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ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 318 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
48o anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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I Comunicazioni
Consiglio
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14.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 318/1 |
Informazione relativa alle dichiarazioni della Repubblica francese e della Repubblica di Ungheria di accettazione della competenza della Corte di giustizia a pronunciarsi in via pregiudiziale sugli atti di cui all'articolo 35 del trattato sull'Unione europea
(2005/C 318/01)
La Repubblica francese ha dichiarato di accettare la competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee conformemente alle disposizioni stabilite nell'articolo 35, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera b) del trattato sull'Unione europea.
La Repubblica di Ungheria ha dichiarato di accettare la competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee conformemente alle disposizioni stabilite nell'articolo 35, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a) del trattato sull'Unione europea.
Qui di seguito figura la situazione relativa alle dichiarazioni di accettazione della competenza della Corte di giustizia a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità e l'interpretazione degli atti di cui all'articolo 35 del trattato sull'Unione europea:
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il regno di Spagna e la Repubblica di Ungheria hanno dichiarato di accettare la competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee conformemente alle disposizioni stabilite nell'articolo 35, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a) (1), |
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il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo,il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia hanno dichiarato di accettare la competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee conformemente alle disposizioni stabilite nell'articolo 35, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera b) (2), |
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nel fare le dichiarazioni di cui sopra, il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria si sono riservati il diritto di introdurre nel loro diritto interno delle disposizioni che prevedano che, quando una questione relativa alla validità o all'interpretazione di un atto di cui all'articolo 35, paragrafo 1, è sollevata in un giudizio pendente davanti ad una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è obbligata a sottoporre la questione alla Corte di giustizia. |
(1) La comunicazione della dichiarazione del Regno di Spagna è stata pubblicata nella GU L 114 dell'1.5.1999, pag. 56 e nella GU C 120 dell'1.5.1999, pag. 24.
(2) La dichiarazione della Repubblica ceca è stata pubblicata nella GU L 236 del 23.9.2003, pag. 980. La comunicazione della dichiarazione degli altri Stati membri citati, ad eccezione della Repubblica francese, è stata pubblicata nella GU L 114 dell'1.5.1999, pag. 56 e nella GU C 120 dell'1.5.1999, pag. 24.
Commissione
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14.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 318/2 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
13 dicembre 2005
(2005/C 318/02)
1 euro=
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,1925 |
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JPY |
yen giapponesi |
143,47 |
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DKK |
corone danesi |
7,4497 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,67425 |
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SEK |
corone svedesi |
9,4415 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,5433 |
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ISK |
corone islandesi |
75,23 |
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NOK |
corone norvegesi |
7,9520 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9557 |
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CYP |
sterline cipriote |
0,5735 |
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CZK |
corone ceche |
29,007 |
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EEK |
corone estoni |
15,6466 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
252,82 |
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LTL |
litas lituani |
3,4528 |
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LVL |
lats lettoni |
0,6970 |
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MTL |
lire maltesi |
0,4293 |
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PLN |
zloty polacchi |
3,8299 |
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RON |
leu rumeni |
3,6426 |
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SIT |
tolar sloveni |
239,50 |
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SKK |
corone slovacche |
37,856 |
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TRY |
lire turche |
1,6080 |
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AUD |
dollari australiani |
1,5822 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,3739 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
9,2461 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,6864 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,9967 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 223,51 |
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ZAR |
rand sudafricani |
7,5643 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
9,6296 |
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HRK |
kuna croata |
7,4050 |
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IDR |
rupia indonesiana |
11 665,63 |
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MYR |
ringgit malese |
4,502 |
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PHP |
peso filippino |
63,984 |
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RUB |
rublo russo |
34,2950 |
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THB |
baht thailandese |
49,071 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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14.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 318/3 |
Avviso relativo alle misure antidumping in vigore nei confronti delle importazioni nella Comunità di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari, tra l'altro, della Turchia: modifica della ragione sociale di società soggette a un'aliquota individuale del dazio antidumping
(2005/C 318/03)
Le importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari, tra l'altro, della Turchia sono soggette a un dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento (CE) n. 1697/2002 del Consiglio (1).
Borusan Birslesik Boru Fabrikalari AS. e Mannesman Boru Endüstrisi AS., società con sede in Turchia le cui esportazioni nella Comunità di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, sono soggette, ai sensi del summenzionato regolamento, a un'aliquota individuale del dazio antidumping del 5,0 %, hanno informato la Commissione che in data 20 giugno 2005, in seguito alla fusione delle due società, l'azienda rimasta in attività, cioè Borusan Birslesik Boru Fabrikalari AS, ha modificato la propria ragione sociale. La nuova ragione sociale è la seguente: Borusan Mannesman Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi. Le due società in questione hanno registrato la modifica della ragione sociale il 3 dicembre 2004 presso il Registro del commercio di Istanbul.
Le società hanno dichiarato che tale modifica non pregiudica il diritto dell'azienda rimasta in attività dopo la fusione di beneficiare dell'aliquota individuale del dazio applicabile alle società stesse designate con le precedenti ragioni sociali.
La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica della ragione sociale non pregiudica in alcun modo le conclusioni del regolamento (CE) n. 1697/2002 del Consiglio. Pertanto, all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1697/2002 del Consiglio, anziché «Borusan Birslesik Boru Fabrikalari AS.» e «Mannesman Boru Endüstrisi AS.» si legga «Borusan Mannesman Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi».
Il codice addizionale Taric A332, precedentemente attribuito alla Borusan Birslesik Boru Fabrikalari AS., si applica alla Borusan Mannesman Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi. Il codice addizionale Taric A333, precedentemente attribuito alla Mannesman Boru Endüstrisi AS., non è più applicato.
(1) GU L 259 del 27.9.2002, pag. 8.
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14.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 318/4 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4053 — Morgan Stanley/AM Development)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(2005/C 318/04)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
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1. |
In data 6.12.2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa MSREF V International Fund appartenente al gruppo Morgan Stanley («Morgan Stanley», GB) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo di AM Development B.V. («AM Development», Olanda) parte dell'impresa AM N.V. («AM», Olanda) mediante acquisto di azioni o quote. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4053 — Morgan Stanley/AM Development, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
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14.12.2005 |
IT |
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C 318/5 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.4023 — Industri Kapital/GUS Holland Holding)
(2005/C 318/05)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il 7/12/2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M4023. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://europa.eu.int/eur-lex/lex). |
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14.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 318/5 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.4016 — Macquarie Airports Copenhagen/Copenhagen Airports)
(2005/C 318/06)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il 5/12/2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M4016. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://europa.eu.int/eur-lex/lex). |
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14.12.2005 |
IT |
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C 318/6 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.4024 — Cinven/Frans Bonhomme)
(2005/C 318/07)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il 5/12/2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M4024. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://europa.eu.int/eur-lex/lex). |
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14.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 318/6 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.3765 — Amer/Salomon)
(2005/C 318/08)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il 12/10/2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M3765. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://europa.eu.int/eur-lex/lex). |
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14.12.2005 |
IT |
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C 318/7 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.3997 — Sun Capital/Sara Lee)
(2005/C 318/09)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il 5/12/2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M3997. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex) |
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14.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 318/7 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.3871 — RBC/Dexia/JV)
(2005/C 318/10)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il 7/12/2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M3871. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://europa.eu.int/eur-lex/lex). |