ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 264E |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
48o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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I Comunicazioni |
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Consiglio |
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2005/C 264E/1 |
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2005/C 264E/2 |
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2005/C 264E/3 |
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IT |
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I Comunicazioni
Consiglio
25.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 264/1 |
POSIZIONE COMUNE (CE) N. 30/2005
definita dal Consiglio il 18 luglio 2005
in vista dell'adozione della direttiva 2005/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE
(2005/C 264 E/01)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, e l'articolo 95, paragrafo 1, per quanto riguarda gli articoli 4, 5 e 18 della presente direttiva,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
visto il parere del Comitato delle regioni (3),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4),
considerando quanto segue:
(1) |
È auspicabile armonizzare le misure nazionali in materia di pile e accumulatori e di rifiuti di pile e accumulatori. L'obiettivo primario della presente direttiva è di ridurre al minimo l'impatto ambientale negativo delle pile e degli accumulatori e dei rifiuti di pile e accumulatori, contribuendo in tal modo alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente. Pertanto la base giuridica è l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato. È altresì opportuno tuttavia prendere misure a livello comunitario sulla base dell'articolo 95, paragrafo 1, del trattato per armonizzare i requisiti concernenti il tenore di metalli pesanti e l'etichettatura delle pile e degli accumulatori e assicurare così il corretto funzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza all'interno della Comunità. |
(2) |
La comunicazione della Commissione del 30 luglio 1996 sul riesame della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti ha definito le linee guida della futura politica comunitaria in materia di rifiuti. La comunicazione sottolinea la necessità di ridurre la quantità di sostanze pericolose presenti nei rifiuti ed evidenzia i potenziali benefici derivanti dall'adozione di norme comunitarie volte a limitare la presenza di tali sostanze nei prodotti e nei processi produttivi. La comunicazione precisa inoltre che nei casi in cui non è possibile evitare la formazione di rifiuti, occorre riutilizzarli o recuperarne i materiali o l'energia. |
(3) |
La direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (5), ha consentito il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia. Tuttavia gli obiettivi di tale direttiva non sono stati interamente raggiunti. Anche la decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (6), e la direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (7), sottolineano la necessità di procedere alla sua revisione. Occorre pertanto, a fini di chiarezza, rivedere e sostituire la direttiva 91/157/CEE. |
(4) |
Per conseguire i suoi obiettivi in materia di ambiente, la presente direttiva vieta l'immissione sul mercato di taluni tipi di pile e accumulatori contenenti mercurio o cadmio. Essa promuove inoltre un livello elevato di raccolta e di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori e una migliore prestazione ambientale di tutti gli operatori coinvolti nel ciclo di vita di pile e accumulatori, cioè produttori, distributori, utilizzatori finali e, in particolare, quegli operatori direttamente impegnati nel trattamento e nel riciclaggio dei rifiuti di pile e di accumulatori. Le norme specifiche necessarie a tale scopo integrano la normativa comunitaria esistente sui rifiuti, in particolare la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (8), la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (9), e la direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti (10). |
(5) |
Per impedire che i rifiuti di pile e accumulatori vengano eliminati in modo nocivo per l'ambiente ed evitare di confondere gli utilizzatori finali circa i diversi obblighi di gestione dei rifiuti per i diversi tipi di pile e accumulatori, la presente direttiva dovrebbe applicarsi a tutte le pile e gli accumulatori immessi in commercio nella Comunità. Tale vasto ambito di applicazione dovrebbe inoltre consentire di realizzare economie di scala nella raccolta e nel riciclaggio e di economizzare in modo ottimale le risorse. |
(6) |
Le pile e gli accumulatori costituiscono una fonte essenziale di energia nella nostra società e la loro affidabilità è fondamentale per la sicurezza di molti prodotti, apparecchi e servizi. |
(7) |
È opportuno distinguere fra pile e accumulatori portatili da un lato e batterie e accumulatori industriali e per autoveicoli dall'altro. Lo smaltimento di batterie e accumulatori industriali e per autoveicoli in discariche o per incenerimento dovrebbe essere vietato. |
(8) |
Esempi di pile e accumulatori industriali comprendono le pile e gli accumulatori utilizzati per l'alimentazione elettrica di emergenza o di riserva negli ospedali, aeroporti o uffici, le pile e gli accumulatori utilizzati sui treni o gli aeromobili e le pile e gli accumulatori utilizzati sulle piattaforme petrolifere in mare o nei fari. Comprendono inoltre le pile e gli accumulatori progettati per i terminali portatili per i pagamenti in negozi e ristoranti, i lettori di codici a barre utilizzati nei negozi, le apparecchiature video professionali per canali televisivi e teatri di posa professionali, le lampade per minatori e le lampade per immersione montate su caschi da minatore o su caschi per immersione professionali, le pile di riserva per le porte elettriche, intese a impedirne il blocco o a evitare lo schiacciamento di persone, e le pile e gli accumulatori utilizzati per strumentazioni o in vari tipi di apparecchiature di misurazione e strumentazione e pile o apparecchiature utilizzate per i pannelli solari, i pannelli fotovoltaici e per altre applicazioni di energia rinnovabile. Le pile e gli accumulatori industriali comprendono anche le pile e gli accumulatori utilizzati sui veicoli elettrici, quali automobili, sedie a rotelle, biciclette, veicoli aeroportuali e veicoli per il trasporto automatico. In aggiunta agli esempi contenuti in questo elenco non esauriente dovrebbero essere considerati industriali le pile o gli accumulatori non sigillati e non destinati agli autoveicoli. |
(9) |
Esempi di pile o accumulatori portatili, che sono tutte le pile e gli accumulatori sigillati che una persona normale potrebbe trasportare a mano senza difficoltà, diversi dalle batterie o dagli accumulatori per autoveicoli, nonché dalle pile o dagli accumulatori industriali, comprendono pile a cella singola (quali pile AA e AAA) e pile e accumulatori utilizzati dai consumatori o dai professionisti in telefoni cellulari, computer portatili, utensili elettrici senza fili, giocattoli ed elettrodomestici quali spazzolini da denti, rasoi e aspirapolvere portatili elettrici (comprese apparecchiature simili utilizzate in scuole, negozi, aeroporti, ristoranti, uffici od ospedali) e qualsiasi pila che può essere utilizzata dai consumatori per i normali apparecchi domestici. |
(10) |
La Commissione dovrebbe valutare la necessità di adattare la presente direttiva, tenendo conto delle prove tecniche e scientifiche disponibili. In particolare, la Commissione dovrebbe effettuare una revisione dell'esenzione dal divieto imposto sul cadmio prevista per le pile e gli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in utensili elettrici senza fili. Esempi di utensili elettrici senza fili sono gli utensili utilizzati dai consumatori e dai professionisti per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, martellare, rivettare, avvitare, lucidare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali, nonché per falciare, tagliare e per altre attività di giardinaggio. |
(11) |
Inoltre la Commissione dovrebbe controllare, e gli Stati membri dovrebbero favorire, gli sviluppi tecnologici che migliorano l'efficienza ambientale delle pile e degli accumulatori lungo l'intero ciclo di vita, anche attraverso la partecipazione ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). |
(12) |
Al fine di tutelare l'ambiente, occorre procedere alla raccolta dei rifiuti di pile e di accumulatori. Per le pile e gli accumulatori portatili, si dovrebbero costituire sistemi di raccolta che raggiungano un elevato tasso di raccolta. Ciò implica l'introduzione di appositi sistemi di raccolta che consentano agli utilizzatori finali di disfarsi agevolmente e senza alcun onere economico di tutti i rifiuti di pile e accumulatori portatili. Diversi sistemi di raccolta e dispositivi di finanziamento sono indicati per pile e accumulatori di tipo diverso. |
(13) |
È auspicabile che gli Stati membri conseguano un elevato tasso di raccolta e di riciclaggio dei rifiuti di pile e di accumulatori, in modo da ottenere un elevato livello di tutela ambientale e di recupero dei materiali in tutta la Comunità. La presente direttiva dovrebbe pertanto stabilire obiettivi minimi di raccolta e riciclaggio per gli Stati membri. È opportuno calcolare il tasso di raccolta sulla base di una media annuale di vendite degli anni precedenti, in modo da disporre di obiettivi comparabili per tutti gli Stati membri che siano proporzionati al livello nazionale di consumo di pile. |
(14) |
Occorre introdurre specifici obblighi di riciclaggio per le pile e gli accumulatori al cadmio e al piombo, al fine di conseguire un elevato livello di recupero del materiale in tutta la Comunità ed evitare disparità tra Stati membri. |
(15) |
Tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare ai sistemi di raccolta, di trattamento e di riciclaggio. Tali sistemi devono essere concepiti in modo da evitare discriminazioni nei confronti dei prodotti importati, ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza. |
(16) |
Occorre ottimizzare i sistemi di raccolta e di riciclaggio, segnatamente al fine di ridurre al minimo i costi e l'impatto ambientale negativo del trasporto. I sistemi di trattamento e riciclaggio dovrebbero avvalersi delle migliori tecniche disponibili, secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 11, della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (11). |
(17) |
Occorre stabilire a livello comunitario i principi fondamentali per il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e di accumulatori. I sistemi di finanziamento dovrebbero consentire il conseguimento di elevati tassi di raccolta e di riciclaggio e tradurre in atto il principio della responsabilità del produttore. I produttori dovrebbero pertanto finanziare i costi della raccolta, del trattamento e del riciclaggio di tutte le pile e di tutti gli accumulatori raccolti, deducendone il guadagno ricavato dalla vendita dei materiali recuperati. In talune circostanze tuttavia può essere giustificata l'applicazione di norme de minimis ai piccoli produttori. |
(18) |
Al fine di ottenere un buon tasso di raccolta, è necessario prevedere che i consumatori finali siano informati sull'utilità della raccolta differenziata, sui sistemi di raccolta disponibili e sul proprio ruolo di consumatori finali nella gestione dei rifiuti di pile e di accumulatori. Occorre disciplinare in modo dettagliato il sistema di etichettatura, che deve fornire ai consumatori finali informazioni trasparenti, chiare e affidabili sulle pile e sugli accumulatori nonché sugli eventuali metalli pesanti in essi contenuti. |
(19) |
Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione degli strumenti economici (quali ad esempio aliquote d'imposta differenziate) eventualmente utilizzati per conseguire gli obiettivi della presente direttiva e in particolare per conseguire elevati tassi di raccolta differenziata e di riciclaggio. |
(20) |
Per verificare l'attuazione degli obiettivi della presente direttiva sono necessari dati affidabili e comparabili sulla quantità di pile e accumulatori immessi sul mercato, raccolti e riciclati. |
(21) |
Gli Stati membri devono stabilire le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva ed assicurarne l'effettiva applicazione. Le sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive. |
(22) |
Conformemente al paragrafo 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (12), il Consiglio dovrebbe incoraggiare gli Stati membri a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento. |
(23) |
Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva devono essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (13). |
(24) |
Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire la tutela dell'ambiente e il corretto funzionamento del mercato interno, non possono essere adeguatamente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della dimensione e degli effetti dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. In base al principio di proporzionalità di cui al medesimo articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi. |
(25) |
La presente direttiva si applica fatta salva la legislazione comunitaria in materia di norme sanitarie, di qualità e di sicurezza e la specifica normativa comunitaria in materia di gestione dei rifiuti, in particolare la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (14), e la direttiva 2002/96/CE. |
(26) |
Sotto il profilo della responsabilità del produttore, i produttori di pile e di accumulatori e i produttori di altri prodotti che comprendono una pila o un accumulatore sono responsabili della gestione delle pile e degli accumulatori che immettono sul mercato. È opportuno, pur evitando di duplicare gli oneri, un approccio flessibile per consentire di finanziare i sistemi al fine di tener conto delle diverse situazioni nazionali nonché dei sistemi vigenti, in particolare quelli istituiti per conformarsi alle direttive 2000/53/CE e 2002/96/CE. |
(27) |
La direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (15), non si applica alle pile e agli accumulatori utilizzati nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. |
(28) |
Le batterie e gli accumulatori per autoveicoli e le pile e gli accumulatori industriali utilizzati nei veicoli devono essere conformi ai requisiti stabiliti dalla direttiva 2000/53/CE, in particolare dall'articolo 4. Pertanto l'uso del cadmio nelle pile e negli accumulatori industriali dovrebbe essere vietato, sempreché essi non facciano oggetto di una deroga a norma dell'allegato II della suddetta direttiva, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva stabilisce:
1) |
norme in materia di commercializzazione delle pile e degli accumulatori; e |
2) |
norme specifiche per la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori, destinate a integrare la pertinente normativa comunitaria sui rifiuti. |
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica a tutti i tipi di pile e accumulatori, indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla composizione materiale o dall'uso cui sono destinati. La direttiva si applica fatte salve le direttive 2000/53/CE e 2002/96/CE.
2. La presente direttiva non si applica alle pile e agli accumulatori utilizzati in:
a) |
apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza, armi, munizioni e materiale bellico, ad esclusione dei prodotti che non sono destinati a fini specificamente militari; |
b) |
apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio. |
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
1) |
«pila o accumulatore», una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o costituita da uno o più elementi secondari (ricaricabili); |
2) |
«pacco batterie», un gruppo di pile o accumulatori collegati tra loro e/o racchiusi come un'unità singola e a sé stante in un involucro esterno non destinato ad essere lacerato o aperto dall'utilizzatore; |
3) |
«pile o accumulatori portatili», le pile o gli accumulatori che:
|
4) |
«pile a bottone», piccole pile o accumulatori portatili di forma rotonda, di diametro superiore all'altezza, utilizzati a fini speciali in prodotti quali protesi acustiche, orologi e piccoli apparecchi portatili e come energia di riserva; |
5) |
«batterie o accumulatori per autoveicoli», le batterie o gli accumulatori utilizzati per l'avviamento, l'illuminazione e l'accensione; |
6) |
«pile o accumulatori industriali», le pile o gli accumulatori progettati esclusivamente a uso industriale o professionale, o utilizzati in qualsiasi tipo di veicoli elettrici; |
7) |
«rifiuti di pile o accumulatori», le pile e gli accumulatori che costituiscono rifiuti ai sensi dell'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE; |
8) |
«riciclaggio», il ritrattamento in un processo di produzione di materiali di rifiuto per la funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia; |
9) |
«smaltimento», una qualsiasi delle operazioni applicabili di cui all'allegato II A della direttiva 75/442/CEE; |
10) |
«trattamento», le attività eseguite sui rifiuti di pile e accumulatori dopo la consegna ad un impianto per la selezione, la preparazione per il riciclaggio o la preparazione per lo smaltimento; |
11) |
«apparecchio», qualsiasi apparecchiatura elettrica o elettronica, secondo la definizione di cui alla direttiva 2002/96/CE, alimentata o capace di essere alimentata interamente o parzialmente da pile o accumulatori; |
12) |
«produttore», qualsiasi persona in uno Stato membro che, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, ivi comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite nella direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (16), immette in commercio per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, nel territorio dello Stato membro in questione; |
13) |
«distributore», qualsiasi persona che fornisce pile e accumulatori nell'ambito di un'attività professionale ad un utilizzatore finale; |
14) |
«immissione in commercio», la fornitura o la messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in favore di terzi all'interno della Comunità, compresa l'importazione nel territorio doganale della Comunità; |
15) |
«operatori economici», i produttori, i distributori, gli operatori addetti alla raccolta, i riciclatori e altri operatori di impianti di trattamento; |
16) |
«utensili elettrici senza fili», apparecchi portatili alimentati da pile o accumulatori e destinati ad attività di manutenzione, di costruzione o di giardinaggio. |
Articolo 4
Divieti
1. Fatta salva la direttiva 2000/53/CE, gli Stati membri vietano l'immissione in commercio:
a) |
di tutte le pile o accumulatori, anche incorporati in apparecchi, contenenti più dello 0,0005 % di mercurio in peso; e |
b) |
di pile o accumulatori portatili, compresi quelli incorporati in apparecchi, contenenti più dello 0,002 % di cadmio in peso. |
2. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera a), non si applica alle pile a bottone con un tenore di mercurio non superiore al 2 % in peso.
3. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica alle pile e agli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in:
a) |
sistemi di emergenza e di allarme, comprese le luci di emergenza; |
b) |
apparecchiature medicali; o |
c) |
utensili elettrici senza fili. |
4. La Commissione riesamina la deroga di cui al paragrafo 3, lettera c), e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, corredata, se del caso, di pertinenti proposte, entro … (17), al fine di vietare il cadmio nelle pile e negli accumulatori.
Articolo 5
Immissione in commercio
1. Gli Stati membri non possono, per i motivi esposti nella presente direttiva, ostacolare, vietare o limitare l'immissione in commercio sul loro territorio di pile e accumulatori conformi ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisiti stabiliti dalla presente direttiva non siano immessi in commercio o siano ritirati dal commercio.
Articolo 6
Obiettivo generale
Gli Stati membri si adoperano per promuovere al massimo la raccolta differenziata di rifiuti di pile e accumulatori, tenendo conto degli effetti del trasporto sull'ambiente, e per ridurre al minimo lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori come rifiuti urbani non differenziati.
Articolo 7
Sistemi di raccolta
1. Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposti adeguati sistemi di raccolta di rifiuti di pile e accumulatori portatili. Tali sistemi:
a) |
consentono agli utilizzatori finali di disfarsi dei rifiuti di pile o accumulatori portatili in punti di raccolta loro accessibili nelle vicinanze, tenuto conto della densità della popolazione; |
b) |
non comportano oneri per gli utilizzatori finali nel momento in cui si disfano dei rifiuti di pile o accumulatori portatili, né l'obbligo di acquistare nuove pile o nuovi accumulatori; |
c) |
possono funzionare unitamente ai sistemi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE. |
L'articolo 10 della direttiva 75/442/CEE non si applica ai punti di raccolta istituiti per conformarsi alla precedente lettera a).
2. A condizione che i sistemi soddisfino i criteri di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono:
a) |
esigere che i produttori introducano tali sistemi; |
b) |
esigere che altri operatori economici partecipino a detti sistemi; |
c) |
mantenere i sistemi esistenti. |
3. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di pile e accumulatori industriali, o terzi che agiscono a loro nome, non rifiutino di riprendere i rifiuti di pile e accumulatori industriali presso gli utilizzatori finali, indipendentemente dalla composizione chimica e dall'origine. Anche i terzi indipendenti possono raccogliere pile e accumulatori industriali.
4. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di batterie e accumulatori per autoveicoli, o terzi, introducano sistemi di raccolta dei rifiuti di batterie e accumulatori per autoveicoli presso gli utilizzatori finali o in punti di raccolta a loro accessibili nelle vicinanze, a meno che la raccolta venga effettuata attraverso i sistemi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/53/CE. In caso di batterie e accumulatori per autoveicoli ad uso privato non commerciale, tali sistemi non comportano oneri per gli utilizzatori finali nel momento in cui si disfano dei rifiuti di batterie o accumulatori, né l'obbligo di acquistare nuove batterie o nuovi accumulatori.
Articolo 8
Strumenti economici
Gli Stati membri possono ricorrere a strumenti economici (ad esempio aliquote di imposta differenziate o sistemi di deposito) per promuovere la raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori o per incentivare l'uso di pile e accumulatori contenenti meno sostanze inquinanti. In tal caso, notificano alla Commissione le misure relative all'attuazione di tali strumenti.
Articolo 9
Obiettivi di raccolta
1. Ai fini del presente articolo, per «tasso di raccolta» concernente un determinato Stato membro nell'arco di un anno civile si intende la percentuale ottenuta dividendo il peso dei rifiuti di pile e accumulatori portatili raccolti in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, nell'anno civile considerato per le vendite annuali medie di pile e accumulatori portatili all'utilizzatore finale in peso in detto Stato membro in tale anno civile e nei due anni civili precedenti. Gli Stati membri calcolano il tasso di raccolta per la prima volta in relazione al sesto anno civile completo successivo all'entrata in vigore della presente direttiva.
Fatta salva la direttiva 2002/96/CE, i dati annuali relativi alla raccolta e alle vendite comprendono pile e accumulatori incorporati in apparecchi.
2. Gli Stati membri sono tenuti a conseguire almeno i seguenti tassi di raccolta:
a) |
25 % entro … (18); |
b) |
45 % entro … (19). |
3. Gli Stati membri controllano ogni anno i tassi di raccolta secondo il piano di cui all'allegato I. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti (20), gli Stati membri trasmettono alla Commissione i rapporti entro sei mesi dalla fine dell'anno civile in questione. I rapporti indicano in che modo gli Stati membri hanno ottenuto i dati necessari per il calcolo del tasso di raccolta.
4. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2:
a) |
possono essere stabilite disposizioni transitorie per risolvere le difficoltà incontrate da uno Stato membro, nel soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2 a causa di circostanze nazionali specifiche; |
b) |
è definita una metodologia comune per calcolare le vendite annuali di pile e accumulatori portatili agli utilizzatori finali entro … (21). |
Articolo 10
Trattamento e riciclaggio
1. Gli Stati membri provvedono affinché, entro … (22):
a) |
i produttori o i terzi introducano sistemi per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori basati sulle migliori tecniche disponibili; |
b) |
tutte le pile e gli accumulatori individuabili e raccolti a norma dell'articolo 7 siano sottoposti a trattamento e riciclaggio con siffatti sistemi. |
Tuttavia, gli Stati membri possono destinare, conformemente al trattato, pile o accumulatori portatili raccolti contenenti cadmio, mercurio o piombo a discariche o a depositi sotterranei nel quadro di una strategia di riduzione progressiva dei metalli pesanti, allorché non è disponibile un mercato finale valido. Gli Stati membri notificano alla Commissione il progetto di misure conformemente alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (23).
2. Il trattamento soddisfa i requisiti minimi di cui all'allegato III, parte A.
3. Il processo di riciclaggio soddisfa gli obiettivi di riciclaggio e le disposizioni associate di cui all'allegato III, parte B, entro … (24).
4. Gli Stati membri riferiscono sui livelli di riciclaggio raggiunti in ciascun anno civile considerato e se gli obiettivi di cui all'allegato III, parte B, sono stati realizzati. Essi trasmettono tali informazioni alla Commissione entro sei mesi dalla fine dell'anno civile in questione.
5. L'allegato III può essere adattato o integrato per tener conto dei progressi scientifici o tecnici secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2. Segnatamente:
a) |
i requisiti dettagliati per il calcolo degli obiettivi di riciclaggio sono aggiunti entro … (25); e |
b) |
gli obiettivi minimi in materia di riciclaggio sono valutati periodicamente e adattati alle migliori tecniche disponibili ed alla luce degli sviluppi di cui al paragrafo 1, secondo comma. |
6. Prima di proporre modifiche all'allegato III la Commissione consulta le parti interessate, segnatamente i produttori, gli operatori addetti alla raccolta, i riciclatori, gli operatori di impianti di trattamento, le organizzazioni ambientali, le organizzazioni dei consumatori e le associazioni dei lavoratori. Informa il comitato di cui all'articolo 21, paragrafo 1, dei risultati della consultazione.
Articolo 11
Smaltimento
Gli Stati membri vietano lo smaltimento in discarica o mediante incenerimento dei rifiuti delle pile e degli accumulatori industriali e per autoveicoli. Tuttavia i residui di pile e accumulatori che sono stati sottoposti sia a trattamento sia a riciclaggio ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, possono essere smaltiti in discarica o mediante incenerimento.
Articolo 12
Esportazioni
1. Il trattamento e il riciclaggio possono essere effettuati al di fuori dello Stato membro interessato o della Comunità, a condizione che la spedizione dei rifiuti di pile e accumulatori sia effettuata in conformità del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1o febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (26).
2. I rifiuti di pile e accumulatori esportati al di fuori della Comunità a norma del regolamento (CEE) n. 259/93, del regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, recante regole e procedure comuni per le spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi non appartenenti all'OCSE (27), e del regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione, del 12 luglio 1999, che stabilisce la procedura di controllo prevista dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio in relazione alle spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE n. C(92) 39/def. (28), sono conteggiati ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'allegato III della presente direttiva solo se esistono prove tangibili che l'operazione di riciclaggio ha avuto luogo in condizioni grosso modo equivalenti a quelle prescritte dalla presente direttiva.
3. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.
Articolo 13
Finanziamento
1. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori o i terzi che agiscono a loro nome finanzino tutti i costi netti derivanti dalle:
a) |
operazioni di raccolta, trattamento e riciclaggio di tutti i rifiuti di pile e accumulatori portatili raccolti in conformità dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2; e |
b) |
operazioni di raccolta, trattamento e riciclaggio di tutti i rifiuti di pile e accumulatori, sia industriali che per autoveicoli, raccolti in conformità dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4. |
2. Gli Stati membri provvedono affinché l'attuazione del paragrafo 1 non implichi un doppio addebito per i produttori nel caso di pile o accumulatori raccolti conformemente ai regimi istituiti in forza della direttiva 2000/53/CE o della direttiva 2002/96/CE.
3. I costi della raccolta, del trattamento e del riciclaggio non sono indicati separatamente agli utilizzatori finali al momento della vendita di nuove pile e accumulatori portatili.
4. I produttori e gli utilizzatori di pile e accumulatori industriali e per autoveicoli possono concludere accordi che stabiliscono il ricorso a modalità di finanziamento diverse da quelle di cui al paragrafo 1.
Articolo 14
Registrazione
Gli Stati membri provvedono affinché ciascun produttore sia registrato.
Articolo 15
Piccoli produttori
Le norme de minimis ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 14 saranno definite, se opportuno, secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, entro … (29).
Articolo 16
Partecipazione
1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli operatori economici e tutte le pubbliche autorità competenti abbiano la possibilità di partecipare ai sistemi di raccolta, trattamento e riciclaggio di cui agli articoli 7 e 10.
2. Tali sistemi si applicano anche ai prodotti importati da paesi terzi, a condizioni non discriminatorie, e sono concepiti in modo da evitare ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza.
Articolo 17
Informazioni per gli utilizzatori finali
1. Gli Stati membri provvedono, segnatamente mediante campagne di informazione, affinché gli utilizzatori finali siano pienamente informati:
a) |
dei potenziali effetti sull'ambiente e sulla salute umana delle sostanze utilizzate nelle pile e negli accumulatori; |
b) |
dell'opportunità di non smaltire i rifiuti di pile e accumulatori come rifiuti urbani non differenziati e di partecipare alla raccolta differenziata in modo da agevolare il trattamento e il riciclaggio; |
c) |
dei sistemi di raccolta e di riciclaggio a loro disposizione; |
d) |
del ruolo che essi possono svolgere nel riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori; |
e) |
del significato del simbolo raffigurante il bidone della spazzatura con ruote barrato da una croce, riportato all'allegato II, e dei simboli chimici Hg, Cd e Pb. |
2. Gli Stati membri possono imporre agli operatori economici di fornire, interamente o parzialmente, le informazioni di cui al paragrafo 1.
Articolo 18
Etichettatura
1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le pile, gli accumulatori e i pacchi batterie siano opportunamente contrassegnati con il simbolo raffigurato nell'allegato II.
2. Le pile, gli accumulatori e le pile a bottone contenenti più dello 0,0005 % di mercurio, più dello 0,002 % di cadmio o più dello 0,004 % di piombo sono contrassegnati con il simbolo chimico del relativo metallo (Hg, Cd o Pb). Il simbolo indicante il tenore di metalli pesanti è apposto sotto al simbolo illustrato all'allegato II e occupa una superficie pari ad almeno un quarto della superficie del predetto simbolo.
3. Il simbolo illustrato all'allegato II occupa almeno il 3 % della superficie del lato maggiore della pila, dell'accumulatore o del pacco batterie, con una dimensione massima di 5 x 5 cm. Per gli elementi cilindrici, il simbolo occupa almeno l'1,5 % della superficie della pila o dell'accumulatore, con una dimensione massima di 5 x 5 cm.
4. Se le dimensioni della pila, dell'accumulatore o del pacco batterie sono tali per cui la superficie del simbolo risulterebbe inferiore a 0,5 x 0,5 cm, non è richiesta la marcatura bensì la stampa di un simbolo di almeno 1 x 1 cm sull'imballaggio.
5. I simboli sono apposti in modo visibile, leggibile e indelebile.
6. Possono essere concesse deroghe all'obbligo di etichettatura previsto dal presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.
Articolo 19
Rapporti nazionali sull'attuazione della direttiva
1. Ogni tre anni gli Stati membri trasmettono alla Commissione un rapporto sull'attuazione della presente direttiva. Tuttavia, il primo rapporto copre il periodo fino a … (30).
2. I rapporti sono redatti sulla base di un questionario o di uno schema stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2. Il questionario o schema è trasmesso agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del primo periodo cui si riferisce il rapporto.
3. Gli Stati membri riferiscono altresì su qualsiasi misura da essi adottata per favorire un'evoluzione nell'impatto delle pile e degli accumulatori sull'ambiente, in particolare:
a) |
gli sviluppi, tra cui le misure adottate su base volontaria dai produttori, che riducono le quantità di metalli pesanti e di altre sostanze pericolose contenute nelle pile e negli accumulatori; |
b) |
le nuove tecniche di riciclaggio e trattamento; |
c) |
la partecipazione di operatori economici ai regimi di gestione ambientale; |
d) |
la ricerca in tali ambiti; e |
e) |
le misure adottate per promuovere la prevenzione dei rifiuti. |
4. Il rapporto è trasmesso alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo triennale al quale si riferisce o, nel caso del primo rapporto, entro … (31).
5. Entro nove mesi dalla ricezione dei rapporti degli Stati membri in conformità del paragrafo 4, la Commissione pubblica una relazione sull'attuazione della presente direttiva e sul suo impatto sull'ambiente e sul funzionamento del mercato interno.
Articolo 20
Riesame
1. Dopo la seconda ricezione dei rapporti degli Stati membri in conformità dell'articolo 19, paragrafo 4, la Commissione riesamina l'attuazione della presente direttiva e il suo impatto sull'ambiente e sul funzionamento del mercato interno.
2. La seconda relazione pubblicata dalla Commissione in conformità dell'articolo 19, paragrafo 5, contiene una valutazione dei seguenti aspetti della presente direttiva:
a) |
l'opportunità di ulteriori misure di gestione del rischio per le pile e gli accumulatori contenenti metalli pesanti; |
b) |
l'adeguatezza dell'obiettivo minimo di raccolta per tutti i rifiuti di pile e accumulatori portatili stabilito all'articolo 9, paragrafo 2, e la possibilità di introdurre altri obiettivi per gli anni successivi tenendo conto del progresso tecnico e dell'esperienza pratica acquisita negli Stati membri; |
c) |
l'adeguatezza dei requisiti minimi di riciclaggio di cui all'allegato III, parte B, tenendo conto delle informazioni fornite dagli Stati membri, del progresso tecnico e dell'esperienza pratica acquisita negli Stati membri. |
3. Se necessario, proposte di revisione delle pertinenti disposizioni della presente direttiva accompagnano il rapporto.
Articolo 21
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.
2. Qualora si faccia riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto dell'articolo 8 di quest'ultima.
Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 22
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro ... (32), le misure adottate a tal fine e la informano immediatamente di qualsiasi modifica apportata successivamente.
Articolo 23
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ... (32).
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo di tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 24
Accordi volontari
1. Purché gli obiettivi fissati nella presente direttiva siano conseguiti, gli Stati membri possono attuare le disposizioni di cui agli articoli 7, 12 e 17 mediante accordi tra le autorità competenti e gli operatori economici interessati. Tali accordi devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) |
devono avere forza vincolante; |
b) |
devono specificare gli obiettivi e i termini per il loro conseguimento; |
c) |
devono essere pubblicati nella gazzetta ufficiale nazionale o in un documento ufficiale ugualmente accessibile al pubblico ed essere trasmessi alla Commissione. |
2. I risultati conseguiti devono essere periodicamente verificati, comunicati alle autorità competenti e alla Commissione e resi accessibili al pubblico alle condizioni stabilite dagli accordi stessi.
3. Le autorità competenti devono provvedere affinché siano esaminati i progressi compiuti nel quadro degli accordi.
4. In caso di inosservanza degli accordi, gli Stati membri devono dare attuazione alle pertinenti disposizioni della presente direttiva mediante misure legislative, regolamentari o amministrative.
Articolo 25
Abrogazione
La direttiva 91/157/CEE è abrogata con effetto a decorrere da ... (32).
I riferimenti alla direttiva 91/157/CEE si intendono come riferimenti alla presente direttiva.
Articolo 26
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 27
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì
Per il Parlamento europeo
Il presidente
…
Per il Consiglio
Il presidente
…
(1) GU C 96 del 21.4.2004, pag. 5.
(2) GU C 117 del 30.4.2004, pag. 5.
(3) GU C 121 del 30.4.2004, pag. 35.
(4) Parere del Parlamento europeo del 20 aprile 2004 (GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 354), posizione comune del Consiglio del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(5) GU L 78 del 26.3.1991, pag. 38. Direttiva modificata dalla direttiva 98/101/CE della Commissione (GU L 1 del 5.1.1999, pag. 1).
(6) GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.
(7) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24. Direttiva modificata dalla direttiva 2003/108/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 106).
(8) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(9) GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
(10) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.
(11) GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
(12) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
(13) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(14) GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34. Direttiva modificata dalla decisione 2002/525/CE della Commissione (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 81).
(15) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.
(16) GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19. Direttiva modificata dalla direttiva 2002/65/CE (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).
(17) Quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(18) Sei anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(19) Dieci anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(20) GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 783/2005 della Commissione (GU L 131 del 25.5.2005, pag. 38).
(21) Un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(22) Tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(23) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
(24) Cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(25) 42 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(26) GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2557/2001 della Commissione (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).
(27) GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 105/2005 della Commissione (GU L 20 del 22.1.2003, pag. 9).
(28) GU L 185 del 17.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 105/2005.
(29) 42 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(30) Sei anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(31) 81 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(32) 24 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
ALLEGATO I
CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ CON GLI OBIETTIVI DI RACCOLTA DI CUI ALL'ARTICOLO 9
Anno |
Raccolta di dati |
Calcolo |
Obbligo di comunicazione |
|
X (1) +1 |
- |
|
|
|
X + 2 |
Vendite nell'anno 2 (V2) |
- |
— |
|
X + 3 |
Vendite nell'anno 3 (V3) |
- |
— |
|
X + 4 |
Vendite nell'anno 4 (V4) |
Raccolta nell'anno 4 (R4) |
Tasso di raccolta (TR4) = 3*R4/(V2 + V3 + V4) (Obiettivo fissato a 25 %) |
|
X + 5 |
Vendite nell'anno 5 (V5) |
Raccolta nell'anno 5 (R5) |
Tasso di raccolta (TR5) = 3*R5/(V3 + V4 + V5) |
TR4 |
X + 6 |
Vendite nell'anno 6 (V6) |
Raccolta nell'anno 6 (R6) |
Tasso di raccolta (TR6) = 3*R6/(V4 + V5 + V6) |
TR5 |
X + 7 |
Vendite nell'anno 7 (V7) |
Raccolta nell'anno 7 (R7) |
Tasso di raccolta (TR7) = 3*R7/(V5 + V6 + V7) |
TR6 |
X + 8 |
Vendite nell'anno 8 (V8) |
Raccolta nell'anno 8 (R8) |
Tasso di raccolta (TR8) = 3*R8/(V6 + V7 + V8) (Obiettivo fissato al 45 %) |
TR7 |
X + 9 |
Vendite nell'anno 9 (V9) |
Raccolta nell'anno 9 (R9) |
Tasso di raccolta (TR9) = 3*R9/(V7 + V8 + V9) |
TR8 |
X + 10 |
Vendite nell'anno 10 (V10) |
Raccolta nell'anno 10 (R10) |
Tasso di raccolta (TR10) = 3*R10/(V8 + V9 + V10) |
TR9 |
X + 11 |
Ecc. |
Ecc. |
Ecc. |
TR10 |
Ecc. |
|
|
|
|
(1) L’anno X è l’anno che include la data di cui all’articolo 23.
ALLEGATO II
SIMBOLI PER PILE, ACCUMULATORI E PACCHI BATTERIE AI FINI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Il simbolo della raccolta differenziata per le pile e gli accumulatori è un bidone della spazzatura con ruote barrato da una croce, riportato qui di seguito:
ALLEGATO III
REQUISITI DETTAGLIATI IN MATERIA DI TRATTAMENTO E DI RICICLAGGIO
PARTE A: TRATTAMENTO
1. |
Il trattamento comprende, almeno, la rimozione di tutti i fluidi e gli acidi. |
2. |
Il trattamento e qualsiasi stoccaggio, anche temporaneo, negli impianti di trattamento ha luogo in siti provvisti di superfici impermeabili e idonea copertura resistente alle intemperie o in idonei contenitori. |
PARTE B: RICICLAGGIO
3. |
I processi di riciclaggio conseguono i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio:
|
MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO
I. INTRODUZIONE
La Commissione ha adottato la proposta (1) riguardante una nuova direttiva sulle pile e gli accumulatori nel novembre 2003.
Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima lettura nell'aprile 2004.
Il Comitato delle regioni ha adottato il suo parere nell'aprile 2004 (2). Il Comitato economico e sociale ha adottato il suo parere nell'aprile 2004 (3).
Il Consiglio ha adottato la sua posizione comune il 18 luglio 2005.
II. OBIETTIVO
A norma dell'articolo 8 della decisione 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (4), la direttiva proposta ha il seguente obiettivo:
— |
limitare lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori, |
— |
ridurre le quantità di pile e accumulatori pericolosi prodotti, e |
— |
aumentare il livello di raccolta e riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori. |
III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE
1. Osservazioni generali
La posizione comune incorpora la maggioranza degli emendamenti del Parlamento europeo presentati in prima lettura, alla lettera, in parte o nello spirito. In particolare, include alcune modifiche alla proposta originaria della Commissione volte a rendere più rigorose le attuali restrizioni all'uso di metalli pesanti nelle pile e negli accumulatori, prevedere un riesame della necessità di estendere tali restrizioni, sopprimere il requisito del monitoraggio dei rifiuti solidi urbani e basare gli obiettivi di raccolta sui dati relativi alle vendite passate.
Tuttavia non rispecchia vari emendamenti, in quanto il Consiglio ritiene, al pari della Commissione, che siano superflui e/o indesiderabili. In particolare, il Consiglio conviene con la Commissione che:
— |
l'emendamento 9 non è accettabile in quanto sarebbe in conflitto con la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche («direttiva RAEE»), |
— |
gli emendamenti 2, 6, 18, 19, 41, 54, 63 e 65 sono superflui e costituiscono una potenziale fonte di confusione o di difficoltà di applicazione, |
— |
gli emendamenti 39, 45, 77, 92 e 101 sono inattuabili, |
— |
gli emendamenti 32 e 55 trattano questioni (sistemi di deposito e finanziamento della campagne di informazione) che non è opportuno disciplinare a livello comunitario, |
— |
gli emendamenti 25, 67 e 68 sono inaccettabili in quanto non è opportuno cercare di regolamentare le pile a combustibile tramite la direttiva proposta. |
La posizione comune include varie modifiche oltre a quelle figuranti nel parere del Parlamento europeo presentato in prima lettura. Le sezioni che seguono descrivono le modifiche sostanziali. Sono state apportate anche modifiche di carattere redazionale per chiarire il testo o assicurare la coerenza globale della direttiva.
2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni (articoli 1, 2 e 3)
La posizione comune è parzialmente in linea con gli emendamenti 7 e 8 del Parlamento europeo, in quanto un'analoga descrizione degli obiettivi della direttiva figura nel considerando 4.
L'articolo 2 è in linea di massima conforme all'emendamento 10, in quanto chiarisce l'esenzione proposta per le pile e gli accumulatori destinati a fini militari ed escluderebbe dall'ambito di applicazione della direttiva le pile e gli accumulatori utilizzati nelle apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio. La formulazione delle esenzioni per le pile e gli accumulatori destinati a fini militari è coerente con l'articolo 296, paragrafo 1, lettera b), del trattato.
L'articolo 2 prevede inoltre che la direttiva si applichi fatta salva la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso e la direttiva RAEE.
Le definizioni di cui all'articolo 3 sono pienamente in linea con gli emendamenti 11, 12, 14, 16 e 21.
Analogamente all'emendamento 85, le definizioni della posizione comune intendono evitare sovrapposizioni tra le definizioni dei tre tipi di pile e accumulatori (portatili, industriali e per autoveicoli). Mirano inoltre ad assicurare che le definizioni coprano collettivamente tutte le pile e gli accumulatori. Tuttavia, nella posizione comune la categoria considerata per difetto è quella delle pile e accumulatori «portatili» anziché «industriali». La posizione comune semplifica inoltre le definizioni eliminando gli esempi di pile e accumulatori portatili e pile e accumulatori industriali. Elenchi estesi di esempi figurano invece nei considerando 8 e 9. La posizione comune chiarisce inoltre che le pile e gli accumulatori portatili devono essere sigillati.
La definizione di «produttore» è parzialmente in linea con l'emendamento 20, in quanto copre tutte le pile e gli accumulatori incorporati in apparecchiature. Il Consiglio ha semplificato la definizione in modo da assicurare che, per ciascuna pila immessa in commercio in uno Stato membro, esista un produttore facilmente identificabile in tale Stato. Ciò è necessario per dare efficacia al principio della responsabilità del produttore.
La posizione comune non è in linea con l'emendamento 22. La definizione di «sistema a circuito chiuso» è stata soppressa in quanto la direttiva non utilizza più questo concetto. Tuttavia, altre disposizioni della posizione comune rispondono alla preoccupazione alla base dell'emendamento chiarendo che anche i terzi indipendenti possono raccogliere le pile e gli accumulatori ai fini del riciclaggio.
La posizione comune include tre nuove definizioni rispetto alla proposta originaria della Commissione, per chiarire il significato dei termini «immissione in commercio», «operatori economici» e «utensili elettrici senza fili».
3. Metalli pesanti (articolo 4)
La posizione comune è parzialmente in linea con gli emendamenti 23 e 82 del Parlamento europeo in quanto prevede un divieto del cadmio, con alcune deroghe, e un riesame volto a valutare la portata del divieto. Tuttavia, il divieto del cadmio inizialmente non si applicherebbe agli utensili elettrici senza fili. Non vi sarebbero restrizioni all'uso del piombo. Inoltre, il riesame specifico previsto dall'articolo 4 si applicherebbe solo agli utensili elettrici senza fili [sebbene l'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), preveda un ulteriore riesame dell'opportunità di ulteriori restrizioni all'uso dei metalli pesanti in termini generali].
Di conseguenza, la posizione comune non impone agli Stati membri, in linea con gli emendamenti 1 e 26, obblighi di controllo per quanto riguarda i rifiuti solidi urbani.
4. Raccolta (articoli da 6 a 9 e allegato I)
L'articolo 6 della posizione comune stabilisce un principio informatore (per promuovere al massimo la raccolta differenziata di pile e accumulatori e ridurne al minimo lo smaltimento). Tale principio sostituisce il concetto di sistema a circuito chiuso di cui alla proposta originaria della Commissione. La posizione comune non è pertanto in linea con l'emendamento 27 del Parlamento europeo.
L'articolo 7 cerca di chiarire i requisiti minimi per i sistemi di raccolta delle pile e degli accumulatori e di assicurare agli Stati membri una certa flessibilità affinché possano tenere conto delle circostanze nazionali e degli accordi già esistenti. Dispenserebbe i punti di raccolta dall'obbligo di autorizzazione. L'articolo è coerente con gli obiettivi degli emendamenti 28, 108, 30, 51 e 109, ma non con gli emendamenti 29 e 47 (in quanto l'obbligo per gli utilizzatori finali di utilizzare gli impianti di raccolta non sarebbe applicabile).
L'articolo 9 fissa gli obiettivi di raccolta e prevede una competenza generale a stabilire disposizioni transitorie mediante la procedura del comitato. (Ciò sostituisce le regole alquanto complesse sulle deroghe agli obiettivi di raccolta e gli adeguamenti degli stessi di cui all'articolo 14 della proposta originaria della Commissione). L'articolo è parzialmente in linea con gli emendamenti da 34 a 37 e conforme allo scopo degli emendamenti 66 e da 69 a 76, in quanto fissa obiettivi di raccolta basati sui dati relativi alle vendite, non prevede una raccolta specifica per le pile al nichel-cadmio e la procedura di deroga è più trasparente.
Gli Stati membri dovrebbero assicurare il raggiungimento di un tasso di raccolta pari al 25 % delle vendite entro 4 anni dal recepimento della direttiva. L'obiettivo di raccolta aumenterebbe al 45 % 8 anni dopo il recepimento. Per assicurare condizioni di concorrenza eque, sarebbe necessario istituire una metodologia comune per il calcolo dei dati relativi alle vendite mediante la procedura del comitato. La tabella riportata nell'allegato I chiarisce che cosa, quando e in che modo gli Stati membri devono calcolare.
5. Trattamento, riciclaggio e smaltimento (articoli da 10 a 12 e allegato III)
La posizione comune riorganizza le disposizioni in materia di trattamento, riciclaggio e smaltimento in particolare spostando i requisiti particolareggiati e gli obiettivi di riciclaggio in un nuovo allegato III. Tale riorganizzazione è opportuna in quanto consente di modificare i requisiti particolareggiati e gli obiettivi mediante la procedura del comitato alla luce degli sviluppi scientifici e tecnici.
Le disposizioni relative all'ambito di applicazione, alla terminologia e alla procedura del comitato di cui all'articolo 10 sono in linea di massima coerenti con gli emendamenti 43, 99 e 100 del Parlamento europeo. La posizione comune è anche parzialmente in linea con gli emendamenti 38 e 120, 40 e 95, in quanto i considerando chiariscono il significato della migliore tecnologia possibile; sono previste disposizioni comuni per il trattamento e il riciclaggio e l'allegato III impone di eliminare al massimo durante il riciclaggio il contenuto di cadmio e piombo, per quanto tecnicamente possibile evitando costi eccessivi.
La posizione comune chiarisce inoltre che il divieto di smaltimento di batterie e accumulatori industriali e per autoveicoli in discariche si applica solo a batterie intere e non a residui. In determinate circostanze consentirebbe lo smaltimento delle pile portatili contenenti metalli pesanti raccolte nel quadro di una strategia di riduzione progressiva dei metalli pesanti, oppure quando non è disponibile un mercato finale valido, il che è parzialmente in linea con l'emendamento 33. Riduce dal 55 % al 50 % l'obiettivo di riciclaggio per le pile e gli accumulatori diversi da quelli al nichel-cadmio e dalle pile al piombo/acido.
6. Finanziamento (articoli da 13 a 15)
La posizione comune cerca di chiarire la portata delle responsabilità finanziarie dei produttori di pile. Stabilisce, in particolare, che non vi dovrebbe essere una doppia imposizione per i produttori che contribuiscono anche ai sistemi istituiti ai sensi della direttiva relativa ai veicoli fuori uso e della direttiva RAEE. Nel cercare di evitare sovrapposizioni con i vari sistemi è coerente con l'obiettivo dell'emendamento 46 del Parlamento europeo. È inoltre in linea con gli emendamenti 44 e 112, in quanto prevede espressamente che i produttori finanzino i costi della raccolta e vieta di indicare separatamente i costi agli utilizzatori finali.
La posizione comune prevede solo requisiti minimi in modo da lasciare la necessaria flessibilità ai sistemi nazionali. Essa non prevede disposizioni esplicite sui rifiuti storici e non è pertanto in linea con gli emendamenti 48, 49, 50 e 103. Tuttavia, l'articolo 13 si applicherebbe a tutte le pile che diventano rifiuti dopo il recepimento della direttiva, a prescindere da quando sono state immesse in commercio.
Per assicurare maggiore flessibilità, l'articolo 15 prevede norme de minimis per i piccoli produttori, da definire secondo la procedura del comitato, qualora l'applicazione delle norme sulla responsabilità dei produttori creasse problemi pratici per i produttori che gestiscono quantitativi estremamente ridotti di pile o accumulatori.
7. Informazioni per gli utilizzatori finali (articoli 17 e 18 e allegato II)
La posizione comune non incorpora modifiche di rilievo alle disposizioni sulle informazioni per gli utilizzatori finali oltre a quelle necessarie per dare effetto, interamente o in parte, agli emendamenti 4, 52, 53, 56, 57, da 59 a 62, 64 e da 78 a 81 del Parlamento europeo. Non recepisce gli emendamenti 5 o 58 in quanto il Consiglio non giudica opportuno imporre un'etichettatura che indichi la capacità delle pile e degli accumulatori.
8. Rapporto e riesame (articoli 19 e 20)
La posizione comune scinde i requisiti in materia di rapporto e riesame. Pertanto, mentre vi sarebbero rapporti periodici sull'attuazione della direttiva, verrebbe specificato nella direttiva un unico riesame generale.
9. Varie
Inoltre, la posizione comune:
— |
contiene, anziché le esortazioni generali e inapplicabili volte a promuovere una migliore prestazione ambientale di cui agli articoli 5 e 17 della proposta originaria della Commissione, obblighi di notifica concreti nell'articolo 19, paragrafo 3, e un incoraggiamento generale nel preambolo (parzialmente in linea con l'emendamento 24 del Parlamento europeo), |
— |
posticipa lievemente la data di recepimento (articolo 23), e |
— |
limita la portata degli accordi volontari relativi ai sistemi di raccolta, delle esportazioni e delle informazioni per gli utilizzatori finali (articolo 24). |
IV. CONCLUSIONE
Il Consiglio ritiene che la posizione comune costituisca un pacchetto equilibrato di misure che contribuirebbe alla tutela dell'ambiente senza creare costi sociali o economici ingiustificati. Auspica che si svolgano discussioni costruttive con il Parlamento europeo per una rapida adozione della direttiva.
(1) GU C 96 del 21.4.2004, pag. 5.
(2) GU C 121 del 30.4.2004, pag. 35.
25.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 264/18 |
POSIZIONE COMUNE (CE) N. 31/2005
definita dal Consiglio il 18 luglio 2005
in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Århus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale
(2005/C 264 E/02)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La normativa comunitaria in materia ambientale è destinata a contribuire fra l'altro alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente e alla protezione della salute umana. |
(2) |
Il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (3) sottolinea l'importanza di fornire adeguate informazioni sull'ambiente e di offrire al pubblico effettive possibilità di partecipare al processo decisionale in materia ambientale, in modo da accrescere la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale e contribuire a rafforzare la consapevolezza e il sostegno del pubblico nei confronti delle decisioni adottate. Così come i programmi precedenti (4), il sesto programma promuove un'attuazione e un'applicazione più efficace della normativa comunitaria nel campo della tutela dell'ambiente, in particolare attraverso il controllo del rispetto delle norme comunitarie e l'adozione di misure per contrastare le violazioni della normativa ambientale comunitaria. |
(3) |
Il 25 giugno 1998 la Comunità ha firmato la convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (di seguito «convenzione di Århus»). La Comunità ha approvato la convenzione di Århus il 17 febbraio 2005. È opportuno adeguare le norme di diritto comunitario alle disposizioni della convenzione. |
(4) |
La Comunità ha già adottato un'esauriente normativa in costante evoluzione che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della convenzione di Århus. Occorre adottare le misure necessarie per applicare le disposizioni della convenzione alle istituzioni e agli organi comunitari. |
(5) |
È opportuno disciplinare i tre pilastri della convenzione di Århus, vale a dire accesso alle informazioni, partecipazione del pubblico ai processi decisionali e accesso alla giustizia in materia ambientale, in un unico atto normativo e stabilire disposizioni comuni per quanto riguarda gli obiettivi e le definizioni. Ciò contribuisce a razionalizzare la normativa e ad accrescere la trasparenza delle misure di attuazione adottate a livello delle istituzioni e degli organi comunitari. |
(6) |
Il principio generale è che i diritti garantiti dai tre pilastri della convenzione di Århus sono senza discriminazioni sulla cittadinanza, sulla nazionalità o sulla residenza. |
(7) |
La convenzione di Århus detta una definizione molto ampia di «autorità pubblica». L'idea di fondo è che ogniqualvolta viene esercitato il potere pubblico, gli individui e le loro organizzazioni dovrebbero godere di determinati diritti. È pertanto necessario che le istituzioni e gli organi comunitari soggetti alle disposizioni del presente regolamento siano definiti in modo altrettanto ampio e funzionale. In base alla convenzione di Århus, si possono escludere dall'ambito di applicazione della convenzione le istituzioni e gli organi comunitari che agiscono nell'esercizio del potere giudiziario o legislativo. Tuttavia, per motivi di coerenza con il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (5), le disposizioni relative all'accesso a informazioni ambientali dovrebbero applicarsi alle istituzioni ed agli organi comunitari che agiscono nell'esercizio del potere legislativo. |
(8) |
La definizione di «informazioni ambientali» nel presente regolamento comprende le informazioni sullo stato dell'ambiente disponibili in qualsiasi forma. La definizione, che è stata armonizzata con quella adottata nella direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico alle informazioni ambientali (6), ha lo stesso contenuto della definizione prevista dalla convenzione di Århus. La definizione di «documenti», di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001, comprende le informazioni ambientali quali definite nel presente regolamento. |
(9) |
È opportuno che il presente regolamento fornisca una definizione di «piani e programmi» tenendo conto delle disposizioni della convenzione di Århus, mantenendo un parallelismo con l'impostazione seguita in relazione agli obblighi imposti agli Stati membri dalla normativa comunitaria vigente. Occorre definire i «piani e programmi in materia ambientale» in relazione al loro contributo al conseguimento degli obiettivi della politica ambientale comunitaria o alla loro capacità di incidere significativamente sulla realizzazione di tali obiettivi. Il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente stabilisce gli obiettivi della politica ambientale comunitaria e le azioni previste per conseguire tali obiettivi nell'arco di dieci anni a partire dal 22 luglio 2002. Un nuovo programma di azione in materia ambientale dovrebbe essere adottato alla fine di tale periodo. |
(10) |
Trattandosi di una disciplina in costante evoluzione, la definizione di diritto ambientale dovrebbe riferirsi agli obiettivi della politica comunitaria sull'ambiente, quali figurano nel trattato. |
(11) |
È opportuno che gli atti amministrativi di portata individuale possano essere soggetti a ricorso interno qualora abbiano effetti esterni e giuridicamente vincolanti. Allo stesso modo, dovrebbero poter essere soggette a ricorso le omissioni, nel caso in cui il diritto ambientale preveda un obbligo di adottare un atto amministrativo. Dato che gli atti adottati dalle istituzioni o dagli organi comunitari nell'esercizio del potere giudiziario o legislativo possono essere esclusi, si dovrebbero del pari escludere le procedure di inchiesta nelle quali le istituzioni o gli organi comunitari agiscano in qualità di organi di controllo amministrativo ai sensi delle disposizioni del trattato. |
(12) |
La convenzione di Århus impone l'accesso del pubblico alle informazioni ambientali sia su richiesta di quest'ultimo, sia nel quadro di una politica di diffusione attiva delle informazioni ad opera delle autorità soggette alle sue disposizioni. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 si applica al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, nonché alle agenzie e agli organi simili istituiti da atti normativi comunitari. Il regolamento stabilisce una serie di norme che sono in larga misura conformi alle disposizioni della convenzione di Århus. È necessario estendere l'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 a tutte le altre istituzioni e agli altri organi comunitari. |
(13) |
Nelle materie in cui le disposizioni della convenzione di Århus non sono riprese, in tutto o in parte, nel regolamento (CE) n. 1049/2001, è necessario adottare le pertinenti disposizioni, con particolare riferimento alla raccolta e alla diffusione delle informazioni ambientali. |
(14) |
Affinché il diritto di accesso del pubblico alle informazioni ambientali sia effettivo è indispensabile che le informazioni fornite siano di buona qualità. È quindi opportuno introdurre regole che impongano alle istituzioni e agli organi comunitari di assicurare tale qualità. |
(15) |
Le eccezioni previste dal regolamento (CE) n. 1049/2001 si dovrebbero applicare, mutatis mutandis, alle richieste di accesso alle informazioni ambientali formulate ai sensi del presente regolamento. Le motivazioni di rifiuto per quanto riguarda l'accesso alle informazioni ambientali dovrebbero essere interpretate in modo restrittivo, tenendo conto dell'interesse pubblico che la rivelazione di dette informazioni persegue e valutando se le informazioni richieste riguardano le emissioni nell'ambiente. I termini «interessi commerciali» abbracciano accordi in materia di riservatezza conclusi da istituzioni od organismi che agiscono a titolo di istituto bancario. |
(16) |
Ai sensi della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità (7), è già stata istituita a livello comunitario una rete destinata a promuovere la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri, con l'assistenza della Commissione, al fine di migliorare la prevenzione e il controllo di una serie di malattie trasmissibili. La decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002 (8), adotta un programma comunitario di azione nel campo della salute pubblica che integra le politiche nazionali in materia. Il miglioramento delle informazioni e delle conoscenze per promuovere la salute pubblica e rafforzare la capacità di rispondere rapidamente e in modo coordinato alle minacce per la salute fa parte integrante di questo programma ed è un obiettivo totalmente conforme alle disposizioni della convenzione di Århus. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatte salve le decisioni n. 2119/98/CE e n. 1786/2002/CE. |
(17) |
La convenzione di Århus impone alle parti di adottare le disposizioni atte a consentire al pubblico di partecipare all'elaborazione dei piani e dei programmi in materia ambientale. Tali disposizioni devono prevedere termini ragionevoli per informare il pubblico del processo decisionale in materia ambientale in questione. Per essere effettiva, la partecipazione del pubblico deve avvenire in una fase iniziale, quando tutte le alternative sono ancora praticabili. In sede di adozione delle disposizioni relative alla partecipazione del pubblico, le istituzioni e gli organi comunitari dovrebbero individuare il pubblico ammesso a partecipare. |
(18) |
L'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Århus prevede l'accesso a procedure di ricorso di natura giurisdizionale o non giurisdizionale avverso gli atti e le omissioni dei privati e delle pubbliche autorità che violano le norme di diritto ambientale. Le disposizioni sull'accesso alla giustizia dovrebbero essere compatibili con il trattato. In questo contesto è opportuno che il presente regolamento si applichi esclusivamente agli atti e alle omissioni delle pubbliche autorità. |
(19) |
Per assicurare mezzi di impugnazione adeguati ed efficaci, compresi quelli esperibili dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi delle pertinenti disposizioni del trattato, è opportuno che l'istituzione o l'organo comunitario che ha emanato l'atto oggetto di impugnazione o, in caso di presunta omissione, che avrebbe dovuto emanarlo, abbia la possibilità di riconsiderare la propria decisione o, nel caso di un comportamento omissivo, di adottare il provvedimento richiesto. |
(20) |
Le organizzazioni non governative attive nel campo della tutela dell'ambiente che soddisfino determinati criteri, in particolare finalizzati ad assicurare che siano organizzazioni indipendenti il cui obiettivo primario sia promuovere la protezione dell'ambiente, dovrebbero essere legittimate a richiedere una revisione interna a livello comunitario, di atti adottati nel quadro della legislazione ambientale o di omissioni da parte di un'istituzione od organo comunitario di deliberare in materia di legislazione ambientale nella prospettiva di un riesame da parte dell'istituzione od organo in questione. |
(21) |
Nel caso in cui una richiesta di riesame interno non sia stata accolta, le organizzazioni non governative interessate dovrebbero avere la possibilità di proporre ricorsi in materia ambientale dinanzi alla Corte di giustizia ai sensi delle pertinenti disposizioni del trattato. |
(22) |
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, come rispecchiati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare, nell'articolo 37, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Obiettivo
1. L'obiettivo del presente regolamento è quello di contribuire all'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione UNECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (di seguito «convenzione di Århus»), stabilendo le regole per applicare le disposizioni della convenzione alle istituzioni e agli organi comunitari, e a tal fine:
a) |
garantisce al pubblico il diritto di accesso alle informazioni ambientali, ricevute o elaborate dalle istituzioni o dagli organi comunitari e da essi detenute, e definisce le condizioni generali e le modalità pratiche per l'esercizio di tale diritto; |
b) |
assicura la progressiva disponibilità e diffusione al pubblico delle informazioni ambientali per garantirne la più ampia possibile disponibilità e diffusione sistematica al pubblico, promuovendo in particolare, a tal fine, l'uso di tecnologie di telecomunicazione informatica e/o elettronica, se disponibili; |
c) |
prevede la partecipazione del pubblico riguardo all'elaborazione di piani e programmi in materia ambientale; |
d) |
prevede l'accesso alla giustizia in materia ambientale a livello comunitario alle condizioni stabilite dal presente regolamento. |
2. Nell'applicare le disposizioni del presente regolamento, le istituzioni e gli organi comunitari si adoperano per fornire assistenza e orientamento al pubblico con riguardo all'accesso alle informazioni, alla partecipazione ai processi decisionali e all'accesso alla giustizia in materia ambientale.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) |
«richiedente», qualsiasi persona fisica o giuridica che chiede informazioni ambientali; |
b) |
«pubblico», una o più persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da tali persone; |
c) |
«istituzioni od organi comunitari», le istituzioni, gli organi, le agenzie o gli uffici pubblici istituiti dal trattato o sulla base del medesimo, salvo qualora agiscano nell'esercizio del potere giudiziario o legislativo. Tuttavia, le disposizioni del titolo II si applicano alle istituzioni o agli organi comunitari che agiscono nell'esercizio del potere legislativo; |
d) |
«informazioni ambientali», qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale riguardante:
|
e) |
«piani e programmi in materia ambientale», i piani e i programmi:
Si considerano piani e programmi in materia ambientale anche i programmi d'azione generali in materia ambientale. La definizione non comprende i piani e i programmi finanziari, bancari o di bilancio, in particolare quelli che stabiliscono come debbano essere finanziati progetti o attività particolari o quelli relativi ai bilanci annuali proposti, i programmi di lavoro interni delle istituzioni od organi comunitari o i piani e programmi di emergenza destinati esclusivamente a scopi di protezione civile; |
f) |
«diritto ambientale», la normativa comunitaria che, a prescindere dalla base giuridica, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale, stabiliti nel trattato: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale; |
g) |
«atto amministrativo», qualsiasi provvedimento di portata individuale nell'ambito del diritto ambientale adottato da un'istituzione o da un organo comunitario e avente effetti esterni e giuridicamente vincolanti; |
h) |
«omissione amministrativa», la mancata adozione di un atto amministrativo di cui alla lettera g) da parte di un'istituzione od organo comunitario. |
2. Gli atti e le omissioni di natura amministrativa non comprendono le misure adottate dalle istituzioni o dagli organi comunitari o le loro omissioni, in qualità di organi di controllo amministrativo, in applicazione delle seguenti disposizioni del trattato:
a) |
articoli 81, 82, 86 e 87 (regole di concorrenza); |
b) |
articoli 226 e 228 (procedura di infrazione); |
c) |
articolo 195 (ricorsi al mediatore); |
d) |
articolo 280 (procedimenti dinanzi all'OLAF). |
TITOLO II
ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI
Articolo 3
Applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001
Il regolamento (CE) n. 1049/2001 si applica a tutte le richieste di accesso alle informazioni ambientali detenute dalle istituzioni e dagli organi comunitari senza discriminazioni basate sulla cittadinanza, la nazionalità o la residenza del richiedente e, qualora si tratti di persone giuridiche, sull'ubicazione della sede legale o del centro effettivo delle loro attività.
Ai fini del presente regolamento, il termine «istituzione» di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 deve intendersi come «istituzione od organo comunitario».
Articolo 4
Raccolta e diffusione delle informazioni ambientali
1. Le istituzioni e gli organi comunitari organizzano le informazioni ambientali in loro possesso e attinenti alle loro funzioni, ai fini della diffusione attiva e sistematica presso il pubblico, in particolare mediante le tecnologie telematiche e/o elettroniche, a norma dell'articolo 11, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1049/2001. Essi assicurano la progressiva disponibilità delle informazioni ambientali in banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico attraverso le reti pubbliche di telecomunicazioni. A tal fine, introducono dette informazioni in loro possesso in apposite banche dati che dotano di sistemi d'interrogazione e altri strumenti informatici destinati ad aiutare il pubblico a trovare le informazioni richieste.
Le informazioni messe a disposizione mediante tecnologie telematiche e/o elettroniche non devono necessariamente comprendere le informazioni raccolte prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, a meno che non siano già disponibili in formato elettronico.
Le istituzioni e gli organi comunitari compiono ogni ragionevole sforzo per conservare le informazioni ambientali in loro possesso in forme o formati facilmente riproducibili e consultabili tramite reti di telecomunicazione informatica o altri mezzi elettronici.
2. Le informazioni ambientali da mettere a disposizione e divulgare vengono opportunamente aggiornate. In aggiunta ai documenti di cui all'articolo 12, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, le banche dati o i registri comprendono quanto segue:
a) |
testi di trattati, convenzioni o accordi internazionali e legislazione comunitaria riguardanti direttamente o indirettamente l'ambiente e testi di politiche, piani e programmi in materia ambientale; |
b) |
relazioni sullo stato di attuazione degli elementi di cui alla lettera a), qualora elaborati o detenuti in forma elettronica dalle istituzioni od organi comunitari; |
c) |
relazioni sullo stato dell'ambiente, come previsto dal paragrafo 4; |
d) |
dati o sintesi di dati ricavati dal monitoraggio delle attività che incidono o possono incidere sull'ambiente; |
e) |
autorizzazioni, con impatto significativo sull'ambiente, e accordi ambientali, o indicazione del luogo in cui è possibile chiedere o consultare tali informazioni; |
f) |
studi sull'impatto ambientale e valutazioni dei rischi relativi agli elementi ambientali, o indicazione del luogo in cui è possibile chiedere o consultare tali informazioni. |
3. Ove opportuno, le istituzioni e gli organi comunitari possono adempiere agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 creando collegamenti a siti Internet nei quali è possibile reperire le informazioni.
4. La Commissione provvede affinché, ad intervalli periodici non superiori a quattro anni, sia pubblicata e diffusa una relazione sullo stato dell'ambiente, contenente informazioni sulla sua qualità e sulle pressioni a cui è sottoposto.
Articolo 5
Qualità delle informazioni ambientali
1. Nei limiti delle loro possibilità, le istituzioni e gli organi comunitari garantiscono che tutte le informazioni da essi raccolte siano aggiornate, precise e comparabili.
2. Su esplicita domanda, le istituzioni e gli organi comunitari specificano al richiedente dove possono essere ottenute, se disponibili, informazioni sulle procedure di misurazione utilizzate per raccogliere le informazioni, compresi i metodi di analisi, campionamento e preparazione dei campioni. In alternativa, essi possono rinviarli alla procedura standardizzata utilizzata.
Articolo 6
Applicazione delle eccezioni relative alla richiesta di accesso alle informazioni ambientali
1. Per quanto concerne l'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001, si ritiene che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione qualora le informazioni richieste riguardino emissioni nell'ambiente. Circa le altre eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001, occorre tenere particolarmente conto del fatto che le informazioni richieste riguardano emissioni nell'ambiente, per stabilire se vi sia o meno un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.
2. Oltre alle eccezioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001, le istituzioni e gli organi comunitari possono rifiutare l'accesso alle informazioni ambientali quando la loro divulgazione possa ripercuotersi negativamente sulla tutela dell'ambiente cui le informazioni si riferiscono, quali i siti di riproduzione delle specie rare.
3. Se un'istituzione o un organo comunitario detiene informazioni ambientali provenienti da uno Stato membro, si consulta con esso e applica le eccezioni pertinenti ai sensi del diritto comunitario. L'istituzione o l'organo in questione rilascia l'informazione se non si applica alcuna eccezione.
Articolo 7
Richiesta di accesso ad informazioni ambientali che non sono detenute da un'istituzione o da un organo comunitario
Nel caso in cui riceva una richiesta di accesso ad informazioni ambientali che non sono in suo possesso, l'istituzione o l'organo comunitario interpellato indica quanto prima al richiedente l'altra istituzione od organo comunitario o autorità pubblica ai sensi della direttiva 2003/4/CE presso cui ritiene sia possibile ottenere tali informazioni, o inoltra la richiesta alla pertinente istituzione od organo comunitario o pubblica autorità, informandone il richiedente.
Articolo 8
Cooperazione
In caso di minaccia imminente per la salute umana o per l'ambiente, imputabile ad attività umane o dovuta a cause naturali, le istituzioni e gli organi comunitari collaborano con le autorità pubbliche di cui alla direttiva 2003/4/CE su loro richiesta e le aiutano a diffondere, immediatamente e senza indugio a chiunque possa esserne colpito, tutte le informazioni ambientali in possesso delle istituzioni e degli organi comunitari e/o delle autorità pubbliche in questione, o detenute da terzi per conto loro, che potrebbero consentirgli di adottare le misure atte a prevenire o attenuare i danni derivanti da tale minaccia.
Il primo comma si applica fatti salvi gli eventuali obblighi specifici previsti dalla normativa comunitaria, in particolare dalle decisioni n. 2119/98/CE e n. 1786/2002/CE.
TITOLO III
PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO RIGUARDO A PIANI E PROGRAMMI IN MATERIA AMBIENTALE
Articolo 9
1. Mediante appropriate disposizioni pratiche e/o di altro tipo, le istituzioni e gli organi comunitari prevedono tempestivamente opportunità concrete per il pubblico di partecipare all'elaborazione, alla modifica o alla revisione di programmi o piani in materia ambientale quando tutte le possibilità sono ancora aperte. In particolare, nel caso in cui la Commissione elabori una proposta per un certo programma o piano da sottoporre alla decisione di altre istituzioni od organi comunitari, essa prevede la partecipazione del pubblico in questa fase preparatoria.
2. Le istituzioni e gli organi comunitari individuano il pubblico che subisce o può subire gli effetti di un piano o di un programma, quali quelli di cui al paragrafo 1, o che ha un interesse in relazione ad essi, tenendo conto degli obiettivi del presente regolamento.
3. Le istituzioni e gli organi comunitari garantiscono che il pubblico di cui al paragrafo 2 sia informato tramite un avviso pubblico o altro mezzo appropriato, ad esempio un mezzo elettronico se disponibile, in merito:
a) |
al progetto di proposta, se disponibile; |
b) |
alle informazioni o valutazioni ambientali relative al piano o al programma in preparazione, se disponibili; e |
c) |
alle modalità pratiche di partecipazione, tra cui l'indicazione:
|
4. È previsto un termine di almeno quattro settimane entro cui far pervenire commenti. Quando si organizzano riunioni o audizioni, se ne deve dare l'avviso con almeno quattro settimane di anticipo. Tali termini possono essere ridotti in caso di urgenza o qualora il pubblico abbia già avuto la possibilità di formulare commenti sul piano o sul programma in questione.
TITOLO IV
RIESAME INTERNO E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA
Articolo 10
Richiesta di riesame interno degli atti amministrativi
1. Qualsiasi organizzazione non governativa che soddisfa i criteri di cui all'articolo 11 può presentare una richiesta di riesame interno all'istituzione o all'organo comunitario che ha adottato un atto amministrativo ai sensi del diritto ambientale o, in caso di presunta omissione amministrativa, che avrebbe dovuto adottarlo.
Tale richiesta dev'essere formulata per iscritto entro un termine massimo di quattro settimane a decorrere dalla data più recente tra quelle di adozione, notifica o pubblicazione dell'atto amministrativo o, in caso di presunta omissione, entro quattro settimane dalla data in cui avrebbe dovuto essere adottato. La richiesta deve contenere una motivazione del riesame.
2. L'istituzione o l'organo comunitario di cui al paragrafo 1 esamina tale richiesta a meno che sia chiaramente infondata. Non appena possibile e comunque entro dodici settimane dal ricevimento della richiesta, l'istituzione o l'organo comunitario risponde per iscritto adducendo le sue motivazioni.
3. Qualora, nonostante la dovuta diligenza, l'istituzione o l'organo comunitario non sia in grado di agire a norma del paragrafo 2, non appena possibile, e in ogni caso entro i termini di cui al suddetto paragrafo, informa l'organizzazione non governativa che ha formulato la richiesta dei motivi di impedimento e di quando intende porvi rimedio.
L'istituzione o l'organo comunitario è tenuto ad agire in ogni caso entro diciotto settimane dal ricevimento della richiesta.
Articolo 11
Criteri di legittimazione a livello comunitario
1. Un'organizzazione non governativa può formulare una richiesta di riesame interno ai sensi dell'articolo 10, a condizione che:
a) |
sia una persona giuridica indipendente senza fini di lucro a norma del diritto nazionale o della prassi di uno Stato membro; |
b) |
abbia come obiettivo primario dichiarato di promuovere la tutela dell'ambiente nell'ambito del diritto ambientale; |
c) |
sia stata costituita da più di due anni e persegua attivamente l'obiettivo di cui alla lettera b); |
d) |
l'oggetto della richiesta di riesame interno rientri nel suo obiettivo e nelle sue attività. |
2. La Commissione adotta le disposizioni necessarie ad assicurare un'applicazione trasparente e coerente dei criteri di cui al paragrafo 1.
Articolo 12
Ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia
1. L'organizzazione non governativa che ha formulato la richiesta di riesame interno ai sensi dell'articolo 10 può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia a norma delle pertinenti disposizioni del trattato.
2. Qualora l'istituzione o l'organo comunitario ometta di agire a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 o paragrafo 3, l'organizzazione non governativa ha il diritto di proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia a norma delle pertinenti disposizioni del trattato.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 13
Misure di applicazione
Se necessario, le istituzioni e gli organi comunitari adeguano i propri regolamenti interni alle disposizioni del presente regolamento. Detti adeguamenti hanno effetto a decorrere da … (9).
Articolo 14
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere da … (10).
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì
Per il Parlamento europeo
Il presidente
…
Per il Consiglio
Il presidente
…
(1) GU C 117 del 30.4.2004, pag. 52.
(2) Parere del Parlamento europeo del 31 marzo 2004 (GU C 123 E del 29.4.2004, pag. 612), posizione comune del Consiglio del 18 luglio 2005 e posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1).
(4) Quarto programma comunitario di azione in materia ambientale (GU C 328 del 7.12.1987, pag. 1); quinto programma comunitario di azione in materia ambientale (GU C 138 del 17.5.1993, pag. 1).
(5) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
(6) GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.
(7) GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(8) GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 786/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).
(9) … .
(10) … .
MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO
I. INTRODUZIONE
La Commissione ha adottato la sua proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Århus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale il 28 ottobre 2003.
Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima lettura nella sessione del 29 marzo/ 1o aprile 2004.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il suo parere il 29 aprile 2004 (1).
Il Consiglio ha adottato la sua posizione comune il 18 luglio 2005.
II. OBIETTIVO
Il regolamento proposto intende applicare i principi della convenzione di Århus alle istituzioni e agli organi comunitari e a tal fine introduce un insieme di requisiti per assicurare l'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale a livello comunitario. Esso contribuisce al perseguimento degli obiettivi della politica ambientale comunitaria enunciati all'articolo 174, paragrafo 1, del trattato CE. Infine l'adozione della presente proposta di regolamento dimostrerebbe a livello internazionale che la Comunità europea è determinata ad assumersi le proprie responsabilità in campo ambientale.
III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE
1. Osservazioni generali
La posizione comune incorpora una serie di emendamenti in prima lettura del Parlamento europeo alla lettera, in parte o semplicemente nello spirito. In particolare sono stati chiariti e migliorati gli obblighi procedurali che le istituzioni e gli organi comunitari devono adempiere riguardo all'informazione del pubblico e alla partecipazione del pubblico ai processi decisionali. Per quanto concerne l'accesso alla giustizia sono stati semplificati i criteri di legittimazione a richiedere il riesame interno. Le entità qualificate (ora definite quali ONG che soddisfano i criteri pertinenti) non devono più essere attive a livello comunitario come tali, tuttavia le richieste devono affrontare questioni a livello comunitario, cioè essere coerenti con la definizione di diritto ambientale quale figura all'articolo 2, lettera f).
Tuttavia altri emendamenti non sono rispecchiati nella posizione comune in quanto il Consiglio ha ritenuto che essi siano superflui e/o indesiderabili oppure perché le disposizioni della proposta originaria della Commissione sono state soppresse o interamente riformulate.
La posizione comune include anche modifiche diverse da quelle figuranti nel parere in prima lettura del Parlamento europeo. In aggiunta sono state apportate varie modifiche di carattere redazionale per chiarire il testo o assicurare la coerenza globale del regolamento.
2. Osservazioni specifiche
In particolare il Consiglio ha convenuto che:
— |
gli emendamenti 39, 40 e 41 non erano accettabili, in quanto lo sviluppo sostenibile si situa al di fuori del campo di applicazione della convenzione e non è in linea con l'articolo 174 del trattato CE riguardo agli obiettivi della politica ambientale, |
— |
l'emendamento 1 era coperto dalla formulazione del considerando 7, |
— |
l'emendamento 56 avrebbe potuto creare un regime di deroghe sovrapposto: il regolamento (CE) n. 1049/2001 fornisce un quadro sufficiente per garantire la conformità con la convenzione, |
— |
gli emendamenti 3, 7 e 10 andavano al di là dei requisiti della convenzione di Århus e pertanto non serviranno a garantirne la conformità, |
— |
l'emendamento 5 non era collegato a disposizioni specifiche nel regolamento; la preoccupazione riguardante la semplificazione delle procedure è soddisfatta in particolare dagli articoli 10-12 della posizione comune, |
— |
gli emendamenti 8 e 44 non erano più rilevanti, poiché la nozione di «entità qualificata» era stata soppressa dal testo, |
— |
l'emendamento 9 non era accettabile, poiché la definizione di «informazioni ambientali» che si trova nella posizione comune è ripresa dalla direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, |
— |
l'emendamento 16 andava oltre le disposizioni sulla diffusione delle informazioni contenute nella direttiva 2003/4/CE e avrebbe comportato oneri amministrativi non necessari, |
— |
gli emendamenti 17 e 19 ripetevano disposizioni già chiare nel regolamento (CE) n. 1049/2001, |
— |
gli emendamenti 21, 22 e 23 sembravano troppo perentori: dovrebbe essere lasciata alle istituzioni e agli organi comunitari la determinazione del modo in cui vogliono tenere conto dei risultati della partecipazione del pubblico, sulla base dei principi generali fissati nel regolamento, |
— |
l'emendamento 25 non ha potuto essere accettato, poiché avrebbe potuto rallentare considerevolmente le procedure, |
— |
gli emendamenti 30, 42, 47, 48, 49, 50, 52 e 53 non erano accettabili, in quanto la convenzione di Århus lascia alle parti la determinazione delle modalità per garantire l'accesso alla giustizia. Oltre al fatto che limita il concetto di «entità qualificata» alle ONG che soddisfano una serie di condizioni, la posizione comune si attiene diligentemente alle disposizioni di cui all'articolo 230, paragrafo 4, e all'articolo 232, paragrafo 3, del trattato CE, che sono sufficienti a garantirne la conformità, |
— |
l'emendamento 51 non era necessario perché le modalità di accesso al mediatore, di cui all'articolo 195 del trattato CE, sono sufficienti a garantire la conformità con la convenzione e pertanto non devono subire interferenze, |
— |
alcuni elementi degli emendamenti 33, 35 e 58 sono stati assimilati. Non si è ravvisata tuttavia l'opportunità di inserire nel contesto attuale un riferimento allo sviluppo sostenibile, rispetto alla definizione di diritto ambientale, come spiegato sopra in relazione agli emendamenti 39, 40 e 41. Inoltre la posizione comune assicura che i criteri di legittimazione per fare una richiesta (ora articolo 11) evitano ambiguità giuridiche, |
— |
l'emendamento 36 aveva perso rilevanza poiché l'articolo corrispondente è stato soppresso (articolo 13 nella proposta iniziale) e data la nuova redazione dell'ex articolo 12 (ora articolo 11), |
— |
gli emendamenti 37 e 38 dovrebbero essere respinti, in quanto non tutte le istituzioni e gli organi comunitari dovranno automaticamente adattare il loro regolamento interno. Qualora ciò fosse necessario, si dovrebbe all'occorrenza accordare tempo sufficiente a tal fine e, in seguito, applicare il nuovo regolamento. |
IV. CONCLUSIONI
Il Consiglio ritiene che la posizione comune costituisca un pacchetto equilibrato di misure tale da contribuire al perseguimento degli obiettivi della politica ambientale comunitaria delineata nell'articolo 174, paragrafo 1, del trattato CE, garantendo la conformità con i requisiti della convenzione di Århus e la compatibilità con la pertinente legislazione già in essere, in particolare il regolamento (CE) n. 1049/2001, senza creare costi ingiustificati.
Auspica che si svolgano discussioni costruttive con il Parlamento europeo per una rapida adozione del regolamento.
25.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 264/28 |
POSIZIONE COMUNE (CE) N. 32/2005
definita dal Consiglio il 18 luglio 2005
in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio
(2005/C 264 E/03)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento (di seguito «codice ISM»), è stato adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (OMI) nel 1993. Tale codice è diventato progressivamente obbligatorio per la maggior parte delle navi che effettuano viaggi internazionali dopo l'inserimento del capitolo IX «Gestione della sicurezza delle navi», adottato il 24 maggio 1994, nella convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 (SOLAS). |
(2) |
Il codice ISM è stato emendato dall'OMI mediante la risoluzione MSC.104 (73), adottata il 5 dicembre 2000. |
(3) |
Le linee guida per l'attuazione del codice ISM da parte delle amministrazioni sono state adottate con risoluzione OMI A.788(19) il 23 novembre 1995. Tali linee guida sono state emendate dalla risoluzione A.913(22), adottata il 29 novembre 2001. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on roll-off (traghetti ro-ro) (3), ha reso il codice ISM obbligatorio a livello comunitario a decorrere dal 1o luglio 1996 per tutti i traghetti passeggeri ro-ro che effettuano servizi di linea da e per i porti degli Stati membri della Comunità, su rotte nazionali e internazionali, a prescindere dalla bandiera. Si è trattato di un primo passo nel senso di garantire un'applicazione uniforme e coerente del codice ISM in tutti gli Stati membri. |
(5) |
Il 1o luglio 1998 il codice ISM è diventato obbligatorio, ai sensi delle disposizioni del capitolo IX della convenzione SOLAS, per le società di navigazione che gestiscono navi da passeggeri (comprese unità veloci da passeggeri), petroliere, chimichiere, gasiere, portarinfuse e unità veloci da carico pari o superiori a 500 tonnellate di stazza lorda, in viaggi internazionali. |
(6) |
Il 1o luglio 2002 il codice ISM è diventato obbligatorio per le società di navigazione che gestiscono altre navi da carico e unità mobili di perforazione offshore pari o superiori a 500 tonnellate di stazza lorda, in viaggi internazionali. |
(7) |
La sicurezza della vita umana in mare e la protezione dell'ambiente possono essere efficacemente migliorate applicando il codice ISM rigorosamente e sulla base dell'obbligatorietà. |
(8) |
È auspicabile applicare direttamente il codice ISM alle navi che battono bandiera di uno Stato membro nonché alle navi, a prescindere dalla bandiera, che effettuano esclusivamente viaggi nazionali oppure che operano verso o da porti degli Stati membri su servizi di linea. |
(9) |
L'adozione di un nuovo regolamento, direttamente applicabile, dovrebbe garantire l'osservanza del codice ISM, fermo restando che spetta agli Stati membri decidere se applicare il codice alle navi che effettuano esclusivamente servizio in aree portuali, a prescindere dalla bandiera. |
(10) |
Di conseguenza occorre abrogare il regolamento (CE) n. 3051/95. |
(11) |
Se uno Stato membro giudica difficoltosa nella pratica l'osservanza, da parte delle società, di specifiche disposizioni della parte A del codice ISM per determinate navi o categorie di navi impiegate esclusivamente in viaggi nazionali di uno Stato membro, può derogare in tutto o in parte a tali disposizioni adottando misure che garantiscano un equivalente raggiungimento degli obiettivi del codice. Per tali navi e società esso può stabilire procedure alternative di certificazione e verifica. |
(12) |
È altresì necessario tener conto della direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo) (4). |
(13) |
Occorre anche tenere conto della direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (5), per definire gli organismi riconosciuti ai fini del presente regolamento, e della direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (6), onde stabilire il campo di applicazione del presente regolamento per quanto riguarda le navi da passeggeri che effettuano viaggi nazionali. |
(14) |
Le misure necessarie per modificare l'allegato II sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7). |
(15) |
Poiché gli scopi del presente regolamento, cioè il rafforzamento della gestione della sicurezza e dell'esercizio in sicurezza delle navi nonché la prevenzione dell'inquinamento da esse prodotto, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono, dunque, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Scopo
Scopo del presente regolamento è il rafforzamento della gestione della sicurezza, dell'esercizio in sicurezza delle navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e della prevenzione dell'inquinamento da esse prodotto, assicurando la conformità al codice ISM da parte delle società che le gestiscono, mediante:
a) |
l'istituzione, l'attuazione e il corretto mantenimento da parte delle società dei sistemi di gestione della sicurezza sia a bordo sia a terra; |
b) |
il controllo di tali attività da parte delle amministrazioni dello Stato di bandiera e dello Stato di approdo. |
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento s'intende per:
1) |
«codice ISM»: il codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento, adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (OMI) il 4 novembre 1993 con la risoluzione A.741 (18), modificato dal comitato della sicurezza marittima con la risoluzione MSC.104 (73) del 5 dicembre 2000 e riportato nell'allegato I del presente regolamento nella sua versione aggiornata; |
2) |
«organismo riconosciuto»: un organismo riconosciuto in conformità delle disposizioni della direttiva 94/57/CE; |
3) |
«società»: l'armatore della nave o qualsiasi altra organizzazione o persona, quali il gestore oppure il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto dall'armatore la responsabilità dell'esercizio della nave e che, nell'assumere tale responsabilità, ha convenuto di assolvere a tutti i compiti e le responsabilità imposti dal codice ISM; |
4) |
«nave da passeggeri»: una nave, inclusa un'unità veloce, che trasporta più di dodici passeggeri o un'unità sommergibile da passeggeri; |
5) |
«passeggero»: qualsiasi persona a bordo di una nave che non sia:
|
6) |
«unità veloce»: un'unità veloce come definita nella regola X/1.2 della SOLAS nella sua versione aggiornata. Per le unità veloci da passeggeri si applicano le limitazioni di cui all'articolo 2, lettera f), della direttiva 98/18/CE; |
7) |
«nave da carico»: una nave, inclusa un'unità veloce, che non sia una nave da passeggeri; |
8) |
«viaggio internazionale»: un viaggio per mare dal porto di uno Stato membro o dal porto di qualsiasi altro Stato ad un porto situato fuori di detto Stato o viceversa; |
9) |
«viaggio nazionale»: un viaggio effettuato in tratti di mare da e verso lo stesso porto di uno Stato membro o da un porto a un altro porto dello stesso Stato membro; |
10) |
«servizio di linea marittimo»: una serie di collegamenti effettuati da una nave in modo da assicurare il traffico fra gli stessi due o più punti:
|
11) |
«traghetto da passeggeri ro-ro»: una nave da passeggeri marittima come definita al capitolo II-1 della SOLAS nella sua versione aggiornata; |
12) |
«unità sommergibile da passeggeri»: una nave adibita al trasporto passeggeri che opera principalmente in immersione ed è supportata da un mezzo di appoggio in superficie, ad esempio una nave di superficie o una struttura costiera, per il monitoraggio e per una o più delle seguenti operazioni:
|
13) |
«piattaforma mobile di perforazione»: un'unità in grado di essere adibita ad operazioni di perforazione ai fini dell'esplorazione o dello sfruttamento di risorse che si trovano al di sotto del fondo marino, come idrocarburi liquidi o gassosi, zolfo o sale; |
14) |
«stazza lorda»: la stazza lorda di una nave determinata in accordo con la convenzione internazionale per la stazzatura delle navi del 1969 o, per le navi impiegate esclusivamente in viaggi nazionali e la cui stazza lorda non è stata misurata in conformità con detta convenzione, la stazza lorda della nave determinata conformemente ai regolamenti nazionali sulla stazzatura. |
Articolo 3
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai seguenti tipi di navi e alle società che le gestiscono:
a) |
navi da carico e navi da passeggeri battenti bandiera di uno Stato membro, che effettuano viaggi internazionali; |
b) |
navi da carico e navi da passeggeri che effettuano esclusivamente viaggi nazionali, indipendentemente dalla bandiera; |
c) |
navi da carico e navi da passeggeri che operano da o verso porti degli Stati membri, in servizio di linea marittimo, indipendentemente dalla bandiera; |
d) |
piattaforme mobili di perforazione che operano sotto l'autorità di uno Stato membro. |
2. Il presente regolamento non si applica ai seguenti tipi di navi né alle società che le gestiscono:
a) |
navi da guerra e navi destinate al trasporto truppe e altre navi di proprietà od esercite da uno Stato membro ed utilizzate esclusivamente per un servizio governativo non commerciale; |
b) |
navi senza propulsione meccanica, navi di legno di costruzione rudimentale, navi da diporto e imbarcazioni da diporto, salvo che siano o vengano in futuro dotate di equipaggio e trasportino più di dodici passeggeri a fini commerciali; |
c) |
navi da pesca; |
d) |
navi da carico e piattaforme mobili di perforazione aventi stazza lorda inferiore a 500 tonnellate; |
e) |
navi da passeggeri diverse dai traghetti da passeggeri ro-ro, nei tratti di mare delle classi C e D come definite nell'articolo 4 della direttiva 98/18/CE. |
Articolo 4
Conformità
Gli Stati membri provvedono affinché tutte le società che gestiscono navi rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento ottemperino alle disposizioni del presente regolamento.
Articolo 5
Prescrizioni relative alla gestione della sicurezza
Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e le società che le gestiscono ottemperano alle prescrizioni della parte A del codice ISM.
Articolo 6
Certificazione e verifica
Ai fini della certificazione e della verifica gli Stati membri ottemperano alle disposizioni della parte B del codice ISM.
Articolo 7
Deroghe
1. Lo Stato membro che giudica difficoltosa nella pratica l'osservanza da parte delle società dei punti 6, 7, 9, 11 e 12 della parte A del codice ISM per determinate navi o per categorie di navi impiegate esclusivamente in viaggi nazionali in tale Stato membro, può derogare in tutto o in parte a dette disposizioni adottando misure che garantiscano un equivalente raggiungimento degli obiettivi del codice.
2. Lo Stato membro può stabilire per le navi e le società nei cui confronti è stata adottata una deroga ai sensi del paragrafo 1, procedure alternative di certificazione e verifica, se giudicano difficoltoso nella pratica applicare le prescrizioni di cui all'articolo 6.
3. Nei casi di cui al paragrafo 1 e, se applicabile, al paragrafo 2 si applica la procedura seguente:
a) |
lo Stato membro notifica alla Commissione la deroga e le misure che intende adottare; |
b) |
se entro sei mesi dalla notifica è deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, che la deroga proposta non è giustificata o che le misure proposte sono insufficienti, detto Stato membro è tenuto a modificare o ad astenersi dall' adottare le disposizioni proposte; |
c) |
lo Stato membro pubblica le misure adottate con un riferimento diretto al paragrafo 1 e, se applicabile, al paragrafo 2. |
4. A seguito di una deroga concessa ai sensi del paragrafo 1 e, se applicabile, del paragrafo 2, lo Stato membro interessato rilascia un certificato, in conformità dell'allegato II, punto 5, secondo comma, indicante le limitazioni operative applicabili.
Articolo 8
Validità, accettazione e riconoscimento dei certificati
1. Il documento di conformità è valido per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di rilascio. Il certificato di gestione della sicurezza è valido per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di rilascio.
2. In caso di rinnovo del documento di conformità e del certificato di gestione della sicurezza si applicano le pertinenti disposizioni della parte B del codice ISM.
3. Gli Stati membri accettano i documenti di conformità, i documenti di conformità provvisori, i certificati di gestione della sicurezza o i certificati di gestione della sicurezza provvisori rilasciati dall'amministrazione di ogni altro Stato membro o da un organismo riconosciuto che agisce per conto di tale amministrazione.
4. Gli Stati membri accettano i documenti di conformità, i documenti di conformità provvisori, i certificati di gestione della sicurezza e i certificati di gestione della sicurezza provvisori rilasciati da o per conto delle amministrazioni di paesi terzi.
Tuttavia, per le navi che effettuano un servizio di linea marittimo, gli Stati membri interessati verificano, o fanno verificare per loro conto, con ogni mezzo appropriato, che i documenti di conformità, i documenti di conformità provvisori, i certificati di gestione della sicurezza e i certificati di gestione della sicurezza provvisori rilasciati per conto delle amministrazioni di paesi terzi siano conformi al codice ISM, salvo che essi siano stati rilasciati dall'amministrazione di uno Stato membro o da un organismo riconosciuto.
Articolo 9
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme concernenti le sanzioni applicabili alle infrazioni alle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Articolo 10
Relazioni
1. Gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione ogni due anni sull'attuazione del presente regolamento.
2. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, elabora un modello armonizzato per tali relazioni.
3. La Commissione, con l'ausilio dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, prepara entro sei mesi dal ricevimento delle relazioni degli Stati membri una relazione consolidata sull'attuazione del presente regolamento, eventualmente corredata di proposte. La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.
Articolo 11
Modifiche
1. Le modifiche del codice ISM possono essere escluse dal campo d'applicazione del presente regolamento ai sensi dell'articolo 5 del regolamento n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) (8).
2. Ogni modifica dell'allegato II è effettuata secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.
Articolo 12
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 13
Abrogazione
1. Il regolamento (CE) n. 3051/95 è abrogato a decorrere dal … (9).
2. I documenti di conformità provvisori, i certificati di gestione della sicurezza provvisori, i documenti di conformità e i certificati di gestione della sicurezza rilasciati prima del … (10) restano validi fino alla loro scadenza o fino alla loro successiva vidimazione.
Articolo 14
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Per quanto riguarda le navi da carico e le navi da passeggeri che non sono già tenute a conformarsi al codice ISM, il presente regolamento si applica a decorrere dal … (9).
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì
Per il Parlamento europeo
Il presidente
…
Per il Consiglio
Il presidente
…
(1) GU C 302 del 7.12.2004, pag. 20.
(2) Parere del Parlamento europeo del 10 marzo 2004 (GU C 102 E del 28.4.2004, pag. 565), posizione comune del Consiglio del 18 luglio 2005 e posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 320 del 30.12.1995, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1).
(4) GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53).
(5) GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/84/CE.
(6) GU L 144 del 15.5.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/75/CE della Commissione (GU L 190 del 30.7.2003, pag. 6).
(7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(8) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 415/2004 della Commissione (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 10).
(9) Data di entrata in vigore del presente regolamento.
(10) Due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
ALLEGATO I
CODICE INTERNAZIONALE DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE NAVI E DELLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO (CODICE INTERNAZIONALE DI GESTIONE DELLA SICUREZZA, CODICE ISM)
PARTE A — ATTUAZIONE
1. |
GENERALITÀ |
1.1. |
Definizioni |
1.2. |
Obiettivi |
1.3. |
Applicazione |
1.4. |
Requisiti funzionali del sistema di gestione della sicurezza (SMS) |
2. |
POLITICA PER LA SICUREZZA E PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE |
3. |
RESPONSABILITÀ E AUTORITÀ DELLA SOCIETÀ |
4. |
PERSONA(E) DESIGNATA(E) |
5. |
RESPONSABILITÀ E AUTORITÀ DEL COMANDANTE |
6. |
RISORSE E PERSONALE |
7. |
SVILUPPO DI PIANI PER LE OPERAZIONI DI BORDO |
8. |
PREPARAZIONE ALLE SITUAZIONI DI EMERGENZA |
9. |
RAPPORTO ED ANALISI DI NON CONFORMITÀ, DI INCIDENTI E DI SITUAZIONI PERICOLOSE |
10. |
MANUTENZIONE DELLA NAVE E DELLE DOTAZIONI |
11. |
DOCUMENTAZIONE |
12. |
VERIFICHE, REVISIONI E VALUTAZIONI DA PARTE DELLA SOCIETÀ |
PARTE B — CERTIFICAZIONE E VERIFICHE
13. |
CERTIFICAZIONE E VERIFICHE PERIODICHE |
14. |
CERTIFICAZIONE PROVVISORIA |
15. |
VERIFICA |
16. |
MODELLI DEI CERTIFICATI |
CODICE INTERNAZIONALE DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE NAVI E DELLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO (CODICE INTERNAZIONALE DI GESTIONE DELLA SICUREZZA, CODICE ISM)
PARTE A — ATTUAZIONE
1. GENERALITÀ
1.1. Definizioni
Le seguenti definizioni si applicano alle parti A e B del codice:
1.1.1. |
«codice internazionale di gestione della sicurezza (codice ISM)»: il codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento adottato dall'assemblea dell'OMI, che potrà essere modificato dalla stessa organizzazione; |
1.1.2. |
«società»: l'armatore della nave od ogni altra organizzazione o persona, quali il gestore oppure il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto dall'armatore la responsabilità dell'esercizio della nave e che, nell'assumere tale responsabilità, ha convenuto di assolvere a tutti i compiti e le responsabilità imposti dal presente codice; |
1.1.3. |
«amministrazione»: il governo dello Stato di cui la nave è autorizzata a battere bandiera; |
1.1.4. |
«sistema di gestione della sicurezza (SMS)»: un sistema strutturato e documentato che permette al personale della società di attuare efficacemente la politica di sicurezza e di tutela dell'ambiente adottata dalla società; |
1.1.5. |
«documento di conformità»: il documento rilasciato ad una società che è conforme alle prescrizioni del presente codice; |
1.1.6. |
«certificato di gestione della sicurezza»: il documento rilasciato ad una nave che attesta che la società e la gestione di bordo operano conformemente alle disposizioni del sistema di gestione della sicurezza approvato; |
1.1.7. |
«evidenza oggettiva»: un'informazione, qualitativa o quantitativa, documenti o rapporti di fatto riguardanti la sicurezza o l'esistenza e la realizzazione di un elemento del sistema di gestione della sicurezza, che sia basata sull'osservazione, sulla misurazione o sulla prova e che possa essere controllata; |
1.1.8. |
«osservazione»: il riscontro di una situazione di fatto durante una verifica del sistema di gestione della sicurezza, comprovata da un'evidenza oggettiva; |
1.1.9. |
«non conformità»: una situazione osservata in cui l'evidenza oggettiva indica il mancato adempimento di uno specifico requisito; |
1.1.10. |
«grave non conformità»: un'irregolarità identificabile che rappresenta una seria minaccia per la sicurezza del personale o della nave o un serio rischio per l'ambiente, che richiede un'immediata azione correttiva e comprende la mancanza di un'efficace e sistematica applicazione di un requisito del presente codice; |
1.1.11. |
«data anniversaria»: il giorno e il mese di ogni anno corrispondenti alla data di scadenza del pertinente documento o certificato; |
1.1.12. |
«convenzione»: la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 e suoi emendamenti. |
1.2. Obiettivi
1.2.1. |
Gli obiettivi del codice sono assicurare la sicurezza in mare, prevenire lesioni alle persone o perdite di vite umane ed evitare danni all'ambiente, in particolare a quello marino, e danni alle cose. |
1.2.2. |
Gli obiettivi della gestione della sicurezza della società dovrebbero essere, tra l'altro:
|
1.2.3. |
Il sistema di gestione della sicurezza dovrebbe assicurare:
|
1.3. Applicazione
Le disposizioni del presente codice possono applicarsi a tutte le navi.
1.4. Requisiti funzionali del sistema di gestione della sicurezza (SMS)
Ogni società dovrebbe sviluppare, applicare e mantenere un sistema di gestione della sicurezza (SMS) che includa i seguenti requisiti funzionali:
1.4.1. |
una politica per la sicurezza e per la protezione ambientale; |
1.4.2. |
istruzioni e procedure per assicurare l'esercizio sicuro delle navi e la protezione dell'ambiente in conformità con la pertinente legislazione internazionale e dello Stato di bandiera; |
1.4.3. |
livelli definiti di autorità e linee di comunicazione tra il personale di terra e di bordo e al loro rispettivo interno; |
1.4.4. |
procedure per segnalare gli incidenti e le non conformità ai requisiti del presente codice; |
1.4.5. |
procedure per prepararsi e rispondere alle situazioni di emergenza; e |
1.4.6. |
procedure per le verifiche interne e la revisione della gestione. |
2. POLITICA PER LA SICUREZZA E PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
2.1. |
La società dovrebbe stabilire una politica in materia di sicurezza e di protezione ambientale che descriva in che modo raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 1.2. |
2.2. |
La società dovrebbe assicurare che la politica sia attuata e mantenuta a tutti i livelli dell'organizzazione, sia a bordo che a terra. |
3. RESPONSABILITÀ E AUTORITÀ DELLA SOCIETÀ
3.1. |
Se il responsabile dell'esercizio della nave non è l'armatore, lo stesso armatore deve rapportare all'amministrazione il nome completo e gli estremi di tale responsabile. |
3.2. |
La società dovrebbe definire e documentare le responsabilità, l'autorità e le interrelazioni fra tutto il personale che gestisce, esegue e verifica le attività che riguardano o incidono sulla sicurezza e la prevenzione dell'inquinamento. |
3.3. |
La società deve assicurare che siano disponibili adeguate risorse e supporto da terra per consentire alla(e) persona(e) designata(e) di svolgere le proprie funzioni. |
4. PERSONA(E) DESIGNATA(E)
Per assicurare l'esercizio sicuro di ogni nave e per fornire un collegamento tra la società ed il personale di bordo, ogni società dovrebbe designare, come appropriato, una o più persone a terra che abbiano accesso diretto ai più alti livelli dirigenziali. Le responsabilità e l'autorità della(e) persona(e) designata(e) dovrebbero comprendere il monitoraggio degli aspetti dell'esercizio di ogni nave connessi con la sicurezza e la prevenzione dell'inquinamento nonché la garanzia della disponibilità di adeguate risorse e supporto da terra, a seconda delle necessità.
5. RESPONSABILITÀ E AUTORITÀ DEL COMANDANTE
5.1. |
La società dovrebbe definire e documentare in modo chiaro le responsabilità del comandante relativamente a:
|
5.2. |
La società dovrebbe assicurare che l'SMS applicato a bordo delle navi contenga una dichiarazione chiara che metta in evidenza l'autorità del comandante. La società dovrebbe stabilire nell'SMS che il comandante ha la più elevata autorità e la responsabilità di prendere decisioni relativamente alla sicurezza e alla prevenzione dell'inquinamento e di richiedere assistenza alla società laddove necessario. |
6. RISORSE E PERSONALE
6.1. |
La società dovrebbe assicurare che il comandante:
|
6.2. |
La società dovrebbe assicurare che ogni nave sia dotata di personale qualificato, certificato e fisicamente idoneo conformemente ai requisiti nazionali ed internazionali. |
6.3. |
La società dovrebbe stabilire procedure per assicurare che il personale appena assunto e quello cui vengono assegnati nuovi incarichi inerenti alla sicurezza e alla protezione ambientale ricevano un'adeguata familiarizzazione per l'assolvimento dei loro compiti. Le istruzioni che è essenziale impartire prima della partenza della nave dovrebbero essere identificate, documentate e fornite. |
6.4. |
La società dovrebbe assicurare che tutto il personale coinvolto nell'SMS abbia adeguata conoscenza delle pertinenti norme, dei regolamenti, dei codici e delle linee guida. |
6.5. |
La società dovrebbe stabilire e mantenere procedure per identificare ogni eventuale necessità di formazione a supporto dell'SMS e dovrebbe assicurare che tale formazione sia impartita a tutto il personale interessato. |
6.6. |
La società dovrebbe stabilire procedure che consentano di fornire al personale di bordo le informazioni relative all'SMS in una lingua di lavoro o in altre lingue ad esso comprensibili. |
6.7. |
La società dovrebbe assicurare che il personale di bordo sia in grado di comunicare efficacemente nell'esecuzione dei rispettivi compiti inerenti all'SMS. |
7. SVILUPPO DI PIANI PER LE OPERAZIONI DI BORDO
La società dovrebbe stabilire procedure per la preparazione di piani e istruzioni, comprese le liste di controllo, come appropriato, inerenti alle operazioni chiave di bordo relative alla sicurezza della nave e alla prevenzione dell'inquinamento. I vari compiti dovrebbero essere definiti ed assegnati a personale qualificato.
8. PREPARAZIONE ALLE SITUAZIONI DI EMERGENZA
8.1. |
La società dovrebbe stabilire procedure per individuare, descrivere e rispondere alle potenziali situazioni di emergenza a bordo. |
8.2. |
La società dovrebbe stabilire programmi per prove ed esercitazioni per preparare il personale alle azioni di emergenza. |
8.3. |
L'SMS dovrebbe prevedere misure per assicurare che l'organizzazione della società sia in grado di far fronte in qualsiasi momento a pericoli, incidenti e situazioni di emergenza che dovessero coinvolgerne le navi. |
9. RAPPORTO ED ANALISI DI NON CONFORMITÀ, DI INCIDENTI E DI SITUAZIONI PERICOLOSE
9.1. |
L'SMS dovrebbe prevedere procedure per assicurare che le non conformità, gli incidenti e le situazioni pericolose siano rapportate alla società, sottoposte a indagine e analizzate allo scopo di migliorare la sicurezza e la prevenzione dell'inquinamento. |
9.2. |
La società dovrebbe stabilire procedure per l'attuazione delle azioni correttive. |
10. MANUTENZIONE DELLA NAVE E DELLE DOTAZIONI
10.1. |
La società dovrebbe stabilire procedure per assicurare che la nave sia mantenuta in conformità delle disposizioni delle pertinenti norme e dei regolamenti e degli eventuali requisiti che possono essere stabiliti dalla società stessa. |
10.2. |
Nel soddisfare tali requisiti, la società dovrebbe assicurare che:
|
10.3. |
La società dovrebbe stabilire nell'SMS procedure per identificare le apparecchiature e gli impianti la cui improvvisa avaria può determinare una situazione di pericolo. L'SMS dovrebbe prevedere disposizioni specifiche per migliorare l'affidabilità di tali apparecchiature ed impianti. Le suddette misure dovrebbero includere prove periodiche dei dispositivi e delle apparecchiature di riserva o degli impianti che non sono permanentemente in funzione. |
10.4. |
Le ispezioni di cui al punto 10.2 e le misure di cui al paragrafo 10.3 dovrebbero costituire parte del programma di manutenzione periodica di bordo. |
11. DOCUMENTAZIONE
11.1. |
La società dovrebbe stabilire e mantenere procedure di controllo di tutti i documenti e dati relativi all'SMS . |
11.2. |
La società dovrebbe assicurare che:
|
11.3. |
Il documento utilizzato per descrivere ed attuare l'SMS può essere denominato «Manuale di gestione della sicurezza». La documentazione dovrebbe essere tenuta nel modo che la società ritiene più efficace. Ogni nave dovrebbe conservare a bordo tutta la documentazione ad essa relativa. |
12. VERIFICHE, REVISIONI E VALUTAZIONI DELLA SOCIETÀ
12.1. |
La società dovrebbe effettuare verifiche interne in materia di sicurezza per accertare se le attività di sicurezza e prevenzione dell'inquinamento siano conformi all'SMS. |
12.2. |
La società dovrebbe valutare periodicamente l'efficienza dell'SMS e, quando necessario, revisionarlo in conformità alle procedure da essa stabilite. |
12.3. |
Le verifiche e le eventuali azioni correttive dovrebbero essere effettuate in conformità di procedure documentate. |
12.4. |
Il personale che esegue le verifiche dovrebbe essere indipendente dall'area oggetto delle verifiche, a meno che ciò risulti impraticabile a causa delle dimensioni e della natura della società. |
12.5. |
I risultati delle verifiche e delle revisioni dovrebbero essere portati all'attenzione di tutto il personale che ha responsabilità nell'area interessata. |
12.6. |
Il personale dirigente responsabile dell'area interessata dovrebbe adottare tempestivamente azioni correttive per le deficienze riscontrate. |
PARTE B — CERTIFICAZIONE E VERIFICHE
13. CERTIFICAZIONE E VERIFICHE PERIODICHE
13.1. |
La nave dovrebbe essere gestita da una società alla quale è stato rilasciato un documento di conformità, oppure un documento di conformità provvisorio secondo quanto contenuto nel paragrafo 14.1, relativo a quella nave. |
13.2. |
Il documento di conformità dovrebbe essere rilasciato dall'amministrazione, da un organismo da questa riconosciuto o, su richiesta dell'amministrazione, da un altro governo contraente della convenzione ad ogni società che soddisfa i requisiti del presente codice, per un periodo stabilito dall'amministrazione che non dovrebbe essere superiore a cinque anni. Tale documento dovrebbe essere accettato come evidenza che la società è in grado di soddisfare i requisiti del presente codice. |
13.3. |
Il documento di conformità è valido esclusivamente per i tipi di nave esplicitamente indicati nel documento stesso. Tale indicazione dovrebbe essere basata sui tipi di nave su cui è stata effettuata la verifica iniziale. Altri tipi di nave possono essere aggiunti esclusivamente dopo che sia stata verificata la capacità della società di conformarsi ai requisiti del presente codice applicabili a tali tipi di nave. A tale scopo i tipi di nave sono quelli indicati nella regola IX/1 della convenzione. |
13.4. |
La validità del documento di conformità dovrebbe essere sottoposta a verifica annuale dall'amministrazione, o da un organismo da questa riconosciuto o, su richiesta dell'amministrazione, da un altro governo contraente entro i tre mesi precedenti o seguenti la data anniversaria. |
13.5. Il documento di conformità dovrebbe essere revocato dall'amministrazione o, su richiesta di questa, dal governo contraente che lo ha rilasciato, quando la verifica annuale di cui al paragrafo 13.4 non è richiesta o se vi è evidenza di gravi non conformità con il presente codice.
13.5.1. |
Tutti i certificati di gestione della sicurezza e/o certificati di gestione della sicurezza provvisori associati dovrebbero essere revocati se è revocato il documento di conformità. |
13.6. |
Una copia del documento di conformità dovrebbe essere tenuta a bordo in modo che il comandante della nave possa, qualora ciò sia richiesto, esibirla per la verifica da parte dell'amministrazione o di un organismo da questa riconosciuto oppure ai fini del controllo di cui alla regola IX/6.2 della convenzione. Non è necessario che la copia del documento sia legalizzata o autenticata. |
13.7. |
Il certificato di gestione della sicurezza dovrebbe essere rilasciato alla nave per un periodo che non dovrebbe essere superiore a cinque anni dall'amministrazione, da un organismo da questa riconosciuto o, su richiesta dell'amministrazione, da un altro governo contraente. Il certificato di gestione della sicurezza dovrebbe essere rilasciato dopo che è stato verificato che la società e la sua gestione di bordo operino in accordo con il sistema di gestione della sicurezza approvato. Tale certificato dovrebbe essere accettato come evidenza che la nave è conforme ai requisiti del presente codice. |
13.8. |
La validità del certificato di gestione della sicurezza dovrebbe essere sottoposta ad almeno una verifica intermedia da parte dell'amministrazione oppure di un organismo da questa riconosciuto o, su richiesta dell'amministrazione, da un altro governo contraente. Se è prevista un'unica verifica intermedia e il periodo di validità del certificato di gestione della sicurezza è di cinque anni, la verifica dovrebbe essere effettuata tra la seconda e la terza data anniversaria del certificato di gestione della sicurezza. |
13.9. |
In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 13.5.1, il certificato di gestione della sicurezza dovrebbe essere revocato dall'amministrazione oppure, su richiesta di questa, dal governo contraente che lo ha rilasciato, quando la verifica intermedia di cui al paragrafo 13.8 non è richiesta o se vi è evidenza di gravi non conformità rispetto al presente codice. |
13.10. |
Nonostante i requisiti di cui ai paragrafi 13.2 e 13.7, qualora la verifica ai fini del rinnovo sia completata entro i tre mesi che precedono la data di scadenza del documento di conformità o del certificato di gestione della sicurezza, il nuovo documento di conformità o il nuovo certificato di gestione della sicurezza dovrebbero essere validi a decorrere dalla data del completamento della verifica ai fini del rinnovo ed estendersi per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dalla data di scadenza del documento di conformità o certificato di gestione della sicurezza esistenti. |
13.11. |
Qualora la verifica ai fini del rinnovo sia completata prima dei tre mesi che precedono la data di scadenza del documento di conformità o del certificato di gestione della sicurezza, il nuovo documento di conformità o il nuovo certificato di gestione della sicurezza dovrebbe essere valido, a decorrere dalla data del completamento della verifica ai fini del rinnovo, per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dalla data alla quale è stata completata la verifica ai fini del rinnovo. |
14. CERTIFICAZIONE PROVVISORIA
14.1. |
Un documento di conformità provvisorio può essere rilasciato per facilitare l'attuazione iniziale del presente codice quando:
|
14.2. |
Un certificato di gestione della sicurezza provvisorio può essere rilasciato:
Tale certificato di gestione della sicurezza provvisorio dovrebbe essere rilasciato per un periodo non superiore a sei mesi dall'amministrazione, da un organismo da questa riconosciuto o, su richiesta dell'amministrazione, da un altro governo contraente. |
14.3. |
Un'amministrazione oppure, su richiesta di questa, un altro governo contraente può, in casi speciali, estendere la validità di un certificato di gestione della sicurezza provvisorio per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi a decorrere dalla data di scadenza. |
14.4. |
Un certificato di gestione della sicurezza provvisorio può essere rilasciato dopo che è stato verificato che:
|
15. VERIFICA
15.1. |
Tutte le verifiche richieste dal presente codice dovrebbero essere effettuate in accordo con le procedure accettate dall'amministrazione e tenendo in considerazione le linee guida elaborate dall'organizzazione (1). |
16. MODELLI DEI CERTIFICATI
16.1. |
Il documento di conformità, il certificato di gestione della sicurezza, il documento di conformità provvisorio e il certificato di gestione della sicurezza provvisorio dovrebbero essere nelle forme corrispondenti ai modelli forniti nell'appendice del presente codice. Se la lingua usata non è né l'inglese né il francese, il testo dovrebbe includere una traduzione in una di queste due lingue. |
16.2. |
In aggiunta alle prescrizioni di cui al paragrafo 13.3, i tipi di nave indicati sul documento di conformità e sul documento di conformità provvisorio possono essere vidimati per tener conto di eventuali limitazioni operative della nave, descritte nel sistema di gestione della sicurezza. |
(1) Cfr. linee guida per l'attuazione da parte delle amministrazioni del codice internazionale di gestione della sicurezza (ISM) adottate dall'organizzazione con la risoluzione A.913(22).
Appendice
ALLEGATO II
DISPOSIZIONI PER LE AMMINISTRAZIONI RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DEL CODICE INTERNAZIONALE DI GESTIONE DELLA SICUREZZA (CODICE ISM)
PARTE A — DISPOSIZIONI GENERALI
PARTE B — CERTIFICAZIONE E STANDARD
2. |
PROCESSO DI CERTIFICAZIONE |
3. |
STANDARD DI GESTIONE |
4. |
STANDARD DI COMPETENZA |
5. |
MODELLI DEI DOCUMENTI DI CONFORMITÀ E DEI CERTIFICATI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA |
PARTE A — DISPOSIZIONI GENERALI
1.1. |
Nell'effettuare le verifiche e le certificazioni previste dalle disposizioni del codice ISM per navi che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri devono attenersi alle prescrizioni e agli standard stabiliti nella parte B del presente titolo. |
1.2. |
In aggiunta gli Stati membri devono tenere conto delle linee guida per l'attuazione da parte delle amministrazioni del codice internazionale di gestione della sicurezza (ISM) adottate dall'IMO con la risoluzione A.913(22) del 29 novembre 2001, nella misura in cui esse non siano contemplate dalla parte B del presente titolo. |
PARTE B — Certificazione e standard
2. PROCESS0 DI CERTIFICAZIONE
2.1. |
Il processo di certificazione ai fini del rilascio di un documento di conformità a una società o di un certificato di gestione della sicurezza a qualsiasi nave deve essere conforme alle disposizioni di seguito riportate. |
2.2. |
Il processo di certificazione deve normalmente comprendere le seguenti fasi:
Tali verifiche sono effettuate su richiesta della società all'amministrazione o all'organismo riconosciuto che opera per conto dell'amministrazione. |
2.3. |
Le verifiche devono comprendere una verifica del sistema di gestione della sicurezza. |
2.4. |
Per l'esecuzione delle verifiche deve essere designato un responsabile della verifica o, se del caso, un gruppo di verifica. |
2.5. |
Il responsabile della verifica designato deve elaborare un programma di verifica di concerto con la società. |
2.6. |
Un rapporto di verifica deve essere preparato sotto la direzione del responsabile della verifica che ne deve garantire la precisione e la completezza. |
2.7. |
Il rapporto di verifica deve contenere il programma della verifica, i nominativi dei membri del gruppo di verifica, le date, l'identificazione della società, la registrazione di ogni osservazione e non conformità constatata e osservazioni sull'efficacia del sistema di gestione della sicurezza per conseguire gli obiettivi stabiliti. |
3. STANDARD DI GESTIONE
3.1. |
I responsabili della verifica o i membri del gruppo di verifica incaricati di verificare la conformità al codice ISM devono avere conoscenze in materia di:
|
3.2. |
Nell'esecuzione della verifica della conformità alle prescrizioni del codice ISM si deve garantire che il personale che fornisce servizi di consulenza e il personale addetto alla procedura di certificazione siano tra loro indipendenti. |
4. STANDARD DI COMPETENZA
4.1. Conoscenze di base per l'esecuzione delle verifiche
4.1.1. |
Il personale che partecipa alle verifiche della conformità alle prescrizioni del codice ISM deve soddisfare i criteri minimi per gli ispettori previsti all'allegato VII, sezione 2, della direttiva 95/21/CE. |
4.1.2. |
Il suddetto personale deve aver ricevuto una formazione idonea ad assicurare conoscenze e capacità adeguate all'esecuzione della verifica della conformità alle prescrizioni del codice ISM, in particolare nelle seguenti materie:
|
4.2. Conoscenze necessarie per l'effettuazione della verifica iniziale e per le verifiche ai fini del rinnovo
4.2.1. |
Per poter valutare pienamente se una società o una nave di qualsiasi tipo sia conforme alle prescrizioni del codice ISM, oltre alle conoscenze di base sopra menzionate, il personale incaricato di eseguire una verifica iniziale o una verifica ai fini del rinnovo di un documento di conformità o di un certificato di gestione della sicurezza deve disporre delle conoscenze che gli consentano di:
|
4.2.2. |
Tali compiti possono essere svolti da gruppi composti di persone che riuniscono complessivamente tutte le competenze necessarie. |
5. MODELLI DEI DOCUMENTI DI CONFORMITÀ E DEI CERTIFICATI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
Quando le navi operano in un unico Stato membro, gli Stati membri devono utilizzare i modelli allegati al codice ISM oppure il documento di conformità, il certificato di gestione della sicurezza, il documento di conformità provvisorio e il certificato di gestione della sicurezza provvisorio predisposti secondo i modelli allegati.
Nel caso in cui siano state concesse deroghe ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e, se applicabile, dell'articolo 7, paragrafo 2, il certificato rilasciato deve essere diverso da quello di cui sopra e deve indicare chiaramente che è stata concessa una deroga ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e, se applicabile, dell'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento ed inoltre deve indicare le limitazioni operative applicabili.
MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO
I. INTRODUZIONE
Nel quadro della procedura di codecisione (art. 251 del trattato CE) il Consiglio è pervenuto, in data 9 dicembre 2004, ad un accordo politico sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza (codice ISM) (1). In data 18 luglio 2005, il Consiglio, previa revisione da parte dei giuristi/linguisti, ha adottato la propria posizione comune.
Il Parlamento europeo ha convenuto nel proprio parere, reso in prima lettura il 10 marzo 2004, di approvare la proposta della Commissione senza apportare emendamenti (2). Nell'adottare la propria posizione il Consiglio ha tenuto conto del parere del Comitato economico e sociale (3) (4).
Il regolamento ha lo scopo di sostituire e ampliare il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio per rafforzare la sicurezza della gestione e dell'esercizio e la prevenzione dell'inquinamento. Le disposizioni del codice ISM si applicheranno a tutte le navi che battono bandiera di uno Stato membro, impiegate in viaggi interni e internazionali, nonché alle navi che rientrano nel campo d'applicazione della convenzione SOLAS impiegate esclusivamente in viaggi interni oppure che operano verso o da porti degli Stati membri su servizi di linea.
II. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE
L'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha adottato nel 1993 il codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento, il cosiddetto «codice ISM», come parte della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), al fine di promuovere lo sviluppo di una cultura della sicurezza e di una coscienza ambientale diffuse tra gli equipaggi e le società che gestiscono navi. Esso fornisce orientamenti per la gestione e l'attività delle navi da parte delle relative società.
La Comunità, in risposta al tragico incidente dell'«Estonia», ha anticipato l'attuazione del suddetto codice ISM con l'adozione del regolamento (CE) n. 3051/95 che si applica ai traghetti passeggeri ro-ro impiegati su rotte internazionali e interne nella Comunità.
Il Consiglio sostiene il principio stabilito nella proposta della Commissione presentata nel dicembre 2003 per sostituire il regolamento (CE) n. 3051/95 con un nuovo testo che obbliga tutte le società e le navi contemplate nel capitolo IX della convenzione SOLAS ad applicare il codice ISM, considerando altresì che nel 2002 il codice è diventato obbligatorio su scala internazionale. Esso condivide l'opinione secondo cui il nuovo regolamento agevolerà un'attuazione del codice corretta, rigorosa ed armonizzata in tutti gli Stati membri.
Per rispecchiare adeguatamente le disposizioni internazionali, il Consiglio ha ritenuto necessario andare al di là di quanto previsto nella proposta della Commissione, come segnalato qui di seguito.
Il Consiglio conviene che, come ulteriore logico sviluppo, il campo di applicazione del regolamento debba contemplare anche navi battenti bandiera di uno Stato membro in servizio su rotte interne e navi, senza distinzione di bandiera, adibite esclusivamente a viaggi interni oppure che operano verso o da porti degli Stati membri su servizi di linea. Per ragioni di proporzionalità sono escluse dal campo di applicazione le navi passeggeri diverse dai traghetti passeggeri ro-ro, che operano a meno di 5 miglia dalla linea costiera (in conformità del codice ISM), nonché le navi da carico e le piattaforme mobili di perforazione aventi stazza lorda inferiore a 500 tonnellate.
Al fine di fornire una normativa chiara ed esatta, le definizioni sono state integrate e, ove opportuno, allineate con i vigenti strumenti internazionali, tenendo conto delle unità veloci, delle unità sommergibili da passeggeri, dei traghetti passeggeri ro-ro e delle piattaforme mobili di perforazione, nonché di peculiarità in rapporto alla misurazione in termini di stazza lorda.
Il Consiglio ritiene che la legislazione comunitaria di attuazione di strumenti giuridici internazionali debba essere resa quanto più possibile conforme a questi strumenti. Pertanto, le disposizioni sulla validità dei documenti da rilasciare alle navi e alle società che le gestiscono (documento di conformità, documento di conformità provvisorio, certificato di gestione della sicurezza, certificato di gestione della sicurezza provvisorio) corrispondono a quelle del codice ISM, prevedendo una validità massima di 5 anni dalla data di rilascio.
Attenendosi al principio del rispetto del codice ISM, i suddetti documenti saranno accettati dagli Stati membri, se rilasciati dall'amministrazione di qualunque altro Stato membro o, in nome di quest'ultima, da un'organizzazione riconosciuta ai sensi della direttiva 94/57/CE, oppure se rilasciati da o in nome di amministrazioni di paesi terzi. In quest'ultimo caso gli Stati membri, per quanto riguarda le navi impiegate su servizi di linea, dovranno verificare con ogni mezzo idoneo la conformità di questi documenti con il codice ISM.
Il Consiglio è del parere che, per effetto dell'estensione del campo di applicazione del regolamento alle rotte interne, sorga la necessità di tenere conto del fatto che negli Stati membri possono sussistere situazioni differenti. Il regolamento prevede, pertanto, un eventuale regime di deroga, qualora uno Stato membro sul piano pratico giudichi difficoltoso per le società ottemperare a specifiche disposizioni del codice ISM riguardo a talune navi o categorie di navi impiegate esclusivamente su rotte interne in quel determinato Stato membro. Secondo tale procedura di deroga, lo Stato membro interessato adotterà misure che garantiscano un equivalente raggiungimento degli obiettivi del codice, comunicherà alla Commissione la deroga e le misure previste e pubblicherà le misure adottate. Conseguentemente, in caso di deroga, il certificato rilasciato alla nave e alla compagnia che la gestisce sarà diverso dai modelli contenuti negli allegati I o II del regolamento, recherà chiaramente l'indicazione che è stata accordata una deroga in conformità del regolamento e includerà le limitazioni operative applicabili.
Infine, la posizione comune ingloba una serie di modifiche di carattere prevalentemente tecnico, necessarie all'allineamento del nuovo testo con la vigente legislazione comunitaria.
(1) La Commissione ha presentato la sua proposta in data 11 novembre 2003 (non ancora pubblicata nella GU).
(2) GU C 102 E del 28.4.2004, pag. 565.
(3) GU C 302 del 7.12.2004, pag. 20.
(4) Il Comitato delle regioni non ha reso un parere.