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ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
49o anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
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I Comunicazioni |
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Corte di giustizia |
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CORTE DI GIUSTIZIA |
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2006/C 048/1 |
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2006/C 048/2 |
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2006/C 048/3 |
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2006/C 048/4 |
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2006/C 048/5 |
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2006/C 048/6 |
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2006/C 048/7 |
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2006/C 048/0 |
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2006/C 048/3 |
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2006/C 048/0 |
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2006/C 048/6 |
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2006/C 048/7 |
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2006/C 048/8 |
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2006/C 048/9 |
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2006/C 048/0 |
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2006/C 048/7 |
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2006/C 048/9 |
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TRIBUNALE DI PRIMO GRADO |
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2006/C 048/0 |
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2006/C 048/1 |
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2006/C 048/2 |
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2006/C 048/3 |
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2006/C 048/4 |
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2006/C 048/5 |
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2006/C 048/6 |
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2006/C 048/7 |
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2006/C 048/8 |
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2006/C 048/9 |
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2006/C 048/0 |
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2006/C 048/1 |
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2006/C 048/2 |
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2006/C 048/3 |
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2006/C 048/4 |
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2006/C 048/5 |
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2006/C 048/6 |
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2006/C 048/7 |
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2006/C 048/8 |
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2006/C 048/9 |
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2006/C 048/0 |
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2006/C 048/1 |
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2006/C 048/2 |
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2006/C 048/3 |
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2006/C 048/4 |
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2006/C 048/5 |
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2006/C 048/6 |
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2006/C 048/7 |
Causa T-395/05: Ricorso presentato il 31 ottobre 2005 — Multikauf/UAMI |
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2006/C 048/8 |
Causa T-410/05: Ricorso proposto il 14 novembre 2005 — Eerola/Commissione |
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2006/C 048/9 |
Causa T-412/05: Ricorso presentato il 18 novembre 2005 — M/Mediatore europeo |
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2006/C 048/0 |
Causa T-413/05: Ricorso presentato il 18 novembre 2005 — Sanches Ferriz/Commissione |
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2006/C 048/1 |
Causa T-419/05: Ricorso presentato il 18 novembre 2005 — Bain e a./Commissione |
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2006/C 048/2 |
Causa T-421/05: Ricorso presentato il 3 novembre 2005 — Kay/Commissione |
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2006/C 048/3 |
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2006/C 048/4 |
Causa T-429/05: Ricorso presentato il 7 dicembre 2005 — Artegodan/Commissione |
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2006/C 048/5 |
Causa T-431/05: Ricorso dei sigg. Cerafogli e Poloni contro la BCE, presentato il 5 dicembre 2005 |
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2006/C 048/6 |
Causa T-437/05: Ricorso proposto il 15 dicembre 2005 — Brink's Security Luxembourg/Commissione |
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2006/C 048/7 |
Causa T-444/05: Ricorso presentato il 21.12.2005 — Navigazione Libera del Golfo/Commissione |
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2006/C 048/8 |
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2006/C 048/9 |
Causa T-448/05: Ricorso presentato il 16 dicembre 2005 — Oxley Threads/Commissione |
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2006/C 048/0 |
Causa T-455/05: Ricorso proposto il 29 dicembre 2005 — Componenta/Commissione |
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2006/C 048/1 |
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2006/C 048/2 |
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2006/C 048/3 |
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III Informazioni |
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2006/C 048/4 |
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Rettifiche |
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2006/C 048/5 |
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2006/C 048/6 |
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IT |
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I Comunicazioni
Corte di giustizia
CORTE DI GIUSTIZIA
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/1 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Seconda Sezione)
15 dicembre 2005
nella causa C-66/02: Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee (1)
(Ricorso di annullamento - Aiuti concessi dagli Stati - Decisione 2002/581/CE - Agevolazioni fiscali concesse alle banche - Motivazione della decisione - Qualificazione come aiuto di Stato - Presupposti - Compatibilità con il mercato comune - Presupposti - Importante progetto di comune interesse europeo - Sviluppo di talune attività)
(2006/C 48/01)
Lingua processuale: l'italiano
Nella causa C-66/02, avente ad oggetto un ricorso di annullamento, ai sensi dell'art. 230 CE, proposto il 21 febbraio 2002, Repubblica italiana (agenti: sig. U. Leanza, successivamente dal sig. I.M. Braguglia, assistiti dal sig. M. Fiorilli, avvocato dello Stato) contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. V. Di Bucci e R. Lyal), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), R. Schintgen, G. Arestis e J. Klučka, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale, ha pronunciato il 15 dicembre 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Repubblica italiana è condannata alle spese. |
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/1 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Prima Sezione)
15 dicembre 2005
nella causa C-86/03: Repubblica ellenica contro Commissione delle Comunità europee (1)
(«Ricorso d'annullamento - Rifiuto della Commissione di autorizzare l'uso di oli combustibili pesanti aventi un tenore massimo di zolfo del 3 % in peso massa su parte del territorio greco - Direttiva 1999/32/CE - Tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi»)
(2006/C 48/02)
Lingua processuale: il greco
Nella causa C-86/03, avente ad oggetto un ricorso d'annullamento, ai sensi dell'art. 230 CE, proposto il 26 febbraio 2003, Repubblica ellenica (agenti: sig. P. Mylonopoulos e sig.ra A. Samoni-Rantou) contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. M. Konstantinidis e G. Valero Jordana) sostenuta da: Consiglio dell'Unione europea (agenti: sig.ra S. Kyriakopoulou e sig. B. Hoff Nielsen), la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), M. Ilešič e E. Levits, giudici; avvocato generale: sig. A. Tizzano; cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, il 15 dicembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Repubblica ellenica è condannata alle spese. |
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3) |
Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà le proprie spese. |
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/2 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Seconda Sezione)
10 gennaio 2006
nella causa C-94/03: Commissione delle Comunità europee contro Consiglio dell'Unione europea (1)
(Ricorso di annullamento - Decisione del Consiglio 2003/106/CE riguardante l'approvazione della Convenzione di Rotterdam - Procedura di previo assenso informato - Prodotti chimici e pesticidi pericolosi oggetto di commercio internazionale - Scelta del fondamento normativo - Artt. 133 CE e 175 CE)
(2006/C 48/03)
Lingua processuale: l'inglese
Nella causa C-94/03, avente ad oggetto un ricorso d'annullamento, ai sensi dell'art. 230 CE, proposto il 28 febbraio 2003, nella causa tra Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. G. zur Hausen nonché sig.re L. Ström van Lier e E. Righini) e Consiglio dell'Unione europea (agenti: sig. B. Hoff-Nielsen e sig.ra M. Sims-Robertson, successivamente quest'ultima e sig.ra K. Michoel) sostenuto da: Repubblica francese (agenti: sigg. G. de Bergues, F. Alabrune e E. Puisais), Regno dei Paesi Bassi (agenti: sig.re H.G. Sevenster e S. Terstal nonché sig. N.A.J. Bel), Repubblica d'Austria (agente: sig. E. Riedl), Repubblica finlandese (agente: sig.ra T. Pynnä), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agente: sig.ra R. Caudwell, assistita dal sig. A. Dashwood, barrister), Parlamento europeo (agenti: sigg. C. Pennera e M. Moore, successivamente quest'ultimo e sig. K. Bradley), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di Sezione, dai sigg. J. Makarczyk, C. Gulmann, P. Kūris e J. Klučka, giudici; avvocato generale: sig.ra J. Kokott; cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 10 gennaio 2006, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
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1) |
La decisione del Consiglio 19 dicembre 2002, 2003/106/CE, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, della Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, è annullata. |
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2) |
La Commissione delle Comunità europee e il Consiglio dell'Unione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese. |
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3) |
La Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché il Parlamento europeo sopporteranno le proprie spese. |
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/2 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Seconda Sezione)
10 gennaio 2006
nella causa C-98/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania (1).
(«Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali - Flora e fauna selvatiche - Valutazione dell'incidenza di taluni progetti sul sito protetto - Tutela delle specie»)
(2006/C 48/04)
Lingua processuale: il tedesco
Nel procedimento C-98/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 28 febbraio 2003, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. U. Wölker), contro Repubblica federale di Germania (agenti: sig. M. Lumma e sig.ra C. Schulze-Bahr, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dal sig. C. Gulmann (relatore), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. P. Kūris e G. Arestis, giudici; avvocato generale: sig. A. Tizzano; cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale, ha pronunciato, il 10 gennaio 2006, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
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1) |
omettendo di prevedere, per taluni progetti realizzati all'esterno di zone speciali di conservazione ai sensi dell'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, un esame obbligatorio dell'incidenza sul sito, conformemente all'art. 6, nn. 3 e 4, di tale direttiva, indipendentemente dal punto se tali progetti possano avere un'incidenza significativa su una zona speciale di conservazione;
la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell'art. 6, nn. 3 e 4, nonché degli artt. 12, 13 e 16 della direttiva 92/43. |
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2) |
La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese. |
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/3 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Seconda Sezione)
10 gennaio 2006
nella causa C-178/03: Commissione delle Comunità europee contro Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (1)
(Ricorso di annullamento - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, n. 304/2003, sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi - Scelta del fondamento normativo - Artt. 133 CE e 175 CE)
(2006/C 48/05)
Lingua processuale: l'inglese
Nella causa C-178/03, avente ad oggetto un ricorso di annullamento, ai sensi dell'art. 230 CE, proposto il 24 aprile 2003, nella causa tra Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. G. zur Hausen, sig.re L. Ström van Lier e E. Righini) e Parlamento europeo (agenti: sigg. C. Pennera e M. Moore, successivamente da quest'ultimo e dal sig. K. Bradley),Consiglio dell'Unione europea (agenti: sig. B. Hoff-Nielsen e sig.ra M. Sims-Robertson, successivamente da quest'ultima e dalla sig.ra K. Michoel), sostenuti da: Repubblica francese (agenti: sigg. G. de Bergues, F. Alabrune e E. Puisais), Repubblica di Finlandia (agente: sig.ra T. Pynnä), Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (agente: sig.ra R. Caudwell, assistita dal sig. A. Dashwood, barrister), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di Sezione, dai sigg. J. Makarczyk, C. Gulmann, P. Kūris e J. Klučka, giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 10 gennaio 2006, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
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1) |
Il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, n. 304, sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi, è annullato. |
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2) |
Gli effetti del regolamento verranno mantenuti sino all'adozione, entro un termine ragionevole, di un nuovo regolamento basato su fondamenti normativi adeguati. |
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3) |
La Commissione delle Comunità europee, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese. |
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4) |
La Repubblica francese, la Repubblica di Finlandia nonché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese. |
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/3 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Seconda Sezione)
15 dicembre 2005
nella causa C-344/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica finlandese (1)
(«Direttiva 79/409/CEE - Conservazione degli uccelli selvatici - Caccia primaverile a certi uccelli acquatici»)
(2006/C 48/06)
Lingua processuale: il finlandese
Nella causa C-344/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 1o agosto 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. G. Valero Jordana e P. Aalto) contro Repubblica finlandese (agenti: sig.ra T. Pynnä), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), R. Schintgen, G. Arestis e J. Klučka, giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore, ha pronunciato, il 15 dicembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
|
1) |
Non avendo fornito la prova che, nell'ambito della caccia primaverile agli uccelli acquatici nella Finlandia continentale e nella provincia di Åland:
la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della detta direttiva. |
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2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
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3) |
La Repubblica di Finlandia è condannata alle spese. |
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/4 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Grande Sezione)
10 gennaio 2006
nel procedimento C-402/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret): Skov Æg controBilka Lavprisvarehus A/S e Bilka Lavprisvarehus A/S contro Jette Mikkelsen, Michael Due Nielsen (1)
(«Direttiva 85/374/CEE - Responsabilità per danno da prodotti difettosi - Responsabilità del fornitore di un prodotto difettoso»)
(2006/C 48/07)
Lingua processuale: il danese
Nel procedimento C-402/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Vestre Landsret (Danimarca), con decisione 26 settembre 2003, pervenuta in cancelleria il 29 settembre 2003, nella causa Skov Æg contro Bilka Lavprisvarehus A/S e Bilka Lavprisvarehus A/S contro Jette Mikkelsen, Michael Due Nielsen,, la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann (relatore), C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Schiemann e J. Makarczyk, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.N. Cunha Rodrigues, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. K. Lenaerts, P. Kūris, E. Juhász e G. Arestis, giudici; avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed; cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 10 gennaio 2006, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
La direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, dev'essere interpretata nel senso:
|
— |
che essa osta ad una regola nazionale secondo la quale il fornitore risponde, al di là dei casi tassativamente elencati all'art. 3, n. 3, della direttiva, della responsabilità indipendente dalla colpa che la direttiva istituisce e imputa al produttore; |
|
— |
che essa non osta ad una regola nazionale secondo la quale il fornitore è tenuto a rispondere illimitatamente della responsabilità per colpa del produttore. |
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/4 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Prima Sezione)
15 dicembre 2005
nella causa C-26/04: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 76/160/CEE - Qualità delle acque di balneazione - Designazione delle zone di balneazione - Direttiva 79/923/CEE - Qualità delle acque destinate alla molluschicoltura - Adozione di un programma di riduzione dell'inquinamento)
(2006/C 48/08)
Lingua processuale: lo spagnolo
Nel procedimento C-26/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 27 gennaio 2004, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. G. Valero Jordana) contro Regno di Spagna (agente: sig. E. Braquehais Conesa), la Corte (Prima Sezione), composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, K. Schiemann, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues (relatore) e E. Levits, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 15 dicembre 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
|
1) |
Non avendo adottato alcun programma di riduzione dell'inquinamento delle acque destinate alla molluschicoltura della Ría de Vigo, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 5 della direttiva del Consiglio 30 ottobre 1979, 79/923/CEE, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura. |
|
2) |
Per il resto, il ricorso è respinto. |
|
3) |
La Commissione delle Comunità europee e il Regno di Spagna sopporteranno ciascuno le proprie spese. |
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/5 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Seconda Sezione)
10 gennaio 2006
nel procedimento C-147/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État): De Groot en Slot Allium BV, Bejo Zaden BV contro Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et des Affaires rurales (1)
(«Direttiva 70/458/CEE - Commercializzazione delle sementi di ortaggi Art. 2 - Direttiva 92/33/CEE - Commercializzazione delle piantine e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi - Allegato II - Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi - Normativa nazionale che riserva la commercializzazione, con la denominazione “scalogno”, soltanto alle varietà di scalogno prodotte mediante moltiplicazione vegetativa - Art. 28 CE - Protezione dei consumatori»)
(2006/C 48/09)
Lingua processuale: il francese
Nel procedimento C-147/04, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, proposta dal Conseil d'État (Francia), con sentenza 4 febbraio 2004, pervenuta in cancelleria il 22 marzo 2004, nella causa De Groot en Slot Allium BV, Bejo Zaden BV contro Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et des Affaires rurales, in presenza di: Comité économique agricole régional fruits et légumes de la Région Bretagne (Cerafel), la Corte (Seconda Sezione), composta dai sigg. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, J. Makarczyk, C. Gulmann, G. Arestis (relatore) e J. Klučka, giudici; avvocato generale: sig. D. Ruíz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore, ha pronunciato, il 10 gennaio 2006, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
La direttiva del Consiglio 29 settembre 1970, 70/458/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 225, pag. 7), come modificata dalla direttiva del Consiglio 13 giugno 1988, 88/380/CEE, osta all'iscrizione delle varietà ambition e matador nel catalogo comune, nella rubrica destinata agli scalogni, quali varietà di sementi.
L'art. 28 CE osta ad una normativa nazionale, come il decreto 17 maggio 1990, che autorizza la commercializzazione, con la denominazione «scalogni», soltanto degli ortaggi prodotti mediante moltiplicazione vegetativa, esclusi quelli ottenuti da sementi prodotte e commercializzate con la stessa denominazione in altri Stati membri.
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/5 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Prima Sezione)
15 dicembre 2005
nei procedimenti riuniti C-151/04 e C-152/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de police de Neufchâteau): procedimenti penali a carico di Claude Nadin, Nadin-Lux SA e Jean-Pascal Durré (1)
(«Libera circolazione delle persone e dei servizi - Nozione di “lavoratorefgi” - Presupposto di un vincolo di subordinazione - Autoveicolo - Messa a disposizione del lavoratore dal datore di lavoro - Veicolo immatricolato all'estero - Datore di lavoro con sede in un altro Stato membro - Immatricolazione e tassazione dell'autoveicolo»)
(2006/C 48/10)
Lingua processuale: il francese
Nei procedimenti riuniti C-151/04 e C-152/04 aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunal de police de Neufchâteau (Belgio), con decisioni 16 gennaio 2004, pervenute in cancelleria il 25 marzo 2004, nei procedimenti penali a carico di Claude Nadin, Nadin-Lux SA (C-151/04) e Jean-Pascal Durré (C-152/04), la Corte (Prima sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dal sig. K. Schiemann, dalla sig.ra N. Colneric (relatore), dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues e E. Levits, giudici; avvocato generale: sig. F.G. Jacobs; cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore, ha pronunciato, il 15 dicembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
L'art. 43 CE osta a che una normativa nazionale di un primo Stato membro, quale quella controversa nelle cause principali, obblighi un lavoratore non subordinato residente in tale Stato membro a ivi immatricolare un veicolo aziendale messo a sua disposizione dalla società presso cui lavora, società stabilita in un secondo Stato membro, qualora il veicolo aziendale non sia destinato ad essere essenzialmente utilizzato nel territorio del primo Stato membro in via permanente né venga di fatto utilizzato in tal modo.
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25.2.2006 |
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C 48/6 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Seconda Sezione)
10 gennaio 2006
nel procedimento C-222/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione): Ministero dell'Economia e delle Finanze contro Cassa di Risparmio di Firenze SpA, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Cassa di Risparmio di San Miniato SpA (1)
(«Aiuti concessi dagli Stati - Artt. 87 CE e 88 CE - Banche - Fondazioni bancarie - Nozione d'impresa - Riduzione dell'imposta diretta sui dividendi percepiti dalle fondazioni bancarie - Qualificazione come aiuto di Stato - Compatibilità con il mercato comune - Decisione della Commissione 2003/146/CE - Giudizio di validità - Irricevibilità - Artt. 12 CE, 43 CE e 56 CE - Divieto di discriminazione - Libertà di stabilimento - Libera circolazione dei capitali»)
(2006/C 48/11)
Lingua processuale: l'italiano
Nel procedimento C-222/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla Corte suprema di cassazione con ordinanza 23 marzo 2004, pervenuta in cancelleria il 28 maggio 2004, nella causa Ministero dell'Economia e delle Finanze contro Cassa di Risparmio di Firenze SpA, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Cassa di Risparmio di San Miniato SpA, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), R. Schintgen, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. G. Arestis, giudici; avvocato generale: sig. F.G. Jacobs; cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale, ha pronunciato, il 10 gennaio 2006, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
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1) |
In esito ad una valutazione che spetta al giudice nazionale compiere sulla base della disciplina applicabile nel periodo rilevante, una persona giuridica come quella oggetto della causa principale può essere qualificata come «impresa» ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE e in quanto tale essere sottoposta, per tale periodo, alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato. |
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2) |
In esito ad una valutazione che spetta al giudice nazionale compiere, un'esenzione dalla ritenuta sui dividendi come quella oggetto della causa principale può essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE. |
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25.2.2006 |
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C 48/6 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Terza Sezione)
15 dicembre 2005
nei procedimenti riuniti C-232/04 e C-233/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht Düsseldorf): Nurten Güney-Görres, Gul Demir contro Securicor Aviation (Germany) Ltd, Kötter Aviation Security GmbH & Co. KG (1)
(«Direttiva 2001/23/CE - Art. 1 - Trasferimento d'impresa - Mantenimento dei diritti dei lavoratori - Ambito di applicazione»)
(2006/C 48/12)
Lingua processuale: il tedesco
Nei procedimenti riuniti C-232/04 e C-233/04, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Arbeitsgericht Düsseldorf (Germania), con decisioni 5 maggio 2004, pervenute in cancelleria il 3 giugno 2004, nelle cause Nurten Güney-Görres (C-232/04), Gul Demir (C-233/04) contro Securicor Aviation (Germany) Ltd, Kötter Aviation Security GmbH & Co. KG, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet, S. von Bahr, A. Borg Barthet (relatore) e U. Lõhmus, giudici; avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro; cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore, ha pronunciato, il 15 dicembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
L'art. 1 della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che nell'esame della sussistenza di un trasferimento di impresa ai sensi del detto articolo, in caso di nuova aggiudicazione di un appalto e nell'ambito di una valutazione d'insieme, l'accertamento del trasferimento dei mezzi di produzione ai fini di una gestione economica autonoma non costituisce requisito necessario per l'accertamento di un trasferimento dei mezzi medesimi dall'appaltatore originario al nuovo appaltatore.
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25.2.2006 |
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C 48/7 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Quinta Sezione)
15 dicembre 2005
nella causa C-252/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2002/22/CE - Reti e servizi di comunicazione elettronica - Servizio universale - Mancata trasposizione entro il termine prescritto)
(2006/C 48/13)
Lingua processuale: il greco
Nella causa C-252/04, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. G. Zavvos e M. Shotter) contro Repubblica ellenica (agente: sig.ra N. Dafniou), avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 14 giugno 2004, la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. J. Makarczyk, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. P. Kūris (relatore), giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 15 dicembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
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1) |
Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva. |
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2) |
La Repubblica ellenica è condannata alle spese. |
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25.2.2006 |
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C 48/7 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Grande Sezione)
10 gennaio 2006
nella causa C-302/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale dello Szombathelyi Városi Bíróság): Ynos kft contro János Varga (1)
(Art. 234 CE - Direttiva 93/13/CEE - Consumatori - Clausole abusive - Normativa nazionale resa conforme alla direttiva dopo la conclusione da parte di uno Stato terzo di un accordo di associazione con le Comunità europee prima dell'adesione del detto Stato all'Unione europea - Incompetenza della Corte)
(2006/C 48/14)
Lingua processuale: l'ungherese
Nel procedimento C-302/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dallo Szombathelyi Városi Bíróság (Ungheria) con decisione 10 giugno 2004, pervenuta in cancelleria il 14 luglio 2004, nella causa tra Ynos kft e János Varga, la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, A. Rosas, K. Schiemann e J. Makarczyk, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, A. La Pergola, K. Lenaerts, P. Kūris, E. Juhász, G. Arestis, M. Ilešič (relatore) e A. Ó Caoimh, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore, ha pronunciato il 10 gennaio 2006 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
In circostanze come quelle di cui alla causa a qua, i cui fatti sono anteriori all'adesione di uno Stato all'Unione europea, la Corte di giustizia non è competente a risolvere la prima e la seconda questione.
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25.2.2006 |
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C 48/8 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Prima Sezione)
1o dicembre 2005
nel procedimento C-309/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof): Fleisch-Winter GmbH & Co. KG contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas (1)
(«Restituzioni all'esportazione - Condizione di concessione - Carne bovina - Regolamento (CEE) n. 3665/87 - Encefalopatia spongiforme bovina - Divieto di esportazione - Qualità sana, leale e mercantile - Dichiarazione di esportazione - Domanda nazionale di pagamento - Sanzione»)
(2006/C 48/15)
Lingua processuale: il tedesco
Nel procedimento C-309/04, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta ai sensi dell'art. 234 CE, dal Bundesfinanzhof (Germania), con decisione 20 aprile 2004, pervenuta alla Corte il 21 luglio 2004, nel procedimento dinanzi ad esso pendente, Fleisch-Winter GmbH & Co. KG contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. sigg. J.N. Cunha Rodrigues, E. Juhász (relatore) e E. Levits, giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore, ha pronunciato, il 1o dicembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
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1) |
L'art. 13 del regolamento della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, come modificato con il regolamento (CE) della Commissione 2 dicembre 1994, n. 2945, va interpretato nel senso che osta a che una carne bovina oggetto di un divieto all'esportazione previsto dal diritto comunitario a partire da un certo Stato membro verso gli altri Stati membri e gli Stati terzi possa essere considerata di «qualità sana, leale e mercantile» e che esige ai fini della concessione delle restituzioni che l'esportatore dimostri che il prodotto esportato non provenga da uno Stato membro a partire dal quale sono vietate le esportazioni, qualora l'amministrazione nazionale disponga di indizi secondo i quali il prodotto è soggetto ad un divieto all'esportazione. |
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2) |
L'assicurazione fornita in una domanda nazionale di pagamento che un prodotto è di «qualità sana, leale e mercantile», ai sensi dell'art. 13, prima frase, del regolamento n. 3665/87, non rientra tra le informazioni rilasciate conformemente al combinato disposto di cui agli artt. 11, n. 1, secondo comma, e 3 del regolamento n. 3665/87. Può, tuttavia, essere considerata dal giudice nazionale un elemento di prova ai fini della valutazione della situazione dell'esportatore. |
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25.2.2006 |
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C 48/8 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Seconda Sezione)
24 novembre 2005
nel procedimento C-331/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato): ATI EAC Srl e a. contro ACTV Venezia SpA e a. (1)
(«Appalti pubblici di servizi - Direttive 92/50/CEE e 93/38/CEE - Criteri di aggiudicazione - Offerta economicamente più vantaggiosa - Rispetto dei criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato d'oneri o nel bando di gara - Determinazione di sottocriteri per uno dei criteri di aggiudicazione nel capitolato d'oneri o nel bando di gara - Decisione che prevede una ponderazione - Principi di parità di trattamento dei concorrenti e di trasparenza»)
(2006/C 48/16)
Lingua processuale: l'italiano
Nel procedimento C-331/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Consiglio di Stato con ordinanza 6 aprile 2004, pervenuta in cancelleria il 29 luglio 2004, nella causa ATI EAC Srl e Viaggi di Maio Snc, EAC Srl, Viaggi di Maio Snc contro ACTV Venezia SpA, Provincia di Venezia, Comune di Venezia, con l'intervento di: ATI La Linea SpA-CSSA, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), R. Schintgen, G. Arestis e J. Klučka, giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale, ha pronunciato, il 24 novembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
L'art. 36 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, e l'art. 34 della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, devono essere interpretati nel senso che il diritto comunitario non osta a che una commissione aggiudicatrice attribuisca un peso relativo ai subelementi di un criterio di aggiudicazione stabilito precedentemente, effettuando una ripartizione tra questi ultimi del numero di punti previsti per il detto criterio dall'amministrazione aggiudicatrice al momento della redazione del capitolato d'oneri o del bando di gara, purché una tale decisione:
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— |
non modifichi i criteri di aggiudicazione dell'appalto definiti nel capitolato d'oneri o nel bando di gara; |
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— |
non contenga elementi che, se fossero stati noti al momento della preparazione delle offerte, avrebbero potuto influenzare la detta preparazione; |
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— |
non sia stata adottata tenendo conto di elementi che possono avere un effetto discriminatorio nei confronti di uno dei concorrenti. |
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25.2.2006 |
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C 48/9 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Seconda Sezione)
del 10 gennaio 2006
nella causa C-373/04 P: Commissione delle Comunità europee contro Mercedes Alvarez Moreno (1)
(Ricorso d'impugnazione - Dipendenti - Agente ausiliario - Interprete di conferenza - Ricorso - Domanda ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto - Atto lesivo - Nozione)
(2006/C 48/17)
Lingua processuale: il francese
Nella causa C-373/04 P, avente ad oggetto un ricorso d'impugnazione ai sensi dell'art; 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposto il 27 agosto 2004, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. D. Martin e sig.a F. Clotuche-Duvieusart), altra parte nel procedimento: Mercedes Alvarez Moreno, residente in Berlino (Germania), (avv.ti G. Vandersanden e L. Levi), la Corte (Seconda Sezione), composta dai sigg. C. W. A. Timmermans, presidente di sezione, J. Makarczyk, C. Gulmann, G. Arestis (relatore) e J. Klučka, giudici, avvocato generale: sig.a C. Stix-Hackl, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 10 gennaio 2006 una sentenza ilcui dispositivo è del seguente tenore:
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1) |
La sentenza del Tribunale di primo grado delle Vomunità europee 10 giugno 2004, Alvarez Moreno/Commissione (cause riunite T-153/01 e T-323/01), è annullata in quanto dichiara ricevibile il ricorso per annullamento della lettera del sig. Walker del 23 febbraio 2001 e condanna la Commissione delle Comunità europee a sopportare la totalità delle spese per il ricorso nella causa T-323/01. |
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2) |
Nella causa T-323/01 il ricorso diretto all'annullamento, da un lato,d ella lettera delsig. Walker del 23 febbraio 2001 e, dall'altro, della decisione della Commissioen delle Comunità europee 7 settembre 2001, recante rgetto del reclmao della sig.a Alvarez Moreno, è respinto. |
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3) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese per la presente controversia e per quella dinanzi al Tribunale di primo grado delle comunità europee. |
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25.2.2006 |
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C 48/9 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Sesta Sezione)
15 dicembre 2005
nella causa C-33/05, Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2000/60/CE - Azione comunitaria in materia di acque - Mancata attuazione nel termine prescritto)
(2006/C 48/18)
Lingua processuale: il francese
Nella causa C-33/05, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 31 gennaio 2005, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg.re J. Hottiaux e S. Pardo Quintillán) contro Regno del Belgio (agente: sig. M. Wimmer), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. J. Malenovský, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet e A. Ó Caoimh (relatore), giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 15 dicembre 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
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1. |
Il Regno del Belgio, non avendo adottato nel termine prescritto, relativamente alla Regione Bruxelles-Capitale, le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi di tale direttiva. |
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2. |
Il Regno del Belgio è condannato alle spese. |
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25.2.2006 |
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C 48/10 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Quarta Sezione)
15 dicembre 2005
nella causa C-96/05: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (1)
(«Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2001/65/CE - Conti annuali e consolidati di taluni tipi di società - Mancata trasposizione entro il termine prescritto»)
(2006/C 48/19)
Lingua processuale: il greco
Nella causa C-96/05, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 21 febbraio 2005, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. G. Braun e G. Zavvos) contro Repubblica ellenica (agente. sig.ra N. Dafniou), la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. K. Schiemann, presidente di sezione, dai sigg. M. Ilešič (relatore) e E. Levits, giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 15 dicembre 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
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1. |
La Repubblica ellenica, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 settembre 2001, 2001/65/CE, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva. |
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2. |
La Repubblica ellenica è condannata alle spese. |
(1) GU C 93 del 16 aprile 2005.
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25.2.2006 |
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C 48/10 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Quinta Sezione)
15 dicembre 2005
nella causa C-144/05: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2002/59/CE - Omessa trasposizione nel termine prescritto)
(2006/C 48/20)
Lingua processuale: l'olandese
Nella causa C-144/05, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 30 marzo 2005, Commissione delle Comunità europee, (agenti: sigg. K. Simonsson e W.Wils) contro Regno del Belgio, (agente: sig. M. Wimmer), la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. J. Makarczyk, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. J. Klučka (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 15 dicembre 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
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1. |
Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2002, 2002/59/CE, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi di tale direttiva. |
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2. |
Il Regno del Belgio è condannato alle spese. |
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25.2.2006 |
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C 48/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'Hof van Cassatie (Belgio) con ordinanza 6 settembre 2005, nel procedimento penale a carico di Norma Kraaijenbrink
(Causa C-367/05)
(2006/C 48/21)
Lingua processuale: l'olandese
Con ordinanza 6 settembre 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 29 settembre 2005, nel procedimento penale a carico di Norma Kraaijenbrink, l'Hof van Cassatie, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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1) |
Se l'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (1) del 19 giugno 1990, in combinato disposto con l'art. 71 della stessa convenzione, debba essere interpretato nel senso che i fatti punibili –consistenti nell'acquisizione, detenzione o consegna di importi di denaro in valuta straniera, provenienti dal traffico di sostanze stupefacenti (che sono stati perseguiti e condannati nei Paesi Bassi come ricettazione dolosa in violazione dell'art. 416 del codice penale) — diversi dai fatti punibili consistenti nel cambio in Belgio, presso uffici di cambio, dei detti importi di danaro derivanti dal traffico di sostanze stupefacenti ricevuti nei Paesi Bassi (perseguiti in Belgio come ricettazione e altri atti riguardanti beni provenienti da un crimine, in violazione dell'art. 505 del codice penale), devono essere considerati del pari come «medesimi fatti» ai sensi del detto art. 54 quando il giudice constati che sono collegati da un unico disegno criminoso e pertanto giuridicamente costituiscono un unico fatto. |
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2) |
Nell'ipotesi in cui la questione 1 sia risolta in senso affermativo: Se l'espressione «non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti» di cui all'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, debba essere interpretata nel senso che — laddove per «medesimi fatti» si debbano intendere anche fatti diversi che sono collegati dall'unicità del disegno criminoso e costituiscono quindi un unico fatto — ciò implichi che un soggetto accusato di un reato di riciclaggio in Belgio non è più perseguibile dal momento in cui sia stato condannato nei Paesi Bassi per altri fatti, commessi con lo stesso disegno criminoso, indipendentemente da tutti gli altri fatti che sono stati commessi nello stesso periodo, ma che vengano alla luce e o siano perseguiti in Belgio solo successivamente alla sentenza straniera passata in giudicato, o se invece, in tal caso, il giudice di merito possa comminare per tali altri fatti una pena supplementare, tenendo conto delle pene già irrogate, salvo che queste ultime gli appaiano già una pena adeguata per i crimini, e senza che il complesso delle pene comminate possa superare la pena massima. |
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25.2.2006 |
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C 48/11 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, proposto il 18 novembre 2005
(Causa C-405/05)
(2006/C 48/22)
lingua processuale: l'inglese
Il 18 novembre 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata da Sara Pardo Quintillán, Xavier Lewis e Hubert van Vliet, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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1) |
dichiarare che, non avendo preso le misure per assicurare il trattamento appropriato delle acque reflue urbane degli agglomerati di Bangor, Brighton, Broadstairs, Carrickfergus, Coleraine, Donaghadee, Larne, Lerwick, Londonderry, Margate, Newtonabbey, Omagh e Portrush entro il 31 dicembre 2000, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 4, nn. 1 e 3, della direttiva del Consiglio 91/271/CEE (1); |
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2) |
condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese. |
Motivi e principali argomenti:
Secondo la Commissione, il fatto che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non ha preso le misure per assicurare il trattamento appropriato di tutte le acque reflue urbane degli agglomerati di Bangor, Broadstairs, Carrickfergus, Coleraine, Londonderry, Larne, Lerwick, Margate, Newtonabbey, Omagh, Brighton, Portrush, Donaghadee e Bideford/Northam costituisce una violazione dell'art. 4, nn. 1 e 3, della direttiva. Il fatto, poi, che esso non ha controllato le nuove massicce urbanizzazioni negli agglomerati di Portrush, Newtonabbey, Bangor, Londonderry e Larne, ovvero non si è assicurato che alla loro autorizzazione si accompagnassero misure in grado di mitigarne gli effetti, aggraverebbe le violazioni delle summenzionate disposizioni della direttiva in questi cinque agglomerati.
(1) Direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30 maggio 1991, pag. 40).
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25.2.2006 |
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C 48/11 |
Ricorso proposto il 23 novembre 2005 da Ahmed Yusuf e al Barakaat International Foundation, contro la sentenza 21 settembre 2005 emessa dalla Seconda Sezione (ampliata) del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-306/01: Ahmed Yusuf e Al Barakaat International Foundation contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee
(Causa C-415/05P)
(2006/C 48/23)
Lingua processuale: lo svedese
Il 23 novembre 2005, il sig. Ahmed Yusuf e la Al Barakaat International Foundation, Spånga (Svezia), rappresentati dagli avv.ti Leif Silbersky e Thomas Olsson, hanno impugnato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee la sentenza pronunciata dalla Seconda Sezione (ampliata) del Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 21 settembre 2005 nella causa T-306/01: Ahmed Yusuf e Al Barakaat International Foundation contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee.
I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
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1) |
annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 21 settembre 2005 nella causa T-306/01, |
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2) |
dichiarare illegittimo il regolamento (CE) n. 881/2002, |
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3) |
condannare il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee a sopportare le spese del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado e dinanzi alla Corte di giustizia. |
Motivi e principali argomenti
I ricorrenti affermano che il Tribunale di primo grado ha erroneamente giudicato che il Consiglio fosse legittimato ad adottare il regolamento (CE) n. 881/2002 sul fondamento giuridico degli artt. 60 CE, 301 CE e 308 CE. Essi affermano, tra l'altro, quanto segue:
Il Tribunale di primo grado ha erroneamente stabilito che il regolamento (CE) n. 881/2002 soddisfa la condizione posta dall'art. 249 CE per quanto riguarda la validità generale.
Il Tribunale di primo grado ha erroneamente limitato la sua verifica del fatto che i diritti fondamentali delle ricorrenti sono violati dal regolamento (CE) n. 881/2002 esclusivamente alla questione se la risoluzione del Consiglio di sicurezza sia compatibile con le regole di diritto internazionali di rango superiore che sono comprese nello jus cogens. Il Tribunale di primo grado non ha esaminato se il regolamento era legittimo secondo il diritto comunitario o se l'applicazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza è avvenuta conformemente al diritto comunitario e alla normativa nazionale.
Il Tribunale di primo grado ha erroneamente dichiarato che attraverso il regolamento (CE) n. 881/2002 non sono stati violati né il diritto di difesa dei ricorrenti né il diritto a mezzi di ricorso efficaci.
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25.2.2006 |
IT |
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C 48/12 |
Ricorso proposto il 25 novembre 2005 dal Centro Provincial de Jóvenes Agricultores de Jaén (ASAJA), dal sig. Salvador Contreras Gila, dal sig. José Ramiro López, dal sig. Antonio Ramiro López, dal sig. Cristobal Gallego Martínez, dal sig. Benito García Burgos e dal sig. Antonio Parras Rosa contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 8 settembre 2005, cause riunite da T-295/04 a T-297/04, Centro Provincial de Jóvenes Agricultores de Jaén (ASAJA), Salvador Contreras Gila, José Ramiro López, Antonio Ramiro López, Cristobal Gallego Martínez, Benito García Burgos e Antonio Parras Rosa contro Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-418/05 P)
(2006/C 48/24)
Lingua processuale: lo spagnolo
Il 25 novembre 2005 dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee dal Centro Provincial de Jóvenes Agricultores de Jaén (ASAJA), dal sig. Salvador Contreras Gila, dal sig. José Ramiro López, dal sig. Antonio Ramiro López, dal sig. Cristobal Gallego Martínez, dal sig. Benito García Burgos e dal sig. Antonio Parras Rosa è stato proposto un ricorso contro l'ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 8 settembre 2005, cause riunite da T-295/04 a T-297/04, Centro Provincial de Jóvenes Agricultores de Jaén (ASAJA), Salvador Contreras Gila, José Ramiro López, Antonio Ramiro López, Cristobal Gallego Martínez, Benito García Burgos e Antonio Parras Rosa contro Consiglio dell'Unione europea.
I ricorrenti chiedono che la Corte di giustizia voglia:
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1) |
Annullare completamente l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 8 settembre 2005 per violazione del diritto comunitario, art. 173 del Trattato CE. |
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2) |
Accogliere tutte le conclusioni presentate in primo grado nel merito della causa in quanto appropriate e conformi all'ordinamento giuridico comunitario. |
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3) |
Condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti:
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— |
Violazione dell'art. 173 del Trattato CE |
I ricorrenti affermano di avere la legittimazione attiva a proporre i ricorsi d'annullamento in quanto la posizione giuridica individuale che li riguarda li distingue chiaramente e perfettamente rispetto al resto dei produttori di olio di oliva.
I ricorrenti sono tutti proprietari di ulivi piantati nel 1998 e durante la campagna 1999 hanno avuto tutti una produzione di olive di kg 0, circostanze che sono ad essi specifiche e che li differenziano dal resto del settore dell'olivicultura.
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25.2.2006 |
IT |
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C 48/12 |
Rinvio 28 novembre 2005 della Ricosmos B.V. contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 13 settembre 2005 nella causa T-53/02, Ricosmos contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 28 novembre 2005
(Causa C-420/05)
(2006/C 48/25)
Lingua processuale: l'olandese
Il 28 novembre 2005 la Ricosmos B.V., rappresentata dai sigg. J.J.M. Hertoghs e J.H. Peek, dello studio legale «Hertoghs advocaten-belastingkundigen», Parkstraat 8 (4818 SK) Breda, Paesi Bassi, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 13 settembre 2005, nella causa T-53/02, Ricosmos P.V. contro Commissione delle Comunità europee.
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
dichiarare il ricorso ricevibile e accoglierlo; |
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— |
annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 13 settembre 2005; |
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— |
accogliere la domanda di primo grado di annullamento della decisione della Commissione 16 novembre 2001, REM09/00, con cui si dichiara ingiustificato lo sgravio di dazi all'importazione a vantaggio della ricorrente; |
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— |
in subordine, rinviare la causa per un ulteriore accomodamento al Tribunale di primo grado; |
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— |
condannare la Commissione alle spese, tanto nel procedimento dinanzi alla Corte quanto nel procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso contro la summenzionata sentenza il ricorrente adduce quanto segue:
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1. |
Il ricorrente ritiene che il Tribunale abbia preso le mosse da una ingiusta, quanto meno limitata interpretazione degli — in particolare — artt. 905-909 del regolamento di applicazione del codice doganale comunitario (1), con riferimento al procedimento per la restituzione e/o lo sgravio dei dazi doganali. Infatti, il principio della certezza di diritto richiede che la posizione giuridica della Ricosmos sia prevedibile nel caso concreto. Ciò non si è verificato nella fattispecie, secondo la Ricosmos, a seguito delle sospensioni del procedimento non comunicatile. Al riguardo il Tribunale ha preso inoltre le mosse ingiustamente da una troppo limitata concezione del diritto di difesa a seguito di un'interpretazione troppo limitata del diritto di accesso al dossier tempestivo e completo (tanto del fascicolo della dogana nazionale quanto di quello della Commissione). |
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2. |
La pronuncia del Tribunale è, secondo la ricorrente, inoltre, non in sintonia col diritto comunitario. La ricorrente sostiene che il principio della certezza di diritto comporta che i criteri per l'accertamento della mancanza di manifesta negligenza devono essere chiari e evidenti. Proprio a causa della notevole elasticità della nozione di manifesta negligenza, tali criteri devono essere interpretati in via di principio restrittivamente e rispettivamente. La negligenza deve essere evidente ed essenziale e al tempo stesso deve essere in chiaro nesso causale con la situazione particolare che è stata accertata. Al riguardo il Tribunale nel caso di esame ha, da un lato, attribuito troppa poca importanza alla complessività della legislazione e alla notevole esperienza professionale del ricorrente e, dall'altro, ha interpretato ingiustamente vari obblighi della ricorrente stessa, quanto meno li ha valutati in modo formalistico. |
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3. |
Inoltre la ricorrente ritiene che la Commissione abbia violato il principio di proporzionalità e che il Tribunale abbia attribuito troppa poca importanza ai nuovi fatti, da cui risulta che il prelievo dei dazi doganali non doveva essere effettuato. |
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4. |
La ricorrente infine è dell'avviso che l'accertamento da parte del Tribunale dei fatti che sono alla base della controversia è in parte errato o, quanto meno, incompleto. |
(1) Regolamento (CE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d'applicazione del codice doganale del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).
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25.2.2006 |
IT |
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C 48/13 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, proposto il 28 novembre 2005
(Causa C-422/05)
(2006/C 48/26)
lingua processuale: il francese
Il 28 novembre 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Frank Benyon e Mikko Huttunen, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto un ricorso contro il Regno del Belgio.
La Commissione delle Comunità europee ha concluso che la Corte voglia:
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1. |
ichiarare che, adottando il regio decreto 14 aprile 2002 che disciplina le evoluzioni notturne di taluni aerei civili a reazione subsonici, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli dalla direttiva (CE) 2002/30 (1) e dal secondo comma dell'art. 10 del Trattato, in combinato disposto col terzo comma dell'art. 249 del Trattato; |
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2. |
condannare il Regno del Belgio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Le disposizioni del decreto specificano alcuni tipi di aerei, che non possono operare negli aeroporti belgi fra le 23h e le 6h. Basandosi sul «tasso di diluizione», il regio decreto utilizza un approccio che è diverso da quello della direttiva 2002/30/CE che si basa sulla procedura di certificazione. Tale approccio corrisponde a quello del regolamento 925/1999 CEE, che è già stato abrogato con la direttiva 2002/30/CE.
Ai sensi dell'art. 16 della direttiva 2002/30/CE, che è entrata in vigore il 28 marzo 2002, gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 28 settembre 2003. Il regio decreto belga è stato adottato prima del termine ultimo per la trasposizione della direttiva. La Commissione ricorda la giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo la quale dagli artt. 10 e 249 del Trattato CE in combinato disposto di una direttiva risulta che, durante il termine di recepimento, gli Stati membri devono astenersi dall'adottare disposizioni tali da compromettere seriamente il risultato prescritto dalla direttiva stessa. Con un approccio concernente le restrizioni operative volte a ritirare aerei civili subsonici ricertificati, che è del tutto diverso da quello adottato con la direttiva, il regio decreto compromette seriamente il risultato prescritto dalla direttiva stessa.
(1) GU L 85, del 28.3.2002, pag. 40.
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25.2.2006 |
IT |
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C 48/14 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 29 novembre 2005
(Causa C-423/05)
(2006/C 48/27)
lingua processuale: il francese
Il 29 novembre 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. A. Caeiros e M. Konstantinidis, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica francese.
La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:
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1. |
dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato tutte le misure necessarie:
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 4, 8 e 9 della citata direttiva 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE (3), e dell'art. 14, lett. a), b) e c), della direttiva 99/31/CE. |
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2. |
condannare la Repubblica francese alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione rileva che, tollerando il funzionamento di moltissime discariche illegali e incontrollate in Francia e omettendo di adottare tutte le misure necessarie per garantire che i rifiuti siano smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza causare pregiudizio all'ambiente, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi di cui agli artt. 4, 8 e 9 della direttiva del Consiglio 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE. Le autorità francesi non contestano tali inadempimenti, tuttavia esse contestano il numero di discariche illegali indicato dalla Commissione ed affermano che l'impatto ambientale di dette discariche è minimo, poiché le discariche non autorizzate ospitano solo rifiuti verdi, calcinacci e rifiuti ingombranti.
Le informazioni trasmesse dalle autorità francesi non sono sufficienti per valutare la conformità del sistema delle autorizzazioni ai requisiti dell'art. 9 della direttiva 75/442/CEE: i depositi la cui superficie è inferiore a 100 m2 e la cui altezza è inferiore a 2 m, nonché le operazioni di recupero di tali rifiuti non sono soggetti ad autorizzazione. L'interpretazione delle autorità francesi secondo cui solo le discariche gestite dai comuni senza autorizzazione sono discariche illegali è erronea, poiché anche un privato può gestire una discarica senza autorizzazione.
Sulla base delle informazioni che le sono state trasmesse, la Commissione può solo supporre che, contrariamente a quanto prevedono le disposizioni dell'art. 14 della direttiva 99/31/CE, gli stabilimenti o le imprese che assicurano le operazioni di smaltimento senza essere soggetti ad alcuna autorizzazione non abbiano elaborato né presentato all'approvazione dell'autorità competente, entro il 16 luglio 2002, un piano di riassetto di ciascuna area di discarica illegale o incontrollata. Una discarica che non possa essere adeguata ai requisiti previsti dalla suddetta direttiva dev'essere chiusa immediatamente. Il funzionamento di discariche illegali senza piano di riassetto e senza autorizzazione costituisce una violazione dell'art. 14 della direttiva 99/31/CE.
(1) GU L 194 del 25.07.1975, pag. 39.
(2) GU L 182 del 16.07.1999, pag. 1.
(3) GU L 78 del 26.03.1991, pag. 32.
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25.2.2006 |
IT |
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C 48/15 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda, proposto il 29 novembre 2005
(Causa C-425/05)
(2006/C 48/28)
lingua processuale: l'inglese
Il 29 novembre 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Ulrich Wölker e Michael Shotter, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro l'Irlanda.
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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1. |
dichiarare che l'Irlanda, non avendo fornito i dati relativi al bromuro di metile di cui all'art. 4, n. 2, sub iii), i dati relativi agli halon di cui agli artt. 4, n. 4, sub iv), e 5, n. 3, e i dati relativi al calendario e ai risultati di controlli a campione sull'importazione di sostanze controllate di cui all'art. 20, n. 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, n. 2037, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 4, n. 2, sub iii), 4, n. 4, sub iv), 5, n. 3, e 20, n. 3, di tale regolamento; |
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2. |
condannare l'Irlanda alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Gli artt. 4, n. 2, sub iii), 4, n. 4, sub iv), 5, n. 3, e 20, n. 3, del suddetto regolamento prevedono la comunicazione alla Commissione di dati relativi alle principali materie disciplinate dal regolamento. La comunicazione di tali dati — vale a dire un'informazione annuale sul bromuro di metile e sugli halon, oltre a dati sul calendario e sui risultati di controlli a campione sulle importazioni di sostanze controllate — è essenziale per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal regolamento e per l'adempimento degli impegni assunti dalla Comunità europea in forza della Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e degli obblighi derivanti dal protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono, a cui la Comunità ha aderito con decisione del Consiglio 88/540/CEE (2).
Fino ad ora l'Irlanda non ha comunicato alla Commissione i dati richiesti ai sensi dei suddetti articoli del regolamento.
(1) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, n. 2037, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 244 del 29.09.2000, pag. 1).
(2) GU L 297 del 31.10.1998, pag. 8.
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25.2.2006 |
IT |
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C 48/15 |
Ricorso del Land Oberösterreich avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 5 ottobre 2005, cause riunite T-366/03 e T-235/04, proposto il 7 dicembre 2005
(Causa C-439/05 P)
(2006/C 48/29)
lingua processuale: il tedesco
Il 7 dicembre 2005 il Land Oberösterreich, rappresentato dal sig. Franz Mittendorfer, Rechtsanwalt, Europaplatz 7, A-4020 Linz, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) il 5 ottobre 2005, nelle cause riunite T-366/03 e T-235/04.
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) il 5 ottobre 2005, nelle cause riunite T-366/03 e T-235/04, Land Oberösterreich e Repubblica d'Austria contro Commissione delle Comunità europee (1), in ragione dell'annullamento della decisione della Commissione 2 settembre 2003, 2003/653/CE, relativa alle disposizioni nazionali sul divieto di impiego di organismi geneticamente modificati nell'Austria Superiore, notificate dalla Repubblica d'Austria a norma dell'articolo 95, paragrafo 5, del Trattato CE (2). |
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— |
annullare la suddetta decisione della Commissione o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale di primo grado per decisione. |
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— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti:
Il Land Oberösterreich fa valere un vizio di procedura nonché una violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale di primo grado.
In sede di esame del motivo di ricorso vertente sulla «violazione del Trattato» la sentenza impugnata si occupa solo dell'elemento costitutivo del «problema specifico»; gli altri elementi costitutivi di cui all'art. 95, n. 5, CE non sono stati esaminati. Tuttavia, il Tribunale — nonostante gli argomenti dettagliati del ricorrente, basati su dati numerici concreti — non avrebbe neanche affrontato la questione del problema specifico con l'intensità necessaria alla luce della sua rilevanza per l'esito del procedimento. Esso non avrebbe tenuto conto del fatto che il problema specifico consisteva nell'inapplicabilità delle misure convenzionali di coesistenza in ragione della struttura inusuale del settore agricolo dell'Austria Superiore, caratterizzato dalla presenza di piccole imprese e con una percentuale particolarmente elevata di aziende agricole biologiche. Non avendo esaminato sufficientemente gli argomenti presentati a tale proposito, il Tribunale, secondi il ricorrente, è vento meno al suo obbligo di motivazione, il che costituisce un vizio di procedura.
La Commissione avrebbe adottato la sua decisione senza dare al Land Oberösterreich ovvero alla Repubblica d'Austria la possibilità di presentare le loro osservazioni sull'unico elemento di prova della procedura, vale a dire sul parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Nella sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe dichiarato che le considerazioni della Corte relative all'art. 95, n. 4, CE, con le quali essa ha respinto l'applicabilità del principio del contraddittorio alla procedura descritta all'art. 95, n. 4, CE, si applicavano mutatis mutandis a quella prevista all'art. 95, n. 5, CE. Il ricorrente contesta tale concezione giuridica. Esso afferma che non bisognerebbe perdere di vista il fatto che la giurisprudenza della Corte citata nella sentenza impugnata si basava ancora sull'ex art. 100a del Trattato CE, il quale non operava ancora alcuna distinzione tra il mantenimento di disposizioni nazionali esistenti e l'adozione di nuove disposizioni nazionali. Il Land Oberösterreich sostiene inoltre che il diritto di essere sentiti costituisce un principio fondamentale del procedimento, la cui applicazione non dovrebbe essere limitata quando ciò non sia necessario, anche per ragioni di economia processuale. Ciò rappresenterebbe un motivo sufficiente per annullare la decisione impugnata della Commissione.
(2) GU L 230, pag. 34.
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgio) con ordinanza 7 dicembre 2005, nel procedimento Procuratore del Re — Parti civili: Union des Dentistes et Stomatologistes de Belgique contro U.P.R. e Ioannis Doulamis
(Causa C-446/05)
(2006/C 48/30)
Lingua processuale: il francese
Con ordinanza 7 dicembre 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 14 dicembre 2005, nel procedimento Procuratore del Re — Parti civili: Union des Dentistes et Stomatologistes de Belgique contro U.P.R. e Ioannis Doulamis, il Tribunal de première instance de Bruxelles, ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
se l'art. 81 CE, nel combinato disposto con gli artt. 3, n. 1, lett. g), CE e 10, secondo comma, CE, debbano essere interpretati nel senso che essi ostino a che una normativa nazionale, nella specie la legge 15 aprile 1958, relativa alla pubblicità in materia di cure dentistiche, vieti (a chiunque e) a prestatori di cure dentistiche, nell'ambito dell'esercizio di una libera professione o di un gabinetto dentistico, di effettuare qualsivoglia pubblicità, direttamente o indirettamente, nel settore delle cure dentistiche.
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25.2.2006 |
IT |
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C 48/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel de Paris (Francia) con decisione 18 novembre 2005, nel procedimento Thomson Multimedia Sales Europe contro Administration des Douanes et Droits Indirects
(Causa C-447/05)
(2006/C 48/31)
Lingua processuale: il francese
Con decisione 18 novembre 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 16 dicembre 2005, nel procedimento Thomson Multimedia Sales Europe contro Administration des Douanes et Droits Indirects, la cour d'appel de Paris ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
Se l'allegato 11 del regolamento CEE della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454 (1), non sia invalido in quanto in contrasto con l'art. 24 del regolamento del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce il Codice doganale comunitario (2) nella misura in cui porta a considerare come di origine Corea un apparecchio televisivo ricevitore fabbricato in Polonia nelle condizioni descritte negli atti del procedimento.
(1) Regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).
(2) GU L 302, pag. 1.
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25.2.2006 |
IT |
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C 48/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel de Paris (Francia) con decisione 18 novembre 2005, nel procedimento Società Vestel France contro Administration des Douanes et Droits Indirects
(Causa C-448/05)
(2006/C 48/32)
Lingua processuale: il francese
Con decisione 18 novembre 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 16 dicembre 2005, nel procedimento Società Vestel France contro Administration des Douanes et Droits Indirects, la cour d'appel de Paris ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
Se l'allegato 11 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454 (1), non sia invalido per contrarietà all'art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce il Codice doganale comunitario (2), in quanto porta a considerare come originario della Cina un apparecchio ricevente per la televisione fabbricato in Turchia nelle condizioni descritte negli atti del procedimento.
(1) Regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).
(2) GU L 302, pag. 1.
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25.2.2006 |
IT |
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C 48/17 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 19 dicembre 2005
(Causa C-452/05)
(2006/C 48/33)
lingua processuale: il francese
Il 19 dicembre 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sig.re S. Pardo Quintillán e F. Simonetti, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Granducato di Lussemburgo.
La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:
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1. |
dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non essendo in grado di garantire che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento sia pari almeno al 75 % per il fosforo totale e almeno al 75 % per l'azoto totale, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in ragione di un'erronea applicazione dell'art. 5, n. 4, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (1); |
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2. |
condannare il Lussemburgo alle spese. |
Motivi e principali argomenti:
Il Lussemburgo ha indicato nel 1999 che, anziché applicare un trattamento più rigoroso a tutti gli impianti di trattamento presenti nel suo territorio, esso sceglieva di basarsi sull'art. 5, n. 4, che implica una valutazione complessiva del livello di riduzione dell'azoto e del fosforo per tutti gli agglomerati lussemburghesi.
Tuttavia, secondo le ultime informazioni relative alla percentuale di riduzione complessiva del carico in ingresso a tutti gli impianti di trattamento ricevute dal Lussemburgo, le condizioni di applicazione dell'art. 5, n. 4, non erano soddisfatte.
Pertanto, la Commissione deve rilevare che le autorità lussemburghesi non hanno dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo di azoto e di fosforo raggiunga almeno il 75 % per ciascuno dei due parametri; di conseguenza, le condizioni di applicazione dell'art. 5, n. 4, non sono soddisfatte.
(1) GU L 135, pag. 40.
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/18 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, proposto il 23 dicembre 2005
(Causa C-459/05)
(2006/C 48/34)
lingua processuale: il francese
Il 23 dicembre 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. H. Stovlbaek e dalla sig.ra D. Maidani, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno del Belgio.
La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:
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1) |
dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (1) o, in ogni caso, non avendo notificato tali disposizioni alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù di tale direttiva; |
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2) |
condannare il Regno del Belgio alle spese. |
Motivi e principali argomenti:
L'art. 16, n. 1, della direttiva 2001/19 prevede che gli Stati membri adottino le disposizioni necessarie per conformarsi a tale direttiva entro il 1o gennaio 2003 e che ne informino immediatamente la Commissione.
La Commissione deve rilevare che il Regno del Belgio non ha ancora adottato tutte le misure necessarie a tal fine o, in ogni caso, non le ha ancora notificate alla Commissione.
(1) GU L 206, pag. 1.
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/18 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Danimarca, proposto il 23 dicembre 2005
(Causa C-461/05)
(2006/C 48/35)
Lingua processuale: il danese
Il 23 dicembre 2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Wilms e H. C. Støvlbaek, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Danimarca.
La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:
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1. |
dichiarare che, rifiutando di calcolare e di versare risorse proprie che non sono state raccolte a causa dell'importazione in franchigia doganale di materiale di guerra, e rifiutando di pagare interessi di mora relativi alle risorse proprie che la Danimarca ha mancato di rendere disponibili alla Commissione, il Regno di Danimarca è venuto meno agli obblighi impostigli dagli artt. 2, 9, 10 e 11 del regolamento n. 1552/89 per il periodo fino al 31 maggio 2000 e dagli articoli del regolamento n. 1150/2000 rispetto al periodo successivo a detta data; |
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2. |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti:
La Commissione ritiene che la Danimarca è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 2, 9, 10 e 11 del regolamento (CE, Euratom), n. 1552/89 fino al 31 maggio 2000 e dagli artt. 2, 9, 10 e 11 del regolamento (CE Euratom) n. 1150/2000 dal 1o giugno 2000 fino al 31 dicembre 2002, per il fatto di non aver versato risorse proprie relative all'importazione di materiale di guerra.
Detta violazione del Trattato è continuata fino a quando il regolamento (CE) n. 150/2003 è entrato in vigore, vale a dire fino al 1o gennaio 2003. In base a detto regolamento i dazi doganali sull'importazione di taluni tipi di materiale di guerra, al verificarsi di alcune determinate condizioni, possono essere sospesi a partire da detta data.
Secondo la Commissione, uno Stato membro che non abbia rispettato le norme sui dazi doganali stabilite dal diritto comunitario, il che ha comportato la perdita di risorse proprie, è tenuto a versare alla Comunità un importo corrispondente a detta perdita. Interessi di mora possono anche essere aggiunti a detto importo in base all'art. 11 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 e del regolamento (CEE, Euratom), n. 1150/2000.
Le autorità doganali, in base agli artt. 2, 9, 10 e 11 del regolamento (CEE, Euratom), n. 1152/89 e del regolamento (CEE, Euratom), n. 1150/2000, avrebbero dovuto calcolare e inserire nella loro contabilità gli importi relativi alle importazioni in questione entro il termine prescritto, conformemente all'art. 217, n. 1, del codice doganale comunitario, e rendere detti importi disponibili per la Commissione.
La Commissione considera che la Danimarca, nonostante che sia stata invitata in tal senso, non ha effettuato i calcoli necessari per stabilire i detti importi, che non sono stati versati come risorse proprie alla Comunità, a causa della violazione del Trattato in questione a partire dall'esercizio finanziario 1998.
La Commissione considera anche che gli importi corrispondenti al debito doganale in questione non sono stati resi disponibili alla Commissione prima del 31 marzo 2002.
La Commissione di conseguenza ritiene che, non avendo stabilito le risorse proprie in relazione alle importazioni di materiale di guerra e non avendo reso dette risorse disponibili alla Commissione, la Danimarca non ha adempiuto i suoi obblighi impostile dagli artt. 2, 9, 10 e 11 del regolamento (CEE, Euratom), n. 1552/89 e del regolamento (CEE, Euratom), n. 1150/2000.
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/19 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno dei Paesi Bassi, presentato il 22 dicembre 2005
(Causa C-463/05)
(2006/C 48/36)
Lingua processuale: l'olandese
Il 22 dicembre 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Dominique Maidani e Wouter Wils, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno dei Paesi Bassi.
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
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1) |
dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato le misure legislative e amministrative necessarie per recepire la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria, 2002/47/CE (1), o non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi impostagli da detta direttiva; |
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2) |
condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese. |
Motivi e principali argomenti:
L'art. 11 della direttiva 2002/47 dispone che gli Stati membri adottano le misure legislative necessarie entro il 27 dicembre 2003 per recepire detta direttiva e che gli stessi comunicano dette misure immediatamente alla Commissione.
La Commissione deve constatare che il Regno dei Paesi Bassi non ha ancora adottato dette misure, o quanto meno non le ha comunicate alla Commissione.
(1) GU L 168, pag. 43.
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/19 |
Ricorso del Gruppo Danone contro la sentenza pronunciata il 25 ottobre 2005 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) nella causa T-38/02 tra il Gruppo Danone e la Commissione delle Comunità europee, presentato il 4 gennaio 2006
(Causa C-3/06 P)
(2006/C 48/37)
Lingua processuale: il francese
Il 4 gennaio 2006 il Gruppo Danone, rappresentato dagli avv. A. Winckler e S. Sorinas, ha presentato alla Corte di giustizia della Comunità europee un ricorso contro la sentenza pronunciata il 25 ottobre 2005 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) nella causa T-38/02 fra il Gruppo Danone e la Commissione delle Comunità europee.
Il ricorrente conclude che la Corte voglia:
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— |
annullare parzialmente, in base all'art. 225, n. 1, CE, e dell'art. 61 dello Statuto, la sentenza pronunciata dal Tribunale il 25 ottobre 2005 nella causa T-38/02, gruppo Danone/Commissione delle Comunità europee, in quanto (i) respinge il motivo relativo all'infondata presa in considerazione della circostanza aggravante della recidiva nei confronti del ricorrente e (ii) riforma il sistema di calcolo dell'ammenda utilizzato dalla Commissione; |
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— |
accogliere le conclusioni presentate dal Gruppo Danone in primo grado quanto al motivo relativo all'infondata presa in considerazione della circostanza aggravante della recidiva, e ridurre di conseguenza, in base agli artt. 229 CE e 17 del regolamento n. 17 (1), l'ammenda inflitta dalla Commissione; |
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— |
ridurre, in base agli artt. 229 CE e 17 del regolamento n. 17, l'importo dell'ammenda in proporzione alla diminuzione della riduzione per le circostanze attenuanti decisa dal Tribunale; |
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— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti:
A sostegno dell'impugnazione in esame, il ricorrente adduce cinque motivi miranti all'annullamento parziale della sentenza impugnata. Tali motivi riguardano, da un lato, un'errata valutazione della nozione di «recidiva» da parte del Tribunale e, dall'altro, la manifesta illegittimità della modifica del sistema di calcolo dell'ammenda che ha comportato una diminuzione della riduzione d'ammenda accordata per circostanze attenuanti e, pertanto, un aumento dell'importo dell'ammenda rispetto all'importo che sarebbe stato applicato se il Tribunale avesse ridotto l'aumento per circostanze aggravanti dal 50 % al 40 %, senza modificare il sistema di calcolo dell'ammenda adottato dalla Commissione.
A sostegno della sua argomentazione quanto all'errata valutazione della nozione di recidiva, il ricorrente adduce tre motivi distinti.
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— |
Con il primo motivo, il ricorrente fa valere che il Tribunale ha violato il principio di legittimità dei delitti e delle pene e il suo corollario, vale a dire il principio di irretroattività delle leggi penali meno favorevoli al reo, confermando l'aumento dell'ammenda della ricorrente per la circostanza aggravante della recidiva, in mancanza di base legale chiara e sufficientemente prevedibile. |
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— |
Con il secondo motivo il ricorrente considera che il Tribunale ha applicato erroneamente il principio della certezza di diritto, rifiutandogli di limitare l'applicazione della recidiva nel tempo, in contraddizione con la giurisprudenza della Corte. |
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— |
Infine, con il terzo motivo, il ricorrente sostiene che la sentenza è viziata da motivazione contraddittoria, costitutiva di un difetto di motivazione quanto alla valutazione del nesso fra recidiva e la necessità di garantire alle ammende un effetto sufficientemente dissuasivo. |
Il ricorrente adduce inoltre due motivi a sostegno della sua argomentazione quanto al carattere manifestamente illegittimo dell'aumento dell'importo dell'ammenda deciso dal Tribunale in seguito alla riforma dell'imputazione del coefficiente correttore per circostanze attenuanti. Il motivo principale riguarda l'eccesso di potere, l'incompetenza e la violazione degli artt. 229 e 230 CE di cui si è reso colpevole il Tribunale. Tale motivo è diviso in due parti.
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— |
Il primo motivo riguarda il fatto che il Tribunale ha oltrepassato i limiti della sua competenza ex artt. 229 e 230 CE riformando la decisione della Commissione quanto al sistema di calcolo dell'ammenda. |
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— |
Con la seconda parte il ricorrente adebita al Tribunale di aver statuito ultra petita modificando l'imputazione della percentuale di riduzione per circostanze attenuanti, e, di conseguenza, aumentando l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente. |
In subordine, la ricorrente adduce un secondo motivo relativo ad una violazione dei diritti della difesa e del principio di ineretroattività delle pene. Omettendo di presentare la sua intenzione di riformare il sistema di calcolo dell'ammenda e di aumentare l'importo dell'ammenda nel corso della discussione in contraddittorio, il Tribunale infatti ha violato un principio fondamentale di diritto comunitario con una concreta incidenza sulla capacità del ricorrente di difendersi. Il Tribunale ha del pari applicato retroattivamente alla decisione «Bière belge» del 2001 una giurisprudenza che data dal 2003, chiarendo il sistema di imputazione del coefficiente per circostanze attenuanti nel sistema di calcolo dell'ammenda.
(1) Regolamento n. 17: Primo regolamento d'attuazione degli art. 85 e 86 del Trattato (GU 13, del 21.02.1962, pag. 204).
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/20 |
Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 26 ottobre 2005, nella causa T-124/04, J. Ouariachi/Commissione delle Comunità europee, proposto il 4 gennaio 2006
(Causa C-4/06 P)
(2006/C 48/38)
Lingua processuale: il francese
Il 4 gennaio 2006 il sig. J. Ouariachi, rappresentato dal sig. L. Dupong, avocat, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 26 ottobre 2005, nella causa T-124/04, J. Ouariachi/Commissione delle Comunità europee.
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata e contestualmente disporre:
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— |
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato; |
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— |
condannare la convenuta a versare al ricorrente un'indennità forfetaria per un importo totale di EUR 100 000 a titolo di risarcimento dei danni subiti; |
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— |
condannare la convenuta alla totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti:
Il ricorrente, cittadino marocchino/spagnolo, chiede il risarcimento del danno morale (stimato in EUR 100.000) causato dal sig. L. Charles, ex esperto presso la Delegazione dell'Unione europea a Khartum (Sudan), per illeciti commessi nell'esercizio delle sue funzioni, in particolare per falso documentale: un falso invito ufficiale della Delegazione dell'Unione europea a Khartum che ha favorito il rilascio di un visto turistico da parte del Consolato del Sudan a Rabat (Marocco) all'ex moglie e ai figli del ricorrente all'origine di una sottrazione internazionale di questi ultimi.
Il ricorrente ritiene che a torto il Tribunale di primo grado abbia dichiarato la sua domanda di risarcimento irricevibile, senza prima disporre misure istruttorie e senza chiarire:
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— |
l'illiceità dei comportamenti del sig. Charles; e |
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— |
il nesso diretto tra tali comportamenti e il fatto che le autorità sudanesi, tratte in inganno, hanno concesso un visto turistico a bambini senza l'autorizzazione del genitore (vale a dire, del ricorrente). |
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/21 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica proposto l'11 gennaio 2006
(Causa C-13/06)
(2006/C 48/39)
Lingua processuale: il greco
L'11 gennaio 2006 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Dimitri Triantafylou, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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1) |
dichiarare che la Repubblica ellenica, avendo assoggettato all'IVA i servizi consistenti nella prestazione di assistenza stradale nel caso di guasto, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 13. sub. B, lett. a), della sesta direttiva (1); |
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2) |
condannare la Repubblica ellenica alle spese. |
Motivi e principali argomenti:
La Commissione ritiene che l'ente ellenico di assistenza stradale (ELPA), pur non essendo assoggettato alle direttive in materia assicurativa, eserciti un'attività assicurativa ai sensi dell'art. 13, sub. B, lett. a), della sesta direttiva IVA.
Essa fa valere, a parte le altre versioni linguistiche della direttiva,
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— |
il principio della neutralità dell'IVA, che richiede che la stessa attività venga assoggettata ad imposta allo stesso modo, indipendentemente dal suo titolare, |
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— |
la definizione giurisprudenziale della nozione di «assicurazione» (causa C-349/96, CPP) come comprensiva dell'assistenza stradale in caso di guasto, |
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— |
l'autonomia delle disposizioni tributarie rispetto alle altre disposizioni comunitarie (direttive in materia assicurativa), |
|
— |
la classificazione dell'assistenza stradale fra gli assicuratori nella direttiva in materia assicurativa 73/239 (come modificata con la direttiva 84/641). |
(1) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
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25.2.2006 |
IT |
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C 48/22 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 14 dicembre 2005 — FIAMM SpA e FIAMM Technologies Inc./Consiglio e Commissione
(Causa T-69/00) (1)
(«Responsabilità extracontrattuale della Comunità - Incompatibilità del regime comunitario d'importazione delle banane con le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) - Istituzione da parte degli Stati Uniti d'America di misure di ritorsione sotto forma di una sovrattassa doganale prelevata sulle importazioni provenienti dalla Comunità in virtù di un'autorizzazione dell'OMC - Decisione dell'organo per la risoluzione delle controversie dell'OMC - Effetti giuridici - Responsabilità della Comunità in mancanza di un comportamento illecito dei suoi organi - Nesso di causalità - Danno anormale e speciale»)
(2006/C 48/40)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrenti: Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio SpA (FIAMM) (Montecchio Maggiore) e Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio Technologies, Inc. (FIAMM Technologies) (East Haven, Delaware, Stati Uniti) [rappresentanti: I. Van Bael, A. Cevese e F. Di Gianni, avvocati]
Convenuti: Consiglio dell'Unione europea [rappresentanti: G. Maganza, J. Huber, F. Ruggeri Laderchi e S. Marquardt, agenti] e Commissione delle Comunità europee [rappresentanti: inizialmente sigg. P. Kuijper, L. Gussetti, V. Di Bucci, C. Brown e sig.ra E. Righini, successivamente sigg. Kuijper, Gussetti, Di Bucci e sig.ra Righini, agenti]
Interveniente a sostegno dei convenuti: Regno di Spagna [rappresentanti: inizialmente sig.ra R. Silva de Lapuerta, successivamente sig. E. Braquehais Conesa, agenti]
Oggetto della causa
Ricorso diretto ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente causato dalla sovrattassa doganale il cui prelievo da parte degli Stati Uniti d'America sulle importazioni di batterie stazionarie delle ricorrenti è stato autorizzato dall'organo per la risoluzione delle controversie dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), a seguito dell'accertamento dell'incompatibilità del regime comunitario di importazione delle banane con gli accordi e i memorandum allegati all'accordo che istituisce l'OMC.
Dispositivo della sentenza
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Le ricorrenti sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio e dalla Commissione. |
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3) |
Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese. |
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/22 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 14 dicembre 2005 — Laboratoire du Bain/Consiglio e Commissione
(Causa T-151/00) (1)
(«Responsabilità extra contrattuale della Comunità - Incompatibilità del regime comunitario di importazione delle banane con le regole dell'organizzazione mondiale del commercio (OMC) - Istituzione da parte degli Stati Uniti d'America di misure di ritorsione sotto forma di una tassa doganale prelevata sulle importazioni provenienti dalla Comunità in forza di una autorizzazione dell'OMC - Decisione dell'organo di conciliazione dell'OMC - Effetti giuridici - Responsabilità della Comunità in assenza di illecito dei suoi organi - Nesso di causalità - Pregiudizio anomalo e speciale»)
(2006/C 48/41)
Lingua di procedura: il francese
Parti
Ricorrente: Le Laboratoire du Bain (Nontron, Francia) [Rappresentanti: C. Lazarus, F. Prunet e L. Van den Hende, avvocati]
Convenuti: Consiglio dell'Unione europea [rappresentanti: J. Huber, F. Ruggeri Laderchi, agenti] e Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: inizialmente L. Gussetti, V. Di Bucci, C. Brown e E. Righini e M. De Pauw, successivamente P. Kuijper, L. Gussetti, V. Di Bucci, C. Brown e E. Righini, agenti]
Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Spagna [Rappresentanti: inizialmente R. Silva de Lapuerta, successivamente E. Braquehais Conesa, agenti]
Oggetto della causa
Ricorso per risarcimento del danno assertivamente derivante dalla sovrattassa doganale il cui prelievo da parte degli Stati Uniti d'America sulle importazioni di prodotti effervescenti per il bagno della ricorrente è stato autorizzato dall'organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), a seguito della constatazione della incompatibilità del regime comunitario di importazione delle banane con gli accordi e i memorandum allegati all'accordo che istituisce l'OMC.
Dispositivo della sentenza
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La ricorrente è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle esposte dal Consiglio e dalla Commissione. |
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3) |
Le spese sostenute dal Regno di Spagna restano a carico di questi. |
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/23 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 8 dicembre 2005 — Reynolds/Parlamento
(Causa T-237/00) (1)
(Dipendenti - Comando nell'interesse del servizio - Art. 38 dello Statuto - Gruppo politico - Fine anticipata del comando - Diritti della difesa - Obbligo di motivazione - Legittimo affidamento - Dovere di sollecitudine - Sviamento di potere - Ricorso d'annullamento - Ricorso per risarcimento danni - Parziale annullamento di una sentenza del Tribunale - Autorità del giudicato)
(2006/C 48/42)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Patrik Reynolds (Bruxelles, Belgio) [Rappresentanti: P. Legros e S.Rodrigues, avocats]
Convenuto:: Parlamento europeo [Rappresentanti: H. Von Hertzen e D. Moore, agenti]
Oggetto della causa
Per un verso, una domanda diretta all'annullamento della decisione 18 luglio 2000 del Segretario generale del Parlamento europeo che pone fine al comando nell'interesse del servizio del ricorrente presso il gruppo politico «Europa delle Democrazie e delle Differenze» e lo reintegra alla Direzione generale Informazione e Relazioni pubbliche e, per altro verso, una domanda di risarcimento del danno subito dal ricorrente a causa dell'adozione di tale decisione e del comportamento di tale gruppo politico e di taluni dei suoi membri.
Dispositivo della sentenza
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1) |
La decisione 18 luglio 2000 del Segretario generale del Parlamento di porre fine al comando nell'interesse del servizio del ricorrente presso il gruppo politico EDD e di reintegrarlo nella Direzione generale Informazione e Relazioni pubbliche del Parlamento è annullata nella parte in cui essa è applicabile dal 15 luglio 2000 fino al 24 luglio 2000. |
|
2) |
Il Parlamento è condannato a versare al ricorrente una somma corrispondente alla differenza tra la retribuzione che il ricorrente avrebbe dovuto riscuotere quale funzionario di grado A2, primo scatto, e quella che ha percepito a seguito della sua reintegrazione nel grado LA5, terzo scatto, per il periodo dal 15 al 24 luglio 2000, maggiorata degli interessi di mora a decorrere dalla data dalla quale gli importi costitutivi di tale somma erano dovuti fino alla data dell'effettivo pagamento. Il tasso d'interesse da applicarsi è calcolato in base al tasso stabilito dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, applicabile nel periodo in questione, aumentato di due punti. |
|
3) |
Il ricorso per il risarcimento dei danni è irricevibile in quanto è diretto al risarcimento del danno provocato dai comportamenti non decisionali del gruppo EDD e di taluni suoi membri. |
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4) |
I ricorsi sono respinti per il resto. |
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5) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese relative a tutte le istanze di cui al precedente punto 213. |
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/23 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 14 dicembre 2005 — Groupe Fremaux e Palais Royal/Consiglio e Commissione
(Causa T-301/00) (1)
(«Responsabilità extra contrattuale della Comunità - Incompatibilità del regime comunitario d'importazione delle banane con le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) - Istituzione da parte degli Stati Uniti d'America di misure di ritorsione sotto forma di una sovrattassa doganale prelevate sulle importazioni provenienti dalla Comunità in forza di un'autorizzazione dell'OMC - Decisione dell'organismo di conciliazione dell'OMC - Effetti giuridici - Responsabilità della Comunità in assenza di illecito dei suoi organi - Nesso di causalità - Pregiudizio anomalo e speciale»)
(2006/C 48/43)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Groupe Fremaux SA (Parigi, Francia) e Palais Royal Inc. (Charlottesville, Virginia, Stati Uniti) [rappresentanti: C. Lazarus, F. Prunet e L. Van den Hende, avvocati]
Convenuti: Consiglio dell'Unione europea [rappresentanti: J. Huber, F. Ruggeri Laderchi e S. Marquardt, agenti] e Commissione delle Comunità europee [rappresentanti: inizialmente E. Righini, L. Gussetti e M. De Pauw, successivamente P. Kuijper, V. Di Bucci, C. Brown e E. Righini, agenti]
Interveniente a sostegno dei convenuti: Regno di Spagna [rappresentanti: inizialmente R. Silva de Lapuerta, successivamente E. Braquehais Conesa, agenti]
Oggetto della causa
Ricorso per risarcimento del danno assertivamente derivante dalla sovrattassa doganale il cui prelievo da parte degli Stati Uniti d'America sulle importazioni di biancheria da letto in cotone delle ricorrenti è stato autorizzato dall'organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) a seguito della constatazione dell'incompatibilità del regime comunitario di importazione delle banane con gli accordi e i memorandum allegati all'accordo che istituisce l'OMC
Dispositivo della sentenza
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Le ricorrenti sono condannate a sopportare, oltre alle loro spese, anche quelle esposte dal Consiglio e dalla Commissione. |
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3) |
Le spese sostenute dal Regno di Spagna restano a carico di questi. |
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/24 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 14 dicembre 2005 — CD Cartondruck/Consiglio e Commissione
(Causa T-320/00) (1)
(«Responsabilità extracontrattuale della Comunità - Incompatibilità del regime comunitario di importazione delle banane con le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) - Istituzione da parte degli Stati Uniti d'America di misure di ritorsione sotto forma di una sovrattassa doganale prelevata sulle importazioni provenienti dalla Comunità in forza di una autorizzazione dell'OMC - Decisione dell'organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale per il commercio - Effetti giuridici - Responsabilità della Comunità in assenza di illecito da parte dei suoi organi - Nesso di causalità - Pregiudizio anomalo e speciale»)
(2006/C 48/44)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: CD Cartondruck AG (Obersulm, Germania) [rappresentanti: inizialmente H.-J. Niemeyer e W. Berg, in seguito W. Berg, avvocato]
Convenuti: Consiglio dell'Unione europea [rappresentanti: J. Huber e S. Marquardt, agenti] e Commissione delle Comunità europee [rappresentanti: inizialmente B. Jansen e S. Fries, in seguito P. Kuijper e S. Fries, agenti]
Oggetto della causa
Ricorso per risarcimento del danno assertivamente derivante dalla sovrattassa doganale il cui prelievo da parte degli Stati Uniti d'America sulle importazioni di scatole pieghevoli stampate in cartone della ricorrente è stato autorizzato dall'Organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del Commercio (OMC), a seguito della constatazione dell'incompatibilità del regime comunitario di importazione delle banane con gli accordi e i memorandum allegati all'accordo istitutivo dell'OMC.
Dispositivo della sentenza
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1) |
Il ricorso è respinto |
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2) |
La ricorrente è condannata a sopportare oltre alle proprie spese anche quelle esposte dal Consiglio e dalla Commissione. |
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/24 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 14 dicembre 2005 — Beamglow/Parlamento e a.
(Causa T-383/00) (1)
(«Responsabilità extracontrattuale della Comunità - Incompatibilità del regime comunitario d'importazione delle banane con le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) - Istituzione da parte degli Stati Uniti d'America di misure di ritorsione sotto forma di una sovrattassa doganale prelevata sulle importazioni provenienti dalla Comunità ai sensi di un'autorizzazione dell'OMC - Decisione dell'organo per la risoluzione delle controversie dell'OMC - Effetti giuridici - Responsabilità della Comunità in mancanza di un comportamento illecito dei suoi organi - Nesso di causalità - Danno anormale e speciale»)
(2006/C 48/45)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Beamglow Ltd (St Ives, Cambs, Regno Unito) [Rappresentante: D. Waelbroeck, avvocato]
Convenuti: Parlamento europeo [Rappresentanti: sigg. R. Passos e K. Bradley, agenti], Consiglio dell'Unione europea, [Rappresentanti: sigg. S. Marquardt e M. Bishop, agenti] e Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: sigg. P. Kuijper, C. Brown e sig.ra E. Righini]
Interveniente a sostegno dei convenuti: Regno di Spagna [Rappresentanti: inizialmente sig.ra R. Silva de Lapuerta, successivamente sig. E. Braquehais Conesa, agenti]
Oggetto della causa
Ricorso diretto ad ottenere il risarcimento di un danno asseritamente causato dalla sovrattassa doganale il cui prelievo da parte degli Stati Uniti d'America sulle importazioni di scatole pieghevoli in cartoncino stampato e decorato della ricorrente è stato autorizzato dall'organo per la risoluzione delle controversie dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), a seguito dell'accertamento dell'incompatibilità del regime comunitario di importazione delle banane con gli accordi e i memorandum allegati all'accordo che istituisce l'OMC.
Dispositivo della sentenza
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile nella parte diretta contro il Parlamento. |
|
2) |
Quanto al resto, il ricorso è infondato. |
|
3) |
La ricorrente è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione. |
|
4) |
Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese. |
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/25 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 15 dicembre 2005 — Infront WM/Commissione
(Causa T-33/01) (1)
(«Trasmissione televisiva - Direttiva 89/552/CEE - Direttiva 97/36/CE - Art. 3 bis - Eventi di particolare rilevanza per la società - Ricevibilità - Violazione delle forme sostanziali»)
(2006/C 48/46)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Infront WM AG, già KirchMedia WM AG (Zug, Svizzera) [rappresentanti: inizialmente avv.ti C. Lenz, A. Bardong e sig. E. Batchelor, solicitor, successivamente avv. C. Lenz, sigg. E. Batchelor, R. Denton, solicitors, sig.ra F. Carlin, barrister e sig. M. Clough, QC]
Convenuta: Commissione delle Comunità europee [rappresentanti: sig.ra K. Banks e sig. M. Huttunen, agenti, assistiti dal sig. J. Flynn, QC]
Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica francese [rappresentante: sig. G. de Bergues, agente], Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord [rappresentanti: inizialmente sig. J. Collins, successivamente sig.ra R. Caudwell, infine sig. M. Berthell, assistito dal sig. K. Parker, QC], Parlamento europeo [rappresentanti: sigg. C. Pennera e M. Moore, agenti] e Consiglio dell'Unione europea [rappresentanti: sigg. A. Lopes Sabino e M. Bishop, agenti]
Oggetto della causa
Domanda di annullamento dell'asserita decisione della Commissione adottata ai sensi dell'art. 3 bis della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23), modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997 (GU L 202, pag. 60)
Dispositivo della sentenza
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1) |
La decisione della Commissione contenuta nella sua lettera al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord del 29 luglio 2000 è annullata. |
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2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
|
3) |
La Repubblica francese, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ed il Parlamento sopporteranno le spese della ricorrente relative al loro intervento. |
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4) |
La Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle della ricorrente, escluse quelle di cui al punto 3 supra. |
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5) |
Le intervenienti sopporteranno le proprie spese. |
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/25 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 14 dicembre 2005 — Giorgio Fedon & Figli e a./Consiglio e Commissione
(Causa T-135/01) (1)
(«Responsabilità extracontrattuale della Comunità - Incompatibilità del regime comunitario d'importazione delle banane con le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) - Istituzione da parte degli Stati Uniti d'America di misure di ritorsione sotto forma di una sovrattassa doganale prelevata sulle importazioni provenienti dalla Comunità in virtù di un'autorizzazione dell'OMC - Decisione dell'organo per la risoluzione delle controversie dell'OMC - Effetti giuridici - Responsabilità della Comunità in mancanza di un comportamento illecito dei suoi organi - Nesso di causalità - Danno anormale e speciale»)
(2006/C 48/47)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrenti: Giorgio Fedon & Figli SpA (Valsella di Cadore, Italia), Fedon Srl (Pieve d'Alpago, Italia), Fedon America, Inc. (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) [rappresentanti: I. Van Bael, A. Cevese e F. Di Gianni, avvocati]
Convenuti: Consiglio dell'Unione europea [rappresentanti: sigg. S. Marquardt e F. Ruggeri Laderchi, agenti] e Commissione delle Comunità europee [rappresentanti: inizialmente sig. P. Kuijper, sig.ra E. Righini, sigg. V. Di Bucci e B. Jansen, successivamente sig. Kuijper, sig.ra Righini e sig. Di Bucci, agenti]
Oggetto della causa
Ricorso diretto ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente causato dalla sovrattassa doganale il cui prelievo da parte degli Stati Uniti d'America sulle importazioni di astucci per occhiali delle ricorrenti è stato autorizzato dall'organo per la risoluzione delle controversie dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), a seguito dell'accertamento dell'incompatibilità del regime comunitario di importazione delle banane con gli accordi e i memorandum allegati all'accordo che istituisce l'OMC.
Dispositivo della sentenza
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Le ricorrenti sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio e dalla Commissione. |
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/26 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 14 dicembre 2005 — Honeywell/Commissione
(Causa T-209/01) (1)
(«Ricorso di annullamento - Concorrenza - Decisione della Commissione che dichiara l'incompatibilità di una concentrazione con il mercato comune - Regolamento (CEE) n. 4064/89 - Inoperatività della contestazione parziale della decisione - Mercati aeronautici - Ricorso che non può dar luogo all'annullamento della decisione»)
(2006/C 48/48)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Honeywell International Inc., (Morristown, New Jersey, Stati Uniti) [rappresentanti: sig. K. Lasok, QC, e avv. F. Depoortere]
Convenuta: Commissione delle Comunità europee. [rappresentanti: sigg. R. Lyal, P. Hellström e sig.ra F. Siredey-Garnier, agenti]
Intervenienti a sostegno della convenuta: Rolls-Royce plc (Londra, Regno Unito) [rappresentante: sig. A. Renshaw, solicitor] e Rockwell Collins, Inc. (Cedar Rapids, Iowa, Stati Uniti) [rappresentanti: sigg. T Soames, J. Davies, A. Ryan, solicitors, e avv. P. Camesasca]
Oggetto della causa
Annullamento della decisione della Commissione 3 luglio 2001, 2004/134/CE, che dichiara l'incompatibilità di una concentrazione con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE (caso COMP/M.2220 — General Electric/Honeywell) (GU L 48, pag. 1)
Dispositivo della sentenza
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione e dalle intervenienti. |
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/26 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 14 dicembre 2005 — General Electric/Commissione
(Causa T-210/01) (1)
(Ricorso di annullamento - Concorrenza - Decisione della Commissione che dichiara l'incompatibilità di una concentrazione con il mercato comune - Regolamento (CEE) n. 4064/89 - Mercati aeronautici - Acquisizione di Honeywell da parte della General Electric - Integrazione verticale - Vendite aggregate - Effetti di esclusione - Sovrapposizioni orizzontali)
(2006/C 48/49)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: General Electric Company (Fairfield, Connecticut, Stati Uniti) [Rappresentanti: N. Green, C. Booth, QC, J. Simor, K. Bacon, barristers, S. Baxter, solicitor, L. Vogel e J. Vogel, avocats, nonché, inizialmente, M. Van Kerckhove, avocat, poi da O'Leary, solicitor]
Convenuta: Commissione della Comunità europee [Rappresentanti: R. Lyal, P.Hellström e F.Siredey-Garnier, agenti]
Intervenienti a sostegno della convenuta: Rolls-Royce plc (Londra, Regno Unito), [Rappresentante: A. Renshaw, solicitor] e Rockwell Collins, Inc. (Cedar Rapids, Iowa, Stati Uniti) [Rappresentanti: T. Soames, J. Davies e A. Ryan, solicitors, e P. D. Camesasca, avocat]
Oggetto della causa
Annullamento della decisione della Commissione 3 luglio 2001, 2004/134/CE, che dichiara l'incompatibilità di una concentrazione con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE (Caso COMP/M.2220 — General Electric/Honeywell) (GU L 48, pag. 1)
Dispositivo della sentenza
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché quelle esposte dalla Commissione e dalle intervenienti. |
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/27 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 14 dicembre 2005 — Greencore Group/Commissione
(Causa T-135/02) (1)
(«Esecuzione di una sentenza del Tribunale - Riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente - Astensione e successivo rifiuto della Commissione di pagare interessi sull'importo restituito - Ricorso di annullamento - Principio di certezza del diritto»)
(2006/C 48/50)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Greencore Group plc (Dublino, Irlanda) [Rappresentante: A. Böhlke, avvocato]
Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: inizialmente K. Wiedner, successivamente P. Oliver e A. Nijenhuis e per ultimo A. Nijenhuis e M. Wilderspin, agenti]
Oggetto della causa
Domanda di annullamento della decisione 11 febbraio 2002 con la quale la Commissione ha respinto la domanda della ricorrente affinché vengano versati interessi di ritardo alla sua filiale Irish Sugar plc sull'importo capitale rimborsatole in esecuzione di una sentenza del Tribunale.
Dispositivo della sentenza
|
1) |
La decisione 11 febbraio 2002, con la quale la Commissione ha respinto la domanda della ricorrente affinché alla sua filiale Irish Sugar plc venissero pagati interessi di ritardo sull'importo capitale rimborsatole in esecuzione di una sentenza del Tribunale è annullata. |
|
2) |
La Commissione è condannata alle spese, comprese quelle relative al procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte. |
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/27 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 13 dicembre 2005 — Cwik/Commissione
(Causa T-155/03, T-157/03 e T-331/03) (1)
(«Dipendenti - Rapporto informativo - Periodi 1995/1997 -1997/1999 e 1999/2001 - Ricorso di annullamento - Redazione simultanea di rapporti informativi successivi - Irregolarità di procedura - Tardività - Fascicoli individuali - Errore manifesto di valutazione - Sviamento di potere - Illogicità della motivazione - Risarcimento del danno subito - Danno materiale - Danno morale»)
(2006/C 48/51)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Michael Cwik (Tervuren, Belgique) [rappresentanti: N. Lhoëst e E. de Schietere de Lophem, avvocati]
Convenuta: Commissione delle Comunita europee [rappresentanti: J. Currall e L. Lozano Palacios, agenti]
Oggetto della causa
Da un lato, domanda di annullamento delle decisioni della Commissione recanti i rapporti informativi definitivi del ricorrente per i periodi dal 1o luglio 1995 al 30 giugno 1997, dal 1o luglio 1997 al 30 giugno 1999 e dal 1o luglio 1999 al 30 giugno 2001, e, nella misura del necessario, delle decisioni della Commissione recanti rigetto dei reclami del ricorrente relativi ai detti rapporti, nonché, dall'altro lato, delle domande di risarcimento dei danni morali e materiali assertivamente subiti.
Dispositivo della sentenza
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1) |
Le decisioni della Commissione recanti i rapporti informativi definitivi del ricorrente per i periodi 1995/1997 e 1997/1999, nonché le decisioni della Commissione recanti rigetto dei reclami del ricorrente relativi a tali rapporti informativi sono annullate. |
|
2) |
La Commissione è condannata a versare al ricorrente un importo di EUR 2 000 a titolo di risarcimento. |
|
3) |
I ricorsi sono per il resto respinti. |
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/28 |
Sentenza del Tribunale di primo grado dell'8 dicembre 2005 — Castellblanch, SA/Uami
(Causa T-29/04) (1)
(«Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo contenente l'elemento denominativo “CRISTAL CASTELLBLANCH” - Marchio denominativo nazionale anteriore CRISTAL - Uso serio del marchio anteriore - Rischio di confusione - Artt. 8, n. 1, lett. b), 15, n. 2, lett. a), e 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94»)
(2006/C 48/52)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Castellblanch, SA (Sant Sadurni d'Anoia, Spagna) [Rappresentanti: avv.ti F. de Visscher, E. Cornu, É. De Gryse e D. Moreau]
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [rappresentante: I. de Medrano Caballero, agente]
Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso e interveniente dinanzi al Tribunale: Champagne Louis Roederer SA (Reims, Francia) [rappresentante: avv. P. Cousin]
Oggetto della causa
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 17 novembre 2003 (procedimento R 37/2000 2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Castellblanch, SA e la Champagne Louis Roederer SA
Dispositivo della sentenza
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La ricorrente è condannata alle spese. |
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/28 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 22 dicembre 2005 — Gorostiaga Atxalandabaso/Parlamento
(Causa T-146/04) (1)
(Normativa attinente al rimborso delle spese e il pagamento delle indennità dei deputati del Parlamento europeo - Controllo dell'uso delle indennità - Giustificazione delle spese - Recupero di un debito per compensazione)
(2006/C 48/53)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente(i): Koldo Gorostiaga Atxalandabaso (Saint-Pierre-d'Irube, France) [Rappresentante(i): D. Rouget, avocat]
Convenuto(i): Parlamento europeo [Rappresentante(i): H. Krück, C. Karamarcos e D. Moore, agenti]
Oggetto della causa
Domanda di annullamento della decisione del segretario generale del Parlamento europeo 24 febbraio 2004, concernente il recupero degli importi versati al ricorrente a titolo di spese e indennità parlamentari.
Dispositivo della sentenza
|
1. |
La decisione del segretario generale del Parlamento europeo 24 febbraio 2004, relativa al recupero degli importi versati al ricorrente a titolo di spese e indennità parlamentari, è annullata nella parte in cui prevede che il recupero dell'importo dovuto dal ricorrente sarà effettuato mediante compensazione. |
|
2. |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
|
3. |
Il ricorrente, il Parlamento e il Regno di Spagna sopporteranno le proprie spese. |
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/29 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 15 dicembre 2005 — Bauwens/Commissione
(Causa T-154/04) (1)
(«Dipendenti - Relazione relativa all'evoluzione di carriera - Esercizio di valutazione 2001/2002 - Art. 7 delle DGE - Ritardo di presentazione di una domanda di deferimento della questione al comitato paritario di valutazione - Sospensione»)
(2006/C 48/54)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Daniel Bauwens (Bruxelles, Belgio) [Rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal]
Convenuto: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: sigg. C. Berardis-Kayser e H. Tserepa-Lacombe, agenti]
Oggetto della causa
Domanda di annullamento della decisione del notatore d'appello 15 luglio 2003 di non deferire la questione al comitato paritario di valutazione nell'ambito del procedimento che ha condotto alla compilazione della relazione relativa all'evoluzione di carriera del ricorrente ai sensi dell'art. 7 delle Disposizioni generali di esecuzione dell'art. 43 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee.
Dispositivo della sentenza
|
1) |
La decisione del notatore d'appello 15 luglio 2003 di non deferire la questione al comitato paritario di valutazione è annullata. |
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2) |
La Commissione è condannata alle spese. |
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/29 |
Sentenza del Tribunale di primo grado del 14 dicembre 2005 — Arysta Lifescience/UAMI
(Causa T-169/04) (1)
(Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Richiesta di marchio comunitario denominativo CARPOVIRUSINE - Marchio nazionale denominativo anteriore CARPO - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)
(2006/C 48/55)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Arysta Lifescience SAS, ex Calliope SAS (Noguères, Francia) [Rappresentante: S. Legrand, avocat]
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [Rappresentatnte: S. Pétrequin, agente]
Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: BASF AG (Ludwigshafen am Rhein, Germania)
Oggetto della causa
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 4 marzo 2004 (procedimento R 289/2003-1), relativo ad un procedimento di opposizione tra la Calliope SAS e la BASF AG
Dispositivo della sentenza
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La ricorrente è condannata alle spese. |
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/30 |
Sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 8 dicembre 2005 — Merladet/Commissione
(Causa T-198/04) (1)
(«Dipendenti - Rapporto di evoluzione della carriera - Esercizio di valutazione 2001/2002 - Regolarità della procedura di valutazione - Ricorso di annullamento»)
(2006/C 48/56)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: José Félix Merladet (Overijse, Belgio) [Rappresentanti: N. Lhoëst e E. de Schietere de Lophem, avvocati]
Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: J. Currall e H. Kraemer, agenti]
Oggetto della causa
Domanda di annullamento della decisione recante adozione del rapporto di evoluzione della carriera del ricorrente per l'esercizio di valutazione 2001/2002.
Dispositivo della sentenza
|
1) |
La decisione recante adozione del rapporto di evoluzione della carriera del ricorrente per l'esercizio di valutazione 2001/2002 è annullata. |
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2) |
La Commissione è condannata alle spese. |
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/30 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 14 dicembre 2005 — Regione autonoma della Sardegna/Commissione
(Causa T-200/04) (1)
(«Aiuti concessi dagli Stati - Misure adottate dalle autorità italiane per risarcire i danni causati dalla febbre catarrale degli ovini (blue tongue) - Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore agricolo»)
(2006/C 48/57)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Regione autonoma della Sardegna [rappresentanti: avv.ti D. Dodaro e S. Cianciullo]
Convenuta: Commissione delle Comunità europee [rappresentante: V. Di Bucci, agente]
Oggetto della causa
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 16 marzo 2004, C(2004) 471 def., relativa agli aiuti cui l'Italia intende dare esecuzione in favore delle cooperative di trasformazione e commercializzazione per compensare i danni causati dalla febbre catarrale degli ovini (blue tongue) (art. 5 della legge della Regione Sardegna 17 novembre 2000, n. 22)
Dispositivo della sentenza
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1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La ricorrente è condannata alle spese. |
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/30 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 8 dicembre 2005 — Rounis/Commissione
(Causa T-274/04) (1)
(«Dipendenti - Rapporto informativo - Ricorso di annullamento - Perdita dell'interesse ad agire - Non luogo a provvedere - Ricorso per risarcimento danni - Redazione tardiva del rapporto informativo»)
(2006/C 48/58)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Georgios Rounis (Bruxelles, Belgio) [Rappresentante: avv. É Boigelot]
Convenuto: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: sigg. G. Berscheid e M. Velardo, agenti]
Oggetto della causa
Da un lato, una domanda di annullamento della decisione del redattore d'appello di confermare i rapporti informativi del ricorrente per i periodi 1997/1999 e 1999/2001 e, dall'altro, una domanda di risarcimento danni.
Dispositivo della sentenza
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1) |
Non occorre più pronunciarsi sulla domanda di annullamento. |
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2) |
La Commissione è condannata a versare al ricorrente un importo di euro 3 500. |
|
3) |
Quanto al resto, il ricorso è respinto. |
|
4) |
La Commissione sopporterà le proprie spese e i due terzi di quelle sostenute dal ricorrente. |
|
25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/31 |
Sentenza del Tribunale di primo grado del 15 dicembre 2005 — RB Square Holding Spain/Uami
(Causa T-384/04) (1)
(«Marchio comunitario - Marchio figurativo contenente l'elemento verbale clean X - Opposizione del titolare dei marchi nazionali anteriori verbali e figurativi CLEN - Rigetto dell'opposizione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)
(2006/C 48/59)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: RB Square Holding Spain (Granollers, Spagna) [Rappresentante: K. Manhaeve, avocat]
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [rappresentato dai sigg. S. Pétrequin et A. Rassat, agenti]
Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Unelko NV (Zingem, Belgio)
Oggetto della causa
Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 15 giugno 2004 (procedimento R 652/2002-4), relativa ad una procedura d'opposizione tra la RB Square Holdings Spain, SL e la Unelko NV
Dispositivo della sentenza
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1) |
Il ricorso è respinto |
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2) |
La ricorrente è condannata alle spese. |
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/31 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 25 novembre 2005 — Pérez-Díaz/Commissione
(Causa T-41/04) (1)
(«Dipendenti - Ricorso di annullamento - Litispendenza - Tardività del previo reclamo amministrativo - Domanda di risarcimento strettamente connessa con la domanda di annullamento - Irricevibilità manifesta»)
(2006/C 48/60)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Orlando Pérez-Díaz (Bruxelles, Belgio) [Rappresentante: M.-A. Lucas, avvocato]
Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: H. Tserepa-Lacombe e L. Lozano Palacios, agenti]
Oggetto della causa
Da un lato, la domanda di annullamento della decisione 21.2.2003 con la quale la Commissione non ha iscritto il ricorrente nell'elenco di riserva degli agenti temporanei a conclusione del procedimento di selezione COM/R/A/01/1999, e, dell'altro, domanda di risarcimento del danno.
Dispositivo dell'ordinanza
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1) |
Il ricorso è irricevibile. |
|
2) |
Le spese sostenute dalle parti, restano a carico di ciascuna di esse. |
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/31 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 8 dicembre 2005 — Just/Commissione
(Causa T-91/04) (1)
(«Dipendenti - Concorso generale - Domande a scelta multipla - Esattezza delle risposte del formulario di correzione - Ricorso manifestamente infondato»)
(2006/C 48/61)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Alexander Just (Hoeilaart, Belgio) [Rappresentante: G. Lebitsch, avvocato]
Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: H. Krämer, assistito da B. Wägenbaur, avvocato]
Oggetto della causa
Domanda di annullamento della decisione con la quale la Commissione giudicatrice del concorso COM/A/2/02 attribuisce al ricorrente, per la fase di preselezione, un numero di punti insufficienti per consentirgli di essere ammesso alle successive prove del detto concorso.
Dispositivo dell'ordinanza
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1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese. |
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/32 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 8 dicembre 2005 — Moren Abat/Commissione
(Causa T-92/04) (1)
(«Dipendenti - Concorso generale - Domande a scelta multipla - Esattezza delle risposte del formulario di correzione - Ricorso manifestamente infondato»)
(2006/C 48/62)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Marta Cristina Moren Abat (Bruxelles, Belgio) [Rappresentante: G. Lebitsch]
Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: H. Krämer, assistita da B. Wägenbaur, avvocato]
Oggetto della causa
Domanda di annullamento della decisione con la quale la Commissione giudicatrice del concorso COM/A/1/02 attribuisce alla ricorrente, per la fase di preselezione, un numero di punti insufficienti per consentirle di essere ammessa alle successive prove del detto concorso.
Dispositivo dell'ordinanza
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese. |
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/32 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 28 novembre 2005 — EEB e a./Commissione
(Procedimento T-94/04) (1)
(«Ricorso di annullamento - Eccezione di irricevibilità - Direttiva 2003/112/CE - Legittimazione ad agire»)
(2006/C 48/63)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: European Environmental Bureau (EEB) (Bruxelles, Belgio), Pesticides Action Network Europe (Londra, Regno Unito), International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers' Associations (IUF) (Ginevra, Svizzera), European Federation of Trade Unions in the Food, Agricultural and Tourism sectors and allied branches (EFFAT) (Bruxelles), Stichting Natuur en Milieu (Utrecht, Paesi Bassi) e Svenska Naturskyddföreningen (Stoccolma, Svezia) [Rappresentanti: sigg. P. van den Biesen, G. Vandersanden e B. Arentz, avocats]
Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentante: sig. B. Doherty, agente]
Interveniente a sostegno della convenuta: Syngenta Ltd (Guilford, Regno Unito) [Rappresentanti: sigg. C. Simpson, solicitor, e D. Abrahams, barrister]
Oggetto
Domanda di annullamento della direttiva della Commissione 1o dicembre 2003, 2003/112/CE, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva paraquat (GU L 321, pag. 32)
Dispositivo dell'ordinanza
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1) |
Il ricorso è irricevibile. |
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2) |
I ricorrenti sopporteranno, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione. |
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3) |
L'interveniente sopporterà le proprie spese. |
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/33 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 28 novembre 2005 — EEB e Stichting Natuur en Milieu/Commissione
(Cause riunite T-236/04 e T-241/04) (1)
(«Ricorso di annullamento - Decisioni 2004/247/CE e 2004/248/CE - Eccezione di irricevibilità - Legittimazione ad agire»)
(2006/C 48/64)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: European Environmental Bureau (EEB) (Bruxelles, Belgio) e Stichting Natuur en Milieu (Utrecht, Paesi Bassi) [rappresentanti: P. van den Biesen e B. Arentz, avvocati]
Convenuta: Commissione delle Comunità europee [rappresentante: B. Doherty, agente]
Interveniente a sostegno dei ricorrenti: Repubblica francese [rappresentanti: sigg. J.L. Florent e G. de Bergues, agenti]
Interveniente a sostegno della convenuta: Syngenta Crop Protection AG (Basilea, Svizzera) [rappresentanti: sigg. D. Abrahams, barrister, e C. Simpson, solicitor]
Oggetto della causa
Nella causa T-236/04, una domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 10 marzo 2004, 2004/248/CE, concernente la non iscrizione dell'atrazina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (GU L 78, pag. 53) e, nella causa T-241/04, una domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 10 marzo 2004, 2004/247/CE, concernente la non iscrizione della simazina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (GU L 78, pag. 50).
Dispositivo dell'ordinanza
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1) |
Le cause T 236/04 e T 241/04 sono riunite. |
|
2) |
I ricorsi nelle cause T 236/04 e T 241/04 sono irricevibili. |
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3) |
I ricorrenti sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione nelle cause T 236/04 e T 241/04. |
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4) |
Le parti intervenienti sopporteranno ciascuna le proprie spese. |
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/33 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 18 novembre 2005 — Selmani/Consiglio e Commissione
(Causa T-299/04) (1)
(«Politica estera di sicurezza comune - Posizioni comuni del Consiglio - Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed enti nel quadro della lotta contro il terrorismo - Ricorso di annullamento - Incompetenza manifesta - Preclusione - Ricevibilità»)
(2006/C 48/65)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Abdelghani Selmani (Dublino, Irlanda) [Rappresentante: C. Ó Brian, solicitor]
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea [Rappresentanti: E. Finnegan e D. Canga Fano, agenti] e Commissione delle Comunità europee [rappresentanti: J. Enegren e C. Brown, agenti]
Oggetto della causa
Domanda di annullamento, da un lato, dell'art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 27 dicembre 2001, 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344, pag. 70), e, dall'altro, dell'art. 1 della decisione del Consiglio 2 aprile 2004, 2004/306/CE, che attua l'art. 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2003/902/CE (GU L 99, pag. 28), nonché di tutte decisioni adottate dal Consiglio sulla base del regolamento n. 2580/2001 e produttive degli stessi effetti della decisione 2004/306, nella parte in cui tali atti riguardino il ricorrente.
Dispositivo dell'ordinanza
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1) |
Il ricorso è manifestamente irricevibile. |
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2) |
Il ricorrente è condannato alle spese. |
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/34 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 23 novembre 2005 — Bustec Ireland/UAMI
(Procedimento T-218/05) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell'opposizione - Non luogo a statuire)
(2006/C 48/66)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Richiedente: Bustec Ireland (Shanon, County Clare, Irlanda) [Rappresentanti: E.Armijo Chávarri e A Castán Pérez-Gómez, avvocati]
Resistente: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [Rappresentante: J. Garcìa Murillo, agente]
Altra parte del procedimento dinanzi alla Commissione di ricorso dell'UAMI: Mustek, S.L. (Barcellona, Spagna)
Oggetto del procedimento
Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 22 marzo 2005 (causa R 1125/2004-2), relativa ad un procedimento di opposizione alla registrazione del marchio comunitario BUSTEC.
Dispositivo dell'ordinanza
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1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
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2) |
Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese |
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25.2.2006 |
IT |
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C 48/34 |
Ricorso presentato il 31 ottobre 2005 — Multikauf/UAMI
(Causa T-395/05)
(2006/C 48/67)
Lingua del ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Multikauf Warenhandelsgesellschaft mbH (Krailling, Germania) [Rappresentante: M. Bahmann, Rechtsanwalt]
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Demo Holding S.A. (Lussemburgo, Lussemburgo)
Conclusioni della ricorrente
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— |
annullare la decisione della Prima Commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 20 giugno 2005, pratica R 895/2004-1, notificata per DHL al rappresentante della ricorrente in data 31 agosto 2005; |
|
— |
rigettare l'opposizione proposta in data 18 settembre 2001 dalla controinteressata tramite i suoi rappresentanti contro la registrazione del marchio comunitario n. 1841121 «webmulti». |
Motivi e principali argomenti
Soggetto richiedente la registrazione del marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario interessato: marchio denominativo «webmulti» per prodotti delle classi 3, 7, 8, 9, 16, 20, 21, 25 e 30 — domanda di registrazione n. 1 841 121
Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Demo Holding S.A.
Marchio o segno fatto valere in opposizione: marchi denominativi ed emblematici comunitari, nazionali e internazionali «WEB» per prodotti delle classi 3, 9 e 25
Decisione della divisione di opposizione: l'opposizione è stata accolta e la domanda di registrazione è stata respinta per determinati prodotti richiesti
Decisione della commissione di ricorso: il ricorso della ricorrente è stato respinto
Motivi dedotti: i marchi fatti valere in opposizione non sono stati utilizzati per una parte di prodotti
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25.2.2006 |
IT |
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C 48/34 |
Ricorso proposto il 14 novembre 2005 — Eerola/Commissione
(Causa T-410/05)
(2006/C 48/68)
Lingua di procedura: il francese
Parti
Ricorrente: Iiro Eerola (Bruxelles, Belgio) [rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal, avvocati]
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
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— |
annullare la decisione con la quale la Commissione nega al ricorrente il beneficio dell'indennità di dislocazione prevista dall'art. 4, n. 1, dell'allegato VII dello statuto; |
|
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente, di nazionalità finlandese, è stato nominato dipendente della Commissione il 1o ottobre 2004. La Commissione ha rifiutato di concedergli l'indennità di dislocazione, ritenendo che durante il periodo di riferimento, compreso tra il 1o gennaio 1999 e il 31 dicembre 2003, il ricorrente ha abitato in Belgio.
Il ricorrente impugna tale decisione deducendo che il periodo dal 1o aprile 2003 al 31 dicembre 2003, durante il quale egli lavorava on Bruxelles quale consigliere scientifico dell'accademia di Finlandia, non dovrebbe essere preso in considerazione, poiché l'accademia di Finlandia non ha personalità giuridica propria ma fa parte dello Stato finlandese. Su tale base il ricorrente invoca la violazione dell'art. 4, n. 1 dell'allegato VII dello statuto nonché errore di diritto.
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/35 |
Ricorso presentato il 18 novembre 2005 — «M»/Mediatore europeo
(Causa T-412/05)
(2006/C 48/69)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente(i):«M» (Bruxelles, Belgio) [Rappresentante(i): avv. G. Vandersanden]
Convenuto(i): Mediatore europeo
Conclusioni del(i) ricorrente(i)
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— |
constatare che la responsabilità extracontrattuale della Comunità europea in base all'art. 288, secondo comma, CE, sorge a causa di errori commessi dal Mediatore europeo nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni e, più in particolare, a causa della pubblicazione della sua relazione 1288/99/OV che designa ingiustamente il ricorrente in modo nominativo e in ragione di negligenze commesse dal Mediatore europeo quanto all'istruzione del fascicolo e alle conclusioni erronee a cui è giunto; |
|
— |
di conseguenza, condannare la Comunità europea, rappresentata dal Mediatore europeo, a pagare al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno professionale, morale nonché del danno causato alla sua salute, una somma di EUR 150.000 valutata provvisoriamente con riserva di modifica nel prosieguo del procedimento; |
|
— |
condannare la Comunità europea, rappresentata dal Mediatore europeo, alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con denuncia presentata al Mediatore europeo, un gruppo di cittadini ha chiesto di far constatare l'esistenza di un caso di cattiva amministrazione nell'ambito della Commissione nel trattare la loro denuncia proposta dinanzi alla medesima contro le autorità nazionali. Con decisione 18 luglio 2002, il Mediatore ha ritenuto che vi è stata cattiva amministrazione e trattamento parziale della denuncia da parte della Commissione.
Il presente ricorso, proposto da un dipendente dell'unità della Commissione responsabile per l'istruzione della denuncia in questione, è diretto al risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente a causa della citazione del suo nome nella decisione 1288/99/OV e delle asserite negligenze commesse dal Mediatore europeo, quanto all'istruzione del fascicolo e alle conclusioni a cui è giunto nella sua decisione menzionata. Il ricorrente fa valere che dopo la pubblicazione della decisione, il suo nome era stato citato nel comunicato stampa pubblicato dal Mediatore europeo e riprodotto in diversi giornali nonché su siti Internet, circostanza che gli ha arrecato un danno. Ad avviso del ricorrente, il danno asseritamene subito è ancora più grave in quanto egli eserciterebbe funzioni importanti, e la pubblicazione della decisione adottata dal Mediatore europeo pregiudicherebbe gravemente la sua integrità professionale.
Il ricorrente presenta il suo ricorso in base all'art. 288, secondo comma, CE che prevede la responsabilità extracontrattuale della Comunità la quale, a suo avviso, poteva sorgere nella fattispecie a causa del comportamento asseritamente colposo del Mediatore.
A sostegno del ricorso, il ricorrente fa innanzitutto valere che, nella fattispecie, il Mediatore ha commesso una colpa grave citando nominativamente talune persone — tra cui il ricorrente — nella sua relazione violando i principi di confidenzialità e di proporzionalità, in quanto la pubblicazione del nome del ricorrente non sarebbe, a suo avviso, indispensabile e non potrebbe essere giustificato in deroga alla regola generale di confidenzialità (1).
Inoltre, il ricorrente sostiene che il comportamento del Mediatore e dei suoi servizi costituirebbe una violazione del principio del contraddittorio, che è un principio essenziale dei diritti della difesa. Egli fa anche valere che sarebbe vietato dare un giudizio sfavorevole su una persona fisica o giuridica in una relazione che deve essere pubblicata dopo essere stata portata alla conoscenza generale e che deve essere oggetto di un'ampia diffusione.
Infine, il ricorrente sostiene anche che, adottando la decisione in questione, il Mediatore avrebbe valutato erroneamente taluni fatti e si sarebbe basato su elementi insufficienti.
(1) A sostegno delle sue conclusioni, il ricorrente fa valere, tra l'altro, la sentenza della Corte 10 luglio 2001, causa C-315/99 P, ISMERI-EUROPA/Corte dei Conti (Racc. pag. I-5281).
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/36 |
Ricorso presentato il 18 novembre 2005 — Sanches Ferriz/Commissione
(Causa T-413/05)
(2006/C 48/70)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Sanches Ferriz Carlos (Bruxelles, Belgio) [Rappresentante: avv. F. Fabretti]
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
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— |
annullare il rapporto di evoluzione di carriera (REC/CDR) del ricorrente per il periodo 1o luglio 2001-31 dicembre 2002; |
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— |
condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce in primo luogo la violazione dell'art. 26 dello Statuto, per il motivo che il suo rapporto informativo non si troverebbe materialmente nel suo fascicolo individuale, ma sarebbe archiviato in formato elettronico e che non vi sarebbe alcuna traccia della prima versione di tale rapporto né nel fascicolo cartaceo né nel fascicolo informatizzato.
Il ricorrente deduce altresì la violazione dell'art. 43 dello Statuto, delle disposizioni generali di esecuzione di quest'ultimo come pure degli Orientamenti di valutazione e degli Orientamenti specifici per l'esercizio 2001-2002, in ragione del fatto che a coloro che debbono effettuare la valutazione è fatto obbligo dalla Commissione di rispettare una media «bersaglio» di valutazione.
Il ricorrente sostiene infine che il sistema dei punti di merito, istituito dalla Commissione, rende possibile una valutazione equivalente di più funzionari che non hanno lo stesso rendimento il che, secondo il ricorrente, viola la parità di trattamento.
Infine, il ricorrente deduce violazione del divieto di procedimento arbitrario e dell'obbligo di motivazione, abuso di potere, violazione del legittimo affidamento, della regola «patere legem quam ipse fecisti» e del dovere di sollecitudine.
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/36 |
Ricorso presentato il 18 novembre 2005 — Bain e a./Commissione
(Causa T-419/05)
(2006/C 48/71)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Neil Bain (Bruxelles, Belgio), Obhijit Chatterjee (Bruxelles, Belgio), Richard Fordham (Bergen, Paesi Bassi) e Roger Hurst (Bergen, Paesi Bassi) [Rappresentante: avv. N. Lhoëst]
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni dei ricorrenti
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— |
annullare il foglio paga dei ricorrenti per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2005, e tutti i fogli paga successivi nella misura in cui applicano disposizioni illegittime del regolamento 22 marzo 2004, 723/2004/ che modifica lo Statuto dei dipendenti delle Comunità europee, nonché del regolamento n. 856/2004, che fissa i nuovi coefficienti correttori e del regolamento n. 31/2005 recante relativo adattamento; |
|
— |
nella misura del necessario, annullare le decisioni dell'Autorità con il potere di nomina 29 luglio 2005 recante rigetto dei reclami dei ricorrenti (R/458. 14/05, R/458.5/05, R/458.12.05 e R/458.2/05); |
|
— |
condannare la convenuta a tutte le spese di causa. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e gli argomenti invocati dai ricorrenti sono identici a quelli invocati dal ricorrente nella causa T-393/05.
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/36 |
Ricorso presentato il 3 novembre 2005 — Kay/Commissione
(Causa T-421/05)
(2006/C 48/72)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Roderick Neil Kay (Bruxelles, Belgio) [Rappresentanti: avv.ti T. Bontinck e J. Feld]
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
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Annullare al decisione della convenuta del 31 gennaio 2005; |
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— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente era dipendente della Commissione di grado B*7. Vincitore del concorso esterno COM/A/3/02, con la decisione impugnata veniva nominato a un posto di amministratore con inquadramento nel grado A*6.
Con il ricorso impugna il suo inquadramento, ritenendo che avrebbe dovuto essere inquadrato in uno dei gradi A*8, A*9 o A*10. Impugna altresì la perdita dell'insieme dei punti di promozione, costituenti il suo «zainetto», a seguito del reinquadramento.
A sostegno del ricorso, deduce violazione dell'art. 2, n. 2, dell'Allegato XIII dello Statuto, che egli considera applicabile alla sua situazione, in luogo dell'art. 5, n. 2, del medesimo allegato, che la Commissione ha applicato. Deduce inoltre violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, di mantenimento dei diritti acquisiti nonché di parità di trattamento tra dipendenti.
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25.2.2006 |
IT |
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C 48/37 |
Ricorso proposto il 5 dicembre 2005 — MEDIOCURSO — Estabelecimento de Ensino Particular, S.A./Commissione delle Comunità europee
(Causa T-425/05)
(2006/C 48/73)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: MEDIOCURSO — Estabelecimento de Ensino Particular, S.A (Lisbona, Portogallo) [Rappresentanti: Carlos Botelho Moniz e Eduardo Maia Cadete, avvocati]
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Domanda della ricorrente
La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
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— |
ordinare la riunione agli atti del presente procedimento dei procedimenti amministrativi relativi al fascicolo FSE 890588/P1, esistenti presso i servizi della Commissione della Comunità europee e i servizi del DAFSE — Dipartimento per gli affari del Fondo sociale Europeo del Ministério para a Qualificação e o Emprego, Ministero per la qualificazione e l'occupazione della Repubblica portoghese, avente sede in Av. Almirante Reis, n. 72,3 P-1100 Lisbona, Portogallo; |
|
— |
annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 13 settembre 2005, «relativa alla riduzione dell'importo del contributo del Fondo sociale Europeo assegnato a» Mediocurso — Estabelecimento de Ensino Particular, Lda.«, conformemente alla decisione della Commissione 22 marzo 1989, n. C(89) 0570, nell'ambito del progetto n. 890588 P1»; |
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— |
condannare la convenuta alle spese di causa. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente è una società commerciale il cui scopo, a tenore del suo statuto, è «prestazione di corsi di formazione e specializzazione tecnica e l'elaborazione di progetti, studi, consulenze su problemi economici, tributari, contabili, amministrativi e di gestione d'imprese». Nel 1988 presentava al Fondo sociale Europeo, tramite il DAFSE — Dipartimento per gli affari del Fondo sociale Europeo –, varie domande di contributi, relative ad azioni di formazione che intendeva portare a termine nel corso del 1989, e tra queste, la domanda di contributo di cui trattasi nella presente causa e che è all'origine del fascicolo 890588 P1. La domanda di contributo di cui al detto fascicolo veniva approvata, le relative azioni di formazione professionale venivano portate a termine, e la ricorrente presentava pertanto la relativa domanda di pagamento del saldo.
L'atto che la ricorrente impugna è costituito dalla decisione che la Commissione ha adottato a seguito della presentazione della detta domanda di pagamento del saldo e di vari adempimenti processuali.
La ricorrente afferma che la Commissione è incorsa in violazione di forme sostanziali, data l'insufficienza della motivazione della decisione impugnata.
Deduce altresí violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, nella misura in cui l'atto impugnato è in contrasto, in quanto sfavorevole alla ricorrente, con il precedente atto tramite il quale è stata certificata l'esattezza nel merito e contabile degli elementi presentati dalla ricorrente nella domanda di pagamento del saldo da lei sottoscritta. Deduce infine errore manifesto di valutazione dei documenti giustificativi delle spese sostenute dalla Mediocurso e violazione del principio di proporzionalità, con riferimento ai fondamenti di diritto e di merito dedotti a sostegno della riduzione del contributo oggetto dell'atto impugnato.
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/38 |
Ricorso presentato il 7 dicembre 2005 — Artegodan/Commissione
(Causa T-429/05)
(2006/C 48/74)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Artegodan GmbH (Lüchow, Germania) [Rappresentante: sig. U. Doepner, Rechtsanwalt]
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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— |
condannare la convenuta a versare alla ricorrente la somma di 1 430 821,36 euro, maggiorata degli interessi, fissati forfetariamente all'8 %, per il periodo compreso tra il giorno di pronuncia della sentenza e l'integrale versamento; |
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— |
dichiarare che la convenuta è tenuta a risarcire alla ricorrente tutti i danni che essa subirà ancora in futuro a causa delle spese di marketing necessarie a che Tenuate retard recuperi la posizione sul mercato detenuta prima che la convenuta retirasse l'autorizzazione all'immissione in commercio per tale medicinale; |
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— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente pretende dalla Commissione il risarcimento danni ai sensi dell'art. 288, secondo comma, CE e dell'art. 235 CE e chiede che si dichiari che la convenuta è tenuta a risarcirle tutti i danni che essa ancora subirà per spese di marketing.
Tra gli antefatti del ricorso, occorre indicare che, in conformità alla normativa sui medicinali, la ricorrente è titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio (in prosieguo: l'«AIC») per il Tenuate retard, preparato che contiene amfepramone. Il 9 marzo 2000, sulla base dell'art. 15 bis della direttiva 75/319/CEE (1), la convenuta ha adottato la decisione relativa alla revoca dell'AIC dei medicinali per uso umano che contengono la sostanza «amfepramone» [decisione C (2000) 453]. L'autorità competente tedesca ha attuato tale decisione con decisione 11 aprile 2000. La decisione della Commissione C (2000) 453 è stata annullata dal Tribunale di primo grado con sentenza 26 novembre 2002, pronunciata nelle cause riunite T-74/00, T-76/00, da T-83/00 a T-85/00, T-132/00, T-137/00 e T-141/00. Il ricorso proposto dalla Commissione contro tale sentenza è stato respinto con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C-39/03 P.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere che, con la sua decisione C (2000) 453, la convenuta ha agito illegittimamente, così violando diverse norme di tutela della ricorrente. La ricorrente sarebbe stata lesa nel suo diritto fondamentale di creare ed esercitare l'attività d'impresa (libertà d'impresa e diritto di proprietà). Inoltre, vi sarebbe stata violazione dell'art. 11 della direttiva 65/65/CEE (2). La ricorrente deduce inoltre la violazione, da parte della Commissione, dei principi di proporzionalità e di buon andamento dell'amministrazione.
La ricorrente dichiara che la decisione controversa della Commissione e la sua applicazione le hanno arrecato un danno. A parere della ricorrente, dalle suddette violazioni commesse dalla convenuta deriva un obbligo di risarcimento.
(1) Seconda direttiva del Consiglio 20 maggio 1975, 75/319/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali.
(2) Direttiva del Consiglio 26 gennaio 1965, 65/65/CEE, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali.
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/38 |
Ricorso dei sigg. Cerafogli e Poloni contro la BCE, presentato il 5 dicembre 2005
(Causa T-431/05)
(2006/C 48/75)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Maria Concetta Cerafogli (Francoforte-sul-Meno, Repubblica federale di Germania) e Paolo Poloni (Francoforte-sul-Meno, Repubblica federale di Germania) [Rappresentanti: G. Vandersanden e L. Levi, avvocati]
Convenuta: Banca Centrale Europea
Conclusioni dei ricorrenti
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annullare il foglio paga dei ricorrenti del febbraio 2005 come sostituito nel maggio 2005, nonché la lettera della convenuta 15 febbraio 2005; |
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se necessario, annullare le decisioni di rigetto delle domande di controllo amministrativo («administrative reviews») (decisioni 17 maggio 2005) e dei reclami («grievance procedures») (decisioni 26 settembre 2005); |
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condannare la convenuta al risarcimento dei danni, pari a EUR 5 000 per ricorrente, a causa di una perdita del potere di acquisto a partire dal 1o luglio 2001, e degli arretrati di retribuzione corrispondenti ad un aumento dello stipendio e a tutti i diritti derivati dei ricorrenti dello 0,3 % a partire dal 1o luglio 2001 e dello 0,6 % a partire dal 1o luglio 2003, e all'applicazione di un interesse sull'importo degli arretrati di stipendio dei ricorrenti a partire dalla loro scadenza rispettiva fino al giorno del pagamento effettivo. Tale tasso di interesse deve essere calcolato in base al tasso fissato dalla Banca Centrale Europea per le operazioni principali di rifinanziamento, applicabile durante il periodo considerato, maggiorato di due punti; |
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condannare la convenuta a tutte le spese. |
Motivi e principali argomenti
Pronunciandosi sulla causa T-63/02, proposta dagli stessi ricorrenti, agenti alla Banca Centrale Europea (BCE), il Tribunale aveva annullato le decisioni contenute nei bollettini di stipendio indirizzati il 13 luglio 2001 ai ricorrenti, per il mese di luglio 2001, in quanto la BCE ha omesso di consultare il Comitato del personale in occasione dell'adattamento degli stipendi per l'anno 2001. In seguito a detta sentenza, la BCE ha proceduto a consultazioni del Comitato del personale relative all'esercizio di adattamento degli stipendi 2001-2003, nonché ad un aumento degli stipendi di tutto il suo personale a partire dal 1o luglio 2004. Inoltre, essa ha adottato, nel febbraio 2005, un nuovo bollettino di stipendio per i ricorrenti, in sostituzione del bollettino di stipendio del luglio 2001, annullato dal Tribunale.
I ricorrenti fanno valere innanzi tutto che, rifiutando di applicare loro retroattivamente fino a luglio 2001 il beneficio della correzione collegato all'adattamento degli stipendi per il 2001, la BCE ha violato l'art. 233 CE, nonché l'autorità del giudicato della sentenza 20 novembre 2003, emessa nella causa T-63/02.
Inoltre, fanno valere la violazione degli artt. 45 e 46 delle condizioni di lavoro dei dipendenti della BCE, del «Memorandum of Understanding» sui rapporti fra la direzione della BCE e il Comitato del personale, dei principi di buona amministrazione e di non discriminazione e dell'obbligo di buona fede.
Infine, i ricorrenti chiedono anche il risarcimento del danno che sostengono di aver subito in seguito al comportamento in questione della BCE.
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/39 |
Ricorso proposto il 15 dicembre 2005 — Brink's Security Luxembourg/Commissione
(Causa T-437/05)
(2006/C 48/76)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Brink's Security Luxembourg SA (Lussemburgo) [Rappresentante: Christian Point, avvocato]
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
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dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato; |
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annullare la decisione di non-assegnazione, cioè la decisione unilaterale con la quale la Commissione non assegna l'appalto a Brinck's Security Lussemburgo; |
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annullare la decisione di assegnazione, cioè la decisione unilaterale con la quale la Commissione assegna l'appalto al Groupe 4 Falck Lussemburgo; |
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annullare la decisione implicita di rifiuto della Commissione di ritirare le sue due predette decisioni; |
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annullare le due lettere della Commissione, datate 7 dicembre e, rispettivamente, 14 dicembre 2005 recanti risposte alle richieste di informazioni della ricorrente in applicazione dell'art. 149, n. 3, del regolamento di esecuzione del regolamento finanziario; |
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condannare la Commissione a pagare alla ricorrente la somma fissata ex bono e aequo in via provvisoria di EUR 1 000 000 a titolo di risarcimento per danni morali e materiali subiti in ragione dell'Illegittimità della decisione impugnata; |
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condannare la Commissione a tutte le spese. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso ha ad oggetto, da un lato, l'annullamento della decisione con la quale la Commissione rifiuta l'offerta presentata dalla ricorrente nell'ambito della gara n. 16/2005/OIL (prestazione di sorveglianza e guardianaggio di immobili) e, dall'altro, l'annullamento della decisione che assegna l'appalto ad una società concorrente.
Gli argomenti invocati dalla ricorrente a sostegno della sua domanda di annullamento possono essere raggruppati, in sostanza, in sette motivi.
Con il primo motivo la ricorrente deduce la asserita violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione, in quanto la Commissione avrebbe prescritto un'anzianità di un anno dei dipendenti che ciascun offerente sarebbe tenuto ad assegnare al contratto di appalto, il che, secondo la ricorrente, la avrebbe posta — dato che l'aggiudicataria seleziona e assume il suo personale da lungo tempo — in una situazione di svantaggio nei confronti degli altri offerenti che possono assumere personale che dispone dell'esperienza minima e spuntare un onere salariale minore di quello che si impone alla ricorrente.
Con il secondo motivo la ricorrente rimprovera alla Commissione di avere violato disposizioni della direttiva 2001/23/CE (1). Tale motivo si articola su due punti: asserita irregolarità dell'offerta accettata dalla Commissione, in quanto tale offerta non garantirebbe la riassunzione dei dipendenti della ricorrente né, inoltre assicurerebbe il mantenimento di tutti i loro diritti. La ricorrente assume che la decisione adottata dalla Commissione sarebbe illegittima, fino dalla sua adozione, poiché la violazione del diritto di lavoro sarebbe insita nell'offerta accolta.
Il terzo motivo deduce un'asserita violazione del principio di parità di trattamento, in quanto l'assegnatario prescelto avrebbe avuto a disposizione, al momento della presentazione della sua offerta, informazioni privilegiate sulla ricorrente, in particolare per quanto riguarda il fatturato per clienti e attività, i contratti e le date di scadenza, l'analisi dei suoi prezzi e costi, ottenuti in ragione della fusione con la ex-casa madre della ricorrente. A parere della ricorrente, ciò avrebbe consentito al suo concorrente di preparare un'offerta vantaggiosa rispetto a quella da lei presentata.
Con il quarto motivo la ricorrente deduce la asserita violazione della decisione della Direzione Generale IV della Commissione 28 maggio 2004 (2) e delle regole intese ad assicurare una concorrenza non falsata, in quanto, con la decisione contestata nelle presente causa, la Commissione avrebbe consentito il rilevamento delle attività che il gruppo cui appartiene l'offerente selezionato era obbligato a cedere in occasione della concentrazione autorizzata con decisione 28 maggio 2004.
Il quinto motivo deduce l'asserita violazione dell'obbligo di motivare la decisione, asserita violazione del principio di trasparenza e del diritto di accesso ai documenti delle istituzioni comunitarie. La ricorrente rimprovera alla Commissione, che questa nonostante varie domande scritte, le avrebbe fatto pervenire solo la breve spiegazione dei motivi della sua decisione, limitata alla tabella comparativa delle offerte.
La ricorrente deduce ancora violazione delle regole di mercato, violazione del capitolato d'appalto, e errore manifesto di valutazione, per quanto riguarda l'analisi e la valutazione del terzo criterio qualitativo di valutazione delle offerte presentate relativo alla formazione di base di pronto soccorso e/o di pompiere volontario degli agenti addetti alla sicurezza. Assume di essere in possesso della prova che l'offerente selezionato dalla Commissione non disporrebbe della totalità degli agenti che si proporrebbe di assegnare all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.
Con l'ultimo motivo la ricorrente deduce la violazione del principio di trasparenza e del diritto di accesso dei cittadini agli atti delle istituzioni, in quanto la Commissione le avrebbe negato informazioni sulla composizione dei comitati di selezione e di aggiudicazione.
La ricorrente chiede ancora, invocando il principio della responsabilità extracontrattuale, la riparazione del danno assertivamente subito in conseguenza dell'illegittimità del comportamento della Commissione in occasione del procedimento di aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi.
(1) Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimento o di parti di imprese o di stabilimenti.
(2) Decisione della Commissione 28 maggio 2004 che dichiara la compatibilità con il mercato comune di una concentrazione [caso N IV/ M. 3396 – Group 4 Falck/Securicor (4064) sulla base del regolamento CEE del Consiglio 4064/89].
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/40 |
Ricorso presentato il 21.12.2005 — Navigazione Libera del Golfo/Commissione
(Causa T-444/05)
(2006/C 48/77)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Navigazione Libera del Golfo (N.L.G.) (Napoli, Italia) [Rappresentante: Avv. Salvatore Ravenna]
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
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annullare la decisione della Commissione in data 12 ottobre 2005 recante diniego di accesso ai dati e informazioni concernenti i sovraccosti degli OSP e compensazioni relative in merito ai servizi espletati dalla Caremar S.p.A., nella linea Napoli Beverello — Capri; |
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condannare la Commissione al pagamento delle spese di giudizio, competenze ed onorari. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-109/05, Navigazione Libera del Golfo/Commissione (1).
Viene tuttavia precisato che la Decisione impugnata nella causa T-109/05 si fonda sul paragrafo 2 dell'art. 4 del Regolamento n. 1049/2001, mentre che la Decisone oggetto della presente causa trova la sua base nei paragrafi 4 e 5 della stessa disposizione. In conseguenza, sarebbero stati consultate, non già Caremar, nella sua veste di «terzo autore» dei documenti/dati il cui accesso è stato richiesto, bensì le Autorità italiane, che non hanno emesso i documenti della causa e sarebbero estranee a qualunque preoccupazione di interessi commerciali.
Dall'altro, questa consultazione sarebbe stata artificialmente effettuata, dato che gli Stati membri godono di competenza esclusiva integrata da un diritto di veto vincolante per la Commissione.
(1) GU C 106, del 30.04.05, p. 43
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25.2.2006 |
IT |
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C 48/41 |
Ricorso presentato il 19 dicembre 2005 — Associazione italiana del risparmio gestito e Fineco Asset Management/Commissione
(Causa T-445/05)
(2006/C 48/78)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrenti: Associazione italiana del risparmio gestito e Fineco Asset Management S.p.A. (Italia) [Rappresentanti: Avv. Gabriele Escalar e Avv. Giuseppe Maria Cipolla]
Convenuto: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni dei ricorrenti
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Annullamento della decisione della Commissione C.E. del 6 settembre 2005, n. C (2005) 3302, a conclusione del procedimento C-19/2004, (ex NN 163/03). |
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La condanna della convenuta alle spese processuali e ad ogni altra spesa consequenziale. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro la stessa decisione che é stata impugnata nella causa T-424/05, Repubblica italiana/Commissione (1).
A sostegno delle loro pretensioni, le ricorrenti fanno valere:
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L'insufficienza e contraddittorietà della decisione impugnata, per quanto attiene, in primo luogo, all'esistenza di un vantaggio economico selettivo, nella misura in cui non si riuscirebbe a comprendere, dal suo testo, quale sarebbe il vantaggio economico che le misure fiscali litigiose conferirebbero e quali sarebbero poi i beneficiari. In secondo luogo, la motivazione della decisione sarebbe anche da considerarsi insufficiente, per quanto riguarda l'eventuale esistenza di una distorsione della concorrenza, tale da alterare gli scambi intracomunitari. |
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La violazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato CE, in quanto la riduzione dell'imposta applicabile sui redditi degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) specializzati in azioni di società di piccola e media capitalizzazione (SPMC) non darebbero luogo ad un aiuto di Stato. Viene affermato, in particolare, a questo riguardo, che la riduzione dell'imposta in questione comporta un vantaggio economico per tutti i relativi partecipanti, ma non di natura selettiva per gli organismi gestori. Infatti, tutte le società di gestione del risparmio (SGR) italiane e comunitarie possono gestire OICVM specializzati in SPMC e tutte le SICAV italiane e comunitarie possono assumere la veste di SICAV specializzate in SPMC. Dall'altro, anche se le misure litigiose comportassero in conseguimento di un vantaggio economico per gli OICVM, non darebbe comunque luogo ad un aiuto di Stato, dato che i fondi d'investimento consisterebbero in masse patrimoniali prive di soggettività autonoma, non hanno propri organi di amministrazione, né perseguirebbero fini economici, per essere privi di organi che ne manifestino la volontà. Per ultimo, le misure fiscali litigiose non comporterebbero vantaggi economici di natura selettiva per le stesse SPMC. |
In via subordinata, i ricorrenti fanno valere:
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che le misure fiscali in questione devono ritenersi compatibili con il mercato comune, in forza dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del Trattato; e |
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che la decisione impugnata viola l'articolo 14 del Regolamento del Consiglio N. 659/1999, del 22 marzo 1999, per essere stato ordinato il ricupero a carico degli strumenti di investimento aventi forma societaria e delle imprese che gestiscono gli strumenti di investimento aventi forma contrattuale. |
(1) Non ancora pubblicata nella G.U.U.E.
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25.2.2006 |
IT |
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C 48/42 |
Ricorso presentato il 16 dicembre 2005 — Oxley Threads/Commissione
(Causa T-448/05)
(2006/C 48/79)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Oxley Threads Ltd (Ashton-Under-Lyne, Regno Unito) [Rappresentanti: G. Peretz, Barrister, M. Rees, K. Vernon, Solicitors]
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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annullare l'art. 2, lett. b), della decisione della Commissione 14 settembre 2005, relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) nel caso n. 38.337 — PO/Thread, nella parte in cui infligge alla ricorrente un'ammenda pari a 1 271 000 di euro o, in subordine, ridurre tale ammenda; |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Nella decisione impugnata, la Commissione ha dichiarato che la ricorrente, insieme ad altre imprese, aveva violato l'art. 81 CE nonché l'art. 53 dell'accordo SEE, partecipando ad accordi e a pratiche concordate relativamente ai mercati del filo per automobili in seno allo SEE. Pertanto, essa ha inflitto alla ricorrente un'ammenda di EUR 1 271 000.
A sostegno del suo ricorso contro la decisione impugnata, la ricorrente fa valere, innanzi tutto, che la Commissione, fissando l'importo iniziale dell'ammenda senza tenere conto del fatto che, contrariamente agli altri partecipanti, la ricorrente è una piccola-media impresa di dimensioni molto più modeste rispetto agli altri partecipanti, a prescindere dall'indicatore utilizzato, ha violato i principi di parità di trattamento e di proporzionalità, nonché i propri stessi orientamenti. La ricorrente afferma che la Commissione ha fissato lo stesso importo iniziale per essa e per altri due partecipanti 71 volte più importanti in termini di fatturato globale. Nello stesso contesto, la ricorrente ritiene che la Commissione non abbia tenuto conto né degli effetti manifestamente sproporzionati che l'ammenda potrebbe produrre sull'impresa, né del fatto che, all'epoca delle infrazioni, questa si stava appena affermando come operatore significativo sul mercato della fornitura di filo utilizzato nel settore automobilistico a clienti situati nello SEE, al di fuori del Regno Unito. Infine, la ricorrente afferma che, sulla base delle stesse dichiarazioni e prove fornite dalla Commissione, la propria partecipazione al cartello aveva un'importanza e un impatto sulla concorrenza minori rispetto a quelli di altre imprese interessate, in particolare per quanto riguarda le due imprese a cui è stata inflitta un'ammenda dall'importo iniziale identico a quello della ricorrente.
La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione, in sede di determinazione dell'importo iniziale dell'ammenda, è venuta meno all'obbligo di motivazione ad essa incombente. Quest'ultima avrebbe anche violato i propri orientamenti e commesso un errore manifesto di valutazione non tenendo in debito conto il grado di cooperazione della ricorrente. Infine, la Commissione, ritenendo che il cartello in questione costituisse un'infrazione «molto grave», avrebbe violato i suddetti orientamenti e il principio di parità di trattamento, nonché avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione.
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/42 |
Ricorso proposto il 29 dicembre 2005 — Componenta/Commissione
(Causa T-455/05)
(2006/C 48/80)
Lingua processuale: il finlandese
Parti
Ricorrente: Componenta Oyj (Helsinki, Finlandia) [Rappresentante: M. Savola, avvocato]
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Domande
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annullare la decisione della Commissione 20 ottobre 2005, K (2005)3871 def. relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Finlandia alla Componenta quale aiuto all'investimento; |
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condannare la Commissione alle spese maggiorate degli interessi. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorso concerne la decisione della Commissione 20 ottobre 2005 K(2005)3871 def. in cui l'aiuto di Stato concesso dalla Finlandia alla Componenta (aiuto n. C 37/2004, ex NN 51/2004) è stato ritenuto illegittimo a norma dell'art. 87 CE.
La Commissione ha preso in considerazione l'aiuto concesso nell'ambito di un'operazione consistente in due elementi in cui, da un lato, la Componenta ha venduto la quota da essa posseduta (50 %) nella società di investimento immobiliare Karkkilan Keskustakiinteistöt Oy al comune di Karkkila che deteneva già in precedenza il 50 % della società in questione e, dall'altro, la suddetta società di investimento immobiliare ha rimborsato alla Componenta il prestito partecipativo messo a disposizione da quest'ultima. Nella stessa operazione il comune di Karkkila ha fornito alla società in questione un nuovo prestito complementare del medesimo importo.
Ad avviso della Commissione l'aiuto di Stato è costituito sia dal prezzo di acquisto, sia dal rimborso del prestito partecipativo.
La ricorrente si è riferita a sostegno del suo ricorso, tra l'altro, alle seguenti circostanze:
La decisione della Commissione è errata ed illegittima sia quanto alla motivazione, sia sotto il profilo dei quantitativi fissati. La ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in un vizio di forma sostanziale ed in uno sviamento di potere, poiché nel corso del procedimento di indagine ha valutato la prova fornita in modo manifestamente errato. La ricorrente considera anche che la decisione della Commissione è incompatibile col disposto dell'art. 87 sugli aiuti di Stato. La ricorrente sostiene inoltre che il risultato della decisione è sproporzionato nei suoi confronti e che per tale ragione viene violato il principio di proporzionalità di cui all'art. 5, n. 3, CE.
La ricorrente constata che la Commissione ha scelto un approccio errato nell'apprezzare il valore delle azioni della società di investimento immobiliare oggetto della transazione. Diversamente da quanto ha ritenuto la Commissione, la ricorrente sostiene che la valutazione oggetto della transazione è stata condotta in base alle condizioni di mercato al momento della vendita.
Quanto al meccanismo relativo al prestito partecipativo, la ricorrente sostiene che da tale operazione non le è derivato alcun vantaggio economico. Peraltro la Commissione ha erroneamente valutato la natura e la rilevanza del meccanismo stesso. Inoltre, secondo la ricorrente, la motivazione della decisione della Commissione in ordine a quest'ultimo difetta di chiarezza ed è lacunosa.
Da ultimo la ricorrente asserisce che la decisione della Commissione è in contrasto con la stessa prassi seguita in altre fattispecie ed è contraria ai principi esposti nella comunicazione della Commissione relativa all'applicazione degli artt. 92 e 93 del Trattato CEE e dell'art. 5 della direttiva 80/723/CEE della Commissione alle imprese pubbliche del settore manifatturiero (1).
Circa le condizioni incluse nel contratto di compravendita la ricorrente afferma che la Commissione ha valutato in modo errato le condizioni stesse e la loro rilevanza.
(1) GU C 307 del 13 novembre 1993, pag. 3.
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/43 |
Ricorso della Equant Belgium SA contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 17 gennaio 2006
(Causa T-9/06)
(2006/C 48/81)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Equant Belgium SA (Bruxelles, Belgio) [Rappresentanti: T. Müller-Ibold, T. Graf, avvocati]
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni
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Annullamento della
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concessione di altro provvedimento che il Tribunale consideri adeguato nel caso di specie; e, in ogni caso, |
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condanna della Commissione a pagare le spese del procedimento sostenute dall'Equant e ogni altra spesa sostenuta in occasione del ricorso in esame. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente, unitamente ad un'altra società, ha presentato un'offerta alla Commissione nell'ambito di una procedura di forniture, in relazione al contratto della Commissione contrassegnato con il n. 2004/S 137-116821 — «Lotto 1 — Servizi Telematici transeuropei resi più sicuri fra amministrazioni (s-TESTA)». Con lettera 3 novembre 2005 la Commissione ha informato la ricorrente che la sua offerta combinata con quella della detta società era stata scelta per l'assegnazione del contratto. Tuttavia, con lettera 6 dicembre 2005, la Commissione ha informato la ricorrente stessa che aveva deciso di sospendere la firma del contratto, in attesa di ulteriore esame delle offerte. Con successiva lettera 27 dicembre 2005 la Commissione ha informato la ricorrente di aver deciso di respingere l'offerta della ricorrente stessa in quanto non conforme al capitolato d'appalto e di assegnare il contratto ad un altro offerente.
A sostegno della sua domanda di annullamento delle summenzionate decisioni, la ricorrente innanzitutto contesta in modo particolareggiato gli accertamenti della Commissione secondo cui talune parti della sua offerta, in particolare la sua rinuncia degli oneri forfettari di installazione per un periodo iniziale di due anni, l'inclusione di un periodo quinquennale di sconti nell'ambito dell'adozione dei prezzi e il suo sconto in base al quantitativo smerciato relativo agli oneri mensili per i punti di accesso «chiavi in mano» erano in contrasto con il capitolato. Secondo la ricorrente, affermando l'incompatibilità la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione e le decisioni impugnate sono illegittime.
La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione ha violato il principio di trasparenza basandosi su un'interpretazione non corroborata da elementi del suo capitolato e che la stessa ha violato il regolamento n. 2342/2002, nonché i principi di uguaglianza, di proporzionalità e di buona amministrazione, mancando di chiedere chiarimenti o di applicare provvedimenti meno restrittivi. Infine la ricorrente sostiene che la Commissione ha anche violato il principio di legittimo affidamento, nonché i diritti di difesa e l'obbligo di motivazione delle sue decisioni.
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/44 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 9 dicembre 2005 — Raymond Claudel/Corte dei conti
(Causa T-338/05) (1)
(2006/C 48/82)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/44 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 gennaio 2006 — GHK Consulting/Commissione
(Causa T-383/05 R)
(2006/C 48/83)
Lingua processuale: il francese
Il presidente del Tribunale ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
III Informazioni
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/45 |
(2006/C 48/84)
Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
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EUR-Lex:http://europa.eu.int/eur-lex |
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CELEX:http://europa.eu.int/celex |
Rettifiche
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/46 |
Rettifica della comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa T-408/05
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 22 del 28 gennaio 2006, pag. 18 )
(2006/C 48/85)
La comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa T-408/05, Luigi Marcuccio/Commissione, va letta come segue:
«Ricorso presentato il 16 novembre 2005 — Marcuccio/Commissione
(Causa T-408/05)
(2006/C 22/35)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) [Rappresentante: Avv. Alessandro Distante]
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
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annullare la decisione implicita di rigetto della domanda datata 11 ottobre 2004; |
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annullare, per quanto necessario, la decisione datata 4 agosto 2005; |
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condannare la convenuta alla corresponsione in favore del ricorrente, a titolo di rimborso del complemento al 100 % (dicesi cento percento) delle spese mediche, della somma di EUR 381,04; |
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condannare la convenuta alla corresponsione in favore dell'attore degli interessi di mora, nella misura del 10 % (dicesi dieci percento) con capitalizzazione annuale a far tempo dall'11 ottobre 2004 e fino all'effettiva corresponsione; |
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condannare la Commissione alla rifusione delle spese di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente nella presente causa si oppone al rifiuto della Convenuta di rimborsargli il 100 % delle spese mediche da lui sostenute.
I motivi e principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-18/04 Marcuccio/Commissione. (1)
Il ricorrente fa valere, in concreto, un difetto assoluto di motivazione, un errore manifesto di apprezzamento, nonché la violazione dell'art. 72 dello Statuto e dei doveri di sollecitudine, di non discriminazione e di buona amministrazione.».
(1) GU C 71, del 20.3.2004, pag. 38
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/47 |
Rettifica della comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale nelle cause riunite T-130/05, T-160/05 e T-183/05
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 22 del 28 gennaio 2006, pag. 26 )
(2006/C 48/86)
La comunicazione sulla GU nelle cause riunite T-130/05, T-160/05 e T-183/05 va letta come segue:
Ordinanza del Tribunale di primo grado 16 novembre 2005 — Albert-Bousquet e a./Commission
(Cause riunite T-130/05, T-160/05 e T-183/05) (1)
(2006/C 22/52)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-183/05.