ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 3 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
49o anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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I Comunicazioni
Commissione
6.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 3/1 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
5 gennaio 2006
(2006/C 3/01)
1 euro=
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,2088 |
JPY |
yen giapponesi |
140,31 |
DKK |
corone danesi |
7,4610 |
GBP |
sterline inglesi |
0,68880 |
SEK |
corone svedesi |
9,3263 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,5463 |
ISK |
corone islandesi |
74,85 |
NOK |
corone norvegesi |
7,9325 |
BGN |
lev bulgari |
1,9560 |
CYP |
sterline cipriote |
0,5737 |
CZK |
corone ceche |
28,933 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
250,43 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,6960 |
MTL |
lire maltesi |
0,4293 |
PLN |
zloty polacchi |
3,7986 |
RON |
leu rumeni |
3,6831 |
SIT |
tolar sloveni |
239,51 |
SKK |
corone slovacche |
37,645 |
TRY |
lire turche |
1,6160 |
AUD |
dollari australiani |
1,6206 |
CAD |
dollari canadesi |
1,3941 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,3726 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7667 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,9907 |
KRW |
won sudcoreani |
1 193,51 |
ZAR |
rand sudafricani |
7,4405 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
9,7524 |
HRK |
kuna croata |
7,3965 |
IDR |
rupia indonesiana |
11 595,41 |
MYR |
ringgit malese |
4,544 |
PHP |
peso filippino |
63,426 |
RUB |
rublo russo |
34,6850 |
THB |
baht thailandese |
48,820 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
6.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 3/2 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(2006/C 3/02)
Data di adozione della decisione:
Stato membro: Italia
Numero dell'aiuto: NN 41/04
Titolo: Aiuti alla riconversione di aziende zootecniche da latte
Obiettivo: Aiutare gli imprenditori che abbandonano la produzione di latte vaccino a riconvertirsi
Fondamento giuridico: Legge 30 maggio 2003, n. 119 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.».
Decreto 26 febbraio 2004«Modalità di attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte in aziende estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino di cui all'art. 10, comma 21, della legge 30 maggio 2003, n. 119.»
Schema di decreto «Criteri per l'emanazione delle linee di indirizzo relative alla presentazione dei piani di riconversione delle aziende zootecniche da latte di cui all'articolo 10 commi 20 e 21 della legge n. 119/03»
Stanziamento: 10 000 000 EUR
Intensità o importo dell'aiuto: 40 % delle spese ammissibili nelle zone non svantaggiate (45 % per gli investimenti effettuati da giovani agricoltori nei cinque anni successivi al loro insediamento) e 50 % nelle zone svantaggiate (55 % per gli investimenti effettuati da giovani agricoltori nei cinque anni successivi al loro insediamento)
Durata: Indeterminata
Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
6.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 3/3 |
Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari
(2006/C 3/03)
La presente pubblicazione conferisce un diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 12 quinquies del citato regolamento. Le eventuali dichiarazioni di opposizione a tale domanda devono essere trasmesse, per il tramite dell'autorità competente di uno Stato membro, di uno Stato membro dell'OCM o di un paese terzo riconosciuto conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione. La pubblicazione è motivata dagli elementi sotto illustrati, in particolare al punto 4.6, in base ai quali la domanda si ritiene giustificata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.
SCHEDA RIEPILOGATIVA
REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
«ISLE OF MAN MANX LOAGHTAN LAMB»
N. CE: UK/00340/5.4.2004
DOP ( X ) IGP ( )
La presente scheda costituisce una sintesi redatta a scopo informativo. Per un'informazione completa, gli interessati e in particolare i produttori della DOP in questione sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare a livello nazionale oppure presso i servizi competenti della Commissione europea (1).
1. Servizio competente dello Stato membro:
Nome: |
Department for Environment, Food and Rural Affairs Food Chain Marketing and Competitveness Division |
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Indirizzo: |
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Tel. |
020 7238 6687 |
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Fax |
020 7238 5728 |
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e-mail: |
rlf.feedback@defra.gsi.gov.uk |
2. Richiedente:
Nome: |
The Manx Loaghtan Sheep Breed Society |
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Indirizzo: |
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Tel. |
01624 82 46 18 |
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Fax |
01624 82 46 18 |
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e-mail: |
enquires@manxloaghtan.com |
(Sede legale: Whitehouse, Kirk Michael, Isle of Man)
Composizione: produttore/trasformatore (X) altro ( )
3. Tipo di prodotto:
Carni fresche — categoria 1.1
4. Descrizione del disciplinare:
(sintesi delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)
4.1 Nome: «Isle of Man Manx Loaghtan Lamb»
4.2 Descrizione: Con la denominazione «Isle of Man Manx Loaghtan Lamb» si designa la carne di pecora di razza pura «Manx Loaghtan» iscritta nei libri genealogici della «Breed Society», nata, cresciuta e macellata nell'Isola di Man. La carne è a fibra fine, meno grassa e più scura di quella delle razze più commerciali, e possiede un caratteristico sapore di selvaggina frolla. Il peso della carcassa trattata va da 13 kg all'età di 6 mesi a 18 kg all'età di 15 mesi.
4.3 Zona geografica: L'Isola di Man.
4.4 Prova dell'origine: Si pensa che la razza discenda da quelle introdotte in età preistorica, o dalle mandrie delle native popolazioni celtiche, o da quelle portate nell'isola dai Vichinghi.
L'allevamento ovino ha una lunga tradizione nell'isola. Da uno dei più antichi documenti scritti risulta che nell'anno 1376 gli invasori irlandesi avevano sconfitto gli abitanti di Man in battaglia e fatto razzia di un gran numero di pecore dell'Abbazia di Rushen. Successivi riferimenti storici menzionano questa razza per le caratteristiche della sua lana e della sua carne. Ad esempio nel 1794 Basil Quayle scrive che «le antiche greggi sono piccole e robuste, di peso abitualmente situato tra cinque ed otto libbre per quarto; la carne è particolarmente gustosa».
Alla fine del Settecento si è assistito ad un declino nell'allevamento della razza Manx Loaghtan che trovava la sua origine in fattori sociali ed economici; una ripresa si è tuttavia manifestata nel corso del XX secolo con l'aumento della popolarità di questa razza, di cui gli allevatori locali riconoscevano l'adattabilità al clima e alla geografia unici dell'Isola. Questo risveglio di interesse ha trovato riscontro in quello mostrato dai consumatori.
Conformemente al disposto del Sheep and Goats Identification Order 2000, tutte le pecore inviate all'impianto di trasformazione delle carni devono recare un determinato contrassegno ed essere accompagnate da documentazione che permetta di identificare l'azienda di partenza, la data di trasporto in uscita e il numero di animali, oltre a recare i numeri di identificazione individuali applicati in precedenza ai singoli animali ed essere stata firmata dal proprietario o dal suo rappresentante. Grazie a tali etichette è possibile rintracciare l'origine di ciascuna carcassa nel luogo di destinazione.
Inoltre la Breed Society rilascia ai produttori iscritti nei suoi registri dei marchi da apporre sulle pecore. Queste vengono inviate al macello con i marchi intatti e accompagnate da un elenco dei numeri che li contraddistinguono. Dopo la macellazione il dipendente del governo addetto alla selezione delle carni appone su ciascuna carcassa un biglietto recante il numero di marchio iniziale. Si consegna poi al cliente la carcassa accompagnata da informazioni sul numero di marchio dei produttori registrati.
Le procedure di audit seguite garantiscono la rintracciabilità al 100 % .
4.5 Metodo di ottenimento: Sull'Isola di Man, le pecore della razza «Manx Loaghtan» sono allevate in fattorie che praticano forme tradizionali di agricoltura. La razza Loaghtan prospera sui terreni più poveri che sono stati lasciati essenzialmente allo stato naturale, come i pascoli allo stato brado, la macchia di ginestra e felce e le brughiere, e differisce sensibilmente, in fatto di dimensioni e conformazione fisica, dalla stessa razza ovina che viene allevata sui pascoli erbosi fertilizzati dei bassipiani del Regno Unito. Nei primi mesi dell'anno vengono talvolta somministrati mangimi supplementari, di preferenza utilizzando grano di produzione locale. Le pecore della razza «Manx Loaghtan» sono molto robuste e prosperano nell'umido clima marittimo dell'Isola di Man, dove, sebbene le temperature medie invernali non possano definirsi estreme, venti di grande forza sono comuni durante tutto il corso dell'anno. Il parto avviene senza assistenza umana, nel periodo compreso tra febbraio e marzo.
La «Breed Society» rilascia ai produttori iscritti nei suoi registri dei marchi da apporre sulle pecore. Queste vengono inviate al macello con i marchi intatti e accompagnate da un elenco dei numeri che li contraddistinguono. Dopo la macellazione il dipendente del governo addetto alla selezione delle carni appone su ciascuna carcassa un biglietto recante il numero di marchio iniziale. Si consegna poi al cliente la carcassa accompagnata da informazioni sul numero di marchio dei produttori registrati.
Gli agnelli sono macellati in un'età compresa fra i 6 e i 15 mesi. La macellazione deve avere luogo nel macello autorizzato dall'UE, che è di proprietà del governo ma viene gestito da una cooperativa di produttori, la Fatstock Marketing Association. Date le dimensioni geografiche ridotte dell'Isola di Man, nessun animale si trova a più di 30 minuti di viaggio dal macello.
Le carcasse restano appese nel macello per una settimana al minimo. La commercializzazione avviene tramite la Cooperativa «Manx Loaghtan Marketing Cooperative Ltd». L'agnello «Manx Loaghtan» è venduto come carcassa intera ai grossisti locali e viene anche esportato.
4.6 Legame: Il legame con la zona geografica può essere dimostrato nel modo seguente:
Gli animali sono allevati secondo i metodi tradizionali in aziende di pascolo estensivo sulla caratteristica vegetazione dell'isola rappresentata da pascoli allo stato brado, macchia di felce e ginestra, e brughiere. La lunga tradizione di allevamento ovino sull'isola si è tradotta in elevati livelli di gestione delle mandrie e nella produzione di agnelli di pregiata qualità.
4.7 Struttura di controllo:
Nome: |
CMI Certification Ltd |
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Indirizzo: |
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Tel. |
01993 88 56 21 |
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Fax |
01993 88 56 11 |
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e-mail: |
enquiries@cmicertification.com |
4.8 Etichettatura: Il marchio DOP autorizzato verrà usato nel luogo di vendita del prodotto o su qualsiasi confezione che lo contenga.
A riconoscimento del fatto che l'agnello «Manx Loaghtan» viene prodotto anche all'esterno dell'isola, i richiedenti confermano che l'uso di tale termine sulla confezione/etichettatura del prodotto potrà continuare a condizione che in tal caso l'agnello venduto derivi da pecore di pura razza «Manx Loaghtan» e che sia chiaramente specificata l'origine del prodotto.
4.9 Condizioni nazionali: —
(1) Commissione europea, Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale — Unità «Politica di qualità dei prodotti agricoli», B-1049 Bruxelles.
6.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 3/6 |
Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari
(2006/C 3/04)
La presente pubblicazione conferisce un diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 12 quinquies del citato regolamento. Le eventuali dichiarazioni di opposizione a tale domanda devono essere trasmesse, per il tramite dell'autorità competente di uno Stato membro, di uno Stato membro dell'OCM o di un paese terzo riconosciuto conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione. La pubblicazione è motivata dagli elementi sotto illustrati, in particolare al punto 4.6, in base ai quali la domanda si ritiene giustificata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.
SCHEDA RIEPILOGATIVA
REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
«BATATA DE TRÁS-OS-MONTES»
N. CE: PT/00217/10.12.2001
DOP ( ) IGP ( X )
La presente scheda costituisce una sintesi informativa. Per un'informazione completa, gli interessati e in particolare i produttori dei prodotti coperti dalla DOP e dall'IGP in questione sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare presso i servizi o le associazioni nazionali oppure presso i servizi competenti della Commissione europea (1).
1. Servizio competente dello Stato membro:
Nome: |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E HIDRÁULICA |
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Indirizzo: |
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Tel. |
351 21 844 22 00 |
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Fax |
351 21 844 22 02 |
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E-mail: |
idrha@idrha.min-agricultura.pt |
2. Associazione richiedente:
Nome: |
COOPERATIVA AGRÍCOLA NORTE TRANSMONTANO, CRL |
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Indirizzo: |
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Tel. |
351 276 62 23 69 |
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Fax |
351 276 32 23 69 |
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E-mail: |
cant@net.sapo.pt |
Composizione: Produttori/trasformatori (X) altro ( )
3. Tipo di prodotto:
Classe 1.6: Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati
4. Descrizione del disciplinare:
(sintesi delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)
4.1 Nome: «BATATA DE TRÁS-OS-MONTES»
4.2 Descrizione: La «Batata de Trás-os-Montes» è il tubero della pianta Solanum tuberosum L., della famiglia delle Solanacee, volgarmente denominata «batateira», prodotto nelle condizioni agroecologiche proprie delle montagne e delle vallate submontane della regione di Trás-os-Montes. I cultivar utilizzati sono Desiree, Kennebec, Jaerla e Atlantic. Presenta una forma approssimativamente cilindrica e piuttosto variabile a seconda della varietà, ma comunque omogenea all'interno di ciascuna varietà e di ciascuna partita. La buccia è costituita da uno strato di cellule suberificate dai toni chiari, dal bianco sporco al marrone rossastro. Al taglio esibisce un aspetto umido di colore bianco-giallastro, perfettamente omogeneo e privo di cavità. La parte esterna presenta uno strato suberificato, quasi sempre lievemente più scuro rispetto all'interno, il cui colore varia dal rosa chiaro al rossastro. Le particolarità del suolo, del clima della regione e lo strato caldo fornito dai terreni ben fertilizzati e sarchiati, conferiscono alla «Batata de Trás-os-Montes» un sapore gradevole molto caratteristico, leggermente dolciastro, un aroma altrettanto gradevole che richiama il profumo della terra, e un tenore medio di amido del 78 % (% MS), insolitamente elevato per la patata.
4.3 Zona geografica: Date le esigenze pedoclimatiche e le caratteristiche sensoriali della «Batata de Trás-os-Montes» e tenuto conto delle varietà utilizzate, delle conoscenze degli abitanti e dei metodi locali tramandati nel rispetto delle tradizioni, la zona geografica di produzione, trasformazione e condizionamento del prodotto è naturalmente limitata ai monti e alle vallate submontane della regione, comprendenti la totalità dei comuni di Boticas, Bragança, Chaves, Macedo de Cavaleiros, Montalegre, Valpaços, Vila Pouca de Aguiar e Vinhais oltre alle frazioni di Carvas, Fiolhoso, Jou, Palheiros, Valongo de Milhais, Vilares, nel comune di Murça, Pópulo, Ribalonga e Vila Verde, nel comune di Alijó, Aguieiras, Bouça, Fradizela, S. Pedro Velho, Torre de D. Chama, Vale de Gouvinhas e Vale de Telhas, nel comune di Mirandela; Agrobom, Gebelim, Pombal, Saldonha, Sambade, Soeima e Vales, nel comune di Alfândega da Fé e Argozelo, Carção, Matela, Pinelo e Santulhão, nel comune di Vimioso.
4.4 Prova dell'origine: Oltre al sapore caratteristico che lega il prodotto alla regione, l'intero processo produttivo è sottoposto a uno speciale regime di controllo completato dall'apposizione del marchio di certificazione sull'imballaggio dei tuberi, il quale consente la completa rintracciabilità del prodotto: esistono registri «del produttore» e «del trasformatore» che permettono di correlare in qualsiasi momento l'origine, la varietà e la quantità, il tipo di imballaggio, i numeri dei marchi di certificazione apposti e la destinazione delle confezioni.
4.5 Metodo di ottenimento: Il modo produttivo non ha subito variazioni significative nel tempo. La patata non è mai coltivata per oltre tre anni di seguito nella medesima particella, grazie al fatto che il sistema di produzione può essere estensivo (se le patate sono seminate a rotazione con un cereale o altre colture annuali) oppure intensivo (se le patate sono piantate in alternanza ad ortaggi o granturco). Un ruolo determinante spetta alle operazioni di fertilizzazione dei terreni durante la stagione invernale (l'utilizzo di materia organica naturale, infatti, è caratteristico della regione e contribuisce decisamente alle caratteristiche chimiche e gustative del prodotto), alla realizzazione dei solchi e alla distribuzione della piantagione (0,6 x 0,4 m). Le operazioni di concentrazione, trasformazione e condizionamento del prodotto possono essere effettuate unicamente nella regione d'origine al fine di consentirne il controllo, garantirne la tracciabilità completa e offrire al consumatore un prodotto genuino di origine sicura.
4.6 Legame: Le condizioni climatiche della regione, unitamente alle tecniche colturali, al grado di maturazione al momento del raccolto e alle condizioni di immagazzinamento, conferiscono al prodotto un sapore dolciastro, dovuto al rapporto zucchero/amido davvero eccezionale, e una consistenza ideale per «assorbire» il gusto dei sughi dei piatti contenenti carni grasse (maiale), che sono alla base della gastronomia della regione. Tali caratteristiche sono all'origine della sua straordinaria rinomanza e hanno permesso che la sua coltivazione fosse tramandata di generazione in generazione, contribuendo alla sopravvivenza delle aziende agricole famigliari della regione. Il fatto che dalla fine del XVIII secolo la «Batata de Trás-os-Montes» figuri in testi specialistici ne dimostra l'importanza socioculturale ed economica, l'antichità e la reputazione.
4.7 Organismo di controllo:
Nome: |
TRADIÇÃO E QUALIDADE — ASSOCIAÇÃO INTERPROFISSIONAL PARA OSPRODUTOS AGRO-ALIMENTARES DE TRÁS OS MONTES |
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Indirizzo: |
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Tel. |
351 278 26 14 10 |
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Fax |
351 278 26 14 10 |
L'organismo Tradição e Qualidade è stato riconosciuto conforme ai requisiti della Norma 45011:2001.
4.8 Etichettatura: Riporta obbligatoriamente la dicitura «BATATA DE TRÁS-OS-MONTES — INDICAÇÃO GEOGRÁFICA PROTEGIDA», il logo del prodotto, il cui modello è riprodotto in appresso, e il logo comunitario a partire dall'adozione della decisione comunitaria.
L'etichetta deve inoltre riportare il marchio di certificazione, in cui figura obbligatoriamente il nome del prodotto e la relativa dicitura, il nome dell'organismo di controllo e il numero di serie (codice numerico o alfanumerico che consente la tracciabilità del prodotto).
4.9 Condizioni nazionali: —
(1) Commissione europea, Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale - Unità politica di qualità dei prodotti agricoli, B-1049 Bruxelles
6.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 3/9 |
Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari
(2006/C 3/05)
La presente pubblicazione conferisce un diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 12 quinquies del citato regolamento. Le eventuali dichiarazioni di opposizione a tale domanda devono essere trasmesse, per il tramite dell'autorità competente di uno Stato membro, di uno Stato membro dell'OCM o di un paese terzo riconosciuto conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione. La pubblicazione è motivata dagli elementi sotto illustrati, in particolare al punto 4.6, in base ai quali la domanda si ritiene giustificata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.
SCHEDA RIEPILOGATIVA
REGOLAMENTO (CEE) n. 2081/92 DEL CONSIGLIO
«GERAARDSBERGSE MATTENTAART»
numero CE: BE/00288/7.4.2003
DOP ( ) IGP ( X )
La presente scheda costituisce una sintesi redatta a scopo informativo. Per un'informazione completa, in particolare per i produttori dei prodotti che fanno parte della DOP o dell'IGP in oggetto, consultare la versione integrale del disciplinare a livello nazionale oppure presso i servizi competenti della Commissione europea. (1)
1) Servizio competente dello Stato membro
Nome: |
Administratie Land- en Tuinbouw, ministerie van de Vlaamse Gemeenschap |
Indirizzo: |
Leuvenseplein 4, B-1000 Brussel |
Tel. |
(32-2) 553 63 41 |
Fax |
(32-2) 553 63 50 |
E-mail: |
— |
2) Organizzazione richiedente
Nome: |
Broederschap van de Geraardsbergse Mattentaart |
Indirizzo: |
Schillebeekstraat 85, B-9500 Geraardsbergen |
Tel. |
(32-2) 054 41 41 72 |
Fax |
(32-2) 054 41 41 72 |
Composizione: Produttori/trasformatori (x) Altro ( )
3) Tipo di prodotto:
Categoria 2.4: prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria
4) Descrizione del disciplinare:
(cfr. articolo 4, paragrafo 2):
4.1. Nome: Geraardsbergse mattentaart (torta di caglio di latte)
4.2. Descrizione: Le «Geraardsbergse mattentaarten» (torte di caglio di latte) sono tortine rotonde con diametro da 8 a 10 cm. La torta è composta di pasta sfoglia farcita di ripieno di caglio di latte ed è di colore marrone. La crosta, di colore marrone scuro, è tagliata sulla parte superiore.
4.3. Zona geografica: La zona geografica di produzione è rappresentata dalla città di Geraardsbergen (che comprende, oltre al centro di Geraardsbergen, anche le seguenti frazioni: Goeferdinge, Grimminge, Idegem, Moerbeke, Nederboelare, Nieuwenhove, Onkerzele, Ophasselt, Overboelare, Schendelbeke, Smeerebbe-Vloerzegem, Viane, Waarbeke, Zandbergen e Zarlardinge) e dal comune limitrofo di Lierde (che comprende Deftinge, Hemelveerdegem, Sint-Maria-Lierde e Sint-Martens-Lierde).
4.4. Prova dell'origine: I cagli vengono prodotti nelle fattorie situate nella zona geografica descritta. Si tratta di fattorie iscritte in un registro che viene tenuto dalla Broederschap. Copie delle iscrizioni e delle modifiche apportate al registro sono trasmesse all'organo di controllo competente. I cagli sono prodotti lattiero-caseari di fattoria che devono soddisfare i requisiti fissati dal regio decreto del 10 gennaio 2001. Pertanto il latte destinato alla produzione dei cagli deve essere originario della fattoria che produce i medesimi. Questa deve inoltre essere conforme alle norme HACCP. I cagli sono venduti direttamente dalla fattoria al panettiere.
I panettieri che producono la «Geraardsbergse mattentaart» sono iscritti in un secondo registro anch'esso tenuto dalla Broederschap. Copie delle iscrizioni e delle modifiche al registro sono trasmesse all'organo di controllo competente. Il panettiere acquista i cagli direttamente presso le fattorie registrate e tiene un registro in cui iscrive gli acquisti.
Il venditore finale dovrà sempre essere in grado di provare che le «Geraardsbergse mattentaarten» provengono da una panetteria registrata.
4.5. Metodo di ottenimento: Il metodo di ottenimento deve essere assolutamente conforme al disciplinare. I cagli vengono preparati con latte fresco crudo, latticello di fattoria ed eventualmente un po' di aceto. Il latte crudo destinato alla preparazione dei cagli deve provenire da fattorie situate nell'area geografica. La preparazione dei cagli deve avvenire nella fattoria. La «Geraardsbergse mattentaart» si compone di cagli finemente tritati, uova, zucchero, eventualmente estratto di mandorla, e pasta sfoglia. La preparazione della «Geraardsbergse mattentaart» può essere unicamente l'opera di panettieri dell'area geografica descritta.
Soltanto la cottura in forno non deve necessariamente avvenire nell'area geografica: esiste infatti la possibilità che torte di caglio già pronte, non ancora cotte ma congelate, siano consegnate a panettieri o imprese specializzate situate all'esterno dell'area geografica descritta, dove vengono infornate e così rese atte al consumo.
4.6. Legame: La «Geraardsbergse mattentaart» può contare su una storia e tradizione secolari.
Già nel '600, come attestano vecchie fatture, in questa regione si lavoravano cagli per la preparazione di torte.
Inoltre la fama e la notorietà della «Geraardsbergse mattentaart» risultano fra l'altro da quanto segue:
Ad una mostra, con vendita di prodotti regionali, organizzata nel 1966 dalla città di Bruxelles, la Geraardsbergse Mattentaart ha richiamato notevole attenzione.
Dal 1980 la «Broederschap van de Geraardsbergse Mattentaart» organizza annualmente un «Dag van de Mattentaart» (giornata della torta di caglio). Questa manifestazione si svolge sulla piazza del mercato della città di Geraardsbergen, dove viene collocato un impianto completo per la panificazione con il quale tutti i membri della Broederschap danno una dimostrazione della preparazione della Geraardsbergse Mattentaart.
Nel 1985 le Poste hanno emesso un francobollo su cui era raffigurata una torta di caglio con la dicitura «Broederschap Geraardsbergse Mattetaarten» (cfr. allegato 7). Una novità assoluta: per la prima volta in Belgio un prodotto regionale appariva su un francobollo. L'immenso interesse per l'emissione del francobollo in questione dimostra che non si tratta certo di un fatto ordinario. Sono stati stampati 3,2 milioni di esemplari e in due giorni solo a Geraardsbergen ne erano già stati venduti quarantamila.
Nel 2001 il «Guinness Book of World Records» ha rilasciato un attestato alla «Broederschap van de Geraardsbergse Mattentaart» per la torta di caglio più grossa mai prodotta (cfr. allegato 8).
La «Broederschap van de Geraardsbergse Mattentaart» è gemellata con le francesi «Confrérie de Pithivier» e «Confrérie Champagne de Sézanne».
4.7. Struttura di controllo:
Nome: |
Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Afdeling Gespecialiseerde Diensten, Sectie A Controles Uitgaven EOGFL en Marktordening |
Indirizzo: |
WTC III, Simon Bolivarlaan 30, B-1000 Brussel |
Tel. |
(32-2) 208 40 40 |
Fax |
(32-2) 208 39 75 |
4.8. Etichettatura: Obbligo di indicazione congiunta del nome del prodotto («Geraardsbergse mattentaart» e «indicazione geografica protetta» (IGP).
4.9. Condizioni nazionali: Quelle derivanti dalla legislazione nazionale e comunitaria in materia.
(1) Commissione europea - Direzione generale Agricoltura – Unità «Politica di qualità dei prodotti agricoli» - B-1049 Bruxelles.
6.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 3/12 |
Comunicazione — Notifica di titoli in architettura
(2006/C 3/06)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
La direttiva 85/384/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli nel settore dell'architettura e che contiene misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi, e in particolare il suo articolo 7; nonché la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, e in particolare il suo articolo 21, paragrafo 7, dispongono che gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto delle direttive. La Commissione ne dà adeguata comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, indicando le denominazioni adottate dagli Stati membri per i diplomi, certificati e altri titoli di formazione e, se del caso, per il titolo professionale corrispondente.
La Grecia, l'Italia e il Portogallo hanno notificato nuove denominazioni riguardo all'elenco dei diplomi, certificati e altri titoli in architettura. Pertanto, occorre modificare gli elenchi delle denominazioni allegate alla direttiva 85/384/CEE, riprese anche nell'allegato V.7.1 della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel modo seguente.
La comunicazione 2005/C 135/05 della Commissione, a norma dell'articolo 7 della direttiva 85/384/CEE, nonché l'allegato V.7.1. della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, sono completati come segue:
Per quanto concerne il titolo dei diplomi e gli organismi che rilasciano i diplomi, le denominazioni aggiunte relative alla Grecia, all'Italia e al Portogallo sono le seguenti:
— |
Grecia: «Δίπλωμα Αρχιτέκτονα–Μηχανικού — Πανεπιστήμιο Πατρών, τμήμα αρχιτεκτόνων — μηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής» — 2003/2004 |
— |
Italia: «Laurea specialistica in architettura — Università di Napoli Federico II» — 2004/2005 |
— |
Portogallo: «Carta de Curso de Licenciatura em Arquitectura e Urbanismo — Escola Superior Gallaecia» — 2002/2003 |
6.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 3/13 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione
(2006/C 3/07)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Numero dell'aiuto |
XE 1/04 |
||||||
Stato membro |
Repubblica federale di Germania |
||||||
Regione |
Land Turingia |
||||||
Titolo del regime di aiuti |
«Direttiva relativa all'erogazione di sovvenzioni a titolo del Fondo sociale europeo e/o del Land Turingia per favorire l'assunzione di disoccupati difficili da collocare e di lavoratori svantaggiati» |
||||||
Base giuridica |
„Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und/oder des Freistaats Thüringen zur Förderung der Einstellung schwer vermittelbarer Arbeitsloser und benachteiligter Arbeitnehmer“. Veröffentlicht im Thüringer Staatsanzeiger Nr. 50/2003 vom 15. Dezember 2003. |
||||||
Spesa annua prevista per il regime |
Importo annuo totale |
ca. 11 milioni di EUR |
|||||
Credito garantito |
|
||||||
Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento |
Sì |
|
||||
Data di applicazione |
A partire dal 1o gennaio 2004 |
||||||
Durata del regime |
Fino al 31 dicembre 2006 |
||||||
Obiettivo dell'aiuto |
Articolo 4 — Creazione di posti di lavoro |
No |
|||||
Articolo 5 — Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili |
Sì |
||||||
Articolo 6 — Occupazione di lavoratori disabili |
Sì |
||||||
Settori economici interessati |
|
Sì |
|||||
|
Sì |
||||||
|
Sì |
||||||
|
Sì |
||||||
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Infrastruktur Gerd Fuchs Referat 5.3 «Europäischer Sozialfonds» |
||||||
Indirizzo:
|
|||||||
Altre informazioni |
Il regime di aiuti è cofinanziato a titolo del Fondo sociale europeo («Operationelles Programm des Freistaats Thüringen für den Einsatz der Europäischen Strukturfonds in der Periode 2000 bis 2006» — programma operativo del Land Turingia per l'impiego dei fondi strutturali europei nel periodo 2000-2006). |
||||||
Aiuto soggetto all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione |
La misura esclude la concessione di aiuti o richiede la notificazione preventiva alla Commissione, conformemente all'articolo 9 del regolamento. |
Sì |
|
Numero dell'aiuto |
XE 9/04 |
|||||
Stato membro |
Repubblica ellenica |
|||||
Regione |
Tutte le regioni |
|||||
Titolo del regime di aiuti |
Regime di aiuti alle imprese per l'assunzione di disoccupati (creazione di nuovi posti di lavoro) -2004 |
|||||
Base giuridica |
Άρθρο 29 του Ν. 1262/82 «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων» όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 παρ. 1 του 1545/85 «Εθνικό Σύστημα Προστασίας από την ανεργία και άλλες διατάξεις» που τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1836/89 «Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις» και το άρθρο 6 του 2434/96 «Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση και άλλες διατάξεις», Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (33389/13-1-2004), Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2204/2002 |
|||||
Spesa annua prevista per il regime |
Importo annuo totale |
50 milioni di EUR per il 2004 20 milioni di EUR per il 2005 20 milioni di EUR per il 2006 Totale: 90 milioni di EUR |
||||
Credito garantito |
|
|||||
Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento |
Sì |
|
|||
Data di applicazione |
2.2004 |
|||||
Durata del regime |
Fino a 6.2006 |
|||||
Obiettivo dell'aiuto |
Articolo 4 — Creazione di posti di lavoro |
Sì |
||||
Articolo 5 — Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili |
Sì |
|||||
Articolo 6 — Occupazione di lavoratori disabili |
No |
|||||
Settori economici interessati |
|
Sì |
||||
|
Sì |
|||||
|
Sì |
|||||
|
Sì |
|||||
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Repubblica ellenica Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Organismo del Lavoro e dell'Occupazione Direzione generale del Lavoro Direzione dell'Occupazione |
|||||
Indirizzo:
|
||||||
Altre informazioni |
Il regime di aiuti è cofinanziato ai sensi del terzo quadro comunitario di sostegno, più precisamente del programma operativo «Occupazione e formazione professionale 2000-2006», dato che il 75% dell'importo è concesso dal Fondo sociale europeo e il restante 25% dal programma di investimenti pubblici del ministero dell'Economia. |
|||||
Aiuto soggetto all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione |
La misura esclude la concessione di aiuti oppure esige la notificazione preventiva alla Commissione di aiuti conformemente all'articolo 9 del regolamento |
Sì |
|
(1) Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.
(2) Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.
6.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 3/15 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese
(2006/C 3/08)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Numero dell'aiuto: XS 114/04
Stato membro: Repubblica ceca
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Programma della Grantová agentura České republiky — Fondazione ceca per la scienza, per sostenere la ricerca fondamentale
Base giuridica: Zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje.
Nařízení vlády č. 461/2002 Sb.
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: Importo totale: 8 miliardi di CZK, 250 milioni di EUR, spesa annuale prevista: 1,3 miliardi di CZK, 40 milioni di EUR.
Alle imprese (PMI) sarà concesso soltanto fino al 5 % della spesa totale; cioè importo totale di 12,5 milioni di EUR, spesa annuale di 2 milioni di EUR
Intensità massima dell'aiuto: 100 % — Ricerca fondamentale
Data di applicazione:
o
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso: 6 anni (2005-2010) (1) fino al
31 dicembre 2010. Tre anni dopo l'inizio del progetto
Obiettivo dell'aiuto: Ricerca e sviluppo per le PMI
Settori economici interessati: Altri servizi Tutti i settori: università, istituti di ricerca, 5 % imprese private (PMI)
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
Grantová agentura České republiky — Czech Science Foundation |
Národní 3 |
CZ-110 00 Praha 1 |
Numero dell'aiuto: XS 128/04
Stato membro: Italia
Regione: Umbria
Titolo degli aiuti: Regime di aiuto regionale a sostegno degli investimenti delle PMI associate o consorziate che promuovono progetti integrati per il rafforzamento delle filiere produttive della Regione Umbria.
Base giuridica: Deliberazione della Giunta Regionale del 20/10/2004 n. 1580 — Determinazione dirigenziale n. 9090 del 21/10/2004 in attuazione della Misura 2.1 — Azione 2.1.3 del DOCUP Ob.2
Spesa annua prevista per il regime d'aiuto: massimo 18 801 246,00 EUR da concedere complessivamente nel triennio 2004-2006
Intensità massima dell'aiuto: Piccola impresa: 15 % ESL; nelle aree ammesse al beneficio degli aiuti a finalità regionale incluse nei territori di operatività del DOCUP Ob.2 per la Regione dell'Umbria 10 % ESL+ 8 % ESN.
Media impresa: 7,5 % ESL; nelle aree ammesse al beneficio degli aiuti a finalità regionale incluse nei territori di operatività del DOCUP Ob.2 per la Regione dell'Umbria 6 % ESL+ 8 % ESN.
A scelta dell'impresa beneficiaria gli aiuti potranno essere concessi ai sensi del Reg. CE 69/2001
Data di applicazione:
Durata del regime:
Obiettivo dell'aiuto: Sostegno ai processi di investimento delle piccole e medie imprese associate o consorziate nelle aree Obiettivo 2 e phasing out della regione dell'Umbria. Gli investimenti oggetto del presente regime di aiuti si riferiscono a spese relative a immobili, terreni, impianti, macchinari, attrezzature, programmi informatici, progettazione, ai sensi delle specifiche schede di ammissibilità dei costi di cui al Reg. (CE) n. 1685/2000 e successive modifiche e integrazioni
Settore economico interessato: imprese di produzione e di servizi alla produzione operanti in uno dei seguenti settori ed in possesso dei relativi codici ATECO 2002:
Sezione D «Attività manifatturiere» con le seguenti esclusioni:
— |
Fabbricazione prodotti di cokeria: tutto il gruppo 23.1 |
— |
Produzioni siderurgiche: tutta la classe 27.10 e le seguenti categorie 27.22.1 e 27.22.2 ( limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm) |
— |
Costruzioni e riparazioni navali: le categorie 35.11.1 e 35.11.3 |
— |
Produzioni fibre artificiali: tutta la classe 24.70 |
— |
Le imprese operanti nei settori agro-industriali individuati alla Sezione D sottosezione DA Divisione 15 e 16 della «classificazione ATECO 2002» come segue: |
— |
15.1, 15.2, 15.3, 15.4, tutte le classi e categorie |
— |
15.5 tutta la classe 15.51 |
— |
15.6 e 15.7 tutte le classi e categorie |
— |
15.8 la classe 15.83 e le categorie 15.87.0 e 15.89.0 |
— |
15.9 le classi 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.97 |
— |
16.0 per intero |
Sezione I divisione 63 limitatamente ai gruppi 63.1 e 63.2, con esclusione degli investimenti relativi all'acquisizione di mezzi di trasporto
Sezione K limitatamente alla divisione 72 (tutte la categorie) ed alla divisione 74 (per il gruppo 74.3, la categoria 74.81.2, la classe 74.82 e la categoria 74.87.5)
Sezione O limitatamente alla divisione 90 ed alla categoria 93.01.1.
Nome ed indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
(1) L'ente che concede l'aiuto di Stato (Grantová agentura České republiky – Fondazione ceca per la scienza) conferma che qualora vi siano modifiche negli orientamenti/nella legislazione della CE, il regime sarà sempre modificato a seconda delle successive modifiche del regolamento (CE) n. 70/2001.
6.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 3/17 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese
(2006/C 3/09)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Numero dell'aiuto |
XS 118/04 |
||||||
Stato membro |
Ungheria |
||||||
Regione |
Tutto il territorio dell'Ungheria |
||||||
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Programma regionale di crediti per lo sviluppo delle imprese |
||||||
Base giuridica |
A Magyar Fejlesztési Bank Rt. Igazgatóságának 154/2004. (IX. 24.) számú határozata |
||||||
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Importo massimo dei prestiti che può essere accordato nel quadro del programma:
|
||||||
Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente alla carta degli aiuti a finalità regionale. |
||||||
Data di applicazione |
La direzione della Banca ungherese per lo sviluppo ha adottato la decisione relativa al programma il 24 settembre 2004. È possibile ottenere prestiti dal programma al più tardi a partire dal 30 novembre 2004 |
||||||
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
31 dicembre 2006 |
||||||
Obiettivo dell'aiuto |
Concessione di prestiti a tasso agevolato per investimenti aventi i seguenti obiettivi:
|
||||||
Settori economici interessati |
Tutti i settori |
||||||
Osservazioni |
Il programma si rifà alle norme della disciplina multisettoriale relative agli ex settori CECA. Le attività agricole e di pesca non possono ricevere aiuti nel quadro del programma |
||||||
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
|
6.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 3/18 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese
(2006/C 3/10)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Numero dell'aiuto |
XS 60/05 |
||||||
Stato membro |
Estonia |
||||||
Regione |
Estonia |
||||||
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Garanzie sui crediti leasing e sui crediti per investimenti concessi alle piccole e medie imprese da KredExi |
||||||
Base giuridica |
Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seadus, RTI 2003,18,96 |
||||||
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
0,3 milioni di EUR (importo dell'aiuto) |
||||
|
Credito garantito |
11 milioni di EUR (importo delle garanzie) |
|||||
Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
|
|||||
|
Credito garantito |
|
|||||
Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento |
Sì |
|
||||
Data di applicazione |
1o gennaio 2005 |
||||||
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al 31 dicembre 2006 |
||||||
Obiettivo dell'aiuto |
Aiuto alle PMI |
Sì |
|
||||
Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI |
|
|||||
Aiuto limitato a settori specifici |
Sì |
||||||
|
No |
||||||
|
|
||||||
oppure |
|
||||||
Siderurgia |
|
||||||
Cantieri navali |
|
||||||
Fibre sintetiche |
|
||||||
Industria automobilistica |
|
||||||
Altre industrie manifatturiere |
Sì |
||||||
|
|
||||||
oppure |
|
||||||
Trasporti |
|
||||||
Servizi finanziari |
|
||||||
Altri servizi |
Sì |
||||||
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx |
||||||
Indirizzo:
|
|||||||
Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 6 del regolamento |
Sì |
|
6.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 3/19 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese
(2006/C 3/11)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Numero dell'aiuto |
XS 25/05 |
||||||
Stato membro |
Regno Unito |
||||||
Regione |
East Midlands |
||||||
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
David Mellor Design Ltd |
||||||
Base giuridica |
Regional Development Agency Act |
||||||
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
|
||||
Credito garantito |
|
||||||
Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
5 000 GBP |
|||||
Credito garantito |
|
||||||
Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento |
Sì |
|
||||
Data di applicazione |
dal 19.11.2004 |
||||||
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al 31.3.2005 |
||||||
Obiettivo dell'aiuto |
Aiuto alle PMI |
Si |
|
||||
Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI |
Sì |
|||||
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Derby & Derbyshire Economic Partnership Rural Action Zone |
||||||
Indirizzo:
|
|||||||
Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 6 del regolamento |
Sì |
|
Numero dell'aiuto |
XS 130/04 |
|||
Stato membro |
Polonia |
|||
Regione |
13 voievodati (dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie) |
|||
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Aiuto finanziario non rimborsabile concesso dall'organismo regionale di finanziamento per coprire una parte delle spese affrontate dalle imprese per la realizzazione di investimenti in capitale fisso |
|||
Base giuridica |
Art. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. § 24 ustęp 3 punkt 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi |
|||
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
18,68 milioni di EUR |
|
Credito garantito |
|
|||
Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
|
||
Credito garantito |
|
|||
Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento |
Sì |
|
|
Data di applicazione |
28.8.2004 (data di entrata in vigore del regolamento) |
|||
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al 30.11.2005 |
|||
Obiettivo dell'aiuto |
Aiuto alle PMI |
Sì |
|
|
Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI |
Sì |
||
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Organismi regionali di finanziamento (1) |
|||
Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 6 del regolamento |
Sì |
|
Numero dell'aiuto |
XS 141/04 |
|||||
Stato membro |
Repubblica d'Irlanda |
|||||
Regione |
Repubblica d'Irlanda |
|||||
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
ByTel Limited |
|||||
Base giuridica |
Communications Act 2003, Clause 149 |
|||||
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
|
|||
Credito garantito |
|
|||||
Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
2,268 milioni di EUR (2) |
||||
Credito garantito |
|
|||||
Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento |
Sì |
|
|||
Data di applicazione |
8 novembre 2004 |
|||||
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
fino al 7 novembre 2005 |
|||||
Obiettivo dell'aiuto |
Aiuto alle PMI |
Sì |
|
|||
Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI |
Sì |
||||
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Department of Communications, Marine & Natural Resources |
|||||
Indirizzo:
|
||||||
Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 6 del regolamento |
Sì |
|
Numero dell'aiuto |
XS 146/04 |
|||||
Stato membro: |
Regno Unito |
|||||
Regione |
Irlanda del Nord |
|||||
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
ByTel Limited |
|||||
Base giuridica |
Communications Act 2003, Clause 149 |
|||||
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
|
|||
Credito garantito |
|
|||||
Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
2,03 milioni di EUR (3) |
||||
Credito garantito |
|
|||||
Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento |
Sì |
|
|||
+Data di applicazione |
8 novembre 2004 |
|||||
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
fino al 7 novembre 2005 |
|||||
Obiettivo dell'aiuto |
Aiuto alle PMI |
Sì |
|
|||
Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI |
Sì |
||||
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Department of Enterprise Trade and Investment |
|||||
Indirizzo:
|
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Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 6 del regolamento |
Sì |
|
(1) Gli organismi regionali di finanziamento sono:
(2) Costo totale del progetto nell'ambito di Interreg IIIa: 12,4 milioni di EUR
Aiuto dal Regno Unito: 2,03 milioni di EUR
Aiuti dalla Repubblica d'Irlanda: 2,27 milioni di EUR
Importo totale degli aiuti: 4,3 milioni di EUR
(3) Costo totale del progetto nell'ambito di Interreg IIIa: 12,4 milioni di EUR
Aiuto dal Regno Unito: 2,03 milioni di EUR
Aiuti dalla Repubblica d'Irlanda: 2,27 milioni di EUR
Importo totale degli aiuti: 4,3 milioni di EUR
6.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 3/23 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese
(2006/C 3/12)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Numero dell'aiuto |
XS 20/04 |
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Stato membro |
Regno Unito |
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Regione |
East Midlands |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Sviluppo Unita' PMI Creswell |
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Base giuridica |
Regional Development Agencies Act 1998 |
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Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
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Credito garantito |
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Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
160 410 GBP |
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Credito garantito |
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Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento |
Sì |
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Data di applicazione |
A decorrere da 9.2.2004 |
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Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino a 31.12.2006 |
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Obiettivo dell'aiuto |
Aiuto alle PMI |
Sì |
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Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI |
Sì |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: East Midlands Development Agency |
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Indirizzo: Apex Court, City Link, Nottingham, East Midlands, NG2 4LA, United Kingdom |
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Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 6 del regolamento, la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui:
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Sì |
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Numero dell'aiuto |
XS 36/04 |
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Stato membro |
Repubblica Federale di Germania |
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Regione |
Brandeburgo |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Direttiva del Ministero dell'economia per la promozione delle attività delle piccole e medie imprese nel quadro dell'azione comune «Miglioramento della struttura economica regionale» (direttiva di consulenza), del 22 marzo 2004, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Brandeburgo n. 13, del 7 aprile 2004 |
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Base giuridica |
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Spesa prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo totale annuale |
4,6 milioni di EUR |
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Credito garantito |
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Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
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Credito garantito |
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Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento |
Sì |
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Data di applicazione |
A decorrere dal 1o gennaio 2004, con l'entrata in vigore della direttiva |
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Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al 31 dicembre 2004 |
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Obiettivo dell'aiuto |
Aiuto destinato esclusivamente alla promozione delle PMI dei settori della produzione, dei servizi alla produzione e del turismo (corsi di consulenza e di formazione per il personale aziendale specializzato e dirigenziale) |
Sì |
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Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI |
Sì |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) |
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Indirizzo:
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Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 6 del regolamento, La misura non si applica alla concessione di singoli aiuti oppure richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui:
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Sì |
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Numero dell'aiuto |
XS 40/04 |
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Stato membro |
Regno Unito |
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Regione |
Il Nord-Est dell'Inghilterra |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Fondo d'aiuto alle imprese principali del South Tyneside |
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Base giuridica |
The Wellbeing Power of Section 2 of the Local Government Act 2000 |
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Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
500 000 GBP |
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Credito garantito |
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Aiuto singolo |
Importo annuo totale |
|
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Credito garantito |
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Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento |
Sì |
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Data di applicazione |
Dal 1.5.2004 |
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Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al 31.3.2006 |
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Obiettivo dell'aiuto |
Aiuto alle PMI |
Sì |
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Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI |
Sì |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Business Development Team South Tyneside Council |
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Indirizzo:
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Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 6 del regolamento, la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui:
|
Sì |
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Numero dell'aiuto |
XS 47/04 |
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Stato membro |
Italia |
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Regione |
Veneto |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Piano di sviluppo locale GAL «Prealpi e Dolomiti» Azione 1: Certificazione dei sistemi di qualità aziendale |
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Base giuridica |
Programma operativo regionale LEADER + Regione Veneto approvato con Dec. CE n. C(2001)3564 del 19.11.2001 Piano di sviluppo locale GAL «Prealpi e Dolomiti» |
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Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
190 000 EUR |
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Credito garantito |
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Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
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Credito garantito |
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Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento |
Sì |
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Data di applicazione |
A decorrere da 17.2.2004 (Scadenza bando 16.2.2004) |
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Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino a 31.12.2006 |
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Obiettivo dell'aiuto |
Aiuto alle PMI |
Sì |
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Settori economici interessati |
Aiuto limitato a settori specifici
Non sono ammesse a contributo le imprese operanti nel settore dell'agricoltura e della pesca e comunque operanti nel campo della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti inclusi nell'allegato I al trattato CE. Non sono ammesse e sono esclusi inoltre gli aiuti a favore dell'esportazione o connessi ad attività esportative e quelli condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni ai prodotti di importazione. Sono esclusi inoltre le imprese navale, fibre sintetiche, industria automobilistica, trasporti (ad eccezione dei codici Istat — Ateco '91 n. 602, 6021,6022, 6023, 6024, 6025, 631, 6311, 6312, 632, 6321) |
Sì |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Associazione GAL «Prealpi e Dolomiti» |
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Indirizzo:
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Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 6 del regolamento, la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui:
|
Sì |
Numero dell'aiuto |
XS 57/04 |
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Stato membro |
Belgio |
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Regione |
Fiandre |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Assegni per consulenza — regime di aiuto volto a promuovere i servizi di consulenza esterna alle imprese di piccole e medie dimensioni delle Fiandre |
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Base giuridica |
Besluit van de Vlaamse regering van 30 april 2004 betreffende de adviescheques. (Dit besluit vervangt het besluit van de Vlaamse regering van 14 februari 2003 betreffende de adviescheques, ter kennisgegeven aan de Europese Commissie bij brief van 2 april 2003 (ref. P11/533/1241) waarvan wij nooit de ontvangstbevestiging hebben gekregen) |
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Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
15 milioni di EUR nel 2004 (dotazione di bilancio da determinare annualmente) |
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Credito garantito |
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Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
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Credito garantito |
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Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento |
Sì |
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Data di applicazione |
7 giugno 2004 |
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Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Durata indeterminata, secondo le condizioni di cui all'articolo 10 del regolamento n. 70/2001 |
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Obiettivo dell'aiuto |
Aiuto alle PMI |
Sì |
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Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI |
Sì |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid Cel adviescheques |
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Indirizzo:
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Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 6 del regolamento La misura esclude l'erogazione dell'aiuto o prevede la notifica preliminare alla Commissione, qualora:
|
Sì |
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Numero dell'aiuto |
XS 86/04 |
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Stato membro |
Italia |
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Regione |
Campania |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Regime di aiuti alle PMI operanti nel settore del Turismo, nell'ambito dei Progetti Integrati. |
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Base giuridica |
POR Campania 2000-2006 approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2000) 2347 dell'8 agosto 2000 e s.m.i. Complemento di Programmazione, misura 4.5 Disciplinare degli aiuti alle piccole e medie imprese operanti nel settore del turismo concessi in applicazione della Misura 4.5 del P.O.R. Campania 2000-2006 nell'ambito dei Progetti Integrati. (aiuti esentati dalla notificazione in conformità al reg. CE n. 70/01) approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 710 del 14/5/2004 |
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Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
64 952 332 EUR |
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Credito garantito |
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Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
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Credito garantito |
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Intensità massima dell'aiuto |
Conforme all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento |
Sì |
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Data di applicazione |
A decorrere dal 1.1.2005 |
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Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino a 31.12.2006 |
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Obiettivo dell'aiuto |
Aiuto alle PMI |
Sì |
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Settori economici interessati |
Aiuto limitato a settori specifici |
Sì |
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Altri servizi(turismo) |
Sì |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Regione Campania Area Generale di Coordinamento 13 Settore 02 Responsabile della misura 4.5 del POR Campania 2000 — 2006 |
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Indirizzo:
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Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 6 del regolamento, la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui:
|
Si |
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Numero dell'aiuto |
XS 115/03 |
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Stato membro |
Germania |
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Regione |
Baden-Württemberg |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
GuW-Mittelstandskredit (Creazione e crescita-Credito alle medie imprese) come nuova parte del programma già annunciato Gründungs- und Wachstumsfinanzierung (programma di finanziamento alla creazione e alla crescita delle imprese) — azione comune del governo federale, del Land Baden-Württemberg, della DtA e della L-Bank (ABl.C 340 del 4.12.2001, S. 2), attualmente «Programm Gründungs- und Wachstumsfinanzierung ( programma di finanziamento alla creazione e alla crescita delle imprese) — azione comune del governo federale, del Land Baden-Württemberg, della KfW-Mittelstandsbank e della L-Bank» Nota: La KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) è succeduta nei rapporti giuridici alla DtA(Deutschen Ausgleichsbank), conformemente alla legge sulla ristrutturazione delle banche federali per lo sviluppo -Gesetz zur Neustrukturierung der Förderbanken des Bundes (BGBl. I, S. 1657 ff.) |
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Base giuridica |
Gesetz über die Landeskreditbank Baden-Württemberg vom 11.4.1972 (Gesetzblatt für Baden-Württemberg vom 14.4.1972, S. 129 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.11.1998 (GBl. S. 581) i. V. m. Mittelstandsförderungsgesetz Baden-Württemberg vom 19.12.2000 (GBl. S. 745); §§ 23, 44 Landeshaushaltsordnung Baden-Württemberg und § 49a Landesverwaltungsverfahrensgesetz |
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Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale Sovvenzione per il finanziamento degli interessi |
14 Mio. EUR |
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Credito garantito |
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Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
|
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Credito garantito |
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Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento |
Si |
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Data di applicazione |
A decorrere dal 2.1.2004 (per la parte del programma: credito alle medie imprese) |
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Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al 30.6.2007 (per l'intero programma) |
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Obiettivo dell'aiuto |
Aiuto alle piccole e medie imprese |
Si |
|
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Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI |
Si |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Landeskreditbank Baden-Württemberg Förderbank |
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Indirizzo:
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Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 6 del regolamento, la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui:
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Si |
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