ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 47

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49o anno
25 febbraio 2006


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Commissione

2006/C 047/1

Tassi di cambio dell'euro

1

2006/C 047/2

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ( 1 )

2

2006/C 047/3

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ( 1 )

4

2006/C 047/4

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001, del 12 gennaio 2001, modificato dal regolamento (CE) n. 363/2004, del 25 febbraio 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione ( 1 )

6

2006/C 047/5

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione ( 1 )

13

2006/C 047/6

Aiuto di Stato — Belgio — Aiuto di Stato C 40/2005 (ex N 331/2005) — Ford Genk — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE ( 1 )

14

2006/C 047/7

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

21

2006/C 047/8

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4095 — Deutsche Telekom/Corpus/Morgan Stanley/Sireo) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

23

2006/C 047/9

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4157 — Wendel Investissement/Groupe Materis) ( 1 )

24

2006/C 047/0

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4104 — Aker Yards/Chantiers de l'Atlantique) ( 1 )

25

2006/C 047/1

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4131 — Bain Capital/Texas Instruments) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

26

 

Garante europeo della protezione dei dati

2006/C 047/2

Parere del garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sulla proposta di decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (COM (2005) 475 defin.)

27

 

III   Informazioni

 

Commissione

2006/C 047/3

GR-Hellenikon: Esercizi di servizio aereo di linea — Bando di gara, pubblicato dalla Repubblica ellenica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per l'istituzione di servizi aerei di linea sui quali sono stati imposti oneri di servizio pubblico

48

2006/C 047/4

P-Lisbona: Gestione di servizi aerei di linea — Bando di gara pubblicato dal Portogallo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per la gestione dei servizi aerei di linea Lisbona/Bragança, Bragança/Vila Real/Lisbona (Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. S 25 del 7.2.2006, procedura aperta, 27011-2006) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 32 dell'8.2.2006)  ( 1 )

51

 

2006/C 047/5

Avviso

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Commissione

25.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 47/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

24 febbraio 2006

(2006/C 47/01)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1896

JPY

yen giapponesi

139,11

DKK

corone danesi

7,4604

GBP

sterline inglesi

0,68030

SEK

corone svedesi

9,4200

CHF

franchi svizzeri

1,5602

ISK

corone islandesi

78,82

NOK

corone norvegesi

8,0465

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5747

CZK

corone ceche

28,360

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

252,77

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6960

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,7850

RON

leu rumeni

3,5053

SIT

tolar sloveni

239,49

SKK

corone slovacche

37,285

TRY

lire turche

1,5724

AUD

dollari australiani

1,6062

CAD

dollari canadesi

1,3715

HKD

dollari di Hong Kong

9,2302

NZD

dollari neozelandesi

1,7949

SGD

dollari di Singapore

1,9323

KRW

won sudcoreani

1 149,63

ZAR

rand sudafricani

7,2830

CNY

renminbi Yuan cinese

9,5682

HRK

kuna croata

7,3098

IDR

rupia indonesiana

11 054,36

MYR

ringgit malese

4,419

PHP

peso filippino

62,038

RUB

rublo russo

33,5320

THB

baht thailandese

46,852


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


25.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 47/2


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(2006/C 47/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto: XS 30/2001

Stato membro: Italia

Regione: Regione Marche

Titolo del regime di aiuti: Legge regionale 9 maggio 2001 n. 5 — Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 1991, n. 33 «Interventi e riqualificazione dell'offerta turistica regionale»

Base giuridica: Legge regionale 9 maggio 2001 n. 5

Spesa annua prevista per il regime: EUR 250 000 per il 2003

EUR 250 000 per il 2004

EUR 250 000 per il 2005

EUR 250 000 per il 2006

Intensità massima dell'aiuto: 15 % ESL per le piccole imprese e 7,5 % ESL per le medie imprese; nelle zone ammesse alla deroga di cui all'art. 87 3 C del trattato CE il tasso di intervento sarà pari a 8 % ESN + 10 % ESL per le piccole imprese e 8 % ESN + 6 % ESL per le medie imprese

Data di applicazione: A partire dal 2001

Durata del regime: La durata del regime va oltre la validità del regolamento CE n. 70/2001, fissata al 31.12.2006; la regione Marche si impegna a modificare il regime per renderlo conforme ai nuovi orientamenti comunitari

Obiettivo dell'aiuto: L'aiuto comprende contributi in conto capitale e in conto interessi per la realizzazione di investimenti nel settore del turismo, nel rispetto delle tipologie previste dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 70/2001

Settore economico interessato: PMI operanti nel settore del turismo

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Marche

Servizio Turismo ed Attività ricettive

Via G. da Fabriano

I-60100 Ancona

Tel. (39) 071 80 61

Numero dell'aiuto: XS 122/04

Stato membro: Italia

Regione: Regione Marche

Titolo del regime di aiuti: Docup Ob. 2 2000-2006 — Misura 1.1 Aiuti agli investimenti produttivi ed ambientali delle PMI industriali ed artigiane, sub misura 1.1.1 Aiuti agli investimenti produttivi delle PMI industriali, Intervento b2 legge 598/94, art. 11 agevolazioni per investimenti per l'innovazione tecnologica e la tutela ambientale, l'innovazione organizzativa e commerciale e la sicurezza sui luoghi di lavoro

Base giuridica: Docup Ob. 2 2000-2006

Spesa annua prevista per il regime: Sostegno ordinario:

EUR 788 835,00 per il 2001

EUR 831 006,00 per il 2002

EUR 989 370,60 per il 2003

totale EUR 2 609 211,60

Sostegno transitorio:

EUR 268 149,60 per il 2001

EUR 431 879,10 per il 2002

EUR 402 292,20 per il 2003

totale EUR 1 102 320,90

Sostegno ordinario:

EUR 3 028 405,00 per il 2004

EUR 3 221 452,00 per il 2005

EUR 1 600 855,00 per il 2006

Sostegno transitorio:

EUR 411 207,00 per il 2004

EUR 32 622,00 per il 2005

Intensità massima dell'aiuto: Secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 70/2001 saranno applicati i seguenti tassi di intervento: 15 % ESL per le piccole imprese e 7,5 % ESL per le medie imprese; nelle zone ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato CE il tasso di intervento sarà pari a 8 % ESN + 10 % ESL per le piccole imprese e 8 % ESN + 6 % ESL per le medie imprese

Data di applicazione: Secondo l'orientamento espresso dai Servizi della Commissione Europea, saranno ammissibili a finanziamento le spese sostenute dal beneficiario ultimo a partire dalla data di pubblicazione del bando.

Potranno essere ammessi a contributo esclusivamente gli investimenti effettuati dopo la data di presentazione delle domande di contributo

Durata del regime: L'applicazione del regime ha una durata pari a quella Docup 2 2000-2006

Obiettivo dell'aiuto: L'aiuto è rivolto alle PMI industriali dei territori della Regione Marche compresi nell'Obiettivo 2 e nel Phasing out

Settore economico interessato: Settori C, D, E, F (classificazione Istat '91) con le esclusioni e le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in tema di aiuti di stato (tra cui aiuti alle esportazioni e aiuti per l'industria automobilistica).

Sono escluse le attività legate alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del Trattato CE

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Marche

Servizio Industria e Artigianato

Via Tiziano, n. 44

I-60100 Ancona

Tel. (39) 071 80 61

Altre informazioni: Si tratta di modifica della durata dell'aiuto XS 140/2003


25.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 47/4


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(2006/C 47/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto

XS 149/04

Stato membro

Regno Unito

Regione

Inghilterra Nordorientale

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Alnwick Garden Trust

Base giuridica

Industrial Development Act 1982 Sections 7 & 11

Section 2 Local Government Act 2000

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

 

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

1 908 313 GBP

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

 

Data di applicazione

13.10.2004

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 30.4.2005

Obiettivo dell'aiuto

Aiuto alle PMI

 

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Government Office for the North East

European Programmes Secretariat

Indirizzo

Citygate

Gallowgate

Newcastle Upon Tyne

NE1 4WH

United Kingdom

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 6 del regolamento

 


Numero dell'aiuto:

XS 6/05

Stato membro:

Italia

Regione:

Umbria

Titolo degli aiuti:

Incentivi a favore delle PMI per la ricettività turistica alberghiera, extra- alberghiera, all'aria aperta, in residenza d'epoca, per le attività pararicettive e dell'artigianato artistico e tradizionale

Base giuridica:

Determinazione Dirigenziale n. 9086 del 21 ottobre 2004. Bando per la presentazione di proposte per la promozione di progetti integrati da parte dei seguenti soggetti: Pool di piccole e medie imprese, pool di piccole e medie imprese ed enti pubblici per la realizzazione della filiera turismo — ambiente — cultura nella regione Umbria

Spesa annua prevista per il regime d'aiuto:

Massimo EUR 2 000 000 annui per un totale massimo di EUR 7 000 000 previsti dalla dotazione finanziaria del bando

Intensità massima dell'aiuto:

Piccole imprese 15% in equivalente sovvenzione lorda del costo totale degli investimenti ammissibili;

Medie imprese 7,5% in equivalente sovvenzione lorda del costo totale degli investimenti ammissibili;

Piccole imprese localizzate nelle aree 87.3c del trattato 10% in equivalente sovvenzione lorda del costo totale degli investimenti ammissibili più 8% in equivalente sovvenzione netta;

Medie imprese localizzate nelle aree 87.3c del trattato 6% in equivalente sovvenzione lorda del costo totale degli investimenti ammissibili più 8% in equivalente sovvenzione netta

Data di applicazione

Pubblicazione bando: Supplemento ordinario al «BUR» — serie generale — n. 46 del 4 novembre 2004. Scadenza per la presentazione delle domande 16.2.2005

Gli aiuti potranno essere concessi esclusivamente con riferimento alla presentazione di idonee richieste di aiuto da parte delle imprese interessate che potranno essere effettuate a partire dal giorno di pubblicazione del bando di concorso. Potranno essere ammessi a contributo gli investimenti effettuati dopo la data di presentazione della domanda di contributo

Durata del regime

Saranno concessi aiuti agli investimenti delle imprese fino al 31 dicembre 2006

Obiettivo dell'aiuto

Aiuti alle PMI costituite o costituende operanti nel settore turistico alberghiero, extralberghiero, all'aria aperta, in residenza d'epoca, per le attività pararicettive e dell'artigianato artistico e tradizionale. Gli investimenti oggetto del presente regime di aiuti si riferiscono a spese relative alle opere murarie, le finiture interne ed esterne, gli impianti, le attrezzature sportivo-ricreative, la strumentazione hardware, i macchinari, l'arredo esterno e le spese tecniche di progettazione e direzione lavori

Settore economico interessato

Imprese operanti nel settore del turismo e dell'artigianato artistico e tradizionale

Nome ed indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Regione dell'Umbria

Direzione Cultura, Turismo, Istruzione, Formazione e Lavoro — Servizio Turismo

Indirizzo:

Via Mario Angeloni 61

I-06100 Perugia

Tel. (39-075) 504 58 87

Telefax (39-075) 504 58 87

E-Mail sezione.aiuti@umbria2000.it


25.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 47/6


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001, del 12 gennaio 2001, modificato dal regolamento (CE) n. 363/2004, del 25 febbraio 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione

(2006/C 47/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell' aiuto

XT 11/05

Stato membro

Polonia

Regione

Tutto il paese

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Aiuto alla formazione generale dei lavoratori minorenni

Base giuridica

Art. 12 ust. 5 pkt 5 i ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. nr 190 poz. 1951)

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa:

Regime di aiuti

Importo annuo totale:

 

del 2004

80 645 161,29 EUR

del 2005

41 474 654,38 EUR

Credito garantito

 

Aiuto individuale

Importo totale dell'aiuto

 

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi 2-7 del regolamento

 

Data di applicazione

31.8.2004

Durata del regime o dell'aiuto individuale

Fino al 31.12.2006

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Formazione specifica

No

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Wojewódzkie Komendy Ochotniczych Hufców Pracy i Powiatowe Urzędy Pracy (Centri provinciali per il lavoro volontario e uffici distrettuali del lavoro) situati sul territorio di tutta la Polonia

Indirizzo:

Circa 370 sedi ubicate in tutta la Polonia

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 5 del regolamento

 


Numero dell'aiuto

XT 15/05

Stato membro

Italia

Regione

Liguria

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Avviso pubblico della Regione Liguria per interventi di promozione di piani formativi aziendali, settoriali e territoriali e sviluppo della prassi della formazione continua, annualità 2004

Base giuridica

Art. 9 legge 19 luglio 1993 n. 236;

Art. 48, legge 23.12.2000 n. 388;

Decreto del Ministero del Lavoro n. 243 del 22 settembre 2004

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

1 671 562,65 EUR

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

 

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 del regolamento

 

Data di applicazione

A decorrere da 21.2.2005

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Indicativamente fino a 30.6.2007. In caso di modifica del regolamento 68/2001 dopo il 31.12.2006 si provvederà ad adeguare il regime di aiuto di stato in oggetto alle nuove disposizioni

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Formazione specifica

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Regione Liguria

Settore Politiche attive del lavoro

Indirizzo:

Via Fieschi 15

I-16121 Genova

tel. 010/54851

fax 010/5485932

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 5 del regolamento

La misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di EUR

 


Numero dell'aiuto

XT 54/05

Stato membro

Regno Unito

Regione

Inghilterra nord-occidentale

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

United Biscuits (UK) Limited

Base giuridica

Regional Development Act 1998

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

 

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

250 000 GBP

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento

Sì 50%

 

Data di applicazione

Dal 31.12.2005

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 31.12.2006

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Formazione specifica

No

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Persona di contatto: Jayant Mehta

North West Development Agency

Indirizzo:

Renaissance House

PO Box 37

Centre Park

Warrington

Cheshire WA1 1XB

United Kingdom

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 5 del regolamento

 


Numero dell'aiuto

XT 55/05

Stato membro

 Regno Unito

Regione

 Inghilterra nord-occidentale — Liverpool

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Progetto Buddleia — Upper Parliament Street/Greenland Lane

Base giuridica

S 5 Regional Development Agencies Act 1998

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

 

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

500 000 GBP

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento

Intensità 5%

Data di applicazione

Dal 31.12.2005

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 31.12.2006

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Formazione specifica

 

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Jayant Mehta, State Aid Coordinator

Indirizzo:

North West Development Agency

Renaissance House

PO Box 37

Centre Park

Warrington WA1 1XB

United Kingdom

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 5 del regolamento

 


Numero dell'aiuto

XT 56/05

Stato membro

Regno Unito

Regione

Midlands occidentali

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Servizio di abbinamento delle competenze con le assunzioni per le industrie manifatturiere

Base giuridica

Training: Employment Act 1973 Section 2(1) and 2(2) as substantiated by Section 25 of the Employment and Training Act 1998 and the Industrial Development Act 1982, Section 11

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

3,6 milioni di EUR

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

 

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 del regolamento

 

Data di applicazione

19.8.2005

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 31.12.2006

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Formazione specifica

Settori economici interessati

Aiuto limitato a settori specifici:

Industria manifatturiera

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Learning and Skills Council

Indirizzo:

Chaplin Court

80 Hurst Street

Birmingham

West Midland B5 4WG

United Kingdom

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 5 del regolamento

La misura non si applica alla concessione di singoli aiuti, ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di EUR

 


Numero dell'aiuto

XT 57/05

Stato membro

Regno Unito

Regione

Midlands occidentali

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Progetto di formazione e di sostegno del personale dell'ex gruppo Rover

Base giuridica

Training: Employment Act 1973 Section 2(1) and 2(2) as substantiated by Section 25 of the Employment and Training Act 1998 and the Industrial Development Act 1982, Section 11

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

3,6 milioni di EUR

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

 

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 del regolamento

 

Data di applicazione

4.8.2005

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 31.12.2006

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Formazione specifica

Settori economici interessati

Aiuto limitato a settori specifici:

Industria manifatturiera

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Learning and Skills Council

Indirizzo:

Chaplin Court

80 Hurst Street

Birmingham

West Midland B5 4WG

United Kingdom

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 5 del regolamento

La misura non si applica alla concessione di singoli aiuti, ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di EUR

 


Numero dell'aiuto

XT 58/05

Stato membro

Regno Unito

Regione

Inghilterra nord-occidentale

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

North West Foundation Placement Scheme (regime di intermediazione di personale della North West Foundation)

Base giuridica

S 5 Regional Development Agency Act 1998

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

190 000 GBP

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

 

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento

 

Data di applicazione

19.9.2005

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 31.3.2006

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Formazione specifica

No

Settori economici interessati

Aiuto limitato a settori specifici:

Altri servizi

Spettacolo

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

North West Development Agency

Indirizzo:

c/o Jayant Mehta, State Aid Coordinator

PO Box 37

Renaissance House

Centre Park

Warrington WA1 1XB

United Kingdom

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 5 del regolamento

 


25.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 47/13


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione

(2006/C 47/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto: XT 27/01

Stato membro: Italia

Regione: Marche

Titolo del regime di aiuti: Reg. (CE) n. 68/2001 — Approvazione regime di aiuti di Stato alla formazione professionale — Modalità di attuazione e di finanziamento delle azioni di formazione professionale rivolte a lavoratori occupati

Base giuridica: Deliberazione della Giunta regionale n. 1045 del 22.5.2001

Spesa annua prevista fino al 31.12.2006: 70 miliardi di LIT

Intensità massima dell'aiuto:

Grandi imprese

Formazione specifica

Formazione generale

Zone non assistite

25

50

Zone assistite

30

55


Piccole e medie imprese

Formazione specifica

Formazione generale

Zone non assistite

35

70

Zone assistite

40

75

Le intensità di cui sopra sono maggiorate di 10 punti percentuali qualora l'azione oggetto dell'aiuto sia destinata alla formazione di lavoratori svantaggiati:

qualsiasi lavoratore di meno di 25 anni che non abbia in precedenza ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente (solo se assunto da non più di sei mesi alla data di scadenza dell'avviso pubblico sul quale viene richiesto l'aiuto);

qualsiasi persona affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico, che sia tuttavia in grado di entrare nel mercato del lavoro;

Qualsiasi lavoratore migrante che si sposta o si è spostato all'interno della Comunità o diviene residente nella Comunità per assumervi un lavoro e necessita di una formazione professionale e/o linguistica;

qualsiasi persona che desideri riprendere un'attività lavorativa dopo un'interruzione di almeno tre anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare (solo se assunta da non più di sei mesi alla data di scadenza dell'avviso pubblico sul quale viene chiesto l'aiuto);

qualsiasi persona di più di 45 anni priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente;

qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro da oltre 12 mesi consecutivi (solo se assunto da non più di 6 mesi alla data di scadenza dell'avviso pubblico sul quale viene richiesto l'aiuto).

Qualora l'aiuto riguardi il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 100 % indipendentemente dal fatto che il progetto di formazione riguardi la formazione specifica o quella generale, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

 

Il partecipante al progetto di formazione non è un membro attivo dell'equipaggio, ma soprannumerario e la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari.

Data di applicazione: Giugno 2001

Durata del regime:

Obiettivo dell'aiuto: L'aiuto riguarda la formazione specifica e la formazione generale: per formazione generale si intende quella che comporta insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente.

È ritenuta formazione «generale»:

La formazione interaziendale, cioè la formazione organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti (ai sensi della normativa comunitaria che definisce le PMI) ovvero di cui possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese;

La formazione (aziendale) riguardante i profili professionali contenuti nel tabulato regionale delle qualifiche e delle professioni ovvero quelli per i quali si chiede l'inserimento

Settore economico interessato: Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Marche

Servizio formazione professionale e problemi del lavoro

Via Tiziano 44

I-60125 Ancona


25.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 47/14


AIUTO DI STATO — BELGIO

Aiuto di Stato C 40/2005 (ex N 331/2005) — Ford Genk

Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

(2006/C 47/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con la lettera del 9.11.2005 riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi — la Commissione ha comunicato al Belgio la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione alla misura in oggetto.

Gli interessati possono trasmettere osservazioni sulla misura nei confronti della quale la Commissione avvia il procedimento entro un mese dalla data di pubblicazione della presente sintesi e della lettera che segue, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Aiuti di Stato

Rue de la Loi/Wetstraat, 200

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 296 12 42

Dette osservazioni saranno comunicate al Belgio. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

TESTO DELLA SINTESI

Procedimento

L'aiuto previsto a favore dello stabilimento Ford di Genk è stato notificato alla Commissione con lettera del 22 giugno 2005. La Commissione ha chiesto informazioni complementari con lettera del 27 luglio 2005, alla quale il Belgio ha risposto con lettera registrata il 15 settembre 2005.

Descrizione

Il beneficiario dell'aiuto è Ford-Werke GmbH, con sede a Genk, in Belgio, che fa parte di Ford Motor Company. Alla fine del 2003 la società ha annunciato un programma di investimento dell'ordine di 700 milioni di EUR focalizzato principalmente su un nuovo sistema di produzione flessibile. La produzione tradizionale del modello Mondeo dovrebbe pertanto essere integrata con quella del modello Galaxy di nuova generazione e di un terzo veicolo.

Le autorità belghe propongono di concedere aiuti destinati alla formazione pari a 12,28 milioni di EUR per costi ammissibili durante un periodo di tre anni, dal 2004 al 2006. L'aiuto sarà concesso sotto forma di aiuto «ad hoc» dalla Comunità fiamminga (Vlaamse Gemeenschap). L'importo totale dei costi ammissibili del progetto di formazione è di 33,84 milioni di EUR. Il programma prevede misure di formazione specifica pari a 25,34 milioni di EUR e misure di formazione generale pari a 8,5 milioni di EUR.

Valutazione

Allo stadio attuale la Commissione nutre seri dubbi, sotto un duplice profilo, circa la conformità dell'aiuto previsto alle condizioni del regolamento applicabile agli aiuti alla formazione. Anzitutto i dubbi riguardano l'ammissibilità di una serie di costi, quali le spese per le infrastrutture di formazione (centri di lettura e di socializzazione); le spese di personale del dipartimento di formazione; i costi della gestione a «cascata» (attuazione di una «organizzazione snella» del beneficiario); i costi derivanti dalla ristrutturazione e dal lancio di nuovi modelli; le spese relative al periodo anteriore alla notifica. In secondo luogo, la Commissione nutre dubbi sulla ripartizione proposta tra formazione generale e specifica per i «costi dei servizi di consulenza» e i «costi del personale partecipante alla formazione in aula».

Conclusioni

Tenuto conto dei dubbi suesposti, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

TESTO DELLA LETTERA

«Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer la Belgique qu'après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur la mesure citée en objet, elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

PROCÉDURE

1.

Le projet d'aide en faveur de la société Ford, à Genk, a été notifié à la Commission par lettre du 22 juin 2005. La Commission a demandé des renseignements complémentaires par lettre du 27 juillet 2005, à laquelle la Belgique a répondu par lettre enregistrée le 15 septembre 2005.

DESCRIPTION DU PROJET

2.

Le bénéficiaire de l'aide serait la société Ford-Werke GmbH établie à Genk, en Belgique, qui fait partie de Ford Motor Company. L'usine a été ouverte en 1964 et, depuis lors, elle a produit plus de 12 millions de véhicules. Fin 2003, elle a subi, dans le cadre d'une restructuration générale de Ford Europe, une réduction importante de ses effectifs, qui a concerné environ 3 000 salariés sur un total de 9 000. Dans le même temps, la société a annoncé un programme d'investissement d'environ 700 millions d'EUR, essentiellement destinés à un nouveau système de production flexible. Ce programme prévoyait que la production traditionnelle du modèle Mondeo serait complété par la production de la nouvelle génération de Galaxy et d'un troisième véhicule. Actuellement, le travail dans l'usine s'effectue en deux équipes, avec des effectifs de 4 946 personnes. L'année dernière, 207 163 véhicules ont été produits sur le site.

3.

Les autorités belges se proposent d'accorder des aides à la formation d'un montant de 12,28 millions d'EUR, couvrant des aides admissibles sur une période de trois ans, de 2004 à 2006. L'aide doit être accordée sous forme d'aide “ad hoc” de la Vlaamse Gemeenschap. Les coûts admissibles totaux du projet de formation s'élèvent à 33,84 millions d'EUR.

4.

D'après les renseignements fournis par la Belgique, le programme comprend une partie “formation spécifique”, dont le coût s'élève à 25,34 millions d'EUR. Cette formation spécifique couvrira les activités liées aux postes suivants:

coûts de services de conseil: 0,88 million d'EUR;

formation dans l'entreprise: 5,44 millions d'EUR;

organisation allégée: 1,65 million d'EUR;

frais de personnel hors ligne: 2,35 millions d'EUR;

“locaux de formation”: 1,48 million d'EUR;

“gestion en cascade”: 1,6 million d'EUR;

restructuration: 4,47 millions d'EUR;

coûts de lancement: 7,44 millions d'EUR.

5.

Les coûts de la formation générale s'élèvent à 8,5 millions d'EUR et couvrent les activités liées aux postes suivants:

coûts de services de conseil: 2,05 millions d'EUR;

frais de personnel hors ligne: 5,5 millions d'EUR;

frais de personnel du service formation: 0,92 million d'EUR.

APPRÉCIATION DE L'AIDE

6.

À ce stade, la Commission estime que les mesures en cause constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE; en effet, elles sont attribuées sous forme d'une subvention du gouvernement flamand et sont donc financées par des ressources d'État. Elles sont sélectives, puisqu'elles sont limitées à Ford Genk. Compte tenu du fait qu'elles constituent une part importante du financement de la formation, elles sont susceptibles de fausser la concurrence au sein de la Communauté, en conférant à Ford Genk un avantage sur d'autres concurrents qui ne bénéficient pas des mêmes aides. Enfin, le marché des véhicules à moteur se caractérise par des échanges intensifs entre les États membres.

7.

La Belgique ne conteste absolument pas que les mesures en cause constituent des aides d'État et elle demande qu'elles soient approuvées en tant qu'aides à la formation.

8.

Les aides prévues ont été appréciées conformément au règlement (CE) no 68/2001 du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation (1) (ci-après dénommé “le règlement”). Conformément à l'article 5 de ce règlement, si le montant de l'aide accordée à une même entreprise pour un projet individuel de formation est supérieur à 1 million d'EUR, l'aide n'est pas automatiquement exemptée et doit être notifiée et appréciée en vertu des dispositions du règlement. La Commission note qu'en l'espèce, l'aide prévue s'élève à 12,28 millions d'EUR, qu'elle doit être accordée à une seule entreprise et que le projet de formation est un projet individuel. C'est pourquoi elle considère que l'obligation de notification s'applique à l'aide en cause.

9.

Conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement, les aides individuelles sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, à condition qu'elles remplissent toutes les conditions du règlement.

10.

Au stade actuel de la procédure, la Commission doute sérieusement que les aides envisagées remplissent les conditions du règlement pour ce qui est 1) de la façon dont les autorités belges interprètent l'étendue des coûts admissibles et 2) de la catégorisation proposée en tant que formation générale ou spécifique.

I.   Coûts admissibles

11.

La Commission note que l'article 4, paragraphe 7, du règlement prévoit que les coûts admissibles d'un projet d'aide à la formation sont les suivants:

(a)

coûts de personnel des formateurs;

(b)

frais de déplacement des formateurs et des participants à la formation;

(c)

autres dépenses courantes (telles que les dépenses au titre des matériaux et des fournitures);

(d)

amortissement des instruments et des équipements au prorata de leur utilisation exclusive pour le projet de formation en cause;

(e)

coûts des services de conseils concernant l'action de formation;

(f)

coûts de personnel des participants jusqu'à concurrence du total des autres coûts éligibles figurant aux points a) à e).

12.

La Belgique a fourni un aperçu des coûts de formation qui permet à la Commission d'identifier les coûts admissibles proposés. Les coûts admissibles du programme de formation notifié s'élèvent au total à 33,84 millions d'EUR, dont 25,34 millions correspondent à des actions de formation spécifique et 8,5 millions à des actions de formation générale. D'après les renseignements fournis par la Belgique, les coûts de personnel des participants au projet ne sont pas supérieurs au total des autres coûts admissibles.

13.

À ce stade de la procédure, la Commission doute sérieusement de la compatibilité avec l'article 4, paragraphe 7, du règlement d'un certain nombre de dépenses envisagées par la Belgique. Les doutes de la Commission concernent notamment les éléments de coûts suivants:

i)   “Locaux de formation”

14.

La Belgique décrit les “locaux de formation” comme de grandes salles vitrées comportant des zones réservées à la lecture et aux contacts sociaux. La Belgique propose d'amortir ces zones en tant que coûts admissibles. Or, en l'état actuel des choses, il semble douteux que des bâtiments ou d'autres types d'infrastructures puissent entrer dans le champ d'application de l'article 4, paragraphe 7, point d), du règlement, qui ne mentionne que des “instruments” et des “équipements”. En outre, la Belgique n'a pas fourni suffisamment d'informations sur la mesure dans laquelle ces infrastructures seront utilisées à des fins autres que la formation.

ii)   Coûts de personnel du service Formation

15.

La Belgique propose d'inclure sous ce poste l'ensemble des coûts de personnel du service de formation de Ford Genk. Or, la Commission doute que ces coûts puissent entrer dans le champ d'application de l'article 4, paragraphe 7, point e), du règlement (“coûts des services de conseil concernant l'action de formation”).

16.

En outre, toute société de la taille du bénéficiaire étant normalement dotée d'un service de formation chargé d'assurer et de coordonner les besoins en formation de son personnel, il ne semble pas, à première vue, que la mesure d'aide envisagée puisse être de nature à inciter le bénéficiaire à renforcer son offre de formation.

iii)   Gestion “en cascade”

17.

D'après la notification, le directeur de l'usine réunit son personnel trois fois par an, afin de l'informer sur la mise en œuvre du système d'“organisation allégée” de Ford. Au stade actuel de la procédure, la Commission doute fortement que cette action aille au-delà d'une simple pratique de gestion ou réponde à un quelconque objectif de formation. Il est donc douteux qu'elle soit admissible au titre de l'article 4, paragraphe 7, du règlement.

18.

En outre, on peut également douter que la société ait besoin d'une aide d'État pour entreprendre de telles actions de gestion “en cascade”. Le caractère nécessaire de l'aide constitue une condition préalable à sa compatibilité, conformément à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité. Dans le contexte de la présente affaire, une aide à la formation peut se justifier si elle est nécessaire pour inciter le bénéficiaire à offrir une formation appropriée à ses employés. La gestion “en cascade” semblant être partie intégrante des pratiques de gestion courantes de Ford Genk, la Commission considère qu'à ce stade de la procédure, la nécessité de l'aide n'a pas été démontrée de façon suffisante.

iv)   Coûts de restructuration et coûts de lancement

19.

Ford Europe a tenté, ces dernières années, d'adapter sa capacité de production à une demande en stagnation. Dans ce contexte, Ford Genk a licencié 2 770 salariés entre décembre 2003 et avril 2004. D'après les autorités belges, la société a demandé à un certain nombre de “salariés clés” de rester pendant encore quelques semaines ou quelques mois dans l'entreprise et de former leurs successeurs, afin de garantir la continuité de la production et le maintien des normes de qualité de la société. Au stade actuel de la procédure, la Commission doute que ces coûts soient admissibles en vertu de l'article 4, paragraphe 7, du règlement, dans la mesure où ils semblent résulter exclusivement de la récente restructuration de l'installation de production.

20.

En outre, il semble que la transmission du savoir-faire à travers les générations successives de salariés soit également partie intégrante du cœur de métier de la société, c'est-à-dire des actions nécessaires à la survie de l'entreprise, et qu'elle soit la conséquence de l'objet même de l'activité commerciale. C'est pourquoi la Commission estime, au stade actuel de la procédure, que les aides qui doivent être accordées au titre des coûts de formation liées à la “restructuration” ne semblent pas de nature à réellement inciter la société à renforcer ses actions de formation.

21.

Cet argument vaut également pour les aides en faveur du poste “coûts de lancement”. Ces dépenses sont nécessaires pour pouvoir produire de nouveaux modèles dans l'usine, ce qui constitue une caractéristique normale et courante du secteur automobile, nécessaire au maintien de la compétitivité. Il semble donc que les forces du marché devraient suffire, à elles seules, à inciter la société à supporter ce type de coûts. C'est pourquoi la Commission estime qu'à cet égard également, la Belgique n'a pas suffisamment démontré la nécessité de l'aide d'État.

v)   Dépenses relatives à 2004

22.

La Commission note qu'une partie des coûts admissibles, à savoir 12 243 705 EUR, correspond à des dépenses qui ont déjà été effectuées en 2004. Dans la mesure où cette aide est destinée à alléger des dépenses passées, il est douteux qu'elle ait pu avoir une quelconque incidence sur les actions de formation de la société au cours de cette période.

II)   Nature de la formation

23.

La Commission note que l'article 4 du règlement opère une distinction entre les projets de formation spécifique et les projets de formation générale.

24.

L'article 2, point d), définit la formation spécifique comme “une formation comprenant un enseignement directement et principalement applicable aux postes actuels ou prochains des salariés dans l'entreprise bénéficiaire et procurant des qualifications qui ne sont pas transférables à d'autres entreprises ou d'autres domaines de travail ou ne le sont que dans une mesure limitée”.

25.

L'article 2, point e), définit la formation générale comme “une formation comprenant un enseignement qui n'est pas uniquement ou principalement applicable aux postes de travail actuels ou prochains du salarié dans l'entreprise bénéficiaire, et qui procure des qualifications largement transférables à d'autres entreprises ou à d'autres domaines de travail et améliore par conséquent substantiellement la possibilité du salarié d'être employé”.

26.

Conformément à l'article 4, paragraphes 2 et 3, les aides à la formation sont compatibles avec le marché commun si elles sont conformes aux intensités d'aide mentionnées dans cet article pour les coûts admissibles. Conformément au règlement, les intensités d'aide maximum pour les grandes entreprises situées dans des régions pouvant bénéficier d'aides régionales conformément à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité sont de 30 % pour la formation spécifique et de 55 % pour la formation générale.

27.

À ce stade de la procédure, la Commission exprime des doutes quant à la façon dont les autorités belges interprètent la définition de la formation générale par rapport à la formation spécifique. Il ne peut être exclu qu'elles aient appliqué au projet une définition trop large de la notion de formation générale.

28.

Les doutes de la Commission concernent notamment les postes “coûts des services de conseil” et “coûts de personnel hors ligne” (2). Au stade actuel de la procédure, la Commission ne dispose pas d'informations suffisantes sur le contenu précis de ces actions pour pouvoir déterminer quelle est la proportion appropriée de formation “générale” et de formation “spécifique”.

29.

D'après les autorités belges, le service Formation de Ford Genk estime qu'environ 70 % de cette formation est de nature générale. Néanmoins, conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement, dans les cas où le projet comprend des éléments à la fois de formation spécifique et de formation générale qui ne peuvent être séparés aux fins du calcul de l'intensité de l'aide et dans les cas où le caractère spécifique ou général du projet d'aide à la formation ne peut être établi, ce sont les intensités définies pour la formation spécifique qui sont applicables.

30.

En outre, la Commission n'a reçu aucune indication supplémentaire permettant de penser que ces cours puissent être considérés comme de la formation générale, c'est-à-dire qu'ils sont organisés conjointement par plusieurs entreprises indépendantes ou que des salariés de différentes entreprises peuvent bénéficier de la formation. La Commission n'a pas non plus reçu d'informations indiquant que les cours sont reconnus, agréés ou validés par les pouvoirs publics. C'est pourquoi, au stade actuel de la procédure, la Commission doute que la formation relève de la définition de la formation spécifique figurant dans le règlement.

DÉCISION

31.

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission a décidé d'engager la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE et elle enjoint à la Belgique de lui fournir, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la présente, tous les documents, informations et données nécessaires pour apprécier la compatibilité de l'aide. Elle invite la Belgique à transmettre immédiatement copie de cette lettre au bénéficiaire potentiel de l'aide.

32.

La Commission rappelle à la Belgique l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, qui stipule que toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.

33.

Par la présente, la Commission avise la Belgique qu'elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal officiel de l'Union européenne. Elle informera également les intéressés dans les pays de l'AELE signataires de l'accord EEE par publication d'une communication dans le supplément EEE du Journal officiel, ainsi que l'autorité de surveillance de l'AELE, en lui envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de cette publication.»

„Hierbij stelt de Commissie België ervan in kennis dat zij, na onderzoek van de door uw autoriteiten met betrekking tot de bovengenoemde steunmaatregel verstrekte inlichtingen, heeft besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in te leiden.

PROCEDURE

1.

De voorgenomen steunmaatregel voor Ford in Genk is bij schrijven van 22 juni 2005 bij de Commissie aangemeld. De Commissie heeft om aanvullende inlichtingen verzocht bij schrijven van 27 juli 2005, waarop de Belgische autoriteiten hebben geantwoord bij een schrijven dat op 15 september 2005 werd geregistreerd.

BESCHRIJVING VAN HET PROJECT

2.

De steun zou worden verleend aan Ford-Werke GmbH in Genk, België, dat deel uitmaakt van de Ford Motor Company. De fabriek werd in 1964 in bedrijf gesteld en sedertdien werden ruim twaalf miljoen wagens geproduceerd. Eind 2003 vond — in het kader van een algemene herstructurering van Ford Europe — een aanzienlijke personeelsafvloeiing plaats, waarbij 3 000 personeelsleden op een totaal van 9 000 werknemers waren betrokken. Tegelijkertijd maakte de onderneming een investeringsprogramma bekend van ongeveer 700 miljoen EUR, dat hoofdzakelijk bestemd was voor een nieuw flexibel fabricagesysteem. Daarbij zou de traditionele productie van het model Mondeo worden aangevuld met de nieuwe versie van het model Galaxy en een derde wagen. Momenteel telt de fabriek 4 946 werknemers die in twee ploegen werken. Vorig jaar werden 207 163 wagens geproduceerd.

3.

De Belgische autoriteiten nemen zich voor opleidingssteun te verlenen ten bedrage van 12,28 miljoen EUR voor subsidiabele kosten die betrekking hebben op een periode van drie jaar, van 2004 tot 2006. De steun wordt toegekend in de vorm van een ad-hocsubsidie van de Vlaamse Gemeenschap. De totale subsidiabele kosten van het opleidingsproject bedragen 33,84 miljoen EUR.

4.

Volgens de door België verstrekte informatie omvat het voor steun in aanmerking komende programma de onderstaande specifieke opleidingsactiviteiten ten belope van 25,34 miljoen EUR:

consultancykosten: 0,88 miljoen EUR;

on-the-job training: 5,44 miljoen EUR;

slanke organisatie: 1,65 miljoen EUR;

off-line personeelskosten: 2,35 miljoen EUR;

„training enablers” (opleidingsruimten): 1,48 miljoen EUR;

„cascading” (cascadeproces): 1,6 miljoen EUR;

herstructurering: 4,47 miljoen EUR;

opstartkosten: 7,44 miljoen EUR.

5.

De uitgaven voor algemene opleidingsactiviteiten bedragen 8,5 miljoen EUR en omvatten de volgende kosten:

consultancykosten: 2,05 miljoen EUR;

off-line personeelskosten: 5,5 miljoen EUR;

personeelskosten van de dienst opleiding: 0,92 miljoen EUR.

BEOORDELING VAN DE STEUNMAATREGEL

6.

In dit stadium van de procedure is de Commissie van oordeel dat de desbetreffende maatregelen staatssteun vormen in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag: de steun wordt verleend in de vorm van een subsidie van de Vlaamse regering en wordt derhalve met staatsmiddelen bekostigd. De steunmaatregelen zijn selectief omdat zij alleen op Ford Genk van toepassing zijn. Aangezien de maatregelen een belangrijk aandeel in de financiering van de opleiding vertegenwoordigen, valt te verwachten dat zij de mededinging binnen de Gemeenschap verstoren, doordat Ford Genk een voordeel ontvangt ten opzichte van andere ondernemingen waaraan geen steun wordt verleend. Ten slotte wordt de markt voor motorvoertuigen gekenmerkt door een intensief handelsverkeer tussen de lidstaten.

7.

België vecht geenszins aan dat de betwiste maatregelen staatssteun zijn en verzoekt dat deze maatregelen als opleidingssteun worden goedgekeurd.

8.

Het steunvoornemen moet worden getoetst aan Verordening (EG) nr. 68/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op opleidingssteun (3) (hierna „de verordening” te noemen). Volgens artikel 5 van de verordening is opleidingssteun niet automatisch vrijgesteld wanneer het bedrag dat voor één enkel opleidingsproject aan één onderneming wordt verleend meer dan 1 miljoen EUR bedraagt. Bijgevolg moet deze steun worden aangemeld en getoetst aan de verordening. De Commissie merkt op dat de voorgenomen steun in deze zaak 12,28 miljoen EUR bedraagt; dat de steun aan één enkele onderneming wordt uitgekeerd; en dat het opleidingsproject één enkel project is. Daarom is de Commissie van oordeel dat voor dit steunvoornemen de aanmeldingsverplichting geldt.

9.

Volgens artikel 3, lid 1, van de verordening, zijn individuele steunmaatregelen die aan alle voorwaarden van deze verordening voldoen, verenigbaar met de gemeenschappelijke markt in de zin van artikel 87, lid 3, onder c), van het Verdrag.

10.

In dit stadium van de procedure heeft de Commissie ernstige twijfel of het steunvoornemen op volgende punten aan de voorwaarden van de verordening voldoet: 1) de opvatting van de Belgische autoriteiten omtrent de kosten die als subsidiabel kunnen worden beschouwd en 2) de voorgestelde indeling bij algemene of specifieke opleiding.

I.   Subsidiabele kosten

11.

De Commissie merkt op dat in artikel 4, lid 7, van de verordening is bepaald welke kosten in aanmerking komen voor opleidingssteun:

(a)

de personeelskosten van de opleiders;

(b)

de verplaatsingskosten van de opleiders en degenen die de opleiding volgen;

(c)

andere lopende uitgaven voor materiaal en benodigdheden;

(d)

de afschrijving van werktuigen en uitrusting, in de mate waarin deze uitsluitend voor het opleidingsproject worden gebruikt;

(e)

de kosten van diensten inzake begeleiding en advisering met betrekking tot het opleidingsproject;

(f)

de personeelskosten van degenen die de opleiding volgen, ten belope van ten hoogste het totaal van de overige, in de punten a) tot en met e) bedoelde, in aanmerking komende kosten.

12.

België heeft een overzicht van de opleidingskosten ingediend waardoor de Commissie kon nagaan wat onder de voorgestelde subsidiabele kosten wordt verstaan. De totale subsidiabele kosten van het aangemelde opleidingsprogramma bedragen 33,84 miljoen EUR, waarvan 25,34 miljoen EUR bestemd is voor specifieke opleiding en 8,5 miljoen voor algemene opleiding. Volgens de door België verstrekte informatie liggen de personeelskosten van degenen die de opleiding volgen niet hoger dan het totaal van de overige subsidiabele kosten.

13.

In dit stadium van de procedure heeft de Commissie ernstige twijfel of een aantal van de door België voorgestelde uitgaven voldoen aan artikel 4, lid 7, van de verordening. In het bijzonder heeft de Commissie twijfel over de volgende kostenposten:

i)   „Training enablers” (opleidingsruimten)

14.

België beschrijft „Training enablers” als grote glazen lokalen met ruimten voor lectuur en sociale contacten. België stelt voor dat de afschrijving van de kosten voor deze ruimten als subsidiabel wordt beschouwd. In deze fase lijkt het evenwel twijfelachtig of gebouwen of andere soorten infrastructuur binnen de werkingssfeer van artikel 4, lid 7, onder d), van de verordening vallen, waarin alleen „werktuigen” en „uitrusting” worden vermeld. Voorts heeft België onvoldoende gegevens verstrekt met betrekking tot de mate waarin deze infrastructuur voor andere doeleinden dan opleiding zal worden gebruikt.

ii)   Personeelskosten van de dienst opleiding

15.

België stelt voor in deze kostenpost alle personeelskosten van de dienst opleiding van Ford Genk op te nemen. Volgens de Commissie is het twijfelachtig of dergelijke kosten binnen de werkingssfeer van artikel 4, lid 7, onder e), van de verordening vallen („de kosten van diensten inzake begeleiding en advisering met betrekking tot het opleidingsproject”).

16.

Aangezien een onderneming met de omvang van de begunstigde onderneming normaal gezien over een dienst opleiding beschikt die verantwoordelijk is voor het aanbieden en coördineren van de opleiding van het personeel, lijkt het op het eerste gezicht niet waarschijnlijk dat de begunstigde onderneming door het steunvoornemen extra stimulansen krijgt om haar eigen opleidingsaanbod te vergroten.

iii)   „Cascading” (cascadeproces)

17.

Volgens de aanmelding vindt er driemaal per jaar een bijeenkomst plaats waarop de directeur van de fabriek het personeel een korte uiteenzetting geeft over de tenuitvoerlegging van het „lean organisation”-systeem („FPS” — slanke organisatie) van Ford. In deze fase van de procedure heeft de Commissie ernstige twijfel of deze activiteit meer is dan een zuivere beheershandeling of aan een of andere opleidingsdoelstelling beantwoordt. Bijgevolg is het twijfelachtig of deze activiteit subsidiabel is in het kader van artikel 4, lid 7, van de verordening.

18.

Voorts rijst de vraag of de onderneming nood heeft aan staatssteun om een dergelijk cascadeproces ten uitvoer te leggen. Overeenkomstig artikel 87, lid 3, onder c), van het Verdrag is de noodzaak van de steun een voorwaarde om met de gemeenschappelijke markt verenigbaar te zijn. In deze zaak kan opleidingssteun worden gerechtvaardigd wanneer deze noodzakelijk is om de begunstigde onderneming de juiste stimulansen te geven om haar personeel een passende opleiding aan te bieden. Aangezien het cascadeproces deel lijkt uit te maken van de gebruikelijke beheershandelingen van Ford Genk, is de Commissie in deze fase van oordeel dat de noodzaak van de steun voor deze kostenpost onvoldoende is gestaafd.

iv)   Herstructurerings- en opstartkosten

19.

In de voorbije jaren heeft Ford Europe geprobeerd haar productiecapaciteit aan te passen aan een stagnerende vraag. Zo zijn bij Ford Genk in de periode van december 2003 tot april 2004 2 770 werknemers afgevloeid. Volgens de Belgische autoriteiten werd een aantal „belangrijke personeelsleden” verzocht om nog enkele extra weken of maanden in dienst te blijven en hun opvolgers op te leiden om de continuïteit van de productie en de kwaliteitszorg van de fabriek te garanderen. In deze fase betwijfelt de Commissie of deze kosten subsidiabel zijn overeenkomstig artikel 4, lid 7, van de verordening, aangezien deze uitsluitend lijken voort te vloeien uit de recente herstructurering van de fabriek.

20.

Voorts lijkt de kennisoverdracht naar jongere personeelsleden ook deel uit te maken van de kernactiviteiten van de onderneming omdat deze noodzakelijk is voor het overleven van de onderneming en voortvloeit uit de kerndoelstelling van de onderneming. Bijgevolg is de Commissie in deze fase van mening dat de steun voor opleiding in het kader van de herstructurering geen echte stimulansen lijkt te bieden voor de opleidingsactiviteiten van de onderneming.

21.

Hetzelfde geldt voor steun voor een startopleiding. Deze opleidingskosten zijn nodig voor de productie van nieuwe modellen in de fabriek, hetgeen een normaal en vaak voorkomend verschijnsel is in de auto-industrie en noodzakelijk is om concurrerend te blijven. Het lijkt dus dat de marktwerking alleen reeds voldoende zou zijn om de onderneming ertoe aan te zetten deze kosten te maken. Bijgevolg is de Commissie ook in dit opzicht van mening dat België de noodzaak van staatssteun onvoldoende heeft aangetoond.

v)   Uitgaven met betrekking tot 2004

22.

De Commissie stelt vast dat een gedeelte van de subsidiabele kosten, namelijk 12 243 705 EUR, uitgaven betreft die reeds in 2004 werden gemaakt. In de mate dat steun wordt benut ter dekking van vroegere uitgaven, is het twijfelachtig of deze steun een stimulans kan zijn voor de opleidingsactiviteiten van de onderneming in deze periode.

II.   Soort opleiding

23.

De Commissie wijst erop dat in artikel 4 van de verordening een onderscheid gemaakt wordt tussen specifieke en algemene opleiding.

24.

In artikel 2, onder d), wordt „specifieke opleiding” omschreven als „een opleiding die bestaat in onderricht dat direct en hoofdzakelijk op de huidige of toekomstige functie van de werknemer in de begunstigde onderneming gericht is, en door middel waarvan bekwaamheden worden verkregen die niet of slechts in beperkte mate naar andere ondernemingen of andere werkgebieden overdraagbaar zijn.”

25.

In artikel 2, onder e) wordt „algemene opleiding” omschreven als „een opleiding die bestaat in onderricht dat niet uitsluitend of hoofdzakelijk op de huidige of toekomstige functie van de werknemer in de begunstigde onderneming gericht is, maar door middel waarvan bekwaamheden worden verkregen die in ruime mate naar andere ondernemingen of werkgebieden overdraagbaar zijn, zodat de inzetbaarheid van de werknemer wordt verbeterd.”

26.

Opleidingssteun is volgens artikel 4, leden 2 en 3, verenigbaar met de gemeenschappelijke markt wanneer de daarin genoemde steunintensiteiten in verhouding tot de subsidiabele kosten worden nageleefd. Volgens de verordening bedragen de maximaal toegestane steunintensiteiten voor grote ondernemingen in gebieden die uit hoofde van artikel 87, lid 3, onder c), van het Verdrag voor steun in aanmerking komen, 30 % voor specifieke opleiding en 55 % voor algemene opleiding.

27.

In dit stadium van de procedure heeft de Commissie enige twijfel bij de manier waarop de Belgische autoriteiten de definitie van algemene versus specifieke opleiding interpreteren. Niet uit te sluiten valt dat in dit project een al te ruime definitie van „algemene opleiding” werd gehanteerd.

28.

De Commissie heeft in het bijzonder twijfel omtrent de opleidingsonderdelen „consultancykosten” en „off-line personeelskosten” (4). In deze fase beschikt de Commissie over onvoldoende gegevens met betrekking tot de precieze inhoud van deze activiteiten om het overeenkomstige deel „algemene” en „specifieke” opleiding te kunnen vaststellen.

29.

Volgens de Belgische autoriteiten raamt de dienst opleiding van Ford Genk dat ongeveer 70 % van deze opleiding als algemene opleiding kan worden beschouwd. Overeenkomstig artikel 4, lid 5, van de verordening zijn de steunintensiteiten die voor specifieke opleiding gelden, van toepassing, ingeval het steunproject zowel componenten van specifieke opleiding als componenten van algemene opleiding omvat die voor de berekening van de steunintensiteit niet van elkaar kunnen worden gescheiden en ingeval het specifieke dan wel algemene karakter van het opleidingsproject niet kan worden aangetoond.

30.

Bovendien heeft de Commissie geen verdere aanwijzingen ontvangen dat deze cursussen als algemene opleiding kunnen worden aangemerkt — dat deze cursussen dus door verschillende onafhankelijke ondernemingen gezamenlijk worden georganiseerd of ten goede kunnen komen aan werknemers van verschillende ondernemingen. Evenmin heeft de Commissie informatie ontvangen dat de cursussen worden erkend, gecertificeerd of gehomologeerd door een overheidsorgaan. Derhalve betwijfelt de Commissie — in dit stadium — dat de opleiding onder de definitie valt van algemene opleiding in de zin van de verordening.

BESLUIT

31.

Gelet op de bovenstaande overwegingen heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in te leiden en maant zij België aan, haar binnen één maand na de datum van ontvangst van dit schrijven, alle documenten, inlichtingen en gegevens te verstrekken die nodig zijn om de verenigbaarheid van de steunmaatregel te beoordelen. Zij verzoekt België onverwijld een afschrift van dit schrijven aan de potentiële begunstigde van de steunmaatregel te doen toekomen.

32.

De Commissie wijst België op de schorsende werking van artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag. Zij verwijst naar artikel 14 van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad, volgens hetwelk elke onrechtmatige steun van de begunstigde kan worden teruggevorderd.

33.

Voorts deelt de Commissie België mee, dat zij de belanghebbenden van deze zaak in kennis zal stellen door dit schrijven en een samenvatting ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken. Tevens zal zij de belanghebbenden in de EVA-staten die partij zijn bij de EER-Overeenkomst door de bekendmaking van een mededeling in het EER-Supplement van het Publicatieblad in kennis stellen, alsmede de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA door haar een afschrift van dit schrijven toe te zenden. Alle bovengenoemde belanghebbenden zal worden verzocht hun opmerkingen te maken binnen één maand vanaf de datum van deze bekendmaking.»


(1)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 20.

(2)  Cette considération s'appliquerait également au poste “coûts de personnel du service formation”, si ces coûts étaient éventuellement considérés comme admissibles en vertu de l'article 4, paragraphe 7, du règlement (voir section I ci-dessus).

(3)  PB L 10 van 13.1.2001, blz. 20.

(4)  Indien de „personeelskosten van de dienst opleiding” in aanmerking waren genomen als subsidiabele kosten overeenkomstig artikel 4, lid 7, van de verordening (zie afdeling I), dan zou voor deze kosten ook een soortgelijke opmerking kunnen worden gemaakt.


25.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 47/21


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(2006/C 47/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Regno Unito (Inghilterra)

Numero dell'aiuto: N 144/2003

Titolo: Pescherecci (disarmo) — Programma 2003

Obiettivo: Ritiro di pescherecci dalla flotta per ridurre del 15-20 % lo sforzo di pesca per il merluzzo

Fondamento giuridico: Statutory Instrument

Intensità o importo dell'aiuto: Le domande saranno esaminate sulla base di offerte singole concorrenziali e saranno selezionate quelle più vantaggiose. Per i pescherecci di 10 anni o più gli aiuti saranno concessi nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 2792/1999, con un premio supplementare del 20 % per la demolizione. Per i pescherecci di meno di dieci anni i massimali saranno aumentati dell'1,5 % per ogni anno che manca al raggiungimento della soglia dei dieci anni

Durata: 2003/2004

Altre informazioni: Relazione annuale

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Regno Unito (Scozia)

Numero dell'aiuto: N 155/2003

Titolo: Pesca marittima (Aiuto temporaneo) (Scozia) Programma 2003 (n. 2)

Obiettivo: Indennizzare i pescherecci colpiti dalle riduzioni dello sforzo di pesca per gli stock di merluzzo bianco nel Mare del Nord

Fondamento giuridico: Scottish Statutory Instrument

Stanziamento: 10 milioni di GBP (circa 15 milioni di EUR)

Intensità o importo dell'aiuto: 142 GBP per unità di capacità dell'imbarcazione per i pescherecci interessati per l'intero periodo

Durata: 1o marzo — 31 agosto 2003

Altre informazioni: Relazione annuale

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Irlanda

N. dell'aiuto: N 340/2001

Titolo: Agevolazioni fiscali sugli investimenti nella flotta di pesca del pesce bianco

Obiettivo: Promuovere gli investimenti di capitale nella flotta di pesca del pesce bianco

Fondamento giuridico: Finance Act 2001

Stanziamento: I costi monetari e i benefici del regime dipenderanno dal tipo e dalle dimensioni del progetto, dalla tariffa impositiva su cui vengono effettuati gli sgravi e dai finanziamenti diversi dagli aiuti

Intensità od importo dell'aiuto: Aliquote di aiuto stabilite in base al regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 2369/2002 del 20 dicembre 2002

Durata: 2001, 2002, 2003 e fino al 3 settembre 2004

Altre informazioni: Relazione annuale

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Paesi Bassi

Numero dell'aiuto: N 356/2003

Titolo: Difesa degli interessi del settore degli sbarchi di prodotti della pesca

Obiettivo: Finanziamento di azioni di consulenza e di interventi a difesa del settore degli sbarchi di prodotti della pesca

Fondamento giuridico:

Instellingsverordening Productschap Vis

Verordening instelling van een fonds voor de aanvoersector

Stanziamento: Tra 50 000 e 100 000 EUR all'anno

Durata: Anno 2003 e successivi

Forma e intensità dell'aiuto: Entro i limiti degli importi stabiliti dalle linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU C 19 del 20.1.2001, pag. 7)

Altre informazioni: Relazione annuale

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Spagna

Numero dell'aiuto: N 574/2002

Titolo: Accordo con il Marocco — Riconversione della flotta peschereccia (Valencia)

Obiettivo: Promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco

Fondamento giuridico: Orden de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se establecen determinados requisitos y condiciones que afectan a la reconversión de los buques y pescadores por la finalización del Acuerdo de pesca con Marruecos

Stanziamento: 1 500 000 EUR

Intensità: Criteri e tassi stabiliti dai regolamenti (CE) n. 2792/1999 e (CE) n. 2561/2001 del Consiglio

Durata: 2002-2003

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data della decisione:

Stato membro: Italia

Numero dell'aiuto: N 702/2002

Titolo: Azioni realizzate dagli operatori del settore. Settore della pesca

Obiettivo: Attuazione di misure strutturali nell'ambito delle azioni realizzate dagli operatori del settore della pesca inserite nel Quadro comunitario di sostegno

Fondamento giuridico: Circolare applicativa della normativa CE in materia di OO.PP. e Associazioni di OO.PP. (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali)

Stanziamento: 5 286 000 EUR

Intensità: Nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio

Durata: 2000-2006

Altre informazioni: Relazione annuale

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data della decisione:

Stato membro: Portogallo

Numero dell'aiuto: NN 92/2002

Titolo: Fermo temporaneo dell'attività di pesca delle sardine — Settore della pesca

Obiettivo: Indennizzare i pescatori e i proprietari di navi da pesca per il fermo temporaneo dell'attività di pesca della sardina (Sardina pilchardus) dovuto ad un fenomeno biologico imprevedibile verificatosi nella regione settentrionale (abbondanza eccezionale di novellame) e al conseguente divieto di pesca per consentire il ripristino della biomassa riproduttiva

Fondamento giuridico: Portaria no. 123-B/2002, de 8 de Fevereiro, que estabelece o Regulamento de apoio à cessação temporária da actividade das embarcações de pesca dirigida à sardinha

Stanziamento: 1 200 000 EUR

Durata: Due mesi nel corso del 2002

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/


25.2.2006   

IT

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C 47/23


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4095 — Deutsche Telekom/Corpus/Morgan Stanley/Sireo)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2006/C 47/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 17.2.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Deutsche Telekom AG («DTAG», Germania), Corpus Immobiliengruppe GmbH & Co. KG («Corpus», Germania) e Morgan Stanley Bank AG («MSBAG», Germania) appartenente al gruppo Morgan Stanley, acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'attuale impresa comune Sireo Real Estate Asset Management GmbH («Sireo», Germania) nella sua nuova forma.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per DTAG: telecomunicazioni,

per Corpus: gestioni patrimoniali, servizi immobiliari e sviluppo di progetti,

per MSBAG: servizi finanziari,

per Sireo: fondi immobiliari e servizi di consulenza per fondi immobiliari.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4095 — Deutsche Telekom/Corpus/Morgan Stanley/Sireo, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


25.2.2006   

IT

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C 47/24


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4157 — Wendel Investissement/Groupe Materis)

(2006/C 47/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 17.2.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Wendel Investissement SA (Wendel, Francia) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Materis Holding Luxemburg SA e delle sua filiali (Materis, Lussemburgo) mediante acquisto di azioni o quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Wendel: Holding attiva in particulare nel controllo e nella certificazione dei prodotti e processi attraverso la sua filiale Bureau Veritas.

Materis: prodotti per l'industria edilizia

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4157 — Wendel Investissement/Groupe Materis, al seguente indirizzo:

Commissione europea

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Protocollo Concentrazioni

J-70

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(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


25.2.2006   

IT

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C 47/25


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4104 — Aker Yards/Chantiers de l'Atlantique)

(2006/C 47/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 20.2.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Aker Yards France Holding AS, appartenente a Aker Yards ASA («Aker Yards»), controllata dal gruppo Aker ASA («Aker ASA», Norvegia), acquisisce (ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo della maggior parte degli assets e delle attivita' dell'impresa Chantiers de l'Atlantique («Chantiers de l'Atlantique», Francia), una filiale di Alstom Holdings, a sua volta una filiale di Alstom SA (Francia), mediante acquisto di quote o azioni in una società di nuova costituzione.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Aker Yards: costruzioni/cantieri navali, specializzati in scafi sofisticati, compresi ferries e navi da crociera,

per Aker ASA: gruppo industriale con ampio portafoglio di attività' a livello mondiale, attivo nel settore costruzioni/cantieri navali tramite Aker Yards e Aker American Shipping,

per Chantiers de l'Atlantique: costruzioni/cantieri navali specializzati in navi da crociera, e LNG tankers. Tramite la sua filiale AMR attivo anche nella costruzione di campers (mobile homes) e elementi per macchine industriali.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4104 — Aker Yards/Chantiers de l'Atlantique al seguente indirizzo:

Commissione europea

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(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


25.2.2006   

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C 47/26


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4131 — Bain Capital/Texas Instruments)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2006/C 47/11)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 20.2.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Bain Capital Investors, LLC («Bain»,USA) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme del ramo di attività dei sensori e dei sistemi di controllo di Texas Instruments Inc. (USA) mediante acquisto di azioni o quote e di elementi dell'attivo.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Bain: investimenti in private equity,

per il ramo di attività dei sensori e dei sistemi di controllo di Texas Instruments Inc.: sensori e sistemi di controllo.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4131 — Bain Capital/Texas Instruments, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


Garante europeo della protezione dei dati

25.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 47/27


Parere del garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sulla proposta di decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (COM (2005) 475 defin.)

(2006/C 47/12)

IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 286,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 8,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,

vista la richiesta di parere a norma dell'articolo 28, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

I   OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Consultazione del GEPD

1.

La proposta di decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale è stata trasmessa dalla Commissione con lettera in data 4 ottobre 2005 al GEPD. Per quest'ultimo la lettera rappresenta una richiesta di fornire alle istituzioni e agli organismi comunitari un parere come previsto nell'articolo 28, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 45/2001. Secondo il GEPD il presente parere dovrebbe essere citato nel preambolo della decisione quadro.

Importanza della presente proposta

2.

Il GEPD sottolinea quanto importante sia la presente proposta dal punto di vista dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche in materia di protezione dei dati personali. L'adozione della presente proposta significherebbe un notevole passo in avanti per la protezione dei dati personali in un comparto importante che richiede segnatamente un meccanismo coerente ed efficace per la protezione dei dati personali a livello di Unione europea.

3.

Pertanto il GEPD rileva che assume sempre più peso la cooperazione giudiziaria e di polizia tra gli Stati membri quale elemento dell'istituzione graduale di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il programma dell'Aia ha introdotto il principio di disponibilità al fine di migliorare lo scambio transfrontaliero di informazioni in materia di applicazione della legge. Secondo detto programma (1) il fatto che le informazioni attraversino le frontiere non dovrebbe più, di per sé, essere rilevante. L'introduzione del principio di disponibilità rispecchia una tendenza più generale ad agevolare lo scambio di informazioni in materia di applicazione della legge (cfr. ad esempio la così detta convenzione di Prüm (2) firmata da sette Stati membri e la proposta svedese di decisione quadro relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e di intelligence tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge (3)). Nella stessa ottica si può considerare la recentissima approvazione da parte del Parlamento europeo della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la conservazione dei dati sulle comunicazioni (4). Questi sviluppi richiedono l'adozione di uno strumento giuridico per garantire l'efficace protezione dei dati personali in tutti gli Stati membri dell'Unione europea sulla base di norme comuni.

4.

Il GEPD evidenzia che il presente quadro generale della protezione di dati non è sufficiente in questo settore. In primo luogo la direttiva 95/46/CE non si applica ai trattamenti dei dati personali effettuati per l'esercizio di attività che non rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario, come quelle previste dal titolo VI del trattato sull'Unione europea (articolo 3, paragrafo 2 della direttiva). Anche se nella maggior parte degli Stati membri il campo di applicazione della legge di attuazione è più ampio della direttiva stessa e non esclude i trattamenti dei dati ai fini dell'applicazione della legge, il diritto interno diverge notevolmente. In secondo luogo la convenzione 108 del Consiglio d'Europa (5) cui sono vincolati tutti gli Stati membri non offre la necessaria precisione in materia di protezione, come già ammesso al momento dell'adozione della direttiva 95/46/CE. In terzo luogo i due suddetti strumenti giuridici non prendono in considerazione le specificità dello scambio dei dati da parte delle autorità giudiziarie e di polizia (6).

Contributo al successo della cooperazione stessa

5.

L'efficace protezione dei dati personali non è importante soltanto per le persone interessate ma contribuisce anche al successo della stessa cooperazione giudiziaria e di polizia. Per molti aspetti i due interessi pubblici vanno di pari passo.

6.

Si tenga presente che i dati personali di cui trattasi sono spesso sensibili e sono stati ottenuti dalle autorità giudiziarie e di polizia in seguito a indagini svolte su persone. Se un'autorità è sicura del livello di protezione dell'altro Stato membro, la disponibilità a scambiare i dati con le autorità di altri Stati membri aumenterà. Quali elementi importanti della protezione dei dati il GEPD cita la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi e i limiti imposti all'accesso e all'ulteriore utilizzazione.

7.

Inoltre l'elevato livello di protezione dei dati può garantire l'esattezza e l'affidabilità dei dati personali. Nello scambio dei dati tra le autorità giudiziarie e/o di polizia l'esattezza e l'affidabilità dei dati assumono ancora maggiore importanza, soprattutto poiché, dopo successivi scambi e ritrasmissioni dei dati tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge, i dati sono infine trattati lontano dalla fonte e dal contesto in cui sono stati inizialmente raccolti e utilizzati. Di solito le autorità riceventi non sono a conoscenza di circostanze supplementari e devono fare pieno affidamento sui dati in se stessi.

8.

L'armonizzazione delle norme nazionali relative ai dati personali nel settore della polizia e della giustizia, comprese le adeguate garanzie della protezione dei dati suddetti, può stimolare così la fiducia reciproca e l'efficacia dello scambio stesso.

Rispetto dei principi di protezione dei dati unitamente ad una serie di norme supplementari

9.

In varie occasioni sono state evidenziate la necessità e l'importanza della presente proposta. Nella conferenza di primavera svoltasi a Cracovia nell'aprile del 2005 le autorità europee responsabili della protezione dei dati hanno adottato una dichiarazione e un documento programmatico in cui invitavano ad adottare un nuovo quadro giuridico sulla protezione dei dati applicabile alle attività del terzo pilastro. Il nuovo quadro dovrebbe non solo rispettare i principi di protezione dei dati stabiliti nella direttiva 95/46/CE — è importante garantire la coerenza della protezione dei dati nell'Unione europea -, ma anche stabilire una serie di norme supplementari che tengano conto della peculiarità del settore dell'applicazione della legge (7). Il GEPD si compiace che la presente proposta tenga conto di tali punti di partenza: essa rispetta i principi di protezione dei dati fissati nella direttiva 95/46/CE e stabilisce una serie di norme supplementari.

10.

Il presente parere esaminerà in qual misura il risultato sia accettabile dal punto di vista della protezione dei dati, rispettando debitamente il contesto peculiare della protezione dei dati nel settore dell'applicazione della legge. Da un lato i dati interessati sono spessissimo molto sensibili (cfr. punto 6) e dall'altro ci sono forti pressioni per accedervi, ai fini dell'efficienza dell'applicazione della legge, che può assicurare la tutela della vita e l'integrità fisica delle persone. Secondo il GEPD le norme di protezione dei dati dovrebbero soddisfare le esigenze giustificate dell'applicazione della legge ma anche proteggere le persone interessate dal trattamento e dall'accesso ingiustificati. Per ottemperare al principio di proporzionalità, il risultato delle riflessioni del legislatore europeo deve rispettare i due interessi pubblici potenzialmente opposti. In questo contesto il GEPD ripete ancora una volta che molto spesso i due interessi vanno di pari passo.

Contesto del titolo VI del trattato sull'Unione europea

11.

Va detto infine che la presente proposta fa parte del titolo VI del trattato sull'Unione europea, il così detto terzo pilastro. L'intervento del legislatore europeo è vincolato da limiti netti: la limitazione dei poteri legislativi dell'Unione alle materie di cui agli articoli 30 e 31, i limiti del processo legislativo che non prevedono la piena partecipazione del Parlamento europeo e i limiti del controllo giudiziario in quanto le competenze della Corte di giustizia delle Comunità europee di cui all'articolo 35 del TUE sono incomplete. Detti limiti impongono un'analisi ancora più attenta del testo della proposta.

II   CONTESTO: SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN VIRTÙ DEL PRINCIPIO DI DISPONIBILITÀ, DELLA CONSERVAZIONE DEI DATI E DEI QUADRI SPECIFICI DEL SIS II E DEL VIS

II.1   Principio di disponibilità

12.

La proposta è strettamente connessa alla proposta di decisione quadro del Consiglio sullo scambio di informazioni in virtù del principio di disponibilità (COM(2005) 490 defin.). Quest'ultima proposta mira ad attuare il principio di disponibilità, assicurando così che le informazioni disponibili alle autorità competenti di uno Stato membro per la lotta alla criminalità siano fornite alle autorità omologhe di altri Stati membri. Dovrebbe scaturirne l'abolizione delle frontiere interne per lo scambio di dette informazioni, che sarebbe assoggettato a condizioni uniformi in tutta l'Unione.

13.

La stretta connessione tra le due proposte deriva dal fatto che le informazioni in materia di applicazione della legge comportano in larga misura dati personali. Non si può adottare la normativa sullo scambio di informazioni in materia di applicazione della legge senza garantire l'adeguata protezione dei dati personali. Allorché un intervento a livello di Unione europea porta all'abolizione delle frontiere interne per lo scambio di dette informazioni, la protezione dei dati personali non può più essere oggetto del solo diritto interno. È ormai compito delle istituzioni europee garantire la protezione dei dati personali in tutto il territorio dell'Unione privo di frontiere interne. Questo compito è esplicitamente indicato nell'articolo 30, paragrafo 1, lettera b) del TUE e discende dall'obbligo dell'Unione di rispettare i diritti fondamentali (articolo 6 del TUE). Inoltre:

l'articolo 1, paragrafo 2 della presente proposta dispone esplicitamente che gli Stati membri non possono più limitare né proibire il flusso transfrontaliero di informazioni per motivi legati alla protezione dei dati personali;

la proposta di decisione quadro del Consiglio sullo scambio di informazioni in virtù del principio di disponibilità contiene vari rimandi alla presente proposta.

14.

Il GEDP rileva che la decisione quadro del Consiglio sullo scambio di informazioni in virtù del principio di disponibilità dovrebbe essere adottata unicamente a condizione che sia adottata anche la decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati. Tuttavia la presente proposta di decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati ha i suoi meriti ed è necessaria anche in mancanza di uno strumento giuridico sulla disponibilità, come è stato sottolineato nella sezione I del presente parere.

15.

Pertanto il GEDP esaminerà le due proposte in due pareri distinti, anche per un motivo pratico. Non è garantito che le proposte siano trattate congiuntamente e con la stessa tempestività dal Consiglio e dal Parlamento europeo.

II.2   Conservazione dei dati

16.

Il 26 settembre 2005 il GEPD ha presentato il suo parere sulla proposta di direttiva sulla conservazione dei dati sulle comunicazioni (8). In detto parere ha evidenziato alcune importanti lacune della proposta ed ha suggerito di aggiungere alla direttiva disposizioni specifiche sull'accesso ai dati relativi al traffico e all'ubicazione da parte delle autorità competenti e sull'ulteriore utilizzazione dei dati nonché di aggiungere ulteriori garanzie complementari di protezione dei dati. Il testo della direttiva adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio contiene una disposizione limitata, ma assolutamente insufficiente, sulla protezione e sulla sicurezza dei dati e una disposizione ancora più carente sull'accesso, che affida al diritto interno l'emissione di misure sull'accesso ai dati conservati, fatte salve le pertinenti disposizioni della normativa comunitaria o del diritto internazionale pubblico.

17.

L'approvazione della direttiva sulla conservazione dei dati sulle comunicazioni rende ancora più pressante definire il quadro giuridico della protezione dei dati nell'ambito del terzo pilastro. Con l'adozione della direttiva il legislatore comunitario obbliga i fornitori di servizi di telecomunicazioni e di internet a conservare i dati ai fini dell'applicazione della legge, senza le necessarie e adeguate garanzie ai fini della protezione delle persone interessate. La protezione resta lacunosa in quanto la direttiva non tratta (sufficientemente) l'accesso ai dati né la loro ulteriore utilizzazione una volta che ai dati abbiano avuto accesso le autorità competenti nel settore dell'applicazione della legge.

18.

La presente proposta colma una parte importante della lacuna, in quanto si applica all'ulteriore utilizzazione dei dati dopo l'accesso da parte delle autorità incaricate dell'applicazione della legge. Il GEPD tuttavia deplora che nemmeno la presente proposta tratti l'accesso a tali dati. Diversamente da quanto previsto per il SIS II e il VIS (cfr. sezione II, punto 3 del presente parere), questa materia è lasciata alla discrezione del legislatore nazionale.

II.3   Trattamento nell'ambito del SIS II e del VIS

19.

L'Unione europea sta utilizzando o sviluppando attualmente vari sistemi di informazione su vasta scala (Eurodac, SIS II, VIS) e sta cercando di realizzare sinergie tra di essi. Si tende inoltre sempre più ad ampliare l'accesso a detti sistemi ai fini dell'applicazione della legge. Questi sviluppi di ampia portata devono tener conto, conformemente al programma dell'Aia, della «necessità di conseguire un giusto equilibrio tra gli obiettivi connessi con l'applicazione della legge e la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo».

20.

Nel parere del 19 ottobre 2005 sulle proposte relative al sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (9), il GEPD ha sottolineato alcuni punti relativi all'applicazione contemporanea di norme generali (lex generalis) e di norme più specifiche (lex specialis) sulla protezione dei dati. La presente proposta può essere considerata una lex generalis che sostituisce la convenzione 108 nell'ambito del terzo pilastro (10).

21.

Il GEPD rileva al riguardo che la proposta prevede anche un quadro generale di protezione dei dati per strumenti specifici come la parte relativa al terzo pilastro del SIS II e l'accesso al sistema di informazione visti da parte delle autorità incaricate dell'applicazione della legge (11)

III   NUCLEO CENTRALE DELLA PROPOSTA

III.1   Norme comuni applicabili a ogni trattamento

Presupposti

22.

A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, la proposta ha lo scopo di definire norme comuni per garantire la protezione dei dati personali nel corso delle attività di cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. L'articolo 1, paragrafo 1 dovrebbe essere letto in connessione con l'articolo 3, paragrafo 1, a norma del quale la proposta si applica al trattamento di dati personali (…) da parte di un'autorità competente ai fini della prevenzione, dell'indagine, dell'accertamento e del perseguimento dei reati penali.

23.

Da tali disposizioni risulta che la decisione quadro proposta presenta due caratteristiche principali: definisce norme comuni e si applica ad ogni trattamento ai fini dell'applicazione del diritto penale, anche se i dati in questione non sono stati trasmessi o messi a disposizione dalle autorità competenti di altri Stati membri.

24.

Il GEPD sottolinea l'importanza di queste due caratteristiche principali. La presente proposta dovrebbe ambire a definire un quadro per la protezione dei dati che integri pienamente il quadro giuridico già esistente nel primo pilastro. Solo rispettando questa condizione l'Unione europea onorerà pienamente l'obbligo previsto dall'articolo 6, paragrafo 2 del TUE di rispettare i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU.

Norme comuni

25.

Per quanto riguarda la prima caratteristica, la presente proposta ha lo scopo di garantire che i principi esistenti in materia di protezione dei dati siano applicati nell'ambito del terzo pilastro. Inoltre, essa prevede norme comuni che specificano tali principi ai fini della loro applicazione in detto ambito. Il GEPD rileva l'importanza di tali aspetti della proposta, che rispecchiano la natura specifica e sensibile del trattamento dei dati personali in detto ambito. Il GEPD considera in particolare l'introduzione del principio della distinzione tra dati personali di categorie di persone come un principio specifico della protezione dei dati per il settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale in aggiunta ai principi esistenti della protezione dei dati (articolo 4, paragrafo 4). Secondo il GEPD, il principio stesso e le sue conseguenze giuridiche per la persona interessata dovrebbero addirittura essere maggiormente specificati (cfr. punti 88-92 del presente parere).

26.

Le norme devono essere applicate a situazioni diverse, per cui non possono essere eccessivamente dettagliate. D'altro canto, esse devono fornire al cittadino la necessaria certezza del diritto nonché un'adeguata protezione dei suoi dati personali. Secondo il GEPD, l'equilibrio tra queste due esigenze legislative potenzialmente conflittuali è in generale salvaguardato dalla proposta. Le disposizioni offrono flessibilità ove necessario, ma nella maggior parte dei settori sono abbastanza precise da proteggere il cittadino.

27.

Riguardo a taluni punti, tuttavia, la proposta è troppo flessibile e non prevede le necessarie salvaguardie. Per esempio, l'articolo 7, paragrafo 1 della proposta prevede un'eccezione generale alle salvaguardie, nei casi in cui «il diritto nazionale stabilisca diversamente». Permettere un siffatto ampio potere discrezionale di conservare i dati per un tempo più lungo di quanto necessario per lo scopo previsto non solo sarebbe incompatibile con il diritto fondamentale alla protezione dei dati, ma nuocerebbe anche all'esigenza fondamentale di armonizzazione della protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale.

28.

Le eccezioni, ove necessario, dovrebbero limitarsi a disposizioni giuridiche, nazionali o europee, emanate per proteggere interessi pubblici specifici. L'articolo 7, paragrafo 1 dovrebbe menzionare tali interessi pubblici.

29.

Ciò porta ad un altro punto. Qualora un altro strumento giuridico specifico adottato in virtù del titolo VI del trattato UE preveda condizioni o restrizioni più precise per il trattamento dei dati o per l'accesso ai dati, tale legislazione più specifica dovrebbe applicarsi in quanto lex specialis . L'articolo 17 della proposta prevede deroghe agli articoli 12, 13, 14 e 15 nei casi in cui una legislazione specifica adottata in virtù del titolo VI stabilisca condizioni specifiche per la trasmissione dei dati. Si tratta di un'illustrazione del carattere generale della proposta (come sopra spiegato), che però non contempla tutte le ipotesi. Secondo il GEPD, l'articolo 17 dovrebbe:

essere redatto in termini più generali: se esiste una legislazione più specifica che disciplini qualunque aspetto del trattamento dei dati (non soltanto la trasmissione dei dati), si applica la legislazione specifica;

contenere una salvaguardia affinché le deroghe non possano abbassare il livello di protezione.

Applicabilità ad ogni trattamento

30.

Per quanto riguarda la seconda caratteristica, il risultato ideale sarebbe la disciplina di ogni raccolta e trattamento di dati personali nel quadro del terzo pilastro.

31.

È essenziale che la decisione quadro, per conseguire il suo obiettivo, riguardi tutti i dati giudiziari e di polizia, anche se tali dati non sono trasmessi o messi a disposizione dalle autorità competenti di altri Stati membri.

32.

Questo aspetto è tanto più importante in quanto eventuali limitazioni dei dati trasmessi alle autorità competenti di altri Stati membri o messi a loro disposizione renderebbero particolarmente insicuro e impreciso il campo di applicazione della decisione quadro, il che sarebbe contrario al suo obiettivo essenziale (12). Si recherebbe danno alla certezza del diritto delle persone. In una situazione normale non si sa mai in anticipo, al momento della raccolta o del trattamento di dati personali, se tali dati saranno pertinenti per uno scambio con le autorità competenti di altri Stati membri. Il GEPD rinvia in tale contesto al principio di disponibilità e alla soppressione delle frontiere interne per lo scambio di dati relativi all'applicazione della legge.

33.

Infine, il GEPD rileva che la proposta non si applica:

al trattamento nel quadro del secondo pilastro del trattato UE (politica estera e di sicurezza comune);

al trattamento dei dati da parte di servizi di intelligence e all'accesso di detti servizi a tali dati quando sono trattati dalle autorità competenti o da altri (il che risulta dall'articolo 33 del TUE).

In questi settori, spetta al diritto nazionale fornire un'adeguata protezione alle persone interessate. Questo divario nella protezione a livello UE deve essere preso in considerazione nella valutazione della proposta: (13) dato che non è possibile includere ogni trattamento nel campo dell'applicazione della legge, il legislatore deve garantire una protezione ancora più efficace nei settori che sono effettivamente contemplati dalla proposta.

III.2   Base giuridica

34.

I considerando della proposta di decisione quadro del Consiglio sullo scambio di informazioni in virtù del principio di disponibilità menzionano una base giuridica specifica, ossia l'articolo 30, paragrafo 1, lettera b). La presente proposta non specifica invece quali disposizioni ai sensi dell'articolo 30 o dell'articolo 31 costituiscano la base giuridica.

35.

Sebbene non sia compito del GEPD, in quanto consulente sulla legislazione dell'Unione europea, scegliere la base giuridica di una proposta, è utile supporre che anche la presente proposta possa essere basata sull'articolo 30, paragrafo 1, lettera b). Inoltre, essa potrebbe essere basata sull'articolo 31, paragrafo 1, lettera c) del TUE e dovrebbe essere anche interamente applicabile a situazioni nazionali, sempre che sia necessario per migliorare la cooperazione giudiziaria e di polizia tra gli Stati membri. In questo contesto, il GEPD sottolinea una volta di più che tutti i dati personali raccolti, archiviati, trattati o analizzati ai fini dell'applicazione della legge possono formare oggetto di scambio, segnatamente in base al principio di disponibilità, con le autorità competenti di un altro Stato membro.

36.

Il GEPD condivide l'opinione che l'articolo 30, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 31, paragrafo 1, lettera c) del TUE forniscano una base giuridica per disposizioni sulla protezione dei dati non limitate alla protezione dei dati personali effettivamente scambiati tra le autorità competenti degli Stati membri, ma anche applicabili a situazioni nazionali. In particolare:

l'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), che può servire da base giuridica per disposizioni relative alla raccolta, all'archiviazione, al trattamento, all'analisi e allo scambio delle pertinenti informazioni, non si limita alle informazioni rese disponibili o trasmesse ad altri Stati membri. La sola limitazione posta dall'articolo 30, paragrafo 1, lettera b) sta nella pertinenza delle informazioni per la cooperazione di polizia;

per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria, l'articolo 31, paragrafo 1, lettera c) è perfino più esplicito, in quanto l'azione comune comprende «la garanzia della compatibilità delle normative applicabili negli Stati membri, nella misura necessaria per migliorare la suddetta cooperazione»;

dalla causa Pupino (14) si evince che la Corte di giustizia applica principi del diritto comunitario a questioni del terzo pilastro. Questa giurisprudenza rispecchia l'evoluzione dalla semplice cooperazione tra autorità degli Stati membri nell'ambito del terzo pilastro verso uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comparabile al mercato interno quale stabilito nel trattato CE;

secondo il GEPD, il principio dell'efficacia implica un'interpretazione del trattato che non ostacoli l'efficace espletamento dei compiti delle istituzioni dell'Unione europea, tra l'altro il compito di tutelare i diritti fondamentali;

come precisato in precedenza, una limitazione alle situazioni transfrontaliere non rispetterebbe le conseguenze del principio di disponibilità e nuocerebbe alla certezza del diritto delle persone.

37.

Il GEPD richiama distintamente l'attenzione sullo scambio di dati con paesi terzi. Gli Stati membri utilizzano i dati personali raccolti e trattati in paesi terzi ad essi trasferiti ai fini dell'applicazione della legge e trasferiscono dati personali da essi stessi raccolti e/o trattati alle autorità competenti di paesi terzi e a organismi internazionali.

38.

Gli articoli 30 e 31 del TUE non richiedono un trattamento dei dati personali raccolti da autorità di paesi terzi diverso da quello riservato ai dati inizialmente raccolti dalle autorità competenti degli Stati membri. I dati provenienti da paesi terzi, una volta ricevuti, devono essere conformi alle stesse disposizioni applicabili ai dati raccolti in uno Stato membro. Tuttavia, la qualità dei dati non può essere sempre facilmente garantita (questo aspetto sarà discusso nel capitolo successivo del presente parere).

39.

La trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti degli Stati membri a paesi terzi esula, in senso stretto, dal campo di applicazione del titolo VI del trattato UE. Tuttavia, la possibilità di trasmettere dati a paesi terzi senza garantire la protezione delle persone interessate nuocerebbe gravemente alla protezione prevista dalla presente proposta nel territorio dell'Unione europea per i motivi menzionati nella sezione III.4 di questo parere. In breve:

i diritti delle persone interessate tutelati dalla presente proposta sono direttamente lesi se la trasmissione a paesi terzi non è soggetta alle disposizioni sulla protezione dei dati;

si correrebbe il rischio di un'eventuale elusione, da parte delle autorità competenti degli Stati membri, delle rigorose disposizioni sulla protezione dei dati.

40.

In sintesi, l'applicabilità delle norme comuni sulla protezione dei dati a dati personali scambiati dalle autorità competenti degli Stati membri con autorità di paesi terzi e con organizzazioni internazionali è necessaria ai fini dell'efficacia delle norme comuni sulla protezione dei dati personali scambiati tra le autorità competenti degli Stati membri ed è pertanto necessaria per migliorare la cooperazione tra gli Stati membri. Gli articoli 30 e 31 del TUE forniscono la base giuridica necessaria.

III.3   Osservazioni specifiche sul campo di applicazione della proposta

Dati personali trattati da autorità giudiziarie

41.

I dati personali sono trattati e scambiati dalle forze di polizia ed anche dalle autorità giudiziarie. La proposta, basata sugli articoli 30 e 31 del trattato UE, si applica alla cooperazione tra forze di polizia e alla cooperazione tra autorità giudiziarie. A questo punto il campo di applicazione della proposta è più ampio di quello della proposta di decisione quadro del Consiglio relativa allo scambio di informazioni, che si limita alla cooperazione di polizia e si applica soltanto allo scambio di informazioni che precede l'avvio di un procedimento giudiziario.

42.

Il GEPD si compiace del fatto che la proposta sia estesa ai dati personali trattati dalle autorità giudiziarie. Vi sono buone ragioni per occuparsi in una stessa proposta di dati della polizia e di dati delle autorità giudiziarie trattati ai fini dell'applicazione della legge. In primo luogo, l'organizzazione dell'iter dell'indagine e dell'azione penale varia da uno Stato membro all'altro. Il coinvolgimento delle autorità giudiziarie inizia in fasi differenti nei vari Stati membri. In secondo luogo, tutti i dati personali presenti in tale iter possono finire in un fascicolo giudiziario. Non è logico avere regimi applicabili differenti per la protezione dei dati nelle fasi preliminari.

43.

Per la sorveglianza del trattamento dei dati è tuttavia necessario un approccio diverso. L'articolo 30 della proposta elenca i compiti delle autorità di sorveglianza. L'articolo 30, paragrafo 9 stabilisce che i poteri dell'autorità di sorveglianza non pregiudicano l'indipendenza dei magistrati. Il GEPD raccomanda di chiarire nella proposta che le autorità di sorveglianza non sorvegliano il trattamento dei dati da parte delle autorità giudiziarie quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali (15).

Trattamento effettuato dall' Europol e dall' Eurojust (e sistema di informazione doganale)

44.

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 della proposta, la decisione quadro non si applica al trattamento dei dati personali effettuato dall'Europol, dall'Eurojust e dal sistema di informazione doganale (16).

45.

In senso stretto tale disposizione è superflua, in ogni caso per quanto riguarda l'Europol e l'Eurojust. Una decisione quadro ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera b) del TUE può essere adottata soltanto per il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri e non può avere come destinatari l'Europol e l'Eurojust.

46.

Quanto alla sostanza, il testo dell'articolo 3, paragrafo 2 dà luogo alle osservazioni seguenti:

la presente proposta fornisce un quadro generale che in linea di massima dovrebbe essere applicabile a tutte le situazioni che rientrano nel terzo pilastro. La conformità del quadro giuridico per la protezione dei dati è in sé un elemento che migliora l'efficacia di tale protezione;

per ora l'Europol e l'Eurojust hanno a loro disposizione sistemi di protezione dei dati ben definiti, compreso un sistema di sorveglianza. Non c'è pertanto alcuna urgenza immediata di adeguare le disposizioni applicabili al testo della proposta in questione;

a più lungo termine, tuttavia, le norme sulla protezione dei dati applicabili all'Europol e all'Eurojust dovrebbero essere rese pienamente conformi alla presente decisione quadro;

ciò è tanto più importante in quanto la presente proposta di decisione quadro, a parte il capitolo III, si applica alla raccolta e al trattamento dei dati personali che sono trasmessi dagli Stati membri all'Europol e all'Eurojust.

III.4.   Struttura della proposta

47.

Il GEPD ha analizzato la proposta e ha concluso che, in generale, essa prevede una struttura di protezione a vari livelli. Le norme comuni definite nel capitolo II della proposta (e su temi specifici nei capitoli IV-VII) contengono due livelli di protezione:

estensione al terzo pilastro dei principi generali di protezione dei dati di cui alla direttiva 95/46/CE e altri strumenti giuridici delle Comunità europee nonché alla convenzione 108 del Consiglio d'Europa;

norme supplementari sulla protezione dei dati, applicabili a tutti i trattamenti di dati personali nel quadro del terzo pilastro. Esempi di tali norme supplementari si possono rilevare nell'articolo 4, paragrafi 3 e 4 della proposta.

48.

Il capitolo III aggiunge un terzo livello di protezione per forme specifiche di trattamento. I titoli delle due sezioni del capitolo III e il testo di varie disposizioni della proposta sembrano implicare che detto capitolo si applichi soltanto ai dati trasmessi o messi a disposizione dalle autorità competenti di altri Stati membri. Di conseguenza, talune importanti disposizioni per la protezione dei dati personali non si applicherebbero ai dati personali che non fossero scambiati tra Stati membri. Ciò detto, il testo è ambiguo in quanto le disposizioni stesse sembrano spingersi oltre le attività direttamente connesse con i dati scambiati. Tale limitazione del campo di applicazione non è comunque esplicitamente spiegata o giustificata né nella relazione né nella valutazione d'impatto.

49.

Il GEPD sottolinea il valore aggiunto di una siffatta struttura a vari livelli che può fornire di per sé un'ottima protezione della persona interessata, tenuto conto delle esigenze specifiche dell'applicazione della legge. Essa rispecchia la necessità di un'adeguata protezione dei dati, come indicato durante la conferenza di primavera tenutasi a Cracovia nell'aprile del 2005, ed è in linea di massima conforme all'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare all'articolo 8.

50.

Tuttavia un'analisi del testo della proposta dà luogo alle osservazioni in appresso.

51.

In primo luogo si dovrebbe garantire che le norme supplementari per la protezione dei dati di cui al capitolo II (il secondo livello menzionato al punto 47) non deroghino ai principi generali della protezione dei dati. Secondo il GEPD, le norme supplementari di cui al capitolo II dovrebbero fornire una protezione addizionale alle persone interessate in relazione al contesto specifico del terzo pilastro (informazioni giudiziarie e di polizia), vale a dire che tali norme supplementari non possono comportare un abbassamento del livello di protezione.

52.

Inoltre, il capitolo III sulle forme specifiche di trattamento (in cui è incorporato il terzo livello di protezione) non dovrebbe derogare al capitolo II. Secondo il GEPD, le disposizioni del capitolo III dovrebbero fornire una protezione addizionale alle persone interessate nei casi in cui siano implicate le autorità competenti di più di uno Stato membro, ma tali disposizioni non possono comportare un abbassamento del livello di protezione.

53.

In secondo luogo, le norme di carattere generale non dovrebbero essere inserite nel capitolo III. Il GEPD raccomanda di trasferire tali norme al capitolo II. Nel capitolo III possono essere inserite soltanto norme strettamente connesse con la protezione dei dati personali in caso di scambio di dati tra Stati membri. Ciò è perfino tanto più importante in quanto il capitolo III contiene disposizioni rilevanti ai fini di un alto livello di protezione delle persone interessate nel contesto dell'applicazione della legge (cfr. punto IV.1 del presente parere).

IV.   ANALISI DEGLI ELEMENTI DELLA PROPOSTA

IV.1.   Punti di partenza dell'analisi

54.

Il GEPD intende tener conto, nell'analizzare i diversi elementi sostanziali della proposta, della sua struttura e del suo contenuto particolari. Il GEPD non intende fare osservazioni su ciascun articolo della proposta.

55.

Innanzi tutto, la maggior parte delle disposizioni della proposta rispecchia gli altri strumenti giuridici dell'UE sulla protezione dei dati personali. Tali disposizioni sono conformi al quadro giuridico dell'UE in materia di protezione dei dati e sono sufficienti a fornire adeguate garanzie di protezione dei dati nel terzo pilastro.

56.

Tuttavia, il GEPD rileva che alcune disposizioni attualmente contenute nel capitolo III della proposta — relative ad elementi specifici del trattamento e applicabili in generale (cfr. punto 48 del presente parere) solo ai dati scambiati con altri Stati membri — integrano i principi generali ed essenziali della normativa UE sulla protezione dei dati. Pertanto, tali disposizioni del Capitolo III dovrebbero essere trasferite al capitolo II e rese applicabili a tutti i trattamenti di dati da parte delle autorità incaricate dell'applicazione della legge. Ciò riguarda le disposizioni relative alla verifica della qualità dei dati (articolo 9, paragrafi 1 e 6) e quelle che disciplinano l'ulteriore trattamento dei dati personali (articolo 11, paragrafo 1).

57.

Altri articoli del capitolo III della proposta non distinguono tra condizioni supplementari specificamente connesse agli scambi di dati con altri Stati membri — quale il consenso dell'autorità competente dello Stato membro che trasmette i dati — e garanzie che sono invece pertinenti e necessarie anche per quanto riguarda i dati trattati all'interno di uno Stato membro. In tali casi, il GEPD raccomanda che queste ultime garanzie siano rese generalmente applicabili, anche in relazione ai dati personali che non sono stati trasmessi o resi disponibili da un altro Stato membro. Tale raccomandazione riguarda:

la trasmissione di dati a privati e ad autorità diverse da quelle incaricate dell'applicazione della legge (lettere a) e b) degli articoli 13 e 14) e

i trasferimenti a paesi terzi o a organismi internazionali [articolo 15, tranne la lettera c)].

58.

In questa parte del parere viene inoltre richiamata l'attenzione del legislatore su alcune garanzie supplementari non previste dall'attuale proposta. Secondo il GEPD, tali garanzie supplementari dovrebbero essere fornite per quanto riguarda le decisioni individuali automatiche, i dati personali ricevuti da paesi terzi, l'accesso alle banche dati di privati, il trattamento dei dati biometrici e dei profili di DNA.

59.

Inoltre, nella seguente analisi vengono fornite raccomandazioni per migliorare il testo attuale, allo scopo di assicurare l'efficacia delle disposizioni, la coerenza del testo e la conformità al quadro giuridico attuale in materia di protezione dei dati.

IV.2   Limitazione delle finalità e ulteriore trattamento

60.

L'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) stabilisce che i dati personali devono essere rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità. Di norma, i dati sono rilevati in relazione ad un determinato reato (o, in taluni casi, per svolgere indagini su un gruppo o una rete criminale, ecc.). Essi possono essere utilizzati per la finalità originaria ed essere successivamente trattati per un'altra finalità purché compatibile con quella originaria (i dati rilevati su una persona accusata di traffico di droga potrebbero essere utilizzati nel contesto di un'indagine relativa ad una rete di spacciatori di droga, ad esempio). Tale approccio rispecchia correttamente il principio della limitazione delle finalità, quale sancito anche all'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ed è pertanto conforme all'attuale normativa in materia di protezione dei dati.

Ulteriore trattamento per finalità che rientrano nel campo d'applicazione della decisione quadro

61.

Il GEPD rileva che la proposta non affronta in modo del tutto soddisfacente una situazione che può verificarsi nell'attività di polizia, ossia la necessità di utilizzare ulteriormente i dati per una finalità considerata incompatibile con quella per cui erano stati rilevati. I dati, una volta rilevati dalla polizia, potrebbero essere necessari per risolvere casi di reati del tutto diversi. Ad esempio, i dati rilevati per il perseguimento di infrazioni stradali potrebbero essere successivamente utilizzati per localizzare e perseguire un ladro di automobili. La seconda finalità, sebbene legittima, non può essere considerata pienamente compatibile con la finalità della rilevazione dei dati. Se le autorità incaricate dell'applicazione della legge non fossero autorizzate a utilizzare i dati per questa seconda finalità, potrebbero essere indotte a rilevare i dati per finalità ampie o non ben definite, nel qual caso il principio della limitazione delle finalità perderebbe il suo valore per quanto riguarda la rilevazione. Inoltre, sarebbe ostacolata l'applicazione di altri principi, quali la proporzionalità, l'accuratezza e l'affidabilità [cfr. articolo 4, paragrafo 1, lettere c) e d)].

62.

In base alla normativa UE sulla protezione dei dati i dati personali devono essere rilevati per finalità determinate ed esplicite ed essere successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità. Tuttavia, il GEPD ritiene che debba essere consentita una certa flessibilità quanto all'uso ulteriore. La limitazione relativa alla rilevazione ha maggiori probabilità di essere rispettata se le autorità responsabili della sicurezza interna sanno di poter fare affidamento, con appropriate garanzie, su una deroga alla limitazione per l'uso ulteriore.

63.

Va precisato che questa necessità di trattamento ulteriore è riconosciuta all'articolo 11 della proposta, sebbene in modo del tutto insufficiente. L'articolo 11 si applica unicamente ai dati ricevuti o resi disponibili dalle autorità competenti di un altro Stato membro e non prevede sufficienti garanzie.

64.

Il GEPD raccomanda l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 per tutti i dati, indipendentemente dal fatto che essi siano stati ricevuti o meno da un altro Stato membro. Inoltre, dovrebbero essere aggiunte garanzie più rigorose a quanto sancito all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b): l'uso ulteriore di dati per una finalità considerata incompatibile con quella iniziale dovrebbe essere consentito solo se strettamente necessario, in un caso specifico, ai fini della prevenzione, delle indagini, dell'accertamento o del perseguimento dei reati penali o ai fini della tutela degli interessi o dei diritti fondamentali di una persona. In pratica, il GEPD suggerisce di formulare questa disposizione in un nuovo articolo 4 bis (in ogni caso, nel capitolo II della proposta).

65.

I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 11 restano applicabili nella forma attuale; essi prevedono garanzie supplementari per i dati ricevuti da altri Stati membri. Il GEPD rileva che l'articolo 11, paragrafo 3 si applica allo scambio di dati attraverso il SIS II; il GEPD ha già indicato nel suo parere sul SIS II che occorre assicurare che i dati SIS non possano essere utilizzati per finalità diverse da quelle del sistema stesso.

Ulteriore trattamento per finalità al di fuori dell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia

66.

In alcuni casi i dati devono essere trattati per la tutela di altri interessi importanti. In tali casi essi possono essere trattati anche da autorità diverse dalle autorità competenti ai sensi della presente decisione quadro. Tali competenze degli Stati membri potrebbero implicare un trattamento invasivo della vita privata (ad esempio, il controllo di una persona che non è sospettata) e dovrebbero pertanto essere corredate di condizioni molto rigorose, come l'obbligo per gli Stati membri di adottare normative specifiche per fare ricorso a tale deroga. Nel quadro del primo pilastro, la questione è stata affrontata all'articolo 13 della direttiva 95/46/CE, a norma del quale in casi specifici sono ammesse restrizioni ad alcune disposizioni della direttiva. Gli Stati membri che applicano tali restrizioni devono a tal fine conformarsi all'articolo 8 della CEDU.

67.

Seguendo la stessa logica, la presente decisione quadro dovrebbe stabilire nel capitolo II che gli Stati membri possono adottare misure legislative per consentire l'ulteriore trattamento qualora una siffatta misura sia necessaria per garantire:

la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, alla difesa o alla sicurezza nazionale;

la tutela di un importante interesse economico o finanziario di uno Stato membro o dell'Unione europea;

la protezione della persona interessata.

IV.3   Principi relativi alla legittimazione del trattamento dei dati

68.

A norma dell'articolo 5 della proposta, i dati possono essere trattati dalle autorità competenti soltanto se ciò è previsto da una legge che stabilisca che il trattamento dei dati è necessario per svolgere i compiti legittimi dell'autorità interessata e ai fini della prevenzione, delle indagini, dell'accertamento o del perseguimento dei reati penali. Il GEPD sostiene i requisiti rigorosi dell'articolo 5.

69.

Tuttavia, il testo dell'articolo 5 sottovaluta la necessità di legittimare il trattamento dei dati, in casi specifici, per altri motivi giuridici. Si tratta di una disposizione importante che dovrebbe, ad esempio, consentire alla polizia di adempiere gli obblighi giuridici, ai sensi del diritto nazionale, di divulgare informazioni ai servizi di immigrazione o alle autorità fiscali. Pertanto, il GEPD suggerisce che l'articolo 5 tenga conto di altri motivi giuridici giustificati per il trattamento dei dati personali quali la necessità di soddisfare un obbligo giuridico al quale il responsabile del trattamento è soggetto, il consenso inequivocabile della persona interessata, a condizione che il trattamento sia effettuato nell'interesse della persona stessa, o la necessità di tutelare gli interessi vitali della persona interessata.

70.

Il GEPD sottolinea che il rispetto dei principi relativi alla legittimazione del trattamento dei dati è particolarmente importante per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria e di polizia se si considera che la raccolta illegittima di dati personali da parte delle forze di polizia potrebbe implicare l'impossibilità di utilizzare i dati personali quale mezzo di prova in procedimenti giudiziari.

IV.4   Necessità e proporzionalità

71.

Gli articoli 4 e 5 della proposta mirano inoltre ad assicurare — in modo generalmente soddisfacente — che le limitazioni della protezione dei dati personali siano necessarie e proporzionali, come richiesto dal diritto dell'Unione europea e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo riguardo all'articolo 8 della CEDU:

l'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) stabilisce la regola generale che i dati devono essere adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati;

l'articolo 5 precisa che il trattamento deve essere necessario per svolgere i compiti legittimi dell'autorità interessata e ai fini della prevenzione, delle indagini, dell'accertamento o del perseguimento dei reati penali;

l'articolo 4, paragrafo 4 stabilisce che il trattamento dei dati personali è necessario soltanto se sono soddisfatte talune condizioni specifiche.

72.

Il GEPD rileva che la formulazione proposta dell'articolo 4, paragrafo 4 non soddisfa i criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo riguardo all'articolo 8 della CEDU, secondo cui una restrizione alla vita privata può essere imposta solo qualora ciò sia necessario in una società democratica. Secondo la proposta, il trattamento dei dati sarebbe considerato necessario non solo qualora rendesse possibile alle autorità incaricate dell'applicazione della legge e alle autorità giudiziarie lo svolgimento dei loro compiti, ma anche qualora vi fossero ragionevoli motivi per credere che i dati personali in questione fossero tali da agevolare o accelerare semplicemente la prevenzione, le indagini, l'accertamento o il perseguimento di un reato penale.

73.

Tali criteri non soddisfano i requisiti dell'articolo 8 della CEDU, poiché si può ritenere che quasi tutti i trattamenti di dati personali facilitino le attività delle autorità di polizia o giudiziarie, sebbene i dati in questione non siano effettivamente necessari per svolgere tali attività.

74.

Il testo attuale dell'articolo 4, paragrafo 4 renderebbe possibile una raccolta eccessivamente ampia di dati personali, in base unicamente al convincimento che i dati personali possano facilitare la prevenzione, le indagini, l'accertamento o il perseguimento di un reato penale. Il trattamento di dati personali deve invece essere considerato necessario solo qualora le autorità competenti possano chiaramente dimostrarne la necessità e a condizione che non siano disponibili misure meno invasive della vita privata.

75.

Il GEPD raccomanda pertanto di riformulare il primo trattino dell'articolo 4, paragrafo 4 in modo da assicurare il rispetto della giurisprudenza relativa all'articolo 8 della CEDU. Inoltre, a fini di sistematicità, il GEPD suggerisce che l'articolo 4, paragrafo 4 sia trasferito alla fine dell'articolo 5.

IV.5   Trattamenti riguardanti categorie particolari di dati

76.

L'articolo 6 stabilisce un divieto in linea di principio del trattamento di dati sensibili, ossia di dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale o relativi alla salute o alla vita sessuale. Tale divieto non si applica qualora il trattamento sia previsto da una legge e sia assolutamente necessario per l'adempimento delle legittime funzioni dell'autorità interessata ai fini della prevenzione, delle indagini, dell'accertamento o del perseguimento dei reati penali. I dati sensibili possono inoltre essere trattati qualora la persona interessata abbia dato il proprio esplicito consenso. In entrambi i casi sono previsti specifici ed adeguati meccanismi di salvaguardia.

77.

Il testo dell'articolo 6 si presta a due osservazioni. In primo luogo, l'articolo 6 si basa troppo ampiamente sul consenso della persona interessata. Il GEPD sottolinea che il trattamento di dati sensibili sulla base del consenso esplicito della persona interessata dovrebbe essere consentito solo nella misura in cui il trattamento sia effettuato nell'interesse della persona stessa e il rifiuto del consenso non dovrebbe comportare conseguenze negative per tale persona. Il GEPD raccomanda di modificare di conseguenza l'articolo 6 per renderlo, tra l'altro, coerente con l'attuale normativa UE in materia di protezione dei dati.

78.

In secondo luogo, il GEPD ritiene che possano essere presi in considerazione anche altri motivi giuridici per il trattamento, quale la necessità di tutelare gli interessi vitali della persona interessata o di un'altra persona (qualora la persona interessata sia fisicamente o giuridicamente incapace di dare il proprio consenso).

79.

Nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia, assume sempre maggiore importanza il trattamento di altre categorie di dati personali eventualmente sensibili, quali i dati biometrici e i profili di DNA. Tali dati non sono esplicitamente contemplati dall'articolo 6 della proposta. Il GEPD invita il legislatore UE a rivolgere particolare attenzione all'atto dell'integrazione dei principi generali sulla protezione dei dati stabiliti dalla presente proposta nella successiva legislazione riguardante il trattamento di tali categorie particolari di dati. Un esempio è costituito dall'attuale proposta di decisione quadro del Consiglio sullo scambio di informazioni in virtù del principio di disponibilità (cfr. punti 12-15), che consente esplicitamente il trattamento e gli scambi di dati biometrici e di profili di DNA (cfr. allegato II della proposta) ma non esamina la sensibilità e le particolarità di tali dati dal punto di vista della protezione dei dati stessi.

80.

Il GEPD raccomanda di prevedere garanzie specifiche, in particolare allo scopo di assicurare che:

i dati biometrici e i profili di DNA siano usati unicamente in base a norme tecniche consolidate ed interoperabili;

il loro livello di accuratezza sia adeguatamente preso in considerazione e possa essere contestato dalla persona interessata mediante strumenti prontamente disponibili;

il rispetto della dignità delle persone sia pienamente garantito.

Spetta al legislatore decidere se tali garanzie supplementari debbano essere previste nella presente decisione quadro o negli strumenti giuridici specifici che disciplinano la raccolta e lo scambio di tali categorie particolari di dati.

IV.6   Accuratezza e affidabilità

81.

L'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) stabilisce le norme generali relative alla qualità dei dati. In base a tale articolo, il responsabile del trattamento è tenuto a garantire che i dati siano esatti e, se necessario, aggiornati, prendendo tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare i dati inesatti o incompleti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati. Ciò è conforme ai principi generali della normativa UE in materia di protezione dei dati.

82.

L'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), terza frase prevede che gli Stati membri possono disporre per il trattamento dei dati diversi livelli di accuratezza ed affidabilità. Secondo il GEPD tale disposizione deroga al principio generale dell'accuratezza. Raccomanda pertanto di precisare la natura derogatoria della disposizione aggiungendo all'inizio della terza frase dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) il termine «tuttavia» o «ciononostante». In tali casi, quando cioè non sia possibile garantire pienamente l'accuratezza dei dati, il responsabile del trattamento è tenuto a distinguere i dati sulla base del loro livello di accuratezza ed affidabilità, facendo in particolare riferimento alla fondamentale distinzione tra i dati basati sui fatti e i dati basati su opinioni e considerazioni personali. Il GEPD sottolinea l'importanza di tale obbligo sia per le persone interessate, sia per le autorità incaricate dell'applicazione della legge, soprattutto quando il trattamento dei dati avvenga lontano dalla loro fonte (cfr. punto 7 del presente parere).

Verifica della qualità dei dati

83.

Il principio generale sancito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) è integrato dalle garanzie più specifiche previste dall'articolo 9 relativo alla verifica della qualità dei dati. In particolare l'articolo 9 prevede che:

1.

la qualità dei dati personali sia verificata prima che questi siano trasmessi o resi disponibili; che sia inoltre regolarmente verificata la qualità dei dati resi disponibili mediante l'accesso diretto automatico (articolo 9, paragrafi 1 e 2);

2.

in tutte le trasmissioni di dati, devono essere indicate le decisioni giudiziarie e le decisioni di proscioglimento, i dati basati su opinioni devono essere verificati alla fonte prima di essere trasmessi e occorre indicare il loro livello di accuratezza e affidabilità (articolo 9, paragrafo 1);

3.

i dati personali siano contrassegnati su richiesta della persona interessata qualora questa ritenga che essi non siano precisi e qualora non possa essere accertato se essi siano o meno precisi (articolo 9, paragrafo 6).

84.

Pertanto, se applicati congiuntamente, l'articolo 4, paragrafo 1 e l'articolo 9 assicurano che la qualità dei dati personali sia adeguatamente verificata sia dalla persona interessata, sia dalle autorità che sono più vicine alle fonti dei dati trattati e che pertanto sono maggiormente in grado di controllarli.

85.

Il GEPD giudica positivamente tali disposizioni in quanto, pur essendo incentrate sulle esigenze delle autorità incaricate dell'applicazione della legge, assicurano che ogni dato sia tenuto nella debita considerazione e utilizzato in base alla sua accuratezza e affidabilità, evitando così che la persona interessata sia penalizzata in modo sproporzionato dall'eventuale imprecisione di alcuni dati che la riguardano.

86.

La verifica della qualità dei dati è per la persona interessata un elemento essenziale di protezione, specialmente per quanto riguarda i dati personali trattati dalle autorità di polizia e dalle autorità giudiziarie. Il GEPD deplora pertanto che l'applicabilità dell'articolo 9 relativo alla verifica della qualità dei dati sia limitata ai dati trasmessi ad altri Stati membri o resi loro disponibili. Purtroppo ciò comporta che la qualità dei dati personali, essenziale anche a fini di applicazione della legge, venga pienamente garantita solo quando i dati in questione sono trasmessi o resi disponibili ad altri Stati membri, ma non quando sono trattati all'interno di uno Stato membro. (17). Nell'interesse sia delle persone interessate, sia delle autorità competenti, è invece essenziale assicurare che la corretta verifica della qualità si applichi a tutti i dati personali, compresi quelli non trasmessi o resi disponibili da un altro Stato membro.

87.

Il GEPD raccomanda pertanto di eliminare in ogni caso i limiti del campo di applicazione dell'articolo 9, paragrafi 1 e 6 spostando tali disposizioni nel capitolo II della proposta.

Distinzione tra le diverse categorie di dati

88.

L'articolo 4, paragrafo 3 prevede per il responsabile del trattamento l'obbligo di effettuare una chiara distinzione tra i dati personali di diverse categorie di persone (persone sospettate, persone condannate, testimoni, vittime, informatori, persone in contatto, altre categorie di persone). Il GEPD è favorevole a tale impostazione. Se è vero che le autorità incaricate dell'applicazione della legge e le autorità giudiziarie potrebbero avere bisogno di trattare dati relativi a categorie molto diverse di persone, è essenziale distinguere tali dati in base al diverso grado di coinvolgimento in un reato. In particolare le condizioni per la raccolta dei dati, i limiti di tempo, le condizioni in base alle quali si rifiuta l'accesso o non vengono fornite informazioni alla persona interessata, le modalità di accesso ai dati da parte delle autorità competenti dovrebbero rispecchiare le particolarità delle differenti categorie di dati trattati e le diverse finalità per le quali tali dati sono raccolti dalle autorità incaricate dell'applicazione della legge e dalle autorità giudiziarie.

89.

A tale proposito il GEPD chiede di prestare speciale attenzione ai dati relativi alle persone non sospette. Occorre stabilire condizioni e garanzie specifiche per rispettare il principio di proporzionalità ed evitare di recare pregiudizio alle persone non attivamente coinvolte in un reato. La proposta dovrebbe contenere disposizioni supplementari per questa categoria di persone, in modo da restringere le finalità del trattamento, stabilire precisi limiti di tempo e limitare l'accesso ai dati. Il GEPD raccomanda di modificare la proposta di conseguenza.

90.

L'attuale testo della proposta contiene, all'articolo 7, paragrafo 1, una garanzia specifica relativa alle persone non sospette. Secondo il GEPD si tratta di una garanzia importante, soprattutto perché gli Stati membri non è consentito prevedere deroghe. Purtroppo l'articolo 7, paragrafo 1 prevede garanzie specifiche solo riguardo ai limiti di tempo, e la sua applicabilità è limitata alla categoria di persone di cui all'articolo 4, paragrafo 3, ultimo trattino della proposta. Non prevede pertanto garanzie soddisfacenti e non copre l'intero gruppo delle persone non sospette. (18).

91.

Anche i dati relativi alle persone condannate meritano una particolare attenzione. Per quanto riguarda questi dati, infatti, si dovrebbe tenere debito conto delle iniziative recenti e future concernenti gli scambi di informazioni estratte dai casellari giudiziari, assicurandone la coerenza. (19)

92.

Sulla scorta di quanto sopra, il GEPD raccomanda di aggiungere all'articolo 4 un nuovo paragrafo contenente i seguenti elementi:

disposizioni supplementari per restringere le finalità del trattamento, stabilire precisi limiti di tempo e limitare l'accesso ai dati per quanto riguarda le persone non sospette;

obbligo per gli Stati membri di stabilire le conseguenze giuridiche delle distinzioni che occorre effettuare fra i dati personali di differenti categorie di persone, rispecchiando le particolarità delle differenti categorie di dati trattati e le diverse finalità per le quali tali dati sono raccolti dalle autorità incaricate dell'applicazione della legge e dalle autorità giudiziarie;

le conseguenze giuridiche dovrebbero riferirsi alle condizioni per la raccolta di dati personali, ai limiti di tempo, all'ulteriore trasferimento e impiego dei dati ed alle condizioni in base alle quali si rifiuta l'accesso o non vengono fornite informazioni alla persona interessata.

IV.7   Limiti di tempo per la memorizzazione dei dati personali

93.

L'articolo 4, paragrafo 1, lettera e) e l'articolo 7, paragrafo 1 della proposta sanciscono i principi generali che disciplinano i limiti di tempo per la memorizzazione dei dati personali. In linea di massima i dati personali non dovrebbero essere memorizzati per un tempo più lungo di quanto necessario per lo scopo per il quale sono stati raccolti. Ciò è conforme alla normativa UE in materia di protezione dei dati. (20)

94.

Tuttavia la disposizione generale di cui all'articolo 7, paragrafo 1 si applica «tranne che nei casi in cui il diritto nazionale stabilisca diversamente». Il GEPD rileva che si tratta di un'eccezione molto generale che va oltre le deroghe ammissibili a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e) e propone di sopprimere la deroga generale di cui all'articolo 7, paragrafo 1, o quantomeno di limitare esplicitamente gli interessi pubblici che giustificano il ricorso a tale deroga da parte degli Stati membri. (21)

95.

L'articolo 7, paragrafo 2 prevede che il rispetto dei limiti di tempo sia assicurato mediante adeguate misure procedurali e tecniche e sia regolarmente verificato. IL GEPD si compiace per tale disposizione, ma raccomanda di stabilire esplicitamente che le adeguate misure procedurali e tecniche dovrebbero prevedere la soppressione automatica e periodica dei dati personali dopo un certo lasso di tempo.

IV.8   Scambi di dati personali con paesi terzi

96.

L'efficacia della cooperazione giudiziaria e di polizia all'interno delle frontiere dell'UE dipende sempre più dalla cooperazione con i paesi terzi e gli organismi internazionali. Sia a livello nazionale che a livello di UE sono attualmente in discussione, o vengono prese in considerazione, varie azioni volte a migliorare l'applicazione della legge e la cooperazione giudiziaria con paesi terzi o organismi internazionali. (22) È probabile che lo sviluppo di questa cooperazione internazionale dipenderà molto dagli scambi di dati personali.

97.

È quindi essenziale che i principi dell'equità e legittimità del trattamento, e in generali quelli relativi al giusto processo, si applichino anche alla raccolta e agli scambi di dati personali oltre le frontiere dell'Unione, e che i dati personali siano trasferiti a paesi terzi o ad organismi internazionali solo se i paesi terzi in questione assicurano un adeguato livello di protezione o garanzie appropriate.

Trasferimenti di dati personali a paesi terzi

98.

In questa ottica il GEPD esprime il suo apprezzamento per l'articolo 15 della proposta, che prevede la protezione in caso di trasferimento alle autorità competenti di paesi terzi o a organismi internazionali. Tuttavia tale disposizione, contenuta nel capitolo III della proposta, si applica unicamente ai dati ricevuti o resi disponibili dalle autorità competenti di altri Stati membri. Tale limitazione fa sì che il sistema di protezione dei dati a livello di Unione europea resti carente per quanto riguarda i dati che non sono ricevuti da autorità competenti di altri Stati membri. Secondo il GEPD tale carenza è inaccettabile per i seguenti motivi.

99.

Innanzitutto il livello di protezione offerto dalla normativa UE in caso di trasferimento a un paese terzo non dovrebbe essere determinato dalla fonte dei dati — un'autorità di polizia di uno Stato membro che trasferisce dati ad un paese terzo, o un'autorità di polizia di un altro Stato membro.

100.

In secondo luogo va notato che le norme che disciplinano i trasferimenti di dati personali a paesi terzi rappresentano un principio fondamentale della normativa in materia di protezione dei dati. Tale principio non costituisce soltanto una delle disposizioni fondamentali della direttiva 95/46/CE, ma è sancito anche dal Protocollo addizionale alla Convenzione 108 (23). Le norme comuni relative alla protezione dei dati personali di cui all'articolo 1 della proposta non possono essere garantite se le norme comuni relative ai trasferimenti di dati personali a paesi terzi non contemplano tutte le operazioni di trattamento. Pertanto, se i dati personali potessero essere trasmessi a paesi terzi che non offrono un livello di protezione adeguato, i diritti che la presente proposta garantisce alle persone interessate ne risulterebbero direttamente pregiudicati.

101.

In terzo luogo, per quanto riguarda i dati trattati solo all'interno di un paese, la limitazione del campo di applicazione di tali «norme ai dati scambiati» si tradurrebbe nell'assenza di garanzie: paradossalmente sarebbe più «facile» trasferire dati personali a paesi terzi, senza alcuna protezione adeguata dei dati stessi, piuttosto che ad altri Stati membri. Ne potrebbero conseguire fenomeni di «riciclaggio delle informazioni». Le autorità competenti degli Stati membri potrebbero eludere le norme rigorose sulla protezione dei dati trasmettendo i dati a paesi terzi o organismi internazionali, dove un'autorità competente di un altro Stato membro potrebbe avervi accesso o da dove potrebbero addirittura essere rinviati all'autorità di cui sopra.

102.

Pertanto il GEPD raccomanda di modificare la presente proposta per far sì che l'articolo 15 si applichi allo scambio di tutti i dati personali con paesi terzi. Tale raccomandazione non riguarda l'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), che di per sé può applicarsi solo ai dati personali scambiati con altri Stati membri.

Trasferimenti eccezionali a paesi non adeguati

103.

L'articolo 15 stabilisce per i trasferimenti alle autorità competenti di paesi terzi o ad organismi internazionali una serie di condizioni paragonabili a quelle previste dall'articolo 25 della direttiva 95/46/CE. Tuttavia l'articolo 15, paragrafo 6 prevede la possibilità di trasferire dati a paesi terzi o organismi internazionali in cui non è garantito un adeguato livello di protezione dei dati se il trasferimento è assolutamente necessario per salvaguardare gli interessi essenziali di uno Stato membro o per prevenire gravi pericoli imminenti che minacciano la sicurezza pubblica o una persona o più persone specifiche.

104.

Occorre precisare quando sia applicabile l'eccezione di cui al paragrafo 6. Pertanto il GEPD raccomanda:

di precisare che tale eccezione costituisce semplicemente una deroga alla condizione della «protezione adeguata», ma non incide sulle altre condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1;

di aggiungere che i trasferimenti di dati effettuati in virtù di tale eccezione dovrebbero essere soggetti a condizioni appropriate (ad esempio l'esplicita condizione che i dati siano trattati solo a titolo temporaneo e per finalità precise) e che saranno notificati all'autorità di controllo competente.

Trattamento di dati personali ricevuti da paesi terzi

105.

In considerazione dell'intensificarsi degli scambi di dati personali con le autorità giudiziarie e di polizia di paesi terzi, si dovrebbe altresì prestare particolare attenzione ai dati personali «importati» da paesi terzi che non offrono adeguate garanzie di rispetto dei diritti umani e, in particolare, di protezione dei dati personali.

106.

In una prospettiva più ampia il GEPD ritiene che il legislatore debba garantire che i dati personali ricevuti da paesi terzi siano almeno conformi alle norme internazionali relative al rispetto dei diritti umani. Ad esempio le autorità incaricate dell'applicazione della legge e le autorità giudiziarie non dovrebbero trattare o fare affidamento su dati raccolti sotto tortura o in violazione dei diritti umani, o liste nere basate esclusivamente su opinioni politiche o preferenze sessuali a meno che ciò non avvenga nell'interesse della persona interessata. Pertanto il GEPD raccomanda che tale punto sia precisato almeno in un considerando della proposta, eventualmente con un riferimento ai pertinenti strumenti internazionali. (24)

107.

Per quanto riguarda più specificamente la protezione dei dati personali, il GEPD rileva che, quando i dati personali sono trasmessi da paesi privi di norme e garanzie adeguate in materia di protezione dei dati personali, occorre valutare debitamente l'eventuale mancanza di qualità dei dati onde evitare che le autorità incaricate dell'applicazione della legge dell'UE facciano erroneamente affidamento su tali informazioni e che si arrechi pregiudizio alle persone interessate.

108.

Il GEPD raccomanda pertanto di aggiungere all'articolo 9 della proposta una disposizione che impone di valutare specificamente la qualità dei dati personali trasmessi da paesi terzi all'atto della loro ricezione e di indicare il grado di accuratezza e di affidabilità di tali dati.

IV.9   Scambi di dati personali con privati e con autorità diverse dalle autorità incaricate dell'applicazione della legge.

109.

Gli articoli 13 e 14 della proposta stabiliscono una serie di requisiti che devono essere soddisfatti nei casi in cui i dati personali vengono ulteriormente trasmessi a privati e ad autorità diverse dalle autorità incaricate dell'applicazione della legge. Come indicato in precedenza, questi articoli integrano le norme più generali figuranti al Capitolo II, che dovrebbero comunque essere rispettate.

110.

Il GEPD ritiene che il trasferimento a privati e ad altri organismi pubblici possa essere necessario in casi particolari allo scopo di prevenire e combattere la criminalità, ma che esso debba essere soggetto a condizioni specifiche e rigorose. Ciò è conforme al punto di vista espresso dai commissari europei per la protezione dei dati nel documento di sintesi di Cracovia (25).

111.

In questa prospettiva, il GEPD ritiene che le condizioni supplementari stabilite dagli articoli 13 e 14 possano essere considerate soddisfacenti se applicate unitamente alle norme generali di cui al Capitolo II, compresa un'applicazione globale delle norme sull'ulteriore trattamento (cfr. IV.2). Tuttavia, l'attuale proposta limita l'applicabilità degli articoli 13 e 14 ai dati personali ricevuti o resi disponibili dalle autorità competenti di un altro Stato membro. (26)

112.

L'applicabilità generale di queste ultime condizioni è ancor più importante se si considera il crescente scambio di dati fra autorità incaricate dell'applicazione della legge e altre autorità o privati, anche all'interno degli Stati membri. Il partenariato pubblico/privato in attività di applicazione della legge ne costituisce un esempio .

113.

Il GEPD raccomanda quindi di modificare l'attuale proposta per assicurare che gli articoli 13 e 14 si applichino agli scambi di tutti i dati personali, compresi quelli non trasmessi o resi disponibili da un altro Stato membro. Questa raccomandazione non riguarda l'articolo 13, lettera c) e l'articolo 14, lettera c).

Accesso e ulteriore utilizzo di dati personali controllati da privati

114.

Lo scambio di dati personali con privati è bidirezionale: comporta la trasmissione o la messa a disposizione di dati personali anche da parte di privati ad autorità incaricate dell'applicazione della legge e autorità giudiziarie.

115.

In tal caso i dati personali raccolti per scopi commerciali (transazioni commerciali, marketing, fornitura di servizi, ecc.) e gestiti da responsabili del controllo privati sono accessibili alle autorità pubbliche e da esse ulteriormente utilizzati per l'assai diverso scopo della prevenzione, delle indagini, dell'accertamento o del perseguimento dei reati penali. Inoltre, l'accuratezza e l'affidabilità dei dati trattati per scopi commerciali dev'essere attentamente valutata allorquando detti dati sono utilizzati a fini di applicazione della legge (27).

116.

Un recentissimo e importante esempio di accesso a basi dati private a fini di applicazione della legge è rappresentato dal testo approvato della direttiva sulla conservazione dei dati sulle comunicazioni (cfr. punti 16-18), in base al quale i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione dovranno conservare fino a due anni i dati concernenti le comunicazioni per assicurare che essi siano disponibili ai fini delle indagini, dell'accertamento e del perseguimento di reati gravi. In base al testo approvato, le questioni concernenti l'accesso a questi dati travalicano la legislazione comunitaria e potrebbero non essere disciplinati dalla direttiva. Queste importanti questioni potrebbero invece essere oggetto di legislazione nazionale o di azioni nel quadro del Titolo VI del TUE (28).

117.

Nel suo parere sulla proposta di direttiva, il GEPD ha difeso un'interpretazione più ampia del trattato CE, in quanto la limitazione dell'accesso è necessaria per assicurare un'adeguata protezione della persona interessata i cui dati in materia di comunicazioni debbono essere conservati. Sfortunatamente, il legislatore europeo non ha incluso nella succitata direttiva norme in materia di accesso.

118.

Nel presente parere, il GEPD afferma nuovamente di preferire nettamente che la legislazione UE fornisca norme comuni sull'accesso e sull'ulteriore utilizzo da parte delle autorità incaricate dell'applicazione della legge. Fintantoché ciò non sarà trattato nell'ambito del primo pilastro, uno strumento del terzo pilastro potrebbe fornire la necessaria tutela. Questa posizione del GEPD è altresì corroborata dal generale aumento degli scambi di dati fra Stati membri e dalla recente proposta sul principio di disponibilità. Norme nazionali diverse sull'accesso e sull'ulteriore utilizzo non sarebbero compatibili con la proposta «libera circolazione» a livello di UE delle informazioni in materia di applicazione della legge che comprende anche dati provenienti da basi dati private.

119.

Di conseguenza, il GEPD ritiene che si debbano applicare norme comuni in materia di accesso da parte delle autorità incaricate dell'applicazione della legge a dati personali conservati da privati, così da assicurare che l'accesso venga permesso unicamente sulla base di condizioni e limitazioni ben definite. In particolare, l'accesso da parte delle autorità competenti dovrebbe essere consentito soltanto caso per caso, in circostanze e per scopi specifici, ed essere sottoposto a controllo giudiziario negli Stati membri.

IV.10   Diritti della persona interessata

120.

Il Capitolo IV riguarda i diritti della persona interessata secondo modalità generalmente coerenti con l'attuale normativa in materia di protezione dei dati e con l'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

121.

Il GEPD saluta con favore queste disposizioni, in quanto esse forniscono una serie armonizzata di diritti per le persone interessate, tenendo conto delle particolarità del trattamento da parte delle autorità incaricate dell'applicazione della legge e delle autorità giudiziarie. Si tratta di un miglioramento significativo considerato che l'attuale situazione è caratterizzata da un'ampia varietà di norme e pratiche, soprattutto per quanto riguarda il diritto di accesso. Alcuni Stati membri non consentono alla persona interessata di accedere ai suoi dati ma hanno un sistema di «accesso indiretto» (da parte dell'autorità nazionale preposta alla protezione dei dati a nome della persona interessata).

122.

Nella proposta, le eventuali deroghe al diritto di accesso diretto sono armonizzate. Ciò è particolarmente importante per consentire ai cittadini i cui dati sono sempre più trattati e scambiati da autorità competenti di diversi Stati membri UE di avvalersi di una serie armonizzata di diritti in quanto persone interessate, a prescindere dallo Stato membro in cui i dati vengono raccolti o trattati (29).

123.

Il GEPD riconosce l'opportunità di limitare i diritti delle persone interessate nei casi in cui ciò sia necessario ai fini della prevenzione, delle indagini, dell'accertamento o del perseguimento di reati penali. In ogni caso, poiché queste limitazioni devono essere considerate eccezioni ai diritti fondamentali delle persone interessate, si dovrebbe applicare una rigorosa verifica sotto il profilo della proporzionalità. Ciò significa che le eccezioni dovrebbero essere limitate e ben definite e che le restrizioni dovrebbero essere, dove possibile, parziali e limitate nel tempo.

124.

In questa prospettiva, il GEPD vorrebbe attirare l'attenzione del legislatore soprattutto sulla lettera a) del paragrafo 2 degli articoli 19, 20, 21, che stabilisce un'assai ampia ed indefinita deroga ai diritti delle persone interessate, affermando che questi diritti possono essere limitati, se necessario, per «permettere al responsabile del controllo di svolgere correttamente i propri compiti». Inoltre, questa deroga si sovrappone alla disposizione della lettera b), che permette limitazioni dei diritti delle persone interessate allorquando ciò sia necessario per «non compromettere le indagini, inchieste o procedimenti in corso o lo svolgimento dei legittimi doveri delle autorità competenti». Mentre quest'ultima deroga può essere considerata giustificata, la prima sembra imporre una limitazione sproporzionata dei diritti della persona interessata. Pertanto, il GEPD raccomanda di sopprimere la lettera a) del paragrafo 2 degli articoli 19, 20, 21.

125.

Inoltre, il GEPD raccomanda di migliorare gli articoli 19, 20, 21 come segue:

specificare che le restrizioni dei diritti della persona interessata non sono obbligatorie, non si applicano per un periodo indeterminato e sono permesse «soltanto» nei casi specifici elencati negli articoli;

tenere conto che le informazioni dovrebbero essere fornite dal responsabile del trattamento in modo autonomo e non sulla base di una richiesta da parte della persona interessata;

aggiungere all'articolo 19, paragrafo 1), lettera c) che si dovrebbero anche fornire informazioni sui «limiti di tempo per la conservazione dei dati»;

assicurare (modificando l'articolo 20, paragrafo 1 in linea con altri strumenti UE per la protezione dei dati) che le informazioni — dove i dati non siano stati ottenuti dalla persona interessata o siano stati ottenuti da questa senza che ne avesse conoscenza — le verranno fornite al più tardi al «momento della prima comunicazione»;

garantire che il meccanismo per introdurre un ricorso contro il rifiuto o la limitazione dei diritti della persona interessata sia applicabile a casi di limitazione del diritto di essere informati e modificare di conseguenza l'ultima frase dell'articolo 19, paragrafo 4.

Decisioni individuali automatiche

126.

Il GEPD esprime rammarico per il fatto che la proposta non affronti per niente l'importante questione delle decisioni individuali automatiche. In effetti, l'esperienza pratica dimostra che le autorità incaricate dell'applicazione della legge fanno un uso sempre crescente del trattamento automatico di dati al fine di valutare determinati aspetti personali degli individui, in particolare per valutarne l'affidabilità e la condotta.

127.

Il GEPD — pur riconoscendo che questi sistemi potrebbero essere necessari in certi casi per aumentare l'efficacia delle attività di applicazione della legge — osserva che le decisioni basate unicamente sul trattamento automatico di dati dovrebbero essere soggette a condizioni e salvaguardie molto rigide allorquando producono effetti giuridici nei confronti di una persona oppure comportano per questa significative conseguenze. Ciò ha ancor maggiore importanza nel contesto del terzo pilastro, giacché in questo caso le autorità competenti sono dotate di un potere pubblico coercitivo e pertanto le loro decisioni o azioni possono avere conseguenze su di una persona o essere più intrusive di quanto accadrebbe normalmente allorquando siffatte decisioni/azioni sono prese da privati.

128.

In particolare, e conformemente ai principi generali in materia di protezione di dati, siffatte decisioni o azioni dovrebbero essere consentite soltanto se espressamente autorizzate dalla legge o dalla competente autorità di sorveglianza e dovrebbero essere soggette a misure appropriate volte a salvaguardare gli interessi legittimi della persona interessata. Inoltre, la persona interessata dovrebbe disporre di strumenti prontamente disponibili che le consentano di presentare il suo punto di vista ed essere in grado di conoscere la logica della decisione, a meno che ciò non sia incompatibile con lo scopo per il quale i dati vengono trattati.

129.

Il GEPD raccomanda pertanto di introdurre una disposizione specifica sulle decisioni individuali automatiche, in linea con l'attuale legislazione UE in materia di protezione di dati.

IV.11   Sicurezza del trattamento

130.

Per quanto riguarda la sicurezza del trattamento, l'articolo 24 prevede che il responsabile del trattamento sia tenuto a prendere misure tecniche ed organizzative adeguate, in linea con le disposizioni degli altri strumenti UE in materia di protezione dei dati. Inoltre, il paragrafo 2 contiene un elenco completo e dettagliato delle misure da adottare per il trattamento automatizzato dei dati.

131.

Il GEPD si rallegra di questa disposizione; tuttavia, nell'intento di facilitare un efficace controllo da parte delle competenti autorità, suggerisce di aggiungere all'elenco delle misure enumerate nel paragrafo 2 la seguente misura supplementare: «k) garantire il controllo sistematico e la verifica dell'efficacia delle misure di sicurezza (autocontrollo sistematico delle misure di sicurezza)»  (30).

Registrazione dei dati

132.

L'articolo 10 stabilisce che qualsiasi trasmissione o ricevimento automatico di dati personali venga registrato (in caso di trasmissione automatica) o documentato (in caso di trasmissione non automatica) onde garantire la successiva verifica della legittimità della trasmissione e del trattamento dei dati. Dette informazioni sono comunicate all'autorità di controllo competente su richiesta di quest'ultima.

133.

Il GEPD si compiace di questa disposizione. Rileva tuttavia che per assicurare un controllo globale e verificare l'uso corretto dei dati personali sarebbe opportuno registrare o documentare anche l'accesso ai dati. Ciò è essenziale, in quanto un controllo efficace del corretto trattamento dei dati personali deve incentrarsi non soltanto sulla legittimità della trasmissione dei dati personali tra autorità, ma anche sulla legittimità dell'accesso da parte delle medesime autorità (31). Pertanto, il GEPD raccomanda di modificare l'articolo 10 prevedendo che anche l'accesso ai dati sia registrato o documentato.

V.12   Ricorsi giurisdizionali, responsabilità e sanzioni

134.

Il capitolo VI della proposta concerne i ricorsi giurisdizionali (articolo 27), la responsabilità (articolo 28) e le sanzioni (articolo 29). Le disposizioni sono in generale coerenti con la vigente normativa UE in materia di protezione dei dati.

135.

In particolare, per quanto riguarda le sanzioni, il GEPD si rallegra della precisazione secondo cui, in caso di violazione delle disposizioni di attuazione della decisione quadro, le sanzioni dovranno essere efficaci, commisurate e dissuasive. Inoltre, le sanzioni penali previste per i reati commessi intenzionalmente che comportano violazioni gravi — segnatamente con riguardo alla riservatezza e alla sicurezza del trattamento — assicureranno un effetto dissuasivo maggiore per le violazioni più gravi della normativa in materia di protezione dei dati.

IV.13   Controllo, sorveglianza e funzioni consultive

136.

Le disposizioni della proposta relative al controllo e alla sorveglianza del trattamento dei dati nonché alla consultazione sulle questioni attinenti al trattamento dei dati sono in larga misura analoghe alle disposizioni della direttiva 95/46/CE. Il GEPD si compiace che nella sua proposta la Commissione abbia optato per meccanismi già sperimentati e ben funzionanti e sottolinea in particolare l'introduzione di un sistema (obbligatorio) di controllo preliminare. Tale sistema è previsto non soltanto dalla direttiva 95/46/CE, ma anche dal regolamento 45/2001/CE e si è dimostrato uno strumento efficace a disposizione del GEPD per la sorveglianza del trattamento dei dati da parte delle istituzioni e degli organi della Comunità europee.

137.

Un altro strumento di controllo e sorveglianza del trattamento dei dati dimostratosi efficace è la nomina dei responsabili della protezione dei dati da parte di un responsabile del trattamento. Tale strumento, già applicato in vari Stati membri, è previsto dal regolamento 45/2001/CE come strumento obbligatorio e svolge un ruolo chiave a livello di Comunità europee. I responsabili della protezione dei dati sono amministratori incaricati di garantire in maniera indipendente, nell'ambito di un'organizzazione, l'applicazione interna delle disposizioni in materia di protezione dei dati.

138.

Il GEPD raccomanda di aggiungere le disposizioni in materia di responsabili della protezione dei dati alla proposta. Tali disposizioni potrebbero essere elaborate sul modello degli articoli da 24 a 26 del regolamento 45/2001/CE.

139.

La proposta di decisione quadro è destinata agli Stati membri. È pertanto logico che l'articolo 30 preveda un controllo da parte di autorità di sorveglianza indipendenti. Detto articolo è formulato in modo analogo all'articolo 28 della direttiva 95/46/CE. Le autorità nazionali dovrebbero cooperare tra di loro, come pure con le autorità di controllo comuni istituite ai sensi del titolo VI del trattato UE e con il GEPD. Inoltre, l'articolo 31 della proposta prevede l'istituzione di un gruppo di lavoro destinato a svolgere un ruolo analogo a quello previsto per il gruppo di cui all'articolo 29 nelle materie del primo pilastro. Tutti i soggetti attivi nell'ambito della protezione dei dati sono menzionati nell'articolo 31 della proposta.

140.

È chiaro che, in una proposta destinata a migliorare la cooperazione giudiziaria e di polizia tra Stati membri, la cooperazione tra tutti i soggetti impegnati nel campo della protezione dei dati svolge un ruolo importante. Pertanto, il GEPD si rallegra del risalto dato nella proposta alla cooperazione tra autorità di controllo.

141.

Inoltre, il GEPD sottolinea l'importanza di un approccio coerente per quanto riguarda le questioni attinenti alla protezione dei dati, che potrebbe essere rafforzato promuovendo la comunicazione tra il gruppo di cui all'articolo 29 e il gruppo di lavoro istituito dall'attuale proposta di decisione quadro. Il GEPD raccomanda che l'articolo 31, paragrafo 2 della proposta sia modificato per autorizzare il presidente del gruppo di cui all'articolo 29 a partecipare o a farsi rappresentare alle riunioni del nuovo gruppo di lavoro.

142.

Il testo dell'articolo 31 della presente proposta contiene una notevole differenza rispetto all'articolo 29 della direttiva 95/46/CE. Il GEPD è membro a pieno titolo del gruppo di cui all'articolo 29. Ciò comprende il diritto di voto. La proposta attuale prevede anch'essa la partecipazione del GEPD al gruppo di lavoro (in base all'articolo 31), ma non il diritto di voto. Non è chiaro per quale motivo l'attuale proposta si discosti dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE. Secondo il GEPD il testo proposto è ambiguo circa il ruolo del GEPD, il che potrebbe ostacolare l'efficacia della sua partecipazione ai lavori del gruppo di lavoro. Il GEPD raccomanda pertanto di mantenere la coerenza con il testo della direttiva.

IV.14   Altre disposizioni

143.

Il capitolo VIII della proposta contiene alcune disposizioni finali che modificano la convenzione Schengen e altri strumenti relativi al trattamento e alla protezione dei dati personali.

Convenzione Schengen

144.

L'articolo 33 della proposta stabilisce che gli articoli da 126 a 130 della convenzione Schengen sono sostituiti dalla decisione quadro per le materie che ricadono nell'ambito di applicazione del trattato UE. I suddetti articoli della convenzione Schengen contengono le norme generali in materia di protezione dei dati relativamente al trattamento dei dati trasmessi in applicazione della convenzione (ma al di fuori del Sistema d'Informazione Schengen).

145.

Il GEPD si compiace di questa sostituzione, che migliora la coerenza del regime di protezione dei dati nel terzo pilastro e rappresenta per certi versi un miglioramento significativo della protezione dei dati personali, ad esempio grazie al rafforzamento dei poteri delle autorità di controllo. Su alcuni punti essa comporta tuttavia un'involontaria — e inopportuna — diminuzione del livello di protezione dei dati. Alcune disposizioni della convenzione Schengen sono in effetti più restrittive di quelle della decisione quadro.

146.

Il GEPD attira l'attenzione in particolare sull'articolo 126, paragrafo 3, lettera b) della convenzione Schengen, che stabilisce che i dati possono essere utilizzati soltanto dalle autorità giudiziarie, dai servizi e dagli organi che assolvono un compito o una funzione nell'ambito delle finalità stabilite dalla convenzione. Tale disposizione sembra escludere la trasmissione a soggetti privati, che sarebbe invece autorizzata dalla proposta di decisione quadro. Un altro punto riguarda il fatto che le disposizioni in materia di protezione dei dati della convenzione Schengen si applicano anche a tutti i dati trasmessi a partire da un archivio non automatizzato o inseriti in un siffatto archivio (articolo 127), mentre gli archivi non strutturati sono esclusi dal campo di applicazione della proposta di decisione quadro.

Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea

147.

L'articolo 34 stabilisce che l'articolo 23 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea è sostituito dalla decisione quadro. Il GEPD rileva che, se per certi versi questa sostituzione garantirebbe in generale una migliore protezione dei dati personali scambiati nel quadro della convenzione, per altri potrebbe anche far sorgere qualche problema di compatibilità tra i due strumenti.

148.

In particolare, la convenzione riguarda anche l'assistenza giudiziaria in materia di intercettazione delle telecomunicazioni. In questo caso, lo Stato membro richiesto può dare il proprio accordo all'intercettazione o alla trasmissione della registrazione delle telecomunicazioni alle condizioni applicabili in un caso analogo a livello nazionale. Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4 della convenzione, ove queste condizioni supplementari riguardino l'utilizzo di dati personali, esse prevalgono sulle norme in materia di protezione dei dati di cui all'articolo 23. Analogamente, l'articolo 23, paragrafo 5 stabilisce la precedenza delle norme supplementari a salvaguardia delle informazioni raccolte da squadre investigative comuni. Il GEPD rileva che, qualora l'articolo 23 fosse sostituito dalla proposta in esame, non sarebbe chiaro se le suddette norme supplementari restino applicabili. Raccomanda pertanto di chiarire questo punto, onde valutare attentamente le conseguenze di una sostituzione totale dell'articolo 23 della convenzione con la decisione quadro.

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale

149.

L'articolo 34, paragrafo 2 stabilisce che qualsiasi riferimento alla suddetta convenzione deve essere considerato come un riferimento alla decisione quadro. L'interpretazione e la concreta applicabilità di tale disposizione sono tutt'altro che chiare. Ad ogni modo, il GEPD presume che questa disposizione si applichi soltanto entro i limiti del campo di applicazione ratione materiae della decisione quadro.

Questioni finali

150.

Per quanto riguarda la coerenza sistematica del testo della proposta, il GEPD rileva che alcuni articoli potrebbero trovare una collocazione migliore.

Suggerisce pertanto:

1)

di spostare l'articolo 16 («Comitato») dal capitolo III («Forme specifiche di trattamento») a un nuovo capitolo;

2)

di spostare gli articoli 25 («Registro») e 26 («Controllo preliminare») dal capitolo V («Riservatezza e sicurezza del trattamento») a un nuovo capitolo.

V   CONCLUSIONI

Un notevole passo avanti

a)

L'adozione della presente proposta rappresenterebbe un notevole passo avanti per la protezione dei dati personali, in un settore importante che richiede particolarmente un meccanismo coerente ed efficace per la protezione dei dati personali a livello di Unione europea.

b)

L'efficace protezione dei dati personali non solo è importante per le persone interessate, ma contribuisce anche al successo della stessa cooperazione giudiziaria e di polizia. Per molti aspetti i due interessi pubblici vanno di pari passo.

Norme comuni

c)

Secondo il GEPD, un nuovo quadro per la protezione dei dati dovrebbe non solo rispettare i principi della protezione dei dati — vista l'importanza di garantire la coerenza della protezione dei dati nell'ambito dell'Unione europea — ma anche fornire una serie di norme supplementari che tengano conto della specificità del settore dell'applicazione della legge.

d)

La presente proposta soddisfa tali requisiti: garantisce che i principi esistenti in materia di protezione dei dati di cui alla direttiva 95/46/CE siano applicati nel settore del terzo pilastro, in quanto la maggior parte delle disposizioni della proposta riflettono altri strumenti giuridici dell'UE sulla protezione dei dati personali e sono coerenti con tali strumenti. Inoltre prevede norme comuni che specificano tali principi ai fini dell'applicazione in questo settore, che sono generalmente sufficienti a fornire adeguate garanzie di protezione dei dati nel terzo pilastro.

Applicabilità ad ogni trattamento

e)

È essenziale che la decisione quadro, per conseguire il suo obiettivo, riguardi tutti i dati giudiziari e di polizia, anche se tali dati non sono trasmessi o messi a disposizione dalle autorità competenti di altri Stati membri.

f)

L'articolo 30, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 31, paragrafo 1, lettera c) del TUE forniscono una base giuridica per disposizioni sulla protezione dei dati non limitate alla protezione dei dati personali effettivamente scambiati tra le autorità competenti degli Stati membri, ma anche applicabili a situazioni nazionali.

g)

La proposta non si applica al trattamento nel quadro del secondo pilastro del trattato UE (politica estera e di sicurezza comune), né al trattamento dei dati da parte di servizi di intelligence e all'accesso di detti servizi a tali dati quando sono trattati dalle autorità competenti o da altri (il che risulta dall'articolo 33 TUE). In questi settori, spetta al diritto nazionale fornire un'adeguata protezione alle persone interessate. Questo divario nella protezione a livello UE richiede una protezione ancora più efficace nei settori che sono effettivamente contemplati dalla proposta.

h)

Il GEPD si rallegra del fatto che la proposta comprende i dati personali trattati da autorità giudiziarie.

In relazione ad altri strumenti giuridici

i)

Qualora un altro strumento giuridico specifico adottato in virtù del titolo VI del trattato UE preveda condizioni o restrizioni più precise per il trattamento dei dati o per l'accesso ai dati, lo strumento giuridico specifico dovrebbe applicarsi in quanto lex specialis.

j)

La presente proposta di decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali ha i suoi meriti ed è necessaria anche in mancanza di uno strumento giuridico sulla disponibilità (come proposto dalla Commissione il 12 ottobre 2005).

k)

L'approvazione da parte del Parlamento europeo della direttiva riguardante la conservazione dei dati sulle comunicazioni rende ancora più urgente stabilire un quadro giuridico per la protezione dei dati nel terzo pilastro.

Struttura della proposta

l)

Le norme supplementari di cui al capitolo II (in aggiunta ai principi generali della direttiva 95/46/CE) dovrebbero fornire una protezione addizionale alle persone interessate in relazione al contesto specifico del terzo pilastro, ma non possono comportare un abbassamento del livello di protezione.

m)

Il capitolo III relativo a forme specifiche di trattamento (in cui è inserito il terzo livello di protezione) non può derogare al capitolo II: le disposizioni del capitolo III dovrebbero offrire una protezione addizionale alle persone interessate in situazioni in cui sono coinvolte le autorità competenti di più di uno Stato membro, ma tali disposizioni non possono comportare un abbassamento del livello di protezione.

n)

Le disposizioni in materia di verifica della qualità dei dati (articolo 9, paragrafi 1 e 6) e quelle che disciplinano l'ulteriore trattamento dei dati personali (articolo 11, paragrafo 1) dovrebbero essere trasferite al capitolo II e rese applicabili a tutti i trattamenti di dati da parte delle autorità incaricate dell'applicazione della legge, anche se i dati personali non sono stati trasmessi o resi disponibili da un altro Stato membro. E' essenziale, in particolare, sia per le persone interessate che per le autorità competenti, assicurare che un'adeguata verifica della qualità sia effettuata per tutti i dati personali.

Limitazione delle finalità

o)

La proposta non affronta in modo del tutto soddisfacente una situazione che può verificarsi nelle attività di polizia, ossia la necessità di utilizzare ulteriormente i dati per una finalità considerata incompatibile con quella per cui erano stati rilevati.

p)

In base alla normativa UE sulla protezione dei dati i dati personali devono essere rilevati per finalità determinate ed esplicite ed essere successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità. Dev'essere consentita una certa flessibilità quanto all'uso ulteriore. La limitazione relativa alla rilevazione ha maggiori probabilità di essere rispettata se le autorità responsabili della sicurezza interna sanno di poter fare affidamento, con appropriate garanzie, su una deroga alla limitazione per l'uso ulteriore.

q)

La decisione quadro dovrebbe stabilire nel capitolo II che gli Stati membri possono adottare misure legislative per consentire l'ulteriore trattamento qualora una siffatta misura sia necessaria per garantire:

la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, alla difesa o alla sicurezza nazionale;

la tutela di un importante interesse economico o finanziario di uno Stato membro;

la protezione della persona interessata.

Tali competenze degli Stati membri potrebbero implicare un trattamento invasivo della vita privata e dovrebbero pertanto essere corredate di condizioni molto rigorose.

Necessità e proporzionalità

r)

I principi di necessità e proporzionalità della proposta dovrebbero riflettere appieno la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, assicurando che il trattamento di dati personali sia considerato necessario solo qualora le autorità competenti possano chiaramente dimostrarne la necessità e a condizione che non siano disponibili misure meno invasive della vita privata.

Scambi di dati personali con paesi terzi

s)

La possibilità di trasmettere dati ai paesi terzi senza garantire la protezione della persona interessata comprometterebbe in modo grave la protezione prevista dalla presente proposta nel territorio dell'Unione europea. Il GEPD raccomanda pertanto di modificare la presente proposta per far sì che l'articolo 15 si applichi allo scambio di tutti i dati personali con paesi terzi. Tale raccomandazione non riguarda l'articolo 15, paragrafo 1, lettera c).

t)

Allorché dati personali sono trasmessi da paesi terzi, prima dell'utilizzo di tali dati dovrebbe esserne valutata attentamente la qualità alla luce del rispetto dei diritti umani e delle norme in materia di protezione dei dati.

Scambi di dati personali con privati e con autorità diverse dalle autorità incaricate dell'applicazione della legge

u)

Il trasferimento a privati e ad altri organismi pubblici può essere necessario in casi particolari allo scopo di prevenire e combattere la criminalità, ma esso dovrebbe essere soggetto a condizioni specifiche e rigorose. Il GEPD raccomanda di modificare l'attuale proposta per assicurare che gli articoli 13 e 14 si applichino agli scambi di tutti i dati personali, compresi quelli non trasmessi o resi disponibili da un altro Stato membro. Questa raccomandazione non riguarda l'articolo 13, lettera c) e l'articolo 14, lettera c).

v)

Si dovrebbero applicare norme comuni in materia di accesso da parte delle autorità incaricate dell'applicazione della legge a dati personali conservati da privati, così da assicurare che l'accesso venga permesso unicamente sulla base di condizioni e limitazioni ben definite.

Categorie particolari di dati

w)

Si dovrebbero prevedere garanzie specifiche, in particolare allo scopo di assicurare che:

i dati biometrici e i profili di DNA siano usati unicamente in base a norme tecniche consolidate ed interoperabili;

il loro livello di sicurezza sia adeguatamente preso in considerazione e possa essere contestato dalla persona interessata mediante strumenti prontamente disponibili;

il rispetto della dignità delle persone sia pienamente garantito.

Distinzione tra le diverse categorie di dati

x)

I dati personali riguardanti diverse categorie di persone (persone sospettate, persone condannate, vittime, testimoni, ecc.) dovrebbero essere trattati in base a condizioni e salvaguardie diverse e appropriate. Pertanto il GEPD propone di aggiungere all'articolo 4 un nuovo paragrafo contenente i seguenti elementi:

obbligo per gli Stati membri di stabilire le conseguenze giuridiche delle distinzioni che devono essere effettuate fra i dati personali di differenti categorie di persone,

disposizioni supplementari per restringere le finalità del trattamento, stabilire precisi limiti di tempo e limitare l'accesso ai dati per quanto riguarda le persone non sospette.

Decisioni individuali automatiche

y)

Le decisioni basate unicamente sul trattamento automatico di dati dovrebbero essere soggette a condizioni e salvaguardie molto rigide allorquando producono effetti giuridici nei confronti di una persona oppure comportano per questa significative conseguenze. Pertanto il GEPD raccomanda di introdurre disposizioni specifiche sulle decisioni individuali automatiche, analoghe a quelle previste dalla direttiva 95/46/CE.

Selezione di altre raccomandazioni

z)

Il GEPD raccomanda quanto segue:

riformulare il primo trattino dell'articolo 4, paragrafo 4 al fine di assicurare il rispetto della giurisprudenza relativa all'articolo 8 della CEDU, poiché la formulazione proposta per l'articolo 4, paragrafo 4 non soddisfa i criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo riguardo all'articolo 8 della CEDU;

sopprimere l'ampia deroga di cui all'articolo 7, paragrafo 1 o almeno limitare espressamente gli interessi pubblici che giustificano il ricorso ad essa da parte degli Stati membri;

modificare l'articolo 10 in modo da prevedere che anche l'accesso ai dati sia registrato o documentato;

sopprimere la lettera a) del paragrafo 2 degli articoli 19, 20 e 21;

aggiungere alla proposta disposizioni relative ai responsabili della protezione dei dati, disposizioni che potrebbero seguire il modello degli articoli da 24 a 26 del regolamento 45/2001/CE;

modificare l'articolo 31, paragrafo 2 della proposta in modo da autorizzare anche il presidente del gruppo di cui all'articolo 29 a partecipare o a farsi rappresentare alle riunioni del nuovo gruppo di lavoro.

Bruxelles, 19 dicembre 2005

Peter HUSTINX

Garante europeo della protezione dei dati


(1)  Punto 18 del programma.

(2)  Convenzione tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica Francese, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica Austriaca per rafforzare la cooperazione transfrontaliera, in particolare per quanto riguarda la lotta al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera e all'immigrazione clandestina, firmata il 27 maggio 2005 a Prüm (Germania).

(3)  Iniziativa del Regno di Svezia volta all'adozione della decisione quadro relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge, in particolare con riguardo ai reati gravi, compresi gli atti terroristici (GU C 281 del 18 novembre 2004, pag. 5).

(4)  In base alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la conservazione di dati trattati nell'ambito della fornitura di servizi pubblici di comunicazione elettronica e che modifica la direttiva 2002/58/CE (COM(2005) 438 defin.).

(5)  Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale del 28 gennaio 1981.

(6)  Il Consiglio d'Europa ha formulato la raccomandazione n. R (87) 15 del 1987 che disciplina l'uso dei dati personali nel settore della polizia, ma la raccomandazione non è di per sé vincolante per gli Stati membri.

(7)  Cfr. anche «Il GEPD in quanto consulente delle istituzioni comunitarie sulle proposte legislative e sui documenti connessi» del 18 marzo 2005, pubblicato sul sito www.edps.eu.int.

(8)  Parere del garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla conservazione dei dati trattati in relazione alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica pubblici e recante modifica della direttiva 2002/58/CE (COM(2005) 438 defin.), pubblicato sul sito www.edps.eu.int.

(9)  Punto 2.2.4. del parere.

(10)  Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale del 28 gennaio 1981.

(11)  Proposta di decisione del Consiglio relativa all'accesso per consultazione al sistema d'informazione visti (VIS) da parte delle autorità degli Stati membri competenti per la sicurezza interna e dell'Europol ai fini della prevenzione, individuazione e investigazione di reati terroristici e di altri reati gravi (COM(2005) 600 defin. del 24 novembre 2005. Il GEPD intende emettere un parere sulla proposta all'inizio del 2006.

(12)  Il GEPD rinvia allo stesso ragionamento della Corte nella (tra l'altro) sentenza pronunciata nella causa Österreichischer Rundfunk e altri, Cause riunite C-465/00, C-138/01 e C-139/01, Racc. [2003], pag. I-4989.

(13)  Si veda, nello stesso senso, il punto 33 del parere del GEPD del 26 settembre 2005 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la conservazione di dati trattati nell'ambito della fornitura di servizi pubblici di comunicazione elettronica e che modifica la direttiva 2002/58/CE, punto 33.

(14)  Sentenza della Corte del 16 giugno 2005, Pupino, causa C-105/03.

(15)  La disposizione potrebbe essere simile a quella dell'articolo 46 del regolamento 45/2001/CE.

(16)  Il sistema di informazione doganale è un sistema limitato ma piuttosto complesso che consta di elementi nazionali e sovranazionali e che è comparabile al sistema di informazione Schengen. Date l'importanza relativamente limitata della presente proposta per il sistema di informazione doganale e la complessità del sistema stesso, quest'ultimo non sarà oggetto di questo parere. Il GEPD se ne occuperà in un altro contesto.

(17)  Inoltre ciò non sarebbe conforme alla raccomandazione n. R(87)15 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri tesa a regolamentare l'utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia. In particolare il principio 7.2 prevede che vengano istituiti «controlli regolari» della qualità dei dati personali d'accordo con l'autorità di controllo o in conformità del diritto nazionale.

(18)  Si veda, per maggiori dettagli, il punto 94 del presente parere.

(19)  La decisione 2005/876/GAI del Consiglio relativa allo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario è entrata in vigore il 9 dicembre. La decisione completa e agevola il funzionamento dei meccanismi esistenti per la trasmissione delle informazioni relative alle condanne basati sulle convenzioni in vigore, su strumenti quali la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959, e sulla Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea del 2000. Tale testo sarà in seguito sostituito da una decisione quadro del Consiglio più precisa. La Commissione sta pensando di proporre una nuova decisione quadro nel settore.

(20)  Oltre alla disposizione generale relativa ai limiti di tempo per la memorizzazione dei dati personali, di cui all'articolo 7, la proposta prevede altre disposizioni specifiche concernenti i dati personali scambiati con altri Stati membri. In particolare l'articolo 9, paragrafo 7 prevede che i dati personali siano cancellati:

1.

quando non avrebbero dovuto essere trasmessi, resi disponibili o ricevuti;

2.

dopo un limite di tempo comunicato dall'autorità che trasmette, a meno che i dati personali non servano ulteriormente per un procedimento giudiziario;

3.

se non sono o non sono più necessari per il fine per cui erano stati trasmessi.

(21)  Si potrebbe prendere in considerazione una limitazione riguardante la lotta contro il terrorismo e/o gli specifici interessi pubblici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e): motivi storici, statistici o scientifici.

(22)  Si veda, ad esempio, la recente comunicazione della Commissione sulla strategia relativa alla dimensione esterna dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (COM(2005 491 defin.).

(23)  Il protocollo addizionale alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale, concernente le autorità di controllo ed i flussi transfrontalieri è stato firmato l'8 novembre 2001 ed è entrato in vigore il 1o luglio 2004. Questo strumento giuridico internazionale vincolante è stato finora firmato da 11 Stati (9 dei quali membri dell'UE). L'articolo 2, paragrafo 1 del protocollo sancisce il principio generale secondo cui ciascuna Parte prevede che il trasferimento di dati personali verso un destinatario soggetto alla giurisdizione di uno Stato o di un organismo che non è Parte della Convenzione può essere effettuato solo se detto Stato o detto organismo assicura un livello di protezione adeguato per il trasferimento di dati in questione.

(24)  Ad esempio la Convenzione dell'ONU contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata da tutti gli Stati membri dell'UE ed entrata in vigore il 26 giugno 1987. In particolare l'articolo 15 stabilisce che «Ogni Stato parte vigila affinché ogni dichiarazione di cui si sia stabilito che è stata ottenuta con la tortura, non possa essere invocata come elemento di prova in un procedimento, se non contro la persona accusata di tortura, al fine di determinare che una dichiarazione è stata resa».

(25)  Documento di sintesi sull'applicazione della legge e lo scambio di informazioni nell'UE, adottato nella conferenza di primavera delle autorità europee incaricate della protezione dei dati, Cracovia, 25-26 aprile

(26)  Cfr. il programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2006 (COM(2005) 531 defin.).

(27)  Ad esempio, una bolletta telefonica sarà affidabile per scopi commerciali fintantoché indicherà correttamente le chiamate effettuate; tuttavia, la stessa bolletta telefonica potrebbe non essere pienamente affidabile per le autorità incaricate dell'applicazione della legge come prova conclusiva che qualcuno abbia effettuato una determinata chiamata.

(28)  Secondo i considerando della direttiva «Le questioni relative all'accesso ai dati conservati ai sensi della presente direttiva da parte di autorità pubbliche nazionali per attività di cui al primo trattino dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, ricadono al di fuori del campo di applicazione del diritto comunitario. Esse tuttavia possono formare oggetto di legislazione nazionale o di azione ai sensi del titolo VI del trattato sull'Unione europea, considerando sempre che tali legislazioni o azioni devono rispettare pienamente i diritti fondamentali che risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri e che sono garantiti dalla CEDU. L'articolo 8 della CEDU, nell'interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo…»

(29)  In particolare, il Capitolo IV riguarda il diritto di informazione (Articoli 19 e 20) e il diritto di accesso, rettifica, cancellazione o congelamento dei dati (Articolo 21). In generale, questi articoli attribuiscono alle persone interessate tutti i diritti di norma garantiti dalla normativa UE in materia di protezione dei dati, fissando nel contempo una serie di eccezioni intese a tener conto delle particolarità del terzo pilastro. In particolare, le limitazioni dei diritti della persona interessata sono permesse da disposizioni quasi identiche fissate in riferimento sia al diritto di informazione (Articolo 19, punto 2 e articolo 20, paragrafo 2) che al diritto di accesso (Articolo 21, paragrafo 2).

(30)  Cfr. al riguardo il parere del GEPD sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, COM(2004) 835 definitivo, pubblicato su www.edps.eu.int

(31)  Ciò è in linea con le disposizioni dell'articolo 18 della proposta, in base alle quali l'autorità che trasmette i dati è informata, quando lo richieda, sull'ulteriore trattamento dei dati personali trasmessi o resi disponibili, e dell'articolo 24, relativo alle misure di sicurezza, anche alla luce del proposto autocontrollo sistematico di tali misure.


III Informazioni

Commissione

25.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 47/48


GR-Hellenikon: Esercizi di servizio aereo di linea

Bando di gara, pubblicato dalla Repubblica ellenica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per l'istituzione di servizi aerei di linea sui quali sono stati imposti oneri di servizio pubblico

(2006/C 47/13)

1.   Introduzione: Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il governo greco ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sui seguenti servizi aerei di linea a partire dall'1.4.2006:

Atene — Kithira,

Atene — Naxos,

Atene — Paros,

Atene — Karpathos,

Atene — Sitia,

Atene — Skiathos,

Salonicco — Corfù,

Rodi — Kos — Leros — Astipalea,

Corfù — Azio — Cefalonia — Zante.

Le condizioni prescritte per detti oneri di servizio pubblico sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 46 del 24.2.2006 e C 164 del 10.7.2002, pag. 16.

Qualora entro l'1.3.2006 nessun vettore aereo abbia dichiarato al Servizio dell'aviazione civile la propria intenzione di istituire, a decorrere dall'1.4.2006, servizi aerei di linea su una o più delle rotte suddette, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza compensazione finanziaria, la Grecia, nel quadro della procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento, limiterà per 3 anni a un unico vettore l'accesso a una o più delle rotte suddette (cfr. punto seguente) e indirà una gara per attribuire il diritto di prestare questi servizi su tali rotte a partire dall'1.4.2006.

2.   Oggetto della gara: La gara verte sul diritto esclusivo di gestire, per un periodo di 3 anni a decorrere dall'1.4.2006, nell'ambito dell'adempimento di oneri di servizio pubblico, i seguenti servizi aerei di linea:

Atene — Kithira,

Atene — Naxos,

Atene — Paros,

Atene — Karpathos,

Atene — Sitia,

Atene — Skiathos,

Salnonicco — Corfù,

Rodi — Kos — Leros — Astipalea,

Corfù — Azio — Cefalonia — Zante.

La prestazione di servizi sulle linee suddette dovrà essere effettuata in conformità degli oneri di servizio pubblico previsti al riguardo e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 46 del 24.2.2006 e C 164 del 10.7.2002, pag. 16.

È possibile presentare un'offerta per una soltanto delle linee suddette o per più linee; in ogni caso, per ciascuna di esse deve essere presentata un'offerta separata.

Considerata la specificità dei collegamenti, i vettori dovranno essere in grado di dimostrare che il personale di cabina addetto al servizio dei passeggeri su tali voli parla e comprende la lingua greca.

3.   Partecipazione alla gara: La gara è aperta a tutti i vettori aerei titolari di una licenza di esercizio valida, rilasciata da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.

4.   Procedura di gara: La presente gara è disciplinata dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere da d) a i), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie e dal decreto presidenziale n. 346/98 (Adeguamento della normativa greca in materia di appalti pubblici di servizi alle disposizioni della direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18.7.1992) come modificato dal decreto presidenziale n. 18/2000.

In caso di emergenza, ove sia stato deciso di ripetere una gara che non abbia dato esito positivo, il ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni può adottare le misure necessarie per garantire che vengano soddisfatti i bisogni vitali in materia di trasporto aereo di determinate regioni periferiche; tali misure devono essere tuttavia conformi ai principi di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza e la loro durata massima è di 6 mesi.

Inoltre, nel caso in cui sia stata presentata una sola offerta, non ritenuta accettabile sul piano economico, potrà essere avviata la procedura negoziale.

L'offerente deve mantenere la sua offerta fino al termine della procedura di selezione delle offerte.

5.   Capitolato d'oneri: La documentazione completa relativa alla gara, comprendente il capitolato d'oneri ed altre informazioni, può essere richiesta gratuitamente al servizio Aviazione civile greco, direzione Gestione trasporti aerei, Vas. Georgiou 1, GR-166 04, Hellenikon, tel. (30-210 10) 891 61 49 — 891 63 38, fax (30-210 10) 894 71 01

6.   Corrispettivo finanziario: Le offerte presentate devono indicare espressamente l'importo richiesto a titolo di compensazione trimestrale per l'esercizio dei servizi relativi a ciascuna delle linee suddette nei 3 anni successivi alla data prevista per l'inizio del servizio (con ripartizione annuale dei conti, come indicato nel capitolato d'oneri). Il corrispettivo sarà versato trimestralmente entro 30 giorni dall'emissione della relativa fattura da parte del vettore, tramite bonifico su un conto presso una banca greca riconosciuta. L'importo esatto della compensazione concessa sarà versato trimestralmente e verrà determinato sulla base dei voli realmente effettuati, di un certificato degli organi competenti del servizio Aviazione civile che attesti il corretto adempimento dei termini del contratto e dell'importo proporzionale del corrispettivo dovuto.

7.   Criterio di selezione: Tra i vettori ritenuti in grado di assicurare, per ciascuna delle linee, un servizio ininterrotto e conforme agli oneri di servizio pubblico imposti, sarà selezionato quello che abbia chiesto la compensazione finanziaria totale più bassa per la linea in questione.

8.   Durata, modifica e annullamento del contratto: Il contratto entrerà in vigore l'1.4.2006 e scadrà il 31.3.2009.

Ogni eventuale modifica del contratto dovrà rispettare le condizioni relative agli oneri di servizio pubblico pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 46 del 24.2.2006 e C 164 del 10.7.2002, pag. 16. Ogni modifica del contratto dovrà essere formulata per iscritto.

In caso di mutamento non prevedibile delle condizioni di esercizio, l'importo del corrispettivo potrà essere riveduto.

Ciascun contraente può recedere dal contratto dietro un preavviso di 6 mesi. In caso di ragioni particolarmente gravi e qualora il vettore non abbia adempiuto correttamente i termini contrattuali per quanto attiene agli oneri di servizio pubblico, l'autorità aggiudicatrice può tuttavia risolvere il contratto prima che sia trascorso il periodo sopraindicato. È altresì prevista la risoluzione automatica del contratto in caso di sospensione o di revoca della licenza di esercizio o del certificato di operatore aereo (COA) dell'appaltatore.

9.   Sanzioni in caso di inadempienza: Il vettore risponde del corretto adempimento dei termini contrattuali.

Il numero di voli annullati in un anno per motivi direttamente imputabili al vettore non può superare il 2% dei voli previsti. Nel caso di voli annullati l'importo del corrispettivo finanziario verrà ridotto proporzionalmente.

Qualora i termini contrattuali non vengano rispettati, in tutto o in parte, per ragioni diverse da quelle di forza maggiore (ad esclusione del caso in cui il numero dei voli annullati non superi il 2% dei voli previsti in un anno, come menzionato al paragrafo precedente), l'autorità aggiudicatrice ha il diritto di applicare le seguenti sanzioni:

nel caso in cui i voli annullati superino il 2 % dei voli previsti annualmente per ciascuna rotta, un'ulteriore riduzione della compensazione finanziaria (relativa ai voli effettuati nel trimestre) dovuta per la rotta in questione, pari a un importo equivalente a quello che sarebbe stato corrisposto se i voli fossero stati effettuati regolarmente;

in caso di mancato rispetto del numero dei posti effettivamente disponibili ogni settimana nell'arco del trimestre, una riduzione della compensazione finanziaria proporzionale al numero dei posti non disponibili;

in caso di infrazione relativa alle tariffe proposte, una riduzione della compensazione finanziaria proporzionale alla differenza rispetto alle tariffe previste;

in caso di altra infrazione relativa all'esecuzione del contratto, l'imposizione della multa prevista dalle disposizioni aeroportuali;

nel caso in cui l'appaltatore incorra per la terza volta nell'arco dello stesso trimestre nella stessa infrazione riguardante una determinata rotta, oltre alle sanzioni summenzionate, la possibilità di perdere in tutto o in parte la garanzia di buon fine costituita per la medesima rotta, dietro comunicazione scritta del Servizio dell'aviazione civile all'appaltatore e salvo che l'appaltatore riesca a dimostrare che tali violazioni non sono a lui imputabili. Le sanzioni menzionate nel presente punto vengono applicate tenendo conto della gravità della trasgressione constatata, secondo il principio di proporzionalità.

L'autorità aggiudicatrice potrà inoltre esigere un indennizzo per i danni subiti.

10.   Modalità di presentazione: Le offerte devono essere spedite in quintuplice copia per lettera raccomandata e avviso di ricevimento o consegnate a mano dietro rilascio di una ricevuta, all'indirizzo seguente:

Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni, Servizio Aviazione civile, Direzione generale Trasporti aerei, Direzione gestione trasporti aerei — Divisione II, Vasileos Georgiou 1, GR-16604 Hellenikon.

Il termine per la presentazione delle offerte scade alle ore 12 del trentaduesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le offerte inviate per corrispondenza devono pervenire anteriormente alla scadenza del termine (farà fede l'avviso di ricevimento).

11.   Validità della gara: Il presente bando è valido a condizione che nessun vettore aereo comunitario abbia dichiarato entro l'1.3.2006 (inviando un piano dei voli al Servizio dell'aviazione civile) l'intenzione di istituire servizi aerei di linea su una o più delle rotte in questione a decorrere dall'1.4.2006, conformemente agli obblighi di servizio pubblico imposti e senza compensazione finanziaria.

In ogni caso, il bando di gara resta valido per le rotte in relazione alle quali nessun vettore abbia proposto i propri servizi entro l'1.3.2006 alle condizioni sopra indicate.


25.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 47/51


P-Lisbona: Gestione di servizi aerei di linea

Bando di gara pubblicato dal Portogallo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per la gestione dei servizi aerei di linea Lisbona/Bragança, Bragança/Vila Real/Lisbona

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. S 25 del 7.2.2006, procedura aperta, 27011-2006)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 32 dell'8.2.2006)

(2006/C 47/14)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.   Introduzione: Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il Portogallo ha deciso di imporre oneri modificati di servizio pubblico sulle rotte Lisbona/Bragança e Bragança/Vila Real/Lisbona.

Nella misura in cui entro l'8.3.2006 non vi siano vettori che abbiano istituito o si apprestino a istituire servizi aerei di linea sulle rotte sopraindicate, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza esigere una compensazione finanziaria, il Portogallo ha deciso, ai sensi della procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del summenzionato regolamento, di limitare l'accesso alle suddette rotte ad un unico vettore e di indire un bando di gara per concedere il diritto di gestire questi servizi aerei a decorrere dal 28.8.2006.

2.   Obiettivi del bando di gara: Fornire, a decorrere dal 28.8.2006, servizi aerei sulle rotte Lisbona/Bragança e Bragança/Vila Real/Lisbona.

I servizi devono essere forniti conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti su tale rotta e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 30 del 7.2.2006.

Si fa osservare ai vettori che, considerata la specificità di tali collegamenti, essi devono dimostrare che la maggior parte dell'equipaggio commerciale impiegato su queste rotte parla e capisce il portoghese.

3.   Partecipazione al bando di gara: La gara è aperta a tutti i vettori aerei titolari di una licenza di esercizio valida, rilasciata da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei, e di un adeguato certificato di trasporto aereo.

4.   Procedura relativa al bando di gara: Il presente bando di gara è soggetto alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) ed i) del regolamento (CEE) n. 2408/92.

5.   Fascicolo relativo al bando di gara: Il fascicolo completo del bando di gara, che comprende il programma di concorso, può essere ottenuto al prezzo di 100 EUR presso l'Instituto Nacional de Aviação Civil, Rua B, Edifícios 4,5, e 6 — Aeroporto da Portela 4 — P-1749-034 Lisbona.

6.   Compensazione finanziaria: Le offerte presentate dai candidati dovranno espressamente indicare l'importo richiesto a titolo di compensazione per la gestione del servizio in questione nei 3 anni successivi alla data prevista per l'inizio della gestione stessa (con ripartizione annua). Qualora le offerte dovessero includere la realizzazione di voli durante i fine settimana, detti voli non debbono comportare alcun aggravio dell'onere finanziario a carico dello Stato. La dimostrazione e la giustificazione dell'incidenza finanziaria derivante dalla realizzazione di voli durante i fine settimana (non a carico dello Stato) dovrà essere debitamente spiegata e giustificata nell'offerta presentata dal concorrente.

L'importo esatto della compensazione accordata sarà determinata retroattivamente ogni anno, sulla base delle spese e delle entrate effettivamente prodotte dal servizio, entro i limiti dell'importo indicato nella proposta, su presentazione dei documenti giustificativi.

7.   Tariffe: Le offerte presentate dai candidati dovranno precisare le tariffe previste, che devono essere conformi agli oneri di servizio pubblico modificati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 30 del 7.2.2006.

8.   Durata, modifica e risoluzione del contratto: Il contratto entrerà in vigore il 28.8.2006 e scadrà il 27.8.2009. Inoltre, l'esecuzione del contratto viene esaminata annualmente, di concerto con il vettore, nei mesi di giugno e luglio. In caso di mutamento imprevedibile delle condizioni di esercizio, l'importo della compensazione potrà essere riveduto.

9.   Sanzioni in caso di inadempimento del contratto: Qualora il vettore non possa gestire il servizio in questione per cause di forza maggiore, l'importo della compensazione finanziaria potrà essere ridotto proporzionalmente ai voli non effettuati.

Qualora il vettore non gestisca la rotta in questione per cause diverse dalla forza maggiore o qualora non rispetti gli oneri di servizio pubblico, le autorità portoghesi potranno:

ridurre l'importo della compensazione finanziaria proporzionalmente ai voli non effettuati;

chiedere spiegazioni al vettore e, se le spiegazioni non sono soddisfacenti, recedere dal contratto senza preavviso e chiedere un risarcimento dei danni subiti.

10.   Presentazione delle offerte:

1.

Le offerte devono essere trasmesse entro le ore 17 del 30o giorno (trentesimo giorno) a decorrere dalla data di pubblicazione del presente invito nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 47 del 25.2.2006.

2.

Le offerte possono essere consegnate brevi manu, dietro rilascio di una ricevuta, presso la sede dell'Instituto Nacional de Aviação Civil, Rua B, Edificios 4, 5 e 6, Aeroporto da Portela 4, P-1749-034 Lisbona, tra le ore 9 e le ore 17, o inviate a mezzo posta allo stesso indirizzo, a condizione che l'invio avvenga entro il termine di cui al paragrafo precedente.

11.   Validità del bando: Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), prima frase, del regolamento (CEE) n. 2408/92, il presente bando è valido a condizione che nessun vettore aereo comunitario, che potrebbe essere autorizzato alla gestione della rotta in questione, presenti, entro l'8.3.2006, una richiesta di autorizzazione per la gestione della rotta in questione a decorrere dal 28.8.2006, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza ricevere alcuna compensazione finanziaria.

Qualora uno o più vettori chiedano, entro l'8.3.2006, l'autorizzazione alla gestione delle suddette rotte nel rispetto degli oneri di servizio pubblico e senza chiedere una compensazione finanziaria, il presente bando cessa di essere valido.


25.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 47/s3


AVVISO

Il 28 febbraio 2006 sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 49 A il «Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — Settimo complemento alla ventitreesima edizione integrale».

Gli abbonati possono ottenere gratuitamente la suddetta Gazzetta ufficiale nei limiti del numero e della(e) versione(i) linguistica(che) del(dei) loro abbonamento(i). Gli abbonati sono pregati di rispedire la cedola di ordinazione che si trova in calce, debitamente compilata, specificando il numero di matricola dell'abbonamento (il codice che figura a sinistra di ogni etichetta e che comincia per O/..........). La gratuità e la disponibilità sono assicurate per un anno a decorrere dalla data d'uscita della Gazzetta ufficiale in questione.

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Questa Gazzetta ufficiale — come tutte le Gazzette ufficiali (serie L, C, C A, C E) — possono essere consultate gratuitamente sul sito Internet: http://europa.eu.int/eur-lex/lex.

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