ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 80

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49o anno
4 aprile 2006


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Commissione

2006/C 080/1

Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento: 2,57 % al 1o aprile 2006 — Tassi di cambio dell'euro

1

2006/C 080/2

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ( 1 )

2

2006/C 080/3

Avviso di chiusura dell'inchiesta di salvaguardia avviata il 6 luglio 2005, a norma dei regolamenti (CE) n. 3285/94 e (CE) n. 519/94 del Consiglio, relativa alle importazioni di fragole congelate

7

2006/C 080/4

Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ( 1 )

8

2006/C 080/5

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4096 — Carrefour/Hyparlo) ( 1 )

9

 

II   Atti preparatori a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea

2006/C 080/6

Iniziativa della Repubblica d'Austria in vista dell'adozione della decisione del Consiglio che adegua gli stipendi base e le indennità applicabili al personale dell'Europol

10

 

III   Informazioni

 

Commissione

2006/C 080/7

Invito a presentare proposte in campo ambientale

12

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Commissione

4.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 80/1


Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento (1):

2,57 % al 1o aprile 2006

Tassi di cambio dell'euro (2)

3 aprile 2006

(2006/C 80/01)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2063

JPY

yen giapponesi

142,77

DKK

corone danesi

7,4623

GBP

sterline inglesi

0,69770

SEK

corone svedesi

9,4195

CHF

franchi svizzeri

1,5802

ISK

corone islandesi

87,73

NOK

corone norvegesi

7,9165

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5760

CZK

corone ceche

28,429

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

263,23

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6961

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,9143

RON

leu rumeni

3,5158

SIT

tolar sloveni

239,59

SKK

corone slovacche

37,490

TRY

lire turche

1,6245

AUD

dollari australiani

1,6828

CAD

dollari canadesi

1,4172

HKD

dollari di Hong Kong

9,3611

NZD

dollari neozelandesi

1,9628

SGD

dollari di Singapore

1,9499

KRW

won sudcoreani

1 171,08

ZAR

rand sudafricani

7,4387

CNY

renminbi Yuan cinese

9,6757

HRK

kuna croata

7,3360

IDR

rupia indonesiana

10 889,87

MYR

ringgit malese

4,441

PHP

peso filippino

61,618

RUB

rublo russo

33,4890

THB

baht thailandese

46,867


(1)  Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.

(2)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


4.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 80/2


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(2006/C 80/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto

XS 35/05

Stato membro

Germania

Regione

Brema

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Direttiva intesa a promuovere gli obiettivi relativi alle politiche del mercato del lavoro nell'ambito del progetto «Economia della salute nel Land di Brema» («Gesundheitswirtschaft im Lande Bremen»)

Base giuridica

§§ 23, 44 Landeshaushaltsordnung der Freien Hansestadt Bremen

http://www2.bremen.de/finanzsenator/frames.html?Seite=/finanzsenator/Kapl/aktuell.html

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

0,5 milioni di EUR

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

 

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento

 

Data di applicazione

15.2.2005 (entrata in vigore)

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 31.12.2007 oppure alla scadenza dell'esenzione il 30.6.2007

Obiettivo dell'aiuto

Aiuto alle piccole e medie imprese

 

 Settori economici interessati

Aiuto limitato a settori specifici

 

Altri servizi

Si

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome

BIA Bremer Innovations-Agentur GmbH

für den Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales der freien Hansestadt Bremen

Indirizzo:

Bahnhofsplatz 29

D-28215 Bremen

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 6 del regolamento

 


Numero dell'aiuto

XS 47/05

Stato membro

Italia

Regione

Friuli Venezia Giulia

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Concessione alle imprese artigiane dei finanziamenti per ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, lettere a), c) e d) della legge regionale 12/2002

Base giuridica

Decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2005, n. 05/Pres.: «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane dei finanziamenti per ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, lettere a), c) e d) della legge regionale 12/2002 — Approvazione»

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale (stimato)

1 milione di EUR

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

 

Data di applicazione

2.2.2005

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Il regime resta in vigore nei limiti dell'articolo 10 del regolamento (CE) 70/2001 e successive modifiche ed integrazioni (art. 18 del regolamento approvato dal D.P.Reg. n. 5 dell'11.1.2005

Obiettivo dell'aiuto

Aiuto alle PMI

 

Settori economici interessati

Aiuto limitato a settori specifici

Tutti i servizi

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Direzione centrale attività produttive

Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigiano

Indirizzo:

Via Giulia 75/1

I-34126 Trieste

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 6 del regolamento

 


Numero dell'aiuto

XS 126/05

Stato membro

Spagna

Regione

Comunità di Madrid

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Sovvenzioni per l'ammodernamento di imprese di trasporti e attività accessorie e complementari del settore

Base giuridica

Orden de 12 de abril de 2005 de la Consejería de Transportes e Infraestructuras

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

0,075 milioni di EUR

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

 

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

Sì 50%

 

Data di applicazione

7.5.2005

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 31.12.2005

Obiettivo dell'aiuto

Aiuto alle PMI

 

Settori economici interessati

Aiuto limitato a settori specifici

Trasporti

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Consejería de Transportes e Infraestructuras

Indirizzo:

C/ Orense 60

E-28020 Madrid

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 6 del regolamento

 


Numero dell'aiuto

XS 146/05

Stato membro

Spagna

Regione

Catalogna

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

«Incentivi volti a riorientare le attività produttive delle imprese molto esposte alla concorrenza internazionale»

Base giuridica

Orden TRI/298/2005, de 15 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de incentivos a la reorientación de actividades productivas para empresas fuertemente expuestas a la competencia internacional, y se abre la convocatoria para el año 2005 (DOGC núm. 4417 de 1.7.2005)

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

0,8 milioni di EUR

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

 

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

 

Data di applicazione

A decorrere dall'1.7.2005

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 31.12.2006

Obiettivo dell'aiuto

Aiuto alle PMI

 

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDEM)

Indirizzo:

Paseo de Grácia, 129

E-08008 Barcelona

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 6 del regolamento

 


Numero dell'aiuto

XS 162/05

Stato membro

Spagna

Regione

Comunita di Madrid

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Sovvenzioni a imprese di trasporti e attività accessorie e complementari del settore destinate a investimenti che favoriscano l'assunzione delle donne

Base giuridica

Orden de 8 de julio de 2005 de la Consejería de Transportes e Infraestructuras

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

0,075 milioni di EUR

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

 

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

 

Data di applicazione

22.7.2005

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 31.12.2005

Obiettivo dell'aiuto

Aiuto alle PMI

 

Settori economici interessati

Aiuto limitato a settori specifici

Trasporti

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Consejería de Transportes e Infraestructuras

Indirizzo:

C/ Orense 60

E-28020 Madrid

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 6 del regolamento

 


Numero dell'aiuto

XS 166/05

Stato membro

Regno di Spagna

Regione

Comunità autonoma della regione di Murcia

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Aiuti alle imprese destinati a impianti che utilizzino risorse energetiche rinnovabili, per l'esercizio 2005

Base giuridica

Orden de 20 de enero de 2005, de la Consejería de Economía, Industria e Innovación, reguladora de las bases y convocatoria de ayudas a empresas con destino a la ejecución y explotación de proyectos de instalaciones de aprovechamiento de recursos energéticos renovables para el ejercicio 2005

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

0,400 milioni di EUR

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

 

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

 

Data di applicazione

15.2.2005

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 30.11.2005

Obiettivo dell'aiuto

Aiuto alle PMI

 

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Excmo. Sr. D. Patricio Valverde Megías

Consejería de Economía, Industria e Innovación

Indirizzo:

C/ San Cristobal no 6

E-30071 Murcia

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 6 del regolamento

 


4.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 80/7


Avviso di chiusura dell'inchiesta di salvaguardia avviata il 6 luglio 2005, a norma dei regolamenti (CE) n. 3285/94 e (CE) n. 519/94 del Consiglio, relativa alle importazioni di fragole congelate

(2006/C 80/03)

A seguito di una richiesta presentata dalla Polonia, un'inchiesta di salvaguardia è stata avviata il 6 luglio 2005 a norma dei regolamenti (CE) n. 3285/94 e n. 519/94 del Consiglio relativa alle importazioni di fragole congelate, facendo oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 165 del 2005, pag. 2.

Conformemente alle disposizioni previste al titolo III del regolamento (CE) n. 3285/94 ed al titolo III del regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, la Commissione ha avviato una procedura d'inchiesta intesa a determinare se le importazioni del prodotto in questione stiano arrecando o rischino di arrecare un grave pregiudizio ai produttori comunitari interessati. Poiché sono ancora in corso le procedure della Commissione per ottenere da importatori, commercianti, produttori, consumatori ed esportatori le informazioni ritenute necessarie, in questa fase dell'inchiesta non è possibile giungere a conclusioni.

Il 23 dicembre 2005, la Polonia ha ritirato la richiesta concernente le misure di salvaguardia. Tale ritiro è coinciso con la presentazione nel dicembre 2005 di una denuncia antidumping riguardo alle importazioni dello stesso prodotto originarie della Cina.

Dato che la richiesta di misure di salvaguardia è stata ritirata ed in considerazione del risultato della consultazione svolta con gli Stati membri, la Commissione non ritiene vi siano motivi per proseguire l'indagine. L'inchiesta di salvaguardia avviata il 6 luglio 2005 concernente le importazioni di fragole congelate è pertanto chiusa.


4.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 80/8


Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (1)  (2)

(2006/C 80/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

PORTOGALLO

Licenze di esercizio rilasciate

Categoria A:   Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che non rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nome del vettore aereo

Indirizzo del vettore aereo

Autorizzato al trasporto di

Decisione in vigore dal

Netjes Europe — Transportes Aéreos SA

Avenida das Descobertas, Galerias Alto

da Barra, Piso 4

P-2780-053 Oeiras

passeggeri, posta, merci

6.3.2002

Luzair — Transportes Aéreos, SA

Rua Tierno Galvan, Torre 3, 4°, sala 408

P-1070-274 Lisboa

passeggeri, posta, merci

8.4.2005

Masterjet — Aviação Executiva, SA

Av. Da República n.o 101, 7° andar

P-1050-190 Lisboa

passeggeri, posta, merci

5.5.2005

Categoria B:   Licenze di esercizio rilasciate ai vettori che rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nome del vettore aereo

Indirizzo del vettore aereo

Autorizzato al trasporto di

Decisione in vigore dal

Helitours Douro — Transportes Aéreos, Lda.

Rua de S. Francisco, 4 — 2o Direito

P-4050-548 Porto

passeggeri, posta, merci

30.5.2003

Modifica del nome del titolare della licenza

Categoria A:   Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che non rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nuova denominazione

Indirizzo del vettore aereo

Autorizzato al trasporto di

Decisione in vigore dal

White Airways, S. A. — Linhas Aéreas Charter, SA

Edificio Concórdia, 1B — 6o C/D — Rot.

Nuno Rodrigues dos Santos

P-2685-223 Portela LRS

passeggeri, merci

15.12.2005


(1)  GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1

(2)  Comunicate alla Commissione europea prima del 31.8.2005.


4.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 80/9


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4096 — Carrefour/Hyparlo)

(2006/C 80/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 24.3.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa francese Carrefour acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa francese Hyparlo mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Carrefour: vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non,

per Hyparlo: vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4096 — Carrefour/Hyparlo, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


II Atti preparatori a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea

4.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 80/10


Iniziativa della Repubblica d'Austria in vista dell'adozione della decisione del Consiglio che adegua gli stipendi base e le indennità applicabili al personale dell'Europol

(2006/C 80/06)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'atto del Consiglio, del 3 dicembre 1998, che stabilisce lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol (1) (in seguito denominato «lo Statuto»), in particolare l'articolo 44,

vista l'iniziativa della Repubblica d'Austria (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto l'esame del livello della retribuzione degli agenti dell'Europol effettuato dal consiglio di amministrazione dell'Europol,

considerando quanto segue:

(1)

Nel corso dell'esame sopra menzionato il consiglio di amministrazione ha tenuto conto delle variazioni del costo della vita nei Paesi Bassi, nonché delle variazioni degli stipendi del settore pubblico negli Stati membri.

(2)

Ciò giustifica un aumento retributivo dell'1,6 % per il periodo compreso tra il 1o luglio 2005 e il 1o luglio 2006.

(3)

Spetta al Consiglio, il quale delibera all'unanimità, adeguare le retribuzioni di base e le indennità del personale dell'Europol in base all'esame,

DECIDE:

Articolo 1

Con effetto dal 1o luglio 2005 lo statuto è modificato come segue:

a)

la tabella degli stipendi base mensili di cui all'articolo 45 è sostituita dalla seguente:

 

«1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

14 913,23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

13 391,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

9 191,42

9 428,81

9 666,21

9 921,87

10 177,53

10 445,33

10 711,93

10 993,18

11 276,23

11 574,50

11 869,70

4

8 004,43

8 217,49

8 427,50

8 649,67

8 871,85

9 106,19

9 337,50

9 584,04

9 830,54

10 089,26

10 347,96

5

6 595,30

6 768,77

6 939,20

7 121,82

7 304,44

7 499,22

7 690,96

7 894,88

8 095,75

8 308,79

8 521,85

6

5 651,83

5 800,93

5 950,08

6 108,34

6 263,55

6 427,91

6 592,26

6 765,74

6 939,20

7 121,82

7 304,44

7

4 711,36

4 836,15

4 957,88

5 088,76

5 219,62

5 356,59

5 493,54

5 639,64

5 782,68

5 934,86

6 087,03

8

4 005,27

4 111,79

4 215,26

4 327,88

4 437,43

4 553,10

4 668,75

4 793,55

4 915,28

5 046,15

5 173,96

9

3 530,48

3 624,82

3 719,19

3 816,55

3 913,96

4 017,44

4 120,92

4 230,48

4 337,04

4 452,67

4 565,28

10

3 061,78

3 143,97

3 223,08

3 308,29

3 390,48

3 481,78

3 573,08

3 667,43

3 758,73

3 859,18

3 956,57

11

2 967,44

3 046,57

3 122,64

3 204,83

3 286,99

3 375,25

3 460,48

3 551,78

3 643,09

3 740,50

3 834,81

12

2 355,70

2 419,58

2 480,44

2 544,38

2 608,30

2 678,29

2 748,30

2 821,34

2 891,33

2 967,44

3 043,52

13

2 023,93

2 078,72

2 130,46

2 188,30

2 243,08

2 303,94

2 361,77

2 425,67

2 486,57

2 553,52

2 617,42» 

b)

all'articolo 59, paragrafo 3, «988,54 EUR» è sostituito da «1 004,36 EUR»;

c)

all'articolo 59, paragrafo 3, «1 977,09 EUR» è sostituito da «2 008,72 EUR»;

d)

all'articolo 60, paragrafo 1, «263,62 EUR» è sostituito da «267,84 EUR»;

e)

nell'appendice 5, articolo 2, paragrafo 1, «275,59 EUR» è sostituito da «280,00 EUR»;

f)

nell'appendice 5, articolo 3, paragrafo 1, «11 982,34 EUR» è sostituito da «12 174,06 EUR»;

g)

nell'appendice 5, articolo 3, paragrafo 1, «2 696,03 EUR» è sostituito da «2 739,17 EUR»;

h)

nell'appendice 5, articolo 3, paragrafo 2 «16 176,16 EUR» è sostituito da «16 434,98 EUR»;

i)

nell'appendice 5, articolo 4, paragrafo 1, «1 198,24 EUR» è sostituito da «1 217,41 EUR»;

j)

nell'appendice 5, articolo 4, paragrafo 1, «898,69 EUR» è sostituito da «913,07 EUR»;

k)

nell'appendice 5, articolo 4, paragrafo 1, «599,11 EUR» è sostituito da «608,70 EUR»;

l)

nell'appendice 5, articolo 4, paragrafo 1, «479,29 EUR» è sostituito da «486,96 EUR»;

m)

nell'appendice 5, articolo 5, paragrafo 3, «1 690,95 EUR» è sostituito da «1 718,01 EUR»;

n)

nell'appendice 5, articolo 5, paragrafo 3, «2 254,61 EUR» è sostituito da «2 290,68 EUR»;

o)

nell'appendice 5, articolo 5, paragrafo 3, «2 818,25 EUR» è sostituito da «2 863,34 EUR».

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 26 del 30.1.1999, pag. 23. Atto modificato da ultimo dalla decisione del Consiglio del 12 ottobre 2005 (GU C 259 del 19.10.2005, pag. 1).

(2)  GU …

(3)  Parere espresso il … (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).


III Informazioni

Commissione

4.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 80/12


INVITO A PRESENTARE PROPOSTE IN CAMPO AMBIENTALE

(2006/C 80/07)

I.

1.

Il presente invito a presentare proposte ha lo scopo di individuare progetti che potrebbero beneficiare di un sostegno finanziario, sotto forma di cofinanziamento, da parte della Commissione europea, Direzione Generale Ambiente.

2.

A titolo indicativo la DG Ambiente prevede di destinare a questo scopo un importo totale di circa 2 360 000 EUR.

3.

I settori interessati, la natura e il contenuto delle azioni (nonché le condizioni per la concessione del sostegno e i moduli di candidatura) sono indicati nella documentazione relativa all'invito a presentare proposte. Tale documentazione può essere consultata collegandosi al sito Internet Europa al seguente indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm

II.

Presentazione ed esame delle proposte, calendario

L'invito è valido fino a 19.5.2006.

Tutti i documenti necessari per presentare una proposta devono essere inviati in triplice copia in formato A4.

La proposta completa deve pervenire per plico raccomandato o tramite corriere privato. Farà fede il timbro postale o la data apposta dal corriere al momento della presa in consegna del plico. Non saranno prese in considerazione le proposte inviate mediante fax o posta elettronica e le proposte incomplete o inviate separatamente in più parti.

La proposta deve rimanere valida fina al 31.12.2006.

La procedura di valutazione della proposta è la seguente:

ricevimento, registrazione e avviso di ricevimento da parte della Commissione;

esame da parte dei servizi della Commissione,

elaborazione della decisione finale e comunicazione del risultato al proponente.

I candidati saranno selezionati sulla base dei criteri indicati nella documentazione relativa all'invito a presentare proposte in questione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio.

L'intera procedura è strettamente riservata. Se la Commissione approva la proposta, essa concluderà con il proponente un contratto (espresso in euro).

La decisione della Commissione è inappellabile.