ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 270

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48o anno
29 ottobre 2005


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Commissione

2005/C 270/1

Tassi di cambio dell'euro

1

2005/C 270/2

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione ( 1 )

2

2005/C 270/3

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3975 — Cargill/DFI) ( 1 )

5

2005/C 270/4

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3867 — Vattenfall/Elsam and E2 Assets) ( 1 )

6

2005/C 270/5

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione ( 1 )

7

2005/C 270/6

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato destinati alla formazione ( 1 )

11

2005/C 270/7

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ( 1 )

13

2005/C 270/8

Nota informativa — Regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1504/2004 — Informazioni in merito alle misure adottate dagli Stati membri in conformità degli articoli 5, 6, 13 e 21

15

2005/C 270/9

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ( 1 )

33

2005/C 270/0

Avviso di scadenza di misure antidumping

37

2005/C 270/1

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

38

2005/C 270/2

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, modificato dal regolamento (CE) n. 363/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione ( 1 )

39

2005/C 270/3

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

42

2005/C 270/4

Aiuto di Stato (Articoli 87, 88 e 89 del trattato che istituisce la Comunità europea) — Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE agli altri Stati membri e ai terzi interessati — Aiuto di Stato n. C 10/2000 (ex NN 112/99 e ex N 141/99) — Aiuto a favore di STAMAG Stahl- und Maschinenbau (Sassonia) — Germania ( 1 )

44

2005/C 270/5

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3964 — Berkshire Hathaway/MEHC) ( 1 )

45

2005/C 270/6

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3784 — Tridonicatco/Toyoda Gosei/LED JV) ( 1 )

45

2005/C 270/7

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3972 — TRW Automotive/Dalphi Metal España) ( 1 )

46

2005/C 270/8

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3933 — Deutsche Bank/Hardt/Trafalgar/Kunert) ( 1 )

46

 

III   Informazioni

 

Commissione

2005/C 270/9

Programma di lavoro AGIS 2006

47

 

Rettifiche

2005/C 270/0

Rettifica dell'autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (GU C 262 del 21.10.2005)

48

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Commissione

29.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 270/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

28 ottobre 2005

(2005/C 270/01)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2138

JPY

yen giapponesi

140,03

DKK

corone danesi

7,4613

GBP

sterline inglesi

0,68090

SEK

corone svedesi

9,5295

CHF

franchi svizzeri

1,5459

ISK

corone islandesi

73,56

NOK

corone norvegesi

7,8090

BGN

lev bulgari

1,9560

CYP

sterline cipriote

0,5735

CZK

corone ceche

29,690

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

251,36

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6964

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,9895

RON

leu rumeni

3,6452

SIT

tolar sloveni

239,53

SKK

corone slovacche

39,068

TRY

lire turche

1,6405

AUD

dollari australiani

1,6114

CAD

dollari canadesi

1,4211

HKD

dollari di Hong Kong

9,4109

NZD

dollari neozelandesi

1,7188

SGD

dollari di Singapore

2,0532

KRW

won sudcoreani

1 265,27

ZAR

rand sudafricani

8,1293

CNY

renminbi Yuan cinese

9,8124

HRK

kuna croata

7,3795

IDR

rupia indonesiana

12 168,35

MYR

ringgit malese

4,582

PHP

peso filippino

66,668

RUB

rublo russo

34,5230

THB

baht thailandese

49,507


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


29.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 270/2


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione

(2005/C 270/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto

 XE5/04

Stato membro

Spagna

Regione

Comunità autonoma dell'Estremadura

Titolo del regime di aiuti

Promozione dell'occupazione stabile nella Comunità autonoma dell'Estremadura

Base giuridica

Decreto 18/2004, de 9 de marzo, publicado en el Diario Oficial de Extremadura no 31 de 16 de marzo de 2004

Spesa annua prevista per il regime

Importo annuo totale

9 milioni di EUR

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento

 

Data di applicazione

A decorrere dal 17.3.2004

Durata del regime

Fino al 31.12.2006

Obiettivo dell'aiuto

Articolo 4 — Creazione di posti di lavoro

Articolo 5 — Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili

Articolo 6 — Occupazione di lavoratori disabili

 

Settori economici interessati

Tutti i settori comunitari (1) ammissibili agli aiuti a favore dell'occupazione

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Junta de Extremadura

Consejería de Economía y Trabajo

Indirizzo:

Paseo de Roma s/n.

C.P. 06.800.

Mérida (Badajoz)

Altre informazioni

Il regime di aiuti è cofinanziato per il 70% dal Fondo sociale europeo tramite il Programma operativo 2000-2006, nell'ambito delle misure 43.3 «Favorire il consolidamento dell'occupazione esistente», 42.6 «Offrire ai disoccupati possibilità d'inserimento sul mercato del lavoro» e 42.7 «Evitare la disoccupazione prolungata tramite azioni di reinserimento nel lavoro dei disoccupati di lunga durata». Da questo calcolo bisogna detrarre la parte finanziata esclusivamente da fondi propri della Comunità autonoma.

Aiuto soggetto all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione

La misura esclude la concessione di aiuti o richiede la notificazione preventiva alla Commissione, conformemente all'articolo 9 del regolamento.

 


Numero dell' aiuto

XE10/04

Stato membro

Polonia

Regione

Tutto il paese

Titolo del regime di aiuti

Programma di aiuto all'occupazione sotto forma di agevolazioni fiscali

Base giuridica

Art. 48 § 1 pkt 1 i 2 i art. 67 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na zatrudnienie w zakresie niektórych ulg podatkowych (Dz.U. nr 95, poz. 956)

Spesa annua prevista per il regime

Importo annuo totale

51,9 milioni di EUR

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento

 

Data di applicazione

1.5.2004

Durata del regime o dell'aiuto individuale

Fino al 31.12.2006

Obiettivo dell'aiuto

Articolo 4 — Creazione di posti di lavoro

Articolo 5 — Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili

Articolo 6 — Occupazione di lavoratori disabili

No

Settori economici interessati

Tutti i settori comunitari (2) ammissibili agli aiuti a favore dell'occupazione

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Organi dell'amministrazione tributaria:

1)

il direttore dei servizi fiscali, il direttore dei servizi doganali, il sindaco, il presidente dell'autorità distrettuale o di voievodato con funzione di organo di primo grado,

2)

il presidente del tribunale fiscale e il presidente del tribunale doganale con funzione di:

a)

organo d'appello per le decisioni del direttore dei servizi fiscali e del direttore dei servizi doganali,

b)

tribunale di primo grado, sulla base di norme particolari,

c)

organo d'appello per le decisioni del tribunale di primo grado,

3)

organo d'appello per l'amministrazione locale — con funzione di organo d'appello per le decisioni del sindaco e del presidente di voievodato.

4)

il ministero delle Finanze pubbliche è un organo dell'amministrazione tributaria con funzione di:

a)

organo di primo grado d'ufficio nei casi di dichiarazione di nullità di una decisione, di riapertura di un procedimento, di modifica o annullamento di una decisione o di dichiarazione del termine di validità di una decisione,

b)

organo d'appello per le decisioni di cui alla lettera a).

Indirizzo:

Tutto il paese

Aiuto soggetto all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione

Conformemente all'articolo 9 del regolamento

 


Numero dell'aiuto

XE 13/04

Stato membro

Repubblica di Estonia

Regione

Repubblica di Estonia

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

«Piano di sviluppo dell'Estonia destinato alla messa a disposizione dei fondi strutturali dell'Unione europea — documento di programmazione unico per il periodo 2004-2006» misura 1.3 «pari opportunità sul mercato del lavoro»

Base giuridica

Sotsiaalministri määrus nr 89 (7.7.2004) RAK meetme 1.3 «Võrdsed võimalused tööturul» tingimused ja toetuse seire läbiviimise eeskiri

Spesa annua prevista o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Importo annuo totale

4 milioni di EUR

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento

 

Data di applicazione

19.7.2004

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 31.12.2006

Obiettivo dell'aiuto

Articolo 4 — Creazione di posti di lavoro

Articolo 5 — Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili

Articolo 6 — Occupazione di lavoratori disabili

Settori economici interessati

Tutti i settori comunitari (3) ammissibili agli aiuti a favore dell'occupazione

Industria manifatturiera (3)

Tutti i servizi (3)

Altri

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Tööturuamet

Indirizzo:

Luha 16

EE-101029 Tallinn

Altre informazioni

Il sistema di aiuti è cofinanziato a titolo dei fondi strutturali

Aiuto soggetto all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione

Conformemente all'articolo 9 del regolamento

 


(1)  Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.

(2)  Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.

(3)  Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.


29.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 270/5


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.3975 — Cargill/DFI)

(2005/C 270/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 21/10/2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Cargill Inc.(«Cargill», USA) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme delle imprese Degussa Food Ingredients GmbH e Maxens GmbH (insieme «DFI», Germania) mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Cargill: foraggi, alimenti ed ingredienti per alimenti, medicinali,

per DFI: ingredienti per alimenti.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3975 — Cargill/DFI, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

BE-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


29.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 270/6


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.3867 — Vattenfall/Elsam and E2 Assets)

(2005/C 270/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 18/10/2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Vattenfall AB («Vattenfall», Svezia) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo di parti delle imprese Elsam A/S («Elsam», Danimarca) e Energie E2 («E2», Danimarca), mediante un accordo di scambio con DONG A/S («DONG», Danimarca).

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Vattenfall: produzione, distribuzione e offerta di gas naturale, calore e altri prodotti e servizi relativi all'energia,

per le parti oggetto di acquisizione di Elsam e E2: produzione di elettricità in Danimarca, distribuzione all'ingrosso di elettricità.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3867 -Vattenfall/Elsam and E2 Assets, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

BE-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


29.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 270/7


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione

(2005/C 270/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto

XT1/04

Stato membro

Repubblica federale di Germania

Regione

Repubblica federale di Germania

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Concessione di aiuti intesi a sostenere la formazione nel settore tedesco della navigazione interna.

Si tratta del seguito dato al regime di aiuti n. N 569/99, giunto a termine il 31 dicembre 2003.

Base giuridica

§§ 23, 44 BHO

Spesa prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo totale annuale

1,534 milioni di EUR

(importo massimo per ogni persona in formazione: 25 564,59 EUR)

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

 

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 del regolamento

 

Data di applicazione

A decorrere dal 1o gennaio 2004

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 31 dicembre 2006

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Professione riconosciuta d'istruttore per la navigazione interna

Formazione specifica

No

Settori economici interessati

Aiuto limitato a settori specifici

 

Altri servizi di trasporto

Imprese del settore della navigazione interna, che operano con navi proprie o noleggiate

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Wasser- und Schifffahrtsdirektion West

Indirizzo:

Cheruskerring 11

DE-48147 Münster

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 5 del regolamento.

La misura non si applica alla concessione di singoli aiuti oppure richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di EUR.

 


Numero dell'aiuto

 XT 5/04

Stato membro

 Regno Unito

Regione

 Nordest dell'Inghilterra

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

 Stockton Borough Council — Childcare Entrepreneurs (Consiglio di Stockton Borough- Asili nido privati)

Base giuridica

Section 11(1) Industrial Act 1982

Section 21(a), (b) and (c) Local Authority Act 2000

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

 

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

301 262 GBP

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 del regolamento

 

Data di applicazione

A decorrere da 16.2.2004

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino a 31.12.2005

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Formazione specifica

No

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Government office for the North East

European Programme Secretariat

indirizzo:

Wellbar House

Gallowate

UK-Newcastle Upon Tyne

NE1 4TD

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 5 del regolamento,

la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di EUR.

n.a.

 


Numero dell'aiuto

XT 07/2004

Stato membro

Italia

Regione

Piemonte

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Direttiva relativa alla formazione continua — Legge 236/93 — Piani aziendali, settoriali e territoriali concordati tra le parti sociali — anno 2004

Base giuridica

Deliberazione della Giunta regionale n. 16 — 11521 del 19/1/2004

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

4 411 395,03 EUR in forma di rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e dimostrate per l'attuazione di azioni formative

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

 

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 del regolamento

 

Data di applicazione

A decorrere da 31.3.2004

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino a 31.12.2004

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Formazione specifica

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

Tutti i servizi

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome

In relazione al tipo di attività prevista dalla direttiva in oggetto, sono autorità che concedono l'aiuto la regione stessa e le amministrazioni provinciali del Piemonte

 

Indirizzo:

Regione Piemonte — Direzione regionale alla formazione professionale — Lavoro settore Attività formativa

via Magenta, 12 — IT-10128 Torino

Provincia di Torino

via Maria Vittoria, 12 — IT-10100 Torino

Provincia di Vercelli

via San Cristoforo, 7 — IT-13100 Vercelli

Provincia di Novara

p.za G. Matteotti, 1 — IT-28100 Novara

Provincia di Cuneo

c.so Nizza, 21 —IT- 12100 Cuneo

Provincia di Asti

p.za V. Alfieri, 33 — IT-14100 Asti

Provincia di Alessandria

p.za Libertà, 17 — IT-15100 Alessandria

Provincia di Biella

via Quintino Sella, 12 — IT-13051 Biella

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

via dell'Industria, 25 —IT 28924 Verbania

 

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 5 del regolamento,

la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di EUR.


Numero dell'aiuto

XT 11/2004

Stato membro

Repubblica italiana

Regione

Veneto

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

L. 236/93 art. 9. Decreto dirigenziale 21.7.2003 relativo al finanziamento di Piani formativi aziendali e pluriaziendali

Base giuridica

D.G.R.U. 437 del 20.2.2004

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

5 275 000,00 EUR, esclusa la quota privata. Tale importo comprende anche la quota relativa al regime di cui al regolamento (CE) n. 69/2001

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

 

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 del regolamento

 

Data di applicazione

A decorrere da 20.2.2004

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino a 31.12.2005

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Formazione specifica

Settori economici interessati

Aiuto limitato a settori specifici:

Settori ai quali non si applica il «de minimis» indicati all'art. a/b/c/ del Regolamento (CE) n. 69/2001 nonché per I trasporti, agricoltura, pesca e acquacoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Regione del Veneto — Giunta regionale

 

Indirizzo:

Dorsoduro 3901 — IT-30100 Venezia

 

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 5 del regolamento,

la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di EUR


29.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 270/11


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato destinati alla formazione

(2005/C 270/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto: XT 43/03

Stato membro: Germania

Regione: Libera città anseatica di Brema

Titolo del regime di aiuti: Programma regionale per la promozione della formazione per l'economia di Brema (Landesprogramm zur Qualifizierungsförderung — LAQ) — iniziativa a sostegno dell'insediamento di imprese

Base giuridica: §§ 23, 44 Landeshaushaltsordnung (LHO) der Freien Hansestadt Bremen (dort vorliegend)

Spesa annua prevista per il regime: Le sovvenzioni sono erogate nel quadro della dotazione di bilancio. E' previsto uno stanziamento annuo di 250 000 EUR per la realizzazione del programma fino al 2006

Intensità massima dell'aiuto: Per le piccole imprese quali definite dall'articolo 1, paragrafo 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001: massimo 65 % dei costi ammissibili; altre imprese massimo 50 %

Data di applicazione: L'aiuto è erogato su richiesta prima dell'avvio delle misure di formazione. Le misure già avviate non fruiranno della sovvenzione

Durata del regime: Il programma entra in vigore in data 1.10.2003 e scade il 31.12.2006

Obiettivo dell'aiuto: Rafforzare il potenziale di manodopera della libera città anseatica di Brema attraverso la formazione di dipendenti nel quadro dell'insediamento di imprese e di trasferimento di aziende regionali. Destinatari della misura sono i lavoratori che, partecipando ad iniziative di formazione di carattere generale od interdisciplinare, acquisiscono competenze in base ai più recenti sviluppi nei settori della tecnologia della produzione, dei processi, dell'informazione, delle comunicazioni, delle applicazioni multimediali e dell'ambiente, conoscenze di nuove forme di lavoro e di strutture di lavoro, approfondiscono le conoscenze di lingue straniere e della cultura della regione, ed acquisiscono altresì conoscenze atte a garantire il livello qualitativo. Non è prevista l'incentivazione di misure di formazione specifiche. E' escluso il perfezionamento professionale, quali i corsi volti ad esempio al conseguimento di un diploma professionale specifico

Settori economici interessati: Il programma è destinato prioritariamente alle piccole e medie imprese, quali definite dalla normativa comunitaria, del settore dell'artigianato, del commercio, dell'industria, delle libere professioni di tipo commerciale, del turismo e del settore terziario della libera città anseatica di Brema

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Bremerhavener Arbeit GmbH

Friedrich-Ebert-Straße 6

DE-27570 Bremerhaven

Altre informazioni:

Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales

Referat 24 — Frau Zaremba

Bahnhofsplatz 29

DE-28195 Bremen

Numero dell'aiuto: XT8/03

Stato membro: Regno Unito

Regione: Irlanda del Nord

Titolo del regime di aiuti: Formazione volta a migliorare la comunicazione, la comprensione e l'integrazione nell'ambito della catena di approvvigionamento

Base giuridica:

Agriculture Act 1949

Agriculture (Miscellaneous Provisions) Act (Northern Ireland) 1970

Spesa annua prevista per il regime:

 

2003/04: 0,23 milioni di GBP

 

2004/05: 0,24 milioni di GBP

 

2005/06: 0,25 milioni di GBP

 

Totale: 0,724 milioni di GBP per 890 partecipanti

Nessun beneficiario singolo riceverà più di 1 milione di EUR.

L'aiuto medio per beneficiario ammonta a 850 GBP

Intensità massima dell'aiuto: L'intensità di aiuto effettiva del programma è del 75 %, il che corrisponde all'intensità massima autorizzata del 75 % ripartita come segue:

70 % per la formazione generale a favore delle piccole e medie imprese. Tutti i partecipanti provengono da PMI conformi alla definizione di cui all'allegato 1 del regolamento CE n. 68/2001. La formazione è generale in quanto ne possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese, fornisce qualifiche trasferibili ad altri settori e migliora la possibilità di collocamento dei singoli individui. L'ammissibilità dei partecipanti sarà controllato all'atto dell'iscrizione.

5 % dell'aiuto regionale. L'Irlanda del Nord soddisfa le condizioni per poter beneficiare di un aiuto regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato

Data di applicazione: Aprile 2003

Durata del regime: 1o aprile 2003 — 31 marzo 2006

Obiettivo dell'aiuto:

Impartire una «formazione generale» volta a migliorare la comunicazione, la comprensione e l'integrazione tra produttori, trasformatori e i numerosi commercianti al dettaglio che costituiscono la catena di approvvigionamento.

Migliorare le competenze e le capacità per quanto concerne le questioni connesse alla catena di approvvigionamento quali l'evoluzione delle esigenze del mercato e dei consumatori, i fabbisogni delle imprese a monte della catena di approvvigionamento, i vantaggi derivanti dalla collaborazione e comprensione degli strumenti commerciali che permette alla catena di approvvigionamento nel suo insieme di meglio soddisfare le attese dei consumatori.

Incoraggiare e formare i partecipanti ad adottare decisioni sul futuro delle loro imprese sulla base di un'informazione obiettiva, ad adottare le migliori prassi, ad elaborare risposte efficaci ai cambiamenti e ad accedere all'informazione e ad interpretarlo.

Migliorare, in ultima analisi, le possibilità di collocamento dei partecipanti.

Il programma è destinato ad agricoltori di piccole e medie aziende agricole, nonché ai membri della loro famiglia e loro partner commerciali.

I posti di formazione disponibili sono i seguenti:

2003/04: 297

2004/05: 297

2005/04: 296

Totale posti di formazione: 890

Settore economico interessato (o settori): Aziende agricole, orticole e agroalimentari

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto: Dr John Speers, Director of Environmental, Food and Central Services, Agri-Food Development Service, Department of Agriculture and Rural Development, Room 547, Dundonald House, Upper Newtownards Rd, Belfast BT4 3SB Northern Ireland


29.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 270/13


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(2005/C 270/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto

XS 71/04

Stato membro

Lettonia

Regione

Lettonia

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Promozione della riconversione e dello sviluppo delle zone rurali

Base giuridica

Vienotā programmdokumenta Programmas papildinājuma 4.1. apakšprioritātes «Lauksaimniecības un lauku attīstības veicināšana» 4.1.4. pasākums: Lauku teritoriju pārveidošanās un attīstības veicināšana

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

2004

20 681 355 EUR

2005

29 031 429 EUR

2006

30 573 281 EUR

Credito garantito

 n.d.

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

 

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

Sì X

No

L'importo dell'aiuto di Stato non può superare il 50% del costo totale ammissibile dell'investimento.

Se nel periodo dal 2004 al 2006 il costo totale ammissibile per l'investimento in imprese previsto dal progetto non supera la somma di 540 000 EUR per un singolo beneficiario, il finanziamento pubblico ammonterà al 50% di tale importo. Il finanziamento è così ripartito: Unione europea 35%; Repubblica di Lettonia 15%; privati 50%.

La spesa ammissibile corrisponde all'investimento iniziale di cui alla definizione del regolamento n. 70/2001, come da ultimo modificato: investimenti in terreni, edifici, macchinari e impianti

Data di applicazione

30.4.2004

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

31.12.2006; le risorse finanziarie possono essere utilizzate fino al 31.12.2008, conformemente alla procedura dei fondi strutturali comunitari

Obiettivo dell'aiuto

Aiuto alle PMI

Sì X

No

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

No

Aiuto limitato a settori specifici

 

Miniere di carbone

 

Industria manifatturiera

 

oppure

 

Siderurgia

 

Cantieri navali

 

Fibre sintetiche

 

Industria automobilistica

 

Altre industrie manifatturiere

 X

Tutti i servizi

 

oppure

 

Trasporti

 

Servizi finanziari

 

Altri servizi

 X

I settori ammissibili sono definiti conformemente all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999:

promozione delle attività turistiche e artigianali;

diversificazione delle attività agricole e delle attività legate all'agricoltura per creare attività diverse o fonti di reddito alternative;

servizi di base per il settore e le popolazioni rurali

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Lauku atbalsta dienests

Indirizzo:

Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 6 del regolamento

Sì X

No


29.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 270/15


NOTA INFORMATIVA

Regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1504/2004 — Informazioni in merito alle misure adottate dagli Stati membri in conformità degli articoli 5, 6, 13 e 21

(2005/C 270/08)

Ai sensi degli articoli 5, 6, 13 e 21 del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, le informazioni relative all'attuazione del regolamento da parte degli Stati membri vanno pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

I.   INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento, la Commissione pubblica le misure adottate dagli Stati membri, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo, per vietare l'esportazione di prodotti a duplice uso non elencati negli allegati del regolamento o imporre per gli stessi un requisito di autorizzazione.

Soltanto la Germania, la Francia e il Regno Unito si sono avvalsi di tale facoltà. In appresso vengono indicate in dettaglio le misure adottate.

1 —   Francia

La Francia ha adottato disposizioni nazionali di controllo per l'esportazione di elicotteri civili e di gas lacrimogeni verso paesi terzi. Queste disposizioni sono esposte in due avvisi agli esportatori (il cui testo figura in appresso):

avviso agli esportatori di alcuni tipi di elicotteri e loro parti di ricambio destinati a paesi terzi, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 18 marzo 1995;

avviso agli esportatori relativo all'esportazione di gas lacrimogeni e agenti antisommossa in paesi terzi, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 28 giugno 1995.

A.   AVVISO AGLI ESPORTATORI DI ALCUNI TIPI DI ELICOTTERI E LORO PARTI DI RICAMBIO DESTINATI A PAESI TERZI

(Versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 18 marzo 1995)

1.

L'esportazione verso Stati non appartenenti alla Comunità europea di elicotteri e parti di ricambio classificati nella posizione tariffaria 88-03 è subordinata al rilascio di una licenza nel quadro del regime stabilito dal decreto del 30 novembre 1944, che fissa le condizioni per l'importazione in Francia e nei Territori d'oltremare di beni esteri, nonché le condizioni per l'esportazione o la riesportazione di beni dalla Francia o dai Territori d'oltremare verso l'estero, e dal decreto del 30 gennaio 1967, relativo alle importazioni di beni provenienti dall'estero e alle esportazioni di beni diretti all'estero.

Le domande di licenza d'esportazione, compilate su un modulo 02 (Cerfa n. 30-395), sono corredate dei seguenti documenti:

una fattura pro forma in duplice copia;

documentazione tecnica.

Le domande vanno presentate al ministero del Bilancio, Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette (Setice), 8, rue de la Tour-des-Dames, FR-75036 Paris Cedex 09.

2.

Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano agli elicotteri e alle loro parti di ricambio la cui esportazione non autorizzata, sotto un qualsiasi regime doganale, sia vietata dall'articolo 13 del decreto legge del 18 aprile 1939, che fissa il regime applicabile a materiali militari, armi e munizioni. I materiali in questione fanno parte delle armi aeree di cui all'articolo 1 del decreto del 20 novembre 1995, modificato, che stabilisce l'elenco dei materiali militari e assimilati soggetti ad una procedura speciale d'esportazione, e alle sue disposizioni di attuazione.

3.

Sono abrogati:

 

le disposizioni della tabella A dell'avviso agli esportatori relativo alle merci di cui è vietata l'esportazione (salvo presentazione di una licenza 02) del 24 novembre 1964, riguardante le merci denominate «parti e parti di ricambio ex 88-03 degli apparecchi classificati nelle posizioni tariffarie nn. 88-01 e 88-02, ecc.», e le disposizioni degli avvisi che hanno modificato tale avviso per quanto riguarda le merci della posizione tariffaria 88-03;

 

l'avviso agli esportatori del 30 settembre 1988, relativo ai prodotti di cui è vietata l'esportazione.

B.   AVVISO AGLI ESPORTATORI RELATIVO ALL'ESPORTAZIONE DI GAS LACRIMOGENI E AGENTI ANTISOMMOSSA VERSO PAESI TERZI

(Versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 28 giugno 1995)

1.

L'esportazione verso paesi non appartenenti alla Comunità europea di gas lacrimogeni, agenti antisommossa e prodotti o materiali e tecnologie connessi, il cui elenco figura al paragrafo 2, è subordinata al rilascio di una licenza nel quadro del regime stabilito dal decreto del 30 novembre 1944, che fissa le condizioni d'importazione in Francia e nei Territori d'oltremare delle beni esteri, nonché le condizioni per l'esportazione o la riesportazione di beni dalla Francia o dai Territori d'oltremare verso l'estero, e dal decreto del 30 gennaio 1967, relativo alle importazioni di beni provenienti dall'estero e alle esportazioni di beni diretti all'estero.

Le domande di licenza d'esportazione, compilate su un modulo 02, sono corredate dei seguenti documenti:

una fattura pro forma in duplice copia;

eventualmente, documentazione tecnica.

Le domande vanno presentate alla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette (Setice), 8, rue de la Tour-des-Dames, FR-75036 Paris Cedex 09.

2.

Il presente avviso si applica ai seguenti prodotti:

a)

cloroacetofenone (CN) (532-27-4);

b)

cianuro di bromobenzile (CA) (16532-79-9);

c)

O-clorobenzilidenemalononitrile (CS) (2698-41-1);

d)

dibenz (b,f) — 1,4 -oxazepine (CR) (12770-99-9);

e)

soluzioni contenenti:

più del 3 % di CN, CS, CA o di loro miscele;

più dell'1 % di CR;

altre sostanze lacrimogene o irritanti ad effetto neutralizzante in una qualsiasi percentuale;

NB: i tenori indicati sono calcolati in massa rispetto all'insieme dei costituenti della soluzione.

f)

generatori aerosol contenenti le soluzioni di cui alla lettera e) e utilizzati per mantenere l'ordine pubblico;

g)

tecnologie di produzione delle sostanze, soluzioni e generatori aerosol di cui sopra.

3.

Sono esclusi dal presente avviso:

a)

generatori aerosol lacrimogeni per la difesa personale;

b)

granate ad effetto esclusivamente lacrimogeno, la cui esportazione è soggetta alle disposizioni previste dagli articoli 1 e 2 della legge n. 70-575 del 3 luglio 1970, relativa alla riforma del regime applicabile agli esplosivi;

c)

granate caratterizzate, oltre che dall'effetto lacrimogeno, da uno speciale effetto inabilitante o neutralizzante, la cui esportazione è soggetta alle disposizioni previste dall'articolo 13 del decreto legge del 18 aprile 1939 che stabilisce il regime applicabile ai materiali militari.

2 —   Germania

I seguenti paragrafi del regolamento relativo ai pagamenti e al commercio con l'estero (Außenwirtschaftsverordnung — AWV) adottato il 18 dicembre 1986 (consultabile via internet al seguente indirizzo: http://www.ausfuhrkontrolle.info/vorschriften/awv_auszug.htm) rilevano ai fini dell'attuazione dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento:

a)

Articolo 5, comma 2, del regolamento relativo ai pagamenti e al commercio con l'estero (AWV) per alcuni beni controllati soltanto a livello nazionale.

2A991

Componenti e sistemi idraulici, pneumatici, idropneumatici, elettropneumatici ed elettroidraulici per armi e sistemi d'armamenti, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Iraq.

2B909

Macchine per fluotornitura e macchine combinate per fluotornitura e tornitura in lastra, diverse da quelle di cui alle voci 2B009, 2B109 e 2B209, aventi tutte le seguenti caratteristiche, e componenti a queste specificamente destinati:

a)

che, in base alle specifiche tecniche del costruttore, possono essere dotate di unità di controllo numerico, controllo a calcolatore o controllo a «play-back», e

b)

con forza esercitata dal rullo superiore a 60 kN, qualora il paese acquirente o di destinazione sia la Corea del Nord o la Siria.

2B952

Le seguenti attrezzature utilizzabili nel trattamento di sostanze biologiche, diverse da quelle di cui alla voce 2B352, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Iran, la Corea del Nord o la Siria:

a)

fermentatori per la coltura di «microrganismi» patogeni o virus o per la produzione di tossina, senza emissione di aerosol, aventi una capacità totale pari o superiore a 10 litri;

b)

agitatori per fermentatori di cui alla voce 2B952a;

Nota tecnica: I fermentatori comprendono i bioreattori, i chemostati e i sistemi a flusso continuo.

2B993

Le seguenti attrezzature per il deposito di strati metallici su substrati non elettronici e i componenti e gli accessori a queste specificamente destinati, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Iran, la Corea del Nord o il Pakistan:

a)

attrezzature per il processo di deposizione chimica in fase vapore (CVD);

b)

attrezzature per il processo di deposizione fisica in fase vapore (PVD);

c)

attrezzature per il processo di deposizione mediante riscaldamento a induzione o a resistenza.

5A901

Trasmettitori dissimulati aventi la forma o l'apparenza di oggetti di uso quotidiano e quindi atti a sorvegliare segretamente conversazioni private.

5A911

Stazioni di base per «sistemi radiomobili ad accesso multiplo» digitali, qualora il paese acquirente o di destinazione sia il Sudan.

Nota tecnica: I «sistemi radiomobili ad accesso multiplo» sono standard per comunicazioni radiomobili cellulari ai cui abbonati sono assegnati canali di frequenza per le comunicazioni. I «sistemi radiomobili ad accesso multiplo» digitali (quali TETRA, Terrestrial Trunked Radio) utilizzano modulazioni digitali.

5D911

«Software» specificamente concepito o modificato per l'«utilizzazione» delle attrezzature di cui alla voce 5A911, qualora il paese acquirente o di destinazione sia il Sudan.

9A991

I seguenti tipi di veicoli terrestri non rientranti nella parte I A:

a)

rimorchi e semirimorchi a pianale ribassato con carico utile superiore a 25 000 kg e inferiore a 70 000 kg, aventi almeno una caratteristica militare ed idonei al trasporto dei veicoli di cui alla parte I A, voce 006, e veicoli trainanti idonei al trasporto di detti veicoli, aventi almeno una caratteristica militare, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Afganistan, l'Angola, Cuba, l'India, l'Iran, l'Iraq, il Libano, la Libia, il Mozambico, Myanmar, la Corea del Nord, il Pakistan, la Somalia o la Siria;

Nota: Ai sensi della voce 9A991a, per «veicoli trainanti» si intendono tutti i veicoli aventi principalmente una funzione di traino.

b)

altri autocarri e veicoli fuoristrada aventi almeno una caratteristica militare, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Afganistan, l'Angola, Cuba, l'Iran, l'Iraq, il Libano, la Libia, il Mozambico, Myanmar, la Corea del Nord, la Somalia o la Siria.

Nota 1: Le caratteristiche militari di cui alla voce 9A991comprendono:

a)

abilitazione al guado per profondità uguali o superiori a 1,2 m

b)

supporti per fucili o altre armi

c)

agganci per rete mimetica

d)

botole sul tetto, rotonde, con coperchio scorrevole o girevole

e)

smaltatura di tipo militare

f)

ganci di attacco per rimorchi e cosiddette prese NATO

Nota 2: La voce 9A991 non concerne i veicoli terrestri adibiti all'uso personale.

9A992

Autocarri a trazione integrale con carico utile superiore a 1.000 kg, qualora il paese acquirente o di destinazione sia la Corea del Nord.

9A993

Elicotteri, sistemi per la trasmissione di potenza per elicotteri, motori a turbina a gas e motori ausiliari (APU) destinati ad elicotteri e componenti per questi specificamente costruiti, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Afganistan, l'Angola, Cuba, l'Iran, l'Iraq, il Libano, la Libia, il Mozambico, Myanmar, la Corea del Nord, la Somalia o la Siria.

9A994

Motori a cilindri raffreddati ad aria (motori per aeromobili) con cilindrata pari o superiore a 100 cm3 e fino a 600 cm3, idonei all'utilizzo in «veicoli aerei» senza pilota, e componenti per questi espressamente costruiti, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Iran o l'Iraq.

9E991

«Tecnologia», ai sensi della nota generale della tecnologia, per lo «sviluppo» o la «produzione» delle attrezzature di cui alla voce 9A993, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Afganistan, l'Angola, Cuba, l'Iran, l'Iraq, il Libano, la Libia, il Mozambico, Myanmar, la Corea del Nord, la Somalia o la Siria.

b)

Articolo 5, lettera c), del regolamento sui pagamenti e il commercio con l'estero (AWV).

Articolo 5, lettera c), AWV

Restrizioni ai sensi dell'articolo 7, primo comma, AWG

(1)

I prodotti non iscritti nell'elenco di cui all'allegato AL necessitano dell'autorizzazione all'esportazione qualora l'esportatore sia stato informato dall'Ufficio federale per l'economia e il controllo delle esportazioni (BAFA) che tali prodotti sono o possono essere destinati in tutto o in parte ad un uso finale militare e che il paese acquirente o di destinazione è un paese incluso nell'elenco K. Per uso finale militare si intende:

1.

l'incorporazione nei prodotti menzionati nella parte I, punto A, dell'elenco di cui all'allegato AL;

2.

l'uso di attrezzature per la produzione, la verifica o l'analisi, e relativi componenti, al fine di sviluppare, produrre o mantenere i prodotti menzionati nella parte I, punto A, dell'elenco di cui all'allegato AL;

3.

l'uso di prodotti non finiti in un impianto di produzione dei prodotti menzionati nella parte I, punto A, dell'elenco di cui all'allegato AL.

(2)

L'esportatore che sia a conoscenza del fatto che i prodotti che vuole esportare, non figuranti tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'allegato AL, sono destinati ad un uso finale militare ai sensi del primo comma e che il paese acquirente o di destinazione è un paese incluso nell'elenco K, è tenuto a darne notizia al BAFA, che si pronuncia sull'eventuale necessità di un'autorizzazione all'esportazione. I prodotti possono essere esportati solo dopo che detto ufficio ne ha concesso l'autorizzazione o ha ritenuto la stessa non necessaria.

(3)

Il primo e secondo comma non trovano applicazione nell'ambito del disposto dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (GU L 159 del 30.6.2000, pag. 1) e successive modifiche.

(4)

Il primo e secondo comma non trovano applicazione quando ai sensi del contratto sotteso all'esportazione il valore dei prodotti da consegnare non è superiore a 2 500 euro. Il primo comma non si applica ai programmi per l'elaborazione di dati (software) e alle tecnologie.

c)

Articolo 5, lettera d), del regolamento sui pagamenti e il commercio con l'estero (AWV).

Articolo 5, lettera d), AWV

Restrizioni ai sensi dell'articolo 7, primo comma, AWG

(1)

I prodotti non iscritti nell'elenco di cui all'allegato AL necessitano dell'autorizzazione all'esportazione qualora l'esportatore sia stato informato dall'Ufficio federale per l'economia e il controllo delle esportazioni (BAFA) che tali prodotti sono o possono essere destinati in tutto o in parte alla costruzione, al funzionamento o all'incorporazione in un impianto destinato a scopi nucleari ai sensi della categoria 0 della parte I, punto C, dell'elenco di cui all'allegato AL e che il paese acquirente o di destinazione è l'Algeria, l'India, l'Iraq, l'Iran, Israele, la Giordania, la Libia, la Corea del Nord, il Pakistan, o la Siria.

(2)

L'esportatore che sia a conoscenza del fatto che i prodotti che vuole esportare, non figuranti tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'allegato AL, sono destinati a uno degli scopi di cui al primo comma e che il paese acquirente o di destinazione è l'Algeria, l'India, l'Iraq, l'Iran, Israele, la Giordania, la Libia, la Corea del Nord, il Pakistan, o la Siria, è tenuto a darne notizia al BAFA, che si pronuncia sull'eventuale necessità di un'autorizzazione all'esportazione. I prodotti possono essere esportati solo dopo che detto ufficio ne ha concesso l'autorizzazione o ha ritenuto la stessa non necessaria.

(3)

Il primo e secondo comma non trovano applicazione nell'ambito del disposto dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio.

(4)

Il primo e secondo comma non trovano applicazione quando ai sensi del contratto sotteso all'esportazione il valore dei prodotti da consegnare non è superiore a 2 500 euro. Il primo comma non si applica ai programmi per l'elaborazione di dati (software) e alle tecnologie.

d)

Articolo 2, comma 2, della legge sui pagamenti e il commercio con l'estero (AWG).

Articolo 2 AWG

Natura e portata delle restrizioni e degli obblighi di fare

(2)

Il ministero federale dell'Economia e del Lavoro, d'intesa con il ministero degli Affari esteri e il ministero federale delle Finanze, può disporre restrizioni ai negozi giuridici o agli atti di commercio estero al fine di prevenire la messa in pericolo, nel caso concreto, dei beni giuridici di cui all'articolo 7, primo comma. Per quanto concerne le misure inerenti alla circolazione di capitali e alle operazioni di pagamento, nonché al commercio in valori esteri o in oro è inoltre necessario l'accordo della Banca centrale tedesca. Qualora la restrizione non venga disposta con regolamento, la misura perde efficacia decorsi sei mesi dalla sua istituzione.

3)   Regno Unito

I beni controllati a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento, sono elencati nella tabella 1, parte II, e nella tabella 2 dell'«Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order 2003» (Statutory Instrument 2003 n. 2764), modificato. Si fornisce in appresso una breve sintesi delle relative voci.

Tabella 1, parte II:

PL8001

Beni e tecnologia connessi agli esplosivi

Tabella 2:

PL9001

Esportazione vietata per tutte le destinazioni all'esterno della CE:

 

Dispositivi portatili per la difesa personale somministranti sostanze invalidanti, e componenti a questi specificamente destinati.

PL9002

Esportazione vietata per tutte le destinazioni:

 

Materiali energetici e miscele contenenti uno o più di tali materiali.

PL9003

Esportazione vietata per tutte le destinazioni:

 

Vaccini per la protezione contro:

a.

bacillus anthracis;

b.

botulinum toxin.

PL9004

Esportazione vietata per tutte le destinazioni:

 

Americio -241, -242m o -243, precedentemente separati, in qualsiasi forma

Nota: La voce PL9004 non concerne i beni con un contenuto di americio uguale o inferiore a 10 g.

PL9005

Esportazione vietata per qualsiasi destinazione in Iran o Iraq:

a.

attrezzature per comunicazione a diffusione troposferica funzionanti mediante tecniche di modulazione analogica o digitale e componenti a queste specificamente destinati;

b.

tecnologia per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzazione dei beni di cui alla voce PL9005a.

PL9008

Esportazione vietata per qualsiasi destinazione in Iran o Iraq:

a.

navi e imbarcazioni gonfiabili e relative apparecchiature e componenti;

b.

software per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzazione dei beni di cui alla voce PL9008a;

c.

tecnologia per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzazione dei beni di cui alla voce PL9008a o PL9008b.

PL9009

Esportazione vietata per qualsiasi destinazione in Iran o Iraq:

a.

i seguenti tipi di aeromobili e relative apparecchiature e componenti, diversi da quelli di cui alla voce ML10 della parte I della tabella 1 o di cui all'allegato I del regolamento:

1.

aeromobili con peso massimo uguale o superiore a 390 kg;

2.

i seguenti tipi di apparecchiature e componenti per gli aeromobili della voce PL9009a1:

a.

strutture e componenti cellulari;

b.

motori per aeromobili e componenti a questi specificamente destinati;

c.

apparecchiature avioniche e di navigazione e componenti a queste specificamente destinati;

d.

carrelli d'atterraggio e componenti a questi specificamente destinati, e pneumatici per aeromobili;

b.

aeromobili o paracaduti governabili aventi un peso totale massimo inferiore a 390 kg.

Tecnologia per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzazione dei beni di cui alla voce PL9009a o PL9009b.

I particolari dell'attuazione dell'articolo 5 sono pubblicati nell'«Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order 2003» (Statutory Instrument 2003 n. 2764), modificato. Essi sono disponibili sul sito web del ministero del Commercio e dell'Industria: http://www.dti.gov.uk/export.control.

II.   INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 6 (AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI PER LA CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONI DI ESPORTAZIONE NEGLI STATI MEMBRI)

Le informazioni, periodicamente aggiornate, sono disponibili sul sito web della DG TRADE:

http://europa.eu.int/comm/trade/issues/sectoral/industry/dualuse/contacts.htm

1)   Austria

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, Abteilung C 2/3 «Ausfuhrkontrolle für Güter mit doppeltem Verwendungszweck (Dual Use); Wassenaar Arrangement»

Ministry for Economic Affairs & Labour, Division for Dual-Use and Wassenaar Arrangement (C2/3)

AT-10100 Wien, Stubenring 1

Mr. Werner Haider

Tel. (43-1) 711 002 335

Fax (43-1) 711 008 366

E-mail: werner.haider@bmwa.gv.at

Website: http://www.bmwa.gv.at/

2)   Belgio

Per la regione Bruxelles-Capitale:

Ministère des Affaires économiques, Administration des Relations économiques (A.R.E.) Service Licences

Mr Cédric Bellemans

Rue Général Leman 60, BE-1040 Bruxelles

Tel. (32-2) 206 58 05

Fax (32-2) 230 96 24

E-mail: michel.moreels@mineco.fgov.be

Website: http://www.mineco.fgov.be/

Per la regione Vallonia:

Ministère de la région Wallonne, Direction Générale Économie et Emploi, Direction gestion des licences

Mr. Michel Moreels

Ch. de Louvain 14, BE-5000 Namur

Tel. (32-81) 64 97 51

Fax (31-81) 64 97 59/60

E-mail: m.moreels@mrw.wallonie.be

Per la regione Fiandre:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Buitenlands Beleid, Cel Wapenexport

Mevr. Brigitte Mouligneau

Boudewijnlaan 30, BE-1000 Brussel

Tel. (32-2) 553 59 28

Fax (32-2) 553 60 37

E-mail: brigitte.mouligneau@coo.vlaanderen.be

3)   Cipro

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

6, Andrea Araouzou, CY-1421 Nicosia, Cyprus

Tel. (357) 22 867 100

Fax (357) 22 375 120, 22 375 443

E-mail: Perm.sec@mcit.gov.cy

4)   Repubblica ceca

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Licenční správa

Ministry of Industry and Trade, Licensing Office

Na Františku 32, CZ-110 15 Praha 1

Tel. (420) 224 228 955

Fax (420) 224 221 811 or (420) 224 214 558

Website: http://www.mpo.cz/

5)   Danimarca

Erhvervs- og Byggestyrelsen

National Agency for Enterprise and Construction

Langelinie Allé 17, DK-2100 København

Tel. (45) 35 46 62 95

Fax (45) 35 46 60 61

E-mail: ebst@ebst.dk

Website: http://www.ebst.dk/

http://www.naec.dk/expcontrengversion/0/30/0

6)   Estonia

Strateegilise kauba komisjon, Välisministeerium

Strategic Goods Commission, Ministry of Foreign Affairs

Islandi väljak 1, EE-15049 Tallinn

Tel. (372) 6317 200

Fax (372) 6317 288

E-mail: stratkom@vm.ee

7)   Finlandia

In appresso sono indicate le diverse autorità competenti in funzione della natura dei beni a duplice uso in questione. Autorità finlandesi competenti per il rilascio delle licenze di esportazione per i beni a duplice uso:

 

Per tutte le merci di cui all'allegato I, escluse quelle della categoria 0:

Ministry for Foreign Affairs, Department for External Economic Relations

PO Box 176, FI-00161 Helsinki

Tel. (358-9) 16 05 54 87 or 16 05 54 89

Fax (358-9) 16 05 50 70

Website: http://formin.finland.fi/palvelut/kauppa/vientivalvonta/

 

Per le merci della categoria 0:

Ministry of Trade and Industry, Energy Department

PO Box 32, FI-00023 Government

Tel. (358-9) 160 01

Fax (358-9) 16 06 26 64

E-mail: kirjaamo@ktm.fi or kim.fyhr@ktm.fi

o

Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK)

PO Box 14, FI-00881 Helsinki

Tel. (358-9) 75 98 81

Fax (358-9) 75 98 86 70

E-mail: stuk@stuk.fi

8)   Francia

Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie; Direction générale des douanes et droits indirects, Service des titres du commerce extérieur (SETICE)

8, rue de la Tour des Dames, FR-75436 Paris cedex 09

Tel. (33) 155 07 46 73/-46 42/ -48 64/ -47 64

Fax (33) 155 07 46 67/-46 91

E-mail: dg-setice@douane.finances.gouv.fr

Website: http://www.douane.gouv.fr/

9)   Germania

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) [Federal Office of Economics and Export Control]

Frankfurter Str. 29-35, DE-65760 Eschborn

Tel. (49) 6196 908 344

Fax (49) 6196 908 916

E-mail: georg.pietsche@bafa.bund.de

http://www.bafa.de/

http://www.ausfuhrkontrolle.de/

10)   Grecia

Ministry of Economy and Finance, General Directorate of policy, planning and implementation, Directorate of International Economic issues, Export Unit

Postadres: Kornarou 1 str., EL-105 63 Athens

Director: Anna Banou, Tel: (30) 210 328 60 21

Head of Dept: Dimitrios Anestis, Tel: (30) 210 328 60 47

License Officer: Eleni Kondyli

Tel. (30) 210 328 60 57

Fax (30) 210 328 60 94

E-mail: e3c@mnec.gr

11)   Ungheria

Hungarian Trade Licensing Office (Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal)

Margit krt. 85, HU-1024 Budapest

Tel. (361) 336 74 16

Fax (361) 336 74 15

E-mail: eei@mkeh.hu

Website: http://www.mkeh.hu/

12)   Irlanda

The Department of Enterprise, Trade and Employment

Earlsfort Centre, Hatch Street, IE-Dublin 2

Tel. (353) 1 631 21 21

Fax (353) 1 631 25 62

Website: http://www.entemp.ie/

13)   Italia

Ministero delle Attività Produttive, Direzione generale per la politica commerciale

Ministry of Productive Activities, Direction General for Trade Policy

Viale Boston, 25

IT-00144 Roma

Tel. (39-06) 59 93 25 68

Fax (39-06) 59 64 75 06

E-mail: polcom4@mincomes.it

14)   Lettonia

Ārlietu ministrija, Stratēģiskās nozīmes preču eksporta kontroles nodaļa

Ministry of Foreign Affairs, division of Export Control of Strategic Goods

Tel. (371) 703 94 28

Fax (371) 703 94 29

Website: http://www.mfa.gov.lv/

15)   Lituania

Ūkio ministerija, Strateginių prekių eksporto kontrolės skyrius

Ministry of Economy, Division of Export Control of Strategic Goods

Gedimino 38/2 LT-01104 Vilnius

Tel. (370-5) 262 30 85

Fax (370-5) 262 39 74

E-mail: spek@ukmin.lt

Website: http://www.ukmin.lt/

16)   Lussemburgo

Ministère de l'Économie et du Commerce Extérieur, Office des Licences/contrôles à l'exportation

BP 113, LU-2011 Luxembourg

Tel. (352) 478 23 70

Fax (352) 46 61 38

E-mail: office.licences@mae.etat.lu

17)   Malta

L'autorità nazionale competente per il rilascio delle licenze di esportazione ai sensi dei regolamenti in materia di prodotti a duplice uso (controllo delle esportazioni) (decreto n. 414 del 2004) è la seguente:

Trade Services Directorate, Commerce Division

Lascaris, MT-Valletta CMR 02

Tel. (356) 2124 2270

Fax (356) 2125 1515

Website: http://www.mcmp.gov.mt/commerce_trade03.asp

18)   Paesi Bassi

Douane Noord/Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU)

Customs division North/Central Office for Im- en Export

Postbus 30003, NL-9700 RD Groningen

Tel. (31-50) 52 326 00

Fax (31-50) 52 321 83

E-mail: cdiu.sgs@tiscali-business.nl

Website: www.exportcontrole.ez.nl

19)   Polonia

Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Kontroli Eksportu

Ministry of Economic Affairs and Labour, Department of Export Control

Plac Trzech Krzyży 3/5, PL-00-950 Warszawa

Tel. (48-22) 621 67 36

Fax (48-22) 693 40 33

E-mail: doecmoe@mg.gov.pl

Website: http://dke.mg.gov.pl

20)   Portogallo

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

(General Directorate of Customs and Excises)

Rua Terreiro do Trigo, PT-1049-060 Lisboa

21)   Slovacchia

Odbor riadenia obchodovania s citlivými tovarmi, Ministerstvo hospodárstva

Department of Trade with sensitive goods, Ministry of Economy

Mierová 19, SK-81 511 Bratislava

Mr František Babuška

Tel. (421) 2 48 54 21 83

Fax (421) 2 43 42 39 15

E-mail: babuska@economy.gov.sk

22)   Slovenia

Ministrstvo za gospodarstvo

Ministry of Economy

Kotnikova 5, SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 36 77 (35 42)

Fax (386-1) 478 36 11

E-mail: gp.mg@gov.si

Website: http://www.mg-rs.si/

23)   Spagna

Il Segretariato generale per il commercio estero, il dipartimento dogane e il ministero degli Affari esteri sono le autorità competenti per la concessione delle licenze.

Secretaría General de Comercio Exterior (General Secretariat for Foreign Trade)

Departamento de Aduanas (Customs Department)

Ministerio de Asuntos Exteriores (Foreign Affairs Ministry)

Mr Antonio Segura Álvarez, Ministerio de Economía

Paseo de la Castellana 162, 7a, ES-28046 Madrid

Tel. (34) 91 583 52 84

Fax (34) 91 583 56 19

E-mail: Antonio.Segura@sscc.mcx.es

Website: http://www.mcx.es/sgcomex/mddu/

24)   Svezia

Inspektionen för strategiska produkter

National Inspectorate of Strategic Products

Klarabergsviadukten 90, Box 70252, SE-107 22 Stockholm

Tel. (46) 8 466 31 00

Fax (46) 8 420 31 00

E-mail: isp@isp.se

Website: http://www.isp.se/

25)   Regno Unito

Department of Trade and Industry, Export Control Organisation

Kingsgate House, 66-74 Victoria Street, UK-London SW1E 6SW

Contact point: Mr Melvyn Tompkins

Tel. (44-207) 215 86 69

Fax (44-207) 215 45 29

E-mail: Melvyn.Tompkins@dti.gsi.gov.uk

Website: www.dti.gov.uk/export.control

III.   INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione se si sono avvalsi della facoltà di espletare le formalità doganali d'esportazione dei prodotti a duplice uso esclusivamente presso determinati uffici doganali appositamente abilitati.

1)   Polonia

Decreto del ministro delle Finanze del 23 dicembre 2004 che modifica il decreto relativo agli uffici doganali competenti per l'esportazione, l'importazione e il transito di merci di interesse strategico (G.U. n. 283, punto 2829).

In conformità dell'articolo 20, paragrafo 2, della legge 29 novembre 2000 relativa agli scambi con l'estero di merci, tecnologie e servizi di interesse strategico per la sicurezza dello Stato, nonché per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali (G.U. n. 229 del 2004, punto 2315), si decide quanto segue:

§1.

L'allegato del decreto del ministro delle Finanze del 15 aprile 2004 relativo agli uffici doganali competenti per l'esportazione, l'importazione e il transito di merci di interesse strategico (G.U. n. 82, punto 749) è sostituito dall'allegato del presente decreto.

§2.

Il decreto entra in vigore il 1o gennaio 2005.

Elenco degli uffici doganali competenti per l'esportazione, l'importazione e il transito di merci di interesse strategico (1)

N.

Direzione, Ufficio, Antenna

Codice d'identificazione dell'antenna

1

2

3

I

DIREZIONE DELLE DOGANE DI BIAŁA PODLASKA

 

1

Ufficio doganale di Biała Podlaska

 

a

Antenna di Biała Podlaska

301010

b

Antenna di Małaszewicze

301020

c

Antenna di Koroszczyn

301040

2

Ufficio doganale di Lublino

 

a

Antenna di Lublino

302010

b

Antenna di Puławy

302020

3

Ufficio doganale di Zamość

 

a

Antenna di Zamość

303010

b

Antenna di Hrebenne

303020

c

Antenna di Hrubieszów

303030

d

Antenna di Chełm

303050

e

Antenna di Dorohusk

303060

f

Antenna stradale di Dorohusk

303070

II

DIREZIONE DELLE DOGANE DI BIAŁYSTOK

 

1

Ufficio doganale di Białystok

 

a

Antenna di Białystok

311010

b

Antenna ferroviaria di Kuźnica

311020

c

Antenna stradale di Kuźnica

311030

d

Antenna di Czeremcha

311040

e

Antenna di Siemianówka

311050

f

Antenna di Bobrowniki

311070

2

Ufficio doganale di Łomża

 

a

Antenna di Łomża

312010

3

Ufficio doganale di Suwałki

 

a

Antenna di Suwałki

313010

III

DIREZIONE DELLE DOGANE DI GDYNIA

 

1

Ufficio doganale di Gdynia

 

a

Antenna di Gdynia «Basen V»

321010

b

Antenna di Gdynia «Dworzec Morski»

321020

c

Antenna di Gdynia «Baza Kontenerowa»

321030

d

Antenna postale di Gdynia

321040

e

Antenna di Gdynia «Basen IV»

321050

2

Ufficio doganale di Gdańsk

 

a

Antenna di Gdańsk «Opłotki»

322010

b

Antenna di Gdańsk «Nabrzeże Wiślane»

322020

c

Antenna di Gdańsk «Basen im. Władysława IV»

322030

d

Antenna di Gdańsk «Port Północny»

322040

e

Antenna aeroportuale di Gdańsk-Rębiechowo

322050

f

Antenna di Kwidzyn

322070

3

Ufficio doganale di Słupsk

 

a

Antenna di Słupsk

323010

IV

DIREZIONE DELLE DOGANE DI KATOWICE

 

1

Ufficio doganale di Katowice

 

a

Antenna di Katowice

331010

b

Antenna di Tychy

331020

c

Antenna di Dąbrowa Górnicza

331030

d

Antenna aeroportuale di Katowice-Pyrzowice

331040

2

Ufficio doganale di Gliwice

 

a

Antenna di Gliwice

332010

b

Antenna di Bytom

332020

3

Ufficio doganale di Częstochowa

 

a

Antenna di Częstochowa

333010

4

Ufficio doganale di Cieszyn

 

a

Antenna di Cieszyn

334010

b

Antenna di Zebrzydowice

334020

5

Ufficio doganale di Bielsko-Biała

 

a

Antenna di Czechowice-Dziedzice

335010

V

DIREZIONE DELLE DOGANE DI CRACOVIA

 

1

Ufficio doganale di Cracovia

 

a

Antenna Cracovia I

351010

b

Antenna Cracovia II

351020

c

Antenna aeroporto di Kraków-Balice

351030

2

Ufficio doganale di Nowy Targ

 

a

Antenna di Nowy Targ

352010

b

Antenna di Andrychów

352020

3

Ufficio doganale di Nowy Sącz

 

a

Antenna di Nowy Sącz

353010

b

Antenna di Muszyna

353020

c

Antenna di Tarnów

353030

4

Ufficio doganale di Kielce

 

a

Antenna di Kielce

354010

b

Antenna di Starachowice

354020

VI

DIREZIONE DELLE DOGANE DI ŁÓDŹ

 

1

Ufficio doganale di Łódź I

 

a

Antenna di Łódź I

361010

b

Antenna di Pabianice

361020

2

Ufficio doganale di Łódź II

 

a

Antenna di Łódź II

362010

b

Antenna di Kutno

362030

3

Ufficio doganale di Piotrków Trybunalski

 

a

Antenna di Piotrków Trybunalski

363010

VII

DIREZIONE DELLE DOGANE DI OLSZTYN

 

1

Ufficio doganale di Olsztyn

 

a

Antenna di Olsztyn

371010

b

Antenna di Bezledy

371030

c

Antenna di Ełk

371050

2

Ufficio doganale di Elbląg

 

a

Antenna di Braniewo

372020

b

Antenna di Iława

372040

VIII

DIREZIONE DELLE DOGANE DI OPOLE

 

1

Ufficio doganale di Opole

 

a

Antenna di Opole

381010

b

Antenna di Kędzierzyn-Koźle

381030

2

Ufficio doganale di Nysa

 

a

Antenna di Nysa

382010

IX

DIREZIONE DELLE DOGANE DI POZNAŃ

 

1

Ufficio doganale di Poznań

 

a

Antenna di Poznań

391010

b

Antenna di Poznań «MTP»

391020

c

Antenna aeroporto di Poznań-Ławica

391030

2

Ufficio doganale di Piła

 

a

Antenna di Piła

392010

3

Ufficio doganale di Leszno

 

a

Antenna di Leszno

393010

b

Antenna di Nowy Tomyśl

393020

4

Ufficio doganale di Kalisz

 

a

Antenna di Kalisz

394010

X

DIREZIONE DELLE DOGANE DI PRZEMYŚL

 

1

Ufficio doganale di Przemyśl

 

a

Antenna di Przemyśl

401010

b

Antenna di Medyka

401030

c

Antenna di Medyka — Żurawica

401040

d

Antenna di Korczowa

401060

e

Antenna di Werchrata

401070

2

Ufficio doganale di Rzeszów

 

a

Antenna di Rzeszów

402010

b

Antenna aeroporto di Rzeszów-Jasionka

402020

3

Ufficio doganale di Stalowa Wola

 

a

Antenna di Stalowa Wola

403010

b

Antenna di Mielec

403020

4

Ufficio doganale di Krosno

 

a

Antenna di Krosno

404010

XI

DIREZIONE DELLE DOGANE DI RZEPIN

 

1

Ufficio doganale di Zielona Góra

 

a

Antenna di Zielona Góra

411010

b

Antenna di Olszyna

411020

2

Ufficio doganale di Gorzów Wielkopolski

 

a

Antenna di Gorzów Wielkopolski

412010

3

Ufficio doganale di Świecko

 

a

Antenna di Świecko

413010

b

Antenna di Rzepin

413020

XII

DIREZIONE DELLE DOGANE DI SZCZECIN

 

1

Ufficio doganale di Szczecin

 

a

Antenna di Szczecin

421010

b

Antenna di Szczecin «Nabrzeże Łasztownia»

421030

c

Antenna aeroporto di Szczecin-Goleniów

421050

d

Antenna di Stargard Szczeciński

421060

e

Antenna di Kołbaskowo

421070

f

Antenna di Świnoujście

421080

g

Antenna di Lubieszyn

421090

2

Ufficio doganale di Koszalin

 

a

Antenna di Koszalin

422010

b

Antenna di Kołobrzeg

422020

c

Antenna di Szczecinek

422030

XIII

DIREZIONE DELLE DOGANE DI TORUŃ

 

1

Ufficio doganale di Bydgoszcz

 

a

Antenna di Bydgoszcz II

431020

2

Ufficio doganale di Toruń

 

a

Antenna di Toruń

432010

b

Antenna di Włocławek

432030

c

Antenna di Grudziądz

432040

XIV

DIREZIONE DELLE DOGANE DI VARSAVIA

 

1

Ufficio doganale di Varsavia I

 

a

Antenna di Varsavia IV

441040

2

Ufficio doganale di Varsavia II

 

a

Antenna di Varsavia VI

442020

3

Antenna di Varsavia III «Port Lotniczy»

 

a

Antenna di Varsavia «Osobowy»

443010

b

Antenna di Varsavia «Towarowy I»

443020

c

Antenna di Varsavia «Towarowy II»

443030

d

Antenna di Varsavia «Towarowy III»

443040

4

Ufficio doganale di Radom

 

a

Antenna di Radom

444010

5

Ufficio doganale di Pruszków

 

a

Antenna di Pruszków I

445010

b

Antenna di Błonie

445030

6

Ufficio doganale di Ciechanów

 

a

Antenna di Ciechanów

447010

XV

DIREZIONE DELLE DOGANE DI WROCŁAW

 

1

Ufficio doganale di Wrocław

 

a

Antenna di Wrocław I

451010

b

Antenna aeroporto di Wrocław-Strachowice

451030

2

Ufficio doganale di Legnica

 

a

Antenna di Legnica

452010

3

Ufficio doganale di Zgorzelec

 

a

Antenna di Jędrzychowice

453010

b

Antenna di Jelenia Góra

453020

4

Ufficio doganale di Wałbrzych

 

a

Antenna di Wałbrzych

454010

b

Antenna di Kudowia-Zdrój

454020

c

Antenna di Międzylesie

454030

2)   Lituania

L'elenco degli uffici doganali regionali della Repubblica di Lituania per i beni strategici è stato approvato dal direttore generale del dipartimento delle dogane con provvedimento del ministero delle Finanze n. 1B-756 del 30 luglio 2004 (Valstybės žinios (Gazzetta ufficiale), 2004, n. 125-4527) e può essere consultato sul sito web del ministero dell'Economia:

http://www.ukmin.lt/index.php/lt/Prekyba/Strateginiu/istatymai/

ELENCO DELLE DIREZIONI REGIONALI DELLE DOGANE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA ATTRAVERSO LE QUALI SI EFFETTUANO L'ESPORTAZIONE FUORI DEL TERRITORIO DOGANALE DELLA COMUNITÀ, L'IMPORTAZIONE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ O IL TRANSITO PER IL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ DELLE MERCI STRATEGICHE

1.   Vilnius customs district:

1.1.

Vilnius airport post, Rodūnios kelias 2, Vilnius (VA10/ LTVA1000).

1.2.

Vilnius post office post, Rodūnios kelias 9, Vilnius (VP10/ LTVP1000).

1.3.

Kena railway post, Kalvelių k., Vilniaus r. (VG10/ LTVG1000).

1.4.

Vaidotai railway post, Eišiškių plentas 100, Vilnius (VG20/ LTVG2000).

1.5.

Medininkai road post, kelias A3, Vilniaus r. (VK20/ LTVK2000).

1.6.

Šalčininkai road post, kelias 104, Šalčininkų r. (VK30/ LTVK3000).

1.7.

Vilnius-Kirtimai cargo post, Metalo g. 2a, Vilnius (VR30/ LTVR3000).

1.8.

Vilnius-Savanoriai cargo post, Savanorių pr. 174a, Vilnius (VR10/LTVR1000).

2.   Kaunas customs district:

2.1.

Kaunas airport post, Karmėlava, Kauno r. (KA10/ LTKA1000).

2.2.

Kybartai railway post, Kudirkos Naumiesčio g.4, Kybartai,Vilkaviškio r. (KG30/ LTKG3000).

2.3.

Kybartai road post, kelias A7, J.Basanavičiaus g. 1, Kybartai, Vilkaviškio r. (KK20/ LTKK2000).

2.4.

Kaunas-centre cargo post, Jovarų g. 3, Kaunas (KR10/ LTKR1000).

3.   Klaipėda customs district:

3.1.

Palanga airport post, Liepojos pl. 1, Palanga (LA10/ LTLA1000).

3.2.

Panemunė road post, kelias A12, Donelaičio g., Panemunė, Šilutės r. (LK40/ LTLK4000).

3.3.

Klaipėda cargo post, Šilutės pl. 9, Klaipėda (LR10/ LTLR1000).

3.4.

Malkai seaport post, Perkėlos g. 10, Klaipėda (LU90/ LTLU9000).

3.5.

Molas seaport post, Naujoji Uosto g. 23, Klaipėda (LUA0/ LTLUA000).

3.6.

Pilis seaport post, Nemuno g. 24, Klaipėda (LUB0/ LTLUB000).

4.   Šiauliai customs district:

4.1.

Šiauliai airport post, Lakūnų g. 4, Šiauliai (SA10/ LTSA1000).

4.2.

Radviliškis railway post, Geležinkelio kalnelis, Radviliškis (SG30/ LTSG3000).

4.3.

Šiauliai cargo post, Metalistų g. 4, Šiauliai (SR10/ LTSR1000).

5.   Panevėžis customs district:

5.1.

Panevėžis cargo post, Ramygalos g. 151, Panevėžys (PR20/ LTPR2000).

5.2.

Utena cargo post, Pramonės g. 5, Utena (PR40/ LTPR4000).

IV.   INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 21 DEL REGOLAMENTO

Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera d), del regolamento, gli Stati membri che hanno imposto un'autorizzazione per il trasferimento dal loro territorio verso un altro Stato membro di prodotti non elencati nell'allegato IV del regolamento (all'allegato IV figurano i prodotti che non possono circolare liberamente sul mercato unico) devono informarne la Commissione, la quale a sua volta pubblica tali informazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Soltanto Cipro, la Francia, la Germania, la Polonia e il Regno Unito si sono avvalsi di tale facoltà. In appresso vengono indicate in dettaglio le misure pertinenti.

1)   Cipro

Ai sensi del decreto ministeriale 600/2004, per i trasferimenti all'interno della Comunità di beni a duplice uso diversi da quelli elencati all'allegato IV può essere necessaria una licenza, qualora all'esportatore sia noto che la destinazione finale di tali beni si trovi all'esterno dell'Unione europea e vi sia il sospetto che detti beni possano essere usati per produrre, installare o rilevare armi di distruzione di massa.

2)   Francia

Per i trasferimenti all'interno della Comunità di beni a duplice uso inclusi nell'allegato IV del regolamento è necessaria una licenza. Formalità particolari sono previste per il trasferimento dei sistemi crittografici di cui all'allegato I, categoria 5, parte 2, del regolamento (cfr. articolo 18 del decreto del 13 dicembre 2001, relativo al controllo delle esportazioni verso i paesi terzi e al trasferimento negli Stati membri della Comunità europea di beni e tecnologie a duplice uso).

3)   Germania

I seguenti paragrafi del regolamento relativo ai pagamenti e al commercio con l'estero (Außenwirtschaftsverordnung — AWV), adottato il 18 dicembre 1986 (consultabile via internet al seguente indirizzo: http://www.ausfuhrkontrolle.info/vorschriften/awv_auszug.htm) sono rilevanti in questo contesto:

 

Articolo 7, comma 2, del regolamento sui pagamenti e il commercio con l'estero (AWV)

 

L'articolo 7, comma 2, può riferirsi a tutti i prodotti compresi nell'allegato I e a quelli elencati a livello nazionale (voci 900).

 

Articolo 7, comma 3, del regolamento sui pagamenti e il commercio con l'estero (AWV)

 

Articolo 7, comma 4, del regolamento sui pagamenti e il commercio con l'estero (AWV)

 

Articolo 2, comma 2, della legge sui pagamenti e il commercio con l'estero (AWG).

4)   Polonia

Ai sensi della legge del 29 novembre 2000 sul commercio estero di beni, tecnologie e servizi di importanza strategica per la sicurezza dello Stato e per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, le importazioni di prodotti a duplice uso definiti nella

parte 1: «Telecomunicazioni» 5A001a e 5A001b4,

parte 2: «Sicurezza dell'informazione» della categoria 5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio (modificato)

sono controllate dall'autorità di controllo delle importazioni, l'Agenzia per la sicurezza interna.

Le persone fisiche o giuridiche possono importare prodotti a duplice uso inclusi nel suddetto elenco presentando una richiesta scritta all'autorità di controllo delle importazioni nella quale dichiarano di voler importare tali prodotti nel territorio della Repubblica di Polonia.

Questa normativa è stata adottata per motivi di sicurezza dello Stato.

5)   Regno Unito

Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento, gli Stati membri possono imporre controlli per il trasferimento dal loro territorio verso un altro Stato membro di altri prodotti a duplice uso (diversi da quelli inclusi nell'allegato IV) se, salvo il rispetto di determinate disposizioni, al momento del trasferimento è noto che la destinazione finale dei prodotti in questione si trova all'esterno della Comunità.

Il Regno Unito ha recepito tale clausola nella legislazione interna, all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), dell'«Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order 2003» (Statutory Instrument 2003 n. 2764), modificato.

Ai sensi di tale ordinanza il Regno Unito può controllare qualsiasi bene incluso nell'allegato I ma non nell'allegato IV del regolamento, qualsiasi bene specificato all'articolo 4, paragrafi da 1 a 4, del regolamento e qualsiasi bene disciplinato a livello nazionale ai sensi della tabella 2 dell'ordinanza (cfr. i beni specificati al citato articolo 5), esportato o trasferito in un altro Stato membro, se al momento dell'esportazione/trasferimento è noto che la destinazione finale del bene/software o tecnologia si trova al di fuori della Comunità e il bene/software o tecnologia non deve essere sottoposto a processi o a lavorazioni nello Stato membro verso il quale deve essere esportato/trasferito.

Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito web del ministero del Commercio e dell'Industria:

http://www.dti.gov.uk/export.control

La normativa in materia consiste nell'«Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order 2003» (Statutory Instrument 2003 n. 2764), modificato, accessibile sul sito web del ministero del Commercio e dell'Industria:

http://www.dti.gov.uk/export.control


(1)  Escluse le dipendenze riconosciute e designate.


29.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 270/33


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(2005/C 270/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto

XS60/04

Stato membro

Regno Unito

Regione

Area del Galles occidentale e Valleys, facente parte dell'Obiettivo 1

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Telynau Teifi

Base giuridica

Industrial Development Act 1982, Sections 7 & 11.

Section 2 of the Local Government Act 2000

Spesa prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo totale

 

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

0,83 milioni di GBP

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

 

Data di applicazione

A decorrere dal 10.6.2004

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 30.9.2005

Obiettivo dell'aiuto

Aiuto alle PMI

 

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

No

Aiuto limitato a settori specifici

Miniere di carbone

 

Industria manifatturiera

 

Oppure

 

Siderurgia

 

Cantieri navali

 

Fibre sintetiche

 

Industria automobilistica

 

Altre industrie manifatturiere (manufattura di arpe)

Tutti i servizi

 

Oppure

 

Servizi di trasporto maritimo

 

Altri servizi di trasporto

 

Servizi finanziari

 

Altri servizi

 

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Welsh European Funding Office

Indirizzo:

Cwm Cynon Business Park

UK-Mountain Ash

CF45 4ER

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 6 del regolamento,

la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui:

a)

il totale dei costi ammissibili sia pari o superiore a 25 milioni di EUR e

l'intensità lorda dell'aiuto sia pari o superiore al 50%,

nelle regioni ammesse al beneficio degli aiuti regionali, l'intensità netta dell'aiuto sia pari o superiore al 50%; oppure

b)

l'importo totale lordo dell'aiuto sia pari o superiore a 15 milioni di EUR.

n.a.

 


Numero dell'aiuto

XS 117/03

Stato membro

Germania

Regione

Turingia (comune di Gera)

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Direttiva sugli aiuti

Base giuridica

Gemeinschaftsinitiative URBAN II Gera gemäß Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 des Rates vom 21. Juni 1999 mit allgemeinen Bestimmungen über die Strukturfonds (ABl. L 161 vom 26.6.1999, S. 1) sowie Operationelles Programm CCI No 2000.DE.16.0.PC.104;

Verordnung (EG) Nr. 70/2001 der Kommission vom 12. Januar 2001 (ABl. L 10 vom 13.1.2001, S. 33)

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

0,5 milioni di EUR

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

 

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

Si

 

Data di applicazione

A decorrere dal 31.10.2003

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 31.12.2006

Obiettivo dell'aiuto

Aiuto alle piccole e medie imprese

Si

 

 Settori economici interessati

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

Si

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Comune di Gera

Referat Wirtschaftsförderung Martketing

Indirizzo:

Kornmarkt 12

DE-07545 Gera

Altre informazioni:

TROJE Beratung GmbH

Hermann-Elflein-Straße 18 A, DE–14467 Potsdam

Sig. Jentzsch

Tel. 0331/28147-0

Fax 0331/28147-28

E-Mail: info@troje.de

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 6 del regolamento,

la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui:

a)

il totale dei costi ammissibili sia pari o superiore a 25 milioni di EUR e

l'intensità lorda dell'aiuto sia pari o superiore al 50%,

nelle regioni ammesse al beneficio degli aiuti regionali, l'intensità netta dell'aiuto sia pari o superiore al 50 %; oppure

b)

l'importo totale lordo dell'aiuto sia pari o superiore a 15 milioni di EUR.

Si

 


Numero dell'aiuto

XS 146/03

Stato membro

Regno Unito

Regione

Inghilterra nord orientale

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Milieu Developments Ltd — Selling Capacity in the North East

Base giuridica

Section 11(1) of the Industrial Development Act 1982

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

 

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

 GBP 940 000

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

 

Data di applicazione

A decorrere da 28/11/2003

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino a 31.12.2005

Obiettivo dell'aiuto

Aiuto alle PMI

 

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Government Office for the North East

European Programmes Secretariat

Indirizzo:

Wellbar House

Gallowgate

UK-Newcastle upon Tyne

NE1 4TD

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 6 del regolamento,

la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui:

a)

il totale dei costi ammissibili sia pari o superiore a 25 milioni di EUR e

l'intensità lorda dell'aiuto sia pari o superiore al 50%,

nelle regioni ammesse al beneficio degli aiuti regionali, l'intensità netta dell'aiuto sia pari o superiore al 50 %; oppure

b)

l'importo totale lordo dell'aiuto sia pari o superiore a 15 milioni di EUR.

NA

 


29.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 270/37


Avviso di scadenza di misure antidumping

(2005/C 270/10)

Poiché in seguito alla pubblicazione dell'avviso d'imminente scadenza (1) non è pervenuta alcuna domanda di riesame, la Commissione informa che le misure antidumping indicate in appresso giungeranno prossimamente a scadenza.

Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (2) del 22 dicembre 1995 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte dei paesi non membri della Comunità europea.

Prodotto

Paese(i) d'origine o d'esportazione

Misure

Riferimento

Data della scadenza

Bilance elettroniche

Repubblica popolare cinese Repubblica di Corea Taiwan

Dazio antidumping

Regolamento (CE) n. 2605/2000 del Consiglio (GU L 301 del 30.11.2000, pag. 42) modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 692/2005 (GU L 112 del 3.5.2005, pag. 1)

1.12.2005


(1)  GU C 52 del 2.3.2005, pag. 2.

(2)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12)


29.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 270/38


Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(2005/C 270/11)

1.

La Commissione informa che, se non viene avviato un riesame conformemente al procedimento seguente, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995 (1) del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

2.   Procedimento

I produttori comunitari possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, in assenza delle misure, il dumping o il pregiudizio potrebbero continuare o ripetersi.

Se la Commissione dovesse decidere di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari avranno la possibilità di sviluppare o di confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare le loro osservazioni in merito.

3.   Termine

I produttori comunitari possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, Direzione generale del Commercio (divisione B-1), J-79 5/16, BE-1049 Bruxelles (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.

4.

Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio del 22 dicembre 1995.

Prodotto

Paese(i) d'origine o d'esportazione

Misure

Riferimento

Data della scadenza

Cavi di acciaio

Russia Tailandia Turchia

Dazio antidumping

Regolamento (CE) n. 1601/2001 del Consiglio (GU L 211 del 4.8.2001, pag. 1) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 564/2005 del Consiglio (GU L 97 del 15.4.2005, pag. 1)

5.8.2006

Russia Tailandia

Impegni

Decisione 2001/602/CE della Commissione (GU L 211 del 4.8.2001, pag. 47)

5.8.2006


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  telefax (32-2) 295 65 05.


29.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 270/39


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, modificato dal regolamento (CE) n. 363/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione

(2005/C 270/12)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto

XT55/04

Stato membro

Regno Unito

Regione

Inghilterra nord-occidentale

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Training Support for BAE Systems Marine Submarines

Base giuridica

Regional Development Agencies Act 1998

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

 

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

435 000 GBP per oltre 2 anni

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento

 

Data di applicazione

Dall'1.7.2004

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 31.3.2006

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Formazione specifica

No

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

No

Aiuto limitato a settori specifici:

Agricoltura

 

Pesca e acquacoltura

 

Miniere di carbone

 

Industria manifatturiera

 

Oppure

 

Siderurgia

 

Cantieri navali (Navi da guerra)

Fibre sintetiche

 

Industria automobilistica

 

Altre industrie manifatturiere

 

Tutti i servizi

 

Oppure

 

Servizi di trasporto marittimo

 

Altri servizi di trasporto

 

Servizi finanziari

 

Altri servizi

 

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome

Northwest Development Agency

Indirizzo:

Rennaissance House, PO Box 37, Centre Park, Warrington, Cheshire, England WA1 1XB

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 5 del regolamento

 


Numero dell'aiuto

XT40/03

Stato membro

Belgio

Regione

Fiandre

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

BOMBARDIER TRANSPORTATION BELGIUM NV

Vaartdijkstraat 5

BE-8200 BRUGGE

Base giuridica

Besluit van de Vlaamse regering van 04/07/2003

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

 

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

 0,9 milioni di EUR

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, del regolamento

 

Data di applicazione

4.7.2003

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 31.12.2004

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Formazione specifica

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

No

Aiuto limitato a settori specifici:

Pratica ad hoc

Agricoltura

 

Pesca e acquacoltura

 

Miniere di carbone

 

Industria manifatturiera

 

oppure

 

Siderurgia

 

Cantieri navali

 

Fibre sintetiche

 

 Industria automobilistica

 

Altre industrie manifatturiere

Fabbricazione materiale rotabile per ferrovie e tranvie

Tutti i servizi

 

oppure

 

Servizi di trasporto marittimo

 

Altri servizi di trasporto

 

Servizi finanziari

 

Altri servizi

 

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Administratie Economie

Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid

Indirizzo:

Markiesstraat 1

BE-1000 Brussel

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 5 del regolamento

La misura esclude l'erogazione di aiuto o ne prevede la notifica preliminare alla Commissione, qualora l'importo del contributo concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione superi 1 milione di EUR

 


29.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 270/42


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(2005/C 270/13)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data di adozione:

Stato Membro: Germania (Bayern)

Numero dell'aiuto: N 212/2005

Titolo nella lingua originale: Bayerisches Förderprogramm «Angewandte Forschung»

Obiettivo: Ricerca e sviluppo — Tutti i settori

Base giuridica: Haushaltsordnung des Freistaats Bayern (BayHo); — Bayerisches Förderprogramm «Angewandte Forschung» — Programmbeschreibung

Stanziamento: Spesa annuale prevista:

2005: 2 500 000 EUR

2006-2010: 5 000 000 EUR

Importo totale dell'aiuto previsto: 27 500 000 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: 100 %

Durata:

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Repubblica di Slovenia

N. dell'aiuto: N 297/2004

Titolo: Aiuto nel settore della pesca

Obiettivo: Indennizzo dei danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali

Fondamento giuridico: Člen 4(a) Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o financiranju in sofinaciranju razvoja morskega in sladkovodnega ribištva za leta 2004-2006

Zakon o morskem ribištvu (UL RS, št. 58/02)

Stanziamento: 35 200 000 SIT

Intensità od importo dell'aiuto: Intensità fino al 100 %

Durata: 1 anno

Altre informazioni: Relazione

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione:

Stato Membro: Italia

Numero dell'aiuto: N 336/2005

Titolo nella lingua originale: Fondimpresa/Finmeccanica — Programma formativo «Innovare per competere»

Obiettivo: Formazione — Industria manifatturiera

Base giuridica: Reg. (CE) 69/01; art. 118 L. 388/2000; art. 48 L. 289/2002; Decreto Min. Lavoro 23 aprile 2003; DM 148 del 24.6.2003; DM 351 del 25.11.2003

Importo totale dell'aiuto previsto: 1 600 000 EUR

Durata:

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione:

Numero dell'aiuto: N 564 B/2004

Stato Membro: Austria [Niederösterreich]

Titolo nella lingua originale: Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen zur Behebung von Katastrophenschäden

Base giuridica: Katastrophenfondsgesetz 1996, BGBl. Nr. 201/1996

Obiettivo: Compensazione di danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali

Importo totale dell'aiuto previsto: Ad hoc

Intensità d'aiuto massima: 70 %

Durata: Illimitata

Altre informazioni: Regime di aiuto — Sovvenzione diretta

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data della decisione:

Stato membro: Svezia

Aiuto n.: NN 51/2005 (proroga dell'aiuto N 748/99)

Denominazione: Aiuto di Stato in favore della produzione cinematografica e di attività in campo cinematografico in Svezia (Accordo dell'Istituto svedese per la cinematografia)

Obiettivo: Settore audiovisivo

Base giuridica: 2000-års filmavtal

Stanziamento: 28,8 milioni di EUR

Intensità o importo dell'aiuto:: Sovvenzioni a concorrenza del 50 % del budget totale di produzione

Durata: 1o gennaio — 31 dicembre 2005

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/


29.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 270/44


AIUTO DI STATO

(Articoli 87, 88 e 89 del trattato che istituisce la Comunità europea)

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE agli altri Stati membri e ai terzi interessati

Aiuto di Stato n. C 10/2000 (ex NN 112/99 e ex N 141/99)

Aiuto a favore di STAMAG Stahl- und Maschinenbau (Sassonia) — Germania

(2005/C 270/14)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con lettera del 14.12.2000, che si riporta di seguito, la Commissione ha comunicato alla Germania la decisione di chiudere il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

TESTO DELLA LETTERA

«1.

Con lettera del 24 febbraio 1999, pervenuta il 26 febbraio 1999, la Repubblica federale di Germania ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, un aiuto a favore di STAMAG Stahl- und Maschinenbau AG registrato con il n. N 141/99.

2.

Già nel 1997 la Commissione aveva autorizzato un aiuto alla ristrutturazione a favore della predetta impresa (1). L'aiuto notificato nel 1999 è stato considerato alla stregua di una modifica del piano di ristrutturazione iniziale.

3.

Il 25 marzo 1999 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni. Il termine per la risposta è stato prorogato prima al 7 maggio e successivamente al 5 giugno 1999. Le informazioni richieste sono state trasmesse con lettere del 7 e del 21 giugno 1999, dell'8, del 12 e del 13 luglio 1999. Il 20 luglio 1999 si è tenuta una riunione con i rappresentanti del governo federale per un ulteriore esame del caso. Altri dettagli sono stati comunicati alla Commissione con lettere del 2 e del 26 agosto 1999.

4.

Con lettera del 19 agosto 1999 (registrata il 27 agosto 1999) la Commissione è stata informata del pagamento di una parte del pacchetto di aiuti notificato, nonché di ulteriori misure di aiuto. Il caso è stato pertanto registrato come aiuto non notificato con il numero NN 112/1999. Ulteriori informazioni sono state trasmesse con lettere del 7, del 12 e del 26 ottobre 1999, e del 12 novembre 1999. Il 27 dicembre 1999 il governo federale ha comunicato che il 10 dicembre 1999 l'impresa aveva presentato domanda di fallimento, e ha ritirato la notificazione.

5.

Dato che le informazioni disponibili lasciavano presumere che le misure di aiuto erano state in parte già realizzate, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale. La decisione della Commissione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee  (2).

6.

La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni in merito all'aiuto in oggetto. Le osservazioni del Regno Unito sono pervenute alla Commissione per il tramite della relativa Rappresentanza permanente presso la UE. Le osservazioni del Regno Unito sono state trasmesse alla Germania, alla quale è stata data la possibilità di esprimersi in proposito.

7.

I commenti della Germania sono pervenuti il 27 luglio 2000. Nella lettera veniva spiegato che alla fine non era stato erogato nessun nuovo aiuto e che l'aiuto autorizzato dalla Commissione nel 1997 era confluito nella massa fallimentare.

8.

La Commissione prende atto che ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (3) lo Stato membro interessato può ritirare la notificazione prima che la Commissione abbia adottato una decisione sul caso. Nel caso in cui la Commissione abbia avviato il procedimento di indagine formale, essa provvede a dichiararlo chiuso.

9.

Pertanto, la Commissione decide di chiudere il procedimento di indagine formale avviato ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, e prende atto che l'aiuto in oggetto non è stato mai erogato e che la Repubblica federale di Germania ha ritirato la notificazione».


(1)  GU C 58 del 24.2.1998.

(2)  GU C 110 del 15.4.2000.

(3)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, GU C 83 del 27.3.1999, pag. 1.


29.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 270/45


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.3964 — Berkshire Hathaway/MEHC)

(2005/C 270/15)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 20/10/2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M3964. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


29.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 270/45


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.3784 — Tridonicatco/Toyoda Gosei/LED JV)

(2005/C 270/16)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 19/10/2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M3784. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


29.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 270/46


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.3972 — TRW Automotive/Dalphi Metal España)

(2005/C 270/17)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 12/10/2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M3972. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


29.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 270/46


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.3933 — Deutsche Bank/Hardt/Trafalgar/Kunert)

(2005/C 270/18)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 17/10/2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M3933. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


III Informazioni

Commissione

29.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 270/47


Programma di lavoro AGIS 2006

(2005/C 270/19)

Il testo integrale del programma di lavoro AGIS 2006 e degli inviti a presentare proposte è pubblicato nel sito internet JLS al seguente indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/agis/funding_agis_en.htm.

Termine per la presentazione delle proposte: 27 gennaio 2006


Rettifiche

29.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 270/48


Rettifica dell'autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 262 del 21 ottobre 2005 )

(2005/C 270/20)

A pagina 5, primo caso, in corrispondenza di «Numero dell'aiuto»:

anziché:

«N 292/2004»,

leggi:

«N 292/2005».