ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 300

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48o anno
30 novembre 2005


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Commissione

2005/C 300/1

Tassi di cambio dell'euro

1

2005/C 300/2

Procedura d'informazione — Regole tecniche ( 1 )

2

2005/C 300/3

Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia

8

2005/C 300/4

Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Oro da investimento esente — Elenco delle monete d'oro che soddisfano i criteri stabiliti all'articolo 26 ter, lettera a, punto ii), della direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, modificata dalla direttiva 98/80/CE del Consiglio del 12 ottobre 1998 (Regime speciale applicabile all'oro da investimento)

10

2005/C 300/5

Rassegna commentata dei mercati regolamentati e delle disposizioni nazionali che attuano i requisiti pertinenti della DSI (direttiva 93/22/CEE del Consiglio)

23

2005/C 300/6

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della Direttiva del Consiglio 94/9/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva — 2004 ( 1 )

29

2005/C 300/7

Presentazione pubblica dei risultati preliminari dell'indagine nel settore dell'energia ( 1 )

35

2005/C 300/8

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4037 — Gerdau/Grupo Santander/Bogey/Sidenor) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

36

2005/C 300/9

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4042 — Toepfer/InVivo/Soulès) ( 1 )

37

2005/C 300/0

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3885 — Apax/Barclays/Tchenguiz/Somerfield/JV) ( 1 )

38

2005/C 300/1

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3925 — UPS/LYNX) ( 1 )

38

 

III   Informazioni

 

Commissione

2005/C 300/2

Invito a presentare proposte di azioni indirette di RST nell'ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione Strutturare lo Spazio europeo della ricerca — Scienza e società — Una società più vicina alla ricerca; Promuovere la scienza e la cultura scientifica — Codice identificativo dell'invito: FP6-2005-Science-and-society-19

39

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Commissione

30.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 300/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

29 novembre 2005

(2005/C 300/01)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1793

JPY

yen giapponesi

140,57

DKK

corone danesi

7,4551

GBP

sterline inglesi

0,68430

SEK

corone svedesi

9,5020

CHF

franchi svizzeri

1,5476

ISK

corone islandesi

74,77

NOK

corone norvegesi

7,9490

BGN

lev bulgari

1,9555

CYP

sterline cipriote

0,5735

CZK

corone ceche

28,990

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

251,46

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6961

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,9038

RON

leu rumeni

3,6476

SIT

tolar sloveni

239,50

SKK

corone slovacche

37,868

TRY

lire turche

1,6004

AUD

dollari australiani

1,5933

CAD

dollari canadesi

1,3787

HKD

dollari di Hong Kong

9,1441

NZD

dollari neozelandesi

1,6790

SGD

dollari di Singapore

1,9936

KRW

won sudcoreani

1 222,23

ZAR

rand sudafricani

7,6361

CNY

renminbi Yuan cinese

9,5283

HRK

kuna croata

7,3990

IDR

rupia indonesiana

11 840,17

MYR

ringgit malese

4,458

PHP

peso filippino

63,614

RUB

rublo russo

33,9010

THB

baht thailandese

48,589


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


30.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 300/2


Procedura d'informazione — Regole tecniche

(2005/C 300/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37; GU L 217 del 5.8.1998, pag. 20).

Notifiche di progetti nazionali di regole tecniche ricevute dalla Commissione.

Riferimento (1)

Titolo

Scadenza della sospensione di tre mesi (2)

2005/0600/FIN

Decreto del ministero dei Trasporti e delle comunicazioni sulle modifiche da apportare al regolamento in materia di struttura e equipaggiamento dei veicoli

6.2.2006

2005/0601/E

Progetto di regolamento con cui si regolano le radiocomunicazioni marittime sulle navi civili spagnole

6.2.2006

2005/0602/E

Decreto ministeriale che regolamenta il controllo metrologico da parte dello Stato dei sistemi di conteggio e di controllo dell'affluenza di persone nei locali aperti al pubblico

6.2.2006

2005/0603/I

Schema di decreto ministeriale recante: «Condizioni e modalità di riconoscimento di idoneità a soggetti, in possesso degli opportuni requisiti, per l'effettuazione delle verifiche iniziale, periodica ed occasionale delle apparecchiature di cui all'Appendice X del titolo III del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada»

6.2.2006

2005/0604/UK

TR 2517 A — Specifica di prestazioni per segnaletica elettromeccanica a messaggio variabile

6.2.2006

2005/0605/HU

Decreto congiunto del ministro delle Politiche agricole e dello sviluppo rurale, del ministro della Sanità, del ministro dell'Economia e dei trasporti numero ..../2006. (......) a modifica del decreto congiunto del ministro delle Politiche agricole e dello sviluppo rurale, del ministro della Gioventù, della famiglia, delle politiche sociali e delle pari opportunità, del ministro dell'Economia e dei trasporti numero 65/2004 (IV. 27) sulle disposizioni relative all'imbottigliamento e alla commercializzazione delle acque minerali naturali, delle acque sorgive, delle acque potabili, nonché delle acque potabili arricchite con elementi minerali e delle acque insaporite

8.2.2006

2005/0606/UK

TR 2522 A — Monitoraggio e controllo a distanza di apparecchiature per la regolazione del traffico via rete di telecomunicazioni

8.2.2006

2005/0608/LV

Regolamento in materia di trasformazione dei trattori e dei rimorchi di trattori

8.2.2006

2005/0609/B

Progetto di regio decreto che stabilisce le misure in materia di prevenzione degli incendi e delle esplosioni cui devono soddisfare i parcheggi chiusi ai fini della sosta dei veicoli GPL

8.2.2006

2005/0610/A

Legge cautelativa dell'Austria superiore in materia di ingegneria genetica 2006 — Oö. Gt-VG 2006

8.2.2006

2005/0611/S

Regolamento di modifica al regolamento (1999:58) sul divieto di detenzione di talune sostanze pericolose per la salute

8.2.2006

2005/0612/F

Ordinanza recante approvazione del metodo di calcolo Th-C-E, compreso l'allegato che specifica il metodo di calcolo

9.2.2006

2005/0613/F

Decreto relativo alle caratteristiche termiche e alle prestazioni energetiche delle costruzioni

9.2.2006

2005/0614/F

Ordinanza relativa alle caratteristiche termiche degli edifici di nuova costruzione e delle parti nuove di edifici, annessi compresi

9.2.2006

2005/0615/D

Direttiva modello concernente i requisiti di protezione antincendio sugli impianti di ventilazione (direttiva modello sugli impianti di ventilazione M-LüAR), versione del 29.09.2005

9.2.2006

2005/0616/D

Direttiva modello concernente i requisiti di protezione antincendio per piani di sistemi, — versione settembre 2005

9.2.2006

2005/0617/UK

TR 2516 A — Specifica di prestazioni per segnaletica a messaggio variabile discontinuo

9.2.2006

2005/0618/UK

TR 2520 A — Apparecchiature logiche unidirezionali

10.2.2006

2005/0619/CZ

Progetto di decreto che prevede i requisiti relativi agli integratori alimentari e all'arricchimento degli alimenti con integratori alimentari

10.2.2006

La Commissione richiama l'attenzione sulla sentenza riguardante la «CIA Security», emessa il 30 aprile 1996 nella causa C-194/94 (Racc. 1996, pag. I-2201), secondo la quale la Corte di giustizia ritiene che gli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34/CE (all'epoca 83/189/CEE) debbano essere interpretati nel senso che i singoli possono farli valere dinanzi a un giudice nazionale, il quale deve rifiutare l'applicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva di cui sopra.

Detta sentenza conferma la comunicazione della Commissione del 1o ottobre 1986 (GU C 245 dell'1.10.1986, pag. 4).

L'inadempimento dell'obbligo di notifica comporta pertanto l'inapplicabilità delle regole tecniche in esame, che di consequenza sano inopponibili ai singoli.

Per ulteriori altri informazioni sulla procedura di notifica, rivolgersi a:

Commissione europea

DG Imprese e industria, Unità C3

BE–1049 Bruxelles

e-mail: Dir83-189-Central@cec.eu.int

oppure visitare il sito internet: http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/

Per eventuali informazioni su tali notifiche, rivolgersi ai servizi nazionali, il cui elenco è riportato di seguito:

ELENCO DEI DIPARTIMENTI NAZIONALI RESPONSABILI DELL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/34/CE

BELGIO

BELNotif

Qualité et Sécurité

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

NG III — 4ème étage

Boulevard du Roi Albert II/16

BE-1000 Bruxelles

Sig.ra Pascaline Descamps

Tel. (32) 2 206 46 89

Fax (32) 2 206 57 46

E-mail: pascaline.descamps@mineco.fgov.be

paolo.caruso@mineco.fgov.be

E-mail generico: belnotif@mineco.fgov.be

Sito Web: http://www.mineco.fgov.be

REPUBBLICA CECA

Czech Office for Standards, Metrology and Testing

Gorazdova 24

PO BOX 49

CZ-128 01 Praha 2

Sig. Miroslav Chloupek

Director of International Relations Department

Tel. (420) 224 907 123

Fax (420) 224 914 990

E-mail: chloupek@unmz.cz

E-mail generico: eu9834@unmz.cz

Sito Web: http://www.unmz.cz

DANIMARCA

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 Copenhagen Ø (oppure DK-2100 Copenhagen OE)

Tel. (45) 35 46 66 89 (linea diretta)

Fax (45) 35 46 62 03

E-mail: Sig.ra Birgitte Spühler Hansen — bsh@ebst.dk

Cassetta delle lettere per messaggi relativi a notifiche — noti@ebst.dk

Sito Web: http://www.ebst.dk/Notifikationer

GERMANIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Referat XA2

Scharnhorststr. 34-37

DE-10115 Berlin

Sig.ra Christina Jäckel

Tel. (49) 30 2014 6353

Fax. (49) 30 2014 5379

E-mail: infonorm@bmwa.bund.de

Sito Web: http://www.bmwa.bund.de

ESTONIA

Ministry of Economic Affairs and Communications

Harju str. 11

EE-15072 Tallinn

Mr Karl Stern

Tel. (37-2) 6 256 405

Fax (37-2) 6 313 660

E-mail: karl.stern@mkm.ee

E-mail generico: el.teavitamine@mkm.ee

GRECIA

Ministry of Development

General Secretariat of Industry

Mesogeion 119

EL-101 92 Athens

Tel. (30) 210 696 98 63

Fax (30) 210 696 91 06

ELOT

Acharnon 313

EL-111 45 Athens

Tel. (30) 210 212 03 01

Fax (30) 210 228 62 19

E-mail: 83189in@elot.gr

Sito Web: http://www.elot.gr

SPAGNA

Ministerio de Asuntos Exteriores

Secretaría de Estado de Asuntos Europeos

Direccion General de Coordinacion del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias

Subdireccion General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y de Medio Ambiente

C/Padilla, 46, Planta 2a, Despacho: 6218

ES-28006 Madrid

Sig. Angel Silván Torregrosa

Tel. (34-91) 379 83 32

Sig.ra Esther Pérez Peláez

Consigliere tecnico

E-mail: esther.perez@ue.mae.es

Tel. (34-91) 379 84 64

Fax (34-91) 379 84 01

E-mail: d83-189@ue.mae.es

FRANCIA

Délégation interministérielle aux normes

Direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'information et des Postes (DiGITIP)

Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC)

Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété industrielle (SQUALPI)

DiGITIP 5

12, rue Villiot

FR-75572 Paris Cedex 12

Sig.ra Suzanne Piau

Tel. (33) 1 53 44 97 04

Fax (33) 1 53 44 98 88

E-mail: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

Sig.ra Françoise Ouvrard

Tel. (33) 1 53 44 97 05

Fax (33) 1 53 44 98 88

E-mail: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr

IRLANDA

NSAI

Glasnevin

Dublin 9

Ireland

Sig. Tony Losty

Tel. (35-3) 1 807 38 80

Fax (35-3) 1 807 38 38

E-mail: tony.losty@nsai.ie

Sito Web: http://www.nsai.ie/

ITALIA

Ministero delle attività produttive

Dipartimento per le imprese

Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività

Ispettorato tecnico dell'industria — Ufficio F1

Via Molise 2

IT-00187 Roma

Sig. Vincenzo Correggia

Tel. (39) 06 47 05 22 05

Fax (39) 06 47 88 78 05

E-mail: vincenzo.correggia@minindustria.it

Sig. Enrico Castiglioni

Tel. (39) 06 47 05 26 69

Fax (39) 06 47 88 77 48

E-mail: enrico.castiglioni@minindustria.it

E-mail generico: ucn98.34.italia@attivitaproduttive.gov.it

Sito Web: http://www.minindustria.it

CIPRO

Cyprus Organization for the Promotion of Quality

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

13, A. Araouzou street

CY-1421 Nicosia

Tel. (35-7) 22 409313 oppure (357) 22 375053

Fax (35-7) 22 754103

Sig. Antonis Ioannou

Tel. (35-7) 22 409409

Fax (35-7) 22 754103

E-mail: aioannou@cys.mcit.gov.cy

Sig.ra Thea Andreou

Tel. (35-7) 22 409 404

Fax (35-7) 22 754 103

E-mail: tandreou@cys.mcit.gov.cy

E-mail generico: dir9834@cys.mcit.gov.cy

Sito Web: http://www.cys.mcit.gov.cy

LETTONIA

Ministry of Economics of Republic of Latvia

Trade Normative and SOLVIT Notification Division

SOLVIT Coordination Centre

55, Brivibas Street

LV-1519 Riga

Reinis Berzins

Deputy Head of Trade Normative and SOLVIT Notification Division

Tel. (371) 70 13 2 30

Fax (371) 72 80 882

Zanda Liekna

Solvit Coordination Centre

Tel. (371) 70 13 236

Fax (371) 72 80 88 2

E-mail: zanda.liekna@em.gov.lv

General e-mail: notification@em.gov.lv

LITUANIA

Lithuanian Standards Board

T. Kosciuskos g. 30

LT-01100 Vilnius

Sig.ra Daiva Lesickiene

Tel. (370) 5 270 93 47

Fax (370) 5 270 93 67

E-mail: dir9834@lsd.lt

Sito Web: http://www.lsd.lt

LUSSEMBURGO

SEE — Service de l'Energie de l'Etat

34, avenue de la Porte-Neuve

B.P. 10

LU-2010 Luxembourg

Sig. J.P. Hoffmann

Tel. (35-2) 46 97 46 1

Fax (35-2) 22 25 24

E-mail: see.direction@eg.etat.lu

Sito Web: http://www.see.lu

UNGHERIA

Hungarian Notification Centre –

Ministry of Economy and Transport

Budapest

Honvéd u. 13-15

HU-1055

Sig. Zsolt Fazekas

E-mail: fazekaszs@gkm.hu

Tel. (36-1) 374 2873

Fax (36-1) 473 1622

E-mail: notification@gkm.hu

Sito Web: http://www.gkm.hu/dokk/main/gkm

MALTA

Malta Standards Authority

Level 2

Evans Building

Merchants Street

VLT 03

MT-Valletta

Tel. (35-6) 2124 2420

Fax (35-6) 2124 2406

Sig.ra Lorna Cachia

E-mail: lorna.cachia@msa.org.mt

E-mail generico: notification@msa.org.mt

Sito Web: http://www.msa.org.mt

PAESI BASSI

Ministerie van Financiën

Belastingsdienst/Douane Noord

Team bijzondere klantbehandeling

Centrale Dienst voor In-en uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Nederland

Sig. Ebel van der Heide

Tel. (31) 50 5 23 21 34

Sig.ra Hennie Boekema

Tel. (31) 50 5 23 21 35

Sig.ra Tineke Elzer

Tel. (31) 50 5 23 21 33

Fax (31) 50 5 23 21 59

E-mail generico:

Enquiry.Point@tiscali-business.nl

Enquiry.Point2@tiscali-business.nl

AUSTRIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/1

Stubenring 1

AT-1010 Wien

Sig.ra Brigitte Wikgolm

Tel. (43-1) 711 00 58 96

Fax (43-1) 715 96 51 oppure (43-1) 712 06 80

E-mail: not9834@bmwa.gv.at

Sito Web: http://www.bmwa.gv.at

POLONIA

Ministry of Economy and Labour

Department for European and Multilateral Relations

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Sig.ra Barbara Nieciak

Tel. (48) 22 693 54 07

Fax (48) 22 693 40 28

E-mail: barnie@mg.gov.pl

Sig.ra Agata Gągor

Tel. (48) 22 693 56 90

E-mail generico: notyfikacja@mg.gov.pl

PORTOGALLO

Instituto Portugês da Qualidade

Rua Antonio Gião, 2

PT-2829-513 Caparica

Sig.ra Cândida Pires

Tel. (351-21) 294 82 36 oppure 81 00

Fax (351-21) 294 82 23

E-mail: c.pires@mail.ipq.pt

E-mail generico: not9834@mail.ipq.pt

Sito Web: http://www.ipq.pt

SLOVENIA

SIST — Slovenian Institute for Standardization

Contact point for 98/34/EC and WTO-TBT Enquiry Point

Šmartinska 140

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 30 41

Fax (386-1) 478 30 98

E-mail: contact@sist.si

Sig.ra Vesna Stražišar

SLOVACCHIA

Sig.ra Kvetoslava Steinlova

Director of the Department of European Integration,

Office of Standards, Metrology and Testing of the Slovak Republic

Stefanovicova 3

SK-814 39 Bratislava

Tel. (42-1) 2 5249 3521

Fax (42-1) 2 5249 1050

E-mail: steinlova@normoff.gov.sk

FINLANDIA

Kauppa-ja teollisuusministeriö

(Ministry of Trade and Industry)

Visitor address:

Aleksanterinkatu 4

FI-00170 Helsinki

e

Ratakatu 3

FI-00120 Helsinki

Indirizzo postale:

PO Box 32

FI-00023 Government

Sig. Tuomas Mikkola

Tel. (35-8) 9 57 86 32 65

Fax (35-8) 9 1606 46 22

E-mail: tuomas.mikkola@ktm.fi

Sig.ra Katri Amper

E-mail generico: maaraykset.tekniset@ktm.fi

Sito Web: http://www.ktm.fi

SVEZIA

Kommerskollegium

(National Board of Trade)

Box 6803

Drottninggatan 89

SE–113 86 Stockholm

Sig.ra Kerstin Carlsson

Tel. (46) 86 90 48 82 oppure (46) 86 90 48 00

Fax (46) 86 90 48 40 oppure (46) 83 06 75 9

E-mail: kerstin.carlsson@kommers.se

E-mail generico: 9834@kommers.se

Sito Web: http://www.kommers.se

REGNO UNITO

Department of Trade and Industry

Standards and Technical Regulations Directorate 2

151 Buckingham Palace Road

London SW1 W 9SS

United Kingdom

Sig. Philip Plumb

Tel. (44) 2072151488

Fax (44) 2072151529

E-mail: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk

E-mail generico: 9834@dti.gsi.gov.uk

Sito Web: http://www.dti.gov.uk/strd

EFTA — ESA

EFTA Surveillance Authority

Rue Belliard 35

BE-1040 Bruxelles

Sig.ra Adinda Batsleer

Tel. (32-2) 286 18 61

Fax (32-2) 286 18 00

E-mail: aba@eftasurv.int

Sig.ra Tuija Ristiluoma

Tel. (32-2) 286 18 71

Fax (32-2) 286 18 00

E-mail: tri@eftasurv.int

E-mail generico: DRAFTTECHREGESA@eftasurv.int

Sito Web: http://www.eftasurv.int

EFTA

Goods Unit

EFTA Secretariat

Rue Joseph II 12-16

BE-1000 Bruxelles

Sig.ra. Kathleen Byrne

Tel. (32-2) 286 17 49

Fax (32-2) 286 17 42

E-mail: kathleen.byrne@efta.int

E-mail generico: DRAFTTECHREGEFTA@efta.int

Sito Web: http://www.efta.int

TURCHIA

Undersecretariat of Foreign Trade

General Directorate of Standardisation for Foreign Trade

Inönü Bulvari n. 36

TR-06510

Emek — Ankara

Sig. Mehmet Comert

Tel. (90) 312 212 58 98

Fax (90) 312 212 87 68

E-mail: dtsabbil@dtm.gov.tr

Sito Web: http://www.dtm.gov.tr


(1)  Anno, numero di registrazione, Stato membro autore.

(2)  Periodo nel corso del quale il progetto non può essere adottato.

(3)  Senza scadenza, in quanto la Commissione ha accettato la motivazione di urgenza invocata dallo Stato membro autore del progetto.

(4)  Senza scadenza, in quanto si tratta di specificazioni tecniche o di altri requisiti o di regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario, ai sensi dell'articolo 1, punto 11, secondo comma, terzo trattino, della direttiva 98/34/CE.

(5)  Procedura di informazione chiusa.


30.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 300/8


Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia

(2005/C 300/03)

La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale presentata ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («il regolamento di base») (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (2).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata dalla Open Joint Stock Company «Mineral and Chemical Company EuroChem» («il richiedente»), un produttore esportatore russo.

2.   Prodotto

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso originari della Russia («il prodotto in esame»), normalmente dichiarati ai codici NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 91. L'indicazione dei codici NC ha valore puramente indicativo.

3.   Misure esistenti

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 658/2002 (3) del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 945/2005 (4) del Consiglio sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia.

4.   Motivi del riesame

La domanda, presentata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, è fondata su elementi di prova prima facie, forniti dal richiedente, da cui risulta che le circostanze che hanno comportato l'adozione delle misure sono cambiate e che tale cambiamento è definitivo.

Il richiedente afferma, fornendo elementi di prova a sostegno delle sue affermazioni, che se si effettuasse un confronto con i suoi costi e prezzi all'esportazione ne risulterebbe un dumping ridotto, notevolmente inferiore rispetto al livello delle misure attualmente in vigore Pertanto, per compensare il dumping non è più necessario mantenere le misure al loro livello attuale, basate sul margine di pregiudizio determinato in precedenza.

5.   Procedimento per la determinazione del dumping

Avendo stabilito, previa consultazione del Comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, la cui portata si limita all'esame del dumping per quanto riguarda il richiedente.

(a)   Questionari

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà un questionario al richiedente e alle autorità del paese esportatore interessato. Tali informazioni e le relative prove a sostegno devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a).

(b)   Raccolta d'informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare eventuali altre informazioni diverse da quelle indicate nel questionario e a fornire elementi di prova a sostegno di tali osservazioni e informazioni. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera a).

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b).

6.   Termini

(a)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. È importante sottolineare che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

(b)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

7.   Osservazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo disposizione contraria), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (5) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

Indirizzo della Commissione per tutti i contatti e le informazioni

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione B

Ufficio: J-79 5/16

BE-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05.

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora, o collabora soltanto parzialmente, e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12.

(3)  GU L 102 del 18.4.2002, pag. 1.

(4)  GU L 160 del 23.6.2005, pag. 1.

(5)  Ciò vuol dire che il documento è esclusivamente per uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43), È un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (Accordo antidumping).


30.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 300/10


IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)

ORO DA INVESTIMENTO ESENTE

Elenco delle monete d'oro che soddisfano i criteri stabiliti all'articolo 26 ter, lettera a, punto ii), della direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, modificata dalla direttiva 98/80/CE del Consiglio del 12 ottobre 1998 (Regime speciale applicabile all'oro da investimento)

(2005/C 300/04)

Valido per l'anno 2006

NOTE ESPLICATIVE

a)

Il presente elenco rispecchia i contributi inviati dagli Stati membri alla Commissione entro il termine fissato dall'articolo 26 ter, lettera A, della sesta direttiva IVA (modificata dalla direttiva 98/80/CE, del 12 ottobre 1998).

b)

Le monete incluse nel presente elenco sono ritenute conformi ai criteri di cui all'articolo 26 ter e sono quindi trattate come oro da investimento. La loro fornitura è pertanto esente da IVA per tutto il 2006.

c)

L'esenzione si applica a tutte le emissioni di una determinata moneta indicata nell'elenco, ad eccezione di quelle con purezza inferiore a 900 millesimi.

d)

Possono tuttavia godere dell'esenzione anche monete non presenti nell'elenco, purché rispettino i criteri della sesta direttiva.

e)

L'elenco è redatto in ordine alfabetico per paese e denominazione delle monete. All'interno della medesima categoria di monete, queste sono elencate per valore crescente.

f)

La denominazione delle monete rispecchia la valuta indicata sulle monete stesse. Laddove la valuta non sia indicata sulla moneta in caratteri romani, la sua denominazione è menzionata, ove possibile, tra parentesi.

PAESE DI EMISSIONE

DENOMINAZIONE DELLE MONETE

AFGHANISTAN

(20 AFGHANI)

10 000 AFGHANI

(Formula AMANI)

(1 AMANI)

(2 AMANI)

(4 GRAMS)

(8 GRAMS)

1 TILLA

2 TILLAS

ALBANIA

50 LEKE

100 LEKE

200 LEKE

500 LEKE

ALDERNEY

25 POUNDS

ANDORRA

50 DINERS

100 DINERS

250 DINERS

1 SOVEREIGN

ANGUILLA

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

100 DOLLARS

ANTILLE OLANDESI

5 GULDEN

10 GULDEN

50 GULDEN

100 GULDEN

300 GULDEN

ARABIA SAUDITA

1 GUINEA (= 1 SAUDI POUND)

ARGENTINA

1 ARGENTINO

AUSTRALIA

5 DOLLARS

15 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

150 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

1 000 DOLLARS

2 500 DOLLARS

3 000 DOLLARS

10 000 DOLLARS

1/2 SOVEREIGN (= Formula POUND)

AUSTRIA

(1 DUCAT)

(4 DUCATS)

10 EURO

25 EURO

50 EURO

100 EURO

4 FLORIN = 10 FRANCS (= 4 GULDEN)

8 FLORIN = 20 FRANCS (= 8 GULDEN)

20 CORONA (= 20 KRONEN)

100 CORONA (= 100 KRONEN)

25 SCHILLING

100 SCHILLING

200 SCHILLING

1 000 SCHILLING

2 000 SCHILLING

BAHAMAS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

150 DOLLARS

200 DOLLARS

2 500 DOLLARS

BELGIO

10 ECU

25 ECU

50 ECU

100 ECU

100 EURO

5 000 FRANCS

BELIZE

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

BERMUDA

10 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

60 DOLLARS

100 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

BHUTAN

1 SERTUM

2 SERTUMS

5 SERTUMS

BOLIVIA

4 000 PESOS BOLIVIANOS

BOTSWANA

5 PULA

150 PULA

10 THEBE

BRASILE

300 CRUZEIROS

(4 000 REIS)

(5 000 REIS)

(6 400 REIS)

(10 000 REIS)

(20 000 REIS)

BULGARIA

10 LEVA

100 LEVA

BURUNDI

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

CANADA

1 DOLLAR

2 DOLLARS

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

50 DOLLARS

175 DOLLARS

200 DOLLARS

350 DOLLARS

CECOSLOVACCHIA

1 DUKAT

2 DUKAT

5 DUKAT

10 DUKAT

CIAD

3 000 FRANCS

5 000 FRANCS

10 000 FRANCS

20 000 FRANCS

CILE

2 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

50 PESOS

100 PESOS

200 PESOS

CINA

5 (YUAN)

10 (YUAN)

25 (YUAN)

50 (YUAN)

100 (YUAN)

150 (YUAN)

200 (YUAN)

250 (YUAN)

300 (YUAN)

400 (YUAN)

450 (YUAN)

500 (YUAN)

1 000 (YUAN)

CIPRO

50 POUNDS

COLOMBIA

1 PESO

2 PESOS

2 1/2 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

100 PESOS

200 PESOS

300 PESOS

500 PESOS

1 000 PESOS

1 500 PESOS

2 000 PESOS

15 000 PESOS

CONGO

10 FRANCS

20 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

COREA DEL SUD

2 500 WON

20 000 WON

25 000 WON

30 000 WON

50 000 WON

COSTA D'AVORIO

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

COSTA RICA

5 COLONES

10 COLONES

20 COLONES

50 COLONES

100 COLONES

200 COLONES

1 500 COLONES

5 000 COLONES

25 000 COLONES

CUBA

4 PESOS

5 PESOS

20 PESOS

50 PESOS

100 PESOS

ECUADOR

1 CONDOR

10 SUCRES

EL SALVADOR

25 COLONES

50 COLONES

100 COLONES

200 COLONES

250 COLONES

EMIRATI ARABI UNITI

(500 DIRHAMS)

(750 DIRHAMS)

(1 000 DIRHAMS)

ETIOPIA

400 BIRR

600 BIRR

10 (DOLLARS)

20 (DOLLARS)

50 (DOLLARS)

100 (DOLLARS)

200 (DOLLARS)

FIGI

200 DOLLARS

250 DOLLARS

FILIPPINE

1 000 PISO

1 500 PISO

5 000 PISO

FRANCIA

10 EURO

20 EURO

50 EURO

5 FRANCS

40 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

GABON

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

1 000 FRANCS

3 000 FRANCS

5 000 FRANCS

10 000 FRANCS

20 000 FRANCS

GAMBIA

200 DALASIS

500 DALASIS

1 000 DALASIS

GIAMAICA

100 DOLLARS

250 DOLLARS

GIBILTERRA

2 CROWNS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

1/25 ROYAL

1/10 ROYAL

1/5 ROYAL

1/2 ROYAL

1 ROYAL

GIORDANIA

2 DINARS

5 DINARS

10 DINARS

25 DINARS

50 DINARS

60 DINARS

GUATEMALA

5 QUETZALES

10 QUETZALES

20 QUETZALES

GUERNSEY

1 POUND

5 POUNDS

10 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

GUINEA

1 000 FRANCS

2 000 FRANCS

5 000 FRANCS

10 000 FRANCS

GUINEA EQUATORIALE

250 PESETAS

500 PESETAS

750 PESETAS

1 000 PESETAS

5 000 PESETAS

HAITI

20 GOURDES

50 GOURDES

100 GOURDES

200 GOURDES

500 GOURDES

1 000 GOURDES

HONDURAS

200 LEMPIRAS

500 LEMPIRAS

HONG KONG

1 000 DOLLARS

INDIA

1 MOHUR

15 RUPEES

1 SOVEREIGN

INDONESIA

2 000 RUPIAH

5 000 RUPIAH

10 000 RUPIAH

20 000 RUPIAH

25 000 RUPIAH

100 000 RUPIAH

200 000 RUPIAH

IRAN

(1/2 AZADI)

(1 AZADI)

(1/4 PAHLAVI)

(1/2 PAHLAVI)

(1 PAHLAVI)

( 2 1/2 PAHLAVI)

(5 PAHLAVI)

(10 PAHLAVI)

500 RIALS

750 RIALS

1 000 RIALS

2 000 RIALS

IRAQ

(5 DINARS)

(50 DINARS)

(100 DINARS)

ISLANDA

500 KRONUR

ISOLA DI MAN

1/20 ANGEL

1/10 ANGEL

1/4 ANGEL

1/2 ANGEL

1 ANGEL

5 ANGEL

10 ANGEL

15 ANGEL

20 ANGEL

1/25 CROWN

1/10 CROWN

1/5 CROWN

1/2 CROWN

1 CROWN

1 POUND

2 POUNDS

5 POUNDS

50 POUNDS

(1/2 SOVEREIGN)

(1 SOVEREIGN)

(2 SOVEREIGNS)

(5 SOVEREIGNS)

ISOLE CAYMAN

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

ISOLE COOK

100 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

ISOLE MARSHALL

20 DOLLARS

50 DOLLARS

200 DOLLARS

ISOLE SALOMONE

10 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

ISOLE TURKS E CAICOS

100 CROWNS

ISOLE VERGINI BRITANNICHE

100 DOLLARS

ISRAELE

20 LIROT

50 LIROT

100 LIROT

200 LIROT

500 LIROT

1 000 LIROT

5 000 LIROT

5 NEW SHEQALIM

10 NEW SHEQALIM

20 NEW SHEQALIM

5 SHEQALIM

10 SHEQALIM

500 SHEQEL

IUGOSLAVIA

20 DINARA

100 DINARA

200 DINARA

500 DINARA

1 000 DINARA

1 500 DINARA

2 000 DINARA

2 500 DINARA

5 000 DINARA

JERSEY

1 POUND

2 POUNDS

5 POUNDS

10 POUNDS

20 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

1 SOVEREIGN

KATANGA

5 FRANCS

KENYA

100 SHILLINGS

250 SHILLINGS

500 SHILLINGS

KIRIBATI

150 DOLLARS

LESOTHO

1 LOTI

2 MALOTI

4 MALOTI

10 MALOTI

20 MALOTI

50 MALOTI

100 MALOTI

250 MALOTI

500 MALOTI

LETTONIA

100 LATUS

LIBERIA

12 DOLLARS

20 DOLLARS

25 DOLLARS

30 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

LUSSEMBURGO

5 EURO

20 FRANCS

MACAO

500 PATACAS

1 000 PATACAS

MALAWI

250 KWACHA

MALAYSIA

100 RINGGIT

200 RINGGIT

250 RINGGIT

500 RINGGIT

MALI

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

MALTA

5 (LIRI)

10 (LIRI)

20 (LIRI)

25 (LIRI)

50 (LIRI)

100 (LIRI)

MAURIZIO

100 RUPEES

200 RUPEES

250 RUPEES

500 RUPEES

1 000 RUPEES

MESSICO

2 PESOS

2 1/2 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

50 PESOS

250 PESOS

500 PESOS

1 000 PESOS

2 000 PESOS

1/20 ONZA

1/10 ONZA

1/4 ONZA

1/2 ONZA

1 ONZA

MONACO

20 FRANCS

100 FRANCS

200 FRANCS

MONGOLIA

750 (TUGRIK)

1 000 (TUGRIK)

NEPAL

1 ASARPHI

1 000 RUPEES

NICARAGUA

50 CORDOBAS

NIGER

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

NORVEGIA

10 KRONER

1 500 KRONER

NUOVA ZELANDA

10 DOLLARS

150 DOLLARS

OMAN

25 OMANI RIALS

75 OMANI RIALS

PAESI BASSI

(2 DUKAAT)

1 GULDEN

5 GULDEN

PAKISTAN

3 000 RUPEES

PANAMA

100 BALBOAS

500 BALBOAS

PAPUA NUOVA GUINEA

100 KINA

PERÙ

1/5 LIBRA

1/2 LIBRA

1 LIBRA

5 SOLES

10 SOLES

20 SOLES

50 SOLES

100 SOLES

POLONIA

50 ZLOTY (Golden Eagle)

100 ZLOTY (Golden Eagle)

100 ZLOTY

200 ZLOTY (Golden Eagle)

200 ZLOTY

500 ZLOTYCH

500 ZLOTY (Golden Eagle)

200 000 ZLOTYCH

500 000 ZLOTYCH

PORTOGALLO

100 ESCUDOS

200 ESCUDOS

500 ESCUDOS

10 000 REIS

REGNO UNITO

(1/3 GUINEA)

(1/2 GUINEA)

50 PENCE

2 POUNDS

5 POUNDS

10 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

(2 SOVEREIGNS)

(5 SOVEREIGNS)

REPUBBLICA CECA

1 000 KORUN (1 000 Kč)

2 000 KORUN (2 000 Kč)

2 500 KORUN (2 500 Kč)

5 000 KORUN (5 000 Kč)

10 000 KORUN (10 000 Kč)

REPUBBLICA DOMINICANA

30 PESOS

100 PESOS

200 PESOS

250 PESOS

RODESIA

10 SHILLINGS

1 POUND

5 POUNDS

RUANDA

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

RUSSIA

15 (ROUBLES)

25 ROUBLES

50 (ROUBLES)

200 (ROUBLES)

SAMOA OCCIDENTALE

50 TALA

100 TALA

SAN MARINO

1 SCUDO

2 SCUDI

5 SCUDI

10 SCUDI

SEICELLE

1 000 RUPEES

1 500 RUPEES

SENEGAL

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

250 FRANCS

500 FRANCS

1 000 FRANCS

2 500 FRANCS

SERBIA

10 DINARA

SIERRA LEONE

1/4 GOLDE

1/2 GOLDE

1 GOLDE

5 GOLDE

10 GOLDE

20 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

SINGAPORE

1 DOLLAR

2 DOLLARS

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

150 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

SIRIA

(1/2 POUND)

(1 POUND)

SLOVENIA

5 000 TOLARS

20 000 TOLARS

SOMALIA

20 SHILLINGS

50 SHILLINGS

100 SHILLINGS

200 SHILLINGS

500 SHILLINGS

1 500 SHILLINGS

SPAGNA

10 (ESCUDOS)

10 PESETAS

5 000 PESETAS

10 000 PESETAS

20 000 PESETAS

40 000 PESETAS

80 000 PESETAS

100 (REALES)

SUDAFRICA

1/10 KRUGERRAND

1/4 KRUGERRAND

1/2 KRUGERRAND

1 KRUGERRAND

1/10 oz NATURA

1/4 oz NATURA

1/2 oz NATURA

1 oz NATURA

1/10 PROTEA

1 PROTEA

1 RAND

2 RAND

1/2 SOVEREIGN (=Formula POUND)

1 SOVEREIGN (= 1 POUND)

SUDAN

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

SURINAME

100 GULDEN

SVIZZERA

10 FRANCS

20 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

SWAZILAND

2 EMALANGENI

5 EMALANGENI

10 EMALANGENI

20 EMALANGENI

25 EMALANGENI

50 EMALANGENI

100 EMALAGENI

250 EMALAGENI

1 LILANGENI

TANZANIA

1 500 SHILINGI

2 000 SHILINGI

THAILANDIA

(150 BAHT)

(300 BAHT)

(400 BAHT)

(600 BAHT)

(800 BAHT)

(1 500 BAHT)

(2 500 BAHT)

(3 000 BAHT)

(4 000 BAHT)

(5 000 BAHT)

(6 000 BAHT)

TONGA

1/2 HAU

1 HAU

5 HAU

1/4 KOULA

1/2 KOULA

1 KOULA

TUNISIA

2 DINARS

5 DINARS

10 DINARS

20 DINARS

40 DINARS

75 DINARS

10 FRANCS

20 FRANCS

5 PIASTRES

TURCHIA

(25 KURUSH) (= 25 PIASTRES )

(50 KURUSH) (= 50 PIASTRES)

(100 KURUSH) (= 100 PIASTRES)

(250 KURUSH) (= 250 PIASTRES)

1/2 LIRA

1 LIRA

500 LIRA

1 000 LIRA

10 000 LIRA

TUVALU

50 DOLLARS

UGANDA

50 SHILLINGS

100 SHILLINGS

500 SHILLINGS

1 000 SHILLINGS

UNGHERIA

1 DUKAT

8 FORINT = 20 FRANCS

50 FORINT

100 FORINT

200 FORINT

500 FORINT

1 000 FORINT

5 000 FORINT

10 000 FORINT

20 000 FORINT

50 000 FORINT

100 000 FORINT

20 KORONA

100 KORONA

URUGUAY

5 000 NUEVO PESOS

20 000 NUEVO PESOS

5 PESOS

USA

25 DOLLARS

50 DOLLARS

VATICANO

20 LIRE

VENEZUELA

(20 BOLIVARES)

(100 BOLIVARES)

1 000 BOLIVARES

3 000 BOLIVARES

5 000 BOLIVARES

10 000 BOLIVARES

5 VENEZOLANOS

ZAIRE

100 ZAIRES

ZAMBIA

250 KWACHA


30.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 300/23


Rassegna commentata dei mercati regolamentati e delle disposizioni nazionali che attuano i requisiti pertinenti della DSI (direttiva 93/22/CEE del Consiglio)

(2005/C 300/05)

L'articolo 16 della direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento [GU L 141 dell'11.6.1993] autorizza ciascuno Stato membro a conferire lo status di «mercato regolamentato» ai mercati costituiti sul suo territorio e conformi alla sua regolamentazione.

A norma dell'articolo 1, punto 13, della direttiva 93/22/CEE, per «mercato regolamentato» si intende il mercato degli strumenti finanziari di cui all'allegato, sezione B della direttiva:

che sia riconosciuto tale dallo Stato membro d'origine (definito ai sensi dell'articolo 1, punto 6, lettera c), della direttiva),

che funzioni regolarmente,

che sia caratterizzato dal fatto che le disposizioni elaborate o approvate dalle autorità competenti definiscono le condizioni di funzionamento del mercato, le condizioni di accesso al mercato, nonché, qualora sia applicabile la direttiva 79/279/CEE (ammissione alla quotazione ufficiale), le condizioni di ammissione alla quotazione fissate dalla stessa, e, qualora la direttiva 79/279/CEE non sia applicabile, le condizioni che questi strumenti finanziari devono soddisfare per poter essere effettivamente negoziati sul mercato,

che prescriva il rispetto di tutti gli obblighi di dichiarazione e di trasparenza prescritti in applicazione degli articoli 20 e 21 della medesima direttiva.

Sempre a norma dell'articolo 16 della direttiva 93/22/CEE, spetta a ciascuno Stato membro aggiornare l'elenco dei mercati regolamentati da quello autorizzati e comunicarlo per informazione agli altri Stati membri e alla Commissione. Lo stesso articolo stabilisce che, una volta l'anno, la Commissione pubblichi gli elenchi aggiornati dei mercati regolamentati. Il presente elenco è stato compilato a norma di tale disposizione.

L'elenco allegato riporta la denominazione dei singoli mercati riconosciuti dalle autorità nazionali competenti come conformi alla definizione di «mercato regolamentato», e indica l'ente responsabile della loro gestione e l'autorità competente a emanare e approvare le regole del mercato.

La riduzione delle barriere all'ingresso e la specializzazione dei segmenti di mercato impongono continui ritocchi all'elenco dei «mercati regolamentati». La Commissione europea provvederà pertanto, oltre a pubblicare annualmente l'elenco nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, a curare una versione aggiornata sul suo sito Internet ufficiale: [http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/finances/mobil/isd/]. Questa sarà modificata regolarmente sulla base delle informazioni comunicate dalle autorità degli Stati membri che, dal canto loro, sono invitati a comunicare alla Commissione ogni aggiunta o cancellazione che intervenga sui mercati regolamentati di cui essi costituiscano lo Stato membro d'origine.

Paese

Denominazione del mercato regolamentato

Società di gestione

Autorità competente a designare e sorvegliare i mercati

Austria

1.

Amtlicher Handel (official market)

 Wiener Börse AG (1-2)

Finanzmarktaufsichtsbehörde

2.

Geregelter Freiverkehr (semi-official market)

Belgio

1.

Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles (Euronext Brussels):

Le marché «Eurolist by Euronext»

Le marché «Trading Facility»

Le Marché des Instruments dérivés

1.

Euronext Brussel SA

1.

Ministre des Finances sur avis de la Commission Bancaire, Financière et des Assurances (CBFA).

Autorité de marché: CBFA

2.

Le marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie.

2.

Fonds des rentes

2.

Législateur (art. 144, §2 de la loi du 2.8.2002);

Autorité de marché: Comité du fonds des rentes, pour compte de la CBFA.

Cipro

Cyprus Stock Exchange

Cyprus Stock Exchange

Cyprus Securities and Exchange Authority

Repubbilca Ceca

1.

Main Market

1- 4

Prague Stock Exchange

Czech Securities Commission authorises organisers of Regulated Markets

2.

Secondary Market

3.

New Market

4.

Free Market

5.

RM System Official Market

5.

RM System organizer of Regulated Market

Organisers are obliged to monitor and assess trading on the market organised thereby

Danimarca

1.

Københavns Fondsbørs

Equity market;

Bond market;

Derivatives market

1 — 2.

Copenhagen Stock Exchange Ltd.

Finanstilsynet (Danish financial supervisory authority)

2.

XtraMarket — Authorised marketplace for unlisted units of investment associations (UCITS) and Special Purposes Associations.

3.

Dansk Autoriseret Markedsplads A/S (Danish Authorised Market Place Ltd. (DAMP)) [authorised market place = regular trade in securities admitted for trading but not listed on stock exchange]

3.

Danish Authorised Market Place Ltd. (DAMP)

Estonia

1.

Stock Exchange

Main list

Investor List

List for debt instruments

List for Fund shares

Tallinn Stock Exchange

Estonian Financial Supervision Authority

2.

Regulated Market

Free Market

Finlandia

1.

Arvopaperipörssi (Stock Exchange);

Päälista (Main List for equity and Debt Instruments);

I-, NM-, Pre- ja Meklarien lista (parallel Lists I-, NM-, pre- and Brokers' list for equity and debt instruments);

For both 1& 2:

Helsingin Arvopaperi- ja johdannaispörssi, selvitysyhtiön Oy, (Helsinki Securities and Derviatives Exchange, Clearing House Ltd)

Designation: Ministry of Finance.

Oversight:

Approval of rules: Ministry of Finance;

Supervision of compliance: Rahoitustarkastus/Finnish Financial Supervision Authority.

2.

Optioyhteisö (Option Corporation).

(Derivatives exchange and clearing house).

Francia

1.

Eurolist by Euronext

Euronext Paris (1-3)

Proposition de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Reconnaissance par le ministre chargé de l'économie (cf. article L.421-1 du code monétaire et financier).

2.

MATIF

3.

MONEP

Germania

1.

Börse Berlin-Bremen (Amtlicher Handel, Geregelter Markt)

1.

Berliner Börse AG.

Börsenaufsichtsbehörden der Länder (stock exchange supervisory authorities of the federal states) and the Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

State authorities:

1.

Senatsverwaltung für Wirtschaft und Technologie, Berlin.

2.

Düsseldorfer Börse (Amtlicher Handel, Geregelter Markt)

2.

Börse Düsseldorf AG.

2.

Finanzministerium desLandes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf.

3.

Frankfurter Wertpapierbörse (Amtliche Markt, Geregelter Markt);

3

Deutsche Börse AG.

3 & 4.

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, Wiesbaden.

4.

Eurex Deutschland

4.

Eurex Frankfurt AG

5.

Hanseatische Wertpapierbörse Hamburg (Amtlicher Markt, Geregelter Markt, Startup market)

5.

BÖAG (Börsen AG)

5.

Freie und Hansestadt Hamburg, Wirtschaftbehörde;

6.

Niedersächsische Börse zu Hannover (Amtlicher Markt, Geregelter Markt)

6.

BÖAG (Börsen AG)

6.

Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr, Hanover;

7.

Börse München(Amtlicher Markt, Geregelter Markt)

7.

Bayerische Börse AG

7.

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Verkehr und Technologie, München;

8.

Baden-Württembergische Wertpapierbörse(Amtlicher Markt, Geregelter Markt)

8.

Börse-Stuttgart AG

8.

Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg, Stuttgart.

Grecia

1.

Athens Exchange (Market Operator)

Main Market

Parallel Market

New Market

Market of Emerging Capital Markets

Fixed Income Instruments' Market

Derivative Instruments' Market

1.

Athens Stock Exchange

Capital market Commission

2.

Electronic Secondary Securities' Market (HDAT-Bond Market)

2.

Bank of Greece

Committee of Primary Dealers Supervision and Control

Ungheria

1.

Budapesti Értéktőzsde Rt. (Budapest Stock Exchange)

Részvényszekció (Equities Section)

Hitelpapír Szekció (Debt Securities Section)

Származékos Szekció (Derivatives Section)

1.

Budapesti Értéktőzsde Rt.

1.

Pénzügyi

Szervezetek Állami

Felügyelete (Hungarian Financial Supervisory Authority (HFSA))

2.

Budapesti Árutőzsde Rt. (Budapest Commodity Exchange)

Pénzügyi Szekció (Financial Section)

Gabonaszekció (Grain Section)

Hússzekció (Livestock Section)

2.

Budapesti Árutőzsde Rt.

2.

Pénzügyi

Szervezetek Állami

Felügyelete

Irlanda

Irish Stock Exchange comprising:

Official List

ITEQ

Irish Stock Exchange Ltd.

The Irish Financial Services Regulatory Authority authorises «regulated market» and (with exc. of listing conditions) vets and approves rules for operation of the different segments as prepared by the ISE.

Italia

1.

Borsa italiana S.p.A., articolata nei seguenti comparti:

Mercato telematico azionario (MTA)

Mercato telematico dei Securitised derivatives (SeDeX);

Mercato Trading After-Hours (TAH);

Mercati del reddito fisso (MOT);

(1-4)

Borsa Italiana S.p.A.

La CONSOB autorizza le società di gestione dei mercati e ne approva lo statuto e il regolamento operativo.

Per il mercato all'ingrosso dei titoli di Stato, la società di gestione viene autorizzata dal ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il parere della CONSOB e della Banca d'Italia.

2.

Mercato MTAX, diviso nei seguenti segmenti:

MTAX;

Mercato MTAX After-Hours (TAHX)

3.

Mercato Expandi;

4.

Mercato italiano dei derivati azionari (IDEM);

5.

Mercato all'ingrosso dei titoli di Stato (MTS);

(5-7)

Società per il Mercato dei Titoli di Stato — MTS S.p.A.:

6.

Mercato BONDVISION all'ingrosso via Internet dei titoli di Stato

7

.Mercato all'ingrosso delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati

8.

Mercato TLX

(8)

TLX S.p.A.

Lettonia

Riga Stock Exchange

JSC Rigas Fondu Birza

Financial and Capital Market Commission

Lituania

1.

The Main list of the Vilnius Stock Exchange

National Stock Exchange of Lithuania

Lithuanian Securities Commission

2.

The I-list of the Vilnius Stock Exchange

3.

The Debt securities list of the Vilnius Stock Exchange

Lussemburgo

Bourse de Luxembourg: Official List

Société de la Bourse de Luxembourg S.A.

Commission de surveillance du Secteur Financier

Malta

Malta Stock Exchange

Malta Stock Exchange

Malta Financial Services Authority

Paesi Bassi

1.

Euronext Amsterdam Cash Market:

Eurolist Amsterdam

Euronext N.V. and Euronext Amsterdam N.V.

Recognition by the Minister of Finance after advice from the Netherlands Authority for the Financial Markets

Supervision by the Netherlands authority for the Financial Markets and The Netherlands Ministry of Finance.

2.

Euronext Amsterdam Derivatives Market

Polonia

1.

Rynek podstawowy (Main Market)

1 and 2 —

Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie (Warsaw Stock Exchange)

Komisja Papierów Wartościowych i Gield (Polish Securities and Exchange Commission)

2.

Rynek równolegly (Parallel Market)

3.

MTS-CTO Market (Regulated Off-exchange market)

3 —

MTS-CeTO S.A.

Portogallo

1.

Mercado de Cotações Oficiais (Official Quotation Market)

Markets 1-4:

Euronext Lisboa — Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados SA

Finance Ministry authorises markets on basis of proposal from Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) — latter responsible for regulation and oversight of market.

2.

Segundo Mercado (Second Market)

3.

Novo Mercado (New Market)

4.

Mercado de Futuros e Opções (Futures and Options Market)

5.

MEDIP — Mercado Especial de Dívida Pública (Special Market for Public Debt)

Market 5:

MTS Portugal — Sociedade Gestora Mercado Especial Dívida Pública SA

Republicca Slovacca

1.

Market of Listed Securities

Main Listed market

Parallel Listed Market

New Listed Market

Bratislava Stock Exchange

Financial Market Authority

2.

Regulated Free Market

Slovenia

1.

Borzna kotacija (Official Market)

Ljubljana Stock Exchange

Securities Markets Agency

2.

Prosti trg (Free Market)

Spagna

A.

Bolsas de Valores (all comprise first, second and new market segments)

1.

Bolsa de Valores de Barcelona;

2.

Bolsa de Valores de Bilbao;

3.

Bolsa de Valores de Madrid;

4.

Bolsa de valores de Valencia.

A1:

Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona S.A.

A2.

Soc. Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao S.A.

A3.

Soc. Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid S.A.

A4.

Soc. Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia. S.A.

CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores)

Banco de España responsible for market for public debt.

B.

Mercados oficiales de Productos Finacieros Derivados

1.

MEFF Renta Fija;

2.

MEFF Renta Variable.

B1.

Soc. Rectora de Productos Financieros Derivados de RENTA Fija S.A.

B2.

Soc. Rectora de Productos Financieros Derivados de Renta Variable S.A.

C.

Mercado MFAO de Futuros del Aceite de Oliva

C.

(MFAO) Sociedad rectora del Mercado de Futuros del Aceite de Oliva, S.A.

D.

AIAF Mercado de Renta Fija

D.

AIAF Mercado de Renta Fija

E.

Mercados de Deuda Pública en Anotaciones

 

Svezia

1.

Stockholmsbörsen:

1.

Stockholmsbörsen Aktiebolag

Finansinspektionen (Financial Supervisory Authority)

2.

Nordic Growth Market

2.

Nordic Growth Market NGM — Aktiebolag

3.

Aktietorget

3.

Aktietorget Aktiebolag

Regno Unito

1.

Domestic Market

Markets 1-6:

London Stock Exchange Limited

Entities operating regulated markets are recognized investment exchanges within the meaning of s285 of the Financial Services and Markets Act 2000 and are regulated by the Financial Services Authority

2.

Gilt Edged and Fixed Interest Market

3.

International Retail Service (Regulated Segment)

4.

International Order Book (Regulated Segment)

5.

International Bulletin Board (Regulated Segment — order book only)

6.

Dutch Trading Service (order book only)

7.

The London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE)

7.

LIFFE Administration and Management

8.

Regulated Market Segment for SMI securities

8.& 9.

Virt-x Exchange Limited

9.

Regulated Market Segment for pan-European securities

10.

EDX

10.

EDX London Limited

Islanda

1.

Verðbréfaþing Íslands hf. (Kauphöll Íslands. — official market)

1.

Kauphöll Íslands.

Fjármála-eftirlitið (Financial Supervisory Authority)

2.

Tilboðsmarkaður VÞÍ (Regulated OTC Market — not official listing)

2.

Kauphöll Íslands.

Norvegia

Oslo Stock Exchange

Equity Market

Derivatives Market

Bonds Market

Oslo Børs ASA

Kredittilsynet (The Banking, Insurance and Securities Commission of Norway)


30.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 300/29


Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della Direttiva del Consiglio 94/9/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva — 2004

(2005/C 300/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva

Organismo Europeo di Normalizzazione

 (1)

Riferimento e titolo della norma

Documento di riferimento

Riferimento della norma sostituita

Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita

Nota 1

CEN

EN 1010-1:2004

Sicurezza del macchinario — Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la stampa e per la trasformazione della carta — Parte 1: Requisiti comuni

 

NESSUNO

 

CEN

EN 1127-1:1997

Atmosfere esplosive — Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione — Concetti fondamentali e metodologia

 

NESSUNO

 

CEN

EN 1127-2:2002

Atmosfere esplosive — Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione — Concetti fondamentali e metodologia per attività in miniera

 

NESSUNO

 

CEN

EN 1755:2000

Sicurezza dei carrelli industriali — Impiego in atmosfere potenzialmente esplosive — Utilizzo in presenza di gas, vapori, nebbie e polveri infiammabili

 

NESSUNO

 

CEN

EN 1834-1:2000

Motori alternativi a combustione interna — Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di motori per l'utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive — Motori del gruppo II per l'utilizzo in atmosfere di gas e vapori infiammabili

 

NESSUNO

 

CEN

EN 1834-2:2000

Motori alternativi a combustione interna — Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di motori per l'utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive — Motori del gruppo I per l'utilizzo in lavori sotterranei in atmosfere grisoutose con

 

NESSUNO

 

CEN

EN 1834-3:2000

Motori alternativi a combustione interna — Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di motori per l'utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive — Motori del gruppo II per l'utilizzo in atmosfere di polveri infiammabili

 

NESSUNO

 

CEN

EN 1839:2003

Determinazione dei limiti di esplosione di gas e vapori

 

NESSUNO

 

CEN

EN 12874:2001

Fermafiamma — Requisiti prestazionali, metodi di prova e limiti di utilizzazione

 

NESSUNO

 

CEN

EN 13012:2001

Stazioni di servizio — Costruzione e prestazione delle pistole automatiche di erogazione per utilizzo nei distributori di carburante

 

NESSUNO

 

CEN

EN 13160-1:2003

Sistemi di rivelazione delle perdite — Principi generali

 

NESSUNO

 

CEN

EN 13237:2003

Atmosfere potenzialmente esplosive — Termini e definizioni per apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive

 

NESSUNO

 

CEN

EN 13463-1:2001

Apparecchi non elettrici per atmosfere potenzialmente esplosive — Metodo di base e requisiti

 

NESSUNO

 

CEN

EN 13463-2:2004

Apparecchi non elettrici destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive — Parte 2: Protezione mediante custodia a respirazione limitata «fr»

 

NESSUNO

 

CEN

EN 13463-3:2005

Apparecchi non elettrici destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive — Parte 3: Protezione mediante custodia a prova di esplosione «d»

 

NESSUNO

 

CEN

EN 13463-5:2003

Apparecchi non elettrici per atmosfere potenzialmente esplosive — Parte 5: Protezione per sicurezza costruttiva «c»

 

NESSUNO

 

CEN

EN 13463-6:2005

Apparecchi non elettrici destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive — Parte 6: Protezione mediante controllo della sorgente di accensione «b»

 

NESSUNO

 

CEN

EN 13463-8:2003

Apparecchi non elettrici per atmosfere potenzialmente esplosive — Parte 8: Protezione per immersione in liquido «k»

 

NESSUNO

 

CEN

EN 13617-2:2004

Stazioni di servizio — Parte 2: Requisiti di sicurezza relativi alla costruzione e alle prestazioni dei dispositivi di sicurezza per pompe di dosaggio e distributori di carburante

 

NESSUNO

 

CEN

EN 13617-3:2004

Stazioni di servizio — Parte 3: Requisiti di sicurezza relativi alla costruzione e alle prestazioni delle valvole di sicurezza

 

NESSUNO

 

CEN

EN 13673-1:2003

Determinazione della pressione massima di esplosione e della velocità massima di aumento della pressione di gas e vapori — Parte 1: Determinazione della pressione massima di esplosione

 

NESSUNO

 

CEN

EN 13673-2:2005

Determinazione della pressione massima di esplosione e della velocità massima di aumento della pressione di gas e vapori — Parte 2: Determinazione dell'aumento massimo della pressione di esplosione

 

NESSUNO

 

CEN

EN 13760:2003

Sistema di rifornimento del GPL carburante per veicoli leggeri e pesanti — Pistola, requisiti di prova e dimensioni

 

NESSUNO

 

CEN

EN 13821:2002

Atmosfere potenzialmente esplosive — Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione — Determinazione dell'energia minima di accensione delle miscele polvere/aria

 

NESSUNO

 

CEN

EN 13980:2002

Atmosfere potenzialmente esplosive — Applicazione dei sistemi di gestione per la qualità

 

NESSUNO

 

CEN

EN 14034-1:2004

Determinazione delle caratteristiche di esplosione di nubi di polvere — Parte 1: Determinazione della pressione massima di esplosione pmax di nubi di polvere

 

NESSUNO

 

CEN

EN 14034-4:2004

Determinazione delle caratteristiche di esplosione di nubi di polvere — Parte 4: Determinazione della concentrazione limite di ossigeno LOC di nubi di polvere

 

NESSUNO

 

CEN

EN 14522:2005

Determinazione della temperatura di auto accensione di gas e vapori

 

NESSUNO

 

CENELEC

EN 50014:1997

Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive — Regole generali

 

NESSUNO

Modifica A1:1999 alla EN 50014:1997

 

Nota 3

Modifica A2:1999 alla EN 50014:1997

 

Nota 3

CENELEC

EN 50015:1998

Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive — Costruzioni immerse in olio «o»

 

NESSUNO

CENELEC

EN 50017:1998

Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive — Costruzioni a riempimento polverulento q

 

NESSUNO

CENELEC

EN 50018:2000

Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive -Custodie a prova di esplosione d

 

NESSUNO

Modifica A1:2002 alla EN 50018:2000

 

Nota 3

Data scaduta

(30.6.2003)

CENELEC

EN 50019:2000

Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive — Modo di protezione a sicurezza aumentata e

+ Corrigendum 04.2003

 

NESSUNO

CENELEC

EN 50020:2002

Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive — Sicurezza intrinseca i

 

NESSUNO

CENELEC

EN 50021:1999

Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive — Modo di protezione n

 

NESSUNO

CENELEC

EN 50104:2002

Costruzioni elettriche per la rilevazione e la misura di ossigeno — Requisiti di funzionamento e metodi di prova

 

EN 50104:1998

Nota 2.1

1.2.2005

Modifica A1:2004 alla EN 50104:2002

 

Nota 3

1.8.2004

CENELEC

EN 50241-1:1999

Specifica per apparecchiature a percorso aperto per la rilevazione di gas e vapori combustibili o tossici --- Parte 1: Prescrizioni generali e metodi di prova

 

NESSUNO

Modifica A1:2004 alla EN 50241-1:1999

 

Nota 3

1.8.2004

CENELEC

EN 50241-2:1999

Specifica per le apparecchiature a percorso aperto per la rilevazione di gas combustibili o tossici — Parte 2: Requisiti di prestazione per le apparecchiature per la rilevazione di gas combustibili

 

NESSUNO

CENELEC

EN 50281-1-1:1998

Costruzioni elettriche destinate in ambienti con presenza di polvere combustibile — Parte 1-1: Costruzione elettriche protette per mezzo di un involucro — Costruzione e prove

+ Corrigendum 08.1999

 

NESSUNO

Modifica A1:2002 alla EN 50281-1-1:1998

 

Nota 3

1.12.2004

CENELEC

EN 50281-1-2:1998

Costruzioni elettriche destinate in ambienti con presenza di polvere combustibile — Parte 1-2: Costruzione elettriche protette per mezzo di un involucro — Scelta, installazione e manutenzione

+ Corrigendum 12.1999

 

NESSUNO

Modifica A1:2002 alla EN 50281-1-2:1998

 

Nota 3

1.12.2004

CENELEC

EN 50281-2-1:1998

Costruzioni elettriche destinate in ambienti con presenza di polvere combustibile — Parte 2: Metodi di prova — Metodi per la determinazione della temperatura minima di accensione della polvere

 

NESSUNO

CENELEC

EN 50284:1999

Prescrizioni particolari per la costruzione, prova e marcatura per le apparecchiature elettriche appartenenti al gruppo II, categoria 1 G

 

NESSUNO

CENELEC

EN 50303:2000

Costruzioni elettriche di Gruppo I, Categoria M1, destinate a funzionare in atmosfere esposte a grisou e/o a polvere di carbone

 

NESSUNO

CENELEC

EN 60079-7:2003

Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas — Parte 7: Modo di protezione a sicurezza aumentata e

IEC 60079-7:2001

EN 50019:2000

Nota 2.1

1.7.2006

CENELEC

EN 60079-15:2003

Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas — Parte 15: Modo di protezione n

IEC 60079-15:2001

(Modificata)

EN 50021:1999

Nota 2.1

1.7.2006

CENELEC

EN 61779-1:2000

Apparecchiature elettriche per la rilevazione e la misura di gas combustibili — Parte 1: Prescrizioni generali e metodi di prova

IEC 61779-1:1998

(Modificata)

EN 50054:1998

Nota 2.1

Data scaduta

(30.6.2003)

Modifica A11:2004 alla EN 61779-1:2000

 

Nota 3

1.8.2004

CENELEC

EN 61779-2:2000

Apparecchiature elettriche per la rilevazione e misura di gas combustibili — Parte 2: Prescrizioni relative alle prestazioni di apparecchiature di Gruppo I che indicano una percentuale in volume di metano nell'aria fino al 5%

IEC 61779-2:1998

(Modificata)

EN 50055:1998

Nota 2.1

Data scaduta

(30.6.2003)

CENELEC

EN 61779-3:2000

Apparecchiature elettriche per la rilevazione e misura di gas combustibili — Parte 3: Prescrizioni relative alle prestazioni di apparecchiature di Gruppo I che indicano una percentuale in volume di metano nell'aria fino al 100%

IEC 61779-3:1998

(Modificata)

EN 50056:1998

Nota 2.1

Data scaduta

(30.6.2003)

CENELEC

EN 61779-4:2000

Apparecchiature elettriche per la rilevazione e misura di gas combustibili — Parte 4: Prescrizioni relative alle prestazioni di apparecchiature di Gruppo II che indicano una percentuale in volume fino a 100% del limite inferiore di infiammabilità (LEL)

IEC 61779-4:1998

(Modificata)

EN 50057:1998

Nota 2.1

Data scaduta

(30.6.2003)

CENELEC

EN 61779-5:2000

Apparecchiature elettriche per la rilevazione e misura di gas combustibili — Parte 5: Prescrizioni relative alle prestazioni di apparecchiature di Gruppo II che indicano una percentuale in volume di gas fino al 100%

IEC 61779-5:1998

(Modificata)

EN 50058:1998

Nota 2.1

Data scaduta

(30.6.2003)

CENELEC

EN 62013-1:2002

Casco da utilizzare nelle miniere con presenza di grisou — Parte 1: Requisiti generali — Costruzione e prove in relazione al rischio di esplosione

IEC 62013-1:1999

(Modificata)

NESSUNO

Nota 1:

In genere, la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow») fissata dall'organizzazione europea di normalizzazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 2.1:

La norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Nota 3:

In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita (colonna 4) perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Esempio: Per la EN 50014:1997, si applica quanto segue:

CENELEC

EN 50014:1997

Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive — Regole generali

[La norma di riferimento è EN 50014:1997]

 

NONE

[Non c'è norma sostituita]

Modifica A1:1999 alla EN 50014:1997

[La norma di riferimento è EN 50014:1997

+A1:1999 alla EN 50014:1997]

 

Note 3

[La norma sostituita è EN 50014:1997]

Modifica A2:1999 alla EN 50014:1997

[La norma di riferimento è EN 50014:1997

+A1:1999 alla EN 50014:1997

+A2:1999 alla EN 50014:1997]

 

Note 3

[La norma sostituita è EN 50014:1997

+A1:1999 alla EN 50014:1997]

Avvertenza:

Tutte le informazioni relative alla disponibilità delle norme possono essere ottenute o presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui elenco figura in allegato alla direttiva 98/34/CE (2) del Consiglio modificata dalla direttiva 98/48/CE (3) della Commissione.

La pubblicazione dei riferimenti nella GU non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.

Questa lista sostituisce tutte le precedenti liste pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione assicura l'aggiornamento della presente lista.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)   OEN: Organismo Europeo di Normalizzazione:

CEN: rue de Stassart 36, BE-1050 Bruxelles, Tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be)

CENELEC: rue de Stassart 35, BE-1050 Bruxelles, Tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, FR-06921 Sophia Antipolis, Tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  GU L 204 del 21.7.1998

(3)  GU L 217 del 5.8.1998


30.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 300/35


Presentazione pubblica dei risultati preliminari dell'indagine nel settore dell'energia

(2005/C 300/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

La Commissione europea ha svolto un'indagine nel settore del gas e dell'elettricità, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003. Il 16 febbraio 2006 avrà luogo a Bruxelles la presentazione pubblica dei risultati preliminari di questa indagine, durante la quale verrà data la possibilità di presentare osservazioni. Le domande di partecipazione alla suddetta presentazione dovranno essere inviate per e-mail al seguente indirizzo, entro il 13 gennaio 2006:

comp-energy-sector-inquiry@cec.eu.int

Per maggiori informazioni consultare il sito web della direzione generale Concorrenza:

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/energy/


30.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 300/36


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4037 — Gerdau/Grupo Santander/Bogey/Sidenor)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2005/C 300/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 18/11/2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Gerdau S.A. (Gerdau, Brasile), Banco Santander Central Hispano S.A. (Grupo Santander, Spagna) and Bogey Holding Company Spain S.L. (Bogey, Spagna) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'impresa Corporación Sidenor, S.A. (Sidenor, Spagna) mediante acquisto di azioni o quote e contratto di gestione.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Gerdau: manifattura e distribuzione di acciaio,

per Grupo Santander: attività bancarie e finanziarie,

per Bogey: holding di titoli,

per Sidenor: manifattura e distribuzione di acciaio speciale.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4037 — Gerdau/Grupo Santander/Bogey/Sidenor, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

BE-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


30.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 300/37


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4042 — Toepfer/InVivo/Soulès)

(2005/C 300/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 18/11/2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 [e a seguito di un rinvio in conformitá con l'articolo 4(5)] del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Union InVivo («InVivo», Francia) and Alfred C. Toepfer International Netherlands B.V. («ACTI», Paesi Bassi) appartenente al gruppo Archer Daniel Midlands Company («ADM», USA) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'impresa Soulès CAF S.A. («Soulès», Francia) mediante acquisto di azioni o quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per InVivo: acquisto di prodotti agricoli, vendite e servizi,

per ACTI: coomercio di merci agricole,

per ADM: fornitura. lavorazione e vendita di prodotti agricoli,

per Soulès: distribuzione di ingredienti non cerealicoli per mangimi.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4042 — Toepfer/InVivo/Soulès, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

BE-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


30.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 300/38


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.3885 — Apax/Barclays/Tchenguiz/Somerfield/JV)

(2005/C 300/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 18/11/2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M3885. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


30.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 300/38


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.3925 — UPS/LYNX)

(2005/C 300/11)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 23/9/2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M3925. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


III Informazioni

Commissione

30.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 300/39


Invito a presentare proposte di azioni indirette di RST nell'ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione «Strutturare lo Spazio europeo della ricerca»

Scienza e società — Una società più vicina alla ricerca; Promuovere la scienza e la cultura scientifica

Codice identificativo dell'invito: FP6-2005-Science-and-society-19

(2005/C 300/12)

1.

Conformemente alla decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al Sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) (1), il Consiglio ha adottato in data 30 settembre 2002 il programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione «Strutturare lo Spazio europeo della ricerca» (2002-2006) (2) (di seguito «il programma specifico»).

A norma dell'articolo 5, paragrafo 1 del programma specifico, la Commissione delle Comunità europee (di seguito «la Commissione») ha adottato in data 6 dicembre 2002 un programma di lavoro (3) (di seguito «il programma di lavoro») che presenta più dettagliatamente gli obiettivi e le priorità scientifiche e tecnologiche del programma specifico, nonché il relativo calendario di attuazione.

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, nonché alle regole di diffusione dei risultati della ricerca per l'attuazione del Sesto programma quadro della Comunità europea (2002-2006) (4) (di seguito «regole di partecipazione»), le proposte di azioni indirette di RST sono da presentarsi secondo le modalità specificate negli inviti a presentare proposte.

2.

Il presente invito a presentare proposte di azioni indirette di RST (di seguito «l'invito») comprende la presente parte generale e le condizioni specifiche descritte nell'allegato. L'allegato contiene, in particolare, le informazioni relative al termine ultimo per la presentazione delle proposte di azioni indirette di RST, la data indicativa entro la quale saranno completate le valutazioni, lo stanziamento di bilancio indicativo, gli strumenti e i settori interessati, i criteri per la valutazione delle proposte di azioni indirette di RST, il numero minimo di partecipanti e le eventuali limitazioni alla partecipazione.

3.

Le persone fisiche o giuridiche che soddisfano le condizioni specificate nelle regole di partecipazione e che non si trovano in alcuna delle fattispecie di esclusione di cui alle regole di partecipazione o all'articolo 114, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5) (di seguito «i proponenti»), sono invitate a presentare alla Commissione europea proposte di azioni indirette di RST, fatte salve le condizioni di cui alle regole di partecipazione e all'invito interessato.

Le condizioni di partecipazione dei proponenti saranno verificate nell'ambito della negoziazione dell'azione indiretta di RST. Precedentemente, però, i proponenti saranno tenuti ad attestare di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 93, paragrafo 1 del regolamento finanziario. Dovranno inoltre trasmettere alla Commissione le informazioni precisate all'articolo 173, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6).

La Comunità europea applica una politica di pari opportunità e pertanto incoraggia vivamente le donne a presentare proposte di azioni indirette di RST o a collaborare alla presentazione di proposte di azioni indirette di RST.

4.

Per quanto riguarda l'invito a presentare proposte, la Commissione fornisce ai proponenti delle «Guide del proponente» che contengono le informazioni necessarie per la preparazione e la presentazione di proposte di azioni indirette di RST. La Commissione mette anche a disposizione gli «Orientamenti concernenti le procedure di valutazione e di selezione delle proposte» (7). Queste guide e detti orientamenti, nonché il programma di lavoro e altre informazioni riguardanti l'invito possono essere richiesti alla Commissione agli indirizzi seguenti:

Commissione europea

The FP6 Information Desk

Direzione generale RTD

BE-1049 Bruxelles

Indirizzo Internet: www.cordis.lu/fp6

5.

I proponenti sono invitati a presentare le proposte di azioni indirette di RST unicamente in formato elettronico, utilizzando il sistema elettronico di presentazione delle proposte [EPSS (8)]. Un coordinatore può tuttavia, in casi eccezionali, chiedere alla Commissione l'autorizzazione a presentare una proposta in versione cartacea prima del termine ultimo dell'invito. La richiesta deve essere inviata per iscritto all'indirizzo seguente: rtd-sciencesociety@cec.eu.int. Nella richiesta occorre illustrare i motivi per cui si chiede di beneficiare di questa possibilità eccezionale. I proponenti che desiderano presentare la loro proposta in versione cartacea sono tenuti ad accertarsi che la loro richiesta di deroga e le procedure collegate siano portate a termine a tempo debito, in modo da rispettare il termine ultimo dell'invito.

Tutte le proposte di azioni indirette di RST devono contenere due parti: i formulari (parte A) ed il contenuto (parte B).

Le proposte di azioni indirette di RST possono essere preparate off-line o on line, prima di essere inviate elettronicamente. La parte B delle proposte di azioni indirette di RST puo' essere presentata esclusivamente in formato «pdf» («portable document format» compatibile con Adobe Versione 3 o più recente con font incorporati). Documenti compressi («zippati») non saranno accettati.

L'applicazione software EPSS (da utilizzare off-line o on line) è reperibile sul sito Cordis: www.cordis.lu.

Le proposte di azioni indirette di RST inviate on line che risultano incomplete, illeggibili o che contengono virus non saranno accettate.

Le versioni di proposte di azioni indirette di RST inviate su un supporto elettronico rimovibile di memorizzazione (ossia, CD-ROM, dischetti), per posta elettronica o per fax non saranno accettate.

Qualsiasi proposta di azione indiretta, autorizzata alla presentazione cartacea, che si presenti incompleta, non sarà accettata.

Ulteriori dettagli sulle varie procedure di invio delle proposte sono riportate nell'allegato J degli «Orientamenti concernenti le procedure di valutazione e selezione delle proposte».

6.

Le proposte di azioni indirette di RST devono pervenire alla Commissione entro il termine ultimo (data e ora) previsto dal relativo invito. Le proposte di azioni indirette di RST che perverranno dopo tale termine non saranno accettate.

Le proposte di azioni indirette di RST che non soddisfano le condizioni relative al numero minimo di partecipanti indicate nell'invito interessato non saranno accettate.

Ciò vale anche per eventuali criteri di ammissibilità supplementari riportati nel programma di lavoro.

7.

Nel caso di presentazioni successive di una stessa proposta concernente un'azione indiretta di RST, la Commissione esaminerà l'ultima versione ricevuta prima del termine ultimo (giorno e ora) specificato nell'invito in questione.

8.

Qualora l'invito in questione lo preveda, le proposte di azioni indirette di RST potrebbero essere anche riesaminate nell'ambito di una valutazione successiva.

9.

I proponenti sono invitati a citare il codice identificativo dell'invito in tutta la corrispondenza che lo riguarda (ad esempio per la richiesta di informazioni o la presentazione di una proposta di azione indiretta di RST).


(1)  GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1.

(2)  GU L 294 del 29.10.2002, pag. 44.

(3)  Decisione C(2002)4791 della Commissione, modificata dalle decisioni C(2003)635, C(2003)998, C(2003)1951, C(2003)2708, C(2003)4571, C(2004)48 C(2004)3330, C(2004)4276, C(2005)1447, C(2005)3190, C(2005)4206, tutte non pubblicate.

(4)  GU L 355 del 30.12.2002, pag. 23.

(5)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(7)  C(2003)883 del 27.3.2003, modificato da ultimo da C(2004)3337 dell'1/9/2004.

(8)  L'EPSS è un software di aiuto per l'elaborazione e la presentazione di proposte per via elettronica.


ALLEGATO

1)   Programma specifico: Strutturare lo Spazio Europeo della Ricerca (SER)

2)   Attività: Scienza e Società

3)   Denominazione dell'invito: Una società più vicina alla ricerca; Promuovere la scienza e la cultura scientifica

4)   Codice identificativo dell'invito: 6o PQ-2005-Scienza e società -19

5)   Data di pubblicazione:

6)   Data di scadenza: 30 marzo 2006, alle ore 17 (ora di Bruxelles).

7)   Bilancio totale indicativo: 3,5 milioni di euro

8)   Settore oggetto dell'invito e strumenti: Si sollecitano proposte riguardanti i temi elencati qui di seguito. La tabella riporta unicamente i titoli abbreviati. Per la descrizione particolareggiata dei temi, i proponenti sono invitati a consultare il programma di lavoro.

9)   Numero minimo di partecipanti (2):

Strumento

Numero minimo

CA

3 soggetti giuridici indipendenti di 3 diversi SM o SA, di cui almeno 2 SM o PCA

SSA

1 soggetto giuridico di 1 SM o SA

10)   Limitazioni alla partecipazione: nessuna Inoltre qualsiasi soggetto giuridico stabilito in un paese terzo diverso da quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 2, delle regole di partecipazione (i soggetti stabiliti in paesi che hanno concluso un accordo di cooperazione scientifica e tecnica con la Comunità partecipano di diritto) può partecipare al presente invito, purché questa partecipazione sia utile o essenziale alla realizzazione dell'attività proposta e il numero minimo specificato di partecipanti degli Stati membri o degli Stati associati sia già stato raggiunto.

11)   Accordo consortile: I partecipanti alle azioni di RST derivanti dal presente invito non sono tenuti a sottoscrivere un accordo consortile.

12)   Procedura di valutazione:

La procedura di valutazione prevede una sola fase, laddove possibile con valutazioni individuali a distanza.

In sede di valutazione non è garantito l'anonimato.

13)   Criteri di valutazione: Per i criteri applicabili ai singoli strumenti, si veda l'allegato B del programma di lavoro (che contiene anche la ponderazione e i punteggi minimi di ogni singolo criterio, nonché il punteggio minimo complessivo).

14)   Calendario indicativo per la valutazione e la selezione:

Risultati della valutazione: si prevede che saranno disponibili entro 4 mesi a decorrere dalla data di scadenza.

Conclusione dei contratti: si prevede che i primi contratti relativi al presente invito entreranno in vigore 8 mesi dopo la data di scadenza.


(1)  CA = azione di coordinamento; SSA = Azione di sostegno specifico.

(2)  SM = Stati membri dell'UE; SA (comprendenti i PCA) = Stati associati; PCA: Paese candidato associato.

Qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o Stato associato può partecipare da solo ad un'azione indiretta purché la sua composizione soddisfi il numero minimo di partecipanti previsto.