ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 7

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49o anno
12 gennaio 2006


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Commissione

2006/C 007/1

Tassi di cambio dell'euro

1

2006/C 007/2

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4098 — Investcorp/Autodistribution Group) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

2

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

Autorità di vigilanza EFTA

2006/C 007/3

Autorizzazione relativa alla concessione di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, parte I del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte — Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di non sollevare obiezioni

3

2006/C 007/4

Autorizzazione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, parte I, del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte — Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di non sollevare obiezioni

4

2006/C 007/5

Pubblicazione delle decisioni degli Stati membri relative al rilascio o alla revoca di licenze di esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2407/92 sul rilascio delle licenze ai vettori aerei

5

2006/C 007/6

Autorizzazione relativa alla concessione di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte — Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di non sollevare obiezioni

6

2006/C 007/7

Autorizzazione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del Protocollo 3 dell'accordo sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia — Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di proporre opportune misure in relazione ad un regime di riduzioni di imposte e di tasse a favore di Norðurál hf. La proposta è stata accettata dall'Islanda

7

 

Comitato Permanente degli Stati EFTA

2006/C 007/8

Elenco delle acque minerali naturali in Islanda e Norvegia ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali

9

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Commissione

12.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 7/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

11 gennaio 2006

(2006/C 7/01)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2088

JPY

yen giapponesi

138,31

DKK

corone danesi

7,4573

GBP

sterline inglesi

0,68840

SEK

corone svedesi

9,3499

CHF

franchi svizzeri

1,5474

ISK

corone islandesi

74,03

NOK

corone norvegesi

8,0310

BGN

lev bulgari

1,9554

CYP

sterline cipriote

0,5737

CZK

corone ceche

28,753

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

249,88

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6962

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,7742

RON

leu rumeni

3,6285

SIT

tolar sloveni

239,48

SKK

corone slovacche

37,380

TRY

lire turche

1,6210

AUD

dollari australiani

1,6061

CAD

dollari canadesi

1,4073

HKD

dollari di Hong Kong

9,3702

NZD

dollari neozelandesi

1,7392

SGD

dollari di Singapore

1,9702

KRW

won sudcoreani

1 187,04

ZAR

rand sudafricani

7,3825

CNY

renminbi Yuan cinese

9,7556

HRK

kuna croata

7,3851

IDR

rupia indonesiana

11 441,29

MYR

ringgit malese

4,529

PHP

peso filippino

63,583

RUB

rublo russo

34,4140

THB

baht thailandese

48,100


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


12.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 7/2


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4098 — Investcorp/Autodistribution Group)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2006/C 7/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 5.1.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Parts Holding Sarl («Parts», Lussemburgo, appartenente a Investcorp Group, GB) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme di Autodis S.A («Autodis», Francia), mediante acquisto di azioni o quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Parts/Investcorp group: istituzione finanziaria internazionale che agisce come mandante e come intermediario nelle transazioni finanziarie internazionali,

Autodis: distribuzione di pezzi di ricambio per il settore automobilistico (autovetture e motori di autovetture), parti di ricambio per veicoli pesanti (camion, roulotte e bus), e parti di ricambio per l'industria non automobilistica

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4098 — Investcorp/Autodistribution Group, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

12.1.2006   

IT

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C 7/3


Autorizzazione relativa alla concessione di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, parte I del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di non sollevare obiezioni

(2006/C 7/03)

Data di adozione della decisione

22 giugno 2005

Aiuto n.

Caso 55682

Stato EFTA

Norvegia

Titolo

Esenzione dall'imposta sull'elettricità a favore delle industrie ad alta intensità energetica che partecipano a programmi per la promozione dell'efficienza energetica

Obiettivo

L'obiettivo del programma è quello di incentivare un uso efficiente dell'energia

Base giuridica

The Parliament's annual decision on electricity tax, the Regulation on excise duties, ref. § 3-12-11 (1) and the standard «Agreement Concerning the Promotion of Energy Efficient Energy Use in Energy Intensive Industries» to be entered into between the Norwegian State and each of the relevant companies qualifying for participation

Spesa annuale prevista o importo totale dell'aiuto individuale concesso (in valuta nazionale)

Regime di aiuti

Esenzione fiscale di circa 25 milioni di NOK all'anno

Spesa annua prevista: 25 milioni di NOK

3 milioni di EUR

Importo totale: 250 milioni di NOK

3 milioni di EUR

Durata

10 anni

 

Intensità massima del regime di aiuti

25 milioni di NOK all'anno

 

Settori economici

Regime di aiuti limitato alle industrie del settore manifatturiero e minerario ad alta intensità energetica; al settore sociale, a condizione che l'elettricità venga utilizzata da imprese che svolgono la loro attività industriale secondo le stesse modalità delle imprese manifatturiere e minerarie; alle imprese di distribuzione di vapore e acqua calda

 

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Ministry of Finance (Ministero delle Finanze)

P.O. Box 8008 Dep, N-0030 Oslo

Il testo della decisione nella lingua facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry/


12.1.2006   

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C 7/4


Autorizzazione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, parte I, del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di non sollevare obiezioni

(2006/C 7/04)

Data di adozione della decisione

15 luglio 2005

Aiuto n.

Caso 57877

Stato EFTA

Norvegia

Denominazione

Modifiche al regime di aiuti norvegese «Sostegno alla produzione audiovisiva»

Obiettivo

L'obiettivo del programma è quello di incentivare la produzione cinematografica, televisiva ed interattiva

Base giuridica

Regulation for support for audiovisual production of 28 January 2005 (Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner)

Spesa annua prevista o importo totale dell'aiuto individuale concesso (in valuta nazionale)

Regime di aiuti

Spesa annua prevista

Bilancio 2004

236 840 000 di NOK

28 milioni di EUR

Durata

Fino all'8 febbraio 2007

Intensità massima del regime di aiuti

Variabile

Settori economici

Produzione audiovisiva

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Norsk filmfond

Dronningens gt. 16

Postboks 752 Sentrum

N-0106 Oslo

Il testo della decisione nella lingua facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry/


12.1.2006   

IT

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C 7/5


Pubblicazione delle decisioni degli Stati membri relative al rilascio o alla revoca di licenze di esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2407/92 sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (1)

(2006/C 7/05)

NORVEGIA

Licenze d'esercizio rilasciate

Categoria B:   Licenze d'esercizio compresa la restrizione prevista dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nome del vettore aereo

Indirizzo del vettore aereo

Decisione in vigore da

Midtnorsk Helikopter AS

Slottelid

N-7650 Verdal

1.9.2005

Norsk Flytjeneste AS

Sandefjord lufthavn

N-3241 Sandefjord

1.8.2005

Licenze d'esercizio revocate

Categoria B:   Licenze d'esercizio compresa la restrizione prevista dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nome del vettore aereo

Indirizzo del vettore aereo

Decisione in vigore da

SAAB Norsk Flytjeneste AS

Sandefjord lufthavn

N-3241 Sandefjord

1.8.2005


(1)  GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.


12.1.2006   

IT

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C 7/6


Autorizzazione relativa alla concessione di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di non sollevare obiezioni

(2006/C 7/06)

Data di adozione:

Stato EFTA: Islanda

Aiuto n.: Caso 55362

Denominazione: Riduzioni di imposte e tasse a favore della fonderia di alluminio Norðurál hf. di Grundartangi, Islanda

Obiettivo: L'obiettivo dell'aiuto, concesso mediante (i) modifiche di un precedente regime di riduzioni di imposte e tasse e (ii) alcune riduzioni di imposte e tasse non notificate (facenti parte del regime) è di attirare investimenti nella regione Vesturland.

Base giuridica: Gli strumenti giuridici preesistenti, ossia:

Stanziamento/durata: 88,3 milioni di EUR e intensità di aiuto del 10,7 %. Il regime è stato autorizzato fino al 31 ottobre 2018.

Forma di aiuto: Riduzioni di imposte e tasse

Decisione:

1.

L'autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni sulla concessione di aiuti a favore di Norðurál hf. attraverso le seguenti (i) misure di aiuto non notificate facenti parti di un regime di aiuti precedentemente approvato e (ii) modifiche introdotte nel suddetto regime di aiuti:

aliquota massima dell'imposta sul reddito delle società del 18 %;

ammortamento accelerato degli attivi;

un periodo di tempo minimo di nove anni per detrarre le perdite di esercizio;

esenzione dai dazi doganali e dalle accise sulle importazioni o sull'acquisto sul mercato interno di materiali utilizzati per la costruzione di Norðurál hf;

dilazione del pagamento dell'IVA sulle importazioni;

esenzione dalle accise e dai dazi doganali sui materiali utilizzati per il funzionamento di Norðurál hf.;

differimento d'imposte per quanto concerne i fondi destinati ad un conto speciale e ammortamento accelerato degli attivi acquistati per tali fondi;

esenzione dal pagamento delle tasse per i controlli di sicurezza della produzione di elettricità;

la differenza tra l'importo da versare per legge per l'occupazione del suolo e l'importo effettivamente versato e

il mancato pagamento dell'affitto per le maggiori dimensioni dei terreni tra il 5 febbraio 2005 ed il 1o gennaio 2006.

2.

L'aiuto di Stato contenuto nelle misure sopramenzionate deve essere calcolato tenendo conto del massimale di aiuto fissato nella «decisione relativa alle misure adeguate» e deve rispettare tutte le condizioni previste dalla stessa decisione, in particolare, l'importo massimo dell'aiuto di 88,3 milioni di EUR, l'intensità massima dell'aiuto del 10,7 % e la scadenza, l'8 luglio 2018, del regime di aiuti Grundartangi.

3.

L'Islanda è invitata a presentare relazioni annuali sull'attuazione del regime di aiuti ai sensi della parte II, articolo 21, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte in combinato disposto con gli articoli 5 e 6 della decisione 195/04/COL dell'Autorità di vigilanza.

4.

L'Islanda è destinataria della presente decisione.

Il testo della decisione nella lingua facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry


12.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 7/7


Autorizzazione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del Protocollo 3 dell'accordo sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di proporre opportune misure in relazione ad un regime di riduzioni di imposte e di tasse a favore di Norðurál hf. La proposta è stata accettata dall'Islanda

(2006/C 7/07)

Data di adozione:

o

Stato EFTA: Islanda

N. dell'aiuto: 55362

Titolo: Riduzioni di imposte e di tasse a favore della fonderia di alluminio Norðurál hf a Grundartangi (Islanda)

Accettazione delle opportune misure da parte dello Stato EFTA: Con lettera datata 15 luglio 2005, le autorità islandesi hanno accettato le opportune misure proposte dall'Autorità di vigilanza.

Obiettivo: L'obiettivo dell'aiuto, concesso nel quadro di un regime di riduzioni di imposte e di tasse, è di attirare investimenti nella regione del Vesturland.

Base giuridica: Gli strumenti giuridici seguenti:

Stanziamento/durata: 88,3 milioni di EUR; intensità dell'aiuto 10,7 %. Il regime è autorizzato fino al 31 ottobre 2018.

Forma dell'aiuto: Riduzioni di imposte e di tasse

Decisione:

1.

L'Autorità di vigilanza EFTA propone alle autorità islandesi le seguenti opportune misure:

a)

le autorità adottano tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi o di altra natura necessari per garantire che le misure di aiuto indicate di seguito, contemplate nella decisione Grundartangi e che si considerano costituenti un regime di aiuti, non comportino aiuti al funzionamento incompatibili:

il diritto di versare fondi su un conto speciale conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo sull'investimento e all'articolo 6, paragrafo 1, della legge Grundartangi;

l'esenzione dalla tassa sul valore netto conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, dell'accordo sull'investimento e all'articolo 6, paragrafo 2, della legge Grundartangi;

l'esenzione dell'imposta sull'attività industriale e dall'imposta sul mercato conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, dell'accordo di investimento e all'articolo 6, paragrafo 3, della legge Grundartangi;

la riduzione della tassa di bollo conformemente all'articolo 11 dell'accordo sull'investimento e all'articolo 6, paragrafo 7, della legge Grundartangi;

il calcolo speciale della tassa comunale sui beni immobili conformemente all'articolo 8 dell'accordo sull'investimento e all'articolo 6, paragrafo 6, della legge Grundartangi.

Devono essere adottati provvedimenti per garantire, da un lato, che l'aiuto concesso sulla base delle summenzionate misure nel quadro del predetto regime non superino il limite massimo di 88,3 milioni di EUR ai prezzi del 2003, importo che rappresenta il totale dell'aiuto che può essere accordato a Norðurál hf per i tre investimenti, e, dall'altro, che non venga superata l'intensità dell'aiuto del 10,7 %, che fa parte integrante del limite massimo assoluto degli aiuti di cui può beneficiare Norðurál hf.

Le autorità islandesi sono tenute a calcolare gli aiuti erogati annualmente sulla base del valore attualizzato applicando i tassi di riferimento annuali.

Il regime non può in nessun caso essere applicato dopo il 31 ottobre 2018, anche qualora la somma totale degli aiuti concessi sia inferiore al limite massimo summenzionato. Occorre pertanto adottare misure per garantire che il regime di aiuti giunga a termine il 31 ottobre 2018;

b)

le autorità adottano tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi o di altra natura necessari per porre termine ad aiuti incompatibili risultanti dall'esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi prevista dall'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo sull'investimento e dall'articolo 6, paragrafo 1, della legge Grundartangi, e devono pertanto abrogare integralmente le suddette disposizioni.

2.

Le misure da adottare per conformarsi alle opportune misure devono entrare in vigore entro tre mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione, a meno che l'Autorità di vigilanza accetti una proroga del termine, qualora ritenga che la proroga sia obiettivamente necessaria e giustificata.

Le autorità islandesi comunicano all'Autorità di vigilanza al più presto possibile, e in ogni caso entro sei settimane a decorrere dalla ricezione della presente proposta, i provvedimenti adottati per conformarsi alle opportune misure.

3.

L'Islanda è tenuta a presentare relazioni annuali semplificate sull'applicazione dell'aiuto ai sensi dell'articolo 21 della parte II del Protocollo 3 dell'accordo sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in combinato disposto con gli articoli 5 e 6 della decisione 195/04/COL dell'Autorità di vigilanza.

4.

L'autorità di vigilanza invita le autorità islandesi ad accettare la presente proposta di opportune misure conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, della parte II del Protocollo 3 dell'accordo sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, e a comunicare la loro risposta entro sei settimane dalla ricezione.

Il testo della decisione nella lingua facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile al seguente indirizzo:

http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry


Comitato Permanente degli Stati EFTA

12.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 7/9


Elenco delle acque minerali naturali in Islanda e Norvegia ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali

(2006/C 7/08)

(Annulla e sostituisce 2005/C 325/12)

ELENCO DELLE ACQUE MINERALI NATURALI RICONOSCIUTE DALL'ISLANDA

Denominazione commerciale

Nome della sorgente

Luogo di sfruttamento

Icelandic Spring

Jadar spring area

Reykjavik

ELENCO DELLE ACQUE MINERALI NATURALI RICONOSCIUTE DALLA NORVEGIA

Denominazione commerciale

Nome della sorgente

Luogo di sfruttamento

Farris

Kong Olavs kilde

Larvik

Fjellbekk

Ivar Aasen kilde

Volda

Fyresdal

Fyresdalkilden

Fyresdal

Olden

Blåfjellkilden

Olderdalen

Osa

Osakilden

Ilvik/Hardanger