ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 318

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48o anno
14 dicembre 2005


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Consiglio

2005/C 318/1

Informazione relativa alle dichiarazioni della Repubblica francese e della Repubblica di Ungheria di accettazione della competenza della Corte di giustizia a pronunciarsi in via pregiudiziale sugli atti di cui all'articolo 35 del trattato sull'Unione europea

1

 

Commissione

2005/C 318/2

Tassi di cambio dell'euro

2

2005/C 318/3

Avviso relativo alle misure antidumping in vigore nei confronti delle importazioni nella Comunità di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari, tra l'altro, della Turchia: modifica della ragione sociale di società soggette a un'aliquota individuale del dazio antidumping

3

2005/C 318/4

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4053 — Morgan Stanley/AM Development) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

4

2005/C 318/5

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4023 — Industri Kapital/GUS Holland Holding) ( 1 )

5

2005/C 318/6

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4016 — Macquarie Airports Copenhagen/Copenhagen Airports) ( 1 )

5

2005/C 318/7

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4024 — Cinven/Frans Bonhomme) ( 1 )

6

2005/C 318/8

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3765 — Amer/Salomon) ( 1 )

6

2005/C 318/9

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3997 — Sun Capital/Sara Lee) ( 1 )

7

2005/C 318/0

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3871 — RBC/Dexia/JV) ( 1 )

7

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Consiglio

14.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 318/1


Informazione relativa alle dichiarazioni della Repubblica francese e della Repubblica di Ungheria di accettazione della competenza della Corte di giustizia a pronunciarsi in via pregiudiziale sugli atti di cui all'articolo 35 del trattato sull'Unione europea

(2005/C 318/01)

La Repubblica francese ha dichiarato di accettare la competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee conformemente alle disposizioni stabilite nell'articolo 35, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera b) del trattato sull'Unione europea.

La Repubblica di Ungheria ha dichiarato di accettare la competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee conformemente alle disposizioni stabilite nell'articolo 35, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a) del trattato sull'Unione europea.

Qui di seguito figura la situazione relativa alle dichiarazioni di accettazione della competenza della Corte di giustizia a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità e l'interpretazione degli atti di cui all'articolo 35 del trattato sull'Unione europea:

il regno di Spagna e la Repubblica di Ungheria hanno dichiarato di accettare la competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee conformemente alle disposizioni stabilite nell'articolo 35, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a) (1),

il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo,il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia hanno dichiarato di accettare la competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee conformemente alle disposizioni stabilite nell'articolo 35, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera b) (2),

nel fare le dichiarazioni di cui sopra, il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria si sono riservati il diritto di introdurre nel loro diritto interno delle disposizioni che prevedano che, quando una questione relativa alla validità o all'interpretazione di un atto di cui all'articolo 35, paragrafo 1, è sollevata in un giudizio pendente davanti ad una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è obbligata a sottoporre la questione alla Corte di giustizia.


(1)  La comunicazione della dichiarazione del Regno di Spagna è stata pubblicata nella GU L 114 dell'1.5.1999, pag. 56 e nella GU C 120 dell'1.5.1999, pag. 24.

(2)  La dichiarazione della Repubblica ceca è stata pubblicata nella GU L 236 del 23.9.2003, pag. 980. La comunicazione della dichiarazione degli altri Stati membri citati, ad eccezione della Repubblica francese, è stata pubblicata nella GU L 114 dell'1.5.1999, pag. 56 e nella GU C 120 dell'1.5.1999, pag. 24.


Commissione

14.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 318/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

13 dicembre 2005

(2005/C 318/02)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1925

JPY

yen giapponesi

143,47

DKK

corone danesi

7,4497

GBP

sterline inglesi

0,67425

SEK

corone svedesi

9,4415

CHF

franchi svizzeri

1,5433

ISK

corone islandesi

75,23

NOK

corone norvegesi

7,9520

BGN

lev bulgari

1,9557

CYP

sterline cipriote

0,5735

CZK

corone ceche

29,007

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

252,82

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6970

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,8299

RON

leu rumeni

3,6426

SIT

tolar sloveni

239,50

SKK

corone slovacche

37,856

TRY

lire turche

1,6080

AUD

dollari australiani

1,5822

CAD

dollari canadesi

1,3739

HKD

dollari di Hong Kong

9,2461

NZD

dollari neozelandesi

1,6864

SGD

dollari di Singapore

1,9967

KRW

won sudcoreani

1 223,51

ZAR

rand sudafricani

7,5643

CNY

renminbi Yuan cinese

9,6296

HRK

kuna croata

7,4050

IDR

rupia indonesiana

11 665,63

MYR

ringgit malese

4,502

PHP

peso filippino

63,984

RUB

rublo russo

34,2950

THB

baht thailandese

49,071


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


14.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 318/3


Avviso relativo alle misure antidumping in vigore nei confronti delle importazioni nella Comunità di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari, tra l'altro, della Turchia: modifica della ragione sociale di società soggette a un'aliquota individuale del dazio antidumping

(2005/C 318/03)

Le importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari, tra l'altro, della Turchia sono soggette a un dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento (CE) n. 1697/2002 del Consiglio (1).

Borusan Birslesik Boru Fabrikalari AS. e Mannesman Boru Endüstrisi AS., società con sede in Turchia le cui esportazioni nella Comunità di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, sono soggette, ai sensi del summenzionato regolamento, a un'aliquota individuale del dazio antidumping del 5,0 %, hanno informato la Commissione che in data 20 giugno 2005, in seguito alla fusione delle due società, l'azienda rimasta in attività, cioè Borusan Birslesik Boru Fabrikalari AS, ha modificato la propria ragione sociale. La nuova ragione sociale è la seguente: Borusan Mannesman Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi. Le due società in questione hanno registrato la modifica della ragione sociale il 3 dicembre 2004 presso il Registro del commercio di Istanbul.

Le società hanno dichiarato che tale modifica non pregiudica il diritto dell'azienda rimasta in attività dopo la fusione di beneficiare dell'aliquota individuale del dazio applicabile alle società stesse designate con le precedenti ragioni sociali.

La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica della ragione sociale non pregiudica in alcun modo le conclusioni del regolamento (CE) n. 1697/2002 del Consiglio. Pertanto, all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1697/2002 del Consiglio, anziché «Borusan Birslesik Boru Fabrikalari AS.» e «Mannesman Boru Endüstrisi AS.» si legga «Borusan Mannesman Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi».

Il codice addizionale Taric A332, precedentemente attribuito alla Borusan Birslesik Boru Fabrikalari AS., si applica alla Borusan Mannesman Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi. Il codice addizionale Taric A333, precedentemente attribuito alla Mannesman Boru Endüstrisi AS., non è più applicato.


(1)  GU L 259 del 27.9.2002, pag. 8.


14.12.2005   

IT

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C 318/4


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4053 — Morgan Stanley/AM Development)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2005/C 318/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 6.12.2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa MSREF V International Fund appartenente al gruppo Morgan Stanley («Morgan Stanley», GB) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo di AM Development B.V. («AM Development», Olanda) parte dell'impresa AM N.V. («AM», Olanda) mediante acquisto di azioni o quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Morgan Stanley: servizi finanziari globali tra cui banca d'investimenti, vendita, intermediazione, finanziamento e private equity,

per AM Development: progetti di sviluppo di ufficio e vendita al dettaglio.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4053 — Morgan Stanley/AM Development, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


14.12.2005   

IT

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C 318/5


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.4023 — Industri Kapital/GUS Holland Holding)

(2005/C 318/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 7/12/2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M4023. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://europa.eu.int/eur-lex/lex).


14.12.2005   

IT

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C 318/5


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.4016 — Macquarie Airports Copenhagen/Copenhagen Airports)

(2005/C 318/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 5/12/2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M4016. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://europa.eu.int/eur-lex/lex).


14.12.2005   

IT

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C 318/6


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.4024 — Cinven/Frans Bonhomme)

(2005/C 318/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 5/12/2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M4024. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://europa.eu.int/eur-lex/lex).


14.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 318/6


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.3765 — Amer/Salomon)

(2005/C 318/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 12/10/2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M3765. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://europa.eu.int/eur-lex/lex).


14.12.2005   

IT

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C 318/7


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.3997 — Sun Capital/Sara Lee)

(2005/C 318/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 5/12/2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M3997. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


14.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 318/7


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.3871 — RBC/Dexia/JV)

(2005/C 318/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 7/12/2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M3871. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://europa.eu.int/eur-lex/lex).