ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 314

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48o anno
10 dicembre 2005


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Commissione

2005/C 314/1

Tassi di cambio dell'euro

1

2005/C 314/2

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

2

2005/C 314/3

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

4

2005/C 314/4

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari

5

2005/C 314/5

Procedura di infrazione 2003/4497 — Civitavecchia

9

2005/C 314/6

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4061 — Kalyani Brakes/Brembo/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

10

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Commissione

10.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 314/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

9 dicembre 2005

(2005/C 314/01)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1785

JPY

yen giapponesi

142,01

DKK

corone danesi

7,4495

GBP

sterline inglesi

0,67320

SEK

corone svedesi

9,4224

CHF

franchi svizzeri

1,5398

ISK

corone islandesi

75,49

NOK

corone norvegesi

7,9270

BGN

lev bulgari

1,9556

CYP

sterline cipriote

0,5733

CZK

corone ceche

29,038

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

256,07

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6978

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,8569

RON

leu rumeni

3,6344

SIT

tolar sloveni

239,51

SKK

corone slovacche

38,026

TRY

lire turche

1,5988

AUD

dollari australiani

1,5709

CAD

dollari canadesi

1,3665

HKD

dollari di Hong Kong

9,1384

NZD

dollari neozelandesi

1,6770

SGD

dollari di Singapore

1,9836

KRW

won sudcoreani

1 218,39

ZAR

rand sudafricani

7,5029

CNY

renminbi Yuan cinese

9,5182

HRK

kuna croata

7,3990

IDR

rupia indonesiana

11 407,88

MYR

ringgit malese

4,439

PHP

peso filippino

62,985

RUB

rublo russo

34,0640

THB

baht thailandese

48,674


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


10.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 314/2


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(2005/C 314/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data della decisione:

Stato membro: Ungheria

Aiuto n.: N 123/2005

Denominazione: Regime di conservazione del patrimonio culturale per la promozione del turismo

Obiettivo: Conservazione del patrimonio culturale e promozione del turismo

Base giuridica: A Nemzeti Fejlesztési Hivatal 2/2005. (II. 18) rendeletével módosított, a Turisztikai célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet

Stanziamento: Lo stanziamento annuo, finanziato con risorse statali, è pari a 5 miliardi di fiorini ungheresi (ca. 20 milioni di EUR)

Intensità o importo dell'aiuto: Fino al 100 %

Durata: 2005-2009

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data della decisione:

Stato membro: Regno Unito

Numero dell'aiuto: N 159 /2005

Titolo: Finanziamento del trasporto ferroviario di merci nel tunnel sotto la Manica da parte della English Welsh and Scottish Railway International Ltd — EWSI

Obiettivo: L'aiuto mira a coprire gli oneri per l'uso del tunnel sotto la Manica, garantendo così il funzionamento continuato e ininterrotto dei servizi di trasporto ferroviario di merci attraverso il tunnel

Stanziamento: 42 000 000 GBP/60 100 000 EUR

Durata: Dal 1o maggio 2005 al 30 novembre 2006

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data della decisione:

Stato membro: Danimarca

Aiuto n.: N 214/2005

Denominazione: Regime di aiuti destinato ad incoraggiare le PMI all'utilizzo della tecnologia dell'informazione e del commercio elettronico

Obiettivo: Incoraggiare le PMI all'utilizzo della tecnologia dell'informazione e del commercio elettronico

Base giuridica: Finansloven § 19.11.10.80, tekstbemærkning 175

Stanziamento: ca. 1,3 milioni di EUR

Intensità o importo dell'aiuto: 50 % dei costi del progetto

Durata: Fino al 1o agosto 2007

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data della decisione:

Stato membro: Germania

Aiuto n.: N 248/2004

Denominazione: Trasferimento, sotto forma di conferimento tacito, del fondo di investimento dell'Assia alla Landesbank Hessen-Thüringen

Intensità o importo dell'aiuto: La misura non costituisce aiuto

Durata: Illimitata

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data della decisione:

Stato membro: Belgio

Aiuto N: N 279/2003

Denominazione: Aiuto ad investimenti ambientali nelle Fiandre

Obiettivo: Promuovere gli investimenti per la tutela dell'ambiente

Base giuridica: Decreet van 31 januari 2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid (Belgisch Staatsblad van 25 maart 2003)

Stanziamento: 626 milioni di EUR

Intensità o importo dell'aiuto: 40 %

Durata: 10 anni

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data della decisione:

Stato membro: Regno Unito

Aiuto N: N 293/2004

Denominazione: Modifica del regime N245/03

Obiettivo: L'obiettivo della modifica è introdurre spese su alcune licenze di software e altre spese in costi ammissibili

Base giuridica: Finance Bill 2004

Stanziamento: Non modificherà sostanzialmente lo stanziamento iniziale del regime

Intensità o importo dell'aiuto: Invariato

Durata: Invariata

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data della decisione:

Stato membro: Italia (Regione Friuli-Venezia Giulia)

Aiuto n.: N 308/2001

Denominazione: Aiuti all'occupazione dei soggetti disabili

Obiettivo: Il regime è volto a favorire l'assunzione di lavoratori disabili e l'adeguamento dei locali e degli strumenti di lavoro alle esigenze dei disabili

Base giuridica: Progetto di Legge Regionale (n. 133) «Disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili, di telelavoro e in materia previdenziale» in applicazione degli articoli 13 e 14 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»

Stanziamento: 13,5 miliardo di ITL (7 milioni di EUR)

Intensità o importo dell'aiuto: 50 % dei costi di adeguamento dei posti di lavoro e dei locali alle esigenze dei lavoratori disabili. Fiscalizzazione dei contributi sociali relativi ai lavoratori disabili assunti in base a determinate condizioni

Durata: 2001-2006

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data della decisione:

Stato membro: Repubblica ceca

Aiuto N: N 432/2004

Denominazione: Misura a favore di Boeing Česká e The Boeing Company

Obiettivo: Strumento di protezione giuridica nel contesto della cessazione della partecipazione azionaria di The Boeing Company in AERO Vodochody a.s. Industria aeronautica

Base giuridica: Usnesení vlády České republiky ze dne 6. října 2004 č. 973 o řešení situace ve společnosti AERO Vodochody a.s. a podmínkách ukončení účasti společnosti The Boeing Company v této společnosti

Durata: Nessun limite

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10.12.2005   

IT

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C 314/4


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(2005/C 314/03)

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Italia (Toscana)

Numero dell'aiuto: N 61/2004

Titolo: Indennizzo per la rimozione e la distruzione degli animali morti in azienda

Obiettivo: Indennizzo dei costi sostenuti dagli allevatori per la raccolta, il trasporto e la distruzione degli animali deceduti nelle aziende agricole

Fondamento giuridico: Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale n. 7 del 19.1.2004«Interventi a favore degli allevatori in relazione alla rimozione e alla distruzione degli animali morti in azienda»

Stanziamento: 810 000 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: Per la copertura dei costi di raccolta e trasporto degli animali morti: 300 EUR per capo bovino e bufalino e 65 EUR per capo ovino e caprino. L'indennizzo non può essere superiore al 100 % delle spese effettivamente sostenute dall'allevatore

Per la copertura dei costi di distruzione delle carcasse dei capi morti in azienda dal 1o novembre 2002 sino al 31 dicembre 2004: 50 EUR a capo bovino e bufalino e 7 EUR a capo ovino e caprino. L'indennizzo non può essere superiore al 100 % delle spese effettivamente sostenute dall'allevatore per gli animali morti in azienda dal 1o novembre 2002 al 31 dicembre 2003 e al 75 % delle suddette spese per gli animali morti in azienda dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004

Durata: Gli indennizzi sono erogati per gli animali deceduti nelle aziende agricole dal 1o novembre 2002 al 31 dicembre 2004

Altre informazioni: Il progetto di legge n. 7 del 19.1.2004 modifica un regime esistente approvato dalla Commissione nell'ambito dei fascicoli relativi agli aiuti di Stato nn. N 639/2001 (decisione della Commissione SG(2002) 198 del 31 gennaio 2002, GU C 58/2002) e N 739/2002 (decisione della Commissione C (2003)64 del 15 gennaio 2003, GU C 39/2003)

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Spagna

Numero dell'aiuto: N 163/2004

Titolo: Aiuti destinati a riparare i danni cagionati dalle piogge torrenziali ad Aragona

Obiettivo: Riparare i danni provocati dalle piogge torrenziali ad Aragona

Fondamento giuridico: Proyecto de orden por la que se establecen ayudas para paliar los daños causados por las tormentas y lluvias torrenciales acaecidas en los meses de julio y agosto de 2003 en determinados municipios de la Comunidad Autónoma de Aragón

Stanziamento: 285 000 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: Inferiore ai danni provocati alle piantagioni legnose

Durata: Aiuto ad hoc

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/


10.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 314/5


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari

(2005/C 314/04)

La presente pubblicazione conferisce un diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 12 quinquies del citato regolamento. Le eventuali dichiarazioni di opposizione a tale domanda devono essere trasmesse, per il tramite dell'autorità competente di uno Stato membro, di uno Stato membro dell'OCM o di un paese terzo riconosciuto conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione. La pubblicazione è motivata dagli elementi sotto illustrati, in particolare al punto 4.6, in base ai quali la domanda si ritiene giustificata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

«LIMONE FEMMINELLO DEL GARGANO»

N. CE: IT/00297/10.06.2003

DOP ( ) IGP ( X )

La presente scheda costituisce una sintesi redatta a scopo informativo. Per un'informazione completa, gli interessati ed in particolare i produttori della I.G.P. in questione sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare a livello nazionale oppure presso i Servizi competenti della Commissione Europea (1).

1.   Servizio competente dello Stato membro

Nome:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Indirizzo:

Via XX Settembre, 20 — I-00187 Roma

Tel.

(39-06) 48 19 96 8

Fax

(39-06) 42 01 31 26

e-mail:

qtc3@politicheagricole.it

2.   Richiedente

2.1   Nome: Consorzio di tutela e valorizzazione «Gargano Agrumi»

2.2   Indirizzo:

Via Salita della Bella — I-71018 Vico del Gargano (FG)

Tel. (0884) 96 62 29

Fax (0884) 96 63 99

2.3   Composizione: produttori/trasformatori ( X ), altro ( )

3.   Tipo di prodotto

classe 1.6 — Ortofrutticoli allo stato naturale.

4.   Descrizione del disciplinare

(sintesi delle condizioni di cui all'art. 4, paragrafo 2)

4.1   Nome: «Limone Femminello del Gargano»

4.2   Descrizione: frutti allo stato fresco, riferibili alla specie «Citrus limonium», varietà femminello comune, a scorza gentile, detto anche lustrino (Citrus limonium tenue R.) e oblungo, detto anche fusillo (Citrus limonium oblungum R.).

Le principali caratteristiche del «Limone Femminello del Gargano» sono le seguenti:

limone a scorza gentile (lustrino):

forma sferoidale;

buccia particolarmente liscia e di spessore molto sottile, di colore giallo chiaro;

diametro minimo equatoriale mm. 50;

peso non inferiore a g. 80;

flavedo ricco di oli essenziali e con profumi molto intensi;

frutto costituito da 8 a 11 segmenti;

polpa e succo giallo citrino, con numero ridotto di semi: il succo costituisce il 35 % del peso del frutto e presenta acidità superiore a g. 3,5 per 100 ml.

Limone oblungo (fusillo)

forma ellittica;

buccia di spessore medio, più o meno liscia, e di colore citrino intenso;

diametro minimo equatoriale mm. 60;

peso non inferiore a g.100;

flavedo ricco di oli essenziali e con profumi molto intensi;

frutto costituito da 8 a 11 segmenti;

polpa e succo giallo citrino: il succo costituisce almeno il 30 % del peso del frutto e presenta acidità superiore a g. 3,5 per ml.100.

4.3   Zona geografica: La zona geografica interessata alla produzione, nonché al confezionamento, è ubicata nella provincia di Foggia (Regione Puglia) e comprende i territori dei comuni di Vico del Gargano, Ischitella e Rodi Garganico e precisamente il tratto costiero — sub costiero settentrionale del promontorio del Gargano che va da Vico del Gargano a Rodi Garganico, fin sotto Ischitella.

4.4   Prova dell'origine: Ogni fase del processo produttivo viene costantemente monitorata. Attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, dei produttori e dei confezionatori, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto.

La rintracciabilità del prodotto e la prova dell'origine sono garantite inoltre dall' iscrizione di ciascun limoneto in un apposito elenco attivato, tenuto ed aggiornato dall'organismo di controllo, con annotazione degli elementi identificativi del limoneto, nonché dalla denuncia alla struttura di controllo delle quantità prodotte. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

4.5   Metodo di ottenimento: il disciplinare prevede tra l'altro che l'impianto del limoneto sia fatto nel rispetto delle caratteristiche orografiche e pedologiche che distinguono la zona di produzione: nei terreni in declivio, si procede al terrazzamento, con muretti a secco o con ciglionamenti. La protezione dai venti freddi, quando necessaria, è assicurata da frangivento costituiti prevalentemente dal leccio, essenza tipica della zona, da canneti e reti.

Il portainnesto, utilizzato secondo tradizione, è esclusivamente il melangolo (citrus mearda) certificato come tale dalla vigente normativa.

L'impalcatura della pianta è costituita da due branche principali e da due secondarie, in modo che la chioma si sviluppi secondo un cerchio inscritto in un quadrato, assumendo la forma di una semisfera schiacciata, denominata cupola squarciata, in quanto cava, idonea a favorire l'arieggiamento e le operazioni di raccolta.

Il sesto d'impianto è quello tradizionale a quinconce con una densità d'impianto compresa tra 250 e 400 piante per ettaro.

Nel periodo compreso tra maggio e ottobre le piante di limone sono irrigate.

La produzione di limoni non deve superare le 35 tonnellate per ettaro.

La raccolta, effettuata manualmente e con l'ausilio di forbici, avviene durante tutto l'anno, in quanto le condizioni pedoclimatiche e le peculiari caratteristiche dei limoneti garantiscono una lunga persistenza del frutto sulla pianta. È vietata la maturazione artificiale dei frutti.

Il confezionamento del prodotto IGP «Limone Femminello del Gargano» può avvenire esclusivamente nella zona di origine così come indicata al punto 4.3, al fine di garantire la tracciabilità e il controllo del prodotto e per non deteriorare le caratteristiche qualitative del prodotto.

4.6   Legame: grazie alla qualità ambientale del contesto, inquadrabile, da un punto di vista geo-pedoclimatico, nella «Regione litoranea» e nella «Fascia subumida a clima mediterraneo» del promontorio garganico, di microambienti, in ognuno dei quali, grazie all'esperienza tradizionale e secolare dei contadini della zona, si sono sviluppati fin dal passato limoni le cui caratteristiche qualitative sono così palesi da essere richiesti, fin dall'antichità, anche da mercati esteri, il Limone Femminello del Gargano è stimato per la sua genuinità e, soprattutto, per la particolarità dei profumi che questa IGP presenta rispetto ai limoni prodotti nelle altre regioni italiane.

L'agrumicoltura del Gargano è ancora una forma di «agricoltura tradizionale», con lavori manuali, in cui maestro è ancora il potatore; quella del Gargano si delinea come una forma di agricoltura che nel corso del tempo ha maturato un patrimonio di conoscenze agronomiche tramandatasi di generazione in generazione.

Già nel 1884 era attiva una prima rete commerciale con il continente nord americano che assorbiva gran parte della produzione agrumaria. Le prime documentazioni storiche sul Limone Femminello del Gargano risalgono all'anno 1 000; mentre la più antica testimonianza dei dati produttivi della zona risale alla statistica del Reame di Napoli del 1811, e ben il 60 % della produzione era destinato all'esportazione.

4.7   Struttura di controllo: La struttura di controllo è un'autorità pubblica designata.

4.8   Etichettatura: Il «Limone Femminello del Gargano» deve essere immesso al consumo in confezioni chiuse, rigide, costituite da materiale di origine vegetale, quale legno o cartone, con una capienza da un minimo di 1 kg ad un massimo di 25 kg: la confezione deve assicurare che almeno l'80 % dei frutti, senza o con incarto, riporti il logo I.G.P. «Limone Femminello del Gargano». Se il frutto è commercializzato sfuso, dovrà riportare il predetto logo.

Sulle confezioni dovranno essere riportate le seguenti indicazioni

«Limone Femminello del Gargano» eventualmente seguita dal nome del tipo commercializzato lustrino o fusillo, il logo, la dicitura I.G.P. anche per esteso, le indicazioni relative al produttore, al confezionatore, al commerciante e il peso netto all'origine.

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la I.G.P. «Limone Femminello del Gargano», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della I.G.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle Politiche Agricole. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Mi.P.A.F. in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CEE) n. 2081/92.

Il logo è costituito dall'immagine stilizzata di due limoni, con rametto fogliato, all'interno di una corona ellissoidale: sulla corona è riportata la dicitura «Limone Femminello del Gargano».

I limoni rappresentati e la dicitura «Limone Femminello del Gargano» sono di colore giallo sfumato, il rametto e le foglie di colore verde.

4.9   Condizioni nazionali: —


(1)  Commissione europea - Direzione generale «Agricoltura e sviluppo rurale» - Unità «Politica di qualità dei prodotti agricoli» - B-1049 Bruxelles.


10.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 314/9


Procedura di infrazione 2003/4497 — Civitavecchia

(2005/C 314/05)

In risposta al parere motivato complementare inviato dalla Commissione alla Repubblica italiana in merito alla suddetta procedura, con il quale la Commissione aveva considerato che non adempiendo correttamente all'obbligo di misurare le concentrazioni di particelle PM10 nella zona di Civitavecchia, e, conseguentemente, non rendendo regolarmente disponibili al pubblico le informazioni relative a tali concentrazioni, le autorità italiane avessero violato le direttive 96/62/CE, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente (1), e 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo (2), le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione che dal 3 aprile 2005 è attiva a Civitavecchia (in via Palmiro Togliatti) una stazione di monitoraggio della qualità dell'aria in grado di misurare le concentrazioni di PM10 e che l'informazione relativa è disponibile sul sito web dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio (Arpalazio) http://www.arpalazio.it/aria/centraline/dettaglio_provincia.php.

Pertanto, alla luce di quanto precede, i servizi della Commissione ritengono che la Repubblica italiana si sia conformata al suddetto parere motivato complementare e che la procedura di infrazione 2003/4497 debba essere chiusa. Pertanto, essi proporranno alla Commissione l'archiviazione della stessa.

Ove siano presentati alla Commissione nuovi elementi che possano indurre ad una riconsiderazione della menzionata proposta di archiviazione, essi devono essere comunicati entro il termine di un mese a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del presente avviso. In mancanza di tali ulteriori dati la Commissione procederà all'archiviazione della procedura.

Resta impregiudicato che, ove la Commissione venisse in possesso, anche successivamente all'archiviazione, di ulteriori notizie suscettibili di giustificare l'apertura di un procedimento avente il medesimo oggetto, il caso verrebbe riaperto e nuovamente istruito.


(1)  Gazzetta ufficiale L 296 del 21/11/1996 pag. 55-63

(2)  Gazzetta ufficiale L 163 del 29/6/1999 pag. 41-60


10.12.2005   

IT

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C 314/10


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4061 — Kalyani Brakes/Brembo/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2005/C 314/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 2/12/2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Kalyani Brakes Ltd («Kalyani», India, appartenente al gruppo Bosch) e Brembo S.p.A («Brembo», Italia) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune di una società di nuova costituzione KBX Motorbike Products Private Ltd («KBX», India) che si configura come impresa comune.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Kalyani: produzione di sistemi di freno per automobili,

Brembo: produzione di sistemi di freno per automobili,

KBX: produzione di sistemi di freno per veicoli a due ruote.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4061 — Kalyani Brakes/Brembo/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.