ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 74

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49o anno
25 marzo 2006


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Corte di giustizia

 

CORTE DI GIUSTIZIA

2006/C 074/1

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 12 gennaio 2006, nei procedimenti riuniti C-354/03, C-355/03 e C-484/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice): Optigen Ltd, Fulcrum Electronics Ltd, Bond House Systems Ltd contro Commissioners of Customs & Excise (Sesta direttiva IVA — Artt. 2, punto 1, 4, nn. 1 e 2, e 5, n. 1 — Deduzione dell'IVA pagata a monte — Attività economica — Soggetto passivo che agisce in quanto tale — Cessione di beni — Operazione che si inscrive in una serie di cessioni in cui è intervenuto un operatore inadempiente o un operatore che ha utilizzato un numero IVA abusivo — Frode di tipo carosello)

1

2006/C 074/2

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 19 gennaio 2006, nella causa C-547/03 P: Asian Institute of Technology (AIT) contro Commissione delle Comunità europee (Impugnazione — Programma Asia-Invest — Invito a presentare proposte — Contratto — Art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale — Irricevibilità manifesta — Mancanza di interesse ad agire — Art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale — Misure di organizzazione del procedimento — Domanda relativa alla produzione di documenti — Invito delle parti a pronunciarsi per iscritto su taluni aspetti della controversia)

1

2006/C 074/3

Causa C-434/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) con sentenza 2 dicembre 2005 nel ricorso in cassazione Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord Kennemerland/West Friesland (Horizon College) contro Straatsecretaris van Financiën

2

2006/C 074/4

Causa C-435/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dallo HOGE RAAD DER NEDERLANDEN con decisione 2 dicembre 2005 nel procedimento INVESTRAND B. V. contro Staatssecretaris van Financiën

2

2006/C 074/5

Causa C-450/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta con ordinanza 11 novembre 2005 dal Landessozialgericht Berlin-Brandenburg, nel procedimento Peter Wachter contro Deutsche Rentenversicherung Bund

3

2006/C 074/6

Causa C-464/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Rechtbank van eerste anleg te Hasselt con ordinanza 21 dicembre 2005 nel procedimento 1. GEURTS Maria, Cornelia, Johanna, Augustinus; 2. VOGTEN Dennis, Hubertus, Maria contro Belgische Staat, Federale Overheidsdienst Financiën

3

2006/C 074/7

Causa C-466/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunale di Lecce con ordinanza 06/12/2005 nel procedimento penale contro Gianluca Damonte

3

2006/C 074/8

Causa C-467/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunale di Milano con ordinanza 06/10/2005 nel procedimento penale contro Giovanni Dell'Orto

4

2006/C 074/9

Causa C-1/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) con ordinanza 15 dicembre 2005, nel procedimento Bonn Fleisch Ex- und Import GmbH contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas

4

2006/C 074/0

Causa C-5/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf con ordinanza 2 gennaio 2006, nel procedimento Jülich AG contro Hauptzollamt Aachen

4

2006/C 074/1

Causa C-15/06 P: Ricorso proposto l'11/01/2006 da Regione Siciliana contro la sentenza pronunciata il 18/10/2005 dalla Prima Sezione ampliata Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-60/03 tra Regione Siciliana e Commissione delle Comunità Europee

5

2006/C 074/2

Causa C-17/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour d'appel de Nancy (Francia) con sentenza 9 gennaio 2006, nel procedimento SARL CELINE contro SA CELINE

5

2006/C 074/3

causa C-23/06, causa C-24/06, causa C-25/06, causa C-26/06, causa C-27/06, causa C-28/06, causa C-29/06, causa C-30/06, causa C-31/06, causa C-32/06, causa C-33/06, causa C-34/06, causa C-35/06, causa C-36/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunal de Grande Instance de Nanterre con ordinanza 5 gennaio 2006 nei procedimenti: — Societé Saint Louis Sucre SNC contro Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects — Société des Sucreries du Marquenterre SA contro Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects — SA des Sucreries de Fontaine Le Dun, Bolbec, Auffay (SAFBA) contro Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects — Lesaffre Frères SA contro Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects — Sucreries, Distilleries des Hauts de France contro Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects — Sucreries & Distilleries de Souppes — Ouvré Fils SA contro Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects — Sucreries de Toury et usines annexes SA contro Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects — Tereos contro Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects — SAS Sucrerie du Littoral Groupe S.D.H.F. contro Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects — Cristal Union contro Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects — Sucrerie Bourdon contro Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects — Sucrerie de Bourgogne SA contro Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects — SAS Vermendoise Industries contro Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects — Sucreries et Raffineries d'Erstein SA contro Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects

6

2006/C 074/4

Causa C-38/06: Ricorso presentato il 24 gennaio 2006 dalla Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese

7

2006/C 074/5

Causa C-42/06: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio proposto il 27 gennaio 2006

8

2006/C 074/6

Causa C-46/06: Ricorso proposto il 30 gennaio 2006 dalla Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ceca

9

2006/C 074/7

Causa C-52/06: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto il 1o febbraio 2006

9

2006/C 074/8

Causa C-53/06: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto il 1o febbraio 2006

10

2006/C 074/9

Causa C-54/06: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, proposto il 1o febbraio 2006

10

2006/C 074/0

Causa C-57/06 P: Ricorso di Elisabetta Righini avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 15 novembre 2005, causa T-145/04, Elisabetta Righini contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 2 febbraio 2006

11

2006/C 074/1

Causa C-68/06: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 6 febbraio 2006

11

2006/C 074/2

Causa C-69/06: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica slovacca presentato il 6 febbraio 2006

12

2006/C 074/3

Causa C-71/06: Ricorso del 07/02/2006 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

12

2006/C 074/4

Causa C-72/06: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 7 febbraio 2006

12

2006/C 074/5

Causa C-77/06: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo proposto il 9 febbraio 2006

13

2006/C 074/6

Causa C-78/06: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo proposto il 9 febbraio 2006

13

2006/C 074/7

Causa C-85/06: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 10 febbraio 2006

13

2006/C 074/8

Causa C-86/06: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, presentato il 13 febbraio 2006

14

 

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

2006/C 074/9

Causa T-92/02: Sentenza del Tribunale di primo grado 26 gennaio 2006 — Stadtwerke Schwäbisch Hall e a./Commissione (Aiuti di Stato — Regime d'esenzione fiscale applicato alle riserve costituite dalle centrali nucleari situate in Germania per lo smaltimento dei loro rifiuti radioattivi e l'arresto definitivo dei loro impianti — Decisione che dichiara l'assenza di un aiuto di Stato al termine della fase preliminare d'esame — Ricorso di annullamento)

15

2006/C 074/0

Causa T-107/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 18 gennaio 2006 — Regione Marche/Commissione (Programma Integrato Mediterraneo (PIM) per la Regione Marche — Chiusura di un contributo finanziario — Spese inammissibili — Ricorso di annullamento — Assenza di fondamento giuridico — Legittimo affidamento — Carenza di motivazione)

15

2006/C 074/1

Causa T-147/03: Sentenza del Tribunale di primo grado del 12 gennaio 2006 — Devinlec/Uami (Marchio comunitario Marchio figurativo contenente l'elemento denominativo — quantum — Opposizione del titolare del marchio figurativo nazionale Quantième — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), art. 15, n. 2, e art. 43, n. 3, del regolamento (CE) n. 40)

16

2006/C 074/2

Causa T-276/03: Sentenza del Tribunale di primo grado del 25 gennaio 2006 — Le Canne/Commissione (Sentenza che annulla una decisione della Commissione che riduce l'importo di un contributo finanziario comunitario — Modalità di esecuzione — Ricorso per carenza — Non luogo a provvedere — Ricorso per risarcimento danni)

16

2006/C 074/3

Causa T-317/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 26 gennaio 2006 — Volkswagen/Uami («Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Variant — Marchio denominativo nazionale anteriore DERBIVARIANT — Rifiuto di registrazione da parte della commissione di ricorso — Rischio di confusione — Art. 74, n. 1, e art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

17

2006/C 074/4

Causa T-364/03: Sentenza del Tribunale di primo grado del 26 gennaio 2006 — Medici Grimm/Consiglio (Dumping — Importazioni di borsette in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese — Modifica del regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo — Assenza di retroattività — Annullamento da parte del Tribunale — Ricorso per risarcimento danni — Violazione sufficientemente grave e manifesta)

17

2006/C 074/5

Causa T-33/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 25 gennaio 2006 — Weißenfels/Parlamento (Dipendenti — Retribuzione — Assegno per figlio a carico — Doppio assegno per figlio che soffre di un handicap — Art. 67, n. 2, dello Statuto — Deduzione dell'importo di un assegno della stessa natura)

18

2006/C 074/6

Causa T-398/04: Sentenza del Tribunale di primo grado del 17 gennaio 2006 — Henkel/Uami (Marchio comunitario — Marchio figurativo — Pasticca rettangolare rossa e bianca con un nucleo ovale blu — Motivo assoluto di rifiuto — Art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento CE n. 40/94 — Assenza di carattere distintivo)

18

2006/C 074/7

Procedimento T-369/03: Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 dicembre 2005 — Arizona Chemical e a./Commissione (Direttiva 67/548/CEE — Diniego di declassificazione della colofonia come sostanza pericolosa — Ricorso di annullamento — Atto non impugnabile — Ricorso per risarcimento danni — Prescrizione — Eccezione di illegittimità — Irricevibilità)

18

2006/C 074/8

Causa T-85/05: Ordinanza del Tribunale di primo grado 13 gennaio 2006 — Dimos Ano Liosion e a./Commissione (Irricevibilità — Soggetti non destinatari di atti comunitari — Interesse diretto)

19

2006/C 074/9

Causa T-177/05: Ordinanza del Tribunale di primo grado 9 gennaio 2006 — Finlandia/Commissione (Incidente di procedura — Eccezione di irricevibilità — Atto improduttivo di effetti giuridici obbligatori — Risorse proprie delle Comunità europee — Procedura d'infrazione — Interessi di mora previsti dall'art. 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 — Negoziazione di un accordo su un pagamento condizionale)

19

2006/C 074/0

Causa T-396/05: Ricorso presentato il 2 novembre 2005 — ARCHI.M.E.D. — E.S/Commissione

20

2006/C 074/1

Causa T-397/05: Ricorso presentato il 3 novembre 2005 — ARCHI.M.E.D. — E.S/Commissione

20

2006/C 074/2

Causa T-423/05: Ricorso presentato il 25 novembre 2005 — Olimpiaki Aeroporia Ypiresies A.E. contro Commissione delle Comunità europee

21

2006/C 074/3

Causa T-436/05: Ricorso presentato il 12 dicembre 2005 — Ajinomoto/UAMI

22

2006/C 074/4

Causa T-439/05: Ricorso proposto il 13 dicembre 2005 — Royal Bank of Scotland/UAMI

22

2006/C 074/5

Causa T-442/05: Ricorso presentato il 16 dicembre 2005 — Biofarma/UAMI

23

2006/C 074/6

Causa T-443/05: Ricorso presentato il 16 dicembre 2005 — El Corte Inglés, S.A./UAMI

24

2006/C 074/7

Causa T-447/05: Ricorso presentato il 22 dicembre 2005 — Plantations de Mbanga/Commissione

24

2006/C 074/8

Causa T-450/05: Ricorso presentato il 21 dicembre 2005 — Automobiles Peugeot e Peugeot Nederland/Commissione

25

2006/C 074/9

Causa T -460/05: Ricorso presentato il 29 dicembre 2005 — Bang & Olufsen/UAMI

26

2006/C 074/0

Causa T-461/05: Ricorso presentato il 30 dicembre 2005 — L'Oréal/UAMI

26

2006/C 074/1

Causa T-462/05: Ricorso proposto il 30 dicembre 2005 — Toyoda Koki Kabushiki Kaisha/UAMI

27

2006/C 074/2

Causa T-4/06: Ricorso presentato il 12 gennaio 2006 — Repubblica di Polonia/Commissione delle Comunità europee

27

2006/C 074/3

Causa T-5/06: Ricorso presentato il 9 gennaio 2006 — Danimarca/Commissione

28

2006/C 074/4

Causa T-6/06: Ricorso presentato il 13 gennaio 2006– Mopro-Nord GmbH/Commissione

29

2006/C 074/5

Causa T-17/06: Ricorso presentato il 23 gennaio 2006 — Giant (China)/Consiglio

29

2006/C 074/6

Causa T-33/06: Ricorso presentato il 19 gennaio 2006 — Zenab/Commissione

30

2006/C 074/7

Causa T-38/06: Ricorso presentato il 23 gennaio 2006 — Repubblica italiana/Commissione

31

2006/C 074/8

Causa T-47/06: Ricorso presentato il 16 febbraio 2006 — Antartica/UAMI

31

2006/C 074/9

Causa T-67/03: Ordinanza del Tribunale di primo grado 17 gennaio 2006 — Henkel/UAMI

32

2006/C 074/0

Causa T-341/04: Ordinanza del Tribunale di primo grado 6 febbraio 2006 — Datac/UAMI

32

2006/C 074/1

Causa T-397/04: Ordinanza del Tribunale di primo grado 19 gennaio 2006 — MobilCom/Commissione

32

2006/C 074/2

Causa T-155/05: Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 gennaio 2006 — Steinmetz/Commissione

32

2006/C 074/3

Causa T-231/05: Ordinanza del Tribunale di primo grado 9 gennaio 2006 — Corsica Ferries Francie/Commissione

32

 

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

2006/C 074/4

Causa F-1/06: Ricorso presentato il 1o gennaio 2006 — Fernandez Ortis/Commissione

33

2006/C 074/5

Causa F-3/06: Ricorso proposto il 6 gennaio 2006 — Frankin e a./Commissione

33

2006/C 074/6

Causa F-4/06: Ricorso presentato il 13 gennaio 2006 — Villa e a./Parlamento

34

2006/C 074/7

Causa F-5/06: Ricorso presentato il 18 gennaio 2006 — Patak Dennstedt/Commissione

34

2006/C 074/8

Causa F-8/06: Ricorso presentato il 3 febbraio 2006 — Tolios e a./Corte dei Conti

35

2006/C 074/9

Causa F-9/06: Ricorso presentato il 30 gennaio 2006– Canteiro Lopes/Commissione

35

2006/C 074/0

Causa F-11/06: Ricorso presentato il 31 gennaio 2006– Larsen/Commissione

36

 

III   Informazioni

2006/C 074/1

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaGU C 60 dell'11.3.2006

37

IT

 


I Comunicazioni

Corte di giustizia

CORTE DI GIUSTIZIA

25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/1


SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

12 gennaio 2006

nei procedimenti riuniti C-354/03, C-355/03 e C-484/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice): Optigen Ltd, Fulcrum Electronics Ltd, Bond House Systems Ltd contro Commissioners of Customs & Excise (1)

(«Sesta direttiva IVA - Artt. 2, punto 1, 4, nn. 1 e 2, e 5, n. 1 - Deduzione dell'IVA pagata a monte - Attività economica - Soggetto passivo che agisce in quanto tale - Cessione di beni - Operazione che si inscrive in una serie di cessioni in cui è intervenuto un operatore inadempiente o un operatore che ha utilizzato un numero IVA abusivo - Frode di tipo carosello»)

(2006/C 74/01)

Lingua processuale: l'inglese

Nei procedimenti riuniti C-354/03, C-355/03 e C-484/03, aventi ad oggetto talune domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Regno Unito), con decisioni 28 luglio 2003 (C-354/03 e C-355/03) e 27 ottobre 2003 (C-484/03), pervenute in cancelleria rispettivamente il 18 agosto e il 19 novembre 2003, nelle cause Optigen Ltd (C-354/03), Fulcrum Electronics Ltd (C-355/03), Bond House Systems Ltd (C-484/03) contro Commissioners of Customs & Excise, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, e dai sigg. J. Malenovský, J. P. Puissochet, S. von Bahr (relatore) e U. Lõhmus, giudici; avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro; cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 12 gennaio 2006, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Operazioni quali quelle di cui trattasi nei procedimenti principali, che non sono di per sé inficiate da frodi all'imposta sul valore aggiunto, costituiscono cessioni di beni effettuate da un soggetto passivo che agisce in quanto tale ed un'attività economica ai sensi degli artt. 2, punto 1, 4 e 5, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE, in quanto soddisfano i criteri obiettivi sui quali sono fondate le dette nozioni, indipendentemente dall'intenzione di un operatore, diverso dal soggetto d'imposta di cui trattasi, che intervenga nella stessa catena di cessioni e/o dall'eventuale natura fraudolenta, di cui il detto soggetto d'imposta non aveva e non poteva avere conoscenza, di un'altra operazione appartenente alla stessa catena, precedente o successiva all'operazione realizzata dal detto soggetto passivo. Il diritto di un soggetto passivo che effettua simili operazioni di dedurre l'imposta sul valore aggiunto pagata a monte non è pregiudicato dal fatto che, nella catena di cessioni in cui si inscrivono tali operazioni, senza che il medesimo soggetto passivo lo sappia o lo possa sapere, un'altra operazione, precedente o successiva a quella realizzata da quest'ultimo, sia inficiata da frode all'imposta sul valore aggiunto.


(1)  GU C 251 del 18.10.2003.

GU C 35 del 7.2.2004.


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/1


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

19 gennaio 2006

nella causa C-547/03 P: Asian Institute of Technology (AIT) contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Impugnazione - Programma Asia-Invest - Invito a presentare proposte - Contratto - Art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale - Irricevibilità manifesta - Mancanza di interesse ad agire - Art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale - Misure di organizzazione del procedimento - Domanda relativa alla produzione di documenti - Invito delle parti a pronunciarsi per iscritto su taluni aspetti della controversia)

(2006/C 74/02)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-547/03 P avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposto il 22 dicembre 2003, Asian Institute of Technology (AIT), con sede in Pathumthani (Tailandia), rappresentato dall'avv. H. Teissier du Cros, con domicilio eletto in Lussemburgo, procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. P.-J. Kuijper e dalla sig.ra B. Schöfer), con domicilio eletto in Lussemburgo, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dal sig. J. Makarczyk, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, e dai sigg. P. Kūris e G. Arestis (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore, ha pronunciato il 19 gennaio 2006, una sentenza, il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado è respinto.

2)

L'Asian Institute of Technology (AIT) è condannato alle spese.


(1)  GU C 47 del 21.2.2004.


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) con sentenza 2 dicembre 2005 nel ricorso in cassazione Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord Kennemerland/West Friesland (Horizon College) contro Straatsecretaris van Financiën

(Causa C-434/05)

(2006/C 74/03)

Lingua processuale: l'olandese

Con sentenza 2 dicembre 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 5 dicembre 2005, nel ricorso in cassazione Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord Kennemerland/West Friesland (Horizon College) contro Straatsecretaris van Financiën, lo Hoge Raad der Nederlanden ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se l'art. 13, sub A, prima frase e lett. i), della sesta direttiva (1) debba essere interpretato nel senso che la prestazione di attività di insegnamento comprenda anche la messa a disposizione, dietro corrispettivo, di un docente nei confronti di un istituto di insegnamento perché svolga ivi attività di insegnamento a carattere temporaneo, sotto la responsabilità di quest'ultimo istituto.

2)

Qualora la prima questione venga risolta negativamente: se la nozione di «prestazioni di servizi strettamente connessi con le attività di insegnamento» debba essere interpretata nel senso che essa comprende anche l'attività in precedenza descritta alla questione sub 1.

3)

Se ai fini della risoluzione delle predette questioni sia rilevante se il soggetto che mette a disposizione il docente sia a sua volta un istituto di insegnamento.


(1)  Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dallo HOGE RAAD DER NEDERLANDEN con decisione 2 dicembre 2005 nel procedimento INVESTRAND B. V. contro Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-435/05)

(2006/C 74/04)

Lingua processuale: l'olandese

Con decisione 2 dicembre 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 5 dicembre 2005, nel procedimento INVESTRAND B. V. contro Staatssecretaris van Financiën, lo HOGE RAAD DER NEDERLANDEN, ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

 

Se, in relazione al diritto a deduzione conferito dall'art. 17, n. 2, della sesta direttiva (1), si debba ammettere un nesso immediato e diretto tra determinati servizi, ricevuti da un soggetto passivo, e operazioni soggette ad imposta che lo stesso soggetto passivo deve ancora eseguire, nel caso in cui tali servizi siano stati acquisiti al fine di stabilire l'entità di un credito pecuniario, facente parte del patrimonio del soggetto passivo, ma sorto in un periodo precedente a quello in cui quest'ultimo era assoggettato all'IVA.


(1)  Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta con ordinanza 11 novembre 2005 dal Landessozialgericht Berlin-Brandenburg, nel procedimento Peter Wachter contro Deutsche Rentenversicherung Bund

(Causa C-450/05) (1)

(2006/C 74/05)

(Lingua processuale: il tedesco)

Con ordinanza 11 novembre 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 19 dicembre 2005, nel procedimento Peter Wachter contro Deutsche Rentenversicherung Bund, il Landessozialgericht Berlin-Brandenburg (Germania) ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se l'allegato III, parti A e B, in entrambe punto 83 (2), Germania-Austria, lett. e), del regolamento (CEE) n. 1408/71 (3), nonché l'allegato VI, parte C, Germania, n. 1, del medesimo regolamento siano compatibili con il diritto comunitario di rango superiore, ed in particolare con il principio della libera circolazione dei lavoratori di cui all'art. 39 CE in combinato disposto con l'art. 42 CE.


(1)  Riunita alle cause C-396/05 e C-419/05, già precedentemente riunite; comunicazione pubblicata in GU C 22, pag. 6.

(2)  Nella versione vigente fino all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 647/2005 in data 5.5.2005.

(3)  GU L 149, pag. 2.


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Rechtbank van eerste anleg te Hasselt con ordinanza 21 dicembre 2005 nel procedimento 1. GEURTS Maria, Cornelia, Johanna, Augustinus; 2. VOGTEN Dennis, Hubertus, Maria contro Belgische Staat, Federale Overheidsdienst Financiën

(Causa C-464/05)

(2006/C 74/06)

Lingua processuale: l'olandese

Con ordinanza 21 dicembre 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 27 dicembre 2005, nel procedimento 1. GEURTS Maria, Cornelia, Johanna, Augustinus; 2. VOGTEN Dennis, Hubertus, Maria contro Belgische Staat, Federale Overheidsdienst Financiën, il Rechtbank van eerste anleg te Hasselt, ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

 

I ricorrenti sostengono che l'art. 60 bis del codice sulle imposte di successione, applicabile alle successioni che si aprono nella Regione Fiandre, e più in particolare il n. 5 della detta disposizione e la condizione, in esso contenuta, di avere alle dipendenze nei tre anni precedenti al decesso e di continuare ad avere alle dipendenze per i primi cinque anni successivi al decesso 5 lavoratori a tempo pieno, è in contrasto con l'art. 43 e l'art. 56 del Trattato CE in quanto il requisito di dare occupazione è considerato soddisfatto unicamente quando l'occupazione di lavoratori avvenga nel territorio della Regione Fiandre e chiedono pertanto l'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 60 bis del codice sulle imposte di successione, in considerazione del fatto che, al momento del decesso del sig. Joseph Vogten, per le società a responsabilità limitata Jos Vogten Beheer e Vogten Staal tale requisito relativo all'occupazione era soddisfatto, pur se nel territorio di uno degli Stati membri della Comunità europea, ovvero i Paesi Bassi.


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunale di Lecce con ordinanza 06/12/2005 nel procedimento penale contro Gianluca Damonte

(Causa C-466/05)

(2006/C 74/07)

Lingua di procedura: italiano

Con ordinanza 06/12/2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 27/12/2005, nel procedimento penale contro Gianluca Damonte, il Tribunale di Lecce ha sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

 

«se vi sia incompatibilità, con conseguenti effetti nell'ordinamento giuridico interno, della norma di cui all'articolo 4, comma 4 bis, della legge 401/89 con i principi espressi dagli articoli 43 e 49 del Trattato Cee, in materia di stabilimento e di libertà di prestazione dei servizi transfrontalieri, anche alla luce del contrasto interpretativo emerso nelle decisioni della Corte di giustizia europea (in particolare nella sentenza Gambelli) rispetto alla decisione della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 23271/04; in particolare si chiarisca l'applicabilità della normativa sanzionatoria riportata nell'imputazione e contestata nello stato italiano».


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunale di Milano con ordinanza 06/10/2005 nel procedimento penale contro Giovanni Dell'Orto

(Causa C-467/05)

(2006/C 74/08)

Lingua di procedura: italiano

Con ordinanza 06/10/2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 27/12/2005, nel procedimento penale contro Giovanni Dell'Orto, il Tribunale di Milano ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

se le regole di cui agli artt. 2 e 9 della decisione quadro 2001/220/GAI, possono applicarsi nell'ambito del procedimento penale in generale a qualsiasi parte lesa da reato, per effetto delle disposizioni di cui agli artt. 1 e seguenti della «Direttiva 2004/80/CE (1) del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa all'indennizzo delle vittime di reato» o di altre disposizioni di diritto comunitario.

2)

se le regole di cui agli artt. 2 e 9 della decisione quadro 2001/220/GAI, possono applicarsi nell'ambito del procedimento penale di esecuzione successivo allasentenza definitiva di condanna (e, quindi, anche allasentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.) a qualsiasi parte lesa da reato, per effetto delle disposizioni di cui agli artt. 1 e seguenti della «Direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa all'indennizzo delle vittime di reato» o di altre disposizioni di diritto comunitario.


(1)  Gazzetta ufficiale n. L 261 del 06/08/2004 pag. 0015


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) con ordinanza 15 dicembre 2005, nel procedimento Bonn Fleisch Ex- und Import GmbH contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Causa C-1/06)

(2006/C 74/09)

Lingua processuale: il tedesco

Con ordinanza 15 dicembre 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 3 gennaio 2006, nel procedimento Bonn Fleisch Ex- und Import GmbH contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas, il Finanzgericht Hamburg ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se ai sensi dell'art. 47, n. 3, del regolamento n. 3665/87 (1) l'ufficio competente sia autorizzato o obbligato anche d'ufficio al riconoscimento dell'equivalenza.

2)

Indipendentemente dalla soluzione che la Corte di giustizia delle Comunità europee fornirà alla questione che precede, questa Sezione chiede di sapere se una domanda di equivalenza ai sensi dell'art. 47, n. 3, del regolamento n. 3665/87 possa essere presentata anche per fatti concludenti in via cautelativa.


(1)  GU L 351, pag. 1.


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf con ordinanza 2 gennaio 2006, nel procedimento Jülich AG contro Hauptzollamt Aachen

(Causa C-5/06)

(2006/C 74/10)

Lingua processuale: il tedesco

Con ordinanza 2 gennaio 2006, pervenuta nella cancelleria della Corte il 9 gennaio 2006, nel procedimento Jülich AG contro Hauptzollamt Aachen, il Finanzgericht Düsseldorf ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se l'art. 15 del regolamento (CE) del Consiglio 19 giugno 2001, n. 1260 (1), relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, sia da interpretare nel senso che nel calcolo delle eccedenze esportabili possono essere considerati solo i volumi di esportazione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina per i quali sono state concesse effettivamente restituzioni all'esportazione.

2)

Qualora la prima questione sia risolta senso affermativo: se l'art. 6, n. 4, del regolamento (CE) della Commissione 20 febbraio 2002, n. 314 (2), che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero, nella versione risultante dal regolamento (CE) della Commissione 27 giugno 2003, n. 1140 (3), sia invalido.

3)

Qualora la prima questione sia risolta in senso negativo: se l'art. 15 del regolamento (CE) del Consiglio 19 giugno 2001, n. 1260, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, sia da interpretare nel senso che nel calcolo delle eccedenze esportabili nonché nel calcolo della perdita media per tonnellata di zucchero debbono essere considerate tutte le esportazioni, anche quando nella relativa campagna di commercializzazione per una parte di esse non siano state concesse restituzioni all'esportazione.

4)

Qualora la prima, la seconda o la terza questione siano risolte in senso affermativo: se il regolamento (CE) della Commissione 14 ottobre 2004, n. 1775 (4), che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero, sia invalido.


(1)  GU L 178, pag. 1

(2)  GU L 50, pag. 40

(3)  GU L 160, pag. 33

(4)  GU L 316, pag. 64


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/5


Ricorso proposto l'11/01/2006 da Regione Siciliana contro la sentenza pronunciata il 18/10/2005 dalla Prima Sezione ampliata Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-60/03 tra Regione Siciliana e Commissione delle Comunità Europee

(Causa C-15/06 P)

(2006/C 74/11)

Lingua di procedura: l'italiano

L'11/01/2006, la Regione Siciliana, con l'avvocato I.M. Braguglia, agente e l'avvocato dello Stato G. Aiello, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso d'impugnazione contro la sentenza emessa il 18/10/2005 dalla Prima Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-60/03 tra Regione Siciliana e Commissione delle Comunità Europee

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

Annullare la sentenza del Tribunale di Primo Grado e per l'effetto annullare la decisione della Commissione dell'11.12.2002 C(2002) 4905, relativa alla soppressione del contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, FESR, in favore di un investimento per infrastrutture, di importo uguale o superiore a 15 milioni di ECU in Italia (Regione: Sicilia), e al recupero dell'anticipo versato dalla Commissione a titolo di tale contributo, nonché al disimpegno della somma a saldo. Con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Secondo la ricorrente la sentenza impugnata é viziata per:

1.

violazione e falsa applicazione degli artt. 18 (1) e 32 (1) del Regolamento (CEE) n. 1787/84 (1) del Consiglio del 19 giugno 1984 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale come modificato dal regolamento (CEE) n. 3641/85 (2) del Consiglio del 20 dicembre 1985;

2.

violazione e falsa applicazione dell'art. 24 del regolamento n. 4253 del Consiglio del 19 dicembre 1988 (3) recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 (4) per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro, come modificato dal regolamento CEE n. 2082/93 (5) del Consiglio del 20 luglio 1984;

3.

erronea motivazione circa un punto decisivo della controversia.


(1)  Non più in vigore

(2)  Non più in vigore

(3)  Non più in vigore

(4)  Non più in vigore

(5)  Gazzetta ufficiale n. L 193 del 31/07/1993 pag. 0020


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour d'appel de Nancy (Francia) con sentenza 9 gennaio 2006, nel procedimento SARL CELINE contro SA CELINE

(Causa C-17/06)

(2006/C 74/12)

Lingua processuale: il francese

Con sentenza 9 gennaio 2006, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 17 gennaio 2006, nel procedimento SARL CELINE contro SA CELINE, la Cour d'appel de Nancy ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

 

Se l'art. 5, n. 1, della direttiva 89/104/CEE (1) debba essere interpretato nel senso che l'adozione, da parte di un terzo che non vi è stato autorizzato, di un marchio nominativo registrato, a titolo di denominazione sociale, nome commerciale o insegna nell'ambito di un'attività di commercializzazione di prodotti identici costituisce un atto d'uso di tale marchio nella vita commerciale che il titolare può far cessare in forza del suo diritto esclusivo.


(1)  Prima direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1).


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunal de Grande Instance de Nanterre con ordinanza 5 gennaio 2006 nei procedimenti:

Societé Saint Louis Sucre SNC contro Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects

Société des Sucreries du Marquenterre SA contro Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects

SA des Sucreries de Fontaine Le Dun, Bolbec, Auffay (SAFBA) contro Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects

Lesaffre Frères SA contro Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects

Sucreries, Distilleries des Hauts de France contro Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects

Sucreries & Distilleries de Souppes — Ouvré Fils SA contro Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects

Sucreries de Toury et usines annexes SA contro Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects

Tereos contro Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects

SAS Sucrerie du Littoral Groupe S.D.H.F. contro Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects

Cristal Union contro Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects

Sucrerie Bourdon contro Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects

Sucrerie de Bourgogne SA contro Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects

SAS Vermendoise Industries contro Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects

Sucreries et Raffineries d'Erstein SA contro Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects

(causa C-23/06 - causa C-24/06 - causa C-25/06 - causa C-26/06 - causa C-27/06 - causa C-28/06 - causa C-29/06 - causa C-30/06 - causa C-31/06 - causa C-32/06 - causa C-33/06 - causa C-34/06 - causa C-35/06 - causa C-36/06)

(2006/C 74/13)

Lingua processuale: il francese

Con decisione 5 gennaio 2006, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 20 gennaio 2006, nei procedimenti:

Societé Saint Louis Sucre SNC contro Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects (causa C-23/06)

Société des Sucreries du Marquenterre SA contro Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects (causa C-24/06)

SA des Sucreries de Fontaine Le Dun, Bolbec, Auffay (SAFBA) contro Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects (causa C-25/06)

Lesaffre Frères SA contro Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects (causa C-26/06)

Sucreries, Distilleries des Hauts de France contro Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects (causa C-27/06)

Sucreries & Distilleries de Souppes — Ouvré Fils SA contro Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects (causa C-28/06)

Sucreries de Toury et usines annexes SA contro Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects (causa C-29/06)

Tereos contro Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects (causa C-30/06)

SAS Sucrerie du Littoral Groupe S.D.H.F. contro Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects (causa C-31/06)

Cristal Union contro Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects (causa C-32/06)

Sucrerie Bourdon contro Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects (causa C-33/06)

Sucrerie de Bourgogne SA contro Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects (causa C-34/06)

SAS Vermendoise Industries contro Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects (causa C-35/06)

Sucreries et Raffineries d'Erstein SA contro Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects(causa C-36/06),

il Tribunal de Grande Instance de Nanterre ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se l'art. 6, n. 4, del regolamento della Commissione n. 314/2002 (1) e /o i regolamenti nn. 1837/2002 (2), 1762/2003 (3) e 1775/2004 (4), adottati ai fini della sua applicazione, siano invalidi con riferimento all'art. 15 del regolamento del Consiglio n. 1260/2001 (5) e con riferimento al principio di proporzionalità, laddove, ai fini del calcolo del contributo alla produzione, non prevedono di escludere dall'«eccedenza esportabile» le quantità di zucchero contenute in prodotti trasformati esportati senza beneficiare di alcuna restituzione all'esportazione.

In caso di soluzione negativa a tale questione:

2)

Se i regolamenti nn. 1837/2002, 1762/2003 e 1775/2004, siano invalidi con riferimento al regolamento della Commissione n. 314/2002 e all'art. 15 del regolamento del Consiglio n. 1260/2001 nonché con riferimento ai principi di parità di trattamento e di proporzionalità, laddove stabiliscono un contributo alla produzione per lo zucchero calcolato a partire da una «perdita media» per tonnellata esportata, senza tener conto dei quantitativi esportati senza restituzione, quando invece questi stessi quantitativi sono inclusi nel totale considerato ai fini della valutazione della perdita complessiva da finanziarsi.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 20 febbraio 2002, n. 314, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero (GU L 50, pag. 40).

(2)  Regolamento (CE) della Commissione del 15 ottobre 2002, n. 1837 che fissa, per la campagna di commercializzazione 2001/02, gli importi dei contributi alla produzione nonché il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero (GU L 278, pag. 13).

(3)  Regolamento (CE) della Commissione 7 ottobre 2003, n. 1762 che fissa, per la campagna di commercializzazione 2002/2003, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero (GU L 254, pag. 4).

(4)  Regolamento (CE) della Commissione 14 ottobre 2004 n. 1775 che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero (GU L 316, pag. 64).

(5)  Regolamento (CE) del Consiglio 19 giugno 2001 n. 1260, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178, pag. 1).


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/7


Ricorso presentato il 24 gennaio 2006 dalla Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese

(Causa C-38/06)

(2006/C 74/14)

Lingua processuale: il portoghese

Il 24 gennaio 2006 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Günter Wilms e Margarida Afonso, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica portoghese.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1)

dichiarare che, rifiutando di accertare e mettere a disposizione della Commissione le risorse proprie dovute a seguito dell'importazione di attrezzature e beni per uso specificamente militare nel periodo tra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002 compresi e rifiutando di versare gli interessi di mora corrispondenti, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2, 9, 10 e 11 del regolamento n. 1552/89 (1) per quanto riguarda il periodo tra il 1o gennaio 1998 e il 30 maggio 2000 compresi e, dopo questa data, in forza delle disposizioni equivalenti del regolamento n. 1150/2000 (2).

2)

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione sostiene che l'art. 296 CE non consente ad uno Stato membro di esentare dai dazi doganali le importazioni di materiale militare, in quanto la loro riscossione non può essere considerata una minaccia per gli interessi fondamentali della sicurezza di tale Stato membro.

In mancanza di argomenti concreti che giustifichino specificamente la necessità di derogare alle norme doganali per garantire la protezione degli interessi fondamentali della sua sicurezza, la Commissione considera che la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell'art. 26 CE, dell'art. 20 del Codice doganale comunitario (3) e, conseguentemente, della tariffa doganale comune.

Non è ammissibile che uno Stato membro si sottragga ai suoi obblighi decorrenti dal cofinanziamento solidale del bilancio comunitario invocando la necessità di finanziare le sue spese militari a minor costo.

In caso di inosservanza delle norme fissate, tutti gli Stati membri devono assumersi le rispettive conseguenze finanziarie, dato che in tal caso si applica il meccanismo che compensa attraverso la risorsa «PIL» la misura insufficiente delle risorse proprie tradizionali e dell'IVA. Il rispetto del principio di buona gestione finanziaria, così come delle nozioni elementari di equità e di responsabilità, impone che gli Stati membri che abbiano messo a disposizione risorse proprie inferiori al dovuto assumano individualmente le conseguenze da ciò risultanti a carico del bilancio comunitario e, pertanto, paghino gli importi non percepiti a causa dei rispettivi inadempimenti.

L'inadempimento in esame si è protratto fino al 31 dicembre 2002, dato che il regolamento n. 150/2003 (4) è applicabile a partire dal 1o gennaio 2003. Solamente a partire da questa data il detto regolamento consente di sospendere, a determinate condizioni, i dazi doganali all'atto dell'importazione di talune armi e attrezzature militari.

Le autorità portoghesi avrebbero dovuto contabilizzare i dazi doganali in conformità delle regole fissate nel Codice doganale comunitario per le importazioni di cui si tratta, nonché accertare e porre a disposizione della Commissione le risorse proprie che ne fossero risultate in applicazione degli artt. 2, 9, 10 e 11 del regolamento n. 1552/89 e delle disposizioni equivalenti del regolamento n. 1150/2000. Poiché vi è stata un'infrazione alla legislazione doganale, alla Comunità deve essere accreditato un importo corrispondente alle risorse proprie mancanti. A tale importo si aggiungono gli interessi di mora previsti dall'art. 11 del regolamento n. 1150/2000.


(1)  Regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1).

(3)  Approvato dal regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) Consiglio 21 gennaio 2003, n. 150, che sospende i dazi doganali applicabili a talune armi e attrezzature ad uso militare (GU L 25, pag. 1).


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/8


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio proposto il 27 gennaio 2006

(Causa C-42/06)

(2006/C 74/15)

Lingua processuale: il francese

Il 27 gennaio 2006, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. B. Stromsky, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno del Belgio.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

constatare che, imponendo nella regione di Bruxelles-Capitale un sistema di autorizzazione delle persone fisiche o giuridiche che fabbricano e/o distribuiscono sacchi destinati alla raccolta delle immondizie, le cui modalità non rispettano il principio di proporzionalità, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù degli artt. 28 e 30 del Trattato CE;

condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nessuna armonizzazione comunitaria regola l'autorizzazione delle persone fisiche o giuridiche che fabbricano e/o distribuiscono sacchi destinati alla raccolta delle immondizie.

Ciò considerato, una normativa nazionale che prevede l'autorizzazione di persone fisiche o giuridiche che fabbricano e/o distribuiscono sacchi destinati alla raccolta delle immondizie dev'essere valutata alla luce degli artt. 28-30 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, un procedimento di previa autorizzazione come quello previsto dall'art. 10 bis del regolamento della regione di Bruxelles-Capitale 15 luglio 1993, relativo alla rimozione delle immondizie mediante raccolta, è tale da restringere la libera circolazione delle merci.

Perché possa essere giustificato sotto il profilo della libertà fondamentale della libera circolazione delle merci, un siffatto procedimento di previa autorizzazione deve perseguire un obiettivo di interesse generale riconosciuto nel diritto comunitario e rispettare il principio di proporzionalità, cioè tale da garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito e non eccedere quanto è necessario per il suo raggiungimento.

La Commissione può concepire che una procedura di autorizzazione sia tale da perseguire gli obiettivi di interesse generale di tutela della salute dei lavoratori e dell'ambiente.

Tuttavia, la Commissione ritiene che nella specie le modalità della procedura di autorizzazione contemplata dall'art. 10 bis del regolamento non rispettano il principio di proporzionalità in ragione del fatto che non è di facile accesso.


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/9


Ricorso proposto il 30 gennaio 2006 dalla Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ceca

(Causa C-46/06)

(2006/C 74/16)

lingua processuale: il ceco

Il 30 gennaio 2006 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata da L. Jelínek e W. Wils, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto un ricorso contro la Repubblica ceca dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1.

dichiarare che, non avendo adottato tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (1) e, in ogni caso non avendone dato comunicazione alla Commissione, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi per essa derivanti dagli artt. 3, n. 3; 6, n. 1, con riferimento al testo «di efficaci misure tecnologiche, svolta da persone consapevoli, o che si possano ragionevolmente presumere consapevoli, di perseguire tale obiettivo»; artt. 6, n. 3; 6, n 4, comma primo, quarto e quinto; 7, n. 1, secondo comma; 7, n. 2; 8, n. 2, con riferimento al testo «attrezzature, prodotti o componenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2»; artt. 8, n. 3; 10, n. 1, e 11 della menzionata direttiva;

2.

condannare la Repubblica ceca alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il termine per l'attuazione della direttiva nell'ordinamento giuridico interno è scaduto il 1o maggio 2004.


(1)  GU L 167, pag. 10.


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/9


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto il 1o febbraio 2006

(Causa C-52/06)

(2006/C 74/17)

lingua processuale: lo spagnolo

Il 1o febbraio 2006 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. F. Simonetti ed S. Pardo Quintillán, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Regno di Spagna.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.

dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE (1), concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente o, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma della detta direttiva.

2.

condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il termine per adattare l'ordinamento giuridico interno alla direttiva 2001/42 è scaduto il 21 luglio 2004.


(1)  GU L 197 del 21/07/2001, pag. 30.


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/10


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto il 1o febbraio 2006

(Causa C-53/06)

(2006/C 74/18)

lingua processuale: lo spagnolo

Il 1o febbraio 2006 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. U. Wölker ed S. Pardo Quintillán, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Regno di Spagna.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.

dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/4/CE (1), sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (2) o, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma della detta direttiva.

2.

condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il termine per adattare l'ordinamento giuridico interno alla direttiva 2003/4 è scaduto il 14 febbraio 2005.


(1)  GU L 41 del 14/2/2003, pag. 26.

(2)  GU L 158 del 23/6/1990, pag. 56.


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/10


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, proposto il 1o febbraio 2006

(Causa C-54/06)

(2006/C 74/19)

Lingua processuale: il francese

Il 1o febbraio 2006 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata da sigg. J. Hottiaux e F. Simonetti, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Regno del Belgio.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1)

dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (1), è venuto meno agli obblighi che gli incombono a norma della detta direttiva.

2)

condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il termine per il recepimento della direttiva è trascorso il 21 luglio 2004. Il Belgio non ha ancora adottato tutte le misure che rientrano nella competenza della Regione fiamminga e del Governo federale o, in ogni caso, non le ha comunicate alla Commissione.


(1)  GU L 197 del 21/07/2001, pag. 30.


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/11


Ricorso di Elisabetta Righini avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 15 novembre 2005, causa T-145/04, Elisabetta Righini contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 2 febbraio 2006

(Causa C-57/06 P)

(2006/C 74/20)

lingua processuale: il francese

Il 2 febbraio 2006 la sig.ra Elisabetta Righini, rappresentata dal sig. Eric Boigelot, avocat, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) il 15 novembre 2005, nella causa T-145/04, Elisabetta Righini contro Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede cha la Corte voglia:

1.

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato e, di conseguenza,

2.

annullare la sentenza dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-145/04, Righini/Commissione, pronunciata il 15 novembre 2005,

3.

pronunciarsi direttamente sulla controversia e, accogliendo il ricorso proposto in primo grado dalla ricorrente nella causa T-145/04:

annullare le decisioni adottate dalla Commissione di inquadrare la ricorrente al momento dell'entrata in servizio nel grado A*8/3 (ex A7/3), in qualità di agente temporaneo o di dipendente in prova, decisioni comunicate alla ricorrente il 27 maggio 2003 e il 30 giugno 2003;

annullare la decisione esplicita di rigetto 21 gennaio 2004, notificata il 23 gennaio successivo, del reclamo della ricorrente, registrata il 14 agosto 2003 con il numero R/485/03;

ad ogni modo, condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti:

I motivi del ricorso vertono, ai sensi dell'art. 58 dello Statuto della Corte di giustizia, sulla violazione del diritto comunitario e su vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente.

La ricorrente contesta la sentenza pronunciata in quanto essa respinge il motivo vertente sulla violazione dell'art. 13, n. 2, dello Statuto, della decisione del 1983, della Guida amministrativa e su un errore manifesto di valutazione e, pertanto, è viziata da errori di diritto, da una motivazione erronea e contraddittoria nonché da uno snaturamento degli elementi probatori del fascicolo.


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/11


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 6 febbraio 2006

(Causa C-68/06)

(2006/C 74/21)

Lingua processuale: il greco

Il 6 febbraio 2006 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Minás Konstantinidis, membro del servizio giuridico, e dalla sig.ra Florence Simonetti, esperta nazionale, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1)

dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE (1), concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e in ogni caso non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni in questione, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva;

2)

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale è scaduto il 21 luglio 2004.


(1)  GU L 197 del 21 luglio 2001, pag. 0030


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/12


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica slovacca presentato il 6 febbraio 2006

(Causa C-69/06)

(2006/C 74/22)

Lingua processuale: lo slovacco

Il 6 febbraio 2006 la Commissione delle Comunità europee rappresentata da N. Yerrellová e Tomáš Kukal, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica slovacca.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

1.

dichiarare che la Repubblica slovacca, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 16 dicembre 1976, 76/914/CEE, sul livello minimo di formazione di alcuni conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada (1), oppure eventualmente non avendo comunicato queste disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in base alle disposizioni della direttiva;

2.

condannare la Repubblica slovacca alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

Il termine per l'adozione delle disposizioni per dare attuazione alla direttiva è scaduto il 1o maggio 2004.


(1)  GU L 357, pag. 36.


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/12


Ricorso del 07/02/2006 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-71/06)

(2006/C 74/23)

Lingua di procedura: l'italiano

Il 07/02/2006, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal Sig. L. Visaggio, in qualità di agente, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1)

Constatare che la Repubblica italiana, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2003/85/CE (1) del Consiglio del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE (2) e le decisioni 89/531/CEE (3) e 91/665/CEE (4) e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (5), o comunque non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 93, n. 1, della citata direttiva 2003/85/CE.

2)

Condannare la Repubblica italiana alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti:

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 30 giugno 2004.


(1)  Gazzetta ufficiale n. L 306 del 22/11/2003 pag. 0001

(2)  Gazzetta ufficiale n. L 315 del 26/11/1985 pag. 0011

(3)  Gazzetta ufficiale n. L 279 del 28/09/1989 pag. 0032

(4)  Gazzetta ufficiale n. L 368 del 31/12/1991 pag. 0019

(5)  Gazzetta ufficiale n. L 268 del 14/09/1992 pag. 0001


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/12


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 7 febbraio 2006

(Causa C-72/06)

(2006/C 74/24)

Lingua processuale: il greco

Il 7 febbraio 2006 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sigg.re Maria Kontoú Durande e Carmel O'Reilly, consiglieri giuridici del servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1)

dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari a amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 gennaio 2003, 2003/9/CE (1), recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, o in ogni caso non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni in questione, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 26 della direttiva di cui trattasi;

2)

condannare la Repubblica ellenica elle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico interno è scaduto il 6 febbraio 2005.


(1)  GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18.


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/13


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo proposto il 9 febbraio 2006

(Causa C-77/06)

(2006/C 74/25)

Lingua processuale: il francese

Il 9 febbraio 2006, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sig.re J. Hottiaux e F. Simonetti, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Granducato di Lussemburgo.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1)

constatare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (1) e non avendo comunque comunicato le dette disposizioni alla Commissione, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva;

2)

condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di trasposizione della direttiva 2001/42/CE è scaduto il 21 luglio 2004.


(1)  GU L 197, del 21.7.2001, pag. 30


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/13


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo proposto il 9 febbraio 2006

(Causa C-78/06)

(2006/C 74/26)

Lingua processuale: il francese

Il 9 febbraio 2006, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sig.re A. Alcover San Pedro e F. Simonetti, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Granducato di Lussemburgo.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1)

constatare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 giugno 2002, 2002/49/CE, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (1) e non avendo comunque comunicato le dette disposizioni alla Commissione, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva;

2)

condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di trasposizione della direttiva 2002/49/CE è scaduto il 18 luglio 2004.


(1)  GU L 189, del 18.7.2002, pag. 12


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/13


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 10 febbraio 2006

(Causa C-85/06)

(2006/C 74/27)

Lingua processuale: il greco

Il 10 febbraio 2006, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Ulrich Wölker, suo consigliere giuridico, e Minás Konstantinidis, membro del suo servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1)

dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/4/CE (1), sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio e in ogni caso non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni di cui trattasi è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza di tale direttiva;

1)

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il termine di trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico interno è scaduto il 14 febbraio 2005.


(1)  GU L 41 del 14 febbraio 2003, pag. 26.


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/14


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, presentato il 13 febbraio 2006

(Causa C-86/06)

(2006/C 74/28)

Lingua processuale: il greco

Il 13 febbraio 2006 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Amparo Alcover Pedro e dal sig. Minas Kostandinidis, membri del suo servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1)

dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 24 luglio 2003, 2003/73/CE (1), recante modifica dell'allegato III della direttiva 1999/94/CE, e, in ogni caso, non avendo comunicato le dette disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della stessa direttiva;

2)

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico interno è scaduto il 25 luglio 2004.


(1)  GU L 186 del 25.7.2003, pag. 34.


TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/15


Sentenza del Tribunale di primo grado 26 gennaio 2006 — Stadtwerke Schwäbisch Hall e a./Commissione

(Causa T-92/02) (1)

(«Aiuti di Stato - Regime d'esenzione fiscale applicato alle riserve costituite dalle centrali nucleari situate in Germania per lo smaltimento dei loro rifiuti radioattivi e l'arresto definitivo dei loro impianti - Decisione che dichiara l'assenza di un aiuto di Stato al termine della fase preliminare d'esame - Ricorso di annullamento»)

(2006/C 74/29)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH (Schwäbisch Hall, Germania), Stadtwerke Tübingen GmbH (Tübingen, Germania) e Stadtwerke Uelzen GmbH (Uelzen, Germania) [Rappresentante: avv. D. Fouquet]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentante: V. Kreuschitz, agente]

Interveniente a sostegno della convenuta: E.ON Kernkraft GmbH (Hannover, Germania), RWE Power AG (Essen, Germania), EnBW Energie Baden-Württemberg AG (Karlsruhe, Germania) e Hamburgische Electricitäts-Werke AG (Amburgo, Germania) [rappresentanti: avv.ti U. Karpenstein e D. Sellner]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 dicembre 2001, C(2001) 3967 def., che stabilisce che il regime tedesco di esenzione fiscale delle riserve costituite dalle centrali nucleari per lo smaltimento dei loro rifiuti radioattivi e la cessazione definitiva dell'attività degli impianti non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE.

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Le ricorrenti sopportano, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione e dalle intervenienti.


(1)  GU C 144 del 15.6.2002.


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/15


Sentenza del Tribunale di primo grado 18 gennaio 2006 — Regione Marche/Commissione

(Causa T-107/03) (1)

(«Programma Integrato Mediterraneo (PIM) per la Regione Marche - Chiusura di un contributo finanziario - Spese inammissibili - Ricorso di annullamento - Assenza di fondamento giuridico - Legittimo affidamento - Carenza di motivazione»)

(2006/C 74/30)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Regione Marche [Rappresentanti: avv.ti A. Pappalardo, M. Merola e D. Domenicucci]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: E. de March e L. Flynn, agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della Commissione, risultante da una lettera inviata il 18 dicembre 2002 al governo italiano, recante chiusura di un contributo finanziario comunitario concesso a titolo del Programma Integrato Mediterraneo (PIM) per la Regione Marche

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione.


(1)  GU C 124 del 24.5.2003


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/16


Sentenza del Tribunale di primo grado del 12 gennaio 2006 — Devinlec/Uami

(Causa T-147/03) (1)

(«Marchio comunitario Marchio figurativo contenente l'elemento denominativo - “quantum” - Opposizione del titolare del marchio figurativo nazionale Quantième - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), art. 15, n. 2, e art. 43, n. 3, del regolamento (CE) n. 40»)

(2006/C 74/31)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Devinlec Développement innovation Leclerc SA (Tolosa, Francia) [rappresentante: J.-P. Simon, avvocato]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [rappresentante: J. Novais Gonçalves e A. Folliard-Monguiral, agenti]

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: T.I.M.E. ART Uluslararasi Saat Ticareti ve diş Ticaret AŞ (Istambul, Turchia) [rappresentante: F. Jacobacci, avvocato]

Oggetto della causa

Ricorso avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell'UAMI 30 gennaio 2003 (procedimento R 109/2002-3), relativa a un procedimento d'opposizione tra la Devinlec Développement innovation Leclerc SA e la T.I.M.E. Art Uluslararasi Saat Ticareti ve diş Ticaret AŞ.

Dispositivo della sentenza

1)

La decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 gennaio 2003 (procedimento R 109/2002 3) è annullata.

2)

L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi al Tribunale.

3)

L'interveniente sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.


(1)  GU C 171 del 19.7.2003.


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/16


Sentenza del Tribunale di primo grado del 25 gennaio 2006 — Le Canne/Commissione

(Causa T-276/03) (1)

(«Sentenza che annulla una decisione della Commissione che riduce l'importo di un contributo finanziario comunitario - Modalità di esecuzione - Ricorso per carenza - Non luogo a provvedere - Ricorso per risarcimento danni»)

(2006/C 74/32)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Azienda agricola «Le Canne» srl (Porto Viro) [Rappresentanti: F. Mazzonetto e G. Carraro, avvocati]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [agenti: L. Visaggio e C. Cattabriga, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato]

Oggetto della causa

Da un lato, una domanda diretta a far dichiarare che la Commissione ha illegittimamente omesso di adottare le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza del Tribunale 5 marzo 2002, causa T-241/00, Le Canne/Commissione (Racc. pag. II-1251), e, dall'altro, una domanda di risarcimento del danno asseritamente subìto in conseguenza di tale omissione

Dispositivo della sentenza

1)

Non occorre statuire sulla domanda di accertamento di carenza.

2)

La domanda di risarcimento danni è respinta.

3)

Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 239 del 4.10.2003


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/17


Sentenza del Tribunale di primo grado 26 gennaio 2006 — Volkswagen/Uami

(Causa T-317/03) (1)

(«Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo Variant - Marchio denominativo nazionale anteriore DERBIVARIANT - Rifiuto di registrazione da parte della commissione di ricorso - Rischio di confusione - Art. 74, n. 1, e art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

(2006/C 74/33)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Volkswagen AG (Wolfsburg, Germania) [Rappresentante: avv. S. Risthaus]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [Rappresentanti: sigg. J. Weberndörfer e G. Schneider, agenti]

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Nacional Motor, SA (Martorelles, Spagna)

Oggetto della causa

Ricorso contro la decisione della Quarta Commissione di ricorso dell'UAMI 17 giugno 2003 (procedimento R 610/2001-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Nacional Motor, SA e la Volkswagen AG

Dispositivo della sentenza

1)

Il punto 2 del dispositivo della decisione della Quarta Commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 17 giugno 2003 (procedimento R 610/2001-4) è annullato nella parte in cui respinge la domanda di registrazione come marchio comunitario del segno denominativo Variant per i prodotti e i servizi diversi dai prodotti e i servizi rientranti nelle classi 7, 12 e 37.

2)

Per il resto il ricorso è respinto.

3)

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 304 del 13.12.2003


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/17


Sentenza del Tribunale di primo grado del 26 gennaio 2006 — Medici Grimm/Consiglio

(Causa T-364/03) (1)

(«Dumping - Importazioni di borsette in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese - Modifica del regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo - Assenza di retroattività - Annullamento da parte del Tribunale - Ricorso per risarcimento danni - Violazione sufficientemente grave e manifesta»)

(2006/C 74/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Medici Grimm KG (Rodgau Hainhausen, Germania) [Rappresentanti: R. MacLean, solicitor, e E. Gybels, avocat]

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea [agente: M. Bishop, assistito da G. Berrisch]

sostenuto da: Commissione delle Comunità europee [agenti: N. Khan e T. Scharf]

Oggetto della causa

Ricorso ai sensi dell'art. 235 CE e dell'art. 288, secondo comma, CE, diretto al risarcimento del danno che la ricorrente ritiene di avere subito a causa dell'irretroattività del regolamento (CE) del Consiglio 3 novembre 1998, n. 2380, che modifica il regolamento (CE) n. 1567/97, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di borsette in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 296, pag. 1), parzialmente annullato dalla sentenza del Tribunale 29 giugno 2000, causa T-7/99, Medici Grimm/Consiglio (Racc. pag. II-2671)

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente sopporta, oltre alle sue spese, quelle sostenute dal Consiglio.

3)

La Commissione sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 21 del 24.1.2004.


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/18


Sentenza del Tribunale di primo grado 25 gennaio 2006 — Weißenfels/Parlamento

(Causa T-33/04) (1)

(«Dipendenti - Retribuzione - Assegno per figlio a carico - Doppio assegno per figlio che soffre di un handicap - Art. 67, n. 2, dello Statuto - Deduzione dell'importo di un assegno della stessa natura»)

(2006/C 74/35)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Roderich Weißenfels (Lussemburgo) [Rappresentante: avv. H. Arendt]

Convenuto: Parlamento europeo [Rappresentanti: L. Knudsen, U. Rösslein e E. Ecker, agenti]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione del Parlamento 26 giugno 2003, che deduce dall'importo del doppio assegno per figlio a carico, concesso al ricorrente ai sensi dell'art. 67, n. 3, dello Statuto, l'importo di un assegno della stessa natura che il ricorrente percepisce da altri.

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ogni parte sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 94 del 17.4.2004.


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/18


Sentenza del Tribunale di primo grado del 17 gennaio 2006 — Henkel/Uami

(Causa T-398/04) (1)

(«Marchio comunitario - Marchio figurativo - Pasticca rettangolare rossa e bianca con un nucleo ovale blu - Motivo assoluto di rifiuto - Art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento CE n. 40/94 - Assenza di carattere distintivo»)

(2006/C 74/36)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente(i): Henkel KGaA (Düsseldorf, Germania) [Rappresentante: C. Osterrieth, avvocato]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [Rappresentanti: inizialmente D. Schennen, successivamente D. Schennen e G. Schneider, agenti]

Oggetto della causa

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda sezione di ricorso dell'UAMI 4 agosto 2004 (causa R 771/1999-2) avente ad oggetto la registrazione di un marchio figurativo, consistente nella rappresentazione di una pasticca rettangolare.

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 19 del 22.1.2005.


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/18


Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 dicembre 2005 — Arizona Chemical e a./Commissione

(Procedimento T-369/03) (1)

(«Direttiva 67/548/CEE - Diniego di declassificazione della colofonia come sostanza pericolosa - Ricorso di annullamento - Atto non impugnabile - Ricorso per risarcimento danni - Prescrizione - Eccezione di illegittimità - Irricevibilità»)

(2006/C 74/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Arizona Chemical BV (Huizen, Paesi Bassi), Eastman Belgium BVBA (Kallo, Belgio), Resinall Europe BVBA (Bruges, Belgio) e Cray Valley Iberica, SA (Madrid, Spagna) [Rappresentanti: avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: X. Lewis e F. Simonetti, agenti]

Parte interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica di Finlandia [rappresentanti: T. Pynnä e A. Guimaraes-Purokoski, agenti]

Oggetto della causa

Da un lato, una domanda di annullamento di un atto della Commissione che ha respinto la richiesta delle ricorrenti intesa ad ottenere la cancellazione della sostanza denominata colofonia dall'elenco delle sostanze sensibilizzanti di cui all'allegato I della direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 1967, 196, pag. 1), e, dall'altro lato, una domanda di risarcimento del danno subito

Dispositivo dell'ordinanza

1)

Il ricorso è respinto perchè irricevibile.

2)

Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla convenuta.

3)

La parte interveniente sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 7 del 10.1.2004.


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/19


Ordinanza del Tribunale di primo grado 13 gennaio 2006 — Dimos Ano Liosion e a./Commissione

(Causa T-85/05) (1)

(«Irricevibilità - Soggetti non destinatari di atti comunitari - Interesse diretto»)

(2006/C 74/38)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: Dimos Ano Liosion Theodora, Goula, Argyris Argyropoulos, Ioannis Manis, Eleni Ntalipi, Vasilis Papagrigoriou e Giorgos Fragkalexis (Ano Liossia, Grecia) [Rappresentante: avv. G. Kalavros]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: D. Triantafyllou e L. Flynn, agenti]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 21 dicembre 2004, E (2004) 5522, riguardante la concessione di una sovvenzione a carico del Fondo di coesione per la realizzazione del progetto intitolato «Costruzione della prima fase della seconda discarica dell'Attica occidentale, nella località di Scalistri, Comune di Fyli»

Dispositivo dell'ordinanza

1)

Il ricorso è dichiarato irricevibile.

2)

I ricorrenti sopporteranno le spese, ivi incluse quelle del procedimento sommario.


(1)  GU C 106 del 30.4.2005


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/19


Ordinanza del Tribunale di primo grado 9 gennaio 2006 — Finlandia/Commissione

(Causa T-177/05) (1)

(«Incidente di procedura - Eccezione di irricevibilità - Atto improduttivo di effetti giuridici obbligatori - Risorse proprie delle Comunità europee - Procedura d'infrazione - Interessi di mora previsti dall'art. 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 - Negoziazione di un accordo su un pagamento condizionale»)

(2006/C 74/39)

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Repubblica di Finlandia [Rappresentanti: T. Pynnä e A. Guimaraes-Purokoski, agenti]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: G. Wilms e P. Aalto, agenti]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della Commissione (Direzione generale del Bilancio), che sarebbe contenuta nella lettera 28 febbraio 2005 e nella lettera di conferma 25 aprile 2005, con la quale la Commissione avrebbe rifiutato di intavolare negoziati con la repubblica di Finlandia in merito al pagamento condizionale dei diritti richiesti retroattivamente, maggiorati degli interessi di ritardo accumulatisi fino al giorno del pagamento dei detti diritti, che la Commissione pretende dalla Finlandia nell'ambito del procedimento di infrazione n. 2003/2180 intentato ai sensi dell'art. 226 CE.

Dispositivo dell'ordinanza

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

La Repubblica di Finlandia è condannata alle spese.


(1)  GU C 153 del 25.6.2005


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/20


Ricorso presentato il 2 novembre 2005 — ARCHI.M.E.D. — E.S/Commissione

(Causa T-396/05)

(2006/C 74/40)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Architecture, Microclimat, Energies Douces — Europe et Sud SARL (ARCHI.M.E.D. — E.S) (Ganges, Francia) [Rappresentanti: avv.ti P.-P. van Gehuchten, J. Sambon, P. Reyniers]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione di compensazione della Commissione contenuta nella lettera 5 ottobre 2005, notificata alla ricorrente in data 10 ottobre 2005;

annullare la decisione di recupero contenuta nella lettera 30 agosto 2005 e nella nota di debito 23 agosto 2005, n. 3240705638, notificate alla ricorrente in data 2 settembre 2005;

condannare la Commissione a tutte le spese.

Motivi e princiopali aregomenti

La ricorrente è parte nel contratto BU 209-95 concluso con la Commissione a seguito della gara di appalto lanciata nell'ambito del programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore dell'energia non nucleare (1) e inteso alla realizzazione di un progetto di ristrutturazione di uno stabile in Lione utilizzando i metodi dell'architettura solare e bioclimatica. Nel realizzare i suoi obblighi contrattuali la ricorrente ha comunicato il 12 dicembre 2001 alla Commissione la relazione finale del progetto. La Commissione non ha accettato tale relazione e le ha fatto pervenire, in data 5 luglio 2002, una decisione di recupero degli anticipi versati rifiutando di accettare taluni costi da essa dichiarati nella detta relazione. Né il carteggio di corrispondenza tra le parti, né le riunioni tenutesi, né l'intervento di un mediatore hanno potuto portare a una soluzione amichevole della controversia.

Con lettera raccomandata 30 agosto 2005 la Commissione ha fatto pervenire alla ricorrente una decisione finale di recupero preceduta da una nota di debito del 23 agosto 2005. Con altra lettera raccomandata 5 ottobre 2005, la Commissione le ha altresì comunicato una decisione che le oppone la compensazione tra i loro reciproci crediti: crediti della Commissione nei confronti della ricorrente nell'ambito del contratto in esame, da un lato, e, dall'altro, crediti della ricorrente nei confronti della Commissione, che essa vanta nell'ambito di un altro contratto. Si tratta delle decisioni impugnate.

La ricorrente contesta le decisioni invocando due motivi principali.

In primo luogo, sostiene che con le decisioni impugnate la Commissione violerebbe presupposti extragiudiziali della compensazione tra crediti reciproci. La ricorrente sostiene che una siffatta compensazione non sarebbe possibile, dal momento che i crediti sono disciplinati da due ordinamenti giuridici distinti. Orbene, secondo la ricorrente, i crediti che essa vanta nei confronti della Commissione sarebbero, in effetti, fondati sul diritto comunitario, mentre i crediti che la Commissione vanterebbe nei confronti della ricorrente sarebbe disciplinati dal diritto francese. Inoltre, sostiene che la Commissione non avrebbe base giuridica che le consenta di operare la compensazione opposta alla ricorrente, dato che i crediti di cui trattasi non sono ancora certi, come dimostrato dalle numerose contestazioni da parte della ricorrente stessa, e il procedimento dinanzi al mediatore non si è a tutt'oggi concluso.

Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che la decisione di recupero dovrebbe essere annullata per mancanza di motivazione. Assume che la Commissione non avrebbe mai fornito spiegazioni sufficienti, in particolare nei confronti degli argomenti sollevati dalla ricorrente circa il modo con cui essa ha fissato l'importo del suo credito.


(1)  Programma posto in essere con decisione del Consiglio 23 novembre 1994, 94/806/CE (GU L 334 del 22 dicembre 1994, pag. 87)


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/20


Ricorso presentato il 3 novembre 2005 — ARCHI.M.E.D. — E.S/Commissione

(Causa T-397/05)

(2006/C 74/41)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Architecture, Microclimat, Energies Douces — Europe et Sud SARL (ARCHI.M.E.D. — E.S) (Ganges, Francia) [Rappresentanti: avv.ti P.-P. van Gehuchten, J. Sambon, P. Reyniers]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Commissione non poteva rescindere il contratto 30 giugno 2005;

condannare la Commissione europea al pagamento dell'importo di EUR 125 906, più gli interessi di mora al tasso legale a partire dal 12 febbraio 2002;

condannare la Commissione a tutte le spese di causa.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è parte nel contratto BU 209-95 concluso con la Commissione a seguito della gara di appalto lanciata nell'ambito del programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore dell'energia non nucleare (1) e inteso a realizzare un progetto di ristrutturazione di uno stabile a Lione utilizzando i metodi dell'architettura solare e bioclimatica. Nel contratto è compresa una clausola compromissoria in virtù della quale i giudici comunitari sono gli unici competenti a conoscere delle controversie tra i contraenti circa la validità, l'applicazione e l'interpretazione del contratto.

Nel realizzare i suoi obblighi contrattuali, la ricorrente comunicava alla Commissione il 12 dicembre 2001 la relazione finale del progetto. La Commissione non accettava tale relazione e il 5 luglio 2002 faceva pervenire alla ricorrente una decisione di recupero degli anticipi versati rifiutando di accettare talune spese da essa dichiarate nella detta relazione. Né gli scambi di corrispondenza tra le parti, né le riunioni tenute, né l'intervento di un mediatore sono potuti arrivare a una soluzione amichevole della controversia. Con lettera raccomandata 30 agosto 2005 la Commissione ha fatto pervenire alla ricorrente una decisione finale di recupero preceduta da una nota di debito del 23 agosto 2005. Tale decisione ha costituito l'oggetto del presente ricorso proposto dalla ricorrente sulla base della clausola compromissoria.

Il ricorso è essenzialmente inteso a condannare la Commissione al pagamento del 20 % del saldo del contributo asseritamente dovuto alla ricorrente in virtù del contratto BU 209-95.

A sostegno delle sue affermazioni, la ricorrente afferma che ogni contestazione circa il modo con cui il progetto è stato realizzato dai contraenti avrebbe dovuto essere stato formulata dalla Commissione prima della data alla quale la relazione si riteneva essere stata approvata (due mesi a partire dalla data del deposito della relazione finale). La Commissione sarebbe incorsa in decadenza e, a parere della ricorrente, quest'ultima potrebbe pertanto ritenersi creditrice nei suoi confronti. Di conseguenza, essendo decaduta, la Commissione resterebbe debitrice della ricorrente del saldo del contributo che si era impegnata a versare in forza del contratto di cui trattasi.


(1)  Programma attuato mediante decisione del Consiglio 23 novembre 1994, 94/806/CE (GU L 334 del 22 dicembre 1994, pag. 87).


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/21


Ricorso presentato il 25 novembre 2005 — Olimpiaki Aeroporia Ypiresies A.E. contro Commissione delle Comunità europee

(Causa T-423/05)

(2006/C 74/42)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Olimpiaki Aeroporia Ypiresies A.E. (Atene, Grecia) [rappresentanti: P. Anestis, T. Soames, D. Geradin, S. Mavroghenis e S. Jorda, avvocati]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare, in tutto o in parte, ai sensi degli artt. 230-231 CE l'impugnata decisione C 11/2004, relativa ad aiuti di Stato asseritamente concessi dalla Grecia alla Olimpiaki Aeroporia Ypiresies A.E.;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nell'ambito della privatizzazione della compagnia aerea greca di bandiera «Olimpiaki Aeroporia» è stata creata una nuova società (la «NOA»), incaricata delle attività di volo, mentre la ricorrente (la «OA») ha conservato tutte le altre attività, in particolare i servizi a terra, la manutenzione e la riparazione degli aeromobili. Con la decisione impugnata, la Commissione ha constatato il versamento in favore della NOA e della ricorrente di aiuti di Stato da parte della Grecia incompatibili con il Trattato, in ragione, tra l'altro:

della sopravvalutazione degli attivi della NOA al momento della sua costituzione,

dell'effettuazione di pagamenti da parte dello Stato ellenico a titolo di garanzia per debiti della OA,

dell'atteggiamento da parte dello Stato ellenico nei confronti della OA di persistente tolleranza per quanto riguarda le imposte e i contributi previdenziali dovuti.

Con il ricorso, la ricorrente contesta anzitutto la parte della decisione relativa alla presunta sopravvalutazione degli attivi della NOA al momento della sua costituzione. Essa deduce una violazione dell'art. 87, nn. 1 e 3, CE nonché dell'art. 253 CE (obbligo di motivazione). Ritiene che il criterio dell'investitore privato sia stato applicato erroneamente, in quanto la Repubblica ellenica ha agito come avrebbe agito qualunque imprenditore privato avveduto. Ritiene inoltre che, nel calcolare l'importo del profitto asseritamente conseguito, sia stato seguito un metodo erroneo e si sia giunti a risultati errati. La ricorrente deduce poi una carenza di motivazione in ordine al ricorrere dei presupposti sanciti dall'art. 87, n. 1, CE.

Per quanto riguarda il versamento di importi da parte dello Stato per debiti della ricorrente, essa non contesta che tali pagamenti siano avvenuti, ma ritiene che non possano configurarsi come aiuti di Stato e deduce in proposito una violazione dell'art. 87, n. 1, CE. In particolare, la ricorrente afferma che il perdurare degli aiuti di Stato, ai quali sono riconducibili i pagamenti in oggetto dello Stato ellenico, era stato accettato dalla Commissione e che solo in seguito ad una valutazione giuridica errata quest'ultima afferma il contrario nella decisione impugnata. Nel medesimo contesto la ricorrente denuncia un manifesto errore di valutazione da parte della Commissione per quanto riguarda i pagamenti che hanno avuto luogo prima della modifica di alcune garanzie e con riferimento alla qualificazione di taluni pagamenti da parte dello Stato come aiuti di Stato. La ricorrente deduce inoltre, anche con riferimento a questa parte della decisione, una violazione delle forme sostanziali, in particolare dell'obbligo di motivazione.

Per quanto riguarda la constatazione, contenuta nella decisione impugnata, in merito a una «persistente tolleranza» della Grecia nei confronti della OA, la ricorrente allega una violazione del diritto comunitario con riferimento alla nozione di aiuto di Stato, in quanto la Commissione non avrebbe esaminato il comportamento della Grecia alla luce del criterio del creditore privato e non è riuscita ad assolvere l'onere della prova ad essa incombente. La ricorrente deduce ancora una valutazione manifestamente erronea per quanto riguarda il calcolo e la quantificazione del presunto profitto nonché una carenza di motivazione.

Infine, la ricorrente deduce una violazione dei principi generali del diritto comunitario, anzitutto del diritto al contraddittorio, che secondo la ricorrente è stato leso in quanto la Commissione ha negato alla Repubblica ellenica, e, per estensione, alla stessa ricorrente, in quanto parte direttamente interessata, la possibilità di accedere alle conclusioni cui era giunta una società di controllo designata dalla Commissione. La ricorrente deduce inoltre un violazione del principio «ne bis in idem» a causa dell'applicazione, con la decisione impugnata, di interessi al tasso comunitario sugli importi degli aiuti che devono essere recuperati, nei quali tuttavia sono già compresi ammende, interessi e maggiorazioni sulla base delle disposizioni nazionali.


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/22


Ricorso presentato il 12 dicembre 2005 — Ajinomoto/UAMI

(Causa T-436/05)

(2006/C 74/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ajinomoto (Tokyo, Giappone) [Rappresentanti: avv.ti G. Würtenberger e R. Kunze]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kaminomoto Co. Ltd (Hyogo-Ken, Giappone)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 15 settembre 2005 (procedimento R 1143/2004-1);

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario interessato: il marchio figurativo «AJINOMOTO» per beni rientranti nelle classi 1, 5, 29, 30 e 31 — domanda n. 1 307 024

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Kaminomoto Co. Ltd.

Marchio o segno fatto valere: il marchio denominativo nazionale «KAMINOMOTO» per beni rientranti nella classe 3

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione nella sua interezza

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto, secondo la ricorrente, la commissione di ricorso sosteneva che nel procedimento di opposizione l'opponente doveva solo provare l'esistenza di un diritto anteriore sussistente all'epoca in cui è stata presentata opposizione. La ricorrente sostiene che la data rilevante ai fini della prova dell'esistenza di un diritto anteriore è quella in cui è stata pronunciata la decisione dalla divisione di opposizione o, in alternativa, la data limite per la produzione di ulteriori prove.


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/22


Ricorso proposto il 13 dicembre 2005 — Royal Bank of Scotland/UAMI

(Causa T-439/05)

(2006/C 74/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: The Royal Bank of Scotland Group plc (Edinburgh, Regno Unito) [rappresentata dall'avv. J. Hull, Solicitor]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso: Lombard Risk Systems Limited and Lombard Risk Consultants limited (Londra, Regno Unito)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 21 luglio 2005 (procedimento R 370/2004-4), relativa al procedimento di opposizione n. B 370959, notificata il 13 ottobre 2005, e

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario interessato: marchio denominativo «LOMBARD DIRECT» per servizi delle classi 35, 36 e 42 — domanda n. 1 523 992

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Lombard Risk Systems Limited and Lombard Risk Consultants Limited

Marchio o segno fatto valere: marchi denominativi comunitari e nazionali «LOMBARD RISK» e «LOMBARD GROUP OF COMPANIES» per prodotti e servizi delle classi 9, 36 e 41

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione per parte dei servizi contestati

Decisione della commissione di ricorso: rigetto dell'impugnazione

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto la commissione di ricorso ha effettuato un esame giuridico erroneo nel verificare se sussistesse o meno un rischio di confusione tra i marchi in conflitto e nella parte in cui ha ritenuto concepibile la sussistenza di una confusione e che la possibilità di confusione non potesse essere esclusa. Secondo la ricorrente, la commissione avrebbe quindi rovesciato l'onere della prova, chiedendo alla ricorrente di provare l'insussistenza di un rischio di confusione. Inoltre, la commissione di ricorso avrebbe omesso di fornire un'adeguata motivazione per la sua decisione, contrariamente a quanto richiesto dall'art. 73 del suddetto regolamento.


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/23


Ricorso presentato il 16 dicembre 2005 — Biofarma/UAMI

(Causa T-442/05)

(2006/C 74/45)

Lingua di deposito del ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Biofarma/UAMI (Neuilly-sur-Seine, Francia) [Rappresentanti: sig. Victor Gil Vega e sig.ra Antonia Ruiz López, avvocati]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Anca Health Care Limited.

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 26 settembre 2005 e dichiarare che vi è effettivamente un rischio di confusione tra i marchi CAFON e DAFLON, che designano prodotti simili;

condannare l'UAMI alle spese, ivi compresi gli onorari dei legali della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Surtech Internacional Ltd

Marchio comunitario richiesto: Marchio denominativo «CAFON» per prodotti della classe 5 (prodotti e sostanze farmaceutici).

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: la ricorrente

Marchio o segno fatto valere nel procedimento di opposizione: marchio denominativo «DAFLON» (registrato in Spagna, Portogallo, Benelux, Austria, Francia e Italia) per prodotti della classe 5 (prodotti e sostanze farmaceutici)

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: applicazione erronea dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/24


Ricorso presentato il 16 dicembre 2005 — El Corte Inglés, S.A./UAMI

(Causa T-443/05)

(2006/C 74/46)

Lingua di deposito del ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: El Corte Inglés, S.A. (Madrid) [Rappresentante: sig. Juan Luis Rivas Zurdo, avvocato]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Juan Bolaños Sabri

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso 21 settembre 2005 nel procedimento R 1191/2004-1, in quanto, accogliendo il ricorso del richiedente, dà adito ad una concessione del marchio comunitario n. 2.456.242 «PIRAÑAM DISEÑO ORIGINAL JUAN BOLAÑOS» nella classe 25.

Respingere la domanda di registrazione del marchio comunitario n. 2.456.242 «PIRAÑAM DISEÑO ORIGINAL JUAN BOLAÑOS», della classe 25.

Condannare alle spese del giudizio le controparti che si oppongano al presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: D. Juan Bolaños Sabri.

Marchio comunitario richiesto: Marchio figurativo «PIRAÑAM DISEÑO ORIGINAL JUAN BOLAÑOS» (domanda n. 2.456.242), per prodotti delle classi 16, 21 e 25.

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Il ricorrente.

Marchio o segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Marchi denominativi spagnoli «PIRANHA» per prodotti delle classi 25 (n. 790.520) e 18 (n. 2.116.007).

Decisione della divisione di opposizione: Parziale accoglimento dell'opposizione, con rigetto della domanda di registrazione per i prodotti della classe 25.

Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione impugnata e rigetto integrale dell'opposizione.

Motivi dedotti: Erronea applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario.


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/24


Ricorso presentato il 22 dicembre 2005 — Plantations de Mbanga/Commissione

(Causa T-447/05)

(2006/C 74/47)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Société des plantations de Mbanga (SPM) SA (Douala, Cameroun) [Rappresentanti: avv.ti P. Soler Couteaux, S. Cahn]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare il regolamento (CE) della Commissione 9 dicembre 2005, n. 2015/2005, relativo alle importazioni di banane originarie dei paesi ACP nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane nei mesi di gennaio e febbraio 2006;

condannare la Commissione e il Consiglio a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

Nell'ambito delle modifiche del regime specifico dei contingenti per gli scambi con i paesi terzi facenti parte di misure di organizzazione dei mercati nel settore della banana, il regolamento del Consiglio dell'Unione europea 29 novembre 2005, n. 1964 (1) ha inoltre conferito alla Commissione il potere di disporre i provvedimenti necessari per l'attuazione del detto regolamento nonché le misure transitorie relative alla gestione del contingente tariffario per le banane originarie dei paesi ACP. In questo contesto, la Commissione ha mantenuto nel suo regolamento 9 dicembre 2005, n. 2015 (2), per i mesi di gennaio e febbraio 2006, il precedente regime di attribuzione dei certificati d'importazione sulla base di riferimenti storici (3), come inizialmente previsto dal regolamento n. 896/2001. L'annullamento del detto regolamento n. 2015/2005 viene richiesto con il presente ricorso.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente sostiene che, fissando negli artt. 3 e 4 un regime di attribuzione di certificati di importazione fondato su riferimenti storici e sull'introduzione di operazioni non tradizionali, il regolamento n. 2015/2005 violerebbe:

le disposizioni convenzionali che regolano il mercato della banana;

la filosofia e i principi sanciti dalle disposizioni comunitarie in materia di politica agricola comune, di organizzazione comune dei mercati della banana nonché le proprie disposizioni della normativa comunitaria di cui trattasi;

i principi sanciti dagli artt. 81 CE e 82 CE, in quanto consentirebbe agli operatori storici di abusare collettivamente della posizione dominante che sarebbe, secondo la ricorrente, loro conferita dalle norme di regolamento e in quanto favorirebbe anche altre pratiche anticoncorrenziali sul mercato comunitario delle banane;

i principi sanciti dall'art. 87 CE, in quanto avrebbe come conseguenza la concessione di un vantaggio finanziario importante, selettivamente a taluni importatori tradizionali storicamente rilevanti, che avrebbero la possibilità di trarre benefici dalla rivendita di certificati ottenuti indebitamente, gratuitamente;

il principio di proporzionalità, in quanto non consentirebbe la creazione e lo sviluppo delle attività di importatori non tradizionali credibili e vitali, poiché questi possono esistere solo appoggiandosi su un importatore tradizionale; inoltre, la ricorrente sostiene che il regolamento di cui viene chiesto l'annullamento non consentirebbe neppure ai produttori di banane ACP di approfittare equamente della preferenza accordata alle banane ACP, poiché il beneficio del regime produce eccessivamente profitto a taluni importatori tradizionali di importanza storica;

il principio di non discriminazione in quanto applicherebbe un trattamento apparentemente equo all'insieme degli importatori tradizionali ACP, mentre in realtà esso favorirebbe indebitamente taluni importatori tradizionali di importanza storica.

Infine la ricorrente invoca altresì, a sostegno delle sue affermazioni, la violazione dei principi del legittimo affidamento e del libero esercizio delle attività professionali.


(1)  Regolamento (CE) 29 novembre 2005, n. 1964, relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane (GU L 316 del 2.12.2005)

(2)  Regolamento (CE) della Commissione 9 dicembre 2005, n. 2015, relativo alle importazioni di banane originarie dei paesi ACP nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane nei mesi di gennaio e febbraio 2006 (GU L 324, pag. 5).

(3)  Il che è contestato dalla ricorrente nella causa pendente dinanzi al Tribunale T-128/05.


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/25


Ricorso presentato il 21 dicembre 2005 — Automobiles Peugeot e Peugeot Nederland/Commissione

(Causa T-450/05)

(2006/C 74/48)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Automobiles Peugeot SA (Parigi, Francia) e Peugeot Nederland NV (Utrecht, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti O. d'Ormesson, N. Zacharie)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

annullare integralmente il dispositivo della decisione e la motivazione su cui si basa;

in subordine, riformare l'art. 3 della decisione e la motivazione su cui si basa, riducendo l'ammenda di 49,5 milioni d'euro;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, le società che lo hanno proposto chiedono l'annullamento della decisione della Commissione 5 ottobre 2005, C(2005) 3683 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 CE (casi 36.623, 36.820 e 37.275 — SEP e altri/Automobiles Peugeot SA), con cui la Commissione ha giudicato restrittive della concorrenza le pratiche adottate dalle dette società per limitare talune esportazioni di autoveicoli. La decisione controversa aveva ad oggetto, in particolare, le misure individuali adottate dalle ricorrenti nei confronti delle concessionarie: sistema di incentivi per le concessionarie, politica restrittiva nelle campagne promozionali, rifornimento limitato delle concessionarie, ammonimenti diretti. Le ricorrenti chiedono inoltre, in via subordinata, la riduzione dell'ammenda inflitta dalla Commissione.

A sostegno delle loro richieste, le ricorrenti affermano che nella sua decisione la Commissione avrebbe violato le disposizioni di cui all'art. 81, n. 1, CE, in quanto essa aveva ritenuto che le misure adottate dalle ricorrenti potessero essere qualificate come «accordo» ai sensi di tale articolo.

In via subordinata, esse invocano i motivi relativi ad errori di fatto, alla valutazione erronea dei fatti e all'errore di diritto, in quanto la Commissione aveva rilevato che il sistema di rimunerazione delle concessionarie aveva un oggetto anticoncorrenziale ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE. Inoltre, le ricorrenti mettono in discussione la valutazione della durata dell'infrazione effettuata dalla Commissione nella decisione impugnata, in quanto la Commissione avrebbe commesso un errore di fatto e avrebbe proceduto ad un apprezzamento erroneo dei fatti, il che l'avrebbe portata, secondo le ricorrenti, a una motivazione contraddittoria della sua decisione.

Il motivo seguente ha ad oggetto la supposta insufficienza della motivazione della decisione impugnata per quanto riguarda l'analisi degli effetti delle misure addotte dalla Commissione. Inoltre, nell'ambito di tale motivo, le ricorrenti rimproverano alla Commissione di avere commesso errori di fatto e di aver proceduto ad un apprezzamento erroneo dei fatti, nonché di essere pervenuta ad una motivazione contraddittoria della propria decisione.

A sostegno della loro domanda subordinata, che ha ad oggetto la riduzione dell'ammenda inflitta dalla Commissione, le ricorrenti invocano i motivi relativi alla violazione dell'art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 e degli orientamenti per il calcolo delle ammende (1) in sede di applicazione di tali disposizioni da parte della Commissione.


(1)  Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell'articolo 65, paragrafo 5 del trattato CECA (GU C 9 del 14.1.1998, pag. 3)


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/26


Ricorso presentato il 29 dicembre 2005 — Bang & Olufsen/UAMI

(Causa T -460/05)

(2006/C 74/49)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bang & Olufsen AS (Struer, Danimarca) [Rappresentante: avv. K. Wallberg]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione il mercato interno (marchi, disegni e modelli) 22 ottobre 2005 nel procedimento R0497/2005-1 e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario richiesto: Marchio tridimensionale raffigurante un altoparlante verticale a forma di matita su un basso piedistallo per beni delle classi 9 e 20 — domanda n. 3 354 371.

Decisione dell'esaminatore: Rigetto della domanda per tutti i beni richiesti.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Il marchio è, conformemente all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, intrinsecamente distintivo per tutti i beni cui fa riferimento la domanda e, in caso contrario, ha acquisito carattere distintivo mediante l'uso ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento.


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/26


Ricorso presentato il 30 dicembre 2005 — L'Oréal/UAMI

(Causa T-461/05)

(2006/C 74/50)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: L'Oréal S.A. (Parigi, Francia) [Rappresentante: avv. X. Buffet Delmas d'Autane]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Revlon (Svisse) S.A. (Schlieren, Svizzera)

Conclusioni della ricorrente

annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 17 ottobre 2005 (procedimento R 0806/2002-4) relativa al procedimento di opposizione n. B 214 694 (domanda di marchio comunitario n. 1 011 014);

condanna dell'UAMI a tutte le spese sostenute in tutti i procedimenti connessi alla causa (in particolare, le spese di ricorso e di impugnazione).

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario interessato: il marchio denominativo «FLEXI TOUCH» per beni rientranti nella classe 3

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Revlon (Suisse) S.A.

Marchio o segno fatto valere: il marchio denominativo nazionale «FLEX» per beni rientranti nelle classi 3 e 34

Decisione della divisione di opposizione: integrale accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione degli artt. 15 e 43, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto la prova addotta dalla Revlon (Suisse) S.A. non può essere considerata valida prova di un serio utilizzo del marchio denominativo «FLEX» durante il periodo rilevante, né in Francia, né nel Regno Unito.

Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento in quanto non vi sarebbe alcuna somiglianza tra i marchi in questione e quindi nessun rischio di confusione.


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/27


Ricorso proposto il 30 dicembre 2005 — Toyoda Koki Kabushiki Kaisha/UAMI

(Causa T-462/05)

(2006/C 74/51)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Toyoda Koki Kabushiki Kaisha (Aichi-Ken, Giappone) [rappresentata dall'avv. J. F. Wachinger]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 14 settembre 2005, nel procedimento R 157/2004-1, e consentire la registrazione del marchio denominativo n. 003157492 «IFS» per i prodotti «sterzo e servosterzo, per veicoli e per parti di essi, esclusa la sospensione anteriore a ruote indipendenti» nella classe internazionale 12 dell'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi;

In subordine, annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 14 settembre 2005, nel procedimento R 1157/2004-1, rinviare il procedimento alla commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno affinché la riesamini e si pronunci nuovamente su di esso.

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: il marchio denominativo «IFS» per prodotti della classe 12 — domanda n. 3 157 492

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda per tutti i prodotti indicati

Decisione della commissione di ricorso: rigetto dell'impugnazione

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento del Consiglio n. 40/94 a causa, tra l'altro, di un'erronea definizione del pubblico rilevante e di un'erronea presupposizione del significato descrittivo.


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/27


Ricorso presentato il 12 gennaio 2006 — Repubblica di Polonia/Commissione delle Comunità europee

(Causa T-4/06)

(2006/C 74/52)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia [Rappresentante: Jarosław Pietras, agente del governo]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare l'art. 2 del regolamento (CE) della Commissione 14 ottobre 2005, n. 1686, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, gli importi dei contributi alla produzione e il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero (GU L 271 del 15 ottobre 2005, pag. 12).

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento dell'art. 2 del regolamento n. 1686/2005 che prevede, conformemente all'art. 16 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1260/2001 (1), l'importo dei contributi alla produzione nonché il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 2004/2005 ai fini della copertura del saldo non liquidato delle perdite complessive. Il contestato articolo del regolamento prevede coefficienti diversi di contributo complementare tra i Paesi che hanno istituito la Comunità prima del 1o maggio 2004 nonché fra i «nuovi» Paesi membri.

A sostegno del ricorso la ricorrente poggia sui motivi seguenti:

incompetenza della Commissione europea e violazione dell'art. 16 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1260/2001 il quale, nell'opinione della ricorrente, autorizza la Commissione europea a fissare solo un unico coefficiente di uguale importo per tutta la Comunità, ciò che sempre a suo avviso confermano univocamente e concordemente in proposito tutte le diverse versioni linguistiche del disposto del regolamento. In aggiunta la ricorrente sostiene che i principi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero non solo non possono creare una giustificazione per derogare al tenore letterale del disposto del regolamento (CE) n. 1260/2001, ma addirittura escludono una deroga siffatta;

violazione del principio della ripresa immediata e completa dell'acquis communautaire da parte dei nuovi Paesi membri; secondo la ricorrente il coefficiente differenziato del contributo complementare costituisce in realtà una misura transitoria che non ha fondamento nell'Atto di adesione costituente il fondamento della ripresa da parte della Repubblica di Polonia dell'insieme dei diritti e degli obblighi risultanti dalla qualità di membro il che, secondo la ricorrente, comprende anche la ripresa del diritto di beneficiare dei pagamenti oltre il dovuto e dell'obbligo di copertura delle perdite nel mercato dello zucchero generate nelle passate campagne di commercializzazione;

violazione del principio di non discriminazione; la ricorrente addebita alla Commissione che l'unico criterio di differenziazione del coefficiente nel regolamento contestato è la data di adesione dei paesi membri all'Unione europea. Nell'opinione della ricorrente le conseguenze dell'adesione sono state disciplinate in maniera esaustiva nell'Atto di adesione e negli atti adottati sul suo fondamento e la data di allargamento dell'Unione europea non può costituire un criterio obiettivo che possa giustificare la differenziazione introdotta;

violazione del principio di solidarietà; secondo la ricorrente la differenziazione del coefficiente rispetto ai singoli Paesi membri si risolve in una ripartizione arbitraria, non proporzionale e non solidale delle spese di finanziamento del mercato dello zucchero;

insufficiente motivazione della misura contestata alla luce dell'assenza di indicazione da parte della Commissione europea sia delle circostanze che avrebbero giustificato la differenziazione del coefficiente, sia delle finalità cui avrebbe potuto servire una differenziazione siffatta;

violazione del requisito delle forme sostanziali data l'adozione del regolamento (CE) n. 1685/2005 in contrasto col disposto dell'art. 3 del regolamento di procedura del comitato di gestione per lo zucchero e dell'art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio, n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (2) in quanto la Commissione europea non ha presentato, a dire della ricorrente, nel corso del procedimento di «comitologia» la versione linguistica polacca della misura impugnata. La ricorrente asserisce che la violazione riveste un carattere di particolare gravità, poiché concerne la proposta di un atto normativo ed è espressione della prassi costante della Commissione europea nell'ambito del comitato di gestione per lo zucchero.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 19 giugno 2001, n. 1260, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178 del 30 giugno 2001, pag. 1).

(2)  GU L 17 del 6 ottobre 1958, pag. 385, con modificazioni.


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/28


Ricorso presentato il 9 gennaio 2006 — Danimarca/Commissione

(Causa T-5/06)

(2006/C 74/53)

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: Regno di Danimarca (Copenhagen, Danimarca) [Rappresentante: Jørgen Molde, agente]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Venga annullata, per quanto riguarda il punto 1 e il punto 2 sul Deca-BDE in applicazioni di polimeri, la decisione della Commissione 13 ottobre 2005, 2005/717/CE, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, dell'allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1);

la Commissione venga condannata alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata la Commissione esenta la sostanza Deca-BDE in applicazioni di polimeri dal divieto di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 gennaio 2003, 2002/95/CE, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (2) (in prosieguo: la «direttiva di base»).

Il governo danese fa valere che le decisione impugnata è inficiata da vizi di diritto, in quanto il Deca-BDE in applicazioni di polimeri è esentato dal divieto di cui alla direttiva di base in contrasto con le disposizioni ivi contenute,

dato che una siffatta esenzione non è necessaria in relazione al progresso scientifico e tecnico,

dato che la Commissione non ha esentato dal divieto una specifica applicazione della sostanza ma in pratica ha esentato in via del tutto generale la sostanza in tutte le applicazioni di polimeri,

dato che la Commissione non ha dimostrato che non esistano possibilità di sostituzione o di eliminazione per il deca-BDE in applicazioni di polimeri, il che avviene secondo il governo danese, e

dato che la Commissione non ha proceduto a valutare se l'impatto negativo sul piano ambientale, sanitario e/o della tutela dei consumatori come conseguenza di una sostituzione sia maggiore dei possibili vantaggi sul piano ambientale, sanitario e/o della tutela dei consumatori.

Il governo danese fa inoltre valere che la Commissione si è basata si un criterio illegittimo, e cioè una generale valutazione di rischio dell'esentata sostanza Deca-BDE, e che la decisione è inficiata da un vizio di forme sostanziali, in quanto la Commissione non ha giustificato in misura sufficiente perché essa ritenga che le condizioni per esentare il Deca-BDE in applicazioni di polimeri dal divieto di cui alla direttiva di base siano soddisfatte.


(1)  GUUE L 271, pag. 48.

(2)  GUUE L 37, pag. 19.


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/29


Ricorso presentato il 13 gennaio 2006– Mopro-Nord GmbH/Commissione

(Causa T-6/06)

(2006/C 74/54)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mopro-Nord GmbH (Altentreptow, Germania) (rappresentanti: avv.ti L. Harings e C. H. Schmidt)

Convenuto: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della convenuta 6 settembre 2005, relativa all'aiuto n. N 363/2004 (GU. C 262, pag. 5), in quanto, ai punti 25-27, si basa sulle garanzie delle autorità tedesche, ai cui sensi le spese effettuate prima dell'autorizzazione da parte della Commissione di tali aiuti soggetti ad un'unica notifica non sono sostenibili riguardo al premio per l'investimento (supplemento per l'investimento);

in subordine, annullare totalmente la decisione della convenuta 6 settembre 2005, relativa all'aiuto n. N 363/2004 (GU C 262, S. 5);

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione 6 settembre 2005, C(2005) 3310 def., relativa all'aiuto di Stato n. N 363/2004 per la costruzione di uno stabilimento di trasformazione del siero del latte. Destinataria di tale aiuto è la Mopro-Nord GmbH nel Land Meclenburgo — Pomerania occidentale. Nella decisione impugnata la Commissione ha comunicato alla Repubblica federale di Germania che l'aiuto da essa notificato è conforme al diritto comunitario. La ricorrente impugna la decisione in particolare nella parte in cui essa si basa sulle garanzie delle autorità tedesche, ai cui sensi le spese effettuate prima dell'autorizzazione da parte della Commissione di tali aiuti soggetti ad un'unica notifica non sono sostenibili riguardo al premio per l'investimento.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere che la descrizione della fattispecie in esame effettuata dalla convenuta è erronea. Inoltre, essa fa valere la violazione dell'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 253 CE nonché dei principi della certezza del diritto e della determinatezza. Inoltre, con la decisione impugnata la Commissione avrebbe violato l'art. 4, n. 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 (1) nonché il principio di buona amministrazione. Ancora, la decisione impugnata violerebbe l'art. 87, n. 3, lett. c), CE in combinato disposto con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2). Infine, la ricorrente sostiene che la decisione della Commissione viola il principio della tutela dell'affidamento nonché il divieto di discriminazione.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1).

(2)  GU 2000, C 28, pag. 2, nonché GU 2000, C 232, pag. 19.


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/29


Ricorso presentato il 23 gennaio 2006 — Giant (China)/Consiglio

(Causa T-17/06)

(2006/C 74/55)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Giant (China) (Kunshan City, Cina) [Rappresentante: avv. P. De Baere]

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare il regolamento (CE) del Consiglio 14 novembre 2005, n. 1892 (1), che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, in quanto esso:

respinge la richiesta della ricorrente di ottenere lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato;

viola l'art. 253 CE in quanto omette di fornire le motivazioni per cui la richiesta di detto status è stata respinta;

si pone in contrasto con la normativa dell'OMC poiché applica a posteriori criteri relativi all'economia di mercato a produttori cinesi che esportano in taluni Stati membri dell'Unione europea; e

condannare il Consiglio alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è una società a responsabilità limitata di diritto cinese che produce soprattutto biciclette e componenti di biciclette per poi esportarle nella Comunità. Essa contesta il regolamento n. 1892/2005 che ha chiuso il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere, innanzi tutto, le stesse violazioni del regolamento del Consiglio n. 384/96 («il regolamento di base») e dell'art. 253 CE da essa in precedenza lamentate nel contesto della causa T-372/05 (2).

La ricorrente afferma inoltre che il regolamento impugnato viola la normativa dell'Organizzazione mondiale del Commercio («OMC») in quanto applica criteri di economia di mercato ad esportatori cinesi in cinque Stati membri la cui disciplina antidumping non prevedeva tali criteri all'epoca dell'entrata della Cina nell'OMC.


(1)  GU L 302, pag. 22.

(2)  GU C 315, pag. 17.


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/30


Ricorso presentato il 19 gennaio 2006 — Zenab/Commissione

(Causa T-33/06)

(2006/C 74/56)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Zenab SPRL (Bruxelles, Belgio) [Rappresentanti: avv.ti J. Windey, P. de Bandt]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 9 novembre 2005 recante riferimento648599;

accertare la responsabilità extracontrattuale della Comunità e condannare la Commissione a pagare alla ricorrente (i) la somma di EUR 36 707 a titolo di risarcimento per le spese sostenute nell'ambito dell'invito a presentare proposte, e (ii) l'importo del danno morale in ragione della lesione alla reputazione e il danno materiale derivante dal ritardo nel'esecuzione del progetto EuroVOD e designare un esperto per valutare tale danno quale sarà stato determinato da un esperto che dovrà essere nominato dal Tribunale;

condannare comunque la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso ha ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 9 novembre 2005, che respinge la domanda presentata dalla ricorrente intesa ad ottenere una sovvenzione comunitaria nel quadro del programma MEDIA Plus (invito a presentare offerte INFSO/MEDIA/04/05), nonché il risarcimento del danno asseritamente da essa subito in ragione dell'adozione della decisione impugnata.

A sostegno del ricorso di annullamento la ricorrente deduce due motivi. Con il primo motivo deduce una delega asseritamente illegittima dei propri poteri da parte della Commissione a favore del gruppo di consulenza tecnica chiamato a pronunciarsi sulla domanda di sovvenzione presentata dalla ricorrente.

Nell'ambito del secondo motivo, la ricorrente assume che la Commissione sarebbe incorsa in errori manifesti di valutazione, i quali, a suo avviso, giustificherebbero l'annullamento della decisione impugnata. In subordine, la ricorrente sostiene che la motivazione ripresa nella decisione impugnata sarebbe insufficiente e contraddittoria e non consentirebbe di comprendere i motivi che giustificano il rigetto della sua proposta.

Nell'ambito del ricorso per risarcimento, la ricorrente chiede, invocando il principio della responsabilità extracontrattuale della Comunità, il risarcimento del danno asseritamente subito in ragione dell'erronea valutazione della sua proposta presentata nell'ambito dell'invito a presentare proposte di cui trattasi. La ricorrente assume che la Commissione avrebbe violato il suo dovere di diligenza e di buona amministrazione e che un siffatto comportamento integrerebbe una violazione grave e manifesta del diritto comunitario tale da impegnare la responsabilità della Comunità.


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/31


Ricorso presentato il 23 gennaio 2006 — Repubblica italiana/Commissione

(Causa T-38/06)

(2006/C 74/57)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana [Agente: Avv. dello Stato Paolo Gentili]

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

annullare la nota del 10 novembre 2005, n. 11877 della Commissione Europea, Direzione Generale Politica Regionale –Programmi e progetti a Cipro, in Grecia, Ungheria, Italia, Malta e Paesi Bassi –avente ad oggetto POR Campania (n. CCI 1999 IT 16 1 PO 007)- N. domanda di pagamento 2005 2716;

annullare la nota del 18 novembre 2005, n. 12362 della Commissione Europea, Direzione Generale Politica Regionale –Programmi e progetti a Cipro, in Grecia, Ungheria, Italia, Malta e Paesi Bassi, avente ad oggetto DOCUP Ob 2 –Lazio 2000-2006 (no CCI 2000 IT 16 2 DO 009) — N. domanda di pagamento SYSFIN 20052707 Adonis 2005 23064 lettera del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 ottobre n. di protocollo 0031966;

annullare la nota del 18 novembre 2005, n. 12363 della Commissione Europea, Direzione Generale Politica Regionale –Programmi e progetti a Cipro, in Grecia, Ungheria, Italia, Malta e Paesi Bassi, avente ad oggetto POR Campania (no CCI 1999 IT 161 PO 007) –N. domanda di pagamento 2005 2871;

annullare tutti gli atti connessi e presupposti

condannare la Commissione delle Comunità europee alla refusione delle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-345/04 Repubblica Italiana contro Commissione (1).


(1)  G.U.U.E. C 262, del 23.10.2004, p. 55.


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/31


Ricorso presentato il 16 febbraio 2006 — Antartica/UAMI

(Causa T-47/06)

(2006/C 74/58)

Lingua di deposito del ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Antartica S.r.l. (Roma, Italia) [Rappresentata: E. Racca, avvocato].

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: The Nasdaq Stock Market, Inc. (Washington D.C., Stati Uniti)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione pronunciata dalla seconda commissione di ricorso dell'UAMI il 7 dicembre 2005 nel procedimento R 752/2004-2, con la motivazione che non è conforme agli artt. 63, n. 2, e 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 40/94, nonché all'art. 5, nn. 1 e 2 della direttiva 89/104/CEE;

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario interessato: il marchio figurativo «NASDAQ» per prodotti rientranti nelle classi 9, 12, 14, 25 e 28

Titolare del marchio o del segno rivendicato nel procedimento di opposizione: The Nasdaq Stock Market, Inc.

Marchio o segno rivendicato: il marchio comunitario denominativo «Nasdaq», per prodotti rientranti nelle classi 9, 16, 35, 36, 38 e 42, allo stesso modo del marchio precedente «Nasdaq», notoriamente noto in tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione del rigetto della domanda di registrazione

Motivi dedotti: violazione degli artt. 63, n. 2, e 8, n. 5 del regolamento (CE) n. 40/94 come pure dell'art. 5, nn. 1 e 2 della direttiva n. 89/104/CEE; la ricorrente sostiene che il marchio denominativo anteriore non registrato non era stato in realtà invocato nell'atto di opposizione. Contesta altresì la constatazione che la notorietà dell'indice di borsa «Nasdaq» sia la stessa della reputazione del marchio dello stesso nome. Afferma infine che la nozione di notorietà «renommée» ai sensi del regolamento n. 40/94 e della direttiva 89/104 non è identica alla nozione di notorietà «notorieté» ai sensi della convenzione di Parigi.


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/32


Ordinanza del Tribunale di primo grado 17 gennaio 2006 — Henkel/UAMI

(Causa T-67/03) (1)

(2006/C 74/59)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 124 del 24.5.2003.


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/32


Ordinanza del Tribunale di primo grado 6 febbraio 2006 — Datac/UAMI

(Causa T-341/04) (1)

(2006/C 74/60)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 284 del 20.11.2004.


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/32


Ordinanza del Tribunale di primo grado 19 gennaio 2006 — MobilCom/Commissione

(Causa T-397/04) (1)

(2006/C 74/61)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 314 del 18.12.2004.


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/32


Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 gennaio 2006 — Steinmetz/Commissione

(Causa T-155/05) (1)

(2006/C 74/62)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 155 del 25.6.2005.


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/32


Ordinanza del Tribunale di primo grado 9 gennaio 2006 — Corsica Ferries Francie/Commissione

(Causa T-231/05) (1)

(2006/C 74/63)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 205 del 20.8.2005.


TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/33


Ricorso presentato il 1o gennaio 2006 — Fernandez Ortis/Commissione

(Causa F-1/06)

(2006/C 74/64)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Juan Miguel Fernandez Ortis (Madrid, Spagna) [Rappresentante: avv. J. R. Iturriagagoitia Bassas]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Dichiarare inoperante per violazione di legge e quindi annullare la decisione di licenziamento del ricorrente 17 giugno 2005 e la decisione, ad essa collegata, 23 settembre 2005;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, ex dipendente in prova della Commissione è stato assunto il 1o febbraio 2004, data in cui è iniziato il periodo di prova di nove mesi previsto dall'art. 34, n. 1, dello Statuto del personale.

Con una nota del 4 ottobre 2004 si è raccomandato il suo licenziamento; tuttavia, la Commissione ha deciso, in via eccezionale, di prorogare il suo periodo di prova fino al 30 aprile 2005, conformemente all'art. 34, n. 3, dello Statuto. Con decisione 17 giugno 2005, la Commissione ha licenziato il ricorrente a decorrere dal 1o luglio 2005.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere l'illegittimità del suo licenziamento, in quanto è stato deciso 17 mesi dopo l'inizio del suo periodo di prova, il quale, ai sensi dell'art. 34, n. 4, non può oltrepassare in alcun caso i 15 mesi.


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/33


Ricorso proposto il 6 gennaio 2006 — Frankin e a./Commissione

(Causa F-3/06)

(2006/C 74/65)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Jacques Frankin (Sorée, Belgio) e altri [rappresentanti: avv.ti G. Bounéou e F. Frabetti]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione del 10 giugno 2005, con cui la Commissione nega ai ricorrenti l'assistenza di cui all'art. 24 dello Statuto;

condannare la Commissione al risarcimento in solido dei danni subiti a causa di ciò dai ricorrenti;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti, tutti dipendenti o agenti della Commissione, avevano chiesto il trasferimento dei loro diritti a pensione maturati in Belgio verso il sistema comunitario, conformemente alle disposizioni di una legge belga adottata nel 1991. Nel 2003, il Belgio ha adottato una nuova legge, che secondo i ricorrenti prevede condizioni più favorevoli per questo tipo di trasferimenti. Tuttavia, poiché i ricorrenti avevano già proceduto al trasferimento dei loro diritti, essi non potevano beneficiare delle disposizioni della legge del 2003.

I ricorrenti hanno quindi presentato una domanda diretta ad ottenere l'assistenza prevista dall'art. 24 dello Statuto. La Commissione, che non intendeva assistere il suoi dipendenti e agenti temporanei nei procedimenti diretti ad ottenere i detti trasferimenti, ha respinto la loro domanda con decisione 10 giugno 2005.

Con i loro ricorso, le ricorrenti impugnano tale decisione, da essi qualificata come rifiuto di assistenza, in violazione dell'art. 24 dello Statuto. Oltre a quest'ultima articolo, essi fanno valere, a sostegno delle loro domande, la violazione del dovere di sollecitudine, del principio di non discriminazione, del divieto di procedere in modo arbitrario, dell'obbligo di motivazione, del legittimo affidamento, della regola «patere legem quam ipse fecisti», nonché un abuso di potere.


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/34


Ricorso presentato il 13 gennaio 2006 — Villa e a./Parlamento

(Causa F-4/06)

(2006/C 74/66)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Renata Villa (Senninberg, Lussemburgo) e altri (rappresentanti: avv.ti G. Bouneou, F. Fabretti]

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni della ricorrente

annullare le decisioni 8 febbraio 2005, nn. 102495, 102494 e 102496 con cui l'autorità che ha il potere di nomina (l'APN) del Parlamento europeo rifiuta alle ricorrenti il rimborso dell'abbuono eccedente, che risulta dalla differenza tra i diritti acquisiti durante gli anni d'affiliazione al regime italiano ed il numero di annualità trasferite nel regime comunitario, a seguito del nuovo calcolo di trasferimento dei loro diritti a pensione;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nel 1991 le ricorrenti, dipendenti del Parlamento europeo, hanno trasferito verso il sistema comunitario i diritti a pensione che avevano acquisito in Italia prima di prendere servizio alle Comunità. La differenza tra il numero effettivo di anni d'affiliazione nel regime italiano ed il numero di annualità che risulta dal calcolo di abbuono nel regime comunitario è stata determinata ai sensi delle disposizioni generali di esecuzione applicate all'epoca dal Parlamento, le quali non limitavano l'abbuono al numero di anni d'affiliazione in Italia.

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo statuto, le ricorrenti hanno proposto domande volte ad ottenere un nuovo calcolo dell'abbuono precedentemente ottenuto, basandosi sull'art. 26, nn. 5 e 6, dell'allegato XIII del detto statuto. Poiché le domande sono state respinte, le ricorrenti hanno proposto reclami che sono stati ugualmente respinti dall'APN.

Nel loro ricorso le ricorrenti deducono una violazione dell'art. 26 dell'allegato XIII del nuovo statuto, nonché dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello statuto, tanto nella nuova versione quanto nella precedente.

Esse sostengono, inoltre, che il Parlamento ha altresì violato i principi di buona amministrazione, di parità di trattamento, di non discriminazione, di divieto di comportamento arbitrario, di protezione del legittimo affidamento, di divieto di arricchimento senza causa, nonché il dovere di sollecitudine.


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/34


Ricorso presentato il 18 gennaio 2006 — Patak Dennstedt/Commissione

(Causa F-5/06)

(2006/C 74/67)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Dunja Patak Dennstedt (Londra, Regno Unito) [Rappresentanti: S. Rodrigues, Y. Minatchy, avocats]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina (APN) 4 ottobre 2005 recante rigetto del reclamo della ricorrente, adottata congiuntamente alla decisione di rigetto della domanda precedentemente presentata dalla ricorrente;

condannare la Commissione a risarcire il danno subito dalla ricorrente dell'importo di EUR 35 000;

in subordine, disporre il ritiro del documento controverso dalla relazione d'inchiesta 18 settembre 2001;

in ogni caso, condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, dipendente della Commissione in pensione di invalidità, aveva presentato ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado al fine di ottenere l'annullamento di diverse decisioni della convenuta. Durante tale procedimento, veniva a conoscenza di taluni documenti relativi a procedimenti interni alla Commissione che la riguardavano e presentava una domanda volta, da un canto, al ritiro dagli atti dei documenti nei quali un dipendente sembra trarre conclusioni personali con riguardo alla malattia professionale della ricorrente e, dall'altro, a verificare se la condotta di taluni dipendenti nel corso di un procedimento disciplinare era stata conforme agli obblighi statutari.

Dal momento che la domanda veniva respinta, la ricorrente presentava reclamo, parimenti respinto dall'APN.

Nel ricorso, la ricorrente fa valere, anzitutto, che la decisione recante rigetto del suo reclamo viola gli obblighi che incombono alla convenuta nei confronti dei suoi dipendenti. Tale decisione, infatti, violerebbe diversi principi generali del diritto, quali il principio di buona amministrazione e l'obbligo di sollecitudine.

La ricorrente aggiunge quindi che i dipendenti della Commissione che hanno diffuso e persino inserito in una relazione d'inchiesta elementi erronei con riguardo alla sua malattia professionale hanno commesso un errore grave che implicherebbe la responsabilità della convenuta la quale dovrebbe, pertanto, risarcire il danno materiale e morale subito dalla ricorrente.


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/35


Ricorso presentato il 3 febbraio 2006 — Tolios e a./Corte dei Conti

(Causa F-8/06)

(2006/C 74/68)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Iraklis Tolios (Parigi, Francia), François Muller (Strasburgo, Francia) e Odette Perron (La Rochelle, Francia) (rappresentanti: avv.ti G. Vandersanden e L. Levi)

Convenuta: Corte dei Conti delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato, compresa l'eccezione di illegittimità con esso addotta;

conseguentemente, annullare i bollettini pensione del marzo 2005 dei ricorrenti, con conseguente applicazione di un coefficiente correttore pari a quello della capitale del loro paese di residenza o, almeno, di un coefficiente correttore tale da rispecchiare in modo adeguato le differenze relative al costo della vita nei luoghi dove si presume che i ricorrenti sostengano le loro spese e che risponda, quindi, al principio di equivalenza;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti nella presente causa sono tutti dipendenti collocati a riposo prima del 1o maggio 2004. Essi contestano il regime transitorio istituito, in attesa della soppressione dei coefficienti correttori, dal regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (1), in quanto tale regime è fondato su un nuovo calcolo dei coefficienti correttori «pensione» che non è calcolato più con riferimento alla capitale, ma secondo il costo medio della vita nello Stato membro in cui il titolare della pensione prova di aver stabilito la sua residenza principale.

A sostegno delle loro richieste, i ricorrenti affermano, in primo luogo, che il citato regolamento è fondato su una motivazione erronea, in quanto né l'integrazione accresciuta della Comunità, né la libertà di circolazione e di soggiorno, né la difficoltà di verificare il luogo effettivo di residenza dei pensionati, possono giustificare il regime transitorio in esame.

Inoltre i ricorrenti fanno valere la violazione nel caso di specie dei principi di parità di trattamento, di certezza del diritto, di retroattività dei diritti quesiti e di tutela del legittimo affidamento.


(1)  GU L 124 del 27.04.2004, pag. 1


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/35


Ricorso presentato il 30 gennaio 2006– Canteiro Lopes/Commissione

(Causa F-9/06)

(2006/C 74/69)

Lingua processuale:il francese

Parti

Ricorrente: Rui Canteiro Lopes (Lisbona, Portogallo) [Rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina (APN) 13 ottobre 2005 di non aggiungere il nome del ricorrente nell'elenco dei dipendenti ritenuti maggiormente meritevoli e di non promuoverlo al grado A4 per l'esercizio di promozione 2000;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il 21 dicembre 2000, il ricorrente presentava reclamo avverso la decisione di non promuoverlo al grado A4 per l'esercizio di promozione 2000. Il 2 luglio 2001, la convenuta accoglieva tale reclamo e informava il ricorrente che erano stati intrapresi gli interventi necessari ai fini del completamento del suo rapporto informativo, che peraltro non veniva effettuato. Il ricorrente, conseguentemente, introduceva domanda al fine di ottenere informazioni quanto al seguito riservato a tale decisione 2 luglio 2001. La convenuta, dopo aver riconosciuto che i rapporti informativi 1995-1997 e 1997-1999 sino a quel momento non erano stati completati, proponeva al ricorrente di determinare il suo rapporto informativo 1997-1999 al livello di quello ottenuto per il periodo 1999-2001.

Ancorché il ricorrente rifiutasse tale proposta, la convenuta ha tuttavia concluso il proprio rapporto informativo per il periodo 1997-1999 ed ha deciso di non aggiungere il nome del ricorrente all'elenco di dipendenti ritenuti maggiormente meritevoli, nonché di non promuoverlo al grado A4 per l'esercizio di promozione 2000.

A sostegno del ricorso, il ricorrente fa valere, anzitutto, che tale decisione è viziata in quanto è stata adottata in mancanza di un rapporto informativo legittimamente compiuto per i periodi controversi. Infatti, la convenuta avrebbe commesso un errore di servizio nel non far redigere in tempo utile i rapporti informativi del ricorrente per il periodo compreso tra il 1o luglio 1995 e il 30 giugno 1999.

Il ricorrente sostiene parimenti che la convenuta avrebbe effettuato l'esame comparativo dei meriti del ricorrente in modo non corretto, in quanto avrebbe utilizzato criteri sussidiari, quali l'età e l'anzianità di servizio, che possono trovare applicazione solo in caso di parità di meriti tra funzionari promuovibili, requisito che non sarebbe stato soddisfatto nella specie. La decisione impugnata violerebbe pertanto l'art. 45 dello statuto nonché il principio di parità di trattamento.


25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/36


Ricorso presentato il 31 gennaio 2006– Larsen/Commissione

(Causa F-11/06)

(2006/C 74/70)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Holger Larsen (Londra, Regno Unito) e altri [Rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

annullare la decisione 2 marzo 2005 della direttrice dell'ufficio di gestione e di liquidazione dei diritti individuali di ridurre la retribuzione del ricorrente con decorrenza dal 1o maggio 2005;

condannare la convenuta a versare al ricorrente l'indennità di alloggio alla quale ha diritto a decorrere dal giorno in cui non le è più stata versata, oltre a interessi compensatori calcolati al tasso di riferimento della Banca centrale europea maggiorati di due punti;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, dipendente destinato all'ufficio della rappresentanza della Commissione a Londra, beneficiava, dal 1o ottobre 2002, di un'indennità di alloggio, in applicazione dell'art. 14 bis dell'allegato VII allo statuto e del regolamento n. 6/66/Euratom e n. 121/66/CEE (1). Dal momento che tale disposizione è stata modificata con la riforma dello statuto, la Commissione, con decisione 2 maggio 2005, ha negato al ricorrente la detta indennità.

A sostegno del ricorso, il ricorrente fa valere, anzitutto, la violazione degli artt. 62 dello statuto e 19 dell'allegato XIII allo statuto. In particolare, sostiene che la convenuta abbia erroneamente applicato tale ultimo articolo conformemente all'interpretazione adottata dal collegio dei direttori amministrativi il 14 ottobre 2004, che esclude l'indennità di alloggio dagli elementi della retribuzione ricompresi tra le misure transitorie previste dal detto articolo. Tale interpretazione sarebbe infatti illegittima, in quanto ridurrebbe la portata della garanzia del reddito nominale prevista dalla disposizione in oggetto.

Inoltre, il ricorrente sostiene che la decisione impugnata violi il principio di equivalenza del potere di acquisto dei dipendenti, come previsto dagli artt. 64 e 65 dello statuto.


(1)  Regolamento del Consiglio 28 luglio 1966, n. 6/66/Euratom, 121/66/CEE che stabilisce l'elenco delle località per le quali può essere concessa un'indennità di alloggio, come pure l'ammontare massimo e le modalità di attribuzione di tale indennità, GU 150, pag. 2749.


III Informazioni

25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/37


(2006/C 74/71)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 60 dell'11.3.2006

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 48 del 25.2.2006

GU C 36 dell'11.2.2006

GU C 22 del 28.1.2006

GU C 10 del 14.1.2006

GU C 330 del 24.12.2005

GU C 315 del 10.12.2005

Questi testi sono disponibili su:

 

EUR-Lex:http://europa.eu.int/eur-lex

 

CELEX:http://europa.eu.int/celex