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ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 325 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
48o anno |
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III Informazioni |
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Commissione |
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2005/C 325/3 |
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2005/C 325/4 |
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2005/C 325/5 |
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2005/C 325/6 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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I Comunicazioni
Commissione
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22.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 325/1 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
21 dicembre 2005
(2005/C 325/01)
1 euro=
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,1872 |
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JPY |
yen giapponesi |
139,18 |
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DKK |
corone danesi |
7,4575 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,67895 |
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SEK |
corone svedesi |
9,4300 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,5529 |
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ISK |
corone islandesi |
75,42 |
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NOK |
corone norvegesi |
8,0495 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CYP |
sterline cipriote |
0,5735 |
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CZK |
corone ceche |
28,954 |
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EEK |
corone estoni |
15,6466 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
251,19 |
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LTL |
litas lituani |
3,4528 |
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LVL |
lats lettoni |
0,6965 |
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MTL |
lire maltesi |
0,4293 |
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PLN |
zloty polacchi |
3,8283 |
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RON |
leu rumeni |
3,6619 |
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SIT |
tolar sloveni |
239,51 |
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SKK |
corone slovacche |
37,851 |
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TRY |
lire turche |
1,6043 |
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AUD |
dollari australiani |
1,6184 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,3918 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
9,2037 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,7444 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,9788 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 209,04 |
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ZAR |
rand sudafricani |
7,5800 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
9,5884 |
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HRK |
kuna croata |
7,4045 |
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IDR |
rupia indonesiana |
11 664,24 |
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MYR |
ringgit malese |
4,487 |
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PHP |
peso filippino |
63,343 |
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RUB |
rublo russo |
34,1854 |
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THB |
baht thailandese |
48,632 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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22.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 325/2 |
Parere relativo ad una richiesta a norma dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE — Proroga dei termini
Richiesta proveniente da uno Stato membro
(2005/C 325/02)
L'8.11.2005 la Commissione ha ricevuto una richiesta a norma dell'articolo 30, paragrafo 4 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1).
Tale richiesta, proveniente dal Regno Unito, riguarda la produzione d'energia elettrica in tale paese, eccettuata l'Irlanda del Nord (la richiesta riguarda dunque la produzione d'energia elettrica in Inghilterra, Scozia e Galles). La richiesta è stata pubblicata nella GU C 305/19 del 2.12.2005. Il periodo di validità inizialmente stabilito spira il 9.2.2006.
Poiché ai servizi della Commissione occorre il tempi di ottenere e valutare informazioni supplementari e in applicazione di quanto disposto dall'articolo 30, paragrafo 6, terza frase, il termine entro il quale la Commissione deve prendere una decisione in merito alla richiesta suddetta è prorogato di un mese.
Il termine ultimo diventa dunque il 10.3.2006.
(1) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.
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22.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 325/3 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4028 — Flaga/Progas/JV)
(2005/C 325/03)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
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1. |
In data 14/12/2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 e a seguito di un rinvio in conformità con l'articolo 4(5) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Flaga GmbH («Flaga», Austria) controllata da Eastfield International Holdings, Inc. e Progas GmbH & Co KG («Progas», Germania) controllata da Familie Julius Thyssen Beteiligungsgesellschaft mbH acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune mediante acquisto di azioni. In un' operazione correlate, Flaga acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme di Progas Flüssiggas HandelsGmbH («Progas Austria», Austria), controllata da Progas, mediante acquisto di azioni. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4028 — Flaga/Progas/JV, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
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22.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 325/4 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4065 — BS Investimenti/MCC Sofipa/IP Cleaning)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(2005/C 325/04)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
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1. |
In data 14/12/2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese BS Investimenti SGR S.p.A. («BS», Italia) appartenente al Gruppo BS, e MCC Sofipa SGR S.p.A. («MCC Sofipa», Italia) appartenente al Gruppo Capitalia, acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'impresa IP Cleaning S.p.A. («IPC», Italia), attualmente controllata dalla sola BS, mediante contratto di gestione o altri mezzi. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4065 — BS Investimenti/MCC Sofipa/IP Cleaning, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
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22.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 325/5 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4075 — Providence/Carlyle/Com Hem)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(2005/C 325/05)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
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1. |
In data 14.12.2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Carlyle Europe Partners II L. P. («Carlyle», USA) e Providence Equity Offshore Partners V LP («Providence», Cayman Islands) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Nordic Communication Services AB, società capogruppo di Com Hem Group, mediante acquisto di azioni o quote. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004 (2). Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4075 — Providence/Carlyle/Com Hem, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 du 5.3.2005, pag. 32.
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22.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 325/6 |
Informazioni riguardanti la denuncia n. 2005/4347
(2005/C 325/06)
Il 18 ottobre 2005, la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di costituzione in mora riguardante la summenzionata denuncia, relativa alla gestione delle risorse idriche della zona del Lago d'Idro, con riferimento ad un sito di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
Tale procedura di infrazione non si riferisce alla violazione delle disposizioni della direttiva 92/43/CEE nel caso specifico, bensì alla violazione dell'articolo 10 del trattato CE, per la mancata collaborazione, da parte dell'Italia, nel fornire le informazioni richieste dalla Commissione.
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22.12.2005 |
IT |
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C 325/7 |
Comunicazione della Commissione riguardante le regole per l'accesso al fascicolo istruttorio della Commissione nei casi relativi all'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE, degli articoli 53, 54 e 57 dell'accordo SEE e del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio
(2005/C 325/07)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
I. INTRODUZIONE E OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE
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1. |
L'accesso al fascicolo istruttorio della Commissione è una delle garanzie procedurali intese ad applicare il principio delle armi pari ed a tutelare i diritti di difesa. Tale accesso è previsto all'articolo 27, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1), all'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione (il «regolamento di applicazione») (2), all'articolo 18, paragrafi 1 e 3 del regolamento n. 139/2004 del Consiglio (il «regolamento comunitario sulle concentrazioni») (3) e all'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento n. 802/2004 della Commissione (il «regolamento di applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni») (4). Secondo tali disposizioni, prima di adottare decisioni in base agli articoli 7, 8, 23 e 24, paragrafo 2 del regolamento n. 1/2003 e degli articoli 6, paragrafo 3, 7, paragrafo 3, 8, paragrafi 2-6 e degli articoli 14 e 15 del regolamento comunitario sulle concentrazioni, la Commissione deve consentire alle persone, imprese o associazioni d'imprese in questione, a seconda dei casi, la possibilità di render nota la loro opinione sugli addebiti nei loro confronti e permettere loro di esercitare il loro diritto di accesso al fascicolo della Commissione al fine di assicurare il rispetto integrale dei loro diritti di difesa nel corso del procedimento. La presente comunicazione costituisce il quadro generale per l'esercizio del diritto stabilito nelle suddette disposizioni. Essa non concerne la possibilità di rendere accessibili i documenti nel contesto di altri procedimenti. Resta salva l'interpretazione di tali testi di legge da parte delle giurisdizioni comunitarie. I principi stabiliti in questa comunicazione rimangono validi anche quando la Commissione applica gli articolo 53, 54 e 57 dell'accordo SEE (5). |
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2. |
Il summenzionato diritto specifico è distinto dal diritto generale di accesso ai documenti stabilito nel regolamento n. 1049/2001 (6), che è soggetto a criteri ed eccezioni differenti e persegue uno scopo anch'esso differente. |
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3. |
Nella presente comunicazione, per «accesso al fascicolo istruttorio» s'intende esclusivamente l'accesso che viene accordato alle persone, imprese o associazioni di imprese alle quali la Commissione ha inviato una comunicazione di addebiti. Nella presente comunicazione si precisa chi ha accesso al fascicolo istruttorio in tale contesto. |
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4. |
Nei suddetti regolamenti, si usa anche la stessa espressione o quella di accesso ai documenti in riferimento ai denuncianti o alle altre parti interessate, ma si tratta di situazioni ben diverse rispetto a quella dei destinatari di una comunicazione di addebiti. Tali situazioni non rientrano perciò nella definizione di accesso al fascicolo istruttorio ai fini della presente comunicazione, e sono trattate in un suo capitolo distinto. |
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5. |
Nella presente comunicazione si precisa anche a quali informazioni è accordato l'accesso, in quale momento si può accedere ai fascicoli e quali sono le procedure per consentire l'accesso al fascicolo istruttorio. |
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6. |
Con decorrenza dalla sua pubblicazione, la presente comunicazione sostituisce la comunicazione della Commissione del 1997 relativa all'accesso al fascicolo (7). Nelle nuove regole si tiene conto delle disposizioni giuridiche che sono in applicazione dal 1o maggio 2004: in particolare, i già menzionati regolamento n. 1/2003, regolamento comunitario sulle concentrazioni, regolamento di applicazione e regolamento di applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni, nonché la decisione della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza (8). Inoltre, nelle nuove regole si tiene conto della giurisprudenza recente della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (9) e delle prassi elaborate dalla Commissione dopo l'adozione della comunicazione del 1997. |
II. L'ESTENSIONE DELL'ACCESSO AL FASCICOLO ISTRUTTORIO
A. Chi ha il diritto di accesso al fascicolo istruttorio?
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7. |
L'accesso al fascicolo istruttorio ai sensi delle disposizioni menzionate al precedente punto 1 è inteso a consentire l'esercizio effettivo dei diritti della difesa contro gli addebiti notificati dalla Commissione. A tal fine, in entrambe le categorie di casi — quelli ai quali si applicano rispettivamente gli articoli 81 e 82 del trattato CE oppure le disposizioni del regolamento comunitario sulle concentrazioni — l'accesso viene accordato, a richiesta, alle persone, imprese o associazioni d'imprese (10), a seconda dei casi, alle quali la Commissione ha inviato la comunicazione degli addebiti (11). (In appresso, «le parti»). |
B. A quali documenti è consentito l'accesso?
1. Le componenti del fascicolo istruttorio
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8. |
In un'indagine in materia di concorrenza, il «fascicolo istruttorio della Commissione» (in appresso indicato come il «fascicolo istruttorio») si compone di tutti i documenti (12) ottenuti, elaborati e/o riuniti dalla direzione generale Concorrenza della Commissione, nel corso. |
|
9. |
Nel corso dell'indagine di cui agli articoli 20, 21 e 22, paragrafo 2 del regolamento n. 1/2003 e agli articoli 12 e 13 del regolamento comunitario sulle concentrazioni, la Commissione può riunire vari documenti, alcuni dei quali, dopo un esame più approfondito, possono risultare non correlati con l'oggetto del caso in questione. Questi documenti possono essere rispediti alle imprese dalle quali provenivano e, una volta rinviati, non costituiscono più componenti del fascicolo istruttorio. |
2. Documenti accessibili
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10. |
Le parti devono avere la possibilità di prendere conoscenza degli elementi figuranti nel fascicolo istruttorio della Commissione, così da poter esprimere con efficacia il loro punto di vista, in base a tali elementi, sulle conclusioni preliminari a cui è giunta la Commissione nella sua comunicazione degli addebiti. A tale scopo, alle parti sarà accordato l'accesso a tutti i documenti che compongono il fascicolo istruttorio della Commissione, secondo la definizione di cui al precedente punto 8, eccettuati i documenti interni, i segreti aziendali di altre imprese e le altre informazioni riservate (13). |
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11. |
Se nell'ambito di una procedura è stato commissionato uno studio, i suoi risultati sono accessibili, con le istruzioni relative al contratto d'opera e la metodologia seguita per lo studio stesso. Tuttavia, possono essere necessarie precauzioni per tutelare i diritti di proprietà intellettuale. |
3. Documenti non accessibili
3.1. Documenti interni
3.1.1 Principi generali
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12. |
I documenti interni non possono essere né incriminanti né assolutori (14): essi non fanno parte degli elementi probatori sui quali può basarsi la Commissione nel valutare il caso in questione. Di conseguenza, alle parti non sarà consentito accedere ai documenti interni inclusi nel fascicolo istruttorio della Commissione (15). Poiché tali documenti non hanno valore probatorio, la restrizione dell'accesso ai documenti interni non pregiudica l'esercizio adeguato del diritto di difesa spettante alle parti (16). |
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13. |
I servizi della Commissione non sono tenuti a redigere il verbale dei colloqui (17) svoltisi con ogni persona o impresa. Se la Commissione decide di annotare quanto si è detto nel corso dei colloqui, tali documenti costituiscono l'interpretazione che la Commissione dà dello svolgimento dei colloqui e, di conseguenza, essi sono classificati come documenti interni. Nondimeno, se la persona o l'impresa in questione ha approvato i verbali, questi saranno resi accessibili, previa espunzione di ogni segreto aziendale o altra informazione riservata. Detti verbali approvati fanno parte degli elementi probatori su cui la Commissione può basarsi nella sua valutazione di un caso (18). |
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14. |
Nel caso di uno studio commissionato in attinenza a un procedimento, gli elementi dello scambio di corrispondenza tra la Commissione e il contraente comprendenti la valutazione del lavoro effettuato dal contraente o riguardanti gli aspetti finanziari dello studio costituiscono documenti interni e, di conseguenza, non saranno accessibili. |
3.1.2 La corrispondenza con altre pubbliche autorità
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15. |
Un caso particolare di documenti interni consiste nello scambio di corrispondenza tra la Commissione e altre pubbliche autorità e nei documenti interni trasmessi da tali autorità (di Stati membri della CE — «gli Stati membri» — o di paesi terzi). Si indicano qui alcuni esempi di simili documenti non accessibili:
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16. |
In determinate circostanze eccezionali, si accorda l'accesso a documenti provenienti da Stati membri, dall'Autorità di Sorveglianza dell'EFTA e da Stati dell'EFTA, previa espunzione dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate. Al fine di identificare i segreti aziendali e le altre informazioni riservate la Commissione consulta l'organismo da cui proviene il documento prima di accordarne l'accesso. Si procede in tal senso quando i documenti provenienti da Stati membri contengono elementi a carico delle parti, che la Commissione deve esaminare, oppure rientrano tra gli elementi probatori nell'ambito della procedura d'indagine, come avviene, analogamente, per i documenti provenienti da terzi privati. Queste considerazioni si applicano, in particolare, per quanto riguarda:
Viene accordato l'accesso anche ai documenti provenienti dagli Stati membri o dall'Autorità di Sorveglianza dell'EFTA nella misura in cui siano pertinenti alla difesa delle parti relativamente all'esercizio della competenza della Commissione (23). |
3.2. Informazioni riservate
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17. |
Il fascicolo istruttorio della Commissione può comprendere anche documenti contenenti due categorie d'informazioni, ossia segreti aziendali e altre informazioni riservate, il cui accesso può essere soggetto a restrizione parziale o totale (24). Quando sia possibile, si concederà l'accesso alle versioni non riservate delle informazioni originali. Quando la riservatezza può essere assicurata soltanto compendiando le informazioni in questione, si concederà l'accesso al compendio. Tutti gli altri documenti saranno accessibili nella forma originale. |
3.2.1 I segreti aziendali
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18. |
Nell'eventualità che, rendendo pubbliche determinate informazioni riguardanti le attività commerciali di un'impresa, le si possa causare un grave danno, simili informazioni costituiscono segreti aziendali (25). Alcuni esempi d'informazioni relative a un'impresa che possono qualificarsi come segreti aziendali sono le informazioni di ordine tecnico e/o finanziario riguardanti il know-how, i metodi di valutazione dei costi, i segreti ed i processi di produzione, le fonti di approvvigionamento, le cifre relative alla produzione e alle vendite, le quote di mercato, gli elenchi dei clienti e dei distributori, i piani di commercializzazione, la struttura dei costi e dei prezzi e la strategia di vendita. |
3.2.2 Altre informazioni riservate
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19. |
La categoria delle «altre informazioni riservate» comprende informazioni diverse dai segreti aziendali, che si possono considerare riservate perché, rendendole pubbliche, si danneggerebbe gravemente una persona o un'impresa. A seconda delle circostanze specifiche di ogni singolo caso, può trattarsi d'informazioni provenienti da terzi riguardanti imprese che sono in grado di esercitare una pressione molto considerevole, di natura economica o commerciale, sui loro concorrenti o partner commerciali, clienti o fornitori. Il Tribunale di primo grado e la Corte di giustizia hanno riconosciuto che è legittimo rifiutare di rivelare a tali imprese le lettere fatte pervenire dai loro clienti, perché altrimenti i mittenti potrebbero trovarsi esposti al rischio di misure di ritorsione (26). Di conseguenza, il concetto di altre informazioni riservate può comprendere informazioni che potrebbero consentire alle parti d'identificare i denuncianti o altri terzi, i quali hanno invece motivi per voler rimanere anonimi. |
|
20. |
La categoria delle altre informazioni riservate può comprendere anche segreti militari. |
3.2.3 Criteri per accettare le richieste di riservatezza
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21. |
Si classificheranno come riservate le informazioni in relazioni alle quali la persona o l'impresa in questione ha presentato una richiesta in tal senso, che è stata accettata dalla Commissione (27). |
|
22. |
Le richieste di riservatezza devono riferirsi a informazioni rientranti nelle descrizioni, indicate più sopra, di che cosa sono i segreti aziendali e le altre informazioni riservate. Sarà necessario addurre i motivi per i quali si chiede che un'informazione sia considerata quale segreto aziendale o altra informazione riservata (28). Di norma, le richieste di riservatezza possono riguardare soltanto le informazioni che la Commissione ha ottenuto dalla medesima persona o impresa, e non le informazioni provenienti da un'altra fonte. |
|
23. |
Di norma, non sono considerate riservate le informazioni riguardanti un'impresa, ma già note al di fuori di essa (nel caso di un gruppo, al di fuori del gruppo) o al di fuori dell'associazione alla quale l'impresa stessa le ha trasmesse (29). Non possono più considerarsi riservate le informazioni che hanno perduto la loro rilevanza commerciale, per esempio per il trascorrere del tempo. Come regola generale, la Commissione presume che non siano più riservate le informazioni riguardanti il fatturato, le vendite e i dati sulla quota di mercato delle parti, e altre informazioni analoghe, se esse risalgono a più di cinque anni prima (30). |
|
24. |
Nei procedimenti di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, il fatto che un elemento delle informazioni sia stato qualificato come riservato non impedisce di renderlo pubblico se tale informazione è necessaria per provare una presunta infrazione («documento probatorio a carico») o potrebbe essere necessaria per scagionare una delle parti («documento assolutorio»). In tal caso, l'esigenza di salvaguardare i diritti di difesa delle parti offrendo il più ampio accesso possibile al fascicolo istruttorio della Commissione può prevalere sull'intento di tutelare le informazioni riservate fornite da altre parti (31). Spetta alla Commissione valutare se in ciascuna situazione specifica si applichino tali circostanze. A questo scopo, è necessario valutare tutti gli aspetti pertinenti, tra cui:
Considerazioni analoghe si applicano ai procedimenti nell'ambito del regolamento comunitario sulle concentrazioni, quando la Commissione ritenga necessario, ai fini del procedimento, rendere accessibili tali informazioni (32). |
|
25. |
Quando la Commissione intende render pubblica un'informazione, alla persona o impresa in questione sarà data la possibilità di presentare una versione non riservata dei documenti nei quali figura tale informazione. Tale versione dovrà avere il medesimo valore probatorio dei documenti originali (33). |
C. Quando viene accordato l'accesso al fascicolo istruttorio?
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26. |
Le parti non hanno diritto di accesso al fascicolo istruttorio prima che la Commissione abbia notificato la comunicazione degli addebiti ai sensi delle disposizioni menzionate al precedente punto 1. |
1. Nei procedimenti antitrust ai sensi degli articoli 81 e 82 del trattato
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27. |
L'accesso al fascicolo istruttorio è accordato a richiesta e, di norma, un'unica volta, dopo che la Commissione ha notificato alle parti la comunicazione degli addebiti, nell'intento di assicurare loro il principio delle armi pari e di tutelarne i diritti di difesa. Quindi, come regola generale, dopo l'invio della comunicazione di addebiti non è accordato l'accesso alle risposte che le altre parti hanno inviato riguardo a tali addebiti. Tuttavia, una parte può avere accesso ai documenti pervenuti dopo l'invio della comunicazione degli addebiti, nelle fasi successive del procedimento amministrativo, se tali documenti possono costituire nuove prove — di natura incriminante o assolutoria — riguardo agli elementi a carico della parte in questione, addotti dalla Commissione nella comunicazione degli addebiti. Ciò soprattutto se la Commissione intende basarsi su nuovi elementi probatori. |
2. Nei procedimenti ai sensi del regolamento comunitario sulle concentrazioni
|
28. |
Ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 1 e 3 del regolamento comunitario sulle concentrazioni e dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento di applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni, alle parti notificanti è accordato l'accesso al fascicolo istruttorio della Commissione, a loro richiesta, in ogni fase del procedimento dopo che la Commissione ha notificato la comunicazione degli addebiti, sino al momento in cui viene adito il comitato consultivo. Non è prevista, invece, la possibilità di rendere accessibili i documenti prima che la Commissione abbia inviato all'impresa una comunicazione degli addebiti ai sensi del regolamento comunitario sulle concentrazioni (34). |
III. QUESTIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI I DENUNCIANTI E LE ALTRE PARTI INTERESSATE
|
29. |
Il presente capitolo riguarda le situazioni nelle quali la Commissione può o deve consentire che i ricorrenti nei procedimenti antitrust e le altre parti interessate nei procedimenti relativi a concentrazioni abbiano accesso a determinati documenti figuranti nel fascicolo istruttorio. A prescindere dalla formulazione dei regolamenti di applicazione in materia di antitrust e di concentrazioni (35), si tratta di due situazioni distinte — in termini di estensione, di tempi e di diritti — rispetto all'accesso al fascicolo istruttorio quale è definito nel precedente capitolo della presente comunicazione. |
A. Disponibilità dei documenti per i denuncianti nei procedimenti antitrust
|
30. |
Il Tribunale di primo grado ha statuito (36) che i denuncianti non hanno i medesimi diritti e garanzie delle parti formanti oggetto di un'indagine. Di conseguenza, i denuncianti non possono far valere il diritto di accesso al fascicolo istruttorio quale è stabilito per le parti . |
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31. |
Tuttavia, un denunciante che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento di applicazione, è stato informato che la Commissione intende decidere il rigetto della sua denuncia (37), può chiedere l'accesso ai documenti sui quali si è basata la Commissione per la sua valutazione provvisoria (38). Al denunciante può essere consentito di accedere a tali documenti in un'unica occasione, dopo l'invio della lettera con la quale la Commissione l'ha informato della sua intenzione di decidere il rigetto della denuncia. |
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32. |
I denuncianti non hanno il diritto di accedere ai segreti aziendali e alle altre informazioni riservate ottenute dalla Commissione nel corso dell'indagine (39). |
B. Disponibilità dei documenti per le altre parti interessate nei procedimenti relativi a concentrazioni
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33. |
In ottemperanza all'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento di applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni, nei procedimenti relativi alle concentrazioni sarà accordato l'accesso al fascicolo istruttorio, a richiesta, anche alle altre parti interessate che sono state informate degli addebiti, nella misura necessaria perché esse possano preparare le loro osservazioni. |
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34. |
Le altre parti interessate sono le parti della proposta concentrazione diverse dalle parti notificanti: per esempio, il venditore e l'impresa che costituisce l'oggetto della concentrazione (40). |
IV. PROCEDURA PER L'ACCESSO AL FASCICOLO ISTRUTTORIO
A. Procedura preparatoria
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35. |
Ogni persona che trasmette informazioni od osservazioni in una delle situazioni elencate in appresso o che trasmette alla Commissione altre informazioni nel corso del medesimo procedimento, ha l'obbligo di segnalare con chiarezza ogni elemento informativo che ritenga riservato, indicandone i motivi, e di fornire a parte una versione non riservata, entro la data stabilita dalla Commissione per far conoscere tali opinioni (41).
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36. |
Inoltre, la Commissione può chiedere alle imprese (49), in tutti i casi in cui queste presentano o hanno presentato documenti, di contrassegnare quei documenti o parti di documenti che, a loro parere, contengono segreti aziendali o altre informazioni riservate di loro proprietà, e d'indicare le imprese nei confronti delle quali tali documenti devono considerarsi riservati (50). |
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37. |
Per trattare in tempi brevi le richieste di riservatezza di cui al precedente punto 36, la Commissione può fissare una scadenza entro la quale le imprese devono: 1) motivare la loro richiesta di riservatezza per quanto riguarda ogni singolo documento o parte di documento; 2) trasmettere alla Commissione una versione non riservata di tali documenti, nei quali siano stati espunti i brani riservati (51). Nei procedimenti antitrust, le imprese in questione devono fornire anche, entro la scadenza suddetta, la descrizione sommaria di ogni elemento informativo espunto (52). |
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38. |
Le versioni non riservate e le descrizioni delle informazioni espunte vanno redatte in maniera da consentire a ciascuna parte avente accesso al fascicolo istruttorio di determinare se le informazioni espunte possano essere pertinenti ai fini della loro difesa e, quindi, se vi siano motivi sufficienti per chiedere alla Commissione di accordare l'accesso alle informazioni di cui si è sostenuto il carattere riservato. |
B. Trattamento delle informazioni riservate
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39. |
Nei procedimenti antitrust, se l'impresa non si attiene alle disposizioni indicate ai precedenti punti 35-37, la Commissione può presumere che i documenti o dichiarazioni in questione non contengano informazioni riservate (53). Di conseguenza, la Commissione può presumere che l'impresa in questione non abbia obiezioni al fatto che i suddetti documenti o dichiarazioni siano resi pubblici nella loro integrità. |
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40. |
In entrambe le eventualità di procedimenti antitrust e di procedimenti ai sensi del regolamento comunitario sulle concentrazioni, se la persona o l'impresa in questione soddisfa alle condizioni stabilite ai precedenti punti 35-37, nella misure in cui esse sono applicabili, la Commissione:
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41. |
La Commissione può revocare, in misura totale o parziale, la sua accettazione provvisoria della richiesta di riservatezza in una fase successiva. |
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42. |
Se la Direzione generale Concorrenza non è favorevole sin dall'inizio alla richiesta di riservatezza oppure ritiene di dover revocare la sua accettazione provvisoria di tale richiesta, e intende quindi render pubblica l'informazione, essa accorda alla persona o all'impresa in questione la possibilità di esprimere la propria opinione. In questi casi, la Direzione generale Concorrenza informa per iscritto la persona o l'impresa della sua intenzione di render pubblica l'informazione, ne indica i motivi e fissa una scadenza entro la quale la persona o l'impresa può trasmetterle per iscritto la sua opinione. Se dopo la presentazione di tale opinione persiste il disaccordo sulla richiesta di riservatezza, la questione viene trattata dal consigliere auditore, a norma del mandato conferito dalla Commissione ai consiglieri auditori (54). |
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43. |
Quando vi è il rischio che un'impresa la quale è in grado di esercitare pressioni economiche e commerciali molto considerevoli sui propri concorrenti o sui propri partner commerciali, clienti o fornitori, adotti contro di loro misure di ritorsione come conseguenza della loro collaborazione nell'indagine effettuata dalla Commissione (55), la Commissione stessa protegge l'anonimato degli autori, consentendo l'accesso a una versione non riservata o ad un compendio delle risposte in questione (56). Le richieste di anonimato in situazioni di questo tipo, e anche le richieste di anonimato di cui al punto 81 della comunicazione della Commissione sulla procedura applicabile alle denunce (57), saranno trattate come indicato ai precedenti punti 40-42. |
C. L'accesso al fascicolo istruttorio
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44. |
La Commissione può decidere che l'accesso al fascicolo istruttorio avvenga secondo una delle seguenti modalità, tenendo in debito conto le capacità tecniche delle parti:
La Commissione può optare per una combinazione di questi metodi. |
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45. |
Per facilitare il loro accesso al fascicolo istruttorio della Commissione, le parti riceveranno l'elenco dei documenti componenti tale fascicolo, quale è definito al precedente punto 8. |
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46. |
È accordato l'accesso alle prove quali esse figurano nel fascicolo istruttorio della Commissione, nella loro forma originale. La Commissione non è tenuta a fornire la traduzione dei documenti componenti il fascicolo (58). |
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47. |
Nel caso che, dopo aver ottenuto l'accesso al fascicolo istruttorio, una parte ritenga che, ai fini della propria difesa, le sia necessario prender conoscenza d'informazioni specifiche non accessibili, essa può presentarne alla Commissione la richiesta motivata. Se i servizi della Direzione generale Concorrenza ritengono di non poter accettare la richiesta e la parte è in disaccordo con tale posizione la questione potrà essere risolta dal consigliere auditore, ai sensi del mandato conferito ai consiglieri auditori (59). |
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48. |
A norma della presente comunicazione, l'accesso al fascicolo istruttorio viene accordato a condizione che le informazioni così ottenute siano utilizzate soltanto ai fini dei procedimenti giudiziari o amministrativi previsti per l'applicazione delle regole comunitarie in materia di concorrenza, sulle quali verte il procedimento amministrativo in questione (60). Se, in qualsiasi momento, le informazioni fossero utilizzate per uno scopo diverso con l'interessamento di un avvocato esterno, la Commissione può segnalare il fatto, ai fini di un procedimento disciplinare, al foro presso il quale opera l'avvocato in questione. |
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49. |
Ad eccezione dei punti 45 e 47, il presente capitolo C si applica allo stesso modo per accordare l'accesso ai documenti ai denuncianti (nei procedimenti antitrust) e alle altre parti interessate (nei procedimenti relativi a concentrazioni). |
(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, GU L 1 del 4.1.2003, pagg. 1-25.
(2) Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE, GU L 123 del 27.4.2004, pagg. 18-24.
(3) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, GU L 24 del 29.1.2004, pagg. 1-22.
(4) Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, GU L 133 del 30.4.2004, pagg. 1-39, più rettifica pubblicata nella GU L 172 del 6.5.2004, pag. 9.
(5) I riferimenti agli articoli 81 e 82 figuranti nella presente comunicazione valgono quindi anche per gli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE.
(6) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, GU L 145 del 31.5.2001, pagg. 43-48. Si veda per esempio il caso T-2/03, Verein für Konsumenteninformation/Commissione, sentenza del 13 aprile 2005, non ancora pubblicata.
(7) Comunicazione della Commissione relativa alle regole procedimentali interne per l'esame delle domande di accesso al fascicolo nei casi di applicazione degli articoli 85 e 86 [ora 81 e 82] del trattato CE, degli articoli 65 e 66 del trattato CECA e del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, GU C 23 del 23.1.1997, pag. 3.
(8) GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21.
(9) In particolare, cause riunite T-25/95 e altre, Cimenteries CBR SA e altri/Commissione, Racc. 2000, II-491.
(10) Nel resto della presente comunicazione, il termine «impresa» comprende le imprese e le associazioni d'imprese. Il termine «persona» include le persone fisiche e giuridiche. Varie entità sono al tempo stesso persone giuridiche e imprese: in tali casi, esse vanno fatte rientrare in entrambe queste accezioni. Lo stesso vale quando una persona fisica è un'impresa ai sensi degli articoli 81 e 82. Nei procedimenti relativi alle concentrazioni, si deve tener conto pure delle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento comunitario sulle concentrazioni, anche quando sono persone fisiche. Quando nei procedimenti della Commissione relativi alla concorrenza si trovano coinvolte entità prive di personalità giuridica, che non si configurano neanche come imprese, la Commissione applica i principi stabiliti nella presente comunicazione a seconda dei casi, mutatis mutandis.
(11) Cfr. l'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento di applicazione, l'articolo 18, paragrafo 3 del regolamento comunitario sulle concentrazioni e l'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento di applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni.
(12) Nella presente comunicazione il termine «documento» comprende tutte le forme di supporto informativo, indipendentemente dal mezzo di memorizzazione. Vi sono compresi anche quei supporti di memorizzazione elettronica dei dati che sono o possono rendersi disponibili.
(13) Cfr. l'articolo 27, paragrafo 2 del regolamento n. 1/2003, l'articolo 15, paragrafo 2 e l'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento di applicazione e l'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento di applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Queste eccezioni sono menzionate anche nella sentenza nella causa T-7/89, Hercules Chemicals/Commissione, Racc. 1991, II-1711, punto 54. Il Tribunale ha statuito che non spetta alla sola Commissione decidere quali documenti del fascicolo istruttorio possano essere utili ai fini della difesa (cfr. sentenze nella causa T-30/91 Solvay/Commissione, Racc. 1995, II-1775, punti 81-86 e nella causa T-36/91 ICI/contro Commissione, Racc. 1995, II-1847, punti 91-96).
(14) Esempi di documenti interni: progetti, pareri, memorandum o note dei servizi della Commissione o di altre pubbliche autorità interessate.
(15) Cfr. l'articolo 27, paragrafo 2 del regolamento n. 1/2003, l'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento di applicazione e l'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento di applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni.
(16) Cfr il precedente punto 1.
(17) Cfr. la sentenza del 30.9.2003 nelle cause riunite T-191/98 e da T-212/98 a T-214/98 Atlantic Container Line e altri/Commissione (TACA), Racc. 2003, II-3275, punti 349-359.
(18) Di norma, saranno documenti accessibili anche le dichiarazioni raccolte in ottemperanza all'articolo 19 o all'articolo 20, paragrafo 2, lettera e) del regolamento n. 1/2003 o all'articolo 13, paragrafo 2, lettera e) del regolamento comunitario sulle concentrazioni (cfr. il precedente punto 10).
(19) Cfr. l'articolo 27, paragrafo 2 del regolamento n. 1/2003, l'articolo 15, paragrafo 2, lettera e) del regolamento di applicazione e l'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento di applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni.
(20) Cfr. l'ordinanza del Tribunale di primo grado nelle cause T-134/94 e altre NMH Stahlwerke e altri/Commissione, Racc. 1997, II-2293, punto 36, e T-65/89, BPB Industries e British Gypsum, Racc. 1993, II-389, punto 33.
(21) Nella presente comunicazione, l'indicazione «Stati EFTA» comprende gli Stati dell'EFTA che sono parti dell'accordo SEE.
(22) Per esempio, l'articolo VIII.2 dell'accordo tra le Comunità europee e il Governo degli Stati Uniti d'America in merito all'applicazione delle loro regole di concorrenza (GU L 95 del 27.4.1995, pag. 47) stabilisce che le informazioni fornite in via riservata nell'ambito dell'accordo devono essere tutelate nella più ampia misura possibile. Tale articolo crea un obbligo di diritto internazionale, vincolante per la Commissione.
(23) Nel settore del controllo delle concentrazioni ciò si applica, in particolare, alla comunicazione di rinvio effettuata da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento comunitario sulle concentrazioni.
(24) Cfr. l'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento di applicazione e l'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento di applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni e le sentenze nelle cause T-7/89 Hercules Chemicals NV/Commissione, Racc. 1991, II-1711, punto 54, e T-23/99, LR AF 1998 A/S/Commissione, Racc. 2002, II-1705, punto 170.
(25) Sentenza del 18 settembre 1996 nella causa T-353/94, Postbank NV/Commissione, Racc. 1996, II-921, punto 87.
(26) Le giurisdizioni comunitarie si sono pronunciate su tale questione in casi di presunto abuso di posizione dominante (articolo 82 del trattato CE) (Causa T-65/89, BPB Industries e British Gypsum, Racc. 1993, II-389 e causa C-310/93P, BPB Industries e British Gypsum, Racc. 1995, I-865) e anche in casi di concentrazioni (causa T-221/95 Endemol/Commissione, Racc. 1999, II-1299, punto 69 e causa T-5/02 Laval/Commissione, Racc. 2002, II-4381, punto 98 e seguenti).
(27) Cfr. il successivo punto 40.
(28) Cfr. il successivo punto 35.
(29) Tuttavia, i segreti aziendali o le altre informazioni riservate trasmesse alle associazioni commerciali o professionali dai loro membri non perdono il loro carattere riservato nei confronti di terzi e, quindi, possono non essere comunicate ai denuncianti. Cfr. la sentenza nelle cause riunite 209-215/78 e 218/78, Fedetab, Racc. 1980, pag. 3125, punto 46.
(30) Cfr. i successivi punti 35-38, per quanto riguarda la richiesta alle imprese di segnalare le informazioni riservate.
(31) Cfr. l'articolo 27, paragrafo 2 del regolamento n. 1/2003 e l'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento di applicazione.
(32) Articolo 18, paragrafo 1 del regolamento di applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni.
(33) Cfr. il successivo punto 42.
(34) Tale questione è trattata nel documento della Direzione generale Concorrenza sulle pratiche migliori della DG COMP nella conduzione dei procedimenti CE relativi al controllo delle concentrazioni. Tale documento è disponibile sul sito web della direzione generale Concorrenza: http://europa.eu.int/comm/competition/index_it.html.
(35) Cfr. l'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento di applicazione, dove si parla di «accesso ai documenti» per i denuncianti, e l'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento di applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni, dove si parla di «accesso al fascicolo» per le altre parti interessate, «nella misura necessaria perché queste possano preparare le loro osservazioni».
(36) Cfr. la sentenza nella causa T-17/93 Matra-Hachette SA/Commissione, Racc. 1994, II-595, punto 34. Il Tribunale ha statuito che i diritti dei terzi, stabiliti all'articolo 19 del regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962 (sostituito ora dall'articolo 27 of regolamento n. 1/2003), erano limitati al diritto di partecipare al procedimento amministrativo.
(37) Mediante una lettera redatta a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento di applicazione.
(38) Cfr. l'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento di applicazione.
(39) Cfr. l'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento di applicazione.
(40) Cfr. l'articolo 11, lettera b) del regolamento di applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni.
(41) Cfr. l'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento di applicazione e l'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento di applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni.
(42) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento di applicazione.
(43) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento di applicazione.
(44) A norma dell'articolo 13, paragrafi 1 e 3 del regolamento di applicazione.
(45) A norma dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento di applicazione.
(46) Articolo 12 del regolamento di applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni.
(47) Articolo 13 del regolamento di applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni.
(48) A norma dell'articolo 16 del regolamento di applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni.
(49) In procedimenti relativi a concentrazioni, i principi stabiliti in questo e nei punti successivi si applicano anche alle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento di applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni..
(50) Cfr. l'articolo 16, paragrafo 3 del regolamento di applicazione e l'articolo 18, paragrafo 3 del regolamento di applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tale disposizione si applica anche ai documenti raccolti dalla Commissione nel corso di un'ispezione o accertamento, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di applicazione e degli articoli 20 e 21 del regolamento n. 1/2003.
(51) Cfr. l'articolo 16, paragrafo 3 del regolamento di applicazione e l'articolo 18, paragrafo 3 del regolamento di applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni.
(52) Cfr. l'articolo 16, paragrafo 3 del regolamento di applicazione.
(53) Cfr. l'articolo 16 del regolamento di applicazione.
(54) Cfr. l'articolo 9 della decisione della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza, GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21.
(55) Cfr. il precedente punto 19.
(56) Cfr. la causa T-5/02, Tetra Laval/Commissione, Racc. 2002, II-4381, punti 98, 104 e 105.
(57) Comunicazione della Commissione sulla procedura applicabile alle denunce presentate alla Commissione ai sensi degli articoli 81 e 82 del trattato CE, GU C 101 del 27.4.2004, pag. 65.
(58) Cfr. la sentenza nella causa T-25/95 e altri, Cimenteries, punto 635.
(59) Cfr. l'articolo 8 della decisione della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza, GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21.
(60) Cfr., rispettivamente, l'articolo 15, paragrafo 4 e l'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento di applicazione, e l'articolo 17, paragrafo 4 del regolamento di applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni
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22.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 325/16 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(2005/C 325/08)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Data di adozione:
Numero dell'aiuto: N 221/2005
Stato Membro: Polonia (Dolnośląskie)
Titolo: Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców inwestujących na terenie gminy Kobierzyce
Base giuridica: Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.; Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r.; Projekt Uchwały Rady Gminy w Kobierzycach w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Kobierzyce
Obiettivo: Sviluppo regionale
Stanziamento: PLN 1 500 000
Durata:
Intensità o importo dell'aiuto: 50 %
Altre informazioni: Regime di aiuto — Agevolazione fiscale
Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Data di adozione:
Stato Membro: Germania (Schleswig-Holstein)
Numero dell'aiuto: N 345/05
Titolo: Abänderung des EFRE-Risikokapitalfonds Schleswig-Holstein
Base giuridica: Beteiligungsgrundsätze
Obiettivo: Capitale di rischio (Tutti i settori)
Stanziamento: EUR 500 000 — 750 000
Durata:
Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
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22.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 325/17 |
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Controvalori delle soglie delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(2005/C 325/09)
I controvalori delle soglie delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, quali modificate da ultimo dal regolamento (CE) n. 2083/2005 (1) della Commissione, nelle monete europee diverse dall'euro, sono i seguenti:
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80 000 EUR |
CYP |
Sterlina cipriota |
46 490 |
|
CZK |
Corona ceca |
2 505 315 |
|
|
DKK |
Corona danese |
595 338 |
|
|
EEK |
Corona estone |
1 251 728 |
|
|
GBP |
Sterlina inglese |
54 738 |
|
|
HUF |
Fiorino ungherese |
20 101 006 |
|
|
LTL |
Lita lituano |
276 225 |
|
|
LVL |
Lat lettone |
53 821 |
|
|
MTL |
Lira maltese |
34 299 |
|
|
PLN |
Nuovo zloty polacco |
350 962 |
|
|
SEK |
Corona svedese |
730 728 |
|
|
SIT |
Tallero sloveno |
19 098 173 |
|
|
SKK |
Corona slovacca |
3 182 081 |
|
|
137 000 EUR |
CYP |
Sterlina cipriota |
79 614 |
|
CZK |
Corona ceca |
4 290 353 |
|
|
DKK |
Corona danese |
1 019 516 |
|
|
EEK |
Corona estone |
2 143 584 |
|
|
GBP |
Sterlina inglese |
93 738 |
|
|
HUF |
Fiorino ungherese |
34 422 973 |
|
|
LTL |
Lita lituano |
473 036 |
|
|
LVL |
Lat lettone |
92 169 |
|
|
MTL |
Lira maltese |
58 737 |
|
|
PLN |
Nuovo zloty polacco |
601 022 |
|
|
SEK |
Corona svedese |
1 251 372 |
|
|
SIT |
Tallero sloveno |
32 705 621 |
|
|
SKK |
Corona slovacca |
5 449 314 |
|
|
211 000 EUR |
CYP |
Sterlina cipriota |
122 618 |
|
CZK |
Corona ceca |
6 607 769 |
|
|
DKK |
Corona danese |
1 570 203 |
|
|
EEK |
Corona estone |
3 301 433 |
|
|
GBP |
Sterlina inglese |
144 371 |
|
|
HUF |
Fiorino ungherese |
53 016 404 |
|
|
LTL |
Lita lituano |
728 544 |
|
|
LVL |
Lat lettone |
141 953 |
|
|
MTL |
Lira maltese |
90 464 |
|
|
PLN |
Nuovo zloty polacco |
925 661 |
|
|
SEK |
Corona svedese |
1 927 295 |
|
|
SIT |
Tallero sloveno |
50 371 431 |
|
|
SKK |
Corona slovacca |
8 392 739 |
|
|
422 000 EUR |
CYP |
Sterlina cipriota |
245 235 |
|
CZK |
Corona ceca |
13 215 538 |
|
|
DKK |
Corona danese |
3 140 406 |
|
|
EEK |
Corona estone |
6 602 865 |
|
|
GBP |
Sterlina inglese |
288 741 |
|
|
HUF |
Fiorino ungherese |
106 032 808 |
|
|
LTL |
Lita lituano |
1 457 088 |
|
|
LVL |
Lat lettone |
283 906 |
|
|
MTL |
Lira maltese |
180 928 |
|
|
PLN |
Nuovo zloty polacco |
1 851 323 |
|
|
SEK |
Corona svedese |
3 854 590 |
|
|
SIT |
Tallero sloveno |
100 742 861 |
|
|
SKK |
Corona slovacca |
16 785 478 |
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1 000 000 EUR |
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581 126 |
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Corona ceca |
31 316 442 |
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DKK |
Corona danese |
7 441 721 |
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Corona estone |
15 646 600 |
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Sterlina inglese |
684 221 |
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Fiorino ungherese |
251 262 578 |
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Lita lituano |
3 452 816 |
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Lat lettone |
672 763 |
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Lira maltese |
428 739 |
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4 387 020 |
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9 134 099 |
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238 727 159 |
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SKK |
Corona slovacca |
39 776 014 |
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5 278 000 EUR |
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3 067 181 |
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CZK |
Corona ceca |
165 288 180 |
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DKK |
Corona danese |
39 277 401 |
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Corona estone |
82 582 755 |
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3 611 319 |
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HUF |
Fiorino ungherese |
1 326 163 884 |
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LTL |
Lita lituano |
18 223 961 |
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LVL |
Lat lettone |
3 550 844 |
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2 262 883 |
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Nuovo zloty polacco |
23 154 692 |
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Corona svedese |
48 209 777 |
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SIT |
Tallero sloveno |
1 260 001 948 |
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SKK |
Corona slovacca |
209 937 800 |
(1) GU L 333 del 20.12.2005 pag. 28
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22.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 325/20 |
Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Arabia Saudita, della Bielorussia, dell'Australia, dell'Indonesia, della Thailandia, della Repubblica di Corea e dell'India
(2005/C 325/10)
La Commissione ha deciso, di propria iniziativa, di avviare un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (di seguito «regolamento di base») (1). La revisione è limitata alla definizione del prodotto e, in particolare, alla possibilità di escludere le fibre di poliesteri in fiocco con basso punto di fusione.
1. Prodotto
Il riesame riguarda fibre sintetiche in fiocco di poliesteri, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Arabia Saudita, della Bielorussia, dell'Australia, dell'Indonesia, della Thailandia, della Repubblica di Corea e dell'India (di seguito «il prodotto in questione»), attualmente classificabili nel codice NC 5503 20 00. Tale prodotto è comunemente denominato «fibre di poliesteri in fiocco», abbreviato FPF. Il codice NC è indicato a titolo puramente informativo.
2. Misure esistenti
Le misure attualmente in vigore sono i dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 1522/2000 del Consiglio (2) relativo alle importazioni originarie dell'Australia, dell'Indonesia e della Thailandia, dal regolamento (CE) n. 2852/2000 del Consiglio (3) relativo alle importazioni originarie della Repubblica di Corea e dell'India, dal regolamento (CE) n. 1799/2002 del Consiglio (4) relativo alle importazioni originarie della Bielorussia e dal regolamento (CE) n. 428/2005 del Consiglio (5) relativo alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Arabia Saudita. Il 14 luglio 2005 (6) la Commissione ha avviato un riesame delle misure applicabili alle importazioni originarie dell'Australia, dell'Indonesia e della Thailandia, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
3. Motivazione del riesame
Le informazioni di cui dispone la Commissione indicano che le fibre di poliesteri in fiocco con basso punto di fusione dovrebbero essere escluse dalla definizione del prodotto in questione, in quanto sembrerebbe che abbiano caratteristiche fisiche e chimiche di base e utilizzazioni finali diverse rispetto agli altri tipi di fibre di poliesteri in fiocco. In particolare, sembrerebbe che le fibre di poliesteri in fiocco con basso punto di fusione abbiano intrinseche proprietà leganti che le differenziano dalle altre fibre di poliesteri in fiocco.
4. Procedimento
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitando l'ambito dello stesso alla definizione del prodotto in questione. Tale riesame valuterà la necessità di modificare la portata delle misure in vigore.
(a) Questionari
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà dei questionari agli importatori, agli utilizzatori, all'industria comunitaria e ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese, dell'Arabia Saudita, della Bielorussia, dell'Australia, dell'Indonesia, della Thailandia, della Repubblica di Corea e dell'India e alle autorità dei paesi interessati. Tali informazioni e le relative prove a sostegno devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 5, lettera a).
b) Raccolta delle informazioni e audizioni
Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire i relativi elementi di prova a sostegno. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al paragrafo 5, lettera a).
Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine fissato al paragrafo 5, lettera b).
5. Termini
(a) Perché le parti si manifestino, rispondano al questionario e forniscano ogni altra informazione
Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. È importante notare che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.
b) Audizioni
Entro lo stesso termine di 40 giorni, tutte le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione.
6. Osservazioni scritte, questionari e corrispondenza
Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo disposizione contraria), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata sono contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (7) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2) del regolamento di base, sono corredate di una versione non riservata, che sarà contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».
Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:
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Commissione europea |
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Direzione generale del Commercio |
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Direzione B |
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Ufficio: J-79 5/16 |
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B-1049 Bruxelles |
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Fax (32-2) 295 65 05 |
7. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora, o collabora solo parzialmente, e, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni dell'inchiesta si basano sui dati disponibili, per la parte in questione i risultati dell'inchiesta possono essere meno favorevoli che se avesse offerto la sua piena collaborazione.
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) GU L 175 del 14.7.2000, pag. 10.
(3) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 17. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 428/2005 del Consiglio (GU L 71 del 17.3.2005, pag. 1).
(4) GU L 274 dell'11.10.2002, pag. 1.
(5) GU L 71 del 17.3.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1333/2005 del Consiglio (GU L 211 del 13.8.2005, pag. 1).
(6) GU C 174 del 14.7.2005, pag. 15.
(7) Ciò significa che il documento è destinato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43) ed è un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).
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22.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 325/22 |
Comunicazione della Commissione agli Stati membri, a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine
(2005/C 325/11)
I. Introduzione
La comunicazione della Commissione agli Stati membri, a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (1) (in appresso «la comunicazione del 1997») è stata adottata nel 1997 e doveva rimanere in vigore per un periodo di 5 anni, dal 1o gennaio 1998 al 31 dicembre 2002.
Nel 2001 la Commissione ha approvato una modifica della comunicazione del 1997 (2) (in appresso «la modifica del 2001») riguardante la definizione di rischi «assicurabili sul mercato» che potrebbero non essere coperti dagli assicuratori del credito all'esportazione beneficiari di sostegno statale. La modifica del 2001 ha inoltre prolungato al 31 dicembre 2004 la validità della comunicazione del 1997. La durata della comunicazione del 1997 è stata ulteriormente estesa fino al 31 dicembre 2005 mediante una comunicazione adottata dalla Commissione nel 2004 (3).
Il punto 2.6 della comunicazione del 1997, riformulato con modifica del 2001, stabilisce che:
«La capacità del mercato della riassicurazione privata varia e, quindi, anche la definizione dei rischi assicurabili sul mercato non è immutabile e può modificarsi nel tempo. La definizione potrà pertanto essere riesaminata, in particolare alla scadenza della presente comunicazione (31 dicembre 2004). La Commissione consulterà in proposito gli Stati membri e gli altri soggetti interessati (4). Le modifiche della definizione eventualmente necessarie dovranno tener conto dell'ambito di applicazione della normativa comunitaria relativa all'assicurazione dei crediti all'esportazione, al fine di evitare casi di conflitto o di incertezza del diritto.
Nell'introduzione della modifica del 2001 si afferma inoltre quanto segue:
«La Commissione desidera informare gli Stati membri e le parti interessate che è sua intenzione intraprendere nel 2003 un ulteriore studio, allo scopo di verificare la capacità del mercato della riassicurazione privata di adeguarsi ad un ulteriore ampliamento della definizione dei rischi assicurabili sul mercato, e di coprire quindi una gamma più ampia di rischi commerciali, comprendente eventualmente anche i rischi commerciali che insorgono in tutti gli Stati del mondo. Qualora tale studio giungesse alla conclusione che tale copertura è possibile, come sembrerebbero confermare le consultazioni condotte in materia con gli Stati membri, essa modificherà conseguentemente la definizione di» rischi assicurabili sul mercato «nell'ambito della revisione generale della comunicazione del 1997 prevista per il 2004.».
A seguito di uno studio effettuato sulla situazione del mercato della riassicurazione privata e dopo aver consultato gli Stati membri, sia in seno al Gruppo credito all'esportazione del Consiglio sia in una riunione multilaterale sul tema degli aiuti di Stato, e le altre parti interessate, la Commissione ha deciso di non modificare la definizione dei rischi «assicurabili sul mercato» di cui alla modifica del 2001. Tuttavia, nella maggior parte degli Stati membri la copertura assicurativa dei crediti all'esportazione offerta dagli assicuratori privati alle piccole imprese con un fatturato all'esportazione limitato è inesistente o insufficiente; ciò deriva dalla scarsa o inesistente redditività dovuta ad un'insufficiente gamma di paesi/acquirenti stranieri e alla mancanza di formazione e di conoscenze sulle complessità dell'assicurazione dei crediti all'esportazione presso tali imprese, con conseguenti considerevoli costi di assistenza e di trattamento. La Commissione è disposta a considerare i rischi di dette imprese relativi alle esportazioni come temporaneamente «non assicurabili sul mercato» negli Stati membri nei quali non vi è un'offerta adeguata da parte del mercato privato, anche in considerazione della necessità, per gli assicuratori commerciali, di adeguarsi all'aumento delle dimensioni del mercato a seguito dell'ampliamento dell'EU.
Questa nuova disposizione si applica dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2010. La Commissione valuterà tuttavia la situazione di mercato per le PMI con fatturato all'esportazione limitato per un periodo triennale. Qualora sul mercato privato sia disponibile in misura sufficiente una copertura assicurativa dei crediti all'esportazione per tali PMI, la Commissione modificherà la presente comunicazione e considererà i rischi di dette imprese relativi alle esportazioni come «assicurabili sul mercato».
La Commissione ha altresì deciso di prorogare la validità della comunicazione del 1997 fino al 31 dicembre 2010.
La Commissione informa gli Stati membri e le parti interessate che riesaminerà la capacità del mercato della riassicurazione privata nel 2010 al fine di adeguare, ove necessario, la definizione di rischi «assicurabili sul mercato», in particolare rispetto alla nuova situazione ritenuta tale da determinare rischi «non assicurabili sul mercato.».
II. Modifiche alla comunicazione del 1997
A decorrere dal 1o gennaio 2006 avranno effetto le seguenti modifiche alla comunicazione del 1997, modificata nel 2001:
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1. |
Al punto 2.5, dopo il primo paragrafo è aggiunto il paragrafo seguente: «Fatta salva la definizione di rischi» assicurabili sul mercato «contenuta nella prima frase del paragrafo precedente, se e nella misura in cui non esiste alcun mercato assicurativo privato in uno Stato membro, i rischi commerciali inerenti a debitori pubblici e non pubblici stabiliti nei paesi elencati nell'allegato sono considerati temporaneamente non assicurabili se sostenuti da piccole e medie imprese che corrispondono alla definizione rilevante (5) e registrano un fatturato totale annuo all'esportazione non superiore a 2 milioni di EUR (6). In tali circostanze, per tali rischi» non assicurabili sul mercato «un assicuratore pubblico o che beneficia di sostegno pubblico allineerà i premi applicati, nella misura del possibile, sui tassi praticati altrove dagli assicuratori del credito all'esportazione per lo stesso tipo di rischi, tenendo in particolare conto della limitata gamma di acquirenti stranieri, delle caratteristiche delle imprese assicurate e dei costi connessi. Gli Stati membri che intendono presentare una notifica alla Commissione sull'applicazione di tale norma saranno soggetti alla medesima procedura e alle medesime condizioni previste al punto 4.4 per l'applicazione della clausola di salvaguardia. La Commissione si riserva il diritto di sospendere tale clausola o di rivederne le condizioni di applicazione, in consultazione con gli Stati membri, qualora constati che la capacità di tale segmento sul mercato assicurativo privato subisce delle modifiche nel periodo di vigenza della presente comunicazione.». |
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2. |
Il testo del punto 2.6 è sostituito dal testo seguente: «La capacità del mercato della riassicurazione privata varia e, quindi, anche la definizione dei rischi assicurabili sul mercato non è immutabile e può modificarsi nel tempo. La definizione potrà pertanto essere riesaminata, in particolare alla scadenza della presente comunicazione. La Commissione consulterà in proposito rappresentanti con esperienza pertinente nel settore degli Stati membri e gli altri soggetti interessati. Le modifiche della definizione eventualmente necessarie dovranno tener conto dell'ambito di applicazione della normativa comunitaria relativa all'assicurazione dei crediti all'esportazione, al fine di evitare casi di conflitto o di incertezza del diritto.». |
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3. |
Il testo del punto 4.5 è sostituito dal testo seguente: «La presente comunicazione si applica fino al 31 dicembre 2010.». |
(1) GU C 281 del 17.9.1997, pag. 4.
(2) GU C 217 del 2.8.2001, pag. 2.
(3) GU C 307 dell'11.12.2004, pag. 12.
(4) La Commissione solleciterà, in particolare, l'assistenza del Consiglio (ad esempio del Gruppo credito all'esportazione)».
(5) Raccomandazione della Commissione (2003/361/CE) del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ed eventuali future modifiche.
(6) Il calcolo del fatturato all'esportazione annuo rilevante verrà effettuato ai sensi dell'articolo 4 dell'allegato I della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ed eventuali future modifiche. Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2 dell'allegato I si applicano mutatis mutandis al fatturato all'esportazione annuo dell'impresa rilevante.
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Autorità di vigilanza EFTA
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22.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 325/24 |
Elenco delle acque minerali naturali in Islanda e Norvegia ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali
(2005/C 325/12)
ELENCO DELLE ACQUE MINERALI NATURALI RICONOSCIUTE DALL'ISLANDA
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Denominazione commerciale |
Nome della sorgente |
Luogo di sfruttamento |
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Icelandic Spring |
Jadar spring area |
Reykjavik |
ELENCO DELLE ACQUE MINERALI NATURALI RICONOSCIUTE DALLA NORVEGIA
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Denominazione commerciale |
Nome della sorgente |
Luogo di sfruttamento |
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Farris |
Kong Olavs kilde |
Larvik |
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Fjellbekk |
Ivar Aasen kilde |
Volda |
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Fyresdal |
Fyresdalkilden |
Fyresdal |
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Olden |
Blåfjellkilden |
Olderdalen |
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Osa |
Osakilden |
Ilvik/Hardanger |
III Informazioni
Commissione
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22.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 325/25 |
Inviti a presentare proposte di azioni indirette di RST nell'ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca»
Priorità tematica/area: Tecnologie della società dell'informazione (TSI)
Codice identificativo dell'invito: FP6-2005-IST-6
Codice identificativo dell'invito: FP6-2002-IST-C
(2005/C 325/13)
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1. |
Conformemente alla decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al Sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) (1), il Consiglio ha adottato in data 30 settembre 2002 il programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca» (2002-2006) (2) (di seguito «il programma specifico»). A norma dell'articolo 5, paragrafo 1 del programma specifico, la Commissione delle Comunità europee (di seguito «la Commissione») ha adottato in data 9 dicembre 2002 un programma di lavoro (3) (di seguito «il programma di lavoro») che presenta più dettagliatamente gli obiettivi e le priorità scientifiche e tecnologiche del programma specifico, nonché il relativo calendario di attuazione. A norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, nonché alle regole di diffusione dei risultati della ricerca per l'attuazione del Sesto programma quadro della Comunità europea (2002-2006) (4) (di seguito «regole di partecipazione»), le proposte di azioni indirette di RST sono da presentarsi secondo le modalità specificate negli inviti a presentare proposte. |
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2. |
I presenti inviti a presentare proposte di azioni indirette di RST (di seguito «gli inviti») comprendono la presente parte generale e le condizioni specifiche descritte negli allegati. Gli allegati contengono, in particolare, le informazioni relative al termine ultimo per la presentazione delle proposte di azioni indirette di RST, la data indicativa entro la quale saranno completate le valutazioni, lo stanziamento di bilancio indicativo, gli strumenti e i settori interessati, i criteri per la valutazione delle proposte di azioni indirette di RST, il numero minimo di partecipanti e le eventuali limitazioni alla partecipazione. |
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3. |
Le persone fisiche o giuridiche che soddisfano le condizioni specificate nelle regole di partecipazione e che non si trovano in alcuna delle fattispecie di esclusione di cui alle regole di partecipazione o all'articolo 114, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5) (di seguito «i proponenti»), sono invitate a presentare alla Commissione europea proposte di azioni indirette di RST, fatte salve le condizioni di cui alle regole di partecipazione e all'invito interessato. Le condizioni di partecipazione dei proponenti saranno verificate nell'ambito della negoziazione dell'azione indiretta di RST. Precedentemente, però, i proponenti saranno tenuti ad attestare di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 93, paragrafo 1 del regolamento finanziario. Dovranno inoltre trasmettere alla Commissione le informazioni precisate all'articolo 173, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6). La Comunità europea applica una politica di pari opportunità e pertanto incoraggia vivamente le donne a presentare proposte di azioni indirette di RST o a collaborare alla presentazione di proposte di azioni indirette di RST. |
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4. |
Per quanto riguarda gli inviti a presentare proposte, la Commissione fornisce ai proponenti delle «Guide del proponente» che contengono le informazioni necessarie per la preparazione e la presentazione di proposte di azioni indirette di RST. La Commissione mette anche a disposizione gli «Orientamenti concernenti le procedure di valutazione e di selezione delle proposte» (7). Queste guide e detti orientamenti, nonché il programma di lavoro e altre informazioni riguardanti gli inviti possono essere richiesti alla Commissione agli indirizzi seguenti:
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5. |
I proponenti sono invitati a presentare le proposte di azioni indirette di RST unicamente in formato elettronico, utilizzando il sistema elettronico di presentazione delle proposte [EPSS (8)]. Un coordinatore può tuttavia, in casi eccezionali, chiedere alla Commissione l'autorizzazione di presentare una proposta in versione cartacea prima del termine ultimo dell'invito. La richiesta deve essere inviata per iscritto ad uno degli indirizzi seguenti:
Nella richiesta occorre illustrare i motivi per cui si chiede di beneficiare di questa possibilità eccezionale. I proponenti che desiderano presentare la loro proposta in versione cartacea sono tenuti ad accertarsi che la loro richiesta di deroga e le procedure collegate siano portate a termine a tempo debito, in modo da rispettare il termine ultimo dell'invito. Tutte le proposte di azioni indirette di RST devono contenere due parti: i formulari (parte A) ed il contenuto (parte B). Le proposte di azioni indirette di RST possono essere preparate off-line o on line, prima di essere inviate elettronicamente. La parte B delle proposte di azioni indirette di RST può essere presentata esclusivamente in formato «pdf» («portable document format» compatibile con Adobe Versione 3 o più aggiornato con font incorporati). Documenti compressi («zippati») non saranno accettati. L'applicazione software EPSS (da utilizzare off-line o on line) è reperibile nel sito Cordis: www.cordis.lu. Le proposte di azioni indirette di RST inviate on line che risultano incomplete, illeggibili o che contengono virus non saranno accettate. Le versioni di proposte di azioni indirette di RST inviate su un supporto elettronico rimovibile di memorizzazione (ossia, CD-ROM, dischetti), per posta elettronica o per fax non saranno accettate. Qualsiasi proposta di azione indiretta, autorizzata alla presentazione cartacea, che si presenti incompleta, non sarà accettata. Ulteriori dettagli sulle varie procedure di invio delle proposte sono riportate nell'allegato J degli «Orientamenti concernenti le procedure di valutazione e selezione delle proposte». |
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6. |
Le proposte di azioni indirette di RST devono pervenire alla Commissione entro il termine ultimo (data e ora) previsto dal relativo invito. Le proposte di azioni indirette di RST che perverranno dopo tale termine non saranno accettate. Le proposte di azioni indirette di RST che non soddisfano le condizioni relative al numero minimo di partecipanti indicate nell'invito interessato non saranno accettate. Ciò vale anche per eventuali criteri di ammissibilità supplementari riportati nel programma di lavoro. |
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7. |
Nel caso di presentazioni successive di una stessa proposta concernente un'azione indiretta di RST, la Commissione esaminerà l'ultima versione ricevuta prima del termine ultimo (giorno e ora) specificato nell'invito in questione. |
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8. |
Qualora l'invito in questione lo preveda, le proposte di azioni indirette di RST potrebbero essere anche riesaminate nell'ambito di una valutazione successiva. |
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9. |
I proponenti sono invitati a citare il codice identificativo dell'invito in tutta la corrispondenza che lo riguarda (ad esempio per la richiesta di informazioni o la presentazione di una proposta di azione indiretta di RST). |
(1) GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1.
(2) GU L 294 del 29.10.2002, pag. 1.
(3) Decisione C(2002)4789 della Commissione, modificata dalle decisioni C(2003)577, C(2003)955, C(2003)1952, C(2003)3543, C(2003)3555, C(2003)4609, C(2003)5183, C(2004)433, e C(2004)2002, tutte decisioni non pubblicate.
(4) GU L 355 del 30.12.2002, pag. 23.
(5) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(6) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.
(7) C(2003)883 del 27.3.2003, modificato da ultimo da C(2004)2002. del 18/05/2004.
(8) L'EPSS è un software di aiuto per l'elaborazione e la presentazione di proposte per via elettronica.
ALLEGATO
INVITO 6 DELLA PRIORITÀ TSI
1) Programma specifico: Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca
2) Priorità tematica/area: Tecnologie della società dell'informazione (TSI)
3) Denominazione dell'invito: Invito 6 della priorità TSI
4) Codice identificativo dell'invito: FP6-2005-IST-6
5) Data di pubblicazione:
6) Data di scadenza: 25.4.2006 alle 17.00 (ora di Bruxelles)
7) Bilancio totale indicativo: 140 mio EUR dei quali
37 mio EUR per l'obiettivo 2.6.1
40 mio EUR per l'obiettivo 2.6.2
30 mio EUR per l'obiettivo 2.6.3
3 mio EUR per l'obiettivo 2.6.4
30 mio EUR per l'obiettivo 2.6.5
8) Settori oggetto dell'invito e strumenti: Sono sollecitate proposte riguardanti i seguenti obiettivi:
2.6.1: Robotica avanzata
2.6.2: Domotica per categorie deboli (Ambient Assisted Living, AAL) in una società che invecchia
2.6.3: Motore di ricerca per contenuti audiovisivi
2.6.4: Azione di accompagnamento a sostegno della partecipazione alla ricerca comunitaria nel campo delle TIC
2.6.5: Cooperazione internazionale
Nell'ambito degli obiettivi sono ammesse azioni che utilizzano i seguenti strumenti:
9) Numero minimo di partecipanti (3):
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Obiettivo |
Numero minimo |
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Tutti gli obiettivi |
Per IP, STREP, CA: tre soggetti giuridici di tre diversi SM o SA, di cui almeno due SM o PCA. Per SSA: un soggetto giuridico. |
10) Limitazioni alla partecipazione:
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Obiettivo |
Limitazione |
|
Tutti gli obiettivi |
Nessuna limitazione |
11) Accordo consortile: I partecipanti alle azioni di ricerca derivanti dal presente invito sono tenuti a sottoscrivere un accordo consortile
12) Procedura di valutazione: La procedura di valutazione prevede una sola fase. In sede di valutazione non sarà garantito l'anonimato
13) Criteri di valutazione:
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— |
Per gli obiettivi strategici 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3 e 2.6.4, cfr. la sezione 4 del programma di lavoro TSI 2005-06 (4). |
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— |
Per l'obiettivo strategico 2.6.5, cfr. l'allegato |
14) Calendario indicativo per la valutazione e la selezione: Si prevede che i risultati della valutazione saranno disponibili entro due mesi a decorrere dalla data di scadenza
(1) Nuovi strumenti: IP e NoE.
(2) Strumenti tradizionali: STREP, SSA e CA.
(3) SM = Stati membri dell'UE; SA (che comprendono i PCA) = Stati associati; PCA: Paesi candidati associati. Qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o Stato associato può partecipare da solo ad un'azione indiretta purché la sua composizione soddisfi il numero minimo di partecipanti previsto.
(4) Cfr. Information Society Technologies (Tecnologie della società dell'informazione) all'indirizzo http://www.cordis.lu/fp6/sp1_wp.htm.
FP6-2002-IST-C)
Per il regime di presentazione permanente per l'invito «Tecnologie emergenti e future (TEF) — Settore aperto», con scadenza del 20 settembre 2005 per proposte di CA, SSA e per proposte brevi di STREP, il termine ultimo per la presentazione delle proposte complete STREP, presentate in seguito a una proposta breve selezionata, è stato esteso al 14 marzo 2006, ore 17.00 (ora di Bruxelles)
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22.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 325/29 |
Invito a presentare proposte di azioni indirette di RST nell'ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca»
Area tematica prioritaria: «Sostegno alle politiche e anticipazione delle esigenze scientifiche e tecnologiche»
Codice identificativo dell'invito: FP6-2005-SSP-5A
(2005/C 325/14)
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1. |
Conformemente alla decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al Sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) (1), il Consiglio ha adottato in data 30 settembre 2002 il programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca» (2002-2006) (2) (di seguito «il programma specifico»). A norma dell'articolo 5, paragrafo 1 del programma specifico, la Commissione delle Comunità europee (di seguito «la Commissione») ha adottato in data 9 dicembre 2002 un programma di lavoro (3) (di seguito «il programma di lavoro») che presenta più dettagliatamente gli obiettivi e le priorità scientifiche e tecnologiche del programma specifico, nonché il relativo calendario di attuazione. A norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, nonché alle regole di diffusione dei risultati della ricerca per l'attuazione del Sesto programma quadro della Comunità europea (2002-2006) (4) (di seguito «regole di partecipazione»), le proposte di azioni indirette di RST sono da presentarsi secondo le modalità specificate negli inviti a presentare proposte. |
|
2. |
I presenti inviti a presentare proposte di azioni indirette di RST (di seguito «gli inviti») comprendono la presente parte generale e le condizioni specifiche descritte negli allegati. Gli allegati contengono, in particolare, le informazioni relative al termine ultimo per la presentazione delle proposte di azioni indirette di RST, la data indicativa entro la quale saranno completate le valutazioni, lo stanziamento di bilancio indicativo, gli strumenti e i settori interessati, i criteri per la valutazione delle proposte di azioni indirette di RST, il numero minimo di partecipanti e le eventuali limitazioni alla partecipazione. |
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3. |
Le persone fisiche o giuridiche che soddisfano le condizioni specificate nelle regole di partecipazione e che non si trovano in alcuna delle fattispecie di esclusione di cui alle regole di partecipazione o all'articolo 114, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5) (di seguito «i proponenti»), sono invitate a presentare alla Commissione europea proposte di azioni indirette di RST, fatte salve le condizioni di cui alle regole di partecipazione e all'invito interessato. Le condizioni di partecipazione dei proponenti saranno verificate nell'ambito della negoziazione dell'azione indiretta di RST. Precedentemente, però, i proponenti saranno tenuti ad attestare di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 93, paragrafo 1 del regolamento finanziario. Dovranno inoltre trasmettere alla Commissione le informazioni precisate all'articolo 173, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6). La Comunità europea applica una politica di pari opportunità e pertanto incoraggia vivamente le donne a presentare proposte di azioni indirette di RST o a collaborare alla presentazione di proposte di azioni indirette di RST. |
|
4. |
Per quanto riguarda gli inviti a presentare proposte, la Commissione fornisce ai proponenti delle «Guide del proponente» che contengono le informazioni necessarie per la preparazione e la presentazione di proposte di azioni indirette di RST. La Commissione mette anche a disposizione gli «Orientamenti concernenti le procedure di valutazione e di selezione delle proposte» (7). Queste guide e detti orientamenti, nonché il programma di lavoro e altre informazioni riguardanti gli inviti possono essere richiesti alla Commissione agli indirizzi seguenti:
|
|
5. |
I proponenti sono invitati a presentare le proposte di azioni indirette di RST unicamente in formato elettronico, utilizzando il sistema elettronico di presentazione delle proposte [EPSS (8)]. Un coordinatore può tuttavia, in casi eccezionali, chiedere alla Commissione l'autorizzazione di presentare una proposta in versione cartacea prima del termine ultimo dell'invito. La richiesta deve essere inviata per iscritto ad uno degli indirizzi seguenti:
Nella richiesta occorre illustrare i motivi per cui si chiede di beneficiare di questa possibilità eccezionale. I proponenti che desiderano presentare la loro proposta in versione cartacea sono tenuti ad accertarsi che la loro richiesta di deroga e le procedure collegate siano portate a termine a tempo debito, in modo da rispettare il termine ultimo dell'invito. Tutte le proposte di azioni indirette di RST devono contenere due parti: i formulari (parte A) ed il contenuto (parte B). Le proposte di azioni indirette di RST possono essere preparate off-line o on line, prima di essere inviate elettronicamente. La parte B delle proposte di azioni indirette di RST può essere presentata esclusivamente in formato «pdf» («portable document format» compatibile con Adobe Versione 3 o più aggiornato con font incorporati). Documenti compressi («zippati») non saranno accettati. L'applicazione software EPSS (da utilizzare off-line o on line) è reperibile nel sito Cordis: www.cordis.lu. Le proposte di azioni indirette di RST inviate on line che risultano incomplete, illeggibili o che contengono virus non saranno accettate. Le versioni di proposte di azioni indirette di RST inviate su un supporto elettronico rimovibile di memorizzazione (ossia, CD-ROM, dischetti), per posta elettronica o per fax non saranno accettate. Qualsiasi proposta di azione indiretta, autorizzata alla presentazione cartacea, che si presenti incompleta, non sarà accettata. Ulteriori dettagli sulle varie procedure di invio delle proposte sono riportate nell'allegato J degli «Orientamenti concernenti le procedure di valutazione e selezione delle proposte». |
|
6. |
Le proposte di azioni indirette di RST devono pervenire alla Commissione entro il termine ultimo (data e ora) previsto dal relativo invito. Le proposte di azioni indirette di RST che perverranno dopo tale termine non saranno accettate. Le proposte di azioni indirette di RST che non soddisfano le condizioni relative al numero minimo di partecipanti indicate nell'invito interessato non saranno accettate. Ciò vale anche per eventuali criteri di ammissibilità supplementari riportati nel programma di lavoro. |
|
7. |
Nel caso di presentazioni successive di una stessa proposta concernente un'azione indiretta di RST, la Commissione esaminerà l'ultima versione ricevuta prima del termine ultimo (giorno e ora) specificato nell'invito in questione. |
|
8. |
Qualora l'invito in questione lo preveda, le proposte di azioni indirette di RST potrebbero essere anche riesaminate nell'ambito di una valutazione successiva. |
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9. |
I proponenti sono invitati a citare il codice identificativo dell'invito in tutta la corrispondenza che lo riguarda (ad esempio per la richiesta di informazioni o la presentazione di una proposta di azione indiretta di RST). |
(1) GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1.
(2) GU L 294 del 29.10.2002, pag. 1.
(3) Decisione C(2002)4789 della Commissione, modificata dalle decisioni C(2003)577, C(2003)955, C(2003)1952, C(2003)3543, C(2003)3555, C(2003)4609, C(2003)5183, C(2004)433, C(2004)2002, C(2004)2727, C(2004)3324, C(2004)4178, C(2004)5286, C(2005)27, C(2005)961, C(2005)2076, C(2005)2747, C(2005)3244, C(2005)3390, C(2005)4006, C(2005)4008, e C(2005)5588, tutte decisioni non pubblicate.
(4) GU L 355 del 30.12.2002, pag. 23.
(5) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(6) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.
(7) C(2003)883 del 27.3.2003, modificato da ultimo da C(2004)1855 del 18/5/2004.
(8) L'EPSS è un software di aiuto per l'elaborazione e la presentazione di proposte per via elettronica.
ALLEGATO
1. Programma specifico: «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca»
2. Attività: Attività specifica concernente la ricerca orientata alle politiche nell'ambito del «Sostegno alle politiche e anticipazione delle esigenze scientifiche e tecnologiche»
3. Titolo dell'invito: Sostegno scientifico alle politiche
4. Codice identificativo: FP6-2005-SSP-5A
5. Data di pubblicazione:
6. Data di scadenza: 22 marzo 2006, ore 17 (ora di Bruxelles)
7. Bilancio totale indicativo:
|
Strumento (1) |
Milioni di euro |
|
STREP, CA, SSA |
77 |
8. Settori oggetto dell'invito e strumenti:
|
Settori nell'ambito della priorità «Gestione sostenibile delle risorse naturali europee» |
Compiti |
Strumenti |
Contributo comunitario indicativo (in milioni di euro) |
|
8.1. B.1.1. Modernizzazione e sostenibilità dell'agricoltura e della silvicoltura compreso il loro ruolo multifunzionale per assicurare lo sviluppo sostenibile e la promozione delle zone rurali 8.1. B.1.2. Strumenti e metodi di valutazione per una gestione sostenibile dell'agricoltura e della silvicoltura |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 26 |
STREP |
13,2 |
|
10, 11, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 28, 29 |
SSA o CA |
||
|
6, 30 |
CA |
||
|
8.1. B.1.3. Modernizzazione e sostenibilità della pesca, inclusi i sistemi di produzione mediante acquacoltura |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 |
STREP |
13,6 |
|
7, 12 |
CA |
||
|
13 |
SSA |
||
|
8.1. B.1.4. Metodi di produzione nuovi e più rispettosi dell'ambiente per migliorare la salute e il benessere degli animali compresa la ricerca sulle zoonosi, quali l'afta epizootica e la peste suina, e lo sviluppo di vaccini «marcatori» |
1 |
CA |
1,3 |
|
2 |
STREP |
||
|
3, 4, 5 |
SSA |
||
|
8.1. B.1.5. Valutazione ambientale (suolo, acqua, aria, rumore, inclusi gli effetti di sostanze chimiche) |
1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 |
STREP |
6,9 |
|
3 |
SSA |
||
|
7 |
CA |
||
|
8.1. B.1.6. Valutazione di tecnologie ambientali a sostegno delle decisioni politiche, in particolare per quanto concerne tecnologie efficaci e a basso costo nel contesto dell'adempimento della legislazione ambientale |
1, 3 |
STREP |
1,3 |
|
2 |
CA |
|
Settori nell'ambito della priorità «Garantire la salute e la sicurezza e offrire opportunità ai cittadini europei» |
Compiti |
Strumenti |
Contributo comunitario indicativo (in milioni di euro) |
|
8.1. B.2.1. Determinanti della salute e fornitura di servizi pensionistici e cure sanitarie sostenibili e di elevata qualità (in particolare nel contesto dell'invecchiamento della popolazione e dell'evoluzione demografica) |
1, 4, 6 |
STREP |
7,4 — 7,9 |
|
2, 3, 7 |
CA |
||
|
5 |
SSA |
||
|
8.1. B.2.2. Questioni inerenti alla salute pubblica, tra cui epidemiologia a sostegno della profilassi e reazioni di fronte a patologie nuove, rare e trasmissibili, allergie, procedure sicure per il dono di organi e sangue, metodi di sperimentazione non animale |
1, 2, 3, |
STREP |
5,3 — 5,8 |
|
4 |
CA |
||
|
5 |
SSA |
||
|
8.1. B.2.3. Impatto dei problemi ambientali sulla salute (sicurezza sul luogo di lavoro, metodi per la valutazione dei rischi e attenuazione dei rischi di catastrofi naturali che colpiscono la popolazione) |
1, 3 |
STREP |
2,5 |
|
2 |
CA |
||
|
8.1. B.2.4. Questioni relative alla qualità della vita dei portatori di handicap/disabili (ivi comprese le strutture che consentono la parità di accesso) |
1, 2 |
SSA |
0,7 — 0,8 |
|
8.1. B.2.5. Ricerche comparative su fattori alla base delle migrazioni e dei flussi di profughi, ivi compresa l'immigrazione clandestina e il traffico di esseri umani |
1, 2 |
STREP o CA |
1,0 — 1,5 |
|
8.1. B.2.6. Mezzi perfezionati di anticipazione dell'evoluzione e delle cause della criminalità e di valutazione dell'efficacia delle politiche di prevenzione del crimine; valutazione delle nuove problematiche legate al consumo di sostanze illecite |
1, 2, 3 |
STREP o CA |
1,5 — 2,25 |
|
8.1. B.2.7. Questioni connesse con la protezione civile (compresa la sicurezza biologica e la protezione da attacchi terroristici) e la gestione delle crisi |
1 |
SSA |
0,5 |
|
Settori nell'ambito della priorità «Sostenere il potenziale economico e la coesione di un'Unione europea più estesa e più integrata» |
Compiti |
Strumenti |
Contributo comunitario indicativo (in milioni di euro) |
|
8.1. B.3.1. Sostegno alle politiche europee in materia di integrazione, sviluppo sostenibile, competitività e commercio (ivi compreso il perfezionamento dei metodi di valutazione dello sviluppo economico e della coesione) |
CHIUSO |
CHIUSO |
CHIUSO |
|
8.1. B.3.2. Sviluppo di strumenti, indicatori e parametri operativi per valutare le prestazioni (economiche, ambientali e sociali) di sistemi di trasporto ed energetici sostenibili |
1, 5, 6 |
STREP |
9,6 |
|
2, 3, 4, 7, 8, 10 |
SSA |
||
|
9 |
CA |
||
|
8.1. B.3.3. Analisi della sicurezza globale e sistemi di convalida per il trasporto e la ricerca, correlati ai rischi di incidenti e la sicurezza dei sistemi di mobilità |
1 |
SSA |
1,1 |
|
8.1. B.3.4. Attività di previsione e sviluppo di politiche innovative per garantire lo sviluppo sostenibile a medio e lungo termine |
1, 3, 4, 5, 6 |
STREP |
3,9 |
|
2 |
SSA |
||
|
8.1. B.3.5. Questioni riguardanti la società dell'informazione (quali la gestione e la tutela dei patrimoni digitali, l'accesso per tutti alla società dell'informazione) |
CHIUSO |
CHIUSO |
CHIUSO |
|
8.1. B.3.6. Tutela del patrimonio culturale e relative strategie di conservazione |
1, 2, 4, 5 |
STREP |
4,0 |
|
3 |
CA |
||
|
6, 7 |
SSA |
||
|
8.1. B.3.7. Miglioramento della qualità, dell'accessibilità e della diffusione delle statistiche europee |
CHIUSO |
CHIUSO |
CHIUSO |
9. Numero minimo di partecipanti (2):
|
Strumento |
Numero minimo di partecipanti |
|
STREP e CA |
3 soggetti giuridici indipendenti di 3 diversi SM o SA, di cui almeno 2 SM o PCA |
|
SSA |
1 soggetto giuridico di un SM o un SA |
10. Limitazione alla partecipazione: nessuna.
11. Accordo consortile: I partecipanti alle azioni di ricerca e sviluppo tecnologico risultanti dal presente invito non sono tenuti a sottoscrivere un accordo consortile.
12. Procedura di valutazione: La procedura di valutazione prevede una sola fase.
In sede di valutazione non sarà garantito l'anonimato.
13. Criteri di valutazione: Per i criteri applicabili ai singoli strumenti, si veda l'allegato B del programma di lavoro (che contiene anche la ponderazione e i punteggi minimi di ogni singolo criterio, nonché il punteggio minimo complessivo).
14. Calendario indicativo della valutazione e della conclusione dei contratti: Risultati della valutazione: Tenuto conto dell'ampia portata del sostegno scientifico alle politiche e dell'esigenza di garantire la coerenza con le priorità tematiche del programma di lavoro, sono previste più sessioni di valutazione i cui risultati non saranno disponibili prima di luglio 2006.
Firma del contratto: si prevede che i primi contratti relativi all'invito in questione entreranno in vigore nell'ultimo trimestre 2006.
(1) STREP = progetto specifico mirato nel campo della ricerca; CA = azione di coordinamento; SSA = azione di sostegno specifico.
(2) SM = Stati membri dell'UE; SA (comprendenti i PCA) = Stati associati; PCA = paesi candidati associati.
Qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o Stato associato può partecipare da solo ad un'azione indiretta purché la sua composizione soddisfi il numero minimo di partecipanti previsto.
|
22.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 325/35 |
Invito a presentare proposte di azioni indirette di RST nell'ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca»
Area tematica prioritaria: «Sostegno alle politiche e anticipazione delle esigenze scientifiche e tecnologiche»
Codice identificativo dell'invito: FP6-2005-SSP-5B-Influenza
(2005/C 325/15)
|
1. |
Conformemente alla decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al Sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) (1), il Consiglio ha adottato in data 30 settembre 2002 il programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca» (2002-2006) (2) (di seguito «il programma specifico»). A norma dell'articolo 5, paragrafo 1 del programma specifico, la Commissione delle Comunità europee (di seguito «la Commissione») ha adottato in data 9 dicembre 2002 un programma di lavoro (3) (di seguito «il programma di lavoro») che presenta più dettagliatamente gli obiettivi e le priorità scientifiche e tecnologiche del programma specifico, nonché il relativo calendario di attuazione. A norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, nonché alle regole di diffusione dei risultati della ricerca per l'attuazione del Sesto programma quadro della Comunità europea (2002-2006) (4) (di seguito «regole di partecipazione»), le proposte di azioni indirette di RST sono da presentarsi secondo le modalità specificate negli inviti a presentare proposte. |
|
2. |
I presenti inviti a presentare proposte di azioni indirette di RST (di seguito «gli inviti») comprendono la presente parte generale e le condizioni specifiche descritte negli allegati. Gli allegati contengono, in particolare, le informazioni relative al termine ultimo per la presentazione delle proposte di azioni indirette di RST, la data indicativa entro la quale saranno completate le valutazioni, lo stanziamento di bilancio indicativo, gli strumenti e i settori interessati, i criteri per la valutazione delle proposte di azioni indirette di RST, il numero minimo di partecipanti e le eventuali limitazioni alla partecipazione. |
|
3. |
Le persone fisiche o giuridiche che soddisfano le condizioni specificate nelle regole di partecipazione e che non si trovano in alcuna delle fattispecie di esclusione di cui alle regole di partecipazione o all'articolo 114, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5) (di seguito «i proponenti»), sono invitate a presentare alla Commissione europea proposte di azioni indirette di RST, fatte salve le condizioni di cui alle regole di partecipazione e all'invito interessato. Le condizioni di partecipazione dei proponenti saranno verificate nell'ambito della negoziazione dell'azione indiretta di RST. Precedentemente, però, i proponenti saranno tenuti ad attestare di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 93, paragrafo 1 del regolamento finanziario. Dovranno inoltre trasmettere alla Commissione le informazioni precisate all'articolo 173, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6). La Comunità europea applica una politica di pari opportunità e pertanto incoraggia vivamente le donne a presentare proposte di azioni indirette di RST o a collaborare alla presentazione di proposte di azioni indirette di RST. |
|
4. |
Per quanto riguarda gli inviti a presentare proposte, la Commissione fornisce ai proponenti delle «Guide del proponente» che contengono le informazioni necessarie per la preparazione e la presentazione di proposte di azioni indirette di RST. La Commissione mette anche a disposizione gli «Orientamenti concernenti le procedure di valutazione e di selezione delle proposte» (7). Queste guide e detti orientamenti, nonché il programma di lavoro e altre informazioni riguardanti gli inviti possono essere richiesti alla Commissione agli indirizzi seguenti:
|
|
5. |
I proponenti sono invitati a presentare le proposte di azioni indirette di RST unicamente in formato elettronico, utilizzando il sistema elettronico di presentazione delle proposte [EPSS (8)]. Un coordinatore può tuttavia, in casi eccezionali, chiedere alla Commissione l'autorizzazione di presentare una proposta in versione cartacea prima del termine ultimo dell'invito. La richiesta deve essere inviata per iscritto ad uno degli indirizzi seguenti:
Nella richiesta occorre illustrare i motivi per cui si chiede di beneficiare di questa possibilità eccezionale. I proponenti che desiderano presentare la loro proposta in versione cartacea sono tenuti ad accertarsi che la loro richiesta di deroga e le procedure collegate siano portate a termine a tempo debito, in modo da rispettare il termine ultimo dell'invito. Tutte le proposte di azioni indirette di RST devono contenere due parti: i formulari (parte A) ed il contenuto (parte B). Le proposte di azioni indirette di RST possono essere preparate off-line o on line, prima di essere inviate elettronicamente. La parte B delle proposte di azioni indirette di RST può essere presentata esclusivamente in formato «pdf» («portable document format» compatibile con Adobe Versione 3 o più aggiornato con font incorporati). Documenti compressi («zippati») non saranno accettati. L'applicazione software EPSS (da utilizzare off-line o on line) è reperibile nel sito Cordis: www.cordis.lu. Le proposte di azioni indirette di RST inviate on line che risultano incomplete, illeggibili o che contengono virus non saranno accettate. Le versioni di proposte di azioni indirette di RST inviate su un supporto elettronico rimovibile di memorizzazione (ossia, CD-ROM, dischetti), per posta elettronica o per fax non saranno accettate. Qualsiasi proposta di azione indiretta, autorizzata alla presentazione cartacea, che si presenti incompleta, non sarà accettata. Ulteriori dettagli sulle varie procedure di invio delle proposte sono riportate nell'allegato J degli «Orientamenti concernenti le procedure di valutazione e selezione delle proposte». |
|
6. |
Le proposte di azioni indirette di RST devono pervenire alla Commissione entro il termine ultimo (data e ora) previsto dal relativo invito. Le proposte di azioni indirette di RST che perverranno dopo tale termine non saranno accettate. Le proposte di azioni indirette di RST che non soddisfano le condizioni relative al numero minimo di partecipanti indicate nell'invito interessato non saranno accettate. Ciò vale anche per eventuali criteri di ammissibilità supplementari riportati nel programma di lavoro. |
|
7. |
Nel caso di presentazioni successive di una stessa proposta concernente un'azione indiretta di RST, la Commissione esaminerà l'ultima versione ricevuta prima del termine ultimo (giorno e ora) specificato nell'invito in questione. |
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8. |
Qualora l'invito in questione lo preveda, le proposte di azioni indirette di RST potrebbero essere anche riesaminate nell'ambito di una valutazione successiva. |
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9. |
I proponenti sono invitati a citare il codice identificativo dell'invito in tutta la corrispondenza che lo riguarda (ad esempio per la richiesta di informazioni o la presentazione di una proposta di azione indiretta di RST). |
(1) GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1.
(2) GU L 294 del 29.10.2002, pag. 1.
(3) Decisione C(2002)4789 della Commissione, modificata dalle decisioni C(2003)577, C(2003)955, C(2003)1952, C(2003)3543, C(2003)3555, C(2003)4609, C(2003)5183, C(2004)433, C(2004)2002, C(2004)2727, C(2004)3324, C(2004)4178, C(2004)5286, C(2005)27, C(2005)961, C(2005)2076, C(2005)2747, C(2005)3244, C(2005)3390, C(2005)4006, C(2005)4008, e C(2005)5588, tutte decisioni non pubblicate.
(4) GU L 355 del 30.12.2002, pag. 23.
(5) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(6) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.
(7) C(2003)883 del 27.3.2003, modificato da ultimo da C(2004)1855 del 18/05/2004.
(8) L'EPSS è un software di aiuto per l'elaborazione e la presentazione di proposte per via elettronica.
ALLEGATO
1. Programma specifico: «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca»
2. Attività: Attività specifica concernente la ricerca orientata alle politiche nell'ambito del «Sostegno alle politiche e anticipazione delle esigenze scientifiche e tecnologiche»
3. Titolo dell'invito: Sostegno scientifico alle politiche: Invito speciale concernente l'influenza aviaria/pandemica
4. Codice identificativo: FP6-2005-SSP-5B-INFLUENZA
5. Data di pubblicazione:
6. Data di scadenza: 22 marzo 2006, ore 17 (ora di Bruxelles)
7. Bilancio totale indicativo:
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Strumento (1) |
milioni di euro |
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STREP, CA, SSA |
20 |
8. Settori oggetto dell'invito e strumenti:
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Settori nell'ambito della priorità «Gestione sostenibile delle risorse naturali europee» |
Compiti |
Strumenti |
Contributo comunitario indicativo (in milioni di euro) |
|
8.1. B.1.4. Metodi di produzione nuovi e più rispettosi dell'ambiente per migliorare la salute e il benessere degli animali compresa la ricerca sulle zoonosi, quali l'afta epizootica e la peste suina, e lo sviluppo di vaccini «marcatori» |
1, 2, 3, 5 |
STREP |
10 |
|
6 |
CA |
||
|
4 |
STREP o CA |
||
|
7 |
CA o SSA |
|
Settori nell'ambito della priorità «Garantire la salute e la sicurezza e offrire opportunità ai cittadini europei» |
Compiti |
Strumenti |
Contributo comunitario indicativo (in milioni di euro) |
|
8.1. B.2.2. Questioni inerenti alla salute pubblica, tra cui epidemiologia a sostegno della profilassi e reazioni di fronte a patologie nuove, rare e trasmissibili, allergie, procedure sicure per il dono di organi e sangue, metodi di sperimentazione non animale |
1, 2, 3 |
STREP |
10 |
|
4 |
SSA |
9. Numero minimo di partecipanti (2):
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Strumento |
Numero minimo di partecipanti |
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STREP e CA |
3 soggetti giuridici indipendenti di 3 diversi SM o SA, di cui almeno 2 SM o PCA |
|
SSA |
1 soggetto giuridico di un SM o un SA |
10. Limitazione alla partecipazione: nessuna.
11. Accordo consortile: I partecipanti alle azioni di ricerca e sviluppo tecnologico risultanti dal presente invito non sono tenuti a sottoscrivere un accordo consortile.
12. Procedura di valutazione: La procedura di valutazione prevede una sola fase.
In sede di valutazione non sarà garantito l'anonimato.
13. Criteri di valutazione: Per i criteri applicabili ai singoli strumenti, si veda l'allegato B del programma di lavoro (che contiene anche la ponderazione e i punteggi minimi di ogni singolo criterio, nonché il punteggio minimo complessivo).
14. Calendario indicativo della valutazione e della conclusione dei contratti: Risultati della valutazione: Tenuto conto dell'ampia portata del sostegno scientifico alle politiche e dell'esigenza di garantire la coerenza con le priorità tematiche del programma di lavoro, sono previste più sessioni di valutazione i cui risultati non saranno disponibili prima di luglio 2006.
Firma del contratto: si prevede che i primi contratti relativi all'invito in questione entreranno in vigore nell'ultimo trimestre 2006.
(1) STREP = progetto specifico mirato nel campo della ricerca; CA = azione di coordinamento; SSA = Azione di sostegno specifico.
(2) SM = Stati membri dell'UE; SA (comprendenti i PCA) = Stati associati; PCA = paesi candidati associati.
Qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o Stato associato può partecipare da solo ad un'azione indiretta purché la sua composizione soddisfi il numero minimo di partecipanti previsto.
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22.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 325/40 |
Bando di gara per la riduzione del prelievo all'importazione per il granturco proveniente dai paesi terzi
(2005/C 325/16)
I. OGGETTO
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1. |
È indetta una gara avente per oggetto la riduzione del prelievo all'importazione per il granturco di cui al codice NC 1005 90 00, proveniente dai paesi terzi. |
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2. |
Il quantitativo che può essere oggetto di fissazioni della riduzione del prelievo all'importazione è pari a 700 000 t. |
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3. |
La gara si effettua e il presente bando di gara è pubblicato conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2093/2005 della Commissione (1). |
II. TERMINI
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1. |
Il termine di presentazione delle offerte per la prima delle gare settimanali decorre il 30 dicembre 2005 e scade il 5 gennaio 2006, alle ore 10. |
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2. |
Per le gare settimanali successive, il termine di presentazione delle offerte decorre dal venerdì e scade il giovedì di ogni settimana alle ore 10. Il presente bando è pubblicato esclusivamente per indire la presente gara. Fatta salva la possibilità di modifica o di sostituzione, esso è valido per tutte le gare settimanali effettuate nel periodo di validità della gara. La presentazione delle offerte sarà tuttavia sospesa per le settimane dal 7 al 13 aprile 2006 e dal 19 al 25 maggio 2006. |
III. OFFERTE
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1. |
Le offerte devono essere presentate per iscritto e pervenire entro e non oltre la data e l'ora indicata al titolo II, mediante deposito contro ricevuta oppure con invio per e-mail, al seguente indirizzo:
Le offerte non presentate per e-mail devono pervenire al relativo indirizzo in doppia busta sigillata. La busta interna, anch'essa sigillata, deve recare la seguente dicitura: «Offerta presentata in relazione alla gara per la riduzione del prelievo all'importazione di granturco — Regolamento (CE) n. 2093/2005». Fino al momento in cui lo Stato membro interessato non comunica al concorrente l'avvenuta aggiudicazione, le offerte presentate non possono essere ritirate. |
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2. |
L'offerta, come pure le prova e la dichiarazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (2), sono redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro all'organismo competente che ha ricevuto l'offerta. |
IV. CAUZIONE DI GARA
La cauzione di gara è costituita a favore dell'organismo competente.
V. AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione crea:
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a) |
il diritto al rilascio, nello Stato membro in cui è stata presentata l'offerta, di un titolo d'importazione da cui risulti il prelievo all'importazione previsto nell'offerta per il quantitativo offerto; |
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b) |
l'obbligo di chiedere un titolo d'importazione per tale quantitativo nello Stato membro di cui alla lettera a). |
(1) GU L 335 del 21.12.2005, pag. 3
(2) GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2005 (GU L 249 del 24.9.2005, pag. 6).