ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 7 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
49o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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I Comunicazioni |
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Commissione |
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2006/C 007/1 |
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2006/C 007/2 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4098 — Investcorp/Autodistribution Group) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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Autorità di vigilanza EFTA |
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2006/C 007/3 |
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2006/C 007/4 |
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2006/C 007/5 |
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2006/C 007/6 |
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2006/C 007/7 |
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Comitato Permanente degli Stati EFTA |
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2006/C 007/8 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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I Comunicazioni
Commissione
12.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 7/1 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
11 gennaio 2006
(2006/C 7/01)
1 euro=
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,2088 |
JPY |
yen giapponesi |
138,31 |
DKK |
corone danesi |
7,4573 |
GBP |
sterline inglesi |
0,68840 |
SEK |
corone svedesi |
9,3499 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,5474 |
ISK |
corone islandesi |
74,03 |
NOK |
corone norvegesi |
8,0310 |
BGN |
lev bulgari |
1,9554 |
CYP |
sterline cipriote |
0,5737 |
CZK |
corone ceche |
28,753 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
249,88 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,6962 |
MTL |
lire maltesi |
0,4293 |
PLN |
zloty polacchi |
3,7742 |
RON |
leu rumeni |
3,6285 |
SIT |
tolar sloveni |
239,48 |
SKK |
corone slovacche |
37,380 |
TRY |
lire turche |
1,6210 |
AUD |
dollari australiani |
1,6061 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4073 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,3702 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7392 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,9702 |
KRW |
won sudcoreani |
1 187,04 |
ZAR |
rand sudafricani |
7,3825 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
9,7556 |
HRK |
kuna croata |
7,3851 |
IDR |
rupia indonesiana |
11 441,29 |
MYR |
ringgit malese |
4,529 |
PHP |
peso filippino |
63,583 |
RUB |
rublo russo |
34,4140 |
THB |
baht thailandese |
48,100 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
12.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 7/2 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4098 — Investcorp/Autodistribution Group)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(2006/C 7/02)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. |
In data 5.1.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Parts Holding Sarl («Parts», Lussemburgo, appartenente a Investcorp Group, GB) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme di Autodis S.A («Autodis», Francia), mediante acquisto di azioni o quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4098 — Investcorp/Autodistribution Group, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Autorità di vigilanza EFTA
12.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 7/3 |
Autorizzazione relativa alla concessione di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, parte I del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte
Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di non sollevare obiezioni
(2006/C 7/03)
Data di adozione della decisione |
22 giugno 2005 |
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Aiuto n. |
Caso 55682 |
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Stato EFTA |
Norvegia |
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Titolo |
Esenzione dall'imposta sull'elettricità a favore delle industrie ad alta intensità energetica che partecipano a programmi per la promozione dell'efficienza energetica |
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Obiettivo |
L'obiettivo del programma è quello di incentivare un uso efficiente dell'energia |
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Base giuridica |
The Parliament's annual decision on electricity tax, the Regulation on excise duties, ref. § 3-12-11 (1) and the standard «Agreement Concerning the Promotion of Energy Efficient Energy Use in Energy Intensive Industries» to be entered into between the Norwegian State and each of the relevant companies qualifying for participation |
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Spesa annuale prevista o importo totale dell'aiuto individuale concesso (in valuta nazionale) |
Regime di aiuti Esenzione fiscale di circa 25 milioni di NOK all'anno |
Spesa annua prevista: 25 milioni di NOK |
3 milioni di EUR |
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Importo totale: 250 milioni di NOK |
3 milioni di EUR |
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Durata |
10 anni |
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Intensità massima del regime di aiuti |
25 milioni di NOK all'anno |
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Settori economici |
Regime di aiuti limitato alle industrie del settore manifatturiero e minerario ad alta intensità energetica; al settore sociale, a condizione che l'elettricità venga utilizzata da imprese che svolgono la loro attività industriale secondo le stesse modalità delle imprese manifatturiere e minerarie; alle imprese di distribuzione di vapore e acqua calda |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
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Il testo della decisione nella lingua facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry/
12.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 7/4 |
Autorizzazione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, parte I, del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte
Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di non sollevare obiezioni
(2006/C 7/04)
Data di adozione della decisione |
15 luglio 2005 |
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Aiuto n. |
Caso 57877 |
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Stato EFTA |
Norvegia |
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Denominazione |
Modifiche al regime di aiuti norvegese «Sostegno alla produzione audiovisiva» |
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Obiettivo |
L'obiettivo del programma è quello di incentivare la produzione cinematografica, televisiva ed interattiva |
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Base giuridica |
Regulation for support for audiovisual production of 28 January 2005 (Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner) |
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Spesa annua prevista o importo totale dell'aiuto individuale concesso (in valuta nazionale) |
Regime di aiuti |
Spesa annua prevista Bilancio 2004 236 840 000 di NOK |
28 milioni di EUR |
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Durata |
Fino all'8 febbraio 2007 |
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Intensità massima del regime di aiuti |
Variabile |
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Settori economici |
Produzione audiovisiva |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
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Il testo della decisione nella lingua facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry/
12.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 7/5 |
Pubblicazione delle decisioni degli Stati membri relative al rilascio o alla revoca di licenze di esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2407/92 sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (1)
(2006/C 7/05)
NORVEGIA
Licenze d'esercizio rilasciate
Categoria B: Licenze d'esercizio compresa la restrizione prevista dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2407/92
Nome del vettore aereo |
Indirizzo del vettore aereo |
Decisione in vigore da |
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Midtnorsk Helikopter AS |
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1.9.2005 |
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Norsk Flytjeneste AS |
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1.8.2005 |
Licenze d'esercizio revocate
Categoria B: Licenze d'esercizio compresa la restrizione prevista dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2407/92
Nome del vettore aereo |
Indirizzo del vettore aereo |
Decisione in vigore da |
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SAAB Norsk Flytjeneste AS |
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1.8.2005 |
(1) GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.
12.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 7/6 |
Autorizzazione relativa alla concessione di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte
Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di non sollevare obiezioni
(2006/C 7/06)
Data di adozione:
Stato EFTA: Islanda
Aiuto n.: Caso 55362
Denominazione: Riduzioni di imposte e tasse a favore della fonderia di alluminio Norðurál hf. di Grundartangi, Islanda
Obiettivo: L'obiettivo dell'aiuto, concesso mediante (i) modifiche di un precedente regime di riduzioni di imposte e tasse e (ii) alcune riduzioni di imposte e tasse non notificate (facenti parte del regime) è di attirare investimenti nella regione Vesturland.
Base giuridica: Gli strumenti giuridici preesistenti, ossia:
Stanziamento/durata: 88,3 milioni di EUR e intensità di aiuto del 10,7 %. Il regime è stato autorizzato fino al 31 ottobre 2018.
Forma di aiuto: Riduzioni di imposte e tasse
Decisione:
1. |
L'autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni sulla concessione di aiuti a favore di Norðurál hf. attraverso le seguenti (i) misure di aiuto non notificate facenti parti di un regime di aiuti precedentemente approvato e (ii) modifiche introdotte nel suddetto regime di aiuti:
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2. |
L'aiuto di Stato contenuto nelle misure sopramenzionate deve essere calcolato tenendo conto del massimale di aiuto fissato nella «decisione relativa alle misure adeguate» e deve rispettare tutte le condizioni previste dalla stessa decisione, in particolare, l'importo massimo dell'aiuto di 88,3 milioni di EUR, l'intensità massima dell'aiuto del 10,7 % e la scadenza, l'8 luglio 2018, del regime di aiuti Grundartangi. |
3. |
L'Islanda è invitata a presentare relazioni annuali sull'attuazione del regime di aiuti ai sensi della parte II, articolo 21, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte in combinato disposto con gli articoli 5 e 6 della decisione 195/04/COL dell'Autorità di vigilanza. |
4. |
L'Islanda è destinataria della presente decisione. |
Il testo della decisione nella lingua facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry
12.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 7/7 |
Autorizzazione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del Protocollo 3 dell'accordo sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia
Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di proporre opportune misure in relazione ad un regime di riduzioni di imposte e di tasse a favore di Norðurál hf. La proposta è stata accettata dall'Islanda
(2006/C 7/07)
Data di adozione:
o
Stato EFTA: Islanda
N. dell'aiuto: 55362
Titolo: Riduzioni di imposte e di tasse a favore della fonderia di alluminio Norðurál hf a Grundartangi (Islanda)
Accettazione delle opportune misure da parte dello Stato EFTA: Con lettera datata 15 luglio 2005, le autorità islandesi hanno accettato le opportune misure proposte dall'Autorità di vigilanza.
Obiettivo: L'obiettivo dell'aiuto, concesso nel quadro di un regime di riduzioni di imposte e di tasse, è di attirare investimenti nella regione del Vesturland.
Base giuridica: Gli strumenti giuridici seguenti:
Stanziamento/durata: 88,3 milioni di EUR; intensità dell'aiuto 10,7 %. Il regime è autorizzato fino al 31 ottobre 2018.
Forma dell'aiuto: Riduzioni di imposte e di tasse
Decisione:
1. |
L'Autorità di vigilanza EFTA propone alle autorità islandesi le seguenti opportune misure:
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2. |
Le misure da adottare per conformarsi alle opportune misure devono entrare in vigore entro tre mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione, a meno che l'Autorità di vigilanza accetti una proroga del termine, qualora ritenga che la proroga sia obiettivamente necessaria e giustificata. Le autorità islandesi comunicano all'Autorità di vigilanza al più presto possibile, e in ogni caso entro sei settimane a decorrere dalla ricezione della presente proposta, i provvedimenti adottati per conformarsi alle opportune misure. |
3. |
L'Islanda è tenuta a presentare relazioni annuali semplificate sull'applicazione dell'aiuto ai sensi dell'articolo 21 della parte II del Protocollo 3 dell'accordo sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in combinato disposto con gli articoli 5 e 6 della decisione 195/04/COL dell'Autorità di vigilanza. |
4. |
L'autorità di vigilanza invita le autorità islandesi ad accettare la presente proposta di opportune misure conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, della parte II del Protocollo 3 dell'accordo sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, e a comunicare la loro risposta entro sei settimane dalla ricezione. |
Il testo della decisione nella lingua facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile al seguente indirizzo:
http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry
Comitato Permanente degli Stati EFTA
12.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 7/9 |
Elenco delle acque minerali naturali in Islanda e Norvegia ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali
(2006/C 7/08)
(Annulla e sostituisce 2005/C 325/12)
ELENCO DELLE ACQUE MINERALI NATURALI RICONOSCIUTE DALL'ISLANDA
Denominazione commerciale |
Nome della sorgente |
Luogo di sfruttamento |
Icelandic Spring |
Jadar spring area |
Reykjavik |
ELENCO DELLE ACQUE MINERALI NATURALI RICONOSCIUTE DALLA NORVEGIA
Denominazione commerciale |
Nome della sorgente |
Luogo di sfruttamento |
Farris |
Kong Olavs kilde |
Larvik |
Fjellbekk |
Ivar Aasen kilde |
Volda |
Fyresdal |
Fyresdalkilden |
Fyresdal |
Olden |
Blåfjellkilden |
Olderdalen |
Osa |
Osakilden |
Ilvik/Hardanger |