ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 278

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48o anno
11 novembre 2005


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Commissione

2005/C 278/1

Tassi di cambio dell'euro

1

2005/C 278/2

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas ( 1 )

2

2005/C 278/3

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

11

2005/C 278/4

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione ( 1 )

13

2005/C 278/5

Accettazione degli orientamenti per l'esame degli aiuti Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura

14

2005/C 278/6

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4024 — Cinven/Frans Bonhomme) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

15

2005/C 278/7

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4021 — CRH/Baubedarf Lehrmann/Dieter Niederste-Hollenberg/Bauking) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

16

2005/C 278/8

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3894 — Unicredito/HVB) ( 1 )

17

2005/C 278/9

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3947 — Svitzer/Wilhelmsen Offshore/JV) ( 1 )

17

2005/C 278/0

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione ( 2 )

18

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

 

(2)   Text with EEA relevance

IT

 


I Comunicazioni

Commissione

11.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 278/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

10 novembre 2005

(2005/C 278/01)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1762

JPY

yen giapponesi

138,41

DKK

corone danesi

7,4593

GBP

sterline inglesi

0,67290

SEK

corone svedesi

9,5918

CHF

franchi svizzeri

1,5393

ISK

corone islandesi

72,74

NOK

corone norvegesi

7,7370

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5734

CZK

corone ceche

29,370

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

251,27

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6964

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

4,0278

RON

leu rumeni

3,6290

SIT

tolar sloveni

239,52

SKK

corone slovacche

38,953

TRY

lire turche

1,6060

AUD

dollari australiani

1,6041

CAD

dollari canadesi

1,3966

HKD

dollari di Hong Kong

9,1222

NZD

dollari neozelandesi

1,7071

SGD

dollari di Singapore

2,0015

KRW

won sudcoreani

1 228,89

ZAR

rand sudafricani

7,9473

CNY

renminbi Yuan cinese

9,5092

HRK

kuna croata

7,3620

IDR

rupia indonesiana

11 735,54

MYR

ringgit malese

4,444

PHP

peso filippino

64,315

RUB

rublo russo

33,9030

THB

baht thailandese

48,399


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


11.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 278/2


Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas

(2005/C 278/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)

OEN (1)

Riferimento e titolo della norma

(Documento di riferimento)

Riferimento della norma sostituita

Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita

Nota 1

CEN

EN 26:1997

Apparecchi a gas per la produzione istantanea di acqua calda per uso sanitario equipaggiati con bruciatore atmosferico

 

EN 26:1997/A1:2000

Nota 3

Data scaduta

(18.7.2001)

EN 26:1997/AC:1998

 

 

CEN

EN 30-1-1:1998

Apparecchi di cottura a gas per uso domestico — Sicurezza — Generalità

 

EN 30-1-1:1998/A1:1999

Nota 3

Data scaduta

(30.9.1999)

EN 30-1-1:1998/A2:2003

Nota 3

Data scaduta

(29.2.2004)

EN 30-1-1:1998/A3:2005

Nota 3

31.12.2005

EN 30-1-1:1998/A2:2003/AC:2004

 

 

CEN

EN 30-1-2:1999

Apparecchi di cottura a gas per uso domestico — Sicurezza — Apparecchi con forni a convezione forzata, con o senza grill

 

CEN

EN 30-1-3:2003

Apparecchi di cottura a gas per uso domestico — Sicurezza — Apparecchi con piano di cottura in vetro-ceramica

 

EN 30-1-3:2003/AC:2004

 

 

CEN

EN 30-1-4:2002

Apparecchi di cottura a gas per uso domestico — Sicurezza — Apparecchi equipaggiati con uno o più bruciatori con un sistema automatico di comando per bruciatori

 

CEN

EN 30-2-1:1998

Apparecchi di cottura a gas per uso domestico — Utilizzazione razionale dell'energia — Generalità

 

EN 30-2-1:1998/A1:2003

Nota 3

Data scaduta

(10.12.2004)

EN 30-2-1:1998/A2:2005

Nota 3

La data di questa pubblicazione

EN 30-2-1:1998/A1:2003/AC:2004

 

 

CEN

EN 30-2-2:1999

Apparecchi di cottura a gas per uso domestico — Utilizzazione razionale dell'energia — Apparecchi con forni a convezione forzata, con o senza grill

 

CEN

EN 88:1991

Regolatori di pressione per apparecchi utilizzatori a gas per pressione di entrata non maggiore di 200 mbar

 

EN 88:1991/A1:1996

Nota 3

Data scaduta

(17.7.1997)

CEN

EN 89:1999

Apparecchi a gas per la produzione ad accumulo di acqua calda per usi sanitari

 

EN 89:1999/A1:1999

Nota 3

Data scaduta

(17.10.2000)

EN 89:1999/A2:2000

Nota 3

Data scaduta

(18.7.2001)

CEN

EN 125:1991

Dispositivi di sorveglianza di fiamma per apparecchi utilizzatori a gas — Dispositivi termoelettrici di sicurezza all'accensione e allo spegnimento

 

EN 125:1991/A1:1996

Nota 3

Data scaduta

(17.7.1997)

CEN

EN 126:2004

Dispositivi multifunzionali per apparecchi a gas

EN 126:1995

Data scaduta

(10.12.2004)

CEN

EN 161:2001

Valvole automatiche di sezionamento per bruciatori a gas ed apparecchi utilizzatori a gas

EN 161:1991

Data scaduta

(31.5.2002)

CEN

EN 203-1:2005

Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas — Prescrizioni di sicurezza

EN 203-1:1992

31.12.2008

CEN

EN 203-2:1995

Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas — Utilizzazione razionale dell'energia

 

CEN

EN 257:1992

Termostati meccanici per apparecchi utilizzatori a gas

 

EN 257:1992/A1:1996

Nota 3

Data scaduta

(17.7.1997)

CEN

EN 297:1994

Caldaie di riscaldamento centralizzato alimentate a combustibili gassosi — Caldaie di tipo B11 e B11BS equipaggiate con bruciatore atmosferico, con portata termica nominale minore o uguale a 70 kW

 

EN 297:1994/A3:1996

Nota 3

Data scaduta

(24.2.1998)

EN 297:1994/A5:1998

Nota 3

Data scaduta

(31.12.1998)

EN 297:1994/A2:1996

Nota 3

Data scaduta

(29.10.2002)

EN 297:1994/A6:2003

Nota 3

Data scaduta

(23.12.2003)

EN 297:1994/A4:2004

Nota 3

Data scaduta

(11.6.2005)

CEN

EN 298:2003

Sistemi automatici di comando e di sicurezza per bruciatori a gas e apparecchi a gas con o senza ventilatore

EN 298:1993

30.9.2006

CEN

EN 303-3:1998

Caldaie per riscaldamento — Caldaie a gas per riscaldamento centrale — Assemblaggio di un corpo caldaia con un bruciatore ad aria soffiata

 

EN 303-3:1998/A2:2004

Nota 3

Data scaduta

(11.6.2005)

CEN

EN 377:1993

Lubrificanti per utilizzo negli apparecchi e relativi controlli che utilizzano gas combustibili, escluso quelli destinati all'impiego nei processi industriali

 

EN 377:1993/A1:1996

Nota 3

Data scaduta

(11.6.2005)

CEN

EN 416-1:1999

Apparecchi di riscaldamento a gas, a tubo radiante sospeso, con bruciatore singolo per uso non domestico — Sicurezza

 

EN 416-1:1999/A1:2000

Nota 3

Data scaduta

(18.7.2001)

EN 416-1:1999/A2:2001

Nota 3

Data scaduta

(31.1.2002)

EN 416-1:1999/A3:2002

Nota 3

Data scaduta

(31.10.2002)

CEN

EN 419-1:1999

Apparecchi di riscaldamento a gas sospesi, a irraggiamento luminoso, per uso non domestico — Sicurezza

 

EN 419-1:1999/A1:2000

Nota 3

Data scaduta

(18.7.2001)

EN 419-1:1999/A2:2001

Nota 3

Data scaduta

(31.1.2002)

EN 419-1:1999/A3:2002

Nota 3

Data scaduta

(9.9.2003)

CEN

EN 437:2003

Gas di prova — Pressioni di prova — Categorie di apparecchi

EN 437:1993

Data scaduta

(23.12.2003)

CEN

EN 449:2002

Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a GPL — Apparecchi di riscaldamento domestici non raccordabili a condotto di evacuazione dei fumi (compresi gli apparecchi di riscaldamento a combustione catalitica diffusiva)

EN 449:1996

Data scaduta

(2.7.2003)

CEN

EN 461:1999

Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a GPL — Apparecchi di riscaldamento non domestici con portata termica nominale non maggiore di 10 kW non raccordabili a condotto di scarico

 

EN 461:1999/A1:2004

Nota 3

Data scaduta

(10.12.2004)

CEN

EN 483:1999

Caldaie di riscaldamento centrale alimentate a combustibili gassosi — Caldaie di tipo C di portata termica nominale non maggiore di 70 kW

 

EN 483:1999/A2:2001

Nota 3

Data scaduta

(31.1.2002)

CEN

EN 484:1997

Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatto (GPL) — Fornelli indipendenti, compresi quelli con grill, per uso all'aperto

 

CEN

EN 497:1997

Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatto (GPL) — Bruciatori multiuso, con supporti integrati, per uso all'aperto

 

CEN

EN 498:1997

Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatto (GPL) — Barbecues per uso all'aperto

 

CEN

EN 509:1999

Apparecchi a gas ad effetto decorativo di combustione

 

EN 509:1999/A1:2003

Nota 3

Data scaduta

(31.12.2003)

EN 509:1999/A2:2004

Nota 3

Data scaduta

(30.6.2005)

CEN

EN 521:1998

Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatti — Apparecchi portatili alimentati a pressione di vapore di gas di petrolio liquefatti

 

CEN

EN 525:1997

Generatori di aria calda a gas a riscaldamento diretto e convezione forzata per il riscaldamento di ambienti non domestici con portata termica nominale non maggiore di 300 kW

 

CEN

EN 549:1994

Materiali in gomma per dispositivi di tenuta e diaframmi per apparecchi a gas e relativi equipaggiamenti

EN 291:1992

EN 279:1991

Data scaduta

(31.12.1995)

CEN

EN 613:2000

Apparecchi di riscaldamento indipendenti a gas a convezione

 

EN 613:2000/A1:2003

Nota 3

Data scaduta

(23.12.2003)

CEN

EN 621:1998

Generatori di aria calda a convezione forzata per il riscaldamento di ambienti non domestici, alimentati a gas con portata termica riferita al potere calorifico inferiore non maggiore di 300 kW, non equipaggiati con ventilatore nel circuito di combustione

 

EN 621:1998/A1:2001

Nota 3

Data scaduta

(31.3.2002)

CEN

EN 624:2000

Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatti (GPL) — Apparecchi di riscaldamento, a circuito stagno, funzionanti a GPL per veicoli e natanti

 

CEN

EN 625:1995

Caldaie a gas per riscaldamento centrale — Prescrizioni specifiche per la funzione acqua calda sanitaria delle caldaie combinate con portata termica nominale non maggiore di 70 kW

 

CEN

EN 656:1999

Caldaie per riscaldamento centrale alimentate a combustibili gassosi — Caldaie di tipo B di portata termica nominale maggiore di 70 kW ma non maggiore di 300 kW

 

CEN

EN 676:2003

Bruciatori automatici di combustibili gassosi ad aria soffiata

EN 676:1996

Data scaduta

(8.4.2004)

CEN

EN 677:1998

Caldaie di riscaldamento centrale alimentate a combustibili gassosi — Requisiti specifici per caldaie a condensazione con portata termica nominale non maggiore di 70 kW

 

CEN

EN 732:1998

Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatto — Refrigeratori ad assorbimento

 

CEN

EN 751-1:1996

Materiali di tenuta per giunzioni metalliche filettate a contatto con gas della 1a, 2a e 3a famiglia e con acqua calda — Composti di tenuta anaerobici

 

CEN

EN 751-2:1996

Materiali di tenuta per giunzioni metalliche filettate a contatto con gas della 1a, 2a e 3a famiglia e con acqua calda — Composti di tenuta non indurenti

 

CEN

EN 751-3:1996

Materiali di tenuta per giunzioni metalliche filettate a contatto con gas della 1a, 2a e 3a famiglia e con acqua calda — Nastri di PTFE non sinterizzato

 

EN 751-3:1996/AC:1997

 

 

CEN

EN 777-1:1999

Tubi radianti a gas sospesi con bruciatori multipli per uso non domestico — Sistema D, sicurezza

 

EN 777-1:1999/A1:2001

Nota 3

Data scaduta

(31.8.2001)

EN 777-1:1999/A2:2001

Nota 3

Data scaduta

(31.1.2002)

EN 777-1:1999/A3:2002

Nota 3

Data scaduta

(31.10.2002)

CEN

EN 777-2:1999

Tubi radianti a gas sospesi con bruciatori multipli per uso non domestico — Sistema E, sicurezza

 

EN 777-2:1999/A1:2001

Nota 3

Data scaduta

(31.8.2001)

EN 777-2:1999/A2:2001

Nota 3

Data scaduta

(31.1.2002)

EN 777-2:1999/A3:2002

Nota 3

Data scaduta

(31.10.2002)

CEN

EN 777-3:1999

Tubi radianti a gas sospesi con bruciatori multipli per uso non domestico — Sistema F, sicurezza

 

EN 777-3:1999/A1:2001

Nota 3

Data scaduta

(31.8.2001)

EN 777-3:1999/A2:2001

Nota 3

Data scaduta

(31.1.2002)

EN 777-3:1999/A3:2002

Nota 3

Data scaduta

(31.10.2002)

CEN

EN 777-4:1999

Tubi radianti a gas sospesi con bruciatori multipli per uso non domestico — Sistema H, sicurezza

 

EN 777-4:1999/A1:2001

Nota 3

Data scaduta

(31.8.2001)

EN 777-4:1999/A2:2001

Nota 3

Data scaduta

(31.1.2002)

EN 777-4:1999/A3:2002

Nota 3

Data scaduta

(31.10.2002)

CEN

EN 778:1998

Generatori di aria calda a convezione forzata per il riscaldamento di ambienti domestici, alimentati a gas con portata termica, riferita al potere calorifico inferiore, non maggiore di 70 kW, non equipaggiati con ventilatore nel circuito di combustione

 

EN 778:1998/A1:2001

Nota 3

Data scaduta

(31.3.2002)

CEN

EN 1020:1997

Generatori di aria calda a convezione forzata per il riscaldamento di ambienti non domestici, alimentati a gas, di portata termica riferita al potere calorifico inferiore, non maggiore di 300 kW, equipaggiati con ventilatore nel circuito di combustione

 

EN 1020:1997/A1:2001

Nota 3

Data scaduta

(31.3.2002)

CEN

EN 1106:2001

Rubinetti a comando manuale per apparecchi utilizzatori a gas

 

CEN

EN 1196:1998

Generatori di aria calda a gas per uso domestico e non domestico — Requisiti supplementari per generatori di aria calda a condensazione

 

CEN

EN 1266:2002

Apparecchi di riscaldamento indipendenti a gas a convezione muniti di ventilatore per facilitare l'alimentazione di aria e/o l'evacuazione dei prodotti della combustione

 

EN 1266:2002/A1:2005

Nota 3

28.2.2006

CEN

EN 1319:1998

Generatori di aria calda a convezione forzata alimentati a gas, per il riscaldamento di ambienti domestici, equipaggiati con bruciatore munito di ventilatore, con portata termica nominale riferita al potere calorifico inferiore, non maggiore di 70 kW

 

EN 1319:1998/A2:1999

Nota 3

Data scaduta

(17.10.2000)

EN 1319:1998/A1:2001

Nota 3

Data scaduta

(31.3.2002)

CEN

EN 1458-1:1999

Asciugabiancheria a gas per uso domestico a tamburo rotante e a riscaldamento diretto, di tipo B22D e B23D, di portata termica nominale non maggiore di 6 kW — Sicurezza

 

CEN

EN 1458-2:1999

Asciugabiancheria a gas per uso domestico a tamburo rotante e a riscaldamento diretto, di tipo B22D e B23D, di portata termica nominale non maggiore di 6 kW — Utilizzazione razionale dell'energia

 

CEN

EN 1596:1998

Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a GPL — Generatori d'aria calda, non domestici, a riscaldamento diretto e convezione forzata, mobili e portatili

 

EN 1596:1998/A1:2004

Nota 3

Data scaduta

(10.12.2004)

CEN

EN 1643:2000

Sistemi di taratura per valvole automatiche di sezionamento per bruciatori a gas e apparecchi utilizzatori a gas

 

CEN

EN 1854:1997

Dispositivi di sorveglianza di pressione per bruciatori ed apparecchi a gas

 

EN 1854:1997/A1:1998

Nota 3

Data scaduta

(31.5.1999)

CEN

EN 12067-1:1998

Dispositivi di regolazione del rapporto aria-gas per bruciatori a gas ed apparecchi a gas — Dispositivi pneumatici

 

EN 12067-1:1998/A1:2003

Nota 3

Data scaduta

(23.12.2003)

CEN

EN 12067-2:2004

Dispositivi di regolazione del rapporto aria-gas per bruciatori a gas e apparecchi a gas — Parte 2: Dispositivi elettronici

 

CEN

EN 12078:1998

Regolatori di pressione a punto zero per bruciatori a gas e apparecchi a gas

 

CEN

EN 12244-1:1998

Lavatrici a gas a riscaldamento diretto di portata nominale termica non maggiore di 20 kW — Sicurezza

 

CEN

EN 12244-2:1998

Lavatrici a gas a riscaldamento diretto di portata termica nominale non maggiore di 20 kW — Utilizzazione razionale dell'energia

 

CEN

EN 12309-1:1999

Apparecchi di climatizzazione e/o pompe di calore ad assorbimento e adsorbimento, funzionanti a gas, con portata termica nominale non maggiore di 70 kW — Sicurezza

 

CEN

EN 12309-2:2000

Apparecchi di climatizzazione e/o pompe di calore ad assorbimento e adsorbimento, funzionanti a gas, con portata termica nominale non maggiore di 70 kW — Utilizzazione razionale dell'energia

 

CEN

EN 12669:2000

Generatori di aria calda alimentati a gas, per l'utilizzo nelle serre e per il riscaldamento supplementare di ambienti non domestici

 

CEN

EN 12752-1:1999

Asciugabiancheria a gas a tamburo rotante, di tipo B, di portata termica nominale non maggiore di 20 kW — Sicurezza

 

CEN

EN 12752-2:1999

Asciugabiancheria a gas a tamburo rotante, di tipo B, di portata termica nominale non maggiore di 20 kW — Utilizzazione razionale dell'energia

 

CEN

EN 12864:2001

Regolatori di pressione a taratura fissa, con pressione massima regolata non maggiore di 200 mbar, con portata non maggiore di 4 kg/h, e loro dispositivi di sicurezza associati per butano, propano o loro miscele

 

EN 12864:2001/A1:2003

Nota 3

Data scaduta

(10.12.2004)

EN 12864:2001/A2:2005

Nota 3

28.2.2006

CEN

EN 13278:2003

Apparecchi di riscaldamento indipendenti, a gas, a focolare aperto

 

CEN

EN 13611:2000

Dispositivi di sicurezza e controllo per bruciatori a gas ed apparecchi a gas — Requisiti generali

 

EN 13611:2000/A1:2004

Nota 3

Data scaduta

(30.6.2005)

CEN

EN 13785:2005

Regolatori di portata non maggiore di 100 kg/h, con pressione d'uscita nominale non maggiore di 4 bar, differenti da quelli considerati in EN 12864 e loro dispositivi di sicurezza per butano, propano e loro miscele

 

CEN

EN 13786:2004

Invertitori automatici, con pressione massima d'uscita non maggiore di 4 bar e di portata non maggiore di 100 kg/h e loro dispositivi di sicurezza per butano, propano o loro miscele

 

CEN

EN 14543:2005

Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatto (GPL) — Apparecchi di riscaldamento da patio — Apparecchi di riscaldamento de patio non raccordabili a condotto di scarico dei fumiper uso all'aperto e in spazi ventilati

 

Nota 1

In genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall'organismo europeo di normalizzazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 3

In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita (colonna 4) perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

AVVERTIMENTO:

Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui l'elenco figura in annesso alla direttiva n. 98/34/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio modificata dalla direttiva n. 98/48/CE (3).

La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.

Questa lista sostituisce tutte le precedenti liste pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione assicura l'aggiornamento della presente lista.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Organismo europeo di Normalizzazione:

CEN: rue de Stassart 36, BE-1050 Brussels, Tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be)

CENELEC: rue de Stassart 35, BE-1050 Brussels, Tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, FR-06921 Sophia Antipolis, Tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

(3)  GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.


11.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 278/11


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(2005/C 278/03)

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Italia (Veneto)

Numero dell'aiuto: N 381/2005

Titolo: Legge regionale n. 5 del 25 febbraio 2005, articolo 9: Interventi per la valorizzazione delle produzioni

Obiettivo: L'aiuto è destinato agli investimenti nelle aziende agricole

Fondamento giuridico: Legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 «Interventi per la valorizzazione delle produzioni»

Stanziamento: 978 500 EUR per il 2005

Intensità o importo dell'aiuto: L'aiuto è limitato al 50 % delle spese ammissibili nelle zone svantaggiate, elevabile al 55 % nel caso in cui gli investimenti siano effettuati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento

Durata: Fino al 31.12.2011

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Italia (Sicilia)

Numero dell'aiuto: N 148/2005

Titolo: Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali (piogge alluvionali dal 6 all'8 settembre 2004 in alcuni comuni siciliani della provincia di Caltanissetta)

Obiettivo: Compensazione dei danni alla produzione agricola e alle strutture agricole derivanti da avversità atmosferiche

Fondamento giuridico: Decreto legislativo n. 102/2004

Stanziamento: Si fa riferimento al regime approvato (NN 54/A/04)

Intensità o importo dell'aiuto: Fino al 100 % dei danni

Durata: Provvedimento di applicazione di un regime di aiuti approvato dalla Commissione

Altre informazioni: Provvedimento di applicazione del regime approvato dalla Commissione nell'ambito del fascicolo relativo all'aiuto di Stato NN 54/A/2004 (Lettera della Commissione C(2005) 1622 def. del 7 giugno 2005)

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Italia (Toscana)

Numero dell'aiuto: N 211/2005

Titolo: Interventi volti a tutelare il patrimonio zootecnico soggetto agli attacchi di animali predatori

Obiettivo: Aiuto per la realizzazione di investimenti per opere di prevenzione e tutela e per il pagamento dei premi assicurativi per i danni causati dall'attacco di animali predatori protetti

Fondamento giuridico: Proposta di legge «Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione»

Stanziamento: Per il 2006 è previsto uno stanziamento di 565 000 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: Per gli investimenti: 40 % delle spese ammissibili (50 % nelle zone svantaggiate). Per i premi assicurativi: 80 % del costo dei premi per perdite superiori al 30 % della produzione (20 % nelle zone svantaggiate). Per le perdite inferiori al 20 % o al 30 % della produzione l'aiuto è limitato al 50 % del costo del premio assicurativo

Durata: 6 anni

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Italia (Veneto)

Numero dell'aiuto: N 303/04

Titolo: Aiuti per la ricomposizione fondiaria e per l'ampliamento delle superfici aziendali

Obiettivo: Ricomposizione fondiaria di proprietà agricole

Fondamento giuridico: Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 «Nuove norme per gli interventi in agricoltura», articoli 32, 33 e 34

Legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5, articolo 13

Deliberazione della Giunta regionale n. 1462 del 21 giugno 2005

Stanziamento: 1 400 000 EUR per il primo anno, successivamente uno stanziamento stabilito dalle leggi finanziarie annuali

Intensità o importo dell'aiuto: Articoli 32 e 33: 40 % per le aree non svantaggiate e 50 % per le aree svantaggiate, in entrambi i casi con una maggiorazione di 5 punti percentuali per gli interventi di ricomposizione effettuati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento

Articolo 34: fino al 50 % del reddito dominicale del terreno affittato, per tutta la durata del contratto di affitto, con un massimale di 100 000 EUR per beneficiario e per triennio (questa misura, i cui beneficiari non appartengono al settore agricolo, non costituisce un aiuto di Stato)

Durata: 6 anni

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Italia (Provincia autonoma di Bolzano)

Numero dell'aiuto: N 325/2005

Titolo: Aiuto a favore della Cooperativa frutticola Garzason-Tisens per perdite dovute ad avversità atmosferiche (grandine del 6 luglio 2004)

Obiettivo: Compensazione dei danni subiti dalla produzione agricola a causa di avversità atmosferiche (grandine del 6 luglio 2004)

Fondamento giuridico: Legge provinciale n. 8/1985 e successive modifiche, articolo 5-bis

Stanziamento: 324 000 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: 11 % delle perdite

Durata: Provvedimento di applicazione del regime approvato dalla Commissione

Altre informazioni: Provvedimento di applicazione del regime approvato dalla Commissione nell'ambito del fascicolo relativo all'aiuto di Stato N 679/2001 (Lettera della Commissione C(2002) 256 del 21.2.2002)

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/


11.11.2005   

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C 278/13


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione

(2005/C 278/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto: XE 04/2004

Stato membro: Paesi Bassi

Regione: Tutto lo Stato

Titolo del regime di aiuti: Sussidi per posti di lavoro nell'ambito della reintegrazione di persone in cerca di lavoro: definizione di una politica destinata a stabilire norme comuni di reintegrazione nell'ambito della legge Werk en Bijstand

Base giuridica: Wet Werk en Bijstand, Staatsblad 2003 375 d.d. 9 oktober 2003, artikel 8 bepaalt: „De gemeenteraad stelt bij verordening regels met betrekking tot het ondersteunen bij arbeidsinschakeling en het aanbieden van voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling, …”

Spesa annua prevista per il regime: I comuni dispongono, per la reintegrazione, di un bilancio globale di 1,6 miliardi di EUR. I comuni hanno totale libertà decisionale per definire le modalità e l'importo dei sussidi

Intensità massima dell'aiuto:

Conformemente all'articolo 4: Creazione di posti di lavoro: n.a.

all'articolo 5: Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili: 50 % dei costi retributivi

all'articolo 6: Costi aggiuntivi legati all'occupazione di lavoratori disabili: 60 % dei costi retributivi

Data di applicazione:

Durata del regime: Fino al 30.6.2007

Obiettivo dell'aiuto: Gli obiettivi delle disposizioni sono conformi con

Articolo 5 — Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili

Articolo 6 — Occupazione di lavoratori disabili

Settori economici interessati: Tutti i settori comunitari ammissibili agli aiuti a favore dell'occupazione

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto: Het ministerie van Sociale Zaken (postbus 90801, NL-2509 LV Den Haag). Esso rende noti gli orientamenti politici relativi al programma di sussidio ai posti di lavoro e si assume l'impegno di presentare una relazione annua alla Commissione

Altre informazioni: Il regolamento di esenzione scade il 31 dicembre 2006, esso sarà seguito da un periodo transitorio di sei mesi


11.11.2005   

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C 278/14


Accettazione degli orientamenti per l'esame degli aiuti Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (1)

(2005/C 278/05)

In conformità con l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (2), la Commissione comunica quanto segue.

Secondo quanto previsto dal punto 5.2 degli orientamenti per l'esame degli aiuti Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (di seguito denominati «gli orientamenti»), gli Stati membri sono stati invitati a confermare per iscritto l'accettazione di tali proposte di misure opportune entro il 15 novembre 2004.

Se uno Stato membro non confermava per iscritto la sua accettazione entro tale data, la Commissione avrebbe presunto che esso aveva accettato le proposte, a meno che non avesse espresso esplicitamente per iscritto il suo disaccordo.

Con lettere in data 15 novembre 2004, 20 gennaio 2005 e 14 giugno 2005 le autorità finlandesi hanno dichiarato di non essere disposte a modificare due regimi di aiuto per renderli conformi agli orientamenti. Tali regimi di aiuto, riguardanti le assicurazioni nel settore della pesca e il trasporto del pesce, erano stati notificati alla Commissione con lettera del 27 aprile 1995 sulla base dell'articolo 144 bis del trattato di adesione della Repubblica di Finlandia all'Unione europea ed erano stati quindi considerati aiuti «esistenti» ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE.

La Commissione non ha ricevuto lettere in tal senso da parte di altri Stati membri.

La Commissione conclude pertanto che tutti gli Stati membri, eccetto la Finlandia per i regimi sopramenzionati, hanno accettato le proposte e che tutti i loro attuali regimi di aiuto sono stati resi conformi agli orientamenti entro il 1o gennaio 2005.


(1)  GU C 229 del 14.9.2004, pag. 5.

(2)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.


11.11.2005   

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C 278/15


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4024 — Cinven/Frans Bonhomme)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2005/C 278/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 3.11.2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Cinven Limited («Cinven», Regno Unito) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Frans Bonhomme SAS («Frans Bonhomme», Francia) mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Cinven: investimenti finanziari,

per Frans Bonhomme: vendita all'ingrosso di materiali da costruzione e di attrezzature sanitarie.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4024 — Cinven/Frans Bonhomme, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

BE-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


11.11.2005   

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C 278/16


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4021 — CRH/Baubedarf Lehrmann/Dieter Niederste-Hollenberg/Bauking)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2005/C 278/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 28.10.2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese CRH Deutschland GmbH controllata da CRH plc («CRH», Irlanda), Baubedarf Lehrmann Holding GmbH & Co. KG («Baubedarf Lehrmann», Germania) e Mr. Dieter Niederste-Hollenberg (Germania) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'impresa Bauking AG («Bauking», Germania) mediante: acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per CRH: produzione e distribuzione di materiali da costruzione,

per Baubedarf Lehrmann: investimenti imobiliari,

per Niederste-Hollenberg: investimenti imobiliari,

per Bauking: Negozi fai-da-te, distribuzione.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4021 — CRH/Baubedarf Lehrmann/Dieter Niederste-Hollenberg/Bauking, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

BE-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


11.11.2005   

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C 278/17


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.3894 — Unicredito/HVB)

(2005/C 278/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 18/10/2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M3894. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


11.11.2005   

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C 278/17


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.3947 — Svitzer/Wilhelmsen Offshore/JV)

(2005/C 278/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 28/10/2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M3947. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


11.11.2005   

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C 278/18


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione

(2005/C 278/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto

XE 11/04

Stato membro

Polonia

Regione

Tutto il paese

Titolo del regime di aiuti

Risarcimento dei costi più elevati dell'occupazione di lavoratori disabili

Base giuridica

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776 ze zm.) — art. 25 ust. 2, 3 i 3a, art. 26a ust. 1-5 oraz art. 26d ust. 1 w związku z art. 15, 17, 19, i 20 ust. 1;

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne (Dz.U. nr 114, poz. 1194)

Spesa annua prevista per il regime

Importo annuo totale

1 900 000 zloti

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento

 

Data di applicazione

19.5.2004

Durata del regime

Fino al 30.6.2007

Obiettivo dell'aiuto

Articolo 4 — Creazione di posti di lavoro

No

Articolo 5 — Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili

No

Articolo 6 — Occupazione di lavoratori disabili

Settori economici interessati

Tutti i settori comunitari (1) ammissibili agli aiuti a favore dell'occupazione

Industria manifatturiera (1)

No

Tutti i servizii (1)

No

Altri

No

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Indirizzo

Al. Jana Pawła II 13, Warszawa, tel. (48-22) 620 03 51 wew. 387

Nome

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Indirizzo:

Ul. Czerniakowska 16, Warszawa

Altre informazioni

Il regime di aiuti è cofinanziato dal Fondo sociale europeo nell'ambito del programma operativo per lo sviluppo delle risorse umane per gli anni 2004-2006; misura 1.4: Integrazione professionale e sociale dei lavoratori disabili; Progetto: sovvenzioni destinate ad indennizzare le imprese che occupano lavoratori disabili al fine di compensare i costi più elevati connessi alla produttività più bassa dei lavoratori disabili.

Aiuto soggetto all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione

Conformemente all'articolo 9 del regolamento

 


Numero dell'aiuto

XE 14/04

Stato membro

Slovacchia

Regione

1.

Le regioni, cui è destinata la concessione di un aiuto di Stato nell'ambito dell'obiettivo 1 (Promozione dello sviluppo e dei cambiamenti strutturali delle regioni meno sviluppate) sono regioni in cui il prodotto interno lordo (PIL) per abitante misurato in standard di potere d'acquisto è diminuito, per la prima volta negli ultimi 3 anni, del 75 % rispetto all'Unione europea. Dal 1o marzo 2002 sono considerate regioni, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce l'Unione europea, le regioni della Slovacchia Occidentale (territorio dei distretti di Trnava, Nitra e Trenčin), della Slovacchia Centrale (territorio dei distretti di Žilina e Banská Bystrica) e della Slovacchia Orientale (territorio dei distretti di Košice e Prešov).

2.

Le regioni, cui è destinata la concessione di un aiuto di Stato nell'ambito dell'obiettivo 3 (Sostegno all'adeguamento e alla modernizzazione delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione) sono le regioni che non rientrano nell'obiettivo 1. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato che istituisce l'Unione europea, sono le regioni in cui il prodotto interno lordo (PIL) per abitante misurato in standard di potere d'acquisto è aumentato, per la prima volta negli ultimi 3 anni, del 75 % rispetto all'Unione europea. Dal 1o marzo 2002 è considerata regione, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato che istituisce l'Unione europea, la regione costituita dai territori del distretto di Bratislava.

Titolo del regime di aiuti

Regime di aiuto di Stato all'occupazione

Base giuridica

Právnym rámcom poskytovania štátnej pomoci na zamestnanosť je nariadenie Komisie (ES) č. 2204/2002 z 12. decembra 2002 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES o štátnej pomoci na zamestnanosť a zákon NR SR č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“). Poskytovanie štátnej pomoci sa riadi aj ustanoveniami nariadenia Komisie (EK) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o aplikácii článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom a Multisektorálneho rámca regionálnej pomoci pre veľké investičné projekty, ako aj nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 1784/1999 z 12. júla 1999 o Európskom sociálnom fonde a nariadenia Rady 1260/1999/ES ustanovujúceho všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch, zákonom č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov schváleným NR SR dňa 11. novembra 2003 s účinnosťou od 1. januára 2004, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“)

Spesa annua prevista per il regime

Importo annuo previsto (inclusi i finanziamenti del FSE e del bilancio di Stato)

27,2 milioni di EUR

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento

 

Data di applicazione

7.7.2004 (giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale)

Durata del regime

Fino al 31.12.2006

Obiettivo dell'aiuto

Articolo 4 — Creazione di posti di lavoro

Articolo 5 — Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili

Articolo 6 — Occupazione di lavoratori disabili

Settori economici interessati

Tutti i settori comunitari ammissibili agli aiuti a favore dell'occupazione (2)

Industria manifatturiera1

Tutti i servizi1

Altri

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Ministero del Lavoro, degli Affari sociali e della Famiglia

Indirizzo:

Špitálska 4-6

SK-816 43 Bratislava

Nome:

Ufficio del lavoro, degli affari sociali e della famiglia

Indirizzo:

Župné námestie 5-6

SK-812 67 Bratislava

Altre informazioni

Il regime di aiuti è cofinanziato dal Fondo sociale europeo.

Aiuto soggetto all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione

Conformemente all'articolo 9 del regolamento

 


Numero dell'aiuto

XE 15/04

Stato membro

Polonia

Regione

Tutto il paese

Titolo del regime di aiuti

Interventi

Base giuridica

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych, jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

Rozporządzenie weszło w życie 16.7.2004 r. (Dz.U. nr 161 poz. 1683)

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Art. 60

Spesa annua prevista per il regime

Importo annuo totale

56,6 milioni di EUR

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento

 

Data di applicazione

16.7.2004

Durata del regime

Fino al 31.12.2006

Obiettivo dell'aiuto

Articolo 4 — Creazione di posti di lavoro

Articolo 5 — Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili

Articolo 6 — Occupazione di lavoratori disabili

 

Settori economici interessati

Tutti i settori comunitari (3) ammissibili agli aiuti a favore dell'occupazione

Industria manifatturiera (3)

Tutti i servizi (3)

Altri

 

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Autorità

Indirizzo:

circa 400 posti di lavoro sul territorio di tutto il paese

Altre informazioni

Il regime di aiuti è cofinanziato dal FSE.

Aiuto soggetto all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione

Conformemente all'articolo 9 del regolamento

 


Numero dell'aiuto

XE 16/04

Stato membro

Repubblica Federale di Germania

Regione

Land Bassa Sassonia

Titolo del regime di aiuti

Direttiva riguardante l'erogazione di sovvenzioni finalizzate a promuovere l'iniziativa «Unternehmen JugendPlus»

Base giuridica

§ 44 Landeshaushaltsordnung

Spesa annua prevista per il regime

Importo annuo totale

Presumibilmente 4,4 milioni di EUR

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento

 

Data di applicazione

1o settembre 2004

Durata del regime

Fino al 30 giugno 2007

Obiettivo dell'aiuto

Articolo 4 — Creazione di posti di lavoro

Articolo 5 — Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili

Articolo 6 — Occupazione di lavoratori disabili

Settori economici interessati

Tutti i settori comunitari (4) ammissibili agli aiuti a favore dell'occupazione

Industria manifatturiera (4)

Tutti i servizi (4)

Altri

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Investitions- und Förderbank Niedersachsen GmbH

Indirizzo:

Günther-Wagner-Allee 14

DE-30177 Hannover

Tel: 0511/30031381

e-mail: edmund.rohde@nbank.de

Altre informazioni

Il regime non è cofinanziato da fondi comunitari.

No

Aiuto soggetto all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione

Conformemente all'articolo 9 del regolamento

 


Numero dell'aiuto

XE 21/04

Stato membro

Polonia

Regione

Tutto il paese

Titolo del regime di aiuti

Creazione di posti di lavoro per i disoccupati e concessione di sovvenzioni ai disoccupati per intraprendere un'attività economica

Base giuridica

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundowanie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy (Dz.U. nr 196, poz. 2018) — wydane na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 8 września 2004 r.

Spesa annua prevista per il regime

Importo annuo totale:

nel 2004. — 20 milioni di EUR,

nel 2005 — 40 milioni di EUR

Credito garantito

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento

 

Data di applicazione

8.9.2004.

Durata del regime o dell'aiuto individuale

Fino al 31.12.2006

Obiettivo dell'aiuto

Articolo 4 — Creazione di posti di lavoro

Articolo 5 — Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili

Articolo 6 — Occupazione di lavoratori disabili

 

Settori economici interessati

Tutti i settori comunitari (5) ammissibili agli aiuti a favore dell'occupazione

Industria manifatturiera (5)

Tutti i servizi (5)

Altri

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Autorità

Indirizzo:

circa 340 centri sul territorio di tutto il paese

Altre informazioni

Il regime di aiuti è cofinanziato dal FSE (Sviluppo delle risorse umane)

Aiuto soggetto all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione

Conformemente all'articolo 9 del regolamento

 


(1)  Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.

(2)  Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dale direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.

(3)  Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.

(4)  Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori

(5)  Ad eccezione del settore della costruzione navale, del settore minerario e dei trasporti; delle attività collegate all'esportazione, se l'aiuto è direttamente collegato alla quantità dei prodotti esportati, alla costituzione e al funzionamento della rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse alle attività di esportazione; e degli aiuti subordinati all'utilizzazione, in via prioritaria, di merci di produzione nazionale anziché di merci importate