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ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 11 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
49o anno |
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III Informazioni |
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Commissione |
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2006/C 011/6 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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I Comunicazioni
Commissione
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17.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 11/1 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
16 gennaio 2006
(2006/C 11/01)
1 euro=
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,2112 |
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JPY |
yen giapponesi |
139,23 |
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DKK |
corone danesi |
7,4613 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,68545 |
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SEK |
corone svedesi |
9,3293 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,5497 |
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ISK |
corone islandesi |
74,14 |
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NOK |
corone norvegesi |
8,0490 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CYP |
sterline cipriote |
0,5737 |
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CZK |
corone ceche |
28,796 |
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EEK |
corone estoni |
15,6466 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
250,32 |
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LTL |
litas lituani |
3,4528 |
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LVL |
lats lettoni |
0,6959 |
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MTL |
lire maltesi |
0,4293 |
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PLN |
zloty polacchi |
3,8093 |
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RON |
leu rumeni |
3,6352 |
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SIT |
tolar sloveni |
239,51 |
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SKK |
corone slovacche |
37,477 |
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TRY |
lire turche |
1,6148 |
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AUD |
dollari australiani |
1,6066 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,4055 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
9,3912 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,7340 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,9792 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 189,94 |
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ZAR |
rand sudafricani |
7,2575 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
9,7711 |
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HRK |
kuna croata |
7,3798 |
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IDR |
rupia indonesiana |
11 476,12 |
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MYR |
ringgit malese |
4,536 |
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PHP |
peso filippino |
63,673 |
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RUB |
rublo russo |
34,2590 |
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THB |
baht thailandese |
48,054 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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17.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 11/2 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4064 — Montagu/BSN Medical)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(2006/C 11/02)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
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1. |
In data 9.1.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Montagu Private Equity Ltd («MPE», GB), attraverso alcuni fondi gestiti, acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa BSN Medical GmbH & Co. KG («BSN», Germania) mediante acquisto di azioni o quote. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4064 — Montagu/BSN Medical, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
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17.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 11/3 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4101 — MatlinPatterson/Deutsche Bank/Michel Thierry)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(2006/C 11/03)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
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1. |
In data 6.1.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese MatlinPatterson LLC (USA) e Deutsche Bank AG (Germania) acquisiscono) ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'impresa Michel Thierry SA (Francia), mediante acquisto di azioni o quote. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4101 — MatlinPatterson/Deutsche Bank/Michel Thierry, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
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17.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 11/4 |
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di pentaerythritol originario degli Stati Uniti d'America, della Repubblica popolare cinese, della Russia, della Turchia e dell'Ucraina
(2006/C 11/04)
La Commissione ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (in appresso: «regolamento di base») (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (2), secondo la quale le importazioni di pentaerythritol originario degli Stati Uniti d'America, della Repubblica popolare cinese, della Russia, della Turchia e dell'Ucraina (in appresso: «paesi interessati»), sarebbero oggetto di pratiche di dumping e arrecherebbero pertanto un grave pregiudizio all'industria comunitaria.
1. Denuncia
La denuncia è stata presentata il 2 dicembre 2005 dal CEFIC (in appresso: «denunciante») per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso più del 50 %, della produzione comunitaria complessiva di pentaerythritol.
2. Prodotto
Il prodotto assertivamente oggetto di dumping è il pentaerythritol originario degli Stati Uniti d'America, della Repubblica popolare cinese, della Russia, della Turchia e dell'Ucraina (in appresso: «prodotto in esame»), normalmente dichiarato al codice NC 2905 42 00. Il codice NC viene fornito a titolo puramente indicativo.
3. Denuncia di dumping
La denuncia di dumping nei confronti degli Stati Uniti d'America, della Russia e della Turchia si basa sul confronto tra il valore normale, stabilito sulla base dei prezzi applicati sul mercato interno, e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame quando è esportato nella Comunità.
In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il denunciante ha determinato il valore normale per la Repubblica popolare cinese e l'Ucraina in base al prezzo praticato in un paese ad economia di mercato, come indicato al paragrafo 5.1, lettera d), del presente avviso. La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale, così calcolato, e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame quando è esportato nella Comunità.
I margini di dumping così calcolati sono significativi per tutti i paesi esportatori interessati.
4. Denuncia di pregiudizio
Il denunciante ha dimostrato che le importazioni del prodotto in esame dagli Stati Uniti d'America, dalla Repubblica popolare cinese, dalla Russia, dalla Turchia e dall'Ucraina hanno registrato un aumento globale sia in termini assoluti che in termini di quota di mercato.
Si asserisce che i volumi e i prezzi del prodotto importato, tra le altre conseguenze, hanno avuto un impatto negativo sulla quota di mercato detenuta, sui quantitativi venduti e sul livello dei prezzi applicati dall'industria comunitaria, incidendo negativamente sui risultati generali e sulla situazione finanziaria dell'industria comunitaria.
5. Procedimento
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base.
5.1. Procedura di determinazione del dumping e del pregiudizio
L'inchiesta stabilirà se il prodotto in esame, originario degli Stati Uniti d'America, della Repubblica popolare cinese, della Russia, della Turchia e dell'Ucraina, sia oggetto di dumping e se tale dumping sia stato fonte di pregiudizio.
a) Campionamento
Tenuto conto del considerevole numero di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.
(i) Campionamento dei produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese
Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto i), e nel formato indicato al paragrafo 7:
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nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare; |
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fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite all'esportazione verso la Comunità del prodotto in questione effettuate tra l'1.1.2005 e il 31.12.2005; |
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il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno tra l'1.1.2005 e il 31.12.2005; |
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se la società intenda chiedere l'applicazione di un margine individuale (3) (i margini individuali possono essere chiesti esclusivamente dai produttori); |
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una descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame; |
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le ragioni sociali e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società (4) collegate coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame; |
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qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione; |
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con la trasmissione delle suindicate informazioni, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Per le società selezionate, far parte del campione comporta l'impegno a rispondere ad un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società segnala di non volere far parte del campione, si considera che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di un'omessa collaborazione sono esposte al paragrafo 8 del presente avviso. |
Per raccogliere le informazioni da essa ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori/esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni di produttori/esportatori note.
(ii) Selezione definitiva dei campioni
Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto ii), del presente avviso.
La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disposte a farne parte.
Le società incluse nel campione devono rispondere al questionario entro il termine stabilito al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.
In caso di insufficiente collaborazione la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base. Come spiegato al paragrafo 8, le conclusioni basate sui dati disponibili potrebbero risultare meno vantaggiose per le parti interessate.
b) Questionari
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese inclusi nel campione, ai produttori/esportatori degli Stati Uniti d'America, della Russia, della Turchia e dell'Ucraina, a tutte le associazioni di produttori/esportatori, agli importatori e a tutte le associazioni di importatori citati nella denuncia, nonché alle autorità dei paesi esportatori interessati.
(i) Produttori esportatori degli Stati Uniti d'America, della Russia, della Turchia e dell'Ucraina
Tutte le parti interessate sono invitate a contattare via fax la Commissione al più presto e comunque entro e non oltre il termine indicato al paragrafo 6, lettera a), punto i), del presente avviso, per verificare se figurano nella denuncia e, eventualmente, per richiedere un questionario, dal momento che il termine stabilito al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso è valido per tutte le parti interessate.
(ii) Produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese che chiedono un margine individuale
I produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese che chiedono un margine individuale ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base devono far pervenire alla Commissione un questionario debitamente compilato entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso. Essi devono pertanto chiedere un questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto i). Si informano tuttavia dette parti interessate che, nel caso in cui ai produttori esportatori vengano applicate le tecniche di campionamento, la Commissione potrebbe decidere di non concedere loro un margine individuale qualora il numero dei produttori esportatori fosse talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.
c) Raccolta di informazioni e audizioni
Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni, a presentare informazioni diverse da quelle indicate nel questionario e a fornire prove a sostegno di tali osservazioni e informazioni. Tali informazioni e prove a sostegno devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii).
La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso.
d) Selezione del paese terzo ad economia di mercato
In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, la Commissione intende scegliere il Giappone quale paese ad economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale per la Repubblica popolare cinese e l'Ucraina. Si invitano le parti interessate a presentare le loro osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico fissato al paragrafo 6, lettera c).
e) Status di società operante in condizioni di economia di mercato
Per i produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina che affermano, presentando elementi di prova sufficienti, di operare in condizioni di economia di mercato, nel rispetto quindi dei criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale sarà determinato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del medesimo regolamento. I produttori/esportatori che intendono presentare richieste debitamente motivate devono farlo entro il termine specifico di cui al paragrafo 6, lettera d). La Commissione invierà formulari a tutti i produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina citati nella denuncia, a tutte le associazioni di produttori/esportatori citate nella denuncia e alle autorità della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina.
5.2. Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità
Qualora esistano prove sufficienti delle pratiche di dumping denunciate e del conseguente pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se l'adozione di misure antidumping non sia contraria all'interesse della Comunità. Per tale motivo, l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, purché dimostrino l'esistenza di un nesso oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro i termini generali stabiliti al paragrafo 6, lettera a), punto ii). Le parti che abbiano agito conformemente a quanto stabilito nella frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione unicamente se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.
6. Termini
a) Termini generali
(i) Per la richiesta di questionari o altri formulari
Tutte le parti interessate devono chiedere il questionario o altri tipi di formulari quanto prima, e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(ii) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione
Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. È importante notare che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.
Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine specificato al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso.
(iii) Audizioni
Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.
b) Termine specifico per il campionamento
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(i) |
Le informazioni specificate al paragrafo 5.1, lettera a), punto i), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disposte ad essere inserite nel campione in merito alla selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
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(ii) |
Qualsiasi altra informazione pertinente alla selezione del campione di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto ii), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
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(iii) |
Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data della notifica della loro inclusione nel campione |
c) Termine specifico per la selezione del paese ad economia di mercato
Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta del Giappone che, come risulta dal paragrafo 5.1, lettera d), viene preso in considerazione quale paese a economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese e all'Ucraina. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
d) Termine specifico per presentare richieste di status di impresa operante in condizioni di economia di mercato e/o di trattamento individuale
Le domande, debitamente motivate, volte a ottenere lo statuto di impresa operante in condizioni di economia di mercato (di cui al paragrafo 5.1, lettera e), del presente avviso) e/o il trattamento individuale, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza
Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo disposizione contraria), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (5) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».
Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:
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Commissione europea |
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Direzione generale Commercio |
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Direzione B |
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Ufficio: J-79 5/16 |
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B-1049 Bruxelles |
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Fax (32-2) 295 65 05. |
8. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e vengono utilizzati i dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta potrebbe essere per tale parte meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.
9. Calendario dell'inchiesta
A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro e non oltre 9 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.
(2) GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17.
(3) I margini individuali possono essere chiesti ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, per le società non incluse nel campione; ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base relativo al trattamento individuale, nei casi riguardanti i paesi non retti da un'economia di mercato o con economie in transizione; e infine ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, per le imprese che chiedono lo status di società operante in condizioni di economia di mercato. Va osservato che il trattamento individuale implica una richiesta ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, mentre le domande riguardanti lo status di società operante in condizioni di economia di mercato comportano una richiesta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base.
(4) Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).
(5) Ciò significa che il documento è esclusivamente per uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (Accordo antidumping).
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17.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 11/8 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
[Caso n. COMP/M.4038 — PAI/SSK (Specialty Chemicals)]
(2006/C 11/05)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il 15.12.2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M4038. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex) |
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17.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 11/8 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.4029 — Kuehne + Nagel/ACR Logistics)
(2006/C 11/06)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il 21.12.2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M4029. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex) |
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17.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 11/9 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.3996 — Industri Kapital/Kwintet)
(2006/C 11/07)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il 16.12.2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
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17.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 11/9 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.4031 — JCI/SAFT/JV)
(2006/C 11/08)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il 19.12.2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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17.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 11/10 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.4040 — KKR/FL Selenia)
(2006/C 11/09)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il 19.12.2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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17.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 11/10 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.4005 — Ineos/Innovene)
(2006/C 11/10)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il 9.12.2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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17.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 11/11 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.3935 — Jefferson Smurfit/Kappa)
(2006/C 11/11)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il 10.11.2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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17.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 11/11 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.3982 — Technip/Subsea 7/Asia Pacific JV)
(2006/C 11/12)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il 19.12.2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
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17.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 11/12 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.4006 — Crédit Agricole/Banca Intesa/Nextra Investment Management)
(2006/C 11/13)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il 14.12.2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
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17.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 11/12 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.3944 — Behr/Hella/JV)
(2006/C 11/14)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il 24.11.2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M3944. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex) |
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17.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 11/13 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.4056 — Hochtief Airport/CDPQ/Budapest Airport)
(2006/C 11/15)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il 21.12.2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M4056. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex) |
III Informazioni
Commissione
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17.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 11/14 |
F-Caienna: Esercizio di servizi aerei di linea
Bandi di gara pubblicati dalla Francia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio per l'esercizio di servizi aerei di linea tra Caienna da un lato e Maripasoula, Saül e Grand-Santi via Saint-Laurent-du-Maroni dall'altro
(2006/C 11/16)
1. Introduzione: In applicazione delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, la Francia ha imposto oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Caienna da un lato e Maripasoula, Saül e Grand-Santi via Saint-Laurent-du-Maroni dall'altro. Le norme relative ai suddetti oneri di servizio pubblico sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 83 del 5.4.2005.
Se entro l'1.5.2006 nessun vettore avrà istituito o sarà in procinto di istituire tali servizi aerei di linea nel rispetto degli oneri di servizio pubblico imposti e senza corrispettivo finanziario, la Francia, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento citato, limiterà l'accesso a ciascuno dei collegamenti di cui trattasi a un unico vettore e concederà il diritto all'esercizio di questi servizi a decorrere dall'1.6.2006, previo espletamento di 3 gare distinte. Tale data ha carattere provvisorio.
I 3 bandi di gara sono pubblicati separatamente per ciascuno dei suddetti collegamenti.
2. Oggetto delle gare d'appalto: Oggetto delle gare d'appalto è la fornitura, a decorrere dall'1.6.2006, di servizi aerei di linea, nel rispetto degli oneri di servizio pubblico pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 83 del 5.4.2005, su ciascuna delle rotte seguenti:
Caienna - Maripasoula,
Caienna - Saül,
Caienna - Grand-Santi via Saint-Laurent-du-Maroni.
La data di istituzione dei servizi aerei tra Caienna e Grand-Santi via Saint-Laurent-du-Maroni potrà essere rinviata in funzione della data di attivazione dei servizi considerati presso l'aeroporto di Grand-Santi.
Le offerte possono vertere sul servizio di più di una delle linee suddette, in particolare se ciò comporta una riduzione del corrispettivo richiesto complessivamente. Gli offerenti devono tuttavia indicare chiaramente l'importo della compensazione richiesta per ciascuna rotta, eventualmente modulandolo in funzione delle diverse ipotesi di selezione della loro offerta (nel caso in cui la loro offerta venga selezionata soltanto per una parte delle rotte in essa indicate).
3. Partecipazione alle gare: La partecipazione è aperta a tutti i vettori aerei titolari di una licenza di esercizio valida, rilasciata da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.
4. Procedura di aggiudicazione e criteri di selezione: I 3 bandi di gara sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) e i), del regolamento (CEE) n. 2408/92, nonché alle disposizioni degli articoli L. 1411-1 e seguenti del codice generale degli enti locali relative alla concessione di servizi pubblici e ai relativi testi applicativi (in particolare il decreto n. 97-638 del 31.5.1997 che applica la legge n. 97-210 dell'11.3.1997 relativa al rafforzamento delle misure contro il lavoro illegale).
In un primo tempo saranno esaminate, tra l'altro, le garanzie professionali e finanziarie dei vettori aerei che avranno presentato la loro candidatura, in applicazione dell'articolo L. 1411-1, terzo comma, del codice generale degli enti locali. Successivamente i vettori dei quali sarà stata accolta la candidatura saranno invitati a presentare la loro offerta.
Conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CEE) n. 2408/92, la selezione tra le offerte è effettuata tenendo conto della qualità del servizio offerto e in particolare delle tariffe aeree e delle condizioni proposte agli utenti, nonché del costo dell'eventuale compenso richiesto.
5. Fascicolo di consultazione: Il fascicolo di gara completo, comprendente i capitolati degli appalti e la convenzione di concessione di servizio pubblico nonché l'allegato tecnico (testo degli oneri di servizio pubblico pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea), possono essere richiesti gratuitamente al seguente indirizzo:
Conseil régional de la Guyane, direction du développement, de l'économie et de l'aménagement, service aménagement et développement du territoire, route de Montabo, rond point de Suzini, 3ème étage, BP 7025, F-97307, Cayenne Cedex. Tel. (59-4) 27 11 93, Fax (59-4) 27 12 88.
6. Corrispettivo finanziario: Le offerte devono indicare espressamente la somma richiesta a titolo di corrispettivo per l'esercizio di ciascuno dei servizi nei 3 anni successivi alla data prevista per l'inizio della prestazione dei servizi (con ripartizione annuale). L'importo esatto del corrispettivo accordato è determinato retroattivamente ogni anno, in funzione delle spese e delle entrate effettivamente prodotte dal servizio, nei limiti dell'importo indicato nell'offerta. Tale limite massimo può essere riveduto soltanto in caso di mutamento imprevedibile delle condizioni di esercizio.
I versamenti annuali sono effettuati mediante acconti e un conguaglio. Il versamento del saldo è effettuato previa approvazione dei conti del vettore relativi alle rotte in questione e previa verifica della prestazione del servizio alle condizioni previste al punto 8.
In caso di risoluzione anticipata del contratto si applicano con la massima tempestività le disposizioni del punto 8 per consentire il versamento al vettore del saldo del corrispettivo finanziario dovuto; il limite massimo di cui al primo comma viene ridotto proporzionalmente alla durata effettiva del servizio.
7. Durata del contratto: La durata del contratto (convenzione di concessione di servizio pubblico) è di 3 anni a decorrere dalla data prevista per l'inizio dell'esercizio dei servizi aerei.
8. Verifica della prestazione del servizio e dei conti del vettore: La prestazione del servizio e la contabilità analitica del vettore riguardo alle rotte considerate sono esaminate almeno una volta l'anno, di concerto con il vettore.
9. Modifica e risoluzione del contratto: Il vettore, qualora ritenga che un mutamento imprevedibile delle condizioni di esercizio giustifichi la revisione dell'importo massimo del corrispettivo finanziario, può presentare una richiesta motivata in tal senso alle altre parti firmatarie le quali dovranno pronunciarsi entro un termine di 2 mesi.
Ciascuna delle parti firmatarie può recedere anticipatamente dal contratto soltanto con un preavviso di 6 mesi. In caso di grave inadempimento degli oneri di servizio pubblico da parte del vettore, si presume che questi abbia esercitato il recesso senza preavviso se non riprende il servizio in maniera conforme agli oneri di servizio pubblico entro 1 mese dalla data dell'intimazione ad adempiere.
10. Sanzioni: L'inosservanza, da parte del vettore, del preavviso di cui al punto 9 è sanzionata con un'ammenda amministrativa in applicazione dell'articolo R. 330-20 del codice francese dell'aviazione civile, oppure con una sanzione calcolata in base al numero di mesi di mancato preavviso e al deficit effettivo del servizio nell'anno considerato; tale sanzione non deve essere comunque superiore al corrispettivo finanziario massimo di cui al punto 6.
Fatta salva l'applicazione dell'articolo R. 330-20 del codice francese dell'aviazione civile, in caso di inadempimento parziale degli oneri di servizio pubblico il corrispettivo massimo previsto al punto 6 viene debitamente ridotto. Tale riduzione tiene conto, se opportuno, del numero di voli annullati per ragioni imputabili al vettore, del numero di voli effettuati con una capacità inferiore a quella richiesta e del numero di voli effettuati senza rispettare gli oneri di servizio pubblico in materia di scali o di tariffe applicate.
11. Presentazione delle offerte: I fascicoli dei candidati, il cui contenuto è precisato nel regolamento specifico relativo alle gare di cui trattasi, devono pervenire entro le ore 12 (ora locale), al seguente indirizzo:
Conseil régional de la Guyane, direction du développement, de l'économie et de l'aménagement, service aménagement et développement du territoire, route de Montabo, rond point de Suzini, 3ème étage, BP 7025, F-97307 Cayenne Cedex. Tel. (59-4) 27 11 93, Fax (59-4) 27 12 88,
entro 6 settimane a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso fa fede la data dell'avviso di ricevimento, oppure devono essere consegnati a mano dietro rilascio di una ricevuta.
12. Validità dei bandi di gara: In conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92, la validità di ciascuno dei 3 bandi di gara è soggetta alla condizione che nessun vettore aereo comunitario presenti, anteriormente all'1.5.2006, un programma di esercizio del collegamento in questione a decorrere dall'1.6.2006 nel rispetto degli oneri di servizio pubblico imposti e senza alcun corrispettivo finanziario.