ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 322

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48o anno
17 dicembre 2005


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Parlamento europeo

2005/C 322/1

Testo adottato in occasione della XXXIV conferenza degli organi competenti per gli affari comunitari ed europei dei Parlamenti dell'Unione europea (COSAC) — Londra, 11 ottobre 2005 — Contributo della COSAC rivolto alle istituzioni UE

1

 

Consiglio

2005/C 322/2

Informazione sulla proroga dell'accordo internazionale del 1992 sullo zucchero

3

 

Commissione

2005/C 322/3

Tassi di cambio dell'euro

4

2005/C 322/4

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3942 — adidas/Reebok) ( 1 )

5

2005/C 322/5

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3995 — Belgacom/Telindus) ( 1 )

6

2005/C 322/6

Avviso concernente le consultazioni sull'applicazione delle misure di salvaguardia istituite nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati dal regolamento (CE) n. 658/2004 della Commissione

7

2005/C 322/7

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese

12

 

Corte di giustizia

 

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

2005/C 322/8

Costituzione e composizione delle sezioni, elezione dei loro presidenti e assegnazione dei giudici alle sezioni

16

2005/C 322/9

Criteri di attribuzione delle cause alle sezioni

17

2005/C 322/0

Designazione del giudice che sostituisce il Presidente del Tribunale in qualità di giudice dei procedimenti sommari

17

2005/C 322/1

Comunicazione

17

 

III   Informazioni

 

Commissione

2005/C 322/2

Inviti a presentare proposte di azioni indirette di RST nell'ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca

18

2005/C 322/3

Modifica degli inviti a presentare proposte di azione indiretta di RST nell'ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca(GU C 315 del 17.12.2002)

21

2005/C 322/4

Invito a presentare proposte di azioni indirette di RST nell'ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione: Strutturare lo Spazio europeo della ricerca — Scienza e Società: Premi René Descartes 2006 — Codice identificativo: FP6-2005-Science and Society-18

22

2005/C 322/5

UK-Edimburgo: Esercizio di servizi aerei di linea — Bando di gara pubblicato dal Regno Unito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio per l'esercizio di servizi aerei di linea tra Glasgow e Barra (Scozia) ( 1 )

26

2005/C 322/6

UK-Edimburgo: Esercizio di servizi aerei di linea — Bando di gara pubblicato dal Regno Unito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio per l'esercizio di servizi aerei di linea tra Glasgow-Campbeltown e Glasgow-Tiree (Scozia) ( 1 )

28

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Parlamento europeo

17.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 322/1


Testo adottato in occasione della XXXIV conferenza degli organi competenti per gli affari comunitari ed europei dei Parlamenti dell'Unione europea (COSAC)

Londra, 11 ottobre 2005

«Contributo della COSAC rivolto alle istituzioni UE»

(2005/C 322/01)

Controllo della PESC

1.

La conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari ed europei dei parlamenti dell'Unione europea (COSAC) accoglie con favore la decisione del Consiglio di pubblicare informazioni in merito a quali Stati membri partecipano alle varie missioni nell'ambito della PESC/PESD ed invita il Consiglio a mantenere tale buona prassi che accresce la trasparenza e contribuisce al controllo parlamentare.

Migliore regolamentazione: valutazioni d'impatto

2.1.

La COSAC accoglie favorevolmente l'iniziativa concernente una migliore regolamentazione ed invita la Commissione ad eseguire una valutazione d'impatto integrata per tutte le principali iniziative contemplate nel suo programma di lavoro, così come proposto nella comunicazione intitolata «Una migliore regolamentazione per la crescita e l'occupazione nell'Unione europea» [COM(2005) 97 def.].

2.2.

La COSAC invita la Commissione a redigere sintesi di una pagina di tutte le proprie valutazioni d'impatto per favorire una comprensione rapida ed efficace dei documenti, a tradurre tali sintesi in tutte le lingue ufficiali della Comunità e ad inviarle direttamente e senza indugio ai parlamenti nazionali.

2.3.

La COSAC invita la Commissione ad inviare tutte le valutazioni d'impatto e i piani d'azione direttamente ai parlamenti nazionali ed a pubblicarli in tutte le lingue ufficiali della Comunità. I documenti della Commissione dovrebbero essere messi a disposizione del pubblico nel più breve tempo possibile dopo l'adozione da parte di quest'ultima.

2.4.

La COSAC invita le istituzioni UE e gli Stati membri a definire un approccio comune per la valutazione delle spese amministrative.

2.5.

La COSAC sollecita il Parlamento europeo e il Consiglio dei ministri a presentare valutazioni d'impatto delle proposte volte ad apportare modifiche sostanziali ai progetti legislativi. La COSAC suggerisce che la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio si accordino per stabilire in quali circostanze un emendamento proposto necessita di una valutazione d'impatto. La COSAC chiede che, nel quadro della procedura di codecisione, la Commissione aggiorni le proprie valutazioni d'impatto, successivamente alla prima lettura in Parlamento, alla posizione comune del Consiglio e alla seconda lettura in Parlamento, nonché prima della riunione del comitato di conciliazione.

2.6.

La COSAC sottolinea la necessità di valutazioni d'impatto oggettive.

2.7.

La COSAC invita la Commissione ad incentrare le sue valutazioni d'impatto sui tre elementi della strategia di Lisbona, vale a dire l'impatto economico, sociale ed ambientale.

2.8.

La COSAC invita la Commissione a presentare valutazioni d'impatto sulle proposte legislative che quest'ultima chiede di ritirare.

2.9.

La COSAC chiede alla Commissione di creare una banca dati pubblica che comprenda tutte le proposte del programma legislativo e di lavoro annuale, con collegamenti alle valutazioni d'impatto e ai piani d'azione rispettivi.

Trasparenza in sede di Consiglio

3.

La COSAC invita il Consiglio dei ministri a modificare immediatamente il proprio regolamento al fine di rendere pubbliche le riunioni in cui vengono esaminate e votate le proposte legislative, in modo da ridurre il divario tra i cittadini e l'Unione, da consentire un controllo più efficace delle decisioni dei ministri da parte dei parlamenti nazionali, nonché allo scopo di rimediare all'intollerabile situazione per cui la legislazione è discussa e approvata in segreto.

Sussidiarietà e proporzionalità

4.

I parlamenti nazionali che intendono partecipare dovranno eseguire una verifica della sussidiarietà e della proporzionalità sulle prossime proposte legislative della UE, che ampli la loro attuale funzione di controllo così come prevista ai sensi del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali allegato al trattato di Amsterdam, che consenta loro di verificare i propri sistemi di presa delle decisioni in materia di sussidiarietà e proporzionalità, di eseguire una valutazione delle giustificazioni presentate dalla Commissione e di sottolineare, dinanzi alla Commissione, il proprio ruolo in materia di sussidiarietà.

Dibattito sul futuro dell'Europa

5.

La COSAC è d'accordo nel riconoscere che, per superare l'attuale crisi, la UE deve avviare un ampio dibattito che coinvolga i cittadini dell'Unione e non solo le sue istituzioni e le élite. Tale dibattito dovrebbe svolgersi a tutti i livelli, locale, regionale, nazionale ed europeo. La responsabilità di un tale impegno spetta in modo particolare ai parlamenti nazionali ed al Parlamento europeo. Mediante una serie di incontri, si dovrebbe tentare di stimolare, indirizzare e sintetizzare i diversi dibattiti, sensibilizzare l'opinione pubblica europea e giungere ad una chiara definizione del ruolo e degli obiettivi della UE che sia compresa e accettata da tutti i cittadini europei. Ciò faciliterebbe a sua volta la presa di ulteriori decisioni sul futuro del trattato costituzionale.


Consiglio

17.12.2005   

IT

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C 322/3


Informazione sulla proroga dell'accordo internazionale del 1992 sullo zucchero

(2005/C 322/02)

L'Organizzazione internazionale dello zucchero ha deciso all'unanimità, conformemente alle disposizioni dell'accordo internazionale del 1992 sullo zucchero (1), di prorogare detto accordo di due anni fino al 31 dicembre 2007.


(1)  GU L 379 del 23.12.1992, pag. 15 (decisione 92/580/CEE del Consiglio).


Commissione

17.12.2005   

IT

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C 322/4


Tassi di cambio dell'euro (1)

16 dicembre 2005

(2005/C 322/03)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1983

JPY

yen giapponesi

139,28

DKK

corone danesi

7,4521

GBP

sterline inglesi

0,67745

SEK

corone svedesi

9,4790

CHF

franchi svizzeri

1,5460

ISK

corone islandesi

74,67

NOK

corone norvegesi

7,9685

BGN

lev bulgari

1,9559

CYP

sterline cipriote

0,5735

CZK

corone ceche

29,025

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

253,13

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6966

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,8720

RON

leu rumeni

3,6569

SIT

tolar sloveni

239,50

SKK

corone slovacche

37,975

TRY

lire turche

1,6185

AUD

dollari australiani

1,6122

CAD

dollari canadesi

1,3860

HKD

dollari di Hong Kong

9,2900

NZD

dollari neozelandesi

1,7376

SGD

dollari di Singapore

2,0001

KRW

won sudcoreani

1 217,59

ZAR

rand sudafricani

7,7176

CNY

renminbi Yuan cinese

9,6745

HRK

kuna croata

7,3900

IDR

rupia indonesiana

11 839,20

MYR

ringgit malese

4,528

PHP

peso filippino

64,019

RUB

rublo russo

34,3570

THB

baht thailandese

49,086


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


17.12.2005   

IT

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C 322/5


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.3942 — adidas/Reebok)

(2005/C 322/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 12.12.2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa adidas-Salomon AG («adidas», Germania) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Reebok International Ltd. («Reebok», USA) mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per adidas: produzione di calzature, vestiario ed equipaggiamento per lo sport,

per Reebok: produzione di calzature, vestiario ed equipaggiamento per lo sport.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3942 — adidas/Reebok, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


17.12.2005   

IT

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C 322/6


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.3995 — Belgacom/Telindus)

(2005/C 322/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

L'1/12/2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M3995. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://europa.eu.int/eur-lex/lex).


17.12.2005   

IT

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C 322/7


Avviso concernente le consultazioni sull'applicazione delle misure di salvaguardia istituite nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati dal regolamento (CE) n. 658/2004 della Commissione

(2005/C 322/06)

Con il regolamento (CE) n. 658/2004 della Commissione (1), il 7 aprile 2004 sono state istituite misure definitive di salvaguardia nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.). A norma del regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio (2) e del regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio (3), in particolare dei rispettivi articoli 21 e 18, la Commissione ha proceduto a consultazioni con gli Stati membri in merito all'applicazione delle misure di salvaguardia.

Con avviso del 4 giugno 2005 (4), la Commissione ha ufficialmente informato i produttori comunitari e la relativa associazione, gli importatori e gli operatori commerciali e le relative associazioni, i fornitori, i produttori esportatori cinesi e le relative associazioni, dell'avvio di un riesame intermedio.

Dopo aver esaminato gli effetti delle misure, l'opportunità di mantenerle in vigore e il processo di liberalizzazione, la Commissione ha informato gli Stati membri delle risultanze dell'inchiesta. Le consultazioni si sono svolte nell'ambito del comitato consultivo istituito a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3285/94 e dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 519/94.

1.   Prodotto in esame

I prodotti in questione sono mandarini (compresi i tangerini e i mandarini satsuma o sazuma), clementine, wilkings e altri ibridi simili di agrumi, preparati o conservati, senza alcole aggiunto e con aggiunta di zuccheri (di seguito: «il prodotto in esame»).

Il prodotto in esame è attualmente classificabile ai codici NC 2008 30 55 e 2008 30 75. Tali codici NC sono indicati a titolo puramente informativo.

2.   Procedura

2.1.   Ambito delle consultazioni

A norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3285/94 e dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 519/94, la Commissione è tenuta a procedere a consultazioni con gli Stati membri in merito all'applicazione delle misure in vigore al più tardi a metà del periodo di applicazione delle stesse.

In conformità alle pertinenti disposizioni, l'inchiesta aveva lo scopo di:

(a)

valutare gli effetti delle misure di salvaguardia;

(b)

esaminare se e in quale misura fosse opportuno accelerare il processo di liberalizzazione;

(c)

verificare se fosse necessario mantenere in vigore le misure in questione.

2.2.   Periodo considerato

Nel settore di attività in questione, la stagione di messa in conserva inizia ogni anno in ottobre. I dati sono analizzati per ciascuna stagione di messa in conserva, ossia relativamente a periodi che vanno da ottobre al settembre dell'anno successivo. Nell'inchiesta iniziale sono stati analizzati i dati relativi ai periodi dal 1998/1999 al 2002/03. L'inchiesta attuale riguarda i periodi 2003/2004 e 2004/2005.

Si ricorda che la produzione di conserve di mandarini è concentrata in Spagna.

2.3.   Parti interessate dal procedimento

Sono stati inviati questionari a tutte le parti notoriamente interessate dal procedimento e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini fissati nell'avviso.

Hanno risposto al questionario cinque produttori comunitari, cinque fornitori, undici importatori, sette esportatori/operatori e due associazioni.

I servizi della Commissione hanno chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta e sono state effettuate ispezioni di verifica presso le seguenti società:

Produttori comunitari

Halcon Foods, S.A., Murcia, Spagna

Alcurnia Alimentacion, s.l., Murcia, Spagna

Conservas y Fruta S.A., Murcia, Spagna

Industrias Videca S.A., Valencia, Spagna

Agricultura y Conservas, S.A., Valencia

Fornitori

Cooperativa Agricola Ntra Sra del Oreto Coop. V, — Valencia

Importatori non collegati

Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co., KG, Amburgo, Germania

I. Schröder KG (GmbH & Co), Amburgo, Germania

Edeka Zentrale AG & Co. KG, Amburgo, Germania

Hüpeden & Co. (GmbH & Co.) KG, Amburgo, Germania

3.   Ristrutturazione

Come previsto nel considerando 120 del regolamento (CE) n. 658/2004, nell'ambito del riesame sono state esaminate le misure di ristrutturazione prese dai produttori comunitari di conserve di mandarini. Finora il principale risultato del processo di ristrutturazione è stato un taglio della capacità della stagione scorsa di 33 000 tonnellate, pari al 25 % della capacità originaria totale. Sono state anche prese misure per razionalizzare l'approvvigionamento della materia prima e creare canali di vendita e di distribuzione più efficaci rispetto ai costi, al fine di ottenere una catena di produzione più efficiente e consentire nel contempo maggiori economie di scala. I principali interventi attuati finora comprendono la cessazione delle attività di messa in conserva dei mandarini da parte di taluni produttori, acquisizioni di società, la costituzione di una cooperativa a fini di acquisti comuni e l'introduzione di un nuovo sistema di linea di produzione.

I risultati della ristrutturazione stanno diventando visibili e dovrebbero col tempo incoraggiare l'avvio di ulteriori interventi di ristrutturazione. Gli interventi previsti comprendono l'ultimazione dei processi volti al miglioramento tecnico della produzione. Si prevede inoltre che ulteriori risultati ed economie di scala deriveranno dal consolidamento di interventi quali la riduzione della produzione e la creazione di cooperative.

4.   Risultati dell'inchiesta

L'analisi delle misure in vigore è basata sui dati raccolti per le ultime tre stagioni di messa in conserva. Le cifre fornite per l'anno 2002/2003 sono quelle figuranti nel regolamento (CE) n. 658/2004 che istituisce le misure definitive di salvaguardia nei confronti delle importazioni di conserve di mandarini. Tali cifre sono qui utilizzate per rappresentare la situazione dell'industria al momento dell'avvio del procedimento, prima che avesse luogo l'inchiesta iniziale. I dati indicati per l'anno 2003/2004, verificati durante l'attuale riesame intermedio, si riferiscono ad un periodo in cui l'inchiesta sfociata nell'istituzione delle misure era in corso. I dati relativi all'anno 2004/2005 corrispondono ad un periodo successivo all'istituzione delle misure.

4.1.   Importazioni

4.1.1.   Volume delle importazioni

Le seguenti tabelle presentano le importazioni dalla Cina nell'UE-25. Le importazioni da tutti gli altri paesi sono trascurabili in quanto rappresentano meno del 2 % delle importazioni totali, ovvero 1 000 tonnellate all'anno. (Volume in t, dati stagionali da ottobre a settembre)

 

2002/2003

2003/2004

2004/2005 (5)

 

50 500

63 900

46 600 (5)

Indice

100

127

92

(Fonte: Eurostat)

Durante la stagione 2004/2005, il volume delle importazioni si è stabilizzato sulle 47 000 tonnellate circa. Il 60 % circa delle importazioni del 2004/2005 è stato effettuato nei mesi di marzo e aprile 2005, appena prima della scadenza del periodo di validità delle licenze. Tale stabilizzazione è venuta dopo un periodo di aumento delle importazioni fino al livello di 63 900 tonnellate nel 2003/2004. La punta raggiunta nel 2003/2004 è probabilmente dovuta al fatto che si prevedeva l'istituzione di misure definitive.

Le importazioni in alcuni Stati membri si sono più che triplicate tra la stagione 2002/2003 e la stagione 2004/2005. Altri Stati membri, tradizionalmente non importatori, hanno cominciato ad importare conserve di mandarini dalla Cina. In alcuni dei paesi candidati sono stati importati quantitativi considerevoli nei due mesi precedenti l'adesione e poi, in alcuni casi, le importazioni sono completamente cessate dopo l'allargamento dell'Unione europea nel maggio 2004.

Si ricorderà che è stato istituito un sistema di contingenti tariffari, in ragione di 32 000 tonnellate circa per le importazioni dalla Cina e 2 000 tonnellate circa per le importazioni originarie di altri paesi. Una volta esaurito il contingente, è dovuto un dazio di 301 EUR per tonnellata («EUR/T»). In tale contesto, è chiaro che sono state effettuate importazioni sia nell'ambito del contingente, sia oltre il contingente e quindi soggette al pagamento del dazio. Ciò dimostra che la domanda dell'UE è soddisfatta.

4.1.2.   Prezzi delle importazioni

 

2002/2003

2003/2004

2004/2005

(10 mesi)

 

595

524

520

Indice

100

88

87

(Fonte: Eurostat)

I prezzi all'importazione cif frontiera comunitaria sono risultati in diminuzione; da 595 EUR/T nel 2002/2003 sono scesi a 524 EUR/T nel 2003/2004 e ancora a 520 EUR/T durante la stagione 2004/2005, registrando quindi tra la stagione 2002/2003 e la stagione 2004/2005 un calo totale del 13 %. Tale diminuzione è principalmente dovuta al deprezzamento del dollaro USA rispetto all'euro. Si ricorda infatti che le conserve di mandarini importate sono fatturate in USD e che nel periodo considerato tale moneta ha subito un deprezzamento del 18 %. L'aumento del 5 % del prezzo fatturato in USD è stato pertanto controbilanciato da tale deprezzamento, con un conseguente calo di prezzo effettivo del 13 % (18 %-5 %). È stato nondimeno osservato un leggero aumento del prezzo all'importazione a decorrere dal gennaio 2005.

4.2.   Situazione dei produttori comunitari

Per valutare l'effetto delle misure la Commissione ha proceduto ad un esame dei fattori economici pertinenti. Nell'analizzare le risultanze dell'inchiesta occorre tenere conto del fatto che il volume di produzione viene deciso una volta all'anno all'inizio della stagione di messa in conserva, in novembre.

4.2.1.   Capacità di produzione e utilizzazione delle capacità

 

2002/2003

2003/2004

2004/2005

Capacità

129 000

129 000

96 000

Utilizzazione delle capacità

31 %

22 %

40 %

La capacità di produzione è rimasta stabile tra le stagioni 2002/2003 e 2003/2004 per poi diminuire del 25 % circa nella stagione 2004/2005 (v. sopra, punto 3 — Ristrutturazione). Tale andamento ha comportato un lieve miglioramento dell'utilizzazione delle capacità, dal 20 % nel 2003/2004 al 40 % nel 2004/2005.

4.2.2.   Produzione

 

2002/2003

2003/2004

2004/2005

Tonnellate

39 600

28 200

38 000

Indice

100

71

96

La produzione ha registrato una ripresa nel 2004/2005, ossia la stagione successiva all'istituzione delle misure definitive. Prima di allora la produzione UE aveva registrato un netto e costante declino a causa delle massicce importazioni dalla Cina. Il livello più basso era stato toccato nella stagione 2003/2004 quando la produzione era scesa a 28 200 tonnellate. Tale contrazione della produzione ha coinciso con il periodo in cui non erano ancora in vigore le misure definitive di salvaguardia.

In quel momento molti dei produttori comunitari stavano prendendo in considerazione la totale cessazione della produzione di conserve di mandarini, in quanto erano prossimi al fallimento.

Il volume della produzione è tuttora determinato principalmente dal rapporto tra costo di produzione e prezzo di vendita previsto. Quest'ultimo a sua volta è determinato principalmente dal livello dei prezzi delle importazioni dalla Cina. Le importazioni sul contingente assegnato a paesi diversi dalla Cina sono irrilevanti, e non hanno pertanto un impatto significativo sui prezzi di vendita dei produttori comunitari.

4.2.3.   Vendite dell'UE

 

2002/2003

2003/2004

2004/2005 (6)

Tonnellate

28 000

23 000

28 000

Indice

100

82

100

Grazie ad un aumento della competitività e ad un moderato rialzo dei prezzi all'importazione negli ultimi mesi, nella stagione 2004/2005 le vendite hanno registrato una ripresa. Tale recente sviluppo positivo inverte una tendenza negativa protrattasi fino alla stagione 2003/2004.

4.2.4.   Consumo

 

2002/2003

2003/2004

2004/2005(e)

Tonnellate

79 000

82 000

84 000 (e)

Indice

100

104

106

(Fonte: Dati Eurostat e stima delle società)

Il consumo nell'UE-25 ha registrato un moderato aumento nelle ultime due stagioni, principalmente dovuto ad un consumo crescente in seguito all'allargamento dell'Unione europea nel 2004.

4.2.5.   Quota di mercato

 

2002/2003

2003/2004

2004/2005

Produttori comunitari

35 %

28 %

33 %

La quota di mercato dei produttori comunitari, diminuita dal 35 % nel 2002/2003 al 28 % nel 2003/2004, ha registrato una parziale ripresa raggiungendo il 33 % dopo l'istituzione delle misure definitive di salvaguardia nel 2004/2005.

4.2.6.   Occupazione, ore di lavoro prestate e produttività

 

2002/2003

2003/2004

2004/2005

Occupazione

2 343

2 224

1 970

Ore di lavoro prestate

675 000

475 000

580 000

Ore di lavoro prestate/tonnellata

17,0

16,8

15,3

Dato il carattere stagionale della produzione di conserve di mandarini, la maggioranza della forza lavoro è composta da lavoratori stagionali. Per questo prodotto maturo la produttività si mantiene piuttosto stabile e le variazioni dipendono principalmente dalla resa e dalle caratteristiche del prodotto fresco. Il processo di ristrutturazione svoltosi durante la stagione 2004/2005 considerata ha tuttavia contribuito, con i miglioramenti tecnici apportati, all'incremento della produttività e si è quindi tradotto in una diminuzione delle ore di lavoro prestate per tonnellata prodotta.

4.2.7.   Sottoquotazione dei prezzi

Dall'inchiesta è emerso un aumento della sottoquotazione dei prezzi dopo l'istituzione delle misure definitive di salvaguardia. Il fattore principalmente responsabile di tale andamento sarebbe il deprezzamento del dollaro USA (v. sopra, punto 4.1.2).

(Fonte: Eurostat e dati delle società)

4.2.8.   Redditività

 

2002/2003

2003/2004

2004/2005

Utili/perdite netti sulle vendite UE

– 4,3 %

– 6,5 %

– 5,5 %

(Fonte: Risultati delle società)

Durante la stagione 2004/2005, i risultati dei produttori comunitari hanno cominciato a registrare una lenta ripresa in concomitanza con l'aumento della produzione e con la stabilizzazione per la prima volta dei prezzi all'importazione. Dal gennaio 2005, i prezzi hanno cominciato ad aumentare. Tale evoluzione positiva è stata preceduta nel 2003/2004 da un periodo di scarsi risultati, dovuti in particolare a modesti volumi di vendita, a crescenti volumi di importazioni a prezzi estremamente bassi e al fatto che le misure di salvaguardia provvisorie non erano ancora efficaci.

4.3.   Situazione delle altre parti interessate

4.3.1.   Esportatori

Oltre il 98 % del totale delle esportazioni è originario della Repubblica popolare cinese. Poiché le informazioni raccolte tramite i questionari inviati agli esportatori rappresentavano il 20 % circa del totale del volume esportato, è stato necessario integrarle con i dati Eurostat. Le informazioni fornite nei questionari hanno grosso modo confermato i dati ottenuti tramite Eurostat.

4.3.2.   Importatori/catene di vendita al dettaglio

In media, il 75 % delle importazioni di conserve di satsuma è effettuato da importatori e catene di vendita al dettaglio tedeschi, mentre il restante 25 % è ripartito essenzialmente tra Repubblica ceca, Paesi Bassi, Regno Unito e Belgio. L'inchiesta attuale ha confermato che l'attuale sistema di licenze funziona correttamente e che gli importatori tradizionali utilizzano interamente le licenze loro rilasciate. La situazione finanziaria degli importatori si è mantenuta sicura, tra l'altro con una redditività media del 15 % circa per il settore delle conserve di mandarini.

5.   Analisi delle risultanze

5.1.   Valutazione degli effetti delle misure

È stato constatato che le misure istituite hanno prodotto effetti positivi.

Grazie a tali misure i produttori comunitari hanno potuto intraprendere un processo di ristrutturazione. La sostanziale diminuzione di capacità così ottenuta, combinata con le misure che devono ancora essere attuate, dovrebbe consentire al settore di diventare sempre più competitivo, di massimizzare la produttività e di trarre vantaggio da economie di scala.

Dopo i valori massimi del 2003/2004, durante la stagione 2004/2005 le importazioni si sono stabilizzate, registrando una diminuzione del loro volume in seguito alle misure istituite. I prezzi all'importazione, precedentemente in calo, nel 2005 hanno iniziato ad aumentare.

I risultati complessivi dei produttori comunitari per il periodo considerato sono ancora negativi, ma rispetto a quelli della stagione precedente stanno migliorando. L'aumento di competitività dell'industria comunitaria, combinato con l'aumento dei prezzi all'importazione, si è tradotto in una ripresa delle vendite e della produzione dei produttori dell'UE. La redditività, che nella stagione 2003/2004 era scesa a - 6,5 %, nella stagione 2004/2005 ha registrato un miglioramento passando a - 5,5 %.

Considerando il processo di ristrutturazione in corso, l'andamento delle importazioni e il miglioramento della situazione dei produttori comunitari, si deve concludere che le misure attuate nel quadro del regolamento (CE) n. 658/2004 della Commissione sono efficaci.

5.2.   Verifica della necessità di mantenere in vigore le misure

Soltanto nelle tendenze più recenti si avverte che le misure di salvaguardia stanno concretamente cominciando a dare risultati positivi. Questo tuttavia era prevedibile, poiché le misure definitive sono in vigore soltanto da una stagione di messa in conserva.

Il processo di ristrutturazione è stato avviato e ha finora avuto come risultato un taglio della capacità del 25 %. Ulteriori interventi verranno effettuati nei prossimi anni e quindi l'ultimazione del processo richiederà altro tempo.

Benché il volume delle importazioni sia diminuito, il contingente di 32 000 tonnellate viene regolarmente superato e la sottoquotazione dei prezzi è aumentata, principalmente a causa del deprezzamento del dollaro USA.

Come concluso sopra nella parte 5, i risultati finanziari dei produttori comunitari nel periodo considerato mostrano un miglioramento rispetto alla stagione precedente, ma i risultati complessivi sono ancora negativi. Analogamente, la produzione, la quota di mercato e le vendite dei produttori comunitari nel 2004/2005 risultano in ripresa, ma registrano cifre uguali, o lievemente inferiori, a quelle del 2002/03.

Pur riconoscendo l'effetto sempre più positivo delle misure, i produttori comunitari hanno chiesto un aumento del dazio supplementare ad un livello che consenta di evitare importazioni oltre il contingente. I produttori sarebbero inoltre favorevoli all'introduzione di un sistema basato su un prezzo minimo stabilito ad un livello ragionevole al fine di impedire prezzi all'importazione erratici.

Tuttavia, né l'articolo 21 del regolamento di base (CE) n. 3285/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni né le pertinenti norme OMC prevedono un aumento del livello di salvaguardia in seguito ad un riesame intermedio.

Gli importatori che hanno collaborato si sono opposti all'istituzione di un prezzo minimo, sostenendo che tale sistema sarebbe inappropriato, dato il rischio di sovvenzione interna sulle conserve di mandarini e altre conserve importate. Inoltre, alcuni degli importatori tradizionali preferirebbero che la quota di contingente loro attualmente assegnata, pari al 75 %, fosse portata al 95 % per impedire speculazioni sulle licenze. Quanto all'entità del contingente tariffario, alcuni degli importatori ne chiedono un sostanziale aumento, sostenendo che i produttori dell'UE non hanno un quantitativo di materia prima (mandarini freschi) sufficiente per soddisfare la domanda del mercato interno.

Dall'inchiesta è tuttavia emerso che il raccolto di satsuma freschi, benché in lieve diminuzione, è disponibile sul mercato in quantitativi sufficienti e a prezzi ragionevoli. Per quanto riguarda gli argomenti relativi al calcolo e all'assegnazione dei quantitativi nell'ambito del contingente tariffario, secondo la prassi consolidata in questi casi occorre lasciare agli altri soggetti operanti sul mercato sufficienti opportunità al fine di garantire il mantenimento della concorrenza. Una modifica dell'assegnazione e del calcolo del contingente sarebbe pertanto inappropriata.

Tenuto conto delle capacità cinesi esistenti e del fatto che la situazione dei produttori comunitari è ancora fragile, l'eliminazione delle misure comprometterebbe il completamento del processo di ristrutturazione in corso. La Cina ha la possibilità di rifornire simultaneamente i mercati del Giappone, degli USA e dell'Europa e può facilmente adattarsi alla domanda mondiale.

Il dazio supplementare, da pagare una volta esaurito il contingente, deve ugualmente essere ancora considerato appropriato tenuto conto del notevole divario tra i prezzi cinesi franco frontiera comunitaria e i prezzi europei e della vendita sotto costo rilevata.

Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che è necessario mantenere in vigore le attuali misure di salvaguardia al fine di agevolare l'adeguamento dei produttori comunitari e di consentire il proseguimento del processo di ristrutturazione nonché l'ulteriore ripresa dalla attuale situazione economica negativa.

5.3.   Valutazione del processo di liberalizzazione

Come previsto dal quadro giuridico dell'OMC e della Comunità, già è in atto una graduale liberalizzazione delle misure. A tal fine, il regolamento (CE) n. 658/2004 della Commissione prevede un incremento annuo del contingente pari al 5 %. Nonostante il dazio supplementare, le importazioni superano il limite di 32 000 tonnellate del contingente tariffario annuo. Dall'inchiesta è emerso che il miglioramento degli indicatori economici dei produttori dell'UE e il processo di ristrutturazione che questi stanno attuando non si svolgono più rapidamente del previsto e corrispondono a quanto ritenuto ragionevole al momento dell'istituzione delle misure. Pertanto, per produrre i risultati attesi il processo di ripresa e di ristrutturazione richiede più tempo che non una singola stagione di messa in conserva. La situazione degli importatori non ha subito cambiamenti e si mantiene positiva.

Un ampliamento del contingente tariffario comprometterebbe il processo di ristrutturazione in corso e l'effetto delle misure. Su tale base, la Commissione ritiene che il processo di liberalizzazione delle importazioni previsto dal regolamento (CE) n. 658/2004 sia adeguato e che sarebbe inopportuno accelerarlo.

6.   Considerazioni finali

Dalle risultanze sopra esposte emerge che in seguito alle misure la situazione dei produttori comunitari sta gradualmente migliorando. Inoltre, è in corso un processo di ristrutturazione in linea con le previsioni del corrente procedimento e si prevede che gli effetti di quanto intrapreso si concretizzeranno pienamente nei prossimi anni.

Il contingente tariffario fissato è stato superato per tutto il periodo considerato, il che dimostra che il dazio specifico non è eccessivo e consente un ampio ricorso a fonti di approvvigionamento esterne da parte del mercato comunitario. Se si vuole che le misure rimangano efficaci in modo da consentire la ripresa dei produttori comunitari è opportuno che l'attuale processo di liberalizzazione non venga accelerato.

7.   Conclusioni

L'analisi della Commissione, sostenuta dal comitato consultivo, conclude pertanto che l'applicazione delle vigenti misure di salvaguardia è efficace, che tali misure devono essere mantenute in vigore e che il processo di liberalizzazione in corso è appropriato.

Le misure esistenti devono pertanto essere mantenute nella forma e al livello attuali, senza alcuna modifica.


(1)  GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 67.

(2)  GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53.

(3)  GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.

(4)  GU C 137 del 4.6.2005, pag. 11.

(5)  (Estrapolazione sulla base dei dati relativi a 10 mesi)

(Fonte: Eurostat)

(6)  Estrapolazione sulla base delle vendite di 9 mesi


17.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 322/12


Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese

(2005/C 322/07)

La Commissione ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (in appresso: «regolamento di base») (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (2), secondo la quale le importazioni di alcuni tipi di elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese (in appresso: «paese interessato»), sarebbero oggetto di pratiche di dumping e arrecherebbero pertanto un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata il 4 novembre 2005 dall'associazione Eurometaux (in appresso: «denunciante») per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso più del 25 %, della produzione comunitaria complessiva di alcuni tipi di elettrodi di tungsteno.

2.   Prodotto

Il prodotto assertivamente oggetto di dumping è costituito da alcuni tipi di elettrodi di tungsteno (comprese le barre di tungsteno), diversi da quelli ottenuti semplicemente per sinterizzazione, anche tagliati a misura, originari della Repubblica popolare cinese (in appresso: «prodotto in esame»), normalmente dichiarati ai codici NC ex 8101 95 00 ed ex 8515 90 90. I codici NC vengono forniti a titolo puramente indicativo.

3.   Denuncia di dumping

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il denunciante ha determinato il valore normale per la Repubblica popolare cinese in base al prezzo praticato in un paese ad economia di mercato; detto paese è menzionato al paragrafo 5.1, lettera d), del presente avviso. La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale, così calcolato, e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame nella Comunità.

I margini di dumping così calcolati sono significativi.

4.   Denuncia di pregiudizio

Il denunciante ha presentato elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame provenienti dalla Repubblica popolare cinese sono complessivamente aumentate sia in termini assoluti che di quota di mercato.

Nella denuncia si afferma che i volumi e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame avrebbero avuto, tra le altre conseguenze, ripercussioni negative sulla quota di mercato detenuta, sui quantitativi venduti e sul livello dei prezzi praticati dall'industria comunitaria, con gravi effetti negativi sull'andamento generale e sulla situazione finanziaria di tale industria.

5.   Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base.

5.1.   Procedura di determinazione del dumping e del pregiudizio

L'inchiesta dovrà stabilire se il prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese sia oggetto di pratiche di dumping e se tale dumping abbia arrecato un pregiudizio.

a)   Campionamento

In considerazione del considerevole numero di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

i)   Campionamento dei produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori/esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla/e loro società entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto i), e nel formato indicato al paragrafo 7, del presente avviso:

nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare;

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite all'esportazione verso la Comunità del prodotto in esame effettuate tra il 1o ottobre 2004 e il 30 settembre 2005;

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno tra il 1o ottobre 2004 e il 30 settembre 2005;

se la società intenda chiedere l'applicazione di un margine individuale (3) (i margini individuali possono essere chiesti esclusivamente dai produttori);

descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame;

ragione sociale e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (4) coinvolte nella produzione e/o vendita (sul mercato interno e/o per l'esportazione) del prodotto in esame;

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione;

fornendo le informazioni di cui sopra, la società accetta la sua eventuale inclusione nel campione. Qualora la società venga scelta a far parte del campione, essa dovrà rispondere a un questionario e accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se la società segnala di non volere far parte del campione, si considera che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di un'omessa collaborazione sono esposte al paragrafo 8 del presente avviso.

Per raccogliere le informazioni da essa ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori/esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni di produttori/esportatori note.

ii)   Selezione definitiva del campione

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto ii), del presente avviso.

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva del campione dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disposte a essere inserite nel campione.

Le società incluse nel campione devono rispondere al questionario entro il termine stabilito al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base. Come spiegato al paragrafo 8, le conclusioni basate sui dati disponibili potrebbero risultare meno vantaggiose per le parti interessate.

b)   Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese inclusi nel campione, a tutte le associazioni di produttori/esportatori, agli importatori e a tutte le associazioni di importatori citate nella denuncia, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

I produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese che chiedono un margine individuale ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base devono far pervenire alla Commissione un questionario debitamente compilato entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso. Essi devono pertanto richiedere un questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto i), del presente avviso. Si informano tuttavia le parti interessate che, se il campionamento è applicato ai produttori/esportatori, la Commissione potrebbe decidere di non concedere loro un margine individuale qualora il numero dei produttori/esportatori sia talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi eccessivamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

c)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni, a presentare informazioni diverse da quelle indicate nel questionario e a fornire elementi di prova a sostegno di tali osservazioni e informazioni. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso.

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii) del presente avviso.

d)   Selezione del paese ad economia di mercato

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, la Commissione intende scegliere gli Stati Uniti d'America quale paese ad economia di mercato appropriato ai fini della determinazione del valore normale per la Repubblica popolare cinese. Le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico fissato al paragrafo 6, lettera c), del presente avviso.

e)   Status di società operante in condizioni di economia di mercato

Per i produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese che affermano, presentando elementi di prova sufficienti, di operare in condizioni di economia di mercato, nel rispetto quindi dei criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale sarà determinato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del medesimo regolamento. I produttori/esportatori che intendono presentare richieste debitamente motivate devono farlo entro il termine specifico di cui al paragrafo 6, lettera d), del presente avviso. La Commissione invierà formulari a tutti i produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese citati nella denuncia, a tutte le associazioni di produttori/esportatori citate nella denuncia e alle autorità della Repubblica popolare cinese.

5.2.   Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

Qualora sia rilevata la presenza di dumping e di conseguente pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se l'adozione di misure antidumping non sia contraria all'interesse della Comunità. Pertanto, l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, come pure le associazioni rappresentative dei consumatori e degli utilizzatori, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro il termine generale di cui al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso, purché dimostrino l'esistenza di un nesso oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame. Le parti che abbiano agito conformemente a quanto stabilito dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i particolari motivi per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 vengono prese in considerazione unicamente se all'atto della presentazione sono suffragate da validi elementi di prova.

6.   Termini

a)   Termini generali

(i)   Per la richiesta di questionari o altri formulari

Tutte le parti interessate devono chiedere il questionario o altri tipi di formulari quanto prima, e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(ii)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. È importante notare che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine specificato al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso.

(iii)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

b)   Termine specifico per il campionamento

(i)

Le informazioni specificate al paragrafo 5.1, lettera a), punto i), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disposte ad essere inserite nel campione in merito alla selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(ii)

Qualsiasi altra informazione pertinente per la selezione del campione di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto ii), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(iii)

Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data della notifica della loro inclusione nel campione.

c)   Termine specifico per la selezione del paese ad economia di mercato

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta degli Stati Uniti d'America che, come risulta dal paragrafo 5.1, lettera d), sono presi in considerazione come paese a economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

d)   Termine specifico per presentare richieste di status di società operante in condizioni di economia di mercato e/o di trattamento individuale

Le domande, debitamente motivate, volte a ottenere lo status di società operante in condizioni di economia di mercato (di cui al paragrafo 5.1, lettera e)) e/o un trattamento individuale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo disposizione contraria), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza, inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata  (5)» e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione delle Comunità europee

Direzione generale del Commercio

Direzione B

Ufficio: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (00-32 2) 295 65 05

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora, o collabora soltanto parzialmente, e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro e non oltre 9 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio, (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12.

(3)  I margini individuali possono essere chiesti ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, per le società non incluse nel campione; a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base relativo al trattamento individuale, nei casi riguardanti i paesi non retti da un'economia di mercato/le economie in transizione; e infine ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, per le società che chiedono lo status di società operante in condizioni di economia di mercato. È opportuno notare che il trattamento individuale implica una richiesta ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, mentre le domande riguardanti lo status di società operante in condizioni di economia di mercato comportano una richiesta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base.

(4)  Per chiarimenti sul significato del termine «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(5)  Ciò significa che il documento è destinato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (Accordo antidumping).


Corte di giustizia

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

17.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 322/16


Costituzione e composizione delle sezioni, elezione dei loro presidenti e assegnazione dei giudici alle sezioni

(2005/C 322/08)

Il 30 novembre 2005, ai sensi degli artt. 3, nn. 3 e 4, e 4 della decisione del Consiglio 2 novembre 2004, 2004/752/CE, Euratom, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (1), nonché degli artt. 4, nn. 2 e 3, dell'allegato I allo Statuto della Corte di giustizia e 10 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, il Tribunale della funzione pubblica ha deciso di riunirsi in tre sezioni e in seduta plenaria. Inoltre, per il periodo corrente tra il 30 novembre 2005 e il 30 settembre 2008, ha eletto come presidenti di sezione i giudici sig. H. KREPPEL e sig. S. VAN RAEPENBUSCH, e ha assegnato i giudici alle sezioni nel modo seguente:

Prima Sezione

Sig. H. KREPPEL, presidente di sezione,

Sigg. H. TAGARAS e S. GERVASONI, giudici,

Seconda Sezione

Sig. S. VAN RAEPENBUSCH, presidente di sezione,

Sig.ra I. BORUTA e sig. H. KANNINEN, giudici,

Terza Sezione, costituita da tre giudici

Sig. P. MAHONEY, presidente del Tribunale (2);

Sig.ra I. BORUTA e sigg. H. KANNINEN, H. TAGARAS e S. GERVASONI, giudici.

In quest'ultima sezione, il presidente si riunirà, in alternanza, vuoi con i giudici sig.ra I. BORUTA e sig. H. TAGARAS, vuoi con i giudici sigg. H. KANNINEN e S. GERVASONI, fatte salve le cause connesse.


(1)  GU 2004, L 333, pag. 7.

(2)  GU 2005, C 271, pag. 27.


17.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 322/17


Criteri di attribuzione delle cause alle sezioni

(2005/C 322/09)

Il 30 novembre 2005, ai sensi degli artt. 4 dell'allegato I allo Statuto della Corte di giustizia e 12 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, il Tribunale ha deciso, per il periodo iniziale, corrente tra il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della decisione del presidente della Corte di giustizia che ha dichiarato la regolare costituzione del Tribunale della funzione pubblica e il 30 settembre 2006, quanto segue:

saranno assegnate alla Prima Sezione tutte le cause, fatte salve quelle principalmente vertenti sulle questioni di assunzione, di valutazione/promozione e di cessazione definitiva delle funzioni, che saranno assegnate alla Seconda Sezione,

un certo numero di cause sarà attribuito alla Terza Sezione, indipendentemente dalla materia, secondo una frequenza automatica, determinata in riunione plenaria;

alle regole di ripartizione che precedono potrà derogarsi per ragioni di connessione, nonché per garantire che il carico di lavoro in seno al Tribunale sia ripartito in maniera equilibrata e ragionevolmente diversificata.


17.12.2005   

IT

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C 322/17


Designazione del giudice che sostituisce il Presidente del Tribunale in qualità di giudice dei procedimenti sommari

(2005/C 322/10)

Il 30 novembre 2005, ai sensi degli artt. 3, n. 4, della decisione 2004/752 e 106 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, il Tribunale ha deciso che, per il periodo corrente tra il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della decisione del presidente della Corte di giustizia che ha dichiarato la regolare costituzione del Tribunale della funzione pubblica e il 30 settembre 2006, il giudice sig. S. VAN RAEPENBUSCH, presidente della Seconda Sezione, sostituirà il presidente del Tribunale in caso di assenza o di impedimento in qualità di giudice dei procedimenti sommari.


17.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 322/17


Comunicazione

(2005/C 322/11)

Il 30 novembre 2005, la sig.ra Waltraud Hakenberg, cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (1) ha prestato giuramento, conformemente agli artt. 4 e 20 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado nonché all'art. 3, n. 4, della decisione del Consiglio 2 novembre 2004, 2004/752/CE, Euratom, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea, e ha preso servizio per un periodo di sei anni, fino al 29 novembre 2011.


(1)  GU 2005, C 296, pag. 39.


III Informazioni

Commissione

17.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 322/18


Inviti a presentare proposte di azioni indirette di RST nell'ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca»

(2005/C 322/12)

1.

Conformemente alla decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al Sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) (1), il Consiglio ha adottato in data 30 settembre 2002 il programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca» (2002-2006) (2) (di seguito «il programma specifico»).

A norma dell'articolo 5, paragrafo 1 del programma specifico, la Commissione delle Comunità europee (di seguito «la Commissione») ha adottato in data 9 dicembre 2002 un programma di lavoro (3) (di seguito «il programma di lavoro») che presenta più dettagliatamente gli obiettivi e le priorità scientifiche e tecnologiche del programma specifico, nonché il relativo calendario di attuazione.

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, nonché alle regole di diffusione dei risultati della ricerca per l'attuazione del Sesto programma quadro della Comunità europea (2002-2006) (4) (di seguito «regole di partecipazione»), le proposte di azioni indirette di RST sono da presentarsi secondo le modalità specificate negli inviti a presentare proposte.

2.

I presenti inviti a presentare proposte di azioni indirette di RST (di seguito «gli inviti») comprendono la presente parte generale e le condizioni specifiche descritte negli allegati. Gli allegati contengono, in particolare, le informazioni relative al termine ultimo per la presentazione delle proposte di azioni indirette di RST, la data indicativa entro la quale saranno completate le valutazioni, lo stanziamento di bilancio indicativo, gli strumenti e i settori interessati, i criteri per la valutazione delle proposte di azioni indirette di RST, il numero minimo di partecipanti e le eventuali limitazioni alla partecipazione.

3.

Le persone fisiche o giuridiche che soddisfano le condizioni specificate nelle regole di partecipazione e che non si trovano in alcuna delle fattispecie di esclusione di cui alle regole di partecipazione o all'articolo 114, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5) (di seguito «i proponenti»), sono invitate a presentare alla Commissione europea proposte di azioni indirette di RST, fatte salve le condizioni di cui alle regole di partecipazione e all'invito interessato.

Le condizioni di partecipazione dei proponenti saranno verificate nell'ambito della negoziazione dell'azione indiretta di RST. Precedentemente, però, i proponenti saranno tenuti ad attestare di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 93, paragrafo 1 del regolamento finanziario. Dovranno inoltre trasmettere alla Commissione le informazioni precisate all'articolo 173, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6).

La Comunità europea applica una politica di pari opportunità e pertanto incoraggia vivamente le donne a presentare proposte di azioni indirette di RST o a collaborare alla presentazione di proposte di azioni indirette di RST.

4.

Per quanto riguarda gli inviti a presentare proposte, la Commissione fornisce ai proponenti delle «Guide del proponente» che contengono le informazioni necessarie per la preparazione e la presentazione di proposte di azioni indirette di RST. La Commissione mette anche a disposizione gli «Orientamenti concernenti le procedure di valutazione e di selezione delle proposte» (7). Queste guide e detti orientamenti, nonché il programma di lavoro e altre informazioni riguardanti gli inviti possono essere richiesti alla Commissione agli indirizzi seguenti:

Commissione europea

The FP6 Information Desk

Direzione generale RTD

B-1049 Bruxelles

Indirizzo Internet: www.cordis.lu/fp6

5.

I proponenti sono invitati a presentare le proposte di azioni indirette di RST unicamente in formato elettronico, utilizzando il sistema elettronico di presentazione delle proposte [EPSS (8)]. Un coordinatore può tuttavia, in casi eccezionali, chiedere alla Commissione l'autorizzazione di presentare una proposta in versione cartacea prima del termine ultimo dell'invito. La richiesta deve essere inviata per iscritto ad uno degli indirizzi seguenti:

Commissione europea

INCO Desk Informazioni

Direzione N

Direzione generale RTD

B-1049 Bruxelles

o inco@cec.eu.int. Nella richiesta occorre illustrare i motivi per cui si chiede di beneficiare di questa possibilità eccezionale. I proponenti che desiderano presentare la loro proposta in versione cartacea sono tenuti ad accertarsi che la loro richiesta di deroga e le procedure collegate siano portate a termine a tempo debito, in modo da rispettare il termine ultimo dell'invito.

Tutte le proposte di azioni indirette di RST devono contenere due parti: i formulari (parte A) ed il contenuto (parte B).

Le proposte di azioni indirette di RST possono essere preparate off-line o on line, prima di essere inviate elettronicamente. La parte B delle proposte di azioni indirette di RST puo' essere presentata esclusivamente in formato pdf (portable document format compatibile con Adobe Versione 3 o più aggiornato con font incorporati). Documenti compressi (zippati) non saranno accettati.

L'applicazione software EPSS (da utilizzare off-line o on line) è reperibile nel sito Cordis: www.cordis.lu.

Le proposte di azioni indirette di RST inviate on line che risultano incomplete, illeggibili o che contengono virus non saranno accettate.

Le versioni di proposte di azioni indirette di RST inviate su un supporto elettronico rimovibile di memorizzazione (ossia, CD-ROM, dischetti), per posta elettronica o per fax non saranno accettate.

Qualsiasi proposta di azione indiretta, autorizzata alla presentazione cartacea, che si presenti incompleta, non sarà accettata.

Ulteriori dettagli sulle varie procedure di invio delle proposte sono riportate nell'allegato J degli Orientamenti concernenti le procedure di valutazione e selezione delle proposte.

6.

Le proposte di azioni indirette di RST devono pervenire alla Commissione entro il termine ultimo (data e ora) previsto dal relativo invito. Le proposte di azioni indirette di RST che perverranno dopo tale termine non saranno accettate.

Le proposte di azioni indirette di RST che non soddisfano le condizioni relative al numero minimo di partecipanti indicate nell'invito interessato non saranno accettate.

Ciò vale anche per eventuali criteri di ammissibilità supplementari riportati nel programma di lavoro.

7.

Nel caso di presentazioni successive di una stessa proposta concernente un'azione indiretta di RST, la Commissione esaminerà l'ultima versione ricevuta prima del termine ultimo (giorno e ora) specificato nell'invito in questione.

8.

Qualora l'invito in questione lo preveda, le proposte di azioni indirette di RST potrebbero essere anche riesaminate nell'ambito di una valutazione successiva.

9.

I proponenti sono invitati a citare il codice identificativo dell'invito in tutta la corrispondenza che lo riguarda (ad esempio per la richiesta di informazioni o la presentazione di una proposta di azione indiretta di RST).


(1)  GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1.

(2)  GU L 294 del 29.10.2002, pag. 1.

(3)  Decisione C(2002)4789 della Commissione, modificata dalle decisioni C(2003)577, C(2003)955, C(2003)1952, C(2003)3543, C(2003)3555, C(2003)4609, C(2003)5183, C(2004)433, C(2004)2002, C(2004)2727, C(2004)3324 e C(2004)4178, tutte decisioni non pubblicate.

(4)  GU L 355 del 30.12.2002, pag. 23.

(5)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(7)  C(2003)883 del 27.3.2003, modificato da ultimo da C(2004)3337del .01.09.2004.

(8)  L'EPSS è un software di aiuto per l'elaborazione e la presentazione di proposte per via elettronica.


ALLEGATO

1)   Programma specifico: Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca

3)   Area tematica/settore prioritari: Misure specifiche a favore della cooperazione internazionale — Paesi dei Balcani occidentali (WBC)

3)   Denominazione dell'invito: Azioni di sostegno specifico (SSA) per i paesi dei Balcani occidentali

4)   Codice identificativo: FP6-2005-INCO-WBC/SSA-3

5)   Data di pubblicazione:

6)   Data di scadenza: 6 marzo 2006, alle ore 17.00 (ora di Bruxelles)

7)   Bilancio totale indicativo: 4 milioni di euro per il 2006

8)   Settori oggetto dell'invito e strumenti:

Settore

Strumenti (1)

Nuovo settore specifico:

Potenziamento delle capacità di ricerca dei paesi dei Balcani occidentali

SSA

9)   Numero minimo di partecipanti (2):

Strumento

Numero minimo

SSA

Un soggetto giuridico stabilito nei paesi dei Balcani occidentali

10)   Restrizione della partecipazione: Il coordinatore deve essere un soggetto giuridico stabilito in un paese dei Balcani occidentali

11)   Accordo consortile: I partecipanti alle azioni di RST derivanti dal presente invito non sono tenuti a sottoscrivere un accordo consortile

12)   Procedura di valutazione:

La procedura di valutazione prevede una sola fase.

In sede di valutazione non sarà garantito l'anonimato

13)   Criteri di valutazione: Per i criteri applicabili ai singoli strumenti si veda l'allegato B del programma di lavoro (che contiene anche la ponderazione e i punteggi minimi di ogni singolo criterio, nonché il punteggio minimo complessivo).

14)   Calendario indicativo per la valutazione e la selezione:

Risultati della valutazione: si prevede che saranno disponibili entro circa 3 mesi dalla data di scadenza.

Firma del contratto: si prevede che i primi contratti relativi al presente invito entreranno in vigore 7 mesi dopo la data di scadenza


(1)  SSA = Azione di sostegno specifico

(2)  SM = Stati membri dell'UE; SA (comprendenti i PCA) = Stati associati; PCA = paesi candidati associati. I paesi dei Balcani occidentali sono definiti nell'allegato C del programma di lavoro.


17.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 322/21


Modifica degli inviti a presentare proposte di azione indiretta di RST nell'ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca»

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 315 del 17 dicembre 2002 )

(2005/C 322/13)

La Commissione ha deciso in data 7 luglio 2005 (1) di apportare le modifiche seguenti:

A pagina 51, punto 7 (allegato 25): codice identificativo dell'invito: FP6-2002-INCO-DEV/SSA-1

anziché:

«Bilancio totale indicativo: 1 milione di euro nel 2003. Il bilancio totale indicativo per il 2004, 2005 e 2006 verrà fornito in occasione di aggiornamenti periodici del programma di lavoro.»

leggi:

«Bilancio totale indicativo: 2,4 milioni di euro nel 2006 (scadenza 6 marzo).»

A pagina 52, punto 7 (allegato 26): codice identificativo dell'invito: FP6-2002-INCO-MPC/SSA-2

anziché:

«Bilancio totale indicativo: 0,6 milioni di euro nel 2003. Il bilancio totale indicativo per il 2004, 2005 e 2006 verrà fornito in occasione di aggiornamenti periodici del programma di lavoro.»

leggi:

«Bilancio totale indicativo: 1 milione di euro nel 2006 (scadenza 6 marzo).»

Pagina 53 (allegato 27): codice identificativo dell'invito: FP6-2002-INCO-WBC/SSA-3

Per il 2006 l'invito in questione è annullato ed è sostituito da un nuovo invito SSA specifico FP6- 2005-INCO-WBC/SSA-3. Scadenza 6 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

A pagina 54, punto 7 (allegato 28): codice identificativo dell'invito: FP6-2002-INCO-Russia+NIS/SSA-4

anziché:

«Bilancio totale indicativo: 0,6 milioni di euro nel 2003. Il bilancio totale indicativo per il 2004, 2005 e 2006 verrà fornito in occasione di aggiornamenti periodici del programma di lavoro.»

leggi:

«Bilancio totale indicativo: 0,7 milioni di euro nel 2006 (scadenza 6 marzo).»

A pagina 55, punto 7 (allegato 29): codice identificativo dell'invito: FP6-2002-INCO- COMultilatRTD/SSA-5

anziché:

«Bilancio totale indicativo: 0,6 milioni di euro nel 2003. Il bilancio totale indicativo per il 2004, 2005 e 2006 verrà fornito in occasione di aggiornamenti periodici del programma di lavoro.»

leggi:

«Bilancio totale indicativo: 2,3 milioni di euro nel 2006 (scadenza 6 marzo).»


(1)  Decisione (2005)2076 della Commissione, del 7 luglio, non pubblicata


17.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 322/22


Invito a presentare proposte di azioni indirette di RST nell'ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione: «Strutturare lo Spazio europeo della ricerca»

Scienza e Società: Premi René Descartes 2006

Codice identificativo: FP6-2005-Science and Society-18

(2005/C 322/14)

1.

Conformemente alla decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al Sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) (1), il Consiglio ha adottato in data 30 settembre 2002 il programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione: «Strutturare lo Spazio europeo della ricerca» (2002-2006) (2), di seguito il «programma specifico».

A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del programma specifico la Commissione delle Comunità europee (di seguito la «Commissione») ha adottato in data 30 settembre 2002 un programma di lavoro (3) (di seguito il «programma di lavoro») che definisce in modo più dettagliato obiettivi e priorità scientifiche e tecnologiche del programma specifico, nonché il relativo calendario di attuazione.

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 relativo alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, nonché alle regole di diffusione dei risultati della ricerca, per l'attuazione del Sesto programma quadro della Comunità europea (2002-2006) (4) (di seguito le «regole di partecipazione»), le proposte di azioni indirette di RST vanno presentate secondo le modalità specificate negli inviti a presentare proposte.

2.

Il presente invito a presentare proposte di azioni indirette di RST (di seguito «l'invito») comprende la presente parte generale e le condizioni specifiche descritte nell'allegato. L'allegato contiene, in particolare, le informazioni relative al termine ultimo per la presentazione delle proposte di azioni indirette di RST, una data indicativa entro la quale saranno completate le valutazioni, lo stanziamento di bilancio indicativo, gli strumenti e i settori interessati, i criteri per la valutazione delle proposte di azioni indirette di RST, il numero minimo di partecipanti e le eventuali limitazioni alla partecipazione.

3.

Le persone fisiche o giuridiche che soddisfano le condizioni indicate nelle regole di partecipazione e non si trovano in nessuno dei casi di esclusione contemplati dalle regole di partecipazione o dall'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5) (in appresso «i proponenti»), sono invitate a presentare alla Commissione proposte di azioni indirette di RST nel rispetto delle condizioni di cui alle regole di partecipazione e all'invito in questione.

Le condizioni di partecipazione dei proponenti saranno verificate nell'ambito della negoziazione dell'azione indiretta di RST. Precedentemente però i proponenti saranno tenuti ad attestare di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Dovranno inoltre trasmettere alla Commissione le informazioni elencate nell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6).

La Comunità europea applica una politica di pari opportunità e pertanto incoraggia vivamente le donne a presentare proposte di azioni indirette di RST o a collaborare alla presentazione di proposte di azioni indirette di RST.

4.

La Commissione fornisce ai proponenti guide specifiche che contengono le informazioni necessarie per la preparazione e la presentazione di una proposta di azione indiretta di RST. La Commissione mette a disposizione anche gli «Orientamenti concernenti le procedure di valutazione e di selezione delle proposte» (7). Le guide, gli orientamenti nonché il programma di lavoro e ulteriori informazioni concernenti l'invito a presentare proposte possono essere richiesti alla Commissione ai seguenti indirizzi:

Commissione europea

FP6 Information Desk

Direzione generale RTD

B-1049 Bruxelles

E-mail: rtd-descartes@cec.eu.int

Indirizzo Internet: http://europa.eu.int/comm/research/era/index_en.html

5.

Le proposte di azioni indirette di RST nel settore 4.3.4.2 (a) i: Premio Descartes (ricerca) devono pervenire unicamente in formato elettronico, utilizzando il sistema di presentazione elettronica delle proposte [Electronic Proposal Submission System — EPSS (8)] Un coordinatore può tuttavia, in casi eccezionali, chiedere alla Commissione l'autorizzazione a presentare una proposta in versione cartacea prima del termine ultimo dell'invito. La richiesta deve essere fatta per iscritto al seguente indirizzo: rtd-descartes@cec.eu.int e deve essere corredata di una spiegazione dei motivi per i quali si chiede questa autorizzazione. I proponenti che desiderano presentare la proposta in versione cartacea sono tenuti ad accertarsi che la loro richiesta di deroga e le procedure collegate siano completate in tempo debito, in modo da rispettare il termine ultimo dell'invito.

Le proposte di azioni indirette di RST nel settore 4.3.4.2 (a) i: Premio Descartes (ricerca) possono essere preparate off line o on line e inviate on line. La parte B delle proposte di azioni indirette di RST può essere presentata esclusivamente in formato PDF («portable document format», compatibile con Adobe, versione 3 o versioni più aggiornate, con font incorporati). I documenti compressi («zippati») non saranno accettati.

L'applicazione software EPSS (da utilizzare off line o on line) è reperibile nel sito Cordis: www.cordis.lu

Le proposte di azioni indirette di RST nel settore 4.3.4.2 (a) i: premio Descartes (ricerca) inviate on line che risultano incomplete, illeggibili o che contengono virus non saranno accettate.

Le versioni di proposte di azioni indirette di RST nel settore 4.3.4.2 (a) i: Premio Descartes (ricerca) inviate su un supporto elettronico rimovibile di memorizzazione (CD-ROM, dischetti), per posta elettronica o per fax non saranno accettate.

Le proposte di azioni indirette di RST nel settore 4.3.4.2 (a) i: Premio Descartes (ricerca) autorizzate a essere inviate in versione cartacea che risultano incomplete non saranno accettate.

Le proposte di azioni indirette di RST nel settore 4.3.4.2 (a) ii: Premio Descartes (comunicazione) invece possono essere inviate solo in formato cartaceo.

Le proposte di azioni indirette di RST nel settore 4.3.4.2 (a) ii: Premio Descartes (comunicazione) devono essere preparate e presentate utilizzando i formulari contenuti nella Guida del proponente.

6.

Le proposte di azioni indirette di RST nel settore 4.3.4.2 (a) ii: Premio Descartes (comunicazione), presentate in versione cartacea e inviate per posta, devono pervenire alla Commissione all'indirizzo riportato in appresso, con la seguente dicitura:

«FP6 — Research Proposals»

FP6-2005-Science and Society 18

Commissione europea

B-1049 Bruxelles

Le proposte consegnate direttamente o tramite terzi designati dai proponenti [compresi i corrieri privati (9)], devono pervenire all'indirizzo riportato in appresso, con la seguente dicitura:

«FP6 — Research Proposals»

FP6-2005-Science and Society 18

Commissione europea

Rue de Genève, 1

B-1140 Bruxelles

Tutte le proposte di azioni indirette di RST devono contenere due parti: i moduli (parte A) e il contenuto (parte B).

Ulteriori dettagli sulle varie procedure di invio delle proposte sono riportati nell'allegato J degli «Orientamenti concernenti le procedure di valutazione e di selezione delle proposte».

7.

Le proposte di azioni indirette di RST devono pervenire alla Commissione entro il termine ultimo (data e ora) previsto dal relativo invito. Le proposte di azioni indirette di RST che perverranno dopo tale termine non saranno accettate.

Le proposte di azioni indirette di RST che non soddisfano le condizioni relative al numero minimo di partecipanti indicate nell'invito interessato non saranno accettate.

Ciò vale anche per eventuali criteri di ammissibilità supplementari riportati nel programma di lavoro.

8.

Nel caso di presentazioni successive di una stessa proposta concernente un'azione indiretta di RST, la Commissione esaminerà l'ultima versione ricevuta prima del termine ultimo (giorno e ora) specificato nell'invito in questione.

9.

Qualora l'invito in questione lo preveda, le proposte di azioni indirette di RST potrebbero essere anche riesaminate nell'ambito di una valutazione successiva.

10.

I proponenti sono invitati a citare il codice identificativo dell'invito in tutta la corrispondenza che riguarda tale invito (ad esempio per la richiesta di informazioni o la presentazione di una proposta di azione indiretta di RST).


(1)  GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1.

(2)  GU L 294 del 29.10.2002, pag. 44.

(3)  Decisione della Commissione C(2002) 4791 modificata dalle decisioni della Commissione C(2003) 635, C(2003) 998, C(2003) 1951, C(2003) 2708, C(2003) 4571, C(2004) 48, C(2004) 3330, C(2004) 4726, C(2005) 969, C(2005)1447, C(2005) 3190 e C(2005)4206 tutte non pubblicate.

(4)  GU L 355 del 30.12.2002, pag. 23.

(5)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(7)  C(2003) 883 del 27.3.2003, modificata da ultimo da C(2004) 3337 dell'1.9.2004.

(8)  L'EPSS è uno strumento destinato a assistere i proponenti nella preparazione e nella presentazione di proposte per via elettronica.

(9)  Qualora i servizi di corriere dovessero chiedere il numero di telefono del destinatario, si prega di comunicare il seguente numero: (32-2) 2991111 (contact Ms. Maxwell or Martina Ritter).


ALLEGATO

1.   Programma specifico: Strutturare lo Spazio europeo della ricerca (SER)

2.   Attività: Scienza e società

3.   Denominazione dell'invito: Premi René Descartes 2006

4.   Codice identificativo dell'invito: 6o PQ-2005-Scienza e società -18

5.   Data di pubblicazione:

6.   Data di scadenza: 4 maggio 2006 alle ore 17.00 (ora di Bruxelles).

7.   Bilancio totale indicativo: 1,425 milioni di euro

8.   Settore oggetto dell'invito e strumenti: Si sollecitano proposte riguardanti i temi elencati qui di seguito. La tabella riporta unicamente i titoli abbreviati. Per la descrizione particolareggiata dei temi, i proponenti sono invitati a consultare il programma di lavoro.

9.   Numero minimo di partecipanti (2):

Strumento

Numero minimo

SSA 4.3.4.2 (a) i: Premio Descartes (ricerca)

2 soggetti giuridici di 2 diversi SM o SA e di cui almeno 1 SM o PCA

SSA 4.3.4.2 (a) ii: Premio Descartes (comunicazione)

1 soggetto giuridico di 1 SM o SA

10.   Limitazioni alla partecipazione: Se soddisfa le condizioni elencate qui di seguito, qualsiasi soggetto giuridico stabilito in un paese terzo diverso da quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 2, delle regole di partecipazione (i soggetti stabiliti in paesi che hanno concluso un accordo di cooperazione scientifica e tecnica con la Comunità partecipano di diritto) può partecipare al presente invito, purché questa partecipazione sia utile o essenziale alla realizzazione dell'attività proposta e il numero minimo specificato di partecipanti degli Stati membri o degli Stati associati sia già stato raggiunto.

Per il premio di ricerca Descartes (4.3.4.2 (a) i))

Le équipe di ricerca o gli organismi incaricati delle nomine possono presentare solo un progetto per proposta.

Per il premio di comunicazione Descartes (4.3.4.2 (a) ii))

Il candidato deve aver precedentemente ottenuto un premio per la comunicazione scientifica.

Una copia dell'attestato concernente il premio deve essere allegata alla proposta.

La valutazione riguarda esclusivamente le realizzazioni per le quali è stato concesso il premio precedente, non i risultati ottenuti in seguito.

La proposta deve essere presentata dall'organismo che ha conferito il premio al candidato in questione.

L'organismo in questione può presentare solo un candidato per proposta.

Sono valutate solo le proposte che soddisfano tutti questi criteri di ammissibilità.

11.   Accordo consortile: I partecipanti alle azioni di RST derivanti dal presente invito non sono tenuti a sottoscrivere un accordo consortile.

12.   Procedura di valutazione:

La procedura di valutazione prevede una sola fase, laddove possibile con valutazioni individuali a distanza.

In sede di valutazione non è garantito l'anonimato.

13.   Criteri di valutazione: Per il premio René Descartes (ricerca), tema 4.3.4.2 (a) i) del presente programma di lavoro, si applicano i criteri di valutazione seguenti:

qualità e carattere innovativo dei risultati conseguiti;

contributo al trattamento di problematiche scientifiche e tecnologiche importanti.

In che misura i risultati della ricerca possono essere conseguiti solo se questa viene condotta a livello europeo o a un livello più ampio.

Punteggio minimo complessivo previa l'applicazione delle ponderazioni: 17 su 20.

Per il premio René Descartes (comunicazione), tema 4.3.4.2 (a) ii del presente programma di lavoro, si applicano i criteri di valutazione seguenti:

adeguatezza, competenza e carattere innovativo dei mezzi tecnici utilizzati nella comunicazione;

accuratezza, adeguatezza e validità del contenuto scientifico.

efficacia dell'attività di comunicazione ai fini del miglioramento dell'immagine della scienza, dell'ingegneria e della tecnologia presso il pubblico cui tale comunicazione è destinata;

capacità dell'azione di comunicazione scientifica di rispondere alle principali preoccupazioni e/o aspettative della società europea.

Capacità dell'attività di comunicazione o del professionista impegnato in tale attività di offrire un modello per la sua trasposizione in contesti culturali diversi,

capacità dell'attività di comunicazione o del professionista impegnato in tale attività di sviluppare nuove linee di pensiero e dare avvio alle relative iniziative in un contesto più ampio.

Punteggio minimo complessivo: (previa l'applicazione delle ponderazioni): 16 su 20.

14.   Calendario indicativo per la valutazione e la selezione:

Risultati della valutazione: si prevede che saranno disponibili entro 6 mesi a decorrere dalla data di scadenza.

Conclusione delle lettere di concessione del premio: si prevede che i premi saranno attribuiti entro al fine del 2006.


(1)  SSA = Azione di sostegno specifico.

(2)  SM = Stati membri dell'UE; SA (comprendenti i PCA) = Stati associati; PCA: Paese candidato associato.

Qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o Stato associato può partecipare da solo ad un'azione indiretta purché la sua composizione soddisfi il numero minimo di partecipanti previsto.


17.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 322/26


UK-Edimburgo: Esercizio di servizi aerei di linea

Bando di gara pubblicato dal Regno Unito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio per l'esercizio di servizi aerei di linea tra Glasgow e Barra (Scozia)

(2005/C 322/15)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.   Introduzione: A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il Regno Unito ha deciso di imporre obblighi di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Glasgow e Barra. Le norme prescritte dagli obblighi di servizio pubblico in questione sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 387/06 del 21.12.1996 e modificate mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 355/04 dell'8.12.1999, C 310/08 del 13.12.2002 e nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 278/06 del 19.11.2003 e C 321 del 16.12.2005.

Se entro l'1.3.2006 nessun vettore aereo avrà istituito o sarà in procinto di istituire servizi aerei di linea tra Glasgow e Barra, conformemente agli obblighi di servizio pubblico imposti e senza corrispettivo finanziario, il Regno Unito, conformemente alla procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento citato, continuerà a limitare l'accesso alla rotta in questione a un unico vettore e indirà una gara per assegnare il diritto di fornire tali servizi a decorrere dall'1.4.2006.

2.   Oggetto della gara d'appalto: Fornitura, a decorrere dall'1.4.2006, di servizi aerei di linea tra Glasgow e Barra, conformemente agli obblighi di servizio pubblico imposti su tale rotta, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 387/06 del 21.12.1996 e successivamente modificati mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 355/04 dell'8.12.1999, C 310/08 del 13.12.2002 e nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 278/06 del 19.11.2003 e C 321 del 16.12.2005.

3.   Partecipazione alla gara: La gara è aperta a tutti i vettori aerei comunitari titolari di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei. Il servizio in questione sarà soggetto alle norme dell'Autorità dell'aviazione civile (CAA).

4.   Procedura di appalto: La presente gara d'appalto è soggetta alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) e i) del regolamento (CEE) n. 2408/92.

5.   Capitolato d'oneri/qualifiche ecc.: Il capitolato d'oneri completo, che comprende le norme specifiche applicabili alla gara, le condizioni e i tempi di attuazione del contratto, come pure il testo degli obblighi di servizio pubblico pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 387/06 del 21.12.1996 e successivamente modificati mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 355/04 dell'8.12.1999, C 310/08 del 13.12.2002 e nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 278/06 del 19.11.2003 e C 321 del 16.12.2005, può essere richiesto gratuitamente all'indirizzo dell'autorità aggiudicatrice:

Scottish Executive Enterprise, Transport and Lifelong Learning Department, Transport Division 2/2, Victoria Quay, Edinburgh EH6 6QQ, United Kingdom. Tel. (44-131) 244 08 54. Fax (44-131) 244 08 71. (Contact: Grace McGuire, SEETLLD - Transport Division 2/2).

I vettori sono invitati a includere nel fascicolo della gara documenti relativi alla loro situazione finanziaria (una relazione annuale, i conti certificati relativi agli ultimi 3 esercizi, nonché il fatturato e i profitti prima delle imposte relativi agli ultimi 3 esercizi), alla loro esperienza e alla capacità tecnica di fornire i servizi in questione. L'autorità aggiudicatrice si riserva il diritto di richiedere ulteriori informazioni sulle risorse e abilità tecnico-finanziarie di qualsiasi proponente.

Le offerte devono essere espresse in lire sterline e i documenti giustificativi devono essere in lingua inglese. Il contratto si considera stipulato ai sensi della legge scozzese e soggetto all'esclusiva giurisdizione delle corti scozzesi.

6.   Corrispettivo finanziario: Le offerte presentate devono espressamente indicare la somma richiesta a titolo di corrispettivo per la prestazione dei servizi in questione nei 2 anni successivi alla data prevista per l'inizio del servizio (con ripartizione annuale). Il corrispettivo deve essere calcolato conformemente alle specifiche. L'importo esatto del corrispettivo accordato può essere riveduto soltanto in caso di mutamento imprevedibile delle condizioni di esercizio.

Il contratto viene rilasciato dal governo scozzese. Tutti i pagamenti effettuati ai sensi del contratto devono essere in lire in sterline.

7.   Durata, modifiche e rescissione del contratto: Un contratto di 3 anni con inizio l'1.4.2006 ha termine il 31.3.2009. Qualsiasi modifica del contratto o recesso dallo stesso deve essere conforme alle disposizioni del contratto. Una modifica delle condizioni di esercizio è ammessa solo con il consenso dell'autorità aggiudicatrice.

8.   Sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali da parte del vettore: Nel caso in cui un vettore venga meno per qualsiasi ragione al suo obbligo di operare un volo, il governo scozzese, sulla base di quanto precede, può ridurre il corrispettivo in misura proporzionale per ogni volo non effettuato. Tale riduzione, tuttavia, non può essere praticata se la mancata effettuazione del volo è conseguenza di una delle seguenti circostanze (e non è imputabile ad atti o omissioni del vettore):

condizioni meteorologiche/maree,

chiusura degli aeroporti,

ragioni di sicurezza,

scioperi,

ragioni di incolumità.

Conformemente alle disposizioni del contratto, il vettore è tenuto a specificare le ragioni della mancata effettuazione del servizio.

9.   Termine di presentazione delle offerte: 1 mese dalla data di pubblicazione della presente comunicazione

10.   Invio della domanda: Le offerte devono essere inviate all'indirizzo di cui al precedente punto 5. Le persone ammesse all'apertura delle offerte saranno funzionari designati a tal fine dal governo scozzese (Scottish Executive's Enterprise, Transport and Lifelong Learning Department and Procurement and Commercial Services Division at the Scottish Executive).

11.   Validità del bando di gara: Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92, il presente bando vale a condizione che nessun vettore aereo comunitario presenti, entro l'1.3.2006, un programma di esercizio della rotta in questione a decorrere dall'1.4.2006, o prima di tale data, conformemente agli obblighi di servizio pubblico imposti, e successive modifiche, e senza corrispettivo finanziario.


17.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 322/28


UK-Edimburgo: Esercizio di servizi aerei di linea

Bando di gara pubblicato dal Regno Unito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio per l'esercizio di servizi aerei di linea tra Glasgow-Campbeltown e Glasgow-Tiree (Scozia)

(2005/C 322/16)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.   Introduzione: A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il Regno Unito ha deciso di imporre obblighi di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Glasgow-Campbeltown e Glasgow-Tiree. Le norme prescritte dagli obblighi di servizio pubblico sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità C 387/06 e C 387/07 del 21.12.1996 e modificate mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 355/03 dell'8.12.1999, C 310/07 del 13.12.2002 e nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 278/05 del 19.11.2003 e C 321 del 16.12.2005.

Se entro l'1.3.2006 nessun vettore aereo avrà istituito o sarà in procinto di istituire servizi aerei di linea tra Glasgow-Campbeltown e Glasgow-Tiree, conformemente agli obblighi di servizio pubblico imposti e senza corrispettivo finanziario, il Regno Unito, conformemente alla procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento citato, continuerà a limitare l'accesso alla rotta in questione a un unico vettore e indirà una gara per assegnare il diritto di fornire tali servizi a decorrere dall'1.4.2006.

2.   Oggetto della gara d'appalto: Fornitura, a decorrere dall'1.4.2006, di servizi aerei di linea tra Glasgow-Campbeltown e Glasgow-Tiree, conformemente agli obblighi di servizio pubblico imposti sulle rotte in questione, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 387/06 e C 387/07 del 21.12.1996 e successivamente modificati mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 355/03 dell'8.12.1999, C 310/07 del 13.12.2002 e nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 278/05 del 19.11.2003 e C 321 del 16.12.2005.

3.   Partecipazione alla gara: La gara è aperta a tutti i vettori aerei comunitari titolari di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei. I servizi in questione saranno soggetti alle norme dell'Autorità dell'aviazione civile (CAA).

4.   Procedura di appalto: La presente gara d'appalto è soggetta alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) e i) del regolamento (CEE) n. 2408/92.

5.   Capitolato d'oneri/qualifiche ecc.: Il capitolato d'oneri completo, che comprende le norme specifiche applicabili alla gara, le condizioni e i tempi di attuazione del contratto, come pure il testo degli obblighi di servizio pubblico pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 387/06 e C 387/07 del 21.12.1996 e successivamente modificati mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 355/03 dell'8.12.1999, C 310/07 del 13.12.2002 e nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 278/05 del 19.11.2003 e C 321 del 16.12.2005, può essere richiesto gratuitamente all'indirizzo dell'autorità aggiudicatrice:

Scottish Executive Enterprise, Transport and Lifelong Learning Department, Transport Division 2/2, Victoria Quay, Edinburgh EH6 6QQ, United Kingdom. Tel. (44-131) 244 08 54. Fax (44-131) 244 08 71. (Contact: Grace McGuire, SEETLLD - Transport Division 2/2).

I vettori sono invitati a includere nel fascicolo della gara documenti relativi alla loro situazione finanziaria (una relazione annuale, i conti certificati relativi agli ultimi 3 esercizi, nonché il fatturato e i profitti prima delle imposte relativi agli ultimi 3 esercizi), alla loro esperienza e alla capacità tecnica di fornire i servizi in questione. L'autorità aggiudicatrice si riserva il diritto di richiedere ulteriori informazioni sulle risorse e abilità tecnico-finanziarie di qualsiasi proponente.

Il diritto di operare i servizi Glasgow-Campbeltown e Glasgow-Tiree viene affidato in base al presupposto che detti servizi vengano raggruppati in un solo contratto o che vengano presentate offerte per operare una delle due rotte. Di conseguenza, l'autorità aggiudicatrice si riserva il diritto di decidere, a sua discrezione, di accettare le offerte relative alla fornitura di un solo servizio o di tutti e due. Gli offerenti dovranno comunque presentare una distinta dei costi per ciascuna offerta. Tutte le offerte - siano esse individuali o abbinate - saranno valutate in base a quella/quelle più vantaggiose economicamente e dovranno assicurare la prestazione di ciascuno dei due servizi per tutta la durata dei periodi specificati nel bando. Le offerte devono essere espresse in lire sterline e i documenti giustificativi devono essere in lingua inglese. Il contratto si considera stipulato ai sensi della legge scozzese e soggetto all'esclusiva giurisdizione delle corti scozzesi.

6.   Corrispettivo finanziario: Le offerte presentate devono espressamente indicare la somma richiesta a titolo di corrispettivo per la prestazione dei servizi in questione nei 3 anni successivi alla data prevista per l'inizio del servizio (con ripartizione annuale). Il corrispettivo deve essere calcolato conformemente alle specifiche. L'importo esatto del corrispettivo accordato può essere riveduto soltanto in caso di mutamento imprevedibile delle condizioni di esercizio.

Il contratto viene rilasciato dal governo scozzese. Tutti i pagamenti effettuati ai sensi del contratto devono essere in lire in sterline.

7.   Durata, modifiche e rescissione del contratto: Un contratto di 3 anni con inizio l'1.4.2006 ha termine il 31.3.2009. Qualsiasi modifica del contratto o recesso dallo stesso deve essere conforme alle disposizioni del contratto. Una modifica delle condizioni di esercizio è ammessa solo con il consenso dell'autorità aggiudicatrice.

8.   Sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali da parte del vettore: Nel caso in cui un vettore venga meno per qualsiasi ragione al suo obbligo di operare un volo, il governo scozzese, sulla base di quanto precede, può ridurre il corrispettivo in misura proporzionale per ogni volo non effettuato. Tale riduzione, tuttavia, non può essere praticata se la mancata effettuazione del volo è conseguenza di una delle seguenti circostanze (e non è imputabile ad atti o omissioni del vettore):

condizioni meteorologiche/maree,

chiusura degli aeroporti,

ragioni di sicurezza,

scioperi,

ragioni di incolumità.

Conformemente alle disposizioni del contratto, il vettore è tenuto a specificare le ragioni della mancata effettuazione del servizio.

9.   Termine di presentazione delle offerte: 1 mese dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

10.   Invio della domanda: Le offerte devono essere inviate all'indirizzo di cui al precedente punto 5. Le persone ammesse all'apertura delle offerte saranno funzionari designati a tal fine dal governo scozzese (Scottish Executive's Enterprise, Transport and Lifelong Learning Department and Procurement and Commercial Services Division at the Scottish Executive).

11.   Validità del bando di gara: Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92, il presente bando vale a condizione che nessun vettore aereo comunitario presenti, entro l'1.3.2006, un programma di esercizio delle rotte in questione a decorrere dall'1.4.2006, o prima di tale data, conformemente agli obblighi di servizio pubblico imposti, e successive modifiche, e senza corrispettivo finanziario.