ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 334 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
48° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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I Comunicazioni |
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Consiglio |
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2005/C 334/1 |
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Commissione |
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2005/C 334/2 |
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2005/C 334/3 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4044 — Tietoenator/Tietoenator Government/SAAB/Elesco/Tietosaab Systems JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2005/C 334/4 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4074 — Magna/CTS) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2005/C 334/5 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4089 — Gilde/Heiploeg) ( 1 ) |
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2005/C 334/6 |
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2005/C 334/7 |
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2005/C 334/8 |
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2005/C 334/9 |
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2005/C 334/0 |
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2005/C 334/1 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4067 — Blackstone/Lion Capital/CSEB) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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Agenzia europea per la difesa |
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2005/C 334/2 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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I Comunicazioni
Consiglio
30.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 334/1 |
CONVENZIONE DI ROMA DEL 1980 SULLA LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI
(Versione consolidata)
PRIMO PROTOCOLLO RELATIVO ALL'INTERPRETAZIONE DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA CONVENZIONE DEL 1980
(Versione consolidata)
SECONDO PROTOCOLLO CHE ATTRIBUISCE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UNA COMPETENZA PER L'INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE DEL 1980
(Versione consolidata)
(2005/C 334/01)
NOTA PRELIMINARE
La firma, avvenuta il 14 aprile 2005, della convenzione relativa all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali nonché ai due protocolli relativi all'interpretazione da parte della Corte di giustizia ha reso auspicabile procedere ad una versione codificata della convenzione di Roma e dei due protocolli summenzionati.
Detti testi sono completati da sei dichiarazioni, di cui la prima, del 1980, concerne l'armonia da prevedere tra le norme sui conflitti di leggi da adottare a livello della Comunità e quelle della convenzione, la seconda, parimenti del 1980, concerne l'interpretazione della convenzione da parte della Corte di giustizia, la terza, del 1996, concerne il rispetto della procedura prevista all'articolo 23 della convenzione di Roma in materia di trasporto di merci per mare, la quarta, del 2005, concerne i termini previsti per la ratifica delle convenzioni di adesione, la quinta, parimenti del 2005, concerne il termine della presentazione di una proposta di regolamento sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e la sesta, anch'essa del 2005, concerne lo scambio di informazioni.
Il Segretariato generale del Consiglio, nei cui archivi sono depositati gli originali degli strumenti in questione, ha stabilito il testo contenuto nel presente fascicolo. Si noti tuttavia che il testo non ha carattere vincolante. I testi ufficiali degli strumenti codificati figurano nelle Gazzette ufficiali seguenti.
Versione della Gazzetta ufficiale in |
Convenzione del 1980 |
Convenzione d'adesione del 1984 |
Protocollo I del 1988 |
Protocollo II del 1988 |
Convenzione d'adesione del 1992 |
Convenzione d'adesione del 1996 |
Convenzione d'adesione del 2005 |
tedesco |
L 266, pag. 1, 9.10.1980 |
L 146, pag. 1, 31.5.1984 |
L 48, pag. 1, 20.2.1989 |
L 48, pag. 17, 20.2.1989 |
L 333, pag. 1, 18.11.1992 |
C 15, pag. 10, 15.1.1997 |
C 169, pag. 1, 8.7.2005 |
inglese |
L 266, pag. 1, 9.10.1980 |
L 146, pag. 1, 31.5.1984 |
L 48, pag. 1, 20.2.1989 |
L 48, pag. 17, 20.2.1989 |
L 333, pag. 1, 18.11.1992 |
C 15, pag. 10, 15.1.1997 |
C 169, pag. 1, 8.7.2005 |
danese |
L 266, pag. 1, 9.10.1980 |
L 146, pag. 1, 31.5.1984 |
L 48, pag. 1, 20.2.1989 |
L 48, pag. 17, 20.2.1989 |
L 333, pag. 1, 18.11.1992 |
C 15, pag. 10, 15.1.1997 |
C 169, pag. 1, 8.7.2005 |
francese |
L 266, pag. 1, 9.10.1980 |
L 146, pag. 1, 31.5.1984 |
L 48, pag. 1, 20.2.1989 |
L 48, pag. 17, 20.2.1989 |
L 333, pag. 1, 18.11.1992 |
C 15, pag. 10, 15.1.1997 |
C 169, pag. 1, 8.7.2005 |
greco |
L 146, pag. 7, 31.5.1984 |
L 146, pag. 1, 31.5.1984 |
L 48, pag. 1, 20.2.1989 |
L 48, pag. 17, 20.2.1989 |
L 333, pag. 1, 18.11.1992 |
C 15, pag. 10, 15.1.1997 |
C 169, pag. 1, 8.7.2005 |
irlandese |
Edizione speciale (L 266) |
Edizione speciale (L 146) |
Edizione speciale (L 48) |
Edizione speciale (L 48) |
Edizione speciale (L 333) |
Edizione speciale (C 15) |
Edizione speciale (C 169) |
italiano |
L 266, pag. 1, 9.10.1980 |
L 146, pag. 1, 31.5.1984 |
L 48, pag. 1, 20.2.1989 |
L 48, pag. 17, 20.2.1989 |
L 333, pag. 1, 18.11.1992 |
C 15, pag. 10, 15.1.1997 |
C 169, pag. 1, 8.7.2005 |
olandese |
L 266, pag. 1, 9.10.1980 |
L 146, pag. 1, 31.5.1984 |
L 48, pag. 1, 20.2.1989 |
L 48, pag. 17, 20.2.1989 |
L 333, pag. 1, 18.11.1992 |
C 15, pag. 10, 15.1.1997 |
C 169, pag. 1, 8.7.2005 |
spagnolo |
Edizione speciale Capitolo 1, tomo 3, pag. 36 (cfr. anche GU L 333, pag. 17) |
Edizione speciale Capitolo 1, tomo 4, pag. 36 (cfr. anche GU L 333, pag. 72) |
L 48, pag. 1, 20.2.1989 |
L 48, pag. 17, 20.2.1989 |
L 333, pag. 1, 18.11.1992 |
C 15, pag. 10, 15.1.1997 |
C 169, pag. 1, 8.7.2005 |
portoghese |
Edizione speciale Capitolo 1, tomo 3, pag. 36 (cfr. anche GU L 333, pag. 7) |
Edizione speciale Capitolo 1, tomo 4, pag. 72 (cfr. anche GU L 333, pag. 7) |
L 48, pag. 1, 20.2.1989 |
L 48, pag. 17, 20.2.1989 |
L 333, pag. 1, 18.11.1992 |
C 15, pag. 10, 15.1.1997 |
C 169, pag. 1, 8.7.2005 |
finlandese |
C 15, pag. 70, 15.1.1997 |
C 15, pag. 66, 15.1.1997 |
C 15, pag. 60, 15.1.1997 |
C 15, pag. 64, 15.1.1997 |
C 15, pag. 68, 15.1.1997 |
C 15, pag. 53, 15.1.1997 |
C 169, pag. 1, 8.7.2005 |
svedese |
C 15, pag. 70, 15.1.1997 |
C 15, pag. 66, 15.1.1997 |
C 15, pag. 60, 15.1.1997 |
C 15, pag. 64, 15.1.1997 |
C 15, pag. 68, 15.1.1997 |
C 15, pag. 53, 15.1.1997 |
C 169, pag. 1, 8.7.2005 |
ceco |
C 169, pag. 10, 8.7.2005 |
C 169, pag. 23, 8.7.2005 |
C 169, pag. 10, 8.7.2005 |
C 169, pag. 10, 8.7.2005 |
C 169, pag. 26, 8.7.2005 |
C 169, pag. 28, 8.7.2005 |
C 169, pag. 1, 8.7.2005 |
estone |
C 169, pag. 10, 8.7.2005 |
C 169, pag. 23, 8.7.2005 |
C 169, pag. 10, 8.7.2005 |
C 169, pag. 10, 8.7.2005 |
C 169 pag. 26, 8.7.2005 |
C 169 pag. 28, 8.7.2005 |
C 169, pag. 1, 8.7.2005 |
lettone |
C 169 pag. 10, 8.7.2005 |
C 169 pag. 23, 8.7.2005 |
C 169 pag. 10, 8.7.2005 |
C 169 pag. 10, 8.7.2005 |
C 169, pag. 26, 8.7.2005 |
C 169, pag. 28, 8.7.2005 |
C 169, pag. 1, 8.7.2005 |
lituano |
C 169, pag. 10, 8.7.2005 |
C 169, pag. 23, 8.7.2005 |
C 169, pag. 10, 8.7.2005 |
C 169, pag. 10, 8.7.2005 |
C 169, pag. 26, 8.7.2005 |
C 169, pag. 28, 8.7.2005 |
C 169, pag. 1, 8.7.2005 |
ungherese |
C 169, pag. 10, 8.7.2005 |
C 169, pag. 23, 8.7.2005 |
C 169, pag. 10, 8.7.2005 |
C 169, pag. 10, 8.7.2005 |
C 169, pag. 26, 8.7.2005 |
C 169, pag. 28, 8.7.2005 |
C 169, pag. 1, 8.7.2005 |
maltese |
C 169, pag. 10, 8.7.2005 |
C 169, pag. 23, 8.7.2005 |
C 169, pag. 10, 8.7.2005 |
C 169, pag. 10, 8.7.2005 |
C 169, pag. 26, 8.7.2005 |
C 169, pag. 28, 8.7.2005 |
C 169, pag. 1, 8.7.2005 |
polacco |
C 169, pag. 10, 8.7.2005 |
C 169, pag. 23, 8.7.2005 |
C 169, pag. 10, 8.7.2005 |
C 169, pag. 10, 8.7.2005 |
C 169, pag. 26, 8.7.2005 |
C 169, pag. 28, 8.7.2005 |
C 169, pag. 1, 8.7.2005 |
slovacco |
C 169, pag. 10, 8.7.2005 |
C 169, pag. 23, 8.7.2005 |
C 169, pag. 10, 8.7.2005 |
C 169, pag. 10, 8.7.2005 |
C 169, pag. 26, 8.7.2005 |
C 169, pag. 28, 8.7.2005 |
C 169, pag. 1, 8.7.2005 |
sloveno |
C 169, pag. 10, 8.7.2005 |
C 169, pag. 23, 8.7.2005 |
C 169, pag. 10, 8.7.2005 |
C 169, pag. 10, 8.7.2005 |
C 169, pag. 26, 8.7.2005 |
C 169, pag. 28, 8.7.2005 |
C 169, pag. 1, 8.7.2005 |
CONVENZIONE (1)SULLA LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI APERTA ALLA FIRMA A ROMA IL 19 GIUGNO 1980
PREAMBOLO
LE ALTE PARTI CONTRAENTI del trattato che istituisce la Comunità economica europea,
SOLLECITE di continuare, nel campo del diritto internazionale privato, l'opera di unificazione giuridica già intrapresa nella Comunità, in particolare in materia di competenza giurisdizionale e di esecuzione delle sentenze,
DESIDEROSE d'adottare delle regole uniformi concernenti la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali,
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:
TITOLO I
CAMPO D'APPLICAZIONE
Articolo 1
Campo d'applicazione
1. Le disposizioni della presente convenzione si applicano alle obbligazioni contrattuali nelle situazioni che implicano un conflitto di leggi.
2. Esse non si applicano:
a) |
alle questioni di stato e di capacità delle persone fisiche, fatto salvo l'articolo 11; |
b) |
alle obbligazioni contrattuali relative a:
|
c) |
alle obbligazioni che derivano da cambiali, assegni, vaglia cambiari nonché da altri strumenti negoziabili, qualora le obbligazioni derivanti da tali strumenti risultino dal loro carattere negoziabile; |
d) |
ai compromessi, alle clausole compromissorie e alle convenzioni sul foro competente; |
e) |
alle questioni inerenti al diritto delle società, associazioni e persone giuridiche, quali la costituzione, la capacità giuridica, l'organizzazione interna e lo scioglimento delle società, associazioni e persone giuridiche, nonché la responsabilità legale personale dei soci e degli organi per le obbligazioni della società, associazione o persona giuridica; |
f) |
alla questione di stabilire se l'atto compiuto da un intermediario valga a obbligare di fronte ai terzi la persona per conto della quale egli ha affermato di agire, o se l'atto compiuto da un organo di una società, associazione o persona giuridica valga ad obbligare di fronte ai terzi la società, l'associazione o la persona giuridica; |
g) |
alla costituzione di — trusts — né ai rapporti che ne derivano tra i costituenti, i — trustees — e i beneficiari; |
h) |
alla prova e alla procedura, fatto salvo l'articolo 14. |
3. Le disposizioni della presente convenzione non si applicano ai contratti di assicurazione per la copertura di rischi localizzati nei territori degli Stati membri della IT 26. 1. 98 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 27/37 Comunità economica europea. Al fine di determinare se un rischio è localizzato in questi territori, il giudice applica la propria legge interna.
4. Il paragrafo 3 non concerne i contratti di riassicurazione.
Articolo 2
Carattere universale
La legge designata dalla presente convenzione si applica anche se è la legge di uno Stato non contraente.
TITOLO II
NORME UNIFORMI
Articolo 3
Libertà di scelta
1. Il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti. La scelta dev'essere espressa, o risultare in modo ragionevolmente certo dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto, ovvero a una parte soltanto di esso.
2. Le parti possono convenire, in qualsiasi momento, di sottoporre il contratto ad una legge diversa da quella che lo regolava in precedenza, vuoi in funzione di una scelta anteriore secondo il presente articolo, vuoi in funzione di altre disposizioni della presente convenzione. Qualsiasi modifica relativa alla determinazione della legge applicabile, intervenuta posteriormente alla conclusione del contratto, non inficia la validità formale del contratto ai sensi dell'articolo 9 e non pregiudica i diritti dei terzi.
3. La scelta di una legge straniera ad opera delle parti, accompagnata o non dalla scelta di un tribunale straniero, qualora nel momento della scelta tutti gli altri dati di fatto si riferiscano a un unico paese, non può recare pregiudizio alle norme alle quali la legge di tale paese non consente di derogare per contratto, qui di seguito denominate «disposizioni imperative».
4. L'esistenza e la validità del consenso delle parti sulla legge applicabile al contratto sono regolate dagli articoli 8, 9 e 11.
Articolo 4
Legge applicabile in mancanza di scelta
1. Nella misura in cui la legge che regola il contratto non sia stata scelta a norma dell'articolo 3, il contratto è regolato dalla legge del paese col quale presenta il collegamento più stretto. Tuttavia, qualora una parte del contratto sia separabile dal resto e presenti un collegamento più stretto con un altro paese, a tale parte del contratto potrà applicarsi, in via eccezionale, la legge di quest'altro paese.
2. Salvo quanto disposto dal paragrafo 5, si presume che il contratto presenti il collegamento più stretto col paese in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la propria residenza abituale o, se si tratta di una società, associazione o persona giuridica, la propria amministrazione centrale. Tuttavia, se il contratto è concluso nell'esercizio dell'attività economica o professionale della suddetta parte, il paese da considerare è quello dove è situata la sede principale di detta attività oppure, se a norma del contratto la prestazione dev'essere fornita da una sede diversa dalla sede principale, quello dove è situata questa diversa sede.
3. Quando il contratto ha per oggetto il diritto reale su un bene immobile o il diritto di utilizzazione di un bene immobile, si presume, in deroga al paragrafo 2, che il contratto presenti il collegamento più stretto con il paese in cui l'immobile è situato.
4. La presunzione del paragrafo 2 non vale per il contratto di trasporto di merci. Si presume che questo contratto presenti il collegamento più stretto col paese in cui il vettore ha la sua sede principale al momento della conclusione del contratto, se il detto paese coincide con quello in cui si trova il luogo di carico o di scarico o la sede principale del mittente. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo sono considerati come contratti di trasporto di merci i contratti di noleggio a viaggio o altri contratti il cui oggetto essenziale sia il trasporto di merci.
5. È esclusa l'applicazione del paragrafo 2 quando la prestazione caratteristica non può essere determinata. Le presunzioni dei paragrafi 2, 3 e 4 vengono meno quando dal complesso delle circostanze risulta che il contratto presenta un collegamento più stretto con un altro paese.
Articolo 5
Contratto concluso dai consumatori
1. Il presente articolo si applica ai contratti aventi per oggetto la fornitura di beni mobili materiali o di servizi a una persona, il consumatore, per un uso che può considerarsi estraneo alla sua attività professionale, e ai contratti destinati al finanziamento di tale fornitura.
2. In deroga all'articolo 3, la scelta ad opera delle parti della legge applicabile non può aver per risultato di privare il consumatore della protezione garantitagli dalle disposizioni imperative della legge del paese nel quale risiede abitualmente:
— |
se la conclusione del contratto è stata preceduta in tale paese da una proposta specifica o da una pubblicità e se il consumatore ha compiuto nello stesso paese gli atti necessari per la conclusione del contratto o |
— |
se l'altra parte o il suo rappresentante ha ricevuto l'ordine del consumatore nel paese di residenza o |
— |
se il contratto rappresenta una vendita di merci e se il consumatore si è recato dal paese di residenza in un paese straniero e vi ha stipulato l'ordine, a condizione che il viaggio sia stato organizzato dal venditore per incitare il consumatore a concludere una vendita. |
3. In deroga all'articolo 4 ed in mancanza di scelta effettuata a norma dell'articolo 3, tali contratti sono sottoposti alla legge del paese nel quale il consumatore ha la sua residenza abituale sempreché ricorrano le condizioni enunciate al paragrafo 2 del presente articolo.
4. Il presente articolo non si applica:
a) |
al contratto di trasporto, |
b) |
al contratto di fornitura di servizi quando i servizi dovuti al consumatore devono essere forniti esclusivamente in un paese diverso da quello in cui egli risiede abitualmente. |
5. In deroga al paragrafo 4, il presente articolo si applica al contratto che prevede per un prezzo globale prestazioni combinate di trasporto e di alloggio.
Articolo 6
Contratto individuale di lavoro
1. In deroga all'articolo 3, nei contratti di lavoro, la scelta della legge applicabile ad opera delle parti non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle norme imperative della legge che regolerebbe il contratto, in mancanza di scelta, a norma del paragrafo 2.
2. In deroga all'articolo 4 ed in mancanza di scelta a norma dell'articolo 3, il contratto di lavoro è regolato:
a) |
dalla legge del paese in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto compie abitualmente il suo lavoro, anche se è inviato temporaneamente in un altro paese, oppure |
b) |
dalla legge del paese dove si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore, qualora questi non compia abitualmente il suo lavoro in uno stesso paese, |
a meno che non risulti dall'insieme delle circostanze che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un altro paese. In questo caso si applica la legge di quest'altro paese.
Articolo 7
Disposizioni imperative e legge del contratto
1. Nell'applicazione, in forza della presente convenzione, della legge di un paese determinato potrà essere data efficacia alle norme imperative di un altro paese con il quale la situazione presenti uno stretto legame, se e nella misura in cui, secondo il diritto di quest'ultimo paese, le norme stesse siano applicabili quale che sia la legge regolatrice del contratto. Ai fini di decidere se debba essere data efficacia a queste norme imperative, si terrà conto della loro natura e del loro oggetto nonché delle conseguenze che deriverebbero dalla loro applicazione o non applicazione.
2. La presente convenzione non può impedire l'applicazione delle norme in vigore nel paese del giudice, le quali disciplinano imperativamente il caso concreto indipendentemente dalla legge che regola il contratto.
Articolo 8
Esistenza e validità sostanziale
1. L'esistenza e la validità del contratto o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile in virtù della presente convenzione se il contratto o la disposizione fossero validi.
2. Tuttavia un contraente, al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, può riferirsi alla legge del paese in cui ha la sua residenza abituale, se dalle circostanze risulti che non sarebbe ragionevole stabilire l'effetto del comportamento di questo contraente secondo la legge prevista nel paragrafo 1.
Articolo 9
Requisiti di forma
1. Un contratto concluso tra persone che si trovano nello stesso paese è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge del luogo che ne regola la sostanza in forza della presente convenzione o della legge del luogo in cui viene concluso.
2. Un contratto concluso tra persone che si trovano in paesi differenti è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che ne regola la sostanza in forza della presente convenzione o della legge di uno di questi paesi.
3. Quando il contratto è concluso da un rappresentante, il paese in cui il rappresentante agisce è quello che deve essere preso in considerazione per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2.
4. Un atto giuridico unilaterale relativo ad un contratto concluso o da concludere è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge del luogo che regola o regolerebbe la sostanza del contratto in forza della presente convenzione o della legge del luogo in cui detto atto è compiuto.
5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano ai contratti cui si applica l'articolo 5, conclusi nelle circostanze enunciate nell'articolo 5, paragrafo 2. La forma di questi contratti è regolata dalla legge del paese in cui il consumatore ha la sua residenza abituale.
6. In deroga ai paragrafi da 1 a 4, qualsiasi contratto che ha per oggetto un diritto reale su un immobile o un diritto di utilizzazione di un immobile è sottoposto alle regole imperative di forma della legge del paese in cui l'immobile è situato sempreché, secondo questa legge, esse si applichino indipendentemente dal luogo di conclusione del contratto e dalla legge che ne regola la sostanza.
Articolo 10
Portata della legge del contratto
1. La legge che regola il contratto in forza degli articoli da 3 a 6 e dell'articolo 12 regola in particolare:
a) |
la sua interpretazione; |
b) |
l'esecuzione delle obbligazioni che ne discendono; |
c) |
nei limiti dei poteri attribuiti al giudice dalla sua legge processuale, le conseguenze dell'inadempimento totale o parziale di quelle obbligazioni, compresa la liquidazione del danno in quanto sia governata da norme giuridiche; |
d) |
i diversi modi di estinzione delle obbligazioni nonché le prescrizioni e decadenze fondate sul decorso di un termine; |
e) |
le conseguenze della nullità del contratto. |
2. Per quanto concerne le modalità di esecuzione e le misure che il creditore dovrà prendere in caso di esecuzione difettosa, si avrà riguardo alla legge del paese dove l'esecuzione ha luogo.
Articolo 11
Incapacità
In un contratto concluso tra persone che si trovano in uno stesso paese, una persona fisica, capace secondo la legge di questo paese, può invocare la sua incapacità risultante da un'altra legge soltanto se, al momento della conclusione del contratto, l'altra parte contraente era a conoscenza di tale incapacità o l'ha ignorata soltanto per imprudenza da parte sua.
Articolo 12
Cessione del credito
1. Le obbligazioni tra cedente e cessionario di un credito sono regolate dalla legge che, in forza della presente convenzione, si applica al contratto tra essi intercorso.
2. La legge che regola il credito ceduto determina la cedibilità di questo, i rapporti tra cessionario e debitore, le condizioni di opponibilità della cessione al debitore e il carattere liberatorio della prestazione fatta dal debitore.
Articolo 13
Surrogazione
1. Quando una persona, il creditore, ha diritti derivanti da contratto nei confronti di un'altra persona, il debitore, ed una terza persona ha l'obbligo di soddisfare il creditore oppure lo ha soddisfatto in esecuzione di detto obbligo, la legge applicabile a questo obbligo del terzo stabilisce se costui possa totalmente o solo in parte far valere i diritti che il creditore ha contro il debitore in forza della legge che regola i loro rapporti.
2. La stessa regola si applica quando più persone sono sottoposte alla stessa obbligazione contrattuale ed una di esse abbia soddisfatto il creditore.
Articolo 14
Prova
1. La legge regolatrice del contratto in forza della presente convenzione è applicabile in quanto, in materia di obbligazioni contrattuali, essa stabilisca presunzioni legali o ripartisca l'onere della prova.
2. Gli atti giuridici possono essere provati con ogni mezzo di prova ammesso tanto dalla legge del foro quanto da quella tra le leggi contemplate all'articolo 9 secondo la quale l'atto è valido quanto alla forma, sempreché il mezzo di prova di cui si tratta possa essere impiegato davanti al giudice adito.
Articolo 15
Esclusione del rinvio
Quando la presente convenzione prescrive l'applicazione della legge di un paese, essa si riferisce alle norme giuridiche in vigore in questo paese, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.
Articolo 16
Ordine pubblico
L'applicazione di una norma della legge designata dalla presente convenzione può essere esclusa solo se tale applicazione sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.
Articolo 17
Applicazione nel tempo
La presente convenzione si applica in ogni Stato contraente ai contratti conclusi dopo la sua entrata in vigore in questo Stato.
Articolo 18
Interpretazione uniforme
Nell'interpretazione e applicazione delle norme uniformi che precedono, si terrà conto del loro carattere internazionale e dell'opportunità che siano interpretate e applicate in modo uniforme.
Articolo 19
Sistemi giuridici non unificati
1. Se uno Stato si compone di più unità territoriali di cui ciascuna ha le proprie norme in materia d'obbligazioni contrattuali, ogni unità territoriale è considerata come un paese ai fini della determinazione della legge applicabile secondo la presente convenzione.
2. Uno Stato, in cui differenti unità territoriali abbiano le proprie norme di diritto in materia d'obbligazioni contrattuali, non sarà tenuto ad applicare la presente convenzione ai conflitti di leggi che riguardano unicamente queste unità territoriali.
Articolo 20
Primato del diritto comunitario
La presente convenzione non pregiudica l'applicazione delle disposizioni che, in materie particolari, regolano i conflitti di leggi nel campo delle obbligazioni contrattuali e che sono contenute in atti emanati o da emanarsi dalle istituzioni delle Comunità europee o nelle legislazioni nazionali armonizzate in esecuzione di tali atti.
Articolo 21
Rapporti con altre convenzioni
La presente convenzione non pregiudica l'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno Stato contraente è o sarà parte.
Articolo 22
Riserve
1. Ogni Stato contraente potrà, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione, riservarsi il diritto di non applicare:
a) |
l'articolo 7, paragrafo 1, |
b) |
l'articolo 10, paragrafo 1, lettera e). |
3. Ogni Stato contraente potrà in ogni momento ritirare una riserva che avrà fatto; l'effetto della riserva cesserà il primo giorno del terzo mese di calendario dopo la notifica del ritiro.
TITOLO III
CLAUSOLE FINALI
Articolo 23
1. Se uno Stato contraente, dopo l'entrata in vigore della presente convenzione nei suoi confronti, desidera adottare una nuova norma di conflitto di leggi per una categoria particolare di contratti che rientrano nel campo di applicazione della convenzione, esso comunica la sua intenzione agli altri Stati firmatari per il tramite del segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.
2. Nel termine di sei mesi dalla comunicazione fatta al segretario generale, ogni Stato firmatario potrà domandargli di organizzare consultazioni tra gli Stati firmatari allo scopo di raggiungere un accordo. (…) (3)
3. Se, entro questo termine, nessuno Stato firmatario ha domandato la consultazione o se, nei due anni successivi alla comunicazione fatta al segretario generale, non è intervenuto nessun accordo in seguito alle consultazioni, lo Stato contraente può modificare la sua legislazione. La modificazione è comunicata agli altri Stati firmatari per il tramite del segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.
Articolo 24
1. Se uno Stato contraente, dopo l'entrata in vigore della presente convenzione nei suoi confronti, desidera divenire parte di una convenzione multilaterale che ha quale suo oggetto principale, o comprende tra i suoi oggetti principali, una disciplina di diritto internazionale privato concernente una delle materie disciplinate dalla presente convenzione, si applica la procedura prevista all'articolo 23. Tuttavia il termine di due anni, previsto all'articolo 23, paragrafo 3, è ridotto a un anno.
2. Non si segue la procedura prevista al paragrafo 1 se uno Stato contraente o una delle Comunità europee sono già parti alla convenzione multilaterale o se l'oggetto di questa è la revisione di una convenzione cui lo Stato interessato è parte, ovvero se si tratta di una convenzione conclusa nel quadro dei trattati istitutivi delle Comunità europee.
Articolo 25
Se uno Stato contraente ritiene che l'unificazione realizzata dalla presente convenzione è compromessa dalla conclusione di accordi non previsti all'articolo 24, paragrafo 1, esso può domandare al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee di organizzare consultazioni tra gli Stati firmatari della presente convenzione.
Articolo 26
Ogni Stato contraente può chiedere la revisione della presente convenzione. In tal caso, il presidente del Consiglio delle Comunità europee convoca una conferenza di revisione.
Articolo 27 (4)
Articolo 28
1. La presente convenzione è aperta dal 19 giugno 1980 alla firma degli Stati parti del trattato che istituisce la Comunità economica europea.
2. La presente convenzione sarà ratificata, accettata o approvata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee (5).
Articolo 29 (6)
1. La presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del settimo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
2. Per ogni Stato firmatario che la ratifichi, accetti o approvi posteriormente, la convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
Articolo 30
1. La convenzione avrà una durata di dieci anni a partire dalla sua entrata in vigore conformemente all'articolo 29, paragrafo 1, anche per gli Stati per i quali essa entri in vigore posteriormente.
2. La convenzione si rinnoverà tacitamente di cinque anni in cinque anni, salvo denuncia.
3. La denuncia sarà notificata, almeno sei mesi prima della scadenza del termine fissato in dieci o cinque anni secondo il caso, al Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee (7).
4. La denuncia avrà effetto unicamente nei confronti dello Stato che l'ha notificata. La convenzione resterà in vigore per gli altri Stati contraenti.
Articolo 31 (8)
Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee notificherà agli Stati parti del trattato che istituisce la Comunità economica europea:
a) |
le firme, |
b) |
il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, |
c) |
la data di entrata in vigore della presente convenzione, |
d) |
le comunicazioni fatte in applicazione degli articoli 23, 24, 25, 26, 27 e 30, (9) |
e) |
le riserve e il ritiro delle riserve di cui all'articolo 22. |
Articolo 32
Il protocollo allegato alla presente convenzione ne costituisce parte integrante.
Articolo 33 (10)
La presente convenzione, redatta in un unico esemplare in lingua danese, francese, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. Il Segretario Generale provvederà a trasmetterne copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari.
In fede di che, i sottoscritti, autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Roma, addì diciannove giugno millenovecentoottanta.
(Firma dei plenipotenziari)
(1) Testo modificato dalla convenzione del 10 aprile 1984 relativa all'adesione della Repubblica ellenica, in seguito denominata «convenzione d'adesione del 1984», dalla convenzione del 18 maggio 1992 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, in seguito denominata «convenzione d'adesione del 1992», dalla convenzione del 29 novembre 1996 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, in seguito denominata «convenzione d'adesione del 1996» e dalla convenzione del 14 aprile 2005 sull'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, in seguito denominata «convenzione d'adesione del 2005».
(2) Paragrafo soppresso dall'articolo 2, punto n. 1 della convenzione d'adesione del 1992.
(3) Frase soppressa dalla convenzione d'adesione del 1992.
(4) Articolo soppresso dall'articolo 2, punto n. 1 della convenzione d'adesione del 1992.
(5) La ratifica delle convenzioni d'adesione è disciplinata dalle seguenti disposizioni di tali convenzioni:
— |
per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1984, dall'articolo 3 di tale convenzione il quale stabilisce: «Articolo 3 La presente convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.»; |
— |
per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1992, dall'articolo 4 di tale convenzione il quale stabilisce: «Articolo 4 La presente convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.»; |
— |
per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1996, dall'articolo 5 di tale convenzione il quale stabilisce: «Articolo 5 La presente convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.». |
— |
per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 2005 dell'articolo 4 di tale convenzione, il quale stabilisce: «Articolo 4 La presente convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.». |
(6) L'entrata in vigore delle convenzioni d'adesione è disciplinata dalle disposizioni seguenti di tali convenzioni:
— |
per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1984, dall'articolo 4 di tale convenzione, il quale stabilisce: «Articolo 4 La presente convenzione entrerà in vigore, tra gli Stati che l'avranno ratificata, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica effettuato dalla Repubblica ellenica e sette Stati che hanno ratificato la convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. Per ogni Stato contraente che la ratifichi successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica.»; |
— |
per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1992, dall'articolo 5 di tale convenzione, il quale stabilisce: «Articolo 5 La presente convenzione entrerà in vigore, tra gli Stati che l'avranno ratificata, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica effettuato dal Regno di Spagna o dalla Repubblica portoghese e da uno Stato che ha ratificato la convenzione. Per ogni Stato contraente che la ratifichi successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica.»; |
— |
per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1996 dall'articolo 6 di tale convenzione, il quale stabilisce: «Articolo 6 1. La presente convenzione entrerà in vigore, tra gli Stati che l'avranno ratificata, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica effettuato dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia o dal Regno di Svezia e da uno Stato contraente che ha ratificato la convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. 2. Per ogni Stato contraente che la ratifichi successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica.» |
— |
per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 2005 dall'articolo 5 di tale convenzione, il quale stabilisce: «Articolo 5 1. La presente convenzione entrerà in vigore, tra gli Stati che l'avranno ratificata, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica. 2. In seguito, per ogni Stato contraente che la ratifichi successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica.» |
(7) Frase soppressa dalla convenzione del 1992.
(8) La notifica delle convenzioni d'adesione è disciplinata dalle seguenti disposizioni di tali convenzioni:
— |
per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1984, dall'articolo 5 di tale convenzione il quale stabilisce: «Articolo 5 Il Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notificherà agli Stati firmatari:
|
— |
per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1992, dall'articolo 6 di tale convenzione il quale stabilisce: «Articolo 6 Il Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notificherà agli Stati firmatari:
|
— |
per quanto riguarda la convenzione del 1996, dall'articolo 7 di tale convenzione, il quale stabilisce: «Articolo 7 Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea notificherà agli Stati firmatari:
|
— |
per quanto riguarda la convenzione del 2005, dall'articolo 6 di tale convenzione, il quale stabilisce: «Articolo 6 Il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea notificherà agli Stati firmatari:
|
(9) Lettera d) modificata dalla convenzione d'adesione del 1992.
(10) L'indicazione dei testi facenti fede delle convenzioni d'adesione risulta dalle disposizioni seguenti di tali convenzioni:
— |
per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1984, dagli articoli 2 a 6 di tale convenzione così formulati: «Articolo 2 Il Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee rimetterà al governo della Repubblica ellenica copia certificata conforme della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali in lingua danese, francese, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca. Il testo della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali redatto in lingua greca è allegato alla presente convenzione. Il testo redatto in lingua greca fa fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.» «Articolo 6 La presente convenzione, redatta in un unico esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca, tutti gli otto testi facenti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. Il Segretario Generale provvederà a trasmettere copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari.»; |
— |
per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1992, dagli articoli 3 e 7 di tale convenzione, così formulati: «Articolo 3 1. Il Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee rimetterà al governo del Regno di Spagna e al governo della Repubblica portoghese copia certificata conforme della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. 2. Il testo della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali redatto in lingua portoghese e spagnola è riportato negli allegati I e II della presente convenzione. Il testo redatto in lingua spagnola e portoghese fa fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione.» «Articolo 7 La presente convenzione, redatta in un unico esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, tutti i dieci testi facenti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. Il Segretario generale provvederà a trasmetterne copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari.»; |
— |
Per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1996, dagli articoli 4 e 8 dì tale convenzione, così formulati: «Articolo 4 1. Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea rimetterà ai governi della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia copia certificata conforme della convenzione del 1980, della convenzione del 1984, del primo protocollo del 1988, del secondo protocollo del 1988 e della convenzione del 1992 in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. 2. I testi della convenzione del 1980, della convenzione del 1984, del primo protocollo del 1988, del secondo protocollo del 1988 e della convenzione del 1992 redatti in lingua finlandese e svedese fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione del 1980, della convenzione del 1984, del primo protocollo del 1988, del secondo protocollo del 1988 e della convenzione del 1992.» «Articolo 8 La presente convenzione, redatta in un unico esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, tutti i dodici testi facenti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Il Segretario generale provvederà a trasmetterne copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari.» |
— |
per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 2005, dagli articoli 3 e 7 di tale convenzione, così formulati: «Articolo 3 1. Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea rimette ai governi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica slovacca e della Repubblica di Slovenia copia certificata conforme della convenzione del 1980, della convenzione del 1984, del primo protocollo del 1988, del secondo protocollo del 1988, della convenzione del 1992 e della convenzione del 1996 in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. 2. I testi della convenzione del 1980, della convenzione del 1984, del primo protocollo del 1988, del secondo protocollo del 1988, della convenzione del 1992 e della convenzione del 1996 in lingua ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione del 1980, della convenzione del 1984, del primo protocollo del 1988, del secondo protocollo del 1988, della convenzione del 1992 e della convenzione del 1996.» «Articolo 7 La presente convenzione, redatta in un unico esemplare nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovena, slovacca, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, i ventuno testi facenti ugualmente fede, è depositata negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Il Segretario Generale provvede a trasmetterne copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari.» |
PROTOCOLLO (1)
Le alte parti contraenti hanno convenuto la disposizione seguente che è allegata alla Convenzione:
«In deroga alle disposizioni della convenzione, la Danimarca, la Svezia e la Finlandia possono mantenere le disposizioni nazionali concernenti la legge applicabile ai problemi relativi al trasporto di merci per mare e possono modificare tali disposizioni senza seguire la procedura di cui all'articolo 23 della convenzione di Roma. Le disposizioni nazionali applicabili in materia sono le seguenti:
— |
in Danimarca, i paragrafi 252 e 321, sottosezioni 3 e 4 della “Sølov” (legge marittima); |
— |
in Svezia, il capitolo 13, articolo 2, paragrafi 1 e 2, e il capitolo 14, articolo 1, paragrafo 3 della “sjölagen” (legge marittima); |
— |
in Finlandia, il capitolo 13, articolo 2, paragrafi 1 e 2 e il capitolo 14, articolo 1, punto 3 della “merilaki/sjölagen” (legge marittima).» |
In fede di che, i sottoscritti, autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Roma, addì diciannove giugno millenovecentoottanta.
(Firma dei plenipotenziari)
(1) Testo come modificato dalla convenzione d'adesione del 1996.
DICHIARAZIONE COMUNE
Al momento della firma della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, i governi del Regno del Belgio, del Regno della Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
I. |
solleciti di evitare, nei limiti del possibile, la dispersione delle norme di diritto internazionale privato in molteplici strumenti e le divergenze tra queste norme, esprimono il voto che le istituzioni delle Comunità europee, nell'esercizio delle loro competenze sulla base dei trattati istitutivi, si sforzino, all'occorrenza, d'adottare delle norme di diritto internazionale privato che, per quanto possibile, siano in armonia con quelle della presente convenzione; |
II. |
dichiarano la loro intenzione di procedere, fin dalla firma della convenzione e in attesa di essere vincolati dall'articolo 24 della convenzione, a consultazioni reciproche nel caso in cui uno degli Stati firmatari desiderasse diventare parte contraente di una convenzione alla quale si applicherebbe la procedura prevista nel suddetto articolo; |
III. |
considerando il contributo della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali all'unificazione delle norme sui conflitti di leggi in seno alle Comunità europee, esprimono il parere che ogni Stato che diventerà membro delle Comunità europee dovrebbe aderire a tale convenzione. |
In fede di che, i sottoscritti, autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente dichiarazione comune.
Fatto a Roma, addì diciannove giugno millenovecentoottanta.
(Firma dei plenipotenziari)
DICHIARAZIONE COMUNE
I governi del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, dell'Irlanda, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
al momento della firma della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali,
desiderosi di garantire un'applicazione quanto più possibile efficace delle disposizioni di detta convenzione,
solleciti di evitare divergenze di interpretazione della convenzione che possano nuocere al suo carattere unitario,
si dichiarano pronti:
1. |
a esaminare la possibilità di attribuire talune competenze alla Corte di giustizia delle Comunità europee e, all'occorrenza, a negoziare a tale scopo un accordo; |
2. |
a istituire contatti periodici tra i loro rappresentanti. |
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente dichiarazione comune.
Fatto a Roma, addì diciannove giugno millenovecentoottanta.
(Firma dei plenipotenziari)
Dichiarazione comune delle Alte Parti Contraenti relativa ai termini previsti per la ratifica della convenzione di adesione
«Le Alte Parti Contraenti, riunite in sede di Consiglio all'atto della firma della Convenzione sull'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, dichiarano che intraprenderanno le iniziative necessarie per ratificare la presente Convenzione entro un termine ragionevole e, se possibile, prima del dicembre 2005.»
Dichiarazione degli Stati membri relativa al termine della presentazione di una proposta di regolamento sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali
«Gli Stati membri chiedono alla Commissione di presentare quanto prima e al più tardi entro la fine del 2005 una proposta di regolamento sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.»
Dichiarazione comune degli Stati membri relativa allo scambio di informazioni
«I governi del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica di Estonia, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, del Granducato del Lussemburgo, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Svezia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
All'atto della firma della convenzione di adesione del 2005 alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonché al primo e al secondo protocollo relativi all'interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, quali modificati successivamente,
Desiderosi di garantire un'applicazione quanto più possibile efficace e uniforme delle disposizioni del primo protocollo summenzionato,
Si dichiarano pronti a organizzare, in collegamento con la Corte di giustizia delle Comunità europee, uno scambio di informazioni concernenti le sentenze passate in giudicato pronunciate in applicazione della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali dalle giurisdizioni indicate all'articolo 2 di detto protocollo. Lo scambio di informazioni comprenderà:
— |
la trasmissione alla Corte di giustizia, da parte delle competenti autorità nazionali, delle sentenze pronunciate dalle giurisdizioni di cui all'articolo 2, lettera a) del primo protocollo nonché delle sentenze significative pronunciate dalle giurisdizioni di cui all'articolo 2, lettera b) di detto protocollo; |
— |
la classificazione e l'utilizzazione documentaria di tali sentenze da parte della Corte di giustizia nonché, se necessario, la redazione di compendi e traduzioni e la pubblicazione di sentenze di particolare importanza; |
— |
la comunicazione da parte della Corte di giustizia del materiale di documentazione alle competenti autorità nazionali degli Stati parti del protocollo, alla Commissione e al Consiglio delle Comunità europee.» |
PRIMO PROTOCOLLO (1) CONCERNENTE L'INTERPRETAZIONE DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA CONVENZIONE SULLA LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI, APERTA ALLA FIRMA A ROMA IL 19 GIUGNO 1980
LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,
FACENDO RIFERIMENTO alla dichiarazione comune allegata alla convenzione concernente la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980,
HANNO DECISO di stipulare un protocollo che conferisce competenza alla Corte di giustizia delle Comunità europee per l'interpretazione della suddetta convenzione ed hanno designato a tal fine quali plenipotenziari:
[Plenipotenziari designati dagli Stati membri]
I QUALI, riuniti in seno al Consiglio delle Comunità europee, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:
Articolo 1
La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a pronunciarsi sulla interpretazione:
a) |
della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, in appresso denominata «convenzione di Roma»; |
b) |
delle convenzioni relative all'adesione alla convenzione di Roma degli Stati che sono diventati membri delle Comunità europee dopo la data dell'apertura alla firma; |
c) |
del presente protocollo. |
Articolo 2
Le seguenti giurisdizioni hanno il potere di domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in una causa pendente dinanzi ad una di esse e relativa all'interpretazione delle disposizioni contenute negli strumenti di cui all'articolo 1, quando tale giurisdizione ritiene che una decisione su questo punto sia necessaria per pronunciare la sentenza:
a) |
|
b) |
le giurisdizioni degli Stati contraenti quando si pronunciano in appello. |
Articolo 3
1. L'autorità competente di uno Stato contraente ha facoltà di domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi su una questione di interpretazione delle disposizioni contenute negli strumenti di cui all'articolo 1, quando una o più decisioni emanate da giurisdizioni di detto Stato siano in contrasto con l'interpretazione data o dalla Corte di giustizia o da una decisione delle giurisdizioni di un altro Stato contraente indicate nell'articolo 2. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano soltanto nei riguardi delle decisioni passate in giudicato.
2. L'interpretazione data dalla Corte di giustizia, a seguito di tale domanda, non produce effetto sulle decisioni che hanno dato motivo alla richiesta di interpretazione.
3. La competenza a proporre alla Corte di giustizia la domanda d'interpretazione ai sensi del paragrafo 1 spetta ai procuratori generali presso le Corti di cassazione degli Stati contraenti o ad ogni altra autorità designata da uno di detti Stati.
4. Il cancelliere della Corte di giustizia notifica la domanda agli Stati contraenti, alla Commissione ed al Consiglio delle Comunità europee che, nel termine di due mesi dalla data di detta notifica, hanno diritto di presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte.
5. La procedura prevista dal presente articolo non comporta né la percezione né il rimborso di spese giudiziali.
Articolo 4
1. Per quanto non diversamente disposto dal presente protocollo, le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea e quelle del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, ad esso allegato, che sono applicabili quando la Corte è chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale, si applicano anche alla procedura d'interpretazione degli strumenti di cui all'articolo 1.
2. Il regolamento di procedura della Corte di giustizia sarà adattato e completato, per quanto necessario, ai sensi dell'articolo 188 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.
Articolo 5 (2)
Il presente protocollo sarà ratificato dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno despositati presso il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.
Articolo 6 (3)
1. Il presente protocollo entrerà in vigore dopo l'avvenuta ratifica di sette Stati nei cui confronti vige la convenzione di Roma. Esso entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte di quello di tali Stati che procederà per ultimo a tale formalità. Tuttavia, se il secondo protocollo che attribuisce alla Corte di giustizia delle Comunità europee alcune competenze per l'interpretazione della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 concluso a Bruxelles il 19 dicembre 1988 (4), entrerà in vigore ad un data ulteriore, il presente protocollo entrerà anch'esso in vigore a tale data.
2. Ogni ratifica posteriore all'entrata in vigore del presente protocollo prende effetto il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di ratifica, sempreché abbiano preso effetto la ratifica, l'accettazione o l'approvazione della convenzione di Roma da parte dello Stato in questione.
Articolo 7 (5)
Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notifica agli Stati firmatari:
a) |
il deposito di ogni strumento di ratifica; |
b) |
la data di entrata in vigore del presente protocollo; |
c) |
le designazioni comunicate in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3; |
d) |
le comunicazioni effettuate in applicazione dell'articolo 8. |
Articolo 8
Gli Stati contraenti comunicano al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee i testi delle loro disposizioni legislative che comportano una modifica dell'elenco delle giurisdizioni designate dall'articolo 2, lettera a).
Articolo 9
Il presente protocollo produce i suoi effetti finché la convenzione di Roma resta in vigore alle condizioni previste dal suo articolo 30.
Articolo 10
Ciascuno Stato contraente può chiedere la revisione del presente protocollo. In questo caso, il presidente del Consiglio delle Comunità europee convoca una conferenza di revisione.
Articolo 11 (6)
Il presente protocollo, redatto in un unico esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i dieci testi facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del segretariato del Consiglio delle Comunità europee. Il segretario generale provvederà a trasmettere copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.
Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre millenovecentottantotto.
(Firma dei plenipotenziari)
(1) Testo come modificato dalla convenzione d'adesione del 2005.
(2) Cfr. nota 1 a pag. 12.
(3) Cfr. nota 3 a pag. 12.
(4) Cfr. pagina 14.
(5) Cfr. nota 1 a pag. 13.
(6) Cfr. nota 1 a pag. 14.
DICHIARAZIONI COMUNI
Dichiarazione comune
I governi del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica portoghese e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
al momento della firma del primo protocollo concernente l'interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980,
desiderosi di garantire un'applicazione quanto più possibile efficace e uniforme delle disposizioni della convenzione,
si dichiarano pronti ad organizzare, in collegamento con la Corte di giustizia delle Comunità europee, uno scambio di informazioni concernenti le sentenze passate in giudicato pronunciate in applicazione della convenzione sulla legga applicabile alle obbligazioni contrattuali dalle giurisdizioni indicate all'articolo 2 di detto protocollo. Lo scambio di informazioni comprenderà:
— |
la trasmissione alla Corte di giustizia, da parte delle competenti autorità nazionali, delle sentenze pronunciate dalle giurisdizioni di cui all'articolo 2, lettera a) nonché delle sentenze significative pronunciate dalle giurisdizioni di cui all'articolo 2, lettera b); |
— |
la classificazione e l'utilizzazione documentaria di tali sentenze da parte della Corte di giustizia nonché, se necessario, la redazione di compendi e traduzioni e la pubblicazione di sentenze di particolare importanza; |
— |
la comunicazione da parte della Corte di giustizia del materiale di documentazione alle competenti autorità nazionali degli Stati parti del protocollo, alla Commissione e al Consiglio delle Comunità europee. |
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente dichiarazione comune.
Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre millenovecentottantotto.
(Firma dei plenipotenziari)
Dichiarazione comune
I governi del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica portoghese e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
al momento della firma del primo protocollo concernente l'interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980,
riferendosi alla dichiarazione comune allegata alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali,
desiderosi di garantire un'applicazione quanto più possibile efficace e uniforme delle sue disposizioni,
desiderosi di evitare che divergenze di interpretazione della convenzione nuocciano al carattere unitario della stessa,
ritengono che qualsiasi Stato che divenga membro delle Comunità europee dovrebbe aderire al presente protocollo.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente dichiarazione comune.
Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre millenovecentottantotto.
(Firma dei plenipotenziari)
SECONDO PROTOCOLLO CHE ATTRIBUISCE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE ALCUNE COMPETENZE PER L'INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE SULLA LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI, APERTA ALLA FIRMA A ROMA IL 19 GIUGNO 1980
LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,
CONSIDERANDO che la convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, in appresso denominata «convenzione di Roma», entrerà in vigore dopo il deposito del settimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
CONSIDERANDO che l'applicazione uniforme delle regole enunciate dalla convenzione di Roma esige che si stabilisce un meccanismo che assicuri l'uniformità della loro interpretazione e che a tal fine è opportuno attribuire appropriate competenze alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ancor prima che la convenzione di Roma entri in vigore nei confronti di tutti gli Stati membri della Comunità economica europea,
HANNO DECISO di concludere il presente protocollo e hanno designato a tal fine quali plenipotenziari:
[Plenipotenziari designati dagli Stati membri]
I QUALI, riuniti in seno al Consiglio delle Comunità europee, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
1. La Corte di giustizia delle Comunità europee ha, nei confronti della convenzione di Roma, le competenze attribuitele dal primo protocollo concernente l'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (1), concluso a Bruxelles il 19 dicembre 1988. Si applicano il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee e il regolamento di procedura della medesima Corte.
2. Il regolamento di procedura della Corte di giustizia sarà adattato e completato, per quanto necessario, ai sensi dell'articolo 188 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.
Articolo 2 (2)
Il presente protocollo sarà ratificato dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.
Articolo 3 (3)
Il presente protocollo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.
Articolo 4 (4)
Il presente protocollo, redatto in un unico esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i dieci testi facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. Il segretario generale provvederà a trasmettere una copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.
Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre millenovecentottantotto.
(Firma dei plenipotenziari)
(1) Cfr. pagina 1.
(2) Cfr. nota 1 a pag. 12.
(3) Cfr. nota 3 a pag. 12.
(4) Cfr. nota 1 a pag. 14.
Commissione
30.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 334/28 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
29 dicembre 2005
(2005/C 334/02)
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,1825 |
JPY |
yen giapponesi |
139,43 |
DKK |
corone danesi |
7,4587 |
GBP |
sterline inglesi |
0,68830 |
SEK |
corone svedesi |
9,4104 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,5585 |
ISK |
corone islandesi |
75,34 |
NOK |
corone norvegesi |
8,0165 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CYP |
sterline cipriote |
0,5735 |
CZK |
corone ceche |
29,010 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
252,51 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,6966 |
MTL |
lire maltesi |
0,4293 |
PLN |
zloty polacchi |
3,8602 |
RON |
leu rumeni |
3,6915 |
SIT |
tolar sloveni |
239,51 |
SKK |
corone slovacche |
37,870 |
TRY |
lire turche |
1,5963 |
AUD |
dollari australiani |
1,6197 |
CAD |
dollari canadesi |
1,3796 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,1681 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7348 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,9685 |
KRW |
won sudcoreani |
1 194,92 |
ZAR |
rand sudafricani |
7,4997 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
9,5438 |
HRK |
kuna croata |
7,3750 |
IDR |
rupia indonesiana |
11 629,89 |
MYR |
ringgit malese |
4,470 |
PHP |
peso filippino |
62,690 |
RUB |
rublo russo |
34,0560 |
THB |
baht thailandese |
48,431 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
30.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 334/29 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4044 — Tietoenator/Tietoenator Government/SAAB/Elesco/Tietosaab Systems JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(2005/C 334/03)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. |
In data 20/12/2005, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 139/2004 (1). Con tale operazione le imprese SAAB AB (Svezia), inclusa la sua succursale Elesco Oy (Finlandia), e TietoEnator Corporation, inclusa la sua succursale TietoEnator Government Oy («TietoEnator», Finlandia), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento, il controllo in comune di Tietosaab Systems JV («TSS»), una società di nuova costituzione che configura un'impresa comune, mediante l'acquisto di quote azionarie. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 139/2004 (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dopo la data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [Fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso COMP/M.4044 — Tietoenator/Tietoenator Government/SAAB/Elesco/Tietosaab Systems JV, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, p. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, p. 32.
30.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 334/30 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4074 — Magna/CTS)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(2005/C 334/04)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. |
In data 19/12/2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Magna International Inc. («Magna»; Canada) acquisisce) ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa CTS Fahrzeug-Dachsysteme GmbH («CTS»; Germania) mediante acquisto di azioni o quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4074 — Magna/CTS, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
30.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 334/31 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4089 — Gilde/Heiploeg)
(2005/C 334/05)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. |
In data 22/12/2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Gilde Buy-out Management Holding B.V. («Gilde», Olanda) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Heiploeg Beheer B.V. («Heiploeg», Olanda) mediante acquisto di azioni o quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4089 — Gilde/Heiploeg, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
30.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 334/32 |
Estratto delle decisioni comunitarie in materia di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali dall'1.11.2005 al 19.11.2005
[Pubblicazione a norma dell'articolo 12 o dell'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio (1)]
(2005/C 334/06)
— Modifica di un'autorizzazione all'immissione in commercio (articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio): Accettazione
Data della decisione |
Nome del medicinale |
Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio |
N. di iscrizione nel registro comunitario |
Data della notifica |
7.11.2005 |
Abilify |
Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd, Commonwealth House, 2 Chalkhill Road, Hammersmith, London W6 8DW, United Kingdom |
EU/1/04/276/001-032 |
9.11.2005 |
7.11.2005 |
Kivexa |
Glaxo Group Ltd, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, United Kingdom |
EU/1/04/298/001-002 |
9.11.2005 |
7.11.2005 |
Ziagen |
Glaxo Group Ltd, Greenford, Middlesex UB6 0NN, United Kingdom |
EU/1/99/112/001-002 |
9.11.2005 |
7.11.2005 |
Rapamune |
Wyeth Europa Limited, Huntercombe Lane South, Taplow, Maidenhead, Berkshire, SL6 0PH, United Kingdom |
EU/1/01/171/001-012 |
9.11.2005 |
7.11.2005 |
Xagrid |
Shire Pharmaceutical Contracts Ltd, Hampshire International Business Park, Chineham, Basingstoke, Hampshire RG24 8EP, United Kingdom |
EU/1/04/295/001 |
9.11.2005 |
7.11.2005 |
Emend |
Merck Sharp & Dohme Ltd, Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU, United Kingdom |
EU/1/03/262/001-006 |
9.11.2005 |
15.11.2005 |
Levitra |
Bayer AG, D-51368 Leverkusen |
EU/1/03/248/001-012 |
18.11.2005 |
15.11.2005 |
Cialis - |
Lilly ICOS Limited, St Bride's House — 10 Salisbury Square — London EC4Y 8EH — United Kingdom |
EU/1/02/237/001-005 |
18.11.2005 |
15.11.2005 |
Taxotere |
Aventis Pharma SA, 20 avenue Raymond Aron, F-92165 Antony Cedex |
EU/1/95/002/001-002 |
18.11.2005 |
15.11.2005 |
NeuroBloc |
Solstice Neurosciences Ltd, Fitzwilton House, Wilton Place, Dublin 2, Ireland |
EU/1/00/166/001-003 |
21.11.2005 |
15.11.2005 |
Vivanza — |
Bayer AG, D-51368 Leverkusen |
EU/1/03/249/001-012 |
18.11.2005 |
15.11.2005 |
Viagra |
Pfizer Limited, Sandwich, Kent CT13 9NJ, United Kingdom |
EU/1/98/077/001-012 |
18.11.2005 |
15.11.2005 |
PegIntron |
Schering Plough Europe, Rue de Stalle, 73, B-1180 Bruxelles — Stallestraat, 73 — B-1180 Brussel |
EU/1/00/131/001-050 |
18.11.2005 |
15.11.2005 |
CellCept |
Roche Registration Limited, 6 Falcon Way, Shire Park, Welwyn Garden City, AL7 1TW, United Kingdom |
EU/1/96/005/001-006 |
18.11.2005 |
15.11.2005 |
Ebixa |
H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, DK-2500 Valby |
EU/1/02/219/001-013 |
18.11.2005 |
15.11.2005 |
Arava |
Aventis Pharma Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main |
EU/1/99/118/001-010 |
18.11.2005 |
15.11.2005 |
Avandamet |
SmithKline Beecham plc, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex,TW8 9GS United Kingdom |
EU/1/03/258/001-014 |
18.11.2005 |
15.11.2005 |
Xigris |
Eli Lilly Nederland BV, Grootslag 1-5, 3991 RA Houten, Nederland |
EU/1/02/225/001-002 |
18.11.2005 |
15.11.2005 |
Emtriva |
Gilead Sciences International Limited, Cambridge CB1 6GT United Kingdom |
EU/1/03/261/001-003 |
18.11.2005 |
15.11.2005 |
Viramune |
Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173- D — 55216 Ingelheim am Rhein |
EU/1/97/055/001-003 |
18.11.2005 |
15.11.2005 |
Tracleer |
Actelion Registration Ltd, BSI Building 13th Floor, 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, United Kingdom |
EU/1/02/220/001-005 |
18.11.2005 |
15.11.2005 |
Viraferonpeg |
Schering Plough Europe, Rue de Stalle, 73, B-1180 Bruxelles — Stallestraat, 73 — B-1180 Brussel |
EU/1/00/132/001-050 |
18.11.2005 |
15.11.2005 |
Zevalin |
Schering AG, Müllerstrasse 170-178, D — 13342 Berlin |
EU/1/03/264/001 |
18.11.2005 |
15.11.2005 |
Ariclaim |
Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173, D-55216 Ingelheim am Rhein |
EU/1/04/283/001-007 |
18.11.2005 |
15.11.2005 |
Mabthera |
Roche Registration Limited, 6 Falcon Way, Shire Park, Welwyn Garden City, AL7 1TW, United Kingdom |
EU/1/98/067/001-002 |
18.11.2005 |
15.11.2005 |
Advate |
Baxter AG, Industriestraße 67, A-1221 Wien |
EU/1/03/271/001-004 |
18.11.2005 |
15.11.2005 |
Temodal |
Schering Plough Europe, Rue de Stalle, 73, B-1180 Bruxelles |
EU/1/98/096/001-008 |
18.11.2005 |
15.11.2005 |
Somavert |
Pfizer Limited, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom |
EU/1/02/240/001-004 |
23.11.2005 |
15.11.2005 |
Axura |
Merz Pharmaceuticals GmbH, Eckenheimer Landstr. 100-104, D-60318 Frankfurt/Main |
EU/1/02/218/001-011 |
18.11.2005 |
16.11.2005 |
NovoSeven |
Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd |
EU/1/96/006/001-003 |
21.11.2005 |
16.11.2005 |
Truvada |
Gilead Sciences International Limited, Granta Park Abington Cambridge CB1 6GT United Kingdom |
EU/1/04/305/001 |
18.11.2005 |
17.11.2005 |
Lyrica |
PFIZER Ltd, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT 13 9NJ, United Kingdom |
EU/1/04/279/001-032 |
18.11.2005 |
17.11.2005 |
Integrilin |
Glaxo Group Ltd, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, United Kingdom |
EU/1/99/109/001-002 |
21.11.2005 |
17.11.2005 |
Yentreve |
Eli Lilly Nederland BV, Grootslag 1-5, 3991 RA Houten, Nederland |
EU/1/04/280/001-007 |
21.11.2005 |
17.11.2005 |
NeoRecormon |
Roche Registration Limited, 6 Falcon Way, Shire Park, Welwyn Garden City, AL7 1TW, United Kingdom |
EU/1/97/031/001-003 EU/1/97/031/019-046 |
21.11.2005 |
17.11.2005 |
REYATAZ |
Bristol — Myers Squibb Pharma EEIG, 141-149 Staines Road, Hounslow TW3 3JA, United Kingdom |
EU/1/03/267/001-007 |
21.11.2005 |
17.11.2005 |
Panretin |
Ligand Pharmaceuticals UK Ltd, Innovis House, 108 High Street, Crawley, West Sussex RH10 1BB, United Kingdom |
EU/1/00/149/001 |
21.11.2005 |
17.11.2005 |
Agenerase |
Glaxo Group Ltd, Greenford, Middlesex UB6 0NN, United Kingdom |
EU/1/00/148/001-004 |
21.11.2005 |
17.11.2005 |
Infanrix Hexa |
GlaxoSmithKline Biologicals SA, rue de l'Institut 89, B-1330 Rixensart |
EU/1/00/152/001-018 |
21.11.2005 |
17.11.2005 |
Infanrix Penta |
GlaxoSmithKline Biologicals SA, rue de l'Institut 89, B-1330 Rixensart |
EU/1/00/153/001-010 |
21.11.2005 |
17.11.2005 |
Emselex |
Novartis Europharm Limited, Wimblehurst Road, Horsham, West Sussex RH12 5AB, United Kingdom |
EU/1/04/294/001-028 |
21.11.2005 |
— Sospensione di un'autorizzazione all'immissione in commercio (articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio)
Data della decisione |
Nome del medicinale |
Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio |
N. di iscrizione nel registro comunitario |
Data della notifica |
17.11.2005 |
Hexavac |
Sanofi Pasteur MSD, SNC, 8, rue Jonas Salk, F-69007 Lyon |
EU/1/00/147/001-012 |
21.11.2005 |
— Modifica di un'autorizzazione all'immissione in commercio (articolo 34 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio): Accettazione
Data della decisione |
Nome del medicinale |
Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio |
N. di iscrizione nel registro comunitario |
Data della notifica |
17.11.2005 |
Pruban |
Intervet International BV, Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, Nederland |
EU/2/00/024/001 |
21.11.2005 |
Gli interessati possono richiedere comunicazione della relazione pubblica di valutazione dei medicinali in questione e delle relative decisioni rivolgendosi a:
Agenzia europea per i medicinali |
7 Westferry Circus, Canary Wharf |
London E14 4HB |
United Kingdom |
(1) GU L 214 del 24.8.1993, pag. 1.
30.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 334/35 |
Estratto delle decisioni comunitarie in materia di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali dall'1.11.2005 al 19.11.2005
Decisione(i) presa(e) in virtù dell'articolo 34 della direttiva 2001/83/CE (1) o dell'articolo 38 della direttiva 2001/82/CE (2)
(2005/C 334/07)
Rilascio, mantenimento o modifica di un'autorizzazione nazionale di immissione sul mercato
Data della decisione |
Nome(i) del medicinale |
Titolare(i) dell'autorizzazione all'immissione in commercio |
Stato membro interessato |
Data della notifica |
7.11.2005 |
Coversyl |
Referirsi all'Allegato |
Referirsi all'Allegato |
24.11.2005 |
(1) GU L 311 del 28.11.2001, p.67.
(2) GU L 311 del 28.11.2001, p.1.
ALLEGATO
ELENCO DEI NOMI DEL MEDICINALE, DELLE FORME FARMACEUTICHE, DEI DOSAGGI, DELLA VIA DI SOMMINISTRAZIONE, DEI TITOLARI DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO NEGLI STATI MEMBRI
Stato Membro |
Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio |
Nome di fantasia |
Dosaggio |
Forma farmaceutica |
Via di somministrazione |
Austria |
Servier Austria GmbH |
COVERSUM |
2 mg |
Compresse |
Uso orale |
Austria |
Servier Austria GmbH |
COVERSUM |
4 mg |
Compresse |
Uso orale |
Belgio |
Servier Benelux S.A. |
COVERSYL |
2 mg |
Compresse |
Uso orale |
Belgio |
Servier Benelux S.A. |
COVERSYL |
4 mg |
Compresse |
Uso orale |
Danimarca |
Les Laboratoires Servier |
COVERSYL |
2 mg |
Compresse |
Uso orale |
Danimarca |
Les Laboratoires Servier |
COVERSYL |
4 mg |
Compresse |
Uso orale |
Finlandia |
Les Laboratoires Servier |
COVERSYL |
2 mg |
Compresse |
Uso orale |
Finlandia |
Les Laboratoires Servier |
COVERSYL |
4 mg |
Compresse |
Uso orale |
Francia |
Les Laboratoires Servier |
COVERSYL |
2 mg |
Compresse |
Uso orale |
Francia |
Les Laboratoires Servier |
COVERSYL |
4 mg |
Compresse |
Uso orale |
Germania |
Les Laboratoires Servier |
COVERSUM COR |
2 mg |
Compresse |
Uso orale |
Germania |
Les Laboratoires Servier |
COVERSUM |
4 mg |
Compresse |
Uso orale |
Grecia |
Servier Hellas Pharmaceuticals S.A. |
COVERSYL |
2 mg |
Compresse |
Uso orale |
Grecia |
Servier Hellas Pharmaceuticals S.A. |
COVERSYL |
4 mg |
Compresse |
Uso orale |
Islanda |
Les Laboratoires Servier |
COVERSYL |
2 mg |
Compresse |
Uso orale |
Islanda |
Les Laboratoires Servier |
COVERSYL |
4 mg |
Compresse |
Uso orale |
Irlanda |
Les Laboratoires Servier |
COVERSYL |
2 mg |
Compresse |
Uso orale |
Irlanda |
Les Laboratoires Servier |
COVERSYL |
4 mg |
Compresse |
Uso orale |
Italia |
Les Laboratoires Servier |
COVERSYL |
4 mg |
Compresse |
Uso orale |
Lussemburgo |
Servier Benelux S.A. |
COVERSYL |
2 mg |
Compresse |
Uso orale |
Lussemburgo |
Servier Benelux S.A. |
COVERSYL |
4 mg |
Compresse |
Uso orale |
Paesi Bassi |
Les Laboratoires Servier |
COVERSYL |
2 mg |
Compresse |
Uso orale |
Paesi Bassi |
Les Laboratoires Servier |
COVERSYL |
4 mg |
Compresse |
Uso orale |
Norvegia |
Les Laboratoires Servier |
COVERSYL |
2 mg |
Compresse |
Uso orale |
Norvegia |
Les Laboratoires Servier |
COVERSYL |
4 mg |
Compresse |
Uso orale |
Portogallo |
Servier Portugal — Especialidades Farmacêuticas |
COVERSYL |
2 mg |
Compresse |
Uso orale |
Portogallo |
Servier Portugal — Especialidades Farmacêuticas |
COVERSYL |
4 mg |
Compresse |
Uso orale |
Spagna |
Les Laboratoires Servier |
COVERSYL |
4 mg |
Compresse |
Uso orale |
Svezia |
Les Laboratoires Servier |
COVERSYL |
2 mg |
Compresse |
Uso orale |
Svezia |
Les Laboratoires Servier |
COVERSYL |
4 mg |
Compresse |
Uso orale |
Regno Unito |
Les Laboratoires Servier |
COVERSYL |
2 mg |
Compresse |
Uso orale |
Regno Unito |
Les Laboratoires Servier |
COVERSYL |
4 mg |
Compresse |
Uso orale |
30.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 334/38 |
Estratto delle decisioni comunitarie in materia di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali dal 20.11.2005 al 30.11.2005
Decisione/i presa/e in virtù dell'articolo 34 della direttiva 2001/83/CE (1) o dell'articolo 38 della direttiva 2001/82/CE (2)
(2005/C 334/08)
Rilascio, mantenimento o modifica di un'autorizzazione nazionale di immissione sul mercato
Data della decisione |
Nome/i del/i medicinale/i |
Titolare/i dell'autorizzazione all'immissione in commercio |
Stato membro interessato |
Data della notifica |
28.11.2005 |
Celocoxib |
Riferirsi all'allegato I |
Riferirsi all'allegato I |
29.11.2005 |
28.11.2005 |
Etoricoxib |
Riferirsi all'allegato II |
Riferirsi all'allegato II |
29.11.2005 |
28.11.2005 |
Lumiracoxib |
Riferirsi all'allegato III |
Riferirsi all'allegato III |
29.11.2005 |
(1) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67
(2) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1
ALLEGATO I
ELENCO DELLE DENOMINAZIONI, DELLE FORME FARMACEUTICHE E DEI DOSAGGI DEI MEDICINALI, DELLE VIE DI SOMMINISTRAZIONE E DEI TITOLARI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO NEGLI STATI MEMBRI NONCHÉ IN NORVEGIA E IN ISLANDA
Stato membro |
Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio |
Nome di fantasia |
Dosaggio |
Forma farmaceutica |
Via di somministrazione |
Österreich |
Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Seidengasse 33-35 A-1071 Wien |
Celebrex |
100 mg |
Capsule |
Uso orale |
Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Seidengasse 33-35 A-1071 Wien |
Celebrex |
200 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Seidengasse 33-35 A-1071 Wien |
Solexa |
100 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Seidengasse 33-35 A-1071 Wien |
Solexa |
200 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
Belgique/België |
Pharmacia NV/SA Rijksweg 12 B-2870 Puurs |
Celebrex |
100 mg |
Capsule |
Uso orale |
Pharmacia NV/SA Rijksweg 12 B-2870 Puurs |
Celebrex |
200 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
Pharmacia NV/SA Rijksweg 12 B-2870 Puurs |
Solexa |
100 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
Pharmacia NV/SA Rijksweg 12 B-2870 Puurs |
Solexa |
200 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
Κύπρος |
Markides & Vouros Ltd. 5a-B Pargas Str P.O.Box 22002 1515 Lefkosia Cyprus |
Celebrex |
100 mg |
Capsule |
Uso orale |
Markides & Vouros Ltd. 5a-B Pargas Str P.O.Box 22002 1515 Lefkosia Cyprus |
Celebrex |
200 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
Česká republika |
Pharmacia Ltd. Davy Avenue Know Hill Milton Keynes MK5 8PH United Kingdom |
Celebrex |
100 mg |
Capsule |
Uso orale |
Pharmacia Ltd. Davy Avenue Know Hill Milton Keynes MK5 8PH United Kingdom |
Celebrex |
200 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
Danmark |
Pfizer ApS Lautrupvang 8 DK-2750 Ballerup |
Celebra |
100 mg |
Capsule |
Uso orale |
Pfizer ApS Lautrupvang 8 DK-2750 Ballerup |
Celebra |
200 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
Pfizer ApS Lautrupvang 8 DK-2750 Ballerup |
Solexa |
100 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
Pfizer ApS Lautrupvang 8 DK-2750 Ballerup |
Solexa |
200 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
Eesti |
Pfizer H.C.P. Corporation Eesti Pirita tee 20 EE-10127 Tallinn |
Celebrex |
100 mg |
Capsule |
Uso orale |
Pfizer H.C.P. Corporation Eesti Pirita tee 20 EE-10127 Tallinn |
Celebrex |
200 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
Suomi |
Pfizer Oy Tietokuja 4 FIN-00330 Helsinki |
Celebra |
100 mg |
Capsule |
Uso orale |
Pfizer Oy Tietokuja 4 FIN-00330 Helsinki |
Celebra |
200 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
Pfizer Oy Tietokuja 4 FIN-00330 Helsinki |
Solexa |
100 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
Pfizer Oy Tietokuja 4 FIN-00330 Helsinki |
Solexa |
200 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
France |
Pfizer Holding France 23-25, avenue du Docteur Lannelongue F-75668 Paris Cedex 14 |
Celebrex |
100 mg |
Capsule |
Uso orale |
Pfizer Holding France 23-25, avenue du Docteur Lannelongue F-75668 Paris Cedex 14 |
Celebrex |
200 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
Cardel 23-25, avenue du Docteur Lannelongue F-75668 Paris Cedex 14 |
Solexa |
100 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
Cardel 23-25, avenue du Docteur Lannelongue F-75668 Paris Cedex 14 |
Solexa |
200 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
Deutschland |
Pharmacia GmbH Pfizerstr. 1 D-76139 Karlsruhe |
Celebra |
200 mg |
Capsule |
Uso orale |
Pharmacia GmbH Pfizerstr. 1 D-76139 Karlsruhe |
Celebra |
100 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
Pharmacia GmbH Pfizerstr. 1 D-76139 Karlsruhe |
Celebrex |
200 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
Pharmacia GmbH Pfizerstr. 1 D-76139 Karlsruhe |
Celebrex |
100 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
Ελλάδα |
Pfizer Hellas A.E. 5, Alketou Street GR-116 33 Athens |
Celebrex |
100 mg |
Capsule |
Uso orale |
Pfizer Hellas A.E. 5, Alketou Street GR-116 33 Athens |
Celebrex |
200 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
Pfizer Hellas A.E. 5, Alketou Street GR-116 33 Athens |
Aclarex |
100 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
Pfizer Hellas A.E. 5, Alketou Street GR-116 33 Athens |
Aclarex |
200 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
Magyarország |
Pfizer Kft. Alkotás utca 53. MOM Park «F» Épület H-1123 Budapest |
Celebrex |
200 mg |
Capsule |
Uso orale |
Island |
Pfizer ApS Lautrupvang 8 DK-2750 Ballerup |
Celebra |
100 mg |
Capsule |
Uso orale |
Pfizer ApS Lautrupvang 8 DK-2750 Ballerup |
Celebra |
200 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
Ireland |
Pharmacia Ireland Limited Airways Industrial Estate Dublin 17 Ireland |
Celebrex |
100 mg |
Capsule |
Uso orale |
Pharmacia Ireland Limited Airways Industrial Estate Dublin 17 Ireland |
Celebrex |
200 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
Pharmacia Ireland Limited Airways Industrial Estate Dublin 17 Ireland |
Solexa |
100 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
Pharmacia Ireland Limited Airways Industrial Estate Dublin 17 Ireland |
Solexa |
200 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
Italia |
Pharmacia Italia S.p.A. Via Robert Koch, 1-2 I-20152 Milano |
Artilog |
100 mg |
Capsule |
Uso orale |
Pharmacia Italia S.p.A. Via Robert Koch, 1-2 I-20152 Milano |
Artilog |
200 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
Sefarma S.r.l. Via Robert Koch, 1-2 I-20152 Milano |
Artrid |
100 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
Sefarma S.r.l. Via Robert Koch, 1-2 I-20152 Milano |
Artrid |
200 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
Pfizer Italia S.r.l. Strada Statale 156 KM 50 I-04010 Borgo San Michele, Latina |
Solexa |
100 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
Pfizer Italia S.r.l. Strada Statale 156 KM 50 I-04010 Borgo San Michele, Latina |
Solexa |
200 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
Pharmacia Italia S.p.A. Via Robert Koch, 1-2 I-20152 Milano |
Celebrex |
100 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
Pharmacia Italia S.p.A. Via Robert Koch, 1-2 I-20152 Milano |
Celebrex |
200 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
Latvija |
Pfizer Ltd. Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ United Kingdom |
Celebrex |
100 mg |
Capsule |
Uso orale |
Pfizer Ltd. Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ United Kingdom |
Celebrex |
200 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
Lietuva |
Pfizer H.C.P. Corporation Representation Office in Lithuania A. Gostauto 40 a LT-01112 Vilnius |
Celebrex |
100 mg |
Capsule |
Uso orale |
Pfizer H.C.P. Corporation Representation Office in Lithuania A. Gostauto 40 a LT-01112 Vilnius |
Celebrex |
200 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
Luxembourg |
Pharmacia NV/SA Rijksweg 12 B-2870 Puurs |
Celebrex |
100 mg |
Capsule |
Uso orale |
Pharmacia NV/SA Rijksweg 12 B-2870 Puurs |
Celebrex |
200 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
Pharmacia NV/SA Rijksweg 12 B-2870 Puurs |
Solexa |
100 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
Pharmacia NV/SA Rijksweg 12 B-2870 Puurs |
Solexa |
200 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
Malta |
Pfizer Hellas A. E. 5, Alketou Street GR-116 33 Athens |
Celebrex |
100 mg |
Capsule |
Uso orale |
Pfizer Hellas A. E. 5, Alketou Street GR-116 33 Athens |
Celebrex |
200 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
Norge |
Pfizer AS Postboks 3 N-1324 Lysaker |
Celebra |
100 mg |
Capsule |
Uso orale |
Pfizer AS Postboks 3 N-1324 Lysaker |
Celebra |
200 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
Polska |
Pharmacia Ltd. Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ United Kingdom |
Celebrex |
100 mg |
Capsule |
Uso orale |
Pharmacia Ltd. Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ United Kingdom |
Celebrex |
200 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
Portugal |
Laboratórios Pfizer, Lda. Lagoas Park, Edifício n.o 10 P-2740-244 Porto Salvo |
Celebrex |
100 mg |
Capsule |
Uso orale |
Laboratórios Pfizer, Lda. Lagoas Park, Edifício n.o 10 P-2740-244 Porto Salvo |
Celebrex |
200 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
Lab. Medinfar — Produtos Farmacêuticos S.A. R. Manuel Ribeiro de Pavia, n.o 1 — Venda Nova P-2700-547 Amadora |
Solexa |
100 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
Lab. Medinfar — Produtos Farmacêuticos S.A. R. Manuel Ribeiro de Pavia, n.o 1 — Venda Nova P-2700-547 Amadora |
Solexa |
200 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
Slovenská republika |
Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ United Kingdom |
Celebrex |
100 mg |
Capsule |
Uso orale |
Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ United Kingdom |
Celebrex |
200 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
Slovenija |
Pfizer Luxembourg SARL 283, route d'Arlon L-8011 Strassen |
Celebrex |
100 mg |
Capsule |
Uso orale |
Pfizer Luxembourg SARL 283, route d'Arlon L-8011 Strassen |
Celebrex |
200 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
España |
Pharmacia Spain S.A. Avenida de Europa, 20-B Parque Empresarial La Moraleja E-28108 Alcobendas, Madrid |
Celebrex |
100 mg |
Capsule |
Uso orale |
Pharmacia Spain S.A. Avenida de Europa, 20-B Parque Empresarial La Moraleja E-28108 Alcobendas, Madrid |
Artilog |
100 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
Pharmacia Spain S.A. Avenida de Europa, 20-B Parque Empresarial La Moraleja E-28108 Alcobendas, Madrid |
Celebrex |
200 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
Pharmacia Spain S.A. Avenida de Europa, 20-B Parque Empresarial La Moraleja E-28108 Alcobendas, Madrid |
Artilog |
200 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
Sverige |
Pfizer AB Nytorpsvägen 36 P.O. Box 501 S-183 25 Täby |
Celebra |
100 mg |
Capsule |
Uso orale |
Pfizer AB Nytorpsvägen 36 P.O. Box 501 S-183 25 Täby |
Celebra |
200 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
Pfizer AB Nytorpsvägen 36 P.O. Box 501 S-183 25 Täby |
Solexa |
100 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
Pfizer AB Nytorpsvägen 36 P.O. Box 501 S-183 25 Täby |
Solexa |
200 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
Pfizer AB Nytorpsvägen 36 P.O. Box 501 S-183 25 Täby |
Celora |
100 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
Pfizer AB Nytorpsvägen 36 P.O. Box 501 S-183 25 Täby |
Celora |
200 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
Pfizer AB Nytorpsvägen 36 P.O. Box 501 S-183 25 Täby |
Aclarix |
100 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
Pfizer AB Nytorpsvägen 36 P.O. Box 501 S-183 25 Täby |
Aclarix |
200 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
Nederland |
Pfizer bv Rivium Westlaan 142 2909 LD Capelle a/d IJssel Nederland |
Celebrex |
100 mg |
Capsule |
Uso orale |
Pfizer bv Rivium Westlaan 142 2909 LD Capelle a/d IJssel Nederland |
Celebrex |
200 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
Pfizer bv Rivium Westlaan 142 2909 LD Capelle a/d IJssel Nederland |
Solexa |
100 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
Pfizer bv Rivium Westlaan 142 2909 LD Capelle a/d IJssel Nederland |
Solexa |
200 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
United Kingdom |
Pfizer Ltd. Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ United Kingdom |
Celebrex |
100 mg |
Capsule |
Uso orale |
Pfizer Ltd. Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ United Kingdom |
Celebrex |
200 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
Pfizer Ltd. Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ United Kingdom |
Solexa |
100 mg |
Capsule |
Uso orale |
|
Pfizer Ltd. Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ United Kingdom |
Solexa |
200 mg |
Capsule |
Uso orale |
ALLEGATO II
ELENCO DELLE DENOMINAZIONI, DELLE FORME FARMACEUTICHE E DEI DOSAGGI DEI MEDICINALI, DELLE VIE DI SOMMINISTRAZIONE E DEI TITOLARI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO NEGLI STATI MEMBRI NONCHÉ IN NORVEGIA E IN ISLANDA
Stato membro |
Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio |
Nome di fantasia |
Dosaggio |
Forma farmaceutica |
Via di somministrazione |
Belgique/België |
Merck Sharp & Dohme BV Chaussée de Waterloo, 1135 B-1180 Bruxelles |
Arcoxia |
60 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
Merck Sharp & Dohme BV Chaussée de Waterloo, 1135 B-1180 Bruxelles |
Arcoxia |
90 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Merck Sharp & Dohme BV Chaussée de Waterloo, 1135 B-1180 Bruxelles |
Arcoxia |
120 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Merck Sharp & Dohme BV Chaussée de Waterloo, 1135 B-1180 Bruxelles |
Ranacox |
60 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Merck Sharp & Dohme BV Chaussée de Waterloo, 1135 B-1180 Bruxelles |
Ranacox |
90 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Merck Sharp & Dohme BV Chaussée de Waterloo, 1135 B-1180 Bruxelles |
Ranacox |
120 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Κύπρος |
Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg 39 Postbus 581 2003 PC Haarlem Nederland |
Arcoxia |
60 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg 39 Postbus 581 2003 PC Haarlem Nederland |
Arcoxia |
90 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg 39 Postbus 581 2003 PC Haarlem Nederland |
Arcoxia |
120 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Danmark |
Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg 39 Postbus 581 2003 PC Haarlem Nederland |
Arcoxia |
60 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg 39 Postbus 581 2003 PC Haarlem Nederland |
Arcoxia |
90 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg 39 Postbus 581 2003 PC Haarlem Nederland |
Arcoxia |
120 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Deutschland |
MSD Sharp & Dohme GmbH Lindenplatz 1 D-85540 Haar |
Etoricoxib MSD |
120 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
MSD Sharp & Dohme GmbH Lindenplatz 1 D-85540 Haar |
Etoricoxib MSD |
90 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
MSD Sharp & Dohme GmbH Lindenplatz 1 D-85540 Haar |
Etoricoxib MSD |
60 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
MSD Sharp & Dohme GmbH Lindenplatz 1 D-85540 Haar |
Auxib |
120 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
MSD Sharp & Dohme GmbH Lindenplatz 1 D-85540 Haar |
Auxib |
90 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
MSD Sharp & Dohme GmbH Lindenplatz 1 D-85540 Haar |
Auxib |
60 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
MSD Sharp & Dohme GmbH Lindenplatz 1 D-85540 Haar |
Arcoxia |
120 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
MSD Sharp & Dohme GmbH Lindenplatz 1 D-85540 Haar |
Arcoxia |
90 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
MSD Sharp & Dohme GmbH Lindenplatz 1 D-85540 Haar |
Arcoxia |
60 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Eesti |
Merck Sharp & Dohme OÜ Peterburi tee 46 EE-11415 Tallinn |
Arcoxia |
60 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
Merck Sharp & Dohme OÜ Peterburi tee 46 EE-11415 Tallinn |
Arcoxia |
90 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Merck Sharp & Dohme OÜ Peterburi tee 46 EE-11415 Tallinn |
Arcoxia |
120 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Suomi |
Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg 39 Postbus 581 2003 PC Haarlem Nederland |
Arcoxia |
60 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg 39 Postbus 581 2003 PC Haarlem Nederland |
Arcoxia |
90 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg 39 Postbus 581 2003 PC Haarlem Nederland |
Arcoxia |
120 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg 39 Postbus 581 2003 PC Haarlem Nederland |
Turox |
60 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg 39 Postbus 581 2003 PC Haarlem Nederland |
Turox |
90 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg 39 Postbus 581 2003 PC Haarlem Nederland |
Turox |
120 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Ελλάδα |
Vianex SA Tatoiou Street 18 Km Athens-Lamia National Road GR-14671 Nea Erythrea — Athene |
Arcoxia |
60 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
Vianex SA Tatoiou Street 18 Km Athens-Lamia National Road GR-14671 Nea Erythrea — Athene Griekenland |
Arcoxia |
90 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Vianex SA Tatoiou Street 18 Km Athens-Lamia National Road GR-14671 Nea Erythrea — Athene |
Arcoxia |
120 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Vianex SA Tatoiou Street 18 Km Athens-Lamia National Road GR-14671 Nea Erythrea — Athene |
Turox |
60 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Vianex SA Tatoiou Street 18 Km Athens-Lamia National Road GR-14671 Nea Erythrea — Athene |
Turox |
90 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Vianex SA Tatoiou Street 18 Km Athens-Lamia National Road GR-14671 Nea Erythrea — Athene |
Turox |
120 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Magyarország |
MSD Hungary Ltd. Alkotás utca 50 H-1123 Budapest |
Arcoxia |
60 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
MSD Hungary Ltd. Alkotás utca 50 H-1123 Budapest |
Arcoxia |
90 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
MSD Hungary Ltd. Alkotás utca 50 H-1123 Budapest |
Arcoxia |
120 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Ireland |
Merck Sharp & Dohme Ltd Hertford Road Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU United Kingdom |
Arcoxia |
60 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
Merck Sharp & Dohme Ltd Hertford Road Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU United Kingdom |
Arcoxia |
90 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Merck Sharp & Dohme Ltd Hertford Road Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU United Kingdom |
Arcoxia |
120 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Island |
Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg 39 Postbus 581 2003 PC Haarlem Nederland |
Arcoxia |
60 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg 39 Postbus 581 2003 PC Haarlem Nederland |
Arcoxia |
90 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg 39 Postbus 581 2003 PC Haarlem Nederland |
Arcoxia |
120 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Italia |
Merck Sharp & Dohme Italia SpA Via G. Fabbroni, 6 I-00191 Roma |
Arcoxia |
60 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
Merck Sharp & Dohme Italia SpA Via G. Fabbroni, 6 I-00191 Roma |
Arcoxia |
90 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Merck Sharp & Dohme Italia SpA Via G. Fabbroni, 6 I-00191 Roma |
Arcoxia |
120 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Istituto Gentili SpA Via Benedetto Croce, 37 I-56125 Pisa |
Algix |
60 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Istituto Gentili SpA Via Benedetto Croce, 37 I-56125 Pisa |
Algix |
90 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Istituto Gentili SpA Via Benedetto Croce, 37 I-56125 Pisa |
Algix |
120 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Neopharmed SpA Via G. Fabbroni, 6 I-00191 Roma |
Recoxib |
60 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Neopharmed SpA Via G. Fabbroni, 6 I-00191 Roma |
Recoxib |
90 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Neopharmed SpA Via G. Fabbroni, 6 I-00191 Roma |
Recoxib |
120 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Addenda Pharma Srl Via dei Santi Pietro e Paolo, 30 I-00144 Roma |
Tauxib |
60 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Addenda Pharma Srl Via dei Santi Pietro e Paolo, 30 I-00144 Roma |
Tauxib |
90 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Addenda Pharma Srl Via dei Santi Pietro e Paolo, 30 I-00144 Roma |
Tauxib |
120 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Latvija |
SIA «Merck Sharp & Dohme Latvija» Skanstes iela 13 LV-1013 Riga |
Arcoxia |
60 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
SIA «Merck Sharp & Dohme Latvija» Skanstes iela 13 LV-1013 Riga |
Arcoxia |
90 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
SIA «Merck Sharp & Dohme Latvija» Skanstes iela 13 LV-1013 Riga |
Arcoxia |
120 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Lietuva |
Merck Sharp & Dohme UAB, Lithuania Gelezinio Vilko 18A LT-01112 Vilnius |
Arcoxia |
60 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
Merck Sharp & Dohme UAB, Lithuania Gelezinio Vilko 18A LT-01112 Vilnius |
Arcoxia |
90 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Merck Sharp & Dohme UAB, Lithuania Gelezinio Vilko 18A LT-01112 Vilnius |
Arcoxia |
120 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Luxembourg |
Merck Sharp & Dohme SA Chaussée de Waterloo 1135 B-1180 Bruxelles |
Arcoxia |
60 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
Merck Sharp & Dohme SA Chaussée de Waterloo 1135 B-1180 Bruxelles |
Arcoxia |
90 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Merck Sharp & Dohme SA Chaussée de Waterloo 1135 B-1180 Bruxelles |
Arcoxia |
120 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Merck Sharp & Dohme SA Chaussée de Waterloo 1135 B-1180 Bruxelles |
Ranacox |
60 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Merck Sharp & Dohme SA Chaussée de Waterloo 1135 B-1180 Bruxelles |
Ranacox |
90 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Merck Sharp & Dohme SA Chaussée de Waterloo 1135 B-1180 Bruxelles |
Ranacox |
120 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Malta |
Merck Sharp & Dohme Ltd Hertford Road Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU United Kingdom |
Arcoxia |
60 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
Merck Sharp & Dohme Ltd Hertford Road Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU United Kingdom |
Arcoxia |
90 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Merck Sharp & Dohme Ltd Hertford Road Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU United Kingdom |
Arcoxia |
120 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Nederland |
Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg 39 Postbus 581 2003 PC Haarlem Nederland |
Arcoxia |
60 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg 39 Postbus 581 2003 PC Haarlem Nederland |
Arcoxia |
90 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg 39 Postbus 581 2003 PC Haarlem Nederland |
Arcoxia |
120 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg 39 Postbus 581 2003 PC Haarlem Nederland |
Auxib |
60 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg 39 Postbus 581 2003 PC Haarlem Nederland |
Auxib |
90 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg 39 Postbus 581 2003 PC Haarlem Nederland |
Auxib |
120 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Norge |
Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg 39 Postbus 581 2003 PC Haarlem Nederland |
Arcoxia |
60 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg 39 Postbus 581 2003 PC Haarlem Nederland |
Arcoxia |
90 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg 39 Postbus 581 2003 PC Haarlem Nederland |
Arcoxia |
120 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Österreich |
Merck Sharp & Dohme GmbH Donau-City Straße 6 A-1220 Wien |
Arcoxia |
60 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
Merck Sharp & Dohme GmbH Donau-City Straße 6 A-1220 Wien |
Arcoxia |
90 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Merck Sharp & Dohme GmbH Donau-City Straße 6 A-1220 Wien |
Arcoxia |
120 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Merck Sharp & Dohme GmbH Donau-City Straße 6 A-1220 Wien |
Auxib |
60 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Merck Sharp & Dohme GmbH Donau-City Straße 6 A-1220 Wien |
Auxib |
90 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Merck Sharp & Dohme GmbH Donau-City Straße 6 A-1220 Wien |
Auxib |
120 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Polska |
MSD Polska Sp. z.o.o. ul. Puławska 303 PL-02-785 Warszawa |
Arcoxia |
60 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
MSD Polska Sp. z.o.o. ul. Puławska 303 PL-02-785 Warszawa |
Arcoxia |
90 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
MSD Polska Sp. z.o.o. ul. Puławska 303 PL-02-785 Warszawa |
Arcoxia |
120 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Portugal |
Merck Sharp & Dohme, Lda Quinta Da Fonte Edifício Vasco da Gama, n.o 19, Porto Salvo P-2770-192 Paço d'Arcos |
Arcoxia |
60 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
Merck Sharp & Dohme, Lda Quinta Da Fonte Edifício Vasco da Gama, n.o 19, Porto Salvo P-2770-192 Paço d'Arcos |
Arcoxia |
90 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Merck Sharp & Dohme, Lda Quinta Da Fonte Edifício Vasco da Gama, n.o 19, Porto Salvo P-2770-192 Paço d'Arcos |
Arcoxia |
120 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Laboratórios BIAL-Portela S.A. Av. Da Siderurgia Nacional P-4745-457 S. Mamede do Coronado |
Exxiv |
60 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Laboratórios BIAL-Portela S.A. Av. Da Siderurgia Nacional P-4745-457 S. Mamede do Coronado |
Exxiv |
90 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Laboratórios BIAL-Portela S.A. Av. Da Siderurgia Nacional P-4745-457 S. Mamede do Coronado |
Exxiv |
120 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Farmacox-Companhia Farmacêutica, Lda. Quinta Da Fonte Edifício Vasco da Gama, n.o 19, Porto Salvo P-2770-192 Paço d'Arcos |
Turox |
60 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Farmacox-Companhia Farmacêutica, Lda. Quinta Da Fonte Edifício Vasco da Gama, n.o 19, Porto Salvo P-2770-192 Paço d'Arcos |
Turox |
90 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Farmacox-Companhia Farmacêutica, Lda. Quinta Da Fonte Edifício Vasco da Gama, n.o 19, Porto Salvo P-2770-192 Paço d'Arcos |
Turox |
120 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Slovenija |
Merck Sharp & Dohme Ltd. Šmartinska cesta 140 SI-1000 Ljubljana |
Arcoxia |
60 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
Merck Sharp & Dohme Ltd. Šmartinska cesta 140 SI-1000 Ljubljana |
Arcoxia |
90 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Merck Sharp & Dohme Ltd. Šmartinska cesta 140 SI-1000 Ljubljana |
Arcoxia |
120 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Slovenská republika |
Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg 39 Postbus 581 2003 PC Haarlem Nederland |
Arcoxia |
60 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg 39 Postbus 581 2003 PC Haarlem Nederland |
Arcoxia |
90 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg 39 Postbus 581 2003 PC Haarlem Nederland |
Arcoxia |
120 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
España |
Merck Sharp & Dohme de España S.A. Josefa Valcárcel 38 E-Madrid 28027 |
Arcoxia |
60 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
Merck Sharp & Dohme de España S.A. Josefa Valcárcel 38 E-Madrid 28027 |
Arcoxia |
90 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Merck Sharp & Dohme de España S.A. Josefa Valcárcel 38 E-Madrid 28027 |
Arcoxia |
120 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Laboratorios Abelló S.A. Josefa Valcárcel 38 E-Madrid 28027 |
Exxiv |
60 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Laboratorios Abelló S.A. Josefa Valcárcel 38 E-Madrid 28027 |
Exxiv |
90 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Laboratorios Abelló S.A. Josefa Valcárcel 38 E-Madrid 28027 |
Exxiv |
120 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Česká republika |
Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg 39 Postbus 581 2003 PC Haarlem Nederland |
Arcoxia |
60 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg 39 Postbus 581 2003 PC Haarlem Nederland |
Arcoxia |
90 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg 39 Postbus 581 2003 PC Haarlem Nederland |
Arcoxia |
120 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
United Kingdom |
Merck Sharp & Dohme Ltd Hertford Road Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU United Kingdom |
Arcoxia |
60 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
Merck Sharp & Dohme Ltd Hertford Road Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU United Kingdom |
Arcoxia |
90 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Merck Sharp & Dohme Ltd Hertford Road Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU United Kingdom |
Arcoxia |
120 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Merck Sharp & Dohme Ltd Hertford Road Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU United Kingdom |
Auxib |
60 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Merck Sharp & Dohme Ltd Hertford Road Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU United Kingdom |
Auxib |
90 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Merck Sharp & Dohme Ltd Hertford Road Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU United Kingdom |
Auxib |
120 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Merck Sharp & Dohme Ltd Hertford Road Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU United Kingdom |
Exxiv |
60 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Merck Sharp & Dohme Ltd Hertford Road Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU United Kingdom |
Exxiv |
90 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Merck Sharp & Dohme Ltd Hertford Road Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU United Kingdom |
Exxiv |
120 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Merck Sharp & Dohme Ltd Hertford Road Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU United Kingdom |
Turox |
60 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Merck Sharp & Dohme Ltd Hertford Road Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU United Kingdom |
Turox |
90 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Merck Sharp & Dohme Ltd Hertford Road Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU United Kingdom |
Turox |
120 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Sverige |
Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg 39 Postbus 581 2003 PC Haarlem Nederland |
Arcoxia |
60 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg 39 Postbus 581 2003 PC Haarlem Nederland |
Arcoxia |
90 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg 39 Postbus 581 2003 PC Haarlem Nederland |
Arcoxia |
120 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg 39 Postbus 581 2003 PC Haarlem Nederland |
Turox |
60 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg 39 Postbus 581 2003 PC Haarlem Nederland |
Turox |
90 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg 39 Postbus 581 2003 PC Haarlem Nederland |
Turox |
120 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
ALLEGATO III
ELENCO DEI NOMI DEI MEDICINALI, DELLE FORME FARMACEUTICHE, DEI DOSAGGI, DELLA VIA DI SOMMINISTRAZIONE, E DEI TITOLARI DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO NEGLI STATI MEMBRI E IN NORVEGIA E IN ISLANDA
Stato membro |
Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio |
Nome di fantasia |
Dosaggio |
Forma farmaceutica |
Via di somministrazione |
United Kingdom |
Novartis Pharmaceuticals UK Ltd Frimley Business Park Frimley Camberley Surrey GU16 7SR United Kingdom |
Prexige |
100 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
Novartis Pharmaceuticals UK Ltd Frimley Business Park Frimley Camberley Surrey GU16 7SR United Kingdom |
Prexige |
200 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Novartis Pharmaceuticals UK Ltd Frimley Business Park Frimley Camberley Surrey GU16 7SR United Kingdom |
Prexige |
400 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Novartis Pharmaceuticals UK Ltd Frimley Business Park Frimley Camberley Surrey GU16 7SR United Kingdom |
Lumiracoxib |
100 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Novartis Pharmaceuticals UK Ltd Frimley Business Park Frimley Camberley Surrey GU16 7SR United Kingdom |
Lumiracoxib |
200 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Novartis Pharmaceuticals UK Ltd Frimley Business Park Frimley Camberley Surrey GU16 7SR United Kingdom |
Lumiracoxib |
400 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Novartis Pharmaceuticals UK Ltd Frimley Business Park Frimley Camberley Surrey GU16 7SR United Kingdom |
Frexocel |
100 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Novartis Pharmaceuticals UK Ltd Frimley Business Park Frimley Camberley Surrey GU16 7SR United Kingdom |
Frexocel |
200 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Novartis Pharmaceuticals UK Ltd Frimley Business Park Frimley Camberley Surrey GU16 7SR United Kingdom |
Frexocel |
400 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Novartis Pharmaceuticals UK Ltd Frimley Business Park Frimley Camberley Surrey GU16 7SR United Kingdom |
Stellige |
100 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Novartis Pharmaceuticals UK Ltd Frimley Business Park Frimley Camberley Surrey GU16 7SR United Kingdom |
Stellige |
200 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Novartis Pharmaceuticals UK Ltd Frimley Business Park Frimley Camberley Surrey GU16 7SR United Kingdom |
Stellige |
400 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Novartis Pharmaceuticals UK Ltd Frimley Business Park Frimley Camberley Surrey GU16 7SR United Kingdom |
Exforge |
100 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Novartis Pharmaceuticals UK Ltd Frimley Business Park Frimley Camberley Surrey GU16 7SR United Kingdom |
Exforge |
200 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
|
Novartis Pharmaceuticals UK Ltd Frimley Business Park Frimley Camberley Surrey GU16 7SR United Kingdom |
Exforge |
400 mg |
Compressa rivestita con film |
Uso orale |
30.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 334/58 |
Estratto delle decisioni comunitarie in materia di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali dal 15.12.2004 al 15.1.2005
[Pubblicazione a norma dell'articolo 12 o dell'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio (1)]
(2005/C 334/09)
— Rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio (articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio): Accettazione
Data della decisione |
Nome del medicinale |
Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio |
N. di iscrizione nel registro comunitario |
Data della notifica |
|||
12.1.2005 |
Avastin |
|
EU/1/04/300/001-002 |
14.1.2005 |
(1) GU L 214 del 24.8.1993, pag. 1.
30.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 334/59 |
Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari
(2005/C 334/10)
La presente pubblicazione conferisce un diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 12 quinquies del citato regolamento. Le eventuali dichiarazioni di opposizione a tale domanda devono essere trasmesse, per il tramite dell'autorità competente di uno Stato membro, di uno Stato membro dell'OCM o di un paese terzo riconosciuto conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione. La pubblicazione è motivata dagli elementi sotto illustrati, in particolare al punto 4.6, in base ai quali la domanda si ritiene giustificata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.
SCHEDA RIEPILOGATIVA
REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
«SANGUEIRA DE BARROSO — MONTALEGRE»
N. CE: PT/00236/16.05.2002
DOP ( ) IGP ( X )
La presente scheda costituisce una sintesi redatta a scopo informativo. Per un'informazione completa, gli interessati e in particolare i produttori dei prodotti coperti della DOP o dalla IGP in questione, sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare presso i servizi o le associazioni nazionali oppure presso i servizi competenti della Commissione europea (1).
1. Servizio competente dello Stato membro:
Nome |
Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica |
Indirizzo |
Av. Afonso Costa, n.o 1949 — P-002 Lisboa |
Telefono |
(351-21) 844 22 00 |
Fax |
(351-21) 844 22 02 |
E-mail: |
idrha@idrha.min-agricultura.pt |
2. Richiedente:
2.1 Nome: Cooperativa Agrícola dos Produtores de Batata para Semente de Montalegre, CRL
2.2 Indirizzo:
Rua General Humberto Delgado 5470 — 247 Montalegre |
Telefono: (00-351) 276 512 253 |
Fax (00-351) 276 512 528 |
E-mail: quadrimonte@iol.pt |
2.3 Composizione: produttori/trasformatori (x) altro ( )
3. Tipo di prodotto
Classe 1.2.: Prodotti a base di carne
4. Descrizione del disciplinare
(riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)
4.1 Nome: «SANGUEIRA DE BARROSO — MONTALEGRE»
4.2 Descrizione: Salume affumicato a base di carne, lardo e sangue ottenuti da suini di razza «bísara», o incrociati con tale razza (con almeno il 50 % di sangue «bísaro»), e pane di frumento, costituito da una pasta molle e secca in cui sono visibili piccoli pezzi di carne e insaccato in un budello sottile di maiale. Gli ingredienti sono conditi con sale, aglio, vino rosso o bianco della regione di Trás-os-Montes, paprica forte (regionalmente designata con il termine «pimento») e/o paprica dolce («pimentão»), prezzemolo, cipolla e olio della regione di Trás-os-Montes. Il prodotto, di colore nero ed aspetto rugoso, ha sezione cilindrica con un diametro di circa 3 cm; è legato a ciascuna estremità con due nodi semplici con un unico filo di cotone, il che gli conferisce una forma a ferro di cavallo.
4.3 Zona geografica: Tenuto conto della specificità della produzione di tale prodotto, delle sue caratteristiche organolettiche, delle conoscenze della popolazione e delle condizioni climatiche della regione, la zona geografica di trasformazione e condizionamento è naturalmente circoscritta al comune di Montalegre nel distretto di Vila Real. Considerata la forma tradizionale di alimentazione dei suini e i prodotti agricoli esistenti, la zona geografica di produzione della carne e del lardo è naturalmente circoscritta ai comuni di Botica, Chaves e Montalegre nel distretto di Vila Real. Il territorio costituito dai tre comuni è conosciuto e designato con il nome di «Barroso».
4.4 Prova d'origine: Le aziende agricole e gli impianti di macellazione, sezionamento e preparazione devono essere provvisti di licenza, devono essere autorizzati dall'associazione di produttori (Agrupamento de Produtores) previo parere dell'OPC e devono essere ubicati rispettivamente nella zona di produzione o nella zona di trasformazione indicata. Tutto il processo produttivo, dall'azienda agricola che produce la materia prima fino al punto di vendita del prodotto, è assoggettato a un rigoroso sistema di controllo che permette di assicurare la tracciabilità completa del prodotto. I suini sono allevati in aziende agropecuarie aventi una superficie compatibile con i sistemi produttivi tradizionali, semiestensivi, in grado di produrre l'alimentazione tradizionale degli animali. Il marchio di certificazione apposto su ciascun insaccato è numerato e consente pertanto una tracciabilità completa fino all'azienda agricola che ha dato origine al prodotto. La prova d'origine può essere ottenuta in qualsiasi momento e lungo tutta la catena produttiva grazie al numero di serie presente obbligatoriamente nel marchio di certificazione.
4.5 Metodo di ottenimento: Le carni grasse sono tagliate a pezzetti. Una volta fatto sgocciolare il sangue del maiale, si aggiunge acqua mescolando energicamente per evitare la coagulazione e infine si condisce il tutto con sale e aglio e si lascia riposare. Il pane è tagliato a fette sottili. Le carni sono condite con sale, vino rosso o bianco della regione e aglio e lasciate marinare fino a tre giorni in un luogo fresco e poco umido. La carne è poi ritirata dalla «sorsa» (termine regionale che indica la marinata), assieme al pane e al sangue, si aggiunge la paprica forte e/o dolce, il prezzemolo e la cipolla tritati e l'olio crudo. Si procede immediatamente all'insaccamento in un budello sottile di maiale. Al termine del riempimento si taglia nelle dimensioni desiderate, previa legatura con filo di cotone. Le estremità sono successivamente legate con due nodi semplici, il che conferisce all'insaccato una forma a ferro di cavallo. L'affumicamento è effettuato a fuoco lento in camera o stanza di affumicamento o nel camino tradizionale per circa tre o quattro giorni. Il fumo è ottenuto mediante la combustione diretta di legna, principalmente di quercia, proveniente dalla regione. Sul mercato il prodotto si presenta in pezzi interi sempre preconfezionati all'origine. Data la sua natura e composizione, non è possibile né il taglio né l'affettatura. Per il condizionamento, ove effettuato, si utilizza materiale appropriato, non nocivo e inerte rispetto al prodotto, in atmosfera normale o controllata o sotto vuoto. Le operazioni di condizionamento possono essere realizzate solo nella zona geografica di trasformazione per facilitare la completa tracciabilità del prodotto, consentire eventuali controlli e evitare ogni alterazione delle caratteristiche gustative e microbiologiche.
4.6 Legame: Date le condizioni climatiche, geografiche e socioeconomiche e le difficili comunicazioni con il resto del paese, la dieta della regione di Barroso si limitava alla produzione locale, costituita principalmente da pane, patate e carne di maiale. I riferimenti alle imposte sui suini e sui prodotti a base di carne suina in diversi registri comunali, tra cui quello di Montealegre, dimostrano che l'allevamento suino rappresenta da lungo tempo un'attività di grande rilievo. Per consentirne il consumo tutto l'anno sono stati scoperti metodi di conservazione della carne suina che hanno rapidamente assunto la forma di un'arte ancestrale, tramandata di generazione in generazione. La preparazione di tali prodotti risulta e dipende in gran parte dal clima freddo e secco di questa regione, dove il focolare domestico deve restare sempre acceso e in questo modo offre condizioni di affumicamento uniche, caratterizzate da un fumo poco intenso e graduale. In tal modo dall'esigenza di utilizzare e conservare la carne suina ottenuta attraverso la tradizionale «mattanza» sono nati vari insaccati di diversa forma e composizione, di colori e sapori differenziati, ma sempre legati alle particolarità locali, alla terra e alla gente. In sintesi, il legame del prodotto con la zona geografica è dato dalla razza degli animali (autoctoni), dalla loro alimentazione con prodotti locali, dalle conoscenze alla base della selezione dei tagli del maiale, dall'affumicamento con legna della regione e dalla stagionatura in locali molto freddi e secchi, propizi alla conservazione dei prodotti.
4.7 Organismo di controllo:
Nome |
Tradição e Qualidade — Associação Interprofissional para Produtos Agro-Alimentares de Trás-os-Montes |
Indirizzo |
Av. 25 de Abril, 273 S/L P-5370 Mirandela |
Telefono |
(351-278) 26 14 10 |
Fax |
(351-278) 26 14 10 |
E- mail: |
tradicao-qualidade@clix.pt |
L'azienda Tradição e Qualidade è stata riconosciuta conforme ai requisiti della Norma 45011:2001.
4.8 Etichettatura: Riporta obbligatoriamente la dicitura «Sangueira de Barroso — Montalegre — Indicação Geográfica Protegida», il rispettivo logo comunitario e il logo dei prodotti di Barroso- Montealegre, il cui modello è riprodotto in appresso, con le parole «Montalegre» e «Sangueira». Deve inoltre riportare il marchio di certificazione, in cui figura obbligatoriamente il nome del prodotto e la rispettiva dicitura, il nome dell'organismo di controllo e il numero di serie (codice numerico o alfanumerico che consente la tracciabilità del prodotto).
4.9 Condizioni nazionali: —
(1) Commissione europea, Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale — Unità politica di qualità dei prodotti agricoli, B-1049 Bruxelles
30.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 334/62 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4067 — Blackstone/Lion Capital/CSEB)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(2005/C 334/11)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. |
In data 20.12.2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio1. Con tale operazione le imprese Blackstone Group («Blackstone», USA) e Lion Capital General Partner LLP («Lion Capital», Regno Unito) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo del ramo europeo delle bibite dell'impresa Cadbury Schweppes plc («CSEB», Francia) mediante acquisto di azioni o quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (1) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4067 — Blackstone/Lion Capital/CSEB, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
Agenzia europea per la difesa
30.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 334/63 |
Comunicazione relativa alla revisione delle disposizioni finanziarie applicabili al bilancio generale
(2005/C 334/12)
Il comitato direttivo dell'Agenzia europea per la difesa ha deciso, il 16 dicembre 2005, di modificare il titolo III («Aggiudicazione degli appalti pubblici») delle disposizioni finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Agenzia (allegato della decisione 2004/658/PESC del Consiglio, del 13 settembre 2004, GU L 300 del 25.9.2004, pag. 52). Il testo modificato è pubblicato al seguente indirizzo Internet:
http://www.eda.eu.int/procurement/procurement.html