité de pêche.

3.1.   Aide à l'acquisition d'options sur les marchés à terme

3.1.1.   Existence d'une aide d'État

Les sociétés intervenant sur les marchés à terme des produits des matières premières sont ordinairement des sociétés privées fonctionnant selon les règles de l'économie de marché. Étant donné que le traité CE, selon son article 295, ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les États membres, une société fonctionnant à partir de fonds d'origine publique peut théoriquement intervenir de la même manière sur ces marchés à terme si son fonctionnement est conforme aux règles de l'économie de marché. Il convient donc d'apprécier si ces règles sont respectées ou non.

Le capital initial du FPAP est constitué des cotisations des adhérents. Celles-ci sont probablement d'un montant très modique. Aucune information communiquée à la Commission ne lui permet de penser que le montant global des cotisations aurait été suffisant pour permettre au FPAP d'intervenir sur un marché à terme sans apport de fonds extérieurs. Ces fonds extérieurs ont été fournis par l'État, au moyen des avances octroyées par l'intermédiaire de l'OFIMER, et constituent donc une partie de ces avances qui ont représenté, selon les informations communiquées par la France, 65 millions d'EUR.

La France n'a donné à la Commission aucune indication sur le montant des fonds engagés par le FPAP sur ces marchés à terme.

Par ailleurs, la Commission observe que la France n'a fourni aucune information lui permettant de savoir si les trois avances déjà consenties sont les seules qui le seront ou bien si le versement de nouvelles avances est possible.

Ces fonds doivent être remboursés avec un taux d'intérêt de 4,45 %. Cet apport de l'État correspond donc en pratique à un prêt accordé à ce taux.

La Commission constate que ce taux est supérieur au taux de référence utilisé par la Commission pour déterminer l'élément d'aide existant dans un prêt bonifié, taux de référence fixé à 4,43 % en 2004 (2) et à 4,08 % depuis le 1er janvier 2005 (3). Par conséquent, théoriquement, il pourrait ne pas y avoir d'aide d'État dans les avances consenties si celles-ci l'avaient été dans les conditions normales d'une économie de marché.

Or, la Commission observe que le FPAP, d'une part, ne possède apparemment aucun bien immobilier et que, d'autre part, ses biens mobiliers sont très réduits puisqu'ils sont constitués uniquement des cotisations des adhérents. Il n'y a aucune garantie que l'État puisse être remboursé par le FPAP. Pour cette raison, elle estime qu'une banque, dans les conditions normales d'une économie de marché, n'aurait jamais prêté les sommes en question au FPAP, voire seulement une partie de ces sommes, pour intervenir sur un marché à terme sans avoir suffisamment de garanties que les dites sommes lui seront remboursées. Par conséquent, ces avances de l'État représentent un avantage financier en faveur du FPAP accordé au moyen de ressources de l'État.

En outre, étant donné que les trois conventions passées entre l'État et le FPAP prévoient expressément que les fonds publics versés ont pour objet, entre autres, la mise en place d'un mécanisme de couverture contre les fluctuations des cours internationaux du pétrole, la Commission considère que cet avantage est imputable à l'État (4).

Cet avantage financier comporte deux aspects: l'avantage en faveur du FPAP lui-même et l'avantage qu'en retirent, par voie de conséquence, les entreprises de pêche adhérentes.

Avantage en faveur du FPAP lui-même

Le FPAP bénéficie d'un avantage financier par rapport aux autres sociétés intervenant sur les marchés à terme, qu'il s'agisse de sociétés habituellement actives sur ces marchés ou bien de sociétés étant ou pouvant être constituées de la même manière que le FPAP sous forme de syndicat professionnel dans les autres États membres, voire en France même.

Par conséquent, cet avantage financier affecte les échanges entre les États membres et fausse ou menace de fausser la concurrence. Pour cette raison, il constitue une aide d'État au sens de l'article 87 du traité CE.

Avantage en faveur des entreprises de pêche

Les fonds en provenance de l'État dont bénéficie le FPAP favorisent les entreprises de pêche qui ont adhéré à ce syndicat parce qu'elles sont les seules à pouvoir bénéficier des prix préférentiels obtenus pour le carburant à partir des options acquises sur les marchés à terme.

Par conséquent, étant donné que les entreprises de pêche bénéficiaires sont en concurrence sur le marché communautaire avec d'autres entreprises, qu'il s'agisse d'autres entreprises de pêche ou bien d'entreprises d'autres secteurs d'activité économique dont les produits sont en concurrence avec les produits de la pêche, ces fonds affectent les échanges entre les États membres et faussent ou menacent de fausser la concurrence.

Pour cette raison, cet avantage dont bénéficient les entreprises de pêche constitue aussi une aide d'État au sens de l'article 87 du traité CE.

3.1.2.   Compatibilité avec le marché commun

3.1.2.1.   Aide d'État en faveur du FPAP lui-même

Comme l'indiquent les conventions passées entre l'État et le FPAP, cette aide d'État a eu pour objet de permettre le démarrage des interventions du FPAP sur les marchés à terme du pétrole et de ses produits dérivés ainsi que leur poursuite. Il s'agit donc d'une aide au fonctionnement du FPAP.

Il convient d'apprécier si cette aide au fonctionnement en faveur du FPAP peut être considérée comme compatible avec le marché commun.

Selon l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité, certaines catégories d'aide sont ou peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun. Il convient d'examiner si cette aide au fonctionnement du FPAP peut entrer dans l'une de ces catégories.

La Commission observe d'abord que cette aide n'est pas destinée à remédier à des dommages causés par un événement extraordinaire. La Commission rappelle que les fluctuations du cours du pétrole sont inhérentes à l'activité économique normale et ne peuvent pas être considérées comme un événement extraordinaire au sens de l'article 87 du traité. Cette aide ne peut donc pas être considérée comme compatible avec le marché commun en vertu du paragraphe 2, sous-paragraphe b), de l'article 87 du traité CE.

Ensuite, la Commission observe qu'aucune des lignes directrices qu'elle a adoptées pour l'analyse des aides d'État ne s'applique au présent régime d'aide.

Cette aide ne peut pas non plus être considérée comme compatible avec le marché commun sur la base d'une application directe du paragraphe 3 du même article, avec les différents cas de figure qui y sont prévus.

En effet, il ne s'agit manifestement pas d'une aide destinée à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi (cas prévu au sous-paragraphe a). Cette aide a pour but de permettre au FPAP d'intervenir sur les marchés à terme pertinents. Elle n'a donc pas de rapport avec les aides visées à ce sous-paragraphe a).

D'autre part, le FPAP ne peut pas être considéré comme un projet important d'intérêt européen ou comme une aide destinée à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre (cas prévus au sous-paragraphe b). En effet, le FPAP est spécifiquement français et les autres États membres n'ont pas exprimé l'intention d'instituer des fonds du même genre; la dimension européenne de ce fonds fait par conséquent défaut. Quant à considérer qu'il s'agit d'une aide destinée à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre, la Commission pourrait, à première vue, envisager d'adopter une telle position puisque la hausse du prix du carburant a entraîné une perturbation avérée de la situation du secteur de la pêche. Cependant, tout en notant que le FPAP ne concerne qu'un seul secteur d'activité économique alors que différents secteurs sont touchés par la hausse du prix du pétrole, la Commission a toujours considéré qu'il n'appartient pas aux autorités publiques d'intervenir financièrement contre cette hausse du pétrole; leur rôle doit au contraire consister notamment à mener des politiques d'incitation envers les entreprises afin qu'elles s'adaptent aux nouvelles conditions économiques créées par cette hausse. C'est pourquoi une aide ayant pour seul objectif d'intervenir sur les marchés à terme pertinents ne correspond pas à l'objectif souhaité.

En outre, l'existence du FPAP ne peut pas, par elle-même, répondre à la condition du sous-paragraphe c), qui prévoit que peuvent être compatibles avec le marché commun les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. En effet, aucun élément n'indique que le développement ou l'accroissement d'une activité d'intervention sur les marchés à terme du pétrole est souhaitable. En outre, cette activité n'est pas liée à une région économique. C'est pourquoi cette aide ne peut pas être considérée comme compatible avec le marché commun en vertu de ce sous-paragraphe c).

Enfin, cette catégorie d'aide ne figure pas parmi les catégories d'aide qui seraient considérées comme compatibles avec le marché commun par décision du Conseil adoptée conformément au sous-paragraphe e).

3.1.2.2.   Aide en faveur des entreprises de pêche

Comme pour l'aide en faveur du FPAP, la Commission observe que cette aide n'est pas destinée à remédier à des dommages causés par un événement extraordinaire et ne peut donc pas être considérée comme compatible avec le marché commun en vertu du paragraphe 2, sous-paragraphe b), de l'article 87 du traité CE.

Etant donné qu'il s'agit d'une aide aux entreprises de pêche, celle-ci doit être analysée à la lumière des lignes directrices pour l'examen des aides d'État destinées aux secteurs de la pêche et de l'aquaculture (5), dites ci-après lignes directrices.

Comme cela est indiqué ci-dessus (cf. paragraphe 3.1.1), cette aide permet aux entreprises de pêche ayant adhéré au syndicat de bénéficier des prix préférentiels obtenus pour le carburant à partir des options acquises sur les marchés à terme.

Cette aide a pour effet de diminuer les coûts de production. Elle n'est assortie d'aucune obligation de la part des bénéficiaires. Elle entre dans la catégorie des aides au fonctionnement visées au paragraphe 3.7 des lignes directrices qui indique que “les aides d'État qui sont octroyées sans être assorties d'une quelconque obligation pour les bénéficiaires de répondre aux objectifs de la politique commune de la pêche et qui sont destinées à améliorer la situation des entreprises et à accroître leur trésorerie ou dont les montants sont fonction de … ou des moyens de production et qui ont pour effet de diminuer les coûts de production ou d'améliorer les revenus du bénéficiaire sont, en tant qu'aides au fonctionnement, incompatibles avec le marché commun…”.

3.2.   Compensation pour l'achat de carburant par les entreprises de pêche

3.2.1.   Existence d'une aide d'État

Comme cela est décrit ci-dessus (cf. paragraphe 2 “Description”), le FPAP, grâce aux fonds avancés par l'État, prend en charge la différence de prix existant, selon les conventions des 12 novembre 2004 et 27 mai 2005, entre le “prix maximum couvert” et le prix moyen mensuel de référence et, selon la convention du 11 octobre 2005, entre 30 centimes d'EUR par litre et le prix moyen mensuel de référence.

Par conséquent, les avances qui sont consenties par l'État au FPAP et qui permettent la prise en charge d'une partie des coûts supportés par les entreprises de pêche adhérant au FPAP procurent un avantage à ces entreprises. La position de ces entreprises se trouve donc renforcée par rapport aux entreprises se trouvant en concurrence sur le marché communautaire avec ces entreprises de pêche, qu'il s'agisse d'autres entreprises de pêche ou bien d'entreprises d'autres secteurs d'activité économique dont les produits sont en concurrence avec elles.

En outre, étant donné que les trois conventions passées entre l'État et le FPAP prévoient expressément que les fonds publics versés ont pour objet, entre autres, de verser aux adhérents du FPAP la différence, pour le carburant utilisé, entre le prix maximum couvert et le prix moyen mensuel de l'indice de référence, la Commission considère que cet avantage est imputable à l'État (6).

Par conséquent, ces fonds de l'État dont bénéficie le FPAP pour prendre partiellement en charge le coût du carburant utilisé par les navires de pêche constituent une aide d'État au sens de l'article 87 du traité CE.

Comme pour l'acquisition d'options sur les marchés à terme, la Commission observe que la France n'a donné à la Commission aucune indication sur la partie des 65 millions d'EUR avancés par l'État qui ont servi à prendre en charge partiellement le coût du carburant. De la même manière, la France n'a fourni aucune information sur le fait de savoir si les trois avances déjà consenties sont les seules qui le seront ou bien si le versement de nouvelles avances est possible ou déjà prévu.

3.2.2.   Compatibilité avec le marché commun

Comme pour l'avantage dont bénéficient les entreprises de pêche par le moyen de l'acquisition d'options par le FPAP sur les marchés à terme, la Commission observe que cette aide n'est pas destinée à remédier à des dommages causés par un événement extraordinaire et ne peut donc pas être considérée comme compatible avec le marché commun en vertu du paragraphe 2, sous-paragraphe b), de l'article 87 du traité CE.

Etant donné qu'il s'agit d'une aide aux entreprises de pêche, elle doit également être analysée, comme ci-dessus, à la lumière des lignes directrices pour l'examen des aides d'État destinées aux secteurs de la pêche et de l'aquaculture.

Comme pour l'aide résultant de l'acquisition d'options sur les marchés à terme, cette aide a pour effet de diminuer les coûts de production.

De ce fait, elle entre aussi dans la catégorie des aides au fonctionnement visées au paragraphe 3.7 des lignes directrices. Elle n'est non plus assortie d'aucune obligation de la part des bénéficiaires.

4.   CONCLUSION

En conséquence, il existe, à ce stade de l'évaluation préliminaire telle qu'elle est prévue à l'article 6 du règlement (CE) no 659/1999, des doutes sérieux sur la compatibilité de cette mesure d'aide avec le marché commun, tant en ce qui concerne l'aide en faveur du FPAP que l'aide en faveur des entreprises de pêche.

À la lumière des considérations qui précèdent, la Commission, agissant dans le cadre de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du Traité CE, demande à la France de lui présenter ses observations et de lui fournir tous les renseignements nécessaires pour apprécier l'aide en cause, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la présente lettre.

Par la présente, la Commission avise la France qu'elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal Officiel de l'Union européenne. Elle informera également les intéressés dans les pays de l'AELE signataires de l'accord EEE par la publication d'une communication dans le supplément EEE du Journal Officiel, ainsi que l'autorité de surveillance de l'AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations à compter d'un mois à compter de la date de cette publication.»


(1)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(2)  JO C 307 du 17.12.2003, p. 11.

(3)  JO C 220 du 8.9.2005, p. 2.

(4)  Affaires C-482/99, France/Commission, arrêt de la Cour du 16 mai 2002 et C-345/02, Pearle BV, arrêt de la Cour de justice du 15 juillet 2004.

(5)  JO C 229 du 14.9.2004, p. 5.

(6)  Affaire C-345/02, Commission/France, arrêt de la Cour de justice du 15 juillet 2004.


19.4.2006   

IT

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C 91/35


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4114 — Lottomatica/GTECH)

(2006/C 91/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 7.4.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Lottomatica S.p.A. («Lottomatica», Italia), controllata da De Agostini S.p.A. («De Agostini», Italia) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa GTECH Holdings Corporation («GTECH», USA) mediante: acquisto di azioni o quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Lottomatica: attiva nel settore delle lotterie, dei giochi, delle scommesse e dei pagamenti automatizzati in Italia,

per De Agostini: attiva nel settore dei media, dell'editoria, delle assicurazioni e dei servizi finanziari,

per GTECH: attiva nel settore dei giochi, delle scommesse e dei pagamenti automatizzati.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4114 — Lottomatica/GTECH, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


19.4.2006   

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Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.4121 — Allianz Group/Sofinim/United Broadcast Facilities)

(2006/C 91/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 22.3.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore;

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4121. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


19.4.2006   

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Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.4172 — Barclays/Tuja)

(2006/C 91/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 30.3.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore;

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4172. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


19.4.2006   

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C 91/37


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.4130 — ENI/Grupo Amorim/CGD/GALP)

(2006/C 91/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 24.3.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore;

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4130. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


19.4.2006   

IT

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C 91/37


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.4087 — Eiffage/Macquarie/APRR)

(2006/C 91/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 15.2.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore;

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4087. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


Garante europeo della protezione dei dati

19.4.2006   

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C 91/38


Parere del garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sulla

proposta di decisione del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (COM(2005)230 defin.);

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (COM(2005)236 defin.) e

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione (COM(2005)237 defin.)

(2006/C 91/11)

IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 286,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 8,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,

visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, in particolare l'articolo 41,

vista la richiesta, ricevuta il 17 giugno 2005 dalla Commissione, a norma dell'articolo 28, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 45/2001,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

1.   INTRODUZIONE

1.1.   Cronistoria

Il sistema d'informazione Schengen (SIS) è un sistema informatico europeo su vasta scala creato come misura volta a compensare la soppressione dei controlli alle frontiere interne dello spazio Schengen. Il SIS consente alle autorità competenti degli Stati membri di scambiare informazioni che sono utilizzate per il controllo delle persone e degli oggetti alle frontiere esterne o all'interno del territorio, nonché per il rilascio di visti e di permessi di soggiorno.

La convenzione Schengen, entrata in vigore nel 1995, è un accordo intergovernativo. Il SIS, come parte della convenzione Schengen, è stato successivamente integrato nel quadro dell'UE dal trattato di Amsterdam.

Un nuovo sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) sostituirà il sistema attuale, in modo da consentire di estendere lo spazio Schengen ai nuovi Stati membri dell'UE. Esso introdurrà anche nuove funzionalità nel sistema. Le disposizioni Schengen, elaborate in forma di quadro intergovernativo, saranno interamente trasformate in strumenti giuridici europei classici.

Il 1o giugno 2005 la Commissione europea ha presentato tre proposte per l'istituzione del SIS II. Si tratta delle proposte seguenti:

la proposta di regolamento fondata sul titolo IV del trattato CE (visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone), che disciplinerà gli aspetti del SIS II del primo pilastro (immigrazione), (di seguito «la proposta di regolamento»);

la proposta di decisione fondata sul titolo VI del trattato UE (cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale), che disciplinerà il ricorso al SIS ai fini del terzo pilastro, (di seguito «la proposta di decisione»);

la proposta di regolamento fondata sul titolo V (trasporti) concernente in modo specifico l'accesso delle autorità incaricate del rilascio delle carte di circolazione ai dati del SIS; la proposta sarà esaminata separatamente (cfr. infra punto 4.6.).

Va osservato in questo contesto che la Commissione presenterà nei prossimi mesi una comunicazione relativa all'interoperabilità e alle sinergie potenziate tra i sistemi d'informazione dell'UE (SIS, VIS, Eurodac).

Il SIS II consta di una banca dati centrale, il «sistema centrale d'informazione Schengen» (CS-SIS) di cui la Commissione assicurerà la gestione operativa, collegata ai punti di accesso nazionali definiti da ciascuno Stato membro (NI-SIS). Le autorità SIRENE garantiscono lo scambio di tutte le informazioni supplementari (informazioni connesse con segnalazioni introdotte nel SIS II ma non stoccate nello stesso).

Gli Stati membri alimenteranno il SIS II con dati relativi a persone ricercate per essere arrestate, prese in consegna o estradate, a persone ricercate nel contesto di procedimenti giudiziari, a persone da porre sotto sorveglianza o sotto controllo specifico, a persone alle quali deve essere rifiutato l'ingresso alla frontiera esterna e a oggetti perduti o rubati. Le «segnalazioni», insieme di dati inseriti nel SIS, consentono alle autorità competenti di identificare una persona o un oggetto.

Il SIS II presenta nuove caratteristiche: accesso più esteso al SIS (Europol, Eurojust, pubblici ministeri nazionali, autorità che rilasciano le carte di circolazione), interconnessione delle segnalazioni, aggiunta di nuove categorie di dati, inclusi i dati biometrici (impronte digitali e fotografie), nonché una piattaforma comune con il sistema d'informazione visti. Tali aggiunte sono state per anni oggetto di discussioni circa un presunto cambiamento delle finalità del SIS, da sistema di controllo a sistema d'informazione e d'indagine

1.2.   Valutazione generale delle proposte

1.

Il GEPD nota con soddisfazione di essere stato consultato in base all'articolo 28, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 45/2001. Tuttavia, dato il carattere obbligatorio della disposizione in questione, il presente parere dovrebbe essere menzionato nel preambolo dei testi.

2.

Il GEPD si compiace delle proposte in esame per varie ragioni. La trasformazione di una struttura intergovernativa in strumenti di diritto europeo comporta varie conseguenze positive: il valore giuridico delle disposizioni che disciplinano il SIS II sarà precisato, la Corte di giustizia sarà competente a interpretare lo strumento giuridico del primo pilastro, il Parlamento europeo sarà almeno parzialmente coinvolto (anche se un pò tardivamente) nel processo.

3.

Inoltre, per quanto riguarda il merito, le proposte contengono una parte notevole dedicata alla protezione dei dati, e comportano veri miglioramenti rispetto alla situazione attuale. In particolare si possono citare le misure a favore delle vittime di un'usurpazione di identità, l'estensione del regolamento n. 45/2001 alle operazioni di trattamento dati realizzate dalla Commissione nel contesto del titolo VI, una migliore definizione dei motivi che giustificano l'introduzione di segnalazioni di persone ai fini della non ammissione.

4.

È inoltre evidente la grande attenzione dedicata alla redazione delle proposte; esse sono complesse, ma ciò rispecchia l'inerente complessità del sistema che disciplinano. La maggior parte delle osservazioni formulate nel presente parere è volta a chiarire o a completare le disposizioni, senza configurare la necessità di un rimaneggiamento generale.

Nonostante l'apprezzamento complessivo positivo, si possono tuttavia formulare alcune riserve, in particolare sugli elementi indicati in appresso:

1.

È spesso difficile conoscere le intenzioni sottese al testo e che non sia stata elaborata una motivazione è davvero deplorabile. Visto il carattere assai complesso di questi documenti la motivazione sarebbe stata indispensabile. Senza il suo supporto in alcuni casi al lettore resta soltanto lo spazio per ipotesi.

2.

Inoltre non si può che deplorare l'assenza di uno studio di valutazione di impatto. L'esistenza della prima versione del sistema non giustifica tale omissione, poiché vi sono notevoli differenze tra le due versioni. Si sarebbe dovuto riflettere meglio, tra l'altro, sulle conseguenze dell'inserimento di dati biometrici.

3.

Il quadro giuridico della protezione dei dati è molto complesso e si basa sull'applicazione combinata della lex generalis e della lex specialis. Occorrerebbe garantire che, anche quando si elabora una normativa specifica, l'esistente quadro giuridico della protezione dei dati di cui alla direttiva 95/46/CE e al regolamento n. 45/2001 rimanga pienamente applicabile. L'applicazione combinata di vari strumenti giuridici non dovrebbe comportare discrepanze tra i regimi nazionali su aspetti fondamentali, né un indebolimento dell'attuale livello di protezione dei dati.

4.

L'estensione dell'accesso a molte nuove autorità che non perseguono l'obiettivo originario di «controllo di persone e oggetti» dovrebbe comportare salvaguardie più rigorose.

5.

Le proposte sono in gran parte fondate su altri strumenti giuridici ancora in fase di elaborazione (o addirittura non ancora proposti). Il GEPD, pur comprendendo le difficoltà di legiferare in una situazione complessa e in costante evoluzione, ritiene inaccettabile la situazione per le conseguenze sulle persone interessate e l'incertezza giuridica che crea.

6.

La ripartizione delle competenze tra Stati membri e Commissione si presta a qualche confusione. L'assoluta chiarezza al riguardo è non solo necessaria per il buon funzionamento del sistema ma costituisce altresì un requisito essenziale per garantire un controllo generale dello stesso.

1.3.   Struttura del parere

Il parere è strutturato come segue: innanzi tutto chiarisce il quadro giuridico applicabile al SIS II. definisce poi le finalità del SIS II e gli elementi che presentano significative differenze rispetto all'attuale sistema. Il punto 5 contiene osservazioni sui ruoli rispettivi della Commissione e degli Stati membri per quanto riguarda il funzionamento del SIS II. Il punto 6 riguarda i diritti delle persone interessate dai dati, mentre il punto 7 tratta del controllo, a livello nazionale e di GEPD, nonché della cooperazione tra le autorità di controllo. Il punto 8 presenta alcune osservazioni e possibili modifiche in materia di sicurezza; i punti 9 e 10 riguardano rispettivamente la comitatologia e l'interoperabilità. Infine nel sommario delle conclusioni figurano le principali conclusioni per ciascun punto.

2.   QUADRO GIURIDICO PERTINENTE

2.1.   Quadro giuridico pertinente in materia di protezione dei dati del SIS II

Le proposte fanno riferimento alla direttiva 95/46/CE, alla convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa e al regolamento n. 45/2001 come quadro giuridico della protezione dei dati. Sono tuttavia pertinenti anche altri strumenti.

Per chiarire il contesto in questione e rammentare i principali punti su cui si fonda il presente parere è utile tener conto di quanto segue.

Il rispetto della vita privata è sancito in Europa dal 1950 con l'adozione da parte del Consiglio d'Europa della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (di seguito «la CEDU»). L'articolo 8 di tale convenzione prevede il «diritto al rispetto della vita privata e familiare».

A norma dell'articolo 8, paragrafo 2 può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto soltanto se tale ingerenza è «prevista dalla legge» e costituisce «una misura che, in una società democratica, è necessaria» per tutelare interessi importanti. Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, tali condizioni hanno portato ad obblighi supplementari in termini di qualità delle basi giuridiche sull'ingerenza, proporzionalità delle misure e necessità di adeguate salvaguardie contro gli abusi.

Il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale sono stati sanciti più di recente dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. A norma dell'articolo 52 della Carta è riconosciuta la possibilità di assoggettare tali diritti a limitazioni, purché siano soddisfatte condizioni uguali a quelle previste dall'articolo 8 della CEDU.

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2 del trattato UE l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla CEDU.

I tre testi esplicitamente applicabili alle proposte relative al SIS II sono i seguenti:

la convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale (di seguito «convenzione 108»), che ha enunciato principi fondamentali in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati di carattere personale. Tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione 108 che si applica altresì alle attività dei settori di polizia e giudiziario. La convenzione 108 è attualmente il regime di protezione dei dati applicabile alla convenzione SIS, insieme alla raccomandazione n. (87) 15 del 17 settembre 1987 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa che disciplina il ricorso ai dati di carattere personale nel settore della polizia;

la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31), denominata in seguito «direttiva 95/46/CE». Va osservato che nella maggior parte degli Stati membri la legislazione nazionale che attua la direttiva contempla anche le operazioni di trattamento dei dati realizzate nel settore di polizia e giudiziario;

il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1), denominato di seguito «regolamento 45/2001».

L'interpretazione della direttiva 95/46/CE e del regolamento 45/2001 dipende in parte dalla pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) del 1950. In altri termini la direttiva e il regolamento, poiché disciplinano il trattamento di dati personali che possono ledere le libertà fondamentali, e in particolare il diritto alla vita privata, devono essere interpretati alla luce dei diritti fondamentali. Ciò si desume anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea (1).

Il 4 ottobre 2005 la Commissione ha presentato una proposta di decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (2) (in seguito «progetto di decisione quadro»). Tale decisione quadro è volta a sostituire la convenzione 108 in quanto testo di riferimento per il progetto di decisione relativa al SIS II, che potrebbe avere ripercussioni sul regime di protezione dei dati in questo contesto (cfr. infra punto 2.2.5).

2.2.   Regime giuridico di protezione dei dati del SIS II

2.2.1.   Osservazioni di carattere generale

La base giuridica necessaria per disciplinare il SIS II consta di strumenti separati; tuttavia, come affermato nei considerando, ciò «non intacca il principio secondo il quale il SIS II è un sistema unico d'informazione e in quanto tale deve operare. È pertanto necessario che alcune disposizioni di tali strumenti siano identiche».

La struttura dei due documenti è fondamentalmente la stessa, con i capitoli I, II e III quasi identici nei due testi. Il fatto che il SIS II debba essere considerato come sistema d'informazione unico dotato di due basi giuridiche differenti si riflette anche nel regime, piuttosto complesso, di protezione dei dati.

Il regime di protezione dei dati è in parte determinato, nelle proposte stesse, come «lex specialis» completata da una diversa legislazione di riferimento («lex generalis») per ciascun settore (Commissione, Stati membri nel contesto del primo pilastro e Stati membri nel contesto del terzo pilastro).

Tenuto conto di questa struttura si presenta il quesito di come trattare le norme particolari rispetto alla norma generale. Nella fattispecie il GEPD considera la norma particolare come un'applicazione della norma generale. Di conseguenza la lex specialis deve essere sempre conforme alla lex generalis; essa elabora (precisandola o completandola) la lex generalis ma non è concepita come eccezione riguardo a quest'ultima.

Quanto al quesito circa quale sia la norma da applicare in casi specifici, il principio è che la lex specialis si applichi in via prioritaria; ma ogniqualvolta questa non si pronunci o non sia chiara, si deve fare riferimento alla lex generalis.

In questa struttura si configurano tre diverse combinazioni tra lex generali e lex specialis, come sintetizzato in appresso.

2.2.2.   Regime applicabile per la Commissione

Quando è coinvolta la Commissione, si applica il regolamento 45/2001, anche per quanto attiene al ruolo del GEPD, che le attività siano svolte nell'ambito del primo pilastro (proposta di regolamento) o del terzo pilastro (proposta di decisione). Il considerando 21 della proposta di decisione afferma che «Il regolamento (CE) n. 45/2001 (....) disciplina il trattamento di dati personali effettuato dalla Commissione nell'esercizio di attività che rientrano in tutto o in parte nel campo di applicazione del diritto comunitario. Parte del trattamento dei dati personali a cura del SIS II rientra nel campo di applicazione del diritto comunitario.»

Esistono motivi pratici al riguardo: sarebbe infatti estremamente difficile, per quanto concerne la Commissione, stabilire se i dati sono trattati nel quadro di attività che rientrano nel primo o nel terzo pilastro.

Inoltre applicare un unico strumento giuridico a tutte le attività della Commissione nel contesto del SIS II non solo appare più logico da un punto di vista pratico, ma migliora anche la coerenza (garantendo, come afferma il considerando 21 della proposta di decisione, un'applicazione «coerente e omogenea delle norme relative alla tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali»). Il GEPD accoglie pertanto con favore il riconoscimento da parte della Commissione che il regolamento 45/2001 si applica a tutte le attività di trattamento dei dati della Commissione nel contesto del SIS II.

2.2.3.   Regime applicabile per gli Stati membri

La situazione per quanto concerne gli Stati membri è più complessa. Il trattamento dei dati di carattere personale in applicazione della proposta di regolamento è disciplinato sia da quest'ultimo che dalla direttiva 95/46/CE. Nel considerando 14 della proposta di regolamento si afferma molto chiaramente che la direttiva deve essere considerata come lex generalis, mentre il regolamento SIS II sarà la lex specialis. Ciò comporta varie conseguenze che saranno descritte in appresso.

Quanto alla proposta di decisione, lo strumento giuridico di riferimento in materia di protezione dei dati (lex generalis) è la convenzione 108, il che può far insorgere un'importante differenza in certi punti tra i regimi di protezione dei dati applicabili nel contesto del primo e del terzo pilastro.

2.2.4   Impatto sul livello di protezione dei dati

A titolo di commento generale sull'architettura prevista per la protezione dei dati, il GEPD sottolinea i seguenti elementi:

l'applicazione della proposta di regolamento in quanto lex specialis della direttiva 95/46/CE (e analogamente quella della proposta di decisione come lex specialis della convenzione 108) non dovrebbe mai condurre a una diminuzione del livello di protezione dei dati garantito ai sensi della direttiva o della convenzione. Il GEPD farà raccomandazioni al riguardo (cfr. ad esempio il diritto di ricorso);

analogamente, l'applicazione combinata di strumenti giuridici non può avere l'effetto di abbassare il livello della protezione dei dati garantito nel quadro dell'attuale convenzione Schengen (cfr. ad esempio le osservazioni formulate in appresso circa l'articolo 13 della direttiva 95/46/CE);

l'applicazione di due strumenti diversi, benché necessaria a motivo del quadro giuridico europeo, non dovrebbe condurre a ingiustificate discrepanze nella protezione dei dati delle persone interessate in funzione del tipo di dati trattati. Ciò deve essere per quanto possibile evitato. Le raccomandazioni formulate in appresso saranno altresì volte a migliorare il più possibile la coerenza ( cfr. ad esempio i poteri delle autorità di controllo nazionali);

il quadro giuridico è così complesso che molto probabilmente ingenererà una certa confusione al momento dell'applicazione pratica. In alcuni casi è difficile distinguere come interagiscano la lex generalis e la lex specialis, e sarebbe utile chiarirlo nelle proposte. Inoltre, in questa situazione giuridica complessa è molto utile il suggerimento formulato dall'Autorità di controllo comune (ACC) Schengen nel suo parere sulla base giuridica proposta per il SIS II (27 settembre 2005) di elaborare un vademecum che enumeri tutti i diritti esistenti in relazione al SIS II e stabilisca una gerarchia chiara della legislazione applicabile.

In conclusione il presente parere cercherà di garantire un livello elevato di protezione dei dati, di coerenza e di chiarezza per far sì che le persone interessate abbiano la necessaria certezza del diritto.

2.2.5.   Impatto del progetto di decisione quadro sulla protezione dei dati nell'ambito del terzo pilastro

La decisione quadro sulla protezione dei dati personali nell'ambito del terzo pilastro (3) sostituirà la convenzione 108 come strumento di riferimento per la protezione dei dati nel progetto di decisione SIS II. Ciò non è affermato nella proposta ma è conseguente alla proposta di decisione quadro. L'articolo 34, paragrafo 2 stabilisce che «qualsiasi riferimento alla convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, del 28 gennaio 1981, deve essere considerato come un riferimento alla presente decisione quadro». Il GEPD formulerà un parere sul progetto di decisione quadro nelle prossime settimane e quindi nel presente parere non ne analizzerà il contenuto nei dettagli. Tuttavia, ogniqualvolta l'applicazione della decisione quadro può avere un impatto significativo sul regime di protezione dei dati del SIS II, ciò verrà indicato.

2.2.6.   Applicazione dell'articolo 13 della direttiva 95/46/CE e dell'articolo 9 della convenzione 108

L'articolo 13 della direttiva 95/46/CE e l'articolo 9 della convenzione 108 prevedono che gli Stati membri possano adottare disposizioni legislative intese a limitare la portata degli obblighi e dei diritti previsti da tali strumenti qualora tale restrizione costituisca una misura necessaria alla salvaguardia di altri importanti interessi (ad esempio, sicurezza dello Stato, difesa, pubblica sicurezza) (4).

I considerando della proposta di regolamento e della proposta di decisione affermano che gli Stati membri potrebbero fare ricorso a tale possibilità quando attuano le proposte a livello nazionale. In tal caso dovrebbe essere rispettata una duplice condizione: l'applicazione dell'articolo 13 della direttiva 95/46/CE deve essere conforme all'articolo 8 della CEDU e non dovrebbe condurre a un indebolimento del presente regime di protezione dei dati.

Ciò è ancora più essenziale nel caso del SIS II poiché il sistema deve essere prevedibile. Dato che gli Stati membri condividono i loro dati deve esistere la possibilità di sapere con sufficiente certezza come saranno trattati a livello nazionale.

Sussiste in particolare un elemento di inquietudine al riguardo, ossia che le proposte conducano a una riduzione dell'attuale livello di protezione dei dati. L'articolo 102 della convenzione di Schengen prevede un sistema in cui il ricorso ai dati è strettamente disciplinato e limitato, anche nel diritto nazionale («qualsiasi utilizzazione dei dati non conforme ai paragrafi da 1 a 4 sarà considerata uno sviamento di finalità alla luce del diritto nazionale di ciascuna parte contraente»). Sia la direttiva 95/46/CE che la convenzione 108 prevedono tuttavia la possibilità di includere nel diritto nazionale eccezioni, tra l'altro, al principio di limitazione delle finalità del trattamento dei dati. In questo caso ci si allontanerebbe dal regime attuale della convenzione di Schengen, in cui la legislazione nazionale non può deviare dal principio centrale di limitazione delle finalità e dell'utilizzazione.

L'adozione della decisione quadro non cambierebbe questa osservazione: il problema vero è molto più mantenere un principio rigoroso di limitazione delle finalità del trattamento dei dati del SIS II piuttosto che fare in modo che tali dati siano trattati conformemente alla decisione quadro.

Il GEPD suggerisce di introdurre nelle proposte relative al SIS II (ossia all'articolo 21 della proposta di regolamento e all'articolo 40 della proposta di decisione) una disposizione, avente lo stesso effetto dell'attuale articolo 102, paragrafo 4 della convenzione Schengen, che limiti per gli Stati membri la possibilità di autorizzare un'utilizzazione dei dati non prevista nei testi del SIS II. Un'altra possibilità sarebbe limitare esplicitamente nella proposta di decisione e nella proposta di regolamento la portata delle eccezioni previste ai sensi dell'articolo 13 della direttiva o dell'articolo 9 della convenzione, stabilendo ad esempio che gli Stati membri possono limitare solo i diritti di accesso e d'informazione, ma non i principi che riguardano la qualità dei dati.

3.   FINALITÀ

Conformemente all'articolo 1 dei due documenti («istituzione e obiettivo generale del SIS II»), il SIS II è istituito «affinché le autorità competenti degli Stati membri possano cooperare fra loro scambiandosi informazioni per il controllo di persone e oggetti» e «contribuisce a mantenere un elevato livello di sicurezza in uno spazio senza controlli alle frontiere interne degli Stati membri».

La finalità del SIS II è formulata in termini piuttosto ampi; le disposizioni citate qui sopra non costituiscono di per sé una precisa indicazione di ciò che l'obiettivo ricopre (significa).

L'obiettivo del SIS II sembra molto più ampio di quello dell'attuale SIS quale enunciato all'articolo 92 della convenzione Schengen che si riferisce in modo specifico a «(...) segnalazioni di persone e di oggetti, in occasione di controlli alle frontiere, di verifiche e di altri controlli di polizia e doganali (...) nonché (per la sola categoria di segnalazioni di cui all'articolo 96) ai fini della procedura di rilascio di visti, del rilascio dei documenti di soggiorno e dell'amministrazione degli stranieri (...)».

Questa finalità più ampia risulta altresì dall'aggiunta al SIS II di nuove funzionalità e accessi che non corrispondono all'obiettivo originale dei controlli di persone e oggetti, ma piuttosto a uno strumento di indagine. In particolare l'accesso è previsto per autorità che ricorreranno ai dati del SIS II per le loro proprie finalità e non per realizzare le finalità del SIS II (cfr. infra); l'interconnessione delle segnalazioni sarà generalizzata sebbene ciò sia un tipico aspetto dello strumento d'indagine di polizia.

Ci sono anche quesiti circa il motore di ricerca biometrico che dovrà essere elaborato nei prossimi anni, consentendo ricerche nel sistema che vanno oltre le esigenze di un sistema di controllo.

In conclusione, le proposte hanno una portata molto più ampia dell'attuale quadro. Ciò richiede garanzie supplementari. Al riguardo, il GEPD incentrerà l'analisi non tanto sull'ampia definizione che figura all'articolo 1, quanto piuttosto sulle funzionalità e gli altri elementi costitutivi del SIS II.

4.   MODIFICHE SIGNIFICATIVE DEL SIS II

Il presente capitolo riguarda in primo luogo i nuovi elementi introdotti dal SIS II, ossia l'inserimento della biometria, la nuova concezione di accesso, con speciale attenzione all'accesso da parte di Europol, di Eurojust e delle autorità incaricate del rilascio delle carte di circolazione, l'interconnessione delle segnalazioni e l'accesso da parte delle varie autorità ai dati riguardanti l'immigrazione.

4.1.   Biometria

Le proposte relative al SIS II introducono la possibilità di trattare una nuova categoria di dati che meritano una speciale attenzione: i dati biometrici. Come già sottolineato dal GEPD nel parere concernente il sistema d'informazione visti (5), il carattere inerentemente sensibile dei dati biometrici necessita di specifiche garanzie che non sono state introdotte nelle proposte relative al SIS II.

In generale la tendenza a ricorrere a dati biometrici nei sistemi d'informazione dell'ambito UE (VIS, EURODAC, EUCARIS, ecc.) aumenta costantemente, senza essere accompagnata da un attento esame dei rischi connessi e delle garanzie necessarie.

La necessità di approfondire la riflessione al riguardo è stata anche illustrata nella recente risoluzione sulla biometria pubblicata dalla Conferenza internazionale delle autorità di protezione dei dati svoltasi a Montreux (6). Finora si era posto l'accento soltanto sul valore aggiunto della messa a punto di norme volte ad aumentare l'interoperabilità tra i sistemi e non a migliorare la qualità dei procedimenti biometrici.

Sarebbe utile stabilire una serie di obblighi ed esigenze comuni connessi con la specificità di tali dati, nonché una metodologia comune per l'attuazione. Tali esigenze comuni potrebbero comportare in particolare gli elementi indicati in appresso (la necessità dei quali è stata messa in rilievo nelle proposte relative del SIS II).

Analisi d'impatto mirata: si deve sottolineare che le proposte non hanno costituito oggetto di un'analisi d'impatto per quanto riguarda il ricorso alla biometria (7).

Importanza del processo di registrazione: l'origine dei dati biometrici e la maniera in cui saranno raccolti non sono descritte in modo dettagliato. La registrazione è una tappa essenziale nell'insieme della procedura di identificazione biometrica e non ci si può limitare a una definizione negli allegati o attraverso ulteriori discussioni in sede di sottogruppo, poiché essa condiziona direttamente i risultati finali della procedura, ossia il livello del tasso di respingimento ingiustificato o di accettazione ingiustificata.

Accento posto sul livello di precisione: il ricorso alla biometria a fini di identificazione (confronto tra un elemento e molti altri), che è presentato nella proposta come futura attuazione di un motore di ricerca biometrico, è un aspetto più delicato poiché i risultati di tale processo sono meno accurati che nel caso del ricorso alla stessa a fini di autenticazione o controllo (confronto tra due elementi). L'identificazione biometrica non dovrebbe dunque costituire l'unico mezzo di identificazione o l'unica chiave di accesso a ulteriori informazioni.

Procedura di ripiego: procedure di ripiego facilmente accessibili sono attuate per rispettare la dignità delle persone che potrebbero essere state identificate per errore ed evitare di trasferire su di loro l'onere delle imperfezioni del sistema.

Il ricorso a dati biometrici senza una corretta valutazione preliminare rivela altresì una sopravvalutazione dell'affidabilità della biometria. I dati biometrici sono «dati in tempo reale» che evolvono col tempo; i campioni che sono inseriti nella banca dati costituiscono soltanto un'istantanea di un elemento dinamico, la cui permanenza non è assoluta e deve essere controllata. La precisione della biometria deve sempre essere messa in prospettiva con altri elementi, poiché non sarà mai assoluta.

L'eventuale utilizzazione dei dati del SIS II a fini di indagine presenta gravi rischi per le persone interessate se si aumenta e sopravvaluta il ruolo delle prove biometriche, come è stato dimostrato in precedenti casi (8).

Le proposte dovrebbero pertanto tener conto delle reali capacità della biometria a fini di identificazione e richiamare l'attenzione su queste.

4.2.   Accesso ai dati del SIS II

4.2.1.   Una nuova concezione dell'accesso

Le autorità che hanno accesso ai dati del SIS sono definite per ciascuna segnalazione. In linea di principio si applica una duplice condizione per concedere l'accesso ai dati SIS: l'accesso deve essere accordato alle autorità nel rispetto integrale dell'obiettivo generale del SIS e dell'obiettivo specifico di ciascuna segnalazione.

Ciò risulta dalla definizione di segnalazione figurante nella proposta di regolamento e nella proposta di decisione (l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) di ciascuno dei due strumenti stabilisce che si intende per «segnalazione» un insieme di dati inseriti nel SIS II che permetta alle autorità competenti di identificare un individuo o un oggetto in vista di una linea di condotta specifica) L'articolo 39, paragrafo 2 della proposta di decisione conferma tale definizione: «i dati di cui al paragrafo 1 sono utilizzati soltanto per identificare un individuo in vista della linea di condotta specifica da seguire in conformità della presente decisione». Al riguardo il SIS II conserva le caratteristiche di un sistema «hit-no hit», nel quale ciascuna segnalazione è inserita in vista di un particolare obiettivo (procedura di consegna, non ammissione ...).

Le autorità che hanno accesso ai dati del SIS sono di fatto limitate nell'utilizzazione di questi dati, poiché in linea di principio vi hanno accesso soltanto in vista di una linea di condotta specifica.

Tuttavia alcuni accessi previsti nelle nuove proposte non sono coerenti con questa logica in quanto sono volti a fornire informazioni alle autorità e non a permettere loro di identificare una persona e di attenersi alla linea di condotta prevista nella segnalazione.

Più in particolare ciò riguarda:

l'accesso delle autorità competenti in materia d'asilo ai dati dell'immigrazione

l'accesso delle autorità autorizzate a concedere lo status di rifugiato ai dati dell'immigrazione

l'accesso di Europol, a fini di confisca, alle segnalazioni concernenti l'estradizione, la sorveglianza discreta e i documenti rubati

l'accesso di Eurojust ai dati concernenti l'estradizione e la localizzazione.

Tutte queste autorità condividono le stesse caratteristiche per quanto riguarda i dati del SIS II:

esse non sono in grado di attenersi alla linea di condotta specifica di cui alla definizione di segnalazione. L'accesso è accordato loro perché possano ottenere informazioni per le proprie finalità.

Anche tra queste autorità occorre stabilire una distinzione tra quelle che hanno accesso per le proprie finalità, ma con un obiettivo particolare, e quelle (ossia Europol ed Eurojust) per le quali non esiste alcuna precisazione quanto all'obiettivo dell'accesso. Le autorità competenti in materia di asilo ad esempio hanno accesso in vista di uno scopo particolare, anche se non è quello menzionato nella segnalazione. Esse possono accedere ai dati sull'immigrazione «per determinare se un richiedente asilo abbia soggiornato illegalmente in un altro Stato membro». Europol ed Eurojust tuttavia accedono ai dati contenuti in talune categorie di segnalazioni «in quanto necessarie all'assolvimento dei loro compiti.»

Per sintetizzare, l'accesso ai dati del SIS II è accordato in tre casi:

per dare seguito a una segnalazione,

per una finalità che non rientra nel SIS II, ma è ben delimitata nelle proposte,

per una finalità che non rientra nel SIS II, ma non è descritta precisamente.

Secondo il GEPD quanto più è generale la finalità dell'accesso tanto più è necessario che siano rigorose le garanzie applicate. Le garanzie generali sono esposte nei dettagli in appresso. Sarà poi affrontata la situazione specifica di Europol ed Eurojust.

4.2.2.   Condizioni per la concessione dell'accesso

1.

L'accesso può in ogni caso essere accordato soltanto se è compatibile con la finalità generale del SIS II e conforme alla sua base giuridica.

Ciò significa in pratica che l'accesso ai dati sull'immigrazione ai sensi della proposta di regolamento deve sostenere l'attuazione di politiche collegate alla libera circolazione delle persone e facenti parte dell'acquis di Schengen.

Analogamente, l'accesso alle segnalazioni previsto dalla decisione è volto a sostenere la cooperazione operativa in materia penale tra i servizi di polizia e le autorità giudiziarie.

Al riguardo il GEPD richiama l'attenzione sul capitolo concernente l'accesso al SIS II da parte dei servizi incaricati del rilascio delle carte di circolazione (cfr. infra, punto 4.6).

2.

Deve essere dimostrata la necessità di accedere al SIS II, nonché l'impossibilità o la grande difficoltà di ottenere i dati con altri mezzi, meno intrusivi. Ciò avrebbe dovuto essere affermato in una motivazione, di cui, come già detto, si deplora l'assenza.

3.

L'utilizzazione che sarà fatta dei dati deve essere definita in modo esplicito e restrittivo.

Ad esempio le autorità competenti in materia di asilo hanno accesso ai dati sull'immigrazione «per determinare se un richiedente asilo abbia soggiornato illegalmente in un altro Stato membro». Tuttavia Europol ed Eurojust hanno accesso ai dati contenuti in certe categorie di segnalazioni, in quanto necessari all'assolvimento dei loro compiti; ma ciò non è sufficientemente precisato (cfr. infra).

4.

Le condizioni di accesso devono essere ben definite e delimitate. In particolare soltanto i servizi appartenenti alle organizzazioni incaricate di trattare i dati del SIS II dovrebbero avervi accesso. Tale obbligo previsto all'articolo 40 della proposta di decisione e all'articolo 21, paragrafo 2 della proposta di regolamento dovrebbe essere completato prevedendo per le autorità nazionali l'obbligo di tenere un elenco aggiornato delle persone autorizzate ad accedere al SIS II. La stessa norma dovrebbe applicarsi ad Europol e ad Eurojust.

5.

Il fatto che a queste autorità sia stato concesso l'accesso ai dati del SIS II non può in nessun caso giustificare che esse introducano o conservino nel sistema dati che non siano utili per la specifica segnalazione di cui fanno parte. Non possono essere aggiunte nuove categorie di dati a causa di una utilità per altri sistemi di informazione. Ad esempio l'articolo 39 della proposta di decisione prevede l'inserimento nelle segnalazioni di dati concernenti l'autorità della segnalazione. Questi dati non sono necessari per attenersi a una linea di condotta specifica (arresto, sorveglianza ...) e l'unica ragione per cui potrebbero essere inseriti è probabilmente il fatto che sarebbero utili per Europol o Eurojust. Occorre fornire una chiara motivazione per il trattamento di questi dati.

6.

La durata di conservazione dei dati non può essere prorogata qualora non sia necessario in vista delle finalità per le quali i dati sono stati inseriti. Ciò significa che anche se Europol o Eurojust hanno accesso a questi dati, ciò non è motivo sufficiente perché siano conservati nel sistema (ad esempio qualora una persona ricercata sia stata estradata, i dati dovrebbero essere soppressi, anche se potrebbero essere utili per Europol). Pure in questo caso sarà necessario garantire un attento controllo affinché la norma sia rispettata dalle autorità competenti.

4.2.3.   Accesso di Europol ed Eurojust

a.   Motivi dell'accesso

L'accesso di Europol e di Eurojust ad alcuni dati del SIS è stato già oggetto di discussioni prima che fosse previsto nella decisione del Consiglio del 24 febbraio 2005 (9). Fra tutte le autorità che hanno accesso per le proprie finalità, essi beneficiano di un accesso formulato nei termini più generali. Sebbene l'uso di questi dati sia definito nel capitolo XII della decisione, non sono tuttavia sufficientemente precisati i motivi che in primo luogo giustificano l'accesso. Ciò è tanto più vero se si considera che probabilmente i compiti di Europol e di Eurojust evolveranno nel tempo.

Il GEPD chiede alla Commissione di definire in modo restrittivo i compiti per la cui esecuzione sia giustificato l'accesso di Europol e di Eurojust.

b.   Limitazione per quanto riguarda i dati

Per evitare domande non circostanziate da parte di Europol e di Eurojust e per far sì che essi abbiano accesso soltanto ai dati necessari per l'assolvimento dei loro compiti, l'ACC di Schengen ha suggerito nel suo parere del 27 settembre 2005 concernente le proposte relative al SIS II di limitare l'accesso di Europol e di Eurojust ai dati relativi a persone i cui nomi figurano già nei loro schedari. Si avrebbe così la garanzia che consultino soltanto le segnalazioni che li riguardano. Il GEPD appoggia questa raccomandazione.

c.   Aspetti relativi alla sicurezza

Il GEPD saluta con favore l'obbligo di registrare tutte le transazioni effettuate da Europol e da Eurojust nel quadro delle connessioni nonché il divieto di copiare o scaricare parti del sistema.

L'articolo 56 della proposta di decisione prevede da uno a due punti d'accesso per Europol ed Eurojust. Per quanto sia comprensibile che uno Stato membro necessiti di più di un punto d'accesso, per la posizione decentrata delle sue autorità competenti, lo status e le attività di Europol e di Eurojust non ne giustificano la richiesta. È altresì necessario sottolineare che dal punto di vista della sicurezza la moltiplicazione dei punti di accesso aumenta il rischio di abuso e dovrebbe quindi essere precisamente giustificato con elementi più consistenti. Pertanto, in mancanza di argomentazioni convincenti, il GEPD propone di concedere soltanto un punto d'accesso ad Europol e ad Eurojust.

4.3.   Interconnessione delle segnalazioni

L'articolo 26 del regolamento e l'articolo 46 della decisione prevedono che gli Stati membri possano creare connessioni fra segnalazioni in conformità del proprio diritto interno, così da instaurare un nesso fra due o più segnalazioni.

Sebbene le connessioni fra segnalazioni possano essere utili per i controlli (ad esempio il mandato d'arresto nei confronti di un ladro di automobili può essere collegato al veicolo rubato), l'introduzione di connessioni fra segnalazioni è un aspetto assai tipico di uno strumento investigativo di polizia.

L'interconnessione di segnalazioni può avere un significativo impatto sui diritti degli interessati, in quanto essi non sono più «valutati» sulla base di dati riguardanti unicamente loro, ma sulla base della loro eventuale associazione con altri. Gli individui i cui dati sono collegati a quelli di criminali o di ricercati rischiano di essere trattati con maggior sospetto rispetto ad altri. L'interconnessione delle segnalazioni costituisce altresì un'estensione dei poteri investigativi del SIS, in quanto essa rende possibile la registrazione di presunte bande o reti (se ad esempio i dati relativi a immigrati clandestini vengono collegati ai dati relativi a trafficanti). Infine, poiché la definizione di connessioni rientra nelle legislazioni nazionali, si può verificare il caso in cui vengano stabilite in uno Stato membro connessioni illegali in un altro, alimentando così il sistema con dati «illegali».

Le conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2004 sui requisiti funzionali per il SIS II affermano che ogni connessione deve avere un chiaro requisito operativo, basarsi su una relazione chiaramente definita e rispettare il principio di proporzionalità. Essa potrebbe inoltre non avere incidenza sui diritti di accesso. Tuttavia, poiché l'interconnessione delle segnalazioni costituisce un'operazione di trattamento, essa deve soddisfare le disposizioni della legislazione nazionale che attua la direttiva 95/46/CE e/o la Convenzione 108.

Le proposte ribadiscono che l'esistenza di connessioni non può modificare i diritti di accesso (altrimenti essa permetterebbe l'accesso a dati il cui trattamento non sarebbe autorizzato nell'ambito della legislazione nazionale, in violazione dell'articolo 6 della direttiva).

Il GEPD sottolinea l'importanza di una rigorosa interpretazione dell'articolo 26 del regolamento e dell'articolo 46 della decisione proposti: questo può essere garantito chiarendo che le autorità non aventi diritto di accesso a determinate categorie di dati non solo non possono avere accesso a connessioni a queste categorie, ma non dovrebbero neppure essere a conoscenza della loro esistenza. La visualizzazione delle connessioni deve essere impossibile quando non vi è diritto di accesso ai dati connessi.

Il GEPD vorrebbe inoltre essere consultato sulle misure tecniche atte a garantire quanto.

4.4.   Segnalazioni ai fini della non ammissione

4.4.1.   Motivazioni per l'inclusione

Il ricorso alla «segnalazione di cittadini di paesi terzi ai fini della non ammissione» (articolo 15 del regolamento) ha un impatto significativo sulle libertà individuali: una persona segnalata in virtù di questa disposizione non ha più accesso allo spazio Schengen per diversi anni. A tuttoggi, questa è stata la segnalazione più utilizzata in termini di numero di persone segnalate. Considerando le conseguenze di queste segnalazioni, così come il numero di persone interessate, la loro concezione e attuazione devono richiedere la massima attenzione. Sebbene ciò valga anche per altre segnalazioni, il GEPD riserverà un capitolo specifico a queste segnalazioni, in quanto esse pongono problemi specifici per quanto riguarda le motivazioni per l'inclusione.

La nuova segnalazione ai fini della non ammissione presenta miglioramenti rispetto alla situazione attuale ma non è completamente soddisfacente in quanto si basa in gran parte su strumenti che non sono stati ancora adottati o neppure proposti.

I miglioramenti consistono in una descrizione più precisa dei motivi di inserimento dei dati. Il testo attuale della Convenzione Schengen ha portato ad una situazione che presenta differenze significative tra Stati membri per quanto riguarda il numero di persone segnalate ai sensi dell'articolo 96 della convenzione. L'autorità di controllo comune Schengen ha effettuato uno studio (10) approfondito sulla questione e ha raccomandato che i responsabili politici studino la possibilità di armonizzare i motivi di introduzione di una segnalazione nei vari Stati Schengen.

L'articolo 15 della proposta è più dettagliato nella sua formulazione e ciò è positivo.

L'articolo 15, paragrafo 2 stabilisce inoltre un elenco di casi in cui delle persone non possono essere segnalate perché risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro in applicazione di vari status. Benché questo meccanismo possa essere dedotto dall'attuale Convenzione Schengen, la pratica ha dimostrato che è applicato negli Stati membri in vari modi. Pertanto il chiarimento è utile.

Tuttavia questa disposizione è anche fortemente criticata in quanto basata in gran parte su un testo non ancora adottato, ossia la direttiva relativa al «rimpatrio».

Dopo l'adozione delle proposte relative al SIS II la Commissione ha proposto il 1o settembre 2005 una direttiva relativa alle norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi che risiedono illegalmente; tuttavia, fintanto che il testo non è definitivo non può essere considerato un valido motivo per inserire dati nel sistema. Ciò costituisce in particolare una violazione dell'articolo 8 della convenzione europea dei diritti dell'uomo in base a cui un'intrusione nella vita privata deve essere fondata, tra l'altro, su una norma legislativa chiara e accessibile;

Pertanto il GEPD invita la Commissione a ritirare questa disposizione o a riformularla in base alla legislazione esistente in modo che le persone possano sapere esattamente quali sono le misure che le autorità possono adottare nei loro confronti.

4.4.2   Accesso alle segnalazioni effettuate a norma dell'articolo 15

L'articolo 18 stabilisce quali autorità hanno accesso a tali segnalazioni e a quale fine. L'articolo 18, paragrafi 1 e 2 stabilisce quali autorità hanno accesso alle segnalazioni effettuate in base alla direttiva sul rimpatrio. Anche in questo caso valgono le osservazioni di cui sopra.

L'articolo 18, paragrafo 3 della proposta di regolamento accorda l'accesso alle autorità responsabili della concessione dello status di rifugiato in virtù di una direttiva che non è nemmeno stata proposta. In mancanza di un testo, il GEPD ribadisce le suddette osservazioni.

4.4.3   Durata di conservazione delle segnalazioni ai sensi dell'articolo 15

In base all'articolo 20 le segnalazioni non possono essere conservate oltre i termini del periodo di non ammissione stabiliti nella decisione (di espulsione o rimpatrio). Questa disposizione è coerente con le norme applicabili in materia di protezione dei dati. Inoltre le segnalazioni saranno cancellate automaticamente dopo cinque anni a meno che gli Stati membri che hanno inserito i dati nel SIS II decidano diversamente.

Un adeguato controllo a livello nazionale dovrebbe assicurare che non vi sia una proroga ingiustificata del periodo di conservazione e che gli Stati membri cancellino i dati prima della scadenza dei cinque anni se il periodo di non ammissione dovesse essere più breve.

4.5.   Periodi di conservazione

Benché il principio della conservazione delle segnalazioni rimanga invariato (in generale una segnalazione dovrebbe essere cancellata dal SIS II non appena sia eseguita la linea di condotta richiesta con la segnalazione), le proposte comporteranno in generale un prolungamento del periodo di conservazione delle segnalazioni.

La Convenzione Schengen prevede che la necessità di conservare i dati deve esser riesaminata al più tardi tre anni dopo il loro inserimento (o un anno quando si tratta di dati inseriti a fini di sorveglianza discreta). Le nuove proposte prevedono la cancellazione automatica (dando allo Stato membro della segnalazione la possibilità di opporsi) dopo 5 anni per i dati relativi all'immigrazione, 10 anni per i dati relativi all'arresto, alle persone scomparse e alle persone ricercate nell'ambito di procedure giudiziarie, e 3 anni per le persone da sottoporre a sorveglianza discreta.

Benché in linea di massima gli Stati membri dovranno cancellare i dati quando lo scopo della segnalazione è stato raggiunto, si tratta di un aumento significativo del periodo massimo di conservazione (triplicato nella maggior parte dei casi), senza alcuna giustificazione da parte della Commissione. Nel caso dei dati relativi all'immigrazione si può supporre che il periodo di 5 anni sia collegato alla durata del divieto di ammissione proposto nel progetto di direttiva sul rimpatrio. In tutti gli altri casi il GEPD non è a conoscenza di una spiegazione logica.

Le eventuali ripercussioni di una segnalazione nel SIS sulla vita delle persone interessate possono essere considerevoli e ciò è particolarmente preoccupante nel caso di segnalazioni di persone a fini di sorveglianza discreta o di controlli specifici dato che tali segnalazioni possono essere fatte in base a sospetti.

Il GEPD vorrebbe una giustificazione valida per tale proroga dei periodi di conservazione dei dati. In mancanza di giustificazioni convincenti egli propone di ripristinare i periodi di conservazione attuali e insiste in particolare sul caso delle segnalazioni a fini di sorveglianza discreta o di controlli specifici.

4.6.   Accesso da parte delle autorità competenti per il rilascio della carta di circolazione degli autoveicoli

Il problema principale è dovuto alla scelta di una base giuridica più che discutibile. La Commissione non riesce a motivare in modo convincente il ricorso ad una base giuridica «settore trasporti» del primo pilastro per una misura che consentirebbe l'accesso al SIS alle autorità amministrative per prevenire e combattere la criminalità (traffico di veicoli rubati). La necessità di una giustificazione credibile e di una base giuridica solida per concedere l'accesso al SIS II è stata illustrata dettagliatamente al punto 4.2.2 del presente parere.

Il GEPD rinvia alle osservazioni formulate al riguardo dall'Autorità di controllo comune di Schengen nel suo parere sulla base giuridica proposta per il SIS II. In particolare occorre dare seguito al suggerimento di quest'ultima di modificare la proposta di decisione per includervi tale accesso.

5.   RUOLO DELLA COMMISSIONE E DEGLI STATI MEMBRI

Riguardo al SIS II è essenziale una chiara descrizione e attribuzione delle responsabilità, non solo per assicurare il corretto funzionamento del sistema ma anche ai fini del suo controllo. La ripartizione delle competenze di controllo deriverà dalla descrizione delle responsabilità; per questo è necessaria assoluta chiarezza.

5.1.   Ruolo della Commissione

Il GEPD si compiace del capitolo III di entrambe le proposte, che descrive il ruolo e le responsabilità della Commissione nei confronti del SIS II (ruolo di «gestione operativa»). Questo chiarimento non figurava nella proposta sul sistema di informazione visti (VIS). Questo capitolo tuttavia non definisce in modo esauriente il ruolo della Commissione. Infatti, come menzionato al capitolo 9 del presente parere, la Commissione è coinvolta anche nell'attuazione e nella gestione del sistema tramite la comitatologia.

Per quanto riguarda la protezione dei dati, la Commissione svolge un ruolo già riconosciuto nei sistemi VIS e Eurodac, ossia quello di responsabile della gestione operativa. Se si aggiunge questo ruolo a quello molto importante svolto nello sviluppo e nel funzionamento del sistema, la Commissione potrebbe essere considerata un responsabile del trattamento «sui generis». Come già osservato nel parere del GEPD sul VIS si tratta di un ruolo che, da un lato, va molto al di là del trattamento dei dati ma che, dall'altro, è più limitato di quello di un normale responsabile del trattamento dato che la Commissione non ha accesso ai dati trattati nel SIS II.

Poiché il SIS II sarà fondato su sistemi assai complessi alcuni dei quali fanno ricorso a tecnologie emergenti, il GEPD insiste affinché alla Commissione venga attribuita maggiore responsabilità nell'aggiornamento dei sistemi tramite l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili in materia di sicurezza e di protezione dei dati.

Occorre quindi aggiungere nell'articolo 12 delle proposte che la Commissione dovrebbe proporre periodicamente l'applicazione di nuove tecnologie più all'avanguardia in questo settore e che accrescono la protezione dei dati e i livelli di sicurezza e nel contempo agevolano i compiti delle autorità nazionali che hanno accesso a tali dati.

5.2.   Ruolo degli Stati membri

La situazione degli Stati membri non è effettivamente chiara, poiché è piuttosto difficile sapere a quale (i) autorità spetti il controllo dei dati.

Nelle proposte viene descritto il ruolo dell'ufficio nazionale SIS II (incaricato di garantire l'accesso delle autorità competenti al SIS II) nonché quello delle autorità SIRENE (incaricate dello scambio di tutte le informazioni supplementari). Gli Stati membri devono inoltre garantire il funzionamento e la sicurezza dei rispettivi NS (sistemi nazionali). Non è chiaro se quest'ultima responsabilità spetti a una delle autorità summenzionate. È in ogni caso necessario chiarire tale aspetto.

Per quanto attiene alla protezione dei dati, si dovrebbe considerare che la Commissione e gli Stati membri esercitano il controllo congiuntamente, ciascuno con specifiche responsabilità. Il riconoscimento della complementarietà di tali compiti è la sola possibilità per far sì che nessun aspetto delle attività del SIS II sfugga al controllo.

6.   DIRITTI DELLE PERSONE INTERESSATE

6.1.   Informazioni

6.1.1.   Proposta di regolamento

L'articolo 28 della proposta di regolamento prevede il diritto di informazione delle persone interessate, basandosi principalmente sull'articolo 10 della direttiva 95/46. Si tratta di una modifica salutare rispetto alla situazione attuale nella quale la convenzione non prevede in maniera esplicita alcun diritto di informazione. Si possono tuttavia introdurre ulteriori miglioramenti nei seguenti punti.

Occorrerebbe aggiungere alcune informazioni all'elenco, per contribuire a garantire un trattamento equo delle persone interessate (11). Tali informazioni riguarderebbero il periodo di conservazione dei dati, l'esistenza del diritto di richiesta di revisione della decisione o di ricorso contro la decisione di effettuare una segnalazione (in taluni casi, si veda l'articolo 15, paragrafo 3, della proposta di regolamento), la possibilità di chiedere assistenza all'autorità incaricata della protezione dei dati, e l'esistenza di mezzi di ricorso.

Nella proposta di regolamento non si trova un'indicazione del momento in cui le informazioni debbano essere fornite. Ciò renderebbe impossibile esercitare i propri diritti alle persone interessate. Affinché tali diritti siano effettivi, il regolamento dovrebbe prevedere un momento preciso in cui le informazioni devono essere fornite, a seconda dell'autorità che ha effettuato la segnalazione.

Una soluzione pratica consisterebbe nell'aggiungere informazioni riguardanti la segnalazione nella decisione che costituisce il motivo della segnalazione in primo luogo: o una decisione giudiziaria o amministrativa motivata da una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica (…) o una decisione di rimpatrio o un ordine di allontanamento accompagnato da un divieto di reingresso. Ciò dovrebbe essere aggiunto nell'articolo 28 del regolamento.

6.1.2.   Proposta di decisione

L'articolo 50 della decisione stabilisce che le informazioni sono fornite su richiesta dell'interessato ed espone gli eventuali motivi di rifiuto di comunicare tali informazioni. Le limitazioni di questo diritto sono naturalmente comprensibili, se si considera la natura dei dati e il contesto in cui sono trattati.

Tuttavia, il diritto di informazione non dovrebbe essere subordinato a una richiesta da parte della persona interessata (che in realtà sarebbe anzi la definizione di una domanda di accesso). Si può supporre che la necessità di «richiedere» le informazioni trovi una giustificazione nei casi in cui la persona interessata non possa essere informata perché non è stata rintracciata.

La questione sarebbe meglio trattata inserendo un'eccezione al diritto di informazione per i casi in cui la comunicazione delle informazioni si riveli impossibile o implichi sforzi sproporzionati. L'articolo 50 dovrebbe essere quindi modificato in tal senso.

Tale soluzione sarebbe inoltre coerente con l'applicazione del progetto di decisione quadro sulla protezione dei dati nell'ambito del terzo pilastro.

6.2.   Accesso

Il regolamento e la decisione proposti fissano entrambi termini per la risposta alle domande di accesso, il che rappresenta un'evoluzione positiva. Nondimeno, poiché la procedura per esercitare tale diritto di accesso è definita a livello nazionale, si dà adito alla questione su come i termini previsti nelle proposte possano interagire con le procedure esistenti, specialmente se gli Stati membri fissano termini più brevi per la risposta a una richiesta di accesso. Sarebbe necessario chiarire che debbono essere applicati i termini più favorevoli alle persone interessate.

6.2.1.   Proposta di regolamento

Vale la pena di notare che le restrizioni al diritto di accesso («La comunicazione dell'informazione alla persona interessata è rifiutata se essa può nuocere all'esecuzione di un compito legale indicato nella segnalazione o ai fini della tutela dei diritti e delle libertà altrui») che figurano attualmente nella convenzione Schengen non compaiono nella proposta di regolamento.

Questo tuttavia è dovuto probabilmente all'applicabilità della direttiva 95/46/CE che prevede (all'articolo 13) la possibilità di applicare deroghe nelle legislazioni nazionali. Occorre far presente che in ogni caso il ricorso all'articolo 13 nella legislazione nazionale per limitare il diritto di accesso deve essere sempre conforme all'articolo 8 della CEDU, e soltanto in casi limitati.

6.2.2.   Proposta di decisione

La proposta di decisione fa propria la limitazione del diritto di accesso prevista nella convenzione Schengen. Poiché la proposta di decisione quadro contiene essenzialmente le stesse limitazioni del diritto di accesso, l'adozione di tale strumento non comporterebbe una differenza significativa quanto al suddetto aspetto.

Dato che in vari Stati membri l'accesso ai dati raccolti ai fini dell'applicazione della legge è «indiretto» (il che significa che avviene tramite l'autorità nazionale garante della protezione dei dati), sarebbe opportuno prevedere l'obbligo nei confronti delle autorità garanti della protezione dei dati di cooperare attivamente nell'esercizio del diritto di accesso.

6.3.   Diritto di revisione o ricorso contro la decisione di effettuare una segnalazione

L'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento, prevede il diritto di presentare una domanda di revisione della decisione ovvero di proporre ricorso dinanzi un'autorità giudiziaria quando a decidere la segnalazione è un'autorità amministrativa. Si tratta di una positiva integrazione rispetto alla convenzione Schengen attuale.

Questo evidenzia la necessità di disporre di informazioni complete e tempestive sulle persone interessate come si è detto al precedente punto 6.1: in mancanza di tali informazioni questo nuovo diritto resterebbe teorico.

6.4.   Mezzi di ricorso

L'articolo 30 della proposta di regolamento e l'articolo 52 della proposta di decisione prevedono il diritto di promuovere un'azione ovvero presentare denuncia dinanzi gli organi giurisdizionali di uno Stato membro, se la persona interessata si è vista negare il diritto di accesso, rettifica o cancellazione di dati che la riguardano o il diritto di informazione o di indennizzo.

La formulazione («chiunque nel territorio di qualunque Stato membro») fa ritenere che il ricorrente debba essere fisicamente presente sul territorio per poter promuovere un'azione dinanzi un organo giurisdizionale. Questa restrizione territoriale non trova giustificazione ed è suscettibile di rendere inefficace il diritto ai mezzi di ricorso, considerato che, molto spesso, il ricorrente può promuovere un'azione proprio perché gli viene negato l'accesso alla zona Schengen. Inoltre, per quanto attiene alla proposta di regolamento, dato che la direttiva 95/46/CE è la lex generalis, occorre tener conto del relativo articolo 22, il quale stabilisce che «chiunque» ha diritto a un ricorso giurisdizionale, a prescindere dal luogo di residenza. Neanche la proposta di decisione quadro contiene a sua volta una restrizione territoriale. Il GEPD propone di eliminare la restrizione territoriale che figura rispettivamente negli articoli 30 e 52.

7.   CONTROLLO

7.1.   Osservazione introduttiva: ripartizione delle competenze

Le proposte ripartiscono i compiti di controllo tra le autorità nazionali di controllo (12), da un lato, e il GEPD, dall'altro, ciascuno nel proprio ambito di competenza. Questa impostazione è coerente con l'approccio che le proposte hanno per quanto riguarda la legge applicabile e le competenze per l'esercizio e l'uso del SIS II e risponde alla necessità di un efficace controllo.

Il GEPD accoglie pertanto con favore questo approccio figurante rispettivamente nell'articolo 31 della proposta di regolamento e nell'articolo 53 della proposta di decisione. Tuttavia, ai fini di una migliore comprensione e in un'ottica di chiarificazione dei rispettivi compiti, il GEPD propone che ciascuno dei due articoli sia suddiviso in varie disposizioni, ognuna delle quali sarà dedicata ad un livello di controllo, come si era già opportunamente fatto nella proposta VIS.

7.2.   Controllo da parte delle autorità nazionali garanti della protezione dei dati

A norma rispettivamente dell'articolo 31 del regolamento e dell'articolo 53 della decisione proposti, ogni Stato membro deve provvedere affinché un'autorità indipendente controlli la liceità del trattamento dei dati personali SIS II.

L'articolo 53 della proposta di decisione aggiunge, per chiunque, il diritto di chiedere all'autorità di controllo di verificare la liceità del trattamento di dati che lo riguardino. Nella proposta di regolamento non è stata introdotta una disposizione analoga in quanto si applica la direttiva come lex generalis. Pertanto, si deve considerare che le autorità nazionali garanti della protezione dei dati possano esercitare, per quanto riguarda il SIS II, tutti i poteri loro conferiti dall'articolo 28 della direttiva 95/46/CE, compresa la verifica della liceità di un trattamento di dati. L'articolo 31, paragrafo 1 del regolamento costituisce un chiarimento sui loro compiti ma non può rappresentare una limitazione di tali poteri. Nel testo della proposta di regolamento dovrebbe essere precisato chiaramente che sono loro riconosciuti tali poteri.

Quanto alla proposta di decisione, essa conferisce funzioni più ampie alle autorità nazionali di controllo in quanto la sua lex generalis è differente. Tuttavia, una fattispecie in cui le autorità di controllo avessero mansioni e competenze diverse in funzione della categoria di dati oggetto di trattamento non avrebbe senso e, nella pratica, sarebbe molto difficile da gestire. Andrebbe pertanto evitata, sia conferendo a dette autorità poteri identici nel testo stesso della proposta di decisione, sia rinviando ad un'altra lex generalis (segnatamente, la decisione quadro sulla protezione dei dati nell'ambito del terzo pilastro) che conferisca competenze più ampie alle autorità garanti della protezione dei dati.

7.3.   Controllo da parte del GEPD

Il GEPD verifica che le attività di trattamento dei dati siano svolte dalla Commissione in conformità delle proposte. Analogamente, il GEPD dovrebbe poter esercitare tutte le competenze conferitegli nell'ambito del regolamento 45/2001, tenendo peraltro conto dei poteri limitati di cui gode la Commissione in relazione ai dati stessi.

È utile aggiungere che, in conformità dell'articolo 46, lettera f) del regolamento 45/2001, il GEPD «collabora con le autorità nazionali di controllo … se ed in quanto ciò risulti necessario per l'adempimento dei rispettivi obblighi». Tale collaborazione con gli Stati membri in materia di controllo del SIS II scaturisce non soltanto dalle proposte ma anche dal regolamento 45/2001.

7.4.   Controllo congiunto

Nelle proposte si riconosce parimenti la necessità di coordinare le attività di controllo delle varie autorità interessate. L'articolo 31 della proposta di regolamento e l'articolo 53 della proposta di decisione dispongono che le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati cooperino attivamente tra loro e che il garante europeo della protezione dei dati convochi una riunione a tal fine almeno una volta l'anno.

Il GEPD accoglie con favore questa proposta, che contiene in sostanza gli elementi necessari per instaurare la cooperazione — che è in effetti cruciale — tra le autorità preposte al controllo a livello nazionale e quelle responsabili a livello europeo. Si rilevi che le proposte prevedono una riunione almeno una volta all'anno, ma che questa periodicità va considerata come minima.

Queste disposizioni (agli articoli 31 e 53, rispettivamente della proposta di regolamento e della proposta di decisione) potrebbero tuttavia essere migliorate con qualche precisazione circa il contenuto di un siffatto coordinamento. L'attuale autorità comune di controllo (ACC) è competente ad esaminare i problemi di interpretazione o applicazione della convenzione, a studiare i problemi che potrebbero insorgere allorché vengono esercitati un controllo indipendente o i diritti di accesso e a formulare proposte armonizzate per trovare soluzioni comuni per i problemi esistenti.

Le nuove proposte non possono attenuare l'attuale portata del controllo congiunto. Se è chiaro che le autorità garanti della protezione dei dati possono esercitare, in relazione al SIS II, tutti i poteri di controllo loro conferiti in virtù della direttiva, la cooperazione di dette autorità può riguardare ampi aspetti del controllo del SIS II, comprese le funzioni dell'attuale ACC, conformemente all'articolo 115 della convenzione Schengen.

Tuttavia, affinché ciò sia assolutamente chiaro, sarebbe utile ribadirlo esplicitamente nelle proposte.

8.   SICUREZZA

La gestione ed il mantenimento di un livello ottimale di sicurezza per il SIS II rappresentano un presupposto essenziale per assicurare un'adeguata protezione dei dati personali conservati nella base di dati. Per ottenere questo livello soddisfacente di protezione, vanno implementate opportune garanzie per gestire i rischi potenziali connessi con l'infrastruttura del sistema e con le persone interessate. La questione è attualmente discussa in vari punti della proposta e mette conto apportare qualche miglioria.

Gli articoli 10 e 13 della proposta contengono varie misure finalizzate a garantire la sicurezza dei dati e specificano i tipi di abuso da evitare. Il GEPD si rallegra che siano state inserite in questi articoli disposizioni riguardanti il controllo (interno) sistematico delle misure di sicurezza.

Tuttavia, l'articolo 59 della proposta di decisione e l'articolo 34 della proposta di regolamento, che dispongono il monitoraggio e la valutazione, dovrebbero riguardare non soltanto gli aspetti dei risultati, del rapporto costi/efficacia e della qualità dei servizi, ma anche l'ottemperanza ai requisiti di legge, specialmente nel settore della protezione dei dati. Il GEPD raccomanda pertanto che il campo di applicazione di questi articoli sia esteso al monitoraggio e all'elaborazione di rapporti sulla liceità del trattamento.

Inoltre, a complemento dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera f) o dell'articolo 18 della proposta di decisione e dell'articolo 17 della proposta di regolamento riguardanti le persone autorizzate che hanno accesso ai dati, si dovrebbe aggiungere che gli Stati membri (nonché Europol ed Eurojust) dovrebbero provvedere affinché siano disponibili precisi profili di utente (che, a fini di controllo, dovrebbero essere tenuti a disposizione delle competenti autorità nazionali). Oltre a tali profili, deve essere stilato e tenuto costantemente aggiornato dagli Stati membri un elenco completo di identità degli utenti. Ciò vale, mutatis mutandis, anche per la Commissione.

Queste misure di sicurezza sono integrate da misure di salvaguardia in materia di monitoraggio e organizzazione. L'articolo 14 di entrambe le proposte definisce le finalità della tenuta di registri di tutte le operazioni di trattamento di dati effettuate e le relative condizioni. Questi registri serviranno non soltanto a monitorare la protezione dei dati e assicurare la sicurezza dei medesimi ma anche a consolidare il regolare controllo interno del SIS II disposto dall'articolo 10. I rapporti sul controllo interno contribuiranno a far sì che le autorità di controllo possano espletare efficacemente le loro mansioni, poiché saranno in grado di individuare i punti deboli su cui concentrare la loro attenzione nel quadro della procedura di controllo interno.

Come già precisato in precedenza nel presente parere, il moltiplicarsi dei punti d'accesso al sistema deve essere rigorosamente giustificato, in quanto aumenta automaticamente i rischi di abusi. All'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) di entrambe le proposte dovrebbe pertanto essere previsto l'obbligo di comprovare concretamente la necessità di un secondo punto di accesso.

Le proposte non esplicitano chiaramente perché siano necessarie copie nazionali del sistema centrale e suscitano una profonda inquietudine quanto al livello generale di rischio e di sicurezza del sistema:

il proliferare delle copie aumenta il rischio di abusi (tenuto conto, segnatamente, della presenza di nuovi dati, quali quelli biometrici),

non si definisce con precisione quale tipo di dati possano essere interessati da queste copie,

i requisiti di esattezza, qualità e accessibilità di cui all'articolo 9 rappresentano una considerevole sfida tecnica e comportano dunque un aumento dei costi connesso allo stato dell'arte della tecnologia disponibile,

il controllo di tali copie da parte delle autorità nazionali necessiterà di risorse umane e finanziarie supplementari, che potrebbero non essere sempre disponibili.

Considerati i rischi in causa, il GEPD non è convinto né della necessità di realizzare copie nazionali (tenuto conto delle tecnologie disponibili) né del loro valore aggiunto. Egli raccomanda di eliminare la possibilità, per gli Stati membri, di utilizzare copie nazionali.

Tuttavia, nell'eventualità che si debbano elaborare copie nazionali, il GEPD rammenta che al loro uso a livello nazionale va applicato un principio di rigorosa limitazione delle finalità. Analogamente, la copia nazionale non deve mai poter essere chiesta secondo modalità diverse da quelle stabilite dalla banca dati centrale.

La liceità dell'operazione di trattamento dei dati personali poggia sul rigoroso rispetto della sicurezza e dell'integrità dei dati. Il GEPD controllerà con efficacia tali processi soltanto se attraverso l'analisi delle registrazioni disponibili gli sarà possibile controllare, oltre alla sicurezza dei dati, anche la loro integrità. È pertanto necessario aggiungere all'articolo 14, paragrafo 6, l'«integrità dei dati».

9.   COMITATOLOGIA

Le proposte prevedono il ricorso a procedure di comitatologia in vari casi in cui per l'attuazione o la gestione del SIS II sono necessarie scelte tecnologiche. Come enunciato nel parere relativo al VIS, per motivi analoghi, queste scelte avranno un impatto determinante sulla corretta attuazione del principio della finalità e della proporzionalità.

Il GEPD suggerisce che le decisioni che hanno un impatto significativo sulla protezione dei dati, quali ad esempio quelle riguardanti l'accesso ai dati e l'inserimento di dati, lo scambio di informazioni supplementari, la qualità dei dati e la compatibilità tra le segnalazioni, l'ottemperanza ai requisiti tecnici delle copie nazionali, ecc., siano assunte tramite un regolamento o una decisione, preferibilmente nel quadro di una procedura di codecisione  (13).

Per tutti gli altri casi che hanno ripercussioni sulla protezione dei dati, il GEPD dovrebbe avere la possibilità di formulare un parere sulle scelte operate da tali comitati.

Agli articoli 60 e 61 della decisione e all'articolo 35 del regolamento proposti andrebbe inserito il ruolo consultivo del GEPD.

Nel caso più specifico delle norme tecniche per le connessioni tra le segnalazioni (articolo 26 del regolamento e articolo 46 della decisione), va spiegato perché siano necessarie modalità diverse in termini di comitatologia (ruolo consultivo per la decisione e ruolo regolamentare per il regolamento).

10.   INTEROPERABILITÀ

Poiché non è ancora disponibile la comunicazione della Commissione sull'interoperabilità dei sistemi UE emergenti, è difficile valutare correttamente il valore aggiunto delle sinergie previste ma non ancora definite.

Al riguardo, il GEPD rinvia parimenti alla dichiarazione del Consiglio sulla lotta al terrorismo, del 25 marzo 2004, in cui si invita la Commissione a presentare proposte intese a migliorare l'interoperabilità e potenziare le sinergie tra i sistemi di informazione (SIS, VIS e Eurodac). Rimanda inoltre alle discussioni in corso sull'organismo cui potrebbe essere affidata in futuro la gestione dei vari sistemi su vasta scala (si veda anche il punto 3.8 del presente parere).

Il GEPD ha già dichiarato nel suo parere sul Sistema di informazione visti che l'interoperabilità è un presupposto fondamentale e vitale per l'efficienza dei sistemi informatici su vasta scala, quali il SIS II. Essa offre la possibilità di ridurre i costi globali in maniera consistente e di evitare ridondanze naturali di elementi eterogenei.

L'interoperabilità può inoltre contribuire all'obiettivo rappresentato dal mantenimento di un elevato livello di sicurezza in uno spazio senza controlli alle frontiere interne tra gli Stati membri, tramite l'attuazione della stessa procedura per tutti gli elementi costitutivi di questa politica; tuttavia è fondamentale distinguere tra due livelli di interoperabilità:

l'interoperabilità tra Stati membri dell'UE è fortemente auspicabile; in effetti le segnalazioni inviate dalle autorità di uno Stato membro devono essere interoperabili con quelle inviate dalle autorità di qualsiasi altro Stato membro,

l'interoperabilità tra sistemi creati per finalità differenti o con sistemi di paesi terzi è molto più discutibile.

Tra le misure di salvaguardia disponibili che possono contribuire a limitare la finalità del sistema ed impedire lo «slittamento di funzione», figura l'utilizzo di norme tecnologiche differenti. Inoltre, qualsiasi forma di interazione tra due sistemi diversi dovrebbe essere documentata in modo esauriente. L'interoperabilità non dovrebbe mai condurre ad una situazione in cui un'autorità, non autorizzata ad accedere a taluni dati o ad utilizzarli, può ottenere tale accesso tramite un altro sistema di informazione. Da quanto si può evincere dalla lettura delle proposte, sembra, ad esempio, che nei primi anni del SIS II non sarà disponibile un sistema di identificazione automatizzato delle impronte digitali (AFIS); si fa soltanto riferimento ad un futuro motore di ricerca sulla base di parametri biometrici. Se si prevede uno scenario in cui saranno utilizzati AFIS provenienti da altri sistemi UE, esso dovrebbe essere chiaramente documentato ed essere corredato delle indispensabili misure di salvaguardia che siffatte sinergie richiedono.

Il GEPD desidera sottolineare ancora una volta che l'interoperabilità dei sistemi non può essere attuata in violazione del principio di limitazione delle finalità e che qualsiasi proposta in materia dovrebbe essergli sottoposta.

11.   SINTESI DELLE CONCLUSIONI

11.1.   Osservazioni di ordine generale

1.

Il GEPD accoglie con soddisfazione vari aspetti positivi di queste proposte, che su alcuni punti rappresentano un miglioramento rispetto alla situazione attuale. Riconosce che le disposizioni sulla protezione dei dati, in generale, sono state redatte con grande cura.

2.

Il GEPD sottolinea che il nuovo regime giuridico, per quanto complesso, dovrebbe

assicurare un elevato livello di protezione dei dati,

essere affidabile sia per i cittadini che per le autorità che si comunicano i dati,

essere coerente nella sua applicazione ai vari contesti (primo o terzo pilastro).

3.

Inoltre, l'aggiunta di nuovi elementi nel SIS II, che ne accrescono il possibile impatto sulla vita delle persone, dovrebbe essere corredata di misure di salvaguardia più rigorose, descritte nel parere. In particolare,

non può essere concesso l'accesso ai dati del SIS II a nuove autorità, senza che ciò sia rigorosamente motivato. Tale accesso dovrebbe inoltre essere quanto più possibile limitato, sia in termini di dati accessibili che di persone autorizzate ad accedervi,

l'interconnessione delle segnalazioni non deve mai condurre, nemmeno indirettamente, ad una modifica dei diritti di accesso,

un atto legislativo non adottato non può essere considerato un valido motivo per inserire dati nel SIS II (segnalazioni ai fini della non ammissione),

occorre riesaminare la scelta della base giuridica su cui fondare l'accesso da parte delle autorità competenti per il rilascio delle carte di circolazione dei veicoli, in quanto detto accesso è destinato principalmente a lottare contro la criminalità,

il GEPD riconosce che l'uso di dati biometrici può migliorare le prestazioni del sistema ed aiutare le vittime di furti di identità. L'impatto dell'inserimento di tali dati nel sistema non sembra essere stato analizzato sufficientemente in profondità e l'affidabilità di tali dati sembra tuttavia essere stata sopravvalutata.

11.2.   Osservazioni specifiche

1.

Il GEPD si compiace che la Commissione abbia riconosciuto che il regolamento 45/2001 si applica a tutte le attività di trattamento dei dati nel SIS II svolte dalla Commissione, in quanto ciò contribuirà ad assicurare un'applicazione coerente ed omogenea delle norme riguardanti la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone in relazione al trattamento dei dati personali.

2.

Per assicurare una rigorosa limitazione della finalità a livello nazionale, il GEPD raccomanda di introdurre nelle proposte riguardanti il SIS II (segnatamente all'articolo 21 della proposta di regolamento e all'articolo 40 della proposta di decisione) una disposizione avente un effetto identico a quello dell'attuale articolo 102, paragrafo 4 della convenzione Schengen che limita, per gli Stati membri, la possibilità di prevedere un utilizzo dei dati non previsto nei testi riguardanti il SIS II.

3.

Nell'accordare ad un'autorità l'accesso ai dati del SIS II andrebbero applicate condizioni rigorose:

l'accesso deve essere compatibile con la finalità generale del SIS II e coerente con la sua base giuridica,

va comprovato che è necessario accedere ai dati del SIS II,

l'uso che si farà dei dati deve essere precisato esplicitamente ed in modo restrittivo,

le condizioni dell'accesso devono essere ben definite e limitate. In particolare, dovrebbe esistere un elenco aggiornato di persone autorizzate ad accedere al SIS II anche per Europol ed Eurojust,

il fatto che a tali autorità sia accordato l'accesso ai dati del SIS II non può in alcun caso costituire un motivo per inserire o conservare dati nel sistema se essi non sono utili per la segnalazione specifica di cui fanno parte,

il periodo di conservazione dei dati non può essere esteso se la proroga non è necessaria per lo scopo per il quale sono stati inseriti i dati.

4.

Nel caso specifico di Europol e di Eurojust, il GEPD esorta la Commissione a definire in modo restrittivo i compiti per il cui espletamento l'accesso sarebbe giustificato. L'accesso da parte di Europol e di Eurojust, inoltre, dovrebbe essere limitato ai dati relativi a persone il cui nome già figura nei loro schedari. Si suggerisce parimenti, per Europol ed Eurojust, di accordare un unico punto d'accesso.

5.

Per quanto riguarda le segnalazioni ai fini della non ammissione, le disposizioni che si basano su atti normativi non ancora adottati dovrebbero essere rimosse o riformulate in modo da permettere alle persone, in base alla legislazione vigente, di sapere esattamente quali misure le autorità possano adottare nei loro confronti.

6.

I periodi di conservazione dei dati sono stati estesi senza fornire una valida motivazione. In assenza di una giustificazione convincente, dovrebbero essere riportati alla loro attuale durata, in particolare nel caso delle segnalazioni ai fini della sorveglianza discreta o dei controlli specifici.

7.

La funzione della Commissione è descritta come funzione di responsabile della gestione operativa. A fianco del significativo ruolo che le compete in materia di sviluppo e manutenzione del sistema, il suo ruolo andrebbe visto come ruolo di responsabile del trattamento sui generis. Si tratta di una funzione che trascende di gran lunga quella del semplice trattamento, pur essendo più limitata di quella di un responsabile del trattamento ordinario, dal momento che la Commissione non ha alcun accesso ai dati trattati nel SIS II.

Nel quadro di tale ruolo, si dovrebbe aggiungere all'articolo 12 di entrambe le proposte che la Commissione dovrebbe regolarmente proporre l'attuazione di nuove tecnologie rappresentanti lo stato dell'arte in questo settore, che rafforzeranno i livelli di protezione e di sicurezza dei dati.

8.

Quanto al ruolo degli Stati membri, occorre chiarire quali autorità svolgano la funzione di responsabile del trattamento.

9.

Per quanto riguarda l'informazione della persona interessata:

nella proposta di regolamento, si dovrebbero aggiungere all'elenco attuale alcuni elementi informativi: il periodo di conservazione dei dati, l'esistenza del diritto di presentare domanda di revisione della decisione di effettuare una segnalazione o di proporre ricorso, la possibilità di ottenere assistenza dall'autorità garante della protezione dei dati, nonché l'esistenza di mezzi di ricorso.

Inoltre, per quanto riguarda il momento in cui comunicare queste informazioni, si dovrebbe aggiungere l'obbligo di comunicare le informazioni riguardanti la segnalazione nella decisione su cui in origine si basa la segnalazione stessa:

nella proposta di decisione, occorre modificare l'articolo 50 in modo da non subordinare il diritto di informazione ad una richiesta della persona interessata.

10.

Per quanto riguarda i termini di risposta ad una richiesta di accesso, il fatto che nelle proposte siano stabiliti dei termini è positivo. Qualora anche le legislazioni nazionali prevedano dei termini, occorre precisare chiaramente che vanno applicati quelli più favorevoli alla persona interessata.

Inoltre, sarebbe utile prevedere, per le autorità garanti della protezione dei dati, l'obbligo di collaborare attivamente all'esercizio del diritto di accesso.

11.

Quanto al diritto di proporre ricorso, il GEPD suggerisce di stralciare dall'articolo 30 e dall'articolo 52 la limitazione territoriale.

12.

In relazione alle competenze delle autorità nazionali garanti della protezione dei dati:

nel regolamento: occorre prevedere che esse possano esercitare, in relazione al SIS II, tutte le competenze conferite loro dall'articolo 28 della direttiva 95/46/CE; ciò dovrebbe essere precisato nel testo della proposta di regolamento,

quanto alla proposta di decisione: alle autorità di controllo dovrebbero essere attribuiti poteri identici nel regolamento e nella direttiva.

13.

Per quanto riguarda le competenze del GEPD: il GEPD dovrebbe poter esercitare tutte le competenze conferitegli a norma del regolamento 45/2001, tenendo conto, tuttavia, dei limitati poteri della Commissione per quanto riguarda i dati stessi.

14.

Quanto al controllo coordinato: nelle proposte si riconosce altresì la necessità di coordinare le attività di controllo delle varie autorità interessate. Il GEPD considera positivo il fatto che esse contengano in sostanza gli elementi necessari per instaurare la cooperazione tra le autorità preposte al controllo a livello nazionale e quelle responsabili a livello europeo. Queste disposizioni (l'articolo 31 della proposta di regolamento e l'articolo 53 della proposta di decisione) potrebbero tuttavia essere migliorate con qualche precisazione circa il contenuto di un siffatto coordinamento.

15.

Gli articoli 10 e 13 della proposta contengono varie misure relative alla sicurezza dei dati; l'inserimento di disposizioni relative ad un controllo interno sistematico delle misure di sicurezza è positivo.

Tuttavia l'articolo 59 della proposta di decisione e l'articolo 34 della proposta di regolamento, che dispongono il monitoraggio e la valutazione, dovrebbero riguardare non soltanto gli aspetti dei risultati, del rapporto costi/efficacia e della qualità dei servizi, ma anche l'ottemperanza ai requisiti di legge, specialmente nel settore della protezione dei dati. Queste disposizioni dovrebbero essere modificate di conseguenza.

Inoltre, a complemento dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera f) o dell'articolo 18 della proposta di decisione e dell'articolo 17 della proposta di regolamento, si dovrebbe aggiungere che gli Stati membri, Europol ed Eurojust dovrebbero provvedere affinché siano disponibili precisi profili di utenti (che, a fini di controllo, dovrebbero essere tenuti a disposizione delle competenti autorità nazionali). Oltre a tali profili, gli Stati membri devono stilare e tenere costantemente aggiornato un elenco completo di identità degli utenti. Ciò vale anche per la Commissione.

La liceità dell'operazione di trattamento dei dati personali poggia sul rigoroso rispetto della sicurezza e dell'integrità dei dati. Il GEPD dovrebbe avere la possibilità di verificare non soltanto la sicurezza dei dati ma anche la loro integrità attraverso l'analisi delle registrazioni disponibili. È pertanto necessario aggiungere all'articolo 14, paragrafo 6, l'«integrità dei dati».

16.

L'utilizzo di copie nazionali può comportare molti rischi supplementari. Il GEPD non è convinto né della necessità (in considerazione delle tecnologie disponibili) né del valore aggiunto dell'uso di copie nazionali. Raccomanda di evitare o quantomeno limitare notevolmente la possibilità, per gli Stati membri, di utilizzare copie nazionali. Tuttavia, nell'eventualità che si debbano elaborare copie nazionali, va applicato all'uso che si fa delle medesime a livello nazionale un principio di rigorosa limitazione delle finalità. Analogamente, la copia nazionale non deve in alcun caso poter essere chiesta secondo modalità diverse da quelle stabilite dalla banca dati centrale.

17.

In merito alla comitatologia: le decisioni che hanno un impatto significativo sulla protezione dei dati dovrebbero essere assunte tramite un regolamento o una decisione, che prevedano preferibilmente una procedura di codecisione. Allorché si ricorre effettivamente alla comitatologia, agli articoli 60 e 61 della decisione e all'articolo 35 del regolamento si dovrebbe inserire il ruolo consultivo del GEPD.

18.

L'interoperabilità dei sistemi non può essere attuata in violazione del principio di limitazione della finalità ed eventuali proposte in materia dovrebbero essere sottoposte al GEPD.

Bruxelles, addì 19 ottobre 2005

Peter HUSTINX

Garante europeo della protezione dei dati


(1)  È utile al riguardo riferirsi alla sentenza della Corte di giustizia nella causa Österreichischer Rundfunk e altri (cause riunite C-465/00, C-138/01 e C-139/01, sentenza della Corte riunita in seduta plenaria del 20 maggio 2003, Racc. 2003, I-4989). La Corte si è pronunciata in merito ad una legge austriaca che prevede la trasmissione alla Corte dei conti austriaca di dati riguardanti i redditi percepiti da dipendenti di enti pubblici e la loro successiva divulgazione. Nella sentenza la Corte stabilisce una serie di criteri derivanti dall'articolo 8 della convenzione europea dei diritti dell'uomo che dovrebbero essere adottati nell'applicare la direttiva 95/46/CE, in quanto questa ammette alcune restrizioni al diritto alla vita privata.

(2)  (COM(2005) 475 defin.).

(3)  Sostituirà anche il regime generale di protezione dei dati della convenzione Schengen (articoli da 126 a 130 della convenzione di Schengen). Questo regime non si applica al SIS.

(4)  Uno Stato membro che ricorra a questa possibilità di limitare i diritti lo può fare soltanto nel rispetto dell'articolo 8 della CEDU, come indicato precedentemente.

(5)  Parere del GEPD sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, 23 marzo 2005, punto 3.4.2.

(6)  27a Conferenza internazionale delle autorità di protezione dei dati e della privacy, Montreux, 16 settembre 2005. Risoluzione sull'utilizzo della biometria in passaporti, carte di identità e titoli di viaggio.

(7)  L'analisi potrebbe basarsi sui cosiddetti sette pilastri della saggezza biometrica in «Biometrica alle frontiere: valutare l'impatto sulla società» IPTS, DG-JRC, EUR 21585 EN, punto 1.2, pagina 32.

(8)  Nel giugno 2004 un avvocato di Portland (USA) è stato imprigionato per due settimane poiché l'FBI aveva stabilito che le sue impronte digitali corrispondevano a impronte trovate nel contesto degli attentati di Madrid (su un sacco di plastica che aveva contenuto il detonatore). È stato infine stabilito che la tecnica di confronto era stata imprecisa e ne era risultato un errore di interpretazione.

(9)  Decisione del Consiglio 2005/211/GAI del 24 febbraio 2005 relativa all'introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d'informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo (GU L 68/44 del 15.3.2005).

(10)  Relazione dell'autorità di controllo comune Schengen su un'ispezione per quanto riguarda l'uso delle segnalazioni ai sensi dell'articolo 96 nel sistema di informazione Schengen, Bruxelles, 20 giugno 2005.

(11)  Si veda per analogia il parere del garante europeo della protezione dei dati concernente l'istituzione del sistema di informazione visti (VIS), punto 3.10.1.

(12)  Sono interessate, ma in misura minore, anche le autorità di controllo per l'Europol e l'Eurojust.

(13)  Si vedano, in tal senso, il parere del GEPD sul sistema di informazione visti, punto 3.12, e il parere del GEPD sulla proposta di direttiva riguardante la conservazione di dati trattati nell'ambito della fornitura di servizi pubblici di comunicazione elettronica, del 26 settembre 2005, punto 60.