ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 334

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48° anno
30 dicembre 2005


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Consiglio

2005/C 334/1

Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Versione consolidata) — Primo protocollo relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 1980 (Versione consolidata) — Secondo protocollo che attribuisce alla Corte di giustizia una competenza per l'interpretazione della convenzione del 1980 (Versione consolidata)

1

 

Commissione

2005/C 334/2

Tassi di cambio dell'euro

28

2005/C 334/3

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4044 — Tietoenator/Tietoenator Government/SAAB/Elesco/Tietosaab Systems JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

29

2005/C 334/4

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4074 — Magna/CTS) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

30

2005/C 334/5

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4089 — Gilde/Heiploeg) ( 1 )

31

2005/C 334/6

Estratto delle decisioni comunitarie in materia di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali dall'1.11.2005 al 19.11.2005[Pubblicazione a norma dell'articolo 12 o dell'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio]

32

2005/C 334/7

Estratto delle decisioni comunitarie in materia di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali dall'1.11.2005 al 19.11.2005— Decisione(i) presa(e) in virtù dell'articolo 34 della direttiva 2001/83/CE o dell'articolo 38 della direttiva 2001/82/CE

35

2005/C 334/8

Estratto delle decisioni comunitarie in materia di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali dal 20.11.2005 al 30.11.2005— Decisione/i presa/e in virtù dell'articolo 34 della direttiva 2001/83/CE o dell'articolo 38 della direttiva 2001/82/CE

38

2005/C 334/9

Estratto delle decisioni comunitarie in materia di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali dal 15.12.2004 al 15.1.2005[Pubblicazione a norma dell'articolo 12 o dell'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio]

58

2005/C 334/0

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari

59

2005/C 334/1

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4067 — Blackstone/Lion Capital/CSEB) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

62

 

Agenzia europea per la difesa

2005/C 334/2

Comunicazione relativa alla revisione delle disposizioni finanziarie applicabili al bilancio generale

63


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Consiglio

30.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 334/1


CONVENZIONE DI ROMA DEL 1980 SULLA LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI

(Versione consolidata)

PRIMO PROTOCOLLO RELATIVO ALL'INTERPRETAZIONE DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA CONVENZIONE DEL 1980

(Versione consolidata)

SECONDO PROTOCOLLO CHE ATTRIBUISCE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UNA COMPETENZA PER L'INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE DEL 1980

(Versione consolidata)

(2005/C 334/01)

NOTA PRELIMINARE

La firma, avvenuta il 14 aprile 2005, della convenzione relativa all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali nonché ai due protocolli relativi all'interpretazione da parte della Corte di giustizia ha reso auspicabile procedere ad una versione codificata della convenzione di Roma e dei due protocolli summenzionati.

Detti testi sono completati da sei dichiarazioni, di cui la prima, del 1980, concerne l'armonia da prevedere tra le norme sui conflitti di leggi da adottare a livello della Comunità e quelle della convenzione, la seconda, parimenti del 1980, concerne l'interpretazione della convenzione da parte della Corte di giustizia, la terza, del 1996, concerne il rispetto della procedura prevista all'articolo 23 della convenzione di Roma in materia di trasporto di merci per mare, la quarta, del 2005, concerne i termini previsti per la ratifica delle convenzioni di adesione, la quinta, parimenti del 2005, concerne il termine della presentazione di una proposta di regolamento sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e la sesta, anch'essa del 2005, concerne lo scambio di informazioni.

Il Segretariato generale del Consiglio, nei cui archivi sono depositati gli originali degli strumenti in questione, ha stabilito il testo contenuto nel presente fascicolo. Si noti tuttavia che il testo non ha carattere vincolante. I testi ufficiali degli strumenti codificati figurano nelle Gazzette ufficiali seguenti.

Versione della Gazzetta ufficiale in

Convenzione del 1980

Convenzione d'adesione del 1984

Protocollo I del 1988

Protocollo II del 1988

Convenzione d'adesione del 1992

Convenzione d'adesione del 1996

Convenzione d'adesione del 2005

tedesco

L 266, pag. 1, 9.10.1980

L 146, pag. 1, 31.5.1984

L 48, pag. 1, 20.2.1989

L 48, pag. 17, 20.2.1989

L 333, pag. 1, 18.11.1992

C 15, pag. 10, 15.1.1997

C 169, pag. 1, 8.7.2005

inglese

L 266, pag. 1, 9.10.1980

L 146, pag. 1, 31.5.1984

L 48, pag. 1, 20.2.1989

L 48, pag. 17, 20.2.1989

L 333, pag. 1, 18.11.1992

C 15, pag. 10, 15.1.1997

C 169, pag. 1, 8.7.2005

danese

L 266, pag. 1, 9.10.1980

L 146, pag. 1, 31.5.1984

L 48, pag. 1, 20.2.1989

L 48, pag. 17, 20.2.1989

L 333, pag. 1, 18.11.1992

C 15, pag. 10, 15.1.1997

C 169, pag. 1, 8.7.2005

francese

L 266, pag. 1, 9.10.1980

L 146, pag. 1, 31.5.1984

L 48, pag. 1, 20.2.1989

L 48, pag. 17, 20.2.1989

L 333, pag. 1, 18.11.1992

C 15, pag. 10, 15.1.1997

C 169, pag. 1, 8.7.2005

greco

L 146, pag. 7, 31.5.1984

L 146, pag. 1, 31.5.1984

L 48, pag. 1, 20.2.1989

L 48, pag. 17, 20.2.1989

L 333, pag. 1, 18.11.1992

C 15, pag. 10, 15.1.1997

C 169, pag. 1, 8.7.2005

irlandese

Edizione speciale (L 266)

Edizione speciale (L 146)

Edizione speciale (L 48)

Edizione speciale (L 48)

Edizione speciale (L 333)

Edizione speciale (C 15)

Edizione speciale (C 169)

italiano

L 266, pag. 1, 9.10.1980

L 146, pag. 1, 31.5.1984

L 48, pag. 1, 20.2.1989

L 48, pag. 17, 20.2.1989

L 333, pag. 1, 18.11.1992

C 15, pag. 10, 15.1.1997

C 169, pag. 1, 8.7.2005

olandese

L 266, pag. 1, 9.10.1980

L 146, pag. 1, 31.5.1984

L 48, pag. 1, 20.2.1989

L 48, pag. 17, 20.2.1989

L 333, pag. 1, 18.11.1992

C 15, pag. 10, 15.1.1997

C 169, pag. 1, 8.7.2005

spagnolo

Edizione speciale

Capitolo 1, tomo 3, pag. 36

(cfr. anche GU L 333, pag. 17)

Edizione speciale

Capitolo 1, tomo 4, pag. 36

(cfr. anche GU L 333, pag. 72)

L 48, pag. 1, 20.2.1989

L 48, pag. 17, 20.2.1989

L 333, pag. 1, 18.11.1992

C 15, pag. 10, 15.1.1997

C 169, pag. 1, 8.7.2005

portoghese

Edizione speciale

Capitolo 1, tomo 3, pag. 36

(cfr. anche GU L 333, pag. 7)

Edizione speciale

Capitolo 1, tomo 4, pag. 72

(cfr. anche GU L 333, pag. 7)

L 48, pag. 1, 20.2.1989

L 48, pag. 17, 20.2.1989

L 333, pag. 1, 18.11.1992

C 15, pag. 10, 15.1.1997

C 169, pag. 1, 8.7.2005

finlandese

C 15, pag. 70, 15.1.1997

C 15, pag. 66, 15.1.1997

C 15, pag. 60, 15.1.1997

C 15, pag. 64, 15.1.1997

C 15, pag. 68, 15.1.1997

C 15, pag. 53, 15.1.1997

C 169, pag. 1, 8.7.2005

svedese

C 15, pag. 70, 15.1.1997

C 15, pag. 66, 15.1.1997

C 15, pag. 60, 15.1.1997

C 15, pag. 64, 15.1.1997

C 15, pag. 68, 15.1.1997

C 15, pag. 53, 15.1.1997

C 169, pag. 1, 8.7.2005

ceco

C 169, pag. 10, 8.7.2005

C 169, pag. 23, 8.7.2005

C 169, pag. 10, 8.7.2005

C 169, pag. 10, 8.7.2005

C 169, pag. 26, 8.7.2005

C 169, pag. 28, 8.7.2005

C 169, pag. 1, 8.7.2005

estone

C 169, pag. 10, 8.7.2005

C 169, pag. 23, 8.7.2005

C 169, pag. 10, 8.7.2005

C 169, pag. 10, 8.7.2005

C 169 pag. 26, 8.7.2005

C 169 pag. 28, 8.7.2005

C 169, pag. 1, 8.7.2005

lettone

C 169 pag. 10, 8.7.2005

C 169 pag. 23, 8.7.2005

C 169 pag. 10, 8.7.2005

C 169 pag. 10, 8.7.2005

C 169, pag. 26, 8.7.2005

C 169, pag. 28, 8.7.2005

C 169, pag. 1, 8.7.2005

lituano

C 169, pag. 10, 8.7.2005

C 169, pag. 23, 8.7.2005

C 169, pag. 10, 8.7.2005

C 169, pag. 10, 8.7.2005

C 169, pag. 26, 8.7.2005

C 169, pag. 28, 8.7.2005

C 169, pag. 1, 8.7.2005

ungherese

C 169, pag. 10, 8.7.2005

C 169, pag. 23, 8.7.2005

C 169, pag. 10, 8.7.2005

C 169, pag. 10, 8.7.2005

C 169, pag. 26, 8.7.2005

C 169, pag. 28, 8.7.2005

C 169, pag. 1, 8.7.2005

maltese

C 169, pag. 10, 8.7.2005

C 169, pag. 23, 8.7.2005

C 169, pag. 10, 8.7.2005

C 169, pag. 10, 8.7.2005

C 169, pag. 26, 8.7.2005

C 169, pag. 28, 8.7.2005

C 169, pag. 1, 8.7.2005

polacco

C 169, pag. 10, 8.7.2005

C 169, pag. 23, 8.7.2005

C 169, pag. 10, 8.7.2005

C 169, pag. 10, 8.7.2005

C 169, pag. 26, 8.7.2005

C 169, pag. 28, 8.7.2005

C 169, pag. 1, 8.7.2005

slovacco

C 169, pag. 10, 8.7.2005

C 169, pag. 23, 8.7.2005

C 169, pag. 10, 8.7.2005

C 169, pag. 10, 8.7.2005

C 169, pag. 26, 8.7.2005

C 169, pag. 28, 8.7.2005

C 169, pag. 1, 8.7.2005

sloveno

C 169, pag. 10, 8.7.2005

C 169, pag. 23, 8.7.2005

C 169, pag. 10, 8.7.2005

C 169, pag. 10, 8.7.2005

C 169, pag. 26, 8.7.2005

C 169, pag. 28, 8.7.2005

C 169, pag. 1, 8.7.2005


CONVENZIONE (1)SULLA LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI APERTA ALLA FIRMA A ROMA IL 19 GIUGNO 1980

PREAMBOLO

LE ALTE PARTI CONTRAENTI del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

SOLLECITE di continuare, nel campo del diritto internazionale privato, l'opera di unificazione giuridica già intrapresa nella Comunità, in particolare in materia di competenza giurisdizionale e di esecuzione delle sentenze,

DESIDEROSE d'adottare delle regole uniformi concernenti la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:

TITOLO I

CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1

Campo d'applicazione

1.   Le disposizioni della presente convenzione si applicano alle obbligazioni contrattuali nelle situazioni che implicano un conflitto di leggi.

2.   Esse non si applicano:

a)

alle questioni di stato e di capacità delle persone fisiche, fatto salvo l'articolo 11;

b)

alle obbligazioni contrattuali relative a:

testamenti e successioni,

regimi matrimoniali,

diritti e doveri derivanti dai rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, compresi gli obblighi alimentari a favore dei figli naturali;

c)

alle obbligazioni che derivano da cambiali, assegni, vaglia cambiari nonché da altri strumenti negoziabili, qualora le obbligazioni derivanti da tali strumenti risultino dal loro carattere negoziabile;

d)

ai compromessi, alle clausole compromissorie e alle convenzioni sul foro competente;

e)

alle questioni inerenti al diritto delle società, associazioni e persone giuridiche, quali la costituzione, la capacità giuridica, l'organizzazione interna e lo scioglimento delle società, associazioni e persone giuridiche, nonché la responsabilità legale personale dei soci e degli organi per le obbligazioni della società, associazione o persona giuridica;

f)

alla questione di stabilire se l'atto compiuto da un intermediario valga a obbligare di fronte ai terzi la persona per conto della quale egli ha affermato di agire, o se l'atto compiuto da un organo di una società, associazione o persona giuridica valga ad obbligare di fronte ai terzi la società, l'associazione o la persona giuridica;

g)

alla costituzione di — trusts — né ai rapporti che ne derivano tra i costituenti, i — trustees — e i beneficiari;

h)

alla prova e alla procedura, fatto salvo l'articolo 14.

3.   Le disposizioni della presente convenzione non si applicano ai contratti di assicurazione per la copertura di rischi localizzati nei territori degli Stati membri della IT 26. 1. 98 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 27/37 Comunità economica europea. Al fine di determinare se un rischio è localizzato in questi territori, il giudice applica la propria legge interna.

4.   Il paragrafo 3 non concerne i contratti di riassicurazione.

Articolo 2

Carattere universale

La legge designata dalla presente convenzione si applica anche se è la legge di uno Stato non contraente.

TITOLO II

NORME UNIFORMI

Articolo 3

Libertà di scelta

1.   Il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti. La scelta dev'essere espressa, o risultare in modo ragionevolmente certo dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto, ovvero a una parte soltanto di esso.

2.   Le parti possono convenire, in qualsiasi momento, di sottoporre il contratto ad una legge diversa da quella che lo regolava in precedenza, vuoi in funzione di una scelta anteriore secondo il presente articolo, vuoi in funzione di altre disposizioni della presente convenzione. Qualsiasi modifica relativa alla determinazione della legge applicabile, intervenuta posteriormente alla conclusione del contratto, non inficia la validità formale del contratto ai sensi dell'articolo 9 e non pregiudica i diritti dei terzi.

3.   La scelta di una legge straniera ad opera delle parti, accompagnata o non dalla scelta di un tribunale straniero, qualora nel momento della scelta tutti gli altri dati di fatto si riferiscano a un unico paese, non può recare pregiudizio alle norme alle quali la legge di tale paese non consente di derogare per contratto, qui di seguito denominate «disposizioni imperative».

4.   L'esistenza e la validità del consenso delle parti sulla legge applicabile al contratto sono regolate dagli articoli 8, 9 e 11.

Articolo 4

Legge applicabile in mancanza di scelta

1.   Nella misura in cui la legge che regola il contratto non sia stata scelta a norma dell'articolo 3, il contratto è regolato dalla legge del paese col quale presenta il collegamento più stretto. Tuttavia, qualora una parte del contratto sia separabile dal resto e presenti un collegamento più stretto con un altro paese, a tale parte del contratto potrà applicarsi, in via eccezionale, la legge di quest'altro paese.

2.   Salvo quanto disposto dal paragrafo 5, si presume che il contratto presenti il collegamento più stretto col paese in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la propria residenza abituale o, se si tratta di una società, associazione o persona giuridica, la propria amministrazione centrale. Tuttavia, se il contratto è concluso nell'esercizio dell'attività economica o professionale della suddetta parte, il paese da considerare è quello dove è situata la sede principale di detta attività oppure, se a norma del contratto la prestazione dev'essere fornita da una sede diversa dalla sede principale, quello dove è situata questa diversa sede.

3.   Quando il contratto ha per oggetto il diritto reale su un bene immobile o il diritto di utilizzazione di un bene immobile, si presume, in deroga al paragrafo 2, che il contratto presenti il collegamento più stretto con il paese in cui l'immobile è situato.

4.   La presunzione del paragrafo 2 non vale per il contratto di trasporto di merci. Si presume che questo contratto presenti il collegamento più stretto col paese in cui il vettore ha la sua sede principale al momento della conclusione del contratto, se il detto paese coincide con quello in cui si trova il luogo di carico o di scarico o la sede principale del mittente. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo sono considerati come contratti di trasporto di merci i contratti di noleggio a viaggio o altri contratti il cui oggetto essenziale sia il trasporto di merci.

5.   È esclusa l'applicazione del paragrafo 2 quando la prestazione caratteristica non può essere determinata. Le presunzioni dei paragrafi 2, 3 e 4 vengono meno quando dal complesso delle circostanze risulta che il contratto presenta un collegamento più stretto con un altro paese.

Articolo 5

Contratto concluso dai consumatori

1.   Il presente articolo si applica ai contratti aventi per oggetto la fornitura di beni mobili materiali o di servizi a una persona, il consumatore, per un uso che può considerarsi estraneo alla sua attività professionale, e ai contratti destinati al finanziamento di tale fornitura.

2.   In deroga all'articolo 3, la scelta ad opera delle parti della legge applicabile non può aver per risultato di privare il consumatore della protezione garantitagli dalle disposizioni imperative della legge del paese nel quale risiede abitualmente:

se la conclusione del contratto è stata preceduta in tale paese da una proposta specifica o da una pubblicità e se il consumatore ha compiuto nello stesso paese gli atti necessari per la conclusione del contratto o

se l'altra parte o il suo rappresentante ha ricevuto l'ordine del consumatore nel paese di residenza o

se il contratto rappresenta una vendita di merci e se il consumatore si è recato dal paese di residenza in un paese straniero e vi ha stipulato l'ordine, a condizione che il viaggio sia stato organizzato dal venditore per incitare il consumatore a concludere una vendita.

3.   In deroga all'articolo 4 ed in mancanza di scelta effettuata a norma dell'articolo 3, tali contratti sono sottoposti alla legge del paese nel quale il consumatore ha la sua residenza abituale sempreché ricorrano le condizioni enunciate al paragrafo 2 del presente articolo.

4.   Il presente articolo non si applica:

a)

al contratto di trasporto,

b)

al contratto di fornitura di servizi quando i servizi dovuti al consumatore devono essere forniti esclusivamente in un paese diverso da quello in cui egli risiede abitualmente.

5.   In deroga al paragrafo 4, il presente articolo si applica al contratto che prevede per un prezzo globale prestazioni combinate di trasporto e di alloggio.

Articolo 6

Contratto individuale di lavoro

1.   In deroga all'articolo 3, nei contratti di lavoro, la scelta della legge applicabile ad opera delle parti non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle norme imperative della legge che regolerebbe il contratto, in mancanza di scelta, a norma del paragrafo 2.

2.   In deroga all'articolo 4 ed in mancanza di scelta a norma dell'articolo 3, il contratto di lavoro è regolato:

a)

dalla legge del paese in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto compie abitualmente il suo lavoro, anche se è inviato temporaneamente in un altro paese, oppure

b)

dalla legge del paese dove si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore, qualora questi non compia abitualmente il suo lavoro in uno stesso paese,

a meno che non risulti dall'insieme delle circostanze che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un altro paese. In questo caso si applica la legge di quest'altro paese.

Articolo 7

Disposizioni imperative e legge del contratto

1.   Nell'applicazione, in forza della presente convenzione, della legge di un paese determinato potrà essere data efficacia alle norme imperative di un altro paese con il quale la situazione presenti uno stretto legame, se e nella misura in cui, secondo il diritto di quest'ultimo paese, le norme stesse siano applicabili quale che sia la legge regolatrice del contratto. Ai fini di decidere se debba essere data efficacia a queste norme imperative, si terrà conto della loro natura e del loro oggetto nonché delle conseguenze che deriverebbero dalla loro applicazione o non applicazione.

2.   La presente convenzione non può impedire l'applicazione delle norme in vigore nel paese del giudice, le quali disciplinano imperativamente il caso concreto indipendentemente dalla legge che regola il contratto.

Articolo 8

Esistenza e validità sostanziale

1.   L'esistenza e la validità del contratto o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile in virtù della presente convenzione se il contratto o la disposizione fossero validi.

2.   Tuttavia un contraente, al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, può riferirsi alla legge del paese in cui ha la sua residenza abituale, se dalle circostanze risulti che non sarebbe ragionevole stabilire l'effetto del comportamento di questo contraente secondo la legge prevista nel paragrafo 1.

Articolo 9

Requisiti di forma

1.   Un contratto concluso tra persone che si trovano nello stesso paese è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge del luogo che ne regola la sostanza in forza della presente convenzione o della legge del luogo in cui viene concluso.

2.   Un contratto concluso tra persone che si trovano in paesi differenti è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che ne regola la sostanza in forza della presente convenzione o della legge di uno di questi paesi.

3.   Quando il contratto è concluso da un rappresentante, il paese in cui il rappresentante agisce è quello che deve essere preso in considerazione per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2.

4.   Un atto giuridico unilaterale relativo ad un contratto concluso o da concludere è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge del luogo che regola o regolerebbe la sostanza del contratto in forza della presente convenzione o della legge del luogo in cui detto atto è compiuto.

5.   I paragrafi da 1 a 4 non si applicano ai contratti cui si applica l'articolo 5, conclusi nelle circostanze enunciate nell'articolo 5, paragrafo 2. La forma di questi contratti è regolata dalla legge del paese in cui il consumatore ha la sua residenza abituale.

6.   In deroga ai paragrafi da 1 a 4, qualsiasi contratto che ha per oggetto un diritto reale su un immobile o un diritto di utilizzazione di un immobile è sottoposto alle regole imperative di forma della legge del paese in cui l'immobile è situato sempreché, secondo questa legge, esse si applichino indipendentemente dal luogo di conclusione del contratto e dalla legge che ne regola la sostanza.

Articolo 10

Portata della legge del contratto

1.   La legge che regola il contratto in forza degli articoli da 3 a 6 e dell'articolo 12 regola in particolare:

a)

la sua interpretazione;

b)

l'esecuzione delle obbligazioni che ne discendono;

c)

nei limiti dei poteri attribuiti al giudice dalla sua legge processuale, le conseguenze dell'inadempimento totale o parziale di quelle obbligazioni, compresa la liquidazione del danno in quanto sia governata da norme giuridiche;

d)

i diversi modi di estinzione delle obbligazioni nonché le prescrizioni e decadenze fondate sul decorso di un termine;

e)

le conseguenze della nullità del contratto.

2.   Per quanto concerne le modalità di esecuzione e le misure che il creditore dovrà prendere in caso di esecuzione difettosa, si avrà riguardo alla legge del paese dove l'esecuzione ha luogo.

Articolo 11

Incapacità

In un contratto concluso tra persone che si trovano in uno stesso paese, una persona fisica, capace secondo la legge di questo paese, può invocare la sua incapacità risultante da un'altra legge soltanto se, al momento della conclusione del contratto, l'altra parte contraente era a conoscenza di tale incapacità o l'ha ignorata soltanto per imprudenza da parte sua.

Articolo 12

Cessione del credito

1.   Le obbligazioni tra cedente e cessionario di un credito sono regolate dalla legge che, in forza della presente convenzione, si applica al contratto tra essi intercorso.

2.   La legge che regola il credito ceduto determina la cedibilità di questo, i rapporti tra cessionario e debitore, le condizioni di opponibilità della cessione al debitore e il carattere liberatorio della prestazione fatta dal debitore.

Articolo 13

Surrogazione

1.   Quando una persona, il creditore, ha diritti derivanti da contratto nei confronti di un'altra persona, il debitore, ed una terza persona ha l'obbligo di soddisfare il creditore oppure lo ha soddisfatto in esecuzione di detto obbligo, la legge applicabile a questo obbligo del terzo stabilisce se costui possa totalmente o solo in parte far valere i diritti che il creditore ha contro il debitore in forza della legge che regola i loro rapporti.

2.   La stessa regola si applica quando più persone sono sottoposte alla stessa obbligazione contrattuale ed una di esse abbia soddisfatto il creditore.

Articolo 14

Prova

1.   La legge regolatrice del contratto in forza della presente convenzione è applicabile in quanto, in materia di obbligazioni contrattuali, essa stabilisca presunzioni legali o ripartisca l'onere della prova.

2.   Gli atti giuridici possono essere provati con ogni mezzo di prova ammesso tanto dalla legge del foro quanto da quella tra le leggi contemplate all'articolo 9 secondo la quale l'atto è valido quanto alla forma, sempreché il mezzo di prova di cui si tratta possa essere impiegato davanti al giudice adito.

Articolo 15

Esclusione del rinvio

Quando la presente convenzione prescrive l'applicazione della legge di un paese, essa si riferisce alle norme giuridiche in vigore in questo paese, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.

Articolo 16

Ordine pubblico

L'applicazione di una norma della legge designata dalla presente convenzione può essere esclusa solo se tale applicazione sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.

Articolo 17

Applicazione nel tempo

La presente convenzione si applica in ogni Stato contraente ai contratti conclusi dopo la sua entrata in vigore in questo Stato.

Articolo 18

Interpretazione uniforme

Nell'interpretazione e applicazione delle norme uniformi che precedono, si terrà conto del loro carattere internazionale e dell'opportunità che siano interpretate e applicate in modo uniforme.

Articolo 19

Sistemi giuridici non unificati

1.   Se uno Stato si compone di più unità territoriali di cui ciascuna ha le proprie norme in materia d'obbligazioni contrattuali, ogni unità territoriale è considerata come un paese ai fini della determinazione della legge applicabile secondo la presente convenzione.

2.   Uno Stato, in cui differenti unità territoriali abbiano le proprie norme di diritto in materia d'obbligazioni contrattuali, non sarà tenuto ad applicare la presente convenzione ai conflitti di leggi che riguardano unicamente queste unità territoriali.

Articolo 20

Primato del diritto comunitario

La presente convenzione non pregiudica l'applicazione delle disposizioni che, in materie particolari, regolano i conflitti di leggi nel campo delle obbligazioni contrattuali e che sono contenute in atti emanati o da emanarsi dalle istituzioni delle Comunità europee o nelle legislazioni nazionali armonizzate in esecuzione di tali atti.

Articolo 21

Rapporti con altre convenzioni

La presente convenzione non pregiudica l'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno Stato contraente è o sarà parte.

Articolo 22

Riserve

1.   Ogni Stato contraente potrà, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione, riservarsi il diritto di non applicare:

a)

l'articolo 7, paragrafo 1,

b)

l'articolo 10, paragrafo 1, lettera e).

 (2)

3.   Ogni Stato contraente potrà in ogni momento ritirare una riserva che avrà fatto; l'effetto della riserva cesserà il primo giorno del terzo mese di calendario dopo la notifica del ritiro.

TITOLO III

CLAUSOLE FINALI

Articolo 23

1.   Se uno Stato contraente, dopo l'entrata in vigore della presente convenzione nei suoi confronti, desidera adottare una nuova norma di conflitto di leggi per una categoria particolare di contratti che rientrano nel campo di applicazione della convenzione, esso comunica la sua intenzione agli altri Stati firmatari per il tramite del segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.

2.   Nel termine di sei mesi dalla comunicazione fatta al segretario generale, ogni Stato firmatario potrà domandargli di organizzare consultazioni tra gli Stati firmatari allo scopo di raggiungere un accordo. (…) (3)

3.   Se, entro questo termine, nessuno Stato firmatario ha domandato la consultazione o se, nei due anni successivi alla comunicazione fatta al segretario generale, non è intervenuto nessun accordo in seguito alle consultazioni, lo Stato contraente può modificare la sua legislazione. La modificazione è comunicata agli altri Stati firmatari per il tramite del segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.

Articolo 24

1.   Se uno Stato contraente, dopo l'entrata in vigore della presente convenzione nei suoi confronti, desidera divenire parte di una convenzione multilaterale che ha quale suo oggetto principale, o comprende tra i suoi oggetti principali, una disciplina di diritto internazionale privato concernente una delle materie disciplinate dalla presente convenzione, si applica la procedura prevista all'articolo 23. Tuttavia il termine di due anni, previsto all'articolo 23, paragrafo 3, è ridotto a un anno.

2.   Non si segue la procedura prevista al paragrafo 1 se uno Stato contraente o una delle Comunità europee sono già parti alla convenzione multilaterale o se l'oggetto di questa è la revisione di una convenzione cui lo Stato interessato è parte, ovvero se si tratta di una convenzione conclusa nel quadro dei trattati istitutivi delle Comunità europee.

Articolo 25

Se uno Stato contraente ritiene che l'unificazione realizzata dalla presente convenzione è compromessa dalla conclusione di accordi non previsti all'articolo 24, paragrafo 1, esso può domandare al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee di organizzare consultazioni tra gli Stati firmatari della presente convenzione.

Articolo 26

Ogni Stato contraente può chiedere la revisione della presente convenzione. In tal caso, il presidente del Consiglio delle Comunità europee convoca una conferenza di revisione.

Articolo 27 (4)

Articolo 28

1.   La presente convenzione è aperta dal 19 giugno 1980 alla firma degli Stati parti del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

2.   La presente convenzione sarà ratificata, accettata o approvata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee (5).

Articolo 29 (6)

1.   La presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del settimo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

2.   Per ogni Stato firmatario che la ratifichi, accetti o approvi posteriormente, la convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 30

1.   La convenzione avrà una durata di dieci anni a partire dalla sua entrata in vigore conformemente all'articolo 29, paragrafo 1, anche per gli Stati per i quali essa entri in vigore posteriormente.

2.   La convenzione si rinnoverà tacitamente di cinque anni in cinque anni, salvo denuncia.

3.   La denuncia sarà notificata, almeno sei mesi prima della scadenza del termine fissato in dieci o cinque anni secondo il caso, al Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee (7).

4.   La denuncia avrà effetto unicamente nei confronti dello Stato che l'ha notificata. La convenzione resterà in vigore per gli altri Stati contraenti.

Articolo 31 (8)

Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee notificherà agli Stati parti del trattato che istituisce la Comunità economica europea:

a)

le firme,

b)

il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione,

c)

la data di entrata in vigore della presente convenzione,

d)

le comunicazioni fatte in applicazione degli articoli 23, 24, 25, 26, 27 e 30, (9)

e)

le riserve e il ritiro delle riserve di cui all'articolo 22.

Articolo 32

Il protocollo allegato alla presente convenzione ne costituisce parte integrante.

Articolo 33 (10)

La presente convenzione, redatta in un unico esemplare in lingua danese, francese, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. Il Segretario Generale provvederà a trasmetterne copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari.

In fede di che, i sottoscritti, autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Roma, addì diciannove giugno millenovecentoottanta.

(Firma dei plenipotenziari)


(1)  Testo modificato dalla convenzione del 10 aprile 1984 relativa all'adesione della Repubblica ellenica, in seguito denominata «convenzione d'adesione del 1984», dalla convenzione del 18 maggio 1992 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, in seguito denominata «convenzione d'adesione del 1992», dalla convenzione del 29 novembre 1996 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, in seguito denominata «convenzione d'adesione del 1996» e dalla convenzione del 14 aprile 2005 sull'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, in seguito denominata «convenzione d'adesione del 2005».

(2)  Paragrafo soppresso dall'articolo 2, punto n. 1 della convenzione d'adesione del 1992.

(3)  Frase soppressa dalla convenzione d'adesione del 1992.

(4)  Articolo soppresso dall'articolo 2, punto n. 1 della convenzione d'adesione del 1992.

(5)  La ratifica delle convenzioni d'adesione è disciplinata dalle seguenti disposizioni di tali convenzioni:

per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1984, dall'articolo 3 di tale convenzione il quale stabilisce:

«Articolo 3

La presente convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.»;

per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1992, dall'articolo 4 di tale convenzione il quale stabilisce:

«Articolo 4

La presente convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.»;

per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1996, dall'articolo 5 di tale convenzione il quale stabilisce:

«Articolo 5

La presente convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.».

per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 2005 dell'articolo 4 di tale convenzione, il quale stabilisce:

«Articolo 4

La presente convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.».

(6)  L'entrata in vigore delle convenzioni d'adesione è disciplinata dalle disposizioni seguenti di tali convenzioni:

per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1984, dall'articolo 4 di tale convenzione, il quale stabilisce:

«Articolo 4

La presente convenzione entrerà in vigore, tra gli Stati che l'avranno ratificata, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica effettuato dalla Repubblica ellenica e sette Stati che hanno ratificato la convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

Per ogni Stato contraente che la ratifichi successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica.»;

per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1992, dall'articolo 5 di tale convenzione, il quale stabilisce:

«Articolo 5

La presente convenzione entrerà in vigore, tra gli Stati che l'avranno ratificata, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica effettuato dal Regno di Spagna o dalla Repubblica portoghese e da uno Stato che ha ratificato la convenzione.

Per ogni Stato contraente che la ratifichi successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica.»;

per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1996 dall'articolo 6 di tale convenzione, il quale stabilisce:

«Articolo 6

1.   La presente convenzione entrerà in vigore, tra gli Stati che l'avranno ratificata, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica effettuato dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia o dal Regno di Svezia e da uno Stato contraente che ha ratificato la convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

2.   Per ogni Stato contraente che la ratifichi successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica.»

per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 2005 dall'articolo 5 di tale convenzione, il quale stabilisce:

«Articolo 5

1.   La presente convenzione entrerà in vigore, tra gli Stati che l'avranno ratificata, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica.

2.   In seguito, per ogni Stato contraente che la ratifichi successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica.»

(7)  Frase soppressa dalla convenzione del 1992.

(8)  La notifica delle convenzioni d'adesione è disciplinata dalle seguenti disposizioni di tali convenzioni:

per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1984, dall'articolo 5 di tale convenzione il quale stabilisce:

«Articolo 5

Il Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notificherà agli Stati firmatari:

a)

il deposito di ogni strumento di ratifica;

b)

le date di entrata in vigore della presente convenzione per gli Stati contraenti.»;

per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1992, dall'articolo 6 di tale convenzione il quale stabilisce:

«Articolo 6

Il Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notificherà agli Stati firmatari:

a)

il deposito di ogni strumento di ratifica;

b)

le date di entrata in vigore della presente convenzione per gli Stati contraenti.»;

per quanto riguarda la convenzione del 1996, dall'articolo 7 di tale convenzione, il quale stabilisce:

«Articolo 7

Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea notificherà agli Stati firmatari:

a)

il deposito di ogni strumento di ratifica;

b)

le date di entrata in vigore della presente convenzione per gli Stati contraenti.»

per quanto riguarda la convenzione del 2005, dall'articolo 6 di tale convenzione, il quale stabilisce:

«Articolo 6

Il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea notificherà agli Stati firmatari:

a)

il deposito di ogni strumento di ratifica;

b)

le date di entrata in vigore della presente convenzione per gli Stati contraenti.»

(9)  Lettera d) modificata dalla convenzione d'adesione del 1992.

(10)  L'indicazione dei testi facenti fede delle convenzioni d'adesione risulta dalle disposizioni seguenti di tali convenzioni:

per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1984, dagli articoli 2 a 6 di tale convenzione così formulati:

«Articolo 2

Il Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee rimetterà al governo della Repubblica ellenica copia certificata conforme della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali in lingua danese, francese, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca.

Il testo della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali redatto in lingua greca è allegato alla presente convenzione. Il testo redatto in lingua greca fa fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.»

«Articolo 6

La presente convenzione, redatta in un unico esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca, tutti gli otto testi facenti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. Il Segretario Generale provvederà a trasmettere copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari.»;

per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1992, dagli articoli 3 e 7 di tale convenzione, così formulati:

«Articolo 3

1.   Il Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee rimetterà al governo del Regno di Spagna e al governo della Repubblica portoghese copia certificata conforme della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

2.   Il testo della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali redatto in lingua portoghese e spagnola è riportato negli allegati I e II della presente convenzione. Il testo redatto in lingua spagnola e portoghese fa fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione.»

«Articolo 7

La presente convenzione, redatta in un unico esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, tutti i dieci testi facenti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. Il Segretario generale provvederà a trasmetterne copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari.»;

Per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1996, dagli articoli 4 e 8 dì tale convenzione, così formulati:

«Articolo 4

1.   Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea rimetterà ai governi della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia copia certificata conforme della convenzione del 1980, della convenzione del 1984, del primo protocollo del 1988, del secondo protocollo del 1988 e della convenzione del 1992 in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

2.   I testi della convenzione del 1980, della convenzione del 1984, del primo protocollo del 1988, del secondo protocollo del 1988 e della convenzione del 1992 redatti in lingua finlandese e svedese fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione del 1980, della convenzione del 1984, del primo protocollo del 1988, del secondo protocollo del 1988 e della convenzione del 1992.»

«Articolo 8

La presente convenzione, redatta in un unico esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, tutti i dodici testi facenti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Il Segretario generale provvederà a trasmetterne copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari.»

per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 2005, dagli articoli 3 e 7 di tale convenzione, così formulati:

«Articolo 3

1.   Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea rimette ai governi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica slovacca e della Repubblica di Slovenia copia certificata conforme della convenzione del 1980, della convenzione del 1984, del primo protocollo del 1988, del secondo protocollo del 1988, della convenzione del 1992 e della convenzione del 1996 in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca.

2.   I testi della convenzione del 1980, della convenzione del 1984, del primo protocollo del 1988, del secondo protocollo del 1988, della convenzione del 1992 e della convenzione del 1996 in lingua ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione del 1980, della convenzione del 1984, del primo protocollo del 1988, del secondo protocollo del 1988, della convenzione del 1992 e della convenzione del 1996.»

«Articolo 7

La presente convenzione, redatta in un unico esemplare nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovena, slovacca, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, i ventuno testi facenti ugualmente fede, è depositata negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Il Segretario Generale provvede a trasmetterne copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari.»


PROTOCOLLO (1)

Le alte parti contraenti hanno convenuto la disposizione seguente che è allegata alla Convenzione:

«In deroga alle disposizioni della convenzione, la Danimarca, la Svezia e la Finlandia possono mantenere le disposizioni nazionali concernenti la legge applicabile ai problemi relativi al trasporto di merci per mare e possono modificare tali disposizioni senza seguire la procedura di cui all'articolo 23 della convenzione di Roma. Le disposizioni nazionali applicabili in materia sono le seguenti:

in Danimarca, i paragrafi 252 e 321, sottosezioni 3 e 4 della “Sølov” (legge marittima);

in Svezia, il capitolo 13, articolo 2, paragrafi 1 e 2, e il capitolo 14, articolo 1, paragrafo 3 della “sjölagen” (legge marittima);

in Finlandia, il capitolo 13, articolo 2, paragrafi 1 e 2 e il capitolo 14, articolo 1, punto 3 della “merilaki/sjölagen” (legge marittima).»

In fede di che, i sottoscritti, autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Roma, addì diciannove giugno millenovecentoottanta.

(Firma dei plenipotenziari)


(1)  Testo come modificato dalla convenzione d'adesione del 1996.


DICHIARAZIONE COMUNE

Al momento della firma della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, i governi del Regno del Belgio, del Regno della Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

I.

solleciti di evitare, nei limiti del possibile, la dispersione delle norme di diritto internazionale privato in molteplici strumenti e le divergenze tra queste norme, esprimono il voto che le istituzioni delle Comunità europee, nell'esercizio delle loro competenze sulla base dei trattati istitutivi, si sforzino, all'occorrenza, d'adottare delle norme di diritto internazionale privato che, per quanto possibile, siano in armonia con quelle della presente convenzione;

II.

dichiarano la loro intenzione di procedere, fin dalla firma della convenzione e in attesa di essere vincolati dall'articolo 24 della convenzione, a consultazioni reciproche nel caso in cui uno degli Stati firmatari desiderasse diventare parte contraente di una convenzione alla quale si applicherebbe la procedura prevista nel suddetto articolo;

III.

considerando il contributo della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali all'unificazione delle norme sui conflitti di leggi in seno alle Comunità europee, esprimono il parere che ogni Stato che diventerà membro delle Comunità europee dovrebbe aderire a tale convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente dichiarazione comune.

Fatto a Roma, addì diciannove giugno millenovecentoottanta.

(Firma dei plenipotenziari)


DICHIARAZIONE COMUNE

I governi del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, dell'Irlanda, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

al momento della firma della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali,

desiderosi di garantire un'applicazione quanto più possibile efficace delle disposizioni di detta convenzione,

solleciti di evitare divergenze di interpretazione della convenzione che possano nuocere al suo carattere unitario,

si dichiarano pronti:

1.

a esaminare la possibilità di attribuire talune competenze alla Corte di giustizia delle Comunità europee e, all'occorrenza, a negoziare a tale scopo un accordo;

2.

a istituire contatti periodici tra i loro rappresentanti.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente dichiarazione comune.

Fatto a Roma, addì diciannove giugno millenovecentoottanta.

(Firma dei plenipotenziari)


Dichiarazione comune delle Alte Parti Contraenti relativa ai termini previsti per la ratifica della convenzione di adesione

«Le Alte Parti Contraenti, riunite in sede di Consiglio all'atto della firma della Convenzione sull'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, dichiarano che intraprenderanno le iniziative necessarie per ratificare la presente Convenzione entro un termine ragionevole e, se possibile, prima del dicembre 2005.»


Dichiarazione degli Stati membri relativa al termine della presentazione di una proposta di regolamento sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali

«Gli Stati membri chiedono alla Commissione di presentare quanto prima e al più tardi entro la fine del 2005 una proposta di regolamento sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.»


Dichiarazione comune degli Stati membri relativa allo scambio di informazioni

«I governi del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica di Estonia, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, del Granducato del Lussemburgo, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Svezia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

All'atto della firma della convenzione di adesione del 2005 alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonché al primo e al secondo protocollo relativi all'interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, quali modificati successivamente,

Desiderosi di garantire un'applicazione quanto più possibile efficace e uniforme delle disposizioni del primo protocollo summenzionato,

Si dichiarano pronti a organizzare, in collegamento con la Corte di giustizia delle Comunità europee, uno scambio di informazioni concernenti le sentenze passate in giudicato pronunciate in applicazione della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali dalle giurisdizioni indicate all'articolo 2 di detto protocollo. Lo scambio di informazioni comprenderà:

la trasmissione alla Corte di giustizia, da parte delle competenti autorità nazionali, delle sentenze pronunciate dalle giurisdizioni di cui all'articolo 2, lettera a) del primo protocollo nonché delle sentenze significative pronunciate dalle giurisdizioni di cui all'articolo 2, lettera b) di detto protocollo;

la classificazione e l'utilizzazione documentaria di tali sentenze da parte della Corte di giustizia nonché, se necessario, la redazione di compendi e traduzioni e la pubblicazione di sentenze di particolare importanza;

la comunicazione da parte della Corte di giustizia del materiale di documentazione alle competenti autorità nazionali degli Stati parti del protocollo, alla Commissione e al Consiglio delle Comunità europee.»


PRIMO PROTOCOLLO (1) CONCERNENTE L'INTERPRETAZIONE DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA CONVENZIONE SULLA LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI, APERTA ALLA FIRMA A ROMA IL 19 GIUGNO 1980

LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

FACENDO RIFERIMENTO alla dichiarazione comune allegata alla convenzione concernente la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980,

HANNO DECISO di stipulare un protocollo che conferisce competenza alla Corte di giustizia delle Comunità europee per l'interpretazione della suddetta convenzione ed hanno designato a tal fine quali plenipotenziari:

[Plenipotenziari designati dagli Stati membri]

I QUALI, riuniti in seno al Consiglio delle Comunità europee, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

Articolo 1

La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a pronunciarsi sulla interpretazione:

a)

della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, in appresso denominata «convenzione di Roma»;

b)

delle convenzioni relative all'adesione alla convenzione di Roma degli Stati che sono diventati membri delle Comunità europee dopo la data dell'apertura alla firma;

c)

del presente protocollo.

Articolo 2

Le seguenti giurisdizioni hanno il potere di domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in una causa pendente dinanzi ad una di esse e relativa all'interpretazione delle disposizioni contenute negli strumenti di cui all'articolo 1, quando tale giurisdizione ritiene che una decisione su questo punto sia necessaria per pronunciare la sentenza:

a)

in Belgio:

«la Cour de Cassation» («het Hof van Cassatie») e «le Conseil d'État» («de Raad van State»),

nella Repubblica ceca:

«Nejvyšší soud České republiky» e «Nejvyšší správní soud»,

in Danimarca:

«Højesteret»,

nella Repubblica federale di Germania:

«die obersten Gerichtshöfe des Bundes»,

in Estonia:

«Riigikohus»,

in Grecia:

«Τα αvώτατα Διχαστήρια»,

in Spagna:

«el Tribunal Supremo»,

in Francia:

«la Cour de cassation» e «le Conseil d'État»,

in Irlanda:

«the Supreme Court»,

in Italia:

«la Corte suprema di cassazione» e «il Consiglio di Stato»,

a Cipro:

«Ανώτατο Δικαστήριο»,

in Lettonia:

«Augstākās Tiesas Senāts»,

in Lituania:

«Lietuvos Aukščiausiasis Teismas» e «Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas»,

nel Lussemburgo:

«la Cour supérieure de justice» giudicante «in cassazione»,

in Ungheria:

«Legfelsõbb Bíróság»,

a Malta:

«Qorti ta' l-Appell»,

nei Paesi Bassi:

«de Hoge Raad»,

in Austria:

l'«Oberste Gerichtshof», il «Verwaltungsgerichtshof» e il «Verfassungsgerichtshof»,

in Polonia:

«Sąd Najwyższy», e «Naczelny Sąd Administracyjny»,

in Portogallo:

«o Supremo Tribunal de Justiça» e «o Supremo Tribunal Administrativo»,

in Slovenia:

«Ustavno sodišče Republike Slovenije»,

«Vrhovno sodišče Republike Slovenije»,

nella Repubblica slovacca:

«Najvyšší súd Slovenskej republiky»,

in Finlandia:

«il korkein oikeus/högsta domstolen», «il korkein hallinto-oikeus/högsta förvaltningsdomstolen», «il markkinatuomioistuin/marknadsdomstolen», e «il työtuomioistuin/arbetsdomstolen»,

in Svezia:

l'Högsta domstolen, il Regeringsrätten, l'Arbetsdomstolen e il Marknadsdomstolen,

nel Regno Unito:

the House of Lords e le altre giurisdizioni avverso le cui decisioni non è possibile interporre appello;

b)

le giurisdizioni degli Stati contraenti quando si pronunciano in appello.

Articolo 3

1.   L'autorità competente di uno Stato contraente ha facoltà di domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi su una questione di interpretazione delle disposizioni contenute negli strumenti di cui all'articolo 1, quando una o più decisioni emanate da giurisdizioni di detto Stato siano in contrasto con l'interpretazione data o dalla Corte di giustizia o da una decisione delle giurisdizioni di un altro Stato contraente indicate nell'articolo 2. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano soltanto nei riguardi delle decisioni passate in giudicato.

2.   L'interpretazione data dalla Corte di giustizia, a seguito di tale domanda, non produce effetto sulle decisioni che hanno dato motivo alla richiesta di interpretazione.

3.   La competenza a proporre alla Corte di giustizia la domanda d'interpretazione ai sensi del paragrafo 1 spetta ai procuratori generali presso le Corti di cassazione degli Stati contraenti o ad ogni altra autorità designata da uno di detti Stati.

4.   Il cancelliere della Corte di giustizia notifica la domanda agli Stati contraenti, alla Commissione ed al Consiglio delle Comunità europee che, nel termine di due mesi dalla data di detta notifica, hanno diritto di presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte.

5.   La procedura prevista dal presente articolo non comporta né la percezione né il rimborso di spese giudiziali.

Articolo 4

1.   Per quanto non diversamente disposto dal presente protocollo, le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea e quelle del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, ad esso allegato, che sono applicabili quando la Corte è chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale, si applicano anche alla procedura d'interpretazione degli strumenti di cui all'articolo 1.

2.   Il regolamento di procedura della Corte di giustizia sarà adattato e completato, per quanto necessario, ai sensi dell'articolo 188 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Articolo 5 (2)

Il presente protocollo sarà ratificato dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno despositati presso il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.

Articolo 6 (3)

1.   Il presente protocollo entrerà in vigore dopo l'avvenuta ratifica di sette Stati nei cui confronti vige la convenzione di Roma. Esso entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte di quello di tali Stati che procederà per ultimo a tale formalità. Tuttavia, se il secondo protocollo che attribuisce alla Corte di giustizia delle Comunità europee alcune competenze per l'interpretazione della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 concluso a Bruxelles il 19 dicembre 1988 (4), entrerà in vigore ad un data ulteriore, il presente protocollo entrerà anch'esso in vigore a tale data.

2.   Ogni ratifica posteriore all'entrata in vigore del presente protocollo prende effetto il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di ratifica, sempreché abbiano preso effetto la ratifica, l'accettazione o l'approvazione della convenzione di Roma da parte dello Stato in questione.

Articolo 7 (5)

Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notifica agli Stati firmatari:

a)

il deposito di ogni strumento di ratifica;

b)

la data di entrata in vigore del presente protocollo;

c)

le designazioni comunicate in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3;

d)

le comunicazioni effettuate in applicazione dell'articolo 8.

Articolo 8

Gli Stati contraenti comunicano al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee i testi delle loro disposizioni legislative che comportano una modifica dell'elenco delle giurisdizioni designate dall'articolo 2, lettera a).

Articolo 9

Il presente protocollo produce i suoi effetti finché la convenzione di Roma resta in vigore alle condizioni previste dal suo articolo 30.

Articolo 10

Ciascuno Stato contraente può chiedere la revisione del presente protocollo. In questo caso, il presidente del Consiglio delle Comunità europee convoca una conferenza di revisione.

Articolo 11 (6)

Il presente protocollo, redatto in un unico esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i dieci testi facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del segretariato del Consiglio delle Comunità europee. Il segretario generale provvederà a trasmettere copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre millenovecentottantotto.

(Firma dei plenipotenziari)


(1)  Testo come modificato dalla convenzione d'adesione del 2005.

(2)  Cfr. nota 1 a pag. 12.

(3)  Cfr. nota 3 a pag. 12.

(4)  Cfr. pagina 14.

(5)  Cfr. nota 1 a pag. 13.

(6)  Cfr. nota 1 a pag. 14.


DICHIARAZIONI COMUNI

Dichiarazione comune

I governi del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica portoghese e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

al momento della firma del primo protocollo concernente l'interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980,

desiderosi di garantire un'applicazione quanto più possibile efficace e uniforme delle disposizioni della convenzione,

si dichiarano pronti ad organizzare, in collegamento con la Corte di giustizia delle Comunità europee, uno scambio di informazioni concernenti le sentenze passate in giudicato pronunciate in applicazione della convenzione sulla legga applicabile alle obbligazioni contrattuali dalle giurisdizioni indicate all'articolo 2 di detto protocollo. Lo scambio di informazioni comprenderà:

la trasmissione alla Corte di giustizia, da parte delle competenti autorità nazionali, delle sentenze pronunciate dalle giurisdizioni di cui all'articolo 2, lettera a) nonché delle sentenze significative pronunciate dalle giurisdizioni di cui all'articolo 2, lettera b);

la classificazione e l'utilizzazione documentaria di tali sentenze da parte della Corte di giustizia nonché, se necessario, la redazione di compendi e traduzioni e la pubblicazione di sentenze di particolare importanza;

la comunicazione da parte della Corte di giustizia del materiale di documentazione alle competenti autorità nazionali degli Stati parti del protocollo, alla Commissione e al Consiglio delle Comunità europee.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente dichiarazione comune.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre millenovecentottantotto.

(Firma dei plenipotenziari)

Dichiarazione comune

I governi del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica portoghese e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

al momento della firma del primo protocollo concernente l'interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980,

riferendosi alla dichiarazione comune allegata alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali,

desiderosi di garantire un'applicazione quanto più possibile efficace e uniforme delle sue disposizioni,

desiderosi di evitare che divergenze di interpretazione della convenzione nuocciano al carattere unitario della stessa,

ritengono che qualsiasi Stato che divenga membro delle Comunità europee dovrebbe aderire al presente protocollo.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente dichiarazione comune.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre millenovecentottantotto.

(Firma dei plenipotenziari)



SECONDO PROTOCOLLO CHE ATTRIBUISCE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE ALCUNE COMPETENZE PER L'INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE SULLA LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI, APERTA ALLA FIRMA A ROMA IL 19 GIUGNO 1980

LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

CONSIDERANDO che la convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, in appresso denominata «convenzione di Roma», entrerà in vigore dopo il deposito del settimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione;

CONSIDERANDO che l'applicazione uniforme delle regole enunciate dalla convenzione di Roma esige che si stabilisce un meccanismo che assicuri l'uniformità della loro interpretazione e che a tal fine è opportuno attribuire appropriate competenze alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ancor prima che la convenzione di Roma entri in vigore nei confronti di tutti gli Stati membri della Comunità economica europea,

HANNO DECISO di concludere il presente protocollo e hanno designato a tal fine quali plenipotenziari:

[Plenipotenziari designati dagli Stati membri]

I QUALI, riuniti in seno al Consiglio delle Comunità europee, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1.   La Corte di giustizia delle Comunità europee ha, nei confronti della convenzione di Roma, le competenze attribuitele dal primo protocollo concernente l'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (1), concluso a Bruxelles il 19 dicembre 1988. Si applicano il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee e il regolamento di procedura della medesima Corte.

2.   Il regolamento di procedura della Corte di giustizia sarà adattato e completato, per quanto necessario, ai sensi dell'articolo 188 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Articolo 2 (2)

Il presente protocollo sarà ratificato dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.

Articolo 3 (3)

Il presente protocollo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.

Articolo 4 (4)

Il presente protocollo, redatto in un unico esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i dieci testi facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. Il segretario generale provvederà a trasmettere una copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre millenovecentottantotto.

(Firma dei plenipotenziari)


(1)  Cfr. pagina 1.

(2)  Cfr. nota 1 a pag. 12.

(3)  Cfr. nota 3 a pag. 12.

(4)  Cfr. nota 1 a pag. 14.


Commissione

30.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 334/28


Tassi di cambio dell'euro (1)

29 dicembre 2005

(2005/C 334/02)

1 euro =

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1825

JPY

yen giapponesi

139,43

DKK

corone danesi

7,4587

GBP

sterline inglesi

0,68830

SEK

corone svedesi

9,4104

CHF

franchi svizzeri

1,5585

ISK

corone islandesi

75,34

NOK

corone norvegesi

8,0165

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5735

CZK

corone ceche

29,010

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

252,51

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6966

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,8602

RON

leu rumeni

3,6915

SIT

tolar sloveni

239,51

SKK

corone slovacche

37,870

TRY

lire turche

1,5963

AUD

dollari australiani

1,6197

CAD

dollari canadesi

1,3796

HKD

dollari di Hong Kong

9,1681

NZD

dollari neozelandesi

1,7348

SGD

dollari di Singapore

1,9685

KRW

won sudcoreani

1 194,92

ZAR

rand sudafricani

7,4997

CNY

renminbi Yuan cinese

9,5438

HRK

kuna croata

7,3750

IDR

rupia indonesiana

11 629,89

MYR

ringgit malese

4,470

PHP

peso filippino

62,690

RUB

rublo russo

34,0560

THB

baht thailandese

48,431


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


30.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 334/29


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4044 — Tietoenator/Tietoenator Government/SAAB/Elesco/Tietosaab Systems JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2005/C 334/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 20/12/2005, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 139/2004 (1). Con tale operazione le imprese SAAB AB (Svezia), inclusa la sua succursale Elesco Oy (Finlandia), e TietoEnator Corporation, inclusa la sua succursale TietoEnator Government Oy («TietoEnator», Finlandia), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento, il controllo in comune di Tietosaab Systems JV («TSS»), una società di nuova costituzione che configura un'impresa comune, mediante l'acquisto di quote azionarie.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per SAAB: società attiva nel settore della difesa, e, mediante Elesco, in sistemi di comando e di informazioni (C2i) e operazioni belliche subacquee,

per TietoEnator: sistemi di tecnologia delle informazioni,

per TSS: sistemi di comando e di controllo e operazioni belliche subacquee.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 139/2004 (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dopo la data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [Fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso COMP/M.4044 — Tietoenator/Tietoenator Government/SAAB/Elesco/Tietosaab Systems JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, p. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, p. 32.


30.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 334/30


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4074 — Magna/CTS)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2005/C 334/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 19/12/2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Magna International Inc. («Magna»; Canada) acquisisce) ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa CTS Fahrzeug-Dachsysteme GmbH («CTS»; Germania) mediante acquisto di azioni o quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Magna: fornitore globale e diversificato per l'industria automobilistica,

per CTS: ideazione e produzione di sistemi di tetto convertibili per l'industria automobilistica.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4074 — Magna/CTS, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


30.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 334/31


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4089 — Gilde/Heiploeg)

(2005/C 334/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 22/12/2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Gilde Buy-out Management Holding B.V. («Gilde», Olanda) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Heiploeg Beheer B.V. («Heiploeg», Olanda) mediante acquisto di azioni o quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Gilde: investitore di private equity specializzato in investimenti di tipo management buy-out,

per Heiploeg: approviggionamento, trattamento, distribuzione e vendita di gamberetti.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4089 — Gilde/Heiploeg, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


30.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 334/32


Estratto delle decisioni comunitarie in materia di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali dall'1.11.2005 al 19.11.2005

[Pubblicazione a norma dell'articolo 12 o dell'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio (1)]

(2005/C 334/06)

—   Modifica di un'autorizzazione all'immissione in commercio (articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio): Accettazione

Data della decisione

Nome del medicinale

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

N. di iscrizione nel registro comunitario

Data della notifica

7.11.2005

Abilify

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd, Commonwealth House, 2 Chalkhill Road, Hammersmith, London W6 8DW, United Kingdom

EU/1/04/276/001-032

9.11.2005

7.11.2005

Kivexa

Glaxo Group Ltd, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, United Kingdom

EU/1/04/298/001-002

9.11.2005

7.11.2005

Ziagen

Glaxo Group Ltd, Greenford, Middlesex UB6 0NN, United Kingdom

EU/1/99/112/001-002

9.11.2005

7.11.2005

Rapamune

Wyeth Europa Limited, Huntercombe Lane South, Taplow, Maidenhead, Berkshire, SL6 0PH, United Kingdom

EU/1/01/171/001-012

9.11.2005

7.11.2005

Xagrid

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd, Hampshire International Business Park, Chineham, Basingstoke, Hampshire RG24 8EP, United Kingdom

EU/1/04/295/001

9.11.2005

7.11.2005

Emend

Merck Sharp & Dohme Ltd, Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU, United Kingdom

EU/1/03/262/001-006

9.11.2005

15.11.2005

Levitra

Bayer AG, D-51368 Leverkusen

EU/1/03/248/001-012

18.11.2005

15.11.2005

Cialis -

Lilly ICOS Limited, St Bride's House — 10 Salisbury Square — London EC4Y 8EH — United Kingdom

EU/1/02/237/001-005

18.11.2005

15.11.2005

Taxotere

Aventis Pharma SA, 20 avenue Raymond Aron, F-92165 Antony Cedex

EU/1/95/002/001-002

18.11.2005

15.11.2005

NeuroBloc

Solstice Neurosciences Ltd, Fitzwilton House, Wilton Place, Dublin 2, Ireland

EU/1/00/166/001-003

21.11.2005

15.11.2005

Vivanza —

Bayer AG, D-51368 Leverkusen

EU/1/03/249/001-012

18.11.2005

15.11.2005

Viagra

Pfizer Limited, Sandwich, Kent CT13 9NJ, United Kingdom

EU/1/98/077/001-012

18.11.2005

15.11.2005

PegIntron

Schering Plough Europe, Rue de Stalle, 73, B-1180 Bruxelles — Stallestraat, 73 — B-1180 Brussel

EU/1/00/131/001-050

18.11.2005

15.11.2005

CellCept

Roche Registration Limited, 6 Falcon Way, Shire Park, Welwyn Garden City, AL7 1TW, United Kingdom

EU/1/96/005/001-006

18.11.2005

15.11.2005

Ebixa

H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, DK-2500 Valby

EU/1/02/219/001-013

18.11.2005

15.11.2005

Arava

Aventis Pharma Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main

EU/1/99/118/001-010

18.11.2005

15.11.2005

Avandamet

SmithKline Beecham plc, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex,TW8 9GS United Kingdom

EU/1/03/258/001-014

18.11.2005

15.11.2005

Xigris

Eli Lilly Nederland BV, Grootslag 1-5, 3991 RA Houten, Nederland

EU/1/02/225/001-002

18.11.2005

15.11.2005

Emtriva

Gilead Sciences International Limited, Cambridge CB1 6GT United Kingdom

EU/1/03/261/001-003

18.11.2005

15.11.2005

Viramune

Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173- D — 55216 Ingelheim am Rhein

EU/1/97/055/001-003

18.11.2005

15.11.2005

Tracleer

Actelion Registration Ltd, BSI Building 13th Floor, 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, United Kingdom

EU/1/02/220/001-005

18.11.2005

15.11.2005

Viraferonpeg

Schering Plough Europe, Rue de Stalle, 73, B-1180 Bruxelles — Stallestraat, 73 — B-1180 Brussel

EU/1/00/132/001-050

18.11.2005

15.11.2005

Zevalin

Schering AG, Müllerstrasse 170-178, D — 13342 Berlin

EU/1/03/264/001

18.11.2005

15.11.2005

Ariclaim

Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173, D-55216 Ingelheim am Rhein

EU/1/04/283/001-007

18.11.2005

15.11.2005

Mabthera

Roche Registration Limited, 6 Falcon Way, Shire Park, Welwyn Garden City, AL7 1TW, United Kingdom

EU/1/98/067/001-002

18.11.2005

15.11.2005

Advate

Baxter AG, Industriestraße 67, A-1221 Wien

EU/1/03/271/001-004

18.11.2005

15.11.2005

Temodal

Schering Plough Europe, Rue de Stalle, 73, B-1180 Bruxelles

EU/1/98/096/001-008

18.11.2005

15.11.2005

Somavert

Pfizer Limited, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom

EU/1/02/240/001-004

23.11.2005

15.11.2005

Axura

Merz Pharmaceuticals GmbH, Eckenheimer Landstr. 100-104, D-60318 Frankfurt/Main

EU/1/02/218/001-011

18.11.2005

16.11.2005

NovoSeven

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd

EU/1/96/006/001-003

21.11.2005

16.11.2005

Truvada

Gilead Sciences International Limited, Granta Park Abington Cambridge CB1 6GT United Kingdom

EU/1/04/305/001

18.11.2005

17.11.2005

Lyrica

PFIZER Ltd, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT 13 9NJ, United Kingdom

EU/1/04/279/001-032

18.11.2005

17.11.2005

Integrilin

Glaxo Group Ltd, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, United Kingdom

EU/1/99/109/001-002

21.11.2005

17.11.2005

Yentreve

Eli Lilly Nederland BV, Grootslag 1-5, 3991 RA Houten, Nederland

EU/1/04/280/001-007

21.11.2005

17.11.2005

NeoRecormon

Roche Registration Limited, 6 Falcon Way, Shire Park, Welwyn Garden City, AL7 1TW, United Kingdom

EU/1/97/031/001-003

EU/1/97/031/019-046

21.11.2005

17.11.2005

REYATAZ

Bristol — Myers Squibb Pharma EEIG, 141-149 Staines Road, Hounslow TW3 3JA, United Kingdom

EU/1/03/267/001-007

21.11.2005

17.11.2005

Panretin

Ligand Pharmaceuticals UK Ltd, Innovis House, 108 High Street, Crawley, West Sussex RH10 1BB, United Kingdom

EU/1/00/149/001

21.11.2005

17.11.2005

Agenerase

Glaxo Group Ltd, Greenford, Middlesex UB6 0NN, United Kingdom

EU/1/00/148/001-004

21.11.2005

17.11.2005

Infanrix Hexa

GlaxoSmithKline Biologicals SA, rue de l'Institut 89, B-1330 Rixensart

EU/1/00/152/001-018

21.11.2005

17.11.2005

Infanrix Penta

GlaxoSmithKline Biologicals SA, rue de l'Institut 89, B-1330 Rixensart

EU/1/00/153/001-010

21.11.2005

17.11.2005

Emselex

Novartis Europharm Limited, Wimblehurst Road, Horsham, West Sussex RH12 5AB, United Kingdom

EU/1/04/294/001-028

21.11.2005

—   Sospensione di un'autorizzazione all'immissione in commercio (articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio)

Data della decisione

Nome del medicinale

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

N. di iscrizione nel registro comunitario

Data della notifica

17.11.2005

Hexavac

Sanofi Pasteur MSD, SNC, 8, rue Jonas Salk, F-69007 Lyon

EU/1/00/147/001-012

21.11.2005

—   Modifica di un'autorizzazione all'immissione in commercio (articolo 34 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio): Accettazione

Data della decisione

Nome del medicinale

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

N. di iscrizione nel registro comunitario

Data della notifica

17.11.2005

Pruban

Intervet International BV, Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, Nederland

EU/2/00/024/001

21.11.2005

Gli interessati possono richiedere comunicazione della relazione pubblica di valutazione dei medicinali in questione e delle relative decisioni rivolgendosi a:

Agenzia europea per i medicinali

7 Westferry Circus, Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom


(1)  GU L 214 del 24.8.1993, pag. 1.


30.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 334/35


Estratto delle decisioni comunitarie in materia di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali dall'1.11.2005 al 19.11.2005

Decisione(i) presa(e) in virtù dell'articolo 34 della direttiva 2001/83/CE (1) o dell'articolo 38 della direttiva 2001/82/CE (2)

(2005/C 334/07)

Rilascio, mantenimento o modifica di un'autorizzazione nazionale di immissione sul mercato

Data della decisione

Nome(i) del medicinale

Titolare(i) dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Stato membro interessato

Data della notifica

7.11.2005

Coversyl

Referirsi all'Allegato

Referirsi all'Allegato

24.11.2005


(1)  GU L 311 del 28.11.2001, p.67.

(2)  GU L 311 del 28.11.2001, p.1.


ALLEGATO

ELENCO DEI NOMI DEL MEDICINALE, DELLE FORME FARMACEUTICHE, DEI DOSAGGI, DELLA VIA DI SOMMINISTRAZIONE, DEI TITOLARI DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO NEGLI STATI MEMBRI

Stato Membro

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Nome di fantasia

Dosaggio

Forma farmaceutica

Via di somministrazione

Austria

Servier Austria GmbH

COVERSUM

2 mg

Compresse

Uso orale

Austria

Servier Austria GmbH

COVERSUM

4 mg

Compresse

Uso orale

Belgio

Servier Benelux S.A.

COVERSYL

2 mg

Compresse

Uso orale

Belgio

Servier Benelux S.A.

COVERSYL

4 mg

Compresse

Uso orale

Danimarca

Les Laboratoires Servier

COVERSYL

2 mg

Compresse

Uso orale

Danimarca

Les Laboratoires Servier

COVERSYL

4 mg

Compresse

Uso orale

Finlandia

Les Laboratoires Servier

COVERSYL

2 mg

Compresse

Uso orale

Finlandia

Les Laboratoires Servier

COVERSYL

4 mg

Compresse

Uso orale

Francia

Les Laboratoires Servier

COVERSYL

2 mg

Compresse

Uso orale

Francia

Les Laboratoires Servier

COVERSYL

4 mg

Compresse

Uso orale

Germania

Les Laboratoires Servier

COVERSUM COR

2 mg

Compresse

Uso orale

Germania

Les Laboratoires Servier

COVERSUM

4 mg

Compresse

Uso orale

Grecia

Servier Hellas Pharmaceuticals S.A.

COVERSYL

2 mg

Compresse

Uso orale

Grecia

Servier Hellas Pharmaceuticals S.A.

COVERSYL

4 mg

Compresse

Uso orale

Islanda

Les Laboratoires Servier

COVERSYL

2 mg

Compresse

Uso orale

Islanda

Les Laboratoires Servier

COVERSYL

4 mg

Compresse

Uso orale

Irlanda

Les Laboratoires Servier

COVERSYL

2 mg

Compresse

Uso orale

Irlanda

Les Laboratoires Servier

COVERSYL

4 mg

Compresse

Uso orale

Italia

Les Laboratoires Servier

COVERSYL

4 mg

Compresse

Uso orale

Lussemburgo

Servier Benelux S.A.

COVERSYL

2 mg

Compresse

Uso orale

Lussemburgo

Servier Benelux S.A.

COVERSYL

4 mg

Compresse

Uso orale

Paesi Bassi

Les Laboratoires Servier

COVERSYL

2 mg

Compresse

Uso orale

Paesi Bassi

Les Laboratoires Servier

COVERSYL

4 mg

Compresse

Uso orale

Norvegia

Les Laboratoires Servier

COVERSYL

2 mg

Compresse

Uso orale

Norvegia

Les Laboratoires Servier

COVERSYL

4 mg

Compresse

Uso orale

Portogallo

Servier Portugal — Especialidades Farmacêuticas

COVERSYL

2 mg

Compresse

Uso orale

Portogallo

Servier Portugal — Especialidades Farmacêuticas

COVERSYL

4 mg

Compresse

Uso orale

Spagna

Les Laboratoires Servier

COVERSYL

4 mg

Compresse

Uso orale

Svezia

Les Laboratoires Servier

COVERSYL

2 mg

Compresse

Uso orale

Svezia

Les Laboratoires Servier

COVERSYL

4 mg

Compresse

Uso orale

Regno Unito

Les Laboratoires Servier

COVERSYL

2 mg

Compresse

Uso orale

Regno Unito

Les Laboratoires Servier

COVERSYL

4 mg

Compresse

Uso orale


30.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 334/38


Estratto delle decisioni comunitarie in materia di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali dal 20.11.2005 al 30.11.2005

Decisione/i presa/e in virtù dell'articolo 34 della direttiva 2001/83/CE (1) o dell'articolo 38 della direttiva 2001/82/CE (2)

(2005/C 334/08)

Rilascio, mantenimento o modifica di un'autorizzazione nazionale di immissione sul mercato

Data della decisione

Nome/i del/i medicinale/i

Titolare/i dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Stato membro interessato

Data della notifica

28.11.2005

Celocoxib

Riferirsi all'allegato I

Riferirsi all'allegato I

29.11.2005

28.11.2005

Etoricoxib

Riferirsi all'allegato II

Riferirsi all'allegato II

29.11.2005

28.11.2005

Lumiracoxib

Riferirsi all'allegato III

Riferirsi all'allegato III

29.11.2005


(1)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67

(2)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1


ALLEGATO I

ELENCO DELLE DENOMINAZIONI, DELLE FORME FARMACEUTICHE E DEI DOSAGGI DEI MEDICINALI, DELLE VIE DI SOMMINISTRAZIONE E DEI TITOLARI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO NEGLI STATI MEMBRI NONCHÉ IN NORVEGIA E IN ISLANDA

Stato membro

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Nome di fantasia

Dosaggio

Forma farmaceutica

Via di somministrazione

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Seidengasse 33-35

A-1071 Wien

Celebrex

100 mg

Capsule

Uso orale

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Seidengasse 33-35

A-1071 Wien

Celebrex

200 mg

Capsule

Uso orale

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Seidengasse 33-35

A-1071 Wien

Solexa

100 mg

Capsule

Uso orale

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Seidengasse 33-35

A-1071 Wien

Solexa

200 mg

Capsule

Uso orale

Belgique/België

Pharmacia NV/SA

Rijksweg 12

B-2870 Puurs

Celebrex

100 mg

Capsule

Uso orale

Pharmacia NV/SA

Rijksweg 12

B-2870 Puurs

Celebrex

200 mg

Capsule

Uso orale

Pharmacia NV/SA

Rijksweg 12

B-2870 Puurs

Solexa

100 mg

Capsule

Uso orale

Pharmacia NV/SA

Rijksweg 12

B-2870 Puurs

Solexa

200 mg

Capsule

Uso orale

Κύπρος

Markides & Vouros Ltd.

5a-B Pargas Str

P.O.Box 22002

1515 Lefkosia

Cyprus

Celebrex

100 mg

Capsule

Uso orale

Markides & Vouros Ltd.

5a-B Pargas Str

P.O.Box 22002

1515 Lefkosia

Cyprus

Celebrex

200 mg

Capsule

Uso orale

Česká republika

Pharmacia Ltd.

Davy Avenue

Know Hill

Milton Keynes MK5 8PH

United Kingdom

Celebrex

100 mg

Capsule

Uso orale

Pharmacia Ltd.

Davy Avenue

Know Hill

Milton Keynes MK5 8PH

United Kingdom

Celebrex

200 mg

Capsule

Uso orale

Danmark

Pfizer ApS

Lautrupvang 8

DK-2750 Ballerup

Celebra

100 mg

Capsule

Uso orale

Pfizer ApS

Lautrupvang 8

DK-2750 Ballerup

Celebra

200 mg

Capsule

Uso orale

Pfizer ApS

Lautrupvang 8

DK-2750 Ballerup

Solexa

100 mg

Capsule

Uso orale

Pfizer ApS

Lautrupvang 8

DK-2750 Ballerup

Solexa

200 mg

Capsule

Uso orale

Eesti

Pfizer H.C.P. Corporation Eesti

Pirita tee 20

EE-10127 Tallinn

Celebrex

100 mg

Capsule

Uso orale

Pfizer H.C.P. Corporation Eesti

Pirita tee 20

EE-10127 Tallinn

Celebrex

200 mg

Capsule

Uso orale

Suomi

Pfizer Oy

Tietokuja 4

FIN-00330 Helsinki

Celebra

100 mg

Capsule

Uso orale

Pfizer Oy

Tietokuja 4

FIN-00330 Helsinki

Celebra

200 mg

Capsule

Uso orale

Pfizer Oy

Tietokuja 4

FIN-00330 Helsinki

Solexa

100 mg

Capsule

Uso orale

Pfizer Oy

Tietokuja 4

FIN-00330 Helsinki

Solexa

200 mg

Capsule

Uso orale

France

Pfizer Holding France

23-25, avenue du Docteur Lannelongue

F-75668 Paris Cedex 14

Celebrex

100 mg

Capsule

Uso orale

Pfizer Holding France

23-25, avenue du Docteur Lannelongue

F-75668 Paris Cedex 14

Celebrex

200 mg

Capsule

Uso orale

Cardel

23-25, avenue du Docteur Lannelongue

F-75668 Paris Cedex 14

Solexa

100 mg

Capsule

Uso orale

Cardel

23-25, avenue du Docteur Lannelongue

F-75668 Paris Cedex 14

Solexa

200 mg

Capsule

Uso orale

Deutschland

Pharmacia GmbH

Pfizerstr. 1

D-76139 Karlsruhe

Celebra

200 mg

Capsule

Uso orale

Pharmacia GmbH

Pfizerstr. 1

D-76139 Karlsruhe

Celebra

100 mg

Capsule

Uso orale

Pharmacia GmbH

Pfizerstr. 1

D-76139 Karlsruhe

Celebrex

200 mg

Capsule

Uso orale

Pharmacia GmbH

Pfizerstr. 1

D-76139 Karlsruhe

Celebrex

100 mg

Capsule

Uso orale

Ελλάδα

Pfizer Hellas A.E.

5, Alketou Street

GR-116 33 Athens

Celebrex

100 mg

Capsule

Uso orale

Pfizer Hellas A.E.

5, Alketou Street

GR-116 33 Athens

Celebrex

200 mg

Capsule

Uso orale

Pfizer Hellas A.E.

5, Alketou Street

GR-116 33 Athens

Aclarex

100 mg

Capsule

Uso orale

Pfizer Hellas A.E.

5, Alketou Street

GR-116 33 Athens

Aclarex

200 mg

Capsule

Uso orale

Magyarország

Pfizer Kft.

Alkotás utca 53. MOM Park «F» Épület

H-1123 Budapest

 Celebrex

200 mg

Capsule

Uso orale

Island

Pfizer ApS

Lautrupvang 8

DK-2750 Ballerup

Celebra

100 mg

Capsule

Uso orale

Pfizer ApS

Lautrupvang 8

DK-2750 Ballerup

Celebra

200 mg

Capsule

Uso orale

Ireland

Pharmacia Ireland Limited

Airways Industrial Estate

Dublin 17

Ireland

Celebrex

100 mg

Capsule

Uso orale

Pharmacia Ireland Limited

Airways Industrial Estate

Dublin 17

Ireland

Celebrex

200 mg

Capsule

Uso orale

Pharmacia Ireland Limited

Airways Industrial Estate

Dublin 17

Ireland

Solexa

100 mg

Capsule

Uso orale

Pharmacia Ireland Limited

Airways Industrial Estate

Dublin 17

Ireland

Solexa

200 mg

Capsule

Uso orale

Italia

Pharmacia Italia S.p.A.

Via Robert Koch, 1-2

I-20152 Milano

Artilog

100 mg

Capsule

Uso orale

Pharmacia Italia S.p.A.

Via Robert Koch, 1-2

I-20152 Milano

Artilog

200 mg

Capsule

Uso orale

Sefarma S.r.l.

Via Robert Koch, 1-2

I-20152 Milano

Artrid

100 mg

Capsule

Uso orale

Sefarma S.r.l.

Via Robert Koch, 1-2

I-20152 Milano

Artrid

200 mg

Capsule

Uso orale

Pfizer Italia S.r.l.

Strada Statale 156 KM 50

I-04010 Borgo San Michele, Latina

Solexa

100 mg

Capsule

Uso orale

Pfizer Italia S.r.l.

Strada Statale 156 KM 50

I-04010 Borgo San Michele, Latina

Solexa

200 mg

Capsule

Uso orale

Pharmacia Italia S.p.A.

Via Robert Koch, 1-2

I-20152 Milano

Celebrex

100 mg

Capsule

Uso orale

Pharmacia Italia S.p.A.

Via Robert Koch, 1-2

I-20152 Milano

Celebrex

200 mg

Capsule

Uso orale

Latvija

Pfizer Ltd.

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

United Kingdom

Celebrex

100 mg

Capsule

Uso orale

Pfizer Ltd.

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

United Kingdom

Celebrex

200 mg

Capsule

Uso orale

Lietuva

Pfizer H.C.P. Corporation

Representation Office in Lithuania

A. Gostauto 40 a

LT-01112 Vilnius

Celebrex

100 mg

Capsule

Uso orale

Pfizer H.C.P. Corporation

Representation Office in Lithuania

A. Gostauto 40 a

LT-01112 Vilnius

Celebrex

200 mg

Capsule

Uso orale

Luxembourg

Pharmacia NV/SA

Rijksweg 12

B-2870 Puurs

Celebrex

100 mg

Capsule

Uso orale

Pharmacia NV/SA

Rijksweg 12

B-2870 Puurs

Celebrex

200 mg

Capsule

Uso orale

Pharmacia NV/SA

Rijksweg 12

B-2870 Puurs

Solexa

100 mg

Capsule

Uso orale

Pharmacia NV/SA

Rijksweg 12

B-2870 Puurs

Solexa

200 mg

Capsule

Uso orale

Malta

Pfizer Hellas A. E.

5, Alketou Street

GR-116 33 Athens

Celebrex

100 mg

Capsule

Uso orale

Pfizer Hellas A. E.

5, Alketou Street

GR-116 33 Athens

Celebrex

200 mg

Capsule

Uso orale

Norge

Pfizer AS

Postboks 3

N-1324 Lysaker

Celebra

100 mg

Capsule

Uso orale

Pfizer AS

Postboks 3

N-1324 Lysaker

Celebra

200 mg

Capsule

Uso orale

Polska

Pharmacia Ltd.

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

United Kingdom

Celebrex

100 mg

Capsule

Uso orale

Pharmacia Ltd.

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

United Kingdom

Celebrex

200 mg

Capsule

Uso orale

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda.

Lagoas Park, Edifício n.o 10

P-2740-244 Porto Salvo

Celebrex

100 mg

Capsule

Uso orale

Laboratórios Pfizer, Lda.

Lagoas Park, Edifício n.o 10

P-2740-244 Porto Salvo

Celebrex

200 mg

Capsule

Uso orale

Lab. Medinfar — Produtos Farmacêuticos S.A.

R. Manuel Ribeiro de Pavia, n.o 1 — Venda Nova

P-2700-547 Amadora

Solexa

100 mg

Capsule

Uso orale

Lab. Medinfar — Produtos Farmacêuticos S.A.

R. Manuel Ribeiro de Pavia, n.o 1 — Venda Nova

P-2700-547 Amadora

Solexa

200 mg

Capsule

Uso orale

Slovenská republika

Pfizer Europe MA EEIG

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

United Kingdom

Celebrex

100 mg

Capsule

Uso orale

Pfizer Europe MA EEIG

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

United Kingdom

Celebrex

200 mg

Capsule

Uso orale

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

283, route d'Arlon

L-8011 Strassen

Celebrex

100 mg

Capsule

Uso orale

Pfizer Luxembourg SARL

283, route d'Arlon

L-8011 Strassen

Celebrex

200 mg

Capsule

Uso orale

España

Pharmacia Spain S.A.

Avenida de Europa, 20-B

Parque Empresarial La Moraleja

E-28108 Alcobendas, Madrid

Celebrex

100 mg

Capsule

Uso orale

Pharmacia Spain S.A.

Avenida de Europa, 20-B

Parque Empresarial La Moraleja

E-28108 Alcobendas, Madrid

Artilog

100 mg

Capsule

Uso orale

Pharmacia Spain S.A.

Avenida de Europa, 20-B

Parque Empresarial La Moraleja

E-28108 Alcobendas, Madrid

Celebrex

200 mg

Capsule

Uso orale

Pharmacia Spain S.A.

Avenida de Europa, 20-B

Parque Empresarial La Moraleja

E-28108 Alcobendas, Madrid

Artilog

200 mg

Capsule

Uso orale

Sverige

Pfizer AB

Nytorpsvägen 36

P.O. Box 501

S-183 25 Täby

Celebra

100 mg

Capsule

Uso orale

Pfizer AB

Nytorpsvägen 36

P.O. Box 501

S-183 25 Täby

Celebra

200 mg

Capsule

Uso orale

Pfizer AB

Nytorpsvägen 36

P.O. Box 501

S-183 25 Täby

Solexa

100 mg

Capsule

Uso orale

Pfizer AB

Nytorpsvägen 36

P.O. Box 501

S-183 25 Täby

Solexa

200 mg

Capsule

Uso orale

Pfizer AB

Nytorpsvägen 36

P.O. Box 501

S-183 25 Täby

Celora

100 mg

Capsule

Uso orale

Pfizer AB

Nytorpsvägen 36

P.O. Box 501

S-183 25 Täby

Celora

200 mg

Capsule

Uso orale

Pfizer AB

Nytorpsvägen 36

P.O. Box 501

S-183 25 Täby

Aclarix

100 mg

Capsule

Uso orale

Pfizer AB

Nytorpsvägen 36

P.O. Box 501

S-183 25 Täby

Aclarix

200 mg

Capsule

Uso orale

Nederland

Pfizer bv

Rivium Westlaan 142

2909 LD Capelle a/d IJssel

Nederland

Celebrex

100 mg

Capsule

Uso orale

Pfizer bv

Rivium Westlaan 142

2909 LD Capelle a/d IJssel

Nederland

Celebrex

200 mg

Capsule

Uso orale

Pfizer bv

Rivium Westlaan 142

2909 LD Capelle a/d IJssel

Nederland

Solexa

100 mg

Capsule

Uso orale

Pfizer bv

Rivium Westlaan 142

2909 LD Capelle a/d IJssel

Nederland

Solexa

200 mg

Capsule

Uso orale

United Kingdom

Pfizer Ltd.

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

United Kingdom

Celebrex

100 mg

Capsule

Uso orale

Pfizer Ltd.

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

United Kingdom

Celebrex

200 mg

Capsule

Uso orale

Pfizer Ltd.

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

United Kingdom

Solexa

100 mg

Capsule

Uso orale

Pfizer Ltd.

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

United Kingdom

Solexa

200 mg

Capsule

Uso orale


ALLEGATO II

ELENCO DELLE DENOMINAZIONI, DELLE FORME FARMACEUTICHE E DEI DOSAGGI DEI MEDICINALI, DELLE VIE DI SOMMINISTRAZIONE E DEI TITOLARI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO NEGLI STATI MEMBRI NONCHÉ IN NORVEGIA E IN ISLANDA

Stato membro

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Nome di fantasia

Dosaggio

Forma farmaceutica

Via di somministrazione

Belgique/België

Merck Sharp & Dohme BV

Chaussée de Waterloo, 1135

B-1180 Bruxelles

Arcoxia

60 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme BV

Chaussée de Waterloo, 1135

B-1180 Bruxelles

Arcoxia

90 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme BV

Chaussée de Waterloo, 1135

B-1180 Bruxelles

Arcoxia

120 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme BV

Chaussée de Waterloo, 1135

B-1180 Bruxelles

Ranacox

60 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme BV

Chaussée de Waterloo, 1135

B-1180 Bruxelles

Ranacox

90 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme BV

Chaussée de Waterloo, 1135

B-1180 Bruxelles

Ranacox

120 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme BV

Waarderweg 39

Postbus 581

2003 PC Haarlem

Nederland

Arcoxia

60 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme BV

Waarderweg 39

Postbus 581

2003 PC Haarlem

Nederland

Arcoxia

90 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme BV

Waarderweg 39

Postbus 581

2003 PC Haarlem

Nederland

Arcoxia

120 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Danmark

Merck Sharp & Dohme BV

Waarderweg 39

Postbus 581

2003 PC Haarlem

Nederland

Arcoxia

60 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme BV

Waarderweg 39

Postbus 581

2003 PC Haarlem

Nederland

Arcoxia

90 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme BV

Waarderweg 39

Postbus 581

2003 PC Haarlem

Nederland

Arcoxia

120 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Deutschland

MSD Sharp & Dohme GmbH

Lindenplatz 1

D-85540 Haar

Etoricoxib MSD

120 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

MSD Sharp & Dohme GmbH

Lindenplatz 1

D-85540 Haar

Etoricoxib MSD

90 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

MSD Sharp & Dohme GmbH

Lindenplatz 1

D-85540 Haar

Etoricoxib MSD

60 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

MSD Sharp & Dohme GmbH

Lindenplatz 1

D-85540 Haar

Auxib

120 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

MSD Sharp & Dohme GmbH

Lindenplatz 1

D-85540 Haar

Auxib

90 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

MSD Sharp & Dohme GmbH

Lindenplatz 1

D-85540 Haar

Auxib

60 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

MSD Sharp & Dohme GmbH

Lindenplatz 1

D-85540 Haar

Arcoxia

120 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

MSD Sharp & Dohme GmbH

Lindenplatz 1

D-85540 Haar

Arcoxia

90 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

MSD Sharp & Dohme GmbH

Lindenplatz 1

D-85540 Haar

Arcoxia

60 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ

Peterburi tee 46

EE-11415 Tallinn

Arcoxia

60 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme OÜ

Peterburi tee 46

EE-11415 Tallinn

Arcoxia

90 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme OÜ

Peterburi tee 46

EE-11415 Tallinn

Arcoxia

120 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Suomi

Merck Sharp & Dohme BV

Waarderweg 39

Postbus 581

2003 PC Haarlem

Nederland

Arcoxia

60 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme BV

Waarderweg 39

Postbus 581

2003 PC Haarlem

Nederland

Arcoxia

90 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme BV

Waarderweg 39

Postbus 581

2003 PC Haarlem

Nederland

Arcoxia

120 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme BV

Waarderweg 39

Postbus 581

2003 PC Haarlem

Nederland

Turox

60 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme BV

Waarderweg 39

Postbus 581

2003 PC Haarlem

Nederland

Turox

90 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme BV

Waarderweg 39

Postbus 581

2003 PC Haarlem

Nederland

Turox

120 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Ελλάδα

Vianex SA

Tatoiou Street 18 Km

Athens-Lamia National Road

GR-14671 Nea Erythrea — Athene

Arcoxia

60 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Vianex SA

Tatoiou Street 18 Km

Athens-Lamia National Road

GR-14671 Nea Erythrea — Athene

Griekenland

Arcoxia

90 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Vianex SA

Tatoiou Street 18 Km

Athens-Lamia National Road

GR-14671 Nea Erythrea — Athene

Arcoxia

120 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Vianex SA

Tatoiou Street 18 Km

Athens-Lamia National Road

GR-14671 Nea Erythrea — Athene

Turox

60 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Vianex SA

Tatoiou Street 18 Km

Athens-Lamia National Road

GR-14671 Nea Erythrea — Athene

Turox

90 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Vianex SA

Tatoiou Street 18 Km

Athens-Lamia National Road

GR-14671 Nea Erythrea — Athene

Turox

120 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Magyarország

MSD Hungary Ltd.

Alkotás utca 50

H-1123 Budapest

Arcoxia

60 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

MSD Hungary Ltd.

Alkotás utca 50

H-1123 Budapest

Arcoxia

90 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

MSD Hungary Ltd.

Alkotás utca 50

H-1123 Budapest

Arcoxia

120 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road

Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

United Kingdom

Arcoxia

60 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road

Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

United Kingdom

Arcoxia

90 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road

Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

United Kingdom

Arcoxia

120 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Island

Merck Sharp & Dohme BV

Waarderweg 39

Postbus 581

2003 PC Haarlem

Nederland

Arcoxia

60 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme BV

Waarderweg 39

Postbus 581

2003 PC Haarlem

Nederland

Arcoxia

90 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme BV

Waarderweg 39

Postbus 581

2003 PC Haarlem

Nederland

Arcoxia

120 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Italia

Merck Sharp & Dohme Italia SpA

Via G. Fabbroni, 6

I-00191 Roma

Arcoxia

60 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme Italia SpA

Via G. Fabbroni, 6

I-00191 Roma

Arcoxia

90 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme Italia SpA

Via G. Fabbroni, 6

I-00191 Roma

Arcoxia

120 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Istituto Gentili SpA

Via Benedetto Croce, 37

I-56125 Pisa

Algix

60 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Istituto Gentili SpA

Via Benedetto Croce, 37

I-56125 Pisa

Algix

90 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Istituto Gentili SpA

Via Benedetto Croce, 37

I-56125 Pisa

Algix

120 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Neopharmed SpA

Via G. Fabbroni, 6

I-00191 Roma

Recoxib

60 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Neopharmed SpA

Via G. Fabbroni, 6

I-00191 Roma

Recoxib

90 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Neopharmed SpA

Via G. Fabbroni, 6

I-00191 Roma

Recoxib

120 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Addenda Pharma Srl

Via dei Santi Pietro e Paolo, 30

I-00144 Roma

Tauxib

60 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Addenda Pharma Srl

Via dei Santi Pietro e Paolo, 30

I-00144 Roma

Tauxib

90 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Addenda Pharma Srl

Via dei Santi Pietro e Paolo, 30

I-00144 Roma

Tauxib

120 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Latvija

SIA «Merck Sharp & Dohme Latvija»

Skanstes iela 13

LV-1013 Riga

Arcoxia

60 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

SIA «Merck Sharp & Dohme Latvija»

Skanstes iela 13

LV-1013 Riga

Arcoxia

90 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

SIA «Merck Sharp & Dohme Latvija»

Skanstes iela 13

LV-1013 Riga

Arcoxia

120 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Lietuva

Merck Sharp & Dohme UAB, Lithuania

Gelezinio Vilko 18A

LT-01112 Vilnius

Arcoxia

60 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme UAB, Lithuania

Gelezinio Vilko 18A

LT-01112 Vilnius

Arcoxia

90 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme UAB, Lithuania

Gelezinio Vilko 18A

LT-01112 Vilnius

Arcoxia

120 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Luxembourg

Merck Sharp & Dohme SA

Chaussée de Waterloo 1135

B-1180 Bruxelles

Arcoxia

60 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme SA

Chaussée de Waterloo 1135

B-1180 Bruxelles

Arcoxia

90 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme SA

Chaussée de Waterloo 1135

B-1180 Bruxelles

Arcoxia

120 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme SA

Chaussée de Waterloo 1135

B-1180 Bruxelles

Ranacox

60 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme SA

Chaussée de Waterloo 1135

B-1180 Bruxelles

Ranacox

90 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme SA

Chaussée de Waterloo 1135

B-1180 Bruxelles

Ranacox

120 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Malta

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road

Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

United Kingdom

Arcoxia

60 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road

Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

United Kingdom

Arcoxia

90 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road

Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

United Kingdom

Arcoxia

120 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Nederland

Merck Sharp & Dohme BV

Waarderweg 39

Postbus 581

2003 PC Haarlem

Nederland

Arcoxia

60 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme BV

Waarderweg 39

Postbus 581

2003 PC Haarlem

Nederland

Arcoxia

90 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme BV

Waarderweg 39

Postbus 581

2003 PC Haarlem

Nederland

Arcoxia

120 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme BV

Waarderweg 39

Postbus 581

2003 PC Haarlem

Nederland

Auxib

60 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme BV

Waarderweg 39

Postbus 581

2003 PC Haarlem

Nederland

Auxib

90 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme BV

Waarderweg 39

Postbus 581

2003 PC Haarlem

Nederland

Auxib

120 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Norge

Merck Sharp & Dohme BV

Waarderweg 39

Postbus 581

2003 PC Haarlem

Nederland

Arcoxia

60 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme BV

Waarderweg 39

Postbus 581

2003 PC Haarlem

Nederland

Arcoxia

90 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme BV

Waarderweg 39

Postbus 581

2003 PC Haarlem

Nederland

Arcoxia

120 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Österreich

Merck Sharp & Dohme GmbH

Donau-City Straße 6

A-1220 Wien

Arcoxia

60 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme GmbH

Donau-City Straße 6

A-1220 Wien

Arcoxia

90 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme GmbH

Donau-City Straße 6

A-1220 Wien

Arcoxia

120 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme GmbH

Donau-City Straße 6

A-1220 Wien

Auxib

60 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme GmbH

Donau-City Straße 6

A-1220 Wien

Auxib

90 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme GmbH

Donau-City Straße 6

A-1220 Wien

Auxib

120 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Polska

MSD Polska Sp. z.o.o.

ul. Puławska 303

PL-02-785 Warszawa

Arcoxia

60 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

MSD Polska Sp. z.o.o.

ul. Puławska 303

PL-02-785 Warszawa

Arcoxia

90 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

MSD Polska Sp. z.o.o.

ul. Puławska 303

PL-02-785 Warszawa

Arcoxia

120 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda

Quinta Da Fonte

Edifício Vasco da Gama, n.o 19, Porto Salvo

P-2770-192 Paço d'Arcos

Arcoxia

60 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme, Lda

Quinta Da Fonte

Edifício Vasco da Gama, n.o 19, Porto Salvo

P-2770-192 Paço d'Arcos

Arcoxia

90 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme, Lda

Quinta Da Fonte

Edifício Vasco da Gama, n.o 19, Porto Salvo

P-2770-192 Paço d'Arcos

Arcoxia

120 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Laboratórios BIAL-Portela S.A.

Av. Da Siderurgia Nacional

P-4745-457 S. Mamede do Coronado

Exxiv

60 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Laboratórios BIAL-Portela S.A.

Av. Da Siderurgia Nacional

P-4745-457 S. Mamede do Coronado

Exxiv

90 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Laboratórios BIAL-Portela S.A.

Av. Da Siderurgia Nacional

P-4745-457 S. Mamede do Coronado

Exxiv

120 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Farmacox-Companhia Farmacêutica, Lda.

Quinta Da Fonte

Edifício Vasco da Gama, n.o 19, Porto Salvo

P-2770-192 Paço d'Arcos

Turox

60 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Farmacox-Companhia Farmacêutica, Lda.

Quinta Da Fonte

Edifício Vasco da Gama, n.o 19, Porto Salvo

P-2770-192 Paço d'Arcos

Turox

90 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Farmacox-Companhia Farmacêutica, Lda.

Quinta Da Fonte

Edifício Vasco da Gama, n.o 19, Porto Salvo

P-2770-192 Paço d'Arcos

Turox

120 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Slovenija

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Šmartinska cesta 140

SI-1000 Ljubljana

Arcoxia

60 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Šmartinska cesta 140

SI-1000 Ljubljana

Arcoxia

90 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Šmartinska cesta 140

SI-1000 Ljubljana

Arcoxia

120 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme BV

Waarderweg 39

Postbus 581

2003 PC Haarlem

Nederland

Arcoxia

60 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme BV

Waarderweg 39

Postbus 581

2003 PC Haarlem

Nederland

Arcoxia

90 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme BV

Waarderweg 39

Postbus 581

2003 PC Haarlem

Nederland

Arcoxia

120 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

España

Merck Sharp & Dohme de España S.A.

Josefa Valcárcel 38

E-Madrid 28027

Arcoxia

60 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme de España S.A.

Josefa Valcárcel 38

E-Madrid 28027

Arcoxia

90 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme de España S.A.

Josefa Valcárcel 38

E-Madrid 28027

Arcoxia

120 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Laboratorios Abelló S.A.

Josefa Valcárcel 38

E-Madrid 28027

Exxiv

60 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Laboratorios Abelló S.A.

Josefa Valcárcel 38

E-Madrid 28027

Exxiv

90 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Laboratorios Abelló S.A.

Josefa Valcárcel 38

E-Madrid 28027

Exxiv

120 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Česká republika

Merck Sharp & Dohme BV

Waarderweg 39

Postbus 581

2003 PC Haarlem

Nederland

Arcoxia

60 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme BV

Waarderweg 39

Postbus 581

2003 PC Haarlem

Nederland

Arcoxia

90 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme BV

Waarderweg 39

Postbus 581

2003 PC Haarlem

Nederland

Arcoxia

120 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road

Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

United Kingdom

Arcoxia

60 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road

Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

United Kingdom

Arcoxia

90 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road

Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

United Kingdom

Arcoxia

120 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road

Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

United Kingdom

Auxib

60 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road

Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

United Kingdom

Auxib

90 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road

Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

United Kingdom

Auxib

120 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road

Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

United Kingdom

Exxiv

60 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road

Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

United Kingdom

Exxiv

90 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road

Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

United Kingdom

Exxiv

120 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road

Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

United Kingdom

Turox

60 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road

Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

United Kingdom

Turox

90 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road

Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

United Kingdom

Turox

120 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Sverige

Merck Sharp & Dohme BV

Waarderweg 39

Postbus 581

2003 PC Haarlem

Nederland

Arcoxia

60 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme BV

Waarderweg 39

Postbus 581

2003 PC Haarlem

Nederland

Arcoxia

90 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme BV

Waarderweg 39

Postbus 581

2003 PC Haarlem

Nederland

Arcoxia

120 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme BV

Waarderweg 39

Postbus 581

2003 PC Haarlem

Nederland

Turox

60 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme BV

Waarderweg 39

Postbus 581

2003 PC Haarlem

Nederland

Turox

90 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Merck Sharp & Dohme BV

Waarderweg 39

Postbus 581

2003 PC Haarlem

Nederland

Turox

120 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale


ALLEGATO III

ELENCO DEI NOMI DEI MEDICINALI, DELLE FORME FARMACEUTICHE, DEI DOSAGGI, DELLA VIA DI SOMMINISTRAZIONE, E DEI TITOLARI DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO NEGLI STATI MEMBRI E IN NORVEGIA E IN ISLANDA

Stato membro

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Nome di fantasia

Dosaggio

Forma farmaceutica

Via di somministrazione

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd

Frimley Business Park

Frimley

Camberley Surrey GU16 7SR

United Kingdom

Prexige

100 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd

Frimley Business Park

Frimley

Camberley Surrey GU16 7SR

United Kingdom

Prexige

200 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd

Frimley Business Park

Frimley

Camberley Surrey GU16 7SR

United Kingdom

Prexige

400 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd

Frimley Business Park

Frimley

Camberley Surrey GU16 7SR

United Kingdom

Lumiracoxib

100 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd

Frimley Business Park

Frimley

Camberley Surrey GU16 7SR

United Kingdom

Lumiracoxib

200 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd

Frimley Business Park

Frimley

Camberley Surrey GU16 7SR

United Kingdom

Lumiracoxib

400 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd

Frimley Business Park

Frimley

Camberley Surrey GU16 7SR

United Kingdom

Frexocel

100 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd

Frimley Business Park

Frimley

Camberley Surrey GU16 7SR

United Kingdom

Frexocel

200 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd

Frimley Business Park

Frimley

Camberley Surrey GU16 7SR

United Kingdom

Frexocel

400 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd

Frimley Business Park

Frimley

Camberley Surrey GU16 7SR

United Kingdom

Stellige

100 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd

Frimley Business Park

Frimley

Camberley Surrey GU16 7SR

United Kingdom

Stellige

200 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd

Frimley Business Park

Frimley

Camberley Surrey GU16 7SR

United Kingdom

Stellige

400 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd

Frimley Business Park

Frimley

Camberley Surrey GU16 7SR

United Kingdom

Exforge

100 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd

Frimley Business Park

Frimley

Camberley Surrey GU16 7SR

United Kingdom

Exforge

200 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd

Frimley Business Park

Frimley

Camberley Surrey GU16 7SR

United Kingdom

Exforge

400 mg

Compressa rivestita con film

Uso orale


30.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 334/58


Estratto delle decisioni comunitarie in materia di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali dal 15.12.2004 al 15.1.2005

[Pubblicazione a norma dell'articolo 12 o dell'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio (1)]

(2005/C 334/09)

—   Rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio (articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio): Accettazione

Data della decisione

Nome del medicinale

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

N. di iscrizione nel registro comunitario

Data della notifica

12.1.2005

Avastin

Roche Registration Limited,

40 Broadwater Road, Welwyn

Garden City, Hertfordshire AL7 3AY, United Kingdom

EU/1/04/300/001-002

14.1.2005


(1)  GU L 214 del 24.8.1993, pag. 1.


30.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 334/59


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari

(2005/C 334/10)

La presente pubblicazione conferisce un diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 12 quinquies del citato regolamento. Le eventuali dichiarazioni di opposizione a tale domanda devono essere trasmesse, per il tramite dell'autorità competente di uno Stato membro, di uno Stato membro dell'OCM o di un paese terzo riconosciuto conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione. La pubblicazione è motivata dagli elementi sotto illustrati, in particolare al punto 4.6, in base ai quali la domanda si ritiene giustificata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

«SANGUEIRA DE BARROSO — MONTALEGRE»

N. CE: PT/00236/16.05.2002

DOP ( ) IGP ( X )

La presente scheda costituisce una sintesi redatta a scopo informativo. Per un'informazione completa, gli interessati e in particolare i produttori dei prodotti coperti della DOP o dalla IGP in questione, sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare presso i servizi o le associazioni nazionali oppure presso i servizi competenti della Commissione europea (1).

1.   Servizio competente dello Stato membro:

Nome

Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica

Indirizzo

Av. Afonso Costa, n.o 1949 — P-002 Lisboa

Telefono

(351-21) 844 22 00

Fax

(351-21) 844 22 02

E-mail:

idrha@idrha.min-agricultura.pt

2.   Richiedente:

2.1   Nome: Cooperativa Agrícola dos Produtores de Batata para Semente de Montalegre, CRL

2.2   Indirizzo:

Rua General Humberto Delgado 5470 — 247 Montalegre

Telefono: (00-351) 276 512 253

Fax (00-351) 276 512 528

E-mail: quadrimonte@iol.pt

2.3   Composizione: produttori/trasformatori (x) altro ( )

3.   Tipo di prodotto

Classe 1.2.: Prodotti a base di carne

4.   Descrizione del disciplinare

(riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)

4.1   Nome: «SANGUEIRA DE BARROSO — MONTALEGRE»

4.2   Descrizione: Salume affumicato a base di carne, lardo e sangue ottenuti da suini di razza «bísara», o incrociati con tale razza (con almeno il 50 % di sangue «bísaro»), e pane di frumento, costituito da una pasta molle e secca in cui sono visibili piccoli pezzi di carne e insaccato in un budello sottile di maiale. Gli ingredienti sono conditi con sale, aglio, vino rosso o bianco della regione di Trás-os-Montes, paprica forte (regionalmente designata con il termine «pimento») e/o paprica dolce («pimentão»), prezzemolo, cipolla e olio della regione di Trás-os-Montes. Il prodotto, di colore nero ed aspetto rugoso, ha sezione cilindrica con un diametro di circa 3 cm; è legato a ciascuna estremità con due nodi semplici con un unico filo di cotone, il che gli conferisce una forma a ferro di cavallo.

4.3   Zona geografica: Tenuto conto della specificità della produzione di tale prodotto, delle sue caratteristiche organolettiche, delle conoscenze della popolazione e delle condizioni climatiche della regione, la zona geografica di trasformazione e condizionamento è naturalmente circoscritta al comune di Montalegre nel distretto di Vila Real. Considerata la forma tradizionale di alimentazione dei suini e i prodotti agricoli esistenti, la zona geografica di produzione della carne e del lardo è naturalmente circoscritta ai comuni di Botica, Chaves e Montalegre nel distretto di Vila Real. Il territorio costituito dai tre comuni è conosciuto e designato con il nome di «Barroso».

4.4   Prova d'origine: Le aziende agricole e gli impianti di macellazione, sezionamento e preparazione devono essere provvisti di licenza, devono essere autorizzati dall'associazione di produttori (Agrupamento de Produtores) previo parere dell'OPC e devono essere ubicati rispettivamente nella zona di produzione o nella zona di trasformazione indicata. Tutto il processo produttivo, dall'azienda agricola che produce la materia prima fino al punto di vendita del prodotto, è assoggettato a un rigoroso sistema di controllo che permette di assicurare la tracciabilità completa del prodotto. I suini sono allevati in aziende agropecuarie aventi una superficie compatibile con i sistemi produttivi tradizionali, semiestensivi, in grado di produrre l'alimentazione tradizionale degli animali. Il marchio di certificazione apposto su ciascun insaccato è numerato e consente pertanto una tracciabilità completa fino all'azienda agricola che ha dato origine al prodotto. La prova d'origine può essere ottenuta in qualsiasi momento e lungo tutta la catena produttiva grazie al numero di serie presente obbligatoriamente nel marchio di certificazione.

4.5   Metodo di ottenimento: Le carni grasse sono tagliate a pezzetti. Una volta fatto sgocciolare il sangue del maiale, si aggiunge acqua mescolando energicamente per evitare la coagulazione e infine si condisce il tutto con sale e aglio e si lascia riposare. Il pane è tagliato a fette sottili. Le carni sono condite con sale, vino rosso o bianco della regione e aglio e lasciate marinare fino a tre giorni in un luogo fresco e poco umido. La carne è poi ritirata dalla «sorsa» (termine regionale che indica la marinata), assieme al pane e al sangue, si aggiunge la paprica forte e/o dolce, il prezzemolo e la cipolla tritati e l'olio crudo. Si procede immediatamente all'insaccamento in un budello sottile di maiale. Al termine del riempimento si taglia nelle dimensioni desiderate, previa legatura con filo di cotone. Le estremità sono successivamente legate con due nodi semplici, il che conferisce all'insaccato una forma a ferro di cavallo. L'affumicamento è effettuato a fuoco lento in camera o stanza di affumicamento o nel camino tradizionale per circa tre o quattro giorni. Il fumo è ottenuto mediante la combustione diretta di legna, principalmente di quercia, proveniente dalla regione. Sul mercato il prodotto si presenta in pezzi interi sempre preconfezionati all'origine. Data la sua natura e composizione, non è possibile né il taglio né l'affettatura. Per il condizionamento, ove effettuato, si utilizza materiale appropriato, non nocivo e inerte rispetto al prodotto, in atmosfera normale o controllata o sotto vuoto. Le operazioni di condizionamento possono essere realizzate solo nella zona geografica di trasformazione per facilitare la completa tracciabilità del prodotto, consentire eventuali controlli e evitare ogni alterazione delle caratteristiche gustative e microbiologiche.

4.6   Legame: Date le condizioni climatiche, geografiche e socioeconomiche e le difficili comunicazioni con il resto del paese, la dieta della regione di Barroso si limitava alla produzione locale, costituita principalmente da pane, patate e carne di maiale. I riferimenti alle imposte sui suini e sui prodotti a base di carne suina in diversi registri comunali, tra cui quello di Montealegre, dimostrano che l'allevamento suino rappresenta da lungo tempo un'attività di grande rilievo. Per consentirne il consumo tutto l'anno sono stati scoperti metodi di conservazione della carne suina che hanno rapidamente assunto la forma di un'arte ancestrale, tramandata di generazione in generazione. La preparazione di tali prodotti risulta e dipende in gran parte dal clima freddo e secco di questa regione, dove il focolare domestico deve restare sempre acceso e in questo modo offre condizioni di affumicamento uniche, caratterizzate da un fumo poco intenso e graduale. In tal modo dall'esigenza di utilizzare e conservare la carne suina ottenuta attraverso la tradizionale «mattanza» sono nati vari insaccati di diversa forma e composizione, di colori e sapori differenziati, ma sempre legati alle particolarità locali, alla terra e alla gente. In sintesi, il legame del prodotto con la zona geografica è dato dalla razza degli animali (autoctoni), dalla loro alimentazione con prodotti locali, dalle conoscenze alla base della selezione dei tagli del maiale, dall'affumicamento con legna della regione e dalla stagionatura in locali molto freddi e secchi, propizi alla conservazione dei prodotti.

4.7   Organismo di controllo:

Nome

Tradição e Qualidade — Associação Interprofissional para Produtos Agro-Alimentares de Trás-os-Montes

Indirizzo

Av. 25 de Abril, 273 S/L P-5370 Mirandela

Telefono

(351-278) 26 14 10

Fax

(351-278) 26 14 10

E- mail:

tradicao-qualidade@clix.pt

L'azienda Tradição e Qualidade è stata riconosciuta conforme ai requisiti della Norma 45011:2001.

4.8   Etichettatura: Riporta obbligatoriamente la dicitura «Sangueira de Barroso — Montalegre — Indicação Geográfica Protegida», il rispettivo logo comunitario e il logo dei prodotti di Barroso- Montealegre, il cui modello è riprodotto in appresso, con le parole «Montalegre» e «Sangueira». Deve inoltre riportare il marchio di certificazione, in cui figura obbligatoriamente il nome del prodotto e la rispettiva dicitura, il nome dell'organismo di controllo e il numero di serie (codice numerico o alfanumerico che consente la tracciabilità del prodotto).

4.9   Condizioni nazionali: —


(1)  Commissione europea, Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale — Unità politica di qualità dei prodotti agricoli, B-1049 Bruxelles


30.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 334/62


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4067 — Blackstone/Lion Capital/CSEB)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2005/C 334/11)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 20.12.2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio1. Con tale operazione le imprese Blackstone Group («Blackstone», USA) e Lion Capital General Partner LLP («Lion Capital», Regno Unito) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo del ramo europeo delle bibite dell'impresa Cadbury Schweppes plc («CSEB», Francia) mediante acquisto di azioni o quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Blackstone: fondo di investimenti,

per Lion Capital: fondo di investimenti,

per CSEB: produzione, marketing e distribuzione di bevande analcoliche.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (1) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4067 — Blackstone/Lion Capital/CSEB, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


Agenzia europea per la difesa

30.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 334/63


Comunicazione relativa alla revisione delle disposizioni finanziarie applicabili al bilancio generale

(2005/C 334/12)

Il comitato direttivo dell'Agenzia europea per la difesa ha deciso, il 16 dicembre 2005, di modificare il titolo III («Aggiudicazione degli appalti pubblici») delle disposizioni finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Agenzia (allegato della decisione 2004/658/PESC del Consiglio, del 13 settembre 2004, GU L 300 del 25.9.2004, pag. 52). Il testo modificato è pubblicato al seguente indirizzo Internet:

http://www.eda.eu.int/procurement/procurement.html