ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
48o anno |
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III Informazioni |
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Commissione |
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2005/C 270/9 |
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Rettifiche |
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2005/C 270/0 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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I Comunicazioni
Commissione
29.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/1 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
28 ottobre 2005
(2005/C 270/01)
1 euro=
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,2138 |
JPY |
yen giapponesi |
140,03 |
DKK |
corone danesi |
7,4613 |
GBP |
sterline inglesi |
0,68090 |
SEK |
corone svedesi |
9,5295 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,5459 |
ISK |
corone islandesi |
73,56 |
NOK |
corone norvegesi |
7,8090 |
BGN |
lev bulgari |
1,9560 |
CYP |
sterline cipriote |
0,5735 |
CZK |
corone ceche |
29,690 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
251,36 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,6964 |
MTL |
lire maltesi |
0,4293 |
PLN |
zloty polacchi |
3,9895 |
RON |
leu rumeni |
3,6452 |
SIT |
tolar sloveni |
239,53 |
SKK |
corone slovacche |
39,068 |
TRY |
lire turche |
1,6405 |
AUD |
dollari australiani |
1,6114 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4211 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,4109 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7188 |
SGD |
dollari di Singapore |
2,0532 |
KRW |
won sudcoreani |
1 265,27 |
ZAR |
rand sudafricani |
8,1293 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
9,8124 |
HRK |
kuna croata |
7,3795 |
IDR |
rupia indonesiana |
12 168,35 |
MYR |
ringgit malese |
4,582 |
PHP |
peso filippino |
66,668 |
RUB |
rublo russo |
34,5230 |
THB |
baht thailandese |
49,507 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
29.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/2 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione
(2005/C 270/02)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Numero dell'aiuto |
XE5/04 |
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Stato membro |
Spagna |
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Regione |
Comunità autonoma dell'Estremadura |
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Titolo del regime di aiuti |
Promozione dell'occupazione stabile nella Comunità autonoma dell'Estremadura |
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Base giuridica |
Decreto 18/2004, de 9 de marzo, publicado en el Diario Oficial de Extremadura no 31 de 16 de marzo de 2004 |
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Spesa annua prevista per il regime |
Importo annuo totale |
9 milioni di EUR |
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Credito garantito |
|
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Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento |
Sì |
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Data di applicazione |
A decorrere dal 17.3.2004 |
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Durata del regime |
Fino al 31.12.2006 |
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Obiettivo dell'aiuto |
Articolo 4 — Creazione di posti di lavoro |
Sì |
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Articolo 5 — Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili |
Sì |
||||
Articolo 6 — Occupazione di lavoratori disabili |
|
||||
Settori economici interessati |
Tutti i settori comunitari (1) ammissibili agli aiuti a favore dell'occupazione |
Sì |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Junta de Extremadura Consejería de Economía y Trabajo |
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Indirizzo:
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Altre informazioni |
Il regime di aiuti è cofinanziato per il 70% dal Fondo sociale europeo tramite il Programma operativo 2000-2006, nell'ambito delle misure 43.3 «Favorire il consolidamento dell'occupazione esistente», 42.6 «Offrire ai disoccupati possibilità d'inserimento sul mercato del lavoro» e 42.7 «Evitare la disoccupazione prolungata tramite azioni di reinserimento nel lavoro dei disoccupati di lunga durata». Da questo calcolo bisogna detrarre la parte finanziata esclusivamente da fondi propri della Comunità autonoma. |
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Aiuto soggetto all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione |
La misura esclude la concessione di aiuti o richiede la notificazione preventiva alla Commissione, conformemente all'articolo 9 del regolamento. |
Sì |
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Numero dell' aiuto |
XE10/04 |
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Stato membro |
Polonia |
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Regione |
Tutto il paese |
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Titolo del regime di aiuti |
Programma di aiuto all'occupazione sotto forma di agevolazioni fiscali |
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Base giuridica |
Art. 48 § 1 pkt 1 i 2 i art. 67 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na zatrudnienie w zakresie niektórych ulg podatkowych (Dz.U. nr 95, poz. 956) |
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Spesa annua prevista per il regime |
Importo annuo totale |
51,9 milioni di EUR |
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Credito garantito |
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Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento |
Sì |
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Data di applicazione |
1.5.2004 |
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Durata del regime o dell'aiuto individuale |
Fino al 31.12.2006 |
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Obiettivo dell'aiuto |
Articolo 4 — Creazione di posti di lavoro |
Sì |
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Articolo 5 — Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili |
Sì |
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Articolo 6 — Occupazione di lavoratori disabili |
No |
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Settori economici interessati |
Tutti i settori comunitari (2) ammissibili agli aiuti a favore dell'occupazione |
Sì |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Organi dell'amministrazione tributaria:
|
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Indirizzo: Tutto il paese |
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Aiuto soggetto all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione |
Conformemente all'articolo 9 del regolamento |
Sì |
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Numero dell'aiuto |
XE 13/04 |
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Stato membro |
Repubblica di Estonia |
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Regione |
Repubblica di Estonia |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
«Piano di sviluppo dell'Estonia destinato alla messa a disposizione dei fondi strutturali dell'Unione europea — documento di programmazione unico per il periodo 2004-2006» misura 1.3 «pari opportunità sul mercato del lavoro» |
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Base giuridica |
Sotsiaalministri määrus nr 89 (7.7.2004) RAK meetme 1.3 «Võrdsed võimalused tööturul» tingimused ja toetuse seire läbiviimise eeskiri |
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Spesa annua prevista o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Importo annuo totale |
4 milioni di EUR |
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Credito garantito |
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Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento |
Sì |
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Data di applicazione |
19.7.2004 |
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Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al 31.12.2006 |
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Obiettivo dell'aiuto |
Articolo 4 — Creazione di posti di lavoro |
Sì |
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Articolo 5 — Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili |
Sì |
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Articolo 6 — Occupazione di lavoratori disabili |
Sì |
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Settori economici interessati |
Tutti i settori comunitari (3) ammissibili agli aiuti a favore dell'occupazione |
Sì |
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Industria manifatturiera (3) |
Sì |
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Tutti i servizi (3) |
Sì |
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Altri |
Sì |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Tööturuamet |
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Indirizzo:
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Altre informazioni |
Il sistema di aiuti è cofinanziato a titolo dei fondi strutturali |
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Aiuto soggetto all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione |
Conformemente all'articolo 9 del regolamento |
Sì |
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(1) Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.
(2) Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.
(3) Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.
29.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/5 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.3975 — Cargill/DFI)
(2005/C 270/03)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. |
In data 21/10/2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Cargill Inc.(«Cargill», USA) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme delle imprese Degussa Food Ingredients GmbH e Maxens GmbH (insieme «DFI», Germania) mediante acquisto di azioni. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3975 — Cargill/DFI, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
29.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/6 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.3867 — Vattenfall/Elsam and E2 Assets)
(2005/C 270/04)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. |
In data 18/10/2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Vattenfall AB («Vattenfall», Svezia) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo di parti delle imprese Elsam A/S («Elsam», Danimarca) e Energie E2 («E2», Danimarca), mediante un accordo di scambio con DONG A/S («DONG», Danimarca). |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3867 -Vattenfall/Elsam and E2 Assets, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
29.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/7 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione
(2005/C 270/05)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Numero dell'aiuto |
XT1/04 |
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Stato membro |
Repubblica federale di Germania |
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Regione |
Repubblica federale di Germania |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Concessione di aiuti intesi a sostenere la formazione nel settore tedesco della navigazione interna. Si tratta del seguito dato al regime di aiuti n. N 569/99, giunto a termine il 31 dicembre 2003. |
||||
Base giuridica |
§§ 23, 44 BHO |
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Spesa prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo totale annuale |
1,534 milioni di EUR (importo massimo per ogni persona in formazione: 25 564,59 EUR) |
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Credito garantito |
|
||||
Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
|
|||
Credito garantito |
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||||
Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 del regolamento |
SÌ |
|
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Data di applicazione |
A decorrere dal 1o gennaio 2004 |
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Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al 31 dicembre 2006 |
||||
Obiettivo dell'aiuto |
Formazione generale |
Sì Professione riconosciuta d'istruttore per la navigazione interna |
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Formazione specifica |
No |
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Settori economici interessati |
Aiuto limitato a settori specifici |
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Altri servizi di trasporto |
Sì Imprese del settore della navigazione interna, che operano con navi proprie o noleggiate |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Wasser- und Schifffahrtsdirektion West |
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Indirizzo:
|
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Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 5 del regolamento. La misura non si applica alla concessione di singoli aiuti oppure richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di EUR. |
SÌ |
|
Numero dell'aiuto |
XT 5/04 |
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Stato membro |
Regno Unito |
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Regione |
Nordest dell'Inghilterra |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Stockton Borough Council — Childcare Entrepreneurs (Consiglio di Stockton Borough- Asili nido privati) |
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Base giuridica |
Section 11(1) Industrial Act 1982 Section 21(a), (b) and (c) Local Authority Act 2000 |
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Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
|
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Credito garantito |
|
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Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
301 262 GBP |
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Credito garantito |
|
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Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 del regolamento |
Sì |
|
||||
Data di applicazione |
A decorrere da 16.2.2004 |
||||||
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino a 31.12.2005 |
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Obiettivo dell'aiuto |
Formazione generale |
Sì |
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Formazione specifica |
No |
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Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione |
Sì |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Government office for the North East European Programme Secretariat |
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indirizzo:
|
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Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 5 del regolamento, la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di EUR. |
n.a. |
|
Numero dell'aiuto |
XT 07/2004 |
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Stato membro |
Italia |
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Regione |
Piemonte |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Direttiva relativa alla formazione continua — Legge 236/93 — Piani aziendali, settoriali e territoriali concordati tra le parti sociali — anno 2004 |
||||||||||||||||||||
Base giuridica |
Deliberazione della Giunta regionale n. 16 — 11521 del 19/1/2004 |
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Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
4 411 395,03 EUR in forma di rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e dimostrate per l'attuazione di azioni formative |
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Credito garantito |
|
||||||||||||||||||||
Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
|
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Credito garantito |
|
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Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 del regolamento |
Sì |
|
||||||||||||||||||
Data di applicazione |
A decorrere da 31.3.2004 |
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Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino a 31.12.2004 |
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Obiettivo dell'aiuto |
Formazione generale |
Sì |
|||||||||||||||||||
Formazione specifica |
Sì |
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Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione |
Sì |
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Tutti i servizi |
Sì |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome In relazione al tipo di attività prevista dalla direttiva in oggetto, sono autorità che concedono l'aiuto la regione stessa e le amministrazioni provinciali del Piemonte |
|
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Indirizzo:
|
|
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Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 5 del regolamento, la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di EUR. |
Sì |
Numero dell'aiuto |
XT 11/2004 |
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Stato membro |
Repubblica italiana |
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Regione |
Veneto |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
L. 236/93 art. 9. Decreto dirigenziale 21.7.2003 relativo al finanziamento di Piani formativi aziendali e pluriaziendali |
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Base giuridica |
D.G.R.U. 437 del 20.2.2004 |
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Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
5 275 000,00 EUR, esclusa la quota privata. Tale importo comprende anche la quota relativa al regime di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 |
|
Credito garantito |
|
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Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
|
||
Credito garantito |
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Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 del regolamento |
Sì |
|
|
Data di applicazione |
A decorrere da 20.2.2004 |
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Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino a 31.12.2005 |
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Obiettivo dell'aiuto |
Formazione generale |
Sì |
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Formazione specifica |
Sì |
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Settori economici interessati |
Aiuto limitato a settori specifici: |
Settori ai quali non si applica il «de minimis» indicati all'art. a/b/c/ del Regolamento (CE) n. 69/2001 nonché per I trasporti, agricoltura, pesca e acquacoltura |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Regione del Veneto — Giunta regionale |
|
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Indirizzo: Dorsoduro 3901 — IT-30100 Venezia |
|
|||
Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 5 del regolamento, la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di EUR |
Sì |
29.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/11 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato destinati alla formazione
(2005/C 270/06)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Numero dell'aiuto: XT 43/03
Stato membro: Germania
Regione: Libera città anseatica di Brema
Titolo del regime di aiuti: Programma regionale per la promozione della formazione per l'economia di Brema (Landesprogramm zur Qualifizierungsförderung — LAQ) — iniziativa a sostegno dell'insediamento di imprese
Base giuridica: §§ 23, 44 Landeshaushaltsordnung (LHO) der Freien Hansestadt Bremen (dort vorliegend)
Spesa annua prevista per il regime: Le sovvenzioni sono erogate nel quadro della dotazione di bilancio. E' previsto uno stanziamento annuo di 250 000 EUR per la realizzazione del programma fino al 2006
Intensità massima dell'aiuto: Per le piccole imprese quali definite dall'articolo 1, paragrafo 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001: massimo 65 % dei costi ammissibili; altre imprese massimo 50 %
Data di applicazione: L'aiuto è erogato su richiesta prima dell'avvio delle misure di formazione. Le misure già avviate non fruiranno della sovvenzione
Durata del regime: Il programma entra in vigore in data 1.10.2003 e scade il 31.12.2006
Obiettivo dell'aiuto: Rafforzare il potenziale di manodopera della libera città anseatica di Brema attraverso la formazione di dipendenti nel quadro dell'insediamento di imprese e di trasferimento di aziende regionali. Destinatari della misura sono i lavoratori che, partecipando ad iniziative di formazione di carattere generale od interdisciplinare, acquisiscono competenze in base ai più recenti sviluppi nei settori della tecnologia della produzione, dei processi, dell'informazione, delle comunicazioni, delle applicazioni multimediali e dell'ambiente, conoscenze di nuove forme di lavoro e di strutture di lavoro, approfondiscono le conoscenze di lingue straniere e della cultura della regione, ed acquisiscono altresì conoscenze atte a garantire il livello qualitativo. Non è prevista l'incentivazione di misure di formazione specifiche. E' escluso il perfezionamento professionale, quali i corsi volti ad esempio al conseguimento di un diploma professionale specifico
Settori economici interessati: Il programma è destinato prioritariamente alle piccole e medie imprese, quali definite dalla normativa comunitaria, del settore dell'artigianato, del commercio, dell'industria, delle libere professioni di tipo commerciale, del turismo e del settore terziario della libera città anseatica di Brema
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
Bremerhavener Arbeit GmbH |
Friedrich-Ebert-Straße 6 |
DE-27570 Bremerhaven |
Altre informazioni:
Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales |
Referat 24 — Frau Zaremba |
Bahnhofsplatz 29 |
DE-28195 Bremen |
Numero dell'aiuto: XT8/03
Stato membro: Regno Unito
Regione: Irlanda del Nord
Titolo del regime di aiuti: Formazione volta a migliorare la comunicazione, la comprensione e l'integrazione nell'ambito della catena di approvvigionamento
Base giuridica:
— |
Agriculture Act 1949 |
— |
Agriculture (Miscellaneous Provisions) Act (Northern Ireland) 1970 |
Spesa annua prevista per il regime:
|
2003/04: 0,23 milioni di GBP |
|
2004/05: 0,24 milioni di GBP |
|
2005/06: 0,25 milioni di GBP |
|
Totale: 0,724 milioni di GBP per 890 partecipanti |
Nessun beneficiario singolo riceverà più di 1 milione di EUR.
L'aiuto medio per beneficiario ammonta a 850 GBP
Intensità massima dell'aiuto: L'intensità di aiuto effettiva del programma è del 75 %, il che corrisponde all'intensità massima autorizzata del 75 % ripartita come segue:
70 % per la formazione generale a favore delle piccole e medie imprese. Tutti i partecipanti provengono da PMI conformi alla definizione di cui all'allegato 1 del regolamento CE n. 68/2001. La formazione è generale in quanto ne possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese, fornisce qualifiche trasferibili ad altri settori e migliora la possibilità di collocamento dei singoli individui. L'ammissibilità dei partecipanti sarà controllato all'atto dell'iscrizione.
5 % dell'aiuto regionale. L'Irlanda del Nord soddisfa le condizioni per poter beneficiare di un aiuto regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato
Data di applicazione: Aprile 2003
Durata del regime: 1o aprile 2003 — 31 marzo 2006
Obiettivo dell'aiuto:
— |
Impartire una «formazione generale» volta a migliorare la comunicazione, la comprensione e l'integrazione tra produttori, trasformatori e i numerosi commercianti al dettaglio che costituiscono la catena di approvvigionamento. |
— |
Migliorare le competenze e le capacità per quanto concerne le questioni connesse alla catena di approvvigionamento quali l'evoluzione delle esigenze del mercato e dei consumatori, i fabbisogni delle imprese a monte della catena di approvvigionamento, i vantaggi derivanti dalla collaborazione e comprensione degli strumenti commerciali che permette alla catena di approvvigionamento nel suo insieme di meglio soddisfare le attese dei consumatori. |
— |
Incoraggiare e formare i partecipanti ad adottare decisioni sul futuro delle loro imprese sulla base di un'informazione obiettiva, ad adottare le migliori prassi, ad elaborare risposte efficaci ai cambiamenti e ad accedere all'informazione e ad interpretarlo. |
— |
Migliorare, in ultima analisi, le possibilità di collocamento dei partecipanti. |
— |
Il programma è destinato ad agricoltori di piccole e medie aziende agricole, nonché ai membri della loro famiglia e loro partner commerciali. |
— |
I posti di formazione disponibili sono i seguenti:
|
Totale posti di formazione: 890
Settore economico interessato (o settori): Aziende agricole, orticole e agroalimentari
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto: Dr John Speers, Director of Environmental, Food and Central Services, Agri-Food Development Service, Department of Agriculture and Rural Development, Room 547, Dundonald House, Upper Newtownards Rd, Belfast BT4 3SB Northern Ireland
29.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/13 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese
(2005/C 270/07)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Numero dell'aiuto |
XS 71/04 |
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Stato membro |
Lettonia |
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Regione |
Lettonia |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Promozione della riconversione e dello sviluppo delle zone rurali |
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Base giuridica |
Vienotā programmdokumenta Programmas papildinājuma 4.1. apakšprioritātes «Lauksaimniecības un lauku attīstības veicināšana» 4.1.4. pasākums: Lauku teritoriju pārveidošanās un attīstības veicināšana |
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Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
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2004 |
20 681 355 EUR |
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2005 |
29 031 429 EUR |
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2006 |
30 573 281 EUR |
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Credito garantito |
n.d. |
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Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
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|||||||
Credito garantito |
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Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento |
Sì X |
No |
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L'importo dell'aiuto di Stato non può superare il 50% del costo totale ammissibile dell'investimento. Se nel periodo dal 2004 al 2006 il costo totale ammissibile per l'investimento in imprese previsto dal progetto non supera la somma di 540 000 EUR per un singolo beneficiario, il finanziamento pubblico ammonterà al 50% di tale importo. Il finanziamento è così ripartito: Unione europea 35%; Repubblica di Lettonia 15%; privati 50%. La spesa ammissibile corrisponde all'investimento iniziale di cui alla definizione del regolamento n. 70/2001, come da ultimo modificato: investimenti in terreni, edifici, macchinari e impianti |
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Data di applicazione |
30.4.2004 |
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Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
31.12.2006; le risorse finanziarie possono essere utilizzate fino al 31.12.2008, conformemente alla procedura dei fondi strutturali comunitari |
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Obiettivo dell'aiuto |
Aiuto alle PMI |
Sì X |
No |
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Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI |
No |
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Aiuto limitato a settori specifici |
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oppure |
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Siderurgia |
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Cantieri navali |
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Fibre sintetiche |
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Industria automobilistica |
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Altre industrie manifatturiere |
X |
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oppure |
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Trasporti |
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Servizi finanziari |
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Altri servizi |
X |
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I settori ammissibili sono definiti conformemente all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999:
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Lauku atbalsta dienests |
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Indirizzo: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981 |
|||||||||
Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 6 del regolamento |
Sì X |
No |
29.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/15 |
NOTA INFORMATIVA
Regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1504/2004 — Informazioni in merito alle misure adottate dagli Stati membri in conformità degli articoli 5, 6, 13 e 21
(2005/C 270/08)
Ai sensi degli articoli 5, 6, 13 e 21 del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, le informazioni relative all'attuazione del regolamento da parte degli Stati membri vanno pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
I. INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO
Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento, la Commissione pubblica le misure adottate dagli Stati membri, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo, per vietare l'esportazione di prodotti a duplice uso non elencati negli allegati del regolamento o imporre per gli stessi un requisito di autorizzazione.
Soltanto la Germania, la Francia e il Regno Unito si sono avvalsi di tale facoltà. In appresso vengono indicate in dettaglio le misure adottate.
1 — Francia
La Francia ha adottato disposizioni nazionali di controllo per l'esportazione di elicotteri civili e di gas lacrimogeni verso paesi terzi. Queste disposizioni sono esposte in due avvisi agli esportatori (il cui testo figura in appresso):
— |
avviso agli esportatori di alcuni tipi di elicotteri e loro parti di ricambio destinati a paesi terzi, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 18 marzo 1995; |
— |
avviso agli esportatori relativo all'esportazione di gas lacrimogeni e agenti antisommossa in paesi terzi, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 28 giugno 1995. |
A. AVVISO AGLI ESPORTATORI DI ALCUNI TIPI DI ELICOTTERI E LORO PARTI DI RICAMBIO DESTINATI A PAESI TERZI
(Versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 18 marzo 1995)
1. |
L'esportazione verso Stati non appartenenti alla Comunità europea di elicotteri e parti di ricambio classificati nella posizione tariffaria 88-03 è subordinata al rilascio di una licenza nel quadro del regime stabilito dal decreto del 30 novembre 1944, che fissa le condizioni per l'importazione in Francia e nei Territori d'oltremare di beni esteri, nonché le condizioni per l'esportazione o la riesportazione di beni dalla Francia o dai Territori d'oltremare verso l'estero, e dal decreto del 30 gennaio 1967, relativo alle importazioni di beni provenienti dall'estero e alle esportazioni di beni diretti all'estero. Le domande di licenza d'esportazione, compilate su un modulo 02 (Cerfa n. 30-395), sono corredate dei seguenti documenti:
Le domande vanno presentate al ministero del Bilancio, Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette (Setice), 8, rue de la Tour-des-Dames, FR-75036 Paris Cedex 09. |
2. |
Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano agli elicotteri e alle loro parti di ricambio la cui esportazione non autorizzata, sotto un qualsiasi regime doganale, sia vietata dall'articolo 13 del decreto legge del 18 aprile 1939, che fissa il regime applicabile a materiali militari, armi e munizioni. I materiali in questione fanno parte delle armi aeree di cui all'articolo 1 del decreto del 20 novembre 1995, modificato, che stabilisce l'elenco dei materiali militari e assimilati soggetti ad una procedura speciale d'esportazione, e alle sue disposizioni di attuazione. |
3. |
Sono abrogati:
|
B. AVVISO AGLI ESPORTATORI RELATIVO ALL'ESPORTAZIONE DI GAS LACRIMOGENI E AGENTI ANTISOMMOSSA VERSO PAESI TERZI
(Versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 28 giugno 1995)
1. |
L'esportazione verso paesi non appartenenti alla Comunità europea di gas lacrimogeni, agenti antisommossa e prodotti o materiali e tecnologie connessi, il cui elenco figura al paragrafo 2, è subordinata al rilascio di una licenza nel quadro del regime stabilito dal decreto del 30 novembre 1944, che fissa le condizioni d'importazione in Francia e nei Territori d'oltremare delle beni esteri, nonché le condizioni per l'esportazione o la riesportazione di beni dalla Francia o dai Territori d'oltremare verso l'estero, e dal decreto del 30 gennaio 1967, relativo alle importazioni di beni provenienti dall'estero e alle esportazioni di beni diretti all'estero. Le domande di licenza d'esportazione, compilate su un modulo 02, sono corredate dei seguenti documenti:
Le domande vanno presentate alla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette (Setice), 8, rue de la Tour-des-Dames, FR-75036 Paris Cedex 09. |
2. |
Il presente avviso si applica ai seguenti prodotti:
|
3. |
Sono esclusi dal presente avviso:
|
2 — Germania
I seguenti paragrafi del regolamento relativo ai pagamenti e al commercio con l'estero (Außenwirtschaftsverordnung — AWV) adottato il 18 dicembre 1986 (consultabile via internet al seguente indirizzo: http://www.ausfuhrkontrolle.info/vorschriften/awv_auszug.htm) rilevano ai fini dell'attuazione dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento:
a) |
Articolo 5, comma 2, del regolamento relativo ai pagamenti e al commercio con l'estero (AWV) per alcuni beni controllati soltanto a livello nazionale.
|
b) |
Articolo 5, lettera c), del regolamento sui pagamenti e il commercio con l'estero (AWV). Articolo 5, lettera c), AWV Restrizioni ai sensi dell'articolo 7, primo comma, AWG
|
c) |
Articolo 5, lettera d), del regolamento sui pagamenti e il commercio con l'estero (AWV). Articolo 5, lettera d), AWV Restrizioni ai sensi dell'articolo 7, primo comma, AWG
|
d) |
Articolo 2, comma 2, della legge sui pagamenti e il commercio con l'estero (AWG). Articolo 2 AWG Natura e portata delle restrizioni e degli obblighi di fare
|
3) Regno Unito
I beni controllati a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento, sono elencati nella tabella 1, parte II, e nella tabella 2 dell'«Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order 2003» (Statutory Instrument 2003 n. 2764), modificato. Si fornisce in appresso una breve sintesi delle relative voci.
Tabella 1, parte II:
PL8001 |
— |
Beni e tecnologia connessi agli esplosivi |
Tabella 2:
PL9001 |
— |
Esportazione vietata per tutte le destinazioni all'esterno della CE:
|
||||||||||||||||
PL9002 |
— |
Esportazione vietata per tutte le destinazioni:
|
||||||||||||||||
PL9003 |
— |
Esportazione vietata per tutte le destinazioni:
|
||||||||||||||||
PL9004 |
— |
Esportazione vietata per tutte le destinazioni:
Nota: La voce PL9004 non concerne i beni con un contenuto di americio uguale o inferiore a 10 g. |
||||||||||||||||
PL9005 |
— |
Esportazione vietata per qualsiasi destinazione in Iran o Iraq:
|
||||||||||||||||
PL9008 |
— |
Esportazione vietata per qualsiasi destinazione in Iran o Iraq:
|
||||||||||||||||
PL9009 |
— |
Esportazione vietata per qualsiasi destinazione in Iran o Iraq:
|
Tecnologia per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzazione dei beni di cui alla voce PL9009a o PL9009b.
I particolari dell'attuazione dell'articolo 5 sono pubblicati nell'«Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order 2003» (Statutory Instrument 2003 n. 2764), modificato. Essi sono disponibili sul sito web del ministero del Commercio e dell'Industria: http://www.dti.gov.uk/export.control.
II. INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 6 (AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI PER LA CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONI DI ESPORTAZIONE NEGLI STATI MEMBRI)
Le informazioni, periodicamente aggiornate, sono disponibili sul sito web della DG TRADE:
http://europa.eu.int/comm/trade/issues/sectoral/industry/dualuse/contacts.htm
1) Austria
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, Abteilung C 2/3 «Ausfuhrkontrolle für Güter mit doppeltem Verwendungszweck (Dual Use); Wassenaar Arrangement» |
Ministry for Economic Affairs & Labour, Division for Dual-Use and Wassenaar Arrangement (C2/3) |
AT-10100 Wien, Stubenring 1 |
Mr. Werner Haider |
Tel. (43-1) 711 002 335 |
Fax (43-1) 711 008 366 |
E-mail: werner.haider@bmwa.gv.at |
Website: http://www.bmwa.gv.at/ |
2) Belgio
Per la regione Bruxelles-Capitale:
Ministère des Affaires économiques, Administration des Relations économiques (A.R.E.) Service Licences |
Mr Cédric Bellemans |
Rue Général Leman 60, BE-1040 Bruxelles |
Tel. (32-2) 206 58 05 |
Fax (32-2) 230 96 24 |
E-mail: michel.moreels@mineco.fgov.be |
Website: http://www.mineco.fgov.be/ |
Per la regione Vallonia:
Ministère de la région Wallonne, Direction Générale Économie et Emploi, Direction gestion des licences |
Mr. Michel Moreels |
Ch. de Louvain 14, BE-5000 Namur |
Tel. (32-81) 64 97 51 |
Fax (31-81) 64 97 59/60 |
E-mail: m.moreels@mrw.wallonie.be |
Per la regione Fiandre:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Buitenlands Beleid, Cel Wapenexport |
Mevr. Brigitte Mouligneau |
Boudewijnlaan 30, BE-1000 Brussel |
Tel. (32-2) 553 59 28 |
Fax (32-2) 553 60 37 |
E-mail: brigitte.mouligneau@coo.vlaanderen.be |
3) Cipro
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού |
Ministry of Commerce, Industry and Tourism |
6, Andrea Araouzou, CY-1421 Nicosia, Cyprus |
Tel. (357) 22 867 100 |
Fax (357) 22 375 120, 22 375 443 |
E-mail: Perm.sec@mcit.gov.cy |
4) Repubblica ceca
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Licenční správa |
Ministry of Industry and Trade, Licensing Office |
Na Františku 32, CZ-110 15 Praha 1 |
Tel. (420) 224 228 955 |
Fax (420) 224 221 811 or (420) 224 214 558 |
Website: http://www.mpo.cz/ |
5) Danimarca
Erhvervs- og Byggestyrelsen |
National Agency for Enterprise and Construction |
Langelinie Allé 17, DK-2100 København |
Tel. (45) 35 46 62 95 |
Fax (45) 35 46 60 61 |
E-mail: ebst@ebst.dk |
Website: http://www.ebst.dk/ |
http://www.naec.dk/expcontrengversion/0/30/0 |
6) Estonia
Strateegilise kauba komisjon, Välisministeerium |
Strategic Goods Commission, Ministry of Foreign Affairs |
Islandi väljak 1, EE-15049 Tallinn |
Tel. (372) 6317 200 |
Fax (372) 6317 288 |
E-mail: stratkom@vm.ee |
7) Finlandia
In appresso sono indicate le diverse autorità competenti in funzione della natura dei beni a duplice uso in questione. Autorità finlandesi competenti per il rilascio delle licenze di esportazione per i beni a duplice uso:
|
Per tutte le merci di cui all'allegato I, escluse quelle della categoria 0:
|
|
Per le merci della categoria 0:
o
|
8) Francia
Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie; Direction générale des douanes et droits indirects, Service des titres du commerce extérieur (SETICE) |
8, rue de la Tour des Dames, FR-75436 Paris cedex 09 |
Tel. (33) 155 07 46 73/-46 42/ -48 64/ -47 64 |
Fax (33) 155 07 46 67/-46 91 |
E-mail: dg-setice@douane.finances.gouv.fr |
Website: http://www.douane.gouv.fr/ |
9) Germania
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) [Federal Office of Economics and Export Control] |
Frankfurter Str. 29-35, DE-65760 Eschborn |
Tel. (49) 6196 908 344 |
Fax (49) 6196 908 916 |
E-mail: georg.pietsche@bafa.bund.de |
http://www.bafa.de/ |
http://www.ausfuhrkontrolle.de/ |
10) Grecia
Ministry of Economy and Finance, General Directorate of policy, planning and implementation, Directorate of International Economic issues, Export Unit |
Postadres: Kornarou 1 str., EL-105 63 Athens |
Director: Anna Banou, Tel: (30) 210 328 60 21 |
Head of Dept: Dimitrios Anestis, Tel: (30) 210 328 60 47 |
License Officer: Eleni Kondyli |
Tel. (30) 210 328 60 57 |
Fax (30) 210 328 60 94 |
E-mail: e3c@mnec.gr |
11) Ungheria
Hungarian Trade Licensing Office (Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal) |
Margit krt. 85, HU-1024 Budapest |
Tel. (361) 336 74 16 |
Fax (361) 336 74 15 |
E-mail: eei@mkeh.hu |
Website: http://www.mkeh.hu/ |
12) Irlanda
The Department of Enterprise, Trade and Employment |
Earlsfort Centre, Hatch Street, IE-Dublin 2 |
Tel. (353) 1 631 21 21 |
Fax (353) 1 631 25 62 |
Website: http://www.entemp.ie/ |
13) Italia
Ministero delle Attività Produttive, Direzione generale per la politica commerciale |
Ministry of Productive Activities, Direction General for Trade Policy |
Viale Boston, 25 |
IT-00144 Roma |
Tel. (39-06) 59 93 25 68 |
Fax (39-06) 59 64 75 06 |
E-mail: polcom4@mincomes.it |
14) Lettonia
Ārlietu ministrija, Stratēģiskās nozīmes preču eksporta kontroles nodaļa |
Ministry of Foreign Affairs, division of Export Control of Strategic Goods |
Tel. (371) 703 94 28 |
Fax (371) 703 94 29 |
Website: http://www.mfa.gov.lv/ |
15) Lituania
Ūkio ministerija, Strateginių prekių eksporto kontrolės skyrius |
Ministry of Economy, Division of Export Control of Strategic Goods |
Gedimino 38/2 LT-01104 Vilnius |
Tel. (370-5) 262 30 85 |
Fax (370-5) 262 39 74 |
E-mail: spek@ukmin.lt |
Website: http://www.ukmin.lt/ |
16) Lussemburgo
Ministère de l'Économie et du Commerce Extérieur, Office des Licences/contrôles à l'exportation |
BP 113, LU-2011 Luxembourg |
Tel. (352) 478 23 70 |
Fax (352) 46 61 38 |
E-mail: office.licences@mae.etat.lu |
17) Malta
L'autorità nazionale competente per il rilascio delle licenze di esportazione ai sensi dei regolamenti in materia di prodotti a duplice uso (controllo delle esportazioni) (decreto n. 414 del 2004) è la seguente:
Trade Services Directorate, Commerce Division |
Lascaris, MT-Valletta CMR 02 |
Tel. (356) 2124 2270 |
Fax (356) 2125 1515 |
Website: http://www.mcmp.gov.mt/commerce_trade03.asp |
18) Paesi Bassi
Douane Noord/Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU) |
Customs division North/Central Office for Im- en Export |
Postbus 30003, NL-9700 RD Groningen |
Tel. (31-50) 52 326 00 |
Fax (31-50) 52 321 83 |
E-mail: cdiu.sgs@tiscali-business.nl |
Website: www.exportcontrole.ez.nl |
19) Polonia
Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Kontroli Eksportu |
Ministry of Economic Affairs and Labour, Department of Export Control |
Plac Trzech Krzyży 3/5, PL-00-950 Warszawa |
Tel. (48-22) 621 67 36 |
Fax (48-22) 693 40 33 |
E-mail: doecmoe@mg.gov.pl |
Website: http://dke.mg.gov.pl |
20) Portogallo
Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo |
(General Directorate of Customs and Excises) |
Rua Terreiro do Trigo, PT-1049-060 Lisboa |
21) Slovacchia
Odbor riadenia obchodovania s citlivými tovarmi, Ministerstvo hospodárstva |
Department of Trade with sensitive goods, Ministry of Economy |
Mierová 19, SK-81 511 Bratislava |
Mr František Babuška |
Tel. (421) 2 48 54 21 83 |
Fax (421) 2 43 42 39 15 |
E-mail: babuska@economy.gov.sk |
22) Slovenia
Ministrstvo za gospodarstvo |
Ministry of Economy |
Kotnikova 5, SI-1000 Ljubljana |
Tel. (386-1) 478 36 77 (35 42) |
Fax (386-1) 478 36 11 |
E-mail: gp.mg@gov.si |
Website: http://www.mg-rs.si/ |
23) Spagna
Il Segretariato generale per il commercio estero, il dipartimento dogane e il ministero degli Affari esteri sono le autorità competenti per la concessione delle licenze.
Secretaría General de Comercio Exterior (General Secretariat for Foreign Trade) |
Departamento de Aduanas (Customs Department) |
Ministerio de Asuntos Exteriores (Foreign Affairs Ministry) |
Mr Antonio Segura Álvarez, Ministerio de Economía |
Paseo de la Castellana 162, 7a, ES-28046 Madrid |
Tel. (34) 91 583 52 84 |
Fax (34) 91 583 56 19 |
E-mail: Antonio.Segura@sscc.mcx.es |
Website: http://www.mcx.es/sgcomex/mddu/ |
24) Svezia
Inspektionen för strategiska produkter |
National Inspectorate of Strategic Products |
Klarabergsviadukten 90, Box 70252, SE-107 22 Stockholm |
Tel. (46) 8 466 31 00 |
Fax (46) 8 420 31 00 |
E-mail: isp@isp.se |
Website: http://www.isp.se/ |
25) Regno Unito
Department of Trade and Industry, Export Control Organisation |
Kingsgate House, 66-74 Victoria Street, UK-London SW1E 6SW |
Contact point: Mr Melvyn Tompkins |
Tel. (44-207) 215 86 69 |
Fax (44-207) 215 45 29 |
E-mail: Melvyn.Tompkins@dti.gsi.gov.uk |
Website: www.dti.gov.uk/export.control |
III. INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO
Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione se si sono avvalsi della facoltà di espletare le formalità doganali d'esportazione dei prodotti a duplice uso esclusivamente presso determinati uffici doganali appositamente abilitati.
1) Polonia
Decreto del ministro delle Finanze del 23 dicembre 2004 che modifica il decreto relativo agli uffici doganali competenti per l'esportazione, l'importazione e il transito di merci di interesse strategico (G.U. n. 283, punto 2829).
In conformità dell'articolo 20, paragrafo 2, della legge 29 novembre 2000 relativa agli scambi con l'estero di merci, tecnologie e servizi di interesse strategico per la sicurezza dello Stato, nonché per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali (G.U. n. 229 del 2004, punto 2315), si decide quanto segue:
§1. |
L'allegato del decreto del ministro delle Finanze del 15 aprile 2004 relativo agli uffici doganali competenti per l'esportazione, l'importazione e il transito di merci di interesse strategico (G.U. n. 82, punto 749) è sostituito dall'allegato del presente decreto. |
§2. |
Il decreto entra in vigore il 1o gennaio 2005. |
Elenco degli uffici doganali competenti per l'esportazione, l'importazione e il transito di merci di interesse strategico (1)
N. |
Direzione, Ufficio, Antenna |
Codice d'identificazione dell'antenna |
1 |
2 |
3 |
I |
DIREZIONE DELLE DOGANE DI BIAŁA PODLASKA |
|
1 |
Ufficio doganale di Biała Podlaska |
|
a |
Antenna di Biała Podlaska |
301010 |
b |
Antenna di Małaszewicze |
301020 |
c |
Antenna di Koroszczyn |
301040 |
2 |
Ufficio doganale di Lublino |
|
a |
Antenna di Lublino |
302010 |
b |
Antenna di Puławy |
302020 |
3 |
Ufficio doganale di Zamość |
|
a |
Antenna di Zamość |
303010 |
b |
Antenna di Hrebenne |
303020 |
c |
Antenna di Hrubieszów |
303030 |
d |
Antenna di Chełm |
303050 |
e |
Antenna di Dorohusk |
303060 |
f |
Antenna stradale di Dorohusk |
303070 |
II |
DIREZIONE DELLE DOGANE DI BIAŁYSTOK |
|
1 |
Ufficio doganale di Białystok |
|
a |
Antenna di Białystok |
311010 |
b |
Antenna ferroviaria di Kuźnica |
311020 |
c |
Antenna stradale di Kuźnica |
311030 |
d |
Antenna di Czeremcha |
311040 |
e |
Antenna di Siemianówka |
311050 |
f |
Antenna di Bobrowniki |
311070 |
2 |
Ufficio doganale di Łomża |
|
a |
Antenna di Łomża |
312010 |
3 |
Ufficio doganale di Suwałki |
|
a |
Antenna di Suwałki |
313010 |
III |
DIREZIONE DELLE DOGANE DI GDYNIA |
|
1 |
Ufficio doganale di Gdynia |
|
a |
Antenna di Gdynia «Basen V» |
321010 |
b |
Antenna di Gdynia «Dworzec Morski» |
321020 |
c |
Antenna di Gdynia «Baza Kontenerowa» |
321030 |
d |
Antenna postale di Gdynia |
321040 |
e |
Antenna di Gdynia «Basen IV» |
321050 |
2 |
Ufficio doganale di Gdańsk |
|
a |
Antenna di Gdańsk «Opłotki» |
322010 |
b |
Antenna di Gdańsk «Nabrzeże Wiślane» |
322020 |
c |
Antenna di Gdańsk «Basen im. Władysława IV» |
322030 |
d |
Antenna di Gdańsk «Port Północny» |
322040 |
e |
Antenna aeroportuale di Gdańsk-Rębiechowo |
322050 |
f |
Antenna di Kwidzyn |
322070 |
3 |
Ufficio doganale di Słupsk |
|
a |
Antenna di Słupsk |
323010 |
IV |
DIREZIONE DELLE DOGANE DI KATOWICE |
|
1 |
Ufficio doganale di Katowice |
|
a |
Antenna di Katowice |
331010 |
b |
Antenna di Tychy |
331020 |
c |
Antenna di Dąbrowa Górnicza |
331030 |
d |
Antenna aeroportuale di Katowice-Pyrzowice |
331040 |
2 |
Ufficio doganale di Gliwice |
|
a |
Antenna di Gliwice |
332010 |
b |
Antenna di Bytom |
332020 |
3 |
Ufficio doganale di Częstochowa |
|
a |
Antenna di Częstochowa |
333010 |
4 |
Ufficio doganale di Cieszyn |
|
a |
Antenna di Cieszyn |
334010 |
b |
Antenna di Zebrzydowice |
334020 |
5 |
Ufficio doganale di Bielsko-Biała |
|
a |
Antenna di Czechowice-Dziedzice |
335010 |
V |
DIREZIONE DELLE DOGANE DI CRACOVIA |
|
1 |
Ufficio doganale di Cracovia |
|
a |
Antenna Cracovia I |
351010 |
b |
Antenna Cracovia II |
351020 |
c |
Antenna aeroporto di Kraków-Balice |
351030 |
2 |
Ufficio doganale di Nowy Targ |
|
a |
Antenna di Nowy Targ |
352010 |
b |
Antenna di Andrychów |
352020 |
3 |
Ufficio doganale di Nowy Sącz |
|
a |
Antenna di Nowy Sącz |
353010 |
b |
Antenna di Muszyna |
353020 |
c |
Antenna di Tarnów |
353030 |
4 |
Ufficio doganale di Kielce |
|
a |
Antenna di Kielce |
354010 |
b |
Antenna di Starachowice |
354020 |
VI |
DIREZIONE DELLE DOGANE DI ŁÓDŹ |
|
1 |
Ufficio doganale di Łódź I |
|
a |
Antenna di Łódź I |
361010 |
b |
Antenna di Pabianice |
361020 |
2 |
Ufficio doganale di Łódź II |
|
a |
Antenna di Łódź II |
362010 |
b |
Antenna di Kutno |
362030 |
3 |
Ufficio doganale di Piotrków Trybunalski |
|
a |
Antenna di Piotrków Trybunalski |
363010 |
VII |
DIREZIONE DELLE DOGANE DI OLSZTYN |
|
1 |
Ufficio doganale di Olsztyn |
|
a |
Antenna di Olsztyn |
371010 |
b |
Antenna di Bezledy |
371030 |
c |
Antenna di Ełk |
371050 |
2 |
Ufficio doganale di Elbląg |
|
a |
Antenna di Braniewo |
372020 |
b |
Antenna di Iława |
372040 |
VIII |
DIREZIONE DELLE DOGANE DI OPOLE |
|
1 |
Ufficio doganale di Opole |
|
a |
Antenna di Opole |
381010 |
b |
Antenna di Kędzierzyn-Koźle |
381030 |
2 |
Ufficio doganale di Nysa |
|
a |
Antenna di Nysa |
382010 |
IX |
DIREZIONE DELLE DOGANE DI POZNAŃ |
|
1 |
Ufficio doganale di Poznań |
|
a |
Antenna di Poznań |
391010 |
b |
Antenna di Poznań «MTP» |
391020 |
c |
Antenna aeroporto di Poznań-Ławica |
391030 |
2 |
Ufficio doganale di Piła |
|
a |
Antenna di Piła |
392010 |
3 |
Ufficio doganale di Leszno |
|
a |
Antenna di Leszno |
393010 |
b |
Antenna di Nowy Tomyśl |
393020 |
4 |
Ufficio doganale di Kalisz |
|
a |
Antenna di Kalisz |
394010 |
X |
DIREZIONE DELLE DOGANE DI PRZEMYŚL |
|
1 |
Ufficio doganale di Przemyśl |
|
a |
Antenna di Przemyśl |
401010 |
b |
Antenna di Medyka |
401030 |
c |
Antenna di Medyka — Żurawica |
401040 |
d |
Antenna di Korczowa |
401060 |
e |
Antenna di Werchrata |
401070 |
2 |
Ufficio doganale di Rzeszów |
|
a |
Antenna di Rzeszów |
402010 |
b |
Antenna aeroporto di Rzeszów-Jasionka |
402020 |
3 |
Ufficio doganale di Stalowa Wola |
|
a |
Antenna di Stalowa Wola |
403010 |
b |
Antenna di Mielec |
403020 |
4 |
Ufficio doganale di Krosno |
|
a |
Antenna di Krosno |
404010 |
XI |
DIREZIONE DELLE DOGANE DI RZEPIN |
|
1 |
Ufficio doganale di Zielona Góra |
|
a |
Antenna di Zielona Góra |
411010 |
b |
Antenna di Olszyna |
411020 |
2 |
Ufficio doganale di Gorzów Wielkopolski |
|
a |
Antenna di Gorzów Wielkopolski |
412010 |
3 |
Ufficio doganale di Świecko |
|
a |
Antenna di Świecko |
413010 |
b |
Antenna di Rzepin |
413020 |
XII |
DIREZIONE DELLE DOGANE DI SZCZECIN |
|
1 |
Ufficio doganale di Szczecin |
|
a |
Antenna di Szczecin |
421010 |
b |
Antenna di Szczecin «Nabrzeże Łasztownia» |
421030 |
c |
Antenna aeroporto di Szczecin-Goleniów |
421050 |
d |
Antenna di Stargard Szczeciński |
421060 |
e |
Antenna di Kołbaskowo |
421070 |
f |
Antenna di Świnoujście |
421080 |
g |
Antenna di Lubieszyn |
421090 |
2 |
Ufficio doganale di Koszalin |
|
a |
Antenna di Koszalin |
422010 |
b |
Antenna di Kołobrzeg |
422020 |
c |
Antenna di Szczecinek |
422030 |
XIII |
DIREZIONE DELLE DOGANE DI TORUŃ |
|
1 |
Ufficio doganale di Bydgoszcz |
|
a |
Antenna di Bydgoszcz II |
431020 |
2 |
Ufficio doganale di Toruń |
|
a |
Antenna di Toruń |
432010 |
b |
Antenna di Włocławek |
432030 |
c |
Antenna di Grudziądz |
432040 |
XIV |
DIREZIONE DELLE DOGANE DI VARSAVIA |
|
1 |
Ufficio doganale di Varsavia I |
|
a |
Antenna di Varsavia IV |
441040 |
2 |
Ufficio doganale di Varsavia II |
|
a |
Antenna di Varsavia VI |
442020 |
3 |
Antenna di Varsavia III «Port Lotniczy» |
|
a |
Antenna di Varsavia «Osobowy» |
443010 |
b |
Antenna di Varsavia «Towarowy I» |
443020 |
c |
Antenna di Varsavia «Towarowy II» |
443030 |
d |
Antenna di Varsavia «Towarowy III» |
443040 |
4 |
Ufficio doganale di Radom |
|
a |
Antenna di Radom |
444010 |
5 |
Ufficio doganale di Pruszków |
|
a |
Antenna di Pruszków I |
445010 |
b |
Antenna di Błonie |
445030 |
6 |
Ufficio doganale di Ciechanów |
|
a |
Antenna di Ciechanów |
447010 |
XV |
DIREZIONE DELLE DOGANE DI WROCŁAW |
|
1 |
Ufficio doganale di Wrocław |
|
a |
Antenna di Wrocław I |
451010 |
b |
Antenna aeroporto di Wrocław-Strachowice |
451030 |
2 |
Ufficio doganale di Legnica |
|
a |
Antenna di Legnica |
452010 |
3 |
Ufficio doganale di Zgorzelec |
|
a |
Antenna di Jędrzychowice |
453010 |
b |
Antenna di Jelenia Góra |
453020 |
4 |
Ufficio doganale di Wałbrzych |
|
a |
Antenna di Wałbrzych |
454010 |
b |
Antenna di Kudowia-Zdrój |
454020 |
c |
Antenna di Międzylesie |
454030 |
2) Lituania
L'elenco degli uffici doganali regionali della Repubblica di Lituania per i beni strategici è stato approvato dal direttore generale del dipartimento delle dogane con provvedimento del ministero delle Finanze n. 1B-756 del 30 luglio 2004 (Valstybės žinios (Gazzetta ufficiale), 2004, n. 125-4527) e può essere consultato sul sito web del ministero dell'Economia:
http://www.ukmin.lt/index.php/lt/Prekyba/Strateginiu/istatymai/
ELENCO DELLE DIREZIONI REGIONALI DELLE DOGANE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA ATTRAVERSO LE QUALI SI EFFETTUANO L'ESPORTAZIONE FUORI DEL TERRITORIO DOGANALE DELLA COMUNITÀ, L'IMPORTAZIONE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ O IL TRANSITO PER IL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ DELLE MERCI STRATEGICHE
1. Vilnius customs district:
1.1. |
Vilnius airport post, Rodūnios kelias 2, Vilnius (VA10/ LTVA1000). |
1.2. |
Vilnius post office post, Rodūnios kelias 9, Vilnius (VP10/ LTVP1000). |
1.3. |
Kena railway post, Kalvelių k., Vilniaus r. (VG10/ LTVG1000). |
1.4. |
Vaidotai railway post, Eišiškių plentas 100, Vilnius (VG20/ LTVG2000). |
1.5. |
Medininkai road post, kelias A3, Vilniaus r. (VK20/ LTVK2000). |
1.6. |
Šalčininkai road post, kelias 104, Šalčininkų r. (VK30/ LTVK3000). |
1.7. |
Vilnius-Kirtimai cargo post, Metalo g. 2a, Vilnius (VR30/ LTVR3000). |
1.8. |
Vilnius-Savanoriai cargo post, Savanorių pr. 174a, Vilnius (VR10/LTVR1000). |
2. Kaunas customs district:
2.1. |
Kaunas airport post, Karmėlava, Kauno r. (KA10/ LTKA1000). |
2.2. |
Kybartai railway post, Kudirkos Naumiesčio g.4, Kybartai,Vilkaviškio r. (KG30/ LTKG3000). |
2.3. |
Kybartai road post, kelias A7, J.Basanavičiaus g. 1, Kybartai, Vilkaviškio r. (KK20/ LTKK2000). |
2.4. |
Kaunas-centre cargo post, Jovarų g. 3, Kaunas (KR10/ LTKR1000). |
3. Klaipėda customs district:
3.1. |
Palanga airport post, Liepojos pl. 1, Palanga (LA10/ LTLA1000). |
3.2. |
Panemunė road post, kelias A12, Donelaičio g., Panemunė, Šilutės r. (LK40/ LTLK4000). |
3.3. |
Klaipėda cargo post, Šilutės pl. 9, Klaipėda (LR10/ LTLR1000). |
3.4. |
Malkai seaport post, Perkėlos g. 10, Klaipėda (LU90/ LTLU9000). |
3.5. |
Molas seaport post, Naujoji Uosto g. 23, Klaipėda (LUA0/ LTLUA000). |
3.6. |
Pilis seaport post, Nemuno g. 24, Klaipėda (LUB0/ LTLUB000). |
4. Šiauliai customs district:
4.1. |
Šiauliai airport post, Lakūnų g. 4, Šiauliai (SA10/ LTSA1000). |
4.2. |
Radviliškis railway post, Geležinkelio kalnelis, Radviliškis (SG30/ LTSG3000). |
4.3. |
Šiauliai cargo post, Metalistų g. 4, Šiauliai (SR10/ LTSR1000). |
5. Panevėžis customs district:
5.1. |
Panevėžis cargo post, Ramygalos g. 151, Panevėžys (PR20/ LTPR2000). |
5.2. |
Utena cargo post, Pramonės g. 5, Utena (PR40/ LTPR4000). |
IV. INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 21 DEL REGOLAMENTO
Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera d), del regolamento, gli Stati membri che hanno imposto un'autorizzazione per il trasferimento dal loro territorio verso un altro Stato membro di prodotti non elencati nell'allegato IV del regolamento (all'allegato IV figurano i prodotti che non possono circolare liberamente sul mercato unico) devono informarne la Commissione, la quale a sua volta pubblica tali informazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Soltanto Cipro, la Francia, la Germania, la Polonia e il Regno Unito si sono avvalsi di tale facoltà. In appresso vengono indicate in dettaglio le misure pertinenti.
1) Cipro
Ai sensi del decreto ministeriale 600/2004, per i trasferimenti all'interno della Comunità di beni a duplice uso diversi da quelli elencati all'allegato IV può essere necessaria una licenza, qualora all'esportatore sia noto che la destinazione finale di tali beni si trovi all'esterno dell'Unione europea e vi sia il sospetto che detti beni possano essere usati per produrre, installare o rilevare armi di distruzione di massa.
2) Francia
Per i trasferimenti all'interno della Comunità di beni a duplice uso inclusi nell'allegato IV del regolamento è necessaria una licenza. Formalità particolari sono previste per il trasferimento dei sistemi crittografici di cui all'allegato I, categoria 5, parte 2, del regolamento (cfr. articolo 18 del decreto del 13 dicembre 2001, relativo al controllo delle esportazioni verso i paesi terzi e al trasferimento negli Stati membri della Comunità europea di beni e tecnologie a duplice uso).
3) Germania
I seguenti paragrafi del regolamento relativo ai pagamenti e al commercio con l'estero (Außenwirtschaftsverordnung — AWV), adottato il 18 dicembre 1986 (consultabile via internet al seguente indirizzo: http://www.ausfuhrkontrolle.info/vorschriften/awv_auszug.htm) sono rilevanti in questo contesto:
|
Articolo 7, comma 2, del regolamento sui pagamenti e il commercio con l'estero (AWV) |
|
L'articolo 7, comma 2, può riferirsi a tutti i prodotti compresi nell'allegato I e a quelli elencati a livello nazionale (voci 900). |
|
Articolo 7, comma 3, del regolamento sui pagamenti e il commercio con l'estero (AWV) |
|
Articolo 7, comma 4, del regolamento sui pagamenti e il commercio con l'estero (AWV) |
|
Articolo 2, comma 2, della legge sui pagamenti e il commercio con l'estero (AWG). |
4) Polonia
Ai sensi della legge del 29 novembre 2000 sul commercio estero di beni, tecnologie e servizi di importanza strategica per la sicurezza dello Stato e per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, le importazioni di prodotti a duplice uso definiti nella
— |
parte 1: «Telecomunicazioni» 5A001a e 5A001b4, |
— |
parte 2: «Sicurezza dell'informazione» della categoria 5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio (modificato) |
sono controllate dall'autorità di controllo delle importazioni, l'Agenzia per la sicurezza interna.
Le persone fisiche o giuridiche possono importare prodotti a duplice uso inclusi nel suddetto elenco presentando una richiesta scritta all'autorità di controllo delle importazioni nella quale dichiarano di voler importare tali prodotti nel territorio della Repubblica di Polonia.
Questa normativa è stata adottata per motivi di sicurezza dello Stato.
5) Regno Unito
Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento, gli Stati membri possono imporre controlli per il trasferimento dal loro territorio verso un altro Stato membro di altri prodotti a duplice uso (diversi da quelli inclusi nell'allegato IV) se, salvo il rispetto di determinate disposizioni, al momento del trasferimento è noto che la destinazione finale dei prodotti in questione si trova all'esterno della Comunità.
Il Regno Unito ha recepito tale clausola nella legislazione interna, all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), dell'«Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order 2003» (Statutory Instrument 2003 n. 2764), modificato.
Ai sensi di tale ordinanza il Regno Unito può controllare qualsiasi bene incluso nell'allegato I ma non nell'allegato IV del regolamento, qualsiasi bene specificato all'articolo 4, paragrafi da 1 a 4, del regolamento e qualsiasi bene disciplinato a livello nazionale ai sensi della tabella 2 dell'ordinanza (cfr. i beni specificati al citato articolo 5), esportato o trasferito in un altro Stato membro, se al momento dell'esportazione/trasferimento è noto che la destinazione finale del bene/software o tecnologia si trova al di fuori della Comunità e il bene/software o tecnologia non deve essere sottoposto a processi o a lavorazioni nello Stato membro verso il quale deve essere esportato/trasferito.
Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito web del ministero del Commercio e dell'Industria:
http://www.dti.gov.uk/export.control
La normativa in materia consiste nell'«Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order 2003» (Statutory Instrument 2003 n. 2764), modificato, accessibile sul sito web del ministero del Commercio e dell'Industria:
http://www.dti.gov.uk/export.control
(1) Escluse le dipendenze riconosciute e designate.
29.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/33 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese
(2005/C 270/09)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Numero dell'aiuto |
XS60/04 |
|||||||||||
Stato membro |
Regno Unito |
|||||||||||
Regione |
Area del Galles occidentale e Valleys, facente parte dell'Obiettivo 1 |
|||||||||||
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Telynau Teifi |
|||||||||||
Base giuridica |
Industrial Development Act 1982, Sections 7 & 11. Section 2 of the Local Government Act 2000 |
|||||||||||
Spesa prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo totale |
|
|||||||||
Credito garantito |
|
|||||||||||
Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
0,83 milioni di GBP |
||||||||||
Credito garantito |
|
|||||||||||
Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento |
Sì |
|
|||||||||
Data di applicazione |
A decorrere dal 10.6.2004 |
|||||||||||
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al 30.9.2005 |
|||||||||||
Obiettivo dell'aiuto |
Aiuto alle PMI |
Sì |
|
|||||||||
Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI |
No |
||||||||||
Aiuto limitato a settori specifici |
Sì |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
Oppure |
|
|||||||||||
Siderurgia |
|
|||||||||||
Cantieri navali |
|
|||||||||||
Fibre sintetiche |
|
|||||||||||
Industria automobilistica |
|
|||||||||||
Altre industrie manifatturiere (manufattura di arpe) |
Sì |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
Oppure |
|
|||||||||||
Servizi di trasporto maritimo |
|
|||||||||||
Altri servizi di trasporto |
|
|||||||||||
Servizi finanziari |
|
|||||||||||
Altri servizi |
|
|||||||||||
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Welsh European Funding Office |
|||||||||||
Indirizzo:
|
||||||||||||
Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 6 del regolamento, la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui:
|
n.a. |
|
Numero dell'aiuto |
XS 117/03 |
|||||||||||
Stato membro |
Germania |
|||||||||||
Regione |
Turingia (comune di Gera) |
|||||||||||
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Direttiva sugli aiuti |
|||||||||||
Base giuridica |
Gemeinschaftsinitiative URBAN II Gera gemäß Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 des Rates vom 21. Juni 1999 mit allgemeinen Bestimmungen über die Strukturfonds (ABl. L 161 vom 26.6.1999, S. 1) sowie Operationelles Programm CCI No 2000.DE.16.0.PC.104; Verordnung (EG) Nr. 70/2001 der Kommission vom 12. Januar 2001 (ABl. L 10 vom 13.1.2001, S. 33) |
|||||||||||
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
0,5 milioni di EUR |
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Credito garantito |
|
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Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
|
||||||||||
Credito garantito |
|
|||||||||||
Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento |
Si |
|
|||||||||
Data di applicazione |
A decorrere dal 31.10.2003 |
|||||||||||
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al 31.12.2006 |
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Obiettivo dell'aiuto |
Aiuto alle piccole e medie imprese |
Si |
|
|||||||||
Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI |
Si |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Comune di Gera Referat Wirtschaftsförderung Martketing |
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Indirizzo:
Altre informazioni:
|
||||||||||||
Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 6 del regolamento, la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui:
|
Si |
|
Numero dell'aiuto |
XS 146/03 |
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Stato membro |
Regno Unito |
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Regione |
Inghilterra nord orientale |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Milieu Developments Ltd — Selling Capacity in the North East |
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Base giuridica |
Section 11(1) of the Industrial Development Act 1982 |
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Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
|
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Credito garantito |
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Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
GBP 940 000 |
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Credito garantito |
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Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento |
Sì |
|
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Data di applicazione |
A decorrere da 28/11/2003 |
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Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino a 31.12.2005 |
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Obiettivo dell'aiuto |
Aiuto alle PMI |
Sì |
|
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Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI |
Sì |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Government Office for the North East European Programmes Secretariat |
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Indirizzo:
|
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Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 6 del regolamento, la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui:
|
NA |
|
29.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/37 |
Avviso di scadenza di misure antidumping
(2005/C 270/10)
Poiché in seguito alla pubblicazione dell'avviso d'imminente scadenza (1) non è pervenuta alcuna domanda di riesame, la Commissione informa che le misure antidumping indicate in appresso giungeranno prossimamente a scadenza.
Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (2) del 22 dicembre 1995 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte dei paesi non membri della Comunità europea.
Prodotto |
Paese(i) d'origine o d'esportazione |
Misure |
Riferimento |
Data della scadenza |
Bilance elettroniche |
Repubblica popolare cinese Repubblica di Corea Taiwan |
Dazio antidumping |
Regolamento (CE) n. 2605/2000 del Consiglio (GU L 301 del 30.11.2000, pag. 42) modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 692/2005 (GU L 112 del 3.5.2005, pag. 1) |
1.12.2005 |
(1) GU C 52 del 2.3.2005, pag. 2.
(2) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12)
29.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/38 |
Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping
(2005/C 270/11)
1. |
La Commissione informa che, se non viene avviato un riesame conformemente al procedimento seguente, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995 (1) del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea. |
2. Procedimento
I produttori comunitari possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, in assenza delle misure, il dumping o il pregiudizio potrebbero continuare o ripetersi.
Se la Commissione dovesse decidere di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari avranno la possibilità di sviluppare o di confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare le loro osservazioni in merito.
3. Termine
I produttori comunitari possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, Direzione generale del Commercio (divisione B-1), J-79 5/16, BE-1049 Bruxelles (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.
4. |
Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio del 22 dicembre 1995. |
Prodotto |
Paese(i) d'origine o d'esportazione |
Misure |
Riferimento |
Data della scadenza |
Cavi di acciaio |
Russia Tailandia Turchia |
Dazio antidumping |
Regolamento (CE) n. 1601/2001 del Consiglio (GU L 211 del 4.8.2001, pag. 1) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 564/2005 del Consiglio (GU L 97 del 15.4.2005, pag. 1) |
5.8.2006 |
Russia Tailandia |
Impegni |
Decisione 2001/602/CE della Commissione (GU L 211 del 4.8.2001, pag. 47) |
5.8.2006 |
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) telefax (32-2) 295 65 05.
29.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/39 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, modificato dal regolamento (CE) n. 363/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione
(2005/C 270/12)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Numero dell'aiuto |
XT55/04 |
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Stato membro |
Regno Unito |
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Regione |
Inghilterra nord-occidentale |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Training Support for BAE Systems Marine Submarines |
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Base giuridica |
Regional Development Agencies Act 1998 |
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Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
|
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Credito garantito |
|
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Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
435 000 GBP per oltre 2 anni |
|||
Credito garantito |
|
||||
Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento |
Sì |
|
||
Data di applicazione |
Dall'1.7.2004 |
||||
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al 31.3.2006 |
||||
Obiettivo dell'aiuto |
Formazione generale |
Sì |
|||
Formazione specifica |
No |
||||
Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione |
No |
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Aiuto limitato a settori specifici: |
Sì |
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|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
Oppure |
|
||||
Siderurgia |
|
||||
Cantieri navali (Navi da guerra) |
Sì |
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Fibre sintetiche |
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||||
Industria automobilistica |
|
||||
Altre industrie manifatturiere |
|
||||
|
|
||||
Oppure |
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||||
Servizi di trasporto marittimo |
|
||||
Altri servizi di trasporto |
|
||||
Servizi finanziari |
|
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Altri servizi |
|
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome Northwest Development Agency |
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Indirizzo: Rennaissance House, PO Box 37, Centre Park, Warrington, Cheshire, England WA1 1XB |
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Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 5 del regolamento |
Sì |
|
Numero dell'aiuto |
XT40/03 |
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Stato membro |
Belgio |
||||||
Regione |
Fiandre |
||||||
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
|
||||||
Base giuridica |
Besluit van de Vlaamse regering van 04/07/2003 |
||||||
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
|
||||
Credito garantito |
|
||||||
Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
0,9 milioni di EUR |
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Credito garantito |
|
||||||
Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, del regolamento |
Sì |
|
||||
Data di applicazione |
4.7.2003 |
||||||
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al 31.12.2004 |
||||||
Obiettivo dell'aiuto |
Formazione generale |
Sì |
|||||
Formazione specifica |
Sì |
||||||
Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione |
No |
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Aiuto limitato a settori specifici: |
Pratica ad hoc |
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|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
oppure |
|
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Siderurgia |
|
||||||
Cantieri navali |
|
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Fibre sintetiche |
|
||||||
Industria automobilistica |
|
||||||
Altre industrie manifatturiere |
Fabbricazione materiale rotabile per ferrovie e tranvie |
||||||
|
|
||||||
oppure |
|
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Servizi di trasporto marittimo |
|
||||||
Altri servizi di trasporto |
|
||||||
Servizi finanziari |
|
||||||
Altri servizi |
|
||||||
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie Economie Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid |
||||||
Indirizzo:
|
|||||||
Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 5 del regolamento La misura esclude l'erogazione di aiuto o ne prevede la notifica preliminare alla Commissione, qualora l'importo del contributo concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione superi 1 milione di EUR |
Sì |
|
29.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/42 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(2005/C 270/13)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Data di adozione:
Stato Membro: Germania (Bayern)
Numero dell'aiuto: N 212/2005
Titolo nella lingua originale: Bayerisches Förderprogramm «Angewandte Forschung»
Obiettivo: Ricerca e sviluppo — Tutti i settori
Base giuridica: Haushaltsordnung des Freistaats Bayern (BayHo); — Bayerisches Förderprogramm «Angewandte Forschung» — Programmbeschreibung
Stanziamento: Spesa annuale prevista:
2005: 2 500 000 EUR
2006-2010: 5 000 000 EUR
Importo totale dell'aiuto previsto: 27 500 000 EUR
Intensità o importo dell'aiuto: 100 %
Durata:
Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Data di adozione della decisione:
Stato membro: Repubblica di Slovenia
N. dell'aiuto: N 297/2004
Titolo: Aiuto nel settore della pesca
Obiettivo: Indennizzo dei danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali
Fondamento giuridico: Člen 4(a) Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o financiranju in sofinaciranju razvoja morskega in sladkovodnega ribištva za leta 2004-2006
Zakon o morskem ribištvu (UL RS, št. 58/02)
Stanziamento: 35 200 000 SIT
Intensità od importo dell'aiuto: Intensità fino al 100 %
Durata: 1 anno
Altre informazioni: Relazione
Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Data di adozione:
Stato Membro: Italia
Numero dell'aiuto: N 336/2005
Titolo nella lingua originale: Fondimpresa/Finmeccanica — Programma formativo «Innovare per competere»
Obiettivo: Formazione — Industria manifatturiera
Base giuridica: Reg. (CE) 69/01; art. 118 L. 388/2000; art. 48 L. 289/2002; Decreto Min. Lavoro 23 aprile 2003; DM 148 del 24.6.2003; DM 351 del 25.11.2003
Importo totale dell'aiuto previsto: 1 600 000 EUR
Durata:
Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Data di adozione:
Numero dell'aiuto: N 564 B/2004
Stato Membro: Austria [Niederösterreich]
Titolo nella lingua originale: Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen zur Behebung von Katastrophenschäden
Base giuridica: Katastrophenfondsgesetz 1996, BGBl. Nr. 201/1996
Obiettivo: Compensazione di danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali
Importo totale dell'aiuto previsto: Ad hoc
Intensità d'aiuto massima: 70 %
Durata: Illimitata
Altre informazioni: Regime di aiuto — Sovvenzione diretta
Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Data della decisione:
Stato membro: Svezia
Aiuto n.: NN 51/2005 (proroga dell'aiuto N 748/99)
Denominazione: Aiuto di Stato in favore della produzione cinematografica e di attività in campo cinematografico in Svezia (Accordo dell'Istituto svedese per la cinematografia)
Obiettivo: Settore audiovisivo
Base giuridica: 2000-års filmavtal
Stanziamento: 28,8 milioni di EUR
Intensità o importo dell'aiuto:: Sovvenzioni a concorrenza del 50 % del budget totale di produzione
Durata: 1o gennaio — 31 dicembre 2005
Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
29.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/44 |
AIUTO DI STATO
(Articoli 87, 88 e 89 del trattato che istituisce la Comunità europea)
Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE agli altri Stati membri e ai terzi interessati
Aiuto di Stato n. C 10/2000 (ex NN 112/99 e ex N 141/99)
Aiuto a favore di STAMAG Stahl- und Maschinenbau (Sassonia) — Germania
(2005/C 270/14)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Con lettera del 14.12.2000, che si riporta di seguito, la Commissione ha comunicato alla Germania la decisione di chiudere il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.
TESTO DELLA LETTERA
«1. |
Con lettera del 24 febbraio 1999, pervenuta il 26 febbraio 1999, la Repubblica federale di Germania ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, un aiuto a favore di STAMAG Stahl- und Maschinenbau AG registrato con il n. N 141/99. |
2. |
Già nel 1997 la Commissione aveva autorizzato un aiuto alla ristrutturazione a favore della predetta impresa (1). L'aiuto notificato nel 1999 è stato considerato alla stregua di una modifica del piano di ristrutturazione iniziale. |
3. |
Il 25 marzo 1999 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni. Il termine per la risposta è stato prorogato prima al 7 maggio e successivamente al 5 giugno 1999. Le informazioni richieste sono state trasmesse con lettere del 7 e del 21 giugno 1999, dell'8, del 12 e del 13 luglio 1999. Il 20 luglio 1999 si è tenuta una riunione con i rappresentanti del governo federale per un ulteriore esame del caso. Altri dettagli sono stati comunicati alla Commissione con lettere del 2 e del 26 agosto 1999. |
4. |
Con lettera del 19 agosto 1999 (registrata il 27 agosto 1999) la Commissione è stata informata del pagamento di una parte del pacchetto di aiuti notificato, nonché di ulteriori misure di aiuto. Il caso è stato pertanto registrato come aiuto non notificato con il numero NN 112/1999. Ulteriori informazioni sono state trasmesse con lettere del 7, del 12 e del 26 ottobre 1999, e del 12 novembre 1999. Il 27 dicembre 1999 il governo federale ha comunicato che il 10 dicembre 1999 l'impresa aveva presentato domanda di fallimento, e ha ritirato la notificazione. |
5. |
Dato che le informazioni disponibili lasciavano presumere che le misure di aiuto erano state in parte già realizzate, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale. La decisione della Commissione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2). |
6. |
La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni in merito all'aiuto in oggetto. Le osservazioni del Regno Unito sono pervenute alla Commissione per il tramite della relativa Rappresentanza permanente presso la UE. Le osservazioni del Regno Unito sono state trasmesse alla Germania, alla quale è stata data la possibilità di esprimersi in proposito. |
7. |
I commenti della Germania sono pervenuti il 27 luglio 2000. Nella lettera veniva spiegato che alla fine non era stato erogato nessun nuovo aiuto e che l'aiuto autorizzato dalla Commissione nel 1997 era confluito nella massa fallimentare. |
8. |
La Commissione prende atto che ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (3) lo Stato membro interessato può ritirare la notificazione prima che la Commissione abbia adottato una decisione sul caso. Nel caso in cui la Commissione abbia avviato il procedimento di indagine formale, essa provvede a dichiararlo chiuso. |
9. |
Pertanto, la Commissione decide di chiudere il procedimento di indagine formale avviato ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, e prende atto che l'aiuto in oggetto non è stato mai erogato e che la Repubblica federale di Germania ha ritirato la notificazione». |
(3) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, GU C 83 del 27.3.1999, pag. 1.
29.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/45 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.3964 — Berkshire Hathaway/MEHC)
(2005/C 270/15)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il 20/10/2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M3964. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex) |
29.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/45 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.3784 — Tridonicatco/Toyoda Gosei/LED JV)
(2005/C 270/16)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il 19/10/2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M3784. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex) |
29.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/46 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.3972 — TRW Automotive/Dalphi Metal España)
(2005/C 270/17)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il 12/10/2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M3972. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex) |
29.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/46 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.3933 — Deutsche Bank/Hardt/Trafalgar/Kunert)
(2005/C 270/18)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il 17/10/2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M3933. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex) |
III Informazioni
Commissione
29.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/47 |
Programma di lavoro AGIS 2006
(2005/C 270/19)
Il testo integrale del programma di lavoro AGIS 2006 e degli inviti a presentare proposte è pubblicato nel sito internet JLS al seguente indirizzo:
http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/agis/funding_agis_en.htm.
Termine per la presentazione delle proposte: 27 gennaio 2006
Rettifiche
29.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/48 |
Rettifica dell'autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 262 del 21 ottobre 2005 )
(2005/C 270/20)
A pagina 5, primo caso, in corrispondenza di «Numero dell'aiuto»:
anziché:
«N 292/2004»,
leggi:
«N 292/2005».