ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 10

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49o anno
14 gennaio 2006


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Corte di giustizia

 

CORTE DI GIUSTIZIA

2006/C 010/1

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 8 novembre 2005, nel procedimento C-293/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Royal Court of Jersey): Jersey Produce Marketing Organisation Ltd contro States of Jersey e a. (Normativa relativa all'esportazione di patate da Jersey verso il Regno Unito — Atto di adesione del 1972 — Protocollo n. 3 concernente le Isole Normanne e l'isola di Man — Regolamento n. 706/73 — Artt. 23 CE, 25 CE e 29 CE — Tasse di effetto equivalente a dazi doganali — Misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative)

1

2006/C 010/2

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 10 novembre 2005, nella causa C-307/03: Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee (FEAOG — Liquidazione dei conti — Decisione 2003/364/CE — Seminativi — Controlli in loco — Recupero degli aiuti versati per superfici inammissibili — False dichiarazioni)

2

2006/C 010/3

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 10 novembre 2005, nella causa C-432/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Artt. 28 CE e 30 CE — Direttiva 89/106/CEE — Decisione 3052/95/CE — Procedimento nazionale di omologazione — Mancata presa in considerazione dei certificati di omologazione redatti in altri Stati membri — Prodotti da costruzione)

2

2006/C 010/4

Sentenza della Corte (Grande Sezione),8 novembre 2005, nel procedimento C-443/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden): Götz Leffler contro Berlin Chemie AG (Cooperazione giudiziaria in materia civile — Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali — Mancanza di traduzione dell'atto — Conseguenze)

2

2006/C 010/5

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 10 novembre 2005, nella causa C-29/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria (Inadempimento di uno Stato — Artt. 8, 11, n. 1, e 15, n. 2, della direttiva 92/50/CEE — Procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi — Contratto riguardante lo smaltimento dei rifiuti — Mancanza di una gara d'appalto)

3

2006/C 010/6

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 10 novembre 2005, nella causa C-197/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato — Imposte che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati — Tassazione differenziata delle sigarette e dei rotoli di tabacco West Single Packs)

3

2006/C 010/7

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 10 novembre 2005, nel procedimento C-316/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven): Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie contro College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (Autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei biocidi — Direttiva 91/414/CEE — Art. 8 — Direttiva 98/8/CE — Art. 16 — Potere degli Stati membri durante il periodo transitorio)

4

2006/C 010/8

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 10 novembre 2005, nella causa C-385/04, Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/16/CE — Reti transeuropee — Interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale — Mancato recepimento entro il termine previsto)

4

2006/C 010/9

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione), del 15 settembre 2005, nella causa C-112/04 P: Marlines SA contro Commissione delle Comunità europee (Ricorso avverso una sentenza del Tribunale di primo grado — Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) — Concorrenza — Intese — Accordi tra imprese — Prova della partecipazione di un'impresa a riunioni di imprese aventi un oggetto anticoncurrenziale)

5

2006/C 010/0

Ordinanza della Corte, 6 ottobre 2005, nel procedimento C-328/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság): procedimento penale a carico di Attila Vajnai (Domanda di pronuncia pregiudiziale — Interpretazione del principio di non discriminazione — Norma nazionale che vieta e sanziona penalmente l'uso in pubblico del simbolo costituito da una stella rossa a cinque punte — Incompetenza della Corte)

5

2006/C 010/1

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione), del 16 settembre 2005, nella causa C-342/04 P: Jürgen Scholdt e a. contro Commissione delle Comunità europee (Ricorso avverso una sentenza del Tribunale di primo grado — Prodotti di costruzione — Norme e regolamentazioni tecniche armonizzate — Norme di insolazione termica)

5

2006/C 010/2

Ordinanza della Corte (Terza Sezione), 13 ottobre 2005, nella causa C-2/05 SA: Names BV contro Commissione delle Comunità europee (Domanda di autorizzazione a procedere ad un sequestro nei confronti della Commissione delle Comunità europee)

6

2006/C 010/3

Ordinanza della Corte (Terza Sezione), 13 ottobre 2005, nella causa C-3/05 SA: Agenzia statistica della Repubblica del Kazakistan contro Commissione delle Comunità europee (Domanda di autorizzazione a procedere ad un pignoramento presso la Commissione delle Comunità europee)

6

2006/C 010/4

Ordinanza della Corte (Terza Sezione), 13 ottobre 2005, nella causa C-04/05 SA: Alt Ylmy — Ömümcilik Paydarlar Jemgyyeti contro Commissione delle Comunità europee (Domanda di autorizzazione a procedere ad un pignoramento presso la Commissione delle Comunità europee)

7

2006/C 010/5

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione), 6 ottobre 2005, nella causa C-256/05 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Telekom-Control-Kommission): Telekom Austria AG, già Post & Telekom Austria AG (Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Adizione della Corte — Comunicazioni elettroniche — Reti e servizi — Contesto normativo comune — Mercato dei servizi di transito)

7

2006/C 010/6

Causa C-368/05 P: Ricorso del Polyelectrolyte Producers Group contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 22 luglio 2003 nella causa T-376/04 tra il Polyelectrolyte Producers Group e il Consiglio delle Comunità europee e la Commissione delle Comunità europee, proposto il 5 ottobre 2005

7

2006/C 010/7

Causa C-371/05: Ricorso del 07/10/2005 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

8

2006/C 010/8

Cause C-376/05 e C-377/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania), con decisione 26 luglio 2005 nei procedimenti A. Brünsteiner Gmbh (C-376/05) e Autohaus Higert GmbH (C-377/05) contro Bayerische Motorenwerke AG.

8

2006/C 010/9

Causa C-380/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Consiglio di Stato con ordinanza 19/04/2005 nel procedimento Centro Europa 7 Srl contro Ministero delle Comunicazioni e Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Direzione Generale Autorizzazioni e Concessioni Ministero delle Comunicazioni

9

2006/C 010/0

Causa C-381/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel di Bruxelles, con sentenza 13 ottobre 2005, nel procedimento De Landtsheer Emmanuel SA contro Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) e Veuve Clicquot Ponsardin SA

10

2006/C 010/1

Causa C-383/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour de cassation de Belgique con sentenza 7 ottobre 2005 nel procedimento Talotta Raffaele contro Stato belga

11

2006/C 010/2

Causa C-386/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) con ordinanza 28 settembre 2005, nel procedimento Color Drack GmbH contro LEXX International Vertriebs GmbH

11

2006/C 010/3

Causa C-389/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese proposto il 27 ottobre 2005

12

2006/C 010/4

Causa C-391/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg con ordinanza 30 agosto 2005 nel procedimento Jan de Nul N.V. contro Hauptzollamt Oldenburg

12

2006/C 010/5

Causa C-392/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal SYMVOULIO TIS EPIKRATEIAS (Consiglio di Stato) (Grecia) con ordinanza 30 giugno 2005, nel procedimento Georgios Alevizos contro Ypourgos Oikonomikon (Ministro delle Finanze)

13

2006/C 010/6

Causa C-393/05: Ricorso proposto il 4 novembre 2005 contro la Repubblica d'Austria dalla Commissione delle Comunità europee

13

2006/C 010/7

Causa C-395/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunale di Viterbo con ordinanza 25/10/2005 nel procedimento penale contro Antonello D'Antonio e.a.

14

2006/C 010/8

Causa C-397/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunale di Palermo con ordinanza 19/10/2005 nel procedimento penale contro Maria Grazia Di Maggio e Salvatore Buccola

14

2006/C 010/9

Causa C-403/05: Ricorso del Parlamento europeo contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 17 novembre 2005

14

2006/C 010/0

Causa C-404/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 17 novembre 2005

15

2006/C 010/1

Causa C-409/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 21 novembre 2005

16

2006/C 010/2

Causa C-414/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 23 novembre 2005

16

2006/C 010/3

Causa C-416/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo proposto il 24 novembre 2005

17

2006/C 010/4

Causa C-417/05 P: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 13 settembre 2005, causa T-272/03, M.D. Fernández Gómez/Commissione delle Comunità europee, proposto il 24 novembre 2005

17

2006/C 010/5

Causa C-424/05 P: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 13 settembre 2005, causa T-72/04, S. Hosman-Chevalier/Commissione delle Comunità europee, proposto il 29 novembre 2005

18

 

TRIBUNALE DI PRIMO GADO

2006/C 010/6

Sezione delle impugnazioni

19

2006/C 010/7

Causa T-154/03: Sentenza del Tribunale di primo grado del 17 novembre 2005 — Biofarma/Uami (Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Marchi nazionali denominativi anteriori ARTEX — Domanda di marchio comunitario denominativo ALREX — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

19

2006/C 010/8

Causa T-275/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 9 novembre 2005 — Focus Magazin Verlag/UAMi (Marchio comunitario — Procedimento d'opposizione — Domanda di marchio denominativo comunitario Hi-FOCuS — Marchio denominativo nazionale anteriore FOCUS — Ampiezza dell'esame effettuato dalla commissione di ricorso — Valutazione degli elementi dedotti dinanzi alla commissione di ricorso)

19

2006/C 010/9

Causa T-145/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 15 novembre 2005 — Righini/Commissione (Funzionari — Agenti temporanei — Inquadramento nel grado e nello scatto — Inquadramento nel grado superiore della carriera)

20

2006/C 010/0

Causa T-28/02: Ordinanza del Tribunale di primo grado 17 ottobre 2005 — First Data e a./Commissione (Concorrenza — Art. 81 CE — Sistema di carte di pagamento Visa — Regola del divieto di affiliare esercenti senza aver emesso carte — Attestazione negativa — Regola abolita nel corso del procedimento — Interesse ad agire — Non luogo a statuire)

20

2006/C 010/1

Procedimento T-124/04: Ordinanza del Tribunale di primo grado 26 ottobre 2005 — Ouariachi/Commissione (Ricorso per il risarcimento del danno — Responsabilità extracontrattuale della Comunità — Danno causato da un agente nell'esercizio delle sue funzioni — Mancanza di nesso di causalità)

21

2006/C 010/2

Procedimento T-89/05: Ordinanza del Tribunale di primo grado 27 ottobre 2005 — GAEC Salat/Commissione (Ricorso per carenza — Denuncia concernente la denominazione d'origine protetta Salers — Regolamento (CE) 828/2003 — Presa di posizione della Commissione — Irricevibilità manifesta)

21

2006/C 010/3

Causa T-374/05: Ricorso proposto il 6 ottobre 2005 — Schierhorst/Commissione

21

2006/C 010/4

Causa T-377/05: Ricorso proposto il 5 ottobre 2005 — Seegmuller/Commissione

22

2006/C 010/5

Causa T-378/05: Ricorso proposto il 7 ottobre 2005 — Marenco/Commissione

22

2006/C 010/6

Causa T -379/05: Ricorso presentato il 14 ottobre 2005 — S. Zuffa/UAMI

23

2006/C 010/7

Causa T-380/05: Ricorso presentato il 10 ottobre 2005 — Buendía Sierra/Commissione

24

2006/C 010/8

Causa T-381/05: Ricorso proposto il 10 ottobre 2005 — Di Bucci/Commissione

24

2006/C 010/9

Causa T-386/05: Ricorso proposto il 10 ottobre 2005 — Wilms/Commissione

25

2006/C 010/0

Causa T-387/05: Ricorso proposto il 13 ottobre 2005 — Chatziioannidou/Commissione

25

2006/C 010/1

Causa T-388/05: Ricorso proposto il 20 ottobre 2005 — Grünheid/ Commissione

26

2006/C 010/2

Causa T-389/05: Ricorso presentato il 20 ottobre 2005 — Ole Eistrup/Parlamento europeo

26

2006/C 010/3

Causa T-393/05: Ricorso proposto il 17 ottobre 2005 — Pickering/Commissione

27

2006/C 010/4

Causa T-394/05: Ricorso presentato il 17 ottobre 2005 — Valero Jordana/Commissione delle Comunità europee

27

2006/C 010/5

Causa T-398/05: Ricorso presentato il 7 novembre 2005 — Tesoka/Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

28

2006/C 010/6

Causa T-399/05: Ricorso proposto il 21 ottobre 2005 — Wils/Parlamento europeo

28

2006/C 010/7

Causa T-403/05: Ricorso presentato il 15 novembre 2005 — MyTravel/Commissione

29

2006/C 010/8

Causa T-406/05: Ricorso presentato il 9 novembre 2005 — Cavallaro/Commissione

30

 

III   Informazioni

2006/C 010/9

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaGU C 330 del 24.12.2005

31

IT

 


I Comunicazioni

Corte di giustizia

CORTE DI GIUSTIZIA

14.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 10/1


SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

8 novembre 2005

nel procedimento C-293/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Royal Court of Jersey): Jersey Produce Marketing Organisation Ltd contro States of Jersey e a. (1)

(Normativa relativa all'esportazione di patate da Jersey verso il Regno Unito - Atto di adesione del 1972 - Protocollo n. 3 concernente le Isole Normanne e l'isola di Man - Regolamento n. 706/73 - Artt. 23 CE, 25 CE e 29 CE - Tasse di effetto equivalente a dazi doganali - Misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative)

(2006/C 10/01)

Lingua processuale: l'inglese

Nel procedimento C-293/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla Royal Court of Jersey (isole Normanne), con ordinanza 5 agosto 2002, pervenuta in cancelleria il 13 agosto 2002, nella causa Jersey Produce Marketing Organisation Ltd contro States of Jersey, Jersey Potato Export Marketing Board, con l'intervento di: Top Produce Ltd, Fairview Farm Ltd, la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. C.W.A. Timmermans, A. Rosas, J. Malenovský, presidenti di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet, R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric (relatore), dal sigg. S. von Bahr, G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič, J. Klučka e U. Lõhmus, giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, l'8 novembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il combinato disposto degli artt. 29 CE e 1 del protocollo n. 3 relativo alle isole Normanne e all'isola di Man allegato all'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei Trattati dev'essere interpretato nel senso che osta ad una normativa come quella controversa nella causa principale che:

da una parte, vieta, a pena di sanzioni, ai produttori di Jersey di offrire all'esportazione o di esportare le loro patate verso il mercato del Regno Unito, se essi non sono registrati presso un'organizzazione come il Jersey Potato Export Marketing Board e se non hanno concluso un contratto di commercializzazione con quest'ultimo, con l'effetto di determinare, in particolare, le superfici che possono essere coltivate ai fini dell'esportazione dei raccolti nonché l'identità degli acquirenti autorizzati di questi ultimi, e,

dall'altra, vieta, parimenti a pena di sanzioni, a tutte le organizzazioni di commercializzazione di procedere a tali esportazioni, se esse non hanno concluso con questa stessa organizzazione un accordo di gestione, con l'effetto di determinare, in particolare, l'identità dei venditori presso i quali è loro consentito rifornirsi.

2)

Il combinato disposto degli artt. 23 CE e 25 CE nonché 1 del protocollo n. 3 dev'essere interpretato nel senso che osta ad una normativa, come quella controversa nella causa principale, che conferisce ad un'organizzazione come il Jersey Potato Export Marketing Board il potere di imporre ai produttori di patate di Jersey un contributo il cui importo è stabilito in funzione dei quantitativi di patate prodotte dagli interessati e che sono esportate nel Regno Unito.

3)

Il diritto comunitario osta ad un contributo riscosso alle stesse condizioni, ma il cui ammontare è stabilito da una siffatta organizzazione in funzione della superficie agricola destinata dagli interessati alla coltivazione di patate, in quanto gli introiti che ne derivano servano a finanziare attività svolte dalla detta organizzazione contravvenendo all'art. 29 CE.


(1)  GU C 247 del 12.10.2002.


14.1.2006   

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C 10/2


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

10 novembre 2005

nella causa C-307/03: Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee (1)

(FEAOG - Liquidazione dei conti - Decisione 2003/364/CE - Seminativi - Controlli in loco - Recupero degli aiuti versati per superfici inammissibili - False dichiarazioni)

(2006/C 10/02)

Lingua processuale: l'italiano

Nella causa C-307/03, avente ad oggetto un ricorso di annullamento, ai sensi dell'art. 230 CE, proposto il 18 luglio 2003, Repubblica italiana (agenti: sigg. I. M. Braguglia e M. Fiorilli) contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra C. Cattabriga e sig. L. Visaggio), la Corte (Prima Sezione), composta dai sigg. P. Jann (relatore), presidente di sezione, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, E. Juhász e M. Ilešič, giudici; avvocato generale: sig.ra J. Kokott; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 10 novembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 226 del 20.9.2003.


14.1.2006   

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C 10/2


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

10 novembre 2005

nella causa C-432/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Artt. 28 CE e 30 CE - Direttiva 89/106/CEE - Decisione 3052/95/CE - Procedimento nazionale di omologazione - Mancata presa in considerazione dei certificati di omologazione redatti in altri Stati membri - Prodotti da costruzione»)

(2006/C 10/03)

Lingua processuale: il portoghese

Nella causa C-432/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 10 ottobre 2003, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. A. Caeiros) contro Repubblica portoghese (agente: sig. L. Fernandes, assistito dal sig. N. Ruiz, advogado), la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dal sig. K. Schiemann, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. K. Lenaerts (relatore) e E. Juhász, giudici; avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed; cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale, ha pronunciato, il 10 novembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Non avendo tenuto conto di certificati di omologazione rilasciati da altri Stati membri in occasione di un procedimento di omologazione, ai sensi dell'art. 17 del regolamento generale sulle costruzioni urbane, adottato con decreto legge 7 agosto 1951, n. 38/382, di tubi di polietilene importati da tali altri Stati membri e non avendo informato la Commissione delle Comunità europee di una siffatta misura, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 28 CE e 30 CE, nonché degli artt. 1 e 4, n. 2, della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 13 dicembre 1995, n. 3052/95/CE, che istituisce una procedura di informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunità.

2)

La Repubblica portoghese è condannata alle spese.


(1)  GU C 304 del 13.12.2003.


14.1.2006   

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SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

8 novembre 2005

nel procedimento C-443/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden): Götz Leffler contro Berlin Chemie AG (1)

(«Cooperazione giudiziaria in materia civile - Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali - Mancanza di traduzione dell'atto - Conseguenze»)

(2006/C 10/04)

Lingua processuale: l'olandese

Nel procedimento C-443/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi degli artt. 68 CE e 234 CE, proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), con decisione 17 ottobre 2003, pervenuta alla Corte il 20 ottobre 2003, nella causa Götz Leffler contro Berlin Chemie AG, la Corte (Grande Sezione), composta dai sigg. V. Skouris, presidente, P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas (relatore) e J. Malenovský, presidenti di sezione, dai sigg. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. K. Lenaerts, E. Juhász, G. Arestis, A. Borg Barthet e M. Ilešič, giudici; avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl; cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale, ha pronunciato, l'8 novembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

L'art. 8, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1348, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, dev'essere interpretato nel senso che, qualora il destinatario di un atto lo abbia rifiutato in quanto non redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o in una lingua dello Stato membro mittente che il destinatario comprende, il mittente ha la possibilità di rimediarvi inviando la traduzione richiesta.

2)

L'art. 8 del regolamento n. 1348/2000 dev'essere interpretato nel senso che, qualora il destinatario di un atto lo abbia rifiutato in quanto non redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o in una lingua dello Stato membro mittente che il destinatario comprende, questa situazione può essere sanata inviando la traduzione dell'atto, secondo le modalità previste dal regolamento n. 1348/2000 e nel più breve tempo possibile.

Per risolvere i problemi connessi al modo in cui la mancanza di traduzione dev'essere sanata, non previsti dal regolamento come interpretato dalla Corte, il giudice nazionale è tenuto ad applicare il suo diritto processuale nazionale, vegliando al contempo affinché sia garantita la piena efficacia di tale regolamento, nel rispetto della sua finalità.


(1)  GU C 304 del 13.12.2003.


14.1.2006   

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C 10/3


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

10 novembre 2005

nella causa C-29/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria (1)

(Inadempimento di uno Stato - Artt. 8, 11, n. 1, e 15, n. 2, della direttiva 92/50/CEE - Procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi - Contratto riguardante lo smaltimento dei rifiuti - Mancanza di una gara d'appalto)

(2006/C 10/05)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-29/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 28 gennaio 2004, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. K. Wiedner) contro Repubblica d'Austria (agente: sig. M. Fruhmann), la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann (relatore), J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts e M. Ilešič, giudici; avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 10 novembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Poiché il contratto relativo allo smaltimento dei rifiuti della città di Mödling è stato concluso senza che fossero rispettate le norme di procedura e di pubblicità previste dal combinato disposto degli artt. 8, 11, n. 1, 15, n. 2, della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.

2)

La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.


(1)  GU C 71 del 20.3.2004.


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C 10/3


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

10 novembre 2005

nella causa C-197/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Imposte che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati - Tassazione differenziata delle sigarette e dei rotoli di tabacco “West Single Packs”»)

(2006/C 10/06)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-197/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 30 aprile 2004, nella causa tra Commissione delle Comunità europee (agente: sig. K. Gross) e Repubblica federale di Germania (agenti: sig. C.-D. Quassowski, sig.ra A. Tiemann e sig. U. Forsthoff) la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. K. Lenaerts, E. Juhász, M. Ilešič ed E. Levits (relatore), giudici; avvocato generale: sig. F.G. Jacobs; cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale, ha pronunciato, il 10 novembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La Repubblica Federale di Germania, avendo applicato ai rotoli di tabacco venduti con la denominazione «West Single Packs» l'aliquota fiscale per il tabacco a taglio fino per sigarette da arrotolare, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 27 novembre 1995, 95/59/CE, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati, e dell'art. 2, primo comma, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/79/CEE, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette.

2)

La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.


(1)  GU C 168 del 26.6.2004.


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C 10/4


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

10 novembre 2005

nel procedimento C-316/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven): Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie contro College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (1)

(Autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei biocidi - Direttiva 91/414/CEE - Art. 8 - Direttiva 98/8/CE - Art. 16 - Potere degli Stati membri durante il periodo transitorio)

(2006/C 10/07)

Lingua processuale: l'olandese

Nel procedimento C-316/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi), con decisione 22 luglio 2004, pervenuta in cancelleria il 26 luglio 2004, nella causa tra Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie e College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen, in presenza di: 3M Nederland BV e a., la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J. Makarczyk, R. Schintgen, G. Arestis e J. Klučka (relatore), giudici; avvocato generale: sig. F. G. Jacobs; cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale, ha pronunciato il 10 novembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

L'art. 16, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, dev'essere interpretato nel senso che non costituisce un obbligo di «standstill». Tuttavia, gli artt. 10, secondo comma, CE e 249, terzo comma, CE nonché la direttiva 98/8 impongono che, durante il periodo transitorio di cui all'art. 16, n. 1, di tale direttiva, gli Stati membri devono astenersi dall'adottare disposizioni che possano compromettere gravemente la realizzazione dello scopo prescritto dalla direttiva stessa.

2)

L'art. 8, n. 2, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, dev'essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro autorizzi che vengano introdotti sul mercato nel suo territorio prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non figuranti nell'allegato I della detta direttiva e che già si trovavano in commercio due anni dopo la notifica di quest'ultima, esso non deve tenere conto di quanto disposto negli artt. 4 o 8, n. 3, della medesima direttiva.

3)

L'art. 16, n. 1, della direttiva 98/8 ha lo stesso significato dell'art. 8, n. 2, della direttiva 91/414.

4)

Spetta al giudice del rinvio giudicare se la valutazione prevista all'art. 25 quinquies, n. 2, della legge sui pesticidi (Bestrijdingsmiddelenwet) del 1962 corrisponda a tutte le caratteristiche del riesame ai sensi dell'art. 8, n. 3, della direttiva 91/414.

5)

L'art. 8, n. 3, della direttiva 91/414 dev'essere interpretato nel senso che comprende solo disposizioni aventi ad oggetto la produzione di dati preliminari a un riesame.

6)

Non è necessario risolvere la prima questione.


(1)  GU C 239 del 25.9.2004.


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C 10/4


SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

10 novembre 2005

nella causa C-385/04, Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2001/16/CE - Reti transeuropee - Interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale - Mancato recepimento entro il termine previsto)

(2006/C 10/08)

Lingua processuale: l'inglese

Nella causa C-385/04, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. W. Wils) contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agente: sig.ra C. White), avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. K. Schiemann, presidente di sezione, e dai sigg. K. Lenaerts ed E. Levits (relatore), giudici; avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 10 novembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo adottato, entro il termine previsto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 marzo 2001, 2001/16/CE, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

2)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.


(1)  GU C 262 del 23/10/04.


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C 10/5


ORDINANZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

del 15 settembre 2005

nella causa C-112/04 P: Marlines SA contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Ricorso avverso una sentenza del Tribunale di primo grado - Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) - Concorrenza - Intese - Accordi tra imprese - Prova della partecipazione di un'impresa a riunioni di imprese aventi un oggetto anticoncurrenziale)

(2006/C 10/09)

Lingua di procedura: il greco

Nella causa C-112/04 P, avente ad oggetto un ricorso ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposto il 3 marzo 2004, Marlines SA (avv.ti: sig.re D. Papatheofanous e A. Anagnosou) altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. R. Lyal e T. Christoforou), la Corte (Sesta Sezione) composta dai sigg. A. Borg Barthet, presidente di sezione, A. La Pergola e J.-P. Puissochet (relatore), giudici, avv. generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso il 15 settembre 2005 un'ordinanza, il cui dispositivo è del seguente tenore:

1.

Il ricorso è respinto in quanto in parte manifestamente infondato e in parte manifestamente irricevibile.

2.

La Marlines SA è condannata alle spese della presente istanza.


(1)  GU C 106 del 30.04.2004.


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C 10/5


ORDINANZA DELLA CORTE

6 ottobre 2005

nel procedimento C-328/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság): procedimento penale a carico di Attila Vajnai (1)

(«Domanda di pronuncia pregiudiziale - Interpretazione del principio di non discriminazione - Norma nazionale che vieta e sanziona penalmente l'uso in pubblico del simbolo costituito da una stella rossa a cinque punte - Incompetenza della Corte»)

(2006/C 10/10)

Lingua processuale: l'ungherese

Nel procedimento C-328/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, proposta dal Fővárosi Bíróság (Ungheria) con decisione 24 giugno 2004, pervenuta in cancelleria il 28 luglio 2004, nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico di Attila Vajnai, la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann (relatore) e E. Juhász, giudici; avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl; cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso, il 6 ottobre 2005, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La Corte di giustizia delle Comunità europee è manifestamente incompetente a rispondere alla questione sottopostale dal Fővárosi Bíróság (Ungheria) con decisione 24 giugno 2004.


(1)  GU C 262 del 23.10.2004.


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C 10/5


ORDINANZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

del 16 settembre 2005

nella causa C-342/04 P: Jürgen Scholdt e a. contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Ricorso avverso una sentenza del Tribunale di primo grado - Prodotti di costruzione - Norme e regolamentazioni tecniche armonizzate - Norme di insolazione termica)

(2006/C 10/11)

Lingua di procedura: il tedesco

Nella causa C-342/04 P, avente ad oggetto un ricorso ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia proposto il 10 agosto 2004, Jürgen Schmold, residente a Dallgow-Döberitz (Germania), Hauptverband der Deutschen Bauindustrie eV, con sede in Berlino (Germania), Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG, con sede in Brema (Germania) (avvocato: sig.ra H.-P. Schneider), altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee, (agenti: sig. B. Schima, assistito dall'avvocato A. Böhlke), la Corte (Quinta Sezione) composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, dai sigg J. Makarczyk (relatore) e P. Kūris, giudici, avv. generale: sig. L. A. Geelhoed, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 16 settembre 2005 una ordinaza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Il sig. Schmoldt, Lo Hauptverband der Deutschen Bauindustrie eV e la Kaefer Isoliertechnik Gmbh & Co. KG sono condannati alle spese.


(1)  GU C 262 del 23.10.2004.


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C 10/6


ORDINANZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

13 ottobre 2005

nella causa C-2/05 SA: Names BV contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Domanda di autorizzazione a procedere ad un sequestro nei confronti della Commissione delle Comunità europee)

(2006/C 10/12)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-2/05 SA, avente ad oggetto una richiesta di autorizzazione a procedere ad un sequestro nei confronti della Commissione delle Comunità europee, presentata il 28 gennaio 2005 dalla società Names BV, con sede in Hazerswoude-Rijndijk (Paesi Bassi), (avvocato: sig. R. Nathan) contro la Commissione delle Comunità europee, (agenti: sigg. J-F. Pasquier e E. Manhaeve), il 13 ottobre 2005 la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J. Malenovský (relatore), A. La Pergola, J.-P. Puissochet et A. Ó Caoimh, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1.

Non vi è luogo a statuire.

2.

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 82 del 02.04.2005.


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C 10/6


ORDINANZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

13 ottobre 2005

nella causa C-3/05 SA: Agenzia statistica della Repubblica del Kazakistan contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Domanda di autorizzazione a procedere ad un pignoramento presso la Commissione delle Comunità europee)

(2006/C 10/13)

Lingua processuale: il francese

Nel procedimento C-3/05 SA, avente ad oggetto una domanda di autorizzazione a procedere ad un pignoramento presso la Commissione delle Comunità europee, proposta il 28 gennaio 2005, l'Agenzia statistica della Repubblica del Kazakistan, con sede ad Almaty (Kazakistan) (avv.: sig. R. Nathan) contro Commissione delle Comunità europee, (agenti: sigg. J-F. Pasquier e E. Manhaeve), la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. M. Malenovský (relatore), A. La Pergola, J.-P. Puissochet e A.Ò Caoimh, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso il 13 ottobre 2005, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Non occorre statuire.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 82 del 2 aprile 2005.


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C 10/7


ORDINANZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

13 ottobre 2005

nella causa C-04/05 SA: Alt Ylmy — Ömümcilik Paydarlar Jemgyyeti contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Domanda di autorizzazione a procedere ad un pignoramento presso la Commissione delle Comunità europee)

(2006/C 10/14)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-4/05 SA, avente ad oggetto una richiesta di autorizzazione a procedere ad un pignoramento presso la Commissione delle Comunità europee, presentata il 9 marzo 2005 dalla società Alt YlmyÖmümcilik Paydarlar Jemgyyeti, con sede in Ashgabat (Turkménistan), (avvocato: sig. R. Nathan) contro la Commissione delle Comunità europee, (agenti: sigg. J-F. Pasquier e E. Manhaeve), la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J. Malenovský (relatore), A. La Pergola, J.-P. Puissochet et A. Ó Caoimh, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso in data 13 ottobre 2005 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1.

Non vi è luogo a statuire.

2.

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 106 del 30.04.2005.


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C 10/7


ORDINANZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

6 ottobre 2005

nella causa C-256/05 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Telekom-Control-Kommission): Telekom Austria AG, già Post & Telekom Austria AG (1)

(Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte - Adizione della Corte - Comunicazioni elettroniche - Reti e servizi - Contesto normativo comune - Mercato dei servizi di transito)

(2006/C 10/15)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-256/05, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, proposta dalla Telekom-Control-Kommission (Austria) con decisione in data 13 giugno 2005, pervenuta alla Corte il 17 giugno 2005, nel procedimento Telekom Austria AG, già Post & Telekom Austria AG, la Corte (Quinta Sezione), composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, e dai sigg. P. Kūris (relatore) e G. Arestis, giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato in data 6 ottobre 2005 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La Corte di giustizia delle Comunità europee è manifestamente incompetente a rispondere al quesito sollevato dalla Telekom-Control-Kommission nella sua decisione del 13 giugno 2005.


(1)  GU C 205 del 20.08.2005.


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C 10/7


Ricorso del Polyelectrolyte Producers Group contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 22 luglio 2003 nella causa T-376/04 tra il Polyelectrolyte Producers Group e il Consiglio delle Comunità europee e la Commissione delle Comunità europee, proposto il 5 ottobre 2005

(Causa C-368/05 P)

(2006/C 10/16)

Lingua processuale: l'inglese

Il 5 ottobre 2005 il Polyelectrolyte Producers Group, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentato dai sigg. Koen Van Maldegem e Claudio Mereu, avocats, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 22 luglio 2005, causa T-376/04, Polyelectrolyte Producers Group /Consiglio e Commissione.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

annullare l'ordinanza del Tribunale di primo grado 22 luglio 2005, causa T-376/04;

accogliere le domande del ricorrente nella causa T-376/04;

statuire nel merito o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale di primo grado perché decida nel merito; e

condannare il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee alle spese di entrambi i procedimenti.

Motivi e principali argomenti

L'appellante sostiene che l'ordinanza del Tribunale di primo grado che dichiara irricevibile il suo ricorso dovrebbe essere annullata per i seguenti motivi:

a)

l'ordinanza viola l'obbligo di motivazione;

b)

il Tribunale di primo grado ha errato nella valutazione giuridica dei fatti della causa;

c)

l'ordinanza viola il diritto ad una tutela giurisdizionale completa ed effettiva nonché i diritti della difesa.


14.1.2006   

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C 10/8


Ricorso del 07/10/2005 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-371/05)

(2006/C 10/17)

Lingua di procedura: l'italiano

Il 07/10/2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla Sig.a C. Cattabriga, nonché dai Sigg. X. Lewis e L. Visaggio, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

constatare che, avendo il Comune di Mantova affidato, in via diretta e senza la previa pubblicazione di un apposito bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei propri servizi informatici alla società A.S.I. S.p.A., la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù della direttiva 92/50/CEE, e in particolare degli art. 11 e 15, n. 2, di tale direttiva;

condannare Repubblica italiana alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

1.

A seguito di un reclamo, la Commissione è venuta a conoscenza della convenzione conclusa in data 2 dicembre 1997, attraverso cui il Comune di Mantova ha affidato, in via diretta e senza la previa pubblicazione di un apposito bando di gara, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei propri servizi informatici a una società da esso partecipata, Azienda Servizi Informativi («A.S.I.») S.p.A.. Tale affidamento ha una durata di quindici anni, fino al 31 dicembre 2012.

2.

La Commissione ritiene che l'affidamento alla società A.S.I. S.p.A. dei servizi informatici del Comune di Mantova costituisca un appalto pubblico di servizi, soggetto all'applicazione della direttiva 92/50/CEE (1) del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi. Nel caso di specie sarebbe stato perciò necessario seguire una procedura di gara conformemente alle disposizioni di tale direttiva, e in particolare procedere alla pubblicazione di un apposito bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ai sensi degli artt. 11 e 15, n. 2, della direttiva stessa.

3.

Peraltro, a parere della ricorrente, le autorità italiane non hanno addotto elementi sufficienti per far ritenere che, in considerazione dell'assetto complessivo dei rapporti giuridici intercorrenti fra il Comune e la società affidataria, nonché dell'attività svolta da quest'ultima, l'affidamento in esame costituisca un'operazione puramente «interna» (o In House Providing), sottratta all'applicazione delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici.


(1)  GU L 209, pag. 1.


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C 10/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania), con decisione 26 luglio 2005 nei procedimenti A. Brünsteiner Gmbh (C-376/05) e Autohaus Higert GmbH (C-377/05) contro Bayerische Motorenwerke AG.

(Cause C-376/05 e C-377/05)

(2006/C 10/18)

Lingua processuale: il tedesco

Con decisione 26 luglio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 12 ottobre 2005, nei procedimenti A. Brünsteiner Gmbh (C-376/05) e Autohaus Higert GmbH (C-377/05) contro Bayerische Motorenwerke AG, il Bundesgerichtshof ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1.

Se l'art. 5, n. 3, prima frase, primo trattino, del regolamento (CE) della Commissione 28 giugno 1995, n. 1475 (1), relativo all'applicazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela, debba essere interpretato nel senso che la necessità di ristrutturare l'insieme della rete commerciale o una sua parte sostanziale e il conseguente diritto del fornitore di recedere con un preavviso di un anno dai contratti con i concessionari della sua rete di distribuzione possa risultare anche dal fatto che con l'entrata in vigore del regolamento (CE) della Commissione 31 luglio 2002, n. 1400 (2), relativo all'applicazione dell'art. 81, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico, sono divenute necessarie profonde modifiche del sistema di distribuzione fino ad allora utilizzato dal fornitore e dai suoi concessionari, sistema basato sul regolamento (CE) n. 1475/95 ed esentato grazie a detto regolamento.

2.

Qualora la prima questione debba essere risolta negativamente:

 

Se l'art. 4 del regolamento (CE) n. 1400/2002 debba essere interpretato nel senso che gli accordi limitativi della concorrenza contenuti in un contratto di concessione nel settore automobilistico che, in forza di detto regolamento, di per sé costituiscono gravi restrizioni («lista nera» delle clausole vietate) non comportino eccezionalmente, con il decorso del termine transitorio di un anno ex art. 10 del regolamento 30 settembre 2003, la cessazione dell'esenzione per tutte le clausole restrittive della concorrenza del contratto dal divieto di cui all'art. 81, n. 1, CE, se detto contratto è stato stipulato durante la validità del regolamento n. 1475/95, si è basato su detto regolamento ed è stato esente grazie ad esso.

 

Se ciò valga in ogni caso se la nullità per effetto del diritto comunitario di tutte le clausole contrattuali limitative della concorrenza comporti in diritto nazionale la nullità totale del contratto di concessione.


(1)  GU L 145, pag. 25.

(2)  GU L 203, pag. 30.


14.1.2006   

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C 10/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Consiglio di Stato con ordinanza 19/04/2005 nel procedimento Centro Europa 7 Srl contro Ministero delle Comunicazioni e Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Direzione Generale Autorizzazioni e Concessioni Ministero delle Comunicazioni

(Causa C-380/05)

(2006/C 10/19)

Lingua di procedura: italiano

Con ordinanza 19/04/2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 18/10/2005, nel procedimento Centro Europa 7 Srl contro Ministero delle Comunicazioni e Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Direzione Generale Autorizzazioni e Concessioni Ministero delle Comunicazioni, il Consiglio di Stato ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se l'art. 10 CEDU, come richiamato dall'art. 6 del Trattato sull'Unione garantisca il pluralismo informativo esterno nel settore radiotelevisivo, con ciò obbligando gli Stati membri a garantire un pluralismo effettivo ed una concorrenza effettiva, nel settore, basata su un sistema antitrust che, in relazione allo sviluppo tecnologico garantisca accesso alle reti e pluralità degli operatori, senza possibilità di ritenere legittimi assetti duopolistici del mercato;

2)

se le disposizioni del Trattato CE che garantiscono la libertà di prestazioni di servizi e la concorrenza, nell'interpretazione datane dalla Commissione con la comunicazione interpretativa del 29 aprile 2000 sulle concessioni nel diritto comunitario, esigono principi di affidamento delle concessioni capaci di assicurare un trattamento non discriminatorio, paritario, nonché trasparenza, proporzionalità e rispetto dei diritti dei singoli e se, con tali disposizioni e principi del Trattato contrastino le disposizioni del diritto italiano di cui all'art. 3, co. 7 l. n. 249/1997, di cui all'art. 1 del d.l. 24.12.2003 n. 352 conv. in l. n. 112/2004 (legge Gasparri) in quanto hanno consentito a soggetti esercenti reti radiotelevisive «eccedenti» i limiti antitrust, di continuare ininterrottamente ad esercitare la loro attività escludendo operatori come la società appellante che, pur in possesso della relativa concessione, assegnata a seguito di regolare procedura competitiva, non hanno potuto svolgere l'attività concessionata per mancata assegnazione di frequenze (dovuta alla loro insufficienza o scarsità, determinata dalla anzidetta prosecuzione dell'esercizio da parte dei titolari delle c.d. reti eccedenti);

3)

se, a decorrere dal 25 luglio 2003, l'art. 17 della direttiva 2002/20/CE (1) (direttiva autorizzazioni) imponesse l'efficacia diretta di tale direttiva nell'ordinamento interno ed imponesse l'obbligo, allo Stato membro che avesse rilasciato concessioni per l'attività di radio diffusione televisiva (comprensive del diritto d'installare reti o di fornire servizi di comunicazione elettronica o diritto all'uso di frequenze), di allinearle alla disciplina comunitaria e se tale obbligo dovesse comportare la necessità di effettivamente assegnare le frequenze necessarie per svolgere l'attività;

4)

se l'art. 9 della direttiva 2002/21/CE (2) direttiva quadro e l'art. 5 della direttiva autorizzazioni prevedendo procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie (art. 5) svolte in base a criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionali (art. 9) siano in contrasto con un regime di generale assentimento, previsto dal diritto nazionale (art. 23, co. 5 l. 112/2004), che, consentendo la prosecuzione delle «c.d. reti eccedenti» non selezionate a mezzo gare finisce per ledere i diritti di cui godono altre imprese in forza della normativa comunitaria (art. 17 co. 2 direttiva 7.3.2002 n. 2002/20/CE c.d. direttive autorizzazioni), le quali, pur vincitrici di procedure competitive si vedono preclusa la possibilità di operare;

5)

se l'art. 9 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), l'art. 5, par. 2, co. 2 e 7 par. 3, direttiva 2002/20/CE (autorizzazioni) e 4 della direttiva 2002/77/CE (3) imponessero agli Stati membri di far cessare, quantomeno a decorrere dal 25 luglio 2003 (v. art. 17 direttiva autorizzazioni) una situazione di occupazione di fatto delle frequenze (esercizio d'impianti senza concessioni o autorizzazioni rilasciate a seguito di comparazione degli aspiranti) con riferimento all'attività di radiodiffuzione televisiva, quale quella svolta, così non consentendo uno svolgimento di tale attività al di fuori di qualsiasi corretta pianificazione dell'etere ed al di fuori di ogni logica di incremento del pluralismo oltre che in contraddizione con le stesse concessioni assegnate dallo Stato membro all'esito di una procedura pubblica;

6)

se la deroga prevista dell'art. 5, par. 2, co. 2 direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni) e dell'art. 4 direttiva 2002/77/CE fosse e sia invocabile dallo Stato membro solo a tutela del pluralismo informativo e per garantire la tutela della diversità culturale o linguistica e non a favore degli esercenti di reti eccedenti i limiti antitrust già previsto dalla normativa nazionale;

7)

se, per avvalersi della deroga di cui all'art. 5 direttiva 2002/20/CE lo Stato membro debba indicare quali sono gli obiettivi effettivamente perseguiti con la normativa derogatoria nazionale;

8)

se, tale deroga possa applicarsi al di fuori del caso dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (RAI in Italia) anche a favore di operatori privati non vincitori di procedure competitive ed a danno di imprese che abbiano invece regolarmente visto assentita una concessione a seguito di gara;

9)

se, ancora, il quadro di regole derivanti dal diritto comunitario dei Trattati e derivato, improntato a garantire una concorrenza effettiva (workable competition) anche nel settore del mercato radiotelevisivo, non avrebbe dovuto imporre al legislatore nazionale di evitare la sovrapposizione della proroga del vecchio regime transitorio analogo collegata all'avvio del c.d. digitale terrestre, poiché solo nel caso del c.d. switch-off delle trasmissioni analogiche (con il conseguente passaggio generalizzato al digitale) sarebbe possibile riallocare frequenze liberate per vari usi, mentre, nel caso del mero avvio del processo di transizione al digitale terrestre, si rischia di ulteriormente aggravare la scarsità delle frequenze disponibili, dovuta alla trasmissione analogica e digitale in parallelo (simulcast);

10)

se, in ultimo la tutela del pluralismo delle fonti d'informazione e della concorrenza nel settore radiotelevisivo garantita dal diritto europeo sia assicurata da una disciplina nazionale — come la l. n. 112/2004 — che prevede un nuovo limite del 20 per cento delle risorse, collegato ad un nuovo paniere (il c.d. SIC: art. 2 lett. 9; art. 15 l. n. 112/2004) molto ampio che include anche attività che non hanno impatto sul pluralismo delle fonti d'informazioni, mentre il «mercato rilevante» nel diritto antitrust è costruito normalmente differenziando i mercati, nel settore radiotelevisivo, perfino distinguendo fra pay-tv e televisioni non a pagamento che opera via etere (si vedano inter alios i casi della Commissione no. COMP/JV. 37-BSKYB/Kirch Pay TV Regulation (EEC) NO. 4064/89 Merger Procedure 21/03/2000 e no. COMP/M.2876-NEWSCORP-TELEPIU' Regulation (EEC) NO. 4064/89 Merger Procedure 2/4/2003).


(1)  Gazzetta ufficiale n. L 108 del 24/04/2002 pag. 0021

(2)  Gazzetta ufficiale n. L 108 del 24/04/2002 pag. 0033

(3)  Gazzetta ufficiale n. L 249 del 17/09/2002 pag. 0021


14.1.2006   

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C 10/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel di Bruxelles, con sentenza 13 ottobre 2005, nel procedimento De Landtsheer Emmanuel SA contro Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) e Veuve Clicquot Ponsardin SA

(Causa C-381/05)

(2006/C 10/20)

Lingua processuale: il francese

Con sentenza 13 ottobre 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte il 19 ottobre 2005, nel procedimento De Landtsheer Emmanuel SA contro Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) e Veuve Clicquot Ponsardin SA, la Cour d'appel di Bruxelles ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se integrano una pubblicità comparativa anche i messaggi pubblicitari con cui l'operatore si limita a far riferimento ad un tipo di prodotto nel senso che in tale ipotesi il messaggio alluderebbe a tutte le imprese che offrono quel prodotto e che ciascuna di esse potrebbe presumersi identificata

2)

Se, per stabilire se tra l'operatore pubblicitario e l'impresa cui egli fa riferimento sussiste un rapporto di concorrenza come definito dall'art. 2bis della direttiva,

a)

occorra considerare, sulla base, da un lato, dell'art. 2bis e, dall'altro, del punto b) dell'art. 3bis, «concorrente» nel senso di tale disposizione ogni impresa che la pubblicità permetta di identificare, qualunque bene o servizio essa offra.

b)

In caso di risposta negativa, e nell'ipotesi che debbano essere soddisfatte altre condizioni perché si abbia un rapporto di concorrenza, se debba tenersi conto solo dello stato attuale del mercato e delle abitudini di consumo presenti nella Comunità oppure anche della possibilità che tali abitudini cambino.

c)

Se la verifica debba essere circoscritta alla parte del territorio comunitario in cui la pubblicità è diffusa.

d)

Se il rapporto di concorrenza debba essere riferito ai tipi di prodotto oggetto della comparazione e alla maniera in cui essi sono generalmente percepiti o se, per valutare il livello di eventuale fungibilità, si debba tener conto anche delle peculiarità del prodotto che l'operatore intende promuovere con la pubblicità controversa e dell'immagine che egli intende imprimergli.

e)

Se i criteri per accertare la sussistenza di un rapporto di concorrenza come definito dall'art. 2, punto 2bis, e i criteri per verificare se la comparazione soddisfa la condizione enunciata all'art. 3bis, lett. b), siano identici.

3)

Se dall'art. 2, punto 2bis, della direttiva 84/450, da un lato, e dall'art. 3bis della stessa, dall'altro, risulti

a)

l'illiceità di qualunque pubblicità comparativa che permetta di identificare un tipo di prodotti nell'ipotesi in cui la dicitura non permetta di identificare un concorrente o i beni ch'esso offre; o se

b)

la liceità della comparazione debba essere valutata unicamente con riferimento a disposizioni nazionali diverse da quelle che traspongono la direttiva concernente la pubblicità comparativa, con la possibile conseguenza di un assottigliamento della tutela del consumatore ovvero delle imprese che offrono il tipo di prodotto messo a confronto con quello commercializzato dall'operatore pubblicitario.

4)

Se, ove dovesse concludersi per l'esistenza di una pubblicità comparativa nel senso dell'art. 2, punto 2bis, dall'art. 3bis, punto 1, lett. f), della direttiva, debba dedursi l'illiceità di ogni comparazione che rapporti prodotti privi di denominazione d'origine a prodotti che ne sono invece provvisti.


14.1.2006   

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C 10/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour de cassation de Belgique con sentenza 7 ottobre 2005 nel procedimento Talotta Raffaele contro Stato belga

(Causa C-383/05)

(2006/C 10/21)

Lingua processuale: il francese

Con sentenza 7 ottobre 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 24 ottobre 2005, nel procedimento Talotta Raffaele contro Stato belga, la Cour de cassation de Belgique, ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se l'art. 43 — ex art. 52 — del Trattato C.E. debba essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione di diritto nazionale che, come l'art. 182 del regio decreto 27 agosto 1993, adottato in applicazione dell'art. 342, n. 2, del Codice delle imposte sui redditi 1992, applica basi minime di imposizione ai soli non residenti.


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C 10/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) con ordinanza 28 settembre 2005, nel procedimento Color Drack GmbH contro LEXX International Vertriebs GmbH

(Causa C-386/05)

(2006/C 10/22)

Lingua processuale: il tedesco

Con ordinanza 28 settembre 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 24 ottobre 2005, nel procedimento Color Drack GmbH contro LEXX International Vertriebs GmbH, l'Oberster Gerichtshof, ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se l'art. 5, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001 L 12, pag. 1) debba essere interpretato nel senso che il venditore di beni mobili, che abbia sede nel territorio di uno Stato membro e che, conformemente al contratto, abbia consegnato i beni all'acquirente, avente sede in un altro Stato membro, in diversi luoghi situati in tale ultimo Stato membro, possa essere citato in giudizio dall'acquirente relativamente ad una pretesa contrattuale inerente a tutte le consegne (parziali) — in ogni caso a scelta dell'acquirente — dinanzi al giudice di uno di tali luoghi (dell'adempimento).


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C 10/12


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese proposto il 27 ottobre 2005

(Causa C-389/05)

(2006/C 10/23)

Lingua processuale: il francese

Il 27 ottobre 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. A. Bordes, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica francese.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1)

dichiarare che la Repubblica francese, riservando l'esercizio delle attività connesse all'inseminazione artificiale dei bovini ai soli «centri di inseminazione» autorizzati in Francia, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 43 e 49 CE;

2)

condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Gli artt. 43 e 49 CE sanciscono rispettivamente il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi. L'art. 46 dispone inoltre che le prescrizioni di tali articoli e le misure adottate in virtù di queste ultime lasciano impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni nazionali di uno Stato membro che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica. Quest'ultima disposizione non è tuttavia contestata nella presente causa, infatti la censura della Commissione non riguarda un regime particolare previsto per i cittadini degli altri Stati membri intenzionati ad esercitare l'attività di servizi di inseminazione artificiale in Francia, ma l'impossibilità de jure e de facto per tali cittadini comunitari di accedere alla detta attività a causa del monopolio che in Francia è attribuito ai «centri di inseminazione» mediante, in particolare, due disposizioni della normativa francese.

I servizi d'inseminazione artificiale in Francia sono sottoposti a un monopolio di fatto e di diritto a vantaggio di «centri di inseminazione», che vieta agli operatori di tali servizi provenienti da altri Stati membri l'accesso a tali attività, mediante il diritto di stabilimento o quello della libera prestazione di servizi. Le autorità francesi adducono motivi d'ordine sanitario che, secondo loro, possono giustificare l'adozione o il mantenimento di misure nazionali talmente restrittive da comportare una nullificazione di fatto delle dette due libertà sancite dal Trattato, mentre la Commissione, da un lato, contesta la validità delle giustificazioni dedotte e, dall'altro, ritiene che tali restrizioni siano comunque sproporzionate per loro stessa natura rispetto all'obiettivo di sicurezza sanitaria principalmente sostenuto per motivarle.


14.1.2006   

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C 10/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg con ordinanza 30 agosto 2005 nel procedimento Jan de Nul N.V. contro Hauptzollamt Oldenburg

(Causa C-391/05)

(2006/C 10/24)

Lingua processuale: il tedesco

Con ordinanza 30 agosto 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte il 31 ottobre 2005, nel procedimento Jan de Nul N.V. contro Hauptzollamt Oldenburg, il (1)Finanzgericht Hamburg ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Come debba essere interpretata la nozione di acque comunitarie di cui all'art. 8, n. 1, lett. c), primo comma, della direttiva 92/81, rispetto alla nozione di vie navigabili interne di cui all'art. 8, n. 2, lett. b), della direttiva 92/81.

2)

Se l'impiego di una draga aspirante (cd. Hopperbagger) in acque comunitarie debba essere considerato navigazione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. c), primo comma, della direttiva 92/81, ovvero se si debba distinguere tra i diversi tipi di attività svolte durante tale impiego.


(1)  GU L 316, pag. 12.


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C 10/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal SYMVOULIO TIS EPIKRATEIAS (Consiglio di Stato) (Grecia) con ordinanza 30 giugno 2005, nel procedimento Georgios Alevizos contro Ypourgos Oikonomikon (Ministro delle Finanze)

(Causa C-392/05)

(2006/C 10/25)

Lingua processuale: il greco

Con ordinanza 30 giugno 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 31 ottobre 2005, nel procedimento Georgios Alevizos contro Ypourgos Oikonomikon (Ministro delle Finanze), il SYMVOULIO TIS EPIKRATEIAS, ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se i dipendenti pubblici e gli ufficiali, sottoufficiali e soldati delle forze armate, delle forze dell'ordine e della polizia portuale siano soggetti, come gli altri lavoratori, alle disposizioni dell'art. 6 della direttiva del Consiglio 83/183/CEE, potendo acquisire la “residenza normale” in un altro paese ove dimorano per almeno 185 giorni all'anno in esecuzione di una missione di servizio per un periodo determinato, o se conservino, anche nel corso della loro missione in tale altro paese, la propria residenza normale in Grecia, indipendentemente dal fatto che abbiano trasferito nell'altro paese i loro legami personali e professionali».


14.1.2006   

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C 10/13


Ricorso proposto il 4 novembre 2005 contro la Repubblica d'Austria dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-393/05)

(2006/C 10/26)

Lingua processuale: il tedesco

Il 4 novembre 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Enrico Traversa e Gerald Braun, con domicilio eletto in Lussemburgo ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica d'Austria.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1)

dichiarare, che esigendo dagli organismi di controllo privati del settore dell'agricoltura biologica, stabiliti e autorizzati in un altro Stato membro, di gestire uno stabilimento o altra durevole infrastruttura in Austria per poter ivi esercitare le loro attività, la Repubblica d'Austria ha violato gli obblighi che le incombono in forza dell'art. 49 CE.

2)

Condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Le autorità austriache hanno preteso che ogni organismo di controllo privato del settore dell'agricoltura biologica, stabilito e autorizzato in un altro Stato membro, gestisca uno stabilimento o altra infrastruttura permanente in Austria per poter ivi esercitare le sue attività. Questo requisito in contrasto con la libera prestazione dei servizi poiché impedisce la prestazione dei servizi in Austria da parte di imprese stabilite in altri Stati membri.

Con libera prestazione dei servizi ai sensi dell'art. 49 CE si intende il diritto di fornire senza ostacoli prestazioni di servizio da uno Stato membro verso un altro senza gestire stabilimenti fissi in questo secondo Stato. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, la garanzia della libera prestazione dei servizi non richiede unicamente la soppressione di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, ma anche la soppressione di tutti gli ostacoli idonei a impedire, ostacolare o rendere meno attrattive le attività di un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro e che ivi fornisce, conformemente alla legge, servizi analoghi. L'art. 49 CE è pertanto di ostacolo all'applicazione di una normativa o di una prassi amministrativa nazionale che limita, senza obiettiva giustificazione, la possibilità per un prestatore di servizi di fare effettivamente uso della libera prestazione dei servizi.

I motivi invocati dalla Repubblica d'Austria — l'asserito esercizio del pubblico potere da parte degli organismi di controllo e l'interesse generale — non possono giustificare tale limitazione alla libera prestazione dei servizi. Invocare l'esercizio del pubblico potere — come motivo a giustificazione della presente restrizione alla libera prestazione dei servizi — sarebbe conforme al diritto e accettabile solo se si trattasse di un'attività che implica una partecipazione diretta e specifica all'esercizio del pubblico potere. Gli organismi di controllo non sono tuttavia autorità: essi non possono applicare sanzioni coercitive, essi non rilasciano certificati ufficiali e il rapporto giuridico tra un organismo di controllo e un produttore rientra nell'ambito del diritto privato.

L'interesse generale non è minacciato in conseguenza del fatto che un organismo di controllo non possieda stabilimenti in Austria, poiché, secondo i criteri del diritto comunitario, il controllo effettivo viene esercitato con l'autorizzazione degli organismi di controllo e la loro ispezione da parte delle autorità dello Stato membro ove è data l'autorizzazione. Nella specie, esistono inoltre disposizioni comunitarie di coordinamento e di armonizzazione che garantiscono che l'interesse generale invocato dalla Repubblica d'Austria sia egualmente perseguito secondo gli stessi standard negli altri Stati membri.


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C 10/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunale di Viterbo con ordinanza 25/10/2005 nel procedimento penale contro Antonello D'Antonio e.a.

(Causa C-395/05)

(2006/C 10/27)

Lingua di procedura: italiano

Con ordinanza 25/10/2005, pervenuta alla cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 10/11/2005, nel procedimento penale contro Antonello D'Antonio e.a., il Tribunale di Viterbo ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

se gli articoli 4, 1, e 4 bis della L. 401/89 e successive modifiche che attualmente riserva ai soli concessionari italiani di pubblico servizio e non anche agli intermediari di «bookmakers» stranieri l'esercizio delle scommesse violino i principi di libera concorrenza, di libera prestazione dei servizi e di libero stabilimento così come previsto dagli artt. 31, 86 — 43, 48 del Trattato CE.


14.1.2006   

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C 10/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunale di Palermo con ordinanza 19/10/2005 nel procedimento penale contro Maria Grazia Di Maggio e Salvatore Buccola

(Causa C-397/05)

(2006/C 10/28)

Lingua di procedura: italiano

Con ordinanza 19/10/2005, pervenuta alla cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 14/11/2005, nel procedimento penale contro Maria Grazia Di Maggio e Salvatore Buccola, il Tribunale di Palermo ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

se una normativa nazionale, contenenete un divieto penalmente sanzionato di svolgere attività di raccolta di scommesse, in assenza di un'autorizzazione di polizia, costituisca una restrizione alla libertà di stabilimento prevista dall'art. 43 Tratt. CEE ed alla libera prestazione dei servizi prevista dall'art. 49 Tratt. CEE;

2)

se l'autorizzazione di polizia di cui all'art. 88 del TULPS Italiano soddisfi tutte le esigenze della Corte di Giustizia, per giustificare una restrizione del diritto di stabilimento;

3)

se la sanzione penale prevista dall'art. 4, co. 4 bis L. 401/89 sia adeguata, proporzionata e, soprattutto, non discriminatoria nei confronti dei titolari di Centri di Trasmissione Dati operanti in Italia e collegati al bookmaker Stanley L.T.D. con sede in Liverpool, nonostante i controlli cui questi ultimi sono sottoposti, risultino sostanzialmente identici a quelli dei concessionari italiani, così come subordinati all'ottenimento della licenza di polizia, finalizzata, secondo la Suprema Corte, alla prevenzione dalle infiltrazioni criminali nel settore della domanda e dell'offerta di gioco.


14.1.2006   

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C 10/14


Ricorso del Parlamento europeo contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 17 novembre 2005

(Causa C-403/05)

(2006/C 10/29)

Lingua processuale: il francese

Il 17 novembre 2005 il Parlamento europeo, rappresentato dal sig. R. Passos e dalle sig.re E. Waldherr e K. Lindahl, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il Parlamento europeo chiede che la Corte voglia:

1)

annullare la decisione che approva un progetto relativo alla sicurezza delle frontiere nelle Filippine da finanziare con la linea di bilancio 19 10 02 del bilancio generale delle Comunità europee (Philippine Border Management Project; n. ASIA/2004/016-924), adottata in esecuzione del regolamento (CEE) n. 443/1992, riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia nonché la cooperazione economica con tali paesi (1);

2)

condannare la Commissione elle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Parlamento europeo chiede l'annullamento della decisione della Commissione perché quest'ultima istituzione ha oltrepassato le sue competenze esecutive.

Lo scopo principale della decisione contestata è quello di combattere il terrorismo mediante l'esecuzione della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1373 (2001) sulla lotta al terrorismo. Per contro, l'obiettivo del regolamento n. 443/92 è l'assistenza allo sviluppo mediante una cooperazione finanziaria, tecnica ed economica. Una misura che aiuta il governo delle Filippine ad aumentare la sicurezza delle sue frontiere, nell'intento di combattere il terrorismo, eccede le competenze esecutive previste nell'atto di base ed è quindi illegittima.

La decisione contestata non è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Il Parlamento europeo ha avuto conoscenza del suo testo integrale solamente il 9 settembre 2005.


(1)  GU L 52, del 27.02.1992, pag. 1.


14.1.2006   

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C 10/15


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 17 novembre 2005

(Causa C-404/05)

(2006/C 10/30)

Lingua processuale: il tedesco

Il 17 novembre 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Enrico Traversa e Gerald Braun, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.

dichiarare che la Repubblica federale di Germania, avendo richiesto che organismi privati di controllo nel settore dell'agricoltura biologica, aventi la sede ed autorizzati ad operare in un altro Stato membro, mantengano una sede sociale o un'altra infrastruttura permanente in Germania per poter svolgere in tale Stato la loro attività, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 49 CE;

2.

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Le autorità tedesche hanno richiesto a ciascun organismo di controllo nel settore dell'agricoltura biologica, avente la sede ed autorizzato ad operare in un altro Stato membro, di mantenere anche uno stabilimento o un ufficio in Germania, per poter operare in tale Stato. Tale richiesta sarebbe incompatibile con la libera prestazione dei servizi, poiché rende impossibile la prestazione di servizi in Germania da parte di imprese aventi la sede in un altro Stato membro.

Per libera prestazione dei servizi ai sensi dell'art. 49 CE si intende infatti il diritto a fornire senza impedimenti singole attività di prestazione di servizi da uno Stato membro verso un altro, senza mantenere uno stabilimento fisso in quest'ultimo Stato. La garanzia della libera prestazione dei servizi richiede — secondo una giurisprudenza costante della Corte — non solo l'eliminazione di ogni discriminazione in base alla cittadinanza, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione tale da vietare, ostacolare o rendere meno interessanti le attività del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro ove fornisce legittimamente servizi analoghi. Pertanto, l'art. 49 CE sarebbe incompatibile con l'applicazione di una normativa o di una prassi amministrativa nazionale che limiti, senza giustificazione oggettiva, la possibilità per un prestatore di servizi di esercitare effettivamente la libera prestazione dei servizi.

I motivi dedotti dal governo tedesco — il presunto esercizio del potere pubblico da parte degli organismi di controllo e l'interesse generale — non sarebbero tali da giustificare la detta restrizione della libera prestazione dei servizi. L'invocazione dell'esercizio del potere pubblico — quale motivo di giustificazione della presente restrizione della libera prestazione dei servizi — sarebbe legittima ed accettabile solo qualora si trattasse di un'attività che costituisce una partecipazione diretta e specifica all'esercizio del potere pubblico. Certo, i Länder affiderebbero agli organismi di controllo anche compiti amministrativi e questi ultimi avrebbero anche la possibilità di applicare coercitivamente le sanzioni previste nel regolamento, tuttavia ciò sarebbe irrilevante dal punto di vista del diritto comunitario e non modificherebbe in alcun modo il fatto che l'attività di un organismo di controllo disciplinata dal diritto comunitario possa essere svolta in Germania anche da un qualsiasi organismo di controllo autorizzato in un altro Stato membro sulla base di tale fondamento normativo nell'ambito della libera prestazione dei servizi.

L'interesse generale non sarebbe pregiudicato dal fatto che un organismo di controllo non abbia un ufficio in Germania, poiché il controllo effettivo sarebbe effettuato secondo i criteri del diritto comunitario al momento del rilascio dell'autorizzazione e dell'esame dell'organismo di controllo in questione da parte delle autorità dello Stato che rilascia l'autorizzazione. Nel caso di specie, sussisterebbero inoltre disposizioni comunitarie di coordinamento e di armonizzazione, le quali garantiscono che l'interesse generale fatto valere dalla Repubblica federale di Germania sia perseguito anche in altri Stati membri secondo gli stessi standard.


14.1.2006   

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C 10/16


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 21 novembre 2005

(Causa C-409/05)

(2006/C 10/31)

Lingua processuale: il greco

Il 21 novembre 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. D. Triantafyllou, consigliere giuridico della Commissione e G. Wilms, membro del servizio giuridico con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica ellenica, avendo rifiutato di calcolare e di pagare risorse proprie eluse a causa dell'importazione di materiale bellico in esenzione dai dazi e avendo rifiutato di pagare gli interessi di mora che derivano dal mancato pagamento delle risorse proprie alla Commissione, ha violato gli obblighi che le incombono in forza degli artt. 2, 9, 10 e 11 del regolamento n. 1552/89 (1) fino al 31 maggio 2000 e, rispettivamente, del regolamento n. 1150/2000 (2) da tale data in avanti;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La convenuta non ha provato che il pagamento di dazi ribassati (o a tasso zero) danneggerebbe sostanzialmente la difesa del paese ai sensi dell'art. 296.

Il segreto militare non esenta in linea di principio dall'obbligo di calcolo e di pagamento dei rispettivi dazi.

La convenuta non può invocare l'affidamento legittimo a causa dell'avvio tardivo del procedimento.

La mancata esecuzione degli obblighi economico-finanziari nei confronti della Comunità peggiora illegittimamente la situazione degli altri Stati membri.


(1)  GU L 155 del 7 giugno 1989, pag. 0001.

(2)  GU L 130 del 31 maggio 2000, pag. 0001.


14.1.2006   

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C 10/16


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 23 novembre 2005

(Causa C-414/05)

(2006/C 10/32)

Lingua processuale: il francese

Il 23 novembre 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. B. Stromsky, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica francese.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1)

constatare che la Repubblica francese, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva della Commissione 8 ottobre 2003, 2003/94/CE, che stabilisce i principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione (1), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva,

e

2)

constatare che in ogni caso, non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva della Commissione 8 ottobre 2003, 2003/94/CE, che stabilisce i principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva;

3)

condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione rileva che il termine di attuazione è scaduto il 30 aprile 2004.


(1)  GU L 262, del 14.10. 2003, pag. 22.


14.1.2006   

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C 10/17


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo proposto il 24 novembre 2005

(Causa C-416/05)

(2006/C 10/33)

Lingua processuale: il francese

Il 24 novembre 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sig.re C. F. Durand e F. Simonetti, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Granducato di Lussemburgo.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.

dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato i provvedimenti derivanti dall'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 2 ottobre 2003, causa C-89/03, riguardante l'attuazione nell'ordinamento lussemburghese della direttiva 93/15/CEE (1), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 228, n. 1, del Trattato che istituisce la Comunità europea.

2.

ordinare al Granducato di Lussemburgo di versare alla Commissione delle Comunità europee sul conto «risorse proprie della Comunità europea» una penalità di 9 000 EUR per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza nella causa C-89/03, a decorrere dal giorno di pronuncia della sentenza nella presente causa fino al giorno in cui sarà eseguita la sentenza nella causa C-89/03;

3.

condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con sentenza 2 ottobre 2003, pronunciata nella causa C-89/03, Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo, la Corte ha dichiarato e statuito che: «Non avendo messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/15/CEE, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza della detta direttiva».

Con lettera 7 novembre 2003, la Commissione ha richiamato l'attenzione delle autorità lussemburghesi sulla sentenza 2 ottobre 2003 e ha chiesto che le fossero comunicati i provvedimenti presi per conformarsi a tale sentenza.

Le autorità lussemburghesi hanno replicato facendo presente che una bozza di regolamento granducale avrebbe potuto essere terminata entro il mese di novembre 2004.

Il 14 dicembre 2004 la Commissione ha emesso un parere motivato invitando il Granducato di Lussemburgo a prendere i provvedimenti richiesti per conformarvisi entro due mesi.

Le autorità lussemburghesi, con lettera 19 settembre 2005, hanno dichiarato che secondo un parere del Conseil d'État del 12 ottobre 2004, l'ambito di applicazione della bozza di regolamento è sottoposto, secondo la Costituzione, a riserva di legge.

Ai sensi dell'art. 228 n. 2, secondo comma, seconda frase, CE, la Commissione precisa nel ricorso l'importo della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che consideri adeguato alle circostanze.

Nel caso di specie, la Commissione considera che una penalità di 9 000 euro al giorno sia adeguata alla gravità e alla durata dell'infrazione e tenga conto della necessità di conferire a tale penalità l'effetto dissuasivo necessario.


(1)  Direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/15/CEE, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (GU L 121, del 15.05.1993, pag. 20).


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C 10/17


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 13 settembre 2005, causa T-272/03, M.D. Fernández Gómez/Commissione delle Comunità europee, proposto il 24 novembre 2005

(Causa C-417/05 P)

(2006/C 10/34)

lingua processuale: il francese

Il 24 novembre 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. D. Martin e dalla sig.ra L. Lozano Palacios, in qualità di agenti, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 13 settembre 2005, causa T-272/03, M.D. Fernández Gómez/Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

decidendo essa stessa sulla controversia, accogliere le conclusioni presentate dalla convenuta in primo grado e, pertanto, respingere il ricorso nella causa T-272/03;

in via subordinata, rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

condannare la sig.ra Fernández Gómez alle spese di causa, ivi comprese le proprie spese nel procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti:

Nel suo ricorso, la Commissione fa valere tre motivi:

1.

Il primo motivo attiene ad un errore di diritto commesso dal Tribunale, avendo considerato ricevibile il ricorso a ragione del fatto che la lettera del 19 gennaio 2001 non avrebbe natura di decisione, e che l'atto impugnato in primo grado, vale a dire la posta elettronica del 12 maggio 2003 non sarebbe puramente confermativa, ma conterrebbe un elemento nuovo rispetto al contratto del 17 gennaio 2001 e alla lettera del 19 gennaio 2001. Per contro, la Commissione ritiene che il ricorso è irricevibile in quanto la lettera del 19 gennaio 2001 ed il contratto del 17 gennaio 2001 stabiliscono la posizione definitiva dell'amministrazione riguardo alla ricorrente. La ricorrente avrebbe quindi dovuto impugnare tali atti. Ad avviso della Commissione, la posta elettronica del 12 maggio 2003 non ha natura di decisione, né contiene il minimo elemento nuovo rispetto agli atti precedenti. Il ricorso, quindi, dovrebbe essere dichiarato irricevibile.

2.

Il secondo motivo in via principale, attiene ad un errore di diritto nell'interpretazione della decisione 13 novembre 1996, e in particolare della nozione di «personale non statutario». La Commissione ritiene che risulti dall'obiettivo perseguito dalla decisione 13 novembre, nonché dal suo stesso tenore letterale, e dal contesto nel quale essa è stata adottata, che essa copriva il complesso di «posizioni amministrative o contratti con la Commissione» di tutto il personale non di ruolo alla Commissione. In via subordinata, la Commissione sostiene che il Tribunale ha statuito ultra petita, ed ha erroneamente interpretato l'art. 8 del RAA. Infatti, quando una disposizione dello Statuto offre all'APN una semplice facoltà, come nel caso di specie, l'esercizio di questa rientra nell'ambito del suo ampio potere discrezionale.

3.

Il terzo motivo in via principale, attiene ad una violazione del diritto comunitario, poiché accorda un risarcimento per un asserito danno materiale che non è né reale, né certo, e, in via subordinata, al mancato rispetto dell'obbligo di motivazione al momento della valutazione del danno, impedendo alla Corte di esercitare il suo controllo sul rispetto del principio di proporzionalità.


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C 10/18


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 13 settembre 2005, causa T-72/04, S. Hosman-Chevalier/Commissione delle Comunità europee, proposto il 29 novembre 2005

(Causa C-424/05 P)

(2006/C 10/35)

lingua processuale: il francese

Il 29 novembre 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. H. Kraemer e dalla sig.ra M. Velardo, in qualità di agenti, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 13 settembre 2005, causa T-72/04, S. Hosman-Chevalier/Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

condannare la ricorrente in primo grado alle spese di causa, ivi comprese le sue proprie spese nel procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

La Commissione invoca un motivo unico nei confronti della sentenza impugnata, relativo alla violazione del diritto comunitario nei punti 31-36 e 42 della detta sentenza. Più in particolare, essa ritiene che il Tribunale abbia interpretato scorrettamente la condizione collegata «ai servizi effettuati per un altro Stato» contenuta nell'art. 4, n. 1, lett. a), secondo trattino, in fine, dell'allegato VII dello statuto.


TRIBUNALE DI PRIMO GADO

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C 10/19


Sezione delle impugnazioni

(2006/C 10/36)

Il 6 dicembre 2005 il Tribunale di primo grado ha deciso, in conformità all'art. 12 del regolamento di procedura, che, per il periodo 12 dicembre 2005 — 31 agosto 2007, le impugnazioni avverso le decisioni del Tribunale della funzione pubblica siano attribuite, non appena è stato depositato il ricorso e fatta salva una successiva applicazione degli artt. 14 e 51 del regolamento di procedura, ad una Sezione delle impugnazioni.

La Sezione delle impugnazioni è composta dal Presidente del Tribunale di primo grado e dai presidenti delle Sezioni ampliate Seconda, Terza, Quarta e Quinta.

Per il periodo 12 dicembre 2005 — 31 agosto 2007, sono quindi assegnati alla Sezione delle impugnazioni, composta di cinque giudici:

il sig. Vesterdorf, presidente, il sig. Jaeger, il sig. Pirrung, il sig. Vilaras e il sig. Legal, giudici.


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C 10/19


Sentenza del Tribunale di primo grado del 17 novembre 2005 — Biofarma/Uami

(Causa T-154/03) (1)

(«Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Marchi nazionali denominativi anteriori ARTEX - Domanda di marchio comunitario denominativo ALREX - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2006/C 10/37)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Biofarma SA (Neuilly-sur-Seine, Francia) [Rappresentanti: V. Gil Vega, A. Ruiz López e D. Gonzalez Maroto, avvocati]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [Rappresentanti: W. Verbung e A. Folliard-Monguiral, agenti]

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso e interveniente dinanzi al Tribunale: Bausch & Lomb Pharmaceuticals Inc. (Tampa, Florida, Stati Uniti) [Rappresentante: S. Klos]

Oggetto della causa

Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell'UAMI 5 febbraio 2003 (pratica R 370/2002-3), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Biofarma SA e la Bausch & Lomb Pharmaceuticals, Inc.

Dispositivo della sentenza

1)

La decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 5 febbraio 2003 (pratica R 370/2002-3) è annullata.

2)

L'UAMI sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

3)

L'interveniente sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 158 del 5.7.2003.


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C 10/19


Sentenza del Tribunale di primo grado 9 novembre 2005 — Focus Magazin Verlag/UAMi

(Causa T-275/03) (1)

(«Marchio comunitario - Procedimento d'opposizione - Domanda di marchio denominativo comunitario Hi-FOCuS - Marchio denominativo nazionale anteriore FOCUS - Ampiezza dell'esame effettuato dalla commissione di ricorso - Valutazione degli elementi dedotti dinanzi alla commissione di ricorso»)

(2006/C 10/38)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Focus Magazin Verlag GmbH (Monaco, Germania) [Rappresentante: avv. U. Gürtler]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [Rappresentanti: sigg. A. von Mühlendahl, B. Müller e G. Schneider, agenti]

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: ECI Telecom Ltd (Petah Tikva, Israele)

Oggetto della causa

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 30 aprile 2003 (procedimento R 913/2001-4), relativa ad un procedimento d'opposizione tra la Focus Magazin Verlag GmbH e la ECI Telecom Ltd

Dispositivo della sentenza

1)

La décisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 aprile 2003 (procedimento R 913/2001 4) è annullata.

2)

Il convenuto è condannato alle spese.


(1)  GU C 251 del 18.10.2003.


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C 10/20


Sentenza del Tribunale di primo grado 15 novembre 2005 — Righini/Commissione

(Causa T-145/04) (1)

(«Funzionari - Agenti temporanei - Inquadramento nel grado e nello scatto - Inquadramento nel grado superiore della carriera»)

(2006/C 10/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Elisabetta Righini (Bruxelles, Belgio) [Rappresentante: É. Boigelot]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: V. Joris e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti da D. Waelbroeck, avocat]

Oggetto della causa

Annullamento delle decisioni della Commissione di inquadrare la ricorrente al momento dell'entrata in servizio nel grado A7, scatto 3, in qualità di agente temporaneo o di dipendente in prova e, ove occorra, annullamento della decisione 21 gennaio 2004 che respinge il reclamo della ricorrente.

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 179 del 10.07.2004


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C 10/20


Ordinanza del Tribunale di primo grado 17 ottobre 2005 — First Data e a./Commissione

(Causa T-28/02) (1)

(«Concorrenza - Art. 81 CE - Sistema di carte di pagamento Visa - Regola del divieto di affiliare esercenti senza aver emesso carte - Attestazione negativa - Regola abolita nel corso del procedimento - Interesse ad agire - Non luogo a statuire»)

(2006/C 10/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: First Data Corp. (Wilmington, Delaware, Stati Uniti), FDR Ltd (Dover, Delaware, Stati Uniti) e First Data Merchant Services Corp. (Sunrise, Florida, Stati Uniti) [Rappresentanti: inizialmente avv.ti P. Bos e M. Nissen, poi avv. P. Bos]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: inizialmente R. Wainwright, W. Wils e V. Superti, poi R. Wainwright e T. Christoforou, agenti]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento dell'art. 1, quinto trattino, della decisione della Commissione 9 agosto 2001, 2001/782/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso Comp/29.373 — Visa International) (GU L 293, pag. 24).

Dispositivo dell'ordinanza

1)

Non occorre più statuire sul ricorso.

2)

Le ricorrenti e la Commissione sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 109 del 4/5/2002.


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C 10/21


Ordinanza del Tribunale di primo grado 26 ottobre 2005 — Ouariachi/Commissione

(Procedimento T-124/04) (1)

(«Ricorso per il risarcimento del danno - Responsabilità extracontrattuale della Comunità - Danno causato da un agente nell'esercizio delle sue funzioni - Mancanza di nesso di causalità»)

(2006/C 10/41)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jamal Ouariachi (Rabat, Marocco) [Rappresentanti: sigg. F. Blanmailland e C. Verbrouck, avvocati]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: sig. F. Dintilhac e sig.ra G. Boudot, agenti]

Oggetto della causa

Ricorso volto ad ottenere il risarcimento del preteso danno subito dal ricorrente a causa della presunta illegittima condotta di un agente della delegazione della Commissione a Khartoum (Sudan).

Dispositivo dell'ordinanza

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato.

2)

Il ricorrente è condannato alle spese.


(1)  GU C 118 del 30.4.2004.


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C 10/21


Ordinanza del Tribunale di primo grado 27 ottobre 2005 — GAEC Salat/Commissione

(Procedimento T-89/05) (1)

(«Ricorso per carenza - Denuncia concernente la denominazione d'origine protetta Salers - Regolamento (CE) 828/2003 - Presa di posizione della Commissione - Irricevibilità manifesta»)

(2006/C 10/42)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: GAEC Salat (Farges [Francia]) [Rappresentante: F. Delpeuch, avocat]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentante: F. Clotuche-Duvieusart, agente]

Oggetto della causa

Ricorso per carenza diretto a far constatare che la Commissione ha omesso di decidere in merito alla denuncia depositata dalla ricorrente contro la Repubblica francese

Dispositivo dell'ordinanza

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 106 del 30.4.2005


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C 10/21


Ricorso proposto il 6 ottobre 2005 — Schierhorst/Commissione

(Causa T-374/05)

(2006/C 10/43)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Rainer Johannes Schierhorst (Georgetown, Guiana) [rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues, A. Jaume]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina (APN) che respinge il reclamo del ricorrente, adottata insieme alla decisione dell'APN 5 gennaio 2005, in quanto essa stabilisce il suo grado in applicazione dell'art. 12, n. 3, dell'allegato XIII dello Statuto e il suo scatto in forza dell'attuale art. 32 dello Statuto;

indicare all'APN gli effetti che derivano dall'annullamento delle decisioni impugnate, e in particolare il reinquadramento del ricorrente al grado A*10, scatto 4, e ciò con effetto retroattivo dal 1o febbraio 2005, data di entrata in vigore della decisione di nomina 11 ottobre 2004;

in via subordinata, condannare la Commissione a risarcire il danno subito dal ricorrente per il fatto di non essere stato inquadrato nel grado A*10, scatto 4, dal 1o febbraio 2005, data di entrata in vigore della decisione di nomina 5 gennaio 2005;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Vincitore del concorso generale COM/A/1/02 per amministratori di grado A7/A6 nel settore dell'agricoltura, il ricorrente si è visto nominare funzionario con decisione impugnata 5 gennaio 2005. In applicazione dell'art.12, dell'allegato XIII dello Statuto, è stato inquadrato al nuovo grado A*6, inferiore ai vecchi gradi A7/A6 che corrispondono ai gradi A*8/A*10 nel nuovo sistema.

A sostegno delle sue conclusioni, il ricorrente invoca motivi identici a quelli invocati dalla ricorrente nella causa T-207/05 (1).


(1)  GU C 193 del 6.8.2005, pag. 36.


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C 10/22


Ricorso proposto il 5 ottobre 2005 — Seegmuller/Commissione

(Causa T-377/05)

(2006/C 10/44)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Magali Seegmuller (Uccle, Belgio) [Rappresentanti: K. H. Hagenaar, avvocato]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della parte ricorrente

annullare la decisione 5 luglio 2005 dell'Autorità con il potere di nomina (APN) della Commissione europea, che impedisce alla ricorrente di rendere effettiva la sua assegnazione e di assumere le funzioni presso la delegazione di Ghinea Conakry quale capo di amministrazione della detta delegazione;

dare atto alla ricorrente del diritto della sua domanda di risarcimento da quantificare successivamente, derivante dal danno materiale e morale inflittole dalla convenuta;

porre a carico della convenuta le spese di causa.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, agente contrattuale presso la Commissione, ha posto la sua candidatura per il posto di capo amministrazione in Congo Brazzaville (avviso di posto vacante COM/2004/2982/F). Il 5 gennaio 2005 veniva informata che aveva superato le prove di selezione. Interpellata dalla DG RELEX della Commissione per sapere se era disposta accettare un'altra delegazione, la ricorrente ha altresì formulato il suo accordo per un'assegnazione in Ghinea Conakry.

Come di prassi, la ricorrente superava un esame medico, in vista della sua partenza per la delegazione di Ghinea Conakry. Con nota 17 marzo 2005, il medico di fiducia della Commissione concludeva che la ricorrente non era in possesso dell'idoneità fisica richiesta per l'esercizio delle sue funzioni nella detta delegazione. A seguito di tale nota, la DG RELEX ha fatto presente alla ricorrente che la sua assunzione delle funzioni nella Ghinea Conakry non poteva aver luogo. La ricorrente ha proposto quindi un reclamo avverso quest'ultima decisione, respinta con la decisione impugnata 5 luglio 2005.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente sostiene l'asserita incompetenza del direttore della DG RELEX a emanare la decisione 15 aprile 2005, nonché uno sviamento di potere. Rileva inoltre asseriti errori di valutazione da parte del medico di fiducia della Commissione, la cui relazione 17 marzo 2005 non porrebbe alcun comprensibile nesso tra le constatazioni mediche ivi contenute e le conclusioni da esse tratte.


14.1.2006   

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C 10/22


Ricorso proposto il 7 ottobre 2005 — Marenco/Commissione

(Causa T-378/05)

(2006/C 10/45)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Giuliano Marenco (Bruxelles, Belgio) [Rappresentanti: A. Pappalardo, M. Merola, avvocati]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare la fissazione della retribuzione del ricorrente del gennaio 2005 (ultimo mese di servizio),

nella misura in cui tale fissazione non tiene conto dell'aumento del trattamento di base previsto dall'art. 7, n. 4, dell'allegato XIII dello Statuto,

nella misura in cui il fattore di moltiplicazione è indicato in 0,9982852 invece che 1;

annullare la decisione che concede e liquida i diritti a pensione del ricorrente adottata il 31 gennaio 2005 dal capo dell'unità pensioni dell'Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali,

nella misura in cui non tiene conto dell'aumento del trattamento di base previsto dall'art. 7, n. 4, dell'allegato 13 dello Statuto,

nella misura in cui nell'inquadramento a cessazione delle funzioni figura la cifra 0,9982852 invece che 1,

nella misura in cui fissa l'inquadramento a pensione come A*16/06,

annullare la decisione 1o luglio 2005 adottata dal direttore generale della direzione del personale dell'amministrazione [ADMIN.B.2 — SHS/amd — D (05) 15121] che ha respinto i due reclami del ricorrente (n. R/266/05 e R/298/05),

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, ex direttore generale aggiunto del servizio giuridico della Commissione, collocato in pensione nel febbraio 2005, era inquadrato, prima della cessazione delle sue funzioni, nel grado A*16 e avrebbe beneficiato, fino alla fine del 2004, dell'aumento della retribuzione previsto dall'art. 7, n. 4, dell'allegato XIII dello Statuto. Conformemente alle modifiche dello Statuto entrate in vigore 1o maggio 2004, alla sua retribuzione di base era applicabile un fattore moltiplicatore di 0,9580274, che riflette la differenza tra il trattamento di base previsto per il suo grado e lo scaglione tra il vecchio e il nuovo Statuto.

Il 1o gennaio 2005, il ricorrente raggiungeva lo scaglione 6 del suo grado. Poiché la retribuzione di base prevista per tale scaglione sotto il vecchio e il nuovo statuto erano uguali, il ricorrente considera che il fattore moltiplicatore applicabile doveva essere «1». Tuttavia, un fattore moltiplicatore di 0,9982852 figurava, a partire da tale mese, sia sul suo ultimo foglio paga che sulla decisione che concedeva e liquidava i suoi diritti a pensione. Inoltre, l'aumento del trattamento previsto dall'art. 7, n. 4, dell'allegato XIII dello Statuto non era compreso nel suo salario per il mese di gennaio 2005, e, di conseguenza, non è stato preso in conto ai fini della fissazione dei suoi diritti a pensione, calcolati sulla base della retribuzione di tale mese. Infine, la decisione di fissazione dei diritti a pensione avrebbe inquadrato il ricorrente allo scatto 3 invece che 6 del suo grado.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 2, n. 2, dell'art. 7, n. 4 e dell'art. 8, n. 2, dell'allegato XIII dello Statuto. Deduce ancora la violazione del suo legittimo affidamento, assertivamente sorto dal risultato di un calcolo indicativo dei suoi diritti a pensione che egli avrebbe fatto con l'aiuto di un apparecchio informatico («calcolatore»), messo a disposizione del personale della Commissione. Secondo il ricorrente il calcolatore prevedeva la presa in considerazione dell'aumento di cui trattasi in occasione della determinazione della pensione.


14.1.2006   

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C 10/23


Ricorso presentato il 14 ottobre 2005 — S. Zuffa/UAMI

(Causa T -379/05)

(2006/C 10/46)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Zuffa, LLC (Las Vegas, USA) [Rappresentato dal sig. S. Malynicz, Barrister, M. Blair, Solicitor]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Oggetto della domanda:

annullamento della decisione della prima Commissione di ricorso 8 agosto 2005 nella causa R 24/2005-1;

condanna dell'Ufficio alle spese da lui sostenute e a quelle del ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione: Il marchio denominativo «ULTIMATE FIGHTING» per prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 16, 25, 28 e 41 — Domanda n. 2 766 590.

Decisione dell'esaminatore: Rigetto della domanda per tutti i prodotti e servizi per i quali è stata presentata.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto.

Motivi di ricorso: Il termine «ULTIMATE FIGHTING», considerato nel suo insieme non è un nome generico o usuale rispetto ai prodotti e ai servizi oggetto della domanda. La Commissione di ricorso non ha adeguatamente analizzato il marchio nel suo insieme con riferimento a tutti i prodotti e servizi per i quali è stata presentata la domanda.


14.1.2006   

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C 10/24


Ricorso presentato il 10 ottobre 2005 — Buendía Sierra/Commissione

(Causa T-380/05)

(2006/C 10/47)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: José Luis Buendía Sierra (Bruxelles, Belgio) [Rappresentanti: M. van der Woude, V. Landes, avvocati]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione del direttore generale del servizio giuridico di attribuirgli soltanto quattro punti di priorità della direzione generale a titolo dell'esercizio di promozione 2004, confermata e resa definitiva con decisione dell'autorità con il potere di nomina (APN) che rigetta il ricorso amministrativo;

annullare la decisione dell'APN di non attribuirgli alcun punto di priorità speciale «Comitato di promozione per lavoro svolto nell'interesse dell'istituzione» al titolo dell'esercizio di promozione 2004;

annullare la decisione dell'APN di attribuirgli un totale di 20 punti a titolo dell'esercizio di promozione 2004 e un totale di 40 punti ai fini della promozione al grado A4 durante tale esercizio, l'elenco per merito comparato dei dipendenti di grado A5 a titolo dell'esercizio di promozione 2004, l'elenco dei dipendenti promossi al grado A4 a titolo dell'esercizio 2004 e, comunque, la decisione di non iscrivere il suo nome sui detti elenchi;

annullare, nei limiti del necessario, la decisione che rigetta il reclamo;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce motivi analoghi a quelli già dedotti nell'ambito della causa T-311/04 (1), da lui pure proposta.


(1)  GU C 262 del 23.10.2004, pag. 44.


14.1.2006   

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C 10/24


Ricorso proposto il 10 ottobre 2005 — Di Bucci/Commissione

(Causa T-381/05)

(2006/C 10/48)

Lingua processuale: francese

Parti

Ricorrente: Vittorio di Bucci (Bruxelles, Belgio) [rappresentanti: sigg. M van de Woude, V. Landes, avocats]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare l'intenzione formale del direttore generale del servizio giuridico di attribuirgli soltanto quattro punti di precedenza della direzione generale con riguardo all'esercizio di promozione 2004, confermata e resa definitiva con la decisione del direttore generale che respinge il reclamo amministrativo;

annullare la decisione del direttore generale del personale e dell'amministrazione di non attribuirgli alcun punto di precedenza speciale «Comitato di promozione per lavoro realizzato nell'interesse dell'istituzione» («PPCP») con riguardo all'esercizio di promozione 2004;

annullare le decisioni del direttore generale del personale e dell'amministrazione di attribuirgli un totale di 20 punti con riguardo all'esercizio di promozione 2004, ed un totale di 40 punti ai fini della promozione al grado A4 nel corso di tale esercizio; l'elenco dei dipendenti a cui sono stati attribuiti i PPCP; l'elenco di merito dei dipendenti di grado A5 con riguardo all'esercizio 2004 e, comunque, la decisione di non iscrivere il suo nome sui detti elenchi;

annullare, ove occorra, la decisione di rigetto del reclamo;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente invoca motivi simili a quelli dedotti nell'ambito della causa T-311/04 (1).


(1)  GU C 262 del 23.10.2004, pag.44


14.1.2006   

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C 10/25


Ricorso proposto il 10 ottobre 2005 — Wilms/Commissione

(Causa T-386/05)

(2006/C 10/49)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Gunter Wilms (Bruxelles, Belgio) [rappresentanti: sigg. M. van de Woude, V. Landes, avocats]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare l'intenzione formale del direttore generale del servizio giuridico di attribuire al ricorrente due punti di precedenza della direzione generale con riguardo all'esercizio di promozione 2004, confermata e resa definitiva dalla decisione del direttore generale che respinge il reclamo amministrativo;

annullare la decisione del direttore generale del personale e dell'amministrazione di non attribuirgli alcun punto di precedenza speciale «Comitato di promozione per lavoro realizzato nell'interesse dell'istituzione» («PPCP») con riguardo all'esercizio di promozione 2004;

annullare le decisioni del direttore generale del personale e dell'amministrazione, di attribuirgli un totale di 17 punti con riguardo all'esercizio di promozione 2004 ed un totale di 36 punti ai fini della promozione al grado A5 nel corso di tale esercizio; l'elenco dei dipendenti a cui sono stati attribuiti i PPCP; l'elenco di merito dei dipendenti di grado A6 con riguardo all'esercizio 2004 dopo i Comitati di promozione; l'elenco dei dipendenti promossi al grado A5 con riguardo all'esercizio 2004 e, comunque, la decisione di non iscrivere il suo nome sui detti elenchi;

annullare, ove occorra, la decisione di rigetto del reclamo;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso il ricorrente invoca motivi simili a quelli dedotti nell'ambito della causa T-311/04 (1).


(1)  GU C 262 del 23.10.2004, pag. 44


14.1.2006   

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C 10/25


Ricorso proposto il 13 ottobre 2005 — Chatziioannidou/Commissione

(Causa T-387/05)

(2006/C 10/50)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Eleni Chatziioannidou (Auderghem, Belgio) [rappresentante: S. A. Pappas, avocat]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione 8 luglio 2005 dell'Autorità che ha il potere di nomina (APN), che respinge il reclamo proposto dalla ricorrente avverso una decisione relativa al trasferimento dei suoi diritti a pensione verso il regime comunitario,

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, dipendente di ruolo della Commissione, ha proposto una domanda di trasferimento dei suoi diritti a pensione, acquisiti in Grecia prima della sua entrata in servizio alla Commissione, verso il sistema comunitario. Con il suo ricorso, ella critica la modalità di calcolo del numero di annualità da prendere in considerazione secondo il regime pensionistico comunitario, sulla base del capitale trasferito. La ricorrente afferma più in particolare che, prima dell'introduzione dell'euro, la Commissione convertiva il capitale trasferito in una moneta diversa dal franco belga, non sulla base del tasso in vigore al giorno del calcolo, ma ad un tasso di cambio medio che si presumeva riflettesse le fluttuazioni monetarie durante il periodo di pagamento dei contributi. Tuttavia, dopo la fine del periodo transitorio per l'introduzione definitiva dell'euro, vale a dire a partire dal 1o gennaio 2002, la Commissione non utilizza più questa modalità di calcolo, ma prende in considerazione l'importo in euro trasferito dalle casse nazionali.

La ricorrente constata che l'abbandono del metodo del tasso di cambio medio comporta, nel suo caso, una diminuzione considerevole del numero di annualità che le sono state accreditate. Su tale base, essa afferma una violazione dell'art. 3 del regolamento del Consiglio n. 1103/97, che dispone che l'introduzione dell'euro non ha per effetto di modificare i termini di uno strumento giuridico. Ella invoca altresì la violazione del principio di non-discriminazione, in quanto un dipendente, collocato esattamente in condizioni identiche, non si vede attribuire lo stesso numero di annualità comunitarie, a seconda che la sua domanda di trasferimento sia stata proposta prima o dopo l'introduzione dell'euro.


14.1.2006   

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C 10/26


Ricorso proposto il 20 ottobre 2005 — Grünheid/ Commissione

(Causa T-388/05)

(2006/C 10/51)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Sabine Grünheid (Overijse, Belgio) [rappresentante: E. Boigelot, avocat]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione 6 ottobre 2004, notificata il 18 novembre 2004, nella parte in cui viene menzionato l'inquadramento della ricorrente al grado A*8, nonché annullare ogni atto consecutivo e/o relativo;

annullare la decisione corretta 6 luglio 2005, notificata il 12 luglio seguente, che respinge il reclamo della ricorrente, registrato il 18 febbraio 2005 con il numero di riferimento R/162/05;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, assunta come dipendente di ruolo dalla Commissione nel 2003, contesta con tale ricorso il suo inquadramento definitivo al vecchio grado A7, attualmente A*8. Essa ritiene che, alla luce della sua esperienza professionale precedente alla sua assunzione, asseritamente superiore ai 12 anni, essa avrebbe dovuto essere inquadrata al grado A6, attualmente A*10.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce la violazione dell'art. 31, n. 2, dello statuto, nella sua versione in vigore prima del 1o maggio 2004, delle decisioni della Commissione che riguardano i criteri applicabili alla nomina nel grado, della guida amministrativa relativa all'inquadramento dei nuovi dipendenti di ruolo, nonché di un errore manifesto di valutazione. Essa deduce, inoltre, la violazione del principio di parità di trattamento, in quanto la Commissione avrebbe, in passato, accordato inquadramenti al grado superiore a dipendenti di ruolo che possiedono qualità inferiori o uguali a quelle della ricorrente. Infine, la ricorrente deduce la violazione del principio del legittimo affidamento e del dovere di sollecitudine.


14.1.2006   

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C 10/26


Ricorso presentato il 20 ottobre 2005 — Ole Eistrup/Parlamento europeo

(Causa T-389/05)

(2006/C 10/52)

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: Ole Eistrup (Knebel, Danimarca) [Rappresentante: sig. E. Hjelmborg, avvocato]

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del convenuto 13 dicembre 2004, unitamente alla risposta dello stesso convenuto del 12 luglio 2005;

condannare il convenuto a versare un risarcimento danni nella misura di EUR 203 357 per mancato guadagno relativo al periodo 1o giugno 1998 — 1o settembre 2002, unitamente agli interessi applicati a detto importo;

condannare il convenuto a versare EUR 20 000 per danno morale, unitamente agli interessi applicati al detto importo;

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, che era occupato presso il servizio di traduzione di langua danese del Parlamento, voleva essere reintegrato al suo posto di lavoro dopo aver preso un'aspettativa per motivi personali dal 1o agosto 1992 al 31 luglio 1996. Ciò diveniva però possibile solo a partire dal 1o ottobre 2002, poiché il Parlamento non era in grado di individuare prima di detta data un posto vacante corrispondente alla categoria e alle qualifiche del ricorrente.

A sostegno del suo ricorso il ricorrente afferma di aver adempiuto il suo obbligo di limitare le sue perdite in occasione della sua domanda di rimborso dei mancati guadagni.

Il ricorrente inoltre ha fatto valere che l'asserita illegittima gestione della pratica da parte del convenuto l'ha posto in uno stato permanente di incertezza e di angoscia, e che la condotta del convenuto costituisce una palese violazione dei diritti del ricorrente e della fiducia che ogni cittadino deve avere nel sistema giurisdizionale comunitario.


14.1.2006   

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C 10/27


Ricorso proposto il 17 ottobre 2005 — Pickering/Commissione

(Causa T-393/05)

(2006/C 10/53)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Stephen Pickering (La Hulpe, Belgio) [rappresentante: N. Lhoest, avocat]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare i fogli paga del ricorrente per i mesi di dicembre 2004, gennaio 2005 e febbraio 2005, e tutti i fogli paga successivi, nella parte in cui applicano disposizioni illegittime del regolamento 22 marzo 2004, n. 723, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, nonché dei regolamenti n. 856/2004 che stabilisce i nuovi coefficienti correttori e del regolamento n. 31/2005, che li adegua,

Ove occorra, annullare la decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina (APN) 4 luglio 2005, che respinge il reclamo del ricorrente (R/299/05)

condannare la convenuta all'integralità delle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, dipendente di ruolo della Commissione, è originario del Regno-Unito. Prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 723/2004 (1), che modifica lo statuto, il ricorrente faceva regolarmente uso della possibilità di trasferire, verso il suo paese di origine, una parte della sua retribuzione. In conformità delle norme in vigore, la parte trasferita era maggiorata di un importo che risultava dall'applicazione di un «coefficiente correttore», che si presumeva riflettesse la differenza del costo della vita tra il paese di destinazione e quello di origine.

Il nuovo statuto prevede condizioni restrittive per tali trasferimenti, contrariamente a quanto avveniva anteriormente. Inoltre, il «coefficiente correttore» applicabile non è più uguale a quello applicabile alle retribuzioni dei dipendenti in servizio nel paese di trasferimento. Questi ultimi beneficiano di un coefficiente calcolato sulla base del costo della vita nella capitale del paese, quando il coefficiente applicabile ai trasferimenti è calcolato sulla base del costo medio della vita nel paese di trasferimento. Infine, le nuove disposizioni sopprimono l'applicazione del coefficiente correttore alle pensioni.

A sostegno del suo ricorso, nella parte in cui è diretto nei confronti del regime di trasferimento della retribuzione verso il paese di origine, il ricorrente invoca una eccezione di illegittimità del regolamento n. 723/2004, affermando, in primo luogo, la motivazione erronea di tale regolamento. Afferma, poi, la violazione del principio di parità di trattamento, in quanto il nuovo sistema prevede l'applicazione di un coefficiente diverso ai dipendenti che esercitano la loro attività nel paese di trasferimento. Il ricorrente deduce altresì la violazione del legittimo affidamento, dei diritti acquisiti e della certezza del diritto, nonché del dovere di sollecitudine.

Per quanto riguarda il regime delle pensioni, oltre ai tre motivi di cui sopra, il ricorrente invoca la violazione della libertà di stabilimento degli ex-dipendenti, in quanto esso favorirebbe il loro stabilimento, dopo la cessazione delle loro funzioni, in un paese dove il costo della vita è meno elevato.


(1)  Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1


14.1.2006   

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C 10/27


Ricorso presentato il 17 ottobre 2005 — Valero Jordana/Commissione delle Comunità europee

(Causa T-394/05)

(2006/C 10/54)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Gregorio Valero Jordana (Bruxelles, Belgio) [rappresentanti: M. Merola, I. van Schendel, avvocati]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare:

a)

la decisione del Direttore generale del servizio giuridico di non attribuire al ricorrente, per l'esercizio di promozione 2004, punti di priorità ai sensi dell'art. 5, n. 2, lett. a), delle disposizioni generali di attuazione dell'art. 45 dello Statuto, quale risultante dal sistema informatico Sysper 2, decisione confermata dalla decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina (APN) del 16 novembre 2004, recante rigetto del ricorso proposto dal ricorrente il 4 ottobre 2004;

b)

l'attribuzione, all'esercizio di promozione 2004, dei punti di appello attribuiti per ragioni diverse dalla valutazione dei meriti sul lungo periodo, dei punti di priorità per lavori nell'interesse dell'istituzione e dei punti di priorità transitori;

c)

quanto ai punti sub b), la lista di merito dei funzionari di grado A 5 per l'esercizio 2004, pubblicata nelle Informazioni amministrative n. 114-2004 del 20 settembre 2004 e n. 119-2004 del 27 settembre 2004, e la lista dei funzionari promossi al grado A 4 per l'esercizio 2004, pubblicata nelle Informazioni amministrative n. 130-2004 del 30 novembre 2004, nonché la decisione di non iscrivere il ricorrente nelle liste suddette;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso il ricorrente deduce motivi simili a quelli dedotti nella causa T-385/04 (1).


(1)  GU C 284 del 20.11.2004, pag. 27.


14.1.2006   

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C 10/28


Ricorso presentato il 7 novembre 2005 — Tesoka/Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

(Causa T-398/05)

(2006/C 10/55)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Sabrina Tesoka (Overvijse, Belgio) [Rappresentante: avv. J.-L. Fagnart]

Convenuta: Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione esplicita di rigetto 14 ottobre 2005;

dichiarare che la ricorrente può beneficiare di tutte le indennità e vantaggi ad essa spettanti in conseguenza delle sue dimissioni del 2 agosto 2005 ai sensi dell'art. 17, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1860/76, modificato dall'art. 1, n. 8 del regolamento (CE) del Consiglio 24 giugno 2005, n. 1111;

condannare la convenuta a pagare alla ricorrente un'indennità stabilita in via equitativa nella misura di EUR 35 000, maggiorata degli interessi di mora al tasso del 7 % a decorrere dal 2 agosto 2005;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, membro del personale della convenuta dall'anno 2001, ha rassegnato le proprie dimissioni il 2 agosto 2005, al fine di beneficiare dei vantaggi pecuniari previsti dal regolamento n. 1111/2005 per i membri del personale che avrebbero rassegnato le proprie dimissioni entro il 4 agosto 2005. Con il suo ricorso la ricorrente rileva che la convenuta ha respinto la sua domanda diretta ad ottenere le indennità cui essa avrebbe avuto diritto nonché i documenti di cui essa ha bisogno per beneficiare della protezione sociale nel suo paese di residenza e chiede l'annullamento della decisione relativa a tale diniego e il risarcimento del presunto danno che asserisce di aver subito.

A sostegno del suo ricorso essa rileva la violazione dell'art. 17, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1860/76, come modificato dall'art. 1, n. 8, del regolamento (CE) n. 1111/2005, la violazione dell'art. 28 bis del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, delle disposizioni del regolamento della Commissione 13 gennaio 1988, n. 91, nonché del suo legittimo affidamento.


14.1.2006   

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C 10/28


Ricorso proposto il 21 ottobre 2005 — Wils/Parlamento europeo

(Causa T-399/05)

(2006/C 10/56)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Dieter Wils (Altrier, Lussemburgo) [Rappresentanti: G. Vandersanden, C. Ronzi, avvocati]

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

annullare il foglio paga del ricorrente del mese di gennaio 2005 — con effetto retroattivo al 1o luglio 2004, nella misura in cui aumenta l'aliquota di contributi al regime pensione al 9,75 % e quindi il rimborso della parte del contributo corrispondente all'aumento dell'aliquota. Di conseguenza — riportare l'aliquota del contributo nei successivi fogli paga al livello fissato prima del 1o luglio 2004;

condannare la convenuta a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, dipendente del Parlamento, con il suo ricorso mette in discussione l'aumento dell'aliquota dei contributi al regime delle pensioni a 9,75 % apportato dall'allegato XII dello Statuto entrato in vigore il 1o maggio 2004. A sostegno delle sue conclusioni, deduce l'illegittimità del detto allegato con riguardo all'art. 83, n. 4, dello Statuto nella sua redazione in vigore prima del 1o maggio 2004. Quest'ultima disposizione avrebbe per effetto di consentire la modifica del contributo controverso unicamente per garantire l'equilibrio attuariale. Orbene, il ricorrente ritiene che l'aumento di cui trattasi era stato deciso per altri motivi, cioè per coprire il deficit preesistente nel regime delle pensioni comunitarie.

Inoltre, il ricorrente assume che i criteri utilizzati da Eurostat per calcolare l'equilibrio attuariale si basano su parametri che avrebbero portato a calcoli errati. Deduce inoltre violazione del principio di proporzionalità, in quanto l'aumento di cui trattasi eccederebbe quanto era strettamente necessario per ripristinare l'equilibrio attuariale. Infine, il ricorrente deduce violazione del suo legittimo affidamento, venuto a crearsi in conseguenza del fatto che il Parlamento avrebbe chiaramente fatto intendere che avrebbe consentito la modifica dell'aliquota del contributo solo nello stretto rispetto dell'equilibrio attuariale.


14.1.2006   

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C 10/29


Ricorso presentato il 15 novembre 2005 — MyTravel/Commissione

(Causa T-403/05)

(2006/C 10/57)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: MyTravel Group plc (Rochdale, Regno Unito) [Rappresentanti: D. Pannick, QC, A. Lewis, barrister, M. Nicholson, S. Cardell, B. McKenna, solicitors]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare, nella sua interezza o nella parte che il Tribunale riterrà di giustizia, la decisione della Commissione, contenuta in due lettere inviate ai difensori della ricorrente in data 5 settembre 2005 e in data 12 ottobre 2005, di non consentire alla ricorrente l'accesso alla relazione preparata dalla Commissione in seguito alla sentenza del Tribunale 6 giugno 2002, causa T-342/99, Airtours/Commissione, oltre che ad una serie di bozze, documenti di lavoro e note relativi alla predisposizione della relazione o contenuti nel fascicolo della decisione della Commissione che è stata annullata dalla citata sentenza;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, all'epoca denominata «Airtours plc.», ha impugnato la decisione della Commissione relativa alla sua fusione con un'altra società. Con sentenza nella causa T-342/99, Airtours/Commissione, il Tribunale ha annullato la decisione, come chiesto dalla ricorrente. La ricorrente ha poi proposto un ulteriore ricorso (causa T-212/03, MyTravel/Commissione) chiedendo il risarcimento dei danni asseritamene subiti a causa degli errori e delle violazioni del diritto comunitario commessi dalla Commissione nella gestione della vicenda che ha condotto all'annullamento.

Nell'ambito di tale secondo procedimento la ricorrente, ai sensi del regolamento n. 1049/2001 (1), ha chiesto alla Commissione di poter accedere alla relazione preparata dagli uffici della Commissione in seguito alla sentenza, oltre che ad una serie di bozze, documenti di lavoro e note relativi alla predisposizione della relazione o contenuti nel fascicolo della decisione della Commissione che è stata annullata. Con la decisione impugnata la Commissione ha respinto la richiesta, ritenendo applicabili le eccezioni di cui all'art. 4, n. 2 e n. 3, del regolamento n. 1049/2001, relative alla tutela delle procedure giurisdizionali e della consulenza legale nonché degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile, o del processo decisionale della Commissione.

La ricorrente chiede l'annullamento di tale decisione. Essa contesta specificamente l'affermazione della Commissione secondo la quale taluni documenti non possono essere divulgati per tutelare i procedimenti giurisdizionali e legali, e ritiene che la Commissione non possa richiamarsi alla necessità di tutelare procedimenti giurisdizionali passati, come quello della causa T-342/99, già conclusosi, per evitare di produrre documenti che sono necessari per conseguire un corretto risultato in una separata causa in corso di svolgimento.

Quanto alla tutela delle indagini, la ricorrente sostiene che la valutazione da parte della Commissione di una fusione progettata non è un'indagine ai sensi dell'eccezione citata, e che tale eccezione non si applica ad istruttorie interne, e in ogni caso non ad istruttorie che sono chiuse. Inoltre, la ricorrente ritiene che la divulgazione non pregiudicherebbe gli obiettivi delle indagini in analoghi casi di fusione. La ricorrente contesta altresì l'affermazione della Commissione secondo la quale una revisione contabile interna finalizzata alla modernizzazione delle procedure amministrative non potrebbe essere indipendente qualora i suoi risultati e le sue raccomandazioni fossero resi pubblici.

Infine, la ricorrente ritiene che la Commissione non abbia dimostrato che la divulgazione pregiudicherebbe in modo significativo i suoi futuri processi decisionali, poiché la relazione con riferimento alla quale è stato chiesto l'accesso non ha alcun rapporto con il modo in cui le decisioni verranno assunte in futuro, ma si riferisce soltanto al modo in cui esse sono state erroneamente assunte nel passato, e inoltre poiché la trasparenza non può essere equiparata ad un'indebita pressione esterna, e l'accesso richiesto non avrebbe alcun impatto sulla stabilità dell'ordinamento giuridico comunitario.

La ricorrente sostiene infine che vi è un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti richiesti.


(1)  GU L 145, pag. 43.


14.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 10/30


Ricorso presentato il 9 novembre 2005 — Cavallaro/Commissione

(Causa T-406/05)

(2006/C 10/58)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Alessandro Cavallaro (Roma, Italia) [Rappresentante(i): Avv.to: Carlo Forte]

Convenuto(i): Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione dell'Autorità Investita del Potere di Nomina del 10/8/2005, ADMIN.B.2-ABF/adm-D(05)18560;

In subordine, disporre la riapertura dei termini per proporre ricorso in annullamento delle decisioni ADMIN-B-3, n. 10577 del 27/2/2002 e n. 53089 del 14/11/2002;

In subordine ed in alternativa alla precedente richiesta, dichiarare accoglibile l'eccezione di illegittimità tendente a far dichiarare l'inapplicabilità delle decisioni ADMIN-B-3, n. 10577 del 27/02/2002 e n. 53089 del 14/11/2002, riconoscendo al convenuto il diritto al pagamento delle somme relative alla indennità di dislocazione con decorrenza 1/12/2001 e per tutto il periodo di servizio presso la Commissione Europea a Bruxelles, ivi compresi gli arretrati e gli interessi maturati;

Condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente nella presente causa si rivolge contro la decisione dell'autorità investita del potere di nomina, del 10 agosto 2005, con la quale gli è stata negata l'indennità di cui all'articolo 4, allegato VII dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, e chiede il riconoscimento del pagamento delle somme relative a tale indennità con decorrenza dal 1 marzo 2005 e per tutto il periodo di servizio presso la Rappresentazione della Commissione a Roma.

Viene ricordato a questo riguardo che già nel 2002, subito dopo essere stato assunto dalla Commissione, la stessa autorità gli aveva rifiutato l'indennità di dislocazione del 16 %, sul presupposto che durante tutto il periodo di riferimento per il calcolo dei 5 anni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, dell'allegato VII dello Statuto, il ricorrente aveva esercitato le proprie attività professionali a Bruxelles.

Il ricorrente è in seguito stato trasferito alla sede della Rappresentanza di Roma della Commissione, chiedendo di nuovo alla convenuta il beneficio della stessa indennità. Il presente ricorso si rivolge contro la decisione di rigetto di questa nuova richiesta.

A sostegno delle sue pretensioni, il ricorrente fa valere una falsa applicazione dell'articolo 4, primo paragrafo, lettera b), dello statuto

e contraddittorietà della motivazione ed errore di fatto in merito alla documentazione fornita relativamente al periodo 1990-1995. Si ribadisce in relazione a questo punto che il ricorrente ha abitato fuori dall'Italia dal 1990 al 1995, e che non è stato studente in Italia tra il 1992 ed il 1995. In ogni caso, le affermazioni della Commissione nella decisione impugnata sarebbero in contrasto con le affermazioni riportate nelle decisioni del 2002.

e contraddittorietà della motivazione in merito alla presunzione che dal luglio 1990 al luglio 1995 il ricorrente ha abitato in Italia. Si afferma a questo riguardo che la mera dichiarazione del ricorrente, fatta in un momento in cui aveva lavorato come agente ausiliario, secondo la quale il suo luogo di reclutamento doveva essere fissato ad Ariccia, in Italia, non basterebbe a dimostrare le proprie intenzioni di mantenere in tale luogo la continuità delle proprie abitudini di vita e dello sviluppo dei propri rapporti sociali normali.


III Informazioni

14.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 10/31


(2006/C 10/59)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 330 del 24.12.2005

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 315 del 10.12.2005

GU C 296 del 26.11.2005

GU C 281 del 12.11.2005

GU C 271 del 29.10.2005

GU C 257 del 15.10.2005

GU C 243 dell'1.10.2005

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