ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 271

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48° anno
29 ottobre 2005


Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Corte di giustizia

 

CORTE DI GIUSTIZIA

2005/C 271/01

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 8 settembre 2005, nella causa C-416/02: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE — Nozione di rifiuti — Direttive 85/337/CEE e 97/11/CE — Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati — Direttiva 80/68/CEE — Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose — Direttiva 91/271/CEE — Trattamento delle acque reflue urbane — Direttiva 91/676/CEE — Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole — Inquinamento provocato da un'azienda suinicola)

1

2005/C 271/02

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 15 settembre 2005, nella causa C-37/03: BioID AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Ricorso — Marchio comunitario — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Marchio denominativo e figurativo — BioID — Impedimento assoluto alla registrazione — Marchio privo di carattere distintivo)

1

2005/C 271/03

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 8 settembre 2005, nella causa C-121/03, Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE — Nozione di rifiuti — Direttive 85/337/CEE e 97/11/CE — Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati — Direttiva 80/68/CEE — Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose — Direttiva 80/778/CEE — Qualità delle acque destinate al consumo umano)

2

2005/C 271/04

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 26 maggio 2005, nella causa C-132/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale dal Consiglio di Stato): Ministero della Salute contro Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (Codacons), Federconsumatori (Regolamento (CE) n. 1139/98 — Art. 2, n. 2, lett. b) — Obbligo supplementare in materia di etichettatura di prodotti alimentari — Obbligo di indicare la presenza di materiale derivato da taluni organismi geneticamente modificati (OGM) — Semi di soia e granturco geneticamente modificati — Esenzione dall'obbligo in caso di presenza accidentale, che non superi una determinata soglia di tolleranza — Prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare — Lattanti e bambini nella prima infanzia — Applicabilità dell'esenzione — Principio di precauzione)

2

2005/C 271/05

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 15 settembre 2005, nella causa C-199/03: Irlanda contro Commissione delle Comunità europee (Ricorso di annullamento — Fondo sociale europeo — Riduzione di un contributo finanziario comunitario — Errore manifesto di valutazione dei fatti — Proporzionalità — Certezza del diritto — Legittimo affidamento)

3

2005/C 271/06

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 15 settembre 2005, nei procedimenti riuniti C-281/03 e C-282/03 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi)]: Cindu Chemicals BV e a. contro College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (Direttiva 76/769/CEE — Sostanze pericolose — Possibilità per gli Stati membri di porre condizioni supplementari per l'immissione sul mercato e l'uso di un prodotto biocida il cui principio attivo costituisce oggetto di limitazioni di uso da parte della direttiva — Prodotti preservanti del legno contenenti distillato di olio di catrame (carbolinoleo e creosoto) — Prodotti preservanti del legno contenenti rame, cromo e arsenico)

3

2005/C 271/07

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 15 settembre 2005, nella causa C-372/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 91/439/CEE — Patente di guida — Età minima richiesta per accedere alla guida di determinati veicoli — Possibilità di guidare veicoli di una categoria diversa da quella per la quale la patente è stata rilasciata — Registrazione e sostituzione obbligatorie delle patenti di guida)

4

2005/C 271/08

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 5 luglio 2005, nel procedimento C-376/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Gerechtshof 's-Hertogenbosch): D. contro Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen (Legislazione tributaria — Imposta patrimoniale — Diritto ad un abbattimento — Trattamento distinto dei residenti e dei non residenti — Convenzione tributaria volta a prevenire la doppia imposizione)

4

2005/C 271/09

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 15 settembre 2005, nella causa C-495/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden): Intermodal Transports BV contro Staatssecretaris van Financiën (Tariffa doganale comune — Voci tariffarie — Classificazione nella nomenclatura combinata — Voce 8709 — Trattore Magnum ET120 Terminal Tractor — Art. 234 CE — Obbligo, per un giudice nazionale, di proporre una questione pregiudiziale — Condizioni — Informazione tariffaria vincolante rilasciata a favore di un terzo dalle autorità doganali di un altro Stato membro con riferimento ad un veicolo analogo)

5

2005/C 271/10

Sentenza della Corte (Quinta sezione), 8 settembre 2005, causa C-500/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 98/34/CE — Norme e regolamentazioni tecniche — Normativa nazionale applicabile alle imbarcazioni da diporto)

6

2005/C 271/11

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 8 settembre 2005, nelle cause riunite C-544/03 e C-545/03 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Conseil d'État): Mobistar SA contro Commune de Fléron e Belgacom Mobile SA contro Commune de Schaerbeek (Art. 59 del Trattato CE (divenuto, a seguito di modifica, art. 49 CE) — Servizi di telecomunicazione — Direttiva 90/388/CEE — Art. 3 quater — Eliminazione di ogni restrizione — Imposte comunali sui piloni, sui tralicci e antenne di diffusione per GSM)

6

2005/C 271/12

Sentenza della Corte (Prima sezione), 8 settembre 2005, nel procedimento C-40/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Korkein oikeus): Syuichi Yonemoto (Ravvicinamento delle legislazioni — Macchine — Direttiva 98/37/CE — Compatibilità di una normativa nazionale che impone all'importatore di verificare la sicurezza di una macchina recante dichiarazione CE di conformità)

7

2005/C 271/13

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 15 settembre 2005, nella causa C-58/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale dal Bundesfinanzhof): Antje Köhler contro Finanzamt Düsseldorf-Nord (Sesta direttiva IVA — Luogo delle operazioni imponibili — Cessione di beni effettuata a bordo di una nave da crociera — Trasporto effettuato all'interno della Comunità — Esenzione dall'imposta in caso di scalo fuori della Comunità — Portata dell'esenzione)

7

2005/C 271/14

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 8 settembre 2005, nella causa C-129/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale dal Conseil d'État): Espace Trianon SA, Société wallonne de location-financement SA (Sofibail) contro Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREM) (Appalti pubblici — Direttiva 89/665/CEE — Procedimento di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici — Persone alle quali devono essere accessibili le procedure di ricorso — Associazione temporanea offerente — Divieto, per uno dei membri di un'associazione temporanea, di proporre un ricorso a titolo individuale — Nozione di interesse ad ottenere l'aggiudicazione di un appalto pubblico)

8

2005/C 271/15

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 8 settembre 2005, nella causa C-278/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato — Direttive 2001/88/CEE e 2001/93/CE — Polizia sanitaria — Protezione dei suini — Mancata trasposizione)

8

2005/C 271/16

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 8 settembre 2005, nel procedimento C-288/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Wien): AB contro Finanzamt für den 6., 7. und 15. Bezirk (Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee — Statuto del personale — Regime applicabile agli altri agenti — Agente locale assegnato all'ufficio di rappresentanza della Commissione in Austria — Regime fiscale)

9

2005/C 271/17

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 8 settembre 2005, nella causa C-427/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/16/CE — Reti transeuropee — Interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale — Mancata trasposizione)

9

2005/C 271/18

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 8 settembre 2005, nella causa C-448/04: Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/40/CE — Riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

10

2005/C 271/19

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 8 settembre 2005, nella causa C-462/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/40/CE — Riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

10

2005/C 271/20

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 14 luglio 2005, nella causa C-31/05: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — Direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE e 2002/21/CE — Reti e servizi — Comunicazione elettronica — Quadro normativo comune — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

11

2005/C 271/21

Sentenza della Corte (Sesta sezione), 8 settembre 2005, nella causa C-57/05: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/46/CE — Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

11

2005/C 271/22

Ordinanza della Corte (Quarta Sezione), 21 giugno 2005, nei procedimenti riuniti C-483/00, da C-485/00 a C-488/00, da C-492/00 a C-494/00, C-496/00, C-500/00 e C-21/01 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio): Azienda Agricola Nardoni di Benedetto Nardoni contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (C-483/00), e Azienda Agricola Antonio Tonon contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), e nei confronti di: Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (C-485/00), e Azienda Agricola Beniamino Brutti e altri contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), e nei confronti di: Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e altri (C-486/00), e Cooperativa Nuova Latte Srl contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (C-487/00), e Azienda Agricola Fermo e Gabriele Borini ss contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (C-488/00), e Giuseppe De Marchi e altri contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (C-492/00), e Ferdinando Pavan e altri contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (C-493/00), e Associazione dei Produttori di Latte delle Terre del Granducato e altri contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Regione Toscana (C-494/00), e Associazione Agricola Produttori Castellani Soc. coop. a r.l. e altri contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (C-496/00), e Azienda Agricola Pietro Baita e altri contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (C-500/00), e Giorgio Accarini e altri contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (C-21/01) (Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Latte e prodotti lattiero caseari — Prelievo supplementare sul latte — Regolamenti (CEE) nn. 3950/92 e 536/93 — Quantitativi di riferimento — Rettifica a posteriori)

12

2005/C 271/23

Causa C-284/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro Repubblica di Finlandia, presentato il 15 luglio 2005

13

2005/C 271/24

Causa C-289/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Rovaniemen hallinto-oikeus con ordinanza 15 luglio 2005 nel procedimento Länsstyrelsen i Norrbottens län contro Lapin liitto

13

2005/C 271/25

Causa C-298/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Münster, il 5 luglio 2005, nella causa Columbus Container Services B.V.B.A. & Co. contro Finanzamt Bielefeld-Innenstadt

14

2005/C 271/26

Causa C-303/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbitragehof (Belgio), con sentenza 13 luglio 2005, nella causa v.z.w. Advocaten voor de Wereld contro Ministerraad

14

2005/C 271/27

Causa C-320/05 P: Ricorso della Fred Olsen, S.A contro la sentenza pronunciata il 15 giugno 2005 dalla Seconda Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-17/02 tra la Fred Olsen, S.A e la Commissione delle Comunità europee, presentato il 22 agosto 2005

14

2005/C 271/28

Causa C-323/05: Ricorso proposto il 24 agosto 2005 dalla Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito

15

2005/C 271/29

Causa C-326/05 P: Ricorso della Industrias Químicas del Vallés, S.A. avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 28 giugno 2005 nella causa T-158/03, Industrias Químicas del Vallés, S.A. contro Commissione delle Comunità europee

15

2005/C 271/30

Causa C-329/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) con sentenza 28 giugno 2005 nel procedimento Finanzamt Dinslaken contro Gerold Meindl, chiamata in causa e interveniente: Christine Meindl-Berger

16

2005/C 271/31

Causa C-330/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'Hovrätten för Övre Norrland (Svezia) con ordinanza 22 agosto 2005, nel procedimento Per Fredrik Granberg contro Lokal åklagare i Haparanda [Pubblico ministero in Haparanda]

17

2005/C 271/32

Causa C-331/05 P: Ricorso dell'Internationaler Hilfsfonds e.V. contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 11 luglio 2005, nella causa T-294/04, Internationaler Hilfsfonds e.V./Commissione delle Comunità europee, proposto il 6 settembre 2005

17

2005/C 271/33

Cancellazione dal ruolo della causa C-360/01

18

2005/C 271/34

Cancellazione dal ruolo della causa C-108/04

18

2005/C 271/35

Cancellazione dal ruolo della causa C-425/04

18

2005/C 271/36

Cancellazione dal ruolo della causa C-458/04

18

 

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

2005/C 271/37

Comunicazione

19

2005/C 271/38

Causa T-300/05: Ricorso presentato il 21 luglio 2005 — Repubblica di Cipro/Commissione delle Comunità europee

19

2005/C 271/39

Causa T-301/05: Ricorso presentato il 2 agosto 2005 — Guigard/Commissione

19

2005/C 271/40

Causa T-305/05: Ricorso presentato il 1o agosto 2005 — Balabanis e Le Dour/Commissione

20

2005/C 271/41

Causa T-306/05: Ricorso presentato il 10 agosto 2005 — Scippacercola e Terezakis/Commissione

20

2005/C 271/42

Causa T-310/05: Ricorso presentato il 12 agosto 2005 — ASTEC Global Consultancy/Commissione

21

2005/C 271/43

Causa T-311/05: Ricorso presentato il 9 agosto 2005 — Rounis/Commissione

22

2005/C 271/44

Causa T-312/05: Ricorso presentato il 9 agosto 2005 — Commissione delle Comunità europee /E. Alexiadou

22

2005/C 271/45

Causa T-316/05: Ricorso presentato il 12 agosto 2005 — Repubblica di Cipro/Petros Kliridis

23

2005/C 271/46

Causa T-317/05: Ricorso presentato il 16 agosto 2005 — Kustom Musical Amplification Inc. /UAMI

23

2005/C 271/47

Causa T-321/05: Ricorso presentato il 25 agosto 2005 — AstraZeneca AB e AstraZeneca plc /Commissione delle Comunità europee

24

2005/C 271/48

Causa T-324/05: Ricorso presentato il 25 agosto 2005 — Repubblica di Estonia/Commissione delle Comunità europee

24

2005/C 271/49

Causa T-341/05: Ricorso presentato l'8 settembre 2005 — Regno di Spagna/Commissione delle Comunità europee

25

 

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

2005/C 271/50

Prestazione di giuramento dei nuovi giudici del Tribunale della funzione pubblica

27

2005/C 271/51

Elezione del presidente del Tribunale della funzione pubblica

27


 

III   Informazioni

2005/C 271/52

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea GU C 257 del 15.10.2005

28


IT

 


I Comunicazioni

Corte di giustizia

CORTE DI GIUSTIZIA

29.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 271/1


SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

8 settembre 2005

nella causa C-416/02: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE - Nozione di rifiuti - Direttive 85/337/CEE e 97/11/CE - Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati - Direttiva 80/68/CEE - Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose - Direttiva 91/271/CEE - Trattamento delle acque reflue urbane - Direttiva 91/676/CEE - Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole - Inquinamento provocato da un'azienda suinicola»)

(2005/C 271/01)

Lingua processuale: lo spagnolo

Nella causa C-416/02, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 19 novembre 2002, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. G. Valero Jordana), sostenuta da: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agenti: sig. K. Manji, successivamente sig.ra C. White, assistiti dal sig. D. Wyatt, QC), contro Regno di Spagna (agente: sig.ra N. Díaz Abad), la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet (relatore), S. von Bahr, U. Lõhmus e A. Ó Caoimh, giudici; avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl; cancelliere: sig.ra M. M. Ferreira, amministratore principale, ha pronunciato, l'8 settembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il Regno di Spagna, non avendo provveduto affinché le acque reflue urbane dell'agglomerato di Vera fossero sottoposte al trattamento previsto dall'art. 5, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, ossia ad un trattamento più rigoroso di quello descritto all'art. 4 di tale direttiva, e non avendo designato come zona vulnerabile la Rambla de Mojácar, in violazione delle disposizioni dell'art. 3, nn. 1, 2 e 4, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle dette direttive.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

Il Regno di Spagna è condannato a sopportare i due terzi delle spese. La Commissione delle Comunità europee è condannata a sopportare il rimanente terzo.

4)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 31 dell'8.2.2003.


29.10.2005   

IT

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C 271/1


SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

15 settembre 2005

nella causa C-37/03: BioID AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)

(«Ricorso - Marchio comunitario - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 - Marchio denominativo e figurativo - BioID - Impedimento assoluto alla registrazione - Marchio privo di carattere distintivo»)

(2005/C 271/02)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-37/03, avente ad oggetto un ricorso in forza dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposto il 3 febbraio 2003, BioID AG, con sede in Berlino (Germania), in liquidazione (avv. A. Nordemann, Rechtsanwalt), contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sigg. A. von Mühlendahl e G. Schneider), la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J. P. Puissochet, S. von Bahr, J. Malenovský e A. Ó Caoimh (relatore), giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale, ha pronunciato, il 15 settembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 5 dicembre 2002, causa T 91/01, BioID/UAMI (BioID) (Racc. pag. II 5159), è annullata.

2)

Il ricorso contro la decisione 20 febbraio 2001 della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è respinto.

3)

La ricorrente è condannata alle spese dei due gradi di giudizio.


(1)  GU C 70 del 22.3.2003.


29.10.2005   

IT

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C 271/2


SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

8 settembre 2005

nella causa C-121/03, Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE - Nozione di rifiuti - Direttive 85/337/CEE e 97/11/CE - Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati - Direttiva 80/68/CEE - Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose - Direttiva 80/778/CEE - Qualità delle acque destinate al consumo umano)

(2005/C 271/03)

Lingua processuale: lo spagnolo

Nella causa C-121/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 19 marzo 2003, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. G. Valero Jordana) contro Regno di Spagna (agente: sig.ra N. Díaz Abad), la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, e dai sigg. J.-P. Puissochet (relatore), S. von Bahr, U. Lõhmus e A. Ó Caoimh, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig.ra M.M. Ferreira, amministratore principale, ha pronunciato l'8 settembre 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Non avendo effettuato, prima della costruzione degli impianti di allevamento suino della regione del Baix Ter o della modifica di essi, alcuna valutazione del loro impatto sull'ambiente, violando così le disposizioni degli artt. 2 e 4, n. 2, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e superando, in diverse reti pubbliche di distribuzione dell'acqua della regione del Baix Ter, la concentrazione massima ammissibile per il parametro «nitrati», fissata nell'allegato I, C, punto 20, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1980, 80/778/CEE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, violando così l'art. 7, n. 6, di tale direttiva, il Regno di Spagna non ha adempiuto gli obblighi che ad esso incombono in forza delle dette direttive.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

Il Regno di Spagna è condannato a sopportare i due terzi delle spese. La Commissione delle Comunità europee è condannata a sopportare il rimanente terzo.


(1)  GU C 135 del 7.6.2003.


29.10.2005   

IT

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C 271/2


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

26 maggio 2005

nella causa C-132/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale dal Consiglio di Stato): Ministero della Salute contro Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (Codacons), Federconsumatori (1)

(Regolamento (CE) n. 1139/98 - Art. 2, n. 2, lett. b) - Obbligo supplementare in materia di etichettatura di prodotti alimentari - Obbligo di indicare la presenza di materiale derivato da taluni organismi geneticamente modificati (OGM) - Semi di soia e granturco geneticamente modificati - Esenzione dall'obbligo in caso di presenza accidentale, che non superi una determinata soglia di tolleranza - Prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare - Lattanti e bambini nella prima infanzia - Applicabilità dell'esenzione - Principio di precauzione)

(2005/C 271/04)

Lingua processuale: l'italiano

Nella causa C-132/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Consiglio di Stato, con ordinanza 28 gennaio 2003, pervenuta in cancelleria il 25 marzo 2003, nella causa tra Ministero della Salute contro Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (Codacons), Federconsumatori, intervenienti: Lega delle Cooperative, Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari (AIIPA), Adusbef, la Corte (Seconda Sezione), composta dai sigg. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di sezione, C. Gulmann e R. Schintgen, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato il 26 maggio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 26 maggio 1998, n. 1139, concernente l'obbligo di indicare nell'etichettatura di alcuni prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati caratteristiche diverse da quelle di cui alla direttiva 79/112/CEE, quale modificato mediante il regolamento (CE) della Commissione 10 gennaio 2000, n. 49, deve essere interpretato nel senso che l'esenzione che esso prevede dall'obbligo, stabilito dall'art. 2, nn. 1 e 3, del medesimo regolamento, di un'indicazione, nell'etichetta di prodotti alimentari, della presenza di materiale derivato da taluni OGM, nel caso in cui tale presenza derivi da una contaminazione accidentale e non superi un livello de minimis dell'1 %, si applica parimenti ai prodotti alimentari destinati all'alimentazione particolare dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia.


(1)  GU C 135 del 7.6.2003.


29.10.2005   

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C 271/3


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

15 settembre 2005

nella causa C-199/03: Irlanda contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Ricorso di annullamento - Fondo sociale europeo - Riduzione di un contributo finanziario comunitario - Errore manifesto di valutazione dei fatti - Proporzionalità - Certezza del diritto - Legittimo affidamento»)

(2005/C 271/05)

Lingua processuale: l'inglese

Nella causa C-199/03, avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE, proposto il 13 maggio 2003, Irlanda (agente: sig. D. O'Hagan, assistito dai sigg. P. Gallagher, SC, e P. McGarry, BL), contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. L. Flynn) la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. R. Schintgen, G. Arestis e J. Klučka, giudici; avvocato generale: sig. A. Tizzano; cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 15 settembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L'Irlanda è condannata alle spese.


(1)  GU C 200 del 23.8.2003.


29.10.2005   

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C 271/3


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

15 settembre 2005

nei procedimenti riuniti C-281/03 e C-282/03 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi)]: Cindu Chemicals BV e a. contro College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (1)

(«Direttiva 76/769/CEE - Sostanze pericolose - Possibilità per gli Stati membri di porre condizioni supplementari per l'immissione sul mercato e l'uso di un prodotto biocida il cui principio attivo costituisce oggetto di limitazioni di uso da parte della direttiva - Prodotti preservanti del legno contenenti distillato di olio di catrame (carbolinoleo e creosoto) - Prodotti preservanti del legno contenenti rame, cromo e arsenico»)

(2005/C 271/06)

Lingua processuale: l'olandese

Nei procedimenti riuniti C-281/03 e C-282/03, aventi ad oggetto domande di pronunce pregiudiziali proposte alla Corte ai sensi dell'art. 234 CE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi), con decisioni 26 giugno 2003, pervenute in cancelleria il 30 giugno 2003, nelle cause tra Cindu Chemicals BV (C-281/03), Rütgers VFT AG, Touwen & Co. BV, Pearl Paint Holland BV, Elf Atochem Nederland BV, Zijlstra & Co. Verf BV, Chemische Producten Struyk & Co. BV, Van Swaay Schijndel BV, Houtbereiding G. Rozendaal BV, Arch Timber Protection BV (C-282/03) e College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen, in presenza di: Stichting Behoud Leefmilieu en Natuur Maas en Waal, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. J. Makarczyk, P. Kūris e G. Arestis (relatore), giudici; avvocato generale: sig. F.G. Jacobs; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 15 settembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/60/CE, deve essere interpretata nel senso che non consente ad uno Stato membro di assoggettare a condizioni diverse da quelle che essa prevede l'immissione sul mercato e l'uso di un biocida il cui principio attivo figura nel suo allegato primo, con riserva dell'applicazione di altre disposizioni comunitarie in materia che prevedono condizioni specifiche per questo prodotto.


(1)  GU C 251 del 18.10.2003.


29.10.2005   

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C 271/4


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

15 settembre 2005

nella causa C-372/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Direttiva 91/439/CEE - Patente di guida - Età minima richiesta per accedere alla guida di determinati veicoli - Possibilità di guidare veicoli di una categoria diversa da quella per la quale la patente è stata rilasciata - Registrazione e sostituzione obbligatorie delle patenti di guida»)

(2005/C 271/07)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-372/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 2 settembre 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. G. Braun e W. Wils) contro Repubblica federale di Germania (agente: sig. M. Lumma), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann, R. Schintgen (relatore), G. Arestis e J. Klučka, giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 15 settembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La Repubblica federale di Germania, avendo adottato e mantenendo in vigore gli artt. 6, nn. 3, punto 6, e 4, 10, n. 2, prima frase, 29, nn. 1 e 3, nonché 47, n. 2, del regolamento 18 agosto 1998 sull'accesso delle persone alla circolazione stradale (Verordnung über die Zulassung von Personen zum Strassenverkehr), è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 1, n. 2, 3, 5, n. 2, lett. b), 6, n. 1, lett. b), terzo trattino, e 8, n. 2, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, come modificata dalla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/47/CE.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.


(1)  GU C 275 del 15.11.2003.


29.10.2005   

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C 271/4


SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

5 luglio 2005

nel procedimento C-376/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Gerechtshof 's-Hertogenbosch): D. contro Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen (1)

(Legislazione tributaria - Imposta patrimoniale - Diritto ad un abbattimento - Trattamento distinto dei residenti e dei non residenti - Convenzione tributaria volta a prevenire la doppia imposizione)

(2005/C 271/08)

Lingua processuale: l'olandese

Nel procedimento C-376/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Gerechtshof te's-Hertogenbosch (Paesi Bassi) con decisione 24 luglio 2003, pervenuta in cancelleria l'8 settembre 2003, nella causa D. contro Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen, la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas e A. Borg Barthet, presidenti di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet, R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr (relatore), M. Ilešič, J. Malenovský, J. Klučka e U. Lõhmus, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 5 luglio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Gli artt. 56 CE e 58 CE non ostano a una regolamentazione in base alla quale uno Stato membro rifiuta ai contribuenti non residenti, che detengono la maggior parte del loro patrimonio nello Stato in cui risiedono, il beneficio degli abbattimenti da esso accordati ai contribuenti residenti.

2)

Gli artt. 56 CE e 58 CE non ostano a che una norma stabilita da una convenzione bilaterale volta a prevenire la doppia imposizione, quale la norma di cui trattasi nella causa principale, non sia estesa, in una situazione e in circostanze come quelle della causa principale, a un residente di uno Stato membro non parte di detta convenzione.


(1)  GU C 289 del 29.11.2003.


29.10.2005   

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C 271/5


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

15 settembre 2005

nella causa C-495/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden): Intermodal Transports BV contro Staatssecretaris van Financiën (1)

(«Tariffa doganale comune - Voci tariffarie - Classificazione nella nomenclatura combinata - Voce 8709 - Trattore “Magnum ET120 Terminal Tractor” - Art. 234 CE - Obbligo, per un giudice nazionale, di proporre una questione pregiudiziale - Condizioni - Informazione tariffaria vincolante rilasciata a favore di un terzo dalle autorità doganali di un altro Stato membro con riferimento ad un veicolo analogo»)

(2005/C 271/09)

Lingua processuale: l'olandese

Nella causa C-495/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), con ordinanza 21 novembre 2003, pervenuta in cancelleria il 24 novembre 2003, nella causa Intermodal Transports BV contro Staatssecretaris van Financiën, la Corte (Prima Sezione), composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, K. Lenaerts, K. Schiemann (relatore), E. Juhász e M. Ilešič, giudici; avvocato generale: sig.ra C. Stix Hackl; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 15 settembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

L'art. 234 CE deve essere interpretato nel senso che, qualora, nell'ambito di una controversia relativa alla classificazione tariffaria di una determinata merce pendente dinanzi ad un giudice nazionale, venga prodotta un'informazione tariffaria vincolante relativa ad una merce analoga e rilasciata ad un terzo rispetto alla detta controversia dalle autorità doganali di un altro Stato membro, e il detto giudice ritenga erronea la classificazione tariffaria operata con tale informazione, queste due circostanze:

non possono avere la conseguenza, qualora si tratti di un giudice le cui decisioni possono essere oggetto di un ricorso giurisdizionale di diritto interno, di obbligare quest'ultimo a sottoporre questioni d'interpretazione alla Corte;

non possono, di per sé, avere la conseguenza automatica, qualora si tratti di un giudice le cui decisioni non possono essere oggetto di un ricorso giurisdizionale di diritto interno, di obbligare quest'ultimo a sottoporre questioni d'interpretazione alla Corte.

Il giudice le cui decisioni non possono essere oggetto di un ricorso giurisdizionale di diritto interno è tuttavia tenuto, qualora una questione di diritto comunitario si ponga dinanzi ad esso, ad adempiere il suo obbligo di rinvio, salvo che non abbia constatato che la questione non è pertinente, o che la disposizione comunitaria di cui è causa ha già costituito oggetto di interpretazione da parte della Corte, ovvero che la corretta applicazione del diritto comunitario si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi; la configurabilità di tale eventualità va valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto comunitario, delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze di giurisprudenza all'interno della Comunità. A tal riguardo, l'esistenza dell'informazione tariffaria vincolante sopra menzionata, in particolare, deve indurre il detto giudice ad essere particolarmente attento nella sua valutazione relativa ad un'eventuale assenza di ragionevole dubbio in merito alla corretta applicazione della nomenclatura combinata, riportata all'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 26 ottobre 1998, n. 2261, tenendo conto, segnatamente, dei tre elementi di valutazione sopra menzionati.

2)

La voce 8709 della nomenclatura combinata dev'essere interpretata nel senso che essa non comprende un veicolo equipaggiato di un motore diesel di potenza pari a kW 132, per 2 500 giri al minuto, e di un cambio automatico a quatto marce ed una retromarcia, munito di una cabina chiusa, nonché di una piattaforma di sollevamento, che può raggiungere un'altezza massima di cm 60, ed ha una capacità massima di kg 32 000, un raggio di sterzata molto limitato ed è concepito per garantire lo spostamento di semirimorchi su terreni ed edifici industriali. Un veicolo siffatto non costituisce infatti né un'autocarrello utilizzato per il trasporto di merci, né un carrello-trattore dei tipi utilizzati nelle stazioni, ai sensi della detta voce.


(1)  GU C 21 del 24.1.2004.


29.10.2005   

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C 271/6


SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta sezione)

8 settembre 2005

causa C-500/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 98/34/CE - Norme e regolamentazioni tecniche - Normativa nazionale applicabile alle imbarcazioni da diporto)

(2005/C 271/10)

Lingua processuale: il portoghese

Nella causa C-500/03, avente ad ogetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 26 novembre 2003, Commissione delle Comunità europee, (agente: sig. A. Caeiros) contro Repubblica portoghese (agenti: sig. L. I. Fernandes e sig.ra M. J. Lois), la Corte (quinta sezione), composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, dai sig.ri R. Schintgen e P. Kūris (relatore), giudici, avvocato generale: sig. F. G. Jacobs, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato l'8 settembre 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1.

Avendo emanato il decreto ministeriale 19 settembre 1998, no 783/98, senza notifica del relativo progetto alla Commissione delle Comunità europee, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle norme relative ai servizi della società dell'informazione, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 luglio 1998, 98/48/CE.

2.

La Repubblica portoghese è condannata alle spese.


(1)  GU C 21 del 24.01.2004.


29.10.2005   

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C 271/6


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

8 settembre 2005

nelle cause riunite C-544/03 e C-545/03 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Conseil d'État): Mobistar SA contro Commune de Fléron e Belgacom Mobile SA contro Commune de Schaerbeek (1)

(Art. 59 del Trattato CE (divenuto, a seguito di modifica, art. 49 CE) - Servizi di telecomunicazione - Direttiva 90/388/CEE - Art. 3 quater - Eliminazione di ogni restrizione - Imposte comunali sui piloni, sui tralicci e antenne di diffusione per GSM)

(2005/C 271/11)

Lingua processuale: il francese

Nelle cause riunite C-544/03 e C-545/03, avente ad oggetto talune domande di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, proposte dal Conseil d'État (Belgio), con decisioni 8 dicembre 2003, pervenute alla Corte il 23 dicembre 2003, nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra Mobistar SA (C-544/03) contro Commune de Fléron e Belgacom Mobile SA (C-545/03) contro Commune de Schaerbeek, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dal sig. K. Lenaerts, dalla sig.ra N. Colneric (relatore), dal sig. E. Juhász e dal sig. Ilešič, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato l'8 settembre 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

L'art. 59 del Trattato CE (divenuto, a seguito di modifica, art. 49 CE), dev'essere interpretato nel senso che non osta a che una normativa di un'autorità nazionale o di un ente locale istituisca un'imposta sulle infrastrutture di comunicazioni mobili e personali utilizzate nell'ambito della gestione delle attività consentite da licenze e autorizzazioni che è indistintamente applicabile ai prestatori nazionali di servizi e a quelli degli altri Stati membri e colpisce allo stesso modo la prestazione di servizi interna ad uno Stato membro e la prestazione di servizi tra Stati membri.

2)

Provvedimenti di carattere fiscale, che si applicano ad infrastrutture di comunicazioni mobili non rientrano nell'art. 3 quater della direttiva della Commissione 28 giugno 1990, 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione, come modificata al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni, dalla direttiva della Commissione 13 marzo 1996, 96/19/CE, a meno che siffatti provvedimenti favoriscano, direttamente o indirettamente a danno dei nuovi operatori gli operatori che hanno avuto o che hanno a disposizione diritti speciali e esclusivi e incidano in misura apprezzabile sulla situazione in materia di concorrenza.


(1)  GU C 47 del 21.2.2004.


29.10.2005   

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C 271/7


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima sezione)

8 settembre 2005

nel procedimento C-40/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Korkein oikeus): Syuichi Yonemoto (1)

(Ravvicinamento delle legislazioni - Macchine - Direttiva 98/37/CE - Compatibilità di una normativa nazionale che impone all'importatore di verificare la sicurezza di una macchina recante dichiarazione «CE» di conformità)

(2005/C 271/12)

Lingua processuale: il finlandese

Nel procedimento C-40/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Korkein oikeus (Finlandia) con decisione 30 gennaio 2004, pervenuta in cancelleria il 3 febbraio 2004, nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico di Syuichi Yonemoto, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. K. Lenaerts, J.N. Cunha Rodrigues (relatore), E. Juhász e M. Ilešič, giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore, ha pronunciato l'8 settembre 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Le disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/37/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, ostano all'applicazione di disposizioni nazionali ai sensi delle quali l'importatore in uno Stato membro di una macchina prodotta in un altro Stato membro, munita di marcatura «CE» e accompagnata da dichiarazione di conformità «CE», debba verificare che la detta macchina sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dalla direttiva medesima.

2)

Le disposizioni della detta direttiva non ostano all'applicazione di disposizioni nazionali che impongano all'importatore in uno Stato membro di una macchina prodotta in un altro Stato membro di:

verificare, prima della consegna della macchina all'utente, che essa sia munita di marcatura «CE» e di dichiarazione «CE» di conformità, accompagnata da una traduzione nella o in una delle lingue dello Stato membro di importazione, nonché di istruzioni per l'uso, accompagnate da una traduzione nella o nelle lingue del detto Stato;

fornire, successivamente alla consegna della macchina all'utente, ogni informazione e collaborazione utili alle autorità nazionali di controllo nell'ipotesi in cui la macchina presenti rischi per la sicurezza o per la tutela della salute, a condizione che tali requisiti non si risolvano nell'assoggettare l'importatore all'obbligo di verificare egli stesso la conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dalla direttiva medesima.

3)

Gli artt. 10 CE e 249, terzo comma, CE devono essere interpretati nel senso che essi non vietano ad uno Stato membro di ricorrere a sanzioni penali al fine di garantire utilmente il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 98/37, purché le sanzioni previste siano analoghe a quelle applicabili alle violazioni del diritto nazionale simili per natura e importanza e presentino, in ogni caso, carattere di effettività, di proporzionalità e di capacità dissuasiva.


(1)  GU C 85 del 3.4.2004.


29.10.2005   

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C 271/7


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

15 settembre 2005

nella causa C-58/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale dal Bundesfinanzhof): Antje Köhler contro Finanzamt Düsseldorf-Nord (1)

(Sesta direttiva IVA - Luogo delle operazioni imponibili - Cessione di beni effettuata a bordo di una nave da crociera - Trasporto effettuato all'interno della Comunità - Esenzione dall'imposta in caso di scalo fuori della Comunità - Portata dell'esenzione)

(2005/C 271/13)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-58/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, proposta alla Corte dal Bundesfinanzhof (Germania), con decisione 23 ottobre 2003, pervenuta in cancelleria l'11 febbraio 2004, nella causa tra Antje Köhler contro Finanzamt Düsseldorf-Nord, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. K. Schiemann (relatore), E. Juhász e E. Levits, giudici, avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro, cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale, ha pronunciato il 15 settembre 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Le fermate effettuate da una nave nei porti di paesi terzi, nel corso delle quali i viaggiatori possono lasciare la nave, anche per breve tempo, costituiscono «scali fuori della Comunità» ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. c), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nella versione risultante dalla direttiva del Consiglio 14 dicembre 1992, 92/111/CEE, che modifica la direttiva 77/388/CEE in materia di imposta sul valore aggiunto e che prevede misure di semplificazione.


(1)  GU C 106 del 30.4.2004.


29.10.2005   

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C 271/8


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

8 settembre 2005

nella causa C-129/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale dal Conseil d'État): Espace Trianon SA, Société wallonne de location-financement SA (Sofibail) contro Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREM) (1)

(Appalti pubblici - Direttiva 89/665/CEE - Procedimento di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici - Persone alle quali devono essere accessibili le procedure di ricorso - Associazione temporanea offerente - Divieto, per uno dei membri di un'associazione temporanea, di proporre un ricorso a titolo individuale - Nozione di «interesse ad ottenere l'aggiudicazione di un appalto pubblico»)

(2005/C 271/14)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-129/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, proposta alla Corte dal Conseil d'État (Belgio), con decisione 25 febbraio 2004, pervenuta in cancelleria il 9 marzo 2004, nella causa tra Espace Trianon SA, Société wallonne de location-financement SA (Sofibail) contro Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREM), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), R. Schintgen, G. Arestis e J. Klučka, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore, ha pronunciato l'8 settembre 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

L'art. 1 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, deve essere interpretato nel senso che non osta a che, secondo il diritto nazionale, il ricorso contro una decisione di aggiudicazione di un appalto possa essere proposto unicamente da tutti i membri di una associazione temporanea priva di personalità giuridica — che ha partecipato, in quanto tale, ad una procedura d'aggiudicazione di un appalto pubblico e non si è vista attribuire il detto appalto — e non da uno solo dei membri della detta associazione a titolo individuale.

2)

Lo stesso vale per il caso in cui tutti i membri della detta associazione temporanea agiscano congiuntamente ma l'azione di uno di essi sia dichiarata irricevibile.


(1)  GU C 106 del 30.4.2005.


29.10.2005   

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C 271/8


SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

8 settembre 2005

nella causa C-278/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttive 2001/88/CEE e 2001/93/CE - Polizia sanitaria - Protezione dei suini - Mancata trasposizione)

(2005/C 271/15)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-278/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 29 giugno 2004, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. G. Braun e A. Bordes) contro Repubblica federale di Germania (agente: sig.ra A. Tiemann), la Corte (Quarta Sezione), composta dai sigg. K. Lenaerts, presidente di sezione, M. Ilešič e E. Levits (relatore), giudici, avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, l'8 settembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1.

La Repubblica federale di Germania, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle direttive del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/88/CE, e della Commissione 9 novembre 2001, 2001/93/CE, recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di dette direttive.

2.

La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.


(1)  GU C 228 dell'11.9.2004.


29.10.2005   

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SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

8 settembre 2005

nel procedimento C-288/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Wien): AB contro Finanzamt für den 6., 7. und 15. Bezirk (1)

(«Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee - Statuto del personale - Regime applicabile agli altri agenti - Agente locale assegnato all'ufficio di rappresentanza della Commissione in Austria - Regime fiscale»)

(2005/C 271/16)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-288/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien (Austria), con decisione 28 giugno 2004, pervenuta in cancelleria il 6 luglio 2004, nella causa tra AB e Finanzamt für den 6., 7. und 15. Bezirk, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. K. Lenaerts, K. Schiemann, E. Juhász (relatore) e M. Ilešič giudici; avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, l'8 settembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Ai fini dell'applicazione degli artt. 13 e 16 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, la decisione di un'istituzione comunitaria che stabilisce lo statuto di uno dei suoi agenti e determina il suo regime d'impiego ha carattere vincolante nei confronti delle autorità amministrative e giudiziarie nazionali, di modo che esse non possono procedere ad una autonoma qualifica del rapporto d'impiego in questione.


(1)  GU C 251 del 9.10.2004.


29.10.2005   

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SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

8 settembre 2005

nella causa C-427/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2001/16/CE - Reti transeuropee - Interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale - Mancata trasposizione)

(2005/C 271/17)

Lingua processuale: il greco

Nella causa C-427/04, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. W. Wils e G. Zavvos) contro Repubblica ellenica (agente: sig.ra N. Dafniou), avente ad oggetto un ricorso per inadempimento, la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dai sigg. M. Ilešič e E. Levits (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, l'8 settebre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1.

La Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 marzo 2001, 2001/16/CE, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale ha violato gli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.

2.

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 6 dell'8 gennaio 2005.


29.10.2005   

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SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

8 settembre 2005

nella causa C-448/04: Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2001/40/CE - Riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi - Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

(2005/C 271/18)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-448/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE proposto il 27 ottobre 2004, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.re C. O'Reilly e A.-M. Rouchaud-Joët) contro Granducato di Lussemburgo (agente: sig. S. Schreiner), la Corte (quarta Sezione), composta dai sigg. K. Lenaerts, presidente di Sezione, J. N. Cunha Rodrigues e M. Ilešič (relatore), giudici; avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, l'8 settembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Non avendo adottato entro il termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 28 maggio 2001, 2001/40/CE, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, ad eccezione dell'art. 7 della stessa, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta direttiva

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.


(1)  GU C 314 del 18.12.2004.


29.10.2005   

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SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

8 settembre 2005

nella causa C-462/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2001/40/CE - Riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi - Mancata trasposizione entro il termine prescritto»)

(2005/C 271/19)

Lingua processuale: l'italiano

Nella causa C-462/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 29 ottobre 2004, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra C. O'Reilly e sig. E. de March) contro Repubblica italiana (agente: sig. I.M. Braguglia, assistito dal sig. A. Cingolo), la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues e M. Ilešič (relatore), giudici; avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, l'8 settembre 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 28 maggio 2001, 2001/40/CE, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, fatta eccezione per l'art. 7 della stessa, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

2)

Quanto al resto, il ricorso è respinto.

3)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 6 dell'8.1.2005.


29.10.2005   

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SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

14 luglio 2005

nella causa C-31/05: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE e 2002/21/CE - Reti e servizi - Comunicazione elettronica - Quadro normativo comune - Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

(2005/C 271/20)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-31/05, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 28 gennaio 2005, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. M. Shotter) contro Repubblica francese (agenti: sig. G. de Bergues e sig.ra S. Ramet), la Corte (Quinta Sezione), composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, dai sig.ri P. Kūris (relatore) e G. Arestis, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 14 luglio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1.

Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/19/CE, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso), del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), e del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tali direttive.

2.

La Repubblica francese è condannata alle spese.


(1)  GU C 82 del 02.04.2005.


29.10.2005   

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SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta sezione)

8 settembre 2005

nella causa C-57/05: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2002/46/CE - Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari - Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

(2005/C 271/21)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-57/05, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 9 febbraio 2005, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. J.-P. Keppenne) contro Repubblica francese (agenti: sig. G. de Bergues, sig.re E. Belliard e R. Loosli-Surrans), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. A. Borg Barthet, presidente di sezione, dai sig.ri S. von Bahr e A. Ó Caoimh (relatore), giudici, avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato l' 8 settembre 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1.

Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 giugno 2002, 2002/46/CE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva.

2.

La Repubblica francese è condannata alle spese.


(1)  GU C 82 del 02.04.2005.


29.10.2005   

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C 271/12


ORDINANZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

21 giugno 2005

nei procedimenti riuniti C-483/00, da C-485/00 a C-488/00, da C-492/00 a C-494/00, C-496/00, C-500/00 e C-21/01 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio): Azienda Agricola Nardoni di Benedetto Nardoni contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (C-483/00), e Azienda Agricola Antonio Tonon contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), e nei confronti di: Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (C-485/00), e Azienda Agricola Beniamino Brutti e altri contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), e nei confronti di: Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e altri (C-486/00), e Cooperativa Nuova Latte Srl contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (C-487/00), e Azienda Agricola Fermo e Gabriele Borini ss contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (C-488/00), e Giuseppe De Marchi e altri contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (C-492/00), e Ferdinando Pavan e altri contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (C-493/00), e Associazione dei Produttori di Latte delle Terre del Granducato e altri contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Regione Toscana (C-494/00), e Associazione Agricola Produttori Castellani Soc. coop. a r.l. e altri contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (C-496/00), e Azienda Agricola Pietro Baita e altri contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (C-500/00), e Giorgio Accarini e altri contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (C-21/01) (1)

(«Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e prodotti lattiero caseari - Prelievo supplementare sul latte - Regolamenti (CEE) nn. 3950/92 e 536/93 - Quantitativi di riferimento - Rettifica a posteriori»)

(2005/C 271/22)

Lingua processuale: l'italiano

Nei procedimenti riuniti C-483/00, da C-485/00 a C-488/00, da C-492/00 a C-494/00, C-496/00, C-500/00 e C-21/01, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con decisioni 6 luglio 2000, pervenute in cancelleria il 29 dicembre 2000 e, quanto al procedimento C-21/01, il 18 gennaio 2001, nei procedimenti Azienda Agricola Nardoni di Benedetto Nardoni contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (C-483/00), e Azienda Agricola Antonio Tonon contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), e nei confronti di: Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (C-485/00), e Azienda Agricola Beniamino Brutti e altri contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), e nei confronti di: Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e altri (C-486/00), e Cooperativa Nuova Latte Srl contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (C-487/00), e Azienda Agricola Fermo e Gabriele Borini ss contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (C-488/00), e Giuseppe De Marchi e altri contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (C-492/00), e Ferdinando Pavan e altri contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (C-493/00), e Associazione dei Produttori di Latte delle Terre del Granducato e altri contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Regione Toscana (C-494/00), e Associazione Agricola Produttori Castellani Soc. coop. a r.l. e altri contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (C-496/00), e Azienda Agricola Pietro Baita e altri contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (C-500/00), e Giorgio Accarini e altri contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (C-21/01), la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric (relatore) e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso, il 21 giugno 2005, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Gli artt. 1 e 4 del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, nonché gli artt. 3 e 4 del regolamento (CEE) della Commissione 9 marzo 1993, n. 536, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che, a seguito di controlli, uno Stato membro rettifichi i quantitativi di riferimento individuali attribuiti ad ogni produttore e conseguentemente ricalcoli, a seguito di assegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, i prelievi supplementari dovuti, successivamente al termine di scadenza del pagamento di tali prelievi per la campagna lattiera interessata.


(1)  GU C 118 del 21.4.2001.


29.10.2005   

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C 271/13


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro Repubblica di Finlandia, presentato il 15 luglio 2005

(Causa C-284/05)

(2005/C 271/23)

Lingua processuale: il finlandese

Il 15 luglio 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Wilms ja P. Aalto, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica di Finlandia.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte di giustizia voglia:

1)

dichiarare che, avendo rifiutato di calcolare e versare le risorse proprie le quali, relativamente all'importazione esente da dazi di attrezzature ad uso militare per il periodo 1998-2002, non sono state accertate e messe a disposizione della Commissione contrariamente all'art. 26 CE ed all'art. 20 del codice doganale comunitario e quindi alla tariffa doganale comune ed avendo rifiutato il pagamento di interessi di mora sulle risorse proprie che ha omesso di mettere a disposizione della Commissione, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi del regolamento (CEE, Euratom) n. 1152/89 (1)e degli artt. 2, 9, 10 e 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2002 (2) nonché

2)

condannare la Repubblica di Finlandia alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Le risorse proprie della Comunità sono date tra l'altro dalla tariffa doganale comune e da altri contributi riscossi per via doganale. Lo Stato membro deve accertare l'importo dei dazi non appena è in possesso dei dati necessari ed accreditarlo alla data stabilita sul conto aperto per le risorse proprie comunitarie. Su ogni ritardo nella registrazione delle entrate vanno pagati gli interessi fissati dalla normativa comunitaria. L'art. 296 concerne precisamente limitate situazioni derogatorie ed in ragione del loro carattere limitato tali deroghe non vanno interpretate estensivamente. Lo Stato membro che intenda far valere codeste deroghe, al fine di giustificare il fatto di non aver osservato i suoi obblighi, deve fornire la prova che con la sua azione non vengono superati i limiti posti alle situazioni summenzionate. Il regolamento (CE) n. 150/2003 (3) che sospende i dazi doganali applicabili ad attrezzature ad uso militare è applicabile solo dalla sua entrata in vigore e non lo è invece retroattivamente prima della medesima.

La Finlandia contesta in pari tempo l'obbligo di comunicazione e di pagamento nonché di pagare gli interessi di mora sul totale dovuto.


(1)  Regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) del Consiglio 21 gennaio 2003, n. 150, che sospende i dazi doganali applicabili a talune armi e attrezzature ad uso militare (GU L 25, pag. 1).


29.10.2005   

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C 271/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Rovaniemen hallinto-oikeus con ordinanza 15 luglio 2005 nel procedimento Länsstyrelsen i Norrbottens län contro Lapin liitto

(Causa C-289/05)

(2005/C 271/24)

Lingua processuale: il finlandese

Con ordinanza 15 luglio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte il 19 luglio 2005, nel procedimento Länsstyrelsen i Norrbottens län contro Lapin liitto, il Rovaniemen hallinto-oikeus ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull'interpretazione del punto 1.7 della regola n. 1 del regolamento (CE) della Commissione n. 1685/2000 (1) [divenuto punto 1.8 della regola n. 1 del regolamento (CE) della Commissione n. 1145/2003 (2)].


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 28 luglio 2000, n. 1685, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali (GU L 193 del 29 luglio 2000, pag. 39)

(2)  Regolamento (CE) della Commissione 27 giugno 2003, n. 1145, che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità al cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali (GU L 160 del 28 giugno 2003, pag. 48)


29.10.2005   

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C 271/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Münster, il 5 luglio 2005, nella causa Columbus Container Services B.V.B.A. & Co. contro Finanzamt Bielefeld-Innenstadt

(Causa C-298/05)

(2005/C 271/25)

Lingua processuale: il tedesco

Con ordinanza 5 luglio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte il 26 luglio 2005, nella causa Columbus Container Services B.V.B.A. & Co. contro Finanzamt Bielefeld-Innenstadt, il Finanzgericht Münster, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'art. 52 del Trattato CE, divenuto art. 43 CE, e l'art. 73 B-D, del Trattato CE, divenuto artt. 56-58 CE, ostino alle disposizioni dell'art. 20, nn. 2 e 3, dell'Aussensteuergesetz (legge sulla tassazione all'estero) (AStG), nella versione risultante dal Missbrauchsbekämpfungs- und Steuerbereinigungsgesetz (legge sull'armonizzazione fiscale e sulla lotta alle frodi) del 21.12.1993 (BGBl 1993 I, pag. 2310), ai cui sensi i redditi da capitale dello stabilimento estero di un soggetto passivo illimitatamente tassabile in Germania, che sarebbero imponibili come redditi da partecipazione passiva se lo stabilimento fosse una società straniera, non sono soggetti alla doppia imposizione in virtù non già di un'esenzione dalla tassazione nazionale, bensì della deduzione dell'imposta assolta all'estero, e ciò nonostante la convenzione contro la doppia imposizione tra la Repubblica federale di Germania e il Regno del Belgio dell'11.4.1967».


29.10.2005   

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C 271/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbitragehof (Belgio), con sentenza 13 luglio 2005, nella causa v.z.w. Advocaten voor de Wereld contro Ministerraad

(Causa C-303/05)

(2005/C 271/26)

Lingua processuale: l'olandese

Con sentenza 13 luglio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte il 29 luglio 2005, nella causa v.z.w. Advocaten voor de Wereld contro Ministerraad, l'Arbitragehof (Belgio) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se la decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea 13 giugno 2002, 2002/584/GAI (1), relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, sia compatibile con l'art. 34, n. 2, lett. b), del Trattato sull'Unione europea, a norma del quale decisioni-quadro possono essere adottate solo per il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

2)

Se l'art. 2, n. 2, della decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, laddove sopprime l'esame del requisito della doppia incriminazione per i fatti punibili in esso enumerati, sia compatibile con l'art. 6, n. 2, del Trattato sull'Unione europea, più specificamente con il principio di legalità in materia penale garantito da tale disposizione e con il principio di uguaglianza e non discriminazione.


(1)  GU L 190, pag. 1.


29.10.2005   

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C 271/14


Ricorso della Fred Olsen, S.A contro la sentenza pronunciata il 15 giugno 2005 dalla Seconda Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-17/02 tra la Fred Olsen, S.A e la Commissione delle Comunità europee, presentato il 22 agosto 2005

(Causa C-320/05 P)

(2005/C 271/27)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il 22 agosto 2005 la Fred Olsen S.A, rappresentata dal sig. R. Marín Correa, abogado, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la sentenza pronunciata il 15 giugno 2005 dalla Seconda Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-17/02 tra la Fred Olsen S.A e la Commissione delle Comunità europee, sostenuta dal Regno di Spagna.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1)

Annullare la sentenza impugnata per violazione del diritto della ricorrente di produrre prove rilevanti ai fini della sua difesa;

2)

In subordine, annullare la sentenza impugnata pronunciando una nuova sentenza che annulli la decisione della Commissione 25 luglio 2001 (1) relativa all'aiuto di Stato NN. 48/2001 come richiesto nel ricorso presentato dalla Fred Olsen S. A.

3)

Oltre a quanto sia da disporre secondo diritto, pronunciarsi in particolare sulle spese, condannando la Commissione delle Comunità europee a sopportare quelle sostenute in primo grado.

Motivi e principali argomenti:

1.

Si denuncia, in primo luogo, la violazione del diritto a produrre i mezzi di prova rilevanti per la difesa, integrato nel diritto ad un processo equo tutelato dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, congiuntamente ad un errore di diritto nella valutazione delle prove effettivamente prodotte.

La violazione di tale diritto è dovuta alla mancata ammissione di prove documentali essenziali per dimostrare la fondatezza del ricorso di annullamento, che è stato respinto, per quanto riguarda i suoi motivi fondamentali, proprio per la loro mancata motivazione o dimostrazione. Si denuncia altresì lo snaturamento o la mancata considerazione da parte del Tribunale di alcuni mezzi di prova fondamentali per dimostrare la fondatezza del ricorso di annullamento.

2.

Si denuncia, in secondo luogo, la violazione dell'art. 253 CE per insufficiente motivazione della decisione impugnata per quanto riguarda profili essenziali della stessa, in particolare per quanto concerne la questione fondamentale sollevata nelle denunce che hanno originato la detta decisione sulla mancanza di base contrattuale dei pagamenti effettuati alla Trasmediterránea per compensare le spese di ristrutturazione del personale.

3.

Con il terzo motivo del ricorso si denuncia la violazione dell'art. 88 CE e dell'art. 19 del regolamento 659/1999. Nel motivo si sostiene che i provvedimenti necessari contenuti nella decisione della Commissione 3 dicembre 1977, emanata in relazione al Contratto di prestazione di servizi di collegamento marittimo sottoscritto tra la Trasmediterránea ed il Regno di Spagna nel 1978, consistevano nella soppressione del regime di aiuti contenuto in esso e impedivano la sua proroga per quanto riguarda le linee insulari delle Canarie.

4.

Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell'art. 86, n. 2, CE, unitamente alla violazione dell'art. 173 del Trattato CE perché il Tribunale, statuendo sul ricorso di revisione e confermando la validità della decisione impugnata, è andato oltre alle sue funzioni e alla sua competenza di giudice di revisione. Si denuncia altresì la violazione dell'art. 253 CE.

Infatti il Tribunale, nella sentenza impugnata, confermando la validità di determinate compensazioni per la prestazione di presunti obblighi di servizio pubblico, non solo ha violato il disposto dell'art. 86, n. 2, CE e la giurisprudenza che lo interpreta (dato che non sono soddisfatti i requisiti contenuti in tale disposizione per la validità dei pagamenti), ma è anche andato oltre la sua competenza avendo fondato tale decisione su motivi e giustificazioni diversi da quelli contenuti a suo tempo nella decisione e che, in seguito alle prove e agli argomenti prodotti, si sono rivelati incerti.


(1)  GU 2002, C 94, pag. 4.


29.10.2005   

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C 271/15


Ricorso proposto il 24 agosto 2005 dalla Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito

(Causa C-323/05)

(2005/C 271/28)

Lingua processuale: l'inglese

Il 24 agosto 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Antonio Aresu e Nicola Yerell, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno Unito.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1)

dichiarare che, omettendo di adottare tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 3 dicembre 2001, 2001/95/CE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), e (o) omettendo di informarne la Commissione, il Regno Unito è venuto meno agli obblighi ad esso spettanti ai sensi del Trattato;

2)

condannare il Regno Unito alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il termine previsto per la trasposizione della direttiva è scaduto il 15 gennaio 2004.


(1)  GU L 11, pag. 4.


29.10.2005   

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C 271/15


Ricorso della Industrias Químicas del Vallés, S.A. avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 28 giugno 2005 nella causa T-158/03, Industrias Químicas del Vallés, S.A. contro Commissione delle Comunità europee

(Causa C-326/05 P)

(2005/C 271/29)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il 26 agosto 2005 la Industrias Químicas del Vallés, S.A., rappresentata dai sigg. C. Fernández Vicién, I. Moreno-Tapia Rivas e J. Sabater Marotias, hanno proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 15 febbraio 2005 nella causa T-158/03, Industrias Químicas del Vallés, S.A. contro Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.

Dichiarare ricevibile e fondato il presente ricorso;

2.

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 28 giugno 2005;

3.

accogliere la domanda proposta in primo grado, il cui oggetto era l'annullamento della decisione della Commissione 2 maggio 2003, 2003/308/CE (1), concernente la non iscrizione del metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE (2) del Consiglio;

4.

o, in via subordinata, rinviare la causa al Tribunale di primo grado, affinché quest'ultimo la decida nuovamente;

5.

condannare in ogni caso la Commissione al pagamento di tutte le spese derivanti dal presente procedimento, dal procedimento di primo grado ed eventualmente dal procedimento sommario.

Motivi e principali argomenti:

1.

In primo luogo, la Industrias Químicas del Vallés, S.A. (IQV) considera che il Tribnale di primo grado, in sede di valutazione del parere della Commissione sul problema relativo alle conseguenze del ritiro dal procedimento di analisi del Metalaxyl dell'unico richiedente che aveva presentato una documentazione completa, ha erroneamente valutato le prove.

2.

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe agito illegittimamente, avendo respinto uno dei suoi argomenti unicamente sulla base di un estratto da un documento, che essa non ha mai potuto vedere, come ammesso dallo stesso Tribunale.

3.

In terzo luogo, il Tribunale avrebbe agito illegittimamente, avendo interpretato ed applicato erroneamente, nel caso di specie, i principi di cautela e di proporzionalità, essendosi basato, per giustificare la decisione impugnata, sul principio di protezione della salute.

4.

In quarto luogo, il Tribunale avrebbe illegittimamente interpretato ed applicato l'ambito normativo rilevante per il caso di specie, in particolare le disposizioni della direttiva 91/414/CE e del regolamento (CE) n. 3600/92 sul procedimento per l'analisi delle sostanze attive nei prodotti fitosanitari. In particolare, il Tribunale avrebbe i) confuso le nozioni di «pratica completa» e «informazione complementare», ii) accertato erroneamente che, in caso di più richiedenti per la stessa sostanza, ciascun richiedente deve disporre di pratiche complete e iii) erroneamente valutato il ruolo dello Stato membro relatore nelle fasi successive alla redazione della monografia.

5.

In quinto luogo, il Tribunale avrebbe agito illegittimamente, avendo accertato che la Commissione non è incorsa in alcun errore manifesto di valutazione quando ha negato una proroga del termine per la continuazione dell'analisi di Metalaxyl. Il Tribunale parte da un presupposto errato e la sua motivazione sarebbe contraddittoria con riferimento alle proroghe concesse dalla Commissione nel settore di cui trattasi.

6.

In sesto luogo, la motivazione del Tribunale sarebbe contraddittoria ed eccessiva, in quanto avrebbe respinto uno dei suoi motivi rinviando ad una motivazione non contenuta nella decisione impugnata.

7.

Infine, il Tribunale avrebbe violato le disposizioni procedurali vigenti, avendo ignorato, senza spiegarne il motivo, una parte delle osservazioni scritte riportate dal relatore nella relazione d'udienza.


(1)  GU L 113 del 7.5.2003, pag. 8.

(2)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.


29.10.2005   

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C 271/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) con sentenza 28 giugno 2005 nel procedimento Finanzamt Dinslaken contro Gerold Meindl, chiamata in causa e interveniente: Christine Meindl-Berger

(Causa C-329/05)

(2005/C 271/30)

Lingua processuale: il tedesco

Con sentenza 28 giugno 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 2 settembre 2005, nel procedimento Finanzamt Dinslaken contro Gerold Meindl, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se si configuri una violazione dell'art. 43 del Trattato istitutivo della Comunità europea qualora venga negato a un soggetto passivo residente il beneficio dell'imposizione congiunta, con riguardo all'imposta sui redditi, congiuntamente alla sua consorte residente in Austria, dalla quale non sia separato, con la motivazione che ella avrebbe percepito sia più del 10 % dei redditi complessivi sia un importo superiore a DM 24 000, laddove tali redditi ai sensi della normativa austriaca sono esenti da imposta.


29.10.2005   

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C 271/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'Hovrätten för Övre Norrland (Svezia) con ordinanza 22 agosto 2005, nel procedimento Per Fredrik Granberg contro Lokal åklagare i Haparanda [Pubblico ministero in Haparanda]

(Causa C-330/05)

(2005/C 271/31)

Lingua processuale: lo svedese

Con ordinanza 22 agosto 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 6 settembre 2005, nel procedimento Per Fredrik Granberg contro Lokal åklagare i Haparanda [Pubblico ministero in Haparanda], l'Hovrätten för Övre Norrland, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se l'art. 9, n. 3, della direttiva 92/12/CEE (in prosieguo: la «direttiva»), dia la possibilità agli Stati membri di escludere, in generale, il gasolio dall'ambito di applicazione dell'art. 8 della direttiva stessa, per cui uno Stato membro può prevedere che un privato che ha acquistato, direttamente e per proprio uso, gasolio in un altro Stato membro, in cui tale prodotto è stato messo in commercio, e che lo ha trasportato egli stesso verso lo Stato membro di destinazione, sia tenuto a pagare i diritti di accisa in quest'ultimo Stato, a prescindere dal modo in cui il gasolio è stato trasportato.

2)

Qualora la risposta alla questione n. 1 sia affermativa, se l'art. 9, n. 3, della direttiva sia compatibile con i principi fondamentali del Trattato sulla libera circolazione delle merci e con il principio di proporzionalità, alla luce del fatto che lo scopo dell'art. 9, n. 3, della direttiva sembra essere quello di indurre i privati ad astenersi dal trasportare oli minerali, prevedendo un'eccezione al principio secondo cui quando un privato acquista dei prodotti per proprio uso e li trasporta egli stesso, i diritti di accisa devono essere riscossi nello Stato membro in cui prodotti sono acquistati, e se tale scopo sia compatibile con il fondamento giuridico della direttiva stessa, invocato dal Consiglio, oppure se l'art. 9, n. 3, della direttiva sia illegittimo.

3)

Qualora la risposta alla questione n. 1 sia negativa, se il trasporto da parte di un privato di 3 000 litri di gasolio in tre recipienti per il trasporto alla rinfusa comunemente denominati IBC (GRV), che possono essere, di per sé, riconosciuti idonei al trasporto professionale di merci pericolose, in particolare in forma liquida, nel vano di un furgone, costituisca un modo di trasporto atipico ai sensi dell'art. 9, n. 3, della direttiva.

4)

Se sia conforme all'art. 7, n. 4, della direttiva che uno Stato membro adotti una disposizione per cui un privato che ha acquistato, direttamente e per uso proprio, gasolio in un altro Stato membro, in cui tale prodotto è stato messo in commercio, e che lo ha trasportato egli stesso nello Stato membro di destinazione secondo un modo di trasporto atipico ai sensi dell'art. 9, n. 3, della direttiva, sia tenuto a costituire una garanzia per il pagamento dei diritti di accisa e ad avere, al momento del trasporto, un documento di accompagnamento semplificato e la prova della costituzione di una garanzia per il pagamento dei diritti di accisa.


29.10.2005   

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C 271/17


Ricorso dell'Internationaler Hilfsfonds e.V. contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 11 luglio 2005, nella causa T-294/04, Internationaler Hilfsfonds e.V./Commissione delle Comunità europee, proposto il 6 settembre 2005

(Causa C-331/05 P)

(2005/C 271/32)

Lingua processuale: il tedesco

Il 6 settembre 2005 l'Internationaler Hilfsfonds e.V. ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 11 luglio 2005, nella causa T-294/04, Internationaler Hilfsfonds e.V./Commissione delle Comunità europee. Rappresentante del ricorrente il Dr. jur. Hans Kaltenecker, Rechtsanwalt, 5, rue Raffet, F-75016 Paris.

Il ricorrente chiede alla Corte di voler:

1.

annullare l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 11 luglio 2005, nella causa T-294/04 (1), e rinviare la causa al detto Tribunale oppure condannare la convenuta a pagare al ricorrente la somma di EUR 54.037,00;

2.

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorrente lamenta nell'ordinanza del Tribunale impugnata un'errata valutazione e applicazione delle regole di procedura e del diritto comunitario, nonché l'omessa considerazione di decisioni adottate dai giudici comunitari:

1.

Il Tribunale non avrebbe tenuto conto della differenza de iure e de facto tra le spese di giudizio, inerenti ad un procedimento giurisdizionale, e le spese fatte valere a titolo di danni.

2.

Il Tribunale non avrebbe adeguatamente spiegato il perché della sua esclusione quasi ex officio delle spese legali sostenute nel procedimento dinanzi al Mediatore europeo dalle spese ripetibili a titolo di danni. Esso non avrebbe verificato l'asserita necessità fattuale e giuridica del patrocinio di un avvocato nel procedimento introdotto dal ricorrente.

3.

Il Tribunale avrebbe valutato in maniera superficiale ed errata il problema del nesso di causalità tra il comportamento illecito della Commissione e i danni asseriti.

4.

Il Tribunale avrebbe fatto erroneamente riferimento ad una decisione della Corte a sostegno della sua fuorviante affermazione che un procedimento dinanzi al Mediatore non richiede necessariamente il patrocinio di un avvocato. Detta decisione sarebbe stata presa per il caso di un dipendente della Commissione che andava valutato secondo i criteri propri di quel rapporto ed era privo di intrinseco collegamento con la fattispecie ora in esame.


(1)  GU C 229 del 17 settembre 2005


29.10.2005   

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C 271/18


Cancellazione dal ruolo della causa C-360/01 (1)

(2005/C 271/33)

Lingua processuale: l'italiano

Con ordinanza 4 aprile 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-360/01: Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee e Consiglio dell'Unione europea.


(1)  GU C 331 del 24.11.2001.


29.10.2005   

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C 271/18


Cancellazione dal ruolo della causa C-108/04 (1)

(2005/C 271/34)

Lingua processuale: lo spagnolo

Con ordinanza 3 maggio 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-108/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia): Divina Cortiñas Yáñez contro Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).


(1)  GU C 94 del 17.4.2004.


29.10.2005   

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C 271/18


Cancellazione dal ruolo della causa C-425/04 (1)

(2005/C 271/35)

Lingua processuale: l'italiano

Con ordinanza 6 giugno 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-425/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.


(1)  GU C 300 del 4.12.2004.


29.10.2005   

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C 271/18


Cancellazione dal ruolo della causa C-458/04 (1)

(2005/C 271/36)

Lingua processuale: il francese

Con ordinanza 29 aprile 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-458/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Caen): Chambre de commerce et d'industrie de Flers-Argentan contro Directeur des services fiscaux de la DIRCOFI Ouest.


(1)  GU C 19 del 22.1.2005.


TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

29.10.2005   

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C 271/19


Comunicazione

(2005/C 271/37)

Il 6 ottobre 2005 il sig. Hans Jung, cancelliere del Tribunale di primo grado, ha cessato dalle sue funzioni e il sig. Emmanuel Coulon, nominato cancelliere del Tribunale di primo grado con decisione del Tribunale 5 luglio 2005 conformemente all'art. 224, quarto comma, del Trattato CE e all'art. 14, quarto comma, del Trattato CEEA nonché agli artt. 20 e 7, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale, ha prestato giuramento ed ha assunto le sue funzioni per un periodo di sei anni fino al 5 ottobre 2011.


29.10.2005   

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Ricorso presentato il 21 luglio 2005 — Repubblica di Cipro/Commissione delle Comunità europee

(Causa T-300/05)

(2005/C 271/38)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Cipro [Rappresentante: Petros Kliridis]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

l'annullamento del regolamento n. 651/2005 (1)

la condanna della Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il regolamento impugnato modifica il regolamento n. 60/2004 (2), recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all'adesione dei nuovi Stati membri. La ricorrente chiede il suo annullamento facendo valere innanzitutto l'incompetenza della Commissione alla sua adozione. Più in particolare, la ricorrente sostiene che in base all'art. 41 dell'Atto di Adesione del 2003 la Commissione è autorizzata ad adottare misure transitorie, qualora misure del genere siano necessarie per facilitare il passaggio dal regime applicato prima dell'adesione dei nuovi Stati membri al regime risultante dall'applicazione della politica agricola comune. Tuttavia, secondo la ricorrente, la Commissione non ha dimostrato che le misure da essa adottate fossero necessarie e, di conseguenza, non era competente ad adottarle. La ricorrente fa valere altresì che lo stesso art. 41 permette chiaramente di essere inteso nel senso che è consentita solo l'adozione di misure utili per i nuovi Stati membri. Tuttavia, secondo la ricorrente, le misure adottate con il nuovo regolamento non giovano ai nuovi Stati membri ma, al contrario, ostacolano questi ultimi.

Nello stesso contesto la ricorrente fa valere una motivazione insufficiente, in quanto non viene spiegato in modo soddisfacente quali motivi abbiano condotto all'adozione del regolamento impugnato. Inoltre, la ricorrente fa valere una violazione del principio di proporzionalità in quanto, a suo parere, la Commissione non ha dimostrato che fosse necessaria l'adozione di qualsivoglia misura mentre, in ogni caso, la Commissione avrebbe potuto prendere altre misure per evitare la creazione di eccedenze di zucchero nei nuovi Stati membri, senza che fosse necessario che essa adottasse misure come quelle contenute nel regolamento impugnato.

Inoltre, la ricorrente ritiene che il regolamento impugnato violi il principio che vieta la retroattività delle leggi dato che impone obblighi che riguardano quantitativi di zucchero già accumulati prima che esso fosse posto in vigore.

Infine, la ricorrente ritiene che la Commissione abbia violato il principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazioni poiché, come sostiene, il regolamento impugnato prevede un trattamento differenziato tra le imprese dei nuovi Stati membri e quelle dei vecchi Stati membri relativamente alle conseguenze di una situazione analoga, se non identica.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 28 aprile 2005, n. 651, che modifica il regolamento (CE) n. 60/2004 recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, Gazzetta Ufficiale L 108 del 29.4.2005, pag. 3.

(2)  Gazzetta Ufficiale L 9, pag. 8.


29.10.2005   

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C 271/19


Ricorso presentato il 2 agosto 2005 — Guigard/Commissione

(Causa T-301/05)

(2005/C 271/39)

Lingua processuale: francese

Parti

Ricorrente: Philippe Guigard (Parigi, Francia) [Rappresentanti: S. Rodrigues e A. Jaume, avocats]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Constatare la responsabilità extracontrattuale della Comunità europea, a causa del comportamento illecito della Commissione conseguente al mancato rinnovo, in condizioni irregolari, del contratto di lavoro che vincolava quest'ultima al ricorrente;

Condannare la convenuta al risarcimento del danno sia professionale (per un primo importo indicativo di EUR 350.000) sia morale (per un importo da valutarsi equitativamente da parte del Tribunale);

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso mira al risarcimento del danno che il ricorrente asserisce di aver subito a causa del mancato rinnovo, in condizioni che esso reputa irregolari, del contratto di lavoro che esso aveva concluso con la convenuta, nell'ambito della cooperazione tecnica tra la Comunità europea e il governo del Niger.

Si ricorda al riguardo che il ricorrente, che è un esperto appartenente allo schedario di EuropAid, avrebbe, a partire dal 1992, effettuato numerose missioni in qualità di agente stipendiato contrattuale della Commissione. Egli ha sottoscritto con essa, in data 7 marzo 2002, un contratto di lavoro per una durata di dodici mesi, in qualità di assistente tecnico presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a Niamey. La missione si sarebbe svolta in condizioni soddisfacenti. Il rinnovo di tale contratto avrebbe costituito oggetto di una domanda ufficiale da parte del detto Ministero, nella sua qualità di ordinatore nazionale del Fondo Europeo di Sviluppo (FES).

A sostegno del suo asserto, il ricorrente fa in primo luogo valere la violazione della Convenzione di Lomé IV, in base al fatto che la Commissione non avrebbe rispettato la ripartizione delle competenze tra l'ordinatore nazionale del FES e il Capo della delegazione, poiché quest'ultimo non avrebbe potuto opporsi al rinnovo del contratto in quanto l'art. 313.2, lett. k) della Convenzione conferisce competenza esclusiva all'ordinatore nazionale del FES nell'assunzione degli esperti dell'assistenza tecnica, con l'unico obbligo di informarne il Capo della delegazione. Inoltre, e in ogni caso, la Commissione non avrebbe rispettato il termine imperativo di trenta giorni di cui all'art. 314 della Convenzione, per rispondere alla domanda dell'ordinatore nazionale riguardante il rinnovo del contratto.

Il ricorrente invoca infine la violazione dei principi di buona amministrazione, di sollecitudine e di legittimo affidamento.


29.10.2005   

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C 271/20


Ricorso presentato il 1o agosto 2005 — Balabanis e Le Dour/Commissione

(Causa T-305/05)

(2005/C 271/40)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Panagiotis Balabanis (Bruxelles, Belgio), Olivier Le Dour (Bruxelles, Belgio) [Rappresentanti: X. Martin M., S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats]]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

annullare la decisione della Commissione di non tenere conto dei meriti dei ricorrenti con riguardo all'esercizio di promozione 2004 e quella di non promuoverli al grado superiore della loro categoria;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nella presente causa, i ricorrenti, che sono stati nominati dipendenti in prova il 16 marzo 2002 e che, ai sensi della nuova formulazione dell'art. 45 dello Statuto, e che quindi maturerebbero il minimo di anzianità di grado richiesto, di due anni, dal 16 marzo 2004, si oppongono al rifiuto opposto dall'Autorità investita del potere di nomina (AIPN) di considerarli promuovibili con riguardo all'esercizio di promozione 2004 e di promuoverli al grado superiore della loro categoria con riguardo al medesimo esercizio.

A sostegno delle loro richieste, essi fanno valere la violazione di detto art. 45 dello Statuto. Infatti, ai sensi di tale nuova disposizione, il periodo di prova deve essere preso in considerazione ai fini del calcolo dell'anzianità di grado minimo.


29.10.2005   

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C 271/20


Ricorso presentato il 10 agosto 2005 — Scippacercola e Terezakis/Commissione

(Causa T-306/05)

(2005/C 271/41)

Lingua processuale: inglese

Parti

Ricorrenti: Isabella Scippacercola e Ioannis Terezakis (Bruxelles, Belgio) [Rappresentante: A. Krystallidis, lawyer]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare la decisione della Commissione 2 maggio 2005, notificata ai ricorrenti il 31 maggio 2005, che rifiuta di avviare un'approfondita indagine sui costi e sugli introiti della società AIA SA collegati alla fornitura di servizi di sicurezza per i passeggeri, attrezzature aeroportuali per i passeggeri e servizi di parcheggio per le automobili, al fine di stabilire se gli oneri imposti dall'Athens International Airport SA costituiscano abuso di posizione dominante;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti sono utenti individuali dell'Athens International Airport di Spata. Essi contestano la decisione finale della Commissione, ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 773/2004 (1), di non avviare un'approfondita indagine sugli oneri aeroportuali, che si asserisce essere eccessivi, imposti dall'Athens International Airport con riferimento alla sicurezza dei passeggeri, alle attrezzature aeroportuali per i passeggeri e ai servizi di parcheggio per le automobili.

I ricorrenti invocano un errore di diritto e un manifesto errore di valutazione delle circostanze in fatto, in quanto la Commissione ha ritenuto che i controlli di sicurezza per i passeggeri non costituiscano attività economica ai sensi dell'art. 82 CE e che i servizi di parcheggio per le automobili non rappresentino un mercato specifico.

I ricorrenti affermano, inoltre, che la Commissione non avrebbe effettuato un corretto raffronto tra i costi e gli introiti dell'Athens International Airport di Spata con riferimento alla fornitura di servizi di sicurezza, di attrezzature aeroportuali per i passeggeri e di servizi per il parcheggio delle automobili, non avendo verificato la precisione e la sostanza delle informazioni fornite dall'Athens International Airport di Spata.

Inoltre, i ricorrenti sostengono che la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto, non identificando: i) l'applicazione di differenti tassi per gli oneri relativi alle attrezzature aeroportuali per i passeggeri sui voli nazionali e internazionali e ii) l'imposizione di un onere sulle attrezzature aeroportuali e di un onere sulla sicurezza applicato ai voli di linea e non invece ai voli charter.

Da ultimo, i ricorrenti invocano la violazione dell'art. 253 CE, in quanto la Commissione non avrebbe indicato i costi e gli introiti dell'Athens International Airport di Spata sui quali essa avrebbe basato la conclusione che l'Athens International Airport di Spata non pratica prezzi eccessivi.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 7 aprile 2004, n. 773, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU 27 aprile 2004, L 123, pag. 18).


29.10.2005   

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C 271/21


Ricorso presentato il 12 agosto 2005 — ASTEC Global Consultancy/Commissione

(Causa T-310/05)

(2005/C 271/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ASTEC Global Consultancy Limited (Dublino, Irlanda) [Rappresentanti: B. O'Connor, solicitor e I. Carreño, lawyer]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullamento della decisione della Commissione 25 luglio 2005 [Riferimento. n. AIDCO/F3/ACH D (2005) 19574] recante rigetto della candidatura della ricorrente al lotto 3 della procedura di appalto pubblico EuropeAid//119860/C/SV multi;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il 15 aprile 2005, la ricorrente, in qualità di capofila del consorzio, ha presentato domanda per il lotto 3 del contratto quadro nell'ambito del rilancio, da parte della Commissione, della procedura di appalto pubblico EuropeAid//119860/C/SV multi. Uno degli altri partecipanti al consorzio della ricorrente era la Austroconsult Ges.m.b.H. Tale società era anche membro di un altro consorzio candidato per lo stesso lotto. Il 31 maggio 2005 l'Austroconsult si è ritirata formalmente da questo altro consorzio.

Con la decisione impugnata la Commissione ha rifiutato di selezionare la candidatura della ricorrente in quanto non conforme al bando di gara, figurando l'Austroconsult anche in un'altra candidatura.

A sostegno del suo ricorso di annullamento della decisione impugnata, la ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso violazione delle forme sostanziali nelle procedure di gara, in quanto ogni possibile conflitto d'interessi derivante dalla partecipazione dell'Austroconsult in due consorzi era stato risolto con il ritiro della stessa dall'altro consorzio. Nello stesso contesto, la ricorrente deduce, in subordine, che l'Austroconsult non poteva essere considerata un valido membro dell'altro consorzio dato che la sua lettera formale allegata alla candidatura non era datata.

La ricorrente fa inoltre valere che la Commissione ha violato il principio di parità di trattamento, di buon andamento dell'amministrazione e di diligenza, in quanto ha omesso di svolgere accertamenti relativamente al ritiro dell'Austroconsult dall'altro consorzio, nel caso nutrisse dubbi in merito ad esso, e ha omesso di informare la ricorrente degli stessi. La ricorrente ritiene che la sua esclusione, in assenza di ulteriori chiarimenti, fosse sproporzionata e in contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione.

Infine, la ricorrente sostiene che, compilando un elenco di soli sei candidati e procedendo con la gara, la Commissione ha violato le norme sancite dal bando di gara, che richiedevano un minimo di otto candidati. Inoltre, a suo parare, essa è stata discriminata, in quanto la norma che impone un elenco di almeno otto candidati è stata osservata sia nel lancio originario sia nel primo rilancio della gara pubblica, nell'ambito dei quali la ricorrente è stata ammessa, al contrario di quanto avvenuto con il secondo rilancio, dal quale la ricorrente è rimasta esclusa.


29.10.2005   

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C 271/22


Ricorso presentato il 9 agosto 2005 — Rounis/Commissione

(Causa T-311/05)

(2005/C 271/43)

Lingua processuale: francese

Parti

Ricorrente: Georgios Rounis (Bruxelles, Belgio) [Rappresentante: E. Boigelot, avocat]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della Commissione che rifiuta il trasferimento di una parte dello stipendio del ricorrente destinata a coprire le spese per gli studi di sua figlia, nel corso dell'anno accademico 2003-2004;

Concedere un indennizzo per danno materiale e morale, a causa di differenti errori sostanziali commessi a diversi livelli, danno valutato equitativamente per un totale di EUR 13.582,88, maggiorato degli interessi al tasso del 5,25 % fino al completo pagamento, sotto riserva di aumento o diminuzione nel corso del procedimento;

In ogni caso, condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, che è anche parte ricorrente nella causa T-17/01 (1), si oppone in particolare alla decisione dell'autorità che ha il potere di nomina (APN) con la quale viene rifiutato di trasferire nel Regno Unito il 35 % del suo stipendio mensile netto, destinato a coprire le spese legate agli studi universitari di sua figlia.

Viene precisato al riguardo che il ricorrente avrebbe fornito la prova degli oneri reali nel Regno Unito e che il diritto si effettuare simile trasferimento gli sarebbe stato riconosciuto a partire dalla sentenza 16 maggio 2002, completata dalla sentenza 30 settembre 2003, emessa nella controversia citata.

A sostegno del suo asserto, il ricorrente fa valere la violazione degli artt. 62 e 67 dello Statuto, nonché degli artt. 17 degli allegati VII e XIII dello stesso testo, parimenti nella versione risultante dall'entrata in vigore del nuovo Statuto, in data 1o maggio 2004. Esso fa anche valere l'inosservanza dei principi generali del diritto, quali il principio di buona amministrazione e di corretta gestione, il principio del rispetto delle legittime aspettative e della tutela del legittimo affidamento, nonché un'inosservanza dell'obbligo di sollecitudine e dei principi che impongono all'APN di emettere soltanto decisioni basate su motivi pertinenti e non viziate da manifesti errori di valutazione.


(1)  Sentenze 16 maggio 2002, causa T-17/01 (Racc. PI pag. IA-63; PI II-301) e 30 settembre 2003, causa T-17/01 (Racc. PI pag. IA-221; PI II-1079).


29.10.2005   

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C 271/22


Ricorso presentato il 9 agosto 2005 — Commissione delle Comunità europee /E. Alexiadou

(Causa T-312/05)

(2005/C 271/44)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: sig. Dimitrios Triantafillou, in qualità di agente e Dimos Nikopoulos, avvocato]

Convenuta: E. Alexiadou

Conclusioni della ricorrente

condannare la convenuta a pagare alla Commissione la somma di EUR 26 068,11 che corrisponde all'importo di EUR 23 036,31, dovuto a titolo di capitale, e all'importo di EUR 3 031,80, a titolo di interessi moratori dal 1o marzo 2003 al 31 agosto 2005;

condannare la convenuta a pagare alla Commissione interessi dell'importo di EUR 3,31 al giorno, fino al completo pagamento di quanto dovuto;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Comunità europea, rappresentata dalla Commissione europea, ha concluso con la convenuta, in quanto membro di un consorzio, il contratto recante il numero G1ST-CT-2002-50227-PLASMALEATHER, riguardante un programma speciale di ricerca e sviluppo tecnologico relativo al trattamento di plasma freddo per pelli impermeabili.

Nel contratto era previsto che la Commissione avrebbe dato un contributo economico alla corretta attuazione del piano relativo, per un importo non superiore a EUR 832 362. In tale contesto la Commissione ha corrisposto alla convenuta, attraverso la coordinatrice del consorzio, un anticipo di EUR 23 036,31.

Tuttavia la convenuta, subito dopo la riscossione di tale somma, ha dichiarato alla coordinatrice di aver cessato la produzione di prodotti in pelle, di aver deciso di orientare la sua attività in un'altra direzione, di non poter garantire la buona realizzazione delle attività del programma e di ritenere preferibile abbandonare il programma all'inizio di tutte le attività.

Benché la convenuta sia stata più volte invitata a restituire l'anticipo, non vi ha provveduto anche se, come ha attestato la coordinatrice, non ha affatto partecipato ad attività di ricerca e, di conseguenza, non ha utilizzato l'anticipo a tale scopo.

Con il suo ricorso la Commissione chiede il pagamento della somma dovuta sopramenzionata e degli interessi dovuti sulla medesima.


29.10.2005   

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C 271/23


Ricorso presentato il 12 agosto 2005 — Repubblica di Cipro/Petros Kliridis

(Causa T-316/05)

(2005/C 271/45)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Cipro [Rappresentante: sig. Petros Kliridis]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullamento del regolamento n. 832/2005 (1).

Condanna della Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente si richiama agli stessi motivi e argomenti già dedotti nella causa T-300/05.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 31 maggio 2005, n. 832, concernente la determinazione delle eccedenze di zucchero, isoglucosio e fruttosio per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (GU L 138, pag. 3)


29.10.2005   

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C 271/23


Ricorso presentato il 16 agosto 2005 — Kustom Musical Amplification Inc. /UAMI

(Causa T-317/05)

(2005/C 271/46)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kustom Musical Amplification Inc. (Cincinnati, USA) [Rappresentanti: sigg. M. Edenborough, barrister, e T. Bamford, solicitor]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso n. 1035/2004-2, o, in subordine, annullarla nella parte in cui limita la specificazione dei beni nella classe 15 a «strumenti a corda, in particolare professionali, chitarre elettriche»,

rimettere dinanzi all'Ufficio la domanda di marchio comunitario n. 3 206 372 per consentire alla detta domanda di conseguire la pubblicazione,

condannare il convenuto alle spese sopportate dal richiedente/ricorrente relativamente a questo ricorso, al ricorso dinanzi alla commissione di ricorso e al proseguimento dinanzi all'esaminatore.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: marchio tridimensionale che rappresenta il corpo della chitarra detta Beast guitar per beni appartenenti alla classe 15 (strumenti a corda, segnatamente chitarre) (domanda di marchio comunitario n. 3 206 372)

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di marchio.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento n. 40/94.


29.10.2005   

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C 271/24


Ricorso presentato il 25 agosto 2005 — AstraZeneca AB e AstraZeneca plc /Commissione delle Comunità europee

(Causa T-321/05)

(2005/C 271/47)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: AstraZeneca AB (Sodertalje, Svezia) e AstraZeneca plc (Londra, Regno Unito) [Rappresentanti: sigg. M. Brealey, QC, M. Hoskins, barrister, F. Murphy, solicitor ]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 15 luglio 2005 relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 82 CE e dell'art. 54 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) (procedimento COMP/A. 37.507/F3 — AstraZeneca);

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata la Commissione ha inflitto ad entrambe le ricorrenti una sanzione di EUR 46 000 000 ed un'ulteriore sanzione di EUR 14 000 000 alla prima di esse per alcune infrazioni a titolo dell'art. 82 CE e dell'art. 54 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo. La Commissione ha dichiarato che, a partire dal 1993, le ricorrenti hanno sistematicamente reso dichiarazioni scientemente false a consulenti in proprietà industriale, giudici nazionali e uffici brevetti al fine di ottenere certificati di protezione complementare, cui esse sapevano di non avere diritto, per il loro prodotto brevettato «omeprazole», principio attivo del farmaco delle ricorrenti «Losec». Essa ha dichiarato inoltre che negli anni 1998/1999 le ricorrenti avevano messo in atto una strategia di ritiro selettivo delle loro capsule «Losec», sostituendole con compresse «Losec», e chiedendo il ritiro delle autorizzazioni di immissione sul mercato per le capsule in Danimarca, Norvegia e Svezia. La decisione considera che entrambe le violazioni sono state commesse con l'intento di restringere abusivamente la concorrenza derivante da farmaci generici e importazioni parallele.

Le ricorrenti contestano la decisione della Commissione su più livelli. Esse sostengono anzitutto che la Commissione ha erroneamente definito il mercato rilevante come limitato a quello degli inibitori della pompa protonica, utilizzati per il trattamento di disturbi dovuti a iperacidità gastrica, ed escluso dal mercato rilevante gli antistaminici. Tale conclusione influenza altresì la valutazione della Commissione della posizione dominante, poiché, secondo le ricorrenti, la decisione impugnata non considera se le ricorrenti si sarebbero trovate in una posizione dominante qualora gli antistaminici fossero stati inclusi nel mercato rilevante.

Le ricorrenti inoltre contestano la constatazione di infrazioni della Commissione per motivi di fatto e di diritto. Con riferimento alle presunte false dichiarazioni relative ai brevetti, le ricorrenti sostengono che siffatte dichiarazioni fuorvianti rese nell'ambito di domande di diritti di proprietà intellettuale non possono giuridicamente costituire un abuso senza che o fin quando ai diritti fraudolentemente ottenuti non venga data esecuzione o non sia possibile dare esecuzione. Esse ritengono inoltre che l'art. 82 CE, correttamente interpretato, non imponeva loro l'obbligo di mantenere un'autorizzazione di mercato per un prodotto che le stesse non commercializzavano più, soltanto perché ciò avrebbe reso più facile la concorrenza dei farmaci generici e degli importatori paralleli.

Le ricorrenti contestano altresì le constatazioni di fatto della Commissione relative ad entrambe le infrazioni. Esse sostengono che la Commissione ha omesso di produrre prove che dimostrino, in modo giuridicamente soddisfacente, il presunto abuso di diritti di proprietà intellettuale e che, inoltre, non vi era nessuna strategia alla base della sostituzione selettiva di capsule «Losec» con compresse o del ritiro selettivo di autorizzazioni di immissione sul mercato per le capsule.


29.10.2005   

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C 271/24


Ricorso presentato il 25 agosto 2005 — Repubblica di Estonia/Commissione delle Comunità europee

(Causa T-324/05)

(2005/C 271/48)

Lingua processuale: l'estone

Parti

Ricorrente: Repubblica di Estonia (Rappresentante: sig. Lembit Uibo, agente governativo)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullamento del regolamento (CE) della Commissione n. 823/2005 (GU L 138 dell'1.6.2005, pag. 3)

Motivi e principali argomenti

Con il ricorso viene chiesto l'annullamento del regolamento (CE) della Commissione 31 maggio 2005, n. 832, concernente la determinazione delle eccedenze di zucchero, isoglucosio e fruttosio per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (1).

La ricorrente fa valere i seguenti argomenti:

Violazione di disposizioni relative a forme sostanziali nell'emanazione del regolamento (CE) n. 832/2005: violazione del principio di corresponsabilità, poiché il sig. Fischer Boel, membro della Commissione, avrebbe ricevuto l'incarico di determinare i quantitativi di zucchero da eliminare dal mercato prima dell'emanazione del regolamento.

Con riferimento ai regolamenti di esecuzione del Trattato CE violazione, con il regolamento (CE) n. 823/2005, del regolamento CE n. 60/2004, che ne costituisce il fondamento giuridico, poiché

a)

il regolamento (CE) n. 832/2005, contrariamente all'art. 6 del regolamento (CE) n. 60/2004, avrebbe incluso, nella determinazione delle eccedenze, le scorte di zucchero detenute dai privati;

b)

la Commissione, in contrasto con l'art. 6, n. 1, lett. c) del regolamento (CE) n. 60/2004, non avrebbe tenuto conto delle circostanze particolari in cui in Estonia si sarebbero formate le scorte.

Violazione dell'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 253 CE, poiché nel regolamento n. 832/2005 non sarebbe indicata la ragione per la quale le scorte di zucchero detenute dai privati siano state conteggiate tra le eccedenze, né sarebbero state considerate le circostanze in cui le scorte si sono formate.

Violazione del principio di buona amministrazione, in quanto la Commissione, nell'emanare il regolamento (CE) n. 832/2005, non avrebbe considerato le particolari circostanze in cui in Estonia si sono formate le scorte, e tra esse nemmeno quella del contributo specifico dell'Unione europea alla crescita delle importazioni di zucchero.

Violazione del principio di buona fede, poiché non sarebbero state adottate misure per impedire la crescita delle esportazioni dall'Unione europea verso l'Estonia e sarebbero state ostacolate contromisure dell'Estonia.

Violazione del principio di non discriminazione, poiché la determinazione delle eccedenze di zucchero ai sensi del regolamento (CE) n. 832/2005 avrebbe danneggiato l'Estonia rispetto ai cosiddetti vecchi Stati membri ed eventuali misure di esecuzione del regolamento (CE) n. 832/2005 avrebbero come conseguenza una discriminazione delle imprese estoni e dei privati in relazione ai gruppi corrispondenti nei vecchi Stati membri o alle imprese ivi situate.

Violazione dei diritti di proprietà delle imprese e/o dei privati, poiché eventuali misure di esecuzione del regolamento (CE) n. 832/2005 imporrebbero a tali persone limitazioni, il che non potrebbe essere giustificato da finalità legittime e rappresenterebbe una violazione sproporzionata dei diritti di queste ultime.

Violazione del principio di proporzionalità, poiché l'obbligo, ai sensi del regolamento (CE) n. 832/2005, di ritirare dal mercato un quantitativo di zucchero corrispondente a quello detenuto dai privati non assolverebbe a nessuna finalità legittima e rappresenterebbe una violazione sproporzionata dei loro diritti.


(1)  GU L 138 del 1.6.2005, pag. 3.


29.10.2005   

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C 271/25


Ricorso presentato l'8 settembre 2005 — Regno di Spagna/Commissione delle Comunità europee

(Causa T-341/05)

(2005/C 271/49)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: Sig. D. Juan Manuel Rodríguez Cárcamo, abogado del Estado)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullamento dell'inclusione di Ceuta e Melilla nella categoria L 01 dell'allegato del regolamento (CE) della Commissione 16 giugno 2005, n. 909, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

condanna della Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso in esame è diretto contro il regolamento (CE) della Commissione 16 giugno 2005, n. 909, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in quanto esclude totalmente Ceuta e Melilla dalle destinazioni ammissibili agli effetti della restituzione all'esportazione per i prodotti lattiero-caseari. Siffatta esclusione risponderebbe all'obiettivo di porre termine a talune operazioni commerciali irregolari, consistenti nell'esportare verso detti due luoghi determinati prodotti, riscuotendo la corrispondente restituzione, per, previa trasformazione, importarli nuovamente nel territorio comunitario senza versare alcun dazio doganale.

A sostegno delle sue conclusioni, lo Stato ricorrente adduce quanto segue:

Violazione dell'art. 31.3 del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1255, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotto lattiero-caseari (2), in quanto la misura controversa non è giustificata da alcun motivo contemplato da detto articolo, oppure, in subordine, perché è basata su fatti non provati.

Violazione dell'art. 31.2 dello stesso testo normativo, per il fatto di non aver preso in considerazione la natura del prodotto. Al riguardo si afferma che, anche ammettendo che l'eliminazione della frode potesse giustificare la soppressione delle restituzioni per una particolare destinazione, la misura è stata adottata prendendo in considerazione soltanto la destinazione dell'esportazione, colpendo indiscriminatamente tutti i prodotti la cui esportazione a Ceuta e Melilla godeva di restituzione. Si afferma del pari come violazione della stessa disposizione la discriminazione fra produttori che sarebbe causata dalla misura impugnata.

Violazione del principio di non discriminazione.

Esistenza nella fattispecie di uno sviamento di potere.


(1)  GU L 154, del 17.6.2005, pag. 10.

(2)  GU L 160, del 26.6.1999, pag. 48.


TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

29.10.2005   

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C 271/27


Prestazione di giuramento dei nuovi giudici del Tribunale della funzione pubblica

(2005/C 271/50)

Nominati giudici presso il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con decisione del Consiglio 22 luglio 2005, recante nomina dei giudici del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (1) a partire dal 1o ottobre 2005, la s.ra Boruta, i sigg. Gervasoni, Kanninen, Kreppel, Mahoney, Tagaras e van Raepenbusch hanno prestato giuramento dinanzi la Corte il 5 ottobre 2005.


(1)  GU L 197 del 28.7.2005, pag. 28.


29.10.2005   

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C 271/27


Elezione del presidente del Tribunale della funzione pubblica

(2005/C 271/51)

Riunito il 6 ottobre 2005, i giudici del Tribunale della funzione pubblica, conformemente all'art. 3 della decisione del Consiglio 22 luglio 2005 recante nomina dei giudici del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (1) e all'art. 4, n. 1, dell'allegato I del protocollo sullo statuto della Corte (2), hanno eletto il sig. Mahoney presidente del detto Tribunale, per il periodo dal 6 ottobre 2005 al 5 ottobre 2008.


(1)  GU L 197 del 28.7.2005, pag. 28.

(2)  GU L 333 del 9.11.2004, pag. 9.


III Informazioni

29.10.2005   

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C 271/28


(2005/C 271/52)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 257 del 15.10.2005

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 243 dell'1.10.2005

GU C 229 del 17.9.2005

GU C 217 del 3.9.2005

GU C 205 del 20.8.2005

GU C 193 del 6.8.2005

GU C 182 del 23.7.2005

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