ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 315

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48o anno
10 dicembre 2005


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Corte di giustizia

 

CORTE DI GIUSTIZIA

2005/C 315/1

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 15 settembre 2005, nella causa C-464/02: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Danimarca (Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione dei lavoratori — Veicoli stradali a motore — Veicolo messo a disposizione del lavoratore dal datore di lavoro — Veicolo immatricolato nello Stato membro del datore di lavoro — Lavoratore residente in un altro Stato membro — Tassazione del veicolo)

1

2005/C 315/2

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 20 ottobre 2005, nella causa C-111/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Svezia (Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione dei prodotti agricoli — Direttiva 89/662/CEE — Art. 5 — Controlli veterinari nello Stato membro destinatario delle merci — Sistema nazionale di previa notifica imposta agli importatori di taluni prodotti d'origine animale provenienti da altri Stati membri)

1

2005/C 315/3

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 13 settembre 2005, nella causa C-176/03: Commissione delle Comunità europee contro Consiglio dell'Unione europea (Ricorso di annullamento — Artt. 29 UE, 31, lett. e), UE, 34 UE e 47 UE — Decisione quadro 2003/80/GAI — Protezione dell'ambiente — Sanzioni penali — Competenza della Comunità — Fondamento normativo — Art. 175 CE)

2

2005/C 315/4

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 20 ottobre 2005, nella causa C-264/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — Appalti pubblici — Direttiva 92/50/CEE — Procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi — Libera prestazione dei servizi — Mandato di committenza delegata — Soggetti a cui può essere affidata la funzione di committente delegato — Elenco tassativo di persone giuridiche di diritto francese)

2

2005/C 315/5

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 20 ottobre 2005, nei procedimenti riuniti C-327/03 e C-328/03 (Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht): Repubblica Federale di Germania contro ISIS Multimedia Net GmbH und Co. KG e a. (Servizi di telecomunicazioni — Direttiva 97/13/CE — Art. 11, n. 2 — Tassa per la concessione di nuovi numeri telefonici — Acquisizione a costo zero di numeri a disposizione dell'impresa successore dell'ex monopolio statale)

3

2005/C 315/6

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 18 ottobre 2005, nella causa C-405/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale dal Gerechtshof te 's-Gravenhage): Class International BV contro Colgate-Palmolive Company, Unilever NV, SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc (Marchi — Direttiva 89/104/CEE — Regolamento (CE) no 40/94 — Diritti conferiti dal marchio — Uso del marchio nel commercio — Importazione di prodotti originali nella Comunità — Prodotti assoggettati al regime doganale di transito esterno o a quello di deposito doganale — Opposizione del titolare del marchio — Offerta in vendita o vendita di prodotti assoggettati al regime doganale di transito esterno o a quello di deposito doganale — Opposizione del titolare del marchio — Onere della prova)

3

2005/C 315/7

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 20 ottobre 2005, nella causa C-468/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale dal VAT and Duties Tribunal, London): Overland Footwear Ltd contro Commissioners of Customs & Excise (Tariffa doganale comune — Dazi doganali all'importazione — Valore in dogana dichiarato che include una commissione di acquisto — Applicazione dei dazi doganali alla totalità dell'importo dichiarato — Revisione della dichiarazione in dogana — Condizioni — Rimborso dei dazi doganali pagati sulla commissione di acquisto)

4

2005/C 315/8

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 20 ottobre 2005, nel procedimento C-511/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden): Staat der Nederlanden (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) contro Ten Kate Holding Musselkanaal BV, e a. (Polizia sanitaria — Protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina (malattia della mucca pazza) — Alimentazione dei ruminanti con proteine derivate da specie diverse dai ruminanti — Responsabilità di uno Stato membro per danni causati ai privati da violazioni del diritto comunitario ad esso imputabili — Diritto applicabile — Obbligo di proporre ricorso per carenza contro la Commissione)

5

2005/C 315/9

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 20 ottobre 2005, nella causa C-6/04: Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord. (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali — Fauna e flora selvatiche)

5

2005/C 315/0

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 13 ottobre 2005, nel procedimento C-73/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Hamm): Brigitte e Marcus Klein contro Rhodos Management Ltd (Convenzione di Bruxelles — Competenza in materia di contratti d'affitto di immobili — Diritto di uso a tempo parziale di un bene immobile)

6

2005/C 315/1

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 15 settembre 2005, nel procedimento C-258/04 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour du travail de Liège (Belgio)]: Office national de l'emploi contro Ioannis Ioannidis (Persone in cerca di occupazione — Cittadinanza europea — Divieto di discriminazione — Articolo 39 CE — Indennità di disoccupazione a favore di giovani in cerca di prima occupazione — Concessione subordinata al completamento di studi secondari nello Stato membro interessato)

6

2005/C 315/2

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 20 ottobre 2005, nella causa C-505/04: Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/19/CE Riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli — Infermiere, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico — Mancata trasposizione entro il termine impartito — Gibilterra)

7

2005/C 315/3

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 20 ottobre 2005, nella causa C-70/05: Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento in materia di impiego e di lavoro — Mancata trasposizione entro il termine previsto)

7

2005/C 315/4

Causa C-333/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bács-Kiskun Megyei Bíróság (Ungheria) con decisione 12 luglio 2005 nel procedimento Ilona Németh contro Vám- és Pénzügyőrség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága

8

2005/C 315/5

Causa C-335/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln, con ordinanza 24 agosto 2005, nella causa Rizeni Letoveho Provozu UR SP contro Bundesamt für Finanzen

8

2005/C 315/6

Causa C-338/05 P: Ricorso proposto il 19 settembre 2005 dal Front National, sig.ra M. F. Stirbois, sigg. B. Gollnisch, C. Lang, J. C. Martinez, Ph. Claeys, K. Dillen e M. Borghezio avverso l'ordinanza pronunciata l'11 luglio 2005 dal Tribunale di 1o grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) nella causa T-17/04 Front National e a. contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

9

2005/C 315/7

Causa C-346/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour du Travail de Liège con ordinanza 6 settembre 2005 nel procedimento Monique Chateignier contro L'Office National de l'Emploi (in prosieguo: l'ONEM)

9

2005/C 315/8

Causa C-356/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court, con ordinanza 30 luglio 2004, nella causa Elaine Farrel contro Alan Whitty, The Minister for the environment, Ireland, the Attorney general e the Motor Insurers' Bureau of Ireland

10

2005/C 315/9

Causa C-359/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunale di Brive-La-Gaillarde (Francia) con ordinanza 9 settembre 2005 nel procedimento Estager SA contro L'esattore principale dell'Amministrazione delle dogane e dei diritti indiretti di Brive

10

2005/C 315/0

Causa C-370/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Vestre Landsret con ordinanza 5 ottobre 2005 nel procedimento Procuratore della Repubblica contro Uwe Kay Festersen

10

2005/C 315/1

Causa C-374/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof, con ordinanza 21 luglio 2005, nella causa Gintec International Import-Export GmbH contro Verband Sozialer Wettbewerb e. V.

11

 

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

2005/C 315/2

Causa T-349/05: Ricorso proposto il 13 settembre 2005 — Ott e a./Commissione

12

2005/C 315/3

Causa T-354/05: Ricorso proposto il 19 settembre 2005 — TF1/Commissione

12

2005/C 315/4

Causa T-355/05: Ricorso presentato il 12 settembre 2005 — Vandaele/Commissione

13

2005/C 315/5

Causa T-359/05: Ricorso presentato il 26 settembre 2005 — Frankin e a./Commissione

13

2005/C 315/6

Causa T-361/05: Ricorso presentato il 26 settembre 2005 — Genette/Commissione

14

2005/C 315/7

Causa T-364/05: Ricorso presentato il 26 settembre 2005 — Saint-Gobain Pam/UAMI

14

2005/C 315/8

Causa T-365/05: Ricorso presentato il 26 settembre 2005 — Harald Mische/Parlamento europeo

15

2005/C 315/9

Causa T-367/05: Ricorso presentato il 23 settembre 2005 — UPC France/Commissione

15

2005/C 315/0

Causa T-370/05: Ricorso presentato il 30 settembre 2005 — Francia/Commissione

16

2005/C 315/1

Causa T-372/05: Ricorso presentato il 5 ottobre 2005 — Giant (Cina)/Consiglio

17

2005/C 315/2

Causa T-376/05: Ricorso presentato il 13 ottobre 2005 — Tea-Cegos e STG/Commissione

18

2005/C 315/3

Causa T-383/05: Ricorso presentato il 20 ottobre 2005 — GHK Consulting /Commissione

18

2005/C 315/4

Causa T-270/04: Ordinanza del Tribunale di primo grado 29 settembre 2005 — BIC/Commissione

19

2005/C 315/5

Causa T-125/05: Ordinanza del Tribunale di primo grado 7 ottobre 2005 — Umwelt-und Ingenieurtechnik/Commissione

19

2005/C 315/6

Causa T-289/05 R: Ordinanza del Tribunale di primo grado 13 ottobre 2005 — Milella Campanella/Commissione

19

 

III   Informazioni

2005/C 315/7

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaGU C 296 del 26.11.2005

20

IT

 


I Comunicazioni

Corte di giustizia

CORTE DI GIUSTIZIA

10.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 315/1


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

15 settembre 2005

nella causa C-464/02: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Danimarca (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Libera circolazione dei lavoratori - Veicoli stradali a motore - Veicolo messo a disposizione del lavoratore dal datore di lavoro - Veicolo immatricolato nello Stato membro del datore di lavoro - Lavoratore residente in un altro Stato membro - Tassazione del veicolo»)

(2005/C 315/01)

Lingua processuale: il danese

Nella causa C-464/02, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 23 dicembre 2002, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. N.B. Rasmussen e D. Martin) contro Regno di Danimarca (agente: sig. J. Molde), sostenuto da Repubblica di Finlandia (agente: sig.ra T. Pynnä), la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric (relatore) e dai sigg. K. Schiemann, E. Juhász e E. Levits, giudici; avvocato generale: sig. F.G. Jacobs; cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, il 15 settembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il Regno di Danimarca, poiché la sua legislazione e la sua prassi amministrativa

non consentono ai lavoratori che risiedono in Danimarca e che occupano in un altro Stato membro un impiego non costituente la loro attività principale di utilizzare, per scopi professionali e privati, un veicolo aziendale immatricolato in tale altro Stato membro dove è stabilita l'impresa del loro datore di lavoro, e

non consentono ai lavoratori che risiedono in Danimarca e che occupano un impiego in un altro Stato membro di utilizzare, per scopi tanto professionali quanto professionali e privati, un veicolo aziendale immatricolato in tale altro Stato membro dove il loro datore di lavoro ha la propria sede sociale o il proprio stabilimento principale — veicolo non destinato ad essere essenzialmente utilizzato in Danimarca in via permanente, né di fatto utilizzato in tal modo — se non a condizione che l'impiego svolto presso tale datore di lavoro costituisca l'attività principale dei lavoratori stessi e che venga a tal fine versata una tassa, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 39 CE.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese.

4)

La Repubblica di Finlandia sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 44 del 22.2.2003.


10.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 315/1


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

20 ottobre 2005

nella causa C-111/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Svezia (1)

(Inadempimento di uno Stato - Libera circolazione dei prodotti agricoli - Direttiva 89/662/CEE - Art. 5 - Controlli veterinari nello Stato membro destinatario delle merci - Sistema nazionale di previa notifica imposta agli importatori di taluni prodotti d'origine animale provenienti da altri Stati membri)

(2005/C 315/02)

Lingua processuale: lo svedese

Nella causa C-111/03, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 12 marzo 2003, nella causa tra Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra L. Ström van Lier e sig. A. Bordes) e Regno di Svezia (agente: sig. A. Kruse) sostenuto dalla Repubblica di Finlandia (agente: sig.ra A. Guimaraes-Purokoski) la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dal sig. R. Schintgen (relatore), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dai sigg. P. Kūris e G. Arestis, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 20 ottobre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il Regno di Svezia, mantenendo un sistema di previa notifica obbligatoria per le importazioni di taluni prodotti alimentari d'origine animale provenienti da altri Stati membri, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 5 della direttiva del Consiglio 11 dicembre 1989, 89/662/CEE, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno.

2)

Il Regno di Svezia è condannato alle spese.

3)

La Repubblica di Finlandia sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 112 del 10.5.2003.


10.12.2005   

IT

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C 315/2


SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

13 settembre 2005

nella causa C-176/03: Commissione delle Comunità europee contro Consiglio dell'Unione europea (1)

(Ricorso di annullamento - Artt. 29 UE, 31, lett. e), UE, 34 UE e 47 UE - Decisione quadro 2003/80/GAI - Protezione dell'ambiente - Sanzioni penali - Competenza della Comunità - Fondamento normativo - Art. 175 CE)

(2005/C 315/03)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-176/03, avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 35 UE, proposto il 15 aprile 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. M. Petite, J.-F. Pasquier e W. Bogensberger), sostenuta da: Parlamento europeo (agenti: sigg. G. Garzón Clariana, H. Duintjer Tebbens e A. Baas, nonché sig.ra M. Gómez-Leal) contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: sigg. J.-C. Piris e J. Schutte, nonché sig.ra K. Michoel), sostenuto da: Regno di Danimarca (agente: sig. J. Molde), Repubblica federale di Germania (agenti: sigg. W.-D. Plessing e A. Dittrich), Repubblica ellenica (agenti: sig.re E.-M. Mamouna e M. Tassopoulou), Regno di Spagna (agente: sig.ra N. Díaz Abad), Repubblica francese (agenti: sigg. G. de Bergues, F. Alabrune e E. Puisais), Irlanda (agente: sig. D. O'Hagan, assistito dai sigg. P. Gallagher e E. Fitzsimons, SC, nonché dal sig. E. Regan, BL), Regno dei Paesi Bassi (agenti: sig.re H.G. Sevenster e C. Wissels), Repubblica portoghese (agenti: sigg. L. Fernandes e A. Fraga Pires), Repubblica di Finlandia (agente: sig.ra A. Guimaraes-Purokoski), Regno di Svezia (agenti: sig. A. Kruse nonché sig.re K. Wistrand e A. Falk), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agente: sig.ra C. Jackson, assistita dal sig. R. Plender, QC), la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. A. Borg Barthet, presidenti di sezione, dal sig. R. Schintgen (relatore), dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues, G. Arestis, M. Ilešič e J. Malenovský, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore, ha pronunciato, il 13 settembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La decisione quadro del Consiglio 27 gennaio 2003, 2003/80/GAI, relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale, è annullata.

2)

Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.

3)

Il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché il Parlamento europeo sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 135 del 7.6.2003.


10.12.2005   

IT

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C 315/2


SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

20 ottobre 2005

nella causa C-264/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Appalti pubblici - Direttiva 92/50/CEE - Procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi - Libera prestazione dei servizi - Mandato di committenza delegata - Soggetti a cui può essere affidata la funzione di committente delegato - Elenco tassativo di persone giuridiche di diritto francese»)

(2005/C 315/04)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-264/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 17 giugno 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. B. Stromsky, K. Wiedner e sig.ra F. Simonetti) contro Repubblica francese (agenti: sigg. G. de Bergues e D. Petrausch), la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente di sezione, dai sigg. J. Malenovský, J.-P. Puissochet, A. Borg Barthet e U. Lõhmus, giudici; avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro; cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore, ha pronunciato, il 20 ottobre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Riservando, all'art. 4 della legge 12 luglio 1985, n. 85 704, relativa alla committenza pubblica ed ai suoi rapporti con la direzione dei lavori privata, come modificata dalla legge 14 novembre 1996, n. 96 987, relativa all'attuazione del patto di rilancio della città, la funzione di committente delegato ad un elenco tassativo di persone giuridiche di diritto francese, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE, oltre che dell'art. 49 CE.


(1)  GU C 200 del 23.8.2003.


10.12.2005   

IT

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C 315/3


SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

20 ottobre 2005

nei procedimenti riuniti C-327/03 e C-328/03 (Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht): Repubblica Federale di Germania contro ISIS Multimedia Net GmbH und Co. KG e a. (1)

(«Servizi di telecomunicazioni - Direttiva 97/13/CE - Art. 11, n. 2 - Tassa per la concessione di nuovi numeri telefonici - Acquisizione a costo zero di numeri a disposizione dell'impresa successore dell'ex monopolio statale»)

(2005/C 315/05)

Lingua processuale: l'italiano

Nei procedimenti riuniti C-327/03 e C-328/03, aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale sottoposte alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Bundesverwaltungsgericht (Germania), con decisioni 30 aprile 2003, pervenute in cancelleria il 28 luglio 2003, nella causa Repubblica Federale di Germania contro ISIS Multimedia Net GmbH und Co. KG, rappresentata dalla ISIS Multimedia Net Verwaltungs GmbH (C-327/03), Firma O2 (Germany) GmbH und Co. OHG (C-328/03), la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J. Malenovský, S. von Bahr (relatore), A. Borg Barthet e U. Lõhmus, giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale, ha pronunciato, il 20 ottobre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 11, n. 2, della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 10 aprile 1997 97/13/CE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale come quella oggetto della causa principale, la quale prevede che un nuovo operatore sul mercato delle telecomunicazioni sia tenuto a versare, per la concessione di numeri telefonici, una tassa commisurata al valore economico dei numeri concessi, ancorché un'impresa di telecomunicazioni, operante sullo stesso mercato in posizione dominante, abbia rilevato a costo zero dal proprio predecessore, vale a dire dall'ex impresa statale operante in regime di monopolio, un vastissimo portafoglio di numeri telefonici e la normativa nazionale escluda l'applicazione a posteriori di tasse su tale portafoglio.


(1)  GU C 251 del 18.10.2003.


10.12.2005   

IT

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C 315/3


SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

18 ottobre 2005

nella causa C-405/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale dal Gerechtshof te 's-Gravenhage): Class International BV contro Colgate-Palmolive Company, Unilever NV, SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc (1)

(Marchi - Direttiva 89/104/CEE - Regolamento (CE) no 40/94 - Diritti conferiti dal marchio - Uso del marchio nel commercio - Importazione di prodotti originali nella Comunità - Prodotti assoggettati al regime doganale di transito esterno o a quello di deposito doganale - Opposizione del titolare del marchio - Offerta in vendita o vendita di prodotti assoggettati al regime doganale di transito esterno o a quello di deposito doganale - Opposizione del titolare del marchio - Onere della prova)

(2005/C 315/06)

Lingua di procedura: l'olandese

Nella causa C-405/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Gerechtshof te 's-Gravenhage (Paesi Bassi), con decisione 28 agosto 2003, pervenuta in cancelleria il 29 settembre 2003, nella causa Class International BV contro Colgate-Palmolive Company, Unilever NV, SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas e J. Malenovský, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues, A. Borg Barthet, M. Ilešič e J. Klučka, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale, ha pronunciato il 12 luglio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

L'art. 5, nn. 1 e 3, lett. c), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa e l'art. 9, nn. 1 e 2, lett. b) e c), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio non può opporsi alla mera introduzione nella Comunità, in base al regime doganale del transito esterno o di quello del deposito doganale, di prodotti originali contrassegnati dal detto marchio e che, precedentemente, non siano stati già immessi in commercio nella Comunità dal detto titolare o con il suo consenso. Il titolare del marchio non può subordinare il collocamento delle merci di cui trattasi nel regime del transito esterno o in quello del deposito doganale alla sussistenza, all'epoca dell'immissione delle merci nella Comunità, di una destinazione finale già determinata in un paese terzo, eventualmente in forza di un contratto di vendita.

2)

Le nozioni di «offerta» e di «immissione in commercio» dei prodotti, previste dagli artt. 5, n. 3, lett. b), della direttiva, e 9, n. 2, lett. b), del regolamento, possono ricomprendere, rispettivamente, l'offerta e la vendita di prodotti originali contrassegnati da un marchio e aventi la posizione doganale di merci non comunitarie, allorché l'offerta sia effettuata e/o la vendita realizzata mentre le merci erano assoggettate al regime di transito esterno o di deposito doganale. Il titolare del marchio può opporsi all'offerta o alla vendita delle dette merci quando ciò implichi, necessariamente, l'immissione in commercio delle merci stesse nella Comunità.

3)

In una fattispecie come quella oggetto della causa principale, spetta al titolare del marchio fornire la prova delle circostanze che consentono l'esercizio del diritto di veto previsto dagli artt. 5, n. 3, lett. b) e c), della direttiva 89/104 e 9, n. 2, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94, dimostrando l'immissione in libera pratica delle merci non comunitarie contrassegnate dal marchio, ovvero l'offerta o la vendita delle merci stesse, che implica necessariamente la loro immissione in commercio nella Comunità.


(1)  GU C 304 del 13.12.2003.


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C 315/4


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

20 ottobre 2005

nella causa C-468/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale dal VAT and Duties Tribunal, London): Overland Footwear Ltd contro Commissioners of Customs & Excise (1)

(Tariffa doganale comune - Dazi doganali all'importazione - Valore in dogana dichiarato che include una commissione di acquisto - Applicazione dei dazi doganali alla totalità dell'importo dichiarato - Revisione della dichiarazione in dogana - Condizioni - Rimborso dei dazi doganali pagati sulla commissione di acquisto)

(2005/C 315/07)

Lingua di procedura: l'inglese

Nel procedimento C-468/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, proposta dal VAT and Duties Tribunal, London (Regno Unito), con ordinanza 29 settembre 2003, pervenuta in cancelleria il 6 novembre 2003, nel procedimento Overland Footwear Ltd contro Commissioners of Customs & Excise, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, e dai sigg. J. Makarczyk, C. Gulmann (relatore), R. Schintgen, e J. Klučka, giudici, avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro, cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore, ha pronunciato il 12 luglio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Gli artt. 29, 32 e 33 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, devono essere interpretati nel senso che una commissione d'acquisto inclusa nel valore dichiarato in dogana e non distinta dal prezzo di vendita delle merci nella dichiarazione d'importazione va considerata parte integrante del valore di transazione ai sensi dell'art. 29 dello stesso regolamento ed è, pertanto, assoggettabile a dazio.

2)

Gli artt. 78 e 236 del regolamento n. 2913/92 devono essere interpretati nel senso che:

dopo la concessione dello svincolo di merci importate, le autorità doganali investite da una domanda del dichiarante diretta alla revisione della sua dichiarazione in dogana relativa alle dette merci sono tenute, fatta salva la possibilità di un ricorso giurisdizionale, a respingere la domanda del dichiarante con decisione motivata, oppure procedere alla revisione richiesta;

qualora constatino, in seguito alla revisione, che il valore in dogana dichiarato comprendeva per errore una commissione di acquisto, esse sono tenute a correggere la situazione procedendo al rimborso dei dazi all'importazione applicati su tale commissione.


(1)  GU C 118 del 30.4.2004.


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SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

20 ottobre 2005

nel procedimento C-511/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden): Staat der Nederlanden (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) contro Ten Kate Holding Musselkanaal BV, e a. (1)

(«Polizia sanitaria - Protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina (malattia della mucca pazza) - Alimentazione dei ruminanti con proteine derivate da specie diverse dai ruminanti - Responsabilità di uno Stato membro per danni causati ai privati da violazioni del diritto comunitario ad esso imputabili - Diritto applicabile - Obbligo di proporre ricorso per carenza contro la Commissione»)

(2005/C 315/08)

Lingua processuale: l'olandese

Nel procedimento C-511/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), con sentenza 5 dicembre 2003, pervenuta in cancelleria l'8 dicembre 2003, nella causa tra Staat der Nederlanden (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) e Ten Kate Holding Musselkanaal BV, Ten Kate Europrodukten BV, Ten Kate Produktie Maatschappij BV, la Corte (Terza Sezione), composta dai sigg. A. Rosas (relatore), presidente di sezione, J.-P. Puissochet, S. von Bahr, U. Lõhmus e A. Ó Caoimh, giudici; avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl; cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale, ha pronunciato, il 20 ottobre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il diritto comunitario non impone ad uno Stato membro alcun obbligo di proporre un ricorso di annullamento, in conformità all'art. 230 CE, o per carenza, in conformità all'art. 232 CE, a vantaggio di uno dei suoi cittadini. Tuttavia, esso non osta, in linea di principio, a che un diritto nazionale contempli un simile obbligo o preveda la responsabilità dello Stato membro per non aver agito in tal senso.

2)

L'art. 1, n. 2, della decisione della Commissione 27 giugno 1994, 94/381/CE, concernente misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteina derivata da mammiferi, in combinato disposto con l'art. 17 della direttiva del Consiglio 26 giugno 1990, 90/425/CEE, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, e con l'art. 17 della direttiva del Consiglio 11 dicembre 1989, 89/662/CEE, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, deve essere interpretato nel senso che, se gli elementi di cui la Commissione delle Comunità europee dispone non permettono di dimostrare che i controlli, effettuati nell'ambito di un sistema che consente di distinguere le proteine animali derivanti dai ruminanti da quelle derivanti da non ruminanti, sottoposti alla sua valutazione ai fini dell'autorizzazione da parte di uno Stato membro, offrono garanzie sufficienti sotto il profilo della tutela della salute delle persone e se il comitato veterinario permanente è stato investito della domanda di questo Stato membro, ma non ha preso posizione, in particolare a causa di nuove informazioni che hanno modificato la percezione del rischio per la salute delle persone, la Commissione non è tenuta a sottoporre al Consiglio dell'Unione europea una proposta relativa a misure da adottare.


(1)  GU C 59 del 6.3.2004.


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SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

20 ottobre 2005

nella causa C-6/04: Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord (1).

(«Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali - Fauna e flora selvatiche»)

(2005/C 315/09)

Lingua processuale: l'inglese

Nella causa C-6/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 9 gennaio 2004, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. M. van Beek e L. Flynn) contro Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord (agente: sig.ra C. Jackson, assistita dalla sig.ra K. Smith, barrister), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dal sig. R. Schintgen, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dai sigg. G. Arestis e J. Klučka (relatore), giudici; avvocato generale: sig.ra J. Kokott; cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, il 20 ottobre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutti i provvedimenti necessari a garantire un'attuazione completa e corretta delle prescrizioni della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e in particolare:

dell'art. 6, n. 2, limitatamente a Gibilterra;

dell'art. 6, nn. 3 e 4, per quanto concerne i piani ed i progetti di prelievo di acqua e i piani regolatori;

dell'art. 11;

dell'art. 12, n. 1, lett. d), limitatamente a Gibilterra;

dell'art. 12, n. 2;

dell'art. 12, n. 4;

dell'art. 13, n. 1;

dell'art. 14, n. 2;

dell'art. 15;

dell'art. 16;

dell'insieme della direttiva oltre le sue acque territoriali,

è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord è condannato alle spese.


(1)  GU C 59 del 6.3.2004.


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SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

13 ottobre 2005

nel procedimento C-73/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Hamm): Brigitte e Marcus Klein contro Rhodos Management Ltd (1)

(«Convenzione di Bruxelles - Competenza in materia di contratti d'affitto di immobili - Diritto di uso a tempo parziale di un bene immobile»)

(2005/C 315/10)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-73/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, in applicazione del protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dall'Oberlandesgericht Hamm (Germania), con decisione 27 gennaio 2004, pervenuta in cancelleria il 17 febbraio 2004, nella causa tra Brigitte e Marcus Klein e Rhodos Management Ltd, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, K. Schiemann e E. Levits, giudici; avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 13 ottobre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 16, punto 1, lett. a), della Convenzione 27 settembre 1968 sulla competenza giudiziaria e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica e dalla Convenzione 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, dev'essere interpretato nel senso che non si applica ad un contratto di adesione a un club che, in compenso di un diritto di adesione che costituisce l'elemento principale del prezzo globale, consente agli aderenti di acquisire un diritto di uso a tempo parziale su un bene immobile unicamente designato per tipo e ubicazione e prevede l'iscrizione degli aderenti ad un'organizzazione che consente uno scambio del loro diritto d'uso.


(1)  GU C 106 del 30.4.2004.


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SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

15 settembre 2005

nel procedimento C-258/04 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour du travail de Liège (Belgio)]: Office national de l'emploi contro Ioannis Ioannidis (1)

(«Persone in cerca di occupazione - Cittadinanza europea - Divieto di discriminazione - Articolo 39 CE - Indennità di disoccupazione a favore di giovani in cerca di prima occupazione - Concessione subordinata al completamento di studi secondari nello Stato membro interessato»)

(2005/C 315/11)

Lingua processuale: il francese

Nel procedimento C-258/04, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte ai sensi dell'art. 234 CE dalla cour du travail de Liège (Belgio), con decisione 7 giugno 2004, pervenuta in cancelleria il 17 giugno 2004, nella causa tra Office national de l'emploi e Ioannis Ioannidis, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric e dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), M. Ilešič e E. Levits, giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 15 settembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 39 CE si oppone a che uno Stato membro rifiuti il beneficio dell'indennità di disoccupazione giovanile ad un cittadino di un altro Stato membro alla ricerca di una prima occupazione che non è, in qualità di figlio, a carico di un lavoratore migrante residente nel primo Stato, per il solo motivo che l'interessato ha terminato i suoi studi secondari in un altro Stato membro.


(1)  GU C 201 del 7.8.2004.


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SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

20 ottobre 2005

nella causa C-505/04: Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2001/19/CE Riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli - Infermiere, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico - Mancata trasposizione entro il termine impartito - Gibilterra)

(2005/C 315/12)

Lingua processuale: l'inglese

nella causa C-505/04, la Commissione delle Comunità europee, (agente sig. H. Støvlbæk) contro Regno Unito di Gran Bretagn Irlanda del Nord (agente: sig.ra S. Nwaokolo) avente ad oggetto un ricorso per inadempimento a titolo dell'art. 226 CE, proposto l'8 dicembre 2004, la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissochet, facente funzioni di presidente della Sesta Sezione,dai sigg. S. von Bahr e A. Borg Barthet (relatore), giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 20 ottobre 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1.

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non adottando, per quanto riguarda Gibilterra, le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE che modifica le direttive del Consiglio 89/48/CEE e 92/51/CEE relative al sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, e le direttive del Consiglio 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE relative alle professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di veterinario, di ostetrica, di architetto, di farmacista e di medico, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù di questa direttiva.

2.

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.


(1)  GU C 31 del 05.02.2005.


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SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

20 ottobre 2005

nella causa C-70/05: Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2000/78/CE - Parità di trattamento in materia di impiego e di lavoro - Mancata trasposizione entro il termine previsto)

(2005/C 315/13)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-70/05, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 14 febbraio 2005, Commissione delle Comunità europee, (agente: sig. D. Martin) contro Granducato di Lussemburgo, (agente: sig.. S. Schreiner) la Corte (Quarta Sezione), composta dalla sig.ra N. Colneric (relatore), facente funzione di presidente della Quarta Sezione, dai sigg. K. Lenaerts e E. Juhász, giudici, avvocato generale: sig..L. A. Geelhoed, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 20 ottobre 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1.

Il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

2.

Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.


(1)  GU C 82 del 02.04.2005.


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C 315/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bács-Kiskun Megyei Bíróság (Ungheria) con decisione 12 luglio 2005 nel procedimento Ilona Németh contro Vám- és Pénzügyőrség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága

(Causa C-333/05)

(2005/C 315/14)

Lingua processuale: l'ungherese

Con decisione 12 luglio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 14 settembre 2005, nella decisione Ilona Németh contro Vám- és Pénzügyőrség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága, il Bács-Kiskun Megyei Bíróság ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se un tributo di uno Stato membro, come la tassa ungherese di registrazione, possa considerarsi dazio doganale o misura di effetto equivalente a un dazio doganale.

2)

In caso di soluzione negativa della questione sub 1) se un tributo di uno Stato membro, come la tassa ungherese di registrazione — che impone il pagamento di una tassa come condizione preliminare per l'iscrizione nel registro e la messa in circolazione di una autovettura — possa considerarsi sotto un qualche aspetto tassa di importazione.

3)

In caso di soluzione negativa della questione sub 2), se un tributo di uno Stato membro, come la tassa ungherese di registrazione, sia compatibile con quanto prescritto nell'art. 90 del Trattato di Roma, con il testo dell'art. 33 della direttiva 77/388/CEE (1), ovvero ancora se la tassa ungherese di registrazione violi il sistema comune di imposta sul valore aggiunto.

4)

Se, nell'attuale fase del diritto comunitario, un tributo di uno Stato membro, come la tassa ungherese di registrazione, sia compatibile con le norme di diritto comunitario, qualora l'importo aggiunto della tassa di registrazione sulle autovetture nuove e d'occasione — a prescindere dalla classificazione delle autovetture in funzione di considerazioni di carattere eco ambientali –, non rispecchi, nel suo insieme, in alcun modo il deprezzamento insito nel valore degli autoveicoli d'occasione e prescinda del tutto dalla data alla quale l'autovettura è stata messa in circolazione e dal tempo durante il quale ha (legalmente) circolato.


(1)  GU L 145, pag. 1.


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C 315/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln, con ordinanza 24 agosto 2005, nella causa Rizeni Letoveho Provozu UR SP contro Bundesamt für Finanzen

(Causa C-335/05)

(2005/C 315/15)

Lingua processuale: il tedesco

Con ordinanza 24 agosto 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte il 15 settembre 2005, nella causa Rizeni Letoveho Provozu UR SP contro Bundesamt für Finanzen, il Finanzgericht Köln (Germania) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se l'art. 2, n. 2 della tredicesima direttiva del Consiglio 17 novembre 1986, 86/560/CEE (1), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, debba essere interpretato restrittivamente nel senso che la facoltà ivi accordata agli Stati membri di subordinare il rimborso dell'IVA alla concessione da parte di Stati terzi di vantaggi analoghi nel settore delle imposte sulla cifra d'affari, non si riferisca a quegli Stati che, in quanto parti contraenti del General Agreement on Trade in Servicis (Accordo generale sul commercio dei servizi; in prosieguo: GATS — BGBl. II 1994, pag. 1473, in particolare pag. 1643) possono avvalersi della clausola della nazione più favorita prevista in tale accordo (art. II, primo comma, del GATS).


(1)  GU L 326, pag. 40.


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C 315/9


Ricorso proposto il 19 settembre 2005 dal Front National, sig.ra M. F. Stirbois, sigg. B. Gollnisch, C. Lang, J. C. Martinez, Ph. Claeys, K. Dillen e M. Borghezio avverso l'ordinanza pronunciata l'11 luglio 2005 dal Tribunale di 1o grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) nella causa T-17/04 Front National e a. contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-338/05 P)

(2005/C 315/16)

lingua processuale: il francese

Il 19 settembre 2005, il Front National e a. rappresentati dal sig. W. De Saint-Just, avvocato, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso l'ordinanza pronunciata l'11 luglio 2005 dal Tribunale di 1o grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) nella causa T-17/04, Front National e a. contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea.

I ricorrenti concludono che la Corte voglia cassare con tutte le conseguenze di legge l'ordinanza impugnata in data 11 luglio 2005.

Motivi e principali argomenti:

I ricorrenti, un partito politico, il Fronte Nazionale e dei deputati europei di vari formazioni politiche nazionali (Front National, Lega Nord, Vlaams Blok) avevano chiesto al Tribunale l'annullamento del regolamento CEE del Parlamento europeo del Consiglio 4 novembre 2003, numero 2004 relativo allo Statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (1), in particolare per illegittimità, violazione dei principi di parità, di trasparenza, di pluralismo politico, di sussidiarietà e per presunzione di sviamento di procedura.

Il Tribunale nella decisione impugnata 11 giugno 2005 ha innanzitutto deciso (punto 48) che il Fronte Nazionale è direttamente interessato dal regolamento impugnato. Ma (punto 52) il Tribunale decide che i deputati ricorrenti non sono essi stessi direttamente interessati dal regolamento impugnato. È tuttavia evidente che tali deputati, eletti, si distinguono per la loro attività e per il loro impegno in seno al loro partito politico, da «qualsiasi altro cittadino». Essi sono per ciò stesso legittimati a impugnare un atto che metterebbe in discussione i diritti e gli statuti della formazione politica di provenienza. Ma (punto 66) il Tribunale decide che il Fronte Nazionale non è individualmente interessato dal regolamento impugnato.

Il Tribunale ha adottato, la base di tale punto della motivazione, l'argomentazione del Parlamento europeo secondo la quale l'articolo 4 di questo stesso regolamento non è di immediata applicazione e pertanto che «non vi sono effetti direttamente derivanti dal regolamento 2004/2003 nei confronti del Front National».

Tuttavia, l'art. 13 dello stesso regolamento dispone che «gli articoli dal 4 al 10 si applicano a decorrere dal giorno dell'apertura della prima sessione tenuta dopo le elezioni al Parlamento europeo del giugno 2004». Dato che il Front National presenta liste in tutte le grandi regioni francesi per le elezioni europee, che non vi è dubbio che vi saranno degli eletti tenuto conto della sua forte rappresentatività in Francia, non sono affatto estrapolazioni né «speculazioni» affermare che il Fronte Nazionale avrà dei rappresentanti in seno al Parlamento europeo. In questa ottica, è direttamente interessato dalle disposizioni del regolamento sullo «Statuto e sul finanziamento dei partiti politici a livello europeo».


(1)  (GU L 297, pag. 1).


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C 315/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour du Travail de Liège con ordinanza 6 settembre 2005 nel procedimento Monique Chateignier contro L'Office National de l'Emploi (in prosieguo: l'«ONEM»)

(Causa C-346/05)

(2005/C 315/17)

Lingua processuale: il francese

Con ordinanza 6 settembre 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 22 settembre 2005, nel procedimento Monique Chateignier contro L'Office National de l'Emploi (in prosieguo: l'«ONEM»), la Cour du Travail de Liège ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se l'art. 39, n. 2, del Trattato e l'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71 (1), che garantiscono la parità di trattamento tra i lavoratori degli Stati membri, nonché la libera circolazione delle persone — tra le quali i lavoratori — consentano di interpretare l'art. 67, n. 3, del regolamento n. 1408/71 nel senso che esso impone al lavoratore cittadino di uno Stato membro l'obbligo di compiere un periodo di lavoro che dia diritto alle indennità di disoccupazione nello Stato di residenza, anche qualora la normativa interna di tale Stato non imponga un obbligo del genere al lavoratore straniero, indipendentemente dal fatto che provenga da uno Stato terzo o da uno Stato membro.


(1)  Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).


10.12.2005   

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C 315/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court, con ordinanza 30 luglio 2004, nella causa Elaine Farrel contro Alan Whitty, The Minister for the environment, Ireland, the Attorney general e the Motor Insurers' Bureau of Ireland

(Causa C-356/05)

(2005/C 315/18)

Lingua processuale: l'inglese

Con ordinanza 30 luglio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 23 settembre 2005, nella causa Elaine Farrel contro Alan Whitty, The Minister for the environment, Ireland, the Attorney general e the Motor Insurers' Bureau of Ireland, la High Court (Irlanda) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se dal 31 dicembre 1995, data entro cui l'Irlanda era obbligata a dare attuazione alle disposizioni della terza direttiva (1) relativamente a passeggeri di autoveicoli diversi dalle motociclette, l'art. 1 della terza direttiva obblighi l'Irlanda a rendere obbligatoria l'assicurazione relativamente alla responsabilità civile per danni a soggetti che viaggiano in quella parte di un autoveicolo non progettata e costruita con sedili per passeggeri.

2)

Se, in caso di soluzione affermativa della questione 1), l'art. 1 della terza direttiva conferisca ai singoli diritti che possono essere fatti valere direttamente dinanzi ai giudici nazionali.


(1)  Terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli. Gazzetta ufficiale n. L 129 del 19/5/1990, pagg. 33-35.


10.12.2005   

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C 315/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunale di Brive-La-Gaillarde (Francia) con ordinanza 9 settembre 2005 nel procedimento Estager SA contro L'esattore principale dell'Amministrazione delle dogane e dei diritti indiretti di Brive

(Causa C-359/05)

(2005/C 315/19)

Lingua processuale: il francese

Con ordinanza 9 settembre 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 26 settembre 2005, nel procedimento Estager SA contro L'esattore principale dell'Amministrazione delle dogane e dei diritti indiretti di Brive, il Tribunale di Brive-La-Gaillarde, ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se le disposizioni dell'ordinanza 19 settembre 2000, n. 916, recante adeguamento del valore in euro di alcuni importi espressi in franchi francesi nei testi legislativi, concernenti la conversione da FF 100 in EUR 16 della tassa a beneficio del fondo di previdenza sociale degli agricoltori autonomi (BAPSA) applicata alle produzioni di farina, semola e tritello di grano tenero sono conformi ai regolamenti comunitari relativi all'introduzione dell'euro.


10.12.2005   

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C 315/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Vestre Landsret con ordinanza 5 ottobre 2005 nel procedimento Procuratore della Repubblica contro Uwe Kay Festersen

(Causa C-370/05)

(2005/C 315/20)

Lingua processuale: il danese

Con ordinanza 5 ottobre 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 10 ottobre 2005, nel procedimento Procuratore della Repubblica contro Uwe Kay Festersen, il Vestre Landsret ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se l'art. 43 e l'art. 56 del Trattato CE ostino a che uno Stato membro ponga come condizione per acquistare un fondo agricolo che l'acquirente assuma stabile residenza sul fondo.

2)

Se ai fini della soluzione della questione sub 1 abbia rilevanza il fatto che il fondo non può integrare un'unità autosufficiente e che l'edificio ad uso abitativo del fondo sia situato in una zona urbana.


10.12.2005   

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C 315/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof, con ordinanza 21 luglio 2005, nella causa Gintec International Import-Export GmbH contro Verband Sozialer Wettbewerb e. V.

(Causa C-374/05)

(2005/C 315/21)

Lingua processuale: il tedesco

Con ordinanza 21 luglio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte il 12 ottobre 2005, nella causa Gintec International Import-Export GmbH contro Verband Sozialer Wettbewerb e. V., il Bundesgerichtshof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1.

Se le disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (1) nella versione risultante dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/27/CE (2), aventi ad oggetto il riferimento a dichiarazioni di terzi non specialisti e alla pubblicità effettuata mediante sorteggi, stabiliscano non solo soglie minime ma anche soglie massime inderogabili per quanto riguarda i divieti di pubblicità al pubblico di medicinali.

2.

Se, in caso di soluzione in senso affermativo della prima questione:

a)

sussista un riferimento abusivo e ingannevole ai «certificati di guarigione» ai sensi dell'art. 90, lett. j), della direttiva 2001/83/CE, qualora l'operatore pubblicitario citi il risultato di un sondaggio effettuato presso terzi non specialisti da cui emerga una valutazione complessiva positiva del medicinale pubblicizzato, senza collegare tale valutazione a determinate indicazioni terapeutiche;

b)

dall'assenza di una disposizione che vieti espressamente la pubblicità effettuata mediante sorteggi nella direttiva 2001/83/CE derivi che essa è, in linea di principio, ammessa, oppure l'art. 87, n. 3, della medesima direttiva contenga una disposizione residuale idonea a fondare il divieto di pubblicità su Internet effettuata mediante sorteggio mensile di un premio dal valore esiguo.

3.

Se le questioni poste debbano essere interpretate in modo corrispondente per quanto riguarda la direttiva 92/28/CEE (3).


(1)  GU L 311, pag. 67.

(2)  GU L 136, pag. 34.

(3)  GU L 113, pag. 13.


TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

10.12.2005   

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C 315/12


Ricorso proposto il 13 settembre 2005 — Ott e a./Commissione

(Causa T-349/05)

(2005/C 315/22)

Lingua di procedura: il francese

Parti

Ricorrenti Martial Ott (Oberanven, Lussemburgo), Fernando Lopez Tola (Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo), Francis Weiler (Itzig, Lussemburgo) [Rappresentanti: G. Bounéou, F. Frabetti, avvocati]

Parte convenuta Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle parti ricorrenti:

annullare l'elenco dei dipendenti promossi a titolo dell'esercizio 2004 (1) nella parte in cui in tale elenco non figurano i nomi dei ricorrenti nonché, incidentalmente, gli atti preparatori di tale decisione;

in subordine, annullare l'attribuzione dei punti per la promozione relativa all'esercizio 2004, in particolare, in seguito alle raccomandazioni dei comitati di promozione;

condannare la convenuta a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti:

I motivi invocati dai ricorrenti sono identici a quelli invocati dai ricorrenti nella causa T-327/05.


(1)  Lista pubblicata sulle informazioni amministrative n. 130 - del 30.11.2004


10.12.2005   

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C 315/12


Ricorso proposto il 19 settembre 2005 — TF1/Commissione

(Causa T-354/05)

(2005/C 315/23)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente Télévisione française 1 SA (Boulogne, Francia) [Rappresentanti: J.-P. Hordies, C. Smits, avvocati]

Convenuta Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle parti ricorrenti:

dichiarare l'annullamento della decisione pronunciata dalla Commissione il 20 aprile 2005 circa il regime dei canoni a favore di France Télévision;

statuire sulle spese secondo legge.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la Télévisione française 1 chiede l'annullamento della decisione 20 aprile 2005 con la quale la Commissione ha dichiarato compatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 86, n. 2 del Trattato CEE, il regime di canoni concesso dalle autorità francesi a favore di France Télévisione.

La ricorrente invoca cinque motivi a sostegno del suo ricorso di annullamento che in sostanza deducono:

insufficienza di motivazione della decisione;

mancato rispetto dei diritti della difesa; la ricorrente rimprovera alla Commissione di non metterla in mora al fine di presentare le sue osservazioni in particolare sull'opportunità e sulla portata degli impegni assunti dallo Stato francese nell'ambito della procedura di esame dell'aiuto di cui trattasi, e ciò nonostante l'esistenza di un dialogo e di pregressi contratti tra la ricorrente e la Commissione;

l'insufficiente portata degli impegni dello Stato francese: secondo la ricorrente gli impegni proposti sono inidonei a garantire la compatibilità del sistema francese di canoni con le norme comunitarie applicabili agli aiuti di Stato, in particolare, la regola di proporzionalità del finanziamento del servizio pubblico e l'obbligo di trasparenza nell'utilizzo di fondi pubblici;

sviamento di procedura: la ricorrente censura il comportamento della convenuta che sembra rinviare alle autorità nazionali l'onere di dover valutare se una misura di sostegno da parte dello Stato costituisca un aiuto ai sensi del diritto comunitario, mentre siffatto controllo rientra nell'esclusiva competenza della Commissione;

errore di diritto per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 86, n. 2 del Trattato CEE in caso di aiuto risultante da una sovracompensazione del costo degli obblighi di servizio pubblico. La ricorrente contesta l'interpretazione della giurisprudenza Altmark (1) operata dalla Commissione e l'applicazione che essa ne ha fatta nel caso di specie. Sostiene che la convenuta è incorsa in errore di diritto nel ricercare se una misura di Stato di compensazione dei costi del servizio pubblico poteva essere giustificata ai sensi dell'art. 86, n. 2 del Trattato CEE, mentre la Commissione aveva essa stessa constatato che la detta misura non soddisfaceva le condizioni poste dalla sentenza Altmark.


(1)  Causa C-280/00 del 24 luglio 2003, raccolta pag. I-7747.


10.12.2005   

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C 315/13


Ricorso presentato il 12 settembre 2005 — Vandaele/Commissione

(Causa T-355/05)

(2005/C 315/24)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Karen Vandaele (Bertem, Belgio) [Rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione di nominare la ricorrente agente temporaneo delle Comunità europee in quanto essa fissa il suo grado di assunzione in applicazione dell'art. 2 della decisione 28 aprile 2004 relativa all'assunzione degli agenti temporanei;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ha partecipato alla procedura di selezione OLAF/T/B/02 bandita dalla Commissione per l'assegnazione di posti di agente temporaneo della categoria B presso l'Ufficio per la lotta antifrode. Con lettera 28 ottobre 2002, essa è stata informata che il suo nominativo era stato iscritto nell'elenco degli idonei. Tuttavia, essa è entrata in servizio alla Commissione, presso l'OLAF, solo il 1o settembre 2004, anche se la procedura per la sua assunzione era cominciata alla fine del 2003. Il suo contratto, firmato il 3 novembre 2004, la inquadrava nel grado B*4, in applicazione della decisione della Commissione 28 aprile 2004, relativa all'assunzione degli agenti temporanei, in forza della quale il personale temporaneo è assunto con il grado A*8 o B*4.

Con il suo ricorso, la ricorrente contesta il suo inquadramento. Essa ritiene che la Commissione, con la decisione 28 aprile 2004, abbia modificato l'invito a presentare candidature per la categoria B, il cui grado minimo, al momento della pubblicazione del detto invito, era il grado B5 (rinominato B*5 nel nuovo statuto). Secondo la ricorrente siffatta modifica, avvenuta dopo che era stato redatto l'elenco dei vincitori della selezione, viola l'art. 29, n. 1, dello statuto e l'art. 10, terzo comma, del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, nonché l'aspettativa della ricorrente ad essere assunta per occupare uno dei posti vacanti destinati ai vincitori della procedura di selezione cui essa aveva partecipato.

La ricorrente lamenta inoltre la violazione del principio della parità di trattamento in quanto i vincitori della stessa procedura assunti prima del 1o maggio 2004, inquadrati in applicazione delle regole precedenti, sarebbero stati inquadrati in gradi più alti e godrebbero pertanto di condizioni di sviluppo della carriera più favorevoli.

Infine, la ricorrente fa valere la violazione del suo legittimo affidamento nella sua assunzione nel grado B2 o B3 senza ritardi ingiustificati.


10.12.2005   

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C 315/13


Ricorso presentato il 26 settembre 2005 — Frankin e a./Commissione

(Causa T-359/05)

(2005/C 315/25)

Lingua processuale: francese

Parti

Ricorrente(i): Jacques Frankin (Sorée, Belgio) e altri [Rappresentante(i): G. Bounéou e F. Frabetti, avocats]

Convenuto(i): Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del(i) ricorrente(i)

annullare la decisione implicita di diniego di assistenza ai sensi dell'art. 24 dello Statuto;

condannare la Commissione al risarcimento in solido dei danni conseguentemente subiti dai ricorrenti;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti, dipendenti o agenti della Commissione, avevano chiesto il trasferimento dei diritti alla pensione maturati in Belgio verso il sistema comunitario, conformemente alle disposizioni di una legge belga adottata nel 1991. Nel 2003, il Belgio ha adottato una nuova legge che, secondo i ricorrenti, prevede condizioni più favorevoli per tale tipo di nuovi trasferimenti. I ricorrenti, tuttavia, avendo già trasferito i loro diritti, non potevano più beneficiare delle disposizioni della legge del 2003.

In esito ad una riunione informativa svoltasi il 9 dicembre 2004, i ricorrenti venivano a sapere che la Commissione non intendeva assistere i propri dipendenti e agenti temporanei ai fini di ottenere il trasferimento nei termini più soddisfacenti possibili.

Con il ricorso, essi impugnano tale decisione della Commissione, che essi qualificano di diniego di assistenza in violazione dell'art. 24 dello Statuto. Oltre a tale articolo, essi deducono parimenti, a sostegno del ricorso, la violazione del principio di non discriminazione, del divieto di condotta arbitraria, dell'obbligo di motivazione, del legittimo affidamento, della norma «patere legem quam ipse feristi», nonché un abuso di potere.


10.12.2005   

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C 315/14


Ricorso presentato il 26 settembre 2005 — Genette/Commissione

(Causa T-361/05)

(2005/C 315/26)

Lingua processuale: francese

Parti

Ricorrente(i): Emmanuel Genette (Gorze, Francia) [Rappresentante(i): A. Lucas, avocat]

Convenuto(i): Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del(i) ricorrente(i)

annullare la decisione 25 gennaio 2005 del Capo Unità «Pensioni», recante rigetto della domanda del ricorrente 31 ottobre 2004, relativa al trasferimento dei suoi diritti alla pensione maturati in Beglio (n. D/1106/2004);

annullare la decisione 10 giugno 2005 del Direttore generale della DG ADMIN, recante rigetto del suo reclamo 22 aprile 2005 avverso la decisione 2 febbraio 2005 del Capo Unità «Pensioni», recante rigetto della sua domanda 31 ottobre 2004;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A seguito di una domanda presentata dal ricorrente, dipendente della Commissione, i suoi diritti alla pensione maturati in Belgio sono stati trasferiti verso il sistema comunitario nel 2002, conformemente alle disposizioni della pertinente legge belga, adottata nel 1991. Nel 2003, il Belgio ha adottato una nuova legge recante disciplina di tali trasferimenti, le cui disposizioni, secondo il ricorrente, sarebbero favorevoli nei confronti del medesimo.

La legge del 1991 prevedeva la possibilità di ritiro della domanda di trasferimento mediante l'accordo dell'istituzione. Il ricorrente ha così proposto una domanda volta ad ottenere che la Commissione conceda il proprio accordo sul ritiro della domanda dal medesimo introdotta nel vigore della legge del 1991, al fine di poter introdurre, successivamente, una nuova domanda, disciplinata dalla legge del 2003. Tale domanda è stata respinta con la decisione impugnata, sulla base del rilievo che le disposizioni comunitarie non prevedono la possibilità di ritiro della domanda.

Con il ricorso, il ricorrente contesta il rigetto della domanda, deducendo più errori manifesti con riguardo alla valutazione dell'oggetto della domanda, del carattere di definitività delle decisioni che la sua domanda contesterebbe, dell'esistenza di fatti nuovi e sostanziali e del termine di proposizione della domanda. Il ricorrente invoca parimenti la violazione dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII allo Statuto, nonché le sue disposizioni generali di attuazione. Il ricorrente ritiene inoltre che le decisioni impugnate violino il suo diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva, nonché all'obbligo di assistenza previsto dall'art. 24 dello Statuto.

Il ricorrente, infine, deduce il contrasto della legge belga del 1991 con il diritto comunitario, segnatamente con l'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII, nonché con il principio di parità di trattamento.


10.12.2005   

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C 315/14


Ricorso presentato il 26 settembre 2005 — Saint-Gobain Pam/UAMI

(Causa T-364/05)

(2005/C 315/27)

Lingua processuale: francese

Parti

Ricorrente: Saint-Gobain Pam SA (Nancy, Francia) [Rappresentante(i): J. Blanchard, avocat]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressato(i) dinanzi alla commissione di ricorso: Propamsa SA

Conclusioni del(i) ricorrente(i)

annullare la decisione 15 aprile 2005 della 4. Commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario interessato: il marchio denominativo «PAM PLUVIAL», per prodotti classificati nella classe 6 («tubi metallici o a base di metallo, tubi in ghisa, raccordi metallici per i prodotti precedentemente menzionati») e 17 («raccordi non metallici per tubi rigidi non metallici»).

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Propamsa SA

Marchio o segno fatto valere: marchio semi-figurativo spagnolo no 737 992 «PAM PAM», per prodotti classificati nella classe 19 («materiali di costruzione»), marchio denominativo spagnolo no 120 075 «PAM», per prodotti classificati nella classe 19 («cementi») e marchio internazionale no 463 089 «PAM», per prodotti classificati nelle classi 1 («sostanze adesive destinate all'industria») e 19 («materiali di costruzione non metallici»).

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione e rigetto della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

Violazione del principio di continuità funzionale tra diverse istanze dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, nel senso che il detto principio non può avere come conseguenza che la parte non può, salvo incorrere in irricevibilità della domanda, invocare dinanzi alla Commissione di ricorso taluni elementi di fatto o di diritto che non abbia prodotto entro i termini prescritti dinanzi all'unità che decide in primo grado, ai sensi dell'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario.

Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del detto regolamento.


10.12.2005   

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C 315/15


Ricorso presentato il 26 settembre 2005 — Harald Mische/Parlamento europeo

(Causa T-365/05)

(2005/C 315/28)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sig. Harald Mische (Bruxelles, Belgio) [Rappresentato da: G. Vandersanden, L. Levi, avvocati]

Convenuto: Parlamento europeo

Contenuto della domanda:

Annullare l'inquadramento effettuato in data del 4 ottobre 2004 con la decisione di assunzione, emanata dall'APN, con effetto a decorrere dal 16 novembre del medesimo anno, presso la DG Concorrenza, in qualità di «giurista junior» di grado A*6, primo scatto, e disporre, di conseguenza, la reintegrazione di tutti i diritti che gli deriverebbero da una regolare assunzione, vale a dire dal regolare inquadramento al 16 novembre 2004, ossia con il grado minimo A7/3 (con effetto a decorrere dal 1o novembre 2003) ovvero del suo equivalente ai sensi degli artt. 1-11 dell'allegato XIII dello Statuto del personale (A*8/3).

Condannare il convenuto al risarcimento del danno subito, ivi compresi gli interessi di mora e compensativi per il danno alla carriera subito dal ricorrente, nonché per gli altri danni attinenti alla regolare retribuzione, in particolare per effetto dell'applicazione della disposizione transitoria di cui all'art. 21 dell'allegato XIII dello Statuto del personale, in vigore al 1o maggio 2004, ovvero, in via subordinata, disporre la riduzione dei contributi al regime pensionistico sulla base del principio della parità di trattamento retributivo. Tali diritti dovranno essere debitamente quantificati in una fase successiva e vengono per il momento valutati, provvisoriamente ed in via equitativa, in un importo pari ad almeno 10 000 euro annui.

Condannare il Parlamento a tutte le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, dipendente nominato in ruolo successivamente all'entrata in vigore del nuovo Statuto del personale, avvenuta il 1o maggio 2004, assunto peraltro da un elenco di riserva scaturito da un concorso organizzato anteriormente a tale data, contesta l'inquadramento effettuato al momento della sua assunzione. I motivi ed argomenti dedotti sono i medesimi di quelli invocati nella causa T-288/05 (1).


(1)  GU C 229 del 17/09/05, pag. 35.


10.12.2005   

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C 315/15


Ricorso presentato il 23 settembre 2005 — UPC France/Commissione

(Causa T-367/05)

(2005/C 315/29)

Lingua processuale: francese

Parti

Ricorrente(i): UPC France Holding B.V. (Schiphol-Rijk, Paesi Bassi) [Rappresentante(i): D. Powell, solicitor, N. Flandin, avocat]

Convenuto(i): Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del(i) ricorrente(i)

annullare la decisione della Commissione Aiuto di Stato n. 382/2004, Francia

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il ricorso in oggetto, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione (1)3 maggio 2005, Aiuto di Stato no 382/2004 — Francia, in cui si dichiara che la sovvenzione concessa dalle autorità francesi ai fini della costruzione e dello sfruttamento di una rete di telecomunicazioni a banda larga sul territorio di Limousin (DORSAL) non costituisce un aiuto.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce diversi motivi attinenti alla violazione di forme sostanziali, nonché alla violazione della normativa comunitaria.

Con riguardo alla violazione di forme sostanziali, la ricorrente sostiene che la Commissione violerebbe norme di procedura omettendo, erroneamente, di aprire il procedimento di esame formale previsto dall'art. 88, n. 2, del Trattato CE e dall'art. 6 del regolamento n. 659/99 (2), che le avrebbe consentito, in quanto parte interessata, di presentare osservazioni prima della decisione della Commissione.

Con il suo primo motivo, attinente alla violazione della normativa comunitaria, la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe compiuto un errore manifesto di valutazione nel ritenere che il provvedimento in questione non contenesse elementi di aiuto, dal momento che la sovvenzione era stata concessa nel contesto di una compensazione di pubblico servizio e che i criteri elaborati dalla giurisprudenza Altmark (3) erano soddisfatti nella specie.

La ricorrente, inoltre, contesta la decisione impugnata nella parte in cui essa qualifica come pubblico servizio il servizio a banda larga, mentre la definizione di pubblico servizio in materia di telecomunicazioni, quale emerge dalla direttiva «servizio universale», concerne esclusivamente i servizi a bassa velocità.

La ricorrente sostiene, inoltre, che gli obblighi in oggetto dovessero essere ritenuti ricompresi tra i compiti della funzione pubblica, quod non, la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere che, nella città di Limoges, sussistesse una carenza di iniziativa privata e mancassero forze concorrenziali. La ricorrente sostiene, del pari, che la procedura scelta per selezionare l'operatore incaricato dell'esecuzione dell'asserito compito di interesse generale non avrebbe consentito di selezionare il candidato capace di fornire il detto servizio al costo minimo per la collettività. In ogni caso, a suo avviso, nella specie, e con riguardo alla città di Limoges, la sovvenzione pubblica non può trovare giustificazione come compensazione per l'esecuzione di un compito della funzione pubblica e la giurisprudenza Altmark non può pertanto applicarsi.

Con altro motivo, la ricorrente invoca, del pari, talune irregolarità di procedura sostanziali nel procedimento di delega dei compiti della funzione pubblica che avrebbero causato un'alterazione della parità tra i potenziali candidati ad una delega di pubblico servizio.

L'ultimo motivo sollevato dalla ricorrente attiene ad una carenza di motivazione, nella parte in cui la Commissione non avrebbe chiarito per quale ragione la regione di Limusin sarebbe stata considerata complessivamente, senza tener conto delle specificità delle zone urbane che, come la città di Limoges, costituirebbero autentiche sacche di concorrenza nell'ambito della regione, né per quale ragione essa non avrebbe invocato, in alcun punto della decisione impugnata, la presenza della rete della ricorrente a Limoges.


(1)  C (2005) 1170 def 1.

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27 marzo 1999, pag. 1)

(3)  Sentenza 24 luglio 2003, causa C-280/00 (Racc. pag. I-7747).


10.12.2005   

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C 315/16


Ricorso presentato il 30 settembre 2005 — Francia/Commissione

(Causa T-370/05)

(2005/C 315/30)

Lingua processuale: francese

Parti

Ricorrente(i): Repubblica francese (Parigi, Francia) [Rappresentante(i): G. de Bergues, A. Colomb, agenti]

Convenuto(i): Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del(i) ricorrente(i)

annullare la decisione della Commissione 20 luglio 2005, C(2005) 2576 def, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», nella parte in cui esclude dal finanziamento comunitario l'importo di EUR 13 519 122,05, a titolo di correzione relativa alla determinazione delle superfici suscettibili di aiuti alla ristrutturazione ed alla riconversione dei vigneti con riguardo all'esercizio 2001-2003;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata, oggetto della presente controversia, la Commissione decideva una verifica contabile della ricorrente nel settore viticolo di un importo corrispondente all'importo da escludere dal finanziamento comunitario in ragione, da una parte, di una rettifica per superamento dei diritti a nuove piantagioni e, dall'altra, di una rettifica applicata dalla Commissione tra le superfici dichiarate dalla Francia suscettibili di aiuti alla riconversione/ristrutturazione e le superfici ritenute suscettibili dei detti aiuti da parte della Commissione, per le campagne 2000-2001 e 2001-2002. Solo la seconda parte della decisione in oggetto, relativa alla rettifica per lo scarto tra la superfici, è contestata dalla ricorrente.

A sostegno della sua domanda, la ricorrente invoca due motivi. Con il primo, essa deduce che la Commissione avrebbe compiuto un'erronea applicazione dell'art. 7, n. 4, del regolamento n. 1258/99 (1), non avendo dimostrato la sussistenza di una violazione delle norme comunitarie da parte del governo francese con riguardo al calcolo dell'aiuto alla ristrutturazione ed alla riconversione dei vigneti, né la sussistenza di un danno causato al bilancio comunitario dal metodo di calcolo scelto dal governo francese.

Il secondo motivo sollevato dalla ricorrente è relativo alla carenza di motivazione, dal momento che la decisione impugnata non chiarirebbe le norme che la Commissione intendeva che fossero applicate alle superfici non coltivate, suscettibili di essere prese in considerazione nel calcolo dell'aiuto, né giustificherebbe chiaramente l'applicazione di una rettifica finanziaria del 10 % agli importi degli aiuti alla ristrutturazione ed alla riconversione dei vigneti.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258/1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, GU L 160 del 26 giugno 1999, pag. 13-112.


10.12.2005   

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C 315/17


Ricorso presentato il 5 ottobre 2005 — Giant (Cina)/Consiglio

(Causa T-372/05)

(2005/C 315/31)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Giant (Cina) Co., Ltd (Kunshan, Repubblica Popolare Cinese) [rappresentante: P. De Baere, lawyer]

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare il regolamento (CE) del Consiglio 12 luglio 2005, n. 1095, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie del Vietnam e modifica il regolamento (CE) n. 1524/2000 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese (1), in quanto rifiuta alla ricorrente il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato, così infrangendo l'art. 2, n. 7, lett. b), in combinato disposto con l'art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento del Consiglio 384/96 (in prosieguo: il «regolamento di base»), viola l'art. 11, n. 10, del regolamento di base, perché rigetta la richiesta della ricorrente di non detrarre il dazio antidumping dal prezzo all'esportazione costruito, e viola l'art. 253 CE per difetto di motivazione;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, una società a responsabilità limitata di diritto cinese, è dedita principalmente alla produzione di biciclette e di loro componenti, che esporta nel territorio della Comunità. In quanto interessata dalle misure contestate essa ha chiesto alla Commissione il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (in prosieguo: il «TEM»). Essa ha altresì risposto ai questionari antidumping ed intrapreso con la Commissione una corrispondenza in cui ha sollevato tutta una serie di questioni.

La ricorrente chiede ora l'annullamento del regolamento impugnato anzitutto perché esso reca rigetto della sua richiesta di ammissione al TEM. Si sarebbe ritenuto — afferma — che, sussistendo un regime di licenze all'esportazione, la Giant prendesse decisioni in materia di prezzi e di quantitativi delle vendite che non rispondevano a tendenze del mercato e risentivano di notevoli ingerenze da parte dello Stato. Ebbene, l'art. 2, n. 7, lett. b), del regolamento di base dovrebbe essere interpretato nel senso che il TEM va riconosciuto se nel caso concreto è dimostrata la prevalenza di condizioni di economia di mercato, nonostante eventuali norme o meccanismi nazionali incompatibili con tale economia. Siccome il regolamento impugnato non terrebbe conto della sua specifica situazione, sarebbe manifesto, per la ricorrente, un errore di valutazione, che integra una violazione dell'art. 2, n. 7, lett. b), del regolamento di base. Contestualmente la Giant fa valere una violazione dell'art. 253 CE, perché il detto regolamento ometterebbe di motivare il rigetto della sua richiesta di ammissione al TEM.

La ricorrente lamenta altresì che sia stata respinta la sua richiesta di non detrarre il dazio antidumping dal prezzo all'esportazione costruito, quale costo sostenuto tra l'importazione e la rivendita, in conformità dell'art. 11, n. 10, del regolamento di base. Il Consiglio avrebbe commesso un errore di diritto nel ritenere che non ci fossero variazioni dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita rispetto ai prezzi all'esportazione della ricorrente stabiliti nelle inchieste precedenti. Secondo la ricorrente, per essa non era stabilito alcun prezzo all'esportazione nelle inchieste precedenti. Inoltre l'art. 11, n. 10, non richiederebbe una verifica delle variazioni rispetto ai prezzi all'esportazione stabiliti sempre nelle inchieste precedenti.


(1)  GU L 183, pag. 1


10.12.2005   

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C 315/18


Ricorso presentato il 13 ottobre 2005 — Tea-Cegos e STG/Commissione

(Causa T-376/05)

(2005/C 315/32)

Lingua processuale: francese

Parti

Ricorrente(i): TEA-CEGOS (Madrid, Spagna) e Services Techniques Globaux (STG) (Bruxelles, Belgio) [Rappresentante(i): G. Vandersanden, L. Levi, avocat]

Convenuto(i): Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del(i) ricorrente(i)

annullare la decisione 12 ottobre 2005, recante rigetto della candidatura e dell'offerta del consorzio TEA-CEGOS e revoca della decisione di aggiudicazione di un contratto-quadro al consorzio TEA-CEGOS nel contesto della gara d'appalto EuropeAid — 2/119860/C-LOTTO no 7;

annullare tutte le altre decisioni prese dalla convenuta nell'ambito di tale gara di appalto in esito alla decisione 12 ottobre 2005 e, segnatamente, le decisioni di aggiudicazione ed i contratti conclusi dalla Commissione in esecuzione delle dette decisioni;

condannare la Commissione a tutte le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti nel ricorso in oggetto sono membri di un consorzio costituito ai fini della gara di appalto «EuropeAid/119860/C/SV/MULTI», indetto dalla convenuta. Il consorzio ha presentato la propria offerta per il lotto no 7 «Culture, Governance and Home Affairs».

Con lettera 20 maggio 2004, il consorzio veniva informato dell'accettazione della sua candidatura. Con lettera 18 luglio 2005, la convenuta le comunicava di ritenere necessario rivedere la propria decisione di aggiudicazione del contratto quadro alle ricorrenti, motivando tale cambiamento in base al fatto che la decisione in oggetto era stata presa sul fondamento di informazioni inesatte comunicate nel corso della procedura. Con decisione 12 ottobre 2005, la Commissione confermava il rigetto della candidatura e dell'offerta della ricorrente, in base alla clausola di esclusione prevista dall'art. 13 del bando di gara (1). Per motivare la propria decisione, essa invocava il fatto che uno dei membri del consorzio faceva parte di un altro gruppo, uno dei membri del quale partecipava ad un'altra candidatura per il medesimo contratto. Questa decisione è l'atto impugnato.

A sostegno della loro domanda di annullamento, le ricorrenti invocano diversi motivi.

Con il primo, esse deducono che la convenuta sarebbe incorsa in una violazione rispetto a quanto convenuto nella documentazione contrattuale, per erronea applicazione dell'art. 13 del bando di gara, nonché dell'art. 14 delle istruzioni all'offerente. Secondo le ricorrenti, l'art. 13 del bando di gara non sarebbe applicabile quando una decisione di aggiudicazione sia già stata presa. Esse sostengono, del pari, di non aver omesso di comunicare i documenti richiesti dalla convenuta, né avrebbero fornito false informazioni, ove i requisiti per l'applicazione dell'art. 14 delle istruzioni all'offerente — gli unici che giustifichino la contestazione della decisione di aggiudicazione dell'appalto in tale fase della procedura — non sarebbero pertanto soddisfatti.

In secondo luogo, le ricorrenti asseriscono che la convenuta avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione della nozione di «legal group», di cui all'art. 13 del bando di gara, accogliendo unicamente il criterio strutturale ed escludendo l'applicazione del test del conflitto di interessi tra i candidati della medesima gara di appalto. Secondo le ricorrenti, la valutazione accolta dalla convenuta sarebbe tale da ledere il principio di certezza del diritto. Le ricorrenti deducono, inoltre, un motivo attinente all'asserita violazione dell'obbligo di motivazione.

Il terzo motivo dedotto dalle ricorrenti attiene all'asserita violazione del principio di buona amministrazione ed alla mancanza di diligenza. Le ricorrenti deducono che, in caso di dubbio, la convenuta avrebbe dovuto metterne al corrente il consorzio entro un termine ragionevole, e interrogarle durante la procedura della gara di appalto e non successivamente alla sua decisione di aggiudicazione dell'appalto, ciò che avrebbe consentito di risparmiare le spese connesse alla sua partecipazione alle fasi successive della procedura.

Con l'ultimo motivo, le ricorrenti sostengono che sarebbe stato violato il loro legittimo affidamento, nonché la teoria della revoca degli atti amministrativi. Esse asseriscono che, nella specie, la decisione di aggiudicazione dell'appalto non sarebbe illegittima e, conseguentemente, non può essere revocata dalla convenuta.


(1)  Bando di gara per un contratto quadro mutiplo «Multiple framework contract recruit technical assistance for short-term expertize for exclusive benefit of third countries benefiting from European Commission's external aid» 2004/pag. 132-11932, GU pag. 132.


10.12.2005   

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C 315/18


Ricorso presentato il 20 ottobre 2005 — GHK Consulting /Commissione

(Causa T-383/05)

(2005/C 315/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: GHK Consulting Ltd (Londra, Regno Unito) [rappresentanti: J-E. Svensson e M. Dittmer, lawyers]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione europea 12 ottobre 2005 recante rigetto della candidatura e dell'offerta del consorzio guidato dalla GHK Consulting Ltd, con la quale la Commissione ha revocato la decisione di aggiudicazione al consorzio di un contratto-quadro nel contesto della gara d'appalto EuropeAid//119860/C — LOTTO no 7;

annullare ogni decisione della Commissione successiva a quella, succitata, 12 ottobre 2005 e, segnatamente, ogni decisione di concludere contratti con altri offerenti;

condannare la Commissione a tutte le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con il riferimento EuropeAid//119860/C/SV/Multi — Lotto no 7 la Commissione ha indetto un bando di gara per un contratto-quadro multiplo per l'assunzione a breve termine di esperti di assistenza tecnica ad esclusivo vantaggio dei paesi terzi che beneficiano degli aiuti esterni della Commissione europea. La ricorrente, in qualità di capofila di un consorzio, ha presentato domanda.

Con la decisione impugnata la Commissione ha escluso il consorzio della ricorrente giacché uno dei suoi membri, il Danish Institute of International Studies (in prosieguo: il «DIIS»), apparteneva allo stesso gruppo del Danish Institute of Human Rights (in prosieguo: il «DIHR»), a sua volta candidato in un altro consorzio per il medesimo contratto. L'art. 13 del bando di gara in questione vietava a persone giuridiche appartenenti a uno stesso gruppo giuridico di presentare più di un'offerta per lotto.

A fondamento della sua domanda d'annullamento della decisione impugnata la ricorrente contesta la conclusione della Commissione secondo cui il DIIS, il DIHR ed un terzo istituto formano un gruppo giuridico. A suo dire, nessuna di tali entità controlla le altre, trattandosi di istituti completamente autonomi e dotati di statuti distinti, che non condividono lo stesso corpo accademico, hanno direttivo e consigli di amministrazione propri eletti da organi completamente differenti e non partecipano degli stessi interessi o obiettivi economici. La ricorrente fa altresì valere che ogni ambiguità del bando di gara dev'essere interpretata nel senso più favorevole per gli offerenti e che la Commissione è responsabile per non aver chiarito prima le condizioni di partecipazione.


10.12.2005   

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C 315/19


Ordinanza del Tribunale di primo grado 29 settembre 2005 — BIC/Commissione

(Causa T-270/04) (1)

(2005/C 315/34)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 262 del 23.10.2004.


10.12.2005   

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C 315/19


Ordinanza del Tribunale di primo grado 7 ottobre 2005 — Umwelt-und Ingenieurtechnik/Commissione

(Causa T-125/05) (1)

(2005/C 315/35)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 115 del 14.5.2005.


10.12.2005   

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C 315/19


Ordinanza del Tribunale di primo grado 13 ottobre 2005 — Milella Campanella/Commissione

(Causa T-289/05 R)

(2005/C 315/36)

Lingua processuale: il francese

Il presidente del Tribunale ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


III Informazioni

10.12.2005   

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C 315/20


(2005/C 315/37)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 296 del 26.11.2005

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 281 del 12.11.2005

GU C 271 del 29.10.2005

GU C 257 del 15.10.2005

GU C 243 dell'1.10.2005

GU C 229 del 17.9.2005

GU C 217 del 3.9.2005

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