ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 1

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49o anno
4 gennaio 2006


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Commissione

2006/C 001/1

Tassi di cambio dell'euro

1

2006/C 001/2

Tassi di cambio dell'euro

2

2006/C 001/3

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

3

2006/C 001/4

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

6

2006/C 001/5

Informazioni sintetiche comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in conformità del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

9

2006/C 001/6

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

17

IT

 


I Comunicazioni

Commissione

4.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 1/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

3 gennaio 2006

(2006/C 1/01)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1875

JPY

yen giapponesi

139,45

DKK

corone danesi

7,4621

GBP

sterline inglesi

0,68725

SEK

corone svedesi

9,3550

CHF

franchi svizzeri

1,5535

ISK

corone islandesi

74,40

NOK

corone norvegesi

7,9615

BGN

lev bulgari

1,9559

CYP

sterline cipriote

0,5736

CZK

corone ceche

28,981

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

251,47

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6961

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,8425

RON

leu rumeni

3,6717

SIT

tolar sloveni

239,50

SKK

corone slovacche

37,705

TRY

lire turche

1,6010

AUD

dollari australiani

1,6145

CAD

dollari canadesi

1,3809

HKD

dollari di Hong Kong

9,2081

NZD

dollari neozelandesi

1,7427

SGD

dollari di Singapore

1,9642

KRW

won sudcoreani

1 193,97

ZAR

rand sudafricani

7,4792

CNY

renminbi Yuan cinese

9,5834

HRK

kuna croata

7,3850

IDR

rupia indonesiana

11 548,44

MYR

ringgit malese

4,486

PHP

peso filippino

62,445

RUB

rublo russo

34,1400

THB

baht thailandese

48,488


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


4.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 1/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

2 gennaio 2006

(2006/C 1/02)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1826

JPY

yen giapponesi

139,56

DKK

corone danesi

7,4601

GBP

sterline inglesi

0,68650

SEK

corone svedesi

9,3977

CHF

franchi svizzeri

1,5536

ISK

corone islandesi

74,64

NOK

corone norvegesi

7,9805

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5735

CZK

corone ceche

29,030

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

252,69

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6962

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,8665

RON

leu rumeni

3,6825

SIT

tolar sloveni

239,50

SKK

corone slovacche

37,865

TRY

lire turche

1,5980

AUD

dollari australiani

1,6125

CAD

dollari canadesi

1,3737

HKD

dollari di Hong Kong

9,1712

NZD

dollari neozelandesi

1,7340

SGD

dollari di Singapore

1,9653

KRW

won sudcoreani

1 197,76

ZAR

rand sudafricani

7,4891

CNY

renminbi Yuan cinese

9,5438

HRK

kuna croata

7,3830

IDR

rupia indonesiana

11 624,96

MYR

ringgit malese

4,470

PHP

peso filippino

62,766

RUB

rublo russo

34,0050

THB

baht thailandese

48,516


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


4.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 1/3


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(2006/C 1/03)

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Belgio

N. dell'aiuto: N 9/2005 e N 10/2005

Titolo:

Progetto di decreto che fissa i contributi di cui all'articolo 4 della legge del 9 dicembre 2004 relativa al finanziamento della Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA) (Agenzia federale per la sicurezza della catena alimentare)

Progetto di decreto che fissa le retribuzioni di cui all'articolo 5 della legge del 9 dicembre 2004 relativa al finanziamento della Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA)

Obiettivo: Istituire un nuovo sistema di finanziamento della Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Fondamento giuridico:

Loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (article 4)

Artikel 4 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen

Stanziamento: Non precisato

Intensità o importo dell'aiuto: 100 % delle spese di esecuzione dei test BSE e delle spese per i controlli che risultano direttamente connessi alla produzione e/o all'immissione sul mercato dei prodotti; il finanziamento di determinate attività/controlli non costituisce un aiuto di Stato

Durata: Indeterminata

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Italia

Numero dell'aiuto: N 45/05

Titolo: Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del «marchio di qualità con indicazione di origine»

Obiettivo: Con il disegno di legge provinciale intitolata «Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del “marchio di qualità con indicazione di origine”» le autorità italiane introdurrebbero un regime di aiuti che permetterebbe l'erogazione di aiuti per la commercializzazione, la promozione e la pubblicizzazione di prodotti di qualità e del marchio di qualità «Qualità con indicazione di origine». Il regime di aiuti si applicherebbe ai seguenti prodotti: prodotti che soddisfano i criteri stabiliti dall'articolo 24 bis, lettera b), del regolamento (CE) n. 1257/99, come modificato dal regolamento (CE) n. 1783/03 e recanti il marchio di qualità di cui all'articolo 3 del disegno di legge; prodotti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2081/92, cioè prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP), o prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2082/92, recanti il marchio «specialità tradizionale garantita» (STG), nonché vini di qualità ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/99

Fondamento giuridico: Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del «marchio di qualità con indicazione di origine» (legge provinciale)

Stanziamento: Circa 3 milioni di EUR all'anno

Intensità o importo dell'aiuto: Variable

Durata: Illimitata

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Spagna (Navarra)

Numero dell'aiuto: N 48/2005

Titolo: Aiuti destinati alla riparazione dei danni causati dalle inondazioni

Obiettivo: Riparazione dei danni causati dalle inondazioni del settembre 2004

Fondamento giuridico: Ley Foral 9/2004 por el que se establecen medidas a favor de los afectados por las inundaciones producidas en la Comunidad Foral de Navarra y Decreto Foral 333/2004 de 25 de octubre, por el que se establecen ayudas para compensar los daños materiales en estructuras agrarias y las pérdidas de renta en las explotaciones agrarias dañadas por las inundaciones de septiembre de 2004

Stanziamento: 1 110 000 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: Inferiore ai danni causati dalle inondazioni

Durata: Aiuto ad hoc (2005)

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Francia

Numero dell'aiuto: N 87b/2005

Titolo: Aiuti all'estirpazione di vigneti di determinate denominazioni

Obiettivo: Sviluppo del settore viticolo del dipartimento Loire-Atlantique

Fondamento giuridico: Articles L 1511-5 et suivants du Code général des collectivités territoriales

Stanziamento: 2 045 000 EUR (stanziamento globale)

Intensità o importo dell'aiuto:

2 360 EUR/ha (2004/2005)

2 045 EUR/ha (2005/2006)

1 730 EUR/ha (2006/2007)

Durata: Fino alla campagna 2006/2007

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Spagna (Cantabria)

Numero dell'aiuto: N 102/2004

Titolo: Aiuti per rimediare alle perdite causate dalla siccità nel 2003

Obiettivo: Rimediare alle perdite causate dalla siccità nel 2003 nella regione Cantabria

Fondamento giuridico: Proyecto de Orden por la que se regulan las ayudas por pérdidas en la agricultura ocasionadas por la sequía en 2003

Stanziamento: 7 mio EUR

Intensità o importo dell'aiuto: Inferiore alle perdite subite

Durata: Una tantum

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Francia

Numero dell'aiuto: N 204/2004

Titolo: Investimenti nelle aziende agricole — Bouches-du-Rhône

Obiettivo: Aiuti agli investimenti intesi a migliorare le aziende agricole

Stanziamento: da 50 000 a 200 000 EUR/anno

Intensità o importo dell'aiuto: Tasso del 25 %

Durata: 3 anni

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Francia

Numero dell'aiuto: N 216/2004

Titolo: Aiuti alla riduzione del bestiame in Bretagna

Obiettivo: Contribuire all'assorbimento dell'azoto organico prodotto dagli animali

Stanziamento: 2 Mio EUR nel 2004

Intensità o importo dell'aiuto: 5 EUR per kg di azoto organico riassorbito

Durata: 3 anni

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Francia

Numero dell'aiuto: N 245/2005

Titolo: Aiuti per il sovrainnesto, destinati ad integrare il piano di ristrutturazione dei meleti da sidro, approvato dalla Commissione l'11 gennaio 2005 (regime di aiuti N 332/2004)

Obiettivo: Miglioramento e riconversione della produzione

Fondamento giuridico: Articles L 621-1 et suivants du Code rural

Stanziamento: Compreso nello stanziamento del regime di aiuti N. 332/2004 già approvato

Intensità o importo dell'aiuto: 40 %

Durata: 4 anni

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Finlandia

Numero dell'aiuto: N 285/2004

Titolo: Modifica del regime di aiuti allo sviluppo rurale N 679/2002

Obiettivo: La misura di aiuto notificata introduce le seguenti modifiche nel regime di aiuti approvato:

Quando il tasso di aiuto stabilito nella decisione della Commissione C(2004) 457 fin. del 16.3.2004 (aiuto N 518/2003) è superiore al 50 % dei costi ammissibili (o al 60 % nel caso dei giovani agricoltori) la percentuale di aiuto eccedente i tassi suddetti è versata in rate annuali di pari importo nei cinque anni successivi alla realizzazione dell'investimento. Questa modifica resta in vigore fino al 31.12.2007.

Quando l'aiuto è concesso ai tassi di cui al punto 1 combinando una sovvenzione e un prestito agevolato, il finanziamento totale può superare i costi ammissibili. Saranno rispettate le intensità massime di aiuto stabilite dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, come modificato dal regolamento (CE) n. 1783/2003 del Consiglio o, se pertinenti, i tassi di aiuto indicati nell'allegato I della decisione sopra citata relativa all'aiuto N 518/2003. Inoltre l'importo eccedente deve essere utilizzato nell'investimento di cui trattasi. Questa modifica resta in vigore fino al 31.12.2007.

I costi di investimento ammissibili saranno limitati a quelli stabiliti dall'articolo 4, punto 4, del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione.

Se un progetto di investimento è costituito da diverse parti connesse fra loro l'intensità dell'aiuto è quello applicabile alla parte principale dell'investimento.

L'intensità dell'aiuto agli investimenti per i giovani agricoltori sarà portata al 60 %.

Nelle disposizioni nazionali che disciplinano l'aiuto notificato saranno introdotte alcune modifiche di carattere tecnico (decreto statale sullo sviluppo delle industrie rurali)

Fondamento giuridico: Un decreto statale (non ancora emanato). Il decreto modificherà il decreto statale sullo sviluppo delle industrie rurali (Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä)

Stanziamento: Lo stanziamento previsto per il regime di aiuti agli investimenti, come modificato dalla presente notifica, è di 150 Mio EUR all'anno. L'esatta incidenza finanziaria della modifica proposta non può essere ancora valutata

Intensità o importo dell'aiuto: Si veda al punto «Obiettivo»

Durata: Illimitata, eccetto per alcune modifiche notificate del regime esistente

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/


4.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 1/6


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(2006/C 1/04)

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Spagna

Numero dell'aiuto: N 296/05

Titolo: Aiuti per il risanamento della produzione di uve da tavola

Obiettivo: Miglioramento strutturale della produzione di uve da tavola, consistente nell'estirpazione e nel reimpianto di piante destinate alla produzione di uve da tavola, sostituite con varietà miglioratrici raccomandate, e nell'ammodernamento delle strutture produttive

Fondamento giuridico: Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas al saneamiento de la producción de uva de mesa

Stanziamento: 12 150 000 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: Il tasso massimo dell'aiuto è del 20 %, indipendentemente dalla zona, portato al 22,5 % per i giovani agricoltori nei cinque anni successivi al primo insediamento. L'aiuto può essere cumulato con altri aiuti concessi dalla comunità autonoma sul cui territorio è situata l'azienda beneficiaria, fatto salvo l'obbligo di non superare un massimale del 50 % nelle zone svantaggiate e del 40 % nelle altre zone. Detti massimali possono essere aumentati del 5 % per gli investimenti effettuati da giovani agricoltori nei cinque anni successivi al primo insediamento

Durata: Gli aiuti sarebbero erogati dal 2005 al 2009 (incluso)

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Italia

Numero dell'aiuto: N 307/2003

Titolo: Legge regionale 1o aprile 2005, n. 10 «Aiuti a favore delle cooperative agricole e agroalimentari»

Obiettivo: Il regime prevede i seguenti tipi di aiuto: aiuti all'avviamento a favore di organizzazioni di produttori, aiuti agli investimenti, contributi per assistenza tecnica, aiuti per la promozione e la pubblicità dei prodotti agricoli

Fondamento giuridico: Legge Regionale 1 aprile 2005, n. 10 «Interventi a favore della cooperazione agricola e agroalimentare nella regione Molise»

Stanziamento: 100 000 EUR per il 2005

Intensità o importo dell'aiuto:

Aiuti all'avviamento a favore di organizzazioni di produttori: contributo assegnato per un periodo di cinque anni; intensità fino al 100 % nel primo anno, decrescente negli anni successivi

Aiuti agli investimenti: 40/50 % (45/55 % per i giovani agricoltori)

Aiuti per sistemi di controllo di qualità: 100 %

Assistenza tecnica:100 %

Promozione: 100 %

Pubblicità: 50 %

Durata: Illimitata

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Italia (Calabria)

Numero dell'aiuto: N 313/2003

Titolo: Aiuti a favore degli investimenti nel settore agricolo ed agroalimentare

Obiettivo: Aiuti agli investimenti nelle imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli e aiuti agli investimenti per il trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico

Fondamento giuridico: Delibera della Giunta regionale n. 449 del 17 giugno 2003 concernente le disposizioni d'applicazione dell'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge regionale 8 luglio 2002, n. 24

Stanziamento: EUR 2 000 000 (bilancio di previsione), per il primo anno di applicazione

Intensità o importo dell'aiuto: Secondo le misure, come descritte nella lettera inviata allo Stato membro

Durata: Indeterminata

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Italia (Friuli Venezia Giulia)

Numero dell'aiuto: N 327/2005

Titolo: Disegno di legge regionale n. 125 «Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR)»

Obiettivo: Promuovere un sistema per la diffusione delle conoscenze in agricoltura per uno sviluppo equilibrato delle aree rurali, per la creazione di maggiore valore aggiunto della produzione e per il miglioramento della competitività delle imprese agricole

Fondamento giuridico: Disegno di legge: «Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR)»

Stanziamento: L'importo previsto per il 2006 è di 883 500 EUR. Gli importi successivi saranno stabiliti nelle leggi finanziarie regionali annuali e triennali

Intensità o importo dell'aiuto: Per le attività di ricerca e sviluppo:

Per l'assistenza tecnica: L'intensità dell'aiuto non può essere in alcun caso superiore all'80 % delle spese ammissibili e l'importo dell'aiuto totale per beneficiario e per triennio non può superare:

Durata: 2006-2012 (6 anni)

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Francia

Numero dell'aiuto: N 332/2004

Titolo: Ristrutturazione dei meleti da sidro

Obiettivo: Adeguare i meleti da sidro alle esigenze dei consumatori mediante la concessione di aiuti agli investimenti e alla riduzione delle capacità di produzione

Stanziamento: 2 497 500 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: Variabile

Durata: 4 anni

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Danimarca

Numero dell'aiuto: N 343/04

Titolo: Tassa sul fosforo minerale nei fosfati alimentari

Obiettivo: L'imposta fondiaria regionale è ridotta dal 4,3 per mille al 3,8 per mille per i terreni utilizzati per la produzione primaria, cioè per le imprese agricole, gli impianti orticoli, i vivai e a frutteti, per compensare l'introduzione di una nuova tassa sul fosforo nei prodotti alimentari

Fondamento giuridico: Lov af 28. april 2004 om afgift på mineralsk fosfor i foderfosfater

Stanziamento: L'importo massimo è stimato a 99 000 DKK (circa 13 300 EUR) all'anno

Intensità o importo dell'aiuto: Il massimale comporta una riduzione media dell'imposta di circa 700 DKK (circa 95 EUR) all'anno per azienda

Durata: Illimitata

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Italia (Sicilia)

Numero dell'aiuto: N 347/2004

Titolo: Legge 185/1992: Interventi nelle zone agricole danneggiate

Obiettivo: Compensazione dei danni subiti dalle strutture agricole a seguito di avversità meteorologiche

Fondamento giuridico: Articolo 3, paragrafo 2, lettera c) della legge 185/1992. Deliberazione della Giunta siciliana n. 81 del 12 marzo 2004 e deliberazione della Giunta siciliana n. 93 del 19 marzo 2004

Stanziamento: 26 121 277 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: 100 % dei danni

Durata: Misura di applicazione di un regime approvato dalla Commissione

Altre informazioni: Misure di applicazione di un regime approvato dalla Commissione nell'ambito del fascicolo di aiuto di Stato C 12/b/1995 (decisione della Commissione 2004/307/CE del 16.12.2003, GU L 99/2004)

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Italia (Friuli Venezia Giulia)

Numero dell'aiuto: N 373/2004

Titolo: Interventi nelle zone agricole danneggiate (grandinata del 20 giugno 2004 nella provincia di Trieste).

Obiettivo: Compensazione dei danni arrecati alla produzione agricola e alle strutture agricole da avverse condizioni atmosferiche

Fondamento giuridico: Decreto legislativo n. 102/2004

Stanziamento: Riferimento al regime approvato (NN 54/A/04)

Intensità o importo dell'aiuto: 80 % dei danni.

Durata: Misura d'applicazione di un regime di aiuti approvato dalla Commissione

Altre informazioni: Misura d'applicazione del regime approvato dalla Commissione nel quadro del fascicolo d'aiuto di Stato NN 54/A/2004 (lettera C(2005) 1622 def. della Commissione del 7 giugno 2005)

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Germania

Numero dell'aiuto: N 383/05

Titolo: Creazione di un sistema di informazione elettronico per l'orticoltura; modifica dell'aiuto n. N 233/01

Obiettivo: Migliorare in modo durevole il trasferimento di conoscenze e l'efficienza della ricerca nel settore orticolo

Fondamento giuridico: Zuwendungsbescheid und Änderungsbescheid auf der Grundlage der Bundeshaushaltsordnung

Stanziamento: Nuovo stanziamento: 246 951 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: Intensità media dell'aiuto pari al 58,3 % nel 2006, al 45,3 % nel 2007 e al 33,3 % nel 2008

Durata: 1.4.2006 — 30.6.2008

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Danimarca

Numero dell'aiuto: N 391/04

Titolo: Aiuto per la conservazione di specie minacciate

Obiettivo: Sostenere la conservazione di specie minacciate e permettere ai cittadini di osservare queste specie. Le specie minacciate ammissibili all'aiuto sono selezionate dal comitato danese per la gestione delle risorse genetiche degli animali da allevamento

Fondamento giuridico: § 24 i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om husdyrbrug

Bekendtgørelse om tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer

Stanziamento: 2 945 000 DKK (circa 396 000 EUR) all'anno

Intensità o importo dell'aiuto: Fino al 100 %

Durata: Fino al 1o novembre 2007.

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/


4.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 1/9


Informazioni sintetiche comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in conformità del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

(2006/C 1/05)

Aiuto n.: XA 1/04

Stato membro: Spagna

Regione: Tutto il territorio nazionale

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto singolo: Sovvenzioni finalizzate alla promozione dell'associazionismo agrario e dell'integrazione cooperativa a livello interregionale

Base giuridica: Orden por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria, para el año 2004, de las subvenciones destinadas al fomento del asociacionismo agrario y de la integración cooperativa de nivel suprautonómico

Spesa annua prevista nel quadro del regime o importo annuo totale dell'aiuto individuale concesso all'impresa: Stanziamento annuo di 1 452 130 EUR.

Intensità massima dell'aiuto: Massimo 50 % delle spese di integrazione o fusione, nel limite massimo di 30 000 EUR per soggetto integrato o di 60 000 EUR per soggetto sottoposto a fusione.

Per le spese di gestione durante i primi 5 anni, intensità decrescente dal 100 % al 20 %, limitatamente al 5 % del valore delle vendite annuali

Data di applicazione: A decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale spagnola e dall'entrata in vigore

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Anno 2004

Obiettivo dell'aiuto: Articolo 10 del regolamento (CE) n. 1/2004.

Spese ammissibili

di costituzione, qualora si tratti di nuovi soggetti giuridici;

di audit;

di legalizzazione;

di consulenza e assistenza tecnica;

per studi di finanziamento e marketing;

notarili, di registro, di iscrizione nell'albo e per l'ottenimento di licenze.

Le spese di cui alla presente lettera non saranno sovvenzionabili qualora abbiano già formato oggetto di aiuti concessi nel quadro dei regimi di aiuto previsti dalle rispettive organizzazioni comuni di mercato a favore delle associazioni di produttori.

Settore o settori interessati: Settore agricolo. Produzioni vegetali e animali

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto: MAPA. Dirección General de Desarrollo Rural. C/ Alfonso XII, 62. E-28071 Madrid

Sito Web: www.mapya.es/desarrollo/pags/LEGISLACION/legisla.htm#asociacionismo

Numero dell'aiuto: XA 7/04

Stato membro: Regno Unito

Regione: Inghilterra

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Servizio di consulenza alle aziende agricole in Inghilterra

Base giuridica: Servizio non istituito per legge, a partecipazione volontaria. La legge sull'agricoltura del 1986 (sezione 1) costituisce la base giuridica per la prestazione di consulenza da parte della Pubblica Amministrazione in relazione a qualsiasi attività agricola

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: Il finanziamento previsto per il servizio ammonta a 7 milioni di lire sterline per il prossimo esercizio 2004/2005

Intensità massima dell'aiuto: 100 %

Data di applicazione: A decorrere dal 1o aprile 2004. Si tratta di una proroga del preesistente servizio quadriennale, iniziato nell'ottobre 2000 dopo l'approvazione del relativo aiuto di Stato e con scadenza al 31 marzo 2004. Il servizio è stato inizialmente approvato dalla Commissione il 19 ottobre 2000 come aiuto di Stato UK 241/2000

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso: Fino al 31 marzo 2005

Obiettivo dell'aiuto: L'obiettivo precipuo è il sostegno alle PMI. La finalità a lungo termine del regime è di incoraggiare gli agricoltori alle prese con mutamenti radicali nell'assetto del mercato e del settore a ragionare in termini economici e a prendere decisioni strategiche sul futuro della propria azienda. Il servizio finanzierà in media tre giornate lavorative di un consulente (entro un massimo di cinque), nel limite di un costo massimo di 410 lire sterline al giorno (IVA esclusa), per un massimo di 5 000 agricoltori in Inghilterra nell'arco di un anno. I costi ammissibili sono quindi le spese di consulenza ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1/2004

Settori interessati: Agricoltura. Possono ricorrere al servizio di consulenza le aziende agricole di ogni tipo, a condizione che il richiedente dedichi almeno il 75 % del proprio tempo all'attività agricola principale. La consulenza può vertere sulla diversificazione delle attività di trasformazione e di commercializzazione, nonché sulla produzione

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto: Il regime è gestito dal Ministero dell'Ambiente, dell'Alimentazione e degli Affari rurali

Defra

Ergon House

Horseferry Road

London SW1P 2AL

United Kingdom

La gestione ordinaria è affidata al Servizio Piccola Impresa (un'agenzia dipendente dal Ministero del Commercio e dell'Industria)

Small Business Service

Rural Issues Team

L1 St Mary's House

C/O Moorfoot

Shefffield S1 4PQ

United Kingdom

Sito web: www.defra.gov.uk/farm/fbadvice/fbas/index.htm

N. dell'aiuto: XA 10-04

Stato membro: Spagna

Regione: Comunità autonoma di Cantabria

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto singolo: Aiuti destinati alla creazione ed all'ammodernamento di centri per la pulizia e la disinfezione di veicoli adibiti al trasporto stradale del bestiame

Fondamento giuridico: Orden de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca por la que se regulan y convocan ayudas a la instalación y adecuación de Centros de Limpieza y Desinfección de vehículos destinados al transporte por carretera de animales en la Comunidad Autónoma de Cantabria para el ejercicio de 2004

Spesa annua prevista nel quadro del regime o importo annuo totale dell'aiuto individuale concesso all'impresa: 184 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: In linea di massima, gli aiuti non devono superare il 40 % dell'importo totale ammissibile. L'intensità dell'aiuto potrà essere al massimo del 50 % nel caso di investimenti in zone svantaggiate o in impianti destinati alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli. L'importo massimo di ogni singolo aiuto non deve essere superiore a sessantamila euro (60 000 EUR)

Data di applicazione:

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Indeterminata

Obiettivo dell'aiuto: Incentivare la creazione di centri per la pulizia e la disinfezione, al fine di completare una rete essenziale di infrastrutture intesa a migliorare le condizioni igienico-sanitarie nel settore dell'allevamento del bestiame.

L'aiuto è istituito a norma degli articoli 4 e 7 del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione.

Le spese ammissibili comprendono

Settore o settori interessati: Il regime riguarda la produzione, la trasformazione e la commercializzazione di bovini, ovini, equini, suini, pollame, ecc.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto: Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Comunidad Autónoma de Cantabria

Sito web: http://boc.gobcantabria.es/boc/

N. dell'aiuto: XA 13/04

Stato membro: Spagna

Regione: Castiglia e León

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto singolo: Linea 02.- Aiuto alle piccole e medie imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione

Fondamento giuridico: Capítulo II Sección 2a de la Orden AYG/458/2004, de 29 de marzo, de regulación y convocatoria de ayudas a la transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación en Castilla y León (Boletín Oficial de Castilla y León no 63 de 1 de abril de 2004)

Spesa annua prevista nel quadro del regime o importo annuo totale dell'aiuto individuale concesso all'impresa: 20 000 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto:

Intensità lorda massima dell'aiuto: 50 %

Spesa ammissibile massima: 12 500 000 EUR

Importo effettivo massimo di ogni aiuto: 6 000 000 EUR

Data di applicazione:

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Gli aiuti potranno essere concessi in virtù del presente regime fino al mese di dicembre 2006

Obiettivo dell'aiuto: Accordare aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli realizzati dalle piccole e medie imprese conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2004.

Pertanto, conformemente al disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, le spese ammissibili comprendono

Settore o settori interessati: Il regime riguarda la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli senza alcuna distinzione settoriale, ossia senza limitarsi a specifici prodotti agricoli, laddove il termine «prodotti agricoli» è conforme alla definizione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2004 e il termine «trasformazione di un prodotto agricolo» è conforme alla definizione dell'articolo 2, paragrafo 3, del suddetto regolamento (CE) n. 1/2004.

Sono esplicitamente esclusi da tale regime gli investimenti relativi alla trasformazione dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato CE in prodotti che non figurano nel suddetto allegato I

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Junta de Castilla y León

Consejería de Agricultura y Ganadería

Calle Rigoberto Cortejoso no 14

E-47014 Valladolid

Sito web: http://www.jcyl.es/industriasagrarias

Altre informazioni: Nell'ambito del presente regime gli aiuti non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni imposti dalle organizzazioni comuni di mercato, conformemente all'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2004.

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2004, non possono essere concessi neanche aiuti alla fabbricazione e alla commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o di prodotti lattiero-caseari.

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (CE) n. 1/2004, inoltre, non possono essere concessi aiuti per attività di trasformazione o commercializzazione nel settore dello zucchero.

Conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 1/2004, infine, gli aiuti concessi in virtù del presente regime non sono condizionati all'impiego di prodotti nazionali piuttosto che importati

N. dell'aiuto: XA 14/04

Stato membro: Spagna

Regione: Castiglia e León

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto singolo: Linea 11. — Sviluppo delle imprese di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli.

Fondamento giuridico: Capítulo II Sección 11a de la Orden AYG/458/2004, de 29 de marzo, de regulación y convocatoria de ayudas a la transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación en Castilla y León (Boletín Oficial de Castilla y León no 63 de 1 de abril de 2004)

Spesa annua prevista nel quadro del regime o importo annuo totale dell'aiuto individuale concesso all'impresa: 1 000 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto:

Intensità lorda massima dell'aiuto: 50 %

Importo effettivo massimo di ogni aiuto: 19 000 EUR

Data di applicazione:

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Gli aiuti potranno essere concessi in virtù del presente regime fino al mese di dicembre 2006

Obiettivo dell'aiuto: Accordare aiuti alle piccole e medie imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli che realizzino una delle seguenti azioni

Al fine di agevolare il processo di successione e di sostituzione generazionale all'interno delle piccole e medie imprese familiari attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, il presente regime di aiuti sovvenziona le spese di consulenza esterna dovute alla preparazione di uno studio denominato «protocollo familiare», definito come un documento che disciplina i rapporti professionali, economici e familiari all'interno dell'impresa con la finalità di garantirne la continuità da una generazione all'altra.

Le spese ammissibili sono gli onorari degli esperti e dei consulenti esterni, necessari alla realizzazione di un'analisi preliminare dell'impresa ed alla successiva redazione del protocollo familiare.

Tale misura rientra tra gli aiuti previsti all'articolo 14, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1/2004.

Al fine di favorire le attività di commercializzazione delle piccole e medie imprese familiari attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, il presente regime di aiuti sostiene l'acquisto o il leasing con patto di acquisto di apparecchiature informatiche, compresi i programmi informatici, fino ad un massimo pari al loro valore di mercato; gli altri costi connessi al contratto di leasing (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi ecc.) non costituiscono una spesa ammissibile; l'acquisito di materiale di seconda mano non è sovvenzionabile.

Le spese ammissibili comprendono anche l'acquisizione di brevetti e licenze per l'uso di programmi informatici e gli onorari di esperti fino ad un massimo del 12 % dei costi di cui al paragrafo precedente.

Tale misura rientra tra gli aiuti previsti all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2004, paragrafo 3, lettera b) e lettera c)

Settore o settori interessati: Il regime riguarda la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli senza alcuna distinzione settoriale, ossia senza limitarsi a specifici prodotti agricoli, laddove il termine «prodotti agricoli» è conforme alla definizione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2004 e il termine «trasformazione di un prodotto agricolo» è conforme alla definizione dell'articolo 2, paragrafo 3, del suddetto regolamento (CE) n. 1/2004.

Sono esplicitamente esclusi da tale regime gli investimenti relativi alla trasformazione dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato CE in prodotti che non figurano nel suddetto allegato I

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Junta de Castilla y León

Consejería de Agricultura y Ganadería

Calle Rigoberto Cortejoso no 14

E-47014 Valladolid

Sito Web: http://www.jcyl.es/industriasagrarias

Altre informazioni: Nell'ambito del presente regime gli aiuti non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni imposti dalle organizzazioni comuni di mercato, conformemente all'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2004.

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2004, non possono essere concessi neanche aiuti alla fabbricazione e alla commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o di prodotti lattiero-caseari.

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (CE) n. 1/2004, inoltre, non possono essere concessi aiuti per attività di trasformazione o commercializzazione nel settore dello zucchero.

Conformemente al disposto dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 1/2004, infine, gli aiuti concessi in virtù del presente regime non sono condizionati all'impiego di prodotti nazionali piuttosto che importati.

Numero dell'aiuto: XA 15/04

Stato membro: Finlandia

Area: Regioni della Finlandia beneficiarie di un aiuto C1-C4

Denominazione del regime: Aiuti all'insediamento di giovani agricoltori

Base giuridica: Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä (609/2000), 35 pykälä, 42 pykälä ja 87 pykälä

Costo annuo stimato del regime di aiuti (aiuti assegnati, in milioni di euro):

 

2004

2005

2006

2007

Aiuto all'avviamento (25 000 EUR)

6,30

6,30

6,30

6,30

Abbuono di interessi (25 000 EUR)

6,30

6,30

6,30

6,30

Aiuto all'avviamento (30 000 EUR)

5,04

5,04

5,04

5,04

Abbuono di interessi (30 000 EUR)

5,04

5,04

5,04

5,04

Contributo supplementare (25 000 EUR)

4,20

4,20

4,20

4,20

 

26,88

26,88

26,88

26,88

Le spese totali per gli aiuti all'insediamento di giovani agricoltori ammontano a 107,52 milioni di euro per il periodo 2004 — 2007.

Pagamento dell'aiuto all'insediamento

L'aiuto all'avviamento è versato per tre anni a partire dall'insediamento.

L'abbuono di interessi è versato per la durata del prestito.

Il contributo supplementare è versato nel quarto, quinto e sesto anno successivo all'insediamento.

L'aiuto è corrisposto conformemente ai massimali indicati di seguito. Il valore dell'aiuto versato sotto forma di sovvenzione, compreso il contributo supplementare, non è attualizzato alla data di erogazione

Massimale dell'aiuto: L'importo massimo degli aiuti all'insediamento assegnati sotto forma di sovvenzione è di 25 000 EUR e quello dell'abbuono di interessi ammonta anch'esso a 25 000 EUR.

È tuttavia possibile assegnare ai giovani agricoltori un finanziamento di 30 000 EUR sotto forma di aiuto all'avviamento per aziende di allevamento e di orticoltura in serra e un abbuono di interessi per un importo massimo di 30 000 EUR, a condizione che entro tre anni dall'insediamento l'attività di allevamento o di orticoltura esercitata nell'azienda corrisponda almeno a 20 unità di dimensione europea. Dette unità di dimensione europea sono specificate all'allegato 1 del decreto n. 609/2000 del Consiglio dei ministri. Conformemente al regolamento (CE) n. 1763/2003/CE sul sostegno allo sviluppo rurale, modificato, un altro requisito per l'assegnazione di questo aiuto è che i beneficiari dell'aiuto si avvalgano di servizi di consulenza agricola correlati al primo insediamento della loro attività per un periodo di tre anni dal primo insediamento.

Per le aziende di allevamento o di orticoltura in serra che soddisfano i requisiti summenzionati, i giovani agricoltori possono beneficiare anche di un contributo supplementare massimo di 25 000 EUR (sovvenzione).

Uun'azienda di allevamento o di orticoltura può pertanto beneficiare di un contributo massimo di 55 000 EUR e di un abbuono di interessi di 30 000 EUR.

Data di applicazione: Dal 17.5.2004

Durata del regime di aiuti o del singolo aiuto: Il regime di aiuti si applicherà fino alla fine del 2007

Obiettivo: L'obiettivo degli aiuti all'insediamento di giovani agricoltori è promuovere le piccole e medie imprese del settore dell'allevamento e dell'orticoltura. L'aiuto è assegnato in virtù dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione e si fonda sul regolamento n. 1257/1999/CE del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale e sugli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (punto 7.2)

Settori interessati: Agricoltura: aziende di allevamento e di orticoltura in serra

Denominazione e indirizzo dell'autorità competente per l'assegnazione dell'aiuto: Ogni centro regionale per l'impiego e l'attività economica (TE-keskus, 12 in totale) assegna un aiuto all'insediamento di giovani agricoltori nella sua zona di competenza geografica.

Etelä-Pohjanmaan TE-keskus

Huhtalantie 2

FIN-60220 Seinäjoki

Etelä-Savon TE-keskus

Mikonkatu 3 ja 5, PL 164

FIN-50101 Mikkeli

Kaakkois-Suomen TE-keskus

Salpausselänkatu 22, PL 1041

FIN-45101 Kouvola

Kainuun TE-keskus

Kalliokatu 4

FIN-87100 Kajaani

Keski-Suomen TE-keskus

Cygnaeuksenkatu 1, PL 44

FIN-40101 Jyväskylä

Lapin TE-keskus

Ruokasenkatu 2

FIN-96200 Rovaniemi

Pirkanmaan TE-keskus

Kauppakatu 4, PL 467

FIN-33101 Tampere

Pohjanmaan TE-keskus

Hovioikeudenpuistikko 19 A, PL 131

FIN-65101 Vaasa

Pohjois-Karjalan TE-keskus

Kauppakatu 40 B, PL 8

FIN-80101 Joensuu

Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus

Viestikatu 1, PL 86

FIN-90101 Oulu

Pohjois-Savon TE-keskus

Käsityökatu 41, PL 2000

FIN-70101 Kuopio

Satakunnan TE-keskus

Pohjoisranta 11 E, PL 266

FIN-28100 Pori

Sito internet: www.mmm.fi/tuet/valtiontuet/ryhmäpoikkeusasetus

Altre informazioni: La presente scheda di sintesi sostituisce la notifica inviata alla Commissione il 6 febbraio 2004 (numero di riferimento 65/312/2004) sul programma di aiuti all'insediamento di giovani agricoltori (cfr. il punto 3.1 della notifica) ai sensi dell'articolo 142 dell'atto di adesione all'Unione europea della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e dell'articolo 87 che istituisce la Comunità europea

Aiuto N.: XA 16/04

Stato membro: Italia

Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto singolo: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi

Base giuridica: Decreto legislativo in attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38

Spesa annua prevista nel quadro del regime o importo annuo totale dell'aiuto individuale concesso alla società: Euro 100 000 000

Intensità massima dell'aiuto:

Fino all'80 % del costo dei premi per contratti assicurativi qualora la polizza copra solo le perdite dovute alle avverse attività atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Fino al 50 % del costo dei premi per contratti assicurativi qualora la polizza copra oltre alle perdite dovute alle avverse attività atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, anche altre perdite causate da avverse condizioni atmosferiche e/o perdite dovute epizoozie o fitopatie

Data di applicazione:

Durata del regime o dell'aiuto individuale:

Obiettivo dell'aiuto: Sostegno alle PMI; promozione di interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali. Articolo 11 regolamento n. 1/2004

Costi ammissibili: premi assicurativi che prevedano la copertura delle perdite dovute alle avverse condizioni atmosferiche assimilabili a calamità naturali

Settore o settori interessati: Produzione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali — Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi — Direzione generale per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale

Via XX settembre, 20 — I-00187 Roma

Sito Web: www.inea.it/ops/esenzioni.cfm

Aiuto n.: XA 34/04

Stato membro: Regno Unito

Regione: Cheshire (inclusa la contea di Cheshire e i comuni di Halton e Warrington)

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Cheshire Rural Recovery Programme — P& M Grant Initiative

Base giuridica: Section 5 of the Regional Development Agencies Act 1998

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo totale dell'aiuto individuale concesso all'impresa: Lo stanziamento complessivo per l'intera durata del regime di aiuto ammonta a GBP 250 000, così ripartito

anno 1 (2004/05) — GBP 60 000

anno 2 (2005/06) — GBP 70 000

anno 3 (2006/07) — GBP 70 000

anno 4 (dal 1o aprile al 30 giugno 2007) — GBP 50 000

Intensità massima dell'aiuto: L'intensità massima dell'aiuto sarà del 40 %, con un massimale supplementare di GBP 62 500 per aiuto individuale

Data di applicazione:

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Le nuove domande nell'ambito del regime di aiuto potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2006, mentre i pagamenti (concessi solo al termine dei lavori) continueranno fino al 30 giugno 2007

Obiettivo dell'aiuto: Contribuire allo sviluppo dell'economia rurale del Cheshire a lungo termine, aiutando le aziende agricole della regione a diventare più competitive, più efficaci, a rispondere alla domanda dei consumatori e a incrementare il plusvalore dei loro prodotti.

L'aiuto sarà versato a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2004. Le spese ammissibili sono quelle destinate all'acquisto di attrezzature nuove o di seconda mano e non comprendono spese generali come onorari di architetti, ingegneri e consulenti

Settore o settori interessati: Il regime prevede la concessione di aiuti esclusivamente destinati alle attività di trasformazione e commercializzazione, ma può essere concesso per tutti i tipi di prodotti dell'allegato 1, esclusi i prodotti forestali, della pesca e del settore dello zucchero. Sono esclusi anche gli aiuti a favore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti che imitano o sostituiscono il latte e i prodotti lattiero-caseari

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Cheshire Rural Recovery

Philip Leverhulme Centre

Reaseheath College

Nantwich

CW5 6DF

United Kingdom

Sito web: www.defra.gov.uk/farm/state-aid/setup/exist-exempt.htm. «Cheshire Rural Recovery Programme — P& M Grant Initiative» oppure: http://www.defra.gov.uk/farm/state-aid/setup/schemes/cheshire-pandm.pdf.

Aiuto N.: XA 35/04

Stato membro: Italia

Regione: Regione Veneto

Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto singolo: Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole

Base giuridica: Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 40 Titolo VI Capo I artt. 17, 18, 19 e 20 «Nuove norme per gli interventi in agricoltura» e successive modifiche ed integrazioni. Il testo coordinato della legge è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 13.4.2004

Spesa annua prevista nel quadro del regime o importo annuo totale dell'aiuto individuale concesso alla società: Lo stanziamento annuale viene stabilito dalla Legge finanziaria approvata ogni anno dal Consiglio regionale. In via presuntiva si ritiene possa essere prevista una dotazione finanziaria annuale di 2 000 000 EUR. La cifra riportata deve intendersi indicativa

Intensità massima dell'aiuto: 40 % della spesa ammissibile (o 50 % nelle zone svantaggiate) elevabili al massimo di 10 punti percentuali nel caso di investimenti effettuati da giovani agricoltori entro 5 anni dall'insediamento, come stabilito dal Regolamento (CE) n. 1783/2003

Data di applicazione:

o

Durata del regime o dell'aiuto individuale:

Obiettivo dell'aiuto:

1)

Occupazione

2)

Sviluppo settoriale

Articolo 4 del Reg. 1/2004 del 23 dicembre 2003.

Costi ammissibili coperti dal regime: interventi strutturali e dotazionali volti al miglioramento, all'ammodernamento e all'innovazione tecnologica delle strutture dell'attività agricola aziendale; spese generali fino ad un massimo del 12 % della spesa ammissibile

Settore o settori interessati: Il regime si applica alla produzione, trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato 1 del Trattato e riguarda tutti i settori produttivi

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Veneto

Giunta Regionale

Direzione politiche agroalimentari e per le imprese

Via Torino 110, I-30174 Mestre (VE)

Sito Web: http://www.consiglioveneto.it/leggi/2003/03lr0040.html

Aiuto N.: XA 36/04

Stato membro: Italia

Regione: Regione Veneto

Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto singolo: Aiuti per la formazione e l'aggiornamento professionale in materia di sicurezza alimentare

Base giuridica: Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 40 Titolo VI. Capo II artt. 21, 22 e 23 «Nuove norme per gli interventi in agricoltura» e successive modifiche ed integrazioni. Il testo coordinato della legge è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 13.4.2004

Spesa annua prevista nel quadro del regime o importo annuo totale dell'aiuto individuale concesso alla società: Lo stanziamento annuale viene stabilito dalla Legge finanziaria approvata ogni anno dal Consiglio regionale. In via presuntiva si ritiene possa essere prevista una dotazione finanziaria annuale di 200 000 EUR. La cifra riportata deve intendersi indicativa

Intensità massima dell'aiuto: Fino al 100 % della spesa ammissibile

Data di applicazione:

o

Durata del regime o dell'aiuto individuale:

Obiettivo dell'aiuto:

1)

Formazione

2)

Occupazione

Articolo 14 del Reg. 1/2004 del 23 dicembre 2003.

Costi ammissibili coperti dal regime: spese inerenti l'organizzazione e la realizzazione di programmi di formazione ed aggiornamento professionale degli addetti al settore agricolo in materia di sicurezza alimentare

Settore o settori interessati: Il regime riguarda attività di formazione professionale indirizzata agli agricoltori che operano nella produzione, trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Veneto

Giunta Regionale

Direzione politiche agroambientali e servizi per l'agricoltura

Via Torino 110, I-30174 Mestre (VE)

Sito Web: http://www.consiglioveneto.it/leggi/2003/03lr0040.htlm


4.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 1/17


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(2006/C 1/06)

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Finlandia

Titolo: Decisione della Commissione che autorizza la Repubblica di Finlandia, su richiesta di quest'ultima, a modificare il regime di aiuti approvato con decisione della Commissione C (2004) 475 def. del 16 marzo 2004 (aiuto n. N 513/2003), in particolare a modificare gli importi massimi degli aiuti fissati nell'allegato III e a prolungare in certi casi la durata degli incentivi supplementari a favore degli impegni agroambientali

Obiettivo: Le autorità finlandesi hanno proposto di aumentare l'importo massimo consentito degli aiuti per pecore e capre per il 2005, 2006 e 2007, fissato nell'allegato III, e di ridurre proporzionalmente gli aiuti in altri settori, in modo da lasciare invariato l'importo massimo totale annuo disponibile per l'insieme dei settori, fissato nell'allegato III della decisione della Commissione C (2004) 475 def. del 16 marzo 2004 (aiuto n. N 513/2003) («la decisione della Commissione»). Le suddette autorità hanno inoltre chiesto alla Commissione di autorizzarle ad erogare incentivi supplementari a favore degli impegni agroambientali quinquennali cofinanziati, ai sensi dell'articolo 2 della decisione della Commissione, anche durante il periodo di proroga biennale di tali impegni previsto dalla decisione C (2005) 1134 della Commissione

Fondamento giuridico: Decisione della Commissione C (2004) 475 def. del 16 marzo 2004

Durata: 31.12.2007.

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Italia (Friuli Venezia Giulia)

Numero dell'aiuto: N 492/05

Titolo: Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali (tempeste di grandine e tromba d'aria in alcuni comuni della provincia di Udine il 4 giugno 2005)

Obiettivo: Indenizzare i danni subiti dalle strutture agricole a seguito di condizioni meteorologiche sfavorevoli

Fondamento giuridico: Decreto legislativo n. 102/2004

Stanziamento: Da finanziare mediante uno stanziamento di bilancio approvato nell'ambito del fascicolo NN 54/A/04

Intensità o importo dell'aiuto: Fino al 100 % dei danni

Durata: Provvedimento di applicazione di un regime di aiuti approvato dalla Commissione

Altre informazioni: Provvedimento di applicazione del regime approvato dalla Commissione nell'ambito del fascicolo relativo all'aiuto di Stato NN 54/A/2004 (Lettera della Commissione C(2005) 1622 def. del 7 giugno 2005)

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Italia (Sicilia)

Numero dell'aiuto: N 493/2005

Titolo: Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali (piogge persistenti nella provincia di Siracusa dal 3 novembre al 31 dicembre 2004)

Obiettivo: Compensazione dei danni alla produzione agricola causati da avverse condizioni atmosferiche

Fondamento giuridico: Decreto legislativo n. 102/2004

Stanziamento: Si fa riferimento al regime approvato (NN 54/A/04)

Intensità o importo dell'aiuto: Fino all'80 % dei danni

Durata: Provvedimento di applicazione di un regime di aiuti approvato dalla Commissione

Altre informazioni: Provvedimento di applicazione del regime approvato dalla Commissione nell'ambito del fascicolo relativo all'aiuto di Stato NN 54/A/2004 (Lettera della Commissione C(2005) 1622 def. del 7 giugno 2005)

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Italia (Liguria)

Numero dell'aiuto: N 588/2004

Titolo: Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali (grandinate dell'11 ottobre 2004 nelle province di Imperia e Savona)

Obiettivo: Indennizzo dei danni alla produzione agricola e alle strutture agricole provocati da avverse condizioni atmosferiche

Fondamento giuridico: Decreto legislativo n. 102/2004

Stanziamento: Si fa riferimento al regime approvato (NN 54/A/04)

Intensità o importo dell'aiuto: Fino al 100 %

Durata: Provvedimento di applicazione di un regime di aiuti approvato dalla Commissione

Altre informazioni: Provvedimento di applicazione del regime approvato dalla Commissione nell'ambito del fascicolo relativo all'aiuto di Stato NN 54/A/2004 (Lettera della Commissione C(2005) 1622 def. del 7 giugno 2005)

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Germania (Baviera)

N. dell'aiuto: N 785/2002

Titolo: Produzione del latte e dei prodotti lattierocaseari

Obiettivo: L'aiuto, inteso a promuovere la vendita di latte e di prodotti lattierocaseari bavaresi, comprende misure relative a campagne pubblicitarie, promozione delle vendita, fiere e mostre, nonché azioni rivolte ai media e alla pubblicità

Fondamento giuridico: §§ 14 und 22 des Milch- und Fettgesetzes vom 10.12.1952

Stanziamento: 4,6 milioni di EUR all'anno

Intensità od importo dell'aiuto: Fino al 100 %

Durata: Illimitata

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

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Data di adozione della decisione:

Stato membro: Italia

Numero dell'aiuto: N 824/C/2000

Titolo: Provvidenze a favore degli allevamenti ovini e degli impianti avicoli colpiti da Blue Tongue e influenza aviaria nel 2001

Obiettivo: Indennizzo dei danni subiti dagli allevamenti colpiti da blue tongue e influenza aviaria nel 2001

Fondamento giuridico: Articolo 100 della legge n. 388/2000

Stanziamento: 25 miliardi di ITL (pari a 12 911 422 EUR)

Intensità o importo dell'aiuto: 100 % del valore di mercato dei capi abbattuti, determinato in conformità dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 218/1988

Durata: 2001

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Data di adozione della decisione:

Stato membro: Italia (Marche)

Numero dell'aiuto: NN 31/2004 ex N 623/2003

Titolo: Aiuto alla raccolta e allo smaltimento di animali morti

Obiettivo: Indennizzare gli allevatori di bovini per le spese sostenute per la raccolta e lo smaltimento di animali morti nel periodo tra l'1.10.2000 e il 31.12.2004, con possibilità di proroga fino al 2013

Fondamento giuridico: Delibere della Giunta Regionale n. 659 del 26 marzo 2001 e n. 891 del 23 aprile 2001: Emergenza BSE, indennizzi agli allevatori per fronteggiare le spese di raccolta e trasporto di bovini morti in azienda da avviare agli impianti di pretrattamento e successiva distruzione

Stanziamento: Indeterminato, 80 000 EUR al mese in media

Intensità o importo dell'aiuto: Il 100 % delle spese di rimozione e il 75 % delle spese di distruzione delle carcasse a decorrere dall'1.1.2004

Durata: Fino al 2013.

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Data di adozione della decisione:

Stato membro: Portogallo

Numero dell'aiuto: NN 40/2003

Titolo: Aide à la Coopafreixo-Cooperativa agrícola, CRL

Obiettivo: Sostenere la realizzazione, da parte di esperti, di un progetto architettonico preliminare alla realizzazione di investimenti materiali

Stanziamento: 5 000 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: Inferiore al 100 % del costo della prestazione

Durata: Aiuto ad hoc

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Data di adozione della decisione:

Stato membro: Francia

Numero dell'aiuto: NN 44/2002

Titolo: Aiuti finanziari concernenti i residui animali — Farine animali

Obiettivo: Contributo finanziario per gli anni 2000-2001-2002, concernente la distruzione delle farine animali di cui è stata vietata la commercializzazione

Fondamento giuridico: Décret 2000-1166 instituant une mesure d'indemnisation pour les entreprises productrices de certaines farines et graisses et ses modifications

Stanziamento: Lo stanziamento è ammontato a 472 400 000 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: Come indicato nella lettera allo Stato membro

Durata: Dal 15 novembre 2000 al 31 dicembre 2002

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/